Indice 
Testi approvati
Mercoledì 14 marzo 2012 - Strasburgo
Fondo europeo per la pesca ***I
 Contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità ***I
 Politica commerciale comune ***I
 Orientamenti generali per il bilancio 2013, sezione III - Commissione
 Mandato della commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro
 Formazione giudiziaria
 Lavoro minorile nel settore del cacao
 Accordo internazionale sul cacao del 2010 ***
 Combattere l'epidemia di diabete nell'UE
 Relazione sull'allargamento all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia
 Relazione sull'allargamento all'Islanda
 Relazione sull'allargamento alla Bosnia-Erzegovina

Fondo europeo per la pesca ***I
PDF 190kWORD 35k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca riguardo ad alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o che rischiano di trovarsi in gravi difficoltà in materia di stabilità finanziaria (COM(2011)0484 – C7-0219/2011 – 2011/0212(COD))
P7_TA(2012)0074A7-0447/2011

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0484),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0219/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 ottobre 2011(1),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 3 febbraio 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0447/2011),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 marzo 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà in materia di stabilità finanziaria

P7_TC1-COD(2011)0212


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 387/2012.)

(1) GU C 24 del 28.1.2012, pag. 84.


Contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità ***I
PDF 189kWORD 32k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità (COM(2011)0384 – C7-0170/2011 – 2011/0169(COD))
P7_TA(2012)0075A7-0025/2012

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0384),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0170/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 13 febbraio 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0025/2012),

1.  adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 marzo 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità

P7_TC1-COD(2011)0169


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 464/2012.)


Politica commerciale comune ***I
PDF 1129kWORD 566k
Risoluzione
Testo consolidato
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD))
P7_TA(2012)0076A7-0028/2012

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0082),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0069/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0028/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 marzo 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure

P7_TC1-COD(2011)0039


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(1),

considerando quanto segue:

(1)  Una serie di regolamenti di base in materia di politica commerciale comune prevede che gli atti di esecuzione della politica commerciale comune siano adottati dal Consiglio mediante le procedure stabilite dai vari atti giuridici interessati oppure dalla Commissione secondo procedure specifiche e sotto il controllo del Consiglio. A tali procedure non si applica la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(2).

(2)  È opportuno modificare tali regolamenti al fine di garantirne la coerenza con le disposizioni introdotte dal trattato di Lisbona. Se del caso, ciò comporterà l'attribuzione di competenze delegate alla Commissione e l'applicazione di alcune procedure di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(3).

(3)  Occorre pertanto modificare di conseguenza i seguenti regolamenti:

   regolamento (CEE) n. 2841/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera(4),
   regolamento (CEE) n. 2843/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda(5),
   regolamento (CEE) n. 1692/73 del Consiglio, del 25 giugno 1973, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia(6),
   regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli(7), [Em. 1]
   regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio(8),
   regolamento (CE) n. 385/96 del Consiglio, del 29 gennaio 1996, relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi(9),
   regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti(10),
   regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni(11),
   regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia(12),
   regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia(13),
   regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 marzo 2003, relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi(14),
   regolamento (CE) n. 452/2003 del Consiglio, del 6 marzo 2003, relativo alle misure che la Comunità può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia(15),
   regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America(16),
   regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti(17), [Em. 2]
   regolamento (CE) n. 1616/2006 del Consiglio, del 23 ottobre 2006, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, e di applicazione dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania(18),
   regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico(19),
   regolamento (CE) n. 140/2008 del Consiglio, del 19 novembre 2007, relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra(20),
   regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova nonché modifica del regolamento (CE) n. 980/2005 e della decisione 2005/924/CE della Commissione(21)
   regolamento (CE) n. 594/2008 del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra(22),
   regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo a decorrere dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007(23),
   regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea(24),
   regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni(25),
   regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi(26),
   regolamento (CE) n. 1061/2009 del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni(27),
   regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea(28), [Em. 3]
   regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(29).

(4)  Al fine di garantire la certezza del diritto è necessario che il presente regolamento non incida sulle procedure di adozione di misure prima dell'entrata in vigore del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti elencati nell'allegato del presente regolamento sono adeguati, conformemente a quanto contemplato nell'allegato medesimo, all'articolo 290 del trattato o alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 2

I riferimenti alle disposizioni degli atti che figurano nell'allegato si intendono fatti a dette disposizioni come adeguate dal presente regolamento.

I riferimenti alle precedenti denominazioni dei comitati si intendono fatti alle nuove denominazioni stabilite dal presente regolamento.

In tutti i regolamenti elencati nell'allegato, ogni riferimento a «Comunità europea»,«Comunità» o «Comunità europee» deve essere inteso come un riferimento a «Unione europea» o a «Unione»; ogni riferimento ai termini «mercato comune» deve essere inteso come un riferimento al «mercato interno»; ogni riferimento ai termini «comitato di cui all'articolo 113» e «comitato di cui all'articolo 133» deve essere inteso come un riferimento al «comitato di cui all'articolo 207»; ogni riferimento ai termini «articolo 113 del trattato» o «articolo 133 del trattato» deve essere inteso come un riferimento all'«articolo 207 del trattato». [Em. 4]

Articolo 3

Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in itinere relative all'adozione di misure previste dai regolamenti di cui all'allegato qualora alla data di entrata in vigore del presente regolamento o prima della medesima data:

   a) la Commissione abbia adottato un atto, oppure
   b) sia prescritta la consultazione a norma di uno dei regolamenti e le consultazioni siano state avviate, oppure
   c) sia prescritta una proposta a norma di uno dei regolamenti e la Commissione abbia adottato una tale proposta.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Elenco dei regolamenti che rientrano nell'ambito della politica commerciale comune, adeguati all'articolo 290 del trattato o alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 182/2011del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(30).

1.  Regolamento (CEE) n. 2841/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera(31)

Per quanto concerne il regolamento (CEE) n. 2841/72, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esectuzione per adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

Pertanto il regolamento (CEE) n. 2841/72 è così modificato:

   -1) è inserito il considerando 3 bis seguente:"
Considerando che, al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia preventive e definitive per l'esecuzione delle clausole di salvaguardia dell'accordo bilaterale, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione* .
* GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."
  

[Em. 5]

   -1 bis) è inserito il considerando 3 ter seguente:"
Considerando che è opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."
  

[Em. 6]

   1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:"
Articolo 1
La Commissione può decidere di adire il Comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera – in prosieguo l'“accordo” – in merito alle misure di cui agli articoli 22, 24, 24 bis e 26 del medesimo. Ove occorra, la Commissione adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento."
   2) all'articolo 2, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:"
Ove occorra, la Commissione adotta misure di salvaguardia secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2."
   3) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:"
Articolo 4
1.  Quando circostanze eccezionali richiedono un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 24, 24 bis e 26 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sugli scambi, la Commissione può adottare, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 2,all'articolo 7, paragrafo 1 bis, del presente regolamento, le misure conservative di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera e), dell'accordo. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3. [Em. 7]
2.  Quando l'azione della Commissione è chiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro il termine di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della domanda."
   3 bis) l'articolo 5 è soppresso; [Em. 8]
   4) è aggiunto l'articolo seguente:"
Articolo 7
1.  La Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni*. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
1 bis.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 9]
2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. xxxx/2011182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5l'articolo 4 dello stesso..[Em. 10]
3 bis.  Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati allorché, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decide in tal senso o su richiesta della maggioranza dei membri del comitato.[Em. 11]
* GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.“;"
   4 bis) è aggiunto l'articolo seguente:"
'Articolo 7 bis
1.  La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione biennale sull'applicazione e l'attuazione dell'accordo. La relazione riporta informazioni sulle attività dei vari organi responsabili del monitoraggio dell'attuazione dell'accordo e del rispetto degli obblighi da esso derivanti, compresi quelli concernenti gli ostacoli al commercio.
2.  La relazione presenta inoltre una sintesi delle statistiche e dell'evoluzione del commercio con la Confederazione elvetica.
3.  La relazione contiene informazioni sull'attuazione del presente regolamento.
4.  Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per illustrare e spiegare le questioni connesse all'attuazione dell'accordo.
5.  La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."
  

[Em. 12]

2.  Regolamento (CEE) n. 2843/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda(32)

Per quanto concerne il regolamento (CEE) n. 2843/72, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

Pertanto il regolamento (CEE) n. 2843/72 è così modificato:

   -1) è inserito il considerando 3 bis seguente:"
Considerando che, al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia preventive e definitive per l'esecuzione delle clausole di salvaguardia dell'accordo bilaterale, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*.
* GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."
  

[Em. 13]

   -1 bis) è inserito il considerando 3 ter seguente:"
Considerando che è opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."
  

[Em. 14]

   1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:"
Articolo 1
La Commissione può decidere di adire il Comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda – in prosieguo l'“accordo” – in merito alle misure di cui agli articoli 23, 25, 25 bis e 27 del medesimo. Ove occorra, la Commissione adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento."
   2) all'articolo 2, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:"
Ove occorra, la Commissione adotta misure di salvaguardia secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2."
   3) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:"
Articolo 4
1.  Quando circostanze eccezionali richiedono un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 25, 25 bis e 27 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sugli scambi, la Commissione può adottare, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 2all'articolo 7, paragrafo 1 bis, del presente regolamento, le misure conservative di cui all'articolo 28, paragrafo 3, lettera e), dell'accordo. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3. [Em. 15]
2.  Quando l'azione della Commissione è chiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della domanda."
   3 bis) l'articolo 5 è soppresso; [Em. 16]
   4) è aggiunto l'articolo seguente:"
Articolo 7
1.  La Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni*. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
1 bis.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 17]
2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. xxxx/2011182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5l'articolo 4 dello stesso. [Em. 18]
3 bis.  Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati allorché, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decide in tal senso o su richiesta della maggioranza dei membri del comitato.[Em. 19]
* GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1."
   4 bis) è aggiunto l'articolo seguente:"
Articolo 7 bis
1.  La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione biennale sull'applicazione e l'attuazione dell'accordo. La relazione riporta informazioni sulle attività dei vari organi responsabili del monitoraggio dell'attuazione dell'accordo e del rispetto degli obblighi da esso derivanti, compresi quelli concernenti gli ostacoli al commercio.
2.  La relazione presenta inoltre una sintesi delle statistiche e dell'evoluzione del commercio con la Repubblica d'Islanda.
3.  La relazione contiene informazioni sull'attuazione del presente regolamento.
4.  Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per illustrare e spiegare le questioni connesse all'attuazione dell'accordo.
5.  La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."
  

[Em. 20]

3.  Regolamento (CEE) n. 1692/73 del Consiglio, del 25 giugno 1973, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia(33)

Per quanto concerne il regolamento (CEE) n. 1692/73, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

Pertanto il regolamento (CEE) n. 1692/73 è così modificato:

   -1) è inserito il considerando 3 bis seguente:"
Considerando che, al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia preventive e definitive per l'esecuzione delle clausole di salvaguardia dell'accordo bilaterale, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*.
* GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."
  

[Em. 21]

   -1 bis) è inserito il considerando 3 ter seguente:"
Considerando che è opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."
  

[Em. 22]

   1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:"
Articolo 1
La Commissione può decidere di adire il Comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia – in prosieguo l'“accordo” – in merito all'adozione delle misure di cui agli articoli 22, 24, 24 bis e 26 del medesimo. Ove occorra, la Commissione adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento."
   2) all'articolo 2, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:"
Ove occorra, la Commissione adotta misure di salvaguardia secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2."
   3) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:"
Articolo 4
1.  Quando circostanze eccezionali richiedono un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 24, 24 bis e 26 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sugli scambi, la Commissione può adottare, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 2all'articolo 7, paragrafo 1 bis, del presente regolamento, le misure conservative di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera e), dell'accordo. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3. [Em. 23]
2.  Quando l'azione della Commissione è chiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della domanda."
   3 bis) l'articolo 5 è soppresso; [Em. 24]
   4) è aggiunto l'articolo seguente:"
Articolo 7
1.  La Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni*. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
1 bis.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 25]
2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. xxxx/2011182/2011 in combinato disposto con l'articolo [5]l'articolo 4 dello stesso.[Em. 26]
3 bis.  Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati allorché, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decide in tal senso o su richiesta della maggioranza dei membri del comitato. [Em. 27]
* GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1."
   4 bis) è aggiunto l'articolo seguente:"
Articolo 7 bis
1.  La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione biennale sull'applicazione e l'attuazione dell'accordo. La relazione riporta informazioni sulle attività dei vari organi responsabili del monitoraggio dell'attuazione dell'accordo e del rispetto degli obblighi da esso derivanti, compresi quelli concernenti gli ostacoli al commercio.
2.  La relazione presenta inoltre una sintesi delle statistiche e dell'evoluzione del commercio con il Regno di Norvegia.
3.  La relazione contiene informazioni sull'attuazione del presente regolamento.
4.  Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per illustrare e spiegare le questioni connesse all'attuazione dell'accordo.
5.  La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."
  

[Em. 28]

3 bis.   regolamento (ce) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli(34)[Em. 29]

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 3448/93, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adozione di modalità di applicazione e per modificarne l'allegato B. Inoltre, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

Pertanto il regolamento (CE) n. 3448/93 è così modificato:

[Em. 30]

   1) è inserito il considerando 17 bis seguente:"
Considerando che al fine di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adozione di modalità di applicazione per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafi da 1 a 3 a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, che adotta modalità di applicazione per determinare e gestire elementi agricoli ridotti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, e che modifica la tabella 2 dell'allegato B. E' di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio."
  

[Em. 31]

   2) il considerando 18 è sostituito dal seguente:"
Considerando che, al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia preventive e definitive per l'esecuzione delle clausole di salvaguardia dell'accordo bilaterale, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*.
* GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."
  

[Em. 32]

   3) l'articolo 2, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:"
4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 14 bis e 14 ter relativi all'adozione delle modalità di applicazione del presente regolamento."
  

[Em. 33]

   4) all'articolo 6, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:"
4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 14 bis e 14 ter relativi alle modalità di applicazione del presente articolo."
  

[Em. 34]

   5) all'articolo 7, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:"
2.  Se un accordo preferenziale prevede l'applicazione di un elemento agricolo ridotto, compreso o meno nei limiti di un contingente tariffario, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 14 bis e 14 ter relativi alle modalità di applicazione per la determinazione e la gestione degli elementi agricoli ridotti, sempreché l'accordo determini:"
  

[Em. 35]

   6) all'articolo 7, il paragrafo 3, è sostituito dal seguente:"
3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 14 bis e 14 ter relativi alle modalità di applicazione necessarie all'apertura e alla gestione di riduzioni degli elementi non agricoli dell'imposta."
  

[Em. 36]

  7) l'articolo 8 è così modificato:

[Em. 37]
   a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3.  Le modalità comuni di applicazione del regime di restituzioni di cui al presente articolo sono decise secondo la procedura d'esame prevista all'articolo 16, paragrafo 2."
   b) il paragrafo 4, il secondo comma, è sostituito dal seguente:"
Questi importi sono fissati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2. Le necessarie modalità d'applicazione del presente paragrafo, e segnatamente le misure che garantiscono che le merci dichiarate all'esportazione con un regime preferenziale non siano realmente esportate sotto un regime non preferenziale o viceversa, sono adottate secondo la stessa procedura."
   c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:"
6.  L'importo al di sotto del quale i piccoli esportatori possono beneficiare di un'esenzione dalla presentazione di certificati del regime di concessione delle restituzioni all'esportazione è fissato a 50 000 EUR l'anno. Detto importo è suscettibile di essere adattato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2."
   8) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:"
Articolo 9
Se in forza di un regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati in un determinato settore sono decisi prelievi, tasse o altre misure da applicare all'atto dell'esportazione di un prodotto agricolo di cui all'allegato A, secondo la procedura d'esame prevista dall'articolo 16, paragrafo 2, possono essere prese misure appropriate per talune merci la cui esportazione, a causa dell'elevato tenore presente in tale prodotto agricolo e degli eventuali usi, può compromettere il raggiungimento degli obiettivi perseguiti nel settore agricolo considerato tenendo debitamente conto dell'interesse specifico dell'industria di trasformazione. In caso di urgenza, la Commissione adotta immediatamente misure provvisorie applicabili in conformità della procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3."
  

[Em. 38]

   9) l'articolo 10 bis, paragrafo 4, primo comma, è sostituito dal seguente:"
4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 14 bis e 14 ter relativi alle modalità di applicazione."
  

[Em. 39]

   10) l'articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, è sostituito dal seguente:"
Le modalità di applicazione del secondo comma, che consentono di determinare i prodotti di base da ammettere al regime di perfezionamento attivo, nonché di controllare e progettare le loro quantità, garantiscono una maggiore leggibilità agli operatori attraverso la pubblicazione preliminare, OCM per OCM, dei quantitativi indicativi da importare. Tale pubblicazione avverrà regolarmente in funzione dell'utilizzazione di detti quantitativi. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 14 bis e 14 ter relativi all'adozione di modalità di applicazione."
  

[Em. 40]

   11) all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 14 bis e 14 ter per modificare la tabella 2 dell'allegato B al fine di adeguarla agli accordi conclusi dall'Unione."
  

[Em. 41]

   12) all'articolo 13, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:"
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 14 bis e 14 ter per modificare il presente regolamento."
  

[Em. 42]

   13) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:"
Articolo 14
1.  Secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2, possono essere stabilite la soglia o le soglie al di sotto delle quali gli elementi agricoli determinati conformemente agli articoli 6 o 7 sono fissati a zero. In caso di urgenza, la Commissione adotta immediatamente misure provvisorie applicabili in conformità della procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3. La non applicazione di questi elementi agricoli può essere sottoposta, secondo la stessa procedura, a condizioni particolari intese a evitare correnti artificiali di scambi.
2.  Può essere stabilita secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2, una soglia al di sotto della quale gli Stati membri possono astenersi dal concedere o riscuotere importi risultanti dall'applicazione del presente regolamento, legati a una stessa operazione economica. In caso di urgenza, la Commissione adotta immediatamente misure provvisorie applicabili in conformità della procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3."
  

[Em. 43]

   14) è inserito l'articolo seguente:"
Articolo 14 bis
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 14 ter in relazione all'adozione delle modalità di applicazione dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafi da 1 a 3, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, per la determinazione e la gestione di elementi agricoli ridotti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e per modificare la tabella 2 dell'allegato B."
  

[Em. 44]

   15) è inserito l'articolo seguente:"
Articolo 14 ter
1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ...(35). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.  La delega di potere di cui all'articolo 7 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."
  

[Em. 319]

   16) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:"
Articolo 16
1.  La Commissione è assistita da un comitato per i problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I (in prosieguo il “comitato”).
2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.
4.  Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda."
  

[Em. 320]

   17) l'articolo 17 è soppresso; [Em. 46]
   18) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:"
Articolo 18
Le misure necessarie per adeguare il presente regolamento alle modifiche apportate ai regolamenti relativi all'organizzazione comune del mercato nel settore agricolo, allo scopo di mantenere il presente regime, sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2."
  

[Em. 47]

   19) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:"
Articolo 20
Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati necessari all'applicazione del presente regolamento e concernenti, da un lato, l'importazione, l'esportazione, addirittura se del caso la produzione di merci e, dall'altro, le misure amministrative d'esecuzione. Le modalità di tale comunicazione sono stabilite secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2."
  

[Em. 48]

4.  Regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio(36)

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 3286/94, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

Pertanto il regolamento (CE) n. 3286/94 è così modificato:

   -1) è inserito il considerando 4 bis seguente :"
Considerando che al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*.
* GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."
  

[Em. 49]

   -1 bis) è inserito il considerando 4 ter seguente:"
Considerando che per sospendere le misure di esame in corso, dati gli effetti che esse hanno e la logica che le anima in quanto premesse all'adozione di misure definitive, è opportuno ricorrere alla procedura consultiva. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."
  

[Em. 50]

   -1 ter) il considerando 9 è sostituito dal seguente:"
considerando che si dovrebbe tener conto delle disposizioni istituzionali e procedurali di cui all'articolo 207 del trattato; che pertanto il Parlamento europeo e il comitato istituito ai sensi di tale articolo dovrebbero essere tenuti al corrente dell'andamento dei singoli casi, affinché possano considerare le loro conseguenze politiche più generali;"
  

[Em. 51]

   -1 quater) il considerando 10 è sostituito dal seguente:"
considerando inoltre che, nella misura in cui un accordo con un paese terzo appare lo strumento più indicato per risolvere una controversia derivante da un ostacolo al commercio, si devono svolgere negoziati a tal fine in conformità delle procedure stabilite nell'articolo 207 del trattato, in particolare in consultazione con il comitato istituito da detto articolo e con il Parlamento europeo;"
  

[Em. 52]

   1) all'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3.  Quando si constata che la denuncia non fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, il denunciante ne viene informato."
   2) all'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
4.  Quando si constata che la denuncia non fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, lo Stato membro in questione ne viene informato."
  3) l'articolo 7 è così modificato:

[Em. 54]
   a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Procedura di comitato»;
   b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
1.  a) La Commissione è assistita dal comitato sugli ostacoli agli scambi, in appresso denominato “comitato”. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
a bis)  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 53]
b)  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
b bis)  Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati allorché, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decide in tal senso o su richiesta della maggioranza dei membri del comitato."
   c) al paragrafo 2, sono soppresse le prime due frasi;
   d) i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;
   4) all'articolo 8, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:"
1.  Se la Commissione ritiene che esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura d'esame e che ciò sia necessario nell'interesse dell'Unione, la Commissione procede come segue:"
   5) all'articolo 9, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:"
a)  La Commissione e gli Stati membri nonché i loro funzionari sono tenuti a non divulgare, salvo autorizzazione espressa di chi le ha fornite, le informazioni di carattere riservato ricevute in applicazione del presente regolamento o quelle fornite in via riservata da una parte di una procedura d'esame;"
  6) l'articolo 11 è così modificato:

[Em. 55]
[Em. 56]
[Em. 57]
   a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
1.  Qualora dalla procedura d'esame risulti che non è necessario intraprendere un'azione nell'interesse dell'Unione, la chiusura del procedimento è decisa dalla Commissione che delibera secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b). La presidenza può ottenere il parere del comitato mediante la procedura scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b bis)."
   b) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:"
a)  Qualora, al termine di una procedura d'esame, il paese terzo o i paesi terzi interessati adottino misure ritenute soddisfacenti e non sia pertanto necessaria un'azione dell'Unione, la sospensione del procedimento può essere inoltre decisa dalla Commissione che delibera secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b)all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a bis);"
   c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3.  Qualora, dopo una procedura d'esame, o in qualsiasi momento prima, durante o dopo una procedura internazionale di risoluzione delle controversie, risulti che il modo più appropriato per risolvere una controversia derivante da un ostacolo agli scambi consiste nella conclusione di un accordo con il o i paesi terzi interessati, che potrebbe modificare i diritti sostanziali dell'Unione e del o dei paesi terzi interessati, la procedura viene sospesa dalla Commissione che delibera secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b)all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a bis), e i negoziati sono condotti secondo le disposizioni dell'articolo 207 del trattato."
   7) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:"
Articolo 13
Procedure decisionali
1.  Quando l'Unione, a seguito di una denuncia ai sensi degli articoli 3 o 4, o di un ricorso ai sensi dell'articolo 6, segue procedure internazionali formali di consultazione o di risoluzione delle controversie, le decisioni relative all'inizio, allo svolgimento o alla conclusione di tali procedure sono adottate dalla Commissione.
2.  Qualora l'Unione, avendo operato conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, debba decidere in merito a misure di politica commerciale da adottare a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c) o dell'articolo 12, essa delibera senza indugio a norma dell'articolo 207 del trattato e, secondo il caso, conformemente alle procedure applicabili."
   7 bis) è inserito l'articolo seguente:"
Articolo 13 bis
Relazione
La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione contiene informazioni sulle attività della Commissione e del comitato sugli ostacoli agli scambi. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."
  

[Em. 58]

   8) l'articolo 14 è soppresso.

5.  Regolamento (CE) n. 385/96 del Consiglio, del 29 gennaio 1996, relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi(37)

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 385/96, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

Pertanto il regolamento (CE) n. 385/96 è così modificato:

   -1) il considerando 25 è sostituito dal seguente:"
*GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
   (25) Considerando che al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*.
"
  

[Em. 59]

   1) all'articolo 5, il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:"
11.  Salvo il disposto dell'articolo 15, paragrafo 2, se risulta che gli elementi di prova sono sufficienti a tal fine, la Commissione inizia il procedimento entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data di presentazione della denuncia oppure, se l'inchiesta è stata aperta in conformità del paragrafo 8, entro sei mesi a decorrere dal momento in cui le parti interessate sono state informate o avrebbero dovuto essere informate della vendita della nave e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se gli elementi di prova presentati sono insufficienti, il denunziante ne è informato entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data alla quale la denuncia è stata presentata alla Commissione."
  2) l'articolo 7 è così modificato:

[Em. 60]
   a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.  Qualora non si ritengano necessarie misure di difesa, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Il presidente può ottenere il parere del comitato tramite la procedura scritta di cui all'articolo 10, paragrafo 2 bis."
   b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di prezzi pregiudizievoli e di un conseguente pregiudizio, la Commissione impone al costruttore navale il pagamento di diritti per pratiche di prezzi pregiudizievoli secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 10, paragrafo 2. L'ammontare dei diritti per pratiche di prezzi pregiudizievoli deve essere pari al margine di prezzo pregiudizievole accertato. La Commissione prende i provvedimenti necessari per l'esecuzione della propria decisione, in particolare per la riscossione dell'importo dovuto."
   3) all'articolo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:"
L'inchiesta può essere chiusa senza l'imposizione di diritti per pratiche di prezzi pregiudizievoli se il costruttore navale annulla definitivamente e incondizionatamente la vendita della nave a prezzi pregiudizievoli oppure si conforma alla misura alternativa equivalente accettata dalla Commissione."
   4) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
1.  Qualora un costruttore interessato non versi i diritti dovuti a norma dell'articolo 7, la Commissione può istituire contromisure, in forma di rifiuto di diritti di carico e scarico, nei confronti delle navi costruite dal costruttore navale in questione."
   5) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:"
Articolo 10
Procedura di comitato
1.  La Commissione è assistita dal comitato per l'esame delle pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
2 bis.  Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati allorché, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decide in tal senso o su richiesta della maggioranza dei membri del comitato."
  

[Em. 61]

   6) all'articolo 13, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"
5.  La Commissione e gli Stati membri, nonché i loro agenti, sono tenuti a non divulgare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento riservato. Le informazioni scambiate tra la Commissione e gli Stati membri o i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o dagli Stati membri non sono divulgati, salvo diversa disposizione del presente regolamento."
   7) all'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3.  Le informazioni sono comunicate per iscritto. La comunicazione tiene debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, avviene il più rapidamente possibile e di norma entro un mese prima della decisione definitiva. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non può comunicare al momento della risposta sono resi noti successivamente il più rapidamente possibile. La divulgazione delle informazioni non pregiudica alcuna eventuale successiva decisione della Commissione, ma, qualora tale decisione si basi su fatti o considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile.“;"
   7 bis) è inserito l'articolo seguente:."
'Articolo 14 bis
Relazione
La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. che riporta informazioni sulle attività della Commissione e del comitato per l'esame delle pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."
  

[Em. 62]

6.  Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti(38)

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 2271/96, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di modificarne l'allegato. Inoltre, dovrebbero essere attribuite alla Commissionr competenze di esecuzione per adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

Pertanto il regolamento (CE) n. 2271/96 è così modificato:

   -1) il considerando 9 è sostituito dal seguente:"
*GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
   (9) Considerando che, al fine di garantire condizioni uniformi per la definizione di criteri intesi ad autorizzare le persone a conformarsi integralmente o in parte ad eventuali prescrizioni e divieti, tra cui le ingiunzioni di tribunali stranieri, nella misura in cui la loro inosservanza può pregiudicare gravemente i loro interessi o quelli dell'Unione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione*;
"
  

[Em. 63]

   -1 bis) è inserito il considerando 9 bis seguente:"
   (9 bis) Considerando che al fine di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo all'aggiunta o alla soppressione di atti normativi dalla lista nell'allegato del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio;
"
  

[Em. 64]

   1) all'articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:"
La Commissione, deliberando conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato e nonostante le disposizioni dell'articolo 7, lettera c), può adottare atti delegati a norma degli articoli 11 bis, 11 ter e 11 quater per inserire o sopprimere atti normativi dall'allegato del presente regolamento."
   2) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:"
Articolo 8
1.  Nell'attuazione del disposto dell'articolo 7, lettere b) e c), la Commissione è assistita dal comitato della legislazione extraterritoriale. Tale Tali atti di esecuzione sono adottati in secondo la procedura d'esame di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Il comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. …./2011182/2011. [Em. 65]
2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
2 bis.  Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati allorché, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decide in tal senso o su richiesta della maggioranza dei membri del comitato."
  

[Em. 66]

   3) sono inseriti gli articoli seguenti:"
Articolo 11 bis
1.  I poteri di Alla Commissione è conferito il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 1 sono conferiti alla Commissione a tempo indeterminato conformemente all'articolo 1 relativo all'inserimento o alla soppressione di atti normative dall'allegato del presente regolamento.
2.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3.  I poteri di adottare atti delegati sono conferiti alla Commissione alle condizioni stabilite dagli articoli 11 ter e 11 quater. [Em. 67]
Articolo 11 ter
1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite dal presente articolo. [Em. 68]
2.  L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega provvede a informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando quali poteri delegati potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da …(39). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 321]
3.  La delega di potere di cui all'articolo 1, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima e prende effetto immediatamente o adi potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
3 bis.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.[Em. 68]
3 ter.  Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."
  

[Em. 322]

Articolo 11 quater

1.  Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni nei confronti dell'atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine viene prorogato di un mese.

2.  Se, allo scadere di tale periodo, né il Parlamento europeo né il Consiglio ha mosso obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso indicata.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima dello scadere di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.  Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni, l'atto delegato non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni motiva l'opposizione all'atto delegato.«

[Em. 69]

7.  Regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni(40)

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 1515/2001, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

Pertanto il regolamento (CE) n. 1515/2001 è così modificato:

   -1) è aggiunto il considerando seguente:"
(6 bis)  Al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione o la sospensione di misure volte a garantire la conformità con le raccomandazioni e le decisioni dell'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*.
* GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."
  

[Em. 70]

   -1 bis) è aggiunto il considerando seguente:"
(6 ter)  È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per la sospensione delle misure per un periodo di tempo limitato, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure definitive di salvaguardia. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."
  

[Em. 71]

  1) l'articolo 1 è così modificato:

[Em. 72]
[Em. 73]
   a) al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:"
1.  Ogniqualvolta l'organo di conciliazione dell'OMC (“DSB”) adotta una relazione riguardante una misura dell'Unione adottata in forza del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea*, del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni da parte di Paesi non membri della Comunità europea** o del presente regolamento (“misura contestata”), la Commissione può prendere uno o più dei seguenti provvedimenti, a seconda di quale ritenga più appropriato, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2.;
* GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
** GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93."
   a bis) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:"
   b) adottare qualsiasi altra misura speciale di esecuzione di un atto legislativo ritenuta appropriata date le circostanze.
"
   b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3.  Nella misura in cui è opportuno effettuare un riesame prima dell'adozione o contemporaneamente all'adozione di qualsiasi provvedimento previsto dal paragrafo 1, tale riesame viene avviato dalla Commissione."
   c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
4.  Nella misura in cui è opportuno sospendere la misura contestata o modificata, la sospensione viene concessa per un periodo di tempo limitato dalla Commissione, che delibera secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2all'articolo 3 bis, paragrafo 1 bis."
  2) l'articolo 2 è così modificato:

[Em. 74]
   a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
1.  La Commissione può inoltre, qualora lo ritenga opportuno, adottare qualsiasi provvedimento previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, al fine di tener conto delle interpretazioni giuridiche formulate in una relazione adottata dal DSB in merito a una misura non contestata."
   b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3.  Nella misura in cui è opportuno effettuare un riesame prima dell'adozione o contemporaneamente all'adozione di qualsiasi provvedimento previsto dal paragrafo 1, tale riesame viene avviato dalla Commissione."
   c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
4.  Nella misura in cui è opportuno sospendere la misura non contestata o modificata, la sospensione viene concessa per un periodo di tempo limitato dalla Commissione, che delibera secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2all'articolo 3 bis, paragrafo 1 bis."
   3) è inserito l'articolo seguente:"
Articolo 3 bis
1.  La Commissione è assistita, a seconda dei casi, dal comitato antidumping istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 o dal comitato antisovvenzioni istituito dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 597/2009. Tali comitati sono comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
1 bis.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 75]
2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
2 bis.  Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati allorché, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decide in tal senso o su richiesta della maggioranza dei membri del comitato."
  

[Em. 76]

   3 bis) è inserito l'articolo seguente:"
Articolo 3 ter
La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione riporta informazioni sulle attività, le procedure e le decisioni della Commissione, del comitato antidumping e del comitato antisovvenzioni. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."
  

[Em. 77]

8.  Regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia(41)

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 2248/2001, alla Commissione deve essere attribuito il potere di adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

Pertanto il regolamento (CE) n. 2248/2001 è così modificato:

   -1) il considerando 6 è sostituito dal seguente:"
Gli atti di esecuzione della Commissione che modificano la nomenclatura combinata e i codici TARIC non comportano cambiamenti sostanziali."
  

[Em. 78]

   -1 bis) il considerando 10 è sostituito dal seguente:"
(10) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione di norme dettagliate relative all'attuazione di varie disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e associazione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*.
* GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."
  

[Em. 79]

   -1 ter) è aggiunto il considerando seguente:"
(10 bis)  È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure immediate in caso di circostanze eccezionali e critiche, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."
  

[Em. 80]

   -1 quater) è aggiunto il considerando seguente:"
(10 ter)  La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza, in casi debitamente giustificati relativi a circostanze eccezionali e critiche sollevate ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 26, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 39, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione."
  

[Em. 81]

   -1 quinquies) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:"
Articolo 2
Concessioni per i prodotti di “baby-beef”
Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo interinale e, dell'articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, riguardanti il contingente tariffario per i prodotti “baby-beef”, vengono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5, del presente regolamento."
  

[Em. 82]

   -1 sexies) l'articolo 3 è soppresso; [Em. 83]
   -1 septies) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:"
Articolo 4
Concessioni per i prodotti della pesca
Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'accordo interinale e dell'articolo 28, paragrafo 1, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, riguardanti i contingenti tariffari per i pesci e i prodotti della pesca elencati all'allegato Va di tali accordi, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5, del presente regolamento."
  

[Em. 84]

   -1 octies) l'articolo 5 è soppresso; [Em. 85]
   -1 nonies) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:"
Articolo 7
Adeguamenti tecnici
Le modifiche e gli adeguamenti tecnici apportati alle norme dettagliate di attuazione adottate a norma del presente regolamento e resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC o dalla conclusione di nuovi accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l'Unione e la Croazia e che non comportano cambiamenti sostanziali, sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5."
  

[Em. 86]

   1) l'articolo 7 bis è così modificato:

a)  sono inseriti i seguenti paragrafi 3 bis e 3 ter:"

3 bis.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011].

3 ter.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso.

   a) i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi; [Em. 87]
   b) al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:
  

“Al termine delle consultazioni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può decidere, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 3 bisall'articolo 7 septies bis, paragrafo 5 del presente regolamento, di non agire o di prendere le misure del caso ai sensi degli articoli 25 e 26 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 38 e 39 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7 bis, paragrafo 3 terdell'articolo 7 septies bis, paragrafo 7, del presente regolamento.

"

[Em. 88]

   c) i paragrafi 7, 8 e 9 sono soppressi;
   2) l'articolo 7 ter è sostituito dal seguente:"
Articolo 7 ter
Circostanze eccezionali e critiche
Qualora si verifichino circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 26, paragrafo 4, dell'accordo interinale nonché, successivamente, dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 39, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, la Commissione può prendere misure immediate ai sensi degli articoli 25 e 26 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 38 e 39 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 3 bisall'articolo 7 septies bis, paragrafo 4, del presente regolamento. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7 bis, paragrafo 3 terdell'articolo 7 septies bis, paragrafo 6. [Em. 89]
Se la Commissione riceve una richiesta di uno Stato membro, prende una decisione in merito entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta."

3)  all'articolo 7 sexies, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:"

Se necessario, essa adotta misure di salvaguardia secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 3 bisall'articolo 7 septies bis, paragrafo 5, fatta eccezione per gli aiuti cui si applica il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea* quando queste misure vengono prese secondo le procedure stabilite in detto regolamento. [Em. 90]

GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

"

  3 bis) l'articolo 7 septies è così modificato:
   a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3.  In attesa che si trovi una soluzione reciprocamente soddisfacente attraverso le consultazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può prendere le misure che ritiene opportune a norma dell'articolo 30 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 43 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, nonché secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5, del presente regolamento."
   b) i paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi; [Em. 91]
   3 ter) è inserito l'articolo seguente:"
Articolo 7 septies bis
Procedura di comitato
1.  Ai fini dell'articolo 2, la Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  Ai fini dell'articolo 4, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
3.  Ai fini degli articoli 7 bis, 7 ter, 7 sexies e 7 septies, la Commissione è assistita dal comitato consultivo istituito dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni*. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
4.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
5.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
6.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.
7.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.
8.  Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda. [Em. 92]
* GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53."

9.  Regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia(42)

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 153/2002, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

Pertanto il regolamento (CE) n. 153/2002 è così modificato:

   -1) il considerando 6 è sostituito dal seguente:"
Gli atti di esecuzione della Commissione che modificano la nomenclatura combinata e i codici Taric non comportano cambiamenti sostanziali."
  

[Em. 93]

   -1 bis) il considerando 11 è sostituito dal seguente:"
(11)  Al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione di norme dettagliate relative alla messa in atto di varie disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e associazione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*.
* GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."
  

[Em. 94]

   -1 ter) è aggiunto il considerando seguente:"
(11 bis)  È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure immediate in caso di circostanze eccezionali e critiche, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."
  

[Em. 95]

   -1 quater) è aggiunto il considerando seguente:"
(11 ter)  La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza, in casi debitamente giustificati relativi a circostanze eccezionali e critiche sollevate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 37, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 38, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione."
  

[Em. 96]

   -1 quinquies) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:"
Articolo 2
Concessioni per i prodotti di “baby-beef”
Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo interinale e, dell'articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, riguardanti il contingente tariffario per i prodotti “baby-beef”, vengono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5, del presente regolamento."
  

[Em. 97]

   -1 sexies) l'articolo 3 è soppresso; [Em. 98]
   -1 septies) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:"
Articolo 4
Ulteriori concessioni
Qualora, in applicazione dell'articolo 29 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e dell'articolo 16 dell'accordo interinale, vengano accordate ulteriori concessioni per i prodotti della pesca entro i limiti di contingenti tariffari, le norme dettagliate per l'attuazione di tali contingenti tariffari vengono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5, del presente regolamento."
  

[Em. 99]

   -1 octies) l'articolo 5 è soppresso; [Em. 100]
   -1 nonies) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:"
Articolo 7
Adeguamenti tecnici
Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle norme dettagliate di attuazione adottate a norma del presente regolamento resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della Taric o dalla conclusione di nuovi accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l'Unione e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e che non comportano cambiamenti sostanziali, sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5, del presente regolamento."
  

[Em. 101]

   1) l'articolo 7 bis è così modificato:

a)  sono inseriti i seguenti paragrafi 3 bis e 3 ter:"

3 bis.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011].

3 ter.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [8] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] in combinato disposto con l'articolo [5] dello stesso.“

"

   a) i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi; [Em. 102]
   b) al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:"
“Al termine delle consultazioni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può decidere, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 3 bisall'articolo 7 septies bis, paragrafo 5, del presente regolamento, di non agire o di prendere le misure del caso ai sensi degli articoli 24 e 25 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 37 e 38 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7 bis, paragrafo 3 ter dell'articolo 7 septies bis, paragrafo 7, del presente regolamento."
  

[Em. 103]

   c) i paragrafi 7, 8 e 9 sono soppressi;
   2) l'articolo 7 ter è sostituito dal seguente:"
Articolo 7 ter
Circostanze eccezionali e critiche
Qualora si verifichino circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'accordo interinale nonché, successivamente, dell'articolo 37, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 38, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, la Commissione può prendere misure immediate ai sensi degli articoli 24 e 25 dell'accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 37 e 38 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 3 bis all'articolo 7 septies bis, paragrafo 4, del presente regolamento. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 7 bis, paragrafo 3 terdell'articolo 7 septies bis, paragrafo 6. [Em. 104]
Se la Commissione riceve una richiesta di uno Stato membro, prende una decisione in merito entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta."
   3) all'articolo 7 sexies, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:"
Se necessario, essa adotta misure di salvaguardia secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 3 bisall'articolo 7 septies bis, paragrafo 5, fatta eccezione per gli aiuti cui si applica il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea*, quando queste misure vengono prese secondo le procedure stabilite in detto regolamento. [Em. 105]
* GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93."
  3 bis) l'articolo 7 septies è così modificato:
   a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3.  In attesa che si trovi una soluzione reciprocamente soddisfacente attraverso le consultazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può prendere le misure che ritiene opportune a norma dell'articolo 30 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 43 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, nonché secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 septies bis, paragrafo 5, del presente regolamento."
   b) i paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi; [Em. 106]
   3 ter) è inserito l'articolo seguente:"
Articolo 7 septies bis
Procedura di comitato
1.  Ai fini dell'articolo 2, la Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  Ai fini dell'articolo 4, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
3.  Ai fini degli articoli 7 bis, 7 ter, 7 sexies e 7 septies, la Commissione è assistita dal comitato consultivo istituito dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni*. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
4.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
5.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
6.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.
7.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.
8.  Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda. [Em. 107]
* GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53."

10.  Regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 marzo 2003, relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi(43)

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 427/2003, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato al fine di modificarne l'allegato I del regolamento (CE) n. 625/2009, la Commissione sia autorizzata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato. Inoltre, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le misure necessarie per l'esecuzione del regolamento (CE) n. 427/2003 conformemente al regolamento (UE) n. [xxxx/2011] 182/2011. [Em. 108]

Pertanto il regolamento (CE) n. 427/2003 è così modificato:

   -1) è inserito il considerando seguente:"
(21 bis)  Al fine di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo alle modifiche dell'allegato I del regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi*, al fine di eliminare dall'elenco dei paesi terzi contenuto in detto allegato i nomi dei paesi che diventano membri dell'OMC. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
* GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1."
  

[Em. 109]

   -1 bis) il considerando 22 è sostituito dal seguente:"
(22)   Al fine di assicurare delle condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*.
* GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."
  

[Em. 110]

   -1 ter) è inserito il considerando seguente:"
(22 bis)  È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza e misure provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."
  

[Em. 111]

   -1 quater) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
1.  Un'inchiesta è avviata su richiesta di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un'associazione priva di personalità giuridica, che agisce per conto delle imprese dell'Unione, o per iniziativa della Commissione, se la Commissione ritiene che vi siano sufficienti elementi di prova che giustifichino l'avvio di un'inchiesta."
  

[Em. 112]

   -1 quinquies) all'articolo 5 è inserito il paragrafo seguente:"
2 bis.  La richiesta di aprire un'inchiesta contiene elementi di prova da cui risulta che le condizioni per imporre la misura di salvaguardia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono soddisfatte. La richiesta contiene di norma le seguenti informazioni: il tasso e l'entità dell'incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi; la quota del mercato interno assorbita da tale incremento; le variazioni intervenute in fattori quali livello delle vendite, produzione, produttività, utilizzo della capacità, profitti e perdite, occupazione.
Un'inchiesta può essere aperta anche nel caso in cui si registri un picco di importazioni concentrato in uno o più Stati membri, a condizione che vi siano elementi di prova sufficienti del rispetto delle condizioni previste per l'apertura, determinate sulla base dei fattori di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e all'articolo 3."
  

[Em. 113]

   1) all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
4.  Se risulta che esistono sufficienti elementi di prova che giustificano l'apertura di un procedimento e se le consultazioni di cui al paragrafo 3 non hanno condotto ad una soluzione soddisfacente per entrambe le parti, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea."
   1 bis) è inserito l'articolo seguente:"
Articolo 6 bis
Provvedimenti di vigilanza preventiva del mercato
1.  Quando l'andamento delle importazioni di un prodotto originario della Repubblica popolare cinese è tale da poter condurre a una delle situazioni di cui agli articoli 2 e 3, le importazioni di tale prodotto possono essere sottoposte a una vigilanza preventiva.
2.  Nel caso in cui si registri un picco delle importazioni di prodotti appartenenti a settori sensibili, concentrato in uno o più Stati membri, la Commissione può introdurre misure di vigilanza preventiva.
3.  Le misure di vigilanza preventiva sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 1 bis.
4.  Le misure di vigilanza preventiva hanno una durata limitata. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità scade alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte."
  

[Em. 114]

  2) l'articolo 7 è così modificato:

[Em. 115]
   a) al paragrafo 1, la seconda e la terza frase sono sostituite dalle seguenti:"
La Commissione adotta tali misure provvisorie secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2all'articolo 15, paragrafo 1 bis. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 3."
   b) il paragrafo 3 è soppresso.
   3) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:"
Articolo 8
Chiusura del procedimento senza istituzione di misure
Se le misure di salvaguardia bilaterali risultano superflue, l'inchiesta o il procedimento vengono chiusi secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2."
  4) l'articolo 9 è così modificato:
   a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.  Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non conducono ad una soluzione soddisfacente per entrambe le parti entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di consultazioni, può essere istituita in via definitiva una misura di salvaguardia o in materia di diversione degli scambi secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2."
   b) i paragrafi da 3 a 6 sono soppressi;
   4 bis) all'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3.  Nel periodo in cui una misura di salvaguardia è in vigore, il comitato tiene consultazioni, a richiesta di uno Stato membro o per iniziativa della Commissione, per esaminare gli effetti della misura in questione e per valutare se la sua applicazione sia ancora necessaria."
  

[Em. 117]

   5) all'articolo 12, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
4.  La Commissione, se ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica di una misura di salvaguardia, abroga o modifica la misura in questione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2."
  

[Em. 118]

   6) all'articolo 14, il paragrafo 4, è sostituito dal seguente:"
4.  Nell'interesse dell'Unione, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di nove mesi, con decisione della Commissione. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2all'articolo 15, paragrafo 1 bis. Le misure possono essere sospese solo nel caso in cui le condizioni del mercato siano temporaneamente cambiate al punto che difficilmente la sospensione avrebbe come effetto una ripresa della situazione di perturbazione del mercato. Le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento, previa consultazione, se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi."
  

[Em. 119]

   6 bis) è inserito l'articolo seguente:"
Articolo 14 bis
Attribuzione di competenze
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 ter riguardo modifiche all'allegato I del regolamento (CE) n. 625/2009, al fine di eliminare dall'elenco dei paesi terzi contenuto in detto allegato i nomi dei paesi che diventano membri dell'OMC."
  

[Em. 120]

   6 ter) è inserito l'articolo seguente:"
Articolo 14 ter
Esercizio della delega
1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 22, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ...(44). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.  La delega di potere di cui all'articolo 22, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."
  

[Em. 323]

   7) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:"
Articolo 15
Procedura di comitato
1.  La Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni*. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
1 bis.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 122]
2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. xxxx/2011182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 l'articolo 4 dello stesso. [Em. 123]
4.  A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011, laddove si faccia ricorso alla procedura scritta, essa è conclusa senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda una maggioranza dei membri del comitato quale definita nell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 182/2011.
* GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1."
   8) all'articolo 17, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"
5.  La Commissione e gli Stati membri, nonché i loro agenti, sono tenuti a non divulgare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento riservato. Le informazioni scambiate tra la Commissione e gli Stati membri oppure le informazioni relative alle consultazioni a norma dell'articolo 12 o alle consultazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, ed all'articolo 9, paragrafo 1, oppure i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o dagli Stati membri non sono rivelati al pubblico o ad un'altra parte interessata dal procedimento, salvo diversa disposizione del presente regolamento."
   9) all'articolo 18, paragrafo 4, la quarta frase è sostituita dalla seguente:"
La divulgazione delle informazioni non pregiudica alcuna eventuale successiva decisione della Commissione, ma, qualora tale decisione si basi su fatti o considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile."
   10) all'articolo 19, i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:"
5.  La Commissione esamina le informazioni regolarmente presentate e decide in che misura esse sono rappresentative; i risultati di tale esame e un parere sul merito sono comunicati al comitato.
6.  Le parti che hanno agito in conformità del paragrafo 2 possono chiedere di essere informate sui fatti e sulle considerazioni in base ai quali saranno probabilmente adottate le decisioni definitive. Tali informazioni vengono fornite per quanto possibile e senza pregiudizio di qualsiasi decisione successiva della Commissione."
   10 bis) è inserito l'articolo seguente:"
Articolo 19 bis
Relazione
1.  La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione contiene informazioni sulle attività della Commissione, del comitato e di tutti gli altri organi responsabili dell'attuazione del regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti, compresi quelli concernenti gli ostacoli al commercio.
2.  Nella relazione figura altresì una sintesi delle statistiche e dell'andamento del commercio con la Cina.
3.  Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare qualsiasi questione connessa all'applicazione del presente regolamento.
4.  La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."
  

[Em. 124]

   10 ter) all'articolo 22, il paragrafo 3 è soppresso. [Em. 125]

11.  Regolamento (ce) n. 452/2003 del Consiglio, del 6 marzo 2003, relativo alle misure che la comunità può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia(45)

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 452/2003, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

Pertanto il regolamento (CE) n. 452/2003 è così modificato:

   -1) è inserito il considerando seguente:"
(10 bis)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*.
* GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."
  

[Em. 126]

   1) all'articolo 1, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:"
  La Commissione, se ritiene che la combinazione dei dazi antidumping e/o compensativi con misure tariffarie di salvaguardia sulle stesse importazioni rischi di avere un effetto superiore a quello auspicabile conformemente alla politica e agli obiettivi di difesa commerciale dell'Unione, può adottare, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, quelle fra le seguenti misure di esecuzione di un atto legislativo che ritiene appropriate:"
  

[Em. 127]

   2) è inserito l'articolo seguente:"
Articolo 2 bis
1.  La Commissione è assistita dal comitato antidumping istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea*. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
2 bis.  Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda. [Em. 128]
* GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51"

12.  Regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America(46)

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 673/2005, il potere di abrogarlo è attribuito al Consiglio. Questo potere deve essere soppresso e per l'abrogazione di tale regolamento si deve applicare l'articolo 207 del trattato.

Pertantoil regolamento (CE) n. 673/2005 è così modificato:

l'articolo 7 è soppresso.

12 bis.  Regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti(47)[Em. 129]

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 1236/2005, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato al fine di modificare gli allegati del regolamento in questione.

Pertanto il regolamento (CE) n. 1236/2005 è così modificato:

[Em. 130]

   1) il considerando 25 è sostituito dal seguente:"
(25)  Al fine di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo alle modifiche degli allegati II, III, IV e V del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio."
  

[Em. 131]

   2) all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis per modificare gli allegati II, III, IV e V."
  

[Em. 132]

   3) l'articolo 15 è soppresso.[Em. 133]
   '4) è inserito l'articolo seguente:"
Articolo 15 bis
Esercizio della delega
1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ...(48). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.  La delega di potere di cui all'articolo 15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."
  

[Em. 324]

   5) l'articolo 16 è soppresso. [Em. 135]

13.  Regolamento (CE) n. 1616/2006 del Consiglio, del 23 ottobre 2006, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, e di applicazione dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania(49)

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 1616/2006, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

Pertanto il regolamento (CE) n. 1616/2006 è così modificato:

   -1) il considerando 7 è soppresso; [Em. 136]
   -1 bis) il considerando 8 è sostituito dal seguente:"
(8)   Al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione di norme dettagliate relative all'attuazione di varie disposizioni dell'ASA, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*.
* GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."
  

[Em. 137]

   -1 ter) è aggiunto il considerando seguente:"
(8 bis)  È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure immediate in caso di circostanze eccezionali e critiche e per la sospensione temporanea di determinati trattamenti preferenziali, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."
  

[Em. 138]

   -1 quater) è aggiunto il considerando seguente:"
(8 ter)  Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi a circostanze eccezionali e critiche sollevate ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 39, paragrafo 4, dell'ASA, imperativi motivi di urgenza, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili."
  

[Em. 139]

   -1 quinquies) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:"
Articolo 2
Concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca
Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 28, paragrafo 1, dell'ASA, riguardanti i contingenti tariffari per il pesce e i prodotti della pesca, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del presente regolamento."
  

[Em. 140]

   -1 sexies) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:"
Articolo 4
Adeguamenti tecnici
Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento e resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi, accordi modificati, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l'Unione e la Repubblica di Albania e che non comportano cambiamenti sostanziali, vengono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del presente regolamento."
  

[Em. 141]

   -1 septies) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:"
Articolo 5
Clausola di salvaguardia generale
Laddove l'Unione dovesse adottare una misura in base alle disposizioni di cui all'articolo 25 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 38 dell'ASA, quest'ultima viene adottata in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del presente regolamento, salvo diversamente indicato all'articolo 25 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 38 dell'ASA."
  

[Em. 142]

   -1 octies) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:"
Articolo 6
Clausola di penuria
Laddove l'Unione dovesse adottare una misura in base alle disposizioni di cui all'articolo 26 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 39 dell'ASA, quest'ultima viene adottata in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del presente regolamento."
  

[Em. 143]

   1) all'articolo 7, il terzo, il quarto e il quinto comma sono sostituiti dal seguente:"
La Commissione adotta tali misure secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2all'articolo 8 bis, paragrafo 1 ter. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 8 bis, paragrafo 3dell'articolo 8 bis, paragrafo 2 bis."
  

[Em. 144]

   2) all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.  La Commissione adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 8 bis, paragrafo 3."
   3) è inserito l'articolo seguente:"
Articolo 8 bis
Procedura di comitato
-1.  Ai fini degli articoli 2, 4 e 11 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario*. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 145]
1.  Ai fini degli articoli 7 e 8articoli 5, 7 e 8 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, deldal regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni**. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. […./2011]182/2011. [Em. 146]
1 bis.  Ai fini dell'articolo 6 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1061/2009 del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni***. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 147]
1 ter.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 148]
2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
2 bis.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso. [Em. 149]
3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.
3 bis.  Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda.[Em. 150]
* GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
** GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.
*** GU L 291 del 7.11.2009, pag. 1."
   3 bis) all'articolo 11, il terzo comma è sostituito dal seguente:"
La Commissione può decidere, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1 bis, del presente regolamento, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 43, paragrafo 4, dell'ASA."
  

[Em. 151]

   3 ter) l'articolo 12 è soppresso. [Em. 152]

14.  Regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico(50)

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 1528/2007, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le misure necessarie per la sua esecuzione regolamento a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

Pertanto il regolamento (CE) n. 1528/2007 è così modificato:

   -1) il considerando 17 è sostituito dal seguente:"
(17)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*.
* GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."
  

[Em. 153]

   1) l'articolo 2 è così modificato:

a)  il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

2.  Mediante atti delegati a norma degli articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater, la Commissione modifica l'allegato I per aggiungere le regioni o gli Stati del gruppo ACP che hanno concluso negoziati relativi a un accordo tra l'Unione e la regione o lo Stato in questione, che risponde almeno ai requisiti di cui all'articolo XXIV del GATT 1994.

"

b)  al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:"

3.  Tali regioni o Stati restano inclusi nell'elenco dell'allegato I, a meno che la Commissione non adotti un atto delegato a norma degli articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater che modifichi tale allegato per ritirarne una regione o uno Stato, in particolare:

"

[Em. 155]

   1 bis) all'articolo 5, paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:"
3.  Se la Commissione ritiene, sulla base di informazioni fornite da uno Stato membro o di propria iniziativa, che sussistano le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il pertinente trattamento può essere sospeso in base alla procedura consultiva di cui all'articolo 21, paragrafo 1 quinquies, purché la Commissione abbia:"
  

[Em. 156]

   1 ter) all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
4.  Il periodo di sospensione di cui al presente articolo è limitato alla durata necessaria per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione. È di durata non superiore a sei mesi e può essere rinnovato. Al termine del periodo la Commissione decide di porre termine alla sospensione o di prorogarla, applicando la procedura consultiva di cui all'articolo 21, paragrafo 1 quinquies."
  

[Em. 325]

   1 quater) all'articolo 5, paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:"
La decisione di sospendere il pertinente trattamento è adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 21, paragrafo 1 quinquies."
  

[Em. 158]

   1 quinquies) all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3.  Le modalità dettagliate di applicazione dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono determinate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2."
  

[Em. 159]

   1 sexies) all'articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
4.  Le modalità dettagliate di distribuzione per regione e di applicazione dei contingenti tariffari di cui al presente articolo sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2."
  

[Em. 160]

   1 septies) all'articolo 9, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"
5.  La Commissione adotta le modalità dettagliate della distribuzione delle quantità di cui al paragrafo 1 e per la gestione del sistema di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo, nonché le decisioni di sospensione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2."
  

[Em. 161]

   1 octies) all'articolo 10, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
4.  La Commissione adotta le modalità dettagliate di gestione di questo sistema e le decisioni di sospensione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2."
  

[Em. 162]

  2) l'articolo 14 è così modificato:
   a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3.  Se risultano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il procedimento è aperto entro un mese dal ricevimento dell'informazione trasmessa da uno Stato membro."
   b) al paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:"
4.  Se la Commissione ritiene che sussistano le circostanze di cui all'articolo 12, notifica immediatamente alla regione o agli Stati elencati nell'allegato I interessati la sua intenzione di aprire un'inchiesta."
  3) l'articolo 16 è così modificato:

[Em. 163]
   a) al paragrafo 1, la seconda e la terza frase sono sostituite dalle seguenti:"
Le misure provvisorie sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 21, paragrafo 2all'articolo 21, paragrafo 1 quinquies. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 3."
   b) al paragrafo 2, la seconda frase è soppressa;
   c) il paragrafo 4 è soppresso;
   4) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:"
Articolo 17
Chiusura dell'inchiesta e del procedimento senza adozione di misure
Se le misure di salvaguardia bilaterali sono ritenute inutili, l'inchiesta e il procedimento sono chiusi secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2."
  5) l'articolo 18 è così modificato:
   a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.  Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non permettono di raggiungere una soluzione soddisfacente per entrambe le parti entro i trenta giorni seguenti la notifica alla regione o allo Stato interessati, la decisione di adottare misure di salvaguardia bilaterali definitive è presa dalla Commissione, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2, entro i venti giorni lavorativi seguenti il termine del periodo di consultazione."
   b) i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;
   6) all'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.  La decisione di istituire la sorveglianza è presa dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2all'articolo 21, paragrafo 1 quinquies."
  

[Em. 164]

   7) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:"
Articolo 21
Procedura di comitato
1.  Ai fini del presente capitolo degli articoli 5, 16, 17, 18 e 20 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni*. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. […./2011]182/2011. [Em. 165]
1 bis.  Ai fini dell'articolo 4, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dal regolamento (CEE) n. 2913/92. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 166]
1 ter.  Ai fini dell'articolo 6, la Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso**. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 167]
1 quater.  Ai fini degli articoli 7 e 9, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dal regolamento (CE) n. 318/2006. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 168]
1 quinquies.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 169]
2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. xxxx/2011182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5l'articolo 4 dello stesso. [Em. 170]
4.  Per i prodotti compresi nel codice NC 1701, il comitato di cui al paragrafo 1 del presente articolo è assistito dal comitato istituito dall'articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)***.
4 bis.  Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda. [Em. 171]
* GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.
** GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.
*** GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1."
   7 bis) l'articolo 24 è soppresso; [Em. 172]
   8) sono inseriti i seguenti articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater:"
Articolo 24 bis
Esercizio della delega
1.  I poteri di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, sono conferiti alla Commissione a tempo indeterminato.
2.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3.  I poteri di adottare atti delegati sono conferiti alla Commissione alle condizioni stabilite dagli articoli 24 ter e 24 quater.
Articolo 24 ter
Revoca della delega
1.  La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2.  L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega provvede a informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando quali poteri delegati potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca.
3.  La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima e prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 24 quater
Obiezioni agli atti delegati
1.  Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni nei confronti dell'atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine viene prorogato di un mese.
2.  Se, allo scadere di tale periodo, né il Parlamento europeo né il Consiglio ha mosso obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso indicata.
L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima dello scadere di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.
3.  Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni, l'atto delegato non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni motiva l'opposizione all'atto delegato."
  

[Em. 173]

   8 bis) è inserito l'articolo seguente:"
Articolo 24 quinquies
Riservatezza
1.  Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.
2.  Le informazioni di carattere riservato o le informazioni fornite in via riservata ai sensi del presente regolamento non possono essere divulgate senza lo specifico consenso della parte che le ha fornite.
3.  Ogni richiesta di trattamento riservato deve addurre le debite motivazioni. Tuttavia, qualora colui che fornisce l'informazione non voglia né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o in forma di riassunto e qualora la richiesta di trattamento riservato risulti non giustificata, si può non tener conto dell'informazione in questione.
4.  Un'informazione è comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze fortemente sfavorevoli per colui che l'ha fornita o che ne è la fonte.
5.  I paragrafi da 1 a 4 non precludono alle autorità dell'Unione di fare riferimento a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza del presente regolamento. Queste autorità, tuttavia, devono tener conto del legittimo interesse delle persone fisiche e giuridiche a che i loro segreti d'affari non siano divulgati."
  

[Em. 174]

   8 ter) è inserito l'articolo seguente:"
Articolo 24 sexies
Relazione
1.  La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione riporta informazioni sulle attività della Commissione, dei comitati di cui al presente regolamento e di tutti gli altri organi responsabili dell'attuazione del regolamento e dell'adempimento degli obblighi da esso derivanti, compresi quelli concernenti gli ostacoli al commercio.
2.  La relazione presenta inoltre una sintesi delle statistiche e dell'andamento degli scambi commerciali con i paesi ACP.
3.  Essa contiene informazioni sull'attuazione del presente regolamento.
4.  Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare qualsiasi questione connessa all'applicazione del presente regolamento.
5.  La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."
  

[Em. 175]

15.  Regolamento (CE) n. 140/2008 del Consiglio, del 19 novembre 2007, relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra(51)

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 140/2008, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

Pertanto il regolamento (CE) n. 140/2008 è così modificato:

   -1) il considerando 7 è soppresso; [Em. 176]
   -1 bis) il considerando 8 è sostituito dal seguente:"
(8)  Al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione di norme dettagliate relative all'attuazione di varie disposizioni dell'ASA, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate dalla Commissione secondo il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*.
* GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."
  

[Em. 177]

   -1 ter) è aggiunto il considerando seguente:"
(8 bis)  È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza e provvisorie e per la sospensione provvisoria del trattamento preferenziale, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."
  

[Em. 178]

   -1 quater) è aggiunto il considerando seguente:"
(8 ter)  Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi a circostanze eccezionali e critiche sollevate ai sensi 26, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 41, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 42, paragrafo 4, dell'ASA, imperativi motivi di urgenza, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili."
  

[Em. 179]

   -1 quinquies) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:"
Articolo 2
Concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca
Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 14 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 29 dell'ASA, riguardanti i contingenti tariffari per il pesce e i prodotti della pesca, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del presente regolamento."
  

[Em. 180]

   -1 sexies) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:"
Articolo 4
Adeguamenti tecnici
Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento, resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi, accordi modificati, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l'Unione e la Repubblica di Montenegro e che non comportano cambiamenti sostanziali, vengono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2 del presente regolamento."
  

[Em. 181]

   -1 septies) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:"
Articolo 5
Clausola di salvaguardia generale
Laddove l'Unione dovesse adottare una misura in base alle disposizioni di cui all'articolo 26 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 41 dell'ASA, quest'ultima è adottata in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del presente regolamento, salvo diversamente indicato all'articolo 26 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 41 dell'ASA."
  

[Em. 182]

   -1 octies) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:"
Articolo 6
Clausola di penuria
Laddove l'Unione dovesse adottare una misura in base alle disposizioni di cui all'articolo 27 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 42 dell'ASA, quest'ultima è adottata in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del presente regolamento."
  

[Em. 183]

   1) all'articolo 7, il terzo, il quarto e il quinto comma sono sostituiti dal seguente:"
La Commissione adotta tali misure secondo la procedura consultivadi cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2all'articolo 8 bis, paragrafo 1 bis. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 8 bis, paragrafo 3dell'articolo 8 bis, paragrafo 2 bis."
  

[Em. 184]

   2) all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.  La Commissione adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 8 bis, paragrafo 3."
   3) è inseritol'articolo seguente:"
Articolo 8 bis
Procedura di comitato
-1.  Ai fini degli articoli 2, 4 e 11 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario*. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 185]
-1 bis.  Ai fini dell'articolo 6, la Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1061/2009, del 19 ottobre 2009, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni**. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 186]
1.  Ai fini degli articoli 7 e 8articoli 5, 7 e 8, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni***. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. […./2011]182/2011. [Em. 187]
1 bis.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 188]
2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
2 bis.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso. [Em. 189]
3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.
3 bis.  Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda.
[Em. 190]
* GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
** GU L 291 del 7.11.2009, pag. 1.
*** GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1."
   3 bis) all'articolo 11, il terzo comma è sostituito dal seguente:"
La Commissione può decidere, in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1 bis, del presente regolamento, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti a norma dell'articolo 31, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 46, paragrafo 4, dell'ASA."
  

[Em. 191]

   3 ter) l'articolo 12 è soppresso. [Em. 192]

16.  Regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova nonché modifica del regolamento (CE) n. 980/2005 e della decisione 2005/924/CE della Commissione(52)

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 55/2008, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

Pertanto il regolamento (CE) n. 55/2008 è così modificato:

   -1) il considerando 11 è soppresso; [Em. 193]
   -1 bis) il considerando 12 è soppresso; [Em. 194]
   -1 ter) il considerando 13 è sostituito dal seguente:"
  (13) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*.
* GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."
  

[Em. 195]

   -1 quater) è inserito il considerando seguente:"
(13 bis)  È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza e provvisorie e per la sospensione provvisoria del trattamento preferenziale, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."
  

[Em. 196]

   -1 quinquies) all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3.  Ferme restando le altre disposizioni del presente regolamento, in particolare l'articolo 10, qualora le importazioni di prodotti agricoli provochino serie perturbazioni dei mercati dell'Unione e dei loro meccanismi di regolazione, la Commissione può adottare i provvedimenti appropriati mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2."
  

[Em. 197]

   -1 sexies) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:"
Articolo 4
Applicazione dei contingenti tariffari per i prodotti lattiero-caseari
Le norme dettagliate per l'applicazione dei contingenti tariffari per i prodotti delle voci da 0401 a 0406 vengono stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2."
  

[Em. 198]

   -1 septies) all'articolo 7, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:"
La Commissione adotta, con la procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2, le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento diverse da quelle di cui all'articolo 4, in particolare:"
  

[Em. 199]

   -1 octies) l'articolo 8 è soppresso; [Em. 200]
  1) l'articolo 10 è così modificato:

[Em. 201]
[Em. 326]
   a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:"
1.  Qualora la Commissione ritenga che sussistano sufficienti prove di frodi, irregolarità o sistematica negligenza da parte della Moldova nel rispettare o garantire il rispetto delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure connesse, nonché nel fornire la collaborazione amministrativa di cui all'articolo 2, paragrafo 1, oppure sussistano prove sufficienti del mancato rispetto di qualsiasi altra condizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, tale istituzione ha la facoltà di adottare, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2all'articolo 11 bis, paragrafo 1 ter, provvedimenti di sospensione totale o parziale dei regimi preferenziali di cui al presente regolamento per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione di:"
   b) il paragrafo 2 è soppresso;
   b bis) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3.  Al termine del periodo di sospensione, la Commissione può decidere di porre fine alla misura di sospensione provvisoria oppure di prorogare la misura di sospensione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 1 ter."
   2) all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
1.  Qualora un prodotto originario della Moldova sia importato a condizioni tali da danneggiare o da minacciare di danneggiare gravemente un produttore di prodotti simili o direttamente concorrenti dell'Unione, per detto prodotto i normali dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati in qualsiasi momento dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2."
   2 bis. all'articolo 11, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"
5.  L'inchiesta è completata entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 2 del presente articolo. La Commissione, in circostanze eccezionali, può prorogare tale periodo secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 1 ter."
  

[Em. 327]

   2 ter) all'articolo 11, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:"
6.  La Commissione adotta una decisione entro tre mesi, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2. La decisione entra in vigore entro un mese dalla pubblicazione."
  

[Em. 204]

   2 quater) all'articolo 11, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:"
7.  Qualora circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata rendano impossibile l'inchiesta, la Commissione può applicare le misure preventive strettamente necessarie, secondo la procedura di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2 bis."
  

[Em. 205]

   3) è inserito l'articolo seguente:"
Articolo 11 bis
Procedura di comitato
1.  Ai fini dell'articolo 11dell'articolo 3, paragrafo 3, e degli articoli 11 e 12 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni*. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. …./2011182/2011. [Em. 206]
1 bis.  Ai fini dell'articolo 4 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)**. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 207]
1 ter.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 208]
2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
2 bis.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso. [Em. 209]
2 ter.  Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda. [Em. 210]
* GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.
** GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1."
   3 bis) all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.  Qualora la Moldova non ottemperi alle norme di origine o non fornisca la cooperazione amministrativa di cui all'articolo 2, per i summenzionati capitoli 17, 18, 19 e 21, ovvero qualora le importazioni di prodotti contemplati da tali capitoli che beneficiano di regimi preferenziali concessi ai sensi del presente regolamento superino in maniera considerevole i normali livelli di esportazione della Moldova, si adottano misure appropriate in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2."
  

[Em. 211]

17.  Regolamento (CE) n. 594/2008 del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra(53)

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 594/2008, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

Pertanto il regolamento (CE) n. 594/2008 è così modificato:

   -1) il considerando 7 è soppresso; [Em. 212]
   -1 bis) il considerando 8 è sostituito dal seguente:"
(8)  Al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione di norme dettagliate relative all'attuazione di varie disposizioni dell'ASA, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate dalla Commissione secondo il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*.
* GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."
  

[Em. 213]

   -1 ter) è aggiunto il considerando seguente:"
(8 bis)  È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza e provvisorie e per la sospensione provvisoria del trattamento preferenziale, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."
  

[Em. 214]

   -1 quater) è aggiunto il considerando seguente:"
(8 ter)  Occorre che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora lo richiedano ragioni imperative di urgenza, in casi debitamente giustificati relativi a circostanze eccezionali e critiche sollevate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 39, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 40, paragrafo 4, dell'ASA."
  

[Em. 215]

   -1 quinquies) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:"
Articolo 2
Concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca
Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 13 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 28 dell'ASA, riguardanti i contingenti tariffari per il pesce e i prodotti della pesca, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del presente regolamento."
  

[Em. 216]

   -1 sexies) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:"
Articolo 4
Adeguamenti tecnici
Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi, accordi modificati, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l'Unione e la Bosnia-Erzegovina e che non comportano cambiamenti sostanziali, sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2 del presente regolamento."
  

[Em. 217]

   -1 septies) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:"
Articolo 5
Clausola di salvaguardia generale
Laddove l'Unione dovesse adottare una misura di cui all'articolo 24 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 39 dell'ASA, quest'ultima è adottata secondo la procedura d'esame stabilita all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del presente regolamento, salvo diversamente indicato all'articolo 24 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 39 dell'ASA."
  

[Em. 218]

   -1 octies) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:"
Articolo 6
Clausola di penuria
Laddove l'Unione dovesse adottare una misura di cui all'articolo 25 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 40 dell'ASA, quest'ultima è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, del presente regolamento."
  

[Em. 219]

   1) all'articolo 7, il terzo, il quarto e il quinto comma sono sostituiti dal seguente:"
La Commissione adotta tali misure secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2all'articolo 8 bis, paragrafo 1 bis. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 8 bis, paragrafo 3di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2 bis."
  

[Em. 220]

   2) all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.  La Commissione adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 8 bis, paragrafo 3."
   3) è inserito l'articolo seguente:"
Articolo 8 bis
Procedura di comitato
-1.  Ai fini degli articoli 2, 4 e 11 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario*. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 221]
-1 bis.  Ai fini dell'articolo 6, la Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1061/2009 del Consiglio, del 19 ottobre 2009 , relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni**. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 222]
1.  Ai fini degli articoli 7 e 8articoli 5, 7 e 8 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni***. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. …./2011182/2011. [Em. 223]
1 bis.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 224]
2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
2 bis.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso. [Em. 225]
3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.
3 bis.  Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda. [Em. 226]
* GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
** GU L 291 del 7.11.2009, pag. 1.
*** GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1."
   3 bis) all'articolo 11, il terzo comma è sostituito dal seguente:"
La Commissione può decidere, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1 bis, del presente regolamento, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti conformemente all'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 44, paragrafo 4, dell'ASA."
  

[Em. 227]

   3 ter) l'articolo 12 è soppresso. [Em. 228]

18.  Regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1º gennaio 2009 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007(54)

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 732/2008, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato al fine di modificarne l'allegato I. Inoltre, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. [xxxx/2011]182/2011. [Em. 229]

Pertanto il regolamento (CE) n. 732/2008 è così modificato:

   -1) è inserito il considerando seguente:"
(24 bis)  Al fine di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del trattato per concedere al paese richiedente il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo e modificare di conseguenza l'allegato I del presente regolamento, adottare norme dettagliate per l'applicazione delle disposizioni riguardanti la riduzione dei dazi della tariffa doganale comune sui prodotti della voce tariffaria 1701, la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune sui prodotti delle voci tariffarie da 1006 a 1701, la richiesta di licenze di importazione per le importazioni di prodotti della voce tariffaria 1701, la rimozione di un paese dal regime modificando l'allegato I e stabilire un periodo transitorio, sospendere il regime preferenziale di cui al presente regolamento, che revoca temporaneamente i regimi preferenziali nei confronti di tutti o di taluni prodotti originari di un paese beneficiario, e adottare le modifiche di cui all'allegato I del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio."
  

[Em. 230]

   -1 bis) il considerando 25 è sostituito dal seguente:"
(25)  Al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione di misure provvisorie e definitive, per l'istituzione di misure di vigilanza preventiva e per la chiusura di un'inchiesta senza adozione di misure, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*.
* GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."
  

[Em. 231]

   -1 ter) è aggiunto il considerando seguente:"
(25 bis)  È opportuno che la procedura consultiva, congiuntamente con atti di esecuzione immediatamente applicabili, siano utilizzati per l'avvio e l'estensione di un'indagine, l'adozione della decisione di controllare e valutare la situazione nel paese beneficiario interessato per un periodo di sei mesi, se si ritiene che la revoca temporanea delle preferenze sia giustificata, e per l'adozione di misure provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."
  

[Em. 232]

  -1 quater) l'articolo 10 è così modificato:

[Em. 233]
   a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis per decidere, dopo aver esaminato la domanda, se concedere al paese richiedente il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo e modificare di conseguenza l'allegato I.
Qualora, in caso in cui un ritardo causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto imperativi e motivi imperativi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 27 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo."
   b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"
5.  La Commissione gestisce tutti i contatti con il paese richiedente per quanto concerne la domanda secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 27, paragrafo 5."
  -1 quinquies) l'articolo 11 è così modificato:

[Em. 234]
   a) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:"
7.  La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 27 bis, al fine di stabilire norme dettagliate per l'applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo.
Nel caso in cui un ritardo causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 27 ter si applica agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo."
   b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:"
8.  I paesi che le Nazioni Unite escludono dall'elenco dei paesi meno sviluppati vengono esclusi dall'elenco dei beneficiari del regime. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis al fine di escludere un paese dal regime modificando l'allegato I e di fissare un periodo transitorio di almeno tre anni."

[Em. 236]
  1) l'articolo 16 è così modificato:

[Em. 235]
   a) al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:"
3.  LaAlla Commissione puòè conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis per sospendere, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 6, i regimi preferenziali previsti dal presente regolamento per tutti o alcuni prodotti originari di un determinato paese beneficiario qualora ritenga che esistano elementi di prova sufficienti a giustificare una revoca temporanea per i motivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, purché abbia anteriormente:"
   b) il paragrafo 4 è soppresso;
   2) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:"
Articolo 17
1.  Se la Commissione o uno Stato membro riceve informazioni tali da giustificare una revoca temporanea e se la Commissione o uno Stato membro ritiene che vi siano motivi sufficienti per avviare un'inchiesta, ne informa il comitato di cui all'articolo 27.
2.  La Commissione può decidere, entro un mese e secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 27, paragrafo 5, di avviare un'inchiesta."
   2 bis) all'articolo 18, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:"
6.  L'inchiesta è completata entro un anno. La Commissione può prorogare tale periodo secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 27, paragrafo 5."
  3) l'articolo 19 è così modificato:

[Em. 237]
[Em. 238]
   -a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
1.  La Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 27, paragrafo 1, nonché al Parlamento europeo, una relazione sui risultati dell'inchiesta."
   -a bis) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.  Se ritiene che i risultati non giustifichino una revoca temporanea, la Commissione decide di chiudere l'inchiesta secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 27, paragrafo 5. In tal caso la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea annunciando la chiusura dell'inchiesta e presentando le proprie conclusioni principali."

a)  alil paragrafo 3, la seconda frase è sostituita dallaè sostituito dal seguente:"

3.  Se ritiene che i risultati giustifichino la revoca temporanea per i motivi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), la Commissione decide, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 27, paragrafo 5, di controllare e valutare la situazione nel paese beneficiario interessato per un periodo di sei mesi. La Commissione comunica al paese beneficiario interessato detta decisione e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, annunciando la sua intenzione di revocare temporaneamente i regimi preferenziali applicabili nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, a meno che, prima della fine del suddetto periodo, il paese beneficiario interessato non si sia impegnato ad adottare le misure necessarie per conformarsi, entro un termine ragionevole, alle convenzioni di cui all'allegato III, parte A.

"

[Em. 239]

   b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
4.  Ove ritenga che sia necessaria una La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 27 bis al fine di decidere in merito alla revoca temporanea, la Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 6. Nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione delibera al termine del periodo di cui a detto paragrafo."
  

[Em. 240]

   c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"
5.  L'eventuale decisioneadozione, da parte della Commissione di prevedere una, di un atto delegato per la revoca temporanea entra in vigore sei mesi dopo la data dell'adozione, a meno che l'atto delegato non sia revocato o che la Commissione non stabilisca nel frattempo che di ritirarlo poiché i motivi che lalo giustificano non sussistono più."
  

[Em. 241]

  4) l'articolo 20 è così modificato:

[Em. 328]
[Em. 243]
   a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"
5.  L'inchiesta è completata entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 2 del presente articolo. La Commissione, in circostanze eccezionali, può prorogare tale periodo secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 27, paragrafo 5."
   b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:"
6.  La Commissione adotta una decisione entro un mese, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 6. La decisione entra in vigore entro un mese dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea."
   c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:"
7.  Qualora circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata rendano impossibile l'inchiesta, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 7, può applicare tutte le misure preventiveprovvisorie strettamente necessarie.
Quando l'intervento immediato della Commissione è richiesto da uno Stato membro e ove sussistano le condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione entro i cinque giorni lavorativi seguenti il ricevimento della richiesta.
Le misure provvisorie non si applicano per più di duecento giorni.
Se le misure di salvaguardia provvisorie sono abrogate perché risulta dall'inchiesta che non sussistono le condizioni di cui al presente articolo, i dazi riscossi in applicazione di dette misure sono rimborsati d'ufficio."
   5) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:"
Articolo 21
Quando le importazioni di prodotti inclusi nell'allegato I del trattato causano o minacciano di causare gravi perturbazioni nei mercati dell'Unione, in particolare in una o più delle regioni periferiche, o nei meccanismi regolatori di tali mercati, la Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, sospendere i regimi preferenziali nei confronti dei prodotti in questione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 27, paragrafo 6, previa consultazione del comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore interessatoall'articolo 27, paragrafo 5."
  

[Em. 329]

   6) all'articolo 22, il paragrafo 2 è soppressosostituito dal seguente:"
   2. Le misure di vigilanza preventiva sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 27, paragrafo 5.
"
  

[Em. 244]

   6 bis) è inserito l'articolo seguente:"
Articolo 22 bis
1.  Se dai fatti appurati emerge che le condizioni di cui all'articolo 20 non sono soddisfatte, la Commissione adotta una decisione che chiude l'inchiesta procedendo in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 6.
2.  La Commissione, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 27 quater, presenta al Parlamento europeo una relazione contenente i risultati dell'inchiesta e le conclusioni motivate su tutte le questioni rilevanti di fatto e di diritto. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."
  

[Em. 245]

   6 ter) all'articolo 25, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:"
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis per quanto riguarda l'adozione delle modifiche degli allegati rese necessarie:"
  

[Em. 246]

   7) all'articolo 27 sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7l'articolo 27 è sostituito dal seguente:"
Articolo 27
1.  La Commissione è assistita da un comitato delle preferenze generalizzate. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
5.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
6.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. xxxx/2011182/2011.
7.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. xxxx/2011182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5l'articolo 4 dello stesso.
7 bis.  Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda."
  

[Em. 247]

   7 bis. è inserito l'articolo seguente:"
Articolo 27 bis
1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafi 7 e 8, all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafi 4 e 5, nonché all'articolo 25 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ...(55). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.  La delega di potere di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafi 7 e 8, all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafi 4 e 5, nonché all'articolo 25, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 11, paragrafi 7 e 8, dell'articolo 16, paragrafo 3, dell'articolo 19, paragrafi 4 e 5, nonché dell'articolo 25, entra in vigore soltanto se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo e il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."
  

[Em. 330]

   7 ter) è inserito l'articolo seguente:"
Articolo 27 ter
1.  Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2.  Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni."
  

[Em. 249]

   7 quater) è inserito l'articolo seguente:"
Articolo 27 quater
1.  Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.
2.  Le informazioni di carattere riservato o le informazioni fornite in via riservata ai sensi del presente regolamento non possono essere divulgate senza lo specifico consenso della parte che le ha fornite.
3.  Ogni richiesta di trattamento riservato deve addurre le debite motivazioni. Tuttavia, qualora colui che fornisce l'informazione non voglia né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o in forma di riassunto e qualora la richiesta di trattamento riservato risulti non giustificata, si può non tener conto dell'informazione in questione.
4.  Un'informazione è comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze fortemente sfavorevoli per colui che l'ha fornita o che ne è la fonte.
5.  I paragrafi da 1 a 4 non precludono alle autorità dell'Unione di fare riferimento a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza del presente regolamento. Queste autorità, tuttavia, devono tener conto del legittimo interesse delle persone fisiche e giuridiche a che i loro segreti d'affari non siano divulgati."
  

[Em. 250]

   7 quinquies) è inserito l'articolo seguente:"
Articolo 27 quinquies
1.  La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione copre tutti i regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, contiene informazioni sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti, compresi quelli concernenti gli ostacoli al commercio, e presenta una sintesi delle statistiche e dell'evoluzione del commercio con i paesi e i territori beneficiari.
2.  Il comitato delle preferenze generalizzate e il Parlamento europeo esaminano, sulla base della relazione, gli effetti del sistema. Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'applicazione dell'accordo.
3.  La Commissione rende pubblica la relazione al massimo sei mesi dopo averla presentata al comitato delle preferenze generalizzate e al Parlamento europeo."
  

[Em. 251]

19.  Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea(56)

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 597/2009, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

Pertanto il regolamento (CE) n. 597/2009 è così modificato:

   -1) il considerando 16 è sostituito dal seguente:"
(16)  È necessario prevedere che i procedimenti si concludano – con o senza l'istituzione di misure definitive – normalmente entro undici mesi e comunque non oltre dodici mesi a decorrere dall'inizio dell'inchiesta. Soltanto se gli Stati membri segnalano alla Commissione di prevedere un'accesa controversia nel processo decisionale con la necessità di presentare un progetto di atto di esecuzione all'istanza di appello ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*, è opportuno che la Commissione possa decidere di prorogare il termine per un periodo comunque non superiore a tredici mesi. [Em. 252]
* GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."
   -1 bis) il considerando 26 è soppresso; [Em. 253]
   -1 ter) è inserito il considerando seguente:"
(26 bis)  Al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione di misure provvisorie e definitive, e per la chiusura di un'inchiesta senza adozione di misure, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate dalla Commissione conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011."
  

[Em. 254]

   -1 quater) è inserito il considerando seguente:"
(26 ter)  È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure provvisorie e per la chiusura di un'inchiesta, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'istituzione di misure definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."
  

[Em. 255]

   -1 quinquies) all'articolo 10, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:"
La denuncia può essere presentata presso la Commissione o presso uno Stato membro che la fa pervenire alla Commissione. La Commissione invia agli Stati membri copia di ogni denuncia ricevuta. La denuncia si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo alla consegna alla Commissione per posta raccomandata oppure al rilascio di una ricevuta da parte della Commissione. Prima di aprire un procedimento la Commissione informa gli Stati membri e dà loro l'opportunità di comunicare le loro osservazioni."
  

[Em. 256]

   1) all'articolo 10, il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:"
11.  Se risulta che gli elementi di prova sono sufficienti a tal fine, la Commissione inizia i procedimenti entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data di presentazione della denuncia e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se gli elementi di prova presentati sono insufficienti, il denunziante ne è informato entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data alla quale la denuncia è stata presentata alla Commissione."
   2) all'articolo 11, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:"
9.  Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 11, l'inchiesta viene conclusa, ove possibile, entro un announdici mesi. In ogni caso, tali inchieste si concludono entro tredici mesidodici mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 13 per gli impegni o dell'articolo 15 per i provvedimenti definitivi. In casi eccezionali, tenuto conto della complessità dell'inchiesta, la Commissione può decidere, entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore a diciotto mesi."
  

[Em. 257]

   2 bis) all'articolo 11 è inserito il paragrafo seguente:"
9 bis.  Entro trentadue settimane dall'apertura dell'inchiesta, la Commissione consulta gli Stati membri sulla base delle risultanze della stessa. Nell'ambito di tale consultazione, gli Stati membri segnalano alla Commissione se prevedono un'accesa controversia nel processo decisionale ai sensi degli articoli 14 e 15 del presente regolamento per l'azione definitiva potenzialmente in grado di attivare la procedura di appello di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 182/2011. In tal caso la Commissione può decidere, entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare il termine di cui al paragrafo 9 del presente articolo, per un periodo comunque non superiore a tredici mesi. La Commissione rende pubblica tale decisione."
  

[Em. 258]

  3) l'articolo 12 è così modificato:

[Em. 259]
   a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:"
I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni dalla data di inizio del procedimento e non oltre nove mesiotto mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento. In casi eccezionali, tenuto conto della complessità dell'inchiesta,Qualora gli Stati membri segnalino alla Commissione, a norma dell'articolo 11, paragrafo 9 bis, che prevedono un'accesa controversia nel processo decisionale ai sensi degli articoli 14 e 15 del presente regolamento per l'azione definitiva potenzialmente in grado di attivare la procedura di appello di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione può decidere, entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore a dodici mesinove mesi."
   b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3.  La Commissione istituisce le misure provvisorie secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3."
   c) il paragrafo 5 è soppresso.
  4) l'articolo 13 è così modificato:

[Em. 260]
   a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
1.  Qualora sia stata accertata in via provvisoria l'esistenza di una sovvenzione e di un pregiudizio, la Commissione può accettare offerte di impegni volontari soddisfacenti in base alle quali:
   a) il paese d'origine e/o d'esportazione accetta di eliminare o di limitare la sovvenzione o di adottare altre misure relative ai suoi effetti; o
   b) l'esportatore si obbliga a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni nella zona in questione finché tali esportazioni beneficiano di sovvenzioni compensabili, in modo che la Commissione concluda che l'effetto pregiudizievole delle sovvenzioni è eliminato.

In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, e i dazi definitivi istituiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni e nelle successive modificazioni di tale decisione.
Gli aumenti dei prezzi in conformità di tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare l'importo delle sovvenzioni compensabili e sono inferiori a tale importo quando anche un aumento meno elevato sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione."
   b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"
5.  In caso di accettazione degli impegni, l'inchiesta è chiusa. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2. Il presidente può ottenere il parere del comitato con la procedura scritta di cui all'articolo 15, paragrafo 5."
   c) al paragrafo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:"
9.  In caso di violazione o di revoca di un impegno a opera di una delle parti che lo hanno assunto, o in caso di revoca dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione, l'accettazione dell'impegno è revocata con decisione o, a seconda dei casi, con regolamento della Commissione e si applica il dazio provvisorio istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 12 o il dazio definitivo istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, a condizione che l'esportatore interessato o il paese di origine e/o di esportazione, salvo nei casi di revoca dell'impegno da parte dell'esportatore o del paese in questione, abbia avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni."
   d) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:"
10.  A norma dell'articolo 12, può essere imposto un dazio provvisorio sulla base delle migliori informazioni disponibili qualora vi sia motivo di ritenere che l'impegno sia stato violato oppure in caso di revoca o di violazione dell'impegno, qualora l'inchiesta nella quale esso è stato assunto non sia ancora conclusa."
   5) all'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.  Qualora non si ritengano necessarie misure di difesa, l'inchiesta o i procedimenti sono chiusi. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2all'articolo 25, paragrafo 1 bis. Il presidente può ottenere il parere del comitato con la procedura scritta di cui all'articolo 25, paragrafo 4 ter."
  

[Em. 261]

  6) all'articolo 15, il paragrafo 1 è così modificato:
   a) il primo comma è sostituito dal seguente:"
1.  Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di sovvenzioni compensabili e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi dell'Unione esigono un intervento a norma dell'articolo 31, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2, istituisce un dazio compensativo definitivo. Se sono in vigore dazi provvisori, la Commissione avvia tale procedura almeno un mese prima della loro scadenza."
   b) il secondo e il terzo comma sono soppressi.
   7) all'articolo 16, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:"
2.  Se è stato imposto un dazio provvisorio e se viene accertata a titolo definitivo l'esistenza di sovvenzioni compensabili e del pregiudizio, la Commissione, indipendentemente dall'imposizione di un dazio compensativo definitivo, decide in quale misura debba essere definitivamente riscosso il dazio provvisorio."
   8) all'articolo 20, il secondo comma è sostituito dal seguente:"
La Commissione avvia tale riesame dopo aver dato ai produttori dell'Unione l'opportunità di comunicare le loro osservazioni."
   9) all'articolo 21, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:"
4.  La Commissione decide se e in quale misura la domanda debba essere accolta, oppure decide in qualsiasi momento di avviare un riesame intermedio e si avvale delle risultanze di tale riesame, svolto in conformità delle disposizioni pertinenti, per stabilire se e in quale misura la restituzione sia giustificata."
  10) l'articolo 22 è così modificato:

[Em. 262]
[Em. 263]
   a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:"
I riesami effettuati a norma degli articoli 18 e 19 si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro dodiciundici mesi dalla data di inizio. Ad ogni modo, i riesami a norma degli articoli 18 e 19 sono conclusi entro quindiciquattordici mesi dalla loro apertura. In casi eccezionali, tenuto conto della complessità dell'inchiestaEntro trentadue settimane dall'apertura dell'inchiesta ai sensi dell'articolo 11 la Commissione consulta gli Stati membri sulla base delle conclusioni dell'inchiesta. In questa consultazione, gli Stati membri indicano alla Commissione se prevedono una profonda controversia nel processo decisionale ai sensi degli articoli 14 e 15 per l'azione definitiva che potrebbe attivare la procedura d'appello di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 182/2011. In tal caso, la Commissione può decidere, entro nove mesiotto mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare taleil termine per un periodo comunque non superiore a diciotto mesiquindici mesi. La Commissione rende pubblica tale decisione."
   b) al paragrafo 1, il quinto comma è soppresso;
   c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.  La Commissione avvia i riesami a norma degli articoli 18, 19 e 20. Prima di aprire un procedimento la Commissione informa gli Stati membri e dà loro l'opportunità di comunicare le loro osservazioni."
  11) l'articolo 23 è così modificato:
   a) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:"
Le inchieste sono avviate a norma del presente articolo su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro o di una parte interessata in base ad elementi di prova sufficienti relativi ai fattori enunciati nei paragrafi 1, 2 e 3. L'inchiesta è aperta con regolamento della Commissione in cui si può stabilire inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, oppure chiedere la costituzione di garanzie."
   b) al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:"
Se l'estensione delle misure è giustificata dai fatti definitivamente accertati, la relativa decisione è presa dalla Commissione che delibera secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2."
   c) al paragrafo 6, il quarto comma è sostituito dal seguente:"
Dette esenzioni sono concesse con decisione della Commissione e sono valide per il periodo e alle condizioni fissati nella decisione."
  12) l'articolo 24 è così modificato:
   a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
4.  Nell'interesse dell'Unione, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di nove mesi, con decisione della Commissione. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno dalla Commissione, che delibera secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 2all'articolo 25, paragrafo 1 bis. [Em. 264]
Le misure possono essere sospese unicamente qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione, e a condizione che l'industria dell'Unione abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni e che queste siano state prese in considerazione. Le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi."
   b) al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:"
La Commissione può chiedere alle autorità doganali di prendere opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure con effetto a decorrere dalla data della registrazione."
   13) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:"
Articolo 25
Procedura di comitato
1.  La Commissione è assistita dal comitato del codice antisovvenzioni. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
1 bis.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato consultivo esprime il proprio parere entro un mese dalla data di consultazione. Possono essere proposte modifiche al più tardi tre giorni prima della riunione del comitato. [Em. 265]
2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. xxxx/2011182/2011. Il comitato d'esame esprime il proprio parere entro un mese dalla data di consultazione. Possono essere proposte modifiche al più tardi tre giorni prima della riunione del comitato. [Em. 266]
3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. xxxx/2011182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5l'articolo 4 dello stesso. [Em. 267]
4.  A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011, laddove si faccia ricorso alla procedura scritta, essa è conclusa senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda una maggioranza dei membri del comitato quale definita nell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 182./2011.
4 bis.  Qualora un progetto di atto di esecuzione sia presentato al comitato di appello a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 182/2011, detto comitato esprime il suo parere entro un mese dalla data della presentazione. Possono essere proposte modifiche al più tardi tre giorni prima della riunione del comitato. [Em. 268]
4 ter.  Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda."
  

[Em. 269]

   14) all'articolo 29, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"
5.  La Commissione e gli Stati membri, nonché i loro agenti, sono tenuti a non rivelare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento riservato. Le informazioni scambiate tra la Commissione e gli Stati membri oppure i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o dagli Stati membri non sono rivelati, salvo diversa disposizione del presente regolamento."
  15) l'articolo 30 è così modificato:
   a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
4.  Le informazioni finali sono comunicate per iscritto. La trasmissione tiene debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, avviene il più rapidamente possibile e di norma almeno un mese prima dell'avvio delle procedure di cui agli articoli 14 e 15. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non può comunicare al momento della risposta sono resi noti successivamente il più rapidamente possibile.
La comunicazione delle informazioni non pregiudica alcuna decisione della Commissione, ma, qualora tale decisione si basi su fatti o considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile."
   b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"
5.  Le osservazioni presentate dopo le informazioni finali sono prese in considerazione unicamente se pervenute entro il termine fissato dalla Commissione per ciascun caso in funzione dell'urgenza della questione e comunque non inferiore a dieci giorni. Può essere fissato un termine più breve ogniqualvolta siano già state presentate le informazioni finali."
  16) l'articolo 31 è così modificato:
   a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
4.  Le parti che hanno agito a norma del paragrafo 2 possono comunicare osservazioni sull'applicazione di eventuali dazi provvisori. Tali osservazioni, per poter essere prese in considerazione, devono pervenire entro quindici giorni a decorrere dall'applicazione di tali misure e, integralmente oppure in forma di riassunto, sono comunicate alle altre parti, le quali possono esprimersi in merito."
   b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"
5.  La Commissione esamina le informazioni regolarmente presentate e decide in che misura esse sono rappresentative; i risultati di tale esame e un parere sul merito sono comunicati al comitato."
   c) al paragrafo 6, la seconda frase è sostituita dalla seguente:"
Tali informazioni vengono fornite per quanto possibile e senza pregiudizio di qualsiasi decisione successiva della Commissione."
   16 bis) è inserito l'articolo seguente:"
Articolo 33 bis
Relazione
1.  La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione contiene informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, l'istituzione di misure di vigilanza preventiva, la chiusura delle inchieste senza adozione di misure, i riesami e le visite di verifica, nonché le attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti.
2.  Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'attuazione del regolamento.
3.  La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."
  

[Em. 270]

20.  Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni(57)

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 260/2009, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

Pertanto il regolamento (CE) n. 260/2009 è così modificato:

   -1) il considerando 11 è sostituito dal seguente:"
(11) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia provvisorie e definitive, e per l'istituzione di misure di vigilanza preventiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*.
* GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."
  

[Em. 271]

   -1 bis) è inserito il considerando seguente:"
(11 bis)  È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza e provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'istituzione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."
  

[Em. 272]

   1) l'articolo 3 è soppresso;
   2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:"
Articolo 4
1.  La Commissione è assistita da un comitato per le misure di salvaguardia. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
1 bis.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 273]
2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. xxxx/2011 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 l'articolo 4 dello stesso. [Em. 274]
3 bis.  Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda. [Em. 275]
4.  A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011, laddove si faccia ricorso alla procedura scritta, essa è conclusa senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda una maggioranza dei membri del comitato quale definita nell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 182/2011."
  3) l'articolo 6 è così modificato:
   a) al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:"
Qualora la Commissione ritenga che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, essa avvia un'inchiesta entro un mese dalla data alla quale ha ricevuto le informazioni dallo Stato membro e ne pubblica l'avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea."
   b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:"
La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie e, se lo considera opportuno, procede alla verifica di tali informazioni presso importatori, commercianti, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni commerciali."
   c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:"
7.  Ove la Commissione ritenga che non esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, informa gli Stati membri della sua decisione entro un mese dalla data alla quale le sono pervenute le loro informazioni."
   4) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.  Ove, entro nove mesi dall'avvio dell'inchiesta, la Commissione ritenga che non sia necessaria alcuna misura di vigilanza o di salvaguardia dell'Unione, l'inchiesta viene chiusa entro un mese."
   5) all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.  Né la Commissione, né gli Stati membri, né i loro funzionari divulgano, salvo espressa autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni riservate che hanno ricevuto a norma del presente regolamento o quelle fornite in via riservata."
   6) all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.  La decisione di imporre la vigilanza è adottata dalla Commissione mediante atti di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 16, paragrafo 6all'articolo 4, paragrafo 1 bis."
  

[Em. 276]

   7) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:"
Articolo 13
Qualora le importazioni di un prodotto non siano assoggettate a vigilanza preventiva dell'Unione, la Commissione può disporre, conformemente all'articolo 18, una vigilanza limitata alle importazioni destinate a una o più regioni dell'Unione."
   8) all'articolo 16, i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dal seguente:"
6.  Qualora l'intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2all'articolo 4, paragrafo 3, si pronuncia entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3."
  

[Em. 277]

   9) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:"
Articolo 17
Quando gli interessi dell'Unione lo richiedano, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e a norma del capitolo III, può adottare le misure appropriate per impedire che un prodotto sia importato nell'Unione in quantitativi talmente accresciuti e/o a condizioni tali da danneggiare o rischiare di danneggiare gravemente i produttori di prodotti simili o direttamente concorrenti dell'Unione.
Si applica l'articolo 16, paragrafi da 2 a 5."
   10) all'articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.  Se la Commissione ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica delle misure di vigilanza o di salvaguardia di cui agli articoli 11, 13, 16, 17 e 18, essa revoca o abroga le misure deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4, paragrafo 2."
   11) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:"
Articolo 23
Quando gli interessi dell'Unione lo richiedono, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4, paragrafo 2, può adottare le misure appropriate di esecuzione degli atti legislativi che non comportino cambiamenti sostanziali, per consentire l'esercizio dei diritti o l'adempimento degli obblighi dell'Unione o di tutti i suoi Stati membri sul piano internazionale, in particolare in materia di commercio dei prodotti di base."
  

[Em. 278]

   11 bis) è inserito l'articolo seguente:"
Articolo 23 bis
1.  La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione contiene informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, delle misure di vigilanza preventiva, delle misure di vigilanza e di salvaguardia regionale, sulla chiusura delle inchieste senza adozione di misure e sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti.
2.  Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'attuazione del regolamento.
3.  La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."
  

[Em. 279]

21.  Regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi(58)

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 625/2009, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

Pertanto il regolamento (CE) n. 625/2009 è così modificato:

   -1) il considerando 10 è sostituito dal seguente:"
(10)  Al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia provvisorie e definitive, e per l'istituzione di misure di vigilanza preventiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*.
* GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."
  

[Em. 280]

   -1 bis) è inserito il considerando seguente:"
(10 bis)  È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza e provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'istituzione di misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."
  

[Em. 281]

   1) l'articolo 3 è soppresso.
   2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:"
Articolo 4
1.  La Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni*. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
1 bis.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 282]
2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. xxxx/2011182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5l'articolo 4 dello stesso. [Em. 283]
3 bis.  Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda. [Em. 284]
4.  A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011, laddove si faccia ricorso alla procedura scritta, essa è conclusa senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda una maggioranza dei membri del comitato quale definita nell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 182/2011.
* GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1."
  3) l'articolo 5 è così modificato:
   a) al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:"
La Commissione, qualora ritenga che esistano elementi di prova sufficienti per giustificare un'inchiesta, apre un'inchiesta entro un mese dalla data alla quale ha ricevuto le informazioni dallo Stato membro e ne pubblica l'avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea."
   b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:"
La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie e, se lo considera opportuno, procede alla verifica di tali informazioni presso importatori, commercianti, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni commerciali."
   c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:"
6.  Ove la Commissione ritenga che non esistano elementi di prova sufficienti per giustificare un'inchiesta, informa gli Stati membri della sua decisione entro un mese dalla data alla quale le sono pervenute le loro informazioni."
   4) all'articolo 6, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:"
Ove, entro nove mesi dall'avvio dell'inchiesta, la Commissione ritenga che non sia necessaria alcuna misura di vigilanza o di salvaguardia dell'Unione, l'inchiesta viene chiusa."
   5) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.  La Commissione, gli Stati membri e i loro agenti non divulgano, salvo autorizzazione espressa della parte che le ha fornite, le informazioni riservate che hanno ricevuto a norma del presente regolamento o quelle fornite in via riservata."
   5 bis) all'articolo 9 è inserito il paragrafo seguente:"
1 bis.  Le decisioni di cui al paragrafo 1 sono adottate dalla Commissione mediante atti delegati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis."
  

[Em. 285]

   5 ter) all'articolo 11, il secondo trattino è sostituito dal seguente:"
   subordinare il rilascio del documento a determinate condizioni e, in via eccezionale, all'inserimento di una clausola di revoca.
"
  

[Em. 286]

   6) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:"
Articolo 12
Qualora le importazioni di un prodotto non siano assoggettate a vigilanza preventiva dell'Unione, la Commissione può disporre, mediante atti di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, e, conformemente all'articolo 17, una vigilanza limitata alle importazioni in una o più regioni dell'Unione."
  

[Em. 287]

  7) l'articolo 15 è così modificato:

[Em. 288]
   a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
  Le misure adottate vengono comunicate senza indugio agli Stati membri e sono di applicazione immediata."
   b) i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dal seguente:"
4.  Qualora l'intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2all'articolo 4, paragrafo 3, si pronuncia entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data alla quale ha ricevuto la richiesta. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3."
   8) all'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
1.  La Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4, paragrafo 2, può adottare misure di salvaguardia appropriate, in particolare nella situazione previstasituazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1."
  

[Em. 289]

   8 bis) all'articolo 18, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:"
1.  Durante il periodo d'applicazione di qualsiasi misura di vigilanza o di salvaguardia istituita conformemente ai capi IV e V, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, si procede a consultazioni in seno al comitato di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Le consultazioni hanno lo scopo di:"
  

[Em. 290]

   9) all'articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.  La Commissione, se ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica di una misura di vigilanza o di salvaguardia adottata a norma dei capi IV e V, abroga o revoca le misure in questione."
   9 bis) è inserito l'articolo seguente:"
Articolo 19 bis
1.  La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione contiene informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, delle misure di vigilanza preventiva, delle misure di vigilanza e di salvaguardia regionale, e sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti.
2.  Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'attuazione del regolamento.
3.  La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."
  

[Em. 291]

22.  Regolamento (CE) n. 1061/2009 del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni(59)

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 1061/2009, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

Pertanto il regolamento (CE) n. 1061/2009 è così modificato:

   -1) è inserito il considerando seguente:"
(11 bis)  Al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia al fine di prevenire una situazione critica dovuta a una penuria di prodotti essenziali o di porvi rimedio, e al fine di subordinare l'esportazione di un prodotto alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*.
* GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."
  

[Em. 292]

   1) l'articolo 3 è soppresso;
   2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:"
Articolo 4
1.  La Commissione è assistita da un comitato del regime comune applicabile alle esportazioni. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.
3 bis.  Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda."
  

[Em. 293]

  3) l'articolo 6 è così modificato:

[Em. 294]
   a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
1.  Al fine di prevenire una situazione critica dovuta a una penuria di prodotti essenziali o al fine di porvi rimedio e quando gli interessi dell'Unione richiedono un azione immediata, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa e tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità delle transazioni in causa, può subordinare l'esportazione di un prodotto alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione da concedere secondo le modalità e nei limiti che essa definisce secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4, paragrafo 2. In casi di urgenza si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3."
   a bis) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.  Le misure adottate vengono comunicate al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri; esse sono di immediata applicazione."
   b) al paragrafo 4, la seconda frase è soppressa;
   c) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dal seguente:

5.  In caso di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione, entro dodici giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore della misura da essa adottata, decide l'eventuale adozione delle misure appropriate a norma dell'articolo 7. La misura si intende abrogata se, entro sei settimane dalla sua entrata in vigore, non saranno state adottate misure.

   4) all'articolo 7, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:"
Quando lo esigano gli interessi dell'“Unione, la Commissione, che delibera secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4, paragrafo 2, adotta le misure appropriate:"
   5) all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.  Quando la Commissione ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica delle misure di cui agli articoli 6 o 7, essa delibera secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4, paragrafo 2.“.;"
   5 bis) all'articolo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:"
Per i prodotti di cui all'allegato I fino all'adozione, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, delle misure idonee derivanti dagli impegni internazionali assunti dall'Unione o da tutti gli Stati membri, questi sono autorizzati ad applicare, fatte salve le regole adottate in materia dall'Unione, i meccanismi di crisi relativi ad un obbligo di ripartizione nei confronti dei paesi terzi, conformemente agli impegni internazionali da essi assunti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento."
  

[Em. 295]

   5 ter) è inserito l'articolo seguente:"
Articolo 9 bis
1.  La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. La relazione contiene informazioni sull'applicazione delle misure di salvaguardia e le attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti.
2.  Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'attuazione del regolamento.
3.  La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."
  

[Em. 296]

23.  Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea(60)

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 1215/2009, alla Commissione deve essere attribuito il potere di adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. [xxxx/2011] del [xx/yy/2011] del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(61).

Pertanto il regolamento (CE) n. 1215/2009 è così modificato:

   1) l'articolo 2 è così modificato:

a)  al paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

b)  è aggiunto il seguente paragrafo 3:"

3.  In caso di mancata osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 1 o 2, i vantaggi concessi al paese dal presente regolamento possono essere integralmente o in parte sospesi, secondo la procedura di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2.

"

   2) è inserito il seguente articolo 8 bis:"
Articolo 8 bis
Comitato
1.  Ai fini degli articoli 2 e 10, la Commissione è assistita dal comitato di attuazione per i Balcani occidentali. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. […./2011].
2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo [5] del regolamento (UE) n. [xxxx/2011]."
   3) l'articolo 10 è così modificato:

a)  il paragrafo 1 è così modificato:

1)  la lettera a) è sostituita dalla seguente:"

   a) comunicato le proprie intenzioni al comitato di attuazione per i Balcani occidentali;
"

2)  è aggiunto il seguente secondo comma:"

Le misure di cui al primo comma sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2.

"

b)  il paragrafo 2 è soppresso;

c)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

Al termine del periodo di sospensione, la Commissione può decidere di porre fine alla misura di sospensione provvisoria oppure di prorogare la misura di sospensione a norma del paragrafo 1.

"

[Em. 297]

24.  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(62)

Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 1225/2009, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale regolamento a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

Pertanto il regolamento (CE) n. 1225/2009 è così modificato:

   -1) il considerando 15 è sostituito dal seguente:"
(15)  È necessario prevedere la chiusura dei procedimenti con o senza l'istituzione di misure definitive, normalmente entro dodici mesi e comunque non oltre quattordici mesi a decorrere dall'inizio dell'inchiesta. Solo se gli Stati membri indicano alla Commissione di prevedere una profonda controversia nel processo decisionale con la necessità di presentare un progetto di atto di esecuzione all'organo di appello ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*, la Commissione dovrebbe poter decidere di prorogare il termine per un periodo comunque non superiore a quindici mesi. Le inchieste o i procedimenti devono essere chiusi quando il margine di dumping è irrilevante oppure il pregiudizio è trascurabile; è opportuno definire questi termini. Qualora debbano essere istituite misure, è necessario stabilire le modalità di chiusura dell'inchiesta e precisare che le misure devono essere inferiori al margine di dumping qualora tale importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio, nonché specificare il metodo di calcolo del livello delle misure in un caso di ricorso a tecniche di campionamento.
* GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."
  

[Em. 298]

   -1 bis) il considerando 27 è soppresso; [Em. 299]
   -1 ter) il considerando 28 è sostituito dal seguente:"
(28)  La messa in atto del presente regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di dazi provvisori e definitivi, e per la chiusura di un'inchiesta senza adozione di misure. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011."
  

[Em. 300]

   -1 quater) è inserito il considerando seguente:"
(28 bis)  È opportuno che la procedura consultiva sia utilizzata per prorogare le misure di sospensione, chiudere le inchieste e adottare misure provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione delle misure definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili."
  

[Em. 301]

   1) all'articolo 2, paragrafo 7, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:"
La Commissione stabilisce se il produttore soddisfa i criteri summenzionati entro sei mesiuna durata standard di tre mesi dall'avvio dell'inchiesta e dopo aver dato all'industria dell'Unione la possibilità di presentare osservazioni per almeno un mese. La decisione presa è mantenuta per tutta la durata dell'inchiesta."
  

[Em. 302]

   1 bis) all'articolo 5, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:"
La denuncia può essere introdotta presso la Commissione o presso uno Stato membro che la fa pervenire alla Commissione. La Commissione invia agli Stati membri copia di ogni denuncia ricevuta. La denuncia si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo alla consegna alla Commissione per posta raccomandata oppure al rilascio di una ricevuta da parte della Commissione. Prima di aprire un procedimento la Commissione informa gli Stati membri e dà loro l'opportunità di comunicare le loro osservazioni."
  

[Em. 303]

   2) all'articolo 5, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:"
9.  Se risulta che gli elementi di prova sono sufficienti a tal fine, la Commissione inizia il procedimento entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data di presentazione della denuncia e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se gli elementi di prova presentati sono insufficienti, il denunziante ne è informato entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data alla quale la denuncia è stata presentata alla Commissione."
   3) all'articolo 6, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:"
9.  Per un procedimento avviato a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, l'inchiesta viene conclusa, ove possibile, entro un anno. In ogni caso, tali inchieste si concludono entro quindiciquattordici mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 8 per gli impegni o dell'articolo 9 per le misure definitive. In casi eccezionali, tenuto conto della complessità dell'inchiesta, la Commissione può decidere, entro nove mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore a diciotto mesi."
  

[Em. 304]

   3 bis) all'articolo 6 è inserito il paragrafo seguente:"
9 bis.  Entro trentadue settimane dall'apertura dell'inchiesta la Commissione consulta gli Stati membri sulla base delle conclusioni dell'inchiesta. In questa consultazione, gli Stati membri indicano alla Commissione se prevedono una profonda controversia nel processo decisionale ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento per l'azione definitiva che potrebbe attivare la procedura d'appello di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 182/2011. In tal caso la Commissione può decidere, entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare il termine dell'articolo 6, paragrafo 9 del presente regolamento, per un periodo comunque non superiore a quindici mesi. La Commissione rende pubblica tale decisione."
  

[Em. 305]

  4) l'articolo 7 è così modificato:

[Em. 306]
   a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
1.  Possono essere imposti dazi provvisori qualora sia stato avviato un procedimento a norma dell'articolo 5, sia stato pubblicato un avviso di apertura, le parti interessate abbiano avuto un'adeguata possibilità di presentare informazioni e osservazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 10, sia stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e qualora l'interesse dell'Unione richieda un intervento per evitare tale pregiudizio. I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni dalla data di inizio del procedimento e non oltre nove mesiotto mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento. In casi eccezionali, tenuto conto della complessità dell'inchiestaQualora gli Stati membri indichino alla Commissione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, che prevedono una profonda controversia nel processo decisionale ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento per l'azione definitiva che potrebbe attivare la procedura d'appello di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione può decidere, entro otto mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore a dodici mesinove mesi."
   b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
4.  La Commissione istituisce le misure provvisorie secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3."
   c) il paragrafo 6 è soppresso;
  5) l'articolo 8 è così modificato:

[Em. 307]
   a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
1.  Qualora sia stata accertata in via provvisoria l'esistenza di un dumping e di un pregiudizio, la Commissione può accettare l'offerta di un esportatore di impegnarsi volontariamente e in modo soddisfacente a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni a prezzi di dumping, sempreché la Commissione ritenga che il pregiudizio causato dal dumping sia in tal modo eliminato. In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o, se del caso, i dazi definitivi istituiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni e nelle successive modificazioni di tale decisione. Gli aumenti dei prezzi in conformità a tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare il margine di dumping e dovrebbero essere inferiori al margine di dumping qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione."
   b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"
5.  In caso di accettazione degli impegni, l'inchiesta è chiusa. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Il presidente può ottenere il parere del comitato con la procedura scritta di cui all'articolo 15, paragrafo 4."
   c) al paragrafo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:"
9.  In caso di violazione o di revoca di un impegno ad opera di una delle parti che lo hanno assunto, o in caso di revoca dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione, l'accettazione dell'impegno è revocata con decisione o, a seconda dei casi, con regolamento della Commissione e si applica automaticamente il dazio provvisorio istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 7 o il dazio definitivo istituito a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, a condizione che l'esportatore interessato, salvo nei casi in cui abbia revocato lui stesso l'impegno, abbia avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni."
   d) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:"
10.  A norma dell'articolo 7, può essere imposto un dazio provvisorio sulla base delle migliori informazioni disponibili quando vi sia motivo di ritenere che l'impegno sia stato violato oppure in caso di revoca o di violazione di un impegno qualora l'inchiesta nella quale è stato assunto l'impegno non sia ancora conclusa."
  6) l'articolo 9 è così modificato:

[Em. 308]
   a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.  Qualora non si ritengano necessarie misure di difesa, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2all'articolo 15, paragrafo 1 bis. Il presidente può ottenere il parere del comitato con la procedura scritta di cui all'articolo 15, paragrafo 4."
   b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
4.  Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi dell'Unione esigono un intervento a norma dell'articolo 21, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2, istituisce un dazio antidumping definitivo. Se sono stati istituiti dazi provvisori, la Commissione avvia tale procedura al più tardi un mese prima della loro scadenza. L'importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato e dovrebbe essere inferiore a tale margine, qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione."
   7) all'articolo 10, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:"
2.  Se è stato imposto un dazio provvisorio e se viene accertata a titolo definitivo l'esistenza di dumping e di pregiudizio, la Commissione, indipendentemente dall'imposizione di un dazio antidumping definitivo, decide in quale misura debba essere definitivamente riscosso il dazio provvisorio."
  8) l'articolo 11 è così modificato:

[Em. 309]
[Em. 310]
   a) al paragrafo 4, terzo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:"
Il riesame relativo ai nuovi esportatori viene avviato e svolto rapidamente dopo aver dato ai produttori dell'Unione la possibilità di comunicare osservazioni."
   b) al paragrafo 5, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:"
Le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure e allo svolgimento delle inchieste, escluse quelle relative ai termini, si applicano a tutti i riesami effettuati a norma dei paragrafi 2, 3 e 4. I riesami effettuati a norma dei paragrafi 2 e 3 si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro dodici mesi dalla data di inizio. Ad ogni modo, i riesami a norma dei paragrafi 2 e 3 sono conclusi entro quindiciquattordici mesi dalla loro apertura. In casi eccezionali, tenuto conto della complessità dell'inchiesta,Entro trentadue settimane dall'apertura dell'inchiesta ai sensi dell'articolo 6 la Commissione consulta gli Stati membri sulla base delle conclusioni dell'inchiesta. In questa consultazione, gli Stati membri indicano alla Commissione se prevedono una profonda controversia nel processo decisionale ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento per l'azione definitiva che potrebbe attivare la procedura d'appello di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 182/2011. In tal caso la Commissione può decidere, entro nove mesiotto mesi dall'apertura dell'inchiesta, di prorogare taleil termine per un periodo comunque non superiore a diciottoquindici mesi. La Commissione rende pubblica tale decisione. I riesami effettuati a norma del paragrafo 4 si concludono in ogni caso entro nove mesi dalla data di inizio. Se un riesame a norma del paragrafo 2 è avviato mentre è in corso un riesame a norma del paragrafo 3 nell'ambito dello stesso procedimento, il riesame a norma del paragrafo 3 si conclude alla scadenza prevista per il riesame a norma del paragrafo 2."
   c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:"
  La Commissione avvia i riesami a norma del presente articolo. Prima di aprire un procedimento, la Commissione ne informa gli Stati membri e dà loro l'opportunità di comunicare le proprie osservazioni. Secondo l'esito del riesame, le misure sono abrogate o vengono lasciate in vigore a norma del paragrafo 2 oppure abrogate, lasciate in vigore o modificate a norma dei paragrafi 3 e 4. Qualora le misure siano soppresse nei confronti di singoli esportatori, ma non del paese nel suo complesso, tali esportatori rimangono soggetti al procedimento e di conseguenza possono essere automaticamente soggetti ad una nuova inchiesta in un successivo riesame svolto nei confronti del paese in oggetto a norma del presente articolo."
   d) al paragrafo 8, quarto comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:"
La Commissione decide se e in quale misura la domanda debba essere accolta, oppure decide in qualsiasi momento di avviare un riesame intermedio e le risultanze di tale riesame, svolto conformemente alle disposizioni pertinenti, sono utilizzate per stabilire se e in quale misura la restituzione sia giustificata."
  9) l'articolo 12 è così modificato:

[Em. 311]
   a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:"
Se l'industria dell'Unione o un'altra parte interessata presenta, normalmente entro due anni dall'entrata in vigore delle misure, informazioni sufficienti per dimostrare che, dopo il periodo dell'inchiesta originale e prima o dopo l'istituzione delle misure, i prezzi all'esportazione sono diminuiti o che non vi sono state variazioni o vi sono state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita del prodotto importato nell'Unione, l'inchiesta può essere riaperta per esaminare se la misura abbia inciso sui prezzi suddetti."
   b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3.  Qualora dalla nuova inchiesta risulti che il margine di dumping è aumentato, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2, può modificare le misure in vigore in funzione delle nuove risultanze sui prezzi all'esportazione. L'importo del dazio antidumping istituito a norma del presente articolo non può essere superiore al doppio del dazio inizialmente istituito."
   c) al paragrafo 4, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:"
Le disposizioni pertinenti degli articoli 5 e 6 si applicano alle nuove inchieste eseguite a norma del presente articolo, fermo restando che tali nuove inchieste si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro nove mesisei mesi dalla data di apertura. Queste nuove inchieste si concludono in ogni caso entro un annodieci mesi dalla loro apertura."
  10) l'articolo 13 è così modificato:
   a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3.  Le inchieste sono avviate a norma del presente articolo su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro o di una parte interessata in base ad elementi di prova sufficienti relativi ai fattori enunciati nel paragrafo 1. L'apertura delle inchieste è decisa con regolamento della Commissione che può stabilire inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, oppure chiedere la costituzione di garanzie. Le inchieste sono svolte dalla Commissione, eventualmente assistita dalle autorità doganali, e sono concluse entro nove mesi. Se l'estensione delle misure è giustificata dai fatti definitivamente accertati, la relativa decisione è presa dalla Commissione che delibera secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2. L'estensione entra in vigore alla data in cui è stata imposta la registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, oppure a quella in cui è stata chiesta la costituzione di garanzie. Alle inchieste aperte a norma del presente articolo si applicano le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure in materia di apertura e di svolgimento delle inchieste."
   b) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:"
Dette esenzioni sono concesse con decisione della Commissione e sono valide per il periodo e alle condizioni fissati nella decisione."
  11) l'articolo 14 è così modificato:

[Em. 312]
   a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
4.  Nell'interesse dell'Unione, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di nove mesi, con decisione della Commissione. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno dalla Commissione, che delibera secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2all'articolo 15, paragrafo 1 bis. Le misure possono essere sospese unicamente qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione, e a condizione che l'industria dell'Unione abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni e che queste siano state prese in considerazione. Le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi."
   b) al paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente:"
5.  La Commissione può chiedere alle autorità doganali di prendere opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione."
   12) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:"
Articolo 15
Procedura di comitato
1.  La Commissione è assistita dal comitato antidumping. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
1 bis.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato consultivo esprime il proprio parere entro un mese dalla data di consultazione. Possono essere proposte modifiche al più tardi tre giorni prima della riunione del comitato. [Em. 313]
2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. xxxx/2011182/2011. Il comitato d'esame esprime il proprio parere entro un mese dalla data di consultazione. Possono essere proposte modifiche al più tardi tre giorni prima della riunione del comitato. [Em. 314]
3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. xxxx/2011182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5l'articolo 4 dello stesso. [Em. 315]
4.  A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011, laddove si faccia ricorso alla procedura scritta, essa è conclusa senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda una maggioranza dei membri del comitato quale definita nell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 182/2011.
4 bis.  Qualora un progetto di atto di esecuzione sia presentato al comitato di appello a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 182/2011, detto comitato esprime il suo parere entro un mese dalla data della presentazione. Possono essere proposte modifiche al più tardi tre giorni prima della riunione del comitato. [Em. 316]
4 ter.  Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda."
  

[Em. 317]

   13) all'articolo 19, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"
5.  La Commissione e gli Stati membri, nonché i loro agenti, sono tenuti a non divulgare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento riservato. Le informazioni scambiate tra la Commissione e gli Stati membri oppure i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o dagli Stati membri non sono divulgati, salvo diversa disposizione del presente regolamento."
  14) l'articolo 20 è così modificato:
   a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
4.  Le informazioni finali sono comunicate per iscritto. La trasmissione tiene debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, avviene il più rapidamente possibile e di norma entro un mese prima dell'avvio delle procedure di cui all'articolo 9. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non può comunicare al momento della risposta sono resi noti successivamente il più rapidamente possibile. La divulgazione delle informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione, ma, qualora tale decisione si basi su fatti o considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile."
   b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"
5.  Le osservazioni presentate dopo le informazioni finali sono prese in considerazione unicamente se sono ricevute entro un termine fissato dalla Commissione, per ciascun caso, in funzione dell'urgenza della questione e comunque non inferiore a dieci giorni. Può essere fissato un termine più breve ogniqualvolta siano già state presentate le informazioni finali."
  15) l'articolo 21 è così modificato:
   a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:"
4.  Le parti che hanno agito a norma del paragrafo 2 possono comunicare osservazioni sull'applicazione di eventuali dazi provvisori. Tali osservazioni, per poter essere prese in considerazione, devono pervenire entro quindici giorni a decorrere dall'applicazione di tali misure e, integralmente oppure in forma di riassunto, sono comunicate alle altre parti, le quali possono esprimersi in merito."
   b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"
5.  La Commissione esamina le informazioni regolarmente presentate e decide in che misura esse sono rappresentative; i risultati di tale esame e un parere sul merito sono comunicati al comitato."
   c) al paragrafo 6, la seconda frase è sostituita dalla seguente:"
Tali informazioni vengono fornite per quanto possibile e senza pregiudizio di qualsiasi decisione successiva della Commissione.“;"
   15 bis) è inserito l'articolo seguente:"
'Articolo 22 bis
Relazione
1.  La Commissione, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni di carattere riservato ai sensi dell'articolo 19, presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione del regolamento. La relazione riporta informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, la chiusura di inchieste senza provvedimenti, le nuove inchieste, i riesami e le visite di verifica, nonché sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del presente regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti.
2.  Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni connesse con l'attuazione del presente regolamento.
3.  La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo."
  

[Em. 318]

(1) Posizione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012.
(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(3) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(4) GU L 300 del 31.12.1972, pag. 284.
(5) GU L 301 del 31.12.1972, pag. 162.
(6) GU L 171 del 27.6.1973, pag. 103.
(7) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.
(8) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71.
(9) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 21.
(10) GU L 309 del 29.11.1996, pag. 1.
(11) GU L 201 del 26.7.2001, pag. 10.
(12) GU L 304 del 21.11.2001, pag. 1.
(13) GU L 25 del 29.1.2002, pag. 16.
(14) GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1.
(15) GU L 69 del 13.3.2003, pag. 8.
(16) GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1.
(17) GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.
(18) GU L 300 del 31.10.2006, pag. 1.
(19) GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.
(20) GU L 43 del 19.2.2008, pag. 1.
(21) GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1.
(22) GU L 169 del 30.6.2008, pag. 1.
(23) GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.
(24) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.
(25) GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.
(26) GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1.
(27) GU L 291 del 7.11.2009, pag. 1.
(28) GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1.
(29) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(30) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(31) GU L 300 del 31.12.1972, pag. 284.
(32) GU L 301 del 31.12.1972, pag. 162.
(33) GU L 171 del 26.6.1973, pag. 103.
(34) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.
(35)+ Data di entrata in vigore del presente regolamento.
(36) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71.
(37) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 21.
(38) GU L 309 del 29.11.1996, pag. 1.
(39)+ Data di entrata in vigore del presente regolamento.
(40) GU L 201 del 26.7.2001, pag. 10.
(41) GU L 304 del 21.11.2001, pag. 1.
(42) GU L 25 del 29.1.2002, pag. 16.
(43) GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1.
(44)+ Data di entrata in vigore del presente regolamento.
(45) GU L 69 del 13.3.2003, pag. 8.
(46) GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1.
(47) GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.
(48)+ Data di entrata in vigore del presente regolamento.
(49) GU L 300 del 31.10.2006, pag. 1.
(50) GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.
(51) GU L 43 del 19.2.2008, pag. 1.
(52) GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1.
(53) GU L 169 del 30.6.2008, pag. 1.
(54) GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.
(55)+ Data di entrata in vigore del presente regolamento.
(56) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.
(57) GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.
(58) GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1.
(59) GU L 291 del 7.11.2009, pag. 1.
(60) GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1.
(61) GU L …
(62) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.


Orientamenti generali per il bilancio 2013, sezione III - Commissione
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Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sugli orientamenti generali per la preparazione del bilancio 2013, sezione III – Commissione (2012/2000(BUD))
P7_TA(2012)0077A7-0040/2012

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 313 e 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1),

–  vista la programmazione finanziaria aggiornata della Commissione per il 2007-2013, trasmessa in conformità del punto 46 del summenzionato accordo interistituzionale del 17 maggio 2006,

–  visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012(2),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 21 febbraio 2012 sugli orientamenti per il bilancio 2013,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0040/2012),

Il ruolo del bilancio dell'Unione europea nel contesto della crisi economica e finanziaria

1.  prende atto degli sforzi di risanamento di bilancio compiuti da gran parte degli Stati membri a seguito della crisi finanziaria e di bilancio; sottolinea, tuttavia, che l'Unione europea non sarà mai in grado di reagire adeguatamente all'attuale crisi economica e sociale o di prevenire eventuali crisi in futuro in assenza di una maggiore integrazione, di strumenti comuni, quali le sanzioni automatiche, e del diritto della Commissione di proporre un ricorso giurisdizionale nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi, ma anche di programmi comuni finanziati dall'Unione europea, e delle risorse necessarie al loro funzionamento; insiste sul fatto che la ripresa economica esige misure per rafforzare la solidarietà e promuovere la crescita sostenibile e l'occupazione; si compiace che il Consiglio europeo ne abbia preso atto nella sua dichiarazione del 30 gennaio 2012 e nelle sue conclusioni a seguito del vertice dell'1 e 2 marzo 2012, ma insiste sulla necessità di adottare misure concrete, in particolare utilizzando il bilancio dell'Unione europea come uno strumento comune; sottolinea che le priorità individuate nelle dichiarazioni summenzionate sono le stesse che il Parlamento aveva difeso nel quadro delle precedenti procedure di bilancio;

2.  resta preoccupato per la crisi mondiale senza precedenti che ha pregiudicato seriamente la crescita economica e la stabilità finanziaria, aggravando altresì pesantemente il disavanzo pubblico e il debito degli Stati membri; comprende la preoccupazione del Consiglio per quanto riguarda i vincoli economici e di bilancio a livello nazionale e insiste sul fatto che il 2013 sarà un anno decisivo per la ripresa economica;

3.  ricorda che il bilancio dell'Unione europea è uno degli strumenti più importanti per dimostrare solidarietà tra gli Stati membri e tra le generazioni e che esso apporta un chiaro valore aggiunto, visto il suo impatto straordinario sull'economia reale e sulla vita quotidiana dei cittadini europei; ricorda che se le politiche dell'Unione fossero finanziate esclusivamente dagli Stati membri, i loro costi esploderebbero e che, alla luce di ciò, il bilancio europeo, se utilizzato in modo sinergico, rappresenta intrinsecamente un evidente risparmio comune per il benessere generale; ritiene che le misure di austerità adottate a livello nazionale non dovrebbero comportare una riduzione equivalente a livello di Unione europea, in quanto ciascun euro speso a questo livello può generare risparmi nei 27 Stati membri;

4.  sottolinea la necessità di intensificare, più che mai in tempi di crisi, gli sforzi collettivi compiuti a livello di Unione europea per garantire l'efficacia delle azioni intraprese; sottolinea altresì che il bilancio annuale dell'Unione europea, con il suo effetto leva, le priorità dei bilanci nazionali e tutti gli altri strumenti europei devono supportare le politiche di rilancio degli Stati membri e devono essere uniformati alla strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione, e che ciò è essenziale per assicurare il successo della strategia e per preservare la fiducia nelle politiche dell'Unione europea, in particolare tra i cittadini; rileva che, dato il ruolo di catalizzatore per gli investimenti che svolge il bilancio dell'Unione europea, una riduzione del suo livello inciderebbe negativamente sulla creazione di crescita e di occupazione nell'Unione;

5.  è del parere che la promozione della crescita e dell'occupazione richieda azioni specifiche e maggiori sforzi di bilancio a sostegno di una politica industriale sostenibile e a lungo termine, della competitività, dell'innovazione e delle piccole e medie imprese (PMI), dal momento che gran parte del potenziale economico dell'Unione europea risiede in questa categoria di imprese che, stando agli studi più recenti, hanno creato l'85% dei nuovi posti di lavoro netti nell'Unione europea tra il 2002 e il 2012 e costituiscono la spina dorsale della crescita economica in Europa; ritiene pertanto che la promozione della cultura imprenditoriale e della creazione di nuove imprese attraverso azioni concrete rivesta un'importanza cruciale e che occorra destinare a tal fine risorse sufficienti; prende atto pertanto della necessità di compiere sforzi per aumentare i finanziamenti dell'Unione europea a favore della crescita;

6.  sottolinea che tale sostegno sarebbe indispensabile per evitare che le PMI riducano i loro investimenti, soprattutto nel settore della ricerca e dello sviluppo, e per promuovere al contempo e la formazione professionale, in particolare per i giovani, e garantire il mantenimento delle competenze; ritiene che il rafforzamento del sostegno della BEI alle PMI e alle infrastrutture dovrebbe essere considerato come una priorità fondamentale, contribuendo in tal modo a realizzare il potenziale innovativo delle PMI, il che è essenziale per la prosperità dell'Unione e per la creazione di una società del sapere; sottolinea a tale riguardo la necessità di semplificare ulteriormente la procedura per la domanda di accesso ai programmi finanziati dall'Unione europea;

7.  ritiene che un degli investimenti in un'economia sostenibile a titolo del bilancio dell'Unione europea potrebbe aumentare il tasso di creazione di posti di lavoro rispetto al bilancio attuale; sottolinea che tali investimenti potrebbero contribuire in misura significativa a riportare l'Unione europea sulla strada della crescita;

8.  sottolinea il fatto che i risultati della strategia Europa 2020 dipendono in larga misura dai giovani di oggi, che sono più istruiti, più tecnologicamente avanzati e più mobili che mai e, di conseguenza, costituiscono e costituiranno la risorsa più preziosa per la crescita e l'occupazione nell'Unione; è preoccupato per l'elevato livello di disoccupazione giovanile negli Stati membri; altresì la necessità, visto quanto appena affermato, di impegnarsi al massimo a livello europeo e nazionale per garantire che la crescita e l'occupazione siano una realtà, specialmente per i giovani che rappresentano il futuro comune dell'Unione; evidenzia altresì la necessità di affrontare urgentemente i problemi della disoccupazione e del crescente livello di povertà nell'Unione europea, nello spirito dell'iniziativa faro «Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale»;

9.  prende atto della proposta della Commissione di destinare un importo pari a 82 000 000 000 EUR provenienti dagli stanziamenti non ancora programmati nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea (Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo sociale europeo) alle misure a favore delle PMI e alla lotta contro la disoccupazione giovanile; chiede di essere debitamente informato su questa iniziativa, sulla sua attuazione e sul suo impatto sul bilancio 2013;

Un bilancio ben coordinato e responsabile per il 2013

10.  sottolinea che tutte le misure anticrisi adottate finora dovrebbero contribuire al ripristino della crescita, rilevando, a tale riguardo, la necessità che le misure di austerità ad hoc già adottate siano accompagnate da investimenti mirati che favoriscano uno sviluppo economico sostenibile; sottolinea che il bilancio dell'Unione europea deve svolgere un ruolo decisivo in tale contesto, quale strumento atto a garantire un'azione tempestiva e coordinata in tutti i settori, allo scopo di attenuare gli effetti della crisi sull'economia reale, e a fungere da catalizzatore per stimolare gli investimenti, la crescita e la creazione di posti di lavoro in Europa;

11.  sottolinea che un'attuazione ben coordinata, coerente e tempestiva delle priorità e degli impegni politici condivisi a livello nazionale ed europeo implica che le istituzioni nazionali ed europee collaborino al fine di destinare la spesa pubblica prioritariamente ai settori di crescita, valutino ex ante gli effetti delle azioni previste, rafforzino le sinergie tra di loro e ne garantiscano un impatto positivo, abolendo gli ostacoli e sfruttando il potenziale inutilizzato; sottolinea a tale riguardo l'importanza di proseguire l'organizzazione, prima del Consiglio europeo di primavera, della presentazione del progetto di bilancio da parte della Commissione e dell'avvio delle procedure di bilancio nazionali negli Stati membri, di discussioni interparlamentari sugli orientamenti economici e di bilancio comuni degli Stati membri e dell'Unione per garantire un coordinamento tra i bilanci nazionali e il bilancio dell'Unione europea nel quadro generale del rafforzamento delle attività del Parlamento nel semestre europeo, al fine di rafforzare la sua legittimità democratica, come richiesto nella risoluzione del 1° dicembre 2011 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche;

12.  chiede che venga adottato un bilancio responsabile e orientato ai risultati, basato su una spesa di qualità e su un impiego ottimale e tempestivo degli attuali strumenti di finanziamento dell'Unione europea; sottolinea, nello spirito della dichiarazione dei membri del Consiglio europeo del 30 gennaio 2012, la necessità di investire nella crescita e nell'occupazione, specialmente per quanto riguarda le PMI e i giovani; sottolinea la propria intenzione di impegnarsi, assieme alle commissioni parlamentari specializzate, per individuare non solo gli ambiti concreti in cui è necessario potenziare gli interventi ma anche le eventuali priorità negative;

13.  rileva che il bilancio dell'Unione europea rappresenta un investimento diretto esclusivamente alle politiche e agli interventi che dimostrano il valore aggiunto dell'Unione europea; richiama l'attenzione sul fatto che il bilancio dell'Unione, che non può essere in deficit, esercita un effetto leva sulla crescita e sull'occupazione nettamente superiore a quello della spesa nazionale, e ha la capacità di stimolare gli investimenti, creare stabilità in Europa e aiutare l'Unione europea a uscire dall'attuale crisi economica e finanziaria; sottolinea, tuttavia, la necessità di mobilitare maggiori investimenti per non pregiudicare l'attuazione di progetti essenziali per la ripresa economica e la competitività; evidenzia, a tale riguardo, il fatto che lo sviluppo di nuovi e più efficaci strumenti finanziari potrebbe accrescere altresì l'effetto leva del contributo della spesa dell'Unione alla crescita, attirando gli investimenti privati e compensando in tal modo i vincoli a livello nazionale e ottimizzando la spesa pubblica;

14.  ricorda che, tra il 2000 e il 2011, i bilanci nazionali nell'Unione europea hanno registrato un aumento medio del 62%, mentre gli stanziamenti di pagamento nel bilancio dell'Unione europea sono aumentati di poco meno del 42%, sebbene l'Unione europea sia passata da 15 a 27 Stati membri;

15.  intende prestare particolare attenzione, nel contesto della procedura di bilancio 2013, all'attuazione delle priorità di bilancio fissate dal Parlamento europeo per gli esercizi precedenti e, in particolare, intende seguire attentamente il finanziamento e l'attuazione della strategia Europa 2020, che gode del pieno sostegno degli Stati membri, in termini di promozione della competitività e dell'occupazione, come pure delle altre priorità settoriali;

16.  si compiace del fatto che, nell'ultima versione della programmazione finanziaria per il 2012-2013, la Commissione non abbia compensato gli incrementi passati, rispettando in tal modo le priorità di bilancio fissate dal Parlamento europeo per il 2012; chiede che nel progetto di bilancio 2013 si segua la stessa impostazione;

17.  rammenta che i massimali di diverse rubriche, in particolare la rubrica 1a (Competitività per la crescita e l'occupazione) e la rubrica 4 (l'UE quale attore globale), nell'ambito dell'attuale quadro finanziario sono insufficienti per realizzare le politiche prioritarie approvate da Parlamento europeo, Consiglio e Commissione; ricorda inoltre che è stato necessario rivedere a più riprese gli stanziamenti destinati ad alcune politiche per poter conseguire nuovi obiettivi ed espletare nuovi compiti, rendendo necessario il ricorso allo strumento di flessibilità in quasi tutti i bilanci annuali; sottolinea che non intende accettare che vengano compromessi impegni politici a lungo termine dell'Unione europea; ricorda, in particolare, la necessità di onorare gli impegni finanziari iscritti negli accordi internazionali e/o negli accordi tra l'Unione europea e le organizzazioni internazionali e di inserirli debitamente nel progetto di bilancio;

Un bilancio 2013 mirato alla realizzazione dei programmi e delle priorità dell'Unione

18.  ricorda che il quadro finanziario pluriennale (QFP) 2007-2013 era inteso a migliorare la prosperità e la qualità di vita dei cittadini europei e a sfruttare pienamente il potenziale offerto dall'allargamento, e che tuttavia dal 2008 l'Unione europea attraversa una crisi senza precedenti, il che ha inciso altresì su ciascun bilancio annuale; sottolinea, in tale contesto, il mancato adeguamento del quadro finanziario 2007-2013 per soddisfare l'ulteriore fabbisogno finanziario imputabile alla crisi in corso, a fronte del fatto che, dal 2007, in ciascun bilancio annuale sono stati mantenuti margini considerevoli al di sotto dei massimali globali del quadro finanziario pluriennale, ragion per cui i bilanci annuali sono stati improntati alla moderazione e all'austerità; rileva che i relativi pagamenti dovrebbero pertanto quanto meno essere versati in base al normale ciclo di bilancio; ricorda che i pagamenti sono dissociati dagli stanziamenti d'impegno solo a causa del lasso di tempo che intercorre, nel caso dei programmi pluriennali, prima dell'effettivo versamento dei fondi;

19.  sottolinea che, essendo il 2013 l'ultimo anno dell'attuale periodo di programmazione, sarà necessario recuperare i ritardi sia in termini di pagamenti, come è sempre avvenuto al termine delle Prospettive finanziarie in ragione dell'avvio del processo di completamento dei programmi 2007-2013, sia in termini di impegni, al fine di rispettare gli importi della programmazione finanziaria, che sono prossimi alla cifra di 152 000 000 EUR per il 2013; ribadisce che qualsiasi taglio artificiale all'entità dei pagamenti ritarderà sia l'adempimento degli obblighi contrattuali sia il rispetto di precedenti impegni assunti dall'Unione europea, senza contare il rischio di interessi di mora e di una perdita di fiducia nelle politiche europee, nonché perdita di credibilità delle istituzioni dell'Unione; sottolinea pertanto che i debiti contrattuali dovrebbero essere pagati quanto prima per una questione di disciplina di bilancio;

20.  constata che il livello dei pagamenti – il quale, essendo il semplice risultato di impegni passati, dovrebbe essere determinato sulla base di criteri tecnici, quali i dati relativi all'esecuzione, le previsioni di assorbimento e il livello degli impegni pregressi (RAL) – è diventato la questione politica principale in seno al Consiglio nel corso delle ultime procedure di bilancio; evidenzia il crescente livello dei RAL alla fine del 2011, pari a 207 000 000 000 EUR, che rappresentano un aumento prossimo del 7% rispetto al livello di fine 2010; intende instaurare, in vista della prossima riunione interistituzionale sulla differenza tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento, un dialogo con la Commissione volto a fare piena chiarezza sulla composizione dei RAL; insiste sulla necessità che il Consiglio si astenga dal fissare a priori il livello di pagamenti senza tenere conto del fabbisogno effettivo e degli obblighi di legge; osserva altresì che l'accumulo di RAL pregiudica di fatto la trasparenza del bilancio dell'Unione europea, da cui dovrebbe emergere chiaramente il rapporto tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento in un determinato esercizio;

21.  sottolinea il fatto che un approccio semplicemente basato sul rapporto «contributore netto al bilancio dell'UE/beneficiario netto del bilancio dell'UE» non tiene debitamente conto degli importanti effetti di ricaduta che il bilancio dell'Unione europea produce tra gli Stati membri a vantaggio di obiettivi politici comuni dell'Unione europea; esprime profonda inquietudine per la crescita alquanto moderata dei pagamenti negli ultimi due esercizi, che nel caso del bilancio 2012 è stata addirittura inferiore al tasso di inflazione, in un momento cruciale in cui tutti i programmi d'investimento dovrebbero funzionare a pieno regime e realizzare appieno le loro potenzialità;

22.  sottolinea l'opportunità di non iscrivere in bilancio stanziamenti insufficienti per ragioni di sana gestione finanziaria e la necessità di allineare gli stanziamenti a previsioni realistiche della capacità di assorbimento; rileva che il fatto di ridurre artificialmente il livello degli stanziamenti rispetto alle previsioni realistiche della Commissione potrebbe per contro impedire che il livello finale di esecuzione del bilancio raggiunga il suo pieno potenziale; ricorda che il livello degli stanziamenti di pagamento proposto dalla Commissione nel suo progetto di bilancio è determinato principalmente in funzione delle previsioni degli Stati membri e dalla loro capacità di esecuzione, dato che gli Stati membri gestiscono assieme alla Commissione oltre l'80% dei finanziamenti dell'Unione europea;

23.  si rammarica del fatto che, visto che nel dicembre 2011 il Consiglio si è rifiutato di finanziare determinati fabbisogni supplementari, alcune richieste di pagamento per un importo superore ai 10 miliardi di EUR non hanno potuto essere soddisfatte alla fine del 2011, il che incide direttamente sui pagamenti disponibili per il 2012; è preoccupato per il fatto che ciò è riconducibile alla messa in dubbio da parte del Consiglio dei dati di esecuzione della Commissione e delle sue valutazioni del fabbisogno, senza fornire dati o fonti alternativi;

24.  manifesta pertanto estrema inquietudine per la situazione dei pagamenti nel 2012 e chiede alla Commissione di presentare una proposta che permetta di trovare quanto prima una soluzione nel corso di quest'anno, in modo tale da non rinviare nuovamente il problema al 2013; ritiene inoltre che un utilizzo degli stanziamenti del prossimo esercizio per finanziare i fabbisogni attuali costituisca una cattiva gestione finanziaria e violi il principio dell'annualità del bilancio; teme seriamente che questa prassi comprometta la politica di zero indebitamento dell'Unione;

25.  rinnova il proprio invito al Consiglio ad astenersi dal ridurre artificialmente gli stanziamenti di pagamento durante la procedura di bilancio, rilevando che tale prassi sembra portare a un livello insostenibile di pagamenti; chiede, ove siffatte proposte vengano comunque formulate, che il Consiglio stabilisca e giustifichi con chiarezza e trasparenza quali programmi o progetti dell'Unione europea ritenga possano essere ritardati o completamente abbandonati;

26.  invita il Consiglio, in tale contesto, ad allineare la sua posizione a una programmazione finanziaria realistica e responsabile e si impegna a proseguire il monitoraggio costante dell'esecuzione degli stanziamenti 2012, in particolare dei pagamenti; chiede al Consiglio di seguire il proprio esempio in modo tale che l'autorità di bilancio possa lavorare sulla base di dati di esecuzione comuni e aggiornati ed effettuare previsioni affidabili delle spese; invita a tal fine il Consiglio e la Commissione a una riunione interistituzionale da tenersi nel primo semestre del 2012 al livello politico appropriato, al fine di chiarire e risolvere qualsiasi eventuale malinteso relativo agli importi di esecuzione e al fabbisogno previsto di pagamenti e di tracciare assieme il quadro della situazione dei pagamenti per gli esercizi 2012 e 2013;

27.  rileva l'importanza di finanziare le autorità europee di vigilanza (ABE, EIOPA ed ESMA) al fine di garantire la piena realizzazione del programma di regolamentazione finanziaria e delle strutture di vigilanza intese a evitare future crisi; sottolinea che il finanziamento delle autorità europee di vigilanza e dei servizi giuridici indipendenti ai quali esse ricorrono dovrebbe rappresentare una priorità nell'ambito del bilancio;

28.  accoglie con favore l'accordo raggiunto nel dicembre 2011 sul finanziamento dei costi aggiuntivi del progetto ITER; esorta la Commissione a rispettare integralmente le conclusioni comuni in questo accordo e a presentare proposte concrete sull'importo di 30 milioni di EUR nel progetto di bilancio 2013, sfruttando appieno le disposizioni del regolamento finanziario e dell'AII del 17 maggio 2006 ed escludendo ulteriori revisioni del QFP legate a ITER; ribadisce la propria ferma convinzione che l'iscrizione dell'importo di 360 000 000 EUR nel bilancio 2013 non dovrebbe impedire l'efficace attuazione di altre politiche dell'Unione europea, in particolare quelle che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 in quest'ultimo anno del periodo di programmazione ed è espressamente contrario a eventuali riassegnazioni di stanziamenti che compromettano tali priorità di bilancio; sottolinea che nella sua programmazione finanziaria la Commissione prevede un margine di 47 000 000 EUR nella rubrica 1a, il che copre in parte il fabbisogno finanziario di ITER;

29.  si attende, in considerazione dell'imminente adesione della Croazia il 1° luglio 2013, una celere approvazione della revisione del QFP, in linea con il punto 29 dell'AII (Adeguamento del quadro finanziario in funzione dell'allargamento), e chiede alla Commissione di presentare la proposta sui relativi stanziamenti supplementari non appena l'atto di adesione sarà stato ratificato da tutti gli Stati membri; ribadisce che l'allargamento alla Croazia andrebbe accompagnato da idonei finanziamenti aggiuntivi provenienti da nuove risorse e non dalla riassegnazione di stanziamenti per la seconda metà del 2013;

Spese amministrative

30.  prende atto della lettera del Commissario al bilancio e alla programmazione finanziaria, in data 23 gennaio 2012, in cui si esprime la volontà della Commissione di ridurre dell'1% i suoi posti in organico a decorrere già dal 2013, tenendo attentamente conto delle diverse ripercussioni di tale misura sulle direzioni generali di grandi, medie e piccole dimensioni; intende esaminare attentamente l'intenzione della Commissione di ridurre del 5%, entro il 2018, il personale di tutte le istituzioni e organi dell'Unione europea rispetto al 2013, rammentando che ciò va inteso come obiettivo generale; ricorda che qualsiasi modifica dell'organigramma ha un'incidenza diretta sul bilancio e non dovrebbe in alcun modo compromettere le prerogative della commissione per i bilanci né quelle del Parlamento europeo in materia di bilancio; ritiene che qualsiasi riduzione del personale a breve o a lungo termine debba basarsi su una valutazione d'impatto preliminare e tenere pienamente conto anche degli obblighi giuridici dell'Unione e delle nuove competenze e delle maggiori funzioni attribuite alle istituzioni dai trattati;

31.  ricorda l'importanza di una cooperazione interistituzionale stretta e costruttiva durante l'intera procedura e ribadisce la propria volontà di contribuirvi integralmente nel pieno rispetto delle disposizioni del TFUE; si attende che i presenti orientamenti siano tenuti pienamente in considerazione durante la procedura di bilancio e in sede di stesura del progetto di bilancio;

o
o   o

32.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 56 del 29.2.2012.


Mandato della commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro
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Decisione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro
P7_TA(2012)0078B7-0151/2012

Il Parlamento europeo,

–  vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 16 febbraio 2012, di proporre la costituzione di una commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro e di definirne le attribuzioni e la composizione numerica,

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla criminalità organizzata nell'Unione europea(1), nella quale ha espresso l'intenzione di costituire una commissione speciale,

–  vista la sua risoluzione del 15 settembre 2011 sugli sforzi dell'Unione europea per lottare contro la corruzione(2),

–  visto l'articolo 184 del suo regolamento,

1.  decide di costituire una commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro con le seguenti attribuzioni:

   a) analizzare e valutare l'entità della criminalità organizzata, della corruzione e del riciclaggio di denaro e il loro impatto sull'Unione e sui suoi Stati membri, nonché proporre misure adeguate che consentano all'Unione di prevenire e contrastare tali minacce, a livello internazionale, europeo e nazionale;
   b) analizzare e valutare l'attuale stato di attuazione della legislazione dell'Unione in materia di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro, nonché le relative politiche, al fine di garantire che il diritto e le politiche dell'Unione siano basati su elementi concreti e supportati dalle migliori valutazioni della minaccia disponibili, e di monitorare la loro compatibilità con i diritti fondamentali, a norma degli articoli 2 e 6 del trattato sull'Unione europea, in particolare con i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e con i principi alla base dell'azione esterna dell'Unione, in particolare quelli enunciati all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea;
   c) esaminare e controllare l'attuazione del ruolo e delle attività delle agenzie dell'Unione nel settore degli affari interni (quali Europol, COSI ed Eurojust) che si occupano di questioni inerenti alla criminalità organizzata, alla corruzione e al riciclaggio di denaro, e le relative politiche di sicurezza;
   d) affrontare le questioni menzionate nella sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla criminalità organizzata nell'Unione europea, in particolare al paragrafo 15(3), e nella sua risoluzione del 15 settembre 2011 sugli sforzi dell'Unione europea per lottare contro la corruzione,
   e) a tal fine, stabilire i contatti necessari, effettuare visite e organizzare audizioni con le istituzioni dell'Unione europea, con le istituzioni internazionali, europee e nazionali, con i parlamenti nazionali e i governi degli Stati membri e dei paesi terzi, e con i rappresentanti della comunità scientifica, del mondo delle imprese e della società civile, come pure con gli operatori di base, le organizzazioni delle vittime, i soggetti impegnati quotidianamente nella lotta contro la criminalità, la corruzione e il riciclaggio di denaro, quali le autorità incaricate dell'applicazione della legge, i giudici e i magistrati, e con gli attori della società civile che promuovono una cultura della legalità in aree difficili;

2.  decide che, visto che i poteri delle commissioni permanenti del Parlamento competenti per le questioni concernenti l'adozione, il controllo e l'applicazione della legislazione dell'Unione in questa materia rimangono invariati, la commissione speciale potrebbe formulare raccomandazioni in merito ad azioni o iniziative da intraprendere in stretta collaborazione con le commissioni permanenti;

3.  decide che la commissione speciale sarà composta di 45 membri;

4.  decide che la durata del mandato della commissione speciale sarà di dodici mesi a decorrere dal 1 aprile 2012, con la possibilità di una proroga; decide che la commissione speciale presenterà al Parlamento una relazione intermedia e una relazione finale in cui figureranno raccomandazioni in merito ad azioni o iniziative da intraprendere.

(1) Testi approvati, P7_TA(2011)0459.
(2) Testi approvati, P7_TA(2011)0388.
(3) Tale paragrafo recita: «15. intende istituire, entro tre mesi dall'approvazione della presente risoluzione, una commissione speciale sulla diffusione delle organizzazioni criminali che agiscono a livello transnazionale, tra cui le mafie, ponendo tra le sue finalità l'approfondimento della dimensione del fenomeno e degli impatti negativi a livello socio-economico su scala UE, ivi compresa la questione della distrazione dei fondi pubblici da parte delle organizzazioni criminali e delle mafie e delle loro infiltrazioni nel settore pubblico nonché della contaminazione dell'economia legale e della finanza, e l'individuazione di una serie di misure legislative che possano far fronte a questa tangibile e riconosciuta minaccia per l'Unione europea e i suoi cittadini; chiede pertanto alla Conferenza dei presidenti di articolare la proposta, ai sensi dell'articolo 184 del regolamento».


Formazione giudiziaria
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Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sulla formazione giudiziaria (2012/2575(RSP))
P7_TA(2012)0079B7-0150/2012

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 81 e 82 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevedono l'adozione, secondo la procedura legislativa ordinaria, di misure volte a garantire «un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari»,

–  viste la sua risoluzione del 10 settembre 1991 sull'istituzione di un'Accademia di diritto europeo(1), la sua posizione del 24 settembre 2002 sull'adozione della decisione del Consiglio che istituisce una rete europea di formazione giudiziaria(2), la sua risoluzione del 9 luglio 2008 sul ruolo del giudice nazionale nel sistema giudiziario europeo(3) e la sua raccomandazione del 7 maggio 2009 destinata al Consiglio sullo sviluppo di uno spazio di giustizia penale dell'Unione europea(4),

–  vista la comunicazione della Commissione relativa a un piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma COM(2010)0171,

–  vista la sua risoluzione del 25 novembre 2009 sul programma di Stoccolma(5),

–  vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sulla formazione giudiziaria(6),

–  vista la comunicazione della Commissione del 13 settembre 2011 intitolata «Alimentare la fiducia in una giustizia europea: una nuova dimensione per la formazione giudiziaria europea» COM(2011)0551;

–  visto il progetto pilota in materia di formazione giudiziaria proposto dal Parlamento nel 2011,

–  visto lo studio comparativo sulla formazione giudiziaria negli Stati membri dell'UE commissionato dal Parlamento e condotto dall'Accademia di diritto europeo in collaborazione con la Rete europea di formazione giudiziaria(7),

–  visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che lo studio sopra menzionato stila un bilancio delle attività condotte in questo campo dagli istituti nazionali per magistrati, inclusi il tipo di formazione offerta, le relative condizioni e le risorse di bilancio previste, al fine di individuare esigenze, proposte di miglioramento e buone prassi, e presenta i risultati di un'indagine approfondita che ha coinvolto più di 6 000 giudici e pubblici ministeri degli Stati membri, concentrandosi in particolare sulla loro esperienza di formazione in materia di diritto dell'UE e sulle loro proposte di miglioramento;

B.  considerando che la formazione giudiziaria dovrebbe essere indicata con il nome più appropriato di «studi giudiziari», in modo da dare risalto alla speciale natura del continuo processo di evoluzione intellettuale che i membri della magistratura devono seguire, e che i migliori formatori nell'ambito degli studi giudiziari sono i giudici stessi;

C.  considerando che attualmente la formazione offerta è ben lungi dall'obiettivo stabilito dalla Commissione di essere accessibile alla metà dei professionisti legali dell'UE;

D.  considerando che, secondo lo studio, gli ostacoli linguistici, la carenza di informazioni (tempestive) sui programmi esistenti, il fatto che i programmi non siano sempre adeguati alle esigenze dei giudici, l'elevato carico di lavoro di questi ultimi e la scarsità di congrui finanziamenti sono tra le cause del fatto che solo una percentuale relativamente bassa di intervistati abbia ricevuto una formazione in materia diritto dell'UE (53%, di cui solo 1/3 negli ultimi 3 anni);

E.  considerando che è saggio, anche in un'ottica di bilancio nell'attuale situazione di rigore finanziario, profittare delle istituzioni esistenti, in particolare gli istituti nazionali di formazione giudiziaria come pure le università e le organizzazioni professionali, per quanto concerne gli aspetti di «diritto nazionale» della costruzione di una cultura giudiziaria europea; che così facendo è possibile individuare, promuovere e diffondere le migliori prassi degli Stati membri in tutta l'UE; che l'Accademia di diritto europeo (ERA) dovrebbe continuare a svolgere il proprio ruolo per quanto concerne la formazione in materia di diritto dell'UE;

F.  considerando che, come già messo in luce dal Parlamento, lo spazio giudiziario europeo deve essere fondato su una cultura giudiziaria condivisa tra i professionisti del settore, la magistratura e i pubblici ministeri, che non sia esclusivamente basata sul diritto dell'Unione ma si sviluppi attraverso la conoscenza e la comprensione reciproche dei sistemi giudiziari nazionali, un rinnovamento radicale dei corsi di studio universitari, scambi, visite di studio e formazioni comuni, con il sostegno attivo dell'Accademia di diritto europeo, della Rete europea di formazione giudiziaria e dell'Istituto di diritto europeo;

G.  considerando che la formazione giudiziaria dovrebbe essere collegata a un dibattito sul ruolo tradizionale della magistratura e sulla sua modernizzazione, in particolare per quanto concerne le modalità di apertura e di allargamento dei suoi orizzonti; che a tal fine è altresì necessario assicurare la formazione linguistica e promuovere lo studio del diritto comparato e del diritto internazionale;

H.  considerando che è inoltre necessario creare una cultura giudiziaria comune tra i magistrati sulla base della Carta dei diritti fondamentali, dei lavori della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa e così via, al fine di promuovere i valori fondamentali della professione giudiziaria discutendo e divulgando un'etica professionale comune, lo Stato di diritto e i principi per la nomina e la selezione dei giudici, nonché per evitare la politicizzazione della magistratura, promuovendo in tal modo la fiducia reciproca necessaria per concretizzare lo spazio giudiziario comune;

I.  considerando che è necessario istituire reti tra i giudici delle diverse culture e migliorare il coordinamento delle reti esistenti per definire «cerchi di coerenza»; che, a tal fine, la comunicazione elettronica non è sufficiente e devono piuttosto esistere sedi in cui i giudici possano entrare in contatto e in cui è fondamentale assicurare la partecipazione di giudici delle Corti di Lussemburgo e di Strasburgo;

J.  considerando che gli studi giudiziari non possono essere limitati al diritto sostanziale e procedurale e che i giudici necessitano di una formazione relativa alle loro attività giudiziarie e al ruolo di giudice;

1.  ritiene, pur riconoscendo che i contatti diretti rappresentano l'opzione migliore, che alla luce dei vincoli di bilancio e delle risposte fornite dai giudici nell'ambito dello studio sopra menzionato, la formazione e la consulenza di cui trattasi potrebbero essere fornite anche via Internet (videoconferenze, corsi on-line, streaming web) nonché sotto forma di scambi; rileva che i giudici chiedono una migliore valutazione dei programmi di formazione e un ulteriore adeguamento degli stessi alle loro esigenze, mentre sembrano prediligere una formazione interattiva, che consenta lo scambio di esperienze e il confronto su casi pratici, rispetto alle formule formative «classiche» (dall'alto verso il basso);

2.  ritiene che coordinare la formazione fornita dagli istituti di formazione giudiziaria esistenti e agevolare e promuovere il dialogo e i contatti professionali dovrebbero rappresentare ulteriori obiettivi;

3.  prende atto dell'importanza della formazione plurilingue, in quanto dallo studio sopra citato emerge che solo un numero relativamente ridotto di giudici ha una padronanza di una lingua straniera tale da poter partecipare attivamente alla formazione giudiziaria in un altro Stato membro;

4.  ritiene che una soluzione ai problemi menzionati (formazione linguistica, costi ed efficacia sul piano dei costi) consista nell'utilizzo delle moderne tecnologie e nel finanziamento della creazione di applicazioni («app») analoghe a quelle utilizzate nel sistema «iTunes U» di Apple; rileva che tali «app», preparate dagli istituti nazionali, dall'ERA, dalle università o da altri soggetti formativi, offrirebbero corsi di formazione corredati di materiali video, tra cui formazioni linguistiche (con particolare attenzione alla terminologia giuridica) e informazioni riguardanti sistemi giuridici nazionali, procedure legali specifiche ecc., e sarebbero gratuite per i membri della magistratura;

5.  reputa che una partecipazione proficua a questo genere di corsi potrebbe consentire ai giudici di prendere parte a scambi Erasmus e a corsi di formazione all'estero;

6.  suggerisce che tali «app» potrebbero essere fornite a un prezzo modico anche a operatori della giustizia, organizzazioni professionali, membri del mondo accademico e studenti di giurisprudenza e rileva che il loro sviluppo e la loro produzione apporterebbero uno stimolo, seppur modesto, all'economia e all'occupazione a fronte di un investimento relativamente contenuto;

7.  ritiene che il progetto pilota presentato da Luigi Berlinguer ed Erminia Mazzoni, in programma per il 2012, dovrebbe innanzitutto proporsi di individuare e diffondere le migliori prassi per quanto concerne l'organizzazione dell'accesso alla formazione in materia di diritto dell'UE e alle altre formazioni pertinenti nel quadro degli ordinamenti giudiziari e degli istituti di formazione nazionali; reputa ad esempio che l'UE debba incoraggiare gli Stati membri a imitare le istituzioni che operano con successo, come i coordinatori per il diritto dell'UE che esistono in Italia e nei Paesi Bassi nelle strutture giudiziarie nazionali, nonché promuovere la formazione di tali coordinatori e agevolarne in altro modo l'operato a livello dell'UE;

8.  è dell'avviso che il progetto pilota dovrebbe prevedere la creazione di un gruppo di lavoro che includa responsabili della formazione giudiziaria a livello nazionale ed europeo così come attori non appartenenti al settore giudiziario, al fine di individuare una serie di categorie tematiche comprendenti le questioni relative al diritto dell'UE che sembrano essere le più pertinenti nella pratica giudiziaria quotidiana, per quanto concerne sia le questioni «pratiche» (come presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale, come accedere alle banche dati sul diritto dell'UE ecc.) sia quelle sostanziali;

9.  suggerisce che il progetto pilota potrebbe coordinare (a) lo scambio di consulenze e conoscenze sui singoli sistemi giuridici tra i diversi istituti di formazione giudiziaria, basandosi sulle reti e sulle risorse esistenti, e (b) la formazione formale e la familiarizzazione con gli ordinamenti giuridici stranieri;

10.  propone infine che la Commissione organizzi un forum annuale in cui i giudici di tutti i livelli di anzianità che operano nei settori del diritto in cui sorgono di frequente questioni interne e transfrontaliere possano tenere discussioni su ambiti che hanno causato di recente controversie o difficoltà giuridiche, in modo da incoraggiare la discussione, stabilire contatti, creare canali di comunicazione e instaurare fiducia e comprensione reciproche; ritiene che tale forum potrebbe inoltre fornire alle autorità competenti, ai soggetti formativi e agli esperti, comprese le università e le organizzazioni professionali, la possibilità di discutere le politiche di formazione giudiziaria e il futuro dell'istruzione giuridica in Europa;

11.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.

(1) GU C 267 del 14.10.1991, pag. 33.
(2) GU C 273 E del 14.11.2003, pag. 99.
(3) GU C 294 E del 3.12.2009, pag. 27.
(4) GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 116.
(5) GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 12.
(6) GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 130.
(7)http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=60091


Lavoro minorile nel settore del cacao
PDF 118kWORD 41k
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sul lavoro minorile nel settore del cacao (2011/2957(RSP))
P7_TA(2012)0080B7-0126/2012

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 3, 6 e 21 del trattato sull'Unione europea,

–  visti gli articoli 206 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  viste la convenzione n. 182 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, la convenzione n. 138 dell'OIL sull'età minima per l'accesso al lavoro e la convenzione delle Nazioni Unite (ONU) sui diritti del fanciullo,

–  vista la conclusione dell'accordo internazionale sul cacao del 2010, in particolare gli articoli 42 e 43,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulla tratta dei bambini e sullo sfruttamento dei bambini nei paesi in via di sviluppo,

–  viste le sue risoluzioni del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali(1) e sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali(2),

–  visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che, secondo le stime dell'OIL, nel mondo vi sono oltre 215 milioni di bambini lavoratori impegnati in attività che andrebbero abolite; che, tra questi bambini, 152 milioni hanno un'età inferiore ai 15 anni e 115 milioni svolgono attività pericolose;

B.  considerando che, ai fini della presente risoluzione, viene preso in considerazione il lavoro minorile quale definito dall'OIL nella convenzione n. 138 sull'età minima per l'accesso al lavoro e nella convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione;

C.  considerando che il Parlamento deve dare la sua approvazione alla conclusione dell'accordo internazionale sul cacao del 2010; che le parti interessate hanno espresso forti preoccupazioni in relazione al lavoro minorile nelle fasi di coltivazione e raccolta delle fave di cacao;

D.  considerando che il 70% della produzione mondiale di cacao è coltivato nell'Africa occidentale e che circa 7,5 milioni di persone sono impiegati nella produzione di cacao in tale regione, quasi esclusivamente in piccole aziende a conduzione familiare che ammontano a un numero compreso tra 1,5 e 2 milioni in tutta l'Africa occidentale; che la coltivazione del cacao richiede un'intensità di lavoro molto elevata durante la stagione della raccolta e che i produttori subiscono forti pressioni dagli operatori dei mercati nazionali e internazionali per mantenere basso il costo della manodopera; che nei momenti di massimo lavoro tutti i membri della famiglia, compresi i bambini, sono coinvolti; che il lavoro minorile comporta rischi inaccettabili;

E.  considerando che, secondo quando riportato dall'OIL, non tutte le forme di lavoro svolte dai bambini vanno classificate quale lavoro minorile da eliminare e che si deve distinguere chiaramente tra le due tipologie; che il lavoro che viene svolto da bambini e adolescenti senza compromettere la loro salute e lo sviluppo personale e interferire con la loro educazione è solitamente considerato in modo positivo, sempre che i compiti non siano pericolosi o impediscano ai bambini di frequentare la scuola;

F.  considerando che da alcuni studi eseguiti in Ghana e in Costa d'Avorio si evince che i bambini impegnati in attività lavorative nelle piantagioni di cacao sono esposti a pericoli di vario genere; che, inoltre, alcuni bambini potrebbero essere vittime della tratta da altre regioni del paese o da paesi vicini; che è necessario condurre ulteriori ricerche sull'incidenza del lavoro minorile e del traffico di minori nella regione, dal momento che non esistono dati certi;

G.  considerando che il ricorso alle forme peggiori di lavoro minorile nella fase di coltivazione e raccolta delle fave di cacao è inaccettabile;

H.  considerando che negli ultimi anni i programmi e le iniziative volti a combattere le forme peggiori di lavoro minorile nelle piantagioni di cacao dell'Africa occidentale hanno conseguito progressi significativi, anche se rimane ancora molto da fare a causa della vastità del settore; che le nuove situazioni di conflitto nella regione, in particolare in Costa d'Avorio, hanno peggiorato nuovamente le condizioni dei bambini;

I.  considerando che la povertà, la mancanza di alternative per la generazione di reddito, la carenza o l'assenza totale di opportunità per i giovani al di fuori della scuola, la rigidità delle strutture comunitarie e degli atteggiamenti predominanti, l'assenza di un'adeguata tutela giuridica dei diritti dei bambini e la mancata istituzione di un sistema pubblico di istruzione obbligatoria per tutti i bambini indipendentemente dal genere, senza dimenticare la corruzione e il malgoverno, costituiscono fattori socioeconomici e politici che possono contribuire all'abuso ricorrente dei bambini in alcune parti del mondo;

J.  considerando che è in primo luogo responsabilità dei governi di tutti i paesi interessati dare piena attuazione alla convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, alla convenzione n. 138 dell'OIL sull'età minima per l'accesso al lavoro e alla convenzione n. 182 dell'OIL relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione;

K.  ricordando la strategia dell'UE sulla responsabilità sociale delle imprese (2011-2014), l'iniziativa «Global Compact» delle Nazioni Unite, in particolare il principio 5 sull'abolizione del lavoro minorile, e il Protocollo Harkin-Engel, che forniscono un utile quadro per la responsabilità sociale delle imprese nel settore del cacao;

1.  esorta i paesi che non l'abbiano ancora fatto a ratificare la convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo e le convenzioni dell'OIL n. 138 e n. 182 e ad attuarle quanto prima; ritiene inoltre che i paesi debbano mettere in atto le politiche appropriate al fine di promuovere una maggiore consapevolezza relativamente all'abuso dei bambini sul mercato del lavoro e alla necessità di rispettare le norme vigenti a livello nazionale e internazionale;

2.  condanna fermamente il ricorso al lavoro minorile nelle piantagioni di cacao;

3.  chiede a tutti i soggetti coinvolti nella coltivazione e lavorazione delle fave di cacao e dei prodotti derivati, vale a dire i governi, l'industria globale, i produttori di cacao, i sindacati, le organizzazioni non governative e i consumatori, di assumersi le rispettive responsabilità nella lotta contro ogni forma di lavoro forzato minorile e la tratta dei minori, di condividere le competenze e di collaborare al fine di eliminare il lavoro minorile dalla catena di approvvigionamento del cacao;

4.  è del parere che solo in un quadro coordinato e olistico in cui si affrontino le cause all'origine del lavoro minorile e siano attuate misure a lungo termine da parte di governi, industria, commercianti, produttori e società civile è possibile apportare cambiamenti significativi;

5.  invita la Commissione a garantire la coerenza delle politiche in tutte le sue iniziative, segnatamente quelle legate al commercio, allo sviluppo (con particolare riferimento all'accesso all'istruzione per i bambini), ai diritti umani, agli appalti pubblici e alla responsabilità sociale delle imprese, e a incoraggiare lo scambio delle migliori pratiche tra i diversi settori economici in cui viene fatto ricorso al lavoro minorile;

6.  esorta la Commissione a garantire che tutti gli accordi commerciali includano disposizioni efficaci sulla riduzione della povertà e sulla promozione di un lavoro dignitoso e condizioni di lavoro sicure nonché clausole giuridicamente vincolanti relative a norme sociali, ambientali e in materia di diritti umani concordate a livello internazionale e alla loro attuazione, corredate delle misure da adottare in caso di infrazione;

7.  ricorda che il sistema delle preferenze generalizzate (SPG) dell'Unione, il suo principale strumento di politica commerciale per la promozione delle norme fondamentali del lavoro, è in fase di revisione e che le preferenze commerciali accordate ai paesi beneficiari nel quadro di tale sistema possono essere revocate in circostanze specifiche, vale a dire in caso di violazione grave e sistematica dei principi contenuti in diverse convenzioni fondamentali dell'OIL, comprese le convenzioni n. 138 e 182;

8.  rammenta che il 15 dicembre 2011 il Parlamento ha deciso di rifiutare di dare la sua approvazione a un protocollo tessile dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'UE e l'Uzbekistan sulla base di preoccupazioni legate al ricorso al lavoro forzato minorile nei campi di cotone in Uzbekistan, e ha raccomandato che l'UE valuti di revocare temporaneamente i benefici SPG dell'Uzbekistan nel caso in cui gli organismi di controllo dell'OIL rilevino che ha violato in modo grave e sistematico i propri obblighi(3);

9.  accoglie con favore tutte le iniziative multisettoriali che coinvolgono i governi, l'industria, i produttori e la società civile volte a eliminare il lavoro minorile, a migliorare le condizioni di vita dei bambini e degli adulti nelle piantagioni di cacao e a garantire la coltivazione responsabile del cacao, ad esempio la recente iniziativa regionale dell'OCSE, il Segretariato del Club del Sahel e dell'Africa occidentale, e l'Iniziativa internazionale del cacao intesa a promuovere le migliori pratiche per la lotta contro le forme peggiori di lavoro minorile nelle piantagioni di cacao dell'Africa occidentale; osserva che, per garantire un progresso autentico, queste iniziative necessitano di un seguito adeguato; incoraggia i governi ad aumentare il proprio sostegno alle reti del commercio equo e solidale nel settore del cacao e alle cooperative rurali, e a consentire loro di inviare i propri prodotti direttamente ai mercati nazionali ed internazionali, evitando così intermediari e ottenendo prezzi equi; invita la Commissione a sostenere tali misure;

10.  sostiene gli obiettivi del Protocollo per la coltivazione e il trattamento delle fave di cacao e dei loro prodotti derivati conformemente alla convenzione n. 182 dell'OIL relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione (noto come «Protocollo Harkin-Engel») e ne chiede la piena attuazione;

11.  ricorda che il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha recentemente deciso di istituire un nuovo comitato di progetto al fine di sviluppare una norma europea in due parti per un cacao tracciabile e sostenibile; invita la Commissione a prendere in considerazione e, se opportuno, a presentare una proposta legislativa riguardante un efficace meccanismo di tracciabilità dei beni prodotti facendo ricorso al lavoro minorile forzato; chiede ai partner dell'accordo internazionale sul cacao di promuovere l'ottimizzazione della catena di approvvigionamento e una migliore organizzazione degli agricoltori, in modo da consentire la tracciabilità lungo tutta la catena di approvvigionamento nel settore del cacao;

12.  chiede ai partner dell'accordo internazionale sul cacao di considerare la possibilità di introdurre un sistema di tracciabilità per la catena di approvvigionamento del cacao controllato da un organismo terzo accreditato;

13.  invita la Commissione, l'OIL-IPEC e gli altri partner a proseguire i propri sforzi per riuscire a comprendere meglio le complessità economiche, sociali e culturali delle comunità agricole;

14.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché all'UNICEF, ai copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, all'Unione africana e all'OIL.

(1) Testi approvati, P7_TA(2010)0434.
(2) Testi approvati, P7_TA(2010)0446.
(3) Testi approvati, P7_TA(2011)0586.


Accordo internazionale sul cacao del 2010 ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo internazionale sul cacao del 2010 (09771/2011 – C7-0206/2011 – 2010/0343(NLE))
P7_TA(2012)0081A7-0024/2012

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (09771/2011),

–  visto il progetto di accordo internazionale sul cacao del 2010 (08134/2011),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0206/2011),

–  visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0024/2012),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


Combattere l'epidemia di diabete nell'UE
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Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sulla lotta al dilagare del diabete nell'UE (2011/2911(RSP))
P7_TA(2012)0082RC-B7-0145/2012

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la Dichiarazione di Saint Vincent sulla cura del diabete e la ricerca in Europa, adottata in occasione del primo incontro nel quadro del programma d'azione della Dichiarazione di Saint Vincent, svoltosi nella località omonima dal 10 al 12 ottobre 1989(1),

–  vista la piattaforma d'azione europea per l'alimentazione, l'attività fisica e la salute, istituita dalla Commissione il 15 marzo 2005(2),

–  visto il Libro verde della Commissione, dell'8 dicembre 2005, intitolato «Promuovere le diete sane e l'attività fisica: una dimensione europea nella prevenzione di sovrappeso, obesità e malattie croniche», che affronta i principali fattori alla base dell'insorgere del diabete di tipo 2 (COM(2005)0637),

–  viste le conclusioni della conferenza sulla prevenzione del diabete di tipo 2 organizzata dalla Presidenza austriaca e svoltasi a Vienna il 15 e 16 febbraio 2006(3),

–  vista la sua dichiarazione, del 27 aprile 2006, sul diabete(4),

–  viste le conclusioni del Consiglio sulla promozione di stili di vita sani e la prevenzione del diabete di tipo 2(5),

–  vista la risoluzione del Comitato regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'11 settembre 2006, sulla prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili nella regione europea dell'OMS(6),

–  vista la risoluzione 61/225 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 20 dicembre 2006, sulla Giornata mondiale del diabete,

–  viste la decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013)(7), e la successiva decisione della Commissione, del 22 febbraio 2011, relativa all'adozione di una decisione di finanziamento per il 2011 nel quadro del secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute pubblica (2008-2013) e che stabilisce i criteri di selezione, di attribuzione e altri criteri per i contributi finanziari alle azioni di tale programma(8),

–  visto il Libro bianco della Commissione, del 23 ottobre 2007, dal titolo «Un impegno comune per la salute: approccio strategico dell'UE per il periodo 2008-2013» (COM(2007)0630),

–  visti il Settimo programma quadro di ricerca (2007-2013)(9) e il programma quadro di ricerca e innovazione (COM(2011)0808),

  vista la comunicazione della Commissione, del 20 ottobre 2009, intitolata «Solidarietà in materia di salute: riduzione delle diseguaglianze sanitarie nell'UE» (COM(2009)0567),

–  vista la risoluzione 64/265 dell'Assemblea generale dell'ONU, del 20 maggio 2010, sulla prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili,

–  visti i risultati e le raccomandazioni principali del progetto FP7-HEALTH- 200701, un'iniziativa per la salute del Settimo programma quadro, illustrati nel documento «DIAMAP – Road Map for Diabetes Research in Europe» (DIAMAP – una tabella di marcia per la ricerca sul diabete in Europa)(10),

–  visti la comunicazione della Commissione, del 6 ottobre 2010, intitolata «Iniziativa faro Europa 2020 – L'Unione dell'innovazione» (COM(2010)0546) e il partenariato pilota nel campo dell'invecchiamento attivo e in buona salute ivi previsto,

–  viste le conclusioni del Consiglio, del 7 dicembre 2010, dal titolo «Approcci innovativi alle malattie croniche nella sanità pubblica e nei sistemi di assistenza sanitaria»,

–  vista la risoluzione 65/238 dell'Assemblea generale dell'ONU, del 24 dicembre 2010, sulla portata, le modalità, la configurazione e l'organizzazione dell'incontro ad alto livello dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicato alla prevenzione e al controllo delle malattie non trasmissibili,

–  vista la dichiarazione di Mosca adottata in occasione della prima conferenza ministeriale globale delle Nazioni Unite sugli stili di vita sani e il controllo delle malattie non trasmissibili, svoltasi a Mosca il 28 e 29 aprile 2011(11),

–  vista la sua risoluzione del 15 settembre 2011 sulla posizione dell'UE e il suo impegno in vista della riunione di alto livello delle Nazioni Unite dedicata alla prevenzione e al controllo delle malattie non trasmissibili(12),

–  visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che il diabete è una delle malattie non trasmissibili più comuni e che, secondo le stime, esso colpisce oltre 32 milioni di cittadini dell'Unione, pari a circa il 10% della sua popolazione totale, mentre altri 32 milioni di cittadini soffrono di alterata tolleranza al glucosio e presentano una probabilità molto elevata di sviluppare un diabete clinicamente manifesto(13);

B.  considerando che, a causa del dilagare dell'obesità, dell'invecchiamento della popolazione europea e di altri fattori ancora da determinare, si prevede un aumento del numero di persone affette da diabete in Europa pari al 16,6% entro il 2030;

C.  considerando che il diabete di tipo 2 riduce la speranza di vita di 5-10 anni(14), mentre il diabete di tipo 1 la riduce di circa 20 anni(15); che ogni anno i decessi riconducibili al diabete nell'Unione europea sono 325 000(16), ossia uno ogni due minuti;

D.  considerando che la riduzione dei fattori di rischio noti, con particolare riferimento alle abitudini connesse allo stile di vita, viene sempre più spesso riconosciuta come strategia preventiva fondamentale in grado di ridurre l'incidenza, la prevalenza e le complicazioni del diabete sia di tipo 1 che di tipo 2;

E.  considerando che sono necessarie ulteriori ricerche per identificare chiaramente i fattori di rischio per il diabete di tipo 1 (la predisposizione genetica è attualmente oggetto di studi), e che l'insorgenza del diabete di tipo 1 è sempre più precoce;

F.  considerando che il diabete di tipo 2 si può prevenire, in quanto si tratta di una malattia i cui fattori di rischio – ad esempio un'alimentazione scadente e non equilibrata, l'obesità, la scarsa attività fisica e il consumo di alcol – sono stati chiaramente identificati e possono essere contrastati attraverso efficaci strategie di prevenzione;

G.  considerando che attualmente non esiste una cura per il diabete;

H.  considerando che è possibile prevenire le complicazioni legate al diabete di tipo 2 attraverso la promozione di uno stile di vita sano e la diagnosi precoce, ma che spesso la malattia viene diagnosticata troppo tardi (la percentuale di persone affette da diabete che ignora la propria condizione arriva infatti al 50%)(17);

I.  considerando che la percentuale di cittadini affetti da diabete che non gestiscono correttamente la propria condizione arriva al 75% del totale, e che tale circostanza, secondo quanto rivelato da un recente studio(18), oltre a incrementare il rischio di complicazioni genera perdite di produttività e costi a carico della società(19);

J.  considerando che, nella maggior parte degli Stati membri, più del 10% della spesa sanitaria è imputabile al diabete, che in alcuni casi tale percentuale arriva addirittura al 18,5%(20) e che il costo globale dell'assistenza sanitaria per un cittadino dell'UE affetto da diabete è in media di 2 100 EUR l'anno(21); considerando altresì che tali costi sono inevitabilmente destinati ad aumentare alla luce del numero crescente di persone affette da diabete, dell'invecchiamento della popolazione e del conseguente aumento delle comorbilità multiple;

K.  considerando che il diabete, se trattato in maniera inadeguata o diagnosticato troppo tardi, è una delle principali cause di infarti, ictus, cecità, amputazioni di arti e insufficienza renale;

L.  considerando che, promuovendo stili di vita sani e affrontando i quattro principali fattori di rischio per la salute – tabagismo, alimentazione scadente, scarsa attività fisica e alcol – in maniera trasversale nell'ambito delle varie politiche, è possibile apportare un notevole contribuito alla prevenzione del diabete, delle relative complicazioni e dei costi socio-economici che ne derivano;

M.  considerando che le persone affette da diabete devono farsi carico del 95% della propria assistenza(22) e che la malattia non comporta solo oneri finanziari per i pazienti e le loro famiglie ma coinvolge anche aspetti psico-sociali determinando altresì una riduzione della qualità della vita;

N.  considerando che solo sedici Stati membri su ventisette dispongono di un quadro di riferimento o di un piano nazionale per la lotta al diabete e che non esistono criteri chiari per definire in cosa consista un programma valido o quali siano i paesi che dispongono di prassi d'eccellenza(23); considerando che esistono notevoli differenze e disparità per quanto riguarda la qualità del trattamento del diabete all'interno dell'Unione europea;

O.  considerando che non esiste un quadro giuridico dell'UE relativo alle discriminazioni nei confronti delle persone affette da diabete o da altre patologie croniche, e che in tutta l'Unione europea i pregiudizi al riguardo sono ancora diffusi nelle scuole, in sede di assunzioni, sul posto di lavoro, per la stipula di polizze assicurative e nelle valutazioni di idoneità per il rilascio della patente di guida;

P.  considerando che mancano i fondi e le infrastrutture per coordinare la ricerca sul diabete nell'UE, e che tale circostanza si ripercuote negativamente sulla competitività della ricerca stessa impedendo altresì alle persone affette da diabete di beneficiare pienamente delle attività di ricerca condotte in Europa;

Q.  considerando che attualmente non esiste una strategia europea sul diabete, malgrado le conclusioni della Presidenza austriaca del Consiglio sulla promozione di stili di vita sani e la prevenzione del diabete di tipo 2(24), il lungo elenco di risoluzioni delle Nazioni Unite e la dichiarazione scritta del Parlamento europeo sul diabete;

1.  valuta positivamente le conclusioni del Consiglio, del 7 dicembre 2010, dal titolo «Approcci innovativi alle malattie croniche nella sanità pubblica e nei sistemi di assistenza sanitaria»(25), e l'invito in esse rivolto agli Stati membri e alla Commissione ad avviare un processo di riflessione mirante a identificare le opzioni atte a rispondere in modo ottimale alle sfide poste dalle malattie croniche;

2.  prende atto della succitata risoluzione del 15 settembre 2011 sulla posizione dell'UE e il suo impegno in vista della riunione di alto livello delle Nazioni Unite dedicata alla prevenzione e al controllo delle malattie non trasmissibili, e osserva che tale testo è incentrato sul diabete in quanto patologia rientrante tra le quattro principali malattie non trasmissibili;

3.  invita la Commissione a elaborare e mettere in atto una strategia mirata dell'Unione europea per il diabete sotto forma di raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla prevenzione, la diagnosi e la gestione del diabete nonché sull'informazione e la ricerca in proposito;

4.  invita la Commissione a elaborare criteri e metodi comuni standardizzati per la raccolta di dati sul diabete nonché a coordinare, raccogliere, registrare, controllare e gestire, in collaborazione con gli Stati membri, dati epidemiologici esaustivi sul diabete nonché dati economici sui costi diretti e indiretti della prevenzione e della gestione della malattia;

5.  invita gli Stati membri a sviluppare, attuare e monitorare piani nazionali sul diabete finalizzati alla promozione della salute, alla riduzione dei fattori di rischio, alla previsione, alla prevenzione, alla diagnosi precoce e al trattamento del diabete, sia per la popolazione in generale che per le categorie ad alto rischio in particolare, nonché concepiti per ridurre le disparità e utilizzare le risorse sanitarie in modo ottimale;

6.  invita gli Stati membri a promuovere la prevenzione del diabete di tipo 2 e dell'obesità (raccomandando strategie da attuare già in età precoce attraverso l'insegnamento nelle scuole di abitudini sane in materia di alimentazione e attività fisica), unitamente a strategie concernenti stili di vita sani, che includano approcci incentrati sull'esercizio fisico e sull'alimentazione; sottolinea, a tale proposito, la necessità di allineare le politiche in campo alimentare agli obiettivi in materia di promozione di un'alimentazione sana, consentendo ai consumatori di operare scelte informate e salutari, e di diagnosi precoce quali settori d'azione prioritari nei piani nazionali sul diabete;

7.  invita la Commissione a sostenere gli Stati membri promuovendo lo scambio delle migliori prassi relativamente ai piani nazionali sul diabete; sottolinea la necessità che la Commissione segua costantemente i progressi realizzati per quanto riguarda l'attuazione, da parte degli Stati membri, dei piani nazionali sul diabete e ne illustri i risultati mediante relazioni periodiche;

8.  invita gli Stati membri a mettere a punto programmi per la gestione del diabete basati sulle prassi di eccellenza e su orientamenti terapeutici fondati su dati comprovati;

9.  invita gli Stati membri a garantire che i pazienti abbiano costantemente accesso, nelle cure primarie e secondarie, a equipe interdisciplinari altamente qualificate nonché a terapie e tecnologie per il diabete, ivi incluse le applicazioni di sanità elettronica (e-health); li invita altresì ad aiutare i pazienti a conseguire e mantenere le capacità e le conoscenze necessarie per essere in grado di gestire quotidianamente la malattia in modo competente e autonomo;

10.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di migliorare il coordinamento delle attività di ricerca europee sul diabete incoraggiando la collaborazione interdisciplinare e creando infrastrutture generali comuni atte ad agevolare l'impegno europeo a favore della ricerca sul diabete, anche per quanto concerne l'identificazione dei fattori di rischio e la prevenzione;

11.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un sostegno costante al finanziamento della ricerca sul diabete nel contesto non solo dell'attuale programma quadro dell'UE dedicato appunto alla ricerca, ma anche di quelli futuri; li invita altresì a trattare il diabete di tipo 1 e di tipo 2 come due malattie distinte;

12.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di dare il giusto seguito ai risultati del vertice delle Nazioni Unite sulle malattie non trasmissibili svoltosi nel settembre 2011;

13.  ricorda che, al fine di raggiungere gli obiettivi riguardanti le malattie non trasmissibili e di far fronte ai problemi di salute pubblica nonché alle sfide sociali ed economiche, è importante che l'UE e gli Stati membri integrino ulteriormente la prevenzione e la riduzione dei fattori di rischio in tutti i pertinenti settori legislativi e di intervento, in particolare nelle loro politiche in materia di ambiente, prodotti alimentari e consumatori;

14.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) http://www.idf.org/webdata/docs/idf-europe/SVD%201989.pdf
(2) http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/platform/index_it.htm
(3) http://www.msps.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/cuidadospaliativos-diabetes/DIABETES/opsc_est9.pdf.pdf
(4) GU C 296 E del 6.12.2006, pag. 273.
(5) GU C 147 del 23.6.2006, pag. 1.
(6) http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/77575/RC56_eres02.pdf
(7) GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3.
(8) GU C 69 del 3.3.2011, pag. 1.
(9) GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.
(10) http://www.diamap.eu/report/DIAMAP-Road-Map-Report-Sept2010.pdf
(11) http://www.who.int/nmh/events/moscow_ncds_2011/conference_documents/moscow_declaration_en.pdf
(12) Testi approvati, P7_TA(2011)0390.
(13) Federazione internazionale del diabete (IDF) Atlante del diabete, 4a edizione, 2009 http://www.diabetesatlas.org/downloads
(14) http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/98391/E93348.pdf
(15) http://www.diabetes.org.uk/Documents/Reports/Diabetes_in_the_UK_2010.pdf
(16) Federazione internazionale del diabete (IDF) Atlante del diabete, 3a edizione, Bruxelles, 2006 http://www.diabetesatlas.org/sites/default/files/IDF%20Diabetes%20Atlas-2007%20(3rd%20edition).pdf
(17)Diabetes – The Policy Puzzle: towards benchmarking in the EU 25 (2005) Federazione internazionale del diabete, 2006 http://www.idf.org/webdata/docs/idf-europe/DiabetesReport2005.pdf
(18)Diabetes expenditure, burden of disease and management in 5 EU countries, 2012 (Costi e oneri generati dal diabete e gestione della malattia in 5 Stati membri dell'UE) http://www2.lse.ac.uk/LSEHealthAndSocialCare/research/LSEHealth/MTRG/LSEDiabetesReport26Jan2012.pdf
(19)Diabetes – The Policy Puzzle: towards benchmarking in the EU 25 (2005) Federazione internazionale del diabete (IDF), 2006, http://www.idf.org/webdata/docs/idf-europe/DiabetesReport2005.pdf
(20)Diabetes – The Policy Puzzle: towards benchmarking in the EU 27 (2007) http://www.idf.org/webdata/docs/EU-diabetes-policy-audit-2008.pdf .
(21) Federazione internazionale del diabete (IDF) Atlante del diabete, 4a edizione, Bruxelles, Belgio, 2009. http://www.diabetesatlas.org/downloads
(22) http://www.worlddiabetesday.org/media/press-materials/press-releases/idf-launches-world-diabetes-day-2010-campaign
(23)Diabetes – The Policy Puzzle: towards benchmarking in the EU 27 (2007) http://www.idf.org/webdata/docs/EU-diabetes-policy-audit-2008.pdf
(24) GU C 147 del 23.6.2006, pag. 1.
(25) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/118282.pdf


Relazione sull'allargamento all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia
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Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sulla relazione 2011 concernente i progressi compiuti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (2011/2887(RSP))
P7_TA(2012)0083B7-0127/2012

Il Parlamento europeo,

–  viste la decisione del Consiglio europeo del 16 dicembre 2005 di concedere al paese lo status di paese candidato all'adesione all'Unione europea e le conclusioni della Presidenza dei Consigli europei del 15 e 16 giugno 2006 e del 14 e 15 dicembre 2006,

–  visti le risoluzioni 845 (1993) e 817 (1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, come anche la risoluzione 47/225 (1993) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e l'accordo interinale del 1995,

–  vista la sentenza della Corte internazionale di giustizia sull'applicazione dell'accordo interinale del 13 settembre 1995 (Ex Repubblica iugoslava di Macedonia contro Grecia),

–  viste la relazione 2011 della Commissione concernente i progressi compiuti (SEC(2011)1203) e la comunicazione della Commissione del 12 ottobre 2011 dal titolo «Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2011-2012» (COM(2011)0666),

–  viste le sue precedenti risoluzioni,

–  viste le raccomandazioni della commissione parlamentare mista del 4 novembre 2011,

–  vista la relazione finale della missione di osservazione elettorale dell'OSCE/ODIHR sulle elezioni parlamentari anticipate del 5 giugno 2011,

–  vista la decisione 2008/212/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato di adesione con il paese,

–  viste le conclusioni del Consiglio «Affari generali» e del Consiglio «Affari esteri» del 13 e 14 dicembre 2010 e del 5 dicembre 2011,

–  visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che, in occasione del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003, con tutti gli Stati dei Balcani occidentali è stato assunto un impegno in vista della loro adesione all'Unione europea e che questo impegno è stato ribadito durante la riunione di alto livello sui Balcani occidentali tenutasi a Sarajevo il 2 giugno 2010;

B.  considerando che nella sua relazione 2011 concernente i progressi compiuti la Commissione ha confermato la raccomandazione del 2009 riguardo all'avvio di negoziati di adesione del paese all'UE;

C.  considerando che nella sua Strategia di allargamento 2011 la Commissione ha confermato che «la politica di allargamento si è dimostrata un potente strumento di trasformazione sociale» e che «il processo di adesione deve il suo successo alle tre parole d'ordine: impegno, condizionalità e credibilità»;

D.  considerando che il partenariato di adesione ha richiesto che si intensificassero gli sforzi, sulla base di un approccio costruttivo, per individuare una soluzione negoziata e accettabile per entrambe le parti del contenzioso con la Grecia sul nome del paese, nel quadro delle risoluzioni 817(1993) e 845(1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e che si evitassero azioni suscettibili di compromettere tali sforzi; che sia la Commissione che il Consiglio hanno ripetutamente sottolineato che è essenziale mantenere buone relazioni di vicinato, anche adoperandosi, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in vista di una soluzione negoziata e accettata da entrambe le parti del contenzioso sul nome del paese;

E.  considerando che le questioni bilaterali non devono rappresentare un ostacolo o essere utilizzate come tali nel processo di adesione, ma devono invece essere affrontate al più presto in uno spirito costruttivo, tenendo conto degli interessi e dei valori globali dell'UE;

F.  considerando che la cooperazione regionale e le relazioni di buon vicinato continuano a essere componenti essenziali del processo di allargamento, e che il raggiungimento di compromessi sulle questioni controverse è il modo migliore per rafforzare la cooperazione regionale, ai fini del mantenimento della pace e di relazioni di buon vicinato nei Balcani occidentali; che il proseguimento del processo di adesione contribuirebbe alla stabilità del paese e rafforzerebbe ulteriormente le relazioni interetniche;

G.  considerando che ciascun paese candidato ha un proprio livello particolare di progressi e una propria dinamica di adesione; che l'Unione europea ha la responsabilità di non lasciare indietro nessun paese e che rinviare continuamente l'apertura dei negoziati di adesione può compromettere la credibilità del processo di adesione all'UE;

H.  considerando che il paese è fra i primi della regione a cui è stato riconosciuto lo status di paese candidato, che è quello in cui si registra il più forte sostegno pubblico all'adesione all'UE e che ha beneficiato per tre anni successivi di una raccomandazione positiva della Commissione in vista della fissazione di una data d'inizio dei negoziati di adesione all'UE;

I.  considerando che tutti i paesi candidati e i paesi candidati potenziali devono ricevere, nel processo di integrazione, un trattamento conforme ai loro meriti;

1.  ribadisce il proprio invito al Consiglio di fissare senza ulteriori indugi una data d'inizio per i negoziati di adesione con il paese;

2.  condivide la valutazione effettuata dalla Commissione nella relazione 2011 concernente i progressi compiuti riguardo al fatto che il paese continua a soddisfare i criteri politici; si rammarica che, per il terzo anno consecutivo, il Consiglio non abbia seguito la raccomandazione della Commissione e non abbia deciso, in occasione della riunione del 9 dicembre 2011, di dare avvio ai negoziati di adesione con il paese;

3.  sottolinea l'importanza del processo di integrazione europea del paese e di tutti gli sforzi che vanno in questa direzione, fra cui l'avvio dell'esame preliminare dell'armonizzazione della legislazione con l'«acquis» dell'Unione, e la messa in atto della seconda fase dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione;

4.  teme – senza peraltro auspicare un rallentamento dei progressi ben graditi di altri paesi dei Balcani occidentali verso l'adesione all'UE – che la sensazione che i progressi compiuti dal paese siano stati «superati» possa ostacolare i miglioramenti costanti a livello delle relazioni interetniche al suo interno e che la mancanza di progressi regolari verso l'adesione all'UE da parte di un qualsiasi paese della regione rappresenti in ultima analisi una minaccia per la stabilità e la sicurezza di tutti;

5.  evidenzia che, mentre ciascun paese candidato ha un proprio livello di progressi e una propria dinamica di adesione, l'UE ha la responsabilità di far sì che il paese non rimanga indietro;

6.  fa riferimento all'osservazione formulata il 5 settembre 2011 dal Commissario responsabile per l'allargamento e la politica di vicinato, secondo cui la raccomandazione positiva della Commissione non è stata scolpita nel marmo; segnala tuttavia che la decisione del Consiglio di non seguire la raccomandazione della Commissione ha provocato reazioni legittime di frustrazione e insoddisfazione nell'opinione pubblica del paese, e osserva che l'UE e i suoi Stati membri non devono mai dare per scontata la prospettiva europea dei paesi candidati e devono compiere gli stessi sforzi per accelerare il processo di adesione in un autentico spirito di partenariato;

7.  si compiace della nomina del nuovo capo della delegazione dell'UE e confida che essa rafforzerà le relazioni tra l'Unione e il paese;

8.  si compiace dell'avvio, il 15 marzo 2012, del Dialogo ad alto livello con la Commissione europea sull'adesione, come passo avanti nel processo di adesione all'UE, che mira a portare avanti il programma di riforme attraverso un cospicuo scambio di opinioni e regolari consultazioni tecniche in cinque settori strategici: libertà di espressione, Stato di diritto, riforma della pubblica amministrazione, riforma elettorale e criteri economici; condivide il parere della Commissione e delle autorità governative che occorre concentrare il dialogo sui capitoli 23 (Sistema giudiziario e diritti fondamentali) e 24 (Giustizia, libertà e sicurezza), che faranno avanzare ulteriormente il grado di applicazione dei criteri e degli standard per l'adesione all'UE; si aspetta che questa forma avanzata di dialogo continuerà in altri settori cruciali per il processo di adesione all'UE; ritiene che tale dialogo farà nascere un nuovo impegno per le riforme e rafforzerà le nostre relazioni attraverso incontri semestrali a livello politico;

9.  riconosce che l'appartenenza alla NATO e quella all'Unione europea sono entrambe essenziali per l'approccio euroatlantico adottato dal paese, e rileva che il Vertice della NATO che si svolgerà a Chicago nel maggio 2012 nonché l'avvio del Dialogo ad alto livello sull'adesione e il Consiglio europeo di giugno 2012 offriranno altre importanti opportunità per ulteriori progressi; ricorda la recente dichiarazione del Segretario generale della NATO, secondo cui il paese riceverà un invito non appena sarà stata raggiunta una soluzione accettabile per entrambe le parti riguardo al contenzioso sul nome;

10.  ribadisce l'invito rivolto alle autorità e ai media affinché si adoperino per instaurare un clima positivo che contribuisca allo sviluppo delle relazioni con i paesi vicini e che non incoraggi discorsi di incitamento all'odio;

11.  prende atto della decisione del governo costituito nel luglio 2011 di applicare la legge sull'amnistia ai quattro casi relativi a crimini di guerra rinviati alla giurisdizione nazionale dal Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia nel 2008; chiede al governo di studiare opzioni alternative per garantire l'accesso alla giustizia e il risarcimento alle vittime di tali crimini e alle loro famiglie, conformemente agli obblighi previsti dal diritto internazionale umanitario;

Contenzioso sul nome

12.  rileva la decisione della Corte internazionale di giustizia del 5 dicembre 2011 riguardante il contenzioso sul nome del paese; è del parere che questa decisione dovrebbe dare un nuovo impulso per garantire che si compia ogni sforzo possibile al fine di risolvere, sotto l'egida delle Nazioni Unite, il contenzioso sul nome e invita le parti a rispettare la sentenza in buona fede e a sfruttarla per intensificare il dialogo, sottolineando nel contempo la necessità di un compromesso reciprocamente accettabile; accoglie con favore, a tale proposito, la dichiarazione del mediatore nominato dalle Nazioni Unite, che chiede alle parti di vedere questo evento come un'opportunità per riflettere costruttivamente sul loro rapporto reciproco e per prendere in considerazione un'iniziativa rinnovata in vista di una soluzione definitiva del problema;

13.  si rammarica profondamente che il contenzioso sul nome continui a bloccare la strada del paese verso l'adesione all'UE e di conseguenza ostacoli lo stesso processo di allargamento; sottolinea che buone relazioni di vicinato costituiscono un criterio determinante per il processo di allargamento dell'UE e invita i governi interessati a evitare azioni, dichiarazioni o atti controversi suscettibili di avere effetti negativi su di esse;

14.  ribadisce il suo invito al Vicepresidente/Alto rappresentante e al Commissario responsabile per l'allargamento affinché facilitino un accordo sulla questione del nome e offrano orientamenti politici; è inoltre del parere che la leadership del paese e l'Unione europea dovrebbero spiegare in modo coerente all'opinione pubblica i vantaggi della soluzione che sarà adottata, in vista del referendum sulla questione;

15.  deplora l'omissione del termine «Macedonia» nella relazione 2011 concernente i progressi compiuti e nelle relazioni dal 2009 in poi, nonostante questa sia la norma nei testi delle Nazioni Unite quando è fatto riferimento alla lingua, alla cultura e all'identità del paese; richiama l'attenzione sulle reazioni negative che ciò ha suscitato quest'anno presso l'opinione pubblica e invita la Commissione a prendere tale aspetto in considerazione al momento dell'elaborazione delle prossime relazioni; ricorda che l'accordo quadro di Ohrid si basa sul principio del rispetto dell'identità etnica di tutte le comunità;

16.  sottolinea che è importante mantenere il ritmo del processo di adesione; accoglie favorevolmente, a tale riguardo, l'offerta proveniente dal governo del paese di fissare un termine per la positiva risoluzione del contenzioso sul nome al più tardi prima della fine del processo di screening che la Commissione dovrà intraprendere non appena avranno inizio i negoziati; è convinto che il compimento di sforzi effettivi da parte del governo e l'attuazione di riforme dell'UE rispetto all'intera gamma delle questioni pertinenti possano contribuire a creare un clima politico favorevole alla soluzione dei problemi bilaterali, come dimostrato da altri processi di allargamento; evidenzia che il processo parallelo della risoluzione della questione bilaterale e del proseguimento dei negoziati di adesione, sulla stessa base del modello Slovenia-Croazia, sarà vantaggioso sia per il paese che per l'UE;

17.  invita nuovamente la Commissione e il Consiglio ad avviare la messa a punto, in accordo con i trattati dell'UE, di un meccanismo di arbitrato generalmente applicabile inteso a risolvere le questioni bilaterali fra i paesi candidati all'adesione e gli Stati membri;

Cooperazione parlamentare

18.  si compiace dell'elezione del nuovo parlamento e della rapida formazione del governo di coalizione, a seguito di elezioni legislative anticipate; chiede un rafforzamento del dialogo politico, richiamando l'attenzione sul parlamento come istituzione democratica fondamentale per la discussione e la risoluzione di problematiche derivanti da divergenze politiche; osserva che la risoluzione dell'Assemblea nazionale ha accolto favorevolmente le raccomandazioni contenute nella relazione di quest'anno sui progressi compiuti ed è stata approvata all'unanimità; invita tutti gli attori politici del paese a intensificare gli sforzi per proseguire le riforme necessarie, compresi la messa in atto effettiva e il follow-up delle raccomandazioni della Commissione;

19.  si congratula con il paese per il modo in cui si sono svolte le elezioni legislative anticipate del 5 giugno 2011 e accoglie favorevolmente la valutazione dell'OSCE/ODHIR secondo cui esse sono state competitive, trasparenti e ben gestite in tutto il paese; richiama cionondimeno l'attenzione su alcune carenze e invita le autorità a dare un seguito alle raccomandazioni formulate dalla comunità internazionale, in particolare alle conclusioni e alle raccomandazioni della missione di osservazione elettorale dell'OSCE/ODHIR, e dagli osservatori interni dell'associazione Most, affinché si aggiornino le liste elettorali, si garantisca una copertura mediatica equilibrata sia dei partiti di governo che di quelli di opposizione, anche da parte dell'emittente radiotelevisiva pubblica, si proteggano i funzionari da ogni tipo di pressioni politiche, si garantisca il monitoraggio efficace del finanziamento dei partiti e finanziamenti pubblici trasparenti, si adottino misure per garantire il voto all'estero e si rispetti pienamente la separazione tra strutture dello Stato e strutture dei partiti; invita le rispettive autorità ad affrontare tali questioni nell'immediato futuro;

20.  si compiace della fine dei boicottaggi parlamentari e ritiene che l'ulteriore rafforzamento della democrazia nel paese possa essere conseguito solo tramite uno spirito di dialogo politico potenziato nell'ambito di solide istituzioni democratiche che comprenda tutti i partiti politici; chiede il rafforzamento del ruolo di vigilanza del parlamento nei confronti del governo e delle sue agenzie; chiede che siano messe a disposizione le risorse finanziarie necessarie e che sia nominato il personale aggiuntivo indispensabile per consentire la piena realizzazione dell'Istituto parlamentare; incoraggia i progressi compiuti con l'introduzione di audizioni parlamentari di controllo e appoggia il compimento di sforzi ulteriori da parte dell'Unione europea per fornire all'Assemblea nazionale l'assistenza tecnica che le consente di sviluppare le proprie prassi; incoraggia il proseguimento dei lavori intrapresi dalla commissione parlamentare mista con il Parlamento europeo;

Sviluppo economico

21.  si congratula con il paese per la sua buona prestazione economica e per il mantenimento della stabilità macroeconomica; si congratula con il governo per il fatto che, secondo quanto riportato dalla relazione della Banca mondiale «Doing Business», il paese si è classificato, negli ultimi cinque anni, al terzo posto a livello mondiale per l'introduzione di riforme normative; osserva che il rallentamento economico mondiale ha avuto ripercussioni sugli investimenti esteri diretti, che rimangono a un livello molto basso; ritiene che le potenzialità in materia di investimenti, scambi commerciali e sviluppo economico continuino a essere un argomento decisivo per proseguire il processo di adesione del paese all'Unione europea;

22.  osserva che la prevedibilità giuridica e un'efficace applicazione delle leggi sono fondamentali per rafforzare ulteriormente il contesto imprenditoriale per le imprese nazionali e per gli investitori stranieri; invita quindi il governo a intensificare gli sforzi intesi a garantire un sistema giudiziario efficace e indipendente nonché un'amministrazione professionale, competente e imparziale, anche attraverso l'adozione di misure volte a rafforzare l'indipendenza e le capacità delle agenzie di regolamentazione e di supervisione;

23.  riconosce le sfide rappresentate dagli elevati tassi di disoccupazione e di povertà, che continuano a rappresentare un grave fardello per il paese; valuta positivamente il dibattito su un salario minimo, attualmente in corso al parlamento; ricorda il basso livello di vita del paese quale risulta dall'Indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite e si compiace dell'adozione della Strategia contro la povertà e l'esclusione sociale; sottolinea, invitando nel contempo il governo ad adoperarsi maggiormente per affrontare la disoccupazione strutturale e proteggere i gruppi vulnerabili, che solo una crescita economica sostenibile, attraverso la creazione di un contesto che induca le imprese ad investire di più, può costituire una soluzione al grave problema del paese rappresentato da livelli costantemente elevati di disoccupazione; esorta a tal fine il governo a sostenere le piccole e medie imprese agevolando l'accesso alle risorse finanziarie e lo incoraggia a mantenere la buona prassi di consultare i rappresentanti della comunità imprenditoriale;

24.  si compiace del fatto che negli ultimi cinque anni il paese abbia guadagnato 40 posizioni nell'Indice di percezione della corruzione di «Tansparency International»; apprezza le modifiche apportate al quadro giuridico della politica anticorruzione in linea con le raccomandazioni GRECO; condivide tuttavia il punto di vista della Commissione secondo cui la corruzione continua a rappresentare un motivo di forte preoccupazione; sollecita sforzi costanti volti a ottenere un bilancio positivo per quanto riguarda condanne imparziali nei casi di corruzione, in particolare ad alto livello e nei settori che destano maggiori preoccupazioni, come gli appalti pubblici; sottolinea la necessità di una maggiore trasparenza per quanto concerne la spesa pubblica e il finanziamento dei partiti politici; invita gli investitori e le imprese dell'Unione europea che intrattengono rapporti commerciali con il paese a svolgere un ruolo guida più marcato assumendo una posizione chiara contro la corruzione con i loro partner locali;

25.  prende atto delle conclusioni della relazione concernente i progressi compiuti, secondo cui l'indipendenza e l'imparzialità della Commissione nazionale per la prevenzione della corruzione restano deboli; chiede che la protezione giuridica e istituzionale degli informatori sia rafforzata; accoglie con favore il nuovo Codice di procedura penale adottato nel quadro della più ampia riforma della giustizia penale, che dovrebbe migliorare le procedure investigative nei casi complessi legati al crimine organizzato e alla corruzione; accoglie con favore la nomina, a partire dal prossimo anno, di una squadra investigativa assegnata direttamente al pubblico ministero e auspica che ciò contribuisca a far sì che un numero maggiore di casi deferiti dalla Commissione portino a condanne effettive; invita il governo a fornire le necessarie dotazioni finanziarie e di personale alla Commissione nazionale per la prevenzione della corruzione; sottolinea che la volontà politica è fondamentale per far fronte alla corruzione sistemica;

26.  prende atto dell'adozione di un pacchetto legislativo di ampia portata inteso a rafforzare ulteriormente sul piano giuridico l'efficienza e l'indipendenza della magistratura; valuta positivamente, a tale proposito, l'efficace operato dell'Accademia per giudici e pubblici ministeri, e l'applicazione del sistema di distribuzione casuale delle cause; esorta le autorità competenti a continuare ad attuare la legislazione volta a contrastare la corruzione e ad aumentare l'indipendenza, l'efficienza e le risorse della magistratura; ricorda l'importanza di evitare che il sistema giudiziario subisca interferenze politiche; si compiace degli sforzi volti ad aumentare l'efficienza e la trasparenza del sistema giudiziario; sottolinea la necessità di tenere un registro relativo all'attuazione di procedimenti giudiziari e condanne rispetto al quale poter misurare i progressi realizzati; chiede l'armonizzazione della giurisprudenza al fine di assicurare la prevedibilità del sistema giudiziario e la fiducia dei cittadini;

Accordo quadro di Ohrid (OFA)

27.  si congratula con il paese in occasione del 20º anniversario della sua indipendenza e del 10º anniversario dell'Accordo quadro di Ohrid, che si celebrano nel 2011; sottolinea che l'Accordo può rappresentare un modello di risoluzione positiva dei conflitti interetnici, che riesce a preservare nel contempo l'integrità territoriale e a riformare le strutture dello Stato; sottolinea tuttavia che sono necessari sforzi ulteriori e addirittura più significativi per conseguire una piena riconciliazione tra le parti e gettare le basi per il consolidamento di istituzioni democratiche imparziali e interetniche;

28.  plaude al discorso tenuto dal Primo ministro il 5 settembre 2011, il quale accoglie con favore il multiculturalismo in quanto modello sociale e politico del paese, sottolinea la necessità della messa in atto dell'OFA e stabilisce l'obiettivo di «un'integrazione senza assimilazione»; sostiene gli impegni contratti in vista di un secondo decennio di attuazione dell'Accordo quadro di Ohrid;

29.  prende atto della recente adozione di numerose leggi, in particolare delle modifiche alla Legge sulle lingue e l'uso dei simboli; chiede che si dia un sostegno attivo, in tutte le località, ai comitati per le relazioni tra le comunità;

30.  osserva con preoccupazione il ricorso ad argomenti di natura storica nel dibattito attuale, incluso il fenomeno della «antichizzazione», che rischia di aumentare le tensioni con i paesi vicini e di creare nuove divisioni interne;

31.  sottolinea che il censimento deve essere oggetto di una preparazione e di un'organizzazione operativa adeguate, conformemente alla legge e nel rispetto delle norme di Eurostat; invita il governo a presentare un programma credibile per l'attuazione di questo processo; rileva l'importanza che ricopre la soglia del 20% per far scattare l'acquisizione di taluni diritti nel quadro dell'OFA, ma insiste sul fatto che nessuna forma di discriminazione nei confronti della comunità albanese o di qualsiasi altra comunità etnica minoritaria sulla base della sua quota nella popolazione totale può mai essere giustificata;

32.  chiede che si compiano sforzi ben maggiori per combattere la separazione tra bambini di gruppi etnici diversi nel sistema di istruzione, pur appoggiando nel contempo il diritto di ciascuno a ricevere un'istruzione nella propria lingua madre; sottolinea a tal fine l'importanza di mettere a punto nuovi libri di testo finalizzati a migliorare la comprensione reciproca e di porre fine alla prassi nociva dei turni etnici che ancora si effettuano in alcune scuole; invita, in considerazione della cruciale importanza che l'istruzione riveste per il paese, a fornire maggiore sostegno a tale settore a titolo dello Strumento di assistenza preadesione, a condizione che la segregazione nel sistema di istruzione venga affrontata con efficacia;

Decentralizzazione

33.  appoggia i passi decisivi compiuti nel paese verso la decentralizzazione politica, che è stata descritta dal governo come il «principale pilastro» dell'OFA e che è nell'interesse di una buona amministrazione pubblica; si compiace che siano stati approvati piani d'azione nella prospettiva della realizzazione di tale obiettivo;

34.  approva la raccomandazione della Commissione in vista di un maggiore impulso da imprimere al processo di decentralizzazione; chiede che, in vista di detta decentralizzazione, si proceda a un riequilibrio significativo dei bilanci centrale e locali; sottolinea l'importanza della trasparenza, dell'obiettività e dell'imparzialità nella distribuzione di risorse alle amministrazioni comunali; si dice preoccupato per le difficoltà finanziarie che alcuni comuni incontreranno a causa di una scarsa capacità di gestione finanziaria ed esorta il governo a fornire loro un'adeguata assistenza tecnica, con il sostegno della Commissione laddove necessario;

35.  plaude al positivo programma di cooperazione tra comuni, posto in atto con l'assistenza del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (PSNU), e chiede che l'UE rafforzi il proprio sostegno a favore di tale prassi;

Diritti fondamentali

36.  è profondamente preoccupato per la recente evoluzione a livello dei mass media e per il fatto che la proprietà dei mezzi di comunicazione resti opaca e altamente concentrata; sollecita il paese a dare prova di un impegno assoluto a favore della loro libertà e del loro pluralismo, ivi compreso a favore di un dibattito informato e pluralistico riguardo alle questioni di riforma individuate nella relazione sui progressi compiuti; si compiace dell'invito rivolto al rappresentante dell'OSCE sulla libertà dei media a partecipare alla tavola rotonda di recente istituzione sulla libertà dei media e approva la sua dichiarazione secondo cui, se da un lato tutti i media devono rispettare le norme giuridiche e finanziarie applicabili all'esercizio delle loro attività, dall'altro i media critici nei confronti di un determinato partito non devono essere presi di mira in modo particolare dal sistema giuridico; sollecita le autorità a garantire nel paese il rispetto dello Stato di diritto e la libertà dei mezzi d'informazione e ad assicurare in tal modo che in futuro la valutazione della Commissione resti positiva;

37.  chiede un'equa e trasparente distribuzione dei proventi della pubblicità di Stato fra tutte le emittenti nazionali senza tener conto della linea editoriale o dell'orientamento politico; sottoscrive la raccomandazione della Commissione in vista di un'azione intesa a garantire che il canale della televisione pubblica sia in linea con gli obiettivi e con il ruolo imparziale che caratterizzano un'emittente televisiva di servizio pubblico; invita le autorità ad adottare le necessarie modifiche, in modo da allineare la legge sulla radiodiffusione alla legislazione dell'UE;

38.  chiede che ci si adoperi per evitare l'abuso dei processi di diffamazione intentati contro i giornalisti per motivi politici; accoglie con favore il recente annuncio del Governo secondo il quale le norme sulla diffamazione presenti nel codice penale saranno abrogate e le cause pendenti nei confronti di giornalisti saranno sospese; sottolinea che la libertà dei mezzi di comunicazione è il fondamento della democrazia nonché un imperativo per ogni paese che aspiri ad aderire all'UE; condivide l'opinione secondo cui il settore dei media dovrebbe elaborare e applicare elevati standard professionali per il giornalismo e rispettare i riferimenti deontologici per i giornalisti; invita le autorità a elaborare una normativa antitrust nel settore dei media, nonché misure volte a prevenire l'influenza politica nel settore;

39.  si compiace del fatto che la libertà di pensiero, di coscienza e di religione è in generale garantita; incoraggia il governo a continuare ad adoperarsi per il rafforzamento delle politiche antidiscriminatorie e sottolinea l'importanza di evitare la discriminazione fondata sull'appartenenza etnica, in particolare quella rivolta contro i cittadini che esprimono apertamente la propria identità e/o la propria origine etnica bulgara;

40.  si compiace che sia stata istituita quest'anno una commissione per la lotta alla discriminazione e chiede all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e alla Rete Equinet delle agenzie antidiscriminazione europee indipendenti di fornire pieno sostegno e cooperazione ai lavori di tale commissione; accoglie favorevolmente il fatto che tre denunce di presunta discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale presentate dalla Coalizione per i diritti sessuali e riproduttivi siano oggetto di un'inchiesta da parte di detta commissione;

41.  chiede un rafforzamento delle politiche antidiscriminazione e una loro efficace attuazione, ivi compresi maggiori sforzi per tutelare i diritti delle donne e dei bambini come anche i diritti delle persone disabili; accoglie con favore il ruolo attivo ed efficace del Club parlamentare delle donne, ma è preoccupato dinanzi alla partecipazione ancora scarsa delle donne alla vita politica a livello locale e reputa che i programmi di istruzione volti a coinvolgere le donne nella vita civile e politica dovrebbero essere migliorati e attuati; chiede che ci si adoperi maggiormente per la deistituzionalizzazione delle persone disabili; accoglie con favore la ratifica da parte del Parlamento della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili, avvenuta il 7 dicembre 2011;

42.  è preoccupato per il fatto che siano stati realizzati solo progressi limitati in materia di parità di genere e diritti della donna; incoraggia il governo ad attribuire priorità politica alla parità di genere e ad aumentare il sostegno alle attività e alle iniziative volte a combattere le usanze, le tradizioni e gli stereotipi discriminatori che compromettono i diritti fondamentali della donna;

43.  ribadisce la propria richiesta di una modifica della legge sulla prevenzione e la protezione contro la discriminazione, volta a vietare la discriminazione fondata su tutti i motivi di cui all'articolo 19 TFUE, e sottolinea che si tratta di una condizione preliminare per l'adesione; esprime la propria preoccupazione per i libri di testo universitari e scolastici che descrivono l'omosessualità come una malattia e chiede che siano immediatamente rettificati; invita la Commissione a elaborare programmi di sviluppo delle capacità volti a rafforzare la società civile, compresa la comunità LGBT;

44.  si compiace che il paese detenga attualmente la presidenza del Decennio per l'inclusione dei rom e auspica che ciò possa essere all'origine di ulteriori passi avanti in direzione della loro integrazione nella vita politica, sociale ed economica; accoglie con favore i progressi effettuati nell'integrazione dei rom nel sistema scolastico, con un aumento delle iscrizioni nell'istruzione secondaria e universitaria, nonché una migliore rappresentanza dei rom nel servizio civile; richiama tuttavia l'attenzione sulle conclusioni della Commissione stando alle quali sono necessari sforzi continui per incrementare la fiducia, specialmente nel campo dell'istruzione, della cultura e della lingua; ribadisce le proprie preoccupazioni quanto alle condizioni di vita estremamente problematiche della comunità rom e al fatto che debba affrontare continue discriminazioni nell'accesso all'istruzione, al mercato del lavoro e ai servizi sanitari e sociali; richiama l'attenzione sulla situazione particolarmente difficile delle donne e dei bambini rom che vivono sotto la soglia di povertà e invita le autorità ad adottare misure immediate per affrontare la questione;

45.  accoglie con favore l'adozione, da parte del governo, della strategia per l'inclusione sociale dei rom 2012-2014; sottolinea tuttavia che non sono stati stanziati fondi statali per l'attuazione delle misure previste dal relativo piano d'azione nel 2012 e, a tal riguardo, chiede alle autorità di trovare le risorse necessarie;

46.  chiede a tutte le parti interessate di promuovere nel paese lo sviluppo di una società civile indipendente, pluralistica, interetnica, interculturale e «non partisan» e di contribuire ad esso; sottolinea tuttavia che, per svolgere quel ruolo, le organizzazioni della società civile devono essere considerevolmente rafforzate ed emanciparsi dalle influenze esterne, segnatamente quelle degli interessi politici, cosa che nella maggior parte dei casi ancora non succede nel paese; chiede che le organizzazioni non governative possano beneficiare di finanziamenti nazionali al fine di porre termine alla dipendenza eccessiva dai donatori esteri;

47.  ritiene ciononostante che lo Strumento per la società civile dell'Unione europea abbia le potenzialità per promuovere in modo decisivo gli scambi tra ONG, imprese e sindacati del paese e partner degli Stati membri dell'UE, con un vantaggio reciproco e con lo scopo diretto di fare avanzare il processo di adesione all'Unione; invita a tal fine la Commissione a potenziare il sostegno finanziario a titolo dello Strumento di preadesione al fine di promuovere lo sviluppo delle organizzazioni non governative in particolare;

48.  sottolinea che il paese ha ratificato le otto convenzioni fondamentali dell'OIL in materia di diritti del lavoro; esprime preoccupazione per i modesti progressi per ora conseguiti in campo sindacale e in materia di diritti del lavoro; invita le autorità a rafforzare ulteriormente i diritti sindacali e del lavoro; incoraggia a tale proposito il governo a garantire sufficiente capacità amministrativa per consentire un'adeguata attuazione e applicazione della normativa in materia di lavoro; pone l'accento sull'importante ruolo del dialogo sociale e incoraggia il governo a nutrire maggiori ambizioni al riguardo e a istituire un dialogo sociale onnicomprensivo con i pertinenti partner;

Giustizia e affari interni

49.  prende atto dei progressi compiuti nella riforma del sistema giudiziario; apprezza il lavoro svolto dall'Accademia per la formazione dei giudici e dei pubblici ministeri, che è giunta al suo quinto anniversario; è preoccupato a causa delle carenze della legge sui giudici, che lascia spazio a influenza politica attraverso procedure di licenziamento, ma riconosce che esiste un consenso quanto alla necessità di introdurre criteri più oggettivi a tale riguardo; sottolinea, pur compiacendosi dell'accento che è stato recentemente posto sull'operato dei giudici, che tale aspetto non può essere conseguito senza un impegno equivalente a favore della qualità delle sentenze, tra cui un impegno di formazione continua e procedure di assunzione basate sul merito, e del principio dell'indipendenza giudiziaria;

50.  è preoccupato in relazione ai casi riportati di maltrattamenti da parte della polizia e chiede che siano svolte inchieste approfondite, in particolare in relazione al tragico incidente avvenuto la notte delle elezioni e alle affermazioni secondo cui sul luogo del reato non si sarebbe proceduto alle dovute indagini; sottolinea che è importante garantire l'indipendenza dei meccanismi di controllo della polizia, in particolare del Settore per il controllo interno e negli standard professionali del ministero degli Interni;

51.  incoraggia le azioni intraprese per migliorare la situazione nelle carceri, come i nuovi corsi di formazione e di sviluppo professionale per il personale penitenziario, la costruzione di varie prigioni nuove per sostituire quelle vecchie e l'iniziativa di redigere la legge sulla libertà vigilata, nel tentativo di affrontare il sovraffollamento; sostiene progressi continui nel miglioramento delle condizioni detentive e chiede che si presti un'attenzione specifica alle strutture di detenzione minorile e alla conclusione della relazione sui progressi compiuti secondo cui l'unità preposta alla lotta contro i maltrattamenti non è in grado di assolvere alla sua missione;

52.  plaude alla cooperazione con l'Unione europea in materia di lotta contro il crimine organizzato e il terrorismo e accoglie con favore gli accordi sulla cooperazione giudiziaria e di polizia firmati con i paesi vicini; valuta positivamente la conclusione di un accordo operativo fra il paese ed Europol per facilitare notevolmente lo scambio di dati analitici e migliorare la lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo; prende atto della legge di sistematizzazione e delle modifiche che introduce nel reparto criminalità organizzata del ministero degli Interni, per migliorarne la funzionalità e l'integrazione nel sistema nazionale e internazionale di intelligence di indagine criminale; accoglie con favore il nuovo codice di procedura penale che dovrebbe migliorare le procedure di indagine nei casi complessi di criminalità organizzata e di corruzione; insiste sul fatto che la vigilanza deve essere proporzionata alla minaccia autentica nei confronti della pubblica sicurezza, con un controllo giudiziario migliorato e un controllo parlamentare rafforzato dei servizi segreti e di controspionaggio;

53.  invita le autorità a comunicare la lista completa, già da lungo tempo attesa, dei nomi degli agenti affiliati agli ex servizi segreti iugoslavi quale sostanziale passo in avanti verso la rottura con il passato periodo comunista; incoraggia il rafforzamento del mandato della commissione di verifica dei dati, in particolare la sua indipendenza nel comunicare i risultati direttamente al pubblico, e il trasferimento di tutti i documenti necessari, in modo permanente, nei locali della commissione;

54.  prende atto delle misure che sono state prese ai fini di una più efficace gestione dei flussi migratori, in particolare facendo fronte al problema dei falsi richiedenti asilo; esprime tuttavia preoccupazione quanto al ricorso alla definizione di profili e chiede la rigorosa applicazione del principio di non discriminazione in rapporto a tali misure; chiede che si compiano sforzi maggiori per porre in atto un regime di concessione di diritti di cittadinanza a vantaggio dei rifugiati ammissibili e che le domande di asilo siano trattate in modo tempestivo e nel pieno rispetto delle norme internazionali in materia di diritti dell'uomo;

55.  si compiace del fatto che i cittadini del paese beneficiano della liberalizzazione dei visti dal dicembre 2009; si impegna a difendere il regime di esenzione dei visti in quanto fondamento delle relazioni tra il paese e l'Unione europea nonché misura importante per promuovere e rafforzare ulteriormente i contatti interpersonali;

Pubblica amministrazione

56.  accoglie favorevolmente l'adozione della strategia aggiornata di riforma della pubblica amministrazione valida fino al 2015 e l'entrata in vigore della legge sui funzionari pubblici nell'aprile 2011; esorta il governo ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico in materia di funzionari e impiegati pubblici, anche attraverso la modifica delle leggi in materia; mette in evidenza gli ulteriori passi che devono essere compiuti per assicurare una funzione pubblica professionale e imparziale, anche a livello comunale; valuta positivamente, a tale riguardo, l'istituzione di un Alto tribunale amministrativo e incoraggia le istituzioni incaricate della riforma della pubblica amministrazione a contribuire ad accelerare il processo di riforma; insiste sul fatto che le nomine possano e debbano essere effettuate sulla base del merito e non in funzione dell'affiliazione politica, e che si debbano compiere parallelamente sforzi in vista di un'equa rappresentanza;

57.  si congratula con il governo per i progressi compiuti nel settore dello sviluppo regionale e nella preparazione del trasferimento della gestione dei fondi a titolo dell'IPA; prende atto con soddisfazione dell'accreditamento delle autorità nazionali per le componenti IPA concernenti il sostegno alla transizione e lo sviluppo istituzionale, lo sviluppo regionale, lo sviluppo delle risorse umane e lo sviluppo rurale; invita il governo e la Commissione ad accelerare i lavori necessari per il trasferimento della gestione dell'ultima componente IPA concernente la cooperazione transfrontaliera; ribadisce l'importanza dell'IPA quale strumento fondamentale destinato ad assistere il paese nella preparazione alla futura adesione all'UE e incoraggia il governo a rafforzare ulteriormente il coordinamento interministeriale affinché il paese possa beneficiare pienamente delle risorse disponibili;

Altre questioni di riforma

58.  accoglie con favore la campagna sull'efficienza energetica e si attende misure più efficaci intese a promuovere l'energia rinnovabile, in linea con le potenzialità del paese; sottolinea l'importanza di una messa in atto effettiva della legislazione in campo ambientale, al fine di proteggere le risorse naturali, in particolare l'acqua; osserva che il paese non ha ancora preso impegni per quanto riguarda la riduzione dei gas a effetto serra e che vi è la necessità di suscitare il dibattito nazionale riguardo alle conseguenze negative del cambiamento climatico; chiede che si compiano maggiori sforzi per allineare la legislazione nazionale all'acquis dell'UE in questo settore;

59.  si compiace dei progressi compiuti a livello della modernizzazione delle reti di trasporto, energia e telecomunicazione, e in particolare degli sforzi intrapresi per completare il Corridoio X; accoglie con favore – in considerazione dell'importanza delle ferrovie in quanto alternativa al trasporto su strada – l'intenzione del governo di costruire linee ferroviarie che vadano da Skopje alle capitali dei paesi vicini o di migliorare quelle esistenti, e chiede la finalizzazione dei collegamenti ferroviari nell'ambito del Corridoio VIII;

60.  esprime il proprio disappunto per la mancanza di progressi nelle celebrazioni congiunte di eventi e di personaggi storici comuni con i vicini Stati membri dell'UE, che contribuirebbero a una migliore comprensione della storia e a relazioni di buon vicinato; esorta a istituire commissioni comuni di esperti sulla storia e l'istruzione con la Bulgaria e la Grecia, nell'ottica di contribuire a un'interpretazione della storia obiettiva e basata sui fatti, di rafforzare la cooperazione accademica e di promuovere atteggiamenti positivi tra i giovani nei confronti dei loro vicini;

61.  incoraggia il proseguimento degli sforzi di messa in atto del processo di Bologna nell'istruzione superiore e la cooperazione con altri paesi della regione al fine di promuovere la qualità delle università; rammenta l'importanza del principio della libertà accademica;

62.  si congratula con il paese per la brillante prestazione della sua squadra nel Campionato europeo di basket 2011;

63.  si compiace dell'alto livello di allineamento raggiunto dal paese con le posizioni comuni dell'UE nel settore della politica estera; sostiene gli sforzi intrapresi dal paese per stabilire buone relazioni con i suoi vicini; accoglie favorevolmente il fatto che la demarcazione della frontiera con il Kosovo nel 2009 ha reso possibili relazioni più strette e, da settembre 2011, un accordo su controlli comuni alle frontiere; prevede che tale accordo sarà pienamente operativo in un prossimo futuro; si congratula con le autorità del paese per la riunione dei ministri dei Balcani occidentali competenti per l'integrazione nell'UE, recentemente organizzata con successo a Skopje;

64.  sottolinea l'importanza della cooperazione regionale come parte essenziale della progressione verso l'Unione europea; accoglie con favore i passi verso la facilitazione della libera circolazione nella regione, contenuti nel trattato con l'Albania e il Montenegro, che consentono ai loro cittadini di attraversare i confini e viaggiare liberamente all'interno dei tre paesi con la sola carta d'identità; incoraggia l'estensione dell'iniziativa ad altri paesi della regione;

65.  accoglie con favore la partecipazione del paese a varie attività importanti a livello internazionale, come la sua partecipazione alla missione EUFOR Althea, la sua presidenza del Processo di cooperazione europeo nel 2012-2013, nonché la sua piena cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (ICTY);

o
o   o

66.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al parlamento del paese.


Relazione sull'allargamento all'Islanda
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Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sulla relazione concernente i progressi compiuti dall'Islanda nel 2011 (2011/2884(RSP))
P7_TA(2012)0084B7-0125/2012

Il Parlamento europeo,

–  vista la decisione di avviare i negoziati di adesione con l'Islanda, adottata dal Consiglio europeo il 17 giugno 2010,

–  visti i risultati delle Conferenze sull'adesione organizzate con l'Islanda a livello ministeriale il 27 giugno 2010, il 27 giugno 2011 e il 12 dicembre 2011, nonché la Conferenza sull'adesione organizzata con l'Islanda a livello di sostituti il 19 ottobre 2011,

–  viste la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2011-2012» (COM(2011)0666) e la relazione sui progressi compiuti dall'Islanda nel 2011, approvata il 12 ottobre 2011 (SEC(2011)1202 def.),

–  visti i risultati del processo di screening,

–  visto il Programma nazionale IPA per l'Islanda adottato nell'ottobre 2011 con un bilancio di 12 milioni di EUR,

–  vista la sua risoluzione del 7 luglio 2010(1), sulla domanda di adesione dell'Islanda all'Unione europea e la sua risoluzione del 7 aprile 2011, sulla relazione 2010 sui progressi realizzati dall'Islanda(2),

–  viste le riunioni della commissione parlamentare mista UE-Islanda,

–  visti l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che l'Islanda soddisfa i criteri di Copenaghen e che i negoziati di adesione con l'Islanda sono iniziati il 27 luglio 2010, previa approvazione del Consiglio,

B.  considerando che lo screening dell'acquis dell'UE è stato quasi completato,

C.  considerando che, nei negoziati di adesione, otto capitoli sono stati sinora aperti e provvisoriamente chiusi (Capitolo 2 - Libera circolazione dei lavoratori, Capitolo 6 - Diritto societario, Capitolo 7 - Leggi sulla proprietà intellettuale, Capitolo 20 - Politica industriale e delle imprese, Capitolo 21 - Reti transeuropee, Capitolo 23 - Sistema giudiziario e diritti fondamentali e capitolo 25 - Scienza e ricerca, capitolo 26 - Istruzione e Cultura) e altri tre sono stati aperti (Capitolo 5 - Appalti pubblici e Capitolo 10 - Società dell'informazione e media e Capitolo 33 - Disposizioni finanziarie e di bilancio),

D.  considerando che, come evidenziato dal rinnovato consenso sull'allargamento, i progressi di ciascun paese verso l'adesione all'Unione europea si basano sul merito,

E.  considerando che l'Islanda già coopera strettamente con l'Unione europea, avendo aderito allo Spazio economico europeo (SEE), agli accordi di Schengen e al regolamento di Dublino II, e quindi ha già adottato una parte significativa dell'acquis,

F.  considerando che il processo di adesione dell'Islanda dovrebbe salvaguardare appieno i principi e l'acquis dell'UE,

G.  considerando che l'Islanda concorre alla coesione e alla solidarietà europee tramite il meccanismo finanziario previsto nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE) e collabora con l'UE a operazioni di mantenimento della pace e di gestione delle crisi,

H.  considerando che il consolidamento economico e quello fiscale sono ben avviati, l'economia islandese sta moderatamente migliorando e il PIL dovrebbe registrare una lenta ripresa,

Considerazioni generali

1.  ricorda che i criteri di Copenaghen e la capacità d'integrazione dell'Unione costituiscono la base generale per l'adesione all'UE;

2.  sostiene i progressi effettuati dall'Islanda nel processo di adesione; accoglie con favore l'apertura di undici capitoli negoziali e la chiusura provvisoria di otto di questi capitoli nei negoziati di adesione; reputa importante creare le condizioni per completare il processo di adesione con tale paese e garantire che la sua adesione sia un successo;

Criteri politici

3.  valuta positivamente la prospettiva di un nuovo Stato membro dell'UE che presenta una tradizione democratica storicamente lunga e solida e una cultura civica;

4.  prende atto dei forti legami storici che uniscono l'Islanda all'Europa del nord e della valida cooperazione euro-atlantica che dura da più di 60 anni;

5.  prende atto con soddisfazione dell'istituzione del Consiglio costituzionale e dell'attuale processo di revisione della Costituzione islandese volto ad accrescere le garanzie democratiche, a rafforzare i controlli e gli equilibri, a migliorare il funzionamento delle istituzioni statali e a definire meglio i rispettivi ruoli e poteri; accoglie con favore gli sforzi volti a potenziare il ruolo e l'efficienza del Parlamento, rafforzando il ruolo dell'istituzione, nonché la trasparenza del processo legislativo;

6.  prende atto del rimpasto del governo islandese effettuato il 31 dicembre 2011; esprime il convincimento che il nuovo governo continuerà i negoziati con un impegno ancora più forte e persistente nei confronti del processo di adesione;

7.  elogia l'Islanda per il suo bilancio positivo per quanto concerne la salvaguardia dei diritti umani e la garanzia di un buon livello di cooperazione con i meccanismi internazionali di tutela di tali diritti; sottolinea che l'adesione dell'Islanda rafforzerà ulteriormente il ruolo dell'Unione quale promotore e difensore a livello mondiale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

8.  accoglie con favore i soddisfacenti progressi compiuti nel rafforzare l'indipendenza e l'efficienza del sistema giudiziario, così come il rafforzamento del quadro politico anticorruzione, riconosciuto attraverso la chiusura provvisoria del Capitolo 23;

9.  accoglie inoltre con favore il nuovo atto in materia di media adottato dall'Althingi il 20 aprile 2011; incoraggia le commissioni parlamentari competenti, nominate durante l'estate del 2011, a lavorare sul quadro legislativo in questo campo e sulla concentrazione proprietaria del mercato islandese dei media, nonché sul ruolo dell'emittente statale islandese nel mercato pubblicitario;

10.  ribadisce il proprio sostegno all'iniziativa islandese per i media moderni e ne auspica la trasposizione nel diritto e nella pratica giudiziaria, la qual cosa permetterebbe sia all'Islanda sia all'Unione europea di posizionarsi solidamente per quanto riguarda la tutela giuridica delle libertà d'espressione e d'informazione;

11.  mantiene il proprio invito alle autorità islandesi ad armonizzare i diritti dei cittadini dell'UE per quanto concerne il diritto di voto alle elezioni locali in Islanda;

12.  prende atto della divisione politica all'interno del governo, nonché delle principali forze politiche islandesi, in relazione all'adesione all'UE; incoraggia l'adozione di strategie globali per l'adesione all'Unione europea in alcuni settori, particolarmente in quelli che non sono coperti dal SEE;

13.  prende atto con soddisfazione che vi è una parte significativa degli islandesi a favore del proseguimento dei negoziati di adesione; si compiace per il sostegno del governo a favore di un dibattito ben informato ed equilibrato sul processo di adesione e per la partecipazione della società islandese alle discussioni pubbliche sull'adesione all'UE; ritiene che l'apertura del Centro informazioni dell'UE in Islanda rappresenti per l'Unione europea un'opportunità per fornire ai cittadini del paese tutte le informazioni possibili in merito a tutte le conseguenze che l'adesione all'Unione europea potrà comportare per il paese e per la stessa UE;

14.  reputa essenziale fornire ai cittadini dell'UE informazioni chiare, complete e fattuali sulle implicazioni dell'adesione dell'Islanda; invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi a tal fine e ritiene parimenti importante ascoltare e affrontare le preoccupazioni e gli interrogativi dei cittadini, dando risposta alle opinioni e agli interessi che essi esprimono;

Criteri economici

15.  si compiace degli stretti vincoli economici che legano l'Islanda all'UE e del bilancio complessivamente soddisfacente del paese per quanto concerne l'adempimento degli obblighi che le incombono nell'ambito del SEE e la sua capacità di far fronte alla pressione competitiva e alle forze di mercato all'interno dell'UE nel medio termine, a condizione che continui ad affrontare le attuali carenze attraverso adeguate politiche macroeconomiche e riforme strutturali; ricorda, tuttavia, la necessità di ottemperare agli obblighi esistenti a norma dell'accordo SEE, fra cui quelli individuati dall'Autorità di vigilanza EFTA;

16.  invita le autorità islandesi a contrastare l'intervento statale, ancora significativo, nel settore bancario; incoraggia le autorità islandesi a riformare e ad aprire gradualmente settori come energia, aria, trasporti e pesca, che continuano ad essere protetti dalla concorrenza estera, tenendo in debita considerazione le specificità del paese; sostiene, a questo proposito, gli sforzi volti ad approfondire le cause del crollo del sistema economico e finanziario dell'Islanda; sottolinea che l'eliminazione del protezionismo è un requisito fondamentale per lo sviluppo economico sostenibile;

17.  elogia l'Islanda per aver completato con successo il programma di ripresa economica con l'FMI, che mirava al consolidamento fiscale ed economico;

18.  esprime compiacimento per i buoni progressi economici già conseguiti e per la ristrutturazione e le riforme profonde realizzate nel settore finanziario; incoraggia le autorità islandesi a proseguire i loro sforzi per ridurre il livello di disoccupazione, segnatamente giovanile;

19.  accoglie con favore l'adozione della dichiarazione politica 2020 dell'Islanda e incoraggia il governo a stimolare le piccole e medie imprese (PMI) del paese agevolando la loro presenza sul mercato internazionale e fornendo un adeguato accesso alle risorse finanziarie;

20.  prende atto dell'approvazione, da parte dell'Althingi, della strategia rivista per l'abolizione dei controlli sui capitali, elaborata dalle autorità islandesi di concerto con l'FMI, e del dialogo costruttivo avviato tra l'Islanda e l'UE in questo settore; ricorda che l'abolizione dei controlli sui capitali è un requisito importante per l'adesione del paese all'Unione europea;

21.  ricorda che, a questo stadio, la controversia Icesave rimane irrisolta; sottolinea che il caso Icesave deve trovare una soluzione al di fuori dei negoziati di adesione e non deve costituire un ostacolo al processo di adesione dell'Islanda; prende atto della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA di adire la Corte SEE in relazione alla causa «Icesave» e della sentenza della Corte Suprema islandese favorevole alla legge d'emergenza del 6 ottobre 2008; apprezza il costante impegno delle autorità islandesi per risolvere tale controversia e accoglie con favore i primi pagamenti parziali versati ai creditori privilegiati nella liquidazione della Landsbanki Íslands hf, stimati a quasi un terzo dei crediti privilegiati riconosciuti;

Capacità di assumersi gli obblighi derivanti dall'adesione

22.  invita l'Islanda a intensificare i preparativi in vista dell'allineamento con l'acquis dell'Unione europea, soprattutto nei settori che esulano dal SEE, e a garantirne l'attuazione e l'applicazione entro la data di adesione;

23.  prende atto dei risultati del processo di screening; accoglie l'ambizione dichiarata dell'Islanda di aprire tutti i capitoli negoziali nel corso della presidenza danese; si augura che i negoziati di adesione avanzino positivamente nel corso dell'attuale Presidenza danese, pur sottolineando la necessità di soddisfare i parametri di apertura del capitolo 11 - Agricoltura e sviluppo rurale e del capitolo 22 - Politica regionale e coordinamento degli strumenti strutturali e i parametri di chiusura del Capitolo 5 (Appalti pubblici ), del Capitolo 10 (Società dell'informazione e media) e del Capitolo 33 ( Disposizioni finanziarie e di bilancio);

24.  si compiace per l'attuale consolidamento dei ministeri, riconosce l'efficienza e la professionalità dell'amministrazione islandese e sostiene l'obiettivo generale di migliorare la capacità amministrativa e di coordinamento dei ministeri islandesi;

25.  si compiace degli ulteriori sforzi volti a colmare le lacune istituzionali nel settore finanziario e dei progressi compiuti nel rafforzamento delle prassi di regolamentazione e vigilanza del settore bancario;

26.  tenendo in considerazione il fatto che sia la politica comune della pesca che la politica della pesca islandese sono attualmente oggetto di revisione, invita l'Islanda e l'UE ad affrontare tale capitolo dei negoziati in modo costruttivo e con l'obiettivo di raggiungere una soluzione soddisfacente per ambo le parti con riferimento a una gestione e a uno sfruttamento sostenibili delle risorse della pesca nel quadro del vigente acquis;

27.  ritiene importante che i preparativi vengano effettuati in modo tale da adeguare le necessarie strutture amministrative alla piena partecipazione dell'Islanda alla PAC dal giorno dell'adesione, pur riconoscendo le specificità del settore agricolo islandese, rispetto, in particolare, all'attuale autosufficienza alimentare del paese e al processo di riforma di cui è attualmente oggetto la politica agricola comune;

28.  deplora che il recente incontro dei quattro Stati costieri, Islanda, UE, Norvegia e Isole Fær Øer, sulla gestione della pesca dello sgombro nell'Atlantico del Nord-Est nel 2012 si sia concluso senza un accordo, e invita tutti gli Stati costieri a continuare con rinnovato impegno i negoziati volti a giungere a una soluzione della controversia sullo sgombro in base a proposte realistiche, coerenti con i diritti storici e il parere del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare, che consentano di salvaguardare il futuro dello stock, proteggere e conservare i posti di lavoro nel settore della pesca in mare e garantire una pesca a lungo termine e sostenibile; prende atto della proposta della Commissione volta all'adozione di misure commerciali per contrastare le pratiche di pesca insostenibili;

29.  rileva che l'Islanda, che ricava quasi tutta la sua energia stazionaria da fonti rinnovabili, possa fornire un prezioso contributo alle politiche dell'UE grazie alla sua esperienza nel settore delle energie rinnovabili, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo dell'energia geotermica, la protezione dell'ambiente e i provvedimenti volti a contrastare il cambiamento climatico; è anche convinto che una più stretta cooperazione in questo settore possa avere un impatto positivo sugli investimenti e quindi sulla situazione economica e occupazionale in Islanda e nell'UE;

30.  constata tuttavia il perdurare di divergenze fra l'Unione europea e l'Islanda su questioni relative alla gestione della fauna marina, segnatamente la caccia alle balene; sottolinea che il divieto della caccia alle balene è parte dell'acquis dell'Unione europea e sollecita discussioni più ampie in materia di abolizione della caccia alle balene e del commercio di prodotti balenieri;

31.  si compiace del sostegno costante dell'Islanda alle operazioni civili nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), come pure del suo allineamento con la maggior parte delle dichiarazioni e decisioni assunte nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC); sottolinea che, come parte del processo di preadesione, l'Islanda dovrebbe coordinare le proprie posizioni con l'UE in tutte le sedi internazionali, tra cui l'OMC;

Cooperazione regionale

32.  ritiene che l'adesione dell'Islanda all'UE aumenterebbe significativamente le prospettive dell'Unione di svolgere un ruolo più attivo e costruttivo nell'Europa del Nord e nell'Artico contribuendo alla governance multilaterale e all'elaborazione di soluzioni politiche sostenibili nella regione, poiché le sfide cui è confrontato l'ambiente artico preoccupano ambo le parti; ritiene che l'Islanda potrebbe diventare una testa di ponte strategica della regione e la sua adesione all'UE potrebbe consolidare ulteriormente la presenza europea nel Consiglio Artico;

33.  valuta positivamente la partecipazione dell'Islanda al Consiglio Nordico, al Consiglio degli Stati del Mar Baltico (CSMB), nonché alla politica della dimensione nordica, al Consiglio Euro-Artico di Barents, al Consiglio Artico e alla Cooperazione nordico-baltica; ritiene che l'adozione di una risoluzione su una «Politica del grande Nord» islandese, adottata dall'Althingi nel marzo 2011 abbia rafforzato l'impegno dell'Islanda a svolgere un ruolo attivo nella regione artica in generale;

34.  sottolinea la necessità di una politica artica più efficace e coordinata per l'Unione europea ed esprime l'opinione che l'adesione dell'Islanda all'UE rafforzerebbe sia la voce dell'UE nell'Artico che la dimensione nordatlantica delle politiche esterne dell'Unione;

o
o   o

35.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Presidente dell'Althing e al governo dell'Islanda.

(1) GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 73.
(2) Testi approvati, P7_TA(2011)0150.


Relazione sull'allargamento alla Bosnia-Erzegovina
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Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 sulla relazione 2011 sui progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina (2011/2888(RSP))
P7_TA(2012)0085B7-0129/2012

Il Parlamento europeo,

–  visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, firmato il 16 giugno 2008 e ratificato da tutti gli Stati membri dell'UE e dalla Bosnia-Erzegovina,

–  vista la decisione 2008/211/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato europeo con la Bosnia-Erzegovina e che abroga la decisione 2006/55/CE(1),

–  vista la decisione 2011/426/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, che nomina un rappresentante speciale dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina(2),

–  viste le conclusioni del Consiglio sulla Bosnia-Erzegovina del 21 marzo 2011, del 10 ottobre 2011 e del 5 dicembre 2011,

–  viste la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2011-2012» (COM(2011)0666) e la relazione 2011 sui progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina, approvata il 12 ottobre 2011 (SEC(2011)1206),

–  vista la propria risoluzione del 17 giugno 2010 sulla situazione in Bosnia-Erzegovina(3),

–  vista la dichiarazione congiunta della 13ª riunione interparlamentare tra il Parlamento europeo e l'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina, tenutasi a Bruxelles il 19 e 20 dicembre 2011,

–  visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che l'impegno dell'Unione europea a favore di uno Stato sovrano e unito in Bosnia-Erzegovina rimane forte; che uno degli obiettivi strategici dell'UE è di accelerare i progressi del paese verso l'adesione, contribuendo in tal modo a migliorare la qualità della vita per tutti i cittadini; e che, per avanzare in questa direzione, sono necessarie istituzioni funzionanti a tutti i livelli e un impegno da parte dei leader politici del paese;

B.  considerando che il futuro della Bosnia-Erzegovina è all'interno dell'Unione europea e che la prospettiva di divenire uno Stato membro dell'UE costituisce uno dei fattori che maggiormente uniscono la popolazione del paese;

C.  considerando che la responsabilità primaria del successo del processo di adesione all'UE spetta al potenziale candidato e che i preparativi dovrebbero competere in primo luogo a coloro che vengono eletti dai cittadini e che sono responsabili dinanzi ai medesimi, e secondo una visione comune condivisa dei pressanti problemi politici, economici e sociali del paese; e considerando che la Bosnia-Erzegovina può aspirare all'adesione all'UE solamente come paese singolo e che l'indebolimento delle istituzioni dello Stato impedirà ai cittadini di ottenere i benefici dell'integrazione europea;

D.  considerando che i leader dei partiti politici sono riusciti a trovare un accordo di principio su un nuovo governo, successivamente costituito, dopo uno stallo politico durato circa quindici mesi;

E.  considerando che la situazione di stallo politico e istituzionale ha impedito al paese di portare avanti le riforme indispensabili al suo avvicinamento all'UE, in particolare in settori fondamentali quali la costruzione dello Stato, la governance, lo Stato di diritto e l'allineamento alle norme europee; e che la mancanza di un governo ha ostacolato anche la capacità di adottare politiche economiche e fiscali coerenti;

F.  considerando che la riforma costituzionale rimane la riforma essenziale per trasformare la Bosnia-Erzegovina in uno Stato effettivo e pienamente funzionante;

G.  considerando che in un paese con diversi livelli di governance occorrono un forte coordinamento tra i vari attori e una sincera cooperazione per migliorare la capacità di esprimersi con una sola voce; che, tuttavia, nessun meccanismo di coordinamento può sostituire un'indispensabile volontà politica; e che la cooperazione può portare a risultati tangibili a beneficio di tutti i cittadini, come dimostrato dalla liberalizzazione dei visti, sebbene in molti casi manchi il coordinamento necessario;

H.  considerando che gli obiettivi politici del Rappresentante speciale dell'UE (RSUE) e capo delegazione (HoD) con poteri rafforzati sono di offrire la consulenza dell'UE, facilitare il processo politico e assicurare la coerenza dell'azione dell'Unione;

I.  considerando che la complessità della struttura del sistema giudiziario, caratterizzato dalla mancanza di una corte suprema a livello statale, dall'assenza di armonizzazione tra le quattro giurisdizioni interne, dalle interferenze politiche e dalla messa in discussione delle competenze delle agenzie giudiziarie statali, pregiudica il funzionamento della magistratura e ostacola i tentativi di riforma;

J.  considerando che la missione di polizia dell'UE, istituita nel 2003, è stata prolungata fino al 30 giugno 2012 in vista di una transizione delle attività future al finanziamento a titolo degli strumenti dell'Unione e della creazione di una funzione consultiva strategica nel settore dell'applicazione della legge e della giustizia penale in seno all'ufficio dell'RSUE;

K.  considerando che la Bosnia-Erzegovina sta fornendo assistenza nei processi e negli appelli in corso contro i crimini di guerra, e sta collaborando in relazione ai casi di deferimento;

L.  considerando che la corruzione continua a minare seriamente lo sviluppo socio-economico e politico del paese;

M.  considerando che la tratta di esseri umani costituisce un grave reato e una palese violazione dei diritti umani; e che la Bosnia-Erzegovina è un paese d'origine, di transito e di destinazione della tratta di esseri umani, in particolare di donne e ragazze,

N.  considerando che l'assenza di prospettive di occupazione, specialmente tra i giovani, ostacola il progresso del paese e contribuisce ad alimentare il malcontento sociale;

O.  considerando che la cooperazione con altri paesi della regione è un pre-requisito per una pace duratura e la riconciliazione in Bosnia-Erzegovina e nei Balcani occidentali;

Considerazioni generali

1.  accoglie con favore la formazione del nuovo governo in seguito all'accordo dei leader dei partiti politici su una serie di importanti questioni; chiede che tale accordo venga pienamente attuato mediante la soluzione delle questioni rimaste in sospeso tra cui l'adozione del bilancio dello Stato per il 2012 e la nomina dei direttori delle agenzie statali; invita la classe politica a trarre spunto da tale sviluppo positivo, che può dare ulteriore impulso al processo di integrazione nell'UE, per riavviare un dialogo costruttivo anche su altre riforme di rilievo;

2.  esprime preoccupazione per i limitati progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina, in quanto potenziale candidato all'adesione all'UE, nel suo percorso verso la stabilizzazione e lo sviluppo socio-economico; ritiene comunque possibile il progresso verso l'integrazione nell'UE a beneficio dei cittadini della Bosnia-Erzegovina, a condizione di adottare come principi guida per ulteriori azioni la determinazione, la responsabilità politica, una cultura del compromesso e una visione condivisa del futuro del paese; incoraggia le autorità della Bosnia-Erzegovina ad adottare ulteriori provvedimenti concreti affinché il paese sia messo in condizione di proseguire senza esitazioni il cammino verso l'adesione all'UE;

3.  ricorda a tutti i soggetti politici della Bosnia-Erzegovina che le riforme del percorso per l'integrazione nell'UE mirano a portare beneficio alla popolazione del paese e che essi sono responsabili nei confronti dei cittadini di giungere a compromessi, garantire un coordinamento efficace nonché accordarsi sulle riforme e attuarle; rammenta che il successo di una domanda di adesione all'UE dipende anche dal buon funzionamento dello Stato, del governo e dell'amministrazione; esorta tutti gli attori politici a intraprendere le necessarie modifiche costituzionali e portare avanti altre riforme fondamentali, nonché a concentrarsi sulla creazione delle condizioni per l'entrata in vigore dell'ASA; sottolinea che la responsabilizzazione e l'impegno politico a livello locale sono i pre-requisiti per il successo di qualsiasi tipo di assistenza finanziaria dell'UE; a tal fine, invita le autorità del paese a creare la struttura necessaria per la gestione decentrata (DIS) dello strumento di assistenza preadesione (IPA); sottolinea la necessità di rafforzare i meccanismi di coordinamento per la programmazione della futura assistenza finanziaria dell'UE, in particolare nel quadro del programma IPA;

4.  è fermamente convinto che il rafforzamento dello Stato centrale non significhi l'indebolimento delle entità, bensì la creazione delle condizioni necessarie per un'amministrazione centrale efficiente, in grado di preparare il paese all'adesione all'UE in stretta collaborazione con i vari livelli di governo; sottolinea pertanto la necessità di rafforzare le capacità amministrative a tutti i livelli di governo responsabili per le questioni relative all'UE nonché il coordinamento tra le autorità competenti nella programmazione dell'assistenza finanziaria dell'UE e in tutti i settori interessati dal recepimento della normativa UE;

5.  condanna il ricorso a un linguaggio e ad azioni provocatorie che minano il processo di riconciliazione etnica e il funzionamento delle strutture statali;

Un'accresciuta presenza dell'UE

6.  accoglie con favore la strategia globale dell'UE nei confronti della Bosnia-Erzegovina che prevede il rafforzamento della presenza dell'UE nel paese attraverso la creazione di un rappresentante dell'UE con poteri rafforzati con il duplice mandato di rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) e capo delegazione (HoD); loda l'RSUE/HoD per il sostegno fornito alla Bosnia Erzegovina su questioni inerenti all'UE e per aver facilitato l'adesione al processo di integrazione europea a livello locale; sostiene pienamente l'RSUE/HoD nel suo intento di aiutare le autorità della Bosnia-Erzegovina a collocare l'agenda dell'Unione europea al centro del processo politico garantendo la coerenza e il coordinamento delle azioni dell'Unione; a tale proposito, esorta tutti gli attori politici a lavorare in stretta collaborazione con l'RSUE; ribadisce la necessità di mettere in atto il rafforzamento della presenza dell'UE tramite strategie chiare e globali sulle varie problematiche e, al contempo, tramite un sostegno determinato e coerente da parte di tutti gli Stati membri dell'UE a favore dell'RSUE/HoD; osserva, a tale proposito, che l'UE deve allocare risorse sufficienti, anche in termini di personale, per consentirgli di essere presente in tutto il paese e di raggiungere gli obiettivi richiesti;

7.  invita la comunità internazionale a vagliare l'opportunità di attuare l'agenda 5+2 del Comitato direttivo del Consiglio per l'attuazione della pace, e a trovare soluzioni in merito, per aprire la strada allo scioglimento dell'Ufficio dell'Alto rappresentante (OHR) in modo da consentire una maggiore assunzione di responsabilità a livello locale per le questioni proprie della Bosnia-Erzegovina, tenendo presente che qualsiasi iniziativa di questo genere non dovrebbe avere ripercussioni negative sulla stabilità del paese, sul ritmo e sui risultati delle indispensabili riforme; rammenta che le autorità della Bosnia-Erzegovina devono, a tale proposito, risolvere le questioni in sospeso riguardo a proprietà dello Stato e proprietà della Difesa;

8.  prende atto con soddisfazione del significativo contributo della missione di polizia dell'UE (EUPM) e dell'operazione Althea di EUROFOR alla stabilità e sicurezza della Bosnia-Erzegovina, che considera importanti elementi della strategia globale rafforzata dell'UE per la Bosnia-Erzegovina; loda i risultati ottenuti dalla EUPM nel contribuire alla lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione da parte delle forze dell'ordine e della magistratura della Bosnia-Erzegovina; prende atto dell'accordo inteso a smantellare l'EUPM entro fine giugno 2012; ribadisce la necessità di una transizione ordinata dall'operato della EUPM ai progetti di assistenza finanziati da IPA nonché a una funzione consultiva strategica nell'ambito delle misure di contrasto e della giustizia penale in seno all'ufficio dell'RSUE; si compiace del ruolo assunto dalla missione militare Althea a sostegno degli sforzi della Bosnia-Erzegovina finalizzati al mantenimento di un clima di sicurezza nell'ambito del nuovo mandato delle Nazioni Unite; sottolinea la necessità di migliorare ulteriormente le capacità e la professionalità delle forze di sicurezza della Bosnia-Erzegovina, nell'ottica di rafforzare la responsabilizzazione e la capacità a livello locale;

Criteri politici

9.  ribadisce la sua posizione secondo cui lo Stato dovrebbe disporre di poteri legislativi, di bilancio, esecutivi e giudiziari sufficienti per soddisfare i criteri di adesione all'UE;

10.  accoglie con favore l'iniziativa sul Forum di coordinamento parlamentare che si occupa delle questioni legislative legate all'integrazione nell'Unione europea ai diversi livelli di governo, che dovrebbe contribuire a far sì che l'agenda europea diventi un'agenda nazionale; ritiene che, sebbene non sia stato ancora possibile raggiungere un accordo su modifiche concrete della Costituzione, il lavoro del comitato misto interinale rappresenti un significativo passo avanti in quanto per la prima volta i politici della Bosnia-Erzegovina hanno instaurato un dialogo istituzionalizzato sulle modifiche della Costituzione senza la presenza della comunità internazionale, con il coinvolgimento della società civile e in modo aperto e pubblicamente trasparente;

11.  è preoccupato per la persistente debolezza del dialogo sociale e per il carattere irregolare della consultazione delle parti sociali; esorta i governi della Bosnia-Erzegovina, sia a livello di entità che a livello statale, a potenziare la capacità amministrativa di cooperazione con le ONG e a sostenere ulteriormente lo sviluppo della società civile, rivedendo al rialzo le loro ambizioni nel senso di stabilire un dialogo sociale con le parti interessate; sottolinea che occorre chiarire le norme per il riconoscimento e la registrazione delle parti sociali nonché adottare leggi a livello statale in materia di rappresentatività delle parti sociali;

12.  rileva che la riforma costituzionale rimane la riforma essenziale per trasformare la Bosnia-Erzegovina in uno Stato effettivo e pienamente funzionante; chiede alla commissione parlamentare di avanzare proposte concrete al riguardo;

13.  reitera la sua richiesta di raggiungere un accordo e di rispettare pienamente la sentenza della CEDU nel caso Sejdić-Finci e l'articolo 2 dell'accordo di associazione e stabilizzazione, che prescrivono il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani; ricorda che, oltre al caso Sejdić-Finci, vi è la generale esigenza di modificare la Costituzione in modo da consentire un sistema di governance e una struttura statale più pluraliste, democratiche ed efficienti;

14.  invita tutte le autorità competenti a facilitare la revisione della loro pertinente legislazione e ad assicurare la costituzione di un sistema giudiziario indipendente, imparziale ed efficace, in linea con le norme dell'Unione e le norme internazionali al fine di rafforzare lo Stato di diritto nell'interesse di tutti i cittadini; accoglie con favore il fatto che, attraverso il dialogo strutturato sulla magistratura, siano stati compiuti alcuni progressi relativamente alla creazione di un equilibrio tra le competenze giurisdizionali a livello di Stato centrale e a livello di Entità; esorta comunque il governo ad attuare efficacemente la strategia di riforma del settore giudiziario e a evitare i tentativi di indebolire le istituzioni giudiziarie a livello statale, quale l'Alto consiglio giudiziario e della magistratura (High Judicial and Prosecution Council - HJPC);

15.  reitera la sua richiesta affinché l'eventuale istituzione di una Corte suprema e le altre questioni strategiche e strutturali concernenti l'armonizzazione dei quattro diversi sistemi giuridici della Bosnia-Erzegovina siano esaminate in modo coerente nell'ambito del dibattito in corso in seno al Dialogo strutturato sulla giustizia; ritiene che, come indicato anche nella strategia per la riforma del settore della giustizia, tali questioni strategiche debbano essere discusse in uno spirito di piena responsabilità nell'ambito del processo di riforma costituzionale;

16.  si compiace dei progressi nei preparativi in vista della cessazione della supervisione internazionale sul distretto di Brcko;

17.  si compiace dell'adozione della legge sul censimento da parte di entrambe le Camere dell'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina, in seguito all'accordo politico tra i leader dei partiti; chiede alle autorità della Bosnia-Erzegovina di procedere con urgenza ai preparativi tecnici necessari, dal momento che il censimento non costituisce solo una chiara precondizione per la prospettiva di adesione all'UE, ma rappresenta anche un elemento essenziale per lo sviluppo socio-economico del paese;

18.  ribadisce al riguardo l'obbligo di attuare l'allegato VII dell'accordo di pace di Dayton al fine di garantire un rientro sostenibile così come soluzioni eque, globali e durevoli per gli sfollati interni, i profughi e le altre persone colpite dal conflitto;

19.  invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a indagare e perseguire efficacemente i casi di corruzione nonché ad aumentare il numero degli autori di tali reati condannati; accoglie con favore l'intenzione di avviare un piano d'azione volto a combattere la corruzione nella pubblica amministrazione; sottolinea l'esigenza di sensibilizzare maggiormente i cittadini in merito alla legislazione e alle pratiche anticorruzione nonché la necessità di porre in essere un sistema che consentirà ai cittadini di segnalare i casi di corruzione; esorta altresì il governo a sviluppare e attuare programmi di formazione speciali, se necessario con l'assistenza dell'UE, destinati alle forze di polizia, ai pubblici ministeri, ai giudici e alle altre autorità interessate per migliorarne la consapevolezza e la conoscenza della legislazione e delle pratiche anticorruzione;

20.  si compiace della nomina dei direttori dell'Agenzia per la prevenzione della corruzione e il coordinamento della lotta contro la corruzione e sottolinea al contempo l'urgenza di predisporre le risorse finanziarie e umane necessarie per assicurare che tale Agenzia divenga pienamente operativa; esorta a compiere ogni sforzo per giungere quanto prima alla firma di un accordo operativo con EUROPOL;

21.  esprime preoccupazione per gli scarsi progressi registrati relativamente al problema del riciclaggio di denaro; esorta il Parlamento ad approvare le necessarie modifiche della legislazione che, tra le altre cose, miglioreranno la segnalazione delle transazioni bancarie sospette, permetteranno di aumentare i tassi di sequestro dei beni acquisiti illegalmente e potenzieranno l'efficienza delle competenti autorità; chiede il rafforzamento del dipartimento di intelligence finanziaria mediante l'aumento delle sue capacità investigative; sottolinea l'importanza di istituire strutture per la gestione e la conservazione dei beni confiscati;

22.  rileva che la liberalizzazione dei visti non ha portato a un aumento delle richieste di asilo da parte dei cittadini della Bosnia-Erzegovina nell'area di Schengen, in Bulgaria e in Romania; esprime il proprio plauso alle autorità per aver istituito meccanismi a livello bilaterale e multilaterale nei casi in cui singoli Stati membri hanno rilevato un temporaneo aumento delle richieste di asilo;

23.  invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a tutelare e promuovere attivamente i diritti di tutti i gruppi e cittadini, che dovrebbero essere protetti da discriminazioni e atti di violenza diretti o indiretti; rileva con preoccupazione che l'attuazione della legge antidiscriminazione resta debole e che le disposizioni giuridiche non sono all'altezza delle necessità; esorta il governo e il parlamento della Bosnia-Erzegovina ad adeguare il quadro istituzionale e giuridico del paese alle norme internazionali e unionali in materia di diritti delle persone LGBT; invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a rafforzare la società civile e a coinvolgerla attivamente nella definizione e attuazione delle politiche in materia di diritti umani;

24.  prende atto dei progressi realizzati nell'attuazione della strategia a favore dei rom e dei piani d'azione su alloggi e occupazione; sollecita un ulteriore impegno su queste tematiche, dal momento che la popolazione rom si trova ancora a subire discriminazioni e ad avere condizioni di vita difficili;

25.  sottolinea la necessità di contrastare efficacemente la tratta di esseri umani in cooperazione con la comunità internazionale, di perseguire i responsabili, di offrire protezione e indennizzi alla vittime e di realizzare campagne di sensibilizzazione per evitare che le vittime siano stigmatizzate di nuovo dalle autorità e dalla società; sollecita una cooperazione e collaborazione maggiori tra le autorità competenti nei vari settori e le ONG del paese e della regione; invita a sensibilizzare maggiormente le forze di polizia della Bosnia-Erzegovina in merito alla tratta di esseri umani mediante la messa a punto di speciali corsi di formazione; incoraggia un sostegno continuo da parte dell'UE per quanto riguarda la lotta alla tratta di esseri umani e chiede una maggiore cooperazione in materia tra la DG Allargamento, la DG Affari interni e il Coordinatore antitratta dell'UE;

26.  riconosce l'esistenza di disposizioni giuridiche che garantiscono i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere, ma è preoccupato per gli scarsi progressi registrati in questo ambito; esorta il governo della Bosnia-Erzegovina ad adoperarsi per una maggiore partecipazione delle donne alla politica e al mercato del lavoro; esorta inoltre il governo a sostenere maggiormente le attività e iniziative volte a combattere le consuetudini, le tradizioni e gli stereotipi discriminatori che pregiudicano i diritti fondamentali delle donne;

27.  invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a contrastare l'estremismo, l'odio religioso e la violenza in stretta cooperazione con la comunità internazionale; sollecita una presa di coscienza così come attività investigative e l'eliminazione di ogni sorta di minacce estremistiche nell'intera regione dei Balcani occidentali;

28.  invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a rafforzare l'indipendenza dei media, la loro diversificazione e la loro libertà da interferenze politiche nonché a consentire loro di svolgere liberamente la propria attività informativa in ogni parte del paese; deplora la continua pressione politica sui media del paese così come le minacce contro i giornalisti; esorta, inoltre, ad affrontare il problema dell'elevata frammentazione politica ed etnica e della polarizzazione dei media;

Perseguimento dei crimini di guerra

29.  si congratula con le autorità della Bosnia-Erzegovina, sia a livello centrale che a livello di Entità, per aver risposto prontamente e adeguatamente alle richieste del Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (ICTY);

30.  esorta tutte le autorità competenti a rafforzare le capacità delle procure e dei tribunali per perseguire i crimini di guerra in tutta la Bosnia-Erzegovina, onde ridurre l'importante arretrato di tali casi, ad affrontare la questione dell'applicabilità di codici penali diversi - che si traduce nell'incoerenza delle condanne - e ad accelerare i progressi per quanto riguarda la protezione dei testimoni e l'attuazione della strategia nazionale per i crimini di guerra; sottolinea che la procedura per il rinvio dei casi di crimini di guerra dalle istanze a livello nazionale alle altre istanze competenti deve essere garantita dall'applicazione di criteri oggettivi e trasparenti; condanna qualsiasi attacco di natura politica nei confronti delle sentenze della Corte della Bosnia-Erzegovina in casi riguardanti crimini di guerra; invita le autorità della Bosnia-Erzegovina ad accelerare i procedimenti nei casi di crimini sessuali commessi durante la guerra nonché a garantire giustizia e un adeguato risarcimento alle vittime;

31.  plaude allo sviluppo di una strategia rivolta alle vittime di crimini di guerra di natura sessuale, intesa a fornire direttamente alle vittime un adeguato risarcimento e un sostegno economico, sociale e psicologico, fra cui i migliori servizi di assistenza possibili in materia di salute mentale e fisica; invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a sviluppare programmi e destinare risorse adeguate per la protezione dei testimoni; sottolinea in tale contesto la necessità di migliorare il coordinamento tra i diversi organi giudiziari e di accelerare i procedimenti penali relativi ai crimini di guerra di tipo sessuale; invita la Commissione e gli altri donatori internazionali a sostenere le autorità della Bosnia-Erzegovina in tale sforzo con risorse finanziarie e consulenza a favore delle vittime di crimini di guerra di natura sessuale; prende atto che al ministero dei Diritti dell'uomo e dei rifugiati della Bosnia-Erzegovina, con il sostegno dell'UNFPA, è conferito il compito di sviluppare la strategia in parola mediante l'istituzione di un gruppo di lavoro di esperti; prende atto che la Republika Srpska, invitata a nominare partecipanti in rappresentanza dei suoi ministeri competenti, non vi ha ancora provveduto; chiede alle autorità della Republika Srpska di adoperarsi in modo attivo in questo sforzo cruciale finalizzato all'approvazione e all'attuazione della strategia;

32.  è preoccupato per il fatto che la Bosnia-Erzegovina sia tuttora priva di un centro di detenzione a livello statale che possa accogliere i detenuti condannati per reati gravi, inclusi i crimini di guerra; plaude all'arresto di Radovan Stanković, il quale era evaso dal carcere di Foča dopo essere stato condannato dalla Corte statale di giustizia della Bosnia-Erzegovina a vent'anni di reclusione per crimini contro l'umanità, inclusi violenza sessuale, riduzione in schiavitù e tortura;

33.  invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a promuovere e completare il rientro sostenibile di profughi e sfollati interni, nonché ad adottare una strategia in materia; incoraggia vivamente le autorità locali a garantire le infrastrutture per il buon esito del loro rientro; incoraggia le autorità della Bosnia-Erzegovina a portare avanti gli sforzi per l'attuazione del processo della Dichiarazione di Sarajevo sui rifugiati, affrontando problemi fondamentali quali la fornitura di assistenza sanitaria, l'occupazione e i servizi sociali;

34.  ricorda, in tale contesto, l'importanza di attuare appieno la strategia di azione contro le mine; sottolinea la necessità che una futura legge in materia di azioni antimine affronti in modo adeguato le questioni delle responsabilità in merito alla raccolta di fondi, della capacità amministrativa e di gestione e del coordinamento delle misure di bonifica, come sottolineato dalla Commissione;

35.  prende atto della sentenza della Corte costituzionale della Bosnia-Erzegovina secondo cui la legge sulla cittadinanza viola la Costituzione; rinnova l'appello rivolto dalla Corte costituzionale all'Assemblea parlamentare affinché tale legge venga modificata entro sei mesi; chiede con urgenza l'attuazione della sentenza della Corte;

Istruzione

36.  rileva alcuni progressi nel miglioramento del quadro generale relativo all'istruzione, ma invita comunque il nuovo governo a migliorare, tra l'altro, il coordinamento dei 13 ministeri dell'istruzione e del dipartimento per l'istruzione nel distretto di Brčko, a ridurre la frammentazione del sistema educativo e a rendere le scuole più inclusive;

37.  esorta tutti gli organi di governo della Bosnia-Erzegovina, in considerazione del ruolo centrale dell'istruzione nella creazione di una società multietnica tollerante, a promuovere un sistema educativo inclusivo e non discriminatorio e ad eliminare la segregazione dei diversi gruppi etnici (due scuole sotto lo stesso tetto) grazie allo sviluppo di programmi didattici comuni e alla creazione di classi integrate in tutto il paese; invita la Commissione a valutare se un sostegno mirato dell'UE potrebbe contribuire ad eliminare la segregazione nel sistema educativo;

38.  esorta il nuovo governo e le autorità competenti a livello di entità, cantoni e distretto di Brčko, ad accelerare il piano d'azione sulle esigenze educative dei rom e a garantire congrue risorse finanziarie per la sua attuazione; invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a definire modalità per la registrazione alla nascita di tutti i bambini rom in modo che possano tutti essere iscritti a scuola;

39.  sottolinea la necessità di migliorare la qualità complessiva dell'istruzione per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro; invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a rimediare alle carenze della formazione professionale al fine di attirare investimenti esteri diretti, nonché a garantire - anche per motivi economici – che venga avviato l'accreditamento degli istituti d'istruzione e che le agenzie incaricate del riconoscimento dei titoli e dei diplomi divengano pienamente operative;

40.  esorta il nuovo governo ad adottare le misure necessarie affinché le parti interessate della Bosnia-Erzegovina colgano finalmente l'occasione di partecipare ai programmi di mobilità in campo educativo dell'Unione europea, cui possono accedere dal 2007;

41.  invita le autorità a fare luce sul quadro giuridico per le istituzioni culturali quali il museo nazionale, la biblioteca nazionale e il museo di storia e ad assicurarsi che tali istituzioni siano preservate;

Questioni economiche e sociali

42.  prende atto del deterioramento delle condizioni di vita e dell'aumento della disoccupazione, in particolare tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni; crede fermamente che la prosperità economica e la prospettiva di un'occupazione, soprattutto per i giovani, siano cruciali per l'ulteriore sviluppo del paese; invita il nuovo governo ad accelerare la crescita economica che è stata ostacolata dalla complessa struttura amministrativa, da una burocrazia eccessiva e onerosa e dall'annoso problema della criminalità organizzata e della corruzione;

43.  incoraggia i leader politici e gli imprenditori a compiere ogni sforzo per ripristinare la fiducia degli investitori e creare un ambiente favorevole alle imprese dal momento che, nella regione, la Bosnia-Erzegovina è scesa all'ultimo posto in classifica per quanto riguarda il clima degli investimenti;

44.  accoglie con favore l'attuazione dello «Small Business Act» e gli sforzi compiuti dal Consiglio dei ministri e dalle Entità per predisporre misure di sostegno finanziario a favore delle piccole e medie imprese (PMI); sottolinea altresì la necessità di istituire senza indugio un registro a livello statale per la produzione di statistiche sulle imprese e di introdurre un sistema di registrazione delle PMI unico per tutto il paese, inteso a favorire la creazione di PMI;

45.  esorta il nuovo governo e i governi delle Entità ad affrontare in modo coordinato l'impatto della crisi economica, a sostenere politiche fiscali sane e ad adottare il bilancio dello Stato per il 2012 e il quadro globale per le politiche di bilancio 2012-2014; ritiene importante accelerare il ritmo della ristrutturazione economica, in particolare nella Federazione; invita il governo a garantire una dotazione finanziaria adeguata per le prossime elezioni comunali del 2012;

46.  sollecita il nuovo governo a concentrare i suoi sforzi sulle riforme necessarie per l'adesione della Bosnia-Erzegovina all'Organizzazione mondiale del commercio, al fine di promuovere un contesto ancora più favorevole alle imprese e agli investimenti esteri;

47.  invita nuovamente tutte le parti coinvolte a lavorare per completare lo spazio economico unico in tutto il paese rafforzando il coordinamento delle politiche economiche tra i governi delle Entità, rimuovendo gli ostacoli ad un quadro giuridico adeguato e stimolando la concorrenza in tutto il paese;

48.  si compiace dell'adozione della legge sugli aiuti di Stato da parte di entrambe le Camere dell'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina; nota che tale legge costituisce uno dei requisiti per consentire l'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e associazione; invita le autorità ad adottare le norme di attuazione di tale legge in linea con l'acquis;

49.  invita il nuovo governo a mettere a punto un regime di protezione sociale efficace e sostenibile e a strutturare in modo più mirato le prestazioni sociali; invita le autorità della Bosnia-Erzegovina a impegnarsi in modo più risoluto a favore delle politiche per l'occupazione, la coesione sociale e la parità di genere; ritiene essenziale migliorare il coordinamento tra il settore dell'istruzione e il mercato del lavoro per poter meglio rispondere alle esigenze del mercato del lavoro;

50.  invita il governo centrale e le Entità a rimuovere gli ostacoli che contribuiscono alla scarsa mobilità del lavoro nel paese, armonizzando le disposizioni delle legislazioni giuslavoristiche e dei regimi pensionistici e previdenziali delle varie Entità come anche dei vari Cantoni, incoraggiando in tal modo una più ampia mobilità e trasferibilità delle prestazioni in tutto il paese;

51.  sottolinea che la Bosnia-Erzegovina ha ratificato le principali convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui diritti dei lavoratori nonché la Carta sociale europea riveduta; richiama l'attenzione sul fatto che i diritti dei lavoratori e i diritti sindacali restano ancora limitati ed invita il governo della Bosnia-Erzegovina a rafforzare ulteriormente tali diritti e ad operare per l'armonizzazione del relativo quadro giuridico in tutto il paese;

52.  invita la Commissione a proporre una tabella di marcia dettagliata per promuovere la mobilità e l'accesso di studenti, tirocinanti e lavoratori al mercato del lavoro e ai servizi educativi nello Spazio economico europeo, inclusi i programmi per la migrazione circolare del lavoro;

Cooperazione regionale

53.  si congratula con la Bosnia-Erzegovina per il suo ruolo pro-attivo nel processo avviato dalla Dichiarazione di Sarajevo, nonché nell'adozione della Dichiarazione congiunta dei ministri degli Esteri di Bosnia-Erzegovina, Serbia, Croazia e Montenegro sul completamento del reinsediamento e la messa a punto di soluzioni durature per i profughi e gli sfollati interni vulnerabili;

54.  si compiace degli sforzi intrapresi per risolvere le questioni in sospeso tra Bosnia-Erzegovina, Serbia e Croazia, e del fatto che questi sforzi siano stati intensificati negli ultimi mesi; incoraggia tutte le parti, comprese le autorità della Bosnia-Erzegovina, a prestare particolare attenzione alla cooperazione bilaterale e regionale nel campo della giustizia e della sicurezza;

55.  rileva che la Bosnia-Erzegovina e la Serbia hanno stabilito rapporti di buon vicinato, ma invita comunque la Bosnia-Erzegovina a non rinviare la firma del protocollo sullo scambio di prove nei casi di crimini di guerra e a instaurare una più stretta cooperazione in questo settore sensibile; plaude nondimeno all'accordo bilaterale tra la Bosnia-Erzegovina e la Serbia sulla cooperazione in materia di scambio di informazioni nella lotta contro la criminalità organizzata, il contrabbando e il traffico di droga e di organi umani, l'immigrazione clandestina e il terrorismo;

56.  invita il governo della Bosnia-Erzegovina e i paesi vicini a fare tutto il possibile per risolvere mediante accordi bilaterali o con altri mezzi le proprie controversie con i paesi limitrofi in merito ai confini; sottolinea che le parti interessate devono risolvere le questioni bilaterali con determinazione, in uno spirito di buon vicinato e tenendo conto degli interessi globali dell'UE;

57.  invita le autorità della Bosnia-Erzegovina – in considerazione del fatto che l'adesione della Croazia all'UE avrà anche conseguenze bilaterali – ad adoperarsi con ogni mezzo per allineare la pertinente normativa della Bosnia-Erzegovina, ai vari livelli di governo, con la legislazione dell'UE in campo veterinario e fitosanitario nonché in materia di sicurezza alimentare, così come a potenziare o creare le infrastrutture necessarie presso una serie di valichi di frontiera con la Croazia per facilitare i controlli alle frontiere richiesti dall'UE;

58.  esprime preoccupazione per il fatto che la Bosnia-Erzegovina sia il solo paese della regione che non consente ai cittadini del Kosovo di entrare nel suo territorio; esorta dunque le autorità della Bosnia-Erzegovina ad accettare per l'ingresso nel paese i necessari documenti di viaggio dei cittadini kosovari, come già fanno la Serbia e altri paesi;

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59.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione all'Alto Rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza/Vicepresidente della Commissione, al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti della Bosnia-Erzegovina e delle sue Entità.

(1) 1 GU L 80 del 19.03.08, pag. 18.
(2) 1 GU L 188 del 19.07.2011, pag. 30.
(3) GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 113.

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