Indice 
Testi approvati
Giovedì 14 giugno 2012 - Strasburgo
Stock di aringa presente ad ovest della Scozia ***I
 Incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ***I
 Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e alimenti destinati a fini medici speciali ***I
 Consultazioni pubbliche e loro disponibilità in tutte le lingue dell'UE
 Situazione in Tibet
 Il futuro dell'Atto per il mercato unico
 Il futuro del diritto societario europeo
 Verso una ripresa che generi occupazione
 Mutilazione genitale femminile
 Protesi mammarie difettose in gel di silicone prodotte dalla società francese PIP
 Diritti umani e situazione della sicurezza nella regione del Sahel
 Casi di impunità nelle Filippine
 Situazione delle minoranze etniche in Iran
 Istituzione di una settimana europea di sensibilizzazione sull'arresto cardiaco

Stock di aringa presente ad ovest della Scozia ***I
PDF 304kWORD 45k
Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.1300/2008, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (COM(2011)0760 – C7-0432/2011 – 2011/0345(COD))
P7_TA(2012)0253A7-0145/2012

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0760),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0432/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 gennaio 2012(1),

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0145/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 giugno 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock

P7_TC1-COD(2011)0345


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3),

considerando quanto segue:

(1)  il regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le atre attività di pesca che sfruttano tale stock(4), consente al Consiglio di controllare e modificare i tassi massimi di mortalità per pesca e i livelli di biomassa dello stock riproduttore di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e menzionati nell'articolo 4, paragrafi 2 e 5, e nell'articolo 9ivi specificati. [Em. 1]

(2)  Conformemente all'articolo 290 del trattato, la Commissione può essere abilitata a integrare o modificare elementi non essenziali di un atto legislativo mediante atti delegati. [Em. 2]

(3)  Per consentire l'efficiente conseguimento degliassicurare che gli obiettivi stabiliti nel piano siano conseguiti in modo efficace e unache la reazione rapida ai cambiamenti delle condizioni dello stock sia rapida, occorre delegare alla Commissione, ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di adottare atti al fine di modificare i tassi massimi di mortalità e il livello di biomassa dello stock riproduttore quando i dati scientifici indicano che questi valori non sono più atti a conseguire gli obiettivi fissati dal piano pluriennale. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione proceda ad adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla trasmissione contestuale, tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.[Em. 3]

(4)  Dato che l'aringa ad ovest della Scozia è una specie migratoria, l'indicazione dell'area dove essa abita attualmente lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia deve servire ad identificarlaa distinguerlo dagli altri stock ma non deve impedire l'applicazione del piano in caso di modifica delle tendenze di mobilità della speciedi questo stock. Occorre modificare di conseguenza gli articoli 1 e 2. [Em. 4]

(5)  È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. [Em. 5]

(6)  Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 6]

(7)  In occasione della presente modifica è opportuno correggere un errore nel titolo dell'articolo 7. [Em. 7]

(8)  Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1300/2008,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1300/2008 è così modificato:

1)  l'articolo 1 è sostituito dal seguente:"

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano lo stock di aringa presente nella zona ad ovest della Scozia.“; [Em. 8]

2)  all'articolo 2 è aggiunta la seguente lettera:

“e) ”stock di aringa presente nella zona ad ovest della Scozia“: lo stock di aringa (clupea harengus) diffuso ad ovest della Scozia che abita attualmente le acque internazionali e dell'Unione delle divisionizone CIEM Vb VIa e VIb nonché nella parte della zona CIEM VIa ad est del meridiano di longitudine 7° W e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o ad ovest del meridiano di longitudine 7° W e a nord del parallelo di latitudine 56° N, ad eccezione del Clyde.”; [Em. 9]

3)  l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

'Articolo 7

Revisione dei tassi massimi di mortalità per pesca e dei relativi livelli di biomassa dello stock riproduttore

Se ila Commissione in base al parere del CSTEP ed eventualmente in base ad altri dati scientifici indicanoe dopo aver consultato pienamente il consiglio consultivo regionale per gli stock pelagici, giunge alla conclusione che i valori dei tassi di mortalità per pesca e i relativi livelli di biomassa dello stock riproduttore specificati all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, e all'articolo 9 non sono più atti a conseguire l'obiettivo fissatostabilito all'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione fissaadotta atti delegati ai sensi dell'articolo 9 bis per fissare nuovi valori per dettiquesti tassi e livelli mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 9 bis.“; [Em. 10]

4)  l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

'Articolo 8

Valutazione e riesame del piano pluriennale

1.  Almeno ogni quattro anni a decorrere dal 18 dicembre 2008, la Commissione valuta il funzionamento e il rendimento del piano pluriennale. Se del casoAi fini di detta valutazione, la Commissione sollecita il parere del CSTEP e del Consiglio consultivo regionale per gli stock pelagici. Qualora necessario, la Commissione può proporre adeguamentipresenta proposte adeguate di modifica del piano pluriennale o adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 7., da adottare conformemente alla procedura legislativa ordinaria;

"

2.  Il paragrafo 1 si applica fatta salva la delega di potere di cui all'articolo 7.' [Em. 11]

5)  è inserito il seguente articolo 9 bis:"

'Articolo 9 bis

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  La delega diIl potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 7 e 8all'articolo 7 è conferitaconferito alla Commissione per un periodo indeterminatodi tre anni a decorrere da ...(5)[gg/mm/aaaa][inserire data di entrata in vigore del presente regolamento] .La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima del termine del triennio. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.[Em. 12]

3.  La delega di poteri di cui agli articoli 7 e 8all'articolo 7 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revocarevocare pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 13]

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contemporaneamente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  Un atto delegato adottato ai sensi degli articoli 7 e 8dell'articolo 7 entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

"

[Em. 14]

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

(1) GU C 68 del 6.3.2012, pag. 74.
(2) GU C 68 del 6.3.2012, pag. 74.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 14 giugno 2012.
(4) GU L 344 del 20.12.2008, p. 6.
(5)* Data di entrata in vigore del presente regolamento.


Incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ***I
PDF 195kWORD 61k
Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (COM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD))
P7_TA(2012)0254A7-0339/2011

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0781),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0011/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 giugno 2011(1),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 25 aprile 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0339/2011),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 giugno 2012 in vista dell'adozione della direttiva 2012/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio

P7_TC1-COD(2010)0377


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2012/18/UE).

Allegato alla risoluzione legislativa

Dichiarazione della Commissione

Dichiarazione sull'esclusione della categoria tossicità acuta, categoria 3, via cutanea

(Direttiva Seveso, allegato I, parte 1)

La Commissione riconosce che il compromesso raggiunto sulla sua proposta comporta un miglioramento del livello di protezione della salute e della sicurezza umana e dell'ambiente rispetto a quanto previsto dall'attuale direttiva 96/82/CE (Seveso II).

La Commissione intende procedere a un'ulteriore analisi della probabilità, dei rischi e delle potenziali conseguenze di incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose classificate nella categoria 3, tossicità acuta, per via cutanea. In funzione dell'esito di tale analisi, la Commissione può presentare una proposta legislativa intesa a includere anche questa categoria nell'ambito di applicazione della direttiva.

(1) GU C 248 del 25.8.2011, pag. 138.


Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e alimenti destinati a fini medici speciali ***I
PDF 621kWORD 239k
Risoluzione
Testo consolidato
Allegato
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e agli alimenti destinati a fini medici speciali (COM(2011)0353 – C7-0169/2011 – 2011/0156(COD))
P7_TA(2012)0255A7-0059/2012

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0353),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0169/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere motivato inviato, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Senato italiano in merito alla mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del 26 ottobre 2011 del Comitato economico e sociale europeo(1),

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0059/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 giugno 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e, agli alimenti destinati a fini medici speciali, agli alimenti adatti alle persone intolleranti al glutine e agli alimenti a bassissimo contenuto calorico [Em. 1]

P7_TC1-COD(2011)0156


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3),

considerando quanto segue:

(1)  L'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che le misure aventi per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno in materia tra l'altro di sanità, di sicurezza e di protezione dei consumatori devono basarsi su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici.

(2)  La libera circolazione sicurezza degli alimenti sani e sicuri costituisce un aspetto essenziale, soprattutto quando sono destinati a categorie di popolazione vulnerabili come i lattanti, i bambini e le persone colpite da specifiche patologie, è una precondizione indispensabile alla libera circolazione di tali persone e al buon funzionamento del mercato interno e contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei cittadini, oltre a promuovere i loro interessi economici e sociali. [Em. 2]

(2 bis)  In tal senso, visto che il pertinente diritto dell'Unione è stato concepito in modo che non possa essere immesso sul mercato alcun alimento che presenti rischi, è opportuno escludere dalla composizione delle categorie di alimenti coperti dal presente regolamento le sostanze che possono avere effetti nocivi sulla salute delle fasce di popolazione interessate. [Em. 3]

(3)  La direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa agli alimenti destinati a un'alimentazione particolare(4) stabilisce disposizioni generali in merito alla composizione e all'elaborazione di tali alimenti, specialmente studiate per soddisfare le esigenze nutrizionali particolari delle persone alle quali detti prodotti sono destinati. Le disposizioni di tale direttiva risalgono per la maggior parte al 1977 e necessitano pertanto di essere sottoposte a revisionenon rispondono alle esigenze del consumatore che trova arduo operare con cognizione di causa una scelta fra alimenti dietetici, alimenti arricchiti, alimenti con indicazioni sanitarie e alimenti di consumo corrente. L'interazione di queste norme con il diritto dell'Unione approvato più recentemente - come la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari(5), il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari(6), il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti(7) e il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori(8) - è un ulteriore fattore che rende necessaria una profonda revisione della direttiva. [Em. 4]

(4)  La direttiva 2009/39/CE contiene una definizione comune per i «prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare» e disposizioni generali in materia di etichettatura, specificando tra l'altro che tali alimenti devono menzionare la loro idoneità all'obiettivo nutrizionale indicato.

(5)  Le prescrizioni generali in tema di composizione e di etichettatura di cui alla direttiva 2009/39/CE sono integrate dalle disposizioni di una serie di atti non legislativi dell'Unione applicabili a categorie specifiche di prodotti alimentari. A questo riguardo, la direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006 , stabilisce norme armonizzate in merito agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento(9), mentre la direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sancisce talune norme armonizzate riguardo agli alimenti a base di cereali e agli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini(10). Analogamente, norme armonizzate sono state stabilite anche dalla direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso(11), dalla direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali(12) e dal regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione, del 20 gennaio 2009, relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine(13).

(6)  Inoltre la direttiva 92/52/CEE(14) del Consiglio, del 18 giugno 1992, stabilisce norme armonizzate riguardo agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso paesi terzi.

(6 bis)  Secondo la risoluzione del Consiglio del 18 giugno 1992(15), l'Unione dovrebbe contribuire all'applicazione di pratiche appropriate per la commercializzazione dei succedanei del latte materno nei paesi terzi da parte dei produttori della Comunità. [Em. 5]

(7)  La direttiva 2009/39/CE stabilisce che possono essere adottate disposizioni particolari in merito alle seguenti due categorie specifiche di alimenti ricadenti nella definizione di prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare: «alimenti adattati a un intenso sforzo muscolare, soprattutto per gli sportivi» e «alimenti destinati a persone che soffrono di un metabolismo glucidico perturbato (diabete)». Per quanto concerne gli alimenti adattati a un intenso sforzo muscolare, non è stato possibile sviluppare disposizioni specifiche a causa delle opinioni notevolmente divergenti tra gli Stati membri e gli interessati circa il campo di applicazione della legislazione specifica, il numero di sottocategorie di prodotti alimentari da includere, i criteri per la definizione delle prescrizioni in tema di composizione e i potenziali effetti sull'innovazione nello sviluppo dei prodotti. Per quanto concerne le disposizioni particolari per gli alimenti destinati a persone che soffrono di un metabolismo glucidico perturbato (diabete), una relazione della Commissione(16) ha concluso che mancano riscontri scientifici per definire criteri specifici di composizione di tali alimenti. Tuttavia, l'impegno assunto dalla Commissione con la direttiva 2009/39/CE di riconoscere le esigenze specifiche degli sportivi dovrebbe continuare ad applicarsi, come sostengono i pareri scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») sulle indicazioni per le persone attive e la relazione del 28 febbraio 2001 del Comitato scientifico per l'alimentazione della Commissione europea «on composition and specification of food intended to meet the expenditure of intense muscular effort, especially for sportsmen» (composizione e caratteristiche degli alimenti adatti ad un intenso sforzo muscolare, soprattutto per gli sportivi). La Commissione dovrebbe pertanto, entro il 1° luglio 2015, valutare l'opportunità di rivedere il diritto alimentare generale sotto questo profilo. [Em. 6]

(7 bis)  La relazione della Commissione del 26 giugno 2008 sugli alimenti destinati a persone che soffrono di un metabolismo glucidico perturbato (diabete)(17), ha concluso che mancano dati scientifici per definire criteri specifici di composizione di tali alimenti. Il presente regolamento non è pertanto il quadro giuridico idoneo per questa categoria di alimenti. Secondo la Commissione è più importante, con riferimento ai diabetici, considerare la quantità degli alimenti e il modello dietetico adottato. Questa conclusione non osta assolutamente all'adozione di una strategia unionale di lotta globale al diabete (di tipo 1 e di tipo 2), da cui sono affetti più di 32 milioni di cittadini dell'Unione. Tali cifre, destinate ad aumentare del 16% di qui al 2030 soprattutto a causa dell'obesità endemica e dell'invecchiamento della popolazione europea, giustificano pertanto una costante attenzione al problema da parte dell'Unione, anche in termini di ricerca e sviluppo. [Em. 7]

(8)  La direttiva 2009/39/CE prevede inoltre una procedura generale di notifica a livello nazionale per gli alimenti, presentati dagli operatori commerciali, che rientrano nella definizione di «prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare» e per i quali la legislazione dell'Unione non stabilisce disposizioni specifiche, da esperire antecedentemente alla loro immissione sul mercato dell'Unione, allo scopo di facilitare un efficace controllo di tali prodotti da parte degli Stati membri.

(9)  Una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione di tale procedura di notifica(18) ha messo in evidenza la possibilità di disomogeneità interpretative della definizione di «prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare», dato che essa si presta a interpretazioni differenti da parte delle autorità nazionali. La relazione ha concluso pertanto che è necessaria una revisione del campo di applicazione della direttiva 2009/39/CE al fine di garantire un'attuazione più efficace e armonizzata della legislazione dell'Unione.

(10)  Uno studio(19) relativo alla revisione della legislazione in materia di prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare ha confermato le conclusioni della relazione della Commissione sopra citata sull'applicazione della procedura di notifica e ha evidenziato come un numero crescente di prodotti alimentari sia attualmente commercializzato ed etichettato come alimenti adatti per un'alimentazione particolare a causa dell'ampiezza della definizione contenuta nella direttiva 2009/39/CE. Lo studio rileva inoltre che il tipo di prodotti alimentari disciplinati dalla legislazione differisce in maniera significativa da uno Stato membro all'altro: alimenti simili potrebbero essere contemporaneamente commercializzati in Stati membri differenti quali prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare e/o prodotti alimentari di consumo corrente destinati alla popolazione generale o a taluni sottogruppi della popolazione quali gestanti, donne in postmenopausa, anziani, bambini nell'età della crescita, adolescenti, persone con differenti livelli di attività e altre persone. Tale situazione compromette il funzionamento del mercato interno, mina la certezza del diritto per le autorità competenti, gli operatori nel settore alimentare e i consumatori e non esclude rischi di abusi e di distorsione della concorrenza.

(11)  Sembra che altri atti recentemente adottati dall'Unione siano più adeguati a un mercato dei prodotti alimentari innovativo e in evoluzione di quanto lo sia la direttiva 2009/39/CE. Particolarmente pertinenti e importanti sono a tale riguardo la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, e il regolamento (CE) n. 1925/2006. Inoltre le prescrizioni di tali atti dell'Unione disciplinerebbero adeguatamente diverse categorie dei prodotti alimentari oggetto della direttiva 2009/39/CE, comportando minori oneri amministrativi e assicurando maggiore chiarezza quanto al campo di applicazione e agli obiettivi.

(11 bis)  Ne consegue pertanto la necessità di eliminare, tramite la semplificazione della regolamentazione, le differenze d'interpretazione e di affrontare le difficoltà che incontrano gli Stati membri e gli operatori del settore alimentare nel mettere assieme i vari atti legislativi esistenti in materia alimentare. Ciò permetterebbe di trattare in modo uniforme prodotti analoghi in tutta l'Unione e creerebbe condizioni omogenee per tutti gli operatori nel mercato interno, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI). [Em. 8]

(12)  L'esperienza dimostra inoltre che talune norme incluse nella direttiva 2009/39/CE o adottate nell'ambito di questa non sono più efficaci per garantire il funzionamento del mercato interno.

(13)  Occorre pertanto abrogare il concetto di «prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare» e sostituire la direttiva 2009/39/CE con il presente atto. È opportuno altresì che tale atto, al fine di semplificarne l'applicazione e di garantire la coerenza in tutti gli Stati membri, assuma la forma di un regolamento.

(14)  Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali del diritto alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare(20), stabilisce definizioni e principi comuni per la legislazione alimentare dell'Unione allo scopo di garantire un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori assicurando al tempo stesso e l'efficace funzionamento del mercato interno. Sancisce i principi di analisi del rischio in relazione agli alimenti, stabilisce che, secondo il principio di precauzione, possono essere adottate misure provvisorie di gestione del rischio e definisce le strutture e i meccanismi per le valutazioni tecniche e scientifiche operate dall'Autorità. Pertanto talune definizioni contenute in tale regolamento dovrebbero applicarsi anche nel contesto del presente regolamento. Inoltre, ai fini del presente regolamento, l'Autorità dovrebbe essere consultata in tutte le materie suscettibili di influire sulla sanità pubblica.

(14 bis)  Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o la salute, immediati o a lungo termine, ma persista incertezza scientifica, è opportuno applicare il principio di precauzione per garantire un elevato livello di protezione sanitaria, tenendo conto degli effetti tossici cumulativi e delle particolari sensibilità, sotto il profilo della salute, delle fasce particolarmente vulnerabili di popolazione indicate nel presente regolamento. [Em. 10]

(15)  Un numero limitato di categorie di prodotti alimentari costituisce l'unica fonte di nutrimento per taluni gruppi della popolazione o rappresenta una fonte parziale di alimentazione. Tali categorie di prodotti sono fondamentali per la gestione di talune condizioni e/o sono indispensabili per mantenere la prevista adeguatezza nutrizionale per alcuni gruppi vulnerabili, ben definiti, della popolazione. In tali categorie di alimenti rientrano gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, nonché gli alimenti destinati a fini medici speciali, gli alimenti adatti alle persone intolleranti al glutine e quelli destinati a diete a basso e a bassissimo contenuto calorico. L'esperienza ha dimostrato che le disposizioni contenute nella direttiva 2006/141/CE, nella direttiva 2006/125/CE, nonché nella direttiva 1999/21/CE garantiscono la libera circolazione di tali prodotti alimentari in maniera soddisfacente, pur garantendo un elevato livello di protezione della salute pubblica. Attualmente gli alimenti destinati a diete a bassissimo contenuto calorico non sono coperti dalla direttiva 96/8/CE ma unicamente dalla direttiva 2009/39/CE. È pertanto opportuno che il presente regolamento sia incentrato sulle prescrizioni generali in tema di composizione e di informazione in relazione con gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e agli, gli alimenti destinati a fini medici speciali, gli alimenti adatti alle persone intolleranti al glutine e quelli destinati a diete a basso e a bassissimo contenuto calorico, tenendo conto al tempo stesso delle disposizioni della direttiva 2006/141/CE, della direttiva 2006/125/CE e della direttiva 1999/21/CE. [Em. 11]

(16)  Al fine di assicurare la certezza del diritto, le definizioni contenute nella direttiva 2006/141/CE, nella direttiva 2006/125/CE e, nella direttiva 1999/21/CE, nel regolamento (CE) n. 41/2009 e nella direttiva 96/8/CE dovrebbero essere trasferite nel presente regolamento. Le definizioni di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento, di alimenti a base di cereali e di altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e di alimenti destinati a fini medici speciali, di alimenti adatti alle persone intolleranti al glutine e di alimenti destinati a diete a basso e a bassissimo contenuto calorico, dovrebbero tuttavia essere regolarmente aggiornate, tenendo opportunamente conto dei progressi tecnici e scientifici e dei pertinenti sviluppi a livello internazionale. [Em. 12]

(16 bis)  Secondo le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità i lattanti con basso peso alla nascita dovrebbero essere alimentati con allattamento materno. Tuttavia i lattanti con basso peso alla nascita e i neonati pretermine hanno spesso esigenze nutrizionali che non possono essere soddisfatte dal latte materno o dalle normali formule di proseguimento. Gli alimenti per queste categorie di bambini, se considerati i più appropriati tenuto conto delle loro condizioni mediche specifiche, dovrebbero ottemperare alle norme previste per gli alimenti per fini medici speciali. Le formule per lattanti con basso peso alla nascita e per neonati pretermine dovrebbero comunque essere conformi alle disposizioni della direttiva 2006/141/CE. [Em. 13]

(17)  È importante che gli ingredienti utilizzati nel processo di fabbricazione delle categorie di alimenti oggetto del presente regolamento siano idonei a soddisfare i requisiti nutrizionali oltre che a essere appropriati per le persone cui sono destinati e che la loro adeguatezza nutrizionale sia stata accertata sulla base di dati scientifici universalmente riconosciuti. Tale adeguatezza dovrebbe essere dimostrata attraverso un riesame sistematico e indipendente dei dati scientifici disponibili. [Em. 14]

(17 bis)  È importante che i pesticidi i cui livelli massimi di residui sono autorizzati dalle direttive 2006/141/CE e 2006/125/CE e che non soddisfano le condizioni di sicurezza di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari(21), siano ritirati dal mercato o vietati e non siano utilizzati per la produzione degli alimenti oggetto del presente regolamento. [Em. 15]

(17 ter)  I livelli massimi di residui di pesticidi stabiliti nel pertinente diritto dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale(22), si applicano lasciando impregiudicate le disposizioni specifiche stabilite nel presente regolamento e negli atti delegati adottate a norma dello stesso. [Em. 16]

(17 quater)  Tuttavia, data la vulnerabilità dei lattanti e dei bambini, sono necessari limiti rigorosi per i residui di antiparassitari negli alimenti per lattanti, negli alimenti di proseguimento e negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. I livelli massimi specifici di residui per tali prodotti sono fissati nella direttiva 2006/141/CE e nella direttiva 2006/125/CE. Particolare attenzione dovrebbe essere dedicata ai pesticidi contenenti sostanze classificate come nocive per la salute umana. [Em. 17]

(17 quinquies)  In tutte le fasi della catena produttiva alimentare le imprese e gli operatori del settore come definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 dovrebbero garantire che gli alimenti oggetto del presente regolamento siano conformi alle disposizioni del diritto alimentare generale e, in particolare, del presente regolamento. [Em. 18]

(18)  Disposizioni generali in tema di etichettatura sono contenute nella direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità(23) nel regolamento (UE) n. 1169/2011. Tali disposizioni generali in tema di etichettatura dovrebbero, di norma, applicarsi alle categorie di alimenti oggetto del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe tuttavia contenere, se necessario, disposizioni aggiuntive rispetto a quelle della direttiva 2000/13/CEdel regolamento (UE) n. 1169/2011 o deroghe a tali prescrizioni, al fine di permettere il conseguimento degli obiettivi specifici del presente regolamento. [Em. 19]

(19)  Il presente regolamento dovrebbe definire i criteri per la determinazione delle prescrizioni specifiche in tema di composizione e di informazione in relazione agli alimenti per lattanti, agli alimenti di proseguimento, agli alimenti a base di cereali e agli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, nonché agli alimenti destinati a fini medici speciali, agli alimenti adatti alle persone intolleranti al glutine e agli alimenti destinati a diete a basso e a bassissimo contenuto calorico, tenendo conto della direttiva 2006/141/CE della Commissione, della direttiva 2006/125/CE della Commissione e della direttiva 1999/21/CE della Commissione. Al fine di adeguare le definizioni di alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e alimenti destinati a fini medici speciali contenute nel presente regolamento, tenuto conto dei progressi tecnici e scientifici e dei pertinenti sviluppi a livello internazionale, e allo scopo di precisare le prescrizioni specifiche in tema di composizione e di informazione in relazione con le categorie di alimenti oggetto del presente regolamento, comprese le prescrizioni supplementari in tema di etichettatura rispetto alle disposizioni della direttiva 2000/13/CE, o in deroga a tali disposizioni, e inclusa l'autorizzazione delle indicazioni nutrizionali e sulla salute, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. É di particolar eimportanza che la Commissione proceda ad appropriate consultazioni nel corso dei lavori preparatori, anche a livello di esperti. La Commissione, in sede di predisposizione e di redazione di atti delegati, dovrebbe garantire la contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei pertinenti documenti al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 20]

(19 bis)  La Commissione dovrebbe, previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, chiarire lo status del latte destinato ai bambini fra i dodici e i trentasei mesi, attualmente disciplinato da differenti atti legislativi dell'Unione, come il regolamento (CE) n. 178/2002, il regolamento (CE) n.1924/2006 e il regolamento (CE) n. 1925/2006, la direttiva 2009/39/CE, nonché presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, una relazione che esamini l'opportunità di ulteriori iniziative legislative. Se opportuno, la relazione dovrebbe essere accompagnata da una proposta legislativa. [Em. 21]

(20)  È opportuno redigere e aggiornare un elenco allegato al presente regolamento di sostanze, quali vitamine, minerali, amminoacidi e altre sostanze, che possono essere aggiunte agli alimenti per lattanti, agli alimenti di proseguimento, agli alimenti a base di cereali, agli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e agli alimenti destinati a fini medici speciali e a quelli destinati a diete a basso e a bassissimo contenuto calorico, subordinatamente al rispetto di taluni criteri stabiliti nel presente regolamento. Per stabilire l'elenco allegato occorre tener conto delle specificità alimentari delle fasce di popolazione interessate e degli elenchi – che vanno sostituiti - stabiliti dalle direttive 2006/141/CE e 2006/125/CE e dal regolamento (CE) n. 953/2009 della Commissione, del 13 ottobre 2009, relativo alle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare(24) (che non si applica alle formule, sia liquide che solide, per lattanti e bambini piccoli). Poiché l'adozione e l'aggiornamentodell'elenco dell'allegatoimplica l'applicazione di criteri stabiliti nelsono misure di portata generale intese a integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, occorre attribuiredovrebbe essere delegato alla Commissione a questo riguardo competenze di esecuzione. Le competenze vanno esercitateil potere di adottare atti a tale riguardo conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(25)all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzionedelegati immediatamente applicabili di aggiornamento dell«che aggiornano l»elenco dell'Unioneallegato qualora, in casi debitamente giustificati in relazione con la tutela della salute pubblica, ciò sia reso necessario da imperativi motivi di urgenza. [Em. 22]

(21)  Attualmente, sulla base del parere del comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (CSRSERI) sulla valutazione dei rischi dei prodotti delle nanotecnologie, del 19 gennaio 2009, le informazioni sui rischi connessi ai nanomateriali ingegnerizzati sono inadeguate e gli attuali metodi di prova possono non essere sufficienti per esaminare tutti gli aspetti connessi ai nanomateriali ingegnerizzati. Alla luce di tale parere scientifico, e vista la particolare vulnerabilità delle categorie cui sono destinati gli alimenti oggetto del presente regolamento, è opportuno pertanto non includere i nanomateriali ingegnerizzati nell'elenco dell'Unioneallegato al presente regolamento per le categorie di alimenti oggetto del presente regolamento fintanto che non è stata operata una valutazione da parte dell'Autoritàl'Autorità non ne abbia dimostrato la sicurezza - sulla scorta di sufficienti e adeguati metodi di prova - il valore nutrizionale e l'idoneità per le persone cui sono destinati. [Em. 23]

(22)  Per ragioni di efficienza e di semplificazione legislativa e con il chiaro intento di sostenere l'innovazione, è opportuno un esame a medio termine della questione dell'eventuale estensione o meno dell'ambito dell'elenco dell'Unioneallegato al presente regolamento ad altre categorie di alimenti disciplinati da altre normative specifiche dell'Unione. L'estensione d'ambito dovrebbe essere decisa dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria, sulla base di un'analisi valutativa dell'Autorità. [Em. 24]

(23)  È necessario stabilire procedure per l'adozione di misure di urgenza in quei casi in cui i prodotti alimentari oggetto del presente regolamento rappresentano un grave rischio per la salute dell'uomo. Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione di misure di urgenza, alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione. Dette competenze sono esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(26). La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili in relazione alle misure di urgenza ove sussistano, in casi debitamente giustificati da ragioni di sanità pubblica, imperativi motivi di urgenza.

(24)  La direttiva 92/52/CEE stabilisce che gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento esportati o riesportati dall'Unione europea devono essere conformi al diritto dell'Unione salvo diversa decisione del paese importatore. Tale principio è già stato sancito per gli alimenti nel regolamento (CE) n. 178/2002. Per motivi di semplificazione e nell'interesse della certezza del diritto è opportuno pertanto abrogare la direttiva 92/52/CEE.

(25)  Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce le norme e le condizioni per l'utilizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute sui prodotti alimentari. Tali norme dovrebbero applicarsi di norma alle categorie di prodotti alimentari oggetto del presente regolamento, salvo che questo regolamento o gli atti non legislativi adottati in forza del presente regolamento non dispongano diversamente.

(26)  Attualmente le menzioni «senza glutine» e «con contenuto di glutine molto basso» possono essere utilizzate per i prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare e per i prodotti alimentari di consumo corrente ai sensi delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 41/2009. Tali menzioni potrebbero essere interpretate come indicazioni nutrizionali quali sono definite nel regolamento (CE) n. 1924/2006. Per ragioni di semplificazione È opportuno che tali menzioni siano disciplinate esclusivamente dal presente regolamento (CE) n. 1924/2006 e rispettino le prescrizioni in esso contenute. È pertanto necessario che gli adeguamenti tecnici a norma del regolamento (CE) n. 1924/2006, incorporanti le indicazioni nutrizionali «senza glutine» e «con contenuto di glutine molto basso» e le connesse condizioni d'impiego quali sono disciplinate dalabrogare il regolamento (CE) n. 41/2009, siano completati precedentemente alla data di applicazione del presente regolamento. [Em. 90]

(26 bis)  Le indicazioni «senza lattosio» e «con contenuto di lattosio molto basso» non sono al momento regolate dal diritto dell'Unione. Tali indicazioni sono tuttavia importanti per le persone intolleranti al lattosio. La Commissione deve pertanto chiarirne lo statuto in base al diritto alimentare generale. [Em. 25]

(27)  I «sostituti di un pasto per il controllo del peso» e i «sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso» sono attualmente considerati prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare e sono disciplinati da norme specifiche adottate ai sensi della direttiva 96/8/CE, mentre gli alimenti destinati alle diete a bassissimo contenuto calorico sono disciplinati unicamente dalla direttiva 2009/39/CE. Sempre più frequentemente, tuttavia, sono comparsi sul mercato prodotti alimentari destinati alla popolazione in generale, recanti menzioni simili che sono presentate come indicazioni sulla salute per il controllo del peso. È a causa di questa proliferazione di alimenti contenenti indicazioni generiche e del rischio di abitudini alimentari anomale indotte da certe diete non controllate, che l'Autorità procede regolarmente alla valutazione scientifica delle richieste relative alle indicazioni di salute dei sostitutivi del pasto. La valutazione dell'Autorità non verte sull'innocuità della composizione proposta dal produttore del settore alimentare che chiede di utilizzare un'indicazione o di servirsi di determinate modalità di etichettatura. Il presente regolamento dovrebbe pertanto dettare disposizioni specifiche per gli alimenti destinati a diete a basso e a bassissimo contenuto calorico. Tali norme rappresentano uno strumento importante per la sicurezza nutrizionale e sanitaria di quanti cercano di perdere peso. Al fine di evitare ogni possibile confusione tra i prodotti alimentari commercializzati per il controllo del peso e nell'interesse della certezza del diritto e della coerenza della legislazione dell'Unione, tutelando al contempo le categorie più vulnerabili, è opportuno che tali menzioni destinate alla popolazione in generale siano disciplinate esclusivamente dal regolamento (CE) n. 1924/2006 e rispettino le prescrizioni in esso contenute, prevedendo un'eccezione per gli alimenti destinati a diete a basso e a bassissimo contenuto calorico, che devono ottemperare alle disposizioni del presente regolamento. È necessario che gli adeguamenti tecnici a norma del regolamento (CE) n. 1924/2006, incorporanti le indicazioni nutrizionali relative al controllo del peso per i prodotti alimentari presentati come «sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso» e come «sostituti di un pasto per il controllo del peso» e le connesse condizioni d'impiego quali sono disciplinate dalla direttiva 96/8/CE, siano completati precedentemente alla data di applicazione del presente regolamento. [Em. 26]

(27 bis)  Per assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori è opportuno istituire, a livello degli Stati membri, procedure adeguate che prevedano controlli tanto sanitari quanto in materia di composizione, sia prima che dopo l'immissione degli alimenti sul mercato. [Em. 27]

(27 ter)  A norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali(27), gli Stati membri dovrebbero svolgere ispezioni sulla conformità delle imprese con detto regolamento e sugli atti delegati adottati a norma dello stesso, seguendo un approccio basato sui rischi. [Em. 28]

(28)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, bensì possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità, di cui allo stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi.

(29)  Sono necessarieLa Commissione dovrebbe adottare adeguate misure transitorie per consentire agli per garantire la certezza del diritto nel periodo intercorrente fra l'emanazione e l'attuazione del presente regolamento e fornire assistenza e informazioni aggiornate agli operatori del settore dei prodotti alimentarialimentare per consentire loro di adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento, [Em. 29]

(29 bis)  Per facilitare alle PMI l'accesso al mercato, che in alcuni comparti, per esempio quelli degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli e degli alimenti destinati a fini medici speciali, sembra dominato da poche grandi imprese, è opportuno che la Commissione, in stretta cooperazione con le parti interessate, adotti linee guida, attraverso atti delegati, per sostenere le PMI a conformarsi agli obblighi stabiliti nel presente regolamento onde promuovere in tal modo la competitività e l'innovazione. [Em. 30]

(29 ter)  Per agevolare agli operatori del settore alimentare l'accesso al mercato, in particolare alle PMI, che desiderano commercializzare prodotti frutto di innovazioni scientifiche e tecnologiche, è opportuno che la Commissione, in stretta cooperazione con i soggetti interessati, adotti linee guida relative alla procedura di immissione temporanea sul mercato alimenti frutto di innovazioni scientifiche e tecnologiche. [Em. 31]

(29 quater)  Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di autorizzare, mediante atti delegati, l'immissione temporanea sul mercato di alimenti frutto del progresso scientifico e tecnologico, onde sfruttare opportunamente i risultati delle ricerche industriali in attesa della modifica dell'atto delegato relativo alla specifica categoria alimentare interessata. Tuttavia, ai fini della tutela della salute dei consumatori, l'autorizzazione all'immissione in commercio potrà essere concessa solo previa consultazione dell'Autorità,[Em. 91]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto

1.  Il presente regolamento, che integra la il diritto alimentare dell'Unione, definisce le prescrizioni in materia di composizione e di informazione per le seguenti categorie di alimenti: [Em. 33]

   a) alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento;
   b) alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini;
   c) alimenti destinati a fini medici speciali, comprese le formule per i lattanti con basso peso alla nascita e i neonati pretermine. [Em. 34]
   c bis) alimenti per le persone intolleranti al glutine; e[Em. 35]
   c ter) alimenti destinati a diete a basso e a bassissimo contenuto calorico. [Em. 36]

2.  Il presente regolamento stabilisce le disposizioni in merito alla compilazione e all'aggiornamento di un elenco dell'Unioneallegato I ben definito di vitamine, di minerali e di altre sostanze che possono essere aggiunti, per specifiche finalità nutrizionali, alle categorie di alimenti di cui al paragrafo 1. [Em. 37]

2 bis.  Le disposizioni del presente regolamento prevalgono su ogni altra disposizione contraria del diritto dell'Unione applicabile ai prodotti alimentari. [Em. 38]

Articolo 2

Definizioni

1.  Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

   a) le definizioni di «alimento», di «commercio al dettaglio» e di «immissione sul mercato» di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafoparagrafi 7 e 8, del regolamento (CE) n. 178/2002; [Em. 39]
   b) le definizioni di «alimento preimballato» e di «etichettatura'di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva 2000/13/CEall'articolo 2, paragrafo 2, lettere e) e j) del regolamento (UE) n. 1169/2011; [Em. 40]
   c) le definizioni di »indicazione nutrizionale' e di «indicazioni sulla salute» di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punti 4) e 5), del regolamento (CE) n. 1924/2006;
   d) la definizione di «altra sostanza» di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1925/2006; e
   d bis) la definizione di «nanomateriale ingegnerizzato» di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera t), del regolamento (UE) n. 1169/2011. [Em. 41]

2.  Si intende per:

a)  «Autorità»: l'Autorità europea per la sicurezza alimentare istituita con il regolamento (CE) n. 178/2002;

   b) «lattante»: il bambino di età inferiore a dodici mesi;
   c) «bambino nella prima infanzia»: il bambino di età compresa tra uno e tre anni;
   d) «alimenti per lattanti»: i prodotti alimentari destinati all'alimentazione dei lattanti nei primi mesi di vita, in grado di soddisfare da soli al fabbisogno nutritivo dei lattanti fino all'introduzione di un'adeguata alimentazione complementare;
   e) «alimenti di proseguimento»: i prodotti alimentari destinati all'alimentazione dei lattanti successivamente all'introduzione di un'adeguata alimentazione complementare, costituenti il principale elemento liquido nell'ambito dell'alimentazione progressivamente diversificata dei lattanti;
  f) «alimenti a base di cereali»: i prodotti alimentari
   i) destinati a soddisfare le esigenze specifiche dei lattanti in buona salute nel periodo di svezzamento e dei bambini in buona salute per integrarne la dieta e/o per abituarli gradualmente a un'alimentazione normale;
  ii) rientranti in una delle seguenti quattro categorie:
   cereali semplici ricostituiti o da ricostituire con latte o con altro liquido nutritivo appropriato;
   cereali con aggiunta di un alimento ricco di proteine, ricostituiti o da ricostituire con acqua o con altri liquidi non contenenti proteine;
   pastina utilizzata dopo averla fatta cuocere in acqua bollente o in qualsiasi altro liquido adatto;
   biscotti e fette biscottate utilizzati tal quali o dopo essere stati sbriciolati e uniti ad acqua, latte o altri liquidi adatti;
  g) «alimenti per bambini»: i prodotti alimentari destinati a soddisfare le esigenze specifiche dei lattanti in buona salute nel periodo di svezzamento e dei bambini nella prima infanzia in buona salute per integrarne la dieta e/o per abituarli gradualmente a un'alimentazione normale, esclusi:
   i) gli alimenti a base di cereali, e
   ii) il latte destinato ai bambini nella prima infanzia;
   h) «alimenti destinati a fini medici speciali»: i prodotti alimentari espressamente elaborati o formulati e destinati alla dieta di pazienti, da utilizzare sotto la sorveglianza di un medico. Tali prodotti sono destinati all'alimentazione completa o parziale di pazienti che presentano alterazioni, disturbi o disordini della capacità di assunzione, digestione, assorbimento, metabolismo o escrezione di alimenti comuni o di determinate sostanze nutrienti contenute negli alimenti o di metaboliti, oppure che hanno altre esigenze nutrizionali dettate da motivi clinici e il cui equilibrio alimentare non può essere raggiunto semplicemente modificando il normale regime dietetico. Fra gli alimenti destinati a fini medici speciali rientrano anche gli alimenti per lattanti con basso peso alla nascita e pretermine, anch'essi soggetti alle disposizioni della direttiva 2006/141/CE. [Em. 92]
   h bis) «alimenti per lattanti con basso peso alla nascita e neonati pretermine», gli alimenti specificamente sviluppati per le esigenze nutrizionali, accertate da controlli medici, dei neonati prematuri o con basso peso alla nascita. [Em. 43]
   h ter) «alimenti per persone intolleranti al glutine», alimenti nutrizionalmente specializzati che sono prodotti, preparati o lavorati per soddisfare le particolari esigenze dietetiche delle persone intolleranti al glutine; [Em. 44]
   h quater) «glutine», frazione proteica del frumento, della segale, dell'orzo, dell'avena o delle loro varietà incrociate nonché dei loro derivati, non solubile in acqua in soluzione di cloruro di sodio di 0,5 M; [Em. 45]
   h quinquies) «alimenti destinati a diete a basso contenuto calorico (»prodotti LCD«)» e «alimenti destinati a diete a bassissimo contenuto calorico (»prodotti VLCD«)», alimenti di formulazione specifica che, se usati secondo le indicazioni del produttore, sostituiscono interamente la razione alimentare giornaliera.

I prodotti VLCD forniscono un apporto calorico giornaliero compreso fra le 400 e le 800 kcal.

I prodotti LCD forniscono un apporto calorico giornaliero compreso fra le 800 e le 1200 kcal. [Em. 46]

Gli alimenti destinati a fini medici speciali ex primo comma, lettera h), rientrano in una delle seguenti tre categorie:

   i) alimenti completi dal punto di vista nutrizionale con una formulazione standard delle sostanze nutrienti che, se utilizzati secondo le istruzioni del produttore, possono rappresentare l'unica fonte di nutrimento per le persone alle quali sono destinati;
   ii) alimenti completi dal punto di vista nutrizionale con una formulazione di sostanze nutrienti adattata ad una specifica malattia, un disturbo o uno stato patologico che, se utilizzati secondo le istruzioni del produttore, possono rappresentare l'unica fonte di nutrimento per le persone alle quali sono destinati;
   iii) alimenti incompleti dal punto di vista nutrizionale con una formulazione standard o adattata ad una specifica malattia, un disturbo o uno stato patologico che non sono adatti ad essere utilizzati come unica fonte di nutrimento. [Em. 47]

3.  La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 per adeguare le definizioni di «alimenti per lattanti», «alimenti di proseguimento», «alimenti a base di cereali», «alimenti per bambini» e «alimenti destinati a fini medici speciali», tenendo opportunamente conto dei progressi tecnici e scientifici e dei pertinenti sviluppi a livello internazionale. [Em. 48]

Capo II

Immissione sul mercato

Articolo 3

Immissione sul mercato

1.  I prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, possono essere immessi sul mercato soltanto a condizione che soddisfino le disposizioni del presente regolamento e il diritto dell'Unione applicabile ai prodotti alimentari.

2.  Gli alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che sono importati nell'Unione per esservi commercializzati rispettano le disposizioni applicabili al diritto alimentare dell'Unione. Gli alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che sono esportati o riesportati dall'Unione per essere immessi sul mercato di un paese terzo rispettano le disposizioni applicabili al diritto alimentare dell'Unione, salvo che particolari condizioni del paese importatore – ad es. legate al clima o alla morfologia – non ne giustifichino una diversa composizione e condizionamento.

3.  Gli alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, possono essere immessi sul mercato soltanto in imballaggi preconfezionati.

4.  L'immissione sul mercato di alimenti conformi alle disposizioni del presente regolamento non può essere limitata o vietata dagli Stati membri per motivi connessi alla loro composizione, fabbricazione, presentazione o etichettatura. [Em. 49]

4 bis.   Al fine di consentire l'immissione rapida sul mercato degli alimenti di cui all' articolo 1, paragrafo 1, che sono frutto di progressi scientifici e tecnologici, la Commissione può, previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, adottare atti delegati ex articolo 15 per autorizzare, per un periodo di due anni, l'immissione in commercio di alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, non conformi alle norme di composizione stabilite dal presente regolamento o dagli atti delegati adottati a norma dello stesso. [Em. 50]

Articolo 4

Prodotti alimentari in imballaggio preconfezionato

I prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono immessi sul mercato al dettaglio esclusivamente nella forma di prodotti alimentari in imballaggio preconfezionato. [Em. 51]

Articolo 5

Libera circolazione dei prodotti

L'immissione sul mercato dei prodotti alimentari che soddisfano le disposizioni del presente regolamento non può essere limitata o vietata dagli Stati membri per motivi connessi alla composizione, alla fabbricazione, alla presentazione o all'etichettatura di detti prodotti. [Em. 52]

Articolo 6

Misure di urgenza

1.  Allorché è evidente che un prodotto alimentare di cui all'articolo 1, paragrafo 1, può costituire un grave rischio per la salute dell'uomo e che tale rischio non può essere controllato in maniera soddisfacente con le misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, adotta immediatamente appropriate misure di urgenza provvisorie, comprese le misure volte a limitare o a vietare l'immissione sul mercato dei prodotti alimentari in questione, in funzione della gravità della situazione. Tali misure sono adottate tramite atti di esecuzione conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

2.  Per imperativi motivi di urgenza, debitamente giustificati, allo scopo di limitare o di far fronte a un grave rischio per la salute dell'uomo, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

3.  Nel caso in cui uno Stato membro abbia informato ufficialmente la Commissione in merito alla necessità di adottare misure di urgenza e la Commissione non abbia adottato provvedimenti conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, lo Stato membro in questione può adottare appropriate misure di urgenza provvisorie volte a limitare o a vietare sul suo territorio l'immissione sul mercato dei prodotti alimentari in questione, in funzione della gravità della situazione. In tal caso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, specificando i motivi di tale decisione. La Commissione adotta atti di esecuzione finalizzati all'estensione, alla modifica o all'abrogazione delle misure di urgenza provvisorie nazionali. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Lo Stato membro può mantenere in vigore le proprie misure di urgenza provvisorie nazionali fintanto che non sono stati adottati gli atti di esecuzione menzionati nel presente paragrafo.

Articolo 6 bis

Principio di precauzione

Qualora, dopo un'analisi dei dati scientifici disponibili, emergano ragionevoli motivi di preoccupazione circa la possibilità di effetti negativi ma persista al riguardo incertezza scientifica, possono essere adottate misure provvisorie di gestione del rischio onde garantire un elevato livello di protezione delle fasce vulnerabili di popolazione cui sono destinati gli alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1. [Em. 53]

Articolo 6 ter

Sorveglianza

Le autorità nazionali competenti provvedono all'introduzione di un sistema di sorveglianza adeguato al fine di garantire il rispetto del presente regolamento e delle relative prescrizioni sanitarie da parte degli operatori del settore alimentare. [Em. 54]

Capo III

Prescrizioni

Sezione 1

Disposizioni Introduttive

Articolo 7

Disposizioni introduttive

I prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, soddisfano le prescrizioni del diritto dell'Unione applicabili ai prodotti alimentari.

2.  Le prescrizioni stabilite nel presente regolamento prevalgono su qualsiasi altra disposizione contrastante del diritto dell'Unione applicabile ai prodotti alimentari. [Em. 55]

Articolo 8

Pareri dell'Autorità

L'Autorità esprime pareri scientifici conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 178/2002 ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 8 bis

Alimenti di consumo corrente

Nell'etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti di consumo corrente è vietato impiegare:

   a) l'espressione «alimentazione speciale», da sola o insieme ad altre parole, per designare tali alimenti;
   b) ogni altra indicazione o presentazione atta a generare l'impressione che si tratti di un alimento appartenente a una delle categorie di cui all'articolo 1, paragrafo 1. [Em. 56]

Sezione 2

Prescrizioni generali

Articolo 9

Prescrizioni generali in tema di composizione e di informazione

1.  La composizione degli alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è idonea a soddisfare le esigenze nutrizionali delle persone cui gli alimenti sono destinati e risulta adatta per tali persone sulla base di dati scientifici universalmente riconosciuti, sottoposti a peer review e valutati in maniera indipendente nonché sulla base di pareri medici. [Em. 57]

2.  I prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, non contengono sostanze in quantità tali da mettere in pericolo la salute delle persone cui sono destinati.

3.  L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità degli alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, forniscono adeguate informazioni ai sono accurate, chiare e di facile comprensione per i consumatori e non sono fuorvianti. Non attribuiscono a tali alimenti proprietà di prevenzione, trattamento o cura di patologie umane o sottintendere proprietà di questo tipo. [Em. 58]

3 bis.  L'etichetta degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento non contiene illustrazioni di lattanti né altre illustrazioni o diciture che inducano a idealizzare l'uso del prodotto. Sono comunque ammesse rappresentazioni grafiche atte ad agevolare l'identificazione del prodotto e ad illustrarne i metodi di preparazione. La direttiva 2006/141/CE viene modificata di conseguenza. [Em. 59]

4.  La diffusione di qualsiasi informazione utile o di raccomandazioni con riferimento alle categorie di alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b, c) e c bis), può essere effettuata esclusivamente da nei confronti di persone qualificate nel campo della medicina, della nutrizione o della farmacia o da altre figure professionali nel campo dell'assistenza alla maternità e all'infanzia. Informazioni supplementari fornite dai professionisti del settore sanitario al consumatore finale sono esclusivamente di carattere fattuale e scientifico e non contengono messaggi pubblicitari. [Em. 60]

4 bis.  Onde consentire un controllo ufficiale efficace, gli operatori alimentari che immettono sul mercato di uno Stato membro gli alimenti di cui all' articolo 1, paragrafo 1, ne danno comunicazione all'autorità competente nazionale interessata, trasmettendole il modello di etichetta utilizzato per il prodotto. [Em. 61]

4 ter.  L'impiego di pesticidi nei prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti ex articolo 1, paragrafo 1 viene limitato per quanto possibile, lasciando impregiudicate le disposizioni delle direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE. [Em. 62]

4 quater.  Le prescrizioni specifiche relative agli alimenti ex articolo 1, paragrafo 1 che prevedono limiti all'uso o l'interdizione di determinati pesticidi sono aggiornate con periodicità regolare, prestando particolare attenzione ai pesticidi contenenti sostanze attive, fitoprotettori o sinergizzanti classificate dal regolamento (CE) n. 1272/2008 (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele(28)) come mutagene di categoria 1A o 1B, cancerogene di categoria 1A o 1B, tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B e considerate come sostanze dalle proprietà di interferenza endocrina che possono avere effetti nocivi per le persone, o alle sostanze attive «candidate alla sostituzione» ex articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. [Em. 63]

Sezione 3

Prescrizioni specifiche

Articolo 10

Prescrizioni specifiche in tema di composizione e di informazione

1.  I prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, devono soddisfare le disposizioni di cui all'articolo 7 e le prescrizioni in tema di composizione e di informazione di cui all'articolo 9.

2.  Fatte salve le prescrizioni generali di cui agli articoli 7 e 9 e le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 10 bis e 10 ter e tenuto conto delle disposizioni della direttiva 2006/141/CE, della direttiva 2006/125/CE e della direttiva 1999/21/CE, nonché dei progressi tecnici e scientifici, in particolare dei risultati delle valutazioni dei rischi e del principio di precauzione ex articolo 6 bis, alla Commissione é conferito il potere di adottare regolamentiatti delegati entro il ...(29), conformemente all'articolo 15, riguardo a quanto segue: [Em. 64]

   a) prescrizioni specifiche in tema di composizione dei prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
   b) prescrizioni specifiche in merito all'utilizzo di pesticidi nei prodotti agricoli destinati alla produzione di tali alimenti e ai residui di pesticidi in tali alimenti;
   c) prescrizioni specifiche in merito all'etichettatura, alla presentazione e alla pubblicità degli alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che comprendono le disposizioni specifiche già in vigore per gli alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1compresa l'autorizzazione delle indicazioni nutrizionali e sulla salute; [Em. 66]
   c bis) prescrizioni sulle informazioni da fornire nelle raccomandazioni per un uso appropriato dei prodotti alimentari ex articolo 1, paragrafo 1; [Em. 67]
   d) procedura di notifica per l'immissione sul mercato dei prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, al fine di facilitare l'efficace controllo ufficiale di tali prodotti, sulla base della quale gli operatori del settore alimentare notificano all'autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri il luogo di commercializzazione dei prodotti;
   e) prescrizioni in tema di prassi promozionali e commerciali in merito agli alimenti per lattanti;
   f) prescrizioni sulle informazioni da trasmettere sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia al fine di assicurare un'adeguata informazione sulle appropriate prassi alimentari; e
   f bis) obbligo di monitoraggio successivo all'immissione in commercio degli alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per verificare il rispetto delle prescrizioni specifiche. [Em. 68]

3.  Fatte salve le prescrizioni generali di cui agli articoli 7 e 9 e le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 10 bis e 10 ter e tenuto conto dei pertinenti progressi tecnici e scientifici, in particolare dei risultati delle nuove valutazioni dei rischi e del principio di precauzione ex articolo 6 bis, la Commissione aggiorna i regolamenti gli atti delegati di cui al paragrafo 2 del presente articolo conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 15. [Em. 69]

Qualora, in caso di rischi sanitari emergenti, motivi imperativi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 16 si applica agli atti delgati adottati ai sensi del presente articolo.

Articolo 10 bis

Alimenti per le persone intolleranti al glutine

1.  In aggiunta alle disposizioni di cui all'articolo 9, gli alimenti destinati alle persone intolleranti al glutine, consistenti di ingredienti ricavati da frumento, segale, orzo, avena o da loro varietà incrociate, specialmente lavorati per ridurne il contenuto di glutine, o contenenti uno o più di tali ingredienti, non supera 100 mg/kg nei prodotti alimentari venduti al consumatore finale.

2.  Gli alimenti destinati alle persone intolleranti al glutine venduti al consumatore finale che presentano un tenore di glutine:

   non superiore a 100 mg/kg possano recare l'indicazione «tenore di glutine molto basso»,
   non superiore a 20 mg/kg possono recare l'indicazione «senza glutine».

3.  Gli alimenti destinati alle persone intolleranti al glutine sono inoltre conformi ai seguenti requisiti:

   forniscono approssimativamente la stessa quantità di vitamine e di sali minerali degli alimenti sostituiti,
   sono preparati con una cura particolare, nel rispetto delle Buone Prassi di Fabbricazione (BPF) per evitare ogni contaminazione con il glutine,
   l'eventuale indicazione «tenore di glutine molto basso» o «senza glutine» figura in prossimità del nome con cui il prodotto è commercializzato. [Em. 70]

Articolo 10 ter

Alimenti destinati a diete a basso e a bassissimo contenuto calorico

1.  I prodotti LCD e VLCD rispettano i requisiti di composizione enunciati nell'allegato II al presente regolamento.

2.  Tutti i singoli componenti dei prodotti LCD e VLCD in vendita sul mercato sono contenuti nella stessa confezione.

3.  I prodotti LCD e VLCD sono posti in vendita sotto le seguenti denominazioni:

   a) prodotti VLCD:
  

sostituto dell'intera razione alimentare per diete a bassissimo contenuto calorico

   b) prodotti LCD:
  

sostituto dell'intera razione alimentare per diete a basso contenuto calorico

4.  Sull'etichettatura dei prodotti LCD e VLCD, oltre alle indicazioni di cui al Capo IV del regolamento (UE) 1169/2011, figurano obbligatoriamente le indicazioni seguenti:

   a) il valore energetico disponibile, espresso in kJ e kcal, e il contenuto di proteine, carboidrati e grassi, espresso in forma numerica, per una data quantità di prodotto pronto per l'uso e immesso in consumo;
   b) la quantità media di ogni minerale e di ogni vitamina per i quali sono previsti requisiti obbligatori al punto 5 dell'allegato II, espressa in forma numerica, per una data quantità di prodotto pronto per l'uso e immesso in consumo;
   c) istruzioni per un'adeguata preparazione, ove necessario, e una menzione dell'importanza di seguire le istruzioni stesse;
   d) se un prodotto, usato secondo le istruzioni del produttore, fornisce un apporto giornaliero di polioli superiore a 20 g il giorno, indicazione obbligatoria che l'alimento può avere un effetto lassativo;
   e) menzione dell'importanza di mantenere giornalmente un adeguato apporto di liquidi;
   f) l'indicazione che il prodotto fornisce in quantità adeguate tutti gli elementi nutrizionali essenziali per la giornata;
   g) l'indicazione che il prodotto non dovrebbe essere usato per più di tre settimane senza controllo medico;

5.  L'etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti LCD e VLCD non fanno alcun riferimento al ritmo e all'entità della perdita di peso eventualmente conseguente al loro consumo. [Em. 71]

Articolo 10 quater

Accesso al mercato interno per le PMI

La Commissione, in stretta cooperazione con le parti interessate e con l'Autorità, adotta opportune linee guida e fornisce la guida tecnica necessaria a permettere alle imprese, in particolare le PMI, di conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento e le assiste nella preparazione e presentazione della domanda di valutazione scientifica. Per l'adozione delle linee guida la Commissione ha il potere di adottare atti delegati ex articolo 15. [Em. 72]

Capo IV

Elenco dell'unione delle sostanze autorizzate

Articolo 11

Creazione di un elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate

1.  Tenendo conto delle direttive 2006/141/CE e 2006/125/CE, nonché del regolamento (CE) n. 953/2009, alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro …(30), atti delegati conformemente all'articolo 15, al fine di includere nell'allegato -1 un elenco delle vitamine, dei minerali e delle altre sostanze che possono essere aggiunti a ciascuna categoria di prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

2.  Ai prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, possono essere aggiunti vitamine, minerali, amminoacidi e altre sostanze a condizione che questi soddisfino le seguenti condizioni:

   a) non rappresentino, sulla base delle evidenze scientifiche disponibili universalmente accettate e oggetto di una valutazione inter pares, un rischio per la salute dei consumatori;
   b) siano disponibili per essere utilizzati dal corpo umano;
   b bis) siano adatti per gli scopi nutrizionali per cui sono previsti; e
   b ter) abbiano, sulla base di evidenze scientifiche universalmente accettate, effetti sul piano nutrizionale o fisiologico.

2.  Entro il [due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione compila e successivamente aggiorna, tramite regolamenti di esecuzione, un elenco dell'Unione di sostanze autorizzate che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1. La registrazione di una sostanza nell'elenco dell'Unione include la sua descrizione e, se del caso, l'indicazione delle condizioni di utilizzo e dei criteri di purezza applicabili. Detti regolamenti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Per ragioni debitamente giustificate di estrema urgenza connesse a rischi sanitari emergenti, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili per aggiornare l'elenco dell'Unione conformemente alla disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

2 bis.  Alle sostanze di cui al paragrafo 2 che rientrano nella categoria dei nanomateriali ingegnerizzati si applicano le seguenti condizioni supplementari:

   a) la sussistenza della condizione di cui al paragrafo 2, lettera a) é stata dimostrata sulla base di adeguati metodi di prova; e
   b) é stato dimostrato il loro valore nutrizionale e l'idoneità per le persone cui sono destinate. [Em. 87]

Articolo 11 bis

Aggiornamento dell'elenco delle sostanze autorizzate

31. Alla registrazione di una nuova sostanza nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 2allegato I si procede su iniziativa della Commissione o a seguito della presentazione di una domanda in tal senso. Una domanda può essere presentata da uno Stato membro o da un interessato, anche in rappresentanza di più parti (nel prosieguo indicato come il richiedente). Le domande sono trasmesse alla Commissione conformemente al paragrafo 4.

1 bis.  Il richiedente presenta la domanda alla Commissione conformemente al paragrafo 2. Quest'ultima accusa ricezione per iscritto entro 14 giorni dal suo ricevimento.

2. La domanda comprende:

   a) il nome e l'indirizzo del richiedente;
   b) la denominazione e una chiara descrizione della sostanza;
   c) la composizione della sostanza;
   d) l'impiego proposto della sostanza e le condizioni di utilizzo;
   e) un esame sistematico dei dati scientifici e degli studi appropriati, sottoposti a peer review e condotti sulla base di indicazioni di esperti universalmente riconosciute in merito alla concezione e allo svolgimento di tali studi;
   f) evidenze scientifiche da cui risulta la quantità della sostanza che non mette in pericolo la salute delle persone alle quali è destinata e la sua idoneità per gli usi previsti;
   g) evidenze scientifiche da cui risulta che la sostanza è disponibile per essere utilizzata dal corpo umano e ha effetti nutrizionali o fisiologici;
   h) una sintesi del contenuto della domanda.
  

3. Nel caso in cui una sostanza sia già inclusa nell'elenco dell'Unioneallegato I e si sia verificato un significativo cambiamento dei metodi di produzione o la dimensione delle particelle sia stata modificata, ad esempio grazie alla nanotecnologia, la sostanza preparata sulla base di tali nuovi metodi o con la modifica della dimensione delle particelle è considerata una sostanza differente. e la sua immissione sul mercato dell'Unione deve essere preceduta da una modifica dell'elenco dell'UnioneUna domanda distinta é richiesta per la sua inclusione nell'allegato I.

4.  Se una sostanza figurante nell'allegato I non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 2 bis, la Commissione ne stabilisce l'esclusione dall'allegato I.

5.  La registrazione di una sostanza nell'allegato I comporta:

   la descrizione della sostanza;
   se del caso, l'indicazione delle sue condizioni di utilizzo; e
   se del caso, l'indicazione dei criteri di purezza applicabili.

6.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 per l'aggiornamento dell'allegato I. Qualora, in caso di rischi sanitari incombenti, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 16 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo. [Em. 88]

Articolo 12

Informazioni riservate in merito alle domande

1.  Le informazioni, tra quelle trasmesse nella domanda di cui all'articolo 11, la cui divulgazione potrebbe nuocere notevolmente alla competitività del richiedente possono essere sottoposte a un trattamento per assicurarne la riservatezza.

2.  In nessun caso sono considerate riservate le informazioni relative ai seguenti elementi:

   i) nome e indirizzo del richiedente;
   ii) designazione e descrizione della sostanza;
   iii) motivazione dell'utilizzo della sostanza in o su un determinato prodotto alimentare;
   iv) informazioni relative alla valutazione della sicurezza della sostanza;
   v) se del caso, metodo o metodi di analisi utilizzati dal richiedente;
   v bis) dati scientifici ottenuti dalla sperimentazione animale per valutare la sicurezza della sostanza. [Em. 75]

3.  I richiedenti indicano quali informazioni, tra quelle trasmesse, essi desiderano siano trattate come riservate. In tali casi devono essere fornite motivazioni verificabili.

4.  La Commissione, dopo aver consultato i richiedenti, decide quali informazioni possono restare riservate e notifica la sua decisione ai richiedenti e agli Stati membri.

5.  Dopo essere stati informati della posizione della Commissione, i richiedenti hanno a disposizione tre settimane per ritirare la propria domanda se intendono salvaguardare la riservatezza delle informazioni fornite. La riservatezza è mantenuta fino alla scadenza di tale periodo.

Capo V

Riservatezza

Articolo 13

Clausola generale di trasparenza edi riservatezza

La Commissione, l'Autorità e gli Stati membri, conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(31),garantiscono l'accesso più ampio possibile ai documenti e in particolare assistono e informano i cittadini in merito alle modalità di presentazione delle richieste di accesso. Essi adottano anche le misure necessarie a garantire la necessaria riservatezza delle informazioni da essi ricevute ai sensi del presente regolamento, fatte salve le informazioni che devono essere divulgate qualora le circostanze lo richiedano al fine di tutelare la salute dell'uomo, degli animali o l'ambiente. [Em. 76]

Capo VI

Disposizioni procedurali

Articolo 14

Comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Esso é un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura viene chiusa senza esito quando, entro il termine per la formulazione di un parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggiornanza semplice dei membri del comitato lo richieda.

3.  Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso regolamento.

Articolo 15

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  La delega di poteriIl potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, e all'articolo 10 del presente regolamentoall'articolo 3, paragrafo 4 bis, all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, all'articolo 10 quater, all'articolo 11, paragrafo 1 e all'articolo 11 bis, paragrafo 6 è conferita per un periodo indeterminato a partire dal (*) [(*) data didi cinque anni a decorrere dal ...(32)dell'atto legislativo di base o qualsiasi altra data stabilita dal legislatore]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di poteri è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano alla proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 77]

3.  La delega di poteri Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, e all'articolo 10agli articoli 3, paragrafo 4 bis, 10, paragrafi 2 e 3, 10 quater, 11, paragrafo 1 e 11 bis, paragrafo 6 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 78]

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L' atto delegato adottato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'articolo 10di cui all'articolo 3, paragrafo 4 bis, all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, all'articolo 10 quater, all'articolo 11, paragrafo 1 e all'articolo 11 bis, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 79]

Articolo 16

Procedura di urgenza

1.  Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.  Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 15. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Capo VII

Disposizioni finali

Articolo 16 bis

Alimenti per le persone intolleranti al lattosio

Entro il ...(33) la Commissione presenta, al Parlamento europeo e al Consiglio, una relazione, all'occorrenza corredata da una proposta legislativa, volta a chiarire lo statuto delle indicazioni «senza lattosio» e «a bassissimo contenuto di lattosio» figuranti in etichetta. [Em. 80]

Articolo 16 ter

Tipologie di latte per la prima infanzia

Entro il ..(34). la Commissione, previa consultazione dell'Autorità presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che valuti l'opportunità di emanare speciali disposizioni per la composizione e l'etichettatura delle tipologie di latte per i bambini. La relazione prende in considerazione le esigenze nutrizionali, i profili di consumo, l'apporto nutritivo e i livelli di esposizione di tali bambini a contaminanti e pesticidi. La relazione esamina anche se queste tipologie di latte presentano benefici nutrizionali rispetto alla normale dieta seguita da un bambino in fase di allattamento. Alla luce delle conclusioni di tale relazione, la Commissione:

   a) decide che non sono necessarie disposizioni specifiche relative alla composizione e all'etichettatura delle tipologie di latte per la prima infanzia, o
   b) sottopone all'occorrenza, secondo la procedura legislativa ordinaria e sulla base dell'articolo 114 TFUE, ogni proposta legislativa.

Nelle more della preparazione della summenzionata relazione della Commissione le tipologie di latte destinate ai bambini continuano a essere disciplinati dalla pertinente normativa dell'Unione come il regolamento (CE) n. 178/2002, il regolamento (CE) n. 1925/2006 e il regolamento (CE) n.1924/2006. [Em. 81]

Articolo 17

Abrogazione

1.  La direttiva 92/52/CEE e la direttiva 2009/39/CE sono abrogate a decorrere dal ...(35). I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

2.  La direttiva 96/8/CE e il regolamento (CE) n. 41/2009 sono abrogati a decorrere dal ...*.

Articolo 18

Misure transitorie

I prodotti alimentari che non soddisfano le prescrizioni del presente regolamento ma ottemperano alle disposizioni delle direttive 2009/39/CE e 96/8/CE, dei regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 e sono stati etichettati precedentemente al ...(36) possono continuare a essere immessi sul mercato dopo tale data fino all'esaurimento delle scorte.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal ...(37)*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

Elenco delle sostanze autorizzate [Am. 89]

ALLEGATO II

Requisiti di composizione dei prodotti LCD e VLCD

Tali requisiti riguardano i prodotti LCD e VLCD pronti per il consumo, commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del fabbricante.

1.  Energia

1.1.  L'energia fornita da un prodotto VLCD non é inferiore a 1 680 kJ (400 kcal) e superiore a 3 360 kJ (800 kcal) per l'intera razione alimentare giornaliera.

1.2.  L'energia fornita da un prodotto LCD non é inferiore a 3 360 kJ (800 kcal) e superiore a 5 040 kJ (1 200 kcal) per l'intera razione alimentare giornaliera.

2.  Proteine

2.1  Le proteine contenute nei prodotti LCD forniscono non meno del 25% e non più del 50% dell'energia totale del prodotto. Il contenuto proteinico di questi prodotti non é comunque superiore ai 125 g.

2.2.  Il punto 2.1 fa riferimento a una proteina il cui indice chimico è pari a quello della proteina di riferimento FAO/OMS (1985) di cui alla tabella 2. Se l'indice chimico è inferiore al 100% della proteina di riferimento, i livelli proteinici minimi sono aumentati in conformità. L'indice chimico della proteina deve essere comunque almeno pari all'80% di quello della proteina di riferimento.

2.3.  L'«indice chimico» indica il rapporto più basso tra la quantità di ciascun amminoacido essenziale della proteina in prova e la quantità di ciascun amminoacido corrispondente della proteina di riferimento.

2.4.  L'aggiunta di amminoacidi è permessa soltanto allo scopo di migliorare il valore nutrizionale delle proteine e unicamente nelle proporzioni all'uopo necessarie.

3.  Materie grasse

3.1.  L'energia derivata dai grassi supera il 30% dell'energia totale disponibile del prodotto.

3.2.  L'acido linoleico (sotto forma di gliceridi) non é inferiore e 4,5 g.

4.  Fibre alimentari

Il contenuto delle fibre alimentari nei prodotti LCD e VLCD non é inferiore a 10 g e superiore a 30 g per la razione alimentare giornaliera.

5.  Vitamine e minerali

I prodotti LCD e VLCD forniscono per l'intera razione giornaliera un apporto almeno pari al 100% della quantità di vitamine e sali minerali indicate nella Tabella 1.

TABELLA 1

Vitamina A

(µg RE)

700

Vitamina D

(µg)

5

Vitamina E

(mg-TE)

10

Vitamina C

(mg)

45

Tiamina

(mg)

1,1

Riboflavina

(mg)

1,6

Niacina

(mg-NE)

18

Vitamina B6

(mg)

1,5

Folato

(µg)

200

Vitamina B12

(µg)

1,4

Biotina

(µg)

15

Acido pantotenico

(mg)

3

Calcio

(mg)

700

Fosforo

(mg)

550

Potassio

(mg)

3 100

Ferro

(mg)

16

Zinco

(mg)

9,5

Rame

(mg)

1,1

Iodio

(µg)

130

Selenio

(µg)

55

Sodio

(mg)

575

Magnesio

(mg)

150

Manganese

(mg)

1

Tabella 2

PATTERN DI RIFERIMENTO IN AMINOACIDI (1)

 

g/100 g proteine

Cisteina + metionina

1,7

Istidina

1,6

Isoleucina

1,3

Leucina

1,9

Lisina

1,6

Fenilanina + tirosina

1,9

Treonina

0,9

Triptofano

0,5

Valina

1,3

(1) Organizzazione mondiale della sanità. Energy and protein requirements. Report of a Joint FAO/WHO/UNU Meeting. Ginevra: Organizzazione mondiale della sanità 1985. (WHO Technical Report Series 724).

[Em. 82]

(1) GU C 24 del 28.1.2012, pag. 119.
(2) GU C 24 del 28.1.2012, pag. 119.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 14 giugno 2012.
(4) GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21.
(5) GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.
(6) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.
(7) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.
(8) GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.
(9) GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1.
(10) GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16.
(11) GU L 55 del 6.3.1996, pag. 22.
(12) GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29.
(13) GU L 16 del 21.1.2009, pag. 3.
(14) GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 129.
(15) GU C 172 dell'8.7.1992, pag. 1.
(16) Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli alimenti destinati alle persone che soffrono di metabolismo glucidico perturbato (diabete) (COM (2008) 392 – Bruxelles, 26.6.2008).
(17) COM(2008)0392.
(18) Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione dell'articolo 9 della direttiva 89/398/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (COM (2008)0393 del 27.6.2008).
(19) «An analysis of the European, social and environmental impact of the policy options for the revision of the Framework Directive on dietetic foods» (Studio di Agra CEAS Consulting del 29.4.2009).
(20) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
(21) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(22) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(23) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(24) GU L 269 del 14.10.2009, pag. 9.
(25) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(26) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(27) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
(28) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
(29)* Due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
(30) Due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
(31) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
(32)* Data di entrata in vigore del presente regolamento.
(33)* Un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(34)* Un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
(35)* Primo giorno del mese successivo a due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
(36)* Due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
(37)** Primo giorno del mese successivo a due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.


Consultazioni pubbliche e loro disponibilità in tutte le lingue dell'UE
PDF 103kWORD 32k
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 sulle consultazioni pubbliche e la loro disponibilità in tutte le lingue dell'UE (2012/2676(RSP))
P7_TA(2012)0256B7-0306/2012

Il Parlamento europeo,

–  vista la comunicazione della Commissione dell'8 ottobre 2010 intitolata «Legiferare con intelligenza nell'Unione europea» (COM(2010)0543), con la quale annuncia che procederà a un riesame della sua politica di consultazione nel 2011,

–  vista la comunicazione della Commissione del 13 aprile 2011 intitolata «L'Atto per il mercato unico – Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia – Insieme per una nuova crescita» (COM(2011)0206),

–  vista la dichiarazione di Cracovia adottata in occasione del Forum del mercato unico del 3-4 ottobre 2011,

–  vista l'interrogazione con richiesta di risposta scritta del 14 marzo 2011 alla Commissione, intitolata «Strategia di comunicazione della Commissione, lingue utilizzate nelle consultazioni pubbliche» (E-002327/2011),

–  visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che la Commissione ha proposto di proclamare il 2013 Anno europeo dei cittadini per sensibilizzare la popolazione sui benefici e i diritti inerenti alla cittadinanza dell'UE e stimolare la loro partecipazione attiva alla definizione delle politiche dell'Unione;

B.  considerando che le persone con disabilità hanno maggiori difficoltà, dato che necessitano di formati accessibili che agevolino la comunicazione;

C.  considerando che la partecipazione del pubblico costituisce un elemento fondamentale della governance democratica, che consultazioni pubbliche ben concepite e comunicate sono uno dei principali strumenti che concretizzano la politica di trasparenza dell'UE, e che ad oggi le loro potenzialità per colmare il divario comunicativo e informativo tra i cittadini e l'UE non è valorizzato appieno;

1.  invita la Commissione a cercare attivamente di comunicare con i cittadini facendo pieno uso degli esistenti canali di comunicazione per trasmettere le consultazioni al pubblico in generale e condurle, in maniera mirata, congiuntamente con le ONG e gli altri soggetti interessati;

2.  sollecita la Commissione a provvedere affinché il diritto di ogni cittadino dell'UE a rivolgersi alle istituzioni dell'UE in qualsiasi lingua ufficiale dell'UE sia rispettato e attuato integralmente, le consultazioni pubbliche siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'UE, tutte le consultazioni siano trattate in maniera paritaria e tra di esse non vi siano discriminazioni basate sulla lingua;

3.  chiede alla Commissione di provvedere affinché tutte le consultazioni siano comprensibili ai cittadini comuni e siano effettuate lungo un arco temporale sufficientemente lungo per consentire una maggiore partecipazione;

4.  esorta la Commissione a salvaguardare il diritto delle persone con disabilità di essere consultate mediante formati accessibili;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.


Situazione in Tibet
PDF 121kWORD 41k
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 sulla situazione dei diritti umani in Tibet (2012/2685(RSP))
P7_TA(2012)0257RC-B7-0312/2012

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulla Cina e sul Tibet, in particolare quelle del 27 ottobre 2011(1) e del 25 novembre 2010(2),

–  vista la sua risoluzione del 7 aprile 2011 sul divieto di svolgimento delle elezioni del governo tibetano in esilio in Nepal(3),

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

–  visto l'articolo 36 della Costituzione della Repubblica popolare cinese, che sancisce il diritto alla libertà di credo per tutti i cittadini,

–  visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.  considerando che il rispetto dei diritti umani e la libertà culturale, religiosa, d'identità e di associazione sono principi fondanti dell'Unione europea e della sua politica estera;

B.  considerando che l'UE ha sollevato la questione dei diritti della minoranza tibetana durante il 31° incontro del dialogo UE-Cina in materia di diritti umani svoltosi a Bruxelles il 29 maggio 2012; che il dialogo UE-Cina sui diritti umani non ha migliorato in modo significativo la situazione dei diritti umani del popolo tibetano;

C.  considerando che i rappresentanti di Sua Santità il Dalai Lama hanno preso contatti con il governo della Repubblica popolare cinese per trovare una soluzione pacifica e reciprocamente vantaggiosa alla questione tibetana; che i negoziati tra le due parti non hanno portato a risultati concreti e sono attualmente sospesi;

D.  considerando che le autorità della Repubblica popolare cinese hanno fatto un uso sproporzionato della forza nel contrastare le proteste del 2008 in Tibet e che da allora hanno imposto restrittive misure di sicurezza che limitano la libertà di espressione, di associazione e di credo;

E.  considerando che durante le proteste del 2008 le vittime potrebbero essere state più di 200, che il numero dei detenuti si attesta tra i 4 434 e oltre 6 500 e che alla fine del 2010 in Tibet si contavano 831 prigionieri politici recensiti, di cui 360 condannati in via giudiziale e 12 condannati all'ergastolo;

F.  considerando che è stato segnalato il ricorso alla tortura, anche mediante percosse, utilizzo di armi a elettroshock, isolamento a lungo termine, privazione del cibo e altre misure analoghe, da parte delle autorità della Repubblica popolare cinese per estorcere confessioni nelle carceri tibetane;

G.  considerando che dal 2009, in base a quanto segnalato, 38 tibetani, principalmente monaci e suore, si sono dati fuoco per protestare contro le politiche restrittive attuate in Tibet dalla Cina e chiedere il rientro del Dalai Lama nonché il diritto alla libertà religiosa nella contea di Aba/Ngaba (provincia del Sichuan) e in altre zone dell'altopiano tibetano;

H.  considerando che le attuali condizioni di una serie di vittime delle autoimmolazioni, in particolare di Chimey Palden, Tenpa Darjey, Jamyang Palden, Lobsang Gyatso, Sona Rabyang, Dawa Tsering, Kelsang Wangchuck, Lobsang Kelsang, Lobsang Kunchok e Tapey, non sono note o sono poco chiare;

I.  considerando che Gedhun Choekyi Nyima, undicesimo Panchen Lama, era prigioniero delle autorità della Repubblica popolare cinese e che di lui non si hanno più notizie dal 14 maggio 1995;

J.  considerando che l'identità, la lingua, la cultura e la religione tibetane, testimoni di una civiltà storicamente ricca, sono messe a repentaglio dall'insediamento di persone di etnia Han nel territorio storico del Tibet e dall'annientamento del tradizionale stile di vita nomade del popolo tibetano;

K.  considerando che l'UE sta per nominare il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani ed è in fase di definizione del suo mandato;

L.  considerando che le precedenti richieste del Parlamento europeo al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'UE per affrontare la situazione in Tibet con i propri interlocutori cinesi non hanno prodotto i risultati attesi;

1.  ribadisce che il partenariato strategico tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese dovrebbe basarsi su principi e valori comuni;

2.  invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'UE a intensificare gli sforzi volti ad affrontare la situazione dei diritti umani del popolo tibetano nel quadro del dialogo UE-Cina in materia di diritti umani;

3.  deplora, a tale proposito, la riluttanza delle autorità cinesi a organizzare tale dialogo con cadenza biennale e la loro posizione riguardo alle modalità e alla frequenza degli incontri per quanto concerne, in particolare, il rafforzamento della componente della società civile e la sua partecipazione ai negoziati; esorta il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad adoperarsi in ogni modo possibile per garantire che il dialogo in materia di diritti umani sia più efficace e orientato ai risultati;

4.  loda l'importante e positivo processo di democratizzazione nella governance dei tibetani in esilio da parte di Sua Santità il Dalai Lama e il recente passaggio di poteri e responsabilità politiche da lui compiuto a favore del Kalon Tripa, democraticamente eletto all'amministrazione centrale tibetana, che rappresenta le aspirazioni del popolo tibetano;

5.  valuta positivamente la decisione dei nuovi leader politici tibetani democraticamente eletti di continuare a tener fede alla politica detta «della via di mezzo» di Sua Santità il Dalai Lama, la quale mira all'effettiva autonomia del popolo tibetano all'interno della Repubblica popolare cinese e nel quadro della Costituzione di quest'ultima;

6.  condivide i principi definiti nel Memorandum sull'effettiva autonomia del popolo tibetano proposto dai rappresentanti di Sua Santità il Dalai Lama agli interlocutori cinesi nel 2008, i quali gettano le basi per una soluzione politica realistica e sostenibile della questione tibetana;

7.  respinge l'argomentazione avanzata dal governo della Repubblica popolare cinese secondo cui l'impegno dei governi con Sua Santità il Dalai Lama e i leader tibetani eletti nonché il sostegno da loro espresso a favore della risoluzione pacifica della questione tibetana attraverso il dialogo e i negoziati costituiscono violazioni della «politica di una sola Cina»;

8.  invita le autorità della Repubblica popolare cinese a concedere una significativa autonomia al territorio storico del Tibet;

9.  esprime disappunto per la mancata volontà del governo della Repubblica popolare cinese di proseguire il dialogo con i rappresentanti di Sua Santità il Dalai Lama dal gennaio 2010 ed esorta le autorità cinesi ad avviare colloqui costruttivi con i rappresentanti dell'amministrazione centrale tibetana in merito al futuro del Tibet;

10.  insiste affinché le autorità della Repubblica popolare cinese rispettino la libertà di espressione, di associazione e di credo del popolo tibetano;

11.  esorta le autorità della Repubblica popolare cinese a consentire lo svolgimento di un'indagine internazionale indipendente in merito alle proteste del 2008 e ai successivi avvenimenti e chiede la liberazione dei prigionieri politici;

12.  condanna qualsiasi forma di tortura a danno delle persone sotto custodia e chiede alle autorità della Repubblica popolare cinese di consentire lo svolgimento di un'ispezione internazionale indipendente delle carceri e dei centri detentivi in Tibet;

13.  deplora ancora una volta l'incessante repressione condotta dalle autorità cinesi nei confronti dei monasteri tibetani e invita il governo cinese a garantire la libertà di religione tanto al popolo tibetano quanto a tutti i suoi cittadini;

14.  insiste affinché le autorità cinesi rivelino dove si trovano tutte le vittime che si sono immolate in Tibet e qual è stata la loro sorte;

15.  esorta nuovamente le autorità cinesi a rivelare dove si trova Gedhun Choekyi Nyima, undicesimo Panchen Lama, e qual è stata la sua sorte;

16.  invita le autorità cinesi a rispettare la libertà linguistica, culturale e religiosa e le altre libertà fondamentali del popolo tibetano, ad abbandonare le politiche di insediamento che favoriscono le persone di etnia Han a discapito dei tibetani nel territorio storico del Tibet e a non costringere i nomadi tibetani a rinunciare al proprio stile di vita tradizionale;

17.  chiede alle autorità cinesi di revocare tutte le restrizioni imposte e di assicurare ai mezzi di informazione indipendenti, ai giornalisti e agli osservatori dei diritti umani la piena libertà di ingresso e di circolazione nel territorio del Tibet;

18.  invita il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, una volta nominato, a riferire regolarmente in merito alla situazione dei diritti umani nella Repubblica popolare cinese, in particolare per quanto concerne il Tibet;

19.  sollecita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'UE a nominare un coordinatore speciale incaricato di fornire regolarmente informazioni sul Tibet al fine di far progredire il rispetto dei diritti umani del popolo tibetano, in particolare il diritto a mantenere e sviluppare la propria identità distintiva e le proprie espressioni religiose, culturali e linguistiche, nonché nell'ottica di sostenere colloqui e negoziati costruttivi tra il governo della Repubblica popolare cinese e i rappresentanti di Sua Santità il Dalai Lama e di prestare assistenza ai rifugiati tibetani, in particolare in Nepal e in India;

20.  invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'UE a sollevare la questione dei diritti umani in Tibet in tutti gli incontri con i rappresentanti della Repubblica popolare cinese;

21.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'UE, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al parlamento della Repubblica popolare cinese, al Segretario Generale delle Nazioni Unite, al governo tibetano in esilio, al parlamento tibetano in esilio e a Sua Santità il Dalai Lama.

(1) Testi approvati, P7_TA(2011)0474.
(2) GU C 99 E, del 3.4.2012, pag. 118.
(3) Testi approvati, P7_TA(2011)0158.


Il futuro dell'Atto per il mercato unico
PDF 137kWORD 58k
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 su «Atto per il mercato unico: i prossimi passi per la crescita» (2012/2663(RSP))
P7_TA(2012)0258B7-0300/2012

Il Parlamento europeo,

–  vista la comunicazione della Commissione del 13 aprile 2011 dal titolo «L'Atto per il mercato unico – Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia – »Insieme per una nuova crescita' (COM(2011)0206),

–  vista la comunicazione della Commissione del 27 ottobre 2010 intitolata: «Verso un atto per il mercato unico per un'economia sociale di mercato altamente competitiva: 50 proposte per lavorare, intraprendere e commerciare insieme in modo più adeguato» (COM(2010)0608),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 24 febbraio 2012 dal titolo «Far funzionare il mercato unico, check-up annuale sulla governance 2011» (SWD(2012)0025),

–   visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 16 agosto 2011 dal titolo «Il mercato unico visto dalla gente: un'istantanea delle 20 preoccupazioni principali dei cittadini e delle imprese» (SEC(2011)1003),

–  vista le conclusioni del Consiglio Concorrenza del 10 dicembre 2010,

–  viste la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sulla creazione di un mercato unico per i consumatori e i cittadini(1),

–  viste la sua risoluzione del 6 aprile 2011 su un mercato unico per le imprese e la crescita(2),

–  viste la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sul mercato unico per gli europei(3),

–   viste la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sulla governance e il partenariato nel mercato unico(4),

–   viste la sua risoluzione dell'1° dicembre 2011 sull'esito del forum del mercato unico(5) svoltosi a Cracovia (Polonia) il 3–4 ottobre 2011 e le conclusioni del Consiglio europeo del 23 ottobre 2011,

–  visto l'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento,

A.  considerando che il mercato unico europeo ha portato enormi vantaggi ai cittadini europei e ha aperto nel contempo nuove opportunità per le imprese europee, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI);

B.  considerando che il mercato interno è il motore principale della crescita economica e dell'occupazione nell'Unione europea; che i cittadini europei non beneficiano ancora pienamente delle potenzialità del mercato unico in diversi settori e che occorrono nuovi incentivi, in particolare per garantire un'efficace mobilità della manodopera in tutta Europa, unitamente a un'adeguata coesione sociale, e per agevolare le vendite e gli acquisti a livello transfrontaliero;

C.  considerando che il mercato unico non deve essere avulso da altre politiche orizzontali, in particolare la sanità, la tutela sociale e dei consumatori, il diritto del lavoro, l'ambiente, lo sviluppo sostenibile e le politiche esterne; che l'attuazione concreta della Strategia 2020 richiede un approccio di ampio respiro all'approfondimento del mercato interno;

D.  considerando che l'attuale congiuntura economica sfavorevole e il riemergere di atteggiamenti protezionistici negli Stati membri hanno minacciato alcune delle conquiste più visibili del processo di integrazione europea, il che indica la necessità di raggiungere gli obiettivi inizialmente fissati dalla direttiva sui servizi, evitando nel contempo di arrecare danni ai settori economici tradizionali; considerando che il mercato unico è più che mai necessario per rilanciare l'economia europea, fornendo risposte concrete all'attuale lunga crisi, e per garantire la fattibilità del progetto europeo nel lungo termine;

E.  considerando che gli Stati membri e le istituzioni dell'UE dovrebbero concordare un calendario vincolante nonché le misure concrete necessarie per dare attuazione alla legislazione sul mercato interno e abolire tutti i rimanenti ostacoli ingiustificati alla libera circolazione delle merci, dei servizi e dei lavoratori;

F.  considerando che gli Stati membri e le istituzioni dell'UE dovrebbero concentrarsi sull'adozione e sulla rapida attuazione dei provvedimenti legislativi essenziali in materia di crescita, dando priorità alla lotta alla disoccupazione giovanile e alla riduzione della burocrazia;

I.Introduzione

1.  sottolinea che rafforzare il mercato unico e sostenerlo con la corretta governance economica sono azioni che dovrebbero essere al centro dell'agenda dell'UE in materia di crescita e chiede che il mercato unico sia completato con la massima determinazione e rapidità, tenuto conto delle dimensioni economica, sociale e ambientale;

2.  sottolinea la pertinenza strategica dell'Atto per il mercato unico e dell'individuazione delle dodici leve per una crescita sostenibile, intelligente e inclusiva quali contributi importanti per il rafforzamento del mercato unico in modo organico ed equilibrato; sottolinea che l'Atto per il mercato unico è il risultato di un ampio processo di consultazione con i soggetti interessati e interistituzionale;

3.  ritiene che occorra accordare immediata priorità all'adozione delle dodici azioni chiave dell'Atto per il mercato unico, in particolare quelle che favoriranno il completamento del mercato unico digitale, se possibile, entro la fine del 2012; chiede alla Commissione di assistere gli Stati membri nel garantire l'attuazione delle azioni chiave puntando a un tempestivo recepimento in anticipo rispetto ai termini;

4.  reputa necessario mantenere lo slancio ottenuto con l'Atto per il mercato unico e propone, pertanto, che l'Atto per il mercato unico sia un programma modulato da sottoporre ogni anno ad aggiornamento e verifica; valuta positivamente il piano della Commissione di approfondire ulteriormente il mercato unico facendo tesoro dei progressi ottenuti con l'Atto per il mercato unico prima della fine del 2012 allo scopo di favorire la crescita e migliorare la governance del mercato unico; ribadisce che l'Atto per il mercato unico dovrebbe altresì affrontare i problemi socio-economici dell'UE e lavorare a favore di un mercato al servizio dei cittadini;

5.  ritiene che i prossimi ambiti delle azioni prioritarie debbano essenzialmente basarsi sulle dodici leve d'impulso alla crescita dell'Atto per il mercato unico, al fine di concentrare l'attenzione politica, garantire il consenso su una via equilibrata da seguire e approfondire e ammodernare il mercato unico, con particolare attenzione alla promozione dei suoi vantaggi per i consumatori e le imprese; è del parere che il mercato unico debba altresì preservare la previdenza sociale e garantire condizioni di lavoro eque;

6.  chiede alla Commissione di avanzare proposte particolareggiate in tal senso entro la primavera 2013;

II.La governance del mercato interno

7.  ribadisce che occorre una forte leadership da parte delle istituzioni europee e l'assunzione di responsabilità a livello politico da parte degli Stati membri al fine di ripristinare la credibilità del mercato unico e la fiducia in esso;

8.  sottolinea che un recepimento improprio e tardivo e un'attuazione e un rispetto inadeguati delle norme impediscono ai cittadini e alle imprese di cogliere appieno i vantaggi del mercato unico;

9.  ribadisce la necessità di ridurre allo 0,5%, entro la fine del 2012, il deficit di recepimento delle direttive sul mercato unico, per quanto riguarda rispettivamente sia i recepimenti in sospeso che quelli non corretti;

10.  evidenzia la necessità di snellire la legislazione dell'UE, migliorandone nel contempo la qualità; invita pertanto la Commissione a optare, se del caso e principalmente quando non ci sia bisogno di ulteriore discrezione nell'attuazione della legislazione dell'Unione, per i regolamenti, anziché per le direttive, come strumento giuridico privilegiato per la regolamentazione del mercato unico, in quanto presentano evidenti vantaggi in termini di efficienza ed efficacia e creano condizioni di parità fra i cittadini e le imprese, disponendo di un maggiore potenziale sul piano dell'applicazione delle norme da parte dei privati;

11.  chiede alla Commissione di concentrare i suoi sforzi sul miglioramento della legislazione sul mercato interno, in particolare nel settore dei beni e dei servizi, che sono ritenuti gli aspetti con le maggiori potenzialità di stimolare la crescita economica in Europa; chiede, pertanto alla Commissione di perseguire con rapidità e fermezza le violazioni del mercato unico;

12.  invita la Commissione a esaminare l'espansione a nuovi settori dei meccanismi innovativi, quali la procedura di valutazione reciproca della direttiva sui servizi, al fine di garantire una migliore applicazione della normativa dell'UE;

13.  ritiene che le tabelle di correlazione aumentino la trasparenza nel processo di applicazione della normativa dell'UE;

14.  chiede all'UE e agli Stati membri di impegnarsi a ridurre gli oneri amministrativi di un ulteriore 25% entro il 2015 e di ammodernare le loro amministrazioni pubbliche;

15.  invita la Commissione a sviluppare un «test di proporzionalità» al fine di individuare gli atti legislativi dell'UE sproporzionati e abrogarli;

16.  si compiace del check-up sulla governance del 2011 che presenta per la prima volta una visione d'insieme dei vari strumenti utilizzati in un ciclo di governance del mercato interno, tra cui il quadro di valutazione del mercato interno, la relazione annuale Solvit e il sito web «La tua Europa»; riafferma con enfasi la sua posizione relativa agli sportelli unici; loda la Commissione per il lavoro svolto con il portale La tua Europa e incoraggia il completamento dello sviluppo di tale strumento innovativo che costituisce un complemento essenziale della rete degli sportelli unici fornendo un unico canale a tutte le informazioni e a tutti i servizi di assistenza che occorrono ai cittadini e alle imprese per esercitare i propri diritti nel mercato unico;

17.  esorta la Commissione ad adottare quanto prima un piano d'azione atto a rafforzare ulteriormente il ruolo di SOLVIT, La tua Europa – Consulenza e i centri europei dei consumatori, tra gli altri servizi di assistenza, onde renderli più visibili ai cittadini e alle imprese;

18.  pone in rilievo l'importanza di un coinvolgimento più intenso e in una fase più precoce dei soggetti interessati nella formulazione, nell'adozione, nell'attuazione e nel monitoraggio delle misure volte a sostenere la crescita e i diritti dei cittadini nel mercato unico; sottolinea, inoltre, che il dialogo con le parti sociali, i parlamenti nazionali e la società civile svolge un ruolo essenziale nel ripristinare la fiducia nel mercato unico e dovrebbe pertanto essere al centro di un mercato unico rinnovato;

19.  invita gli Stati membri e la Commissione a coinvolgere più strettamente i cittadini nello sviluppo del mercato interno, in particolare fornendo informazioni più chiare che consentano loro di vigilare sul rispetto delle norme sul mercato interno, favorendo il dialogo e la comunicazione con i cittadini per comprendere meglio le loro aspettative e assicurando che cittadini e imprese siano in grado di esercitare i loro diritti e ottemperare ai loro obblighi;

20.  ribadisce la necessità di un controllo continuo dell'attuazione dell'Atto per il mercato unico al più alto livello politico; si compiace dell'impegno del Consiglio europeo nei confronti del controllo dell'attuazione dell'Atto per il mercato unico; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un'attuazione e un recepimento corretto della normativa sul mercato unico attraverso un monitoraggio maggiormente sistematico e indipendente, al fine di garantire condizioni di parità in tutta l'Unione; sostiene che si può migliorare il recepimento collaborando strettamente con gli Stati membri per individuare i problemi che incontrano in sede di recepimento della normativa, compresi i conflitti con la legislazione nazionale, affinché la Commissione possa aiutarli;

21.  chiede alla Commissione di controllare il completamento del mercato unico nell'ambito dell'esercizio annuale del semestre europeo, tenendo conto del check-up annuale sulla governance e i meccanismi di notifica del quadro di valutazione; ritiene che il controllo annuale debba valutare quali vantaggi il mercato unico offre ai consumatori e alle imprese e indicare gli ostacoli al suo funzionamento;

22.  invita la Commissione a proposte un'iniziativa specifica per la crescita imperniata sul concetto di un'economia sociale di mercato europea competitiva e basata sul semestre europeo, l'Atto per il mercato unico, la strategia UE 2020 nonché le pertinenti decisioni esistenti e sostenuta da finanziamenti a titolo, tra l'altro, dei Fondi strutturali, delle obbligazioni legate a progetti e del programma quadro di ricerca; propone che l'iniziativa per la crescita goda del sostegno politico del Consiglio europeo e del Parlamento europeo, a seguito della consultazione dei parlamenti nazionali, e che tale processo sfoci in raccomandazioni distinte per paese che tengano conto del grado di attuazione del mercato unico;

III.I prossimi paesi per la crescita

23.  reputa importante che i settori che hanno un impatto diretto sulla vita quotidiana dei cittadini e sulle esigenze dei consumatori siano al centro delle politiche e della legislazione in materia di mercato unico;

24.  ricorda l'importanza di un meccanismo di ricorso efficace quale strumento per garantire che i consumatori possano far valere i propri diritti; sottolinea che i cittadini dovrebbero essere meglio informati su questi meccanismi di ricorso e sugli strumenti di soluzione dei problemi, in modo da facilitare i ricorsi dei consumatori negli acquisti transfrontalieri di prodotti e servizi;

25.  chiede agli Stati membri dell'UE di garantire la piena e completa attuazione della direttiva sui servizi, tra l'altro istituendo sportelli unici esaurienti e di facile accesso e di dar seguito al processo di valutazione reciproca e ai test di efficacia; ritiene che gli Stati membri debbano studiare la possibilità di integrarli con gli sportelli unici previsti dal «pacchetto merci»;

26.  invita la Commissione a presentare il meccanismo di trasparenza di cui all'articolo 59 della direttiva sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali in modo da individuare i settori in cui gli Stati membri bloccano in modo sproporzionato l'accesso alle professioni regolamentate;

27.  evidenzia il ruolo cruciale degli appalti pubblici nel favorire l'innovazione e la competitività e chiede, pertanto, che venga mantenuta la dinamica in questo settore; invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità locali ad attuare la nuova normativa sugli appalti pubblici in modo strategico tale da garantire che il denaro pubblico investito in opere, servizi e forniture generi una crescita sostenibile, occupazione e coesione sociale;

28.  sottolinea la necessità di utilizzare rapidamente i finanziamenti dell'UE inutilizzati per misure destinate ad affrontare in modo efficace l'elevata disoccupazione giovanile; invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a concordare prontamente obiettivi e misure vincolanti nel settore della mobilità giovanile («Youth on the Move») e ad attuare celermente l'iniziativa Opportunità per i giovani;

29.  ricorda che nell'era digitale l'Unione deve utilizzare appieno le potenzialità e le opportunità offerte da Internet, dal commercio elettronico e dalla diffusione delle TIC, nelle PMI e nella pubblica amministrazione, al fine di sviluppare ulteriormente il mercato unico, mettendole a disposizione di tutti i cittadini dell'UE; sottolinea che lo sviluppo delle nuove tecnologie deve tener conto della necessità di tutelare tutti i cittadini, i consumatori e le PMI;

30.  invita la Commissione a considerare lo sviluppo del mercato unico digitale come una priorità affinché i consumatori abbiano pieno accesso a offerte di beni e servizi maggiormente competitive; chiede ulteriori misure da parte degli Stati membri, in coordinamento con la Commissione, per superare gli ostacoli che impediscono ai cittadini di accedere ai servizi online;

31.  chiede che sia messa a punto un'ambiziosa agenda per i consumatori, comprendente interventi legislativi e programmatici, finalizzata a responsabilizzare il consumatore medio nonché i consumatori vulnerabili;

32.  evidenzia il ruolo del commercio al dettaglio come motore per la crescita e la creazione di posti di lavoro e come componente importante del mercato interno; valuta positivamente la prevista adozione del piano d'azione organico della Commissione per il commercio al dettaglio, che espone una strategia volta a creare in Europa un mercato al dettaglio più equo ed efficiente imperniato sulle positive conquiste e rivolto alle sfide ancora sul tappeto e contiene una comunicazione che valuta le misure nazionali messe a punto per trattare le relazioni contrattuali; ricorda che il piano d'azione, e i risultati del dialogo con tutte le parti interessate sulle prassi B2B (business to business) sarà presentato alla prima tavola rotonda sul mercato al dettaglio da convocarsi entro la fine del 2012;

33.  ritiene che la dimensione esterna del mercato unico debba essere rafforzata, in particolare potenziando la cooperazione nel settore della normazione internazionale, e che vadano perseguite le sinergie conseguibili tra le politiche interne ed esterne dell'Unione, segnatamente tra il mercato unico e il commercio;

34.  invita la Commissione, ed esorta vivamente gli Stati membri, a promuovere l'attuazione del Cielo unico europeo II, per il quale un ruolo importante sarà svolto dall'introduzione del sistema SESAR, e invita la Commissione a presentare entro il 2013 una proposta sul completamento dello spazio aereo unico europeo attraverso una riduzione del numero di blocchi funzionali di spazio aereo;

35.  sottolinea l'importanza di sviluppare infrastrutture per le grandi imprese di rete e i pubblici servizi, tra cui l'energia, i servizi di trasporto quali le reti ferroviarie transeuropee, e le comunicazioni elettroniche, come l'accesso alla banda larga in tutta l'UE, come leva per la competitività, la crescita e l'occupazione; sottolinea la necessità di creare un mercato unico europeo dell'energia per ridurre la dipendenza energetica dell'UE, migliorare l'efficienza energetica dell'UE e rendere più accessibili i prezzi;

36.  invita la Commissione a presentare, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, una proposta di direttiva che preveda disposizioni inerenti alla relazione tra la gestione dell'infrastruttura e le operazioni di trasporto, nonché una proposta per l'apertura del mercato nazionale del trasporto ferroviario di passeggeri che non incida sulla qualità dei servizi di trasporto ferroviario e tuteli gli obblighi di servizio pubblico;

37.  sottolinea la necessità di favorire il ruolo delle PMI nel mercato unico garantendo l'accesso al credito e ai finanziamenti e attuando integralmente la normativa sulle piccole imprese;

38.  invita la Commissione a presentare misure atte a migliorare le condizioni quadro per l'industria e le PMI, in particolare intensificando le azioni di sostegno all'accesso al credito svolte dalla Banca europea degli investimenti, e promuovendo la ricerca e l'innovazione mediante un potenziamento dei programmi chiave dell'UE in materia di R&S e innovazione e utilizzando meglio i finanziamenti dell'UE inutilizzati destinandoli a progetti a favore della crescita;

39.  ricorda la sua richiesta di una quattordicesima direttiva sul diritto societario sul trasferimento transfrontaliero della sede di una società e rileva che detta direttiva favorirebbe notevolmente la mobilità delle imprese in Europa; chiede inoltre alla Commissione di presentare proposte legislative che diano seguito al Libro verde sulla governance societaria e inserirle nel programma di lavoro 2013;

40.  deplora il ritiro del proposto regolamento per lo statuto delle mutue europee e chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta; chiede che la Commissione riprenda il lavoro sulla nona direttiva sul diritto societario in materia di raggruppamenti di imprese, allo scopo di definire un quadro normativo per questa forma comune di associazione di imprese, procedendo all'elaborazione di una serie di disposizioni comuni in materia, tra l'altro, di tutela delle società controllate e dei soggetti interessati, unitamente a una maggiore trasparenza in relazione alla struttura giuridica e l'assetto proprietario;

41.  invita la Commissione a presentare proposte atte a migliorare gli strumenti finanziari disponibili per favorire la crescita sostenibile, quali le obbligazioni legate a progetti per investimenti a lungo termine, e a pubblicare una comunicazione sul contributo della politica di concorrenza all'innovazione e alla crescita, rivedendo, se del caso, le norme esistenti;

42.  chiede alla Commissione di presentare con urgenza proposte atte a migliorare la tutela degli investitori e di altri clienti al dettaglio per quanto riguarda i servizi finanziari, in particolare i prodotti di investimento al dettaglio preassemblati, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e l'intermediazione assicurativa e i regimi di garanzia assicurativa;

43.  sottolinea l'importanza di una solida infrastruttura del mercato finanziario a sostegno del mercato unico e chiede pertanto alla Commissione di presentare tempestivamente proposte relative ai meccanismi di soluzione delle crisi per realizzare un'infrastruttura del genere; sottolinea inoltre l'importanza di un precoce monitoraggio del documento di strategia della Commissione sul futuro dell'IVA;

44.  sottolinea l'importanza di combattere l'evasione e l'elusione fiscali a livello nazionale ed europeo, e invita la Commissione e gli Stati membri a coordinare adeguatamente le politiche fiscali al fine di evitare distorsioni nel funzionamento del mercato unito, garantire condizioni di parità per le imprese e i cittadini e assicurare la solidità delle finanze pubbliche;

45.  reitera la sua richiesta alla Commissione di elaborare un quadro di valutazione che presenti gli ostacoli che incontrano i lavoratori dell'Unione che intendono avvalersi del loro diritto alla libera circolazione, descrivendo come tali ostacoli vengono affrontati negli Stati membri, e che serva per valutare se essi sono trattati in modo approfondito ed efficace, non ultimo esaminando il fenomeno del dumping sociale; chiede alla Commissione di presentare un piano d'azione per l'eliminazione dei rimanenti ostacoli che incontrano i cittadini europei che intendono esercitare il loro diritto a trasferirsi e a lavorare in un altro Stato membro;

46.  ritiene che i cittadini europei non abbiano ancora sfruttato appieno le potenzialità del mercato unico in molti settori, tra cui la libera circolazione delle persone e dei lavoratori, e che occorrano importanti incentivi, in particolare, per garantire l'effettiva mobilità dei lavoratori in tutta Europa, segnatamente garantendo la trasferibilità dei diritti di sicurezza sociale e pensionistici;

47.  invita la Commissione e gli Stati membri, a norma del regolamento (CE) n. 883/2004 e dell'articolo 153 del TFUE, a realizzare studi volti a garantire la continuità della protezione sociale dei cittadini mobili nell'UE, come pure la parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali, tenendo altresì in considerazione un sistema di sicurezza sociale di livello europeo che sia facoltativo, complementare al sistema generale, sottoscrivibile su base volontaria e trasferibile, al fine di stabilire una cooperazione più stretta in materia di politiche sociali

o
o   o

48.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 84.
(2) Testi approvati, P7_TA(2011)0146.
(3) Testi approvati, P7_TA(2011)0145.
(4) Testi approvati, P7_TA(2011)0144.
(5) Testi approvati, P7_TA(2011)0543.


Il futuro del diritto societario europeo
PDF 208kWORD 45k
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 sul futuro del diritto societario europeo (2012/2669(RSP))
P7_TA(2012)0259B7-0299/2012

Il Parlamento europeo,

–  vista la consultazione pubblica sul futuro del diritto societario europeo avviata dalla Commissione il 20 febbraio 2012(1),

–  vista la conferenza sul tema «Il diritto societario europeo: la via da seguire», organizzata dalla Commissione il 16 e 17 maggio 2011(2),

–  visto il rapporto del gruppo di riflessione sul futuro del diritto societario europeo del 5 aprile 2011(3),

–  vista la comunicazione della Commissione del 13 aprile 2011 intitolata «L'Atto per il mercato unico – Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia – Insieme per una nuova crescita» (COM(2011)0206),

–  vista la comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2011, intitolata «Iniziativa per l'imprenditoria sociale – Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale» (COM(2011)0682),

–  vista la comunicazione della Commissione del 10 luglio 2007 su una semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile (COM(2007)0394),

–  vista la comunicazione della Commissione del 21 maggio 2003, intitolata «Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea – Un piano per progredire» (COM(2003)0284),

–  vista la comunicazione della Commissione del 21 aprile 2004 al Consiglio ed al Parlamento europeo intitolata «Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea - Un piano per progredire»(4),

–  vista la sua risoluzione del 4 luglio 2006 sui recenti sviluppi e le prospettive in materia di diritto societario(5),

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2007 sulla società privata europea e sulla quattordicesima direttiva in materia di diritto societario a proposito del trasferimento della sede societaria(6),

–  vista la sua risoluzione del 10 marzo 2009 recante raccomandazioni alla Commissione sul trasferimento transfrontaliero della sede legale di una società(7),

–  vista la sua risoluzione del 23 novembre 2010 sugli aspetti relativi al diritto civile, al diritto commerciale, al diritto di famiglia e al diritto internazionale privato del Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma(8),

–  vista la sua risoluzione del 2 febbraio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione in merito alla quattordicesima direttiva sul diritto societario inerente al trasferimento transfrontaliero della sede legale di una società(9),

–  vista l'interrogazione alla Commissione del 7 maggio 2012 sul futuro del diritto societario europeo (O-000110/2012 – B7-0117/2012),

–  visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando la necessità di adattare il quadro normativo dell'Unione europea sul diritto e il governo societari, affinché rispecchi la crescente tendenza delle società europee a operare a livello transfrontaliero all'interno dell'Unione e al continuo processo di integrazione dei mercati europei,

B.  considerando che l'intento principale consiste nel permettere alle imprese in Europa di competere più efficacemente e ottenere maggiori successi in un ambiente internazionale altamente competitivo, garantendo nel contempo un'adeguata tutela degli interessi dei creditori, degli azionisti, dei soci e dei lavoratori;

C.  considerando che un quadro normativo di facile impiego incoraggerebbe le imprese, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni (PMI), ad avvalersi delle opportunità offerte dal mercato interno;

D.  considerando che qualsiasi iniziativa futura dovrebbe essere compatibile con i regimi nazionali di governo societario e con la normativa nazionale sulla partecipazione dei lavoratori, cercando nel contempo di accrescere la flessibilità e la libertà di scelta riguardo alla forma societaria, alla suddivisione interna dei poteri e alla sostenibilità delle strategie aziendali;

E.  considerando le possibilità inutilizzate per quanto riguarda le forme giuridiche delle società a livello europeo, che dovrebbero essere ulteriormente esplorate, sviluppate e promosse;

F.  considerando che dovrebbe essere agevolata la mobilità transfrontaliera le imprese;

G.  considerando che la crisi finanziaria ha dimostrato la necessità di un quadro normativo più chiaro in materia di governo societario, che ponga maggiormente l'accento sulla partecipazione dei soggetti interessati;

1.  plaude alla recente consultazione pubblica della Commissione sul futuro del diritto societario europeo, la quale dovrebbe contribuire a sviluppare iniziative future intese a semplificare il contesto in cui operano le imprese, a ridurre le formalità amministrative superflue e a permettere alle imprese di operare efficacemente nel mercato interno, garantendo nel contempo un'adeguata tutela degli interessi dei creditori, degli azionisti, dei soci e dei lavoratori;

2.  è del parere che le forme societarie dell'Unione europea intese a sostituire le forme esistenti previste dal diritto nazionale abbiano un elevato potenziale e vadano pertanto ulteriormente sviluppate e promosse; esorta la Commissione, onde soddisfare le necessità specifiche delle PMI, a compiere ulteriori sforzi per l'adozione di uno statuto della Società privata europea (SPE) (10), che potrebbe tenere pienamente conto degli interessi di tutti i soggetti interessati, al fine di superare la situazione di stallo in seno al Consiglio;

3.  si compiace del fatto che la Commissione stia svolgendo uno studio sulle società mutualistiche europee, come annunciato nella sua predetta Iniziativa per l'imprenditoria sociale(11), e la esorta ad accelerare i tempi al fine di presentare una nuova proposta di statuto;

4.  ritiene che eventuali riforme della seconda direttiva sul diritto societario(12) debbano incentrarsi su una maggiore semplificazione piuttosto che introdurre un regime alternativo per la costituzione e la salvaguardia del capitale;

5.  accoglie con soddisfazione il riesame delle direttive sui principi contabili e propone che la Commissione esplori ulteriormente la possibilità di sviluppare principi contabili europei, con particolare riferimento alle esigenze specifiche delle PMI, tenendo conto dei concetti tradizionali di sostenibilità, pianificazione a lungo termine, conduzione familiare e altri aspetti tradizionali delle piccole e medie imprese;

6.  ritiene che occorra prendere in seria considerazione la possibilità di riprendere i lavori alla quinta direttiva sul diritto societario, per quanto riguarda la struttura ed il funzionamento delle società per azioni europee;

7.  rinnova il proprio invito alla Commissione affinché presenti una proposta legislativa in cui si definiscano misure intese a facilitare la mobilità transfrontaliera delle società all'interno dell'Unione europea (quattordicesima direttiva sul diritto societario relativa al trasferimento transfrontaliero della sede di una società);

8.  rammenta che, nell'ambito dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione, quest'ultima si è impegnata a riferire in merito al seguito pratico dato alle richieste di presentare una proposta ai sensi dell'articolo 225 del TFUE entro tre mesi dall'approvazione della relativa risoluzione in Aula; deplora il fatto che non sia stato tenuto fede a tale impegno per quanto riguarda la propria risoluzione recante raccomandazioni sulla quattordicesima direttiva in materia di diritto societario; invita la Commissione ad attenersi all'accordo quadro presentando in futuro relazioni supplementari più dettagliate;

9.  propone che la Commissione riprenda il lavoro alla nona direttiva sul diritto societario in materia di raggruppamenti di imprese, allo scopo di definire un quadro normativo per questa forma comune di associazione di imprese; ritiene che non sia necessaria una piena armonizzazione della normativa europea sui raggruppamenti di imprese ma che occorra piuttosto una serie di disposizioni comuni in materia, tra l'altro, di tutela delle società controllate e degli azionisti, unitamente a una maggiore trasparenza per quanto riguarda la struttura giuridica e l'assetto proprietario;

10.  ricorda che, secondo il programma della Commissione su una regolamentazione intelligente («smart regulation»), la legislazione deve essere più chiara e più accessibile; è del parere che la Commissione dovrebbe codificare il diritto societario dell'Unione al fine di garantire un insieme di disposizioni facilmente comprensibili e assicurare la coerenza del diritto dell'Unione; è consapevole dei vantaggi che presenta un unico strumento di diritto societario dell'Unione, pur ritenendo che le direttive sul diritto societario debbano essere raggruppate come primo passo; propone di raggrupparle in categorie, tra cui la costituzione e il funzionamento (ad esempio, la prima e la seconda direttiva e le direttive sui principi contabili e sulle revisioni legali dei conti), mobilità (ad esempio, la terza(13), la sesta(14), la decima(15), l'undicesima(16) e la tredicesima(17) direttiva, nonché la futura quattordicesima direttiva) e le forme di diritto societario (ad esempio, SE, SCE, GEIE); rileva che un tale progetto di codificazione non dovrebbe ovviamente arrestare le necessarie attività di riforma;

11.  è del parere che occorra affrontare anche le questioni di conflitti di legge nel settore del diritto societario e che una proposta di esperti in materia(18) potrebbe fungere da punto di partenza per ulteriori lavori alle disposizioni sui conflitti di legge in relazione alle operazioni transfrontaliera delle società;

12.  esorta la Commissione a presentare un piano d'azione che indichi la via da seguire una volta conclusa la consultazione, in cui siano delineate iniziative di breve, medio e lungo periodo volte a migliorare il quadro normativo per il diritto societario dell'Unione europea; ritiene che tra le iniziative a breve termine debbano rientrare la quattordicesima direttiva sul diritto societario e le misure intese a migliorare il quadro normativo dell'Unione in materia di diritto societario, mentre tra quelle a medio termine dovrebbe rientrare, ad esempio, la nona direttiva sul diritto societario e, nelle iniziative a lungo termine, la codificazione del diritto societario dell'Unione;

13.  insiste sul fatto che si attende che le iniziative a breve termine siano formalmente integrate nel programma di lavoro legislativo per il 2013 e che siano fissate delle scadenze per le iniziative di medio e lungo periodo;

14.  rinnova l'invito già rivolto in precedenza alla Commissione ad analizzare i problemi nell'ambito dell'attuazione della legislazione vigente affinché si possa tener conto dei risultati di una tale analisi in sede di esame delle nuove proposte legislative;

15.  ricorda che eventuali proposte legislative formulate dalla Commissione dovrebbero fondarsi su una valutazione d'impatto che tenga conto degli interessi di tutti i soggetti interessati, tra cui investitori, proprietari, creditori e lavoratori, nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

16.  chiede alla Commissione di informarlo pienamente dei risultati della consultazione sul futuro del diritto societario europeo e di illustrare nei dettagli le decisioni che adotterà in virtù di tali risultati;

17.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

(1) http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/company_law_en.htm.
(2) http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_en.htm#conference.
(3) http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_en.htm.
(4) GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 714.
(5) GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 114.
(6) GU C263 E del 16.10.2008, pag. 671.
(7) GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 5.
(8) GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 19.
(9) Testi approvati, P7_TA(2012)0019.
(10) COM(2008)0396.
(11) COM(2011)0682, p. 10.
(12) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1.
(13) GU L 295 del 20.10.1978, pag. 36.
(14) GU L 378 del 31.12.1982, pag. 47.
(15) GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1.
(16) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36.
(17) GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.
(18) H.-J. Sonnenberger (ed.), Vorschläge und Berichte zur Reform des europäischen und deutschen internationalen Gesellschaftsrechts – Vorgelegt im Auftrag der zweiten Kommission des Deutschen Rates für Internationales Privatrecht, Spezialkommission Internationales Gesellschaftsrecht, Mohr Siebeck, Tübingen, 2007.


Verso una ripresa che generi occupazione
PDF 136kWORD 57k
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 sul tema «Verso una ripresa fonte di occupazione» (2012/2647(RSP))
P7_TA(2012)0260B7-0275/2012

Il Parlamento europeo,

–  vista la comunicazione della Commissione del 18 aprile 2012 intitolata «Verso una ripresa fonte di occupazione» (COM(2012)0173),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 18 aprile 2012 intitolato «Un quadro di qualità per i tirocini» (SWD(2012)0099),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 18 aprile 2012 intitolato «Sfruttare il potenziale di occupazione offerto dai servizi per la persona e la famiglia» (SWD(2012)0095),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 18 aprile 2012 intitolato «Riformare EURES per realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020» (SWD(2012)0100),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 18 aprile 2012 intitolato «Attuazione dell'iniziativa Opportunità per i giovani: primi passi compiuti» (SWD(2012)0098),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 18 aprile 2012 intitolato «Tendenze e sfide del mercato del lavoro» (SWD(2012)0090),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 18 aprile 2012 intitolato «Mercati del lavoro aperti, dinamici e inclusivi» (SWD(2012)0097),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 18 aprile 2012 intitolato «Sfruttare il potenziale di occupazione offerto dalle TIC» (SWD(2012)0096),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 18 aprile 2012 intitolato «Un piano d'azione per il personale sanitario dell'UE» (SWD(2012)0093),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 18 aprile 2012 intitolato «Sfruttare il potenziale di occupazione offerto dalla crescita verde» (SWD(2012)0092),

–  viste la comunicazione della Commissione del 23 novembre 2010 intitolata «Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione - Un contributo europeo verso la piena occupazione (COM(2010)0682), e la sua risoluzione del 26 ottobre 2011(1) al riguardo,

–  vista la sua risoluzione del 6 luglio 2010 sulla promozione dell'accesso dei giovani al mercato del lavoro e il rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli apprendisti(2),

–  vista la sua risoluzione del 6 luglio 2010 sui contratti atipici, i percorsi professionali garantiti, la flessicurezza e le nuove forme di dialogo sociale(3),

–  vista la sua risoluzione del 7 settembre 2010 sullo sviluppo del potenziale occupazionale di una nuova economia sostenibile(4),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 6 dicembre 2010 sulle politiche dell'occupazione per un'economia competitiva, a bassa emissione di CO2, efficiente sotto il profilo delle risorse e verde,

–  visto lo studio del 2010 del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), intitolato «Skills for Green Jobs» (competenze per lavori «verdi»),

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla promozione della mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione europea(5),

–  vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

–  visti la comunicazione della Commissione del 12 gennaio 2011 intitolata «Analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi» (COM(2011)0011) e il progetto di relazione comune sull'occupazione allegato alla stessa,

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 18 aprile 2011 intitolato «Progressi in vista del conseguimento degli obiettivi comuni europei in materia di istruzione e formazione» (SEC(2011)0526),

–  vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 sulla cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale a sostegno della strategia Europa 2020(6),

–  vista la sua risoluzione del 15 novembre 2011 sulla piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale(7),

–  visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che, a causa del persistere delle debolezze strutturali e della crisi economica, i tassi di disoccupazione sono aumentati dal 9,5% nel 2010 al 10,2% nel 2012, con una perdita totale di 6 milioni di posti di lavoro dal 2008;

B.  considerando che le sfide in materia di occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà diventano sempre più gravi e che si registrano divergenze crescenti tra gli Stati membri e tra le regioni;

C.  considerando che la Commissione delinea un quadro ancor più negativo per il 2012, prevedendo la stagnazione del PIL dell'Unione e il rischio di recessione in molti Stati membri;

D.  considerando che occorre creare 17,6 milioni di nuovi posti di lavoro per conseguire gli obiettivi occupazionali fissati nella strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che consistono nell'assicurare che entro il 2020 il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni abbia un lavoro;

E.  considerando che la precarietà costituisce innanzitutto una tragedia per i lavoratori e le loro famiglie, oltre a rappresentare uno spreco in termini di capacità produttiva, in quanto l'eccessiva rotazione tra i posti di lavoro e i lunghi periodi di disoccupazione o inattività tendono a produrre una perdita di competenze;

F.  considerando che si registrano tassi di disoccupazione particolarmente elevati tra i giovani, in parte a causa della mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di competenze, spesso a prescindere dal loro livello di istruzione;

G.  considerando che le misure di austerità adottate in alcuni Stati membri ai fini del risanamento di bilancio contribuiscono in modo significativo all'aumento della disoccupazione;

H.  considerando che la crisi finanziaria ha prodotto un aumento considerevole della disoccupazione e che, in molti Stati membri, le economie non riescono a realizzare la crescita necessaria per far fronte a tale problema;

I.  considerando che un elevato tasso di occupazione è indispensabile anche ai fini del risanamento di bilancio e della ripresa economica, in quanto consente il mantenimento del livello di consumo interno e assicura nel contempo che un maggior numero di persone contribuisca al finanziamento dello Stato sociale;

J.  considerando che, in molti Stati membri, le riforme del diritto del lavoro non hanno contribuito ad aumentare le opportunità occupazionali di qualità, favorendo invece lo sviluppo di un mercato del lavoro a due velocità in cui un crescente numero di lavoratori, tra cui i gruppi più vulnerabili quali donne, giovani e migranti, lavorano in condizioni di precarietà costante percependo una remunerazione inadeguata;

K.  considerando che spesso gli impegni assunti dagli Stati membri nei programmi nazionali di riforma non sono sufficienti per raggiungere la maggior parte degli obiettivi stabiliti a livello dell'UE nella strategia Europa 2020;

L.  considerando che l'analisi annuale della crescita dell'UE per il 2012 sollecita l'adozione di interventi energici per stimolare la creazione di posti di lavoro e garantire una ripresa fonte di occupazione, un messaggio che è stato fermamente ribadito nell'ambito del Consiglio europeo del marzo 2012;

M.  considerando che i responsabili politici, sia a livello nazionale che a livello dell'UE, sono tenuti ad assicurare che i lavoratori abbiano accesso a opportuni dispositivi di istruzione e formazione per adeguare le proprie competenze all'evoluzione delle strutture economiche e dei modelli occupazionali;

N.  considerando che la promozione di un'economia sociale, efficiente sotto il profilo delle risorse, sostenibile e competitiva è uno degli obiettivi della strategia Europa 2020;

O.  considerando che si registrano già deficit di competenze specifiche per i posti di lavoro qualificati in settori chiave per l'innovazione e che si prevede che entro il 2020 almeno il 40% dei posti di lavoro sarà rivolto a figure altamente qualificate con mansioni non manuali;

P.  considerando che, in base a dati recenti, un datore di lavoro su quattro in Europa dichiara di incontrare difficoltà nell'assunzione di lavoratori idonei, un problema particolarmente sentito per i posti di esperto commerciale, tecnico e ingegnere;

Q.  considerando che in Europa gli investimenti nell'ambito della ricerca, dell'innovazione, dell'istruzione e della formazione, determinanti per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro, si attestano ancora a un livello inferiore rispetto ai suoi partner economici e ai suoi concorrenti globali;

1.  accoglie con favore le proposte della Commissione volte a integrare le priorità in materia di occupazione enunciate nell'analisi annuale della crescita fornendo orientamenti strategici a medio termine finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020; valuta positivamente l'ampia portata del «pacchetto occupazione» e plaude al cambiamento a lungo richiesto dell'indirizzo politico verso la creazione di posti di lavoro; chiede che siano assicurati gli investimenti necessari che interessino il potenziale di crescita e occupazione nell'economia verde, il settore dei servizi sociali e sanitari e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che preveda investimenti per le competenze, la formazione e l'aumento delle retribuzioni;

2.  deplora che, nonostante l'impegno politico assunto durante il Consiglio europeo di primavera del 2012 e gli orientamenti forniti dalla Commissione nella suddetta comunicazione, la maggior parte degli Stati membri non abbia presentato, all'interno dei rispettivi programmi nazionali di riforma per il 2012, un piano nazionale per l'occupazione in cui figurino le misure globali in materia di creazione di posti di lavoro e occupazione «verde», il nesso tra le politiche per l'occupazione e gli strumenti finanziari, le riforme del mercato del lavoro e un preciso calendario in merito alle modalità di attuazione del programma di riforma pluriennale nel corso dei 12 mesi successivi;

3.  sottolinea che le politiche del mercato del lavoro non possono compensare le carenze delle politiche macroeconomiche e invita la Commissione a integrare in tutte le proposte finalizzate alla creazione di posti di lavoro i quattro obiettivi dell'agenda per il lavoro dignitoso dell'OIL: creare posti di lavoro, garantire i diritti sul lavoro, sviluppare la protezione sociale e promuovere il dialogo sociale;

4.  accoglie con favore l'iniziativa della Commissione concernente un sistema di monitoraggio del mercato del lavoro e programmi di controllo individuali per i paesi che non rispettano le raccomandazioni specifiche ad essi destinate; esorta la Commissione a includere il monitoraggio in questo sistema, nell'ottica di favorire il raggiungimento degli obiettivi di lotta contro la povertà e inclusione sociale stabiliti dalla strategia Europa 2020;

5.  sollecita i capi di Stato o di governo dell'UE a impegnarsi a favore di un pacchetto di investimenti entro la fine del 2012; ritiene che tale pacchetto potrebbe aiutare l'Europa a uscire dalla crisi, a condizione che includa impegni concreti, a livello nazionale ed europeo, a favore di investimenti finalizzati alla creazione di posti di lavoro e di una crescita sostenibili in settori chiave come l'efficienza e la gestione delle risorse, le energie rinnovabili, l'efficienza energetica, il riciclaggio o il riuso; sottolinea che la direttiva sull'efficienza energetica rappresenta un esempio concreto di legislazione dell'UE capace di creare fino a 2 milioni di nuovi posti di lavoro;

6.  accoglie con favore la proposta di ridurre la pressione fiscale sul lavoro senza incidere sul bilancio; ricorda che il cuneo fiscale tra il costo sostenuto dal datore di lavoro per assumere un dipendente e l'effettiva retribuzione di quest'ultimo è spesso superiore al 40% nell'UE; ritiene che uno spostamento degli oneri fiscali potrebbe consentire alle società che beneficiano di tali esenzioni o riduzioni di creare nuovi posti di lavoro o di aumentare le retribuzioni;

7.  concorda con la Commissione sul fatto che obiettivi più ambiziosi in materia di energie rinnovabili stimolano gli investimenti e quindi l'occupazione nel settore delle tecnologie di produzione energetica ad alta intensità di conoscenza; sollecita gli Stati membri a dirigersi verso un modello economico basato sul principio dell'efficienza delle risorse; sottolinea la constatazione della Commissione secondo cui ciascun punto percentuale di riduzione dell'uso delle risorse potrebbe portare a un numero di nuovi posti di lavoro compreso tra 100 000 a 200 000;

8.  sostiene il principio secondo cui occorre promuovere l'imprenditorialità, la creazione di nuove imprese e il lavoro autonomo in quanto strumenti capaci di creare nuovi posti di lavoro, in particolare alla luce del fatto che nell'Unione le PMI e le microimprese assicurano oltre i due terzi dei posti del settore privato, e invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare gli investimenti in questi ambiti, in particolare attraverso gli appalti pubblici e l'accesso ai finanziamenti;

9.  valuta positivamente gli investimenti nell'imprenditoria sociale che consentono di soddisfare le esigenze collettive cui i beni e servizi pubblici non danno una risposta apprezzabile;

10.  invita la Commissione a rispettare il principio del «pensare innanzitutto in piccolo» e a controllare attentamente l'applicazione di congrue riduzioni per garantire che le PMI non debbano affrontare oneri amministrativi sproporzionati od ostacoli al libero scambio all'interno del mercato unico, garantendo al contempo l'adeguato rispetto del diritto del lavoro e delle norme sociali a tutti i livelli;

11.  esorta gli Stati membri a eliminare immediatamente tutte le limitazioni al libero accesso al mercato del lavoro nei confronti dei lavoratori provenienti da Bulgaria e Romania; sottolinea le ripercussioni negative di tali limitazioni sul lavoro sommerso e irregolare nonché gli abusi che si verificano;

12.  chiede agli Stati membri di intensificare la lotta al lavoro sommerso o irregolare e al «lavoro autonomo forzato», fornendo strumenti sufficienti per l'ispezione del lavoro, introducendo campagne informative in merito ai rischi e agli inconvenienti del lavoro clandestino, combinando un maggiore rispetto del diritto del lavoro esistente e delle norme in vigore per contrastare il lavoro sommerso, l'applicazione generale del principio della parità di trattamento, un ruolo più incisivo dell'UE nella promozione di una maggiore cooperazione e di un migliore coordinamento tra gli ispettorati sociali e del lavoro nazionali, misure preventive che comprendano controlli e sanzioni adeguate nonché un attento controllo degli sviluppi del settore;

13.  valuta positivamente il varo della consultazione pubblica sull'occupazione nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria; ritiene che questi settori possano avere un ruolo importante nel conseguimento degli obiettivi in materia di occupazione e inclusione sociale della strategia UE 2020; invita la Commissione, nelle proposte politiche future, a tenere conto della convenzione dell'OIL integrata da una raccomandazione sui lavoratori domestici, al fine di migliorare le condizioni lavorative attuali in questi settori;

14.  concorda con la Commissione sul fatto che la politica di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca sono importanti fonti di investimento che stimolano la crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro; chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire l'uso efficiente di detti Fondi e dello strumento di microfinanziamento, sfruttandone il piano potenziale per investire nell'istruzione, nella formazione, nell'attività professionale autonoma, nella mobilità del lavoro e nella produttività;

15.  chiede un'elaborazione più rapida e più semplice delle procedure di presentazione e approvazione delle domande per i programmi di finanziamento dell'UE in materia di crescita e innovazione;

16.  plaude alla proposta della Commissione che sottolinea l'opportunità di definire salari minimi a livello di Stati membri per combattere la povertà lavorativa e il dumping sociale nonché di stimolare la domanda aggregata; ritiene che ogni proposta in tal senso debba rispettare le prassi nazionali di contrattazione collettiva, tenendole in debita considerazione;

17.  ritiene che la legislazione in materia di tutela dell'occupazione debba essere adeguata per incoraggiare le aziende a creare nuovi posti di lavoro, per concorrere a migliorare la mobilità e la capacità di adeguamento dei mercati del lavoro e, al contempo, per contribuire ad affrontare la segmentazione all'interno dell'UE;

18.  invita la Commissione ad affrontare le vere cause della segmentazione del mercato del lavoro, quali la disparità di genere e la mancanza di politiche a sostegno dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata;

19.  concorda nell'affermare che la flessibilità interna nell'organizzazione dell'orario di lavoro può contribuire a salvaguardare l'occupazione e a ridurre i costi di adeguamento in tempi di contrazione economica, sebbene non possa sostituire le politiche mirate alla crescita; sottolinea tuttavia che le misure devono essere adeguate alle condizioni sociali, negoziate con le parti sociali e coerenti con gli interessi tanto dei datori di lavoro quanto dei lavoratori;

20.  ritiene, analogamente alla Commissione, che ogni tipo di intesa contrattuale debba consentire ai lavoratori di accedere a un insieme di diritti di base, tra cui i diritti a pensione, la previdenza sociale e l'accesso alla formazione permanente;

21.  valuta positivamente l'iniziativa della Commissione intesa ad avviare una panoramica europea delle competenze che migliorerà la trasparenza e l'accesso per quanti cercano lavoro, accrescendo al contempo la mobilità dei lavoratori;

22.  plaude alla recente iniziativa legislativa della Commissione in materia di qualifiche professionali e la ritiene fondamentale per rafforzare il riconoscimento reciproco dei diplomi e delle qualifiche professionali nonché per sviluppare un meccanismo per un maggiore riconoscimento reciproco delle competenze e delle capacità;

23.  chiede alla Commissione di realizzare un passaporto europeo delle competenze entro la fine del 2012 per garantire l'uguaglianza e la non discriminazione in termini di mezzi e luoghi in cui le competenze sono state acquisite, per consentire una maggiore efficienza nel favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di competenze e al fine di promuovere la mobilità transfrontaliera dei lavoratori;

24.  valuta positivamente il documento di lavoro dei servizi della Commissione concernente un quadro di qualità per i tirocini e attende con interesse i risultati dello studio relativo alla situazione delle regole sui tirocini negli Stati membri; invita la Commissione a proporre che i tirocini siano sempre associati a un processo di qualifica, a presentare quanto prima una proposta per una raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità per i tirocini e per una raccomandazione del Consiglio concernente un regolamento sulle garanzie per i giovani e a definire le norme minime a sostegno dell'offerta e della partecipazione a opportunità di tirocinio di alta qualità;

25.  sottolinea che la situazione occupazionale dei giovani dipende in larga misura dalla situazione economica globale; sottolinea l'importanza di assistere, guidare e seguire i giovani durante il passaggio dall'istruzione alla vita professionale; chiede alla Commissione di adeguare le future proposte politiche in questo ambito alle iniziative «Youth on the Move» e «Youth Opportunities»; chiede agli Stati membri di avviare uno scambio di buone prassi per la lotta alla disoccupazione giovanile;

26.  invita gli Stati membri, la Commissione e il Consiglio a cogliere, in stretta collaborazione con le parti sociali, tutte le opportunità per garantire che ogni giovane cittadino dell'UE possa cominciare a lavorare o a seguire un corso di formazione al massimo dopo quattro mesi di disoccupazione mediante l'attuazione della garanzia europea; ritiene che gli Stati membri debbano rendere giuridicamente vincolante la garanzia per i giovani per migliorare di fatto la situazione dei giovani che non sono né occupati né iscritti a corsi d'istruzione o di formazione e per superare progressivamente il problema della disoccupazione giovanile nell'UE; sottolinea che la garanzia per i giovani necessita di una specifica assistenza finanziaria europea, soprattutto negli Stati membri con i più alti tassi di disoccupazione giovanile;

27.  chiede alla Commissione di sostenere gli Stati membri nella lotta alla disoccupazione e alla disoccupazione giovanile con gli stanziamenti inutilizzati dei Fondi strutturali;

28.  si unisce alla Commissione nel chiedere agli Stati membri di migliorare l'utilizzo del sistema EURES; sottolinea il ruolo fondamentale di quest'ultimo nel funzionamento del mercato interno mediante servizi di consulenza ai lavoratori e ai soggetti in cerca di lavoro in merito ai propri diritti in altri Stati membri; chiede il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo in merito alla riforma della struttura e della governance della rete EURES;

29.  plaude alle iniziative della Commissione intese a ridurre gli svantaggi e a integrare le donne nel mercato del lavoro, offrendo parità di retribuzione e adeguati servizi per l'infanzia ed eliminando la discriminazione e i disincentivi fiscali che ostacolano la partecipazione delle donne al mercato del lavoro; invita gli Stati membri a intraprendere ulteriori iniziative in questi ambiti;

30.  esorta la Commissione a intensificare i lavori relativi alla direttiva sulla portabilità della pensione, poiché l'incertezza giuridica in merito alle disposizioni previdenziali e ai diritti pensionistici rappresenta uno dei principali ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori;

31.  chiede agli Stati membri di adottare o mantenere politiche mirate alla crescita, anche dando priorità alla spesa nell'ambito dell'istruzione, dell'apprendimento permanente, della ricerca e dell'innovazione, nonostante le misure di austerità dovute alla crisi economica e la necessità di ridurre l'onere del debito pubblico, in particolare nella zona dell'euro.

32.  esorta la Commissione a potenziare la mobilità equa e a combattere qualsiasi abuso perpetrato nei confronti dei lavoratori distaccati, sia nei paesi d'accoglienza sia in quelli di origine;

33.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

(1) Testi approvati, P7_TA(2011)0466.
(2) GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 29.
(3) GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 39.
(4) GU C 308 E del 20.10.2011, pag. 6.
(5) Testi approvati, P7_TA(2011)0455.
(6) Testi approvati, P7_TA(2011)0263.
(7) Testi approvati, P7_TA(2011)0495.


Mutilazione genitale femminile
PDF 115kWORD 40k
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 sull'abolizione delle mutilazioni genitali femminili (2012/2684(RSP))
P7_TA(2012)0261RC-B7-0304/2012

Il Parlamento europeo,

–  viste le relazioni presentate nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) e del relativo protocollo opzionale, nonché la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,

–  vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sulla lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate nell'UE(1),

–  vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite, del 5 dicembre 2011, intitolata «Ending female genital mutilation» (abolizione delle mutilazioni genitali femminili),

–  viste le conclusioni sull'eliminazione della violenza contro le donne nell'Unione europea nelle quali il Consiglio Occupazione, politica sociale, salute e consumatori (EPSCO), l'8 marzo 2010, ha auspicato un approccio internazionale alla lotta contro le mutilazioni genitali femminili,

–  vista la Convenzione del Consiglio d'Europa, del 12 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica,

–  visti gli orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, adottati dal Consiglio Affari generali l'8 dicembre 2008,

–  vista la sua risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne(2),

–  vista la sua risoluzione del 18 aprile 2012 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2010 e la politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze per la politica strategica dell'UE in materia di diritti umani(3),

–  visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.  considerando che la mutilazione genitale femminile costituisce una violazione irreparabile intesa ad alterare o danneggiare i genitali femminili senza alcuna motivazione di ordine sanitario, con conseguenze irreversibili che attualmente riguardano 140 milioni di donne e ragazze; che ogni anno altri tre milioni di ragazzine rischiano di essere sottoposte alla procedura in questione;

B.  considerando che attualmente in Europa vivono 500 000 donne che hanno subito mutilazioni genitali e che, secondo le stime dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) 180 000 ragazze sarebbero a rischio; che, secondo gli esperti, si tratta di stime al ribasso che non tengono conto degli immigrati di seconda generazione o di quelli in posizione irregolare;

C.  considerando che, da un lato qualunque forma di mutilazione genitale rappresenta una pratica tradizionale dannosa non riconducibile ad alcuna religione, e dall'altro costituisce un atto di violenza nei confronti delle donne e quindi una violazione dei loro diritti fondamentali, in particolare del diritto alla sicurezza e all'integrità della persona, oltre che alla salute mentale, fisica, sessuale e riproduttiva; che nel caso delle ragazzine la pratica costituisce altresì un abuso sui minori; che violazioni come quelle in questione non possono in nessun caso essere giustificate dal rispetto di tradizioni culturali di varia natura o di cerimonie di iniziazione;

D.  considerando che, oltre a costituire di per sé una violazione dei diritti umani, la mutilazione genitale femminile, nel breve e lungo termine, compromette in maniera serie e irreparabile la salute fisica e mentale delle donne e delle ragazze che l'hanno subita, oltre che i loro diritti, integrando gli estremi di un grave attentato all'integrità della persona che in alcuni casi può addirittura essere fatale; che l'uso di strumenti rudimentali e l'assenza di precauzioni antisettiche comportano ulteriori effetti nocivi, al punto che i rapporti sessuali e il parto possono risultare dolorosi e che gli organi interessati subiscono danni irreparabili, con la possibile insorgenza di complicazioni, come emorragie, stato di shock, infezioni, trasmissione del virus dell'AIDS, tetano e tumori benigni, anche in relazione alla gravidanza e al parto (complicazioni gravi);

E.  considerando che la mutilazione genitale femminile è indice di una disparità nei rapporti di forza e costituisce una forma di violenza nei confronti delle donne, al pari delle altre gravi manifestazioni di violenza di genere, e che è assolutamente necessario inserire sistematicamente la lotta alle mutilazioni genitali femminili in quella più generale contro la violenza di genere e la violenza nei confronti delle donne;

1.  accoglie favorevolmente la decisione, adottata l'8 marzo 2012 in occasione della 56a sessione della commissione sulla condizione femminile, con la quale quest'ultima ha auspicato la trattazione del problema delle mutilazioni genitali femminili durante la prossima sessione (la 67a) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite;

2.  invita l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ad adottare, in occasione della sua 67a sessione, una risoluzione che abolisca le mutilazioni genitali femminili a livello mondiale, così come richiesto dal Vertice dell'Unione africana il 1° luglio 2011, procedendo a un'armonizzazione delle azioni intraprese dai paesi membri nonché formulando raccomandazioni e orientamenti per lo sviluppo e il potenziamento di strumenti giuridici regionali e internazionali, oltre che per l'elaborazione di norme nazionali rafforzate;

3.  dichiara che, poiché la mutilazione genitale femminile è per lo più praticata in età infantile (fino ai 15 anni di età), essa costituisce una violazione dei diritti dei minori; ribadisce l'impegno a tutelare i diritti dei minori assunto dai 27 Stati membri nel quadro della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo;

4.  invita gli Stati membri a continuare a ratificare gli strumenti internazionali e a dare loro attuazione attraverso una legislazione completa che proibisca ogni forma di mutilazione genitale femminile e preveda sanzioni efficaci contro i responsabili; osserva che la legislazione dovrebbe inoltre comprendere una serie di misure di prevenzione e protezione, inclusi meccanismi di coordinamento, controllo e valutazione dell'applicazione delle leggi, migliorando altresì le condizioni che permettono alle donne e alle ragazze di segnalare casi di mutilazioni genitali femminili;

5.  invita gli organi pertinenti delle Nazioni Unite e la società civile a sostenere attivamente, attraverso lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie, programmi mirati e innovativi, nonché a divulgare le migliori pratiche che rispondono alle esigenze e alle priorità delle ragazze in situazioni vulnerabili, comprese quelle che subiscono mutilazioni genitali femminili, che hanno difficoltà nell'accesso ai servizi e ai programmi;

6.  chiede al Segretario generale delle Nazioni Unite di garantire che tutte le organizzazioni e gli organismi pertinenti dell'ONU, in particolare il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione, l'Organizzazione mondiale della sanità, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), l'entità delle Nazioni Unite per la parità di genere e l'emancipazione femminile, il Fondo di sviluppo delle Nazioni Unite per la donna, il programma di sviluppo delle Nazioni Unite e l'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, individualmente e collettivamente, integrino nei loro programmi per paese, se del caso e nel rispetto delle priorità nazionali, la protezione e la promozione del diritto delle ragazze di non subire mutilazioni genitali, in vista di un'ulteriore intensificazione degli sforzi in tal senso;

7.  sottolinea la necessità di sostenere i membri della società civile, in particolare le organizzazioni femminili, adoperandosi all'interno delle loro comunità per porre fine alle violenze contro le donne, comprese le mutilazioni genitali femminili;

8.  esorta la Commissione a garantire che le misure volte a combattere la violenza di genere e a promuovere l'emancipazione delle donne siano integrate in tutte le politiche e i programmi di sviluppo dell'Unione europea attraverso il suo piano d'azione per l'uguaglianza di genere del 2010; sottolinea l'importanza della sensibilizzazione, della mobilitazione della comunità, dell'istruzione e della formazione, nonché della partecipazione delle autorità nazionali, regionali e locali, nonché della società civile, nei paesi partner; fa notare che gli sforzi messi in atto per eliminare gli atteggiamenti e le pratiche dannose che hanno conseguenze negative per le ragazze avranno successo solo se saranno pienamente coinvolti tutti gli attori fondamentali, inclusi i leader religiosi e delle comunità e le persone a diretto contatto con le ragazze, tra cui i genitori, le famiglie e le comunità;

9.  esorta la Commissione ad accordare particolare attenzione alle mutilazioni genitali femminili nel quadro di una strategia generale di lotta alla violenza nei confronti delle donne, che comprenda azioni congiunte contro le mutilazioni genitali femminili;

10.  esorta la Commissione a fare della lotta contro la violenza nei confronti delle donne una priorità e a sostenere, attraverso lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie, programmi mirati e innovativi all'interno dell'Unione europea e in paesi terzi;

11.  invita vivamente gli Stati membri ad agire con determinazione per combattere questa pratica illegale;

12.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite e agli Stati membri.

(1) GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 52.
(2) Testi approvati, P7_TA(2011)0127.
(3) Testi approvati, P7_TA(2012)0126.


Protesi mammarie difettose in gel di silicone prodotte dalla società francese PIP
PDF 129kWORD 50k
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 sulle protesi mammarie al gel di silicone difettose prodotte dalla società francese PIP (2012/2621(RSP))
P7_TA(2012)0262B7-0302/2012

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 184 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  viste le conclusioni del Consiglio sull'innovazione nel settore dei dispositivi medici (1),

–  vista la direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici(2),

–  vista la direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi(3),

–  vista la direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro(4),

–  vista la direttiva 2000/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, che modifica la direttiva 93/42/CEE del Consiglio per quanto riguarda i dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano(5),

–  visto il parere del Comitato scientifico sui rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (SCENIHR) concernente la sicurezza dei prodotti al silicone fabbricati dalla società PIP, pubblicato il 1° febbraio 2012(6),

–  viste le conclusioni(7) della conferenza ad alto livello sulla salute, tenutasi a Bruxelles il 22 marzo 2011, dedicata all'innovazione nel campo della tecnologia medica;

–  vista la sua risoluzione del 13 giugno 2001 su alcune petizioni dichiarate ricevibili concernenti le protesi al silicone (petizioni 0470/1998 e 0771/1998)(8),

–  vista la sua risoluzione del 2 febbraio 2012 intitolata «Verso un approccio europeo coerente in materia di ricorsi collettivi»(9),

–  vista la direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi(10),

–  vista l'interrogazione del 18 aprile 2012 alla Commissione sulle protesi mammarie al gel di silicone difettose prodotte dalla società francese PIP (O-000101/2012 – B7-0118/2012),

–  visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che, secondo gli accertamenti effettuati dalle autorità sanitarie francesi, un produttore francese (Poly Implant Prothèse) è indagato per uso fraudolento di materiale di scarsa qualità (silicone industriale) diverso da quello dichiarato nei documenti presentati per la valutazione di conformità (silicone medico omologato);

B.  considerando la carenza di dati clinici ed epidemiologici sui potenziali rischi legati alle protesi mammarie della società PIP;

C.  considerando che per le protesi di terza generazione si registra un tasso di rottura entro i 10 anni dall'impianto del 10-15%;

D.  considerando che i test condotti dalle autorità francesi sull'integrità fisica di un campione di protesi mammarie al silicone della società PIP hanno rivelato negli involucri delle stesse fragilità non riscontrate in altre protesi in commercio;

E.  considerando che la richiesta di una relazione, trasmessa al Comitato scientifico sui rischi sanitari emergenti e recentemente identificati dalla Commissione agli inizi di gennaio 2012, è indice di preoccupazione circa la possibilità che si sviluppino infiammazioni provocate dalla rottura di protesi al silicone della società PIP ovvero dalla fuoriuscita di sostanze dalle stesse;

F.  considerando che la mancata registrazione delle protesi mammarie a livello europeo comporta l'impossibilità di conoscere il numero complessivo di donne a cui sono state impiantate le protesi; che tuttavia, sulla base dei dati disponibili forniti dalla Commissione, si stima che in tutto il mondo siano state vendute circa 400 000 protesi mammarie al silicone della società PIP; che le protesi in questione sono state impiantate a molte donne nel Regno Unito (40 000), in Francia (30 000), in Spagna (10 000), in Germania (7 500) e in Portogallo (2 000);

G.  considerando che occorre informare le pazienti del fatto che le protesi non sono permanenti e che in alcuni casi può sorgere la necessità di sostituirle o rimuoverle; che le pazienti devono altresì essere informate in merito alla qualità delle protesi e ai potenziali rischi a esse connessi;

H.  considerando che il recepimento nella legislazione nazionale della legislazione europea sui dispositivi medici non ha impedito la frode sanitaria in questione, che ha avuto e continuerà ad avere gravi conseguenze negative per la salute a livello mondiale;

I.  considerando che la frode sanitaria in esame ha rivelato carenze a livello europeo e nazionale, in particolare per quanto concerne la mancanza di cooperazione tra Stati membri e comunità internazionale in termini di condivisione delle informazioni e notifica degli effetti negativi, nonché la non tracciabilità della materia prima utilizzata per i dispositivi medici;

J.  considerando che il caso delle protesi PIP, così come quello delle protesi dell'anca, ha dimostrato il fallimento non solo dell'attuale sistema di certificazione della conformità ai requisiti essenziali in materia sanitaria e di sicurezza, ma anche del controllo e della sorveglianza sugli organismi notificati da parte delle autorità nazionali competenti a norma della direttiva sui dispositivi medici (2007/47/CE);

K.  considerando che il desiderio di garantire ai pazienti un rapido accesso a nuovi dispositivi medici non deve mai avere la priorità sulle esigenze di sicurezza dei pazienti stessi;

L.  considerando che la direttiva sui dispositivi medici (2007/47/CE) sarà oggetto di revisione nel 2012 e che è essenziale trarre le opportune lezioni dall'episodio di immissione in commercio fraudolenta delle protesi PIP in modo da rafforzare a livello nazionale ed europeo la sorveglianza e i controlli di sicurezza nonché i requisiti per l'immissione di prodotti sul mercato;

M.  considerando che, stando ai dati disponibili, molte protesi PIP sarebbero state fabbricate con silicone non medico, che contiene componenti in grado di indebolire l'involucro della protesi e diffondersi nei tessuti dell'organismo;

1.  rileva che diversi Stati membri hanno consigliato alle pazienti di consultare il loro chirurgo ovvero hanno raccomandato loro di rimuovere le protesi mammarie fabbricate dalla società PIP in via precauzionale;

2.  osserva tuttavia che esistono disparità tra gli Stati membri, dal momento che alcuni di essi hanno fornito consigli discordanti ai loro cittadini in merito alle azioni da intraprendere, generando confusione tra le pazienti;

3.  invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la cooperazione nell'ambito del quadro giuridico esistente, soprattutto in materia di sorveglianza del mercato, vigilanza e ispezioni, nonché a rendere più rigorosi i controlli, onde fornire maggiori garanzie di sicurezza ai pazienti, con particolare riferimento a quelli esposti a dispositivi medici ad alto rischio;

4.  sottolinea che, a seguito di opportuna valutazione, gli Stati membri sono tenuti a informare immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle misure adottate o allo studio per ridurre al minimo la ricorrenza di incidenti come quello in esame;

5.  invita la Commissione a predisporre un quadro giuridico appropriato inteso a garantire la sicurezza delle protesi mammarie e della tecnologia medica in generale;

6.  chiede l'introduzione e l'attuazione immediate di misure specifiche essenziali sulla base dell'attuale legislazione sui dispositivi medici, in particolare al fine di:

   rafforzare i controlli, anche a campione, sui dispositivi medici già sul mercato;
   garantire che tutti gli organismi notificati nel contesto delle valutazioni di conformità si avvalgano pienamente della facoltà di compiere ispezioni frequenti (almeno una volta l'anno) e improvvise nell'intera catena di approvvigionamento e presso taluni fornitori, in particolare quelli che trattano i dispositivi medici più a rischio e quelli per cui le segnalazioni degli utenti evidenziano una tendenza al rialzo del numero di incidenti;
   rafforzare i criteri di accreditamento e valutazione degli organismi notificati, in particolare per quanto concerne la comprovata competenza del personale a tempo pieno l'impiego di risorse a contratto nonché la trasparenza in termini di funzionamento e mansioni, istituendo a livello europeo un sistema di gestione delle qualifiche per gli organismi notificati nonché per il personale, i revisori contabili e gli esperti degli stessi;
   rafforzare la sorveglianza del mercato da parte delle autorità nazionali e la condivisione di informazioni tra le stesse a fini di monitoraggio degli effetti negativi e dei ritiri dal mercato dei dispositivi medici, in modo da garantire una migliore tracciabilità di questi ultimi e un miglior seguito dei controlli sulla relativa commercializzazione;
   migliorare la supervisione delle autorità nazionali sugli organismi notificati e garantire la coerenza tra i vari Stati membri;
   promuovere l'innovazione nel campo della tecnologia medica in quanto aspetto fondamentale nell'ambito degli sforzi volti a superare le sfide sanitarie presenti e future;
   imporre ai produttori di dispositivi medici l'obbligo di comunicare immediatamente alle rispettive autorità nazionali competenti qualsiasi interdizione, restrizione o azione giudiziaria in atto in uno o più Stati membri;
   migliorare il funzionamento del sistema di vigilanza per i dispositivi medici, ad esempio agevolando e incoraggiando attivamente le pazienti, le associazioni o i gruppi che le rappresentano nonché i professionisti della sanità a denunciare gli incidenti e gli effetti nocivi alle autorità competenti, grazie a procedure non gravate da eccessivi oneri burocratici, garantendo altresì agli organismi notificati un accesso sistematico alle denunce di incidenti e introducendo una procedura centralizzata per la raccolta e il trattamento delle notifiche relative agli effetti negativi o al ritiro di determinati dispositivi dal mercato;
   creare strumenti che garantiscano, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati, la tracciabilità dei dispositivi medici nonché il loro monitoraggio a lungo termine in termini di sicurezza e prestazioni, ad esempio un sistema unico di identificazione dei dispositivi e un registro delle protesi nonché una sintesi delle caratteristiche del prodotto per ciascun dispositivo medico;
   facilitare le notifiche degli effetti negativi alle autorità nazionali da parte di associazioni dei pazienti e professionisti della sanità;
   istituire una banca dati europea unica che raccolga le informazioni concernenti i dispositivi medici presenti sul mercato, la registrazione delle operazioni economiche, le iniziative di vigilanza e sorveglianza del mercato, le indagini cliniche, gli organismi notificati e le certificazioni CE rilasciate;

7.  invita la Commissione a passare a un sistema di autorizzazione preventiva all'immissione in commercio per talune categorie di dispositivi medici, quanto meno per quelli delle classi II B e III;

8.  chiede l'introduzione (laddove non ancora presente a livello nazionale) di un passaporto della beneficiaria della protesi indicante il codice prodotto identificativo della protesi, le sue caratteristiche specifiche, i potenziali effetti negativi e un'avvertenza sui potenziali rischi per la salute e sulle misure sanitarie postoperatorie legate alla protesi stessa; l'ipotetico passaporto sarebbe obbligatoriamente firmato dal chirurgo e dalla paziente e sarebbe valido come forma di consenso all'operazione;

9.  raccomanda che gli ospedali conservino una versione elettronica del passaporto da utilizzare successivamente come riferimento; rileva infatti che una versione elettronica può essere agevolmente inoltrata, su richiesta di una paziente, a una nuova struttura medica, anche se situata in un altro paese;

10.  invita gli Stati membri a intensificare l'opera di sensibilizzazione sui potenziali rischi legati alla chirurgia estetica e a regolamentare meglio la pubblicità della stessa, in modo da garantire che le pazienti siano pienamente consapevoli sia dei rischi che dei benefici; sottolinea la necessità che le donne siano informate del fatto che le protesi mammarie devono essere sostituite dopo un certo periodo di tempo, che varia da persona a persona, in modo che possano valutare meglio i rischi;

11.  riconosce che le pazienti cui sono già state impiantate protesi mammarie possono aver bisogno di informazioni retrospettive, consulenze e controllo medico nonché di uno screening per la rottura intra ed extracapsulare;

12.  sottolinea la necessità di perfezionare le procedure di controllo e gli standard applicabili alle protesi mammarie ai fini di una migliore comprensione non solo dell'interazione del materiale dell'involucro con il gel di riempimento e i fluidi organici circostanti ma anche dell'usura e della resistenza al logorio dell'involucro e della protesi nel suo complesso; ritiene necessario intensificare gli sforzi di ricerca a favore di metodi di controllo delle protesi non distruttivi;

13.  raccomanda di procedere urgentemente alla registrazione dei dettagli delle operazioni di impianto di protesi realizzate nell'UE in un registro nazionale obbligatorio delle protesi mammarie in ciascuno Stato membro; sottolinea che un registro obbligatorio comporterebbe per tutte le cliniche l'obbligo di fornire informazioni; pone tuttavia l'accento sulla necessità che l'inclusione dei dati personali delle pazienti sia soggetta al consenso di queste ultime; auspica che i citati registri nazionali siano connessi tra di loro e consentano lo scambio di informazioni laddove necessario, ad esempio nel caso in cui siano riscontrati difetti gravi nelle protesi;

14.  raccomanda di procedere con urgenza a una revisione della direttiva sui dispositivi medici, con l'obiettivo di creare una capacità di individuare i rischi di frode e quindi ridurli al minimo, concentrandosi in particolare sulle disposizioni in materia di sorveglianza, del mercato e vigilanza nonché sul funzionamento e i compiti degli organismi notificati, così da evitare il ripetersi di casi come quello della società PIP;

15.  invita la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di istituire un efficiente sistema di reperimento dei dispositivi medici usati come protesi, segnatamente per quelli più pericolosi (ad esempio se di classe III);

16.  invita la Commissione a considerare, nella prossima revisione della legislazione in materia di dispositivi medici, i seguenti aspetti: la necessità di una richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio per i dispositivi medici pericolosi che imponga requisiti in linea con quelli previsti per i farmaci o analoghi agli stessi, il ricorso a ispezioni improvvise obbligatorie, la necessità di una maggiore tracciabilità dei dispositivi medici impiantati, l'esigenza di un coordinamento rafforzato fra Stati membri quando si tratta di denunciare gravi effetti collaterali o danni causati da dispositivi medici, ovvero di mettere in guardia dagli stessi, nonché il potenziamento dei controlli sugli organismi notificati e l'effettuazione di verifiche a campione supplementari sui prodotti già in commercio;

17.  invita la Commissione a considerare altresì, nella prossima revisione della legislazione sui dispositivi medici, la necessità di un'adeguata sperimentazione sull'uomo nell'ambito dei test clinici, in particolare per i dispositivi medici impiantabili, nella fase antecedente alla commercializzazione;

18.  esorta gli Stati membri a realizzare con frequenza almeno annuale ispezioni accurate e improvvise per quanto riguarda i dispositivi medici più a rischio e quelli per cui le segnalazioni degli utenti evidenziano una tendenza al rialzo del numero di incidenti;

19.  sollecita gli Stati membri ad applicare sanzioni in caso di mancata osservanza delle norme;

20.  ritiene che la frode in oggetto costituisca un'ulteriore prova della necessità di un sistema di ricorso collettivo ideato per assistere consumatori e pazienti nell'ottenimento di un indennizzo, come sottolineato dalla sua risoluzione del 2 febbraio 2012;

21.  invita gli Stati membri a condividere le denunce di incidenti e gli altri dati regolamentari nell'ambito della banca dati centralizzata, così come previsto dalla direttiva sui dispositivi medici, in modo da consentire una vigilanza e misure di tutela della salute più efficaci;

22.  invita la Commissione a imporre adeguate valutazioni tossicologiche di tutti i dispositivi medici e a proporre la graduale abolizione dell'uso di sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (categorie 1A o 1B), salvo nei casi in cui non siano disponibili soluzioni alternative;

23.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 202 dell'8.7.2011, pag. 7.
(2) GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.
(3) GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17.
(4) GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1.
(5) GU L 313 del 13.12.2000, pag. 22.
(6) http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_034.pdf
(7) http://ec.europa.eu/consumers/sectors/medical-devices/files/exploratory_process/hlc_en.pdf
(8) GU C 53 E del 28.2.2002, pag. 231.
(9) Testi approvati, P7_TA(2012)0021.
(10) GU L 247 del 21.9.2007, pag. 21.


Diritti umani e situazione della sicurezza nella regione del Sahel
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Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 sui diritti umani e la situazione della sicurezza nella regione del Sahel (2012/2680(RSP))
P7_TA(2012)0263RC-B7-0305/2012

Il Parlamento europeo,

–  viste le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea sul Mali/Sahel, del 23 aprile 2012(1),

–  viste le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea sul Sahel, del 23 marzo 2012(2), recanti approvazione del concetto di gestione della crisi per una missione civile PSDC avente compiti di consulenza, assistenza o formazione nel Sahel,

–  vista la relazione del Servizio europeo per l'azione esterna dal titolo «Strategia per la sicurezza e lo sviluppo del Sahel: relazione sui progressi dell'attuazione, marzo 2012»,

–  viste la relazione delle Nazioni Unite sulla missione di valutazione dell'impatto della crisi libica sulla regione del Sahel, Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, 2012(3), e le dichiarazioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul Mali, del 22 marzo(4), del 26 marzo(5), del 4 aprile(6) e del 9 aprile(7) 2012,

–  viste le conclusioni del Consiglio su una strategia dell'Unione europea per la sicurezza e lo sviluppo del Sahel, del 21 marzo 2011, in occasione della 3076a riunione del Consiglio Affari esteri,

–  viste le risoluzioni dell'assemblea parlamentare paritetica ACP-UE del 18 maggio 2011 sulle sommosse democratiche in Nord Africa e Medio Oriente: conseguenze per i paesi ACP, per l'Europa e per il mondo(8), e del 23 novembre 2011 sulla primavera araba e le sue conseguenze sul vicinato subsahariano(9),

–  viste le conclusioni del Consiglio Affari esteri del 1° dicembre 2011, che incoraggiano l'alto rappresentante a portare avanti i lavori preparatori in vista di un impegno della PSDC volto a rafforzare le capacità regionali in materia di sicurezza nella regione del Sahel in stretta cooperazione con l'Unione africana,

–  viste le conclusioni del Consiglio sulla Libia del 21 marzo, 23 maggio e 18 luglio 2011 e del 23 marzo 2012,

–  vista la relazione finale del Consiglio dell'Unione europea sull'iniziativa per la sicurezza e lo sviluppo del Sahel, del 1° ottobre 2010(10),

–  viste le ulteriori pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 3, 6, 21 e 39, e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 205, 208, 214 e 222,

–  visto l'accordo di partenariato ACP-UE (accordo di Cotonou), in particolare gli articoli 1, 8, 25 e 28,

–  visto il partenariato di pace e sicurezza Africa-UE, in particolare le iniziative 2, 7 e 8 del piano di azione 2011-2013, adottato al vertice Africa-UE tenutosi a Tripoli il 29 e 30 novembre 2010,

–  visto il protocollo alla Convenzione dell'Unione africana per la prevenzione e la lotta al terrorismo, adottato ad Addis Abeba l'8 luglio 2004 in occasione della la terza sessione ordinaria della Conferenza dell'Unione africana,

–  visto il discorso pronunciato da Ban Ki-moon dinanzi al parlamento lussemburghese il 17 aprile 2012, nel quale ha invitato la comunità internazionale a rispondere ai crescenti conflitti e disordini nella regione del Sahel, colpita da una grave siccità, in cui crescono il numero degli sfollati e i prezzi di cibo e carburante,

–  vista la richiesta di soccorso alla comunità internazionale formulata il 5 giugno 2012 dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) in seguito alla riunione ad alto livello tenutasi a Lomé, Togo, finalizzata ad affrontare la questione della sicurezza alimentare nella regione, in particolare in Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger e Ciad,

–  visto il documento strategico dal titolo «Preparazione a una crisi alimentare e nutrizionale nel Sahel e nei paesi vicini», elaborato congiuntamente e aggiornato nel febbraio 2012 da Action Against Hunger, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA), il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) e il Programma alimentare mondiale (PAM), e varato quale strategia per meglio rispondere al rischio di una nuova crisi alimentare e nutrizionale nel Sahel nel 2012 a nome del gruppo di lavoro regionale IASC sulla sicurezza alimentare e la nutrizione,

–  visto l'appello lanciato il 10 aprile 2012 da varie agenzie delle Nazioni Unite – Unicef, ACNUR e OMS – affinché siano sbloccati fondi supplementari per i milioni di persone colpite dall'insicurezza alimentare nella regione del Sahel,

–  visto l'appello lanciato dall'Unicef per il versamento a favore del Mali di 26 milioni di dollari statunitensi affinché questo paese possa rispondere alle necessità sanitarie e nutrizionali dei bambini fino alla fine dell'anno,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sull'Africa occidentale, in particolare quella sul Mali del 20 aprile 2012(11),

–  vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE sulle ripercussioni politiche del conflitto libico sui paesi ACP confinanti e sugli Stati membri dell'UE (101.157/fin), approvata a Horsens, Danimarca, il 30 maggio 2012,

–  visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che gli effetti combinati, nella regione del Sahel, di siccità, inondazioni, degrado del suolo, scarsa resa delle colture, prezzi elevati dei prodotti alimentari, sfollamento, crisi dei rifugiati, povertà cronica, governo debole e, a seguito dei conflitti, deterioramento della situazione per quanto concerne la sicurezza e i diritti umani riguardano milioni di persone in tutta la regione;

B.  considerando che le persone colpite dalla crisi politica e alimentare vivono in condizioni di estrema povertà, tanto che i loro bisogni umani fondamentali non sono soddisfatti e che le tensioni sociali sono in aumento; che la maggioranza di tali persone sono donne, le quali, prive di qualsiasi forma di protezione, costituiscono un gruppo particolarmente vulnerabile;

C.  considerando che gli Stati dell'ECOWAS hanno registrato un calo del 9% nella produzione di cereali nel 2012 rispetto all'anno precedente, con una flessione del 26% nel Sahel, e del 50% in Ciad e Gambia;

D.  considerando che, secondo le Nazioni Unite, 18 milioni di persone sono state colpite dalla crisi legata alla siccità e ai conflitti nella regione del Sahel, nell'Africa occidentale, dove nel 2011 oltre 200 000 bambini sono morti di malnutrizione e dove un milione di bambini è attualmente a rischio di malnutrizione acuta grave;

E.  considerando che la fragilità dello Stato, l'inadeguatezza del governo e la corruzione nei paesi del Sahel, associate a un sottosviluppo economico risultante in una povertà cronica, offrono un terreno ideale per i gruppi di terroristi, ai trafficanti di droga e di esseri umani, ai gruppi dediti alla pirateria, al commercio di armi, al riciclaggio di denaro, all'immigrazione illegale, nonché alle reti della criminalità organizzata, i quali, insieme, contribuiscono a destabilizzare la regione, con un impatto negativo anche sulle regioni limitrofe;

F.  considerando che la regione sta vivendo un allarmante rafforzamento dei legami tra narcotrafficanti di paesi dell'America latina e dell'Africa centro-occidentale, e che questi ultimi paesi al momento costituiscono una fondamentale rotta di transito per le spedizioni di droga verso l'Europa, che rappresentano più del 25% del consumo mondiale di cocaina; che tali tendenze necessitano di un maggiore impegno dell'Unione europea;

G.  considerando che i conflitti in Libia e in Mali, che hanno spinto centinaia di migliaia di sfollati a emigrare verso il Burkina Faso, il Niger e la Mauritania, hanno avuto conseguenze negative sulla situazione della regione in termini di sicurezza, la quale soffre di insicurezza alimentare acuta, scarsità di acqua, aumento della criminalità e una profonda instabilità;

H.  considerando che il conflitto libico ha comportato la proliferazione, nella regione sahariana del Sahel, di enormi quantità di armi e un improvviso afflusso di armi pesanti che, nelle mani dei diversi gruppi terroristici e criminali e dei narcotrafficanti che imperversano in questa regione, costituiscono una grave minaccia per la sicurezza e la stabilità dell'intera subregione;

I.  considerando che gli ex combattenti di ritorno dalla Libia in Niger, Ciad, Mali e Mauritania, con grandi quantità di armi e munizioni, sono potenziali reclute per i movimenti di ribelli, i gruppi affiliati di Al Qaeda nel Maghreb islamico e le bande criminali, e contribuiscono alla destabilizzazione dell'intera regione;

J.  viste le tradizioni di tolleranza, solidarietà e rispetto per la persona umana a cui aderisce l'Islam come praticato nella regione,

K.  considerando che la mancanza di uno sviluppo socio-economico significativo, l'iniqua distribuzione delle risorse, l'elevato tasso di disoccupazione giovanile, la povertà cronica, la scarsa sicurezza occupazionale e la disperata emarginazione sociale svolgono un ruolo importante nel reclutamento dei giovani da parte dei gruppi terroristici;

L.  considerando che l'ascesa di gruppi ribelli come quello di Boko Haram nel Ciad e in Nigeria costituiscono una minaccia per la stabilità di tutta la regione del Sahel;

M.  considerando che tale aspetto, contestualmente al risorgere dell'irredentismo tuareg in paesi quali il Mali e il Niger, compromette la stabilità e l'integrità territoriale dei paesi della regione sahelo-sahariana, in particolare della Mauritania e del Burkina Faso;

N.  considerando i legami accertati dei gruppi terroristici della regione sahelo-sahariana con i trafficanti di droga, di armi, di sigarette e di esseri umani; che diversi cittadini europei sono stati sequestrati e tenuti in ostaggio, segnatamente negli ultimi anni;

O.  considerando che la lotta al terrorismo nel Sahel richiede anche una politica attiva per promuovere lo sviluppo, la giustizia sociale, lo Stato di diritto e l'integrazione; che occorre proporre ai gruppi di popolazione locali prospettive economiche alternative all'economia criminale;

P.  considerando che l'arco del Sahel è un'area centrale tra l'Africa subsahariana e l'Europa e che la situazione nella striscia sahelo-sahariana è pertanto una questione di sicurezza fondamentale sia per l'Africa sia per l'Europa;

Q.  considerando che è necessario mobilitare tutti i soggetti interessati a livello internazionale, regionale e nazionale, al fine di intensificare la lotta al terrorismo e rafforzare la sicurezza nella regione, anche attraverso un dialogo strutturato;

R.  considerando che nell'ambito della strategia dell'UE la Mauritania, il Mali e il Niger sono ritenuti i paesi centrali del Sahel e che, stando ad essa, la scarsa capacità del governo e la povertà sistematica sono dinamiche che si rafforzano reciprocamente;

S.  considerando le gravi ripercussioni dell'insicurezza sull'economia regionale, in particolare sul settore minerario e del turismo, sullo sviluppo e la creazione di posti di lavoro; che il deterioramento delle condizioni di sicurezza ha provocato l'accantonamento dei progetti di sviluppo in atto in diversi paesi della subregione, causando in tal modo la disoccupazione di numerosi giovani, la cui difficile situazione rischia di agevolare i gruppi terroristi o criminali;

1.  esprime profonda preoccupazione per il deterioramento delle condizioni di sicurezza nella regione del Sahel, e invita l'UE ad operare in stretta collaborazione con le autorità e i parlamenti dei paesi della regione, con la società civile e con gli organismi regionali e internazionali, tra cui anche l'Unione africana e l'ECOWAS, per affrontare in modo articolato e globale i diversi fattori politici, economici, sociali e ambientali all'origine della povertà, sostenere lo sviluppo economico e il buon governo, migliorare l'accesso alle infrastrutture e ai servizi di base per la popolazione locale e contribuire a consolidare le istituzioni statali, la magistratura, la polizia e le dogane al fine di rafforzare la sicurezza e lo Stato di diritto nella regione;

2.  condanna fermamente ogni tentativo di impadronirsi del potere con la forza, le azioni di terrorismo, il saccheggio di ospedali, scuole, agenzie di aiuto ed edifici governativi, nonché le punizioni crudeli e disumane associate all'applicazione della legge Sharia, i crimini di guerra, i rapimenti e le gravi violazioni e gli abusi dei diritti umani della popolazione del Mali, segnatamente nelle zone settentrionali controllate dai ribelli, e invita le autorità del Mali e il movimento di liberazione Tuareg a cercare una soluzione pacifica e duratura attraverso il dialogo costruttivo;

3.  condanna in particolare le atrocità perpetrate a danno delle popolazioni civili e dirette soprattutto contro donne e bambini e condanna con particolare fermezza il ricorso a rapimenti e stupri in quanto strumenti di guerra;

4.  chiede al vicepresidente/alto rappresentante di accelerare l'applicazione dei diversi elementi della strategie dell'UE in materia di sicurezza e sviluppo nel Sahel; sostiene l'impegno del Consiglio a contribuire alla sviluppo di una regione pacificata e stabile in cui sia assicurata l'autosufficienza alimentare;

5.  ribadisce che la sicurezza e lo sviluppo sono strettamente interconnessi e pertanto il miglioramento della sicurezza è parte integrante della crescita economica e della riduzione della povertà nella regione; sollecita pertanto l'UE a predisporre strumenti volti a migliorare la sicurezza nella regione, incentrati in particolare sulla capacità di consolidamento istituzionale dei paesi interessati, nonché sulla promozione e l'approfondimento di un dialogo globale tra le parti principali a livello regionale;

6.  invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna ad adottare il principio basilare del nesso tra sicurezza ed esigenze dello sviluppo, specialmente per quanto riguarda la sicurezza alimentare, nel contesto dell'attuazione della strategia UE in materia di sicurezza e sviluppo nel Sahel (incentrandola su quattro tipi di azioni: segnatamente sviluppo, buongoverno e soluzione interna dei conflitti; sicurezza e Stato di diritto; contrasto all'estremismo e alla radicalizzazione violenti;

7.  accoglie con favore il programma di lotta al terrorismo nel Sahel, il sistema informativo dell'Africa occidentale, il progetto pace e sicurezza ECOWAS e il piano d'azione contro le droghe e la criminalità ECOWAS, attuati nel contesto della strategia UE in materia di sicurezza e sviluppo nel Sahel, nonché le iniziative regionali come quelle organizzate dal Centro africano di studi e ricerche sul terrorismo (CAERT) riguardanti la capacità degli ordinamenti giuridici nazionali di reagire al terrorismo;

8.  ritiene che la strategia UE in materia di sicurezza e sviluppo nel Sahel, pur avendo conseguito risultati positivi, richieda un impegno per superare il rischio della frammentazione e migliorare la sinergia tra le azioni avviate dell'UE tramite i diversi strumenti attinenti ai problemi del Sahel;

9.  chiede al Consiglio dell'Unione europea e ai suoi Stati membri di mobilitare tutti i mezzi disponibili per promuovere la sicurezza e lo sviluppo della regione sahelo-sahariana in cooperazione con gli Stati della regione, le Nazioni Unite e gli altri interlocutori internazionali;

10.  accoglie con favore il pacchetto di 80 milioni di dollari della comunità dell'Africa occidentale per reagire alla situazione di emergenza nella regione del Sahel e l'incremento dell'aiuto umanitario dell'UE per la regione del Sahel da 45 milioni di euro a oltre 120 milioni di euro dall'inizio del 2012, e sollecita tutte le parti a provvedere a che detto aiuto pervenga effettivamente a chi ne ha bisogno; chiede nel contempo alla comunità internazionale di compiere ogni sforzo finanziario necessario al superamento della crisi alimentare e della mancanza di sicurezza nella regione;

11.  rileva che il Sahel è una delle regioni maggiormente colpite dal cambiamento climatico e dal degrado della biodiversità, ossia da fenomeni che si ripercuotono gravemente sull'agricoltura e sugli agricoltori, nonché sulle condizioni di vita della popolazione locale e che aggravano la povertà e le disparità; accoglie con favore l'intervento della FAO in collaborazione con il Comitato permanente interstatale di lotta contro la siccità nel Sahel, nonché con il sistema di allerta precoce contro la fame (FEWSNET), il PAM e i governi;

12.  esorta l'Unione europea, nel coordinarsi con altri donatori, a esercitare un forte ruolo di guida e a intervenire rapidamente per evitare che la crisi nella regione del Sahel si trasformi in una catastrofe, dal momento che la situazione umanitaria nella regione dovrebbe permanere critica almeno fino al raccolto principale del prossimo autunno;

13.  ritiene indispensabile che la comunità internazionale, in una prospettiva di medio e lungo termine, concentri le sue azioni sul rafforzamento della capacità delle popolazioni interessate di far fronte, in futuro, ai periodi di siccità e ad altre calamità, riducendo così la loro dipendenza dagli aiuti d'urgenza, nonché di migliorare le strategie di reazione alla carestia e combattere le debolezze strutturali, affrontando in tal modo il problema in maniera più efficiente;

14.  esorta l'Unione europea e la comunità internazionale a concentrare le loro attività sugli sforzi volti a proteggere i mezzi di sussistenza dei nuclei familiari più vulnerabili, rafforzare la resistenza delle persone dedite alla pastorizia e all'agropastorizia e degli agricoltori, sostenere la gestione e la conservazione delle risorse naturali, quali l'acqua, gli alberi e il suolo, fornire assistenza integrata d'urgenza in materia di alimentazione alle famiglie più vulnerabili, in particolare alle donne, potenziare la riduzione e la gestione del rischio di calamità a livello locale, nazionale e regionale, nonché rafforzare la gestione delle informazioni in materia di sicurezza alimentare e i sistemi di allarme preventivo e sostenerne il coordinamento;

15.  ritiene che sia urgentemente necessario sostenere iniziative volte a rafforzare il dialogo e la capacità delle comunità locali di resistere e opporsi al richiamo del terrorismo e al reclutamento dei giovani da parte di terroristi e altri gruppi criminali, anche mediante il sostegno all'occupazione e all'istruzione dei giovani;

16.  esorta gli Stati della regione sahelo-sahariana, le nuove autorità libiche e le agenzie multilaterali competenti ad adottare tutte le misure necessarie per arrestare la proliferazione delle armi nella regione, creando adeguati meccanismi per il controllo e la sicurezza delle frontiere nazionali in tutta la regione, inclusi meccanismi per porre fine al trasferimento di armi di piccolo calibro e armi leggere, nonché ad attuare programmi per la raccolta e la distruzione delle armi di piccolo calibro e delle armi leggere illegali e a istituire misure per lo scambio delle informazioni e l'avvio di operazioni di sicurezza congiunte nella regione;

17.  si compiace della creazione del Comitato di Stato maggiore operativo congiunto (CEMOC) nel 2010 da parte di Algeria, Mali, Mauritania e Niger per coordinare la lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e l'attività dei narcotrafficanti nella regione sahelo-sahariana;

18.  invita la comunità internazionale in generale, e l'Unione europea in particolare, a intensificare la loro cooperazione con i paesi della regione sahelo-sahariana e con l'ECOWAS nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata nella subregione, in particolare aumentando le risorse a disposizione del CEMOC;

19.  chiede che tutte le misure adottate per combattere il terrorismo siano conformi alle convenzioni e ai protocolli internazionali in materia di diritti umani;

20.  sottolinea la necessità di prendere provvedimenti efficaci per bloccare le fonti di finanziamento cui attingono i terroristi e i loro complici e invita gli Stati della regione ad adottare le misure raccomandate dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) tra cui, in particolare, la riforma degli ordinamenti di giustizia penale, l'introduzione di norme anticorruzione, un migliore controllo del commercio di armi leggere e il congelamento dei conti bancari dei sospetti;

21.  rammenta e condanna il sequestro, tra il 24 e il 25 novembre 2011, di due cittadini francesi, uno svedese, un neerlandese e un sudafricano avente passaporto britannico, nonché l'uccisione di un cittadino tedesco che aveva tentato di resistere ai rapitori; osserva che tale sequestro porta a dodici il numero di ostaggi dell'UE nella regione del Sahel, tra cui due spagnoli e un italiano rapiti nell'Algeria occidentale nell'ottobre 2011, quattro francesi rapiti in Niger nel settembre 2010 e un missionario svizzero rapito il 15 aprile 2012 a Tombouctou, ancora nelle mani di Al Qaeda nel Maghreb islamico;

22.  auspica che qualsiasi missione della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) ufficialmente richiesta dal governo del Mali aiuti i paesi della subregione a controllare più efficacemente i propri confini e, in particolare, a contrastare il traffico di armi e stupefacenti nonché la tratta di esseri umani;

23.  elogia le azioni intraprese dall'ECOWAS, dall'Unione africana, dalle Nazioni Unite e dai paesi limitrofi al fine di facilitare il rapido ripristino dell'ordine costituzionale nel Mali e di avviare misure concrete per proteggerne la sovranità, l'unità e l'integrità territoriale; prende atto dei risultati della conferenza svoltasi a Ouagadougou il 14 e il 15 aprile 2012 sotto l'egida di Blaise Compaoré, presidente del Burkina Faso e mediatore nominato dall'ECOWAS, e spera che il calendario e le modalità dettagliate della transizione siano ulteriormente precisati a breve;

24.  chiede all'Unione europea e ai suoi Stati membri di accordare un'attenzione particolare alla situazione delle donne e delle ragazze nella regione del Sahel e di prendere tutte le misure necessarie per garantirne la protezione da qualsiasi forma di violenza e di violazione dei loro diritti umani;

25.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale dell'Unione africana, all'ECOWAS e agli Stati membri dell'UE.

(1) Doc. 09009/2012.
(2) Doc. 08067/2012.
(3) S/2012/42.
(4) SC/10590.
(5) SC/10592.
(6) SC/10600.
(7) SC/10603.
(8) GU C 327 del 10.11.2011, pag.38.
(9) GU C 145 del 23.5.2012, pag.34.
(10) Doc 14361/2010.
(11) Testi approvati, P7_TA(2012)0141.


Casi di impunità nelle Filippine
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Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 sui casi di impunità nelle Filippine (2012/2681(RSP))
P7_TA(2012)0264RC-B7-0308/2012

Il Parlamento europeo,

–  visti il Patto internazionale delle Nazioni Unite relativo ai diritti civili e politici e il relativo protocollo aggiuntivo, di cui le Filippine sono firmatarie,

–  visto il documento di strategia nazionale della Commissione sulle Filippine, che copre il periodo 2007-2013,

–  visti l'accordo di finanziamento per il programma UE-Filippine di sostegno alla giustizia, firmato nell'ottobre del 1009 e inteso ad accelerare i procedimenti giudiziari nei confronti degli autori di esecuzioni extragiudiziali, e il nuovo programma «Giustizia per tutti»,

–  vista la recente ratifica, da parte delle Filippine, dello Statuto di Roma del Tribunale penale internazionale (TPI) e del protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (OPCAT),

–  visto il rapporto del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla revisione periodica universale (UPR) sulle Filippine, del 31 maggio 2012,

–  vista la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, del 24 aprile 2012,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulle Filippine, in particolare quella del 21 gennaio 2010(1),

–  visto l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del regolamento,

A.  considerando che Esmail Amil Enog, al servizio presso la famiglia Ampatuan di Maguindanao, è scomparso nel marzo 2012 dopo aver testimoniato in tribunale di aver condotto alcuni membri della milizia armata nel luogo in cui furono assassinate 57 persone nel 2009; che il suo corpo smembrato, che presenta tracce di tortura, è stato rinvenuto il 31 maggio 2012;

B.  considerando che – un fatto che non ha precedenti – gli esponenti della famiglia Ampatuan accusati di aver orchestrato il massacro di Maguindanao, sono stati arrestati dopo gli avvenimenti del 23 novembre 2009, contestualmente al congelamento dei beni e dei conti bancari di 28 membri del clan e di persone vicine ad esso;

C.  considerando che il processo delle persone accusate di aver perpetrato il massacro di Maguindanao è iniziato l'8 settembre 2010 a Manila; che sono accusati del massacro Andal Ampatuan e alcuni dei suoi figli, laddove circa 100 altri indiziati sono a tutt'oggi a piede libero;

D.  considerando che Esmail Enog è il terzo testimone ad essere ucciso dall'inizio del processo nel 2010 e che i familiari di altri testimoni hanno denunciato di essere stati vittime di attacchi, intimidazioni, offerte di corruzione e vessazioni;

E.  considerando che il brutale assassinio di Esmail Enog è chiaramente sintomatico del perdurare nel Paese del clima di impunità che ha favorito il massacro di Maguindanao;

F.  considerando che, stando alle notizie pubblicate dalla stampa internazionale, nel 2010 sono stati uccisi quattro giornalisti e che le organizzazione di difesa dei diritti umani considerano le Filippine un Paese pericoloso per gli organi di informazione;

G.  considerando che le esecuzioni extragiudiziali e le sparizioni forzate sono sensibilmente diminuite dall'ascesa al potere del Presidente Aquino; che, ciò nondimeno, il governo non è a tutt'oggi in grado di contrastare efficacemente la diffusa impunità dei responsabili di simili atti e di fronteggiare la violenza di matrice politica nel Paese;

H.  considerando che, secondo le organizzazioni per i diritti umani, sulle centinaia di esecuzioni extragiudiziali perpetrate nell'ultimo decennio, soltanto sette, che vedevano coinvolti 11 imputati, si sono effettivamente tradotti in un processo e nessuno dall'ascesa al potere del Presidente Aquino;

I.  considerando che, a seguito del massacro di Maguindanao, il governo ha istituito una commissione indipendente contro gli eserciti privati al fine di smantellare le milizie private, senza tuttavia conseguire finora alcun risultato tangibile;

J.  considerando che, in base al rapporto presentato nel maggio del 2011 dalla suddetta commissione indipendente, sarebbero almeno 72 i gruppi armati privati attivi nel Paese;

K.  considerando che l'ultima UPR sulle Filippine ribadisce le raccomandazioni del 2008, ovvero la necessità di porre fine all'impunità per le esecuzioni extragiudiziali, le sparizioni forzate e la tortura, assicurando i responsabili alla giustizia; di intensificare gli sforzi per la totale messa al bando della tortura, delle esecuzioni extragiudiziali e delle sparizioni forzate; di porre fine all'impunità, assicurando i responsabili alla giustizia, e di garantire una protezione adeguata ai giornalisti e ai difensori dei diritti umani;

L.  considerando che la legge sulle sparizioni forzate o involontarie è stata adottata dal Senato filippino nel giugno del 2011 e dalla Camera dei rappresentanti nel maggio 2012;

1.  condanna fermamente l'assassinio del terzo testimone del massacro di Maguindanao e di quattro giornalisti ed esprime il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime;

2.  manifesta profonda inquietudine per l'indipendenza della magistratura e per la lentezza delle condanne per le violazioni dei diritti dell'uomo nel Paese e chiede un'immediata indagine indipendente sui recenti casi di omicidio;

3.  invita il governo delle Filippine ad adottare ulteriori misure intese a porre fine all'impunità per le esecuzioni extragiudiziali, le sparizioni forzate e le torture, assicurando i responsabili alla giustizia, tra cui gli autori del massacro di Maguindanao, che sono a tutt'oggi a piede libero; chiede inoltre la liberazione di tutte le persone scomparse ancora detenute e a fare luce su tutti gli altri casi irrisolti;

4.  plaude all'incriminazione di 196 persone per il massacro di Maguindanao, pur rammaricandosi dalla mancanza di progressi tangibili nell'ambito del relativo processo;

5.  esorta il governo filippino a ratificare la convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate e a dare attuazione alla legge sulle sparizioni forzate o involontarie;

6.  invita il governo filippino a garantire un'adeguata protezione dei difensori dei diritti umani, dei sindacalisti e dei giornalisti, a indagare con efficacia e a perseguire nei termini di legge gli attacchi nei confronti di giornalisti e a introdurre nel diritto nazionale una severa normativa che vieti simili atti e imponga sanzioni penali;

7.  esorta le autorità a porre in essere, nell'ambito della commissione per i diritti umani, un programma speciale per la protezione dei testimoni e delle vittime, inclusi i loro familiari, per quanto riguarda i casi di gravi violazioni dei diritti umani, soprattutto qualora gli autori presunti siano soldati, agenti di polizia o funzionari dello Stato;

8.  esprime preoccupazione per il fatto che il ricorso alla tortura e i maltrattamenti cui sono sottoposti gli indiziati in stato di fermo di polizia siano ancora ampiamente diffusi ed esorta le autorità Filippine a intensificare gli sforzi per combattere con fermezza le violazioni della legge nazionale antiterrorismo del 2009;

9.  esorta il governo a interdire e a sciogliere senza indugio sia le forze paramilitari (anche ove l'attività paramilitare sia controllata dai comandi militari) sia le milizie locali e ad assoggettare al pieno controllo militare e di polizia le unità civili armate, in particolare le unità geografiche delle Forze armate civili (Civilian Armed Forces Geographical Units) e le organizzazioni di volontari civili;

10.  invita il governo ad adottare misure concrete per dare attuazione alle raccomandazioni rivolte alle Filippine durante la recente UPR; lo esorta a revocare senza ulteriore indugio l'ordine esecutivo 546, allo scopo di mettere al bando gli eserciti privati;

11.  plaude alla ratifica, da parte delle Filippine, dello Statuto di Roma del Tribunale penale internazionale (TPI), in data 30 agosto 2011, e del protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (OPCAT), in data 17 aprile 2012;

12.  si compiace degli importanti provvedimenti adottati dal governo filippino nell'intento di prevenire le esecuzioni e di assicurare i responsabili alla giustizia, nonché della costituzione di una nuova task force di procuratori scrupolosi, incaricata di occuparsi delle esecuzioni extragiudiziali e delle sparizioni forzate;

13.  accogliere con soddisfazione l'attuazione riuscita del programma EPJUST e del nuovo programma UE-Filippine di sostegno alla giustizia, denominato «Giustizia per tutti», che sarà inaugurato a breve e nell'ambito del quale saranno stanziati 10 milioni di euro, nel periodo 2012-2015, allo scopo di promuovere l'accesso equo alla giustizia e la sua efficiente applicazione per tutti i cittadini in generale, ma in particolare per i soggetti poveri e svantaggiati, in particolare donne, bambini, minoranze e indigeni, nonché difensori dei diritti umani e attivisti sociali;

14.  invita il governo delle Filippine a consentire una visita del relatore speciale delle Nazioni Unite affinché indaghi sulla situazione dei diritti umani nel Paese;

15.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Presidente e al governo delle Filippine, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, nonché ai governi degli Stati membri dell'ASEAN.

(1) GU C 305 E dell'11.11.2010, pag. 11.


Situazione delle minoranze etniche in Iran
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Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 sulla situazione delle minoranze etniche in Iran (2012/2682(RSP))
P7_TA(2012)0265RC-B7-0309/2012

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Iran, in particolare quelle relative ai diritti umani,

–  vista la risoluzione 16/9 del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, che definisce il mandato di un Relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Iran,

–  viste le relazioni sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran del Relatore speciale dell'ONU per i diritti umani in Iran, del 23 settembre 2011 e 6 marzo 2012,

–  vista la dichiarazione del portavoce dell'Alto Rappresentante Catherine Ashton sul ricorso alla pena di morte in Iran, emessa il 30 maggio 2012,

–  visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (ICESCR) e la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, dei quali la Repubblica islamica dell'Iran è firmataria,

–  visti gli articoli 122, paragrafo 5, e 110, paragrafo 4 del suo regolamento,

A.  considerando che la situazione attuale dei diritti umani in Iran è caratterizzata da un quadro costante di violazioni sistematiche dei diritti fondamentali; che in Iran le minoranze continuano ad essere oggetto di discriminazioni e vessazioni sulla base della loro appartenenza etnica o religiosa; che negli ultimi mesi gruppi minoritari hanno dimostrato per i loro diritti e che ciò ha portato all'arresto in massa di manifestanti;

B.  considerando che sei membri della minoranza araba Ahwazi sono sotto processo dopo essere stati detenuti senza incriminazione formale per quasi un anno in relazione alle attività svolte per conto di questa minoranza; che sussiste il motivato timore che non possano beneficiare di un equo processo e che rischino maltrattamenti o torture;

C.  considerando che il 5 giugno 2012 Mohammad Mehdi Zalieh, un prigioniero curdo-iraniano, è deceduto nel carcere di Rajaee Shahr per non aver la direzione del carcere disposto le necessarie cure mediche;

D.  considerando che la costituzione della Repubblica islamica dell'Iran prevede formalmente per le minoranze etniche un equo trattamento; che tuttavia, in pratica, i membri di minoranze etniche come gli azeri, gli arabi, i curdi e i baluchi devono subire tutta una serie di violazioni dei diritti umani e civili, fra cui violazioni del loro diritto di riunione, associazione ed espressione;

E.  considerando l'esistenza di diffuse discriminazioni socio-economiche nei confronti delle persone appartenenti a minoranze, fra cui confische di terre e altri beni, rifiuto dell'accesso a posti di lavoro e restrizioni dei diritti sociali, culturali e linguistici, in violazione della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali;

F.  considerando che le discriminazioni contro le minoranze etniche ha notevoli ripercussioni nel campo dell'istruzione, visto che le scuole delle zone popolate da minoranze sono spesso prive di risorse e che i tassi di abbandono e di analfabetismo in queste regioni tende ad essere più alto della media nazionale, con la conseguenza che le minoranze nazionali ed etniche sono sottorappresentate nei posti governativi di alto livello;

G.  considerando che le donne non persiane subiscono una doppia discriminazione in quanto membri di comunità emarginate e in quanto donne, visto che le leggi iraniane ne limitano esplicitamente i diritti;

H.  considerando che negli ultimi anni si è assistito in Iran a un drastico aumento delle esecuzioni, anche di giovani; che la pena di morte viene regolarmente comminata in casi in cui all'imputato vengono negati i diritti processuali e per reati che non rientrano nella categoria dei most serious crimes (reati di massima gravità) in base alle norme internazionali;

1.  esprime seria preoccupazione per il continuo deteriorarsi della situazione dei diritti umani in Iran, anche per le persone che appartengono a minoranze etniche e religiose, a causa di sistematiche discriminazioni politiche, economiche, sociali e culturali;

2.  invita le autorità iraniane a eliminare ogni forma di discriminazione contro le persone appartenenti a minoranze etniche e religiose, ufficialmente riconosciute come tali o meno; esige che a ogni persona appartenente a minoranze sia consentito esercitare tutti i diritti sanciti dalla costituzione iraniana e dal diritto internazionale, fra cui le garanzie contenute nel Patto internazionale sui diritti civili e politici e nel Patto internazionali sui diritti economici, sociali e culturali, dei quali l'Iran è parte contraente;

3.  invita le autorità iraniane ad assicurare che i membri attualmente in stato di arresto della minoranza araba Ahwazi – Mohammad Ali Amouri, Rahman Asakereh, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashidi, Sayed Jaber Alboshoka e Sayed Mokhtar Alboshoka – siano giudicati secondo gli standard internazionali, e dunque sottoposti a un equo processo, siano debitamente protetti da maltrattamenti e torture e non abbiano a dover subire la pena capitale;

4.  sollecita le autorità iraniane a rilasciare tutti gli attivisti che sono attualmente in stato di detenzione per le loro attività pacifiche a favore dei diritti delle minoranze;

5.  invita le autorità iraniane a rispettare il diritto delle minoranze etniche a servirsi della propria lingua, sia in privato che in pubblico, e in particolare a garantire l'istruzione nelle lingue minoritarie, come previsto dalla costituzione della Repubblica islamica dell'Iran;

6.  invita l'Esperto indipendente dell'ONU per le minoranze e il Relatore speciale dell'ONU sulle forme contemporanee di razzismo, xenofobia e altre intolleranze, a richiedere una visita in Iran per riferire sulla situazione dei diritti umani e in particolare sulla deplorevole situazione delle minoranze;

7.  invita le autorità iraniane a garantire la libertà religiosa come sancito dalla costituzione iraniana e dal Patto sui diritti civili e politici e a far cessare la pratica delle discriminazioni e vessazioni a danno di gruppi religiosi minoritari quali i musulmani non sciiti, gli Assiri ed altri gruppi cristiani, le persecuzioni sistematiche delle minoranze Baha'i e l'applicazione della pena di morte per i musulmani convertiti ad altre religioni;

8.  invita la Commissione a cooperare strettamente con il Parlamento ai fini di un uso efficace del nuovo Strumento per la democrazia e i diritti dell'uomo, onde sostenere la democrazia e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti in Iran a gruppi di minoranza;

9.  condanna duramente il ricorso alla pena di morte in Iran e invita le autorità iraniane, conformemente alle risoluzioni 62/149 e 63/168 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, a istituire una moratoria sulle esecuzioni in attesa dell'abolizione della pena di morte; sollecita le autorità di governo a proibire l'esecuzione di giovani e di commutare tutte le sentenze capitali attualmente pendenti nei loro confronti;

10.  riafferma la sua disponibilità ad avviare con l'Iran un dialogo sui diritti umani a tutti i livelli, sulla base dei valori universali sanciti dalla Carta e dalle convenzioni dell'ONU;

11.  invita le autorità iraniane a dar prova di impegnarsi pienamente a cooperare con la comunità internazionale per migliorare la situazione dei diritti imani in Iran; sottolinea la necessità di un impegno più attivo con il Consiglio per i diritti umani dell'ONU e gli altri meccanismi dell'ONU a difesa di tali diritti;

12.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Consiglio per i diritti umani dell'ONU, all'Ufficio della Guida suprema, al governo e al parlamento della Repubblica islamica dell'Iran.


Istituzione di una settimana europea di sensibilizzazione sull'arresto cardiaco
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Dichiarazione del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 sull'istituzione di una settimana europea di sensibilizzazione sull'arresto cardiaco
P7_TA(2012)0266P7_DCL(2012)0011

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 123 del suo regolamento,

A.  considerando che ogni anno in Europa circa 400 000 persone sono colpite da arresto cardiaco improvviso al di fuori degli ospedali e che il tasso di sopravvivenza è inferiore al 10%;

B.  considerando che la sopravvivenza di molte persone colpite, apparentemente sane, dipende dalla rianimazione cardiopolmonare (CPR) eseguita dagli astanti e da una defibrillazione tempestiva, e che un intervento entro 3-4 minuti può aumentare di oltre il 50% le possibilità di sopravvivenza;

C.  considerando che in Europa sono attuati solo parzialmente programmi per l'utilizzo del defibrillatore automatico esterno (AED);

1.  invita la Commissione e il Consiglio a incoraggiare:

   l'adozione di programmi comuni per l'installazione di AED in luoghi pubblici e per la formazione di non esperti in tutti gli Stati membri;
   l'adeguamento della legislazione al fine di facilitare il ricorso alla CPR e alla defibrillazione da parte di personale non medico;
   una raccolta sistematica di dati che garantisca un feedback e una gestione della qualità per ogni programma;

2.  invita la Commissione e gli Stati membri a istituire una settimana europea di sensibilizzazione dedicata all'arresto cardiaco, finalizzata a migliorare la sensibilizzazione e la formazione del grande pubblico, dei medici e del personale sanitario;

3.  invita la Commissione a sostenere gli Stati membri nell'adozione e nell'attuazione di strategie nazionali volte a garantire un accesso equo a una CPR di elevata qualità;

4.  invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare una legislazione armonizzata in tutta l'UE, al fine di garantire l'immunità da ogni responsabilità ai soccorritori non professionisti che offrono volontariamente assistenza in caso di emergenza cardiaca;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari(1), al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) L'elenco dei firmatari è pubblicato nell'allegato 1 del processo verbale del 14 giugno 2012 (P7_PV(2012)06-14(ANN1)).

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