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Procedura : 2011/0261(CNS)
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Ciclo del documento : A7-0154/2012

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A7-0154/2012

Discussioni :

PV 23/05/2012 - 3
CRE 23/05/2012 - 3

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PV 23/05/2012 - 8.4
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P7_TA(2012)0217

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Mercoledì 23 maggio 2012 - Strasburgo
Sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie *
P7_TA(2012)0217A7-0154/2012

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 maggio 2012 sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE (COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0594),

–  visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0355/2011),

–  visti i pareri motivati inviati dal Parlamento cipriota, dal Parlamento maltese e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0154/2012),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1
(1)  La recente crisi finanziaria ha innescato dibattiti su tutti i livelli circa l'introduzione di una possibile tassa supplementare sul settore finanziario, in particolare un'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF). Questo dibattito sorge dalla volontà di assicurarsi che il settore finanziario partecipi ai costi della crisi e che in futuro venga tassato in modo giusto rispetto ad altri settori, disincentivare le attività a eccessivo tasso di rischio da parte degli enti finanziari, integrare le misure regolamentari mirate a evitare crisi future e generare introiti supplementari a fini di bilancio generali o di politiche specifiche.
(1)  La recente crisi finanziaria ha innescato dibattiti su tutti i livelli circa l'introduzione di una possibile tassa supplementare sul settore finanziario, in particolare un'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF). Questo dibattito sorge dalla volontà di assicurarsi che il settore finanziario partecipi ai costi della crisi e che in futuro sia tassato in modo giusto rispetto ad altri settori, di disincentivare le attività a eccessivo tasso di rischio da parte degli enti finanziari, di integrare le misure regolamentari mirate a evitare crisi future e di generare introiti supplementari a fini di bilancio generali, per contribuire, tra l'altro, al risanamento fiscale al fine di stimolare la crescita e la creazione di posti di lavoro o di politiche specifiche, quali l'aiuto allo sviluppo e la lotta al cambiamento climatico.
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 2
(2)  Per prevenire eventuali distorsioni causate da provvedimenti presi unilateralmente dagli Stati membri, dato l'elevatissimo grado di mobilità della maggior parte delle transazioni finanziarie pertinenti, e assicurare così il corretto funzionamento del mercato interno, è importante che le caratteristiche principali dell'ITF negli Stati membri siano armonizzate a livello dell'Unione. Bisogna quindi evitare incentivi per l'arbitraggio fiscale nell'Unione e distorsioni allocative tra mercati finanziari dell'Unione, nonché le possibilità di doppia imposizione o di non imposizione.
(2)  Per prevenire eventuali distorsioni causate da provvedimenti adottati unilateralmente dagli Stati membri, dato l'elevatissimo grado di mobilità della maggior parte delle transazioni finanziarie pertinenti, e assicurare così il corretto funzionamento del mercato interno, è importante che le caratteristiche principali dell'ITF negli Stati membri siano armonizzate e che la presente direttiva sia attuata a livello dell'Unione. Bisogna quindi evitare incentivi per l'arbitraggio fiscale nell'Unione e distorsioni allocative tra mercati finanziari dell'Unione, nonché le possibilità di doppia imposizione o di non imposizione. Ricordando l'obiettivo ultimo di un'applicazione dell'ITF estesa a tutta l'Unione, qualora un gruppo di Stati membri compresi ma non esclusivamente Stati membri della zona euro, decidesse di avanzare più rapidamente attraverso una cooperazione rafforzata a norma dell'articolo 329 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il modello elaborato nella presente direttiva sembrerebbe una base idonea all'applicazione nell'ambito di tale gruppo di Stati membri. Tuttavia, l'introduzione dell'ITF in un particolare numero ristretto di Stati membri potrebbe comportare una considerevole distorsione della concorrenza nel mercato interno e sarebbe necessario adottare misure di ampio respiro al fine di assicurare che ciò non influenzi negativamente il funzionamento del mercato interno.
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis)  Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010 e tenendo presente che l'ITF raggiungerà realmente i suoi obiettivi se sarà introdotto su scala globale, l'Unione dovrebbe guidare gli sforzi tesi alla conclusione di un accordo relativo all'ITF a livello mondiale. Dando l'esempio con l'introduzione dell'ITF, l'Unione deve premere risolutamente per un accordo globale nelle sedi internazionali pertinenti, in particolare il G20, per stabilire una base comune per l'introduzione di un'imposta globale sulle transazioni finanziarie. La relazione della Commissione nell'ambito della prima revisione della presente direttiva dovrebbe prevedere azioni concrete in tal senso.
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 3
(3)  Per un corretto funzionamento del mercato interno, l'ITF deve essere applicabile a un ampio ventaglio di strumenti finanziari, compresi i prodotti strutturati, sia sui mercati organizzati che negoziati fuori borsa (over-the-counter), nonché alla stipula e modifica di tutti i contratti derivati. Per lo stesso motivo, deve essere imponibile a un vasto gruppo di enti finanziari.
(3)  Per ridurre la possibilità di elusione fiscale, il rischio di delocalizzazione e l'arbitraggio normativo, l'ITF dovrebbe essere applicabile a un ampio ventaglio di strumenti finanziari, compresi i prodotti strutturati, sia sui mercati organizzati che negoziati fuori borsa (over-the-counter), nonché alla stipula e modifica di tutti i contratti derivati. Per lo stesso motivo, dovrebbe essere imponibile a un vasto gruppo di enti finanziari. L'inclusione della più vasta gamma possibile di strumenti e soggetti finanziari dovrebbe inoltre garantire che la pressione fiscale sia equamente ripartita su tutti i soggetti, ma sia relativamente maggiore per le operazioni più speculative e più destabilizzanti da un punto di vista finanziario. Non si potrebbe raggiungere lo stesso effetto limitando la portata dell'ITF, ad esempio se assumesse la forma di imposta di bollo, che concentrerebbe l'intero onere fiscale su un gruppo molto più ristretto di strumenti negoziati sui mercati regolamentati, senza raggiungere l'obiettivo di frenare la speculazione eccessiva e dannosa.
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis)  Al fine di rafforzare la posizione negoziale in borsa, che è rigorosamente regolamentata, controllata e trasparente, rispetto alle operazioni fuori borsa, non regolamentate, non controllate e meno trasparenti, gli Stati membri dovrebbero applicare aliquote fiscali inferiori alle transazioni finanziarie effettuate in borsa rispetto a quelle svolte fuori borsa. In questo modo sarà possibile operare un cambiamento negli scambi, passando da mercati poco o affatto regolamentati a borse sottoposte a una regolamentazione e a un controllo rigorosi.
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 12
(12)  Affinché la tassazione gravi sul settore finanziario in quanto tale, anziché sui cittadini, e poiché gli enti finanziari eseguono la maggior parte delle transazioni sui mercati finanziari, l«imposta deve essere applicata a tali enti, che agiscono a nome proprio o a nome di altri soggetti, per conto proprio o per conto di altri soggetti.
(12)  Affinché la tassazione gravi sul settore finanziario in quanto tale, anziché sui cittadini, e poiché gli enti finanziari eseguono la maggior parte delle transazioni sui mercati finanziari, l«imposta dovrebbe essere applicata solamente a tali enti, che agiscono a nome proprio o a nome di altri soggetti, per conto proprio o per conto di altri soggetti.
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 13
(13)  Data l'elevata mobilità delle transazioni finanziarie e al fine di contribuire ad attenuare il potenziale di elusione fiscale, l'ITF deve essere applicata in base al principio di residenza.
(13)  Data l'elevata mobilità delle transazioni finanziarie, al fine di contribuire ad attenuare il potenziale di elusione fiscale e al fine di garantire la copertura più ampia possibile di tutti i soggetti e di tutte le operazioni, l'ITF dovrebbe essere applicata in base a un principio di residenza definito in senso molto lato e completato da elementi del principio di emissione. Inoltre, ai fini di una migliore attuazione dell'ITF, occorre applicare il principio di proprietà.
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 14
(14)  Le aliquote d'imposta minime devono essere fissate a un livello abbastanza alto da conseguire l'obiettivo di armonizzazione della presente direttiva e, al contempo, abbastanza contenuto da minimizzare i rischi di delocalizzazione.
(14)  Le aliquote d'imposta minime dovrebbero essere fissate a un livello abbastanza alto in modo da conseguire l'obiettivo di armonizzazione della presente direttiva e da permettere al settore finanziario di rendere un contributo adeguato ai costi della crisi economica, dando in tal modo un impulso all'economia reale nell'Unione. Inoltre, fin quando non sarà instaurato un regime uniforme IFT a livello internazionale, le aliquote devono essere abbastanza contenute onde minimizzare i rischi di delocalizzazione.
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)
(15 bis)  I tassi di elusione, evasione e abuso dipenderanno in parte dalla capacità degli Stati membri di verificare le transazioni imponibili effettuate in una sede di negoziazione di un paese terzo; gli Stati membri e, se del caso, la Commissione dovrebbero pertanto fare pieno uso degli strumenti di cooperazione in materia fiscale stabiliti dall'OCSE, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali. Se necessario, dovrebbero essere adottate nuove iniziative bilaterali e multilaterali di cooperazione a questo proposito.
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 16
(16)  Per consentire l'adozione di regole più dettagliate per stabilire se determinate attività finanziarie rappresentino una quota significativa dell'attività di un'impresa e tale impresa possa quindi essere considerata un ente finanziario ai fini della direttiva, nonché regole dettagliate in materia di protezione contro l'evasione, l'elusione e l'abuso fiscale, il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione per precisare le misure necessarie a questo fine. È particolarmente importante che la Commissione effettui le opportune consultazioni durante il suo lavoro preliminare, anche presso gli esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione deve assicurare la trasmissione tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Consiglio.
(16)  Per consentire l'adozione di regole più dettagliate per stabilire se determinate attività finanziarie rappresentino una quota significativa dell'attività di un'impresa e tale impresa possa quindi essere considerata un ente finanziario ai fini della direttiva, nonché regole dettagliate in materia di protezione contro l'evasione, l'elusione e l'abuso fiscale, il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione per precisare le misure necessarie a questo fine. È particolarmente importante che la Commissione effettui le opportune consultazioni durante il suo lavoro preliminare, in particolare presso gli esperti, le organizzazioni non governative (ONG) e altre parti interessate. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione dovrebbe assicurare la trasmissione tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)
(17 bis)  La presente direttiva non tratta la gestione del gettito proveniente dall'imposta sulle transazioni finanziarie. Tuttavia, vista la proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e riguarda, in particolare, le disposizioni relative alle risorse proprie dell'Unione, parte del gettito proveniente dall'ITF potrebbe essere gestito a livello dell'Unione, nell'ambito delle sue risorse proprie o in diretta correlazione con politiche specifiche e beni pubblici dell'Unione. L'impiego di parte del gettito dell'ITF quale risorsa propria dell'Unione ridurrebbe la dipendenza del bilancio dell'Unione dai contributi nazionali e libererebbe pertanto risorse dei bilanci nazionali che possono essere destinate ad altri impieghi.
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 17 ter (nuovo)
(17 ter)  L'imposizione fiscale è di competenza esclusiva degli Stati membri.
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2
2.  La presente direttiva si applica a tutte le transazioni finanziarie a condizione che almeno una delle parti coinvolte nella transazione sia stabilita in uno Stato membro e che un ente finanziario stabilito sul territorio di uno Stato membro sia parte coinvolta nella transazione, agendo per conto proprio o per conto di altri soggetti oppure agendo a nome di una delle parti della transazione.
2.  La presente direttiva si applica a tutte le transazioni finanziarie a norma dell'articolo 3, secondo una delle condizioni seguenti:
a) almeno una delle parti coinvolte nella transazione sia stabilita in uno Stato membro e un ente finanziario stabilito sul territorio di uno Stato membro sia parte coinvolta nella transazione, agendo per conto proprio o per conto di altri soggetti oppure agendo a nome di una delle parti della transazione; o
b) la transazione implichi uno strumento finanziario emesso da persone giuridiche registrate nell'Unione.
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)
c bis) le operazioni in valuta a pronti, tranne nei casi in cui sono direttamente correlate alle attività commerciali di una controparte non finanziaria che è l'utente finale;
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 7 – lettera f
(f) un fondo pensione o un ente pensionistico aziendale o professionale secondo la definizione dell'articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o un loro gestore degli investimenti;
f) un fondo pensione o un ente pensionistico aziendale o professionale secondo la definizione dell'articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, o un loro gestore degli investimenti, nonché un'entità istituita allo scopo di investire tali fondi o gli enti che agiscono unicamente ed esclusivamente nell'interesse di tali fondi o enti, non sono considerati ente finanziario ai fini della presente direttiva fino alla revisione della stessa a norma dell'articolo 16;
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)
e bis) partecipa, agendo per conto proprio o per conto di altri soggetti, o agisce a nome di uno dei partecipanti, a una transazione concernente uno strumento finanziario emesso sul territorio dello Stato membro o dell'Unione.
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Ai fini di un'applicazione coerente del paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a collaborare strettamente tra loro e con l'ESMA in relazione alla supervisione dei mercati finanziari.

Emendamento 18
Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)
Articolo 3 bis

Emissione

1.  Ai fini della presente direttiva si ritiene che uno strumento finanziario sia emesso nel territorio di uno Stato membro o dell'Unione quando è emesso da una persona giuridica registrata in uno Stato membro.
2.  Nel caso di un contratto derivato, la condizione di emissione nel territorio di uno Stato membro o dell'Unione è soddisfatta quando lo strumento di riferimento o lo strumento sottostante è emesso da una persona giuridica registrata in uno Stato membro.
3.  Nel caso di uno strumento strutturato, la condizione di emissione nel territorio di uno Stato membro o dell'Unione è soddisfatta quando lo strumento strutturato è basato o è sostenuto da una significativa percentuale di attivi o strumenti finanziari e contratti derivati relativi a strumenti finanziari emessi da una persona giuridica registrata in uno Stato membro.
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 3 ter (nuovo)
Articolo 3 ter

Trasferimento della titolarità

1.  Una transazione finanziaria in relazione alla quale non sia stata applicata l'ITF si ritiene giuridicamente inapplicabile e non comporta il trasferimento di titolarità dello strumento sottostante.
2.  Una transazione finanziaria ai sensi del paragrafo 1 è ritenuta non conforme ai requisiti di compensazione centrale ai sensi del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR) e non è altresì ritenuta conforme ai requisiti di adeguatezza patrimoniale ai sensi del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento [CRR IV].
3.  Nel caso di sistemi automatici di pagamento elettronico con o senza la partecipazione di agenti di regolamento dei pagamenti, l'amministrazione fiscale di uno Stato membro può istituire un sistema automatico di riscossione elettronica dell'ITF e dei certificati relativi al trasferimento di titolarità.
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3
3.  Gli Stati membri applicano la stessa aliquota a tutte le transazioni finanziarie che rientrano nella stessa categoria ai sensi del paragrafo 2, lettere a) e b).
3.  Per evitare l'arbitraggio fiscale, gli Stati membri applicano la stessa aliquota a tutte le transazioni finanziarie che rientrano nella stessa categoria ai sensi del paragrafo 2, lettere a) e b).
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Gli Stati membri applicano aliquote fiscali inferiori alle transazioni finanziarie in borsa rispetto a quelle fuori borsa. Tale disposizione si applica alle transazioni finanziarie di cui agli articoli 5 e 6.

Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2
2.  Se un ente finanziario agisce a nome o per conto di un altro ente finanziario, solo l'altro ente finanziario è responsabile del versamento dell'ITF.
2.  Se un ente finanziario agisce a nome, per conto o su ordine di un altro ente finanziario, solo l'altro ente finanziario è responsabile del versamento dell'ITF. Quando più enti finanziari sono coinvolti in tale processo soltanto l'ente originario registrato come operatore economico è responsabile del versamento dell'ITF.
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri stabiliscono gli obblighi di registrazione, contabilità, rendicontazione e di altro genere finalizzati ad assicurare l'effettivo versamento dell'ITF dovuta alle autorità fiscali.
1.  Gli Stati membri stabiliscono gli obblighi di contabilità e rendicontazione e di altro genere finalizzati ad assicurare l'effettivo versamento dell'ITF dovuta alle autorità fiscali.
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, un ente finanziario si registra presso le autorità fiscali dello Stato membro in cui si ritiene sia stabilito ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1.

Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter. Uno Stato membro informa gli altri Stati membri degli enti finanziari registrati sul proprio territorio.

Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis. Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione e a Eurostat il volume delle transazioni sulle quali sono state riscosse entrate tributarie.

Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 11 – titolo
Disposizioni specifiche relative alla prevenzione dell'evasione, dell'elusione e dell'abuso

Disposizioni specifiche relative alla trasparenza e alla prevenzione dell'evasione, dell'elusione e dell'abuso fiscale

Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1
1.   Gli Stati membri adottano misure per prevenire l'evasione, l'elusione e l'abuso.
1.  Si adottano misure unionali per prevenire l'evasione, l'elusione e l'abuso.
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. La Commissione costituisce un gruppo di lavoro a livello di esperti (comitato per l'ITF) comprendente rappresentanti degli Stati membri, atto a sorvegliare l'applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri designano organismi e li dotano dei poteri sufficienti per adottare immediate azioni in caso di abuso.

Il comitato per l'ITF sorveglia le transazioni finanziarie al fine di individuare sistemi di evasione, proporre contromisure e coordinarne l'attuazione a livello nazionale laddove necessario.

Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. L'onere amministrativo imposto alle autorità fiscali attraverso l'introduzione dell'ITF deve essere ridotto al minimo e, a tal fine, la Commissione incoraggia la cooperazione tra le autorità fiscali nazionali.

Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter. Eurostat raccoglie e pubblica annualmente i flussi finanziari soggetti all'ITF all'interno dell'Unione.

Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 quater (nuovo)
3 quater. Al fine di verificare le transazioni imponibili effettuate in una sede di negoziazione di un paese terzo, gli Stati membri e, se del caso, la Commissione, fanno pieno uso degli strumenti di cooperazione in materia fiscale istituiti dalle organizzazioni internazionali competenti.

Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)
3 quinquies. Al fine di adeguare le amministrazioni fiscali degli Stati membri alle disposizioni della presente direttiva e, in particolare, in relazione alla cooperazione amministrativa di cui al paragrafo 3, gli Stati membri provvedono a dotarle di risorse umane e apparecchiature tecniche adeguate e necessarie. Occorre prestare particolare attenzione all'offerta di formazione per il personale.

Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 sexies (nuovo)
3 sexies. La Commissione effettua un esame approfondito per analizzare i costi amministrativi a carico delle autorità regionali e locali derivanti dall'applicazione della presente direttiva.

Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 16
Ogni cinque anni, e per la prima volta entro il 31 dicembre 2016, la Commissione invia al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, ove opportuno, una proposta di modifica della stessa.

Ogni cinque anni, e per la prima volta entro il 31 dicembre 2016, la Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, ove opportuno, una proposta di modifica della stessa.

La relazione della Commissione esamina almeno l'impatto dell'ITF sul corretto funzionamento del mercato interno, sui mercati finanziari e sull'economia reale e rende conto dei progressi sul fronte della tassazione del settore finanziario nel contesto internazionale.

La relazione della Commissione esamina almeno l'impatto dell'ITF sul corretto funzionamento del mercato interno, sui mercati finanziari e sull'economia reale. Essa valuta inoltre l'impatto di talune disposizioni quali l'adeguato ambito di applicazione dell'ITF, la possibilità di distinguere tra diverse categorie di prodotti e attivi finanziari allo scopo di applicare aliquote più elevate oltre un determinato rapporto di ordini cancellati, il tasso di imposizione e l'esenzione degli enti pensionistici aziendali o professionali a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, comma 7, lettera f). Qualora la Commissione accerti distorsioni o abusi propone opportune misure correttive.

Inoltre, la Commissione analizza e riferisce in merito alla riscossione del gettito fiscale derivante dall'ITF a livello nazionale in base alla residenza degli enti finanziari e alla misura in cui la riscossione si differenzia da una distribuzione fiscale basata sulla residenza del cliente sottostante, vale a dire, in quale misura il consolidamento finanziario concentra le entrate fiscali sui centri finanziari.

Nelle sue relazioni la Commissione tiene conto delle diverse forme di tassazione del settore finanziario, all'esame o già in vigore, e dei progressi compiuti nell'introduzione di un'ITF più ampia. Se del caso, la Commissione avanza proposte o intraprende azioni per facilitare la convergenza e promuovere l'introduzione di un'ITF a livello internazionale.

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