Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2010)0537 – C7-0295/2010 – 2010/0266(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0537),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0295/2010),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti i pareri motivati presentati inviati dal Parlamento lituano, dalla Camera dei deputati lussemburghese nonché dalla Dieta e dal Senato polacchi, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, , in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 febbraio 2011(1),
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0161/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 luglio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 1, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(2),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1698/2005(3) del Consiglio conferisce poteri alla Commissione per attuare talune disposizioni del medesimo regolamento.
(2) In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, i poteri conferiti alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 devono essere messi in conformità con gli articoli 290 e 291 del trattato.
(3) Al fine di garantire il corretto funzionamento del regime istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005, è opportuno delegare allache la Commissione abbia il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la facoltà di integrare o modificare taluni elementi non essenziali di detto regolamento (CE) n. 1698/2005. Occorre definire gli elementi per i quali può essere esercitato detto potere, nonché le condizioni cui deve essere soggetta tale delega È particolarmente importante che la Commissione conduca le opportune consultazioni nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire la trasmissione parallela, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 1]
(4) Per garantire un'applicazione uniformeAl fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1698/2005, in tutti gli Stati membri, occorre autorizzare laoccorre attribuire alla Commissione ad adottare atticompetenze di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del trattato. Tali competenze di esecuzione, salvo espressa disposizione contraria, la Commissione adotta questi atti di esecuzione in conformità con le disposizioni del dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. XX/XXXXn. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio su …del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(4).[Em. 2]
(5) Talune disposizioni sullo sviluppo rurale che sono state già adottate dalla Commissione nell'ambito dei poteri ad essa conferiti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 sono considerate di importanza tale da dover essere incorporate nel suddetto regolamento.
(6) Per garantire una presentazione uniforme degli aggiornamenti dei piani strategici nazionali da parte degli Stati membri, è opportuno che la Commissione possa fissare norme uniformi mediante atti di esecuzione.
(7) Gli Stati membri e la Commissione devono riferire sul monitoraggio della strategia nazionale e dell'Unione. Per ridurre gli oneri amministrativi e per evitare la duplicazione del lavoro, occorre ridurre a due il numero di relazioni strategiche di sintesi trasmesse da ogni Stato membro e semplificarne il contenuto.
(8) Per garantire che la valutazione dei programmi di sviluppo rurale trasmessi dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 possa essere svolta in un modo uniforme e comparabile, è opportuno che la Commissione, mediante atti di esecuzione, adotti norme uniformi per la presentazione dei programmi di sviluppo rurale.
(9) Ai fini della certezza del diritto è opportuno che i programmi di sviluppo rurale siano approvati dalla Commissione medianti atti di esecuzione.
(10) Per garantire la trasparenza e l'efficienza nell'adozione dei programmi di sviluppo rurale, è opportuno che la Commissione possa fissare le procedure necessarie mediante atti di esecuzione.
(11) È altresì opportuno che la Commissione, mediante atti di esecuzione, adotti decisioni sulle richieste di revisione dei programmi di sviluppo rurale presentate dagli Stati membri.
(12) Per garantire la trasparenza e l'efficienza nella revisione dei programmi di sviluppo rurale, occorre che la Commissione, mediante atti di esecuzione, possa fissare le procedure necessarie.
(13) Il ricorso ai servizi di consulenza dovrebbe aiutare gli allevatori a valutare il rendimento della loro azienda agricola e a individuare i miglioramenti necessari, tenuto conto delle esigenze regolamentari in materia di gestione previste dal regolamento (CE) n. 73/2009, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori(5), e dalle norme dell'Unione europea in materia di sicurezza sul lavoro. Tenuto conto del fatto che l'aiuto per i servizi di consulenza è disponibile già da diversi anni, occorre agevolarne un utilizzo più personalizzato, che risponda meglio alle esigenze dei singoli beneficiari.
(14) In seguito alla comunicazione della Commissione «Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa» e dei lavori del gruppo di esperti ad alto livello sul latte(6), occorre estendere a tutti gli Stati membri le attuali possibilità di finanziamento per la costituzione e per il funzionamento amministrativo delle associazioni di produttori. Tuttavia, per evitare situazioni in cui il finanziamento potrebbe essere garantito simultaneamente da fonti diverse, occorre escludere la possibilità di finanziamento per la costituzione di associazioni di produttori nel settore ortofrutticolo.
(15) La durata degli impegni pluriennali previsti per talune misure è compresa normalmente tra cinque e sette anni. Se necessario e giustificato, è opportuno che la Commissione possa approvare programmi di sviluppo rurale che prevedano una durata superiore per particolari tipi di impegni al fine di tener conto di particolari situazioni esistenti in talune zone.
(16) Gli Stati membri devono confermare la delimitazione delle zone montane e delle zone caratterizzate da svantaggi specifici e delimitare le zone caratterizzate da svantaggi naturali rilevanti. Occorre che la Commissione, mediante atti di esecuzione, definisca le disposizioni specifiche secondo le quali queste zone sono confermate o sono delimitate per garantire che tutti gli Stati membri svolgano queste operazioni secondo criteri uniformi.
(17) L'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche(7), impone agli Stati membri, al fine di rendere ecologicamente più coerente la rete Natura 2000, di promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche. Queste zone devono essere ammesse alle indennità Natura 2000. Tuttavia, per assicurare che le indennità continuino ad essere utilizzate in primo luogo per i siti Natura 2000 designati, è opportuno limitarne la proporzione rispetto alle zone Natura 2000.
(18) Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di considerare di scarsa rilevanza una data inadempienza o di non applicare una riduzione o esclusione qualora l'importo in questione sia inferiore a 100 EUR, l'autorità di controllo competente deve verificare l'anno seguente che l'agricoltore abbia adottato le misure necessarie per rimediare alla situazione. Tuttavia, al fine di alleviare l'onere amministrativo, occorre considerare la possibilità di semplificare il sistema delle verifiche a posteriori.
(19) Ogni Stato membro deve istituire una rete rurale nazionale. Per garantire che le diverse reti rurale nazionali siano istituite in modo coerente ed uniforme, occorre che la Commissione, mediante atti di esecuzione, fissi le modalità relative all'istituzione e al funzionamento di queste reti.
(20) Per garantire una ripartizione obiettiva e trasparente degli stanziamenti d'impegno messi a disposizione degli Stati membri, occorre che la Commissione, mediante atti di esecuzione, proceda a una ripartizione annua per Stato membro. Considerata la natura particolare di questi atti, occorre che la Commissione sia autorizzata ad adottarli senza l'assistenza del comitato di cui al regolamento (UE) n. 182/2011.
(21) Per poter essere considerate compatibili con il mercato interno, le misure di aiuto devono includere una componente di incentivo o esigere una contropartita da parte del beneficiario. Non si può ritenere che un aiuto concesso retroattivamente contenga la necessaria componente di incentivo. Di conseguenza, con riguardo alle misure rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, occorre prevedere che non sia concesso alcun sostegno per le azioni intraprese prima della presentazione della domanda d'aiuto.
(22) Occorre che gli Stati membri siano tenuti a effettuare controlli in conformità con le norme che dovranno essere fissate dalla Commissione mediante atti delegati, relative in particolare al tipo e all'intensità dei controlli, e che detti controlli siano adattati alle natura delle diverse misure di sviluppo rurale. È opportuno inoltre che la Commissione sia autorizzata a fissare, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per l'attuazione dei controlli da parte delle autorità degli Stati membri al fine di garantire una coerente esecuzione degli stessi.
(23) Occorre che la Commissione e gli Stati membri cooperino alla definizione di un quadro comune per il monitoraggio e la valutazione. A fini di trasparenza, occorre che quest'ultimo sia adottato dalla Commissione mediante atti di esecuzione.
(24) Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere annualmente alla Commissione una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei loro programmi di sviluppo rurale. Per garantire l'uniformità e la comparabilità dei rispettivi contenuti, occorre che la Commissione fissi, mediante atti di esecuzione, le modalità di elaborazione delle relazioni annuali sullo stato d'avanzamento.
(25) Occorre istituire un sistema di informazione per lo scambio sicuro di dati di comune interesse tra la Commissione e gli Stati membri. Occorre che la Commissione, mediante atti di esecuzione, adotti condizioni uniformi per il funzionamento di detto sistema.
(26) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1698/2005,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1698/2005 è modificato come segue:
1) l'articolo 5 è così modificato:
a)
Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:" 2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza degli interventi del Fondo e degli Stati membri con le attività, le politiche e le priorità dell'Unione. In particolare, il sostegno da parte del FEASR è coerente con gli obiettivi della coesione economica e sociale e con quelli dello strumento dell'Unione di sostegno alla pesca. Per garantire che gli interventi del FEASR siano coerenti anche con altri strumenti di finanziamento dell'Unione, la Commissione può, mediante atti delegati, disporre le misure specifiche dell'Unione con le quali deve essere garantita detta coerenza."
b)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:" 6. Il sostegno previsto dal presente regolamento non è concesso in alcun caso a favore di misure sovvenzionabili in virtù delle organizzazioni comuni di mercato. Per tenere conto di situazioni specifiche nelle zone di programma, la Commissione può, mediante atti delegati, derogare a questa disposizione."
2) all'articolo 12 è aggiunto il seguente paragrafo:"
3. I piani strategici nazionali possono essere aggiornati durante il periodo di programmazione. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, fissare delle norme relative a questi aggiornamenti.
"
3) all'articolo 13, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:"
1. Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione due relazioni di sintesi sullo stato di attuazione del proprio piano strategico nazionale e dei relativi obiettivi, nonché sul contributo recato alla realizzazione degli orientamenti strategici comunitari. La prima relazione di sintesi è presentata nel 2010 e la seconda nel 2015, entro 1°ottobre.
2. La relazione descrive in particolare:
a)
gli esiti e i risultati dei programmi di sviluppo rurale in riferimento agli indicatori presentati nel piano strategico nazionale;
b)
i risultati delle valutazioni dei singoli programmi.
"
4) all'articolo 14, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:"
La Commissione presenta due relazioni che sintetizzano i principali sviluppi, tendenze e sfide inerenti all'attuazione dei piani strategici nazionali e degli orientamenti strategici comunitari. La prima relazione è presentata nel 2011 e la seconda nel 2016.
"
5) l'articolo 18 è così modificato:
a)
Al paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:" In vista di questa valutazione la Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta condizioni uniformi per la presentazione dei programmi di sviluppo rurale."
b)
Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:" 4. La Commissione approva ciascun programma di sviluppo rurale mediante atti di esecuzione. Inoltre può, mediante atti di esecuzione, fissare il procedimento di approvazione dei suddetti programmi ."
6) all'articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, decisioni in merito alle richieste di revisione dei programmi di sviluppo rurale, previa presentazione di dette richieste da parte degli Stati membri.
Perché le sia possibile applicare procedure efficienti e proporzionate, la Commissione può, mediante atti delegati, fissare le norme relative alle modifiche che non richiedono un'approvazione della Commissione o che richiedono un'approvazione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 91quater.
Le norme procedurali per la presentazione, valutazione e approvazione delle modifiche sono adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione.
"
7) all'articolo 20, lettera d), il punto ii) è sostituito dal seguente:"
ii)
sostegno alla costituzione di associazioni di produttori;
"
8) prima della sottosezione 1 è inserito il seguente articolo 20 bis:"
Articolo 20 bis
Condizioni specifiche
Per garantire un utilizzo efficace e mirato dei fondi e un approccio coerente nel trattamento dei beneficiari, la Commissione adotta, mediante atti delegati, condizioni specifiche relative alle misure di cui all'articolo 20.
"
9) all'articolo 24, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:"
Il servizio di consulenza agli agricoltori (compresa la consulenza tecnica) riguarda almeno uno oobbligatoriamente più di uno dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009 e, se necessario, uno o più dei requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa dell'Unione.
"
[Em. 3]
10) all'articolo 32, paragrafo 1), la lettera b) è sostituita dalla seguente:"
b)
in relazione a sistemi di qualità alimentare dell'Unione o riconosciuti dagli Stati membri, rispondenti a precisi criteri definiti dalla Commissione mediante atti delegati per garantire la coerenza della misura con le politiche e le priorità dell'UE. Non sono ammissibili al sostegno i sistemi il cui unico scopo è fornire un controllo più severo del rispetto delle norme obbligatorie nell'ambito della normativa dell'Unione o nazionale.
"
11) all'articolo 33 è aggiunto il seguente paragrafo:"
Il sostegno è concesso alle associazioni di produttori costituite da operatori che partecipano attivamente a un sistema di qualità alimentare del tipo di cui all'articolo 32. Non sono considerate “associazioni di produttori” le organizzazioni professionali e/o interprofessionali che rappresentano uno o più settori.
"
12) all'articolo 35, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3. Il sostegno è concesso alle associazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri interessati entro il 31 dicembre 2013. Non è tuttavia concesso alcun sostegno per la costituzione di associazioni di produttori nel settore ortofrutticolo.
"
13) prima della sottosezione 1 è inserito il seguente articolo:"
Articolo 36 bis
Condizioni specifiche
Per garantire un utilizzo efficace e mirato dei fondi e un approccio coerente al trattamento dei beneficiari, la Commissione adotta, mediante atti delegati, condizioni specifiche relative alle misure di cui all'articolo 36.
"
14) all'articolo 38, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2. Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato I del presente regolamento. Per evitare una sovrapposizione tra il sostegno di cui all'articolo 20, lettera c), punto i), e il sostegno di cui all'articolo 36, lettera a), punto iii), la Commissione stabilisce, mediante atti delegati, le norme relative agli svantaggi risultanti da requisiti specifici introdotti dalla direttiva 2000/60/CE e fissa le condizioni relative all'importo del sostegno annuale per le indennità connesse a detta direttiva.
"
15) all'articolo 39, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:"
La durata degli impegni come regola generale è compresa tra cinque e sette anni. Se necessario e giustificato, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, approvare programmi di sviluppo rurale che prevedano una durata superiore per particolari tipi di impegni.
"
16) all'articolo 40, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:"
La durata degli impegni come regola generale è compresa tra cinque e sette anni. Se necessario e giustificato, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, approvare programmi di sviluppo rurale che prevedano una durata superiore per particolari tipi di impegni.
"
17) all'articolo 41 è aggiunto il seguente paragrafo:"
Per beneficiare di questo sostegno gli investimenti interessati non devono comportare un aumento significativo del valore o della redditività dell'azienda agricola o forestale.
"
18) all'articolo 43, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:"
Ai fini del primo comma, lettera c), “agricoltore” è coluiIl sostegno di cui al presente articolo riguarda soltanto gli agricoltori o le associazioni di agricoltori che dedicadedicano alle attività agricole una parte sostanziale del proprio tempo di lavoro e ne ricavaricavano una proporzione rilevante del proprio reddito, secondo criteri stabiliti dallo Stato membro.
"
[Em. 4]
19) all'articolo 47, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:"
La durata degli impegni come regola generale è compresa tra cinque e sette anni. Se necessario e giustificato, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, approvare programmi di sviluppo rurale che prevedano una durata superiore per particolari tipi di impegni.
"
20) all'articolo 49 è aggiunto il seguente paragrafo:"
Per beneficiare di questo sostegno gli investimenti interessati non devono comportare un aumento significativo del valore o della redditività dell'azienda agricola o forestale.
"
21) l'articolo 50 è così modificato:
a)
i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:" 4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni secondo le quali gli Stati membri nei loro programmi:
a)
confermano l'attuale delimitazione ai sensi del paragrafo 2 e del paragrafo 3, lettera b), o la modificano, oppure
b)
delimitano le zone di cui al paragrafo 3, lettera a).
5. Sono ammissibili alle indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punto iii), le seguenti zone agricole:
a)
le zone agricole Natura 2000 designate ai sensi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici* e della direttiva 92/43/CEE;
b)
altre aree naturali protette delimitate soggette a restrizioni ambientali relative all'attività agricola e che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE;
c)
zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE.
* GU L 20, del 26.1.2010, pag. 7.
"
b)
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:" 7. Sono ammissibili alle indennità di cui all'articolo 36, lettera b), punto iv), le seguenti zone forestali:
a)
le zone forestali Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
b)
altre aree naturali protette delimitate soggette a restrizioni ambientali relative all'attività agricola e che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE.
"
c)
é aggiunto il seguente paragrafo:" 9. Le zone di cui al paragrafo 5, lettera b), e al paragrafo 7, lettera b), del presente articolo non eccedono, per programma di sviluppo rurale, il 5% delle zone Natura 2000 incluse nel suo campo di applicazione territoriale."
22) l'articolo 51 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:" Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di cui al secondo comma, nel corso dell'anno successivo l'autorità competente adotta le misure necessarie per verificare che il beneficiario provveda a sanare l'inadempienza constatata. Le inadempienze constatate e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario."
b)
al paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:" Per garantire l'applicazione coerente delle riduzioni e delle esclusioni dai pagamenti di cui al presente articolo, la Commissione, mediante atti delegati, stabilisce le norme pertinenti per l'applicazione dei principi di trasparenza e di proporzionalità. In questo contesto si tiene conto della gravità, portata, durata e reiterazione delle inadempienze constatate, nonché dei seguenti criteri:"
23) prima della sottosezione 1 è inserito il seguente articolo 52 bis:"
Articolo 52 bis
Condizioni specifiche
Per garantire un utilizzo efficace e mirato dei fondi e un approccio coerente nel trattamento dei beneficiari, la Commissione adotta, mediante atti delegati, condizioni specifiche relative alle misure di cui all'articolo 52.
"
24) all'articolo 53 è aggiunto il seguente paragrafo:"
Ai fini del presente articolo per “membro della famiglia agricola” si intende una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il membro della famiglia agricola deve esercitare un'attività agricola nell'azienda agricola al momento della presentazione della domanda di sostegno.
"
25) é inserito il seguente articolo 63 bis:"
Articolo 63 bis
Condizioni specifiche
Per garantire un utilizzo efficace e mirato dei fondi e un approccio coerente nel trattamento dei beneficiari, la Commissione adotta, mediante atti delegati, condizioni specifiche relative alle misure di cui all'articolo 63.
"
26) l'articolo 66 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:" Per garantire la coerenza con le esigenze della politica, delle priorità e del diritto dell'Unione, la Commissione può, mediante atti delegati, adottare condizioni relative al tasso di partecipazione per l'assistenza tecnica nel caso dei programmi di sviluppo rurale riguardanti sia le regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza, sia le regioni non ammissibili a detto obiettivo e le condizioni relative all'allocazione di fondi per l'istituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale di cui all'articolo 68."
b)
al paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:" La Commissione adotta, mediante modalità di applicazione, disposizioni relative all'istituzione e al funzionamento della rete rurale nazionale."
[Emendamento non concernente tutte le versioni linguistiche]
27) All'articolo 69, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:"
La Commissione procede, mediante atti di esecuzione e senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 91quater, a una ripartizione annua per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione dell'importo di cui al paragrafo 2 e tenendo in debito conto gli elementi seguenti:
a)
gli importi assegnati alle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza;
b)
i risultati ottenuti in passato; nonché
c)
particolari situazioni e fabbisogni sulla base di criteri obiettivi.
"
27 bis)All'articolo 69 è aggiunto il seguente paragrafo:"
5 quinquies.In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per gli Stati membri che hanno optato per programmi regionali il calcolo del disimpegno automatico delle risorse finanziarie può essere effettuato a livello dello Stato membro.“.
"
[Em. 6]
28) all'articolo 70, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
1. La decisione che adotta un programma di sviluppo rurale fissa il contributo massimo del FEASR per ciascun asse. Per garantire agli Stati membri un certo margine di flessibilità che consenta loro di effettuare piccoli trasferimenti del FEASR da un asse all'altro, la Commissione fissa, mediante atti delegati, una soglia di flessibilità. La decisione specifica chiaramente, se del caso, gli stanziamenti assegnati alle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza.
"
29) l'articolo 71 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dai seguenti:" Una nuova spesa aggiunta al momento della revisione di un programma ai sensi dell'articolo 19 diventa ammissibile a decorrere dalla data in cui la Commissione riceve la richiesta di revisione del programma. Gli Stati membri sono responsabili delle spese sostenute tra la data in cui la Commissione ha ricevuto la loro richiesta di una revisione del programma e la data della decisione di approvazione della revisione. In caso di misure di emergenza adottate a seguito di calamità naturali, i programmi di sviluppo rurale possono prevedere che l'ammissibilità delle spese relative alle modifiche del programma decorra da una data anteriore a quella di cui al secondo comma."
b)
al paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti commi:" Il sostegno è concesso solo per spese incorse in relazione a misure che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, previa presentazione di una domanda all'autorità competente. Tuttavia il requisito di cui al secondo comma non si applica alle misure di cui agli articoli 20, lettera a), 20, lettera b), punto vi), 20, lettera c), punti i) e ii), articolo 20, lettera d), punto i), ii) e iii), articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e articolo 36, lettera b, punto i), ad eccezione dei costi di impianto di cui all'articolo 36, lettera b), punto i)"
b bis)
al paragrafo 3, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:"
a)
IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta dai beneficiari.“;
"
[Em. 7]
b ter)
dopo il paragrafo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:" “3 bis.Sono ammissibili a contributo del FEARS i “lavori in economia”, realizzati nell'ambito delle misure di sviluppo rurale ed eseguiti dai beneficiari finali con manodopera e mezzi presenti in azienda; il calcolo delle spese ammissibili a fruire di contributi FEARS è fatto in tali casi sulla base di un prezzario per le differenti opere eseguite.“;"
[Em. 8]
c)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:" “5. In deroga al paragrafo 3, lettera b), il contributo del FEASR può essere realizzato in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto. Per garantire una utilizzo efficace e un'attuazione coerente del FEASR e per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione adotta, mediante atti delegati, condizioni specifiche per il cofinanziamento degli abbuoni di interessi e degli altri strumenti di ingegneria finanziaria."
30) all'articolo 74, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
4. Gli Stati membri intraprendono controlli sulla base delle norme fissate dalla Commissione, mediante atti delegati, relative ai principi che disciplinano i controlli, le sanzioni, le esclusioni e il recupero di pagamenti indebiti, in funzione della natura delle varie misure di sviluppo rurale, al fine di garantire una loro efficace applicazione e la parità di trattamento per tutti i beneficiari. La Commissione, mediante atti di esecuzione, fissa condizioni uniformi per l'attuazione dei controlli da parte delle autorità degli Stati membri.
"
31) all'articolo 78, è aggiunto il seguente comma:"
Ai fini della lettera f), per “proposte di modifica sostanziale” si intendono le modifiche che richiedono l'approvazione dalla Commissione mediante atti di esecuzione, ad eccezione delle modifiche di cui all'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, delle modifiche della ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie misure di uno stesso asse, e delle modifiche relative all'introduzione di nuove misure e di nuovi tipi di operazioni e all'eliminazione di misure o di tipi di operazioni esistenti.
"
32) l'articolo 80 è sostituito dal seguente:"
Articolo 80
Quadro comune per il monitoraggio e la valutazione
Il quadro comune per il monitoraggio e la valutazione è definito in collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri ed è adottato dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Il quadro comune specifica un numero limitato di indicatori comuni applicabili a ciascun programma.
"
33) all'articolo 82, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme relative alle relazioni annuali per specifici programmi ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 3.
"
34) all'articolo 86 è aggiunto il seguente paragrafo:"
9. Per garantire che le valutazioni siano svolte entro il termine fissato dal presente articolo, la Commissione può, mediante atti delegati, fissare le sanzioni appropriate in caso di mancato rispetto dei suddetti termini.
"
35) nel titolo IX è inserito il seguente articolo:"
Articolo 89 bis
Scambio di informazioni e documenti
La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce un sistema di informazione per lo scambio sicuro di dati di comune interesse tra la Commissione e gli Stati membri. La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta condizioni uniformi per il funzionamento di detto sistema.
"
36) gli articoli 90 e 91 sono soppressi.
37) sono inseriti i seguenti articoli:"
Articolo 91bis
Competenze della Commissione
Salvo espressa disposizione contraria del presente regolamento, qualora le siano conferite competenze, la Commissione agisce secondo la procedura di cui all'articolo 91ter, in caso di atti delegati, e secondo la procedura di cui all'articolo 91quater, in caso di atti di esecuzione.
Articolo 91ter
Atti delegati
1. I poteriIl potere di adottare gli atti delegati di cui al presente regolamento sono conferiti é conferito alla Commissione a tempo indeterminatoalle condizioni stabilite dal presente articolo.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
2. La delega di poteri può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consigliopotere di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 6, all'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 20 bis, all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 36 bis, all'articolo 38, paragrafo 2, all'articolo 51, paragrafo 4, agli articoli 52 bis e 63 bis, all'articolo 66, paragrafo 2, all'articolo 70, paragrafo 1, all'articolo 71, paragrafo 5, all'articolo 74, paragrafo 4, prima frase, all'articolo 86, paragrafo 9, e all'articolo 92, paragrafo 1, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ...(8). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di durata identica, a meno che il Parlamento o il Consiglio si opponga a tale proroga almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di poteri provvede a informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un ragionevole lasso di tempo prima della decisione definitiva, indicando quali poteri delegati potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca.
3.La delega di potere può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3.Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni contro un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio detto termine è prorogato di [due] mesi.
Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni, l'atto delegato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.
L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore anteriormente alla scadenza del suddetto termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della propria intenzione di non sollevare obiezioni.
Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni contro l'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni contro l'atto delegato ne indica i motivi.
4.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5.Un atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore soltanto se il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni entro due mesi dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale periodo, entrambe le istituzioni hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 9]
Articolo 91quater
Atti di esecuzione-comitato
[Da completarsi dopo l'adozione del regolamento che fissa le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo di cui all'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE, attualmente in discussione dinanzi al PE e al Consiglio.]
1.La Commissione è assistita dal comitato per lo sviluppo rurale. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*.
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
* GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
"
[Em. 10]
38) all'articolo 92, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:"
1. “Qualora siano necessarie misure specifiche per agevolare la transizione dal sistema attualmente in vigore a quello istituito dal presente regolamento, tali misure sono adottate dalla Commissione mediante atti delegati.
"
39) all'allegato I, il testo della nota a piè di pagina (***) è sostituito dal seguente:"
(***) Per tenere conto delle particolari circostanze esistenti a Malta, la Commissione può, mediante atti delegati, fissare un importo minimo del sostegno per i settori produttivi la cui produzione totale è estremamente scarsa.
"
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.