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Procedura : 2012/2623(RSP)
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Ciclo del documento : B7-0228/2012

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B7-0228/2012

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CRE 09/05/2012 - 21

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Giovedì 10 maggio 2012 - Bruxelles
Brevetti per processi biologici essenziali
P7_TA(2012)0202B7-0228/2012

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sui brevetti per procedimenti essenzialmente biologici (2012/2623(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  vista la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche(1) (in appresso «direttiva 98/44/CE»), in particolare l'articolo 4, il quale stabilisce che le varietà vegetali e le razze animali nonché i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o di animali non sono brevettabili,

–  visti l'articolo 2, paragrafo 2, e il considerando 33 della direttiva 98/44/CE, in cui si afferma che un procedimento di produzione di vegetali o di animali è essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l'incrocio o la selezione,

–  vista l'importanza della corretta applicazione dell'articolo 11 della direttiva 98/44/CE, che garantisce il privilegio dell'agricoltore,

–  vista la Convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973 (in appresso «Convenzione sul brevetto europeo»), in particolare l'articolo 53, lettera b),

–  vista la decisione del consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti, del 16 giugno 1999, relativa all'integrazione della direttiva 98/44/CE nel regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo(2),

–  viste la decisione G2/06 dell'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) e la sentenza della Corte europea di giustizia nella causa C-34/10, le quali sanciscono che, quando si interpretano i divieti previsti dal diritto dei brevetti, si deve tenere conto dell'insegnamento tecnico della domanda nel suo complesso e non soltanto della formulazione delle rivendicazioni,

–  viste le decisioni G2/07 (sui broccoli) e G1/08 (sui pomodori) della Commissione allargata di ricorso dell'UEB, che in linea di principio escludono la brevettabilità dei procedimenti di riproduzione,

–  visti i brevetti rilasciati dall'UEB per la produzione di vegetali ottenuti con metodi di riproduzione convenzionali come i broccoli (EP 1069819), i pomodori (EP 1211926) e i meloni (EP 1962578),

–  visti i brevetti rilasciati dall'UEB per la produzione di animali con metodi di riproduzione convenzionali come la selezione sessuale e il materiale riproduttivo utilizzato nei procedimenti convenzionali (EP 1263521, EP 1257168), la selezione delle vacche da latte (EP 1330552) e la produzione zootecnica (EP 1506316),

–  visto il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, cui l'Unione europea ha aderito in virtù della decisione 2004/869/CE del Consiglio(3),

–  vista la Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, del 2 dicembre 1961, quale riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 e il 19 marzo 1991 (in appresso «Convenzione UPOV»),

–  visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali(4) (in appresso «regolamento (CE) n. 2100/94»),

–  visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che i diritti di proprietà intellettuale sono importanti al fine di stimolare lo sviluppo di nuove varietà vegetali e di innovazioni connesse alle piante e costituiscono un prerequisito necessario per dare impulso alla crescita e all'innovazione e per aiutare le imprese europee, in particolare le PMI, a far fronte alla crisi economica e alla concorrenza mondiale;

B.  considerando che, soprattutto nel settore della riproduzione, la concessione di una tutela eccessivamente ampia mediante brevetti può soffocare l'innovazione e il progresso e danneggiare i piccoli e medi produttori bloccando l'accesso alle risorse genetiche animali e vegetali;

C.  considerando che la selezione di vegetali è un prerequisito essenziale per la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e, in certa misura, dell'approvvigionamento energetico;

D.  considerando che i metodi di riproduzione convenzionali rivestono un'importanza fondamentale per la moderna selezione di vegetali e di animali;

E.  considerando che il regime internazionale della privativa per ritrovati vegetali basato sulla Convenzione UPOV nonché il regime dell'Unione basato sul regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio sancisce quale principio fondamentale il fatto che il titolare di un ritrovato vegetale non possa impedire ad altri di utilizzare la pianta protetta al fine di promuovere l'uso di varietà protette in altre attività produttive;

F.  considerando che è importante che un privilegio analogo esista nell'ambito del diritto dei brevetti in tutta l'Unione europea;

G.  considerando che l'articolo 4 della direttiva 98/44/CE e l'articolo 53, lettera b), della Convenzione sul brevetto europeo stabiliscono che le varietà vegetali e le razze animali nonché i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o di animali non sono brevettabili;

H.  considerando che i brevetti relativi a prodotti derivati da metodi di riproduzione convenzionali o al materiale genetico necessario per la riproduzione convenzionale possono compromettere l'esclusione prevista all'articolo 4 della direttiva 98/44/CE e all'articolo 53, lettera b), della Convenzione sul brevetto europeo;

I.  considerando che nel campo dell'ingegneria genetica possono essere concessi brevetti, ma deve essere salvaguardato il divieto di brevettare varietà vegetali e razze animali;

J.  considerando che, nel settore della biotecnologia, al momento di decidere sulla brevettabilità sarebbe opportuno prendere in considerazione l'insegnamento tecnico dell'invenzione nel suo complesso e non soltanto la formulazione delle rivendicazioni; che il principio descritto, relativo a un approccio orientato al contenuto complessivo (whole content approach), è stato applicato dall'Ufficio europeo dei brevetti e dalla Corte di giustizia europea in alcune decisioni dagli stessi recentemente adottate(5);

K.  considerando che, ai sensi dell'articolo 16, lettera c), della direttiva 98/44/CE, la Commissione è tenuta a presentare annualmente «una relazione sugli sviluppi e sulle implicazioni del diritto dei brevetti nel campo della biotecnologia e dell'ingegneria genetica»;

L.  considerando che dal 2005 la Commissione non ha più pubblicato relazioni di questo genere;

M.  considerando che, nella sua risoluzione del 26 ottobre 2005 sui brevetti relativi alle invenzioni biotecnologiche(6), il Parlamento invitava la Commissione ad analizzare attentamente, nella sua successiva relazione, la corretta applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 98/44/CE;

N.  considerando che tali relazioni della Commissione servirebbero a mantenere il pubblico pienamente informato e che l'Unione europea deve svolgere un ruolo di primo piano nella promozione del dibattito pubblico;

1.  riconosce l'importante ruolo svolto dall'UEB nel sostenere l'innovazione, la competitività e la crescita economica in Europa;

2.  riconosce che i brevetti promuovono la diffusione di preziose informazioni tecniche e costituiscono uno strumento importante ai fini del trasferimento di tecnologia;

3.  si compiace delle decisioni adottate dalla Commissione allargata di ricorso dell'UEB nelle cause cosiddette dei «broccoli» (G2/07) e dei «pomodori» (G1/08), che trattano della corretta interpretazione della locuzione «procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o di animali» utilizzata nella direttiva 98/44/CE e nella Convenzione sul brevetto europeo, al fine di escludere tali procedimenti dalla brevettabilità;

4.  invita inoltre l'UEB ad escludere dalla brevettabilità i prodotti derivati dalla riproduzione convenzionale e tutti i metodi convenzionali di riproduzione, tra cui la riproduzione che impiega marcatori e tecnologie riproduttive avanzate (selezione SMART o di precisione) e il materiale riproduttivo utilizzato nei metodi convenzionali di selezione;

5.  invita la Commissione ad analizzare nella sua prossima relazione le decisioni in merito ai broccoli e ai pomodori adottate dalla Commissione allargata di ricorso dell'UEB;

6.  accoglie con favore le recenti decisioni dell'Ufficio europeo dei brevetti e della Corte di giustizia europea rispettivamente relative alle cause WARF e Brüstle; rileva infatti che le due istanze interpretano correttamente la direttiva 98/44/CE fornendo altresì indicazioni importanti sul cosiddetto approccio orientato al contenuto complessivo (whole content approach); invita la Commissione a trarre le dovute conseguenze dalle citate decisioni applicandole anche ad altre aree strategiche pertinenti in modo da allineare la politica dell'UE alle decisioni stesse;

7.  invita la Commissione ad affrontare, nella sua prossima relazione, le potenziali conseguenze della brevettabilità dei metodi di selezione dei vegetali e il loro impatto sull'industria della coltivazione, sull'agricoltura, sull'industria alimentare e sulla sicurezza alimentare;

8.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che l'UE continuerà ad applicare, nella sua legislazione sui brevetti relativi alla selezione di vegetali e di animali, una deroga generale per i produttori;

9.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e all'UEB.

(1) GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13.
(2) Gazzetta ufficiale UEB 7/1999, pag. 437.
(3) GU L 378 del 23.12.2004, pag. 1.
(4) GU L 227 del 1.9.1994, pag. 1.
(5) Commissione allargata di ricorso dell'Ufficio europeo dei brevetti, decisione del 25 novembre 2008 G 2/06 (WARF), e sentenza della GCE nella causa C-34/10 (Greenpeace/Brüstle).
(6) GU C 272 E del 9.11.2006, pag. 440.

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