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Procedura : 2012/2670(RSP)
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Ciclo del documento : B7-0341/2012

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B7-0341/2012

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PV 04/07/2012 - 7.14
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P7_TA(2012)0291

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Mercoledì 4 luglio 2012 - Strasburgo
Istituzione di un quadro giuridico dell'UE per la protezione degli animali da compagnia e degli animali randagi
P7_TA(2012)0291B7-0341/2012

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sulla definizione di un quadro giuridico dell'UE per la protezione degli animali domestici e degli animali randagi (2012/2670(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto il gran numero di petizioni presentate da cittadini dell'UE in cui si richiede la definizione di un quadro giuridico dell'UE per la protezione degli animali da compagnia e degli animali randagi (1613/2010, 1274/2011, 1321/2011, 1377/2011, 1412/2011 e altre),

–  vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (CETS n. 125),

–  visto l'articolo 202, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che, conformemente all'articolo 13 del TFUE, l'Unione europea e gli Stati membri tengono pienamente conto dell'esigenza in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti;

B.  considerando che non esiste una legislazione dell'UE in materia di protezione degli animali da compagnia e degli animali randagi, benché si stimi che gli animali da compagnia nell'UE siano oltre 100 milioni;

C.  considerando che la Convenzione europea sugli animali da compagnia non è ancora stata ratificata da tutti gli Stati membri;

D.  considerando che gli animali da compagnia e gli animali randagi sono vittime di maltrattamenti e crudeltà in molti Stati membri e che gli autori delle petizioni si riferiscono soprattutto agli Stati membri dell'Europa meridionale e orientale;

1.  invita l'Unione europea e gli Stati membri a ratificare la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia e a trasporne le disposizioni nei sistemi giuridici nazionali;

2.  invita la Commissione a proporre un quadro giuridico dell'UE per la protezione degli animali da compagnia e degli animali randagi, che contempli:

   norme per l'identificazione e la registrazione degli animali,
   strategie di gestione degli animali randagi, tra cui programmi di vaccinazione e di castrazione,
   misure di promozione della proprietà responsabile,
   divieto di canili e rifugi non autorizzati,
   divieto di uccidere animali randagi senza indicazione medica,
   programmi scolastici di informazione e di istruzione sul benessere degli animali,
   severe sanzioni nei confronti di qualunque Stato membro che non ottemperi alle norme;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

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