Indice 
Testi approvati
Martedì 22 maggio 2012 - Strasburgo
Valori unitari e specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione *
 Strategia di sicurezza interna dell'Unione europea
 Approccio dell'UE in materia di diritto penale
 Rafforzamento dei diritti dei consumatori più vulnerabili
 Emissione di monete in euro ***I
 Quadro di valutazione del mercato interno
 Prospettiva 2020 per le donne in Turchia
 Modifica del regolamento del Parlamento europeo relativa all'attuazione dell'iniziativa dei cittadini europei

Valori unitari e specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione *
PDF 191kWORD 37k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 maggio 2012 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (COM(2011)0296 – C7-0189/2011 – 2011/0128(NLE))
P7_TA(2012)0206A7-0440/2011

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0296),

–  visto l'articolo 128, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0189/2011),

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0440/2011),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Articolo 1
Regolamento (CE) 975/98
Articolo 1 octies – paragrafo 2
2.  Ai fini del paragrafo 1, lo Stato membro d'emissione provvede a far pervenire alla Commissione le bozze dei disegni delle monete in euro almeno sei mesi prima della data d'emissione stabilita. La Commissione ne verifica la conformità alle disposizioni del presente regolamento senza indugio e al più tardi entro dieci giorni lavorativi.
2.  Ai fini del paragrafo 1, lo Stato membro d'emissione provvede a far pervenire alla Commissione le bozze dei disegni delle monete in euro almeno sei mesi prima della data d'emissione stabilita. La Commissione ne verifica la conformità alle disposizioni del presente regolamento senza indugio e al più tardi entro dieci giorni lavorativi. La Commissione informa gli altri Stati membri e la BCE in merito a quanto constatato, entro dieci giorni lavorativi dalla data della verifica.

Strategia di sicurezza interna dell'Unione europea
PDF 204kWORD 58k
Risoluzione del Parlamento europeo del 22 maggio 2012 sulla strategia di sicurezza interna dell'Unione europea (2010/2308 (INI))
P7_TA(2012)0207A7-0143/2012

Il Parlamento europeo,

–  visti, in particolare, gli articoli 6, 7, 8, l'articolo 10, paragrafo 1, gli articoli 11, 12, 21, da 47 a 50, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visti, in particolare, l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e i capitoli 1, 2, 4 e 5 del titolo V (spazio di libertà, sicurezza e giustizia) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   vista la decisione del Consiglio del 25 febbraio 2010 relativa all'istituzione del comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (COSI)(1),

–   visto il «programma di Stoccolma – Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini» e la comunicazione della Commissione dal titolo «Creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei – Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma» (COM(2010)0171),

–  vista la strategia di sicurezza interna dell'Unione europea («Verso un modello di sicurezza europeo»), quale adottata dal Consiglio il 25 e 26 febbraio 2010,

–   vista la strategia antiterrorismo dell'Unione europea adottata dal Consiglio il 30 novembre 2005,

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio dal titolo «La strategia di sicurezza interna dell'UE in azione: cinque tappe verso un'Europa più sicura» (COM(2010)0673),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio dal titolo «Prima relazione annuale sull'attuazione della Strategia di sicurezza interna dell'UE» (COM(2011)0790),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio sul rafforzamento della sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare nell'Unione europea – Piano d'azione CBRN dell'UE (COM(2009)0273),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 24 e 25 febbraio 2011 sulla comunicazione della Commissione sulla strategia di sicurezza interna dell'UE in azione,

–  viste le conclusioni del Consiglio dell' 8 e 9 novembre 2010 sull'elaborazione e attuazione di un ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale,

–  viste le conclusioni del Consiglio sull'impostazione delle priorità dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata tra il 2011 e il 2013,

–  visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) del 17 dicembre 2010 sulla comunicazione della Commissione dal titolo «La strategia di sicurezza interna dell'UE in azione: cinque tappe verso un'Europa più sicura»,

–  vista la relazione di Europol sulla situazione e le tendenze del terrorismo nell'UE («TE-SAT 2011»),

–  vista la valutazione di Europol della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata nell'UE («OCTA 2011»),

–  vista la strategia europea per la sicurezza del 2003(2) e la relazione del 2008 sulla sua attuazione(3),

–  vista la sua risoluzione del 25 novembre 2009 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini» – Programma di Stoccolma(4),

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla criminalità organizzata nell'Unione europea(5),

–  vista la sua risoluzione del 15 settembre 2011 sugli sforzi dell'Unione europea per lottare contro la corruzione(6),

–  vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2011 sulla strategia antiterrorismo dell'UE: principali risultati e sfide future(7),

–  viste la giurisprudenza europea e la giurisprudenza delle corti costituzionali nazionali in ordine al criterio di proporzionalità e la necessità che, in una società democratica, tale criterio sia rispettato dalle autorità pubbliche,

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0143/2012),

A.  considerando che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona ha ulteriormente consolidato lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia in termini di rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri; che le politiche in tale settore rientrano nella competenza concorrente dell'Unione e degli Stati membri, conformemente alle disposizioni del trattato;

B.  considerando che il trattato di Lisbona ha quindi fortemente ancorato la politica di sicurezza dell'Unione europea allo Stato di diritto specifico dell'UE, ponendo le basi per lo sviluppo di un programma di sicurezza strettamente condiviso dall'UE e dagli Stati membri e soggetto al controllo democratico a livello europeo e nazionale; che il rafforzamento di questa politica deve fondarsi sui valori democratici, sui diritti umani e sulle libertà fondamentali;

C.  considerando che qualsiasi politica di sicurezza deve includere una componente di prevenzione, la quale è particolarmente indispensabile in un periodo in cui le disparità economiche e sociali si acuiscono e compromettono l'efficacia dei diritti fondamentali;

D.  considerando che il programma di Stoccolma ha sottolineato che occorrerebbe sviluppare una strategia di sicurezza interna dell'UE al fine di migliorare ulteriormente la sicurezza nell'Unione, in modo da proteggere la vita e la sicurezza dei cittadini dell'UE e combattere efficacemente la criminalità organizzata, il terrorismo e altre minacce, nel rispetto dei diritti fondamentali, dei principi di protezione internazionale e dello Stato di diritto;

E.  considerando che né gli Stati membri né la Commissione hanno, per ora, previsto alcun ruolo per il Parlamento in questo processo, nonostante l'entrata in vigore del trattato di Lisbona;

F.  considerando che la comunicazione della Commissione sulla strategia di sicurezza interna per il periodo 2010-2014 ha identificato cinque settori d'intervento prioritari in cui l'UE può fornire un valore aggiunto, ovvero combattere e prevenire le forme gravi di criminalità e la criminalità organizzata, il terrorismo e la criminalità informatica, rafforzare la gestione delle frontiere esterne e sviluppare la capacità di risposta alle calamità naturali e provocate dall'uomo;

G.  considerando che la prima relazione annuale della Commissione sull'attuazione della strategia di sicurezza interna ha riconosciuto che tutti e cinque gli obiettivi individuati nel 2010 rimangono validi e ha delineato la situazione attuale, i progressi compiuti finora e la via da seguire;

H.  considerando che il programma di Stoccolma ha affermato che «sviluppare, controllare e attuare la strategia di sicurezza interna dovrebbe diventare uno dei compiti prioritari del [COSI]»;

1.  apprezza il lavoro svolto al fine di creare una strategia di sicurezza interna, come pure i principi fondamentali alla base del modello di sicurezza europeo quale sviluppato nella strategia di sicurezza interna, soprattutto per quanto riguarda la relazione rafforzata tra sicurezza, libertà e vita privata, da una parte, e cooperazione e solidarietà tra Stati membri, dall'altra; sottolinea che le misure e la cooperazione dell'UE in materia di sicurezza devono rispettare gli obblighi dell'Unione inerenti ai diritti fondamentali e puntare su attività di contrasto e di intelligence mirate, con comprovata capacità di ridurre i tassi di criminalità e prevenire gli attacchi terroristici;

2.  sottolinea che la libertà, la sicurezza e giustizia sono obiettivi che vanno perseguiti in parallelo e ritiene che l'applicazione della Carta dell'Unione europea debba costituire il nucleo di una strategia di sicurezza interna pienamente sviluppata; ricorda che, al fine di conseguire la libertà e la giustizia, la sicurezza deve essere sempre perseguita nel rispetto dei principi dei trattati, dello Stato di diritto e degli obblighi dell'Unione in materia di diritti fondamentali;

3.  prende atto dei progressi compiuti dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale, al fine di attuare gli obiettivi strategici generali attraverso azioni basate sulla cooperazione intergovernativa a livello operativo; ritiene, tuttavia, che sia necessaria una chiara divisione dei compiti tra il livello dell'Unione europea e il livello nazionale, che il Parlamento debba essere parte del processo per quanto concerne l'orientamento politico, l'attuazione e la valutazione dei risultati e che nel 2013 sia necessario intraprendere una valutazione approfondita del ciclo programmatico europeo; ritiene inoltre che, tenuto conto della sua natura, tale ciclo dovrebbe essere rinominato «ciclo operativo dell'UE»; invita gli Stati membri a valutare periodicamente la complementarità dei piani nazionali di contrasto alla criminalità organizzata con quelli da elaborare a livello europeo e ad analizzare i risultati ottenuti e le prospettive future da una prospettiva strategica e operativa europea, coinvolgendo le istituzioni dell'UE, le agenzie competenti dell'UE e i parlamenti nazionali;

4.  considera altresì necessario prevedere, nel quadro pluriennale 2014-2020, risorse finanziarie adeguate per l'attuazione di tale strategia attraverso il relativo fondo;

5.  ricorda che la competenza per le politiche di sicurezza è condivisa dall'UE e dagli Stati membri e che, in quest'ambito, occorre rispettare la sussidiarietà; ritiene che il quadro della strategia di sicurezza interna potrebbe apportare un valore aggiunto agli sforzi compiuti da tutte le istituzioni dell'UE e dagli Stati membri in questo settore, attraverso un approccio globale e coerente;

6.  ritiene che un'analisi globale delle minacce da affrontare, condotta a livello di Unione e basata su dati e conoscenze fattuali, costituisca un prerequisito essenziale per una strategia di sicurezza interna efficace e reputa che l'Europol dovrebbe condurre, con il sostegno di altre istituzioni, organismi e agenzie dell'UE, un'analisi siffatta a livello di Unione, basandosi su una metodologia più solida e trasparente per la valutazione delle minacce e avvalendosi dei contributi sostanziali degli Stati membri;

7.  ricorda che il Parlamento europeo è ormai un soggetto istituzionale a pieno titolo nel settore delle politiche di sicurezza e ha quindi il diritto di partecipare attivamente alla determinazione delle caratteristiche e delle priorità della strategia di sicurezza interna e del modello di sicurezza dell'Unione europea, nonché alla valutazione di questi strumenti, anche attraverso una regolare attività di monitoraggio dell'attuazione della strategia, che deve condotta congiuntamente dal Parlamento europeo, dai parlamenti nazionali e dal Consiglio a norma degli articoli 70 e 71 del TFUE e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione che istituisce il COSI;

8.  sostiene, in tale contesto e sulla base della cooperazione esistente tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali, l'idea di un «ciclo politico parlamentare» – da adeguare precisamente, tra l'altro, alla relazione annuale della Commissione in questo settore – che si concluda con una relazione parlamentare annuale sullo stato attuale della strategia interna di sicurezza;

9.  sottolinea l'importanza di assicurare la coerenza e le sinergie fra gli aspetti interni ed esterni della sicurezza, come pure di garantire che le misure e gli interventi attuativi della strategia di sicurezza interna siano conformi agli obblighi dell'Unione in materia di diritti fondamentali, in particolare agli articoli 2, 6 e 7 del TUE, e ai propri obiettivi di politica estera quali definiti all'articolo 21 del TUE, nonché alle norme internazionali in materia di diritti umani e al diritto umanitario internazionale; prende atto del documento congiunto sul rafforzamento dei legami fra gli attori della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GAI) e le azioni delineate nella tabella di marcia; sottolinea l'importanza di intrattenere opportuni scambi di informazioni, consultazioni e rapporti di cooperazione con tutti gli attori interessati, come pure di individuare soluzioni volte ad anticipare anziché reagire agli eventi; attende con interesse il risultato del lavoro svolto, nel quadro dell'attuazione del programma di Stoccolma, sulla complementarità fra gli Stati membri e le azioni dell'UE per quanto riguarda la dimensione esterna del settore GAI, come pure le iniziative nell'ottica di un eventuale aggiornamento della strategia di sicurezza esterna dell'UE;

10.  sottolinea che, nell'insieme, la strategia di sicurezza interna dovrebbe concentrarsi maggiormente, a lungo termine, sul chiaro legame esistente tra le minacce esterne e la mancanza o l'utilizzo inefficiente di strategie e di misure che possono costituire un elemento chiave della prevenzione delle minacce alla sicurezza, quali ad esempio l'assistenza mirata allo sviluppo, le strategie di riduzione della povertà o i programmi di recupero in seguito a calamità naturali o provocate dall'uomo;

11.  prende atto della definizione dei cinque settori chiave per i quali sono state proposte diverse azioni concrete a livello dell'UE e degli Stati membri; ritiene che tali obiettivi non siano esaustivi e che l'ordine delle priorità avrebbe potuto essere meglio strutturato; sottolinea che la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata sono e devono rimanere priorità chiave nel quadro della strategia di sicurezza interna; reputa inoltre necessario risolvere la questione della capacità di risposta alle calamità naturali e provocate dall'uomo, compresa l'avaria di infrastrutture critiche; osserva comunque che non appare del tutto giustificato o appropriato adottare provvedimenti nel settore della tutela dei diritti di proprietà intellettuale – tema che è oggetto di un preciso dibattito approfondito – nel contesto della strategia di sicurezza interna;

12.  ritiene che la criminalità organizzata in tutte le sue forme, comprese le mafie, costituisca una minaccia crescente per la libertà, la sicurezza e la giustizia per i cittadini dell'UE e che debba rimanere prioritario combatterla, in linea con le raccomandazioni formulate nella sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla criminalità organizzata nell'Unione europea, sulla base di dati e informazioni specifiche riguardanti la cooperazione tra l'UE e gli Stati membri nella lotta contro le mafie, il riciclaggio di denaro, la corruzione, i reati economici e altre forme di criminalità organizzata;

13.  chiede alla Commissione e al Consiglio di attribuire la priorità alla lotta contro la corruzione nel quadro del programma dell'UE in materia di sicurezza e di destinarvi risorse adeguate, tenuto conto del fatto che il programma di Stoccolma (al punto 4.1) annovera la corruzione fra le minacce transnazionali che costituiscono sfide persistenti alla sicurezza interna dell'Unione e che necessitano di una risposta chiara ed esaustiva;

14.  ricorda l'importanza di prevenire e combattere il terrorismo e le attività connesse, compreso il suo finanziamento, e attende con interesse la proposta relativa a un insieme di misure amministrative quali ad esempio il congelamento dei capitali appartenenti a persone sospettate di terrorismo, a norma dell'articolo 75 del TFUE; invita altresì la Commissione e gli Stati membri, uscendo dal quadro specifico della strategia di sicurezza interna, a valutare l'adozione di una legislazione specifica sulle vittime del terrorismo volta a riconoscerne il carattere pubblico e a includervi disposizioni più dettagliate che forniscano adeguata protezione, sostegno e riconoscimento;

15.  reputa della massima importanza combattere con fermezza la criminalità ambientale, economica e aziendale, il cui impatto è particolarmente dannoso per le condizioni di vita dei cittadini europei, soprattutto in tempi di crisi; deplora, a tale riguardo, le misure adottate da taluni Stati membri al fine di ridurre le pene previste per i reati in tali ambiti; sottolinea inoltre il divario tra le proposte in questi settori e la stigmatizzazione di certi illeciti meno gravi;

16.  apprezza il fatto che, nel quadro della strategia di sicurezza interna, sia stata riconosciuta la priorità della lotta contro la criminalità informatica e sottolinea l'importanza di puntare sulla prevenzione; rileva e sostiene l'impegno della Commissione a sviluppare, nel 2012, una strategia europea globale per la sicurezza di Internet; invita caldamente gli Stati membri a ratificare la convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica;

17.  ribadisce che il rafforzamento della cooperazione di polizia e giudiziaria nell'Unione europea, anche attraverso Europol ed Eurojust, come pure mediante una formazione adeguata, è fondamentale ai fini di una strategia di sicurezza interna efficace e deve coinvolgere le autorità competenti degli Stati membri, così come le istituzioni e le agenzie dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a considerare quanto sopra una priorità della strategia di sicurezza interna; chiede altresì strumenti giuridici adeguati e coerenti che agevolino l'utilizzo delle prove;

18.  sottolinea l'apporto delle missioni della PSDC in termini di promozione del rispetto dello Stato di diritto e mantenimento della pace e della sicurezza nel vicinato dell'UE e nel mondo, che contribuisce pertanto a evitare il fallimento dello Stato e a eliminare le «zone franche» per le attività criminali e terroristiche transnazionali;

19.  si rammarica, a tal riguardo, del fatto che la strategia di sicurezza interna manchi tuttora di una vera e propria «dimensione della giustizia»; ricorda che, conformemente al programma di Stoccolma, occorre rafforzare la fiducia reciproca sviluppando progressivamente una cultura giudiziaria europea fondata sulla diversità dei sistemi giuridici e sull'unità mediante il diritto europeo, e che i sistemi giudiziari degli Stati membri dovrebbero essere in grado di collaborare in modo coerente ed efficace, in linea con le rispettive tradizioni nazionali in campo giuridico; ritiene che la definizione di una serie di priorità nel campo della cooperazione giudiziaria debba essere vista nel contesto dello stretto legame tra tutte le dimensioni dello spazio enunciato al titolo V del TFUE, ovvero lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia; sottolinea l'importanza della corretta attuazione degli accordi in materia di cooperazione giudiziaria con i paesi terzi;

20.  ritiene che, per quanto concerne i collegamenti fra la sicurezza interna e quella esterna, sia opportuno promuovere ulteriormente la cooperazione con altre istituzioni internazionali quali la NATO e l'OSCE;

21.  sottolinea che la lotta contro il terrorismo è una priorità per la strategia di sicurezza interna, i cui obiettivi e strumenti devono essere valutati correttamente, come indicato nella sua risoluzione del 14 dicembre 2011 sulla strategia antiterrorismo dell'UE: principali risultati e sfide future; segnala che occorre attribuire ulteriore priorità alle politiche di prevenzione e protezione, parallelamente alla repressione e alla risposta; ritiene, in tale contesto, che occorra puntare maggiormente su attività di contrasto e di intelligence mirate, che presentino la comprovata capacità di prevenire gli attacchi terroristici e che siano svolte conformemente ai principi di necessità, proporzionalità e rispetto dei diritti fondamentali e sulla base di un'adeguata sorveglianza e assunzione di responsabilità; ricorda che ciò è essenziale ai fini della credibilità dell'UE come attore impegnato nel promuovere i diritti fondamentali sia al proprio interno che all'esterno;

22.  considera fondamentale sviluppare meccanismi di prevenzione, in particolare al fine di consentire l'individuazione in fase precoce di segnali di radicalizzazione violenta o di minacce, tra cui le minacce provenienti dall'estremismo violento o militante; ricorda l'importanza di intraprendere azioni volte a contrastare la radicalizzazione violenta nelle popolazioni vulnerabili e guarda con interesse al futuro operato della rete UE di sensibilizzazione al problema della radicalizzazione, alla quale è affidato il compito di facilitare la condivisione di conoscenze e la sensibilizzazione e di identificare soluzioni innovative;

23.  prende atto dell'importanza accordata alla sicurezza delle frontiere nel contesto della strategia di sicurezza interna, ma ritiene che la gestione delle frontiere e la mobilità delle persone non costituiscano soltanto problemi di sicurezza, ma anche aspetti essenziali di una strategia politica più ampia che coinvolge, accanto alla dimensione della sicurezza, anche le politiche in materia di immigrazione, asilo e sviluppo a livello dell'UE nonché le politiche a sostegno dello sviluppo economico, sociale e democratico e le politiche di promozione dei diritti umani nei paesi terzi; sottolinea inoltre che la sicurezza deve essere perseguita sulla base del rispetto dei risultati raggiunti dall'Unione, in particolare del diritto alla libera circolazione attraverso le frontiere interne;

24.  ribadisce l'importanza di garantire il coordinamento fra gli interventi degli Stati membri in materia di gestione delle frontiere esterne e sottolinea che è essenziale cooperare strettamente con i paesi vicini che condividono le frontiere con l'UE per poter facilitare la libertà di circolazione e una maggiore solidarietà e sicurezza alle frontiere esterne; evidenzia che l'introduzione graduale della gestione integrata delle frontiere dovrebbe avere l'obiettivo di facilitare gli spostamenti;

25.  ritiene pertanto che la strategia di sicurezza interna debba rispecchiare maggiormente la visione del programma di Stoccolma e reputa opportuno effettuare una revisione parlamentare intermedia del programma di Stoccolma prima della fine del 2013, al fine di valutare le sue priorità strategiche, legislative e finanziarie; considera inoltre necessaria una valutazione complementare per quanto riguarda le agenzie europee interessate attualmente in corso di «lisbonizzazione» (Europol, Eurojust e la rete giudiziaria europea), unitamente ad altre agenzie e organismi; ricorda che le azioni o le operazioni effettuate dalle agenzie devono essere conformi al loro mandato, quale definito dalle decisioni concernenti la loro realizzazione e funzionamento, e devono rispettare i valori e i principi democratici e le libertà e i diritti fondamentali enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

26.  ricorda che l'elaborazione e la raccolta di dati personali nel quadro della strategia di sicurezza interna deve rispettare, in ogni circostanza, i principi dell'UE in materia di tutela dei dati, in particolare quelli di necessità, proporzionalità e legalità, e la pertinente normativa dell'UE; accoglie favorevolmente le proposte in materia di protezione dei dati presentate dalla Commissione il 25 gennaio 2012, ma ritiene che una proposta di direttiva nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e di contrasto debba essere più ambiziosa e fornire salvaguardie più rigorose, soprattutto per quanto riguarda le disposizioni concernenti l'elaborazione di profili e il trattamento automatizzato dei dati;

27.  ribadisce, a questo proposito, la necessità di un adeguato controllo democratico e di una valutazione dell'operato delle agenzie connesse allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, onde garantire una netta distinzione «tra la consulenza politica e l'effettiva elaborazione delle politiche» in relazione a tali agenzie;

28.  invita il vicepresidente/alto rappresentante e la Commissione a presentare la loro proposta, inizialmente prevista per il 2011, relativa all'applicazione della clausola di solidarietà, che non deve sovrapporsi alle iniziative già esistenti, ma piuttosto definire il quadro per l'impiego e il coordinamento degli strumenti disponibili a livello nazionale e dell'UE, compresa la PSDC, nei casi previsti dall'articolo 222 del TFUE; ritiene che soltanto avvalendosi dell'intera gamma di possibilità offerte dall'attuazione della clausola di solidarietà fra tutti gli Stati membri l'UE sarà pronta a prevenire e a reagire in modo sicuro e coordinato a qualsiasi minaccia specifica diretta alla sicurezza di uno o più Stati membri;

29.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU L 52 del 3.3.2010, pag. 50.
(2) «Un'Europa sicura in un mondo migliore – Strategia europea in materia di sicurezza», approvata dal Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 12 dicembre 2003 ed elaborata sotto la responsabilità dell'Alto rappresentante dell'UE Javier Solana.
(3) «Relazione sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza – Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione», S407/08.
(4) GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 12.
(5) Testi approvati, P7_TA(2011)0459.
(6) Testi approvati, P7_TA(2011)0388.
(7) Testi approvati, P7_TA(2011)0577.


Approccio dell'UE in materia di diritto penale
PDF 127kWORD 51k
Risoluzione del Parlamento europeo del 22 maggio 2012 su un approccio dell'UE in materia di diritto penale (2010/2310(INI))
P7_TA(2012)0208A7-0144/2012

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare la parte terza, titolo V, capo 4, del medesimo dal titolo «Cooperazione giudiziaria in materia penale»,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare, il titolo VI della medesima relativo alla giustizia,

–  vista la comunicazione della Commissione, del 20 settembre 2011, dal titolo «Verso una politica penale dell'Unione europea: garantire l'efficace attuazione delle politiche dell'Unione attraverso il diritto penale» (COM(2011)0573),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 30 novembre 2009 concernenti disposizioni tipo che fungano da orientamento alle deliberazioni del Consiglio nel settore del diritto penale,

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla criminalità organizzata nell'Unione europea(1),

–  vista la sua raccomandazione del 7 maggio 2009 destinata al Consiglio sullo sviluppo di uno spazio di giustizia penale nell'UE(2),

–  visti i suoi studi concernenti «L'armonizzazione del diritto penale nell'UE»(3) e lo «Lo sviluppo di uno spazio di giustizia penale nell'UE»(4),

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0144/2012),

A.  considerando che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne, fra l'altro, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima;

B.  considerando che il Parlamento e il Consiglio, in conformità dell'articolo 83 del TFUE, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni;

C.  considerando che l'articolo 83, paragrafo 3, del TFUE prevede al tempo stesso una procedura denominata «freno d'emergenza» qualora un membro del Consiglio ritenga che il provvedimento legislativo proposto incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, riconoscendo così che nel diritto penale si riverberano sovente i valori, le consuetudini e le scelte basilari di una determinata società, pur nel pieno rispetto della legislazione internazionale sui diritti umani;

D.  considerando che, conseguentemente, nel caso delle proposte legislative in materia di diritto penale, risultano di particolare importanza i principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del TUE;

E.  considerando che i sistemi di diritto penale e processuale degli Stati membri si sono sviluppati nel corso dei secoli, che ciascuno Stato membro si distingue per le proprie caratteristiche e peculiarità e che, pertanto, alcuni settori fondamentali del diritto penale devono rimanere competenza degli Stati membri;

F.  considerando che il principio del riconoscimento reciproco è introdotto in un numero sempre maggiore di ambiti politici, per quanto in particolare riguarda le sentenze e le decisioni giudiziarie, e che tale principio presuppone una fiducia reciproca che richiede la definizione di norme minime di protezione al livello più elevato possibile;

G.  considerando che l'armonizzazione del diritto penale nell'Unione europea deve contribuire a creare una cultura giuridica comune dell'UE in materia di lotta contro la criminalità che affianchi, ma non sostituisca, le tradizioni giuridiche nazionali e influisca positivamente sulla fiducia reciproca tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri;

H.  considerando che il diritto penale deve formare un ordinamento legislativo coerente, retto da un insieme di principi fondamentali e di norme di buon governo, nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e di altre convenzioni internazionali dei diritti dell'uomo di cui gli Stati membri sono firmatari;

I.  considerando che, data la capacità di restrizione di determinati diritti umani e di determinate libertà fondamentali dei sospettati, degli accusati e dei condannati che il diritto penale ha per sua stessa natura, insieme all'eventuale effetto stigma delle indagini penali, e tenuto conto del decremento di efficacia dovuto a un uso eccessivo del diritto penale, il suddetto diritto deve essere applicato quale strumento di «ultima ratio» diretto a comportamenti circoscritti e definiti con chiarezza che non possono essere corretti efficacemente mediante misure di minor severità e che arrecano danni rilevanti alla società o agli individui;

J.  considerando che il diritto penale dell'UE, di norma generale, dovrebbe imporre pene unicamente per atti commessi intenzionalmente oppure, in circostanze eccezionali, per atti che implichino grave negligenza, e che deve poggiare sul principio della colpevolezza individuale (nulla poena sine culpa), benché in taluni casi possa essere giustificato per contemplare la responsabilità delle persone giuridiche per determinati tipi di reato;

K. considerando che è necessario formulare gli estremi di un reato con precisione, nel rispetto del requisito della lex certa, al fine di assicurare la prevedibilità riguardo l'applicazione, la portata e il significato dello stesso;

L.  considerando che, nel caso delle direttive, gli Stati membri conservano un certo margine di discrezionalità quanto alle modalità di recepimento delle disposizioni nelle rispettive legislazioni nazionali, per cui è necessaria la massima qualità non soltanto del diritto dell'Unione di per sé, bensì anche del relativo recepimento nelle legislazioni nazionali al fine di rispettare il requisito della lex certa;

M.  considerando che l'introduzione di disposizioni di diritto penale dell'Unione europea non si limita allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, bensì può riguardare numerose e differenti politiche;

N.  considerando che fino ad ora l'Unione europea ha sovente creato disposizioni di diritto penale ad hoc, dando luogo alla necessità di una maggiore coerenza;

O.  considerando che il Parlamento deve articolare procedure proprie al fine di garantire, assieme al colegislatore, un ordinamento di diritto penale coerente della massima qualità;

P.  considerando che si impone un accordo interistituzionale allo scopo di agevolare la cooperazione tra la Commissione, il Consiglio e il Parlamento nell'ambito del diritto penale;

Q.  considerando che l'articolo 67, paragrafo 1 del TFUE, stabilisce che l'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto, inter alia, dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri;

1.  sottolinea che le proposte concernenti disposizioni di diritto penale sostanziale dell'UE devono rispettare pienamente i principi di sussidiarietà e proporzionalità;

2.  rammenta che il diritto penale deve rispettare appieno i diritti fondamentali dei sospettati, degli imputati o dei condannati;

3.  sottolinea che, a questo proposito, non è sufficiente richiamarsi a concetti astratti o a effetti simbolici, ma che l'indispensabilità di nuove disposizioni di diritto penale sostanziale deve essere dimostrata con le prove necessarie, che chiariscano quanto segue:

   le disposizioni di diritto penale si concentrano su comportamenti che nuocciono in misura rilevante in termini pecuniari e non pecuniari alla società, agli individui o a un gruppo di individui,
   non sono disponibili misure diverse o meno incisive per correggere tali comportamenti,
   i reati interessati sono di natura particolarmente grave, con dimensione transfrontaliera, oppure si ripercuotono negativamente e in modo diretto sull'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un campo che è stato oggetto di provvedimenti di armonizzazione,
   esiste un'esigenza di combattere, su una base comune, il reato in questione, vale a dire che un approccio comune dell'UE possiede un valore aggiunto pratico, che tiene conto, fra l'altro, della diffusione e della frequenza del reato stesso negli Stati membri, e
   in conformità dell'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la severità delle sanzioni proposte non è sproporzionata rispetto al reato;

4.  riconosce l'importanza degli altri principi generali che regolano il diritto penale quali:

   il principio della colpevolezza individuale (nulla poena sine culpa): imporre quindi pene soltanto per atti commessi intenzionalmente oppure, in circostanze eccezionali, per atti che implichino grave negligenza,
   il principio della certezza giuridica (lex certa): la descrizione degli estremi di un reato deve essere formulata con precisione, affinché la persona possa essere in grado di prevedere le azioni che lo renderanno responsabile penalmente,
   il principio della non retroattività e della lex mitior: sono ammesse eccezioni al principio della retroattività unicamente se risultano vantaggiose per il reo;
   il principio del ne bis in idem: il divieto di perseguire o punire nuovamente in un altro Stato membro nell'ambito di un processo penale una persona che per quel reato e ai sensi della legge di uno Stato membro è già stata condannata o assolta;
   la presunzione di innocenza: ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata;

5.  si compiace che la Commissione, nella sua recente comunicazione relativa a una politica penale dell'UE, abbia riconosciuto che la prima fase dell'emanazione di leggi di diritto penale deve sempre consistere nel decidere se adottare o meno misure di diritto penale sostanziale;

6.  esorta la Commissione a proporre misure volte ad agevolare un'applicazione più coerente a livello nazionale delle disposizioni di diritto penale sostanziale dell'Unione europea vigenti, fatti salvi i principi di necessità e di sussidiarietà;

7.  sottolinea che le misure di armonizzazione dovrebbero essere proposte innanzitutto con l'intento di favorire l'applicazione pratica del principio del riconoscimento reciproco, piuttosto che per ampliare il campo di applicazione del diritto penale armonizzato dell'UE;

8.  incoraggia la Commissione a seguitare a far rientrare nelle proprie valutazioni d'impatto la verifica della necessità e della proporzionalità, a trarre spunto dalle migliori pratiche degli Stati membri con elevate garanzie dei diritti procedurali e a includere una valutazione sulla base della sua lista di controllo dei diritti fondamentali, e a introdurre inoltre una verifica che precisi in che modo le sue proposte riflettono i summenzionati principi generali che disciplinano il diritto penale;

9.  sottolinea la necessità di stabilire norme minime uniformi di protezione al livello più elevato possibile per sospetti e accusati in procedure penali, onde intensificare la reciproca fiducia;

10.  esorta la Commissione e gli Stati membri a valutare anche la possibilità di adottare misure non legislative volte a consolidare la fiducia tra i diversi ordinamenti giuridici degli Stati membri, rafforzare la coerenza e promuovere lo sviluppo di una cultura giuridica comune dell'UE in materia di lotta contro la criminalità;

11.  pone l'accento sulla necessità di un approccio dell'UE in materia di diritto penale maggiormente coerente e di qualità elevata e depreca l'approccio frammentario adottato finora;

12.  si compiace dell'esistenza, all'interno della Commissione, di un gruppo di coordinamento interservizi sul diritto penale e domanda alla Commissione di comunicare al Parlamento informazioni più specifiche relative al mandato e al funzionamento di tale gruppo;

13.  sollecita la creazione, in seno alla Commissione, di un'autorità di coordinamento con il compito specifico di esaminare tutte le proposte contenenti disposizioni di diritto penale, al fine di assicurare un approccio coerente;

14.  si compiace dell'esistenza di un gruppo di lavoro del Consiglio sul diritto penale sostanziale e chiede al Consiglio di comunicare al Parlamento informazioni specifiche sui suoi collegamenti con altri gruppi di lavoro del Consiglio che si occupano di disposizioni di diritto penale in settori diversi da quello della giustizia e degli affari interni;

15.  chiede un accordo interistituzionale sui principi e i metodi di lavoro che regoleranno le proposte di future disposizioni di diritto penale sostanziale ed esorta la Commissione e il Consiglio a creare un gruppo di lavoro interistituzionale in cui tali istituzioni e il Parlamento possano redigere tale accordo e discutere argomenti generali, se del caso consultando esperti indipendenti, nell'ottica di garantire la coerenza del diritto penale dell'UE;

16.  ritiene che il gruppo di lavoro interistituzionale debba contribuire a definire il campo e l'applicazione adeguati delle sanzioni penali a livello di UE e a esaminare la legislazione vigente per ridurre la frammentazione e i conflitti giurisdizionali che caratterizzano l'approccio attuale;

17.  si propone di esaminare come garantire al meglio, in seno al Parlamento, un approccio coerente alla legislazione dell'Unione nell'ambito del diritto penale sostanziale; in tale contesto segnala l'assenza, allo stato attuale, di un comitato di coordinamento, e fa presente il ruolo importante che il suo servizio giuridico potrebbe svolgere;

18.  sottolinea l'importanza di istituire un servizio studi del Parlamento che possa assistere i singoli deputati nelle loro attività quotidiane per assicurare la qualità dei lavori del Parlamento nella sua veste di colegislatore;

19.  sottolinea che un approccio coerente impone al Parlamento, prima di approvare qualsiasi proposta legislativa inerente al diritto penale sostanziale, di disporre di un'analisi giuridica della proposta stessa che indichi se tutti i requisiti menzionati nella presente risoluzione sono pienamente rispettati o quali miglioramenti risultano ancora necessari;

20.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali degli Stati membri nonché al Consiglio d'Europa.

(1) Testi approvati, P7_TA(2011)0459.
(2) GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 116.
(3) http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=30499
(4) http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=30168


Rafforzamento dei diritti dei consumatori più vulnerabili
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Risoluzione del Parlamento europeo del 22 maggio 2012 su una strategia per rafforzare i diritti dei consumatori vulnerabili (2011/2272(INI))
P7_TA(2012)0209A7-0155/2012

Il Parlamento europeo,

–  vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno(1),

–  vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2),

–  visti la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma per la tutela dei consumatori 2014-2020 (COM(2011)0707) e i documenti di accompagnamento (SEC(2011)1320 e SEC(2011)1321),

–  vista la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa(3),

–  vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)(4),

–  visto il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori)(5),

–  vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura(6),

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020(7),

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, così come integrata nei trattati dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 7 (rispetto della vita privata e della vita familiare), 21 (non discriminazione), 24 (diritti dei minori), 25 (diritti degli anziani), 26 (integrazione dei disabili) e 38 (protezione dei consumatori),

–  visto l'articolo 12 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che prevede che «nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori»,

–  visto l'articolo 9 del TFUE che prevede che «nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana»,

–  vista la sua risoluzione del 15 novembre 2011 su una nuova strategia per la politica dei consumatori(8),

–  vista la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo intitolata «Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

–  vista la sua risoluzione del 21 settembre 2010 sul completamento del mercato interno per il commercio elettronico(9),

–  vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2010 sull'impatto della pubblicità sul comportamento del consumatore(10),

–  visti la comunicazione della Commissione, del 7 luglio 2009, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su una metodologia armonizzata per la classificazione e la notifica dei reclami e delle richieste dei consumatori (COM(2009)0346) e il progetto di raccomandazione della Commissione ad essa allegato (SEC(2009)0949),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 7 aprile 2011, dal titolo «Consumer Empowerment in the EU» (potenziamento delle responsabilità dei consumatori nell'Unione europea) (SEC(2011)0469),

–  vista la comunicazione della Commissione, dell'ottobre 2011, dal titolo «Garantire il buon funzionamento dei mercati nell'interesse dei consumatori», sesta edizione del quadro di valutazione dei mercati dei beni al consumo (SEC(2011)1271),

–  vista la comunicazione della Commissione, dell'11 marzo 2011, dal titolo «Consumers at home in the single market», quinta edizione del quadro di valutazione delle condizioni dei consumatori (SEC(2011)0299),

–  vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(11),

–  vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche(12),

–  vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno(13),

–  vista la sua risoluzione del 9 marzo 2010 sulla protezione dei consumatori(14),

–  vista la sua risoluzione del 9 marzo 2010 sul quadro di valutazione del mercato interno(15),

–  vista la sua risoluzione, del 13 gennaio 2009, sul recepimento, attuazione e applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e della direttiva 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa(16),

–  vista la sua risoluzione del 3 settembre 2008 sull'impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini(17),

–  visto l'Eurobarometro speciale n. 342 sul potenziamento delle responsabilità dei consumatori,

–  vista la relazione analitica sugli atteggiamenti verso le vendite transfrontaliere e la protezione dei consumatori, pubblicata dalla Commissione nel marzo 2010 nell'Eurobarometro Flash n. 282,

–  visto l'approccio europeo all'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale,

–  visti gli orientamenti della Commissione sull'applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali (SEC(2009)1666),

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0155/2012),

A.  considerando che la promozione dei diritti dei consumatori e la loro tutela rappresentano valori fondamentali per lo sviluppo delle pertinenti politiche dell'Unione europea, in particolare per il potenziamento del mercato unico, e per la realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020;

B.  considerando che la politica dell'UE a favore dei consumatori dovrebbe ambire a un livello elevato di tutela e di potenziamento delle responsabilità di ogni consumatore;

C.  considerando che il mercato unico deve anche assicurare un elevato livello di protezione di tutti i consumatori, prestando particolare attenzione ai consumatori vulnerabili al fine di tenere conto delle loro necessità specifiche e di rafforzare le loro capacità;

D.  considerando che il concetto largamente utilizzato di consumatori vulnerabili è basato sulla nozione di vulnerabilità in quanto endogena e si riferisce a un insieme eterogeneo composto da persone ritenute tali, su base permanente, per via della loro disabilità mentale, fisica o psicologica, dell'età, della credulità o del genere; che il concetto di consumatore vulnerabile dovrebbe includere anche i consumatori in una situazione di vulnerabilità, ossia coloro che si trovano in uno stato di temporanea impotenza risultante da un divario tra il loro stato e le loro caratteristiche individuali, da un lato, e l'ambiente esterno, dall'altro, tenendo conto di criteri quali l'istruzione, le condizioni sociali ed economiche (ad esempio il sovraindebitamento), l'accesso ad Internet, ecc.; che tutti i consumatori, in un dato momento della loro vita, possono diventare vulnerabili a causa di fattori esterni e delle loro interazioni con il mercato o in ragione delle difficoltà che incontrano ad accedere e comprendere le pertinenti informazioni destinate ai consumatori e, di conseguenza, richiedono un livello speciale di protezione;

Vulnerabilità e consumatori vulnerabili

1.   ricorda che la varietà delle situazioni di vulnerabilità, sia quando il consumatore è inserito in un regime di protezione giuridica, sia quando si trova in una situazione di vulnerabilità settoriale o temporanea specifica, ostacola un approccio unitario e l'adozione di uno strumento legislativo globale, creando quindi una situazione in cui la legislazione esistente e le politiche applicate trattano la questione della vulnerabilità caso per caso; sottolinea pertanto che la legislazione europea deve affrontare la questione della vulnerabilità dei consumatori impostandola secondo un approccio orizzontale, tenendo conto delle diverse necessità, capacità e circostanze dei consumatori;

2.  rileva che gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure adeguate e a fornire garanzie sufficienti per proteggere i consumatori vulnerabili;

3.  sottolinea che la strategia per i diritti dei consumatori vulnerabili si deve incentrare sul rafforzamento dei loro diritti, assicurandone l'effettiva salvaguardia e applicazione, oltre a fornire al consumatore tutti i mezzi necessari per garantire che possa prendere le decisioni giuste e farsi valere, indipendentemente dallo strumento impiegato; ritiene che, alla luce del fatto che l'UE deve concentrarsi nel garantire la protezione efficace dei diritti di tutti i consumatori, la nozione di «consumatore medio» manchi della flessibilità necessaria per adattarsi ai casi specifici e talvolta non corrisponda alle situazioni reali;

4.  sottolinea che una strategia volta ad affrontare la vulnerabilità dei consumatori deve essere proporzionata, in modo da non limitare le libertà individuali e la scelta dei consumatori;

5.  invita la Commissione ed esorta gli Stati membri ad analizzare attentamente e in permanenza i comportamenti sociali e di consumo e le situazioni che possono indurre determinati gruppi o singoli individui a condizioni di vulnerabilità, ad esempio esaminando i reclami dei consumatori, e a porre fine alla vulnerabilità attraverso misure specifiche, se del caso, al fine di tutelare tutti i consumatori, a prescindere dalle loro capacità e dalla fase della vita in cui si trovano;

6.  sottolinea che i prodotti della stessa marca presentano ancora delle differenze nei diversi Stati membri e che pertanto i consumatori di taluni paesi sono meno tutelati; sottolinea che l'attuale quadro normativo non consente di eliminare le differenze nella qualità dei prodotti di una determinata marca nei diversi Stati membri e invita la Commissione europea a completare la normativa sulla protezione dei consumatori di conseguenza;

Valutazione del quadro legislativo vigente

7.  rileva che la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno ha introdotto la questione della vulnerabilità dei consumatori incentrandosi sull'«indebito condizionamento» che potrebbe essere esercitato sui consumatori la cui capacità di decidere non sia pienamente sviluppata; osserva che la direttiva 2005/29/CE affronta la questione della vulnerabilità dalla prospettiva degli interessi economici dei consumatori;

8.  sottolinea che la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che rappresenta lo strumento dedicato alla loro tutela di più recente concezione, consolida i requisiti di informativa precontrattuale e contrattuale prevedendo un diritto di recesso rafforzato nel caso in cui il fornitore o il venditore non abbiano ottemperato all'obbligo giuridico di fornire le informazioni pertinenti e richiedendo che esse siano fornite in modo chiaro e comprensibile; ritiene che dovrebbero essere adottate misure adeguate ed efficaci anche in settori non coperti dalla direttiva 2011/83/UE e in cui possa osservarsi una vulnerabilità particolare, quali il settore finanziario e dei trasporti;

Potenziamento delle responsabilità: la responsabilità dei consumatori ai fini della loro tutela

9.  ritiene che il rafforzamento dei diritti dei consumatori vulnerabili implichi non solo uno sviluppo del corpus giuridico e una efficace applicazione dei loro diritti, ma anche un rafforzamento della loro capacità di prendere da soli le decisioni migliori; accoglie con favore e sostiene pienamente, di conseguenza, gli sforzi della Commissione volti a promuovere il potenziamento della responsabilità dei consumatori mediante la fornitura di informazioni facilmente accessibili e comprensibili e la loro formazione poiché ogni azione intrapresa in tal senso contribuisce ad una maggiore efficienza ed equità del mercato interno; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che tale approccio potrebbe risultare insufficiente nella tutela del consumatore vulnerabile, dal momento che la sua vulnerabilità può essere dovuta alla difficoltà di accedere alle informazioni messe a disposizione o di valutarle; chiede alla Commissione di elaborare una politica dei consumatori destinata a tutti i consumatori europei e di garantire che i consumatori vulnerabili abbiano accesso agli stessi beni e servizi e non siano indotti in errore;

10.  osserva che la vulnerabilità di molti consumatori risiede precisamente nella loro scarsa assertività e nella carente comprensione delle informazioni ricevute o delle opzioni a disposizione, oppure nell'ignoranza dei sistemi esistenti di reclamo e rimborso, e che queste barriere sono maggiori nel caso delle vendite porta a porta e del consumo transfrontaliero, ivi compreso il commercio elettronico transfrontaliero;

11.  invita l'Unione europea e gli Stati membri ad attribuire maggiore importanza alle campagne di informazione e formazione dei consumatori che veicolino i giusti messaggi ai giusti segmenti di consumatori, e a dedicare investimenti maggiori in tale ambito;

12.  chiede pertanto alla Commissione e agli Stati membri di promuovere e sviluppare ulteriormente le iniziative esistenti (quali Dolceta, la rete ECC-Net, ecc.), assicurandone nel contempo la coerenza, onde migliorare l'informazione e la formazione dei consumatori;

13.  sottolinea che, nelle relazioni contrattuali, il consumatore rappresenta spesso la parte più debole; chiede alle imprese di promuovere e sviluppare iniziative di autoregolamentazione per rafforzare la tutela dei diritti dei consumatori vulnerabili, garantire loro l'accesso a una informazione migliore e più chiara ed elaborare prassi che migliorino la capacità di tutti i consumatori di comprendere e valutare un contratto; chiede alle autorità nazionali competenti di fornire incentivi in tal senso e di garantire la necessaria tutela giuridica dei consumatori;

Informazione e regolamentazione

14.  esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire in modo migliore che, in fase di elaborazione delle norme di sicurezza e delle condizioni di funzionamento di taluni prodotti, le norme di qualità e le misure di protezione siano messe in risalto e la necessità di garantire un'adeguata protezione dei consumatori vulnerabili sia effettivamente presa in considerazione; osserva che l'uso previsto può non tenere conto dei rischi specifici cui potrebbero essere esposti i consumatori in condizioni vulnerabili, in particolare per quanto riguarda l'accesso degli ipovedenti ai prodotti di uso corrente; suggerisce pertanto che la regolamentazione delle norme e le condizioni di sicurezza per taluni prodotti contempli, ove possibile, non solo l'uso previsto ma anche l'uso prevedibile; chiede che la futura revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti tenga conto delle suddette preoccupazioni;

15.  esorta gli Stati membri e la Commissione a concentrare i loro sforzi nel garantire l'accessibilità delle segnalazioni destinate ai cittadini disabili, anche tramite la standardizzazione, nel mettere a disposizione delle imprese le buone prassi e sollecitarne l'applicazione e nel promuovere la fornitura di informazioni e servizi da parte delle imprese in formati accessibili a tutti i cittadini, anche in caso di utilizzo di risorse provenienti dall'Unione europea;

16.  chiede agli Stati membri di firmare e ratificare la convenzione del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti, che si applica alla protezione, nelle situazioni a carattere internazionale, degli adulti che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi;

17.  chiede alla Commissione e al Consiglio di considerare il rafforzamento dei diritti dei consumatori vulnerabili come una delle priorità fondamentali nel quadro dell'attuale revisione della proposta di regolamento relativo a un programma per la tutela dei consumatori 2014-2020, nonché dell'imminente pubblicazione dell'agenda dei consumatori;

18.  chiede alla Commissione di includere la dimensione della vulnerabilità dei consumatori nelle attività del quadro di valutazione dei consumatori, ad esempio ripartendo i dati in base all'età, al grado d'istruzione o a fattori socioeconomici, per avere una panoramica più chiara delle necessità dei consumatori vulnerabili;

19.  chiede alla Commissione e agli Stati membri, conformemente ai principi in materia di responsabilità sociale delle imprese, di incentivare le imprese a introdurre un sistema volontario di etichettatura in formato braille sugli imballaggi dei prodotti industriali (su cui, ad esempio, venga almeno indicata la natura del prodotto e la data di scadenza), in modo da facilitare la vita dei consumatori ipovedenti;

20.  chiede analogamente agli Stati membri e alla Commissione di promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature e impianti a concezione universale, ossia che possano essere utilizzati da tutti, per quanto possibile, senza la necessità di progettazioni o adattamenti speciali;

Settori ad elevata problematicità

21.  osserva che nelle sedi internazionali è stata riconosciuta la necessità di proteggere i consumatori per mezzo dell'informazione e della regolamentazione dei mercati finanziari, la cui complessità comporta che ogni consumatore può potenzialmente essere vulnerabile; osserva che detta complessità può causare il sovraindebitamento dei consumatori; osserva che, secondo un recente studio della Commissione, nel 70% dei siti web degli istituti finanziari e delle imprese del settore si osservano errori di fondo nella pubblicità e nelle informazioni essenziali riguardanti i prodotti offerti, mentre il costo viene indicato in modo ingannevole; sottolinea tuttavia che le imprese del settore dei servizi finanziari dovrebbero fare di più per fornire spiegazioni chiare e semplici sulla natura dei prodotti e dei servizi forniti e chiede altresì a tutte le parti interessate di sviluppare programmi efficaci di alfabetizzazione finanziaria;

22.  chiede che le informazioni siano più mirate e diffuse attraverso tutti i canali, non solo quelli ufficiali ma anche tramite le organizzazioni di consumatori e gli uffici regionali, comunali e locali, che sono molto più vicini e visibili e più facilmente accessibili per i consumatori a mobilità ridotta;

23.  sottolinea la necessità di procedere a interventi mirati principalmente ai consumatori vulnerabili, sia a livello dell'UE che degli Stati membri, secondo i risultati dell'ultimo sondaggio dell'Eurobarometro dai quali emerge che la percentuale di consumatori che si sente informata e tutelata è inferiore al 50% e che, in particolare, i gruppi vulnerabili hanno difficoltà a comprendere le possibilità di scelta a loro disposizione, non conoscono i loro diritti, sono più esposti a situazioni problematiche e si mostrano riluttanti a compiere eventuali passi nel caso emergano dei problemi;

24.  sottolinea che bambini e giovani, che soffrono sempre più le conseguenze negative di uno stile di vita sedentario e dell'obesità, sono maggiormente sensibili alla pubblicità di prodotti alimentari ricchi di grassi, sali e zuccheri; accoglie con favore le iniziative di autoregolamentazione e i codici di condotta promossi dalle imprese per limitare l'esposizione di bambini e giovani alla pubblicità di prodotti alimentari (quali quelli promossi nel quadro della piattaforma d'azione della Commissione sulla dieta, l'attività fisica e la salute), ed esorta tutte le parti interessate ad educare ed informare in modo efficace i bambini, i giovani e chi si occupa di loro sull'importanza di una dieta equilibrata e di uno stile di vita attivo e sano; chiede a tale proposito alla Commissione di effettuare un'analisi approfondita per valutare l'eventuale necessità di norme più rigorose in materia di pubblicità rivolta ai bambini e ai giovani; esorta la Commissione ad includere la tutela dei bambini tra le priorità fondamentali dell'agenda dei consumatori, prestando particolare attenzione alla pubblicità aggressiva o ingannevole, in televisione o su Internet;

25.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di sensibilizzare maggiormente i consumatori in merito alla sicurezza dei prodotti, rivolgendosi in particolare ai gruppi di consumatori più vulnerabili, quali i bambini e le donne in gravidanza;

26.  esprime preoccupazione in merito all'impatto che l'uso quotidiano della pubblicità comportamentale online e lo sviluppo di pratiche di pubblicità online intrusive, in particolare mediante l'utilizzo dei social network, possono avere sui consumatori vulnerabili; chiede nuovamente alla Commissione di realizzare, entro la fine del 2012, un'analisi dettagliata dell'impatto della pubblicità ingannevole e aggressiva sui consumatori vulnerabili, in particolare i bambini e gli adolescenti;

27.  sottolinea che la pubblicità relativa ai prodotti d'investimento finanziario spesso non spiega sufficientemente i rischi ad essi soggiacenti e pone eccessivamente l'accento sui possibili guadagni, che spesso non si realizzano, esponendo in tal modo i consumatori dei prodotti dei servizi finanziari a perdite del proprio capitale; chiede alla Commissione di introdurre norme più rigorose in materia di pubblicità dei prodotti finanziari sofisticati destinati agli investitori al dettaglio, che potrebbero non avere una piena comprensione del rischio finanziario, ivi compresa la richiesta di indicare esplicitamente qualsiasi perdita in cui potrebbe incorrere l'investitore;

28.  ritiene che bambini e adolescenti siano particolarmente vulnerabili al marketing e alla pubblicità aggressivi; chiede alla Commissione di svolgere un'analisi dettagliata dell'impatto della pubblicità ingannevole e aggressiva sui consumatori vulnerabili, in particolare i bambini e gli adolescenti;

29.  sottolinea che i bambini e gli adolescenti sono particolarmente vulnerabili per quanto riguarda l'utilizzo delle tecnologie della comunicazione, come gli smart phone e i giochi online; è del parere che in tali casi debbano essere attuate misure di protezione volte ad evitare le fatture eccessivamente onerose;

30.  prende atto che, nonostante la legislazione vigente, i consumatori ancora riscontrano spesso difficoltà quando viaggiano e sono esposti a situazioni di vulnerabilità, soprattutto in caso di cancellazione o ritardo del viaggio, e che dette difficoltà sono aggravate nel caso in cui il consumatore presenta una disabilità; invita la Commissione e gli Stati membri ad intraprendere le azioni necessarie a garantire che siano fornite informazioni migliori relative, tra l'altro, ai diritti dei passeggeri e alla trasparenza delle tariffe e l'accesso alle procedure di reclamo; chiede alla Commissione, nell'ambito della revisione prevista della normativa europea sui diritti dei passeggeri, di tenere conto della situazione dei consumatori vulnerabili, in particolare le persone a mobilità ridotta o disabili, e di adattare i livelli, i criteri e i meccanismi di indennizzo, garantendo nel contempo che non vi sia una riduzione dei livelli attuali;

31.  osserva che la digitalizzazione dei servizi può far sì che i consumatori che per vari motivi non possono utilizzare o accedere a Internet si trovino in una situazione di vulnerabilità in quanto non sono in condizione di beneficiare pienamente dei vantaggi del commercio elettronico e sono pertanto esclusi da una quota sostanziale del mercato unico, pagando di più per gli stessi prodotti e dipendendo dall'aiuto degli altri; invita la Commissione e gli Stati membri a stimolare la fiducia dei consumatori e a superare le barriere al commercio elettronico transfrontaliero, mediante lo sviluppo di una politica efficace che presti particolare attenzione alle necessità dei consumatori vulnerabili in tutte le misure preposte a colmare il divario digitale; chiede agli Stati membri e alla Commissione di accelerare il compimento dell'agenda digitale europea, a beneficio di tutti i cittadini e i consumatori dell'UE; sottolinea che tutta la società e in particolare le imprese dovrebbero essere incoraggiate a contribuire ad informare i consumatori vulnerabili, compresi gli anziani, e consentire loro di usufruire appieno dei vantaggi della digitalizzazione;

32.  sottolinea che la liberalizzazione dei principali mercati di fornitura ha prodotto un aumento della concorrenza che può, quindi, andare a vantaggio dei consumatori, se adeguatamente informati e in grado di fare un raffronto dei prezzi e cambiare fornitore; osserva cha la mancanza di trasparenza nei principali mercati di fornitura, compresi i settori dell'energia e delle telecomunicazioni, può avere generato, in alcuni casi, una difficoltà ulteriore per i consumatori in generale, e per quelli vulnerabili in particolare, a identificare la tariffa più adatta alle loro esigenze, a cambiare fornitore e a comprendere i servizi fatturati; invita la Commissione, gli Stati membri e le imprese ad adottare le misure necessarie per assicurare che i consumatori in generale, e quelli vulnerabili in particolare, abbiano accesso ad informazioni chiare, comprensibili e raffrontabili sulle tariffe, le condizioni e gli strumenti di ricorso e possano facilmente cambiare fornitore;

33.  esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire che la proposta di direttiva relativa alla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e la proposta di regolamento relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, attualmente in fase di revisione, consentano ai consumatori vulnerabili di avere un accesso effettivo alla composizione extragiudiziale delle controversie, a titolo gratuito o al minor prezzo possibile; chiede alla Commissione di esaminare meccanismi adeguati per assicurare che le esigenze dei consumatori vulnerabili siano tenute in debito conto, nel contesto della possibile creazione di un regime di ricorso collettivo a livello dell'UE;

34.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di collaborare per adottare una strategia legislativa e politica contro la vulnerabilità, che sia ampia e coerente e tenga conto della diversità e della complessità di tutte le situazioni esistenti;

o
o   o

  35 incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.
(2) GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.
(3) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.
(4) GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.
(5) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
(6) GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.
(7) Testi approvati, P7_TA(2011)0453.
(8) Testi approvati, P7_TA(2011)0491.
(9) GU C 50 E del 21.2.2012, pag. 1.
(10) Testi approvati, P7_TA(2010)0484.
(11) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(12) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
(13) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(14) GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 1.
(15) GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 25.
(16) GU C 46 E del 24.2.2010, pag. 26.
(17) GU C 295 E del 4.12.2009, pag. 43.


Emissione di monete in euro ***I
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Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 maggio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione di monete in euro (COM(2011)0295 – C7-0140/2011 – 2011/0131(COD))
P7_TA(2012)0210A7-0439/2011

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0295),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 133 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0140/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere della Banca centrale europea del 23 agosto 2011(1),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 25 aprile 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0439/2011),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 maggio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione di monete in euro

P7_TC1-COD(2011)0131


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 651/2012)

(1) GU C 273 del 16.9.2011, pag. 2.


Quadro di valutazione del mercato interno
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Risoluzione del Parlamento europeo del 22 maggio 2012 sul quadro di valutazione del mercato interno (2011/2155(INI))
P7_TA(2012)0211A7-0153/2012

Il Parlamento europeo,

–  visto il 23esimo quadro di valutazione del mercato interno, pubblicato dalla Commissione (SEC(2011)1128),

–   visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 24 febbraio 2012 «Far funzionare il mercato unico, check-up annuale sulla governance 2011»),

–  visto il 22esimo quadro di valutazione del mercato interno, pubblicato dalla Commissione (SEC(2011)0372),

–   visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 24 febbraio 2012 intotolato «Reinforcing effective problem-solving in the Single Market - unlocking SOLVIT's potential at the occasion of its 10a anniversary» («Potenziare la soluzione efficace dei problemi nel mercato unico - Sfruttare il potenziale di SOLVIT in occasione dei suo 10° anniversario»),

–   vista la dichiarazione dei membri del Consiglio europeo del 30 gennaio 2012 dal titolo «Verso un risanamento favorevole alla crescita e una crescita favorevole alla creazione di posti di lavoro» relativa alla governance del mercato unico e all'impegno per «attuare rapidamente e interamente a livello nazionale» quanto gli Stati membri hanno già concordato al fine di esprimere il pieno potenziale del mercato unico,

–  vista la relazione annuale SOLVIT del 2010 sullo sviluppo e i risultati della rete SOLVIT nello stesso anno (SEC(2011)0229),

–  vista la comunicazione della Commissione del 13 aprile 2011 intitolata «L'Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia. Insieme per creare nuova crescita» (SEC(2011)0467),

–  vista la comunicazione della Commissione dell'11 novembre 2011 «Verso un atto per il mercato unico. Per un'economia sociale di mercato altamente competitiva. 50 proposte per lavorare, intraprendere e commerciare insieme in modo più adeguato» (COM(2010)0608),

–  vista la Dichiarazione di Cracovia, adottata dal primo forum del mercato unico,

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «Il mercato unico visto dalla gente: un'istantanea delle 20 preoccupazioni principali dei cittadini e delle imprese» (SEC(2011)1003),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Atto per il mercato unico - Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia - Insieme per creare nuova crescita» (COM(2011)0206),

–  vista la relazione annuale sul funzionamento del progetto «EU Pilot»(COM(2010)0070),

–  vista la comunicazione della Commissione dell'11 novembre 2010 sull'applicazione dell'articolo 260, paragrafo 3, del trattato (SEC(2010)1371),

–  vista la raccomandazione della Commissione del 29 giugno 2009 sulle misure per migliorare il funzionamento del mercato unico(1),

–  vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sulla creazione di un mercato unico per i consumatori e cittadini(2),

–  vista la sua risoluzione, del 9 marzo 2010, sul quadro di valutazione del mercato interno(3),

–  vista la sua risoluzione del 9 marzo 2010 su SOLVIT(4),

–  vista la relazione del Professor Mario Monti dal titolo «Una nuova strategia per il mercato unico. Al servizio dell'economia e della società europea»,

–  viste le conclusioni del Consiglio (Competitività - Mercato interno, Industria, Ricerca e Spazio), del 10 dicembre 2010 su «L'Atto per il mercato unico»,

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0153/2012),

A.  considerando che l'importanza del buon funzionamento del mercato interno è stata sottolineata durante il primo Forum del mercato unico (2-4 ottobre 2011, Cracovia, Polonia) e, in particolare, nella dichiarazione di Cracovia, e nella risoluzione del Parlamento del 1° dicembre 2011 sull'esito del Forum del mercato unico(5) in cui il mercato unico è descritto come il più potente strumento per riportare l'Europa sulla via della crescita sostenibile e della creazione di posti di lavoro;

B.  considerando che il mercato interno non può funzionare adeguatamente senza il corretto recepimento, applicazione e attuazione delle direttive che contribuiscono al suo funzionamento;

C.  considerando che è imperativo che gli Stati membri recepiscano la legislazione del mercato interno nel diritto nazionale non solo in modo tempestivo, ma anche corretto, e considerando che il mancato adempimento da parte di uno Stato membro ostacola gli interessi economici non solo di quello Stato, ma dell'Unione nel suo complesso;

D.  considerando che non è sufficiente recepire le direttive europee in maniera tempestiva e appropriata, ma è determinante anche la corretta applicazione della normativa dell'UE;

E.  considerando che la pubblicazione del quadro di valutazione del mercato interno ha costantemente contribuito a migliorare il recepimento della normativa sul mercato interno fornendo dati obiettivi e sostanziali sul recepimento e l'attuazione di tali norme da parte degli Stati membri; ritiene, tuttavia, che taluni Stati membri continuino a venir meno ai loro obiettivi in materia di corretto e tempestivo recepimento della normativa europea nel proprio ordinamento e, pertanto, che sia necessario mantenere la centralità dei dati obiettivi nell'esercizio del quadro di valutazione del mercato interno attraverso un monitoraggio sistematico e indipendente; considerando che occorre adottare un approccio più qualitativo che guardi oltre le cifre e identifichi le ragioni di questo deficit;

F.  considerando che, sebbene il quadro di valutazione del mercato interno e il quadro di valutazione del mercato dei consumatori siano impiegati in contesti differenti e abbiano metodologie diverse con scopi diversi e diversi insiemi di indicatori, essi condividono l'obiettivo generale di migliorare il funzionamento del mercato interno;

G.  considerando che Malta vanta i migliori risultati in materia di recepimento tempestivo delle direttive dell'UE e che il Belgio si trova all'ultimo posto di tale classifica, avendo aumentato il suo già elevato ritardo di recepimento;

H.  considerando che solo l'Estonia può vantare buoni risultati in tutti i settori della cosiddetta verifica dello stato di salute del mercato interno;

I.  considerando che sebbene gli Stati membri con piccole amministrazioni dispongano di risorse limitate per gestire il recepimento di fascicoli legislativi complessi, piccoli Stati membri, quali Malta, sono riusciti ciononostante a rispettare le scadenze per il recepimento;

J.  considerando che l'attuale deficit medio dell'1,2% è ancora una volta superiore all'obiettivo concordato dai capi di Stato e di governo nel 2007, deplora la crescente tendenza all'aumento del deficit di recepimento, incoraggia gli Stati membri a destinare maggiori risorse all'inversione di tale tendenza pur prendendo atto che molti Stati membri hanno ridotto il numero di direttive ancora da recepire;

K.  considerando che 85 direttive restano non recepite in almeno uno Stato membro (il fattore di frammentazione è del 6%) e pertanto non sono in grado di produrre il loro pieno effetto nel mercato unico;

L.  considerando che due direttive hanno superato da più di due anni il loro termine di recepimento, in diretta violazione dell'obiettivo «tolleranza zero», fissato dai capi di Stato e di governo nel 2007;

M.  considerando che il numero di direttive recepite in modo resta in media non corretto è ancora in media dello 0,8%, sebbene la Commissione abbia rilevato, nell'Atto per il mercato unico, la necessità di una politica chiara e determinata in materia di deficit di compatibilità;

N.  considerando che negli ultimi mesi ben sette Stati membri hanno accumulato ulteriori ritardi nel recepimento delle direttive dell'UE;

O.  considerando che è necessario disporre di maggiori informazioni accurate sulla qualità del recepimento,

P.  considerando che una migliore qualità redazionale dei testi legislativi adottati potrebbe contribuire a ridurre i ritardi nel recepimento del diritto comunitario;

Q.  considerando che il trattato di Lisbona ha introdotto per la prima volta la possibilità di sanzioni immediate imposte dalla Corte di giustizia in caso di mancata comunicazione delle misure di recepimento;

R.  considerando che la Commissione, il Parlamento europeo, i parlamenti nazionali e le amministrazioni degli Stati membri devono fare di più per definire, comunicare e aiutare i cittadini a far valere i propri diritti, in quanto ciò consentirebbe anche di migliorare il funzionamento del mercato interno;

S.  considerando che, quando le regole del mercato interno sono applicate erroneamente, la mancanza di sistemi di ricorso efficienti può ostacolare l'efficacia dei diritti dei cittadini, obbligandoli a iniziare lunghi e lenti procedimenti giudiziari per potersi difendere;

T.  considerando che occorre uno scambio libero delle migliori pratiche e delle informazioni tra le autorità responsabili della corretta applicazione delle norme del mercato interno e tra i responsabili in materia di ricorso in caso di errata applicazione;

U.  considerando che la rete SOLVIT è stata creata dalla Commissione e dagli Stati membri nel 2002 con l'obiettivo di risolvere i problemi che si presentano ai cittadini e alle imprese a causa dell'errata applicazione delle norme sul mercato interno;

V.  considerando che SOLVIT è una rete on-line per la risoluzione di problemi in cui gli Stati membri dell'UE (così come la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein) lavorano insieme per risolvere, senza procedimenti legali, i problemi incontrati dai cittadini e dalle imprese derivanti dall'errata applicazione delle norme del mercato interno da parte degli enti pubblici;

W.  considerando che SOLVIT è un sistema riuscito che offre soluzioni, in modo informale, entro una media di 10 settimane, e considerando che il successo di SOLVIT nel risolvere i problemi del mercato interno potrebbe servire come modello di buona prassi per altri servizi di assistenza nel mercato unico;

X.  considerando che, è importante consolidare e sviluppare ulteriormente la presenza e la capacità di SOLVIT a tutti i livelli delle amministrazioni nazionali al fine di garantire la massima efficienza e i migliori risultati;

Y.  considerando che SOLVIT dovrebbe essere un complemento all' attività giuridica della Commissione nel campo delle procedure d'infrazione segnalando alla Commissione questioni specifiche riguardanti il recepimento e l'applicazione del diritto dell'UE negli Stati membri;

Z.  considerando che la Commissione sta preparando una nuova strategia per rafforzare la rete SOLVIT;

Creare il quadro normativo del mercato interno

1.  accoglie con favore il quadro di valutazione del mercato interno e SOLVIT come importanti strumenti, sebbene di natura diversa, per monitorare e individuare i problemi nel recepimento e nell'applicazione del diritto comunitario, ma anche per individuare carenze e strozzature nel mercato unico, al fine di incoraggiare le azioni volte a un migliore funzionamento del mercato interno;

2.  afferma che il recepimento e l'applicazione tempestivi e corretti della normativa sul mercato interno costituiscono un presupposto fondamentale per il successo del mercato interno, che a sua volta è un fattore chiave ai fini di una maggiore competitività e crescita, specialmente in un momento di crisi economica;

3.  si compiace che la Commissione abbia unito il quadro di valutazione del mercato interno, La tua Europa, La tua Europa - Consulenza, SOLVIT, IMI e le relazioni degli sportelli unici in un unica relazione completa, il check-up annuale sulla governance, che permette una valutazione olistica di facile lettura del funzionamento del mercato unico;

4.  ritiene che il monitoraggio costante e frequente dei progressi compiuti dagli Stati membri è uno dei fattori chiave per incoraggiarli a intensificare i loro sforzi; valuta positivamente, a tale riguardo, l'annuncio della Commissione secondo cui un distinto quadro di valutazione del mercato interno continuerà a essere pubblicato ogni anno, durante o in prossimità dell'estate; constata, tuttavia, con preoccupazione che le relazioni distinte per ciascuno dei vari elementi del check-up annuale sulla governance potrebbero distogliere l'attenzione da un approccio olistico e deviare gli sforzi dei servizi della Commissione verso una segnalazione dei problemi evidenziati nel check-up annuale sulla governance anziché verso una loro risoluzione;

5.  chiede al Consiglio di impegnarsi a ridurre ulteriormente il deficit di recepimento ma anche di fissare nel contempo obiettivi di recepimento e applicazione più realistici, che gli Stati membri dovranno raggiungere;

6.  invita gli Stati membri a prendere in seria considerazione le direttive da loro formulate e ad adempiere in maniera effettiva ai loro obblighi derivanti dai trattati dell'Unione europea;

7.  si compiace del fatto che siano stati registrati progressi considerevoli nella riduzione del numero di direttive il cui recipimento è in forte ritardo e invita gli Stati membri a perseverare nei loro sforzi positivi a tale riguardo;

8.  invita la Commissione e gli Stati membri in seno al Comitato consultivo per il mercato interno a valutare come migliorare la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, come scambiare al meglio le migliori prassi e come evidenziare i meccanismi efficaci messi in atto dagli Stati membri;

9.  invita la Commissione a classificare le infrazioni rilevanti nel quadro di valutazione del mercato interno in base a quelle facilmente risolvibili e quelle che consistono in un vero e proprio disaccordo tra la Commissione e gli Stati membri; invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi per individuare le ragioni alla base di tali disaccordi e a ridurli ulteriormente; chiede alla Commissione, in particolare nei contenziosi, di proporre modifiche alla normativa dell'UE ove opportuno per risolvere le questioni controverse in materia d'interpretazione;

10.  prende atto del successo della Commissione con EU Pilot; avverte, tuttavia, che mentre questo può aver portato ad un minor numero di casi di infrazione, può lasciare alla Commissione il compito di gestire i casi più difficili nelle formali procedure d'infrazione, il che potrebbe anche essere la causa della maggiore durata dei procedure d'infrazione; teme che questo si tradurrà in maggiori ritardi nel risolvere le lacune del mercato interno;

11.  prende atto che quasi il 50% delle procedure d'infrazione pendenti del mercato interno riguarda i settori della tassazione e dell'ambiente; invita gli Stati membri a rivolgere particolare attenzione a un recepimento e a un'applicazione migliori e più tempestivi della normativa dell'UE in questi due settori;

12.  invita la Commissione a garantire che le violazioni del diritto comunitario siano perseguite rapidamente da procedure d'infrazione; invita la Commissione ad istituire una procedura di infrazione accelerata e a considerare la creazione di un organo indipendente in seno alla Commissione incaricato di perseguire i casi di violazioni relative al mercato interno e di proseguire la procedura di infrazione previa approvazione del Collegio dei Commissari;

13.  invita la Commissione a ricorrere più frequentemente a SOLVIT, come primo centro per i reclami relativi a un'errata applicazione del diritto comunitario in un contesto transfrontaliero; invita altresì la Commissione a garantire che i casi che non possono essere risolti da SOLVIT siano seguiti adeguatamente;

14 invita la Commissione a fornire un sostegno agli Stati membri nel recepimento del diritto comunitario mediante lo sviluppo di nuovi strumenti quali orientamenti in materia di recepimento e un servizio di assistenza per il recepimento;

15.  rileva che la durata media delle procedure d'infrazione è troppo lunga e invita la Commissione ad adottare misure efficaci per ridurne la durata; invita la Commissione a riferire al Parlamento in merito a tali misure;

16.  invita la Commissione a esplorare nuovi modi di garantire la piena e tempestiva applicazione delle sentenze della Corte e delle procedure da parte degli Stati membri;

17.  invita la Commissione a completare il quadro di valutazione del mercato interno con nuovi criteri aggiuntivi, senza limitare la portata della sua leggibilità, per monitorare la corretta applicazione della normativa vigente;

18.  invita la Commissione a presentare, nel quadro di valutazione del mercato interno, l'evoluzione della ripartizione delle procedure di infrazione avviate per settore, constatata dal quadro di valutazione precedente, nonché a proporre un'analisi dei motivi dei cambiamenti più significativi in termini di numero di procedure avviate;

19.  invita gli Stati membri a rinnovare i loro sforzi per migliorare la realizzazione degli obiettivi; afferma che il completamento del mercato interno, attraverso un migliore e più rapido recepimento della legislazione esistente e nuova, è un modo efficace di combattere la crisi economica;

20.  sottolinea che gli Stati membri dovrebbero continuare a ridurre ulteriormente i ritardi di recepimento al fine di soddisfare l'obiettivo dell'1%; rileva che occorre dare particolare attenzione e priorità alle direttive il cui termine per il recepimento nel diritto nazionale è scaduto da più di un anno, migliorando sensibilmente i ritardi di recepimento;

21.  chiede alla Commissione di riferire al Parlamento sulla sua applicazione dell'articolo 260, paragrafo 3, del trattato di Lisbona in merito alla possibilità per la Corte di giustizia europea di infliggere sanzioni immediate in primo grado nei casi in cui gli Stati membri siano venuti meno al loro obbligo di recepimento della legislazione UE;

22.  invita la Commissione a fornire valutazioni dei risultati raggiunti in seguito a petizioni presentate al Parlamento sui problemi del mercato unico e a includerle nel check-up annuale sulla governance; sottolinea che occorre prestare maggiore attenzione alla procedura di petizione per migliorare il processo legislativo dell'UE e avvicinarlo ai cittadini;

23.  rileva che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona ha conferito al Parlamento europeo maggiori poteri per strutturare e rivedere la legislazione dell'UE; chiede che le conclusioni del quadro di valutazione vengano evidenziate nel dialogo strutturato tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali;

24.  invita la Commissione a garantire che le tavole di concordanza siano rese pubbliche, per insistere affinché gli Stati membri accettino formalmente una riduzione degli obiettivi quantificati limitando il deficit di recepimento e di conformità per la legislazione nazionale, rispettivamente allo 0,5% per il deficit di recepimento e allo 0,5% per il deficit di conformità, e garantire un'applicazione più efficace delle procedure d'infrazione tramite obiettivi quantificati relativi alle fasi della procedura, in quanto, come individuato dalla Commissione nell'Atto per il mercato unico, questi sono necessari per un'applicazione completa ed esaustiva della normativa sul mercato unico;

25.  invita gli Stati membri a fornire sistematicamente tavole di concordanza adeguate in cui figurino le modalità di applicazione delle direttive sul mercato interno nella normativa nazionale;

26.  invita la Commissione ad adottare misure volte a migliorare la qualità redazionale della normativa europea; accoglie con favore gli sforzi profusi per un'attività legislativa migliore e più intelligente e incoraggia le tre istituzioni coinvolte nel processo legislativo ad adoperarsi costantemente per migliorare la qualità della normativa che producono congiuntamente;

Realizzare il mercato interno per le imprese e i cittadini

27.  invita la Commissione a trovare il modo di accrescere il coordinamento e migliorare la cooperazione concreta tra gli strumenti esistenti, quali SOLVIT, La tua Europa – Consulenza, la rete Enterprise Europe, i centri europei dei consumatori, il Servizio europeo per l'occupazione, IMI, la rete d'informazione Europe Direct e gli sportelli unici per evitare duplicazioni di sforzi e risorse e raggiungere in tal modo una gestione più efficace;

28.  invita la Commissione a proporre metodi per una migliore integrazione tra strumenti quale SOLVIT e la procedura di petizione del Parlamento europeo;

29.  sottolinea che, nel corso degli anni, la rete SOLVIT si è rivelata semplice, rapida ed economicamente efficace nella risoluzione dei problemi che interessano i cittadini e le imprese nell'errata applicazione delle norme del mercato unico; rileva, tuttavia, che la rete SOLVIT resta in larga misura frammentata e sottoutilizzata; esorta la Commissione a concentrare ulteriormente gli sforzi sulla formazione, l'istruzione e lo scambio delle migliori prassi tra il personale impiegato nelle reti SOLVIT;

30.  invita gli Stati membri a garantire che i centri SOLVIT siano dotati di un organico adeguato e che ci sia il necessario livello di coordinamento e di comunicazione con tutte le istanze delle amministrazioni nazionali, nonché con i diversi servizi della Commissione, per assicurare che i provvedimenti siano posti in atto; invita la Commissione a modernizzare la raccomandazione della Commissione del 2001 relativa ai principi per l'utilizzo di «SOLVIT» - la rete per la soluzione dei problemi nel mercato interno, in linea con quanto proposto nel documento di lavoro dei servizi della Commissione «Potenziare la soluzione efficace dei problemi nel mercato unico»;

31.  rileva che le gravose procedure in materia di sicurezza sociale costituiscono una delle preoccupazioni principali dei cittadini scoraggiando la mobilità dei lavoratori in Europa; chiede che siano destinate maggiori risorse a SOLVIT per la gestione delle cause riguardanti la sicurezza sociale;

32.  sottolinea l'importanza del coinvolgimento dei partner associati nel quadro di SOLVIT, in particolare al fine di alleviare il carico di lavoro dei centri SOLVIT; sottolinea che la cooperazione con i partner associati si è dimostrata efficace in passato, tra l'altro, grazie al contatto diretto con cittadini e imprese; chiede pertanto alla Commissione di garantire che sia mantenuto l'accesso dei partner associati a SOLVIT;

33.  invita la Commissione a continuare ad adoperarsi per offrire ai cittadini e alle imprese un pacchetto virtuale integrato di informazioni e servizi di assistenza, in particolare, sviluppando ulteriormente il portale La tua Europa quale unico punto di accesso per tutte le informazioni e per tutti i servizi di assistenza; prende atto, tuttavia, dell'importanza del contatto umano diretto e propone, a tale riguardo, di integrare questi sforzi con un unico punto di contatto diretto per i cittadini e i consumatori attraverso gli uffici di rappresentanza della Commissione in ogni Stato membro; ritiene che riunire i funzionari di collegamento SOLVIT, La tua Europa-Consulenza, la rete Enterprise Europe, i centri europei dei consumatori ed il Servizio europeo dell'occupazione all'interno degli uffici di rappresentanza realizzerebbe tale obiettivo e permetterebbe un migliore coordinamento e coesione;

34.  invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare delle misure volte a promuovere il portale La tua Europa nelle amministrazioni nazionali e a sviluppare una collaborazione tra La tua Europa e i siti web delle amministrazioni nazionali;

35.  invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a rafforzare ulteriormente gli sportelli unici e a fornire ai cittadini le informazioni in modo chiaro e pratico, garantendo e sfruttando appieno le sinergie nel settore dell'informazione a livello europeo, quali «La tua Europa - Consulenza»;

36.  invita la Commissione a riferire sulla possibilità di mettere a disposizione personale della Commissione per i singoli punti di contatto diretto in ciascuno Stato membro; ritiene che questa potrebbe essere una soluzione ai problemi di personale identificata da SOLVIT in varie amministrazioni pubbliche nazionali; invita la Commissione a valutare la possibilità di conferire a SOLVIT una base giuridica specifica;

37.  invita la Commissione a garantire l'istituzione di sportelli unici online tramite portali di e-government in tutti gli Stati membri in tutte le lingue ufficiali del paese ospitante e in inglese; osserva che gli sportelli unici sono la chiave per l'applicazione della direttiva sui servizi; deplora il fatto che solo un terzo dei portali di e-government disponibili online fornisca l'accesso a procedure elettroniche online; invita gli Stati membri a fornire informazioni di facile consultazione in diverse lingue dell'UE relative alle norme amministrative online e alle procedure in merito alla fornitura di servizi, al fine di agevolare le attività commerciali transfrontaliere in Europa;

38.  invita SOLVIT, La tua Europa-Consulenza, la rete Enterprise Europe, i centri europei dei consumatori e il Servizio europeo dell'occupazione a prendere atto dei problemi principali dei cittadini e delle imprese come articolato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione «Il mercato unico visto dalla gente: un'istantanea delle 20 principali preoccupazioni dei cittadini e delle imprese» e impostare di conseguenza le priorità del proprio lavoro;

39.  invita la Commissione a valutare l'inserimento dei risultati dei sondaggi Eurobarometro nel check-up annuale sulla governance come parte della sua valutazione, al fine di informare meglio i responsabili del processo decisionale;

40.  prende atto delle pubblicazioni della Commissioni sulle «20 preoccupazioni principali» che traggono origine dalla succitata risoluzione del 20 maggio 2010; sottolinea le lacune a livello di informazioni, normativa e attuazione ancora esistenti all'interno del mercato unico, nonché le conoscenze insufficienti tra i consumatori e le imprese per quanto riguarda i loro diritti e obblighi che impediscono loro di raccogliere i benefici del mercato unico; si impegna e invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare la comunicazione con i cittadini sui diritti derivanti dal mercato unico;

41.  invita la Commissione a riferire sui principali ostacoli al mercato interno specifici per i cittadini e i consumatori disabili, e a effettuare sforzi particolari per eliminare tali ostacoli;

42.  raccomanda un ulteriore coordinamento tra SOLVIT e EU Pilot al fine di ottenere un migliore coordinamento e scambio delle buone pratiche;

43.  prende atto del successo del primo forum del mercato unico inteso come un'opportunità per verificare i progressi del mercato unico e aiutare i cittadini e le imprese a prendere dimestichezza con i loro diritti e i loro obblighi all'interno del mercato unico; accoglie con favore questo evento come un'opportunità per evidenziare ulteriormente gli esistenti ostacoli al buon funzionamento del mercato unico; ribadisce che è importante che la Commissione e gli Stati membri adottino azioni per eliminare tali ostacoli e per mettere in primo piano le preoccupazioni dei cittadini e delle imprese; invita la Commissione e gli Stati membri a mantenere tale slancio e a continuare a coinvolgere e responsabilizzare le parti interessate mediante lo svolgimento regolare di forum del mercato unico, integrando questi ultimi con visite frequenti per valutare e promuovere il mercato unico nei singoli Stati membri;

o
o   o

44.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 176 del 7.7.2009, pag. 17.
(2) GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 84.
(3) GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 25.
(4) GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 10.
(5) Testi approvati, P7_TA(2011)0543.


Prospettiva 2020 per le donne in Turchia
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Risoluzione del Parlamento europeo del 22 maggio 2012 su una prospettiva 2020 per le donne in Turchia (2011/2066(INI))
P7_TA(2012)0212A7-0138/2012

Il Parlamento europeo,

–  visti la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW) e il suo protocollo supplementare, che sono parte integrante del diritto internazionale e cui la Turchia aderisce rispettivamente dal 1985 e dal 2002, e visto l'articolo 90 della Costituzione turca, ai sensi del quale il diritto internazionale prevale sul diritto nazionale,

–  viste le convenzioni del Consiglio d'Europa come la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la Convenzione per la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, che la Turchia è stato il primo paese a ratificare,

  visti il documento 11372 e la raccomandazione 1817(2007) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, intitolati entrambi «I parlamenti uniti per combattere la violenza domestica contro le donne, valutazione intermedia della campagna»,

–  visto l'acquis dell'Unione europea in materia di diritti delle donne e uguaglianza di genere,

–  vista la decisione del Consiglio europeo del 17 dicembre 2004 di avviare i negoziati con la Turchia per l'adesione all'Unione europea,

–  viste le relazioni della Commissione sui progressi compiuti dalla Turchia nel 2010 (SEC(2010)1327) e nel 2011 (SEC(2011)1201),

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2010-2011» (COM(2010)0660),

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (COM(2010)2020),

–  viste le sue risoluzioni del 6 luglio 2005(1) e del 13 febbraio 2007(2) sul ruolo delle donne in Turchia nella vita sociale, economica e politica,

–  vista la sua risoluzione del 9 marzo 2011 sulla relazione 2010 sui progressi compiuti dalla Turchia(3) e la sua risoluzione del 29 marzo 2012 sulla relazione 2011 sui progressi compiuti dalla Turchia(4),

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0138/2012),

A.  considerando che la Turchia, in quanto paese candidato, è tenuta a osservare l«acquis dell'UE e a impegnarsi a favore del rispetto dei diritti umani, inclusi i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere; che, al contempo, è invitata a continuare a effettuare e a monitorare l'attuazione della riforma legislativa nonché a organizzare iniziative di sensibilizzazione miranti a combattere la violenza contro le donne, compresa quella domestica;

B.  considerando che la politica in materia di uguaglianza di genere ha un grande potenziale per il raggiungimento degli obiettivi della strategia «Europa 2020» perché contribuisce alla crescita e alla piena occupazione;

C.  considerando che la Turchia sta compiendo progressi limitati nel migliorare e attuare il quadro legislativo al fine di garantire l'equa partecipazione di donne alla vita sociale, economica e politica;

D.  considerando che la Commissione, nelle sue relazioni 2010 e 2011 sui progressi compiuti dalla Turchia, ha ribadito che sono necessari ulteriori e continui sforzi per trasformare l'attuale quadro giuridico in una realtà politica, sociale ed economica; che ha inoltre indicato che l'uguaglianza di genere, la lotta contro la violenza contro le donne, compresi i delitti d'onore, e la lotta contro i matrimoni precoci e forzati continuano a costituire sfide considerevoli per la Turchia; che l'uguaglianza di genere, i diritti delle donne e l'integrazione della dimensione di genere dovrebbero essere salvaguardati nella nuova Costituzione turca che sarà elaborata;

E.  considerando che un'azione concertata e coordinata risulta particolarmente necessaria nei settori della violenza contro le donne, dell'istruzione, del lavoro e della rappresentanza a livello nazionale e locale;

Legislazione, coordinamento e società civile

1.  invita il governo turco a difendere e rafforzare i principi di uguaglianza e i diritti delle donne adottando e modificando il suo quadro legislativo, incluso il futuro processo di elaborazione di una nuova Costituzione;

2.  sottolinea che il sottosviluppo economico e sociale nelle aree rurali e urbane svantaggiate della Turchia come pure i problemi che derivano dall'immigrazione, dalla povertà e dalle strutture patriarcali prevalenti nella società aggravano le difficoltà delle donne e pregiudicano la loro posizione; chiede di mettere maggiormente in evidenza la necessità di tenere conto delle disparità regionali in sede di esame dei diritti delle donne e di elaborare politiche conseguenti riconoscendo, al contempo, che le donne di origine curda, in generale, devono far fronte a problemi e disparità ancora maggiori; invita il governo turco ad avviare tutte le riforme necessarie e a cooperare con i consigli locali al fine di garantire che tutte le donne, comprese quelle di origine curda, godano di pari diritti;

3.  si compiace della nomina di un nuovo ministro per la famiglia e le politiche sociali e della creazione della commissione per le pari opportunità per gli uomini e le donne nel parlamento turco che si sta adoperando con successo, riguardo a questioni importanti quali la violenza contro le donne e i matrimoni di bambini, nello svolgimento di indagini, nell'elaborazione di relazioni e nell'organizzazione di consultazioni con varie organizzazioni, tra cui ONG;

4.  sottolinea l'importanza di un coordinamento efficace nell'assicurare l'integrazione delle tematiche di genere; accoglie, pertanto, con favore gli sforzi che il governo turco sta compiendo per potenziare la cooperazione sull'integrazione della dimensione di genere tra le autorità statali; incoraggia il governo turco ad adottare nuove strategie, con la partecipazione attiva e non discriminatoria della società civile, volte a garantire e a controllare con efficacia l'attuazione della piena uguaglianza, compresa l'eliminazione del divario salariale di genere, nonché a trasporre nella pratica i risultati di detta cooperazione;

5.  sottolinea la necessità di mettere in pratica l'attuale normativa di genere in tutto il paese stanziando risorse umane e finanziarie sufficienti, assicurando la coerenza e mettendo a punto meccanismi di monitoraggio basati su obiettivi chiari e misurabili;

6.  chiede al governo turco di riconoscere l'importanza della partecipazione della società civile nello sviluppo e nell'attuazione delle politiche di genere, nonché di garantire il coinvolgimento delle ONG a livello centrale e locale al fine di giungere a elaborare politiche più favorevoli per le donne;

7.  plaude ai progressi compiuti dalla Turchia nella registrazione delle nascite, con una percentuale che si attesta attualmente al 93%; sottolinea la necessità di una raccolta coerente e sistematica delle statistiche di genere per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione della legislazione e le lacune constatate nelle leggi nazionali;

8.  desidera conoscere i progressi compiuti dal governo turco nel riconoscimento dei diritti di lesbiche, gay, bisessuali e transessuali nella vita pubblica;

Violenza contro donne

9.  sottolinea che, secondo i dati ufficiali dell'Istituto statistico turco, il 39% delle donne turche sono state vittime di violenza fisica in un momento della loro vita; è profondamente preoccupato per la frequenza e la gravità della violenza contro le donne e le bambine, compresi i delitti d'onore e i matrimoni precoci e forzati, e per l'inefficacia degli attuali mezzi di ricorso, nonché per l'indulgenza delle autorità turche nel sanzionare chi commette reati di genere;

10.  chiede al governo turco di adottare un'azione più efficace contro i delitti di onore, sotto forma di misure legislative, giuridiche e finanziarie per prevenire tali delitti e punire gli autori nonché i membri della famiglia che approvano tacitamente la violenza contro le donne, in particolare nel caso dei delitti d'onore, e di assistere le vittime; chiede al governo turco se il numero di «delitti d'onore» abbia registrato una flessione negli anni seguenti alla modifica del codice penale turco che classifica i «delitti d'onore» fra le circostanze aggravanti in caso di omicidio; chiede inoltre al governo turco con quale frequenza i giudici si siano pronunciati sui «delitti d'onore» e quali pene abbiano comminato;

11.  chiede al governo turco di effettuare una ricerca sull'improvviso aumento dei casi di suicidio femminile nella Turchia orientale e di condurre un'indagine approfondita sul fenomeno del «suicidio d'onore» nonché di fornire assistenza e sostegno alle donne che subiscono pressioni dai familiari e dalle persone che le circondano, al fine di evitare che insorgano situazioni in cui le famiglie non commettono un delitto d'onore ma esercitano pressioni sulle donne affinché si suicidino;

12.  è del parere che ogni forma di violenza contro le donne sia inaccettabile; invita il governo turco ad adottare e attuare una politica di tolleranza zero rispetto alla violenza contro le donne, mediante l'approvazione, la supervisione e l'attuazione di una legislazione opportuna per proteggere le vittime, perseguire i colpevoli e prevenire la violenza;

13.  accoglie con favore la sostituzione, a decorrere dall'8 marzo 2012, della Legge n. 4320 sulla tutela della famiglia con la Legge 6284 sulla tutela della famiglia e la prevenzione della violenza contro le donne; sottolinea l'importanza di garantire un ampio campo di applicazione, indipendentemente dalla natura della relazione tra la vittima e il perpetratore e dall'identità di genere, mezzi di ricorso e meccanismi di protezione efficaci, nonché un'attuazione rigorosa e immediata del quadro normativo senza concessioni, così da eliminare la violenza contro le donne, con pene severe e dissuasive per chi commette violenza contro le donne; sottolinea la necessità di prevedere le disposizioni necessarie per l'allontanamento dei coniugi o partner violenti e di garantire alle vittime un accesso efficace alla giustizia e alle misure di protezione;

14.  chiede al governo turco di stabilire un sistema di monitoraggio dotato di parametri di riferimento e di termini di attuazione del piano d'azione nazionale sulla lotta alla violenza contro le donne e di impegnarsi fermamente a dotare di fondi sufficienti il piano in parola;

15.  raccomanda la formazione avanzata per i funzionari di polizia, il personale sanitario, i rappresentanti religiosi e altre persone che esercitino funzioni ufficiali in materia di prevenzione della violenza domestica; ribadisce, per integrare tali sforzi, la necessità di introdurre un meccanismo per identificare e indagare su chi non protegge e assiste le vittime, e la necessità di una dotazione di bilancio sufficiente per misure di protezione;

16.  si compiace per la creazione di un servizio specializzato nella violenza domestica in seno all'Ufficio del Procuratore capo di Ankara; sottolinea che, assicurando che tutta la procedura in caso di violenze contro le donne sia condotta da pubblici ministeri specializzati nella violenza domestica, conferendo a tale servizio il potere di dare ordini diretti e ad effetto immediato alla polizia per arrestare il colpevole e proteggere la vittima, compresa l'esecuzione immediata di ordinanze di protezione e trasferimento in un centro di accoglienza, tale servizio ha compiuto un passo importante nella lotta alla violenza contro le donne, nella protezione delle vittime e nella punizione dei responsabili; invita il governo turco, al fine di estendere tale protezione a tutto il paese, a creare uffici specializzati di pubblici ministeri per occuparsi dei casi di violenza di genere in tutte le province del paese;

17.  esorta il governo turco a garantire alle vittime un accesso efficace a informazioni giuridiche adeguate, all'assistenza giudiziaria e ai pertinenti procedimenti giudiziari tramite i quali possono ottenere giustizia, in modo tale da consentire loro di difendere i propri diritti senza subire la minaccia di ulteriori violenze;

18.  sostiene il punto di vista secondo cui meccanismi di protezione dovrebbero essere parimenti accessibili per le donne di origine immigrata che devono far fronte a problemi aggiuntivi (quali le barriere linguistiche, l'isolamento all'interno della famiglia, ecc.);

19.  accoglie con favore le iniziative del governo turco nel riorganizzare il sistema dei centri d'accoglienza in consultazione con tutte le parti in causa; osserva che, secondo la Direzione generale sulla situazione femminile, il numero ufficiale dei centri d'accoglienza esistenti in Turchia per le donne vittime di violenza è pari ad 81, numero molto basso e che non risponde alle esigenze di una popolazione di circa 70 milioni; invita il governo turco a creare un numero sufficiente di centri di accoglienza uniformemente distribuiti in tutto il paese, conformemente alle disposizioni della Convenzione dell'11 maggio 2011 del Consiglio d'Europa per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, in modo da conseguire l'obiettivo prefissatosi con la legge sui comuni, e a creare un centro di accoglienza in ogni comune con almeno 50 000 abitanti; osserva che i centri devono essere diffusi uniformemente sul territorio di tutto il paese garantendo un equilibrio opportuno tra aree rurali e urbane; sottolinea l'importanza di aumentare la sicurezza, la capacità di accoglienza e la supervisione dei centri esistenti, e di imporre sanzioni in caso di mancato rispetto, di assumere operatori dei servizi sociali adeguatamente qualificati e retribuiti e di garantire, tramite corsi di formazione professionale e altri servizi, che le donne acquisiscano nei centri di accoglienza le competenze adeguate per potersi costruire una nuova vita per sé stesse e i loro figli; sottolinea l'importanza di mantenere segreta l'ubicazione di tali centri di accoglienza per la sicurezza delle vittime;

20.  sottolinea l'importanza di prevedere un trattamento per gli uomini con tendenze alla violenza; suggerisce, pertanto, che gli organi responsabili della libertà condizionata si occupino della rieducazione degli uomini nei confronti dei quali è stata emessa un'ordinanza restrittiva;

21.  plaude all'istituzione di linee di assistenza telefonica e alla creazione dei centri di prevenzione e monitoraggio della violenza, dove le vittime della violenza di genere ricevono cure mediche e consulenza psicologica durante i processi, così da prevenire una ripetuta vittimizzazione;

22.  invita il governo turco a rendere i matrimoni forzati legalmente perseguibili e a richiamare l'attenzione di donne e uomini, mediante campagne di informazione, sul diritto di scegliere liberamente il proprio partner; sottolinea l'importanza di svolgere un'opera di sensibilizzazione nelle scuole e con i genitori riguardo all'illegittimità di tali matrimoni;

23.  nutre profonda preoccupazione per lo status giuridico inferiore delle donne nubili, divorziate, che contraggono matrimonio solo con una cerimonia religiosa che non conferisce status giuridico all'unione, e che provengono da gruppi di minoranza;

24.  sottolinea l'importanza di promuovere il rispetto delle donne appartenenti a minoranze religiose e il dialogo interreligioso;

Istruzione

25.  sottolinea l'importanza dell'istruzione nel conferimento del potere alle donne e nel garantire l'integrazione della tematica di genere a tutti i livelli d'istruzione;

26.  osserva che il diritto all'istruzione è uno dei diritti dell'uomo a norma dell'articolo 26 della dichiarazione universale delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948;

27.  si compiace dell'aumento dei tassi di iscrizione alla scuola primaria (classi da 1 a 8) e del fatto che il divario di genere nell'istruzione primaria sia attualmente pressoché colmato; si rammarica, tuttavia, del fatto che il divario di genere si sia leggermente ampliato nell'istruzione secondaria ed esorta il governo turco ad adottare tutte le misure necessarie per ridurre tale divario e ad introdurre altre misure per garantire che tutti i bambini frequentino la scuola;

28.  invita a promuovere nell'ambito del sistema di istruzione le scuole professionali, che offrirebbero alle donne l'opportunità di apprendere un mestiere o di ricevere una formazione finalizzata all'impiego nel settore dei servizi;

29.  invita il governo turco a lottare contro lo sfruttamento sessuale, la violenza sessuale, la violenza domestica, la povertà, l'analfabetismo e lo sfruttamento delle ragazze e a fornire pari opportunità di accesso all'istruzione, senza distinzioni basate meramente sull'età, la lingua, l'etnia o il sesso;

30.  manifesta preoccupazione per il fatto che la percentuale di iscrizione all'istruzione prescolare fra i bambini di età compresa fra 0 e 5 anni sia ancora estremamente bassa e per la mancanza di progressi nella messa a disposizione di infrastrutture di custodia dei bambini e di istruzione prescolastica; invita il governo turco a stanziare sufficienti risorse per estendere i servizi per l'infanzia a prezzi accessibili a tale fascia d'età; chiede inoltre allo stesso di modificare la sua normativa sui centri per la custodia dei bambini, che fa obbligo alle sedi di lavoro ove sono impiegate più di 150 donne di prevedere asili gratuiti per i bambini, dato che tale disposizione rispecchia un approccio discriminatorio che implica che la crescita dei figli è una responsabilità esclusiva delle donne ed esercita sulle imprese un effetto dissuasivo rispetto all'assunzione di un maggior numero di donne;

31.  invita il governo turco a intensificare gli sforzi e le campagne di sensibilizzazione per eliminare l'analfabetismo e la povertà che colpiscono milioni di donne, soprattutto quelle di origine curda, migranti o di comunità rom, e a prestare particolare attenzione alle donne che vivono nelle aree rurali;

32.  accoglie con favore le iniziative del governo turco quali il progetto di mitigazione del rischio sociale tramite trasferimento di fondi liquidi soggetti a condizioni («conditional cash transfer»), che prevede il pagamento di una somma di denaro alle famiglie in difficoltà per ciascun figlio che frequenta la scuola elementare; rileva che la cifra erogata alle famiglie per le ragazze è più elevata di quella prevista per i ragazzi e che tale cifra viene consegnata alle madri; si compiace del fatto che, in tal modo, si affrontano contemporaneamente le questioni dell'istruzione delle ragazze e del potenziamento del ruolo della donna all'interno della struttura familiare; osserva, tuttavia, che l'abbandono scolastico continua a rappresentare un problema, soprattutto per quanto riguarda le famiglie dei lavoratori migranti stagionali e i bambini rom, e invita il governo turco a sostenere e a utilizzare pienamente il sistema di allerta precoce per i bambini a rischio di abbandono scolastico e a eliminare le disparità regionali nell'istruzione primaria e secondaria;

33.  sottolinea che il problema degli stereotipi di genere può essere affrontato in modo ottimale all'interno del sistema di istruzione; plaude, pertanto, alla creazione della commissione per l'uguaglianza di genere in seno al ministero dell'Istruzione; riconosce i suoi sforzi nell'eliminazione del linguaggio, delle immagini e delle espressioni a sfondo sessista nel materiale didattico; osserva, tuttavia, che l'eliminazione del pregiudizio di genere dai testi scolastici a tutti i livelli di istruzione e di formazione richiede ulteriori sforzi e, pertanto, chiede al governo turco di valutare i progressi realizzati nell'eliminazione del pregiudizio di genere dal materiale didattico;

34.  invita tutti gli istituti d'istruzione superiore a rendere obbligatori i corsi sull'uguaglianza di genere nei programmi di studio dei futuri insegnanti, ed esorta il governo turco a includere tale argomento nei programmi di formazione interni degli insegnanti;

35.  sottolinea che per garantire la partecipazione delle ragazze all'istruzione primaria obbligatoria e evitare che non siano private della possibilità di studiare o siano forzate a matrimoni precoci è essenziale che la totalità del sistema di istruzione primaria obbligatoria consista in un blocco unico che non preveda interruzioni nel sistema educativo, che possono determinare l'abbandono scolastico da parte delle ragazze, soprattutto nelle zone rurali;

Partecipazione al mercato del lavoro

36.  sottolinea la scarsissima partecipazione femminile alla forza lavoro turca, che è ben al di sotto degli obiettivi previsti dalla strategia UE 2020, ed esorta il governo turco a stabilire un piano d'azione nazionale inteso a garantire una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro;

37.  chiede che siano intraprese ulteriori azioni nel quadro del programma di misure per un mercato del lavoro attivo, che ha l'obiettivo di ridurre la disoccupazione fra le donne e i giovani; invita il governo turco a stanziare maggiori finanziamenti, attingendo al proprio bilancio, per l'inserimento delle donne disoccupate nel mondo del lavoro;

38.  invita il governo turco a utilizzare nel modo più efficace possibile i finanziamenti dell'UE per i progetti in corso di attuazione in Turchia; invita la Commissione ad esercitare l'obbligo di diligenza per quanto riguarda l'efficacia della spesa;

39.  chiede l'attuazione della circolare 2010/14 del Primo Ministro relativa all'incremento dell'occupazione femminile e al raggiungimento dell'uguaglianza di genere; richiama l'attenzione, a tale proposito, sulle strategie e le misure dell'UE volte al conseguimento di una rappresentanza equa ed equilibrata delle donne in posizioni direttive;

40.  invita il governo turco a incoraggiare la partecipazione attiva delle donne al mercato del lavoro promuovendo, tra l'altro, misure volte a garantire migliori condizioni di lavoro, parità di retribuzione, apprendimento permanente, orari di lavoro flessibili e un giusto equilibrio fra vita familiare e vita lavorativa;

41.  osserva che, benché la Turchia abbia recentemente apportato migliorie alla legislazione in materia di congedo di maternità (portandolo da dodici a sedici settimane), il congedo di paternità esiste soltanto per i funzionari e non per gli altri lavoratori, e che un congedo parentale di applicabilità generale è essenziale per garantire che i genitori condividano diritti e responsabilità relativamente alla cura dei figli e per la riduzione della disuguaglianza di genere sul mercato del lavoro; chiede al governo turco di creare un sistema di congedo parentale retribuito per tutti i lavoratori, consentendo anche ai padri di assolvere la propria parte di responsabilità per quanto concerne la cura dei figli;

42.  incoraggia le donne ad avviare attività in proprio utilizzando i fondi resi disponibili nel quadro di sistemi di prestito, quale il Programma di prestito per le piccole imprese, e a beneficiare dei programmi di formazione dell'Organizzazione per lo sviluppo della piccola e media industria (KOSGEB);

43.  sottolinea l'importanza di combattere tutte le forme di discriminazione sul posto di lavoro, inclusa la discriminazione di genere, in materia di assunzioni, promozioni e incentivi; ribadisce l'invito al governo turco a raccogliere dati statistici pertinenti e accurati;

44.  sottolinea l'importanza di fornire speciali corsi di formazione, finanziamenti e assistenza tecnica alle donne impiegate e imprenditrici disoccupate, onde garantire pari opportunità in termini di accesso al mercato del lavoro;

45.  sottolinea che la recente estensione del diritto al congedo di maternità (passato da dodici a sedici settimane) dovrebbe essere seguita da un aumento salariale, onde garantire più efficacemente che le famiglie e le donne non siano penalizzate finanziariamente dall'avere figli;

46.  esorta il governo turco a stanziare fondi per la creazione di strutture abbordabili e ampiamente accessibili per l'assistenza all'infanzia, agli anziani e ai disabili, così da incrementare l'occupazione femminile;

47.  prende atto della scarsa presenza delle donne nei sindacati e in particolare nei loro organi direttivi; sottolinea l'importanza di rendere le attività sindacali maggiormente accessibili, così da incrementare la partecipazione femminile;

48.  sottolinea che le donne spesso lavorano in cattive condizioni e in attività di famiglia non registrate né retribuite, e sono pertanto oggetto di abusi e sfruttamento; invita il governo turco a intraprendere tutte le azioni necessarie per lottare contro l'economia sommersa;

Partecipazione politica

49.  si compiace dell'incremento del numero di deputate nel parlamento turco, la cui percentuale è passata dal 9,1% nelle elezioni del 2007 al 14,3% dopo le elezioni del 2011; rileva, tuttavia, che tale percentuale è ancora esigua, e chiede una nuova legge sui partiti politici e le elezioni onde istituire un sistema di quote obbligatorie che garantisca un'equa partecipazione delle donne alle liste elettorali; è preoccupato per la rappresentanza generalmente limitata delle donne turche in politica, nei ruoli manageriali nella pubblica amministrazione e nei partiti politici;

50.  sottolinea la necessità di una revisione, da parte del governo e dei partiti politici turchi, dell'attuale legge elettorale al fine di contribuire a una partecipazione equa e democratica di uomini e donne alla politica, che preveda fra l'altro una presenza di donne più equilibrata sotto il profilo del genere nei posti eleggibili nelle liste elettorali;

51.  invita tutti i partiti politici turchi ad adottare strategie globali per l'uguaglianza di genere nonché una serie di norme interne che assicurino la presenza femminile a tutti i livelli;

52.  è preoccupato per la percentuale, assai esigua, delle donne nella politica locale, e invita tutti i partiti politici a far sì che tale situazione cambi nelle elezioni locali del 2014; segnala che in Turchia soltanto l'1% dei Comuni hanno un sindaco donna e quindi, per favorire l'inclusione delle donne nella politica locale, invita anche a livello locale a introdurre un sistema di quote per donne nelle liste elettorali;

Una prospettiva 2020

53.  invita la Turchia, in quanto paese candidato all'UE, ad approvare gli obiettivi della strategia UE 2020 e a mettere le donne in condizioni di partecipare più attivamente al mercato del lavoro;

54.  esorta la Commissione a fare dei diritti delle donne un tema centrale dei negoziati con la Turchia; sottolinea l'importanza che la Turchia adempia ai propri obblighi giuridici e politici derivanti dall'acquis dell'UE, nonché dalle decisioni pertinenti dell'UE e della CEDU, al fine di agevolare l'apertura del capitolo 23 dei negoziati di adesione sul sistema giudiziario e i diritti fondamentali, così da sostenere le riforme della Turchia sui diritti delle donne previste da tale capitolo;

55.  invita la Turchia ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dall'accordo di associazione CE-Turchia e dal suo protocollo aggiuntivo, che la Turchia non ha ancora attuato per il sesto anno consecutivo, in modo da dimostrare il proprio impegno reale a diventare una democrazia pluralista a pieno titolo, che poggia sul rispetto e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali di uomini e donne;

56.  sottolinea che, per quanto riguarda l'apertura del Capitolo 19 dei negoziati di adesione in materia di politica sociale e di occupazione, altamente essenziale per migliorare la situazione socioeconomica delle donne e rafforzare la loro presenza sul mercato del lavoro, una delle condizioni è che la Turchia presenti alla Commissione un programma d'azione relativo all'attuazione dell'acquis in ogni ambito coperto dal Capitolo 19, compresa l'adozione di un approccio che tenga conto dell'uguaglianza di genere; propone che la direzione generale per la condizione femminile sia strettamente associata a tale processo;

57.  sottolinea che l'Agenda positiva, introdotta dalla Commissione per completare i negoziati di adesione con la Turchia, dovrebbe fungere da forum privilegiato per promuovere i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere in Turchia; invita la Commissione ad assicurare che in tutti i gruppi di lavoro dell'Agenda positiva si tenga presente la dimensione dell'uguaglianza di genere;

58.  sottolinea l'importanza di una rivalutazione dei rigidi valori esistenti che riguardano il ruolo della donna nella struttura sociale e ribadisce che, in definitiva, sarà necessario un cambio di mentalità per tradurre in realtà il quadro legislativo;

59.  chiede si organizzino campagne di sensibilizzazione, destinate a tutta la società e incentrate sui diritti delle donne e l'uguaglianza di genere, la prevenzione della violenza basata sul genere, la condanna dei delitti d'onore e il pregiudizio di genere nei mezzi di comunicazione;

60.  chiede la partecipazione attiva di dirigenti e lavoratori nel sostenere i diritti e i ruoli delle donne nelle imprese, nella società e in politica e nell'includere le donne nel dialogo fra le parti sociali;

61.  invita il governo turco a introdurre, a tutti i livelli del sistema di istruzione, l'uguaglianza di genere e la tolleranza come materie obbligatorie nei programmi scolastici;

62.  suggerisce la creazione di un progetto nazionale che riunisca modelli femminili e maschili e giovani donne e uomini in una discussione sul futuro della Turchia, così che le donne e gli uomini di tutte le fasce d'età e credi politici possano lavorare insieme a una strategia per trasformare con successo una società strutturata secondo un modello patriarcale in una società caratterizzata dalla partecipazione equa e socialmente accettata delle donne alla vita politica, economica e sociale;

63.  riconosce l'impossibilità di ottenere un cambio di mentalità senza la partecipazione e il coinvolgimento degli uomini e, pertanto, chiede al governo turco di avviare discussioni pubbliche finalizzate allo scambio di opinioni fra donne e uomini di tutti i settori sociali nel paese quale strumento per affrontare le cause della violenza di genere e raggiungere definitivamente un'autentica uguaglianza di genere;

64.  è convinto che sia necessario prestare particolare attenzione al conferimento di poteri alle donne nelle regioni meno sviluppate della Turchia; accoglie quindi con favore progetti del governo turco come quello dei centri sociali polivalenti (CATOM) nella Turchia sudorientale, pur sottolineando la necessità di ulteriori iniziative che rispettino e promuovano i diritti di tutte le donne, incentrandosi in particolare sulla inclusione sociale e sull'acquisizione di potere delle donne nelle aree rurali, delle donne disoccupate e delle donne che vivono in condizioni di povertà;

65.  è convinto che, se la Turchia ambisce al ruolo di modello per i paesi della Primavera araba, essa dovrebbe proseguire con determinazione sulla via delle riforme e garantire l'attuazione della legislazione approvata; ricorda che la Turchia necessita di conseguire risultati tangibili e concreti nell'applicazione del principio di uguaglianza e nel rispetto dei diritti delle donne;

66.  sottolinea il ruolo cruciale dei media nella difesa dei diritti delle donne, e incoraggia l'inclusione del tema dell'uguaglianza di genere nella formazione interna delle organizzazioni dei mezzi di comunicazione; pone l'accento sull'importanza di presentare un'immagine femminile nei media che eviti gli stereotipi di genere;

67.  sottolinea l'importanza di integrare la dimensione di genere nell'elaborazione del bilancio, dal momento che nessuna riforma può essere attuata senza risorse adeguate;

68.  invita la Turchia a intensificare gli sforzi per attuare riforme globali, a soddisfare i criteri di Copenaghen ai fini della propria modernizzazione e a instaurare un clima di comprensione e rispetto reciproci con tutti i 27 Stati membri dell'UE, rendendo in tal modo possibile con tutti lo scambio di migliori prassi in materia di uguaglianza di genere, a vantaggio delle donne in Turchia;

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69.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Segretario generale del Consiglio d'Europa, all'Agenzia delle Nazioni Unite per le donne, al Direttore generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro e al governo e al parlamento della Turchia.

(1) GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 385.
(2) GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 174.
(3) Testi approvati, P7_TA(2011)0090.
(4) Testi approvati, P7_TA(2012)0116.


Modifica del regolamento del Parlamento europeo relativa all'attuazione dell'iniziativa dei cittadini europei
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Decisione del Parlamento europeo del 22 maggio 2012 che modifica il regolamento del Parlamento europeo relativamente all'attuazione dell'iniziativa dei cittadini (2011/2302(REG))
P7_TA(2012)0213A7-0148/2012

Il Parlamento europeo,

–  viste le proposte di modifica del suo regolamento (B7-0539/2011 e B7-0732/2011),

–  visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0148/2012),

1.  decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2.  ricorda che tali modifiche entreranno in vigore il primo giorno della prossima tornata;

3.  invita il suo Presidente ad adottare i provvedimenti necessari ad assicurare che sia istituito, in seno al Parlamento europeo, un punto di contatto unico a cui possano fare riferimento i cittadini, le associazioni rappresentative e la società civile per le questioni concernenti le iniziative dei cittadini europei;

4.  invita la Commissione a confermare, in una lettera indirizzata al Presidente del Parlamento europeo, la sua intenzione di essere rappresentata alle audizioni pubbliche relative alle iniziative dei cittadini europei, in linea di principio dal commissario responsabile per la questione o, qualora questi non sia disponibile, preferibilmente da un altro membro della Commissione o dal direttore generale responsabile per la questione;

5.  invita il suo Ufficio di presidenza e il suo Segretario generale ad adottare le misure necessarie ad assicurare la massima visibilità alle audizioni pubbliche relative alle iniziative dei cittadini europei, mettendo a disposizione strutture adeguate e assicurando tra l'altro l'utilizzo delle migliori tecnologie dell'informazione e della comunicazione disponibili;

6.  ritiene che sia opportuno incoraggiare la presenza dei deputati al Parlamento europeo alle audizioni relative alle iniziative dei cittadini europei;

7.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Testo in vigore   Emendamento
Emendamenti 5 e 4
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 197 bis (nuovo)
Articolo 197 bis

Audizioni pubbliche relative alle iniziative dei cittadini
1.  Allorché la Commissione ha pubblicato nel registro previsto a tal fine un'iniziativa dei cittadini a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 211/20111, il Presidente del Parlamento europeo, su proposta del presidente della Conferenza dei presidenti di commissione:
a) incarica la commissione legislativa competente per la questione, ai sensi dell'allegato VII, di organizzare l'audizione pubblica di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 211/2011; la commissione per le petizioni è automaticamente associata alla commissione legislativa ai sensi dell'articolo 50 del presente regolamento;
b) può, qualora due o più iniziative dei cittadini pubblicate nel registro previsto a tal fine a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 211/2011 vertano su una questione analoga, decidere, previa consultazione degli organizzatori, di organizzare un'audizione pubblica congiunta in cui siano affrontate, in modo paritario, tutte le iniziative dei cittadini interessate.
2.  La commissione competente:
a) valuta se la Commissione ha ricevuto gli organizzatori a un livello appropriato, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011;
b) assicura, se necessario con il sostegno della Conferenza dei presidenti di commissione, che la Commissione sia debitamente coinvolta nell'organizzazione dell'audizione pubblica e che, in tale occasione, sia rappresentata a livello appropriato.
3.  Il presidente della commissione competente convoca l'audizione pubblica in una data appropriata entro tre mesi dalla presentazione dell'iniziativa alla Commissione a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 211/2011.
4.  La commissione competente organizza l'audizione pubblica al Parlamento, se del caso in collegamento con le altre istituzioni e organi dell'Unione europea che desiderino parteciparvi. Essa può invitare altre parti interessate a partecipare.
La commissione competente invita un gruppo di rappresentanti degli organizzatori, che includa come minimo una delle persone di contatto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 211/2011, per presentare l'iniziativa nell'ambito dell'audizione.

5.  L'Ufficio di presidenza approva, secondo le modalità concordate con la Commissione, la regolamentazione relativa al rimborso delle spese sostenute.
6.  Il Presidente del Parlamento e il presidente della Conferenza dei presidenti di commissione possono delegare i poteri loro conferiti a norma del presente articolo rispettivamente a un vicepresidente o a un altro presidente di commissione.
7.  Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 50 o 51, dette disposizioni si applicano mutatis mutandis, anche ad altre commissioni. Si applica altresì l'articolo 188.
L'articolo 23, paragrafo 9, non si applica alle audizioni pubbliche relative alle iniziative dei cittadini.

1 Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1).
Emendamento 2
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 203 bis
Quando al Parlamento è comunicato che la Commissione è stata invitata a presentare una proposta di atto legislativo in base all'articolo 11, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, la commissione per le petizioni verifica se ciò possa influire sui suoi lavori e, in tal caso, ne informa i firmatari di petizioni su argomenti connessi.

Quando al Parlamento è comunicato che la Commissione è stata invitata a presentare una proposta di atto legislativo in base all'articolo 11, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e conformemente al regolamento (UE) n. 211/2011, la commissione competente in materia di petizioni verifica se ciò possa influire sui suoi lavori e, in tal caso, ne informa i firmatari di petizioni su argomenti connessi.

Le proposte di iniziative dei cittadini che sono state registrate a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 211/2011, ma che non possono essere presentate alla Commissione a norma dell'articolo 9 di tale regolamento in quanto non sono state rispettate tutte le procedure e le condizioni pertinenti previste, possono essere esaminate dalla commissione competente in materia di petizioni se essa ritiene che sia appropriato darvi seguito. Gli articoli 201, 202 e 203 si applicano mutatis mutandis.

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