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Procedura : 2012/2745(RPS)
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Mercoledì 12 settembre 2012 - Strasburgo
Decisione di non opposizione a una misura di esecuzione: sistema anticollisione in volo
P7_TA(2012)0325B7-0423/2012

Decisione del Parlamento europeo di non opposizione al progetto di decisione della Commissione che autorizza la Repubblica francese a derogare alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commisione per quanto riguarda l’utilizzo di una nuova versione del software del sistema anticollisione in volo (ACAS II) su alcuni aeromobili di nuova costruzione (D020967/02 – 2012/2745 (RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione della Commissione (D020967/02),

–  visto il parere reso il 4 giugno 2012 dal comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea, di cui al considerando 9 del progetto di decisione della Commissione,

–  vista la lettera della Commissione del 5 luglio 2012, nella quale si chiede al Parlamento di dichiarare che non si opporrà al progetto di decisione,

–  vista la lettera del 27 luglio 2012 della commissione per i trasporti e il turismo al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

–  visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea(1), in particolare l'articolo 14, paragrafi 6 e 7,

–  visto l'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(2),

–  visti l'articolo 88, paragrafo 4, lettera d), e l'articolo 87 bis, paragrafo 6, del suo regolamento,

–  visto che non é stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 87 bis, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza l'11 settembre 2012,

A.  considerando che il progetto di decisione della Commissione prevede che la decisione in questione cessi di essere applicabile il 31 gennaio 2013 e considerando che è pertanto opportuno non ritardarne l'adozione;

1.  dichiara di non opporsi al progetto di decisione della Commissione;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione alla Commissione e, per conoscenza, al Consiglio.

(1) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

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