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Procedura : 2011/0310(COD)
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Ciclo del documento : A7-0231/2012

Testi presentati :

A7-0231/2012

Discussioni :

PV 23/10/2012 - 12
CRE 23/10/2012 - 12

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PV 23/10/2012 - 13.20
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P7_TA(2012)0383

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Martedì 23 ottobre 2012 - Strasburgo
Regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso ***I
P7_TA(2012)0383A7-0231/2012
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (COM(2011)0704 – C7-0395/2011 – 2011/0310(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0704),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0395/2011),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0231/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 ottobre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso
P7_TC1-COD(2011)0310

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(1),

considerando quanto segue:

(1)  Il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso(2) prescrive che tali prodotti siano sottoposti a controlli efficaci quando sono esportati dall’Unione o vi transitano, oppure quando sono forniti a un paese terzo grazie a servizi di intermediazione prestati da intermediari residenti o stabiliti nell’Unione.

(2)  Per consentire agli Stati membri e all’Unione di rispettare i propri impegni internazionali, l’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 riporta un elenco comune dei prodotti a duplice uso, soggetti a controlli nell’Unione (elenco dell'Unione). Le decisioni sui prodotti soggetti a controllo sono prese nel quadro dell’Australia Group, del Missile Technology Control Regime, del Nuclear Suppliers Group, del Wassenaar Arrangement e della Chemical Weapons Convention.

(3)  L’articolo 15 del regolamento (CE) n. 428/2009 dispone che l’allegato I sia aggiornato in conformità ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati dagli Stati membri in quanto membri di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi finalizzati al controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali.

(4)  L’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 dovrebbe essere aggiornato periodicamente per assicurarela piena conformità agli obblighi internazionali di sicurezza, garantirne la trasparenza e per mantenere la competitività degli esportatori. Ritardi nell’aggiornare l’elenco dell'Unione possono avere effetti negativi sulla sicurezza e sugli sforzi in materia di non proliferazione a livello internazionale, nonché sullo svolgimento delle attività economiche degli esportatori dell’Unione. Contemporaneamente, la natura tecnica delle modifiche e il fatto che esse debbano essere conformi alle decisioni adottate nei regimi internazionali di controllo delle esportazioni, significa che per recepire nell’Unione gli aggiornamenti necessari è opportuno ricorrere a una procedura accelerata.

(5)  Secondo l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione sono uno dei quattro diversi tipi di autorizzazione disponibili ai sensi del regolamento. Tali autorizzazioni generali di esportazione consentono a esportatori stabiliti nell’Unione, ad alcune condizioni, di esportare determinati prodotti verso determinate destinazioni.

(6)  Gli allegati da II bis a II septies del regolamento (CE) n. 428/2009 riportano le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione attualmente vigenti nell'Unione. Data la peculiare natura di tali autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione, può essere necessario eliminare da esse alcune destinazioni o prodotti, soprattutto se, a causa di nuove circostanze, è opportuno non autorizzare ulteriormente operazioni di esportazione agevolate per una destinazione o un prodotto determinati. L'eliminazione di una destinazione o un prodotto non impedisce tuttavia che un esportatore chieda un altro tipo di autorizzazione di esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009.

(7)  Al fine di consentire aggiornamenti regolari e tempestivi dell’elenco dell'Unione in conformità degli obblighi e agli impegni degli Stati membri nell'ambito dei regimi internazionali di controllo sulle esportazioni, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) riguardanti la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 nell’ambito dell’articolo 15 del regolamento. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga opportune consultazioni, anche a livello di esperti.

(8)  Al fine di consentire all'Unione di adeguarsi prontamente alle mutevoli circostanze in cui essa valuta la sensibilità delle esportazioni nell’ambito delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione, occorre delegare alla Commissione, ai sensi dell’articolo 290 TFUE, il potere di adottare atti modificativi degli allegati da II bis a II septies del regolamento (CE) n. 428/2009 nel senso di eliminare destinazioni o prodotti dall'ambito di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione. Dato che tali modifiche dovrebbero essere introdotte solo per rispondere ad un incremento della valutazione del rischio relativo a determinate esportazioni e che continuare ad utilizzare le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione per tali esportazioni potrebbe avere effetti negativi sulla sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, la Commissione può ricorrere a una procedura d'urgenza.

(9)  Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione dovrebbe fornire informazioni esaustive e una documentazione completa sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori per la preparazione e attuazione degli atti delegati. Al riguardo, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente coinvolto, attingendo alle migliori pratiche scaturenti da precedenti esperienze in altri settori, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo. [Em. 1]

(10)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 428/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 428/2009 è modificato nel modo che segue:

-1)   l'articolo 4 è così modificato:

   a) è inserito il paragrafo seguente:"
3 bis.  L'autorizzazione è richiesta anche per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I qualora l'esportatore sia stato informato dalle autorità di cui ai paragrafi 1 e 2 o dalla Commissione che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad una utilizzazione collegata ad una violazione dei diritti umani, dei principi democratici o della libertà di espressione come definito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, utilizzando tecnologie di intercettazione e dispositivi di trasmissione digitale di dati per il controllo dei telefoni cellulari e messaggi di testo e di sorveglianza mirata dell'utilizzo di Internet come attraverso centri di controllo o gateway di intercettazione legale). "
  

[Em. 11]

   b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:"
6.  Uno Stato membro che, in applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5, subordina ad autorizzazione l’esportazione di un prodotto a duplice uso non compreso nell’elenco di cui all’allegato I, ne informa, se del caso, gli altri Stati membri e la Commissione. Gli altri Stati membri tengono nella dovuta considerazione tali informazioni, le trasmettono alla loro amministrazione doganale e alle altre autorità nazionali competenti e impongono lo stesso obbligo di autorizzazione."
  

[Em. 12]

  -1 bis) l'articolo 5 è modificato come segue:

[Em. 13]
[Em. 14]
   a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2.  Uno Stato membro può estendere l’applicazione del paragrafo 1 ai prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco, destinati agli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e ai prodotti a duplice uso intesi agli scopi militari e alle destinazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 4, paragrafi 3 o 3 bis."
   b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3.  Uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione l’intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l’intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafi 1, o 3 bis."

-1 ter)  all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"

3.  Uno Stato membro può estendere l’applicazione del paragrafo 1 ai prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco, destinati agli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e ai prodotti a duplice uso intesi agli scopi militari e alle destinazioni di cui all’articolo 4, paragrafi 2 o 3 bis.

"

[Em. 15]

-1 quater)  all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

1.  Per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell’uomo, uno Stato membro vieta l’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I o impone per gli stessi un requisito di autorizzazione.

"

[Em. 16]

1)  All’articolo 9, sono aggiunti i paragrafi seguenti:"

Per garantire che le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione di cui agli allegati  da II bis a II septies coprano solo le operazioni a basso rischio, la Commissione deve avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 23 bis miranti aper eliminare destinazioni e prodotti dall'ambito di applicazione delledi tali autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione della UE, di cui all’allegato IIse tali destinazioni vengono ad essere soggette a un embargo sugli armamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2. [Em. 4/rev]

Se, a causa di un mutamento significativo delle circostanze in cui si valuta la sensibilità di determinate esportazioni nell’ambito di un’autorizzazione generale d’esportazione dell'Unione di cui agli allegati da II bis a II septies, impellenti motivi di urgenza richiedono la rimozione di determinate destinazioni o prodotti dall'ambito di applicazione di un’autorizzazione generale di esportazione dell'Unione agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo si applica la procedura di cui all’articolo 23 ter.

"

2)  L’articolo 15 è modificato come segue:

   a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
1.  L’elenco di prodotti a duplice uso di cui all’allegato I è aggiornato conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati dagli Stati membri in qualità di membri di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi in materia di controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali, nonché in conformità di qualsiasi misura restrittiva fondata sull'articolo 215 TFUE."
  

[Em. 18]

b)  il seguente paragrafo è aggiunto:"

3.  La Commissione deve avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 23 bis miranti ad aggiornare l’elenco dei prodotti a duplice uso di cui all’allegato I. L’aggiornamento di tale elenco deve avvenire all'interno dell'ambito di applicazione di cui al paragrafo 1. Nel caso in cui l'aggiornamento dell'elenco riguardi prodotti a duplice uso elencati anche agli allegati da II bis a II octies o all'allegato IV, tali allegati devono essere adeguati di conseguenza.

"

[Em. 2]

3)  I seguenti articoli sono inseriti:"

Articolo 23 bis

1.  Il potere conferito di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegatidi cui agli articoli 9, paragrafo 1, e 15, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminatocinque anni a decorrere dalla data in cui entra in vigore il regolamento (UE) n. ... [il presente regolamento]dal ...(3). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 3]

3.  La delega dei poteri di cui all’articolo 9, paragrafo 1, o all'articolo 15, paragrafo 3), può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva precisata nella decisione stessa. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  Un atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, o dell'articolo 15, paragrafo 3, entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni entro due mesi dalla notifica del medesimo alle due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 23 ter

1.  Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e restano in vigore finché non sono sollevate obiezioni in conformità al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio deve illustrare i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.  Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato in conformità alla procedura di cui all’articolo 23 bis, paragrafo 5). In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente in seguito alla notifica della decisione del Parlamento europeo o del Consiglio di formulare obiezioni.

"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

(1) Posizione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012.
(2) GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.
(3)* Data di entrata in vigore del regolamento di modifica.

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