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Procedura : 2011/0167(NLE)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A7-0204/2012

Testi presentati :

A7-0204/2012

Discussioni :

PV 03/07/2012 - 10
CRE 03/07/2012 - 10

Votazioni :

PV 04/07/2012 - 7.10
CRE 04/07/2012 - 7.10
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Testi approvati :

P7_TA(2012)0287

Testi approvati
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Mercoledì 4 luglio 2012 - Strasburgo
Accordo commerciale anticontraffazione tra l'UE e i suoi Stati membri, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America ***
P7_TA(2012)0287A7-0204/2012

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'Accordo commerciale anticontraffazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America (12195/2011 – C7-0027/2012 – 2011/0167(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta di decisione del Consiglio (12195/2011),

–  visto il progetto di Accordo commerciale anticontraffazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America (12196/2011),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0027/2012),

–  visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0204/2012),

1.  rifiuta di dare la sua approvazione alla conclusione dell'Accordo;

2.  incarica il suo Presidente di informare il Consiglio che l'Accordo non può essere concluso;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e di Australia, Canada, Giappone, Repubblica di Corea, Stati Uniti messicani, Regno del Marocco, Nuova Zelanda, Repubblica di Singapore, Confederazione svizzera e Stati Uniti d'America.

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