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Procedura : 2011/0378(NLE)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A7-0147/2012

Testi presentati :

A7-0147/2012

Discussioni :

Votazioni :

PV 23/05/2012 - 8.3
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Testi approvati :

P7_TA(2012)0216

Testi approvati
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Mercoledì 23 maggio 2012 - Strasburgo
Possibilità di pesca e contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato UE-Mozambico nel settore della pesca ***
P7_TA(2012)0216A7-0147/2012

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 maggio 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico (18059/2011 – C7-0028/2012 – 2011/0378(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (18059/2011),

–  visto il progetto di nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico (18058/2011),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0028/2012),

–  visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  visti la raccomandazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A7-0147/2012),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  invita la Commissione a trasmettere al Parlamento i processi verbali e le conclusioni delle riunioni della commissione mista prevista all'articolo 9 dell'accordo, nonché il programma settoriale pluriennale di cui all'articolo 3 del nuovo protocollo e le valutazioni annuali corrispondenti; invita la Commissione a facilitare la partecipazione di rappresentanti del Parlamento in qualità di osservatori alle riunioni della commissione mista nonché a presentare al Parlamento e al Consiglio, entro l'ultimo anno di applicazione del nuovo protocollo e prima dell'apertura dei negoziati per il suo rinnovo, una relazione di valutazione completa sull'attuazione, senza imporre inutili restrizioni all'accesso a detto documento;

3.  invita la Commissione e il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, a informare il Parlamento immediatamente e in modo esaustivo in tutte le fasi delle procedure relative al nuovo protocollo e al suo rinnovo, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica del Mozambico.

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