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Procedura : 2012/2619(RSP)
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RC-B7-0214/2012

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PV 20/04/2012 - 10.6
CRE 20/04/2012 - 10.6
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P7_TA(2012)0143

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Venerdì 20 aprile 2012 - Strasburgo
Certezza giuridica degli investimenti europei al di fuori dell'Unione europea
P7_TA(2012)0143RC-B7-0214/2012

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 aprile 2012 sulla certezza giuridica degli investimenti europei al di fuori dell'Unione europea (2012/2619(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sulla futura politica europea in materia di investimenti internazionali(1),

–  vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2010 sulle relazioni commerciali dell'Unione europea con l'America latina(2),

–  vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2011 sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti(3),

–  vista la proposta di regolamento della Commissione che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti (regolamento di esenzione dall'osservanza di nuove norme) (COM(2010)0344),

–  vista la comunicazione della Commissione del 7 luglio 2010 dal titolo «Verso una politica globale europea degli investimenti internazionali» (COM(2010)0343),

–  vista la risoluzione Eurolat del 19 maggio 2011 sulle prospettive per le relazioni commerciali tra l'Unione europea e l'America latina(4),

–  vista la dichiarazione comune dell'OMC del 30 marzo 2012 sulle politiche e prassi restrittive dell'Argentina in materia di importazione(5),

–  viste le dichiarazioni del G20 di Washington (15 novembre 2008), Londra (2 aprile 2009), Pittsburgh (25 settembre 2009), Toronto (26 giugno 2010), Seoul (12 novembre 2010) e Cannes (4 novembre 2011), che comprendono l'impegno a lottare contro il protezionismo,

–  visti gli accordi di promozione e protezione reciproche degli investimenti conclusi tra l'Argentina, la Spagna e vari Stati membri dell'UE,

–  visti i negoziati per un accordo di associazione interregionale tra l'Unione europea e il Mercosur, e in particolare l'accordo di libero scambio,

–  vista la sua relazione del 5 maggio 2010 sulla strategia dell'Unione europea per le relazioni con l'America latina(6),

–  visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.  considerando che l'articolo 207del TFUE afferma che gli investimenti europei nei paesi terzi costituiscono un elemento fondamentale della politica commerciale comune dell'Unione europea e sono pertanto parte integrante della sua azione esterna e che, ai sensi del trattato di Lisbona, gli investimenti esteri diretti sono di esclusiva competenza dell'UE, come sancito dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), dall'articolo 206 e dall'articolo 207 del TFUE;

B.  considerando che l'Unione ha iniziato a esercitare tale competenza nei negoziati in corso per gli accordi in materia di investimenti con l'India, Singapore e il Canada, e nelle proposte relative ai mandati di negoziato con il Marocco, la Tunisia, la Giordania e l'Egitto;

C.  considerando che gli investimenti saranno il tema centrale del prossimo vertice UE-ALC che si terrà a Santiago del Cile nel gennaio 2013;

D.  considerando che gli investimenti dell'UE in Argentina sono protetti da accordi bilaterali degli Stati membri in materia di investimenti, laddove esistono, e che 18 Stati membri dell'UE hanno attualmente in vigore accordi con l'Argentina;

E.  considerando che il governo della Repubblica argentina ha annunciato la decisione di presentare al Congresso nazionale un progetto di legge inteso a convalidare l'espropriazione del 51% delle azioni della compagnia petrolifera YPF, la cui partecipazione di maggioranza è detenuta da una società europea, la maggioranza delle cui azioni costituisce specificamente l'oggetto dell'espropriazione proposta;

F.  considerando che il suddetto annuncio è stato accompagnato dall'immediata presa di controllo della sede della società da parte delle autorità del governo federale argentino, che hanno espulso dai locali i legittimi dirigenti e il personale designato della società in questione;

G.  considerando che negli ultimi mesi tale società è stata oggetto di una campagna pubblica di diffamazione che, assieme a varie decisioni prese dalle autorità amministrative, si è tradotta nella perdita di valore delle sue azioni, con ripercussioni per tutti i suoi azionisti e le imprese ad essa associate;

H.  considerando che prima di tale annuncio il governo spagnolo e la Repsol-YPF avevano tentato di giungere a una soluzione negoziata, ma che il governo argentino non ha perseguito il medesimo obiettivo;

I.  considerando che altre società europee potrebbero essere interessate da azioni analoghe o da interferenze politiche nel libero mercato da parte delle autorità argentine;

J.  considerando che la Repubblica argentina, in quanto membro a pieno titolo del Mercosur, sta negoziando attualmente un accordo di associazione con l'UE;

K.  considerando che, nonostante questi negoziati, nelle sue relazioni sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti la Commissione ha rilevato l'adozione da parte dell'Argentina di diverse misure protezionistiche che hanno provocato un deterioramento del clima commerciale per gli investitori dell'UE nel paese;

L.  considerando che la Commissione europea ha espresso a più riprese all'Organizzazione mondiale del commercio la propria preoccupazione in merito alla natura e all'applicazione delle misure restrittive alle importazioni adottate dal governo argentino, che colpiscono un crescente numero di paesi membri dell'OMC;

M.  considerando che la Repubblica argentina ha tradizionalmente beneficiato del sistema di preferenze generalizzate (SPG) concesso unilateralmente dall'Unione europea;

N.  considerando che l'Argentina, quale membro del G20, in occasione di ogni vertice si è impegnata a lottare contro il protezionismo e a mantenere i mercati aperti al commercio e agli investimenti;

1.  deplora la decisione adottata dal governo argentino, senza tenere conto di una soluzione negoziata, di procedere all'espropriazione della maggioranza delle azioni di una società europea; ritiene che ciò rappresenti una decisione unilaterale e arbitraria che costituisce un attacco all'esercizio della libera impresa e al principio della certezza giuridica, causando in tal modo il deterioramento del contesto per gli investimenti delle imprese europee in Argentina;

2.  constata che la decisione riguarda una sola impresa del settore e solo una parte delle sue azioni, il che potrebbe essere considerato discriminatorio;

3.  esprime profonda preoccupazione per la situazione, poiché rappresenta un'inosservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali; mette in guardia dagli effetti negativi che simili misure possono causare, quali il disinvestimento a livello internazionale e le ripercussioni negative per l'Argentina nella comunità internazionale;

4.  ricorda che l'obiettivo dei negoziati in corso sull'accordo di associazione tra l'Unione europea e il Mercosur è istituire un quadro di integrazione economica e di dialogo politico tra le due parti, al fine di raggiungere il più elevato livello di progresso e prosperità per entrambe le regioni, e ritiene che, affinché tali negoziati abbiano successo, entrambe le parti debbano affrontare le trattative in uno spirito di apertura e di fiducia reciproca; sottolinea inoltre che una decisione come quella adottata dalle autorità argentine può compromettere il clima di comprensione e di amicizia necessario per raggiungere un siffatto accordo;

5.  si rammarica che l'Argentina non abbia rispettato tale principio e abbia introdotto diverse misure restrittive relative al commercio e agli investimenti, quali le barriere non tariffarie, che hanno ostacolato le imprese dell'UE e il commercio globale con l'Argentina;

6.  invita la Commissione a rispondere a tali restrizioni facendo ricorso a tutti gli strumenti adeguati di risoluzione delle controversie disponibili in seno all'OMC e al G20 e a cooperare con altri paesi che affrontano analoghi ostacoli discriminatori al commercio e agli investimenti;

7.  invita il Presidente del Consiglio europeo, il Presidente della Commissione europea e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a compiere ogni sforzo con le autorità argentine per difendere gli interessi dell'Unione e salvaguardare il principio della certezza giuridica che garantisce la presenza e gli investimenti europei nel paese sudamericano, riprendendo la via del dialogo;

8.  esorta la Commissione europea e il Consiglio a esaminare e adottare le misure necessarie, compresa l'eventuale sospensione parziale delle preferenze tariffarie unilaterali nel quadro del sistema SPG, per tutelare gli interessi europei onde evitare che si ripresentino situazioni simili;

9.  ricorda la profonda amicizia tra l'Unione europea e la Repubblica argentina, con la quale l'Unione condivide valori e principi comuni, ed esorta le autorità argentine a riprendere la via del dialogo e dei negoziati, essendo questo il modo più adeguato per risolvere le eventuali divergenze tra partner commerciali e paesi uniti da tradizionali legami di amicizia;

10.  accoglie con favore la dichiarazione dell'Alto rappresentante dell'Unione, Catherine Ashton, che condanna l'azione del governo argentino e l'annullamento della riunione del comitato misto di cooperazione UE-Argentina; esorta il Commissario Karel De Gucht e l'Alto rappresentante Catherine Ashton a ricorrere a tutte le vie diplomatiche disponibili per risolvere tale situazione con i loro omologhi argentini; invita la Commissione e gli Stati membri a lavorare a stretto contatto con i colleghi in sedi internazionali quali il G20 e l'OMC, al fine di raggiungere un consenso che contrasti le azioni del governo argentino;

11.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri, al governo e al parlamento della Repubblica argentina e ai membri del consiglio del Mercosur.

(1) Testi approvati, P7_TA(2011)0141.
(2) GU C 70 E del 8.3.2012, pag. 79.
(3) Testi approvati, P7_TA(2011)0565.
(4) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/montevideo_2011/resolutions/trade_en.pdf
(5) http://eeas.europa.eu/delegations/wto/documents/press_corner/2012_03_30_joint_statement_argentina.pdf
(6) GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 54.

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