Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 sulla definizione di un quadro giuridico dell'UE per la protezione degli animali domestici e degli animali randagi (2012/2670(RSP))
Il Parlamento europeo,
– visto il gran numero di petizioni presentate da cittadini dell'UE in cui si richiede la definizione di un quadro giuridico dell'UE per la protezione degli animali da compagnia e degli animali randagi (1613/2010, 1274/2011, 1321/2011, 1377/2011, 1412/2011 e altre),
– vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (CETS n. 125),
– visto l'articolo 202, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che, conformemente all'articolo 13 del TFUE, l'Unione europea e gli Stati membri tengono pienamente conto dell'esigenza in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti;
B. considerando che non esiste una legislazione dell'UE in materia di protezione degli animali da compagnia e degli animali randagi, benché si stimi che gli animali da compagnia nell'UE siano oltre 100 milioni;
C. considerando che la Convenzione europea sugli animali da compagnia non è ancora stata ratificata da tutti gli Stati membri;
D. considerando che gli animali da compagnia e gli animali randagi sono vittime di maltrattamenti e crudeltà in molti Stati membri e che gli autori delle petizioni si riferiscono soprattutto agli Stati membri dell'Europa meridionale e orientale;
1. invita l'Unione europea e gli Stati membri a ratificare la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia e a trasporne le disposizioni nei sistemi giuridici nazionali;
2. invita la Commissione a proporre un quadro giuridico dell'UE per la protezione degli animali da compagnia e degli animali randagi, che contempli:
–
norme per l'identificazione e la registrazione degli animali,
–
strategie di gestione degli animali randagi, tra cui programmi di vaccinazione e di castrazione,
–
misure di promozione della proprietà responsabile,
–
divieto di canili e rifugi non autorizzati,
–
divieto di uccidere animali randagi senza indicazione medica,
–
programmi scolastici di informazione e di istruzione sul benessere degli animali,
–
severe sanzioni nei confronti di qualunque Stato membro che non ottemperi alle norme;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.