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Procedura : 2011/0445(COD)
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Ciclo del documento : A7-0212/2012

Testi presentati :

A7-0212/2012

Discussioni :

Votazioni :

PV 12/09/2012 - 7.2
CRE 12/09/2012 - 7.2
Dichiarazioni di voto
PV 14/01/2014 - 5.6
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P7_TA(2012)0328
P7_TA(2014)0006

Testi approvati
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Mercoledì 12 settembre 2012 - Strasburgo
Modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui ***I
P7_TA(2012)0328A7-0212/2012

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 settembre 2012, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui (COM(2011)0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD))(1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 3
(3)  Al fine di completare o modificare taluni elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 774/94, la competenza di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato deve essere delegata alla Commissione per quanto riguarda l'adozione di adeguamenti del suddetto regolamento nel caso in cui i volumi e le altre condizioni del regime contingentale vengano adeguati, in particolare da una decisione recante approvazione di un accordo con uno o più paesi terzi. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca la trasmissione simultanea, corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(3)  Al fine di completare o modificare taluni elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 774/94, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo all'adozione di adeguamenti del suddetto regolamento nel caso in cui i volumi e le altre condizioni del regime contingentale vengano adeguati, in particolare da una decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo con uno o più paesi terzi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione dovrebbe fornire informazioni esaustive e una documentazione completa sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori sulla preparazione e l'attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente associato, attingendo alle migliori pratiche provenienti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 774/94
Articolo 7 – comma 2
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo [323, paragrafo 2,] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento unico OCM allineato]*.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2.

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 774/94
Articolo 7 bis (nuovo)
Articolo 7 bis

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, istituito dall'articolo [xx] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio, del … 2012, ... [regolamento unico OCM allineato]*. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011**.
2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3.  Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda.
* GU L … del …, pag. …
** GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 774/94
Articolo 8 bis – paragrafo 2
2.  La delega di poteri di cui all'articolo 8 è conferita alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].
2.  La delega di potere di cui all'articolo 8 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ….*. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
*Data di entrata in vigore del presente regolamento.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 774/94
Articolo 8 bis – paragrafo 5
5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Detto termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.«
5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.«

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0212/2012).

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