Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 maggio 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico (18059/2011 – C7-0028/2012 – 2011/0378(NLE))
(Approvazione)
Il Parlamento europeo,
– visto il progetto di decisione del Consiglio (18059/2011),
– visto il progetto di nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico (18058/2011),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0028/2012),
– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
– visti la raccomandazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A7-0147/2012),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
2. invita la Commissione a trasmettere al Parlamento i processi verbali e le conclusioni delle riunioni della commissione mista prevista all'articolo 9 dell'accordo, nonché il programma settoriale pluriennale di cui all'articolo 3 del nuovo protocollo e le valutazioni annuali corrispondenti; invita la Commissione a facilitare la partecipazione di rappresentanti del Parlamento in qualità di osservatori alle riunioni della commissione mista nonché a presentare al Parlamento e al Consiglio, entro l'ultimo anno di applicazione del nuovo protocollo e prima dell'apertura dei negoziati per il suo rinnovo, una relazione di valutazione completa sull'attuazione, senza imporre inutili restrizioni all'accesso a detto documento;
3. invita la Commissione e il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, a informare il Parlamento immediatamente e in modo esaustivo in tutte le fasi delle procedure relative al nuovo protocollo e al suo rinnovo, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica del Mozambico.