Esame in commissione delle interrogazioni scritte rimaste senza risposta (interpretazione dell'articolo 117, paragrafo 3, del regolamento)
P7_TA(2012)0204
Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sull'esame in commissione delle interrogazioni scritte rimaste senza risposta (interpretazione dell'articolo 117, paragrafo 3, del regolamento)
Il Parlamento europeo,
– viste le lettere del 27 aprile 2012 del presidente della commissione affari costituzionali,
– visto l'articolo 211 del suo regolamento,
1. decide di pubblicare la seguente interpretazione dell'articolo 117, paragrafo 3, del suo regolamento:"
Data la facoltà del presidente di una commissione parlamentare di convocare una riunione di tale commissione ai sensi dell'articolo 193, paragrafo 1, del regolamento, spetta allo stesso decidere in merito al progetto di ordine del giorno della riunione che convoca, al fine di garantire un'organizzazione ottimale dei lavori. Tale prerogativa non rimette in questione l'obbligo di cui all'articolo 117, paragrafo 3, di iscrivere un'interrogazione scritta, su richiesta dell'interrogante, al progetto di ordine del giorno della riunione successiva della commissione. Tuttavia, il presidente dispone del potere discrezionale di proporre, tenendo conto delle priorità politiche, l'ordine dei lavori della riunione e le modalità della procedura (ad esempio, una procedura senza discussione che includa, eventualmente, l'approvazione di una decisione sul seguito da dare o ancora, se del caso, una raccomandazione di rinviare il punto ad una riunione successiva).
"
2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.