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Martedì 23 ottobre 2012 - Strasburgo
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2011/019 ES/Galicia Metal
P7_TA(2012)0377A7-0323/2012
Risoluzione
 Allegato

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/019 ES/Galicia Metal, presentata dalla Spagna) (COM(2012)0451 – C7-0214/2012 – 2012/2160(BUD))

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0451 – C7-0214/2012),

–  visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1) (AII del 17 maggio 2006), e in particolare il punto 28,

–  visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione(2) (regolamento FEG),

–  vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006,

–  vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0323/2012),

A.  considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;

B.  considerando che l'ambito di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato ampliato e che a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno anche per i licenziamenti direttamente riconducibili alla crisi finanziaria ed economica mondiale;

C.  considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;

D.  considerando che la Spagna ha richiesto assistenza per 878 licenziamenti, di cui 450 ammessi all'assistenza del FEG, a seguito di licenziamenti presso 35 imprese operanti nella divisione 25 NACE revisione 2 («Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature»)(3) nella regione NUTS II Galizia (ES11) in Spagna;

E.  considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;

1.  conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera b), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Spagna ha diritto a un contributo finanziario ai sensi del suddetto regolamento;

2.  osserva che le autorità spagnole hanno trasmesso la domanda per il contributo finanziario FEG in data 28 dicembre 2011, fornendo ulteriori informazioni supplementari fino al 28 maggio 2012, e che la sua valutazione è stata messa a disposizione dalla Commissione il 9 agosto 2012; osserva che il processo di valutazione della domanda avrebbe potuto essere più celere;

3.  rileva che i licenziamenti nell'indotto dell'industria della costruzione navale aggraveranno la difficile situazione lavorativa nella regione della Galizia; osserva che tradizionalmente i principali settori economici della regione sono la pesca, i settori automobilistico, tessile e delle pietre naturali e quello dei cantieri navali; tuttavia, dato l'impatto della crisi, le prospettive per il futuro reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati in tale territorio non sembrano molto incoraggianti;

4.  rileva che la situazione occupazionale nella regione è difficile in quanto, alla fine del 2011, i tassi di disoccupazione avevano raggiunto il 18% per le donne e il 16,32% per gli uomini; accoglie con favore il fatto che il FEG sia considerato come un'efficace strumento di sostegno ai mercati del lavoro locali e che la regione abbia già presentato una domanda di assistenza a titolo del FEG (EGF/2010/003 ES Galizia/Settore tessile);

5.  rileva che, mentre le previsioni a livello dell'UE relative al recupero del settore della costruzione navale erano ragionevolmente ottimiste, nel 2011 i nuovi ordinativi si sono inaspettatamente ridotti del 43%;

6.  valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, il 23 marzo 2012 le autorità spagnole abbiano deciso di avviare l'attuazione delle misure ben prima della decisione definitiva in merito alla concessione dell'assistenza del FEG per il pacchetto coordinato proposto;

7.  ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti lavoratori attraverso una formazione ad hoc e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato venga adeguata non soltanto alle esigenze dei lavoratori licenziati, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;

8.  si compiace del fatto che le autorità regionali abbiano avviato un dialogo con le parti sociali, al fine di pianificare e attuare il pacchetto coordinato di servizi personalizzati;

9.  valuta positivamente il fatto che le parti sociali abbiano partecipato alla pianificazione delle misure riguardanti la domanda FEG e che sia prevista la loro partecipazione al monitoraggio dell'attuazione delle misure;

10.  osserva che il pacchetto coordinato prevede numerosi incentivi per favorire la partecipazione alle misure: un'indennità per la ricerca di occupazione (400 EUR) (somma forfettaria), un incentivo al reinserimento (200 EUR), un'indennità di mobilità (180 EUR), un'indennità per la formazione sul posto di lavoro (300 EUR); ricorda che l'assistenza del FEG deve essere destinata principalmente alla formazione, alla ricerca di un impiego e ai programmi di formazione, anziché contribuire direttamente alle indennità di disoccupazione, che competono alle istituzioni nazionali;

11.  sottolinea che occorrerebbe trarre insegnamenti dalla preparazione e dall'attuazione della domanda in esame e di altre domande concernenti i licenziamenti collettivi, soprattutto quelli che interessano un elevato numero di piccole e medie imprese in un singolo settore economico;

12.  si rammarica che le informazioni sulle misure di formazione non indichino in quali settori i lavoratori hanno probabilità di trovare lavoro e se il pacchetto sia stato adeguato alle prospettive economiche future della regione;

13.  chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito della richiesta del Parlamento europeo di accelerare la concessione delle sovvenzioni, al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del FEG; auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti procedurali nel nuovo regolamento sul FEG (2014-2020) e l'incremento dell'efficienza, della trasparenza, della visibilità e del seguito del FEG;

14.  ricorda l'impegno delle istituzioni a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori licenziati a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori licenziati nel mercato del lavoro;

15.  sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il FEG sostenga il reinserimento stabile e a lungo termine nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori licenziati; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive per il mercato del lavoro che portino a un'occupazione a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di aziende o settori; deplora il fatto che il FEG possa incentivare le aziende a sostituire la forza lavoro a contratto con una più precaria e a breve termine;

16.  osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;

17.  si compiace del fatto che, in seguito alle ripetute richieste del Parlamento, il bilancio 2012 presenti stanziamenti di pagamento pari a 50 000 000 EUR alla linea di bilancio 04 05 01 (FEG); ricorda che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze propri, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviterà di procedere, come in passato, a storni da altre linee, un'operazione che potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi politici del FEG;

18.  deplora la decisione del Consiglio di bloccare, per le domande inoltrate dopo il termine del 31 dicembre 2011, la proroga della «deroga per la crisi», che permette non solo di fornire assistenza finanziaria ai lavoratori licenziati a causa dell'attuale crisi finanziaria ed economica, oltre che a quelli che perdono il lavoro a seguito di trasformazioni della struttura del commercio mondiale, ma anche di aumentare, portandolo al 65%, il tasso di cofinanziamento dei costi del programma da parte dell'Unione; invita quindi il Consiglio a ripristinare senza indugio la misura in oggetto;

19.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

20.  incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

21.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/019 ES/Galicia Metal, presentata dalla Spagna)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione2012/683/UE.)

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