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Procedura : 2011/0418(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A7-0194/2012

Testi presentati :

A7-0194/2012

Discussioni :

PV 12/09/2012 - 17
CRE 12/09/2012 - 17

Votazioni :

PV 13/09/2012 - 11.9
CRE 13/09/2012 - 11.9
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P7_TA(2012)0345
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Testi approvati
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Giovedì 13 settembre 2012 - Strasburgo
Fondo europeo per l'imprenditoria sociale ***I
P7_TA(2012)0345A7-0194/2012
Testo
 Testo consolidato

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 settembre 2012, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))(1)
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO(2)
alla proposta della Commissione

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

[Emendamento n. 2]

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0194/2012).
(2)* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.


REGOLAMENTO (UE) N. …/2012
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3),

considerando quanto segue:

(1)  Poiché gli investitori perseguono anche fini sociali e non solo un ritorno in termini finanziari, sta emergendo nell'ambito dell'UE un mercato dell'investimento sociale in parte rappresentato da fondi di investimento destinati alle imprese sociali. Tali fondi di investimento assicurano finanziamenti alle imprese che inducono cambiamenti sociali proponendo soluzioni innovative ai problemi sociali, ad esempio favorendo la lotta alle conseguenze sociali della crisi finanziaria e apportando un contributo prezioso al raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020.

(1 bis)  Il presente regolamento rientra nell'ambito dell'iniziativa per l'imprenditoria sociale descritta dalla Commissione nella sua comunicazione del 25 ottobre 2011 dal titolo ’Iniziativa per l'imprenditoria sociale – Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale’.

(2)  È necessario stabilire un quadro comune di norme riguardo all'utilizzo della denominazione di ’Fondo europeo per l'imprenditoria sociale (FEIS)’, con particolare riferimento alla composizione del portafoglio dei fondi che operano sotto tale denominazione, agli obiettivi di investimento ammissibili, agli strumenti di investimento che essi possono impiegare e alle categorie di investitori che possono investire in tali fondi in virtù di norme uniformi nell'Unione. In assenza di tale quadro comune, c'è il rischio che gli Stati membri adottino misure divergenti a livello nazionale, che si ripercuotono direttamente, ostacolandolo, sul buon funzionamento del mercato interno, poiché i fondi che desiderano operare in tutta l'Unione sarebbero soggetti a norme diverse nei diversi Stati membri. Inoltre, la presenza di requisiti qualitativi divergenti sulla composizione del portafoglio, sugli obiettivi di investimento ammissibili e sugli investitori idonei potrebbe determinare diversi livelli di protezione degli investitori e generare confusione riguardo alla proposta di investimento associata ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (FEIS). Ancora, è opportuno che gli investitori siano in grado di confrontare le proposte di investimento di FEIS diversi. È necessario eliminare gli ostacoli significativi alla raccolta di capitali transfrontaliera da parte dei FEIS ed evitare distorsioni competitive tra tali fondi; occorre inoltre impedire la comparsa, in futuro, di ulteriori possibili ostacoli agli scambi e di distorsioni competitive rilevanti. Di conseguenza, la base giuridica appropriata è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, interpretato ai sensi della relativa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(3)  È necessario adottare un regolamento che stabilisca norme uniformi applicabili ai FEIS che desiderano raccogliere capitale in tutta l'Unione sotto la denominazione di ’FEIS’, e che imponga obblighi corrispondenti ai loro gestori in tutti gli Stati membri. È necessario che tali disposizioni assicurino la fiducia degli investitori che desiderano investire in tali fondi.

(3 bis)  Il presente regolamento non si applica ai dispositivi nazionali esistenti che consentono di investire nell'imprenditoria sociale e che non si avvalgono della denominazione ’FEIS’.

(4)  La definizione di requisiti qualitativi per l'utilizzo della denominazione di ’FEIS’ sotto forma di regolamento assicurerebbe l'applicazione diretta di tali requisiti ai gestori di organismi di investimento collettivo che raccolgono capitali utilizzando tale denominazione. Ciò garantirebbe condizioni uniformi per l'utilizzo di tale denominazione, atte a impedire l'insorgere di requisiti nazionali contrastanti a seguito del recepimento di una direttiva. Il regolamento dovrebbe prevedere che i gestori di organismi di investimento collettivo che utilizzano tale denominazione debbano rispettare le stesse regole in tutta l'Unione, incrementando così anche la fiducia degli investitori che desiderano investire in fondi destinati alle imprese sociali. Un regolamento ridurrebbe anche la complessità normativa e il costo, a carico del gestore, connesso alla conformità alle spesso contrastanti normative nazionali che disciplinano tali fondi, soprattutto con riferimento a quei gestori che desiderano raccogliere capitali su base transfrontaliera. Un regolamento contribuirebbe anche all'eliminazione di distorsioni competitive.

(4 bis)  Dovrebbe essere possibile gestire un FEIS sia esternamente che internamente. Nel caso di una gestione interna, il FEIS è anche gestore e dovrebbe pertanto adempiere a tutti gli obblighi che incombono ai gestori di FEIS ai sensi del presente regolamento ed essere registrato in quanto tale. Un FEIS gestito internamente non dovrebbero tuttavia essere autorizzato a fungere da gestore esterno di altri organismi d'investimento collettivo o OICVM.

(5)  Per chiarire la relazione tra il presente regolamento e le altre norme dell'Unione sugli organismi di investimento collettivo e sui loro gestori, è necessario stabilire che il presente regolamento sia applicato solo ai gestori di organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)(4), che sono stabiliti nell'Unione e sono registrati presso l'autorità competente nel proprio Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi(5), purché i gestori in questione gestiscano portafogli di FEIS. Tuttavia, è opportuno che i gestori di FEIS registrati a norma del presente regolamento e che sono gestori esterni siano autorizzati a gestire anche OICVM previa autorizzazione a norma della direttiva 2009/65/CE.

(5 bis)  Inoltre, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo ai gestori ▌ di organismi di investimento collettivo le cui attività gestite non superino complessivamente la soglia fissata all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE. Ciò significa che il calcolo della soglia ai fini del presente regolamento si allinea sul calcolo della soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE. Tuttavia, i gestori di FEIS registrati a norma del presente regolamento e le cui attività complessive crescano successivamente fino a superare la soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE e che pertanto sono soggetti all'autorizzazione delle autorità competenti del proprio Stato membro, ai sensi dell'articolo 6 della predetta direttiva, possono continuare ad avvalersi della denominazione ’FEIS’ per la commercializzazione di FEIS nell'Unione, purché soddisfino i requisiti sanciti dalla suddetta direttiva e continuino a soddisfare, in qualsiasi momento, determinati requisiti per potersi avvalere della denominazione ’FEIS’ precisati nel presente regolamento per quanto riguarda i FEIS. Ciò si applica sia ai FEIS esistenti che ai FEIS istituiti dopo il superamento della soglia.

(6)  Il presente regolamento non si applica qualora i gestori di organismi di investimento collettivo non desiderino utilizzare la denominazione di ’FEIS’. In tali casi, è opportuno continuare ad applicare le norme nazionali e le norme generali dell'Unione esistenti.

(7)  È necessario che il presente regolamento stabilisca norme uniformi sulla natura dei FEIS, in particolare sulle imprese di portafoglio in cui possono investire e sugli strumenti di investimento da utilizzare. Ciò è necessario affinché sia possibile tracciare una linea di demarcazione netta tra un FEIS e altri fondi di investimento alternativi che perseguono altre strategie di investimento meno specialistiche, come per esempio i rilevamenti di società, che il presente regolamento non intende promuovere.

(7 bis)  In conformità dell'obiettivo di circoscrivere con precisione gli organismi di investimento collettivo soggetti al presente regolamento e al fine di garantire che venga posto l'accento sulla fornitura di capitali alle imprese sociali, è opportuno considerare FEIS quei fondi che intendono investire in tali imprese almeno il 70% dell'aggregato dei propri conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato. Ai FEIS non dovrebbe essere consentito di investire oltre il 30% dell'aggregato dei propri conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato in attività che non siano investimenti ammissibili. Ciò implica che, poiché il tetto massimo dovrebbe corrispondere al 30% in qualsiasi momento, per gli investimenti non ammissibili, è opportuno che il 70% sia riservato agli investimenti ammissibili per l'intera durata del FEIS. Occorre calcolare le suddette soglie sulla base di importi investibili previa deduzione di tutti i costi pertinenti e delle attività di cassa e di altre disponibilità liquide. Il presente regolamento dovrebbe stabilire i dettagli necessari per il calcolo delle suddette soglie d'investimento.

(7 ter)  Per garantire la chiarezza e la certezza necessarie, occorre anche che il presente regolamento stabilisca criteri uniformi per identificare le imprese sociali come imprese di portafoglio ammissibili. In effetti, un'impresa sociale è un attore dell'economia sociale il cui principale obiettivo non è generare utili per i suoi proprietari o azionisti, ma esercitare un impatto sociale. Agisce erogando beni e servizi per il mercato e utilizza gli utili principalmente a fini sociali. È gestita in modo responsabile e trasparente, in particolare coinvolgendo dipendenti, clienti, consumatori e altri soggetti interessati dalle sue attività commerciali.

(7 quater)  Poiché il principale obiettivo delle imprese sociali è la realizzazione di un impatto sociale positivo piuttosto che la massimizzazione dei profitti ▌, è necessario che il presente regolamento promuova unicamente il sostegno di imprese di portafoglio ammissibili che abbiano come obiettivo ▌ la realizzazione di un impatto sociale misurabile e positivo. Tra gli impatti sociali misurabili e positivi potrebbero rientrare la fornitura di servizi agli immigrati che sono altrimenti esclusi, o il reinserimento di gruppi emarginati nel mondo del lavoro, garantendo occupazione, sostegno o formazione. Si tratta di imprese che utilizzano i profitti per realizzare il proprio obiettivo primario e che sono gestite in modo responsabile e trasparente. Nei casi in genere eccezionali in cui un'impresa di portafoglio ammissibile desideri distribuire i profitti agli azionisti o ai soci, è necessario che essa disponga di procedure e regole predefinite circa le modalità di tale distribuzione. È opportuno che tali regole specifichino che la distribuzione dei profitti non deve pregiudicare l'obiettivo sociale principale.

(8)  Le imprese sociali comprendono un'ampia gamma di imprese, costituite in forme giuridiche diverse, che forniscono servizi o merci sociali a persone vulnerabili, emarginate, svantaggiate o escluse. Tali servizi potrebbero riguardare l'accesso ad alloggi abitativi, l'assistenza sanitaria, l'assistenza per persone anziane o disabili, l'assistenza ai bambini, l'accesso al lavoro e alla formazione nonché la gestione delle dipendenze. Sono considerate imprese sociali anche le imprese che impiegano un metodo di produzione di merci o servizi che incorpora il loro obiettivo sociale ma le cui attività possono esulare dall'ambito della fornitura di merci o servizi sociali. Tali attività includono l'integrazione sociale e professionale per mezzo dell'accesso al mondo del lavoro per le persone svantaggiate, in particolare a causa di qualifiche insufficienti o di problemi sociali o professionali che determinano l'esclusione o l'emarginazione. Si tratta di attività che possono riguardare altresì la tutela dell'ambiente corredata di un impatto sociale, come ad esempio la lotta all'inquinamento, il riciclaggio e le energie rinnovabili.

(8 bis)  Il presente regolamento è finalizzato a sostenere la crescita delle imprese sociali nell'Unione. Gli investimenti nelle imprese di portafoglio ammissibili stabilite in paesi terzi possono garantire maggiori capitali per i FEIS, avvantaggiando di conseguenza le imprese sociali dell'Unione. In nessun caso, tuttavia, si dovrebbe investire in imprese di portafoglio di paesi terzi che si trovano in paradisi fiscali o in giurisdizioni non disposte a collaborare.

(8 ter)  Un FEIS non dovrebbe essere stabilito in paradisi fiscali o in giurisdizioni che non sono disposte a collaborare, come ad esempio paesi terzi caratterizzati in particolare dall'assenza di imposizione fiscale o da imposte irrisorie, dalla mancanza di adeguati accordi di cooperazione tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine del gestore di FEIS e le autorità di vigilanza di il paese terzo in cui è stabilito il fondo per l'imprenditorialità sociale, o dalla mancanza di un effettivo scambio di informazioni in materia fiscale. Un FEIS non dovrebbe neppure investire in paesi o territori che presentano una qualsiasi delle suddette caratteristiche.

(8 quater)  I gestori di FEIS dovrebbero essere in grado di attrarre impegni di capitale supplementari nel corso della durata di un fondo. È opportuno tenere conto di tali impegni di capitale aggiuntivi nel corso della durata del FEIS all'atto di prevedere il prossimo investimento in attività diverse da quelle ammissibili. Gli impegni di capitale supplementari dovrebbero essere autorizzati conformemente ai criteri e subordinatamente alle condizioni stabilite nel regolamento o nei documenti costitutivi del FEIS.

(9)  In considerazione delle esigenze di finanziamento specifiche delle imprese sociali, è necessario fare chiarezza sui tipi di strumenti che un FEIS deve utilizzare per tali finanziamenti. Pertanto, il presente regolamento stabilisce norme uniformi sugli strumenti d'investimento ammissibili per un FEIS, tra cui strumenti rappresentativi di equity e quasi-equity, strumenti di debito (ad esempio pagherò e certificati di deposito), investimenti in altri FEIS, prestiti garantiti e non garantiti, nonché sovvenzioni. Tuttavia, onde evitare una diluizione degli investimenti in imprese di portafoglio ammissibili, è opportuno che i FEIS siano autorizzati unicamente a investire in altri FEIS, ove questi altri FEIS non abbiano essi stessi investito oltre il 10% dell'aggregato dei propri conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato in altri FEIS.

(9 bis)  Le attività di base dei FEIS consistono nel garantire finanziamenti alle imprese sociali mediante investimenti primari. I FEIS non dovrebbero partecipare ad attività bancarie d'importanza sistemica esterne al comune quadro normativo prudenziale (il cosiddetto ’sistema bancario ombra’), né dovrebbero basarsi sulle tipiche strategie di private equity, quali ad esempio i rilevamenti con capitale di debito.

(10)  Per assicurare la necessaria flessibilità nel portafoglio d'investimenti, i FEIS possono ▌ investire in attività diverse dagli investimenti ammissibili, sempre che tali investimenti non superino la soglia del 30% per gli investimenti non ammissibili. È opportuno che le attività di cassa e le altre disponibilità liquide non siano prese in considerazione ai fini del calcolo di tale soglia, dal momento che le attività di cassa e le altre disponibilità liquide non vanno considerate investimenti. I FEIS dovrebbero effettuare investimenti nel loro intero portafoglio che siano coerenti con la loro strategia d'investimento etico; ad esempio, non è opportuno che investano nell'industria degli armamenti, che rischia di comportare violazioni dei diritti umani o lo scarico abusivo di rifiuti elettronici.

(11)  Per garantire che la denominazione di ’FEIS’ sia affidabile e facilmente riconoscibile per gli investitori dell'Unione, è necessario che il presente regolamento stabilisca che solo i gestori di FEIS che rispettino i criteri qualitativi uniformi in esso sanciti saranno autorizzati a utilizzare questa denominazione quando commercializzano i FEIS nell'Unione.

(12)  Per garantire che i FEIS abbiano un profilo distinto e identificabile idoneo al loro scopo, occorre che vi siano norme uniformi sulla composizione del portafoglio e sulle tecniche d'investimento consentite per tali fondi.

(13)  Per garantire che i FEIS non contribuiscano allo sviluppo di rischi sistemici, e ▌ che tali fondi si concentrino, nelle loro attività di investimento, sul sostegno finanziario a società di portafoglio ammissibili, è necessario che non sia consentito il ricorso alla leva finanziaria. Al gestore di FEIS ▌ dovrebbe essere soltanto consentito di contrarre prestiti, emettere strumenti rappresentativi di debito o fornire garanzie, a livello del FEIS, purché tali prestiti, strumenti rappresentativi di debito o garanzie siano coperti da impegni non richiamati e pertanto non accrescano l'esposizione del fondo oltre il livello del proprio capitale sottoscritto. In virtù di tale approccio, gli anticipi di tesoreria da parte degli investitori del FEIS che sono interamente coperti dagli impegni di capitale degli investitori in oggetto non accrescono l'esposizione del FEIS e dovrebbero pertanto essere ammessi. Inoltre, per permettere al fondo di coprire le esigenze di liquidità straordinarie che potrebbero insorgere tra i richiami di capitale impegnato dagli investitori e l'effettivo versamento del capitale sui conti del fondo, è necessario consentire l'assunzione di prestiti a breve termine, purché non superi l'entità del capitale impegnato non richiamato.

(14)  Per garantire che i FEIS siano commercializzati soltanto presso investitori che abbiano ▌ l'esperienza, le conoscenze e la competenza per adottare decisioni di investimento autonome e valutare in maniera adeguata i rischi inerenti a tali fondi, e per conservare la fiducia degli investitori nei FEIS, occorre che siano stabilite misure specifiche di salvaguardia. Pertanto, è necessario che i FEIS siano ▌ commercializzati solo presso investitori professionali o che possano essere trattati come clienti professionali ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari(6) ▌. Tuttavia, per poter disporre di una base di investitori sufficientemente ampia per gli investimenti nei FEIS, è auspicabile che anche altri investitori possano avere accesso a tali fondi, inclusi gli investitori privati facoltosi con ampie disponibilità patrimoniali. Per tali investitori, occorre che siano sancite misure di salvaguardia specifiche volte a garantire che i FEIS siano commercializzati solo presso gli investitori che presentano un profilo appropriato per effettuare tali investimenti. È necessario che tali misure di salvaguardia escludano la commercializzazione attraverso l'utilizzo di piani di risparmio periodici. Inoltre, dovrebbe essere possibile per dirigenti, direttori o lavoratori addetti alla gestione di un FEIS investire nel FEIS che gestiscono, in quanto tali individui dispongono delle necessarie conoscenze per aderire a siffatti investimenti.

(15)  Per garantire che solo i gestori di FEIS che soddisfano criteri qualitativi uniformi riguardo al proprio comportamento nel mercato possano utilizzare la denominazione di ’FEIS’, è necessario che il presente regolamento stabilisca norme relative alla conduzione degli affari e ai rapporti del gestore del FEIS con i suoi investitori. Per lo stesso motivo, occorre che il presente regolamento sancisca, inoltre, condizioni uniformi riguardanti la gestione di conflitti di interesse da parte di tali gestori. È necessario che tali norme richiedano anche che il gestore disponga di adeguate strutture organizzative e amministrative volte ad assicurare una corretta gestione dei conflitti di interesse.

(15 bis)  Allorché un gestore di FEIS intende delegare alcune funzioni a terzi, la sua responsabilità nei confronti di questi ultimi e dei suoi investitori non dovrebbe essere alterata da tale delega di funzioni. Inoltre, non è opportuno che il gestore di FEIS deleghi funzioni a un livello tale da non poter più essere considerato, sostanzialmente, il gestore di FEIS, diventando così una società fantasma. Occorre che il gestore di FEIS mantenga, in ogni momento, la responsabilità della corretta esecuzione delle funzioni delegate e della conformità al presente regolamento. La delega delle funzioni non dovrebbe pregiudicare l'efficacia della vigilanza del gestore di FEIS e, in particolare, non dovrebbe impedire al gestore di FEIS di agire, né ai FEIS di essere gestiti, nell'interesse ottimale degli investitori.

(16)  La creazione di impatti sociali positivi in aggiunta alla generazione di rendimenti finanziari per gli investitori è una caratteristica fondamentale dei fondi di investimento destinati alle imprese sociali, che li distingue da altre tipologie analoghe di fondi di investimento. È necessario, pertanto, che il presente regolamento disponga che i gestori di FEIS attivino procedure per ▌ la misurazione degli effetti sociali positivi che devono essere conseguiti attraverso investimenti in imprese di portafoglio ammissibili.

(16 bis)  Attualmente, i fondi che perseguono risultati o impatti sociali di norma valutano e raffrontano informazioni sulla misura in cui le imprese sociali riescono a conseguire i risultati sperati. Vi è un'ampia gamma di tipi diversi di risultati o impatti sociali che un'impresa sociale può perseguire, ragion per cui sono state sviluppate diverse modalità di identificarli e quantificarli. Ad esempio, un'impresa che si prefigge lo scopo di aiutare le persone svantaggiate può indicare il numero delle persone aiutate, a cui magari è stato offerto un lavoro che altrimenti non avrebbero mai trovato. Oppure, un'impresa che persegue l'obiettivo di migliorare la reintegrazione nella società di ex carcerati può valutare i propri risultati in termini di tasso di recidività. I fondi aiutano le imprese a preparare e a fornire informazioni sui loro obiettivi e risultati, nonché a raccoglierle per gli investitori. Sebbene le informazioni sugli impatti sociali siano alquanto importanti per gli investitori, è difficile operare un raffronto tra diverse imprese sociali e diversi fondi, sia in ragione delle differenze in termini di risultati sociali perseguiti, sia in ragione della varietà degli attuali approcci. Onde promuovere il massimo grado possibile di coerenza e comparabilità a lungo termine di tali informazioni e il massimo livello di efficienza delle procedure per ottenere tali informazioni, è auspicabile elaborare atti delegati in tale ambito. È opportuno che simili atti delegati garantiscano altresì una maggiore chiarezza per le autorità di vigilanza, i FEIS e le imprese sociali.

(17)  Per garantire l'integrità della denominazione di ’FEIS’, è necessario che il presente regolamento contenga anche criteri qualitativi riguardo all'organizzazione del gestore di FEIS. Pertanto, è necessario che il presente regolamento sancisca requisiti uniformi e proporzionati all'esigenza di assicurare adeguate risorse tecniche e umane ▌.

(17 bis)  Onde garantire la gestione adeguata del FEIS e la capacità del gestore di coprire i rischi potenziali inerenti alle sue attività, è opportuno che il presente regolamento stabilisca requisiti uniformi e proporzionati affinché i gestori di FEIS mantengano un livello sufficiente di fondi propri. Il livello dei fondi propri dovrebbe essere sufficiente a garantire la continuità e la corretta gestione del FEIS

(18)  Per tutelare gli investitori, è necessario assicurare una corretta valutazione delle attività gestite dai FEIS. Pertanto, occorre che il regolamento o i documenti costitutivi dei FEIS contengano norme sulla valutazione delle attività. Questo dovrebbe garantire l'integrità e la trasparenza della valutazione.

(19)  Per garantire che i gestori di FEIS che utilizzano la denominazione di ’FEIS’ forniscano resoconti sufficienti in merito alle proprie attività, occorre che siano stabilite norme uniformi sulle relazioni annuali.

(20)  Per assicurare l'integrità della denominazione di ’FEIS’ agli occhi degli investitori, è necessario che questa denominazione sia utilizzata solo da gestori di fondi che agiscono nella totale trasparenza in termini di politica d'investimento e di obiettivi d'investimento. Occorre, pertanto, che il presente regolamento sancisca norme uniformi sui requisiti informativi nei confronti degli investitori cui è tenuto il gestore di un FEIS. Questi requisiti includono elementi che sono specifici degli investimenti in imprese sociali, in maniera tale da ottenere una maggiore coerenza e comparabilità di tali informazioni. Sono incluse informazioni sui criteri e sulle procedure utilizzati per selezionare particolari imprese di portafoglio ammissibili come obiettivi d'investimento. Sono inoltre incluse informazioni sull'impatto sociale positivo che la politica d'investimento intende conseguire e le modalità di monitoraggio e valutazione. Per assicurare la necessaria fiducia degli investitori in questo tipo di investimenti, sono inoltre incluse informazioni sulle attività del FEIS non investite in imprese di portafoglio ammissibili e sul modo in cui queste sono selezionate.

(21)  Per assicurare una vigilanza efficace sul rispetto dei requisiti uniformi contenuti nel presente regolamento, è necessario che l'autorità competente dello Stato membro d'origine vigili sulla conformità del gestore di FEIS ai requisiti uniformi sanciti nel presente regolamento. A tale scopo, è necessario che il gestore di FEIS che intenda commercializzare i propri fondi con la denominazione di ’FEIS’ informi delle proprie intenzioni l'autorità competente del proprio Stato membro d'origine. Occorre che l'autorità competente registri il gestore di fondi se sono state fornite tutte le informazioni necessarie e se ▌ sussistono mezzi e strutture adeguate che consentano di ottemperare ai requisiti del presente regolamento, e occorre che l'autorizzazione sia valida in tutta l'Unione.

(21 bis)  Onde agevolare un'efficiente commercializzazione di FEIS a livello transfrontaliero, è opportuno che la registrazione dei gestori avvenga con la massima sollecitudine.

(21 ter)  Se è vero che il presente regolamento include garanzie per l'uso corretto dei fondi, occorre che le autorità di vigilanza controllino che le garanzie in questione siano rispettate.

(22)  Per assicurare una vigilanza efficace sulla conformità ai criteri uniformi sanciti, è necessario che il presente regolamento contenga regole in merito alle circostanze in cui è necessario aggiornare le informazioni fornite all'autorità competente nello Stato membro d'origine.

(23)  Per una vigilanza efficace sui requisiti sanciti, occorre che il presente regolamento stabilisca anche un processo per le notifiche transfrontaliere tra le autorità di vigilanza competenti, che debba essere attivato al momento della registrazione del gestore di FEIS nel suo Stato membro d'origine.

(24)  Per assicurare condizioni di trasparenza nella commercializzazione dei FEIS in tutta l'Unione, occorre che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (AESFEM) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio(7) sia incaricata di gestire una base di dati centrale con tutti i gestori di FEIS e dei FEIS che gestiscono, che sono registrati in conformità al presente regolamento.

(24 bis)  Ove abbia motivi chiari e dimostrabili per ritenere che il gestore di FEIS violi il presente regolamento nel proprio territorio, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe informarne prontamente l'autorità competente dello Stato membro d'origine, la quale dovrebbe adottare opportune misure.

(24 ter)  Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o in ragione del mancato intervento di quest'ultima entro un ragionevole lasso di tempo, oppure poiché il gestore di FEIS persiste nell'agire in un modo che confligge chiaramente con il presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può, previa notifica all'autorità competente dello Stato membro d'origine, adottare le misure adeguate che si impongono per tutelare gli investitori, tra cui la possibilità di impedire al gestore interessato di commercializzare ulteriormente i propri FEIS sul territorio dello Stato membro ospitante.

(25)  Per garantire una vigilanza efficace sul rispetto dei criteri uniformi sanciti, è necessario che il regolamento contenga un elenco dei poteri di vigilanza a disposizione delle autorità competenti.

(26)  Per assicurare che il presente regolamento sia correttamente applicato, occorre che esso preveda sanzioni e misure amministrative in caso di violazione delle sue disposizioni fondamentali, vale a dire le norme sulla composizione del portafoglio, sulle misure di salvaguardia relative all'identità degli investitori idonei e sull'utilizzo della denominazione di ’FEIS’ esclusivamente da parte dei gestori di FEIS registrati. Occorre che si stabilisca che la violazione di tali disposizioni fondamentali implica il divieto dell'uso della denominazione e la radiazione del gestore del fondo.

(27)  È opportuno che vi sia uno scambio di informazioni a fini di vigilanza tra le autorità competenti degli Stati membri d'origine e ospitanti e l'AESFEM.

(28)  Un'efficace cooperazione normativa tra le entità incaricate di vigilare sulla conformità ai criteri uniformi sanciti nel presente regolamento impone che un alto grado di segreto professionale sia richiesto a tutte le autorità nazionali pertinenti e all'AESFEM.

(28 bis)  Il contributo dei FEIS alla crescita di un mercato europeo degli investimenti in ambito sociale dipenderà dall'adozione della denominazione da parte dei gestori di fondi, dal riconoscimento di tale designazione da parte degli investitori e dallo sviluppo di un solido ecosistema per le imprese sociali nell'intera Unione, che aiuti tali imprese ad avvalersi delle possibilità di finanziamento messe a disposizione. A tal fine, è opportuno che tutti i soggetti interessati, tra cui gli operatori di mercato, le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e altri organismi interessati all'interno dell'Unione, si adoperino per garantire una vasta opera di sensibilizzazione alle possibilità offerte dal presente regolamento.

(29)  È necessario che le norme tecniche nei servizi finanziari garantiscano un'armonizzazione coerente e un alto livello di vigilanza in tutta l'Unione. Sarebbe efficiente e opportuno affidare all'AESFEM, in quanto organismo con competenze altamente specialistiche, l'elaborazione dei progetti di norme tecniche di attuazione da presentare alla Commissione, qualora queste non implichino scelte politiche.

(30)  Occorre che alla Commissione sia conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione attraverso atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 ▌. È opportuno che l'AESFEM sia incaricata di elaborare i progetti delle norme tecniche di attuazione per il formato ▌ della procedura di notifica di cui al presente regolamento.

(31)  Per specificare i requisiti sanciti nel presente regolamento, occorre che sia delegato alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in merito alla definizione delle tipologie di merci o servizi e dei metodi di produzione di merci o servizi che rappresentano un obiettivo sociale e delle circostanze in cui i profitti possono essere distribuiti a soci e investitori, dei tipi di conflitti di interesse che i gestori di FEIS devono evitare e delle misure da adottare al riguardo, dei dettagli delle procedure di misurazione degli impatti sociali che le imprese di portafoglio ammissibili devono realizzare e del contenuto e della forma delle informazioni agli investitori. È particolarmente importante che la Commissione conduca consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti, tenendo conto di iniziative di autoregolamentazione e codici di condotta. Alle consultazioni condotte dalla Commissione durante i lavori preparatori per gli atti delegati sui dettagli delle procedure volte a misurare gli impatti sociali da conseguire dalle imprese di portafoglio ammissibili dovrebbero prendere parte i soggetti interessati del caso e l'AESFEM. In sede di preparazione ed elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(33)  Al massimo entro quattro anni dalla data in cui esso diviene applicabile, occorre sottoporre il presente regolamento a riesame, al fine di tenere conto dell'evoluzione del mercato dei FEIS. Il riesame dovrebbe prevedere altresì uno studio generale sul funzionamento delle norme del presente regolamento e sull'esperienza acquisita nell'applicarle. Sulla base di tale riesame, è necessario che la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se opportuno, di proposte legislative.

(33 bis)  Inoltre, entro il 22 luglio 2017, occorre che la Commissione proceda a un riesame dell'interazione tra il presente regolamento e altre disposizioni a disciplina degli organismi di investimento collettivo e dei loro gestori, segnatamente quelle della direttiva 2011/61/UE. In particolare, è opportuno che il riesame in questione riguardi l'ambito di applicazione del presente regolamento, al fine di determinare l'eventuale necessità di estenderlo, onde permettere ai gestori di fondi di investimento alternativi di maggiori dimensioni di avvalersi della denominazione ’FEIS’. Sulla base di tale riesame, è necessario che la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se opportuno, di proposte legislative.

(33 ter)  Nell'ambito del riesame in parola, è opportuno che la Commissione valuti eventuali ostacoli che potrebbero aver impedito l'adesione ai fondi da parte degli investitori, inclusa l'incidenza sugli investitori istituzionali di altre disposizioni normative di natura prudenziale eventualmente applicabili. Inoltre, la Commissione dovrebbe raccogliere dati in vista della valutazione del contributo del FEIS ad altri programmi dell'Unione, quali ad esempio Orizzonte 2020, anch'essi finalizzati a promuovere l'innovazione nell'Unione.

(33 quater)  Per quanto riguarda l'esame, da parte della Commissione, degli ostacoli fiscali agli investimenti transfrontalieri di venture capital, previsti nella comunicazione della Commissione del 7 dicembre 2011 dal titolo ’Un piano d'azione per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti’ nel contesto del riesame del presente regolamento, è opportuno che la Commissione prenda in considerazione la possibilità di procedere ad un esame equivalente di eventuali ostacoli fiscali ai fondi per l'imprenditoria sociale e valutare eventuali incentivi fiscali per promuovere questo tipo di imprenditoria nell'Unione.

(33 quinquies)  È opportuno che l'AESFEM valuti il proprio fabbisogno di personale e di risorse derivante dall'assunzione dei propri poteri e obblighi ai sensi del presente regolamento e che presenti una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

(34)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, incluso il diritto di rispetto per la vita privata e familiare e la libertà d'impresa.

(35)  La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(8) disciplina il trattamento dei dati personali svolto negli Stati membri nel contesto del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare delle autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali(9) da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati disciplina il trattamento dei dati personali svolto dall'AESFEM nell'ambito del presente regolamento e sotto la vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati.

(36)  Poiché l'obiettivo del presente regolamento, che consiste nello sviluppare un mercato interno per i FEIS istituendo un quadro per la registrazione dei gestori di FEIS che agevoli la commercializzazione dei FEIS in tutta l'Unione, non può essere conseguito in misura adeguata dagli Stati membri e può, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere pertanto realizzato meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure conformi al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per realizzare tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Il presente regolamento sancisce requisiti e condizioni uniformi per i gestori di organismi di investimento collettivo che intendono utilizzare la denominazione di ’FEIS’ in relazione alla commercializzazione di FEIS nell'Unione, contribuendo così al buon funzionamento del mercato interno.

Il presente regolamento, inoltre, stabilisce norme uniformi per la commercializzazione dei FEIS, da parte dei loro gestori, a investitori idonei in tutta l'Unione, per la composizione del portafoglio dei FEIS, per gli strumenti e le tecniche d'investimento ammissibili nonché norme su organizzazione, trasparenza e condotta dei gestori di FEIS che commercializzano i FEIS in tutta l'Unione.

Articolo 2

1.  Il presente regolamento si applica ai gestori di organismi di investimento collettivo secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), le cui attività gestite non superino complessivamente la soglia fissata all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, che sono stabiliti nell'Unione e che sono tenuti alla registrazione presso le autorità competenti del proprio Stato membro d'origine in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, purché tali gestori gestiscano portafogli di FEIS ▌.

1 bis.  I gestori di FEIS registrati ai sensi dell'articolo 14 del presente regolamento e le cui attività complessive crescano successivamente fino a superare la soglia fissata all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE e che pertanto sono soggetti ad autorizzazione presso le autorità competenti del proprio Stato membro di origine ai sensi dell'articolo 6 di tale direttiva, possono continuare ad avvalersi della denominazione ’FEIS’ per la commercializzazione di FEIS nell'Unione, purché soddisfino i requisiti sanciti dalla direttiva 2011/61/UE e continuino a rispettare, in qualsiasi momento, gli articoli 3, 5, 9, l'articolo 12, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 1, lettere c), d) ed e) del presente regolamento per quanto riguarda i FEIS.

3 bis.  I gestori di FEIS registrati a norma del presente regolamento sono inoltre autorizzati a gestire OICVM soggetti ad autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65/CE, a condizione che siano gestori esterni.

Articolo 3

1.  Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

  a) ’fondo europeo per l'imprenditoria sociale’ (FEIS): un organismo di investimento collettivo che:
     i) intende investire almeno il 70 per cento dell'aggregato dei propri conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato in attività che sono investimenti ammissibili entro un termine stabilito nel regolamento o nei documenti costitutivi del FEIS;
     ii) non utilizza mai più del 30% dell'aggregato dei conferimenti di capitale e del capitale impiegato non richiamato per l'acquisizione di attività che non sono investimenti ammissibili;
    iii) è stabilito nel territorio di uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che quest'ultimo:
     – non preveda misure fiscali che comportino una pressione fiscale nulla o irrisoria o in cui si concedono vantaggi anche in assenza di un'effettiva attività economica e una presenza economica sostanziale nel paese terzo che offre siffatte agevolazioni fiscali;
     – abbia stabilito opportuni accordi di cooperazione con le autorità competenti dello Stato membro d'origine del gestore del FEIS, grazie cui è possibile garantire un efficiente scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 21 del presente regolamento, che consente alle autorità competenti di svolgere le proprie funzioni ai sensi del presente regolamento;
     – non figuri nell'elenco dei paesi e territori non cooperativi stilato dal Gruppo di azione finanziaria internazionale;
     – abbia firmato un accordo con lo Stato membro d'origine del gestore del FEIS e con qualsiasi altro Stato membro in cui si intendono commercializzare le quote o azioni del FEIS, in virtù del quale si garantisce che il paese terzo in questione rispetta pienamente le norme di cui all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali.

Le soglie di cui ai punti i) e ii) sono calcolate sulla base di importi investibili previa deduzione di tutti i costi pertinenti e delle attività di cassa e di altre disponibilità liquide;

   a bis) ’costi pertinenti’: tutti i diritti, gli oneri e le spese sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori e concordati fra il gestore dei FEIS e coloro che vi investono;
   b) ’organismo di investimento collettivo’: un FIA ai sensi della definizione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE;
  c) ’investimenti ammissibili’: gli strumenti indicati di seguito:
   i) strumenti rappresentativi di equity o quasi-equity che siano:
     emessi da un'impresa di portafoglio ammissibile e acquisiti dal FEIS direttamente dall'impresa di portafoglio ammissibile, ▌
     emessi da un'impresa di portafoglio ammissibile in cambio di un titolo di equity emesso dall'impresa di portafoglio ammissibile, o
     emessi da un'impresa di cui l'impresa di portafoglio ammissibile sia una società controllata con una partecipazione di maggioranza e che siano acquisiti dal FEIS in cambio di uno strumento rappresentativo di equity emesso dall'impresa di portafoglio ammissibile;
     ii) strumenti di debito cartolarizzati e non cartolarizzati, emessi da un'impresa di portafoglio ammissibile;
     iii) quote o azioni di uno o diversi altri FEIS, purché questi altri FEIS non abbiano essi stessi investito in altri FEIS oltre il 10% dell'aggregato dei propri conferimenti e del capitale impegnato non richiamato;
     iv) prestiti garantiti e non garantiti erogati dal FEIS a un'impresa di portafoglio ammissibile;
     v) qualsiasi altro tipo di partecipazione in un'impresa di portafoglio ammissibile;
  d) ’impresa di portafoglio ammissibile’: un'impresa che, al momento dell'investimento da parte del FEIS, non è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione secondo quanto definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14 della direttiva 2004/39/CE ▌ e che:
    -i) è stabilita nel territorio di uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che quest'ultimo:
     – non preveda misure fiscali che comportino una pressione fiscale nulla o irrisoria o in cui si concedono vantaggi anche in assenza di un'effettiva attività economica e una presenza economica sostanziale nel paese terzo che offre siffatte agevolazioni fiscali;
     – non figuri nell'elenco dei paesi e territori non cooperativi stilato dal Gruppo di azione finanziaria internazionale;
     – abbia firmato un accordo con lo Stato membro d'origine del gestore del FEIS e con ogni altro Stato membro in cui si intendono commercializzare le quote o azioni del FEIS, in virtù del quale si garantisce che il paese terzo in questione rispetta pienamente le norme di cui all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali;
    i) ha come proprio obiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi misurabili in conformità all'atto di costituzione, allo statuto o a qualsiasi altro regolamento o documento costitutivo dell'azienda, laddove l'impresa:
   ▌ fornisca servizi o merci a persone vulnerabili, emarginate, svantaggiate o escluse; ▌
   ▌ impieghi un metodo di produzione di merci o servizi che incorpora il proprio obiettivo sociale; oppure
     – fornisca sostegno finanziario esclusivamente alle imprese sociali definite nei primi due trattini;
     ii) utilizza prioritariamente i propri utili per raggiungere il proprio obiettivo primario in conformità all'atto di costituzione, allo statuto o a qualsiasi altro regolamento o documento costitutivo dell'azienda. Detto regolamento o documento costitutivo pone in essere procedure e regole predefinite per quelle circostanze eccezionali in cui i profitti sono distribuiti ad azionisti e soci onde garantire che una siffatta distribuzione di utili non pregiudichi l'obiettivo primario; nonché
     iii) è gestita in modo responsabile e trasparente, in particolare coinvolgendo dipendenti, clienti e soggetti interessati dalle sue attività;
   e) ’equity’: l'interessenza partecipativa in un'impresa, rappresentata da azioni o da altre forme di partecipazione al capitale dell'impresa di portafoglio ammissibile emessa per i propri investitori;
     e bis) ’quasi-equity’: qualsiasi tipo di strumento finanziario che rappresenti una combinazione di capitale e debito, in cui il rendimento dell'investimento è legato agli utili o alle perdite dell'impresa di portafoglio ammissibile e in cui il rimborso dello strumento in caso di default non è pienamente garantito;
   f) ’commercializzazione’: un'offerta o un collocamento diretto o indiretto a/presso investitori domiciliati o con sede legale nell'Unione su iniziativa del gestore di FEIS, o per suo conto, di quote o azioni di un FEIS che egli gestisce;
   g) ’capitale impegnato’: qualsiasi impegno in base al quale un investitore è obbligato, entro il termine stabilito nel regolamento o nei documenti costitutivi del FEIS, ad acquisire un'interessenza nel FEIS o a conferire capitali nel FEIS;
   h) ’gestore di FEIS’: una persona giuridica la cui regolare attività è la gestione di almeno un FEIS;
   i) ’Stato membro d'origine’: lo Stato membro dove il gestore di FEIS è stabilito ed è tenuto alla registrazione presso le autorità competenti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/61/UE;
   j) ’Stato membro ospitante’: lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, dove il gestore di FEIS commercializza i FEIS in conformità al presente regolamento;
   k) ’autorità competente’: l'autorità nazionale che lo Stato membro d'origine incarica, per legge o regolamento, di effettuare la registrazione dei gestori di organismi di investimento collettivo secondo quanto indicato all'articolo 2, paragrafo 1;
   k bis) ’OICVM’: un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari autorizzato ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2009/65/CE.

In relazione al primo comma, lettera h), qualora la forma giuridica del FEIS consenta la gestione interna e il consiglio di amministrazione del fondo scelga di non designare un gestore esterno, il FEIS stesso è registrato in qualità di gestore del FEIS. Un FEIS registrato in qualità di gestore interno di FEIS non può essere registrato quale gestore esterno di FEIS per altri organismi di investimento collettivo.

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 24, che specifichino le tipologie di servizi o merci e i metodi di produzione di servizi o merci che incorporano un obiettivo sociale secondo quanto indicato al paragrafo 1, lettera d), punto i) del presente articolo, considerando le varie tipologie di imprese di portafoglio ammissibili e le circostanze in cui i profitti possono essere distribuiti a soci e investitori.

CAPO II

CONDIZIONI PER L'USO DELLA DENOMINAZIONE DI ’FEIS’

Articolo 4

I gestori di FEIS che ottemperano ai requisiti sanciti nel presente capo sono autorizzati a utilizzare la denominazione di ’FEIS’ in relazione alla commercializzazione di FEIS in tutta l'Unione.

Articolo 5

1.  Il gestore di FEIS ha facoltà di utilizzare non oltre il 30% dell'aggregato dei conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato del FEIS per l'acquisizione di attività che non sono investimenti ammissibili; la soglia del 30% è calcolata sulla base di importi investibili previa deduzione di tutti i costi pertinenti; la detenzione ▌ di cassa e di altre disponibilità liquide non è considerata ai fini del calcolo di tale soglia, dal momento che la detenzione di cassa e di altre disponibilità liquide non va considerata alla stregua di un investimento.

2.  Il gestore di FEIS non può applicare, a livello del FEIS, metodi in grado di aumentarne l'esposizione oltre il livello del proprio capitale impegnato, sia attraverso l'assunzione di prestiti di contante o titoli, sia assumendo posizioni in strumenti derivati o attraverso altri mezzi.

2 bis.  Il gestore di FEIS può contrarre prestiti, emettere strumenti rappresentativi di debito o fornire garanzie, a livello del FEIS, soltanto se tali prestiti, strumenti rappresentativi di debito o garanzie sono coperti da impegni non richiamati.

Articolo 6

1.  I gestori di FEIS commercializzano le quote e le azioni dei FEIS gestiti esclusivamente presso gli investitori che sono considerati investitori professionali in conformità alla sezione I dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE o che possono, su richiesta, essere trattati come investitori professionali in conformità alla sezione II dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE, oppure presso altri investitori qualora:

   a) i suddetti altri investitori si impegnino a investire almeno 100.000 EUR; e
   b) i suddetti altri investitori dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l'impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all'impegno previsto.
  

1 bis.  Il paragrafo 1 non si applica agli investimenti effettuati da dirigenti, direttori o lavoratori che concorrono alla gestione di un gestore di FEIS allorché investono nel FEIS che gestiscono.

Articolo 7

In relazione ai FEIS da loro gestiti, i gestori:

   a) agiscono onestamente, con la ▌ competenza, la cura, la diligenza e la correttezza dovute nell'esercizio delle proprie attività;
   b) applicano politiche e procedure idonee per prevenire pratiche irregolari, per le quali sia ragionevole supporre che potrebbero incidere sugli interessi degli investitori e delle imprese di portafoglio ammissibili;
   c) conducono gli affari in modo da favorire l'impatto sociale positivo delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investono, i migliori interessi dei FEIS che gestiscono e degli investitori in detti FEIS, nonché l'integrità del mercato;
   d) applicano un livello elevato di diligenza nella selezione e nel controllo continuo degli investimenti in imprese di portafoglio ammissibili e dell'impatto sociale positivo di tali imprese;
   e) possiedono una conoscenza e una comprensione adeguate delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investono;
   e bis) trattano gli investitori con correttezza;
   e ter) garantiscono che nessun investitore abbia un trattamento di favore, a meno che non sia previsto nel regolamento o nei documenti costitutivi del FEIS.

Articolo 7 bis

1.  Ove un gestore di FEIS intenda delegare delle funzioni a terzi, la sua responsabilità nei confronti del FEIS e dei suoi investitori non deve essere alterata da tale delega di funzioni a terzi; inoltre, il gestore in questione non deve delegare funzioni a un livello tale da non poter più essere considerato, a tutti gli effetti, il gestore del FEIS, diventando in tal modo una società fantasma.

2.  La delega delle funzioni non deve pregiudicare l'efficacia della vigilanza del gestore del FEIS e, in particolare, non deve impedirgli di agire – né impedire al FEIS di essere gestito – nell'interesse ottimale degli investitori.

Articolo 8

1.  I gestori di FEIS identificano ed evitano i conflitti di interesse e, qualora non fosse possibile evitarli, li gestiscono, li controllano e, conformemente al paragrafo 4, ne danno immediata notifica, per impedire che essi incidano negativamente sugli interessi dei FEIS e dei loro investitori e per assicurare che i FEIS che essi gestiscono siano trattati equamente.

2.  I gestori di FEIS identificano, in particolare, i conflitti di interesse che possono insorgere tra

   a) i gestori di FEIS, le persone che svolgono effettivamente l'attività di gestore di FEIS, i dipendenti o altre persone che, direttamente o indirettamente, controllano o sono controllate dal gestore di FEIS, da un lato, e i FEIS gestiti dal gestore di FEIS o gli investitori in tali FEIS, dall'altro;
   b) il FEIS o gli investitori in tale FEIS, da un lato, e un altro FEIS gestito dallo stesso gestore di FEIS o gli investitori in tale altro FEIS, dall'altro;
     b bis) il FEIS o i soggetti che vi investono, da un lato, e un organismo di investimento collettivo o OICVM gestito dal medesimo gestore di FEIS o chi investe in tale organismo di investimento collettivo o OICVM, dall'altro.

3.  I gestori di FEIS dispongono e gestiscono strutture organizzative e amministrative efficaci per ottemperare ai requisiti sanciti nei paragrafi 1 e 2.

4.  Sono fornite informazioni sui conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 qualora le strutture organizzative adottate dal gestore di FEIS per identificare, prevenire, gestire e controllare i conflitti di interesse non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole sicurezza, la prevenzione di rischi lesivi degli interessi degli investitori. I gestori di FEIS indicano chiaramente agli investitori la natura generale o le fonti dei conflitti di interesse prima di intraprendere attività per loro conto.

5.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 24, che specifichino:

   a) i tipi di conflitti di interessi di cui al paragrafo 2;
   b) le misure adottate dai gestori di FEIS, in termini di strutture e procedure organizzative e amministrative, per identificare, prevenire, gestire, controllare e indicare i conflitti di interesse.

Articolo 9

1.  Per ogni FEIS che gestiscono, i gestori di FEIS impiegano procedure per misurare ▌ in quale misura le imprese di portafoglio ammissibili in cui investe il FEIS raggiungono l'impatto sociale positivo prefisso. I gestori garantiscono che tali procedure siano chiare e trasparenti e che siano corredate di indicatori che, in funzione dell'obiettivo sociale e della natura dell'impresa di portafoglio ammissibile, possono coprire uno o più dei seguenti ambiti:

   a) occupazione e mercati del lavoro;
   b) standard e diritti relativi alla qualità del lavoro;
   c) inclusione sociale e protezione di gruppi particolari; parità di trattamento e opportunità, non discriminazione;
   d) sanità pubblica e sicurezza;
   e) accesso alla protezione sociale, alla sanità e ai sistemi educativi ed effetti sugli stessi;

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 24 che specificano i dettagli delle procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione alle diverse imprese di portafoglio ammissibili.

Articolo 10

I gestori di FEIS dispongono in ogni momento di fondi propri sufficienti e utilizzano risorse umane e tecniche adeguate e appropriate per la corretta gestione dei FEIS.

Spetta ai gestori di FEIS garantire in qualsiasi momento di essere in grado di giustificare la sufficienza dei loro fondi propri ai fini della continuità operativa, comunicando le ragioni per cui ritengono che tali fondi siano sufficienti ai sensi dell'articolo 13.

Articolo 11

1.  Le regole per la valutazione delle attività sono indicate nel regolamento o nei documenti costitutivi del FEIS e garantiscono un processo di valutazione valido e trasparente.

1 bis.  Le procedure di valutazione utilizzate assicurano che siano valutate correttamente le attività e ne sia calcolato il valore almeno una volta all'anno.

1 ter.  Onde garantire una valutazione coerente delle imprese di portafoglio ammissibili, l'AESFEM elabora linee guida che definiscono principi comuni per il trattamento degli investimenti in tali imprese, tenuto conto del loro obiettivo principale, vale a dire esercitare impatti sociali positivi quantificabili e del fatto che utilizzano i loro utili prioritariamente per produrre tali impatti.

Articolo 12

1.  Il gestore di FEIS presenta una relazione annuale all'autorità competente dello Stato membro d'origine per ciascun FEIS gestito entro 6 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. La relazione descrive la composizione del portafoglio del FEIS e le attività condotte nell'esercizio concluso e contiene altresì informazioni sugli utili del FEIS al termine della sua durata e, se del caso, sugli utili distribuiti durante tale durata. Tale relazione riporta i conti finanziari sottoposti a revisione del FEIS. Tale revisione, che va effettuata almeno una volta all'anno, conferma che il denaro e le attività sono detenute a nome del fondo e che il gestore di FEIS ha creato e tenuto registri ed effettuato controlli adeguati in merito all'esercizio di qualsiasi mandato o controllo sul denaro e sulle attività del FEIS e dei suoi investitori. La relazione annuale è prodotta in conformità ai principi di presentazione del bilancio esistenti e alle condizioni concordate tra il gestore di FEIS e gli investitori. Il gestore di FEIS presenta la relazione agli investitori su richiesta. Il gestore di FEIS e gli investitori possono concordare insieme la pubblicazione di informazioni integrative.

2.  La relazione annuale include almeno i seguenti elementi:

   a) tutti i dettagli utili sui risultati sociali complessivi realizzati dalla politica di investimento e sul metodo impiegato per misurare tali risultati;
   b) un prospetto di tutti i disinvestimenti verificatisi in relazione alle imprese di portafoglio ammissibili;
   c) una descrizione del fatto che disinvestimenti relativi alle altre attività del FEIS non investite in imprese di portafoglio ammissibili siano avvenuti o meno sulla base dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e);
   d) un riepilogo delle attività che il gestore di FEIS ha intrapreso in relazione alle imprese di portafoglio ammissibili di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera k);
     d bis) informazioni sulla natura e la finalità degli investimenti diversi dagli investimenti di portafoglio ammissibili di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

3.  Qualora il gestore di FEIS sia tenuto a pubblicare una relazione finanziaria annuale ai sensi della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato(10) in relazione al FEIS, le informazioni indicate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere fornite separatamente o in forma di supplemento alla relazione finanziaria annuale.

Articolo 13

1.  I gestori di FEIS trasmettono informazioni chiare e comprensibili ai propri investitori, per quanto riguarda i FEIS che gestiscono, almeno sui seguenti elementi prima della loro decisione di investimento:

   a) l'identità del gestore di FEIS e degli altri fornitori di servizi ai quali ricorre il gestore di FEIS ai fini della gestione del FEIS, nonché una descrizione dei loro compiti;
     a bis) l'entità di fondi propri a disposizione del gestore del FEIS, unitamente a una dichiarazione dettagliata di quest'ultimo sulle ragioni per considera tali fondi propri sufficienti a mantenere le risorse umane e tecniche adeguate, necessarie alla corretta gestione del proprio FEIS;
  b) una descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del FEIS, tra cui:
     i) i tipi di imprese di portafoglio ammissibili in cui intende investire;
     ii) qualsiasi altro FEIS in cui intende investire;
     iii) i tipi di imprese di portafoglio ammissibili nei quali intende investire qualsiasi altro FEIS di cui al punto ii);
     iv) gli investimenti non ammissibili che intende effettuare;
     v) le tecniche ▌ che intende impiegare; e
     vi) le restrizioni applicabili agli investimenti;
   c) l'impatto sociale positivo previsto dalla politica di investimento del FEIS, incluse, se pertinenti, proiezioni ragionevoli in merito a tali risultati e informazioni sui precedenti risultati nel settore;
   d) le metodologie da utilizzare per misurare gli effetti sociali;
   e) una descrizione delle attività diverse dalle imprese di portafoglio ammissibili nonché dei processi e dei criteri adottati per selezionare tali attività, a meno che non si tratti di cassa o altre disponibilità liquide;
   f) una descrizione del profilo di rischio del FEIS e di tutti i rischi associati alle attività in cui il fondo può investire o delle tecniche di investimento che possono essere impiegate;
   g) una descrizione della procedura di valutazione del FEIS e della metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività, inclusi i metodi impiegati per la valutazione delle imprese di portafoglio ammissibili;
   h) una descrizione di tutti ▌ costi pertinenti e dei loro importi massimi ▌;
   i) una descrizione del modo in cui viene calcolata la retribuzione del gestore del FEIS;
   j) laddove disponibili, i rendimenti storici del FEIS;
   k) i servizi di sostegno alle imprese e le altre attività di sostegno fornite o disposte dal gestore di FEIS tramite terzi per facilitare lo sviluppo, la crescita o, sotto altri aspetti, le operazioni in corso delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investe il FEIS, oppure, qualora tali servizi o attività non siano previsti, una spiegazione di tale fatto;
   l) una descrizione delle procedure con cui il FEIS può modificare la propria strategia o politica di investimento, o entrambe.

2.  Tutte le informazioni indicate al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Sono aggiornate e, se del caso, sottoposte regolarmente a riesame.

3.  Qualora il gestore di un FEIS sia tenuto a pubblicare un prospetto relativo al FEIS secondo quanto sancito dalla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari(11), o dalla legislazione nazionale in materia di FEIS, le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere fornite separatamente o nell'ambito del prospetto.

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 24, che specifichino:

   a) il contenuto delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da b), a e), e k);
   b) come presentare in modo uniforme le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da b), a e), e k), per assicurare il massimo livello di comparabilità possibile.

CAPO III

VIGILANZA E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 14

1.  I gestori di FEIS che, per la commercializzazione del proprio FEIS, intendono utilizzare la denominazione di ’FEIS’, informano di tale intenzione le autorità competenti del proprio Stato membro d'origine, fornendo le seguenti informazioni:

   a) l'identità delle persone che effettivamente svolgono l'attività di gestione dei FEIS;
   b) l'identità dei FEIS le cui quote o azioni sono commercializzate e le rispettive strategie di investimento;
   c) informazioni sui dispositivi adottati per ottemperare ai requisiti di cui al capo II;
   d) un elenco degli Stati membri in cui il gestore di FEIS intende commercializzare ciascun FEIS;
     d bis) un elenco degli Stati membri e dei paesi terzi in cui il gestore del FEIS ha stabilito o intende stabilire il FEIS.

2.  L'autorità competente dello Stato membro d'origine registra il gestore di FEIS solo se ha accertato che sono soddisfatte le seguenti condizioni:

   -a) le persone che si occupano di fatto della gestione del FEIS hanno i requisiti di onorabilità e di esperienza sufficienti, anche in rapporto alle strategie di investimento perseguite dal gestore del FEIS;
   a) le informazioni di cui al paragrafo 1 sono complete;
   b) i dispositivi notificati secondo quanto stabilito al paragrafo 1, lettera c), sono idonei ad adempiere ai requisiti del capo II;
     b bis) dall'elenco notificato in conformità del paragrafo 1, lettera d bis), si evince che tutti i FEIS sono istituiti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del presente regolamento.

3.  La registrazione è valida per l'intero territorio dell'Unione e consente ai gestori di FEIS di commercializzare in tutta l'Unione i FEIS utilizzando l'omonima denominazione ▌.

Articolo 15

Il gestore di FEIS aggiorna le informazioni fornite all'autorità competente dello Stato membro d'origine qualora esso intenda commercializzare:

   a) un nuovo FEIS;
   b) un FEIS esistente in uno Stato membro non indicato nell'elenco di cui all'articolo14, paragrafo 1, lettera d).

Articolo 16

1.  Subito dopo la registrazione di un gestore di FEIS, l'aggiunta di un nuovo FEIS, l'aggiunta di un nuovo domicilio per lo stabilimento di un FEIS o l'aggiunta di un nuovo Stato membro in cui il gestore del FEIS intende commercializzare il FEIS, l'autorità competente dello Stato membro d'origine ne dà notifica agli Stati membri indicati in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, ▌ e all'AESFEM.

2.  Gli Stati membri ospitanti indicati in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), non impongono al gestore di FEIS registrato in conformità all'articolo 14 requisiti o procedure amministrative relativi alla commercializzazione dei suoi FEIS, né prescrivono un obbligo di approvazione prima dell'inizio di detta commercializzazione.

3.  Per assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato della notifica.

4.  L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro …(12).

5.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 3 in conformità alla procedura specificata nell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 17

L'AESFEM gestisce una base di dati centrale, accessibile pubblicamente da Internet, di tutti i gestori di FEIS registrati nell'Unione conformemente al presente regolamento, nonché dei FEIS che commercializzano e dei paesi in cui sono commercializzati

Articolo 18

1.  L'autorità competente dello Stato membro d'origine vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

1 bis.  Ove l'autorità competente dello Stato membro ospitante abbia motivi chiari e dimostrabili per ritenere che il gestore del FEIS violi il presente regolamento sul proprio territorio, essa ne informa prontamente l'autorità competente dello Stato membro d'origine, la quale adotta le misure del caso.

1 ter.  Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o perché l'autorità competente dello Stato membro di origine omette di agire entro un termine ragionevole, oppure il gestore del FEIS persiste nell'agire in un modo che confligge chiaramente con il presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può, di conseguenza e dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adottare tutte le misure appropriate necessarie a tutelare gli investitori, tra cui la possibilità di impedire al gestore interessato di continuare a commercializzare il proprio FEIS sul territorio dello Stato membro ospitante.

Articolo 19

Le autorità competenti, in conformità alle leggi nazionali, detengono tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. In particolare, hanno il potere di:

   a) chiedere l'accesso a qualsiasi documento in qualsiasi forma, e di ricevere o acquisire copia degli stessi;
   b) imporre al gestore di FEIS di fornire informazioni immediatamente;
   c) esigere da qualsiasi persona informazioni relative alle attività del gestore del FEIS o del FEIS;
   d) eseguire ispezioni in loco con o senza preavviso;
   e) adottare misure atte ad assicurare che il gestore di FEIS continui ad adempiere alle disposizioni di cui al presente regolamento;
   f) emettere un'ordinanza per assicurare che il gestore di FEIS adempia alle disposizioni di cui al presente regolamento e desista dal reiterare qualsiasi comportamento che possa consistere in una violazione dello stesso.

Articolo 20

1.  Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni e sulle misure amministrative ▌ applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantire che queste vengano attuate. Le sanzioni e misure amministrative previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.  Entro …(13) gli Stati membri notificano le norme di cui al paragrafo 1 alla Commissione e all'AESFEM. Essi informano immediatamente la Commissione e l'AESFEM di tutte le successive modifiche.

Articolo 21

1.  L'autorità competente dello Stato membro d'origine, nel rispetto del principio di proporzionalità, adotta le opportune misure di cui al paragrafo 2 qualora un gestore di FEIS:

   a) non adempia alle disposizioni che si applicano alla composizione del portafoglio in violazione dell'articolo 5;
   b) commercializzi, in violazione dell'articolo 6, le quote e le azioni di un FEIS a investitori non ammissibili;
   c) utilizzi la denominazione di ’FEIS’ senza essere registrato presso l'autorità competente del proprio Stato membro d'origine, violando le disposizioni dell'articolo 14;
     c bis) utilizzi la denominazione ’FEIS’ per la commercializzazione di fondi che non sono istituiti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del presente regolamento;
   c ter) abbia ottenuto una registrazione mediante false dichiarazioni o tramite altre irregolarità in violazione dell'articolo 14;
   c quater) non agisca onestamente, con la competenza, la cura, la diligenza e la correttezza dovute nell'esercizio delle proprie attività, in violazione dell'articolo 7, lettera a);
   c quinquies) ometta di applicare politiche e procedure appropriate atte a prevenire pratiche irregolari in violazione dell'articolo 7, lettera b);
   c sexies) non adempia ripetutamente agli obblighi di cui all'articolo 12 relativi alla relazione annuale;
   c septies) non adempia ripetutamente all'obbligo di informare gli investitori ai sensi dell'articolo 13;

2.  Nei casi indicati al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro d'origine adotta le seguenti misure, come opportuno:

   -a) adotta misure per garantire che il gestore di FEIS si conformi all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), agli articoli 5 e 6, all'articolo 7, lettere a) e b), e agli articoli 12, 13 e 14 del presente regolamento;
   a) proibisce l'utilizzo della denominazione di ’FEIS e radia il gestore di FEIS dal registro.

3.  L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa senza indugio le autorità competenti degli Stati membri ospitanti indicati in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), e l'AESFEM della radiazione del gestore di FEIS dal registro di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.

4.  Il diritto di commercializzare uno o più FEIS con la denominazione di ’FEIS’ nell'Unione decade con effetto immediato dalla data della decisione dell'autorità competente di cui al paragrafo 2, lettera a) ▌.

Articolo 22

1.  Le autorità competenti e l'AESFEM collaborano quando necessario per espletare i propri compiti a norma del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.

2.  Le autorità competenti e l'AESFEM si scambiano tutte le informazioni e la documentazione necessarie per espletare i rispettivi compiti ai sensi del presente regolamento, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010, in particolare per identificare e sanare violazioni del presente regolamento.

Articolo 22 bis

In caso di disaccordo tra le autorità competenti degli Stati membri in merito a una valutazione, un'azione o un'omissione di un'autorità competente in ambiti in cui il presente regolamento prevede la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti di più di uno Stato membro, le autorità competenti possono deferire la questione all'AESFEM, che può intervenire in virtù dei poteri che le sono conferiti a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010, nella misura in cui il disaccordo non riguarda l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), o l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), punto -i), del presente regolamento.

Articolo 23

1.  Tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità competenti o l'AESFEM, nonché i revisori ed esperti incaricati dalle autorità competenti o dall'AESFEM, sono tenuti all'obbligo del segreto professionale. Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell'esercizio delle loro funzioni è divulgata in alcun modo ad altre persone o autorità, se non in forma riepilogativa o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli gestori di FEIS e i singoli FEIS, salvo che nei casi rilevanti per il diritto penale e nei procedimenti previsti dal presente regolamento.

2.  Alle autorità competenti degli Stati membri o all'AESFEM non è impedito di scambiarsi informazioni in conformità al presente regolamento o ad altre disposizioni del diritto dell'Unione applicabili ai gestori di FEIS e ai FEIS.

3.  Qualora le autorità competenti e l'AESFEM ricevano informazioni riservate in conformità al paragrafo 1, possono servirsene soltanto nell'esercizio delle proprie funzioni e ai fini di procedimenti amministrativi e giudiziari.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione subordinatamente alle condizioni stabilite al presente articolo.

2.  La delega di poteri di cui ▌ all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 4, è conferita alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere …(14) . La Commissione redige una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima del termine dei quattro anni. La delega di poteri è prorogata tacitamente per periodi di durata identica, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano al più tardi tre mesi prima della fine di ciascun periodo.

3.  La delega di poteri di cui ▌ all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 9, paragrafo 2 e all'articolo 13, paragrafo 4 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  Un atto delegato adottato entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni entro tre mesi dalla sua notifica a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 25

1.  Al massimo entro 4 anni dalla data di applicazione, la Commissione riesamina il presente regolamento. Tale riesame prevede uno studio generale sul funzionamento delle norme del presente regolamento e sull'esperienza acquisita nell'applicarle, in particolare:

   a) sulla misura in cui la denominazione di ’FEIS’ è stata utilizzata dai gestori di FEIS in diversi Stati membri, internamente o su base transfrontaliera;
     a bis) sulla localizzazione geografica dei FEIS e sulla necessità o meno di misure supplementari per garantire che i FEIS siano istituiti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto -iii);
   a ter) sulla distribuzione geografica e settoriale degli investimenti effettuati dai FEIS;
   b) sull'uso dei diversi investimenti ammissibili da parte dei FEIS e il modo in cui questo ha inciso sullo sviluppo delle imprese sociali nell'Unione;
   b bis) sull'opportunità di istituire un marchio europeo per le ’imprese sociali’;
     b ter) sulla possibilità di estendere la commercializzazione dei FEIS presso gli investitori al dettaglio;
   c) sull'applicazione pratica dei criteri per l'identificazione delle imprese di portafoglio ammissibili, il relativo impatto sullo sviluppo delle imprese sociali nell'Unione e il loro impatto sociale positivo;
   c bis) un'analisi delle procedure attuate dai gestori di FEIS al fine di misurare l'impatto sociale positivo prodotto dalle imprese di portafoglio ammissibili, di cui all'articolo 9, e una valutazione della fattibilità di introdurre norme armonizzate atte a misurare l'impatto sociale a livello di Unione in maniera coerente con la politica sociale dell'Unione;
   c ter) sull'opportunità di integrare il presente regolamento con un regime del depositario;
   c quater) sull'opportunità di includere i FEIS tra le attività ammissibili di cui alla direttiva 2009/65/CE;
   c quinquies) sull'adeguatezza dei requisiti in materia di informazione a norma dell'articolo 13, in particolare in merito al fatto che siano sufficienti a consentire agli investitori di prendere decisioni di investimento informate;
   c sexies) sull'esame di eventuali ostacoli fiscali ai fondi per l'imprenditoria sociale e sulla valutazione di eventuali incentivi fiscali intesi a incoraggiare questo tipo di imprenditoria nell'Unione;
   c septies) sulla valutazione di eventuali ostacoli che potrebbero aver impedito agli investitori di ricorrere ai fondi, inclusa l'incidenza sugli investitori istituzionali di altre disposizioni normative dell'Unione di natura prudenziale.
  

2.  In seguito al riesame di cui al paragrafo 1 e dopo aver consultato l'AESFEM, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se opportuno, di una proposta legislativa.

Articolo 25 bis

1.  Entro il 22 luglio 2017 la Commissione procede a un riesame dell'interazione tra il presente regolamento e altre disposizioni a disciplina degli organismi di investimento collettivo e dei loro gestori, segnatamente quelle della direttiva 2011/61/UE. Il riesame verte sull'ambito di applicazione del presente regolamento ed è inteso a raccogliere dati al fine di determinare l'eventuale necessità di ampliarlo affinché vi rientrino anche i gestori di FEIS le cui attività totali oltrepassano la soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per divenire gestori di FEIS.

2.  Previo riesame di cui al paragrafo 1 e dopo aver consultato l'AESFEM, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se opportuno, di una proposta legislativa.

Articolo 26

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica dal 22 luglio 2013, ad eccezione dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 9, paragrafo 2 e dell'articolo 13, paragrafo 4, che si applicano dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Il presidente

Per il Consiglio

(1) GU C 175 del 19.6.2012, pag. 11.
(2) GU C 229 del 31.7.2012, pag. 55.
(3) Posizione del Parlamento europeo del ...
(4) GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.
(5) GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1.
(6) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.
(7) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.
(8) GU L 281 del 23.11.1995 pag. 31.
(9) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(10) GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.
(11) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.
(12)* Nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(13)* 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
(14)* Entrata in vigore del presente regolamento.

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