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Procedura : 2011/0229(COD)
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Ciclo del documento : A7-0199/2012

Testi presentati :

A7-0199/2012

Discussioni :

PV 10/09/2012 - 22
CRE 10/09/2012 - 22

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PV 11/09/2012 - 10.9
CRE 11/09/2012 - 10.9
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P7_TA(2012)0312
P7_TA(2014)0262

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Martedì 11 settembre 2012 - Strasburgo
Identificazione elettronica dei bovini ***I
P7_TA(2012)0312A7-0199/2012

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'11 settembre 2012, sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e che sopprime le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle carni bovine (COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – 2011/0229(COD))(1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Titolo
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e che sopprime le disposizioni relative all«etichettatura facoltativa delle carni bovine

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e etichettatura delle carni bovine

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 4
(4)  La tracciabilità delle carni bovine fino all'origine attraverso l'identificazione e la registrazione costituisce un presupposto essenziale per l'etichettatura sull'origine lungo tutta la catena alimentare ed è una garanzia di protezione dei consumatori e per la salute pubblica.
(4)  La tracciabilità delle carni bovine fino all'origine attraverso l'identificazione e la registrazione costituisce un presupposto essenziale per l'etichettatura sull'origine lungo tutta la catena alimentare. Le misure in oggetto costituiscono una garanzia di protezione dei consumatori e per la salute pubblica e promuovono la fiducia dei consumatori.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 6
(6)  L'uso di sistemi di identificazione elettronica dovrebbe permettere di snellire i processi di tracciabilità grazie all'automazione e alla maggiore precisione della lettura e dell'iscrizione nel registro dell'azienda. Ciò consentirebbe inoltre la segnalazione automatica dei movimenti degli animali alla base di dati informatizzata, migliorando in questo modo la rapidità, l'affidabilità e la precisione del sistema.
(6)  L'uso di sistemi di identificazione elettronica dovrebbe permettere di snellire i processi di tracciabilità grazie all'automazione e alla maggiore precisione della lettura e dell'iscrizione nel registro dell'azienda. Ciò consentirebbe inoltre la segnalazione automatica dei movimenti degli animali alla base di dati informatizzata, migliorando in questo modo la rapidità, l'affidabilità e la precisione del sistema. Ciò migliorerebbe la gestione dei pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori per capo di bestiame grazie a migliori controlli e alla riduzione del rischio di errori di pagamento.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 7
(7)  I sistemi di identificazione elettronica basati sull'identificazione a radiofrequenza sono notevolmente migliorati negli ultimi dieci anni. Questa tecnologia permette una lettura più rapida e precisa dei codici di identificazione dei singoli animali e la loro introduzione diretta nei sistemi di elaborazione dati, il che consente una diminuzione dei tempi necessari per rintracciare gli animali o gli alimenti potenzialmente infetti, riducendo i costi della manodopera, ma aumentando nel contempo i costi per le apparecchiature.
(7)  I sistemi di identificazione elettronica basati sull'identificazione a radiofrequenza sono notevolmente migliorati negli ultimi dieci anni, benché sia tuttora necessario applicare le norme ISO (International Organisation for Standardisation) e questi sistemi debbano essere testati per i bovini. Questa tecnologia permette una lettura più rapida e precisa dei codici di identificazione dei singoli animali e la loro introduzione diretta nei sistemi di elaborazione dati, il che consente una diminuzione dei tempi necessari per rintracciare gli animali o gli alimenti potenzialmente infetti, migliorando le basi di dati e rafforzando la capacità di reagire rapidamente in caso di epidemie, riducendo i costi della manodopera, ma aumentando nel contempo i costi per le apparecchiature. Se l'identificazione elettronica è errata, il malfunzionamento tecnico non deve comportare l'imposizione di sanzioni pecuniarie agli agricoltori.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 9
(9)  Alla luce dei progressi tecnologici in materia di identificazione elettronica, vari Stati membri hanno deciso di avviare, su base volontaria, l'applicazione dell'identificazione elettronica dei bovini. Tali iniziative rischiano di far sì che sistemi diversi vengano messi a punto nei singoli Stati membri o dalle parti interessate. Un'evoluzione del genere impedirebbe una successiva armonizzazione delle norme tecniche all'interno dell'Unione.
(9)  Alla luce dei progressi tecnologici in materia di identificazione elettronica, vari Stati membri hanno deciso di avviare, su base volontaria, l'applicazione dell'identificazione elettronica dei bovini. Tali iniziative rischiano di far sì che sistemi diversi vengano messi a punto nei singoli Stati membri o dalle parti interessate. Un'evoluzione del genere impedirebbe una successiva armonizzazione delle norme tecniche all'interno dell'Unione. Occorre garantire che i sistemi introdotti negli Stati membri siano interoperabili e coerenti con le norme ISO.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 16
(16)  Rendere l'identificazione elettronica obbligatoria in tutta l'Unione potrebbe avere ripercussioni negative sul piano economico per alcuni operatori. È quindi opportuno stabilire un regime facoltativo per l'introduzione dell'EID. Nel quadro di tale regime opterebbero per l'identificazione elettronica i detentori che possono trarne vantaggi economici immediati.
(16)  Rendere l'identificazione elettronica obbligatoria in tutta l'Unione potrebbe avere ripercussioni negative sul piano economico per alcuni operatori. Inoltre, esistono problemi di ordine pratico che continuano a ostacolare il corretto funzionamento dell'identificazione elettronica, specialmente per quanto riguarda la precisione della tecnologia. L'esperienza quanto all'attuazione dell'identificazione elettronica obbligatoria dei piccoli ruminanti dimostra che, a causa della tecnologia carente e delle difficoltà di ordine pratico, è spesso impossibile raggiungere il 100% di accuratezza. È quindi opportuno stabilire un regime facoltativo che permetta solo ai detentori che possono trarne vantaggi economici rapidi di optare per l'identificazione elettronica.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 17
(17)  Gli Stati membri hanno sistemi di allevamento, pratiche agricole e organizzazioni di settore assai differenti. È opportuno quindi consentire agli Stati membri di rendere l'identificazione elettronica obbligatoria nei loro rispettivi territori solo qualora, dopo aver preso in considerazione tutti questi fattori, lo ritengano appropriato.
(17)  Gli Stati membri hanno sistemi di allevamento, pratiche agricole e organizzazioni di settore assai differenti. È opportuno quindi consentire agli Stati membri di rendere l'identificazione elettronica obbligatoria nei loro rispettivi territori solo qualora, dopo aver preso in considerazione tutti questi fattori, compreso un eventuale impatto negativo sui piccoli produttori, e previa consultazione delle organizzazioni rappresentative del settore delle carni bovine, lo ritengano opportuno.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 18
(18)  Gli animali che entrano nell'Unione da paesi terzi dovrebbero essere soggetti agli stessi requisiti in materia di identificazione che si applicano agli animali nati nell'Unione.
(18)  Gli animali e la carne che entrano nell'Unione da paesi terzi dovrebbero essere soggetti agli stessi requisiti in materia di identificazione e tracciabilità che si applicano agli animali nati nell'Unione.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 19
(19)  A norma del regolamento (CE) n. 1760/2000 l'autorità competente è tenuta a rilasciare un passaporto per ciascun animale che deve essere identificato conformemente a detto regolamento. Ciò comporta un notevole onere amministrativo per gli Stati membri. Le basi di dati informatizzate istituite dagli Stati membri garantiscono in misura sufficiente la tracciabilità dei movimenti dei bovini all'interno dei loro rispettivi territori. È opportuno pertanto che vengano rilasciati passaporti solo per gli animali destinati agli scambi intra-Unione. Quando lo scambio di dati tra le basi di dati informatizzate nazionali sarà operativo, occorre che l'obbligo di rilasciare tali passaporti cessi di applicarsi agli animali destinati agli scambi intra-Unione.
(19)  A norma del regolamento (CE) n. 1760/2000 l'autorità competente è tenuta a rilasciare un passaporto per ciascun animale che deve essere identificato conformemente a detto regolamento. Ciò comporta un notevole onere amministrativo per gli Stati membri. Le basi di dati informatizzate istituite dagli Stati membri dovrebbero garantire in misura sufficiente la tracciabilità dei movimenti dei bovini all'interno dei loro rispettivi territori. È opportuno pertanto che vengano rilasciati passaporti solo per gli animali destinati agli scambi intra-Unione. Quando lo scambio di dati tra le basi di dati informatizzate nazionali sarà operativo, occorre che l'obbligo di rilasciare tali passaporti cessi di applicarsi agli animali destinati agli scambi intra-Unione.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)
(19 bis)  Attualmente, non esiste alcuna legislazione specifica sulla clonazione. Tuttavia, alcuni sondaggi di opinione indicano che si tratta di una questione di grande interesse per i cittadini europei. È pertanto opportuno garantire che la carne bovina proveniente da animali clonati o dalla relativa progenie sia etichettata come tale.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 20
(20)  Il titolo II, sezione II, del regolamento (CE) n. 1760/2000 stabilisce norme per un sistema facoltativo di etichettatura delle carni bovine che prevede l'approvazione di disciplinari di etichettatura da parte dell'autorità competente dello Stato membro. L'onere amministrativo e i costi sostenuti dagli Stati membri e dagli operatori economici per applicare tale sistema non sono proporzionati ai benefici offerti dal sistema stesso. È quindi opportuno sopprimere tale sezione.
(20)  Il titolo II, sezione II, del regolamento (CE) n. 1760/2000 stabilisce norme per un sistema facoltativo di etichettatura delle carni bovine che prevede l'approvazione di disciplinari di etichettatura da parte dell'autorità competente dello Stato membro. In vista dell'evoluzione del settore delle carni bovine verificatasi dopo l'adozione di detto regolamento, è necessaria una revisione del sistema di etichettatura delle carni bovine. Poiché il sistema facoltativo di etichettatura delle carni bovine non è né efficace né utile, dovrebbe essere soppresso senza pregiudicare il diritto degli operatori di informare i consumatori attraverso l'etichettatura facoltativa. Di conseguenza, come per tutti gli altri tipi di carne, le informazioni che vanno aldilà dell'etichettatura obbligatoria, vale a dire, nel caso specifico, quanto stabilito dagli articoli 13 e 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000, e sono estremamente importanti per i consumatori e gli agricoltori, ad esempio le informazioni relative alla razza, all'alimentazione e all'allevamento, dovranno rispettare l'attuale legislazione orizzontale, compreso il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori1. Inoltre, la soppressione è compensata dalla definizione, nel presente regolamento, di norme generali che garantiscano la protezione dei consumatori.
1 GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.
Emendamenti 14 e 45
Proposta di regolamento
Considerando 22
(22)  Per garantire l'applicazione delle norme necessarie al corretto funzionamento dell'identificazione, della registrazione e della tracciabilità dei bovini e delle carni bovine, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per quanto riguarda i requisiti relativi ai mezzi alternativi di identificazione dei bovini, le circostanze speciali in cui gli Stati membri possono prorogare i termini massimi per l'applicazione dei mezzi di identificazione, i dati che devono essere scambiati fra le basi di dati informatizzate degli Stati membri, il termine massimo per determinati obblighi di informazione, i requisiti relativi ai mezzi di identificazione, le informazioni da inserire nei passaporti e nei singoli registri tenuti da ciascuna azienda, il livello minimo dei controlli ufficiali, l'identificazione e la registrazione dei movimenti dei bovini destinati a pascolare durante l'estate in diverse zone di montagna, le norme per l'etichettatura di determinati prodotti che devono essere equivalenti alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1760/2000, le definizioni di carni bovine macinate, rifilature di carni bovine o carni bovine sezionate, le indicazioni specifiche che possono figurare sulle etichette, le disposizioni di etichettatura connesse alla semplificazione dell'indicazione dell'origine, le dimensioni massime e la composizione di certi gruppi di animali, le procedure di approvazione relative alle condizioni di etichettatura per gli imballaggi di carni sezionate e le sanzioni amministrative che devono essere applicate dagli Stati membri nei casi di mancata osservanza del regolamento (CE) n. 1760/2000. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(22)  Per garantire l'applicazione delle norme necessarie al corretto funzionamento dell'identificazione, della registrazione e della tracciabilità dei bovini e delle carni bovine, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per quanto riguarda i requisiti relativi ai mezzi alternativi di identificazione dei bovini, le circostanze speciali in cui gli Stati membri possono prorogare i termini massimi per l'applicazione dei mezzi di identificazione, i dati che devono essere scambiati fra le basi di dati informatizzate degli Stati membri, il termine massimo per determinati obblighi di informazione, i requisiti relativi ai mezzi di identificazione, le informazioni da inserire nei passaporti e nei singoli registri tenuti da ciascuna azienda, il livello minimo dei controlli ufficiali, l'identificazione e la registrazione dei movimenti dei bovini nei diversi tipi di transumanza stagionale, le norme per l'etichettatura di determinati prodotti che devono essere equivalenti alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1760/2000, le definizioni di carni bovine macinate, rifilature di carni bovine o carni bovine sezionate, le dimensioni massime e la composizione di certi gruppi di animali, le procedure di approvazione relative alle condizioni di etichettatura per gli imballaggi di carni sezionate e le sanzioni amministrative che devono essere applicate dagli Stati membri nei casi di mancata osservanza del regolamento (CE) n. 1760/2000. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 23
(23)  Onde garantire condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 relativamente alla registrazione delle aziende che utilizzano mezzi alternativi di identificazione, alle caratteristiche tecniche e alle modalità dello scambio di dati fra le basi di dati informatizzate degli Stati membri, al formato e alla concezione dei mezzi di identificazione, alle procedure e alle norme tecniche per l'applicazione dell'EID, al formato dei passaporti e del registro che ogni azienda deve tenere, alle norme riguardanti le procedure di applicazione delle sanzioni imposte dagli Stati membri ai detentori a norma del regolamento (CE) n. 1760/2000, agli interventi correttivi che devono essere realizzati dagli Stati membri per garantire una corretta osservanza del regolamento (CE) n. 1760/2000 qualora ciò sia giustificato da ispezioni in loco, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.
(23)  Onde garantire condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 relativamente alla registrazione delle aziende che utilizzano mezzi alternativi di identificazione, alle caratteristiche tecniche e alle modalità dello scambio di dati fra le basi di dati informatizzate degli Stati membri, alla dichiarazione che il sistema di scambio di dati tra Stati membri è pienamente operativo, al formato e alla concezione dei mezzi di identificazione, alle procedure e alle norme tecniche per l'applicazione dell'EID, al formato dei passaporti e del registro che ogni azienda deve tenere, alle norme riguardanti le procedure di applicazione delle sanzioni imposte dagli Stati membri ai detentori a norma del regolamento (CE) n. 1760/2000, agli interventi correttivi che devono essere realizzati dagli Stati membri per garantire una corretta osservanza del regolamento (CE) n. 1760/2000 qualora ciò sia giustificato da ispezioni in loco, nonché alle regole necessarie ai fini di una corretta osservanza delle disposizioni riguardanti in particolare i controlli, le sanzioni amministrative e i termini massimi differenziati previsti dal presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)
(23 bis)  È opportuno monitorare l'attuazione del presente regolamento. Di conseguenza, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito all'attuazione del presente regolamento e alla fattibilità tecnica ed economica dell'introduzione dell'identificazione elettronica obbligatoria in tutta l'Unione. Se detta relazione conclude che l'identificazione elettronica deve diventare obbligatoria, dovrà essere accompagnata, se del caso, da un'opportuna proposta legislativa che elimini i rischi di distorsione della concorrenza nel mercato unico.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 2
1 bis) all'articolo 2 è aggiunta la definizione seguente:

' «animale clonato»: un animale generato attraverso un metodo di riproduzione asessuata e artificiale finalizzato all'ottenimento di una copia geneticamente identica, o quasi identica, di un determinato animale,«;
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 2
1 ter) all'articolo 2 è aggiunta la definizione seguente:

' «progenie di animali clonati»: animali generati mediante riproduzione sessuata e aventi almeno un animale clonato tra gli ascendenti diretti,«;
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1
1.  Tutti gli animali di un'azienda sono identificati mediante almeno due mezzi di identificazione individuali autorizzati conformemente all'articolo 10 e all'articolo 10 bis e approvati dall'autorità competente.
1.  Tutti gli animali di un'azienda sono identificati mediante almeno due mezzi di identificazione individuali autorizzati conformemente all'articolo 10 e all'articolo 10 bis e approvati dall'autorità competente. La Commissione garantisce che i mezzi di identificazione utilizzati nell'Unione siano interoperabili e coerenti con le norme ISO.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2
I mezzi di identificazione sono assegnati all'azienda, distribuiti ed applicati agli animali secondo modalità definite dall'autorità competente.

I mezzi di identificazione sono assegnati all'azienda, distribuiti ed applicati agli animali secondo modalità definite dall'autorità competente. La presente disposizione non si applica agli animali nati anteriormente al 1° gennaio 1998 e non destinati al commercio nell'ambito dell'Unione europea.

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 3
Tutti i mezzi di identificazione applicati a un singolo animale recano lo stesso e unico codice di identificazione che consente di identificare l'animale individualmente, nonché l'azienda in cui è nato.

Tutti i mezzi di identificazione applicati a un singolo animale recano lo stesso e unico codice di identificazione che consente di identificare l'animale individualmente, nonché l'azienda in cui è nato. A titolo di deroga, nei casi in cui non è possibile che i due mezzi di identificazione individuali rechino lo stesso e unico codice di identificazione, l'autorità competente può, sotto la sua supervisione, consentire che il secondo mezzo di identificazione rechi un codice diverso, purché sia assicurata la piena tracciabilità e sia possibile l'identificazione individuale dell'animale, compresa l'azienda in cui è nato.

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2
Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà comunicano alla Commissione il testo di tali disposizioni nazionali.

Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà comunicano alla Commissione il testo di tali disposizioni nazionali. La Commissione comunica a sua volta agli altri Stati membri, in una lingua da essi facilmente comprensibile, un sunto delle disposizioni nazionali applicabili in caso di trasferimento di animali in Stati membri che hanno optato per l'identificazione elettronica obbligatoria e le rende pubbliche.

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 4 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b
b) 60 giorni per il secondo mezzo di identificazione.
b) 60 giorni per il secondo mezzo di identificazione, per motivi connessi allo sviluppo fisiologico degli animali.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 4 bis – paragrafo 1 – comma 2
Nessun animale può lasciare l'azienda in cui è nato prima che siano stati applicati i due mezzi di identificazione.

Nessun animale può lasciare l'azienda in cui è nato prima che siano stati applicati i due mezzi di identificazione, salvo casi di forza maggiore.

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 4 bis – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
Il primo comma non si applica agli animali nati anteriormente al 1° gennaio 1998 e non destinati al commercio all'interno dell'Unione europea.

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 4 ter – paragrafo 2 – comma 2
Tale termine non supera i 20 giorni a decorrere dai controlli veterinari di cui al paragrafo 1. I mezzi di identificazione sono comunque applicati agli animali prima che questi lascino l'azienda di destinazione.

Tale termine non supera i 20 giorni a decorrere dai controlli veterinari di cui al paragrafo 1. A titolo di deroga, per motivi connessi allo sviluppo fisiologico degli animali, tale termine può essere prolungato fino a 60 giorni per il secondo mezzo di identificazione. I mezzi di identificazione sono comunque applicati agli animali prima che questi lascino l'azienda di destinazione.

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 4 quater – paragrafo 2 – comma 2
Il termine massimo di cui alla lettera b) non supera i 20 giorni dalla data di arrivo degli animali nell'azienda di destinazione. I mezzi di identificazione sono comunque applicati agli animali prima che questi lascino l'azienda di destinazione.

Il termine massimo di cui alla lettera b) non supera i 20 giorni dalla data di arrivo degli animali nell'azienda di destinazione. A titolo di deroga, per motivi connessi allo sviluppo fisiologico degli animali, tale termine può essere prolungato fino a 60 giorni per il secondo mezzo di identificazione. I mezzi di identificazione sono comunque applicati agli animali prima che questi lascino l'azienda di destinazione.

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 4 quater – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)
Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, nei casi in cui non è possibile applicare all'animale un identificatore elettronico con lo stesso e unico codice di identificazione, l'autorità competente può, sotto la sua supervisione, consentire che il secondo mezzo di identificazione rechi un codice diverso, purché sia assicurata la piena tracciabilità e sia possibile l'identificazione individuale dell'animale, compresa l'azienda in cui è nato.

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 4 quinquies
Nessun mezzo di identificazione può essere rimosso o sostituito senza l'autorizzazione e il controllo dell'autorità competente. Tale autorizzazione può essere concessa solo qualora la rimozione o la sostituzione non comprometta la tracciabilità dell'animale.«

Nessun mezzo di identificazione è modificato, rimosso o sostituito senza l'autorizzazione e il controllo dell'autorità competente. Tale autorizzazione può essere concessa solo qualora la modifica, la rimozione o la sostituzione non comprometta la tracciabilità dell'animale.«

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1
«Gli Stati membri possono scambiare dati elettronici tra le loro rispettive basi di dati informatizzate a decorrere dalla data in cui la Commissione riconosca la piena operatività del sistema di scambio di dati.
«Gli Stati membri possono scambiare dati elettronici tra le loro rispettive basi di dati informatizzate a decorrere dalla data in cui la Commissione riconosca la piena operatività del sistema di scambio di dati. A tutela degli interessi dell'azienda, lo scambio avviene in maniera tale da garantire la protezione dei dati e prevenire qualunque tipo di abuso.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 6 – lettera c bis (nuova)
c bis) nel caso di animali esportati in paesi terzi, l'ultimo detentore rinvia il passaporto all'autorità competente nel luogo di esportazione.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera b
b) inserisca informazioni aggiornate direttamente nella base di dati informatizzata entro ventiquattro ore dal verificarsi dell'evento.«
b) inserisca informazioni aggiornate direttamente nella base di dati informatizzata entro settantadue ore dal verificarsi dell'evento.«
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 9 bis
Gli Stati membri garantiscono che i responsabili dell'identificazione e della registrazione degli animali ricevano istruzioni e orientamenti in merito alle disposizioni pertinenti del presente regolamento e di tutti gli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in base agli articoli 10 e 10 bis e che siano organizzati adeguati corsi di formazione.«

Gli Stati membri garantiscono che i responsabili dell'identificazione e della registrazione degli animali ricevano istruzioni e orientamenti in merito alle disposizioni pertinenti del presente regolamento e di tutti gli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in base agli articoli 10 e 10 bis e che siano organizzati adeguati corsi di formazione. Le informazioni sono comunicate senza costi per il destinatario a ogni modifica delle disposizioni pertinenti e quando risulti necessario. Gli Stati membri si scambiano le migliori pratiche al fine di garantire la qualità della formazione e la condivisione delle informazioni a livello di Unione.«

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 10 – comma 1 – lettera e
e) l'identificazione e la registrazione dei movimenti dei bovini destinati a pascolare durante l'estate in diverse zone di montagna
e) l'identificazione e la registrazione dei movimenti dei bovini durante i diversi tipi di transumanza stagionale.
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)
b bis) é aggiunto il paragrafo seguente:
'5 bis.  A decorrere dal ...*, gli operatori e le organizzazioni indicano inoltre sulle rispettive etichette l'eventuale provenienza delle carni bovine da animali clonati o dalla relativa progenie.
* Sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.«;
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Titolo II – Sezione II
14)   Gli articoli 16, 17 e 18 sono soppressi.
14)   A decorrere dal 1° gennaio 2014 il titolo del Titolo II, Sezione II è sostituito da «Etichettatura facoltativa», gli articoli 16, 17 e 18 sono soppressi e l'articolo 15 bis in appresso è inserito nel Titolo II, Sezione II:
'Articolo 15 bis
Disposizioni generali

Le indicazioni diverse da quelle previste alla sezione I del presente titolo aggiunte sulle etichette dagli operatori o dalle organizzazioni che commercializzano la carne bovina devono essere oggettive, verificabili da parte delle autorità competenti e comprensibili per i consumatori.

Inoltre, l'etichettatura facoltativa delle carni bovine deve rispettare l'attuale legislazione orizzontale in materia, compreso il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

L'autorità competente verifica la veridicità delle diciture facoltative. In caso di mancato rispetto di tali obblighi da parte degli operatori e delle organizzazioni che commercializzano carni bovine, si applicano le sanzioni stabilite a norma dell'articolo 22, paragrafo 4 bis.«

Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 19 – lettera b
(b) le indicazioni specifiche che possono figurare sulle etichette;
(b) la definizione delle indicazioni specifiche che possono figurare sulle etichette e i requisiti applicabili alle stesse;
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 3
«La Commissione fissa, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie, comprese le misure transitorie che occorrono per la loro introduzione, riguardanti le procedure per l'applicazione delle sanzioni di cui al secondo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2.»
«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 22 ter, che fissano le norme necessarie, comprese le misure transitorie che occorrono per la loro introduzione, riguardanti le procedure per l'applicazione delle sanzioni di cui al secondo comma.»
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 22 ter
1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.   La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 4 bis, paragrafo 2, agli articoli 5, 7, 10, 14 e 19 e all'articolo 22, paragrafo 4 bis è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal*
2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 4 bis, paragrafo 2, agli articoli 5, 7, 10, 14 e 19, all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, e all'articolo 22, paragrafo 4 bis, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal ...*
3.  La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 4 bis, paragrafo 2, agli articoli 5, 7, 10, 14 e 19 e all'articolo 22, paragrafo 4 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
3.  La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 4 bis, paragrafo 2, agli articoli 5, 7, 10, 14 e 19, all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, e all'articolo 22, paragrafo 4 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, degli articoli 5, 7, 10, 14 e 19 e all'articolo 22, paragrafo 4 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.«
5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, degli articoli 5, 7, 10, 14 e 19, dell'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, o dell'articolo 22, paragrafo 4 bis, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
[*data di entrata in vigore del presente regolamento o qualsiasi altra data fissata dal legislatore].
* Data di entrata in vigore del presente regolamento.
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 23 bis (nuovo)
19 bis) é inserito l'articolo seguente:

'Articolo 23 bis
Relazione e sviluppi legislativi

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito all'attuazione del presente regolamento e alla fattibilità tecnica ed economica dell'introduzione dell'identificazione elettronica obbligatoria in tutta l'Unione. Se la relazione conclude che l'identificazione elettronica deve diventare obbligatoria, è accompagnata, se del caso, da un'opportuna proposta legislativa.«.

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0199/2012).

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