Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 aprile 2012 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))
(Procedura legislativa speciale – consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0169),
– visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0105/2011),
– visti i pareri motivati inviati dal Parlamento bulgaro, dal Congresso dei deputati e dal Senato spagnoli, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0052/2012),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 1
(1) La direttiva 2003/96/CE del Consiglio è stata adottata al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno per quanto riguarda la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Conformemente all'articolo 6 del trattato, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente sono state integrate nelle disposizioni della direttiva, soprattutto alla luce del protocollo di Kyoto.
(1) La direttiva 2003/96/CE del Consiglio è stata adottata al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno per quanto riguarda la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Conformemente all'articolo 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente sono state integrate nelle disposizioni della direttiva, soprattutto alla luce del protocollo di Kyoto. È importante, a norma dell'articolo 9 TFUE, accertare se si tiene adeguatamente conto della protezione della salute umana, per esempio nel quadro dell'inquinamento atmosferico.
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis)Una tematica così ampia e fondamentale quale la tassazione dell'energia nell'Unione non può limitarsi a tener conto degli imperativi in materia di politica climatica ed ambientale, per quanto siano necessari. Per l'Unione gli obiettivi di politica energetica e quelli della politica industriale rappresentano altrettante sfide d'importanza fondamentale. Inoltre, affinché il mercato interno funzioni in modo adeguato ed efficiente nel settore dell'energia, tutte le iniziative e tutti gli atti legislativi dell'Unione relativi a questa materia devono essere oggetto di un coordinamento continuo e attento. Non solo gli emendamenti alla direttiva 2003/96/CE dovrebbero essere compatibili con le altre politiche in materia di energia, ma occorre anche adeguare tali politiche al quadro per la tassazione dell'energia. In particolare, i problemi esistenti nel quadro del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità1, dovrebbero essere affrontati in modo deciso affinché il sistema possa funzionare in modo efficace. Qualsiasi mancanza di coerenza andrebbe a scapito della realizzazione degli obiettivi a lungo termine dell'Unione che consistono nel conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
1 GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 2
(2) Occorre garantire che il mercato interno continui a funzionare correttamente nel contesto delle nuove prescrizioni relative all'attenuazione dei cambiamenti climatici, all'uso di fonti energetiche rinnovabili e al risparmio energetico, come sottolineato nelle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo dell'8-9 marzo 2007 e dell'11-12 dicembre 2008.
(2) Occorre garantire che il mercato interno funzioni in modo ottimale nel contesto delle nuove prescrizioni relative all'attenuazione dei cambiamenti climatici, all'uso di fonti energetiche rinnovabili e al risparmio energetico, come sottolineato nelle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo dell'8-9 marzo 2007 e dell'11-12 dicembre 2008. Si dovrebbe quindi garantire un trattamento uniforme delle fonti di energia ai sensi della direttiva 2003/96/CE, così da creare condizioni eque per i consumatori di energia, indipendentemente dalla fonte energetica utilizzata.
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis)La tassazione dei prodotti energetici dovrebbe essere affrontata in modo neutro sul piano tecnologico, per dare alle nuove tecnologie la possibilità di svilupparsi.
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 3
(3) La tassazione legata alle emissioni di CO2 può rappresentare per gli Stati membri un modo efficace sotto il profilo dei costi per ottenere le riduzioni dei gas a effetto serra imposte dalla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 per quanto riguarda le fonti che non rientrano nel sistema dell'Unione di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio. Considerato il ruolo potenziale della tassazione legata al CO2, per garantire il corretto funzionamento del mercato interno occorrono norme comuni in materia.
(3) La tassazione legata alle emissioni di CO2 rappresenta generalmente per gli Stati membri un modo efficace sotto il profilo dei costi per ottenere le riduzioni dei gas a effetto serra imposte dalla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 per quanto riguarda le fonti che non rientrano nel sistema dell'Unione di cui alla direttiva 2003/87/CE. Considerati l'attuale ruolo nonché il ruolo potenziale della tassazione legata al CO2, per garantire il corretto funzionamento del mercato interno occorrono norme comuni in materia.
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis)La tassazione dell'energia non dovrebbe riguardare la valorizzazione termica dei rifiuti, e in particolare il loro utilizzo come combustibili di sostituzione, in quanto lo scopo della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti1è quello che i produttori e detentori di rifiuti gestiscano questi ultimi in un modo quanto più possibile efficiente sotto il profilo dell'energia e delle risorse, stabilendo dunque che il recupero ha la priorità rispetto allo smaltimento.
1 GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 4 ter (nuovo)
(4 ter)Gli Stati membri dovrebbero altresì conservare il diritto di applicare un livello di tassazione generale del consumo di energia fino a zero ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati nei lavori nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura o della piscicoltura, e della silvicoltura.
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 5
(5) È quindi opportuno prevedere che la tassazione dell'energia consista di due elementi: una tassazione legata al CO2 e una tassazione generale del consumo di energia. Affinché la tassazione dell'energia sia compatibile con il funzionamento del sistema dell'Unione introdotto dalla direttiva 2003/87/CE, occorre che gli Stati membri siano tenuti a distinguere chiaramente i due elementi. Ciò consentirebbe anche di trattare in modo distinto i combustibili costituiti da biomassa o da prodotti derivati dalla biomassa.
(5) È quindi opportuno prevedere che la tassazione dell'energia consista di due elementi: una tassazione legata al CO2 e una tassazione generale del consumo di energia. Affinché la tassazione dell'energia sia compatibile con il funzionamento del sistema dell'Unione introdotto dalla direttiva 2003/87/CE, occorre che gli Stati membri siano tenuti a distinguere chiaramente i due elementi. Ciò consentirebbe anche di trattare in modo distinto i combustibili costituiti da biomassa o da prodotti derivati dalla biomassa, visti i vantaggi che questi apportano trattandosi di una fonte di energia rinnovabile, economica e quasi neutra in termini di effetto serra, nella misura in cui essi siano conformi ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili1. La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui si esamini se, in aggiunta alle emissioni di CO2, occorre tener conto, ai fini della protezione della salute pubblica, anche dell'emissione di altri gas nocivi.
1 GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 6
(6) Ognuno degli elementi dovrebbe essere calcolato sulla base di criteri oggettivi che consentano di trattare in modo uniforme le diverse fonti di energia. Ai fini della tassazione legata al CO2, occorre fare riferimento alle emissioni di CO2 riconducibili all'uso di ciascuno dei prodotti energetici interessati, utilizzando i fattori di emissione di CO2 di riferimento definiti nella decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Ai fini della tassazione generale del consumo di energia occorre fare riferimento al contenuto di energia dei diversi prodotti energetici e dell'elettricità, come indicato nella direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio. In questo contesto occorre tenere presenti i benefici per l'ambiente apportati dalla biomassa o dai prodotti ottenuti dalla biomassa. Occorre tassare questi prodotti in base ai fattori di emissione di CO2 indicati nella decisione 2007/589/CE per la biomassa e per i prodotti ottenuti dalla biomassa e al loro contenuto energetico, come specificato nell'allegato III della direttiva 2009/28/CE. I biocarburanti e i bioliquidi definiti all'articolo 2, lettere h) e i), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili sono di gran lunga la categoria più importante tra quelle interessate. Poiché i vantaggi ambientali apportati da questi prodotti variano a seconda che essi rispettino o meno i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17 di detta direttiva, è opportuno che i valori di riferimento specifici per la biomassa e i prodotti ottenuti da biomassa si applichino solo quando detti criteri sono rispettati.
(6) Ognuno degli elementi dovrebbe essere calcolato sulla base di criteri oggettivi che consentano di trattare in modo uniforme le diverse fonti di energia. Ai fini della tassazione legata al CO2, occorre fare riferimento alle emissioni di CO2 riconducibili all'uso di ciascuno dei prodotti energetici interessati, utilizzando i fattori di emissione di CO2 di riferimento definiti nella decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE. Ai fini della tassazione generale del consumo di energia occorre fare riferimento al contenuto di energia dei diversi prodotti energetici e dell'elettricità, come indicato nella direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici. In questo contesto occorre tenere presenti i benefici per l'ambiente apportati dalla biomassa o dai prodotti ottenuti dalla biomassa. Occorre tassare questi prodotti in base ai fattori di emissione di CO2 indicati nella decisione 2007/589/CE per la biomassa e per i prodotti ottenuti dalla biomassa e al loro contenuto energetico, come specificato nell'allegato III della direttiva 2009/28/CE. I biocarburanti e i bioliquidi definiti all'articolo 2, lettere h) e i), della direttiva 2009/28/CE sono di gran lunga la categoria più importante tra quelle interessate. Poiché i vantaggi ambientali apportati da questi prodotti variano a seconda che essi rispettino o meno i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17 di detta direttiva, è opportuno che i valori di riferimento specifici per la biomassa e i prodotti ottenuti da biomassa si applichino solo quando detti criteri sono rispettati. Una volta che i criteri di sostenibilità per i prodotti da biomassa diversi dai biocarburanti e dai bioliquidi saranno stati definiti a norma della direttiva 2009/28/CE, tali valori di riferimenti dovrebbero applicarsi ai prodotti da biomassa diversi dai biocarburanti solo se conformi ai nuovi criteri di sostenibilità.
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 7
(7) È opportuno adeguare la tassazione legata al CO2 al funzionamento della direttiva 2003/87/CE affinché la possa integrare in modo efficace. Tale tassazione dovrebbe essere applicata a tutti gli usi, compresi quelli a fini diversi dal riscaldamento, dei prodotti energetici che causano emissioni di CO2 in impianti che rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva, purché gli impianti interessati non siano soggetti al sistema di scambio di quote di cui alla direttiva stessa. Tuttavia, è opportuno che la tassazione legata al CO2 non si applichi ai consumi degli impianti che rientrano nel sistema di scambio di quote dell'Unione, perché l'applicazione congiunta dei due strumenti non consentirebbe di ridurre le emissioni oltre i livelli complessivi raggiunti grazie al solo sistema di scambio di quote, ma aumenterebbe semplicemente il costo totale di tali riduzioni.
(7) È opportuno adeguare la tassazione legata al CO2 al funzionamento della direttiva 2003/87/CE affinché la possa integrare in modo efficace. Tale tassazione dovrebbe essere applicata a tutti gli usi, compresi quelli a fini diversi dal riscaldamento, dei prodotti energetici che causano emissioni di CO2 in impianti che rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva, purché gli impianti interessati non siano soggetti al sistema di scambio di quote di cui alla direttiva stessa. Tuttavia, la tassazione legata al CO2 non deve applicarsi ai consumi diretti o indiretti degli impianti che rientrano nel sistema di scambio di quote dell'Unione, perché l'applicazione congiunta dei due strumenti non consentirebbe di ridurre le emissioni oltre i livelli complessivi raggiunti grazie al solo sistema di scambio di quote, ma aumenterebbe semplicemente il costo totale di tali riduzioni. La duplicazione degli oneri dovuta a una doppia imposizione fiscale e ad una doppia regolamentazione produrrebbe distorsioni della concorrenza e deve dunque essere esclusa.
Emendamento 51 Proposta di direttiva Considerando 8
(8)Per garantire la neutralità fiscale, occorre applicare i medesimi livelli minimi di imposizione, per ogni componente della tassazione dell'energia, a tutti i prodotti energetici destinati a un dato uso. Una volta fissati in tal modo i livelli minimi di imposizione, occorre che gli Stati membri garantiscano, anche per ragioni di neutralità fiscale, livelli uniformi di tassazione a livello nazionale dei prodotti interessati. Laddove necessario si possono prevedere periodi transitori per consentire di parificare tali livelli.
soppresso
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 11
(11) Occorre fare in modo che i livelli minimi di imposizione mantengano gli effetti desiderati. Poiché la tassazione legata al CO2 integra il funzionamento della direttiva 2003/87/CE, occorre sorvegliare da vicino l'andamento del prezzo di mercato delle quote di emissioni nel quadro della revisione periodica della direttiva che la Commissione è tenuta a effettuare. È opportuno che i livelli minimi applicabili alla tassazione generale del consumo di energia siano adeguati automaticamente, a intervalli regolari, per tenere conto dell'evoluzione del loro valore reale, al fine di preservare il livello attuale di armonizzazione; per ridurre gli effetti della volatilità dei prezzi dell'energia e dei generi alimentari, è opportuno che tale adeguamento sia fatto sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato a livello di Unione, ad esclusione dei prezzi dell'energia e degli alimenti non lavorati, pubblicato da Eurostat.
(11) Occorre fare in modo che i livelli minimi di imposizione mantengano gli effetti desiderati. A tal fine, è opportuno che i livelli minimi applicabili alla tassazione generale del consumo di energia siano riesaminati a intervalli regolari.
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis)Per tenere conto delle complesse esigenze che le due componenti rappresentate dalla tassazione dell'energia, da un lato, e dalla tassazione legata al CO2, dall'altro, devono soddisfare, sono necessarie regole chiare e inequivocabili che assicurino la gestibilità a tutti livelli e che, nell'interesse di tutti i consumatori, siano strutturate in modo trasparente e comprensibile.
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 12
(12)Nel settore dei carburanti per motori, il livello minimo di tassazione preferenziale applicabile al gasolio, originariamente destinato principalmente al consumo professionale e, per questo, soggetto a tassazione inferiore, crea un effetto distorsivo rispetto alla benzina, il principale carburante concorrente. Per questo motivo l'articolo 7 della direttiva 2003/96/CE prevede le prime tappe di un graduale allineamento al livello minimo di tassazione applicato alla benzina. Occorre che l'allineamento sia completato per raggiungere gradualmente una situazione in cui il gasolio e la benzina sono tassati a pari livello.
soppresso
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis)L'applicazione della nuova struttura impositiva è collegata all'innalzamento dell'aliquota applicata al gasolio rispetto a quella della benzina. Ciò può pregiudicare le priorità di politica industriale stabilite dall'industria automobilistica dell'Unione, relative a motori a combustione convenzionali che siano puliti ed efficienti sotto il profilo energetico, nonché pregiudicare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 dell'Unione nel settore automobilistico, dal momento che i valori limite perseguiti per quanto riguarda il CO2 possono essere raggiunti solo con una quota adeguata di veicoli alimentati a gasolio. Al riguardo si dovrebbero adottare adeguate misure di flessibilità, per non compromettere la competitività e la strategia di riduzione delle emissioni di CO2 del settore automobilistico. Le imposte sull'acquisto, le imposte di immatricolazione e le tasse automobilistiche annue di proprietà dovrebbero essere armonizzate ed essere coerentemente riferite solo alle emissioni di CO2 dei veicoli.
Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 14
(14) Occorre limitare la potenziale incidenza in termini di costi della tassazione legata al CO2 sui settori o sottosettori considerati esposti a un rischio significativo di rilocalizzazione del carbonio nel significato di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 13, della direttiva 2003/87/CE. Occorre quindi prevedere misure transitorie pertinenti, mantenendo nel contempo l'efficacia ambientale della tassazione legata al CO2.
(14) Occorre limitare la potenziale incidenza in termini di costi della nuova struttura impositiva sui settori o sottosettori considerati esposti a un rischio significativo di rilocalizzazione del carbonio. Occorre quindi prevedere misure pertinenti, mantenendo nel contempo l'efficacia ambientale della tassazione legata al CO2.
Emendamento 18 Proposta di direttiva Considerando 14 bis (nuovo)
(14 bis)Qualsiasi riorganizzazione della tassazione dell'energia dovrebbe garantire che i settori che non rientrano nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di cui alla direttiva 2003/87/CE non siano svantaggiati rispetto ai settori coperti da tale sistema.
Emendamento 19 Proposta di direttiva Considerando 15
(15) L'articolo 5 della direttiva 2003/96/CE consente di applicare, in alcune circostanze, aliquote differenziate. Tuttavia, al fine di garantire la coerenza del segnale del prezzo legato al CO2, è opportuno che gli Stati membri possano applicare aliquote differenziate a livello nazionale solo alla tassazione generale del consumo di energia. La possibilità di applicare un livello di tassazione inferiore ai carburanti utilizzati dai taxi, inoltre, non è più compatibile con gli obiettivi delle politiche che promuovono l'uso di combustibili alternativi, il ricorso a vettori energetici alternativi e l'impiego di veicoli meno inquinanti per il trasporto urbano; occorre pertanto abrogarla.
(15) L'articolo 5 della direttiva 2003/96/CE consente di applicare, in alcune circostanze, aliquote differenziate. Tuttavia, al fine di garantire la coerenza del segnale del prezzo legato al CO2, è opportuno che gli Stati membri possano applicare aliquote differenziate a livello nazionale solo alla tassazione generale del consumo di energia. La possibilità di applicare un livello di tassazione inferiore ai carburanti derivati dal petrolio utilizzati dai taxi, inoltre, non è più compatibile con gli obiettivi delle politiche che promuovono l'uso di combustibili alternativi, il ricorso a vettori energetici alternativi e l'impiego di veicoli meno inquinanti per il trasporto urbano; occorre pertanto abrogarla.
Emendamento 20 Proposta di direttiva Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis)Dato che l'introduzione di veicoli elettrici e ibridi è fondamentale ai fini della riduzione della dipendenza da combustibili non rinnovabili nel settore dei trasporti, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità, per un periodo limitato di tempo, di applicare un'esenzione o una riduzione del livello di tassazione dell'energia elettrica impiegata per caricare tali veicoli.
Emendamento 21 Proposta di direttiva Considerando 17
(17) Le esenzioni e le riduzioni a vantaggio dei nuclei familiari e delle organizzazioni caritative possono rientrare tra le misure sociali decise dagli Stati membri. Per garantire la parità di trattamento delle diverse fonti di energia, è opportuno estendere la possibilità di applicare tali esenzioni o riduzioni a tutti i prodotti energetici utilizzati come combustibili da riscaldamento ed elettricità. Inoltre, per assicurare che la loro incidenza sul mercato interno rimanga contenuta, è opportuno che tali esenzioni e riduzioni siano riservate unicamente ad attività non professionali.
(17) Le esenzioni e le riduzioni a vantaggio dei nuclei familiari e delle organizzazioni caritative impediscono di dare un corretto segnale di prezzo, togliendo in tal modo un importante incentivo a ridurre le bollette energetiche e l'impiego di energia. È quindi opportuno eliminare, dopo un lungo periodo di transizione, la possibilità di cui alla direttiva 2003/96/CE di applicare tali esenzioni o riduzioni. Negli Stati membri in cui tale misura incide sui prezzi dell'energia, è opportuno che le famiglie a basso reddito e le organizzazioni caritative siano compensate mediante misure sociali solide e complete.
Emendamento 22 Proposta di direttiva Considerando 18
(18) Per il gas di petrolio liquefatto (GPL) e il gas naturale utilizzati come propellenti, non sono più giustificati i vantaggi sotto forma di livelli minimi inferiori di tassazione generale del consumo di energia o di possibilità di esentare tali prodotti energetici dalla tassazione, in particolare alla luce della necessità di aumentare la quota di mercato delle fonti di energia rinnovabili; tali vantaggi dovrebbero pertanto essere soppressi nel medio termine.
(18) Per il gas di petrolio liquefatto (GPL) e il gas naturale utilizzati come propellenti, i vantaggi sotto forma di livelli minimi inferiori di tassazione generale del consumo di energia o di possibilità di esentare tali prodotti energetici dalla tassazione non sono giustificati sul lungo termine e dovrebbero pertanto essere soppressi, in particolare alla luce della necessità di aumentare la quota di mercato dei combustibili rinnovabili. Tuttavia, in considerazione dell'impatto ambientale meno dannoso del GPL e del gas naturale rispetto ad altri combustibili fossili e del potenziale effetto positivo della loro rete di distribuzione ai fini dell'introduzione di alternative rinnovabili, i vantaggi dovrebbero essere aboliti gradualmente.
Emendamento 24 Proposta di direttiva Considerando 20
(20) In base all'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE, gli Stati membri possono applicare ai settori dell'agricoltura, dell'orticoltura o della piscicoltura e della silvicoltura non solo le disposizioni generalmente applicabili agli usi commerciali ma anche un livello di tassazione fino a zero. Dall'analisi di questa opzione è emerso che, per quanto riguarda la tassazione generale del consumo di energia, il mantenimento di questa possibilità andrebbe contro gli obiettivi strategici generali dell'Unione, a meno che essa non venga subordinata a una contropartita che permetta di assicurare vantaggi sotto il profilo dell'efficienza energetica. Per quanto riguarda la tassazione legata al CO2, è opportuno che il trattamento dei settori interessati sia in linea con le norme applicate ai settori industriali.
(20) In base all'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE, gli Stati membri possono applicare ai settori dell'agricoltura, dell'orticoltura o della piscicoltura e della silvicoltura non solo le disposizioni generalmente applicabili agli usi commerciali ma anche un livello di tassazione fino a zero, allo scopo di garantire la vitalità economica di tali settori, già ostacolati da rigorosi requisiti di carattere sociale, fitosanitario e ambientale che non sono sufficientemente compensati dal mercato. Ciononostante, dall'analisi di questa opzione è emerso che, per quanto riguarda la tassazione generale del consumo di energia, il mantenimento di questa possibilità sarebbe contrario agli obiettivi strategici generali dell'Unione, a meno che essa non sia subordinata a una contropartita che permetta di assicurare vantaggi sotto il profilo dell'efficienza energetica. Questi progressi nell'efficienza energetica dovrebbero articolarsi su un ciclo sufficientemente lungo ed essere soggetti alla pianificazione e al controllo di organismi pubblici. Gli Stati membri dovrebbero fornire orientamenti tecnici agli operatori di questi settori qualora siano applicati requisiti supplementari in materia di efficienza energetica associati ad aliquote fiscali ridotte. Per quanto riguarda la tassazione legata al CO2, è opportuno che il trattamento dei settori interessati tenga conto della specifica capacità di cattura e di immagazzinamento del carbonio, come pure del rischio di rilocalizzazione del carbonio per ciascuno dei settori e sottosettori interessati, nonché dell'eventuale impatto sulla loro produttività e redditività. I settori che producono biomassa con un elevato potenziale di sequestro del carbonio dovrebbero essere esentati. È essenziale incoraggiare l'indipendenza energetica delle attività agricole e zootecniche nelle regioni dotate di una capacità eccezionale di produrre energia da fonti rinnovabili.
Emendamento 25 Proposta di direttiva Considerando 21
(21) Le norme generali introdotte dalla presente direttiva tengono conto delle caratteristiche specifiche dei combustibili costituiti da biomassa, o da prodotti ottenuti dalla biomassa, che rispondono ai criteri di sostenibilità definiti all'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE, in termini sia di contributo al bilancio di CO2 sia del loro minore contenuto di energia per unità quantitativa rispetto ai combustibili fossili concorrenti. Di conseguenza, è opportuno abrogare, nel medio termine, le disposizioni della direttiva 2003/96/CE che autorizzano riduzioni o esenzioni per tali combustibili. Nel frattempo, occorre garantire che tali disposizioni siano applicate in modo coerente con le norme generali introdotte dalla presente direttiva. È quindi opportuno che i biocarburanti e i bioliquidi definiti all'articolo 2, lettere h) e i), della direttiva 2009/28/CE possano beneficiare delle agevolazioni fiscali ulteriori concesse dagli Stati membri solo se rispondono ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17 della stessa direttiva.
(21) Le norme generali introdotte dalla presente direttiva tengono conto delle caratteristiche specifiche dei combustibili costituiti da biomassa, o da prodotti ottenuti dalla biomassa, che rispondono ai criteri di sostenibilità definiti all'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE, in termini sia di contributo al bilancio di CO2 sia del loro minore contenuto di energia per unità quantitativa rispetto ai combustibili fossili concorrenti. Di conseguenza, è opportuno abrogare, nel medio termine, le disposizioni della direttiva 2003/96/CE che autorizzano riduzioni o esenzioni per tali combustibili. Nel frattempo, occorre garantire che tali disposizioni siano applicate in modo coerente con le norme generali introdotte dalla presente direttiva. È quindi opportuno che i biocarburanti e i bioliquidi definiti all'articolo 2, lettere h) e i), della direttiva 2009/28/CE possano beneficiare delle agevolazioni fiscali ulteriori concesse dagli Stati membri solo se rispondono ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17 di tale direttiva. Detto articolo implica che il criterio di sostenibilità sarà reso più restrittivo nel 2017 e nel 2018. Per rispondere a tali criteri, dal 1° gennaio 2017 la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrà essere pari ad almeno il 50%. Dal 1° gennaio 2018 la riduzione dovrà essere pari ad almeno il 60% per i prodotti fabbricati negli impianti la cui produzione è iniziata il 1° gennaio 2017 o dopo tale data. Una volta che i criteri di sostenibilità per i prodotti da biomassa diversi dai biocarburanti e dai bioliquidi saranno stati definiti a norma della direttiva 2009/28/CE, è opportuno che tali prodotti beneficino di ulteriori agevolazioni fiscali solo se sono conformi a tali nuovi criteri.
Emendamento 26 Proposta di direttiva Considerando 28
(28) È opportuno che ogni cinque anni, e per la prima volta entro la fine del 2015, la Commissione riferisca al Consiglio in merito all'applicazione della presente direttiva, esaminando in particolare il livello minimo della tassazione legata al CO2 alla luce dell'evoluzione del prezzo di mercato delle quote di emissioni nell'UE, dell'impatto dell'innovazione e dei progressi tecnologici e dell'opportunità di mantenere le esenzioni e le riduzioni fiscali stabilite nella presente direttiva, anche per il combustibile utilizzato per il trasporto aereo e marittimo. L«elenco dei settori o sottosettori esposti a un rischio significativo di rilocalizzazione del carbonio è soggetto a regolare revisione, in particolare tenendo conto della disponibilità di nuovi dati.
(28) È opportuno che ogni tre anni, e per la prima volta entro la fine del 2015, la Commissione riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione della presente direttiva, esaminando in particolare i livelli minimi applicabili alla tassazione generale del consumo di energia al fine di garantire che mantengano gli effetti desiderati, il livello minimo della tassazione legata al CO2 alla luce dell'evoluzione del prezzo di mercato delle quote di emissioni nell'Unione, dell'impatto dell'innovazione e dei progressi tecnologici, dell'impatto sulle emissioni nocive o potenzialmente nocive diverse dal CO2 e dell'opportunità di mantenere le esenzioni e le riduzioni fiscali stabilite nella presente direttiva, anche per il combustibile utilizzato per il trasporto aereo e marittimo, nonché degli sviluppi nell'uso di biogas, gas naturale e GPL nel trasporto su strada. Tale relazione dovrebbe comprendere un quadro delle disposizioni fiscali esistenti negli accordi bilaterali in materia di servizi aerei. La relazione dovrebbe inoltre esaminare le ripercussioni sulla definizione delle priorità di politica industriale dell'industria automobilistica europea. È opportuno stilare e sottoporre a regolare revisione un elenco dei settori o sottosettori esposti a un rischio significativo di rilocalizzazione del carbonio, in particolare tenendo conto della disponibilità di nuovi dati.
Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2003/96/CE Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 2
La tassazione legata al CO2 si calcola in EUR/t di CO2 emesso, sulla base dei fattori di emissione di riferimento per il CO2 indicati all'allegato I, punto 11, della decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. I fattori di emissione di CO2 stabiliti nella predetta decisione per la biomassa o per i prodotti ottenuti dalla biomassa si applicano, nel caso dei biocarburanti e dei bioliquidi come definiti all'articolo 2, lettere h) e i), della direttiva 2009/28/CE, esclusivamente ai prodotti che rispondono ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Se i biocarburanti e i bioliquidi non rispondono a questi criteri, gli Stati membri applicano il fattore di emissione di riferimento per il combustibile da riscaldamento o per il carburante per motori equivalente per il quale sono specificati i livelli minimi di imposizione nella presente direttiva.
La tassazione legata al CO2 si calcola in EUR/t di CO2 emesso, sulla base dei fattori di emissione di riferimento per il CO2 indicati all'allegato I, punto 11, della decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE. I fattori di emissione di CO2 stabiliti nella predetta decisione per la biomassa o per i prodotti ottenuti dalla biomassa si applicano, nel caso dei biocarburanti e dei bioliquidi come definiti all'articolo 2, lettere h) e i), della direttiva 2009/28/CE, esclusivamente ai prodotti che rispondono ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE. Se i biocarburanti e i bioliquidi non rispondono a questi criteri, gli Stati membri applicano il fattore di emissione di riferimento per il combustibile da riscaldamento o per il carburante per motori equivalente per il quale sono specificati i livelli minimi di imposizione nella presente direttiva. In linea con la direttiva 2009/28/CE e al fine di rispondere a tali criteri, dal 1° gennaio 2017 la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrà essere pari ad almeno il 50% dal 1° gennaio 2017 e ad almeno il 60% per i prodotti fabbricati negli impianti la cui produzione è iniziata il 1° gennaio 2017 o dopo tale data, dal 1° gennaio 2018.
Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2003/96/CE Articolo 1 – paragrafo 4
4. Salvo indicazione contraria, le disposizioni della presente direttiva si applicano sia alla tassazione legata al CO2 che alla tassazione generale del consumo di energia.
4. Salvo indicazione contraria, le disposizioni della presente direttiva si applicano sia alla tassazione legata al CO2 che alla tassazione generale del consumo di energia. Una volta che i criteri di sostenibilità per i prodotti da biomassa diversi dai biocarburanti e dai bioliquidi saranno stati definiti a norma della direttiva 2009/28/CE, i fattori di emissione di CO2 di riferimento definiti al punto 11 dell'allegato I della decisione della Commissione 2007/589/CE e il potere calorifico netto di riferimento di cui all'allegato III della direttiva 2009/28/CE si applicheranno a tali prodotti da biomassa solo se rispetteranno i criteri di sostenibilità. Per quanto concerne i prodotti da biomassa in questione che non soddisfano i criteri di sostenibilità, gli Stati membri applicano il fattore di emissione di CO2 di riferimento e il potere calorifico netto di riferimento, applicabili al combustibile per riscaldamento o al carburante per motori equivalente per il quale la presente direttiva specifica i livelli minimi di imposizione.
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera b Direttiva 2003/96/CE Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. Gli Stati membri provvedono a che l'utilizzo diretto e indiretto dei prodotti energetici in un impianto ai sensi della direttiva 2003/87/CE, così come l'utilizzo diretto e indiretto dei prodotti energetici negli impianti soggetti a imposizione in virtù di misure nazionali di riduzione del CO2, non sia oggetto di una doppia tassazione o regolamentazione.
Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2003/96/CE Articolo 3 – comma 1 – lettera a bis (nuova)
a bis) all'elettricità impiegata per pompare l'acqua per l'irrigazione;
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2003/96/CE Articolo 3 – comma 1 – lettera b – trattino 2
– usi combinati dei prodotti energetici.
– industrie ad alta intensità energetica e usi combinati dei prodotti energetici.
Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2003/96/CE Articolo 3 – comma 1 – lettera b – trattino 2 bis (nuovo)
– rifiuti utilizzati come combustibili di sostituzione o termovalorizzati ai sensi dell'articolo 3, punto 15 e allegato II, punto R1, della direttiva 2008/98/CE.
Emendamento 53 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 – lettera b Direttiva 2003/96/CE Articolo 4 – paragrafo 3
3.Fatti salvi gli esoneri, le differenziazioni e le riduzioni di cui alla presente direttiva, gli Stati membri assicurano che, qualora nell'allegato I siano stabiliti uguali livelli minimi di imposizione in relazione a un dato uso, siano fissati livelli di tassazione uguali per i prodotti destinati a tale uso. Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera i), per i carburanti per motori di cui all'allegato I, tabella A, questa disposizione si applica a partire dal 1° gennaio 2023.
soppresso
Ai fini del primo comma, ogni uso per il quale è previsto un livello minimo di tassazione nell'allegato I, tabella A, B o C, è considerato come un singolo uso.
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 – lettera b Direttiva 2003/96/CE Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)
Al gas naturale e al biometano utilizzati come carburanti per motori si applicano livelli minimi di imposizione generale del consumo di energia più elevati solo previa valutazione, da effettuare entro il 2023 a cura della Commissione, dell'attuazione delle disposizioni della presente direttiva per quanto concerne il livello di imposizione applicabile al gas naturale nel trasporto su strada. La valutazione esamina, tra gli altri aspetti, i progressi realizzati in termini di disponibilità di gas naturale e biometano, l'espansione della rete di stazioni di rifornimento nell'Unione, la quota di mercato dei veicoli a gas naturale nell'Unione, l'innovazione e gli sviluppi tecnologici del biometano utilizzato come carburante nel settore dei trasporti e il valore reale del livello minimo di tassazione.
Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 – lettera b Direttiva 2003/96/CE Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1
4. I livelli minimi di imposizione generale del consumo di energia stabiliti nella presente direttiva sono adeguati ogni tre anni a partire dal 1° luglio 2016, al fine di tenere conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato, esclusi i prezzi dell'energia e degli alimenti non lavorati, pubblicato da Eurostat. La Commissione pubblica i livelli minimi di imposizione risultanti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4. I livelli minimi di imposizione generale del consumo di energia sono rivisti ogni tre anni al fine di garantire che mantengano gli effetti desiderati, ai sensi dell'articolo 29. Se necessario, la Commissione presenta proposte intese a modificare tali livelli minimi.
Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 – lettera b Direttiva 2003/96/CE Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2
I livelli minimi sono adeguati automaticamente aumentando o diminuendo l'importo di base in euro della variazione percentuale mostrata dall'indice nei tre anni di calendario precedenti. Se la variazione percentuale rispetto all'ultimo adeguamento è inferiore allo 0,5%, non si opera alcun adeguamento.
Ogni tre anni a decorrere dal 1° luglio 2016, i livelli minimi della tassazione legata al CO2 fissati nella presente direttiva sono adeguati al prezzo medio di mercato delle quote di emissioni nel sistema di scambio delle quote di emissione a norma della direttiva 2003/87/CE nel corso dei diciotto mesi precedenti. La Commissione adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 27 che stabilisce la formula sulla base della quale tale allineamento deve essere calcolato.
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 – lettera b Direttiva 2003/96/CE Articolo 5 – trattino 3
– per i seguenti usi: trasporti pubblici locali di passeggeri (esclusi i taxi), raccolta di rifiuti, forze armate e pubblica amministrazione, disabili, ambulanze;
– per i seguenti usi: trasporti pubblici locali di passeggeri (esclusi i taxi), raccolta di rifiuti, forze armate e pubblica amministrazione, disabili, ambulanze, veicoli antincendio e delle forze dell'ordine;
Emendamento 55 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 6 Direttiva 2003/96/CE Articolo 7
A decorrere dal 1° gennaio 2013, dal 1° gennaio 2015 e dal 1° gennaio 2018 i livelli minimi di imposizione da applicare ai carburanti per motori sono quelli fissati nell'allegato I, tabella A.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, dal 1° gennaio 2015 e dal 1° gennaio 2018 i livelli minimi di imposizione da applicare ai carburanti per motori sono quelli fissati nell'allegato I, tabella A.
2.Gli Stati membri possono operare una distinzione tra uso commerciale e non commerciale del gasolio.
Si intende per «gasolio commerciale utilizzato come propellente» il gasolio utilizzato ai fini seguenti:
a) trasporto di merci per conto terzi o per conto proprio, effettuato con un autoveicolo a motore o un autoveicolo con rimorchio adibito esclusivamente al trasporto di merci su strada,
b) trasporto regolare o occasionale di passeggeri, effettuato con un autoveicolo […].
3.Gli Stati membri introducono la possibilità, per gli operatori del trasporto commerciale, di applicare un sistema di contabilità fiscale diverso.
Emendamento39 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto i Direttiva 2003/96/CE Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva
In aggiunta alle disposizioni generali della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, per quanto riguarda le esenzioni di cui godono i prodotti tassabili, e fatte salve le altre disposizioni dell'Unione, gli Stati membri esentano dalla tassazione i prodotti elencati in appresso, alle condizioni da essi stabilite al fine di garantire un'agevole e corretta applicazione delle esenzioni stesse e di evitare evasioni, elusioni o abusi:
1.In aggiunta alle disposizioni generali della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise, per quanto riguarda le esenzioni di cui godono i prodotti tassabili, e fatte salve le altre disposizioni dell'Unione, gli Stati membri esentano dalla tassazione i prodotti elencati in appresso, alle condizioni da essi stabilite al fine di garantire un'agevole e corretta applicazione delle esenzioni stesse e di evitare povertà energetica, evasioni, elusioni o abusi:
Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 11 – lettera a – punto iii Direttiva 2003/96/CE Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera e
e) fino al 31 dicembre 2020, l'elettricità fornita direttamente alle imbarcazioni ormeggiate nei porti.
e) fino al 31 dicembre 2025, l'elettricità fornita direttamente alle imbarcazioni ormeggiate nei porti marittimi e interni.
Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2003/96/CE Articolo 14 bis – paragrafo 1
1. Fino al 31 dicembre 2020 gli Stati membri concedono un credito per la tassazione legata al CO2 per quanto riguarda l'uso di prodotti energetici da parte di impianti appartenenti ai settori o sottosettori considerati esposti a un rischio significativo di rilocalizzazione del carbonio.
1. Fino al 31 dicembre 2025 gli Stati membri concedono un credito per la tassazione legata al CO2 per quanto riguarda l'uso di prodotti energetici da parte di impianti appartenenti ai settori o sottosettori considerati esposti a un rischio significativo di rilocalizzazione del carbonio.
Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto -i (nuovo) Direttiva 2003/96/CE Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b bis) (nuova)
-i) è inserita la lettera seguente:
'b bis) fino al 1° gennaio 2023, all'elettricità utilizzata per caricare i veicoli elettrici e ibridi per il trasporto su strada;«
Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto i Direttiva 2003/96/CE Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera h
h) ai prodotti energetici utilizzati come combustibile per riscaldamento e all'elettricità, se utilizzati per uso familiare e/o da organizzazioni riconosciute come organizzazioni caritative dallo Stato membro interessato. Nei confronti delle organizzazioni caritative gli Stati membri limitano l'esenzione o la riduzione all'utilizzazione per attività non commerciali. In caso di uso misto, la tassazione si applica in proporzione a ciascun tipo di utilizzazione. Qualora l'utilizzazione non sia significativa, può essere trattata come nulla;
h) fino al 1° gennaio 2025, ai prodotti energetici utilizzati come combustibile per riscaldamento e all'elettricità, se utilizzati per uso familiare e/o da organizzazioni riconosciute come organizzazioni caritative dallo Stato membro interessato. Nei confronti delle organizzazioni caritative gli Stati membri limitano l'esenzione o la riduzione all'utilizzazione per attività non commerciali. In caso di uso misto, la tassazione si applica in proporzione a ciascun tipo di utilizzazione. Qualora l'utilizzazione non sia significativa, può essere trattata come nulla;
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 13 – lettera a – punto i Direttiva 2003/96/CE Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera i
i) fino al 1° gennaio 2023, al gas naturale e al GPL utilizzati come propellenti;
i) fino al 1° gennaio 2023, al gas naturale, al biogas e al GPL utilizzati come propellenti nonché al GPL utilizzato come carburante. Dal 1° gennaio 2023 fino al 1° gennaio 2030, gli Stati membri possono applicare una riduzione fino al 50% dei livelli minimi di tassazione di tali carburanti.
Emendamento 46 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 13 – lettera b Direttiva 2003/96/CE Articolo 15 – paragrafo 3
3. Gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione generale del consumo di energia fino a zero ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati nei lavori nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura o della piscicoltura, e della silvicoltura. I beneficiari sono soggetti a meccanismi che devono permettere di aumentare il rendimento energetico in misura circa equivalente a quello che si sarebbe registrato qualora fossero state applicate le aliquote minime standard stabilite dall'Unione.
3. Gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione generale del consumo di energia fino a zero ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati nei lavori nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura o della piscicoltura, e della silvicoltura. Gli Stati membri, unitamente ai beneficiari, creano strategie specifiche che devono permettere di aumentare il rendimento energetico in misura circa equivalente a quello che si sarebbe registrato qualora fossero state applicate le aliquote minime standard stabilite dall'Unione.
Emendamento 47 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 13 – lettera b Direttiva 2003/96/CE Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Gli Stati membri forniscono orientamenti esaustivi ai beneficiari, comprese le piccole e medie aziende agricole, in merito all'applicazione dei requisiti in materia di efficienza energetica associati alle aliquote fiscali ridotte.
Emendamento 48 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 13 bis* – lettera a – punto i bis (nuovo) Direttiva 2003/96/CE Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
i bis) dopo il primo comma è inserito il comma seguente:
'Una volta che i criteri di sostenibilità per i prodotti da biomassa diversi dai biocarburanti e dai bioliquidi saranno stati definiti a norma della direttiva 2009/28/CE, a tali prodotti potrà applicarsi un'esenzione o un tasso ridotto solo se essi sono conformi con tali criteri di sostenibilità.«
*NB: erroneamente numerato come «(1)» nella proposta della Commissione.
Emendamento 49 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 14 Direttiva 2003/96/CE Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a – comma 1
Per «impresa a forte consumo di energia» si intende un'impresa, come definita all'articolo 11, i cui costi di acquisto dei prodotti energetici ed elettricità siano pari almeno al 3,0% del valore produttivo o per la quale l'imposta nazionale sull'energia pagabile sia pari almeno allo 0,5% del valore aggiunto. Nell'ambito di questa definizione gli Stati membri possono applicare concetti più restrittivi, compresi il valore del fatturato, e le definizioni di processo e di settore.
Per «impresa a forte consumo di energia» si intende un'impresa, come definita all'articolo 11, i cui costi di acquisto dei prodotti energetici ed elettricità siano pari almeno al 5,0% del valore produttivo o per la quale l'imposta nazionale sull'energia pagabile sia pari almeno allo 0,5% del valore aggiunto. Nell'ambito di questa definizione gli Stati membri possono applicare concetti più restrittivi, compresi il valore del fatturato, e le definizioni di processo e di settore.
Emendamento 50 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2003/96/CE Articolo 29
Ogni cinque anni, e la prima volta entro la fine del 2015, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva e, se del caso, una proposta di modifica della stessa.
Ogni tre anni, e la prima volta entro la fine del 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva e, se del caso, una proposta di modifica della stessa.
Nella relazione la Commissione esamina, tra le altre cose, il livello minimo di tassazione legata al CO2, l'impatto dell'innovazione e dei progressi tecnologici, in particolare per quanto riguarda l'efficienza energetica e l'uso dell'elettricità nei trasporti, e verifica che le esenzioni e le riduzioni di cui alla presente direttiva, anche in relazione al combustibile utilizzato per il trasporto aereo e marittimo, siano giustificate.
Nella relazione la Commissione esamina, tra le altre cose:
i) i livelli minimi di imposizione generale del consumo di energia al fine di garantire che mantengano gli effetti desiderati;
ii) l'andamento dei prezzi del CO2relativi al sistema di scambio delle quote di emissioni di cui alla direttiva 2003/87/CE;
iii) l'impatto dell'innovazione e dei progressi tecnologici, in particolare per quanto riguarda l'efficienza energetica;
iv) l'uso dell'elettricità nei trasporti,
v) che le esenzioni e le riduzioni di cui alla presente direttiva, anche in relazione al combustibile utilizzato per il trasporto aereo e marittimo, siano giustificate;
vi) le ripercussioni della presente direttiva sulla definizione delle priorità di politica industriale dell'industria automobilistica dell'Unione, tra l'altro in relazione a motori a combustione convenzionali che siano puliti ed efficienti sotto il profilo energetico, nonché sugli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 dell'Unione nel settore automobilistico;
vii) gli sviluppi nell'uso di biogas, gas naturale e GPL nel trasporto su strada; e
viii) l'opportunità di prendere in considerazione emissioni nocive o potenzialmente nocive diverse dal CO2 .
La relazione include altresì un quadro delle disposizioni fiscali esistenti negli accordi bilaterali in materia di servizi aerei. La relazione tiene conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale dei livelli minimi di imposizione e degli obiettivi del trattato in generale.
In ogni caso, l'elenco dei settori o sottosettori esposti a un rischio significativo di rilocalizzazione del carbonio ai fini dell'articolo 14 bis della presente direttiva è soggetto a regolare revisione, in particolare tenendo conto della disponibilità di nuovi dati.
In ogni caso, l'elenco dei settori o sottosettori esposti a un rischio significativo di rilocalizzazione del carbonio è soggetto a regolare revisione, in particolare tenendo conto della disponibilità di nuovi dati. In tale contesto, le modalità nazionali di esecuzione devono essere esaminate attentamente per stabilire se siano chiare, intellegibili e trasparenti per tutti i consumatori.