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Procedura : 2012/2154(BUD)
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Martedì 23 ottobre 2012 - Strasburgo
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2011/009 NL/Gelderland
P7_TA(2012)0378A7-0334/2012
Risoluzione
 Allegato

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction 41, presentata dai Paesi Bassi) (COM(2012)0395 – C7-0190/2012 – 2012/2154(BUD))

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0395 – C7-0190/2012),

–  visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1) (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,

–  visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione)(2) (regolamento FEG),

–  vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006,

–  vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0334/2012),

A.  considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;

B.  considerando che l'ambito di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato ampliato e che a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi economica e finanziaria mondiale;

C.  considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e tenendo debitamente conto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;

D.  considerando che i Paesi Bassi hanno richiesto assistenza per 516 licenziamenti, 435 dei quali ammessi all'assistenza, in 54 imprese operanti nella divisione 41 NACE Rev. 2 («Costruzione di edifici»)(3) nella regione NUTS II Gelderland (NL22), nei Paesi Bassi;

E.  considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;

1.  conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera b), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, i Paesi Bassi hanno diritto a un contributo finanziario a norma del regolamento in parola;

2.  accoglie con favore la domanda di contributo finanziario a titolo del FEG presentata dal governo dei Paesi Bassi, sebbene tale Stato membro si sia opposto alla proroga della deroga per crisi per il FEG attuale e metta a repentaglio il futuro del Fondo dopo il 2013;

3.  rileva che le autorità olandesi hanno presentato la domanda relativa al contributo finanziario del FEG il 15 dicembre 2011 e che la valutazione della Commissione è stata resa disponibile il 16 luglio 2012; osserva che il processo di valutazione e la presentazione di informazioni supplementari da parte dello Stato membro avrebbero potuto essere più rapidi;

4.  osserva che, data l'importanza del settore della costruzione per la Gelderland, i licenziamenti hanno un impatto notevole; il settore della costruzione assorbe un numero relativamente alto di lavoratori (circa 60 000 nel 2011) rispetto ad altri settori, quali l'industria chimica (9 000), alimentare (15 000) ed elettrometallurgica (40 300); nel 2011 il tasso di disoccupazione nella Gelderland era del 5,9%, leggermente superiore alla media dei Paesi Bassi; nel 2010 sono andati persi nel settore della costruzione 4 100 posti di lavoro (riduzione del 6,5%); nel 2011 la disoccupazione giovanile è aumentata del 10%;

5.  osserva che la provincia della Gelderland è la più estesa provincia dei Paesi Bassi e conta circa 2 milioni di abitanti; la popolazione della regione dispone di un buon livello di istruzione e sul territorio sono presenti circa 146 000 imprese; la maggior parte dei lavoratori licenziati proviene da lavori non qualificati; pertanto è necessario prevedere ulteriori attività di formazione e di istruzione per consentire loro di reintegrarsi nel mercato del lavoro;

6.  osserva tuttavia che nel luglio 2012, secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione nazionale nei Paesi Bassi si attestava al 5,3% ed era il secondo più basso nell'UE;

7.  valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità olandesi hanno deciso di avviare l'attuazione delle misure prima della decisione definitiva in merito alla concessione dell'assistenza del FEG per il pacchetto coordinato proposto;

8.  ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego dei lavoratori, in particolare nell'ambito delle professioni non qualificate, attraverso attività di formazione ad hoc e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite nel corso della carriera professionale; auspica che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato venga adeguata al livello e alle esigenze dei lavoratori licenziati;

9.  valuta positivamente il fatto che le parti sociali sono state coinvolte nell'elaborazione e nell'attuazione del pacchetto coordinato, che fa parte di un piano sociale deciso dalle parti sociali;

10.  apprezza il fatto che le spiegazioni dei moduli figuranti nel pacchetto coordinato siano più dettagliate rispetto alle precedenti domande presentate dai Paesi Bassi; rileva tuttavia il costo molto elevato della formazione, pari a 18 000 EUR per lavoratore (previsto per 75 lavoratori), e dell'assistenza per il ricollocamento, pari a 8 500 EUR per lavoratore (previsto per 150 lavoratori), e richiede maggiori informazioni in merito a queste due iniziative e agli operatori incaricati della loro realizzazione;

11.  richiama l'attenzione sulla necessità di trarre insegnamenti dalla preparazione e dall'attuazione della domanda in esame e di altre domande concernenti licenziamenti collettivi che interessano un elevato numero di PMI in un singolo settore, in particolare per quanto concerne l'ammissibilità dei lavoratori autonomi e dei titolari di PMI all'assistenza del FEG nel futuro regolamento e i dispositivi utilizzati dalle regioni e dagli Stati membri per presentare tempestivamente le domande settoriali riguardanti un ampio numero di imprese;

12.  accoglie con favore il fatto che il contributo a titolo del FEG è concepito per sostenere misure attive per il mercato del lavoro (formazione e consulenza) e non è destinato all'erogazione di indennità di sussistenza;

13.  chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio onde accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, a seguito della richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni, finalizzata a presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG unitamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'integrazione di ulteriori miglioramenti procedurali nel nuovo regolamento sul FEG (2014-2020) e il conseguimento di una maggiore efficacia, trasparenza e visibilità del FEG;

14.  valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità olandesi hanno deciso di avviare l'attuazione delle misure il 1° gennaio 2012, con largo anticipo rispetto alla decisione definitiva in merito alla concessione del sostegno a titolo del FEG per il pacchetto coordinato proposto;

15.  ricorda l'impegno delle istituzioni a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori licenziati a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati;

16.  sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il FEG sostenga il reinserimento a lungo termine nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori licenziati; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive per il mercato del lavoro che portino a un'occupazione durevole e a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di aziende o settori; deplora il fatto che il FEG possa fornire alle aziende un incentivo a sostituire la forza lavoro a contratto con una più flessibile e precaria;

17.  osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate con i Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;

18.  si compiace del fatto che, in seguito alle ripetute richieste del Parlamento, il bilancio 2012 presenta stanziamenti di pagamento pari a 50 000 000 EUR alla linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con propri obiettivi e scadenze, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviterà di procedere, come in passato, a storni da altre linee di bilancio, un'operazione che potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi strategici del FEG;

19.  deplora la decisione del Consiglio di bloccare la proroga della «deroga per crisi», che permette di fornire assistenza finanziaria anche ai lavoratori licenziati a causa dell'attuale crisi finanziaria ed economica, in aggiunta a coloro che perdono il lavoro a seguito dei cambiamenti dei flussi commerciali mondiali, e consente di aumentare la quota di cofinanziamento dell'Unione al 65% dei costi del programma per le domande inoltrate dopo il termine del 31 dicembre 2011 e invita il Consiglio a ripristinare senza indugio la misura citata;

20.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

21.  incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

22.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction 41, presentata dai Paesi Bassi)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione2012/681/UE.)

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