Importazioni di olio d’oliva e di altri prodotti agricoli dalla Turchia con riguardo ai poteri delegati e alle competenze di esecuzione da conferire alla Commissione ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 settembre 2012, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98 concernenti le importazioni di olio d'oliva e di altri prodotti agricoli dalla Turchia con riguardo ai poteri delegati e alle competenze di esecuzione da conferire alla Commissione (COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 2011/0453(COD))(1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 5
(5). Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2008/97, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato per l'adozione degli adeguamenti da apportare a detto regolamento in caso di modifica delle attuali condizioni del regime speciale previsto dall'accordo di associazione, in particolare per quanto riguarda gli importi, o qualora venga concluso un nuovo accordo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. In fase di elaborazione e di redazione degli atti delegati la Commissione deve garantire la trasmissione simultanea, tempestiva e opportuna dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(5). Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2008/97, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo all'adozione degli adeguamenti da apportare a detto regolamento in caso di modifica delle attuali condizioni del regime speciale previsto dall'accordo di associazione, in particolare per quanto riguarda gli importi, o qualora venga concluso un nuovo accordo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'adozione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione dovrebbe fornire informazioni esaustive e una documentazione completa sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori per la preparazione e attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente associato, attingendo alle migliori pratiche provenienti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo.
Emendamento 2 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto -1 (nuovo) Regolamento (CE) n. 2008/97 Considerando 5 bis (nuovo)
-1.È inserito il seguente considerando:
«Al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione di determinate misure di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*.
* GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.«
Emendamento 3 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 2008/97 Considerando 6
-1 bis.Il considerando (6) è sostituito dal seguente:
«Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo l'adozione degli adeguamenti da apportare a detto regolamento in caso di modifica delle attuali condizioni del regime speciale previsto dall'accordo di associazione, in particolare per quanto riguarda gli importi, o qualora venga concluso un nuovo accordo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione dovrebbe fornire informazioni esaustive e una documentazione completa sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori per la preparazione e attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente coinvolto, attingendo alle migliori pratiche provenienti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo.»
Emendamento 4 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 2008/97 Articolo 7
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie al fine di attuare le norme per l'applicazione del regime speciale all'importazione di cui al presente regolamento. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo [323, paragrafo 2,] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento OCM unica allineato]*.
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie al fine di attuare le norme per l'applicazione del regime speciale all'importazione di cui al presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2.
Emendamento 5 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (CE) n. 2008/97 Articolo 7 bis (nuovo)
Articolo 7 bis
Procedura di comitato
1.La Commissione è assistita dal comitato …. istituito dall'articolo [xx] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio del …. [regolamento unico OCM allineato]*. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011**.
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3.Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per l'emissione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o lo richieda la maggioranza dei membri del comitato.
* GU L ... del ..., pag. ..
** GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
Emendamento 6 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 2008/97 Articolo 8 bis – paragrafo 2
2.La delega di poteri di cui all'articolo 8 è conferita alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento recante modifica].
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal ….*. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di durata identica, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
–––––––––––––––––
* Data di entrata in vigore del presente regolamento.
Emendamento 7 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 2008/97 Articolo 8 bis – paragrafo 5
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Detto termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Detto termine può essere prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto -1 (nuovo) Regolamento (CE) n. 779/98 Considerando 4 bis (nuovo)
-1.È inserito il seguente considerando:
«Al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione di determinate misure di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*.
* GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.«
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1 Regolamento (CE) n. 779/98 Articolo 1
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie per l'applicazione del regime d'importazione per i prodotti di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che sono originari della Turchia e sono importati nell'Unione alle condizioni stabilite dalla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo [323, paragrafo 2,] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento OCM unica allineato]*.
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie per l'applicazione del regime d'importazione per i prodotti di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che sono originari della Turchia e sono importati nell'Unione alle condizioni stabilite dalla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2.
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 779/98 Articolo 2 bis (nuovo)
1 bis. E' inserito l'articolo seguente:
«Articolo 2 bis
Procedura di comitato
1.La Commissione è assistita dal comitato …. istituito dall'articolo [xx] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio del …. [regolamento unico OCM allineato]*. Esso é un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011**.
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3.Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per l'emissione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o lo richieda la maggioranza dei membri del comitato.
* GU L ... del ..., pag. ..
** GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.«
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto -1 (nuovo) Regolamento (CE) n. 1506/98 Considerando 6 bis (nuovo)
-1.È inserito il seguente considerando:
«Al fine di garantire condizioni uniformi per l'adozione di determinate misure di esecuzione delle disposizioni pertinenti del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*.
* GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.«
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1506/98 Articolo 3
La Commissione conferma, mediante un atto di esecuzione, la fine della sospensione di cui all'articolo 2 non appena saranno eliminati gli ostacoli alle esportazioni preferenziali dell'Unione verso la Turchia. Detto atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo [323, paragrafo 2,] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento OCM unica allineato]*.
La Commissione conferma, mediante un atto di esecuzione, la fine della sospensione di cui all'articolo 2 non appena saranno eliminati gli ostacoli alle esportazioni preferenziali dell'Unione verso la Turchia. Detto atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2.
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1506/98 Articolo 3 bis (nuovo)
1 bis. E' inserito l'articolo seguente:
«Articolo 3 bis
Procedura di comitato
1.La Commissione è assistita dal comitato …. istituito dall'articolo [xx] del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio del …. [regolamento unico OCM allineato]*. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011**.
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3.Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per l'emissione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o lo richieda la maggioranza dei membri del comitato.
La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0209/2012).