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Procedura : 2011/0094(CNS)
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Ciclo del documento : A7-0002/2012

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A7-0002/2012

Discussioni :

PV 11/12/2012 - 4
CRE 11/12/2012 - 4

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PV 11/12/2012 - 8.10
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P7_TA(2012)0475

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Martedì 11 dicembre 2012 - Strasburgo
Tutela brevettuale unitaria *
P7_TA(2012)0475A7-0002/2012

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile (COM(2011)0216 – C7-0145/2011 – 2011/0094(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0216),

–  visto l'articolo 118, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0145/2011),

–  visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Congresso dei deputati spagnolo e dal Senato spagnolo e dalla Camera dei deputati italiana, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A7-0002/2012),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 6
(6)  Dal momento che l'Ufficio europeo dei brevetti è responsabile della concessione di brevetti europei, è opportuno che il regime di traduzione per il brevetto europeo con effetto unitario si basi sulla procedura esistente presso l'Ufficio europeo dei brevetti. È necessario che tale regime miri a conseguire il necessario equilibrio tra gli interessi degli operatori economici e il pubblico interesse in termini di costo del procedimento e di disponibilità delle informazioni tecniche.
(6)  Dal momento che l'Ufficio europeo dei brevetti è responsabile della concessione di brevetti europei, è opportuno che il regime di traduzione per il brevetto europeo con effetto unitario si basi sulla procedura esistente presso l'Ufficio europeo dei brevetti. È necessario che tale regime miri a conseguire il necessario equilibrio tra gli interessi degli operatori economici, in particolare delle piccole e medie imprese, e il pubblico interesse in termini di costo del procedimento e di disponibilità delle informazioni tecniche.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 9
(9)  Per agevolare l'accesso ai brevetti europei con effetto unitario, in particolare per le piccole e medie imprese, i richiedenti che non hanno una lingua in comune con una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti potranno presentare la loro domanda di brevetto presso l'Ufficio europeo dei brevetti in qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione europea. A titolo complementare, per i richiedenti che ottengano un brevetto europeo con effetto unitario e che abbiano la residenza o la sede principale della propria attività in uno Stato membro dell'Unione la cui lingua ufficiale non è una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, un sistema di rimborso supplementare delle spese di traduzione dalla lingua di detto Stato membro verso la lingua del procedimento dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, oltre a quanto già attualmente previsto presso l'Ufficio europeo dei brevetti, dovrà essere gestito dall'Ufficio europeo dei brevetti, conformemente all'articolo 12 del regolamento xx/xx [disposizioni di diritto sostanziale].
(9)  Per agevolare l'accesso ai brevetti europei con effetto unitario, in particolare per le piccole e medie imprese, i richiedenti che non hanno una lingua in comune con una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti potranno presentare la loro domanda di brevetto presso l'Ufficio europeo dei brevetti in qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione europea. A titolo complementare, le piccole e medie imprese, le persone fisiche e le organizzazioni senza scopo di lucro che ottengano un brevetto europeo con effetto unitario e che abbiano la residenza o la sede principale della propria attività in uno Stato membro dell'Unione la cui lingua ufficiale non è una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti dovrebbero beneficiare di un sistema di rimborsi supplementari delle spese di traduzione dalla lingua di detto Stato membro verso la lingua del procedimento dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, oltre a quanto già attualmente previsto presso l'Ufficio europeo dei brevetti. Il sistema di rimborsi supplementari dovrebbe essere gestito dall'Ufficio europeo dei brevetti conformemente all'articolo 9 del regolamento(UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis)  Le modalità e il livello di rimborso dei costi di traduzione supplementari dovrebbero essere concepiti in tal modo che, in principio, sia garantita la piena compensazione dei costi di traduzione; è necessario fissare un massimale per pagina in modo da rispecchiare il prezzo medio normale di mercato per la traduzione ed evitare gli abusi.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 10
(10)  Al fine di promuovere la disponibilità di informazioni sui brevetti e la divulgazione delle conoscenze tecnologiche, occorre predisporre prima possibile un sistema di traduzione automatica dei fascicoli e delle domande di brevetto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. L'Ufficio europeo dei brevetti è impegnato nello sviluppo di traduzioni automatiche, che sono uno strumento molto importante per migliorare l'accesso alle informazioni sui brevetti e divulgare ampiamente le conoscenze tecnologiche. La disponibilità tempestiva di traduzioni automatiche di alta qualità dei fascicoli e delle domande dei brevetti europei in tutte le lingue ufficiali dell'Unione favorirà tutti gli utenti del sistema brevettuale europeo. La traduzione automatica è un aspetto fondamentale della politica dell'Unione europea. Le traduzioni automatiche devono servire unicamente a scopo informativo e non devono avere efficacia giuridica.
(10)  Al fine di promuovere la disponibilità di informazioni sui brevetti e la divulgazione delle conoscenze tecnologiche, occorre predisporre prima possibile un sistema di traduzione automatica dei fascicoli e delle domande di brevetto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. L'Ufficio europeo dei brevetti è impegnato nello sviluppo di traduzioni automatiche, che sono uno strumento molto importante per migliorare l'accesso alle informazioni sui brevetti e divulgare ampiamente le conoscenze tecnologiche. La disponibilità tempestiva di traduzioni automatiche di alta qualità dei fascicoli e delle domande dei brevetti europei in tutte le lingue ufficiali dell'Unione favorirebbe tutti gli utenti del sistema brevettuale europeo. La traduzione automatica è un aspetto fondamentale della politica dell'Unione europea. Le traduzioni automatiche dovrebbero servire unicamente a scopo informativo e non dovrebbero avere efficacia giuridica. Esse dovrebbero essere disponibili online e a titolo gratuito al momento della pubblicazione della domanda di brevetto e del rilascio del brevetto.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis)  Al termine del periodo di transizione, l'Ufficio europeo dei brevetti dovrebbe continuare a pubblicare una traduzione supplementare in inglese del fascicolo del brevetto europeo fornita in modo volontario dal richiedente. Ciò fornirebbe maggiore pubblicità internazionale e limiterebbe la possibilità che un contraffattore sostenga di aver agito in buona fede.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Articolo 1
Il presente regolamento attua la cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria autorizzata dalla decisione 2011/167/UE del Consiglio in relazione al regime di traduzione applicabile.

1.  Il presente regolamento attua la cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria autorizzata dalla decisione 2011/167/UE del Consiglio in relazione al regime di traduzione applicabile. Esso disciplina il regime di traduzione applicabile ai brevetti europei nella misura in cui abbiano un effetto unitario.
1 bis. Il presente regolamento non pregiudica le norme che disciplinano il regime linguistico delle istituzioni dell'Unione di cui all'articolo 342 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del regolamento 1/1958 del Consiglio.

1 ter. Il presente regolamento si basa sul regime linguistico dell'Ufficio europeo dei brevetti e non intende creare un regime linguistico specifico per l'Unione né un precedente per un regime linguistico limitato in qualsiasi strumento giuridico futuro dell'Unione.

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Una volta che siano disponibili, le traduzioni automatiche delle domande di brevetto e i fascicoli di brevetto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, sono messi a disposizioni online e a titolo gratuito al momento della pubblicazione della domanda di brevetto e del rilascio del brevetto.

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter. Al termine del periodo di transizione di cui all'articolo 6 e conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, gli Stati membri partecipanti incaricano l'Ufficio europeo dei brevetti, ai sensi dell'articolo 143 della CBE, di pubblicare una traduzione integrale supplementare del fascicolo in inglese nel caso in cui detta traduzione supplementare sia stata fornita in modo volontario dal richiedente. Detta traduzione non è effettuata con mezzi automatici.

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
1.  In caso di controversia riguardante un brevetto europeo con effetto unitario, il titolare del brevetto fornisce, su richiesta e secondo la scelta del presunto contraffattore, una traduzione integrale del brevetto in una lingua ufficiale dello Stato membro partecipante in cui ha avuto luogo la presunta contraffazione o nel quale è domiciliato il presunto contraffattore.
1.  In caso di controversia riguardante un brevetto europeo con effetto unitario, il titolare del brevetto fornisce, su richiesta e secondo la scelta del presunto contraffattore, una traduzione integrale del brevetto in una lingua ufficiale dello Stato membro partecipante in cui ha avuto luogo la presunta contraffazione o nel quale è domiciliato il presunto contraffattore. Detta traduzione non è effettuata con mezzi automatici.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2
2.  In caso di controversia riguardante un brevetto europeo con effetto unitario, il titolare del brevetto fornisce nel corso del procedimento legale, su richiesta di un tribunale competente nei territori degli Stati membri partecipanti per le controversie riguardanti i brevetti europei con effetto unitario, una traduzione integrale del brevetto nella lingua in cui si svolge il procedimento dinanzi al tribunale.
2.  In caso di controversia riguardante un brevetto europeo con effetto unitario, il titolare del brevetto fornisce nel corso del procedimento legale, su richiesta di un tribunale competente nei territori degli Stati membri partecipanti per le controversie riguardanti i brevetti europei con effetto unitario, una traduzione integrale del brevetto nella lingua in cui si svolge il procedimento dinanzi al tribunale. Detta traduzione non è effettuata con mezzi automatici.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4
4.  In caso di controversia concernente una domanda di risarcimento, il tribunale competente prende in considerazione il fatto che il presunto contraffattore può aver agito senza sapere o senza avere motivi ragionevoli di sapere che stava violando il brevetto, prima di poter disporre della traduzione di cui al paragrafo 1.
4.  In caso di controversia concernente una domanda di risarcimento, il tribunale competente prende in considerazione, in particolare se si tratta di una piccola o media impresa, una persona fisica, un'organizzazione senza scopo di lucro, un'università o un organismo pubblico di ricerca, se il presunto contraffattore ha agito senza sapere o senza avere motivi ragionevoli di sapere che stava violando il brevetto, prima di poter disporre della traduzione di cui al paragrafo 1.
Emendamenti 12 e 13
Proposta di regolamento
Articolo 5
Dato che le domande di brevetto europeo possono essere presentate in qualsiasi lingua a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della convenzione sul brevetto europeo, conformemente all'articolo 12 del regolamento xx/xx [disposizioni di diritto sostanziale], gli Stati membri partecipanti assegnano all'Ufficio europeo dei brevetti, ai sensi dell'articolo 143 della convenzione sul brevetto europeo, il compito di gestire un regime di compensazione per il rimborso di tutti i costi di traduzione entro un massimale, alimentati dalle tasse di cui all'articolo 13 di tale regolamento, per i richiedenti che depositano le domande di brevetto presso l'Ufficio europeo dei brevetti in una delle lingue ufficiali dell'Unione che non sia una lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti.

1.  Dato che le domande di brevetto europeo possono essere presentate in qualsiasi lingua a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della convenzione sul brevetto europeo, conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, gli Stati membri partecipanti assegnano all'Ufficio europeo dei brevetti, ai sensi dell'articolo 143 della convenzione sul brevetto europeo, il compito di gestire un regime di compensazione per il rimborso di tutti i costi di traduzione entro un massimale, alimentati dalle tasse di cui all'articolo 13 di tale regolamento, per i richiedenti che depositano le domande di brevetto presso l'Ufficio europeo dei brevetti in una delle lingue ufficiali dell'Unione che non sia una lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti.
1 bis. Il regime di compensazione di cui al paragrafo 1 è finanziato dalle tasse di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria ed è unicamente a disposizione delle piccole e medie imprese, delle persone fisiche, delle organizzazioni senza scopo di lucro, delle università e degli organismi pubblici di ricerca che abbiano la residenza o la sede principale della propria attività in uno Stato membro dell'Unione.

1 ter. Il regime di compensazione di cui al paragrafo 1 garantisce il pieno rimborso dei costi di traduzione entro un massimale stabilito in modo da rispecchiare il prezzo medio di mercato delle traduzioni ed evitare gli abusi.

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Dette traduzioni non sono effettuate con mezzi automatici.

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2
2.  Esso si applica a decorrere dal [una data specifica sarà stabilita e coinciderà con la data di applicazione del regolamento xx/xx relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria].
2.  Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 o dalla data di entrata in vigore dell'accordo relativo a un Tribunale unificato dei brevetti, se successiva.
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