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Procedura : 2012/2128(IMM)
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Martedì 11 settembre 2012 - Strasburgo
Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Birgit Collin-Langen
P7_TA(2012)0308A7-0229/2012

Decisione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Birgit Collin-Langen (2012/2128(IMM))

Il Parlamento europeo,

–  vista la richiesta di revoca dell'immunità di Birgit Collin-Langen, trasmessa il 27 aprile 2012 dal procuratore capo di Coblenza (Germania), nel quadro di un procedimento per un presunto reato, e comunicata in Aula il 14 giugno 2012,

–  avendo ascoltato Birgit Collin-Langen a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

–  visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

–  viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986, del 15 e 21 ottobre 2008, del 19 marzo 2010 e del 6 settembre 2011(1),

–  visto l'articolo 46 della Legge fondamentale tedesca (Grundgesetz),

–  visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A7-0229/2012),

A.  considerando che il procuratore capo ha richiesto la revoca dell'immunità parlamentare del deputato al Parlamento europeo Birgit Collin-Langen, nel quadro di un procedimento per un presunto reato;

B.  considerando che la richiesta del procuratore capo fa riferimento a un procedimento per un presunto reato ai sensi dell'articolo 331 del Codice penale tedesco, che stabilisce:' Un funzionario pubblico o una persona incaricata in particolare di un pubblico servizio che chieda, si faccia promettere o accetti un beneficio per sé o per terzi per l'esercizio della propria funzione è punibile con la reclusione fino a tre anni o con una sanzione pecuniaria.«;

C.  considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro Stato;

D.  considerando che, in virtù dell'articolo 46, paragrafo 2, della Legge fondamentale tedesca (Grundgesetz), un deputato non può essere chiamato a rispondere di un'azione per la quale è prevista una sanzione senza che il Parlamento lo autorizzi, salvo che sia colto nell'atto di commettere il fatto o durante il giorno successivo;

E.  considerando che, pertanto, il Parlamento deve revocare l'immunità parlamentare di Birgit Collin-Langen perché il procedimento a suo carico possa aver luogo;

F.  considerando che Birgit Collin-Langen è stata ascoltata dalla commissione per gli affari giuridici e che in tale occasione ha chiesto una rapida conclusione della questione e ha dichiarato che la sua immunità dovrebbe essere revocata;

G.  considerando che spetta unicamente al Parlamento decidere in merito alla revoca o meno dell'immunità; che il Parlamento può ragionevolmente prendere in considerazione la posizione del deputato in fase di adozione di una decisione sulla revoca della sua immunità(2);

H.  considerando che Birgit Collin-Langen è deputato al Parlamento europeo dal 17 marzo 2012;

I.  considerando che i fatti inerenti al caso risalgono al 2006-2008 e, quali presentati nei documenti inviati alla commissione giuridica, indicano che le presunte attività non hanno un legame diretto e inequivocabile con l'esercizio da parte di Birgit Collin-Langen delle funzioni di deputato al Parlamento europeo;

J.  considerando che pertanto Birgit Collin-Langen non agiva nell'esercizio delle sue funzioni in qualità di deputato al Parlamento europeo;

K.  considerando che i fatti esposti nella motivazione non costituiscono un caso di fumus persecutionis;

1.  decide di revocare l'immunità di Birgit Collin-Langen;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica federale di Germania e a Birgit Collin-Langen.

(1) Causa 101/63 Wagner/Fohrmann e Krier [1964] Racc. 195, causa 149/85 Wybot/Faure e altri [1986] Racc. 2391, causa T-345/05 Mote/Parlamento [2008] Racc. II-2849, cause riunite C-200/07 e C-201/07 Marra/De Gregorio e Clemente [2008] Racc. I-7929, causa T-42/06 Gollnisch/Parlamento (non ancora pubblicata in Racc.) e causa C-163/10 Patriciello (non ancora pubblicata in Racc.).
(2) Causa T-345/05 Mote/Parlamento [2008] Racc. II-2849, par. 28.

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