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Procedura : 2011/0176(COD)
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Ciclo del documento : A7-0157/2012

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A7-0157/2012

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PV 24/05/2012 - 7
CRE 24/05/2012 - 7

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PV 24/05/2012 - 10.1
CRE 24/05/2012 - 10.1
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P7_TA(2012)0220

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Giovedì 24 maggio 2012 - Strasburgo
Disposizioni generali relative all'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi ***I
P7_TA(2012)0220A7-0157/2012

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 24 maggio 2012, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le disposizioni generali relative all'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi (COM(2011)0396 – C7-0187/2011 – 2011/0176(COD))(1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Titolo
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le disposizioni generali relative all'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le disposizioni generali relative all'assistenza macrofinanziaria ai paesi e ai territori terzi

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis)  L'assistenza macrofinanziaria dovrebbe essere utilizzata per fornire un'assistenza finanziaria eccezionale ai paesi terzi che affrontano difficoltà temporanee nella bilancia dei pagamenti. A differenza di altri strumenti dell'Unione che forniscono un sostegno diretto alle sue politiche esterne (ad esempio, lo strumento di assistenza preadesione*, lo strumento europeo di vicinato**, lo strumento di cooperazione allo sviluppo, ecc), l'assistenza macrofinanziaria non deve essere utilizzata per fornire un sostegno finanziario regolare né ha come scopo primario il sostegno dello sviluppo economico e sociale dei paesi beneficiari. L'assistenza macrofinanziaria non deve nemmeno essere utilizzata come sovvenzioni condizionali per la remissione del debito.
* Regolamento n. … del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sullo strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU …).
** Regolamento n. … del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU …).
Regolamento n. … del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che istituisce uno strumento di cooperazione allo sviluppo (GU …).

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 2
(2)  Ad oggi, l'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi si fonda su specifiche decisioni ad hoc del Parlamento europeo e del Consiglio. Ciò costituisce un limite all«efficienza e all»efficacia dell'assistenza in ragione degli inutili ritardi che intervengono tra la richiesta di assistenza macrofinanziaria e l'effettiva attuazione.
(2)  Il regolamento quadro è volto a chiarire le regole e a migliorareefficienza e efficacia dell'assistenza dell'Unione, fra l'altro rafforzando l'applicazione dei presupposti, aumentando la trasparenza e formalizzando la valutazione politica da parte della Commissione, nonché migliorando l'efficacia e il controllo democratici.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 3
(3)  Occorre rendere più efficiente l'assistenza macrofinanziaria mediante un quadro che ne disciplini la concessione ai paesi terzi con cui l'Unione intrattiene importanti relazioni politiche, economiche e commerciali. In particolare, è opportuno che sia possibile concedere l«assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi al fine di incentivarli ad adottare misure di politica economica che consentano di affrontare adeguatamente un'eventuale crisi della bilancia dei pagamenti.
(3)  Un quadro per la concessione dell«assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi dovrebbe incentivarli ad adottare misure di politica economica che consentano di affrontare adeguatamente un'eventuale crisi della bilancia dei pagamenti.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 5
(5)  L'adozione di un regolamento di portata generale per l'assistenza macrofinanziaria, basato sugli articoli 209 e 212 del trattato, lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 213 del trattato, che disciplinano l'assistenza finanziaria urgente ai paesi terzi, e le relative prerogative del Consiglio.
soppresso
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 7
(7)  Nelle sue conclusioni dell'8 ottobre 2002, il Consiglio ha stabilito i criteri (i cosiddetti criteri di Genval) che disciplinano le operazioni di assistenza macrofinanziaria dell«UE. È opportuno che tali criteri siano formalizzati, aggiornati e precisati in un atto giuridico adottato dal Parlamento e dal Consiglio.
(7)  Nelle sue conclusioni dell'8 ottobre 2002, il Consiglio ha stabilito i criteri (i cosiddetti criteri di Genval) che disciplinano le operazioni di assistenza macrofinanziaria dell«Unione. È opportuno che tali criteri siano aggiornati e precisati in un atto giuridico adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, fra l'altro in relazione ai criteri usati per stabilire la forma di assistenza appropriata (prestiti, sovvenzioni o combinazione di entrambi gli elementi).
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 8
(8)  È opportuno che in primo luogo si sviluppino procedure e strumenti adeguati per consentire all'Unione di fornire assistenza macrofinanziaria in tempi brevi, in particolare quando le circostanze richiedono un'azione immediata. In tal modo si conferirebbe inoltre maggiore chiarezza e trasparenza ai criteri che disciplinano l'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria.
(8)  È opportuno che in primo luogo si sviluppino procedure e strumenti adeguati per consentire all'Unione di fornire assistenza macrofinanziaria in tempi brevi, in particolare quando le circostanze richiedono un'azione immediata, e per conferire maggiore chiarezza e trasparenza ai criteri che disciplinano l'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 9
(9)  È necessario che la Commissione assicuri che l'assistenza macrofinanziaria sia conforme ai principi fondamentali, agli obiettivi fissati e alle misure adottate nei vari settori dell'azione esterna e alle altre pertinenti politiche dell'Unione.
(9)  È necessario che la Commissione assicuri, nella sua scelta dei paesi beneficiari e nel contenuto dei protocollo d'intesa, che l'assistenza macrofinanziaria sia conforme ai principi fondamentali, agli obiettivi fissati e alle misure adottate nei vari settori dell'azione esterna e alle altre pertinenti politiche dell'Unione.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis)  L'assistenza macrofinanziaria è anche uno strumento della politica estera dell'Unione e dovrebbe servire a rafforzare la visibilità e l'influenza di quest'ultima al di là dei suoi confini. Occorre garantire uno stretto coinvolgimento del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a fini di coordinamento e coerenza della politica estera dell'Unione per l'intera operazione di assistenza macrofinanziaria.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 10
(10)  È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria sostenga l'impegno dei paesi beneficiari a condividere determinati valori con l'Unione, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, i principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo.
(10)  È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria comprenda misure intese a migliorare l'impegno dei paesi beneficiari a condividere determinati valori con l'Unione, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro il lavoro forzato minorile, il sostegno allo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, i principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo. È necessario che il rispetto di tali obiettivi sia regolarmente monitorato dalla Commissione.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 13
(13)  Occorre che l'assistenza macrofinanziaria sia complementare alle risorse concesse dal Fondo monetario internazionale e da altre istituzioni finanziarie multilaterali e che gli oneri siano equamente ripartiti con gli altri donatori. Occorre infine che l'assistenza macrofinanziaria garantisca il valore aggiunto dell'intervento dell'Unione.
(11 bis)  In generale occorre che l'assistenza macrofinanziaria sia complementare alle risorse concesse dal Fondo monetario internazionale e da altre istituzioni finanziarie europee o multilaterali e che gli oneri siano equamente ripartiti con tali istituzioni e gli altri donatori. Occorre infine che l'assistenza macrofinanziaria sia fornita allorché garantisce il valore aggiunto dell'intervento dell'Unione.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis)  Al fine di garantire che l'assistenza macrofinanziaria possa soddisfare le domande risultanti dalle crisi economiche urgenti, l'Unione dovrebbe garantire che siano assegnate al suo bilancio risorse finanziarie sufficienti. È altresì necessario garantire che l'assistenza macrofinanziaria sia messa a disposizione di tutti i paesi ammissibili indipendentemente dalle loro dimensioni economiche e applicata in modo appropriato congiuntamente agli altri strumenti finanziari esterni dell'Unione.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)
(14 bis)  Al fine di trovare un equilibrio tra, da un lato, la necessità di efficienza ed efficacia dell'assistenza dell'Unione e, dall'altro, una coerenza, una trasparenza e un controllo democratico maggiori, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea nel rispetto dei paesi e territori ammissibili e concedendo assistenza a paesi e territori particolari. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 15
(15)  Allo scopo di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento per quanto concerne l'approvazione e la gestione delle operazioni di assistenza macrofinanziaria nei paesi beneficiari, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Occorre che tali poteri siano esercitati conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.
(15)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 16
(16)  È opportuno che l'adozione delle decisioni di esecuzione che definiscono l'importo, la forma, la durata e le condizioni generali delle singole operazioni di assistenza macrofinanziaria sia soggetta a procedura d'esame, in virtù del fatto che tali decisioni presentano considerevoli implicazioni di bilancio.
soppresso
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 17
(17)  È opportuno che si ricorra alla procedura di consultazione per l'adozione del memorandum d'intesa che stabilisce le misure politiche associate all'assistenza macrofinanziaria, considerato che tale memorandum non è né un atto di esecuzione di portata generale, né un atto che presenti implicazioni per il bilancio o per i paesi terzi che vadano oltre quelle della decisione stessa di concedere l'assistenza,
soppresso
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1
1.  Il presente regolamento stabilisce le disposizioni generali relative alla concessione di assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi e ai territori ammissibili di cui all'articolo 2.
1.  Il presente regolamento stabilisce le disposizioni generali relative alla concessione di assistenza macrofinanziaria dell'Unione ai paesi e ai territori terzi ammissibili di cui all'articolo 2 (i «paesi beneficiari»).
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2
2.  L'assistenza macrofinanziaria è uno strumento finanziario eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti dei paesi terzi partner. L'assistenza macrofinanziaria mira al ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna dei paesi che hanno difficoltà di finanziamento esterno. Essa sostiene l'attuazione di misure di aggiustamento e di riforma strutturale vigorose ideate per ovviare alle difficoltà nella bilancia dei pagamenti.
2.  L'assistenza macrofinanziaria è uno strumento finanziario eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti dei paesi beneficiari. L'assistenza macrofinanziaria mira al ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna dei paesi beneficiari che hanno difficoltà di finanziamento esterno. Essa sostiene l'attuazione, da parte di detti paesi beneficiari, di pertinenti accordi e programmi bilaterali con l'Unione, e mira a misure di aggiustamento e di riforma strutturale vigorose ideate per ovviare alle difficoltà nella bilancia dei pagamenti.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3
3.  L'assistenza macrofinanziaria può essere concessa in caso di significativo fabbisogno di finanziamento esterno residuo, accertato insieme alle istituzioni finanziarie multilaterali, superiore alle risorse concesse dal Fondo monetario internazionale (nel prosieguo «FMI») e da altre istituzioni multilaterali, nonostante la messa in atto di rigorosi programmi di riforma e stabilizzazione economica.
3.  L'assistenza macrofinanziaria può essere concessa in caso di significativo fabbisogno di finanziamento esterno residuo nel paese beneficiario interessato, accertato insieme alle istituzioni finanziarie europee o multilaterali, superiore alle risorse concesse dal Fondo monetario internazionale (nel prosieguo «FMI») e da altre istituzioni finanziarie europee o multilaterali, nonostante la messa in atto di rigorosi programmi di riforma e stabilizzazione economica da parte del paese beneficiario rispettivo.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 2 – titolo
Paesi ammissibili

Paesi e territori ammissibili

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 2 – parte introduttiva
Sono ammissibili all'assistenza macrofinanziaria i seguenti paesi e territori terzi:

1.  Sono ammissibili all'assistenza macrofinanziaria i seguenti paesi e territori terzi, a condizione che soddisfino i criteri di condizionalità di cui all'articolo 6 (i «paesi beneficiari»):
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera c
c) altri paesi terzi in circostanze eccezionali e debitamente giustificate. Questi ultimi devono essere politicamente, economicamente e geograficamente vicini all«UE.
c) altri paesi terzi che svolgono un ruolo determinante nella stabilità regionale e che rivestono un'importanza strategica per l'Unione, in circostanze eccezionali e debitamente giustificate. Questi ultimi devono essere politicamente, economicamente e geograficamente vicini all«Unione.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis per modificare i punti 1 e 2 dell'allegato I allo scopo di aggiornarlo in base a decisioni politiche appropriate riguardanti lo status dei paesi in quanto paesi candidati effettivi o potenziali o riguardanti l'ambito della politica europea di vicinato.

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis per inserire nel presente regolamento, se necessario, i paesi ammissibili che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo.

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
1.  Gli importi dell'assistenza macrofinanziaria fornita sotto forma di sovvenzioni ai sensi del presente regolamento sono in linea con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.
1.  Gli importi dell'assistenza macrofinanziaria fornita ai sensi del presente regolamento sotto forma di sovvenzione sono in linea con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2
2.  Per gli importi dell'assistenza macrofinanziaria fornita sotto forma di prestiti ai sensi del presente regolamento è prevista una dotazione ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009 che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne.
2.  Per gli importi dell'assistenza macrofinanziaria fornita ai sensi del presente regolamento sotto forma di prestito è prevista una dotazione ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009 che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne.
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3
3.  Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario. Gli importi di riferimento per il periodo 2011-2013 sono specificati nell'allegato II.
3.  Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1
1.  L'importo dell'assistenza è basato sul fabbisogno di finanziamento esterno residuo del paese beneficiario. Tale fabbisogno è determinato dalla Commissione in collaborazione con le istituzioni finanziarie internazionali, in base a una valutazione quantitativa completa e ben documentata. In particolare, la Commissione fa riferimento alle ultime previsioni dell'FMI relative alla bilancia dei pagamenti del paese in oggetto, tenendo altresì in considerazione i previsti contribuiti finanziari da parte di donatori multilaterali.
1.  L'importo dell'assistenza proposto è basato sul fabbisogno di finanziamento esterno residuo del paese beneficiario. Tale fabbisogno è determinato dalla Commissione in collaborazione con l'FMI e altre istituzioni finanziarie europee o multilaterali, in base a una valutazione quantitativa completa e ben documentata. In particolare, la Commissione fa riferimento alle ultime previsioni dell'FMI e di altre istituzioni finanziarie europee o multilaterali relative alla bilancia dei pagamenti del paese beneficiario in oggetto, prendendo altresì in considerazione i previsti contributi finanziari da parte di donatori multilaterali come anche la preesistente messa in atto, nel paese beneficiario interessato, di altri strumenti finanziari esterni dell'Unione.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2
2.  La determinazione degli importi dell'assistenza macrofinanziaria tiene anche conto della necessità di garantire un'equa ripartizione degli oneri con gli altri donatori.
2.  La determinazione dell'importo dell'assistenza macrofinanziaria tiene anche conto della necessità di garantire un'equa ripartizione degli oneri tra l'Unione e gli altri donatori. Il contributo dell'Unione dovrebbe essere sufficiente a garantire il valore aggiunto dell'intervento di quest'ultima e, di norma, non dovrebbe essere inferiore al 20%.
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3
3.  Nel caso in cui il fabbisogno di finanziamento del paese beneficiario dovesse diminuire sostanzialmente nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macrofinanziaria, la Commissione, in conformità con le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, può decidere di ridurre l'importo dei fondi messi a disposizione nel quadro dell'assistenza, oppure di sospendere o cancellare l'assistenza.
3.  Nel caso in cui il fabbisogno di finanziamento del paese beneficiario dovesse diminuire sostanzialmente nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macrofinanziaria, la Commissione rivaluta la situazione economica e finanziaria del paese beneficiario e, sulla base di tale valutazione, le è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis per modificare l'allegato II bis al fine di ridurre l'importo dei fondi messi a disposizione nel quadro dell'assistenza, oppure di sospendere o cancellare l'assistenza.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1
1.  La concessione dell'assistenza macrofinanziaria è subordinata alla messa in atto da parte del paese beneficiario di meccanismi democratici effettivi, basati in particolare su sistemi parlamentari multipartitici, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani.
1.  La concessione dell'assistenza macrofinanziaria è subordinata alla messa in atto da parte del paese beneficiario di meccanismi democratici effettivi, basati in particolare su sistemi parlamentari multipartitici, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani. Tale valutazione è affidata al SEAE in cooperazione con la Commissione e tiene conto delle risoluzioni e delle relazioni approvate dal Parlamento europeo sui paesi beneficiari. La valutazione può identificare raccomandazioni strategiche per quanto riguarda il rafforzamento delle istituzioni democratiche, i diritti umani, la trasparenza e la lotta alla corruzione. La relazione è allegata a ogni singolo atto delegato di cui all'articolo 7, paragrafo 3. Al fine di tutelare i valori e gli interessi democratici dell'Unione e rafforzare il rispetto dei diritti fondamentali da parte dei paesi beneficiari, il protocollo d'intesa contiene raccomandazioni specifiche per paese che sono in linea con le politiche esterne dell'Unione intese a rafforzare lo Stato di diritto, i diritti umani e dei lavoratori, la trasparenza e la lotta alla corruzione.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2
2.  L'assistenza macrofinanziaria è concessa solamente in presenza di un programma dell'FMI che implica l'uso di fondi dell'FMI.
2.  L'assistenza macrofinanziaria è concessa solamente in presenza di un programma dell'FMI che implica l'uso di fondi dell'FMI o di fondi di un'altra istituzione finanziaria europea o multilaterale.
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3
3.  L'erogazione dell'assistenza è subordinata all'attuazione soddisfacente di un programma dell'FMI. I versamenti sono inoltre subordinati all'attuazione, entro un determinato lasso di tempo, di una serie di misure di natura politica ed economica chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali, concordate tra la Commissione e il paese beneficiario e stabilite in un protocollo d'intesa.
3.  L'erogazione dell'assistenza è subordinata all'attuazione soddisfacente di un programma dell'FMI o di un programma di un'altra istituzione finanziaria europea o multilaterale, e al rispetto dei principi politici fondati su valori. I versamenti sono inoltre subordinati all'attuazione, entro un determinato lasso di tempo, di una serie di misure di natura politica ed economica chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali, concordate tra la Commissione e il paese beneficiario e stabilite in un protocollo d'intesa.
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2
2.  Se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 6, la Commissione concede l«assistenza macrofinanziaria conformemente all'articolo 14, paragrafo 2.
2.  Al momento del ricevimento della richiesta, la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 6 ai fini della concessione dell«assistenza macrofinanziaria. Se dette condizioni sono soddisfatte, nella sua decisione la Commissione stabilisce l'importo e la forma dell'assistenza in base ai requisiti di cui agli articoli 5 e 3 rispettivamente.
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 e paragrafo 3 bis (nuovo)
3.  La decisione di concessione di un prestito specifica l'importo, la scadenza media massima e il numero massimo di rate dell'assistenza macrofinanziaria. La decisione di concessione di una sovvenzione indica l'importo e il numero massimo di rate. In entrambi i casi è definito il periodo di disponibilità dell'assistenza macrofinanziaria. Tale periodo di norma non supera i tre anni.
3.   Ai fini del paragrafo 2, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis per istituire e modificare l'allegato II bis al fine di fornire l'assistenza macrofinanziaria a un paese o territorio particolare. Nell'atto delegato la Commissione stabilisce, fra l'altro, quanto segue:
a) in tutti i casi, il beneficiario, l'importo massimo totale, la forma e il periodo di disponibilità dell'assistenza macrofinanziaria;
b) nel caso della decisione di concessione di un prestito l'importo, la scadenza media massima e il numero massimo di rate dell'assistenza macrofinanziaria;
c) nel caso della decisione di concessione di una sovvenzione l'importo e il numero massimo di rate. La decisione di concessione di una sovvenzione è accompagnata da una giustificazione della sovvenzione (o dell'elemento di sovvenzione) di assistenza.
3 bis. Il periodo di disponibilità dell'assistenza macrofinanziaria di norma non supera i tre anni.

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4
4.  In seguito all«approvazione della decisione di concessione dell'assistenza macrofinanziaria, la Commissione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3, concorda con il paese beneficiario le misure politiche di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e agli articoli 4, 5 e 6.
4.  In seguito all«adozione dell'atto delegato sulla concessione dell'assistenza macrofinanziaria, alla Commissione, in stretta cooperazione con il SEAE, è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis per concordare con il paese beneficiario nel protocollo d'intesa le misure politiche di cui all'articolo 6, paragrafi 1, 3, 4, 5 e 6.
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5
5.  In seguito all«approvazione della decisione di concessione dell'assistenza macrofinanziaria, la Commissione concorda con il paese beneficiario le condizioni finanziarie dettagliate dell'assistenza. Le condizioni sono specificate in un accordo di prestito o di sovvenzione.
5.  In seguito all«adozione dell'atto delegato sulla concessione dell'assistenza macrofinanziaria, la Commissione concorda con il paese beneficiario le condizioni finanziarie dettagliate dell'assistenza. Le condizioni sono specificate in un accordo di prestito o di sovvenzione.
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6
6.  La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza specifica per paese e fornisce loro i documenti pertinenti.
6.  La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza specifica per paese e fornisce loro a tempo debito i documenti pertinenti.
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2
2.  L'assistenza è erogata in rate successive, il cui pagamento è subordinato al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3.
2.  L'assistenza è erogata in rate successive, il cui pagamento è subordinato al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3.
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3
3.  A cadenza regolare la Commissione verifica che sussistano ancora le condizioni stabilite all'articolo 6, paragrafi 2 e 3.
3.  A cadenza regolare la Commissione verifica che sussistano ancora le condizioni stabilite all'articolo 6, paragrafi 2 e 3. A cadenza regolare e senza indugio in caso di sviluppi imprevisti il SEAE verifica che sussistano ancora le condizioni stabilite all'articolo 6, paragrafo 1, e ne informa di conseguenza la Commissione.
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4
4.  Nel caso in cui le condizioni indicate all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 non fossero rispettate, la Commissione può sospendere temporaneamente, ridurre o cancellare l'erogazione dell'assistenza.
4.  Nel caso in cui le condizioni indicate all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3 non fossero rispettate, la Commissione, in stretta cooperazione con il SEAE, può sospendere temporaneamente, ridurre o cancellare l'erogazione dell'assistenza.
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. In queste circostanze e nel caso in cui sia revocata la sospensione dell'operazione in seguito a consultazione del SEAE, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei corrispondenti motivi.

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1
1.  I paesi beneficiari verificano a cadenza regolare che i finanziamenti ottenuti mediante i fondi dell'Unione sono utilizzati in maniera appropriata, adottano misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprendono azioni legali per il recupero di tutti i fondi concessi ai sensi del presente regolamento oggetto di appropriazione indebita.
1.  Gli accordi risultanti dal presente regolamento contengono disposizioni intese a garantire che i paesi beneficiari verifichino a cadenza regolare che i finanziamenti ottenuti mediante i fondi dell'Unione siano utilizzati in maniera appropriata, adottino misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprendano azioni legali per il recupero di tutti i fondi concessi ai sensi del presente regolamento oggetto di appropriazione indebita.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Il protocollo d'intesa di cui all'articolo 6, paragrafo 3 e gli altri accordi risultanti dal presente regolamento garantiscono i diritti della Commissione e della Corte dei conti di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo durante e dopo il periodo di disponibilità dell'assistenza macrofinanziaria.

Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1
1.  La Commissione procede ad una regolare valutazione dei risultati e dell'efficienza dell'assistenza macrofinanziaria, al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi e di formulare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future.
1.  La Commissione procede ad una regolare valutazione dei risultati e dell'efficienza dell'assistenza macrofinanziaria in relazione a ogni singolo paese o territorio beneficiario, al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi e di formulare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future. Quando valuta il funzionamento della condizionalità politica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, la Commissione consulta il SEAE.
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2
2.  La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni di valutazione ex-post che analizzano in che misura le operazioni di assistenza macrofinanziaria completate hanno contribuito agli obiettivi dello strumento di assistenza.
2.  La Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti relazioni di valutazione ex post che analizzano in che misura le operazioni di assistenza macrofinanziaria completate riguardanti un paese o territorio beneficiario particolare hanno contribuito agli obiettivi dello strumento di assistenza.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. La Corte dei conti sottopone ad audit la gestione finanziaria dell'assistenza.

Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3
3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
soppresso
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)
Articolo 14 bis

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafi 1 bis e 1 ter, all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 7, paragrafi 3 e 4, è conferito alla Commissione per il periodo di applicazione del presente regolamento.
2.  La delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
3.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
4.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 bis e 1 ter, dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 14 ter (nuovo)
Articolo 14 ter

Revisione

1.  Entro il …* e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento.
2.  La relazione di cui al paragrafo 1 comprende un quadro completo dell'assistenza macrofinanziaria concessa a norma del presente regolamento ed è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa in vista di una revisione di quest'ultimo.
* Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 15
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica fino al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 52
Proposta di regolamento
Allegato II
L'allegato è soppresso

Emendamento 53
Proposta di regolamento
Allegato II bis (nuovo)

Emendamento

ALLEGATO II bis

ASSISTENZA MACROFINANZIARIA A PAESI E TERRITORI PARTICOLARI

Beneficiario dell'assistenza

Importo massimo totale dell'assistenza

Forma di assistenza

Periodo di disponibilità dell'assistenza

Prestito

Sovvenzione

Importo

Scadenza media massima

Numero massimo di rate

Importo

Numero massimo di rate

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0157/2012).

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