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Procedura : 2011/2058(REG)
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Ciclo del documento : A7-0242/2012

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A7-0242/2012

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PV 13/12/2012 - 11.2
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P7_TA(2012)0502

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Giovedì 13 dicembre 2012 - Strasburgo
Regolamento del PE: modifica dell'articolo 123 sulle dichiarazioni scritte e dell'articolo 42 sulle iniziative legislative
P7_TA(2012)0502A7-0242/2012

Decisione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2012 sulla modifica del regolamento interno del Parlamento europeo sull'articolo 123, relativo alle dichiarazioni scritte e l'articolo 42, relativo alle iniziative legislative (2011/2058(REG))

Il Parlamento europeo,

–  vista la lettera del suo Presidente dell'11 novembre 2010,

–  visto lo studio del suo Dipartimento tematico «Dichiarazioni scritte al Parlamento europeo: revisione del processo e impatto» (PE 462.424),

–  visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0242/2012),

Considerando quanto segue:

A.  nel corso degli anni il Parlamento ha ampliato notevolmente i suoi poteri, dotandosi degli strumenti sostanziali che gli consentono di influire sul processo decisionale dell'Unione europea nella maggior parte delle sue attività;

B.  le istituzioni cui è rivolta una dichiarazione scritta dovrebbero garantire che alla stessa sia dato opportunamente seguito;

C.  le dichiarazioni scritte costituiscono un utile strumento per sollevare problematiche che suscitano particolare preoccupazione nei cittadini dell'Unione;

D.  le dichiarazioni scritte sono state utilizzate con regolarità ma non in gran numero; solo una minima percentuale di tali dichiarazioni ottiene l'appoggio necessario della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento;

E.  la maggior parte delle dichiarazioni scritte decade al termine del periodo previsto dal regolamento;

F.  la maggior parte delle dichiarazioni scritte adottate è indirizzata alla Commissione, riconosciuta come l'unica istituzione che ha risposto alle questioni ivi sollevate;

G.  nella maggior parte dei casi, tali risposte si limitano a ribadire le attività in corso della Commissione e, solo in casi eccezionali, si riferiscono a un'attività specifica motivata da una dichiarazione scritta;

H.  alla luce delle aumentate prerogative del Parlamento europeo e dell'introduzione dell'iniziativa dei cittadini europei, l'importanza delle dichiarazioni scritte è mutata, anche se possono comunque essere uno strumento utile che consente ai deputati di sensibilizzare su questioni di pubblico interesse;

I.  le dichiarazioni scritte hanno un impatto molto limitato sia sulla definizione dell'ordine del giorno delle istituzioni sia sulle decisioni adottate dalle stesse, e possono veicolare un'impressione ingannevole quanto alla loro efficacia; tuttavia, se opportunamente usate, esse conservano comunque il loro valore quale strumento di campagna popolare; per le proposte che richiedono un'azione legislativa è opportuno ricorrere all'articolo 42, paragrafo 2, che offre ai singoli deputati la possibilità effettiva di incidere sulla legislazione dell'Unione e di incorporare una data proposta nei lavori delle commissioni parlamentari;

J.  la qualità e la pertinenza di alcune dichiarazioni scritte, in particolare la loro attinenza alle competenze dell'Unione quali sancite dal titolo I, parte I, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono essere deludenti; pertanto, nella prossima legislatura il Parlamento potrebbe procedere a una valutazione dell'impatto delle nuove disposizioni del proprio regolamento in materia di dichiarazioni scritte ed esaminarne l'efficacia;

1.  decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2.  è del parere che le istituzioni cui sono destinate le dichiarazioni scritte dovrebbero informarlo, entro un periodo di tre mesi dal ricevimento della dichiarazione, del seguito che intendono darvi; intende altresì trovare un accordo con la Commissione su tale principio in occasione dei prossimi negoziati sulla revisione dell'accordo quadro che disciplina le relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea;

3.  ricorda che tali modifiche entreranno in vigore il primo giorno della prossima tornata;

4.  plaude alla decisione dell'Ufficio di presidenza di limitare l'eccessiva pubblicità delle dichiarazioni scritte in modo da consentire ai deputati libero accesso all'emiciclo del Parlamento;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Testo in vigore   Emendamento
Emendamento 6
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 42 – paragrafi 2 e 3
2.  Ogni deputato può presentare una proposta di atto dell'Unione europea nel quadro del diritto di iniziativa del Parlamento a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2.  Ogni deputato può presentare una proposta di atto dell'Unione europea nel quadro del diritto di iniziativa del Parlamento a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La proposta può essere presentata congiuntamente da un numero massimo di dieci deputati. Essa indica la base giuridica su cui è fondata e può essere corredata da una motivazione di non oltre 150 parole.
3.  La proposta è presentata al Presidente che la trasmette per esame alla commissione competente. La proposta è tradotta in precedenza nelle lingue ufficiali che il presidente della commissione competente ritiene necessarie ai fini di un esame sommario. Entro tre mesi dalla presentazione, la commissione decide in merito al seguito da dare alla proposta dopo aver udito il suo autore.
3.  La proposta è presentata al Presidente che verifica se sono soddisfatti i requisiti giuridici. Ai fini della verifica il Presidente può deferire la proposta alla commissione competente per un parere sull'adeguatezza della base giuridica. Se il Presidente reputa la proposta ammissibile, ne dà comunicazione in Aula e la trasmette per esame alla commissione competente.
Prima di trasmetterla alla commissione competente, la proposta è tradotta nelle lingue ufficiali che il presidente della commissione competente ritiene necessarie ai fini di un esame sommario.

La commissione può raccomandare al Presidente che la proposta sia aperta alla firma di qualunque deputato, fatte salve le modalità e i termini stabiliti all'articolo 123, paragrafi 1 bis, 2 e 5.

Qualora la commissione decida di presentare la proposta al Parlamento secondo la procedura di cui all'articolo 48, il nome dell'autore della proposta viene indicato nel titolo della relazione.

Qualora la proposta sia firmata dalla maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, la relazione sulla proposta si considera autorizzata dalla Conferenza dei presidenti. Dopo aver ascoltato gli autori della proposta, la commissione elabora una relazione a norma dell'articolo 48.

Se l'opposizione di ulteriori firme non è stata prevista o se la proposta non è firmata dalla maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, entro tre mesi dalla presentazione, la commissione competente decide in merito al seguito da dare alla proposta dopo aver ascoltato gli autori.

Il nome degli autori della proposta viene indicato nel titolo della relazione.

Emendamento 1
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 123 – paragrafo 1
1.  Cinque deputati al massimo possono presentare una dichiarazione scritta non superiore a 200 parole su un argomento che rientri fra le competenze dell'Unione europea e che non riguarda questioni che sono oggetto di una procedura legislativa in corso. Il Presidente concede un'autorizzazione caso per caso. Tali dichiarazioni scritte sono stampate nelle lingue ufficiali e sono distribuite. Esse figurano con il nome dei firmatari in un registro. Tale registro è pubblico ed è tenuto, durante le tornate, all'esterno dell'ingresso dell'Aula e, tra una tornata e l'altra, in un luogo appropriato determinato dal Collegio dei Questori.
1.  Almeno dieci deputati appartenenti ad almeno tre gruppi politici possono presentare una dichiarazione scritta non superiore a 200 parole relativa esclusivamente a un argomento che rientri fra le competenze dell'Unione europea. Il testo di una tale dichiarazione deve rispettare le caratteristiche formali di una dichiarazione. In particolare, non deve richiedere alcuna azione legislativa o contenere decisioni su questioni per le quali il presente regolamento stabilisce procedure e competenze specifiche, né trattare questioni che sono oggetto di lavori in corso al Parlamento.
1 bis. In tutti i casi l'autorizzazione a procedere è soggetta a decisione motivata del Presidente a norma del paragrafo 1. Le dichiarazioni scritte sono pubblicate nelle lingue ufficiali sul sito web del Parlamento e sono distribuite in formato elettronico a tutti i deputati. Esse figurano con il nome dei firmatari in un registro elettronico. Tale registro è pubblico ed è accessibile attraverso il sito internet del Parlamento. Anche le versioni cartacee delle dichiarazioni scritte corredate delle firme sono custodite dal Presidente.

Emendamento 2
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 123 – paragrafo 2
2.  Ogni deputato può apporre la sua firma su una dichiarazione iscritta nel registro.
2.  Ogni deputato può apporre la sua firma su una dichiarazione iscritta nel registro elettronico. Essa può essere ritirata in qualunque momento entro un periodo di tre mesi dall'iscrizione della dichiarazione nel registro. In caso di ritiro della firma il deputato interessato non può apporre nuovamente la sua firma sulla dichiarazione.
Emendamento 7
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 123 – paragrafo 3
3.  Qualora una dichiarazione raccolga la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, il Presidente ne informa il Parlamento e pubblica i nomi dei firmatari nel processo verbale e la dichiarazione come testo approvato.
3.  Qualora, al termine di un periodo di tre mesi dall'iscrizione nel registro, una dichiarazione raccolga la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, il Presidente ne informa il Parlamento. Senza impegnare il Parlamento, la dichiarazione è pubblicata nel processo verbale con i nomi dei firmatari.
Emendamento 4
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 123 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. Qualora le istituzioni cui è destinata la dichiarazione approvata non comunichino al Parlamento, entro il termine di tre mesi dal suo ricevimento, il seguito che intendono darvi, l'argomento oggetto della dichiarazione scritta, su richiesta di uno dei suoi autori, è iscritto all'ordine del giorno di una successiva riunione della commissione competente.

Emendamento 5
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 123 – paragrafo 5
5.  Una dichiarazione scritta che sia rimasta iscritta nel registro per più di tre mesi senza essere stata firmata da almeno la metà dei deputati che compongono il Parlamento decade.
5.  Una dichiarazione scritta che sia rimasta iscritta nel registro per più di tre mesi senza essere stata firmata da almeno la metà dei deputati che compongono il Parlamento decade, senza alcuna possibilità di prorogare il periodo di tre mesi.
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