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Procedura : 2011/0314(CNS)
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A7-0227/2012

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PV 11/09/2012 - 10.15
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Martedì 11 settembre 2012 - Strasburgo
Regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni *
P7_TA(2012)0318A7-0227/2012

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (rifusione) (COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

(Procedura legislativa speciale - consultazione - rifusione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0714),

–  visto l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0516/2011),

–  visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(1),

–  vista la lettera in data 6 marzo 2012 della commissione giuridica alla commissione per i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

–  visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0227/2012),

A.  considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modifiche, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modifiche sostanziali;

1.  approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e quale modificata in appresso;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1
(1)  La direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi ha subito diverse modificazioni. Essa deve essere ora nuovamente modificata ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.
(1)  La direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi ha subito diverse modificazioni. Essa deve essere ora nuovamente modificata ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione. Il 19 aprile 2012, il Parlamento europeo ha chiesto misure concrete di lotta contro la frode e l'evasione fiscale, attirando l'attenzione sull'evasione fiscale attraverso strumenti finanziari ibridi e chiedendo agli Stati membri di garantire una buona cooperazione e un buon coordinamento tra i loro sistemi fiscali per evitare la non imposizione involontaria e l'evasione fiscale.
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis)  Disavanzi pubblici persistenti e rilevanti sono strettamente collegati all'attuale crisi sociale, economica e finanziaria.
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 4
(4)  L'abolizione delle imposte, siano esse riscosse tramite ritenuta alla fonte o previo accertamento, sui pagamenti di interessi e di canoni nello Stato membro da cui essi provengono costituisce la soluzione più idonea per eliminare le formalità e i problemi sopraindicati e per garantire la parità di trattamento fiscale tra operazioni nazionali e operazioni transfrontaliere. È particolarmente necessario abolire tali imposte per quanto riguarda i pagamenti del predetto tipo effettuati tra società consociate di Stati membri diversi nonché tra stabili organizzazioni di tali società.
(4)  L'abolizione delle imposte, siano esse riscosse tramite ritenuta alla fonte o previo accertamento, sui pagamenti di interessi e di canoni nello Stato membro da cui essi provengono costituisce la soluzione più idonea per eliminare le formalità e i problemi sopraindicati e per garantire la parità di trattamento fiscale tra operazioni nazionali e operazioni transfrontaliere. È particolarmente necessario abolire tali imposte per quanto riguarda i pagamenti del predetto tipo effettuati tra società consociate di Stati membri diversi nonché tra stabili organizzazioni di tali società, al fine di assicurare un sistema fiscale semplificato e più trasparente.
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 5
(5)  È necessario vigilare affinché i pagamenti di interessi e di canoni siano assoggettati ad imposizione fiscale una sola volta in uno Stato membro e che i benefici della direttiva siano applicabili solo se i redditi derivati dai pagamenti siano effettivamente assoggettati ad imposizione fiscale nello Stato membro della società beneficiaria o nello Stato membro nel quale è situata la stabile organizzazione .
(5)  È necessario vigilare affinché i pagamenti di interessi e di canoni siano assoggettati ad imposizione fiscale una sola volta in uno Stato membro e che i benefici della direttiva siano applicabili solo se i redditi derivati dai pagamenti siano effettivamente assoggettati ad imposizione fiscale nello Stato membro della società beneficiaria o nello Stato membro nel quale è situata la stabile organizzazione, senza che vi sia la possibilità di esenzione o di sostituzione o la sostituzione mediante il pagamento di un'altra imposta.
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 12
(12)  Occorre inoltre evitare di precludere agli Stati membri la possibilità di adottare le misure appropriate per combattere le frodi o gli abusi.
(12)  Occorre inoltre adottare le misure appropriate per non precludere agli Stati membri la possibilità di combattere le frodi fiscali, l'evasione e gli abusi fiscali.
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)
(20 bis)  Per garantire che le disposizioni della direttiva in esame siano recepite senza impedimenti e in maniera efficiente sotto il profilo dei costi, è necessario che le società utilizzino il linguaggio XBRL (eXtensible Business Reporting Language) per elaborare i bilanci di fine anno e tutti i dati fiscali pertinenti.
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1
1.  I pagamenti di interessi o di canoni provenienti da uno Stato membro sono esentati da ogni imposta applicata in tale Stato membro su detti pagamenti, sia tramite ritenuta alla fonte sia previo accertamento fiscale, a condizione che il beneficiario effettivo degli interessi o dei canoni sia una società di un altro Stato membro o una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di una società di uno Stato membro e sia effettivamente assoggettato all'imposizione sui redditi derivati da tali pagamenti nell'altro Stato membro.
1.  I pagamenti di interessi o di canoni provenienti da uno Stato membro sono esentati da ogni imposta applicata in tale Stato membro su detti pagamenti, sia tramite ritenuta alla fonte sia previo accertamento fiscale, a condizione che il beneficiario effettivo degli interessi o dei canoni sia una società di un altro Stato membro o una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di una società di uno Stato membro e sia effettivamente assoggettato all'imposizione sui redditi derivati da tali pagamenti nell'altro Stato membro, mediante un'aliquota non inferiore al 70% dell'aliquota media obbligatoria dell'imposta sulle società applicabile nello Stato membro, senza che vi sia la possibilità di esenzione o di una sostituzione o la sostituzione mediante il pagamento di un'altra imposta. I pagamenti di interessi o canoni non sono esentati nello Stato membro in cui sorgono se, in base al diritto tributario nazionale cui è soggetto il beneficiario effettivo, il pagamento non è tassabile a seguito di una diversa qualificazione del pagamento (strumenti ibridi) o di una diversa qualificazione del pagatore e del beneficiario (entità ibride).
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3
3.  Una stabile organizzazione è considerata pagatore di interessi o canoni soltanto nella misura in cui i pagamenti in questione rappresentano per la stabile organizzazione spese sostenute ai fini delle sue attività.
3.  Una stabile organizzazione è considerata pagatore di interessi o canoni soltanto nella misura in cui i pagamenti in questione rappresentano per la stabile organizzazione spese sostenute ai fini delle sue attività. Solo una stabile organizzazione che abbia ottemperato ai suoi obblighi fiscali può beneficiare di un'esenzione fiscale o di un vantaggio fiscale.
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera d – punto ii
ii) la seconda detiene una partecipazione minima del 10 % nel capitale della prima, oppure
ii) la seconda detiene una partecipazione minima del 25 % nel capitale della prima, oppure
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – lettera d – punto iii
iii) una terza società detiene una partecipazione minima del 10 % nel capitale sia della prima sia della seconda.
iii) una terza società detiene una partecipazione minima del 25 % nel capitale sia della prima sia della seconda.
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Articolo 4 – titolo
Frodi e abusi

Frodi, evasione e abusi fiscali

Emendamento 13
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2
2.  Gli Stati membri, nel caso di transazioni aventi come obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali l'evasione o l'elusione fiscali, o gli abusi, possono revocare i benefici della presente direttiva o rifiutarne l'applicazione.
2.  Gli Stati membri, nel caso di transazioni aventi come obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali la frode fiscale, l'evasione fiscale, l'abuso fiscale o l'elusione fiscale, possono revocare i benefici della presente direttiva o rifiutarne l'applicazione.
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1
1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, paragrafi 1 e 3, all'articolo 2, lettere c) e d) e all'allegato I, parte A al più tardi  entro il 1° gennaio 2012. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, paragrafi 1 e 3, all'articolo 2, lettere c) e d) e all'allegato I, parte A, al più tardi entro il 31 dicembre 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Le società elaborano i bilanci di fine anno e tutti i dati fiscali pertinenti con il linguaggio XBRL (eXtensible Business Reporting Language)().

Emendamento 16
Proposta di direttiva
Articolo 7
Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione riferisce al Consiglio in merito all'incidenza economica della presente direttiva.

Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'incidenza economica della presente direttiva.

Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 8
La presente direttiva non pregiudica l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali che vanno oltre le disposizioni della presente direttiva e sono volte ad eliminare o attenuare la doppia imposizione su interessi e canoni.

La presente direttiva non pregiudica l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali che vanno oltre le disposizioni della presente direttiva e sono volte ad eliminare o attenuare la doppia imposizione e la doppia non imposizione su interessi e canoni.

(1) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

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