Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 28 giugno 2012 che completa il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la cooperazione transnazionale e i negoziati contrattuali delle organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (12020-12 – C(2012)4297 – 2012/2780 (RSP))
Il Parlamento europeo,
– visto il regolamento delegato della Commissione (C(2012) 4297),
– vista la lettera della Commissione del 27 luglio 2012, nella quale si chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,
– visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)(1), in particolare l’articolo 126 sexies, paragrafo 1, e l'articolo 196 bis, paragrafo 5,
– visto l'articolo 87 bis, paragrafo 6, del proprio regolamento,
– visto che non é stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 87 bis, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza l'11 settembre 2012,
A. considerando che la Commissione ha sottolineato che sarebbe essenziale che il Parlamento adottasse la sua decisione entro il 3 ottobre 2012 dal momento che le disposizioni dell'atto legislativo di base concernenti i negoziati contrattuali delle organizzazioni dei produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari saranno applicabili a partire da tale data;
B. considerando che il 16 luglio 2012 il Consiglio ha deciso di chiedere la proroga di due mesi del termine entro cui sollevare obiezioni al regolamento delegato, vale a dire fino al 28 ottobre 2012, nonché di prendere atto dell'importanza di decidere entro il 3 ottobre 2012 se sollevare o meno obiezioni a detto regolamento, e che ne ha informato il Parlamento con lettera del 17 luglio 2012;
1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e alla Commissione.