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Procedura : 2012/2062(INI)
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Ciclo del documento : A7-0378/2012

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A7-0378/2012

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PV 12/12/2012 - 11
CRE 12/12/2012 - 11

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PV 13/12/2012 - 11.4
CRE 13/12/2012 - 11.4
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P7_TA(2012)0504

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Giovedì 13 dicembre 2012 - Strasburgo
Strategia dell'UE in materia di diritti umani
P7_TA(2012)0504A7-0378/2012

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2012 sulla revisione della strategia dell'UE in materia di diritti umani (2012/2062(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 2, 3, 6, 8, 21, 33 e 36 del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  vista la comunicazione congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 12 dicembre 2011, dal titolo «Diritti umani e democrazia al centro dell'azione esterna dell'Unione europea – Verso un approccio più efficace» (COM(2011)0886),

–  vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, dell'8 maggio 2001, dal titolo «Il ruolo dell'Unione europea nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi» (COM(2001)0252),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 20 aprile 2010, dal titolo «Creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei – Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma» (COM(2010)0171),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 25 ottobre 2011, dal titolo «Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese» (COM(2011)0681),

–  visti il quadro strategico dell'UE in materia di diritti umani e di democrazia e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, quali adottati in occasione della 3179a riunione del Consiglio «Affari esteri» del 25 giugno 2012,

–  visti i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani,

–  vista la sua risoluzione del 18 aprile 2012 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2010 e la politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze per la politica strategica dell'UE in materia di diritti umani(1),

–  vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2006 sulla clausola relativa ai diritti dell'uomo e alla democrazia negli accordi dell'Unione europea(2),

–  vista la sua risoluzione del 7 luglio 2011 sulle politiche esterne dell'UE a favore della democratizzazione(3),

–  vista la sua raccomandazione del 2 febbraio 2012, destinata al Consiglio, su una politica coerente nei confronti dei regimi contro cui l'UE applica misure restrittive, quando i loro dirigenti esercitano i propri interessi personali e commerciali entro i confini dell'UE(4),

–  visti gli orientamenti dell'Unione europea in materia di diritti umani,

–  visti la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e i negoziati in corso sull'adesione dell'UE alla medesima,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  vista la sua raccomandazione del 13 giugno 2012 al Consiglio sul rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani(5),

–  viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» sul Fondo europeo per la democrazia(6), adottate in occasione della sua 3130a riunione il 1° dicembre 2011, e la dichiarazione sull'istituzione del Fondo europeo per la democrazia(7) concordata dal Coreper il 15 dicembre 2011,

–  vista la sua raccomandazione del 29 marzo 2012 al Consiglio sulle modalità per l'eventuale creazione di un Fondo europeo per la democrazia(8),

–  vista la recente istituzione del Fondo europeo per la democrazia,

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0378/2012),

A.  considerando che l'Unione europea si fonda sul principio del rispetto dei diritti umani e ha l'obbligo giuridico, previsto dai trattati, di porre i diritti umani al centro di tutte le politiche dell'Unione e degli Stati membri senza alcuna eccezione, così come al centro di tutti gli accordi internazionali; che ai dialoghi tra l'UE, i suoi Stati membri e i paesi terzi devono seguire misure concrete volte a garantire che i diritti umani restino il fulcro di tali politiche;

B.  considerando che l'Unione europea ha sviluppato una vasta gamma di strumenti quale quadro politico a sostegno di tale obbligo, segnatamente orientamenti in materia di diritti umani, uno strumento finanziario globale relativo ai diritti umani e alla democrazia (lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR)), il requisito che tutti gli strumenti finanziari esterni (quali lo strumento di cooperazione allo sviluppo, lo strumento per la stabilità, lo strumento europeo di vicinato, lo strumento di assistenza preadesione e lo strumento di partenariato) promuovano i diritti umani e la democrazia nell'ambito delle rispettive competenze, l'istituzione del Fondo europeo per la democrazia, la nomina del nuovo rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, le dichiarazioni e le conclusioni del Consiglio, le dichiarazioni dell'Alto rappresentante, le iniziative dell'UE, le sanzioni della stessa in caso di gravi violazioni dei diritti umani e, più di recente, le strategie in materia di diritti umani specifiche per paese;

C.  considerando che, in considerazione della natura variabile delle relazioni contrattuali fra l'Unione e i paesi terzi, l'UE ha istituito diversi strumenti quali la politica europea di vicinato (PEV), l'accordo di Cotonou e i dialoghi e le consultazioni con i paesi terzi in materia di diritti umani al fine di promuovere i diritti umani e la democrazia e di migliorare la cooperazione in seno agli organismi internazionali in occasione di discussioni su questioni d'interesse comune; che la PEV segue l'attuazione degli impegni concordati e che l'accordo di Cotonou prevede consultazioni in caso di violazioni dei diritti umani; considerando che il ruolo dell'UE nel sostenere e osservare i processi elettorali ha altresì un impatto rilevante in termini di promozione dei diritti umani e della democrazia nonché di rafforzamento dello Stato di diritto;

D.  considerando che l'effetto cumulativo prodotto da tali politiche ha dato origine a un approccio parcellizzato a causa del quale non è stato debitamente rispettato il principio di coerenza fra i vari settori dell'azione esterna dell'Unione come pure tra questi ultimi e le altre politiche; che i diversi strumenti sono divenuti di conseguenza elementi autonomi e non contribuiscono all'obbligo giuridico di seguire l'attuazione delle clausole relative ai diritti umani né all'obiettivo politico associato, per cui si rendono necessarie un'armonizzazione e la creazione di sinergie tra tali strumenti;

E.  considerando che diversi fattori impediscono l'attuazione di un'efficace politica dell'Unione in materia di diritti umani e di democrazia e che la comunicazione congiunta del dicembre 2011 non ha affrontato in modo efficace tali fattori, quali l'assenza di un approccio integrato basato su un collegamento fra tutti gli strumenti esterni dell'UE e l'opportuna inclusione di obiettivi prioritari specifici per paese, l'assenza di una politica comparativa per tutti gli strumenti (ivi comprese le strategie e le politiche geografiche), che dovrebbe essere in grado di misurare e controllare il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici sulla base di indicatori specifici, trasparenti, misurabili, attuabili e temporalmente definiti, nonché la fragilità dei dialoghi sui diritti umani, i quali dovrebbero essere integrati nel dialogo politico più ampio ai più alti livelli;

F.  considerando che gli eventi della Primavera araba e l'esperienza acquisita con i paesi del partenariato orientale, sia prima sia durante i rispettivi periodi di transizione, hanno dimostrato che occorre riplasmare la politica di vicinato per conferire maggior priorità al dialogo con in particolare le ONG, i difensori dei diritti umani, i sindacati, i media, le università, i partiti politici democratici e altri attori della società civile, così come alla difesa delle libertà fondamentali, indispensabili per i processi di democratizzazione e di transizione; accoglie con favore, a tale riguardo, l'istituzione del Fondo europeo per la democrazia quale risposta concreta da parte dell'UE alle sfide poste dalla democratizzazione, da principio, seppur non esclusivamente, nei paesi del vicinato dell'UE;

G.  considerando che questa politica rinnovata dovrebbe mirare a rafforzare ulteriormente l'impegno dei paesi partner ad attuare riforme democratiche più profonde e a rispettare i diritti fondamentali, in particolare quelli essenziali quali la libertà di espressione, di coscienza, di religione o di credo, di riunione e di associazione, sulla base dell'approccio «di più a chi fa di più» e della responsabilità reciproca tra i paesi partner, l'UE e i suoi Stati membri;

H.  considerando che, quale parte del processo di revisione, il Consiglio ha razionalizzato e riformulato la politica dell'UE in materia di diritti umani e di democrazia nel quadro della sua azione esterna; che tale ridefinizione è contenuta nel quadro strategico dell'UE in materia di diritti umani e di democrazia adottato dal Consiglio «Affari esteri» il 25 giugno 2012, che è corredato di un piano di azione che delinea chiaramente gli obiettivi specifici, un calendario, le tappe fondamentali dell'azione e l'attribuzione delle responsabilità; considerando che il Consiglio ha nominato un rappresentante speciale per i diritti umani allo scopo di migliorare la visibilità, l'efficacia e la coerenza della politica dell'UE nell'ambito dei diritti umani e di contribuire all'attuazione dei suoi obiettivi, valutando gli strumenti attuali in materia, consultando diversi partner e istituzioni del settore e concentrandosi su questioni importanti che richiedono un'attenzione immediata;

I.  considerando che l'attuale crisi economica, i suoi effetti percepiti sulla forza del progetto europeo e i cambiamenti nell'equilibrio mondiale dei poteri hanno dimostrato come i nobili proclami sui diritti umani siano insufficienti se non sono abbinati a una politica dei diritti umani basata su solidi principi attuata con misure agili e concrete e incentrata sull'obbligo di rispettare la coerenza della dimensione interna ed esterna di tutte le politiche dell'UE;

J.  considerando che la promozione dei diritti umani e della democrazia rappresenta una responsabilità congiunta e condivisa dall'UE e dai suoi Stati membri; che si potranno realizzare dei progressi solo con un'azione coordinata e coerente di entrambe le parti; che i diritti economici e sociali costituiscono parte integrante dei diritti umani fin dall'adozione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nel 1948;

K.  considerando che occorre pertanto che l'UE contribuisca all'attuazione di tali diritti nei paesi meno avanzati e in quelli in via di sviluppo con cui firma accordi internazionali, anche a carattere commerciale;

L.  considerando che gli sviluppi tecnologici, i nuovi strumenti TIC, i crescenti livelli d'istruzione in diverse regioni del mondo, l'affermarsi di taluni paesi in via di sviluppo quali potenze regionali, l'istituzione di nuovi forum multilaterali come il G20 e l'emergere di una società civile globale, informata e interconnessa, sono tutti elementi che segnalano la necessità di rafforzare la coerenza degli attuali strumenti previsti dal diritto internazionale e di intensificare la cooperazione nel contesto della governance globale, al fine di assicurare il rispetto dei diritti umani, porre fine all'impunità delle violazioni di tali diritti e migliorare le prospettive democratiche in tutto il mondo;

M.  considerando che il libero accesso a Internet e alle telecomunicazioni favorisce un dibattito libero e democratico e può rappresentare uno strumento di rapida allerta per quanto concerne le violazioni dei diritti umani, per cui dovrebbe costituire una priorità dell'azione esterna dell'UE a sostegno della democrazia e della difesa dei diritti umani;

N.  sottolinea che le grandi linee e gli elementi principali del nuovo quadro strategico dell'UE in materia di diritti umani e di democrazia richiedono un elevato livello di coerenza e volontà politica per conseguire risultati tangibili;

Quadro strategico dell'UE in materia di diritti umani e democrazia

1.  ritiene che l'iniziativa di revisione strategica cerchi di rispondere alle sfide fondamentali che il Parlamento e altri soggetti interessati hanno individuato; valuta positivamente l'approccio globale e inclusivo adottato dal Consiglio a tale proposito e, in particolare, il piano d'azione sui diritti umani e la democrazia quale espressione tangibile dell'impegno e della responsabilità dell'UE, nonché la nomina, richiesta dal Parlamento europeo in precedenti relazioni, di un rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani;

2.  riafferma che ogni essere umano deve godere delle libertà e dei diritti umani universali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, indipendentemente dalle circostanze o dalle situazioni, dalla religione o dalle convinzioni personali, dal sesso, dall'origine razziale o etnica, dall'età, dalla disabilità, dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere;

3.  invita l'UE a passare dalle parole ai fatti e a realizzare le sue promesse in modo rapido e trasparente;

4.  sottolinea che il quadro strategico e il piano d'azione rappresentano un punto di partenza e non di arrivo per la politica dell'UE in materia di diritti umani e insiste sul fatto che le istituzioni e gli Stati membri dell'Unione dovranno adottare un approccio fermo e coerente nei confronti delle violazioni dei diritti umani in tutto il mondo, in maniera trasparente e responsabile;

5.  apprezza che il vicepresidente/alto rappresentante abbia proposto di promuovere i diritti delle donne, i diritti dei bambini e la giustizia (concentrandosi sul diritto a un giusto processo) come temi trasversali delle campagne ed è certo che il nuovo rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani avrà un ruolo positivo nell'attuazione del piano d'azione in questo ambito;

6.  è fermamente convinto che la creazione del posto di rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani dovrebbe rafforzare la politica in materia di diritti umani in tutte le strategie di politica esterna dell'UE;

7.  mira a garantire una comunicazione e una collaborazione continue tra il Parlamento europeo e il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani;

8.  esprime, in quanto unica istituzione dell'Unione a elezione diretta, l'auspicio di essere strettamente associato a tale quadro politico ridefinito nonché la sua determinazione a continuare a svolgere un ruolo fondamentale per il miglioramento della legittimità democratica del processo di elaborazione delle politiche dell'UE, pur nel rispetto del ruolo di ciascuna istituzione conformemente al trattato;

9.  ribadisce la sua volontà di intensificare la cooperazione interistituzionale, anche nell'ambito di un gruppo di contatto sui diritti umani che riunisca il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), i servizi competenti del Consiglio e della Commissione, il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani nonché la sottocommissione per i diritti dell'uomo e la commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo e che sia incaricato del seguito della revisione e del piano d'azione;

10.  insiste sulla necessità di unire gli sforzi di tutte le istituzioni in tale processo e chiede pertanto una dichiarazione congiunta di impegno delle stesse su principi di base e obiettivi comuni;

11.  si compiace dell'ambizione del quadro strategico, ma reputa necessario migliorare il coordinamento e chiarire le procedure e la ripartizione dei compiti tra l'UE e gli Stati membri, al fine di conseguire una maggiore efficacia ed efficienza nella sua attuazione;

Coerenza e cooperazione nei settori d'intervento e fra l'Unione europea e gli Stati membri

12.  sottolinea la necessità di coerenza e coesione in tutti i settori d'intervento quale condizione essenziale per una strategia in materia di diritti umani efficace e credibile e deplora che nel quadro strategico non vi sia alcun riferimento specifico a suddetti principi; rammenta alla Commissione i suoi reiterati impegni – come indicato nelle sue comunicazioni del 2001 e del 2010, quest'ultima sul piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma (COM(2010)0171) – ad adottare misure concrete per garantire una maggiore coerenza e coesione fra le sue politiche interne ed esterne; ricorda che nel 2001 erano stati concordati il totale coinvolgimento del Parlamento e una maggiore coordinazione in tale settore; rammenta agli Stati membri e alle istituzioni dell'UE che il rispetto dei diritti fondamentali comincia in casa propria e non deve esser dato per scontato, bensì continuamente valutato e perfezionato, in modo che l'UE possa essere ascoltata quale voce credibile in materia di diritti umani nel mondo;

13.  esorta l'Unione europea e gli Stati membri a migliorare il proprio coordinamento per una maggiore coerenza e complementarità delle politiche e dei programmi in materia di diritti umani, sicurezza e sviluppo;

14.  invita la Commissione e il SEAE a rispettare l'impegno di adottare «un approccio basato sui diritti umani» nell'ambito dell'intero processo di cooperazione allo sviluppo;

15.  esorta l'Unione europea a preservare e onorare il proprio ruolo preminente nella difesa dei diritti umani nel mondo, attraverso un uso efficace, coerente e ragionato di tutti gli strumenti di cui dispone, al fine di promuovere e tutelare i diritti umani e l'efficacia della nostra politica di aiuto allo sviluppo;

16.  sottolinea l'importanza della coerenza delle politiche per lo sviluppo per garantire che le politiche attuate dall'UE in ogni settore permettano un rispetto crescente dei diritti umani e che, nel contempo, nessuno di tali diritti venga violato dalle politiche dell'UE;

17.  evidenzia che il nuovo rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani deve tenere conto dell'agenda dello sviluppo in tutte le azioni intese a promuovere i diritti umani nel mondo; si aspetta al riguardo una stretta collaborazione con il Parlamento e con le commissioni competenti;

18.  invita la Commissione e il SEAE, con riferimento alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e alla necessità di garantire la massima tutela possibile dei diritti ivi sanciti e di prevenire la loro erosione, a profondere particolari sforzi affinché sia accordata priorità alle esigenze di protezione e assistenza specifiche dei bambini di entrambi i sessi, sulla base di tale convenzione e della dichiarazione dei diritti del fanciullo;

19.  condanna fermamente la mutilazione genitale femminile in quanto violazione dell'integrità del corpo delle donne e delle ragazze ed esorta la Commissione e il SEAE a prestare particolare attenzione a queste crudeli pratiche tradizionali nelle loro strategie volte a combattere la violenza nei confronti delle donne;

20.  ritiene che l'UE risulterà credibile per quanto riguarda la difesa dei diritti umani e della democrazia solo se le sue politiche esterne sono coerenti con l'azione condotta entro i propri confini;

21.  afferma che al quadro strategico deve essere data un'adeguata visibilità, per accrescere la sua legittimità, credibilità e responsabilità nei confronti dei cittadini;

22.  esorta la Commissione a pubblicare una comunicazione su un piano d'azione in materia di diritti umani, al fine di promuovere i valori dell'UE nella dimensione esterna della politica per la giustizia e gli affari interni, come annunciato nel piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma del 2010 e in linea con il piano d'azione dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia;

23.  insiste affinché tutte le direzioni generali della Commissione e del SEAE valutino in modo approfondito le implicazioni giuridiche della Carta dei diritti fondamentali in riferimento alle politiche esterne dell'UE, dal momento che la Carta è applicabile a tutte le azioni intraprese dalle istituzioni dell'UE, e si impegna a fare altrettanto; incoraggia le sue commissioni parlamentari ad avvalersi delle disposizioni pertinenti dell'articolo 36 del suo regolamento, che permettono loro di verificare la conformità di una proposta di atto legislativo alla Carta dei diritti fondamentali, comprese le proposte relative a strumenti finanziari esterni;

24.  sottolinea la necessità di accrescere il livello di cooperazione e consultazione fra il gruppo di lavoro del Consiglio sui diritti fondamentali (FREMP) e il gruppo di lavoro sui diritti umani (COHOM); esorta a estendere la suddetta cooperazione e consultazione al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani; invita entrambi gli organismi ad avvalersi appieno delle competenze e degli strumenti del Consiglio d'Europa, nonché delle procedure speciali dell'ONU, anche nella preparazione di nuove iniziative volte a sistematizzare e promuovere valori e norme internazionali comuni;

25.  si compiace della maggiore coerenza delle politiche con le convenzioni e i meccanismi internazionali e regionali quali quelli delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa; sollecita un inserimento sistematico di tali norme nelle strategie nazionali sui diritti umani, che dovrebbero rappresentare il documento di riferimento per le politiche, i piani d'azione, le strategie e gli strumenti geografici e tematici; propone che la cooperazione in materia di diritti umani sia estesa a tutti i partner e le organizzazioni regionali, in particolare attraverso dialoghi in materia, programmati in modo da coincidere con i vertici internazionali, e che sia seguita da dichiarazioni specifiche successivamente agli incontri con tali partner e anche con paesi terzi, in particolare i paesi BRICS e altre economie emergenti;

26.  reputa che l'inclusione, nella politica di vicinato del Consiglio d'Europa, di paesi dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente offrirà strumenti complementari ai fini del ravvicinamento del loro quadro legislativo e delle migliori pratiche nel settore dei diritti umani; osserva che il programma congiunto UE-Consiglio d'Europa, recentemente concordato, per il rafforzamento delle riforme democratiche nel vicinato meridionale è un esempio delle competenze complementari del Consiglio d'Europa in materia di riforme costituzionali, giuridiche e istituzionali;

27.  invita le istituzioni competenti dell'UE a lavorare al miglioramento del rispetto e della protezione della libertà di religione o di credo nella valutazione delle norme internazionali in materia di diritti umani;

28.  invita le sue commissioni competenti, quali la sottocommissione per i diritti dell'uomo, la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, a intensificare la loro cooperazione con gli organismi e gli strumenti di pertinenza del Consiglio d'Europa, nonché a instaurare dialoghi strutturati in modo da creare una sinergia efficace e pragmatica fra le due istituzioni e utilizzare appieno le competenze in essere in questo ambito;

Verso un approccio efficace e inclusivo

29.  riconosce l'obiettivo della revisione di porre i diritti umani al centro delle relazioni dell'UE con tutti i paesi terzi; ritiene essenziale che l'Unione adotti un approccio efficace nei confronti dei suoi partner attraverso la presentazione di specifiche priorità chiave in materia di diritti umani, democrazia e Stato di diritto, e che concentri i suoi sforzi su tale approccio in modo tale da orientarli verso risultati concreti e realizzabili; osserva che, nel settore dei diritti umani, tali priorità chiave devono includere i principali diritti fondamentali, quali la non discriminazione, la libertà di espressione, la libertà di religione, la libertà di coscienza, la libertà di riunione e la libertà di associazione;

30.  propone che l'Unione europea e gli Stati membri adottino quali priorità chiave in materia di diritti umani la lotta contro la pena di morte e gli sforzi per combattere la discriminazione delle donne, ambiti in cui l'UE ha conseguito risultati importanti e nei quali la sua esperienza è sufficientemente significativa per essere condivisa e per produrre risultati tangibili;

31.  ricorda che lo sviluppo, la democrazia e lo Stato di diritto sono condizioni essenziali, ma non identiche, al rispetto dei diritti umani e interagiscono e si rafforzano reciprocamente; esorta l'UE a sostenere il radicamento degli ideali di democrazia e rispetto dei diritti umani nella società, in particolare al fine di promuovere l'uguaglianza di genere e i diritti dell'infanzia;

32.  plaude al ruolo centrale delle strategie nazionali sui diritti umani, che il Parlamento richiede da tempo, e al fatto che queste siano state elaborate come un processo inclusivo che comprende le delegazioni dell'UE, i capi missione e il gruppo COHOM; reputa essenziale l'organizzazione di ampie consultazioni, specialmente con le organizzazioni locali della società civile, i rappresentanti dei parlamenti nazionali, i difensori dei diritti umani e altri soggetti interessati e sottolinea che è essenziale garantire la loro tutela con misure di attuazione a tal fine;

33.  ritiene essenziale individuare priorità, obiettivi realistici e forme di influenza politica specifici per ciascun paese, al fine di rendere più efficace l'azione dell'UE e ottenere risultati misurabili; è del parere che le strategie nazionali sui diritti umani debbano essere integrate nella politica estera e di sicurezza comune e nelle politiche commerciali e di sviluppo dell'UE (nei programmi geografici e tematici), al fine di garantire maggiore efficienza, efficacia e coerenza;

34.  richiede alla Commissione di integrare le strategie nazionali in materia di diritti umani nella programmazione e nell'attuazione di ogni tipo di assistenza ai paesi terzi, nonché nei documenti strategici e nei programmi indicativi pluriennali;

35.  raccomanda che le priorità chiave delle strategie nazionali sui diritti umani siano rese pubbliche, senza mettere a rischio la sicurezza dei difensori dei diritti umani e della società civile nei paesi interessati; sottolinea che le tali priorità pubbliche darebbero prova dell'impegno dell'UE in materia di diritti umani nei paesi terzi e fornirebbero un sostegno a coloro che lottano per esercitare e difendere i propri diritti umani; ritiene che il Parlamento europeo dovrebbe avere accesso alle strategie nazionali in materia di diritti umani e a tutte le informazioni correlate;

36.  sottolinea il ruolo della responsabilità sociale delle imprese (RSI) nel settore dei diritti umani, come affermato nella comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2011, che fa riferimento, tra l'altro, ai principi guida delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani; sottolinea la necessità di includere la responsabilità sociale delle imprese nelle strategie dell'UE per i diritti umani; rammenta che le società europee e multinazionali hanno anche responsabilità e obblighi e plaude al fatto che l'UE abbia riaffermato il concetto di RSI; invita tutte le imprese a onorare la propria responsabilità aziendale al rispetto dei diritti umani, in linea con i principi guida delle Nazioni Unite; apprezza la disponibilità della Commissione a definire degli orientamenti in materia di diritti umani per le piccole e medie imprese; invita gli Stati membri a redigere dei piani nazionali per l'attuazione dei principi guida delle Nazioni unite e a insistere sulla necessità che anche i paesi partner rispettino le norme in materia di RSI riconosciute a livello internazionale, quali gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali e la dichiarazione tripartita dell'ILO sulle imprese multinazionali e la politica sociale;

37.  ritiene che il quadro strategico e il piano d'azione che lo accompagna, con un orizzonte temporale di tre anni, razionalizzeranno gli obiettivi prioritari nazionali, fra l'altro, includendo orientamenti tematici dell'UE e strategie locali correlate in modo da fornire un quadro coerente per tutte le azioni dell'Unione; invita a una rapida conclusione di tutte le strategie nazionali sui diritti umani, alla loro tempestiva attuazione e a una valutazione delle migliori pratiche; è convinto che tali strategie permetteranno accurate valutazioni annuali per quanto riguarda l'applicazione delle clausole relative ai diritti umani definite negli accordi quadro;

38.  raccomanda che, quale elemento delle strategie nazionali sui diritti umani, l'Unione europea convenga su un elenco di «argomenti minimi» che gli Stati membri e le istituzioni dell'UE siano tenuti ad affrontare con i relativi interlocutori nei paesi terzi durante le riunioni e le visite, anche al massimo livello politico e nel corso dei vertici;

39.  esorta le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a incoraggiare ulteriormente i paesi terzi a prevedere espressamente i diritti delle donne nelle loro legislazioni e a garantirne il rispetto;

40.  invita le competenti istituzioni dell'UE a impegnarsi con gli attori religiosi e le organizzazioni di culto a sostegno della libertà di religione e della risoluzione dei conflitti, fornendo loro assistenza;

41.  plaude all'impegno assunto nell'ambito del quadro strategico di porre i diritti umani al centro delle relazioni dell'UE con i paesi terzi, ivi compresi i partner strategici; invita pertanto l'UE ad approvare le conclusioni annuali del Consiglio «Affari esteri» sui partner strategici dell'UE, onde fissare una soglia minima comune oltre la quale gli Stati membri e i funzionari dell'UE sono tenuti a segnalare alle rispettive controparti preoccupazioni riguardo ai diritti umani;

42.  chiede maggiori sforzi per la difesa e il sostegno dei difensori dei diritti umani nei paesi terzi, soprattutto di coloro che, a causa del proprio impegno, sono sottoposti a minacce o costretti a vivere nel terrore; attende con interesse le misure più flessibili e mirate che sarà possibile adottare nel quadro del FED per tutelare i difensori dei diritti umani;

Piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia
Clausola relativa ai diritti umani

43.  invita la Commissione a proporre una legislazione che imponga alle imprese dell'Unione europea di garantire che i loro acquisti non sostengano i responsabili di conflitti e di gravi violazioni dei diritti umani, segnatamente mediante controlli e verifiche delle loro catene di approvvigionamento dei minerali e la pubblicazione dei risultati; chiede alla Commissione di preparare e pubblicare una lista delle imprese dell'Unione europea che si siano rese complici dirette di violazioni dei diritti umani, per avere intrattenuto relazioni con regimi autoritari; è del parere che una dovuta diligenza obbligatoria da parte delle aziende dell'Unione europea, in linea con gli orientamenti pubblicati dall'OCSE, difenderebbe la reputazione delle imprese europee e garantirebbe una maggiore coerenza tra le politiche in materia di diritti dell'uomo e sviluppo dell'Unione europea, soprattutto nelle zone devastate dai conflitti;

44.  raccomanda che l'alto rappresentante fondi tale meccanismo sul riconoscimento del possibile rischio di violazione, da parte di un paese partner, delle norme internazionali in materia di diritti umani, inserendo nella clausola peculiarità specifiche di un autentico sistema di «allerta rapida», nonché sulla creazione di un quadro progressivo sulla base di consultazioni, provvedimenti e conseguenze, simile a quello previsto nell'accordo di Cotonou, seguendo l'esempio del meccanismo di monitoraggio creato per l'accordo di partenariato e cooperazione tra l'UE e il Turkmenistan; rileva che un siffatto sistema, fondato sul dialogo, sarebbe d'aiuto nell'individuazione di un ambiente in degrado e di violazioni reiterate e/o sistematiche dei diritti umani in spregio al diritto internazionale e permetterebbe di discutere misure correttive in un quadro vincolante; chiede pertanto che la revisione valuti altresì il ruolo, il mandato e gli obiettivi dei dialoghi e delle consultazioni sui diritti umani, che dovrebbero essere migliorati;

45.  chiede che la protezione dei diritti fondamentali dei migranti nei paesi ospitanti sia oggetto di valutazioni periodiche e di un'attenzione particolare;

46.  plaude alla creazione, da parte del Parlamento, del meccanismo per il monitoraggio delle situazioni relative ai diritti umani quale elemento della conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione con il Turkmenistan; raccomanda che simili meccanismi di monitoraggio siano previsti sistematicamente anche per altri accordi;

47.  sottolinea la decisione del Consiglio, del 2009, di estendere la clausola relativa ai diritti umani e alla democrazia a tutti gli accordi e di prevedere una correlazione fra tali accordi e gli accordi di libero scambio mediante l'inserimento di una «clausola passerella» ove del caso; osserva il riferimento all'elaborazione di criteri applicativi di tale elemento presente nel piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia; osserva che l'estensione della copertura della clausola relativa ai diritti umani e alla democrazia richiede necessariamente un chiaro meccanismo di attuazione a livello istituzionale e politico e che, pertanto, essa debba essere integrata da un meccanismo operativo d'applicazione; insiste affinché in tutti gli accordi che l'Unione europea conclude con i paesi tanto industrializzati quanto in via di sviluppo, compresi gli accordi di settore e gli accordi relativi al commercio e agli investimenti, debbano essere inserite clausole esecutive e non negoziabili riguardo ai diritti umani; ritiene essenziale la sottoscrizione di tale impegno vincolante da parte di tutti i paesi partner, specialmente i paesi che condividono gli stessi valori e i partner strategici con i quali l'UE sta negoziando accordi;

48.  osserva che il Parlamento non è coinvolto nel processo decisionale per quanto concerne l'inizio delle consultazioni o per la sospensione di un accordo; ritiene che, nel caso in cui il Parlamento europeo adotti una raccomandazione per invitare all'applicazione della clausola relativa ai diritti umani e delle disposizioni contenute nel capitolo sullo sviluppo sostenibile, la Commissione debba verificare attentamente il rispetto delle condizioni contenute in tale capitolo; osserva che, qualora la Commissione reputi che tali condizioni non siano rispettate, occorre che essa presenti una relazione alla commissione competente del Parlamento europeo;

49.  esorta l'Alto rappresentante ad ampliare la relazione annuale sull'azione dell'UE nell'ambito dei diritti umani e della democrazia nel mondo aggiungendo una relazione sullo stato di avanzamento dell'attuazione del piano d'azione dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia – che comprende altresì la clausola relativa ai diritti umani e alla democrazia negli accordi in vigore – contenente un'analisi caso per caso di ciascun processo di consultazione e altre misure adeguate varate dal Consiglio, dal SEAE e dalla Commissione, unitamente a un'analisi dell'efficacia e della coerenza delle azioni intraprese;

Valutazione dell'impatto sui diritti umani

50.  reputa che l'UE possa fronteggiare pienamente gli obblighi che le derivano dal trattato di Lisbona e dalla Carta soltanto con la preparazione di valutazioni dell'impatto sui diritti umani prima dei negoziati relativi a qualsiasi accordo, bilaterale o multilaterale, con i paesi terzi;

51.  rileva che tale prassi sistematica rappresenta l'unica modalità di garanzia della corrispondenza fra il diritto primario, l'azione esterna dell'UE e gli obblighi dei terzi a norma delle convenzioni internazionali, compresi il patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), il patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR) nonché le norme in materia di lavoro e ambiente riconosciute a livello internazionale;

52.  chiede che le valutazioni d'impatto summenzionate coprano l'intera gamma dei diritti umani, compresi quelli on line, che devono essere intesi quale unicum indivisibile;

53.  osserva che tali valutazioni devono essere effettuate in modo indipendente, trasparente e partecipativo, coinvolgendo le comunità potenzialmente interessate;

54.  invita la Commissione e il SEAE all'elaborazione di una solida metodologia che sancisca i principi di uguaglianza e non discriminazione, in modo da scongiurare impatti negativi su determinate popolazioni, e che stabilisca misure preventive o correttive reciprocamente concordate in caso di impatti negativi, prima della conclusione dei negoziati;

55.  richiama in particolar modo l'attenzione sulla necessità di effettuare valutazioni di impatto sui progetti la cui attuazione comporta un grave rischio di violazione delle disposizioni della Carta, quali progetti inerenti alla magistratura, ad agenzie di controllo delle frontiere e alle forze dell'ordine e di sicurezza in paesi retti da regimi repressivi;

Una politica comparativa

56.  sottolinea che gli obiettivi in materia di diritti umani e di democrazia impongono necessariamente criteri specifici, misurabili, attuabili e pubblici tesi a valutare il grado di rispetto delle libertà fondamentali, dei diritti umani e dello Stato di diritto; ritiene, a tale proposito, che l'UE debba avvalersi appieno degli strumenti e delle competenze di pertinenza dell'ONU e del Consiglio d'Europa, compresa l'attuazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo quale elemento essenziale di questo catalogo unico di riferimento per i diritti umani e la democrazia a beneficio dei paesi membri del Consiglio d'Europa, e debba contraddistinguere con chiarezza le sue conclusioni politiche da una valutazione giuridica e tecnica;

57.  raccomanda l'elaborazione, da parte del SEAE, di una serie di indicatori qualitativi e quantitativi – nonché di parametri di riferimento pubblici e specifici per singoli paesi – che potrebbero fungere da fondamento coerente e congruente per la valutazione annuale delle politiche dell'UE nel quadro delle strategie nazionali per i diritti umani e dei dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi; raccomanda che tali parametri di riferimento comprendano anche gli elementi di base del diritto internazionale dei rifugiati, al fine di tutelare i diritti dei rifugiati e degli sfollati;

La politica europea di vicinato rinnovata

58.  rammenta gli insegnamenti politici appresi dalla primavera araba, nonché l'esperienza acquisita con i paesi del partenariato orientale sia prima sia durante i rispettivi periodi di transizione, compresa la necessità di modificare le politiche precedenti, concentrate fondamentalmente sulle relazioni con le autorità, e di instaurare un reale partenariato tra Unione europea e governi e società civili dei paesi partner; sottolinea, a tale proposito, l'importante ruolo del nuovo Fondo europeo per la democrazia, da principio, seppur non esclusivamente, nei paesi del vicinato dell'UE;

59.  sottolinea l'importanza della realizzazione di programmi e del sostegno a progetti che consentano il contatto fra società civili nell'Unione europea e nei paesi terzi e invita la Commissione e il SEAE a rafforzare la capacità delle società civili di partecipare ai processi decisionali a livello locale, regionale, nazionale e internazionale, che deve assurgere a pilastro centrale degli strumenti finanziari esterni attualmente oggetto di revisione;

60.  plaude al fatto che i dialoghi sui diritti umani nell'ambito del partenariato orientale siano integrati da seminari congiunti della società civile e ribadisce il suo sostegno al forum della società civile di detto partenariato;

61.  invita la Commissione e il SEAE ad utilizzare il modello di un meccanismo istituzionalizzato di consultazione della società civile, definito nell'accordo di libero scambio UE-Corea del Sud, quale punto di partenza per l'elaborazione di meccanismi ancora più inclusivi per tutti gli accordi;

62.  comprende che il punto centrale del nuovo approccio dell'Unione europea consiste nel rafforzamento delle società attraverso la responsabilità interna attiva in modo da sostenere la capacità di dette società di partecipare al processo decisionale pubblico e al processo di governo democratico;

63.  accoglie con favore nuove iniziative quali il Fondo europeo per la democrazia e lo strumento per la società civile, che rendono gli aiuti dell'UE più accessibili, soprattutto alle organizzazioni della società civile, e che possono fungere da catalizzatori di un approccio più strategico e politico da parte dell'UE alla democratizzazione, mediante la fornitura di un'assistenza contestualizzata, flessibile e tempestiva, volta a facilitare la transizione democratica nei paesi partner;

64.  osserva che, nonostante ci si attendesse una trasformazione in chiave democratica a seguito degli avvenimenti della primavera araba, in molti casi questi hanno determinato un peggioramento delle libertà e dei diritti delle minoranze religiose; condanna pertanto fermamente tutti gli atti di violenza perpetrati contro le comunità cristiane, ebraiche, musulmane e di altre confessioni, nonché tutti i tipi di discriminazione e intolleranza basati sulla religione e sulla fede contro chi pratica una religione, gli apostati e i non credenti; sottolinea ancora una volta, in linea con le precedenti risoluzioni, che la libertà di pensiero, di coscienza e di religione è un diritto umano fondamentale;

65.  sottolinea che gli avvenimenti della primavera araba hanno messo in luce diverse lacune delle politiche dell'UE nei confronti della regione, a inclusione della situazione dei giovani che sono vittime della disoccupazione di massa e non hanno prospettive nei loro paesi; plaude tuttavia alla volontà dell'UE di modificare l'approccio e insiste sulla necessità di rafforzare i progetti e i programmi di scambio in corso che tengono conto delle necessità dei giovani della primavera araba, in particolare quelli avviati nel quadro dell'Unione per il Mediterraneo;

66.  sottolinea la necessità di realizzare programmi di scambio o di aprire i programmi europei ai giovani della primavera araba, nonché di procedere a una riflessione fondata sulla società civile in merito alle cause e alle conseguenze dell'assenza di consapevolezza in relazione ai problemi, soprattutto economici e sociali, che tali società devono affrontare;

67.  suggerisce la creazione di programmi di scambio o l'apertura dei programmi europei ai giovani dei paesi terzi;

68.  sottolinea che solidi legami con la società civile nei paesi della primavera araba e del partenariato orientale, rafforzati, tra l'altro, dai programmi di scambio, dai tirocini presso le istituzioni dell'UE e dei suoi Stati membri e dalle borse di studio presso le università europee, sono indispensabili per lo sviluppo e il consolidamento futuri della democrazia in tali paesi;

69.  mette in evidenza che la summenzionata riflessione fondata sulla società civile potrebbe essere potenziata con l'istituzione di una convenzione euroaraba per la gioventù o di una convenzione per la gioventù Euro-MENA/Euro-Mediterranea, incentrata in particolare sui diritti umani;

70.  sottolinea che la situazione delle donne nei paesi della primavera araba è spesso fondamentale per valutare i progressi compiuti in termini di democrazia e diritti umani e che la garanzia dei diritti delle donne deve costituire una parte essenziale dell'azione dell'UE nei confronti di tali paesi; sollecita la creazione di una convenzione interparlamentare euro-araba delle donne; ricorda inoltre che la democrazia comporta la piena partecipazione delle donne alla vita pubblica, come sancito negli strumenti internazionali e regionali quali il protocollo sui diritti delle donne in Africa allegato alla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli;

71.  sottolinea il ruolo essenziale delle istituzioni nazionali per i diritti umani e della loro cooperazione negli Stati membri e nei paesi del vicinato dell'UE; incoraggia iniziative intese a trasferire le buone prassi nonché a coordinare e a stimolare la cooperazione fra le istituzioni nazionali per i diritti umani negli Stati membri e nei paesi del vicinato dell'UE, come il programma di cooperazione 2009-2013 tra i difensori civici dei paesi del partenariato orientale, che è stato varato congiuntamente dai difensori civici francese e polacco per potenziare la capacità degli uffici dei difensori civici, degli organi governativi e delle organizzazioni non governative nei paesi del partenariato orientale di tutelare i diritti individuali e realizzare Stati democratici fondati sullo Stato di diritto; sottolinea che è necessario coordinare tale azione all'interno dell'UE e che le istituzioni dell'Unione traggano profitto dall'esperienza maturata mediante essa; sottolinea la necessità di incoraggiare la creazione di istituzioni nazionali per i diritti umani in quei paesi del vicinato dell'UE in cui il sistema giuridico non le prevede;

72.  insiste sul fatto che l'Alto rappresentante e la Commissione attuino con convinzione la politica europea di vicinato rinnovata mediante l'applicazione dei principi «maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno (more for more)» e «minori aiuti a fronte di un minore impegno (less for less)» con pari attenzione;

73.  reputa che i paesi per i quali sia chiaramente stata accertata la mancanza di progressi relativi a una reale democrazia e a un cambiamento istituzionale e sociale profondamente radicato, che comprenda lo Stato di diritto, debbano veder diminuito il sostegno dell'Unione, fatto salvo il sostegno alla società civile in tali paesi, in linea con gli obiettivi della suddetta politica, in particolare in caso di violazione di determinati principi fondamentali, tra cui la libertà di espressione, la libertà di religione o di credo, la non discriminazione, l'uguaglianza di genere, la libertà di coscienza, la libertà di riunione e la libertà di associazione;

74.  nutre preoccupazioni sulla prosecuzione degli atteggiamenti del passato, con i quali sono stati ricompensati eccessivamente dal punto di vista politico provvedimenti, adottati dai governi partner, che non contribuiscono a raggiungere direttamente gli obiettivi;

75.  plaude all'iniziativa di varare un approccio alla politica per lo sviluppo basato sui diritti umani; osserva che un simile approccio deve essere fondato sull'indivisibilità dei diritti umani e crede fermamente che il centro degli obiettivi di cooperazione debba essere costituito dagli esseri umani e dal benessere dei popoli, più che dai governi; evidenzia che la coerenza delle politiche per lo sviluppo deve essere, in tale contesto, intesa quale contributo alla piena concretizzazione degli obiettivi in materia di diritti umani, in modo tale che le diverse politiche dell'Unione europea non si compromettano vicendevolmente in tal senso;

76.  plaude alla nuova iniziativa del corpo volontario europeo di aiuto umanitario EU Aid Volunteers, che nel periodo 2014-2020 offrirà a circa 10 000 europei l'opportunità di partecipare a operazioni umanitarie in tutto il mondo, dove è maggiormente necessario l'aiuto, e di dimostrare la solidarietà europea fornendo un aiuto concreto alle comunità colpite da disastri naturali o provocati dall'uomo;

Responsabilità interistituzionale congiunta

77.  è del parere che il quadro strategico e il piano d'azione siano particolarmente significativi, in quanto rappresentano un impegno comune approvato dall'Alto rappresentante, dal Consiglio, dalla Commissione e dagli Stati membri; plaude al riconoscimento del ruolo di guida che il Parlamento ricopre nella promozione dei diritti umani e della democrazia; auspica che il Parlamento sia debitamente coinvolto nella fase di attuazione del piano d'azione, fra l'altro mediante scambi in seno a un gruppo di contatto sui diritti umani, che riunisce il SEAE, i servizi competenti del Consiglio e della Commissione, il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani nonché la sottocommissione per i diritti dell'uomo e la commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo;

78.  raccomanda lo sviluppo, da parte del Parlamento, di relazioni maggiormente dinamiche con le delegazioni dell'UE, in base a contatti e scambi di informazioni regolari per mezzo di relazioni dello stato di avanzamento che rispecchino l'«agenda per il cambiamento» nell'ambito dei diritti umani e della democrazia, nonché gli obiettivi e le tappe fondamentali definiti nel piano d'azione;

79.  si impegna a garantire un seguito maggiormente sistematico alle sue risoluzioni inerenti ai diritti umani e ai singoli casi concernenti gli stessi, mediante la creazione di un meccanismo di follow-up, con il sostegno dell'unità d'azione per i diritti umani, di recente istituzione, e raccomanda una maggiore cooperazione fra la sottocommissione per i diritti dell'uomo, la commissione per i bilanci, la commissione per il controllo dei bilanci e altre commissioni pertinenti del Parlamento europeo, come pure con la Corte dei conti, al fine di garantire che gli obiettivi della revisione strategica saranno abbinati ad adeguato sostegno finanziario da parte dell'Unione;

80.  raccomanda che il Parlamento migliori le sue procedure in relazione alle problematiche concernenti i diritti umani e intensifichi gli sforzi volti a integrare efficacemente i diritti umani nelle sue strutture e nei suoi processi, al fine di garantire che i diritti umani e la democrazia siano al centro di tutte le azioni e le politiche parlamentari, anche mediante la revisione dei suoi orientamenti sulla promozione dei diritti umani e della democrazia destinati alle delegazioni interparlamentari del Parlamento stesso;

81.  è del parere che ciascuna delegazione permanente del Parlamento e ciascuna commissione pertinente debba contare un deputato, scelto preferibilmente tra il presidente e i vicepresidenti della stessa, con lo specifico incarico di monitorare il portafoglio per i diritti umani relativo alla regione, all'area tematica o al paese interessati e che la persona designata debba riferire su base regolare alla sottocommissione per i diritti dell'uomo del Parlamento europeo;

82.  raccomanda che le delegazioni del Parlamento che si recano in missione in un paese in cui la situazione dei diritti umani è preoccupante contino deputati con lo specifico incarico di segnalare le questioni in materia di diritti umani riguardanti il paese o la regione interessati e che tali deputati riferiscano alla sottocommissione per i diritti dell'uomo del Parlamento europeo;

83.  chiede una maggiore cooperazione con i parlamenti nazionali degli Stati membri sulle tematiche concernenti i diritti umani;

84.  pone l'accento sulla necessità di migliorare il modello delle discussioni in plenaria sui casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto allo scopo di permettere discussioni più frequenti, con una maggior partecipazione dei deputati, consultazioni con la società civile durante il processo di redazione, un maggior grado di reattività alle violazioni dei diritti umani e ad altri eventi imprevisti sul campo, e sottolinea la necessità di migliorare il seguito dato alle discussioni e alle risoluzioni precedenti;

85.  sottolinea la necessità di garantire che il Parlamento europeo e le altre istituzioni dell'UE sfruttino meglio il potenziale offerto dalla rete del Premio Sacharov;

86.  raccomanda che il Parlamento europeo, in cooperazione con i parlamenti nazionali degli Stati membri, organizzi un evento annuale sui difensori dei diritti umani, con la partecipazione di attivisti provenienti da tutto il mondo, che diverrebbe per il Parlamento l'occasione annuale di manifestare il suo sostegno ai difensori dei diritti umani di tutto il mondo e di aiutarli a esercitare il loro diritto di rivendicare e difendere i propri diritti nei rispettivi paesi;

87.  sollecita l'applicazione concreta dell'articolo 36 del TUE al fine di garantire la debita presa in considerazione delle opinioni del Parlamento quando si tratta di dar seguito alle risoluzioni e raccomanda, a tal proposito, un maggiore dialogo;

o
o   o

88.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, al rappresentante speciale per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al Consiglio d'Europa.

(1) Testi approvati, P7_TA(2012)0126.
(2) GU C 290 E del 29.11.2006, pag. 107.
(3) Testi approvati, P7_TA(2011)0334.
(4) Testi approvati, P7_TA(2012)0018.
(5) Testi approvati, P7_TA(2012)0250.
(6) Documento del Consiglio 17944/2011.
(7) Documento del Consiglio 18764/2011.
(8) Testi approvati, P7_TA(2012)0113.

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