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Procedura : 2012/2780(RPS)
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Mercoledì 12 settembre 2012 - Strasburgo
Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: cooperazione transnazionale e negoziati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
P7_TA(2012)0326B7-0424/2012

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 28 giugno 2012 che completa il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la cooperazione transnazionale e i negoziati contrattuali delle organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (12020-12 – C(2012)4297 – 2012/2780 (RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato della Commissione (C(2012) 4297),

–  vista la lettera della Commissione del 27 luglio 2012, nella quale si chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)(1), in particolare l’articolo 126 sexies, paragrafo 1, e l'articolo 196 bis, paragrafo 5,

–  visto l'articolo 87 bis, paragrafo 6, del proprio regolamento,

–  visto che non é stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 87 bis, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza l'11 settembre 2012,

A.  considerando che la Commissione ha sottolineato che sarebbe essenziale che il Parlamento adottasse la sua decisione entro il 3 ottobre 2012 dal momento che le disposizioni dell'atto legislativo di base concernenti i negoziati contrattuali delle organizzazioni dei produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari saranno applicabili a partire da tale data;

B.  considerando che il 16 luglio 2012 il Consiglio ha deciso di chiedere la proroga di due mesi del termine entro cui sollevare obiezioni al regolamento delegato, vale a dire fino al 28 ottobre 2012, nonché di prendere atto dell'importanza di decidere entro il 3 ottobre 2012 se sollevare o meno obiezioni a detto regolamento, e che ne ha informato il Parlamento con lettera del 17 luglio 2012;

1.  dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

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