Firma elettronica di emendamenti (interpretazione dell'articolo 156, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento)
P7_TA(2012)0277
Decisione del Parlamento europeo del 3 luglio 2012 concernente un progetto pilota che consenta la firma elettronica di emendamenti depositati in commissione (interpretazione dell'articolo 156, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento)
Il Parlamento europeo,
– viste le lettere del 19 giugno 2012 del presidente della commissione per gli affari costituzionali,
– visto l'articolo 211 del suo regolamento,
1. decide di pubblicare la seguente interpretazione dell'articolo 156, paragrafo 1, secondo comma, del suo regolamento:"
Gli emendamenti possono essere firmati elettronicamente nell'ambito di un progetto pilota che coinvolga un numero limitato di commissioni parlamentari a condizione, da un lato, che le commissioni coinvolte nel progetto abbiano dato il loro accordo e, dall'altro, che siano state adottate misure opportune per garantire l'autenticità delle firme
"
2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.