– vista la richiesta di revoca dell'immunità di Martin Ehrenhauser, trasmessa il 21 marzo 2012 dalla Procura di Vienna, nel quadro di un procedimento pendente dinanzi a detta Procura, e comunicata in Aula il 2 luglio 2012,
– avendo ascoltato Martin Ehrenhauser, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
– visto l'articolo 57 della Legge costituzionale federale della Repubblica d'Austria,
– viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986, del 15 e 21 ottobre 2008, del 19 marzo 2010 e del 6 settembre 2011(1),
– visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A7-0332/2012),
A. considerando che la Procura di Vienna ha chiesto la revoca dell'immunità di Martin Ehrenhauser, deputato al Parlamento europeo, onde consentire alle autorità austriache di effettuare le indagini del caso e di intraprendere azioni legali nei suoi confronti;
B. considerando che la revoca dell'immunità di Martin Ehrenhauser riguarda presunti reati connessi all'accesso abusivo a un sistema informatico a norma del paragrafo 118a del Codice penale austriaco, alla violazione del segreto delle telecomunicazioni a norma del paragrafo 119 del Codice, all'illecita acquisizione di dati a norma del paragrafo 119a del Codice, al sospetto di uso illecito di un apparecchio di registrazione o di intercettazione a norma del paragrafo 120, comma 2, del Codice, nonché a una violazione del paragrafo 51 della legge sulla protezione dei dati del 2000;
C. considerando che, a norma dell'articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese;
D. considerando che, a norma dell'articolo 57, paragrafo 2, della Legge costituzionale federale della Repubblica d'Austria, i membri del Consiglio nazionale austriaco possono essere arrestati per un fatto illecito solo previa autorizzazione del Consiglio nazionale, salvo il caso di arresto in flagranza di reato, e che l'autorizzazione del Consiglio nazionale è necessaria anche per le perquisizioni domiciliari presso i membri del Consiglio nazionale; considerando inoltre che, a norma dell'articolo 57, paragrafo 3, della medesima Legge, i membri del Consiglio nazionale possono essere perseguiti per un fatto illecito senza l'autorizzazione del Consiglio nazionale, solo se tale fatto non presenta, senza dubbio alcuno, alcun rapporto con l'attività politica del deputato in questione, e che l'autorità competente deve tuttavia richiedere una pronuncia del Consiglio nazionale sulla sussistenza presenza di tale rapporto, qualora ciò sia richiesto dal deputato in questione o da un terzo dei membri della commissione permanente incaricata di tali questioni;
E. considerando che è pertanto necessario revocare l'immunità di Martin Ehrenhauser affinché il procedimento a suo carico possa aver luogo;
F. considerando che Martin Ehrenhauser è stato ascoltato dalla commissione giuridica del Parlamento europeo e che in tale occasione ha dichiarato che la sua immunità dovrebbe essere revocata;
G. considerando che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha constatato che i privilegi e le immunità «anche se […] sono stati accordati nell'esclusivo interesse della Comunità, [...] sono stati espressamente concessi ai funzionari ed agli altri agenti delle istituzioni della Comunità nonché ai membri del Parlamento […]» e che «il Protocollo [...] attribuisce quindi alle persone alle quali si riferisce un diritto soggettivo»(2);
H. considerando che l'articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 57 della Legge costituzionale federale della Repubblica d'Austria non ostano alla revoca dell'immunità di Martin Ehrenhauser;
1. decide di revocare l'immunità di Martin Ehrenhauser;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti della Repubblica d'Austria e a Martin Ehrenhauser.
Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Racc. 1964, pag. 195; causa 149/85 Wybot/Faure e altri, Racc. 1986, pag. 2391; causa T-345/05 Mote/Parlament, Racc. 2008, pag. II-2849; cause riunite C-200/07 e C-201/07 Marra/De Gregorio e Clemente, Racc. 2008, pag. I-7929; causa T-42/06 Gollnisch/ Parlament, Racc. 2010, pag. II-01135 e causa C-163/10 Patriciello (non ancora pubblicate in Racc.).
Causa T-345/05, Mote/Parlamento, Racc. 2008, pag. II-2849, punto 28.
Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2013 - tutte le sezioni
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Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 relativa alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013 – tutte le sezioni (12749/2012 – C7-0233/2012 – 2012/2092(BUD))
– visti l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
– vista la decisione 2007/436/CE Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee(1),
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2),
– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(3),
– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2012 sugli orientamenti generali per la preparazione del bilancio 2013 – Sezione III – Commissione(4),
– vista la sua risoluzione del 29 marzo 2012 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2013(5),
– visto il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013 adottato dalla Commissione il 25 aprile 2012 (COM(2012)0300),
– vista la sua risoluzione del 4 luglio 2012 sul mandato per il trilogo relativo al progetto di bilancio 2013(6),
– vista la decisione del Consiglio europeo del 28 giugno 2012 di creare un «Patto per la crescita e l'occupazione»,
– vista la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, adottata il 24 luglio 2012 e comunicata al Parlamento europeo il 14 settembre 2012 (12749/2012 – C7-0233/2012),
– vista la lettera rettificativa n. 1/2013 al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013 presentata dalla Commissione il 19 ottobre 2012,
– visto l'articolo 75 ter del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A7-0311/2012),
A. considerando che le priorità espresse nei pareri formulati dalle sue commissioni specializzate, nonché quelle emerse in occasione degli incontri con i relatori specializzati in materia di bilancio, sono state prese in considerazione per quanto possibile nella presente risoluzione e nella votazione del Parlamento sugli emendamenti al bilancio,
Sezione III
1. ricorda che le sue priorità per il bilancio 2013, enunciate nella summenzionata risoluzione del 4 luglio 2012 sul mandato per il trilogo, consistono nel sostegno alla crescita sostenibile, alla competitività e all'occupazione, in particolare per le PMI e i giovani; sottolinea nuovamente che il progetto di bilancio della Commissione (PB) rispecchia le priorità del Parlamento per quanto riguarda i programmi e le iniziative da rafforzare per conseguire tali obiettivi;
2. è pienamente consapevole delle gravi difficoltà derivanti dallo stato delle economie nazionali e della necessità di una lettura responsabile e realistica; si rifiuta, tuttavia, di accettare la posizione secondo cui il bilancio dell'Unione europea potrebbe essere oggetto di risparmi della stessa portata e con la stessa logica applicata ai bilanci nazionali, viste le loro fondamentali differenze dal punto di vista della natura, degli obiettivi e della struttura; sottolinea che la diminuzione delle risorse dell'Unione europea comporterà di certo una mancanza di investimenti e di liquidità negli Stati membri, che aggraverà i problemi a cui essi sono già confrontati;
3. sottolinea che il bilancio dell'Unione europea deve essere visto come uno strumento complementare di sostegno per le economie degli Stati membri, in grado di concentrare iniziative e investimenti in settori strategici per la crescita e la creazione di posti di lavoro, nonché di determinare un effetto leva in settori che travalicano i confini nazionali; evidenzia che un siffatto ruolo è legittimato dagli stessi Stati membri che, assieme al Parlamento, sono responsabili delle decisioni che sono all'origine della maggior parte della legislazione dell'Unione europea;
4. sottolinea i forti effetti sinergici del bilancio dell'Unione europea e dunque il suo costante contributo alla riduzione dei costi; ritiene che, con sufficiente volontà politica da parte degli Stati membri, si potrebbero realizzare anche risparmi maggiori;
5. ricorda che l'esercizio 2013 è l'ultimo dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP), per cui è di fondamentale importanza raggiungere un equilibrio tra gli impegni assunti finora e i conseguenti pagamenti che devono essere onorati, visto che sono in gioco la credibilità dell'Unione europea nonché eventuali conseguenze giuridiche per la Commissione in caso di mancato rimborso di richieste di pagamento legittime;
6. si rammarica pertanto della decisione del Consiglio di procedere nuovamente quest'anno ai consueti tagli orizzontali al PB, volti a ridurre artificialmente il livello delle risorse dell'Unione europea per il 2013 di un importo totale di 1 155 milioni di EUR (-0,8%) in stanziamenti d'impegno (SI) e di 5 228 milioni di EUR (-3,8%) in stanziamenti di pagamento (SP) rispetto al PB, con un conseguente incremento molto contenuto rispetto al bilancio 2012 sia per gli impegni (+1,27% rispetto al 2% del PB) che per i pagamenti (+2,79% rispetto al 6,8% del PB);
7. è sorpreso che, in questo esercizio, il Consiglio non abbia tenuto conto delle ultime previsioni della Commissione relative all'esecuzione dei programmi, che sono basate sulle previsioni degli stessi Stati membri, che da un lato evidenziano chiaramente i settori che conseguono ottimi risultati e che necessitano di stanziamenti supplementari già nel 2012 e, dall'altro lato, mettono in guardia dal grave rischio di carenze di pagamenti, in particolare nelle rubriche 1a, 1b e 2; ricorda, a tale riguardo, la lettera che il Presidente Barroso ha inviato ai 27 Stati membri nel luglio 2012, in cui esprime la propria preoccupazione per i tagli apportati al PB nella lettura del Consiglio, che comportano il rischio che non siano disponibili fondi sufficienti per consentire all'Unione europea di onorare i suoi impegni;
8. sottolinea che le attuali procedure per valutare le reali necessità di stanziamenti di pagamento tra le amministrazioni competenti degli Stati membri e i competenti servizi della Commissione si svolgono nella completa oscurità; è fermamente convinto che tali procedure incidano negativamente sulla qualità del risultato finale, sul livello di informazione che raggiunge non solo i governi stessi ma anche i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo e sui negoziati tra i due rami dell'autorità di bilancio;
9. rileva che i tagli del Consiglio interessano tutte le rubriche, ma che le rubriche 1a e 1b sono particolarmente colpite per quanto riguarda i pagamenti (rispettivamente -1,9 miliardi di EUR e -1,6 miliardi di EUR rispetto al PB), pur trattandosi delle rubriche in cui sono concentrati la maggior parte dei programmi e delle iniziative che concorrono al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020; avverte che tale approccio mette a rischio l'adempimento degli impegni precedentemente assunti dall'Unione europea e di conseguenza la realizzazione delle sue priorità decise di comune accordo;
10. sottolinea che questi tagli sono pienamente in contrasto con le conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2012, che ha definito il bilancio dell'Unione europea «un catalizzatore della crescita e dell'occupazione in tutta Europa» e ha deciso di concentrare le risorse, tra cui 55 miliardi di EUR a titolo dei fondi strutturali, sulle misure a sostegno della crescita; ritiene che tale decisione, presa al più alto livello politico dell'UE, debba essere tradotta in un livello sufficiente di pagamenti per il 2013 a favore di programmi e azioni a sostegno di questa priorità;
11. respinge l'argomentazione avanzata dal Consiglio secondo cui questi tagli interessano i programmi sottoutilizzati o che realizzano scarsi risultati, in quanto essi riguardano anche programmi che presentano tassi di esecuzione eccellenti (ad esempio il Programma per l'apprendimento permanente e il Programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP) nella rubrica 1a e l'obiettivo Competitività e occupazione nella rubrica 1b), mentre non interessano settori che presentano bassi tassi di esecuzione; sottolinea che questi criteri non tengono minimamente conto del carattere pluriennale delle politiche dell'Unione europea, e della politica di coesione in particolare, che sono caratterizzate da un aumento del livello dei pagamenti verso la fine del QFP;
12. sottolinea che la sostanziale riduzione del livello dei pagamenti rispetto agli impegni decisa dal Consiglio avrebbe come logica conseguenza un ulteriore incremento dei RAL a fine esercizio, aumentando il divario tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento di 4,1 miliardi di EUR, in particolare se si considera che la quota più elevata dei RAL riguarda i settori della politica di coesione (65,6%) e della R&S (10,5%), che sono i due principali settori colpiti dai tagli;
13. dubita, sulla base dei dati presentati dalla Commissione nella riunione interistituzionale sui pagamenti del 26 settembre 2012, che l'aumento dei pagamenti del 6,8% proposto nel PB sarà sufficiente per coprire i rimborsi delle richieste di pagamento degli Stati membri a titolo delle diverse rubriche, in particolare delle rubriche 1a e 1b, in assenza di un bilancio rettificativo che permetta di coprire i fabbisogni di pagamenti per il 2012; intende pertanto respingere qualsiasi tentativo di ridurre il livello degli stanziamenti di pagamento rispetto al PB;
14. non ritiene, in considerazione dell'esperienza degli ultimi anni, che la dichiarazione sui pagamenti proposta dal Consiglio nella sua lettura sia sufficiente a garantire la disponibilità di un volume di pagamenti adeguato per tutte le rubriche; adotta pertanto l'approccio generale di ripristinare, al livello del PB, i pagamenti ridotti dal Consiglio in tutte le rubriche e di aumentare rispetto al PB gli stanziamenti di pagamento per una serie di linee caratterizzate da elevati tassi di esecuzione in ciascuna rubrica, in particolare nelle rubriche 1a e 4, per coprire gli effettivi fabbisogni dei programmi corrispondenti determinati dalla Commissione;
15. incarica la sua delegazione per la conciliazione di bilancio 2013 di non accettare nessun livello di pagamenti, sia per il bilancio rettificativo n. 6/2012 che per il bilancio 2013, che non copra interamente il fabbisogno di pagamenti per il 2012 e il 2013 quali stimati dalla Commissione;
16. chiede agli Stati membri di garantire che le stime che stanno inviando alla Commissione – e in base alle quali la Commissione intende stabilire la propria proposta sui pagamenti – siano verificate e certificate al livello politico appropriato in ciascuno Stato membro;
17. si rammarica che il Consiglio si sia notevolmente discostato (in totale di 2,15 miliardi di EUR), per quanto riguarda gli stanziamenti d'impegno, dagli importi figuranti nella programmazione finanziaria, che sono stati fissati congiuntamente al Parlamento con una decisione comune adottata all'inizio del periodo di programmazione, e che il Consiglio non abbia minimamente tenuto conto delle priorità del Parlamento enunciate nel suo mandato per il trilogo; ricorda che la lettura del Parlamento è invece basata sui parametri di riferimento derivanti da suddetto mandato ed è pienamente coerente con essi;
18. sottolinea che la risposta alla crisi deve essere più Europa e non meno Europa, al fine di rilanciare gli investimenti, promuovere la creazione di posti di lavoro e di contribuire a ripristinare la fiducia nell'economia; ha già espresso posizioni critiche riguardo al congelamento degli stanziamenti di impegno nel PB adottato dalla Commissione, come sottolineato nella summenzionata risoluzione del 4 luglio 2012 sul mandato per il trilogo, e non può pertanto accettare la decisione del Consiglio di ridurli ulteriormente fino all'1,27% rispetto al bilancio 2012; ricorda che gli impegni rispecchiano le priorità politiche dell'Unione europea e che il loro livello dovrebbe essere fissato tenendo conto di una prospettiva di lungo termine in cui la crisi economica potrebbe essere superata; intende tuttavia aumentare gli stanziamenti d'impegno rispetto al PB per poche linee di bilancio selezionate che sono direttamente collegate alla realizzazione delle priorità della strategia Europa 2020 e sono in linea con le priorità tradizionali del Parlamento;
19. fissa pertanto il livello complessivo degli stanziamenti per il 2013 a 151 151,84 milioni di EUR e a 137 898,15 milioni di EUR rispettivamente per gli stanziamenti d'impegno e gli stanziamenti di pagamento;
Rubrica 1a
20. deplora che, sebbene la rubrica 1a sia cruciale per il raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, essa sia di fatto interessata dalla totalità dei tagli degli stanziamenti d'impegno decisi dal Consiglio per la rubrica 1 (-2,9% rispetto al PB) e sia la rubrica più colpita dai tagli riguardanti gli stanziamenti di pagamento (-1,9 miliardi di EUR o -14% rispetto al PB); decide di annullare la maggior parte dei tagli effettuati dal Consiglio e di aumentare gli stanziamenti d'impegno e di pagamento rispetto al livello del PB solo per una serie di linee direttamente collegate agli obiettivi della strategia Europa 2020 caratterizzate da elevati livelli di esecuzione e da una forte capacità di assorbimento;
21. deplora vivamente che, invece di aumentare gli stanziamenti per il Settimo programma quadro (7° PQ) e il Programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP), il Consiglio abbia deciso di tagliare quanto proposto della Commissione in merito alle linee di bilancio corrispondenti, il che è in palese contrasto con la recente decisione del Consiglio europeo di creare un «Patto per la crescita e l'occupazione» a sostegno, tra l'altro, della ricerca e dello sviluppo, dell'innovazione e dell'occupazione; pone in evidenza gli ottimi risultati conseguiti da questi programmi, per i quali la Commissione ha registrato un aumento dell'esecuzione nel 2012 rispetto allo scorso anno;
22. ritiene che il programma CIP sia uno dei principali programmi per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 e uno strumento essenziale per facilitare l'accesso ai finanziamenti, in particolare per le PMI innovative; decide pertanto di aumentare gli stanziamenti d'impegno e di pagamento destinati al Programma CIP «Innovazione e imprenditorialità» e al Programma CIP «Energia intelligente – Europa», nonché, in risposta alla crescente domanda da parte delle PMI, di aumentare sia gli stanziamenti d'impegno che gli stanziamenti di pagamento per gli strumenti finanziati nell'ambito di questo programma;
23. prende atto della proposta della Commissione di finanziare i costi aggiuntivi del progetto ITER attraverso risparmi di efficienza derivanti principalmente dalle imprese comuni e dalle spese amministrative del Settimo programma quadro; ricorda il valore aggiunto della ricerca finanziata dall'Unione europea e il suo ruolo cruciale per il conseguimento degli obiettivi di crescita, competitività e occupazione stabiliti dalla strategia Europa 2020; decide pertanto, in linea con la dichiarazione interistituzionale del dicembre 2011, di compensare parzialmente queste riduzioni fissando gli impegni a un livello superiore al PB per una serie di linee operative del 7° PQ che sostengono direttamente la strategia Europa 2020 e sono caratterizzate da eccellenti livelli di esecuzione e da una forte capacità di assorbimento; propone di finanziare questo parziale superamento del margine disponibile attraverso la mobilizzazione dello strumento di flessibilità per un importo pari a 50 milioni di EUR;
24. sottolinea l'elevato valore aggiunto del Programma per l'apprendimento permanente e del programma Erasmus Mundus che, pur con dotazioni finanziarie modeste, conseguono ottimi risultati in termini di efficacia di attuazione e di immagine positiva dell'Unione di fronte ai suoi cittadini; decide, in linea con la posizione adottata nelle ultime procedure di bilancio, di aumentare sia gli stanziamenti d'impegno che gli stanziamenti di pagamento per questi programmi rispetto al PB, in considerazione della loro elevata capacità di assorbimento;
25. deplora il taglio dei pagamenti (-23 milioni di EUR, rispetto al PB) da parte del Consiglio, che compromette il sostegno finanziario a progetti d'interesse comune nell'ambito della rete transeuropea dei trasporti; sottolinea che questo programma, mediante investimenti in infrastrutture ad alto valore aggiunto europeo, è essenziale al fine di aumentare la competitività dell'Unione europea nel suo insieme e contribuisce direttamente alla crescita e all'occupazione; sottolinea che il programma dà buoni risultati in termini di attuazione e che l'anno 2013 sarà fondamentale in quanto è inteso come preparazione all'entrata in vigore del meccanismo per collegare l'Europa; decide pertanto di mantenere il livello di impegni e pagamenti proposto nel PB;
26. decide di ripristinare i pagamenti iscritti nel PB alla linea relativa al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG); mette in evidenza il fatto che il ripristino degli stanziamenti di pagamento permetterà di evitare trasferimenti da altre linee di bilancio e che l'importo stanziato rappresenta l'ammontare minimo consumato dal FEG nei primi mesi dell'anno;
Rubrica 1b
27. deplora i consistenti tagli dei pagamenti (-1,6 miliardi di EUR o -3,3% rispetto al PB) effettuati dal Consiglio per quanto concerne l'obiettivo Competitività regionale e occupazione (-12,9%), l'obiettivo Cooperazione territoriale europea (-18,7%) e il Fondo di coesione (-4,7%) che, se approvati, comprometterebbero definitivamente la corretta esecuzione dei progetti durante l'ultimo anno del periodo di programmazione, con gravi conseguenze soprattutto per gli Stati membri che già si trovano ad affrontare restrizioni di carattere sociale, economico e finanziario; ritiene che in tal modo i RAL aumenterebbero in misura considerevole; rileva invece che l'obiettivo di convergenza è di fatto lasciato invariato;
28. ricorda che l'elevato livello dei pagamenti nel PB per questa rubrica (+8,1%) deriva dagli impegni assunti in passato, che devono essere onorati alla fine del periodo di programmazione in linea con il ciclo di vita naturale dei Fondi strutturali; sottolinea che, se il Consiglio avesse adottato un approccio più realistico per quanto riguarda gli effettivi fabbisogni di pagamenti all'interno di questa rubrica nelle ultime procedure di bilancio dell'Unione europea, l'aumento dei pagamenti sarebbe stato molto più contenuto;
29. ricorda i dubbi manifestati nel suo mandato per il trilogo quanto al fatto che il livello dei pagamenti proposto nel PB sia sufficiente per rimborsare la totalità delle richieste di pagamento previste in assenza di un bilancio rettificativo nell'esercizio in corso; sottolinea che la stessa proposta della Commissione è basata sull'ipotesi che tutti i fabbisogni di pagamenti degli esercizi precedenti fino al 2012 siano coperti;
30. respinge i tagli apportati dal Consiglio alla rubrica 1b, che rischiano di causare una carenza di pagamenti molto più grave rispetto a quanto già previsto e impedirebbero il rimborso per le risorse già spese per gli Stati membri e le regioni beneficiari, con gravi conseguenze in particolare per gli Stati membri già sottoposti a costrizioni sociali, economiche e finanziarie; sottolinea nuovamente che questa rubrica è responsabile dei due terzi degli attuali impegni pregressi e che la riduzione del livello dei pagamenti per il 2013 comporterebbe anche un forte aumento del livello dei RAL entro la fine del prossimo anno; invita pertanto la Commissione a presentare un'analisi sulla situazione dei RAL e una solida strategia di come il livello di RAL dovrebbe essere ridotto; invita la Commissione a fornire al Parlamento informazioni su base mensile sulla ripartizione per Stato membro e per fondo delle domande di rimborso presentate;
31. ritiene che la dichiarazione del Consiglio, in cui chiede alla Commissione di presentare un progetto di bilancio rettificativo qualora si constati un'insufficienza dei pagamenti nella rubrica 1b, non costituisca una garanzia sufficiente di poter disporre di un livello adeguato di stanziamenti di pagamento nel 2013, visto che negli ultimi due anni il Consiglio ha assunto impegni simili che poi non ha rispettato; invita la Presidenza del Consiglio a fare una dichiarazione pubblica e spiegare la discrepanza tra la lettura del Consiglio sui pagamenti e le effettive esigenze degli Stati membri espresse nelle loro stime;
32. decide pertanto di ripristinare al livello del PB gli stanziamenti d'impegno e di pagamento per tutte le linee di bilancio ridotte dal Consiglio all'interno di questa rubrica e di aumentare oltre il livello del PB gli stanziamenti d'impegno e di pagamento per l'assistenza tecnica alla strategia dell'Unione europea per la regione del mar Baltico;
33. esorta il Consiglio ad approvare il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2012 presentato dalla Commissione, al fine di compensare la carenza di stanziamenti di pagamento nell'esercizio in corso e di non bloccare l'esecuzione dei progetti in corso alla fine del periodo di programmazione; conferisce alla sua delegazione, nel quadro dei negoziati con il Consiglio, qualora quest'ultimo non fosse disposto ad approvare il progetto di bilancio rettificativo nella sua integralità, il mandato di aumentare eventualmente gli stanziamenti di pagamento dell'importo respinto dal Consiglio e di ripartire questo aumento in forma proporzionale tra tutte le linee operative della rubrica 1b;
Rubrica 2
34. ritiene che la stima dei fabbisogni finanziari effettuata dalla Commissione sia più realistica rispetto agli importi previsti dal Consiglio, in particolare tenendo conto dei prossimi pagamenti; ripristina pertanto i tagli apportati dal Consiglio all'interno di questa rubrica al livello di 60 307,51 milioni di EUR, che corrisponde a un aumento dello 0,6% rispetto al bilancio 2012;
35. sottolinea che la tradizionale «lettera rettificativa agricola», che sarà presentata nell'ottobre 2012, correggerà le attuali stime trasformandole in una valutazione più precisa dei fabbisogni effettivi; richiama l'attenzione sul livello finale delle entrate con destinazione specifica previsto per il 2013 (correzioni per verifiche di conformità, irregolarità e prelievo supplementare per il latte), in quanto è da quest'ultimo che dipenderà, alla fine, il livello dei nuovi stanziamenti da iscrivere nel bilancio 2013; ritiene che, salvo imprevisti, il margine attualmente reso disponibile (981,5 milioni di EUR) dovrebbe essere sufficiente per far fronte ai fabbisogni nell'ambito della rubrica;
36. invita la Commissione a intensificare gli sforzi per definire chiare priorità a titolo di tale rubrica a favore di agrosistemi sostenibili, che preservino la biodiversità, proteggano le risorse idriche e la fertilità del suolo, rispettino il benessere degli animali e sostengano l'occupazione;
37. respinge l'aumento della cosiddetta linea per le spese negative (liquidazione dei conti), che sembra essere fissata a un livello artificialmente elevato rispetto agli stanziamenti della rubrica 2, e ripristina parzialmente gli importi proposti dalla Commissione, rendendo possibile un approccio più realistico;
38. conferma il proprio impegno ad agire per prevenire e rispondere alle crisi nel settore ortofrutticolo e sostiene pertanto un livello di stanziamenti adeguato a favore dei gruppi di produttori prericonosciuti; appoggia un aumento sufficiente del contributo dell'Unione al fondo di crisi nell'ambito dei fondi operativi destinati alle organizzazioni di produttori;
39. prevede un maggiore sostegno a favore del programma «Latte nelle scuole» e il mantenimento del sostegno al programma «Frutta nelle scuole»;
40. mantiene la dotazione finanziaria destinata al Programma per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione europea, che dà sostegno a 18 milioni di persone con problemi di malnutrizione nell'Unione; accoglie con favore lo sforzo compiuto dalla Commissione per trovare una soluzione politica e giuridica per proseguire il programma nel 2013; auspica che si trovi una soluzione favorevole per la prosecuzione del programma durante il prossimo periodo del QFP;
41. sostiene la riduzione drastica e, in alcuni casi, addirittura l'annullamento degli stanziamenti per alcune linee di bilancio sulle restituzioni, visto che si tratta di uno strumento politicamente controverso che, per alcuni prodotti, non è stato utilizzato allo stesso livello dell'esercizio finanziario 2012; osserva che alcune linee per le restituzioni sono state individuate come priorità negative; valuta attentamente in quale misura sia opportuno ridurre tali linee, al fine di poter utilizzare questo strumento se necessario a norma della regolamentazione vigente sulle restituzioni;
42. prevede un sostegno costante e commisurato a favore del programma LIFE+ che accorda priorità unicamente ai progetti relativi all'ambiente e all'azione per il clima, sostenendo lo sviluppo di un'economia sostenibile e più efficiente sotto il profilo delle risorse e la protezione, conservazione e ripristino degli ecosistemi; ricorda che i problemi ambientali e le loro soluzioni non tengono conto dei confini nazionali, per cui è ovvio che essi devono essere trattati a livello di Unione europea; invita a tale riguardo gli Stati membri a migliorare sostanzialmente l'attuazione della legislazione dell'Unione in materia ambientale;
43. sottolinea che la politica comune della pesca rimane una priorità politica cruciale per l'Unione europea e mantiene il suo finanziamento ai livelli proposti nel PB in vista della sua imminente riforma; ritiene che il finanziamento della politica marittima integrata non debba andare a scapito di quello di altre iniziative e programmi nel settore della pesca a titolo della rubrica 2; ritiene che un'efficace gestione della pesca sia di cruciale importanza per preservare gli stock ittici e prevenire lo sfruttamento eccessivo delle risorse ittiche;
Rubrica 3a
44. constata che il Consiglio propone una riduzione globale di 15 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e di 51 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento rispetto al PB 2013; osserva che questi tagli corrispondono a una riduzione dell'1,07% rispetto al PB e del 15,5% rispetto alla programmazione finanziaria iniziale della Commissione;
45. respinge i tagli degli stanziamenti di pagamento apportati dal Consiglio nei seguenti settori: Fondo europeo per i rimpatri (-18 milioni di EUR), Fondo europeo per i rifugiati (-1,8 milioni di EUR), Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi (-3,2 milioni di EUR) e Diritti fondamentali e cittadinanza (-1 milione di EUR); decide pertanto di riportare al livello del PB gli stanziamenti alle linee corrispondenti;
46. respinge la decisione unilaterale del Consiglio di modificare la base giuridica della proposta sul meccanismo di valutazione Schengen, passando dalla procedura legislativa ordinaria all'articolo 70 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; appoggia la decisione della Conferenza dei presidenti di sospendere la cooperazione con il Consiglio sul bilancio 2013 per quanto attiene agli aspetti legati alla sicurezza interna; sostiene pertanto la posizione adottata dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di iscrivere in riserva gli stanziamenti d'impegno e di pagamento di alcune linee di bilancio del titolo 18 relative alla sicurezza interna, in attesa del conseguimento di un risultato soddisfacente sul pacchetto per la governance di Schengen; ritiene che questa misura non dovrebbe essere applicata alle agenzie che rientrano nella rubrica 3a per non compromettere lo svolgimento delle loro attività;
47. evidenzia l'importante ruolo che il programma inteso a prevenire e combattere ogni forma di violenza (DAPHNE) svolge nell'eliminare la violenza nei confronti delle donne, dei giovani e dei bambini nell'Unione europea, segnatamente nel contesto di crisi attuale; constata i risultati quantificabili del programma DAPHNE, come anche il suo impatto sui cambiamenti politici all'interno degli Stati membri; aumenta quindi i relativi stanziamenti di pagamento oltre il livello del PB;
Rubrica 3b
48. si rammarica del fatto che, nonostante le riduzioni già proposte nel PB, il Consiglio riduca ulteriormente di circa 9,5 milioni di EUR sia gli stanziamenti d'impegno che quelli di pagamento per la rubrica 3b; adotta pertanto l'approccio generale di annullare tutti i tagli effettuati dal Consiglio in modo tale da garantire una corretta esecuzione dei programmi e delle azioni in corso nell'ambito di questa rubrica;
49. ribadisce che promuovere fra i giovani europei un senso di cittadinanza attiva, di solidarietà e di tolleranza è essenziale affinché l'Europa possa sfruttare i talenti della generazione più istruita della storia; evidenzia la necessità di incoraggiare la comunicazione transculturale e la cittadinanza dell'Unione europea presso la prossima generazione; ha pertanto deciso di aumentare, rispetto al PB, gli stanziamenti destinati al programma Gioventù in azione, tenuto conto in particolare della buona esecuzione che caratterizza il programma da molti anni a questa parte;
50. ritiene che la campagna d'informazione sull'Anno europeo dei cittadini 2013 e le relative attività di comunicazione necessitino di stanziamenti sufficienti per coinvolgere adeguatamente i cittadini nel progetto europeo e promuovere il dialogo sui temi europei; si rammarica che il bilancio proposto dalla Commissione sia il più ridotto che è mai stato assegnato all'Anno europeo e decide di aumentare gli stanziamenti alla corrispondente linea di bilancio;
51. appoggia, in considerazione delle nuove competenze che il trattato di Lisbona conferisce all'Unione nel settore dello sport, il proseguimento dell'azione preparatoria «Partenariati europei per lo sport», che ha dato ottimi risultati, prestando un'attenzione particolare allo sport a livello locale, alle manifestazioni sportive di massa, nonché alla promozione di comportamenti corretti nelle competizioni sportive contrastando le partite truccate e tutelando l'integrità fisica e morale degli sportivi;
Rubrica 4
52. sottolinea che i tagli apportati dal Consiglio ai pagamenti nella rubrica 4 (-1 miliardo di EUR, vale a dire -14,1% rispetto al PB) corrispondono a circa il 20% dei tagli complessivi sull'insieme delle rubriche; ritiene che tale riduzione consistente impedirebbe all'Unione di rispettare gli impegni che ha assunto sulla scena mondiale; osserva che gli importi figuranti nella proposta della Commissione sono solo leggermente superiori al livello del bilancio 2012 e sono già stati fortemente ridotti rispetto alla programmazione finanziaria; decide di ripristinare, per la maggior parte delle linee di bilancio, sia gli stanziamenti d'impegno che gli stanziamenti di pagamento ai livelli proposti nel PB;
53. ritiene tuttavia che si possano accettare alcune riduzioni rispetto al PB per determinate linee di bilancio, quali l'assistenza macrofinanziaria, l'adesione a organizzazioni internazionali nel settore delle dogane e della fiscalità e la cooperazione con la Groenlandia;
54. propone di aumentare lievemente rispetto al PB il livello degli stanziamenti d'impegno e degli stanziamenti di pagamento per le linee di bilancio corrispondenti alle aree geografiche di cooperazione allo sviluppo, nonché per le missioni di osservazione elettorale e per il Fondo mondiale per la lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria; mette in evidenza che ciò dovrebbe evitare all'Unione europea di registrare ulteriori ritardi nel rispetto dei forti impegni che ha contratto in materia di finanziamento della cooperazione allo sviluppo;
55. sottolinea che, in conformità della dichiarazione firmata dalla Commissione e dall'UNRWA relativamente al sostegno dell'Unione a quest'ultima (2011-2013), il contributo annuale dell'Unione europea si basa sullo stanziamento a favore della Palestina del 2011 (300 milioni di EUR), e che la riduzione di tale importo di riferimento si ripercuoterebbe sullo stanziamento destinato all'UNRWA; ritiene che l'aumento dei finanziamenti destinati alla Palestina e all'UNRWA sia indispensabile per garantire che quest'ultima disponga delle risorse necessarie per fornire i servizi essenziali di cui è stata incaricata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e per tutelare la sicurezza e i mezzi di sussistenza dei profughi tenuto conto dell'instabilità nella regione;
56. considera altresì necessario aumentare gli stanziamenti per il sostegno allo sviluppo economico della comunità turco-cipriota, al fine di garantire il proseguimento del sostegno finanziario dell'Unione europea alle attività del Comitato per le persone scomparse a Cipro e a quelle del Comitato tecnico per i beni culturali;
57. introduce linee di bilancio distinte per tutte le missioni PESC e i rappresentanti speciali dell'Unione europea nelle varie aree geografiche, come proposto nella riforma del regolamento finanziario, cosa che permetterà di avere una visione più trasparente ed esaustiva delle missioni condotte nel quadro di questa politica;
Rubrica 5
58. prende atto della posizione del Consiglio, che ha ridotto gli importi proposti dalla Commissione per tutte le sezioni della rubrica 5 di un importo complessivo pari a 146 milioni di EUR, nonostante gli sforzi compiuti dalle istituzioni, che si riflettono nei loro stati di previsione e nel PB, al fine di pervenire a un risanamento del bilancio per quanto riguarda le spese amministrative in un periodo di restrizioni economiche e di bilancio;
59. sottolinea in particolare che la maggior parte delle istituzioni, compresi il Parlamento e la Commissione, ha rispettato e addirittura oltrepassato l'impegno a mantenere l'aumento dei loro bilanci amministrativi al di sotto del tasso d'inflazione previsto; accoglie con favore questi sforzi e fissa il livello complessivo degli stanziamenti per la rubrica 5 a 8 506,87 milioni di EUR, di cui 4 967,37 milioni di EUR per la Commissione;
60. prende atto del fatto che i tagli apportati dal Consiglio derivano dalla mancata iscrizione in bilancio dell'adeguamento delle retribuzioni dell'1,7% per il 2011, dall'aumento della riduzione forfettaria standard applicata ad alcune istituzioni e ad alcuni servizi, nonché da altre riduzioni specifiche di alcune voci della spesa amministrativa, ma ritiene che questi tagli non siano giustificati e siano semplicemente mirati a congelare artificialmente le spese amministrative in termini nominali, nonostante gli obblighi statutari e contrattuali e le nuove competenze e funzioni attribuite all'Unione europea;
61. ritiene, in particolare, che gli aumenti proposti per quanto riguarda la riduzione forfettaria standard, intesi ad aumentare il numero di posti non retribuiti nelle istituzioni, rispecchino un approccio prudente che influirà direttamente sulla possibilità di migliorare il tasso di copertura dei posti in organico che, al tempo stesso, sono stati approvati dall'autorità di bilancio; sottolinea che tale approccio è ancora più negativo in un contesto di riduzione degli organici, che migliora automaticamente i tassi di copertura dei posti, e che il finanziamento di questi posti non dovrebbe essere considerato come una variabile di adeguamento per giungere a un congelamento nominale del bilancio amministrativo o ad altri obiettivi finanziari predefiniti;
62. decide, per tutte le istituzioni ad eccezione del Consiglio, come pure per le Scuole europee, di ripristinare (o, nel caso della Corte di giustizia, di aggiungere) in riserva per l'esercizio 2013 gli importi corrispondenti all'adeguamento delle retribuzioni dell'1,7% per il 2011, in attesa della sentenza della Corte; sottolinea che questa misura rispetta il principio di sana gestione finanziaria, in considerazione della probabilità che la Corte si pronunci a favore della Commissione, e avverte il Consiglio che, all'occorrenza, l'autorità di bilancio dovrà applicare la sentenza con effetto retroattivo anche agli esercizi 2011 e 2012, includendo gli interessi di mora;
63. annulla anche altri tagli decisi dal Consiglio per determinate voci della spesa amministrativa, in particolare alla Commissione, relative alle attrezzature e ai servizi TIC e ad alcuni uffici;
64. prende atto del fatto che il Consiglio ha accettato la proposta di ridurre l'organico della Commissione dell'1%, in particolare nei settori del supporto amministrativo, della gestione di bilancio e della lotta antifrode;
65. chiede, pur ripristinando o mantenendo le richieste di posti presentate dalla Commissione e in parte dalle altre istituzioni, sulla base di una valutazione caso per caso, che sia effettuata una valutazione d'impatto approfondita delle riduzioni di personale previste entro il 2018, tenendo pienamente conto, tra l'altro, degli obblighi giuridici dell'Unione come pure delle nuove competenze e dei maggiori compiti attribuiti alle istituzioni dai trattati;
66. prende atto con preoccupazione, pur accogliendo favorevolmente le informazioni fornite nel PB sui settori in cui il personale è stato potenziato, come la governance economica europea, il mercato unico e la sicurezza e la giustizia, delle riduzioni del personale effettuate all'interno della Commissione presso altre Direzioni generali come le DG Imprese e industria, Concorrenza, Mobilità e trasporti, Ricerca e innovazione ed Eurostat, sebbene esse diano un contributo sostanziale alla realizzazione delle priorità dell'Unione europea; è altresì preoccupato in relazione alle ripercussioni negative che la riduzione dei posti nei settori del supporto amministrativo, della gestione di bilancio e della lotta antifrode può avere sull'esecuzione rapida, regolare ed efficace delle azioni e dei programmi dell'Unione europea, in particolare in un periodo in cui le competenze di quest'ultima continuano ad aumentare e un nuovo paese sta per aderire all'Unione;
67. chiede pertanto alla Commissione di includere nella sua relazione annuale di screening del personale una valutazione combinata, articolata per Direzioni generali e servizi, tenendo conto in particolare delle loro dimensioni e del carico di lavoro, e per tipi di posti, quali figurano nella sua relazione di screening (definizione delle politiche, gestione dei programmi, supporto amministrativo, gestione di bilancio e attività antifrode, servizi linguistici, ecc.);
68. deplora i tagli apportati dal Consiglio alle linee di supporto amministrativo e di sostegno alla ricerca, incluse le agenzie esecutive, che corrispondono in totale al 6,6% degli stanziamenti d'impegno e degli stanziamenti di pagamento (-71,8 milioni di EUR) rispetto al PB, dove i tagli più consistenti riguardano la rubrica 1b (-23,7%) e la rubrica 4 (13,2%); sottolinea che tale misura comporterebbe una riduzione degli stanziamenti del 5,5% rispetto agli importi del 2012, nonostante i risparmi già proposti nel PB, e potrebbe ripercuotersi sulla rapidità e sulla qualità dell'esecuzione del bilancio dei relativi programmi pluriennali; sottolinea inoltre che la riduzione delle linee amministrative di un determinato programma senza un aumento delle sue spese operative comporterebbe una modifica dell'intera dotazione del programma stabilita in codecisione; decide pertanto di ripristinare il PB per le linee in questione;
69. costituisce inoltre diverse riserve per alcune linee di bilancio in attesa di ottenere informazioni specifiche;
Agenzie
70. appoggia, in linea generale, le stime della Commissione relative ai fabbisogni di risorse finanziarie e umane delle agenzie e osserva che tale istituzione ha già ridotto in misura considerevole le richieste iniziali delle agenzie alle quali ha anche applicato una riduzione del personale dell'1% nel PB;
71. ritiene pertanto che gli eventuali tagli aggiuntivi proposti dal Consiglio rischino di compromettere il corretto funzionamento delle agenzie impedendo loro di svolgere i compiti assegnati dall'autorità legislativa; respinge l'approccio orizzontale adottato dal Consiglio al fine di ridurre gli stanziamenti destinati alle agenzie, i cui fabbisogni devono essere valutati caso per caso; invita la Commissione a individuare, per il prossimo periodo del QFP, possibili settori caratterizzati da duplicazioni di attività o da un valore aggiunto ridotto in relazione alle agenzie decentrate, al fine di razionalizzare il loro funzionamento;
72. decide di aumentare, nel quadro del bilancio 2013, gli stanziamenti destinati alle tre agenzie di vigilanza finanziaria; ritiene che tali stanziamenti debbano rispecchiare la necessità di assolvere ai compiti richiesti, dal momento che vengono adottati più regolamenti, decisioni e direttive per superare l'attuale crisi finanziaria ed economica, che è strettamente legata alla stabilità del settore finanziario;
73. non può accettare i tagli apportati dal Consiglio agli stanziamenti destinati alle agenzie nell'ambito della rubrica 3a, che rappresentano una diminuzione di 2,8 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento, dal momento che le agenzie rappresentano il 18% degli stanziamenti globali nella rubrica 3a e che i tagli del Consiglio avrebbero un impatto sproporzionato su questa rubrica; intende pertanto ripristinare gli importi del PB, che sembrano a un livello equilibrato;
74. è consapevole del fatto che talune agenzie (quali Europol, EASA, ACER) sono chiamate a svolgere, nel 2013, compiti addizionali che potrebbero non riflettersi nel bilancio assegnato o nell'organigramma del 2013; chiede alla Commissione che, in caso di necessità, proponga tempestivamente un bilancio rettificativo per l'agenzia in questione; si aspetta inoltre che, una volta finalizzata dal Parlamento e dal Consiglio una procedura legislativa, la Commissione presenti una nuova scheda finanziaria che estenda il mandato dell'agenzia; è consapevole che un'estensione di questo tipo potrebbe richiedere risorse addizionali riguardo alle quali l'autorità di bilancio dovrebbe dare il proprio accordo;
Progetti pilota e azioni preparatorie (PP-AP)
75. decide, dopo avere svolto un'attenta analisi dei progetti pilota e delle azioni preparatorie presentati – esaminando il tasso di successo di quelli in corso, escludendo le iniziative già coperte dalle basi giuridiche esistenti ma tenendo pienamente conto della valutazione realizzata dalla Commissione sull'attuabilità dei progetti – di adottare un pacchetto di compromesso costituito da un numero limitato di PP-AP, anche in considerazione dei limitati margini disponibili in particolare nelle rubriche 1a e 3b;
Altre sezioni
76. è preoccupato per la posizione del Consiglio che prevede un congelamento nominale per tutte le istituzioni dell'Unione europea; ritiene che ogni istituzione dovrebbe essere oggetto di un esame individuale, tenendo conto delle esigenze e della situazione specifica di ciascuna;
77. accoglie con favore gli sforzi compiuti dalle istituzioni per realizzare risparmi addizionali e per limitare i loro bilanci; sottolinea che il livello dei loro bilanci per il 2013 includerà i costi connessi all'allargamento alla Croazia e all'adeguamento delle retribuzioni dell'1,7% per il 2013; sottolinea tuttavia che i costi dell'allargamento alla Croazia non dovrebbero essere considerati come un aumento dei bilanci delle istituzioni, bensì come un finanziamento giustificato dell'adesione all'Unione europea di un nuovo Stato membro;
78. sottolinea che, a seguito dei risparmi addizionali realizzati dalle istituzioni tra la primavera e l'autunno del 2012, gli stanziamenti si attestano attualmente a un livello molto basso; è preoccupato quanto al fatto che non esiste praticamente alcun margine per nuove spese inevitabili che potrebbero sorgere in relazione ad obblighi giuridici;
79. ritiene che l'autorità di bilancio dovrebbe garantire un livello di stanziamenti che permetta di assicurare il buon funzionamento delle istituzioni e il rispetto degli obblighi giuridici, nonché di disporre di un'amministrazione di alto livello al servizio dei cittadini dell'Unione europea;
Sezione I - Parlamento europeo Contesto generale
80. ricorda di aver insistito, in sede di approvazione del proprio stato di previsione per il 2013(7), sulla necessità di applicare un rigoroso controllo di bilancio e di individuare possibilità di realizzare ulteriori risparmi durante la procedura di bilancio in corso;
81. si compiace dell'accordo raggiunto nella riunione di conciliazione del 26 settembre 2012 tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci; sottolinea che il livello complessivo del suo bilancio per il 2013 è di 1 750 463 939 EUR e rappresenta una riduzione netta di 18,3 milioni di EUR rispetto al progetto preliminare di stato di previsione del febbraio 2012;
82. sottolinea che il livello del suo bilancio 2013 è superiore dell'1,9% rispetto al 2012, incluse le spese connesse all'adesione della Croazia; evidenzia che, a causa dell'attuale tasso d'inflazione dell'1,9%, si constata una reale diminuzione del bilancio di funzionamento, nonostante la recente attribuzione di nuove competenze, la creazione di nuovi posti e azioni, il finanziamento dell'adesione della Croazia e i costi legati alla preparazione delle elezioni del 2014;
83. approva i seguenti adeguamenti dello stato di previsione:
–
riduzione degli stanziamenti iscritti nella riserva per imprevisti,
–
internalizzazione del servizio di sicurezza senza alcuna incidenza sul bilancio,
–
proseguimento dell'internalizzazione delle attività nel settore TIC, con la conseguente creazione di 30 nuovi posti in organigramma senza alcuna incidenza sul bilancio (i costi sono compensati dai risparmi),
–
adeguamento degli stanziamenti destinati all'Associazione parlamentare europea;
84. riduce altresì di 5,3 milioni di EUR gli stanziamenti destinati alla Casa della storia europea;
85. ricorda inoltre, alla luce della difficile situazione economica nell'Unione europea, la decisione di non indicizzare le indennità dei deputati fino al termine della legislatura, sottolinea che le indennità di missione del personale non sono state indicizzate dal 2007 e conferma la decisione adottata nel quadro della risoluzione sul bilancio 2012(8) di ridurre tutte le linee di bilancio relative ai viaggi;
86. si compiace delle informazioni e delle analisi contenute nella relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria del Parlamento per il 2011 e nelle relazioni annuali di attività delle DG riguardanti le linee di bilancio che hanno registrato una sottoesecuzione nel 2011, e chiede che venga effettuata un'analisi obiettiva di questo tipo per quanto riguarda il bilancio 2012 per individuare con maggiore prontezza le future possibilità di risparmio da compensare con investimenti ove necessario e utile ai fini del corretto e regolare funzionamento del Parlamento;
Organizzazione delle attività del Parlamento
87. ritiene che il Parlamento europeo, come tutti i parlamenti eletti direttamente, debba avere il diritto di decidere in merito alla propria sede e ai propri luoghi di lavoro;
88. dichiara pertanto che la sede del Parlamento e i luoghi di lavoro dei deputati e dei funzionari dovrebbero essere decisi dal Parlamento stesso;
89. esorta i due rami dell'autorità di bilancio (il Consiglio e il Parlamento), al fine di realizzare risparmi finanziari e di promuovere una soluzione più sostenibile sul piano climatico e ambientale, a sollevare la questione della sede unica e dei luoghi di lavoro di deputati e funzionari del Parlamento nei futuri negoziati sul prossimo QFP 2014-2020;
90. esorta gli Stati membri a riconsiderare la questione relativa alla sede del Parlamento e ai suoi luoghi di lavoro nel quadro della prossima revisione del trattato, modificando il protocollo n. 6;
91. invita nel frattempo il Consiglio a intraprendere, in collaborazione con il Parlamento, l'elaborazione di una tabella di marcia in vista dell'istituzione di una sede unica e di un utilizzo più efficiente dei luoghi di lavoro del Parlamento, tenendo conto degli ultimi dati specifici al riguardo, che illustrano nel dettaglio il costo di ciascun luogo di lavoro e le condizioni lavorative del personale, nonché dei fattori economici, sociali e ambientali, e chiede che tale tabella di marcia sia presentata in una relazione entro il 30 giugno 2013;
92. suggerisce la necessità di sottoporre a riesame l'accordo stipulato tra le autorità lussemburghesi e il Parlamento in merito all'entità del personale presente in Lussemburgo, alla luce di una revisione delle esigenze del Parlamento;
Gruppo di lavoro congiunto
93. accoglie con favore l'istituzione di un gruppo di lavoro congiunto dell'Ufficio di presidenza e della commissione per i bilanci sul bilancio del Parlamento; appoggia in particolare con forza le sue attività riguardanti lo svolgimento di uno studio comparativo che raffronti il bilancio del Parlamento con quello del Congresso degli Stati Uniti e con i bilanci dei parlamenti di un campione rappresentativo di Stati membri; ricorda che tale studio dovrebbe essere terminato entro la fine del 2012; si attende che esso consenta di realizzare risparmi a lungo termine sul bilancio del Parlamento e presenti idee per migliorare la sua efficienza nel 2013 e negli esercizi futuri;
94. ritiene che il gruppo di lavoro congiunto debba rispecchiare l'equilibrio democratico esistente in seno al Parlamento; reputa che il gruppo debba considerare, tra l'altro, nuove alternative in relazione all'orario di apertura del registro centrale delle firme dei deputati come pure misure atte a incoraggiare l'uso di modi di trasporto più economici ed ecologici; invita altresì il gruppo di lavoro a riferire alla commissione per i bilanci e all'Ufficio di presidenza, al fine di realizzare risparmi strutturali e organizzativi a medio e lungo termine sul bilancio del Parlamento;
95. accoglie con favore la proposta del gruppo di lavoro di chiudere il registro centrale delle firme dei deputati il venerdì delle settimane dedicate alle attività parlamentari esterne (settimane turchesi);
96. invita l'Ufficio di presidenza ad attuare senza indugio le proposte di risparmi approvate dal gruppo di lavoro;
Viaggi
97. si compiace degli sforzi compiuti per realizzare ulteriori risparmi sulle spese di viaggio dei deputati e del personale; prende atto dei risparmi sulle spese di missione del personale; osserva che la dotazione della relativa linea di bilancio è stata ridotta nel 2012 e che questi risparmi sono stati resi possibili da una migliore gestione, dall'uso della videoconferenza e dalla riduzione del numero delle missioni;
98. invita l'amministrazione a valutare le offerte del mercato dei viaggi low cost, a seguire i nuovi sviluppi del mercato e a sfruttare le possibilità di realizzare risparmi; invita inoltre l'amministrazione ad autorizzare e incoraggiare l'acquisto di biglietti aerei low cost e di biglietti flessibili di classe economica; ritiene che sia opportuno prevedere ulteriori misure per ridurre il numero di voli in classe business acquistati dai deputati;
Spese per le tecnologie dell'informazione / Spese di viaggio
99. rileva che i risparmi sulle spese di viaggio realizzati nel 2011 grazie a un maggiore ricorso (+56,6%) alla videoconferenza sono stimati a 1,4 milioni di EUR; ritiene che sarebbe possibile conseguire ulteriori risparmi sulle spese di missione sostituendo gradualmente le missioni con le videoconferenze, il che consentirebbe anche di ridurre l'impronta di carbonio del Parlamento; chiede pertanto di ricevere, al più tardi entro il febbraio 2013, i risultati di un'analisi effettuata dall'amministrazione del Parlamento sulle necessità di altre apparecchiature per le videoconferenze;
Politica immobiliare
100. è convinto della validità di un processo decisionale trasparente nel settore della politica immobiliare e chiede che tale processo sia attuato in stretta cooperazione con la commissione per i bilanci;
101. chiede informazioni tempestive sulle conclusioni del Segretario generale sui lavori di ristrutturazione e sulla nuova ripartizione degli uffici nei prossimi anni nonché sul relativo calendario; sottolinea l'importanza di un'adeguata programmazione e dell'iscrizione in bilancio di stanziamenti in tempo utile;
Traduzione
102. ribadisce che i risparmi sulla traduzione non dovrebbero pregiudicare il multilinguismo; pone l'accento sulla necessità di salvaguardare la qualità delle traduzioni e delle condizioni di lavoro dei servizi interessati;
Sezione IV – Corte di giustizia
103. osserva che, nonostante i profondi cambiamenti strutturali e un costante aumento del carico di lavoro, la Corte ha limitato l'aumento del suo bilancio di funzionamento all'1,56% (in aggiunta all'1,49% dovuto all'allargamento alla Croazia);
104. ripristina pertanto gli stanziamenti destinati alla traduzione, al fine di evitare ritardi nei procedimenti, e alle risorse informatiche, come raccomandato dai revisori contabili;
105. ripristina parzialmente gli stanziamenti destinati alle retribuzioni e fissa la riduzione forfettaria standard al 4,5%, onde consentire alla Corte di svolgere correttamente le sue funzioni; ripristina altresì parzialmente gli stanziamenti destinati alla manutenzione e ai consumi energetici;
106. appoggia la revisione in corso dello statuto dalla Corte e si impegna a esaminare senza indugio un eventuale bilancio rettificativo relativo a tale questione;
Sezione V – Corte dei conti
107. osserva che la Corte riduce il suo organico di 9 posti nel 2013; ripristina pertanto la riduzione forfettaria standard iniziale dell'1,8% per attenuare i rischi riguardo all'attuazione della strategia della Corte e all'elaborazione delle relazioni di audit previste; ripristina altresì gli stanziamenti per le assunzioni connesse all'adesione della Croazia al livello del PB;
Sezione VI – Comitato economico e sociale europeo
108. ripristina parzialmente gli stanziamenti destinati alle retribuzioni e alle indennità per applicare una riduzione forfettaria standard del 5,5%, che comporterà comunque una riduzione dell'attuale tasso di copertura dei posti; annulla in parte anche altri tagli arbitrari decisi dal Consiglio, riguardanti le spese collegate alla Gazzetta ufficiale e le spese di funzionamento come l'interpretazione, già ridotte nel 2012 al livello di esecuzione del 2009;
109. ripristina integralmente gli stanziamenti per i canoni enfiteutici, che sono collegati agli obblighi giuridici derivanti dai contratti esistenti e sono soggetti a un'indicizzazione annuale in base al tasso d'inflazione in Belgio;
Sezione VII – Comitato delle regioni
110. ripristina in parte gli stanziamenti destinati al Comitato delle regioni per permettergli di ottemperare ai suoi obblighi statutari e giuridici relativi al pagamento dei canoni enfiteutici e alle retribuzioni del personale; rileva che il drastico taglio delle retribuzioni e delle indennità operato dal Consiglio equivarrebbe ad applicare doppiamente a questa istituzione la riduzione del personale dell'1% (già prevista dal progetto di bilancio);
Sezione VIII – Mediatore europeo
111. prende atto dell'aumento del 3,49% del bilancio del Mediatore europeo; osserva che l'aumento in questione è legato in parte a costi di locazione inevitabili; ripristina gli stanziamenti destinati alle retribuzioni e alle indennità, che sono necessari a seguito della copertura di posti precedentemente vacanti;
Sezione IX – Garante europeo della protezione dei dati
112. ripristina integralmente il bilancio del GEPD; osserva che tale aumento è in linea con il tasso d'inflazione previsto; ripristina in particolare due nuovi posti e gli stanziamenti corrispondenti che sono previsti per svolgere le attività essenziali dell'istituzione;
Sezione X – Servizio europeo per l'azione esterna
113. osserva che il SEAE è un'istituzione relativamente nuova e in fase di sviluppo e sottolinea che la sua rete deve ancora essere potenziata per realizzare le priorità politiche dell'Unione europea e che, con le sue 141 delegazioni, il SEAE è, tra le istituzioni dell'Unione europea, l'organo più esposto all'inflazione nei paesi terzi e alle fluttuazioni dei tassi di cambio;
114. accoglie con favore il fatto che, per il 2013, il SEAE ha congelato in termini nominali gli stanziamenti iscritti a una serie di linee di bilancio e ha apportato riduzioni mirate ad altre linee, realizzando risparmi che potrebbero raggiungere l'1,3% del suo bilancio 2012;
115. osserva che il SEAE sta dando prova di rigore di bilancio visto che non prevede la creazione di nuovi posti nel suo organigramma per il 2013;
116. sottolinea che gli aumenti proposti nel bilancio del SEAE sono necessari per coprire le spese connesse al personale statutario e far fronte ad altri obblighi giuridici, nonché per rispondere alle aspettative politiche che il SEAE sia presente nei paesi prioritari;
117. respinge pertanto la decisione del Consiglio di congelare il bilancio del SEAE in termini nominali al livello del 2012 e propone un aumento adeguato in considerazione del contesto finanziario generale;
118. annulla i tagli apportati dal Consiglio, che comporterebbero una riduzione del numero dei funzionari e sarebbero in contrasto con gli sforzi compiuti fin dalla creazione del SEAE di assumere e riassegnare il personale al fine di far fronte all'aumento delle esigenze operative del servizio;
119. ripristina gli stanziamenti necessari per rispettare i contratti di locazione in corso e gli accordi a livello di servizio conclusi con la Commissione e con il Consiglio, nonché per sostituire gradualmente e ammodernare i sistemi informatici attuali che sono ormai obsoleti e che si sovrappongono;
o o o
120. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alle altre istituzioni e agli organi interessati nonché ai parlamenti nazionali.
Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020
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Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 per favorire il buon esito della procedura di approvazione del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 (COM(2011)0398 – COM(2012)0388 – 2011/0177(APP))
– vista la proposta della Commissione del 29 giugno 2011 e la sua proposta modificata del 6 luglio 2012 per un regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2011)0398 e COM(2012)0388,
– vista la proposta della Commissione del 29 giugno 2011, relativa a un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2011)0403),
– vista la Comunicazione della Commissione del 29 giugno 2011 dal titolo «Un bilancio per la strategia 2020» (COM(2011)0500),
– vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 27 aprile 2010, sul funzionamento dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2010)0185),
– vista la sua risoluzione del 29 marzo 2007 sul futuro delle risorse proprie dell'Unione europea(1),
– vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo «Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva»(2),
– vista la sua risoluzione del 13 giugno 2012 sul quadro finanziario pluriennale e le risorse proprie(3),
– vista la dichiarazione congiunta sulle questioni relative al QFP allegata alle regole finanziarie riviste applicabili al bilancio generale dell'Unione,
– visto l'articolo 81, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti la relazione interlocutoria della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per il controllo del bilancio, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la pesca, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0313/2012),
A. considerando che, a norma dell'articolo 312, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, adotta un regolamento che fissa il quadro finanziario pluriennale (QFP), deliberando all'unanimità e previa approvazione del Parlamento; considerando che, a norma dell'articolo 312, paragrafo 2, TFUE, il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione che consente al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata quando adotta il regolamento che stabilisce il QFP;
B. considerando che, ai sensi dell'articolo 310, paragrafo 1, TFUE, tutte le voci di entrata e di spesa dell'Unione devono essere indicate nel bilancio;
C. considerando che, a norma dell'articolo 295 TFUE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della loro cooperazione e che, a tal fine, dovrebbe essere adottato un accordo interistituzionale inteso a migliorare il funzionamento della procedura di bilancio annuale e la cooperazione tra le istituzioni sulle questioni finanziarie;
D. considerando che l'articolo 312, paragrafo 5, TFUE stabilisce che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione adottino ogni misura necessaria a facilitare l'adozione del quadro finanziario;
E. considerando che, a norma dell'articolo 311 TFUE, l'Unione deve dotarsi dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche ed è finanziata integralmente tramite risorse proprie; considerando che il Consiglio è tenuto a consultare il Parlamento prima di adottare una nuova decisione sulla riforma delle risorse proprie e che il Consiglio deve altresì ottenere l'approvazione del Parlamento prima di adottare un regolamento sulle misure intese ad attuare il sistema di risorse proprie;
F. considerando che è la prima volta che si adotta un regolamento QFP in base alle nuove norme del trattato di Lisbona, con nuove disposizioni di cooperazione fra le istituzioni volte a conciliare l'efficienza del processo decisionale con il rispetto delle prerogative previste dal trattato;
G. considerando che il trattato di Lisbona conferisce all'Unione europea nuove importanti prerogative in settori quali l'azione esterna (articolo 27, paragrafo 3, TUE), lo sport (articolo 165 TFUE), lo spazio (articolo 189 TFUE), i cambiamenti climatici (articolo 191 TFUE), l'energia (articolo 194 TFUE), il turismo (articolo 195 TFUE) e la protezione civile (articolo 196 TFUE);
H. considerando che nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011, adottata a stragrande maggioranza, il Parlamento ha stabilito le sue priorità politiche generali per il prossimo QFP, in termini sia legislativi sia di bilancio;
I. considerando che nella sua risoluzione del 13 giugno 2012, adottata a stragrande maggioranza, il Parlamento ha indicato le sue priorità generali per il prossimo QFP, in termini di bilancio sul piano delle spese e delle entrate;
J. considerando che le commissioni parlamentari competenti hanno condotto un'analisi completa e approfondita delle esigenze cui far fronte, al fine di identificare le priorità politiche, come risulta dai pareri allegati;
K. considerando che l'attuale Presidenza cipriota intende sottoporre uno «schema di negoziato» contenente cifre massimali (ma anche scelte programmatiche che rientrano nell'ambito della procedura legislativa ordinaria) al Consiglio europeo straordinario di novembre 2012;
L. J bis. considerando che il bilancio dell'UE fornisce già garanzie per il sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri non appartenenti alla zona euro, per un importo fino a 50 miliardi di EUR, nonché garanzie per il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) per un importo fino a 60 miliardi di EUR (esposizione creditizia totale);
M. considerando che è necessario che l'UE disponga di un bilancio e di una procedura di bilancio che riflettano appieno la natura trasparente e democratica del processo decisionale e di controllo parlamentare, sulla base del rispetto dei principi generali di unità e universalità, i quali impongono che tutte le entrate e le spese siano iscritte per la totalità dell'importo senza compensazioni incrociate e che si proceda ad un dibattito parlamentare e ad una votazione sia sulle entrate sia sulle spese il linea con le competenze del trattato.
Il bilancio UE come strumento essenziale per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva di tutta l'Unione
1. è pienamente consapevole che i negoziati sul QFP 2014-2020 si svolgono in un contesto sociale, economico e finanziario molto problematico, in cui gli Stati membri profondono notevoli sforzi per operare adattamenti fiscali ai rispettivi bilanci nazionali, ai fini della stabilità delle finanze pubbliche e della stabilizzazione del settore bancario e della moneta unica; insiste sul fatto che l'Unione non può essere vista come un'entità che aggrava l'onere finanziario a carico dei contribuenti; è tuttavia persuaso che il bilancio UE costituisca parte integrante di una soluzione in grado di permettere all'Europa di uscire dall'attuale crisi, promuovendo gli investimenti nella crescita e nell'occupazione e aiutando gli Stati membri ad affrontare, collettivamente e di concerto e su base sostenibile, le attuali sfide strutturali, in particolare la perdita di competitività, la crescente disoccupazione e l'aumento della povertà;
2. considera peraltro che l'attuazione di riforme strutturali equilibrate a livello nazionale e unionale rappresenti un requisito essenziale per un'esecuzione sana ed efficiente dell'intervento finanziario dell'Unione, ricordando nel contempo l'importanza di finanze pubbliche sane;
3. rammenta che il Consiglio europeo ha insistito in numerose occasioni sulla necessità di rafforzare la governance economica europea ed ha avallato gli obiettivi enunciati nella strategia UE 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva: segnatamente promuovere l'occupazione, migliorare le condizioni per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo e la relativa spesa pubblica, conseguire gli obiettivi prefissati in materia di cambiamento climatico e di energia, migliorare i livelli di istruzione e promuovere l'inclusione sociale, specie grazie alla riduzione della povertà;
4. rammenta che lo stesso Consiglio europeo ha adottato nel giugno 2012 un Patto per la crescita e l'occupazione (Growth and Jobs Compact), che riconosce l'effetto leva del bilancio UE in termini di rafforzamento della crescita e dell'occupazione e pone grande enfasi sul suo contributo al superamento dell'attuale crisi economica e finanziaria da parte dell'intera Unione;
5. ritiene che l'Unione sia stata particolarmente colpita dalle successive crisi finanziarie degli ultimi quattro anni, in parte perché gli operatori finanziari, i partner internazionali e l'opinione pubblica hanno messo in dubbio il livello di solidarietà all'interno dell'UE; ritiene che il bilancio dell'UE debba essere al centro di tale solidarietà; è pertanto convinto che la decisione sul prossimo QFP o avrà un forte impatto positivo sugli sforzi compiuti dai governi nazionali per superare la crisi oppure porterà ad un'ulteriore recessione nell'UE;
6. rammenta che le misure macroeconomiche di stabilizzazione finanziaria adottate fin dal 2008 non hanno ancora determinato la fine della crisi economica e finanziaria; ritiene pertanto che per un ritorno alla crescita e alla creazione di occupazione in Europa, gli Stati membri debbano proseguire i propri sforzi intesi a liberare il proprio potenziale per una crescita sostenibile e che un bilancio UE ben mirato, solido e sufficiente sia necessario per contribuire ulteriormente a coordinare e coadiuvare gli sforzi nazionali;
7. nota che il bilancio UE rappresenta appena il 2% circa della spesa pubblica complessiva dell'Unione, ossia meno di un 45esimo della spesa sostenuta dalla totalità degli Stati membri;
8. rammenta che, a norma dell'articolo 310 TFUE, le entrate e le spese iscritte nel bilancio UE devono essere in equilibrio e che pertanto il bilancio non può generare disavanzo e debito pubblico;
9. sottolinea che il bilancio UE è innanzitutto un bilancio di investimenti e che il 94% degli utili complessivi sono investiti negli stessi Stati membri o per priorità esterne dell'Unione; evidenzia che, senza il contributo del bilancio UE, per le regioni e gli Stati membri gli investimenti pubblici sarebbero di minima entità o del tutto impossibili; è persuaso che qualsiasi riduzione del bilancio UE finirebbe inevitabilmente per aumentare gli squilibri e ostacolare la crescita e la forza competitiva dell'intera economia dell'Unione, nonché la sua coesione, e minerebbe il principio di solidarietà quale valore fondamentale dell'UE;
10. sottolinea che la strategia di Lisbona non ha conseguito i propri obiettivi, a causa tra l'altro di un coordinamento e di impegni insufficienti a tutti i livelli in termini sia di bilancio sia legislativi; è fortemente convinto che, per essere efficace, la strategia Europa 2020 debba essere attuata adesso e non debba più essere rinviata;
11. rammenta che il conseguimento delle finalità delle sette iniziative faro contemplate dalla strategia Europa 2020 richiederà investimenti sostanziali e lungimiranti, stimati ad almeno 1800 miliardi di EUR fino al 2020(4); sottolinea che uno degli obiettivi principali della strategia Europa 2020 – ossia promuovere la crescita e l'occupazione di qualità per tutti gli europei – potrà essere raggiunto soltanto effettuando ora e senza ulteriori ritardi i necessari investimenti per l'istruzione, la società della conoscenza, la ricerca e l'innovazione, le PMI, le nuove tecnologie e le tecnologie verdi, promuovendo nel contempo l'inclusione sociale; sostiene l'adozione di un approccio su due fronti che preveda misure di risanamento di bilancio favorevoli alla crescita, al fine di ridurre i disavanzi e il debito pubblico grazie alla promozione di tali investimenti;
12. ritiene che la situazione allarmante che i giovani devono affrontare in tutta l'UE, fra cui un tasso di disoccupazione senza precedenti, una crescente povertà e nuove sfide educative, richieda uno sforzo particolare, attraverso misure orizzontali, per tenere le nuove generazioni legate ai valori dell'UE come la pace, la democrazia e i diritti umani, la prosperità economica e la giustizia sociale nonché fornendo programmi adeguati di sostegno al bilancio;
13. sottolinea che una base industriale forte, diversificata e competitiva è essenziale per conseguire un'economia europea intelligente, sostenibile e inclusiva; pone l'accento sul fatto che il settore industriale svolge un ruolo importante nel sostenere la competitività e la creazione di posti di lavoro nell'UE ed apporta pertanto un contributo essenziale al superamento della crisi economica;
14. sostiene con forza la proposta della Commissione di integrare misure intese a lottare contro il cambiamento climatico con l'obiettivo di far sì che almeno il 20% della spesa sia correlata al clima; ritiene essenziale che il bilancio UE sia in grado di mobilitare investimenti per un'economia prospera e sostenibile a basso tenore di carbonio, fornire un sostegno adeguato al conseguimento degli obiettivi UE 2020 in materia di clima, energia, efficienza delle risorse e biodiversità, apportando ai cittadini il beneficio di un ambiente più sano;
15. invita pertanto gli Stati membri a considerare l'attivazione di sinergie fra gli interventi di consolidamento nazionale e l'apporto aggiuntivo del bilancio UE, che consentano l'attuazione degli impegni politici già assunti al più alto livello;
Livelli di spesa
16. sottolinea che dal 1988 i bilanci nazionali sono cresciuti in media più rapidamente del bilancio UE; nota che, anche nel periodo successivo alla crisi del 2008, la spesa pubblica complessiva degli Stati membri è aumentata a un tasso annuo nominale del 2%; conclude che la contrazione del bilancio UE rispetto ai bilanci nazionali è in flagrante contraddizione con l'estensione dei compiti e delle competenze conferiti all'Unione dal trattato e con le importanti decisioni politiche assunte dallo stesso Consiglio europeo, segnatamente lo sviluppo di una governance economica europea rafforzata;
17. sottolinea che dal 2000 il divario fra il massimale delle risorse proprie dell'UE (1,29 e 1,23% dell'RNL rispettivamente in stanziamenti d'impegno e di pagamento) e i massimali del QFP è fortemente cresciuto; nota anche che il QFP fissa solo livelli massimi di spesa e che il bilancio UE si è mantenuto ben al di sotto di tali livelli;
18. considera che la proposta della Commissione – che per il QFP 2014-2020 prevede un congelamento dei massimali ai livelli del 2013 – non sarà sufficiente a finanziare le attuali priorità programmatiche della strategia dell'Europa per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, i nuovi compiti previsti dal trattato di Lisbona o eventuali eventi imprevisti, per non parlare degli obiettivi e impegni politici assunti dallo stesso Consiglio europeo;
19. rammenta la sua posizione, espressa l'8 giugno 2011, secondo cui senza un adeguato incremento del bilancio oltre il livello dei massimali del 2013, diverse priorità e politiche dell'UE dovranno subire revisioni al ribasso o essere del tutto abbandonate;
20. dissuade il Consiglio da qualsiasi tentativo di ridurre ulteriormente il livello della spesa UE proposto dalla Commissione; si oppone decisamente a ogni pressione a operare tagli lineari e indiscriminati, che comprometterebbero l'esecuzione e l'efficacia di tutte le politiche UE, senza tener conto del loro valore aggiunto, del loro peso politico o dei risultati conseguiti; esorta il Consiglio, nel caso in cui proponga dei tagli, ad individuare chiaramente e pubblicamente quali delle sue priorità o progetti debbano essere del tutto abbandonati;
21. ribadisce il ruolo fondamentale da accordare al bilancio dell'UE per il raggiungimento degli obiettivi concordati della strategia UE 2020; è fortemente persuaso che, se ben studiato, il finanziamento dell'UE possa effettivamente originare e catalizzare azioni di chiaro valore aggiunto a livello unionale che gli Stati membri da soli non sarebbero in grado di portare avanti, creando altresì sinergie e complementarità tra le attività degli Stati membri e aiutando questi ultimi a concentrarsi su investimenti chiave orientati al futuro;
22. riafferma in tale ambito la sua posizione favorevole al forte incremento dei fondi disponibili per i programmi dell'Unione in materia di competitività, PMI, imprenditorialità e infrastrutture sostenibili, che sono al centro della strategia Europa 2020; è fermamente convinto che ulteriori tagli rispetto alla proposta della Commissione comprometterebbero gravemente la credibilità dell'UE e il suo impegno politico nei confronti della crescita e dell'occupazione;
23. accoglie con favore la proposta della Commissione sul meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility - CEF) e la sua realistica dotazione finanziaria intesa a migliorare le reti dei trasporti, dell'energia e le reti digitali in Europa; chiede, a tale proposito, che l'importo trasferito dal Fondo di coesione al CEF sia speso, durante i primi anni, pienamente in linea con le dotazioni nazionali a titolo di tale fondo;
24. rileva l'importanza che la ricerca e l'innovazione rivestono nell'accelerare la transizione verso un'economia sostenibile, leader a livello mondiale e fondata sulla conoscenza e che usa le proprie risorse naturali in modo efficiente e responsabile; invita le istituzioni UE e gli Stati membri a concordare una tabella di marcia specifica per raggiungere l'obiettivo del 3% del PIL in investimenti per la ricerca; richiama l'attenzione sul massiccio impegno economico che tale obiettivo comporta in termini di spesa totale aggiuntiva, 130 miliardi di euro l'anno, considerando tutte le fonti di finanziamento; sottolinea di conseguenza la necessità di accrescere, stimolare e garantire il finanziamento della ricerca e dell'innovazione nell'Unione grazie a un aumento significativo della spesa, specie quella finalizzata all'innovazione e alla ricerca, in particolare mediante il programma Orizzonte 2020;
25. ricorda che le PMI sono il principale volano della crescita economica, della competitività, dell'innovazione e dell'occupazione e ne riconosce l'importanza per assicurare la ripresa e il rilancio di un'economia dell'UE sostenibile; accoglie quindi con favore l'accento posto dalla strategia Europa 2020 sull'innovazione e la politica industriale; respinge fermamente qualsiasi tentativo volto a ridurre ulteriormente la dotazione di programmi che, quali COSME, sono al centro della competitività e dell'occupazione europee;
26. reputa che la politica di coesione dell'UE (Fondi strutturali e Fondo di coesione) costituisca uno strumento strategico per gli investimenti, la crescita sostenibile e la competitività nonché uno dei principali pilastri della solidarietà europea, con un indubbio valore aggiunto UE; nota altresì i significativi effetti di ricaduta positivi dei fondi di coesione per tutti gli Stati membri; insiste sul fatto che, per ridurre efficacemente gli squilibri macroeconomici all'interno dell'UE e contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale, occorre appoggiarsi su un quadro finanziario solido, stabile e sostenibile; ribadisce la sua posizione secondo cui il finanziamento della politica di coesione, data la pressante necessità di garantire gli investimenti pubblici nella crescita e nell'occupazione, deve essere mantenuto almeno al livello del periodo 2007-2013 e deve continuare a coprire tutte le regioni dell'UE, con una particolare attenzione alle regioni meno sviluppate; appoggia la proposta della Commissione di destinare il 25% della dotazione totale della politica di coesione al FSE;
27. rammenta la sua posizione secondo cui, considerata l'ampia gamma di compiti, sfide e obiettivi cui deve far fronte la politica agricola comune, gli stanziamenti destinati alla PAC nell'esercizio finanziario 2013 dovrebbero essere almeno mantenuti per il successivo periodo di programmazione finanziaria; ritiene che la nuova PAC dovrebbe mirare ad un'assegnazione maggiormente efficace ed efficiente del proprio bilancio, tra l'altro mediante una distribuzione equa dei pagamenti diretti e degli stanziamenti destinati allo sviluppo rurale tra Stati membri, regioni e agricoltori, al fine di ridurre i divari esistenti; sottolinea al riguardo il ruolo cruciale del secondo pilastro della PAC che apporta un contributo significativo agli investimenti e alla creazione di posti di lavoro nelle zone rurali, al miglioramento dell'efficacia e della competitività del settore agricolo, in particolare alla luce delle nuove sfide cui fa riferimento la strategia Europa 2020, nonché alla gestione dell'ambiente ed alla conservazione della biodiversità;
28. sottolinea che occorre rafforzare il programma ben mirato ed efficace dell'Unione per l'ambiente ed il clima e che le spese integrate a favore del clima e dell'ambiente dovrebbero essere sostenute attivamente nel quadro dei pertinenti fondi dell'Unione;
29. riconosce le serie sfide cui sono confrontati i giovani nell'UE a causa della crisi economica; ritiene che la partecipazione, l'occupazione, l'istruzione, l'istruzione non formale, la formazione, la mobilità e l'inclusione sociale dei giovani europei siano questioni di importanza strategica per lo sviluppo dell'UE e della società europea; insiste sulla necessità di integrare e dare la priorità a tali interventi in tutte le pertinenti politiche finanziate dal bilancio UE, parallelamente ad un aumento necessario dei finanziamenti a favore degli strumenti concreti destinati ai giovani proposti dalla Commissione, come l'introduzione di una garanzia per i giovani che assicuri che ad ogni giovane che in Europa non riesce a trovare lavoro sia offerta la possibilità di un'ulteriore istruzione e formazione;
30. pone l'accento sulla necessità di proseguire il programma per gli indigenti; ricorda alla Commissione il suo impegno a presentare in tempo utile una proposta legislativa in tal senso, al fine di garantire il proseguimento del sostegno a tale programma dopo il 2013 con una nuova base giuridica e una dotazione finanziaria autonoma;
31. è del parere che gli stanziamenti complessivi previsti dalla Commissione per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia non riflettano adeguatamente il rafforzamento di questo settore ad opera del trattato di Lisbona e l'aumento dei compiti e delle sfide che il trattato comporta; sottolinea che le attività finanziate devono presentare un valore aggiunto europeo e che occorre garantire una ripartizione equa, equilibrata e trasparente dei finanziamento tra i diversi obiettivi perseguiti da tali programmi;
32. ricorda che i programmi UE per l'istruzione, la gioventù, i mezzi di comunicazione e la cultura sono vicini ai cittadini, godono di tassi di esecuzione estremamente elevati, producono considerevoli effetti leva e di ricaduta con significativi risultati economici, e generano un chiaro e dimostrabile valore aggiunto europeo grazie alla messa in comune delle risorse, alla promozione della mobilità e della cittadinanza attiva ed al miglioramento della cooperazione fra settori e parti interessate;
33. ribadisce il suo approccio secondo cui le nuove responsabilità conferite all'UE dai trattati richiederanno un adeguato volume di fondi supplementari rispetto al QFP 2007-2013, al fine di permettere all'Unione di assolvere al suo ruolo di attore globale nel rispetto degli impegni già presi, in particolare il conseguimento dell'obiettivo di spendere lo 0,7% del RNL degli Stati membri per l'aiuto ufficiale allo sviluppo e il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio entro il 2015; evidenzia il ruolo dell'Unione nel promuovere la democrazia, la pace, la solidarietà, la stabilità e la riduzione della povertà nei paesi vicini e nei paesi partner; sottolinea la complementarietà tra l'assistenza dell'UE e quella prestata dagli Stati membri e il suo effetto catalizzatore in termini di interventi nelle regioni in cui non viene fornita assistenza bilaterale; è particolarmente favorevole alla programmazione congiunta delle azioni degli Stati membri e dell'UE; sottolinea pertanto che le proposte della Commissione per l'Europa globale e il Fondo europeo di sviluppo devono essere considerate come il minimo necessario per realizzare gli ambiziosi obiettivi dell'Europa a livello mondiale; nota in particolare la necessità di coniugare le responsabilità del SEAE con risorse di bilancio adeguate;
Grandi progetti
34. sottolinea l'importanza strategica di progetti infrastrutturali su ampia scala, quali ITER, Galileo e GMES, per il futuro della competitività dell'UE; respinge conseguentemente ogni tentativo di trasformare il GMES in un programma intergovernativo;
35. è fermamente persuaso che il bilancio UE debba non solo assicurare il finanziamento dei grandi progetti, ma anche prevedere a tal fine fondi separati (ring-fenced) in modo che eventuali sovraccosti non minaccino il finanziamento e la buona esecuzione di altre politiche dell'Unione;
36. saluta con favore la proposta della Commissione di fissare una dotazione massima per Galileo nel regolamento QFP, salvaguardando in tal modo lo stanziamento per tale progetto; è del parere che il regolamento debba fissare massimali anche per ITER e GMES; ritiene che le dotazioni finanziarie per questi tre progetti debbano essere assegnate fuori massimale QFP, in modo da facilitare, se necessario, l'apporto di fondi aggiuntivi da parte degli Stati membri;
Spendere meglio
37. ribadisce che conseguire un valore aggiunto europeo e garantire una sana gestione finanziaria – efficienza, efficacia ed economia – devono essere, ora più che mai, principi guida del bilancio dell'Unione europea; accoglie con soddisfazione, a tale proposito, il pacchetto di proposte legislative della Commissione sulla nuova generazione di programmi pluriennali da adottare nell'ambito della procedura legislativa ordinaria; insiste sulla necessità di massimizzare le sinergie tra i programmi di sostegno dell'Unione e gli investimenti nazionali;
38. ritiene che, nell'attuale contesto di ristrettezze di bilancio, l'effetto catalizzatore di altre fonti di finanziamento sia indispensabile per realizzare gli investimenti a lungo termine necessari al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020; esprime la ferma convinzione che il valore aggiunto dell'Unione risieda in particolare negli investimenti a lungo termine che non sono alla portata dei singoli Stati membri; richiama l'attenzione, a tale proposito, sulle conclusioni e le raccomandazioni formulate nella propria risoluzione sugli strumenti finanziari innovativi nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale(5);
39. sottolinea la necessità di garantire la coerenza tra norme specifiche per il settore ed il quadro generale del regolamento finanziario e di trovare un equilibrio tra semplificazione e sana gestione finanziaria; prende atto del quadro di valutazione della semplificazione elaborato dalla Commissione e conferma la sua volontà di sostenere l'agenda per la semplificazione; è convinto della necessità di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e chiede l'attuazione di «controlli della burocrazia» approfonditi sulla nuova generazione di programmi pluriennali, al fine di evitare eventuali oneri amministrativi aggiuntivi a livello unionale e nazionale;
40. ritiene che l'efficacia della spesa dell'Unione europea dipenda dalla validità del quadro programmatico, normativo e istituzionale a tutti i livelli; insiste sul fatto che, ai sensi degli articoli 310, paragrafo 5, e 317 TFUE, gli Stati membri sono tenuti ad attuare il bilancio in conformità del principio di sana gestione finanziaria; ricorda agli Stati membri il loro obbligo legale di assicurare che gli stanziamenti iscritti in bilancio siano utilizzati in linea con tale principio e che sono tenuti ad assumersi la loro parte di responsabilità ai fini di una maggiore efficacia dei finanziamenti dell'Unione; rammenta che il 90% degli errori riscontrati dalla Corte dei conti europea si è verificato negli Stati membri e che la maggior parte di tali errori avrebbe potuto essere evitata; invita tutti gli Stati membri a pubblicare dichiarazioni di affidabilità nazionali firmate al livello politico appropriato;
41. è favorevole all'introduzione di disposizioni in materia di condizionalità ex ante al fine di garantire che i finanziamenti dell'Unione, soprattutto per quanto riguarda il Fondo di coesione, i Fondi strutturali e i fondi per l'ambiente rurale e la pesca, siano più opportunamente mirati al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020; ritiene che, se la loro esecuzione poggia, da un lato, su un principio di partenariato rafforzato tramite il maggiore coinvolgimento degli enti locali e regionali e, dall'altro, su condizioni che sono pertinenti rispetto agli obiettivi dei diversi fondi, tali disposizioni in materia di condizionalità possano migliorare la legittimità e l'efficacia del sostegno dell'Unione;
42. chiede di subordinare i finanziamenti nel quadro degli accordi di partenariato a vincoli specifici prestabiliti tramite un dialogo tra Commissione e Stati membri; considera opportuno instaurare il vincolo della corretta attuazione della legislazione UE vigente (tra cui regolamenti relativi a prezzi, gare d'appalto, trasporto, ambiente, salute) onde prevenire irregolarità e garantire l'efficacia; respinge tuttavia le proposte che richiedono riforme sociali ed economiche radicali da parte degli Stati membri; ritiene che tutti i vincoli debbano rispettare appieno i principi di sussidiarietà e partenariato;
43. sottolinea, nondimeno, che non vi è un rapporto diretto tra i risultati della politica regionale e i risultati macroeconomici di uno Stato membro e che le regioni non dovrebbero essere punite per l'incapacità, a livello nazionale, di ottemperare alle procedure relative alla governance economica; ritiene che imporre ulteriori sanzioni possa pertanto acuire i problemi degli Stati membri che si trovano già in una difficile situazione macroeconomica e che, pertanto, le condizionalità macroeconomiche non siano accettabili;
44. sottolinea il lavoro essenziale delle agenzie decentrate dell'Unione europea nel sostenere gli obiettivi di quest'ultima e la necessità di coniugare le loro responsabilità con idonee risorse di bilancio;
45. è del parere, al tempo stesso, che il lavoro delle agenzie decentrate dell'Unione debba comportare risparmi ben più sostanziali a livello nazionale; esorta gli Stati membri a valutare i guadagni di efficienza generati da tali agenzie a livello nazionale e a trarne pienamente beneficio, razionalizzando in tal modo le spese nazionali; invita altresì gli Stati membri a individuare possibili settori caratterizzati da duplicazioni di lavoro o da un valore aggiunto ridotto in relazione alle agenzie decentrate, al fine di razionalizzarne il funzionamento;
46. è convinto che l'istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) produrrà economie di scala a livello dell'UE e risparmi significativi a livello nazionale, specie nei servizi diplomatici nazionali dei paesi terzi;
47. propone di eseguire una valutazione indipendente dell'efficacia della spesa pubblica a tre livelli – nazionale, regionale ed europeo – al fine di esaminare in modo approfondito il valore aggiunto e la possibilità di mettere in comune le risorse e di risparmiare in settori quali difesa, politica di sviluppo, agenzie decentrate, Servizio europeo per l'azione esterna e ricerca scientifica, non solo incoraggiando le economie di scala a livello dell'UE, ma anche rispettando il principio di sussidiarietà; crede che tale valutazione consentirà di risparmiare sulle spese; ricorda che la valutazione concernente le agenzie decentrate dovrebbe tenere conto delle pertinenti disposizioni dell'approccio comune allegato alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulle agenzie decentrate firmata il 19 luglio 2012;
48. condivide il parere della Commissione circa la necessità di razionalizzare le spese amministrative; sottolinea, tuttavia, l'assoluta importanza di trovare un punto di equilibrio tra l'obiettivo di conseguire ulteriori risparmi e quello di garantire che le istituzioni possano assolvere ai propri compiti e doveri conformemente alle competenze e agli obblighi loro attribuiti dai trattati, tenendo conto delle difficili sfide poste dalla crisi economica in corso;
49. è profondamente contrario ad applicare una riduzione lineare a tutte le istituzioni, gli organi e le agenzie, dato che, ai sensi dei trattati, i loro ruoli e responsabilità differiscono ampiamente; rileva che, per poter trattare individualmente le istituzioni, dovrebbe spettare a ciascuna di esse decidere dove e che tipo di tagli effettuare, in modo da non nuocere al loro corretto funzionamento;
50. richiama l'attenzione sugli importanti risparmi che potrebbero essere realizzati se il Parlamento avesse una sede unica; invita l'autorità di bilancio a sollevare la questione in occasione dei negoziati sul prossimo QFP 2014-2020;
Durata
51. è del parere che il prossimo QFP, un periodo di sette anni fino al 2020, debba essere considerato una soluzione transitoria dal momento che è chiaramente connesso alla strategia Europa 2020; reputa tuttavia che un periodo di cinque anni – o di 5+5 – allineerebbe meglio la durata del QFP a quella del mandato delle istituzioni, rafforzando in tal modo la rendicontabilità e la responsabilità democratiche; ricorda che, per conseguire un QFP sostenibile ed efficace, un periodo di sette anni richiede un livello massimo di flessibilità;
Riesame intermedio
52. sottolinea la necessità che il regolamento che istituisce il QFP preveda un riesame intermedio, con una procedura specifica tra cui un calendario vincolante che garantisca il pieno coinvolgimento del prossimo Parlamento; ritiene che la Commissione debba presentare una proposta legislativa che consenta di adottare una versione riveduta del QFP in tempo per la procedura legislativa 2018; pone l'accento sul fatto che la revisione intermedia non dovrebbe ostacolare la stabilità delle prospettive di investimento e dovrebbe tutelare i beneficiari e la stabilità della programmazione e degli investimenti a lungo termine;
Necessità di un QFP più flessibile
53. è convinto, per una questione di principio, che l'evoluzione delle circostanze politiche ed economiche, nonché eventi imprevisti, comporteranno la necessità di modificare il QFP nel corso del settennio; insiste sulla necessità che il prossimo QFP garantisca una maggiore flessibilità di bilancio sia all'interno delle rubriche che tra di esse, nonché tra gli esercizi finanziari del QFP, onde garantire che le risorse di bilancio disponibili possano essere integralmente utilizzate;
54. ritiene indispensabile una flessibilità del 5% in relazione ai massimali delle (sotto)rubriche, al fine di rendere possibile l'adeguamento a nuove circostanze, senza incrementare l'importo complessivo e senza necessità di una revisione del QFP;
55. plaude alla proposta della Commissione di portare dal 5 al 10% il grado di flessibilità legislativa (possibilità di scostarsi da un determinato importo per l'intera durata del programma interessato);
56. sottolinea la necessità di utilizzare al meglio i massimali previsti dal QFP; propone a tal fine che i margini disponibili all'interno dei massimali degli stanziamenti d'impegno nell'ambito del bilancio di un determinato esercizio siano riportati all'esercizio successivo e siano considerati parte di un margine globale del QFP, da assegnare nel corso di esercizi futuri a diverse rubriche in base al loro fabbisogno stimato e da mobilitare nell'ambito della procedura annuale di bilancio;
57. sottolinea altresì la necessità di introdurre un margine globale del QFP per gli stanziamenti di pagamento, che offra la possibilità di riportare all'esercizio successivo i margini disponibili all'interno dei massimali degli stanziamenti di pagamento, da mobilitare nell'ambito della procedura annuale di bilancio;
58. è particolarmente preoccupato per l'attuale livello in continuo aumento degli impegni residui (RAL); chiede una strategia interistituzionale comune per mantenere il livello dei RAL sotto controllo nel QFP 2014-2020 e che siano adottate misure adeguate a tal fine; incoraggia a tale proposito un dibattito su come conseguire una distribuzione più equa del livello di stanziamenti di spesa nel corso del periodo del QFP al fine di evitare, nella misura del possibile, che l'attuazione dei programmi UE rischi di essere ostacolata dalla mancanza di stanziamenti di pagamento alla fine del quadro finanziario;
59. nota che ogni anno il bilancio UE registra un avanzo e che i contributi degli Stati membri al bilancio dell'UE sono ridotti grazie a tale importo; deplora nel contempo i tagli lineari regolarmente apportati dal Consiglio alle stime della Commissione relative agli stanziamenti di pagamento quali iscritti nel progetto di bilancio, nonché l'opposizione più volte espressa dal Consiglio, nel corso degli ultimi anni, al fatto di dotare il bilancio UE del livello di pagamenti aggiuntivi ritenuto necessario dalla Commissione, al termine dell'esercizio finanziario, per consentire all'UE di rispettare i propri obblighi finanziari; ritiene che tale approccio non sia corretto in termini di formazione del bilancio e che, benché l'avanzo di bilancio non abbia alcun impatto sul livello complessivo del disavanzo degli Stati membri, tale importo possa fare una netta differenza per il bilancio annuale dell'UE; ricorda l'impegno assunto dalle istituzioni di rivedere il regolamento finanziario al fine di autorizzare il riporto degli stanziamenti inutilizzati e del saldo di bilancio;
60. è assolutamente favorevole al margine per imprevisti, pur rilevando che, per poter essere efficace, la sua mobilitazione non dovrebbe comportare la compensazione obbligatoria dei massimali e dovrebbe essere adottata a maggioranza qualificata in seno al Consiglio;
61. si compiace della proposta della Commissione di incrementare la dotazione dello strumento di flessibilità e il ricorso agli importi annuali fino all'anno n+3;
62. sottolinea il suo deciso sostegno alla proposta della Commissione secondo cui la riserva per gli aiuti d'urgenza, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e la riserva per le crisi nel settore agricolo, data la loro natura non programmabile, dovrebbero essere iscritti in bilancio al di sopra dei massimali delle pertinenti rubriche;
63. evidenzia il valore aggiunto del Fondo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) quale strumento di intervento di crisi per aiutare i lavoratori che hanno perduto il loro posto a reinserirsi nel mondo del lavoro; sottolinea la necessità di portare avanti il FEG e di rafforzarlo dopo il 2013 quale strumento accessibile a pari condizioni per tutte le categorie di lavoratori; insiste altresì sulla necessità di una procedura semplificata e accelerata per il versamento delle sovvenzioni al fine di migliorarne l'efficienza;
Unità del bilancio
64. rammenta che nel bilancio dell'Unione europea rientrano tutte le entrate e le spese derivanti dalle decisioni adottate dalle istituzioni dell'UE nell'ambito delle loro competenze e che esso tiene conto separatamente delle operazioni finanziarie dell'Unione sotto forma di prestiti e garanzie;
65. sollecita la Commissione e il Consiglio a riportare in un elenco separato gli impegni e le garanzie finanziari o di bilancio sottoscritti dall'Unione o da alcuni Stati membri nel quadro dei meccanismi europei di stabilizzazione (MESF, EFSF, MES) in linea con le disposizioni degli articoli 122, paragrafo 2, 136, paragrafo 3, e 143 TFUE, nonché l'aiuto finanziario bilaterale diretti ad altri Stati membri o altri progetti relativi all'«unione bancaria»;
66. sottolinea che tutte le decisioni relative al rafforzamento dell'unione economica e monetaria dovrebbero essere adottate sulla base dei trattati e coinvolgere le istituzioni pertinenti; pone l'accento sul fatto che qualsiasi scostamento dal metodo comunitario o un maggiore ricorso ad accordi intergovernativi non farebbe che dividere ed indebolire l'Unione europea, inclusa la zona euro;
67. è fermamente convinto che qualsiasi nuova capacità contributiva per gli Stati membri appartenenti alla zona euro, ai fini di un adeguamento a shock asimmetrici specifici per paese e di riforme strutturali e le cui funzioni fiscali non siano coperte dal QFP debba essere sviluppata nel quadro dell'Unione ed essere soggetta ad un'adeguata responsabilità democratica attraverso le istituzioni esistenti; ricorda che, come stabilito dai trattati, qualsiasi nuova capacità di bilancio deve fare parte del bilancio UE, rispettandone l'unità; ritiene altresì che, al fine di accrescere la visibilità e garantire l'addizionalità di tale nuova capacità di bilancio, si dovrebbe creare una nuova rubrica apposita del QFP; respinge con forza qualsiasi tentativo di ridurre i massimali contenuti nella proposta della Commissione per il QFP, onde garantire risorse sicure per tale nuova capacità;
68. invita vivamente gli Stati membri ad assumersi l'impegno deciso di incorporare il Fondo di sviluppo europeo nel bilancio dell'Unione europea a decorrere dal 2021; nota che tale riforma richiede un aumento adeguato dei massimali del QFP;
69. conferma la propria intenzione di organizzare in futuro un dibattito pubblico specifico e di tenere una votazione sul lato delle entrate del bilancio, nell'ambito del proprio esame del progetto di bilancio annuale; è fermamente convinto che ciò consenta di alimentare un dibattito permanente sul sistema di finanziamento dell'Unione, pur riconoscendo che al momento l'autorità di bilancio non ha competenza per proporre modifiche a questa parte del bilancio;
Risorse proprie
70. è convinto che i negoziati sul prossimo QFP, avviati oltre un anno fa, dimostrino senza ombra di dubbio l'impasse venutasi a creare in ragione della mancanza di un vero e proprio sistema di risorse proprie: si tratta di negoziati organizzati in seno al Consiglio attorno a due campi opposti, guidati, da una parte, dai paesi contributori netti al bilancio dell'UE e, dall'altra, dai paesi beneficiari netti di tale bilancio in un sistema che ha dato vita a una versione puramente contabile di giusto ritorno e che, in ultima analisi, vincola qualsiasi accordo sul QFP a un accordo su una serie infinita di deroghe e compensazioni, negoziate a porte chiuse e incomprensibili per i cittadini europei;
71. esprime la ferma convinzione che il finanziamento del bilancio dell'Unione debba essere riportato a un vero e proprio sistema di risorse proprie, come disposto dal trattato di Roma e da tutti i trattati successivi; si rammarica profondamente che l'attuale sistema, in cui il grosso del finanziamento proviene dai contributi nazionali, non sia trasparente né giusto, né soggetto a controllo parlamentare a livello europeo o nazionale; sottolinea che un simile sistema viola, nella sostanza, la lettera e lo spirito del trattato;
72. rileva che la ristrutturazione del sistema delle risorse proprie in quanto tale non riguarda l'entità del bilancio dell'Unione, bensì la ricerca di un mix di risorse più efficace per finanziare le politiche e gli obiettivi concordati a livello di Unione; sottolinea che l'introduzione di un nuovo sistema non accrescerebbe l'aggravio fiscale complessivo per i cittadini, ma sgraverebbe invece le tesorerie nazionali;
73. ribadisce la sua posizione fondamentale, espressa nella risoluzione del 13 giugno 2012, secondo cui non è disposto ad approvare il prossimo QFP in assenza di un accordo politico sulla riforma del sistema delle risorse proprie, conformemente alle proposte formulate dalla Commissione il 29 giugno 2011, incluse le sue proposte legislative per nuove reali risorse proprie; è convinto che una tale riforma debba puntare a ridurre al massimo al 40% la quota del contribuito al bilancio dell'UE proveniente dal RNL degli Stati membri entro il 2020, contribuendo in tal modo al consolidamento degli sforzi degli Stati membri;
74. esprime la ferma convinzione che nel necessario accordo politico debbano rientrare i seguenti elementi:
1)
si impone una riforma approfondita del finanziamento del bilancio dell'Unione europea, intesa al ripristino di un sistema autentico, chiaro, semplice ed equo di risorse proprie, che offra garanzie quanto al processo decisionale e al controllo democratico relativo a tutti i bilanci pubblici;
2)
la riforma deve entrare in vigore durante il QFP 2014-2020, come proposto dalla Commissione;
3)
la Commissione dovrebbe reagire immediatamente alla richiesta formale presentata da diversi Stati membri, il cui numero raggiunga la soglia necessaria, di introdurre un'imposta sulle transazioni finanziarie nel quadro della cooperazione rafforzata; sottolinea che qualsiasi proposta legislativa della Commissione in tal senso deve essere pubblicata, unitamente a una serie di proposte rivedute sul pacchetto delle risorse proprie, onde garantire che il gettito della tassa in questione sia destinato in toto o in parte al bilancio dell'UE quale reale risorsa propria, riducendo in tal modo i contributi nazionali degli Stati membri che applicano la tassa;
4)
l'accordo sulla riforma dell'IVA quale risorsa propria, unitamente alle sue modalità di esecuzione, deve essere concluso in concomitanza con l'accordo sul QFP;
5)
il nuovo sistema deve porre fine alle riduzioni esistenti dei contributi nazionali e ad altri meccanismi di correzione; eventuali compensazioni successive possono essere accettate soltanto sulla base di una proposta della Commissione, essendo a carattere temporaneo e giustificate da criteri economici incontestabili e obiettivi;
6)
qualora l'attuazione del nuovo sistema di risorse proprie non dovesse tradursi in un taglio sostanziale dei contributi al bilancio dell'UE basati sul RNL degli Stati membri, la Commissione formulerà ulteriori proposte sull'introduzione di nuove reali risorse proprie;
Negoziati interistituzionali
75. sottolinea la necessità di una rigorosa maggioranza in seno al Parlamento europeo e al Consiglio per l'adozione del QFP e rileva l'importanza di sfruttare appieno tutte le disposizioni dell'articolo 312, paragrafo 5, che impone alle istituzioni di negoziare per trovare un accordo su un testo che il Parlamento possa approvare;
76. sottolinea che si tratta della prima volta che un regolamento QFP sarà adottato ai sensi delle nuove disposizioni del trattato di Lisbona, il quale prevede nuove modalità di cooperazione interistituzionale che combinano l'efficacia del processo decisionale con l'attenzione alle rispettive prerogative; si compiace a tale proposito delle misure adottate dalle Presidenze ungherese, polacca, danese e cipriota del Consiglio per avviare un dialogo strutturato e uno scambio periodico di informazioni con il Parlamento;
77. manifesta la propria disponibilità ad avviare discussioni approfondite con il Consiglio sia sul regolamento QFP che sull'accordo interistituzionale (AII) e chiede al Consiglio di intensificare i contatti a tutti i livelli in vista del Consiglio europeo del 22 e 23 novembre 2012; sottolinea la necessità di conseguire quanto prima l'accordo finale sul QFP;
78. rileva che un eventuale accordo raggiunto a livello di Consiglio europeo costituisce soltanto un mandato negoziale per il Consiglio; insiste sulla necessità che, una volta raggiunto un accordo politico in seno al Consiglio europeo, i negoziati veri e propri tra Parlamento e Consiglio abbiano luogo prima che quest'ultimo sottoponga formalmente all'approvazione del Parlamento le sue proposte sul regolamento QFP;
79. ribadisce che, ai sensi del TFUE, gli organi legislativi sono il Parlamento e il Consiglio, mentre al Consiglio europeo non è riconosciuto il ruolo di legislatore; sottolinea che i negoziati sulle proposte legislative inerenti ai programmi pluriennali proseguiranno nell'ambito della procedura legislativa ordinaria;
80. insiste su un approccio qualitativo ai negoziati sul regolamento QFP e sui relativi programmi pluriennali; sottolinea la necessità di considerarli un unico pacchetto, ribadendo il principio secondo cui o si raggiunge un accordo generale o non si raggiunge nessun accordo;
81. sottolinea l'importanza dei pareri delle commissioni del PE allegati alla relazione interlocutoria, in quanto completano e forniscono un prezioso orientamento ed ulteriori informazioni sugli orientamenti relativi ai negoziati del QFP/AII definiti nella presente risoluzione; insiste sul fatto che le raccomandazioni settoriali contenute in tali pareri dovrebbero alimentare i negoziati sui programmi pluriennali pertinenti; ribadisce, a tale riguardo, la sua ferma posizione secondo cui la speciale procedura legislativa relativa al QFP non dovrebbe affrontare questioni che rientrano nelle procedure legislative ordinarie;
82. richiama l'attenzione del Consiglio sul documento di lavoro allegato in cui sono evidenziate le modifiche apportate alla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il QFP per il periodo 2014-2020 ed alla proposta di accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria; è del parere che ulteriori modifiche potrebbero essere necessarie a seconda dei progressi dei negoziati relativi al QFP; sottolinea che l'accordo interistituzionale potrà essere finalizzato solo dopo che la procedura relativa al QFP sarà stata completata;
83. rileva inoltre che, in caso di mancata adozione di un QFP entro la fine del 2013, i massimali e le altre disposizioni inerenti all'esercizio 2013 saranno prorogati fino all'adozione di un nuovo QFP; segnala, in tale evenienza, la propria disponibilità a trovare celermente un accordo con il Consiglio e la Commissione al fine di adeguare la struttura interna del QFP in modo che rifletta le nuove priorità politiche;
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84. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, nonché alle altre istituzioni e agli altri organi interessati.
Risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione della risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto (COM(2011)0737 – C7-0504/2011 – 2011/0333(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0737),
– visti l'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0504/2011),
– visto l'articolo 311 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere della Corte dei conti (parere n. 2/2012)(1),
– vista la propria risoluzione del 29 marzo 2007 sul futuro delle risorse proprie dell'Unione europea(2),
– vista la propria risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo «Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva»(3),
– vista la propria risoluzione del 13 giugno 2012 sul quadro finanziario pluriennale e le risorse proprie(4),
– vista la propria risoluzione del 23 ottobre 2012 finalizzata a favorire il buon esito della procedura di approvazione del quadro finanziario pluriennale 2014-2020(5),
– visto l'articolo 55 del proprio regolamento,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0316/2012),
A. considerando che il trattato stabilisce chiaramente che il bilancio dell'Unione deve essere finanziato integralmente tramite risorse proprie;
B. considerando che il Parlamento, nella citata risoluzione del 13 giugno 2012, approvata a grande maggioranza, ha accolto con favore le proposte legislative presentate dalla Commissione il 29 giugno 2011 sulla riforma del sistema delle risorse proprie, comprese le proposte relative a un'imposta sulle transazioni finanziarie (FTT) e a una nuova risorsa IVA dell'Unione quali risorse proprie, volte a ridurre al 40% entro il 2020 la quota dei contributi al bilancio dell'Unione basati sull'RNL degli Stati membri, contribuendo così agli sforzi di consolidamento degli Stati membri;
C. considerando che il Parlamento, nella risoluzione citata del 23 ottobre 2012, ha espresso la ferma convinzione che l'IVA è una delle condizioni per il necessario accordo politico sulle risorse proprie e che l'accordo sulla riforma dell'IVA quale risorsa propria, unitamente alle sue modalità di esecuzione, deve essere concluso contestualmente all'accordo sul QFP;
D. considerando che, per la prima volta, il trattato richiede ora l'approvazione del Parlamento alle misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione, e che il Parlamento, nel quadro dei negoziati sulla riforma del sistema delle risorse proprie, ha espresso chiaramente la volontà di esercitare la sua prerogativa al riguardo;
E. considerando che il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo, nei loro pareri sulle proposte della Commissione per una riforma delle risorse proprie, vedono con favore la proposta di una nuova risorsa propria IVA(6);
F. considerando che il Parlamento ha più volte ribadito la sua posizione secondo cui una riforma del sistema delle risorse proprie dell'Unione è necessaria, in particolare per quanto riguarda l'attuale risorsa IVA, con l'obiettivo di tornare all'idea iniziale che detta risorsa debba essere una vera e propria risorsa propria e non uno strumento puramente statistico(7);
G. considerando che il Parlamento valuta positivamente lo sforzo di semplificazione del metodo di calcolo dell'IVA e il fatto che la proposta della Commissione migliora la trasparenza della risorsa propria IVA;
H. considerando che il Parlamento considera tra i principali vantaggi della proposta sulla nuova risorsa IVA la trasparenza, l'equità per i contribuenti di tutti gli Stati membri, la maggiore semplicità e la potenziale trasformazione della risorsa in futuro in una vera risorsa propria versata direttamente al bilancio dell'Unione;
I. considerando che il Parlamento ritiene che ogni vera risorsa propria dovrebbe essere versata direttamente al bilancio dell'Unione;
1. approva la proposta della Commissione;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
4. invita la Commissione a presentare proposte concrete su come riformare ulteriormente la risorsa propria IVA in modo che sia versata direttamente al bilancio dell'Unione già nel periodo 2014-2020 o al momento di una nuova revisione del sistema delle risorse proprie;
5. chiede che si dia seguito pratico al Libro verde della Commissione sul futuro dell'IVA e che si adottino misure concrete in grado di garantire un maggior grado di armonizzazione dei sistemi IVA degli Stati membri, dal momento che solo tale armonizzazione potrà fornire la base per fare in futuro dell'IVA un'autentica risorsa propria, versata direttamente al bilancio dell'Unione;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Parere del Comitato delle regioni sul nuovo quadro finanziario pluriennale 2014-2020, adottato nella 93a sessione plenaria del 14-15 dicembre 2011.Parere del Comitato economico e sociale europeo sul sistema delle risorse proprie, adottato nella sessione plenaria del 29 marzo 2012.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione (COM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395 (COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0815),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0016/2011),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti i pareri 3/2010(1) e 6/2010(2) della Corte dei conti, nella versione rivista e aggiornata del 25 gennaio 2011,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'11 luglio 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci a norma dell'articolo 51 del regolamento,
– visti la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0325/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(3);
2. approva le dichiarazioni congiunte sulle questioni relative al QFP e sull'articolo 195 del regolamento finanziario, nonché la dichiarazione del Parlamento sull'articolo 18 di detto regolamento, allegate alla presente risoluzione;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 ottobre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE, Euratom) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 966/2012.)
Allegato alla risoluzione legislativa
A)Dichiarazione congiunta sulle questioni relative al QFP
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che il regolamento finanziario sarà rivisto per includere gli emendamenti resi necessari dall'esito dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale per gli anni 2014-2020, comprese le seguenti questioni:
–
le norme in materia di riporto per la riserva per gli aiuti d'urgenza e per i progetti finanziati a titolo del meccanismo per collegare l'Europa;
–
il riporto degli stanziamenti non utilizzati e dei saldi di bilancio, nonché la relativa proposta di iscrivere tali stanziamenti in una riserva per pagamenti e impegni;
–
l'eventuale inclusione del Fondo europeo di sviluppo nel bilancio dell'Unione;
–
il trattamento dei fondi provenienti dagli accordi sulla lotta al traffico illegale di prodotti del tabacco.
B)Dichiarazione congiunta sulle spese relative agli edifici con riferimento all'articolo 195
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che:
1.
la procedura di allerta precoce prevista dall'articolo 195, paragrafo 4, e la procedura di approvazione preventiva prevista dall'articolo 195, paragrafo 5, non si applicano all'acquisto di terreni a titolo gratuito o per un importo simbolico;
2.
qualsiasi riferimento a «edifici» all'articolo 195 si applica unicamente agli edifici non residenziali. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono richiedere informazioni relative agli edifici residenziali;
3.
in circostanze politiche eccezionali o urgenti le informazioni relative ai progetti immobiliari concernenti delegazioni dell'Unione o uffici ubicati in paesi terzi di cui all'articolo 195, paragrafo 4, possono essere presentate unitamente al progetto immobiliare di cui all'articolo 195, paragrafo 5; in tali casi, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si impegnano a esaminare il progetto immobiliare quanto prima;
4.
la procedura di approvazione preventiva prevista dall'articolo 195, paragrafi 5 e 6, non si applica ai contratti preparatori o agli studi necessari per valutare i costi dettagliati e il finanziamento del progetto immobiliare;
5.
le soglie di 750 000 EUR o di 3 000 000 EUR di cui all'articolo 195, paragrafo 7, punti da ii) a iv), includono la sistemazione dell'edificio; per i contratti di locazione, tali soglie si applicano all'affitto senza le spese, ma comprendono i costi relativi alla sistemazione dell'edificio;
6.
la spesa di cui all'articolo 195, paragrafo 3, lettera a), non include le spese;
7.
un anno dopo l'entrata in vigore del regolamento finanziario, la Commissione riferisce in merito all'applicazione delle procedure previste dall'articolo 195.
C)Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 195, paragrafo 3
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che disposizioni equivalenti saranno inserite nel regolamento finanziario quadro per le agenzie e gli organismi istituiti a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato Euratom.
D)Dichiarazione del Parlamento europeo
L'importo di 85,9 milioni di EUR rimborsato dal Belgio al Parlamento europeo all'inizio del 2010 e destinato a progetti immobiliari è considerato come entrata con destinazione specifica esterna a norma dell'articolo 18 del regolamento finanziario.
La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 26 ottobre 2011 (Testi approvati, P7_TA(2011)0465).
Eleggibilità all'ufficio di presidenza di una commissione (interpretazione dell'articolo 191, paragrafo 1, del regolamento)
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Decisione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 concernente l'eleggibilità all'ufficio di presidenza di una commissione (interpretazione dell'articolo 191, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento)
Il Parlamento europeo,
– vista la lettera del 18 settembre 2012 del presidente della commissione affari costituzionali,
– visto l'articolo 211 del suo regolamento,
1. decide di pubblicare la seguente interpretazione dell'articolo 191, paragrafo 1, del suo regolamento:"
Soltanto i membri titolari di una commissione, eletti in conformità dell'articolo 186, possono essere eletti all'ufficio di presidenza di quest'ultima.
"
2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione, per conoscenza.
Bilancio rettificativo n. 4/2012: risorse proprie, strumenti di condivisione del rischio, EuroGlobe
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Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2012 dell'Unione europea per l'esercizio 2012, sezione III – Commissione (14059/2012 – C7-0305/2012 – 2012/2127(BUD))
– visti il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 310 e 314, e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(1) («il regolamento finanziario»), in particolare gli articoli 37 e 38,
– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, definitivamente adottato il 1° dicembre 2011(2),
– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(3),
– visto il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2012 dell'Unione europea per l'esercizio 2012, presentato dalla Commissione il 20 giugno 2012 (COM(2012)0340),
– vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2012 adottata dal Consiglio il 24 settembre 2012 (14059/2012 – C7-0305/2012),
– visto il regolamento (UE) n. 423/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda alcune disposizioni relative agli strumenti di condivisione dei rischi per gli Stati membri che subiscono o rischiano di subire gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria(4),
– visti gli articoli 75 ter e 75 sexies del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0308/2012),
A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2012 al bilancio generale 2012 persegue un triplice obiettivo, vale a dire la creazione di quattro linee di bilancio per riassegnare stanziamenti, fino a un massimo del 10% delle dotazioni del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione 2007-2013, agli strumenti di condivisione dei rischi, la revisione e l'iscrizione in bilancio delle previsioni relative alle risorse proprie, che comportino una modifica della ripartizione tra gli Stati membri dei loro contributi al bilancio dell'Unione a titolo delle risorse proprie, e la sostituzione del «trattino» previsto per gli stanziamenti di pagamento alla linea di bilancio 16 03 05 01 – Azione preparatoria – EuroGlobe con la menzione «per memoria» (p.m.), al fine di rendere possibile uno storno;
B. considerando che l'adeguamento riguardante le risorse proprie deriva dalla revisione delle previsioni relative alle risorse proprie tradizionali (RPT) e delle basi IVA e RNL, dalla correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito (correzione britannica) riguardante gli esercizi 2008, 2010 e 2011, nonché dall'impatto sulla partecipazione di Austria, Germania, Paesi Bassi e Svezia al finanziamento della correzione per il Regno Unito, che è ridotta a un quarto del suo valore normale, giacché la differenza è finanziata dagli altri Stati membri, ad esclusione del Regno Unito;
C. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2012 prevede la possibilità che gli importi rientrati e le rimanenze del sostegno dell'Unione agli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dalla politica di coesione siano aggiunti l'anno successivo, su richiesta dello Stato membro interessato, alla sua dotazione finanziaria a titolo della politica di coesione;
D. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2012 è del tutto coerente con le modifiche al regolamento finanziario concordate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, in particolare con l'articolo 131;
1. prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 4/2012;
2. ritiene che ogni storno effettuato dalla politica di coesione a favore degli strumenti finanziari ancora da definire debba essere debitamente giustificato e ben controllato, come previsto dal regolamento (UE) n. 423/2012;
3. chiede che prima di procedere a storni come quelli di cui al paragrafo 2 la Commissione informi l'autorità di bilancio;
4. chiede che siano trasmesse al Parlamento informazioni regolari e dettagliate in merito ai programmi operativi da ridurre, agli strumenti finanziari da attuare e ai progetti da finanziare;
5. approva senza modifiche la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2012;
6. incarica il suo Presidente di dichiarare che il bilancio rettificativo n. 4/2012 è stato definitivamente approvato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione e ai parlamenti nazionali.
1.Decisione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio finanziario 2010 (C7-0286/2011 – 2011/2226(DEC))
– visti i conti annuali definitivi dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2010,
– vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2010, corredata delle risposte dell'Autorità(1),
– vista la raccomandazione del Consiglio del 21 febbraio 2012 (06083/2012–C7-0051/2012),
– vista la sua decisione del 10 maggio 2012(2) che rinvia la decisione di discarico relativa all'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2010, la risoluzione di accompagnamento e le risposte da parte del direttore esecutivo della predetta Autorità,
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3), e in particolare l'articolo 185,
– visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare(4) , e in particolare l'articolo 44,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, recante il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5), e in particolare l'articolo 94,
– visti la dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate e l'allegato orientamento comune, adottati nel giugno 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, frutto dell'attività del gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie decentrate istituito nel marzo 2009 e, in particolare, le sezioni dell'orientamento comune riguardanti la governance, le operazioni, la programmazione, la responsabilità e la trasparenza,
– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
– visti la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0299/2012),
1. concede il discarico al direttore dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità per l'esercizio 2010;
2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 sulla chiusura dei conti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2010 (C7-0286/2011 – 2011/2226(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2010,
– vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2010, corredata delle risposte dell'Autorità(6),
– vista la raccomandazione del Consiglio del 21 febbraio 2012 (06083/2012–C7-0051/2012),
– vista la sua decisione del 10 maggio 2012(7) che rinvia la decisione di discarico relativa all'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2010, con la risoluzione di accompagnamento e le risposte da parte del direttore esecutivo della predetta Autorità,
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(8), e in particolare l'articolo 185,
– visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002,che istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare(9), e in particolare l'articolo 44,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, recante il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10), e in particolare l'articolo 94,
– visti la dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate e l'allegato orientamento comune, adottati nel giugno 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, frutto dell'attività del gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie decentrate istituito nel marzo 2009 e, in particolare, le sezioni dell'orientamento comune riguardanti la governance, le operazioni, la programmazione, la responsabilità e la trasparenza,
– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
– visti la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0299/2012),
1. approva la chiusura dei conti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2010;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Paralmento europeo del 23 ottobre 2012 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2010 (C7-0286/2011 – 2011/2226(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2010,
– vista la relazione annuale della Corte dei conti sui conti annuali dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativi all'esercizio 2010, corredata delle risposte dell'Autorità(11),
– vista la raccomandazione del Consiglio del 21 febbraio 2012 (06083/2012–C7-0051/2012),
– vista la sua decisione del 10 maggio 2012(12) che rinvia la decisione di discarico relativa all'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per l'esercizio 2010, con la risoluzione di accompagnamento e le risposte da parte del direttore esecutivo della predetta Autorità,
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13), e in particolare l'articolo 185,
– visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002,che istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare(14), e in particolare l'articolo 44,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, recante il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio,, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(15), e in particolare l'articolo 94,
– visti la dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate e l'allegato orientamento comune, adottati nel giugno 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, frutto dell'attività del gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie decentrate istituito nel marzo 2009 e, in particolare, le sezioni dell'orientamento comune riguardanti la governance, le operazioni, la programmazione, la responsabilità e la trasparenza,
– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
– visti la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0299/2012),
A. considerando che, il 10 maggio 2012, il Parlamento ha rinviato la propria decisione sul discarico e la chiusura dei conti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'Autorità) per l'esercizio finanziario 2010,
B. considerando che l'Autorità ha risposto esaustivamente all'autorità di discarico nelle sue lettere in data 29 giugno 2012 e 20 agosto 2012,
C. considerando che il discarico è a tale riguardo un valido strumento del Parlamento europeo, che richiede una decisione basata su argomenti fattuali e sostanziali; ricordando, in tale contesto, le norme vigenti, ovvero lo statuto dei funzionari e le condizioni di assunzione degli altri agenti delle Comunità europee, il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, il regolamento istitutivo dell'Autorità e le politiche e procedure specifiche stabilite dall'Autorità;
Gestione finanziaria e di bilancio
1. prende atto della dichiarazione dell'Autorità secondo la quale sono state ora avviate misure adeguate per migliorare la gestione finanziaria e che il tasso di esecuzione del bilancio per quanto concerne gli stanziamenti di impegno ha raggiunto quasi il 100% nel 2011;
2. accoglie con favore le informazioni pervenute sulle significative riduzioni delle spese di riunione del consiglio di amministrazione, che ammontavano a 6 175 EUR per membro nel 2010; plaude in particolare alla riduzione delle spese del 66% rispetto al 2010, conseguita passando allo streaming audio su richiesta, utilizzando l'inglese come unica lingua alle riunioni del consiglio di amministrazione e tenendo tutte le riunioni nella sede di Parma;
Procedura di gestione dei contratti
3. prende nota del fatto che l'Autorità ha elaborato uno «strumento per le sovvenzioni e gli appalti» volto a migliorare il controllo delle procedure di affidamento, la gestione dei contratti e la capacità di previsione della spesa; rileva che la nuova base dati per le sovvenzioni e gli appalti è stata messa in funzione il 28 giugno 2012;
Conflitto di interessi e trasparenza
4. rileva che il compito principale dell'Autorità è di fornire consulenza scientifica indipendente e trasparente su questioni con un impatto diretto o indiretto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi;
5. evidenzia la necessità di adottare misure per salvaguardare la credibilità dell'Autorità;
6. accoglie favorevolmente l'organizzazione di una riunione obbligatoria in materia di deontologia e integrità per tutti i membri del consiglio di amministrazione prevista per l'ottobre 2012 ed esorta il consiglio di amministrazione ad applicare efficacemente il proprio codice di condotta e ad adottare disposizioni volte a prevenire e sanzionare fenomeni quali le cosiddette «porte girevoli», al fine di evitare in futuro casi analoghi a quello dell'ex presidente nel 2010;
7. ha affrontato già in passato alcune carenze in relazione a conflitto di interesse, dichiarazione di interesse e trasparenza; desidera sottolineare che nel 2010 l'ex presidente del consiglio di amministrazione ha omesso di dichiarare la propria appartenenza al consiglio di amministrazione dell' International Life Sciences Institute (ILSI), ente finanziato da imprese dei settori alimentare, chimico e farmaceutico; rileva che i membri del consiglio di amministrazione dell'Autorità non sono nominati dal direttore esecutivo e quindi non possono essere destituiti dallo stesso;
8. accoglie favorevolmente l'impegno dell'Autorità di proporre al consiglio di amministrazione di eleggere il proprio presidente a scrutinio palese; ritiene che una procedura trasparente rafforzerà la responsabilizzazione del consiglio di amministrazione;
9. prende atto con attenzione di tutte le nuove politiche, norme, misure di attuazione e azioni che sono state adottate fin dal 2007 al fine di evitare i conflitti di interesse fra gli esperti scientifici e il personale; accoglie con favore il codice di condotta del consiglio di amministrazione dell'Autorità e il suo approccio attivo nel riesame delle dichiarazioni di interessi, nonché le nuove regole per individuare i conflitti di interesse in vigore dal luglio 2012, utilizzate attivamente nel rinnovo dei comitati scientifici; è determinato a controllare le conseguenze di queste azioni; continuerà a invitare il direttore esecutivo per uno scambio di opinioni su base regolare, per favorire lo scambio di informazioni, anche attraverso la persona di contatto designata fra i suoi membri, e a visitare l'Autorità ogni due anni; ricorda che l'ultima visita ha avuto luogo nel maggio 2012;
10. prende nota del fatto che la nuova politica dell'Autorità in materia di indipendenza e processi decisionali in ambito scientifico, nonché le relative modalità di esecuzione, sono entrate in vigore nel luglio 2012 e che la nuova definizione di «conflitto di interessi» proposta dall'Autorità è conforme agli orientamenti dell'OCSE; rileva che l'approccio concreto dell'Autorità per quanto riguarda la violazione delle norme in materia di indipendenza da parte di un esperto consiste nell'esclusione per un periodo di 5 anni; propone l'inserimento di una serie di sanzioni proporzionate tassative nell'ambito delle modalità di esecuzione della politica in materia di indipendenza;
11. osserva che l'Autorità ha previsto una valutazione della sua politica in materia di indipendenza entro la fine del 2013 e si è impegnata a considerare, tra l'altro, la possibilità di pubblicare i risultati delle procedure sull'abuso di fiducia, compresi i risultati delle procedure volte a verificare l'integrità degli esami scientifici e ad estendere e rafforzare il mandato del suo comitato sui conflitti di interessi, ad esempio con un mandato analogo a quello del comitato per le norme etiche e la prevenzione dei conflitti di interessi dell'agenzia francese per l'alimentazione e la sicurezza ambientale e occupazionale (ANSES); si attende che l'Autorità informi l'autorità di discarico a questo proposito prima dell'inizio della prossima procedura di discarico;
12. incoraggia l'Autorità a rafforzare ulteriormente la propria politica in materia di indipendenza e a considerare l'adozione di disposizioni riguardanti tra l'altro le sanzioni e pubblicando i curriculum e le dichiarazioni di interessi degli esperti interni e degli scienziati;
13. è fermamente convinto che debbano essere intraprese le azioni necessarie qualora si verificassero casi di mancato rispetto delle norme vigenti; ritiene che, in tali casi, l'Autorità dovrebbe elaborare un piano d'azione, corredato di un calendario preciso, volto a porre rimedio alle carenze, che la sua applicazione dovrebbe essere monitorata dal Parlamento europeo e che questi problemi dovrebbero essere affrontati modificando le norme e i regolamenti esistenti al fine di eliminare le eventuali lacune;
14. rileva la dichiarazione dell'Autorità secondo la quale essa ha adottato una politica in materia di doni e ospitalità in data 4 luglio 2012; plaude a tale iniziativa e invita l'Autorità a pubblicare tale politica sul suo sito Internet;
15. riconosce che, in data 1°ottobre 2012, l'Autorità ha effettuato il suo primo esame a campione di una serie di dichiarazioni di interessi al fine di verificarne la coerenza con la politica che ha recentemente adottato in materia di indipendenza e le relative modalità di esecuzione; si aspetta che l'Autorità condivida i risultati dell'esame di tutte le dichiarazioni con l'autorità di discarico entro il 1° marzo 2013, affinché sia possibile rispecchiare tali risultati nella prossima procedura di discarico;
16. riconosce l'impegno dell'Autorità a collaborare con la Commissione al fine di definire le modalità del pieno accesso dei cittadini ai dati grezzi non pubblicati;
17. osserva che otto gruppi di esperti nonché il comitato scientifico dell'Autorità sono stati rinnovati nel giugno 2012; accoglie favorevolmente la pubblicazione delle dichiarazioni di interessi dei nuovi esperti designati sul sito Internet dell'Autorità, ma osserva che alcuni dei curriculum non sono ancora disponibili; invita l'Autorità a pubblicare tutti i curriculum entro il 1° gennaio 2013;
18. osserva che 37 esperti appartenenti a due gruppi sono stati nominati nel 2011, prima che l'Autorità adottasse la sua nuova politica in materia di indipendenza e processi decisionali in ambito scientifico; concorda quindi con l'iniziativa dell'Autorità di analizzare, entro il 31 ottobre 2012, le dichiarazioni di interessi di tali esperti a fronte della nuova politica adottata e delle relative modalità di esecuzione; invita l'Autorità a informare l'autorità di discarico in merito al risultato della procedura di analisi prima dell'inizio della prossima procedura di discarico;
19. esorta l'Autorità a introdurre, nella sua relazione annuale di attività, una sezione destinata a descrivere le azioni intraprese per prevenire e gestire i conflitti di interessi, che dovrebbe comprendere tra l'altro:
–
il numero di casi di presunti conflitti di interessi accertati;
–
il numero di casi di «porte girevoli»;
–
i provvedimenti presi in ciascuna categoria di casi;
–
il numero di procedure di abuso di fiducia avviate e il loro risultato;
–
le sanzioni comminate;
20. incoraggia l'Autorità a migliorare l'accessibilità e la trasparenza delle procedure di valutazione dei rischi, al fine di tenere maggiormente conto della letteratura scientifica indipendente soggetta a revisione paritaria e di fornire motivazioni dettagliate quando respinge opinioni divergenti; incoraggia l'Autorità a rafforzare il dialogo e la cooperazione con gli esperti esterni e le agenzie nazionali, soprattutto quando essi mantengono opinioni divergenti su una specifica procedura di valutazione dei rischi;
21. accoglie in generale con favore la dichiarazione congiunta e l'orientamento comune sulle agenzie decentrate sopra menzionati, che affrontano e accettano taluni elementi importanti ai fini della procedura di discarico ed è convinto che la tabella di marcia sul seguito dato all'orientamento comune, che la Commissione è tenuta a presentare entro la fine del 2012, terrà debitamente conto di tali questioni;
o o o
22. rimanda, per le altre osservazioni che accompagnano la sua decisione sul discarico e che sono di carattere orizzontale, alla sua risoluzione del 10 maggio 2012(16) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
1.Decisione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2010 (C7-0281/2011 – 2011/2220(DEC))
– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2010,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2010, corredata delle risposte dell'Agenzia(1),
– vista la raccomandazione del Consiglio del 21 febbraio 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),
– viste la sua decisione del 10 maggio 2012(2), che rinvia la decisione sul discarico relativa all'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2010, e le risposte del direttore esecutivo della predetta Agenzia,
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3), in particolare l'articolo 185,
– visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali(4), e in particolare l'articolo 68,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, recante il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5), e in particolare l'articolo 94,
– visti la dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate e l'allegato orientamento comune, adottati nel giugno 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, frutto dell'attività del gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie decentrate istituito nel marzo 2009 e, in particolare, le sezioni dell'orientamento comune riguardanti la governance, le operazioni, la programmazione, la responsabilità e la trasparenza,
– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
– visti la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0298/2012),
1. concede il discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2010;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per i medicinali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Paralmento europeo del 23 ottobre 2012 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2010 (C7-0281/2011 – 2011/2220(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2010,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2010, corredata delle risposte dell'Agenzia(6),
– vista la raccomandazione del Consiglio del 21 febbraio 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),
– viste la sua decisione del 10 maggio 2012(7) che rinvia la decisione sul discarico relativa all'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2010, la risoluzione ad essa allegata e le risposte del direttore esecutivo della predetta Agenzia,
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(8), in particolare l'articolo 185,
– visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali(9), in particolare l'articolo 68,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, recante il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10), ed in particolare l'articolo 94,
– visti la dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate e l'orientamento comune ad essa allegato, adottati nel giugno 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, frutto dell'attività del gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie decentrate istituito nel marzo 2009 e, in particolare, le sezioni dell'orientamento comune riguardanti la governance, le operazioni, la programmazione, la responsabilità e la trasparenza,
– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
– visti la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0298/2012),
1. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2010;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo dell'Agenzia europea per i medicinali, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2010 (C7-0281/2011 – 2011/2220(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visti i conti annuali definitivi dell'Agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2010,
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Agenzia europea per i medicinali relativi all'esercizio 2010, corredata delle risposte dell'Agenzia(11),
– vista la raccomandazione del Consiglio del 21 febbraio 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),
– viste la sua decisione del 10 maggio 2012(12) che rinvia la decisione sul discarico relativa all'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea per i medicinali per l'esercizio 2010, la risoluzione ad essa allegata e le risposte del direttore esecutivo della predetta Agenzia,
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(13), in particolare l'articolo 185,
– visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali(14), in particolare l'articolo 68,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, recante il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(15), e in particolare l'articolo 94,
– visti la dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate e l'orientamento comune ad essa allegato, adottati nel giugno 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, frutto dell'attività del gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie decentrate istituito nel marzo 2009 e, in particolare, le sezioni dell'orientamento comune riguardanti la governance, le operazioni, la programmazione, la responsabilità e la trasparenza,
– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
– visti la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0298/2012),
A. considerando che il 10 maggio 2012 il Parlamento europeo ha rinviato la propria decisione sul discarico e la chiusura dei conti dell'Agenzia europea per i medicinali (l'Agenzia) per l'esercizio 2010;
B. considerando che l'Agenzia ha affrontato in larga misura le carenze evidenziate nella relazione del 10 maggio 2012 e ha fornito all'autorità di discarico informazioni sostanziali con le lettere in data 2 e 6 luglio 2012 e 2, 7 e 24 agosto 2012;
C. considerando che il discarico è un valido strumento del Parlamento europeo, che richiede una decisione basata su argomenti fattuali e sostanziali; ricordando, a tal riguardo, le norme vigenti, ovvero lo statuto dei funzionari e le condizioni di assunzione degli altri agenti delle Comunità europee, il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, il regolamento istitutivo dell'Agenzia e le sue politiche e procedure specifiche;
1. ricorda l'importanza del lavoro svolto dall'Agenzia, che fornisce i migliori pareri scientifici possibili su qualsiasi questione riguardante la valutazione della qualità, la sicurezza e l'efficacia dei medicinali per uso umano e veterinario agli Stati membri e alle istituzioni;
Seguito dato al discarico 2009
2. prende atto che il 7 giugno 2012 il consiglio di amministrazione ha approvato la nuova struttura e l'ambito di attività del comitato consultivo per gli appalti e i contratti; accoglie con favore il fatto che l'Agenzia abbia posto in essere un piano pluriennale in materia di appalti per il periodo 2012-2014, come richiesto dall'autorità di discarico nella sua relazione sul discarico per l'esercizio 2009;
Riporti e annullamenti di stanziamenti
3. rammenta che la Corte dei conti ha rilevato un elevato livello di riporti per l'esercizio finanziario 2010 nonché il mancato rispetto del principio dell'annualità di bilancio; si compiace che l'Agenzia abbia potenziato le procedure di previsione dei diritti riscossi mediante la creazione di un gruppo che analizza, in stretta collaborazione con l'industria farmaceutica, lo stato di avanzamento della ricerca sul prodotto farmaceutico prima della presentazione all'Agenzia; prende atto del fermo impegno dell'Agenzia a collaborare con la Direzione generale del bilancio della Commissione al fine di ottenere un quadro stabile grazie all'attuale revisione dei regolamenti finanziari quadro;
4. sostiene pienamente tutti gli sforzi a livello esecutivo e amministrativo dell'Agenzia per riformare il sistema di pagamento per i servizi prestati dalle autorità degli Stati membri, che dovrebbe chiaramente basarsi sui costi effettivi; accoglie pertanto con favore l'iniziativa dell'Agenzia di preparare una nuova proposta da presentare al consiglio di amministrazione; sollecita e si aspetta che il consiglio di amministrazione discuta e decida quanto prima in merito a tale sistema di pagamento;
Trasparenza e gestione dei conflitti di interesse
5. prende atto che l'Agenzia sta organizzando, per il mese di novembre 2012, un seminario che riunirà una vasta gamma di parti interessate per mettere a punto le modalità di accesso del pubblico ai dati relativi alle prove cliniche, e che la selezione e la formazione del personale scientifico dell'Agenzia allo scopo di rafforzare l'analisi dei dati grezzi è a buon punto;
6. osserva che l'Agenzia ha migliorato il campo di applicazione e la metodologia dei controlli sistematici ex-ante ed ex-post relativi all'analisi delle dichiarazioni di interesse; accoglie altresì con favore la decisione dell'Agenzia di procedere a una valutazione annuale della sua politica revisionata in materia di dichiarazioni di interesse; invita pertanto l'Agenzia a tenere informata l'autorità di discarico, su base semestrale, in merito all'attuazione della sua politica revisionata, e in particolare dei suoi controlli sistematici ex-ante ed ex-post;
7. rileva con soddisfazione che l'Agenzia ha iniziato a pubblicare i verbali di alcune riunioni dei comitati scientifici, a iniziare dal comitato pediatrico nel luglio 2012; prende atto che il processo di pubblicazione dei verbali di tutte le riunioni dei comitati scientifici sarà completato soltanto entro la fine del 2013;
8. osserva che le preoccupazioni espresse riguardo ai circuiti finanziari e ai potenziali conflitti di interesse nel trattamento dei pagamenti a causa dell'insufficiente separazione delle mansioni sono state risolte dall'Agenzia grazie all'introduzione del software SAP quale sistema centrale di contabilità;
9. sottolinea che a giugno 2012 si è verificato nell'Agenzia un caso di «porte girevoli», quando l'ex capo del Servizio giuridico è divenuto consulente presso uno studio legale con sede negli Stati Uniti che annovera tra i suoi clienti un certo numero di aziende del settore farmaceutico; prende atto che il direttore esecutivo dell'Agenzia ha avviato una revisione del lavoro svolto dall'ex direttore del Servizio giuridico; invita l'Agenzia a informare l'autorità di discarico dei risultati di tale revisione entro la fine del 2012;
10. prende atto che l'Agenzia ha avviato un esame analitico delle dichiarazioni di interesse dei suoi esperti e dei membri del comitato che hanno partecipato direttamente alle attività dell'Agenzia tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2012, confrontandole con i loro curriculum vitae; rileva che circa il 54% degli esperti e dei membri del comitato hanno presentato all'Agenzia un curriculum vitae aggiornato; invita l'Agenzia a informare l'autorità di discarico sui tempi e l'esito dell'esame analitico del restante 46% entro l'inizio della prossima procedura di discarico;
11. accoglie con favore l'iniziativa dell'Agenzia di pubblicare sul suo sito web le dichiarazioni di interesse del personale che occupa posizioni di gestione e degli esperti coinvolti nella valutazione dei medicinali; nota con interesse che l'elenco degli esperti indica anche il loro livello di rischio in termini di conflitto di interesse; accoglie con favore l'impegno dell'Agenzia a pubblicare accanto alle dichiarazioni di interesse i profili professionali e formativi degli esperti scientifici appartenenti alla sua banca dati di esperti dal primo trimestre del 2013 e dichiara la sua intenzione di seguire da vicino il processo di pubblicazione durante le prossime procedure di discarico;
12. valuta positivamente che l'Agenzia abbia dichiarato di voler introdurre un sistema ex-ante ed ex-post per le dichiarazioni di interesse, in particolare attraverso il confronto casuale delle stesse con i CV e le informazioni forniti dagli esperti a livello nazionale; chiede all'Agenzia di comunicare all'autorità preposta al controllo del bilancio un calendario preciso per l'attuazione del nuovo sistema;
13. conviene con l'Agenzia che per raggiungere un elevato livello di affidabilità e veridicità degli interessi dichiarati è strettamente necessario che siano le società farmaceutiche stesse a rendere pubblici l'elenco degli esperti e dei centri di ricerca con cui collaborano e il valore dei legami finanziari nei loro confronti; concorda con l'Agenzia che è opportuno valutare la pertinenza di un'iniziativa legislativa al riguardo;
14. riconosce gli sforzi intrapresi dall'Agenzia per affrontare le preoccupazioni dell'autorità di discarico riguardo alla prevenzione e gestione dei conflitti di interesse; prende atto, in particolare, delle relazioni del 29 giugno 2012 e del 7 agosto 2012, ricevute dall'autorità di discarico, sulla revisione della gestione dei casi di conflitto di interesse individuati dal SAI e sulla revisione dei potenziali conflitti di interesse degli esperti coinvolti nella valutazione del medicinale Pandemrix;
15. è fermamente convinto che debbano essere intraprese le misure necessarie qualora si verificassero casi di mancato rispetto delle norme vigenti; ritiene che, in tali casi, l'Agenzia dovrebbe elaborare un piano d'azione corredato di un calendario preciso per porre rimedio alle carenze, che la sua applicazione dovrebbe essere monitorata dal Parlamento europeo e che questi problemi dovrebbero essere affrontati modificando le norme e i regolamenti esistenti al fine di eliminare le eventuali lacune;
16. invita l'Agenzia a introdurre in ciascuna delle sue relazioni annuali di attività una sezione speciale che descriva le azioni intraprese per prevenire e gestire i conflitti di interesse, e che dovrebbero comprendere tra l'altro:
–
il numero dei casi di presunti conflitti di interesse accertati,
–
il numero dei casi di «porte girevoli»,
–
i provvedimenti presi in ciascuna categoria di casi,
–
il numero di procedure per l'abuso di fiducia avviate e il loro risultato,
–
le sanzioni comminate;
chiede all'Agenzia di informare l'autorità di discarico delle misure dettagliate adottate in merito;
17. reputa degno di nota il fatto che la commissione competente sia in stretto contatto con l'Agenzia invitando almeno una volta all'anno il direttore esecutivo per uno scambio di opinioni, avendo nominato una persona di contatto fra i suoi membri e visitando l'Agenzia ogni due anni; ricorda che l'ultima visita ha avuto luogo nel giugno 2011;
18. accoglie in generale con favore la dichiarazione congiunta e l'orientamento comune sulle agenzie decentrate sopra menzionati, che affrontano e accettano taluni elementi importanti ai fini della procedura di discarico ed è convinto che la tabella di marcia sul seguito dato all'orientamento comune, che la Commissione è tenuta a presentare entro la fine del 2012, terrà debitamente conto di tali questioni;
o o o
19. rinvia, per altre osservazioni di natura orizzontale che accompagnano la decisione sul discarico, alla sua risoluzione del 10 maggio 2012(16) sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di materiali forestali di moltiplicazione della categoria «qualificati» nel campo d'applicazione di detta decisione e l'aggiornamento dei nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione (COM(2012)0355 – C7-0175/2012 – 2012/0172(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0355),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0175/2012),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
– vista l'opinione del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2012(1),
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 28 settembre 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti l'articolo 55 e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0277/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 ottobre 2012 in vista dell'adozione della decisione n. ..../2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per includere i materiali forestali di moltiplicazione della categoria «qualificati» e per aggiornare i nomi delle autorità responsabili dell'ammissione e del controllo della produzione
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'anno europeo dei cittadini (2013) (COM(2011)0489 – C7-0217/2011 – 2011/0217(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0489),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 21, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0217/2011),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012(1),
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per le petizioni (A7-0271/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 ottobre 2012 in vista dell'adozione della decisione n. ..../2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'anno europeo dei cittadini (2013)
Applicazione di restrizioni comuni in materia di visti per i funzionari russi implicati nel caso Sergej Magnitskij
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Raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio del 23 ottobre 2012 concernente l'applicazione di restrizioni comuni in materia di visti ai funzionari russi coinvolti nel caso Sergei Magnitsky (2012/2142(INI))
– visto l'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio presentata dagli onn. Guy Verhofstadt e Kristiina Ojuland, a nome del gruppo ALDE (B7-0196/2012),
– vista la sua risoluzione del 17 febbraio 2011 sullo Stato di diritto in Russia(1),
– vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2010 sulla relazione annuale 2009 sui diritti umani nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia(2),
– vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2011 sul prossimo vertice UE-Russia del 15 dicembre 2011 e sui risultati delle elezioni alla Duma del 4 dicembre 2011(3),
– vista la sua raccomandazione del 2 febbraio 2012 destinata al Consiglio su una politica coerente nei confronti dei regimi contro cui l'UE applica misure restrittive(4),
– vista l'adozione da parte della commissione per le relazioni estere del Senato USA, il 26 giugno 2012, del «Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act», volto a imporre il divieto del visto e il congelamento dei beni ai funzionari russi che si presumono coinvolti nella detenzione, nel maltrattamento e nella morte di Sergei Magnitsky,
– vista la proposta di risoluzione dal titolo «Stato di diritto in Russia: il caso di Sergei Magnitsky», che è stata presentata alla sessione annuale 2012 dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e che invita i parlamenti nazionali a prendere iniziative per imporre sanzioni sui visti e il congelamento dei beni,
– visto l'articolo 121, paragrafo 3, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A7-0285/2012),
A. considerando che l'arresto, le condizioni di detenzione e la conseguente morte in carcere di Sergei Magnitsky rappresentano un caso ben documentato e concreto di mancato rispetto dei diritti umani fondamentali;
B. considerando che il procedimento avviato a titolo postumo nei confronti di Sergei Magnitsky rappresenta una violazione delle leggi internazionali e nazionali ed è chiara espressione del malfunzionamento del sistema di giustizia penale russo;
C. considerando che la Federazione russa, in quanto membro del Consiglio d'Europa e dell'OSCE, si è impegnata a rispettare integralmente i diritti fondamentali e lo Stato di diritto, e che in più occasioni l'Unione europea ha offerto a titolo addizionale la propria assistenza e competenza per aiutare tale paese a modernizzare e rispettare il proprio ordine costituzionale e giuridico;
D. considerando che, nonostante le conclusioni 2011 dell'inchiesta svolta dal Consiglio sui diritti umani presso il Presidente russo riguardo all'illegalità dell'arresto e della detenzione di Sergei Magnitsky e del fatto che gli sia stato negato l'accesso alla giustizia, le indagini sono bloccate e gli ufficiali coinvolti sono stati discolpati e addirittura è stato loro affidato il caso postumo; che con tali atti le autorità dimostrano il carattere politico del procedimento contro Sergei Magnitsky;
E. considerando che l'Unione europea ha esortato in più occasioni e in più sedi – dalle consultazioni periodiche sui diritti dell'uomo fino ai vertici fra le due parti – le autorità russe a condurre un'indagine indipendente e approfondita in relazione a questo caso particolare e ben documentato, e a mettere fine al clima di impunità vigente;
F. considerando che il caso di Sergei Magnitsky è solo il caso più importante e meglio documentato di abuso di potere da parte delle autorità russe incaricate dell'applicazione della legge, che violano pesantemente lo Stato di diritto; che vi è una moltitudine di altri casi giudiziari in cui si ricorre sistematicamente al pretesto dei reati economici e della supposta corruzione per eliminare i concorrenti in affari o i rivali politici;
G. considerando che le restrizioni in materia di visti e altre misure restrittive non sono di per sé sanzioni giudiziarie tradizionali, ma costituiscono un segnale politico della preoccupazione dell'Unione europea destinato a un pubblico più ampio e restano pertanto uno strumento di politica estera necessario e legittimo;
H. considerando che le sanzioni dell'Unione europea connesse al caso Magnitsky potrebbero indurre le autorità russe a compiere sforzi autentici e rinnovati per affrontare in maniera più concreta e convincente la questione dello Stato di diritto in Russia e del vigente clima di impunità;
I. considerando che numerosi parlamenti nazionali di Stati membri dell'Unione europea – fra cui i Paesi Bassi, il Regno Unito, la Svezia e la Polonia – hanno già approvato risoluzioni che sollecitano i rispettivi governi a introdurre sanzioni in relazione al caso Magnitsky, mentre molte altre assemblee parlamentari nazionali come quelle di Portogallo, Francia, Spagna e Lettonia stanno elaborando risoluzioni in tal senso;
1. rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:
a)
stilare un elenco UE comune dei funzionari responsabili della morte di Sergei Magnitsky, del successivo occultamento dei fatti sul piano giudiziario e delle continue e prolungate vessazioni nei confronti della madre e della vedova;
b)
imporre e applicare a questi funzionari un divieto di rilascio del visto a livello di Unione europea e congelare le attività finanziarie che essi o le loro famiglie potrebbero detenere nell'ambito dell'Unione;
c)
invitare la Russia a condurre un'indagine credibile e indipendente su tutti gli aspetti di questo tragico caso, e a portare tutti i responsabili dinanzi alla giustizia;
d)
sollecitare le autorità russe a porre fine alla corruzione endemica e a riformare il sistema giudiziario per renderlo conforme alle norme internazionali creando un sistema indipendente, giusto e trasparente che non possa essere in alcun caso utilizzato scorrettamente per motivi politici;
e)
sollevare, durante le riunioni bilaterali con le autorità russe, tale questione nonché la questione degli atti di intimidazione e dell'impunità nei casi che coinvolgono difensori dei diritti dell'uomo, giornalisti e avvocati, con maggiore fermezza e determinazione e con l'intenzione di ottenere un risultato;
2. incoraggia il Consiglio ad assumere una posizione coerente e proattiva rispetto ad altri casi gravi di violazione dei diritti umani in Russia, basandosi su fonti ben documentate, convergenti e indipendenti nonché su prove convincenti, e, come ultima ratio, a introdurre misure restrittive analoghe nei confronti dei responsabili;
3. sottolinea che l'impegno delle autorità russe rispetto a valori fondamentali quali lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali resta il principale presupposto per le relazioni UE-Russia e per lo sviluppo di un partenariato stabile e affidabile tra le due parti;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione nonché agli Stati membri, alla Duma di Stato russa e al governo della Federazione russa.
– vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della normativa Cielo unico europeo: è tempo di agire (COM(2011)0731),
– vista la comunicazione della Commissione sui meccanismi di governance e d'incentivazione per la realizzazione di SESAR, pilastro tecnologico del Cielo unico europeo (COM(2011)0923),
– visto il Libro bianco dal titolo «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» (COM(2011)0144),
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0254/2012),
A. considerando che nell'attuazione del Cielo unico europeo (SES) sono già stati compiuti numerosi passi in avanti positivi;
B. considerando che il 2012 è visto come un anno cardine per l'attuazione del SES;
C. considerando che il completamento del SES consentirà di realizzare notevoli risparmi sul piano economico, della sicurezza e ambientale, creando un settore dell'aviazione più sostenibile e un sistema di gestione del traffico più efficace a livello europeo;
D. considerando che il volume di traffico aereo registra un aumento costante da cui derivano una capacità insufficiente e un aumento dei ritardi per i passeggeri, e che influisce anche sui piani di crescita delle compagnie aeree; che lo spazio aereo europeo è uno dei più trafficati al mondo con oltre 750 milioni di passeggeri che utilizzano gli aeroporti dell'Unione e che, secondo le aspettative, questa cifra potrebbero raddoppiare entro il 2030;
E. considerando che il successo del SES dipende da un approccio integrato in virtù del quale i singoli Stati membri non ne mettano a rischio l'attuazione nel suo complesso;
F. considerando che il 4 dicembre 2012 scade il termine per la realizzazione dei blocchi funzionali di spazio aereo, ma che dalle ultime relazioni emerge che la situazione è ben lungi dal soddisfare predetta disposizione della normativa SES;
G. considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 691/2010, quattro mesi dopo che i piani di prestazione degli Stati membri le sono pervenuti, la Commissione può formulare raccomandazioni in materia di adozione di obiettivi prestazionali riveduti per quelli non conformi agli obiettivi UE;
H. considerando che attualmente i fornitori di servizi di navigazione aerea (ANSP) nazionali responsabili dei servizi di controllo del traffico aereo rispecchiano la geografia politica frammentata del continente, creando purtroppo inefficienze e congestione;
I. considerando che il completamento dell'attuazione del Cielo unico europeo richiede l'adozione di misure che consentano di raggiungere gli obiettivi di sicurezza aerea dell'UE al fine di rafforzare le norme attuali e di garantire un livello uniforme ed elevato di sicurezza per i cittadini;
J. considerando i rapidi progressi di altri programmi quali Galileo e il Sistema satellitare globale di navigazione (GNSS);
K. considerando che occorre approvare quanto prima i finanziamenti necessari e i quadri finanziari;
Calendario
1. riconosce le limitazioni esistenti per quanto riguarda l'attuazione della normativa SES; ritiene, tuttavia, che sia necessario consolidare nettamente i progressi ad oggi conseguiti, fissando un calendario vincolante per l'attuazione del SES ma anche prestando attenzione a considerazioni di ordine commerciale;
2. sottolinea la necessità di agire rapidamente e di promuovere l'attuazione della normativa SES, così come il sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete in particolare;
3. sottolinea che la fase critica di realizzazione si profila all'orizzonte e deve essere affrontata in maniera rapida, sincronizzata e coordinata;
4. avverte che l'aumento del traffico aereo comporta il rapido raggiungimento della capacità massima dello spazio aereo europeo e che è necessario affrontare urgentemente tale problema, per garantire ai cittadini europei servizi di trasporto aereo di qualità e assicurare che il loro impatto sull'ambiente e sul clima non si intensifichi;
5. sottolinea l'importanza degli aeroporti in quanto punti di ingresso e di uscita rispetto alla rete europea; chiede che siano presi pienamente in considerazione nello sviluppo del SES, compresi gli aeroporti regionali, dato il ruolo svolto da questi ultimi per contribuire a eliminare la congestione della rete e ad aumentarne la capacità;
6. richiama l'attenzione sulla necessità impellente di attuare in modo efficace la normativa SES al fine di evitare un aumento della congestione con flussi di traffico sempre più pesanti e tecnologie superate nonché di garantire una maggiore coerenza nelle disposizioni europee in materia di sicurezza aerea;
7. rileva che il mantenimento di livelli elevati e costanti per le condizioni di sicurezza e di funzionamento rappresenta sempre più una sfida; invita gli Stati membri e la Commissione a chiarire il ruolo degli organismi europei competenti in materia per garantire il mantenimento di norme internazionali di sicurezza aerea affidabili e trasparenti;
8. ricorda l'esigenza di rendere lo spazio aereo europeo il più efficiente possibile, non solo in termini di vantaggi economici ma anche di un beneficio ambientale, energetico e sociale, compreso quello per i passeggeri;
9. sottolinea che, nella comunicazione più recente della Commissione in materia, si stima che la piena e tempestiva attuazione della tecnologia per la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel Cielo unico europeo (SESAR) potrebbe comportare un effetto cumulativo sul PIL dell'UE pari a 419 miliardi di euro nel periodo 2013-2030 nell'UE a 27, con la creazione diretta o indiretta di 328 000 posti di lavoro e una riduzione netta delle emissioni di CO2 dell'ordine di 50 milioni di tonnellate;
10. sottolinea che, secondo la Commissione, l'introduzione tempestiva della tecnologia SESAR porterà benefici pratici ai passeggeri in quanto produce una riduzione dei tempi di volo di circa il 10% (o nove minuti) e delle cancellazioni e ritardi del 50% nonché una possibile diminuzione delle tariffe aeree; sottolinea, tuttavia, che un eventuale ritardo di 10 anni nell'attuazione di SESAR comporterebbe un impatto complessivo disastroso poiché si registrerebbe una perdita di circa 268 miliardi di EUR dovuta a un effetto cumulativo ridotto sul PIL dell'UE, con la perdita di 190 000 posti di lavoro e una riduzione del risparmio di emissioni pari a 55 milioni di tonnellate di CO2;
11. rileva che altri paesi e regioni chiave stanno progredendo rapidamente in termini di ricerca e sviluppo di tecnologie innovative e si rammarica, pertanto, che l'UE possa perdere il suo ruolo di guida a vantaggio di altri attori internazionali a meno che non sia accelerata l'attuazione della normativa SES;
12. è del parere che il corretto funzionamento del SES possa essere garantito solo qualora tutte le parti interessate rispettino rigorosamente le varie date di attuazione;
13. sottolinea che sono stati realizzati programmi pilota e che i risultati degli stessi sono stati positivi;
14. chiede alla Commissione di riferire alla commissione per i trasporti e il turismo entro dicembre 2012 sui progressi compiuti da tutti i fornitori di servizi di navigazione aerea verso l'attuazione del sistema di prestazioni;
15. chiede alla Commissione di riferire alla commissione per i trasporti e il turismo sui progressi compiuti nell'ambito dell'attuazione della normativa SES entro marzo 2013, compresa una valutazione delle conseguenze dei ritardi nell'attuazione dei blocchi funzionali di spazio aereo;
Contributo politico
16. ricorda agli Stati membri che si sono pubblicamente impegnati a raggiungere l'obiettivo del Cielo unico europeo, sostenendo fortemente la normativa in materia, e insiste sul fatto che debbano mantenere un ruolo proattivo e continuare a partecipare all'attuazione di tale normativa; invita pertanto gli Stati membri a presentare piani nazionali di prestazione in linea con i pertinenti obiettivi dell'UE e ad adottare gli obiettivi prestazionali riveduti proposti dalla Commissione; invita la Commissione ad avviare le misure appropriate in caso di mancato rispetto dei termini di attuazione di tale normativa;
17. ricorda gli obiettivi per la navigazione aerea descritti nel Libro bianco sulla politica dei trasporti e nel documento intitolato «Rotta 2050 - Visione europea per l'aviazione - Relazione del gruppo di alto livello sulla ricerca aerea»;
18. insiste sul fatto che sia assegnata priorità assoluta alla questione e che sia indispensabile un sostegno politico proattivo da parte degli Stati membri e di tutte le parti interessate ai fini della piena e tempestiva realizzazione del Cielo unico europeo;
19. sottolinea che l'efficace attuazione della normativa SES avrà un impatto positivo e incoraggiante sulla concorrenza in tutta l'UE e a livello mondiale, favorendo la crescita e l'occupazione in particolare nei settori dell'aeronautica e dell'aviazione;
20. si rammarica che, nonostante i notevoli benefici sociali e ambientali, il progetto SES non sia sufficientemente conosciuto o compreso dal pubblico e invita la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate ad aumentare il loro impegno di comunicazione pubblica;
21. riconosce le sfide poste dai gestori europei del traffico aereo (ATM) e il ruolo cruciale del fattore umano e di un dialogo sociale efficiente ai fini della realizzazione del SES; riconosce che occorre prestare un'attenzione costante alle procedure trasparenti di comunicazione; sottolinea che l'attuazione del SES comporterà una forte domanda di posti di lavoro di alto livello e altamente qualificati;
22. rispetta pienamente la sovranità e le prerogative nazionali degli Stati membri in materia di ATM riguardo alle operazioni e alla formazione su aeromobili militari o altri aerei di Stato; osserva l'impegno degli Stati membri a garantire che il concetto di uso flessibile dello spazio aereo(1) sia applicato pienamente e uniformemente e riconosce la necessità di sostenere i loro sforzi a tal fine; sottolinea il fatto che tra gli aeromobili di Stato si includono, oltre a quelli dell'aviazione militare, i mezzi aerei della polizia, dei vigili del fuoco, della guardia costiera, dell'autorità doganale, della protezione civile e di altre missioni e che pertanto l' ambito delle loro operazioni comprende un grande numero di attività relative alla sicurezza e alla gestione delle crisi;
23. ritiene che l'efficace attuazione del SES comporterà benefici per l'intera catena di approvvigionamento, compresi i produttori, le compagnie aeree, le PMI, l'intero settore del turismo, ecc.;
24. continua a esprimere forti preoccupazioni non soltanto circa il ritardo nell'istituzione dei blocchi funzionali di spazio aereo in Europa, ma anche per l'inconsistenza di detto processo e sostiene, pertanto, gli sforzi del coordinatore; sottolinea l'importanza della cooperazione, del coordinamento e di un intervento politico degli Stati membri e tra di essi onde conseguire l'obiettivo di istituire i blocchi di spazio aereo entro il 4 dicembre 2012; invita la Commissione a seguire attentamente gli sviluppi e, se necessario, ad adire le vie legali, anche con sanzioni, nei confronti degli Stati membri che contravvengono ai propri obblighi previsti dalla normativa SES;
25. sottolinea che l'istituzione dei blocchi funzionali di spazio aereo non va intesa come un requisito indipendente, bensì come uno strumento volto a conseguire gli obiettivi di deframmentazione dello spazio aereo europeo e gli obiettivi prestazionali e che senza di essi il SES non può essere completato; invita la Commissione a proporre una strategia volta ad accelerare l'attuazione dei blocchi funzionali di spazio aereo che includa la piena attuazione di modelli centralizzati (es. gestore di rete, impresa comune SESAR, gestore della realizzazione); esorta la Commissione a ricorrere maggiormente ai metodi di avvertimento e, qualora si rivelassero insufficienti, ad avviare procedure di infrazione contro gli Stati membri che non hanno ancora firmato gli accordi per l'istituzione dei rispettivi blocchi funzionali di spazio aereo;
26. ritiene che il modo più efficace ed efficiente di istituire il SES sia seguendo un approccio dall'alto verso il basso e chiede pertanto alla Commissione, sulla base della relazione di cui al paragrafo 15, di proporre misure volte a eliminare gli effetti del ritardo nell'attuazione dei blocchi funzionali di spazio aereo, nonché di passare rapidamente dall'approccio dal basso verso l'alto a un'impostazione opposta, in modo da garantire il conseguimento degli obiettivi del pacchetto legislativo SES II;
27. invita gli Stati membri a garantire che la questione della carenza di risorse, in particolare per quanto riguarda l'autorità nazionale di vigilanza, sia affrontata rapidamente a livello politico nazionale;
28. sottolinea che affinché possano adempiere in modo adeguato al proprio ruolo nel quadro del SES, le autorità nazionali di vigilanza devono essere separate sul piano funzionale dai fornitori di servizi di navigazione aerea ed esercitare i propri poteri in modo imparziale, indipendente e trasparente;
29. sottolinea l'importanza di esortare gli ANSP nazionali ad assumere un ruolo proattivo nell'attuazione della normativa SES;
30. ribadisce che l'uso sicuro, efficiente e flessibile dello spazio aereo può essere raggiunto soltanto mediante una stretta cooperazione e il coordinamento tra gli utenti civili e militari dello stesso;
31. invita gli Stati membri, con l'ausilio delle agenzie europee competenti, a concentrarsi sul miglioramento della cooperazione civile-militare e del coordinamento con i paesi vicini;
32. insiste sul bisogno che gli Stati membri forniscano quanto prima i finanziamenti necessari al completamento del SES; plaude al fatto che la Commissione abbia proposto che il SES e SESAR siano trattati quali priorità orizzontali da finanziare nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa;
Strategia di realizzazione di SESAR
33. riconosce che l'industria e l'UE hanno entrambe realizzato cospicui investimenti finanziari nelle attività di ricerca e sviluppo per la tecnologia SESAR e ritiene che sia giunto il momento di mettere in atto i provvedimenti necessari per raccogliere i frutti di tali investimenti mediante l'attuazione della normativa SES;
34. ricorda la necessità di coordinare il calendario per la realizzazione del SES e le fasi di sviluppo e realizzazione di SESAR quale parte del SES, come stabilito nel regolamento (CE) n. 1070/2009;
35. insiste sul fatto che, nonostante gli ingenti investimenti necessari, l'armonizzazione comporta numerosi e tangibili vantaggi, inclusi l'ottimizzazione dei voli, il risparmio di carburante, la riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico e un minore impatto sul cambiamento climatico nonché l'uso flessibile e sicuro di un cielo meno frammentato; evidenzia l'efficienza che si potrebbe ottenere mediante un maggior coordinamento civile-militare, poiché l'utilizzo d infrastrutture congiunte comporterebbe un taglio dei costi; sottolinea che una maggiore interoperabilità tra gli Stati membri e la realizzazione dei blocchi funzionali di spazio aereo produrrebbero anch'esse benefici in termini di operazioni transfrontaliere;
36. comprende che la tecnologia SESAR e l'attuazione del SES costituiscono politiche intrinsecamente collegate che devono essere sviluppate per trarne il massimo beneficio e invita, pertanto, l'industria a impegnarsi maggiormente nella fase di realizzazione del progetto SESAR;
37. sottolinea che i produttori hanno già sviluppato e reso disponibili le tecnologie che rendono possibile l'efficace attuazione di SESAR;
38. riconosce che gli interessi commerciali legati agli investimenti nelle tecnologie SESAR sono più forti nei grandi scali maggiormente congestionati piuttosto che nei piccoli aeroporti regionali o negli aeroporti in cui si effettuano voli stagionali; ritiene tuttavia che il rendimento dell'intera rete migliorerebbe se venissero maggiormente diffuse le capacità di SESAR con il sostegno di fondi pubblici;
39. ritiene che sia necessario un approccio coordinato a livello globale in risposta agli sforzi di standardizzazione, come quelli intrapresi dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), per garantire l'interoperabilità delle tecnologie, nuove ed esistenti, in tutto il mondo e incoraggiare la firma di protocolli di cooperazione nel settore della ricerca e sviluppo;
40. è del parere che, al fine di consentire agli ANSP e alle altre parti interessate di sviluppare i loro partenariati strategici nel miglior modo possibile e di incentivarli a conseguire i loro obiettivi, sia necessario promuovere ulteriormente il pilastro delle prestazioni;
41. sottolinea che la comunità militare è un attore chiave nel contesto del Cielo unico europeo e dovrebbe essere pienamente coinvolta a tutti i livelli e fin dalle fasi iniziali; riconosce i progressi compiuti nell'attuazione della normativa SES ed esorta gli Stati membri a velocizzare i propri sforzi per raggiungere il coordinamento a livello militare; invita gli Stati membri, pur riconoscendo le specificità nazionali delle relazioni tra sfera civile e militare, a concentrarsi sul potenziamento della cooperazione e dell'interoperabilità civile-militare nonché ad applicare le migliori prassi in tale ambito;
42. è del parere che sia necessario favorire la cooperazione con i paesi vicini allo scopo di estendere il SES oltre i confini dell'UE;
43. sottolinea la necessità di una deframmentazione dello spazio aereo europeo attraverso l'attuazione delle innovazioni tecnologiche, il rafforzamento del sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e l'istituzione puntuale dei blocchi funzionali di spazio aereo al fine di rendere possibili gli effetti positivi del SES;
44. si compiace del continuo sostegno degli Stati membri e delle parti interessate a favore del raggiungimento dell'armonizzazione nell'interpretazione e nell'attuazione della normativa SES;
45. sostiene l'approccio basato sui partenariati pubblico-privati poiché potrebbe costituire una situazione vantaggiosa per tutti se strutturato e attuato in modo adeguato ed efficace, in uno spirito di collaborazione con incentivi e impegno;
46. insiste sul fatto che l'attuazione della normativa SES porterà importanti benefici a tutte le parti interessate, compresa ad esempio la riduzione dei diritti d'utenza che ricadono sui consumatori finali, ossia i passeggeri;
47. ritiene che sia necessaria una costante e stretta cooperazione e che non vi debbano essere conflitti tra gli enti responsabili dell'attuazione del SES;
48. chiede che i lavori preparatori della proposta legislativa sul ruolo futuro dell'impresa comune SESAR siano completati tempestivamente affinché possa mantenere il suo ruolo attuale anche in futuro, dato che svolge una funzione essenziale per il successo del SES; sottolinea gli sforzi compiuti sinora per dimostrarne l'efficacia;
49. invita la Commissione a istituire rapidamente i meccanismi di governance, di incentivazione e finanziari, compresi i finanziamenti pubblici, necessari a garantire la tempestiva ed efficace attuazione delle tecnologie SESAR, coinvolgendo le autorità competenti e le parti interessate e prestando particolare attenzione all'applicazione di strumenti finanziari innovativi;
50. osserva che, benché le competenze militari e civili-militari siano presenti a diversi livelli all'interno delle varie istituzioni coinvolte, come il Comitato per il cielo unico europeo, Eurocontrol e l'impresa comune SESAR, è comunque ancora necessario condurre un'analisi coordinata e globale delle implicazioni militari del cielo unico europeo/SESAR; reputa necessario includere il Comitato militare dell'Unione europea (EUMC) nel processo, poiché in questo modo è possibile garantire un'informazione adeguata dei capi della difesa;
51. riconosce a questo proposito il naturale ruolo svolto dall'Agenzia europea per la difesa (AED), che funge da ponte tra i servizi di difesa e la Commissione, nonché da facilitatore tra gli attori militari; è favorevole al rafforzamento del ruolo dell'AED nello sviluppo di una maggiore consapevolezza politica, la creazione di reti di collegamento, la fornitura di assistenza nella fase di realizzazione del SESAR e il sostegno agli Stati membri nell'analisi finanziaria e operativa dei rischi; sottolinea che l'AED rappresenta l'organo più indicato a contribuire ad affrontare le future sfide del SES, ad esempio nel campo delle attrezzature e della formazione; accoglie con favore la decisione degli Stati membri di coinvolgere lo Stato maggiore dell'Unione europea (EUMS) nel sostegno all'AED in relazione al SESAR; plaude alla creazione del Military Implementation Forum sul SES/SESAR, promosso dall'AED, e ne incoraggia l'ulteriore ed efficace prosecuzione, giacché ha il merito di riunire intorno al tavolo negoziale tutti i pertinenti attori della comunità di difesa; sottolinea che la cooperazione con la NATO è indispensabile e accoglie con favore gli attuali sviluppi in tal senso;
o o o
52. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
– vista la parte terza, titolo IV, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sulla libera circolazione delle persone,
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Una visione europea per i passeggeri: Comunicazione sui diritti dei passeggeri in tutti i modi di trasporto (COM(2011)0898),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2012(1),
– vista la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,
– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2009 sul risarcimento dei passeggeri in caso di fallimento di una compagnia aerea(2),
– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020(3),
– vista la sua risoluzione del 29 marzo 2012 sul funzionamento e l'applicazione dei diritti acquisiti dei passeggeri aerei(4),
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0287/2012),
A. considerando che dopo l'iscrizione dei principali obiettivi nel Libro bianco della Commissione, avvenuta nel 2001, è stato elaborato un pacchetto completo dei diritti dei passeggeri dell'Unione europea in tutti i modi di trasporto, vale a dire aereo, ferroviario, per vie navigabili e su strada, che garantisce ai passeggeri un livello minimo di tutela e contribuisce nel contempo a istituire condizioni eque per i vettori;
B. considerando che tuttavia alcuni di questi diritti dei passeggeri non sono ancora completamente attuati da tutti i vettori e non sono controllati in modo armonizzato né debitamente rispettati da tutte le autorità nazionali; che alcuni dei regolamenti vigenti non sono riusciti a fare chiarezza in merito ai diritti dei passeggeri o alle responsabilità dei fornitori di servizi e devono pertanto essere sottoposti a revisione; che si riscontra inoltre una mancanza di informazioni tra i passeggeri in merito ai loro diritti e alla qualità dei servizi prevista e che la presentazione e l'evasione dei reclami incontrano spesso difficoltà;
C. considerando che questa valutazione è confermata da un sondaggio condotto dal relatore tra i deputati e i funzionari del Parlamenti europeo;
D. considerando che la Commissione, con la sua nuova comunicazione e le altre recenti iniziative (regolamento (CE) n. 261/2004 sulla revisione dei diritti dei passeggeri aerei, direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso») intende favorire il chiarimento e il rafforzamento dei diritti dei passeggeri in tutti i modi di trasporto;
E. considerando che occorre evitare un eccesso di burocrazia per i piccoli operatori di autobus delle zone rurali, che spesso forniscono un servizio socialmente utile in zone isolate;
F. considerando che è essenziale instaurare un equilibrio tra il bisogno di tutelare i diritti dei passeggeri, nel caso dei servizi di autobus rurali, e la necessità di assicurare che non vi siano oneri eccessivi tali da rendere detti servizi antieconomici in futuro;
G. considerando che un livello elevato di protezione dei consumatori è garantito dall'articolo 169 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
H. considerando che sussiste ancora un problema di trasparenza dei prezzi per i consumatori che prenotano biglietti via Internet;
Quadro generale
1. appoggia l'intenzione della Commissione di rafforzare l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di diritti dei passeggeri e, all'occorrenza, di migliorarle, e plaude alla comunicazione quale valida panoramica sui risultati conseguiti sinora;
2. sottolinea che i passeggeri non hanno solo diritti, ma anche doveri e che, adempiendo a essi, contribuiscono a far sì che tutto si svolga in modo sicuro e senza problemi, per sé e per gli altri viaggiatori, prima, durante e dopo il viaggio;
3. ritiene che i criteri comuni (non discriminazione, parità di trattamento, accessibilità fisica e mediante TIC, requisiti della progettazione per tutti, rispetto dei termini del contratto di trasporto, accuratezza e accessibilità delle informazioni fornite puntualmente prima, durante e dopo il viaggio, nonché immediatezza e adeguatezza dell'assistenza in caso di perturbazioni e possibile risarcimento) unitamente ai dieci diritti specifici dei passeggeri elencati nella comunicazione della Commissione, corrispondano ai principali diritti relativi a tutte le modalità di trasporto e costituiscano una base solida per definire una carta dei diritti dei passeggeri giuridicamente vincolante;
4. osserva che il presupposto della sicurezza, per quanto concerne sia la sicurezza tecnica del materiale di trasporto sia quella fisica dei passeggeri, deve mantenere un carattere prioritario;
5. suggerisce alla Commissione di inserire nel suo elenco dei diritti dei passeggeri il diritto a un livello minimo di qualità dei servizi erogati dai vettori e di definire tale livello in modo univoco;
6. evidenzia la necessità che le prossime iniziative della Commissione in materia di diritti dei passeggeri colmino le lacune dovute alla frammentazione dei regolamenti vigenti, realizzando una catena dei trasporti ininterrotta per tutti i passeggeri in tutti i modi di trasporto; sostiene che nelle prossime revisioni della legislazione dell'UE in materia di diritti dei passeggeri (nel settore aereo, ferroviario, per vie navigabili e su strada), occorre accordare priorità al miglioramento della convergenza delle normative nei quattro ambiti e apportare le opportune modifiche;
7. invita la Commissione a esaminare con attenzione e a controllare l'attuazione di normative esaustive che escludano ambiguità e fraintendimenti in relazione ai diritti dei passeggeri e alle responsabilità dei fornitori di servizi;
8. ritiene, in particolare, che le definizioni dei ritardi e delle cancellazioni non debbano creare discrepanze tra i diritti applicabili nei diversi modi di trasporto;
9. è consapevole delle differenze strutturali esistenti all'interno dei singoli modi di trasporto e del fatto che un regolamento unico relativo ai diritti dei passeggeri in tutti i modi di trasporto debba tenere conto di questo aspetto; riconosce che non è attualmente possibile elaborare un simile regolamento, poiché i regolamenti relativi ai diritti dei passeggeri nel trasporto per vie navigabili e con autobus non sono ancora entrati in vigore, tuttavia questo deve rappresentare l'obiettivo dichiarato sul medio periodo; ritiene, tuttavia, che sia necessario adottare un approccio globale, in modo da integrare tutti i diritti dei passeggeri, tra cui il diritto al risarcimento, al rimborso e all'informazione, in un quadro normativo comune che indichi le condizioni per una leale concorrenza tra i diversi modi di trasporto;
10. esorta pertanto la Commissione a presentare, in questa fase, orientamenti relativi all'attuazione e applicazione dei diritti in tutti i modi di trasporto, che non abbiano l'effetto di uniformare le normative o di causare l'indebolimento dei diritti dei passeggeri, e che riconoscano le diverse esigenze di ciascun modo di trasporto come pure gli aspetti che li accomunano;
11. raccomanda alla Commissione di elaborare un quadro comune di riferimento (QCR) per il diritto dei passeggeri contenente principi, definizioni e norme tipo per tutti i modi di trasporto, da utilizzare come base per l'ulteriore consolidamento del diritto dei passeggeri; sostiene che il QCR in materia di passeggeri debba quindi seguire l'esempio del QCR in materia di diritto contrattuale europeo;
12. è del parere che i diritti e i servizi dei passeggeri debbano essere adeguati ai cambiamenti delle modalità di viaggio e, in questo contesto, sottolinea in particolare le nuove sfide poste dai viaggi intermodali e dai relativi sistemi di informazione e prenotazione cui i passeggeri e le agenzie di viaggi si trovano di fronte; sottolinea inoltre il bisogno di adattare i diritti dei passeggeri e gli obblighi degli operatori anche nel settore dei viaggi «tutto compreso»(5) per riflettere le condizioni attuali e chiede alla Commissione di presentare rapidamente una proposta modificata onde colmare, in via prioritaria, le lacune che attualmente interessano l'ambito di applicazione della normativa, la vendita online di viaggi «tutto compreso» e le clausole contrattuali abusive;
13. sottolinea l'importanza che l'Unione europea continui ad occuparsi dei diritti dei passeggeri negli accordi bilaterali e internazionali in relazione a tutti i modi di trasporto, allo scopo di migliorare la tutela dei passeggeri al di là delle proprie frontiere;
Informazioni
14. accoglie favorevolmente la decisione della Commissione di portare avanti la propria campagna di informazione in merito ai diritti dei passeggeri fino al 2014; raccomanda di coinvolgere nella campagna le autorità nazionali preposte alla tutela dei consumatori e le agenzie di viaggio, giacché esse possono fornire un prezioso contributo nella sensibilizzazione in materia di diritti dei passeggeri (ad esempio mettendo a disposizione materiale informativo nelle agenzie di viaggi e in Internet); sostiene, inoltre, che le informazioni fondamentali riguardanti i diritti dei passeggeri e le eventuali valutazioni delle prestazioni degli operatori debbano essere rese accessibili dalle stesse fonti per facilitare le ricerche dei passeggeri; invita le autorità pubbliche, i centri nazionali preposti alla tutela dei consumatori e le organizzazioni che rappresentano tutti i passeggeri ad avviare campagne simili;
15. chiede che l'elenco dei diritti comuni a tutti i modi di trasporto sia oggetto di un'ampia diffusione, in forma concisa e in tutte le lingue ufficiali dell'Unione;
16. fa notare che il viaggio costituisce un contratto tra il fornitore del servizio e il consumatore e che può assumere diverse forme; osserva che il consumatore deve essere a conoscenza di tutti i dettagli di questo contratto nel momento in cui esso viene redatto e che ogni successiva modifica deve essere notificata alle parti interessate in tempo utile; ritiene che tale contratto debba contenere informazioni sugli aspetti rilevanti del viaggio, nonché sui diritti del viaggiatore in caso di perturbazioni;
17. chiede maggiori sforzi da parte degli operatori dei trasporti e degli altri fornitori di servizi interessati affinché i passeggeri siano meglio informati, specialmente nel caso di viaggi transfrontalieri; ritiene che le informazioni debbano essere facili da capire, accurate, complete, facilmente accessibili per tutti e disponibili in diversi formati come pure nella lingua nazionale e in inglese, e debbano includere dettagli relativi ai pertinenti siti web, alle applicazioni per smartphone e agli indirizzi postali per l'inoltro di reclami e il reperimento dei corrispondenti moduli;
18. chiede inoltre che i passeggeri siano informati circa i loro diritti nello stesso modo in cui vengono informati dei loro obblighi;
19. sottolinea che i diritti e gli obblighi dei passeggeri e delle altre parti interessate (ad esempio gli operatori dei trasporti, i gestori delle infrastrutture e gli accompagnatori di passeggeri disabili) debbano essere stabiliti e che tutte le informazioni di viaggio prima della partenza (inclusi i siti web), i sistemi di prenotazione, le informazioni di viaggio in tempo reale e i servizi online debbano essere messi a disposizione dei passeggeri in formati accessibili alle persone con disabilità o a mobilità ridotta;
20. invita i vettori a fornire informazioni in merito ai diritti dei passeggeri sui biglietti di viaggio, in particolare i contatti per ricevere aiuto o assistenza;
21. sottolinea che per quanto concerne i «biglietti globali», devono essere fornite informazioni chiare sulla responsabilità dei vettori in caso di danni al bagaglio durante il viaggio, come pure sul bagaglio consentito, sui risarcimenti per i ritardi e sulle norme applicabili tra i vettori, nonché sull'adeguata riprotezione in caso di perturbazione del viaggio e di coincidenze perse, inclusa la riprotezione intermodale;
22. plaude alla nuova applicazione per smartphone proposta dalla Commissione, che offre informazioni in merito ai diritti dei passeggeri in diverse lingue e in un formato accessibile ai passeggeri con disabilità; invita gli Stati membri e i vettori a promuovere lo sviluppo e l'uso di tecnologie moderne analoghe (ad esempio gli SMS e l'utilizzo dei social network, i servizi video nel linguaggio dei segni e i servizi testuali per garantire l'inclusione delle persone non udenti, con problemi di udito e di parola); invita le autorità pubbliche, le agenzie per la tutela dei consumatori e le organizzazioni che rappresentano gli interessi di tutti i passeggeri ad avviare iniziative simili; invita inoltre la Commissione a tenere in considerazione in ogni momento la condizione delle persone anziane che, quando viaggiano, non sempre dispongono di tecnologie moderne; ritiene che si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di fornire un accesso gratuito a Internet in aeroporti, stazioni ed altre grandi aree di partenze, per consentire di sfruttare appieno questi servizi;
23. esorta la Commissione a promuovere un utilizzo delle nuove tecnologie per tutte le modalità di trasporto, applicato all'emissione di carte d'imbarco che possano essere conservate, valide ed esibite tramite dispositivi elettronici, onde favorire lo snellimento delle procedure d'imbarco e aumentare l'ecosostenibilità del viaggio;
24. raccomanda l'istituzione, in posizioni visibili e centrali nei luoghi di partenza e arrivo (in aeroporti, stazioni ferroviarie, autostazioni e porti), di punti di informazione e servizi di assistenza provvisti di un organico adeguato che siano accessibili fisicamente e mediante TIC e il cui personale sia adeguatamente formato per rispondere alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, onde fornire un'assistenza più completa ai viaggiatori nell'eventualità di isolate o gravi perturbazioni del servizio, prestando particolare attenzione ai passeggeri che viaggiano con bambini e alle persone con disabilità o a mobilità ridotta; suggerisce che il personale disponibile deve essere adeguatamente formato e in grado di prendere decisioni immediate in relazione alla riprotezione o al cambio di prenotazione, fornire assistenza in caso di perdita, ritardo o danneggiamento del bagaglio, nonché occuparsi delle richieste di risarcimento o rimborso; ritiene che nelle stazioni ferroviarie e nelle autostazioni di piccole dimensioni e non dotate di personale debbano essere disponibili soluzioni alternative, ad esempio un numero di telefono o una pagina web dove reperire le informazioni;
25. ritiene che una volta prenotato il viaggio, tutte le compagnie di trasporto debbano mettere a disposizione una linea di assistenza telefonica efficiente e accessibile per tutti i passeggeri; sostiene che questa assistenza debba fornire, tra l'altro, informazioni e proposte alternative in caso di perturbazioni e, per quanto concerne il trasporto aereo, marittimo e ferroviario, il costo non deve in nessun caso superare quello di una chiamata locale;
26. ritiene che, all'atto di acquistare i biglietti, i passeggeri debbano essere adeguatamente informati circa l'overbooking;
27. esorta la Commissione ad aggiornare tutte le fonti di informazioni (il proprio sito Internet, i documenti, gli opuscoli) riguardanti i diritti dei passeggeri applicati nei diversi modi di trasporto, tenendo conto delle più recenti decisioni giudiziarie e, in particolare, quelle della Corte di giustizia europea;
Trasparenza
28. invita la Commissione a estendere l'obbligo di riferire in merito al livello dei servizi, quale già previsto per le società ferroviarie, anche alle altre forme di trasporto, tenendo conto delle loro rispettive specificità; è del parere che la pubblicazione dei dati comparativi possa servire ai passeggeri quale orientamento e possa essere utilizzata dai vettori per scopi pubblicitari;
29. chiede alla Commissione di obbligare gli Stati membri a raccogliere dati statistici in merito alle violazioni dei diritti dei passeggeri e al trattamento di tutti i reclami, al numero di ritardi, alla loro durata, nonché alla perdita, al ritardo o al danneggiamento dei bagagli; invita la Commissione ad analizzare i dati statistici forniti dagli Stati membri, a pubblicare i risultati e a istituire una banca dati per lo scambio di informazioni; invita inoltre la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e gli organismi nazionali responsabili per l'applicazione, ad avviare le misure necessarie a tale riguardo;
30. ritiene che i siti Internet di molti operatori dei trasporti siano ancora poco chiari e possano indurre il consumatore in errore all'atto di prenotare il biglietto; chiede alla Commissione di assicurare un'efficace attuazione e applicazione della normativa vigente in materia di trasparenza dei prezzi e di pratiche commerciali sleali, conformemente alle direttive 2011/83/UE e 2005/29/CE, e di valutare la possibilità di introdurre un sistema di sanzioni da applicare qualora sia accertata una violazione della normativa UE in materia di trasparenza dei prezzi;
31. esorta la Commissione ad assicurare che, soprattutto nei sistemi telematici di prenotazione disciplinati dal regolamento (CE) n. 80/2009, i costi operativi non facoltativi siano inclusi nelle tariffe e le voci realmente facoltative siano pubblicate e acquistabili con tutte le informazioni necessarie e le spese per i servizi accessori (quali la commissione per il pagamento con carta di credito o le spese per la gestione dei bagagli), in modo che non vengano aggiunti costi supplementari subito prima dell'esecuzione dell'acquisto e che i passeggeri possano distinguere chiaramente i costi operativi non facoltativi inclusi nelle tariffe dalle voci facoltative acquistabili;
32. invita la Commissione a garantire un controllo più rigoroso dei siti Internet e a informare gli organismi nazionali responsabili per l'applicazione qualora si verifichi una scorretta applicazione dei regolamenti vigenti, allo scopo di rafforzarli;
33. invita la Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali, a prendere in considerazione la realizzazione di una visione armonizzata e intermodale dei contenuti del servizio di trasporto passeggeri e degli elementi di prezzo da includere nella tariffa di base per tutti i modi di trasporto;
34. ritiene che il nucleo centrale dei servizi da includere nella tariffa di base debba includere almeno tutti i costi operativi indispensabili del trasporto passeggeri (compresi quelli legati agli obblighi giuridici del vettore, quali la sicurezza e i diritti dei passeggeri), tutti gli aspetti essenziali per il viaggio dal punto di vista del passeggero (quali l'emissione dei biglietti e delle carte d'imbarco e la possibilità di trasportare un minimo di bagaglio e gli effetti personali) e tutti i costi relativi al pagamento (quali i costi relativi alle carte di credito);
35. invita la Commissione a occuparsi della proliferazione di clausole abusive nei contratti dei vettori aerei, come l'obbligo iniquo per i passeggeri di utilizzare la tratta di andata di un biglietto di andata e ritorno per poter usufruire del ritorno o di utilizzare tutti i biglietti per un viaggio in ordine consecutivo;
36. invita la Commissione a garantire che i servizi di biglietteria e la tariffazione trasparente siano disponibili per tutti senza discriminazioni, indipendentemente dalla provenienza o dalla nazionalità del consumatore o dell'agenzia di viaggi, e che le discriminazioni dei prezzi nei confronti dei passeggeri in base al loro paese di residenza siano verificate in modo più accurato e, laddove individuate, siano del tutto eliminate;
37. invita la Commissione ad affrontare i problemi della trasparenza e della neutralità dei canali di distribuzione che si sono sviluppati al di fuori dell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 80/2009 in materia di sistemi telematici di prenotazione;
38. ribadisce la sua richiesta alla Commissione di proporre misure volte all'introduzione di norme uniformi per il trasporto di bagagli a mano al fine di tutelare i passeggeri dalle pratiche restrittive eccessive e di consentire loro di portare a bordo una quantità ragionevole di bagagli a mano che comprenda gli acquisti effettuati nei negozi degli aeroporti;
39. esorta la Commissione ad accelerare la presentazione di una proposta legislativa di modifica della direttiva 90/314/CEE sui viaggi «tutto compreso», onde garantire che i consumatori e le aziende del settore dispongano di un quadro giuridico chiaro sia per le situazioni standard sia per le situazioni eccezionali; ritiene inoltre che, durante il processo di revisione, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di applicare la stessa normativa a tutte le parti che offrono servizi turistici, poiché la qualità di un servizio fornito a un consumatore e la competizione leale dovrebbero essere considerate aspetti fondamentali in tale ambito;
40. si attende che la Commissione, nella sua revisione della direttiva concernete i viaggi «tutto compreso», proceda a un esame completo dell'impatto dell'e-commerce e dei mercati digitali sul comportamento dei consumatori nel settore del turismo europeo; ritiene che essa debba intensificare gli sforzi per migliorare la qualità e i contenuti delle informazioni fornite ai turisti e che tali informazioni debbano essere affidabili e facilmente accessibili per i consumatori;
Attuazione e applicazione
41. rileva la disomogeneità dell'attuazione e dell'applicazione della normativa dell'Unione in materia di diritti dei passeggeri in tutti i modi di trasporto e all'interno dell'UE, cosa che pregiudica la libera circolazione nel mercato interno poiché mette a repentaglio la fiducia dei cittadini quando viaggiano e la leale concorrenza tra i vettori;
42. esorta la Commissione a fornire un insieme di norme chiare per l'istituzione di organismi nazionali responsabili per l'applicazione, al fine di garantire ai passeggeri un accesso più facile e trasparente a questi organismi;
43. ritiene che l'unificazione degli organismi nazionali responsabili per l'applicazione appartenenti ai diversi modi di trasporti sia un passo necessario da compiere per ottenere un'applicazione coerente dei diritti dei passeggeri;
44. invita la Commissione ad assicurare che gli organismi nazionali responsabili per l'applicazione cooperino maggiormente tra loro, adottino metodi di lavoro più omogenei e si impegnino in un intenso scambio di informazioni a livello nazionale e di UE, ai fini dell'interconnessione e dell'attuazione, nonché a utilizzare tutti i suoi poteri, inclusa, ove necessario, la procedura di infrazione, per garantire una più coerente attuazione della normativa dell'UE in materia;
45. ricorda che il ricorso a un metodo di lavoro uniforme da parte di tutti gli organismi nazionali responsabili per l'applicazione garantirà un'applicazione armonizzata dei diritti dei passeggeri in tutti gli Stati membri;
46. invita gli Stati membri a impegnare risorse adeguate al fine di assicurare l'effettiva applicazione delle norme e la cooperazione con gli organismi responsabili di tale applicazione in altri Stati membri; sottolinea l'importanza di sanzioni uniformi, efficaci, dissuasive e proporzionali e di regimi di risarcimento per la creazione di un contesto omogeneo e l'introduzione di efficaci incentivi economici per tutti i soggetti coinvolti affinché adempiano le disposizioni in materia di diritti dei passeggeri;
47. esorta la Commissione ad adoperarsi per l'istituzione di un meccanismo per il trattamento dei reclami comune agli organismi nazionali responsabili per l'applicazione, in forma di un centro per i reclami centralizzato ed elettronico («clearing house»); ritiene che questo centro per i reclami debba fornire consulenza ai passeggeri nella presentazione di reclami e, per evitare sprechi di tempo e denaro, rimandarli alle autorità nazionali competenti; consiglia, ai fini della fornitura di informazioni e consulenza da parte di questo centro, di istituire un indirizzo di posta elettronica standard e una linea diretta gratuita per tutta l'UE;
48. invita la Commissione a promuovere linnee guida per la risoluzione di un reclamo in tempi rapidi e attraverso procedure semplificate;
49. chiede alla Commissione di elaborare, in collaborazione con gli Stati membri e previa consultazione di tutte le parti interessate, un modulo per i reclami standard specifico valido in tutta l'UE per ciascun modo di trasporto, che sia tradotto in tutte le lingue ufficiali degli Stati membri dell'Unione, sia accessibile per tutti i passeggeri, comprese le persone non vedenti, e sia disponibile in diversi formati, in fase di prenotazione, presso tutti i terminali e online; esorta la Commissione a proporre un tempo massimo fissato per tutti i modi di trasporto e applicato ai passeggeri che presentano reclami nonché agli operatori dei trasporti e agli organismi nazionali responsabili per l'applicazione che si occupano della loro evasione;
50. chiede alla Commissione di garantire a tutti i passeggeri la possibilità di entrare in contatto con l'operatore di trasporto, in particolare a fini di informazione o denuncia, attraverso tutte le modalità di comunicazione utilizzabili in fase di prenotazione e a tariffe non maggiorate;
51. ritiene che le informazioni di contatto dei servizi post-vendita forniti dagli operatori dei trasporti, quali i servizi informativi per i passeggeri e di evasione dei reclami, debbano figurare in modo chiaro sul biglietto, così come tutti gli elementi indispensabili di un servizio di trasporto, quali il prezzo e la sintesi delle condizioni e modalità di viaggio;
52. esorta la Commissione, assieme agli Stati membri, a individuare ed eliminare le carenze strutturali e procedurali dei servizi nazionali di evasione dei reclami, ad assicurare l'attuazione della normativa unitamente alle misure previste dall'UE in relazione ai meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, nonché a mettere a disposizione un meccanismo di ricorso collettivo efficace affinché i passeggeri possano esercitare i propri diritti di un sistema praticabile, rapido e accessibile a livello europeo, continuando comunque a garantire alle parti contendenti la possibilità di adire le vie legali; esorta gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, a creare e sviluppare strumenti di mediazione ben regolamentati per gestire le controversie tra i passeggeri e i fornitori di servizi, per tutti i modi di trasporto, gestiti da organismi responsabili per l'applicazione e altri organismi indipendenti;
53. elogia il maggior utilizzo di applicazioni mobili per i servizi essenziali, in particolare nei trasporti aerei, ad esempio l'acquisto di biglietti e il check-in, ed esorta il settore a velocizzare lo sviluppo di strumenti analoghi per la gestione dei reclami e dello smarrimento dei bagagli;
Questioni relative alla responsabilità
54. sottolinea la necessità di definire in modo univoco, per tutti i modi di trasporto, i termini rilevanti e in particolare il concetto di «circostanze eccezionali», poiché in questo modo i vettori potrebbero applicare la normativa con maggiore coerenza, i passeggeri avrebbero a disposizione un valido strumento con cui far valere i propri diritti, e si renderebbe possibile una riduzione delle variazioni attualmente esistenti in relazione all'applicazione a livello nazionale e al margine per le controversie giuridiche riguardanti le norme sul risarcimento; invita la commissione a presentare le proposte legislative necessarie, coinvolgendo le parti interessate del settore dei trasporti e tenendo conto delle sentenze pertinenti della Corte di giustizia; sottolinea che una simile definizione deve prendere in considerazione le differenze tra i vari modi di trasporto; osserva che i guasti tecnici non devono essere considerati circostanze straordinarie e che rientrano tra le responsabilità del vettore; sottolinea che i vettori non devono essere ritenuti responsabili per i guasti che non hanno causato, qualora abbiano adottato tutte le misure ragionevoli per impedirne la comparsa;
55. ritiene che i livelli attuali di protezione del consumatore in caso di fallimento o insolvenza delle compagnie aeree siano insufficienti, e che i programmi di assicurazione volontari non sostituiscano i diritti statutari; esorta la Commissione a presentare una proposta legislativa che comprenda misure idonee per la tutela dei passeggeri in caso di insolvenza, fallimento di una compagnia aerea o ritiro della sua licenza di esercizio, che copra ambiti quali il rimpatrio dei passeggeri lasciati a terra in caso di cessazione dell'attività, un'assicurazione obbligatoria per le compagnie aeree o l'istituzione di un fondo di garanzia; richiama l'attenzione, a tale proposito, sulla sua risoluzione del 25 novembre 2009 sul risarcimento dei passeggeri in caso di fallimento di una compagnia aerea; esorta la Commissione ad adoperarsi per un accordo internazionale che estenda tali disposizioni anche alle compagnie aeree di paesi terzi;
56. ricorda agli Stati membri gli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 1008/2008, vale a dire l'esecuzione di valutazioni periodiche della situazione finanziaria dei vettori aerei e l'attuazione delle misure previste in caso di mancato adempimento delle condizioni fissate, tra cui l'eventuale ritiro della licenza di esercizio di una compagnia aerea; chiede alla Commissione di assicurare che le autorità nazionali osservino tali obblighi;
57. esorta la Commissione a proporre l'obbligo per i fornitori di servizi nei diversi modi di trasporto di fornire una garanzia finale che copra la loro responsabilità in caso di insolvenza, fallimento o revoca di una licenza di esercizio;
58. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di rivedere il regolamento (CE) n. 261/2004; chiede alla Commissione, a tale proposito, di esaminare le ripercussioni della sentenza Sturgeon all'atto di valutare l'impatto della proposta legislativa(6);
59. chiede alla Commissione di fare chiarezza sulla questione della responsabilità in caso di danni ai bagagli, soprattutto per quanto concerne le attrezzature di mobilità o altri dispositivi di assistenza, la cui sostituzione spesso comporta costi superiori al valore massimo di rimborso previsto dal diritto internazionale; insiste sul fatto che qualsiasi danno alle attrezzature di mobilità delle persone a mobilità ridotta o delle persone con disabilità derivanti dalla movimentazione da parte dei vettori/fornitori di servizi deve essere risarcito pienamente, poiché tali attrezzature sono importanti ai fini dell'integrità, della dignità e dell'indipendenza di queste persone e non sono pertanto equiparabili al bagaglio;
60. invita gli Stati membri a chiarire le competenze dei propri organismi nazionali responsabili per l'applicazione in relazione alla gestione dei reclami relativi al danneggiamento dei bagagli nel trasporto aereo e marittimo;
61. ritiene che, in caso di perdita, ritardo o danneggiamento del bagaglio, le compagnie aeree debbano inizialmente risarcire i passeggeri con cui è stato sottoscritto un contratto ma che, in un secondo momento, esse possano avvalersi del diritto di regresso contro gli aeroporti o i fornitori di servizi, qualora non siano necessariamente responsabili dei danni occorsi;
Persone con disabilità e persone a mobilità ridotta
62. invita i vettori a prestare la massima attenzione alla questione della sicurezza, compresa sia la sicurezza tecnica delle attrezzature di trasporto sia la sicurezza fisica dei viaggiatori, nonché a formare il proprio personale affinché sia in grado di affrontare le emergenze, compreso il trattamento delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta; sottolinea che tale formazione deve avvenire in collaborazione con le organizzazioni che rappresentano le persone a mobilità ridotta e le persone con disabilità;
63. invita la Commissione a rivedere, in collaborazione con i vettori, le norme di sicurezza relative alle persone con disabilità e a mobilità ridotta al fine di elaborare norme specifiche applicabili ai vari settori dei trasporti, principalmente al trasporto aereo(7);
64. esorta i vettori, unitamente ai rappresentanti dell'industria, ai fornitori di servizi e alle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, a elaborare procedure di informazione comprensibili e uniformi e, ove possibile, a istituire sistemi di informazione coordinati al fine di rendere il viaggio, in particolare il viaggio intermodale, più agevole e privo di ostacoli per le persone con disabilità o a mobilità ridotta e di consentire loro di richiedere preventivamente l'assistenza necessaria senza costi aggiuntivi, affinché i vettori possano adeguarsi alle esigenze specifiche osservando in tal modo l'obbligo di assistenza;
65. reputa necessario fissare una serie di norme minime per l'assistenza delle persone con disabilità e a mobilità ridotta in tutti i modi di trasporto al fine di garantire un approccio armonizzato in tutta l'UE;
66. invita la Commissione a elaborare norme minime armonizzate, per tutti i modi di trasporto, sul livello minimo di assistenza da prestare in caso di lunghi ritardi presso il terminale/la stazione di trasporto o nel veicolo/treno/imbarcazione/aereo; ritiene necessario che l'alloggio o i piani di trasporto alternativi per le persone con disabilità siano accessibili e che sia fornita un'assistenza adeguata;
67. rileva che l'accessibilità ha un impatto diretto sulla qualità della salute e sulla vita sociale delle persone anziane, spesso affette da handicap motori, sensoriali o mentali che condizionano la loro capacità di viaggiare e di continuare a partecipare attivamente alla società;
68. invita la Commissione a formulare una serie di norme generali in merito all'accessibilità delle infrastrutture e dei servizi di trasporto, compresi aspetti quali l'emissione dei biglietti, le informazioni in tempo reale sul viaggio e i servizi online, al fine di garantire un accesso paritario e non limitato per le persone con disabilità ai prodotti e servizi del settore dei trasporti;
69. sottolinea che le infrastrutture dei trasporti devono essere tali da garantire alle persone con disabilità o a mobilità ridotta un accesso privo di ostacoli e senza discriminazioni nonché caratterizzato da formati accessibili (ad esempio Braille o di facile lettura) a tutti i mezzi di trasporto e ai servizi correlati conformi ai requisiti della progettazione per tutti, compresi i trasferimenti da un modo all'altro e in tutte le fasi del viaggio, affinché possano prenotare un biglietto, accedere al binario, salire sul mezzo di trasporto come pure presentare un reclamo, se necessario;
70. considera che nonostante siano stati fatti molti progressi relativamente alla qualità dell'assistenza ci sono ancora troppe barriere architettoniche che impediscono alle persone con mobilità ridotta di fruire pienamente dei servizi, soprattutto per quanto concerne l'accesso ai veicoli di trasporto (aerei, treni, autobus, ecc.); ritiene che i vettori debbano migliorare la qualità dell'assistenza per le persone con disabilità e a mobilità ridotta e debbano formare il loro personale affinché sia maggiormente consapevole delle esigenze di questo gruppo di persone e sia in grado di soddisfarle; sottolinea che tale formazione deve avvenire in collaborazione con le organizzazioni che rappresentano le persone a mobilità ridotta e le persone con disabilità;
71. esorta i vettori a tenere conto delle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta nello sviluppo di qualsiasi nuovo servizio, con particolare riferimento ai nuovi metodi di pagamento, come gli smartphone e le smart card;
72. auspica l'eliminazione delle pratiche abusive e/o discriminatorie da parte di alcuni vettori che impongono alle persone a mobilità ridotta di essere accompagnate; sottolinea che il vettore non può esigere la presenza sistematica di un accompagnatore; rimanda, in relazione ai casi di negato imbarco di persone con disabilità non accompagnate in virtù delle norme di sicurezza, alla sentenza della corte suprema di Bobigny del 13 gennaio 2012;
73. ritiene che, nel caso in cui sia necessario per un passeggero disabile viaggiare accompagnato, l'accompagnatore debba viaggiare gratuitamente, poiché la sua presenza è essenziale affinché il passeggero possa viaggiare;
74. sottolinea che, a tale proposito, deve essere garantito in tutte le circostanze il diritto di utilizzare ausili per la mobilità e di essere accompagnati da un cane da assistenza o guida riconosciuto;
75. ritiene che, in caso di perturbazioni del viaggio, le informazioni relative a ritardi o cancellazioni, alloggio in albergo, piani di trasporto alternativi, regimi di rimborso e opzioni di proseguimento del viaggio o riprotezione debbano essere comunicate in formati accessibili alle persone con disabilità o a mobilità ridotta;
76. chiede che ai passeggeri con disabilità gravi che necessitano di spogliatoi e servizi igienici (i cosiddetti «changing place») siano fornite gratuitamente strutture specifiche in tutti gli aeroporti dell'UE con un traffico annuale superiore a 1 000 000 passeggeri;
Intermodalità
77. riconosce che con l'entrata in vigore dei regolamenti sui viaggi via mare e per vie navigabili(8) e sui trasporti effettuati con autobus(9), rispettivamente nel dicembre 2012 e nel marzo 2013, l'Unione europea istituirà, primo al mondo, uno spazio integrato per i diritti dei passeggeri per tutti i modi di trasporto; rileva che la legislazione pertinente dell'Unione europea dovrà ora essere pienamente attuata in modo concertato e coordinato da tutti gli Stati membri, per garantire la trasformazione della politica dell'Unione in materia di trasporto passeggeri da meramente modale da un punto di vista strategico a intermodale;
78. invita la Commissione a creare nuovi modelli di comunicazione che coinvolgano gli organismi rappresentativi dei passeggeri, i vettori e le parti interessate del settore dei trasporti, al fine di promuovere il principio dell'intermodalità nella pratica;
79. invita gli Stati membri, all'atto di applicare il regolamento sul trasporto ferroviario e con autobus, a compiere ogni sforzo per rinunciare al ricorso alle deroghe, al fine di agevolare i viaggi intermodali per quanto concerne i diritti dei passeggeri;
80. sottolinea che l'intermodalità deve essere agevolata garantendo il trasporto di biciclette, sedie a rotelle e carrozzine in tutti i settori e servizi, inclusi i collegamenti transfrontalieri e su lunga distanza nonché i treni ad alta velocità;
81. esorta la Commissione a formare un gruppo intermodale di parti interessate che fornisca servizi di consulenza in caso di domande sull'applicazione dei pertinenti regolamenti;
82. esorta l'industria a elaborare una chiara infrastruttura accessibile a tutti mediante TIC per l'emissione di «biglietti globali» (cioè un unico contratto di trasporto per diverse tratte entro uno stesso modo) e di biglietti integrati (che istituiscono un contratto di trasporto per una sequenza di viaggio intermodale), rivolgendo particolare attenzione alle smart card; fa riferimento, a tale proposito, al regolamento ferroviario, che stabilisce la necessità di adeguare i sistemi informatici di informazione e prenotazione dei viaggi conformemente a una serie di norme comuni per consentire la fornitura a livello di tutta l'UE di informazioni di viaggio e servizi di biglietteria;
83. sollecita vivamente la Commissione a proseguire gli sforzi per lo sviluppo di un sistema europeo di pianificazione di viaggi multimodali, ritenuto un elemento chiave per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti, onde fornire ai passeggeri informazioni dirette riguardanti sia il costo sia la durata dei viaggi, e invita gli Stati membri, unitamente alla Commissione, a eliminare gli ostacoli attualmente esistenti che impediscono l'accesso ai dati sui trasporti pubblici e il trasferimento dei dati, senza pregiudicare le misure relative a una corretta protezione dei dati;
o o o
84. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59).
La sentenza Sturgeon ha introdotto un obbligo di risarcimento per ritardi superiori a tre ore. Questo ha sensibili ripercussioni finanziarie sulle compagnie aeree nonché conseguenze per i viaggiatori (annullamenti, riduzione delle tratte di volo disponibili ecc.). Le conseguenze della sentenza necessitano dunque di un esame critico.
Ad esempio, recenti esperienze rilevano discrepanze in relazione al numero massimo di persone non udenti ammesse dai diversi vettori aerei, le cui motivazioni non sono chiare. Si veda in proposito la relativa interrogazione scritta alla Commissione: E-005530/12.
1.Decisione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione II – Consiglio (COM(2011)0473 – C7-0258/2011 – 2011/2203(DEC))
– vista la relazione annuale del Consiglio sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2010, presentata all'autorità competente per il discarico,
– vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2010, corredata delle risposte delle istituzioni(3),
– vista la dichiarazione(4) attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2010 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– viste la sua decisione del 10 maggio 2012(5) che rinvia la decisione di discarico per l'esercizio 2010, e la risoluzione che la accompagna,
– visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,
– vista la decisione n. 31/2008 del Segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune relativa al rimborso delle spese di viaggio dei delegati dei membri del Consiglio(7),
– visto l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(8),
– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
– vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0301/2012),
1. rifiuta il discarico al Segretario generale del Consiglio per l'esecuzione del bilancio del Consiglio per l'esercizio 2010;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione II – Consiglio (COM(2011)0473 – C7-0258/2011 – 2011/2203(DEC))
Il Parlamento europeo,
– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010(9),
– vista la relazione annuale del Consiglio sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2010, presentata all'autorità competente per il discarico,
– vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2010, corredata delle risposte delle istituzioni(11),
– vista la dichiarazione(12) attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2010 a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– viste la sua decisione del 10 maggio 2012(13) che rinvia la decisione di discarico per l'esercizio 2010, e la risoluzione che la accompagna,
– visti l'articolo 314, paragrafo 10, e gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(14), in particolare gli articoli 50, 86, 145, 146 e 147,
– vista la decisione n. 31/2008 del Segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune relativa al rimborso delle spese di viaggio dei delegati dei membri del Consiglio(15),
– visto l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(16),
– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
– vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0301/2012),
A. considerando che «i cittadini hanno il diritto di sapere come sono spese le somme versate al fisco e come gli organi politici fanno uso dei poteri loro attribuiti»(17);
B. considerando che il Consiglio in quanto istituzione dell'Unione deve essere oggetto di un controllo da parte dei cittadini dell'Unione per quanto riguarda l'esecuzione dei fondi di quest'ultima;
C. considerando che il Parlamento è l'unica istituzione dell'Unione eletta a suffragio diretto e che è competente a concedere il discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea;
1. evidenzia il ruolo che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea conferisce al Parlamento in relazione al discarico del bilancio;
2. ricorda che, conformemente all'articolo 335 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, «l'Unione è rappresentata da ciascuna delle istituzioni, in base alla loro autonomia amministrativa, per le questioni connesse al funzionamento della rispettiva istituzione», il che significa – tenuto conto dell'articolo 50 del regolamento finanziario – che le istituzioni sono individualmente responsabili dell'esecuzione dei loro bilanci;
3. ricorda che, conformemente all'articolo 77 del regolamento del Parlamento, «Le disposizioni che disciplinano la procedura relativa al discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio si applicano anche alla procedura relativa al discarico da dare: […]
–
alle persone responsabili dell'esecuzione dei bilanci di altre istituzioni e organi dell'Unione europea, quali il Consiglio (per quanto riguarda la sua funzione esecutiva), la Corte di giustizia dell'Unione europea, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni»;
Parere della Corte dei conti sul Consiglio contenuto nella dichiarazione di affidabilità 2010
4. sottolinea che nella sua relazione annuale per l'esercizio 2010 la Corte dei conti ha criticato il finanziamento del progetto immobiliare «Residence Palace» per via degli anticipi versati (punto 7.19); osserva che la Corte dei conti ha constatato che nel corso del periodo 2008-2010 l'importo complessivo degli anticipi versati dal Consiglio è ammontato a 235 milioni di EUR; constata che gli importi versati provenivano da linee di bilancio sottoutilizzate; osserva che il termine «sottoutilizzate» è una espressione politicamente corretta per indicare una dotazione di bilancio eccessiva; sottolinea che nel 2010 il Consiglio ha aumentato di 40 milioni di EUR la dotazione della linea di bilancio «Acquisto di beni immobili»;
5. prende nota delle spiegazioni fornite dal Consiglio circa il fatto che gli stanziamenti sono stati resi disponibili mediante storni di bilancio autorizzati dall'autorità di bilancio conformemente alle procedure previste agli articoli 22 e 24 del regolamento finanziario;
6. condivide il punto di vista della Corte dei conti secondo cui una siffatta procedura contrasta con il principio della verità di bilancio, nonostante i risparmi ottenuti a livello del pagamento dei canoni di locazione;
7. prende atto della risposta del Consiglio in base alla quale gli importi destinati alle linee di bilancio per l'interpretazione e le spese di viaggio delle delegazioni dovrebbero essere maggiormente adeguati alla loro effettiva utilizzazione e chiede una migliore pianificazione di bilancio al fine di evitare che le prassi attuali si ripetano in futuro;
8. ricorda alla Corte dei conti la richiesta avanzata dal Parlamento di procedere a una valutazione approfondita dei sistemi di sorveglianza e di controllo esistenti al Consiglio, sulla falsariga delle valutazioni da essa effettuate presso la Corte di giustizia, il Mediatore europeo e il Garante europeo della protezione dei dati nella fase di preparazione della relazione annuale della Corte dei conti per l'esercizio 2010;
9. ribadisce che il controllo efficace dell'esecuzione del bilancio è una grande responsabilità e che la sua realizzazione dipende interamente da una cooperazione interistituzionale senza ostacoli fra Consiglio e Parlamento;
Questioni in sospeso
10. si rammarica delle continue difficoltà incontrate con il Consiglio durante le procedure di discarico per gli esercizi 2007, 2008 e 2009 nell'avviare un dialogo aperto e formale con la commissione per il controllo dei bilanci e nel rispondere ai quesiti di quest'ultima; ricorda che il Parlamento ha rifiutato il discarico al Segretario generale del Consiglio sull'esecuzione del bilancio del Consiglio per l'esercizio 2009 per i motivi precisati nelle risoluzioni del 10 maggio 2011(18) e del 25 ottobre 2011(19);
11. dichiara di aver ricevuto una serie di documenti destinati alla procedura di discarico 2010 (stati finanziari definitivi del 2010, compresi i conti, la relazione di attività in materia finanziaria e la sintesi delle revisioni contabili interne del 2010); rimane in attesa di tutti i documenti che sono necessari ai fini del discarico (in particolare di quelli relativi alla revisione contabile interna completa effettuata nel 2010);
12. ricorda che il 31 gennaio 2012 il presidente della commissione per il controllo dei bilanci ha inviato una lettera(20) alla presidenza in carica del Consiglio chiedendo che detta istituzione risponda alle domande allegate alla lettera nel quadro del discarico;
13. ricorda che nella sua risoluzione recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della precitata decisione del 10 maggio 2012 riguardante il discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione II – Consiglio, il Parlamento ha posto ventisei quesiti supplementari legati alla procedura di discarico;
14. si rammarica che il Consiglio rifiuti di rispondere ai quesiti posti;
15. si rammarica altresì del fatto che il Consiglio non abbia accolto l'invito del Parlamento alla riunione nel corso della quale la commissione per il controllo dei bilanci ha discusso il discarico del Consiglio per l'esercizio 2010;
16. lamenta che con il suo atteggiamento il Consiglio ostacoli il controllo democratico, la trasparenza e la responsabilità nei confronti dei contribuenti dell'Unione;
17. si compiace, nondimeno, che la presidenza in carica del Consiglio abbia accettato l'invito del Parlamento alle discussioni sulle relazioni di discarico per l'esercizio 2010 che si sono svolte in Aula il 10 maggio 2012; condivide il suo punto di vista secondo cui sarebbe auspicabile che Parlamento e Consiglio trovassero con la massima urgenza un accordo sul modo di preparare il discarico;
18. tiene a ringraziare la presidenza danese per l'apporto costruttivo fornito durante tutta la procedura di discarico 2010; si rammarica tuttavia del fatto che detta presidenza non abbia potuto conservare i risultati raggiunti dalle presidenze spagnola e svedese;
La concessione del discarico: un diritto del Parlamento
19. sottolinea il diritto del Parlamento di concedere il discarico a norma degli articoli 316, 317 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che devono essere interpretati alla luce del loro contesto e del loro obiettivo, che consiste nel sottoporre l'esecuzione della totalità del bilancio dell'Unione, senza eccezioni, al controllo e alla sorveglianza parlamentari, e nel concedere il discarico in maniera autonoma per quanto riguarda non solo la sezione del bilancio eseguita dalla Commissione, ma anche le sezioni del bilancio eseguite dalle altre istituzioni di cui all'articolo 1 del regolamento finanziario;
20. constata che, nella sua risposta del 25 novembre 2011 alla lettera del presidente della commissione per il controllo dei bilanci, la Commissione dichiara che è auspicabile che il Parlamento continui a concedere, rinviare o rifiutare il discarico alle altre istituzioni, come è sempre avvenuto, cosa che rende ancor più difficilmente comprensibile la posizione eccezionale del Consiglio;
21. è del parere che, in ogni caso, sia necessario procedere a una valutazione della gestione del Consiglio in quanto istituzione dell'Unione nel corso dell'esercizio in esame, facendo così rispettare le prerogative del Parlamento, segnatamente la garanzia di una responsabilità democratica nei confronti dei cittadini dell'Unione;
22. ricorda che le spese del Consiglio devono essere soggette alla stessa verifica che si applica alle spese delle altre istituzioni e ritiene che gli elementi fondamentali di tale verifica debbano essere, in particolare, i seguenti:
a)
una riunione formale organizzata sulla base di un questionario scritto, tra i rappresentanti del Consiglio e della commissione parlamentare incaricata della procedura di discarico, al fine di rispondere ai quesiti dei membri della commissione;
b)
conformemente alla risoluzione del 16 giugno 2010(21) sulla procedura di discarico relativa al Consiglio per l'esercizio 2008, il discarico è basato sui seguenti documenti scritti trasmessi dalle varie istituzioni:
–
i conti dell'esercizio precedente relativi all'esecuzione dei rispettivi bilanci,
–
un bilancio finanziario che esponga l'attivo e il passivo,
–
la relazione annuale di attività concernente la loro gestione di bilancio e finanziaria,
–
la relazione annuale del loro revisore interno,
–
la pubblicazione delle decisioni interne del Consiglio in materia di bilancio;
23. si rammarica del fatto che, in occasione dei negoziati per un regolamento finanziario rivisto, non sia stato possibile trovare un accordo circa il modo di migliorare la procedura di discarico;
24. si compiace del fatto che in seno alla commissione per il controllo dei bilanci sia stato organizzato un seminario sui ruoli diversi del Parlamento e del Consiglio nella procedura di discarico, che potrebbero prendere in considerazione, fra l'altro, gli elementi seguenti:
–
l'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea invita le istituzioni ad attuare tra loro una leale cooperazione,
–
l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea definisce il ruolo del Consiglio e quello del Parlamento nella procedura di discarico,
i)
il ruolo del Consiglio è di rivolgere al Parlamento europeo una raccomandazione concernente il discarico di tutte le istituzioni e di tutti gli organi dell'Unione,
ii)
il ruolo del Parlamento europeo è di prendere una decisione di discarico riguardante tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione,
–
l'autonomia amministrativa di ciascuna delle istituzioni dell'Unione per quanto riguarda il rispettivo funzionamento,
–
gli articoli del regolamento finanziario relativi al discarico (articoli da 145 a 147),
–
il principio democratico fondamentale di trasparenza e responsabilità,
–
l'obiettivo di migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'economia in materia di esecuzione del bilancio,
–
affinché Parlamento e Consiglio possano svolgere i loro ruoli rispettivi, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il regolamento finanziario precisano che deve essere messo a disposizione dell'autorità di discarico un certo numero di documenti:
i)
la relazione annuale della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, comprese la dichiarazione di affidabilità ed eventuali altre relazioni speciali della Corte dei conti,
ii)
una relazione annuale di attività basata sui risultati conseguiti in particolare rispetto alle indicazioni fornite dal Parlamento e dal Consiglio, conformemente all'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
iii)
i conti dell'esercizio finanziario precedente attinenti all'esecuzione del bilancio,
iv)
un bilancio finanziario che esponga l'attivo e il passivo,
v)
una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio,
vi)
una relazione che sintetizzi il numero e il tipo di revisioni contabili interne effettuate, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a tali raccomandazioni,
–
il Consiglio dovrebbe trasmettere al Parlamento, in quanto autorità incaricata di prendere la decisione di discarico, tutte le informazioni in materia di discarico da esso richieste,
–
il Consiglio risponde per iscritto alle domande del Parlamento in materia di discarico,
–
tutte le istituzioni e tutti gli organi dell'Unione devono ricevere lo stesso trattamento quando il Consiglio elabora la sua raccomandazione relativa al discarico,
–
prima della fine di gennaio 2013 sarà organizzato un incontro tra Parlamento e Consiglio sulle questioni attinenti al discarico, in relazione ai punti di cui sopra,
–
la presidenza del Consiglio dovrebbe partecipare attivamente alla presentazione della relazione annuale della Corte dei conti e alla discussione in Aula del Parlamento riservata al discarico.
1.Decisione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2010 (C7-0278/2011 – 2011/2217(DEC))
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi all'esercizio 2010, accompagnata dalle risposte dell'Agenzia(1),
– vista la raccomandazione del Consiglio del 21 febbraio 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),
– viste la sua decisione del 10 maggio 2012(2), che rinvia la decisione sul discarico relativa all'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2010, la sua risoluzione di accompagnamento e le risposte del direttore esecutivo della predetta Agenzia,
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(3), e in particolare l'articolo 185,
– visto il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale(4), e in particolare l'articolo 13,
– visto il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale(5), e in particolare l'articolo 13,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, recante il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6), e in particolare l'articolo 94,
– visti la dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate e l'allegato orientamento comune, adottati nel giugno 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, frutto dell'attività del gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie decentrate istituito nel marzo 2009 e, in particolare, le sezioni dell'orientamento comune riguardanti la governance, le operazioni, la programmazione, la responsabilità e la trasparenza,
– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
– visti la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0300/2012),
1. concede il discarico al direttore dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2010;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'Agenzia europea dell'ambiente, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
2.Decisione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 sulla chiusura dei conti dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2010 (C7-0278/2011 – 2011/2217(DEC))
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi all'esercizio 2010, accompagnata dalle risposte dell'Agenzia(7),
– vista la raccomandazione del Consiglio del 21 febbraio 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),
– viste la sua decisione del 10 maggio 2012(8), che rinvia la decisione sul discarico relativa all'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2010, la sua risoluzione di accompagnamento, e le risposte del direttore esecutivo della predetta Agenzia,
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(9), e in particolare l'articolo 185,
– visto il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale(10), e in particolare l'articolo 13,
– visto il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale(11), e in particolare l'articolo 13,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, recante il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(12), e in particolare l'articolo 94,
– visti la dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate e l'allegato orientamento comune, adottati nel giugno 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, frutto dell'attività del gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie decentrate istituito nel marzo 2009 e, in particolare, le sezioni dell'orientamento comune riguardanti la governance, le operazioni, la programmazione, la responsabilità e la trasparenza,
– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
– visti la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0300/2012),
1. approva la chiusura dei conti dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2010;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Agenzia europea dell'ambiente, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
3.Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2010 (C7-0278/2011 – 2011/2217(DEC))
– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali definitivi dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi all'esercizio 2010, accompagnata dalle risposte dell'Agenzia(13),
– vista la raccomandazione del Consiglio del 21 febbraio 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),
– viste la sua decisione del 10 maggio 2012(14) che rinvia la decisione sul discarico relativa all'esecuzione del bilancio dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio 2010, la sua risoluzione di accompagnamento, e le risposte del direttore esecutivo della predetta Agenzia,,
– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(15), in particolare l'articolo 185,
– visto il regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale(16), e in particolare l'articolo 13,
– visto il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale(17), in particolare l'articolo 13,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, recante il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(18), in particolare l'articolo 94,
– visti la dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate e l'allegato orientamento comune, adottati nel giugno 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, frutto dell'attività del gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie decentrate istituito nel marzo 2009 e, in particolare, le sezioni dell'orientamento comune riguardanti la governance, le operazioni, la programmazione, la responsabilità e la trasparenza
– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,
– visti la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0300/2012),
A. considerando che il 10 maggio 2012 il Parlamento europeo ha rinviato la decisione sul discarico e la chiusura dei conti dell'Agenzia europea dell'ambiente (l'Agenzia) per l'esercizio 2010;
B. considerando che l'Agenzia ha risposto all'autorità di discarico con lettere in data 24 maggio, 15 giugno e 3 luglio 2012; che il consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha trasmesso all'autorità di discarico informazioni sulle misure intraprese dopo il rinvio del discarico 2010 con lettera in data 6 giugno 2012;
C. considerando che il discarico è un valido strumento del Parlamento europeo per valutare il corretto utilizzo delle sovvenzioni dell'Unione sulla base di argomenti fattuali e sostanziali; che vanno ricordate, in tale contesto, le norme vigenti, ovvero lo statuto dei funzionari e il regime applicabile altri agenti delle Comunità europee, il regolamento finanziario applicabile alle Comunità europee, il regolamento istitutivo dell'Agenzia e le politiche e procedure specifiche stabilite dall'Agenzia stessa;
D. considerando che il bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2010 ammontava a 50 600 000 EUR, ossia il 26% in più rispetto al 2009; che il contributo dell'Unione al bilancio dell'Agenzia per il 2010 è stato di 35 258 000 EUR rispetto ai 34 560 000 EUR del 2009, pari a un incremento del 2%;
1. ha sempre accolto con favore la messa a disposizione professionale, affidabile e indipendente di informazioni da parte dell'Agenzia per tutte le istituzioni, gli Stati membri e gli organi decisionali dell'Unione; si aspetta quindi anche in futuro lo stesso tipo di professionalità;
2. constata che i livelli di esecuzione del bilancio dell'Agenzia in termini di stanziamenti d'impegno e di pagamento erano, rispettivamente, del 100% e del 90,75%;
3. rimanda al paragrafo 16 dell'orientamento comune allegato alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulle agenzie decentrate; auspica, fatta salva l'indipendenza dell'agenzia, una procedura di selezione aperta e trasparente per la nomina del direttore esecutivo nel giugno 2013, tale da garantire una rigorosa valutazione dei candidati e un elevato livello di indipendenza; suggerisce pertanto un'audizione dei candidati in seno alle competenti commissioni del Parlamento sia parte della procedura di nomina alla carica di direttore esecutivo;
Gestione finanziaria e di bilancio
4. ricorda che per cinque mesi, dal 22 maggio 2010 all'ottobre 2010, l'Agenzia ha coperto il suo edificio con una facciata verde, costata 294 641 EUR, senza che fosse stata bandita alcuna gara d'appalto;
5. ricorda che per coprire i costi connessi alla facciata verde la linea di bilancio 2140 «Sistemazione dei locali» è stata incrementata, in data 9 aprile 2010, mediante uno storno di stanziamenti per 180 872 EUR provenienti dalla linea di bilancio 2100 «Affitti»;
6. chiede pertanto all'Agenzia di definire precise norme interne in merito al ricorso all'articolo 126, paragrafo 1, lettera b) della modalità di esecuzione del regolamento finanziario; rileva che il consiglio di amministrazione ha deciso di effettuare controlli preventivi sulle spese straordinarie;
7. è fermamente convinto che debbano essere intraprese le misure necessarie qualora si verificassero casi di mancato rispetto delle norme vigenti; ritiene che, in tali casi, l'Agenzia dovrebbe elaborare un piano d'azione corredato di un calendario preciso per porre rimedio alle carenze, che la sua applicazione dovrebbe essere monitorata dal Parlamento europeo e che questi problemi dovrebbero essere affrontati modificando le norme e i regolamenti esistenti al fine di eliminare le eventuali lacune;
Risorse umane
8. rileva che l'Agenzia ha accolto12 scienziati «ospiti», che lavoravano nei suoi locali, senza pubblicare, per 11 di loro, un curriculum vitae comprendente almeno i titoli di studio e le esperienze lavorative; prende atto delle dichiarazioni del consiglio di amministrazione secondo cui l'attuale politica dell'Agenzia applicabile agli scienziati ospiti sarebbe in fase di revisione e le regole per la selezione e la gestione degli scienziati ospiti saranno rafforzate al fine di assicurare una chiarezza e una trasparenza maggiori;
9. rammenta che, tra il giugno 2010 e l'aprile 2011, il direttore esecutivo dell'Agenzia era amministratore e membro del comitato consultivo internazionale di Earthwatch, un'organizzazione ambientalista internazionale di beneficenza, ed è stato erroneamente indicato come membro del comitato consultivo europeo di Worldwatch Europe; riconosce che il direttore esecutivo ha rinunciato ai propri incarichi in seno a Earthwatch su consiglio del Presidente della Corte dei conti, nel quadro di un possibile conflitto di interessi;
10. osserva che, nel febbraio 2010, prima che il direttore esecutivo fosse direttamente coinvolto nelle attività di Earthwatch, era stata organizzata una formazione per 29 membri del personale dell'Agenzia, fra cui lo stesso direttore esecutivo, i quali si sono recati ai Caraibi o nell'area mediterranea per missioni di ricerca della durata massima di 10 giorni nel quadro di vari progetti in materia di biodiversità gestiti da Earthwatch, e che l'Agenzia ha versato all'ONG un totale di 33 791,28 EUR, come dichiarato dal direttore esecutivo dell'Agenzia stessa; osserva altresì che la relazione finale della Corte dei conti per il 2010 non conteneva alcun accertamento concernente conflitti d'interessi a tale riguardo;
11. prende atto della decisione del consiglio di amministrazione di effettuare controlli preventivi sulle funzioni del direttore esecutivo nell'ambito di organi esterni e sulla politica di formazione dell'Agenzia;
12. prende atto dell'assicurazione dell'Agenzia che nel novembre 2010 l'istituto Worldwatch Europe aveva registrato come suo indirizzo di contatto quello dell'Agenzia senza il consenso della stessa; rileva inoltre che il direttore esecutivo dell'istituto Worldwatch Europe era uno degli scienziati «ospiti» dell'Agenzia; invita l'Agenzia ad assicurare assoluta chiarezza negli eventuali futuri accordi con scienziati «ospiti»; rileva inoltre che:
–
nella lettera in data 11 aprile 2012 il direttore esecutivo dell'Agenzia ha tra l'altro dichiarato che, «quando l'EEA ha constatato che l'istituto World Watch Europe aveva pubblicato sul suo sito web la notizia dell'allestimento di un ufficio europeo nei locali dell'Agenzia, sono stati adottati provvedimenti immediati»;
–
l'atto istitutivo dell'istituto World Watch Europe dimostra che esso è stato costituito il 5 novembre 2010 nei locali dell'Agenzia;
–
inoltre, l'inaugurazione dell'istituto World Watch Europe ha avuto luogo nei locali dell'Agenzia il 25 febbraio 2011, e il direttore esecutivo dell'Agenzia era oratore ospite, come riportato sul sito web dell'istituto World Watch Europe;
13. rileva che l'Agenzia ha elaborato una politica e un piano d'azione aggiornati sui conflitti di interesse attenendosi alle raccomandazioni del Mediatore europeo; invita l'Agenzia a divulgare il progetto e a promuovere la discussione sulla politica e il piano d'azione prima di presentarli al consiglio di amministrazione;
14. rileva che i curriculum vitae dei membri del personale direttivo e di quelli del comitato scientifico sono ora disponibili sul sito web dell'Agenzia; rileva inoltre che anche le dichiarazioni di interessi dei membri del comitato scientifico sono ormai a disposizione; sottolinea che, contrariamente a quanto dichiarato dall'Agenzia nella lettera in data 15 giugno 2012, sul suo sito web non sono disponibili i curriculum vitae dei membri del consiglio di amministrazione ma è presente soltanto un link alle rispettive organizzazioni; invita l'Agenzia, in un'ottica di maggiore trasparenza in termini di prevenzione e contrasto dei conflitti di interesse, a pubblicare sul suo sito web le dichiarazioni di interessi e i curriculum vitae degli esperti, dei futuri scienziati ospiti e dei membri del consiglio di amministrazione; è del parere che, attraverso le citate misure, l'autorità di bilancio e la collettività potrebbero prendere atto delle loro qualifiche e prevenire potenziali conflitti di interesse;
15. resta in attesa di ricevere informazioni sulle indagini amministrative in corso riguardanti l'Agenzia;
16. sottolinea che la commissione competente è in stretto contatto con l'Agenzia e invita almeno una volta all'anno il direttore esecutivo per uno scambio di opinioni, ha nominato una persona di contatto fra i suoi membri e visita regolarmente l'Agenzia stessa; rileva che l'ultima visita ha avuto luogo nel settembre 2011;
17. sottolinea che l'Agenzia è tenuta a stabilire gli opportuni contatti con le parti interessate e a cooperare con portatori di interesse come le organizzazioni esterne; rileva che tali attività non sono state accompagnate da corrispondenti misure e norme volte a escludere il possibile rischio reputazionale; accoglie pertanto con favore l'impegno del consiglio di amministrazione e del direttore esecutivo ad adottare apposite misure per eliminare immediatamente i rischi in questione;
18. accoglie in generale con favore la dichiarazione congiunta e l'orientamento comune sulle agenzie decentrate sopra menzionati, che affrontano e accettano taluni elementi importanti ai fini della procedura di discarico ed è convinto che la tabella di marcia sul seguito dato all'orientamento comune, che la Commissione è tenuta a presentare entro la fine del 2012, terrà debitamente conto di tali questioni;
Risultati
19. è consapevole del fatto che l'Agenzia è attualmente soggetta a una valutazione periodica esterna, che sarà consegnata all'autorità di bilancio nel 2013; prende atto della dichiarazione del consiglio di amministrazione secondo cui le procedure interne dell'Agenzia saranno inserite nella valutazione;
o o o
20. rimanda, per le altre osservazioni che accompagnano la sua decisione sul discarico e che sono di carattere orizzontale, alla sua risoluzione del 10 maggio 2012 (19)sulle prestazioni, la gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.
Nomina di un membro della Corte dei conti (Leonard Orban)
181k
32k
Decisione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 sulla proposta nomina di Leonard Orban a membro della Corte dei conti (C7-0153/2012 – 2012/0805(NLE))
– visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0153/2012),
– visto l'articolo 108 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0296/2012),
A. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
B. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha proceduto, nella riunione del 26 settembre 2012, a un'audizione del candidato;
1. esprime parere negativo sulla proposta del Consiglio di nominare Leonard Orban membro della Corte dei conti;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione : domanda EGF/2012/001 IE/Talk Talk
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/001 IE/Talk Talk, presentata dall'Irlanda) (COM(2012)0423 – C7-0204/2012 – 2012/2157(BUD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0423 – C7-0204/2012),
– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1) (AII del 17 maggio 2006), e in particolare il punto 28,
– visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione(2) (regolamento FEG),
– vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006,
– vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0322/2012),
A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;
B. considerando che l'ambito di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato ampliato e che a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale;
C. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;
D. considerando che l'Irlanda ha richiesto assistenza per 592 licenziamenti, di cui 432 ammessi all'assistenza, verificatisi presso Talk Talk Broadband Services (Irlanda) Limited (in prosieguo «Talk Talk») e presso tre suoi fornitori;
E. considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;
1. conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, l'Irlanda ha diritto a un contributo finanziario ai sensi del regolamento in parola;
2. osserva che le autorità irlandesi hanno trasmesso la domanda per il contributo finanziario FEG il 29 febbraio 2012, fornendo ulteriori informazioni supplementari fino al 15 maggio 2012, e che la valutazione della Commissione è stata resa disponibile il 27 luglio 2012; plaude al fatto che il processo di valutazione e la presentazione di informazioni supplementari da parte dell'Irlanda si siano svolti in modo rapido e accurato;
3. osserva che la sede di Talk Talk era ubicata alla periferia della città di Waterford, nella regione irlandese del sudest, di livello III della NUTS, e che in tale regione persistevano livelli di disoccupazione superiori alla media del resto del paese; la situazione è inoltre estremamente peggiorata a seguito della crisi finanziaria ed economica, ad esempio il tasso di disoccupazione della regione è balzato dal 4,9% del 2007 al 18,2% del 2011, a fronte di una media nazionale del 14,3%;
4. constata che i licenziamenti sono stati effettuati nella regione sudest, che ha visto diminuire il suo tasso di occupazione dal 62,7% al 58,1% nel periodo 2007-2011 e dove il tasso di disoccupazione è più alto rispetto alla media del paese;
5. esprime rammarico per la decisione di Talk Talk di stringere alleanze con tre fornitori chiave situati al di fuori dell'Unione, ai quali è in fase di trasferimento una mole significativa del lavoro, rispecchiando una strategia che nuoce ai posti di lavoro nel settore industriale dell'Unione e alla strategia Europa 2020;
6. osserva che presso Talk Talk vi erano già state due serie di licenziamenti (aprile 2010 e aprile 2011), in occasione di ciascuna delle quali sono state licenziate all'incirca 50 persone; tuttavia, tali licenziamenti erano stati considerati nell'ottica di una riorganizzazione della gestione del gruppo, che avrebbe permesso di gestire le attività di Waterford direttamente dalla sede centrale situata nel Regno Unito; inoltre, secondo le stime il volume delle chiamate al call center Talk Talk di Waterford era calato del 40%;
7. ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti lavoratori attraverso una formazione ad hoc e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale; auspica che le azioni di formazione del pacchetto coordinato siano accomodate al livello e alle esigenze dei lavoratori licenziati, soprattutto in ragione del fatto che i lavoratori licenziati erano impiegati nei servizi alla clientela e nel supporto tecnico;
8. deplora la decisione di Talk Talk di chiudere all'improvviso il sito di Waterford e di dare ai lavoratori un preavviso di soli 30 giorni, senza poter discutere adeguatamente del piano di licenziamenti e coinvolgere le parti sociali; si rammarica del fatto che le parti sociali non sono state coinvolte nella pianificazione ed elaborazione della domanda FEG, data la mancanza di sindacati a livello di Talk Talk; constata tuttavia che i lavoratori interessati sono stati consultati direttamente;
9. accoglie con favore il fatto che le autorità irlandesi hanno deciso di avviare l'attuazione del pacchetto coordinato già il 7 settembre 2011, con lauto anticipo rispetto alla decisione dell'autorità di bilancio sulla concessione del sostegno;
10. constata che le autorità irlandesi lamentano i vincoli di tempo per l'attuazione del FEG, che impediscono di fornire corsi di formazione che superano i 24 mesi del periodo di attuazione; accoglie con favore il fatto che è stato concepito un corso di formazione per i lavoratori ammessi all'assistenza, che riguarda lo sviluppo di competenze mancanti e che può essere concluso all'interno del periodo di attuazione del FEG;
11. richiama l'attenzione sulla necessità di trarre insegnamenti dalla preparazione e dall'attuazione della domanda in esame e di altre domande concernenti licenziamenti collettivi;
12. deplora il fatto che il regolamento FEG consente al sostegno FEG di sostituire le prestazioni di assistenza sociale previste dal diritto nazionale; sottolinea che le risorse del FEG dovrebbero essere destinate in primo luogo alla formazione e alla ricerca di occupazione come anche a programmi di orientamento professionale e alla promozione dell'imprenditorialità, intervenendo in modo da integrare gli interventi delle istituzioni nazionali e non sostituendo le indennità di disoccupazione o qualsiasi altra prestazione sociale che sono di competenza di dette istituzioni nel quadro delle legislazioni nazionali;
13. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, a seguito della richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni, onde presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG unitamente alla proposta di mobilitazione del FEG; auspica l'integrazione di ulteriori miglioramenti procedurali nel nuovo regolamento FEG (2014-2020) e che si pervenga a una maggiore efficacia, trasparenza e visibilità del FEG;
14. ricorda l'impegno delle istituzioni inteso a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni sulla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori licenziati in conseguenza della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati;
15. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento a lungo termine nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori licenziati; che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive per il mercato del lavoro che portino a un'occupazione durevole e a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di aziende o settori; deplora il fatto che il FEG può fornire alle aziende un incentivo a sostituire la forza lavoro a contratto con una più flessibile e precaria;
16. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare tramite il FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;
17. si compiace del fatto che, in seguito alle ripetute richieste del Parlamento, il bilancio 2012 presenta stanziamenti di pagamento pari a 50 000 000 EUR alla linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con propri obiettivi e scadenze, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviterà di procedere, come in passato, a storni da altre linee di bilancio, un'operazione che potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi strategici del FEG;
18. deplora la decisione del Consiglio di bloccare la proroga della «deroga per crisi», che permette di fornire assistenza finanziaria ai lavoratori licenziati in conseguenza dell'attuale crisi finanziaria ed economica, in aggiunta a quelli che perdono il lavoro a seguito di cambiamenti strutturali dei flussi del commercio mondiale, e consente di aumentare la quota di cofinanziamento dell'Unione al 65% dei costi del programma per le domande inoltrate dopo il termine del 31 dicembre 2011 e invita il Consiglio a ripristinare senza indugio tale la misura;
19. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
20. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/001 IE/Talk Talk, presentata dall'Irlanda)
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione2012/685/UE.)
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/015 SE/AstraZeneca, presentata dalla Svezia) (COM(2012)0396 – C7-0191/2012 – 2012/2155(BUD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0396 – C7-0191/2012),
– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1) (AII del 17 maggio 2006), e in particolare il punto 28,
– visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione(2) (regolamento FEG),
– vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006,
– vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0325/2012),
A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;
B. considerando che l'ambito di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato ampliato e che dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati a causa della crisi economica e finanziaria mondiale;
C. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati deve essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;
D. considerando che la Svezia ha richiesto assistenza per 987 licenziamenti, di cui 700 destinatari dell'assistenza, nell'azienda farmaceutica AstraZeneca in Svezia;
E. considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;
1. conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Svezia ha diritto a un contributo finanziario ai sensi del regolamento in parola;
2. accoglie con favore la domanda di contributo finanziario a titolo del FEG presentata dal governo svedese, sebbene lo Stato membro in questione si sia opposto alla continuazione del FEG dopo il 2013;
3. osserva che le autorità svedesi hanno trasmesso la domanda per il contributo finanziario FEG il 23 dicembre 2011, fornendo ulteriori informazioni supplementari fino al 16 aprile 2012, e che la sua valutazione è stata messa a disposizione della Commissione il 16 luglio 2012; apprezza il fatto che il processo di valutazione e la presentazione di informazioni complementari da parte della Svezia si siano svolti in modo rapido e accurato;
4. osserva che le imprese interessate sono ubicate in quattro dei 290 comuni svedesi e che i licenziamenti sono avvenuti principalmente a Lund, nel sud del paese; segnala che la chiusura della sede di AstraZeneca rappresenta un notevole danno per Lund e penalizza anche l'intero comparto farmaceutico svedese e che ne consegue uno squilibrio del mercato del lavoro della regione; osserva che la disoccupazione è cresciuta in tutti i comuni interessati tra il gennaio 2009 e il novembre 2011: il numero dei disoccupati è infatti passato da 2 467 a 3 025 a Lund, da 3 725 a 4 539 a Umeå, da 3 100 a 5 555 a Södertälje e da 1 458 a 1 663 a Mölndal;
5. osserva che la Svezia ha occupato un'importante posizione nel settore della ricerca medica e che i licenziamenti collettivi in AstraZeneca erano del tutto imprevedibili; precisa che l'aggravarsi della situazione nel settore farmaceutico a seguito dell'invasione del mercato dei farmaci generici e dell'esternalizzazione delle attività di ricerca e sviluppo fuori dall'Europa era stato previsto, ma le conseguenze per AstraZeneca sono state più gravi di quanto preventivato;
6. osserva che AstraZeneca ha trasferito le attività di R&S svolte presso la sede di Lund alla sede di Mölndal; domanda se ai lavoratori di Lund sia stata offerta una possibilità d'impiego presso la sede ampliata di Mölndal in alternativa al licenziamento;
7. valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, il 26 ottobre 2011 le autorità svedesi abbiano deciso di avviare l'attuazione delle misure ben prima della decisione definitiva in merito alla concessione dell'assistenza del FEG per il pacchetto coordinato proposto;
8. ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti lavoratori attraverso una formazione ad hoc e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale; auspica che la formazione offerta nel pacchetto coordinato venga adattata al livello e alle necessità dei lavoratori licenziati, soprattutto perché la maggior parte dei lavoratori licenziati erano professionisti del settore scientifico e ingegneri tecnici;
9. rileva che i lavoratori licenziati da AstraZeneca sono altamente qualificati e istruiti e richiedono, pertanto, un approccio specifico; si rammarica che le autorità svedesi non forniscano informazioni sui settori in cui sono previste le misure di formazione e di orientamento professionale e non indichino se e come queste ultime siano state adeguate ai mercati del lavoro locali interessati dai licenziamenti;
10. valuta positivamente il fatto che le parti sociali abbiano partecipato alle discussioni riguardanti la domanda di mobilitazione del FEG e che sia prevista la loro partecipazione al gruppo di orientamento che vigilerà sull'attuazione dell'assistenza del FEG;
11. si compiace che le autorità svedesi intendano organizzare una campagna di sensibilizzazione sulle attività sostenute dal FEG;
12. osserva che il pacchetto coordinato prevede numerosi incentivi per favorire la partecipazione alle misure: un'indennità per la ricerca di un impiego pari a 7 170 EUR (calcolata per una media di 6 mesi di partecipazione) e un'indennità di mobilità di 500 EUR; ricorda che l'assistenza del FEG dovrebbe essere destinata principalmente alla formazione, alla ricerca di un impiego e ai programmi di formazione, anziché contribuire direttamente alle indennità di disoccupazione che competono alle istituzioni nazionali;
13. sottolinea che occorre trarre insegnamenti dalla preparazione e dall'attuazione della domanda in esame e di altre domande concernenti i licenziamenti collettivi, soprattutto per quanto riguarda le attività che precedono i licenziamenti e la tempestività della predisposizione delle domande al FEG;
14. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, a seguito della richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni, al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda al FEG unitamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'integrazione di ulteriori miglioramenti procedurali nel nuovo regolamento FEG (2014-2020) e il raggiungimento di una maggiore efficacia, trasparenza e visibilità, come pure di un maggior seguito del FEG;
15. ricorda l'impegno delle istituzioni al fine di garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori licenziati a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori licenziati nel mercato del lavoro;
16. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento a lungo termine nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori licenziati; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive per il mercato del lavoro che portino a un'occupazione duratura e a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di aziende o settori; deplora il fatto che il FEG possa fornire un incentivo alle aziende a sostituire la forza lavoro a contratto con una più precaria e a breve termine;
17. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;
18. si compiace del fatto che, in seguito alle ripetute richieste del Parlamento, il bilancio 2012 presenta stanziamenti di pagamento pari a 50 000 000 EUR alla linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con propri obiettivi e scadenze, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviterà di procedere, come in passato, a storni da altre linee, un'operazione che potrebbe essere pregiudizievole per il conseguimento degli obiettivi strategici del FEG;
19. deplora la decisione del Consiglio di bloccare la proroga della «deroga per la crisi», che permette di fornire assistenza finanziaria anche ai lavoratori licenziati a causa dell'attuale crisi finanziaria ed economica, oltre a quelli che perdono il lavoro a seguito di cambiamenti strutturali del commercio mondiale, e di consentire l'aumento della quota di cofinanziamento dell'Unione al 65% dei costi del programma per le domande inoltrate dopo il termine del 31 dicembre 2011; invita il Consiglio a ripristinare senza indugio la misura in oggetto;
20. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
21. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/015 SE/AstraZeneca, proveniente dalla Svezia)
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione2012/682/UE.)
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/019 ES/Galicia Metal, presentata dalla Spagna) (COM(2012)0451 – C7-0214/2012 – 2012/2160(BUD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0451 – C7-0214/2012),
– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1) (AII del 17 maggio 2006), e in particolare il punto 28,
– visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione(2) (regolamento FEG),
– vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006,
– vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0323/2012),
A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;
B. considerando che l'ambito di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato ampliato e che a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno anche per i licenziamenti direttamente riconducibili alla crisi finanziaria ed economica mondiale;
C. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;
D. considerando che la Spagna ha richiesto assistenza per 878 licenziamenti, di cui 450 ammessi all'assistenza del FEG, a seguito di licenziamenti presso 35 imprese operanti nella divisione 25 NACE revisione 2 («Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature»)(3) nella regione NUTS II Galizia (ES11) in Spagna;
E. considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;
1. conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera b), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Spagna ha diritto a un contributo finanziario ai sensi del suddetto regolamento;
2. osserva che le autorità spagnole hanno trasmesso la domanda per il contributo finanziario FEG in data 28 dicembre 2011, fornendo ulteriori informazioni supplementari fino al 28 maggio 2012, e che la sua valutazione è stata messa a disposizione dalla Commissione il 9 agosto 2012; osserva che il processo di valutazione della domanda avrebbe potuto essere più celere;
3. rileva che i licenziamenti nell'indotto dell'industria della costruzione navale aggraveranno la difficile situazione lavorativa nella regione della Galizia; osserva che tradizionalmente i principali settori economici della regione sono la pesca, i settori automobilistico, tessile e delle pietre naturali e quello dei cantieri navali; tuttavia, dato l'impatto della crisi, le prospettive per il futuro reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati in tale territorio non sembrano molto incoraggianti;
4. rileva che la situazione occupazionale nella regione è difficile in quanto, alla fine del 2011, i tassi di disoccupazione avevano raggiunto il 18% per le donne e il 16,32% per gli uomini; accoglie con favore il fatto che il FEG sia considerato come un'efficace strumento di sostegno ai mercati del lavoro locali e che la regione abbia già presentato una domanda di assistenza a titolo del FEG (EGF/2010/003 ES Galizia/Settore tessile);
5. rileva che, mentre le previsioni a livello dell'UE relative al recupero del settore della costruzione navale erano ragionevolmente ottimiste, nel 2011 i nuovi ordinativi si sono inaspettatamente ridotti del 43%;
6. valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, il 23 marzo 2012 le autorità spagnole abbiano deciso di avviare l'attuazione delle misure ben prima della decisione definitiva in merito alla concessione dell'assistenza del FEG per il pacchetto coordinato proposto;
7. ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti lavoratori attraverso una formazione ad hoc e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato venga adeguata non soltanto alle esigenze dei lavoratori licenziati, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;
8. si compiace del fatto che le autorità regionali abbiano avviato un dialogo con le parti sociali, al fine di pianificare e attuare il pacchetto coordinato di servizi personalizzati;
9. valuta positivamente il fatto che le parti sociali abbiano partecipato alla pianificazione delle misure riguardanti la domanda FEG e che sia prevista la loro partecipazione al monitoraggio dell'attuazione delle misure;
10. osserva che il pacchetto coordinato prevede numerosi incentivi per favorire la partecipazione alle misure: un'indennità per la ricerca di occupazione (400 EUR) (somma forfettaria), un incentivo al reinserimento (200 EUR), un'indennità di mobilità (180 EUR), un'indennità per la formazione sul posto di lavoro (300 EUR); ricorda che l'assistenza del FEG deve essere destinata principalmente alla formazione, alla ricerca di un impiego e ai programmi di formazione, anziché contribuire direttamente alle indennità di disoccupazione, che competono alle istituzioni nazionali;
11. sottolinea che occorrerebbe trarre insegnamenti dalla preparazione e dall'attuazione della domanda in esame e di altre domande concernenti i licenziamenti collettivi, soprattutto quelli che interessano un elevato numero di piccole e medie imprese in un singolo settore economico;
12. si rammarica che le informazioni sulle misure di formazione non indichino in quali settori i lavoratori hanno probabilità di trovare lavoro e se il pacchetto sia stato adeguato alle prospettive economiche future della regione;
13. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito della richiesta del Parlamento europeo di accelerare la concessione delle sovvenzioni, al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del FEG; auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti procedurali nel nuovo regolamento sul FEG (2014-2020) e l'incremento dell'efficienza, della trasparenza, della visibilità e del seguito del FEG;
14. ricorda l'impegno delle istituzioni a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori licenziati a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori licenziati nel mercato del lavoro;
15. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il FEG sostenga il reinserimento stabile e a lungo termine nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori licenziati; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive per il mercato del lavoro che portino a un'occupazione a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di aziende o settori; deplora il fatto che il FEG possa incentivare le aziende a sostituire la forza lavoro a contratto con una più precaria e a breve termine;
16. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;
17. si compiace del fatto che, in seguito alle ripetute richieste del Parlamento, il bilancio 2012 presenti stanziamenti di pagamento pari a 50 000 000 EUR alla linea di bilancio 04 05 01 (FEG); ricorda che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze propri, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviterà di procedere, come in passato, a storni da altre linee, un'operazione che potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi politici del FEG;
18. deplora la decisione del Consiglio di bloccare, per le domande inoltrate dopo il termine del 31 dicembre 2011, la proroga della «deroga per la crisi», che permette non solo di fornire assistenza finanziaria ai lavoratori licenziati a causa dell'attuale crisi finanziaria ed economica, oltre che a quelli che perdono il lavoro a seguito di trasformazioni della struttura del commercio mondiale, ma anche di aumentare, portandolo al 65%, il tasso di cofinanziamento dei costi del programma da parte dell'Unione; invita quindi il Consiglio a ripristinare senza indugio la misura in oggetto;
19. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
20. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/019 ES/Galicia Metal, presentata dalla Spagna)
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione2012/683/UE.)
Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2011/009 NL/Gelderland
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction 41, presentata dai Paesi Bassi) (COM(2012)0395 – C7-0190/2012 – 2012/2154(BUD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0395 – C7-0190/2012),
– visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1) (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,
– visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione)(2) (regolamento FEG),
– vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006,
– vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0334/2012),
A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;
B. considerando che l'ambito di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato ampliato e che a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi economica e finanziaria mondiale;
C. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e tenendo debitamente conto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;
D. considerando che i Paesi Bassi hanno richiesto assistenza per 516 licenziamenti, 435 dei quali ammessi all'assistenza, in 54 imprese operanti nella divisione 41 NACE Rev. 2 («Costruzione di edifici»)(3) nella regione NUTS II Gelderland (NL22), nei Paesi Bassi;
E. considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;
1. conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera b), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, i Paesi Bassi hanno diritto a un contributo finanziario a norma del regolamento in parola;
2. accoglie con favore la domanda di contributo finanziario a titolo del FEG presentata dal governo dei Paesi Bassi, sebbene tale Stato membro si sia opposto alla proroga della deroga per crisi per il FEG attuale e metta a repentaglio il futuro del Fondo dopo il 2013;
3. rileva che le autorità olandesi hanno presentato la domanda relativa al contributo finanziario del FEG il 15 dicembre 2011 e che la valutazione della Commissione è stata resa disponibile il 16 luglio 2012; osserva che il processo di valutazione e la presentazione di informazioni supplementari da parte dello Stato membro avrebbero potuto essere più rapidi;
4. osserva che, data l'importanza del settore della costruzione per la Gelderland, i licenziamenti hanno un impatto notevole; il settore della costruzione assorbe un numero relativamente alto di lavoratori (circa 60 000 nel 2011) rispetto ad altri settori, quali l'industria chimica (9 000), alimentare (15 000) ed elettrometallurgica (40 300); nel 2011 il tasso di disoccupazione nella Gelderland era del 5,9%, leggermente superiore alla media dei Paesi Bassi; nel 2010 sono andati persi nel settore della costruzione 4 100 posti di lavoro (riduzione del 6,5%); nel 2011 la disoccupazione giovanile è aumentata del 10%;
5. osserva che la provincia della Gelderland è la più estesa provincia dei Paesi Bassi e conta circa 2 milioni di abitanti; la popolazione della regione dispone di un buon livello di istruzione e sul territorio sono presenti circa 146 000 imprese; la maggior parte dei lavoratori licenziati proviene da lavori non qualificati; pertanto è necessario prevedere ulteriori attività di formazione e di istruzione per consentire loro di reintegrarsi nel mercato del lavoro;
6. osserva tuttavia che nel luglio 2012, secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione nazionale nei Paesi Bassi si attestava al 5,3% ed era il secondo più basso nell'UE;
7. valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità olandesi hanno deciso di avviare l'attuazione delle misure prima della decisione definitiva in merito alla concessione dell'assistenza del FEG per il pacchetto coordinato proposto;
8. ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego dei lavoratori, in particolare nell'ambito delle professioni non qualificate, attraverso attività di formazione ad hoc e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite nel corso della carriera professionale; auspica che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato venga adeguata al livello e alle esigenze dei lavoratori licenziati;
9. valuta positivamente il fatto che le parti sociali sono state coinvolte nell'elaborazione e nell'attuazione del pacchetto coordinato, che fa parte di un piano sociale deciso dalle parti sociali;
10. apprezza il fatto che le spiegazioni dei moduli figuranti nel pacchetto coordinato siano più dettagliate rispetto alle precedenti domande presentate dai Paesi Bassi; rileva tuttavia il costo molto elevato della formazione, pari a 18 000 EUR per lavoratore (previsto per 75 lavoratori), e dell'assistenza per il ricollocamento, pari a 8 500 EUR per lavoratore (previsto per 150 lavoratori), e richiede maggiori informazioni in merito a queste due iniziative e agli operatori incaricati della loro realizzazione;
11. richiama l'attenzione sulla necessità di trarre insegnamenti dalla preparazione e dall'attuazione della domanda in esame e di altre domande concernenti licenziamenti collettivi che interessano un elevato numero di PMI in un singolo settore, in particolare per quanto concerne l'ammissibilità dei lavoratori autonomi e dei titolari di PMI all'assistenza del FEG nel futuro regolamento e i dispositivi utilizzati dalle regioni e dagli Stati membri per presentare tempestivamente le domande settoriali riguardanti un ampio numero di imprese;
12. accoglie con favore il fatto che il contributo a titolo del FEG è concepito per sostenere misure attive per il mercato del lavoro (formazione e consulenza) e non è destinato all'erogazione di indennità di sussistenza;
13. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio onde accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, a seguito della richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni, finalizzata a presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG unitamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'integrazione di ulteriori miglioramenti procedurali nel nuovo regolamento sul FEG (2014-2020) e il conseguimento di una maggiore efficacia, trasparenza e visibilità del FEG;
14. valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità olandesi hanno deciso di avviare l'attuazione delle misure il 1° gennaio 2012, con largo anticipo rispetto alla decisione definitiva in merito alla concessione del sostegno a titolo del FEG per il pacchetto coordinato proposto;
15. ricorda l'impegno delle istituzioni a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori licenziati a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati;
16. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il FEG sostenga il reinserimento a lungo termine nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori licenziati; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive per il mercato del lavoro che portino a un'occupazione durevole e a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di aziende o settori; deplora il fatto che il FEG possa fornire alle aziende un incentivo a sostituire la forza lavoro a contratto con una più flessibile e precaria;
17. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate con i Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;
18. si compiace del fatto che, in seguito alle ripetute richieste del Parlamento, il bilancio 2012 presenta stanziamenti di pagamento pari a 50 000 000 EUR alla linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con propri obiettivi e scadenze, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviterà di procedere, come in passato, a storni da altre linee di bilancio, un'operazione che potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi strategici del FEG;
19. deplora la decisione del Consiglio di bloccare la proroga della «deroga per crisi», che permette di fornire assistenza finanziaria anche ai lavoratori licenziati a causa dell'attuale crisi finanziaria ed economica, in aggiunta a coloro che perdono il lavoro a seguito dei cambiamenti dei flussi commerciali mondiali, e consente di aumentare la quota di cofinanziamento dell'Unione al 65% dei costi del programma per le domande inoltrate dopo il termine del 31 dicembre 2011 e invita il Consiglio a ripristinare senza indugio la misura citata;
20. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
21. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction 41, presentata dai Paesi Bassi)
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione2012/681/UE.)
Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
Mobilitazione del fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2011/021 NL/Zalco
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/021 NL/Zalco, presentata dai Paesi Bassi) (COM(2012)0450 – C7-0220/2012 – 2012/2164(BUD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(2012)0450 – C7-0220/2012),
– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1) (AII del 17 maggio 2006), e in particolare il punto 28,
– visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione(2) (regolamento FEG),
– vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006,
– vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0324/2012),
A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nel commercio mondiale e agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;
B. considerando che l'ambito di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato ampliato e che a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno anche per i licenziamenti direttamente riconducibili alla crisi finanziaria ed economica mondiale;
C. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;
D. considerando che i Paesi bassi hanno chiesto un sostegno mirato per 616 licenziamenti complessivi (di cui 478 alla Zalco Aluminium Zeeland Company NV, 18 presso il suo fornitore ECL Services Netherlands bv e 120 alla Start) in relazione al breve periodo di riferimento compreso fra il 1° e il 27 dicembre 2011;
E. considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;
1. conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, i Paesi Bassi hanno diritto a un contributo finanziario ai sensi del regolamento in parola;
2. accoglie con favore la domanda di contributo finanziario a titolo del FEG presentata dal governo dei Paesi Bassi, sebbene tale Stato membro si sia opposto alla proroga della «deroga legata alla crisi» per il FEG attuale e metta in pericolo il futuro del FEG dopo il 2013;
3. rileva che le autorità olandesi hanno presentato la domanda relativa al contributo finanziario del FEG il 28 dicembre 2011 e che la valutazione della Commissione è stata resa disponibile il 9 agosto 2012; si rammarica che il periodo di valutazione sia stato così lungo;
4. osserva che il territorio interessato dai licenziamenti rientra nella regione NUTS II della Zelanda, una provincia nel sud-ovest dei Paesi Bassi che può essere considerata un mercato del lavoro di modesta entità: la sua posizione periferica all'interno del paese, la sua situazione di regione frontaliera con grandi aree sommerse e la sua relativa estensione, unita alla conformazione insulare, hanno come conseguenza un accesso e una mobilità limitati; i lavoratori licenziati vivono in città relativamente piccole (fino a 50 000 abitanti circa) e quindi i licenziamenti avranno un notevole impatto a livello locale;
5. osserva che il tribunale di Middelburg ha dichiarato fallita la Zalco Aluminium Zeeland Company NV il 13 dicembre 2011; rileva che, secondo le parti sociali, altri lavoratori delle imprese a monte e a valle potrebbero essere licenziati come conseguenza diretta del fallimento della Zalco Aluminium Zeeland Company NV;
6. valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità olandesi abbiano deciso di avviare l'attuazione delle misure il 2° gennaio 2012, ben prima della decisione definitiva in merito alla concessione del sostegno a titolo del FEG per il pacchetto coordinato proposto;
7. osserva che i licenziamenti avranno ripercussioni considerevoli sulle comunità locali e sul numero di posizioni aperte rispetto al numero di disoccupati; si rammarica che la domanda non fornisca dati statistici riguardo al mercato del lavoro interessato;
8. ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti lavoratori attraverso una formazione ad hoc e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;
9. si compiace del fatto che le parti sociali e i comuni interessati siano stati consultati in merito alla domanda di assistenza a titolo del FEG;
10. si compiace della partecipazione delle parti sociali all'elaborazione del pacchetto coordinato attraverso il centro di mobilità Zalco, un'iniziativa collettiva delle parti coinvolte nel mercato del lavoro della Zelanda;
11. accoglie con favore il fatto che il contributo a titolo del FEG sia concepito a sostegno esclusivo di misure attive per l'occupazione (formazione e consulenza) e non sia destinato all'erogazione di sussidi;
12. attira l'attenzione sulla necessità di trarre insegnamenti dalla preparazione e dall'attuazione della domanda in esame e di altre domande concernenti licenziamenti collettivi;
13. si rammarica che l'informazione sulle misure di formazione non precisi in quali settori è più probabile che i lavoratori trovino un'occupazione e se il pacchetto è stato adattato alle prospettive economiche future della regione;
14. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, a seguito della richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni, al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del FEG; auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti procedurali nel nuovo regolamento sul FEG (2014-2020) e l'incremento dell'efficienza, della trasparenza e della visibilità del FEG;
15. ricorda l'impegno delle istituzioni a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori licenziati a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori licenziati nel mercato del lavoro;
16. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il FEGsostenga il reinserimento a lungo termine nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori licenziati; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive per il mercato del lavoro che portino a un'occupazione a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di aziende o settori; deplora il fatto che il FEG possa fornire alle aziende un incentivo a sostituire le assunzioni di manodopera a contratto con altre forme di lavoro più precarie e a breve termine;
17. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;
18. si compiace del fatto che, in seguito alle ripetute richieste del Parlamento, il bilancio 2012 presenta stanziamenti di pagamento pari a 50 000 000 EUR alla linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il FEG è stato creato come strumento specifico distinto, con obiettivi e scadenze propri, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che consenta di evitare gli storni da altre linee di bilancio utilizzati in passato in quanto soluzione potenzialmente pregiudizievole per il conseguimento degli obiettivi strategici del FEG;
19. deplora la decisione del Consiglio di bloccare la proroga della «deroga per la crisi», che permette di fornire assistenza finanziaria anche ai lavoratori licenziati a causa dell'attuale crisi finanziaria ed economica, oltre a quelli che perdono il lavoro a seguito di cambiamenti strutturali del commercio mondiale, e di consentire l'aumento della quota di cofinanziamento dell'Unione al 65% dei costi del programma, per le domande inoltrate dopo il termine del 31 dicembre 2011; invita il Consiglio a ripristinare senza indugio la misura in oggetto;
20. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
21. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/021 NL/Zalco, presentata dai Paesi Bassi)
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione2012/684/UE.)
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/015 FR/Peugeot, presentata dalla Francia) (COM(2012)0461 – C7-0222/2012 – 2012/2165(BUD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0461 – C7-0222/2012),
– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1) (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,
– visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione(2) (regolamento FEG),
– vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006,
– vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0333/2012),
A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;
B. considerando che l'ambito di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato ampliato e che a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale;
C. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;
D. considerando che la Francia ha richiesto assistenza per 2 089 licenziamenti, tutti ammessi all'aiuto del Fondo, e che 649 di questi licenziamenti hanno avuto luogo in due filiali del gruppo PSA Peugeot Citroën (Peugeot Citroën Automobiles e Sevelnord) durante il periodo di riferimento compreso tra il 1° novembre 2009 e il 28 febbraio 2010; che le due aziende hanno licenziato altri 1 440 lavoratori prima e dopo detto periodo di riferimento nel quadro dello stesso piano di licenziamenti su base volontaria;
E. considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;
1. conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Francia ha diritto a un contributo finanziario a norma del regolamento in parola;
2. osserva che le autorità francesi hanno trasmesso la domanda per il contributo finanziario FEG il 5 maggio 2010, fornendo ulteriori informazioni supplementari fino al 13 aprile 2012, e che la valutazione della Commissione è stata resa disponibile il 21 agosto 2012; rileva che la procedura di valutazione si è protratta molto a lungo;
3. si rammarica che il periodo di valutazione intercorso tra la presentazione della domanda il 5 maggio 2010 e l'approvazione della proposta di decisione dell'autorità di bilancio il 21 agosto 2012 sia durato 27 mesi; osserva che, dalla creazione del FEG nel 2007, è stato il periodo di valutazione più lungo per una domanda di mobilitazione del Fondo;
4. fa notare che i licenziamenti oggetto della presente domanda sono stati effettuati in dieci regioni francesi, situate per la maggior parte nella metà settentrionale del territorio e che, tuttavia, le dimissioni volontarie riguardano principalmente la Bretagna (32% dei licenziamenti volontari), l'Ile-de-France (25%) e la Franca Contea (13%);
5. rileva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati finanziato dal FEG rientra nel piano di licenziamenti su base volontaria lanciato con l'obiettivo di aiutare 5 100 lavoratori a lasciare il gruppo PSA e che comprende anche le misure previste dal diritto francese in caso di licenziamenti di massa, quali i regimi di prepensionamento;
6. rileva che Peugeot Citroën Automobiles, che è una filiale del gruppo PSA Peugeot Citroën, è tenuta ai sensi del diritto francese a contribuire alla rivitalizzazione di queste regioni, favorendo la creazione di nuove attività e nuovi posti di lavoro, in modo da attenuare gli effetti dei licenziamenti;
7. rileva che il FEG finanzierà solo misure di sostegno complementari a quelle previste in virtù del diritto nazionale che ricadono in tre opzioni del piano di licenziamenti: «progetto professionale o personale», «congedo di riqualificazione» e «creazione o rilevazione di un'impresa»; chiede maggiori informazioni sulle caratteristiche delle misure contenute nel pacchetto coordinato di servizi personalizzati che sono complementari alle misure obbligatorie a norma della legislazione nazionale o dei contratti collettivi;
8. valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità francesi abbiano deciso di avviare l'attuazione delle misure prima della decisione definitiva in merito alla concessione dell'assistenza del FEG per il pacchetto coordinato proposto;
9. osserva che il pacchetto coordinato comprende le indennità previste dall'opzione «congedo di riqualificazione», che ammontano a una media di 5 105,18 EUR per lavoratore e che sono offerte a 1 080 lavoratori; ricorda che l'assistenza del FEG dovrebbe essere destinata principalmente alla formazione e alla ricerca di un impiego come pure ai programmi di formazione, anziché contribuire direttamente alle indennità di disoccupazione, che competono alle istituzioni nazionali;
10. ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti i lavoratori attraverso una congrua formazione e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato venga adeguata non soltanto alle esigenze dei lavoratori licenziati, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;
11. chiede maggiori informazioni riguardo ai tipi di formazione fornita, segnatamente per i dipendenti di età superiore ai 55 anni, che rappresentano più del 41,55% dei lavoratori ammessi all'assistenza, ed evidenzia l'importanza che la formazione e la riqualificazione rivestono per misure attive del mercato del lavoro in linea con le future esigenze di quest'ultimo, in modo da promuovere un'occupazione sostenibile;
12 attira l'attenzione sulla necessità di trarre insegnamenti dalla preparazione e dall'attuazione della domanda in esame e di altre domande concernenti licenziamenti collettivi;
13. rileva che le misure non sostituiranno quelle che competono all'azienda in virtù della legislazione nazionale o dei contratti collettivi e che le misure sono destinate ai singoli lavoratori e non saranno utilizzate per la ristrutturazione del gruppo PSA;
14. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; si compiace della procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento di accelerare la concessione dei contributi, al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG contestualmente alla proposta di mobilitazione del FEG; auspica l'integrazione di ulteriori miglioramenti procedurali nel nuovo regolamento FEG (2014-2020) e il raggiungimento di efficacia, trasparenza e visibilità maggiori del FEG;
15. ribadisce che nella comunicazione «Far fronte alla crisi dell'industria automobilistica europea» (COM(2009)0104) la Commissione ha presentato un approccio integrato per affrontare i problemi strutturali rendendo il settore più competitivo e maggiormente in linea con le esigenze del futuro, cui le misure del FEG possono contribuire positivamente sebbene su scala ridotta;
16. ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni sulla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori licenziati a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati;
17. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento a lungo termine nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori licenziati; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive per il mercato del lavoro che portino a un'occupazione a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori; deplora il fatto che il FEG possa incentivare le imprese a sostituire la forza lavoro a contratto con una più precaria e a breve termine;
18. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;
19. si compiace del fatto che, in seguito alle richieste del Parlamento, il bilancio 2012 presenti stanziamenti di pagamento pari a 50 000 000 EUR alla linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il Fondo è stato creato come strumento specifico distinto, con obiettivi e scadenze propri, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviterà di dover effettuare storni da altre linee di bilancio, come già avvenuto in passato, un'operazione che potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi strategici del FEG;
20. deplora la decisione del Consiglio di bloccare la proroga della «deroga per la crisi», che permette di fornire assistenza finanziaria anche ai lavoratori licenziati a causa dell'attuale crisi finanziaria ed economica, oltre a quelli che perdono il lavoro a seguito di cambiamenti strutturali dei flussi del commercio mondiale, e consente l'aumento della quota di cofinanziamento dell'Unione al 65% dei costi del programma, per le domande inoltrate dopo il termine del 31 dicembre 2011; invita il Consiglio a ripristinare senza indugio la misura in oggetto;
21. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
22. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/015 FR/Peugeot, presentata dalla Francia)
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione2012/680/UE.)
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/003 DK/Vestas, presentata dalla Danimarca) (COM(2012)0502 – C7-0292/2012 – 2012/2228(BUD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0502 – C7-0292/2012),
– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1) (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,
– visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione(2) (regolamento FEG),
– vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006,
– vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0345/2012),
A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;
B. considerando che l'ambito di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato ampliato e che a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi economica e finanziaria mondiale;
C. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e tenendo debitamente conto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;
D. considerando che la Danimarca ha richiesto assistenza per 720 licenziamenti, tutti ammessi all'assistenza, intervenuti presso il Vestas Group in Danimarca, attivo nella fabbricazione di turbine eoliche;
E. considerando che la domanda di assistenza soddisfa i criteri di ammissibilità stabiliti dal regolamento FEG;
1. conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Danimarca ha diritto a un contributo finanziario a norma del regolamento in parola;
2. rileva che le autorità danesi hanno presentato la domanda per un contributo finanziario del FEG il 14 maggio 2012 e che la valutazione della Commissione è stata resa disponibile il 13 settembre 2012; si compiace della rapidità del processo di valutazione;
3. constata che attrarre un'impresa innovatrice come Vestas ha consentito di offrire molti posti di lavoro industriali altamente qualificati e di elevata qualità ai lavoratori dei comuni interessati e che la perdita di tali posti di lavoro ha causato difficoltà alla regione; osserva che i licenziamenti sono avvenuti in un momento in cui la disoccupazione è in rapido aumento e che, ad esempio, nel febbraio 2012 i disoccupati erano 36 426 nel Midtjylland e 40 004 nel Syddanmark (rispetto ai 28 402 e 29 751 rispettivamente nell'agosto 2011);
4. valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità danesi abbiano deciso di avviare l'attuazione delle misure in anticipo rispetto alla decisione finale sulla concessione dell'assistenza del FEG per il pacchetto coordinato proposto;
5. valuta positivamente il fatto che l'attuazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati sia stata avviata il 12 agosto 2012, con lauto anticipo rispetto alla decisione dell'autorità di bilancio di concedere l'assistenza del FEG;
6. ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego dei lavoratori attraverso una formazione adeguata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale; auspica che la formazione offerta nel pacchetto coordinato sia adattata anche alle effettive condizioni per le imprese e non soltanto alle necessità dei lavoratori licenziati, soprattutto in considerazione del fatto che la maggior parte di essi erano esperti e tecnici altamente qualificati;
7. constata che questa è la terza domanda FEG relativa a licenziamenti nel settore delle turbine eoliche, anch'essa proveniente dalla Danimarca (EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery e EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber);
8. accoglie positivamente il fatto che le parti sociali sono state consultate nella fase di elaborazione del pacchetto e che saranno informate in merito all'attuazione del progetto;
9. osserva che i licenziamenti avvenuti nel comune di Ringkøbing-Skjern sono la diretta conseguenza della decisione strategica, adottata dal Vestas Group nel novembre 2011, di riorganizzare la propria struttura e di avvicinarsi maggiormente ai propri clienti nei mercati regionali, in particolare in Cina; constata che la riorganizzazione comporterà 2 335 licenziamenti nel mondo e consentirà, stando alle stime, di ridurre di 150 milioni di EUR i costi fissi del gruppo;
10. richiama l'attenzione sulla necessità di trarre insegnamenti dalla preparazione e dall'attuazione della domanda in esame e di altre domande relative a licenziamenti collettivi;
11. rileva che il FEG ha già sostenuto 325 degli 825 lavoratori licenziati del Vestas Group nella prima fase di licenziamenti avvenuta nel 2009; chiede informazioni sui risultati del pacchetto coordinato in termini di tasso di reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati e se siano stati tratti eventuali insegnamenti per quanto concerne il nuovo intervento del FEG nella regione;
12. accoglie con favore il fatto che il pacchetto contiene considerevoli incentivi finanziari per la creazione di attività in proprio, i quali saranno strettamente connessi alla partecipazione a corsi di imprenditorialità e all'esercizio di monitoraggio al termine del progetto FEG;
13. prende atto tuttavia della possibilità che oltre la metà del sostegno a titolo del FEG sia destinata a sussidi finanziari – 720 lavoratori percepirebbero sussidi (comprese borse di studio) stimati a 10 400 EUR per lavoratore;
14. ricorda che il sostegno del FEG dovrebbe essere destinato principalmente alla ricerca di occupazione e a programmi di formazione anziché contribuire direttamente ai sussidi finanziari; ritiene che, se previsto nel pacchetto, il sostegno del FEG dovrebbe avere carattere complementare e non dovrebbe mai sostituire le indennità che sono di competenza degli Stati membri o delle imprese in virtù della legislazione nazionale o dei contratti collettivi;
15. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, a seguito della richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni, finalizzata a presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG unitamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'integrazione di ulteriori miglioramenti procedurali nel nuovo regolamento sul FEG (2014-2020) e il conseguimento di una maggiore efficacia, trasparenza e visibilità del FEG;
16. ricorda l'impegno delle istituzioni a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori licenziati a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati;
17. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive per il mercato del lavoro che portino a un'occupazione durevole e a lungo termine; ribadisce che l'assistenza a titolo del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di aziende o settori; deplora il fatto che il FEG possa fornire alle aziende un incentivo a sostituire la forza lavoro a contratto con una più flessibile e precaria;
18. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono elementi sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;
19. si compiace del fatto che, in seguito alle richieste del Parlamento, il bilancio 2012 presenti stanziamenti di pagamento pari a 50 000 000 di EUR alla linea di bilancio FEG 04 05 01;
20. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
21. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/003 DK/Vestas, presentata dalla Danimarca)
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione2012/731/UE.)
Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/002 DE/manroland, presentata dalla Germania) (COM(2012)0493 – C7-0294/2012 – 2012/2230(BUD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0493 – C7-0294/2012),
– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII del 17 maggio 2006)(1), e in particolare il punto 28,
– visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione(2) (regolamento FEG),
– vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006,
– vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0346/2012),
A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nel commercio mondiale e agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;
B. considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e che a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati a causa della crisi economica e finanziaria mondiale;
C. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;
D. considerando che la Germania ha chiesto assistenza per 2 284 licenziamenti, 2 103 dei quali sono ammessi all'assistenza, presso il produttore di macchine da stampa manroland AG e due sue controllate nonché presso un fornitore in Germania;
E. considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;
1. conviene con la Commissione sul fatto che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Germania ha diritto a un contributo finanziario a norma del regolamento in questione;
2. rileva che le autorità tedesche hanno presentato la domanda relativa al contributo finanziario del FEG il 4 maggio 2012 e che la valutazione della Commissione è stata resa disponibile il 13 settembre 2012; plaude alla rapidità del processo di valutazione;
3. nota che tali esuberi riguardano tre diverse regioni della Germania – Augsburg (Baviera), Offenbach (Assia) e Plauen (Sassonia) – con altre importanti città limitrofe, tra cui Aschaffenburg, Wiesbaden, Darmstadt e Francoforte sul Meno, anch'esse interessate dalla chiusura degli impianti e dagli esuberi; nota che l'area più debole è Plauen, situata nella parte orientale della Germania, non molto popolosa, ma con un'elevata dipendenza dalle prestazioni dello Stato sociale; rileva che con lo stato di insolvenza della manroland scompare il terzo maggiore datore di lavoro della zona (700 addetti prima della chiusura) e uno degli unici tre ad avere dimensioni sufficienti per la stipula di accordi salariali collettivi con i lavoratori;
4. plaude al fatto che le parti sociali abbiano adottato un piano sociale per gli esuberi presso manroland e che due società di ricollocamento siano state incaricate di elaborare e gestire il pacchetto coordinato di servizi personalizzati;
5. osserva che prima della sua insolvenza manroland impiegava 6 500 lavoratori ed era un produttore moderno di macchinari caratterizzato da know-how moderno e da retribuzioni interessanti; ritiene che la disgregazione dell'azienda (con il taglio di un terzo degli effettivi) comporterà una perdita di competenze, con possibili effetti su altri datori di lavoro e sulle regioni interessate; reputa che i lavoratori che troveranno una nuova occupazione dovranno accettare salari più bassi e che ciò si tradurrà in una riduzione del loro potere di acquisto e del flusso di denaro nell'economia locale; ritiene inoltre che le tre regioni perderanno uno dei datori di lavoro più influenti, senza alcuna prospettiva immediata che il suo posto venga occupato a breve da un imprenditore equivalente;
6. nota che oltre la metà del sostegno a titolo del FEG sarà destinata ad indennità – 2001 lavoratori dovrebbero beneficiare di un'indennità di breve durata durante la loro partecipazione attiva alle misure (per un costo stimato di 2 727,67 EUR per lavoratore su un periodo di 6-8 mesi) a completamento di un'indennità giornaliera versata dai servizi pubblici per l'impiego sulla base della retribuzione netta percepita; nota altresì che la domanda include una somma forfettaria compresa tra 1 000 e 4 000 EUR, come contributo di reinserimento per i 430 lavoratori che hanno accettato un contratto di lavoro con una retribuzione inferiore rispetto a quella percepita presso l'impiego precedente;
7. valuta positivamente il fatto che l'attuazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati sia iniziata il 1° agosto 2012, ben prima della decisione di concedere il sostegno a titolo del FEG da parte dell'autorità di bilancio; nota che i lavoratori licenziati hanno altresì beneficiato del sostegno a titolo del FSE prima di partecipare alle misure del FEG; nota che le autorità tedesche hanno confermato che sono state adottate le precauzioni necessarie per evitare doppi finanziamenti a titolo dei fondi dell'Unione;
8. ricorda che il sostegno del FEG dovrebbe essere stanziato principalmente per favorire la ricerca di un lavoro e programmi di formazione, anziché contribuire direttamente ad indennità finanziarie; ritiene che, se incluso nel pacchetto, il sostegno a titolo del FEG dovrebbe essere di natura complementare e non sostituire le indennità, che rientrano tra le responsabilità degli Stati membri o delle società in virtù del diritto nazionale o di accordi collettivi;
9. ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti lavoratori attraverso una formazione ad hoc e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato venga adeguata non soltanto alle esigenze dei lavoratori licenziati, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;
10. plaude al fatto che fin dall'inizio le parti sociali e le altre parti interessate siano state coinvolte nella programmazione e attuazione della domanda del FEG;
11. plaude al fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati cerchi di rafforzare la mobilità transfrontaliera sostenendo la ricerca di un impiego a livello internazionale;
12. attira l'attenzione sulla necessità di trarre insegnamenti dalla preparazione e dall'attuazione della domanda in esame e di altre domande concernenti licenziamenti collettivi;
13. nota che, secondo le autorità tedesche, il pacchetto coordinato di servizi personalizzati del FEG rappresenta un significativo valore aggiunto rispetto alle misure disponibili nel quadro dei fondi nazionali e del FSE;
14. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, a seguito della richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni, al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'integrazione di ulteriori miglioramenti procedurali nel nuovo regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e il raggiungimento di una maggiore efficacia, trasparenza e visibilità del FEG;
15. ricorda l'impegno delle istituzioni a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori licenziati a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati;
16. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori licenziati; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive per il mercato del lavoro che portino a un'occupazione a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di aziende o settori; deplora il fatto che il FEG possa fornire un incentivo alle aziende a sostituire la forza lavoro a contratto con una più flessibile e precaria;
17. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;
18. si compiace del fatto che, in seguito alle richieste del Parlamento, il bilancio 2012 presenta stanziamenti di pagamento pari a 50 000 000 di EUR alla linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il Fondo è stato creato come strumento specifico distinto, con obiettivi e scadenze propri, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che eviterà di dover effettuare storni da altre linee di bilancio, come già avvenuto in passato, un'operazione che potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi strategici del FEG;
19. deplora la decisione del Consiglio di bloccare la proroga della «deroga per la crisi», che permette di fornire assistenza finanziaria anche ai lavoratori licenziati a causa dell'attuale crisi finanziaria ed economica, oltre a quelli che perdono il lavoro a seguito di cambiamenti strutturali del commercio mondiale, e di consentire l'aumento della quota di cofinanziamento dell'Unione al 65% dei costi del programma, per le domande inoltrate dopo il termine del 31 dicembre 2011; invita il Consiglio a ripristinare senza indugio la misura in oggetto;
20. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
21. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/002 DE/manroland, presentata dalla Germania)
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione2012/732/UE.)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (COM(2011)0704 – C7-0395/2011 – 2011/0310(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0704),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0395/2011),
– visti l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0231/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 ottobre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(1),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso(2) prescrive che tali prodotti siano sottoposti a controlli efficaci quando sono esportati dall’Unione o vi transitano, oppure quando sono forniti a un paese terzo grazie a servizi di intermediazione prestati da intermediari residenti o stabiliti nell’Unione.
(2) Per consentire agli Stati membri e all’Unione di rispettare i propri impegni internazionali, l’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 riporta un elenco comune dei prodotti a duplice uso, soggetti a controlli nell’Unione (elenco dell'Unione). Le decisioni sui prodotti soggetti a controllo sono prese nel quadro dell’Australia Group, del Missile Technology Control Regime, del Nuclear Suppliers Group, del Wassenaar Arrangement e della Chemical Weapons Convention.
(3) L’articolo 15 del regolamento (CE) n. 428/2009 dispone che l’allegato I sia aggiornato in conformità ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati dagli Stati membri in quanto membri di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi finalizzati al controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali.
(4) L’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 dovrebbe essere aggiornato periodicamente per assicurarela piena conformità agli obblighi internazionali di sicurezza, garantirne la trasparenza e per mantenere la competitività degli esportatori. Ritardi nell’aggiornare l’elenco dell'Unione possono avere effetti negativi sulla sicurezza e sugli sforzi in materia di non proliferazione a livello internazionale, nonché sullo svolgimento delle attività economiche degli esportatori dell’Unione. Contemporaneamente, la natura tecnica delle modifiche e il fatto che esse debbano essere conformi alle decisioni adottate nei regimi internazionali di controllo delle esportazioni, significa che per recepire nell’Unione gli aggiornamenti necessari è opportuno ricorrere a una procedura accelerata.
(5) Secondo l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione sono uno dei quattro diversi tipi di autorizzazione disponibili ai sensi del regolamento. Tali autorizzazioni generali di esportazione consentono a esportatori stabiliti nell’Unione, ad alcune condizioni, di esportare determinati prodotti verso determinate destinazioni.
(6) Gli allegati da II bis a II septies del regolamento (CE) n. 428/2009 riportano le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione attualmente vigenti nell'Unione. Data la peculiare natura di tali autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione, può essere necessario eliminare da esse alcune destinazioni o prodotti, soprattutto se, a causa di nuove circostanze, è opportuno non autorizzare ulteriormente operazioni di esportazione agevolate per una destinazione o un prodotto determinati. L'eliminazione di una destinazione o un prodotto non impedisce tuttavia che un esportatore chieda un altro tipo di autorizzazione di esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009.
(7) Al fine di consentire aggiornamenti regolari e tempestivi dell’elenco dell'Unione in conformità degli obblighi e agli impegni degli Stati membri nell'ambito dei regimi internazionali di controllo sulle esportazioni, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) riguardanti la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 nell’ambito dell’articolo 15 del regolamento. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga opportune consultazioni, anche a livello di esperti.
(8) Al fine di consentire all'Unione di adeguarsi prontamente alle mutevoli circostanze in cui essa valuta la sensibilità delle esportazioni nell’ambito delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione, occorre delegare alla Commissione, ai sensi dell’articolo 290 TFUE, il potere di adottare atti modificativi degli allegati da II bis a II septies del regolamento (CE) n. 428/2009 nel senso di eliminare destinazioni o prodotti dall'ambito di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione. Dato che tali modifiche dovrebbero essere introdotte solo per rispondere ad un incremento della valutazione del rischio relativo a determinate esportazioni e che continuare ad utilizzare le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione per tali esportazioni potrebbe avere effetti negativi sulla sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, la Commissione può ricorrere a una procedura d'urgenza.
(9) Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione dovrebbe fornire informazioni esaustive e una documentazione completa sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori per la preparazione e attuazione degli atti delegati. Al riguardo, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente coinvolto, attingendo alle migliori pratiche scaturenti da precedenti esperienze in altri settori, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo. [Em. 1]
(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 428/2009,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 428/2009 è modificato nel modo che segue:
-1)l'articolo 4 è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:" 3 bis.L'autorizzazione è richiesta anche per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I qualora l'esportatore sia stato informato dalle autorità di cui ai paragrafi 1 e 2 o dalla Commissione che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad una utilizzazione collegata ad una violazione dei diritti umani, dei principi democratici o della libertà di espressione come definito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, utilizzando tecnologie di intercettazione e dispositivi di trasmissione digitale di dati per il controllo dei telefoni cellulari e messaggi di testo e di sorveglianza mirata dell'utilizzo di Internet come attraverso centri di controllo o gateway di intercettazione legale). "
[Em. 11]
b)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:" 6.Uno Stato membro che, in applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5, subordina ad autorizzazione l’esportazione di un prodotto a duplice uso non compreso nell’elenco di cui all’allegato I, ne informa, se del caso, gli altri Stati membri e la Commissione. Gli altri Stati membri tengono nella dovuta considerazione tali informazioni, le trasmettono alla loro amministrazione doganale e alle altre autorità nazionali competenti e impongono lo stesso obbligo di autorizzazione."
[Em. 12]
-1 bis)
l'articolo 5 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:" 2.Uno Stato membro può estendere l’applicazione del paragrafo 1 ai prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco, destinati agli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e ai prodotti a duplice uso intesi agli scopi militari e alle destinazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 4, paragrafi 3 o 3 bis."
[Em. 13]
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:" 3.Uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione l’intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l’intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafi 1, o 3 bis."
[Em. 14]
-1 ter)all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3.Uno Stato membro può estendere l’applicazione del paragrafo 1 ai prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco, destinati agli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e ai prodotti a duplice uso intesi agli scopi militari e alle destinazioni di cui all’articolo 4, paragrafi 2 o 3 bis.
"
[Em. 15]
-1 quater)all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"
1.Per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell’uomo, uno Stato membro vieta l’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I o impone per gli stessi un requisito di autorizzazione.
"
[Em. 16]
1) All’articolo 9, sono aggiunti i paragrafi seguenti:"
Per garantire che le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione di cui agli allegati da II bis a II septies coprano solo le operazioni a basso rischio, la Commissione deve avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 23 bis miranti aper eliminare destinazioni e prodotti dall'ambito di applicazione delledi tali autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione della UE, di cui all’allegato IIse tali destinazioni vengono ad essere soggette a un embargo sugli armamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2. [Em. 4/rev]
Se, a causa di un mutamento significativo delle circostanze in cui si valuta la sensibilità di determinate esportazioni nell’ambito di un’autorizzazione generale d’esportazione dell'Unione di cui agli allegati da II bis a II septies, impellenti motivi di urgenza richiedono la rimozione di determinate destinazioni o prodotti dall'ambito di applicazione di un’autorizzazione generale di esportazione dell'Unione agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo si applica la procedura di cui all’articolo 23 ter.
"
2) L’articolo 15 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:" 1.L’elenco di prodotti a duplice uso di cui all’allegato I è aggiornato conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati dagli Stati membri in qualità di membri di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi in materia di controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali, nonché in conformità di qualsiasi misura restrittiva fondata sull'articolo 215 TFUE."
[Em. 18]
b) il seguente paragrafo è aggiunto:"
3. La Commissione deve avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 23 bis miranti ad aggiornare l’elenco dei prodotti a duplice uso di cui all’allegato I. L’aggiornamento di tale elenco deve avvenire all'interno dell'ambito di applicazione di cui al paragrafo 1. Nel caso in cui l'aggiornamento dell'elenco riguardi prodotti a duplice uso elencati anche agli allegati da II bis a II octies o all'allegato IV, tali allegati devono essere adeguati di conseguenza.
"
[Em. 2]
3) I seguenti articoli sono inseriti:"
Articolo 23 bis
1. Il potere conferito di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegatidi cui agli articoli 9, paragrafo 1, e 15, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminatocinque anni a decorrere dalla data in cui entra in vigore il regolamento (UE) n. ... [il presente regolamento]dal ...(3). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 3]
3. La delega dei poteri di cui all’articolo 9, paragrafo 1, o all'articolo 15, paragrafo 3), può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva precisata nella decisione stessa. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, o dell'articolo 15, paragrafo 3, entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni entro due mesi dalla notifica del medesimo alle due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 23 ter
1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e restano in vigore finché non sono sollevate obiezioni in conformità al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio deve illustrare i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato in conformità alla procedura di cui all’articolo 23 bis, paragrafo 5). In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente in seguito alla notifica della decisione del Parlamento europeo o del Consiglio di formulare obiezioni.
"
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (COM(2011)0555 – C7-0246/2011 – 2011/0239(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0555),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0246/2011),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 7 dicembre 2011(1),
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 giugno 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0162/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 ottobre 2012 in vista dell'adozione della direttiva 2012/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare
Protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione CE/Israele sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (CAA) ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 relativa al progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato d'Israele, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (CAA) (12428/2012 – C7-0205/2012 – 2009/0155(NLE))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (12428/2012),
– visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra(1), che è entrato in vigore il 20 novembre 1995,
– visto il progetto di protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato d'Israele, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (CAA) (05212/2010),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0205/2012),
– vista l'interrogazione con richiesta di risposta orale O-000129/2012 presentata dalla commissione per il commercio internazionale e dalla commissione per gli affari esteri, con la quale si chiedeva alla Commissione di definire la portata della competenza territoriale dell'Autorità israeliana competente,
– viste le risposte all'interrogazione con richiesta di risposta orale date dal Commissario per il commercio Karel De Gucht nella seduta plenaria del 3 luglio 2012 in cui la Commissione ha chiarito tutte le preoccupazioni sollevate dalle commissioni INTA e AFET,
– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
– visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0289/2012),
1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;
2. invita la Commissione a comunicare periodicamente al Parlamento gli eventuali progressi nell'attuazione del protocollo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dello Stato d'Israele.
– vista la comunicazione della Commissione, del 13 ottobre 2011, dal titolo «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento» (COM(2011)0637 – SEC(2011)1172 – SEC(2011)1173),
– viste le conclusioni del Consiglio: «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'UE: un programma di cambiamento»(1),
– vista la comunicazione della Commissione, del 13 ottobre 2011, dal titolo «Il futuro approccio al sostegno dell'Unione europea al bilancio dei paesi terzi» (COM(2011)0638),
– viste le conclusioni del Consiglio:«Il futuro approccio al sostegno dell'Unione europea al bilancio dei paesi terzi»(2),
– viste le conclusioni del Consiglio sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo(3),
– vista la comunicazione congiunta, del 12 dicembre 2011, dal titolo «Diritti umani e democrazia al centro dell'azione esterna dell'Unione europea - Verso un approccio più efficace» (COM(2011)0886),
– vista la dichiarazione comune, del 20 dicembre 2005, del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: «Il consenso europeo»(4),
– vista la dichiarazione di Parigi del 2 marzo 2005 sull'efficacia degli aiuti: partecipazione, armonizzazione, allineamento, risultati e responsabilità reciproca(5),
– visto il programma d'azione di Accra del 4 settembre 2008(6),
– visto il partenariato di Busan del 1° dicembre 2011 per una cooperazione efficace al servizio dello sviluppo(7),
– vista la comunicazione della Commissione, del 28 febbraio 2007, intitolata «Codice di condotta dell'UE in materia di divisione dei compiti nell'ambito della politica di sviluppo» (COM(2007)0072),
– vista la proposta della Commissione per una direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE (COM(2011)0594),
– visti tutti gli impegni presi dalla comunità internazionale in materia di sviluppo e di cooperazione nel quadro delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali competenti, sottoscritti dall'UE e dai suoi Stati membri,
– vista la sua risoluzione del 15 giugno 2010 sui progressi nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio: bilancio intermedio in vista della riunione di alto livello delle Nazioni Unite di settembre 2010(8),
– vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 sul regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo: esperienza acquisita e prospettive future(9),
– vista la sua risoluzione del 5 luglio 2011 sul rafforzamento dell'impatto della politica dell'UE per lo sviluppo(10),
– vista la sua risoluzione del 27 settembre 2011 su un quadro strategico dell'Unione europea per aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare i problemi della sicurezza alimentare(11),
– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sul quarto forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti(12),
– vista la valutazione inter pares del CAS riguardo alle politiche e ai programmi dell'Unione europea in materia di cooperazione allo sviluppo, pubblicata il 24 aprile 2012 dal comitato per gli aiuti allo sviluppo (CAS) dell'OCSE(13),
– vista la sua risoluzione del 5 luglio 2011 sul futuro del sostegno finanziario dell'UE ai paesi in via di sviluppo(14),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 16 febbraio 2012(15),
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A7-0234/2012),
A. considerando che, conformemente al trattato di Lisbona, la riduzione della povertà e, a lungo termine, la sua eliminazione, costituiscono l'obiettivo principale della politica di sviluppo dell'Unione europea;
B. considerando che il consenso europeo in materia di sviluppo, sottoscritto dalla Commissione, dal Consiglio e dal Parlamento europeo, è un fatto acquisito e ricordando l'importanza e la portata di tale documento, che contiene la tabella di marcia europea per lo sviluppo nonché l'insieme di norme e gli orientamenti che ne derivano;
C. considerando che il 2015 è il termine ultimo per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio;
D. considerando che il programma di cambiamento dovrà fornire risposte a un mondo che è fondamentalmente cambiato e in cui il divario tra i ricchi e i poveri di tutti i paesi continua ad aumentare, specialmente nei paesi in via di sviluppo;
E. considerando che la globalizzazione, pur essendo un importante fonte di benessere, in particolare nei paesi a reddito medio, non ha contribuito a ridurre in misura adeguata la precarietà o addirittura la povertà, e che l'evidente dimostrazione di ciò è l'aumento in termini assoluti del numero di persone che soffrono la fame e la malnutrizione nel mondo, anche in molti dei paesi a reddito medio;
F. considerando che nella comunicazione della Commissione il rispetto dei diritti umani e la buona governance si confermano come condizioni imprescindibili per lo sviluppo; che ciò include la necessità di trovare misure e condizioni rispondenti alla situazione di ciascun paese, e che la forma e il livello della cooperazione allo sviluppo saranno stabiliti in funzione della situazione specifica di ciascun paese partner, compresa la sua capacità di introdurre riforme;
G. considerando che la cooperazione allo sviluppo consiste nel promuovere lo sviluppo umano e la valorizzazione dell'uomo in tutte le sue dimensioni, compresa quella culturale;
H. considerando che il rafforzamento delle sinergie e l'articolazione strategica tra aiuti umanitari e aiuti allo sviluppo sono condizioni indispensabili per sviluppare la resilienza e avviare un processo di sviluppo sostenibile nei paesi fragili o in fase di transizione, le cui popolazioni sono tra le più povere e vulnerabili;
I. considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, uno degli obiettivi dell'Unione è di promuovere un'economia sociale di mercato sostenibile e che tale approccio si applica anche alla politica di sviluppo e alla politica di vicinato;
J. considerando che, conformemente al trattato di Lisbona, l'attuazione della politica di sviluppo deve essere coerente, e che le misure destinate a incoraggiare la crescita economica nei paesi in via di sviluppo devono servire innanzitutto a lottare contro la povertà e l'esclusione, in particolare tramite l'accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria;
K. considerando la necessità di rifiutare qualsiasi tentativo di ampliamento della definizione di APS tale da includere l'approccio «APS-plus» e l'approccio unico dell'Unione, recentemente proposti dalla Commissione, nonché voci diverse dagli aiuti come i flussi finanziari, la spesa militare, la cancellazione del debito (in particolare la cancellazione dei debiti connessi al credito all'esportazione) e il denaro speso in Europa per studenti e rifugiati;
L. considerando la volontà della Commissione di porre fine all'APS a favore dei paesi a reddito medio nel quadro della differenziazione, come previsto dal programma di cambiamento;
M. considerando che, essendo l'obiettivo del programma di cambiamento proposto dalla Commissione quello di rafforzare l'attuale impatto della politica di sviluppo, la realizzazione della strategia Europa 2020 e degli altri interessi dell'Unione europea nel settore dell'azione esterna dell'UE deve essere concepita in modo conforme agli obiettivi della sua politica di sviluppo;
N. considerando che a livello internazionale, in particolare nell'ambito del G20, sussiste un deficit democratico nelle strutture decisionali basato su un tipo di governance che esclude i paesi in via di sviluppo più poveri;
O. considerando l'analisi della Commissione sulle attuali carenze della politica di sviluppo (frammentazione degli aiuti e duplicazione, derivante dal fatto che la ripartizione delle attività fra i donatori è lungi dall'essere ottimale);
P. considerando che la nuova agenda prevede un numero limitato di priorità in grado di rispondere meglio alle nuove sfide, tra cui l'impatto della crisi finanziaria, il cambiamento climatico, i problemi energetici e le ripetute crisi alimentari;
1. ritiene che il programma di cambiamento innovi privilegiando, tra l'altro, il ricorso al sostegno di bilancio, alla combinazione di sovvenzioni e prestiti nonché alla promozione del settore privato; ritiene che il ricorso a questi meccanismi debba contribuire, in primo luogo, a sollevare i cittadini dei paesi in via di sviluppo dalla povertà e dalla dipendenza dagli aiuti e a favorire la diffusione e l'applicazione dei principi di buona governance amministrativa e fiscale;
2. si congratula con il Consiglio per aver tenuto conto, nelle sue conclusioni del 14 maggio 2012, tanto dei principi fondamentali che sono alla base della cooperazione allo sviluppo dell'UE quanto di un certo numero di posizioni espresse dal Parlamento europeo nelle sue recenti risoluzioni in materia di cooperazione allo sviluppo;
3. deplora la mancanza di dialogo politico tra gli attori istituzionali, che pregiudica in modo particolare la coerenza delle politiche per lo sviluppo; si rammarica, in questo contesto, per il fatto che la comunicazione della Commissione non sia riuscita a presentare proposte per attuare la coerenza delle politiche per lo sviluppo collegando sotto il profilo pratico gli aiuti allo sviluppo con gli altri settori politici dell'UE, in particolare con le politiche dell'Unione in materia di commercio, agricoltura e pesca; concorda, in tal senso, con l'osservazione del Consiglio quando rileva la necessità di una stretta collaborazione tra il Servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione europea, al fine di garantire una maggiore coerenza tra l'azione esterna dell'UE e la coerenza delle politiche per lo sviluppo;
4. osserva che il meccanismo di combinazione, nel suo assetto attuale, viene proposto allo scopo di combinare le sovvenzioni pubbliche con i prestiti delle istituzioni finanziarie e gli altri meccanismi di condivisione del rischio, in un momento di crisi finanziaria che implica vincoli di bilancio per lo sviluppo; chiede pertanto alla Commissione di fornire informazioni chiare in merito ai modi in cui tale meccanismo persegue l'obiettivo di una politica di sviluppo basata su criteri APS e in merito alle modalità di esercizio del potere di controllo del Parlamento europeo;
5. osserva che la Commissione intende promuovere una crescita sostenibile e inclusiva al servizio dello sviluppo umano, ma deplora il fatto che il documento non contiene alcun riferimento alla necessità di promuovere una maggiore ridistribuzione; sottolinea che, dal punto di vista dello sviluppo, questo nuovo strumento deve porsi come unico obiettivo la riduzione della povertà e della lotta alle ineguaglianze; avverte che un'attenzione esclusiva alla crescita economica e un eccesso di fiducia negli effetti di ridistribuzione automatica dello sviluppo del settore privato rischiano di condurre a una crescita squilibrata e non inclusiva, senza avere un impatto reale sulla riduzione della povertà; chiede all'UE di rivedere questa politica privilegiando le politiche di sviluppo sostenibile, quali, ad esempio, il commercio, la ridistribuzione della ricchezza e la giustizia sociale, in modo da migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'intera popolazione, tanto nelle aree urbane quanto nelle zone rurali;
6. ritiene che, da un punto di vista finanziario, normativo, amministrativo e sociale, la creazione di microimprese e PMI nei paesi in via di sviluppo – al fine di stimolare l'imprenditorialità e lo sviluppo del settore privato – sia essenziale per creare ambienti imprenditoriali favorevoli nei paesi in via di sviluppo; è del parere che l'UE debba concentrarsi sull'eliminazione degli eccessivi oneri normativi che gravano sulle PMI e sulle microimprese e in tale contesto incoraggiare e rafforzare ulteriormente l'accesso al micro-credito e al micro-finanziamento;
7. è del parere che il programma di cambiamento debba determinare un reale riorientamento delle politiche, puntando sul rispetto dei diritti individuali e collettivi delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, come contemplato nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, nella Dichiarazione sul diritto allo sviluppo e nei trattati a tutela dell'ambiente;
8. ritiene che la presenza di sistemi efficaci in materia di diritto fondiario nei paesi in via di sviluppo sia essenziale per l'eliminazione della povertà e la creazione di una società equa e inclusiva; sottolinea, a tal fine, che uno degli obiettivi del programma di cambiamento deve essere quello di garantire la presenza nei paesi in via di sviluppo di sistemi di diritto fondiario certi nonché il conseguente monitoraggio di tali sistemi;
9. ribadisce, in tale contesto, l'impegno a favore dell'inclusione sociale nonché la decisione di assegnare almeno il 20% degli aiuti dell'UE nel suo insieme ai servizi sociali di base, come definiti dalle Nazioni Unite negli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM);
10. rileva che nei paesi in via di sviluppo circa l'82% delle persone con disabilità vive al di sotto della soglia di povertà; ritiene pertanto fondamentale che il programma di cambiamento attui l'articolo 32 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), già firmata dall'UE, che riconosce la necessità che la cooperazione internazionale sia accessibile alle persone con disabilità e improntata alla loro inclusione;
11. invita i rappresentanti dei parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE a tenere incontri annuali strutturati con il Parlamento europeo, onde garantire la conformità della spesa per gli aiuti allo sviluppo e rafforzare la coerenza delle politiche per lo sviluppo;
12. prende atto del fatto che la Commissione pone la povertà al centro della sua nuova politica di differenziazione; rileva, tuttavia, che il 70% delle persone con un reddito al di sotto della soglia di povertà vive in paesi a reddito medio, molte delle quali restano fragili e vulnerabili, in particolare nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo (SIDS), e deplora, conseguentemente, che i poveri di questi paesi continuino a essere privati dell'accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria e degli altri frutti della crescita economica interna, una situazione di cui sono responsabili tali Stati; invita la Commissione, ai fini dell'attuazione del concetto di differenziazione, a fissare i criteri di vulnerabilità nell'ambito degli orientamenti comuni in materia di programmazione del nuovo strumento di cooperazione allo sviluppo e dell'11° FES, attualmente in discussione, e a tenere conto non solo dell'RNL di uno Stato, ma anche della realtà in termini di povertà, sviluppo umano e ineguaglianza presente all'interno di un paese;
13. invita la Commissione e il SEAE a rispettare il loro impegno di «un approccio basato sui diritti umani» nell'ambito dell'intero processo di cooperazione allo sviluppo;
14. pone l'accento sulla responsabilità di tutti gli attori statali e non statali di incentrare la loro strategia sull'eliminazione della povertà; sottolinea, da un lato, la responsabilità dell'UE di conformarsi al proprio obiettivo dello 0,7% entro il 2015 e, dall'altro, l'indispensabile lotta contro la povertà nei paesi emergenti attraverso strumenti che rientrano nell'ambito della loro solidarietà interna; si rallegra, a tale proposito, delle conclusioni del Consiglio in cui si esorta l'Unione a proseguire «il suo dialogo politico sulla riduzione della povertà e sulla lotta contro le disuguaglianze con i paesi più avanzati»;
15. sottolinea l'importanza della solidarietà fra le generazioni; invita, a tale proposito, la Commissione ad adottare l'integrazione della dimensione familiare quale principio guida universale per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo dell'UE;
16. chiede di approfondire ulteriormente l'evidente legame tra aiuto, risanamento e sviluppo, in particolare alla luce della persistente crisi nutrizionale, e sottolinea la necessità di un'assistenza efficace e costante tramite una combinazione di partenariati pubblico-privati e responsabilità sociale delle imprese; ribadisce la richiesta del Parlamento europeo e del Consiglio alla Commissione concernente una strategia più chiara e più mirata sulla nutrizione intesa ad affrontare la questione della governance in materia di sicurezza alimentare e a ridurre la volatilità dei prezzi dei prodotti alimentari entro la fine del 2012;
17. ritiene che sia di fondamentale importanza affrontare la questione della malnutrizione, che continua a essere un onere sanitario rilevante nei paesi in via di sviluppo; invita, a tal fine, a effettuare investimenti mirati in materia di alimentazione, salute e nutrizione, riconoscendo che il miglioramento della nutrizione delle mamme e dei bambini è fondamentale per eliminare la povertà e conseguire una crescita sostenibile;
18. ritiene indispensabile che i paesi a reddito medio destinino una parte crescente del proprio reddito a finalità sociali, in particolare attraverso lo sviluppo dei sistemi impositivi e di altri sistemi di protezione sociale e di redistribuzione interna, consentendo in tal modo all'UE di ridurre gradualmente i suoi programmi di sviluppo ancora in corso, a vantaggio dei paesi più poveri, pur mantenendo, tuttavia, uno stretto partenariato con i paesi a reddito medio, in particolare nei settori delle politiche sociali;
19. approva il concetto di differenziazione; invita tuttavia la Commissione a negoziare una tabella di marcia per la graduale riduzione dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) relativamente ai paesi a reddito medio e a coinvolgerli progressivamente negli accordi di cooperazione triangolare Nord-Sud-Sud; invita nel contempo a realizzare tale riduzione graduale tenendo sempre conto del principio di prevedibilità degli aiuti; invita altresì l'UE a valutare i mezzi da utilizzare per cooperare direttamente con i poli regionali di povertà nei paesi a reddito medio;
20. ritiene conveniente valutare la necessità di organizzare una conferenza internazionale con la partecipazione dei paesi BRIC che verta, da un lato, sul finanziamento futuro degli OSM e, dall'altro, sulla promozione di accordi di cooperazione triangolare che coinvolgano un donatore del nord, un paese emergente e un paese in via di sviluppo; sottolinea che il concetto di «efficacia dello sviluppo» non solo è utile per misurare la coerenza delle politiche per lo sviluppo, ma offre anche l'opportunità di approfondire il dialogo con i paesi BRIC, poiché si tratta del concetto che i donatori emergenti preferiscono nell'ambito della cooperazione allo sviluppo;
21. si compiace del particolare rilievo attribuito ai diritti umani, alla democrazia e allo Stato di diritto nel programma di cambiamento; esorta l'UE a intraprendere ulteriori sforzi al fine di integrare in modo più efficace i diritti umani e la democrazia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e a garantire che i programmi di sviluppo dell'UE contribuiscano all'adempimento degli obblighi internazionali in materia di diritti umani che incombono ai paesi partner;
22. appoggia la Commissione nella sua volontà di accordare gli aiuti di bilancio ai paesi partner a partire dal momento in cui questi si impegnano, nell'ambito di un dialogo politico, a ridefinire le loro priorità di bilancio su obiettivi di sviluppo dei settori sociali di base; ritiene che il sostegno di bilancio debba essere più strettamente collegato alla situazione dei diritti umani e della governance nei paesi destinatari; rinnova il suo invito a definire al riguardo criteri più specifici per la concessione del sostegno di bilancio;
23. è convinto, pur riconoscendo il nesso sviluppo-sicurezza, che il bilancio dell'UE per lo sviluppo debba rimanere separato dal finanziamento delle problematiche connesse alla sicurezza militare, che sono questioni rientranti nell'ambito degli affari interni;
24. chiede alla Commissione di chiarire il nesso sviluppo-migrazione e insiste sul fatto che le risorse finanziarie destinate allo sviluppo in tale campo debbano sostenere soltanto l'obiettivo di un piano di sviluppo regionale integrato, incentrato sui principali settori connessi all'immigrazione, quali la creazione di posti di lavoro, l'installazione di infrastrutture per l'acqua potabile, l'energia elettrica, i centri di assistenza sanitaria, le scuole ecc.;
25. ritiene che la nuova strategia in materia di diritti umani – incentrata sui diritti economici, sociali e culturali e su quelli già codificati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo – dovrà avere un impatto sui sistemi relativi al sostegno di bilancio; è favorevole a una condizionalità positiva ed equilibrata in tale settore, fondata su un approccio dinamico (attento a salvaguardare i risultati ottenuti dopo anni di partenariato) e che deve svolgersi nel quadro di un partenariato basato sul dialogo politico riguardante l'utilizzo delle diverse modalità di attuazione del sostegno finanziario dell'UE;
26. invita la Commissione, il Consiglio europeo e gli Stati membri a prestare particolare attenzione ai diritti delle minoranze e insiste affinché siano inseriti nei programmi di sviluppo clausole non negoziabili relative ai diritti umani e alla non discriminazione, con riferimento fra l'altro alle discriminazioni fondate sul genere, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale e alle discriminazioni nei confronti delle persone affette da HIV/AIDS;
27. si unisce all'appello del Consiglio per l'adozione di un approccio allo sviluppo basato sui diritti, tramite il quale l'UE riconosca in particolare il diritto all'accesso universale e senza discriminazioni ai servizi di base, la partecipazione ai processi politici democratici, la trasparenza e la responsabilità, la giustizia e lo Stato di diritto, con particolare riferimento ai gruppi poveri e vulnerabili;
28. si rammarica, tuttavia, che nelle comunicazioni della Commissione i diritti umani appaiono essenzialmente come parte di una condizionalità più ampia in materia di buona governance, che sembra avere solo un valore strumentale per lo sviluppo; sottolinea che un approccio allo sviluppo basato sui diritti umani non può limitarsi alla condizionalità e che occorre una comprensione integrata dei diritti umani, grazie alla quale venga rivolta la stessa attenzione ai diritti civili, culturali, economici, politici e sociali e lo sviluppo sia inteso in primo luogo come sviluppo umano;
29. ricorda, in tale contesto, l'importanza del riconoscimento da parte dell'UE del diritto allo sviluppo di tali paesi partner e gli obblighi derivanti da tale diritto per i paesi donatori;
30. invita la Commissione, in linea con il programma d'azione adottato alla Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD), tenutasi al Cairo nel 1994, a continuare a sostenere nei confronti della popolazione e dell'agenda per lo sviluppo un approccio basato sui diritti, in particolare attraverso la collaborazione con le organizzazioni della società civile e con le agenzie delle Nazioni Unite come l'UNFPA;
31. esorta il Consiglio ad adottare misure per dare seguito alla proposta della Commissione di una tassa sulle transazioni finanziarie ben concepita ed efficace, intesa ad aumentare il gettito per soddisfare le priorità di uno sviluppo globale inclusivo;
32. ricorda con fermezza alla Commissione e agli Stati membri che gli APS devono rimanere la spina dorsale della politica europea di cooperazione allo sviluppo volta all'eliminazione della povertà; sottolinea pertanto che, se si vogliono promuovere ampiamente le fonti innovative di finanziamento per lo sviluppo, queste devono essere aggiuntive ed essere utilizzate in base a un approccio a favore dei poveri e non possono in nessun caso essere impiegate in sostituzione degli APS;
33. ritiene che l'imposizione di condizioni per l'utilizzo di talune modalità di erogazione degli APS e di sostegno di bilancio debba essere accompagnata da sane istituzioni operative e da un controllo democratico dei bilanci da parte dei parlamenti, delle corti dei conti, della società civile e delle autorità regionali e locali dei paesi beneficiari nonché da garanzie da parte dell'Unione riguardo alla continuità e alla prevedibilità degli aiuti da essa erogati; si compiace del fatto che il Consiglio abbia accolto tali raccomandazioni nelle sue conclusioni; insiste sulla necessità di continuare a espandere il sistema dei «contratti OSM»;
34. è del parere che la pubblicazione dell'APS ufficiale non rifletta in modo adeguato i mezzi realmente disponibili in tale ambito;
35. sottolinea la necessità di rafforzare il dialogo politico, in particolare tra le tre istituzioni dell'UE, per consolidare i livelli di consenso e di impegno esistenti in relazione all'adozione, nel 2005, del «consenso europeo in materia di sviluppo», che deve continuare a essere il quadro dottrinale della coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS); ritiene pertanto che il nuovo programma possa solo essere uno strumento compatibile con il «consenso», volto a una politica di sviluppo più efficace al servizio dell'obiettivo primario della cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea, ossia l'eliminazione della povertà – in particolare grazie agli sforzi intesi a conseguire gli obiettivi di sviluppo del millennio e al ruolo della sanità e dell'istruzione – in un contesto di sviluppo sostenibile;
36. auspica che si preservi il carattere consensuale di tutti gli attori istituzionali dell'UE nell'ambito della cooperazione allo sviluppo secondo la definizione formulata il 20 dicembre 2005 e invita, in tale ottica, l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad apporre la propria firma al consenso europeo in materia di sviluppo, dal momento che il Servizio europeo per l'azione esterna, presieduto dall'Alto Rappresentante, ha importanti responsabilità in materia di programmazione;
37. ritiene che l'Unione debba assumersi pienamente la responsabilità che le spetta in qualità di primo donatore mondiale di aiuti allo sviluppo e valorizzare e impiegare meglio il proprio potenziale politico rafforzando il proprio ruolo guida a livello internazionale sulle questioni relative allo sviluppo, in particolare tramite la diffusione dei principi di buona governance e la formazione degli attori locali, utilizzando con determinazione la competenza attribuitale dall'articolo 210 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea di intraprendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento delle politiche in materia di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e degli Stati membri nonché la concertazione dei rispettivi programmi di aiuto;
38. si rammarica che la Commissione si limiti a chiedere al Consiglio di approvare il suo programma di cambiamento, e ciò malgrado la necessità di applicare integralmente il controllo democratico, come previsto dal trattato di Lisbona, in relazione all'attuazione della politica di sviluppo; sottolinea che, per diventare operativa, qualsiasi modifica delle priorità geografiche, tematiche e settoriali della cooperazione dell'Unione dovrà essere stabilita tramite la procedura di codecisione dal Parlamento e dal Consiglio nel quadro degli strumenti di finanziamento della cooperazione allo sviluppo che rientrano nel campo della procedura legislativa ordinaria;
39. si compiace dell'attenzione rivolta a un più stretto coordinamento tra Stati membri tramite la messa a punto di una programmazione congiunta, di singoli contratti UE per il sostegno al bilancio e di quadri comuni dell'UE per misurare e comunicare i risultati e per la condizionalità in materia di diritti umani;
40. è del parere che il mantenimento di elevati livelli di finanziamento per l'educazione allo sviluppo sia fondamentale, in quanto promuove la necessaria opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica su questioni inerenti allo sviluppo;
41. si compiace dell'intento della Commissione secondo cui «l'Unione deve […] sforzarsi di aiutare i paesi in situazioni di fragilità»; rileva tuttavia che una relazione bilaterale potrebbe non essere sufficiente in tal senso, dato il nuovo quadro di bilancio e il fatto che i paesi in situazioni del genere spesso non dispongono di un governo o di un sistema giuridico funzionanti; invita pertanto l'UE a collaborare con i paesi terzi in una data regione per sostenere lo sviluppo e il funzionamento delle istituzioni, dello Stato di diritto e dei sistemi giudiziari del paese partner;
42. chiede alla Commissione di sviluppare gli strumenti necessari a garantire un legame strategico tra aiuti umanitari e sviluppo in situazioni di fragilità, di crisi e di post-crisi, allo scopo di rafforzare la resilienza delle popolazioni e dei paesi interessati;
43. ricorda che, per quanto riguarda la proposta relativa all'11° FES, ogni nuovo orientamento politico a seguito dell'adozione del programma di cambiamento deve essere compatibile con lo spirito e la lettera dell'accordo di Cotonou;
44. ritiene indispensabile mettere in evidenza i vantaggi comparativi della politica di cooperazione allo sviluppo dell'UE e invita a tale scopo la Commissione, con l'aiuto dell'OCSE, a definire una metodologia che le consenta di valutare l'impatto della sua politica e di confrontarlo con quello della politica di altri attori, tra cui in particolare le cosiddette economie «emergenti»;
45. ricorda la necessità di un approccio coerente dei 28 attori già riuniti nell'ambito del consenso e insiste su una lettura comune della situazione e su una percezione comune delle sfide strategiche;
46. chiede la creazione un gruppo di riflessione indipendente, collegato amministrativamente alla Commissione, il cui obiettivo sia quello di sviluppare la capacità di analisi e di consulenza per tutti gli attori europei della cooperazione, al fine di garantire il valore aggiunto di una politica ben coordinata e coerente;
47. approva l'intenzione della Commissione di concentrare le attività dell'UE in ciascun paese partner su un numero limitato di settori prioritari, ma ricorda che per ottenere risultati migliori sarà necessario individuare tali priorità nel quadro del partenariato e rispettare pienamente il principio di titolarità («ownership») e le priorità del paese partner;
48. condivide quanto afferma il Consiglio quando ricorda che il trattato impone di tener conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo, nonché di perseguire tali obiettivi nel quadro generale dell'azione esterna dell'Unione.
49. insiste sull'importanza della promozione e della difesa della buona governance; chiede a tale proposito che la Commissione sostenga i programmi di formazione dei professionisti del diritto e i programmi di modernizzazione delle legislazioni, con particolare riferimento alle legislazioni che disciplinano l'uso dei terreni;
50. è del parere che lo sviluppo sostenibile implichi un sistema nazionale efficace di riscossione delle imposte, la pubblicazione automatica dei profitti e dei pagamenti d'imposta delle corporazioni transnazionali in ciascun paese in via di sviluppo nel quale operano, nonché la lotta contro l'abuso dei paradisi fiscali, l'evasione fiscale e le fughe illecite di capitali; si compiace, a tale riguardo, delle proposte legislative dell'UE in materia di rendiconto paese per paese e progetto per progetto, che dovrebbero essere incluse nella politica dell'UE relativa al programma di cambiamento;
51. ritiene che gli aiuti al commercio e gli strumenti per agevolare gli scambi commerciali previsti dall'UE, che attualmente si rivolgono esclusivamente ai settori delle esportazioni, debbano essere modificati al fine di agevolare gli scambi commerciali sui mercati locali;
52. ricorda che una società civile attiva e inclusiva è la migliore garanzia, per i paesi sia nel nord che nel sud del mondo, di una buona governance democratica, della tutela dei gruppi vulnerabili (in particolare le persone con disabilità e le minoranze), della responsabilità del settore privato, nonché di una migliore capacità di ridistribuzione dei frutti della crescita economica;
53. si rammarica del fatto che la Commissione non dia il giusto rilievo alla dimensione di genere della povertà; ritiene che l'UE debba investire nelle esigenze specifiche delle donne ed elaborare pacchetti in materia di protezione sociale per far fronte alle sfide con cui si confrontano le donne; evidenzia che la parità di genere e l'emancipazione femminile sono essenziali per il raggiungimento degli obiettivi internazionali di sviluppo; pone l'accento sul fatto che l'emancipazione economica e politica delle donne non solo è una forza trainante per l'uguaglianza di genere, ma è anche fondamentale per conseguire una crescita economica complessiva nei paesi in via di sviluppo e ridurre la povertà; esorta la Commissione a garantire che l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne siano integrate in tutte le politiche e tutti i programmi di sviluppo dell'UE, tramite il piano d'azione 2010 per l'uguaglianza di genere;
54. auspica che il programma di cambiamento precisi il ruolo della società civile e delle autorità regionali e locali in qualità di attori importanti e indipendenti, non solo al servizio dell'esecuzione dei programmi o dei progetti di sviluppo, ma anche in veste di attori di base nel processo di elaborazione di politiche di sviluppo fondate su dati concreti; sottolinea l'importanza di migliorare la cooperazione con tali attori e sollecita un dialogo e consultazioni regolari con i medesimi in sede di definizione delle politiche; sottolinea, a tale proposito, l'importanza di istituire un dialogo tra l'UE, le organizzazioni della società civile e le autorità regionali e locali;
55. sollecita una maggiore sensibilizzazione nei nuovi Stati membri riguardo all'importanza degli aiuti allo sviluppo;
56. esprime l'auspicio che la cooperazione allo sviluppo si fondi su basi tematiche più precise nel corso del 2015, anno cruciale durante il quale si imporrà una riflessione approfondita, soprattutto riguardo al seguito da riservare agli OSM; auspica che la Commissione proclami il 2015 «Anno europeo per lo sviluppo»;
57. sottolinea che una migliore comprensione dell'impatto sullo sviluppo delle politiche non inerenti allo sviluppo è determinante per l'istituzione e il monitoraggio di un quadro efficace in materia di sviluppo; ritiene pertanto essenziale che il programma di cambiamento promuova una coerenza delle politiche per lo sviluppo fondata su dati di fatto;
58. chiede che ogni sostegno al settore privato sotto forma di APS si inserisca nel quadro di piani e/o di strategie nazionali dei paesi partner e concentri gli importi così stanziati sullo sviluppo delle risorse umane, il lavoro dignitoso, la gestione sostenibile delle risorse naturali e lo sviluppo di servizi pubblici inclusivi di qualità al servizio della popolazione; è favorevole a salvaguardie tese ad assicurare che le imprese private rispettino i diritti umani, offrano lavori dignitosi e versino le imposte dovute nei paesi in cui operano;
59. accoglie con favore le proposte del programma di cambiamento in materia di efficacia degli aiuti, data l'importanza dell'efficacia degli aiuti ai fini del miglioramento della qualità della vita, della riduzione della povertà nei paesi beneficiari e della realizzazione degli OSM, e sollecita un intervento più risoluto da parte dell'UE al riguardo; sottolinea l'importanza di attuare rapidamente il partenariato di Busan per un'efficace cooperazione allo sviluppo; ritiene che la riuscita della transizione dal concetto di aiuto efficace a quello di cooperazione per uno sviluppo efficace richieda un forte impegno da parte dell'UE e dei suoi partner internazionali; auspica il rapido raggiungimento di un consenso internazionale circa le modalità di lavoro del partenariato globale;
60. ritiene che talune nuove sfide, in particolare il cambiamento climatico e l'accesso universale all'energia, non siano sufficientemente considerate nei settori di intervento individuati dalla proposta della Commissione;
61. ribadisce la sua richiesta di includere nel programma di cambiamento gli obblighi e i doveri degli investitori stranieri che operano nei paesi in via di sviluppo relativamente al rispetto dei diritti umani, delle norme ambientali e delle norme fondamentali sul lavoro dell'OIL; ritiene che le imprese dell'Unione europea debbano essere considerate giuridicamente responsabili, nei rispettivi paesi di origine, delle violazioni di tali obblighi e doveri commesse da loro filiali all'estero o da organismi da esse controllati;
62. invita l'UE a riconoscere il diritto dei paesi in via di sviluppo a regolamentare gli investimenti, a favorire gli investitori che sostengono la strategia per lo sviluppo del paese partner e a riservare un trattamento di favore agli investitori nazionali e regionali al fine di promuovere l'integrazione regionale;
63. si rammarica che il programma di cambiamento non abbia affrontato la questione della locazione dei terreni nei paesi in via di sviluppo, che minaccia la sicurezza alimentare locale; esprime profonda preoccupazione per l'attuale acquisizione di terreni agricoli da parte di investitori stranieri, anche dell'UE, che godono dell'appoggio dei governi – fenomeno che rischia di compromettere la politica dell'UE per combattere la povertà;
64. insiste sulla necessità di tenere conto della dimensione trasversale della cultura e dell'importanza di includerla in tutte le politiche esterne dell'UE in generale e nell'ambito della politica di sviluppo in particolare;
65. ritiene che la Commissione debba mantenere il monopolio della programmazione in materia di politica di sviluppo e di cooperazione;
66. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al SEAE nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
– vista la Carta europea per le piccole imprese adottata dal Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000,
– vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (PMI)(1),
– vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2011 dal titolo «Politica industriale: rafforzare la competitività» (COM(2011)0642),
– vista la comunicazione della Commissione del 9 novembre 2011 dal titolo «Piccole imprese, grande mondo - un nuovo partenariato per aiutare le PMI a cogliere le opportunità globali» (COM(2011)0702),
– vista la relazione della Commissione del 23 novembre 2011 dal titolo «Ridurre al minimo indispensabile gli oneri normativi che gravano sulle PMI – Adeguare la normativa dell'UE alle esigenze delle microimprese» (COM(2011)0803),
– vista la comunicazione della Commissione del 23 febbraio 2011 dal titolo «Riesame dello 'Small Business Act' per l'Europa» (COM(2011)0078),
– vista la comunicazione della Commissione del 13 aprile 2011 dal titolo «L'Atto per il mercato unico – Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia – 'Insieme per una nuova crescita'» (COM(2011)0206),
– vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),
– vista la proposta di regolamento presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011 che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (2014 – 2020) (COM (2011)0834),
– vista la relazione della Commissione 2011 sulla competitività europea (COM(2011)0642),
– vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2011 sugli aspetti pratici della revisione degli strumenti dell'UE per il sostegno al finanziamento delle PMI nel prossimo periodo di programmazione(2),
– vista la sua risoluzione del 9 marzo 2011 su una politica industriale per l'era della globalizzazione(3),
– vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 sul riesame dello «Small Business Act»(4),
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0293/2012),
A. considerando che le microimprese e le PMI soffrono, in un periodo di crisi economica, delle difficoltà di accesso ai finanziamenti, in particolare ai piccoli crediti, necessari a sostenere il loro sviluppo;
B. considerando che il 25% delle PMI dell'Unione europea opera a livello internazionale all'interno del mercato unico, ma che solo il 13% è attivo sul piano internazionale al di fuori dell'UE; considerando che solo il 24% delle microimprese esporta beni o servizi, contro il 38% delle piccole imprese e il 53% delle medie imprese;
C. considerando che quasi un terzo degli oneri amministrativi imputati alla normativa UE scaturisce principalmente da un'attuazione sproporzionata e inefficiente a livello nazionale, il che significa che si potrebbero risparmiare fino a 40 miliardi di euro se la legislazione dell'Unione fosse recepita con maggiore efficienza dagli Stati membri(5);
D. considerando che oltre il 96% delle PMI dell'Unione europea ha meno di 50 dipendenti e un fatturato annuale inferiore a 10 milioni di euro e che la capacità di tali imprese di esportare beni e servizi oltre i confini nazionali è limitata, soprattutto a causa degli elevati costi fissi legati al commercio internazionale, all'incertezza giuridica e alla frammentazione normativa;
E. considerando che l'85% di tutti i nuovi posti di lavoro nell'UE tra il 2002 e il 2010 sono stati creati dalle PMI, in particolare dalle nuove imprese; considerando che 32,5 milioni di persone nell'UE sono lavoratori autonomi;
F. considerando che l'industria svolge un ruolo fondamentale nell'economia europea e che l'industria manifatturiera genera il 25% dell'occupazione diretta nel settore privato dell'UE e rappresenta l'80% delle attività private di ricerca e sviluppo;
G. considerando che la creazione di posti di lavoro nelle ecoindustrie è stata positiva durante la recessione rispetto a molti altri settori e che, secondo le previsioni, tale tendenza dovrebbe continuare nei prossimi anni(6);
H. considerando che Internet e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) offrono alle PMI maggiori opportunità di vendere servizi in tutto il mondo e svolgono un ruolo essenziale nel rafforzare il contributo delle PMI alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro;
I. considerando che, secondo le stime della Commissione, le politiche che incoraggiano la transizione verso un'economia «verde», quali le politiche in materia di impiego efficiente delle risorse, efficienza energetica e cambiamento climatico, potrebbero consentire di creare oltre 9 milioni di posti di lavoro entro il 2020, in particolare nel settore delle PMI;
1. «Piccole imprese – grande mondo»
1. sottolinea le sfide strutturali e normative comuni affrontate dalle PMI, come l'accesso alle risorse finanziarie, umane e organizzative; plaude, a tale proposito, al fatto che la Commissione intenda promuovere e sostenere le attività economiche delle PMI nel mercato unico e nei mercati dei paesi terzi; sottolinea che, in generale, l'internazionalizzazione delle PMI deve essere considerata un processo; rileva che, per riuscire a espandere la propria attività al di fuori dell'UE, le PMI necessitano di servizi di consulenza già a livello locale, e non soltanto nei mercati terzi; sottolinea che tale necessità deve riflettersi nelle politiche di sostegno dell'UE;
2. rileva che le PMI sono estremamente varie e che, pertanto, quando la Commissione definisce nuove politiche per le PMI, deve tenere in considerazione le diverse sfide che le imprese affrontano in base alle dimensioni e al settore;
3. ricorda che le PMI traggono profitto dall'internazionalizzazione in misura maggiore delle grandi imprese, grazie all'esposizione alle buone pratiche, a un più efficace assorbimento della produzione eccedentaria, a un migliore approvvigionamento dei fattori di produzione per mezzo delle importazioni e, quindi, a una migliore competitività, tanto che le PMI esportatrici ottengono sempre risultati più positivi rispetto alle PMI non esportatrici e producono maggiori vantaggi in termini di benessere per tutta l'economia e per i consumatori;
4. respinge la convinzione secondo cui proteggendo le PMI dell'UE dalla concorrenza internazionale sia possibile aiutarle a crescere e ad ottenere migliori risultati sulla scena internazionale; crede, al contrario, che l'UE dovrebbe sostenere un programma costruttivo a beneficio delle sue PMI nel quadro dei negoziati internazionali, al fine di ridurre gli ostacoli su base reciproca nell'interesse delle PMI di tutto il mondo;
5. osserva che l'efficace tutela delle PMI dalle pratiche commerciali sleali dei paesi partner dell'UE è altrettanto importante del sostegno alle PMI che desiderano internazionalizzarsi; considera l'internazionalizzazione e la tutela due facce della stessa medaglia del processo di globalizzazione;
6. sottolinea che la comunicazione avrebbe dovuto riconoscere le differenze esistenti tra i settori, in quanto l'internazionalizzazione delle PMI di servizi è fondamentalmente diversa dall'internazionalizzazione delle PMI di produzione; osserva che molte delle PMI di servizi, che costituiscono la maggior parte delle PMI, spesso non hanno bisogno di raggiungere una dimensione critica per iniziare a esportare e sarebbero avvantaggiate soprattutto da una regolamentazione più aperta e da un migliore accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei paesi obiettivo, mentre le PMI del settore industriale trarrebbero maggiore vantaggio da un miglioramento delle condizioni negli ambiti della logistica dei trasporti e dall'agevolazione degli scambi;
7. osserva che la maggior parte delle politiche pubbliche a sostegno dell'internazionalizzazione delle PMI dell'Unione si concentra sull'attività manifatturiera, e raccomanda, pertanto, che tali politiche siano riadattate in modo da tenere conto delle diverse necessità delle PMI di servizi; raccomanda, in particolare, una ridefinizione dei requisiti di dimensione minima imposti dai programmi di sostegno commerciale per le PMI, di norma basati sul modello di esportazione delle PMI del settore industriale, in base al quale l'impresa può espandersi a livello internazionale dopo aver raggiunto una dimensione critica;
8. ritiene che, sebbene la comunicazione tenti di affrontare le difficoltà incontrate dalle PMI nell'individuare opportunità imprenditoriali all'estero, non sottolinea in misura sufficiente che la fornitura alle PMI di orientamenti, suggerimenti e incentivi di internazionalizzazione è un percorso auspicabile dell'azione pubblica; ritiene che l'UE, ancora una volta di concerto con gli Stati membri, dovrebbe sostenere e promuovere incentivi volti a sviluppare proattivamente le PMI in settori strategici valorizzando le iniziative già esistenti, in particolare laddove si tratta di attività manifatturiere con elevato valore aggiunto e tecnologicamente avanzate che offrono un vantaggio competitivo nei confronti delle economie emergenti; sottolinea, pertanto, l'esigenza di identificare mercati di nicchia promettenti, esigenza che ha già iniziato a essere integrata in altri documenti strategici dell'UE, come la relazione del gruppo di alto livello sulle tecnologie abilitanti fondamentali;
Informazioni per le PMI
9. esorta la Commissione a inaugurare il portale Internet multilingue previsto dalla comunicazione quanto prima e a renderlo pienamente operativo entro il 2013 al più tardi; ritiene, pur riconoscendo la grande varietà di PMI e delle loro domande, che il portale non dovrebbe creare doppioni ma piuttosto collegare tra loro i portali esistenti, che dovrebbe essere facilmente accessibile e non generare ulteriori costi di ricerca per le PMI; sottolinea che il portale dovrebbe accrescere il numero di PMI dell'UE operanti a livello internazionale;
10. chiede un maggiore e più efficiente sostegno per le PMI nell'accesso al mercato unico e ai mercati dei paesi terzi a livello europeo, nazionale e regionale, in particolare per quanto riguarda attività di promozione e l'accesso alle informazioni, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, la partecipazione agli appalti pubblici, le TIC e gli aspetti relativi alla normalizzazione e alla regolamentazione; ritiene che la rete Enterprise Europe Network (EEN) sia uno strumento efficace per il raggiungimento di tali obiettivi; è del parere che, sulla base di un'approfondita valutazione, sia opportuno realizzare un nuovo modello di governance per la rete EEN, al fine di rafforzarne l'efficacia, ridurre gli oneri amministrativi e di gestione e consentire un sostegno su misura; reputa che tale sostegno dovrebbe aiutare le imprese nell'acquisire le competenze necessarie e nel definire una strategia di espansione verso i mercati esteri nonché promuovere la cooperazione tra le imprese favorendo l'incontro tra la domanda e l'offerta;
11. è convinto che la rete EEN massimizzerà il suo valore per le PMI nell'UE solo se si provvederà al rafforzamento del funzionamento e della governance delle organizzazioni in essa rappresentate e alla promozione della conoscenza dei suoi servizi di sostegno;
12. esorta gli Stati membri ad adottare una rete unica di helpdesk per l'esportazione a livello locale e regionale, gestita in collaborazione con le imprese, le camere di commercio, le università e altri attori interessati, in modo tale che le PMI possano avere un solo interlocutore facilmente individuabile e ricevere, nella propria lingua e per uso immediato, consulenze personalizzate e analisi economiche dei mercati esteri, informazioni relative all'assistenza, alle opportunità di esportazione, alle barriere commerciali esistenti (sia tariffarie che non tariffarie), alla tutela degli investimenti, alle disposizioni vigenti per la composizione delle controversie, alle formalità amministrative e ai concorrenti nei mercati terzi; ritiene che tali helpdesk dovrebbero contribuire agli scambi di buone prassi, conformemente alla Carta europea per le piccole imprese;
13. raccomanda che si rivolgano maggiori informazioni alle piccole e microimprese, che rappresentano i gruppi di PMI meno attivi sul piano internazionale e meno consapevoli del loro potenziale di esportazione e dei vantaggi che possono trarre dall'internazionalizzazione;
Mappatura dei servizi di sostegno
14. condivide l'opinione secondo cui i programmi di sostegno finanziati con risorse pubbliche dovrebbero essere realizzati nella forma economicamente più valida, specialmente in una fase in cui l'economia dell'UE sta ancora uscendo dalla peggiore crisi degli ultimi decenni; rileva, a tale proposito, che la qualità dei programmi dovrebbe rimanere almeno allo stesso livello;
15. sostiene la proposta di procedere a un «esercizio di inventario» del gran numero di regimi di sostegno locali, regionali, nazionali ed unionali; ritiene che tale esercizio dovrebbe includere le iniziative del settore privato e iniziative locali per aiutare le PMI ad accedere ai finanziamenti, in particolare iniziative volte a facilitare l'accesso delle microimprese ai piccoli crediti, nonché una valutazione dell'efficacia dei regimi di sostegno esistenti nell'UE; è del parere che la mappatura dovrebbe essere eseguita a intervalli regolari e fungere da base per un sistema di riferimento e di valutazione; ritiene che l'esercizio di inventario iniziale debba fornire la base per la valutazione dell'efficacia dei regimi di sostegno esistenti nell'UE; nota che qualunque esercizio di inventario potrebbe non includere tutte le iniziative, in particolare se sono di dimensioni ridotte o informali e se il relativo costo e/o le modalità di attuazione non sono sostenibili;
16. si aspetta in primo luogo proposte specifiche entro la fine del 2012 per semplificare e coordinare i regimi di sostegno dell'UE esistenti al fine di renderli efficaci e capaci di rispondere alle esigenze delle PMI dell'Unione; reputa che l'azione dell'UE debba evitare la creazione di doppioni o lo sviluppo di strutture parallele e dimostrare un chiaro valore aggiunto a livello europeo; ritiene che le strutture di sostegno nazionali esistenti vadano rispettate, in considerazione del principio di sussidiarietà; è del parere che il sostegno alle singole PMI dell'UE debba essere incentrato sull'organizzazione più adatta alle specifiche esigenze commerciali della PMI in questione; chiede alla Commissione di informare regolarmente le commissioni competenti del Parlamento in merito ai progressi compiuti nell'ambito di tale esercizio;
17. ricorda che queste nuove attività dell'UE devono presentare un valore aggiunto dimostrato rispetto agli strumenti esistenti; ritiene che un siffatto valore aggiunto possa essere riscontrabile laddove vi siano carenze geografiche o sostanziali del mercato («blank spots»), oppure quando sono necessari maggiori sforzi per difendere gli interessi della politica commerciale dell'UE o per acquisire informazioni per una banca dati sull'accesso al mercato;
18. sottolinea l'esigenza di far partecipare le PMI alla revisione del quadro di sostegno esistente; chiede alle PMI, unitamente alla rete EEN ed alle organizzazioni commerciali dell'UE, di partecipare da vicino all'implementazione della revisione;
19. insiste sul fatto che gli strumenti attualmente a disposizione di tutte le aziende dell'UE quando svolgono attività di esportazione, come la banca dati sull'accesso ai mercati e l'helpdesk per l'esportazione, dovrebbero essere adeguati alle necessità delle PMI; apprezza l'apertura dell'helpdesk destinato alle PMI per le questioni che riguardano gli strumenti di difesa commerciale (l'helpdesk per gli strumenti di difesa commerciale per le PMI); raccomanda una maggiore coerenza tra le diverse strutture di sostegno alle PMI europee nei paesi terzi;
20. reputa che, qualora sulla base della mappatura risulti necessario e realizzabile, sia opportuno definire e attuare, attraverso la politica commerciale comune dell'UE o un altro strumento adeguato dell'UE, soluzioni pratiche ed economicamente vantaggiose per assistere le PMI a superare la carenza di capitale circolante, in particolare del capitale per effettuare l'investimento iniziale necessario e iniziare a finanziare le prime esportazioni;
21. ritiene che, pur facendo un uso effettivo delle strutture nazionali esistenti, siano necessarie iniziative dell'UE in mercati terzi ove risulti esservi un valore aggiunto; promuove la cooperazione tra esperti nelle sfere sia pubblica che privata, compresi i gruppi dell'UE specializzati nell'accesso ai mercati; concorda sul fatto che le PMI di alcuni Stati membri più piccoli e più recenti versano in una condizione svantaggiata in quanto in alcuni mercati terzi potrebbero essere prive di rappresentanza diplomatica, partner esperti o di entrambi; sottolinea, tuttavia, che le iniziative dell'Unione europea non devono interferire nella concorrenza tra singole imprese di diversi Stati membri sui mercati terzi;
22. sottolinea che l'internazionalizzazione delle PMI è un processo e, che per essere vincenti, tali imprese necessitano di misure di sostegno già a livello locale e non solo sui mercati terzi; riconosce che gli sforzi comuni dell'UE sui mercati terzi concernenti i gruppi di pressione, la politica commerciale e l'accesso al mercato, nonché i programmi complementari per far fronte a un mancato funzionamento del mercato possono aggiungere valore sostanziale a tale processo;
23. chiede alla Commissione che, al fine di evitare duplicazioni, proceda a creare nuove strutture soltanto dopo aver debitamente analizzato i finanziamenti ed effettuato un inventario dei servizi di consulenza già disponibili negli Stati membri, verificando adeguatamente la loro efficienza e la reale necessità di creare nuove strutture;
Promuovere i cluster e le reti dell'UE
24. sostiene il suggerimento della Commissione di migliorare la cooperazione tra le varie associazioni d'imprese, le camere di commercio e gli altri soggetti attivi sul mercato unico e nei paesi terzi al fine di facilitare i partenariati di imprese e promuovere i cluster e l'accesso a nuovi mercati, favorendo il processo di internazionalizzazione dal livello della singola impresa al livello della rete o delle filiere multi localizzate, per favorire progetti di internazionalizzazione più complessi e duraturi e che coinvolgano una pluralità di imprese ed altre organizzazioni ed istituzioni pubbliche di supporto;
25. sottolinea l'importanza del territorio nel quale la piccola e media impresa opera e invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare in maniera continuativa con gli enti locali per valorizzare il lavoro in rete;
26. ritiene opportuno promuovere la creazione di joint venture o altri accordi di partenariato tra o con le PMI come strategia per penetrare in nuovi mercati, sviluppare progetti di investimenti diretti nel mercato unico e nei paesi terzi e partecipare a gare d'appalto; invita la Commissione a mobilitare risorse al fine di promuovere tale cooperazione transnazionale;
27. osserva che i cluster e le reti possono spesso essere creati in maniera virtuale, oltre che fisicamente; incoraggia gli Stati membri a promuovere gli strumenti e le risorse necessari per agevolare la creazione di cluster e reti virtuali;
28. invita gli Stati membri a sostenere attivamente il ruolo della Commissione nel promuovere l'accesso delle PMI ai mercati di paesi terzi nei consessi e nelle conferenze internazionali;
Azioni future
29. raccomanda alla Commissione di considerare tutte le dimensioni correlate all'internazionalizzazione, in particolare quelle dell'esportazione e dell'importazione, comprese le varie forme di partenariato e di cooperazione economici; osserva che la comunicazione non pone sufficientemente l'accento su questa seconda dimensione;
30. auspica una maggiore integrazione delle politiche dell'Unione a favore delle PMI con particolare riferimento all'innovazione, alla crescita, all'internalizzazione, alla produttività, al contenimento dei costi e alla riduzione della burocrazia, alla qualità del capitale umano, alla responsabilità sociale;
31. accoglie con favore il nuovo programma per la competitività delle PMI (COSME); sottolinea le azioni efficaci del Programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP); ritiene che tali azioni – quali il gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi e la rete Enterprise Europe – dovrebbero essere mantenute e ampliate ulteriormente nel quadro del nuovo programma; sottolinea la necessità di migliorare l'accesso ai finanziamenti per le PMI e di rafforzare il ruolo che il settore privato potrebbe svolgere; chiede una semplificazione e una razionalizzazione dei vari strumenti dell'Unione dedicati all'accesso al credito, alle garanzie o al venture capital, in particolare per le PMI con progetti di internazionalizzazione; chiede un riesame dei costi e la disponibilità di servizi bancari di base per le PMI che partecipano a scambi commerciali transfrontalieri, in particolare con più valute, anche al di fuori dell'UE; invita gli Stati membri a esaminare la possibilità di utilizzare parte delle loro entrate nazionali derivanti dalle imposte sulle società per facilitare l'accesso a garanzie sui prestiti per le PMI; sottolinea che tutti gli strumenti, in particolare quelli non finanziari, dovrebbero essere adottati sulla base di una valutazione critica del CIP e in stretta collaborazione con le organizzazioni di PMI;
32. sottolinea la necessità di aumentare in modo significativo gli stanziamenti di bilancio per il programma COSME nel quadro finanziario pluriennale (QFP), tenuto conto in particolare dei fallimenti di mercato rispetto al finanziamento delle PMI e l'esigenza di aumentare il sostegno dell'UE ai trasferimenti di imprese; ritiene a tale proposito che la linea di demarcazione tra COSME e Orizzonte 2020 in termini di attività e bilancio meriti un ulteriore approfondimento, per permettere alle PMI di orientarsi più facilmente;
33. invita gli Stati membri ad assicurarsi che le PMI dispongano di sufficienti garanzie per l'esportazione;
34. sottolinea l'importanza di disporre di imprenditori competenti e qualificati per affrontare le sfide del commercio internazionale; invita la Commissione a promuovere il programma «Erasmus per giovani imprenditori» e ad esaminare le possibilità di un «Erasmus Mundus per gli imprenditori», al fine di dare la possibilità agli imprenditori capaci di acquisire esperienza presso i centri di eccellenza al di fuori dell'UE e, grazie a questi, di organizzarsi in rete, anche attraverso un'alta formazione culturale di impresa che permetta di avere una visione imprenditoriale a livello internazionale per dotarsi degli strumenti necessari e fondamentali per concorrere in un mercato globale; invita la Commissione e gli Stati membri a integrare nel programma «Erasmus per tutti» i giovani imprenditori e le politiche industriali, attraverso politiche europee afferenti al programma;
35. accoglie con favore la proposta della Commissione sulla revisione della normalizzazione europea; sottolinea la necessità di un sistema più coerente di norme internazionali per consentire l'interoperabilità e ridurre gli ostacoli che le PMI incontrano nell'aprirsi alla dimensione internazionale;
36. è favorevole a un sistema di normalizzazione europeo che coinvolga le PMI in maniera più sistematica nei processi decisionali, utilizzando nel contempo il principio comprovato della delega nazionale; invita la Commissione ad adottare le misure necessarie affinché le norme elaborate dagli organismi europei di normazione siano maggiormente accessibili alle PMI a costi inferiori, al fine di consentire l'interoperabilità e ridurre alcuni dei notevoli ostacoli che le PMI incontrano nell'estendersi a livello internazionale; sottolinea che l'adattamento della politica europea di normalizzazione delle TIC agli sviluppi politici e di mercato è essenziale per coinvolgere le PMI nell'e-business, e-commerce, trasporto merci informatizzato e sistemi di trasporto intelligenti (STI), ecc.;
37. sottolinea che l'introduzione di un sistema semplice, efficace e accessibile di tutela dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) e dei diritti d'autore è fondamentale per promuovere l'internazionalizzazione delle PMI; ritiene che le PMI necessitino di un'efficace tutela dei DPI per incoraggiare lo sviluppo di nuove tecnologie quale base per le loro attività internazionali;
38. rileva la mancanza di risorse a disposizione delle PMI per combattere le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) che esse subiscono sui mercati terzi; chiede iniziative concrete da parte dell'UE al fine di migliorare la protezione dei diritti di proprietà intellettuale delle PMI nei paesi terzi, come è stato conseguito dall'helpdesk DPI per le PMI in Cina; osserva che questo modello di helpdesk è attualmente in fase di estensione, attraverso un'iniziativa pilota, ad una rosa di paesi ASEAN e del Sud America; sottolinea la necessità di effettuare una corretta valutazione degli helpdesk esistenti, al fine di ottimizzare il funzionamento del modello prima di estenderlo ulteriormente; esorta la Commissione, una volta tratte le lezioni da questa valutazione, ad adottare helpdesk simili nei mercati prioritari sui quali il DPI è un problema importante; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare la cooperazione doganale nell'UE e con i paesi terzi relativamente al sequestro delle merci contraffatte e a semplificare le procedure doganali;
39. sottolinea l'importanza di istituire un quadro normativo UE semplificato e trasparente nell'ambito degli appalti pubblici, affinché le PMI abbiano maggiore accesso ai contratti pubblici, sia all'interno dell'UE sia nei paesi terzi, anche mediante l'applicazione del principio «una sola volta» e l'uso di sistemi di trasmissione elettronica, nonché applicando il codice europeo di buone pratiche per facilitare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici; ritiene che gli appalti pubblici costituiscano uno strumento pubblico efficace per sostenere le capacità d'innovazione tecnica delle PMI nazionali e permettere che tali imprese crescano fino a raggiungere le dimensioni necessarie per poter avviare il processo di internazionalizzazione; chiede una migliore definizione degli appalti nonché l'apertura dei servizi agli appalti pubblici;
40. attende che la Commissione adotti un'iniziativa atta ad assicurare che le PMI dell'UE godano di un accesso agli appalti pubblici nei mercati terzi pari a quello di altre imprese; auspica che la proposta di recente pubblicazione relativa a un regolamento sul mercato degli appalti pubblici dell'UE possa favorire una reciprocità di apertura, che sarebbe vantaggiosa per le PMI dell'Unione; chiede che l'UE elabori un'ambiziosa politica industriale comune fondata sull'incentivazione della ricerca e dell'innovazione, che benefici di finanziamenti innovativi quali i project bond e che sostenga lo sviluppo delle PMI, segnatamente attraverso l'accesso agli appalti pubblici, affinché esse possano conservare la loro competitività rispetto ai nuovi attori di rilievo dell'industria e della ricerca; invita l'UE a valorizzare la produzione europea fornendo ai consumatori informazioni di migliore qualità, in particolare attraverso l'adozione del regolamento sul marchio di origine («made-in») dei prodotti importati nell'UE;
41. esorta gli Stati membri a concludere, quanto prima e al più tardi alla fine del 2012, un accordo sul brevetto europeo, in quanto è essenziale che l'UE offra alle imprese un accesso semplice e a costi contenuti alla tutela dei brevetti nel mercato unico, analogamente a quanto previsto dai loro concorrenti negli Stati Uniti, in Cina e in Giappone;
42. raccomanda che gli attuali centri UE per le PMI siano ampliati tenendo debitamente conto delle conclusioni della valutazione dell'efficacia dei centri esistenti e dei principi orientativi generali; rileva che tali centri funzionerebbero meglio in combinazione con helpdesk adeguati alle esigenze comuni, come «negozi one-stop» con punti di contatto unici per le PMI dell'UE nei paesi terzi; ritiene che le iniziative comunitarie dovrebbero concentrarsi sui settori in cui effettivamente operano le PMI;
43. chiede di definire in modo più chiaro i mercati prioritari delle PMI sulla base dell'agenda per i negoziati commerciali dell'UE; ricorda che tra i mercati prioritari dovrebbero certo essere annoverati quelli ad alto tasso di crescita, come i paesi BRIC, ma che si deve anche tenere conto delle opportunità di internazionalizzazione captate dalle PMI nei paesi sviluppati e nelle regioni vicine; riconosce, pertanto, la crescita dei mercati ospitanti e le lacune nelle strutture di sostegno esistenti quali criteri principali di elaborazione di un elenco dei mercati prioritari; raccomanda che molti dei paesi confinanti con l'UE, soprattutto quelli dei Balcani occidentali e dell'area del Mediterraneo o quelli che condividono le frontiere con l'UE, siano aggiunti all'elenco, visto che la maggior parte delle PMI esportano inizialmente verso partner commerciali nei paesi vicini e che il commercio dell'UE con questi paesi svolge un ruolo importante nella loro crescita e stabilità;
44. esorta la Commissione a garantire che le esigenze e gli interessi specifici delle PMI siano tenuti presenti in tutti i negoziati commerciali; osserva che sarebbe opportuno, a tale riguardo, individuare i settori negoziali in cui le PMI incontrano più problemi rispetto ad altre categorie di imprese e concentrarsi su tali aspetti in fase di negoziazione degli accordi commerciali con paesi terzi; sostiene una riforma del quadro multilaterale per coinvolgere le PMI nell'OMC e per garantire un arbitrato e una risoluzione delle controversie più rapidi per le PMI;
45. sottolinea che gli investimenti all'estero costituiscono la forma di internazionalizzazione più impegnativa per le PMI; raccomanda che in futuro, quando l'UE si troverà a negoziare trattati bilaterali d'investimento, sia tenuta in considerazione l'esigenza delle PMI di un maggior livello di sicurezza per i propri investimenti esteri diretti;
46. ritiene che un accesso migliore, più rapido e meno costoso da parte delle PMI alle procedure antidumping sia fondamentale ai fini di una loro più efficace tutela dalle pratiche commerciali sleali dei partner commerciali; invita la Commissione a tenere in debito conto tale problematica in fase di riforma degli strumenti di difesa commerciale dell'UE;
47. apprezza le iniziative volte a promuovere i contatti tra imprese previste negli accordi bilaterali di libero scambio; ricorda che le sfide relative all'individuazione e all'instaurazione di contatti con potenziali clienti all'estero e all'istituzione di catene di approvvigionamento affidabili pongono ostacoli notevoli alla volontà delle PMI di accedere ai mercati di esportazione e che soprattutto le aziende più piccole e le microimprese fanno affidamento su intermediari per vendere i propri prodotti all'estero;
2.Oneri amministrativi Approccio normativo
48. plaude al raggiungimento dell'obiettivo del 2012 di minimizzare gli oneri amministrativi, ma ritiene che vi sia ancora molto da realizzare; esorta la Commissione a riesaminare la legislazione esistente e a presentare nuovi ambiziosi obiettivi di riduzione, in linea con la normativa europea per le piccole imprese (SBA) e il principio «pensare anzitutto in piccolo» (Think Small First); ritiene che tale nuovo obiettivo debba essere un obiettivo netto che tenga conto della nuova legislazione adottata dopo la fissazione dell'obiettivo; raccomanda che il nuovo obiettivo sia misurabile e verificabile e consegua un miglioramento qualitativo, per esempio riducendo la mole di documenti richiesti alle PMI e garantendo che queste ultime non debbano affrontare scadenze irrealistiche per la presentazione della documentazione; ritiene che il gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti debba svolgere un ruolo centrale e costante nella supervisione dei progressi conseguiti su tale obiettivo di riduzione;
49. invita gli Stati membri e la Commissione a concludere accordi che consentano alle PMI di operare in tutta Europa e di commercializzare le loro idee, garantendo loro un accesso migliore ai mercati e riducendo la burocrazia;
50. sottolinea la sua delusione in merito all'applicazione superficiale e non uniforme del test PMI da parte della Commissione; ribadisce che tale test dovrebbe costituire sistematicamente un capitolo fisso della valutazione d'impatto; invita la Commissione a chiarire la ragione per cui non sia stato condotto un test PMI adeguato per il pacchetto di misure sulla tutela dei dati e ad agire in modo rapido e concreto per porre rimedio a tale omissione;
51. appoggia con forza l'attenzione posta sulle microimprese in un «test PMI» rafforzato e prende nota dell'idea di escludere automaticamente le microimprese da qualsiasi regolamentazione prevista; ritiene tuttavia che un'esenzione potrebbe essere applicata solo laddove le esigenze specifiche delle microimprese non possano essere soddisfatte con soluzioni adattate o regimi agevolati, come dimostrato dal «test PMI»; insiste pertanto sull'introduzione di una microdimensione quale parte integrante del test PMI, al fine di valutare sistematicamente tutte le opzioni disponibili; ricorda che qualsiasi soluzione o soluzione adattata non dovrebbe interferire con i requisiti fondamentali dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con i diritti fondamentali dei lavoratori dell'UE o con i principi fondamentali della legislazione ambientale dell'Unione; sottolinea che se le microimprese sono incluse appieno nell'ambito di applicazione di una disposizione, i motivi di tale inclusione devono essere chiaramente dimostrati dai risultati sul test PMI;
52. sottolinea la necessità di migliorare l'efficienza nel recepimento della normativa UE nel diritto nazionale; invita la Commissione a una maggiore armonizzazione della normativa, per ridurre l'ambito della sovraregolamentazione (gold-plating) e a un utilizzo più sistematico del test PMI; chiede alla Commissione di valutare la misura in cui l'applicazione della «check-list per la buona attuazione della normativa UE»(7) possa essere introdotta sotto forma di obbligo per gli Stati membri a beneficio del mercato unico;
53. esorta i governi nazionali ad applicare un approccio «rispetta o spiega» in analogia alle disposizioni in materia di governance societaria; sottolinea che, nell'ambito di tale approccio, i governi sarebbero tenuti a giustificare debitamente l'attuazione di disposizioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla normativa europea;
54. si rammarica del fatto che solo pochi Stati membri applichino sistematicamente un test PMI nel proprio processo decisionale nazionale; invita la Commissione a presentare, e il Consiglio a sostenere una proposta per requisiti minimi, inclusi orientamenti per l'attuazione di test PMI a livello nazionale, in base alle migliori prassi ottenute dal test PMI applicato dalla Commissione e a livello nazionale;
55. chiede un «controllo di qualità» della normativa europea esistente, per eliminare le incongruenze e le norme obsolete o inefficaci;
56. chiede che, nell'ambito dei controlli d'idoneità, vengano indicati i settori su cui gravano oneri eccessivi, incoerenze o una legislazione inefficace, con un impatto negativo sulle PMI; invita la Commissione ad assicurare che siano mantenuti gli obiettivi relativi alle disposizioni in materia di salute, sicurezza e uguaglianza, nonché in campo sociale;
57. sostiene con convinzione l'idea del «one in, one out» quale principio guida per la normativa europea relativa al mercato interno, allo scopo di evitare di introdurre qualsiasi nuova normativa che imponga costi alle PMI senza avere prima identificato regolamentazioni esistenti in un dato settore e di valore equivalente che possano essere eliminate;
58. chiede che il ruolo della rete dei rappresentanti delle PMI sia rafforzato, in quanto apporta un reale valore aggiunto alla comunicazione e al coordinamento tra gli Stati membri e tra il livello nazionale ed europeo, dalla formulazione delle politiche all'attuazione della normativa; chiede alla Commissione e all'amministrazione nazionale di garantire che i rappresentanti delle PMI possano agire in modo indipendente e seguire un approccio interdisciplinare nell'assicurare che gli interessi delle PMI siano tenuti in considerazione in tutti gli ambiti di definizione delle leggi e delle politiche; insiste affinché i rappresentanti delle PMI siano fortemente coinvolti nelle procedure del test PMI; incoraggia altresì a rafforzare le organizzazioni della società civile che operano al fine di unire le PMI dell'UE e chiede che le esigenze di tali organizzazioni siano prese in considerazione nell'ambito delle procedure amministrative e legislative;
59. sottolinea l'importanza di consultare le parti sociali al momento della pianificazione delle misure nazionali volte a rafforzare e a promuovere le PMI;
Definizione di PMI
60. prende atto della valutazione attuale della definizione di PMI, che comprende già oltre il 99% di tutte le imprese europee; invita la Commissione a prendere in esame gli effetti di: a) un aumento della flessibilità e un'attenuazione dei disincentivi alla crescita (ad esempio estendendo i periodi di transizione a tre anni), b) un adeguamento del fatturato e del tetto del bilancio agli sviluppi economici e c) consentire una considerazione più differenziata delle singole sottocategorie;
61. invita la Commissione e gli Stati membri a creare un regime specifico di visti, nel quadro dell'accordo di Schengen, collegato alle attività di importazione/esportazione;
Ulteriori misure
62. sottolinea il ruolo del mercato unico quale elemento chiave per creare il migliore ambiente possibile per le PMI; deplora il fatto che in molti settori esso ancora non sia una realtà, in particolare per quanto riguarda la sua dimensione digitale; invita pertanto la Commissione a insistere sull'attuazione del mercato unico digitale entro il 2015, anche promuovendo lo sviluppo dell'infrastruttura e delle tecnologie a banda larga, al fine di costringere gli Stati membri ad attuare ed applicare la legislazione esistente ed a presentare nuove proposte, laddove una normativa nel settore del mercato interno non sia ancora presente, in particolare con l'obiettivo di ridurre i costi e la burocrazia dell'attività commerciale;
63. invita la Commissione ad accelerare le connessioni a banda larga ad alta velocità nelle regioni dell'UE, per garantire la massima partecipazione delle PMI al mercato interno digitale;
64. riconosce che il cloud computing può incrementare in modo significativo l'efficienza e la produttività delle PMI; invita pertanto la Commissione a sviluppare un quadro europeo per il cloud computing che sia aperto ad altri cloud mondiali;
65. si rammarica che l'UE sia in ritardo rispetto ad altri attori globali come il Giappone e la Corea del sud, con solo il 2% delle connessioni Internet a fibra ottica; invita pertanto gli Stati membri e la Commissione ad accelerare la diffusione e l'adozione della banda larga ultraveloce;
66. riconosce che il commercio elettronico è un potente strumento per le PMI che vogliono accedere a nuovi mercati e ampliare la loro clientela; invita pertanto la Commissione ad agevolare il commercio elettronico transfrontaliero, per esempio con la creazione di un sistema di pagamenti online affidabile, sicuro ed efficiente;
67. sottolinea che l'UE deve agire con urgenza per dare alle PMI e agli imprenditori la fiducia e i mezzi per effettuare scambi commerciali online, al fine di incrementare il commercio transfrontaliero; chiede pertanto una semplificazione dei regimi di concessione delle licenze e l'istituzione di un quadro di riferimento efficace in materia di diritti d'autore;
68. invita la Commissione a incoraggiare la libera circolazione dei servizi, ampliando e dando piena attuazione alla direttiva sui servizi, per concedere alle PMI e agli imprenditori una possibilità reale di crescere e vendere servizi e prodotti ai 500 milioni di consumatori dell'UE;
69. invita gli Stati membri ad approfittare dei vantaggi offerti dall'amministrazione elettronica e ad introdurre soluzioni di e-governance;
70. incoraggia la segreteria generale della Commissione, in collaborazione con le associazioni d'imprese e le altre parti interessate, a istituire un premio annuale riservato al collegio dei Commissari da assegnare al Commissario e/o allo Stato membro nel quadro del semestre europeo che abbia applicato il principio del «pensare anzitutto in piccolo» nel modo più efficace e soddisfacente;
71. chiede di semplificare gli strumenti dell'UE per le PMI e di renderli maggiormente accessibili per queste ultime; osserva che troppo spesso i programmi dell'UE si rivelano eccessivamente burocratici per essere utilizzati dalle PMI;
72. sottolinea che è necessario attuare e applicare misure di semplificazione di ampia portata, ivi compresi metodi di rimborso semplificati, per aiutare le PMI a prendere parte ai programmi finanziati dall'UE;
3.Rafforzare la competitività industriale e delle PMI
73. accoglie favorevolmente la comunicazione della Commissione intitolata «Politica industriale: rafforzare la competitività» (COM(2011)0642) nonché il documento di lavoro della Commissione sui «test di competitività» (SEC(2012)0091);
74. prende atto del fatto che la Commissione ha avviato l'attuazione del concetto di prova di concorrenzialità e una valutazione a posteriori della legislazione; insiste affinché la Commissione applichi tale concetto in modo coerente e approfondito, anche nei casi in cui le eventuali modifiche delle disposizioni d'attuazione della legislazione dell'UE incidano sulla competitività industriale (per esempio in caso di modifica delle norme relativa alla messa all'asta delle quote di emissioni); invita la Commissione a riferire periodicamente in merito ai progressi conseguiti in questo settore;
75. ritiene che sia necessario organizzare campagne regionali di promozione volte a incoraggiare lo spirito imprenditoriale, con la partecipazione delle organizzazioni imprenditoriali locali, per presentare le buone prassi in materia e organizzare tavole rotonde con gli imprenditori che hanno avuto successo, il che consentirebbe di far conoscere la cultura imprenditoriale nelle regioni;
76. sottolinea che il libero scambio e l'accesso ai mercati globali rappresentano un catalizzatore fondamentale per il lavoro e la crescita e un fattore decisivo per consentire alle PMI dell'UE di assumere un ruolo di primo piano sui mercati mondiali; sottolinea pertanto l'importanza di compiere progressi nell'ambito dei negoziati commerciali, per ridurre ulteriormente le barriere normative al commercio che colpiscono le PMI in modo sproporzionato;
77. accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia riconosciuto, nell'ambito delle sue varie strategie e comunicazioni, l'importanza del settore manifatturiero per la crescita sostenibile e l'occupazione nell'UE; ribadisce la necessità di una politica industriale integrata basata sui principi dell'economia sociale di mercato e che sostenga la transizione verso un'economia sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse e resiliente;
78. sottolinea l'importanza di incoraggiare il coinvolgimento delle PMI a livello locale e regionale nei piani di efficienza energetica e tutela dell'ambiente, dato che la loro partecipazione in tali settori determinerà un aumento significativo delle opportunità commerciali;
79. riconosce che se gli Stati membri devono conseguire gli obiettivi per un'Europa innovativa, intelligente e inclusiva previsti dalla strategia UE 2020, occorre che essi tengano conto delle PMI e delle microimprese, facilitandone la creazione, in quanto queste possiedono un potenziale significativo per creare nuova occupazione, in particolare l'occupazione giovanile, e possono in tal modo contribuire a ridurre la povertà e l'esclusione sociale; rileva che diventare lavoratore indipendente e avviare una microimpresa può rappresentare una buona opportunità, anche flessibile, in particolare per le donne;
80. constata che le PMI svolgono un ruolo importante per assicurare la stabilità sociale, la coesione sociale e l'integrazione, in particolare nelle regioni che si trovano ad affrontare effetti negativi sull'andamento demografico; chiede alla Commissione e agli Stati membri di assistere le PMI nel creare un ambiente di lavoro che incoraggi i lavoratori a rispettare le norme previste dal diritto del lavoro e quelle in materia di protezione del lavoro e della salute, contribuendo, in tal modo, al benessere sociale e alla lotta alla povertà;
81. sottolinea che andrebbero incoraggiati un accesso agevolato al microcredito attraverso lo strumento europeo di microfinanziamento e l'ulteriore sviluppo di tale strumento nel quadro del programma per il cambiamento e l'innovazione sociale per il periodo 2014-2020 e il futuro del Fondo sociale europeo (FES), di modo che in particolare i fondatori di microimprese provenienti da fasce socialmente svantaggiate della popolazione possano accedere agli strumenti finanziari adeguati; esorta, a tal proposito, la Commissione a introdurre negli strumenti finanziari gestiti attraverso il Fondo europeo per gli investimenti uno speciale riferimento alle cooperative;
82. osserva che nei casi di prestazione transfrontaliera di servizi, lo sportello unico, in stretta collaborazione con le parti sociali, informa in modo esaustivo anche sulle condizioni di lavoro vigenti nel paese in cui deve essere prestato il servizio;
83. ritiene che l'imprenditoria e le giuste condizioni quadro per la crescita e la competitività delle PMI, anche mediante investimenti nelle infrastrutture quali le infrastrutture verdi, possano facilitare fortemente l'uscita dalla crisi economica; sottolinea la necessità di promuovere il potenziale imprenditoriale dove il tasso di creazione di PMI è inferiore alla media in tutti i segmenti della società, oltre che nei settori in cui l'imprenditoria è necessaria in relazione a gruppi specifici, in particolare i giovani e le donne;
84. ritiene che qualsiasi revisione della normativa dei mercati finanziari debba consentire alle PMI di raccogliere maggiori finanziamenti attraverso i mercati dei capitali, al fine di ridurre la dipendenza dai prestiti bancari;
85. reputa che, nella riforma in atto dei fondi strutturali, le PMI dovrebbero essere tenute in seria considerazione, ove opportuno e laddove ciò favorisca condizioni quadro regionali per la crescita e la creazione di sinergie con altri programmi e iniziative dell'UE; ritiene che occorra ridurre la burocrazia, ad esempio accettando norme di revisione e rendicontazione aziendali proporzionate e introducendo regole comuni per tutti i fondi e i programmi in occasione della revisione del regolamento finanziario;
86. invita gli Stati membri a recepire quanto prima la direttiva sui ritardi di pagamento negli ordinamenti nazionali, per contribuire a fornire ulteriore liquidità alle PMI nell'attuale crisi economica;
87. chiede strumenti dell'UE più efficaci, più semplici e maggiormente coordinati dedicati all'accesso al credito o al capitale di rischio, in particolare per le PMI con progetti di internazionalizzazione;
88. chiede tutele efficaci per i portafogli delle PMI, tenuto conto dei maggiori requisiti di capitale per le banche, nel quadro dell'attuazione del programma di controllo di Basilea III e del processo di riduzione della leva finanziaria attuato di recente da numerose banche, tenendo conto, nel contempo, dell'effetto cumulativo della normativa in materia di servizi finanziari;
89. sottolinea che l'azione dell'UE nell'ambito delle PMI non costituisce un sostituto, ma piuttosto un complemento delle azioni degli Stati membri e delle regioni ed è intesa a realizzare tali sforzi sulla base del principio del «più per più e meno per meno», per cui gli Stati membri che offrono maggiore sostegno alle PMI dovrebbero ricevere più sostegno da parte dell'UE; esorta pertanto gli Stati membri ad attuare programmi ambiziosi basati sugli incentivi per promuovere ulteriormente l'imprenditoria; chiede che tali programmi includano misure per migliorare l'accesso al finanziamento e ai mercati, attenuare gli obblighi amministrativi e dare una migliore istruzione imprenditoriale nei programmi scolastici a tutti i livelli; ritiene che tali misure dovrebbero sostenere le iniziative del settore privato che consentono di ridurre i tempi per ottenere piccoli finanziamenti, come i partenariati tra banche e professionisti della contabilità; suggerisce di organizzare concorsi generali per gli studenti basati sulla pratica e a livello regionale, per valutare le loro conoscenze lessicali e il loro spirito imprenditoriale;
90. sostiene le iniziative del settore privato volte a facilitare l'accesso delle PMI, in particolare le microimprese, ai finanziamenti, quali i partenariati tra banche e professionisti della contabilità, che mirano a ridurre a 15 giorni il termine necessario per ottenere un piccolo finanziamento (inferiore a 25 000 euro); ritiene che tali partenariati siano efficaci per le microimprese poiché da un lato i professionisti della contabilità preparano e trasmettono online tutti i documenti finanziari necessari alle banche e forniscono un'assicurazione moderata in merito ai dati previsionali forniti dalle microimprese, mentre dall'altro lato le banche mettono a disposizione online richieste di finanziamento standardizzate e motivano il rifiuto di un finanziamento;
91. invita la Commissione a prendere in esame nuove iniziative per la raccolta di fondi per imprenditori e imprese in via di avviamento, come il finanziamento partecipativo, per valutare in che modo dette iniziative possano andare a vantaggio delle PMI e stabilire se debbano essere promosse; sottolinea inoltre che occorre valutare l'esigenza di un quadro legislativo nel cui ambito organizzare tali pratiche a livello dell'UE;
92. chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire, nel prossimo quadro finanziario pluriennale, un accesso più semplice per le PMI ai finanziamenti europei, per migliorare il loro accesso al mercato interno;
93. invita gli Stati membri e la Commissione a rendere più facili le opportunità di investimento per la creazione di imprese innovative, eliminando gli ostacoli che frenano la nascita di un mercato dei capitali di rischio su scala unionale;
94. afferma che occorre identificare ed eliminare gli ostacoli che limitano la crescita delle microimprese e delle PMI e il loro ulteriore sviluppo;
95. esorta la Commissione a colmare le lacune nelle conoscenze e nelle competenze delle PMI relative a modelli di tecnologie, pratiche e imprese verdi; raccomanda di intervenire per identificare le esigenze in termini di competenze e colmare le lacune presenti nel mercato del lavoro attraverso strategie di istruzione e formazione professionale e programmi di formazione e sviluppo delle competenze incentrati sulle PMI;
96. ritiene che i futuri programmi COSME, Orizzonte 2020 e i programmi dei fondi strutturali nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale debbano destinare fondi sufficienti a sostenere gli sforzi delle PMI nell'ambito dell'innovazione e della creazione di posti di lavoro in modo sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse;
97. chiede che i nuovi strumenti finanziari che saranno sviluppati nei programmi di sostegno alle PMI, come COSME, tengano conto non solo dello stato patrimoniale delle PMI, ma anche dei cosiddetti «valori intangibili», in modo che l'accesso al credito preveda forme di riconoscimento del capitale intellettuale delle PMI;
98. chiede di prevedere un bilancio ambizioso per lo strumento per le PMI istituito nel quadro del programma Orizzonte 2020, che fornirà un sostegno mirato a PMI innovative e con un elevato potenziale di crescita; ritiene che lo strumento debba essere fornito da un'unica struttura dedicata, adattata alle specifiche esigenze delle PMI;
99. sottolinea che il potenziale degli strumenti di ingegneria finanziaria dovrebbe essere sviluppato ulteriormente, in modo da consentire sia l'elaborazione di progetti strategici qualitativi che la partecipazione di soggetti privati – segnatamente le PMI – e di capitale privato ai progetti europei; richiama l'attenzione sul fatto che l'attuale sottoutilizzo degli strumenti di ingegneria finanziaria, a causa della loro eccessiva complessità, rende estremamente urgente il dibattito sulla loro governance;
100. sottolinea che i Fondi strutturali – tramite gli strumenti finanziari – dovrebbero continuare a fornire finanziamenti alle PMI mediante capitali, garanzie e prestiti agevolati ed evidenzia la necessità di semplificare le procedure amministrative complesse, soprattutto a livello nazionale, e di evitare che le disposizioni siano applicate in modo sostanzialmente diverso dalle autorità di gestione e dagli organismi intermedi;
101. chiede alla Commissione di stabilire una tabella di marcia su un'imposizione fiscale competitiva per le PMI, incoraggiando gli Stati membri ad adeguare i propri regimi tributari nella prospettiva di ridurre, per le giovani aziende, i costi salariali che non riguardano il lavoro e di consentire a tali aziende di conservare una quota maggiore dei propri utili per reinvestire nell'azienda stessa; suggerisce che la tabella di marcia sia basata sulle buone pratiche e includa progetti pilota;
102. chiede di compiere maggiori sforzi per l'attuazione del riconoscimento reciproco, al fine di facilitare le attività transfrontaliere delle PMI; chiede l'istituzione di uno sportello unico per l'IVA, affinché gli imprenditori possano espletare i propri adempimenti nel paese di origine dell'impresa;
103. invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a uniformare le condizioni applicabili a tutte le forme di finanziamento; raccomanda di adottare misure urgenti affinché le imprese siano meno dipendenti dal debito; sostiene l'attuazione della neutralità fiscale tra capitale e debito;
104. esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere la continuità delle PMI, attraverso un ambiente regolamentare che faciliti il trasferimento della proprietà delle imprese; raccomanda l'eliminazione delle barriere fiscali (imposta sulle successioni, imposta sulle donazioni ecc.) che potrebbero mettere a repentaglio la continuità delle imprese familiari;
105. sottolinea la necessità di una riduzione delle imposte che gravano sul lavoro e sugli investimenti;
106. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure concrete per promuovere l'imprenditoria sociale in Europa, in particolare migliorandone l'accesso ai finanziamenti pubblici e privati, riducendo le discriminazioni salariali fra i generi, promuovendo misure per la conciliazione tra vita professionale e familiare e aumentando la mobilità e il riconoscimento della manodopera qualificata, oltre a migliorare la qualità e la disponibilità di consulenze in merito alla responsabilità sociale delle imprese (RSI) per le PMI; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure specifiche per promuovere l'imprenditoria sociale in Europa, in particolare migliorando l'accesso ai finanziamenti pubblici e privati ed aumentando la mobilità e il riconoscimento dei lavoratori competenti e degli apprendisti; sottolinea, tuttavia, che ciò non dovrebbe portare a una categorizzazione degli imprenditori in «buoni» e «cattivi»;
107. sottolinea l'importanza di un approvvigionamento di materie prime affidabile, anche per le medie imprese nel settore industriale; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure concrete per assicurare in maniera sostenibile l'approvvigionamento di materie prime e aumentarne l'utilizzo efficiente, garantendo in particolare un accesso libero ed equo alle materie prime scambiate sui mercati internazionali e la promozione dell'utilizzo efficiente e del riciclaggio delle risorse che tenga conto del rapporto costi-benefici;
108. invita il Consiglio europeo a mantenere la dotazione finanziaria destinata alla politica di coesione per il prossimo periodo di programmazione, poiché i Fondi strutturali e il Fondo di coesione sono tra gli strumenti più efficaci di cui dispone l'UE per creare crescita e occupazione, aumentare la competitività dell'economia europea e sostenere le PMI;
109. invita gli Stati membri a incoraggiare lo sviluppo e la competitività dei diversi tipi di PMI e a rispondere alle loro esigenze specifiche tramite provvedimenti su misura; sottolinea come il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione contribuiscano a sviluppare e a migliorare l'infrastruttura dei trasporti, dell'energia, dell'ambiente e della banda larga, creando così un contesto favorevole alle imprese, tale da attrarre gli investimenti e rafforzare la competitività; sottolinea la necessità di promuovere l'imprenditorialità e di sostenere maggiormente le PMI, riconoscendo il ruolo fondamentale che esse svolgono nel promuovere la competitività economica;
110. sottolinea la necessità di un migliore coordinamento e di una migliore sinergia tra le diverse politiche e i diversi strumenti unionali, nazionali regionali e locali direttamente indirizzati alle PMI; sottolinea che le iniziative e gli strumenti finanziari esistenti per dare sostegno alle PMI dovrebbero essere gestiti in modo più coerente e dovrebbero integrarsi a vicenda; sottolinea la necessità di ridurre la frammentazione e di consolidare e promuovere i regimi di sostegno finanziario per le PMI, onde garantire una maggiore condivisione e un maggior coordinamento delle risorse a livello unionale, nazionale, regionale e locale; pone in rilievo il fatto che, se si adeguano gli investimenti e gli aiuti diretti alle PMI in funzione della diversità regionale, anche la competitività aumenterà;
111. reputa che l'obiettivo dei finanziamenti destinati alle PMI a titolo del FESR sia stimolare la competitività in tutte le regioni dell'Unione in modo da conseguire lo sviluppo economico, sociale e territoriale, in linea con gli obiettivi della politica di coesione;
112. segnala che i Fondi strutturali, segnatamente il FESR, rappresentano uno strumento importante per sostenere le PMI innovative stimolandone la competitività e, soprattutto, l'internazionalizzazione e sottolinea che l'ammissibilità a questo tipo di sostegno dovrebbe pertanto essere interpretata nel senso più ampio possibile; invita le regioni a cogliere le opportunità loro offerte dai regolamenti a sostegno dei rispettivi programmi operativi;
113. sottolinea la necessità di applicare incentivi finanziari per stimolare la creazione di nuovi posti di lavoro nelle PMI;
114. segnala che i programmi europei di cooperazione territoriale sostengono le attività di «networking»e di scambio di conoscenze e competenze fra le organizzazioni di diverse regioni europee e potrebbero rappresentare uno strumento utile per creare nuove opportunità commerciali;
115. ritiene che i Fondi strutturali, e in particolare il FSE, svolgano un ruolo importante ai fini dell'acquisizione di conoscenze e competenze, del «networking» e dello scambio di buone pratiche; reputa che gli investimenti in capitale umano e nei progetti di cooperazione forniscano un contributo essenziale al rafforzamento della competitività delle PMI europee;
o o o
116. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
«L'Europa può fare meglio – Relazione sulle buone pratiche degli Stati membri per l'attuazione della normativa UE con il minor onere amministrativo», presentata dal gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi il 15 novembre 2011.
Secondo Eurostat il numero totale di persone occupate è aumentato, passando da 2,4 milioni nel 2000 a 3 milioni in 2008 e dovrebbe raggiungere i 3,4 milioni nel 2012 – (aprile 2012).
– vista la dichiarazione congiunta del vertice UE-USA, rilasciata il 28 novembre 2011(1), e la dichiarazione congiunta UE-USA del Consiglio economico transatlantico (CET) rilasciata il 29 novembre 2011(2),
– viste le lettere bipartisan del 22 febbraio 2012, da parte di 20 senatori statunitensi, e del 14 maggio 2012, da parte di 51 membri della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, al Presidente degli Stati Uniti Barack Obama,
– vista la lettera, in data 19 marzo 2012, di quattro membri della commissione per il commercio internazionale del Parlamento al Presidente della Commissione José Manuel Barroso e al presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy a sostegno del Gruppo di lavoro ad alto livello UE-USA sull'occupazione e la crescita,
– vista la dichiarazione congiunta del vertice G8 tenutosi a Camp David, Stati Uniti, il 18-19 maggio 2012(3), e la dichiarazione congiunta del vertice G20 tenutosi a Los Cabos, in Messico, il 18-19 giugno 2012(4),
– vista la Relazione interlocutoria ai leader, elaborata il 19 giugno 2012 dal Gruppo di lavoro ad alto livello(5),
– vista la dichiarazione congiunta del 19 giugno 2012 da parte del Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, del Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso e del Presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy(6),
– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012, nonché il patto per la crescita e l'occupazione ad esse allegato(7),
– viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare le risoluzioni del 1° giugno 2006 sulle relazioni economiche transatlantiche UE-USA(8), del 22 maggio 2007 sull’Europa globale - aspetti esterni della competitività(9), del 19 febbraio 2008 sulla strategia UE per assicurare alle imprese europee l’accesso ai mercati(10), del 5 giugno 2008 su norme e procedure efficaci in tema d'importazione ed esportazione al servizio della politica commerciale(11), del 9 luglio 2008 sulle controversie in seno all'OMC tra l'Unione europea e gli Stati Uniti per i presunti sussidi a favore di Airbus e Boeing(12), del 5 febbraio 2009 sul rafforzamento del ruolo delle PMI europee nel commercio internazionale(13), dell'11 novembre 2010 sul prossimo Vertice UE-USA e il Consiglio economico transatlantico(14), del 6 aprile 2011 sulla futura politica europea in materia di investimenti internazionali(15), del 27 settembre 2011 sulla nuova politica commerciale per l'Europa nel quadro della Strategia Europa 2020(16), del 17 novembre 2011 sul vertice UE-USA del 28 novembre 2011(17), e del 13 dicembre 2011 sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti(18),
– vista la dichiarazione congiunta della settantaduesima riunione interparlamentare del Dialogo transatlantico dei legislatori, tenutasi a Copenaghen il 9-10 giugno 2012 e a Strasburgo l'11 giugno 2012,
– visto lo studio dell'11 dicembre 2009, redatto per la Commissione da ECORYS Nederland, intitolato «Misure non tariffarie nel commercio e negli investimenti UE-USA - Un'analisi economica»(19),
– visti l'articolo 207, paragrafo 3, e l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0321/2012),
A. considerando che l'UE e gli Stati Uniti sono reciprocamente i principali partner commerciali, le due economie rappresentano insieme circa la metà della produzione economica globale e quasi un terzo dei flussi commerciali mondiali, dando così origine alla maggiore relazione economica nel mondo;
B. considerando che, sebbene le relazioni economiche tra l'UE e gli Stati Uniti siano tra le più aperte al mondo e sebbene i mercati transatlantici siano profondamente integrati attraverso grandi flussi di scambi e investimenti (con un volume di scambi bilaterali pari a EUR 702,6 miliardi e investimenti bilaterali pari a 2.394.000 miliardi nel 2011), vi è un consenso generale sul fatto che il potenziale delle relazioni transatlantiche è ben lungi dall'essere sfruttato appieno, considerando che l'Unione europea e gli Stati Uniti condividono valori comuni, sistemi giuridici simili e standard elevati in materia di lavoro e protezione dell'ambiente e dovrebbero sfruttare queste sinergie per garantire la crescita e l'occupazione di cui entrambi hanno bisogno e considerando che uno studio realizzato nel 2009 per la Commissione ha individuato le più importanti misure non tariffarie che incidono sul commercio tra l'UE e gli Stati Uniti e ha valutato il loro impatto economico, suggerendo che l'eliminazione della metà di tali misure e delle divergenze normative si tradurrebbe in un aumento del PIL pari a EUR 163 miliardi fino al 2018 su entrambe le sponde dell'Atlantico settentrionale;
C. considerando che, nel perdurare della crisi economica, l'economia globale resta vulnerabile, compromettendo gravemente l'occupazione, il commercio, lo sviluppo e l'ambiente; considerando che le continue crisi economiche e finanziarie, sia nell'UE che negli Stati Uniti , minacciano la stabilità e la prosperità delle nostre economie e il benessere dei nostri cittadini e la mancanza di coordinamento della regolamentazione finanziaria sta causando inutili ostacoli agli scambi, esigendo una più stretta collaborazione economica tra l'UE e gli Stati Uniti, al fine di sfruttare i vantaggi del commercio internazionale nel superare queste crisi;
D. considerando che la moderata crescita degli scambi commerciali a livello mondiale nel corso degli ultimi tre anni ha contribuito a mitigare gli effetti negativi della crisi economica, in particolare in Europa e negli Stati Uniti, dimostrando che il commercio svolge un ruolo importante nel determinare la crescita e l'occupazione;
E. considerando che, a seguito del vertice UE-USA del novembre 2011, il CET ha istituito il Gruppo di lavoro ad alto livello e lo ha incaricato di individuare opzioni per incrementare il commercio e gli investimenti al fine di sostenere una creazione di posti di lavoro, una crescita economica e una competitività reciprocamente vantaggiose;
F. considerando che le lettere bipartisan inviate al Presidente degli Stati Uniti da senatori statunitensi e da deputati della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, nonché da quattro membri della commissione del Parlamento europeo per il commercio internazionale, tra cui il suo presidente, esortavano il Gruppo di lavoro a formulare rapidamente proposte ambiziose per stimolare gli scambi commerciali e gli investimenti tra UE ed USA e per eliminare inutili ostacoli agli scambi e agli investimenti transatlantici; considerando che entrambe le lettere sottolineano la necessità di mettere al primo posto un aumento degli scambi commerciali e degli investimenti con l'UE e, in particolare, di sostenere gli sforzi per affrontare gli ostacoli normativi (e, per realizzare una più stretta cooperazione tra le autorità di regolamentazione, le barriere non tariffarie), l'azzeramento delle tariffe ove possibile, il commercio di servizi, gli investimenti, e l'ulteriore reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici;
G. considerando che nella sua risoluzione del 27 settembre 2011 sulla nuova politica commerciale per l'Europa nel quadro della Strategia Europa 2020, il Parlamento europeo chiedeva un ulteriore sviluppo dell'iniziativa transatlantica per la crescita e l'occupazione, un'iniziativa in ambiziosa evoluzione;
H. considerando che anche il settore privato negli Stati Uniti ha espresso il proprio sostegno affinché l'Europa abbia nuovamente una posizione prioritaria nella politica commerciale degli Stati Uniti e considerando che i privati, sia nell'Unione europea che negli Stati Uniti, hanno espresso il proprio sostegno ad un accordo ambizioso e globale e ritengono che una più stretta cooperazione economica UE-USA invierebbe un potente segnale pro-crescita agli investitori e alle imprese all'interno dell'UE e degli Stati Uniti, nonché a livello internazionale;
I. considerando che lo sviluppo di norme comuni tra l'UE e gli Stati Uniti determinerebbe un effetto automatico positivo di ricaduta sui paesi dell'accordo di libero scambio nordamericano (NAFTA), che un ambiente normativo più armonizzato tra l'Unione europea e gli Stati Uniti sarebbe utile in generale e che l'ulteriore integrazione del mercato commerciale più integrato al mondo sarebbe senza precedenti nella storia;
J. considerando che gli Stati Uniti sono il secondo partner commerciale dell'UE in materia di prodotti agricoli, mentre l'UE esporta principalmente prodotti di alta qualità negli Stati Uniti, il che significa che le barriere commerciali non tariffarie e le indicazioni geografiche di origine sono della massima importanza per il settore agricolo dell'UE;
K. considerando che il Gruppo di lavoro ad alto livello ha congiuntamente analizzato una vasta gamma di opzioni possibili per espandere il commercio e gli investimenti transatlantici e, nella sua relazione interlocutoria del giugno 2012, è giunto alla conclusione preliminare che un accordo globale che affronta una vasta gamma di politiche in materia di commercio e investimenti bilaterali, nonché questioni di interesse comune per quanto riguarda i paesi terzi, offrirebbe, se realizzabile, il vantaggio più significativo;
L. considerando che la dichiarazione congiunta dei presidenti Obama, Barroso e Van Rompuy accoglie con favore la relazione interlocutoria del Gruppo di lavoro ad alto livello, affermando che una coraggiosa iniziativa per espandere il commercio e gli investimenti potrebbero dare un contributo significativo alla strategia transatlantica per rafforzare la crescita e creare posti di lavoro;
M. considerando che l'UE è determinata a promuovere scambi liberi, equi e aperti affermando nel contempo i propri interessi, in uno spirito di reciprocità e di mutuo vantaggio, specialmente nei confronti delle più importanti economie mondiali;
N. considerando che il Gruppo di lavoro ad alto livello ha avviato l'ultima fase quanto all'individuazione delle modalità con cui affrontare ogni eventuale trattativa per promuovere la crescita e l'occupazione attraverso un partenariato commerciale UE-USA e si prevede presenti la propria relazione finale entro la fine del 2012;
O. considerando che la Commissione ha espresso il proprio auspicio di avviare eventuali negoziati già all'inizio del 2013 e di completare i negoziati entro la fine del mandato dell'attuale Commissione;
P. considerando che un sistema commerciale multilaterale aperto, prevedibile, regolamentato e trasparente attraverso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) continua a rappresentare il quadro più idoneo per conseguire un commercio libero, giusto ed equo a livello mondiale, considerando che si è finora dimostrato impossibile concludere i negoziati dell'agenda per lo sviluppo di Doha e considerando che, sebbene il rafforzamento del sistema multilaterale resti un obiettivo fondamentale, esso non preclude accordi bilaterali che vadano oltre gli impegni dell'OMC e siano complementari alle norme multilaterali;
1. ritiene che il commercio e gli investimenti esteri debbano essere meglio utilizzati per stimolare una crescita intelligente, forte, sostenibile, equilibrata, inclusiva e efficiente sotto il profilo delle risorse, che determini una maggiore creazione di posti di lavoro e accresca il benessere delle persone in tutto il mondo; accoglie con favore l'impegno dei leader del G8 e del G20 di aprire il commercio e gli investimenti, espandere i mercati e resistere al protezionismo in tutte le sue forme, condizioni necessarie per una sostenuta ripresa economica mondiale, per l'occupazione e lo sviluppo;
2. accoglie con favore l'attuale discussione congiunta tra l'UE e gli Stati Uniti su come lavorare insieme per aumentare il potenziale di crescita e favorire la stabilità finanziaria, al fine di creare posti di lavoro di alta qualità; sottolinea che, al fine di garantire prosperità e occupazione a lungo termine, è necessario un impegno e uno sforzo comune per creare nuove opportunità per le imprese grandi e piccole, per promuovere l'imprenditorialità e per sfruttare i vantaggi offerti dal mercato transatlantico integrato in modo unico; chiede negoziati tra l'Unione europea e gli Stati Uniti e gli altri partner sul modo in cui lavorare insieme per affrontare la crisi ambientale e il cambiamento climatico; chiede, inoltre, un impegno più comune per raggiungere la stabilità dei mercati finanziari;
3. accoglie con favore la relazione interlocutoria del Gruppo di lavoro ad alto livello e le raccomandazioni preliminari in essa contenute, e concorda sul fatto che un accordo globale dovrebbe includere un'ambiziosa apertura reciproca del mercato di beni, servizi e investimenti ed affrontare le sfide della modernizzazione delle norme commerciali ed il miglioramento della compatibilità dei regimi normativi; incoraggia il Gruppo di lavoro ad alto livello a continuare il suo lavoro per elaborare una serie ambiziosa ma fattibile di obiettivi e risultati concreti per i negoziati di un tale accordo bilaterale globale in materia di scambi e investimenti, coerente con il quadro OMC (e di sostegno ad esso); sottolinea l'importanza del rispetto e del riconoscimento reciproci delle disposizioni legislative e regolamentari e dell'autonomia giurisdizionale, ai fini di un processo fecondo e di un esito positivo;
4. sottolinea l'importanza di proseguire il rafforzamento delle relazioni economiche transatlantiche, sostenendo al contempo gli interessi dell'UE, in settori quali, tra gli altri, le norme in materia di ambiente, salute e protezione degli animali, la sicurezza alimentare, la diversità culturale, i diritti del lavoro, i diritti dei consumatori, i servizi finanziari, i servizi pubblici o le indicazioni geografiche;
5. sottolinea che, mentre gli interessi specifici e la sensibilità di entrambi i partner devono essere salvaguardati in modo equilibrato, ci sono molti settori in cui sarebbero molto utili i progressi, in particolare per quanto riguarda la rimozione delle barriere commerciali, l'introduzione di misure volte a garantire un miglior accesso al mercato, anche per gli investimenti, la protezione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI), l'apertura dei mercati degli appalti pubblici per garantire la piena reciprocità, la chiarificazione, semplificazione e armonizzazione delle norme di origine e la convergenza nel riconoscimento reciproco degli standard normativi e senza limitarsi al rispetto delle norme minime previste basate sull'accordo dell'OMC sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, puntando invece a un miglioramento congiunto della qualità e della cooperazione in sede di esame delle norme divergenti dell'UE e degli Stati Uniti; ritiene che una tale intensificazione delle relazioni economiche consentirebbe anche un maggiore allineamento degli approcci dell'UE e degli USA nell'affrontare le sfide economiche globali;
6. sottolinea che la protezione delle indicazioni geografiche nel commercio agricolo bilaterale costituirà un elemento essenziale nel quale sarà possibile compiere progressi se entrambe le parti affronteranno la problematica in un costruttivo spirito di compromesso; ritiene che la protezione delle indicazioni geografiche costituisca un elemento essenziale che è direttamente collegato a un risultato ambizioso in materia di accesso ai mercati agricoli; appoggia la totale eliminazione delle restituzioni alle esportazioni nel commercio agricolo UE-USA;
7. riconosce che, sebbene le tariffe medie nel commercio transatlantico di beni siano relativamente basse, la notevole entità delle relazioni commerciali tra UE e Stati Uniti significa che i potenziali vantaggi economici sarebbero di gran lunga più grandi rispetto a qualsiasi precedente accordo e vi è un forte interesse per le comunità d'affari sia dell'UE che degli Stati Uniti di eliminare le restanti tariffe;
8. ritiene, tuttavia, che un accordo di libero scambio unicamente tariffario non sarebbe abbastanza ambizioso dato che i più grandi vantaggi economici sono da ricercarsi nella riduzione del livello delle barriere non tariffarie; sostiene l'obiettivo proposto dal Gruppo di lavoro ad alto livello di eliminare tutti i dazi sul commercio bilaterale, con l'obiettivo di raggiungere una sostanziale eliminazione delle tariffe a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo e una graduale abolizione di tutte le tariffe, salvo quelle più sensibili, in un breve arco di tempo, il che potrebbe apportare vantaggi significativi, considerando che il commercio bilaterale UE-USA è in gran parte costituito da scambi intraaziendali, e migliorare la competitività globale delle imprese dell'UE e degli Stati Uniti sulla scena mondiale;
9. condivide l'opinione secondo la quale, in considerazione delle basse tariffe medie già esistenti, la chiave per sbloccare il potenziale del rapporto transatlantico risiede nella lotta contro le barriere non tariffarie (BNT) che consistono principalmente in procedure doganali e restrizioni normative «interne»; sostiene l'ambizione proposta dal Gruppo di lavoro ad alto livello di avanzare progressivamente verso un mercato transatlantico ancora più integrato;
10. riconosce che, mentre un accordo potrebbe non immediatamente risolvere tutti i problemi normativi esistenti, un'istituzionalizzazione della compatibilità reciproca tra i regimi regolamentari dell'UE e degli Stati Uniti agevolerebbe notevolmente il commercio transatlantico fissando nel contempo un'ambiziosa norma globale; reitera inoltre la necessità di rispettare appieno il diritto di entrambe le parti di legiferare in modo tale da garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente al livello che ciascuna parte ritenga opportuno e di tener conto sotto il profilo storico le divergenze transatlantiche su questioni quali la coltivazione di organismi geneticamente modificati e talune questioni relative al benessere degli animali;
11. riconosce che gli standard normativi troppo onerosi costituiscono barriere significative al commercio e che, affrontando tali ostacoli, sarebbe possibile ottenere maggiore crescita; sottolinea che un allineamento degli standard normativi UE-USA dovrebbe essere inteso a raggiungere i più elevati standard comuni e, quindi, anche a migliorare la sicurezza dei prodotti per i consumatori; sottolinea la necessità di evitare la creazione di nuovi (anche se non intenzionali) ostacoli al commercio e agli investimenti, segnatamente nelle principali tecnologie emergenti e nei settori innovativi;
12. sostiene le iniziative volte ad una massima cooperazione normativa a monte in materia di norme, coerenza normativa e un migliore allineamento degli standard, per promuovere ulteriormente il commercio e la crescita che potrebbero migliorare l'efficienza e affrontare in modo efficace le BNT; rafforza l'affermazione dell'HLWG aggiungendo che qualsiasi accordo negoziato che escluda la cooperazione e la riforma regolamentate non avrebbe alcun significato economico e sarebbe praticamente insostenibile per entrambe le parti; sottolinea che la compatibilità normativa rappresenta la sfida più importante di un ambizioso accordo transatlantico e ricorda, a questo proposito, che le differenze normative e le misure «interne» costituiscono un particolare ostacolo al commercio per le piccole e medie imprese (PMI);
13. rileva l'importanza di istituire protocolli di condivisione dei dati tra il Comitato per la sicurezza dei prodotti di consumo degli Stati Uniti e la Commissione europea al fine di occuparsi rapidamente ed efficacemente dei prodotti pericolosi immessi sul mercato in entrambe le regioni;
14. si compiace delle iniziative adottate nel quadro del DTL per sviluppare standard comuni in settori chiave della tecnologia in evoluzione, tra cui le nanotecnologie, i veicoli elettrici, le reti intelligenti e i servizi sanitari online (e-health);
15. esorta le parti interessate a sfruttare appieno l'invito lanciato dal Gruppo di lavoro ad alto livello di presentare, entro la fine del 2012, proposte concrete per affrontare l'impatto sul commercio delle differenze regolamentari che ostacolano inutilmente il commercio; esorta i soggetti interessati di entrambe le sponde dell'Atlantico a collaborare, ove possibile, al fine di addivenire a posizioni comuni;
16. ritiene che, data la crescente importanza del commercio elettronico, le norme in materia di protezione dei dati svolgano un ruolo essenziale nel proteggere i clienti sia nell'UE e negli Stati Uniti; sottolinea che sia l'Unione europea che gli Stati Uniti devono affrontare crescenti minacce alla sicurezza informatica in modo concertato e in un contesto internazionale; sottolinea che l'interoperabilità e gli standard nel settore del commercio elettronico, riconosciuti a livello mondiale, possono contribuire a favorire una più rapida innovazione riducendo i rischi e i costi delle nuove tecnologie;
17. riconosce che l'espansione degli scambi di servizi, e l'adozione di misure per promuovere gli investimenti e gli appalti dovrebbero costituire una componente fondamentale per eventuali futuri accordi transatlantici onde apportare ulteriori vantaggi per entrambe le economie e creare opportunità di collaborazione sulle questioni commerciali di interesse comune;
18. rileva che il settore dei servizi rappresenta la fonte principale di occupazione e del PIL sia nell'UE che negli Stati Uniti; sostiene l'ambizione del Gruppo di lavoro ad alto livello di andare oltre il livello di liberalizzazione dei servizi raggiunto dall'UE e dagli Stati Uniti nei vigenti accordi di libero scambio, eliminando le barriere da tempo esistenti, anche nelle modalità di fornitura dei servizi, e riconoscendo al contempo il carattere sensibile di alcuni settori;
19. sottolinea che l'UE e gli Stati Uniti danno tuttora definizioni molto diverse dei servizi pubblici e dei servizi di interesse economico generale e raccomanda definizioni precise di questi termini; ritiene che tali disposizioni debbano essere radicate nel quadro dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e restare coerenti con il sistema multilaterale; ritiene che una maggiore coerenza tra le regolamentazioni relative ai servizi possa altresì migliorare l'integrazione del mercato unico dei servizi all'interno dell'Unione europea e degli Stati Uniti; chiede una maggiore cooperazione nello scambio di migliori prassi al fine di migliorare l'efficienza del settore pubblico transatlantico; raccomanda di intensificare il dialogo sul futuro del cloud computing, come pure sui progressi e la produzione dei veicoli elettrici;
20. chiede in particolare che sia profuso ogni sforzo per la creazione di mercati digitali e dei servizi finanziari transatlantici realmente aperti e integrati, dati gli effetti positivi che ciò potrebbe comportare per entrambe le sponde dell'Atlantico in un lasso di tempo ragionevolmente breve; incoraggia la discussione sull'inclusione del capitolo sui servizi finanziari vista l'interconnessione dei nostri mercati; sottolinea l'importanza di intensificare gli scambi e la cooperazione delle autorità di regolamentazione dei servizi finanziari sulle due sponde dell'Atlantico, al fine di condividere le migliori pratiche e individuare le lacune normative;
21. é fermamente convinto che sia necessario affrontare le questioni dell'equivalenza, della convergenza e dell'extraterritorialità perché sono fondamentali per capire come l'Unione europea e gli Stati Uniti possano entrambi affrontare l'incertezza dei loro attuali problemi economici e finanziari, nonché standard internazionali e modelli concorrenti per la regolamentazione e la supervisione finanziarie;
22. chiede una riforma delle restrizioni sulla proprietà straniera delle compagnie aeree statunitensi e sostiene che la mancanza di reciprocità tra le norme dell'UE e quelle degli Stati Uniti, sia nei trasporti marittimi che in quelli aerei, così come l'attuale squilibrio tra la capacità delle imprese europee di effettuare cabotaggio negli Stati Uniti mercato e la capacità delle imprese statunitensi di fare altrettanto, costituisca un ostacolo che deve essere superato al fine di sbloccare il vero potenziale delle relazioni economiche transatlantiche;
23. invita entrambe le parti ad aprire ulteriormente e reciprocamente i propri mercati degli appalti pubblici, nel tentativo di garantire la piena reciprocità e la trasparenza, e sostiene l'obiettivo proposto dal Gruppo di lavoro ad alto livello di migliorare le opportunità imprenditoriali attraverso un sensibile miglioramento dell'accesso alle opportunità di appalti pubblici a tutti i livelli di governo sulla base del trattamento nazionale;
24. ritiene che il capitolo dedicato agli appalti non dovrebbe solamente riguardare gli attuali problemi di accesso al mercato, bensì prevedere anche un meccanismo volto ad evitare la creazione di nuovi ostacoli; è consapevole del fatto che gli appalti pubblici degli USA rientrano anche nella giurisdizione dei singoli Stati; rammenta l'importanza per il commercio transatlantico di mercati degli appalti aperti che garantiscano parità di accesso a tutti i fornitori, in particolare alle PMI; ribadisce che, per quanto riguarda gli appalti pubblici, le PMI dell'Unione europea dovrebbero avere, negli Stati Uniti, lo stesso livello di vantaggi e possibilità di cui godono all'interno dell'UE, e rammenta che il Gruppo di lavoro ad alto livello ha specificamente individuato le disposizioni orizzontali sulle PMI quale settore con un'elevata possibilità di ricevere sostegno oltre Atlantico; sottolinea l'importanza che entrambe le parti rispettino l'accordo sugli appalti pubblici (AAP);
25. afferma l'importanza dei DPI per stimolare la crescita occupazionale ed economica e il significato, quindi, di mantenere livelli elevati di protezione e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, promuovendo il libero flusso di informazioni e l'accesso a Internet;
26. prende atto della valutazione del Gruppo di lavoro ad alto livello secondo la quale, anche se sia l'UE che gli Stati Uniti si sono impegnati ad un elevato livello di protezione e applicazione dei DPI, potrebbe non essere possibile, in caso di negoziato, cercare di conciliare differenze trasversali per quanto riguarda gli obblighi in materia di DPI generalmente inseriti negli accordi commerciali dell'Unione Europea e degli Stati Uniti; sottolinea, tuttavia, che l'approccio proposto per i negoziati dovrebbe essere ambizioso, inteso a risolvere le aree di divergenza e ad occuparsi di questioni attinenti ai DPI in modo reciprocamente soddisfacente, garantendo al contempo un livello soddisfacente di protezione degli operatori economici; ribadisce che gli sforzi, sia dell'UE che degli Stati Uniti, per la crescita e la creazione di posti di lavoro dipendono dalla capacità di innovare e produrre in modo creativo, e che pertanto l'economia transatlantica è minacciata dalla contraffazione e dalla pirateria; considera i nuovi principi sul commercio delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione adottati dall'UE e dagli Stati Uniti come un incoraggiamento a rafforzare le sinergie;
27. sostiene, in linea di principio, l'obiettivo proposto dal Gruppo di lavoro ad alto livello di sviluppare anche nuove norme commerciali in una serie di settori, in quanto ciò potrebbe essere rilevante per il commercio bilaterale e contribuire a elaborare norme sia nel contesto delle politiche e degli accordi commerciali relativi ai paesi terzi che a livello multilaterale;
28. rileva che l'UE ha negoziato o sta negoziando accordi di libero scambio con altri due membri del NAFTA, ossia il Messico e il Canada; invita pertanto la Commissione e i suoi omologhi statunitensi a vagliare l'opportunità di formulare, nel potenziale accordo di libero scambio UE-USA, una disposizione che contempli una futura armonizzazione di tali accordi per costituire un accordo UE-NAFTA tra regione e regione;
29. sottolinea il suo massimo impegno a sostenere un sistema multilaterale di scambi, rappresentato dall'OMC che rimane di gran lunga il miglior contesto per realizzare un commercio libero ed equo su base mondiale e che deve rimanere la base per gli scambi nel 21 secolo nonostante l'emergere di un mondo multipolare;
30. ritiene, tuttavia, che a causa del persistente stallo in materia di architettura originale e obiettivi dell'agenda per lo sviluppo di Doha, debba essere ripreso quanto prima il dibattito su come rafforzare l'OMC, allo scopo di renderla più efficace, e su come preparare tale organizzazione alle sfide future; ritiene, tuttavia, che il rafforzamento delle relazioni bilaterali finalizzato alla promozione della crescita e dell'occupazione a fronte delle attuali difficoltà economiche, sia compatibile con le discussioni e i negoziati multilaterali, futuri e in corso, e li completi nella misura in cui anch'essi, oltre ad essere caratterizzati da apertura e trasparenza, sono regolamentati;
31. concorda sulla necessità di un'attenta preparazione per garantire che il negoziato inteso alla realizzazione di un accordo globale bilaterale in materia di scambi e investimenti determini, se attuato, risultati concreti e venga concluso in modo tempestivo; attende con interesse la relazione finale (compresa una raccomandazione su una decisione in merito ai negoziati) del Gruppo di lavoro ad alto livello; chiede alla Commissione e all'amministrazione degli Stati Uniti di presentare il risultato finale del Gruppo di lavoro ad alto livello nel corso della settantatreesima riunione del Dialogo transatlantico dei legislatori entro la fine del 2012;
32. chiede che il Gruppo di lavoro ad alto livello sfrutti l'esperienza e i risultati del CET e sottolinea la necessità di uno stretto coinvolgimento delle commissioni parlamentari competenti; ritiene che il dialogo transatlantico, per avere successo, debba essere ulteriormente intensificato a tutti i livelli e che sia necessario organizzare le riunioni ad alto livello, non solo tra la Commissione e l'amministrazione degli Stati Uniti, ma anche tra i membri della commissioni competenti del Parlamento europeo e del Congresso degli Stati Uniti, con una frequenza più regolare; accoglierebbe con favore l'eventuale decisione del Congresso degli Stati Uniti di seguire l'esempio del Parlamento che, dal gennaio 2010, è rappresentato a Washington dal suo Ufficio di collegamento;
33. chiede, in seguito ad attente ed esaurienti preparazione e consultazione, che i negoziati siano avviati nella prima metà del 2013, sfruttando la presente spinta politica e il sostegno dell'industria, rendendo in tal modo possibile una conclusione rapida e positiva dei negoziati;
34. chiede a tutte le parti interessate che rappresentano comunità imprenditoriali, una volta avviati tali negoziati, di organizzarsi in modo tale da fornire il massimo supporto, in modo ampio e coordinato, per sostenere un dialogo aperto e trasparente volto a far avanzare l'iniziativa; è convinto che il dialogo con i consumatori e con le PMI sarà di particolare rilevanza e dovrebbe essere aperto e coordinato, senza ritardi, per dare impulso a tutti i livelli nei negoziati;
35. si impegna a lavorare a stretto contatto con il Consiglio, la Commissione, il Congresso degli Stati Uniti, l'amministrazione e le parti interessate degli Stati Uniti per realizzare appieno il potenziale economico delle relazioni economiche transatlantiche, al fine di creare nuove opportunità per imprese e lavoratori su entrambe le sponde dell'Atlantico e rafforzare la leadership dell'UE e degli Stati Uniti nell'economia globale;
36. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al Congresso degli Stati Uniti e ai rappresentanti USA per il commercio.