Indice 
Testi approvati
Martedì 3 luglio 2012 - Strasburgo
Assicurazione e riassicurazione (solvibilità II) ***I
 Associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea *
 Evoluzione delle strategie macroregionali dell'UE: prassi attuale e prospettive future, in particolare nel Mediterraneo
 Spazio ferroviario europeo unico ***II
 Apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ***I
 Controllo, da parte delle autorità doganali, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ***I
 Attuazione della normativa UE sulle acque
 eCall: un nuovo servizio 112 per i cittadini
 Attrattività degli investimenti in Europa
 Aspetti commerciali del partenariato orientale
 Firma elettronica di emendamenti (interpretazione dell'articolo 156, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento)

Assicurazione e riassicurazione (solvibilità II) ***I
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Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2012 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) per quanto riguarda le date di attuazione e applicazione e la data di abrogazione di talune direttive (COM(2012)0217 – C7-0125/2012 – 2012/0110(COD))
P7_TA(2012)0267A7-0198/2012

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0217),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 53, paragrafo 1, e 62 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0125/2012),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 giugno 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti gli articoli 55 e 46, paragrafo 1, del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0198/2012),

A.  Considerando che, per motivi di urgenza, è giustificato procedere alla votazione prima della scadenza del termine di otto settimane di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

1.  adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 luglio 2012 in vista dell'adozione della direttiva 2012/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/138/CE (solvibilità II) per quanto riguarda il suo termine di recepimento e il suo termine di applicazione, nonché il termine di abrogazione di talune direttive

P7_TC1-COD(2012)0110


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2012/23/UE.)


Associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2012 sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2001/822/CE del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea (COM(2012)0061 – C7-0054/2012 – 2012/0024(CNS))
P7_TA(2012)0268A7-0169/2012

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2012)0061),

–  visto l'articolo 203 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0054/2012),

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A7-0169/2012),

1.  approva la proposta della Commissione;

2.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


Evoluzione delle strategie macroregionali dell'UE: prassi attuale e prospettive future, in particolare nel Mediterraneo
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Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2012 sull'evoluzione delle strategie macroregionali dell'UE: pratiche attuali e prospettive future, in particolare nel Mediterraneo (2011/2179(INI))
P7_TA(2012)0269A7-0219/2012

Il Parlamento europeo,

–  visto il programma operativo MED 2007-2013 adottato dalla Commissione nel dicembre 2007,

–  visto il programma ENPI di cooperazione transfrontaliera «Bacino marittimo del Mediterraneo» 2007-2013, adottato dalla Commissione il 14 agosto 2008,

–  visto il piano strategico di Arco Latino 2010-2015 «Un Mediterraneo strutturato e innovatore»,

–  vista la sua risoluzione del 6 luglio 2010 sulla strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico e il ruolo delle macroregioni nella futura politica di coesione(1),

–  vista la sua risoluzione del 22 settembre 2010 sulla strategia europea per lo sviluppo economico e sociale delle regioni di montagna, delle isole e delle zone scarsamente popolate(2),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 9 novembre 2010, dal titolo «Conclusioni della Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale: il futuro della politica di coesione» (COM(2010)0642),

–  visti la comunicazione della Commissione, dell'8 dicembre 2010, sulla strategia dell'Unione europea per la Regione Danubiana (COM(2010)0715) e il piano d'azione indicativo che accompagna la strategia (SEC(2009)0712),

–  vista la sua risoluzione del 17 febbraio 2011 sull'attuazione della strategia dell'Unione per la regione del Danubio(3),

–  vista la relazione dell'ARLEM, del 29 gennaio 2011, sulla dimensione territoriale dell'Unione per il Mediterraneo – raccomandazioni per il futuro,

–  vista la sua risoluzione del 7 aprile 2011 sulla revisione della politica europea di vicinato – dimensione meridionale(4),

–  vista la relazione, del 22 giugno 2011, della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, sull'applicazione della strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico (COM(2011)0381),

–  vista la sua risoluzione del 23 giugno 2011 sull'obiettivo 3: una sfida per la cooperazione territoriale – il futuro programma per la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale(5),

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2011 che approvano la strategia europea per la regione del Danubio e invitano gli Stati membri a proseguire i lavori, in cooperazione con la Commissione, sulle eventuali future strategie macroregionali, in particolare per la regione adriatica e ionica,

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2011, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (COM(2011)0611),

–  visto il parere d'iniziativa «Cooperazione territoriale nel bacino del Mediterraneo attraverso la macroregione adriatico-ionica» approvato all'unanimità dall'assemblea del Comitato delle regioni l'11 ottobre 2011,

–  vista la dichiarazione finale della presidenza del forum interistituzionale di Catania del 10 dicembre 2011 sul tema «Vecchi e nuovi attori nel Mediterraneo che cambia: il ruolo dei popoli, delle regioni e dei soggetti locali, dei governi e delle istituzioni sovranazionali, in una strategia integrata di sviluppo condiviso»,

–  vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2011 sulla revisione della politica europea di vicinato(6),

–  vista la sua dichiarazione del 19 gennaio 2012 sull'istituzione del patto delle isole in quanto iniziativa ufficiale europea (7), in applicazione dell'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la comunicazione della Commissione del 23 marzo 2012 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa alla strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico (COM(2012)0128),

–  vista la dichiarazione di Belgrado, approvata alla 14a riunione del Consiglio ministeriale dell'Iniziativa adriatico-ionica il 30 aprile 2012,

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni intitolata «Sviluppare una strategia marittima per la regione dell'Oceano Atlantico» (COM(2011)0782),

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0219/2012),

A.  considerando che la strategia macroregionale per il Mar Baltico è stata approvata nel 2009 e che la Commissione (relazione del 22 giugno 2011 – COM(2011)0381) ha sottolineato «l'interesse di (questo) nuovo modo di cooperazione»;

B.  considerando che il 13 aprile 2011(8) il Consiglio ha invitato la Commissione «a svolgere un ruolo guida nel coordinamento strategico» della strategia macroregionale per il Danubio;

C.  considerando che la strategia macroregionale è destinata ad aprire un campo nuovo per la politica di coesione in Europa, avendo per obiettivo uno sviluppo su base territoriale;

D.  considerando che la linea di bilancio «assistenza tecnica a favore del Mar Baltico», votata su iniziativa del Parlamento europeo durante l'adozione del bilancio 2011 dell'Unione, ha dato prova dell'interesse di tali finanziamenti per lo sviluppo efficace di una strategia macroregionale;

E.  considerando la proposta della Commissione di rafforzare la componente transnazionale della politica di cooperazione territoriale per sostenere nuove politiche macroregionali COM(2010)0642;

F.  considerando che diversi progetti di macroregioni sono in una fase avanzata e che la Commissione, nel suo ruolo di coordinamento, deve contribuire ad attuare una governance sostenibile e a definire criteri comuni e indicatori misurabili per permettere di valutarne la pertinenza;

G.  considerando che il Mediterraneo ha svolto un importante ruolo geopolitico nella storia europea;

H.  considerando che la cosiddetta «Primavera araba» ha evidenziato il potenziale strategico dei legami geografici, politici ed economici tra le due sponde del Mediterraneo;

I.  osservando il successo della cooperazione nel quadro del Processo di Barcellona e dell'Unione per il Mediterraneo nonché le iniziative di cooperazione multilaterale e bilaterale adottate nell'ambito di alcuni strumenti e programmi dell'Unione europea, quali il MED o l'ENPI nel contesto della politica di vicinato dell'Unione europea;

J.  osservando l'attuale evoluzione dell'Unione per il Mediterraneo e dato che il suo potenziale quale catalizzatore nella regione è destinato a crescere;

K.  considerando che un approccio macroregionale consentirebbe di definire un progetto d'insieme in questo spazio vitale per il futuro dell'Unione, per uscire dalla crisi attuale e dare risposta alle attese di tutti i paesi vicini, in particolare quelli del Mediterraneo meridionale;

L.  considerando che lo spazio mediterraneo è un insieme coerente, che forma un unico bacino culturale e ambientale in cui si condividono diverse caratteristiche e priorità comuni in ragione del «clima mediterraneo»: stesse produzioni agricole, stessa abbondanza di energie rinnovabili, in particolare di energia solare, identica importanza del turismo, stesso rischio di catastrofi naturali (incendi, inondazioni, terremoti, carenza di risorse idriche) e stessi rischi di fronte ai comportamenti umani, in particolare per quanto riguarda l'inquinamento marittimo;

M.  considerando che il Mediterraneo è una zona estremamente vasta che si estende da est a ovest lungo quasi 4 000 km, caratterizzata da numerosi spazi insulari e territori aventi frontiere marittime e terrestri con l'Africa settentrionale, e che è necessario promuovervi una vasta rete di rotte marittime che consentano di sviluppare gli scambi riducendone al contempo l'impatto in termini di emissioni di CO2;

N.  considerando che, nonostante l'articolo 174 del TFUE, le istituzioni europee non hanno ancora adottato una strategia permanente che tenga in considerazione le esigenze specifiche delle isole, e considerando che la piena accessibilità delle regioni insulari mediterranee e una loro migliore integrazione nel mercato unico europeo potrebbero essere garantite più efficacemente mediante l'assegnazione di risorse adeguate e l'adozione di un approccio integrato alla questione dell'insularità, riconoscendo lo svantaggio strutturale cui devono far fronte le popolazioni isolane nei settori dei trasporti e dell'energia;

O.  considerando l'avanzamento della proposta concernente una strategia macroregionale adriatico-ionica, che s'inserisce in una lunga tradizione di cooperazione e di solidarietà in un territorio contiguo intorno ai Mari Adriatico e Ionio e che ha il sostegno degli otto Stati partecipanti all'Iniziativa adriatico-ionica (IAI), come più volte manifestato nelle dichiarazioni degli otto ministri degli affari esteri aderenti all'Iniziativa ad Ancona (2010), a Bruxelles (2011) e a Belgrado (2012);

P.  considerando le consultazioni condotte nel quadro dell'elaborazione della presente relazione con numerose regioni interessate, con l'Unione per il Mediterraneo e con diversi organismi impegnati nella politica di cooperazione territoriale dell'Unione europea;

Sulle strategie macroregionali in generale

1.  approva l'approccio macroregionale alle politiche di cooperazione territoriale tra aree appartenenti a uno stesso territorio: spazio marittimo, massiccio montuoso, bacino fluviale; ritiene che le strategie macroregionali abbiano aperto un nuovo capitolo nella cooperazione territoriale europea applicando un approccio dal basso verso l'alto ed estendendo la cooperazione a un numero sempre crescente di settori grazie a un uso migliore delle risorse disponibili; raccomanda che le strategie macroregionali, visto il loro evidente valore aggiunto a livello europeo, ricevano maggiore attenzione nel quadro della cooperazione territoriale europea che sarà rafforzata a partire dal 2013;

2.  ritiene che questo tipo di cooperazione territoriale sia utile, in particolare laddove le frontiere hanno frammentato tali spazi nel corso della storia, e possa favorire l'integrazione dei nuovi Stati membri e delle loro regioni;

3.  ritiene che grazie alla veduta d'insieme offerta da una strategia macroregionale i progetti di cooperazione territoriale e lo strumento del GECT avrebbero un maggiore valore aggiunto e che in questo modo si rafforzerebbero le sinergie con le grandi strategie dell'UE come le reti transeuropee di trasporto o la politica marittima integrata; è del parere che tale approccio contribuirebbe altresì a facilitare il coinvolgimento di altri strumenti della politica europea, come quelli proposti dalla BEI; ritiene che tali approcci avrebbero come risultato un migliore coordinamento delle politiche europee a livello transnazionale e interregionale;

4.  raccomanda di fondare le strategie macroregionali su una governance multilivello, garantendo la partecipazione delle autorità locali e regionali e del maggior numero possibile di partner e di soggetti interessati – come rappresentanti della società civile, delle università e dei centri di ricerca – tanto all'elaborazione quanto all'attuazione delle strategie macroregionali, al fine di rafforzarne la titolarità ai livelli locale e regionale;

5.  sottolinea che le macroregioni rappresentano un ambito favorevole alla partecipazione dei soggetti politici locali e degli attori non governativi, poiché tali regioni incoraggiano lo sviluppo di sistemi di coordinamento efficaci che facilitano gli approcci dal basso verso l'alto, al fine di garantire la significativa partecipazione della società civile al processo decisionale politico e la creazione di sinergie tra le iniziative esistenti al fine di ottimizzare le risorse e riunire gli attori coinvolti;

6.  ritiene che la strategia macroregionale possa indirizzare le politiche di vicinato e/o di preadesione dell'Unione verso una maggiore efficacia;

Sulle strategie macroregionali in corso

7.  plaude al fatto che la strategia macroregionale per il Mar Baltico abbia mostrato la sua capacità di generare un valore aggiunto europeo importante: convalidata dal Consiglio, sostenuta dalla Commissione, condivisa da tutti i soggetti nazionali, regionali e locali interessati, essa ha definito un programma d'azione con priorità chiaramente definite;

8.  chiede che questa strategia formi oggetto di una valutazione completa sulla base di criteri oggettivi e di indicatori misurabili per ciascuno dei settori prioritari;

9.  ritiene necessario, per garantire il pieno successo di questa strategia, sostenerne nel tempo la struttura di governance, estendendola alle autorità locali e regionali mediante il suo inserimento nell'ambito del prossimo periodo di programmazione 2014-2020;

10.  chiede alla Commissione e al Consiglio di sostenere apertamente l'approccio intrapreso per il bacino del Danubio, che deve anch'esso costituire oggetto di una valutazione e di un monitoraggio periodici;

Sulle strategie macroregionali future

11.  suggerisce alla Commissione di coordinare un processo di riflessione e di concertazione per le strategie macroregionali future; ritiene che si tratti di individuare le zone prioritarie tenuto conto della mancanza di cooperazione o dell'esigenza di rafforzare la cooperazione esistente tra aree europee appartenenti a Stati membri diversi ma partecipi di uno stesso territorio; reputa che tale concertazione debba concludersi con l'elaborazione di una «mappa previsionale delle macroregioni europee», frutto di un'ampia concertazione con le regioni e gli Stati membri interessati, che non avrà carattere vincolante e potrà evolvere in funzione delle dinamiche locali;

12.  è del parere che le strategie macroregionali necessitino di un migliore allineamento dei finanziamenti, di un uso più efficiente delle risorse esistenti e di un coordinamento degli strumenti; ritiene che – sebbene tali strategie non abbiano bisogno né di nuovi finanziamenti, né di nuovi strumenti istituzionali, né di una nuova regolamentazione – tuttavia l'accompagnamento delle medesime giustifichi un sostegno con fondi europei sotto forma di stanziamenti per l'assistenza tecnica e di stanziamenti per la fase preliminare di valutazione e raccolta dati e per l'eventuale start-up, e ritiene altresì che la strategia macroregionale debba favorire i progetti strutturali tenendo conto del quadro finanziario pluriennale 2014-2020;

13.  invita la Commissione e il Consiglio a tenere conto delle strategie macroregionali dell'UE all'atto della decisione su talune dotazioni di bilancio, quali i fondi strutturali e di coesione, la ricerca e lo sviluppo e, in particolare, la cooperazione regionale;

14.  chiede l'introduzione di un percorso obbligatorio per i programmi operativi mirato alle rispettive priorità delle strategie macroregionali al fine di garantire il miglior coordinamento possibile degli obiettivi e dei mezzi;

Prospettive nel Mediterraneo

15.  sostiene l'attuazione di una strategia macroregionale per il bacino del Mediterraneo al fine di offrire un piano d'azione volto ad affrontare le sfide comuni e le problematiche cui sono confrontati i paesi e le regioni mediterranee e al fine di strutturare questo spazio essenziale per lo sviluppo e l'integrazione dell'Europa, e chiede al Consiglio e alla Commissione di agire rapidamente in tal senso;

16.  ritiene che una strategia macroregionale mediterranea che associ l'Unione, le autorità nazionali, regionali e locali, le organizzazioni regionali, le istituzioni finanziarie e le ONG della sponda europea del bacino del Mediterraneo e dell'Unione per il Mediterraneo, e che sia aperta ai paesi vicini e/o ai paesi in fase di preadesione, sia in grado di innalzare notevolmente il livello politico e operativo della cooperazione territoriale in questa zona; sottolinea l'importanza di basarsi sull'esperienza, sulle risorse esistenti e sui risultati raggiunti dalle organizzazioni regionali esistenti;

17.  sottolinea che una macroregione del Mediterraneo potrebbe garantire che i vari programmi dell'UE concernenti il Mediterraneo si completino a vicenda e che i finanziamenti esistenti siano utilizzati nella maniera più efficace possibile, e potrebbe apportare un reale valore aggiunto ai progetti concreti dell'Unione per il Mediterraneo e associare i paesi terzi e le regioni interessati fin dalla fase di definizione della strategia, utilizzando a tale scopo lo strumento finanziario di vicinato e di partenariato, sempre nell'assoluto rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della democrazia, «e promuovendo, ove necessario, il principio del »di più per chi si impegna di più«;

18.  insiste sull'importanza del bacino del Mediterraneo come spazio di cooperazione decentrato – che va oltre i rigidi confini geografici – per rafforzare il processo decisionale transregionale e la condivisione di buone pratiche, non da ultimo per quanto riguarda la democrazia, i diritti umani, lo Stato di diritto, l'ecologia, lo sviluppo economico, l'ecoturismo nonché i partenariati in materia di cultura, ricerca, istruzione, gioventù e sport; sottolinea l'importanza specifica dell'istruzione quale catalizzatore per una transizione democratica;

19.  ritiene che la macroregione mediterranea debba svilupparsi in conformità delle norme internazionali sui diritti economici, sociali e culturali, in particolare la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la Convenzione dell'Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali;

20.  esorta il Consiglio a dare seguito alle sue conclusioni del 24 giugno 2011 e a tenere conto delle volontà espresse in ordine alla strategia macroregionale adriatico-ionica dai territori interessati a livello nazionale, regionale e locale, nonché dei legami storici, delle tradizioni e delle iniziative intraprese, adottando tale strategia nei prossimi mesi, in modo da realizzare un primo passo verso l'attuazione di una strategia macroregionale mediterranea;

21.  sottolinea che la strategia macroregionale adriatico-ionica costituisce un fattore significativo di riconciliazione tra i territori dei Balcani occidentali e può contribuire all'integrazione di questi paesi nell'Unione europea;

22.  auspica che anche nel Mediterraneo occidentale e nel Mediterraneo orientale emergano strategie macroregionali che integrino una componente marittima sostanziale e tengano conto delle specificità dei numerosi territori costieri e insulari mediterranei e delle loro esigenze di sviluppo; ritiene che queste strategie future debbano dedicare maggiore attenzione alla tutela dell'ambiente, alla biodiversità e al turismo sostenibile;

23.  invita la Commissione ad applicare pienamente l'articolo 174 del TFUE mediante un piano strategico, al fine di superare gli svantaggi strutturali dei territori insulari e di garantire le condizioni necessarie per la crescita economica e per un'effettiva coesione sociale e territoriale; rileva che occorre prestare particolare attenzione alla necessità di garantire la piena accessibilità e continuità territoriale di questi territori con il continente europeo, attraverso finanziamenti adeguati; esorta inoltre la Commissione ad adottare misure – come l'aumento della soglia degli aiuti «de minimis» a favore delle isole, in particolare nei settori dell'agricoltura, dei trasporti e della pesca – che contribuiscano a porre i territori insulari su un piano di parità competitiva con i territori continentali, in modo da ridurre il divario tra i diversi livelli di sviluppo delle regioni europee e da garantirne l'effettiva integrazione nel mercato unico;

24.  auspica che la Commissione assuma una posizione favorevole nei confronti della dimensione insulare della strategia macroregionale mediterranea, in particolare nel valutare gli aiuti di Stato che rappresentano una legittima compensazione per gli svantaggi legati all'insularità e nell'adeguare la politica di coesione e le politiche di ricerca e innovazione alle esigenze specifiche delle regioni insulari, al fine di rafforzarne l'integrazione nell'Europa continentale;

25.  sottolinea l'importanza delle industrie culturali e creative quali colonne portanti dello sviluppo e della creazione di posti di lavoro nelle regioni insulari;

26.  esorta la Commissione a individuare gli strumenti necessari che permettano la valutazione e l'eventuale lancio di nuove iniziative macroregionali nel Mediterraneo occidentale e orientale, come ad esempio progetti pilota;

27.  sottolinea che le principali aree di intervento per la macroregione del Mediterraneo dovrebbero essere mirate agli opportuni livelli subregionali per la cooperazione su progetti specifici e comprendere le reti energetiche, la cooperazione scientifica e l'innovazione, le reti per la cultura, l'istruzione e la formazione, il turismo, il commercio, la tutela ambientale, il trasporto marittimo sostenibile, la sicurezza marittima e la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento, dal sovrasfruttamento e dalla pesca illegale attraverso la creazione di una rete integrata di sistemi di informazione e sorveglianza per le attività marittime, il rafforzamento della buona governance e una pubblica amministrazione efficiente, in modo da favorire la creazione di posti di lavoro;

28.  ritiene che il coordinamento di queste tre strategie macroregionali – Mediterraneo occidentale, Iniziativa adriatico-ionica e Mediterraneo orientale – consentirà di condurre una politica d'insieme per tutto il bacino del Mediterraneo, in sinergia con le priorità definite dalle organizzazioni regionali e internazionali, in particolare quelle definite dall'Unione per il Mediterraneo, e di applicare le migliori pratiche in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia dell'Unione europea per una crescita economica intelligente e sostenibile;

29.  ritiene importante, in particolare dopo gli eventi della Primavera araba, che la nuova macroregione contribuisca alla definizione di una nuova strategia con i paesi terzi per la corretta gestione dei flussi d'immigrazione, col debito riguardo per i benefici reciproci derivanti da una maggiore mobilità, sulla base della lotta alla povertà e della promozione dell'occupazione e del commercio equo, contribuendo inoltre così alla stabilità nella macroregione;

30.  ritiene – dato che i territori mediterranei dell'UE condividono frontiere marittime e terrestri con l'Africa settentrionale – che una strategia macroregionale promuoverebbe la dimensione meridionale della politica europea di vicinato, assumendo una dimensione territoriale concreta che garantirebbe una migliore gestione dei flussi migratori e avrebbe effetti positivi sul rendimento delle economie dei paesi interessati;

31.  ritiene che una strategia macroregionale nel Mediterraneo debba coordinare i finanziamenti europei esistenti, in particolare quelli relativi alla politica di vicinato, alla politica di coesione e alla cooperazione territoriale, per dare attuazione a progetti mirati a rispondere a sfide comuni, quali la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale euro-mediterraneo; ricorda l'importanza di una politica di vicinato per il Sud coordinata ed equilibrata e dell'ammissibilità dei progetti culturali finanziati dal FESR per affrontare tali sfide;

32.  sottolinea l'importanza delle industrie del settore culturale e creativo e ritiene che tale settore dell'economia svolgerà un ruolo sempre più importante ai fini della crescita economica e dell'occupazione nella regione; chiede che sia rivolta particolare attenzione all'attuazione di programmi di scambi culturali e accademici, nonché al rafforzamento delle relazioni culturali e di solidi legami a livello di turismo;

33.  ritiene che il turismo culturale possa produrre effetti di rilievo sulla regione mediterranea, sia da un punto di vista economico sia come fattore di conoscenza reciproca e di comprensione interculturale;

34.  sottolinea che la macroregione mediterranea agevolerebbe il dialogo interculturale e l'arricchimento del patrimonio culturale comune dell'Unione europea, mobiliterebbe la società civile e incoraggerebbe pertanto la partecipazione delle ONG e delle popolazioni del Mediterraneo ai programmi dell'UE in materia di cultura e istruzione;

35.  ricorda il ruolo fondamentale svolto dall'istruzione ai fini della democrazia e dello sviluppo economico e sociale, nonché l'importanza della formazione professionale per contrastare la disoccupazione giovanile;

36.  sottolinea l'importanza di rafforzare – nel quadro della macroregione mediterranea e tenendo conto delle motivazioni dei giovani in particolare nei paesi del Sud – la cooperazione nel settore della gioventù promuovendo programmi europei e creando sinergie con l'attività dell'Ufficio mediterraneo della gioventù;

37.  sottolinea l'importanza di concentrarsi soprattutto sui giovani, poiché costituiranno la base di una nuova generazione e saranno coloro che eserciteranno la maggiore influenza sul modo di affrontare il futuro dei rispettivi paesi;

38.  raccomanda, al fine di promuovere programmi di scambio, ricerca dinamica, innovazione e apprendimento permanente, la creazione di reti con istituti di istruzione superiore e di ricerca presenti nella futura macroregione mediterranea e lo sviluppo di infrastrutture scolastiche in tale regione, così come la rimozione degli ostacoli alla circolazione degli studenti, delle persone in formazione, dei giovani volontari, degli insegnanti, dei formatori, dei ricercatori e del personale amministrativo; sottolinea la necessità di promuovere la qualità dell'insegnamento e della ricerca nell'ambito di tali reti finanziando e sostenendo adeguatamente i programmi Tempus e Erasmus Mundus, soprattutto in considerazione del basso numero di beneficiari del programma Erasmus Mundus nella regione mediterranea;

39.  osserva che la mobilità degli artisti e delle opere artistiche nello spazio euro-mediterraneo è intralciata da numerosi ostacoli, che variano a seconda del paese e della regione e che sono connessi non solo alle difficoltà di ottenere visti ma anche alla mancanza di status degli artisti e alle condizioni che incontrano in quanto creatori di opere d'arte, in particolare nei paesi del Sud; ritiene che una macroregione mediterranea servirebbe a promuovere un riconoscimento reciproco dello status degli artisti, offrirebbe opportunità per riflettere sulla mobilità e ottimizzerebbe l'uso dei programmi di formazione, delle reti e della libera circolazione degli attori culturali, degli artisti e delle opere;

40.  sollecita, per il prossimo periodo di programmazione, l'attuazione di un programma «Erasmus euro-mediterraneo» destinato a favorire la mobilità transnazionale degli studenti delle due sponde del Mediterraneo, nonché di un programma «Leonardo da Vinci euro-mediterraneo» per i giovani che, nel quadro di una strategia macroregionale, desiderano acquisire una formazione professionale all'estero;

41.  sottolinea la necessità di adottare misure volte a contrastare la crescente «fuga dei cervelli» da questa regione;

42.  esorta a trarre profitto dalla diversità storica, culturale e linguistica dello spazio mediterraneo, la quale costituisce un fattore d'innovazione e conferisce slancio all'industria culturale e all'industria creativa nonché al settore turistico; chiede di incoraggiare e sostenere la cooperazione tra musei e istituti culturali;

43.  ricorda che nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo si registra un particolare interesse per il cinema e le produzioni audiovisive europee, e che ciò continua a esercitare un'influenza importante sul dialogo tra le culture presenti nell'area, nel quadro dell'attuale fase di evoluzione democratica di tali società;

44.  suggerisce di adoperarsi per intensificare la cooperazione e gli scambi con i paesi terzi, onde migliorare la posizione della produzione europea sul mercato mondiale e in particolare nell'area del Mediterraneo, promuovendo così lo scambio culturale ma anche l'avvio di nuove iniziative volte a incoraggiare il dialogo euro-mediterraneo e il progresso democratico nell'intera regione, soprattutto alla luce degli impegni assunti durante la Conferenza euro-mediterranea sul cinema;

45.  invita gli Stati membri interessati a incoraggiare la volontà di cooperazione che è emersa durante l'elaborazione della presente relazione ed esorta la futura presidenza cipriota dell'Unione a promuovere tale progetto, di modo che la Commissione e il Consiglio possano adottare urgentemente un piano d'azione per la macroregione del Mediterraneo; sottolinea inoltre l'importanza della cooperazione intergovernativa e interregionale ai fini dell'elaborazione della strategia macroregionale;

o
o   o

46.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 1.
(2) GU C 50 E del 21.2.2012, pag.55.
(3) GU C 188 E del 28.6.2012, pag.30.
(4) Testi approvati, P7_TA(2011)0154.
(5) Testi approvati, P7_TA(2011)0285.
(6) Testi approvati, P7_TA(2011)0576.
(7) Testi approvati, P7_TA(2012)0016.
(8) Doc. 8743/1/2011 REV 1.


Spazio ferroviario europeo unico ***II
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Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2012 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (18581/2/2011 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD))
P7_TA(2012)0270A7-0196/2012
RETTIFICHE

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione del Consiglio in prima lettura (18581/2/2011 – C7-0268/2010),

–  visto il parere motivato inviato dalla Camera dei deputati del Lussemburgo, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 marzo 2011(1),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 28 gennaio 2011(2),

–  vista la sua posizione in prima lettura(3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0475),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 66 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0196/2012),

1.  adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 luglio 2012 in vista dell'adozione della direttiva 2012/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione)

P7_TC2-COD(2010)0253


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2012/34/UE.)

(1) GU C 132 del 3.5.2011, pag. 99.
(2) GU C 104 del 2.4.2011, pag. 53.
(3) Testi approvati del 16.11.2011, P7_TA(2011)0503.


Apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ***I
PDF 574kWORD 254k
Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e recante modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2011)0451 – C7-0205/2011 – 2011/0196(COD))
P7_TA(2012)0271A7-0195/2012

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0451),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0205/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 7 dicembre 2011(1),

–  visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati del 5 ottobre 2011(2),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0195/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 luglio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e recante modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

P7_TC1-COD(2011)0196


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati(4),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(5),

considerando quanto segue:

(1)  il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio(6) stabilisce disposizioni relative alla costruzione, all'installazione, all'uso e alla prova dell'apparecchio di controllodei tachigrafi. È stato sostanzialmente modificato in più occasioni e, per garantire una maggiore chiarezza, sarebbe pertanto opportuno semplificare e ristrutturare le sue principali disposizioni. [Em. 8, la modifica, consistente nella sostituzione di «apparecchio di controllo» con «tachigrafi», si applica all'intero testo legislativo in esame]

(2)  L'esperienza ha dimostrato che per garantire l'applicazione efficace del regolamento (CEE) n. 3821/85 è necessario migliorarne alcuni elementi tecnici e alcune procedure di controllo.

(3)  Alcuni veicoli sono soggetti a un'esenzione dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada(7). Per garantire la coerenza, deve essere possibile anche esonerare tali veicoli dall'ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85.

(4)  Al fine di garantire la coerenza tra le diverse esenzioni stabilite nell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 561/2006, e per ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese di trasporto, snellire la burocrazia e garantire un ulteriore sviluppo dei tachigrafi che soddisfi le esigenze pratiche, rispettando al contempo gli obiettivi di tale regolamento, occorre rivedere le massime distanze consentite stabilite dalla direttiva. [Em. 2]

(5)  La registrazione dei dati di localizzazione agevola il controllo incrociato dei tempi di guida e dei periodi di riposo al fine di individuare anomalie e frodi. L'uso dell'apparecchio di controllodei tachigrafi collegato a un sistema di navigazione satellitare globale (GNSS)è un mezzo adeguato e conveniente per consentire la registrazione automatica di tali dati per coadiuvare gli agenti durante i controlli ed è pertanto opportuno introdurlo.

(6)  La direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada(8) richiede che gli Stati membri svolgano un numero minimo di controlli su strada. La comunicazione remota tra l'apparecchio di controlloil tachigrafo e le autorità preposte ai controlli ai fini dei controlli su strada agevola i controlli su strada mirati, consentendo di ridurre gli oneri amministrativi creati dai controlli casuali sulle imprese di trasporti e di conseguenza è opportuno introdurla.

(7)  I sistemi di trasporto intelligenti (ITS) possono contribuire a rispondere alle sfide affrontate dalla politica dei trasporti europea, quali l'aumento dei volumi dei trasporti su strada e della congestione o l'aumento del consumo di energia. Pertanto è opportuno prevedere interfacce standardizzate sull'apparecchio di controllosui tachigrafi per assicurare l'interoperabilità con le applicazioni ITS.

(8)  La sicurezza dell'apparecchio di controllodeltachigrafo e del relativo sistema è essenziale per garantire che vengano prodotti dati affidabili. Occorre pertanto che i fabbricantiprogettino, provino e rivedano periodicamente gli apparecchi di controlloil tachigrafo in tutte le fasi del suo ciclo di vita per rilevare, prevenire e limitare le vulnerabilità della sicurezza.

(9)  Le prove sul campo delapparecchi di controllotachigrafo non ancora omologato consentono di verificare gli apparecchi in situazioni reali prima della loro introduzione su vasta scala, consentendo in tal modo miglioramenti più rapidi. Pertanto, occorre consentire le prove sul campo, a condizione che la partecipazione a tali prove e la conformità al regolamento (CE) n. 561/2006 siano monitorate e controllate con efficacia.

(10)  Gli installatori e le officine svolgono un ruolo importante nella sicurezza dell'apparecchio di controllodei tachigrafi. È opportuno pertanto stabilire alcuni requisiti minimi per la loro omologazione e verifica e per garantire la prevenzione dei conflitti di interessi tra le officine e le imprese di trasporti.

(11)  Al fine di garantire un esame e un controllo più efficaci delle carte del conducente e per agevolare le funzioni degli agenti incaricati dei controlli, occorre istituire dei registri elettronici nazionali e creare delle disposizioni per l'interconnessione di tali registri.

(12)  Poiché è meno probabile che si verifichino frodi e uso improprio con le patenti di guida rispetto alle carte del conducente, il sistema dell'apparecchio di controllodei tachigrafi sarebbe più affidabile ed efficace se le schede del conducente fossero integrate in futuro nelle patenti di guida. Questo approccio ridurrebbe, inoltre, l'onere amministrativo per i conducenti che non dovrebbero più richiedere, ricevere e possedere due documenti diversi. Di conseguenza, occorre prevedere una modifica in tal senso della direttiva 2006/126/CE del Paralmento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida(9).

(13)  Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i conducenti e le imprese di trasporti, occorre chiarire che non sono necessarie attestazioni scritte dei periodi di riposo giornaliero o settimanale. Ai fini del controllo, i periodi per i quali non è stata registrata alcuna attività per il conducente dovrebbero essere considerati come periodi di riposo.

(14)  Gli agenti incaricati dei controlli sono confrontati a sfide continue dovute alle modifiche apportate agli apparecchi di controlloaitachigrafi e alle nuove tecniche di manipolazione. Al fine di assicurare un controllo più efficace e migliorare l'armonizzazione degli approcci di controllo attraverso l'UE, occorre adottare una metodologia comune per la formazione iniziale e continua degli agenti preposti al controllo.

(15)  La registrazione di dati da parte dell'apparecchio di controllodei tachigrafi, nonché lo sviluppo di tecnologie per la registrazione dei dati sul luogo, la comunicazione remota e l'interfaccia con gli ITS comporta il trattamento di dati personali. Occorre applicare la legislazione dell'Unione relativa alla protezione degli individui relativamente al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(10) e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche(11).

(16)  Per garantire una concorrenza leale nel mercato interno dei trasporti su strada e per dare un chiaro messaggio ai conducenti e alle imprese di trasporto, è necessario armonizzare e rendere vincolante la definizione di «infrazioni molto gravi del presente regolamento» nonché imporre la categoria più elevata di sanzioni degli Stati membri per infrazioni «molto gravi» (secondo la definizione della direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada(12)), fatto salvo il principio di sussidiarietà. Dovrebbero altresì essere intrapresi degli sforzi atti a garantire che le sanzioni comminate per le eventuali infrazioni siano sempre «efficaci, dissuasive e proporzionali». Andrebbero in particolare adottate misure concrete volte a eliminare la prassi che prevede la comminazione di ammende eccessivamente elevate per infrazioni di lieve entità. [Em. 3]

(16 bis)  Le differenze tra le regole per il calcolo dei periodi di guida giornalieri portano a un'applicazione non uniforme del regolamento (CE) n. 561/2006, generando incertezza giuridica per i conducenti e le imprese di trasporti attivi su scala internazionale. Nell'interesse di un'applicazione chiara, efficace, proporzionale e uniforme delle disposizioni in materia di previdenza sociale nel settore dei trasporti su strada è indispensabile che le autorità degli Stati membri applichino le regole in modo uniforme. [Em. 4]

(17)  Attraverso gli adattamenti dell'accordo europeo relativo all'attività di equipaggi di veicoli adibiti al trasporto internazionale su strada, firmato a Ginevra il 1° luglio 1970, compresi i suoi sei emendamenti, depositati presso il segretario generale delle Nazioni Unite (AETR), l'uso dell'apparecchio di controllo di cui all'allegato I Bdel tachigrafo digitale è stato reso obbligatorio per quanto riguarda i veicoli immatricolati nei paesi terzi limitrofi. Poiché questi paesi sono interessati direttamente dalle modifiche apportate agli apparecchi di controlloai tachigrafi introdotte dal presente regolamento, essi devono poter partecipare al dialogo sulle questioni tecniche e sull'istituzione di un unico sistema elettronico di scambio di informazioni sulle carte dei conducenti. Di conseguenza occorrerà istituire un forum sul tachigrafo. [Em. 5, la modifica, consistente nella sostituzione di «apparecchio di controllo di cui all'allegato I B» con «tachigrafo digitale», si applica all'intero testo legislativo in esame]

(18)  Al fine di rispecchiare il progresso tecnico, occorre delegare il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea alla Commissione per quanto riguarda l'adeguamento di cui agli allegati I, I B e II al progresso tecnico e l'integrazione nell'allegato I B delle specifiche tecniche necessarie alla registrazione automatica dei dati di localizzazione, per consentire la comunicazione remota e per assicurare un'interfaccia con gli ITS. È particolarmente importante che la Commissione svolga adeguate consultazioni durante il lavoro di preparazione, anche a livello di esperti. La Commissione, nella preparazione e nella redazione di atti delegati deve assicurare una trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti importanti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(19)  Per assicurare condizioni omogenee per l'attuazione del presente regolamento in merito alle prove sul campo, allo scambio elettronico di informazioni sulle carte del conducente tra gli Stati membri e alla formazione degli agenti incaricati del controllo, occorre conferire i poteri di attuazione alla Commissione. Tali poteri devono essere esercitati conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(13).

(20)  La procedura consultiva deve essere seguita per l'adozione delle procedure da seguire per l'esecuzione delle prove sul campo e per i formulari da utilizzare per il controllo di tali prove, nonché della metodologia per la formazione iniziale e continua degli agenti incaricati del controllo.

(21)  La procedura d'esame deve essere seguita per l'adozione delle specifiche per lo scambio elettronico di informazioni sulle carte del conducente tra gli Stati membri.

(21 bis)  Le condizioni di trasporto di persone e merci sono estremamente variabili. Occorre pertanto presentare al più presto, e in ogni caso al più tardi entro la fine del 2013, una revisione dell'obbligo di utilizzare un tachigrafo e delle regole in materia di periodi di guida e di riposo per i conducenti di autobus. [Em. 6]

(21 ter)  Occorre che le norme e le specifiche siano elaborate come norme aperte che consentano, previo esame della Commissione, l'integrazione di altre funzionalità in uno stesso dispositivo, ad esempio la registrazione dei dati relativi agli incidenti e la chiamata d'emergenza al 112. [Em. 7]

(22)  Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3821/85,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3821/85 è così modificato:

-1)  Il titolo è sostituito dal seguente:"

'Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada“ [Em. 8]

1)  Il testo degli articoli da 1 a 21 è sostituito dal testo seguente:

Capo I

Principi e campo d'applicazionee requisiti [Em. 9]

Articolo 1

Oggetto e principioprincipi [Em. 10]

1.  Il presente regolamento stabilisce gli obblighi e i requisiti relativi alla costruzione, all'installazione, all'uso e, alla prova dell'apparecchio di controllo utilizzatoe al controllo dei tachigrafi utilizzati nel trasporto su strada per verificare la conformità al regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada*, alla direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto** e alla direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto***. [Em. 11]

1 bis.  Il presente regolamento fissa le condizioni e i requisiti relativi all'utilizzo delle informazioni e dei dati registrati, elaborati o memorizzati dal tachigrafo così come definito all'articolo 2 per fini diversi dal controllo di conformità alla normativa di cui al paragrafo 1 del presente articolo. [Em. 12]

2.  L'apparecchio di controlloI tachigrafi deve rispondere, per quanto riguarda le condizioni di costruzione, di installazione, di utilizzazione e di controllo, alle prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

1.  Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni figuranti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 561/2006.

2.  Oltre alle definizioni di cui al paragrafo 1, ai sensi del presente regolamento si intende per:

   a) 'apparecchio di controllo“tachigrafo“, l'apparecchio destinato all'installazione nei veicoli stradali per visualizzare, registrare, stampare, archiviare e generare in maniera automatica o semi-automatica i dettagli del movimento,della velocità e del peso di tali veicoli e di determinati periodi di lavoro dei loro conducentiper quanto riguarda i vari lassi di tempo che rientrano nel periodo di lavoro giornaliero del conducente, nonché i dati di cui all'articolo 30 del presente regolamento; [Em. 13, 147 e 148]
   b) ”unità di bordo“, l'apparecchio di controlloil tachigrafo escluso il sensore di movimento e i cavi che collegano il sensore di movimento. L'unità di bordo può essere costituita da un'unità singola o da più unità distribuite nel veicolo, a condizione che sia conforme ai requisiti di sicurezza del presente regolamento. L'unità di bordo è costituita da un'unità di elaborazione, una memoria di dati, un orologio in tempo reale, due interfacce per carte intelligenti (conducente e secondo conducente), una stampante, un dispositivo di visualizzazione, un segnale visivo, un connettore di calibrazione/trasferimento e dispositivi per l'immissione di dati da parte dell'utente; [Em. 14]
   c) ”sensore di movimento“, la parte dell'apparecchio di controllodel tachigrafo che fornisce un segnale rappresentativo della velocità del veicolo e/o della distanza percorsa;
   c bis) ”sensore del peso“, un componente del tachigrafo digitale che fornisce informazioni sul peso del veicolo, registrando in tal modo i dati relativi al carico e allo scarico del medesimo; [Em. 149]
   d) ”carta tachigrafica“, una carta a microprocessore destinata all'uso con l'apparecchio di controlloil tachigrafo che consente l'identificazione da parte dell'apparecchio di controllodel tachigrafo del ruolo del titolare della carta e dei suoi diritti di accesso ai dati nonché il trasferimento e l'archiviazione dei dati stessi; [Em. 15]
   e) ”foglio di registrazione“, un foglio destinato ad accogliere e conservare i dati registrati, da collocare nell'apparecchio di controllo di cui all'allegato Inel tachigrafo analogico e su cui i dispositivi di marcatura dello stesso incidono una registrazione continua delle informazioni da registrare; [Em. 16 La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame]
   f) ”carta del conducente“, una carta tachigrafica rilasciata dalle autorità di uno Stato membro a un determinato conducente, che identifica il conducente e consente l'archiviazione dei dati sull'attività del conducente;
   f bis) 'tachigrafo analogico”, un tachigrafo che utilizza un foglio di registrazione conforme al presente regolamento; [Em. 17]
   f ter) 'tachigrafo digitale“, un tachigrafo che utilizza una carta tachigrafica conforme al presente regolamento; [Em. 18]
   g) ”carta di controllo“, una carta tachigrafica rilasciata dalle autorità di uno Stato membro a un'autorità di controllo nazionale competente, che identifica l'organo di controllo e facoltativamente l'agente incaricato del controllo e consente l'accesso ai dati archiviati nella memoria dati o nelle schede del conducente e nella carta dell'officina per la lettura, la stampa e/o il trasferimento; [Em. 19]
   h) ”carta dell'azienda“, una carta tachigrafica rilasciata dalla autorità di uno Stato membro al proprietario o titolare di veicoli muniti di apparecchio di controllotachigrafo, che identifica il proprietario o titolare e che consente la visualizzazione, il trasferimento e la stampa dei dati archiviati nell'apparecchio di controllotachigrafo, che è stato bloccato da tale proprietario o titolare;
   i) ”carta dell'officina“, una carta tachigrafica rilasciata dalle autorità di uno Stato membro al personale designato dia un fabbricante di apparecchi di controllotachigrafi, a un installatore, a un costruttore di veicoli o a un'officina approvati da tale Stato membro, che identifica il titolare della carta e consente la prova, la calibrazione e/o il trasferimento dell'apparecchio di controllodei tachigrafi; [Em. 20]
   j) ”periodo di lavoro giornaliero“, il periodo comprendente il tempo di guida, tutti gli altri periodi di lavoro, i periodi di disponibilità, le interruzioni del lavoro e i periodi di riposo non superiori a nove oreche ha inizio nel momento in cui, a seguito di un periodo di riposo settimanale o giornaliero, il conducente mette in funzione il tachigrafo ovvero, in caso di frazionamento del riposo giornaliero, alla fine di un periodo di riposo di almeno nove ore. Esso termina all'inizio di un periodo di riposo giornaliero o, in caso di frazionamento del riposo giornaliero, all'inizio di un periodo di riposo di almeno nove ore consecutive; [Em. 21]
   j bis) 'attivazione”, la fase in cui il tachigrafo diventa pienamente operativo e in grado di assolvere a tutte le sue funzioni, comprese quelle di sicurezza; l'operazione richiede l'impiego obbligatorio di una carta dell'officina; [Em. 22]
   j ter) “autenticazione”, la funzione di identificazione e verifica dell'identità indicata;[Em. 23]
   j quater) 'autenticità“, la caratteristica di un'informazione che proviene da una fonte di cui si può verificare l'identità; [Em. 24]
   j quinquies) 'calibrazione”, l'aggiornamento o la conferma dei parametri del veicolo da conservare nella memoria di dati. I parametri del veicolo comprendono l'identificazione e le caratteristiche del veicolo. La calibrazione di un tachigrafo richiede l'impiego obbligatorio di una carta dell'officina; [Em. 25]
   j sexies) 'trasferimento“, la copia, unitamente alla firma digitale, di una parte o di una serie completa di file di dati, registrati nella memoria di dati del veicolo o nella memoria della carta tachigrafica, necessari per accertare la conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006; [Em. 26]
   j septies) 'anomalia”, un'operazione rilevata dal tachigrafo potenzialmente riconducibile a un tentativo di frode; [Em. 27]
   j octies) 'guasto“, un'operazione anomala rilevata dal tachigrafo potenzialmente riconducibile a cattivo o mancato funzionamento di un apparecchio; [Em. 28]
   j nonies) 'installazione”, montaggio di un tachigrafo su un veicolo; [Em. 29]
   j decies) 'carta non valida“, una carta individuata come difettosa, o la cui autenticazione iniziale è stata respinta, ovvero la cui data di inizio di validità non è ancora stata raggiunta, o la cui data di scadenza è stata superata; [Em. 30]
   j undecies) 'controllo periodico”, un insieme di operazioni effettuate per verificare il corretto funzionamento del tachigrafo e la corrispondenza tra le impostazioni e i parametri del veicolo; [Em. 31]
   j duodecies) 'stampante“, un componente del tachigrafo che fornisce documenti stampati dei dati memorizzati; [Em. 32]
   j terdecies) 'riparazione”, qualunque riparazione di un sensore di movimento o di un'unità di bordo che comporta l'interruzione dell'alimentazione di energia o del collegamento ad altri componenti del tachigrafo, ovvero l'apertura dello stesso; [Em. 33]
   j quaterdecies) 'omologazione“, la procedura in base alla quale uno Stato membro certifica che il tachigrafo (o un suo componente), il software o la carta tachigrafica in esame soddisfano i requisiti del presente regolamento; [Em. 34]
   j quindecies) 'identificazione del veicolo”, i numeri che identificano il veicolo: numero di immatricolazione del veicolo (VRN), con indicazione dello Stato membro di immatricolazione, e numero di identificazione del veicolo (VIN); [Em. 35]
   j sexdecies) 'interoperabilità“, la capacità dei sistemi e dei processi industriali e commerciali sottostanti di scambiare dati e di condividere informazioni e conoscenze; [Em. 36]
   j septdecies) 'interfaccia”, strumento posto tra sistemi che fornisce i mezzi attraverso i quali detti sistemi possono collegarsi e interagire. [Em. 37]

Articolo 3

Campo di applicazione

1.  L'apparecchio di controlloItachigrafi è installato e utilizzato sui veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci ed immatricolati in uno Stato membro che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006.

Gli Stati membri possono esonerare i veicoli di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 561/2006 dall'applicazione del presente regolamento.

3.  Gli Stati membri possono, previa autorizzazione della Commissione, esonerare dall'applicazione del presente regolamento i veicoli utilizzati per le operazioni di trasporto di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006.

Gli Stati membri possono esonerare dall'applicazione del presente regolamento i veicoli utilizzati per le operazioni di trasporto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 561/2006; essi ne informano immediatamente la Commissione.

3 bis.  Entro il 2020 tutti i veicoli non esentati dall'applicazione del presente regolamento in conformità dei paragrafi 2 e 3 sono dotati di tachigrafi intelligenti ai sensi del presente regolamento. [Em. 38]

4.  Gli Stati membri possono disporre per i trasporti nazionali l'installazione e l'utilizzazione di apparecchi di controllotachigrafi, in conformità del presente regolamento, in qualsiasi veicolo per il quale dette installazioni e utilizzazioni non siano obbligatorie a norma del paragrafo 1.

Articolo 3 bis

Requisiti fondamentali

1.  I tachigrafi, le carte tachigrafiche e i fogli di registrazione sono tenuti a rispettare rigorosi requisiti tecnici, funzionali e di altro tipo in modo da garantire la rispondenza ai requisiti essenziali di cui al paragrafo 2 e agli obiettivi del presente regolamento.

2.  Per consentire un efficace controllo della conformità alla legislazione applicabile in materia sociale, il tachigrafo rispetta i requisiti fondamentali di seguito elencati, nella fattispecie:

   a) registra dati accurati e attendibili relativi all'attività del conducente e al veicolo;
   b) è sicuro, al fine di garantire l'integrità e l'origine della fonte dei dati registrati dalle unità di bordo, dai sensori di movimento e dalle carte tachigrafiche e da essi ricavati;
   c) è interoperabile;
   d) è di facile impiego.

3.  I tachigrafi sono progettati e utilizzati in modo tale da garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali.

4.  I tachigrafi sono posizionati a bordo del veicolo in modo tale da renderli completamente accessibili e leggibili dalla normale posizione di guida del conducente, da garantire che le funzioni necessarie siano accessibili e utilizzabili in modo sicuro durante la guida e da non distogliere l'attenzione del conducente dalla strada.

5.  I dati sono trasferiti nel minor tempo possibile alle imprese di trasporto o ai conducenti.

6.  Il trasferimento non può dare adito ad alterazioni o cancellazioni di dati. Sebbene il trasferimento del file dettagliato relativo alla velocità possa risultare non indispensabile per garantire la conformità al regolamento (CE) n. 561/2006, esso può comunque essere realizzato per altri scopi, ad esempio per gli accertamenti su un incidente. [Em. 39]

Articolo 3 ter

Funzioni del tachigrafo

Il tachigrafo svolge le seguenti funzioni:

   1. controllo dell'inserimento e dell'estrazione delle carte,
   2. misurazione della velocità e della distanza,
   3. misurazione del tempo,
   4. controllo delle attività del conducente,
   5. controllo delle condizioni di guida,
   6. immissioni manuali da parte del conducente,
   7. inserimento del luogo in cui iniziano e/o terminano i periodi di lavoro giornalieri,
   8. inserimento manuale delle attività del conducente,
   9. annotazione di condizioni particolari,
   10. gestione dei blocchi di un'impresa,
   11. verifica delle attività di controllo,
   12. rilevamento di anomalie e/o guasti,
   13. prove incorporate e prove automatiche,
   14. lettura della memoria di dati,
   15. registrazione e archiviazione nella memoria di dati,
   16. lettura delle carte tachigrafiche,
   17. registrazione e archiviazione nelle carte tachigrafiche,
   18. visualizzazione,
   19. stampa,
   20. segnalazione,
   21. trasferimento di dati su supporti esterni,
   22. trasmissione di dati a dispositivi esterni aggiuntivi,
   23. calibrazione,
   24. regolazione dell'ora,
   25. visualizzazione del periodo di guida rimanente,
   26. visualizzazione del periodo di riposo osservato. [Em. 40]

Articolo 3 quater

Dati da registrare

1.  Il tachigrafo digitale registra i seguenti dati:

   a) distanza percorsa e velocità del veicolo;
   b) misurazione del tempo;
   c) posizione all'inizio e alla fine del periodo di lavoro giornaliero del conducente nonché dei singoli trasporti effettuati;
   d) identità del conducente;
   e) attività del conducente;
   f) dati di calibrazione, inclusa l'identificazione dell'officina;
   g) anomalie e guasti.

2.  Il tachigrafo analogico registra almeno i dati di cui al paragrafo 1, lettere a), b) ed e).

3.  L'accesso ai dati memorizzati nel tachigrafo può essere concesso in qualsiasi momento:

   a) alle autorità competenti per l'effettuazione di controlli, e
   b) all'impresa di trasporto interessata, affinché possa assolvere ai propri obblighi di legge, in particolare quelli stabiliti agli articoli 28 e 29.

L'accesso ai dati contenenti dati personali è consentito unicamente previa debita autorizzazione conforme alla normativa sulla protezione dei dati. [Em. 41]

Articolo 3 quinquies

Visualizzazione

1.  Il tachigrafo è in grado di visualizzare:

   a) i dati predefiniti,
   b) i dati relativi alle segnalazioni,
   c) i dati relativi all'accesso guidato da menù,
   d) altri dati richiesti dall'utente conformemente all'articolo 3 quater, paragrafo 1,
  e) informazioni relative al conducente:
   se l'attività in corso è “GUIDA”, il periodo di guida continuativo in corso e il periodo cumulato di interruzione;
   se l'attività in corso “non è GUIDA”, la durata di tale attività (a decorrere dal momento in cui è stata selezionata) e il periodo cumulato di interruzione in corso.

2.  Il tachigrafo può visualizzare altre informazioni, a condizione che siano chiaramente distinte da quelle di cui sopra.

3.  In assenza di altre informazioni da visualizzare, il tachigrafo visualizza, nell'impostazione predefinita, le seguenti informazioni:

   l'ora,
   la modalità di funzionamento,
   l'attività del conducente e del secondo conducente in corso.

La visualizzazione dei dati relativi a ciascun conducente deve essere chiara, semplice ed inequivocabile. Qualora non sia possibile visualizzare contemporaneamente le informazioni relative al conducente e al secondo conducente, il tachigrafo visualizza automaticamente le informazioni relative al conducente e consente all'utente di visualizzare le informazioni relative al secondo conducente.

4.  Il tachigrafo visualizza le segnalazioni conformemente all'articolo 3 quinquies. È altresì possibile aggiungere una descrizione delle segnalazioni nella lingua preferita dal conducente.[Am. 42]

Articolo 3 sexies

Segnalazioni

1.  Il tachigrafo segnala al conducente le anomalie o i guasti eventualmente rilevati. Il tachigrafo invia un segnale di avviso al conducente 15 minuti prima del superamento del periodo massimo di guida continuo consentito e al momento in cui tale limite è superato.

2.  I segnali di avviso sono visivi. I segnali visivi sono chiaramente riconoscibili dall'utente, rientrano nel campo visivo del conducente e sono chiaramente leggibili sia di giorno che di notte. È altresì possibile prevedere segnali acustici in aggiunta a quelli visivi.

3.  I segnali di avviso hanno una durata di almeno 30 secondi, a meno che l'utente non confermi di averne preso atto premendo un tasto qualsiasi del tachigrafo.

4.  La causa della segnalazione deve essere visualizzata sul tachigrafo e rimanere visibile fino a quando l'utente non abbia confermato di averne preso atto mediante l'uso di un apposito tasto o comando del tachigrafo. Si possono prevedere altri avvisi, purché non confondano i conducenti in relazione a quelli precedentemente definiti. [Em. 43]

Articolo 3 septies

Protezione dei dati e della vita privata

1.  Il trattamento dei dati personali nel contesto del presente regolamento è effettuato nel rispetto delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE e sotto la supervisione dell'autorità pubblica indipendente dello Stato membro competente di cui all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE.

2.  Il trattamento riguarda solo i dati strettamente necessari ai fini dell'elaborazione.

3.  Le specifiche di cui al presente regolamento garantiscono la riservatezza dei dati personali registrati, trattati e memorizzati dal tachigrafo nonché l'integrità dei dati, impedendo altresì le frodi e l'illegittima manomissione di tali dati.

Sono adottate apposite misure per assicurare la protezione dei dati personali, in particolare per quanto concerne:

   l'utilizzo di un sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per la registrazione della localizzazione di cui all'articolo 4,
   l'utilizzo della comunicazione remota per le finalità di controllo di cui all'articolo 5,
   l'utilizzo di tachigrafi dotati di un'interfaccia armonizzata di cui all'articolo 6,
  

– lo scambio elettronico di informazioni sulle carte del conducente di cui all'articolo 26,

   la tenuta dei registri da parte delle imprese di trasporto di cui all'articolo 29.

4.  I proprietari dei veicoli e/o delle imprese di trasporto ottemperano alle disposizioni pertinenti in materia di protezione dei dati personali.

5.  Per promuovere le buone pratiche in materia di protezione dei dati, il Garante europeo della protezione dei dati e le autorità del gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati fanno parte del forum sul tachigrafo previsto dall'articolo 41 del presente regolamento.

6.  Tutti gli scambi transfrontalieri di dati con autorità di paesi terzi nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento sono subordinati alla messa a punto di opportune garanzie in materia di protezione dei dati in modo da garantire un adeguato livello di tutela conformemente agli articoli 25 e 26 della direttiva 95/46/CE. [Em. 44]

Articolo 3 octies

Specifiche

1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 39, riguardo all'adozione delle specifiche dettagliate necessarie alla modifica e al completamento degli allegati al presente regolamento, onde assicurare che il tachigrafo, le carte tachigrafiche e il software utilizzato dai funzionari di controllo per l'analisi e l'interpretazione dei dati archiviati nel tachigrafo rispondano ai principi e ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, in particolare al capo I e al capo II.

2.  La Commissione adotta le specifiche dettagliate di cui al paragrafo 1 entro ...(14).

3.  Se del caso, e in funzione del settore trattato, la specifica può comprendere uno o più dei seguenti tipi di disposizioni:

   a) disposizioni funzionali che descrivano il ruolo dei vari utenti e il flusso di informazioni tra gli stessi;
   b) disposizioni tecniche che prevedano i mezzi tecnici per ottemperare alle disposizioni e ai requisiti funzionali fissati dal presente regolamento;
   c) disposizioni organizzative che descrivano gli obblighi procedurali dei vari soggetti interessati;
   d) disposizioni relative ai servizi che descrivano i vari livelli dei servizi stessi e il relativo contenuto.

4.  Le specifiche si basano, ove opportuno, su norme e garantiscono l'interoperabilità e la compatibilità tra le varie versioni e generazioni di unità di bordo, carte tachigrafiche e apparecchiature delle autorità di controllo.

5.  Per quanto concerne le funzionalità del tachigrafo intelligente di cui al capo II, le specifiche includono i requisiti necessari per garantire l'accuratezza e l'affidabilità dei dati acquisiti tramite l'utilizzo di dispositivi esterni collegati al tachigrafo.

6.  Tutti i dati in entrata e in uscita che è possibile trasmettere o raccogliere tramite il tachigrafo, mediante connessione senza fili o elettronicamente, sono resi pubblicamente disponibili sotto forma di protocolli, a prescindere dalla circostanza che formino parte di un obbligo giuridico o meno.

7.  La Commissione effettua una valutazione d'impatto, corredata di un'analisi costi-benefici, prima dell'adozione delle specifiche di cui al capo II. [Em. 45]

Capo II

Tachigrafi intelligenti

Articolo 4

Registrazione dei dati di localizzazione

1.  I dati di localizzazione vengono registrati per consentire l'identificazione del luogo di inizio e fine del periodo di lavoro giornaliero.Per agevolare la verifica del rispetto della legislazione applicabile, la posizione all'inizio e alla fine del periodo di lavoro giornaliero e dei singoli trasporti effettuati sono registrati automaticamente. A tal fine, i veicoli messi in servizio per la prima volta [48 mesi24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]delle specifiche di cui al presente articolo e all'articolo 3 octies sono dotati di un apparecchio di controllotachigrafo collegato a un GNSS. [Em. 46]

1 bis.  Per quanto riguarda la connessione del tachigrafo a un GNSS ai sensi del paragrafo 1, sono utilizzate unicamente le connessioni ai servizi di posizionamento satellitare che si servono di un servizio di posizionamento gratuito. Nel tachigrafo non sono archiviati altri dati oltre a quelli espressi, ove possibile, in coordinate geografiche, per la determinazione del luogo di inizio e fine di cui al paragrafo 1. [Em. 47]

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 39 riguardoall'integrazione nell'allegato I Ballo sviluppo delle specifiche tecniche dettagliate necessarie per consentire il trattamento dei dati di localizzazione pervenuti dal GNSS all'apparecchio di controlloal tachigrafo, secondo quanto stabilito dal presente articolo.

In particolare, le specifiche sono conformi alle condizioni seguenti:

   si basano sull'uso di un servizio GNSS gratuito;
   sono registrati automaticamente e a titolo obbligatorio soltanto i dati di localizzazione strettamente necessari per il controllo incrociato delle informazioni registrate dal tachigrafo da parte delle autorità di controllo;
   prima dell'adozione degli atti delegati di cui al presente articolo è effettuata e resa pubblicamente disponibile una valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati;
   l'uso di segnali autenticati non è obbligatorio se non possono essere ottenuti gratuitamente.

Le specifiche stabiliscono il tipo di anomalie che possono attivare una registrazione automatica della posizione e le situazioni per le quali la possibilità di una registrazione manuale dovrebbe essere mantenuta. Le specifiche precisano le varie condizioni e i diversi requisiti applicabili sia nel caso in cui il ricevitore GNSS sia esterno che nell'ipotesi in cui lo stesso sia integrato nel tachigrafo e, qualora sia esterno, indicano le modalità di correlazione dei dati GNSS con gli altri dati relativi al movimento del veicolo. [Em. 48]

2 bis.  Per le imprese di trasporto qualsiasi altro uso dei dati di localizzazione registrati dal tachigrafo è facoltativo e conforme al quadro normativo in materia di protezione dei dati nell'Unione. [Em. 49]

Articolo 5

Sistema Comunicazione remotoa fini di controllodi rilevazione rapida di eventuali manomissioni o utilizzi impropri [Em. 50]

1.  Al fine di agevolare i controlli su strada mirati da parte delle autorità di controllo competenti, l'apparecchio di controlloil tachigrafo installato sui veicoli messi in servizioimmatricolati per la prima volta [48 mesi24 mesi dopo l'entrata in vigore delle specifiche tecniche di cui al presente articolo e all'articolo 3 octies può comunicare contrasmettere dati a tali autorità mentre il veicolo è in movimento. [Em. 51]

1 bis.  Gli Stati membri dotano le rispettive autorità di controllo dei sistemi remoti di rilevazione rapida necessari per consentire la comunicazione dei dati di cui al presente articolo. [Em. 52]

2.  La comunicazione con l'apparecchio di controllodei dati di cui al paragrafo 1è stabilita con il tachigrafo soltanto qualora richiesto dalle apparecchiature delle autorità di controllo. La comunicazione è protetta per assicurare l'integrità dei dati e l'autenticazione dell'apparecchio di registrazione e controllo. L'accesso ai dati comunicati è limitato agli operatori competenti autorizzati ad accertare le infrazioni del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 561/2006 nonché alle officine, nella misura necessaria per la verifica del corretto funzionamento del tachigrafo. [Em. 53]

3.  I dati scambiati durante la comunicazione sono limitati ai dati necessari ai fini dei controlli su strada mirati. Tali dati si riferiscono alle anomalie o ai dati registrati dal tachigrafo elencati di seguito:

   il più recente tentativo di violazione della sicurezza,
   la più lunga interruzione dell'alimentazione di energia,
   guasti del sensore,
   errori nei dati relativi al movimento,
   la presenza di dati contrastanti sul movimento del veicolo,
   la guida in assenza di una carta valida,
   l'inserimento della carta durante la guida,
   dati relativi alla regolazione dell'ora,
   dati relativi alla calibrazione, comprese le date delle due calibrazioni più recenti,
   numero di immatricolazione del veicolo.

I dati sull'identità e la cittadinanza del conducente, sulle attività del conducente e sulla velocità non vengono comunicati. [Em. 54]

4.  I dati scambiati vengono utilizzati ai soli fini del controllo della conformità al presente regolamento e al regolamento (CE) n. 561/2006. NonNell'ambito di un procedimento giudiziario in corso, nonsono trasmessi ad altre entità diverse dalle autorità di controllo o dagli organi giudiziari. [Em. 55]

5.  I dati possono essere memorizzati unicamente dalle autorità di controllo per la durata di un controllo su strada e vengono eliminati al più tardi due ore dopo la conclusione dello stessorelativa comunicazione, a meno che essi non indichino eventuali manomissioni o utilizzi impropri del tachigrafo. Se nel corso del successivo controllo su strada la manomissione o l'uso improprio non sono confermati, i dati trasmessi sono eliminati. I dati relativi all'identificazione del veicolo o a parametri tecnici non contenenti dati personali possono essere utilizzati dalle autorità di controllo a fini statistici. [Em. 56]

6.  Il proprietario o titolare delL'impresa di trasporto che gestisce il veicolo è tenuto a informare il conducente della possibilità della comunicazione remota. [Em. 57]

7.  Una comunicazione remota a fini di controllo del tipo descritto al presente articolo non può in alcun caso dare adito all'automatica applicazione di ammende o sanzioni per il conducente o l'impresa. L'autorità di controllo competente, in base ai dati scambiati, può decidere di effettuare un controllo sul veicolo e sull'apparecchio di controllotachigrafo. L'esito della comunicazione remota non preclude l'effettuazione di controlli casuali su strada da parte delle autorità competenti, sulla base del sistema di classificazione del rischio introdotto dall'articolo 9 della direttiva 2006/22/CE del Paralmento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada****. [Em. 58]

8.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 39 relativo all'integrazione nell'allegato I Ballo sviluppo delle specifiche tecniche dettagliate necessarie per consentire la comunicazione remota tra l'apparecchio di controlloil tachigrafo e le autorità di controllo competenti, come stabilito nel presente articolo. La Commissione può inoltre estendere il termine di cui al paragrafo 1, qualora alla conclusione di tale periodo dovesse rilevare in modo fondato la mancata disponibilità di un apparecchio adeguato che rispetti le specifiche richieste. [Em. 59 e 122]

Articolo 6

Sistemi di trasporto intelligenti (ITS)

1.  L'apparecchio di controllo di cui all'allegato I BIl tachigrafo digitale è interoperabile con le applicazioni degli ITS, secondo la definizione di cui all'articolo 4 della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto*****.

1 bis.  Possono essere accessibili unicamente i dati registrati dal tachigrafo che sono strettamente necessari ai fini del trattamento da parte di un'applicazione degli ITS.

I dati registrati dal tachigrafo possono essere trasmessi alle applicazioni ITS purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

   a) l'interfaccia non pregiudica l'autenticità e l'integrità dei dati del tachigrafo;
   b) il dispositivo esterno connesso all'interfaccia ha accesso ai dati personali, tra cui quelli relativi alla geolocalizzazione, soltanto previo consenso documentabile del conducente cui i suddetti dati si riferiscono. [Em. 60]

2.  Ai fini del paragrafo 1, i veicoli messi in servizio per la prima volta [48 mesi24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]delle specifiche tecniche di cui al presente articolo sono dotati di un tachigrafo munito di un'interfaccia armonizzata, che consente l'uso dei dati registrati o generati per le applicazioni degli ITS. [Em. 61]

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 39 relativo all'integrazione nell'allegato I Ballo sviluppo delle specifiche dell'interfaccia armonizzata, dei diritti di accesso e dell'elenco dei dati a cui è possibile accedere.

La Commissione può inoltre estendere il termine di cui al paragrafo 1, qualora alla conclusione di tale periodo dovesse rilevare in modo fondato la mancata disponibilità di un apparecchio adeguato che rispetti le specifiche richieste.

È attribuita la priorità allo sviluppo di un'applicazione ITS armonizzata che consenta ai conducenti di interpretare i dati memorizzati nel tachigrafo come ausilio per ottemperare alla normativa sociale. [Em. 62 e 123]

Capo III

Omologazione

Articolo 7

Domande

1.  I fabbricanti o i loro agenti presentano una domanda per l'omologazione dell'Unione di un tipo di unità di bordo, sensore del peso, sensore di movimento, modello di foglio di registrazione o carta tachigrafica o software utilizzato dalle autorità di controllo competenti per interpretare i dati, alle autorità di omologazione designate a tale scopo da ciascuno Stato membro, purché le condizioni di certificazione di queste ultime siano riconosciute dal comitato di gestione dell'accordo europeo di riconoscimento reciproco (SOG-IS). La Commissione consulta il comitato di gestione dell'accordo SOG-IS prima di qualsiasi decisione di riconoscimento di un organismo di certificazione di un paese terzo. [Em. 63 e 150]

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro tre mesi a decorrere da l...(15) il nome e le informazioni di contatto delle autorità designate ai sensi del paragrafo 1. La Commissione pubblica l'elenco delle autorità designate per l'omologazione sul proprio sito Internet. [Em. 64]

2 bis.  L'omologazione dei tachigrafi e delle carte tachigrafiche comprende prove riguardanti la sicurezza, prove funzionali e prove di interoperabilità. I risultati positivi di ciascuna prova sono riportati su un apposito certificato. [Em. 65]

3.  La domanda di omologazione deve essere accompagnata dalle specifiche appropriate e dai certificati di cui alla sezione VIII dell'allegato I B. La Commissione nomina i valutatori indipendenti che rilasciano il certificato di sicurezzadi funzionalità sicurezza e interoperabilità. Essa fornisce informazioni sulle modalità di sigillatura degli elementi del tachigrafo. [Em. 66]

3 bis.  Il certificato di sicurezza che attesta la conformità agli obiettivi di sicurezza è rilasciato conformemente alle disposizioni del presente regolamento. Il certificato di sicurezza è rilasciato da un organismo di certificazione riconosciuto dalla Commissione.

Il certificato di funzionalità è rilasciato al fabbricante soltanto previo superamento di tutte le prove funzionali specificate in conformità al presente regolamento, le quali attestano che l'articolo collaudato soddisfa i pertinenti requisiti a livello di funzioni svolte, precisione delle misurazioni e caratteristiche ambientali. Il certificato di funzionalità è rilasciato dall'autorità competente per l'omologazione.

Il certificato di interoperabilità è rilasciato da un unico laboratorio sotto l'autorità e la responsabilità della Commissione. Le prove di interoperabilità, attestanti che i tachigrafi o le carte tachigrafiche sono pienamente interoperabili con i necessari modelli di tachigrafi o carte tachigrafiche, sono effettuate in conformità al presente regolamento. Salvo che ricorrano le circostanze eccezionali di cui al presente regolamento, i laboratori non effettuano prove di interoperabilità sui tachigrafi o carte tachigrafiche sprovvisti di certificato di sicurezza e di funzionalità. [Em. 67]

3 ter.  Eventuali modifiche del software o dell'hardware del tachigrafo o della natura dei materiali usati per la sua fabbricazione sono notificati all'autorità che ha omologato l'apparecchio prima dell'impiego. Tale autorità conferma al fabbricante l'estensione dell'omologazione oppure richiede un aggiornamento o una conferma del pertinente certificato di funzionalità, sicurezza e/o interoperabilità. [Em. 68]

4.  É possibile presentare una domanda relativa a qualunque tipo di unità di bordo, sensore di movimento, modello di foglio di registrazione o carta tachigrafica solo ad uno Stato membro.

Articolo 8

Concessione dell'omologazione

Ogni Stato membro rilascia l'omologazione dell'Unione a qualsiasi modello di unità di bordo, sensore di movimento, modello di foglio di registrazione o carta tachigrafica o software per l'interpretazione dei dati memorizzati dal tachigrafo da parte delle autorità di controllo se essi sono conformi alle prescrizioni degli allegati I oppure I Bindicate nelle specifiche di cui al presente regolamento e se lo Stato membro è in grado di controllare la conformità della produzione al modello omologato. [Em. 69]

Le modifiche o le aggiunte a un modello omologato devono formare oggetto di un'ulteriore omologazione UE da parte dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione UE iniziale.

Articolo 9

Marchio di omologazione

Gli Stati membri assegnano al richiedente un marchio di omologazione UE in conformità del modello di cui all'allegato II per ciascun modello di unità di bordo, sensore di movimento, modello di foglio di registrazione o carta tachigrafica da essi omologata ai sensi dell'articolo 8.

Articolo 10

Omologazione o rifiuto

Le autorità competenti dello Stato membro al quale è stata presentata la domanda di omologazione trasmettono a quelle degli altri Stati membri, entro il termine di un mese, una copia della scheda di omologazione corredata di una copia dei documenti descrittivi necessari, comprese informazioni relative ai sigilli, per ciascun modello di unità di bordo, sensore di movimento, modello di foglio di registrazione o carta tachigrafica o software per l'interpretazione dei dati memorizzati dal tachigrafo da parte delle autorità di controllo che esse omologano. [Em. 70]

Qualora le autorità competenti non approvino la domanda di omologazione, comunicano il rifiuto dell'omologazione alle autorità degli altri Stati membri, insieme con la motivazione della decisione.

Articolo 11

Conformità dell'apparecchio all'omologazione

1.  Qualora lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione UE di cui all'articolo 8 constati che delle unità di bordo, dei sensori di movimento, dei fogli di registrazione o delle carte tachigrafiche recanti il marchio di omologazione UE da esso assegnato non sono conformi al modello che ha omologato, esso adotta le misure necessarie per assicurare la conformità della fabbricazione al modello omologato. Le misure adottate possono giungere, se necessario, fino al ritiro dell'omologazione UE.

2.  Lo Stato membro che ha accordato un'omologazione UE deve revocarla se l'unità di bordo, il sensore di movimento, il foglio di registrazione o la carta tachigrafica che hanno formato oggetto dell'omologazione non sono conformi al presente regolamento o presentano, nell'uso, un difetto di ordine generale che li renda inadatti alla loro destinazione.

3.  Se lo Stato membro che ha accordato un'omologazione UE è informato da un altro Stato membro dell'esistenza di uno dei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, esso adotta, dopo aver consultato l'altro Stato membro, le misure previste nei suddetti paragrafi, fatto salvo il paragrafo 5.

4.  Lo Stato membro che ha constatato l'esistenza di uno dei casi previsti al paragrafo 2 può sospendere l'immissione sul mercato e la messa in servizio dell'unità di bordo, del sensore di movimento, dei fogli di registrazione o delle carte tachigrafiche fino a nuovo avviso. Lo stesso avviene nei casi previsti al paragrafo 1 per le unità di bordo, i sensori di movimento, i fogli di registrazione o le carte tachigrafiche dispensati dalla verifica UE iniziale, se il fabbricante, dopo essere stato avvertito, non li rende conformi al modello omologato o alle prescrizioni del presente regolamento.

In ogni caso le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione, nel termine di un mese, della revoca di un'omologazione UE precedentemente accordata o di qualsiasi altra misura presa in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3, nonché dei motivi che giustificano tali provvedimenti.

5.  Qualora uno Stato membro che ha rilasciato un'omologazione UE contesti l'esistenza dei casi previsti dai paragrafi 1 e 2, di cui è stato informato, gli Stati membri interessati si adoperano per comporre la vertenza e ne tengono informata la Commissione.

Qualora, nel termine di quattro mesi dal momento della notifica di cui al paragrafo 3, i contatti tra gli Stati membri non abbiano portato a un accordo, la Commissione, dopo aver consultato gli esperti di tutti gli Stati membri ed esaminato tutti i fattori in gioco, quali i fattori economici e tecnici, adotta, entro un termine di sei mesi dalla scadenza di tale periodo di quattro mesi, una decisione che viene notificata agli Stati membri interessati e comunicata contemporaneamente agli altri Stati membri. La Commissione fissa il termine per la messa in applicazione della sua decisione in ciascun caso.

Articolo 12

Omologazione dei fogli di registrazione

1.  Il richiedente l'omologazione UE per un modello di foglio di registrazione deve precisare nella domanda il modello (o i modelli) di apparecchio di controllo a norma dell'allegato 1tachigrafi analogici sul quale (o sui quali) tale foglio è destinato a essere utilizzato e deve fornire, per il collaudo del foglio, un apparecchio adeguato del (dei) tipo(i) appropriato(i).

2.  Le autorità competenti di ciascuno Stato membro indicano, sulla scheda di omologazione del modello del foglio di registrazione, il modello (o i modelli) di apparecchio di controllo di cui all'allegato Itachigrafi analogici, sui quali il modello di foglio può essere utilizzato.

Articolo 13

Giustificazione delle decisioni di rifiuto

Ogni decisione di rifiuto o di ritiro dell'omologazione di un modello di unità di bordo, sensore di movimento, modello di foglio di registrazione o carta tachigrafica adottata in base al presente regolamento è motivata in modo preciso. Essa è notificata all'interessato con l'indicazione delle vie di ricorso offerte dalla legislazione vigente negli Stati membri e dei termini per la presentazione dei ricorsi stessi.

Articolo 14

Riconoscimento deiapparecchio di registrazionetachigrafi omologati

Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione né vietare la messa in circolazione o l'uso dei veicoli muniti dell'apparecchio di controllodi tachigrafi, per motivi riguardanti tale apparecchio, se quest'ultimo è munito del marchio di omologazione UE di cui all'articolo 9 e della targhetta di installazione di cui all'articolo 17, paragrafo 4.

Articolo 15

Sicurezza

1.  I fabbricanti progettano, collaudano ed esaminano le unità di bordo, i sensori di movimento, i sensori del peso e le carte tachigrafiche messi in produzione in modo da rilevare le vulnerabilità che emergono in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto e impedire o limitare il loro possibile sfruttamento. La frequenza dei test è stabilita, entro un periodo massimo di due anni, dallo Stato membro che ha accordato la scheda di omologazione. [Em. 71 e 151]

2.  A tal fine, i fabbricanti devono presentare la documentazione pertinente al valutatore indipendenteall'organismo di certificazione di cui all“articolo 7, paragrafo 3articolo 7, paragrafo 3 bis, per l'analisi delle vulnerabilità. [Em. 72]

3.  I valutatori indipendenti eseguonoAi fini del paragrafo 1, l'organismo di certificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3 bis, esegue prove di penetrazione sulle unità di bordo, sui sensori di movimento e sulle carte tachigrafiche per confermare che le vulnerabilità note non possano essere sfruttate da singoli in possesso di conoscenze di dominio pubblico. [Em. 73]

3 bis.  Se nel corso delle prove di cui ai paragrafi 1 e 3 si rilevano vulnerabilità nell'unità di bordo, nel sensore di movimento e nelle carte tachigrafiche, tali elementi non sono immessi sul mercato. In tali casi lo Stato membro che ha concesso l'omologazione la revoca, così come previsto all'articolo 11, paragrafo 2. [Em. 74]

3 ter.  Qualora un fabbricante o l'organismo di certificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3 bis, identifichi una vulnerabilità molto grave in un'unità di bordo, in un sensore di movimento o in carte tachigrafiche già stati immessi in commercio, il fabbricante o l'organismo di certificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3 bis, ne informano quanto prima le autorità competenti dello Stato membro interessato. [Em. 75]

3 quater.  Gli Stati membri adottano tutte le necessarie misure per garantire che il problema di cui al paragrafo 3 ter sia affrontato, in particolare dal fabbricante, e informano quanto prima la Commissione delle vulnerabilità individuate e delle misure previste o adottate. [Em. 76]

Articolo 16

Test sul campo

1.  Gli Stati membri possono autorizzare i test sul campo di un apparecchio di controllotachigrafo che non è stato ancora omologato. Le autorizzazioni dei test sul campo concesse da uno Stato membro formano oggetto di riconoscimento reciproco da parte degli Stati membri.

2.  I conducenti e le imprese di trasporto che partecipano ai test sul campo devono ottemperare ai requisiti del regolamento (CE) n. 561/2006. Al fine di dimostrare la conformità, i conducenti devono seguire la procedura descritta nell'articolo 31, paragrafo 2.

3.  La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire le procedure da seguire per condurre test sul campo e i formulari da utilizzare al fine di monitorare tali test. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

Capo IV

Installazione e controllo

Articolo 17

Installazione e riparazione

1.  Sono autorizzati ad effettuare le operazioni di installazione e di riparazione dell'apparecchio di controllodei tachigrafi soltanto gli installatori o le officine autorizzati a tal fine dalle autorità competenti degli Stati membri, in conformità dell'articolo 19.

2.  Gli installatori o le officine autorizzati sigillano l'apparecchio di controlloil tachigrafo, conformemente alle specifiche incluse nella scheda di omologazione di cui all'articolo 10, dopo averne verificato il funzionamento adeguato e, in particolare, dopo avere verificato che nessun dispositivo di manipolazione possa interferire con i dati registrati o alterarli. [Em. 77]

3.  L'installatore o l'officina autorizzata appongono un marchio particolare sui sigilli apposti, e, inoltre, per l'apparecchio di controllo di cui all'allegato I Bil tachigrafo digitale, inseriscono i dati elettronici di sicurezza che consentono i controlli di autenticazione. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro tengono un registro dei marchi e dei dati elettronici di sicurezza utilizzati nonché delle carte di officina e di installatore autorizzati rilasciate.

4.  La conformità dell'installazione dell'apparecchio di controllotachigrafo alle prescrizioni del presente regolamento è attestata dalla targhetta di installazione apposta secondo le modalità previste agli allegati I e I B.

5.  I sigilli possono essere tolti solamente dagli installatori o dalle officine autorizzati dalle autorità competenti di cui al paragrafo 1 o dai funzionari di controllo oppure secondo le modalità previste nell'allegato I, sezione V, punto 4, o nell'allegato I B, sezione V, punto 3. [Em. 78]

Articolo 17 bis

Sigilli

1.  Sono sigillate le seguenti parti del tachigrafo:

   qualsiasi raccordo che, se fosse disinserito, causerebbe modifiche o perdite di dati non rilevabili;
   la targhetta di montaggio, a meno che non sia apposta in modo da non poter essere tolta senza distruggere le indicazioni.

2.  I sigilli possono essere rimossi solamente dagli installatori o dalle officine autorizzati dalle autorità competenti di cui all'articolo 17, paragrafo 1, o da funzionari di controllo certificati oppure secondo le modalità previste nel presente regolamento.

3.  Qualunque rimozione dei sigilli é oggetto di una giustificazione scritta, messa a disposizione dell'autorità competente. [Em. 79]

Articolo 18

Ispezioni dell'apparecchio di controllotachigrafo

L'apparecchio di controlloI tachigrafi è sottoposto a ispezioni periodiche da parte delle officine autorizzate. L'ispezione periodica è condotta almeno ogni due anni.

Le ispezioni comprendono controlli minimi riguardanti i seguenti aspetti:

   1) il corretto funzionamento del tachigrafo;
   2) la presenza del marchio di omologazione sul tachigrafo;
   3) la presenza del marchio di montaggio;
   4) l'integrità dei sigilli del tachigrafo e degli altri elementi dell'impianto;
   5) l'eventuale collegamento del tachigrafo a dispositivi di manipolazione. [Em. 80]

Le officine redigono una relazione sull'ispezione laddove debbano essere risolte irregolarità di funzionamento dell'apparecchio di controllotachigrafo, se l'ispezione è conseguente a un'ispezione periodica o condotta su richiesta specifica dell'autorità nazionale competente. Le officine tengono inoltre un elenco di tutte le relazioni stilate sulle ispezioni.

L'officina conserva le relazioni sull'ispezione almeno per i due anni successivi alla loro stesura. Su richiesta dell'autorità nazionale competente, le officine mettono a disposizione tutte le relazioni sulle ispezioni e le calibrature eseguite nel corso del periodo in questione.

Articolo 19

Omologazione di installatori e officine

Gli Stati membri autorizzano, sottopongono a verifiche regolari e certificano gli installatori e le officine che possono effettuare l'installazione, i controlli, le ispezioni e le riparazioni dell'apparecchio di controllodei tachigrafi.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché gli installatori e le officine siano competenti e affidabili. A tale scopo istituiscono e pubblicano un insieme di chiare procedure e provvedono affinché vengano soddisfatti i criteri minimi seguenti:

   a) il personale deve avere ricevuto una formazione adeguata;
   b) le attrezzature necessarie per condurre i test e le mansioni rilevanti devono essere disponibili;
   c) gli installatori e le officine devono godere di buona reputazione.

3.  Le verifiche degli installatori e delle officine omologati sono condotte nel modo seguente:

   a) gli installatori e le officine omologati sono sottoposti a una verifica annuale delle procedure applicate dall'officina durante la manipolazione dell'apparecchio di controllodei tachigrafi. La verifica si concentra in particolare sulle misure di sicurezza adottate e sulla gestione delle carte dell'officina;
   b) inoltre vengono effettuate verifiche tecniche a sorpresa degli installatori e delle officine omologati per controllare le calibrazioni e l'installazione eseguite. Tali controlli coprono almeno il 10%20% delle officine autorizzate nel corso di un anno. [Em. 81]

4.  Gli Stati membri e le loro autorità competenti prendono misure adeguate per evitare conflitti di interessi tra installatori od officine e imprese di trasporto stradale. In particolare, qualora un'impresa di trasporti operi anche come officina o installatore omologato, non le deve essere consentito di installare e calibrare l'apparecchio di controllo sui propri veicolisussista un grave rischio di conflitto di interessi, sono adottate misure specifiche aggiuntive al fine di garantire che l'installatore o l'officina agisca nel rispetto del presente regolamento. [Em. 82]

5.  Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione le liste delle officine e degli installatori omologati e delle carte loro rilasciate oltre alle copie dei marchi e delle informazioni necessarie correlate ai dati elettronici di sicurezza utilizzati. La Commissione pubblica le liste delle officine e degli installatori omologati sul suo sito Internet.

6.  Gli Stati membri revocano l'omologazione, temporaneamente o definitivamente, agli installatori e alle officine che non adempiono agli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento.

6 bis.  Gli Stati membri monitorano e perseguono l'offerta sempre maggiore di installazioni fraudolente e l'installazione di dispositivi di manipolazione per i tachigrafi su Internet. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle loro attività in tal senso; la Commissione rende quindi disponibili le informazioni a tutte le altre autorità di controllo dell'UE, al fine di rendere note a tutte loro le pratiche di installazione e di manipolazione fraudolente più recenti. [Em. 152]

Articolo 20

Carte dell'officina

1.  La durata di validità amministrativa delle carte dell'officina non può superare un anno. Al momento del rinnovo della carta dell'officina, l'autorità competente provvede affinché l'installatore o l'officina soddisfino i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 2. [Em. 83]

2.  In caso di rinnovo, di danneggiamento, di cattivo funzionamento, di smarrimento o di furto della carta dell'officina, l'autorità fornisce una carta sostitutiva entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui riceve una domanda circostanziata a tale scopo. L'autorità che rilascia la carta tiene un registro delle carte smarrite, rubate o difettose.

3.  Qualora uno Stato membro revochi l'omologazione di un installatore o di un'officina come figura nell'articolo 19, deve anche revocare le carte di officina loro rilasciate.

4.  Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi rischio di falsificazione delle carte dell'officina distribuite agli installatori e alle officine autorizzati.

CAPO V

Carte del conducente

Articolo 21

Rilascio delle carte del conducente

1.  La carta del conducente viene rilasciata, su richiesta del conducente, dall'autorità competente dello Stato membro nel quale il conducente ha la sua residenza normale. La carta deve essere rilasciata entro un mese15 giorni a partire dalla ricezione della richiesta da parte dell'autorità competente. [Em. 84]

2.  Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intende per “residenza normale” il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all'anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita; tuttavia, nel caso di una persona i cui legami professionali siano situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che pertanto sia indotta a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purché tale persona vi ritorni regolarmente. Questa condizione non è richiesta allorché la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione di durata determinata.

3.  I conducenti forniscono le prove del luogo della loro residenza normale con tutti i mezzi, quali, ad esempio, la carta d'identità o mediante qualsiasi altro documento valido. Qualora le autorità competenti dello Stato membro che rilascia la carta del conducente abbiano dubbi circa la validità della dichiarazione relativa alla residenza normale, o anche ai fini di taluni controlli specifici, dette autorità possono chiedere informazioni o prove supplementari.

3 bis.  Fatto salvo il loro luogo di residenza abituale e al fine di garantire una concorrenza leale nel trasporto internazionale su strada, il contratto individuale di lavoro dei conducenti internazionali è disciplinato dalla legislazione del paese nel quale o a partire dal quale, tenuto conto dei fattori che caratterizzano le sue attività, il conducente adempie, in modo regolare, alla maggior parte dei suoi obblighi nei confronti del datore di lavoro, nell'esecuzione del suo contratto. [Em. 132]

4.  Le autorità competenti dello Stato membro di rilascio prendono le misure adeguate per assicurarsi che il richiedente non sia già titolare di una carta di conducente in corso di validità e personalizzano la carta del conducente conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I B.

5.  La durata di validità amministrativa della carta del conducente non è superiore a cinque anni.

6.  Una carta del conducente in corso di validità non può essere ritirata o sospesa tranne qualora le autorità competenti di uno Stato membro constatino che la carta è stata falsificata o che il conducente utilizza una carta di cui non è titolare oppure che la carta in suo possesso è stata ottenuta sulla base di dichiarazioni false e/o documenti contraffatti. Qualora le misure di sospensione o di ritiro siano adottate da uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la carta, tale Stato membro rinvia la carta alle autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata il più presto possibile indicando i motivi della restituzionedel ritiro o della sospensione. [Em. 85]

7.  Le carte del conducente sono rilasciate solo ai richiedenti soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006.

8.  Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per impedire la falsificazione delle carte del conducente.

Articolo 22

Utilizzo delle carte del conducente

1.  La carta del conducente è personale.

2.  Il conducente può essere titolare di una sola carta valida del conducente ed è autorizzato ad usare solo la propria carta personalizzata. È vietato l'uso di carte difettose o il cui periodo di validità sia scaduto.

Articolo 23

Rinnovo delle carte del conducente

1.  Qualora il conducente desideri rinnovare la sua carta del conducente, questi deve presentare domanda presso le autorità competenti dello Stato membro della sua residenza normale al più tardi entro i quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta.

2.  Se le autorità dello Stato membro di residenza normale del conducente sono diverse da quelle che hanno rilasciato la sua carta e viene loro richiesto di procedere al rinnovo della carta del conducente, esse informano le autorità che hanno rilasciato la carta in scadenza dei motivi esatti del rinnovo della medesima.

3.  In caso di richiesta di rinnovo di una carta il cui periodo di validità giunge a scadenza, l'autorità competente fornisce una nuova carta prima della data di scadenza, a condizione che la richiesta sia stata inoltrata entro i termini previsti al paragrafo 1.

Articolo 24

Carte rubate, smarrite o difettose

1.  L'autorità che rilascia la carta registra le carte rilasciate, rubate, smarrite o difettose per un periodo corrispondente almeno alla durata di validità.

2.  In caso di deterioramento o di cattivo funzionamento della carta del conducente questi la restituisce all'autorità competente dello Stato membro della sua residenza normale. Il furto della carta del conducente deve essere debitamente dichiarato alle autorità competenti dello Stato in cui si è verificato il furto.

3.  Lo smarrimento della carta del conducente forma oggetto di debita dichiarazione presso le autorità competenti dello Stato di rilascio e presso quelle dello Stato membro di residenza normale del conducente, ove non siano le medesime.

4.  In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente, il conducente deve chiederne, entro sette giorni di calendario, la sostituzione presso le autorità competenti dello Stato membro della sua residenza normale. Tali autorità forniscono una carta sostitutiva entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui ricevono una domanda circostanziata a tale scopo.

5.  Nei casi riportati al paragrafo 4, il conducente può continuare a guidare senza la carta personale per un massimo di quindici giorni di calendario, o per un periodo più lungo, se ciò fosse indispensabile per riportare il veicolo alla sede dell'impresa, a condizione che il conducente possa dimostrare l'impossibilità di esibire o di utilizzare la carta personale durante tale periodo.

Articolo 25

Riconoscimento reciproco e scambio delle carte del conducente

1.  Le carte del conducente rilasciate dagli Stati membri formano oggetto di riconoscimento reciproco.

2.  Quando il titolare di una carta del conducente in corso di validità rilasciata da uno Stato membro ha fissato la sua residenza normale in un altro Stato membro, egli può chiedere che la sua carta sia scambiata contro una carta del conducente equivalente. Spetta allo Stato membro che effettua lo scambio verificare, ove necessario, se la carta presentata è ancora in corso di validità.

3.  Gli Stati membri che effettuano lo scambio restituiscono la vecchia carta alle autorità dello Stato membro che l'hanno rilasciata, indicando le ragioni di tale restituzione.

4.  Quando uno Stato membro restituisce o scambia una carta del conducente, tale sostituzione o scambio nonché ogni sostituzione o scambio ulteriore sono registrati in quello Stato membro.

Articolo 26

Scambio elettronico di informazioni sulle carte del conducente

1.  Al fine di assicurare che il richiedente non sia già in possesso di una carta del conducente in corso di validità a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, gli Stati membri mantengono dei registri elettronici nazionali contenenti le seguenti informazioni sulle carte del conducente per un periodo corrispondente almeno alla durata di validità:

   cognome e nome del conducente,
   data e luogo di nascita del conducente,
   numero della patente di guida in corso di validità e paese di rilascio (se applicabile), [Em. 86]
   situazione della carta del conducente.

2.  La Commissione e gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che i registri elettronici siano interconnessi e accessibili in tutta l'Unione europea, utilizzando il sistema di messaggeria TACHOnet o un sistema compatibile. [Em. 87]

3.  Quando rilasciano, rinnovano o sostituiscono una carta del conducente, gli Stati membri verificano attraverso lo scambio di dati elettronici che il conducente non sia già in possesso di una carta del conducente in corso di validità. Lo scambio di dati deve limitarsi ai dati necessari ai fini della verifica in questione.

4.  I funzionari di controllo possono averehanno accesso al registro elettronico al fine di controllare lo stato di validità di una carta del conducente. [Em. 88]

5.  La Commissione adotta atti di esecuzione per fissare le procedure comuni e le specifiche necessarie per l'interconnessione a norma del paragrafo 2, inclusi il formato dei dati da scambiare, le procedure tecniche per la consultazione elettronica dei registri elettronici nazionali, le procedure di accesso e i meccanismi di sicurezza. Tali atti esecutivi sono adottati in conformità della procedura di esame di cui all'articolo 40, paragrafo 3.

Articolo 27

Integrazione delle carte del conducente e delle patenti di guida

Le carte del conducente sono rilasciate conformemente alle disposizioni del presente capo fino al 18 gennaio 2018. A partire dal 19 gennaio 2018, le carte del conducente sono integrate nelle patenti di guida e rilasciate, rinnovate, scambiate e sostituite conformemente alle disposizioni della direttiva 2006/126/CE.

Entro 24 mesi dal ...(16) la Commissione dovrà effettuare una valutazione d'impatto sulla fattibilità e l'opportunità di una fusione di tutte le carte utilizzate dai conducenti professionisti, segnatamente della carta del conducente comprendente la patente di guida, al fine di ridurre il numero di frodi attualmente in atto. La Commissione esamina in particolare le varie soluzioni tecniche disponibili, i problemi legati alla compatibilità delle carte nonché le questioni riguardanti la protezioni dei dati. La Commissione comunica le sue conclusioni al Parlamento europeo entro 30 mesi a decorrere da l...+[Em. 89]

Capo VI

Utilizzo dell'apparecchio

Articolo 28

Utilizzo corretto dell'apparecchio di controllodei tachigrafi.

1.  L'impresa di trasporto, il proprietario del veicolo e i conducenti provvedono al buon funzionamento e al buon uso dell'apparecchio di controllodel tachigrafo e della carta del conducente ove il conducente sia incaricato di guidare un veicolo dotato di un apparecchio di controllo di cui all'allegato I Btachigrafo digitale. Ogni volta che viene utilizzato un tachigrafo analogico, l'impresa di trasporto e il conducente garantiscono il corretto funzionamento dello stesso nonché il corretto utilizzo del foglio di registrazione.i[Em. 90]

1 bis.  Il tachigrafo digitale non è impostato in modo tale da selezionare automaticamente un'indicazione specifica allo spegnimento del motore o del veicolo mediante l'apposito dispositivo. Il conducente è in grado di scegliere manualmente una categoria, in base alla sua attività o al suo periodo di riposo, in seguito allo spegnimento. [Em. 91]

2.  È vietato falsificare, occultare o distruggere i dati registrati sul foglio di registrazione, oltre che i dati registrati nell'apparecchio di controllo tachigrafo o sulla carta del conducente, nonché i documenti stampati prodotti dall'apparecchio di controllo di cui all'allegato I Btachigrafo digitale. Sono altresì vietate le manomissioni dell'apparecchio di controllodei tachigrafi, del foglio di registrazione o della carta del conducente atte a falsificare i dati e/o i documenti stampati o a renderli inaccessibili o a distruggerli. Nel veicolo non deve essere presente alcun dispositivo che possa essere utilizzato a tal fine.

3.  I veicoli non sono muniti di più di un apparecchio di controllotachigrafo tranne ai fini dei test sul campo di cui all'articolo 16.

4.  Gli Stati membri vietano la produzione, la distribuzione, la pubblicità e/o la vendita di dispositivi costruiti e/o intesi per la manomissione dell'apparecchio di controllodei tachigrafi.

4 bis.  Gli Stati membri monitorano e perseguono l'offerta sempre maggiore di installazioni fraudolente e l'installazione di dispositivi di manipolazione per gli apparecchi di controllo su Internet. [Em. 153]

Articolo 29

Responsabilità dell'impresa

-1.  Le imprese di trasporto:

   1. forniscono ai conducenti alle loro dipendenze o a loro disposizione la formazione e le istruzioni necessarie per quanto riguarda il corretto funzionamento dei tachigrafi;
   2. effettuano controlli periodici per assicurare che i conducenti alle loro dipendenze o a loro disposizione utilizzino correttamente i tachigrafi e
   3. si astengono dal concedere ai conducenti alle loro dipendenze o a loro disposizione incentivi diretti o indiretti che possano incoraggiare l'uso improprio dei tachigrafi. [Em. 92]

1.  L'impresa di trasporto rilascia ai conducenti di veicoli dotati di un apparecchio di controllo di cui all'allegato Itachigrafo analogico un numero sufficiente di fogli di registrazione, tenuto conto del carattere individuale di tali fogli, della durata del servizio e della necessità di sostituire eventualmente i fogli danneggiati o quelli ritirati da un agente incaricato del controllo. L'impresa di trasporto consegna ai conducenti soltanto fogli di registrazione di un modello omologato atti ad essere utilizzati nell'apparecchio installato a bordo del veicolo.

Qualora il veicolo sia dotato dell'apparecchio di controllo conforme all'allegato I Btachigrafo digitale, l'impresa di trasporto e il conducente provvedono affinché, tenuto conto della durata del servizio, la stampa su richiesta di cui all'allegato I B possa effettuarsi correttamente in caso di ispezione.

2.  L'impresa di trasporto conserva i fogli di registrazione e i tabulati, ogniqualvolta siano stati predisposti i tabulati per conformarsi all'articolo 31, in ordine cronologico e in forma leggibile per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione e ne rilascia una copia ai conducenti interessati che ne facciano richiesta. L'impresa di trasporto fornisce altresì copie dei dati scaricati dalle carte del conducente ai conducenti interessati che le richiedono e gli stampati di dette copie. I fogli, i tabulati e i dati scaricati sono esibiti o consegnati a richiesta degli agenti incaricati del controllo.

3.  Un'impresa di trasporto è responsabile per le infrazioni del presente regolamento commesse dai conducenti dell'impresa. Fatto salvo il diritto deglio da quelli a sua disposizione. Se da un lato gli Stati membri dipossono ritenere pienamente responsabili le imprese di trasporto, gli Stati membri dall'altro essi possono comunque, in tal caso, prendere in considerazione qualsiasi prova che attestidimostri che l'impresa di trasporto non può essere ragionevolmente ritenuta responsabile dell'infrazione commessa.

Le autorità di controllo effettuano controlli regolari conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 561/2006. [Em. 94, 124 e 133]

Articolo 30

Utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione

1.  I conducenti utilizzano i fogli di registrazione o le carte del conducente per ciascun giorno in cui guidano, a partire dal momento in cui prendono in consegna il veicolo. Il foglio di registrazione o la carta del conducente sono ritirati solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il loro ritiro sia autorizzato diversamente. Nessun foglio di registrazione o carta del conducente deve essere utilizzato per un periodo più lungo di quello per il quale era destinato.

2.  I conducenti proteggono adeguatamente i fogli di registrazione e le carte del conducente e non utilizzano fogli o carte sporchi o deteriorati.

3.  Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare l'apparecchio di controlloil tachigrafo installato sul veicolo stesso, i periodi di tempo di cui al paragrafo 5, lettera b), punti ii) e iii):

   a) se il veicolo è munito dell'apparecchio di controllo a norma dell'allegato Itachigrafo analogico, sono inseriti sul foglio di registrazione, a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evitando l'insudiciamento del foglio; oppure
   b) se il veicolo è munito dell'apparecchio di controllo a norma dell'allegato I Btachigrafo digitale, sono inseriti sulla carta del conducente mediante il dispositivo di inserimento di dati manuale dell'apparecchio di controllotachigrafo.

Ai fini dei controlli, i periodi di tempo durante i quali non viene registrata alcuna attività sono considerati periodi di riposo o intervallo. I conducentiGli Stati membri non sono obbligati a registrare quotidianamente e settimanalmente iimpongono ai conducenti l'obbligo di presentare moduli attestanti le loro attività nei periodi di riposo quandoin cui si allontanano dal veicolo. [Em. 95]

4.  Se vi è più di un conducente a bordo di un veicolo munito di un apparecchio di controllo di cui all'allegato I Btachigrafo digitale, ciascun conducente provvede a inserire la propria carta di conducente nella fessura corretta dell'apparecchio di controllotachigrafo.

Se vi è più di un conducente a bordo di un veicolo munito dell'apparecchio di controllo di cui all'allegato I Btachigrafo analogico, i conducenti apportano le necessarie modifiche ai fogli di registrazione, in modo che l'informazione di cui alla sezione II, lettere a), b) e c), dell'allegato I, sia registrata sul foglio di registrazione del conducente che effettivamente guida.

5.  I conducenti:

   a) devono preoccuparsi della concordanza tra la registrazione dell'ora sul foglio e l'ora legale nel paese di immatricolazione del veicolo;
  b) devono azionare i dispositivi di commutazione che consentono di registrare separatamente e distintamente i seguenti periodi di tempo:
   i) sotto il simbolo20120703-P7_TA(2012)0271_IT-p0000001.jpg: il tempo di guida,
   ii) sotto il simbolo 20120703-P7_TA(2012)0271_IT-p0000003.jpg: “altre mansioni”, ossia attività diverse dalla guida, secondo la definizione di cui all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2002/15/CE, e anche altre attività per lo stesso o per un altro datore di lavoro, all'interno o al di fuori del settore dei trasporti,
   iii) sotto il simbolo20120703-P7_TA(2012)0271_IT-p0000005.jpg: “i tempi di disponibilità”, secondo la definizione di cui all'articolo 3, lettera b), della direttiva 2002/15/CE;
   iv) sotto il simbolo 20120703-P7_TA(2012)0271_IT-p0000007.jpg: le interruzioni di guida e i periodi di riposo giornaliero.

6.  Ciascun conducente deve apportare sul foglio di registrazione le seguenti indicazioni:

   a) cognome e nome all'inizio dell'utilizzazione del foglio;
   b) data e luogo all'inizio e alla fine dell'utilizzazione del foglio;
   c) numero della targa del veicolo al quale è assegnato il conducente prima del primo viaggio registrato sul foglio e, in seguito, in caso di cambiamento di veicolo, nel corso dell'utilizzazione del foglio;
  d) la lettura del contachilometri:
   i) prima del primo viaggio registrato sul foglio,
   ii) alla fine dell'ultimo viaggio registrato sul foglio,
   iii) in caso di cambio di veicolo durante la giornata di servizio, il contatore del primo veicolo al quale è stato assegnato e il contatore del veicolo al quale è assegnato successivamente;
   e) se del caso, l'ora del cambio di veicolo.

7.  Il conducente introduce nell'apparecchio di controllo di cui all'allegato I Btachigrafo digitale il simbolo del paese in cui inizia il suo periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del paese in cui lo termina. Uno Stato membro può tuttavia imporre ai conducenti di veicoli che effettuano un trasporto interno nel proprio territorio di aggiungere al simbolo del paese una specifica geografica più particolareggiata, a condizione di averla notificata alla Commissione anteriormente al 1aprile 1998. [Em. 96]

Non è necessario che i conducenti inseriscano queste informazioni se l'apparecchio di controlloil tachigrafo registra automaticamente i dati sull'ubicazione conformemente all'articolo 4.

Articolo 31

Carte del conducente e fogli di registrazione danneggiati

1.  Nel caso di deterioramento di un foglio contenente registrazioni o della carta del conducente, i conducenti devono conservare il foglio o la carta del conducente deteriorati insieme con il foglio di riserva utilizzato per sostituirlo.

2.  In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente, il conducente deve:

  a) all'inizio del viaggio, stampare le indicazioni del veicolo guidato, inserendo su tale tabulato:
   i) informazioni che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma;
   ii) i periodi di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettera b), punti ii), iii) e iv);
   b) al termine del viaggio, stampare le informazioni relative ai periodi di tempo registrati dall'apparecchio di controllotachigrafo, registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo rispetto al tabulato predisposto all'inizio del viaggio, se non registrati dall'apparecchio di controllotachigrafo, e riportare su tale documento gli elementi che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma del conducente.

Articolo 32

Registrazioni che devono essere in possesso del conducente

1.  Il conducente, quando guida un veicolo munito dell'apparecchio di controllo di cui all'allegato Idi untachigrafo analogico, deve essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli:

   i) i fogli di registrazione del giorno in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei ventotto giorni precedenti,
   ii) la carta del conducente se la possiede, e
   iii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nel giorno in corso e nei ventotto giorni precedenti, come richiesto dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006.

2.  Il conducente, quando guida un veicolo munito dell'apparecchio di controllo di cui all'allegato Idi un tachigrafo digitale, deve essere in grado di presentare, su richiesta degli agenti di controllo:

   i) la sua carta di conducente,
   ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei ventotto giorni precedenti, come stabilito dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006,
   iii) i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al punto ii) nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito dell'apparecchio di controllo di cui all'allegato Idi un tachigrafo analogico.

3.  Un agente abilitato aldi controllo certificato può verificare il rispetto del regolamento (CE) n. 561/2006 attraverso l'esame dei fogli di registrazione, dei dati visualizzati o stampati o trasferiti che sono stati registrati dall'apparecchio di controllodal tachigrafo o tramite la carta del conducente o, in assenza di essi, attraverso l'esame di qualsiasi altro documento probante che permetta di giustificare l'inosservanza di una delle disposizioni quali quelle di cui agli articoli 24, paragrafo 2, e 33, paragrafo 2, del presente regolamento. [Em. 97]

3 bis.  La Commissione effettua uno studio sui regimi di controllo dell'applicazione in vigore nei vari Stati membri, entro 18 mesi dall'assegnazione delle prime certificazioni per i funzionari di controllo, al fine di stabilire quanti siano i funzionari certificati presenti in ciascuno Stato membro.

Successivamente gli Stati membri comunica alla Commissione, su base annuale, i dettagli relativi alla formazione ricevuta dai funzionari e il numero dei funzionari di controllo attivi che hanno ottenuto la certificazione europea. [Em. 98]

Articolo 33

Procedure in caso di funzionamento difettoso dell'apparecchio

1.  In caso di guasto o di funzionamento difettoso dell'apparecchio di controllodel tachigrafo, l'impresa di trasporto deve farlo riparare da un installatore o in un'officina autorizzati, appena le circostanze lo consentono.

Se il ritorno alla sede può essere effettuato solo dopo un periodo superiore a una settimana a decorrere dal giorno del guasto o della constatazione del funzionamento difettoso, la riparazione deve essere effettuata durante il percorso.

Gli Stati membri possono prevedereprevedono nel quadro delle disposizioni di cui all'articolo 37 la facoltà per le autorità competenti di vietare l'uso del veicolo per i casi in cui non si ripari il guasto o il funzionamento difettoso alle condizioni stabilite al primo e al secondo comma del presente articolo. [Em. 99]

A questo proposito, la Commissione procederà a una verifica della parità di trattamento tra i veicoli nazionali e quelli stranieri, per evitare eventuali discriminazioni. [Em. 100]

2.  Durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento dell'apparecchio di controllodel tachigrafo, il conducente riporta i dati che consentono l'individuazione del conducente (nome, carta del conducente o numero della patente di guida), ivi compresa la firma e le indicazioni relative ai periodi di tempo che non sono più correttamente registrati o stampati dall'apparecchio di controllodal tachigrafo:

   a) sul foglio o sui fogli di registrazione, oppure
   b) su un foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione o da conservare insieme con la carta del conducente.

Capo VII

Protezione dei dati, esecuzioneControllo dell'applicazione e sanzioni [Em. 101]

Articolo 34

Protezione dei dati personali

1.  Gli Stati membri provvedono affinché il trattamento dei dati personali nel contesto del presente regolamento sia eseguito conformemente alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE e sotto la supervisione dell'autorità pubblica indipendente dello Stato membro di cui all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE.

2.  Gli Stati membri assicurano la protezione dei dati personali, in particolare riguardo a:

   l'utilizzo del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per la registrazione della localizzazione di cui all'articolo 4,
   l'utilizzo della comunicazione remota per i fini di controllo di cui all'articolo 5,
   l'utilizzo dell'apparecchio di controllo con un'interfaccia armonizzata di cui all'articolo 6,
   lo scambio elettronico di informazioni sulle carte del conducente di cui all'articolo 26,
   la tenuta dei registri da parte delle imprese di trasporto di cui all'articolo 29.

3.  L'apparecchio di controllo di cui all'allegato I B deve essere progettato in modo da garantire la riservatezza. Devono essere trattati solo i dati strettamente necessari ai fini dell'elaborazione.

4.  I proprietari dei veicoli e/o delle imprese di trasporto ottemperano, se del caso, alle disposizioni pertinenti in materia di protezione dei dati personali. [Em. 102]

Articolo 34 bis

Funzionari di controllo

1.  Ai fini di un efficace controllo di conformità al presente regolamento, sono messe a disposizione di tutti i funzionari di controllo certificati sufficienti apparecchiature standard e adeguati poteri giuridici per consentire loro di svolgere le funzioni loro assegnate in conformità con il presente regolamento. Nello specifico:

   a) i funzionari di controllo certificati sono in possesso di carte di controllo che consentono loro di accedere ai dati registrati nel tachigrafo e nelle carte tachigrafiche, compresa la carta dell'officina;
   b) i funzionari di controllo certificati dispongono dei pertinenti strumenti armonizzati e standardizzati nonché del software omologato per trasferire file di dati dell'unità di bordo e delle carte tachigrafiche e per poter analizzare rapidamente tali file di dati e i documenti stampati prodotti dal tachigrafo digitale, raffrontandoli con i fogli o i diagrammi del tachigrafo analogico.

2.  Qualora, a seguito di un controllo, i funzionari di controllo certificati raccolgano prove sufficienti a sostegno di un legittimo sospetto di frode, essi hanno la facoltà di accompagnare il veicolo in un'officina autorizzata per eseguire ulteriori prove, e quindi verificare, in particolare:

   a) che il tachigrafo funzioni correttamente;
   b) che il tachigrafo registri e memorizzi correttamente i dati e che i parametri di calibrazione siano corretti,e
   c) che i parametri di calibrazione siano corretti.

3.  I funzionari di controllo certificati hanno la facoltà di incaricare le officine autorizzate di effettuare le prove di cui al paragrafo 2 nonché prove specifiche destinate a controllare la presenza di dispositivi di manipolazione. Qualora siano rilevati dispositivi di manipolazione, l'apparecchio, compreso il dispositivo stesso, l'unità di bordo o le sue componenti e la carta del conducente, possono essere rimosse dal veicolo ed essere utilizzati come prova conformemente alle norme procedurali nazionali relative all'utilizzo di prove come quelle in questione.

4.  I funzionari di controllo certificati si avvalgono della possibilità di controllare i tachigrafi e le carte dei conducenti che si trovano sul posto nel corso di un controllo svolto nei locali dell'impresa.

5.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 39 per sviluppare specifiche tecniche e funzionali in relazione alle apparecchiature di cui al paragrafo 1 del presente articolo. [Em. 103]

Articolo 35

Formazione dei funzionari di controllo

1.  Gli Stati membri provvedono affinché i funzionari di controllo ricevano una formazione adeguata a effettuare l'analisi dei dati registrati e la verifica dell'apparecchio di controllodei tachigrafi.

2.  Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai requisiti di formazione per i loro funzionari di controllo entro ...(17).

2 bis.  La Commissione adotta le decisioni relative all'istituzione di un sistema comune di formazione dei funzionari di controllo entro ...(18)+. [Em. 104]

3.  La Commissione adotta le decisioni sullaadotta una metodologia per la formazione iniziale e continuativa dei funzionari di controllo, incluso sulle tecniche per orientare i controlli e per rilevare i dispositivi di manomissione e frode. Tale metodologia è basata sugli orientamenti per un'interpretazione comune del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 561/2006 al fine di garantire l'uniformità dell'analisi dei dati registrati dal tachigrafo in tutti gli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultivad'esame di cui all“articolo 40, paragrafo 2articolo 40, paragrafo 3. [Em. 105]

3 bis.  Entro ...(19) i funzionari di controllo sostengono un esame per l'ottenimento di una certificazione di controllo europea. Tale certificazione armonizzata dimostra che essi sono in possesso di adeguate competenze per svolgere con efficienza i loro compiti di controllo quali definiti dal presente regolamento, con particolare riferimento all'articolo 34 bis. [Em. 106]

3 ter.  La Commissione stabilisce tramite apposite decisioni i requisiti per l'esame di cui al paragrafo 3 bis e il relativo contenuto del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 40, paragrafo 3. [Em. 107]

3 quater.  Ogni due anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul numero di funzionari di controllo che seguono la formazione nei vari Stati membri ottenendo l'apposita certificazione europea. [Em. 108]

Articolo 35 bis

Infrazioni molto gravi

In ragione della loro particolare gravità e delle possibili conseguenze per la sicurezza stradale, nella legislazione degli Stati membri sono considerate infrazioni molto gravi degli obblighi stabiliti al presente regolamento quelle di seguito elencate.

   1) In relazione agli obblighi concernenti l'installazione di tachigrafi: l'installazione e l'uso di un tachigrafo non omologato;
  2) In relazione agli obblighi concernenti l'uso di tachigrafi, carte del conducente o fogli di registrazione:
   a) l'uso di tachigrafi non conformi agli obblighi relativi alle ispezioni di cui all'articolo 18;
   b) l'uso di tachigrafi non correttamente ispezionati, calibrati o sigillati;
   c) l'uso di una carta del conducente non valida;
   d) la mancata conservazione da parte di un'impresa di fogli di registrazione, documenti stampati e trasferiti;
   e) la detenzione da parte di un conducente di più di una carta del conducente in corso di validità;
   f) l'uso da parte di un conducente di una carta del conducente diversa dalla propria;
   g) l'uso di una carta del conducente difettosa o scaduta;
   h) la mancata disponibilità dei dati registrati e memorizzati per almeno 365 giorni;
   i) l'uso di fogli o carte del conducente sporchi o danneggiati e di dati non leggibili;
   j) l'uso improprio dei fogli di registrazione/delle carte del conducente;
   k) l'uso di fogli di registrazione o una carta del conducente per un periodo più lungo di quello previsto con conseguente perdita dei dati;
   l) il mancato inserimento manuale di dati nei casi previsti;
   m) l'inserimento di fogli o carte del conducente in lettori diversi da quelli corretti (multipresenza).
   3. In relazione all'obbligo di inserire informazioni: assenza del nome e del cognome sul foglio di registrazione.
  4. In relazione all'obbligo di fornire informazioni:
   a) un rifiuto a sottoporsi a un controllo;
   b) un'ingiustificata assenza di registrazioni per il giorno in corso;
   c) un'ingiustificata assenza di registrazioni per i precedenti ventotto giorni;
   d) un'ingiustificata assenza di registrazioni della carta del conducente se il conducente ne possiede una;
   e) un'ingiustificata assenza di registrazioni manuali e documenti stampati per la settimana in corso e per i ventotto giorni precedenti;
   f) l'impossibilità di presentare una carta del conducente;
   g) l'impossibilità di presentare i documenti stampati per la settimana in corso e i ventotto giorni precedenti.
  5. Disaggregazione:

Tachigrafo non riparato da un installatore o da un'officina autorizzati.
  6. Inserimento manuale di dati nei documenti stampati:
   a) il mancato inserimento, da parte del conducente, di tutte le informazioni per i periodi che non sono più correttamente registrati durante il periodo di guasto o cattivo funzionamento del tachigrafo;
   b) il mancato inserimento del numero della carta del conducente e/o del nome e/o del numero della patente di guida sul foglio temporaneo;
   c) la mancata denuncia dello smarrimento o del furto alle autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuto lo smarrimento o il furto della carta del conducente.
  7. In relazione alle frodi:
   a) la falsificazione, la soppressione o la distruzione dei dati registrati sui fogli di registrazione, memorizzati nel tachigrafo o sulla carta del conducente, nonché dei documenti stampati prodotti dal tachigrafo;
   b) la manomissione del tachigrafo, dei fogli di registrazione, della carta del conducente o della carta dell'azienda con conseguente falsificazione dei dati e/o dei documenti stampati;
   c) la presenza nel veicolo di un dispositivo di manipolazione che possa essere utilizzato per falsificare i dati e/o i documenti stampati. [Em. 109]

Articolo 36

Assistenza reciproca

Gli Stati membri si accordano assistenza reciproca ai fini dell'applicazione del presente regolamento e del relativo controllo di applicazione.

Nel quadro di tale assistenza reciproca, le autorità competenti degli Stati membri, in particolare si inviano reciprocamente, con regolarità, tutte le informazioni disponibili riguardanti le infrazioni al presente regolamento correlate agli installatori e alle officine, le tipologie di pratiche di manomissione e le eventuali sanzioni imposte per tali infrazioni. [Em. 110]

Articolo 36 bis

Linea telefonica diretta

La Commissione crea un sito web e una linea telefonica diretta valida per tutta l'Unione, gratuita e anonima, per i conducenti e per qualsiasi altra parte interessata che desideri denunciare una frode rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento.[Em. 111]

Articolo 37

Sanzioni

1.  Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'effettiva applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie. Nel caso di officine che hanno commesso infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, tali sanzioni possono includere la revoca dell'omologazione e il ritiro della carta di officina.

2.  Nessuna infrazione del presente regolamento è soggetta a più d'una sanzione o procedura.

3.  Le sanzioni previste dagli Stati membri per le infrazioni gravissime definite nella direttiva 2009/5/CEall'articolo 35 bis del presente regolamento devono appartenere alle categorie di sanzioni più elevate applicabili nello Stato membro per le violazioni della legislazione in materia di trasporto su strada. [Em. 112]

4.  Gli Stati membri notificano alla Commissione tali provvedimenti e le disposizioni in materia di sanzioni entro ...(20). Essi informano la Commissione in merito a qualsiasi successiva modifica di tali misure.

Capo VIII

Disposizioni finali

Articolo 38

Adeguamento al progresso tecnico

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 39 al fine degli adeguamenti degli allegati I, I B e II al progresso tecnico.

Entro il ...(21) la Commissione adotta le specifiche dettagliate di cui agli articoli 4, 5 e 6. La Commissione può adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 39 per estendere tale termine, qualora alla conclusione dello stesso dovesse rilevare in modo fondato la mancata disponibilità di un apparecchio adeguato che rispetti le specifiche richieste. [Em. 125]

Articolo 39

Esercizio della delega

1.  Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite al presente articolo.

2.  La delega di potere di cui agli articoli 4, 5, 6 e 38articoli 3 octies, 4, 5, 6 e 34 bis è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminatodi cinque anni a decorrere dal [data dell'entrata in vigore del presente regolamento]...(22). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.[Em. 113]

3.  La delega di potere di cui agli articoli 4, 5, 6 e 38articoli 3 octies, 4, 5 e 6 e 34 bis può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 114]

4.  Quando adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  Un atto delegato adottato ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 38articoli 3 octies, 4, 5 e 6 e 34 bis entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 115]

Articolo 40

Comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati qualora, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente lo decida o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati qualora, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente lo decida o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

Articolo 41

Forum sul tachigrafo

1.  Viene istituito un forum sul tachigrafo al fine di incoraggiare il dialogo sulle questioni tecniche concernenti l'apparecchio di controlloil tachigrafo tra gli esperti degli Stati membri e di paesi terzi che utilizzano l'apparecchio di controlloil tachigrafo ai sensi dell'accordo europeo relativo all'attività di equipaggi di veicoli adibiti al trasporto internazionale su strada (AETR).

2.  Gli Stati membri nominano un esperto presso il forum sul tachigrafo.

3.  Il forum sul tachigrafo è aperto alla partecipazione di esperti di Parti contraenti dell'accordo AETR interessate non appartenenti all'UE.

4.  Le parti interessate, i rappresentanti dei costruttori di veicoli, i fabbricanti di tachigrafi e le parti sociali sono invitati a partecipare al forum sul tachigrafo.

5.  Il forum sul tachigrafo adotta il proprio regolamento interno.

6.  Il forum sul tachigrafo si riunisce almeno una volta all'anno.

Articolo 42

Comunicazione delle misure nazionali

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dal presente regolamento entro trenta giorni a decorrere dalla relativa data di adozione e per la prima volta [12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] dodici mesi dopo ...(23).

* GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.

** GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35.

*** GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27.

**** GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35.

***** GU L 207 del 6.8.2010, pag.1.

"

2)  L'allegato I è così modificato:

   a) nel Capo I, Definizioni, è eliminata la lettera b);
   b) nel Capo III, lettera c), al paragrafo 4.1, il riferimento all'«articolo 15, paragrafo 3, secondo trattino, le lettere b), c) e d) del regolamento» è sostituito da «articolo 30, paragrafo 5), secondo trattino, le lettere b), c) e d) del presente regolamento»;
   c) nel Capo III, lettera c), paragrafo 4.2, il riferimento all'«articolo 15 del regolamento» è sostituito da «articolo 30 del regolamento»;
   d) nel Capo IV, lettera a), paragrafo 1, terzo comma, il riferimento all'«articolo 15, paragrafo 5 del regolamento» è sostituito da «articolo 30, paragrafo 6 del regolamento».

3)  L'allegato I B è così modificato:

   a) Nel Capo I, Definizioni, le lettere l), o), t), y), ee), kk), oo) e (qq) sono soppresse:
  b) Il Capo VI è così modificato:
   i) nel primo paragrafo, il riferimento all'«articolo 12, paragrafo 5) del regolamento (CEE) n. 3821/85 modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2135/98» è sostituito da «articolo 24, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3821/85».
   ii) La sezione 1 «Omologazione di montatori od officine» è soppressa.
   c) Nel Capo VIII, paragrafo 271, il riferimento all'«articolo 5 del presente regolamento» è sostituito da un riferimento all'«articolo 8 del presente regolamento».

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 561/2006 è così modificato:

   -1) all'articolo 2, il paragrafo 1, lettera a), è così modificato:"

   a) di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,8 tonnellate, o“ [Em. 134]
     -1 bis) all'articolo 3 è inserita la lettera seguente:
  

'a bis) veicoli o combinazioni di veicoli impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente;” [Em. 126 e 135]

  -1 ter) all'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo:

'In deroga al primo e al secondo comma, un conducente che opera nel settore del trasporto di passeggeri osserva un'interruzione di almeno 45 minuti dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza. Tale interruzione può essere sostituita da diverse interruzioni più brevi di almeno 15 minuti l'una.“ [Em. 127]
   -1 quater) all'articolo 8, e' aggiunto il paragrafo seguente:

'6 bis.  In deroga al paragrafo 6, un conducente che opera nel settore del trasporto di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus, può rinviare il periodo di riposo settimanale al massimo a 12 periodi consecutivi di 24 ore dopo un precedente periodo di riposo settimanale regolare, alle seguenti condizioni:

   a) dopo essere ricorso alla deroga il conducente osserva un periodo di riposo settimanale regolare;
   b) in un periodo di quattro settimane deve essere effettuato un periodo di riposo settimanale complessivo di 140 ore. [Em. 128]
  

* GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88.

"

1)  all'articolo 13, il paragrafo 1, è così modificato:"

Purché ciò non pregiudichi gli obiettivi indicati all'articolo 1, ogni Stato membro può concedere deroghe alle disposizioni degli articoli da 5 a 9 e subordinarle a condizioni individuali, per il suo territorio o, con l'accordo degli Stati interessati, per il territorio di altri Stati membri, applicabili ai trasporti effettuati impiegando:

   a) veicoli di proprietà delle autorità pubbliche, o da queste noleggiati senza conducente, e destinate ad effettuare servizi di trasporto che non fanno concorrenza a imprese private di trasporto;
   b) veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per trasporto di merci nell'ambito della loro specifica attività professionale entro un raggio di 100 km dal luogo ove ha sede l'impresa;
   c) trattori agricoli e forestali utilizzati per attività agricole o forestali entro un raggio di 100 km dal luogo dove è basata l'impresa che è proprietaria del veicolo o l'ha preso a noleggio o in leasing;
   d) veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati ai fini della distribuzione di invii postali. Tali veicoli sono utilizzati solamente entro un raggio di 100 km dal luogo ove è basata l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente; [Am. 117]
   e) veicoli operanti esclusivamente in isole di superficie non superiore a 2 300 km2 , che non siano collegate al resto del territorio nazionale mediante ponte, guado o galleria che consentano il passaggio di veicoli a motore;
   f) veicoli elettrici o alimentati a gas liquido o naturale, adibiti al trasporto di merci e di massa massima autorizzata, compresa quella dei rimorchi o dei semirimorchi, non superiore a 7,5 tonnellate ed impiegati entro un raggio di 100 km dal luogo ove è basata l'impresa;
   g) veicoli adibiti a scuola guida per l'ottenimento della patente di guida o dell'attestato di idoneità professionale e per il relativo esame, purché non utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di lucro;
   h) veicoli impiegati nell'ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradalecostruzione, manutenzione e controllo, di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici a domicilio, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio;
   i) veicoli da 10 a 17 posti utilizzati esclusivamente per il trasporto di passeggeri senza fini commerciali; [Em. 118]
   j) veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
   k) veicoli progettuali mobili dotati di attrezzature speciali, essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici;
   l) veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e/o la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o la consegna di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale; [Em. 119]
   m) veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro e/o valori;
   n) veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o di carcasse non destinate al consumo umano;
   o) veicoli impiegati esclusivamente su strade all'interno di centri di smistamento quali porti, interporti e terminali ferroviari;
   p) veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali, entro un raggio fino a 100 km.
   q) veicoli impiegati nel traffico di cantiere per la fornitura e la consegna di materiale edile;

"

[Em. 120]

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso ha effetto da[un anno a partire dall'entrata in vigore] ...(24).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

(1) GU C 43 del 15.2.2012, pag. 79.
(2) GU C 37 del 10.2.2012, pag. 6.
(3) GU C 43 del 15.2.2012, pag. 79.
(4) GU C 37 del 10.2.2012, pag. 6.
(5) Posizione del Parlamento europeo del 3 luglio 2012.
(6) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.
(7) GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.
(8) GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35.
(9) GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18.
(10) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(11) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
(12) GU L 29 del 31.1.2009, pag. 45.
(13) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(14)+ Data: due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
(15)+ Data di entrata in vigore del presente regolamento.
(16)+Data di entrata in vigore del presente regolamento
(17)+ Data: sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
(18)++ Data: dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
(19)+ Data: ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
(20)+ Data di applicazione del presente regolamento.
(21)+ Data: due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(22)+ Data di entrata in vigore del presente regolamento.
(23)+ Data: dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
(24)* Data: dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Controllo, da parte delle autorità doganali, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ***I
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali (COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD))
P7_TA(2012)0272A7-0046/2012

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0285),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0139/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione giuridica (A7-0046/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 luglio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali

P7_TC1-COD(2011)0137


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati(1),

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(2),

considerando quanto segue:

(1)  Nella risoluzione del 25 settembre 2008 su un piano europeo globale di lotta alla contraffazione e alla pirateria(3) il Consiglio dell'Unione europea ha chiesto il riesame del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti(4).

(2)  La commercializzazione di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale reca notevole pregiudizio ai titolari dei diritti e ai fabbricanti e ai commercianti che rispettano le leggi. Inoltre essa inganna i consumatori e potrebbe talvolta comportare rischi per la loro salute e sicurezza. Occorre pertanto tenereimpedire a tali merci, per quanto possibile, l'ingresso sul territorio doganale dell'Unione e tenerle lontano dal mercato nonché adottare misure volte a contrastare tale attività illegale, pur senza ostacolare il commercio legittimo. Per questo motivo i consumatori devono essere informati in modo esauriente sui rischi derivanti dall'acquisto di tali merci.[Em. 1]

(3)  Il riesame del regolamento (CE) n. 1383/2003 ha mostrato che era necessario apportare alcuni miglioramenti al quadro giuridico per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale posta in essere dalle autorità doganali nonché per garantire l'opportuna certezza del diritto, tenendo così conto delle evoluzioni nei settori economico, commerciale e giuridico. [Em. 2]

(4)  È necessario che le autorità doganali possano controllare le merci, che sono o avrebbero dovuto essere soggette alla loro vigilanza nel territorio doganale dell'Unione, comprese le merci poste sotto regime sospensivo,al fine di tutelare i diritti di proprietà intellettuale. Far rispettare i diritti di proprietà intellettuale alle frontiere, dove le merci sono o avrebbero dovuto essere soggette a vigilanza doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario(5), rappresenta un uso efficiente delle risorse. Se le merci sono bloccate dalle dogane alla frontiera è necessario avviare un solo procedimento legale, mentre sarebbero necessari diversi procedimenti distinti per ottenere lo stesso livello di tutela per merci immesse sul mercato che siano state ripartite e consegnate ai dettaglianti. Dovrebbe essere fatta un'eccezione per le merci immesse in libera pratica nell'ambito del regime della destinazione particolare, in quanto tali merci restano soggette a vigilanza doganale anche se sono state immesse in libera pratica. È inoltre appropriato non applicare il presente regolamento alle merci trasportate dai passeggeri nei loro bagagli personali purché tali merci siano destinate all'uso personale e non esistano indicazioni circa l'esistenza di un traffico commerciale. [Em. 3]

(5)  Il regolamento (CE) n. 1383/2003 non copre alcuni diritti di proprietà intellettuale ed esclude talune violazioni. Per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale si dovrebbe estendere il controllo doganale ad altri tipi di violazioni, come le violazioni risultanti dal commercio parallelo e altre violazioni di diritti il cui rispetto è già verificato dalle autorità doganali, ma che non sono coperticoperte dal regolamento (CE) n. 1383/2003. Per lo stessoquesto motivo è opportuno inserire nell'ambito di applicazione del presente regolamento, oltre ai diritti già contemplati dal regolamento (CE) n. 1383/2003, le denominazioni commerciali, nella misura in cui sono protette come diritti esclusivi di proprietà dal diritto nazionale, le topografie di prodotti a semiconduttori, i modelli di utilità e i dispositivi destinati a eludere le misure tecnologiche, nonché eventuali diritti esclusivi di proprietà intellettuale stabiliti dalla legislazione dell'Unione. [Am. 4]

(5 bis)  E' opportuno che gli Stati membri assegnino risorse sufficienti alle autorità doganali affinché queste possano esercitare le loro responsabilità aggiuntive e fornire un'adeguata formazione ai funzionari doganali. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero adottare orientamenti volti a garantire un'attuazione corretta e uniforme dei controlli doganali per i diversi tipi di violazione coperti dal presente regolamento. [Em. 5]

(5 ter)  E' opportuno che, dopo la sua piena attuazione, il presente regolamento contribuisca ulteriormente alla creazione di un mercato unico che garantisca una protezione più efficace dei titolari dei diritti, stimoli la creatività e l'innovazione e fornisca ai consumatori prodotti affidabili e di alta qualità, che dovrebbero a propria volta rafforzare le transazioni transfrontaliere tra consumatori, imprese e commercianti.[Em. 6]

(5 quater)  È opportuno che la Commissione adotti, senza indebiti ritardi, tutte le misure necessarie a garantire un'applicazione armonizzata del nuovo quadro giuridico da parte delle autorità doganali all'interno di tutta l'Unione, onde garantire una tutela efficace dei diritti di proprietà intellettuale, proteggendo così i titolari dei diritti senza ostacolare il commercio. In futuro l'attuazione del codice doganale aggiornato e, in particolare, di un sistema doganale informatizzato interoperabile («eCustoms»), potrebbe facilitare tale tutela.[Em. 7]

(5 quinquies)  Gli Stati membri dispongono di risorse sempre più limitate nel settore doganale. È pertanto opportuno che qualsiasi nuova regolamentazione non comporti ulteriori oneri finanziari per le autorità nazionali. La promozione di nuove tecnologie e strategie per la gestione del rischio al fine di ottimizzare le risorse a disposizione delle autorità nazionali dovrebbe essere sostenuta.[Em. 8]

(6)  Il presente regolamento contiene norme procedurali per le autorità doganali. Di conseguenza esso non introduce nuovistabilisce criteri per accertare l'esistenza di un'infrazione del diritto applicabile in materia di proprietà intellettuale. [Em. 9]

(7)  Occorre che il presente regolamento non pregiudichi le disposizioni relative alla competenza dei tribunali, in particolare quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale(6).

(8)  Qualsiasi persona che, a prescindere dal fatto di essere titolare di un diritto di proprietà intellettuale, possa avviare un procedimento giudiziario in suo nome con riguardo a una possibile violazione di tale diritto deve disporre della facoltà di presentare una domanda di intervento delle autorità doganali.

(9)  Per garantire che i diritti di proprietà intellettuale siano tutelati in tutta l'Unione occorre prevedere che, se una persona avente facoltà di presentare una domanda di intervento chiede la tutela di un diritto di proprietà intellettuale che copre l'intero territorio dell'Unione, essa possa chiedere alle autorità doganali di uno Stato membro di prendere una decisione che comporti l'intervento delle autorità doganali di detto Stato membro e di qualsiasi altro Stato membro in cui si chiede la tutela del diritto di proprietà intellettuale.

(10)  Al fine di garantire una rapida tutela dei diritti di proprietà intellettuale occorre prevedere che le autorità doganali, ove sospettino, sulla base di prove adeguateindizi sufficienti, che le merci soggette alla loro vigilanza violini diritti di proprietà intellettuale, possano sospendere lo svincolo o procedere al blocco di tali merci, di propria iniziativa o su richiesta, per consentire alle persone aventi facoltà di presentare una domanda di intervento delle autorità doganali di avviare un procedimento inteso a determinare se sussiste violazione di un diritto di proprietà intellettuale. [Em. 10]

(10 bis)  In caso di merci in transito sospettate di essere un'imitazione o una copia di un prodotto tutelato nell'Unione da un diritto di proprietà intellettuale, è opportuno che al dichiarante o al detentore delle merci incomba l'onere di dare prova della destinazione finale delle merci. E' opportuno presumere che la destinazione finale delle merci sia il mercato dell'Unione qualora il dichiarante, il detentore o il proprietario delle merci non forniscano prove chiare e convincenti del contrario. La Commissione dovrebbe adottare orientamenti che forniscano alle autorità doganali criteri per valutare efficacemente il rischio di deviazione delle merci verso il mercato dell'Unione, tenendo conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.[Em. 11]

(11)  Se le merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale sono diverse da merci contraffatte o da merci usurpative, può risultare difficile per le autorità doganali determinare sulla base di un mero esame visivo se un diritto di proprietà intellettuale possa essere stato violato. È pertanto opportuno prevedere l'avvio di un procedimento, a meno che le parti interessate, ossia il detentore delle merci e il titolare del diritto, accettino di abbandonare le merci a fini di distruzione. È necessario che siano le autorità competenti incaricate di tali procedimenti a decidere se il diritto di proprietà intellettuale sia stato violato e a prendere le opportune decisioni con riguardo alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale interessati.[Em. 12]

(12)  Il regolamento (CE) n. 1383/2003 autorizza gli Stati membri a prevedere una procedura che consente la distruzione di alcune merci senza l'obbligo di avviare un procedimento per stabilire se un diritto di proprietà intellettuale era stato violato. Come ha riconosciuto la risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sull'impatto della contraffazione sul commercio internazionale(7), questo procedimento si è rivelato particolarmente efficace negli Stati membri in cui è in vigore. È pertanto necessario rendere obbligatorio tale procedimento perin relazione a tutte le infrazioni visibili che possono essere facilmente constatate dalle autorità doganali sulla base di un mero esame visivo e applicarlo su richiesta del titolare del diritto, egli abbia confermato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e abbia dato il suo assenso alla distruzione e ove ove il dichiarante o il detentore delle merci non sollevino obiezioni alla distruzione. [Em. 13]

(13)  Per ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi, senza pregiudicare il diritto del consumatore ad essere debitamente informato entro un termine ragionevole in merito alla base giuridica delle azioni adottate dalle autorità doganali, è opportuno introdurre una procedura specifica per le piccole spedizioni di merci contraffatte o usurpative, che consentirebbe la distruzione delle merci senza che il titolare del diritto debba dare il proprio consenso qualora nella sua domanda abbia chiesto il ricorso alla procedura specifica. Per stabilire le soglie al di sotto delle quali le spedizioni sono da considerare piccole, il presente regolamento deve delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale in conformità all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È importante che la Commissione organizzi consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti.[Em. 14]

(14)  Nella preparazione ed elaborazione degli atti delegati la Commissione deve assicurare una trasmissione simultanea, tempestiva ed opportuna dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.[Em. 15]

(15)  Al fine di accrescere la certezza del diritto e di tutelare gli interessi degli operatori legittimi dal possibile abuso delle disposizioni relative al controllo del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale alle frontiere, è opportuno modificare i termini per il blocco delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, le condizioni alle quali le autorità doganali devono trasmettere le informazioni sulle spedizioni ai titolari dei diritti, le condizioni di applicazione del procedimento che consente la distruzione delle merci sotto controllo doganale per sospette violazioni dei diritti di proprietà intellettuale diverse dalla contraffazione e dalla pirateria nonché. Quando le autorità doganali intervengono a seguito dell'accoglimento di una domanda, è altresì opportuno introdurre una disposizione che permetta al detentore delle merci di esprimere il proprio parere prima che le autorità doganali prendano una decisione che lo danneggerebbe.sospendano lo svincolo o procedano al blocco delle merci sospettate di violare i diritti di proprietà intellettuale che non sono merci contraffatte o usurpative, poiché può risultare difficile per le autorità doganali determinare sulla base di un mero esame visivo se un diritto di proprietà intellettuale possa essere stato violato. [Em. 16]

(16)  Tenuto conto della natura temporanea e preventiva delle misure adottate dalle autorità doganali in questo settore e del conflitto di interessi delle parti colpite da tali misure, è opportuno adeguare alcuni aspetti delle procedure per garantire un'applicazione armoniosa del regolamento, rispettando al tempo stesso i diritti delle parti interessate. Per quanto riguarda le diverse notifiche previste dal presente regolamento, occorre quindi che le autorità doganali informino la persona più appropriata sulla base dei documenti riguardanti il regime doganale o la situazione in cui si trovano le merci. È inoltre opportuno che i termini fissati nel presente regolamento per le notifiche richieste decorrano a partire dal momento in cui dette notifiche sono inviate dalle autorità doganali al fine di armonizzare tutti i termini delle notifiche inviate alle parti interessatedalla ricezione di queste ultime. Il termine per esercitare il diritto degli interessati ad essere sentiti prima che si proceda alla sospensione dello svincolo o al blocco di merci diverse da merci contraffatte o usurpative deve essere di tre giorni lavorativi considerato chedopo la ricezione qualora i destinatari delle decisioni di accoglimento delle domande di intervento hannoabbiano volontariamente chiesto alle autorità doganali di intervenire e che i dichiaranti o i detentori delle merci devono essere al corrente della particolare situazione delle loro merci quando sono poste sotto vigilanza doganale. Nel caso della procedura specifica per le piccole spedizioni, se con ogni probabilità i consumatori sono direttamente interessati e non ci si può attendere da essi lo stesso livello di diligenza degli operatori economici che generalmente compiono le formalità doganali, è opportuno accordare il diritto ad essere sentiti per tutti i tipi di merci e prorogare in modo significativo dettoil termine per esercitare tale diritto. Considerando il potenziale carico di lavoro di controllo doganale previsto dal presente regolamento, è opportuno che le autorità doganali accordino preferenza al trattamento delle grandi spedizioni. [Em. 17]

(17)  A titolo della dichiarazione concernente l'accordo sugli ADPIC e la sanità pubblica adottata alla conferenza ministeriale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) a Doha il 14 novembre 2001, l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo ADPIC) può e deve essere interpretato e applicato in modo da favorire il diritto dei membri dell'OMC di proteggere la sanità pubblica e, in special modo, di promuovere l'accesso ai medicinali per tutti. InÈ quindi di particolare importanza che le autorità doganali garantiscano che le eventuali misure da esse intraprese siano conformi agli impegni internazionali dell'Unione e alla sua politica di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 208 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e non procedano al blocco o sospendano lo svincolo diper quanto riguarda i medicinali generici il cui passaggio nel territorio dell'Unione europea, con o senza trasbordo, deposito, rottura di carico o cambiamento del modo di trasporto, rappresenta solo una parte di un tragitto completo che inizia e termina al di fuori del territorio dell'Unione, occorre che le autorità doganali, quando valutano un rischio di violazione di diritti di proprietà intellettuale, tengano conto di eventuali probabilità significative che tali merci siano deviate sul mercato dell«ove manchino prove evidenti a conferma del fatto che sono destinati alla vendita nell»Unione. [Em. 109, 126 e 153]

(17 bis)  I medicinali che presentano un marchio o una denominazione commerciale falsi forniscono informazioni errate circa la loro origine e qualità e vanno pertanto considerati medicinali falsificati ai sensi della direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale(8). Occorre adottare misure adeguate per evitare che tali prodotti raggiungano i pazienti e i consumatori, senza ostacolare il transito nel territorio doganale dell'Unione dei medicinali generici leciti. Entro …(9), è opportuno che la Commissione presenti una relazione recante un'analisi dell'efficacia delle attuali misure doganali volte a combattere il commercio di medicinali falsificati, e il possibile impatto negativo sull'accesso ai medicinali generici in relazione a tale aspetto. [Em. 110, 127 e 154]

(17 ter)  Al fine di potenziare la lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, è opportuno che l'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale assuma un ruolo rilevante nel fornire alle autorità doganali informazioni utili al fine di assicurare la rapidità e l'efficacia dei loro interventi.[Em. 20]

(17 quater)  La lotta alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale alle frontiere esterne dell'Unione dovrebbe essere combinata con sforzi mirati alla fonte. Ciò richiede una cooperazione sia con i paesi terzi sia a livello internazionale, in virtù della quale la Commissione e gli Stati membri dovrebbero stabilire il rispetto e la promozione di elevati standard di protezione dei diritti di proprietà intellettuale. A tal fine è opportuno sostenere l'inserimento e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale negli accordi commerciali, avviare una cooperazione tecnica, incoraggiare il dialogo in varie sedi internazionali, comunicare e scambiare informazioni e progredire nella cooperazione operativa con i paesi terzi e i settori interessati.[Em. 21]

(17 quinquies)  Al fine di eliminare il commercio internazionale di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale, l'articolo 69 dell'accordo sugli ADPIC prevede che i membri dell'OMC promuovano lo scambio di informazioni tra le autorità doganali sul commercio di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale. Tale scambio di informazioni dovrebbe consentire il monitoraggio delle reti di trafficanti onde bloccare la produzione e la distribuzione di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale in una fase più precoce della catena di commercializzazione. È pertanto necessario stabilire le condizioni per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali dell'Unione e le autorità competenti dei paesi terzi, anche per quanto riguardala protezione dei dati.[Em. 22]

(17 sexies)  In linea con l'obiettivo dell'Unione di potenziare la cooperazione internazionale nella lotta alla contraffazione, alla pirateria e al commercio parallelo illecito di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale dei titolari di diritti registrati, il nuovo Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale ha un ruolo fondamentale nel fornire a tutte le autorità doganali degli Stati membri informazioni pertinenti e puntuali ai fini della conduzione di controlli adeguati sugli importatori e i distributori autorizzati di merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale nel mercato interno nonché sugli esportatori di tali merci verso mercati esteri. Tale ruolo potrebbe essere potenziato ulteriormente mediante la creazione di una banca dati elettronica dei prodotti e dei servizi autentici dell'Unione protetti da marchi, disegni e brevetti registrati, la quale potrebbe essere messa a disposizione anche delle autorità doganali straniere che collaborano con l'Unione per migliorare la protezione e l'attuazione dei diritti di proprietà intellettuale.[Em. 23]

(18)  Per motivi di efficienza occorre applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola(10).

(19)  La responsabilità delle autorità doganali deve essere disciplinata dalla legislazione degli Stati membri, anche se il fatto che le autorità doganali abbiano accolto una domanda di intervento non deve implicare che il destinatario della decisione abbia diritto a risarcimento qualora tali merci sfuggano al controllo di un ufficio doganale e siano svincolate o in assenza di un provvedimento di blocco delle stesse.

(20)  Poiché le autorità doganali intervengono a seguito di una domanda preventiva, è opportuno prevedere che il destinatario della decisione di accoglimento di una domanda di intervento da parte di dette autorità rimborsi tutti i costi sostenuti dalle stesse nel loro intervento per tutelare i suoi diritti di proprietà intellettuale. Questo non deveÈ tuttavia impedire alopportuno che il destinatario della decisione abbia il diritto di chiedere un risarcimento all'autore della violazione o ad altre persone che potrebbero essere considerate responsabili secondo la legislazione dello Stato membro interessato, quali taluni intermediari, ad esempio i trasportatori. I costi sostenuti e i danni subiti da persone diverse dalle amministrazioni doganali a seguito di un intervento doganale, qualora le merci siano bloccate a causa della denuncia di un terzo per motivi inerenti alla proprietà intellettuale, dovrebbero essere disciplinati dalla legislazione specifica applicabile a ciascun caso particolare. [Em. 24]

(20 bis)  Il presente regolamento introduce la possibilità per le autorità doganali di consentire la circolazione, sotto vigilanza doganale, delle merci abbandonate a fini di distruzione tra luoghi diversi all'interno del territorio doganale dell'Unione. E' opportuno incoraggiare le autorità doganali a ricorrere a tale possibilità al fine di facilitare una distruzione efficace dal punto di vista economico e ambientale delle merci in questione, nonchè per fini educativi e dimostrativi, fornendo nel contempo misure di sicurezza adeguate.[Em. 25]

(21)  La tutela del diritto sulla proprietà intellettuale da parte delle dogane comporterà lo scambio di dati sulle decisioni relative alle domande di intervento. Tale trattamento dei dati comprende anche i dati personali e deve essere effettuato in conformità al diritto dell'Unione quale stabilito in particolare dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(11), e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati(12).

(21 bis)  E' opportuno definire nella legislazione dell'Unione i seguenti elementi relativi alla banca dati: l'entità che controllerà e gestirà la banca dati e l'entità incaricata di garantire la sicurezza del trattamento dei dati in essa contenuti. L'introduzione di qualsiasi tipo di interoperabilità o scambio dovrebbe innanzitutto rispettare il principio di limitazione delle finalità, in base al quale i dati dovrebbero essere utilizzati allo scopo per cui è stata istituita la banca dati, al di là del quale non dovrebbero essere consentiti ulteriori scambi o interconnessioni. [Em. 26]

(22)  Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione delle disposizioni relative ai formulari per la domanda di intervento da parte delle autorità doganali e per la domanda di proroga del periodo durante il quale dette autorità devono intervenire, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione, in particolare per stabilire i modelli dei formulari. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(13).

(23)  Benché l'oggetto delle disposizioni del presente regolamento cui dare esecuzione rientrino nel campo di applicazione della politica commerciale comune, considerata la natura e le ripercussioni degli atti di esecuzione si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva per la loro adozione.

(24)  È necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1383/2003,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.  Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le procedure per l'intervento delle autorità doganali quando merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale sono, o avrebbero dovuto essere, soggette a vigilanza doganale nel territorio doganale dell'Unione.

2.  Il presente regolamento non si applica alle merci che sono state immesse in libera pratica nell'ambito del regime della destinazione particolare ai sensi dell'articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

3.  Il presente regolamento non pregiudica in alcun modo le leggi degli Stati membri e dell'Unione in materia di proprietà intellettuale.

4.  Esso non si applica alle merci prive di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori.

4 bis.  Il presente regolamento si applica alle merci in transito nel territorio doganale dell'Unione sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale. [Em. 27]

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

  (1) «diritti di proprietà intellettuale»,
   a) un marchio;
   b) un disegno o modello;
   c) un diritto d'autore o qualsiasi altro diritto connesso ai sensi della legislazione di uno Stato membro;
   d) un'indicazione geografica;
   e) un brevetto ai sensi della legislazione di uno Stato membro;
   f) un certificato protettivo complementare per i medicinali ai sensi del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali(14);
   g) un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio; del 23 luglio 1996 sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari(15);
   h) un diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali ai sensi del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali(16);
   i) un diritto di tutela delle nuove varietà vegetali ai sensi della legislazione di uno Stato membro;
   j) una topografia di prodotto a semiconduttori ai sensi della legislazione di uno Stato membro;
   k) un modello di utilità ai sensi dellanella misura in cui è protetto come un diritto esclusivo di proprietà intellettuale dalla legislazione di uno Stato membro; [Em. 28]
   l) una denominazione commerciale, purché protetta come un diritto esclusivo di proprietà intellettuale dalla legislazione di uno Stato membro;
   m) qualsiasi altro diritto stabilito come un diritto esclusivo di proprietà intellettuale dalla legislazione dell'Unione;
  (2) «marchio»,
   a) un marchio comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009 , sul marchio comunitario(17);
   b) un marchio registrato in uno Stato membro o, per il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, presso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale;
   c) un marchio registrato in base ad accordi internazionali aventi effetto in uno Stato membro;
   d) un marchio registrato in base ad accordi internazionali aventi effetto nell'Unione;
  (3) «disegno o modello»,
   a) un disegno o modello comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, de 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari(18);
   b) un disegno o modello registrato in uno Stato membro;
   c) un disegno o modello registrato a norma di accordi internazionali aventi effetto in uno Stato membro;
   d) un disegno o modello registrato in base ad accordi internazionali aventi effetto nell'Unione;
  (4) «indicazione geografica»,
   a) un'indicazione geografica o una designazione d'origine protette per i prodotti agricoli e alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari(19);
   b) un'indicazione geografica o una designazione d'origine per il vino ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)(20);
   c) una denominazione geografica per il vino aromatizzato ai sensi del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli(21);
   d) un'indicazione geografica per le bevande spiritose ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio(22);
   e) un'indicazione geografica per i prodotti diversi dai vini, dalle bevande spiritose e dai prodotti agricoli e alimentari, purché stabilita come diritto esclusivo di proprietà intellettuale dalla legislazione di uno Stato membro o dell'Unione;
   f) un'indicazione geografica ai sensi degli accordi tra l'Unione e i paesi terzi e in quanto tale elencata in tali accordi;
  (5) «merci contraffatte»,
   a) le merci oggetto di un'azione che viola un marchio e cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio , nonché ogni altro segno di marchio, anche se presentato separatamente, e le confezioni che riportano i marchi di merci contraffatte; [Em. 29]
   b) le merci oggetto di un'azione che viola un'indicazione geografica e su cui sia stato apposto un nome o un termine protetto rispetto a tale indicazione geografica o che sono descritte da tale nome o termine;
   (6) «merci usurpative», le merci oggetto di un'azione che viola un diritto di autore o un diritto connesso o un disegno o modello e che costituiscono o contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o del diritto connesso o del disegno o modello, registrato o no, o di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione;
   (7) «merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale», merci riguardo le quali esistono proveragionisufficienti da permettere alle autorità doganali di concludere che tali merci, nello Stato membro in cui sono state trovate, sono a prima vista: [Em. 30]
   a) merci oggetto di un'azione che viola un diritto di proprietà intellettuale ai sensi del diritto dell'Unione o di talenello Stato membro in cui sono state trovate; [Em. 31]
   b) dispositivi, prodotti o componenti che eludono qualsiasi tecnologia, dispositivo o componente che, durante il suo normale funzionamento, impedisce o limita gli atti relativi a opere non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o di diritti connessi e che violano un diritto di proprietà intellettuale a norma della legislazione di tale Stato membro;
   c) qualsiasi stampo o matrice specificamente destinato o adattato alla fabbricazione di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale, se tali stampi o matrici violano i diritti del titolare del diritto a norma della legislazione dell'Unione o di talenello Stato membro in cui le merci sono state trovate; [Em. 32]
   (8) «domanda», una domanda presentata alle autorità doganali per chiedere il loro intervento in caso di merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale;
   (9) «domanda nazionale», una domanda in cui si chiede alle autorità doganali di uno Stato membro di intervenire in tale Stato membro;
   (10) «domanda unionale», una domanda presentata in uno Stato membro in cui si chiede alle autorità doganali di detto Stato membro e di uno o più altri Stati membri di intervenire nei rispettivi Stati membri;
   (11) «richiedente», la persona che presenta una domanda a proprio nome;
   (12) «detentore delle merci», la persona che è proprietaria delle merci o che ha un diritto analogo di disporne o che ne ha il controllo fisico;
   (13) «dichiarante», il dichiarante di cui all'articolo 4, punto 18, del regolamento (CEE) n. 2913/92;, la persona che presenta la dichiarazione doganale a nome proprio o la persona a nome della quale la dichiarazione è fatta; [Em. 33]
   (14) «distruzione», la distruzione fisica, il riciclaggio o lo smaltimento di merci al di fuori dei circuiti commerciali in modo da non causare pregiudizio al destinatario della decisione di accoglimento della domanda;
   (15) «vigilanza doganale», la vigilanza delle, ogni provvedimento adottato in genere dalle autorità doganali di cui all'articolo 4, punto 13, del regolamento (CEE) n. 2913/92 al fine di garantire l'osservanza della legislazione doganale e, se del caso, di altre disposizioni applicabili alle merci soggette a tali provvedimenti; [Em. 34]
   (16) «territorio doganale dell'Unione», il territorio doganale della Comunità di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92;
   (17) «svincolo delle merci», l'atto con il quale le autorità doganali mettono le merci a disposizione per i fini specificati dal regime doganale al quale sono state vincolate.
   (17 bis) 'piccola spedizione«, un unico imballaggio di carattere commerciale che:
   a) include meno di tre articoli; o
   b) include articoli con un peso complessivo inferiore a 2 chilogrammi. [Em. 35]
   (17 ter) 'merci deperibili«, merci che possono perdere considerevolmente valore nel tempo o che rischiano, a causa della loro natura, di essere distrutte.

Articolo 3

Legge applicabile

Fatto salvo l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ( Roma II )(23), si applica il diritto dello Stato membro in cui le merci si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, al fine di determinare se l'utilizzo di tali merci dia adito a sospetti di violazione di un diritto di proprietà intellettuale o ha violato un diritto di proprietà intellettuale.

Capo II

DOMANDA D'INTERVENTO DELLE AUTORITÀ DOGANALI

Sezione 1

Presentazione di domande d'intervento

Articolo 4

Soggetti aventi facoltà di presentare una domanda

1.  I soggetti legittimati a presentare una domanda nazionale o unionale sono i seguenti:

   a) i titolari di diritti di proprietà intellettuale;
   b) gli organismi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi facoltà di rappresentareche rappresentano legalmente i titolari di diritti d'autore o di diritti connessi; [Em. 37]
   c) gli organismi di difesa professionale regolarmente riconosciuti come aventi facoltà di rappresentareche rappresentano legalmente i titolari di diritti di proprietà intellettuale; [Em. 38]
   d) le associazioni ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006, le associazioni di produttori ai sensi dell'articolo 118 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 o simili associazioni di produttori previste dalla legislazione dell'Unione che disciplina le indicazioni geografiche rappresentanti i produttori di un'indicazione geografica o i rappresentanti di tali associazioni; gli operatori autorizzati ad utilizzare un'indicazione geografica e gli organismi di ispezione competenti per tale indicazione geografica;

2.  Oltre a quelli elencati al paragrafo 1, ciascuno dei seguenti soggetti ha facoltà di presentare una domanda nazionale:

   a) tutte le altre persone autorizzate ad utilizzare diritti di proprietà intellettuale;
   b) le associazioni di produttori previste nella legislazione degli Stati membri che disciplinano le indicazioni geografiche rappresentanti i produttori di un'indicazione geografica o i rappresentanti di tali associazioni, gli operatori autorizzati ad utilizzare un'indicazione geografica e gli organismi di ispezione competenti per tale indicazione geografica.

3.  Oltre ai soggetti indicati al paragrafo 1, il titolare di una licenza esclusiva che copre il territorio doganale dell'Unione ha facoltà di presentare una domanda unionale.

4.  Tutti i soggetti aventi facoltà di presentare una domanda a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 devono essere in grado di avviare un procedimento per violazione di diritti di proprietà intellettuale nello Stato membro in cui si trovano le merci.

Articolo 5

Diritti di proprietà intellettuale coperti da domande unionali

Una domanda unionale può essere presentata con riguardo a qualsiasi diritto di proprietà intellettuale applicabile in tutta l'Unione.

Articolo 6

Presentazione delle domande

1.  I soggetti di cui all'articolo 4 possono chiedere l'intervento delle autorità doganali presentando una domanda al servizio doganale competente quando sospettano che l'utilizzo delle merci violi un diritto di proprietà intellettuale. La domanda è compilata sul formulario di cui al paragrafo 3.

1 bis.  Le persone di cui all'articolo 4 presentano una sola domanda per ciascun diritto di proprietà intellettuale tutelato in uno Stato membro o nell'Unione.  [Em. 39]

2.  Ciascuno Stato membro designa il servizio doganale competente a ricevere e a trattare le domande. Lo Stato membro informa di conseguenza la Commissione, che rende pubblico l'elenco dei servizi doganali competenti designati dagli Stati membri.

3.  La Commissione stabilisce un formulario per la domanda mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 29, paragrafo 2. Nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione, la Commissione consulta il Garante europeo della protezione dei dati.[Em. 40]

Nel formulario il richiedente fornisce in particolare le informazioni seguenti:

   a) dati del richiedente;
   b) status del richiedente ai sensi dell'articolo 4;
   c) documenti giustificativi da fornire per provare al servizio doganale che il richiedente è un soggetto avente facoltà di presentare la domanda;
   d) la legittimità delle persone fisiche o giuridiche rappresentanti il richiedente in conformità alla legislazione dello Stato membro in cui la domanda è presentata;
   e) il o i diritti di proprietà intellettuale da tutelare;
   f) nel caso di una domanda unionale, lo o gli Stati membri in cui si chiede l'intervento doganale;
   g) dati specifici e tecnici delle merci autentiche, comprese, se del caso, marcature quali codici a barre, e immagini; [Em. 41]
   h) informazioni, da allegare al formulario, necessarie per consentire una pronta identificazione delle merci in questione da parte delle autorità doganali;
   i) tutte le informazioni utili per consentire alle autorità doganali di analizzare e valutare il rischio di violazione del o dei diritti di proprietà intellettuale interessati, quali i dati relativi ai distributori autorizzati; [Em. 42]
   j) nome e indirizzo del o dei rappresentanti del richiedente responsabili degli aspetti giuridici e tecnici;
   k) impegno del richiedente a notificare al servizio doganale competente qualsiasi situazione di cui all'articolo 14;
   l) impegno del richiedente a trasmettere e aggiornare tutte le informazioni utili per consentire alle autorità doganali di analizzare e valutare il rischio di violazione del o dei diritti di proprietà intellettuale interessati;
   m) impegno del richiedente ad assumersi responsabilità alle condizioni stabilite all'articolo 26;
   n) impegno del richiedente a sostenere i costi di cui all'articolo 27 alle condizioni stabilite nello stesso articolo.
   o) impegno del richiedente ad accettare che i dati forniti saranno trattati dalla Commissione.[Em. 43]

La domanda contiene le informazioni che devono essere fornite alla persona interessata ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 e delle leggi nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.[Em. 44]

4.  Se sono disponibili sistemi informatizzati per il ricevimento e il trattamento delle domande, queste sono presentate utilizzando tecniche di trattamento elettronico dei dati. Gli Stati membri mettono a disposizione tali sistemi entro il 1° gennaio 2014.[Em. 45]

5.  Le domande presentate dopo la notifica da parte delle autorità doganali della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci in conformità all'articolo 17, paragrafo 4, soddisfano i seguenti requisiti aggiuntivi:

   a) la domanda è presentata al servizio doganale competente entro quattro giorni lavorativi dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci;
   b) la domanda è nazionale;
   c) la domanda contiene le informazioni indicate al paragrafo 3. Il richiedente è tuttavia autorizzato ad omettere i dati di cui ai punti da g) a i) del paragrafo 3.

Sezione 2

Decisioni relative alle domande di intervento

Articolo 7

Trattamento delle domande

1.  Se, al ricevimento di una domanda, il servizio doganale competente ritiene che non contenga tutte le informazioni richieste all'articolo 6, paragrafo 3, esso sollecita il richiedente a trasmettere le informazioni mancanti entro dieci giorni lavorativi dall'invio della notifica.

In tali casi il termine di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è sospeso fino al ricevimento delle informazioni richieste.

2.  Se il richiedente non fornisce le informazioni mancanti entro il termine indicato al paragrafo 1, il servizio doganale competente respingepuò respingere la domanda. . In tal caso il servizio doganale competente motiva la propria decisione e fornisce informazioni sulla procedura di ricorso.[Em. 46]

3.  Al richiedente non è chiesto alcun contributo per coprire le spese amministrative risultanti dal trattamento della domanda.

Articolo 8

Notifica di decisioni che accolgono o respingono domande di intervento

Il servizio doganale competente notifica al richiedente la decisione di accogliere o respingere la domanda entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Tuttavia, se le autorità doganali hanno comunicato in precedenza al richiedente la sospensione dello svincolo o il blocco delle merci, il servizio doganale competente notifica al richiedente la decisione di accogliere o respingere la domanda entro un giorno lavorativo dal ricevimento della stessa.

Articolo 9

Decisioni relative alle domande di intervento

1.  Le decisioni di accoglimento di una domanda nazionale, le decisioni di revoca o di modifica di tali decisioni e quelle di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire hanno effetto nello Stato membro in cui la domanda nazionale è stata presentata a decorrere dalla data della loro adozione.

2.  Le decisioni di accoglimento di una domanda unionale, le decisioni di revoca o di modifica di tali decisioni e quelle di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire hanno effetto come segue:

   a) nello Stato membro in cui la domanda è stata presentata, dalla data di adozione;
   b) in tutti gli altri Stati membri in cui è chiesto l'intervento delle autorità doganali, a decorrere dalla data della notifica alle autorità doganali in conformità all'articolo 13, paragrafo 2, a condizione che il destinatario della decisione abbia assolto i propri obblighi a norma dell'articolo 27, paragrafo 3.

Articolo 10

Periodo durante il quale le autorità competenti devono intervenire

1.  In caso di accoglimento della domanda, il servizio doganale competente stabilisce il periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire.

Detto periodo inizia dalla data di adozione della decisione di accoglimento della domanda e non è superiore a un anno.

2.  Le domande presentate dopo la notifica da parte delle autorità doganali della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci in conformità all'articolo 17, paragrafo 4, che non contengono i dati di cui ai punti da g) a i) dell'articolo 6, paragrafo 3, sono accolte solo per la sospensione dello svincolo o il blocco di tali merci.

3.  Se un diritto di proprietà intellettuale cessa di avere effetto o se il richiedente, per altri motivi, cessa di essere la persona avente facoltà di presentare una domanda, le autorità doganali non intervengono. La decisione di accoglimento della domanda è revocata o modificata di conseguenza da parte delle autorità doganali che hanno adottato la decisione.

Articolo 11

Proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire

1.  Alla scadenza del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire e previo pagamento, da parte del destinatario della decisione, di eventuali debiti a dette autorità in conformità al presente regolamento, il servizio doganale che ha preso la decisione iniziale può prorogare detto periodo su richiesta del destinatario della decisione di accoglimento della domanda.

2.  Se la richiesta di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire è presentata meno di 30 giorni lavorativi prima della scadenza della decisione, il servizio doganale competente può rifiutare la proroga.

3.  La richiesta di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire riporta eventuali modifiche delle informazioni fornite a norma dell'articolo 6, paragrafo 3.

4.  Il servizio doganale competente notifica la propria decisione in merito alla proroga al destinatario della decisione di accoglimento della domanda entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento di tale richiesta.

5.  La proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire decorre dalla data di adozione della decisione di accoglimento della proroga e non è superiore a un anno.

Se un diritto di proprietà intellettuale cessa di avere effetto o se il richiedente, per altri motivi, cessa di essere la persona avente facoltà di presentare una domanda, le autorità doganali non intervengono. La decisione di accoglimento della proroga è revocata o modificata di conseguenza da parte delle autorità doganali che hanno adottato la decisione.

6.  Al destinatario della decisione non è chiesto alcun contributo per coprire le spese amministrative risultanti dal trattamento della domanda di proroga.

7.  La Commissione stabilisce un formulario per la domanda di proroga mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Articolo 12

Modifica della decisione con riguardo ai diritti di proprietà intellettuale

Il servizio doganale competente che ha adottato la decisione di accoglimento della domanda può modificare l'elenco dei diritti di proprietà intellettuale contenuto in detta decisione su richiesta del destinatario della stessa.

Nel caso di una decisione di accoglimento di una domanda unionale, qualsiasi modifica consistente nell'aggiungere diritti di proprietà intellettuale è limitata ai diritti di cui all'articolo 5.

Articolo 13

Obblighi di notifica del servizio doganale competente

1.  Il servizio doganale competente a cui è stata presentata una domanda nazionale trasmette agli uffici doganali interessati del proprio Stato membro le seguenti decisioni subito dopo la loro adozione:

   a) le proprie decisioni di accoglimento di una domanda nazionale;
   b) le proprie decisioni che revocano decisioni di accoglimento di una domanda nazionale;
   c) le proprie decisioni che modificano decisioni di accoglimento di una domanda nazionale;
   d) le proprie decisioni di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire.

2.  Il servizio doganale competente a cui è stata presentata la domanda unionale trasmette le decisioni seguenti al servizio doganale competente dello o degli Stati membri indicati in detta domanda:

   a) decisioni di accoglimento di una domanda unionale;
   b) decisioni che revocano decisioni di accoglimento di una domanda unionale;
   c) decisioni che modificano decisioni di accoglimento di una domanda unionale;
   d) decisioni che prorogano o rifiutano di prorogare il periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire;
   e) decisioni che sospendono gli interventi delle autorità doganali ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2.

Il servizio doganale competente dello o degli Stati membri indicati nella domanda unionale trasmette immediatamente tali decisioni ai propri uffici doganali.

3.  Una volta istituita la banca dati centrale della Commissione di cui all'articolo 31, paragrafo 3, tutti gli scambi di dati sulle decisioni riguardanti le domande di intervento, i documenti di accompagnamento e le notifiche tra le autorità doganali degli Stati membri sono effettuati tramite tale banca dati.

Articolo 14

Obblighi di notifica del destinatario della decisione di accoglimento della domanda

Il destinatario della decisione di accoglimento della domanda notifica entro cinque giorni lavorativi al servizio doganale competente che ha adottato tale decisione le seguenti informazioni: [Em. 47]

   a) un diritto di proprietà intellettuale contemplato nella domanda ha cessato di avere effetto;
   b) il destinatario della decisione cessa per altri motivi di essere la persona avente facoltà di presentare la domanda;
   c) sono state apportate modifiche alle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 15

Inadempimento dei propri obblighi da parte del destinatario della decisione di accoglimento della domanda

1.  Se il destinatario della decisione di accoglimento della domanda utilizza le informazioni fornite dalle autorità doganali per fini diversi da quelli previsti all'articolo 19, il servizio doganale competente può:

   a) sospendere la decisione di accoglimento della domanda nello Stato membro in cui le informazioni sono state fornite o utilizzate fino allo scadere del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire;
   b) rifiutare di prorogare il periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire.

2.  Il servizio doganale competente può decidere di sospendere gli interventi delle autorità doganali fino allo scadere del periodo durante il quale dette autorità devono intervenire se il destinatario della decisione:

   a) non adempie ai propri obblighi di notifica a norma dell'articolo 14;
   b) non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 18, paragrafo 2, sulla restituzione dei campioni;[Em. 48]
   c) non adempie ai propri obblighi a norma dell'articolo 27, paragrafi 1 e 3, con riguardo ai costi e alle traduzioni;
   d) non avvia il procedimento previsto all'articolo 20, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 4, paragrafo 4, o all'articolo 24, paragrafo 9. [Em. 49]

Nel caso di una domanda unionale, la decisione di sospendere l'intervento delle autorità doganali ha effetto solo nello Stato membro in cui è presa tale decisione.

Capo III

DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO L'INTERVENTO DELLE AUTORITÀ DOGANALI

Sezione 1

Sospensione dello svincolo o blocco delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale

Articolo 16

Sospensione dello svincolo o blocco delle merci a seguito dell'accoglimento di una domanda

1.  Se le autorità doganali di uno Stato membro individuano, in una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale coperto da una decisione di accoglimento di una domanda di intervento, esse adottano una decisione di sospensione dellosospendono lo svincolo o diprocedono al blocco delle merci. [Em. 50]

2.  Prima di adottare la decisione di sospensione dellosospendere lo svincolo o di procedere al blocco delle merci, le autorità doganali possono chiedere al destinatario della decisione di accoglimento della domanda di trasmettere loro tutte le informazioni pertinenti. Le autorità doganali possonoforniscono anche fornire al destinatario della decisione, su sua richiesta, informazioni sul numero effettivo o supposto di articoli e sulla loro natura nonché, se del caso, immaginile fotografie degli stessi. [Em. 51]

3.  Qualora le merci sospettate di violare i diritti di proprietà intellettuale non siano merci contraffatte o usurpative, prima di adottare una decisione di sospensione dellosospendere lo svincolo o di procedere al blocco delle merci, le autorità doganali comunicano la loro intenzione al dichiarante o, qualora debbano essere bloccate, al detentore delle merci. Il dichiarante o il detentore delle merci hanno la possibilità di esprimere il proprio parere entro tre giorni lavorativi dall'inviodalla ricezione della comunicazione. [Em. 52]

3 bis.  Se le merci sospettate di essere un'imitazione o una copia di un prodotto tutelato nell'Unione da un diritto di proprietà intellettuale sono poste sotto regime sospensivo, le autorità doganali chiedono al dichiarante o al detentore delle merci di fornire, entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, una prova adeguata del fatto che la destinazione finale delle merci è al di fuori del territorio dell'Unione. Ove non sia fornita una prova adeguata del contrario, le autorità doganali presumono che la destinazione finale sia il territorio dell'Unione.

   Entro .... (24) la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono orientamenti che consentano alle autorità doganali di valutare il rischio di deviazione delle merci di cui al primo comma verso il mercato dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 29, paragrafo 2.  [Em. 53]

4.  Le autorità doganali notificano al destinatario della decisione di accoglimento della domanda e al dichiarante o al detentore delle merci la loro decisione di sospendere losospensione dello svincolo o di bloccare leil blocco delle merci entro un giorno lavorativo. In alternativa, le autorità doganali possono chiedere al destinatariodall'adozione della loro decisione di accoglimento della domanda di informarne il dichiarante o il detentore delle merci, se il destinatario della decisione di accoglimento della domanda garantisce che rispetterà i termini e gli obblighi stabiliti dal presente regolamento. [Em. 54]

La notifica al dichiarante o al detentore delle merci contiene le informazioni sulle conseguenze giuridiche di cui all'articolo 20 per quanto riguarda merci diverse dalle merci contraffatte e dalle merci usurpative e all'articolo 23 per quanto riguarda merci contraffatte e merci usurpative. [Em. 55]

5.  Le autorità doganali informano il destinatario della decisione di accoglimento della domanda e il dichiarante o il detentore delle merci in merito alla quantità effettiva o stimata e alla natura effettiva o supposta delle merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate, fornendo se del caso immaginifotografie degli articoli. [Em. 56]

6.  Se più persone sono considerate detentrici delle merci, le autorità doganali non sono obbligate ad informarne più di una.

Articolo 17

Sospensione dello svincolo o blocco delle merci senza accoglimento di una domanda

1.  Se durante un intervento in una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, le autorità doganali individuano merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, possono sospendere lo svincolo o bloccare tali merci prima che sia stata loro notificata una decisione di accoglimento di una domanda relativa a tali merci.

2.  Prima di adottare la decisione di sospendere lo svincolo o di bloccare le merci, le autorità doganali, senza divulgare alcuna informazione oltre al numero effettivo o supposto di articoli, alla loro natura e se del caso aimmaginifotografie degli stessi, possono chiedere a qualsiasi persona avente facoltà di presentare una domanda relativa alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale di fornire loro tutte le informazioni pertinenti. [Em. 57]

3.  Prima di adottare una decisione di sospensione dello svincolo o di blocco delle merci, le autorità doganali comunicano la loro intenzione al dichiarante o, qualora debbano essere bloccate, al detentore delle merci. Il dichiarante o il detentore delle merci hanno la possibilità di esprimere il proprio parere entro tre giorni lavorativi dall'invio della comunicazione.

3 bis.  Se le merci sospettate di essere un'imitazione o una copia di un prodotto tutelato nell'Unione da un diritto di proprietà intellettuale sono vincolate a un regime sospensivo, le autorità doganali chiedono al dichiarante o al detentore delle merci di fornire, entro tre giorni lavorativi dall'invio della richiesta, una prova adeguata del fatto che la destinazione finale delle merci è al di fuori del territorio dell'Unione. Ove non sia fornita una prova adeguata del contrario, le autorità doganali presumono che la destinazione finale sia il territorio dell'Unione.

     Entro …(25) la Commissione adotta atti di esecuzione che stabliscono orientamenti destinati alle autorità doganali, tramite i quali valutare il rischio che le merci di cui al primo comma siano deviate sul mercato dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 29, paragrafo 2.[Em. 59]

4.  Le autorità doganali notificano la sospensione dello svincolo o il blocco delle merci a qualsiasi persona avente facoltà di presentare una domanda relativa alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale entro un giorno lavorativo dalla sospensione dello svincolo o dal blocco delle merci.

4 bis.  Ove non sia possibile identificare soggetti aventi facoltà di presentare una domanda, le autorità doganali cooperano con le autorità competenti per individuare un soggetto avente facoltà di presentare una domanda.[Em. 60]

5.  Le autorità doganali concedono lo svincolo delle merci o provvedono a sbloccarle subito dopo l'espletamento di tutte le formalità doganali nei seguenti casi:

   a) se non hanno identificato nessuna persona avente facoltà di presentare una domanda relativa alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale, entro un giorno lavorativo dalla sospensione dello svincolo o dal blocco delle merci;
   b) se non hanno ricevuto o hanno respinto una domanda ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5.

Le autorità doganali notificano al dichiarante o al detentore delle merci la loro decisione di sospendere lo sospensione dello svincolo o di bloccare leil blocco delle merci entro un giorno lavorativo dall'adozione di tale decisione. [Em. 61]

6.  Il presente articolo non si applica alle merci deperibili.[Em. 62]

Articolo 18

Ispezione e campionamento di merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate

1.  Le autorità doganali offrono al destinatario della decisione di accoglimento della domanda e al dichiarante o al detentore delle merci la possibilità di ispezionare le merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate.

2.  Le autorità doganali possono prelevare campioni rappresentativi dell'insieme delle merci e fornire o inviare tali campioni al destinatario della decisione di accoglimento della domanda, su richiesta di quest'ultimo, esclusivamente a fini di analisi e per agevolare il procedimento successivo inerente a merci contraffatte e usurpative. Tutte le analisi dei campioni sono effettuate sotto la responsabilità unica del destinatario della decisione di accoglimento della domanda. [Em. 63]

Se le circostanze lo consentono, i campioni sono restituiti una volta ultimata l'analisi tecnica e prima che le merci siano svincolate o sbloccate.

3.  Le autorità doganali comunicano al destinatario della decisione di accoglimento della domanda, e ove opportuno alle autorità e alle agenzie incaricate dell'applicazione della legge, su richiesta di questi e laddove i dati siano noti, il nome e l'indirizzo del destinatario, dello speditore, del dichiarante o del detentore delle merci nonché il regime doganale, l'origine, la provenienza e la destinazione delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale. [Em. 64]

4.  Le condizioni di magazzinaggio delle merci nel periodo di sospensione dello svincolo o del blocco, incluse le disposizioni relative ai costi, sono decise dai singoli Stati membri.

Articolo 19

Uso consentito di alcune informazioni da parte del destinatario della decisione di accoglimento della domanda

Il destinatario della decisione di accoglimento della domanda che ha ricevuto le informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 3, può utilizzare dette informazioni esclusivamente per i seguenti fini:

   a) avviare un procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato o utilizzarle nel corso di tale procedimento; [Em. 65]
   a bis) adottare ulteriori misure per identificare l'autore della violazione del diritto di proprietà intellettuale;[Em. 66]
   a ter) avviare un procedimento penale, o utilizzarle nel corso di tale procedimento;[Em. 67]
   b) chiedere un risarcimento all'autore della violazione o ad altre persone qualora le merci siano distrutte in conformità all'articolo 20, paragrafo 3, o all'articolo 23, paragrafo 3.; [Em. 68]
   b bis) per un'indagine o dei procedimenti penali o in relazione ad essi, incluse le informazioni relative a un diritto di proprietà intellettuale;[Em. 69]
   b ter) per utilizzarle nell'ambito della transazione di negoziati extragiudiziale.[Em. 70]

Article 19a

Sharing of information and data between customs authorities

Subject to appropriate data protection safeguards, the Commission may decide that information and data collected under Article 18(3) is to be shared between customs authorities in the Union and relevant authorities in third countries and establish the conditions of such sharing.[Em. 71]

Sezione 2

Distruzione delle merci, avvio del procedimento e svincolo anticipato delle merci [Em. 72]

Articolo 20

Distruzione delle merci eavvio del procedimento[Em. 73]

1.  Se merci diverse da quelle contemplate agli articoli 23 e 24 sono sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, il destinatario della decisione di accoglimento della domanda avvia il procedimento per .Le merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate conformemente all'articolo 16 possono essere distrutte sotto controllo doganale senza che sia necessario determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato entro 10 giorni lavorativi dall'invio della decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarlea norma del diritto dello Stato membro in cui si trovano le merci, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

   a) il destinatario della decisione di accoglimento della domanda ha, sulla base delle informazioni fornitegli conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, confermato per iscritto alle autorità doganali che un diritto di proprietà intellettuale è stato violato, indicando di quale diritto di proprietà intellettuale si tratta, entro dieci giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dalla ricezione della notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci;
   b) il destinatario della decisione di accoglimento della domanda ha confermato alle autorità doganali per iscritto il proprio accordo alla distruzione delle merci entro dieci giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dalla ricezione della notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci;
   c) il dichiarante o il detentore delle merci hanno confermato per iscritto alle autorità doganali il proprio accordo alla distruzione delle merci entro dieci giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dalla ricezione della notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci.

Nel caso di merci deperibili sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, il termine per avviare il procedimento di cui al primo comma è di tre giorni lavorativi dall'invio della decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle.[Em. 74]

2.  LeSe il dichiarante o il detentore delle merci, entro i termini stabiliti al paragrafo 1, lettera c), non hanno confermato il proprio accordo alla distruzione né hanno notificato la propria opposizione alla distruzione alle autorità doganali concedonoche hanno adottato la decisione di sospendere lo svincolo delle merci o pongono fine al loro blocco subito dopo l'espletamento di tutte le formalità doganali se il destinatario della decisione di accoglimento della domanda non ha loro trasmesso, entro i termini di cui al paragrafo 1, informazioni in merito a quanto segue: o di bloccarle, le autorità doganali ritengono che il dichiarante o il detentore delle merci abbiano dato il proprio accordo alla loro distruzione.

   a) l'avvio di un procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato;
   b) un accordo scritto tra il destinatario della decisione di accoglimento della domanda e il detentore delle merci che prevede l'abbandono delle stesse a fini di distruzione.[Em. 75]

3.  Se esiste un accordo per abbandonare le merci a fini di distruzione come indicato al paragrafo 2, lettera b), La distruzione è effettuata sotto controllo doganale a spese e sotto la responsabilità del destinatario della decisione di accoglimento della domanda, salvo diversamente specificato nella legislazione dello Stato membro in cui le merci sono distrutte. Prima della distruzione possono essere prelevati dei campioni.[Em. 76]

4.  In casi appropriati le autorità doganali possono prorogare il termine di cui al paragrafo 1, primo comma, di un massimo di 10 giorni lavorativi su richiesta del Se non si giunge a un accordo sulla distruzione o il dichiarante o il detentore delle merci sollevano obiezione alla distruzione delle stesse, il destinatario della decisione di accoglimento della domanda avvia il procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato entro venti giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dalla ricezione della notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci.

Nel caso di merci deperibili, il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, non può essere prorogato.[Em. 77]

4 bis.  Le autorità doganali concedono lo svincolo delle merci o pongono fine al loro blocco, a seconda del caso, subito dopo l'espletamento di tutte le formalità doganali se il destinatario della decisione di accoglimento della domanda non ha comunicato loro nessuna delle seguenti informazioni:

   a) il proprio accordo alla distruzione entro i termini fissati al paragrafo 1, lettera b);
   b) l'avvio del procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato entro il termine di cui al paragrafo 4.[Em. 78]

Articolo 21

Svincolo anticipato delle merci

1.  Se le autorità doganali sono state informate dell'avvio del procedimento per determinare se un modello o disegno, un brevetto, un modello di utilità o un diritto di tutela di una nuova varietà vegetale è stato violato e il termine previsto all'articolo 20 è scaduto, il dichiarante o il detentore delle merci possono chiedere a dette autorità di svincolare le merci o di porre fine al loro blocco.

Le autorità doganali svincolano le merci o pongono fine al loro blocco solo se tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:

   a) il dichiarante o il detentore delle merci hanno fornito una garanzia;
   b) l'autorità competente per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato non ha autorizzato misure precauzionali;
   c) tutte le formalità doganali sono state espletate.

2.  La garanzia, di cui al punto a) del paragrafo 1, è fornita dal dichiarante o dal detentore delle merci entro i 10 giorni lavorativi successivi alla data in cui le autorità doganali ricevono la richiesta di cui al paragrafo 1.

3.  Le autorità doganali fissano la garanzia ad un importo sufficientemente elevato da proteggere gli interessi del destinatario della decisione di accoglimento della domanda.

4.  La fornitura della garanzia non pregiudica le altre vie di ricorso a disposizione del destinatario della decisione di accoglimento della domanda.

Articolo 22

Destinazione doganale vietata per le merci abbandonate a fini di distruzione

1.  Le merci abbandonate a fini di distruzione di cui agli articoli 20, 23 o 24 non sono: [Em. 79]

   a) immesse in libera pratica;
   b) portate fuori dal territorio doganale dell'Unione;
   c) esportate;
   d) riesportate;
   e) vincolate a un regime sospensivo;
   f) collocate in una zona franca o in un deposito franco.

1 bis.  In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, le autorità doganali possono autorizzare il ricorso alle misure di cui alle lettere da a) a f) del paragrafo 1 da parte di organizzazioni pubbliche o private che mirano a contrastare la contraffazione e che precedentemente a tali operazioni abbiano ricevuto un'autorizzazione individuale. Prima della distruzione delle merci abbandonate, le organizzazioni autorizzate possono stoccarle, alle condizioni stabilite nell'autorizzazione, per analizzarle e costituire una banca dati finalizzata alla lotta contro la contraffazione. Le organizzazioni autorizzate sono pubblicate sul sito internet della Commissione.[Em. 80]

2.  Le autorità doganali possono consentire la circolazione sotto vigilanza doganale delle merci di cui al paragrafo 1 tra luoghi diversi all'interno del territorio doganale dell'Unione a fini di distruzione sotto controllo doganale o per il loro uso a fini educativi e di esposizione, accompagnato da misure di sicurezza adeguate. [Em. 81]

Sezione 3

merci contraffatte e merci usurpative[Em. 82]

Articolo 23

Distruzione e avvio del procedimento

1.  Le merci sospettate di essere contraffatte o usurpative possono essere distrutte sotto controllo doganale senza che sia necessario determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato a norma del diritto dello Stato membro in cui si trovano le merci, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

   a) il destinatario della decisione di accoglimento della domanda ha informato le autorità doganali per iscritto del proprio accordo alla distruzione delle merci entro 10 giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dall'invio della decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle;
   b) il dichiarante o il detentore delle merci hanno confermato per iscritto alle autorità doganali il proprio accordo alla distruzione delle merci entro 10 giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dall'invio della decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle.

2.  Se il dichiarante o il detentore delle merci non hanno confermato il proprio accordo alla distruzione entro i termini stabiliti al paragrafo 1, lettera b), e non hanno notificato la propria opposizione alla distruzione alle autorità doganali che hanno adottato la decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle, le autorità doganali possono ritenere che il dichiarante o il detentore delle merci abbiano dato il proprio accordo alla loro distruzione.

Dette autorità informano di conseguenza il destinatario della decisione di accoglimento della domanda.

Se il dichiarante o il detentore delle merci sollevano obiezione alla distruzione delle stesse, le autorità doganali informano dell'obiezione il destinatario della decisione di accoglimento della domanda.

3.  La distruzione si svolge sotto controllo doganale, a spese e sotto la responsabilità del destinatario della decisione di accoglimento della domanda, salvo diversamente specificato dalla legislazione dello Stato membro in cui le merci sono distrutte. Prima della distruzione possono essere prelevati dei campioni.

4.  Se non si giunge a un accordo sulla distruzione, il destinatario della decisione di accoglimento della domanda avvia il procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato entro 10 giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dall'invio della decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle.

In casi appropriati le autorità doganali possono prorogare i termini di cui al primo comma di un massimo di 10 giorni lavorativi su richiesta del destinatario della decisione di accoglimento della domanda.

Detti termini non sono prorogabili in caso di merci deperibili.

5.  Le autorità doganali concedono lo svincolo delle merci o pongono fine al loro blocco, a seconda del caso, subito dopo l'espletamento di tutte le formalità doganali se il destinatario della decisione di accoglimento della domanda non ha comunicato loro nessuna delle seguenti informazioni:

   a) il proprio accordo alla distruzione entro i termini fissati al paragrafo 1, lettera a);
   b) l'avvio del procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato entro il termine di cui al paragrafo 4.[Em. 83]

Articolo 24

Procedura specifica per la distruzione di merci oggetto di piccole spedizioni

1.  Il presente articolo si applica alle merci che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

   a) le merci sono sospettate di essere contraffatte o usurpativeviolare un diritto di proprietà intellettuale; [Em. 84]
   b) le merci non sono deperibili;
   c) le merci sono coperte da una decisione di accoglimento di una domanda;
   c bis) le merci per le quali il destinatario della decisione di accoglimento della domanda ha richiesto nella sua domanda che si ricorra alla procedura specifica;[Em. 85]
   d) le merci sono trasportate in piccole spedizioni.

2.  Non si applicano l'articolo 16, paragrafi 3, 4 e 5, e l'articolo 18, paragrafo 2. [Em. 86]

3.  Le autorità doganali che, entro un giorno lavorativo dalla sua adozione, notificano la decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle, informano il dichiarante o il detentore delle merci:

   a) della loro intenzione di distruggere le merci;
   b) dei diritti del dichiarante o del detentore delle merci indicati ai paragrafi 4 e 5.

4.  Il dichiarante o il detentore delle merci hanno la possibilità di esprimere il proprio parere entro 20cinque giorni lavorativi dall'inviodalla ricezione della decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle. [Em. 87]

5.  Le merci interessate possono essere distrutte se, entro 20 giorni dall'invio della decisione di sospenderne lo svincolo o di bloccarle, il dichiarante o il detentore delle merci hanno confermato per iscritto alle autorità doganali il proprio accordo alla loro distruzione. La distruzione si svolge sotto controllo doganale, a spese del destinatario della decisione di accoglimento della domanda.[Em. 88]

6.  Se il dichiarante o il detentore delle merci non hanno confermato il proprio accordo alla distruzione entro il termine di cui al paragrafo 5, e non hanno notificato la propria opposizione alla distruzione alle autorità doganali che hanno adottato la decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle, le autorità doganali possono ritenere che il dichiarante o il detentore delle merci abbiano dato il proprio accordo alla loro distruzione.

7.  La distruzione è effettuata sotto controllo doganale e a spese delle autorità doganali.[Em. 89]

7 bis.  Le autorità doganali forniscono al destinatario della decisione di accoglimento della domanda l'accesso alle informazioni sul numero effettivo o presunto di articoli distrutti e, se del caso, sulla loro natura.[Em. 90]

8.  Se, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della decisione di sospendere lo svincolo delle merci o di bloccarle, il dichiarante o il detentore delle merci sollevano obiezionenon hanno confermato il proprio accordo o notificato la propria opposizione alla loro distruzione delle stesse, le autorità doganali informano il destinatario della decisione di accoglimento della domanda di tale mancato accordo o obiezione e del numero e della natura degli articoli, includendo se del caso le immagini degli stessidi tali articoli o campioni. [Em. 91]

9.  Le autorità doganali concedono lo svincolo delle merci o pongono fine al loro blocco, a seconda del caso, subito dopo l'espletamento di tutte le formalità doganali se il destinatario della decisione di accoglimento della domanda non ha trasmesso informazioni sull'avvio del procedimento volto a determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato entro 10 giorni lavorativi dall'invio delle informazioni di cui al paragrafo 8.

10.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 30, relativi alle soglie che definiscono le piccole spedizioni ai fini del presente articolo.[Em. 92]

Capo IV

RESPONSABILITÀ, COSTI E SANZIONI

Articolo 25

Responsabilità delle autorità doganali

Fatta salva la legislazione applicabile degli Stati membri, la decisione di accoglimento di una domanda non conferisce al destinatario di detta decisione un diritto di risarcimento qualora le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale sfuggano al controllo di un ufficio doganale e siano svincolate o in assenza di un provvedimento di blocco delle stesse.

Articolo 26

Responsabilità del destinatario della decisione di accoglimento della domanda

Se un procedimento debitamente avviato a norma del presente regolamento è interrotto a seguito di un atto o di un'omissione del destinatario della decisione di accoglimento della domanda o se in seguito emerge che le merci in questione non violano un diritto di proprietà intellettuale, il destinatario della decisione di accoglimento della domanda è responsabile nei confronti delle persone coinvolte in una situazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in conformità alla legislazione dello Stato membro in cui le merci sono state trovate.

Articolo 27

Costi

1.  Se richiesto dalle autorità doganali, il destinatario della decisione di accoglimento della domanda rimborsa i costi sostenuti dall'amministrazione doganale per tenere le merci sotto vigilanza doganale in conformità agli articoli 16 e 17 e per distruggerle in conformità agli articoli 20 e 2324. Il destinatario di una decisione riceve dalle autorità doganali, su richiesta, le informazioni riguardanti il luogo e le modalità di immagazzinaggio delle merci bloccate e i costi ad esso connessi e ha la possibilità di presentare osservazioni su tale immagazzinaggio.[Em. 93]

2.  Il presente articolo non pregiudica il diritto del destinatario della decisione di accoglimento della domanda di chiedere un risarcimento all'autore della violazione o ad altre persone in conformità alla legislazione dello Stato membro in cui le merci sono state trovate.

2 bis.  Qualora l'autore della violazione non possa essere identificato, non sia raggiungibile o non sia in grado di fornire un risarcimento, il destinatario della decisione di accoglimento della domanda può chiedere un risarcimento al proprietario delle merci o alla persona che ha un diritto analogo di disporne.[Em. 94]

2 ter.  Il paragrafo 2 bis non si applica alla procedura di cui all'articolo 24.[Em. 95]

3.  Il destinatario di una decisione di accoglimento di una domanda unionale fornisce a proprie spese le eventuali traduzioni chieste dalle autorità doganali che devono intervenire con riguardo alle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale.

Articolo 28

Sanzioni amministrative

Fatto salvo il diritto nazionale, gli Stati membri stabilisconoapplicano le norme relative alle sanzioni amministrative da imporrepreviste in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Le sanzioni amministrative devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. [Em. 96]

Gli Stati membri notificano tali norme alla Commissione al massimo sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e le notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.

Capo V

COMITATO, DELEGA E DISPOSIZIONI FINALI [Em. 97]

Articolo 29

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito agli articoli 247 bis e 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 30

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione subordinatamente alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  La delega di poteri di cui all'articolo 24, paragrafo 10, è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3.  La delega di poteri di cui all'articolo 24, paragrafo 10, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 10, entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non vi hanno mosso obiezione entro due mesi dalla sua notifica a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.[Em. 98]

Articolo 31

Scambio di dati tra gli Stati membri e la Commissione sulle decisioni relative a una domanda di intervento

1.  I servizi doganali competenti comunicano alla Commissione i seguenti datile informazioni necessarie concernenti:

   a) le decisioni di accoglimento delle domande, comprese le domande di intervento, eventualmente corredate die qualsiasi fotografia, immagine e opuscolo;
   b) le decisioni di accoglimento delle domande;
   c) le decisioni che prorogano il periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire o le decisioni che revocano o modificano la decisione di accoglimento di una domanda;
   d) l'eventuale sospensione di una decisone di accoglimento di una domanda. [Em. 99]

2.  Fatte salve le disposizioni di cui al punto g) dell'articolo 24, del regolamento (CE) n. 515/97, se lo svincolo delle merci è sospeso o le merci sono bloccate, le autorità doganali trasmettono alla Commissione le informazioni pertinenti, fra cui i dati relativi alle merci, al diritto di proprietà intellettuale, alle procedure e al trasporto.

3.  Tutte le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conservate in una banca dati centrale della Commissione. Una volta istituita la banca dati centrale della Commissione, la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è effettuata mediante tale banca dati. [Em. 100]

4.  Quanto prima, e comunque non oltre il 1° gennaio 2015, la Commissione mette a disposizione delle autorità doganali degli Stati membri, in formato elettronico, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

4 bis.  Al fine di garantire il trattamento delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la banca dati centrale di cui al paragrafo 3 è istituita su formato elettronico. La banca dati centrale contiene le informazioni, compresi i dati personali, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 13 e ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

4 ter.  Le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione hanno accesso alle informazioni contenute nella banca dati centrale.

4 quater.  L'autorità doganale inserisce nella banca dati centrale le informazioni relative alle domande presentate al servizio doganale competente. L'autorità doganale che ha inserito le informazioni nella banca dati centrale modifica, integra, corregge o cancella, ove opportuno, tali informazioni. Ciascuna autorità doganale che ha introdotto informazioni nella banca dati centrale è responsabile dell'esattezza, dell'adeguatezza e della pertinenza di tali informazioni.

4 quinquies.  La Commissione stabilisce e mantiene effettive opportune disposizioni tecniche e organizzative per il funzionamento affidabile e sicuro della banca dati centrale. L'autorità doganale di ciascuno Stato membro stabilisce e mantiene effettive opportune disposizioni tecniche e organizzative atte a garantire la riservatezza e la sicurezza del trattamento per quanto riguarda le operazioni di trattamento svolte dalle sue autorità doganali e i terminali della banca dati centrale situati sul territorio di tale Stato membro.

4 sexies.  Il trattamento dei dati personali nella banca dati centrale della Commissione è effettuato in conformità all'articolo 32.[Em. 101]

Articolo 32

Disposizioni sulla protezione dei dati

1.  Il trattamento dei dati personali nella banca dati centrale della Commissione è effettuato in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 e sotto la sorveglianza del Garante europeo della protezione dei dati. Le misure di esecuzione da adottare specificano in ogni caso nel dettaglio le caratteristiche funzionali e tecniche della banca dati.[Em. 102]

2.  Il trattamento dei dati personali da parte della autorità competenti negli Stati membri è effettuato in conformità alla direttiva 95/46/CE e sotto la sorveglianza dell'autorità pubblica indipendente dello Stato membro di cui all'articolo 28 della direttiva citata.

2 bis.  Sono raccolti e utilizzati dati personali unicamente ai fini del presente regolamento. I dati personali raccolti sono accurati e mantenuti aggiornati.

2 ter.  Ciascuna autorità doganale che ha introdotto dati personali nella banca dati centrale è il controllore relativamente al trattamento di tali dati.

2 quater.  La persona interessata ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano e che sono trattati attraverso la banca dati centrale e, se del caso, ha il diritto alla rettifica, alla cancellazione o al blocco dei dati personali conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 o alle norme nazionali di esecuzione della direttiva 95/46/CE.

2 quinquies.  Tutte le richieste di esercitare il diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco sono presentate al servizio doganale competente che procede a trattarle. Qualora una persona interessata abbia presentato una richiesta di esercitare il diritto di accesso, rettifica, cancellazione o blocco a un altro ufficio delle autorità doganali o a un ufficio della Commissione, l'ufficio che ha ricevuto la richiesta la trasmette al servizio doganale competente.

2 sexies.  I dati personali non sono conservati oltre sei mesi dalla data di revoca della pertinente decisione di accoglimento della domanda od oltre la scadenza del relativo periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire.

2 septies.  Se il titolare della decisione di accoglimento della domanda ha avviato un procedimento a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, o dell'articolo 24, paragrafo 9, e ha notificato al servizio doganale competente l'avvio di tale procedimento, i dati personali sono conservati per sei mesi dal momento in cui il procedimento ha accertato in modo definitivo la violazione di un diritto di proprietà intellettuale. [Em. 103]

Articolo 33

Periodi, date e scadenze

Si applicano le norme relative ai periodi di tempo, alle date e ai termini stabilite nel regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini(26).

Articolo 34

Reciproca assistenza amministrativa

Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97.

Articolo 35

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1383/2003 è abrogato con effetto dal ...(27).

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 36

Disposizioni transitorie

Le domande di intervento accolte in conformità al regolamento (CE) n. 1383/2003 restano valide per il periodo di tempo specificato nella decisione che accoglie la domanda durante il quale le autorità doganali devono intervenire e non sono prorogate.

Articolo 37

Entrata in vigore e applicazionerelazioni [Em. 104]

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia l'articolo 24, paragrafi da 1 a 9, si applica a decorrere dal XX.XX.20XX. [Em. 106]

   Entro ... (28) la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento, nonché una valutazione del suo impatto sulla disponibilità di farmaci generici nell'Unione e a livello mondiale. Se necessario, la relazione è corredata di proposte e/o raccomandazioni adeguate.[Em. 121, 151 and 163]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

(1) GU C 363 del 13.12.2011, pag. 1.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 3 luglio 2012.
(3) GU C 253 del 4.10.2008, pag. 1.
(4) GU L 196 del 2.8.2003, pag. 7.
(5) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(6) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.
(7) GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 47.
(8) GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 74.
(9)* Ventiquattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
(10) GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.
(11) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(12) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(13) GU L 55 del 28.2.2011, pag.13.
(14) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 1.
(15) GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 30.
(16) GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.
(17) GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1.
(18) GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1.
(19) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(20) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(21) GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.
(22) GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.
(23) GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40.
(24)* Dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
(25)* Dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
(26) GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.
(27)* Data di entrata in vigore del presente regolamento.
(28)* Trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Attuazione della normativa UE sulle acque
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Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2012 sull'attuazione della normativa UE sulle acque in attesa di un necessario approccio globale alle sfide europee in materia di acque (2011/2297(INI))
P7_TA(2012)0273A7-0192/2012

Il Parlamento europeo,

–  vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque(1) (la «DQA»),

–  vista la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento(2) (la «direttiva acque sotterranee»),

–  vista la direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(3) («la direttiva sugli standard di qualità ambientale»),

–  vista la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane(4),

–  vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole(5) («la direttiva nitrati»),

–  vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni(6) («la direttiva alluvioni»),

–  visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari(7),

–  visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE(8) («il regolamento REACH»),

–  vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi(9),

–  viste la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche(10) e la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici(11),

–  visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi(12),

–  visto il futuro «Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee» della Commissione,

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020»(COM(2011)0244),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse» (COM(2011)0571),

–  visto il futuro partenariato europeo per l'innovazione in materia di risorse idriche,

–  vista la comunicazione della Commissione, del 18 luglio 2007, dal titolo «Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell'Unione europea» (COM(2007)0414),

–  viste la sua risoluzione del 15 marzo 2012(13) sul sesto Forum mondiale dell'acqua che si svolgerà a Marsiglia dal 12 al 17 marzo 2012 e la piattaforma di soluzioni e impegni adottata in tale occasione,

–  vista la sua risoluzione del 9 ottobre 2008 su come affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell'Unione europea(14),

–  vista la sua risoluzione del 6 maggio 2010 sul Libro bianco della Commissione dal titolo «L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo»(15),

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per le petizioni (A7-0192/2012),

A.  considerando che la DQA istituisce un quadro atto a tutelare le acque pulite e ripristinarne la qualità nell'UE e a garantirne l'utilizzo sostenibile a lungo termine, e che essa mira al raggiungimento di «un buono stato ecologico e chimico» entro il 2015, ma che il riesame dei piani di gestione dei bacini idrografici approntati dagli Stati membri come previsto dalla direttiva indica che un numero elevato di corpi idrici dell'UE non raggiungerà lo «stato buono» entro il 2015, a causa di problematiche sia di vecchia data sia emergenti;

B.  considerando che la biodiversità delle acque dolci in Europa è in crisi e che, secondo i criteri della lista rossa dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN), il 37% delle specie di pesci d'acqua dolce e il 40% dei molluschi d'acqua dolce europei sono considerati specie a rischio;

C.  considerando che l'acqua è un elemento particolarmente vulnerabile agli effetti del cambiamento climatico, che potrebbe portare a una riduzione della quantità e della qualità dell'acqua disponibile, in particolare dell'acqua potabile, nonché a un aumento della frequenza e dell'intensità delle inondazioni e degli episodi di siccità;

D.  considerando che l'acqua è un bene pubblico inalienabile essenziale per la vita e che una corretta gestione delle acque svolge un ruolo fondamentale nella conservazione del capitale naturale e dei servizi ecosistemici del pianeta, nonché in tutti gli aspetti dell'uso delle risorse e della produzione economica, e che il futuro dell'industria europea dipende dalla capacità di trovare una risposta efficace alle attuali sfide in materia di acque e di gestire in modo responsabile ed efficiente le risorse idriche esistenti, che hanno un impatto diretto sulla salute umana, la produzione di energia, l'agricoltura e la sicurezza alimentare;

E.  considerando che l'Europa estrae circa il 13% della quantità complessiva di acque di cui dispone, il che è indice di stress idrico, e che, in molti posti in Europa, l'estrazione di acqua supera i livelli di sostenibilità minacciando la fauna selvatica, l'approvvigionamento sicuro della società e i diversi usi economici; che in alcune regioni dell'Europa meridionale l'indice di sfruttamento idrico supera il 40%, con un conseguente grado di stress idrico elevato;

F.  considerando che i climi semi-aridi di vaste aree dell'Europa meridionale si caratterizzano anche per una distribuzione delle risorse idriche molto disomogenea, nei diversi mesi e di anno in anno, e che tale distribuzione irregolare tende ad accentuarsi a causa delle alterazioni climatiche;

G.  considerando che la strategia Europa 2020 prevede un miglioramento dell'utilizzo delle risorse e che attualmente l'utilizzo dell'acqua è caratterizzato da tendenze spesso insostenibili, conseguenza di pratiche inefficienti che provocano sprechi di acqua, e considerando che i sistemi delle infrastrutture idriche sono spesso antiquati, sia nelle regioni più sviluppate sia in quelle meno sviluppate, e che le informazioni circa i rendimenti effettivi e le perdite sono carenti;

H.  considerando che la transizione verso un'economia verde può essere realizzata soltanto tenendo conto delle sfide legate all'acqua;

I.  considerando che le acque reflue depurate in modo inadeguato continuano a inquinare i mari che bagnano le coste dell'UE e che è quindi assolutamente necessario accelerare l'introduzione di infrastrutture per la depurazione delle acque reflue negli Stati membri;

Attuazione della normativa dell'UE in materia di acque: successi e lacune

1.  riconosce che la DQA costituisce una base legislativa solida e ambiziosa per la gestione integrata a lungo termine delle acque nell'UE; si compiace del miglioramento verificatosi negli ultimi anni nella qualità delle acque europee e nel trattamento delle acque reflue; sottolinea tuttavia che i tempi di attuazione sono stati lenti e disuguali nei diversi Stati membri e nelle diverse regioni e che l'attuazione della DQA dovrà essere significativamente migliorata per raggiungere lo «stato buono'di tutte le acque europee entro il 2015;

2.  riconosce che l'acqua è una risorsa comune dell'umanità e un bene pubblico e che l'accesso all'acqua dovrebbe costituire un diritto fondamentale e universale; sottolinea che un uso sostenibile dell'acqua rappresenta una necessità per l'ambiente e per la salute che riveste un ruolo essenziale nel ciclo di regolazione del clima; ribadisce la necessità di adattare le norme del mercato interno alle caratteristiche distintive del settore idrico e invita gli Stati membri, nel rispetto del principio di sussidiarietà, a gestire l'acqua e le risorse idriche conformemente all'articolo 9 della DQA;

3.  constata che, nonostante i progressi compiuti nell'attuazione della direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane, permangono ancora lacune sul grado di conformità delle reti fognarie e/o del trattamento delle acque;

4.  sottolinea che, mentre è opportuno concentrarsi prevalentemente sull'attuazione della normativa attuale nel settore idrico, esistono lacune specifiche da colmare sia adattando la legislazione in vigore alle priorità delle risorse idriche sia mediante nuovi provvedimenti legislativi per far fronte all'impatto di specifici settori o attività, e che occorre tenere conto dell'importanza della collaborazione tra i diversi operatori economici e altre parti interessate per una gestione sostenibile delle acque;

5.  ribadisce la propria posizione secondo cui la Commissione deve presentare una proposta legislativa, simile alla direttiva sulle alluvioni, che favorisca l'adozione di una politica europea in materia di carenza idrica, siccità e adattamento ai cambiamenti climatici;

6.  prende atto del futuro «Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee» della Commissione come risposta politica dell'UE alle sfide attuali e future in materia di acque, con l'obiettivo di garantire una quantità sufficiente di acqua di buona qualità per un uso sostenibile ed equo di qui al 2050 senza ledere i diritti sovrani degli Stati membri sulle risorse idriche;

7.  ricorda che gli Stati membri, conformemente a quanto stabilito dalla DQA, devono raggiungere un buono stato delle acque entro il 2015; esorta la Commissione ad agire con fermezza per porre fine alle violazioni della legislazione dell'UE in materia di acque da parte degli Stati membri; chiede contestualmente ulteriore assistenza, ad esempio attraverso l'elaborazione e la messa a disposizione di linee guida esaurienti e strumenti efficaci per favorire lo sviluppo delle capacità, in particolare per le autorità regionali e le agenzie dei bacini idrici, per garantire pari condizioni e assistere gli Stati membri a conformarsi meglio alla politica dell'UE in materia di acque nelle future fasi della sua attuazione, in modo da onorare gli impegni assunti in materia; segnala che, in varie occasioni, le petizioni hanno svelato problemi connessi al recepimento e alla corretta attuazione della normativa UE sulle acque; invita la Commissione europea a svolgere con maggiore incisività le proprie inchieste, in particolare quando esamina le petizioni;

Efficienza idrica e gestione delle risorse

8.  sottolinea l'importanza dell'efficienza idrica; esorta a un uso più efficiente delle risorse idriche specialmente in settori come quello energetico e quello agricolo, che sono i maggiori utenti idrici;

9.  evidenzia il nesso tra produzione di energia, efficienza energetica e sicurezza delle risorse idriche; sottolinea che sono necessari strategie e piani aggiuntivi a livello europeo, intesi per esempio a sfruttare le acque come serbatoio di energia, per garantire che la crescente richiesta di energia non metta in pericolo la sicurezza idrica e che venga sfruttata la possibilità di ridurre l'uso di energia attraverso l'efficienza idrica; sottolinea che si deve tenere conto dell'uso delle risorse idriche in sede di valutazione della sostenibilità delle fonti energetiche sia tradizionali sia a basse emissioni di carbonio, in special modo le bioenergie e l'energia idroelettrica, e ricorda in particolare, a tale proposito, i rischi presentati dalle tecniche non convenzionali per l'estrazione del gas naturale;

10.  sottolinea che è possibile migliorare l'efficienza e la sostenibilità dell'uso dell'acqua nel settore agricolo grazie all'introduzione di tecnologie e pratiche innovative e al miglioramento dell'informazione e della sensibilizzazione di agricoltori e utenti finali; sottolinea, a tale proposito, che la cooperazione tra i gestori dei terreni e altre parti interessate è particolarmente idonea al conseguimento di risultati positivi nell'ambito della protezione delle acque; sottolinea inoltre che, in considerazione delle sfide poste dal cambiamento climatico e dalla sicurezza alimentare, è opportuno mobilitare risorse idriche sufficienti per l'agricoltura, ad esempio sviluppando lo stoccaggio dell'acqua; rileva che il settore agricolo assorbe la quota maggiore delle risorse idriche e sottolinea l'importanza della conservazione e dell'uso sostenibile delle risorse idriche nell'ambito dell'attuale riforma della PAC;

11.  ritiene che il crescente fabbisogno idrico richieda investimenti urgenti nel settore dell'irrigazione e invita la Commissione a favorire l'adozione di soluzioni che consentano di far fronte alla scarsità idrica, quali la ricarica artificiale delle falde acquifere, il recupero delle acque e lo sviluppo di tecniche irrigue alternative; sottolinea altresì l'importanza del trasferimento di conoscenze e tecnologie relative a queste tecniche nonché alla conservazione delle risorse idriche, alla raccolta dell'acqua, alla gestione delle acque sotterranee e al trattamento di quelle reflue;

12.  sottolinea che il ravvenamento delle acque sotterranee situate sotto i terreni agricoli e silvicoli è molto elevato e che, già ora, all'agricoltura e alla silvicoltura spetta una responsabilità particolare nel mantenere pulite acque sotterranee di alta qualità; riconosce gli sforzi finora profusi dagli agricoltori per migliorare la qualità delle acque sotterranee;

13.  sottolinea che una politica di igienizzazione dell'acqua e di gestione delle acque reflue rispettosa dell'ambiente e vantaggiosa dal punto di vista economico deve affrontare l'inquinamento alla fonte, intervenendo prima che gli agenti inquinanti vengano trattati nell'ambito di dispendiosi trattamenti di fine ciclo, soprattutto per quanto riguarda l'acqua che scorre attraverso terreni contaminati; incoraggia l'utilizzo delle acque reflue e dei sottoprodotti dei trattamenti di fine ciclo, sulla base di requisiti di qualità rigorosi, quale nuova risorsa; rileva che le acque reflue costituiscono una fonte di energia tramite il recupero del calore o la valorizzazione energetica delle sostanze organiche ivi trasportate, e che occorre sfruttare questa opportunità;

14.  chiede che, ove opportuno, la normativa dell'UE in materia di acque venga aggiornata al fine di tenere debitamente conto dei progressi tecnologici in materia di riutilizzo e riciclaggio dell'acqua, per consentire un riutilizzo non dispendioso ed efficiente dal punto di vista energetico delle acque reflue trattate per l'irrigazione e l'industria, così come il riutilizzo delle acque grigie nelle abitazioni private; chiede che vengano adottate misure per il corretto monitoraggio della qualità chimica e biologica dell'acqua recuperata; invita la Commissione a valutare formule per creare incentivi per un uso più generalizzato delle acque reflue trattate, delle «acque grigie» e delle acque pluviali, al fine di contribuire alla mitigazione dello stress idrico;

15.  rileva che la riduzione del consumo idrico deve costituire una priorità; sottolinea l'importanza della progettazione ecologica e dei dispositivi per il risparmio idrico e chiede che la misurazione dell'acqua sia resa obbligatoria per tutti i settori e gli utenti in tutti gli Stati membri dell'UE; invita inoltre la Commissione a regolamentare l'efficienza idrica dei dispositivi nell'uso agricolo;

16.  ricorda che nell'UE si perde all'incirca il 20% di acqua a causa dell'inefficienza e che, pertanto, il miglioramento dell'efficienza nell'uso delle risorse idriche è fondamentale per una gestione sostenibile dell'acqua e, in particolare, per affrontare i problemi di carenza idrica e siccità; insiste sull'urgente bisogno di realizzare un controllo dello stato della rete idrica europea in termini di qualità, obsolescenza e interconnettività, in quanto fino al 70% dell'acqua fornita alle città europee può andare persa a causa delle fughe della rete, e di incoraggiare gli investimenti nelle infrastrutture;

Acqua ed ecosistemi

17.  rileva che l'acqua è alla base della maggior parte dei servizi ecosistemici e sottolinea l'importanza della corretta gestione idrica per il raggiungimento degli obiettivi di biodiversità; sottolinea la necessità di misure di riforestazione e di recupero delle zone umide nella gestione delle risorse idriche; chiede un migliore allineamento degli obiettivi della DQA con Natura 2000; sottolinea che la base di conoscenze dovrebbe integrare il concetto di «flussi ambientali» e tenere conto dei servizi ecosistemici sostenuti dall'acqua; sottolinea la necessità di tenere conto del fatto che i cambiamenti nel ciclo dell'acqua dipendono dall'habitat e che ciò influisce sulla percentuale di acqua riciclata; sottolinea altresì che il ciclo dell'acqua non è lo stesso ovunque e che vi sono differenze tra il ciclo dei tropici, del Mediterraneo e delle medie o alte latitudini;

18.  sottolinea che le risorse idriche e i relativi ecosistemi sono particolarmente vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico, che potrebbe portare a una riduzione della quantità e della qualità dell'acqua disponibile, in particolare dell'acqua potabile, nonché a un aumento della frequenza e dell'intensità delle inondazioni e degli episodi di siccità; chiede che le politiche relative all'adattamento al cambiamento climatico e alla mitigazione dei suoi effetti tengano debitamente conto dell'impatto sulle risorse idriche; sottolinea l'importanza delle strategie di prevenzione e mitigazione dei rischi e di risposta a essi nel prevenire i fenomeni estremi legati all'acqua;

19.  sottolinea l'impatto che il cambiamento climatico potrà avere sugli ecosistemi idrici, rendendo necessarie misure rigorose e sistematiche che siano finalizzate alla tutela della natura e della biodiversità e che impongano l'introduzione di norme specifiche per la gestione della massa d'acqua trasformata, in particolare per quanto attiene alla gestione dei bacini di riserva e dei regimi idrici trasformati, rispettando nel contempo la competenza degli Stati membri in materia;

20.  osserva che alcuni paesi non accusano carenze di acqua ma stentano a gestire l'eccesso di risorse idriche provocato da precipitazioni regolari o intense, da inondazioni, dall'erosione fluviale e dall'inquinamento nei bacini idrografici e nelle zone costiere, nonché gli effetti di tali fenomeni sulla popolazione locale, come attestano le numerose petizioni ricevute; invita la Commissione, alla luce del significativo aumento del rischio di alluvioni osservato negli Stati membri in questi ultimi anni, a effettuare un'analisi appropriata delle possibilità di prevenire le conseguenze di tali fenomeni;

21.  sottolinea la necessità che la Commissione inviti gli Stati membri a promuovere il reinsediamento di attività agricole ecocompatibili nelle località di montagna al fine di combattere il dissesto idrogeologico e favorire la regimazione delle acque reintroducendo le buone pratiche di realizzare fossi, canali di scolo e argini, le quali permettono, in caso di piogge eccessive, di diminuire l'impatto negativo a valle e, in caso di siccità, di garantire risorse idriche immagazzinate che possano essere utilizzate anche nella lotta agli incendi boschivi;

22.  riconosce il ruolo essenziale svolto dalle falde acquifere nel ciclo dell'acqua e in alcuni ambiti fondamentali come l'inquinamento idrico, i sistemi di mitigazione delle inondazioni, l'intrusione salina e i cedimenti del terreno dovuti alla continua diminuzione delle acque sotterranee; invita la Commissione a sottolineare adeguatamente l'importanza di una gestione sostenibile delle falde acquifere;

23.  invita la Commissione, dati i rischi notevoli che l'esplorazione e l'estrazione del gas di scisto comportano sia per le acque di superficie sia per le acque sotterranee, a garantire che tali attività siano disciplinate dalla direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale; esorta inoltre la Commissione a pubblicare senza indugio orientamenti sulla raccolta di dati di riferimento sul monitoraggio delle risorse idriche, che dovranno essere ottenuti prima di qualunque operazione di fratturazione (finalizzata sia all'esplorazione sia allo sfruttamento) e sui criteri da utilizzare per valutare le ripercussioni della fratturazione nelle varie formazioni geologiche (incluse eventuali perdite) sulle riserve idriche sotterranee;

24.  ricorda che la protezione del suolo è un elemento chiave per la tutela della qualità dell'acqua; riconosce che le cause e gli effetti del degrado del suolo vanno individuati principalmente a livello locale e regionale, e che occorre pertanto rispettare il principio di sussidiarietà; invita gli Stati membri ad adempiere all'obbligo di garantire la qualità del suolo e mantenere il suolo in buone condizioni ed esorta gli Stati membri che non dispongono di una legislazione in materia di protezione del suolo ad assumersi le proprie responsabilità;

25.  sottolinea che la gestione integrata delle risorse idriche e la pianificazione territoriale a livello di bacino idrico dovrebbero tenere conto delle attività economiche dipendenti dall'acqua e dei fabbisogni idrici di tutti gli utenti, così come della necessità di un approccio olistico alla carenza di acqua, e dovrebbero garantire la sostenibilità delle attività umane legate all'acqua;

26.  ritiene che le acque reflue urbane rappresentino una delle maggiori fonti di inquinamento dell'ambiente acquatico, in particolare dei fiumi e delle acque costiere, e che un'attuazione efficace della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane eserciterà un impatto significativo sulla qualità delle acque in tutti gli Stati membri e, di conseguenza, sull'efficace attuazione della DQA;

27.  ricorda le gravi ripercussioni di tale forma di inquinamento sulla salute umana, come attestano le petizioni provenienti da Irlanda (Galway), Francia (Bretagna) e da altri Stati membri; rammenta la sua risoluzione del 2 febbraio 2012 sulle questioni sollevate dai firmatari delle petizioni in relazione all'applicazione della direttiva sulla gestione dei rifiuti e delle direttive correlate negli Stati membri dell'Unione europea, che ha richiamato l'attenzione sui pericolosi livelli di contaminazione delle acque derivanti da una gestione poco oculata o da discariche e cave illegali, che hanno causato l'infiltrazione nelle acque sotterranee e nelle falde acquifere (falde freatiche) e il relativo inquinamento;

28.  richiama l'attenzione su una serie di fattori negativi denunciati dai firmatari delle petizioni – fra cui le discariche, l'assenza di controllo della qualità delle acque da parte delle autorità competenti, le pratiche agricole e industriali irregolari o illecite, lo sviluppo urbano e quello legato all'energia, l'agricoltura e l'industria – che si ripercuotono sull'ambiente e la salute umana e sono responsabili della cattiva qualità delle acque; chiede pertanto che siano introdotti incentivi più mirati per gestire in maniera efficiente le acque e permettere a tutti, in particolare alle popolazioni povere e rurali, di avere accesso all'acqua a prezzi sostenibili e di assicurare la sua distribuzione nelle aree in cui scarseggia, in particolare nelle zone distanti dai grandi agglomerati urbani che dispongono di infrastrutture idriche;

29.  ritiene che l'arricchimento di nutrienti rappresenti uno dei numerosi fattori responsabili dell'inquinamento dei corpi idrici superficiali e che ciò influenzi la biodiversità e riduca preziosi servizi ecosistemici; constata che le condizioni dei nutrienti presi in esame possono impedire, in più della metà dei casi, il raggiungimento del «buono stato» dei corpi idrici superficiali entro il 2015;

30.  esorta la Commissione a inasprire la lotta contro l'aumento delle emissioni di inquinanti nell'acqua, come nel caso dei residui di antibiotici, di farmaci e di ormoni contenuti nelle pillole anticoncezionali, in quanto tali residui esercitano un effetto negativo sulla salute umana e sull'ambiente;

Conoscenza e innovazione

31.  riconosce che il quadro per l'azione dell'UE ha consentito la raccolta di dati meno frammentati sulle risorse idriche nonché un migliore monitoraggio; constata tuttavia la mancanza di dati attendibili sulla quantità d'acqua, ad esempio sull'estrazione e sulle perdite; rileva il potenziale di miglioramento della gestione dei dati sulla base di informazioni statistiche più affidabili e dell'utilizzo di stazioni di raccolta dei dati, del sistema d'informazione sulle acque per l'Europa (WISE) e del programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) per il controllo dello stato delle risorse idriche e delle pressioni che l'attività economica esercita su di esse; invita la Commissione, in cooperazione con l'Agenzia europea per l'ambiente, a sviluppare un nuovo insieme di indicatori affidabili per i conti delle risorse idriche; sottolinea che la base di conoscenze dovrebbe integrare il concetto di «flussi ambientali» e tenere conto dei servizi ecosistemici che si basano sull'acqua, nonché dei nessi tra il clima, il territorio e le risorse idriche sotterranee fornite dal ciclo dell'acqua;

32.  sottolinea la necessità di concentrarsi sugli obiettivi specifici e sulle attività del programma Orizzonte 2020 concernenti una migliore gestione sostenibile delle risorse idriche e degli ambienti acquatici nell'UE e nei paesi limitrofi; ritiene che la politica di ricerca dell'UE dovrebbe rispondere alle crescenti sfide relative alla gestione idrica per l'agricoltura, l'edilizia, l'industria e l'uso domestico, nonché alle ambizioni in termini di efficienza idrica; fa riferimento, a tale proposito, al programma BONUS per il Mar Baltico quale esempio per altre regioni;

33.  ritiene che sia importante favorire la ricerca e l'innovazione sul tema dell'acqua e che occorra promuovere lo sviluppo di cluster europei in questo ambito; invita la Commissione, gli Stati membri e gli altri attori interessati a sostenere il partenariato europeo per l'innovazione in materia di risorse idriche quale strumento efficace per concentrare gli sforzi sui settori della ricerca e dell'innovazione che sono all'avanguardia a livello mondiale, e a rimuovere gli ostacoli che impediscono il veloce trasferimento e l'integrazione sul mercato delle conoscenze, delle migliori tecniche disponibili e delle innovazioni tecnologiche pionieristiche, nonché a promuovere lo sviluppo di un mercato interno della tecnologia idrica; sottolinea l'importanza delle ecoinnovazioni per il mantenimento delle fonti idriche, nonché della biodiversità e di ecosistemi equilibrati; segnala il potenziale di creazione di lavori «verdi», dell'attuazione di una politica idrica basata sull'innovazione e la conoscenza, di una migliore gestione delle risorse idriche e dell'efficienza nell'uso di tali risorse; invita la Commissione a valutare e quantificare l'impatto sull'occupazione dei suoi interventi intesi a promuovere lo sviluppo del settore R&D nell'ambito delle risorse idriche;

Integrazione del tema dell'acqua

34.  sottolinea la necessità di una maggiore coerenza e integrazione degli obiettivi in materia di acque e dell'agenda riguardante l'efficienza delle risorse, che comprende obiettivi chiave in tema di efficienza idrica, nella legislazione a livello dell'UE, nazionale, regionale e locale; invita, nell'ambito dell'elaborazione delle politiche di governance economica generale quali Europa 2020 e delle politiche UE comuni quali la politica agricola comune e i quadri della politica di coesione, a tenere conto di una valutazione completa degli effetti sulle risorse idriche, al fine di ottenere una concentrazione tematica dei finanziamenti disponibili per le problematiche idriche e di integrare il tema dell'acqua in tutte le politiche nell'ottica di migliorare la qualità dell'acqua in tutte le regioni europee;

35.  sottolinea che la nuova strategia finanziaria dell'UE relativa ai Fondi di coesione dovrà prendere in maggiore considerazione rispetto al passato gli investimenti nelle infrastrutture idrotecniche;

36.  osserva che le norme applicate agli agricoltori sono già numerose e controllate; chiede il rafforzamento dell'ecocondizionalità nella PAC sulla base degli obblighi esistenti;

L'acqua e l'economia

37.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'applicazione dei principi «chi inquina paga» e «chi usa paga» mediante sistemi di tariffazione trasparenti ed efficienti attuati in tutti i settori che utilizzano l'acqua e finalizzati al recupero dei costi dei servizi idrici, inclusi i costi ambientali e delle risorse, come stabilito nella direttiva quadro sulle acque; sottolinea tuttavia che occorre tenere conto delle problematiche sociali nel determinare le tariffe per l'acqua e che l'acqua pulita deve essere disponibile a prezzi ragionevoli per le necessità umane; invita altresì la Commissione e gli Stati membri a valutare e rivedere i sussidi dannosi per l'acqua e a mettere a punto e introdurre ulteriori strumenti economici per ridurre le attività dannose per l'ambiente e incentivare un uso più sostenibile delle risorse idriche; sottolinea che la determinazione dei prezzi dell'acqua dovrebbe riflettere l'impatto ambientale del trattamento delle acque reflue; pone l'accento sul fatto che, nonostante l'esistenza della volontà politica, la crisi economica e la riduzione della spesa pubblica rendono difficile il finanziamento, da parte delle autorità locali e regionali, di progetti di trattamento delle acque grigie, pertanto invita la Commissione a garantire finanziamenti appropriati per gli impianti di trattamento delle acque reflue; esorta la Commissione a elaborare una strategia per internalizzare i costi esterni che derivano dal consumo di acqua, dall'inquinamento delle acque e dal trattamento delle acque reflue;

38.  ritiene che le seconde case beneficino della stessa disponibilità di risorse idriche delle abitazioni principali e che, pertanto, il loro contributo al finanziamento della rete debba essere quantomeno pari rispetto a queste ultime.

39.  incoraggia gli Stati membri a sfruttare le opportunità offerte dai fondi strutturali, dal Fondo di coesione e dal Fondo per lo sviluppo rurale e a investire nel miglioramento o nel rinnovo delle infrastrutture e delle tecnologie esistenti, al fine di ottenere una maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche;

40.  ritiene che la gestione della domanda sia fondamentale per far fronte alla carenza idrica, e chiede che i piani di gestione della richiesta d'acqua, unitamente alle misure orientate all'offerta, siano considerati come criteri importanti per l'erogazione dei fondi strutturali e di coesione dell'UE al settore idrico o per le attività a elevato consumo di acqua; invita inoltre gli Stati membri a richiede le valutazioni di sostenibilità idrica quale condizione per l'autorizzazione di attività economiche a elevato consumo d'acqua come il turismo di massa o particolari tipologie di agricoltura;

41.  chiede alla Commissione d'incentivare le imprese a utilizzare impianti che richiedano un minore utilizzo di acqua, attraverso aiuti alle attività di R&S e un intervento dei Fondi strutturali nelle aree con minore disponibilità di risorse idriche;

42.  esorta la Commissione e gli Stati membri a predisporre le misure amministrative e cercare le risorse finanziarie necessarie per agevolare l'accesso della popolazione rurale alle reti delle acque reflue;

43.  esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare senza indugio piani concreti per l'eliminazione graduale di tutti i sussidi dannosi dal punto di vista ambientale entro il 2020 e a riferire in merito ai progressi compiuti attraverso i programmi di riforma nazionali;

L'acqua e la società

44.  esorta la Commissione, gli Stati membri e gli enti regionali a stimolare il dialogo intersettoriale e il dialogo tra i diversi attori economici e i cittadini sulle questioni legate all'acqua e fra queste autorità e la commissione per le petizioni, quando quest'ultima affronta le preoccupazioni dei cittadini europei in riferimento a questioni inerenti all'acqua, nonché a promuovere la partecipazione piena e trasparente delle comunità locali e dei soggetti interessati, a tutti i livelli, allo sviluppo delle politiche in materia di acque; evidenzia l'importanza di un'efficace governance multilivello in materia di acque, che tenga conto della necessità di una gestione idrica integrata nell'ambiente naturale dei bacini idrografici e favorisca lo scambio delle migliori pratiche;

45.  ribadisce che, per essere efficace, la politica di gestione delle acque deve essere attuata il più vicino possibile alla risorsa; invita la Commissione a tenere conto delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, come i territori montani, le isole e le regioni ultraperiferiche;

46.  invita a sensibilizzare ed educare maggiormente il pubblico sulle problematiche idriche, al fine di migliorare la comprensione dei legami esistenti tra acqua, ecosistemi, igienizzazione, igiene, salute, sicurezza dei prodotti alimentari, sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e prevenzione dei disastri, da parte dei consumatori, degli operatori sanitari, dei decisori politici e degli altri protagonisti del processo decisionale; sottolinea il ruolo fondamentale delle autorità regionali e locali e delle organizzazioni della società civile nelle campagne di sensibilizzazione e nelle attività educative; insiste affinché tali programmi di sensibilizzazione siano rivolti ai cittadini di tutte le età, al fine di consentire un utilizzo più concreto ed efficiente di questo bene pubblico essenziale;

47.  sottolinea che l'acqua e gli ecosistemi idrici non conoscono confini amministrativi e che, pertanto, tutte le misure volte alla loro protezione e valorizzazione devono essere adottate in modo coerente e coordinato, preferibilmente da autorità con competenza e giurisdizione sull'intero bacino idrografico;

48.  ribadisce che la DQA prescrive un coordinamento tra gli Stati membri che condividono un bacino idrografico comune nel caso in cui l'utilizzo dell'acqua possa avere ripercussioni a livello transfrontaliero; sollecita a tale proposito gli Stati membri interessati ad adoperarsi per una regolare comunicazione e cooperazione transfrontaliera, al fine di sostenere l'attuazione della DQA in riferimento alle sostanze prioritarie, alle sostanze pericolose prioritarie e all'inquinamento da nutrienti;

49.  osserva che la buona qualità dell'acqua di balneazione ha effetti sul turismo; chiede che il sistema della bandiera blu sia generalizzato a tutte le zone di balneazione in Europa, compresi fiumi, laghi e stagni;

50.  sottolinea che il concetto di turismo sostenibile include la conservazione delle risorse idriche; chiede che sia agevolata la formazione sul risparmio e sull'impiego sostenibile dell'acqua presso i professionisti del turismo, in particolare nelle zone costiere e in quelle termali;

51.  sottolinea l'importanza di introdurre sistemi idrici di qualità negli edifici e nelle aree pubbliche per contribuire a ridurre la necessità di acqua imbottigliata;

52.  rileva che, dal 1988, 601 delle petizioni sui reclami ambientali inviate alla commissione per le petizioni (Spagna 166, Regno Unito 129, Germania 97, Italia 60, Francia 55, Grecia 34, Paesi Bassi 16, Portogallo 16, Irlanda 12, Polonia 4, Romania 4, Finlandia 3, Bulgaria 2, Ungheria 2 e Slovenia 1), talvolta sottoscritte da più firmatari (cfr. petizione 0784/2007, recante 2036 firme), riguardano la qualità e la quantità delle risorse idriche negli Stati membri; riconosce che tali petizioni dimostrano che i cittadini dell'Unione europea considerano la questione dell'acqua come un problema grave;

53.  prende atto del fatto che, in base a un'indagine dell'Eurobarometro (marzo 2012), il 68% degli europei considera gravi i problemi legati alla quantità e alla qualità dell'acqua, l'80% pensa che l'inquinamento chimico rappresenti una minaccia per l'ambiente acquatico, il 62% ritiene di non essere sufficientemente informato sui problemi che interessano le acque sotterranee, i laghi, i fiumi e le acque costiere nel loro paese, il 67% ritiene che la maniera più efficace di affrontare i problemi relativi alle risorse idriche sia la sensibilizzazione in merito a tali problemi, e il 73% pensa che l'UE debba proporre ulteriori provvedimenti per affrontare i problemi relativi alle risorse idriche in Europa;

L'acqua e il mondo

54.  plaude al raggiungimento anticipato dell'Obiettivo di sviluppo del Millennio (OSM) delle Nazioni Unite relativo all'accesso sostenibile all'acqua potabile sicura; invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità competenti a tutti i livelli a rafforzare il proprio impegno, a svolgere un ruolo attivo per raggiungere l'OSM relativo alle pratiche di igienizzazione di base e a tenere conto dei risultati a questo riguardo della Conferenza sullo sviluppo sostenibile Rio+20, garantendo che l'accesso all'acqua e ai servizi igienici sia garantito come un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita, nei termini approvati nel 2010 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite;

55.  plaude alla partecipazione attiva dell'Unione europea al sesto Forum mondiale dell'acqua, che si è tenuto dal 12 al 17 marzo 2012 a Marsiglia; invita l'Unione europea a continuare ad adoperarsi al fine di migliorare l'accesso all'acqua nel mondo, segnatamente in vista del settimo Forum mondiale dell'acqua, che avrà luogo in Corea del Sud nel 2015;

56.   sottolinea che l'Unione europea dispone di un elevato livello di esperienza nel settore idrico, che dovrebbe essere utilizzata nella pratica per raggiungere l'OSM relativo alle pratiche di igienizzazione di base e a altri obiettivi di sviluppo sostenibile connessi all'acqua; esorta la Commissione a tenere conto delle buone pratiche seguite dai paesi terzi nell'utilizzo delle acque pluviali raccolte e nel ripetuto riutilizzo delle acque reflue, lottando quindi contro la carenza idrica, soprattutto nei periodi di siccità; invita, inoltre, ad approfondire la collaborazione in questo ambito con i paesi terzi tecnologicamente avanzati nell'utilizzo delle risorse idriche;

57.  ritiene che occorra innalzare le ambizioni internazionali per pervenire a un uso idrico sostenibile attraverso una gestione integrata delle acque e una maggiore efficienza delle risorse;

58.  incoraggia le autorità locali e le altre autorità competenti a destinare a misure di cooperazione decentrata una parte delle tariffe prelevate dagli utenti per la fornitura di acqua e servizi di igienizzazione; richiama inoltre l'attenzione sul meccanismo dell'«1% per la solidarietà per l'acqua» adottato da alcuni Stati membri, quale esempio da promuovere e da attuare;

59.  invita la Commissione, a nome dell'Unione europea, e gli Stati membri ad aderire alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1997 sui corsi d'acqua internazionali e a promuovere altresì l'entrata in vigore degli emendamenti alla Convenzione di Helsinki del 1992 sulla protezione e l'uso dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, che consentiranno di estendere la portata di questo strumento al di là dei soli paesi della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, nonché a sostenere una più ampia ratifica del protocollo sull'acqua e la salute della convenzione di Helsinki del 1992 al fine di promuovere una gestione coordinata ed equa delle acque all'interno dei bacini idrografici nazionali e transnazionali;

o
o   o

60.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
(2) GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19.
(3) GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84.
(4) GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.
(5) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.
(6) GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27.
(7) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(8) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(9) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.
(10) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
(11) GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.
(12) GU L 167 del 27.6.2012, pag.1.
(13) Testi approvati, P7_TA(2012)0091.
(14) GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 33.
(15) GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 115.


eCall: un nuovo servizio 112 per i cittadini
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Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2012 su eCall: un nuovo servizio 112 per i cittadini (2012/2056(INI))
P7_TA(2012)0274A7-0205/2012

Il Parlamento europeo,

–  vista la raccomandazione della Commissione dell'8 settembre 2011 relativa al sostegno a un servizio eCall su scala UE nelle reti di comunicazione elettronica per la trasmissione da veicoli di chiamate di emergenza basate sul 112 («chiamate eCall»)(1),

–  vista la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto(2),

–  vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)(3),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione «Valutazione d'impatto» che accompagna la raccomandazione della Commissione relativa al sostegno a un servizio eCall su scala UE nelle reti di comunicazione elettronica per la trasmissione da veicoli di chiamate di emergenza basate sul 112 («chiamate eCall»), (SEC(2011)1020),

–  vista la comunicazione della Commissione «Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale» (COM(2010)0389),

–  vista la comunicazione della Commissione «Un futuro sostenibile per i trasporti: verso un sistema integrato, basato sulla tecnologia e di agevole uso» (COM(2009)0279),

–  vista la comunicazione della Commissione «eCall: è ora di diffonderlo» (COM(2009)0434),

–  vista la comunicazione della Commissione – Verso una mobilità più sicura, più pulita e più efficiente a livello europeo: prima relazione sull'iniziativa «automobile intelligente» (COM(2007)0541),

–  vista la comunicazione della Commissione sull'iniziativa «automobile intelligente» – «Sensibilizzazione all'uso delle TIC per dei veicoli più intelligenti, più sicuri e più puliti» (COM(2006)0059),

–  vista la comunicazione della Commissione «Piano d'azione per rilanciare il servizio eCall (terza comunicazione su eSafety)» (COM(2006)0723),

–  vista la comunicazione della Commissione «Mettere eCall a disposizione dei cittadini (seconda comunicazione su eSafety)» (COM(2005)0431),

–  vista la comunicazione della Commissione «Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni per veicoli sicuri e intelligenti» (COM(2003)0542),

–  vista la comunicazione della Commissione «Programma di azione europeo per la sicurezza stradale - Dimezzare il numero di vittime della strada nell'Unione europea entro il 2010: una responsabilità condivisa» (COM(2003)0311),

–  visto il documento di lavoro sulle implicazioni in materia di protezione dei dati e rispetto della privacy dell'iniziativa eCall (gruppo di lavoro «articolo 29» – 1609/06/IT, WP 125),

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020(4),

–  vista la sua risoluzione del 27 settembre 2011 sulla sicurezza stradale in Europa 2011-2020(5),

–  vista la sua dichiarazione del 17 novembre 2011 sulla necessità di accesso ai servizi di emergenza del 112(6),

–  vista la sua risoluzione del 6 luglio 2010 su un futuro sostenibile per i trasporti(7),

–  vista la sua risoluzione del 5 luglio 2011 sul servizio universale e il numero di emergenza «112»(8),

–  vista la sua risoluzione del 23 aprile 2009 su un piano d'azione per sistemi intelligenti di trasporto(9),

–  vista la sua risoluzione del 19 giugno 2008(10) sulla prima relazione sull'iniziativa automobile intelligente,

–  vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2007 sul terzo programma d'azione europeo per la sicurezza stradale – bilancio intermedio(11),

–  vista la sua risoluzione del 27 aprile 2006 sulla sicurezza stradale: mettere eCall a disposizione dei cittadini(12),

–  vista la sua risoluzione del 29 settembre 2005 sul «Programma d'azione europeo per la sicurezza stradale - Dimezzare il numero di vittime della strada entro il 2010: una responsabilità condivisa»(13),

–  vista la «'World Report on Road Traffic Injury Prevention» (la relazione mondiale sulla prevenzione degli incidenti stradali), pubblicata congiuntamente nel 2004 dalla Banca mondiale e dall'OMS,

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  viste le deliberazioni congiunte della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i trasporti e il turismo ai sensi dell'articolo 51 del regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0205/2012),

A.  considerando che, secondo le previsioni della Banca mondiale e dell'OMS, il numero delle vittime di incidenti stradali è destinato ad aumentare in ogni parte del mondo (passando entro il 2020 dal nono al terzo posto nella classifica delle cause di decesso), e che, inoltre, la posizione inferiore nella graduatoria relativa alla mortalità per la fascia di età compresa fra i 5 e i 14 anni è un duro colpo sia per i genitori che per la società;

B.  considerando che nell'Unione europea, sulla base dei dati del 2004, ogni anno più di 40 000 persone muoiono a causa di incidenti stradali e 150 000 persone sono affette da invalidità permanente;

C.  considerando che il fine del sistema eCall a bordo dei veicoli è garantire la comunicazione automatica ai servizi di emergenza in caso di grave incidente, al fine di ridurre il numero di vittime della strada e mitigare la gravità delle lesioni causate dagli incidenti stradali, garantendo l'arrivo in tempi più brevi di assistenza qualificata e attrezzata (noto come il principio dell'ora cruciale, in inglese «golden hour principle»);

D.  considerando che l'eCall è una chiamata di emergenza generata in automatico attraverso l'attivazione di sensori montati sul veicolo, i quali, una volta attivati, stabiliscono un collegamento vocale e una connessione dati direttamente con i centri di raccolta delle chiamate di emergenza (Public Safety Answering Point, PSAP) di pertinenza;

E.  considerando che, secondo i dati statistici ufficiali su eCall, si stima che la piena integrazione del sistema nelle auto degli Stati membri dell'UE consentirà di salvare, ogni anno, fino a 2 500 vite umane, ma anche di ridurre la gravità delle lesioni del 10-15%;

F.  considerando che il servizio eCall presenta vantaggi per gli utenti della strada che viaggiano nel loro paese o all'estero, che possono non conoscere le strade e il luogo preciso in cui si trovano in caso di incidente;

G.  considerando che eCall consente di effettuare chiamate d'emergenza superando le difficoltà linguistiche, in virtù delle informazioni digitali contenute nel modello del messaggio, ovvero l'insieme minimo di dati (Minimum Set of Data, MSD), che contribuirà a ridurre incomprensioni e stress e a eliminare le barriere linguistiche fra gli occupanti del veicolo e l'operatore del PSAP, fattore fondamentale nel contesto multilingue europeo;

H.  considerando che la diffusione di un servizio eCall su scala europea, a bordo di tutti i veicoli e disponibile in tutti i paesi, rappresenta una priorità fondamentale per l'Unione in materia di sicurezza stradale sin dal 2002 ed è inclusa all'interno del Programma d'azione per la sicurezza stradale 2011-2020 quale strumento atto a migliorare la sicurezza stradale e a contribuire all'obiettivo di ridurre il numero di morti e feriti in seguito ad incidenti stradali in Europa;

I.  considerando che la direttiva 2010/40/UE include fra le sue azioni prioritarie «'la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile» e stabilisce che la Commissione ha l'obbligo di adottare entro la fine del 2012 le specifiche comuni per l'adeguamento dei PSAP;

J.  considerando che gli Stati membri rimangono responsabili del tipo di organizzazione prevista per i PSAP che ricevono le chiamate eCall, che possono essere enti pubblici o enti privati che operano su mandato pubblico;

K.  considerando che il protocollo d'intesa per la realizzazione di un servizio eCall interoperabile a bordo dei veicoli in Europa è stato finora siglato da 22 Stati membri, 5 Stati associati e più di 100 organizzazioni; che altri due Stati membri hanno espresso il loro sostegno alla diffusione obbligatoria del servizio eCall;

L.  considerando che il Parlamento ha espresso il suo sostegno all'introduzione di eCall in numerose occasioni, incluso il sostegno alla sua diffusione obbligatoria, un'iniziativa che infonderà maggior sicurezza ai cittadini che sono in viaggio;

M.  considerando che un approccio volontario alla diffusione nell'UE costituisce una delle politiche della Commissione dal 2003 ma non ha registrato ad oggi progressi significativi;

N.  considerando che nella sua comunicazione del 2009 «eCall: è ora di diffonderlo», la Commissione ha indicato che se non saranno raggiunti notevoli progressi entro la fine del 2009, relativamente tanto alla disponibilità del dispositivo eCall nei veicoli quanto all'investimento necessario per le infrastrutture dei PSAP, la Commissione proporrà l'adozione di misure normative;

O.  considerando che, in base ai risultati di una consultazione pubblica lanciata nel 2010 dalla Commissione sull'attuazione di eCall, oltre l'80% degli intervistati ritiene il sistema eCall utile e desidererebbe installarlo sul proprio veicolo;

P.  considerando che i motociclisti sono la categoria di utenti che incontra le difficoltà maggiori ad avvisare i servizi di emergenza nel caso siano rimasti coinvolti in un incidente stradale;

Q.  considerando che i veicoli agricoli e industriali, in particolare i trattori agricoli, tendono a operare in zone remote e isolate e quindi spesso non sono in grado di avvisare i servizi d'emergenza in caso d'incidente;

R.  considerando che attualmente sono disponibili servizi privati di chiamata d'emergenza a bordo del veicolo la cui diffusione in Europa è in aumento, ma nessuno di essi copre tutti i paesi dell'UE e la loro penetrazione del mercato rimane inferiore allo 0,4% del parco veicoli, e che alcuni dei servizi introdotti sono stati rimossi a causa di fallimenti di mercato, lasciando l'utente privo di servizi di chiamata d'emergenza durante il ciclo di vita del veicolo;

S.  considerando che la tecnologia è pronta e che il settore e le autorità pubbliche si sono accordati circa norme comuni su scala UE attualmente in fase di rifinitura e collaudo nell'ambito di progetti pilota;

T.  considerando che la Commissione ha pubblicamente annunciato nel 2011 la presentazione, nel primo trimestre del 2012, di un nuovo regolamento che prevede eCall come requisito aggiuntivo all'interno del quadro normativo relativo all'omologazione dei veicoli a motore;

1.  accoglie con favore la raccomandazione della Commissione dell'8 settembre 2011 ed esorta gli Stati membri e gli operatori di reti mobili ad attuare le misure e gli adeguamenti necessari entro e non oltre la fine del 2014; si rammarica, tuttavia, per il fatto che soltanto 18 Stati membri hanno reagito in tempo utile; invita i restanti Stati membri a farlo quanto prima;

2.  si rammarica per i ritardi e il mancato avanzamento nella diffusione volontaria di eCall allo stato attuale e per il fatto che tre Stati membri non abbiano firmato il protocollo d'intesa sul servizio eCall né dichiarato il proprio sostegno alla diffusione di tale servizio; invita pertanto gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto, a firmare il protocollo d'intesa per la messa a punto di un servizio eCall paneuropeo interoperabile in Europa ed esorta tutte le parti coinvolte ad agire simultaneamente affinché venga istituito questo servizio;

3.  sottolinea l'esistenza di rilevanti lacune nel funzionamento del numero di emergenza europeo 112 su cui deve basarsi eCall; invita gli Stati membri a colmare con urgenza tali lacune e la Commissione a rafforzare i controlli in tal senso;

4.  ritiene che eCall debba rappresentare un sistema pubblico di chiamate d'urgenza su scala UE, installato a bordo del veicolo e basato sul 112 e altre norme comuni paneuropee per rispettare il principio della neutralità tecnologica, al fine di garantire un servizio affidabile, di alta qualità, a prezzi accessibili e di facile utilizzo, in grado di funzionare senza soluzione di continuità e con interoperabilità in tutta Europa e su tutti gli autoveicoli, indipendentemente dalla marca, dal paese e dall'effettiva posizione del veicolo, massimizzando quindi i vantaggi di eCall per tutti gli utenti della strada, tra cui i disabili con esigenze particolari;

5.  sottolinea gli effetti positivi di eCall, non soltanto per quanto concerne una migliore gestione degli incidenti, la riduzione degli ingorghi a seguito di incidenti e la prevenzione di incidenti secondari, ma anche e soprattutto per quanto concerne la possibilità di accelerare l'arrivo dei servizi d'emergenza e in tal modo ridurre il numero delle vittime e la gravità delle lesioni riportate in seguito a incidenti stradali, contribuendo così all'aumento del senso di sicurezza degli europei quando sono in viaggio in altri Stati membri;

6.  è del parere che se l'introduzione di eCall viene affidata alle forze di mercato, di tale servizio usufruiranno soltanto coloro che possono permettersi veicoli di fascia alta, mentre un'introduzione obbligatoria del sistema installato su tutti i veicoli potrebbe determinare una riduzione dei costi e la sua universale diffusione in tutta l'UE;

7.  ricorda che la valutazione d'impatto della Commissione evidenzia che l'adozione di misure normative per l'introduzione obbligatoria di eCall è al momento l'unica opzione per ottenere tutti gli effetti positivi;

8.  invita la Commissione a presentare una proposta nell'ambito della direttiva 2007/46/CE, al fine di garantire la diffusione obbligatoria di un sistema eCall pubblico e basato sul 112, in tutti i nuovi veicoli omologati e in tutti gli Stati membri, entro il 2015;

9.  ritiene che il servizio eCall pubblico debba essere gratuito, obbligatorio e istallato su tutte le vetture nuove che rientrano nell'ambito di applicazione della presente proposta;

10.  ritiene che il servizio eCall pubblico debba essere semplice, accessibile, pratico e alla portata di tutti sull'intero territorio dell'Unione europea, a prescindere dal veicolo e dalla sua posizione;

11.  respinge l'ipotesi che l'attuazione di tutti gli aspetti di eCall a bordo del veicolo possa avvenire in modo graduale, durante un arco di tempo esteso;

12.  invita la Commissione a proporre qualsiasi altra misura normativa necessaria a scongiurare ulteriori ritardi che potrebbero tradursi in vittime evitabili;

13.  ritiene che, sebbene il metodo dell'analisi costi-benefici possa svolgere un ruolo importante nel fornire dati in base ai quali prendere decisioni complesse riguardanti gli investimenti e l'adozione di tecnologie, tale approccio può essere discutibile laddove una parte rilevante dell'analisi implichi una stima del valore della vita umana;

14.  invita la Commissione, nel valutare l'impatto della diffusione di eCall nell'UE, a prendere in considerazione non solo gli investimenti e i costi operativi, ma anche i vantaggi sociali derivanti dalla realizzazione del sistema eCall;

15.  invita la Commissione a stabilire norme chiare sulla responsabilità dei soggetti coinvolti nel sistema eCall;

16.  invita la Commissione a valutare la possibilità di falsi allarmi generati dai sistemi e-Call, l'impatto di tali falsi allarmi sui servizi di emergenza giornalieri, la necessità di distinguere tra incidenti gravi e meno gravi nonché tra messaggi di emergenza e altre informazioni da trasmettere ai servizi di emergenza per garantirne un buon funzionamento; invita la Commissione a proporre, se del caso, soluzioni concrete a tali problemi;

17.  si compiace per la creazione della piattaforma europea per l'attivazione di eCall e chiede la partecipazione delle parti interessate e degli Stati membri onde garantire un'introduzione armonizzata di eCall;

18.  invita la Commissione a considerare l'ipotesi di estendere in un futuro prossimo il sistema eCall anche ad altri veicoli, quali, ad esempio, i veicoli commerciali pesanti, gli autobus, i pullman e i veicoli motorizzati a due ruote, e a valutare la possibilità di estendere il sistema anche ai trattori agricoli e ai veicoli industriali;

19.  è del parere che per i veicoli già in circolazione sia opportuno autorizzare l'uso di dispositivi eCall non di serie;

PSAP (centri di raccolta delle chiamate di emergenza): aspetti di pronto intervento

20.  sottolinea che è essenziale garantire che tutti i PSAP in tutti gli Stati membri possiedano un equipaggiamento di alto livello per garantire un livello uniforme di protezione a tutti i cittadini dell'intero territorio dell'Unione e invita quindi la Commissione a presentare una proposta legislativa che imponga agli Stati membri di adattare le loro infrastrutture di pronto intervento e fornire una formazione adeguata agli operatori per la gestione delle chiamate eCall entro il 2015, nella modalità maggiormente adeguata alle loro strutture nazionali e in modo da rendere il servizio accessibile a tutti;

21.  esorta la Commissione ad adottare le specifiche comuni per i PSAP nel quadro della direttiva ITS entro la fine del 2012 e a proporre una direttiva sull'attuazione di eCall;

22.  apprezza la disponibilità degli operatori delle reti mobili a trattare le chiamate eCall come qualsiasi altra chiamata al 112 e propone che tali operatori, unitamente agli Stati membri, riferiscano annualmente alla Commissione in merito ai progressi conseguiti e alle difficoltà incontrate, in particolare in relazione all'icona eCall;

23.  si compiace del fatto che, stabilendo un collegamento vocale tra gli occupanti del veicolo e gli operatori PSAP che gestiscono le chiamate di emergenza, sia possibile, grazie alla comunicazione fra le due parti, ridurre sia il rischio di risposte inadeguate che l'attivazione di servizi di emergenza inutili, come nel caso di incidenti di lieve entità;

24.  sottolinea che si profila la necessità crescente di un protocollo comune di trasmissione dati per l'invio di tali informazioni ai centri di raccolta delle chiamate di emergenza e ai servizi di pronto intervento, al fine di evitare rischi di confusione o di errata interpretazione dei dati trasmessi; sottolinea altresì che la trasmissione di informazioni da parte degli operatori delle reti mobili ai centri di raccolta delle chiamate di emergenza deve avvenire in modo trasparente e non discriminatorio;

25.  ricorda che la disponibilità di dati in formato elettronico nei PSAP può anche determinare ulteriori vantaggi, come un livello avanzato di assistenza nei confronti dei membri dei servizi di soccorso, che consenta loro di essere correttamente informati in merito alle nuove fonti di pericolo che potrebbero trovarsi a fronteggiare in conseguenza della diffusione delle auto elettriche e di altri nuovi sistemi di propulsione;

26.  ritiene che i collegamenti tra i PSAP e gli operatori stradali per il miglioramento della gestione degli incidenti debbano essere promossi, in linea con le raccomandazioni della piattaforma europea per l'attivazione di eCall (EeIP);

27.  sostiene l'intenso lavoro svolto nell'ambito del progetto HeERO (progetto pilota europeo per l'armonizzazione dell'eCall) in merito all'autenticazione pilota a livello transfrontaliero di eCall; chiede alla Commissione e agli Stati membri di aumentare la cooperazione tra PSAP nazionali e servizi di pronto intervento, in particolare nei punti transfrontalieri europei, e di incoraggiare la formazione comune e gli scambi delle migliori pratiche, allo scopo di migliorare l'efficacia dell'intera catena di fornitura dei servizi di emergenza;

28.  invita la Commissione a garantire che il sistema eCall e i collegamenti con i PSAP siano compatibili anche con i sistemi che interagiscono con le infrastrutture e con i sistemi di bordo intelligenti (ad esempio, i guardrail intelligenti che avvisano della possibilità di incidenti, i sistemi di bordo intelligenti per il controllo della velocità, ecc.);

Servizi privati di chiamata d'emergenza

29.  ritiene che un servizio eCall pubblico su scala europea possa coesistere con servizi di chiamata d'emergenza privati, a condizione che siano rispettate tutte le norme di funzionamento sia dai servizi pubblici che dai servizi privati e che, a prescindere dal fatto che l'acquirente di un veicolo opti per una soluzione privata, tutti i veicoli siano comunque dotati del servizio eCall pubblico, in modo da garantire la continuità del servizio in tutti gli Stati membri per l'intero ciclo di vita del veicolo;

30.  sottolinea che il sistema eCall deve essere di facile utilizzo e pone l'accento sulla necessità di offrire ai consumatori una panoramica realistica del sistema nonché informazioni complete e attendibili riguardanti eventuali ulteriori funzionalità o servizi legati alle applicazioni private di chiamata d'emergenza o di assistenza a bordo del veicolo offerte e riguardanti il livello di servizio che sarà presumibilmente fornito con l'acquisto di tali applicazioni e i relativi costi;

31.  chiede che, qualora un consumatore che abbia optato per un servizio di chiamate d'emergenza privato decida di non avvalersi di tale servizio o si trovi in viaggio in un paese dove tale servizio non viene offerto, il servizio pubblico eCall 112 sia automaticamente messo a disposizione;

32.  ritiene che i fornitori di servizi eCall privati debbano anche avere la possibilità di migrare verso il servizio eCall su scala europea in qualsiasi momento, pur continuando a fornire altri servizi di chiamata;

33.  invita le imprese dell'UE a partecipare allo sviluppo delle applicazioni, dei servizi e delle infrastrutture necessari per il sistema eCall, al fine di stimolare l'innovazione in tutta l'UE;

Protezione dei dati

34.  sottolinea il fatto che il sistema eCall pubblico non deve consentire in alcun caso la tracciabilità del percorso seguito da un veicolo, vale a dire che tale sistema deve rimanere dormiente fino al momento in cui viene attivata una chiamata d'emergenza, in linea con le raccomandazioni del gruppo di lavoro «articolo 29» in materia di protezione dei dati; ricorda che il servizio eCall si prefigge come obiettivo prioritario di migliorare la gestione degli incidenti e che i dati forniti dal servizio eCall non possono essere utilizzati in alcun modo per sorvegliare e studiare gli spostamenti di una persona o individuare la sua posizione qualora non abbia avuto un incidente;

35.  sottolinea che devono essere incluse regole appropriate che rispettino la trasparenza in materia di elaborazione di dati personali riconducibili a eCall, non solo da parte degli operatori di telefonia mobile, ma anche di tutti gli altri attori coinvolti, inclusi i costruttori di veicoli, i PSAP e i servizi di emergenza, al fine di garantire che i principi della privacy e della protezione dei dati personali siano rispettati, conformemente alle direttive europee 95/46/CE e 2002/58/CE e alla legislazione nazionale; sottolinea che qualsiasi atto legislativo futuro sarà tenuto a chiarire, ai sensi della direttiva 95/46/CE, le responsabilità dei diversi attori coinvolti nel servizio eCall, nonché le modalità per fornire informazioni agli interessati e agevolare l'esercizio dei loro diritti;

36.  sottolinea che i servizi eCall privati devono rispettare i principi della privacy e della protezione dei dati, prevedendo, in particolare, il consenso informato e la possibilità di disdetta, in linea con le raccomandazioni del gruppo di lavoro «articolo 29»; mette in evidenza che il consenso informato del consumatore deve fondarsi su informazioni esaurienti riguardo alla quantità di dati raccolti e alle finalità di tale raccolta e che i consumatori devono essere in grado di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento;

37.  sottolinea che il proprietario o il locatario di un veicolo deve decidere, in qualità di consumatore informato, chi ha accesso ai dati in relazione ai servizi eCall privati sottoscritti per tale veicolo;

Altri campi correlati

38.  sottolinea che il sistema eCall si avvale di componenti tecniche (posizionamento satellitare, capacità di elaborazione e di comunicazione) che potrebbero anche costituire la base di numerose altre applicazioni e servizi a bordo del veicolo;

39.  ritiene che, al fine di garantire ai clienti la possibilità di scegliere liberamente, il sistema eCall a bordo dei veicoli deve essere accessibile gratuitamente e in modo non discriminatorio a tutti i soggetti interessati, quali i fornitori di prodotti e servizi automobilistici post-vendita, i fornitori di apparecchiature, le officine di riparazione, i fornitori di servizi indipendenti, l'assistenza stradale e i servizi connessi; invita la Commissione a garantire che il sistema eCall si basi su una piattaforma interoperabile e ad accesso libero per eventuali future applicazioni o servizi a bordo dei veicoli, al fine di incoraggiare l'innovazione e di potenziare la competitività sui mercati globali del settore europeo delle tecnologie dell'informazione; sottolinea che tali eventuali applicazioni o servizi devono rimanere opzionali;

40.  ritiene che la libera scelta del cliente e il libero accesso per i fornitori di servizi debbano costituire parte dei criteri di progettazione delle piattaforme di bordo applicati dal costruttore iniziale e che le correlate interfacce di bordo debbano essere standardizzate onde favorire una concorrenza leale e promuovere l'innovazione nel mercato telematico europeo;

41.  sottolinea che eventuali servizi aggiuntivi da utilizzarsi a bordo del veicolo, specialmente durante la guida, dovranno rispettare chiare norme di sicurezza e di protezione dei dati e della privacy, e che la conformità a tali norme deve essere valutata e controllata;

42.  ricorda che il servizio complementare geostazionario europeo di navigazione (EGNOS) e Galileo possono offrire un contributo importante alla gestione del traffico e agli interventi di emergenza e ciò richiede una campagna informativa per promuovere un maggiore utilizzo delle opportunità offerte da tale sistema per quanto concerne l'applicazione eCall;

43.  ritiene che gli Stati membri debbano essere in grado di stabilire sistemi di filtraggio eCall per i PSAP, che consentano di identificare rapidamente le chiamate urgenti ed evitare il sovraccarico dei centri, migliorando nel contempo l'efficienza dei servizi di emergenza; è del parere che tali sforzi debbano essere sostenuti dalla Commissione;

44.  invita gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, a istituire e gestire programmi pilota a livello nazionale intesi ad attuare il sistema automatico di pronto intervento istallato a bordo dei veicoli (eCall), allo scopo di individuare eventuali problemi e porre le premesse per l'applicazione obbligatoria del sistema in tutti gli Stati membri nel 2015;

45.  chiede che l'interfaccia eCall standard, il cosiddetto «'tasto eCall», facilmente identificabile anche dai disabili, sia inserito in tutti i veicoli, onde evitare equivoci e possibili abusi del sistema; invita la Commissione e gli enti europei di normalizzazione a proporre una norma armonizzata per tale meccanismo di attivazione manuale;

46.  invita la Commissione a valutare il possibile impatto di eCall sui costi dei sistemi sanitari pubblici; a tale proposito, invita gli Stati membri a trovare un accordo su una definizione armonizzata di lesioni gravi;

47.  invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare le loro attività rispetto alla diffusione di informazioni pratiche esaustive, attraverso lo sviluppo di una strategia di comunicazione mirata e ad ampio raggio e l'attuazione di campagne di sensibilizzazione coordinate relative al sistema eCall e ai suoi vantaggi, al suo utilizzo e alle sue funzionalità, anche in termini di sicurezza, per i cittadini dell'UE, al fine di aumentare la comprensione e la richiesta di tali servizi di emergenza nonché ridurre al minimo il rischio di abusi o equivoci;

48.  raccomanda che la Commissione provveda affinché il servizio eCall sia interoperabile con altri analoghi servizi di emergenza a bordo dei veicoli promossi nelle regioni limitrofe, come il servizio ERA-GLONASS;

o
o   o

49.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 303 del 22.11.2011, pag. 46.
(2) GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1.
(3) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.
(4) Testi approvati, P7_TA(2011)0453.
(5) Testi approvati, P7_TA(2011)0408.
(6) Testi approvati, P7_TA(2011)0519.
(7) GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 13.
(8) Testi approvati, P7_TA(2011)0306.
(9) GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 50.
(10) GU C 286 E del 27.11.2009, pag. 45.
(11) GU C 244 E del 18.10.2007, pag. 220.
(12) GU C 296 E del 6.12.2006, pag. 268.
(13) GU C 227 E del 21.9.2006, pag. 609.


Attrattività degli investimenti in Europa
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Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2012 sull'attrattività degli investimenti in Europa (2011/2288(INI))
P7_TA(2012)0275A7-0190/2012

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in particolare gli articoli 3, 4, 49, 50, 119, 219 e 282,

–  vista la proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (COM(2011)0121),

–  vista la dichiarazione dell'OCSE sugli investimenti internazionali e le aziende multinazionali, nonché gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali (edizione del 25 maggio 2011),

–  visto il rapporto di Mario Monti intitolato «Una nuova strategia per il mercato unico», pubblicato il 9 maggio 2010,

–  vista la relazione dell'UNCTAD per il 2011 sugli investimenti mondiali,

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Verso una politica globale europea degli investimenti internazionali» (COM(2010)0343),

–  visto il programma di lavoro della Commissione per il 2012 (COM(2011)0777),

–  viste le conclusioni della 3133a riunione del Consiglio sul forum del mercato unico,

–  visto il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro(1),

–  visto il regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro(2),

–  visto il regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche(3),

–  visto il regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici(4),

–  visto il regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi(5),

–  visto il regolamento (UE) n. 1311/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria(6),

–  vista la direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri(7),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei di venture capital (COM(2011)0860),

–  vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (COM(2011)0453),

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Analisi annuale della crescita per il 2012» (COM(2011)0815),

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo «L'Atto per il mercato unico – Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia – Insieme per una nuova crescita» (COM(2011)0206),

–  vista la comunicazione della Commissione «Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

–  vista la comunicazione della Commissione «Un piano d'azione per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti» (COM(2011)0870),

–  vista la relazione 2011 della Commissione al Consiglio europeo sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti (COM(2011)0114),

–  vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2011 sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti(8),

–  vista la proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE (COM(2011)0594),

–  visto il libro verde della Commissione sulla fattibilità dell'introduzione di stability bond (COM(2011)0818),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Un bilancio per la strategia Europa 2020» (COM(2011)0500, parti I e II),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione sugli effetti delle norme in materia di aiuti temporanei di Stato approvate nel contesto della crisi finanziaria ed economica (SEC(2011)1126),

–  vista la relazione della DG Affari economici e finanziari della Commissione, dal titolo «Labour Market Developments in Europe, 2011»,

–  visti i rapporti dell'OCSE, dell'OMC e dell'UNCTAD sulle misure per il commercio e gli investimenti del G20 (metà ottobre 2010 - aprile 2011),

–  vista l'indagine della Banca europea per gli investimenti (BCE) sul prestito bancario nella zona euro relativa al mese di gennaio 2012,

–  viste le proiezioni macroeconomiche della BCE per la zona euro (dicembre 2011),

–  visto il rapporto della BCE sull'integrazione finanziaria in Europa (maggio 2011),

–  visto il quadro d'azione OCSE per gli investimenti (PFI),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (2014 - 2020) (COM(2011)0834),

–  vista la sua posizione del 19 aprile 2012 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB)(9),

–  vista la relazione della Commissione «Business Dynamics: Start-ups, Business Transfers and Bankrupcy» (Dinamiche aziendali: neoimprese, trasferimenti d'impresa e fallimenti), del gennaio 2011,

–  vista la relazione della Banca mondiale «Doing Business 2012: Doing Business in a More Transparent World» (Doing Business 2012: fare affari in un mondo più trasparente),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Erasmus per tutti: il programma UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport» (COM(2011)0787),

–  vista la relazione della Commissione «Interim evaluation of the Erasmus for Young Entrepreneurs Pilot project / Preparatory action (2011)» (Valutazione intermedia del progetto pilota e dell'azione preparatoria «Erasmus per i giovani imprenditori» (2011)),

–  vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (COM(2011)0896),

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0190/2012),

A.  considerando che la crisi economica, finanziaria e fiscale nell'UE ha approfondito in maniera significativa le disuguaglianze economiche e sociali tra gli Stati membri e le regioni, creando una distribuzione impari degli investimenti interni ed esteri nell'Unione europea;

B.  considerando che è necessario stabilire un quadro coerente di stabilità nell'ambito della politica monetaria, commerciale e di bilancio, allo scopo di agevolare il flusso degli investimenti diretti in tutti gli Stati membri e in tutte le regioni dell'UE, contribuendo in tal modo a correggere gli squilibri macroeconomici dell'Unione;

C.  considerando che la riunione informale dei membri del Consiglio europeo del 23 maggio 2012 ha sottolineato la necessità di mobilitare le politiche dell'UE per sostenere appieno la crescita, intensificare gli sforzi per finanziare l'economia mediante gli investimenti e potenziare la creazione di posti di lavoro;

D.  considerando che, in base alle ultime previsioni intermedie della Commissione, l'UE è affetta da crescita debole e i tassi di crescita previsti saranno molto diversi all'interno dell'Unione e compromessi dalle continue incertezze e dalla mancanza di fiducia da parte dei consumatori e dei mercati;

E.  considerando che l'Unione dovrebbe sfruttare meglio i propri punti di forza, quali, ad esempio, l'elevato livello di consumi, istruzione e qualità della vita, la capacità di ricerca e innovazione, l'elevata efficienza e produttività del lavoro, nonché un ambiente imprenditoriale favorevole e motivante, per far fronte alla crisi fiscale e aumentare la crescita e l'occupazione;

F.  considerando che il finanziamento del debito pubblico degli Stati membri ha come effetto quello di assorbire risorse da investimenti, crescita e occupazione, mentre la fuga di capitali da taluni Stati membri verso altri Stati membri e verso taluni paesi terzi può contribuire al peggioramento della situazione della bilancia dei pagamenti dell'UE;

G.  considerando che le attività creditizie delle banche, che rappresentano la fonte di finanziamento più importante della zona euro, nella quale superano l'insieme dei finanziamenti azionari ed obbligazionari, mentre negli Stati Uniti e in altre regioni del mondo il credito bancario copre una percentuale minore del totale dei finanziamenti, sono state duramente colpite dai recenti sviluppi;

H.  considerando che il potenziale di crescita offerto da settori quali le tecnologie verdi, i servizi sanitari e l'assistenza, l'istruzione e l'economia sociale può dare impulso e stimolare gli investimenti, e in tal modo incrementarli, grazie all'aumento della reciproca domanda;

I.  considerando che è necessario monitorare e rivedere l'impatto e l'attuazione dei regolamenti finanziari dell'UE allo scopo di garantire che non creino inutili oneri amministrativi e non frenino gli investimenti diretti esteri nell'UE;

J.  considerando che l'ultima relazione dell'UNCTAD rileva che l'UE possiede ancora una forte capacità di attirare investimenti diretti esteri;

K.  considerando che gli investimenti interni dell'Unione possono determinare una notevole espansione dei mercati degli investimenti diretti esteri attraverso il miglioramento delle infrastrutture sostenibili per le imprese, l'istruzione, la ricerca e lo sviluppo;

L.  considerando che gli investimenti sono costituiti da due pilastri – gli investimenti pubblici e quelli privati – e che il pilastro relativo agli investimenti privati si compone di investimenti nazionali ed esteri;

M.  considerando che per porre fine all'eccessiva dipendenza dalle importazioni di petrolio, gas e altre risorse non rinnovabili sono necessari massicci investimenti a favore delle energie rinnovabili e dell'efficienza sul piano energetico e delle risorse;

N.  considerando che il debito sovrano europeo e i rischi di rollover, come pure le lacune e gli ostacoli agli scambi commerciali e al completamento del mercato unico, ivi comprese le barriere non tariffarie e le restrizioni sui dati, possono limitare la capacità delle regioni dell'UE di attirare investitori europei e internazionali;

O.  considerando che, per quanto concerne la competitività e l'imprenditorialità, le principali sfide che le imprese dell'Unione continuano a dover affrontare sono le difficoltà di accesso ai finanziamenti per le PMI, lo scarso spirito imprenditoriale (solo il 45% dei cittadini europei vorrebbe esercitare un'attività autonoma contro, ad esempio, il 55% dei cittadini statunitensi), un contesto imprenditoriale che non favorisce le nuove imprese e la crescita, caratterizzato da una persistente frammentazione normativa e da gravi oneri burocratici, una capacità limitata delle PMI di adattarsi a un'economia efficiente sotto il profilo energetico e delle risorse e di espandersi verso i mercati esteri, sia nel mercato unico che al di là di esso;

P.  considerando che, secondo l'ultima classifica stilata dalla Banca mondiale sulla facilità di fare impresa («Doing Business index»), gli Stati membri dell'UE rappresentano soltanto il 40% (e i paesi della zona euro soltanto il 26%) dei primi 35 Stati classificati in termini di imprenditorialità a livello mondiale;

Q.  considerando che, come dimostra la relazione sul meccanismo di allerta (COM(2012)0068) della Commissione, i vincoli di bilancio nazionali e gli alti tassi di disoccupazione mettono in luce la necessità di introdurre riforme strutturali efficaci, al fine di migliorare l'ambiente imprenditoriale, in particolare per quanto riguarda la bilancia delle partite correnti, le quote di mercato all'esportazione e il debito pubblico e privato, riducendo gli oneri burocratici e ottimizzando nel contempo il valore aggiunto dei fondi strutturali e delle attività della Banca europea per gli investimenti, anche nei paesi che beneficiano della politica europea di vicinato;

R.  considerando che gli investimenti sociali ben mirati sono fondamentali per conseguire un elevato livello di occupazione nel lungo periodo, stabilizzare l'economia, valorizzare il capitale umano e incrementare la competitività dell'UE;

S.  considerando che gli andamenti degli investimenti diretti esteri sono uno degli indicatori fondamentali utilizzati dalla Commissione nel quadro di valutazione per la sorveglianza degli squilibri macroeconomici;

T.  considerando che gli studi condotti dall'UNEP e dall'OIL evidenziano che gli investimenti nella formazione di capitale umano sono fondamentali per attrarre gli investimenti nei settori economici verdi e sfruttare il loro elevato potenziale di crescita;

U.  considerando che il flusso di investimenti diretti esteri nell'UE, in modo particolare se orientato in maniera da ridurre le disparità fra Stati membri, ha effetti positivi sull'economia reale e sulla bilancia dei pagamenti, sulla competitività, sull'occupazione e la coesione sociale, ma funge anche da incentivo positivo per quanto riguarda lo sviluppo tecnologico, l'innovazione, le competenze e la mobilità della forza lavoro;

V.  considerando che la definizione di obiettivi nazionali secondari su base annua in settori fondamentali per un contesto competitivo e attraente per gli investitori internazionali, in linea con i parametri dell'OCSE, contribuirà a mettere in luce i punti di forza e le debolezze nazionali nonché le opportunità di interventi mirati;

W.  considerando che l'obiettivo della zona euro e della BCE di mantenere un tasso di inflazione di poco inferiore al 2% per i paesi dell'euro contribuisce alla creazione di un contesto di stabilità, utile per attirare investimenti;

X.  considerando che lo sviluppo dei mercati obbligazionari europei dipende principalmente dall'allargamento della base di investimento;

Y.  considerando che, nella sua proposta relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB), la Commissione non ha esteso l'armonizzazione alle aliquote relative all'imposta sulle società, che sono destinate a rimanere di competenza degli Stati membri, e che sono necessari ulteriori provvedimenti intesi a rendere il sistema fiscale dell'Unione più trasparente e meno complesso per gli investitori esteri, coordinando al contempo i sistemi fiscali in tutta Europa;

Z.  considerando che il protezionismo commerciale sta guadagnando terreno in tutto il mondo e che di conseguenza l'UE, quale leader di mercato per gli investimenti esteri in entrata, dovrebbe continuare i negoziati volti a concludere accordi di libero scambio che promuovano scambi commerciali aperti ed equi nonché norme internazionali nel settore della protezione sociale e ambientale, nel tutelare i suoi vantaggi concorrenziali sul piano degli scambi commerciali;

AA.  considerando che nell'Unione europea persistono ancora ostacoli importanti alla fornitura di servizi transfrontalieri, che ostacolano il funzionamento del libero mercato;

AB.  considerando che, conformemente ai trattati UE, la politica commerciale comune, compresi gli investimenti diretti esteri, è di competenza esclusiva dell'UE e che in tale ambito il Parlamento europeo e il Consiglio operano su un piano di parità, poiché si applica la procedura legislativa ordinaria;

1.  sottolinea che l'UE rappresenta tuttora la prima destinazione mondiale degli investimenti diretti esteri (IDE) e in quanto tale deve continuare a soddisfare le aspettative di investitori e Stati beneficiari, nel rispetto degli obiettivi più generali di ordine economico, sociale e ambientale dell'Unione, tutelando in tal modo il proprio ruolo preminente a livello europeo e nazionale;

2.  ritiene che la politica di coesione sia fondamentale per affrontare gli squilibri macroeconomici e regionali a livello dell'UE e debba essere una politica chiave per promuovere la competitività, la produttività, la crescita e la creazione di posti di lavoro nel mercato unico, che a sua volta ha il potenziale di rendere più attrattivi gli investimenti nell'UE; sottolinea che gli investimenti della politica di coesione nelle infrastrutture e nelle competenze richieste dal mercato del lavoro possono notevolmente aumentare la capacità di attrarre potenziali investitori;

3.  sollecita la Commissione a intensificare, anche nelle sedi multilaterali, la cooperazione internazionale in materia di regolamentazione e a migliorare la convergenza dei requisiti normativi sulla base di standard internazionali e, se possibile, a intraprendere un dialogo normativo per trattare la questione degli ostacoli commerciali esistenti o potenziali, nell'ottica di limitare le controversie e i costi commerciali a esse associati;

4.  ritiene che il risanamento e la stabilizzazione del bilancio, come pure il completamento del mercato unico, debbano essere realizzati assicurando una valutazione del valore aggiunto che possono apportare; ritiene che una stretta cooperazione fra gli organismi economici, nonché una maggiore complementarità fra le economie dell'UE contribuirebbero a ridurre le disparità in termini di investimenti diretti esteri, allo scopo di rafforzare la base industriale europea e promuovere uno sviluppo economico sostenibile a lungo termine, presupposto fondamentale per un positivo ed efficace consolidamento del bilancio;

5.  sottolinea che è fondamentale mantenere l'interesse degli investitori europei strategici a svolgere le loro attività in seno all'UE, ricordando che, unitamente alla più ampia crisi finanziaria ed economica mondiale, le sensazioni negative e l'incertezza create dalla crisi del debito e l'assenza di risposte rapide spinge gli investitori a ridurre la propria esposizione attuale nella regione; rileva altresì che una mancanza di investimenti interni coordinati a lungo termine danneggerà in modo rilevante la futura forza di attrazione degli investimenti nell'UE per tali investitori; riconosce che un approccio multilivello alla governance, con il coinvolgimento delle comunità locali nelle fasi pertinenti, è essenziale per assicurare che gli investimenti siano mirati ad affrontare le necessità specifiche di ciascuna regione e di ciascuno Stato membro;

6.  chiede alla Commissione di elaborare una comunicazione sull'attrattività di investire in Europa, rispetto ai suoi principali partner e concorrenti, individuando i principali vantaggi e le principali debolezze dell'UE come ambiente per gli investimenti, e di presentare una strategia integrata che comprenda politiche e raccomandazioni specifiche e, se necessario, proposte legislative per migliorare l'ambiente degli investimenti nell'UE;

7.  ritiene che l'UE dovrebbe sfruttare appieno la propria situazione di mercato unico più vasto del mondo (tenore di vita elevato, grande produttività della manodopera, certezza del diritto e capacità in termini di ricerca e innovazione), investitore estero e operatore commerciale per affrontare la crisi fiscale; sottolinea come sia necessario disporre di strumenti e metodi più efficaci, nuovi meccanismi di finanziamento e regimi di investimento, quali le obbligazioni a progetto europee, che potrebbero sfruttare i vantaggi competitivi dell'Europa e le complementarità fra i suoi Stati membri nonché realizzare gli obiettivi della strategia di crescita Europa 2020, per affrontare il problema della recessione e della crescita lenta;

8.  esorta l'UE a introdurre l'investimento quale elemento chiave di tutte le iniziative faro della strategia Europa 2020, per rispondere all'enorme bisogno di crescita e occupazione e fare in modo che contribuiscano ad affrontare la crisi fiscale; invita, in particolare, la Commissione e gli Stati membri a mettere a punto una strategia industriale dell'UE che sia ambiziosa, eco-efficiente e sostenibile, al fine di rivitalizzare la capacità produttiva in tutta l'Unione e generare posti di lavoro di alta qualità all'interno dell'UE;

9.  sottolinea in particolare l'enorme potenziale in termini di capacità di attrazione degli investimenti diretti esteri insito nella promozione di istruzione, ricerca e sviluppo e creazione di posti di lavoro nell'ambito della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, dello sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e dell'aumento dell'efficienza energetica, allo scopo di raggiungere gli obiettivi del 2020 e fare dell'UE un leader mondiale nel campo della tecnologia verde;

10.  ricorda che non aumentare gli investimenti pubblici tramite finanziamenti sostenibili, o persino ridurli, a causa della crisi fiscale, in settori cruciali quali la sanità, l'istruzione, la ricerca e le infrastrutture, potrebbe avere un effetto nefasto sulla competitività e l'attrattività per gli investitori, soprattutto ove diventi un modello a lungo termine; ritiene, di conseguenza, che sia necessario aumentare in modo sostenibile gli investimenti pubblici;

11.  appoggia la nuova proposta di programma «Erasmus per tutti» che può far aumentare in modo consistente le risorse destinate a mobilità e sviluppo della conoscenza, formazione e competenze, allo scopo di promuovere lo sviluppo personale e le prospettive di lavoro dei giovani e contribuire in tal modo a valorizzare il potenziale umano e ad affrontare il problema dell'alto tasso di disoccupazione giovanile in Europa; appoggia «Erasmus per le imprese» e in particolare il programma di scambi «Erasmus per giovani imprenditori» inteso a promuovere la nascita di nuove imprese, il trasferimento di conoscenze a livello transfrontaliero, la cooperazione fra piccole imprese, l'innovazione e la creazione di posti di lavoro;

12.  propone di migliorare e ampliare la base di dati statistici per gli investimenti diretti, secondo i modelli internazionali dell'OCSE e della Banca mondiale, e di adottare obiettivi di investimento e indicatori supplementari a livello nazionale (ambiente urbano, infrastrutture sociali), in modo da evidenziare i progressi che si stanno compiendo in direzione di un ambiente attrattivo per gli investimenti, valutando al contempo le politiche di investimento e i loro effetti positivi sull'economia reale e sull'occupazione nei vari paesi e regioni;

13.  ritiene che qualsiasi strategia volta ad attirare investimenti esteri e locali dovrebbe essere legata al completamento del mercato unico, ad investimenti e flussi transfrontalieri, a mercati aperti e al miglioramento dell'accesso al mercato e alla concorrenza leale per le professioni liberali, visto il numero e la varietà delle nuove opportunità; ritiene, a tale proposito, che l'UE debba promuovere le reti transeuropee e la mobilità dei lavoratori, degli studenti e dei ricercatori, nonché rafforzare la cooperazione e le complementarità fra le economie degli Stati membri;

14.  sottolinea la necessità urgente di ridurre gli ostacoli di natura fiscale per i lavoratori e i datori di lavoro transfrontalieri al fine di agevolare la mobilità dei cittadini e promuovere gli investimenti transfrontalieri;

15.  chiede all'UE di negoziare a livello globale e nel quadro dell'OMC e del G20 la definizione di regole comuni che assicurino una concorrenza leale e condizioni di parità, in considerazione degli squilibri macroeconomici internazionali legati al regolamento finanziario e alla fiscalità, al fine di salvaguardare la propria competitività e garantire il rispetto degli obiettivi sociali e ambientali dell'Unione; invita l'Unione a essere determinante nelle fasi di negoziazione e conclusione di accordi globali di libero scambio (ALS) con i principali partner, quali strumenti per aprire nuovi mercati di beni e servizi, aumentare le opportunità di investimento, agevolare scambi commerciali aperti ed equi e favorire un contesto politico più prevedibile; sottolinea l'importanza di far avanzare i negoziati per un'imposta sulle transazioni finanziarie a livello globale;

16.  è del parere che la creazione di un osservatorio europeo ad hoc sugli investimenti diretti esteri, istituito all'interno della Commissione europea, potrebbe contribuire a rafforzare il coordinamento delle politiche degli Stati membri in tale settore e, al contempo, consentire di monitorare meglio le politiche applicate, compreso il loro impatto macroeconomico, al fine di promuovere l'Europa come destinazione degli investimenti;

17.  invita la Commissione ad accelerare il coordinamento delle politiche economiche, fiscali e sociali degli Stati membri, al fine di attirare investimenti esteri, tenendo contemporaneamente conto delle divergenze socioeconomiche riscontrate tra i membri della zona euro e gli Stati membri dell'UE;

18.  è dell'avviso che l'UE e gli Stati membri debbano intervenire, in particolare per potenziare l'utilizzo dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione, in quanto catalizzatori per attirare ulteriori finanziamenti della BEI, della BERS, nonché di altri istituti finanziari e del settore privato, promuovendo altresì iniziative basate sui partenariati pubblico-privato (PPP), quali le obbligazioni dell'UE collegate a progetti («project bonds»); osserva inoltre che le PMI in particolare possono beneficiare di investimenti volti a rafforzare le capacità, le infrastrutture e il capitale umano; riconosce le potenzialità insite nell'ampliamento della portata degli strumenti finanziari innovativi affinché siano utilizzati con un effetto maggiore come via d'accesso ai finanziamenti per integrare i metodi di finanziamento tradizionali; sottolinea che un carattere rotativo degli strumenti finanziari e un approccio flessibile volto a integrare tali strumenti a livello regionale potrebbero produrre un effetto moltiplicatore del bilancio UE, promuovere partenariati pubblico-privati, rendere disponibili fonti alternative di finanziamento e fornire una nuova e importante fonte di finanziamento per investimenti strategici, sostenendo investimenti a lungo termine sostenibili in un periodo di difficoltà finanziarie;

19.  accoglie con favore le operazioni di rifinanziamento a più lungo termine della BCE (ORLT); chiede alla BCE di intervenire ulteriormente in maniera decisiva per affrontare l'attuale crisi del debito della zona euro, mantenendo la stabilità dei prezzi e, nel contempo, riducendo al minimo gli effetti di ricaduta negativa sull'economia reale e sugli investimenti, che potrebbero derivare dai problemi di liquidità del settore bancario; ritiene che il settore bancario debba adottare le misure necessarie a far fronte alle proprie debolezze strutturali in relazione ai rischi di liquidità a lungo termine, al fine di ristabilire la fiducia degli investitori ed evitare pertanto che la BCE debba intervenire così massicciamente in futuro; ritiene altresì che il quadro operativo delle banche debba essere definito in modo tale che una parte delle sovvenzioni sia resa disponibile a fini di sviluppo e per sostenere le piccole e medie imprese;

20.  ritiene che la prevista riforma della direttiva sui requisiti patrimoniali debba garantire che l'incremento delle riserve patrimoniali per favorire la stabilità a lungo termine del settore bancario non impedisca alle banche di iniettare liquidità nell'economia reale, essenziale per gli investimenti;

21.  sottolinea la necessità di approfondire i mercati di capitale europei onde garantire l'accesso ai finanziamenti da fonti diverse dalle banche;

22.  prende atto delle nuove proposte della Commissione volte a migliorare la regolamentazione del mercato della agenzie di rating del credito, in particolare la rettifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito, la direttiva concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito; sottolinea la necessità di adottare ulteriori provvedimenti per garantire un ambiente sano per l'imprenditoria e una concorrenza leale;

23.  invita la Commissione a valutare i molti ostacoli che ancora persistono e che intralciano la fornitura e la fruizione di servizi transfrontalieri nei singoli Stati membri;

24.  prende atto dell'importanza delle proposte della Commissione intese a modernizzare il mercato europeo degli appalti pubblici; sottolinea che un mercato paneuropeo dinamico degli appalti può offrire importanti opportunità di affari per le imprese europee e può contribuire in modo significativo a incentivare un'industria europea competitiva, nonché ad attrarre gli investimenti e a promuovere la crescita economica;

25.  esprime preoccupazione per la tendenza degli investitori istituzionali della zona euro ad uscire dal capitale azionario della stessa, preferendo titoli emessi da altri paesi, in considerazione del (i) loro ruolo sempre maggiore nel settore finanziario della zona euro e (ii) della diminuzione della percentuale di partecipazione dei fondi di investimento in azioni e altri titoli emessi da residenti della zona euro dal 26% del 2009 al 23% del 2010;

26.  sottolinea il ruolo dei fondi sovrani di investimento dei paesi terzi; evidenzia altresì quanto sia importante rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità, al fine di promuovere sinergie tra l'UE e i fondi sovrani di investimento;

27.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di incoraggiare gli investitori istituzionali a partecipare ai fondi europei di capitale di rischio e ai fondi europei per l'imprenditoria sociale ed eliminare le restrizioni al finanziamento di capitale di rischio nelle piccole e medie imprese;

28.  ritiene che l'imprenditorialità transfrontaliera offra notevoli vantaggi sia alle regioni dell'UE, contribuendo al loro sviluppo economico, sia alle singole imprese, offrendo loro la possibilità di accedere a nuovi e più ampi mercati e fonti di approvvigionamento, come pure a capitale, manodopera e tecnologia;

29.  esprime preoccupazione per l'alto tasso di disoccupazione giovanile registrato in diversi Stati membri e per le prospettive occupazionali negative; prende inoltre atto con preoccupazione della ridotta capacità di attirare capitale umano di alta qualità da parte dell'Unione europea, mentre si registrano flussi significativi di capitale umano verso i paesi del terzo mondo; riconosce che l'Unione europea dispone di un enorme potenziale in termini di capitale umano di alta qualità e invita la Commissione e gli Stati membri a potenziare gli interventi per combattere la disoccupazione giovanile mediante programmi e azioni concrete a livello europeo e nazionale; si compiace, a tale riguardo, per la dichiarazione del Consiglio europeo, dove si invitano gli Stati membri a istituire regimi nazionali affini alla Garanzia per i giovani, ed esorta gli Stati membri ad appoggiare tale richiesta con azioni rapide e concrete a livello nazionale, in modo da garantire che i giovani abbiano un lavoro dignitoso, proseguano gli studi o seguano un corso di formazione/riqualificazione; ritiene che l'Unione europea debba intensificare i propri sforzi per raggiungere gli obiettivi occupazionali della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, anche riducendo l'onere fiscale sull'occupazione per attrarre più investimenti nei settori dell'economia ad alta intensità di manodopera;

30.  sottolinea la sfida affrontata dall'Unione nel suo insieme e dai singoli Stati membri per quanto riguarda l'invecchiamento della popolazione; esorta gli Stati membri a mettere a punto strategie coerenti che affrontino la sfida demografica, compensando le potenziali ripercussioni negative;

31.  sostiene gli obiettivi dell'Unione dell'innovazione; chiede inoltre agli Stati membri di destinare investimenti all'istruzione, alla ricerca e all'innovazione, in considerazione degli effetti positivi che ciò può avere a medio e lungo termine sulla crescita e lo sviluppo; sostiene altresì la specializzazione intelligente, quale principio politico importante e concetto per la politica dell'innovazione, nonché legami più forti tra la ricerca e l'imprenditorialità in settori quali le tecnologie verdi;

32.  sottolinea che la lotta all'evasione fiscale deve essere una priorità massima per l'Unione europea, soprattutto nell'attuale situazione di crisi, in cui l'evasione fiscale rappresenta un'ingente perdita per i bilanci nazionali, e le entrate supplementari potrebbero essere utilizzate per aumentare gli investimenti pubblici; sottolinea la necessità di assicurare collaborazione e coordinamento regolari tra la Commissione e gli Stati membri per combattere la doppia imposizione, la doppia non imposizione, la frode fiscale, l'evasione fiscale e il dumping, nonché l'utilizzo dei paradisi fiscali a scopi illeciti; chiede, più in generale, un maggiore coordinamento fiscale, sia per quanto riguarda il reddito che per quanto riguarda la spesa, tra cui una collaborazione e un coordinamento regolari tra i sistemi fiscali degli Stati membri, anche per una riduzione dei notevoli oneri amministrativi e degli alti costi di conformità alla normativa fiscale che le imprese europee stanno sostenendo, giacché ciò crea disincentivi agli investimenti nell'Unione europea; si compiace della posizione del Parlamento concernente una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB), auspicando al contempo l'adozione della direttiva da parte del Consiglio;

33.  sottolinea che le difficoltà di accesso al finanziamento rimangono una delle principali preoccupazioni per le PMI; esprime inoltre particolare preoccupazione per il fatto che imprese sane non possano ricevere i finanziamenti previsti; chiede altresì alla Commissione e agli Stati membri di attuare rapidamente azioni e misure normative per promuovere il finanziamento delle PMI, come proposto nel piano d'azione dell'UE per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti; sottolinea che la crescita a livello locale è spesso sostenuta dalle PMI e dalle imprese sociali e che il finanziamento della politica di coesione, erogato attraverso un deciso approccio di governance multilivello, può garantire che le PMI e le imprese sociali sviluppino il loro potenziale e continuino ad apportare un contributo di valore alla competitività dell'UE;

34.  sottolinea la necessità di una revisione generale dell'impatto economico del regolamento finanziario dell'UE per garantire che l'attuazione sia proporzionata e non freni gli investimenti;

35.  si compiace del «Programma per la competitività delle imprese e delle PMI» (COSME), proposto dalla Commissione per il periodo 2014-2020, quale strumento per favorire una cultura imprenditoriale e promuovere la nascita di nuove PMI, soprattutto nei nuovi settori, come i servizi dei media sociali, l'economia verde e il turismo;

36.  chiede norme nuove ed efficienti in materia di diritto fallimentare, compresi gli strumenti di allarme rapido, al fine di promuovere una «politica della seconda possibilità» intesa a promuovere l'imprenditorialità e il rilancio delle imprese, dal momento che la seconda possibilità non è adeguatamente riconosciuta dalle legislazioni nazionali; sottolinea l'importanza di rafforzare la rete fra gli imprenditori e coloro che tentano di nuovo di costituire un'impresa, allo scopo di incoraggiare una seconda possibilità, nonché la necessità di affrontare le difficoltà di finanziamento di chi si lancia di nuovo in un'attività imprenditoriale;

37.  invita l'Unione a sfruttare appieno le opportunità di investimento nell'UE e nei paesi terzi derivanti dalla politica europea di vicinato e dalle strategie macroregionali;

38.  invita la Commissione a includere tutti gli indicatori pertinenti per misurare gli squilibri macroeconomici e le ripercussioni sulle regioni dell'UE nel quadro di valutazione;

39.  ricorda che è importante sviluppare ulteriormente partenariati per il settore ambientale che suscitano un interesse crescente negli investitori, tenendo conto delle risorse e delle capacità dell'UE;

40.  si compiace del fatto che nel 2011 il numero delle imprese interessate a investire nell'Unione europea è cresciuto del 5%; deplora che, tuttavia, il numero medio dei posti di lavoro creati per ciascun progetto di investimento sia rimasto invariato;

41.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di attuare il piano d'azione europeo per l'eGovernment, che consente loro di offrire, anche alle imprese, servizi di amministrazione digitale più efficienti ed economici, a livello sia locale sia transfrontaliero;

42.  insiste sulla necessità che l'Unione europea e gli Stati membri, per attrarre più investimenti:

   a) sfruttino il patrimonio storico dell'Unione europea promuovendo i settori della cultura, dello sport e del turismo quali mercati attraenti e in crescita;
   b) promuovano l'economia transatlantica quale nostro attuale e principale partner per gli scambi commerciali e gli investimenti esteri diretti, sfruttando meglio i flussi di manodopera qualificata tra i due continenti e sviluppando il potenziale offerto per rafforzare l'economia dell'innovazione;

43.  accoglie con favore la proposta della Commissione concernente un programma incentrato sulla competitività delle piccole e medie imprese; plaude ai recenti aumenti registrati dal capitale di rischio formale e informale in molti Stati membri, ma ribadisce che l'Unione europea deve semplificare maggiormente la normativa e l'accesso ai finanziamenti per le PMI e gli altri operatori economici, promuovendo sistemi efficienti di capitale di rischio formale e informale nell'Unione europea e rafforzando il ruolo degli investimenti di private e public equity nel finanziare la crescita a lungo termine delle imprese; invita la Commissione a collaborare più attivamente con gli enti finanziari internazionali per creare meccanismi innovativi in materia di finanziamento delle PMI;

44.  rimarca l'importanza di promuovere norme che contribuiscano a sviluppare l'innovazione in nuovi prodotti e servizi, a completare il mercato interno e ad attrarre investimenti nell'Unione europea, e di armonizzare le norme europee con quelle internazionali;

45.  ribadisce la sua proposta che la Commissione, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti (tenuto conto della qualità delle sue risorse umane e della sua esperienza nel settore del finanziamento delle grandi infrastrutture) effettui un'analisi strategica sul finanziamento degli investimenti che non escluda alcuna ipotesi: sovvenzioni, liberazione di somme sottoscritte dagli Stati membri nel capitale della BEI, sottoscrizioni da parte dell'Unione europea al capitale della BEI, prestiti, strumenti innovativi, ingegneria finanziaria adeguata ai progetti di lungo termine non immediatamente redditizi, sviluppo dei sistemi di garanzia, creazione di una sezione investimenti in seno al bilancio dell'Unione europea, consorzi finanziari tra autorità europee, nazionali e locali e partenariati pubblico-privato;

46.  valuta positivamente le iniziative emblematiche della strategia Europa 2020 intitolate «Una politica industriale per l'era della globalizzazione», «Un'Unione dell'innovazione» e «Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse», e osserva che la strategia Europa 2020 contribuirà a rendere l'Unione europea più attraente per gli investimenti, a crearvi nuovi posti di lavoro e a conservarne la competitività internazionale.

47.  evidenzia che, a causa degli attuali scarsi livelli di crescita e alti livelli di disoccupazione, la politica di coesione dell'UE fornisce un importante contributo all'economia europea nonché alla ricerca e all'innovazione europea e costituisce la più vasta voce di spesa del bilancio dell'UE per quanto concerne gli investimenti nell'economia reale, rafforzando la coesione economica, sociale e territoriale mediante la riduzione delle differenze regionali e attuando una strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva che ha un notevole effetto leva per gli investimenti pubblici e privati a livello UE, nazionale, regionale e locale;

48.  sottolinea che un approccio discriminatorio nei confronti delle grandi imprese potrebbe ostacolare l'innovazione e ridurre la competitività di altre imprese dell'UE, in particolare delle PMI, escludendole da partenariati globali fondamentali nell'ambito dell'innovazione collaborativa e riducendo il loro accesso alle tecnologie avanzate;

49.  appoggia la motivazione economica di una politica di sviluppo territoriale locale/regionale radicata nella logica fondamentale secondo cui l'interesse nelle regioni meno sviluppate dell'Unione potrebbe aumentare se fossero in grado di offrire vantaggi comparativi competitivi (infrastrutture adeguate, risorse umane specializzate, ecc.), nonché un insieme specifico di incentivi; chiede alla Commissione, in tale contesto, di sostenere gli Stati membri e le regioni nel perseguire le proprie politiche di incentivi agli investimenti, in particolare per quanto riguarda gli investimenti a lungo termine – non da ultimo a livello transfrontaliero – soprattutto i progetti di infrastrutture; rileva con rammarico il fatto che le regioni meno sviluppate dell'UE perdono sempre più la propria attrattività a vantaggio di paesi terzi; invita le autorità competenti a elaborare misure urgenti volte a mantenere gli investimenti attuali e ad attrarne di nuovi;

50.  sottolinea che l'UE possiede un'enorme forza nelle sue città, e che importanti progetti di infrastrutture urbane e parchi commerciali innovativi risultano estremamente attraenti per gli investimenti; esorta gli Stati membri a investire su vasta scala nelle infrastrutture, nelle nuove tecnologie e nella R&S, compresi i sistemi di trasporto multimodale, al fine di promuovere la vivibilità e la competitività delle città europee sulla base dei loro elementi di forza tradizionali garantendo che questi investimenti non vadano a scapito di una vera coesione territoriale e di uno sviluppo rurale equilibrato;

51.  sottolinea la necessità non solo di diffondere e attuare la ricerca e l'istruzione ma anche di investirvi a livello locale; rileva che a tal fine è necessario utilizzare pienamente il potenziale umano disponibile – ricercatori e fondazioni accademiche a livello locale – per attrarre sia investimenti nazionali sia investimenti diretti stranieri; segnala, in questo contesto, che è altresì importante tener conto della mobilità dell'elemento umano: insegnanti, ricercatori e studenti;

52.  ritiene che le regioni sottosviluppate dovrebbero continuare a beneficiare di importanti finanziamenti UE per fornire agli investitori altri vantaggi competitivi a livello locale, oltre a costi del lavoro ridotti;

53.  sottolinea la necessità di potenziare le infrastrutture al fine di rafforzare la coesione regionale e la competitività delle regioni; rileva in tale contesto l'importanza delle reti transeuropee e dell'uso di strumenti finanziari supplementari quali i prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti e i partenariati tra settori pubblico e privato;

54.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1.
(2) GU L 306 del 23.11.2011, pag. 8.
(3) GU L 306 del 23.11.2011, pag. 12.
(4) GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25.
(5) GU L 306 del 23.11.2011, pag. 33.
(6) GU L 337 del 20.12.2011, pag. 5.
(7) GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41.
(8) Testi approvati, P7_TA(2011)0565.
(9) Testi approvati, P7_TA(2012)0135.


Aspetti commerciali del partenariato orientale
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Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2012 sugli aspetti commerciali del partenariato orientale (2011/2306(INI))
P7_TA(2012)0276A7-0183/2012

Il Parlamento europeo,

–  visti i negoziati in corso in materia di accordi di associazione tra l'UE e l'Ucraina, la Moldova, la Georgia, l'Armenia e l'Azerbaigian, i quali conterranno elementi commerciali importanti,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 22 gennaio 2007, che ha adottato le direttive negoziali relative all'accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina che prevede una zona di libero scambio globale e approfondita,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 10 maggio 2010, che ha adottato le direttive negoziali relative agli accordi di associazione tra l'UE e l'Armenia e tra l'UE e la Georgia che prevedono una zona di libero scambio globale e approfondita,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 15 giugno 2009, che ha adottato le direttive negoziali relative all'accordo di associazione tra l'UE e la Moldova e viste le ulteriori direttive negoziali dettagliate relative alla zona di libero scambio globale e approfondita, adottate dal Consiglio il 20 giugno 2011,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 10 maggio 2010, che ha adottato le direttive negoziali relative all'accordo di associazione tra l'UE e l'Azerbaigian,

–  visto l'accordo commerciale e di cooperazione stipulato dalla Comunità europea e dall'allora Unione Sovietica nel 1989 e successivamente approvato dalla Bielorussia,

–  vista la dichiarazione congiunta della Commissione e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 25 maggio 2011 dal titolo «Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento» (COM(2011)0303),

–  visto lo sviluppo della politica europea di vicinato (PEV) dal 2004 in poi, e in particolare le relazioni della Commissione sui progressi compiuti nella sua attuazione,

–  viste le sue raccomandazioni per i negoziati relativi agli accordi di associazione con la Moldova, la Georgia, l'Armenia e l'Azerbaigian,

–  visti i piani d'azione adottati congiuntamente con l'Armenia, l'Azerbaigian, la Georgia e la Moldova, nonché l'agenda di associazione con l'Ucraina,

–  viste le dichiarazioni congiunte del vertice di Praga per il partenariato orientale del 7 maggio 2009 e del vertice di Varsavia per il partenariato orientale del 29-30 settembre 2011,

–  vista la creazione dell'Assemblea parlamentare EURONEST mediante il relativo atto costitutivo del 3 maggio 2011,

–  visto l'articolo 8, del trattato sull'Unione europea e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0183/2012),

A.  considerando che la conclusione e l'attuazione di accordi di associazione che prevedono zone di libero scambio globali e approfondite (DCFTA) rappresentano un obiettivo prioritario e un'ambizione della nuova politica europea di vicinato nei confronti dei partner orientali;

B.   considerando che quattro dei sei paesi del partenariato orientale sono già membri dell'OMC e che i governi dell'Azerbaigian e della Bielorussia possiedono solo lo status di osservatore;

C.  considerando che in seguito ai movimenti rivoluzionari che hanno avuto luogo nel 2011 nel vicinato meridionale dell'UE, conosciuti come la primavera araba, l'interesse dell'UE si è concentrato sui vicini del sud; considerando che i paesi appartenenti al partenariato orientale e le relazioni commerciali dell'UE con i medesimi meritano l'attenzione dell'UE;

D.  considerando che la presenza economica della Cina nei paesi del partenariato orientale continua ad aumentare;

E.  considerando che i negoziati con l'Ucraina riguardanti una zona di libero scambio globale ed approfondita si sono conclusi nell'ottobre del 2011; considerando che la DCFTA entrerà in vigore in seguito alla conclusione dell'accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina, attualmente bloccato a motivo del fatto che l'UE non approva gli sviluppi politici interni in Ucraina né il funzionamento del suo sistema giudiziario;

F.  considerando che i negoziati con la Georgia e la Moldova relativi a una zona di libero scambio globale e approfondita sono stati approvati dal Consiglio nel dicembre 2011 e che i primi cicli di negoziati dovrebbero avere luogo nella primavera del 2012;

G.   considerando che nel 2011 l'Armenia ha compiuto progressi significativi verso l'adempimento delle raccomandazioni fondamentali e che i negoziati relativi alla zona di libero scambio globale e approfondita tra l'UE e l'Armenia, avviati nel febbraio 2012, hanno avuto inizio il 6 marzo 2012;

H.  considerando che il processo di adesione dell'Azerbaigian all'OMC è in corso dal 1997, ma che i progressi sono stati limitati, il che rappresenta uno degli ostacoli principali all'avvio dei negoziati relativi alla zona di libero scambio globale e approfondita con l'UE;

I.   considerando che la Bielorussia fino a questo momento ha partecipato soltanto in misura limitata alle diverse piattaforme del partenariato orientale; considerando che ciò mette a repentaglio il raggiungimento dell'obiettivo finale del partenariato orientale, ovvero il consolidamento della democrazia, il progresso, la stabilità e la prosperità nel vicinato orientale dell'UE; prende atto delle dinamiche economiche del nuovo spazio economico costituito da Russia, Kazakistan e Bielorussia e incoraggia i suoi membri a svolgere le loro attività commerciali nel rispetto delle norme commerciali riconosciute a livello internazionale, in particolare quelle derivanti dal WTO;

J.   considerando che tutti i partner orientali dell'UE, in quanto stati dell'ex URSS, condividono lo stesso contesto storico e istituzionale e che nel corso della transizione politica e socioeconomica degli ultimi due decenni hanno affrontato sfide simili;

Osservazioni generali

1.  sottolinea che la prospettiva della creazione di una zona di libero scambio globale e approfondita con l'UE costituisce per i paesi partner uno degli incentivi fondamentali a portare avanti le loro riforme; ritiene che la creazione di zone di libero scambio globali e approfondite sia uno degli strumenti più ambiziosi della politica commerciale bilaterale dell'UE per ottenere un ambiente economico stabile, trasparente e prevedibile rispettoso della democrazia, dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto, poiché consente non solo una maggiore integrazione economica mediante uno smantellamento progressivo delle barriere commerciali ma anche una convergenza normativa nei settori che incidono sugli scambi di beni e servizi, in particolare aumentando la protezione degli investimenti, ottimizzando le procedure doganali e frontaliere, riducendo le barriere commerciali tecniche nonché altre barriere non tariffarie al commercio, rafforzando le norme sanitarie e fitosanitarie e migliorando il benessere degli animali, migliorando i quadri giuridici per la concorrenza e gli appalti pubblici e garantendo lo sviluppo sostenibile; sostiene che la creazione di zone di libero scambio globali e approfondite sia essenziale per la lotta alle tendenze al protezionismo a livello globale;

2.  riconosce che le DCFTA forniscono all'UE uno strumento commerciale fondamentale per lo sviluppo delle relazioni economiche a lungo termine con i paesi terzi; riconosce l'impatto delle DCFTA sull'intero funzionamento dei paesi partner commerciali dell'UE, che va ben al di là delle pure questioni commerciali, influenzando anche lo stato della democrazia, lo Stato di diritto e altri standard comuni;

3.  sottolinea che il processo decisionale di valutazione della preparazione dei potenziali partner UE ad accedere ai negoziati commerciali dovrebbe essere libero da pregiudizi politici e dovrebbe dipendere, in misura maggiore, dalla reale capacità del partner commerciale di attuare efficacemente le condizioni della DCFTA;

4.  riconosce il fatto che le DCFTA potrebbero costituire una componente fondamentale di un più ampio accordo politico (accordo di associazione); sottolinea, tuttavia, che nel caso in cui non sia possibile o consigliabile concludere un accordo di associazione con un particolare paese, occorre considerare altre strategie allo scopo di perseguire gli obiettivi economici e commerciali dell'Unione nei confronti di detto paese;

5.  sottolinea l'importanza del programma globale di potenziamento istituzionale, dello strumento per l'assistenza tecnica e lo scambio di informazioni (TAIEX) e dei programmi di gemellaggio nel fornire aiuti ai partner orientali per l'adempimento delle raccomandazioni fondamentali e per favorire la loro capacità di attuazione;

6.  riconosce che una maggiore integrazione commerciale, con i profondi cambiamenti nelle strutture economiche che comporta, richiede notevoli sforzi a breve e medio termine da parte dei nostri partner orientali; è tuttavia convinto che, nel lungo periodo, i benefici di tale integrazione compenseranno tali sforzi; sottolinea che il sostegno e il coinvolgimento della società civile locale e delle ONG internazionali nella promozione dei benefici a lungo termine rappresentano la chiave del successo dei loro processi di riforma;

7.  è favorevole al rafforzamento della cooperazione tra l'UE e i suoi partner orientali in una serie di settori, in particolare l'industria, le PMI, la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, la CIP e il turismo;

8.  ritiene che la differenziazione, unita all'attuazione del principio del «more for more» (più per chi si impegna di più) delineato nella suddetta comunicazione congiunta dal titolo «Una risposta nuova a un vicinato in mutamento», rappresenti un passo in avanti nella direzione giusta nell'ambito delle relazioni commerciali con i partner orientali, riconoscendo gli sforzi di coloro che compiono i maggiori progressi e motivando gli altri a incrementare i propri sforzi; ritiene che il commercio dovrebbe agevolare il cambiamento e sottolinea l'importanza delle clausole di condizionalità e della loro conseguente attuazione;

9.  è convinto che l'integrazione economica dei partner orientali con l'UE non può essere ottenuta in modo efficiente senza riforme politiche e sociali, una partecipazione della società civile nel processo decisionale e un'integrazione economica tra i paesi orientali stessi; evidenzia che l'integrazione economica tra questi paesi deve essere aperta, affinché si possa trarre vantaggio dai suoi benefici; si rammarica, a tal proposito, che i conflitti regionali, congelati per molti anni, abbiano danneggiato l'efficacia e lo sviluppo del commercio transfrontaliero e continuino a causare gravi perdite economiche per alcuni dei partner orientali, causandone l'isolamento economico;

10.  considera importante che l'UE offra a tutti i partner delle DCFTA le flessibilità che spettano loro conformemente alle norme dell'OMC;

11.  evidenzia l'importanza della prevenzione dei conflitti grazie alla coesione economica e sociale;

12.  invita la Commissione a concedere, in particolare, flessibilità che promuovano lo sviluppo delle industrie nascenti nei paesi partner della DCFTA;

13.  accoglie positivamente la proposta della Commissione contenuta nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020 che propone un aumento del 40% nei finanziamenti per la politica europea di vicinato; enfatizza la sua opinione secondo la quale i partner orientali non possono assumersi da soli l'onere dei costi del ravvicinamento delle legislazioni e delle necessarie riforme istituzionali e strutturali e che il sostegno finanziario dell'UE, il quale dovrebbe integrare i loro propri sforzi di riforma, è inoltre essenziale al successo; a tale proposito, esorta il Consiglio a mantenere i finanziamenti proposti dalla Commissione;

14.  sottolinea il ruolo dei parlamenti nazionali dei partner orientali dell'UE nel ravvicinamento della legislazione commerciale all'acquis dell'UE, prerequisito per la conclusione e l'adeguata attuazione delle future DCFTA; a tal proposito, esorta l'Unione europea e i suoi Stati membri a fornire loro maggiore assistenza tecnica e invita specialmente i nuovi Stai membri dell'UE a condividere con loro le competenze e le migliori prassi acquisite nel loro stesso processo di allineamento della legislazione nazionale con l'acquis comunitario in materia di commercio;

15.  si compiace dell'adesione dell'Ucraina e della Moldova al trattato che istituisce la Comunità dell'energia, considerando l'importanza cruciale che ciò può rivestire per garantire il raggiungimento degli obiettivi in materia di sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE e per contribuire alla sicurezza di detti paesi;

16.  accoglie con favore tutti gli sforzi volti a rafforzare il partenariato orientale, in particolare le iniziative faro della Commissione concernenti le PMI, compreso lo strumento per le PMI della PEV, i mercati energetici regionali e l'efficienza energetica;

17.  invita la Commissione a sviluppare ulteriormente la strategia dell'UE per il Mar Nero, in quanto rappresenta una componente importante della strategia energetica esterna dell'UE, dato il suo ruolo geostrategico che offre un significativo potenziale in termini di sicurezza dell'approvvigionamento energetico e diversificazione dell'offerta;

18.  riconosce l'importanza dell'Assemblea parlamentare EURONEST, in particolare della sua commissione per l'integrazione economica, il ravvicinamento normativo e la convergenza con le politiche dell'Unione europea e della sua commissione per la sicurezza energetica, nelle discussioni sulle questioni commerciali tra i membri del Parlamento europeo e i parlamentari nazionali dei partner orientali dell'UE; auspica che nell'immediato futuro si verifichino le condizioni necessarie per consentire l'adesione del Parlamento bielorusso all'Assemblea parlamentare EURONEST;

19.  sottolinea che una DCFTA non è una forma di assistenza ai partner orientali, bensì un accordo commerciale che comporta vantaggi e obblighi reciproci per entrambe le parti; si rammarica che il riesame della PEV non approfondisca il tema di come lo sviluppo di tale politica commerciale potrebbe comportare un rilancio per gli interessi economici dell'UE, apportando sostanziali benefici ai consumatori, alle imprese e ai lavoratori dell'UE; sottolinea che le DCFTA non solo porterebbero vantaggi economici ai partner orientali, ma potrebbero anche accelerare le riforme istituzionali, la modernizzazione e lo sviluppo;

20.  prende nota della creazione, il 18 ottobre 2011, di una zona di libero scambio tra la maggioranza dei membri della Comunità di Stati indipendenti, della quale fanno parte i partner orientali dell'UE ad eccezione della Georgia e, per il momento, dell'Azerbaigian; ritiene che la conclusione di accordi di libero scambio con altri paesi non dovrebbe danneggiare le DCFTA che i paesi del partenariato orientale sottoscrivono con l'UE e, a tale proposito, sottolinea che è importante che l'UE rappresenti un'alternativa interessante e redditizia per i partner orientali;

21.  insiste sul fatto che la strategia dell'UE verso la Russia dovrebbe tenere debitamente conto dell'influenza russa sui partner orientali; osserva che la Russia ha realizzato un'unione doganale con il Kazakistan e con un partner orientale, la Bielorussia; si rammarica del fatto che la Russia può aver indebolito i negoziati commerciali tra l'UE e numerosi partner orientali, in particolare l'Ucraina, offrendo loro un percorso alternativo basato su soluzioni a breve termine quali minori prezzi del gas; ritiene che tali alternative si dimostreranno controproducenti sul lungo periodo per i partner orientali;

22.  insiste sul fatto che il successo delle DCFTA dipenderà in larga parte dal consolidamento istituzionale e da un'adeguata attuazione degli impegni che può essere garantita esclusivamente in un contesto imprenditoriale aperto, trasparente e non corrotto, il che costituisce un prerequisito per l'efficace attuazione delle DCFTA;

23.  nota che la prosperità e la stabilità del vicinato orientale dell'UE costituiscono un fortissimo interesse per l'UE e che delle relazioni stabili e prevedibili tra l'UE e i suoi partner orientali aumenteranno senza dubbio il volume degli scambi commerciali in entrambe le direzioni;

24.  osserva al contempo che, per la maggior parte dei paesi del partenariato orientale, l'UE rappresenta il principale partner per quanto riguarda le esportazioni;

25.  sottolinea che, sebbene abbiano compiuto progressi sufficienti nell'adempimento delle raccomandazioni fondamentali, quali condizioni per l'avvio dei negoziati riguardanti una zona di libero scambio globale ed approfondita, la Georgia e la Moldova devono ancora garantire che il loro impegno nei confronti del processo di riforma sia di lungo termine e che perseguiranno un processo di riforma duraturo durante tutto il corso dei negoziati; enfatizza che entrambi i paesi devono ancora realizzare progressi significativi nella riforma normativa in particolare riguardo gli ostacoli tecnici al commercio, le misure sanitarie e fitosanitarie, i diritti di proprietà intellettuale e le norme sulla concorrenza;

26.  esprime preoccupazione riguardo alla capacità istituzionale dei partner orientali in relazione alla vera e propria attuazione di una DCFTA; sottolinea che la conclusione di una DCFTA non garantisce in sé il successo, a meno che essa non sia effettivamente attuata e accompagnata da misure efficaci in materia di concorrenza e di lotta alla corruzione;

27.  osserva che la conclusione delle DCFTA implica l'adesione alle norme sul lavoro adottate a livello internazionale; osserva che il rispetto delle norme fondamentali in materia di lavoro approvate dall'Organizzazione internazionale del lavoro costituisce un elemento essenziale del rispetto dei diritti umani;

28.  invita ad un approccio ambizioso all'integrazione delle economie dell'UE e dei paesi partner orientali attraverso le DCFTA, che comprenda altri aspetti correlati al commercio libero ed equo; raccomanda che tutte le DCFTA includano un capitolo sullo sviluppo sostenibile vincolante, con disposizioni relative alla protezione ambientale e ai diritti internazionali in materia di lavoro;

Armenia

29.  plaude al governo armeno per aver intensificato i suoi sforzi volti ad adempiere alle raccomandazioni fondamentali nel 2011, che hanno portato all'avvio dei negoziati relativi ad una zona di libero scambio globale e approfondita nel febbraio 2012;

30.  accoglie con favore l'avvio, nel febbraio 2012, dei negoziati relativi ad una zona di libero scambio globale e approfondita tra l'Armenia e l'UE, e il loro inizio effettivo il 6 marzo 2012; incoraggia l'Armenia a utilizzare il potenziale della DCFTA per rilanciare l'economia del paese, esportare le opportunità e accedere al mercato UE, ad accelerare le riforme necessarie e, in generale, ad adeguare gli standard armeni a un livello europeo; sottolinea che una più stretta integrazione economica con l'UE deve contribuire a rafforzare la stabilità politica e la sicurezza nella regione; auspica una tempestiva conclusione dei negoziati relativi ad una zona di libero scambio globale e approfondita tra l'UE e l'Armenia;

31.  accoglie con favore l'avvio dei negoziati relativi a una zona di libero scambio globale ed approfondita, che forniranno opportunità per rafforzare le relazioni economiche tra le due parti; ritiene necessario sostenere riforme volte a creare un ambiente economico stabile e trasparente che attragga investimenti stranieri, incrementi la crescita e crei occupazione;

32.  ritiene che la conclusione di una DCFTA stimolerà l'economia armena, incrementando, tra l'altro, la concorrenza;

33.  si rammarica che entro i confini chiusi dell'Armenia con l'Azerbaigian e la Turchia si continuino a manifestare le conseguenze del conflitto del Nagorno-Karabakh, lasciando il paese economicamente isolato a causa della scarsità di vie di accesso; sottolinea che l'apertura di questi confini rappresenta, tra l'altro, una condizione importante onde attirare gli investimenti esteri;

34.  esprime preoccupazione per gli attuali, stretti legami tra gli ambienti politici e dell'imprenditoria e per i forti ostacoli alle imprese, tra cui un sistema di tassazione non trasparente e una bassa protezione degli investimenti; riconosce la necessità di un quadro istituzionale forte per gli appalti pubblici e la politica di concorrenza, al fine di includere un efficace meccanismo di applicazione;

35.  accoglie con favore la decisione dell'Armenia di aderire, nel dicembre 2011, agli accordi sugli appalti pubblici dell'OMC; ritiene che questo passo vada a vantaggio dell'immagine dell'Armenia come partner commerciale affidabile;

36.  sottolinea che una DCFTA dovrebbe prevedere un profondo impegno da parte dell'Armenia a riformare le proprie norme per avvicinarsi agli standard dell'UE, insieme a misure efficaci contro la corruzione;

37.  raccomanda anche l'inclusione, in una DCFTA, di misure volte a rafforzare l'attuazione delle norme sulla concorrenza, consentendo quindi la partecipazione di investitori e aziende esteri, in particolare nei settori dell'edilizia e dell'energia armeni;

38.  esorta l'Armenia ad affrettarsi a osservare le misure sanitarie e fitosanitarie dell'UE che consentirebbero la diversificazione delle esportazioni armene con l'inclusione dei prodotti agricoli;

39.  ritiene che l'indebolimento della dipendenza dell'Armenia dal sostegno commerciale e governativo russo in seguito all'apertura delle frontiere armene e al rafforzamento della cooperazione internazionale favorisca la crescita economica del paese; a tale proposito, ritiene che la conclusione di una DCFTA con l'UE risulterebbe particolarmente vantaggiosa;

Azerbaigian

40.  riconosce gli sforzi e i risultati dell'Azerbaigian verso un avvicinamento all'acquis dell'UE; a tale proposito, accoglie con favore la recente adozione del nuovo codice doganale e del nuovo codice edilizio;

41.  sottolinea che l'adesione dell'Azerbaigian all'OMC costituisce un prerequisito fondamentale per l'apertura dei negoziati relativi ad una zona di libero scambio globale e approfondita e quindi per un'evoluzione delle relazioni commerciali tra l'UE e l'Azerbaigian; prende nota del fatto che la struttura dell'economia azera non dà al suo governo una motivazione forte ai fini dell'adesione all'OMC e di una DCFTA con l'UE; sottolinea tuttavia che i vantaggi di una DCFTA non sono strettamente economici, ma che essa potrebbe anche sviluppare l'economia locale al di là dell'eccessivo affidamento alle esportazioni di energia; esorta pertanto il governo azero ad intensificare i suoi sforzi verso l'adesione all'OMC; a tale proposito, chiede all'UE di fornire all'Azerbaigian l'assistenza necessaria;

42.  plaude alla significativa crescita economica registrata dall'Azerbaigian negli ultimi anni; sottolinea, tuttavia, che il settore petrolifero contribuisce al 50% del PIL, al 95% delle esportazioni e al 60% delle entrate di bilancio di questo paese, rendendo l'economia azera vulnerabile alla volatilità dei prezzi del petrolio e a tutti i cambiamenti nella domanda globale; a tale proposito, esorta il governo azero a considerare l'adozione di misure efficaci e coerenti per diversificare l'economia del paese;

43.  ricorda il potenziale dell'Azerbaigian per lo sviluppo di una produzione agricola competitiva e raccomanda al governo azero di prendere in considerazione questo settore come potenzialmente importante per la diversificazione della sua economia e delle sue esportazioni nell'UE, soggette alla conformità con i requisiti sanitari e fitosanitari dell'UE, e in altri paesi;

44.  chiede al governo azero di impegnarsi apertamente nella lotta alla corruzione e alle disuguaglianze sociali che possono condurre a tensioni sociali, e di migliorare l'accesso ai finanziamenti per le imprese, rendendo quindi l'economia del paese più competitiva e attraente per gli investimenti esteri;

45.  sostiene fortemente il passaggio della componente commerciale del futuro accordo di associazione UE-Azerbaigian a una DCFTA, una volta soddisfatte tutte le condizioni;

Bielorussia

46.  si rammarica che la Bielorussia, nonostante il suo indiscutibile potenziale, si stia allontanando sempre di più dall'UE in termini di standard politici ed economici generali, nonché di modello economico;

47.  sottolinea l'importanza della posizione strategica della Bielorussia come paese di transito dell'energia, in particolare per le forniture di gas naturale all'Unione europea; invita pertanto la Bielorussia a ratificare tempestivamente la carta dell'energia e a provvedere alla sua debita applicazione;

48.  ricorda che l'UE è il secondo maggiore partner commerciale della Bielorussia dopo la Russia;

49.  sottolinea la necessità di maggiore assistenza da parte dell'UE al fine di migliorare le prestazioni delle strutture amministrative, in particolare la necessità di combattere la corruzione;

50.  sottolinea le difficoltà nella valutazione della reale situazione economica in Bielorussia dovute alle statistiche ufficiali che, secondo gli osservatori indipendenti, nascondono la realtà, nella quale presumibilmente il 20% della popolazione bielorussa vive al di sotto della soglia di povertà;

51.  prende nota del fatto che l'80% delle imprese è di proprietà pubblica e che lo sviluppo del settore privato è ostacolato da misure discriminatorie e arbitrarie, da modifiche alla legislazione e da imposizioni gravose che costringono il settore privato a operare, in parte, nell'economia sommersa;

52.  ricorda che, a causa del clima politico ed economico negativo in Bielorussia, il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale hanno interrotto i crediti alla Bielorussia nel 1996 e che l'UE ha adottato la stessa decisione nel 1997; sottolinea che tutto ciò ha dissuaso e continua a dissuadere gli investitori esteri, e che gli investimenti esteri diretti si attestano attualmente solo all'1% del PIL del paese;

53.  ritiene che l'UE dovrebbe aiutare a rafforzare la società civile bielorussa, riorientando i fondi dell'UE in tale direzione;

54.  è convinto che sia necessario attuare profonde riforme istituzionali e strutturali, al fine di iniziare a costruire un'economia di mercato funzionante, trasparente e aperta;

55.  sottolinea che l'adesione del paese all'OMC rappresenta una condizione per l'avvio dei negoziati relativi a qualsiasi tipo di accordo di libero scambio con l'Unione europea; a tale proposito, esorta la Bielorussia a impegnarsi apertamente nel processo di adesione all'OMC; osserva che la Bielorussia, in quanto membro dell'Unione doganale con la Russia e il Kazakistan, potrebbe avvalersi dell'esperienza maturata dalla Russia nel processo di adesione all'OMC;

56.  è convinto che l'UE dovrebbe adoperarsi con ogni mezzo per coinvolgere la Bielorussia in un dialogo politico ed economico vero e proprio e fornire incentivi per riforme che sono indispensabili e di estrema importanza per la popolazione Bielorussia; a tale proposito, prende atto delle attuali misure economiche restrittive dell'UE contro la Bielorussia; ritiene che l'UE debba portare avanti le sue misure restrittive mirate, pur continuando a sostenere la società civile e gli imprenditori, con l'obiettivo non solo di migliorare le condizioni economiche ma anche di rafforzare lo Stato di diritto, la trasparenza e la lotta contro la corruzione;

Georgia

57.  sottolinea che, secondo la valutazione della Banca mondiale, la Georgia è una delle economie con il processo di riforma più rapido al mondo e che si trova al sedicesimo posto nella graduatoria della Banca mondiale dei paesi ideali per gli affari;

58.  prende atto dell'opera di ricostruzione della Georgia dopo la guerra del 2008 e della sua apertura a nuovi mercati;

59.  riconosce che il governo georgiano sta tentando di aumentare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, sottolinea tuttavia che la Georgia continua registrare la più elevata presunta incidenza di software pirata (95%) di qualsiasi altro paese; a tale proposito, esorta il governo georgiano a sviluppare una legislazione per l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, tenendo, tuttavia, in debito conto i diritti umani e la proporzionalità;

60.  osserva che la Georgia ha dimostrato una crescita economica e tassi di investimento significativi e sottolinea che la DCFTA costituirebbe un ulteriore fattore per favorire una crescita su larga scala e attirare investimenti esteri;

61.  incoraggia la Georgia a perfezionare la sua legislazione, a migliorare l'efficacia delle sue istituzioni e a garantire elevati standard sul controllo della qualità dei suoi prodotti, al fine di soddisfare i requisiti stabiliti dalla Commissione europea;

62.  accoglie con favore il nuovo sistema di appalti georgiano che consente di condurre aste elettroniche per tutti i tipi di contratti, indipendentemente dalle loro dimensioni o natura; sottolinea che la Georgia dovrebbe anche essere d'esempio per gli Stati membri dell'Unione europea in questo ambito;

63.  esorta la Georgia a garantire che, una volta completati i negoziati relativi a una zona di libero scambio globale e approfondita, solo i prodotti provenienti dalle regioni che riconoscono formalmente la loro adesione allo stato georgiano possano beneficiare di preferenze commerciali;

Moldova

64.  riconosce con soddisfazione che la Moldova, nonostante la fragilità della sua economia, negli ultimi anni ha assistito a un notevole processo di riforma e ha migliorato in modo significativo le sue prestazioni economiche; a tale proposito, evidenzia l'importanza vitale degli aiuti finanziari forniti dal Fondo monetario internazionale e dell'assistenza macrofinanziaria fornita dall'UE;

65.  ritiene che la futura DCFTA dovrebbe applicarsi a tutto il territorio della Moldova che riconosce formalmente la sua adesione allo Stato moldovo;

66.  prende nota che, per il momento, la maggior parte delle esportazioni moldave derivano dall'agricoltura e, quindi, devono affrontare la forte concorrenza e i requisiti rigorosi del mercato dell'UE; ritiene che una DCFTA dovrebbe favorire la diversificazione delle esportazioni moldave e rendere il paese più competitivo e dovrebbe permettere alla Moldova di attirare investimenti stranieri al fine di porre termine alla sua dipendenza dalle rimesse ed effettuare la transizione verso un'economia di mercato competitiva nelle esportazioni;

67.  sottolinea l'importanza di portare avanti l'allineamento della Moldova all'UE per quanto riguarda le infrastrutture e i sistemi di regolamentazione tecnica, la standardizzazione, la valutazione della conformità, la sperimentazione, la vigilanza del mercato e la metrologia;

68.  sottolinea che sono ancora necessari progressi significativi nel campo dei servizi e della protezione degli investimenti;

69.  esorta le autorità dell'UE a impegnarsi maggiormente per giungere ad una soluzione pacifica ai problemi della reintegrazione territoriale della Moldova;

Ucraina

70.  accoglie positivamente la conclusione della DCFTA tra l'UE e l'Ucraina, primo accordo di libero scambio tra l'UE e un partner orientale; ritiene che questo accordo innovativo e l'esperienza acquisita durante i relativi negoziati saranno senza dubbio d'esempio per i futuri negoziati relativi ad una zona di libero scambio globale e approfondita;

71.  sottolinea che l'Ucraina rappresenta il più grande partner orientale dell'UE e che la DCFTA apre un nuovo mercato di 46 milioni di consumatori per l'UE; ritiene che per l'UE i vantaggi maggiori dell'attuazione della DCFTA deriveranno da un regime di scambi commerciali e investimenti più stabile e prevedibile in Ucraina;

72.  accoglie con favore gli sforzi delle autorità ucraine volti al superamento delle disuguaglianze sociali e geografiche, in particolare tra la capitale e le regioni;

73.  si rammarica del ritardo nella firma dell'accordo di associazione, condizione necessaria per l'entrata in vigore della DCFTA; auspica che tali ostacoli alla firma possano presto essere superati;

74.  prende atto del fatto che la Commissione ha escluso la possibilità di un'applicazione provvisoria della DCFTA prima della conclusione dell'Accordo di associazione e del consenso del Parlamento europeo; sottolinea che l'applicazione sia dell'Accordo di associazione che della DCFTA comporterà riforme strutturali e politiche e, pertanto, auspica una rapida attuazione di entrambi;

75.  riconosce che, in relazione all'integrazione nelle strutture europee, l'Ucraina ha compiuto alcuni progressi, ha cominciato ad adattare il proprio sistema giuridico alle norme europee e internazionali e ha inoltre compiuto notevoli progressi per quanto riguarda l'adozione degli standard e delle norme dell'OCSE; osserva, tuttavia, che il clima imprenditoriale in Ucraina si classifica tuttora al 152esimo posto della classifica «Doing Business» della Banca Mondiale, con un peggioramento dei problemi relativi alle transazioni commerciali transfrontaliere;

76.  sottolinea che il successo dell'attuazione della DCFTA dipenderà in larga misura dalla volontà politica e dalla capacità amministrativa di attuare tutte le sue disposizioni in modo tempestivo e accurato; considera questa come una sfida importante per l'Ucraina che ha avuto esperienze contrastanti in materia di riforme dell'economia e dello Stato e che continua a incontrare difficoltà nell'adempimento di tutti gli impegni inerenti al processo di adesione all'OMC e degli impegni nei confronti della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale;

77.  ribadisce che le riforme economiche, politiche e istituzionali fondamentali, insieme ad una partecipazione ampia e permanente delle organizzazioni e delle reti della società civile, devono essere accelerate e condotte in modo più completo e coerente, al fine di poter garantire un'attuazione adeguata della DCFTA e i benefici da essa derivanti; invita, in particolare, a continuare le riforme economiche nei settori dell'agricoltura, dell'energia e dei trasporti;

78.  esprime preoccupazione per i segnali negativi relativi al contesto imprenditoriale e di investimenti dovuti a varie carenze istituzionali e sistemiche quali barriere all'accesso al mercato, permessi amministrativi, un numero eccessivo di ispezioni amministrative, sistemi di tassazione e doganali poco trasparenti e un'amministrazione inadeguata, un sistema giuridico instabile e poco trasparente e il suo funzionamento inadeguato, un'amministrazione pubblica e un potere giudiziario deboli e corrotti, una debole attuazione dei contratti e una tutela insufficiente dei diritti di proprietà, il sottosviluppo e la monopolizzazione delle infrastrutture; esorta il governo ucraino ad accelerare il processo di riforma al fine di eliminare i suddetti ostacoli al commercio e agli affari liberi ed equi;

79.  invita il governo ucraino a rispondere più efficacemente alle preoccupazioni del settore imprenditoriale, in particolare per quanto riguarda l'accesso al credito e alla terra, i mutui, i crediti preferenziali per lo sviluppo delle piccole imprese agricole, un sistema di esazione delle imposte semplificato e più trasparente, il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto agli esportatori, lo sdoganamento e le procedure di autorizzazione delle importazioni, la promozione del settore delle PMI, il miglioramento dell'applicazione della legislazione in materia di tutela dei beni materiali e della proprietà intellettuale, poiché tutti questi fattori hanno un impatto immediato e diretto sulla quantità e la qualità delle relazioni commerciali con l'UE e sull'afflusso di investimenti esteri diretti in Ucraina;

80.  chiede all'Ucraina di adattare la propria legislazione interna, al fine di favorire un transito libero e costante di gas verso gli Stati membri dell'UE; osserva che tale processo dovrebbe includere la ristrutturazione del settore del gas e la definizione di una regolamentazione equa in materia di infrastrutture per l'energia al fine di garantire pari condizioni tra i fornitori stranieri, i clienti stranieri e la domanda locale di energia; auspica una maggiore cooperazione tra l'UE e l'Ucraina nel settore dell'energia, l'integrazione del settore ucraino dell'energia nella sfera dell'energia europea e l'avvio di progetti congiunti di modernizzazione e sviluppo nella sfera delle infrastrutture per l'energia; invita il governo ad attuare il terzo pacchetto energetico;

81.  auspica che l'Ucraina trovi la volontà politica e il coraggio sufficienti a creare condizioni politiche e normative che consentano la completa e tempestiva attuazione della DCFTA, che rappresenterebbe un notevole beneficio per la popolazione;

82.  invita le autorità dell'UE a fornire maggiori sostegni per il miglioramento delle prestazioni delle strutture amministrative ucraine e per la promozione degli standard europei nel campo della governance;

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85.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo per l'azione esterna, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai paesi del partenariato orientale.


Firma elettronica di emendamenti (interpretazione dell'articolo 156, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento)
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Decisione del Parlamento europeo del 3 luglio 2012 concernente un progetto pilota che consenta la firma elettronica di emendamenti depositati in commissione (interpretazione dell'articolo 156, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento)

Il Parlamento europeo,

–  viste le lettere del 19 giugno 2012 del presidente della commissione per gli affari costituzionali,

–  visto l'articolo 211 del suo regolamento,

1.  decide di pubblicare la seguente interpretazione dell'articolo 156, paragrafo 1, secondo comma, del suo regolamento:"

Gli emendamenti possono essere firmati elettronicamente nell'ambito di un progetto pilota che coinvolga un numero limitato di commissioni parlamentari a condizione, da un lato, che le commissioni coinvolte nel progetto abbiano dato il loro accordo e, dall'altro, che siano state adottate misure opportune per garantire l'autenticità delle firme

"

2.  incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Note legali - Informativa sulla privacy