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Procedura : 2012/0298(APP)
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Ciclo del documento : A7-0396/2012

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A7-0396/2012

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PV 11/12/2012 - 14
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Mercoledì 12 dicembre 2012 - Strasburgo
Cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie ***
P7_TA(2012)0498A7-0396/2012

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012 sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie (COM(2012)0631 – C7-0396/2012 – 2012/0298(APP))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie (COM(2012)0631),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 329, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0396/2012),

–  visti l'articolo 74 octies e l'articolo 81, paragrafo 1, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0396/2012),

A.  considerando che il 28 settembre 2011 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) e recante modifica della direttiva 2008/7/CE(1);

B.  considerando che tale proposta si basava sull'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che richiede la consultazione del Parlamento e il voto unanime del Consiglio;

C.  considerando che, nella sua posizione del 23 maggio 2012 relativa a tale proposta, il Parlamento, deliberando conformemente alla procedura di consultazione, ha approvato la proposta della Commissione quale emendata;

D.  considerando che è apparso subito chiaro che alcuni Stati membri presentavano problemi specifici che impedivano loro di accettare la direttiva proposta;

E.  considerando che diversi Stati membri si sono dichiarati disposti a esaminare la possibilità di istituire un sistema comune di ITF nel quadro della cooperazione rafforzata;

F.  considerando che oltre nove Stati membri hanno manifestato l'intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel creare un sistema comune di ITF, rivolgendo una richiesta alla Commissione conformemente all'articolo 329, paragrafo 1, del TFUE; che la Commissione ha successivamente presentato una proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata;

G.  considerando che il Parlamento ha verificato il rispetto dell'articolo 20 del trattato sull'Unione europea (TUE);

H.  considerando che il Parlamento, nella sua posizione del 23 maggio 2012, ha affermato che l'ITF centrerà in pieno i propri obiettivi se sarà introdotta a livello mondiale e ha sottolineato che occorre che l'Unione guidi gli sforzi tesi alla conclusione di un accordo relativo all'ITF a livello mondiale, dando l'esempio con l'introduzione dell'ITF; che la cooperazione rafforzata potrebbe altresì rappresentare un esempio per l'introduzione di un'ITF a livello mondiale;

I.  considerando che il Parlamento, nella sua posizione del 23 maggio 2012, ha affermato che il modello di ITF proposto dalla Commissione rappresenterebbe una base idonea per l'applicazione nell'ambito di un gruppo di Stati membri qualora questi decidessero di avanzare più rapidamente tramite una cooperazione rafforzata;

J.  considerando che la Commissione dovrebbe integrare la valutazione d'impatto iniziale relativa all'introduzione dell'ITF esaminando ulteriormente l'impatto di quest'ultima, nel quadro della cooperazione rafforzata, sul mercato interno nel suo complesso, ivi compresi gli effetti per gli Stati membri partecipanti e non, e dovrebbe tener conto dei risultati dell'esame in sede di elaborazione del progetto di proposta rivisto;

K.  considerando che, ai sensi dell'articolo 20 TUE, un minimo di nove Stati membri possono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione, facendo ricorso alle sue istituzioni ed esercitando tali competenze mediante l'applicazione delle disposizioni dei trattati in modo giuridicamente coerente;

L.  considerando che tale cooperazione rafforzata per quanto concerne l'ITF potrebbe essere considerata una promozione degli obiettivi dell'Unione, che ne protegge gli interessi e ne rafforza il suo processo d'integrazione ai sensi dell'articolo 20 TUE;

M.  considerando che i requisiti previsti dagli articoli da 326 a 334 TFUE sono altresì soddisfatti;

N.  considerando che la cooperazione rafforzata rispetta i diritti, le competenze e gli obblighi degli Stati membri non partecipanti, in quanto la possibilità di introdurre un'ITF armonizzata nei territori degli Stati membri partecipanti non incide sulla facoltà degli Stati membri non partecipanti di mantenere o introdurre una simile tassazione a livello nazionale né sulle condizioni relative all'introduzione di tali imposte nei loro territori;

O.  considerando che l'articolo 328, paragrafo 1, TFUE prevede che la cooperazione rafforzata sia aperta in ogni momento a tutti gli Stati membri che desiderino parteciparvi; che la Commissione e gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata dovrebbero promuovere e incoraggiare, sin dall'inizio e su base permanente, la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri;

P.  considerando che il vigente diritto dell'Unione, segnatamente la direttiva 2008/7/CE del Consiglio, deve essere rispettato;

Q.  considerando che l'approvazione del Parlamento relativa alla proposta della Commissione riguarda la cooperazione rafforzata e non pregiudica quali Stati membri vi parteciperanno;

R.  considerando che l'articolo 333, paragrafo 2, TFUE consente a tali Stati membri di partecipare alla cooperazione rafforzata al fine di adottare una decisione che disponga che il Consiglio delibererà nel quadro della procedura legislativa ordinaria, anziché in quello della procedura legislativa speciale contemplata dall'articolo 113 TFUE, che prevede la consultazione semplice del Parlamento;

S.  considerando che la Commissione dovrebbe seguire da vicino l'applicazione di un'ITF a norma degli articoli 326 e 327 TFUE e riferire regolarmente al Parlamento e al Consiglio;

1.  dà la sua approvazione alla proposta di decisione del Consiglio, a prescindere dagli Stati membri partecipanti;

2.  invita il Consiglio ad adottare una decisione ai sensi dell'articolo 333, paragrafo 2, TFUE, che stabilisca che, per quanto concerne la proposta di direttiva del Consiglio che attua una cooperazione rafforzata nel settore dell'ITF conformemente all'articolo 113 TFUE, esso delibererà secondo la procedura legislativa ordinaria;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) Direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 11).

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