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Procedura : 2011/0260(COD)
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Ciclo del documento : A7-0207/2012

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A7-0207/2012

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PV 12/09/2012 - 13
CRE 12/09/2012 - 13

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P7_TA(2012)0342

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Giovedì 13 settembre 2012 - Strasburgo
Esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle preferenze commerciali ***I
P7_TA(2012)0342A7-0207/2012
Risoluzione
 Testo consolidato
 Allegato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati (COM(2011)0598 – C7-0305/2011 – 2011/0260(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0598),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0305/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0207/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati
P7_TC1-COD(2011)0260

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(1),

considerando quanto segue:

(1)  I negoziati sugli accordi di partenariato economico (’gli accordi’) tra:

   gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, si sono conclusi il 16 dicembre 2007;
   la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la parte Africa centrale (la Repubblica del Camerun), dall'altro, si sono conclusi il 17 dicembre 2007;
   il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, si sono conclusi il 13 dicembre 2007;
   la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, si sono conclusi il 7 dicembre 2007;
   gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, si sono conclusi il 28 novembre 2007 (la Repubblica delle Seychelles e la Repubblica dello Zimbabwe), il 4 dicembre 2007 (la Repubblica di Mauritius), l'11 dicembre 2007 (l'Unione delle Comore e la Repubblica del Madagascar) e il 30 settembre 2008 (la Repubblica dello Zambia);
   gli Stati della SADC aderenti all'APE, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, si sono conclusi il 23 novembre 2007 (la Repubblica del Botswana, il Regno di Lesotho, il Regno dello Swaziland e la Repubblica del Mozambico) e il 3 dicembre 2007 (la Repubblica di Namibia);
   gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, si sono conclusi il 27 novembre 2007;
   gli Stati del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea, dall'altra, si sono conclusi il 23 novembre 2007.

(2)  La conclusione dei negoziati sugli accordi da parte di: Antigua e Barbuda, Commonwealth delle Bahamas, Barbados, Belize, Repubblica del Botswana, Repubblica del Burundi, Repubblica del Camerun, Unione delle Comore, Repubblica della Costa d'Avorio, Commonwealth di Dominica, Repubblica dominicana, Repubblica di Figi, Repubblica del Ghana, Grenada, Repubblica cooperativistica della Guyana, Repubblica di Haiti, Giamaica, Repubblica del Kenya, Regno di Lesotho, Repubblica del Madagascar, Repubblica di Mauritius, Repubblica del Mozambico, Repubblica di Namibia, Stato indipendente di Papua Nuova Guinea, Repubblica del Ruanda, Federazione di Saint Christopher e Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Repubblica delle Seychelles, Repubblica di Suriname, Regno dello Swaziland, Repubblica unita di Tanzania, Repubblica di Trinidad e Tobago, Repubblica dell'Uganda, Repubblica dello Zambia(2) e Repubblica dello Zimbabwe ha consentito la loro iscrizione nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico(3).

(3)  La Repubblica del Botswana, la Repubblica del Burundi, la Repubblica del Camerun, l'Unione delle Comore, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Repubblica di Figi, la Repubblica del Ghana, la Repubblica di Haiti, la Repubblica del Kenya, il Regno di Lesotho, la Repubblica del Mozambico, la Repubblica di Namibia, la Repubblica del Ruanda, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia, la Repubblica dello Zimbabwe non hanno adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi accordi.

(4)  Di conseguenza, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, e in particolare della lettera b), del regolamento (CE) n. 1528/2007, occorre modificarne l'allegato I per escludere tali paesi.

(5)  Al fine di garantire che tali partner possano essere prontamente reinseriti nell'allegato I di tale regolamento non appena abbiano adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi accordi, e in attesa della loro entrata in vigore, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per consentire il reinserimento dei paesi esclusi dall'allegato I mediante il presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione dovrebbe fornire informazioni esaustive e una documentazione completa sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori per la preparazione e attuazione degli atti delegati, nonché invitare gli esperti del Parlamento a partecipare a tali riunioni, [Em. 1]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1528/2007 è così modificato:

1)  Sono inseriti i seguenti articoli:"

Articolo 2 bis

Alla Commissione é conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 2 ter al fine di modificare l'allegato I mediante il reinserimento delle regioni o degli Stati del gruppo ACP esclusi da tale allegato in virtù del [regolamento (UE) n. …/…(4) del Parlamento europeo e del Consiglio*] che abbiano nel frattempo adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi accordi in seguito all'esclusione dall'allegato I.

Articolo 2 ter

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminatodi cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamentoda …(5). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 2]

3.  La delega di potere di cui all'articolo 2 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne da contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso é stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine é prorogato di due mesiquattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 3]

* GU L […] del […], pag. […].

"

2)  L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 20141º gennaio 2016. [Em. 4]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

(1) Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012.
(2) GU L 330 del 9.12.2008, pag.1.
(3) GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.
(4)+ Numero del presente regolamento.
(5)+ Data di entrata in vigore del presente regolamento.


ALLEGATO

’ALLEGATO I

Elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2:

ANTIGUA E BARBUDA

COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS

BARBADOS

BELIZE

COMMONWEALTH DI DOMINICA

REPUBBLICA DOMINICANA

GRENADA

REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA

GIAMAICA

REPUBBLICA DEL MADAGASCAR

REPUBBLICA DI MAURITIUS

STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA

FEDERAZIONE DI SAINT CHRISTOPHER E NEVIS

SANTA LUCIA

SAINT VINCENT E GRENADINE

REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES

REPUBBLICA DI SURINAME

REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO’

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