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Mercoledì 18 aprile 2012 - Strasburgo
Progetto di protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al trattato di Lisbona (Consultazione) *
P7_TA(2012)0124A7-0064/2012

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2012 sul progetto di protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al trattato di Lisbona (articolo 48, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea) (00092/2011 – C7-0387/2011 – 2011/0815(NLE))

Il Parlamento europeo,

–  vista la decisione del 19 giugno 2009 dei capi di Stato o di governo dei 27 Stati membri, riuniti in sede di Consiglio europeo, sulle preoccupazioni del popolo irlandese riguardo al trattato di Lisbona (allegato 1 alle conclusioni della Presidenza),

–   vista la lettera del governo irlandese al Consiglio, del 20 luglio 2011 , inviata conformemente all'articolo 48, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, sulla proposta di aggiungere un progetto di protocollo concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al trattato di Lisbona (il «progetto di protocollo») al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la presentazione di tale proposta, da parte del Consiglio, al Consiglio europeo, l'11 ottobre 2011, ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

–  visto il primo comma dell'articolo 48, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio europeo (C7-0387/2011),

–  visto l'articolo 74 bis del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0064/2012),

A.  considerando che nel 2008 il governo irlandese ha deciso di indire un referendum sulla ratifica del trattato di Lisbona,

B.  considerando che, a causa del risultato negativo del referendum del 12 giugno 2008, l'Irlanda non era in grado di ratificare il trattato di Lisbona,

C.  considerando che il Consiglio europeo, nella riunione dell'11 e 12 dicembre 2008, su richiesta del governo irlandese ha convenuto che una decisione sarebbe stata presa nel senso che la Commissione continuerà ad includere un cittadino di ciascuno Stato membro dopo il 2014,

D.  considerando che, a causa del requisito dell'unanimità per l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il governo irlandese si aspettava di trovare una soluzione alla situazione che si era determinata dalla decisione di tenere un referendum e del suo conseguente rigetto,

E.  considerando che al Consiglio europeo del 19 giugno 2009 i capi di Stato o di governo hanno convenuto di prendere una decisione al fine di fornire le necessarie garanzie giuridiche in risposta alle preoccupazioni del popolo irlandese in relazione al diritto alla vita, la famiglia e l'istruzione, fiscalità, sicurezza e difesa e hanno convenuto che avrebbero indicato le disposizioni della decisione in un protocollo da allegare al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al momento della conclusione del prossimo trattato di adesione in conformità alle rispettive norme costituzionali e come chiarimenti delle disposizioni del trattato di Lisbona, con riguardo alle preoccupazioni del popolo irlandese,

F.  considerando che l'articolo 1 del progetto di protocollo, quando stabilisce che nessuna disposizione del trattato di Lisbona incide sulla portata e l'applicabilità della tutela del diritto alla vita, della tutela della famiglia e della tutela dei diritti in materia di istruzione prevista dalla Costituzione irlandese, si riferisce a questioni che non costituiscono settori di competenza dell'Unione ai sensi degli articoli 4 e 5 del trattato sull'Unione europea e degli articoli da 2 a 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o per i quali l'Unione ha solo un ruolo complementare (articolo 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea);

G.  considerando che l'articolo 2 del progetto di protocollo, in materia di fiscalità, recita che «nessuna disposizione del trattato di Lisbona modifica in alcun modo, per alcuno Stato membro, la portata o l'esercizio della competenza dell'Unione europea» e non impedisce di progredire verso un maggiore coordinamento economico nell'Unione;

H.  considerando che l'articolo 3 del progetto di protocollo chiarisce le disposizioni del trattato di Lisbona in materia di sicurezza e di difesa (articoli da 42 a 46 del trattato sull'Unione europea), precisando che la sicurezza comune e la politica di difesa dell'Unione non pregiudicano la politica di sicurezza e difesa dello stato irlandese o i suoi obblighi e che esso comprende l'obbligo di aiutare e assistere e di agire congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio rispettivamente, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

I.  considerando che è necessario rispettare gli accordi politici precedenti fra i governi e che il contenuto del progetto di protocollo fa riferimento esclusivamente alla situazione dell'Irlanda;

1.  concorda in merito ad una decisione del Consiglio europeo favorevole ad esaminare le proposte di modifica dei trattati;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

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