Decisione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Martin Ehrenhauser (2012/2152(IMM))
Il Parlamento europeo,
– vista la richiesta di revoca dell'immunità di Martin Ehrenhauser, trasmessa il 21 marzo 2012 dalla Procura di Vienna, nel quadro di un procedimento pendente dinanzi a detta Procura, e comunicata in Aula il 2 luglio 2012,
– avendo ascoltato Martin Ehrenhauser, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
– visto l'articolo 57 della Legge costituzionale federale della Repubblica d'Austria,
– viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986, del 15 e 21 ottobre 2008, del 19 marzo 2010 e del 6 settembre 2011(1),
– visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A7-0332/2012),
A. considerando che la Procura di Vienna ha chiesto la revoca dell'immunità di Martin Ehrenhauser, deputato al Parlamento europeo, onde consentire alle autorità austriache di effettuare le indagini del caso e di intraprendere azioni legali nei suoi confronti;
B. considerando che la revoca dell'immunità di Martin Ehrenhauser riguarda presunti reati connessi all'accesso abusivo a un sistema informatico a norma del paragrafo 118a del Codice penale austriaco, alla violazione del segreto delle telecomunicazioni a norma del paragrafo 119 del Codice, all'illecita acquisizione di dati a norma del paragrafo 119a del Codice, al sospetto di uso illecito di un apparecchio di registrazione o di intercettazione a norma del paragrafo 120, comma 2, del Codice, nonché a una violazione del paragrafo 51 della legge sulla protezione dei dati del 2000;
C. considerando che, a norma dell'articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese;
D. considerando che, a norma dell'articolo 57, paragrafo 2, della Legge costituzionale federale della Repubblica d'Austria, i membri del Consiglio nazionale austriaco possono essere arrestati per un fatto illecito solo previa autorizzazione del Consiglio nazionale, salvo il caso di arresto in flagranza di reato, e che l'autorizzazione del Consiglio nazionale è necessaria anche per le perquisizioni domiciliari presso i membri del Consiglio nazionale; considerando inoltre che, a norma dell'articolo 57, paragrafo 3, della medesima Legge, i membri del Consiglio nazionale possono essere perseguiti per un fatto illecito senza l'autorizzazione del Consiglio nazionale, solo se tale fatto non presenta, senza dubbio alcuno, alcun rapporto con l'attività politica del deputato in questione, e che l'autorità competente deve tuttavia richiedere una pronuncia del Consiglio nazionale sulla sussistenza presenza di tale rapporto, qualora ciò sia richiesto dal deputato in questione o da un terzo dei membri della commissione permanente incaricata di tali questioni;
E. considerando che è pertanto necessario revocare l'immunità di Martin Ehrenhauser affinché il procedimento a suo carico possa aver luogo;
F. considerando che Martin Ehrenhauser è stato ascoltato dalla commissione giuridica del Parlamento europeo e che in tale occasione ha dichiarato che la sua immunità dovrebbe essere revocata;
G. considerando che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha constatato che i privilegi e le immunità «anche se […] sono stati accordati nell'esclusivo interesse della Comunità, [...] sono stati espressamente concessi ai funzionari ed agli altri agenti delle istituzioni della Comunità nonché ai membri del Parlamento […]» e che «il Protocollo [...] attribuisce quindi alle persone alle quali si riferisce un diritto soggettivo»(2);
H. considerando che l'articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 57 della Legge costituzionale federale della Repubblica d'Austria non ostano alla revoca dell'immunità di Martin Ehrenhauser;
1. decide di revocare l'immunità di Martin Ehrenhauser;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti della Repubblica d'Austria e a Martin Ehrenhauser.
Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Racc. 1964, pag. 195; causa 149/85 Wybot/Faure e altri, Racc. 1986, pag. 2391; causa T-345/05 Mote/Parlament, Racc. 2008, pag. II-2849; cause riunite C-200/07 e C-201/07 Marra/De Gregorio e Clemente, Racc. 2008, pag. I-7929; causa T-42/06 Gollnisch/ Parlament, Racc. 2010, pag. II-01135 e causa C-163/10 Patriciello (non ancora pubblicate in Racc.).