Indice 
Testi approvati
Venerdì 26 ottobre 2012 - Strasburgo
Diritti umani negli Emirati Arabi Uniti
 Discriminazioni a danno di ragazze pachistane, in particolare il caso di Malala Yousafzai
 Situazione in Cambogia
 Accordo UE-USA relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio ***
 Strumenti finanziari innovativi nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale
 Relazione annuale di attività del Mediatore europeo 2011
 Mercati degli strumenti finanziari e abrogazione della direttiva 2004/39/CE (rifusione) ***I
 Mercati di strumenti finanziari e modifica del regolamento EMIR sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ***I
 Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità per il 2012
 Relazioni commerciali UE-Russia a seguito dell'adesione della Russia all'OMC
 Elezioni in Bielorussia
 Elezioni in Georgia

Diritti umani negli Emirati Arabi Uniti
PDF 186kWORD 42k
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2012 sulla situazione dei diritti umani negli Emirati arabi uniti (2012/2842(RSP))
P7_TA(2012)0400RC-B7-0476/2012

Il Parlamento europeo,

–  vista la sua risoluzione del 24 marzo 2011(1) sulle relazioni dell'Unione europea con il Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG),

–  vista la visita della sua delegazione per relazioni con la Penisola arabica, dal 29 aprile al 3 maggio 2012, negli Emirati arabi uniti,

–  visto l'articolo 30 della Costituzione degli Emirati arabi uniti,

–  vista la Carta araba dei diritti umani, di cui gli Emirati arabi uniti sono parte contraente,

–  viste le sue relazioni annuali sui diritti umani,

–  visti il Quadro strategico e il Piano di azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia,

–  visti gli orientamenti dell'UE sui difensori di diritti umani, adottati nel 2004 e aggiornati nel 2008,

–  vista la dichiarazione dei copresidenti in occasione del 22° Consiglio congiunto e della riunione ministeriale UE-CCG a Lussemburgo il 25 giugno 2012,

–  vista la dichiarazione del vicepresidente/alto rappresentante (VP/AR) a seguito del Consiglio congiunto e della riunione ministeriale UE-CCG del 20 aprile 2011 e le sue osservazioni dopo il 22° Consiglio congiunto e la riunione ministeriale UE-CCG del 25 giugno 2012,

–  visto l'accordo di cooperazione del 25 febbraio 1989 tra l'Unione europea e il Consiglio di cooperazione del Golfo,

–  visto il programma d'azione congiunto (2010-2013) per l'attuazione dell'accordo di cooperazione UE-CCG del 1989,

  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948,

–  visti la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR),

–  visti il protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (Protocollo di Palermo) e le Convenzioni delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) e sui diritti del fanciullo (CRC),

–  viste le raccomandazioni, del 12 aprile 2012, del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tratta di persone, in particolare di donne e bambini,

–  visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che nel 2012 il governo degli Emirati arabi uniti ha intensificato la repressione contro i difensori dei diritti umani e gli attivisti della società civile, portando il numero di detenuti politici a 64;

B.  considerando che, per la maggior parte, i detenuti sono mantenuti in isolamento, che si sostiene che siano stati sottoposti a torture e che viene loro negata l'assistenza legale;

C.  considerando che tra i detenuti si annoverano il vicepresidente dell'Associazione degli studenti degli Emirati arabi uniti, Mansoor al-Ahmadi, un giudice in carica, Mohamed al-Abdouly, due ex giudici, Khamis al-Zyoudiand e Ahmed al-Za'abi e due importanti avvocati che si occupano di diritti umani, Mohamed al-Mansoori – ex presidente dell'Associazione dei giuristi – e Mohamed al-Roken;

D.  considerando che i dipendenti dell'avvocato degli Emirati che sta offrendo assistenza legale ai detenuti sarebbero stati sottoposti a una sistematica campagna di vessazioni e intimidazioni, in particolare l'espulsione di tre dipendenti che non sono cittadini degli Emirati, per motivi di sicurezza nazionale; che anche gli avvocati recatisi negli Emirati arabi uniti per offrire assistenza legale ai detenuti sono stati molestati;

E.  considerando che i difensori dei diritti umani e gli attivisti pro-democrazia sono stati sottoposti a vessazioni, divieto di viaggio, restrizioni in materia di libertà di espressione e libertà di riunione, detenzione arbitraria, revoca della cittadinanza, deportazione e incarcerazione illegale;

F.  considerando che le autorità degli Emirati arabi uniti hanno insistito sul fatto che la loro repressione è una risposta a un complotto islamista di matrice straniera che mira a rovesciare il governo; che tutti i detenuti hanno legami con il gruppo al-Islah, gruppo pacifico islamista che opera negli Emirati arabi uniti dal 1974; che esistono prove del fatto che la sicurezza nazionale è addotta a pretesto per reprimere l’attivismo pacifico allo scopo di soffocare le richieste di riforma costituzionale e di riforme in materia di diritti umani, come la questione degli apolidi;

G.  considerando che un difensore dei diritti umani e blogger di primo piano, Ahmed Mansoor, è stato aggredito due volte nelle ultime settimane ed ha subito continue intimidazioni e minacce; che ha trascorso sette mesi in carcere nel 2011 prima della sua condanna a novembre per oltraggio ad alti funzionari del paese; che le autorità hanno confiscato il suo passaporto e gli impediscono arbitrariamente di viaggiare;

H.  considerando che, insieme ad altri attivisti, Mansoor è stato accusato di oltraggio a personalità politiche del paese dopo aver organizzato e firmato una petizione che chiede una maggiore partecipazione politica attraverso un parlamento eletto, dotato di pieni poteri legislativi e regolamentari;

I.  considerando che, nella sua dichiarazione del 15 luglio 2012, il pubblico ministero ha comunicato che il gruppo di oppositori politici detenuti sarebbe stato indagato con l’accusa di complottare «crimini contro la sicurezza dello Stato», «ostilità alla Costituzione e al sistema di governo degli Emirati arabi uniti», e per avere legami con «organizzazioni e piani stranieri»;

J.  considerando che, mentre la libertà di espressione e la libertà di stampa sono costituzionalmente protette negli Emirati arabi uniti, il codice penale di questo paese permette alle autorità di perseguire le persone qualora esprimano critiche al governo; che è stato chiuso almeno un forum di discussione online e che è stato bloccato l'accesso dagli Emirati arabi uniti a vari siti web politici;

K.  considerando che importanti organizzazioni non governative di fama internazionale, che promuovono la democrazia nella regione, sono state chiuse nel 2012 dalle autorità degli Emirati arabi uniti, in particolare la sede di Dubai del «National Democratic Institute» e la sede di Abu Dhabi della «Konrad-Adenauer-Stiftung», centro di ricerca tedesco pro-democrazia;

L.  considerando che, secondo la relazione del relatore speciale sulla tratta di esseri umani, la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della manodopera continua ad essere diffusa negli Emirati arabi uniti e le vittime di tale tratta restano non identificate;

M.  considerando che il governo ha compiuto scarsi progressi nell'attuazione della raccomandazione formulata all’inizio del 2010 dal comitato CEDAW;

N.  considerando che negli Emirati arabi uniti si continua a comminare la pena capitale;

1.  esprime profonda preoccupazione per le aggressioni, la repressione e le intimidazioni subite negli Emirati arabi uniti da difensori dei diritti umani, attivisti politici e attori della società civile, che esercitano pacificamente i propri diritti fondamentali alla libertà di espressione, di opinione e di riunione; invita le autorità degli Emirati arabi uniti a porre immediatamente fine alla repressione in corso;

2.  chiede il rilascio incondizionato di tutti i prigionieri di coscienza e gli attivisti, inclusi i difensori dei diritti umani, e invita le autorità degli Emirati arabi uniti ad assicurare che i detenuti sospettati di aver violato la legge siano tradotti dinanzi a un giudice, accusati formalmente di un reato e assistiti da un legale da loro designato;

3.  invita le autorità degli Emirati arabi uniti a condurre indagini approfondite e imparziali sull'aggressione subita da Ahmed Mansoor e sulle minacce pubbliche che gli sono state rivolte, come pure su tutti gli altri casi di vessazioni e violenze;

4.  chiede che siano rispettati tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, in particolare la libertà di espressione, su Internet o meno, la libertà di riunione, i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, la lotta alla discriminazione e il diritto a un processo equo;

5.  valuta positivamente l'adesione degli Emirati arabi uniti, in data 19 luglio 2012, alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti ed esorta le autorità del paese a confermare il proprio impegno a rispettare gli obblighi assunti conducendo indagini approfondite, imparziali e indipendenti in relazione alle presunte torture e ai presunti casi di sparizioni forzate;

6.  invita gli Emirati arabi uniti a confermare l'intenzione di «sostenere gli standard più elevati in materia di promozione e protezione dei diritti umani», espressa in occasione della domanda di adesione al Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite per il triennio 2013-2015, mediante la ratifica del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) e del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR), come pure dei relativi protocolli facoltativi, e la formulazione di un invito permanente che consenta la visita di tutti i titolari di mandato per le procedure speciali delle Nazioni Unite;

7.  condanna l'applicazione della pena di morte in qualsiasi circostanza;

8.  accoglie con favore l'adozione del nuovo pacchetto dell'UE in materia di diritti umani ed esorta le istituzioni europee, incluso il rappresentante speciale dell'Unione per i diritti umani, a intraprendere azioni concrete in collaborazione con i 27 Stati membri per assicurare che la politica dell'UE in relazione agli Emirati arabi uniti sia chiara e basata sui principi e permetta di affrontare le ripetute gravi violazioni dei diritti umani attraverso azioni diplomatiche, dichiarazioni pubbliche e iniziative del Consiglio dei diritti dell'uomo;

9.  invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione come pure le istituzioni europee a collocare i diritti umani al centro delle proprie relazioni con tutti i paesi terzi, inclusi i partner strategici, con particolare riferimento alla prossima riunione ministeriale UE-CCG;

10.  ritiene che sia fondamentale continuare ad adoperarsi per rafforzare la cooperazione tra l'UE e la regione del Golfo nonché per promuovere la comprensione e la fiducia reciproca; reputa che riunioni interparlamentari regolari tra il Parlamento e i suoi partner nella regione costituiscano un importante contesto per sviluppare un dialogo costruttivo e franco sulle questioni di interesse comune;

11.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al governo e al parlamento degli Emirati arabi uniti, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e ai governi degli Stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo.

(1) GU C 247 E del 17.8.2012, pag. 1


Discriminazioni a danno di ragazze pachistane, in particolare il caso di Malala Yousafzai
PDF 132kWORD 55k
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2012 sulla discriminazione nei confronti delle ragazze in Pakistan, in particolare sul caso di Malala Yousafzai (2012/2843 (RSP))
P7_TA(2012)0401RC-B7-0477/2012

Il Parlamento europeo,

–  vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2011 sulla situazione delle donne in Afghanistan e in Pakistan(1),

–  viste le sue precedenti risoluzioni sui diritti umani e la democrazia in Pakistan, in particolare quelle del 20 gennaio 2011(2) e del 20 maggio 2010(3),

–  vista la sua risoluzione del 18 aprile 2012 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo e la politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze per la politica strategica dell'UE in materia di diritti umani(4),

–  vista la dichiarazione rilasciata il 10 ottobre 2012 dal portavoce dell'alto rappresentante sull'attentato contro una giovane militante dei diritti umani in Pakistan,

–  vista la dichiarazione rilasciata il 10 ottobre 2012 dal direttore esecutivo dell'Agenzia dell'ONU per l'uguaglianza di genere (UN Women) che condanna l'aggressione a Malala Yousafzai,

–  viste le conclusioni del Consiglio sull'intolleranza, la discriminazione e la violenza per motivi di religione o convinzione, adottate il 21 febbraio 2011,

–  visto il piano d'impegno quinquennale UE-Pakistan del marzo 2012 che prevede priorità tra cui la promozione del buon governo, la cooperazione in materia di emancipazione femminile e il dialogo sui diritti umani,

–  viste le conclusioni del Consiglio sul Pakistan, del 25 giugno 2012, che ribadiscono le aspettative dell'UE riguardo alla promozione e al rispetto dei diritti umani,

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Riservare ai minori un posto speciale nella politica esterna dell'UE» (COM(2008)0055),

–  visto l'articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (UDHR) del 1948,

–  viste la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), del 18 dicembre 1979, e la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne, del 20 dicembre 1993,

–  viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 (2000) e n. 1820 (2008) sulle donne, la pace e la sicurezza e la risoluzione n. 1888 (2009) sulla violenza sessuale contro le donne e i bambini in situazioni di conflitto armato, che sottolineano la responsabilità di tutti gli Stati nel porre fine all'impunità e perseguire i responsabili di crimini contro l'umanità e di crimini di guerra, compresi quelli legati alla violenza sessuale e di altro tipo contro donne e ragazze,

–  visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che il 9 ottobre 2012 Malala Yousafzai, una ragazza quattordicenne della valle dello Swat, è stata attaccata sullo scuolabus mentre tornava a casa, colpita con arma da fuoco alla testa e al collo e ferita gravemente, e che altre due ragazze hanno riportato lesioni durante l'aggressione;

B.  considerando che Malala Yousafzai era divenuta un simbolo nazionale della resistenza contro i tentativi dei talebani di vietare l'istruzione alle bambine, mediante i blog che scriveva dall'età di 11 anni, e nel dicembre 2011 ha ricevuto il premio nazionale per la pace, rinominato in suo onore premio nazionale Malala per la pace;

C.  considerando che il movimento dei talebani pakistani, Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), ha rivendicato l'aggressione, dichiarando dopo l'accaduto che è un dovere uccidere chiunque conduca una campagna contro la legge islamica e che Malala Yousafzai sarà nuovamente colpita se sopravviverà alle ferite;

D.  considerando che in Pakistan e in molti altri paesi musulmani si sono tenute manifestazioni per esprimere ammirazione e solidarietà nei confronti di Malala Yousafzai e per condannare il brutale attacco perpetrato dai talebani;

E.  considerando che le forze di sicurezza hanno reagito con l'arresto di molte persone sospettate di aver commesso il reato e che il parlamento pakistano ha discusso una proposta di condanna all'attacco, alla quale tuttavia il principale partito dell'opposizione, la lega musulmana pakistana-N (PML-N), ha opposto resistenza;

F.  considerando che l'aggressione a Malala Yousafzai è stata preceduta negli ultimi 12 mesi dall'omicidio di Farida Afridi e Zarteef Afridi, difensori dei diritti umani, accusati di aver svolto attività a favore della previdenza sociale e dell'istruzione per le donne;

G.  considerando che negli ultimi mesi in Pakistan si sono verificati continui attacchi ad opera di gruppi armati che impiegano tattiche terroristiche e sono influenzati e/o associati ai talebani o ad Al-Qaida, tra cui il TTP, e che tali attacchi hanno spesso colpito edifici governativi, scuole e civili, compresi i bambini, nella provincia del Khyber Pakhtunkhwa, nelle aree tribali di amministrazione federale (FATA) e nei centri urbani;

H.  considerando che nel 2011 sono stati segnalati 11 episodi in cui gruppi armati si sono serviti di bambini per l'esecuzione di attentati suicidi, che i bambini sono rimasti vittime di attacchi indiscriminati, causati anche da ordigni esplosivi improvvisati e attentati suicidi, che complessivamente 57 bambini hanno perso la vita durante il periodo di riferimento a causa di mine terrestri, residuati bellici e ordigni improvvisati, deflagrazioni di bombe, bombardamenti e attacchi mirati, e che il 13 settembre 2011 il TTP avrebbe attaccato uno scuolabus nel Khyber Pakhtunkhwa causando la morte di quattro bambini;

I.  considerando che nel 2012, secondo i dati del governo, 246 scuole (59 femminili e 187 maschili) sono state distrutte e 763 sono state danneggiate (244 femminili e 519 maschili) nella provincia del Khyber Pakhtunkhwa a causa del conflitto con i talebani, privando migliaia di bambini dell'accesso all'istruzione;

J.  considerando che dal 2009 a oggi le scuole femminili hanno continuato a essere l'obiettivo diretto dei gruppi armati in attentati dinamitardi o attacchi con ordigni esplosivi improvvisati, i quali nel 2011 hanno causato nelle FATA e nel Khyber Pakhtunkhwa 152 incidenti in cui le strutture scolastiche sono state parzialmente o completamente distrutte; che gli attacchi avrebbero avuto lo scopo di vendicare operazioni militari nella regione e si opponevano all'istruzione laica e femminile; che l'ultimo attacco a una scuola femminile è avvenuto il 25 settembre 2012 nel distretto di Charsadda;

K.  considerando che la situazione in Pakistan rimane estremamente grave per molte donne e bambine e che il paese è considerato il terzo luogo più pericoloso al mondo per le donne in base al Global Gender Gap Index;

L.  considerando che, secondo la relazione dell'UNESCO «Education For All (EFA) Global Monitoring Report» del 16 ottobre 2012, il Pakistan ha ridotto la spesa destinata all'istruzione a una percentuale inferiore al 2,3% del prodotto nazionale lordo (PNL), nonostante si classifichi secondo al mondo per il numero di bambine che non frequentano una scuola;

M.  considerando che bambine e ragazze sono spesso vittime di violenze domestiche, traffici illegali e matrimoni forzati o sono cedute come risarcimento nella risoluzione delle controversie;

N.  considerando che nella maggior parte dei casi i responsabili dei reati di violenza contro le donne e le bambine non vengono perseguiti;

O.  considerando che, sebbene in Pakistan esistano diverse leggi discriminatorie nei confronti delle donne, nel 2011 e nel 2012 il governo pakistano ha introdotto nuove norme intese ad affrontare con maggiore efficacia il problema della discriminazione e della violenza contro le donne, tra cui leggi che vietano il matrimonio forzato, le molestie nei confronti delle donne sul luogo di lavoro e a casa, nonché le aggressioni con l'acido; che tali leggi sono ancora in attesa di attuazione e applicazione;

P.  considerando che l'aumento del controllo esercitato dai talebani in determinate regioni ha ripercussioni negative per donne e bambine e impedisce loro di esercitare i propri diritti;

Q.  considerando che nel piano d'impegno quinquennale del marzo 2012 l'UE ha ribadito la propria intenzione di creare un partenariato solido e duraturo con il Pakistan, basato su interessi reciproci e valori condivisi, sostenendo le istituzioni democratiche e il governo civile, nonché la società civile del paese;

R.  considerando che, sebbene sia pronta a proseguire la cooperazione, l'UE confida nel rispetto degli impegni internazionali da parte del Pakistan, in particolare in materia di sicurezza e diritti umani, compresi i diritti delle donne;

S.  considerando che il 5 giugno 2012 l'UE e il Pakistan hanno annunciato l'istituzione di un comitato direttivo antiterrorismo finalizzato a conseguire una più stretta cooperazione nella lotta al terrorismo;

T.  considerando che l'articolo 3, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea sancisce che la promozione della democrazia e il rispetto dei diritti dell'uomo e le libertà civili sono principi e obiettivi fondamentali dell'Unione europea i quali costituiscono una base comune nelle sue relazioni con i paesi terzi; che il sostegno dell'UE agli scambi e allo sviluppo è subordinato al rispetto dei diritti umani e delle minoranze;

1.  condanna fermamente il violento attacco a Malala Yousafzai e le gravi lesioni inflitte a due sue compagne di scuola, facendo notare che l'assalto costituisce una grave violazione dei diritti del minore nonché un attacco sia contro i valori umani fondamentali sia contro tutti i difensori dei diritti dell'uomo in Pakistan;

2.  esprime la sua ammirazione e il suo riconoscimento per il coraggio e la determinazione con cui Malala Yousafzai, già in età molto giovane, si è impegnata nella lotta a favore del diritto delle ragazze e delle bambine a ricevere un'istruzione, diventando un modello per molte sue coetanee; plaude alla rapidità con cui i medici militari pakistani e il personale sanitario del Regno Unito le hanno fornito le cure mediche e spera vivamente che la ragazza possa riprendersi completamente in seguito alle gravi ferite riportate;

3.  accoglie favorevolmente le numerose dichiarazioni di condanna all'attacco provenienti da vaste fasce della società pakistana, dagli studiosi islamici e dalla maggioranza dei principali partiti politici; invita tutti i partiti politici a condannare esplicitamente il TTP, che ha rivendicato la responsabilità dell'attacco;

4.  esprime il suo sostegno a tutte le famiglie pakistane che promuovono l'istruzione delle proprie figlie;

5.  chiede al governo pakistano di garantire la sicurezza di Malala Yousafzai e della sua famiglia e di assicurare alla giustizia i responsabili dell'attacco; chiede inoltre al governo pakistano di garantire la sicurezza degli altri attivisti nel campo dei diritti umani, specialmente delle donne e delle ragazze impegnate attivamente nella società e in politica, cui i talebani e altri gruppi estremisti hanno rivolto minacce; esprime preoccupazione in merito alle minacce segnalate di cui sono state oggetto la diciassettenne Hinna Khan e la sua famiglia;

6.  esprime profonda preoccupazione per la situazione delle donne e delle ragazze, come pure per le ripetute segnalazioni di violazioni dei diritti dei minori e delle donne in Pakistan, tra cui la denuncia del ricorso ai bambini da parte dei gruppi armati per l'esecuzione di attentati suicidi; sottolinea che a livello internazionale urge prestare maggiore attenzione alla situazione delle donne e delle ragazze in Pakistan;

7.  è estremamente preoccupato per l'inasprimento dell'estremismo violento, che costituisce una grave minaccia nei confronti delle donne e delle ragazze, e per il ricorso all'intimidazione e alla violenza che ha già portato all'esplosione di scuole femminili e alla fustigazione delle donne in alcune parti delle FATA o del Khyber Pakhtunkhwa;

8.  esorta le autorità pakistane a perseguire penalmente gli individui e i gruppi che incitano alla violenza, in particolare coloro che invitano a uccidere le persone e i membri dei gruppi con cui si trovano in disaccordo;

9.  esige che il governo pakistano si adoperi in misura molto maggiore per rintracciare le centinaia, se non migliaia, di vittime delle sparizioni forzate in Pakistan, compresi i bambini, tra cui bambine di soli nove o dieci anni; chiede la pubblicazione dei risultati delle indagini governative interne relative all'entità di tale problema;

10.  accoglie favorevolmente la politica a tutela dell'infanzia in atto nelle FATA, avviata il 10 gennaio 2012, intesa ad attuare un piano per i servizi di protezione e i centri di tutela dei minori in tutte le agenzie delle FATA;

11.  si compiace del fatto che la legge sulla tutela dei minori del 2010, già in vigore nella provincia del Khyber Pakhtunkhwa, sarà ora estesa alle aree tribali amministrate dalla provincia (PATA), tra cui lo Swat, con effetto immediato; si augura che l'effettiva applicazione di tale legge contribuisca a far rientrare le PATA nella legalità;

12.  esorta il governo pakistano a sfruttare l'attuale situazione per apportare miglioramenti concreti in relazione ai diritti delle donne e delle ragazze, rivedendo e riformando alcune parti delle ordinanze Hudood, la legge in materia di prove, la legge sulle limitazioni in materia di matrimoni di minori e altre normative che violano lo status e i diritti delle donne attribuendo loro uno stato di inferiorità dinanzi alla legge;

13.  plaude all'introduzione, nel 2011 e nel 2012, di nuove normative da parte del governo pakistano, intese ad affrontare con maggiore efficacia il problema della discriminazione e della violenza nei confronti delle donne, e chiede al governo di garantirne l'effettiva attuazione e applicazione;

14.  esorta il governo pakistano a collaborare strettamente con le Nazioni Unite e l'Unione europea per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio, in particolare dell'obiettivo 2 che afferma che entro il 2015 tutti i bambini, sia maschi che femmine, saranno in grado di terminare un ciclo completo di istruzione primaria; invita il governo del Pakistan ad accordare priorità all'aumento del numero di bambine che beneficiano dell'istruzione scolastica e a garantire la loro sicurezza in questo contesto;

15.  invita il governo pakistano ad aumentare i finanziamenti a favore delle scuole pubbliche e ad adottare misure efficaci volte a introdurre un programma standard obbligatorio per l'istruzione di base nonché un regime di ispezione in tutte le madrase di proprietà pubblica o privata, che sono spesso l'unica fonte di istruzione, soprattutto nelle zone rurali;

16.  chiede alla Commissione di elaborare, unitamente al governo pakistano, programmi formativi intesi a migliorare l'alfabetizzazione e l'istruzione delle donne in Pakistan quale parte della sua politica di aiuto allo sviluppo;

17.  esorta la Commissione, il Consiglio e la comunità internazionale ad aumentare in misura significativa i fondi destinati a proteggere le donne e le ragazze dagli stupri, dagli abusi e dalla violenza domestica e a sostenere le misure volte a rendere possibili i movimenti della società civile che si oppongono alla discriminazione di donne e ragazze;

18.  invita la Commissione a mantenere fede al proprio impegno nei confronti dei bambini espresso nella comunicazione «Riservare ai minori un posto speciale nella politica esterna dell'UE» e a garantire che l'UE faccia quanto in suo potere per promuovere e tutelare i diritti dei minori;

19.  insiste sulla necessità di trattare espressamente i diritti delle donne e dei minori in tutti i dialoghi in materia di diritti umani, specialmente la questione della lotta contro ogni forma di discriminazione e di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze, in particolare i matrimoni forzati, la violenza domestica e gli omicidi di donne, e insiste inoltre affinché sia respinta l'invocazione a consuetudini, tradizioni o considerazioni religiose per evitare di assolvere l'obbligo di eliminare tali pratiche brutali; ritiene che per garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle adolescenti in Pakistan sia essenziale impedire la pratica del matrimonio di minori;

20.  invita le istituzioni dell'UE competenti, nell'ambito del loro dialogo politico con il Pakistan, a continuare a porre l'accento sulla questione della tolleranza religiosa nella società, giacché si tratta di un tema estremamente importante per la lotta a lungo termine contro l'estremismo islamico;

21.  esorta le istituzioni dell'UE competenti a insistere affinché il governo del Pakistan difenda la clausola sulla democrazia e i diritti dell'uomo sancita nell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica islamica del Pakistan; rinnova l'invito al Servizio europeo per l'azione esterna e, in modo particolare, al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani a riferire regolarmente in merito all'attuazione dell'accordo di cooperazione e della clausola sulla democrazia e i diritti dell'uomo, compreso l'esercizio dei diritti delle donne e dei minori;

22.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al Servizio europeo per l'azione esterna, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Agenzia dell'ONU per l'uguaglianza di genere (UN Women), al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo nonché al governo e al parlamento del Pakistan.

(1) Testi approvati, P7_TA(2011)0591.
(2) GU C 136 E dell'11.5.2012, pag. 90.
(3) GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 147.
(4) Testi approvati, P7_TA(2012)0126.


Situazione in Cambogia
PDF 117kWORD 41k
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2012 sulla situazione in Cambogia (2012/2844(RSP))
P7_TA(2012)0402RC-B7-0478/2012

Il Parlamento europeo,

–  viste le relazioni del 16 luglio e del 24 settembre 2012 elaborate dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Cambogia,

–  vista la ventunesima sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite del 24 settembre 2012,

–  vista la dichiarazione rilasciata dal portavoce dell'alto rappresentante dell'UE, Catherine Ashton, il 1° ottobre 2012 sulla condanna di difensori dei diritti umani in Cambogia,

–  viste le raccomandazioni contenute nella relazione della missione di osservazione elettorale dell'UE alle elezioni all'Assemblea nazionale del 27 luglio 2008 in Cambogia,

–  vista la lettera comune scritta il 1° ottobre 2012 da dieci ONG al Commissario europeo al Commercio Karel de Gucht,

–  visto il regime commerciale dell'UE «Tutto tranne le armi», che consente a tutti i paesi meno sviluppati (PMS), compresa la Cambogia, di accedere senza ostacoli al mercato dell'UE per tutti i prodotti di esportazione, tranne le armi,

–  visti la Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, di cui la Cambogia è parte,

–  vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani del 1998,

–  visto l'accordo di cooperazione concluso nel 1997 tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia(1), in particolare l'articolo 1 (rispetto dei diritti umani), l'articolo 19 (mancata esecuzione dell'accordo) e l'allegato 1 relativo all'articolo 19 (sospensione dell'accordo in caso di violazione dell'articolo 1 da parte di uno dei contraenti),

–  vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni adottata il 13 settembre 2007 in occasione della sessantaduesima sessione dell'Assemblea generale dell'ONU,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulla Cambogia, in particolare quella del 21 ottobre 2010(2),

–  visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che nell'ultimo rapporto del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Cambogia si riconosce che, dopo due decenni di conflitti e la firma degli accordi di pace di Parigi del 1991, la Cambogia ha compiuto progressi quanto al miglioramento della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto;

B.  considerando che il 1° ottobre 2012 quattro difensori dei diritti umani, accusati di crimini contro lo Stato – Mom Sonando, capo dell'associazione dei democratici cambogiani e direttore di Radio Beehive, e i suoi coimputati, Phorn Sreoun, Touch Ream e Kann Sovann – sono stati condannati dal tribunale municipale di Phnom Penh;

C.  considerando che le forze di sicurezza continuano a ricorrere alla forza eccessiva contro i manifestanti; che il 26 aprile 2012 Chut Wutty, un militante ecologista di primo piano che indagava sul disboscamento illegale è stato ucciso dalla polizia; che il 22 maggio 2012 tredici attiviste provenienti dall'area di Boeung Kak sono state arrestate arbitrariamente e condannate a lunghe pene detentive per aver manifestato pacificamente presso il cantiere che interessa la loro comunità; che sono state rilasciate su pressione internazionale, sebbene non siano state scagionate; che il 16 maggio 2012 una ragazza di 14 anni, Heng Chantha, è stata uccisa dalle forze di sicurezza e che non è stata aperta alcuna indagine sulla sua morte;

D.  considerando che nell'ultimo decennio, a causa delle politiche del governo in materia di concessioni fondiarie per ragioni economiche, le autorità e le imprese hanno fatto sgomberare almeno 400 000 persone, privandole delle loro terre, degli alloggi e dei mezzi di sussistenza, il che ha scatenato scontri violenti con le comunità locali e aggravato la situazione di povertà;

E.  considerando che dall'agosto 2012 il governo cambogiano ha distribuito a oltre duecento imprese almeno 2 157 744 ettari di terreni sotto forma di concessioni fondiarie per ragioni economiche, spesso violando le disposizioni delle norme fondiarie del 2001 ed eludendo le garanzie giuridiche quali l'obbligo di evitare concessioni nelle aree protette, di compiere una valutazione di impatto sociale e ottenere un consenso libero, preventivo e consapevole delle comunità indigene;

F.  considerando che il Primo ministro Hun Sen ha promulgato, nel maggio 2012, un provvedimento che prevede una moratoria sulle nuove concessioni fondiarie per ragioni economiche e una revisione di quelle esistenti; che nonostante il provvedimento sono state rilasciate almeno 12 nuove concessioni, dato che un cavillo consente di stipulare le nuove concessioni i cui negoziati sono già in una fase avanzata o sulle quali vi è un accordo di massima; che non vi è stata una reale revisione delle concessioni fondiarie esistenti e che non è stata annullata nessuna di quelle controverse;

G.  considerando che, sulla base dei principali risultati contenuti nel rapporto del relatore speciale delle Nazioni Unite, si riscontrano gravi carenze nella gestione delle elezioni in Cambogia, ragion per cui si rendono necessarie riforme urgenti per restituire ai cittadini cambogiani la fiducia nel processo elettorale con l'approssimarsi delle elezioni politiche del luglio 2013;

H.  considerando che la missione di osservazione elettorale dell'Unione europea in Cambogia ha riscontrato la mancata conformità delle ultime elezioni tenutesi nel paese con le norme internazionali in materia di elezioni democratiche e ha invitato il governo cambogiano a varare diverse riforme sostanziali in ambito elettorale;

I.  considerando che l'Unione europea è il principale donatore di aiuti alla Cambogia;

1.  esprime il proprio biasimo per tutte le sentenze e le condanne di matrice politica nei confronti di contestatori politici, politici dell'opposizione parlamentare, in particolare Sam Rainsy, difensori dei diritti umani e militanti per il diritto alla terra e deplora la morte di Chuk Wutty e Heng Chantha, entrambi uccisi mentre esercitavano il loro diritto a manifestare pacificamente;

2.  chiede la liberazione immediata e senza condizioni di Mom Sonando e di altri contestatori antigovernativi, nonché dei militanti per il diritto alla terra, attualmente detenuti unicamente per ragioni politiche;

3.  rileva la necessità che i responsabili delle violazioni dei diritti umani siano identificati e rispondano delle loro azioni;

4.  sottolinea l'importanza delle conclusioni raggiunte dal relatore speciale delle Nazioni Unite, secondo cui occorre far fronte e porre rimedio alle gravi e diffuse violazioni dei diritti umani legate alle concessioni fondiarie;

5.  esorta il governo cambogiano a porre fine a tutti gli sfratti coatti, a riesaminare la direttiva del maggio 2012 e a introdurre e applicare una moratoria degli sfratti in Cambogia fintantoché siano posti in essere un quadro giuridico trasparente e affidabile e le politiche del caso intesi a garantire che le future concessioni fondiarie di natura economica siano garantite nel rispetto del diritto internazionale in materia di diritti umani e che tutte le persone sfrattate con la forza ricevano un adeguato risarcimento e ottengano una sistemazione alternativa;

6.  invita la Commissione a indagare sull'escalation delle violazioni dei diritti umani in Cambogia riconducibili alle concessioni fondiarie per ragioni economiche, autorizzate ai fini dello sviluppo agroindustriale legato all'esportazione di prodotti agricoli verso l'Unione europea, e a sospendere temporaneamente le preferenze concesse ai prodotti agricoli cambogiani nell'ambito dell'iniziativa «Tutto tranne le armi» qualora siano riscontrate violazioni dei diritti umani; prende atto della decisione del Primo ministro cambogiano di non procedere a nuove concessioni fondiarie per ragioni economiche e del suo impegno a riesaminare le concessioni esistenti;

7.  esorta il governo cambogiano, la commissione elettorale nazionale e le commissioni elettorali provinciali a mettere in pratica le recenti raccomandazioni delle Nazioni Unite in materia di riforma del sistema elettorale, onde garantire la conformità alle norme internazionali prima, durante e dopo lo svolgimento delle elezioni; invita la Commissione a verificare con attenzione l'attuazione delle raccomandazioni delle Nazioni Unite da parte delle autorità cambogiane;

8.  esprime preoccupazione per la situazione di Sam Rainsy, leader dell'omonimo partito, condannato per capi d'accusa ritenuti di matrice politica; esorta il governo cambogiano e i partiti dell'opposizione a collaborare ai fini della riconciliazione, affinché l'opposizione possa svolgere pienamente il proprio ruolo nella vita politica della Cambogia e nelle prossime elezioni, e ciò ai fini della credibilità del processo elettorale;

9.  incoraggia il governo cambogiano a rafforzare la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in particolare la libertà dei mezzi d'informazione, la libertà di espressione e la libertà di riunione, che sono elementi fondamentali dell'accordo di cooperazione UE-Cambogia, come sancito all'articolo 1 di tale accordo;

10.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al governo e all'Assemblea nazionale del Regno di Cambogia, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai governi dei paesi membri dell'ASEAN, al Segretario generale delle Nazioni Unite e all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani.

(1) GU L 269 del 19.10.1999, pag. 18.
(2) GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 90.


Accordo UE-USA relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 ottobre 2012 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio (09890/2012 – C7-0134/2012 – 2012/0048(NLE))
P7_TA(2012)0403A7-0275/2012

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (09890/2012),

–  visto il progetto di accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio (10193/2012),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 194 e 207 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7–0134/2012),

–  visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7–0275/2012),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e degli Stati Uniti d'America.


Strumenti finanziari innovativi nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale
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Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2012 sugli strumenti finanziari innovativi nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale (2012/2027(INI))
P7_TA(2012)0404A7-0270/2012

Il Parlamento europeo,

–  viste le comunicazioni della Commissione intitolate «Un bilancio per la strategia 2020» (COM(2011)0500), «Un quadro per la prossima generazione di strumenti finanziari innovativi: le piattaforme UE di capitale e di debito» («comunicazione sugli strumenti finanziari», COM(2011)0662), «Pacchetto per la crescita: integrazione delle infrastrutture europee» (COM(2011)0676), «Un piano d'azione per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti» (COM(2011)0870) e «Una fase pilota per l'iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti» (COM(2011)0660),

–  viste le proposte della Commissione, in particolare la proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2011)0398), la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione (COM(2010)0815), la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1639/2006/CE che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) e il regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia (COM(2011)0659), la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 (COM(2011)0809), la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese 2014 - 2020 (COM(2011)0834), la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (COM(2011)0785), la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce «ERASMUS PER TUTTI», il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (COM(2011)0788), la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa (COM(2011)0665), la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale (COM(2011)0609), la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (COM(2011)0615/2),

–  visti i documenti di lavoro dei servizi della Commissione intitolati «Financial Instruments in Cohesion Policy» (SWD(2012)0036) e «Elements for a Common Strategic Framework 2014 to 2020 - the European Regional Development Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund» (SWD(2012)0061, «quadro strategico comune per i Fondi strutturali e di coesione»),

–  visti le relazioni speciali della Corte dei conti europea n. 4/2011 sull'audit dello strumento relativo alle garanzie per le PMI e n. 2/2012 sugli strumenti finanziari per le PMI cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, nonché il parere della Corte dei conti n. 7/2011 sulla proposta di regolamento relativo ai Fondi strutturali e di coesione,

–  viste la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 intitolata «Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva»(1) e la sua risoluzione del 6 luglio 2011 intitolata «Crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare»(2),

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0270/2012),

A.  considerando che, dall'inizio degli anni 2000, le istituzioni dell'Unione hanno sviluppato una serie di strumenti finanziari innovativi basati su meccanismi che combinano in modo complementare sovvenzioni a titolo del bilancio dell'UE e finanziamenti pubblici e/o privati al fine di incrementare il volume degli investimenti disponibili per realizzare gli obiettivi strategici dell'Unione;

B.  considerando che, conformemente a quanto stabilito al paragrafo 49 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, «le istituzioni convengono che l'introduzione di meccanismi di cofinanziamento è necessaria per rafforzare l'effetto propulsivo del bilancio dell'Unione europea incentivando maggiormente i finanziamenti. Esse convengono di incoraggiare lo sviluppo di strumenti finanziari pluriennali adeguati che agiscano da catalizzatori degli investimenti pubblici e privati»;

C.  considerando che, secondo le stime, ad oggi circa l'1,3% del bilancio dell'Unione è destinato agli strumenti finanziari innovativi e che, nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2007-2013, l'Unione ha sviluppato 14 strumenti di questo tipo nel settore delle politiche interne (3 miliardi di euro nella rubrica 1a, pari al 3,4% del bilancio disponibile, e circa 5,9 miliardi di euro a titolo della politica regionale e di coesione) e 11 strumenti nell'ambito delle politiche esterne (1,2 miliardi di euro, pari al 2,2% del bilancio della rubrica 4, senza prendere in considerazione gli strumenti finanziari innovativi sviluppati nel quadro del Fondo europeo di sviluppo);

D.  considerando l'esperienza già maturata dall'Unione nella gestione degli strumenti finanziari innovativi e i numerosi studi e valutazioni di impatto comparativi finora pubblicati;

E.  considerando che, conformemente alla sua risoluzione dell'8 giugno 2011 intitolata «Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva», il quadro di esecuzione degli strumenti finanziari innovativi dovrebbe essere definito secondo la procedura legislativa ordinaria, nell'ottica di garantire un flusso di informazioni continuo e la partecipazione dell'autorità di bilancio per quanto riguarda l'utilizzo di tali strumenti in tutta l'Unione, consentendo al Parlamento di verificare il rispetto delle sue priorità politiche, nonché un controllo rafforzato su tali strumenti da parte della Corte dei conti europea;

Situazione attuale degli strumenti finanziari

1.  ricorda che il ricorso agli strumenti finanziari innovativi a livello europeo è stato concepito quale mezzo per consentire all'Unione di stimolare il volume degli investimenti nell'economia europea reale conformemente ai propri obiettivi, in un contesto in cui la continua diminuzione delle risorse destinate al bilancio dell'UE si contrappone alla costante crescita delle sue ambizioni politiche e, pertanto, delle sue esigenze;

2.  sottolinea che il fine ultimo degli strumenti finanziari innovativi e la loro ragion d'essere risiedono nell'effetto catalizzatore che dovrebbero produrre in caso di mancato funzionamento del mercato o di situazioni di investimento subottimali, consentendo, sulla base di un contributo del bilancio dell'Unione, di mobilitare finanziamenti (pubblici e/o privati) a favore di progetti per i quali il mercato dimostra lacune o imperfezioni; rileva che l'intervento pubblico permette così di ridurre il costo dei rischi, facendosene parzialmente carico, e facilita in tal modo la realizzazione di questi progetti;

3.  osserva che gli strumenti finanziari innovativi finora sviluppati prevedono tipi di intervento estremamente vari, che includono l'acquisizione di partecipazioni in fondi di capitale proprio/di capitale di rischio («equity/venture capital»), meccanismi di garanzia/controgaranzia presso intermediari finanziari (in particolare banche) e strumenti di condivisione del rischio con le istituzioni finanziarie per stimolare l'investimento, l'innovazione e la ricerca;

4.  osserva che questa varietà è giustificata dalla diversità degli ambiti di intervento (sostegno alle PMI, energia, cambiamenti climatici, occupazione e microcredito, ricerca e innovazione, infrastrutture di trasporto, tecnologie dell'informazione);

5.  insiste nel ricordare che il ricorso agli strumenti finanziari innovativi è rigidamente disciplinato sul piano legislativo (occorre l'accordo dell'autorità legislativa) e a livello di bilancio; osserva che l'utilizzo degli strumenti finanziari innovativi non genera oneri finanziari imprevisti a carico del bilancio dell'Unione, in quanto la responsabilità di quest'ultimo è limitata all'importo del contributo dell'Unione impegnato per lo strumento finanziario in questione sulla base delle dotazioni di bilancio annuali, come deciso dall'autorità di bilancio, e non dà luogo a passività potenziali per il bilancio dell'Unione; aggiunge che gli strumenti finanziari innovativi contribuiscono anzi a perseguire una gestione finanziaria sana ed efficace dei fondi pubblici, in quanto il contributo di bilancio corrisposto può generare utili che possono essere reinvestiti («reflow») nello strumento finanziario, permettendo così di rafforzare la sua capacità di intervento e aumentando l'efficacia dell'azione pubblica; sottolinea pertanto che le operazioni finanziate dagli strumenti finanziari innovativi dovrebbero essere opportunamente sottoposte ad audit dalla Corte dei conti dell'UE e che i colegislatori dovrebbero essere pienamente informati dei risultati;

6.  ricorda che esistono tre tipi di situazioni di investimento: 1) situazioni ottimali, in cui il rendimento è chiaramente positivo e consente il finanziamento da parte del mercato; 2) situazioni subottimali, in cui il rendimento, seppur presente, non basta ad assicurare il finanziamento da parte del mercato e giustifica il ricorso a uno strumento finanziario innovativo; 3) situazioni caratterizzate da un rendimento ridotto o nullo, in cui si rende necessario l'intervento dell'Unione sotto forma di sovvenzioni, che possono essere combinate agli strumenti finanziari innovativi se il progetto lo consente;

7.  ribadisce che il maggiore utilizzo degli strumenti finanziari innovativi deve costituire una strategia volta non a ridurre il bilancio dell'Unione, ma a ottimizzarne l'utilizzo, e valuta positivamente che la Commissione, nella summenzionata comunicazione sugli strumenti finanziari innovativi, riconosca che «un impiego maggiore di strumenti finanziari innovativi non mira comunque a sostituire i finanziamenti con gli strumenti finanziari»;

8.  sottolinea che l'esperienza maturata finora in relazione agli strumenti finanziari innovativi è nel complesso positiva, anche se gli effetti moltiplicatori di tali strumenti variano in modo considerevole a seconda dell'ambito di intervento, degli obiettivi settoriali da conseguire con lo strumento, del tipo di strumento proposto e delle sue modalità di attuazione;

9.  osserva che, nell'ambito delle politiche interne dell'Unione, gli strumenti finanziari innovativi sono attuati a livello europeo (gestione diretta della Commissione o su delega di quest'ultima) oppure a livello nazionale nel quadro della politica regionale e di coesione (gestione condivisa con gli Stati membri);

10.  sottolinea che l'attuazione degli strumenti finanziari innovativi coinvolge pertanto svariati attori, tra cui la Commissione, in quanto autorità responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'UE, il gruppo BEI (Banca europea per gli investimenti e Fondo europeo per gli investimenti), le banche nazionali o locali, commerciali o specializzate nell'investimento o nello sviluppo e gli investitori pubblici o privati; mette in luce che, più in generale, il successo di questi strumenti dipende dalla mobilitazione di intermediari finanziari pubblici, semi-pubblici e privati i cui obiettivi variano in funzione degli ambiti di intervento (istituti di microcredito, fondi di garanzia per le PMI, organizzazioni di sviluppo regionale, fondi di sostegno per la ricerca, ecc.);

11.  osserva in particolare che esistono differenze significative tra gli strumenti finanziari innovativi gestiti in modo centralizzato a livello unionale e quelli attuati sulla base di una gestione condivisa nell'ambito della politica regionale e di coesione o nel quadro delle relazioni esterne;

12.  rileva che, nell'ambito della politica di coesione, gli strumenti finanziari innovativi hanno dato risultati diversi a seconda dello Stato membro coinvolto e del tipo di strumento utilizzato; riconosce che, nel quadro della politica di coesione, l'insufficienza del quadro legislativo degli strumenti finanziari ha comportato ritardi nell'attuazione, difficoltà a raggiungere una massa critica, effetti moltiplicatori di rilievo e una mancanza di controllo e coordinamento; plaude, in tale contesto, alla proposta della Commissione intesa a consolidare il quadro legislativo e a migliorare così l'utilizzo degli strumenti finanziari innovativi nell'ambito della politica di coesione nel prossimo periodo di programmazione (2014-2020);

13.  osserva che, per quanto concerne gli strumenti finanziari innovativi di politica esterna, il numero delle istituzioni finanziarie internazionali coinvolte è elevato, così come l'effetto moltiplicatore generato dal contributo dell'Unione, ma deplora la grande disparità degli strumenti, il cui numero è aumentato in particolare negli ultimi anni (arrivando attualmente a un totale di tredici);

14.  constata che questi strumenti finanziari innovativi sono attuati sulla base di accordi ancora più complessi di quelli relativi alle politiche interne, prevedendo diverse modalità di gestione e attori di natura differente (BERS, organizzazioni internazionali);

15.  osserva che, in tali condizioni, l'intervento del bilancio dell'Unione non gode sempre di sufficiente visibilità tra gli operatori economici e i cittadini;

16.  osserva che, nell'ambito delle politiche esterne, la maggior parte degli strumenti finanziari innovativi permette di reinvestire gli utili sull'investimento, mentre nell'ambito delle politiche interne avviene il contrario;

17.  rileva che, a seconda delle esigenze, gli strumenti finanziari innovativi si sono sviluppati conformemente a strategie caratterizzate da obiettivi e risorse differenti e in modo non sempre coordinato, dando luogo ad alcuni problemi di sovrapposizione;

18.  constata che l'attuazione degli strumenti finanziari innovativi richiede tempo, competenze specializzate in materia di investimento, un'attenta preparazione dei progetti e una conoscenza approfondita dei meccanismi di mercato, ma permette potenzialmente di migliorare la gestione e l'esito dei progetti sostenuti mediante la combinazione delle competenze e delle capacità specifiche degli attori interessati; rileva che gli strumenti finanziari innovativi incentivano la condivisione delle risorse finanziarie e umane per raggiungere obiettivi europei comuni e strategici;

Proposte della Commissione per il prossimo quadro finanziario 2014-2020

19.  rileva che, per il periodo 2014-2020, la Commissione propone nell'ambito della politica interna un numero più ridotto di strumenti finanziari innovativi aventi un campo di applicazione più ampio; valuta positivamente questa evoluzione, che dovrebbe migliorare la visibilità per gli attori coinvolti, la massa critica come pure la ripartizione e la diversificazione dei rischi connessi a questi strumenti, sulla base di un approccio di portafoglio;

20.  accoglie con favore la proposta della Commissione di creare piattaforme di capitale e di debito; osserva che tali piattaforme avranno l'obiettivo di semplificare, standardizzare e rendere più coerenti tutti gli strumenti finanziari innovativi attuati per mezzo del bilancio dell'Unione; sottolinea che, affinché le piattaforme siano operative e siano attuate con successo, è opportuno presentare il quadro di applicazione e le altre modalità tecniche in modo tempestivo, in ogni caso prima dell'inizio del prossimo periodo di programmazione (2014-2020);

21.  attira l'attenzione, in questo contesto, sull'imminente creazione di una piattaforma dell'Unione per la cooperazione esterna e lo sviluppo, intesa a migliorare la qualità e l'efficacia dei meccanismi di «blending» (combinazione di sovvenzioni e prestiti) utilizzati nell'ambito di tali politiche, tenendo in debita considerazione i quadri regionali che disciplinano le relazioni dell'Unione con i diversi paesi partner; osserva che la piattaforma è intesa a facilitare tanto la valutazione degli strumenti di politica esterna esistenti quanto la definizione di nuovi strumenti per il periodo 2014-2020;

22.  si compiace che, nell'ambito della politica di coesione, nel prossimo periodo di programmazione l'applicazione degli strumenti finanziari sarà estesa a tutti gli obiettivi tematici e a tutti i fondi QCS, nonché a quei progetti, gruppi di progetti o parti di programmi che generano entrate e profitti e si prestano, pertanto, al ricorso agli strumenti finanziari; sottolinea, tuttavia, che è necessaria una migliore visione di insieme degli strumenti finanziari applicati al fine di mitigare il rischio di un coordinamento inefficace e di una sovrapposizione di programmi diversi;

23.  rileva che saranno messi a disposizione delle autorità nazionali di gestione modelli unificati di strumenti (strumenti «off-the-shelf»); reputa che il loro successo dipenda dalla tempestiva definizione delle modalità tecniche e richieda scambi maggiori a monte tra la Commissione e le amministrazioni locali;

24.  accoglie con favore il fatto che il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 costituirà d'ora in avanti il quadro legislativo di riferimento per la definizione, la strutturazione e l'utilizzo degli strumenti finanziari innovativi, assicurandone così la conformità agli obiettivi e agli interessi dell'Unione;

25.  ritiene che la creazione delle piattaforme summenzionate potrebbe essere accompagnata dal coordinamento centralizzato permanente degli strumenti finanziari innovativi in seno alla Commissione; osserva che è stato creato un gruppo interservizi di esperti sugli strumenti finanziari (FIEG), la cui missione dovrebbe consistere nel rafforzare la capacità istituzionale della Commissione in relazione al monitoraggio degli strumenti finanziari innovativi;

26.  reputa che la creazione di strumenti finanziari innovativi sotto gli auspici dell'Unione contribuirà a mettere la finanza al servizio dell'economia reale per i progetti che presentano un valore aggiunto europeo;

Definizione di nuovi strumenti finanziari innovativi

27.  sottolinea che, dalla metà degli anni '90, l'investimento pubblico nell'UE è in costante diminuzione e che questa tendenza si è aggravata in seguito all'insorgere della crisi finanziaria nel 2008; osserva inoltre che i promotori di progetti devono far fronte a condizioni di credito più rigorose e a un accesso più difficile al mercato dei capitali; è pertanto convinto che il continuo sviluppo di strumenti finanziari innovativi a livello nazionale e unionale potrebbe aiutare l'UE a garantire un ritorno coordinato a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

28.  sottolinea che, secondo le stime della Commissione, la realizzazione della strategia Europa 2020 e delle sue 7 iniziative faro necessita in totale di investimenti per circa 1 600 miliardi di euro in tutta l'Unione fino al 2020; osserva che questi investimenti riguardano ambiti di natura diversa, che vanno dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali al sostegno di progetti di portata più ridotta ma caratterizzati da un forte potenziale di crescita sul piano locale e regionale, tra cui le azioni a favore della coesione sociale;

29.  ribadisce che gli strumenti finanziari innovativi sono intesi ad agevolare o a consentire i progetti considerati necessari per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Unione, per cui devono tenere in maggiore considerazione la scala temporale dei programmi e adattarvisi;

30.  è convinto che gli strumenti finanziari innovativi debbano contribuire al conseguimento di uno o più obiettivi specifici delle politiche dell'Unione, in particolare di quelli delineati nella strategia Europa 2020, e che debbano funzionare in modo non discriminatorio, recare una data di scadenza precisa, rispettare i principi di sana gestione finanziaria ed essere complementari a strumenti tradizionali quali le sovvenzioni, migliorando così la qualità della spesa e contribuendo ai principi guida volti ad assicurare un uso ottimale delle risorse finanziarie;

31.  reputa che gli strumenti finanziari innovativi possano agevolare la costituzione di partenariati pubblico-privato attirando in maggior misura capitali privati a favore di progetti di infrastrutture pubbliche;

32.  sottolinea l'importanza di una valutazione ex ante per individuare le situazioni di carenza di mercato o di investimento subottimale, le esigenze in termini di investimenti, l'eventuale partecipazione del settore privato, le possibilità di economie di scala e le questioni di massa critica nonché per accertare che lo strumento non determini distorsioni della concorrenza a livello di mercato interno e non violi le norme in materia di aiuti di Stato; invita la Commissione a proporre criteri obiettivi, politematici e opportuni per quanto concerne il ruolo e l'applicazione della valutazione ex ante; crede fermamente nel principio dell'elaborazione di politiche basate su elementi concreti e ritiene che tali valutazioni contribuiranno ad assicurare una gestione efficiente ed efficace degli strumenti finanziari innovativi;

33.  reputa indispensabile l'inclusione, nel quadro di un approccio improntato ai risultati, di un numero ragionevole di semplici indicatori qualitativi e/o quantitativi nelle valutazioni ex ante ed ex post di tutti gli strumenti finanziari innovativi, che riguardino tanto i risultati finanziari dello strumento quanto il suo contributo alla realizzazione degli obiettivi dell'UE; ritiene che questa esigenza non debba comportare un eccessivo onere amministrativo per i gestori; sottolinea a tale proposito che la necessaria valutazione ex post di uno strumento finanziario innovativo può determinare un'interruzione nella continuità del suo utilizzo;

34.  osserva tuttavia che il moltiplicarsi degli strumenti finanziari innovativi pone numerose sfide in termini regolamentazione, governance e controllo della loro efficacia e che occorre trovare un giusto equilibrio tra gli obiettivi di trasparenza e controllo, da un lato, e un livello sufficiente di efficacia e di rapidità di attuazione, dall'altro; ritiene che riducendo il numero degli strumenti finanziari sarebbe possibile minimizzare le disparità e assicurare una massa critica sufficiente;

35.  sottolinea pertanto l'importanza di assicurare che il quadro giuridico sia quanto più possibile semplice, chiaro e trasparente, non appesantisca il carico amministrativo degli intermediari e dei beneficiari e riesca ad attrarre investitori pubblici e privati;

36.  ritiene in particolare che occorra migliorare le norme in materia di comunicazione (reporting) affinché siano chiare e, per quanto possibile, uniformi al fine di consentire un equilibrio ragionevole tra l'affidabilità dell'informazione e l'attrattività degli strumenti; invita la Commissione a istituire opportuni sistemi di gestione e controllo per garantire l'applicazione delle norme vigenti in materia di audit;

37.  chiede alla Commissione di presentare al Parlamento europeo un'unica relazione annuale distinta e riassuntiva in merito agli strumenti finanziari innovativi, nella quale siano indicati gli utilizzi e i risultati degli stessi suddivisi per tipo di fondo, obiettivo tematico e Stato membro;

38.  esorta la Commissione, alla luce della mancanza di visibilità insita in questi strumenti finanziari, ad adottare misure volte a garantire un'adeguata comunicazione in merito a questo tipo di intervento del bilancio dell'UE, rivolgendosi non solo ai potenziali investitori ma anche ai cittadini europei; sottolinea l'importanza di un'ampia campagna di informazione a livello europeo sui nuovi strumenti finanziari al fine di consentire l'accesso a tutti gli investitori, indipendentemente dalle dimensioni dell'istituzione che rappresentano;

39.  sottolinea che l'effetto di leva e l'effetto moltiplicatore variano in modo significativo a seconda dell'ambito di intervento; reputa che il legislatore europeo non debba fissare obiettivi troppo uniformi al riguardo dato che, per loro natura, tali effetti dipendono in ampia misura dalle circostanze economiche e dai settori di intervento interessati;

40.  sottolinea che il campo d'azione degli strumenti finanziari innovativi deve ancora essere largamente precisato ed è soggetto a rapide evoluzioni; osserva che la capacità di creazione o di flessibilità e adattabilità al contesto deve pertanto essere quanto più elevata possibile; propone quindi che la dotazione annua di ciascuno strumento possa essere adeguata dall'autorità di bilancio se così facendo si facilita il raggiungimento degli obiettivi per i quali tale strumento è stato creato;

41.  ribadisce che il reinvestimento degli interessi e delle altre entrate generate da un dato strumento nello strumento stesso («reflow») deve essere il principio alla base di tutti gli strumenti finanziari innovativi e che qualsiasi eccezione deve essere debitamente giustificata; valuta positivamente, in tal senso, il progresso registrato dal nuovo regolamento finanziario, che entrerà in vigore il prossimo anno;

42.  ritiene che sia fondamentale sviluppare il know-how e la capacità tecnica delle autorità di gestione, degli intermediari finanziari, delle banche e delle amministrazioni locali in materia di utilizzo e gestione degli strumenti finanziari innovativi; invita a rafforzare lo scambio di competenze tra tutti questi attori, in particolare quelli che hanno una conoscenza del mercato nazionale risalente a prima dell'adozione, da parte della Commissione, dell'atto di esecuzione inteso a definire gli strumenti standardizzati messi a disposizione degli Stati membri; ritiene indispensabile che tale scambio sia effettuato tempestivamente per superare gli ostacoli culturali, garantire la titolarità degli strumenti finanziari innovativi e assicurarne l'esito positivo;

43.  ritiene che si debba riconoscere il ruolo svolto da diversi istituti bancari nazionali e regionali, considerato che dispongono dell'esperienza e del know-how necessari per affrontare le specificità locali e regionali nello sviluppo e nell'applicazione degli strumenti finanziari;

44.  ritiene che il carattere innovativo degli strumenti finanziari presupponga l'istituzione di un quadro per il coordinamento delle istituzioni finanziarie pubbliche a cui sarà delegata l'esecuzione del bilancio per l'attuazione degli strumenti finanziari innovativi, al quale parteciperebbero rappresentanti della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo;

45.  valuta positivamente il rapido accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio sull'istituzione di una fase pilota per il 2012-2013 in relazione ai prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti («project bond») nel settore dei trasporti, dell'energia e delle tecnologie dell'informazione(3); si dichiara disposto, sulla base di una valutazione completa e indipendente della fase pilota, a esaminare le misure da adottare in futuro per rafforzare l'efficienza delle spese dell'Unione e per aumentare i volumi degli investimenti nei progetti prioritari;

46.  chiede pertanto con urgenza di dare attuazione all'iniziativa sui prestiti obbligazionari per il finanziamento dei progetti e di valutare accuratamente l'opportunità di una nuova iniziativa distinta per l'emissione di obbligazioni europee per le infrastrutture, con la partecipazione diretta dell'UE al capitale dei progetti infrastrutturali d'interesse comune aventi forte valore aggiunto europeo tramite l'emissione pubblica di «project bond» da parte dell'Unione;

47.  ritiene che l'Unione europea invierebbe un potente segnale agli investitori pubblici e privati nonché ai mercati finanziari partecipando direttamente, da sola o insieme agli Stati membri, alla capitalizzazione dei progetti infrastrutturali (caratterizzati da una redditività degli investimenti a lungo termine); ritiene che questa partecipazione dell'UE in qualità d'investitore dovrebbe assicurare il rispetto dei suoi obiettivi politici di lungo termine e rappresenterebbe una garanzia di realizzazione del progetto, producendo un forte effetto catalizzatore e un altrettanto forte effetto leva;

48.  valuta inoltre positivamente l'accordo raggiunto durante il Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012 in merito all'incremento del capitale della BEI di 10 miliardi di euro, che permetterà al gruppo BEI di aumentare di circa 60 miliardi di euro la propria capacità di prestito all'interno dell'Unione nei prossimi anni e di svolgere quindi un positivo ruolo anticiclico negli sforzi concertati volti a rilanciare l'economia europea; ricorda che è ampiamente riconosciuto che i prestiti della BEI hanno un effetto moltiplicatore pari a tre; insiste pertanto affinché questo nuovo impegno non pregiudichi il rafforzamento e il miglioramento paralleli degli strumenti congiunti BEI - bilancio dell'Unione in materia di condivisione del rischio o di partecipazione azionaria, che permettono di sostenere altri tipi di progetti e di azioni rispetto a quelli interessati dai prestiti della BEI e hanno un effetto moltiplicatore superiore ai prestiti della BEI;

49.  attira l'attenzione sul fatto che, indipendentemente dalla misura in cui gli strumenti finanziari innovativi raggiungono i propri obiettivi, essi potranno avere piena efficacia solo se il contesto giuridico e normativo generale sarà propizio al loro sviluppo, ad esempio per quanto concerne il trattamento degli investimenti a lungo termine nel quadro delle norme prudenziali attualmente oggetto di riforma (Basilea III, solvibilità II...);

50.  confida nell'impatto più che positivo sull'economia europea di un maggiore utilizzo degli strumenti finanziari innovativi, ma teme che tale impatto positivo sarà di fatto limitato ai progetti con rendimenti a breve e medio termine; esprime la preoccupazione che investimenti in progetti altrettanto necessari per raggiungere gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva possano non essere realizzati a causa dei rischi troppo elevati che tali progetti comportano per gli investitori e della mancanza di fondi pubblici; chiede pertanto alla Commissione di presentare al più presto proposte intese a facilitare la mobilitazione del risparmio attualmente sottoutilizzato a favore di progetti a medio e lungo termine che generano una crescita sostenibile nell'Unione;

51.  ritiene che, in caso di massa critica sufficiente di un dato strumento finanziario innovativo, sarebbe possibile conseguire una buona attrattività per il mercato dei capitali privati in virtù di una diminuzione del rischio posto dalle dimensioni significative del portafoglio di progetti e della possibile fluidità degli scambi sui mercati;

52.  sottolinea la necessità di assicurare che l'eventuale comparsa di «un'economia mista finanziaria» non crei prodotti derivati complessi, cartolarizzabili o sviati dal loro obiettivo originario a partire dagli strumenti finanziari innovativi;

o
o   o

53.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) Testi approvati, P7_TA(2011)0266.
(2) Testi approvati, P7_TA(2011)0331.
(3) Testi approvati del 5.7.2012, P7_TA(2012)0296.


Relazione annuale di attività del Mediatore europeo 2011
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Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2012 sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2011 (2012/2049(INI))
P7_TA(2012)0405A7-0297/2012

Il Parlamento europeo,

–  vista la relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2011,

–  visto l'articolo 24, terzo comma, l'articolo 228 e l'articolo 298 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visti gli articoli 41 e 43 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  vista la sua risoluzione del 18 giugno 2008(1), relativa all'adozione di una decisione del Parlamento europeo recante modifica della decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore(2),

–  visto l'accordo quadro di cooperazione concluso tra il Parlamento europeo e il Mediatore europeo il 15 marzo 2006, entrato in vigore il 1° aprile 2006,

–  viste le disposizioni di attuazione dello statuto del Mediatore europeo del 1° gennaio 2009(3),

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulle attività del Mediatore europeo,

–  visto l'articolo 205, paragrafo 2, frasi seconda e terza, del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le petizioni (A7-0297/2012),

A.  considerando che la relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2011 è stata ufficialmente presentata al presidente del Parlamento europeo il 22 maggio 2012 e che il Mediatore europeo, sig. Nikiforos Diamandouros, ha presentato la propria relazione alla commissione per le petizioni a Bruxelles il 19 giugno 2012;

B.  considerando che l'articolo 24 del TFUE dispone che «ogni cittadino dell'Unione può rivolgersi al Mediatore istituito conformemente all'articolo 228»;

C.  considerando che l'articolo 228 del TFUE abilita il Mediatore europeo a ricevere denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali;

D.  considerando che ai sensi dell'articolo 298 del TFUE le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione «si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente» e che lo stesso articolo offre anche la possibilità a definire a tal fine disposizioni concrete e applicabili all'intera amministrazione dell'UE tramite regolamento di diritto secondario;

E.  considerando che, ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, «ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione»;

F.  considerando che si ha cattiva amministrazione non solo quando un organismo pubblico non opera conformemente a una norma o a un principio per esso vincolante e che i principi di buona amministrazione esigono che le istituzioni dell'Unione siano improntate a una cultura del servizio e assicurino che i cittadini siano trattati nel modo opportuno e godano appieno dei loro diritti;

G.  considerando che tale definizione non limita la fattispecie della cattiva amministrazione ai casi in cui la norma o il principio violati sono giuridicamente vincolanti; che i principi di buona amministrazione si spingono oltre quanto stabilito dalla legislazione, esigendo che le istituzioni dell'Unione non solo rispettino gli obblighi derivanti da quest'ultima, ma siano anche improntate a una cultura del servizio e assicurino che i cittadini siano trattati nel modo opportuno e godano appieno dei loro diritti;

H.  considerando che nel 2011 il Mediatore ha ricevuto 2 510 denunce (2 667 nel 2010), ha aperto 396 indagini (335 nel 2010) e ne ha completate 318 (326 nel 2010); che delle 2 544 denunce trattate in totale dal Mediatore nel 2011, 698 (27%) rientravano nel suo mandato (744 nel 2010);

I.  considerando che 1 321 delle denunce ricevute rientravano nell'ambito del mandato di un membro della Rete europea dei difensori civici; che tale Rete si compone di difensori civici nazionali e regionali; che la commissione per le petizioni del Parlamento è membro a pieno titolo della Rete europea dei difensori civici;

J.  considerando che nel 2011 il Mediatore ha trasmesso 59 denunce alla commissione per le petizioni; considerando che 147 denunce sono state deferite alla Commissione e 591 ad altre istituzioni e ad altri organismi, tra cui SOLVIT e La tua Europa – Consulenza, nonché a difensori civici specializzati o ad altri organismi preposti alla gestione delle denunce negli Stati membri;

K.  considerando che quasi il 61% delle denunce pervenute nel 2011 sono state presentate utilizzando Internet; che oltre la metà delle denunce presentate via Internet (53%) sono pervenute attraverso il formulario di denuncia elettronico disponibile sul sito web del Mediatore;

L.  considerando che il sensibile calo fatto registrare negli ultimi anni dalle richieste di informazione è una dimostrazione del successo della guida interattiva del Mediatore, disponibile sul sito web del Mediatore dal gennaio 2009;

M.  considerando che il numero di denunce che non rientrano nel mandato del Mediatore è sceso a 1 846 nel 2011, il livello più basso mai registrato dal 2003;

N.  considerando che, tradizionalmente, erano i denuncianti tedeschi e spagnoli a presentare il maggior numero di denunce; che nel 2011 la Spagna è passata alla prima posizione, seguita da Germania, Polonia e Belgio; che, in proporzione rispetto alla popolazione, a trasmettere il maggior numero di denunce sono stati Lussemburgo, Cipro, Belgio, Malta e Slovenia;

O.  considerando che il Mediatore ha aperto in totale 396 indagini, di cui 382 sulla base delle denunce e 14 di propria iniziativa; che il numero di indagini aperte nel 2011 è stato il più elevato di sempre;

P.  considerando che la maggior parte delle indagini ha riguardato la Commissione (231), seguita dall'EPSO (42); che il numero di indagini aperte nei confronti del Parlamento ha registrato un calo di oltre la metà rispetto al 2010; che il numero di indagini avviate nei confronti del Consiglio è aumentato di un terzo;

Q.  considerando che il Mediatore ha completato 318 indagini nel 2011; che la maggior parte delle indagini (66%) è stata completata nell'arco di un anno, con un terzo delle indagini completato entro tre mesi; che la durata media delle indagini è stata di dieci mesi;

R.  considerando che in 64 casi il Mediatore non ha ravvisato gli estremi di una cattiva amministrazione; che il fatto che non siano ravvisati gli estremi di una cattiva amministrazione non costituisce comunque un esito negativo, dal momento che il denunciante può contare su una spiegazione esaustiva da parte dell'istituzione interessata e un tale esito prova che l'istituzione in questione ha operato conformemente ai principi di buona amministrazione;

S.  considerando che 84 dei casi chiusi si sono conclusi positivamente, con l'istituzione interessata che ha accettato una conciliazione amichevole o ha risolto la questione; che il Mediatore cerca di giungere a una conciliazione amichevole ogniqualvolta possibile; che la collaborazione da parte delle istituzioni dell'Unione è fondamentale per giungere a una conciliazione amichevole;

T.  considerando che il Mediatore ha ravvisato gli estremi della cattiva amministrazione in 47 casi e che in 13 di questi l'istituzione interessata ha accettato, in tutto o in parte, un progetto di raccomandazione;

U.  considerando che 35 casi sono stati chiusi con una valutazione critica e 39 con osservazioni complementari volte ad aiutare le istituzioni interessate a migliorare la qualità della loro amministrazione;

V.  considerando che il Mediatore pubblica ogni anno sul suo sito web uno studio sul seguito dato dalle istituzioni alle valutazioni critiche e alle osservazioni complementari;

W.  considerando che nel 2010 il tasso complessivo di seguito soddisfacente dato alle valutazioni critiche e alle osservazioni complementari è stato del 78%; che il seguito dato alle osservazioni complementari è stato considerato soddisfacente nel 95% dei casi, mentre il tasso per le valutazioni critiche è stato sensibilmente inferiore, fermandosi al 68%;

X.  considerando che nel 2011 il Mediatore ha redatto 25 progetti di raccomandazione e ha proceduto alla chiusura di 13 casi nel momento in cui l'istituzione interessata ha accettato, in tutto o in parte, un progetto di raccomandazione;

Y.  considerando che nel 2011 il Mediatore non ha presentato alcuna relazione speciale al Parlamento europeo;

Z.  considerando che il bilancio del Mediatore rappresenta una sezione indipendente del bilancio dell'Unione europea, suddivisa in tre titoli: il titolo 1 riguarda gli stipendi, le indennità e le altre spese legate al personale, il titolo 2 riguarda gli immobili, il mobilio, il materiale e le spese varie di funzionamento, e il titolo 3 riguarda le spese risultanti dall'esecuzione da parte dell'istituzione di compiti generali;

1.  approva la relazione annuale per il 2011 presentata dal Mediatore europeo;

2.  osserva che nel 2011 il Mediatore ha aiutato oltre 22 000 cittadini, di cui 2 510 hanno presentato una denuncia, 1 284 hanno chiesto informazioni e 18 274 hanno ottenuto consigli attraverso la guida interattiva disponibile sul sito web del Mediatore;

3.  osserva che negli ultimi anni il numero totale di denunce pervenute al Mediatore è gradualmente diminuito, in particolare il numero di quelle che non rientrano nel suo mandato; segue con interesse tale fenomeno per valutare se esista un nesso diretto tra tale calo e l'introduzione della guida interattiva;

4.  osserva che in oltre il 65% dei casi trattati, il Mediatore è stato in grado di avviare un'indagine oppure di deferire il caso a un organismo competente, come un membro della Rete europea dei difensori civici, tra cui la commissione per le petizioni del Parlamento, la Commissione o un altro organismo preposto alla gestione delle denunce (ad esempio SOLVIT); osserva che nel 2011 alla commissione per le petizioni sono state trasmesse dal Mediatore 59 denunce;

5.  osserva che i principali tipi di presunta cattiva amministrazione oggetto delle indagini del Mediatore nel 2011 hanno riguardato la legalità (28%), le richieste di informazioni (16,2%), l'equità (13,6%), i motivi delle decisioni e le possibilità di appello (8,1%), il termine ragionevole per l'adozione di decisioni (7,3%), le richieste di accesso del pubblico ai documenti (7,1%), l'assenza di discriminazione (6,8%) e l'obbligo di rispondere alle lettere nella lingua del cittadino e di indicare il funzionario competente (5,8%);

6.  osserva che la maggior parte delle indagini avviate dal Mediatore nel 2011 ha riguardato la Commissione europea (231), seguita in seconda posizione dall'EPSO (42); ritiene che, poiché la Commissione è l'istituzione le cui decisioni hanno conseguenze dirette sui cittadini, è normale che tale organismo sia il principale oggetto delle denunce;

7.  si compiace che il numero di indagini avviate dal Mediatore nei confronti del Parlamento europeo ha registrato un calo di oltre la metà rispetto al 2010; osserva che il numero di indagini avviate dal Mediatore nei confronti del Consiglio dell'UE è aumentato di un terzo;

8.  osserva che nel 2011 il Mediatore ha modificato le procedure seguite per renderle più vicine ai cittadini e ha introdotto un nuovo tipo di indagine (un'«indagine chiarificatrice») in modo che i denuncianti possano chiarire la loro denuncia qualora il Mediatore non sia persuaso, di primo acchito, che esistano motivi per chiedere il parere di un'istituzione su un determinato caso;

9.  osserva che ora il Mediatore invita attivamente i denuncianti a fare osservazioni qualora non siano soddisfatti della risposta di un'istituzione, mentre in passato i denuncianti dovevano presentare una nuova denuncia se non erano soddisfatti nel merito dalla risposta ricevuta;

10.  si compiace che grazie a questo nuovo approccio il Mediatore ha chiuso un numero minore di casi come «risolti dall'istituzione» e, per contro, un numero maggiore di casi con la constatazione dell'assenza di «cattiva amministrazione» o di «giustificazioni per ulteriori indagini»;

11.  osserva che il Mediatore ha rivisto anche il trattamento delle denunce che esulano dal suo mandato, di cui si occupa ora il servizio «Registro» dell'ufficio del Mediatore, che assicura che i denuncianti siano informati il prima possibile del fatto che il Mediatore non può occuparsi della loro denuncia e che sia loro consigliato a quale istanza rivolgersi;

12.  osserva che un sondaggio Eurobarometro speciale 2011 sui diritti dei cittadini e il funzionamento dell'amministrazione dell'UE(4) ha mostrato la grande importanza che i cittadini attribuiscono al loro diritto di rivolgersi al Mediatore europeo, secondo, a loro parere, solo al diritto a circolare e a risiedere liberamente nell'UE e al diritto a una buona amministrazione;

13.  si congratula con il Mediatore per aver pubblicato un opuscolo intitolato Problemi con l'UE? Chi può aiutarti?, che offre informazioni esaustive sui meccanismi per la risoluzione dei problemi per quei cittadini che incontrano difficoltà con l'Unione, nonché per aver reso disponibile tale pubblicazione anche in formato audio e in caratteri di stampa di grandi dimensioni;

14.  sottolinea che, nonostante i risultati positivi conseguiti negli anni scorsi in relazione alla quota di denunce esaminate di competenza effettiva del Mediatore, essa resta anche nel 2011 relativamente modesta, pari al 27% circa, e pertanto occorre prospettare una campagna di sensibilizzazione più ampia e dinamica presso i cittadini in merito alla sfera di competenza del Mediatore, in stretta cooperazione con i difensori civici nazionali e regionali, con il Parlamento europeo e con la Commissione;

15.  conviene con il Mediatore che una dichiarazione diretta e concisa sui valori fondamentali, che la condotta dei funzionari dell'Unione dovrebbe riflettere, può promuovere efficacemente la fiducia dei cittadini nella funzione pubblica europea e nelle istituzioni dell'Unione presso cui è esercitata;

16.  condivide l'opinione del Mediatore per cui un'istituzione in cui è radicata la cultura del servizio non guarda alle denunce come a una minaccia, bensì come a un'opportunità per comunicare in modo più efficace e, se è stato commesso un errore, per correggerlo e trarre lezioni per il futuro;

17.  ricorda che la Carta dei diritti fondamentali include il diritto a una buona amministrazione come diritto fondamentale dei cittadini dell'Unione europea (articolo 41);

18.  invita le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione europea a operare conformemente al Codice di buona condotta amministrativa, approvato dal Parlamento mediante la sua risoluzione del 6 settembre 2001(5);

19.  si compiace dell'impegno costante e costruttivo profuso dal Mediatore, ad esempio con la redazione di pubblicazioni di consultazione, al fine di creare premesse migliori per favorire l'elaborazione di un regolamento sulle procedure amministrative generali dell'Unione europea; sottolinea che detta legislazione, volta a definire requisiti minimi giuridicamente vincolanti in materia di qualità e garanzie procedurali dell'intera amministrazione diretta dell'UE, potrebbe basarsi sull'articolo 298 TFUE e che in materia sarebbe necessaria una stretta consultazione con i difensori civici;

20.  concorda con il parere del Mediatore per cui i principi di buona amministrazione si spingono oltre quanto stabilito dalla legislazione ed esigono che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione non solo rispettino gli obblighi derivanti da quest'ultima, ma siano anche improntati a una cultura del servizio e assicurino che i cittadini siano trattati nel modo opportuno e godano appieno dei loro diritti;

21.  elogia il Mediatore per aver pubblicato e distribuito al personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione La guida alle denunce al Mediatore europeo, per incoraggiare l'amministrazione dell'UE a migliorare il proprio funzionamento, intensificando l'impegno verso i principi di una cultura del servizio ai cittadini;

22.  si compiace della cooperazione del Mediatore con la Rete europea dei difensori civici e chiede che detta cooperazione sia articolata anche con misure attive per promuovere l'iniziativa civica europea in quanto nuovo strumento di partecipazione diretta dei cittadini all'elaborazione di disposizioni legislative dell'UE e per garantire che tale strumento non risulti troppo farraginoso per i cittadini in termini di requisiti tecnici;

23.  ricorda che l'ottavo seminario nazionale della Rete europea dei difensori civici si è tenuto a Copenaghen nell'ottobre 2011; ricorda che la commissione per le petizioni è membro a pieno titolo della Rete europea dei difensori civici ed è stata rappresentata al seminario; ricorda che in occasione del seminario i membri della Rete hanno deciso di trovare modalità per informare meglio i cittadini di tutta Europa in merito ai loro diritti;

24.  ricorda che in occasione del seminario il Mediatore ha presentato il progetto di principi del servizio pubblico dei funzionari dell'Unione, in cui identificava cinque principi, vale a dire l'impegno nei confronti dell'UE e dei suoi cittadini, l'integrità, l'obiettività, il rispetto per gli altri e la trasparenza; osserva che il Mediatore ha lanciato una consultazione pubblica su tali principi e che la versione definitiva è stata pubblicata il 19 giugno 2012;

25.  prende atto con compiacimento del fatto che nel periodo oggetto della relazione il Mediatore ha esercitato i poteri conferitigli in modo attivo ed equilibrato nonché incentrato sul consenso critico e sulla stretta cooperazione con gli altri organi dell'UE;

26.  invita il Mediatore a continuare a impiegare al meglio le risorse disponibili, evitando duplicazioni superflue nel personale e cooperando con altre istituzioni dell'Unione per assicurare che nel bilancio dell'UE possano essere conseguiti risparmi grazie a una maggiore efficienza;

27.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per le petizioni al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai loro difensori civici o agli organi competenti analoghi.

(1) GU C 286 E del 27.11.2009, pag. 172.
(2) GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.
(3) Approvate l'8 luglio 2002 e modificate con decisione del Mediatore il 5 aprile 2004 e il 3 dicembre 2008.
(4) http://www.ombudsman.europa.eu/it/press/statistics.faces
(5) GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 331.


Mercati degli strumenti finanziari e abrogazione della direttiva 2004/39/CE (rifusione) ***I
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Testo
Testo consolidato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 26 ottobre 2012, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari che abroga la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (rifusione) (COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))(1)
P7_TA(2012)0406A7-0306/2012

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

[Emendamento 1 salvo dove altrimenti indicato]

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO(2)
P7_TA(2012)0406A7-0306/2012
alla proposta della Commissione
P7_TA(2012)0406A7-0306/2012

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa ai mercati degli strumenti finanziari che abroga la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea  , in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea(3),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(4),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(5),

considerando quanto segue:

(1)  La direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari(6), ha subito notevoli modifiche a più riprese. Essa dovrebbe essere ora nuovamente modificata ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)  La direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari(7), era intesa a stabilire le condizioni alle quali le imprese di investimento e le banche autorizzate potevano prestare determinati servizi o stabilire succursali in altri Stati membri sulla base dell'autorizzazione e della vigilanza dello Stato membro di origine. A tal fine la direttiva mirava ad armonizzare i requisiti di autorizzazione iniziale e di esercizio per le imprese di investimento, comprese le norme di comportamento. Essa prevedeva inoltre l'armonizzazione di alcune condizioni riguardanti la gestione dei mercati regolamentati.

(3)  Negli ultimi anni è cresciuto il numero degli investitori che operano nei mercati finanziari e l'ampia gamma di servizi e strumenti che viene loro offerta è diventata ancora più complessa. Alla luce di questi sviluppi, occorre che il quadro giuridico dell'Unione europea disciplini tutte le attività destinate agli investitori. A tal fine è indispensabile assicurare il grado di armonizzazione necessario per poter offrire agli investitori un livello elevato di protezione e consentire alle imprese di investimento di prestare servizi in tutta l'Unione europea, nel quadro del mercato unico, sulla base della vigilanza dello Stato membro di origine. In considerazione di quanto precede, la direttiva 93/22/CEE è stata sostituita dalla direttiva 2004/39/CE.

(4)  La crisi finanziaria ha esposto carenze nel funzionamento e nella trasparenza dei mercati finanziari. L'evoluzione dei mercati finanziari ha evidenziato la necessità di rafforzare il quadro per la regolamentazione dei mercati degli strumenti finanziari, anche quando la negoziazione in tali mercati avviene fuori borsa, al fine di aumentare la trasparenza, tutelare maggiormente gli investitori, potenziare la fiducia, disciplinare i settori non regolamentati e assicurare che le autorità di vigilanza dispongano di poteri adeguati per svolgere i loro compiti.

(5)  Vi è consenso tra gli organismi di regolamentazione a livello internazionale sul fatto che le carenze nel governo societario di numerosi istituti finanziari, compresa l'assenza di adeguati sistemi di controllo e di equilibrio al loro interno, hanno contribuito alla crisi finanziaria. Un'assunzione di rischi eccessiva e imprudente può portare al fallimento di singoli istituti finanziari e causare problemi sistemici negli Stati membri e nel mondo. Il comportamento scorretto di imprese che prestano servizi ai clienti può recare danno agli investitori e portare alla perdita di fiducia da parte degli stessi. Allo scopo di ovviare al potenziale effetto negativo di tali carenze nelle disposizioni di governo societario le disposizioni della presente direttiva dovrebbero essere integrate da principi più dettagliati e da norme minime. È opportuno che i principi e le norme si applichino tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità delle imprese di investimento. Ferme restando le responsabilità degli azionisti di assicurare che i consigli di amministrazioni assolvano correttamente le proprie responsabilità, i provvedimenti in questione dovrebbero prevedere limiti al numero di incarichi direttivi che gli amministratori degli istituti finanziari debbano ricoprire. Tali provvedimenti dovrebbero essere applicati in modo da tener conto delle istanze di gestione efficace di tali istituti, consentendo eventualmente ai loro amministratori di continuare in particolare ad agire come amministratori di organizzazioni senza scopo di lucro, in conformità con la responsabilità sociale delle imprese.

(6)  Il gruppo di esperti ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'Unione europea ha invitato l'Unione europea ad elaborare un insieme più armonizzato di regolamentazione finanziaria. Nel contesto della futura architettura di vigilanza europea il Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2009 ha inoltre sottolineato la necessità di elaborare regole uniformi applicabili a tutti gli istituti finanziari nel mercato unico.

(7)  Alla luce di quanto precede, la direttiva 2004/39/CE è ora in parte rifusa nella presente nuova direttiva e in parte sostituita dal regolamento (UE) n. …/… [MiFIR]. Insieme, questi due strumenti dovrebbero costituire il quadro giuridico che disciplina i requisiti applicabili alle imprese di investimento, ai mercati regolamentati, ai prestatori di servizi di comunicazione dei dati e alle imprese di paesi terzi che prestano servizi di investimento o esercitano attività di investimento nell'Unione europea. La presente direttiva dovrebbe pertanto essere letta in combinato disposto con il regolamento. Essa dovrebbe contenere le disposizioni che disciplinano l'autorizzazione dell'attività, l'acquisizione di partecipazioni qualificate, l'esercizio della libertà di stabilimento e della libertà di prestare servizi, le condizioni di esercizio per le imprese di investimento al fine di garantire la tutela degli investitori, i poteri delle autorità di vigilanza degli Stati membri di origine e degli Stati membri ospitanti e il regime sanzionatorio. Poiché l'obiettivo principale e l'oggetto della presente direttiva consistono nell'armonizzare le disposizioni nazionali concernenti i settori menzionati, la proposta dovrebbe essere basata sull'articolo 53, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La forma della direttiva è appropriata per consentire che le disposizioni di esecuzione nei settori contemplati dalla direttiva siano adeguate, ove necessario, alle specificità del mercato e dell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro.

(8)  È opportuno includere nell'elenco degli strumenti finanziari ▌ i derivati su merci e altri derivati costituiti e negoziati in modo tale da richiedere un approccio di regolamentazione comparabile a quello degli strumenti finanziari tradizionali. I contratti assicurativi per le attività che rientrano nelle classi stabilite nell'allegato I della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)(8), se stipulati con un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di assicurazione di paesi terzi o un'impresa di riassicurazione di paesi terzi, non sono considerati derivati o contratti derivati ai sensi della presente direttiva.

(9)  Nei mercati a pronti secondari si sono verificate molteplici frodi relativamente alle quote di emissione, che potrebbero minare la fiducia nei sistemi di scambio delle quote introdotti dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità(9); di conseguenza, sono state adottate misure volte a rafforzare il sistema di registri delle quote di emissione e le condizioni per aprire un conto e negoziare le stesse. Per rafforzare l'integrità e salvaguardare il funzionamento efficiente di tali mercati, prevedendo anche un'ampia vigilanza dell'attività di negoziazione, è appropriato integrare le misure adottate a norma della direttiva 2003/87/CE inserendo pienamente le quote di emissioni nell'ambito di applicazione della presente direttiva e del regolamento (UE) n. …/… [MAR] ▌. È opportuno invece chiarire che le operazioni a pronti in valuta estera esulano dall'ambito di applicazione della presente direttiva, anche se questa si applica ai derivati in valuta.

(10)  La presente direttiva è destinata a disciplinare le imprese la cui abituale attività consiste nel prestare servizi e/o effettuare attività di investimento a titolo professionale. Occorre pertanto escludere dal suo ambito d'applicazione chiunque eserciti altre attività professionali.

(11)  È necessario stabilire un regime organico che disciplini l'esecuzione delle operazioni su strumenti finanziari, indipendentemente dai metodi di negoziazione utilizzati, in modo da garantire un'elevata qualità nell'esecuzione delle operazioni degli investitori nonché l'integrità e l'efficienza globale del sistema finanziario. Occorre creare un quadro coerente e sensibile al rischio, che regolamenti i principali tipi di sistemi di esecuzione degli ordini esistenti attualmente nel mercato finanziario europeo. È necessario prendere atto dell'emergere, a fianco dei mercati regolamentati, di una nuova generazione di sistemi di negoziazione organizzati, che dovrebbero essere sottoposti ad obblighi per preservare il funzionamento efficiente ed ordinato dei mercati finanziari, ed assicurare che tali sistemi di negoziazione non beneficino di lacune normative.

(12)  Tutte le sedi di negoziazione, vale a dire i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione, dovrebbero stabilire norme trasparenti che disciplinino l'accesso ai sistemi. Tuttavia, mentre i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione dovrebbero essere soggetti a requisiti ▌ simili con riguardo all'eventuale ammissione di membri o partecipanti, i sistemi organizzati di negoziazione dovrebbero essere in grado di stabilire e restringere l'accesso sulla base, fra l'altro, del ruolo e degli obblighi che essi hanno nei confronti dei clienti. ▌ Le sedi di negoziazione dobvrebbero poter dare agli utenti la possibilità di specificare il tipo di flusso degli ordini con cui i loro ordini interagiscono prima che questi entrino nel sistema, purché tale scelta sia effettuata in modo aperto e trasparente e non comporti una discriminazione da parte del gestore della piattaforma.

(13)  Gli internalizzatori sistematici dovrebbero essere definiti ▌come imprese di investimento che in modo organizzato, regolare e sistematico negoziano per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione in un sistema bilaterale. Per garantire l'applicazione oggettiva ed effettiva di questa definizione alle imprese di investimento le negoziazioni bilaterali svolte con i clienti dovrebbero essere rilevanti e i criteri quantitativi dovrebbero completare i criteri qualitativi per l'identificazione delle imprese di investimento tenute a registrarsi come internalizzatori sistematici ex articolo 21 del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva(10). Mentre le sedi di negoziazione sono strutture in cui interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi interagiscono nel sistema, un internalizzatore sistematico non dovrebbe essere autorizzato a far incontrare interessi di acquisto e di vendita di terzi in modo funzionalmente identico a una sede di negoziazione.

(14)  Le persone che amministrano mezzi propri (patrimonio) e le imprese che non prestano servizi di investimento e/o non effettuano attività d'investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva a meno che siano market-maker, membri o partecipanti di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione o eseguano ordini di un cliente negoziando per conto proprio. A titolo di eccezione, non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva le persone che negoziano per conto proprio strumenti finanziari come membri o partecipanti di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, o anche come market maker in relazione a strumenti derivati su merci, quote di emissioni o strumenti derivati delle stesse, a titolo di attività accessoria rispetto alla loro attività principale, che a livello di gruppo non è né la prestazione di servizi di investimento ai sensi della presente direttiva né la prestazione di servizi bancari ai sensi della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio(11). I criteri tecnici per stabilire quando un'attività sia accessoria rispetto a un'attività principale dovrebbero essere chiariti nelle norme tecniche di regolamentazione, tenendo conto dei criteri specificati nella presente direttiva, che dovrebero includere il livello di attività e il grado di riduzione dei rischi derivanti dall'attività principale. La negoziazione per conto proprio mediante esecuzione degli ordini dei clienti dovrebbe comprendere le imprese che eseguono gli ordini di diversi clienti su base matched principal (back to back trading), le quali dovrebbero essere considerate come agenti a titolo principale e dovrebbero essere soggette alle disposizioni della presente direttiva concernenti sia l'esecuzione di ordini per conto dei clienti che la negoziazione per conto proprio. L'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari come attività accessoria fra due persone la cui attività principale, a livello di gruppo, non consiste né nella prestazione di servizi di investimento ai sensi della presente direttiva né nella prestazione di servizi bancari ai sensi della direttiva 2006/48/CE non dovrebbe essere considerata una negoziazione per conto proprio mediante esecuzione degli ordini dei clienti.

(15)  Nel testo, il riferimento a persone dovrebbe essere inteso come comprendente sia le persone fisiche sia le persone giuridiche.

(16)  Le imprese di assicurazione le cui attività sono oggetto di appropriata sorveglianza da parte delle autorità competenti in materia di vigilanza prudenziale e che sono soggette alla direttiva 2009/138/CE dovrebbero essere escluse, eccezion fatta per determinate disposizioni in materia di prodotti assicurativi utilizzati come veicoli di investimento. Gli investimenti sono spesso offerti ai clienti sotto forma di contratti assicurativi in alternativa o in sostituzione degli strumenti finanziari regolamentati dalla presente direttiva. Per fornire una protezione uniforme ai clienti al dettaglio, è importante che gli investimenti nel quadro di contratti assicurativi siano soggetti alle stesse norme deontologiche, specialmente quelle che riguardano la gestione dei conflitti di interessi, le restrizioni in materia di incentivi e le norme che assicurano l'adeguatezza della consulenza o l'appropriatezza delle vendite senza consulenza. I requisiti in materia di tutela degli investitori e di conflitti di interesse contenuti nella presente direttiva dovrebbero pertanto essere applicati in egual maniera a tutti gli investimenti incorporati nei contratti assicurativi assicurando il coordinamento tra la presente direttiva e la direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sull'intermediazione assicurativa(12).

(17)  Occorre escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva le persone che non prestano servizi a terzi, ma la cui attività consiste nel prestare servizi di investimento esclusivamente alla loro impresa madre, alle loro imprese figlie o ad altre imprese figlie della loro impresa madre.

(18)  Occorre parimenti escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva chiunque presti servizi di investimento unicamente a titolo accessorio nell'ambito della propria attività professionale, a condizione che detta attività sia disciplinata e che le relative disposizioni non escludano la prestazione, a titolo accessorio, di servizi di investimento.

(19)  Occorre escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva le persone i cui servizi di investimento consistono esclusivamente nella gestione di sistemi di partecipazione dei lavoratori e che pertanto non prestano servizi di investimento a terzi.

(20)  È necessario escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva le banche centrali ed altri organismi che svolgano funzioni analoghe, nonché gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella sua gestione, dove per gestione si intende anche l'investimento del debito pubblico, ad eccezione degli organismi a capitale parzialmente o integralmente pubblico aventi scopi commerciali o scopi connessi con l'acquisizione di partecipazioni.

(21)  Al fine di chiarire il regime di esenzioni per il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), gli altri organi nazionali che svolgono funzioni simili e gli organi che intervengono nella gestione del debito pubblico, è appropriato limitare tali esenzioni agli organi e agli istituti che svolgono le loro funzioni in conformità al diritto di uno Stato membro o in conformità al diritto dell'Unione europea nonché agli organi internazionali a cui aderiscono uno o più Stati membri.

(22)  È necessario escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva gli organismi di investimento collettivo e i fondi pensione, siano essi coordinati o no a livello dell'Unione europea, nonché i depositari e dirigenti di tali organismi, in quanto soggetti ad una normativa specifica adeguata alle loro attività.

(22 bis)  Al fine di assicurare il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale, e per realizzare i compiti dei gestori dei sistemi di trasmissione ai sensi della direttiva 2009/72/CE(13), della direttiva 2009/73/CE(14), del regolamento (CE) n. 714/2009(15), del regolamento (CE) n. 715/2009(16), o dei codici di rete e delle linee guida adottate a norma di tali regolamenti, è necessario che i gestori dei sistemi di trasmissione siano esentati quando rilasciano diritti di trasmissione, sia come diritti di trasmissione fisici sia come diritti di trasmissione finanziari, nonché quando forniscono una piattaforma per la negoziazione secondaria.

(23)  Al fine di beneficiare delle esenzioni di cui alla presente direttiva le persone interessate dovrebbero soddisfare in modo continuo le condizioni fissate per tali esenzioni. In particolare le persone che prestano servizi d'investimento o effettuano attività d'investimento e beneficiano delle esenzioni previste nella presente direttiva in quanto tali servizi o attività sono accessori alla loro attività principale, considerata nell'ambito del gruppo, cessano di beneficiare di tali esenzioni riguardanti i servizi accessori quando i servizi o le attività in questione non sono più accessori alla loro attività principale.

(24)  Per garantire la tutela degli investitori e la stabilità del sistema finanziario le persone che prestano servizi e/o effettuano attività di investimento contemplati dalla presente direttiva dovrebbero essere soggette ad autorizzazione da parte del loro Stato membro d'origine.

(25)  Gli enti creditizi autorizzati in virtù della direttiva 2006/48/CE non dovrebbero essere tenuti a ottenere un'altra autorizzazione in base alla presente direttiva per prestare servizi o effettuare attività di investimento. Se un ente creditizio decide di prestare servizi o effettuare attività di investimento, le autorità competenti dovrebbero verificare, prima di accordare un'autorizzazione, che detto ente rispetti le pertinenti disposizioni della presente direttiva.

(26)  I depositi strutturati si sono affermati come una forma di prodotto di investimento, ma, a differenza di altri investimenti strutturati, non sono coperti da nessun atto legislativo in materia di protezione degli investitori a livello dell'Unione europea. È pertanto opportuno rafforzare la fiducia degli investitori e rendere più uniforme il trattamento regolamentare concernente la distribuzione dei diversi prodotti di investimento al dettaglio «in pacchetto» (packaged) al fine di assicurare un livello adeguato di protezione degli investitori in tutta l'Unione europea. Per questo motivo occorre inserire i depositi strutturati nel campo di applicazione della presente direttiva. A tale riguardo è necessario chiarire che, poiché i depositi strutturati sono una forma di prodotto di investimento, non comprendono i semplici depositi legati unicamente ai tassi di interesse, come Eurobor o Libor, prescindendo dal fatto che i tassi di interesse possano essere predeterminati, fissi o variabili. I depositi di questo tipo esulano pertanto dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

(27)  Al fine di rafforzare la protezione degli investitori nell'Unione europea occorre limitare le condizioni a cui gli Stati membri possono escludere dall'applicazione della presente direttiva le persone che prestano servizi d'investimento a clienti che, di conseguenza, non sono protetti in virtù della direttiva. In particolare è opportuno che gli Stati membri siano tenuti ad applicare a tali persone requisiti almeno analoghi a quelli stabiliti dalla presente direttiva, segnatamente nella fase di autorizzazione, nella valutazione della loro reputazione ed esperienza e dell'idoneità degli azionisti, nell'esame delle condizioni per l'autorizzazione iniziale e la vigilanza continua nonché in relazione alle norme di comportamento deontologico.

(28)  Qualora un'impresa di investimento presti uno o più servizi di investimento o effettui una o più attività di investimento non contemplati dalla sua autorizzazione su base non regolare, non dovrebbe necessitare di un'ulteriore autorizzazione in virtù della presente direttiva.

(29)  Ai fini della presente direttiva, l'attività di ricezione e trasmissione di ordini dovrebbe comprendere anche l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra di essi.

(30)  Occorre che le imprese di investimento e gli enti creditizi che distribuiscono strumenti finanziari emessi da loro stessi siano soggetti alle disposizioni della presente direttiva quando prestano ai loro clienti servizi di consulenza in materia di investimenti. Per eliminare l'incertezza e rafforzare la protezione degli investitori occorre prevedere l'applicazione della presente direttiva quando, nel mercato primario, le imprese di investimento e gli enti creditizi distribuiscono strumenti finanziari emessi da loro stessi senza fornire alcuna consulenza. A tal fine occorre estendere la definizione del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti.

(31)  I principi del mutuo riconoscimento e della vigilanza esercitata dallo Stato membro d'origine esigono che le autorità competenti di ogni Stato membro non concedano o revochino l'autorizzazione qualora determinati elementi, come il contenuto del programma d'attività, la distribuzione geografica o le attività effettivamente svolte, indichino in modo evidente che l'impresa di investimento ha scelto l'ordinamento giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigorosi in vigore in un altro Stato membro sul cui territorio intende svolgere o svolge la maggior parte delle proprie attività. Se un'impresa di investimento è una persona giuridica, dovrebbe essere autorizzata nello Stato membro in cui si trova la sua sede statutaria. Se un'impresa di investimento non è una persona giuridica, dovrebbeessere autorizzata nello Stato membro in cui si trova la sua amministrazione centrale. Gli Stati membri dovrebbero altresì prescrivere che l'amministrazione centrale di un'impresa di investimento sia sempre situata nel suo Stato membro d'origine e che vi operi effettivamente.

(32)  La direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario(17), stabilisce criteri dettagliati per la valutazione prudenziale di progetti di acquisizione in un'impresa di investimento e per la procedura relativa alla loro applicazione. Al fine di fornire certezza giuridica, chiarezza e prevedibilità per quanto riguarda il processo di valutazione e il relativo risultato, è necessario confermare i criteri e il processo di valutazione prudenziale di cui alla direttiva 2007/44/CE. Le autorità competenti dovrebbero in particolare valutare la qualità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione sulla base dei seguenti criteri: la reputazione del candidato acquirente; la reputazione e l'esperienza della persona che dirigerà l'attività dell'impresa di investimento; la solidità finanziaria del candidato acquirente; la capacità dell'impresa di investimento di soddisfare i requisiti prudenziali basati sulla presente direttiva e su altre direttive, in particolare le direttive 2002/87/CE(18) e 2006/49/CE(19); l'eventualità che l'acquisizione incrementi i conflitti d'interesse; l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE(20) o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.

(33)  Un'impresa di investimento autorizzata nel proprio Stato membro d'origine dovrebbe essere autorizzata a prestare servizi o effettuare attività in tutta l'Unione europea senza dover richiedere un'autorizzazione separata all'autorità competente dello Stato membro in cui desidera prestare tali servizi o effettuare tali attività.

(34)  Poiché determinate imprese d'investimento sono esentate da taluni obblighi imposti dalla direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, esse dovrebbero essere tenute a detenere un capitale minimo o a sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità civile professionale o una combinazione di entrambi. Occorre che gli adeguamenti degli importi di tale assicurazione si basino su quelli effettuati nel quadro della direttiva 2002/92/CE. Questo particolare regime ai fini dell'adeguatezza patrimoniale non dovrebbe pregiudicare eventuali decisioni riguardanti il trattamento che si riterrà opportuno riservare a tali imprese nel quadro delle future revisioni della legislazione dell'Unione europea  sull'adeguatezza patrimoniale.

(35)  Poiché l'ambito di applicazione della regolamentazione prudenziale dovrebbe essere limitato ai soggetti che costituiscono una fonte di rischio di controparte per gli altri partecipanti al mercato in quanto gestiscono un portafoglio di negoziazione a titolo professionale, occorre escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva i soggetti che negoziano per proprio conto strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati su merci coperti dalla presente direttiva, nonché quelli che prestano servizi di investimento in strumenti derivati su merci ai clienti della loro attività principale, accessoriamente alla loro attività principale considerata nell'ambito del gruppo, e purché tale attività principale non consista nella prestazione di servizi di investimento ai sensi della presente direttiva.

(36)  Per proteggere gli investitori occorre in particolare provvedere affinché i loro diritti di proprietà e altri diritti analoghi su valori mobiliari, nonché i loro diritti sui fondi affidati ad un'impresa, siano tenuti separati da quelli dell' impresa. Questo principio non dovrebbe vietare peraltro all'impresa di operare in nome proprio ma per conto dell'investitore quando il tipo stesso di operazione lo richieda e l'investitore vi acconsenta, per esempio in caso di prestito di titoli.

(37)  I requisiti concernenti la protezione delle attività del cliente rappresentano uno strumento fondamentale per la protezione dei clienti nella prestazione di servizi e nell'esercizio di attività. Tali requisiti possono essere esclusi quando la piena proprietà dei fondi e dello strumento finanziario sia trasferita a un'impresa di investimento per coprire obbligazioni presenti o future, effettive o condizionate o potenziali. Questa ampia possibilità può creare incertezza e danneggiare l'efficacia dei requisiti concernenti la tutela delle attività del cliente. Pertanto, almeno quando si tratta delle attività dei clienti al dettaglio, è opportuno limitare la possibilità che le imprese di investimento concludano contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, quali definiti nella direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria(21), al fine di assicurare o coprire in altro modo le loro obbligazioni.

(38)  È necessario rafforzare il ruolo degli organi di amministrazione delle imprese di investimento nell'assicurare una sana e prudente gestione delle imprese, la promozione dell'integrità del mercato e l'interesse degli investitori. Ai fini di un approccio uniforme al governo societario è opportuno allineare gli obblighi per le imprese di investimento a quelli previsti dalla direttiva …/… [CRD IV] e assicurare che essi siano proporzionati alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta. Al fine di prevenire conflitti di interessi, i membri esecutivi dell'organo direttivo delle imprese di investimento non dovrebbero ricoprire la carica di membro esecutivo anche nell'organo direttivo di una sede di negoziazione. Possono tuttavia essere amministratori non esecutivi di tale organo, ad esempio al fine di garantire la partecipazione degli utenti al processo decisionale. Occorre che l'organo di amministrazione di un'impresa di investimento dedichi sempre tempo sufficiente e disponga di adeguate conoscenze, capacità e esperienza per essere in grado di comprendere le attività dell'impresa di investimento e il suo rischio principale. Per evitare il group thinking (atteggiamenti conformistici) e favorire il senso critico, la composizione dei consigli di amministrazione delle imprese di investimento dovrebbe essere sufficientemente diversificata per quanto riguarda l'età, il genere, la provenienza geografica e il percorso formativo e professionale, in modo da rappresentare una varietà di punti di vista e di esperienze. L'equilibrio tra i generi è di particolare importanza per garantire un'adeguata rappresentanza della realtà demografica. Ove praticata, la rappresentanza del personale in seno all'organo direttivo dovrebbe altresì essere vista come un modo positivo per promuovere la diversità, in quanto apporta una prospettiva fondamentale e una reale conoscenza dei meccanismi di funzionamento interni dell'ente. Occorrono inoltre meccanismi per far sì che i membri degli organi direttivi siano tenuti a rispondere in gravi casi di cattiva amministrazione.

(39)  Per avere una visione generale e un controllo effettivi delle attività delle imprese di investimento l'organo di amministrazione dovrebbe essere responsabile della strategia globale dell'impresa di investimento, tenendo conto della sua attività e del suo profilo di rischio. Occorre che l'organo di amministrazione si assuma chiare responsabilità per tutto il ciclo di attività dell'impresa di investimento, nei settori dell'individuazione e della definizione degli obiettivi strategici, dell'approvazione dell'organizzazione interna, compresi i criteri di selezione e la formazione del personale, della definizione delle strategie globali che regolano la prestazione di servizi e l'esercizio di attività, compresa la remunerazione del personale addetto alle vendite e l'approvazione dei nuovi prodotti da distribuire ai clienti. Il monitoraggio e la valutazione periodici degli obiettivi strategici delle imprese di investimento, della loro organizzazione interna e delle strategie in materia di prestazione di servizi e di esercizio di attività dovrebbero garantire che tali imprese siano in grado di continuare ad essere gestite in modo sano e prudente, nell'interesse dell'integrità dei mercati e della tutela degli investitori.

(40)  La gamma sempre più ampia di attività che molte imprese di investimento esercitano simultaneamente ha aumentato le possibilità di conflitti tra queste diverse attività e gli interessi dei clienti. È pertanto necessario prevedere regole volte a garantire che tali conflitti non si ripercuotano negativamente sugli interessi della clientela.

(42)  La direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva(22), consente agli Stati membri, nell'ambito dei requisiti di organizzazione delle imprese di investimento, di prescrivere l'obbligo di registrare le conversazioni telefoniche o le comunicazioni elettroniche concernenti gli ordini dei clienti. La registrazione delle conversazioni telefoniche o delle comunicazioni elettroniche concernenti gli ordini dei clienti è compatibile con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed è giustificata al fine di rafforzare la protezione degli investitori, migliorare la sorveglianza del mercato e aumentare la certezza del diritto nell'interesse delle imprese di investimento e dei loro clienti. L'importanza di tali registrazioni è menzionata anche nella consulenza tecnica alla Commissione formulata dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari il 29 luglio 2010. Per tali motivi è opportuno che la presente direttiva preveda i principi di un regime generale relativo alla registrazione delle conversazioni telefoniche o delle comunicazioni elettroniche concernenti gli ordini dei clienti. Per le comunicazioni tra clienti al dettaglio e istituti finanziari, è opportuno autorizzare gli Stati membri a riconoscere idonee registrazioni scritte di tali comunicazioni per gli istituti finanziari stabiliti e le succursali ubicate nel loro territorio.

(43)  Occorre che gli Stati membri garantiscano il rispetto del diritto alla protezione dei dati personali in conformità alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(23), e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche(24), che disciplinano il trattamento dei dati personali effettuato in applicazione della presente direttiva. Tale tutela dovrebbe in particolare estendersi alle registrazioni telefoniche ed elettroniche. Il trattamento dei dati personali da parte dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (AESFEM), stabilita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio(25) in applicazione della presente direttiva, è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati(26).

(44)  La tecnologia di negoziazione ha subito una profonda evoluzione nell'ultimo decennio ed è ora ampiamente utilizzata dai partecipanti al mercato. Attualmente numerosi partecipanti al mercato utilizzano il trading algoritmico, in cui un algoritmo informatizzato determina automaticamente taluni aspetti di un ordine con intervento umano minimo o nullo. Un sottoinsieme specifico del trading algoritmico è costituito dal trading ad alta frequenza, in cui un sistema di negoziazione analizza dati o segnali del mercato a velocità elevata, di solito dell'ordine di millisecondi o microsecondi, per poi inviare o aggiornare un gran numero di ordini entro un tempo brevissimo in risposta all'analisi. Il trading ad alta frequenza è generalmente utilizzato dagli operatori che impegnano capitale proprio per la negoziazione. Non si tratta di per sé di una strategia, ma di un metodo che può comportare frequentemente l'uso di tecnologie sofisticate per attuare strategie di negoziazione più tradizionali, come i servizi di supporto agli scambi (market making) o l'arbitraggio.

(45)  In linea con le conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della vigilanza finanziaria dell'Unione europea del giugno 2009 e per contribuire all'istituzione di regole uniche per i mercati finanziari dell'Unione, aiutare a rafforzare ulteriormente le condizioni di parità per gli Stati membri e i partecipanti ai mercati, aumentare la tutela degli investitori e migliorare la vigilanza e l'applicazione delle norme, l'Unione si è impegnata a minimizzare, ove possibile, la discrezionalità di cui gli Stati membri dispongono nell'ambito della normativa dell'Unione europea sui servizi finanziari. Oltre ad introdurre nella presente direttiva un regime comune per la registrazione delle conversazioni telefoniche o delle comunicazioni elettroniche concernenti gli ordini dei clienti, occorre ridurre la possibilità per le autorità competenti di delegare compiti di vigilanza in taluni casi, onde limitare la discrezionalità nei requisiti applicabili agli agenti collegati e alle segnalazioni delle succursali. Tuttavia, mentre le autorità competenti hanno la responsabilità in base alla presente direttiva di garantire la tutela degli investitori, nulla nella direttiva osta a che gli Stati membri possano nominare autorità in aggiunta alle autorità competenti per intensificare il monitoraggio dei mercati e rafforzare la protezione degli investitori al dettaglio.

(46)  Il progresso tecnico ha reso possibile il trading ad alta frequenza e l'evoluzione dei modelli commerciali. Il trading ad alta frequenza è facilitato dalla co-ubicazione degli impianti dei partecipanti al mercato in stretta vicinanza fisica al motore di matching di una sede di negoziazione. Per garantire condizioni di ordinato e corretto svolgimento delle negoziazioni, è indispensabile richiedere alle sedi di negoziazione di fornire tali servizi di co-ubicazione su base non discriminatoria, equa e trasparente. L'utilizzo della tecnologia di trading ad alta frequenza ha aumentato la velocità, la capacità e la complessità delle modalità di negoziazione degli investitori. Esso ha inoltre consentito ai partecipanti ai mercati di facilitare l'accesso diretto ai mercati per i loro clienti mediante l'utilizzo dei loro sistemi di negoziazione, l'accesso diretto o l'accesso sponsorizzato ai mercati. In generale, la tecnologia di negoziazione ha apportato vantaggi al mercato e ai partecipanti al mercato, come una più ampia partecipazione ai mercati, un probabile aumento di liquidità - anche se permangono dubbi circa lo spessore reale della liquidità assicurata - differenziali più ridotti, minore volatilità a breve termine e i mezzi per ottenere una migliore formazione dei prezzi ed esecuzione degli ordini per i clienti. La tecnologia di trading ad alta frequenza è tuttavia all'origine anche di una serie di rischi potenziali, come un aumento del rischio di sovraccarico dei sistemi nelle sedi di negoziazione a causa del gran numero di ordini, i rischi che il trading algoritmico generi ordini erronei o doppi o che comunque non funzioni correttamente e crei così un mercato disordinato. Esiste inoltre il rischio che i sistemi di trading algoritmica reagiscano in modo eccessivo ad altri eventi di mercato, esacerbando così la volatilità qualora preesista un problema di mercato. Se non utilizzato correttamente il trading algoritmico o ad alta frequenza può, come ogni altra forma di negoziazione, prestarsi a forme di comportamento abusivo, che dovrebbero essere vietate in base al regolamento /UE) n. …/… [nuovo MAR]. Il trading ad alta frequenza può anche, visti i vantaggi in termini di informazione che dà a chi lo pratica, indurre gli investitori ad effettuare gli scambi nelle sedi dove possono evitare contatti con i trader ad alta frequenza. E' opportuno assoggettare le strategie di trading ad alta frequenza che rispondono a determinate caratteristiche a uno speciale controllo regolamentare. Anche se si tratta prevalentemente di strategie basate sul trading per conto proprio, tale controllo regolamentare dovrebbe riguardare anche i casi in cui l'esecuzione della strategia di trading è strutturata in modo tale da evitare che si svolga per conto proprio.

(47)  Il modo migliore per mitigare tali rischi potenziali derivanti da un maggior ricorso alla tecnologia consiste in una combinazione di controlli specifici del rischio diretti alle imprese che effettuano trading algoritmico o ad alta frequenza e di altre misure dirette ai gestori di tutte le sedi di negoziazione a cui tale imprese hanno accesso. I controlli dovrebbero basarsi sugli orientamenti tecnici dell'AESFEM, pubblicati a febbraio 2012 e intitolati «Sistemi e controlli in un ambiente di negoziazione automatizzato per piattaforme di negoziazione, imprese di investimento e autorità competenti» («Systems and controls in an automated trading environment for trading platforms, investment firms and competent authorities» - ESMA/2012/122), così da potenziare la capacità di resistenza dei mercati alla luce degli sviluppi tecnologici. È auspicabile assicurare che tutte le imprese che effettuano trading ad alta frequenza siano autorizzate quando sono membri diretti di una sede di negoziazione. In tal modo si assicura che siano soggette ai requisiti di organizzazione previsti dalla presente direttiva e a un'adeguata vigilanza. In tal senso, l'AESFEM dovrebbe svolgere un importante ruolo di coordinamento definendo idonee ampiezze del tick (unità di variazione), così da assicurare l'ordinato funzionamento dei mercati a livello dell'Unione. Inoltre tutti gli ordini dovrebbero essere sottoposti a idonei controlli di rischio alla fonte. E' pertanto altresì opportuno porre fine alla pratica dell'accesso sponsorizzato e «naked» onde evitare il rischio che le imprese che non eseguono sufficienti controlli creino condizioni di mercato anomale nonché garantire che gli operatori del mercato possano essere identificati e chiamati a rispondere di qualsiasi condizione anomala di cui siano responsabili. È altresì necessario poter identificare chiaramente i flussi degli ordini che arrivano dal trading ad alta frequenza. L'AESFEM dovrebbe inoltre continuare a monitorare gli sviluppi in materia di tecnologie e metodi adoperati per accedere alle sedi di negoziazione nonché proseguire nella definizione di linee guida che assicurino che gli obblighi della presente direttiva possano continuare ad essere applicati efficacemente alla luce delle nuove prassi.

(48)  Sia le imprese che le sedi di negoziazione dovrebbero provvedere affinché siano messe in atto solide misure per assicurare che il trading automatico e ad alta frequenza non crei un mercato disordinato e non possa essere utilizzato per scopi abusivi. Le sedi di negoziazione dovrebbero inoltre garantire che i loro sistemi di negoziazione siano resistenti e adeguatamente testati per far fronte a un aumento del flusso degli ordini o a condizioni critiche dei mercati e che presso tutte le sedi di negoziazione siano in funzione degli interruttori per arrestare temporaneamente gli scambi, se si verificano all'improvviso movimenti di prezzo inattesi.

(48 bis)  È altresì necessario garantire che le strutture commissionali delle sedi di negoziazione siano trasparenti, eque e non discriminatorie e non siano tali da favorire condizioni di mercato anomale. E' pertanto opportuno assicurare che le strutture commissionali delle sedi di negoziazione incentivino un più basso rapporto tra messaggi del sistema e negoziazioni eseguite, con l'applicazione di commissioni più elevate a pratiche, come la cancellazione di elevati volumi o quote di ordini, che possono produrre tali anomalie e che obbligano le sedi di negoziazione ad accrescere la loro capacità strutturale senza che ne beneficino necessariamente altri operatori di mercato.

(49)  Oltre alle misure relative al trading algoritmico e al trading ad alta frequenza, è opportuno vietare l'accesso sponsorizzato e «naked» e prevedere controlli sulle imprese di investimento che offrono ai clienti accesso diretto al mercato per la clientela ▌. È inoltre opportuno che le imprese che offrono accesso diretto al mercato provvedano affinché le persone che utilizzano questo servizio siano adeguatamente qualificate e siano imposti controlli di rischio sull'utilizzo del servizio. Requisiti di organizzazione dettagliati concernenti queste nuove forme di negoziazione dovrebbero essere prescritti in modo più circostanziato negli atti delegati. In aggiunta al potere dell'AESFEM di predisporre linee guida aggiornate sulle varie forme di accesso al mercato e sui connessi controlli, tali misure dovrebbero prevedere la possibilità di modificare detti requisiti in funzione della necessità per tener conto di ulteriori innovazioni e sviluppi in questo settore.

(50)  Le sedi di negoziazione che operano attualmente nell'Unione sono molto numerose e alcune di esse negoziano strumenti identici. Per tener conto dei rischi che potrebbero ledere gli interessi degli investitori è necessario formalizzare e coordinare ulteriormente i processi relativi alle conseguenze delle negoziazioni in altre sedi se una sede decide di sospendere o eliminare uno strumento finanziario dalla negoziazione. Per garantire la certezza del diritto e tener adeguatamente conto dei conflitti di interesse quando si decide di sospendere o eliminare uno strumento dalla negoziazione occorre assicurare che, se un mercato regolamento o un sistema multilaterale di negoziazione cessa le negoziazioni a seguito della mancata diffusione di informazioni su un emittente o uno strumento finanziario, gli altri seguano tale decisione. È inoltre necessario formalizzare e migliorare ulteriormente lo scambio di informazioni e la cooperazione tra sedi di negoziazione qualora si verifichino condizioni eccezionali in relazione a uno strumento particolare negoziato in diverse sedi. In tale ambito dovrebbero essere previste disposizioni volte a impedire alle sedi di negoziazione che utilizzano informazioni trasmesse nel contesto di una sospensione o del ritiro di strumenti dalla negoziazione di effettuare attività di negoziazione aventi finalità commerciali.

(51)  Un sempre maggior numero di investitori opera nei mercati finanziari e fruisce di un'offerta di servizi e strumenti sempre più ampia e complessa; in considerazione di tali sviluppi è necessario prevedere una certa armonizzazione affinché gli investitori possano godere di un elevato livello di protezione in tutta l'Unione europea. Quando la direttiva 2004/39/CE è stata adottata, la crescente dipendenza degli investitori dalle raccomandazioni personalizzate ha reso necessario considerare la prestazione di consulenza in materia di investimenti come un servizio di investimento soggetto ad autorizzazione e a specifiche norme deontologiche. A motivo dell'importanza sempre considerevole delle raccomandazioni personalizzate per i clienti e della crescente complessità di servizi e strumenti è necessario rafforzare le norme deontologiche da rispettare al fine di accrescere la tutela degli investitori.

(51 bis)  Sebbene l'esistenza di obblighi deontologici rafforzati per i servizi di consulenza sia necessaria, essa non è sufficiente a garantire un'adeguata tutela degli investitori. In particolare, gli Stati membri dovrebbero garantire che, qualora le imprese di investimento progettino prodotti di investimento o depositi strutturati per la vendita a clienti professionali o al dettaglio, tali prodotti siano strutturati in maniera tale soddisfare le esigenze e le caratteristiche di un mercato di riferimento individuato all'interno della categoria di clienti interessata. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero garantire che l'impresa di investimento adotti misure ragionevoli per assicurare che il prodotto di investimento sia commercializzato e distribuito a clienti all'interno del gruppo di riferimento. Ciò non dovrebbe tuttavia sollevare i distributori terzi dalla loro responsabilità quando commercializzano o distribuiscono il prodotto al di fuori del gruppo di riferimento senza la conoscenza o il consenso dell'impresa che ha progettato il prodotto. I produttori dovrebbero inoltre procedere a una revisione periodica della performance dei loro prodotti, così da valutare se un prodotto abbia ottenuto risultati rispondenti agli intenti iniziali e stabilire se il mercato di riferimento del prodotto sia ancora corretto. Gli investitori necessitano inoltre di adeguate informazioni sui prodotti e in particolare di informazioni regolari circa l'effetto cumulato dei vari scaglioni di addebito commissionale sui redditi da investimento. A tale riguardo occorre tener conto delle disposizioni dell'articolo 80, paragrafo 8 della direttiva 2006/48/CE.

(52)  Per fornire agli investitori tutte le informazioni pertinenti è opportuno prescrivere che le imprese di investimento che offrono servizi di consulenza in materia di investimenti chiariscano la base della consulenza che forniscono, in particolare la gamma di prodotti che esse considerano nel fornire raccomandazioni personalizzate ai clienti, i costi della consulenza - oppure, se il costo delle commissioni e degli incentivi non può essere accertato prima della prestazione della consulenza, le modalità di calcolo di tali costi - se la consulenza agli investimenti viene fornita in concomitanza con l'accettazione o la percezione di incentivi da terzi e se le imprese di investimento forniscono ai clienti la valutazione periodica dell'idoneità degli strumenti finanziari raccomandati. È del pari opportuno che le imprese di investimento siano tenute a spiegare ai loro clienti i motivi della consulenza loro fornita. Per assicurare l'applicazione coerente ed efficace di tali disposizioni potrebbero risultare utili le linee guida dell'AESFEM. Al fine di definire ulteriormente il quadro regolamentare per la prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti, lasciando nel contempo la scelta alle imprese di investimento e ai clienti, è opportuno stabilire le condizioni per le prestazioni di questo servizio quando le imprese informano i clienti che la consulenza è fornita in concomitanza con l'accettazione o la percezione di incentivi da terzi. Quando assicura la gestione discrezionale del portafoglio, l'impresa di investimento dovrebbe, prima dell'accordo, informare il cliente circa l'entità prevista degli incentivi, mentre le relazioni periodiche dovrebbero rivelare tutti gli incentivi erogati o ricevuti. Stante la necessità di assicurare che gli incentivi di terzi non impediscano all'impresa di investimento di agire nel migliore interesse del cliente, occorre disporre a determinate condizioni il divieto di percepire incentivi o il loro trasferimento obbligatorio al cliente.

(52 bis)  Per tutelare ulteriormente i consumatori, è opportuno inoltre garantire che le imprese d'investimento non remunerino o valutino la performance del proprio personale con modalità che siano in contrasto con il loro dovere di agire nel migliore interesse della clientela. La remunerazione del personale addetto alla vendita o alla consulenza agli investimenti non dovrebbe pertanto dipendere esclusivamente dai target di vendita o dagli utili che l'impresa realizza con un dato strumento finanziario, in quanto ciò potrebbe indurre ad evitare di fornire informazioni chiare, corrette e non fuorvianti e a formulare raccomandazioni che non rappresentano il migliore interesse del cliente.

(52 ter)  Data la complessità dei prodotti di investimento e la loro sempre maggiore innovatività, è importante anche assicurare che il personale addetto alla consulenza o alla vendita di prodotti di investimento alla clientela al dettaglio possieda un adeguato livello di conoscenze e competenze sui prodotti offerti. Le imprese di investimento dovrebbero dare al proprio personale il tempo e le risorse sufficienti ad acquisire le conoscenze e competenze richieste e a utilizzarle nella prestazione di servizi alla clientela.

(53)  Le imprese di investimento sono autorizzate a prestare servizi di investimento che consistono unicamente nell'esecuzione e/o nella ricezione e trasmissione di ordini dei clienti, senza che sia necessario ottenere informazioni sulle conoscenze e l'esperienza del cliente al fine di valutare l'idoneità del servizio o dello strumento proposto. Poiché questi servizi comportano una riduzione considerevole delle protezioni dei clienti, è necessario migliorare le condizioni della loro prestazione. È in particolare opportuno escludere la possibilità di prestare questi servizi insieme al servizio accessorio consistente nella concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione a cui partecipa l'impresa di investimento, in quanto questo aumenta la complessità dell'operazione e rende più difficile la comprensione del rischio ad essa associato. Occorre altresì definire più precisamente i criteri di selezione degli strumenti finanziari cui tali servizi dovrebbero far riferimento, al fine di escludere gli strumenti che incorporano strumenti derivati, eccezion fatta per quelli che non accrescono il rischio per il cliente, o presentano strutture che rendono difficile per il cliente comprendere il rischio associato.

(54)  Le pratiche di vendita abbinata rappresentano una strategia comune per i prestatori di servizi finanziari al dettaglio in tutta l'Unione europea. Tali pratiche possono fornire benefici ai clienti al dettaglio, ma possono anche non rappresentare adeguatamente gli interessi dei clienti. Alcune forme di vendita abbinata, ad esempio, in particolare le pratiche di vendita abbinata in cui due o più servizi finanziari sono venduti insieme in un pacchetto e almeno uno di tali servizi non è disponibile separatamente, possono creare distorsioni della concorrenza e ripercuotersi negativamente sulla mobilità del cliente e sulla sua capacità di compiere scelte informate. Un esempio di vendita abbinata può consistere nella necessità di aprire conti correnti in caso di prestazione di servizi di investimento alla clientela al dettaglio. Se le pratiche di «bundling» in cui due o più servizi finanziari sono venduti insieme in un pacchetto ma ogni servizio può essere anche acquistato separatamente, possono creare distorsioni della concorrenza e ripercuotersi negativamente sulla mobilità del cliente e sulla sua capacità di compiere scelte informate, esse lasciano comunque al cliente una scelta e pertanto possono porre meno rischi per quanto riguarda il rispetto, da parte delle imprese di investimento, degli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il ricorso a tale pratiche dovrebbe essere valutato attentamente per promuovere la concorrenza e la libera scelta del consumatore.

(55)  Un servizio dovrebbe essere considerato come prestato su iniziativa del cliente se il cliente non lo richiede in risposta ad una comunicazione personalizzata ricevuta da o per conto dell'impresa, che contiene un invito o è intesa a influenzare il cliente rispetto ad uno strumento finanziario o operazione finanziaria specifici. Un servizio può essere considerato come prestato su iniziativa del cliente anche se il cliente lo richiede sulla base di comunicazioni contenenti una promozione o offerta di strumenti finanziari effettuate con mezzi che siano per natura generali e rivolti al pubblico o a un più ampio gruppo o categoria di clienti o di potenziali clienti.

(56)  Uno degli obiettivi della presente direttiva è proteggere gli investitori. Le misure destinate a proteggere gli investitori dovrebbero essere adeguate alle specificità di ciascuna categoria di investitori (clienti al dettaglio, investitori professionali e controparti). Tuttavia, al fine di migliorare il quadro regolamentare applicabile alla prestazione di servizi a prescindere dalle categorie di clienti interessate, è necessario chiarire che alle relazioni con qualsiasi cliente si applicano i principi dell'agire in modo onesto, equo e professionale e l'obbligo di essere corretti, chiari e non fuorvianti.

(57)  In deroga al principio in base al quale per le succursali l'autorizzazione, la vigilanza e il controllo dell'ottemperanza agli obblighi sono di competenza dell'autorità dello Stato membro di origine, è opportuno affidare all'autorità competente dello Stato membro ospitante la responsabilità di controllare l'osservanza degli obblighi specificati nella presente direttiva per qualsiasi operazione effettuata tramite una succursale nel territorio in cui quest'ultima è situata; l'autorità dello Stato membro ospitante è infatti più vicina alla succursale ed è pertanto in una posizione migliore per individuare le infrazioni delle regole relative alle operazioni della succursale ed intervenire di conseguenza.

(58)  È necessario imporre effettivamente alle imprese di investimento un obbligo di esecuzione alle condizioni migliori (best execution) in modo da garantire che esse eseguano gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente. Questo obbligo dovrebbe applicarsi alle imprese di investimento che hanno obblighi di natura contrattuale o derivanti da un rapporto di intermediazione nei confronti del cliente.

(58 bis)  Per contribuire all'ampliamento della base di azionariato in tutta l'Unione, occorre migliorare il quadro normativo di best execution per gli investitori al dettaglio, così che questi possano accedere alla più ampia gamma di sedi di esecuzione ora disponibili nell'Unione. In sede di applicazione dell'obbligo normativo di best execution, occorre tenere conto dei progressi tecnologici per il monitoraggio di tale obbligo.

(59)  Per migliorare le condizioni alle quali le imprese di investimento rispettano l'obbligo di eseguire gli ordini nel modo più favorevole per i loro clienti in conformità alla presente direttiva è necessario imporre alle sedi di esecuzione l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico, in ciascuna sede, dati sulla qualità dell'esecuzione delle operazioni.

(60)  Le informazioni fornite dalle imprese di investimento ai clienti in relazione alle loro strategie di esecuzione degli ordini sono spesso generiche e standardizzate e non permettono ai clienti di capire come un ordine sarà eseguito né di verificare il rispetto, da parte delle imprese, dell'obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per i clienti. Per migliorare la protezione degli investitori è opportuno specificare i principi concernenti le informazioni fornite dalle imprese di investimento ai loro clienti sulle strategie di esecuzione degli ordini e imporre a dette imprese l'obbligo di pubblicare, con frequenza trimestrale e per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque sedi di esecuzione in cui hanno eseguito ordini di clienti nell'anno precedente e di tener conto nelle loro politiche di best execution di tali informazioni e delle informazioni pubblicate dalle sedi di negoziazione sulla qualità dell'esecuzione.

(62)  Le persone che prestano servizi di investimento per conto di più di un'impresa di investimento non dovrebbero essere considerate agenti collegati ma imprese di investimento se rientrano nella definizione prevista dalla presenta direttiva, fatta eccezione per talune persone che possono essere esentate.

(63)  La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto degli agenti collegati di intraprendere attività contemplate da altre direttive e attività connesse riguardanti servizi o strumenti finanziari che non rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, anche per conto di parti dello stesso gruppo finanziario.

(64)  Le condizioni per l'esercizio di attività al di fuori dei locali dell'impresa di investimento (vendita porta a porta) non dovrebbero essere disciplinate dalla presente direttiva.

(65)  Le autorità competenti degli Stati membri non dovrebbero registrare o dovrebbero revocare la registrazione qualora le attività realmente svolte indichino chiaramente che un agente collegato ha scelto il sistema giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigorosi in vigore in un altro Stato membro nel cui territorio intende svolgere o svolge effettivamente la maggior parte della sua attività.

(66)  Ai fini della presente direttiva le controparti qualificate dovrebbero essere considerate in qualità di clienti.

(67)  La crisi finanziaria ha messo in evidenza i limiti della capacità dei clienti non al dettaglio di valutare il rischio dei loro investimenti. Se da un lato è opportuno ribadire che le norme di comportamento deontologico dovrebbero essere applicate con riguardo agli investitori che hanno maggiormente bisogno di protezione, è d'altro lato necessario calibrare meglio i requisiti applicabili alle diverse categorie di clienti. A tale riguardo occorre estendere alcuni requisiti in materia di informazione e segnalazione alla relazione con le controparti qualificate. I requisiti pertinenti dovrebbero in particolare riferirsi alla tutela degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti nonché alle informazioni e segnalazioni riguardanti strumenti finanziari e operazioni più complessi. Per meglio riflettere le funzioni di comuni e autorità pubbliche locali, che non dovrebbero consistere nel fare affari con strumenti speculativi, è opportuno escluderli espressamente dall'elenco delle controparti qualificate e dei clienti considerati professionali, consentendo nel contempo a tali clienti, su richiesta, di chiedere un trattamento quali clienti professionali, nel rispetto di rigorose condizioni da stabilirsi da parte degli Stati membri.

(68)  Per le operazioni eseguite tra controparti qualificate, l'obbligo di informazione per gli ordini dei clienti con limite di prezzo dovrebbe essere applicato solo se la controparte invia esplicitamente un ordine con limite di prezzo a un'impresa di investimento affinché lo esegua.

(70)  Tutte le imprese di investimento dovrebbero avere le stesse possibilità di divenire membri dei mercati regolamentati o di avervi accesso in tutta l'Unione europea. Indipendentemente dalle modalità organizzative delle operazioni applicate attualmente negli Stati membri, è importante abolire le restrizioni tecniche e giuridiche all'accesso ai mercati regolamentati.

(71)  Per agevolare la finalizzazione delle operazioni transfrontaliere, è inoltre opportuno prevedere che le imprese di investimento possano accedere ai sistemi di compensazione e di regolamento in tutta l'Unione europea, indipendentemente dal fatto che le operazioni siano state o meno concluse tramite i mercati regolamentati dello Stato membro in questione. Occorre che le imprese di investimento che desiderano partecipare direttamente ai sistemi di regolamento di altri Stati membri rispettino i requisiti operativi e commerciali prescritti per l'acquisizione della qualità di membri e le misure prudenziali volte ad assicurare il funzionamento armonioso e ordinato dei mercati finanziari.

(72)  La prestazione di servizi nell'Unione europea da parte di imprese di paesi terzi è soggetta a regimi e a requisiti nazionali. Tali regimi sono estremamente diversi e le imprese autorizzate in conformità degli stessi non godono della libertà di prestare servizi e del diritto di stabilirsi in Stati membri diversi da quello in cui sono stabilite. E' opportuno introdurre un quadro normativo comune a livello dell'Unione europea per le imprese dei paesi terzi, includendo sia le imprese di investimento che gli operatori di mercato. Al fine di creare una base che permetta alle imprese di paesi terzi di fruire di un passaporto per la prestazione di servizi e attività di investimento in tutta l'UE, occorre che il nuovo regime armonizzi il quadro esistente caratterizzato da un'elevata frammentazione, garantisca la certezza e renda uniforme il trattamento delle imprese con sede in paesi terzi che hanno accesso all'Unione europea, assicuri che un'efficace valutazione dell'equivalenza venga condotta dalla Commissione relativamente al quadro normativo e di vigilanza dei paesi terzi - dando priorità alla valutazione dei maggiori partner commerciali dell'UE e delle aree che rientrano nell'ambito del programma del G20 - e fornisca agli investitori che ricevono servizi forniti da imprese di paesi terzi un livello di tutela comparabile all'interno della UE.

(73)  Occorre che la prestazione di servizi ai clienti al dettaglio o ai clienti che hanno scelto di rinunciare ad alcune salvaguardie al fine di essere trattati come clienti professionali, preveda sempre lo stabilimento di una succursale nell'Unione. Lo stabilimento della succursale dovrebbe essere soggetto ad autorizzazione e vigilanza nell'Unione europea. Lo stabilimento della succursale dovrebbe essere soggetto ad autorizzazione e vigilanza nell'Unione. È necessario che siano attuati accordi di collaborazione adeguati tra l'autorità competente interessata e l'autorità competente nel paese terzo. La succursale dovrebbe disporre di sufficiente capitale iniziale. Una volta autorizzata, la succursale dovrebbe essere oggetto di vigilanza nello Stato membro in cui è stabilita; è opportuno che l'impresa di un paese terzo possa prestare servizi in altri Stati membri tramite la succursale autorizzata e soggetta a vigilanza, a condizione che segua una procedura di notifica. La prestazione nell'Unione di servizi senza succursali dovrebbe essere limitata alle controparti qualificate e alla clientela professionale diversa da quella clientela che ha scelto di rinunciare ad alcune garanzie al fine di essere trattata come professionale. Salvo quando fornita su esclusiva iniziativa del cliente, essa dovrebbe essere soggetta a registrazione presso l'AESFEM e alla vigilanza nel paese terzo. È necessario che siano attuati accordi di collaborazione adeguati tra l'AESFEM e le autorità competenti nel paese terzo.

(74)  La disposizione della presente direttiva che disciplina i servizi o le attività di investimento svolte da imprese di paesi terzi nell'Unione europea dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità che persone stabilite nell'Unione ricevano, su loro esclusiva iniziativa, servizi di investimento da parte di imprese di paesi terzi. Se un'impresa di un paese terzo presta servizi su iniziativa esclusiva di una persona stabilita nell'Unione, i servizi non dovrebbero essere considerati prestati nel territorio dell'Unione. Se un'impresa di un paese terzo cerca di procurarsi clienti o potenziali clienti nell'Unione o promuove o pubblicizza nell'Unione servizi o attività di investimento insieme a servizi accessori, i relativi servizi non dovrebbero essere considerati come prestati su iniziativa esclusiva del cliente.

(75)  L'autorizzazione a gestire un mercato regolamentato dovrebbe comprendere tutte le attività direttamente collegate all'esposizione, all'elaborazione, all'esecuzione, alla conferma e alla notifica degli ordini, dal momento in cui tali ordini sono ricevuti dal mercato regolamentato al momento in cui sono trasmessi per successiva finalizzazione, nonché tutte le attività relative all'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione. Dovrebbero inoltre essere incluse le operazioni concluse tramite market maker designati dal mercato regolamentato nel quadro dei sistemi di tale mercato e in conformità delle regole che disciplinano tali sistemi. Data l'importanza dei market maker per l'ordinato ed efficiente funzionamento dei mercati, le sedi di negoziazione dovrebbero mettere a punto accordi scritti con gli stessi per chiarirne gli obblighi e per garantire che, salvo circostanze eccezionali, essi assolvano in ogni circostanza l'impegno a fornire liquidità al mercato. Non tutte le operazioni concluse da membri dei mercati regolamentati, dei sistemi multilaterali di negoziazione o dei sistemi organizzati di negoziazione o da partecipanti agli stessi dovrebbero essere considerate operazioni concluse nell'ambito dei sistemi dei mercati regolamentati, dei sistemi multilaterali di negoziazione o dei sistemi organizzati di negoziazione. Le operazioni concluse su base bilaterale da membri o partecipanti che non ottemperano a tutti gli obblighi derivanti da un mercato regolamentato, da un sistema multilaterale di negoziazione o da un sistema organizzato di negoziazione ai sensi della presente direttiva, dovrebbero essere considerate operazioni concluse al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione ai fini della definizione di internalizzatori sistematici. In tal caso dovrebbe applicarsi l'obbligo, per le imprese di investimento, di pubblicare quotazioni ferme se sono soddisfatte le condizioni stabilite nella presente direttiva.

(76)  La prestazione di servizi di comunicazione dei dati fondamentali di mercato, che sono essenziali affinché gli utenti possano ottenere una visione globale dell'attività di negoziazione su tutti i mercati dell'Unione europea e le autorità competenti possano ricevere informazioni accurate ed esaustive sulle operazioni pertinenti, dovrebbe essere soggetta ad autorizzazione e regolamentazione per assicurare il necessario livello di qualità.

(77)  Occorre che l'introduzione di meccanismi di pubblicazione autorizzati migliori la qualità della informazioni sulla trasparenza delle negoziazioni pubblicate nel contesto dell'OTC e contribuisca in misura significativa ad assicurare che tali dati siano pubblicati in modo tale da facilitarne il consolidamento con i dati pubblicati dalle sedi di negoziazione.

(78)  Adesso che opera una struttura di mercato che consente la concorrenza tra molteplici sedi di negoziazione, è essenziale che entri in funzione al più presto un sistema esaustivo ed efficace di pubblicazione (Consolidated Tape). L'introduzione di una soluzione commerciale per un Consolidated Tape per gli strumenti azionari e simil-azionari dovrebbe contribuire a creare un mercato europeo più integrato e ad agevolare l'accesso, per i partecipanti al mercato, ad una visione consolidata delle informazioni di trasparenza sulle negoziazioni. La soluzione prevista è basata su un'autorizzazione dei prestatori che applicano parametri prestabiliti e controllati volti ad assicurare la diffusione di dati di mercato coerenti e accurati, e in concorrenza gli uni con gli altri al fine di fornire soluzioni innovative e tecnicamente molto avanzate, che servano il mercato nel modo migliore possibile. Al fine di favorire il rapido sviluppo di un valido Consolidated Tape, la Commissione dovrebbe adottare al più presto atti delegati che specifichino alcuni dettagli riguardanti l'obbligo di informazione incombente ai relativi fornitori (CTP). Prescrivendo che tutti i CTP consolidino tutti i dati APA (Meccanismi di pubblicazione autorizzati), si garantirà che la concorrenza si svolga sulla base della qualità dei servizi forniti al cliente anziché sull'ampiezza dei dati pubblicati. È tuttavia opportuno prevedere adesso lo sviluppo di una soluzione pubblica, se la soluzione commerciale non porta alla realizzazione tempestiva di un Consolidated Tape esaustivo ed efficace.

(79)  La revisione della direttiva 2006/49/CE  dovrebbe fissare i requisiti patrimoniali minimi che i mercati regolamentati dovrebbero osservare, al fine di ottenere l'autorizzazione, e nel far ciò dovrebbe tenere conto della peculiarità dei rischi connessi con questi mercati.

(80)  L'operatore di un mercato regolamentato dovrebbe poter gestire anche un sistema multilaterale di negoziazione ai sensi delle pertinenti disposizioni della presente direttiva.

(81)  Le disposizioni della presente direttiva relative all'ammissione di strumenti alla negoziazione in base alle regole applicate dal mercato regolamentato non dovrebbero pregiudicare l'applicazione delle disposizioni della direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori(27). Non si dovrebbe impedire al mercato regolamentato di applicare agli emittenti di valori mobiliari o di strumenti che intende ammettere alla negoziazione requisiti più severi di quelli previsti dalla presente direttiva.

(82)  Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di designare diverse autorità competenti per assicurare l'osservanza degli obblighi, di vasta portata, previsti dalla presente direttiva. Tali autorità dovrebbero essere di natura pubblica per garantire la loro indipendenza dagli operatori economici ed evitare i conflitti di interesse. In conformità della legislazione nazionale gli Stati membri dovrebbero assicurare adeguati finanziamenti delle autorità competenti. La designazione delle predette autorità pubbliche non dovrebbe impedire a queste ultime di delegare funzioni sotto la loro responsabilità.

(83)  I leader del G20 riuniti a Pittsburgh il 25 settembre 2009 hanno concordato di migliorare la regolamentazione, il funzionamento e la trasparenza dei mercati finanziari e delle merci per rimediare all'eccessiva volatilità dei prezzi delle merci. Le comunicazioni della Commissione del 28 ottobre 2009 «Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa» e del 2 febbraio 2011 «Affrontare le sfide relative ai mercati dei prodotti base e alle materie prime» delineano misure che dovrebbero essere adottate nel contesto della revisione della direttiva 2004/39/CE. Nel settembre 2011, l'Organizzazione internazionale delle commissioni titoli (IOSCO) ha pubblicato i principi per la regolamentazione e la vigilanza dei mercati di derivati su merci. Tali principi sono stati avallati dal vertice del G20 di Cannes del 4 novembre 2011, che ha chiesto per le autorità di regolamentazione del mercato poteri formali di gestione delle posizioni, compreso quello di fissare preventivamente limiti di posizione, secondo le necessità.

(84)  I poteri conferiti alle autorità competenti dovrebbero essere integrati dalla facoltà espressamente indicata di ottenere informazioni da qualsiasi persona con riguardo all'entità e alla finalità di una posizione in contratti derivati su merci e di chiedere a detta persona di prendere provvedimenti per ridurre l'entità della posizione in contratti derivati.

(85)  Occorre concedere alle sedi di negoziazione e alle autorità competenti poteri espliciti, sulla base di norme tecniche fissate dall'AESFEM, al fine di limitare la capacità di una persona o di una categoria di persone di concludere o detenere un contratto derivato su merci e di gestire comunque le posizioni in modo da favorire l'integrità del mercato dei derivati e delle merci sottostanti senza comprimere eccessivamente la liquidità. L'applicazione di un limite dovrebbe essere possibile sia per operazioni individuali che per posizioni accumulate nel tempo. In particolare in quest'ultimo caso, l'autorità competente dovrebbe assicurare che tali limiti non siano discriminatori, siano chiaramente definiti, tengano debito conto della specificità del mercato in questione e siano necessari per garantire l'integrità e il funzionamento ordinato del mercato. Tali limiti non dovrebbero applicarsi a posizioni che riducono oggettivamente i rischi direttamente connessi alle attività commerciali relative alla merce. Per evitare che la regolamentazione dei derivati produca ripercussioni indesiderate sui mercati delle merci, è anche opportuno chiarire la distinzione fra contratti a pronti e contratti future.

(86)  Oltre ai poteri forniti alle autorità competenti per imporre limiti di posizione, tutte le sedi di negoziazione che offrono negoziazioni in strumenti derivati su merci dovrebbero stabilire limiti adeguati e prevedere opportune misure di gestione delle posizioni per sostenere la liquidità, prevenire l'abuso di mercato e assicurare un processo ordinato di formazione del prezzo e di regolamento. Tali misure potrebbero includere, per esempio, l'identificazione di grandi concentrazioni di posizioni costituite a ridosso della data di regolamento, limiti di posizione, limiti ai movimenti di prezzo, la liquidazione o il trasferimento obbligatorio di posizioni aperte, la sospensione delle negoziazioni, la modifica dei termini o delle condizioni di consegna, la cancellazione delle negoziazioni e la richiesta delle intenzioni di consegna. Occorre che l'AESFEM conservi e pubblichi un elenco delle sintesi di tutte le misure di questo tipo in vigore. I limiti dovrebbero essere applicati in modo coerente e tener conto delle caratteristiche specifiche del mercato in questione. Essi dovrebbero essere chiaramente definiti con riguardo ai destinatari e alle eventuali esenzioni nonché alle soglie quantitative che costituiscono i limiti o che fanno scattare altri obblighi. Considerato che una singola sede di negoziazione non può vedere le posizioni aggregate assunte dai propri membri o partecipanti in rapporto al mercato globale, è altresì opportuno precisare i controlli attraverso norme tecniche di regolamentazione anche al fine di evitare eventuali effetti divergenti dei limiti e delle misure applicabili a contratti simili in sedi differenti.

(87)  Occorre che le sedi in cui è negoziata la maggior parte degli strumenti derivati su merci più liquidi pubblichino con frequenza settimanale una ripartizione aggregata delle posizioni detenute dai diversi tipi di partecipanti al mercato, compresi i clienti di coloro che non negoziano per conto proprio. Una ripartizione esaustiva e dettagliata per tipo e per identità dei partecipanti al mercato dovrebbe essere comunicata alle autorità competenti su loro richiesta tenendo conto eventualmente dei requisiti di reporting già prescritti dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso(28).

(89)  È auspicabile facilitare l'accesso al capitale per le piccole e medie imprese e agevolare l'ulteriore sviluppo di mercati specializzati volti a soddisfare le esigenze dei piccoli e medi emittenti. Tali mercati, che in virtù della presente direttiva sono generalmente gestiti come sistemi multilaterali di negoziazione, sono generalmente noti come mercati delle PMI, mercati di crescita o mercati junior. La creazione, all'interno della categoria dei sistemi multilaterali di negoziazione, di una nuova sottocategoria di mercati di crescita per le PMI e la registrazione di tali mercati dovrebbe aumentarne la visibilità e il profilo e contribuire all'elaborazione di norme regolamentari paneuropee comuni per tali mercati. Occorre prestare particolare attenzione a come varare normative future che incoraggino e promuovano ulteriormente il ricorso a tali mercati che rappresentano una nuova classe di attivi attraente per gli investitori. Tutte le altre normative del mercato dell'UE dovrebero essere aggiornate per ridurre gli oneri amministrativi e fornire ulteriori incentivi per la quotazione delle PMI sul mercato di crescita delle PMI.

(90)  Occorre che i requisiti applicabili a questa nuova categoria di mercati prevedano sufficiente flessibilità per poter tener conto della gamma di modelli di mercato attualmente esistenti in Europa che hanno avuto particolare successo. Essi dovrebbero inoltre raggiungere il corretto equilibrio tra il mantenimento di livelli elevati di protezione degli investitori, essenziali per promuovere la fiducia di questi ultimi negli emittenti attivi su tali mercati, e la riduzione degli oneri amministrativi non necessari per gli emittenti sugli stessi mercati. Si propone che ulteriori dettagli sui requisiti dei mercati delle PMI, come quelli relativi ai criteri di ammissione alle negoziazioni in tale mercato, siano oggetto di atti delegati o di norme tecniche.

(91)  Considerata l'importanza di non incidere negativamente sui mercati di successo esistenti, è necessario che i gestori dei mercati orientati alle PMI emittenti possano continuare a fruire della possibilità di gestire tale mercato in conformità ai requisiti della presente direttiva senza dover registrarsi come un mercato di crescita per le PMI.

(92)  Le informazioni riservate ricevute dal punto di contatto di uno Stato membro attraverso il punto di contatto di un altro Stato membro non dovrebbero essere considerate puramente di carattere interno.

(93)  È necessario rafforzare la convergenza dei poteri a disposizione delle autorità competenti in modo da creare le premesse affinché le norme vengano osservate in modo equivalente in tutto il mercato finanziario integrato. Un certo numero di poteri comuni a tutte le autorità e risorse adeguate dovrebbero garantire l'efficacia della vigilanza.

(94)  In considerazione dell'importanza e della quota di mercato significative acquisite da vari sistemi multilaterali di negoziazione, è opportuno provvedere affinché siano stabiliti adeguati accordi di collaborazione tra l'autorità competente del sistema multilaterale di negoziazione e quella della giurisdizione in cui tale sistema presta servizi. Per anticipare un'evoluzione analoga, tale misura dovrebbe essere estesa anche ai sistemi organizzati di negoziazione.

(95)  Per garantire l'osservanza da parte delle imprese di investimento e dei mercati regolamentati, di coloro che controllano effettivamente la loro attività e dei membri dei loro organi di amministrazione, degli obblighi imposti dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. .../2012 [MiFIR] e per assicurare che essi siano soggetti allo stesso trattamento in tutta l'Unione europea, occorre che gli Stati membri siano tenuti a prevedere sanzioni e misure amministrative effettive, proporzionate e dissuasive. Pertanto, occorre che le sanzioni e le misure amministrative stabilite dagli Stati membri soddisfino alcuni requisiti essenziali in relazione al destinatario, ai criteri di cui tener conto in caso di applicazione di una sanzione o di una misura, alla pubblicazione, ai poteri sanzionatori fondamentali e ai livelli delle sanzioni pecuniarie amministrative.

(96)  In particolare, occorre che le autorità competenti siano autorizzate a irrogare sanzioni pecuniarie sufficientemente elevate da annullare i benefici attesi e da essere dissuasive anche per gli istituti di maggiori dimensioni e per i loro dirigenti.

(97)  Al fine di garantire un'applicazione coerente delle sanzioni in tutti gli Stati membri occorre che essi siano tenuti ad assicurare che le autorità competenti, nel decidere il tipo di misura o di sanzione amministrativa e il livello delle sanzioni pecuniarie amministrative, tengano conto di tutte le circostanze pertinenti.

(98)  Per assicurare che le sanzioni abbiano un effetto dissuasivo sul grande pubblico, occorre che esse siano di norma pubblicate, ad eccezione di determinate circostanze ben definite.

(99)  Per individuare potenziali violazioni occorre che le autorità competenti siano dotate dei necessari poteri di indagine e si dotino di meccanismi efficaci e affidabili per incoraggiare la segnalazione di violazioni potenziali o effettive, anche tutelando i dipendenti che segnalano violazioni all'interno della propria organizzazione. È opportuno che detti meccanismi lascino impregiudicate le adeguate tutele degli accusati. Occorre istituire procedure appropriate per garantire alla persona segnalata il diritto alla difesa e il diritto di udienza prima dell'adozione di una decisione definitiva che la riguarda nonché il diritto di ricorso dinanzi a un tribunale contro una decisione che la riguarda.

(100)  Occorre che la presente direttiva faccia riferimento alle sanzioni e alle misure amministrative in modo da coprire tutte le azioni applicate in caso di violazione e miranti a impedire ulteriori violazioni, a prescindere dalla definizione della sanzione o della misura nell'ordinamento nazionale.

(101)  Occorre che la presente direttiva non pregiudichi disposizioni di legge degli Stati membri in materia di sanzioni penali. Fatti salvi i loro ordinamenti giuridici, gli Stati membri dovrebbero garantire che, qualora si asserisca che un membro del consiglio di amministrazione di un'impresa di investimento o un operatore di mercato abbia violato le disposizioni o abbia commesso un'infrazione suquestioni rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva o del regolamento (UE) n. …/…[MiFIR], possa essere personalmente sottoposto a un procedimento penale o civile.

(102)  Ai fini della protezione dei clienti e senza pregiudizio del loro diritto di adire le vie legali, è opportuno che gli Stati membri provvedano affinché organismi pubblici o privati siano  istituiti ai fini della composizione extragiudiziale delle controversie a cooperare nella risoluzione delle vertenze transfrontaliere, tenendo conto della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo(29) e della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione del 4 aprile 2001 sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo(30). Quando attuano le disposizioni relative ai reclami e alle procedure di ricorso per le composizioni extragiudiziali, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad utilizzare i meccanismi di cooperazione transfrontaliera esistenti, segnatamente la rete per la risoluzione extragiudiziale delle liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari (FIN-Net).

(103)  Lo scambio o la trasmissione di informazioni tra autorità competenti, altre autorità, organismi o persone dovrebbe essere conforme alle norme sul trasferimento di dati personali verso paesi terzi, come stabilito dalla direttiva 95/46/CE. Lo scambio o la trasmissione di dati personali tra l'AESFEM e i paesi terzi dovrebbe avvenire in conformità alle norme sul trasferimento di dati personali contenute nel regolamento (CE) n. 45/2001 .

(104)  È necessario rafforzare le disposizioni riguardanti lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti e potenziare i doveri di assistenza e cooperazione reciproche. A causa della crescente attività transfrontaliera, le autorità competenti dovrebbero trasmettersi reciprocamente le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio delle loro funzioni, in modo tale da garantire l'effettiva applicazione della presente direttiva, anche in situazioni in cui le violazioni o presunte violazioni possono interessare le autorità di due o più Stati membri. Nello scambio di informazioni è necessaria un'osservanza rigorosa del segreto professionale per garantire la trasmissione senza intoppi di tali informazioni e la protezione dei diritti delle persone.

(106)  E' opportuno che alla Commissione sia delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per quanto riguarda i dettagli concernenti le esenzioni, la precisazione di talune definizioni, i criteri per la valutazione dei progetti di acquisizione di un'impresa di investimento, i requisiti di organizzazione delle imprese di investimento, la gestione dei conflitti di interesse, le norme di comportamento da rispettare nella prestazione di servizi di investimento, l'esecuzione di ordini alle condizioni più favorevoli per i clienti, il trattamento degli ordini dei clienti, le operazioni con le controparti qualificate, i mercati di crescita per le PMI, le condizioni per la valutazione del capitale iniziale delle imprese di paesi terzi, le misure relative alla resilienza dei sistemi, agli interruttori e alla negoziazione elettronica, l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, la sospensione e il ritiro di strumenti finanziari dalla negoziazione, le soglie applicabili alla notifica delle posizioni per categoria di operatori, il chiarimento di come debba essere definita la «base commerciale ragionevole» perché un meccanismo di pubblicazione autorizzato (APA) renda pubbliche le informazioni, i CTP forniscano accesso ai flussi di dati e un meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM) notifichi le informazioni; la precisazione dei dettagli relativi all'obbligo di informazione incombente al CTP e la collaborazione tra autorità competenti. È particolarmente importante che la Commissione proceda ad adeguate consultazioni nel corso dei lavori preparatori, anche a livello di esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione provvede alla trasmissione parallela, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(107)  Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, occorre conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Tali competenze dovrebbero riguardare l'adozione della decisione di effettiva equivalenza relativa al quadro regolamentare e di vigilanza del paese terzo per la prestazione di servizi da parte di imprese di paesi terzi e l'invio all'AESFEM delle notifiche delle posizioni per categorie di operatori; occorre che tali competenze siano esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(31).

(108)  Occorre che norme tecniche nel settore dei servizi finanziari assicurino la coerente armonizzazione e la tutela adeguata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori in tutta l'Unione europea. Sarebbe efficace e opportuno incaricare l'AESFEM, in quanto organo dotato di competenze molto specializzate, dell'elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che non comportano scelte politiche da presentare alla Commissione. Per assicurare una tutela coerente di investitori e consumatori in tutti i comparti dei servizi finanziari, l'AESFEM, nella misura del possibile, dovrebbe svolgere i suoi compiti collaborando strettamente con le altre due autorità di vigilanza europea nel quadro del Comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee.

(109)  Occorre che la Commissione adotti i progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'AESFEM per quanto riguarda i criteri per stabilire se una determinata attività è accessoria all'attività principale; le procedure per la concessione e il rifiuto dell'autorizzazione di imprese di investimento; i requisiti degli organi di amministrazione; l'acquisizione di partecipazioni qualificate; l'obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per i clienti; la collaborazione e lo scambio di informazioni; la libertà di prestare servizi e di esercitare attività di investimento; lo stabilimento di succursali; la prestazione di servizi in altri Stati membri; i limiti al possesso di determinati derivati su merci precisando altresì i controlli di posizione applicabili ad altri derivati di questo tipo; le procedure per la concessione e il rifiuto dell'autorizzazione ai prestatori di servizi di comunicazione dei dati; i requisiti organizzativi degli APA e dei CTP; la collaborazione fra autorità competenti. Occorre che la Commissione adotti tali norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 del TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(110)  Occorre che alla Commissione sia conferito anche il potere di adottare progetti di norme tecniche di attuazione sviluppati dall'AESFEM riguardanti le procedure per la concessione e il rifiuto dell'autorizzazione di imprese di investimento; l'acquisizione di partecipazione qualificata; il processo di negoziazione e la finalizzazione di operazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione e nei sistemi organizzati di negoziazione; la sospensione e il ritiro di strumenti dalla negoziazione; la libertà di prestare servizi di investimento e di esercitare attività di investimento; lo stabilimento di succursali; la prestazione di servizi da parte di imprese di paesi terzi; la notifica delle posizioni per categoria di operatori; l'invio di informazioni all'AESFEM; l'obbligo di collaborazione; la collaborazione tra autorità competenti; lo scambio di informazioni; le consultazioni prima di un'autorizzazione. È altresì opportuno che la Commissione adotti le norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del TFUE e dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(111)  Occorre che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuti il funzionamento dei sistemi organizzati di negoziazione, il funzionamento del regime dei mercati di crescita per le PMI, l'impatto dei requisiti relativi alla negoziazione automatica e alla negoziazione ad alta frequenza, l'esperienza con il meccanismo di divieto di alcuni prodotti o di alcune pratiche e l'impatto delle misure riguardanti i mercati degli strumenti derivati su merci.

(112)  Poiché la finalità della direttiva - creare un mercato finanziario integrato nel quale gli investitori siano efficacemente tutelati e salvaguardare l'efficienza e l'integrità del mercato nel suo insieme - richiede che le imprese di investimento rispettino gli stessi obblighi regolamentari in qualsiasi Stato membro dell'Unione europea esse ottengano l'autorizzazione e che i mercati regolamentati e gli altri sistemi di negoziazione siano soggetti alle stesse norme di funzionamento in tutta l'Unione onde impedire che l'opacità o le disfunzioni di un mercato mettano a repentaglio il buon funzionamento del sistema finanziario europeo nel suo insieme, e poiché pertanto, in virtù della portata e degli effetti della direttiva, la finalità perseguita può essere realizzata meglio al livello dell'Unione, l'Unione può adottare misure conformi al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(113)  L'istituzione di un Consolidated Tape per gli strumenti diversi dagli strumenti di capitale si ritiene sia di più difficile realizzazione rispetto al Consolidated Tape per gli strumenti di capitale e i fornitori potenziali dovrebbero essere in grado di acquisire esperienza con quest'ultimo prima di procedere alla sua realizzazione. Al fine di facilitare l'adeguata istituzione del Consolidated Tape per gli strumenti finanziari diversi dagli strumenti di capitale occorre pertanto prorogare la data di applicazione delle misure nazionali che recepiscono la disposizione pertinente. É tuttavia opportuno prevedere adesso lo sviluppo di una soluzione pubblica, se la soluzione commerciale non porta alla realizzazione tempestiva di un Consolidated Tape esaustivo ed efficace.

(113 bis)  Al fine di sviluppare ulteriormente il quadro unionale che disciplina i valori mobiliari, è opportuno che la Commissione presenti una proposta di regolamento in materia che precisi la definizione di custodia e amministrazione di strumenti finanziari e, d'intesa con l'AESFEM, l'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea) e il Comitato europeo per il rischio sistemico, promuova attività volte alla standardizzazione degli identificatori e della messaggistica, onde consentire l'analisi delle operazioni in tempo reale o quasi reale e l'identificazione di prodotti a struttura complessa, come quelli contenenti derivati o pronti contro termine.

(114)  La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di esercitare un'attività, il diritto alla protezione dei consumatori, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato, e dovrebbe essere attuata in conformità a tali diritti e principi,

(114 bis)  Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.  La presente direttiva si applica alle imprese di investimento, ai mercati regolamentati, ai prestatori di servizi di comunicazione di dati e alle imprese di paesi terzi che prestano servizi o attività di investimento nell'Unione europea.

2.  La presente direttiva stabilisce requisiti in relazione ai seguenti elementi:

   a) autorizzazione e condizioni di esercizio per le imprese di investimento;
   b) prestazione di servizi di investimento o esercizio di attività di investimento da parte di imprese di paesi terzi con lo stabilimento di una succursale;
   c) autorizzazione e funzionamento dei mercati regolamentati;
   d) autorizzazione e condizioni di esercizio dei prestatori di servizi di comunicazione dei dati e
   e) vigilanza, collaborazione e controllo dell'applicazione della normativa da parte delle autorità competenti.

3.  La presente direttiva si applica anche agli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva  2006/48/CE, quando prestano uno o più servizi e/o effettuano attività di investimento e agli enti creditizi e alle imprese di investimento quando vendono o consigliano ai clienti depositi diversi da quelli con un tasso di rendimento determinato in relazione a un tasso di interesse (depositi strutturati):

3 bis.  Le disposizioni di seguito riportate si applicano anche alle imprese di assicurazioni e agli intermediari assicurativi, inclusi gli intermediari assicurativi collegati, autorizzati o registrati ai sensi, rispettivamente, della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, concernente l'assicurazione diretta sulla vita(32), della direttiva 2009/138/CE e della direttiva 2002/92/CE, allorché vendono o consigliano ai clienti investimenti assicurativi:

   articolo 16, paragrafo 3,
   articoli da 23 a 26,
   articoli da 69 a 80 e da 83 a 91, ove necessario, al fine di permettere alle autorità competenti di dare esecuzione agli articoli di cui al primo e secondo trattino in relazione agli investimenti assicurativi.

Articolo 2

Esenzioni

1.  La presente direttiva non si applica:

   a) alle imprese di assicurazione e alle imprese che esercitano le attività di riassicurazione e di retrocessione di cui alla direttiva 2009/138/CE, fatto salvo il disposto dell'articolo 1, paragrafo 3 bis;
   b) alle persone che prestano servizi di investimento esclusivamente alla propria impresa madre, alle proprie imprese figlie o ad altre imprese figlie della propria impresa madre;
   c) alle persone che prestano servizi di investimento a titolo accessorio nell'ambito di un'attività professionale, se detta attività è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari ▌;
   d) alle persone che non prestano servizi di investimento o non esercitano attività di investimento diversi dalla negoziazione per proprio conto a meno che:
   i) siano market maker;
   ii) siano membri o partecipanti a un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o abbiano accesso diretto a una sede di negoziazione ;
   ii bis) effettuino trading algoritmico;
   ii ter) l'autorità competente ritenga che abbiano una significativa presenza sul mercato, in considerazione del volume delle loro attività di negoziazione; o
   iii) negozino per conto proprio allorché eseguono gli ordini dei clienti.
  

Per ottenere l'esenzione, le persone di cui al punto i) non sono tenute a soddisfare anche le condizioni enunciate nel presente punto.

  

L'esenzione si applica alle persone che, in sede di negoziazione delle quote di emissione, non prestano servizi o attività di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio, non eseguono ordini di clienti e sono proprietarie o gestiscono direttamente impianti ai sensi della direttiva 2003/87/CE;

   e) alle persone che prestano servizi di investimento consistenti esclusivamente nella gestione di sistemi di partecipazione dei lavoratori;
   f) alle persone che prestano servizi di investimento consistenti esclusivamente nel gestire sistemi di partecipazione dei lavoratori e nel prestare servizi di investimento esclusivamente per la propria impresa madre, le proprie imprese figlie o altre imprese figlie della propria impresa madre;
   g) ai membri del SEBC e ad altri organismi nazionali che svolgono funzioni analoghe nell'Unione europea, ad altri organismi pubblici che sono incaricati o che intervengono nella gestione del debito pubblico nell'Unione europea e ad organismi internazionali di cui fanno parte tre o più Stati membri e che sono incaricati o intervengono nella gestione del debito pubblico;
   h) agli organismi di investimento collettivo e ai fondi pensione, siano essi armonizzati o meno a livello dell'Unione europea, nonché ai soggetti depositari e ai dirigenti di tali organismi;
  i) alle persone che:

purché in tutti i casi:
   i) negoziano strumenti finanziari per conto proprio, escluse quelle che negoziano per conto proprio allorché eseguono ordini di clienti  ▌,
   ii) prestano servizi di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio esclusivamente per la loro impresa madre, per la loro impresa figlia o per altre imprese figlie della loro impresa madre, o
   iii) prestano servizi di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio in strumenti derivati su merci o forniscono contratti derivati figuranti nell'allegato I, sezione C, punto 10, o quote di emissione o relativi strumenti derivati ai clienti della loro attività principale
   ciò costituisca un'attività accessoria alla loro attività principale, considerata su base consolidata o non consolidata a livello di gruppo, e tale attività principale non consista nella prestazione di servizi di investimento ai sensi della presente direttiva o di servizi bancari ai sensi della direttiva 2006/48/CE o funga da market maker per gli strumenti derivati su merci;
   dette persone comunichino annualmente all'autorità competente interessata su quali basi ritengono che la loro attività ai sensi dei punti i), ii) e iii) sia accessoria rispetto all'attività principale;
   j) alle persone che forniscono consulenza in materia di investimenti nell'esercizio di un'altra attività professionale non contemplata dalla presente direttiva, purché tale consulenza non sia specificamente remunerata;
  

   l) alle associazioni istituite da fondi pensione danesi e finlandesi, il cui solo obiettivo è la gestione delle attività dei fondi pensione affiliati;
   m) agli «agenti di cambio» le cui attività e funzioni sono disciplinate dall'articolo 201 del decreto legislativo italiano 24 febbraio 1998, n. 58;
   n) ai gestori del sistema di trasmissione quali definiti all'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2009/72/CE o all'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2009/73/CE quando svolgono le loro funzioni in conformità delle suddette direttive o dei regolamenti (CE) n. 714/2009 o (CE) n. 715/2009 o dei codici di rete o degli orientamenti adottati a norma di tali regolamenti.

2.  I diritti conferiti dalla presente direttiva non si applicano alla prestazione di servizi come controparte nelle operazioni eseguite da organismi pubblici che gestiscono il debito pubblico o dai membri del SEBC nel quadro dei compiti loro assegnati dal TFUE e dallo statuto del SEBC e della Banca centrale europea (BCE) o che svolgono compiti equivalenti in virtù di disposizioni di diritto nazionale.

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 94 riguardo a misure relative all'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera c), per chiarire quando un'attività sia esercitata sporadicamente.

3 bis.  L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione volti a precisare i criteri utilizzati per determinare se un'attività è accessoria rispetto all'attività principale, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

   a) il grado di misurabilità oggettiva del contributo dell'attività in questione alla riduzione dei rischi direttamente connessi all'attività commerciale o all'attività di finanziamento della tesoreria;
   b) la necessità che le attività accessorie costituiscano una quota minoritaria delle attività a livello di gruppo e a livello di entità, a meno che i servizi non siano prestati soltanto ai membri del medesimo gruppo;
   c) le dimensioni dell'attività rispetto alle attività principali e la sua importanza sui mercati;
   d) l'opportunità di contenere le esposizioni nette al rischio di credito entro livelli di importanza non sistemica;
   e) la portata del rischio di mercato associato all'attività rispetto al rischio di mercato derivante dall'attività principale;
   f) l'importanza sistemica della somma delle posizioni e delle esposizioni nette di una controparte non finanziaria ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 , sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni(33).

L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [...](34).

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 3

Esenzioni facoltative

1.  Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare la presente direttiva alle persone rispetto alle quali essi sono lo Stato membro d'origine, le cui attività sono autorizzate e regolamentate a livello nazionale e che:

   a) non sono autorizzate a detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti e che per questo motivo non possono mai trovarsi in situazione di debito con i loro clienti,
   b) non sono autorizzate a prestare servizi di investimento, tranne attività di consulenza in materia di investimenti, con o senza la ricezione e la trasmissione di ordini in valori mobiliari e quote di organismi d'investimento collettivo e la ricezione e trasmissione di ordini in valori mobiliari e quote di organismi d'investimento collettivo su iniziativa del cliente, e
  c) nell'ambito della prestazione di tali servizi sono autorizzate a trasmettere ordini soltanto a:
   i) imprese di investimento autorizzate ai sensi della presente direttiva,
   ii) enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2006/48/CE,
   iii) succursali di imprese di investimento o di enti creditizi che sono autorizzati in un paese terzo e che sono tenuti ad ottemperare e ottemperano a norme prudenziali considerate dalle autorità competenti almeno altrettanto rigorose quanto quelle stabilite nella presente direttiva, nella direttiva 2006/48/CE  o nella direttiva 2006/49/CE,
   iv) organismi d'investimento collettivo autorizzati in virtù della legislazione di uno Stato membro a vendere quote al pubblico, nonché ai dirigenti di tali organismi,
   v) società di investimento a capitale fisso, quali definite all'articolo 15, paragrafo 4 della seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa(35), i cui titoli sono quotati o negoziati in un mercato regolamentato di uno Stato membro,

1 bis.  I regimi degli Stati membri prevedono requisiti almeno analoghi ai requisiti seguenti stabiliti dalla presente direttiva per i soggetti di cui al paragrafo 1, tenendone in considerazione dimensioni, profilo di rischio e forma giuridica:

   a) le condizioni e procedure di autorizzazione e di vigilanza continua quali stabilite all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, e agli articoli 7, 8, 9, 10, 21, 22 e 23 e le relative misure di esecuzione adottate dalla Commissione tramite atti delegati conformemente all'articolo 94;
   b) le norme di comportamento deontologico quali stabilite all'articolo 24, paragrafi 1, 2, 3 e 5, e all'articolo 25, paragrafi 1, 4 e 5, e le relative misure di esecuzione di cui alla direttiva 2006/73/CE.
   c) i requisiti organizzativi di cui all'articolo 16, paragrafo 3 e gli atti delegati adottati dalla Commissione conformemente all'articolo 94.

1 ter.  Gli Stati membri stabiliscono che le persone escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva ai sensi del paragrafo 1 devono essere coperte da un sistema di indennizzo degli investitori riconosciuto in conformità della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori(36) o da un sistema che garantisce una protezione equivalente ai loro clienti. Gli Stati membri possono autorizzare assicurazioni della responsabilità civile professionale come copertura alternativa, ove ciò sia adeguato e proporzionato in considerazione dell'entità, del profilo di rischio e della natura giuridica della persona esclusa dall'ambito di applicazione della presente direttiva ai sensi del paragrafo 1. Gli Stati membri dispongono che le persone escluse dall'ambito di applicazione della direttiva ai sensi del paragrafo 1, che vendono strumenti finanziari o prestano consulenza agli investimenti o servizi di gestione di portafoglio alla clientela al dettaglio, ottemperino a norme di tutela degli investitori equivalenti a quelle di cui all'articolo 16, paragrafi 6 e 7 e agli articoli 24 e 25.

2.  Le persone escluse dall'ambito d'applicazione della presente direttiva a norma del paragrafo 1 non godono delle libertà di prestare servizi e/o di effettuare attività di investimento o di stabilire succursali previste, rispettivamente, dalle disposizioni dell'articolo 36 e dell'articolo 37.

3.  Gli Stati membri comunicano ufficialmente alla Commissione europea e all'AESFEM se si avvalgono dell'opzione prevista dal presente articolo e provvedono affinché le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 rechino la menzione di essere state concesse in conformità al presente articolo.

4.  Gli Stati membri comunicano all'AESFEM le disposizioni del diritto nazionale analoghe ai requisiti delle presente direttiva elencati al paragrafo 1.

Articolo 4

Definizioni

1.  Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR].

2.  Si applicano anche le seguenti definizioni:

   1) «servizi e attività di investimento»: qualsiasi servizio o attività riportato nella sezione A dell'allegato I e relativo ad uno degli strumenti che figurano nella sezione C dell'allegato I;
  

La Commissione adotta, tramite atti delegati in conformità all'articolo 94, misure che specificano:

   i contratti derivati di cui all'Allegato I, sezione C, punto 7 aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, verificando, tra l'altro, se questi strumenti sono compensati e regolamentati in stanze di compensazione riconosciute oppure se sono soggetti a regolari richiami di margine,
   i contratti derivati di cui all'Allegato I, sezione C, punto 10 aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, verificando, tra l'altro, se questi strumenti sono commercializzati in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, o se sono oggetto di compensazione e regolamentazione in stanze di compensazione riconosciute oppure se sono soggetti a regolari richiami di margine;
   2) «servizio accessorio»: qualsiasi servizio riportato nella sezione B dell'allegato I;
   3) «consulenza in materia di investimenti»: prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell'impresa di investimento, riguardo ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari;
   4) «esecuzione di ordini per conto dei clienti»: conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti; l'esecuzione di ordini comprende la conclusione di accordi per la vendita di strumenti finanziari emessi da un ente creditizio o da un'impresa di investimento al momento della loro emissione;
   5) «negoziazione per conto proprio»: contrattazione ai fini della conclusione di operazioni riguardanti uno o più strumenti finanziari nelle quali il negoziatore impegna posizioni proprie;
   6) «market maker»: una persona che si propone sui mercati finanziari, su base continua, come disposta a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo strumenti finanziari e impegnando capitale proprio ▌;
   7) «gestione del portafoglio»: gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell'ambito di un mandato conferito dai clienti, qualora tali portafogli includano uno o più strumenti finanziari;
   8) «cliente»: persona fisica o giuridica alla quale un'impresa di investimento presta servizi di investimento e/o servizi accessori;
   9) «cliente professionale»: cliente che soddisfa i criteri stabiliti nell'allegato II;
   10) «cliente al dettaglio»: cliente che non sia un cliente professionale;
   11) «mercato di crescita per le PMI»: un sistema multilaterale di negoziazione registrato come mercato di crescita per le PMI in conformità all'articolo 35;
   12) «piccola o media impresa»: un'impresa che ha una capitalizzazione di borsa media inferiore a 200 000 000 EUR.
   13) «ordine con limite di prezzo»: ordine di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario al prezzo limite fissato o a un prezzo più vantaggioso e per un quantitativo fissato;
   14) «strumento finanziario»: qualsiasi strumento riportato nella sezione C dell'allegato I;
   15) «strumenti del mercato monetario»: categorie di strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, ad esclusione degli strumenti di pagamento;
  16) «Stato membro d'origine»:
  a) in caso di imprese di investimento:
   i) se l'impresa di investimento è una persona fisica, Stato membro in cui tale persona ha la propria amministrazione centrale;
   ii) se l'impresa di investimento è una persona giuridica, Stato membro in cui si trova la sua sede statutaria;
   iii) se, in base al diritto nazionale cui è soggetta, l'impresa d'investimento non ha sede statutaria, Stato membro in cui è situata la sua amministrazione centrale;
   b) in caso di mercati regolamentati, Stato membro in cui è registrato il mercato regolamentato oppure, se in base al diritto nazionale di tale Stato membro detto mercato non ha una sede statutaria, lo Stato membro in cui è situata la sua amministrazione centrale;
   17) «Stato membro ospitante»: Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine in cui un'impresa di investimento ha una succursale o presta servizi e/o esercita attività o Stato membro in cui un mercato regolamentato adotta opportune misure in modo da facilitare l'accesso alla negoziazione a distanza nel suo sistema da parte di membri o partecipanti ivi stabiliti;
   18) «autorità competente»: autorità designata da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 69, salvo altrimenti indicato nella presente direttiva;
   19) «enti creditizi»: enti creditizi ai sensi della direttiva 2006/48/CE;
   20) «società di gestione degli OICVM»: società di gestione ai sensi della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009,  concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)(37);
   21) «agente collegato»: persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilità di una sola impresa di investimento per conto della quale opera, promuove i servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari o presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari;
   22) «succursale»: sede di attività diversa dalla sede dell'amministrazione centrale che costituisce una parte, priva di personalità giuridica, di un'impresa di investimento e fornisce servizi e/o attività di investimento e che può inoltre prestare servizi accessori per i quali l'impresa di investimento è stata autorizzata; tutte le sedi di attività insediate nello stesso Stato membro da un'impresa di investimento che abbia la sede centrale in un altro Stato membro sono considerate come un'unica succursale;
   23) «partecipazione qualificata»: partecipazione diretta o indiretta in un'impresa di investimento non inferiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto, ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato(38), tenendo conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all'articolo 12, paragrafi 4 e 5 della stessa direttiva, o che consente di esercitare un'influenza notevole sulla gestione dell'impresa di investimento in cui la partecipazione è detenuta;
   24) «impresa madre»: impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati(39);
   25) «impresa figlia»: impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese;
  26) «stretti legami», la situazione in cui due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:
   a) da una «partecipazione», ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20% o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
   b) da un «legame di controllo», ossia dal rapporto che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese;
   c) da una situazione in cui tali persone sono legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.
   27) «organo di amministrazione»: l'organo di amministrazione di un'impresa o il fornitore di servizi dati, con funzioni di sorveglianza e di gestione, che costituisce la massima autorità decisionale e ha il potere di fissare la strategia, gli obiettivi e l'orientamento generale dell'impresa o del fornitore di servizi dati. L'organo di amministrazione comprende persone che hanno l'effettivo controllo dell'attività dell'impresa;
   28) «organo di amministrazione nella sua funzione di sorveglianza»: l'organo di amministrazione che agisce nella sua funzione di sorveglianza, controllando e monitorando le decisioni della dirigenza;
   29) «alta dirigenza»: le persone che esercitano funzioni esecutive in un'impresa e che sono responsabili della sua gestione quotidiana, compresa l'attuazione delle politiche concernenti la distribuzione di servizi e prodotti ai clienti da parte dell'impresa e del suo personale;
   30) «trading algoritmico»: negoziazione di strumenti finanziari in cui un algoritmo informatizzato determina automaticamente i parametri individuali degli ordini, come ad esempio se avviare l'ordine, i tempi, il prezzo o la quantità dell'ordine o come gestire l'ordine dopo la sua presentazione, con intervento umano minimo o nullo. Questa definizione non comprende i sistemi utilizzati unicamente per trasmettere ordini a una o più sedi di negoziazione o per confermare ordini, per eseguire ordini dei clienti o per assolvere eventuali obblighi giuridici mediante la determinazione di un parametro dell'ordine o per processare le transazioni eseguite;
   30 bis) «trading ad alta frequenza»: trading algoritmico di strumenti finanziari a velocità tali che il periodo di latenza fisica del meccanismo per la trasmissione, l'annullamento o la modifica degli ordini diventa il fattore determinante nel periodo di tempo occorrente per comunicare le istruzioni a una sede di negoziazione o per eseguire un'operazione;
   30 ter) «strategia di trading ad alta frequenza»: una strategia di negoziazione per proprio conto su uno strumento finanziario che comporta trading ad alta frequenza e presenta almeno due delle seguenti caratteristiche:
   i) si avvale di servizi di co-ubicazione, dell'accesso diretto al mercato o di hosting di prossimità;
   ii) riguarda un indice giornaliero di rotazione del portafoglio pari almeno al 50%;
   iii) la quota di ordini annullati (compresi gli annullamenti parziali) supera il 20%;
   iv) la maggior parte delle posizioni occupate sono liquidate nello stesso giorno;
   v) può beneficiare di sconti oltre il 50% degli ordini o delle operazioni effettuate in siti di negoziazione che offrono sconti e riduzioni per ordini che forniscono liquidità;
   31 bis) «accesso diretto al mercato»: accordo in base al quale un membro o partecipante di una sede di negoziazione consente a una persona di utilizzare il proprio codice di negoziazione affinché questi possa trasmettere elettronicamente gli ordini al sistema elettronico di negoziazione interno dell'impresa di investimento per la successiva trasmissione automatica a una specifica sede di negoziazione con il codice di negoziazione dell'impresa di investimento;    31 ter) «accesso sponsorizzato e 'naked'»: convenzione in base alla quale un membro o partecipante di una sede di negoziazione consente a una persona di utilizzare il proprio codice di negoziazione affinché questi possa trasmettere elettronicamente gli ordini a una specifica piattaforma di negoziazione con il codice di negoziazione dell'impresa di investimento, senza che gli ordini siano trasmessi mediante il sistema elettronico di negoziazione interno dell'impresa di investimento;   

   33) «pratica di vendita abbinata»: l'offerta di un servizio di investimento insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o come condizione per l'ottenimento dello stesso accordo o pacchetto.    33 bis) «investimenti assicurativi»: contratti assicurativi in cui l'importo pagabile al cliente è soggetto al valore di mercato di un attivo, al payout di un attivo o a un valore di riferimento, e in cui il cliente non detiene direttamente l'attivo in questione;    33 ter) «prodotto di investimento»: prodotto in cui l'importo dovuto al cliente è determinato con riferimento al valore di strumenti finanziari oppure prodotto consistente in un deposito strutturato o in un investimento assicurativo oppure prodotto di investimento al dettaglio «in pacchetto» (packaged) come definito all'articolo ... della direttiva .../.../UE [PRIPS];    33 quater) «gestione discrezionale del portafoglio»: gestione del portafoglio in cui il mandato del cliente lascia alla discrezionalità del gestore la selezione dei prodotti di investimento o degli strumenti finanziari in cui i fondi del cliente sono investiti;    33 quinquies) «impresa di paesi terzi»: impresa che sarebbe un'impresa di investimento o un operatore di mercato se la sua sede centrale fosse ubicata nell'Unione.

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 94 riguardo a misure intese a specificare alcuni elementi tecnici delle definizioni contenute nel paragrafo 2, punti 3, 11, 12, 27 e 33 quinquies del presente articolo, o a modificarle, ove opportuno, per tener conto dei seguenti elementi:

   a) evoluzione tecnica dei mercati finanziari;
   b) elenco delle pratiche abusive di cui all'articolo 34 ter, lettera b) del regolamento (UE) n. …/… [MAR], in particolare per quanto riguarda il trading ad alta frequenza, comprendente, ma non in modo esclusivo, le pratiche di «spoofing» (consistente nell'inoltrare ordini ingannevoli), di «quote stuffing» (consistente nell'inoltrare e annullare in rapida successione ingenti ordini sul mercato), e di «layering» (consistente nell'accumulare una molteplicità di ordini).

TITOLO II

CONDIZIONI PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ APPLICABILI ALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO

CAPO I

CONDIZIONI E PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE

Articolo 5

Requisiti per l'autorizzazione

1.  Ciascuno Stato membro prescrive che la prestazione di servizi o l'esercizio di attività di investimento come occupazione o attività abituale a titolo professionale sia soggetta ad autorizzazione preventiva ai sensi delle disposizioni del presente capo. L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine designata a norma dell'articolo 69.

2.  In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri consentono che qualsiasi gestore di un mercato sia autorizzato a gestire un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione (OTF), previa verifica del fatto che rispetta le disposizioni del presente capo.

3.  Gli Stati membri istituiscono un registro di tutte le imprese di investimento. Il registro è accessibile al pubblico e contiene informazioni sui servizi o sulle attività per i quali l'impresa di investimento è autorizzata. Il registro è aggiornato regolarmente. Ogni autorizzazione è notificata all'AESFEM.

L'AESFEM redige un elenco di tutte le imprese di investimento dell'Unione europea. Il registro contiene informazioni sui servizi o sulle attività per i quali ciascuna impresa di investimento è autorizzata ed è aggiornato regolarmente. L'AESFEM pubblica l'elenco sul suo sito web e ne cura l'aggiornamento.

Qualora un'autorità competente abbia revocato un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 8, lettere da b) a d), la revoca è pubblicata nell'elenco per un periodo di cinque anni.

4.  Ciascuno Stato membro prescrive che:

   un'impresa di investimento che sia una persona giuridica abbia l'amministrazione centrale nello Stato membro in cui ha la sede statutaria;
   un'impresa di investimento che non sia una persona giuridica o un'impresa di investimento che sia una persona giuridica ma che in base al suo diritto nazionale non ha una sede statutaria, abbia la sua amministrazione centrale nello Stato membro in cui esercita effettivamente la sua attività.

Articolo 6

Ambito di applicazione dell'autorizzazione

1.  Lo Stato membro d'origine garantisce che nell'autorizzazione siano specificati i servizi o le attività di investimento che l'impresa di investimento è autorizzata a prestare. L'autorizzazione può coprire uno o più servizi accessori di cui alla sezione B dell'allegato I. L'autorizzazione non può mai essere rilasciata solo per la prestazione di servizi accessori.

2.  Un'impresa di investimento che chiede l'autorizzazione a estendere la propria attività ad altri servizi o attività di investimento o a servizi accessori non coperti dall'autorizzazione iniziale presenta una richiesta di estensione della sua autorizzazione.

3.  L'autorizzazione è valida per tutta l'Unione europea e consente ad un'impresa di investimento di prestare i servizi o di esercitare le attività per i quali è autorizzata ovunque nell'Unione europea, sia tramite lo stabilimento di una succursale che in regime di libera prestazione dei servizi.

Articolo 7

Procedure per la concessione e il rifiuto dell'autorizzazione

1.  L'autorità competente non concede l'autorizzazione se prima non si è pienamente assicurata che il richiedente soddisfi tutti i requisiti derivanti dalle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva.

2.  L'impresa di investimento fornisce tutte le informazioni - compreso un programma di attività che indichi in particolare i tipi di operazioni previste e la struttura organizzativa - di cui l'autorità competente necessita per accertarsi che l'impresa di investimento abbia adottato, al momento dell'autorizzazione iniziale, tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente capo.

3.  Il richiedente riceve, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, comunicazione del rilascio o del rifiuto dell'autorizzazione.

4.  L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

   a) le informazioni da fornire alle autorità competenti conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, compreso il programma di attività;
   b) le funzioni dei comitati per le nomine previsti all'articolo 9, paragrafo 2;
   c) i requisiti applicabili alla direzione delle imprese di investimento ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 8, e specificare le informazioni per le notifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 5;
   d) i requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata, nonché quali ostacoli possono impedire l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza dell'autorità competente di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2.

L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro […](40).

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente ▌ agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5.  L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la notifica o la presentazione delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 5.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [….](41).

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 8

Revoca dell'autorizzazione

L'autorità competente può revocare l'autorizzazione rilasciata ad un'impresa di investimento quando quest'ultima:

   a) non si avvale dell'autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di prestare servizi di investimento o di esercitare attività di investimento da più di sei mesi, se lo Stato membro interessato non ha disposto la decadenza dell'autorizzazione in tali casi;
   b) ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
   c) non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione, ad esempio non rispetta più le condizioni della direttiva 2006/49/CE ;
   d) ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva per quanto concerne le condizioni di esercizio applicabili alle imprese di investimento;
   e) rientra in uno degli altri casi in cui la revoca è prevista dalla legislazione nazionale, per questioni che esulano dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

Ogni revoca dell'autorizzazione è notificata all'AESFEM.

Articolo 9

Organo di amministrazione

-1.  Ai fini della presente direttiva, si applica la seguente definizione di amministratore non esecutivo: L'amministratore non esecutivo o amministratore esterno è un membro del consiglio di amministrazione di una società che non appartiene al gruppo dirigenziale esecutivo. Non è un dipendente della società né è legato a questa in altro modo. Si distingue dagli amministratori interni, in quanto questi ultimi sono membri del consiglio di amministrazione che sono o sono stati anche amministratori esecutivi della società.

Gli amministratori non esecutivi hanno le seguenti competenze:

   criticano in modo costruttivo e contribuiscono alla definizione delle strategie;
   analizzano le prestazioni della dirigenza in termini di raggiungimento delle finalità e degli obiettivi concordati, a vigilano sull'operato degli alti dirigenti (e se necessario ne revocano il mandato) e di pianificazione della successione societaria;
   si accertano che le informazioni finanziarie siano accurate e che i controlli finanziari e i sistemi di gestione del rischio siano solidi e giustificabili;
   sono responsabili della fissazione di un idoneo livello retributivo degli amministratori esecutivi e svolgono un ruolo di primo piano nella nomina, e se necessario della revoca, degli alti dirigenti, nonché nella pianificazione della successione societaria;

Gli amministratori non esecutivi formulano altresì pareri indipendenti in merito:

   alle risorse;
   alle nomine;
   alle norme di condotta.

Gli amministratori non esecutivi sono i custodi del processo di governance. Non si occupano della gestione quotidiana della società ma provvedono alla vigilanza dell'attività esecutiva e contribuiscono alla definizione di strategie.

1.  ▌ I membri dell'organo di ammistrazione delle imprese di investimento soddisfino sempre i requisiti di onorabilità e possiedano le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie, e dedichino tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni, ammettendo il riconoscimento di un ampio ventaglio di esperienze, onde evitare di discriminare le donne.

▌ I membri dell'organo di amministrazione soddisfano, in particolare, i seguenti requisiti:

a)  tutti i membri dell'organo di amministrazione dedicano tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni nell'impresa. Il numero di incarichi di amministratore che un membro dell'organo di amministrazione di un ente può cumulare contemporaneamente tiene conto delle circostanze personali e della natura, delle dimensioni e della complessità delle attività dell'ente.

I membri dell'organo di amministrazione degli istituti che sono significativi per dimensioni, organizzazione interna e natura, portata e complessità delle loro attività non possono cumulare incarichi che vadano oltre una delle seguenti combinazioni:

   i) un incarico di amministratore esecutivo con due incarichi di amministratore non esecutivo;
   ii) quattro incarichi di amministratore non esecutivo.

Gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo ricoperti:

   i) nell'ambito dello stesso gruppo;
  ii) presso enti che:
   rientrano nel medesimo regime di tutela istituzionale ove siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 108, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. .../2012 [CRD IV];
   hanno instaurato legami duraturi a norma dell'articolo 108, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. …/2012 [CRD IV] oppure
   iii) presso società (compresi enti non finanziari) in cui gli istituti detengono una partecipazione qualificata,
  

sono considerati come un unico incarico di amministratore.

I membri dell'organo di amministrazione non cumulano l'incarico di amministratore esecutivo in un'impresa di investimento e di amministratore esecutivo in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione, neppure all'interno dello stesso gruppo.

La lettera a) comprende:

  i) società ed enti non finanziari:
   in cui vi sia una partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 21, del regolamento (UE) n. .../2012 [CRD IV];
   in cui vi sia una partecipazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 49, del regolamento (UE) n. .../[CRD IV] oppure
   che intrattengano stretti legami ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 72, del regolamento (UE) n. .../2012 [CRD IV] con taluni enti non finanziari;
   ii) società di partecipazione finanziaria madri ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 65, 66 e 67 del regolamento del regolamento (UE) n. .../2012 [CRD IV] che controllano un istituto di credito centrale o regionale partecipante a un Sistema di tutela istituzionale (IPS).

b)  L'organo di amministrazione possiede collettivamente conoscenze, competenze e esperienze adeguate per essere in grado di comprendere le attività dell'impresa di investimento, in particolare il rischio principale che tali attività comportano.

c)  Ciascun membro dell'organo di amministrazione agisce con onestà, integrità e indipendenza di giudizio per poter valutare e contestare effettivamente le decisioni degli alti dirigenti e controllare e monitorare efficacemente le decisioni della dirigenza.

Le imprese di investimento destinano risorse adeguate alla preparazione e alla formazione dei membri dell'organo di amministrazione.

Quando il gestore del mercato che richiede l'autorizzazione a gestire un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione e le persone che dirigono effettivamente l'attività di tali sistemi coincidono con i membri dell'organo di amministrazione del mercato regolamentato, si ritiene che tali persone soddisfino i requisiti stabiliti al primo comma.

2.  Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento, ove opportuno e proporzionato in considerazione della natura, delle dimensioni e della complessità delle loro attività, di istituire un comitato per le nomine inteso a valutare il rispetto del paragrafo 1 e a formulare raccomandazioni, se necessario, sulla base di tale valutazione. Il comitato per le nomine è composto da membri dell'organo di amministrazione che non esercitano funzioni esecutive nell'istituto in questione. Il presente paragrafo non si applica nei casi in cui, ai sensi della normativa nazionale, l'organo di amministrazione non ha competenza in materia di nomine dei suoi membri.

3.  Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento e ai rispettivi comitati per le nomine di attenersi a un'ampia gamma di qualità e competenze nella selezione dei membri dei propri organi di amministrazione. Nello specifico:

a)  le imprese di investimento mettono in atto una politica per promuovere la professionalità, la responsabilità e l'impegno quali criteri guida per l'assunzione ai posti di direzione e si assicurano che la lealtà delle persone assunte agli interessi dell'ente non possa essere messa in dubbio;

b)   le imprese di investimento adottano misure concrete, mirate a una rappresentanza più equilibrata negli organi, come corsi di formazione destinati ai comitati per le nomine, la creazione di liste di candidati competenti e l'introduzione di una procedura di nomina che preveda la presenza di almeno un candidato per ogni sesso;

c)  ove praticata, la rappresentanza del personale in seno all'organo di amministrazione si considera un modo positivo per aumentare la diversità, in quanto apporta una prospettiva fondamentale e una reale conoscenza dei meccanismi di funzionamento interni dell'ente.

Le autorità competenti prescrivono alle imprese di investimento di dare attuazione a quote di genere aventi un rapporto 1/3 entro… (42).

4.  L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il modo in cui l'istituto debba tenere conto di quanto segue:

   a) la nozione di tempo sufficiente dedicato da un membro dell'organo di amministrazione all'esercizio delle sue funzioni, in relazione alle circostanze personali e alla natura, alle dimensioni e alla complessità delle attività dell'impresa di investimento, di cui le autorità competenti devono tener conto quando autorizzano un membro dell'organo di amministrazione a cumulare più incarichi di amministratore di quanto sia consentito, come indicato al paragrafo 1, lettera a);
   b) la nozione di conoscenze, competenze e esperienze collettive adeguate dei membri dell'organo di amministrazione di cui al paragrafo 1, lettera b);
   c) la nozione di onestà, integrità e indipendenza di giudizio di un membro dell'organo di amministrazione di cui al paragrafo 1, lettera b);
   d) la nozione di risorse umane e finanziarie adeguate destinate alla preparazione e alla formazione dei membri dell'organo di amministrazione;
   e) la nozione di diversità di cui tener conto per la selezione dei membri dell'organo di amministrazione.

L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [...] (43)*.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5.  Gli Stati membri prescrivono che l'impresa di investimento notifichi all'autorità competente tutti i membri dell'organo di amministrazione e qualsiasi cambiamento intervenuto nella sua composizione, fornendo tutte le informazioni necessarie per valutare se l'impresa rispetti le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

6.  Gli Stati membri prescrivono che l'organo di amministrazione di un'impresa di investimento provveda affinché l'impresa sia gestita in modo sano e prudente e in modo da promuovere l'integrità del mercato e l'interesse dei clienti. A tal fine l'organo di amministrazione:

   a) definisce, approva e sorveglia gli obiettivi strategici dell'impresa;
   b) definisce, approva e sorveglia l'organizzazione dell'impresa, comprese le qualifiche, conoscenze e competenze richieste al personale, le risorse, le procedure e gli accordi per la prestazione di servizi e l'effettuazione di attività da parte dell'impresa, tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità delle sue attività e di tutti i requisiti che essa deve soddisfare;
   c) definisce, approva e sorveglia la strategia dell'impresa in materia di servizi, attività, operazioni e prodotti prestati o proposti dalla stessa, in conformità alla tolleranza del rischio dell'impresa e alle caratteristiche ed esigenze dei clienti destinatari, compresa l'effettuazione, se del caso, di prove di stress adeguate;
   c bis) definisce, approva e sorveglia la remunerazione offerta dall'impresa al personale addetto alle vendite, che deve essere intesa a incoraggiare un comportamento commerciale responsabile e un trattamento equo dei consumatori, a evitare conflitti di interesse, a comunicare ai clienti la struttura retributiva, ove opportuno, come nel caso in cui non sia possibile gestire o evitare possibili conflitti di interesse, fatto salvo l'articolo 24;
   d) esercita una sorveglianza effettiva sull'alta dirigenza;
   d bis) persegue una strategia antifrode.

L'organo di amministrazione sorveglia e valuta periodicamente l'efficacia dell'organizzazione dell'impresa di investimento e l'adeguatezza delle strategie relative alla prestazione di servizi ai clienti e prende i provvedimenti opportuni per rimediare ad eventuali carenze.

I membri dell'organo di amministrazione, nella sua funzione di sorveglianza, hanno accesso adeguato alle informazioni e ai documenti necessari per sorvegliare e controllare le decisioni in materia di amministrazione.

7.  L'autorità competente rifiuta l'autorizzazione se non è certa che le persone che dirigeranno effettivamente l'attività dell'impresa di investimento abbiano onorabilità e professionalità sufficienti o laddove esistano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che l'organo di amministrazione dell'impresa possa mettere a repentaglio la gestione efficace, sana e prudente dell'impresa e l'adeguata considerazione dell'interesse dei clienti nonché l'integrità del mercato .

8.  Gli Stati membri prescrivono che la direzione delle imprese di investimento sia assicurata da almeno due persone che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono rilasciare l'autorizzazione alle imprese di investimento che sono persone fisiche o alle imprese di investimento che sono persone giuridiche dirette da un'unica persona fisica conformemente al loro statuto e alla legislazione nazionale applicabile. Gli Stati membri prescrivono comunque che:

   a) siano state adottate misure alternative per garantire la gestione sana e prudente di tali imprese nonché l'adeguata considerazione dell'interesse dei clienti e l'integrità del mercato;
   b) le persone fisiche interessate soddisfino il criterio dell'onorabilità, possiedano un adeguato livello di conoscenze e competenze ▌ e sia loro concesso tempo sufficiente per svolgere le loro funzioni e aggiornare e convalidare le loro conoscenze e competenze.

8 bis.  Fatti salvi i loro ordinamenti giuridici, gli Stati membri garantiscono che, qualora si asserisca che un membro del consiglio di amministrazione abbia violato le disposizioni o abbia commesso un'infrazione su questioni rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva o del regolamento (UE) n. …/…[MiFIR], il membro in questione possa essere sottoposto a procedimento penale e civile.

8 ter.  Il presente articolo non pregiudica le disposizioni relative alla rappresentanza dei lavoratori in seno ai consigli di amministrazione stabilite dalle leggi e o dalle prassi nazionali.

Articolo 10

Azionisti e soci con partecipazioni qualificate

1.  Le autorità competenti non autorizzano la prestazione di servizi o attività di investimento da parte di un'impresa di investimento fintanto che non siano stati loro comunicati l'identità degli azionisti o soci, diretti o indiretti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che detengono partecipazioni qualificate e gli importi di tali partecipazioni.

Le autorità competenti rifiutano l'autorizzazione se, tenuto conto della necessità di garantire la gestione sana e prudente di un'impresa di investimento, non sono certe dell'idoneità degli azionisti o soci che detengono partecipazioni qualificate.

Quando esistono stretti legami tra l'impresa di investimento e altre persone fisiche o giuridiche, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione solo se tali legami non le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.

2.  L'autorità competente rifiuta di rilasciare l'autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo applicabili ad una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'impresa di investimento ha stretti legami, o le difficoltà legate all'applicazione di tali disposizioni, le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.

3.  Gli Stati membri prescrivono che, quando l'influenza esercitata dalle persone di cui al paragrafo 1, primo comma, può pregiudicare la gestione sana e prudente dell'impresa di investimento, l'autorità competente adotti misure adeguate per porre termine a tale situazione.

Le misure possono consistere nella richiesta di provvedimenti giudiziari o nell'imposizione di sanzioni nei confronti degli amministratori e dei dirigenti o nella sospensione dell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni detenute dagli azionisti o soci in questione.

Articolo 11

Notifica di progetti di acquisizione

1.  Gli Stati membri prevedono che qualsiasi persona fisica o giuridica («candidato acquirente»), che abbia deciso, da sola o di concerto con altre, di acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento o di aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in modo tale che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa detenuta raggiunga o superi il 20%, 30% o 50%, o che l'impresa di investimento divenga una sua impresa figlia («progetto di acquisizione») notifichi previamente per iscritto alle autorità competenti dell'impresa di investimento nella quale intende acquisire una partecipazione qualificata o aumentare detta partecipazione qualificata l'entità prevista della partecipazione e le informazioni pertinenti di cui all'articolo 13, paragrafo 4.

Gli Stati membri prevedono che tutte le persone fisiche o giuridiche che abbiano deciso di non detenere più, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento debbano previamente notificare per iscritto alle autorità competenti l'entità prevista della partecipazione. Le persone fisiche o giuridiche sono parimenti tenute ad informare le autorità competenti qualora abbiano deciso di diminuire la propria partecipazione qualificata in modo tale che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta scenda al di sotto dei limiti del 20%, 30% o 50%, o che l'impresa di investimento cessi di essere una sua impresa figlia.

Gli Stati membri possono non applicare la soglia del 30% quando essi applicano una soglia di un terzo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/109/CE.

Nel determinare se i criteri per una partecipazione qualificata di cui all'articolo 10 e al presente articolo sono soddisfatti, gli Stati membri non prendono in considerazione i diritti di voto o le azioni eventualmente detenuti da imprese di investimento o enti creditizi derivanti dall'assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o dal collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile di cui all'allegato I, sezione A, punto 6, a condizione che da un lato tali diritti non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell'emittente e dall'altro che siano ceduti entro un anno dall'acquisizione.

2.  Le autorità competenti operano in piena consultazione reciproca quando effettuano la valutazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1 («la valutazione»), se il candidato acquirente è:

   a) un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione;
   b) l'impresa madre di un ente creditizio, di un'impresa di assicurazione, di un'impresa di riassicurazione, di un'impresa di investimento o di una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione; oppure
   c) una persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione.

Le autorità competenti si scambiano senza indebiti ritardi tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione dell'acquisizione. A tale riguardo, le autorità competenti si comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicano di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. Nella decisione dell'autorità competente che ha autorizzato l'impresa di investimento alla quale si riferisce il progetto di acquisizione sono indicati eventuali pareri o riserve espressi dall'autorità competente responsabile del candidato acquirente.

3.  Gli Stati membri prescrivono che se le imprese di investimento vengono a conoscenza di acquisizioni o cessioni di partecipazioni nel loro capitale che facciano sì che le partecipazioni superino uno dei livelli di cui al paragrafo 1, primo comma, o scendano al di sotto di uno di tali livelli, abbiano l'obbligo di comunicarlo immediatamente all'autorità competente.

Le imprese di investimento comunicano altresì all'autorità competente, almeno una volta all'anno, l'identità degli azionisti e dei soci che possiedono partecipazioni qualificate e l'entità delle medesime, quali risultano, per esempio, dalle informazioni comunicate nel corso dell'assemblea generale annuale degli azionisti e dei soci ovvero in virtù della regolamentazione applicabile alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

4.  Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti adottino misure analoghe a quelle di cui all'articolo 10, paragrafo 3 nei confronti delle persone che non ottemperino all'obbligo di informare l'autorità prima dell'acquisizione o dell'incremento di una partecipazione qualificata. In caso di acquisizione di una partecipazione nonostante l'opposizione dell'autorità competente, gli Stati membri, indipendentemente da altre eventuali sanzioni che verranno adottate, dispongono la sospensione dell'esercizio dei relativi diritti di voto, oppure la nullità o la possibilità di annullamento dei voti espressi.

Articolo 12

Termine per la valutazione

1.  Le autorità competenti comunicano per iscritto al candidato acquirente di aver ricevuto la notifica di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, e le eventuali informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dalla ricezione.

Le autorità competenti dispongono di un massimo di sessanta giorni lavorativi decorrenti dalla data dell'avviso scritto di ricevimento della notifica e di tutti i documenti che lo Stato membro ha chiesto di allegare alla notifica in base all'elenco di cui all'articolo 13, paragrafo 4 («termine per la valutazione»), per effettuare la valutazione.

Le autorità competenti informano il candidato acquirente della data di scadenza del termine per la valutazione al momento del ricevimento della notifica.

2.  Durante il termine per la valutazione, le autorità competenti possono, se del caso, e non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo di tale termine, richiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la valutazione. La richiesta viene fatta per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie.

Per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni da parte delle autorità competenti e il ricevimento della risposta del candidato acquirente, viene sospeso il decorso del termine per la valutazione. La sospensione non supera i venti giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte delle autorità competenti sono a discrezione di dette autorità ma non possono dare luogo ad una sospensione del decorso del termine per la valutazione.

3.  Le autorità competenti possono prorogare la sospensione di cui al paragrafo 2, secondo comma, fino a un massimo di trenta giorni lavorativi se il candidato acquirente è:

   a) una persona fisica o giuridica che risiede fuori dall'Unione europea;
   b) una persona fisica o giuridica e non è sottoposto a vigilanza a norma della presente direttiva, o delle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2006/48/CE.

4.  Se al termine della loro valutazione decidono di opporsi al progetto di acquisizione, le autorità competenti, entro due giorni lavorativi e senza superare il termine per la valutazione, informano per iscritto il candidato acquirente e indicano le ragioni della loro decisione. Fatta salva la legislazione nazionale, un'adeguata motivazione della decisione può essere resa pubblica su richiesta del candidato acquirente. Ciò non impedisce ad uno Stato membro di autorizzare l'autorità competente a rendere pubblica tale motivazione anche senza una richiesta del candidato acquirente.

5.  Se, entro il termine per la valutazione, le autorità competenti non si oppongono per iscritto al progetto di acquisizione, il progetto di acquisizione è da considerarsi approvato.

6.  Le autorità competenti possono fissare un termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione e prorogarlo ove opportuno.

7.  Gli Stati membri non possono imporre requisiti più rigorosi di quelli previsti nella presente direttiva per la notifica alle autorità competenti e l'approvazione da parte di queste ultime di acquisizioni dirette o indirette di diritti di voto o di capitale.

8.  L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per redigere un elenco esauriente di informazioni, di cui al paragrafo 4, che i candidati acquirenti devono includere nella notifica, fatto salvo il paragrafo 2.

L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente ▌ agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

8 bis.  L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per le modalità della consultazione tra le autorità competenti interessate di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 13

Valutazione

1.  Nell'esaminare la notifica di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, le autorità competenti valutano, al fine di garantire la gestione sana e prudente dell'impresa di investimento cui si riferisce il progetto di acquisizione e tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sull'impresa di investimento, la qualità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione sulla base di tutti i criteri seguenti:

   a) la reputazione del candidato acquirente;
   b) la reputazione e l'esperienza di tutte le persone che, in esito al progetto di acquisizione, determineranno l'orientamento dell'attività dell'impresa di investimento;
   c) la solidità finanziaria del candidato acquirente, in particolare in considerazione del tipo di attività esercitata e prevista nell'impresa di investimento alla quale si riferisce il progetto di acquisizione;
   d) la capacità dell'impresa di investimento di rispettare e continuare a rispettare i requisiti prudenziali a norma della presente direttiva e, se del caso, di altre direttive, segnatamente le direttive 2002/87/CE e 2006/49/CE, in particolare, il fatto che il gruppo di cui diventerà parte disponga di una struttura che permetta di esercitare una vigilanza efficace, di scambiare effettivamente informazioni tra le autorità competenti e di determinare la ripartizione delle responsabilità tra le autorità competenti;
   d bis) se l' acquisizione proposta aumenta il rischio di conflitti d'interesse;
   e) l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 94 riguardo a misure che adeguino i criteri prudenziali di cui al presente paragrafo, primo comma.

2.  Le autorità competenti possono opporsi al progetto di acquisizione solo se sussistono ragionevoli motivi per farlo in base ai criteri di cui al paragrafo 1 o se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete.

3.  Gli Stati membri si astengono dall'imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione da acquisire e non consentono alle rispettive autorità competenti di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.

4.  Gli Stati membri pubblicano l'elenco delle informazioni che sono necessarie per effettuare la valutazione e che devono essere fornite alle autorità competenti all'atto della notifica di cui all'articolo 11, paragrafo 1. Le informazioni richieste sono proporzionate e adeguate alla natura del candidato acquirente e del progetto di acquisizione. Gli Stati membri non richiedono informazioni che non sono pertinenti per una valutazione prudenziale.

5.  Fatto salvo l'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, quando all'autorità competente sono stati notificati due o più progetti di acquisizione o di incremento di partecipazioni qualificate nella stessa impresa di investimento, tale autorità tratta i candidati acquirenti in modo non discriminatorio.

Articolo 14

Adesione ad un sistema di indennizzo degli investitori autorizzato

L'autorità competente si accerta che i soggetti che chiedono un'autorizzazione in qualità di imprese di investimento abbiano ottemperato, al momento dell'autorizzazione, agli obblighi previsti dalla direttiva 97/9/CE ▌.

Il presente articolo non si applica ai depositi strutturati emessi da enti creditizi che fanno parte di un sistema di garanzia dei depositi riconosciuto ai sensi della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi(44).

Articolo 15

Dotazione patrimoniale iniziale

Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti rilascino l'autorizzazione solo a condizione che l'impresa di investimento disponga di un sufficiente capitale iniziale conforme ai requisiti previsti dalla direttiva 2006/49/CE, tenuto conto della natura dei servizi o delle attività di cui trattasi.

Articolo 16

Requisiti organizzativi

1.  Lo Stato membro d'origine prescrive che le imprese di investimento rispettino i requisiti di organizzazione di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo e all'articolo 17 .

2.  Le imprese di investimento applicano politiche e procedure sufficienti a garantire che l'impresa, ivi compresi i suoi dirigenti, i suoi dipendenti e gli agenti collegati, adempiano agli obblighi che incombono loro in virtù delle disposizioni della presente direttiva nonché alle opportune regole per le operazioni personali di tali persone.

3.  Le imprese di investimento mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli destinate ad evitare che i conflitti di interesse, quali definiti all'articolo 23, incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti. Tra queste disposizioni rientrano una politica e altri provvedimenti del caso intesi a valutare la compatibilità del prodotto di investimento con le esigenze dei clienti a cui sarranno offerti, nonché a garantire che i prodotti di investimento o depositi strutturati concepiti dall'impresa a scopo di vendita a clienti professionisti o clienti al dettaglio soddisfino le esigenze di un determinato mercato di riferimento e che l'impresa di investimento che commercializza prodotti di investimento assicurino che quest'ultimo sia venduto a clienti all'interno del gruppo di riferimento. Gli obiettivi di vendita e altri sistemi interni di incentivo non devono promuovere la vendita di prodotti al di fuori del gruppo cui sono rivolti. In particolare, un'impresa di investimento che crea prodotti di investimento, depositi strutturati o strumenti finanziari dispone di una procedura di approvazione del prodotto e adotta tutte le misure operative e procedurali necessarie per attuare tale processo di approvazione del prodotto. Prima che i prodotti di investimento e gli strumenti finanziari siano immessi o distribuiti sul mercato, essi devono essere approvati ai sensi del processo di approvazione del prodotto. Tutti i rischi pertinenti sono attentamente valutati e i prodotti e gli strumenti sono immessi o distribuiti sul mercato solo se ciò è nell'interesse del gruppo di clienti di riferimento. La procedura di approvazione del prodotto garantisce il riesame periodico dei prodotti esistenti, onde assicurarne la continua idoneità a soddisfare le esigenze di un determinato mercato di riferimento. Il processo di approvazione del prodotto è riesaminato annualmente. Un'impresa di investimento è in grado, in qualsiasi momento, di fornire all'autorità competente di riferimento una descrizione aggiornata e dettagliata della natura e dei dettagli del processo di approvazione del prodotto.

4.  Le imprese di investimento adottano misure ragionevoli per garantire la continuità e la regolarità nella prestazione di servizi e nell'esercizio di attività di investimento. A tal fine le imprese di investimento utilizzano sistemi, risorse e procedure appropriati e proporzionati.

5.  Quando le imprese di investimento affidano ad un terzo l'esecuzione di funzioni operative essenziali ai fini della prestazione di un servizio continuo e soddisfacente ai clienti e dell'esercizio continuo e soddisfacente di attività di investimento, adottano misure ragionevoli per evitare un indebito aggravamento del rischio operativo. L'affidamento a terzi di funzioni operative importanti non può mettere materialmente a repentaglio la qualità del controllo interno né impedire alle autorità di vigilanza di controllare che le imprese di investimento adempiano a tutti i loro obblighi.

Le imprese di investimento dispongono di procedure amministrative e contabili sane, di meccanismi di controllo interno, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e tutela in materia di elaborazione elettronica dei dati.

6.  Le imprese di investimento tengono, per tutti i servizi prestati e tutte le operazioni effettuate, registrazioni sufficienti atte a consentire all'autorità competente di controllare il rispetto dei requisiti previsti dalla presente direttiva e, in particolare di verificare che le imprese di investimento hanno adempiuto tutti gli obblighi nei confronti dei clienti o potenziali clienti.

7.  Le registrazioni comprendono la registrazione delle conversazioni telefoniche o delle comunicazioni elettroniche che riguardino almeno le operazioni concluse in caso di negoziazione per conto proprio e gli ordini dei clienti quando sono prestati i servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di esecuzione di ordini per conto dei clienti.

Gli Stati membri possono rinunciare all'obbligo di registrare le conversazioni telefoniche nel caso in cui l'impresa di investimento la cui attività principale non consiste nel ricevere o trasmettere ordini, né eseguirne per conto di clienti.

Per quanto concerne le comunicazioni tra gli istituti finanziari e i clienti al dettaglio, gli Stati membri, in alternativa alle registrazioni di cui al primo comma, possono riconoscere la documentazione adeguata del contenuto di tali conversazioni telefoniche o comunicazioni elettroniche, ad esempio sotto forma di verbale, purché quest'ultimo sia firmato dal cliente.

Le registrazioni delle conversazioni telefoniche o delle comunicazioni elettroniche in conformità al primo comma o al verbale redatto in conformità al terzo comma sono fornite ai clienti interessati su richiesta e sono conservate per un periodo di tre anni. Gli Stati membri dispongono che tali registrazioni siano conservate per un intero anno successivo alla conclusione dell'investimento.

I soggetti competenti dell'impresa di investimento sono autorizzati a condurre le conversazioni e le comunicazioni di cui al primo comma soltanto servendosi di dispositivi di proprietà dell'impresa di investimento, sui quali sono conservate le registrazioni delle stesse.

8.  Quando detengono strumenti finanziari appartenenti ai clienti, le imprese di investimento adottano misure adeguate per salvaguardare i diritti di proprietà di questi ultimi, segnatamente in caso di insolvenza dell'impresa di investimento, e per impedire che gli strumenti dei clienti siano utilizzati dall'impresa di investimento per conto proprio, salvo accordo esplicito dei clienti stessi.

9.  Quando detengono fondi appartenenti ai clienti, le imprese di investimento adottano misure adeguate per salvaguardare i diritti di questi ultimi e per impedire che i fondi dei clienti siano utilizzati dalle imprese per conto proprio, salvo nel caso degli enti creditizi.

10.  Un'impresa di investimento non conclude contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà con clienti al dettaglio al fine di assicurare o coprire obbligazioni presenti o future, effettive o condizionate o potenziali dei clienti.

11.  In caso di succursali di imprese di investimento, ferma restando la possibilità per l'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento di avere accesso diretto alle pertinenti registrazioni, l'autorità competente dello Stato membro in cui la succursale è ubicata si accerta che siano stati soddisfatti gli obblighi previsti ai paragrafi 6 e 7  per quanto concerne le operazioni effettuate dalla succursale.

12.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 94 riguardo a ▌ misure che specifichino i requisiti di organizzazione concreti di cui ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo da imporre alle imprese di investimento e alle succursali di imprese di paesi terzi autorizzate in conformità all'articolo 43 che prestano diversi servizi di investimento e/o esercitano diverse attività di investimento e servizi accessori o una loro combinazione.

Articolo 17

Negoziazione algoritmica e ad alta frequenza

1.  Le imprese di investimento che effettuano negoziazione algoritmica pongono in essere controlli efficaci dei sistemi e del rischio idonei all'attività che esercitano, per garantire che i propri sistemi di negoziazione siano resistenti e dispongano di sufficiente capacità, siano soggetti a soglie e limiti di negoziazione appropriati e impediscano l'invio di ordini erronei o comunque un funzionamento del sistema tale da creare un mercato disordinato o contribuirvi. Tali imprese pongono in essere anche controlli efficaci dei sistemi e del rischio per garantire che i sistemi di negoziazione non possano essere utilizzati per finalità contrarie al regolamento (UE) n. …/…[MAR] o alle regole di una sede di negoziazione a cui esse sono collegate. Esse dispongono di piani efficaci di continuità commerciale operativa in caso di imprevisto malfunzionamento dei sistemi di negoziazione e provvedono affinché i loro sistemi siano verificati a fondo e soggetti a un monitoraggio adeguato per garantirne la conformità ai requisiti del presente paragrafo.

2.  Le imprese di investimento che effettuano le negoziazione algoritmica forniscono almeno una volta all'anno di propria iniziativa e in qualsiasi altro momento su richiesta – all'autorità competente del proprio Stato membro di origine una descrizione dettagliata della natura delle proprie strategie di negoziazione algoritmica, dettagli sui parametri o sui limiti di negoziazione a cui il sistema è soggetto, i controlli fondamentali di conformità e di rischio attuati per assicurare che le condizioni di cui al paragrafo 1 siano soddisfatte e dettagli sulla verifica dei sistemi. Un'impresa di investimento, su richiesta di un'autorità competente, presenta ulteriori informazioni ▌ sulla negoziazione algoritmica da essa effettuata e sui sistemi utilizzati.

2 bis.  Un'impresa di investimento che adotta una strategia di negoziazione ad alta frequenza conserva, in un formato approvato, la pista di controllo non elaborata delle attività di quotazione e negoziazione svolte in qualsiasi sede di negoziazione e la mette a disposizione, su richiesta, dell'autorità nazionale competente.

3.  Un'impresa di investimento che partecipa a un sistema di servizi di supporto agli scambi (market making) offerto da una sede di negoziazione conclude un accordo scritto vincolante con tale sede in merito agli obblighi fondamentali derivanti dalla partecipazione al sistema di market making e aderisce alle condizioni generali del sistema in oggetto, tra cui l'immissione di liquidità. L'impresa di investimento dispone di sistemi e di controlli dei rischi efficaci onde garantire di essere in grado di adempiere in ogni momento ai propri obblighi ai sensi dell'accordo scritto vincolante. Ove adotti una strategia di negoziazione algoritmica al fine di adempiere in ogni momento ai propri obblighi in quanto market maker, un'impresa di investimento garantisce che l'algoritmo funzioni continuamente durante le ore di attività della sede di negoziazione a cui invia ordini o tramite i sistemi della quale esegue le operazioni e che i parametri o i limiti di negoziazione dell'algoritmo assicurino che l'impresa di investimento trasmetta quotazioni ferme a prezzi competitivi, con il risultato di fornire liquidità a tali sedi di negoziazione su base regolare e continua, a prescindere dalle condizioni di mercato prevalenti, salvo diversa indicazione dell'accordo scritto.

4.  Le imprese di investimento non forniscono accesso sponsorizzato «naked» a una sede di negoziazione. Un'impresa di investimento che fornisce accesso di mercato elettronico diretto a una sede di negoziazione pone in essere efficaci controlli dei sistemi e del rischio, tali da assicurare che l'idoneità delle persone che utilizzano il servizio sia adeguatamente valutata e riesaminata, che le persone che utilizzano il servizio non superino soglie appropriate di negoziazione e di credito prefissate, che la negoziazione da parte di persone che utilizzano il servizio sia oggetto di adeguato monitoraggio e che controlli appropriati dei rischi impediscano che una negoziazione possa creare rischi per la stessa impresa di investimento o possa dar luogo a un mercato disordinato o contribuirvi o sia contraria al regolamento (UE) n. [MAR] o alle regole sulle sedi di negoziazione. Le imprese di investimento garantiscono che vi sia un accordo scritto vincolante tra l'impresa e la persona relativo ai diritti e agli obblighi essenziali derivanti dalla prestazione del servizio e che ai sensi di tale accordo l'impresa mantenga la responsabilità per garantire che la negoziazione mediante tale servizio sia conforme ai requisiti della presente direttiva, del regolamento (UE) n. …/…[MAR] e alle regole della sede di negoziazione.

5.  Le imprese di investimento che agiscono in qualità di membri compensatori generali per altre persone pongono in essere controlli e sistemi efficaci per garantire che possano fruire dei servizi di compensazione solo persone idonee che soddisfano determinati criteri e che a tali persone siano imposti requisiti appropriati per ridurre i rischi per l'impresa e per il mercato. Le imprese di investimento assicurano che vi sia un accordo scritto vincolante tra l'impresa e la persona per quanto riguarda i diritti e gli obblighi essenziali derivanti dalla prestazione del servizio.

6.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 riguardo a misure intese a specificare i requisiti di organizzazione dettagliati di cui ai paragrafi da 1 a 5 da imporre alle imprese di investimento che prestano diversi servizi di investimento e servizi accessori e/o esercitano diverse attività di investimento o combinazioni degli stessi.

Articolo 18

Processo di negoziazione e finalizzazione di operazioni in un sistema multilaterale di negoziazione e in un sistema organizzato di negoziazione

1.  Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, oltre a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 16, instaurino regole e procedure trasparenti atte a garantire un processo di negoziazione equo ed ordinato e fissino criteri obiettivi per un'esecuzione efficace degli ordini. Essi pongono in atto dispositivi per garantire una gestione solida delle operazioni tecniche del sistema, compresi dispositivi di emergenza efficaci per far fronte ai rischi di disfunzione del sistema.

2.  Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione instaurino regole trasparenti concernenti i criteri per la determinazione degli strumenti finanziari che possono essere negoziati nell'ambito del loro sistema.

Gli Stati membri prescrivono che, se del caso, le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione forniscano o si accertino che siano accessibili al pubblico informazioni sufficienti per permettere ai suoi utenti di emettere un giudizio in materia di investimenti, tenuto conto sia della natura degli utenti che dei tipi di strumenti negoziati.

3.  Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione instaurino, pubblichino e mantengano regole trasparenti e non discriminatorie, basate su criteri oggettivi che disciplinano l'accesso al sistema.

3 bis.  Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento o agli operatori di mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione di dotarsi di disposizioni intese a individuare chiaramente e gestire le potenziali conseguenze negative, per la gestione del sistema o per i suoi partecipanti, di eventuali conflitti d'interesse tra il sistema, i suoi proprietari o il suo gestore e il sano funzionamento del sistema stesso.

4.  Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione informino chiaramente i suoi utenti delle rispettive responsabilità per quanto concerne il regolamento delle operazioni effettuate nel loro sistema. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di gestione adottino preventivamente le misure necessarie per favorire il regolamento efficiente delle operazioni concluse nell'ambito dei sistemi del sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione .

4 bis.  Gli Stati membri prescrivono a un sistema multilaterale di negoziazione o a un sistema organizzato di negoziazione di disporre di almeno tre membri o utenti concretamente attivi, ciascuno dei quali con la possibilità di interagire con tutti gli altri per quanto concerne la formazione dei prezzi nel sistema.

5.  Quando un valore mobiliare che è stato ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato è negoziato anche in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione senza il consenso dell'emittente, quest'ultimo non è soggetto ad alcun obbligo nei confronti di tale sistema per quanto riguarda la divulgazione iniziale, continuativa o ad hoc di informazioni finanziarie.

6.  Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione eseguano immediatamente qualsiasi istruzione dell'autorità competente di sospendere o ritirare uno strumento finanziario dalla negoziazione, a norma dell'articolo 72, paragrafo 1.

7.  Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione forniscano all'autorità competente e all'AESFEM una descrizione dettagliata del funzionamento di tale sistema, tra cui eventuali legami con o la partecipazione da parte di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione, di un sistema organizzato di negoziazione o di un internalizzatore sistematico di proprietà della stessa impresa di investimento o dello stesso operatore di mercato, nonché un elenco dei loro membri e/o utenti. Ciascuna autorizzazione come sistema multilaterale di negoziazione e sistema organizzato di negoziazione concessa a un'impresa di investimento o a un gestore del mercato è notificata all'AESFEM. L'AESFEM redige un elenco di tutti i sistemi multilaterali di negoziazione e di tutti i sistemi organizzati di negoziazione nell'Unione europea. Tale elenco contiene informazioni sui servizi prestati da un sistema multilaterale di negoziazione o da un sistema organizzato di negoziazione e riporta il codice unico di identificazione del sistema in questione da utilizzare nelle relazioni in conformità all'articolo 23 e agli articoli 5 e 9 del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR]. Il registro è aggiornato regolarmente. L'AESFEM pubblica l'elenco sul suo sito web e ne cura l'aggiornamento.

8.  L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il contenuto e il formato della descrizione e della notifica di cui al paragrafo 8.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro […](45)

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 19

Requisiti specifici per i sistemi multilaterali di negoziazione

1.  Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione, oltre a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 16 e 18, stabiliscano e attuino regole non discrezionali per l'esecuzione degli ordini nel sistema.

2.  Gli Stati membri prescrivono che le norme di cui all'articolo 18, paragrafo 4, che disciplinano l'accesso a un sistema multilaterale di negoziazione, soddisfino le condizioni stabilite all'articolo 55, paragrafo 3.

3.  Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento o i gestori del mercato che:

   a) siano adeguatamente attrezzati per gestire i rischi ai quali sono esposti, si dotino di dispositivi e sistemi adeguati per identificare tutti i rischi che possano comprometterne il funzionamento e adottino misure efficaci per attenuare tali rischi;
   b) individuino chiaramente e gestiscano le potenziali conseguenze negative, per la gestione del sistema o per i suoi partecipanti, di eventuali conflitti di interesse tra il sistema, i suoi proprietari o il suo gestore e il sano funzionamento del sistema stesso;
   c) si dotino di dispositivi efficaci atti ad agevolare la finalizzazione efficiente e tempestiva delle operazioni eseguite nell'ambito dei loro sistemi; nonché
   d) dispongano, al momento dell'autorizzazione e, successivamente, in qualsiasi momento, di risorse finanziarie sufficienti per agevolarne il funzionamento ordinato, tenendo conto della natura e dell'entità delle operazioni concluse sul mercato, nonché della portata e del grado dei rischi ai quali esso è esposto.

4.  Gli Stati membri prescrivono che un sistema multilaterale di negoziazione sia conforme agli articoli 51 e 51 bis e disponga di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per tale scopo.

5.  Gli Stati membri garantiscono che gli articoli 24, 25, 27 e 28 non si applichino alle operazioni concluse in base alle norme che disciplinano un sistema multilaterale di negoziazione tra i membri del medesimo o i suoi partecipanti ovvero tra il sistema multilaterale di negoziazione e i suoi membri o i suoi partecipanti in relazione all'impiego del sistema multilaterale di negoziazione. Tuttavia i membri del sistema multilaterale di negoziazione o i suoi partecipanti rispettano gli obblighi contemplati dagli articoli 24, 25, 27 e 28 nei confronti dei loro clienti quando, agendo per conto di questi ultimi, eseguono i loro ordini tramite i sistemi di un sistema multilaterale di negoziazione.

Articolo 20

Requisiti specifici per i sistemi organizzati di negoziazione

1.  Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema organizzato di negoziazione stabiliscano dispositivi volti a impedire che vengano eseguiti ordini di clienti in un sistema organizzato di negoziazione impegnando capitale proprio dell'impresa di investimento, del gestore del mercato che gestisce il sistema organizzato di negoziazione o capitale proveniente da un'entità dello stesso gruppo societario e/o persona giuridica dell'impresa di investimento e/o dell'operatore di mercato.

L'impresa di investimento o l'operatore di mercato o un'entità dello stesso gruppo societario e/o persona giuridica dell'impresa di investimento e/o dell'operatore di mercato non agisce in qualità di internalizzatore sistematico in un sistema organizzato di negoziazione che essa gestisce. Inoltre, un sistema organizzato di negoziazione non si collega con un internalizzatore sistematico in modo da permettere che gli ordini in un sistema organizzato di negoziazione e gli ordini o quotazioni in un internalizzatore sistematico interagiscano fra loro. Un sistema organizzato di negoziazione non si collega a un altro sistema organizzato di negoziazione in modo tale da consentire l'interazione tra ordini in diversi sistemi organizzati di negoziazione.

1 bis.  Gli Stati membri prescrivono che, qualora un'obbligazione, uno strumento finanziario strutturato o una quota di emissione siano ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o siano negoziati nell'ambito di un sistema multilaterale di negoziazione, le imprese di investimento e gli operatori di mercato che gestiscono un sistema organizzato di negoziazione autorizzino esclusivamente gli ordini sufficientemente voluminosi per essere eseguiti in un sistema organizzato di negoziazione.

1 ter.  Le imprese di investimento o gli operatori di mercato che gestiscono un sistema organizzato di negoziazione hanno la facoltà di decidere in merito alla gestione del sistema organizzato di negoziazione soltanto per quanto riguarda:

   a) le modalità di esecuzione dell'operazione e
   b) le modalità di interazione dei clienti.

2.  Una richiesta di autorizzazione per un sistema organizzato di negoziazione comprende una spiegazione dettagliata dei motivi per cui il sistema non corrisponde a un mercato regolamentato, a un sistema multilaterale di negoziazione o a un internalizzatore sistematico e non può pertanto essere gestito nello stesso modo. Una volta autorizzato, il gestore di un sistema organizzato di negoziazione riferisce annualmente all'autorità competente, fornendo una motivazione aggiornata.

2 bis.  Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento o agli operatori di mercato che gestiscono un sistema organizzato di negoziazione di adottare opportune misure per individuare e gestire eventuali conflitti d'interesse emersi in relazione alla vigilanza e al funzionamento del loro sistema suscettibili di avere ricadute negative per i membri o i partecipanti al sistema organizzato di negoziazione.

3.  Gli Stati membri provvedono affinché gli articoli 24, 25, 27 e 28 siano applicati alle operazioni concluse in un sistema organizzato di negoziazione.

4.  Gli Stati membri prescrivono che i sistemi organizzati di negoziazione siano conformi agli articoli 51 e 51 bis e siano dotati di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per tale scopo.

CAPO II

CONDIZIONI DI ESERCIZIO APPLICABILI ALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 21

Riesame periodico delle condizioni per ottenere l'autorizzazione iniziale

1.  Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento autorizzate nel loro territorio soddisfino in ogni momento alle condizioni per ottenere l'autorizzazione iniziale stabilite nel capo I del presente titolo.

2.  Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti determinino i metodi appropriati per controllare che le imprese di investimento ottemperino agli obblighi che incombono loro a norma del paragrafo 1. Essi prescrivono che le imprese di investimento notifichino alle autorità competenti qualunque modifica rilevante delle condizioni per ottenere l'autorizzazione iniziale.

L'AESFEM può elaborare orientamenti concernenti i metodi di controllo di cui al presente paragrafo.

Articolo 22

Obblighi generali in materia di vigilanza continua

▌ Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti vigilino sulle attività delle imprese di investimento per accertare che esse rispettino le condizioni di esercizio previste nella presente direttiva. Essi garantiscono inoltre che siano adottate opportune misure per permettere alle autorità competenti di ottenere le informazioni necessarie per valutare se l'impresa di investimento ottemperi a tali obblighi.

Articolo 23

Conflitti di interesse

1.  Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento adottino ogni misura necessaria per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali imprese, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi, tra cui i conflitti d'interesse imputabili all'ottenimento di incentivi da parte di terzi o a titolo della stessa remunerazione dell'impresa e di altre strutture di incentivazione.

2.  Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dall'impresa di investimento a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, per prevenire o gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, l'impresa di investimento informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse.

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 94 per specificare:

   a) definire le misure che si può ragionevolmente richiedere alle imprese di investimento di adottare per rilevare, prevenire, gestire e divulgare i conflitti di interesse quando prestano vari servizi di investimento e servizi accessori o una combinazione di entrambi;
   b) stabilire opportuni criteri per determinare i tipi di conflitto di interesse la cui esistenza potrebbe ledere gli interessi dei clienti o potenziali clienti delle imprese di investimento.

Sezione 2

Disposizioni volte a garantire la protezione degli investitori

Articolo 24

Principi di carattere generale e informazione del cliente

1.  Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento, quando prestano servizi di investimento o, se del caso, servizi accessori ai clienti, agiscano in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti e che esse rispettino in particolare i principi di cui al presente articolo e all'articolo 25 .

1 bis.  Gli Stati membri garantiscono che, allorché le imprese di investimento concepiscano prodotti d'investimento o depositi strutturati per la vendita a clienti professionali o al dettaglio, tali prodotti siano ideati per soddisfare le esigenze di un mercato di riferimento individuato all'interno della categoria di clienti interessata. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese adottino misure responsabili intese a garantire che ciascun prodotto di investimento sia commercializzato e distribuito a clienti facenti parte del gruppo di riferimento e che gli obiettivi di vendita e i sistemi interni di premi o incentivi non finiscano per incoraggiare la commercializzazione o la distribuzione del prodotto d'investimento al di fuori del gruppo cui si rivolge. Gli Stati membri prescrivono alle imprese che mettono a punto prodotti d'investimento o depositi strutturati per la vendita a clienti professionali o al dettaglio di fornire informazioni a eventuali distributori terzi in merito al mercato di riferimento contemplato per il prodotto.

1 ter.  Gli Stati membri assicurano che le modalità con cui le imprese di investimento remunerano il personale, i rappresentanti designati o altre imprese di investimento non vanifichino il loro dovere di agire nel migliore interesse della clientela. Gli Stati membri assicurano inoltre che, qualora il personale consigli, commercializzi o venda strumenti finanziari alla clientela al dettaglio, le strutture retributive del personale interessato non ne compromettano la capacità di formulare eventualmente raccomandazioni obiettive, se del caso, o di fornire informazioni corrette, chiare e non fuorvianti a norma del paragrafo 2 e, comunque, non generino indebiti conflitti d'interesse.

Gli Stati membri garantiscono in particolare che:

   a) la retribuzione non sia legata per lo più agli obiettivi di vendita o redditività dei prodotti di investimento o degli strumenti finanziari;
   b) la retribuzione o altre disposizioni, tra cui la valutazione delle prestazioni, non forniscano al personale un incentivo a raccomandare a un cliente al dettaglio un determinato prodotto di investimento o strumento finanziario se l'impresa di investimento potrebbe offrire altri prodotti di investimento o strumenti finanziari in grado di rispondere meglio alle esigenze del cliente.

1 quater.  Gli Stati membri assicurano che non si ritenga che le imprese di investimento adempiano agli obblighi loro incombenti ai sensi dell'articolo 23 o del primo paragrafo del presente articolo nei casi in cui, in particolare, pagano una qualsiasi persona ad eccezione del cliente o percepiscono un onorario o una commissione o forniscono o ricevono benefici non monetari in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o di un servizio accessorio da un qualsiasi soggetto diverso dal cliente, a meno che il pagamento dell'onorario o della commissione o la fornitura del beneficio non monetario siano intesi a migliorare la qualità del servizio prestato al cliente e non pregiudichino il rispetto del dovere dell'impresa di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente e:

   a) siano trasferiti all'investitore unitamente alla documentazione che specifica tutti i servizi e l'onorario o la commissione ivi associati;
   b) consentano o siano necessari per la prestazione di servizi di investimento quali i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali e, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere dell'impresa di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse della clientela; ovvero
   c) la loro esistenza, natura ed entità o, qualora quest'ultima non possa essere determinata, il metodo di calcolo di tale entità, debbano essere chiaramente comunicati al cliente, in modo esaustivo, preciso e comprensibile, prima della prestazione del servizio in questione,
  

a meno che gli Stati membri dispongano che i requisiti di cui nel presente paragrafo sono soddisfatti soltanto se il valore dell'onorario, della commissione o del beneficio non monetario sia trasferito al cliente. [Em. 5]

2.  Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing, indirizzate dalle imprese di investimento a clienti o potenziali clienti sono corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni di marketing sono chiaramente identificabili come tali.

3.  Ai clienti o potenziali clienti vengono fornite, a tempo debito, informazioni appropriate:

   sull'impresa di investimento e i relativi servizi; in caso di prestazione di consulenza in materia di investimenti le informazioni specificano il novero dei prodotti cui si riferisce la consulenza;
   sulle strutture dei prodotti e sulla classificazione da parte dei clienti del previsto mercato di riferimento, sugli strumenti finanziari e sulle strategie di investimento proposte; ciò dovrebbe comprendere opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strutture dei prodotti, strumenti finanziari o a determinate strategie di investimento,
   sulle sedi di esecuzione,
   sui costi e gli oneri connessi, riferiti sia ai servizi di investimento o servizi accessori che ai prodotti d'investimento, depositi strutturati o strumenti finanziari raccomandati alla clientela.

Per tutti i prodotti d'investimento le informazioni di cui al primo comma comprendono il costo totale dell'investimento tramite un'illustrazione standardizzata dell'effetto cumulato sui rendimenti di tutte le deduzioni, tra cui diritti e costi, che non siano imputabili all'evenienza di un rischio di mercato sottostante, sulla base di una proiezione standardizzata espressa come importo monetario prima dell'investimento e almeno una volta all'anno per ogni investimento effettivo.

3 bis.  Qualora sia fornita una consulenza in materia di investimenti o una gestione discrezionale del portafoglio, le informazioni appropriate di cui al paragrafo 3 sono fornite prima della fornitura della consulenza in questione e includono i seguenti elementi:

   a) la gamma di prodotti di investimento e strumenti finanziari su cui si baserà la raccomandazione e, in particolare, se gli strumenti finanziari raccomandati si limiteranno a quelli emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con l'impresa stessa;
   b) se il consumatore è tenuto al pagamento di una commissione per la consulenza ricevuta e, in tal caso, l'entità della commissione o le modalità di calcolo;
   c) se l'impresa percepisce diritti, commissioni, benefici monetari o non monetari o altre forme di incentivo da parte di terzi per quanto riguarda la fornitura della consulenza in materia di investimenti e, se del caso, i meccanismi per trasferire l'incentivo al cliente;
   d) se l'impresa di investimento fornirà al cliente una valutazione periodica dell'idoneità degli strumenti finanziari raccomandati ai clienti.

Le informazioni di cui al primo comma e al paragrafo 1 quater, lettera c) sono fornite in una forma comprensibile in modo  che i clienti o potenziali clienti  possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che vengono loro proposti nonché i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Gli Stati membri possono imporre l'obbligo di fornire tali informazioni ▌ in formato standardizzato.

4.  Nel caso in cui un servizio di investimento sia proposto come parte di un prodotto finanziario che è già soggetto ad altre disposizioni di diritto dell'Unione europea o a norme comuni europee connesse con gli enti creditizi e i crediti al consumo in relazione ai requisiti in materia di informazione, detto servizio non è ulteriormente soggetto agli obblighi stabiliti dai paragrafi 2, 3 e 3 bis.

5.  Gli Stati membri possono inoltre vietare o limitare ulteriormente l'offerta o l'accettazione di diritti, commissioni o benefici non monetari per la fornitura di consulenza in materia di investimenti o la gestione discrezionale del portafoglio. Ciò potrebbe comportare l'obbligo di restituire al cliente tali diritti, commissioni o benefici non monetari o di detrarli dalle commissioni pagate dal cliente.

5 bis.  Gli Stati membri prescrivono che, quando l'impresa di investimento informa il cliente che la consulenza in materia di investimenti o la gestione discrezionale del portafoglio sono fornite su base indipendente, essa valuti un numero sufficientemente ampio di prodotti di investimento o strumenti finanziari disponibili sul mercato che siano sufficientemente diversificati con riguardo alla loro tipologia e agli emittenti o ai fornitori di prodotti da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente possano essere opportunamente soddisfatti e che non siano limitati agli strumenti finanziari emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con l'impresa di investimento.

Quando l'impresa di investimento informa il cliente che la consulenza in materia di investimenti è fornita su base indipendente, gli Stati membri assicurano che sia vietata l'accettazione di onorari, commissioni o altri benefici non monetari in relazione alla consulenza in materia di investimenti o alla gestione discrezionale del portafoglio. [Em. 6]

6.  Gli Stati membri prescrivono che, quando fornisce un servizio di gestione discrezionale del portafoglio, l'impresa di investimento comunichi in una relazione periodica tutti gli incentivi corrisposti o ricevuti nel periodo precedente per la gestione discrezionale del portafoglio. Gli Stati membri assicurano che un'impresa di investimento non remuneri o valuti le prestazioni dei propri dipendenti o rappresentanti o di altre imprese di investimento collegate in un modo che contrasti con il suo dovere di agire nel migliore interesse della clientela. [Em. 7]

7.  Se un servizio di investimento è offerto a un cliente al dettaglio insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o come condizione per l'ottenimento di tale accordo o pacchetto, l'impresa di investimento informa il cliente se è possibile acquistare i diversi componenti separatamente e fornisce giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascun componente.

L'AESFEM, in collaborazione con l'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea) e l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), tramite il comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee, elabora entro […](46) e aggiorna periodicamente orientamenti per la valutazione e la vigilanza delle pratiche di vendita abbinata, indicando in particolare le situazioni in cui le pratiche di vendita abbinata non sono conformi agli obblighi stabiliti al paragrafo 1.

8.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 94 concernenti misure intese ad assicurare che le imprese di investimento rispettino i principi di cui al presente articolo quando prestano un servizio di investimento o un servizio accessorio ai loro clienti, compresi le condizioni che le informazioni devono rispettare per essere corrette, chiare e non fuorvianti, i dettagli relativi al contenuto e al formato delle informazioni fornite ai clienti in merito alle imprese di investimento e ai loro servizi, i criteri per la valutazione dei diversi emittenti e fornitori di prodotti per la prestazione della consulenza in materia di investimenti su base indipendente, i criteri per valutare il rispetto, da parte delle imprese che ricevono incentivi, dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse della clientela. Questi atti delegati prendono in considerazione: [Em. 8]

   a) la natura dei servizi proposti o forniti al cliente o al potenziale cliente, tenuto conto del tipo, dell'oggetto, delle dimensioni e della frequenza delle operazioni;
   b) la natura dei prodotti d'investimento proposti o considerati, compresi i differenti tipi di strumenti finanziari e di depositi di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
   c) la natura dei clienti (al dettaglio o professionali) o, nel caso del paragrafo 3, la loro classificazione come controparti qualificate;
   c bis) i parametri per le illustrazioni standardizzate di cui al paragrafo 3.

Articolo 25

Valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza e comunicazione ai clienti

-1.  Gli Stati membri prescrivono alle imprese d'investimento di garantire e dimostrare che le persone giuridiche che forniscono a clienti consulenza in materia di investimenti o informazioni su prodotti d'investimento, servizi d'investimento o servizi accessori per conto dell'impresa d'investimento sono in possesso delle conoscenze e della competenza necessarie ad adempiere ai loro obblighi ai sensi dell'articolo 24 e del presente articolo e pubblicano i criteri utilizzati per valutare tali conoscenze e competenza.

1.  Quando effettua consulenza in materia di investimenti o gestione di portafoglio, l'impresa di investimento ottiene le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente o potenziale cliente, in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla situazione finanziaria, tra cui la sua capacità di sostenere perdite e la sua tolleranza al rischio, e agli obiettivi di investimento per essere in grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o al potenziale cliente e, in particolare, in base alla sua tolleranza al rischio e alla sua capacità di sostenere perdite.

Gli Stati membri garantiscono che, qualora un'impresa d'investimento fornisca consulenza in materia di investimenti e raccomandi un pacchetto di servizi o prodotti aggregati a norma dell'articolo 24, paragrafo 7, ciascun elemento del pacchetto sia adatto al cliente così come il pacchetto nel suo insieme.

2.  Gli Stati membri si assicurano che, quando prestano servizi di investimento diversi da quelli di cui al paragrafo 1, le imprese di investimento chiedano al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze e esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o chiesto, al fine di determinare se il servizio o il prodotto in questione è adatto al cliente. Ove sia previsto un pacchetto di servizi o prodotti ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 7, la valutazione esamina l'appropriatezza di ciascun elemento del pacchetto così come quella del pacchetto nel suo insieme.

Qualora l'impresa di investimento ritenga, sulla base delle informazioni ottenute a norma del comma precedente, che il prodotto o il servizio non sia adatto al cliente o potenziale cliente, avverte quest'ultimo di tale situazione. Quest'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

Qualora i clienti o potenziali clienti non forniscano le informazioni di cui al primo comma circa le loro conoscenze e esperienze, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, l'impresa di investimento li avverte che non è in grado di determinare se il servizio o il prodotto sia adatto a loro. Quest'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

3.  Gli Stati membri autorizzano le imprese di investimento, quando prestano servizi di investimento che consistono unicamente nell'esecuzione o nella ricezione e trasmissione di ordini del cliente con o senza servizi accessori, ad esclusione del servizio accessorio specificato nell'allegato I, sezione B 1), a prestare detti servizi di investimento ai loro clienti senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla determinazione di cui al paragrafo 2 quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  a) i servizi sono connessi ad uno dei seguenti strumenti finanziari:
   i) azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato equivalente di un paese terzo o in un sistema multilaterale di negoziazione se si tratta di azioni di società e ad esclusione delle azioni di organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM e delle azioni che incorporano uno strumento derivato; tale esclusione non si applica al derivato che non comporta un maggior rischio per l'investitore;
   ii) obbligazioni o altre forme di debito cartolarizzato, ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato equivalente di un paese terzo o in un sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione di quelle che incorporano uno strumento derivato o una struttura che renderebbe difficile per un cliente comprendere il rischio associato; tale esclusione non si applica al derivato che non comporta un maggior rischio per l'investitore;
   iii) strumenti del mercato monetario, ad esclusione di quelli che incorporano uno strumento derivato o una struttura che renderebbe difficile per un cliente comprendere il rischio associato; tale esclusione non si applica al derivato che non comporta un maggior rischio per l'investitore;
   iv) azioni o quote in OICVM ▌;
   v) altri strumenti finanziari non complessi ai fini del presente paragrafo .

Ai fini del presente paragrafo, se i requisiti e la procedura stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, terzo e quarto comma, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari sono rispettati(47), un mercato di un paese terzo è considerato equivalente a un mercato regolamentato.

   b) il servizio è prestato a iniziativa del cliente o potenziale cliente;
   c) il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, l'impresa di investimento non è tenuta a valutare l'idoneità o l'adeguatezza dello strumento o servizio prestato o proposto e che pertanto egli non beneficia della corrispondente protezione offerta dalle pertinenti norme di comportamento delle imprese. Quest'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato;
   d) l'impresa di investimento rispetta i propri obblighi a norma dell'articolo 23.

4.  Le imprese di investimento predispongono una registrazione che comprende il documento o i documenti concordati tra l'impresa di investimento ed il cliente in cui sono precisati i diritti e gli obblighi delle parti nonché le altre condizioni alle quali l'impresa fornirà servizi al cliente. I diritti e gli obblighi delle parti del contratto possono essere integrati mediante un riferimento ad altri documenti o testi giuridici.

5.  I clienti devono ricevere per iscritto dall'impresa di investimento adeguate relazioni su supporto durevole sui servizi prestati ai suoi clienti. Tali relazioni includono comunicazioni periodiche ai clienti, tenendo conto della tipologia e della complessità degli strumenti finanziari in questione e della natura del servizio prestato al cliente e comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per loro conto. Quando prestano servizi di consulenza in materia di investimenti a un cliente al dettaglio, le imprese di investimento gli forniscono un fascicolo su supporto durevole che precisi quanto meno le finalità del cliente, la raccomandazione e come la consulenza prestata corrisponda alle caratteristiche e agli obiettivi personali del cliente. Ove un'impresa d'investimento fornisca servizi di gestione discrezionale del portafoglio e qualora un'impresa d'investimento che fornisce consulenza in materia di investimenti comunichi al cliente che intende fornire periodicamente una valutazione dell'idoneità ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3 bis, lettera d), essa lo informa anche in merito alla frequenza della valutazione e le relative notifica e relazione includono informazioni circa il rendimento dei pertinenti prodotti d'investimento e, nel caso della fornitura di consulenza in materia di investimenti e di gestione discrezionale del portafoglio, una valutazione aggiornata dell'idoneità di quei prodotti d'investimento.

6.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 94 riguardo a misure intese ad assicurare che le imprese di investimento rispettino i principi di cui ai paragrafi da 1 a 5 quando prestano un servizio di investimento o un servizio accessorio ai loro clienti. Questi atti delegati precisano in particolare i criteri per la valutazione delle conoscenze e della competenza di cui al paragrafo 1 e prendono in considerazione:

   a) la natura dei servizi proposti o forniti al cliente o al potenziale cliente, tenuto conto del tipo, dell'oggetto, delle dimensioni e della frequenza delle operazioni;
   b) la natura dei prodotti proposti o considerati, compresi i diversi tipi di strumenti finanziari e depositi bancari di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
   c) la natura del cliente o potenziale cliente (al dettaglio o professionale) o, nel caso del paragrafo 5, la loro classificazione come controparti qualificate.

7.  L'AESFEM elabora entro [...](48) e aggiorna periodicamente orientamenti per la valutazione degli strumenti finanziari che incorporano una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato in conformità al paragrafo 3, lettera a).

Articolo 26

Prestazione di servizi tramite un'altra impresa di investimento

Gli Stati membri consentono ad un'impresa di investimento che riceva, tramite un'altra impresa di investimento, istruzioni di fornire servizi di investimento o servizi accessori per conto di un cliente di basarsi sulle informazioni relative a tale cliente comunicate dall'impresa che ha trasmesso le istruzioni. L'impresa di investimento che ha trasmesso le istruzioni rimane responsabile della completezza e dell'accuratezza delle informazioni trasmesse.

L'impresa di investimento che riceva in questo modo istruzioni di prestare servizi per conto di un cliente può inoltre basarsi sulle raccomandazioni relative al servizio o all'operazione in questione fornite al cliente da un'altra impresa di investimento. L'impresa di investimento che ha trasmesso le istruzioni rimane responsabile dell'adeguatezza, per il cliente, delle raccomandazioni o consulenza fornite.

L'impresa di investimento che riceva le istruzioni o gli ordini dei clienti tramite un'altra impresa di investimento rimane responsabile della prestazione del servizio o dell'esecuzione dell'operazione in questione sulla base delle informazioni o raccomandazioni summenzionate, ai sensi delle pertinenti disposizioni del presente titolo.

Articolo 27

Obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente

1.  Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di adottare tutte le misure necessarie per ottenere, allorché eseguono ordini, il miglior risultato possibile per i loro clienti, tenuto conto del prezzo, dei costi, della rapidità e della probabilità di esecuzione e di regolamento, delle dimensioni e della natura dell'ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione. Tuttavia, ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche date dal cliente, l'impresa di investimento è tenuta ad eseguire l'ordine seguendo tali istruzioni.

Quando l'impresa di investimento esegue un ordine per conto di un cliente al dettaglio, il migliore risultato possibile è determinato in termini di corrispettivo totale, che è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal cliente direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione e il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine.

1 bis.  Le imprese di investimento non usufruiscono di remunerazioni, sconti o benefici non monetari per il fatto di canalizzare gli ordini verso una particolare sede di negoziazione o di esecuzione.

2.  Gli Stati membri prescrivono che ciascuna sede di esecuzione metta a disposizione del pubblico, senza oneri, i dati relativi alla qualità dell'esecuzione delle operazioni in tale sede con frequenza almeno trimestrale e che, in seguito all'esecuzione di un'operazione per conto di un cliente, l'impresa d'investimento comunichi al cliente, su richiesta, in quale sede è avvenuta l'esecuzione. Le relazioni periodiche comprendono dati sul prezzo, la velocità e la probabilità dell'esecuzione per singoli strumenti finanziari.

3.  Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento istituiscano e attuino efficaci meccanismi per ottemperare al paragrafo 1. In particolare gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di definire ed attuare una strategia di esecuzione degli ordini che consenta loro di ottenere, per gli ordini del loro cliente, il miglior risultato possibile a norma del paragrafo 1.

4.  La strategia di esecuzione degli ordini specifica, per ciascuna categoria di strumenti, le informazioni circa le varie sedi nelle quali l'impresa di investimento esegue gli ordini dei suoi clienti e i fattori che influenzano la scelta della sede di esecuzione. Essa precisa almeno le sedi che permettono all'impresa di investimento di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini del cliente.

Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento forniscano informazioni appropriate ai loro clienti in merito alla loro strategia di esecuzione degli ordini. Tali informazioni spiegano in modo chiaro, sufficientemente circostanziato e agevolmente comprensibile come l'impresa eseguirà gli ordini del cliente. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento ottengano il consenso preliminare dei loro clienti per la strategia di esecuzione degli ordini.

Gli Stati membri prescrivono, qualora la strategia di esecuzione degli ordini preveda che gli ordini dei clienti possano essere eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione, che l'impresa di investimento, in particolare, informi i clienti o potenziali clienti circa tale possibilità. Gli Stati membri prescrivono parimenti che le imprese di investimento ottengano il consenso preliminare esplicito dei loro clienti prima di procedere all'esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione . Le imprese di investimento possono ottenere che tale consenso sia formulato sotto forma di accordo generale o in relazione alle singole operazioni.

4 bis.  Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di riepilogare e pubblicare, con frequenza trimestrale e per ciascuna categoria di strumenti finanziari, le prime cinque sedi di esecuzione in termini di volumi di negoziazione in cui hanno eseguito ordini di clienti nel corso del trimestre precedente e la qualità di esecuzione ottenuta.

5.  Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di controllare l'efficacia dei loro dispositivi di esecuzione degli ordini e della loro strategia di esecuzione in modo da identificare e, se del caso, correggere eventuali carenze. In particolare le imprese di investimento valutano regolarmente se le sedi di esecuzione previste nella strategia di esecuzione degli ordini assicurino il miglior risultato possibile per il cliente o se esse debbano modificare i dispositivi di esecuzione. Nell'ambito di tale valutazione si esaminano altresì le eventuali modifiche da apportare alla politica, alla luce delle informazioni pubblicate ai sensi dei paragrafi 2 e 4 bis. Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento notifichino ai clienti qualsiasi modifica rilevante dei loro dispositivi per l'esecuzione degli ordini o della loro strategia di esecuzione.

6.  Gli Stati membri prescrivono inoltre che le imprese di investimento devono essere in grado di dimostrare ai loro clienti, dietro loro richiesta, che hanno eseguito gli ordini in conformità della strategia dell'impresa in materia di esecuzione e del presente articolo.

7.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 94 per specificare:

   a) i criteri per determinare l'importanza relativa dei vari fattori che a norma del paragrafo 1 possono essere presi in considerazione per determinare il miglior risultato possibile tenuto conto dell'entità e del tipo dell'ordine nonché della natura, al dettaglio o professionale del cliente;
   b) i fattori che possono essere presi in considerazione da un'impresa di investimento allorché riesamina i suoi dispositivi in materia di esecuzione e le circostanze nelle quali può rivelarsi appropriata una modifica di tali dispositivi, e in particolare, i fattori per determinare quali sedi consentano alle imprese di investimento di ottenere, regolarmente, il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti;
   c) la natura e la portata delle informazioni da fornire ai clienti in merito alle strategie di esecuzione, a norma del paragrafo 4.

8.  L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare:

   a) il contenuto specifico, il formato e la periodicità dei dati relativi alla qualità dell'esecuzione da pubblicare in conformità al paragrafo 2, tenendo conto del tipo di sede di esecuzione e del tipo di strumento finanziario interessati;
   b) il contenuto e il formato delle informazioni che le imprese di investimento devono pubblicare in conformità al paragrafo 5, secondo comma.

L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [...](49).

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente ▌ agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 28

Regole per la gestione degli ordini dei clienti

1.  Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento autorizzate ad eseguire ordini per conto dei clienti applichino procedure e dispositivi che assicurino un'esecuzione rapida, equa ed efficiente di tali ordini rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione della stessa impresa.

Tali procedure o dispositivi permettono l'esecuzione di ordini equivalenti dei loro clienti in funzione della data della loro ricezione da parte dell'impresa di investimento.

2.  Gli Stati membri prescrivono che, in caso di ordini di clienti con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, le imprese di investimento adottino misure volte a facilitare l'esecuzione più rapida possibile di tali ordini pubblicandoli immediatamente in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che il cliente fornisca esplicitamente istruzioni diverse. Gli Stati membri possono decidere che le imprese di investimento ottemperino a questi obblighi trasmettendo ordini del cliente con limite di prezzo a un mercato regolamentato o a un sistema multilaterale di negoziazione. Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti possano esentare dall'obbligo di pubblicazione in caso di ordini con limite di prezzo riguardanti un volume elevato se raffrontato alle dimensioni normali del mercato, a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. …/…[MiFIR] .

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 94 riguardo a misure che definiscono:

   a) le condizioni e la natura delle procedure e dei dispositivi che determinano un'esecuzione rapida, equa ed efficiente degli ordini dei clienti e le situazioni nelle quali o i tipi di operazioni per i quali le imprese di investimento possono ragionevolmente rinunciare ad un'esecuzione rapida in modo da ottenere condizioni più favorevoli per i clienti;
   b) i diversi metodi attraverso i quali si può considerare che un'impresa di investimento abbia adempiuto al proprio obbligo di divulgare al mercato gli ordini dei clienti con limite di prezzo non eseguibili immediatamente.

Articolo 29

Obblighi delle imprese di investimento che nominano agenti collegati

1.  Gli Stati membri permettono alle imprese di investimento di nominare agenti collegati per promuovere i loro servizi, procurare clienti o ricevere ordini dei clienti o dei potenziali clienti e trasmetterli, collocare strumenti finanziari e prestare consulenza rispetto agli strumenti e servizi finanziari proposti da tali imprese.

2.  Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che decidono di nominare agenti collegati mantengano la responsabilità piena e incondizionata per qualunque azione o omissione compiuta da detti agenti quando operano per conto di tali imprese. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di garantire che gli agenti collegati comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che veste operano e quale impresa rappresentano.

Gli Stati membri vietano agli agenti collegati registrati nel loro territorio di gestire denaro o strumenti finanziari dei clienti.

Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento controllino le attività esercitate dai loro agenti collegati in modo che esse continuino a rispettare le disposizioni della presente direttiva quando agiscono tramite agenti collegati.

3.  Gli agenti collegati sono iscritti nel registro pubblico dello Stato membro in cui sono stabiliti. L'AESFEM pubblica sul suo sito web riferimenti o collegamenti ipertestuali ai registri pubblici istituiti a norma del presente articolo dagli Stati membri che decidono di permettere alle imprese di investimento di nominare agenti collegati.

Gli Stati membri assicurano che gli agenti collegati siano iscritti nel registro pubblico solo quando sia stato accertato che soddisfano il criterio dell'onorabilità e possiedono le conoscenze generali, commerciali e professionali e la competenza adeguate per essere in grado di prestare il servizio d'investimento o servizio accessorio e comunicare accuratamente tutte le informazioni riguardanti il servizio proposto al cliente o potenziale cliente.

Gli Stati membri possono decidere, fatti salvi i debiti controlli, di lasciare alle imprese di investimento piuttosto che alle autorità competenti la facoltà di verificare se gli agenti collegati che esse hanno nominato soddisfano il criterio dell'onorabilità e possiedano le conoscenze di cui al precedente comma.

Il registro è aggiornato regolarmente. Esso può essere consultato dal pubblico.

4.  Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che nominano agenti collegati adottino misure adeguate per evitare qualsiasi eventuale impatto negativo delle attività degli agenti collegati che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva sulle attività esercitate dall'agente collegato per conto dell'impresa di investimento.

Gli Stati membri possono consentire alle autorità competenti di collaborare con le imprese di investimento e gli enti creditizi, le loro associazioni o altri soggetti nel registrare gli agenti collegati e nel controllare l'ottemperanza di tali agenti ai requisiti fissati al paragrafo 3. In particolare gli agenti collegati possono essere registrati da un'impresa di investimento, un ente creditizio o da loro associazioni e altri soggetti sotto la vigilanza dell'autorità competente.

5.  Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento nominino solo gli agenti collegati iscritti nei registri pubblici di cui al paragrafo 3.

5 bis.  Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di fornire agli agenti collegati che designano informazioni aggiornate sul prodotto d'investimento e sul mercato di riferimento determinati ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, e di garantire che gli agenti collegati forniscano ai clienti le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3.

6.  Gli Stati membri possono inasprire i requisiti fissati nel presente articolo o aggiungere altri requisiti per gli agenti collegati iscritti nel registro nell'ambito della loro giurisdizione.

Articolo 30

Operazioni con controparti qualificate

1.  Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento autorizzate ad eseguire ordini per conto dei clienti e/o a negoziare per conto proprio e/o a ricevere e trasmettere ordini possano determinare o concludere operazioni con controparti qualificate senza essere obbligate a conformarsi agli obblighi previsti agli articoli 24 (ad eccezione del paragrafo 3), 25 (ad eccezione del paragrafo 5), 27 e 28, paragrafo 1, rispetto a tali operazioni o a qualsiasi servizio accessorio ad esse direttamente connesso.

Gli Stati membri provvedono affinché le imprese di investimento, nelle loro relazioni con le controparti qualificate, agiscano in modo onesto, equo e professionale e comunichino in modo corretto, chiaro e non fuorviante, tenendo conto della natura della controparte qualificata e della sua attività.

2.  Gli Stati membri riconoscono come controparti qualificate, ai fini del presente articolo, le imprese di investimento, gli enti creditizi, le imprese di assicurazioni, gli OICVM e le loro società di gestione, i fondi pensione e le loro società di gestione, altre istituzioni finanziarie autorizzate o regolamentate secondo il diritto dell'Unione europea o il diritto interno di uno Stato membro, le imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico a livello nazionale, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali.

La classificazione come controparte qualificata- di cui al primo comma non pregiudica il diritto del soggetto di chiedere, in via generale o per ogni singola negoziazione di essere trattato come un cliente i cui rapporti con l'impresa di investimento sono soggetti agli articoli 24, 25, 27 e 28.

3.  Gli Stati membri possono altresì riconoscere come controparti qualificate altre imprese che soddisfano requisiti adeguati determinati in precedenza, comprese soglie quantitative. Nel caso di un'operazione per la quale la potenziale controparte rientra in un'altra giurisdizione, l'impresa di investimento tiene conto dello status di tale altra impresa, come stabilito dalla legislazione o dalle misure dello Stato membro nel quale l'impresa è stabilita.

Gli Stati membri assicurano che l'impresa di investimento che conclude operazioni a norma del paragrafo 1 con siffatte imprese ottenga dalla sua eventuale controparte la conferma esplicita che quest'ultima accetta di essere trattata come controparte qualificata. Gli Stati membri autorizzano l'impresa di investimento ad ottenere tale conferma sotto forma di accordo generale o in relazione alle singole operazioni.

4.  Gli Stati membri possono riconoscere come controparti qualificate soggetti di paesi terzi equivalenti alle categorie di soggetti di cui al paragrafo 2.

Gli Stati membri possono parimenti riconoscere come controparti qualificate imprese di paesi terzi quali quelle di cui al paragrafo 3 soggette a condizioni e requisiti identici a quelli contemplati al paragrafo 3.

5.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 94 per stabilire misure che precisino:

   a) le procedure per chiedere di essere trattati come clienti a norma del paragrafo 2;
   b) le procedure per ottenere l'esplicita conferma dalle eventuali controparti a norma del paragrafo 3;
   c) i requisiti adeguati determinati in precedenza, comprese soglie quantitative, in base ai quali un'impresa può essere considerata come controparte qualificata a norma del paragrafo 3.

Sezione 3

Trasparenza e integrità del mercato

Articolo 31

Controllo dell'ottemperanza alle regole del sistema multilaterale di negoziazione e del sistema organizzato di negoziazione e ad altri obblighi di legge

1.  Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione predispongano e mantengano dispositivi e procedure efficaci, pertinenti per il sistema multilaterale di negoziazione o il sistema organizzato di negoziazione, per controllare regolarmente l'ottemperanza alle relative regole da parte degli utenti o dei clienti. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di investimento e gli operatori di mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione controllino gli ordini effettuati e annullati e le operazioni effettuate dai loro utenti o clienti  nell'ambito dei loro sistemi per identificare le infrazioni di tali regole, le condizioni di negoziazione anormali o i comportamenti riconducibili ad abusi di mercato e stanzino le risorse necessarie ad assicurare l'efficacia di tale monitoraggio.

2.  Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione comunichino all'autorità competente le infrazioni significative alle sue regole, le condizioni di negoziazione anormali o i comportamenti riconducibili ad abusi di mercato. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione comunichino senza indugio le informazioni pertinenti all'autorità competente per le indagini e il perseguimento degli abusi di mercato e le offrano piena assistenza nell'investigare e perseguire gli abusi di mercato commessi nei suoi sistemi o per loro tramite.

Articolo 32

Sospensione e ritiro di strumenti dalla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione

1.  Fatto salvo il diritto dell'autorità competente di cui all'articolo 72, paragrafo 1, lettere d) ed e), di richiedere la sospensione o il ritiro di uno strumento finanziario dalla negoziazione, il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione può sospendere o ritirare dalla negoziazione gli strumenti finanziari che cessano di rispettare le regole dei predetti sistemi, a meno che tale misura non rischi di causare un danno significativo agli interessi degli investitori o al funzionamento ordinato del mercato.

Gli Stati membri prescrivono che un'impresa di investimento o un operatore di mercato che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione che sospende o ritira dalla negoziazione uno strumento finanziario renda pubblica tale decisione, la comunichi ai mercati regolamentati, agli altri sistemi multilaterali di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione e trasmetta le informazioni pertinenti all'autorità competente. Quest'ultima è tenuta ad informare le autorità competenti degli altri Stati membri. Se la sospensione o il ritiro è imputabile alla mancata divulgazione di informazioni riguardanti l'emittente o lo strumento finanziario, l'autorità competente pertinente ai sensi dell'articolo 2, punto 7), del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, prescrive che anche gli altri mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione o tutte le altre piattaforme di negoziazione che negoziano lo stesso strumento finanziario lo sospendano o lo ritirino quanto prima dalla negoziazione ▌. Gli Stati membri prescrivono che gli altri mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione comunichino la loro decisione alle rispettive autorità competenti e a tutti i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione che negoziano lo stesso strumento finanziario, compresa una spiegazione dei motivi per i quali hanno ▌ deciso di non sospendere o ritirare dalla negoziazione lo strumento finanziario.

2.  L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato e i tempi delle comunicazioni e della pubblicazione di cui al paragrafo 1.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [...](50).

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 94 per elencare le situazioni specifiche che costituiscono un danno significativo agli interessi degli investitori, al fine di:

   a) precisare la nozione di «quanto prima» e il funzionamento ordinato del mercato interno di cui ai paragrafi 1 e 2;
   b) stabilire gli aspetti relativi alla mancata divulgazione di informazioni riguardanti l'emittente o lo strumento finanziario di cui al paragrafo 1, inclusa la procedura necessaria per revocare la sospensione di uno strumento finanziario dalla negoziazione.
  

Articolo 34

Collaborazione e scambio di informazioni per i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione

1.  Gli Stati membri prescrivono che un'impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione informi immediatamente le imprese e i gestori del mercato di altri sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione e mercati regolamentati in merito a:

   a) condizioni di negoziazione anormali;▌ e
   c) disfunzioni del sistema
  

con riguardo a uno strumento finanziario.

1 bis.  Gli Stati membri prescrivono a un'impresa d'investimento o a un operatore di mercato che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema ordinato di negoziazione che identifichi una condotta che potrebbe configurare un comportamento abusivo ai sensi del regolamento (UE) n. …/… [MAR] di darne immediata notifica all'autorità competente designata a norma dell'articolo 16 di detto regolamento o l'organismo al quale sono stati delegati i poteri dell'autorità competente conformemente all'articolo 17 di detto regolamento, al fine di facilitare la sorveglianza trasversale dei mercati in tempo reale.

2.  L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare le circostanze che fanno scattare il requisito di informazione di cui al paragrafo 1.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro …(51).

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente ▌ agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Sezione 4

Mercati delle PMI

Articolo 35

Mercati di crescita per le PMI

1.  Gli Stati membri prescrivono che il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione possa chiedere all'autorità competente del proprio Stato membro di origine di registrare il sistema multilaterale di negoziazione come un mercato di crescita per le PMI.

2.  Gli Stati membri stabiliscono che l'autorità competente dello Stato membro di origine possa registrare il sistema multilaterale di negoziazione come un mercato di crescita per le PMI se essa riceve la richiesta di cui al paragrafo 1 e accerta che i requisiti di cui al paragrafo 3 siano soddisfatti per quanto riguarda il sistema multilaterale di negoziazione.

3.  Il sistema multilaterale di negoziazione è soggetto a regole, sistemi e procedure efficaci intesi a garantire che le seguenti condizioni siano soddisfatte:

   a) la maggioranza degli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione sul mercato sono piccole e medie imprese (PMI);
   b) sono stabiliti criteri appropriati per l'ammissione iniziale e continuativa alla negoziazione di strumenti finanziari degli emittenti sul mercato;
   c) al momento dell'ammissione iniziale alla negoziazione di strumenti finanziari sul mercato sono state pubblicate informazioni sufficienti per permettere agli investitori di decidere con cognizione di causa se investire negli strumenti; tali informazioni possono consistere in un documento di ammissione appropriato o in un prospetto se i requisiti di cui alla direttiva 2003/71/CE sono applicabili con riguardo a un'offerta pubblica presentata insieme all'ammissione alla negoziazione;
   d) sul mercato esiste un'adeguata informativa di bilancio periodica di un emittente o per conto dello stesso, ad esempio relazioni annuali sottoposte a revisione;
   e) gli emittenti sul mercato e le persone che esercitano responsabilità di direzione all'interno dell'emittente nonché le persone legate strettamente ad esse rispettano i requisiti pertinenti loro applicabili nell'ambito del regolamento (UE) n. …/… [MAR];
   f) le informazioni sulla regolamentazione riguardanti gli emittenti sul mercato sono conservate e divulgate pubblicamente;
   g) esistono sistemi e controlli efficaci intesi a prevenire e individuare gli abusi di mercato su tale mercato secondo quanto prescritto dal regolamento (UE) n. …/…[MAR].

4.  I criteri di cui al paragrafo 3 non pregiudicano il rispetto da parte del gestore del sistema multilaterale di negoziazione degli altri obblighi di cui alla presente direttiva pertinenti per la gestione di tale sistema. Inoltre essi non impediscono al gestore del sistema multilaterale di negoziazione di imporre requisiti aggiuntivi a quelli specificati in tale paragrafo.

5.  Gli Stati membri prescrivono che l'autorità competente dello Stato membro di origine possa annullare la registrazione di un sistema multilaterale di negoziazione come un mercato di crescita per le PMI nei seguenti casi:

   a) il gestore del mercato chiede l'annullamento della registrazione;
   b) i requisiti del paragrafo 3 non sono più rispettati in relazione al sistema multilaterale di negoziazione.

6.  Gli Stati membri prescrivono che, se un'autorità competente dello Stato membro di origine registra un sistema multilaterale di negoziazione come un mercato di crescita per le PMI o annulla la relativa registrazione ai sensi del presente articolo, notifica in merito l'AESFEM non appena possibile. L'AESFEM pubblica sul proprio sito web un elenco dei mercati di crescita per le PMI e mantiene aggiornato tale elenco.

7.  Gli Stati membri prescrivono che, se uno strumento finanziario di un emittente è ammesso alla negoziazione su uno dei mercati di crescita per le PMI, esso possa essere negoziato anche su un altro mercato di crescita per le PMI, ma solo con l'esplicito consenso dell'emittente. In tal caso, tuttavia, l'emittente non è soggetto ad alcun obbligo relativo al governo societario o all'informativa iniziale, continuativa o ad hoc con riguardo a quest'ultimo mercato di crescita per le PMI.

8.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 94 che specifichino ulteriormente i requisiti di cui al paragrafo 3. Le misure tengono conto della necessità che i requisiti mantengano livelli elevati di protezione degli investitori al fine di promuovere la fiducia degli investitori in tali mercati, riducendo al tempo stesso al minimo gli oneri amministrativi per gli emittenti sul mercato.

CAPO III

DIRITTI DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO

Articolo 36

Libertà di prestare servizi e di esercitare attività di investimento

1.  Gli Stati membri assicurano che qualsiasi impresa di investimento autorizzata e sottoposta alla vigilanza delle autorità competenti di un altro Stato membro ai sensi della presente direttiva, e per quanto riguarda gli enti creditizi ai sensi della direttiva 2006/48/CE, possa liberamente prestare servizi e/o svolgere attività nonché prestare servizi accessori sul loro territorio, purché tali servizi e attività siano coperti dall'autorizzazione. I servizi accessori possono essere prestati soltanto insieme ad un servizio e/o ad un'attività di investimento.

Gli Stati membri non impongono obblighi supplementari a tali imprese di investimento o enti creditizi per le materie disciplinate dalla presente direttiva.

2.  Un'impresa di investimento che desideri prestare servizi o esercitare attività sul territorio di un altro Stato membro per la prima volta o che desideri modificare la gamma dei servizi o attività già testati comunica le seguenti informazioni alle autorità competenti del suo Stato membro d'origine:

   a) lo Stato membro nel quale intende operare;
   b) un programma di attività che indichi in particolare i servizi e/o le attività di investimento nonché i servizi accessori che intende prestare e se intende avvalersi di agenti collegati sul territorio degli Stati membri nei quali intende prestare servizi. L'impresa di investimento che intende utilizzare agenti collegati comunica all'autorità competente dello Stato membro di origine l'identità di tali agenti.

Qualora l'impresa di investimento intenda avvalersi di agenti collegati, l'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento comunica, entro un mese dal ricevimento delle informazioni, all'autorità competente dello Stato membro ospitante designato quale punto di contatto in conformità all'articolo 83, paragrafo 1, l'identità degli agenti collegati che l'impresa di investimento intende impiegare per prestare servizi in tale Stato membro. Lo Stato membro ospitante pubblica tali informazioni. L'AESFEM può chiedere l'accesso a tali informazioni conformemente alla procedura e alle condizioni di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.  Nel mese seguente la ricezione di tali informazioni, l'autorità competente dello Stato membro d'origine le trasmette all'autorità competente dello Stato membro ospitante designata quale punto di contatto a norma dell'articolo 83, paragrafo 1. L'impresa di investimento può allora cominciare a prestare il servizio o i servizi di investimento in questione nello Stato membro ospitante.

4.  In caso di modifica di uno qualunque dei dati comunicati a norma del paragrafo 2, l'impresa di investimento informa per iscritto l'autorità competente del suo Stato membro d'origine almeno un mese prima di attuare la modifica prevista. L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante in merito a tali modifiche.

5.  Gli enti creditizi che intendono prestare servizi di investimento o svolgere attività di investimento nonché prestare servizi accessori conformemente al paragrafo 1 mediate agenti collegati comunicano l'identità di detti agenti all'autorità competente del proprio Stato membro di origine.

Qualora l'ente creditizio intenda avvalersi di agenti collegati, l'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'ente creditizio comunica, entro un mese dal ricevimento delle informazioni, all'autorità competente dello Stato membro ospitante designato quale punto di contatto in conformità all'articolo 83, paragrafo 1, l'identità degli agenti collegati che l'ente creditizio intende impiegare per prestare servizi in tale Stato membro. Lo Stato membro ospitante pubblica tali informazioni.

6.  Gli Stati membri autorizzano le imprese di investimento e gli operatori di mercato che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione di altri Stati membri, senza assoggettarle ad ulteriori obblighi di legge o amministrativi, ad instaurare opportuni dispositivi nel loro territorio in modo da agevolare l'accesso ai loro sistemi ed il relativo uso da parte di utenti o partecipanti remoti stabiliti nel loro territorio.

7.  L'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione comunica all'autorità competente del suo Stato membro d'origine lo Stato membro in cui intende instaurare tali dispositivi. L'autorità competente dello Stato membro d'origine del sistema multilaterale di negoziazione trasmette, entro un mese, l'informazione allo Stato membro in cui il sistema multilaterale di negoziazione intende fornire tali dispositivi.

L'autorità competente dello Stato membro d'origine del sistema multilaterale di negoziazione comunica, su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro che ospita il sistema multilaterale di negoziazione e in tempi ragionevoli, l'identità dei membri o partecipanti del sistema multilaterale di negoziazione stabiliti in tale Stato membro.

8.  L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi dei paragrafi 2, 4 e 7.

L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [...](52).

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente ▌ agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

9.  9 L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 7.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [31 dicembre 2016.]

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 37

Stabilimento di succursali

1.  Gli Stati membri assicurano che la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori e/o l'esercizio di attività di investimento sul loro territorio ai sensi della presente direttiva e della direttiva 2006/48/CE possano essere effettuati tramite lo stabilimento di succursali, purché tali servizi e attività siano coperti dall'autorizzazione concessa all'impresa di investimento o all'ente creditizio nel suo Stato membro d'origine. I servizi accessori possono essere prestati soltanto insieme ad un servizio e/o ad un'attività di investimento.

Gli Stati membri non impongono nessun requisito aggiuntivo, ad eccezione di quelli previsti ai sensi del paragrafo 8, all'organizzazione e all'attività della succursale per le materie trattate dalla presente direttiva.

2.  Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento che desiderano stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro lo notifichino preventivamente all'autorità competente del loro Stato membro d'origine e le forniscano le informazioni seguenti:

   a) gli Stati membri nel cui territorio intendono stabilire una succursale;
   b) un programma delle attività che indichi tra l'altro i servizi e/o le attività di investimento nonché i servizi accessori prestati dalla succursale e la sua struttura organizzativa e specifichi se essa intende avvalersi di agenti collegati comunicando in tal caso l'identità di detti agenti ;
   c) l'indirizzo nello Stato membro ospitante presso il quale possono essere richiesti documenti;
   d) i nomi delle persone responsabili della gestione della succursale.

Qualora un'impresa d'investimento si avvalga di un agente collegato, stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, tale agente collegato è assimilato alla succursale ed è soggetto alle disposizioni della presente direttiva in materia di succursali.

3.  A meno di avere motivo di dubitare dell'adeguatezza della struttura amministrativa o della solidità finanziaria di un'impresa di investimento tenuto conto delle attività previste, l'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica queste informazioni, nei tre mesi seguenti la loro ricezione, all'autorità competente dello Stato membro ospitante designata quale punto di contatto a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, e ne informa l'impresa di investimento.

4.  Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 2, l'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica all'autorità competente dello Stato membro ospitante informazioni dettagliate sul sistema di indennizzo degli investitori autorizzato al quale l'impresa di investimento ha aderito ai sensi della direttiva 97/9/CE. L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa inoltre l'autorità competente dello Stato membro ospitante di qualsiasi modifica di tali informazioni.

5.  Quando l'autorità competente dello Stato membro d'origine rifiuta di comunicare le informazioni di cui sopra all'autorità competente dello Stato membro ospitante, essa indica, entro tre mesi a decorrere dalla ricezione delle predette informazioni, le ragioni del suo rifiuto all'impresa di investimento interessata.

6.  A partire dalla ricezione di una comunicazione dall'autorità competente dello Stato membro ospitante o in assenza di tale comunicazione, entro due mesi dalla data di trasmissione della comunicazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, la succursale può essere stabilita e cominciare la sua attività.

7.  Gli enti creditizi che intendono avvalersi di agenti collegati stabiliti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine al fine di prestare servizi di investimento e servizi accessori nonché svolgere attività di investimento in conformità alla presente direttiva ne inviano notifica all'autorità competente del proprio Stato membro di origine.

A meno di avere motivo di dubitare dell'adeguatezza della struttura amministrativa o della solidità finanziaria di un ente creditizio tenuto conto delle attività previste, l'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica queste informazioni, nei tre mesi seguenti la loro ricezione, all'autorità competente dello Stato membro ospitante designata quale punto di contatto a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, e ne informa l'ente creditizio.

Quando l'autorità competente dello Stato membro d'origine rifiuta di comunicare le informazioni di cui sopra all'autorità competente dello Stato membro ospitante, essa indica, entro tre mesi a decorrere dalla ricezione delle predette informazioni, le ragioni del suo rifiuto all'ente creditizio interessato.

A partire dalla ricezione di una comunicazione dall'autorità competente dello Stato membro ospitante o, in assenza di tale comunicazione, entro due mesi dalla data di trasmissione della comunicazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, l'agente collegato può cominciare la sua attività. Tale agente collegato è soggetto alle disposizioni della presente direttiva concernenti le succursali.

8.  Spetta all'autorità competente dello Stato membro in cui la succursale è ubicata vigilare affinché i servizi prestati dalla succursale nel suo territorio ottemperino agli obblighi fissati dagli articoli 24, 25, 27e 28, della presente direttiva e dagli articoli da 13 a 23 del regolamento (UE) n. …/…[MiFIR] e dalle misure adottate in applicazione di tali disposizioni.

L'autorità competente dello Stato membro in cui la succursale è ubicata ha il diritto di esaminare le disposizioni riguardanti la succursale e di richiedere di apportarvi le modifiche strettamente necessarie per consentire all'autorità competente di far rispettare gli obblighi previsti dagli articoli 24, 25, 27e 28, della presente direttiva e dagli articoli da 13 a 23 del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR] e dalle misure adottate in applicazione di tali disposizioni per quanto riguarda i servizi e/o le attività prestate dalla succursale nel suo territorio.

9.  Ciascuno Stato membro prevede che, quando un'impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro ha stabilito una succursale nel suo territorio, l'autorità competente dello Stato membro d'origine di tale impresa possa, nell'esercizio delle sue responsabilità e dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro ospitante, procedere a verifiche in loco presso tale succursale.

10.  In caso di modifica di uno dei dati comunicati a norma del paragrafo 2, l'impresa di investimento informa per iscritto l'autorità competente dello Stato membro d'origine almeno un mese prima di attuare la modifica prevista. L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante in merito a tali modifiche.

11.  L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi dei paragrafi 2, 4 e 10.

L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [...](53).

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente ▌ agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

12.  L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 3 e 10.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [31 dicembre 2016.]

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 38

Accesso ai mercati regolamentati

1.  Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento degli altri Stati membri che sono autorizzate ad eseguire gli ordini dei clienti o a negoziare per conto proprio abbiano il diritto di diventare membri dei mercati regolamentati stabiliti sul loro territorio o di avervi accesso secondo una delle modalità seguenti:

   a) direttamente, stabilendo una succursale nello Stato membro ospitante;
   b) diventando membri remoti o avendo accesso remoto al mercato regolamentato, senza dover essere stabilite nello Stato membro d'origine di tale mercato, quando le sue procedure e i sistemi di negoziazione del mercato in questione non richiedono una presenza fisica per la conclusione delle operazioni nel mercato.

2.  Gli Stati membri non impongono alle imprese di investimento che esercitano il diritto di cui al paragrafo 1 alcun obbligo aggiuntivo di natura regolamentare o amministrativa per quanto riguarda le materie disciplinate dalla presente direttiva.

Articolo 39

Accesso ai sistemi di controparte centrale, compensazione e regolamento e diritto di designare il sistema di regolamento

1.  Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento degli altri Stati membri abbiano il diritto di accedere ai sistemi di controparte centrale, compensazione e regolamento esistenti nel loro territorio per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari.

Essi prescrivono che l'accesso di tali imprese di investimento a tali strutture sia subordinato a criteri non discriminatori, trasparenti ed obiettivi identici a quelli che si applicano ai partecipanti nazionali. Essi non limitano l'uso di tali strutture alla compensazione e al regolamento delle operazioni su strumenti finanziari effettuate in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione stabiliti nel loro territorio.

2.  Gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati stabiliti sul loro territorio offrano a tutti i loro membri o partecipanti il diritto di designare il sistema di regolamento delle operazioni su strumenti finanziari effettuate al loro interno a condizione che:

   a) vi siano, tra il sistema di regolamento designato e qualunque altro sistema o struttura, i collegamenti e i dispositivi necessari per garantire il regolamento efficace ed economico delle operazioni in questione;
   b) vi sia il riconoscimento, da parte dell'autorità competente per la vigilanza sul mercato regolamentato, che le condizioni tecniche di regolamento delle operazioni concluse in tale mercato tramite un sistema di regolamento diverso da quello designato dal mercato stesso siano tali da consentire il funzionamento armonioso e ordinato dei mercati finanziari.

Tale valutazione del mercato regolamentato da parte dell'autorità competente lascia impregiudicate le competenze delle banche centrali nazionali in veste di controllori dei sistemi di regolamento o di altre autorità preposte alla vigilanza di tali sistemi. L'autorità competente terrà conto del controllo/della vigilanza già esercitati da tali istituzioni per evitare un'indebita duplicazione dei controlli.

Articolo 40

Disposizioni relative agli accordi di controparte centrale, di compensazione e di regolamento nell'ambito dei sistemi multilaterali di negoziazione

1.  Gli Stati membri non impediscono alle imprese d'investimento e ai gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione di concludere accordi appropriati con una controparte centrale, stanza di compensazione e con un sistema di regolamento di un altro Stato membro al fine di disporre la compensazione e/o il regolamento di alcune o di tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato nel quadro dei loro sistemi.

2.  L'autorità competente delle imprese d'investimento e dei gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione non può opporsi al ricorso ad una controparte centrale, ad una stanza di compensazione e/o a sistemi di regolamento di un altro Stato membro salvo qualora possa dimostrare che ciò è necessario per preservare il funzionamento ordinato di tale sistema multilaterale di negoziazione e tenuto conto delle condizioni fissate dall'articolo 39, paragrafo 2, per i sistemi di regolamento.

Per evitare un'indebita duplicazione dei controlli l'autorità competente terrà conto del controllo e della vigilanza già esercitati sul sistema di compensazione e di regolamento dalle banche centrali interessate in veste di controllori dei sistemi di compensazione e di regolamento o da altre autorità preposte alla vigilanza competenti per tali sistemi.

CAPO IV

Prestazione di servizi da parte di imprese di paesi terzi

Sezione 1

Prestazione di servizi o attivitÀ mediante lo stabilimento di succursali

Articolo 41

Stabilimento di succursali

1.  Gli Stati membri prescrivono che le imprese di paesi terzi che intendono prestare servizi di investimento o effettuare attività di investimento insieme a servizi accessori nel loro territorio mediante una succursale ottengano l'autorizzazione preventiva dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità delle seguenti disposizioni:

   a) la Commissione ha adottato una decisione in conformità del paragrafo 3;
   b) la prestazione dei servizi per i quali l'impresa di un paese terzo richiede l'autorizzazione è soggetta all'autorizzazione e alla vigilanza nel paese terzo in cui l'impresa è stabilita e l'impresa richiedente è debitamente autorizzata. Il paese terzo in cui è stabilita l'impresa di un paese terzo non è catalogato come paese o territorio non cooperativo dal gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (FATF);
   c) tra le autorità competenti dello Stato membro in cui la succursale deve essere stabilita e le autorità competenti di vigilanza del paese terzo in cui è stabilita l'impresa sono in vigore accordi di collaborazione comprendenti disposizioni per disciplinare lo scambio di informazioni allo scopo di preservare l'integrità del mercato e garantire la protezione degli investitori;
   d) la succursale dispone liberamente di sufficiente capitale iniziale;
   e) sono designate una o più persone responsabili della gestione della succursale in conformità dei requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1;
   f) il paese terzo in cui è stabilita l'impresa di un paese terzo ha firmato con lo Stato membro in cui deve essere stabilita la succursale un accordo che rispetta pienamente le norme di cui all'articolo 26 del Modello di convenzione fiscale sul reddito e il patrimonio dell'OCSE e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali;
   g) alla data dell'autorizzazione, l'impresa aderisce a un sistema di indennizzo degli investitori autorizzato o riconosciuto in conformità della direttiva 97/9/CE ▌.

2.  Gli Stati membri prescrivono che le imprese di paesi terzi che intendono prestare servizi o attività di investimento insieme a servizi accessori a clienti al dettaglio o a clienti professionali ai sensi della sezione II dell'allegato II sul territorio di tali Stati membri stabiliscano una succursale nell'Unione europea.

3.  La Commissione adotta una decisione in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 95, paragrafo 2, in relazione a un paese terzo specificando se le disposizioni in materia legale e di vigilanza di tale paese terzo garantiscono che le imprese autorizzate in tale paese rispettano requisiti giuridicamente vincolanti che hanno effetti equivalenti ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva, dal regolamento (UE) n. …/… [MiFIR] e dalla direttiva 2006/49/CE e alle rispettive misure di esecuzione e tale paese terzo prevede un'effettiva equivalenza e un riconoscimento reciproco del quadro prudenziale applicabile alle imprese di investimento autorizzate in forza della presente direttiva.

Il quadro prudenziale di un paese terzo può essere considerato di effetto equivalente se rispetta tutte le condizioni seguenti:

   a) le imprese che prestano servizi e svolgono attività di investimento in tale paese terzo sono soggette ad autorizzazione e a un controllo e a una vigilanza efficaci e costanti;
   b) le imprese che prestano servizi e svolgono attività di investimento in tale paese terzo sono soggette a requisiti patrimoniali sufficienti e a requisiti adeguati applicabili agli azionisti e all'organo di amministrazione;
   c) le imprese che prestano servizi e svolgono attività di investimento sono soggette ad adeguati requisiti organizzativi (iniziali e continuativi) equivalenti per quanto riguarda le funzioni di controllo interno;
   d) esso garantisce la trasparenza e l'integrità del mercato, evitando abusi di mercato quali l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato.

La Commissione può limitare la sua decisione, a norma del presente paragrafo, alle imprese di investimento o ai gestori del mercato che prestano uno o più servizi di investimento specifici o effettuano una o più attività di investimento specifiche in relazione a uno o più strumenti finanziari.

L'impresa di un paese terzo può ottenere un'autorizzazione ai fini del paragrafo 1 se rientra in una categoria interessata dalla decisione della Commissione.

4.  L'impresa del paese terzo di cui al paragrafo 1 presenta domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui intende stabilire una succursale dopo l'adozione da parte della Commissione della decisione che stabilisce che il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo in cui l'impresa del paese terzo è autorizzata è equivalente ai requisiti di cui al paragrafo 3.

Articolo 42

Obbligo di informazione

Un'impresa di un paese terzo che intenda ottenere l'autorizzazione per la prestazione di qualsiasi tipo di servizi o l'esercizio di attività di investimento insieme a servizi accessori sul territorio di uno Stato membro fornisce all'autorità competente di tale Stato membro le seguenti informazioni:

   a) il nome dell'autorità responsabile della sua vigilanza nel paese terzo interessato. Qualora più di un'autorità sia competente per la vigilanza, informazioni sui rispettivi ambiti di competenza;
   b) tutte le informazioni pertinenti relative all'impresa (nome, forma giuridica, sede, indirizzo, membri dell'organo di amministrazione, azionisti) e un programma operativo che illustri i servizi e/o le attività di investimento nonché i servizi accessori che intende prestare e la struttura organizzativa della succursale, compresa la descrizione di funzioni operative essenziali esternalizzate a terzi;
   c) i nominativi delle persone responsabili per la gestione della succursale e i documenti pertinenti attestanti il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1;
   d) informazioni relative al capitale iniziale a disposizione della succursale.

Articolo 43

Rilascio dell'autorizzazione

1.  L'autorità competente dello Stato membro in cui l'impresa di un paese terzo ha stabilito o intende stabilire la propria succursale rilascia l'autorizzazione soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

   a) l'autorità competente ritiene che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 41;
   b) l'autorità competente ritiene che la succursale dell'impresa di un paese terzo sarà in grado di rispettare le disposizioni di cui al paragrafo 2;
   b bis) l'autorità competente ritiene che l'impresa di un paese terzo intenda prestare una quota significativa di servizi di investimento o effettuare una quantità significativa di attività di investimento all'interno dell'Unione europea nello Stato membro in cui desidera stabilire la succursale.

Entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l'autorità competente informa l'impresa di un paese terzo del rilascio o del rifiuto dell'autorizzazione.

2.  La succursale dell'impresa di un paese terzo autorizzata conformemente al paragrafo 1 si conforma agli obblighi di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 e 27, all'articolo 28, paragrafo 1, nonché agli articoli 30, 31, 32 e 34 della presente direttiva e agli articoli da 3 a 23 del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR], nonché alle misure adottate in forza degli stessi ed è soggetta alla vigilanza dell'autorità competente dello Stato membro in cui è stata rilasciata l'autorizzazione.

Gli Stati membri non impongono nessun requisito aggiuntivo in materia di organizzazione e funzionamento della succursale in relazione alle materie disciplinate dalla presente direttiva.

Articolo 44

Prestazione di servizi e attività in altri Stati membri

1.  Un'impresa di un paese terzo autorizzata conformemente all'articolo 43 può prestare i servizi e svolgere le attività previsti dall'autorizzazione in altri Stati membri dell'Unione europea senza lo stabilimento di nuove succursali. A tal fine essa comunica le informazioni riportate di seguito all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la succursale:

   a) lo Stato membro nel quale intende operare;
   b) un programma operativo che illustri, in particolare, i servizi o le attività di investimento e i servizi accessori che intende prestare in tale Stato membro.

Entro un mese dal ricevimento di tali informazioni, l'autorità competente dello Stato membro in cui la succursale è stabilita le trasmette all'autorità competente dello Stato membro ospitante designata quale punto di contatto a norma dell'articolo 83, paragrafo 1. L'impresa del paese terzo può allora cominciare a prestare il servizio o i servizi in questione nello Stato membro ospitante.

In caso di modifica di uno qualunque dei dati comunicati a norma del primo comma, l'impresa di un paese terzo informa per iscritto l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la succursale almeno un mese prima di attuare la modifica prevista. L'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la succursale informa della modifica l'autorità competente dello Stato membro ospitante.

L'impresa resta soggetta alla vigilanza dello Stato membro in cui è stabilita la succursale in conformità dell'articolo 43.

2.  L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare:

   a) il contenuto minimo degli accordi di collaborazione di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera c), in modo da garantire che le autorità competenti dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione a un'impresa di un paese terzo siano in grado di esercitare tutti i loro poteri di vigilanza a norma della presente direttiva;
   b) il contenuto dettagliato del programma operativo, come previsto all'articolo 42, lettera b);
   c) il contenuto dei documenti relativi alla gestione della succursale, come previsto all'articolo 42, lettera c);
   d) il contenuto dettagliato delle informazioni relative al capitale iniziale a disposizione della succursale, come previsto all'articolo 42, lettera d).

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [...](54).

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente ▌ agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.  L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la notifica o la presentazione delle informazioni di cui ai detti paragrafi.

L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [...](55).

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 94 con riguardo alle misure per definire le condizioni per la valutazione del capitale iniziale sufficiente a disposizione della succursale, tenendo conto dei servizi o delle attività di investimento forniti dalla stessa e della tipologia dei clienti a cui tali servizi sono destinati.

Sezione 2

Registrazione e revoca dell'autorizzazione

Articolo 45

Registrazione

Gli Stati membri tengono un registro delle imprese di paesi terzi autorizzate a norma dell'articolo 41. Il registro è accessibile al pubblico e contiene informazioni sui servizi o sulle attività che le imprese di paesi terzi sono autorizzate a prestare. Il registro è aggiornato regolarmente. Ogni autorizzazione viene notificata all'AESFEM.

L'AESFEM redige un elenco di tutte le imprese di paesi terzi autorizzate a prestare servizi e attività nell'Unione europea. Esso contiene informazioni sui servizi o sulle attività per i quali l'impresa di un paese terzo è stata autorizzata ed è aggiornato regolarmente. L'AESFEM pubblica tale elenco sul proprio sito web e lo aggiorna regolarmente.

Articolo 46

Revoca dell'autorizzazione

L'autorità competente che ha rilasciato un'autorizzazione a norma dell'articolo 43 può revocarla se l'impresa di un paese terzo:

   a) non si avvale dell'autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di prestare servizi di investimento o di esercitare attività di investimento da più di sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non abbia disposto la decadenza dell'autorizzazione in tali casi;
   b) ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
   c) non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione;
   d) ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva per quanto concerne le condizioni di esercizio relative alle imprese di investimento e applicabili alle imprese di paesi terzi;
   e) rientra in uno degli altri casi in cui la revoca è prevista dalla legislazione nazionale, per questioni che esulano dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

Ogni revoca dell'autorizzazione è notificata all'AESFEM.

La revoca è pubblicata sull'elenco di cui all'articolo 45 per un periodo di cinque anni.

TITOLO III

MERCATI REGOLAMENTATI

Articolo 47

Autorizzazione e legge applicabile

1.  Gli Stati membri riservano l'autorizzazione ad operare in qualità di mercato regolamentato ai sistemi che ottemperano alle disposizioni del presente titolo.

L'autorità competente concede l'autorizzazione ad operare in qualità di mercato regolamentato solo quando si è accertata che sia il gestore del mercato che i sistemi del mercato regolamentato in questione ottemperano quanto meno ai requisiti stabiliti dal presente titolo.

Nel caso di un mercato regolamentato che sia una persona giuridica e che sia gestito o amministrato da un gestore del mercato diverso dal mercato regolamentato stesso, gli Stati membri determinano in che modo i vari obblighi imposti al gestore del mercato in virtù della presente direttiva debbano essere ripartiti tra il mercato regolamentato e il gestore del mercato.

Il gestore del mercato regolamentato fornisce tutte le informazioni, tra cui un programma di attività che precisi anche i tipi di attività previste e la struttura organizzativa, necessarie per permettere all'autorità competente di accertarsi che il mercato regolamentato abbia instaurato, al momento dell'autorizzazione iniziale, tutti i dispositivi necessari per soddisfare gli obblighi che gli incombono ai sensi del presente titolo.

2.  Gli Stati membri prescrivono che il gestore del mercato regolamentato svolga le attività attinenti all'organizzazione e al funzionamento del mercato stesso sotto la vigilanza dell'autorità competente. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti controllino regolarmente che i mercati regolamentati rispettino le disposizioni del presente titolo. Essi garantiscono inoltre che le autorità competenti controllino che i mercati regolamentati ottemperino in ogni momento alle condizioni per l'autorizzazione iniziale stabilite nel presente titolo.

3.  Gli Stati membri assicurano che il gestore del mercato abbia la responsabilità di garantire che il mercato regolamentato che gestisce soddisfi tutti i requisiti previsti dal presente titolo.

Gli Stati membri assicurano parimenti che il gestore del mercato abbia il diritto di esercitare i diritti che corrispondono al mercato regolamentato che gestisce in virtù della presente direttiva.

4.  Fatte salve le disposizioni pertinenti della direttiva 2003/6/CE, la legge applicabile alle negoziazioni concluse nel quadro dei sistemi del mercato regolamentato è quella dello Stato membro d'origine del mercato in questione.

5.  L'autorità competente può revocare l'autorizzazione rilasciata ad un mercato regolamentato allorché questo:

   a) non si avvale dell'autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di funzionare da più di sei mesi, salvo il caso in cui lo Stato membro interessato non preveda che l'autorizzazione permanga anche in tali casi;
   b) ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
   c) non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione;
   d) ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva;
   e) ricade in uno dei casi in cui la revoca è prevista dalla legislazione nazionale.

6.  Ogni revoca dell'autorizzazione è notificata all'AESFEM.

Articolo 48

Obblighi inerenti alla gestione del mercato regolamentato

1.  I membri dell'organo di amministrazione di qualunque gestore del mercato devono sempre soddisfare i requisiti di onorabilità, possedere le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie nonché dedicare tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni.

Tutti i membri dell'organo di amministrazione soddisfano, in particolare, i seguenti requisiti:

   a) dedicano tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni. Il numero di incarichi di amministratore che un membro dell'organo di amministrazione può ricoprire contemporaneamente tiene conto delle circostanze personali e della natura, delle dimensioni e della complessità delle attività dell'ente.

I membri dell'organo di amministrazione degli operatori di mercato che sono significativi per dimensioni, organizzazione interna e natura, ambito e complessità delle loro attività non possono cumulare incarichi che vadano oltre una delle seguenti combinazioni:

   i) un incarico di amministratore esecutivo; oppure
   ii) due incarichi di amministratore non esecutivo.

Gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo ricoperti:

   i) nell'ambito dello stesso gruppo;
  ii) in enti che
   rientrano nel medesimo regime di tutela istituzionale ove siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 108, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. .../2012 [CRD IV],
   hanno instaurato vincoli a norma dell'articolo 108, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. …/2012 [CRD IV], oppure
   iii) presso società (compresi enti non finanziari) in cui gli enti detengono una partecipazione qualificata,
  

sono considerati come un unico incarico di amministratore.

  

b)  possiedono collettivamente conoscenze, competenze e esperienze adeguate per comprendere le attività del mercato regolamentato, inclusi i principali rischi che tali attività comportano;

c)  agiscono con onestà, integrità e indipendenza di giudizio per valutare efficacemente e mettere in discussione le decisioni dell'alta dirigenza e per controllare e monitorare in maniera efficace le decisioni della dirigenza.

I gestori del mercato destinano risorse adeguate alla preparazione e alla formazione dei membri dell'organo di amministrazione.

c bis)  assicurano che siano in funzione sistemi efficaci al fine di individuare e gestire i conflitti tra il gestore del mercato e il mercato regolamentato o i suoi membri nonché di applicare e mantenere dispositivi adeguati per tenere separate differenti aree di attività.

2.  Gli Stati membri impongono ai gestori un mercato regolamentato di istituire un comitato per le nomine incaricato di verificare la conformità con le disposizioni del paragrafo 1 e, se necessario, di formulare raccomandazioni sulla base della loro valutazione. Il comitato per le nomine è composto da membri dell'organo di amministrazione che non esercitano funzioni esecutive presso il gestore del mercato in questione.

Le autorità competenti possono autorizzare un gestore del mercato a non istituire un apposito comitato per le nomine, tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità delle attività del gestore, a condizione che esista un meccanismo alternativo ragionevolmente comparabile.

Il presente paragrafo non si applica nei casi in cui, ai sensi della normativa nazionale, l'organo di amministrazione non ha competenza in materia di nomine dei suoi membri.

3.  Gli Stati membri prescrivono ai gestori del mercato e ai rispettivi comitati per le nomine di tenere conto di un'ampia gamma di qualità e competenze nella selezione dei membri dei relativi organi di amministrazione.

In particolare:

   a) i gestori del mercato mettono in atto una politica per promuovere la professionalità, la responsabilità e l'impegno quali criteri guida per l'assunzione ai posti di direzione e si assicurano che la lealtà delle persone assunte agli interessi dell'ente non possa essere messa in dubbio;
   b) le imprese di investimento adottano misure concrete, mirate a una rappresentanza più equilibrata in seno ai consigli di amministrazione, come corsi di formazione destinati ai comitati per le nomine, la creazione di liste di candidati competenti e l'introduzione di una procedura di nomina che preveda la presenza di almeno un candidato per ogni sesso;
   c) ove praticata, la rappresentanza del personale in seno all'organo di amministrazione è considerata un modo positivo per promuovere la diversità, in quanto apporta una prospettiva fondamentale e una reale conoscenza dei meccanismi di funzionamento interni dell'ente.

4.  L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il modo in cui il gestore del mercato deve tenere conto di quanto segue:

   a) la nozione di tempo sufficiente dedicato da un membro dell'organo di amministrazione all'esercizio delle sue funzioni, in relazione alle circostanze personali e alla natura, alle dimensioni e alla complessità delle attività del gestore del mercato, di cui le autorità competenti devono tener conto quando autorizzano un membro dell'organo di amministrazione a cumulare più incarichi di amministratore del consentito, come indicato al paragrafo 1, lettera a);
   b) la nozione di conoscenze, competenze e esperienze collettive adeguate dei membri dell'organo di amministrazione di cui al paragrafo 1, lettera b);
   c) le nozioni di onestà, integrità e indipendenza di giudizio dei membri dell'organo di amministrazione di cui al paragrafo 1, lettera c), tenendo conto della possibilità di conflitti di interessi;
   d) la nozione di risorse umane e finanziarie adeguate destinate alla preparazione e alla formazione dei membri dell'organo di amministrazione;
   e) la nozione di diversità di cui tener conto per la selezione dei membri dell'organo di amministrazione.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [...](56).

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente ▌ agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5.  Gli Stati membri impongono ai gestori del mercato regolamentato di comunicare alle autorità competenti l'identità di tutti i membri del proprio organo di amministrazione e tutti i cambiamenti relativi alla composizione dello stesso, nonché tutte le informazioni necessarie a valutare se l'impresa è conforme alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3.

7.  L'autorità competente rifiuta l'autorizzazione se non è certa che le persone che dirigeranno effettivamente l'attività del mercato regolamentato abbiano onorabilità e professionalità sufficienti o laddove esistano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che l'organo di amministrazione del gestore del mercato possa metterne a repentaglio la gestione efficace, sana e prudente e che non tenga adeguatamente conto dell'integrità del mercato.

Gli Stati membri assicurano che, nel processo di autorizzazione di un mercato regolamentato, si consideri che la persona o le persone che dirigono effettivamente le attività e le operazioni di un mercato regolamentato già autorizzato secondo le disposizioni della presente direttiva soddisfino i requisiti stabiliti al paragrafo 1.

7 bis.  L'organo di amministrazione di un gestore del mercato è in grado di assicurare che il mercato regolamentato sia gestito in modo sano e prudente, tale da promuovere l'integrità del mercato.

L'organo di amministrazione controlla e valuta periodicamente l'efficacia dell'organizzazione del mercato regolamentato e adotta le misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.

I membri dell'organo di amministrazione, nell'esercizio della funzione di sorveglianza, hanno accesso adeguato alle informazioni e ai documenti necessari per controllare e monitorare le decisioni della dirigenza.

L'organo di amministrazione elabora, aggiorna e pubblica una dichiarazione concernente le politiche e le prassi su cui si basa per soddisfare i requisiti del presente paragrafo.

7 ter.  Fatti salvi i loro ordinamenti giuridici, gli Stati membri garantiscono che, qualora si asserisca che un membro del consiglio di amministrazione abbia violato le disposizioni o abbia commesso un'infrazione su questioni rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva o del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR], il membro in questione possa essere sottoposto a procedimento penale e civile.

Articolo 49

Obblighi riguardanti le persone che esercitano un'influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato

1.  Gli Stati membri prescrivono che le persone che sono nella posizione di esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato siano idonee.

2.  Gli Stati membri prescrivono che il gestore del mercato regolamentato:

   a) trasmetta all'autorità competente e renda pubbliche informazioni sulla proprietà del mercato regolamentato e/o del gestore del mercato, ed in particolare l'identità delle parti che sono in grado di esercitare un'influenza significativa sulla sua gestione e l'entità dei loro interessi;
   b) comunichi all'autorità competente e renda pubblico qualsiasi trasferimento di proprietà che dia origine a cambiamenti dell'identità delle persone che esercitano un'influenza significativa sul funzionamento del mercato regolamentato.

3.  L'autorità competente rifiuta di approvare i cambiamenti proposti agli assetti di controllo del mercato regolamentato e/o del gestore del mercato quando vi siano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che tali modifiche mettano a repentaglio la gestione sana e prudente di tale mercato.

Articolo 50

Requisiti organizzativi

Gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati:

   a) prendano misure per identificare chiaramente e gestire le potenziali conseguenze negative, per il funzionamento del mercato regolamentato o per i suoi partecipanti, di qualsiasi conflitto tra gli interessi del mercato regolamentato, dei suoi proprietari o del suo gestore e il suo buon funzionamento, in particolare quando tali conflitti possono risultare pregiudizievoli per l'assolvimento di qualsiasi funzione delegata al mercato regolamentato dall'autorità competente;
   b) siano adeguatamente attrezzati per gestire i rischi ai quali sono esposti, si dotino di dispositivi e sistemi adeguati per identificare tutti i rischi che possano comprometterne il funzionamento e prendano misure efficaci per attenuare tali rischi;
   c) pongano in atto dispositivi per garantire una gestione sana delle operazioni tecniche del sistema, compresi dispositivi di emergenza efficaci per far fronte ai rischi di disfunzione del sistema;
   d) si dotino di regole e procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscano una negoziazione corretta e ordinata nonché di criteri obiettivi che consentano l'esecuzione efficiente degli ordini;
   e) si dotino di dispositivi efficaci atti ad agevolare la finalizzazione efficiente e tempestiva delle operazioni eseguite nell'ambito dei loro sistemi;
   f) dispongano, al momento dell'autorizzazione e continuativamente, di risorse finanziarie sufficienti per renderne possibile il funzionamento ordinato, tenendo conto della natura e dell'entità delle operazioni concluse nel mercato, nonché della portata e del grado dei rischi ai quali esso è esposto.

Articolo 51

Resistenza dei sistemi, interruttori di circuito e negoziazione elettronica

1.  Gli Stati membri si assicurano che i mercati regolamentati dispongano di sistemi, procedure e dispositivi efficaci concepiti per garantire che i sistemi di negoziazione siano resistenti, abbiano capacità sufficiente per gestire i picchi di volume di ordini e messaggi, siano in grado di garantire negoziazioni ordinate in condizioni di mercato critiche, siano pienamente testati per garantire il rispetto di tali condizioni anche in periodi di estrema volatilità dei mercati, siano soggetti a efficaci disposizioni in materia di continuità operativa per garantire la continuità dei servizi in caso di malfunzionamento imprevisto dei loro sistemi di negoziazione.

1 bis.  Gli Stati membri si assicurano che i mercati regolamentati dispongano di accordi relativi alla condotta dei market maker e garantiscano l'adesione a tali accordi di un numero sufficiente di imprese di investimento, che trasmettono quotazioni ferme a prezzi competitivi, con il risultato di fornire liquidità al mercato su base regolare e continua per una percentuale minima di ore di negoziazione continue, tenendo conto delle condizioni, delle norme e dei regolamenti di mercato prevalenti, a meno che tale requisito non sia adeguato alla natura e alle dimensioni delle negoziazioni nel mercato regolamentato in questione. Gli Stati membri si assicurano che i mercati regolamentati stipulino accordi scritti vincolanti tra il mercato regolamentato e l'impresa di investimento riguardo agli obblighi derivanti dalla partecipazione a tale sistema, compresa, tra l'altro, l'immissione di liquidità. Il mercato regolamentato controlla e garantisce che le imprese d'investimento soddisfino i requisiti stabiliti nell'ambito di detti accordi scritti vincolanti. Il mercato regolamentato informa l'autorità competente in merito al contenuto dell'accordo scritto vincolante e le dà garanzia della conformità dello stesso ai requisiti di cui al presente paragrafo.

L'AESFEM elabora orientamenti che precisano le circostanze in cui un'impresa di investimento sarebbe obbligata a stipulare l'accordo di market making di cui al presente paragrafo e può elaborare orientamenti sul contenuto di tali accordi.

1 ter.  Gli Stati membri si assicurano che i mercati regolamentati dispongano di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per garantire che tutti gli ordini inseriti nel sistema da un membro o da un partecipante siano validi per un minimo di 500 millisecondi e non possano essere cancellati o modificati in tale lasso di tempo.

2.  Gli Stati membri si assicurano che i mercati regolamentati dispongano di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per rifiutare gli ordini che eccedono soglie predeterminate di prezzo e volume o che sono chiaramente errati ▌.

2 bis.  Gli Stati membri si assicurano che i mercati regolamentati siano in grado di sospendere temporaneamente le negoziazioni qualora si registri un'oscillazione significativa nel prezzo di uno strumento finanziario in tale mercato o, qualora siano informati dal gestore del mercato interessato, in un mercato correlato in un breve lasso di tempo e, in casi eccezionali, possano sopprimere, modificare o correggere qualsiasi operazione. Gli Stati membri si assicurano che i mercati regolamentati garantiscano che i parametri atti a sospendere le negoziazioni siano calibrati in modo tale da tenere conto della liquidità delle diverse classi e sottoclassi di attivi, della natura del modello di mercato e delle categorie di utenti, e da evitare perturbazioni significative dell'ordinato funzionamento delle negoziazioni.

Gli Stati membri si assicurano che i mercati regolamentati comunichino, in maniera coerente e comparabile, i parametri per sospendere le negoziazioni e qualsiasi modifica sostanziale di tali parametri, all'autorità competente e che questa ne dia a sua volta comunicazione all'AESFEM. L'AESFEM pubblica i parametri sul suo sito web. Gli Stati membri si assicurano che qualora un mercato regolamentato rilevante in termini di liquidità in tale strumento sospenda le negoziazioni in qualsiasi Stato membro, la sede di negoziazione disponga dei sistemi e delle procedure necessari a garantire che ne informerà le autorità competenti al fine di coordinare una risposta a livello dei mercati e stabilire, ove opportuno, di sospendere le negoziazioni nelle altre sedi in cui lo strumento è negoziato fino alla ripresa delle negoziazioni sul mercato originario.

3.  Gli Stati membri si assicurano che i mercati regolamentati dispongano di sistemi, procedure e dispositivi efficaci, anche chiedendo ai membri o ai partecipanti di realizzare prove degli algoritmi adeguate e fornendo ambienti per facilitare la realizzazione di tali prove, per garantire che i sistemi di negoziazione algoritmica o ad alta frequenza non possano creare o contribuire a creare condizioni di negoziazione anormali sul mercato, e per gestire qualsiasi condizione di negoziazione anormale causata da tali sistemi di negoziazione algoritmica o ad alta frequenza, tra cui sistemi per identificare tutti gli ordini che comportano una negoziazione ad alta frequenza, per limitare il rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni inserite nel sistema da un membro o partecipante, per poter rallentare il flusso di ordini in caso di rischio che venga raggiunta la capacità del sistema e per limitare la dimensione minima dello scostamento di prezzo che può essere eseguita sul mercato e garantirne il rispetto.

4.  Gli Stati membri si assicurano che i mercati regolamentati proibiscano ai membri o ai partecipanti di offrire un accesso sponsorizzato «naked». Gli Stati membri si assicurano che i mercati regolamentati che consentono un accesso ▌ diretto al mercato dispongano di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per garantire che i membri o partecipanti possano fornire tali servizi soltanto se sono costituiti in impresa di investimento autorizzata ai sensi della presente direttiva, che siano definiti e applicati criteri adeguati relativamente all'idoneità delle persone cui può essere garantito tale accesso e che i membri o partecipanti mantengano la responsabilità per gli ordini e le operazioni eseguiti utilizzando tale servizio.

Gli Stati membri si assicurano inoltre che i mercati regolamentati fissino norme adeguate in materia di controlli e soglie di rischio sulle negoziazioni realizzate tramite tale accesso e che siano in grado di distinguere, e se necessario bloccare, gli ordini e le negoziazioni effettuati da una persona che utilizza l'accesso ▌ diretto al mercato rispetto agli ordini e le negoziazioni effettuati da un membro o partecipante.

5.  Gli Stati membri si assicurano che i mercati regolamentati garantiscano che le loro norme in materia di servizi di co-ubicazione ▌ siano trasparenti, eque e non discriminatorie.

5 bis.  Gli Stati membri si assicurano che i mercati regolamentati garantiscano che la struttura delle loro commissioni, comprensiva di commissioni di esecuzione, spese accessorie e sconti, sia trasparente, equa e non discriminatoria e che non costituisca un incentivo a effettuare, modificare o annullare ordini oppure a eseguire operazioni in modo tale da contribuire a creare condizioni di negoziazione anormali o abusi di mercato. In particolare, gli Stati membri si assicurano che i mercati regolamentati impongano obblighi di market making sulle singole azioni o su un adeguato paniere di azioni in cambio degli sconti concessi, nonché commissioni più elevate per effettuare gli ordini che vengono successivamente annullati rispetto a quelli che vengono eseguiti e per i partecipanti che presentano un elevato rapporto tra ordini annullati e ordini eseguiti e quelli che applicano una strategia di negoziazione ad alta frequenza, al fine di rispecchiare l'onere aggiuntivo sulla capacità del sistema.

Gli Stati membri consentono ai mercati regolamentati di adeguare le commissioni relative agli ordini annullati in funzione del lasso di tempo in cui l'ordine è stato mantenuto e di calibrare le commissioni in funzione dello strumento finanziario a cui si applicano.

6.  Gli Stati membri prescrivono che, su richiesta dell'autorità competente per un mercato regolamentato, quest'ultimo metta a disposizione dell'autorità competente i dati relativi al book di negoziazione o dia all'autorità competente accesso allo stesso, in modo che l'autorità sia in grado di controllare le negoziazioni.

7.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 94 per quanto riguarda le disposizioni del presente articolo e in particolare:

   a) per garantire che i sistemi di negoziazione dei mercati regolamentati siano resistenti e abbiano una capacità adeguata;
  

   c) per stabilire il rapporto massimo ▌ tra ordini non eseguiti e operazioni che può essere adottato dai mercati regolamentati, tenendo conto della liquidità dello strumento finanziario;
   d) per individuare le circostanze in cui potrebbe essere opportuno rallentare il flusso di ordini;
   e) per garantire che i servizi di co-ubicazione e la struttura delle commissioni siano trasparenti, equi e non discriminatori e che la struttura delle commissioni non incentivi a creare condizioni di negoziazione anormali o abusi di mercato;
   e bis) per determinare se un mercato regolamentato sia rilevante in termini di liquidità in tale strumento;
   e ter) per garantire che i sistemi di market making siano equi e non discriminatori e per fissare obblighi minimi in materia che i mercati regolamentati devono stabilire in fase di elaborazione di detti sistemi, nonché le condizioni nelle quali il requisito relativo al sistema di market making non è appropriato;
   e quater) per garantire una prova degli algoritmi adeguata in modo da garantire che i sistemi di negoziazione algoritmica o ad alta frequenza non possano creare o contribuire a creare condizioni di negoziazione anormali sul mercato.

Articolo 51 bis

Dimensioni dello scostamento di prezzo

1.  Gli Stati membri si assicurano che i mercati regolamentati adottino regimi in materia di dimensioni dello scostamento di prezzo nell'ambito di azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi, nonché di qualsiasi altro strumento finanziario per il quale le norme tecniche di regolamentazione sono elaborate conformemente al paragrafo 4.

2.  I regimi in materia di dimensioni dello scostamento di prezzo di cui al paragrafo 1 devono:

   a) essere calibrati in modo da riflettere il profilo di liquidità dello strumento finanziario nei diversi mercati e il differenziale medio fra la migliore quotazione di vendita e la migliore quotazione di acquisto, tenuto conto dell'opportunità di consentire prezzi ragionevolmente stabili senza limitare indebitamente un ulteriore restringimento dei differenziali;
   b) adeguare la dimensione dello scostamento di prezzo a ogni singolo strumento finanziario in modo appropriato.

3.  L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione volte a specificare le dimensioni minime dello scostamento di prezzo o i regimi in materia per specifiche azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi laddove ciò si dimostri necessario per garantire l'ordinato funzionamento dei mercati, conformemente ai fattori di cui al paragrafo 2, nonché il prezzo, i differenziali e l'entità della liquidità degli strumenti.

L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro […](57).

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.  L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione volte a specificare le dimensioni minime dello scostamento di prezzo o i regimi in materia per strumenti finanziari specifici diversi da quelli elencati al paragrafo 3, laddove ciò si dimostri necessario per garantire l'ordinato funzionamento dei mercati, conformemente ai fattori di cui al paragrafo 2, nonché il prezzo, i differenziali e l'entità della liquidità degli strumenti.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 51 ter

Sincronizzazione dell'ora di borsa

1.  Gli Stati membri obbligano tutte le sedi di negoziazione e i loro partecipanti a sincronizzare gli orologi utilizzati per registrare l'esatta data e ora degli eventi notificabili.

2.  L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il grado di accuratezza della sincronizzazione, in conformità con gli standard internazionali.

L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [...](58).

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. [Em. 4]

Articolo 52

Ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione

1.  Gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati siano dotati di regole chiare e trasparenti riguardanti l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione.

Tali regole assicurano che gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e, nel caso dei valori mobiliari, siano liberamente negoziabili.

2.  Nel caso degli strumenti derivati, le regole assicurano in particolare che le caratteristiche del contratto derivato siano compatibili con un processo ordinato di formazione del suo prezzo, nonché con l'esistenza di condizioni efficaci di regolamento.

3.  In aggiunta agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati adottino e mantengano dispositivi efficaci per verificare che gli emittenti dei valori mobiliari ammessi alla negoziazione nel mercato regolamentato rispettino gli obblighi che incombono loro ai sensi del diritto dell'Unione europea per quanto riguarda gli obblighi in materia di informativa iniziale, continuativa e ad hoc.

Gli Stati membri assicurano che i mercati regolamentati si dotino di dispositivi atti ad agevolare ai loro membri e ai loro partecipanti l'accesso alle informazioni che sono state pubblicate in base alla normativa dell'Unione europea.

4.  Gli Stati membri assicurano che i mercati regolamentati siano dotati dei dispositivi necessari per controllare regolarmente l'osservanza dei requisiti di ammissione per gli strumenti finanziari che ammettono alla negoziazione.

5.  Un valore mobiliare, una volta ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato può essere ammesso alla negoziazione in altri mercati regolamentati anche senza il consenso dell'emittente e in ottemperanza alle pertinenti disposizioni della direttiva 2003/71/CE. Questi mercati informano l'emittente di aver ammesso alla negoziazione i suoi titoli. L'emittente non è soggetto all'obbligo di fornire le informazioni di cui al paragrafo 3 direttamente ad un mercato regolamentato che abbia ammesso i suoi titoli alla negoziazione senza il suo consenso.

6.  La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 94 per specificare:

   a) le caratteristiche delle diverse categorie di strumenti che devono essere prese in considerazione dal mercato regolamentato per valutare se uno strumento sia stato emesso in modo compatibile con le condizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma ai fini dell'ammissione alla negoziazione sui diversi segmenti che il mercato gestisce;
   b) i dispositivi che il mercato regolamentato deve porre in atto perché si consideri che ha adempiuto al proprio obbligo di verificare che l'emittente di un valore mobiliare rispetti tutti i requisiti previsti dalla normativa dell'Unione europea per quanto riguarda gli obblighi in materia di informativa iniziale, continuativa e ad hoc;
   c) i dispositivi di cui il mercato regolamentato deve dotarsi a norma del paragrafo 3 per agevolare ai suoi membri e ai suoi partecipanti l'accesso alle informazioni che sono state pubblicate alle condizioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea.

Articolo 53

Sospensione e ritiro di strumenti dalla negoziazione

1.  Fatto salvo il diritto dell'autorità competente, di cui all'articolo 72, paragrafo 1, lettere d) e e), di richiedere la sospensione o il ritiro di uno strumento finanziario dalla negoziazione, il gestore del mercato regolamentato può sospendere o ritirare dalla negoziazione gli strumenti finanziari che cessano di rispettare le regole del mercato regolamentato, a meno che tale misura non rischi di causare un danno significativo agli interessi degli investitori o al funzionamento ordinato del mercato.

Gli Stati membri prescrivono che il gestore di un mercato regolamentato che sospende o ritira dalle negoziazioni uno strumento finanziario renda pubblica la propria decisione, la comunichi agli altri mercati regolamentati, ai sistemi multilaterali di negoziazione e ai sistemi organizzati di negoziazione che negoziano lo stesso strumento finanziario e comunichi le informazioni pertinenti all'autorità competente. Quest'ultima è tenuta ad informarne le autorità competenti degli altri Stati membri.

Le autorità competenti competetnti per uno strumento finanziario ai sensi dell'articolo 2, punto 7, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione chiedono al più presto la sospensione o il ritiro di tale strumento finanziario dalla negoziazione nei mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e nei sistemi organizzati di negoziazione che operano sotto la loro vigilanza, nonché la sua sospensione o il ritiro conformemente al paragrafo 2, qualora questi siano dovuti alla mancata divulgazione di informazioni riguardanti l'emittente o lo strumento finanziario.

2.  Un'autorità competente che chiede di sospendere o ritirare uno strumento finanziario dalla negoziazione in uno o più mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione conformemente al paragrafo 1 rende immediatamente pubblica la propria decisione e informa l'AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri. Salvo quando ciò possa compromettere in modo significativo gli interessi degli investitori o l'ordinato funzionamento del mercato interno, le autorità competenti degli altri Stati membri chiedono la sospensione o il ritiro di tale strumento finanziario dalla negoziazione nei mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e nei sistemi organizzati di negoziazione che operano sotto la loro vigilanza.

3.  L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare il formato e la tempistica delle comunicazioni e pubblicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [...](59).

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 94 per specificare l'elenco di circostanze che possono compromettere seriamente gli interessi degli investitori, per precisare il concetto di «al più presto» e di ordinato funzionamento del mercato interno, di cui ai paragrafi 1 e 2, e per determinare gli aspetti relativi alla mancata comunicazione di informazioni relative all'emittente o allo strumento finanziario di cui al paragrafo 1, inclusa la procedura necessaria per revocare la sospensione di uno strumento finanziario dalla negoziazione.

Articolo 54

Collaborazione e scambio di informazioni per i mercati regolamentati

1.  Gli Stati membri prescrivono che, in relazione a uno strumento finanziario, un gestore di un mercato regolamentato informi immediatamente gli operatori di altri mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione in caso di:

   a) condizioni di negoziazione anormali;

▌ e

   c) disfunzioni dei sistemi.

1 bis.  Gli Stati membri si assicurano che il gestore di un mercato regolamentato che identifichi una condotta che potrebbe indicare un comportamento abusivo ai sensi del regolamento (UE) n. …/… [MAR] ne informi immediatamente l'autorità competente designata a norma dell'articolo 16 di detto regolamento o l'organismo al quale sono stati delegati i poteri dell'autorità competente conformemente all'articolo 17 di detto regolamento, al fine di facilitare la sorveglianza trasversale dei mercati in tempo reale.

2.  L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare le circostanze che fanno scattare il requisito di informazione di cui al paragrafo 1.

L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [...](60).

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente ▌ agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 55

Accesso ai mercati regolamentati

1.  Gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati stabiliscano, applichino e mantengano regole trasparenti e non discriminatorie, basate su criteri oggettivi, per quanto riguarda l'accesso al mercato regolamentato o l'acquisizione della qualità di membro.

2.  Tali regole specificano gli obblighi imposti ai membri o ai partecipanti derivanti:

   a) dall'istituzione e dalla gestione del mercato regolamentato;
   b) dalle disposizioni riguardanti le operazioni eseguite nel mercato;
   c) dagli standard professionali imposti al personale delle imprese di investimento o dagli enti creditizi che sono operanti nel mercato;
   d) dalle condizioni stabilite, per i membri o partecipanti diversi dalle imprese di investimento e dagli enti creditizi, a norma del paragrafo 3;
   e) dalle regole e procedure per la compensazione e il regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato.

3.  I mercati regolamentati possono ammettere in qualità di membri o partecipanti le imprese di investimento, gli enti creditizi autorizzati in virtù della direttiva 2006/48/CE e chiunque:

   a) goda di sufficiente buona reputazione;
   b) disponga di un livello sufficiente di capacità di negoziazione, di competenza ed esperienza;
   c) disponga, se del caso, di adeguati dispositivi organizzativi;
   d) disponga di risorse sufficienti per il ruolo che deve svolgere, tenendo conto delle varie disposizioni finanziarie eventualmente fissate dal mercato regolamentato per garantire l'adeguato regolamento delle operazioni.

4.  Gli Stati membri assicurano che per le operazioni concluse su un mercato regolamentato i membri e i partecipanti non siano tenuti ad applicarsi reciprocamente gli obblighi prescritti agli articoli 24, 25, 27 e 28. Tuttavia, i membri o i partecipanti di un mercato regolamentato applicano gli obblighi previsti agli articoli 24, 25, 27 e 28 per quanto concerne i loro clienti quando, operando per conto di questi ultimi, ne eseguono gli ordini su un mercato regolamentato.

5.  Gli Stati membri assicurano che le regole in materia di accesso ai mercati regolamentati o di acquisizione della qualità di membro prevedano la partecipazione diretta o remota delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

6.  Senza imporre ulteriori obblighi di legge o amministrativi, ciascuno Stato membro autorizza i mercati regolamentati degli altri Stati membri a dotarsi nel suo territorio di dispositivi appropriati per facilitare l'accesso e la negoziazione in tali mercati ai loro membri e partecipanti remoti stabiliti nel suo territorio.

Il mercato regolamentato comunica all'autorità competente del suo Stato membro d'origine lo Stato membro in cui intende predisporre tali dispositivi. L'autorità competente dello Stato membro d'origine trasmette, entro un mese, detta informazione allo Stato membro in cui il mercato regolamentato intende predisporre tali dispositivi. L'AESFEM può chiedere l'accesso a tali informazioni conformemente alla procedura e alle condizioni di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, l'autorità competente dello Stato membro d'origine del mercato regolamentato comunica in tempi ragionevoli l'identità dei membri o dei partecipanti del mercato regolamentato stabiliti in tale Stato membro

7.  Gli Stati membri prescrivono che i gestori dei mercati regolamentati comunichino regolarmente alle autorità competenti di tali mercati gli elenchi dei rispettivi membri e partecipanti.

Articolo 56

Controllo dell'ottemperanza alle regole dei mercati regolamentati e ad altri obblighi di legge

1.  Gli Stati membri prescrivono che i mercati regolamentati predispongano e mantengano dispositivi e procedure efficaci per il controllo regolare dell'ottemperanza alle loro regole da parte dei loro membri o partecipanti. I mercati regolamentati controllano gli ordini effettuati e annullati e le operazioni ▌ eseguite dai loro membri o partecipanti nel quadro dei loro sistemi, al fine di rilevare le infrazioni a tali regole, le condizioni di negoziazione anormali o i comportamenti riconducibili ad abusi di mercato. Essi mettono altresì a disposizione le risorse necessarie per garantire l'efficacia di tali controlli.

2.  Gli Stati membri prescrivono che i gestori dei mercati regolamentati segnalino all'autorità competente del mercato regolamentato le infrazioni significative alle loro regole o le condizioni di negoziazione anormali o i comportamenti riconducibili ad abusi di mercato. Gli Stati membri prescrivono inoltre che i gestori dei mercati regolamentati comunichino senza ritardo le informazioni pertinenti all'autorità competente per le indagini e il perseguimento degli abusi di mercato nel mercato regolamentato e le offrano piena assistenza nell'investigare e perseguire gli abusi di mercato commessi nei loro sistemi o per loro tramite.

Articolo 57

Disposizioni riguardanti gli accordi di controparte centrale e di compensazione e di regolamento

1.  Gli Stati membri non vietano ai mercati regolamentati di concludere con una controparte centrale o una stanza di compensazione e un sistema di regolamento di un altro Stato membro gli accordi necessari per prevedere la compensazione e/o il regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti a tali mercati nel quadro dei loro sistemi.

2.  L'autorità competente per il mercato regolamentato non può opporsi al ricorso ad una controparte centrale, ad una stanza di compensazione e/o a sistemi di regolamento di un altro Stato membro salvo qualora possa dimostrare che ciò è necessario per preservare il funzionamento ordinato del predetto mercato e tenuto conto delle condizioni fissate dall'articolo 39, paragrafo 2, per i sistemi di regolamento.

Per evitare un'indebita duplicazione dei controlli l'autorità competente terrà conto del controllo/della vigilanza già esercitati sul sistema di compensazione e di regolamento dalle banche centrali nazionali in veste di controllori dei sistemi di compensazione e di regolamento o da altre autorità preposte alla vigilanza competenti per tali sistemi.

Articolo 58

Elenco dei mercati regolamentati

Ciascuno Stato membro compila l'elenco dei mercati regolamentati di cui è lo Stato membro d'origine e lo comunica agli altri Stati membri e all'AESFEM. Esso provvede altresì a comunicare ogni modifica del predetto elenco. L'AESFEM pubblica sul suo sito web l'elenco di tutti i mercati regolamentati e ne cura l'aggiornamento.

TITOLO IV

LIMITI DI POSIZIONE, CONTROLLI E NOTIFICHE

Articolo 59

Limiti di posizione e controlli

1.  Gli Stati membri si assicurano che i mercati regolamentati e i gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione che ammettono alla negoziazione o negoziano derivati su merci applichino limiti alla quantità di contratti o posizioni che possono essere conclusi o detenuti da qualsiasi membro o partecipante al mercato in un lasso di tempo specificato ▌ allo scopo di:

   a) garantire la liquidità;
   b) prevenire gli abusi di mercato; o
   c) favorire condizioni ordinate di formazione dei prezzi e regolamento;
   c bis) promuovere la convergenza tra i prezzi dei derivati nel mese di consegna e i «prezzi a pronti» delle merci sottostanti, fatta salva la determinazione del prezzo nel mercato delle merci sottostanti;
   c ter) impedire l'accumulo di posizioni perturbatrici del mercato.

I limiti di cui al primo comma si applicano ai contratti regolati a pronti e fisicamente, sono trasparenti e non discriminatori, specificano le persone a cui si applicano e le eventuali esenzioni e tengono conto della natura e della composizione dei partecipanti al mercato e dell'utilizzo che essi fanno dei contratti ammessi alla negoziazione. Essi specificano altresì chiare soglie quantitative, quali il numero massimo di posizioni nette che può essere concluso o detenuto da una persona in uno specifico lasso di tempo, tenendo conto delle caratteristiche del mercato dei derivati, compresa la liquidità, e del mercato delle merci sottostante, incluse le modalità di produzione, consumo e trasporto verso il mercato. Essi non si applicano alle posizioni che riducono, in una maniera oggettivamente misurabile, i rischi direttamente connessi alle attività commerciali.

1 bis.  Per le posizioni che riducono, in una maniera oggettivamente misurabile, i rischi direttamente connessi alle attività commerciali è introdotto un sistema di controllo delle posizioni. Tale controllo è effettuato dai mercati regolamentati e dai gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione, conformemente alle disposizioni seguenti:

   a) i membri e i partecipanti ai mercati regolamentati, ai sistemi multilaterali di negoziazione e ai sistemi organizzati di negoziazione devono comunicare alle rispettive sedi di negoziazione informazioni dettagliate sulle loro posizioni, a norma dell'articolo 60, paragrafo 2;
   b) i mercati regolamentati, come pure i gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione possono chiedere ai membri e ai partecipanti informazioni riguardanti tutta la documentazione pertinente in relazione all'entità o alle finalità di una posizione o esposizione aperta mediante uno strumento derivato su merci;
   c) dopo l'esame delle informazioni ricevute a norma delle lettere a) e b), i mercati regolamentati, come pure i gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione possono chiedere ai membri o ai partecipanti al mercato interessati di adottare misure atte a eliminare la posizione o esposizione in derivati su merci o a ridurne l'entità oppure adottare essi stessi tali misure, se ciò è necessario per assicurare l'integrità e l'ordinato funzionamento dei mercati interessati;
   d) dopo l'esame delle informazioni ricevute a norma delle lettere a) e b), i mercati regolamentati, come pure i gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione possono, se le misure di cui alla lettera c) non sono sufficienti, limitare la capacità dei membri o dei partecipanti al mercato di concludere un contratto derivato su merci, anche introducendo limiti non discriminatori supplementari sulle posizioni che i membri o partecipanti al mercato possono aprire in uno specifico lasso di tempo, se ciò è necessario per assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 o l'integrità e l'ordinato funzionamento dei mercati interessati;
   e) i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione, a norma del paragrafo 2, informano le autorità competenti in merito alle informazioni dettagliate ricevute ai sensi delle lettere da b) a d) e alle misure adottate;
   f) le autorità competenti aggregano i dati ricevuti dalle diverse sedi di negoziazione e, ove necessario, chiedono ai membri o ai partecipanti al mercato di ridurre la loro posizione aggregata conformemente al paragrafo 3.

1 ter.  I mercati regolamentati e i gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione che ammettono alla negoziazione o negoziano derivati su merci possono applicare misure supplementari in relazione ai contratti e alle posizioni per i quali sono stabiliti limiti conformemente al paragrafo 1, se ciò è necessario per assicurare l'integrità e l'ordinato funzionamento dei mercati interessati. Le autorità competenti possono inoltre assicurarsi che mercati regolamentati e i gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione che ammettono alla negoziazione o negoziano derivati su merci applichino tali misure supplementari, se ciò è necessario per assicurare l'integrità e l'ordinato funzionamento dei mercati.

2.  I mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione comunicano alle rispettive autorità competenti informazioni dettagliate sui limiti o i controlli delle posizioni. L'autorità competente trasmette le stesse informazioni all'AESFEM, che pubblica e tiene aggiornata sul proprio sito una banca dati con informazioni sintetiche sui limiti di posizione in vigore.

2 bis.  L'AESFEM esamina regolarmente i dati ricevuti conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 60, paragrafi 1 e 1 bis, e valuta la necessità di applicare altre misure in relazione alle posizioni che riducono, in una maniera oggettivamente misurabile, i rischi direttamente connessi alle attività commerciali, oltre a quelle previste dal paragrafo 1 bis del presente articolo, al fine di assicurare l'integrità e l'ordinato funzionamento dei mercati.

Qualora ritenga che tali misure siano necessarie, l'AESFEM presenta alla Commissione una relazione motivata, nella quale descrive le misure proposte e i motivi per cui sono necessarie, e la trasmette senza indugio al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.  L'AESFEM elabora norme tecniche di regolamentazione per determinare i limiti di cui al paragrafo 1 e per precisare ulteriormente il controllo delle posizioni di cui al paragrafo 1 bis, in particolare i limiti sulla quantità di contratti o posizioni nette che possono essere conclusi o detenuti da qualsiasi persona in un lasso di tempo specificato, i metodi di calcolo delle posizioni detenute direttamente o indirettamente dalle persone, le modalità di applicazione di tali limiti, compresa la posizione aggregata nelle sedi di negoziazione e i criteri per stabilire se una posizione può essere considerata come idonea a ridurre direttamente i rischi direttamente connessi alle attività commerciali.

I limiti, che distinguono inoltre tra classi di partecipanti al mercato, e i controlli di posizione tengono conto delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis e delle regole fissate dai mercati regolamentati, dai sistemi multilaterali di negoziazione e dai sistemi organizzati di negoziazione.

Dopo aver svolto una consultazione pubblica, l'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro […](61).

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

I limiti e i controlli di posizione determinati nelle norme tecniche di regolamentazione prevalgono inoltre su qualsiasi misura imposta dalle autorità competenti a norma dell'articolo 72, lettera g), della presente direttiva.

4.  Le autorità competenti non impongono limiti ▌ più restrittivi di quelli adottati a norma del paragrafo 3, salvo in casi eccezionali in cui essi siano debitamente giustificati e proporzionati, tenendo conto della liquidità del mercato specifico e dell'ordinato funzionamento del mercato. Le restrizioni sono valide per un periodo iniziale che non può superare i sei mesi a decorrere dalla data della loro pubblicazione sul sito dell'autorità competente interessata. La restrizione in oggetto può essere prorogata per ulteriori periodi non superiori a sei mesi ciascuno se continuano a sussistere i motivi che hanno determinato la restrizione. Se non è rinnovata decorso tale periodo di sei mesi, la restrizione decade automaticamente.

Le autorità competenti notificano all'AESFEM l'adozione di limiti più restrittivi di quelli adottati a norma del paragrafo 3. La notifica illustra le ragioni che hanno portato all'adozione di limiti più restrittivi. Entro 24 ore l'AESFEM si pronuncia sulla necessità della misura in oggetto alla luce dell'eccezionalità del caso. Il parere viene pubblicato sul sito internet dell'AESFEM.

Qualora un'autorità competente imponga limiti in contrasto con il parere dell'AESFEM, pubblica immediatamente sul proprio sito web una comunicazione in cui spiega le ragioni che l'hanno indotta a prendere tale decisione.

Articolo 60

Comunicazione della posizione in base alle categorie di operatori

1.  Gli Stati membri si assicurano che i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione che ammettono alla negoziazione o negoziano derivati su merci o quote di emissione o strumenti derivati sulle stesse:

   a) pubblichino una relazione settimanale indicante le posizioni aggregate detenute dalle differenti categorie di operatori per i differenti strumenti finanziari negoziati sulle loro piattaforme in conformità del paragrafo 3 e la trasmettano all'autorità competente e all'AESFEM;
   b) su richiesta, forniscano all'autorità competente una ripartizione completa delle posizioni di alcuni o tutti i membri o partecipanti al mercato, incluse le posizioni detenute per conto dei loro clienti.
   L'obbligo di cui alla lettera a) si applica soltanto quando sia il numero degli operatori sia le loro posizioni aperte in un dato strumento finanziario superano le soglie minime.

1 bis.  Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento che negoziano strumenti derivati su merci o quote di emissione o loro derivati al di fuori di una sede di negoziazione forniscano all'autorità competente, su richiesta, una ripartizione completa delle loro posizioni, a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. …/... [MiFIR] e, ove applicabile, dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1227/2011.

2.  Per consentire la pubblicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri impongono ai membri e ai partecipanti ai mercati regolamentati, ai sistemi multilaterali di negoziazione e ai sistemi organizzati di negoziazione di comunicare alle rispettive sedi di negoziazione informazioni dettagliate sulle loro posizioni in tempo reale, comprese quelle detenute per conto dei loro clienti.

3.  I membri, i partecipanti e i relativi clienti sono classificati dai mercati regolamentati, dai sistemi multilaterali di negoziazione e dai sistemi organizzati di negoziazione in base alla natura della loro attività principale, tenendo conto di eventuali autorizzazioni applicabili, come:

   a) imprese di investimento, quali definite dalla direttiva 2004/39/CE, o enti creditizi, quali definiti dalla direttiva 2006/48/CE;
   b) fondi di investimento, sia in forma di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), quali definiti dalla direttiva 2009/65/CE, sia di gestori di fondi di investimento alternativi, quali definiti dalla direttiva 2011/61/UE;
   c) altri istituti finanziari, comprese le imprese di assicurazione e di riassicurazione, quali definite dalla direttiva 2009/138/CE, e gli enti pensionistici aziendali o professionali, quali definiti dalla direttiva 2003/41/CE;
   d) le imprese commerciali;
   e) nel caso delle quote di emissione e dei relativi strumenti derivati, gli operatori per i quali sussiste l'obbligo di conformarsi alle disposizioni della direttiva 2003/87/CE.
   Le relazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), specificano le posizioni lunghe e corte per categoria di operatori, le modifiche intervenute rispetto alla precedente relazione, la percentuale del totale delle posizioni aperte rappresentata da ciascuna categoria e il numero di operatori in ciascuna categoria.
   Le relazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 1 bis operano anche una distinzione fra:
   a) le posizioni identificate come atte a ridurre, in una maniera oggettivamente misurabile, i rischi direttamente connessi alle attività commerciali; e
   b) le altre posizioni.

4.  L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato standard delle relazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 1 bis, e il contenuto delle informazioni da trasmettere conformemente al paragrafo 2.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [...](62).

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente ▌ all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Nel caso delle quote di emissione e dei relativi strumenti derivati, la notifica non pregiudica gli obblighi di conformità previsti dalla direttiva 2003/87/CE.

4 bis.  L'AESFEM sviluppa progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le misure volte a esigere che tutte le relazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), siano trasmesse all'AESFEM con cadenza settimanale definita e permettere a quest'ultima di centralizzarne la pubblicazione.

L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [...]*.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 94 con riguardo alle misure per specificare le soglie di cui al paragrafo 1, ultimo comma e di definire ulteriormente le categorie di membri, partecipanti o clienti, di cui al paragrafo 3.

5 bis.  L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le misure volte a esigere che tutte le relazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), siano trasmesse all'AESFEM con cadenza settimanale definita e permettere a quest'ultima di centralizzarne la pubblicazione.

L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [...](63).

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

TITOLO V

Servizi di comunicazione dati

Sezione 1

Procedure di autorizzazione per i fornitori di servizi di comunicazione dati

Articolo 61

Requisiti per l'autorizzazione

1.  Gli Stati membri prescrivono che la fornitura di servizi di comunicazione dati di cui all'allegato I, sezione D, in quanto occupazione o attività regolari, sia soggetta ad autorizzazione preventiva in conformità delle disposizioni della presente sezione. L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine designata a norma dell'articolo 69.

2.  In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri consentono che qualsiasi gestore di un mercato sia autorizzato a gestire i servizi di comunicazione dati di un sistema di pubblicazione autorizzato (APA), un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP) e un meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM), previa verifica della loro conformità con le disposizioni del presente titolo. Tale servizio viene inserito nella loro autorizzazione.

3.  Gli Stati membri registrano tutti i fornitori di servizi di comunicazione dati. Il registro è accessibile al pubblico e contiene informazioni sui servizi per i quali i fornitori di servizi di comunicazione dati sono autorizzati. Il registro è aggiornato regolarmente. Ogni autorizzazione è notificata all'AESFEM.

L'AESFEM redige un elenco di tutti i fornitori di servizi di comunicazione dati dell'Unione europea, contenente informazioni sui servizi per i quali i fornitori di servizi di comunicazione dati sono autorizzati, e lo aggiorna regolarmente. L'AESFEM pubblica l'elenco sul suo sito web e ne cura l'aggiornamento.

Qualora un'autorità competente abbia revocato un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 64, la revoca è pubblicata nell'elenco per un periodo di cinque anni.

Articolo 62

Ambito di applicazione dell'autorizzazione

1.  Lo Stato membro d'origine garantisce che nell'autorizzazione siano specificati i servizi che i fornitori di servizi di comunicazione dati sono autorizzati a prestare. I fornitori di servizi di comunicazione dati che intendano ampliare la propria attività aggiungendovi altri servizi di comunicazione dati presentano una richiesta di estensione dell'autorizzazione.

2.  L'autorizzazione è valida in tutta l'Unione europea e consente ai fornitori di servizi di comunicazione dati di prestare in tutta l'Unione europea i servizi per i quali sono stati autorizzati.

Articolo 63

Procedure per la concessione e il rifiuto dell'autorizzazione

1.  L'autorità competente non concede l'autorizzazione se prima non si è pienamente assicurata che il richiedente soddisfi tutti i requisiti derivanti dalle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva.

2.  Il fornitore di servizi di comunicazione dati fornisce tutte le informazioni – compreso un programma di attività che indichi in particolare i tipi di servizi previsti e la struttura organizzativa – di cui l'autorità competente necessita per accertarsi che tale fornitore abbia adottato, al momento dell'autorizzazione iniziale, tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente titolo.

3.  Il richiedente riceve, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, comunicazione del rilascio o del rifiuto dell'autorizzazione.

4.  L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare:

   a) le informazioni da fornire alle autorità competenti conformemente al paragrafo 2, compreso il programma di attività;
   b) le informazioni da inserire nelle notifiche di cui all'articolo 65, paragrafo 4.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro [...](64).

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5.  L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la notifica o la trasmissione di informazioni di cui al paragrafo 2 e all'articolo 65, paragrafo 4.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [...](65).

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 64

Revoca dell'autorizzazione

L'autorità competente può revocare l'autorizzazione rilasciata a un fornitore di servizi di comunicazione dati se quest'ultimo:

   a) non si avvale dell'autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o non ha prestato servizi di comunicazione dati nel corso dei sei mesi precedenti, a meno che lo Stato membro interessato non abbia disposto la decadenza dell'autorizzazione in tali casi;
   b) ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
   c) non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione;
   d) ha violato in modo grave o sistematico le disposizioni della presente direttiva.

Articolo 65

Requisiti per l'organo di amministrazione di un fornitore di servizi di comunicazione dati

1.  I membri dell'organo di amministrazione di un fornitore di servizi di comunicazione dati soddisfano sempre i requisiti di onorabilità e possiedono le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie, e dedicano tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni.

L'organo di amministrazione possiede collettivamente conoscenze, competenze e esperienze adeguate per essere in grado di comprendere le attività del fornitore di servizi di comunicazione dati. Ciascun membro dell'organo di amministrazione agisce con onestà, integrità e indipendenza di giudizio per poter valutare e contestare effettivamente le decisioni degli alti dirigenti.

Se un gestore del mercato chiede l'autorizzazione per gestire un APA, un CTP o un ARM e i membri dell'organo di amministrazione dell'APA, CTP o ARM sono gli stessi dell'organo di amministrazione del mercato regolamentato, tali membri sono tenuti al rispetto dei requisiti di cui al primo comma.

2.  L'AESFEM elabora, entro [...](66), orientamenti per valutare l'idoneità dei membri dell'organo di amministrazione di cui al paragrafo 1, tenendo conto dei diversi ruoli e funzioni svolti dagli stessi nonché della necessità di evitare conflitti d'interesse tra i membri dell'organo di amministrazione e gli utenti di APA, CTP o ARM.

2 bis.  Fatti salvi i loro ordinamenti giuridici, gli Stati membri garantiscono che, qualora si asserisca che un membro del consiglio di amministrazione abbia violato le disposizioni o abbia commesso un'infrazione su questioni rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva o del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR], il membro in questione possa essere sottoposto a procedimento penale e civile.

3.  Gli Stati membri impongono ai fornitori di servizi di comunicazione dati di notificare alle autorità competenti l'identità di tutti i membri del proprio organo di amministrazione e tutti i cambiamenti relativi alla composizione dello stesso, nonché tutte le informazioni necessarie a valutare se l'impresa è conforme alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

4.  L'organo di amministrazione di un fornitore di servizi di comunicazione è in grado di assicurare che l'impresa sia gestita in modo sano e prudente, tale da promuovere l'integrità del mercato e gli interessi dei suoi clienti.

5.  L'autorità competente rifiuta l'autorizzazione se non è certa che le persone che dirigeranno effettivamente l'attività del fornitore di servizi di comunicazione dati abbiano onorabilità e professionalità sufficienti o laddove esistano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che i cambiamenti proposti nella direzione del fornitore di servizi ne mettano a repentaglio la gestione sana e prudente e non consentano di tenere adeguatamente conto degli interessi dei clienti e dell'integrità del mercato.

Sezione 2

condizioni relative agli apa

Articolo 66

Requisiti organizzativi

1.  Lo Stato membro d'origine prescrive che i meccanismi di pubblicazione autorizzati adottino politiche e disposizioni adeguate per rendere pubbliche le informazioni di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR] quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, e a condizioni commerciali ragionevoli. Le informazioni sono comunicate gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione di un'operazione. Lo Stato membro d'origine prescrive che gli APA siano in grado di comunicare in modo efficiente e coerente tali informazioni, in modo tale da garantire un rapido accesso alle stesse, su base non discriminatoria e in un formato tale da facilitare il consolidamento delle informazioni con dati simili provenienti da altre fonti.

1 bis.  Le informazioni rese pubbliche dall'APA conformemente al paragrafo 1 indicano quantomeno le informazioni seguenti:

   a) l'identificativo dello strumento finanziario;
   b) il prezzo al quale è stata conclusa l'operazione;
   c) il volume dell'operazione;
   d) l'ora in cui è avvenuta l'operazione;
   e) l'ora in cui è stata comunicata l'operazione;
   f) il prezzo dell'operazione;
   g) la sede di negoziazione o l'internalizzatore sistematico in cui è stata eseguita l'operazione o, altrimenti, il codice «OCT»;
   h) se del caso, l'indicazione che l'operazione era soggetta a condizioni specifiche.

2.  Lo Stato membro d'origine prescrive che gli APA adottino e mantengano disposizioni amministrative efficaci al fine di evitare conflitti di interesse con i clienti. In particolare, un APA che opera anche come gestore del mercato o come impresa di investimento tratta tutte le informazioni raccolte in modo non discriminatorio e applica e mantiene dispositivi adeguati per tenere separate le differenti aree di attività.

3.  Lo Stato membro d'origine prescrive che gli APA adottino efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza dei mezzi per il trasferimento delle informazioni, a minimizzare i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e prevenire la fuga di informazioni prima della pubblicazione. Gli APA mantengono risorse adeguate e si dotano di dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri servizi in ogni momento.

4.  Lo Stato membro d'origine prescrive che gli APA si avvalgano di sistemi che permettono di verificare efficacemente la completezza dei rendiconti delle operazioni, identificare omissioni ed errori palesi e richiedere la ritrasmissione di eventuali rendiconti errati.

5.  Al fine di garantire un'armonizzazione coerente delle disposizioni del paragrafo 1, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare formati, standard di dati e modalità tecniche comuni per facilitare il consolidamento delle informazioni di cui al paragrafo 1.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro [...](67).

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 94 per chiarire cosa s'intenda per «condizioni commerciali ragionevoli» alle quali rendere pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1.

7.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 94 per specificare:

   a) i mezzi con i quali i meccanismi di pubblicazione autorizzati possono conformarsi agli obblighi in materia di informazione di cui al paragrafo 1;
   b) il contenuto delle informazioni pubblicate a norma del paragrafo 1.

Sezione 3

condizioni relative ai ctp

Articolo 67

Requisiti organizzativi

1.  Lo Stato membro d'origine prescrive che i fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione adottino politiche e disposizioni adeguate per raccogliere le informazioni rese pubbliche in conformità degli articoli 5 e 19 del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR], consolidarle in un flusso continuo di dati elettronici e renderle pubbliche quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, e a condizioni commerciali ragionevoli, indicando quantomeno gli aspetti seguenti:

   a) l'identificativo dello strumento finanziario;
   b) il prezzo al quale è stata conclusa l'operazione;
   c) il volume dell'operazione;
   d) l'ora in cui è avvenuta l'operazione;
   e) l'ora in cui è stata comunicata l'operazione;
   f) la misura del prezzo dell'operazione;
   g) la sede di negoziazione o l'internalizzatore sistematico in cui è stata eseguita l'operazione o, altrimenti, il codice «OCT»;
   g bis) se del caso, il sistema automatizzato di negoziazione che ha generato l'operazione;
   h) se del caso, l'indicazione che l'operazione era soggetta a condizioni specifiche.

Le informazioni sono comunicate gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione di un'operazione. Lo Stato membro d'origine prescrive che i CTP siano in grado di comunicare in modo efficiente e coerente tali informazioni, in modo tale da garantire un rapido accesso alle stesse, su base non discriminatoria e in un formato facilmente accessibile e utilizzabile da parte dei partecipanti al mercato.

2.  Lo Stato membro d'origine prescrive che i CTP adottino politiche e disposizioni adeguate per raccogliere le informazioni rese pubbliche in conformità degli articoli 9 e 20 del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR], consolidarle in un flusso continuo di dati elettronici e renderle pubbliche quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, e a condizioni commerciali ragionevoli, indicando quantomeno gli aspetti seguenti:

   a) l'identificativo o le caratteristiche identificative dello strumento finanziario;
   b) il prezzo al quale è stata conclusa l'operazione;
   c) il volume dell'operazione;
   d) l'ora in cui è avvenuta l'operazione;
   e) l'ora in cui è stata comunicata l'operazione;
   f) la misura del prezzo dell'operazione;
   g) la sede di negoziazione o l'internalizzatore sistematico in cui è stata eseguita l'operazione o, altrimenti, il codice «OCT»;
   h) se del caso, l'indicazione che l'operazione era soggetta a condizioni specifiche.

Le informazioni sono comunicate gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione di un'operazione. Lo Stato membro d'origine prescrive che i CTP siano in grado di comunicare in modo efficiente e coerente tali informazioni, in modo tale da garantire un rapido accesso alle stesse, su base non discriminatoria e in formati generalmente accettati che siano interoperabili e facilmente accessibili e utilizzabili da parte dei partecipanti al mercato.

3.  Lo Stato membro d'origine prescrive che i CTP garantiscano che i dati forniti sono consolidati ▌ per tutti i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione, i sistemi organizzati di negoziazione e i meccanismi di pubblicazione autorizzati e per gli strumenti finanziari specificati negli atti delegati di cui al paragrafo 8, lettera c).

4.  Lo Stato membro d'origine prescrive che i CTP adottino e mantengano disposizioni amministrative efficaci al fine di evitare conflitti di interesse. In particolare, i gestori del mercato o gli APA, che gestiscono inoltre un sistema consolidato di pubblicazione, trattano tutte le informazioni raccolte in modo non discriminatorio e applicano e mantengono dispositivi adeguati per tenere separate differenti aree di attività.

5.  Lo Stato membro d'origine prescrive che i CTP adottino efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza dei mezzi per il trasferimento delle informazioni e a minimizzare i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato. Lo Stato membro d'origine prescrive che i CTP mantengano risorse adeguate e si dotino di dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri servizi in ogni momento.

6.  Al fine di garantire un'armonizzazione coerente delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare standard e formati dei dati per le informazioni da pubblicare in conformità degli articoli 5, 9, 19 e 20 del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR], compresi l'identificativo dello strumento, il prezzo, la quantità, l'ora, la misura del prezzo, l'identificativo della sede di negoziazione e l'indicazione delle condizioni specifiche cui era soggetta l'operazione, come pure le modalità tecniche per favorire una divulgazione efficiente e coerente delle informazioni così da garantirne la facilità di accesso e di utilizzo per i partecipanti al mercato, come indicato ai paragrafi 1 e 2, compresa l'indicazione dei servizi supplementari che potrebbero essere forniti dai CTP per incrementare l'efficienza del mercato.

L'AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro [...](68) in relazione alle informazioni pubblicate in conformità degli articoli 5 e 19 del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR] e entro [...](69)* in relazione alle informazioni pubblicate in conformità degli articoli 9 e 20 del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7.  La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell'articolo 94 con riguardo alle misure per chiarire cosa s'intenda per «condizioni commerciali ragionevoli» alle quali fornire l'accesso ai flussi di dati di cui ai paragrafi 1 e 2.

8.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 94 con riguardo alle misure che specificano:

   a) i mezzi con i quali i CTP possono conformarsi agli obblighi in materia di informazione di cui ai paragrafi 1 e 2;
   b) il contenuto delle informazioni pubblicate a norma dei paragrafi 1 e 2;
   c) ▌ gli strumenti finanziari le cui informazioni devono essere pubblicate nel flusso di dati;
   d) altri mezzi per garantire che i dati pubblicati dai differenti CTP siano coerenti e consentano una mappatura organica e riferimenti incrociati con dati analoghi provenienti da altre fonti nonché l'aggregazione a livello di Unione europea.

Articolo 67 bis

Banca dati unica consolidata

1.  Entro […](70)**, l'AESFEM trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione un parere in merito alla disponibilità di informazioni post-negoziazione di alta qualità rese pubbliche a norma degli articoli 5 e 19 del regolamento (UE) n. .../... [MiFIR] in un formato consolidato che rifletta l'intero mercato sulla base di norme comprensibili e a costi ragionevoli.

2.  Se ritiene che le informazioni post-negoziazione rese pubbliche a norma degli articoli 5 e 19 non siano disponibili, non siano di alta qualità o non riflettano l'intero mercato, l'AESFEM esprime un parere negativo.

3.  Entro tre mesi dal ricevimento di un parere negativo di cui al paragrafo 2, la Commissione adotta un atto delegato, conformemente all'articolo 94, concernente misure che specificano l'istituzione di una singola entità incaricata della gestione di un sistema consolidato di pubblicazione delle informazioni post-negoziazione rese pubbliche a norma degli articoli 5 e 19.

4.  Entro […](71), l'AESFEM trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione un parere in merito alla disponibilità di informazioni post-negoziazione di alta qualità rese pubbliche a norma degli articoli 9 e 20 del regolamento (UE) n. .../... [MiFIR] in un formato consolidato che rifletta l'intero mercato sulla base di norme comprensibili e a costi ragionevoli.

5.  Se ritiene che le informazioni post-negoziazione rese pubbliche a norma degli articoli 9 e 20 non siano disponibili, non siano di alta qualità o non riflettano l'intero mercato, l'AESFEM esprime un parere negativo.

6.  Entro tre mesi dal ricevimento di un parere negativo a norma del paragrafo 5, la Commissione adotta un atto delegato, conformemente all'articolo 94, concernente misure che specificano l'istituzione di una singola entità incaricata della gestione di un sistema consolidato di pubblicazione delle informazioni post-negoziazione rese pubbliche a norma degli articoli 9 e 20.

Sezione 4

condizioni relative agli arm

Articolo 68

Requisiti organizzativi

1.  Lo Stato membro d'origine prescrive che i meccanismi di notifica autorizzati (ARM) adottino politiche e disposizioni adeguate per riferire le informazioni di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR] il più rapidamente possibile e comunque non oltre la chiusura del successivo giorno lavorativo. Tali informazioni sono comunicate conformemente ai requisiti di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR] a condizioni commerciali ragionevoli.

2.  Lo Stato membro d'origine prescrive che gli ARM adottino e mantengano disposizioni amministrative efficaci al fine di evitare conflitti di interesse con i clienti. In particolare, un ARM che opera anche come gestore del mercato o come impresa di investimento tratta tutte le informazioni raccolte in modo non discriminatorio e applica e mantiene dispositivi adeguati per tenere separate le differenti aree di attività.

3.  Lo Stato membro d'origine prescrive che gli ARM adottino efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza dei mezzi per il trasferimento delle informazioni, a minimizzare i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e prevenire la fuga di informazioni ▌. Lo Stato membro d'origine prescrive che gli ARM mantengano risorse adeguate e si dotino di dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri servizi in ogni momento.

4.  Lo Stato membro d'origine prescrive che gli ARM si avvalgano di sistemi che permettono di verificare efficacemente la completezza dei rendiconti delle operazioni, identificare omissioni ed errori palesi e richiedere la ritrasmissione di eventuali rendiconti errati.

5.  La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 94, misure per chiarire cosa s'intenda per «condizioni commerciali ragionevoli» alle quali comunicare le informazioni di cui al paragrafo 1.

TITOLO VI

AUTORITÀ COMPETENTI

CAPO I

DESIGNAZIONE, POTERI E PROCEDURE DI RICORSO

Articolo 69

Designazione delle autorità competenti

1.  Gli Stati membri designano le autorità competenti per lo svolgimento di ognuna delle funzioni previste dalle differenti disposizioni del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR] e dalla presente direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione, l'AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri dell'identità delle autorità competenti responsabili dello svolgimento di ognuno dei compiti, e di ogni eventuale divisione degli stessi.

2.  Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 sono autorità pubbliche, fatta salva la possibilità di delegare funzioni ad altri soggetti, quando ciò sia espressamente previsto all'articolo 29, paragrafo 4.

Qualsiasi delega di funzioni a soggetti diversi dalle autorità di cui al paragrafo 1 non può comportare l'esercizio di pubblici poteri né l'uso di poteri discrezionali di giudizio. Gli Stati membri stabiliscono che, prima di conferire la delega, le autorità competenti adottino ogni misura ragionevole per assicurare che il soggetto al quale devono essere delegate funzioni abbia la capacità e le risorse per assolverle tutte con efficacia; la delega ha luogo solo se è stato fissato un quadro chiaramente definito e documentato per l'esercizio delle funzioni delegate, che stabilisca le funzioni che devono essere espletate e le condizioni di tale espletamento. Dette condizioni includono una clausola che obbliga il soggetto in questione ad agire e a essere organizzato in modo da evitare conflitti di interesse, per far sì che le informazioni ottenute nell'espletamento delle funzioni delegate non siano utilizzate impropriamente o per impedire la concorrenza. La responsabilità finale della vigilanza sul rispetto della presente direttiva e delle misure di esecuzione spetta all'autorità competente o alle autorità competenti designate a norma del paragrafo 1.

Gli Stati membri informano la Commissione, l'AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri di eventuali accordi relativi alla delega di compiti, comprese le condizioni precise che disciplinano la delega.

3.  L'AESFEM pubblica sul suo sito web l'elenco delle autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2 e ne cura l'aggiornamento.

Articolo 70

Collaborazione tra autorità nello stesso Stato membro

Se uno Stato membro designa più di un'autorità competente per l'applicazione di una disposizione della presente direttiva o del regolamento (UE) n. .../... [MiFIR], i ruoli di tali autorità sono definiti con chiarezza ed esse collaborano strettamente.

Ciascuno Stato membro prescrive che tale collaborazione avvenga anche tra le autorità competenti ai fini della presente direttiva o del regolamento (UE) n. .../... [MiFIR] e le autorità dello stesso Stato membro preposte alla vigilanza sugli enti creditizi e altri istituti finanziari, sui fondi pensione, sugli OICVM, sugli intermediari assicurativi e riassicurativi, e sulle imprese di assicurazioni.

Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti scambino le informazioni essenziali o pertinenti ai fini dell'espletamento delle loro funzioni e dei loro compiti.

Articolo 71

Poteri da conferire alle autorità competenti

1.  Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Esse, nei limiti previsti dal quadro giuridico nazionale, esercitano tali poteri:

   a) direttamente o in collaborazione con altre autorità;
   b) sotto la loro responsabilità mediante delega a soggetti ai quali sono state delegate funzioni a norma dell'articolo 69, paragrafo 2; o
   c) rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

2.  I poteri di cui al paragrafo 1 sono esercitati conformemente al diritto nazionale e comprendono quanto meno il diritto di:

   a) avere accesso a qualsiasi documento in qualsiasi forma, comprese le registrazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 7, che sia pertinente ai fini dell'esercizio della funzione di vigilanza e riceverne copia;
   b) prescrivere la fornitura di informazioni a qualsiasi persona e, se necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona per ottenere informazioni;
   c) eseguire ispezioni in loco;
   c bis) effettuare acquisti senza rivelare la vera identità dell'acquirente («mistery shopping»);
   d) richiedere le registrazioni esistenti, detenute dalle imprese di investimento, riguardanti le comunicazioni telefoniche e gli scambi di dati o registrazioni equivalenti di cui all'articolo 16, paragrafo 7, se esiste il ragionevole sospetto che tali registrazioni relative all'oggetto dell'ispezione possano essere rilevanti per dimostrare una violazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva da parte dell'impresa di investimento; le registrazioni possono tuttavia riguardare il contenuto della comunicazione cui si riferiscono solo se la divulgazione di tali registrazioni è compatibile con le garanzie in materia di protezione dei dati previste dal diritto dell'Unione e dalla legislazione nazionale;
   d bis) prescrivere il blocco e/o il sequestro dei beni;
   e) richiedere la temporanea interdizione dell'esercizio dell'attività professionale;
   f) richiedere ai revisori dei conti delle imprese di investimento e dei mercati regolamentati di fornire informazioni;
   g) riferire fatti all'autorità giudiziaria ai fini della promozione dell'azione penale;
   h) autorizzare i revisori dei conti o gli esperti a procedere a verifiche;
   i) prescrivere la fornitura di informazioni, compresa tutta la documentazione pertinente, a qualsiasi persona in relazione all'entità e alle finalità di una posizione o esposizione aperta mediante uno strumento derivato su merci e alle eventuali attività e passività nel mercato sottostante.

3.  Se la richiesta di documentazione del traffico telefonico e del traffico di dati, in una forma prevista all'articolo 16, paragrafo 7, di cui al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria ai sensi della legislazione nazionale, viene presentata domanda di autorizzazione. L'autorizzazione può anche essere richiesta in via preventiva.

4.  Il trattamento dei dati personali raccolti nell'esercizio dei poteri di vigilanza e di indagine a norma del presente articolo avviene in conformità delle disposizioni della direttiva 95/46/CE.

Articolo 72

Poteri di intervento correttivo da conferire alle autorità competenti

Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri correttivi in materia di vigilanza necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Ad esse, nei limiti previsti dal quadro giuridico nazionale, sono conferiti almeno i poteri seguenti che possono essere esercitati nei modi indicati all'articolo 71, paragrafo 1, per:

   a) chiedere la cessazione di pratiche o condotte contrarie alle disposizioni del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR] e alle disposizioni adottate ai fini dell'attuazione della presente direttiva e l'impegno a non ripetere tali pratiche o condotte;
   b) prescrivere il blocco e/o il sequestro dei beni;
   c) adottare qualunque tipo di misura per garantire che le imprese di investimento e i mercati regolamentati continuino a rispettare gli obblighi di legge;
   d) richiedere la sospensione delle negoziazioni di uno strumento finanziario;
   e) richiedere il ritiro di uno strumento finanziario dalla negoziazione, sia in un mercato regolamentato che nell'ambito di altri dispositivi di negoziazione;
   f) richiedere a qualsiasi persona che ha fornito informazioni in conformità dell'articolo 71, paragrafo 2, lettera i), di adottare successivamente misure per ridurre l'entità della posizione o esposizione;
   g) limitare la possibilità di qualsiasi persona o categoria di persone di concludere un contratto derivato su merci, anche introducendo limiti non discriminatori sulle posizioni o sul numero di contratti derivati per sottostante che qualsiasi determinata categoria di persone può aprire in uno specifico lasso di tempo, se ciò è necessario per assicurare l'integrità e l'ordinato funzionamento dei mercati interessati;
   h) emana una comunicazione pubblica;
   h bis) chiedere il pagamento di un risarcimento o l'adozione di altre misure correttive per compensare qualsivoglia perdita pecuniaria o altri danni subiti da un investitore a seguito di qualsiasi pratica o condotta contraria alla presente direttiva o al regolamento (UE) n. .../... [MiFIR].
   h ter) sospendere la commercializzazione o la vendita di prodotti di investimento qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. .../... [MiFIR] o qualora l'impresa di investimento non abbia sviluppato o applicato un processo di approvazione del prodotto efficace, o non abbia altrimenti rispettato le disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della presente direttiva;
   h quater) chiedere la destituzione di una persona fisica dal consiglio di amministrazione di un'impresa di investimento o di un gestore del mercato.

Articolo 73

Sanzioni amministrative

1.  Gli Stati membri assicurano che le rispettive autorità competenti possano adottare le sanzioni e misure amministrative appropriate nel caso in cui le disposizioni del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR] o delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva non siano rispettate e ne garantiscono l'applicazione. Gli Stati membri provvedono affinché dette misure siano effettive, proporzionate e dissuasive.

2.  Gli Stati membri si assicurano che, in caso di violazione degli obblighi che incombono alle imprese di investimento e ai gestori del mercato, possano essere adottate sanzioni e misure amministrative nei confronti dei membri dell'organo di amministrazione delle imprese di investimento e dei gestori del mercato oltre che di tutte le altre persone fisiche o giuridiche che, ai sensi della legislazione nazionale, sono responsabili della violazione.

3.  Gli Stati membri trasmettono ogni anno all'AESFEM tutte le informazioni aggregate relative a tutte le misure e sanzioni amministrative applicate a norma dei paragrafi 1 e 2. L'AESFEM pubblica tali informazioni in una relazione annuale.

4.  Se l'autorità competente ha divulgato una misura o una sanzione amministrativa al pubblico, essa riferisce allo stesso tempo tale fatto all'AESFEM.

5.  Se una sanzione divulgata al pubblico riguarda un'impresa di investimento autorizzata a norma della presente direttiva, l'AESFEM aggiunge un riferimento alla sanzione divulgata nel registro delle imprese di investimento costituite a norma dell'articolo 5, paragrafo 3.

5 bis.  L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione relative alle procedure e ai moduli per l'invio delle informazioni di cui al presente articolo.

L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [...](72).

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 74

Pubblicazione delle sanzioni

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti pubblichino ogni sanzione o misura applicata per violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR] o delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva, senza indebito ritardo, fornendo anche informazioni sul tipo e la natura della violazione e l'identità delle persone responsabili, a meno che la pubblicazione non metta gravemente a rischio la stabilità dei mercati finanziari. Nel caso in cui la pubblicazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte, le autorità competenti pubblicano le sanzioni in forma anonima.

Articolo 75

Violazione dei requisiti di autorizzazione e altre violazioni

1.  Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive disposizioni legislative, regolamentari o amministrative prevedano sanzioni almeno nei casi in cui:

   a) si prestino servizi di investimento o si esercitino attività di investimento come occupazione o attività abituale a titolo professionale senza aver ottenuto l'autorizzazione in violazione dell'articolo 5;
   b) si acquisisca, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento o si aumenti ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata, in modo che la quota dei diritti di voto o di capitale detenuta raggiunga o superi il 20%, il 30% o il 50% o in modo che l'impresa di investimento divenga una propria impresa figlia (il «progetto di acquisizione»), senza notificarlo per iscritto alle autorità competenti dell'impresa di investimento in cui l'acquirente cerca di acquisire o aumentare la partecipazione qualificata, in violazione dell'articolo 11, paragrafo 1, primo comma;
   c) si ceda, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento o si riduca tale partecipazione qualificata, in modo che la quota dei diritti di voto o di capitale detenuta scenda al di sotto del 20%, del 30% o del 50% o in modo che l'impresa di investimento cessi di essere una propria impresa figlia, senza notificarlo per iscritto all'autorità competente, in violazione dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma;
   d) un'impresa di investimento abbia ottenuto l'autorizzazione mediante false dichiarazioni o altri mezzi irregolari, in violazione dell'articolo 8, lettera b);
   e) un'impresa di investimento non sia conforme ai requisiti applicabili all'organo di amministrazione in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1;
   f) l'organo di amministrazione di un'impresa di investimento non ottemperi agli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 6;
   g) un'impresa di investimento non comunichi alle autorità competenti, appena ne ha conoscenza, gli acquisti o le cessioni di partecipazioni nel suo capitale che fanno superare, in aumento o in diminuzione, uno dei livelli di cui all'articolo 11, paragrafo 1, in violazione dell'articolo 11, paragrafo 3, primo comma;
   h) un'impresa di investimento non comunichi, almeno una volta all'anno, alle autorità competenti l'identità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate, nonché l'entità di tali partecipazioni, in violazione dell'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma;
   i) un'impresa di investimento non rispetti i requisiti organizzativi imposti in conformità delle disposizioni nazionali che attuano gli articoli 16 e 17;
   j) un'impresa di investimento manchi di accertare, prevenire, gestire e divulgare i conflitti di interesse in conformità delle disposizioni nazionali che attuano l'articolo 23;
   k) un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione non stabiliscano regole, procedure e dispositivi o non ottemperino alle istruzioni in conformità delle disposizioni nazionali che attuano gli articoli 18, 19 e 20;
   l) un'impresa di investimento ometta ▌ di fornire informazioni o relazioni ai clienti e non rispetti gli obblighi in materia di idoneità o adeguatezza in conformità delle disposizioni nazionali che attuano gli articoli 24 e 25;
   m) un'impresa di investimento accetti o riceva competenze, commissioni o qualsiasi beneficio monetario in violazione delle disposizioni nazionali che attuano l'articolo 19, paragrafi 5 e 6;
   n) un'impresa di investimento manchi ▌ di ottenere il migliore risultato possibile per i suoi clienti nell'esecuzione degli ordini o non stabilisca procedure conformi alle disposizioni nazionali che attuano gli articoli 27 e 28;
   o) si gestisca un mercato regolamentato senza aver ottenuto l'autorizzazione, in violazione dell'articolo 47;
   p) l'organo di amministrazione di un gestore del mercato non ottemperi agli obblighi previsti dall'articolo 48, paragrafo 6;
   q) un mercato regolamentato o un gestore del mercato non attuino dispositivi, sistemi, regole e procedure e non dispongano di risorse finanziarie sufficienti in conformità delle disposizioni nazionali che attuano l'articolo 50;
   r) un mercato regolamentato o un gestore del mercato non attuino dispositivi, sistemi, regole e procedure e non concedano l'accesso ai dati in conformità delle disposizioni nazionali che attuano l'articolo 51 o non attuino il regime in materia di dimensioni dello scostamento di prezzo di cui all'articolo 51 bis;
   r bis) l'organo di amministrazione di un fornitore di servizi di dati non ottemperi agli obblighi previsti dall'articolo 65;
   r ter) un APA, un CTP o un ARM non soddisfino i requisiti organizzativi previsti dagli articoli 66, 67 o 68;
   s) un mercato regolamentato, un gestore del mercato o un'impresa di investimento omettano ▌ di rendere pubbliche informazioni in conformità degli articoli 3, 5, 7 o 9 del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR];
   t) un'impresa di investimento ometta ▌ di rendere pubbliche informazioni in conformità degli articoli 13, 17, 19 e 20 del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR];
   u) un'impresa di investimento ometta ▌ di comunicare operazioni alle autorità competenti in conformità dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR];
   v) una controparte finanziaria e una controparte non finanziaria non negozino strumenti derivati nelle sedi di negoziazione in conformità dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR];
   w) una controparte centrale non consenta l'accesso ai suoi sistemi di compensazione in conformità dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR];
   x) un mercato regolamentato, un gestore del mercato o un'impresa di investimento rifiuti ripetutamente di consentire l'accesso ai propri flussi di dati sulle negoziazioni in conformità dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR];
   y) una persona con diritti di proprietà su parametri di riferimento rifiuti di concedere l'accesso a un parametro di riferimento in conformità dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR];
   z) un'impresa di investimento commercializzi, distribuisca o venda strumenti finanziari, effettui un tipo di attività finanziaria o adotti pratiche in violazione di divieti o restrizioni imposti sulla base degli articoli 31 o 32 del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR];
   z bis) una persona fisica appartenente all'organo di amministrazione di un gestore del mercato o di un'impresa di investimento sia a conoscenza di una violazione di cui al presente paragrafo e decida di non denunciarla all'autorità competente.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché, nei casi di cui al paragrafo 1, le rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative prevedano sanzioni e ▌ misure amministrative che possano essere applicate, comprendendo almeno quanto segue:

   a) una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica e la natura della violazione;
   b) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
   c) nel caso di un'impresa d'investimento, la revoca dell'autorizzazione concessa conformemente all'articolo 8;
   d) l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di funzioni direttive in seno a imprese di investimento a carico dei membri dell'organo di amministrazione dell'impresa o di altre persone fisiche considerati responsabili;
   d bis) il divieto temporaneo per l'impresa di investimenti di essere membro di mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione o partecipante agli stessi;
   e) nel caso di una persona giuridica, sanzioni pecuniarie amministrative fino al 15% del fatturato complessivo annuo della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente; se la persona giuridica è una impresa figlia di un'impresa madre, il fatturato annuo complessivo è il fatturato annuo complessivo risultante nel conto consolidato dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio finanziario precedente;
   f) nel caso di una persona fisica, sanzioni pecuniarie amministrative fino a 10 000 000 EUR o, negli Stati membri non aventi l'euro come moneta ufficiale, il corrispondente valore in valuta nazionale alla data di entrata in vigore della presente direttiva;
   g) sanzioni pecuniarie amministrative fino a dieci volte l'ammontare del beneficio derivante dalla violazione, se tale beneficio può essere determinato.
  

2 bis.  Gli Stati membri possono autorizzare le autorità competenti a imporre ulteriori tipi di sanzioni o a imporre sanzioni che superano gli importi di cui al paragrafo 2, lettere e), f) e g), purché siano coerenti con l'articolo 76.

2 ter.  Gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della presente direttiva e del regolamento (UE) n. .../... [MiFIR] che non sono indicate al paragrafo 1.

Articolo 76

Effettiva applicazione delle sanzioni

1.  Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo di sanzione o misura amministrativa e il livello delle sanzioni pecuniarie amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui:

   a) la gravità e la durata della violazione;
   b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile;
   c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, quale risulta dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuo della persona fisica responsabile;
   d) l'entità dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;
   e) le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;
   f) il livello di collaborazione con l'autorità competente da parte della persona fisica o giuridica responsabile;
   g) precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile.

2.  L'AESFEM emana entro [...](73) orientamenti indirizzati alle autorità competenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 sui tipi di misure e sanzioni amministrative e sul livello delle sanzioni pecuniarie amministrative.

2 bis.  Il presente articolo non pregiudica i poteri delle autorità competenti di avviare procedimenti penali o comminare sanzioni penali qualora la legislazione nazionale conferisca loro il relativo potere. Nel determinare il tipo e il livello di qualsiasi sanzione amministrativa aggiuntiva, si tiene conto di tutte le sanzioni penali comminate.

Articolo 77

Segnalazione di violazioni

1.  Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione alle stesse di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR] e delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva.

Detti accordi precisano almeno:

   a) le procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni e per il relativo seguito;
   b) la protezione adeguata dei dipendenti degli istituti finanziari che denunciano violazioni commesse all'interno dell'istituto, compreso, se del caso, l'anonimato;
   c) la protezione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala le violazioni sia la persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, conformemente ai principi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE.

2.  Gli Stati membri prescrivono agli istituti finanziari di mettere in atto procedure adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni a livello interno avvalendosi di uno specifico canale.

2 bis.  Nessuna norma in materia di confidenzialità può impedire a un dipendente di denunciare violazioni commesse all'interno dell'istituto finanziario. Qualsiasi informazione che contribuisca a dimostrare violazioni commesse all'interno dell'istituto finanziario non è più considerata riservata e la segnalazione in buona fede di detta informazione non implica responsabilità di qualsivoglia natura per le persone che l'hanno effettuata.

Articolo 79

Diritto di ricorso

1.  Gli Stati membri garantiscono che le decisioni adottate in applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR] o delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative emanate ai sensi della presente direttiva siano adeguatamente motivate e siano soggette al diritto di ricorso giurisdizionale. Il diritto di ricorso giurisdizionale  si applica anche quando non sia stata adottata alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione di una domanda di autorizzazione corredata di tutte le informazioni richieste.

2.  Gli Stati membri prevedono che uno o più dei seguenti organismi, in funzione di quanto stabilito dal diritto nazionale, possano inoltre, nell'interesse dei consumatori e conformemente al diritto nazionale, adire i tribunali o fare ricorso ai competenti organismi amministrativi per ottenere che siano applicati il regolamento (UE) n. …/… [MiFIR] e le disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva:

   a) organismi pubblici o loro rappresentanti;
   b) organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori;
   c) organizzazioni professionali aventi un legittimo interesse a proteggere i loro membri.

Articolo 80

Meccanismo extragiudiziale per i reclami degli investitori

1.  Gli Stati membri garantiscono  l'istituzione di procedure efficaci ed effettive di reclamo e di ricorso per la risoluzione extragiudiziale di controversie in materia di consumo relative alla prestazione di servizi di investimento e di servizi accessori da parte delle imprese di investimento, avvalendosi, se del caso, degli organismi esistenti. Gli Stati membri garantiscono inoltre che tutte le imprese di investimento aderiscano a uno o più organi che attuano tali procedure di reclamo e ricorso.

2.  Gli Stati membri assicurano che tali organismi collaborino attivamente con le rispettive controparti negli altri Stati membri nella composizione delle controversie transfrontaliere.

3.  Le autorità competenti comunicano all'AESFEM le procedure di reclamo e di ricorso di cui al paragrafo 1 disponibili nella loro giurisdizione.

L'AESFEM pubblica un elenco dei meccanismi extragiudiziali sul suo sito web e ne cura l'aggiornamento.

Articolo 81

Segreto professionale

1.  Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti, tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità competenti o per gli organismi ai quali sono state delegate funzioni a norma dell'articolo 69, paragrafo 2, nonché i revisori dei conti e gli esperti che agiscono per conto delle autorità competenti siano soggetti all'obbligo del segreto professionale. Essi non divulgano le informazioni riservate ricevute da tali persone nell'esercizio delle loro funzioni, salvo in una forma sommaria o aggregata che non consenta di identificare le singole imprese di investimento, i gestori del mercato, i mercati regolamentati o qualsiasi altra persona, fatti salve le disposizioni del diritto penale nazionale o le altre disposizioni della presente direttiva o del regolamento (UE) n. .../... [MiFIR].

2.  Qualora un'impresa di investimento, un gestore del mercato o un mercato regolamentato siano dichiarati falliti o siano soggetti a liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardino terzi possono essere rivelate nel quadro di procedimenti civili o commerciali, se necessarie a tali procedimenti.

3.  Fatti salve le disposizioni del  diritto penale nazionale, le autorità competenti, gli organismi o le persone fisiche o giuridiche diversi dalle autorità competenti che ricevono informazioni riservate a norma della presente direttiva o del regolamento (UE) n. .../... [MiFIR] possono servirsene soltanto nell'espletamento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro funzioni, per quanto riguarda le autorità competenti nell'ambito di applicazione della presente direttiva o del regolamento (UE) n. .../... [MiFIR] o, per quanto riguarda le altre autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche per le finalità per cui le informazioni sono state loro fornite e/o nel contesto dei procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi con l'esercizio di tali funzioni. Tuttavia, qualora l'autorità competente o un'altra autorità, organismo o persona che comunica le informazioni vi acconsenta, l'autorità che riceve le informazioni può utilizzarle per altri scopi.

4.  Qualsiasi informazione riservata ricevuta, scambiata o trasmessa a norma della presente direttiva o del regolamento (UE) n. .../... [MiFIR] è soggetta alle condizioni in materia di segreto professionale stabilite nel presente articolo. Tuttavia, il presente articolo non osta a che le autorità competenti scambino o trasmettano informazioni riservate ai sensi della presente direttiva o del regolamento (UE) n. .../... [MiFIR] e di altre direttive o regolamenti applicabili alle imprese di investimento, agli enti creditizi, ai fondi pensione, agli OICVM, agli intermediari assicurativi e riassicurativi, alle imprese di assicurazione, ai mercati regolamentati o ai gestori del mercato o altri con l'assenso dell'autorità competente o altra autorità, organismo, o persona fisica o giuridica che ha trasmesso l'informazione.

5.  Questo articolo non osta a che le autorità competenti possano scambiare o trasmettere, in conformità della legislazione nazionale, informazioni riservate che non sono state ricevute da un'autorità competente di un altro Stato membro.

Articolo 82

Relazioni con i revisori dei conti

1.  Gli Stati membri stabiliscono quanto meno che qualunque persona autorizzata ai sensi dell'ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili(74), che svolga in un'impresa di investimento una funzione descritta all'articolo 51 della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società(75), all'articolo 37 della direttiva 83/349/CEE o all'articolo 73della direttiva  2009/65/CE  o qualunque altra funzione stabilita per legge ha il dovere di riferire prontamente alle autorità competenti qualunque fatto o decisione riguardante la predetta impresa di cui sia venuta a conoscenza nel quadro dello svolgimento di tale funzione e che potrebbe:

   a) costituire una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che disciplinano le condizioni in materia di autorizzazione o regolamentano specificamente l'attività delle imprese di investimento;
   b) compromettere la continuità dell'attività dell'impresa di investimento;
   c) comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l'emissione di riserve.

Tale persona ha anche il dovere di riferire fatti e decisioni, di cui sia venuta a conoscenza nell'esercizio di una delle funzioni di cui al primo comma, riguardanti un'impresa che abbia stretti legami con l'impresa di investimento nell'ambito della quale svolge la predetta funzione.

2.  La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte di persone autorizzate ai sensi della direttiva 84/253/CEE, di qualunque fatto o decisione di cui al paragrafo 1 non viola alcuna restrizione contrattuale o giuridica in materia di pubblicazione di informazioni e non implica per tali persone alcun tipo di responsabilità.

CAPO II

COLLABORAZIONE TRA LE AUTORITÀ COMPETENTI DEGLI STATI MEMBRI E CON L'AESFEM

Articolo 83

Obbligo di collaborazione

1.  Le autorità competenti dei diversi Stati membri collaborano tra di loro ogni qualvolta ciò si renda necessario per l'espletamento delle mansioni loro assegnate dalla presente direttiva o dal regolamento (UE) n. .../... [MiFIR], valendosi dei poteri loro conferiti dalla presente direttiva o dal regolamento (UE) n. .../... [MiFIR] o dal diritto nazionale.

Le autorità competenti prestano assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri. In particolare, si scambiano informazioni e collaborano nell'ambito delle indagini o delle attività di vigilanza.

Per agevolare ed accelerare la collaborazione e più particolarmente lo scambio di informazioni, gli Stati membri designano un'unica autorità competente quale punto di contatto ai fini della presente direttiva o del regolamento (UE) n. .../... [MiFIR]. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, all'AESFEM e agli altri Stati membri i nomi delle autorità designate a ricevere le richieste di scambi di informazioni o di collaborazione a norma del presente paragrafo. L'AESFEM pubblica sul suo sito web l'elenco di dette autorità e ne cura l'aggiornamento.

2.  Quando, tenuto conto della situazione dei mercati dei valori mobiliari nello Stato membro ospitante, le operazioni di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione che ha instaurato dispositivi in uno Stato membro ospitante hanno acquisito un'importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori in tale Stato, le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante del mercato regolamentato concludono adeguati accordi di collaborazione.

3.  Gli Stati membri adottano le misure amministrative e organizzative necessarie per facilitare l'assistenza prevista al paragrafo 1.

Le autorità competenti possono avvalersi dei loro poteri a fini di collaborazione anche laddove il comportamento oggetto di indagine non costituisca una violazione di alcuna regolamentazione in vigore nel loro Stato membro.

4.  Quando un'autorità competente ha validi motivi per sospettare che atti contrari alle disposizioni della presente direttiva o del regolamento (UE) n. .../... [MiFIR] siano o siano stati commessi nel territorio di un altro Stato membro da soggetti non sottoposti alla sua vigilanza, ne informa l'autorità competente dell'altro Stato membro e l’AESFEM con la maggiore precisione possibile. L'autorità competente informata adotta provvedimenti appropriati. Essa comunica all'autorità competente che l'ha informata e all'AESFEM il risultato del suo intervento ed eventualmente gli sviluppi intermedi di rilievo. Il presente paragrafo fa salva la competenza dell'autorità che ha trasmesso le informazioni.

5.  Fatti salvi i paragrafi 1 e 4, le autorità competenti comunicano all'AESFEM e alle altre autorità competenti le informazioni relative a:

   a) eventuali richieste di riduzione dell'entità di una posizione o esposizione, a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera f);
   b) eventuali limitazioni alla possibilità delle persone di aprire una posizione in uno strumento, a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera g).

La notifica, se del caso, deve includere informazioni dettagliate sulla richiesta, a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera f), compresa l'identità della o delle persone cui è stata indirizzata e le ragioni alla base della stessa, come pure la portata delle limitazioni introdotte a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera g), compresa la persona o la categoria di persone interessate, gli strumenti finanziari applicabili, eventuali misure quantitative o soglie, quali il numero massimo di contratti che le persone possono concludere o le posizioni in essere che possono essere detenute prima di raggiungere un limite, le eventuali deroghe e le ragioni addotte.

La notifica è fatta almeno 24 ore prima dell'entrata in vigore prevista degli interventi o delle misure. In circostanze eccezionali, l'autorità competente può effettuare la notifica meno di 24 ore prima dell'entrata in vigore della misura quando non sia possibile rispettare tale termine.

Un'autorità competente di uno Stato membro che riceve la notifica a norma del presente paragrafo può adottare misure in conformità dell'articolo 72, paragrafo 1, lettere f) o g), quando sia convinta che la misura è necessaria per conseguire l'obiettivo dell'altra autorità competente. L'autorità competente invia una notifica in conformità del presente paragrafo anche quando ha intenzione di adottare misure.

Se le azioni di cui alle lettere a) o b) sono relative a prodotti energetici all'ingrosso, l'autorità competente ne informa anche l'Agenzia per la collaborazione fra i regolatori nazionali dell'energia istituita a norma del regolamento (CE) n. 713/2009.

6.  Per quanto riguarda le quote di emissioni, le autorità competenti dovrebbero cooperare con gli enti pubblici responsabili della vigilanza dei mercati a pronti e di vendita all'asta e con le autorità competenti, gli amministratori dei registri e altri enti pubblici responsabili del controllo della conformità nell'ambito della direttiva 2003/87/CE, al fine di garantire che possano acquisire un quadro d'insieme consolidato dei mercati delle quote di emissioni.

7.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 94, previa consultazione dell'AESFEM, con riguardo alle misure che stabiliscono i criteri secondo i quali le operazioni di un mercato regolamentato in uno Stato membro ospitante potrebbero essere considerate di sostanziale importanza per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori in tale Stato membro.

8.  L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2.

L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [...](76).

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 84

Collaborazione tra le autorità competenti nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco o nelle indagini

1 L'autorità competente di uno Stato membro può richiedere la collaborazione dell'autorità competente di un altro Stato membro per un'attività di vigilanza, una verifica in loco o un'indagine. Nel caso di imprese di investimento che siano membri remoti di un mercato regolamentato l'autorità competente del mercato regolamentato può scegliere di rivolgersi ad esse direttamente; in tal caso essa informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine del membro remoto.

Se un'autorità competente riceve una richiesta che riguardi una verifica in loco o un'indagine, essa vi adempie, nel quadro dei suoi poteri:

   a) effettuando le verifiche o le indagini direttamente; autorizzando l'autorità che le ha richieste a effettuare le verifiche o le indagini;
   b) autorizzando revisori dei conti o esperti a effettuare le verifiche o le indagini.

2.  Ai fini della convergenza delle prassi di vigilanza, l'AESFEM può partecipare alle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, comprese le verifiche o le indagini in loco, effettuate congiuntamente da due o più autorità competenti conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.  Per assicurare la coerente armonizzazione del paragrafo 1, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da scambiare tra autorità competenti quando collaborano nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini.

L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [...](77). Alla Commissione è delegato il potere di adottare i progetti di standard tecnici regolamentari di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.  L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per le competenti autorità ai fini della collaborazione nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini.

L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [...](78).

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 85

Scambio di informazioni

1.  Le autorità competenti degli Stati membri che sono state designate quali punti di contatto ai fini della presente direttiva e del regolamento (UE) n. .../... [MiFIR] a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, si scambiano immediatamente le informazioni richieste per lo svolgimento delle mansioni delle autorità competenti, designate a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, previste dalle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva o del regolamento (UE) n. .../... [MiFIR].

Le autorità competenti che scambiano informazioni con altre autorità competenti ai sensi della presente direttiva o del regolamento (UE) n. .../... [MiFIR] possono indicare, al momento della comunicazione, che tali informazioni non devono essere divulgate senza il loro esplicito consenso; in tal caso, dette informazioni possono essere scambiate unicamente per le finalità per le quali le predette autorità hanno espresso il loro accordo.

2.  L'autorità competente che è stata designata come punto di contatto può trasmettere le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 e degli articoli 82 e 92 alle autorità di cui all'articolo 74. Essa trasmette tali informazioni ad altri organismi o persone fisiche o giuridiche solo con il consenso espresso delle autorità competenti che le hanno divulgate e solamente per le finalità per le quali le predette hanno espresso il loro accordo, fatte salve circostanze debitamente giustificate. In quest'ultimo caso il punto di contatto informerà immediatamente il punto di contatto che ha trasmesso le informazioni.

3.  Le autorità di cui all'articolo 74 nonché altri organismi o persone fisiche o giuridiche che ricevono informazioni riservate a norma del paragrafo 1 del presente articolo o degli articoli 82 e 92 possono avvalersi delle stesse soltanto nell'espletamento delle loro mansioni, segnatamente:

   a) per verificare che le condizioni di accesso all'attività delle imprese di investimento siano rispettate e per facilitare il controllo su base individuale o su base consolidata dell'esercizio di tale attività, soprattutto per quanto riguarda i requisiti di adeguatezza patrimoniale previsti dalla direttiva 93/6/CEE, le procedure amministrative e contabili e i meccanismi interni di controllo;
   b) per controllare il buon funzionamento dei sistemi di negoziazione;
   c) per irrogare sanzioni;
   d) nell'ambito di ricorsi amministrativi contro decisioni delle autorità competenti;
   e) nell'ambito di procedimenti giudiziari promossi a norma dell'articolo 79;
   f) in meccanismi extragiudiziali per i reclami degli investitori di cui all'articolo 80.

4.  L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per lo scambio di informazioni.

L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [...](79).

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5.  Né il presente articolo né gli articoli 81 e 92 precludono all'autorità competente la possibilità di trasmettere all'AESFEM, al Comitato europeo per il rischio sistemico ▌, alle banche centrali, al SEBC e alla BCE, nella loro qualità di autorità monetarie nonché, laddove appropriato, alle altre autorità pubbliche responsabili della vigilanza sui sistemi di pagamento e sui sistemi di regolamento le informazioni riservate destinate allo svolgimento dei loro compiti; analogamente nulla osta a che le autorità o gli organismi summenzionati comunichino alle autorità competenti le informazioni di cui queste potrebbero aver bisogno per lo svolgimento delle loro funzioni previste dalla presente direttiva o del regolamento (UE) n. .../... [MiFIR].

Articolo 86

Mediazione vincolante

1.  Le autorità competenti possono deferire all'AESFEM situazioni in cui una richiesta relativa ad uno dei seguenti elementi è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole:

   -a) collaborazione a norma dell'articolo 83;
   a) un'attività di vigilanza, una verifica in loco o un'indagine di cui all'articolo 84; uno scambio di informazioni di cui all'articolo 85.

1 bis Le autorità competenti possono altresì deferire all'AESFEM situazioni in cui un'autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una azione o omissione posta in essere da un’autorità competente di un altro Stato membro relativa a qualsiasi disposizione della presente direttiva o del regolamento (UE) n…/... [MiFIR].

2.  Nelle situazioni di cui al paragrafo 1, l'AESFEM può operare conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010, fatte salve la possibilità di rifiutarsi di dar seguito ad una richiesta di informazioni prevista all'articolo 87 e la possibilità per l'AESFEM di operare conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 87

Rifiuto di collaborare

Un'autorità competente può rifiutare di adempiere ad una richiesta di collaborazione in un'indagine, in una verifica in loco o in un'attività di vigilanza prevista all'articolo 88, ovvero di scambiare informazioni come previsto all'articolo 85 solo qualora:

   -a) tale indagine, verifica in loco, attività di vigilanza o scambio di informazioni potrebbe pregiudicare la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
   a) sia già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone dinanzi alle autorità di tale Stato membro;
   b) le stesse persone siano già state oggetto di una sentenza passata in giudicato in tale Stato membro per gli stessi atti.

In caso di rifiuto per uno dei predetti motivi, l'autorità competente informa di conseguenza l'autorità competente richiedente e l'AESFEM, fornendo spiegazioni il più possibile dettagliate.

Articolo 88

Consultazioni prima di un'autorizzazione

1.  L'autorità competente dell'altro Stato membro interessato è consultata prima della concessione dell'autorizzazione a un'impresa di investimento che rientra tra le seguenti:

   a) un'impresa figlia di un'impresa di investimento o di un ente creditizio autorizzati in un altro Stato membro;
   b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un'impresa di investimento o di un ente creditizio autorizzati in un altro Stato membro;
   c) un'impresa controllata dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un'impresa di investimento o un ente creditizio autorizzati in un altro Stato membro.

2.  L'autorità competente di uno Stato membro responsabile della vigilanza sugli enti creditizi o sulle imprese di assicurazioni è consultata prima della concessione dell'autorizzazione ad un'impresa di investimento che sia:

   a) un'impresa figlia di un ente creditizio o di un'impresa di assicurazioni autorizzata nell'Unione europea;
   b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un ente creditizio o di un'impresa di assicurazioni autorizzata nell'Unione europea;
   c) controllata dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un ente creditizio o un'impresa di assicurazioni autorizzati nell'Unione europea.

3.  Le autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2 si consultano in particolare per valutare l'idoneità degli azionisti o dei membri nonché l'onorabilità e la professionalità delle persone che dirigono effettivamente le attività dell'impresa e che sono coinvolte nella gestione di un altro soggetto dello stesso gruppo. Esse si scambiano vicendevolmente tutte le informazioni riguardanti questi aspetti che siano pertinenti per le altre autorità competenti interessate ai fini della concessione di un'autorizzazione nonché del controllo in via continuativa dell'ottemperanza alle condizioni di esercizio.

4.  L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la consultazione di altre autorità competenti prima di concedere l'autorizzazione.

L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [...](80).

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 89

Poteri degli Stati membri ospitanti

1.  Gli Stati membri ospitanti prescrivono che le autorità competenti  possano richiedere, a fini statistici, che tutte le imprese di investimento aventi succursali nel loro territorio presentino loro relazioni periodiche sulle attività di tali succursali.

2.  Per l'esercizio delle responsabilità loro conferite dalla presente direttiva, gli Stati membri ospitanti prescrivono che le autorità competenti  possano richiedere che le succursali delle imprese di investimento forniscano le informazioni necessarie per controllare che esse osservino le norme di tali Stati loro applicabili nei casi di cui all'articolo 37, paragrafo 8. Tali requisiti non possono essere più rigorosi di quelli imposti dagli stessi Stati membri alle imprese stabilite nel loro territorio per controllare l'osservanza di dette norme.

Articolo 90

Misure cautelari che gli Stati membri ospitanti devono adottare

1.  Quando l'autorità competente dello Stato membro ospitante ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che un'impresa di investimento operante nel suo territorio in regime di libera prestazione di servizi non ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva o che un'impresa di investimento che ha una succursale nel suo territorio non ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva che non conferiscono alcun potere all'autorità competente dello Stato membro ospitante, informa in proposito l'autorità competente dello Stato membro d'origine.

Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o per via dell'inadeguatezza di tali misure, l'impresa di investimento persiste nell'agire in un modo che mette chiaramente a repentaglio gli interessi degli investitori dello Stato membro ospitante o il buon funzionamento dei mercati, si applica quanto segue:

   a) dopo avere informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, l'autorità competente dello Stato membro ospitante adotta tutte le misure adeguate e necessarie per tutelare gli investitori e assicurare il buon funzionamento dei mercati, che comprendono la possibilità di impedire alle imprese di investimento in infrazione di avviare ulteriori operazioni nei loro territori. La Commissione e l'AESFEM sono informate senza indugio di dette misure; nonché
   b) ▌l'autorità competente dello Stato membro ospitante può deferire la questione all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2.  Quando le autorità competenti di uno Stato membro ospitante accertano che un'impresa di investimento che ha una succursale nel territorio di tale Stato viola le disposizioni di legge o regolamentari adottate in tale Stato in attuazione delle disposizioni della presente direttiva che conferiscono loro poteri, tali autorità esigono dall'impresa di investimento interessata che ponga fine alla sua situazione irregolare.

Se l'impresa di investimento interessata non adotta i provvedimenti necessari, le autorità competenti dello Stato membro ospitante adottano tutte le misure appropriate per assicurare che essa ponga fine alla sua situazione irregolare. La natura di tali misure è comunicata alle autorità competenti dello Stato membro d'origine.

Se, nonostante le misure adottate dallo Stato membro ospitante, l'impresa di investimento persiste nel violare le disposizioni di legge o regolamentari di cui al primo comma in vigore nello Stato membro ospitante, l'autorità competente dello Stato membro ospitante,  dopo avere informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure adeguate e necessarie per tutelare gli investitori e assicurare il buon funzionamento dei mercati. La Commissione e l'AESFEM sono informate senza indugio di dette misure.

Inoltre, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può deferire la questione all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.  Quando ha motivi chiari e dimostrabili di ritenere che un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione non ottemperino agli obblighi derivanti dalle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva, l'autorità competente dello Stato membro ospitante di tale mercato, sistema multilaterale di negoziazione o sistema organizzato di negoziazione  ne informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine del mercato regolamentato, del sistema multilaterale di negoziazione o del sistema organizzato di negoziazione .

Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o per via dell'inadeguatezza di tali misure, tale mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione persiste nell'agire in un modo che mette chiaramente a repentaglio gli interessi degli investitori dello Stato membro ospitante o il buon funzionamento dei mercati, l'autorità competente dello Stato membro ospitante,  dopo avere informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure adeguate e necessarie per tutelare gli investitori e assicurare il buon funzionamento dei mercati, che comprendono la possibilità di impedire a tale mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione di rendere accessibili i loro dispositivi ai membri o partecipanti a distanza stabiliti nello Stato membro ospitante. La Commissione e l'AESFEM sono informate senza indugio di dette misure.

Inoltre, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può deferire la questione all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.  Le misure adottate a norma dei paragrafi 1, 2 o 3 che comportano sanzioni o restrizioni delle attività di un'impresa di investimento o di un mercato regolamentato sono opportunamente giustificate e comunicate all'impresa di investimento sul mercato regolamentato interessato.

Articolo 91

Collaborazione e scambio di informazioni con l'AESFEM, all'interno del Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS), e con il SEBC

-1 bis.  Le autorità competenti, in quanto parti dell'ESFS, cooperano con fiducia e pieno rispetto reciproco, in particolare garantendo lo scambio di informazioni utili e affidabili tra loro e con le altre parti dell'ESFS, in conformità del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea.

1.  Le autorità competenti collaborano con l'AESFEM ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.

2.  Le autorità competenti forniscono senza indugio all'AESFEM tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n…/... [MiFIR] e conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010 e, ove opportuno, forniscono alle banche centrali del SEBC tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'espletamento dei relativi compiti.

Articolo 91 bis

Protezione dei dati

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel quadro della presente direttiva e del regolamento (UE) n. .../... [MiFIR], le autorità competenti applicano le disposizioni della direttiva 95/46/CE e le norme nazionali che recepiscono tale direttiva. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali effettuato dall'AESFEM nel quadro della presente direttiva e del regolamento (UE) n. .../... [MiFIR], l'AESFEM si conforma alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 91 ter

Comitato consultivo dell'AESFEM sulle negoziazioni ad alta frequenza

L'AESFEM istituisce, entro il 30 giugno 2014, un comitato consultivo di esperti nazionali per esaminare gli sviluppi delle negoziazioni ad alta frequenza che potrebbero costituire una potenziale manipolazione del mercato, allo scopo di:

   a) incrementare le conoscenze dell'AESFEM riguardo alle negoziazioni ad alta frequenza; nonché
   b) fornire un elenco delle pratiche abusive in materia di negoziazioni ad alta frequenza, comprese le pratiche di «spoofing» (consistente nell'inoltrare ordini ingannevoli), «quote stuffing» (consistente nell'inoltrare e annullare in rapida successione ingenti ordini sul mercato), e «layering» (consistente nell'accumulare una molteplicità di ordini) ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n…/... [abusi di mercato].

Articolo 91 quater

Comitato consultivo dell'AESFEM sulla tecnologia nei mercati finanziari

Entro il 30 giugno 2014, l'AESFEM istituisce un comitato consultivo di esperti nazionali per determinare quali sviluppi tecnologici dei mercati potrebbero potenzialmente costituire abusi o manipolazioni del mercato, al fine di:

   a) accrescere le conoscenze dell'AESFEM sulle nuove strategie di negoziazioni basate sulla tecnologia e il loro potenziale in materia di abuso di mercato;
   b) alimentare l'elenco delle pratiche abusive che sono state già individuate segnatamente riguardo alle strategie di negoziazioni ad alta frequenza; nonché
   c) valutare l'efficacia degli approcci delle varie sedi di negoziazione nell'affrontare i rischi connessi con le eventuali nuove pratiche di negoziazione.

Al termine della valutazione di cui alla lettera c) del primo comma, l'AESFEM elabora orientamenti addizionali per le migliori pratiche nei mercati finanziari dell'Unione.

CAPO III

COLLABORAZIONE CON I PAESI TERZI

Articolo 92

Scambio di informazioni con i paesi terzi

1.  Gli Stati membri e, conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'AESFEM, possono stipulare accordi di collaborazione che prevedano scambi d'informazioni con le autorità competenti di paesi terzi, a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dall'articolo 81. Tale scambio d'informazioni deve essere destinato all'esecuzione dei compiti delle predette autorità competenti.

Il trasferimento di  dati personali verso un paese terzo da parte di uno Stato membro è  conforme al capo IV della direttiva 95/46/CE.

Il trasferimento di dati personali verso un paese terzo da parte dell'AESFEM è conforme all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 45/2001.

Gli Stati membri e l'AESFEM possono inoltre concludere accordi di collaborazione che prevedono scambi di informazioni con autorità, organismi e persone fisiche o giuridiche di paesi terzi competenti per una o più delle seguenti materie:

   a) la vigilanza sugli enti creditizi, su altri istituti finanziari, su imprese di assicurazioni e la vigilanza sui mercati finanziari;
   b) la liquidazione e il fallimento delle imprese di investimento e le altre procedure analoghe;
   c) la revisione legale dei conti delle imprese di investimento e di altri istituti finanziari, degli enti creditizi e delle imprese di assicurazione, nello svolgimento della loro funzione di vigilanza, o la gestione di sistemi di indennizzo degli investitori, nello svolgimento delle loro funzioni;
   d) la vigilanza sugli organismi coinvolti nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di investimento e in altre procedure analoghe;
   e) la vigilanza sulle persone responsabili della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento e di altri istituti finanziari;
   f) la vigilanza sulle persone attive sui mercati delle quote di emissione allo scopo di garantire un quadro d'insieme consolidato dei mercati finanziari e a pronti.

Gli accordi di collaborazione di cui al terzo comma possono essere conclusi solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto professionale almeno equivalenti a quelle di cui all'articolo 81. Tale scambio di informazioni è finalizzato allo svolgimento dei compiti di tali autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche. Se un accordo di collaborazione comporta il trasferimento di dati personali da parte di uno Stato membro, esso è conforme al capo IV della direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001, qualora l'AESFEM sia coinvolta nel trasferimento.

2.  Quando le informazioni provengono da un altro Stato membro, non possono essere divulgate senza l'esplicito consenso delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, se del caso, unicamente per le finalità per le quali le predette autorità hanno espresso il loro accordo. La stessa disposizione si applica alle informazioni fornite da autorità competenti di paesi terzi.

TITOLO VII

CAPO 1

ATTI DELEGATI

▌Articolo 94

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 2, punti 1, 2, 3, 11, 12 e da 27 a 33 quinquies, all'articolo 13, paragrafo 1, all'articolo 16, paragrafo 12, all'articolo 17, paragrafo 6, all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 8, all'articolo 25, paragrafo 6, all'articolo 27, paragrafo 7, all'articolo 28, paragrafo 3, all'articolo 30, paragrafo 5, all'articolo 32, paragrafo 3, all'articolo 35, paragrafo 8, all'articolo 44, paragrafo 4, all'articolo 51, paragrafo 7, all'articolo 52, paragrafo 6, all'articolo 53, paragrafo 4, all'articolo 60, paragrafo 5, all'articolo 66, paragrafi 6 e 7, all'articolo 67, paragrafi 7 e 8, all'articolo 67 bis, paragrafi 3 e 6, all'articolo 68, paragrafo 5 e all'articolo 83, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [...](81).

3.  La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafi 1, 3, 11, 12 e da 27 a 33 quinquies, all'articolo 13, paragrafo 1, all'articolo 16, paragrafo 12, all'articolo 17, paragrafo 6, all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 8, all'articolo 25, paragrafo 6, all'articolo 27, paragrafo 7, all'articolo 28, paragrafo 3, all'articolo 30, paragrafo 5, all'articolo 32, paragrafo 3, all'articolo 35, paragrafo 8, all'articolo 44, paragrafo 4, all'articolo 51, paragrafo 7, all'articolo 52, paragrafo 6, all'articolo 53, paragrafo 4, all'articolo 60, paragrafo 5, all'articolo 66, paragrafi 6 e 7, all'articolo 67, paragrafi 7 e 8, all'articolo 67 bis, paragrafi 3 e 6, all'articolo 68, paragrafo 5 e all'articolo 83, paragrafo 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, dell’articolo 4, paragrafi 1, 3, 11, 12, da 27 a 33 quinquies, dell’articolo 13, paragrafo 1, dell’articolo 16, paragrafo 12, dell’articolo 17, paragrafo 6, dell’articolo 23, paragrafo 3, dell’articolo 24, paragrafo 8, dell’articolo 25, paragrafo 6, dell’articolo 27, paragrafo 7, dell’articolo 28, paragrafo 3, dell’articolo 30, paragrafo 5, dell’articolo 32, paragrafo 3, dell’articolo 35, paragrafo 8, dell’articolo 44, paragrafo 4, dell’articolo 51, paragrafo 7, dell’articolo 52, paragrafo 6, dell’articolo 53, paragrafo 4, dell’articolo 60, paragrafo 5, dell’articolo 66, paragrafi 6 e 7, dell'articolo 67, paragrafi 7 e 8, dell’articolo 67 bis, paragrafi 3 e 6, dell’articolo 68, paragrafo 5 o dell’articolo 83, paragrafo 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO 2

Atti di esecuzione

Articolo 95

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione(82). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011(83).

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 ▌.

CAPO 3

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 96

Relazioni e revisioni

1.  Entro [...[(84) la Commissione, sentita l'AESFEM, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione relativa:

   a) al funzionamento dei sistemi organizzati di negoziazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nel campo della vigilanza dalle autorità competenti, del numero di sistemi organizzati di negoziazione autorizzati nell'Unione europea e della loro quota di mercato, e che esamini in particolare se siano necessari adattamenti alla definizione di sistema organizzato di negoziazione (OTF) e se la gamma di strumenti coperti dalla categoria OTF continui a essere appropriata.
   b) al funzionamento del regime relativo ai mercati di crescita per le PMI, tenendo conto del numero di sistemi multilaterali di negoziazione registrati come mercati di crescita per le PMI, del numero di emittenti presenti su tali mercati e dei pertinenti volumi delle negoziazioni;
   c) all'impatto dei requisiti relativi alle negoziazioni ad alta frequenza e alla negoziazione automatica;
   d) all'esperienza con il meccanismo utilizzato per vietare determinati prodotti o pratiche, tenendo conto del numero di volte in cui il meccanismo è stato utilizzato e dei relativi effetti;
   e) all'impatto dell'applicazione dei limiti e dei controlli delle posizioni sulla liquidità, gli abusi di mercato e le corrette condizioni di fissazione del prezzo e di regolamento sui mercati dei derivati su merci;
   f) al funzionamento del sistema consolidato di pubblicazione istituito in conformità con il titolo V e in particolare alla disponibilità di informazioni di post-negoziazione di elevata qualità in un formato consolidato che riflettano l'intero mercato in tutte le classi di attivi sulla base di norme comprensibili e a costi ragionevoli.
   f bis) all'impatto del regime di trasparenza in relazione a onorari, commissioni o altri benefici non monetari e al suo impatto sul corretto funzionamento del mercato interno della consulenza in materia di investimenti a livello transfrontaliero. [Em. 9]

Articolo 96 bis

Personale e risorse dell'AESFEM

Entro […](85), l'AESFEM valuta il fabbisogno di personale e di risorse derivante dalle prerogative e dagli obblighi assunti in conformità della presente direttiva e del regolamento (UE) n. …/… [MiFIR] e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Articolo 97

Recepimento

1.  Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro […],(86)* le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 5, 7, 9, 10, da 13 a 25, da 27 a 32, da 34 a 37, 39, da 41 a 46, 48, da 51 a 54, da 59 a 69 bis, da 71 a 77, 79, 80, 83, 84, 85, da 87 a 90, da 92 a 99 e agli allegati I e II [elenco di tutti gli articoli che hanno subito rilevanti modifiche rispetto alla direttiva 2004/39/CE]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Gli Stati membri determinano le modalità di detto riferimento e la formulazione di detta indicazione.

Gli Stati membri attuano tali misure a decorrere da [...](87), fatta eccezione per le disposizioni che attuano l'articolo 67, paragrafo 2, che si applicano a decorrere da [...](88)*.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'AESFEM il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 98

Abrogazione

La direttiva 2004/39/CE, come modificata dagli atti elencati nell'allegato II bis, sezione A, è abrogata a decorrere da […](89)**, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nella legislazione interna della direttiva 2004/39/CE indicati nel suo allegato II, sezione B.

I riferimenti alla direttiva 2004/39/CE o alla direttiva 93/22/CEE ▌ si intendono fatti alla presente direttiva o al regolamento /UE) n. …/… [MiFIR] e vanno letti secondo le tavole di concordanza di cui rispettivamente alle sezioni A e B dell'allegato II ter.

I riferimenti ai termini definiti nella direttiva 2004/39/CE o nella direttiva 93/22/CEE o agli articoli delle stesse si intendono fatti ai termini equivalenti definiti nella presente direttiva o agli articoli della stessa.

Articolo 98 bis

Modifica della direttiva 98/26/CE

La direttiva 98/26/CE è così modificata:

All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:"

La presente direttiva non si applica tuttavia alle quote di emissione di unità riconosciute ai fini dell'adempimento ai requisiti della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità+.

+ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

"

Articolo 99

Disposizioni transitorie

Le imprese dei paesi terzi possono ▌ fornire servizi o esercitare attività negli Stati membri tramite una succursale in conformità dei regimi nazionali fino a un anno dopo l'adozione da parte della Commissione di una decisione relativa al paese terzo di cui trattasi, in conformità dell'articolo 41, paragrafo 3.

Articolo 100

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 101

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

ELENCO DEI SERVIZI, DELLE ATTIVITÀ E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Sezione A

Servizi e attività di investimento

(1)  Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari.

(2)  Esecuzione di ordini per conto dei clienti.

(3)  Negoziazione per conto proprio.

(4)  Gestione di portafogli.

(5)  Consulenza in materia di investimenti.

(6)  Assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile.

(7)  Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile.

(8)  Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

(10)  Gestione di sistemi organizzati di negoziazione.

Sezione B

Servizi accessori

(-1 bis)  Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali.

(1)  Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito.

(2)  Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese.

(3)  Servizio di cambio quando tale servizio è collegato alla prestazione di servizi di investimento.

(4)  Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari.

(5)  Servizi connessi con l'assunzione a fermo.

(6)  Servizi e attività di investimento, nonché servizi accessori del tipo di cui alle sezioni A o B dell'allegato 1, collegati agli strumenti derivati di cui alla sezione C, punti (5),(6), (7) e (10), se legati alla prestazione di servizi di investimento o accessori.

Sezione C

Strumenti finanziari

(1)  Valori mobiliari.

(2)  Strumenti del mercato monetario.

(3)  Quote di un organismo di investimento collettivo.

(4)  Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti ▌o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti.

(5)  Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione).

(6)  Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (future), swap ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci non concepiti per l'esecuzione attraverso la consegna fisica del sottostante purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione e/o un sistema multilaterale di negoziazione.

(6 bis)  Contratti di assicurazione collegati a strumenti di investimento.

(7)  Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (future), swap, contratti a termine (forward) ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto C.6 e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richieste di margini.

(8)  Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.

(9)  Contratti finanziari differenziali.

(10)  Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissioni o tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richieste di margini.

(11)  Quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).

(11 bis)  Precisazioni in relazione ai punti 7) e 10)

1.  Ai fini dell’applicazione del punto 7), si considera che un contratto diverso da un contratto spot ai sensi del paragrafo 2 e che non rientra nell’ambito d’applicazione del paragrafo 4, ha le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati e non ha scopi commerciali se soddisfa le condizioni seguenti:

  a) risponde ad uno dei seguenti gruppi di criteri:
   i) è negoziato in una piattaforma di negoziazione di un paese terzo che svolge una funzione analoga a quella di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione;
   ii) indica espressamente che è negoziato o è soggetto alle regole di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione, di un sistema organizzato di negoziazione o nella suddetta piattaforma di negoziazione di un paese terzo;
   iii) indica espressamente che è equivalente ad un contratto negoziato in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione, in un sistema organizzato di negoziazione o nella suddetta piattaforma di negoziazione di un paese terzo;
   b) è compensato da una stanza di compensazione o da un altro soggetto che svolga le stesse funzioni di controparte centrale, o vi sono disposizioni per il pagamento o la fornitura di margini in relazione al contratto;
   c) è standardizzato, cosicché il prezzo, il lotto, la data di consegna o altri termini sono stabiliti principalmente con riferimento a prezzi pubblicati regolarmente, a lotti standard o a date di consegna standard.

2.  Ai fini del paragrafo 1, per contratto spot si intende un contratto per la vendita di merci, attività o diritti, in base al quale la consegna è prevista entro il più lungo dei seguenti periodi:

   a) due giorni di negoziazione;
   b) il periodo generalmente accettato nel mercato di quelle merci, attività o diritti come periodo di consegna standard.

Tuttavia, il contratto non è un contratto spot se, indipendentemente da quanto ivi esplicitamente disposto, vi è un accordo tra le parti contrattuali affinché la consegna del sottostante sia differita e non sia effettuata entro il periodo di cui al primo comma.

3.  Ai fini dell’applicazione del punto 10), si considera che un contratto derivato relativo ad un sottostante di cui alla presente sezione ha le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

   a) il contratto è regolato in contanti o può essere regolato in contanti a discrezione di una o più parti, per ragione diversa dall’inadempimento o altro evento che determini la risoluzione;
   b) il contratto è negoziato in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione;
   c) in relazione al contratto sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1.

4.  Si considera che un contratto ha scopi commerciali ai fini dell’applicazione del punto 7) e che esso non ha le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati ai fini dei punti 7) e 10) se è stato concluso con o da un operatore o un amministratore di una rete di trasmissione di energia, di un meccanismo di bilanciamento dell’energia o di una rete di condotte, ed è necessario per bilanciare le forniture e i consumi di energia in un determinato momento.

5.  Oltre ai contratti derivati del tipo menzionato al punto 10), rientra in tale punto, previo soddisfacimento dei criteri previsti dal punto 10) e dal paragrafo 3, un contratto derivato relativo ad uno degli elementi seguenti:

   a) larghezza di banda delle telecomunicazioni;
   b) capacità di stoccaggio delle merci;
   c) capacità di trasmissione o trasporto relativa a merci, tramite cavi, condotte o altri mezzi;
   d) una prestazione in denaro, un credito, una licenza, un diritto o un’attività simile che siano direttamente collegati alla fornitura, alla distribuzione o al consumo di energia derivata da fonti rinnovabili;
   e) una variabile geologica, ambientale o altra variabile fisica;
   f) qualsiasi altra attività o diritto di natura fungibile diverso da un diritto a ricevere un servizio, che siano in grado di essere trasferiti;
   g) un indice o una misura relativi al prezzo, al valore o al volume delle operazioni su qualsiasi attività, diritto, servizio o obbligo.

Sezione D

ELENCO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE DATI

(1)  Gestione di un sistema di pubblicazione autorizzato.

(2)  Gestione di un sistema consolidato di pubblicazione.

(3)  Gestione di un meccanismo di segnalazione autorizzato.

ALLEGATO II

CLIENTI PROFESSIONALI AI FINI DELLA PRESENTE DIRETTIVA

Un cliente professionale è un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assume. Per essere considerato un cliente professionale, il cliente deve ottemperare ai seguenti criteri:

I.  Categorie di clienti professionali

Dovrebbero essere considerati clienti professionali per tutti i servizi e gli strumenti di investimento ai fini della presente direttiva:

  (1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari. Si intendono inclusi nell'elenco sottostante tutti i soggetti autorizzati che svolgono le attività caratteristiche dei soggetti menzionati, che si tratti di soggetti autorizzati da uno Stato membro a norma di una direttiva europea, di soggetti autorizzati o regolamentati da uno Stato membro senza riferimento ad una direttiva europea o di soggetti autorizzati o regolamentati da un paese terzo:
   a) enti creditizi;
   b) imprese di investimento;
   c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
   d) imprese di assicurazione;
   e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
   f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
   g) negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
   h) singoli membri di una borsa;
   i) altri investitori istituzionali;
   (2) le imprese di grandi dimensioni che ottemperano, a livello di singola società, ad almeno due dei seguenti criteri dimensionali:

‐ totale di bilancio:

2 000 0000 EUR

‐ fatturato netto:

40 000 000 EUR

‐ fondi propri:

2.000.000 EUR
   (3) i governi nazionali e regionali, compresi  gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico a livello nazionale o regionale , le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali come la Banca mondiale, l'FMI, la BCE, la BEI e altre organizzazioni internazionali analoghe;
   (4) altri investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

I soggetti summenzionati sono considerati clienti professionali. Devono tuttavia essere autorizzati a richiedere un trattamento non professionale e le imprese di investimento possono convenire di fornire loro un livello più elevato di protezione. Quando il cliente di un'impresa di investimento è un'impresa come definita in precedenza, l'impresa di investimento deve informarla, prima di qualunque prestazione di servizi, che, sulla base delle informazioni di cui dispone, essa viene considerata un cliente professionale e verrà trattata come tale a meno che l'impresa e il cliente convengano diversamente. L'impresa deve inoltre informare il cliente del fatto che può richiedere una modifica dei termini dell'accordo per ottenere un maggior livello di protezione.

Spetta al cliente considerato professionale chiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti.

Questo livello maggiore di protezione verrà concesso quando un cliente considerato professionale conclude un accordo scritto con l'impresa di investimento per non essere considerato come cliente professionale ai fini delle norme di comportamento applicabili. Tale accordo dovrebbe precisare quale o quali sono i servizi o le operazioni o il tipo o i tipi di prodotti o operazioni ai quali si applica.

II.1II.  Clienti che su richiesta possono essere trattati come professionali

II.1.  Criteri di identificazione

I clienti diversi da quelli inclusi alla sezione I, compresi gli organismi del settore pubblico, tranne le autorità pubbliche locali e i comuni, compresi i singoli investitori privati, possono anch'essi essere autorizzati a rinunciare ad alcune delle protezioni previste dalle norme di comportamento delle imprese.

Le imprese di investimento dovrebbero pertanto essere autorizzate a trattare i predetti clienti come clienti professionali purché siano rispettati i criteri e le procedure pertinenti menzionati in appresso. Tuttavia esse non dovrebbero presumere che tali clienti possiedano conoscenze ed esperienze di mercato comparabili a quelle delle categorie elencate alla sezione I.

Qualunque riduzione della protezione prevista dalle norme standard di comportamento delle imprese è considerata valida solo se dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente l'impresa di investimento possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente è in grado di adottare le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

Il test di competenza applicato ai dirigenti e agli amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle direttive nel settore finanziario potrebbe essere considerato come un riferimento per valutare la competenza e le conoscenze del cliente. In caso di soggetti di piccole dimensioni, la persona oggetto della valutazione di cui sopra dovrebbe essere la persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto.

Nel corso della predetta valutazione, dovrebbero essere soddisfatti almeno due dei seguenti criteri:

   il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
   il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante e gli strumenti finanziari, supera 500.000 EUR;
   il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.
  

II.2.  Procedura

I clienti definiti in precedenza possono rinunciare alle protezioni previste dalle norme di comportamento solo una volta espletata la procedura seguente:

   i clienti devono comunicare per iscritto all'impresa di investimento che desiderano essere trattati come clienti professionali, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio o operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto;
   l'impresa di investimento deve avvertire i clienti, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbero perdere;
   i clienti devono dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni.

Prima di decidere di accettare richieste di rinuncia a protezione, le imprese di investimento devono essere tenute a prendere tutte le misure ragionevoli possibili per accertarsi che il cliente che chiede di essere considerato cliente professionale soddisfi i requisiti indicati nella sezione II al punto 1.

Tuttavia, se i clienti sono già stati classificati come clienti professionali in base a parametri e procedure simili a quelli descritti in precedenza, le loro relazioni con le imprese di investimento non dovrebbero essere influenzate dalle eventuali nuove regole adottate ai sensi del presente allegato.

Le imprese devono applicare politiche e procedure interne appropriate e scritte per classificare i clienti. Spetta ai clienti professionali informare l'impresa di investimento di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la loro attuale classificazione. Se tuttavia l'impresa di investimento constata che il cliente non soddisfa più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professionali deve adottare provvedimenti appropriati.

ALLEGATO II bis

Sezione A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue successive modifiche (di cui all'articolo 98)

Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1)

Direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune scadenze (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 60).

Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1)

Direttiva 2008/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 33).

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120)

Sezione B

Elenco dei termini di trasposizione nel diritto nazionale (di cui all'articolo 98)

Direttiva 2004/39/CE

Periodo di recepimento

31 gennaio 2007

Periodo di attuazione

1° novembre 2007

ALLEGATO II ter

Tavole di concordanza

Sezione A

La presente direttiva

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Articolo 3, paragrafi 3 e 4

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7, paragrafi 1, 2, 3 e 4

Articolo 7, paragrafi 1, 2, 3 e 4

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9, paragrafi 1, 2, 3 e 4

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 6

Articolo 9, paragrafo 7

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 8

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 6

Articolo 12

Articolo 10 bis

Articolo 13

Articolo 10 ter

Articolo 14

Articolo 11

Articolo 15

Articolo 12

Articolo 16, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6

Articolo 13, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6

Articolo 16, paragrafo 7

Articolo 16, paragrafo 8

Articolo 13, paragrafo 7

Articolo 16, paragrafo 9

Articolo 13, paragrafo 8

Articolo 16, paragrafo 10

Articolo 16, paragrafo 11

Articolo 13, paragrafo 9

Articolo 16, paragrafo 12

Articolo 13, paragrafo 10

Articolo 17

Articolo 18, paragrafi 1 e 2

Articolo 14, paragrafi 1 e 2

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 18, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 5

Articolo 18, paragrafo 5

Articolo 14, paragrafo 6

Articolo 18, paragrafo 6

Articolo 14, paragrafo 7

Articolo 18, paragrafi 7 e 8

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 16

Articolo 22

Articolo 17

Articolo 23

Articolo 18

Articolo 24, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 24, paragrafo 4

Articolo 19, paragrafo 9

Articolo 24, paragrafo 5

Articolo 24, paragrafo 6

Articolo 24, paragrafo 7

Articolo 24, paragrafo 8

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 4

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 5

Articolo 25, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafo 6

Articolo 25, paragrafo 4

Articolo 19, paragrafo 7

Articolo 25, paragrafo 5

Articolo 19, paragrafo 8

Articolo 25, paragrafo 6

Articolo 19, paragrafo 10

Articolo 25, paragrafo 7

Articolo 26

Articolo 20

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 27, paragrafo 2

Articolo 27, paragrafo 3

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 27, paragrafo 4

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 27, paragrafo 5

Articolo 21, paragrafo 4

Articolo 27, paragrafo 6

Articolo 21, paragrafo 5

Articolo 27, paragrafo 7

Articolo 21, paragrafo 6

Articolo 27, paragrafo 8

Articolo 28

Articolo 22

Articolo 29

Articolo 23

Articolo 30

Articolo 24

Articolo 31

Articolo 26

Articolo 32

Articolo 33

Articolo 34

Articolo 35

Articolo 36, paragrafi 1, 2, 3 e 4

Articolo 31, paragrafi 1, 2, 3 e 4

Articolo 36, paragrafo 5

Articolo 36, paragrafo 6

Articolo 31, paragrafo 5

Articolo 36, paragrafo 7

Articolo 31, paragrafo 6

Articolo 36, paragrafi 8 e 9

Articolo 31, paragrafo 7

Articolo 37, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6

Articolo 32, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6

Articolo 37, paragrafo 7

Articolo 37, paragrafo 8

Articolo 32, paragrafo 7

Articolo 37, paragrafo 9

Articolo 32, paragrafo 8

Articolo 37, paragrafo 10

Articolo 32, paragrafo 9

Articolo 37, paragrafo 11

Articolo 32, paragrafo 10

Articolo 38

Articolo 33

Articolo 39

Articolo 34

Articolo 40

Articolo 35

Articolo 41

Articolo 42

Articolo 43

Articolo 44

Articolo 45

Articolo 46

Articolo 47

Articolo 36

Articolo 48

Articolo 37

Articolo 49

Articolo 38

Articolo 50

Articolo 39

Articolo 51

Articolo 52

Articolo 40

Articolo 53, paragrafi 1 e 2

Articolo 41, paragrafi 1 e 2

Articolo 53, paragrafi 3 e 4

Articolo 54

Articolo 55

Articolo 42

Articolo 56

Articolo 43

Articolo 57

Articolo 46

Articolo 58

Articolo 47

Articolo 59

Articolo 60

Articolo 61

Articolo 62

Articolo 63

Articolo 64

Articolo 65

Articolo 66

Articolo 67

Articolo 68

Articolo 69

Articolo 48

Articolo 70

Articolo 49

Articolo 71, paragrafi 1 e 2

Articolo 50, paragrafi 1 e 2

Articolo 71, paragrafi 3 e 4

Articolo 72

Articolo 73, paragrafo 1

Articolo 51, paragrafo 1

Articolo 73, paragrafo 2

Articolo 73, paragrafo 3

Articolo 51, paragrafo 4

Articolo 73, paragrafo 4

Articolo 51, paragrafo 5

Articolo 73, paragrafo 5

Articolo 51, paragrafo 6

Articolo 74

Articolo 75

Articolo 76

Articolo 77

Articolo 78

Articolo 79

Articolo 52

Articolo 80

Articolo 53

Articolo 81

Articolo 54

Articolo 82

Articolo 55

Articolo 83, paragrafi 1, 2, 3 e 4

Articolo 56, paragrafi 1, 2, 3 e 4

Articolo 83, paragrafi 5 e 6

Articolo 83, paragrafo 7

Articolo 56, paragrafo 5

Articolo 83, paragrafo 8

Articolo 56, paragrafo 6

Articolo 84

Articolo 57

Articolo 85

Articolo 58

Articolo 86

Articolo 58 bis

Articolo 87

Articolo 59

Articolo 88

Articolo 60

Articolo 89

Articolo 61

Articolo 90

Articolo 62

Articolo 91

Articolo 62 bis

Articolo 92

Articolo 63

Articolo 93

Articolo 94

Articolo 95

Articolo 96

Articolo 65

Articolo 97

Articolo 70

Articolo 98

Articolo 99

Articolo 71

Articolo 100

Articolo 72

Articolo 101

Articolo 73

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Sezione B

Regolamento (UE) n. .../... [MiFIR]

Direttiva 2004/39/CE

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 4

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 29, paragrafo 1 e articolo 44, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 44, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 29, paragrafo 2 e articolo 44, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 29, paragrafo 3 e articolo 44, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 30, paragrafo 1 e articolo 45, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 45, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 30, paragrafo 2 e articolo 45, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 30, paragrafo 3 e articolo 45, paragrafo 3

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 28 e articolo 30

Articolo 45

Articolo 13

Articolo 27, paragrafi 1 e 2

Articolo 14, paragrafi 1, 2, 3 e 4

Articolo 27, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 5

Articolo 27, paragrafo 7

Articolo 14, paragrafo 6

Articolo 15

Articolo 27, paragrafo 4

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 27, paragrafo 5

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 27, paragrafo 6

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 27, paragrafo 7

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 28

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafi 1 e 2

Articolo 25, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 25, paragrafo 4

Articolo 23, paragrafo 4

Articolo 23, paragrafo 5

Articolo 23, paragrafo 6

Articolo 25, paragrafo 5

Articolo 23, paragrafo 7

Articolo 25, paragrafo 6

Articolo 23, paragrafo 8

Articolo 25, paragrafo 7

Articolo 23, paragrafo 9

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 31

Articolo 32

Articolo 33

Articolo 34

Articolo 35

Articolo 36

Articolo 36

Articolo 37

Articolo 38

Articolo 39

Articolo 40

Articolo 41

Articolo 42

Articolo 64

Articolo 43

Articolo 65

Articolo 44

Articolo 45

Articolo 71

Articolo 46

Articolo 72

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0306/2012).
(2)* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
(3) GU C 161 del 7.6.2012, pag. 3.
(4) GU C 191 del 29.6.2012, pag. 80.
(5) Posizione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2012.
(6) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.
(7) GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27.
(8) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.
(9) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
(10) GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1.
(11) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.
(12) GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.
(13) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (GU L 198 del 30.7.2009, pag. 20).
(14) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).
(15) Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15).
(16) Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).
(17) GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1.
(18) Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).
(19) Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione) (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201).
(20) Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
(21) GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43.
(22) GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26.
(23) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(24) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
(25) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.
(26) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(27) GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1.
(28) GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1.
(29) GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.
(30) GU L 109 del 19.4.2001, pag. 56.
(31) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(32) GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.
(33) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.
(34)* *12 mesi dall' entrata in vigore della presente direttiva.
(35) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1.
(36) GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22.
(37) GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.
(38) GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.
(39) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.
(40)* 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(41)* 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(42)* Due anni dopo il giorno di entrata in vigore della presente direttiva.
(43)** 12 mesi dopo il giorno di entrata in vigore della presente direttiva.
(44) GU L 135 del 31.05.94, pag. 5.
(45)* *18 mesi dall' entrata in vigore della presente direttiva.
(46)* 12 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.
(47) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.
(48)* 12 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.
(49)* 12 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.
(50)* 12 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.
(51)* 12 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva
(52)* 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.
(53)* 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.
(54)* 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(55)* 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(56)* 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(57)* 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(58)* 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(59)* 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(60)* 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(61)* 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(62)* 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(63)* 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(64)* 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(65)* 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(66)* 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(67)* 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(68)* 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(69)** 18 mesi dall' entrata in vigore della presente direttiva.
(70)*** Sei mesi dalla data di applicazione della presente direttiva.
(71)* Un anno dalla data di applicazione della presente direttiva..
(72)* 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(73)* 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(74) GU L 126 del 12.5.1984, pag. 20.
(75) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.
(76)* 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(77)* 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(78)* 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(79)* 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(80)* 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(81)* Inserire la data dell'entrata in vigore della presente direttiva.
(82) GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.
(83) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(84)* 42 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
(85)* 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(86)** 2 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(87)* 30 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(88)** 42 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(89)*** 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.


Mercati di strumenti finanziari e modifica del regolamento EMIR sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ***I
PDF 788kWORD 334k
Testo
Testo consolidato
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 26 ottobre 2012, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento [EMIR] sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD))(1)
P7_TA(2012)0407A7-0303/2012

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

[Emendamento 1 salvo dove altrimenti indicato]

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO(2)
P7_TA(2012)0407A7-0303/2012
alla proposta della Commissione
P7_TA(2012)0407A7-0303/2012

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(4),

considerando quanto segue:

(1)  La recente crisi finanziaria ha messo in luce delle debolezze riguardanti la trasparenza dei mercati finanziari che potrebbe comportare conseguenze socio-economiche negative. Una maggiore trasparenza è uno dei principi condivisi per rafforzare il sistema finanziario, come confermato dalla dichiarazione del G-20 di Londra del 2 aprile 2009. Per raggiungere una maggiore trasparenza e rendere più efficace il funzionamento del mercato interno degli strumenti finanziari, è necessario adottare un nuovo quadro che definisca dei requisiti uniformi in materia di trasparenza delle transazioni effettuate nei mercati degli strumenti finanziari. È opportuno che tale quadro normativo fornisca un insieme di norme esaustive e applicabili a un ampio ventaglio di strumenti finanziari. È altresì opportuno prevedere dei requisiti di trasparenza applicabili agli ordini e alle operazioni su azioni conformemente a quanto definito nella direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari(5).

(2)  Il gruppo di esperti di alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'Unione europea presieduto da Jacques de Larosière ha invitato l'Unione a definire una regolamentazione finanziaria d'insieme più armonizzata. Nel contesto della futura architettura europea di vigilanza, il Consiglio europeo del 18 e 19 giungo 2009 ha posto anch'esso l'accento sulla necessità di definire un codice unico a livello europeo applicabile a tutti gli istituti finanziari operanti nel mercato unico.

(3)  Di conseguenza, la nuova legislazione deve essere composta da due diversi strumenti giuridici, una direttiva e il presente regolamento. Insieme, i suddetti strumenti costituiranno il quadro giuridico che disciplina i requisiti applicabili alle imprese di investimento, ai mercati regolamentati e ai fornitori di servizi di segnalazione. Il presente regolamento deve pertanto essere letto in combinato disposto con la direttiva. La necessità di definire un insieme unico di norme per l'insieme degli istituti finanziari per quanto riguarda certi requisiti e di evitare il potenziale arbitraggio normativo nonché di una maggiore certezza del diritto e ridurre la complessità normativa per i partecipanti al mercato giustifica il ricorso a una base giuridica che permetta l'adozione di un regolamento. Al fine di rimuovere i restanti ostacoli alla negoziazione transfrontaliera e le distorsioni significative alla concorrenza derivanti da leggi nazionali divergenti, nonché per evitare l'insorgere di ulteriori probabili ostacoli alla negoziazione transfrontaliera e distorsioni significative della concorrenza, è necessario adottare un regolamento che definisca norme uniformi in tutti gli Stati membri. Tale atto giuridico direttamente applicabile mira a contribuire in modo determinante al corretto funzionamento del mercato interno e si deve di conseguenza basare sulle disposizioni dell'articolo 114, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), interpretate in conformità con la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia.

(4)  La direttiva 2004/39/CE definisce delle norme atte a rendere trasparenti, sia prima che dopo la negoziazione, le negoziazioni di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e a comunicare alle autorità competenti le transazioni di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; è tuttavia necessario che la direttiva venga rifusa per rispecchiare gli sviluppi nei mercati finanziari, fronteggiare le debolezze emerse e colmare le lacune che sono state messe in luce dalla crisi dei mercati finanziari.

(5)  Le disposizioni riguardanti i requisiti di negoziazione e di trasparenza devono assumere la forma di norme direttamente applicabili alla totalità delle imprese di investimento che dovranno, in tal modo, attenersi a regole uniformi in tutti i mercati dell'Unione; questo, per consentire l'applicazione uniforme di un singolo quadro normativo, rafforzare la fiducia nella trasparenza dei mercati in seno all'Unione, ridurre la complessità normativa e le spese di conformità a carico delle imprese, in particolare per gli istituti finanziari che operano a livello transfrontaliero, e contribuire, infine, all'eliminazione delle distorsioni della concorrenza. L'adozione di un regolamento di applicabilità diretta è la soluzione più indicata per raggiungere gli obiettivi normativi di cui sopra e garantire condizioni uniformi evitando che attraverso il recepimento di una direttiva si giunga a requisiti nazionali divergenti.

(6)  Occorre precisare le definizioni di mercato regolamentato e di sistema multilaterale di negoziazione, che restino strettamente allineate, in modo da riflettere il fatto che entrambi esplicano in realtà la stessa funzione di negoziazione organizzata. Le definizioni dovrebbero escludere i sistemi bilaterali dove un'impresa di investimento intraprende ogni operazione per proprio conto e non come controparte interposta tra l'acquirente e il venditore senza assunzione di rischi. Il termine «sistema» comprende tutti i mercati che sono costituiti da una serie di regole e da una piattaforma di negoziazione nonché quelli che funzionano esclusivamente in base a una serie di regole. I mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione non sono tenuti a gestire un sistema «tecnico» per il confronto («matching») degli ordini e dovrebbero essere in grado di gestire altri protocolli di negoziazione, tra cui sistemi che consentono agli utenti di richiedere quotazioni a diversi fornitori. Un mercato costituito esclusivamente da una serie di regole che disciplinano aspetti relativi all'acquisizione della qualità di membri, all'ammissione di strumenti alla negoziazione, alla negoziazione tra membri, agli obblighi di notifica e, se del caso, di trasparenza, è un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione ai sensi della presente direttiva e le operazioni concluse in base a tali regole sono considerate come concluse nell'ambito del sistema di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. Le definizioni prescrivono che gli interessi si incontrino in modo tale da dare luogo ad un contratto, il che significa che l'esecuzione ha luogo in base alle regole del sistema o tramite i suoi protocolli o le sue procedure operative interne. I termini «interessi di acquisto e di vendita» vanno intesi in senso ampio ed includono ordini, quotazioni di prezzi e manifestazioni di interesse. Tra i requisiti di rilievo figura l'obbligo di far incontrare gli interessi all'interno del sistema in base a regole non discrezionali stabilite dal gestore del sistema, il che implica che l'incontro degli interessi ha luogo in base alle regole del sistema o tramite i protocolli o le procedure operative interne del sistema (comprese le procedure incorporate nel software informatico). I termini «regole non discrezionali» significano che le regole non lasciano al mercato regolamentato o all'operatore di mercato o all'impresa di investimento che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione alcuna discrezionalità su come possano interagire gli interessi. ▌

(7)  Allo scopo di rendere i mercati europei più trasparenti ed efficienti nonché di definire condizioni eque tra le varie sedi che offrono servizi di negoziazione multilaterale è necessario introdurre una nuova categoria, quella di sistema organizzato di negoziazione (OTF), per le obbligazioni, i prodotti finanziari strutturati, le quote di emissione e gli strumenti derivati, così come provvedere a che esso sia adeguatamente regolamentato e applichi regole non discriminatorie in relazione all'accesso al sistema stesso. Tale nuova categoria è ampiamente definita in modo tale che da essere in grado, ora e in futuro, da comprendere tutti i tipi di esecuzione organizzata e organizzazione di negoziazione che non corrispondono alle funzionalità o alle specifiche normative delle sedi esistenti. Di conseguenza è necessario applicare requisiti organizzativi e regole di trasparenza appropriati a sostegno di un'efficiente determinazione dei prezzi. La nuova categoria include i sistemi di broker crossing che possono essere descritti come sistemi elettronici interni di messa a confronto utilizzati da imprese di investimento che eseguono gli ordini dei clienti a fronte di ordini di altri clienti. La nuova categoria comprende altresì i sistemi che dovrebbero essere ammissibili per la negoziazione di derivati sufficientemente liquidi e ammessi alla compensazione, pur non avendo i tratti caratteristici delle sedi di negoziazione esistenti. La nuova categoria non include invece sistemi in cui non ha luogo un'autentica esecuzione o organizzazione della negoziazione, quali bacheche elettroniche usate per pubblicizzare interessi di acquisto e di vendita, altre entità che riuniscono o raggruppano potenziali interessi di acquisto e di vendita o servizi elettronici di conferma post-negoziazione.

(8)  La nuova categoria di sistema organizzato di negoziazione andrà a integrare i tipi esistenti di sedi di negoziazione. Mentre i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione sono caratterizzati dall'esecuzione non discrezionale delle operazioni, il gestore di un sistema organizzato di negoziazione ha discrezione sulla modalità di esecuzione di un'operazione. Di conseguenza, le norme di comportamento e gli obblighi relativi all'esecuzione alle migliori condizioni e alla gestione degli ordini dei clienti devono applicarsi alle operazioni concluse in un sistema organizzato di negoziazione gestito da un'impresa di investimento o un gestore del mercato. Tuttavia, poiché un sistema organizzato di negoziazione, sia pure accessibile unicamente ai propri clienti, costituisce una vera e propria piattaforma di negoziazione, il gestore della piattaforma dovrebbe essere neutrale. Pertanto, il gestore di un sistema organizzato di negoziazione dovrebbe essere soggetto ai requisiti in materia di corretta gestione degli eventuali conflitti di interessi e di esecuzione non discriminatoria e non dovrebbe essergli consentita l'esecuzione nel sistema organizzato di negoziazione di operazioni tra molteplici interessi di acquisto e di vendita di terzi comprendenti ordini di clienti fatti incontrare nel sistema a fronte di capitale proprio. Questo dovrebbe impedire loro anche di agire come internalizzatori sistematici nel sistema organizzato di negoziazione da essi gestito.

(9)  Occorre che la totalità delle negoziazioni organizzate siano condotte in sedi regolamentate con la massima trasparenza sia pre- che post negoziazione. È dunque necessario applicare requisiti di trasparenza appositamente calibrati a qualsiasi tipo di sedi di negoziazione e alla totalità degli strumenti finanziari negoziati nelle stesse.

(10)  Le negoziazioni di certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati, strumenti finanziari analoghi e azioni diverse da quelle ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato sono effettuate secondo le medesime modalità e presentano finalità economiche pressoché identiche alle negoziazioni di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato. È opportuno pertanto estendere le disposizioni in materia di trasparenza applicabili alle azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati anche a tali strumenti.

(11)  Pur riconoscendo, in linea di principio, l'esigenza di un regime di deroghe alla trasparenza pre-negoziazione ai fini del funzionamento efficiente dei mercati, le disposizioni in materia di deroga attualmente applicabili alle azioni in virtù della direttiva 2004/39/CE e del regolamento (CE) n. 1287/2006 del 10 agosto 2006 recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva(6), vanno riesaminate per verificare che siano ancora adeguate relativamente al campo di applicazione e alle condizioni applicabili. Per garantire un'applicazione uniforme delle deroghe alla trasparenza pre-negoziazione relativamente alle azioni, ed eventualmente ad altri strumenti analoghi e agli strumenti diversi dalle azioni per specifici modelli di mercato e tipologie/entità di ordini, è opportuno che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio(7), valuti la compatibilità delle singole richieste di deroga con il presente regolamento e gli atti delegati pubblicati in futuro. La valutazione dell'AESFEM dovrà assumere la forma di un parere conformemente all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Inoltre, occorre che l'AESFEM riesamini le deroghe attualmente esistenti per le azioni entro un termine di tempo adeguato e valuti, secondo la stessa procedura, se tali deroghe siano conformi alle norme contenute nel presente regolamento e negli atti delegati pubblicati in futuro.

(12)  La crisi finanziaria ha messo in luce specifiche debolezze riguardanti le modalità con le quali vengono rese disponibili ai partecipanti al mercato le informazioni sulle opportunità di negoziazione e i prezzi degli strumenti finanziari diversi dalle azioni, soprattutto in termini di tempistica, articolazione, accesso equo e affidabilità. Si rende pertanto necessaria l'introduzione tempestiva di requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione che prendano in esame le diverse caratteristiche e strutture di mercato riconducibili a specifiche tipologie di strumenti diversi dalle azioni, nonché un adeguato adattamento per applicarli a sistemi di richieste di quotazioni, con contrattazione automatica o «alle grida». Per fornire un valido quadro normativo in materia di trasparenza per la totalità degli strumenti, occorre applicare i suddetti requisiti alle obbligazioni e agli strumenti finanziari strutturati per i quali è stato pubblicato un prospetto o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o in un sistema organizzato di negoziazione (OTF), agli strumenti derivati che sono negoziati o ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione o assoggettabili a compensazione centrale;nel caso della trasparenza post-negoziazione, è necessario estendere tali requisiti agli strumenti derivati segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni. Pertanto, saranno esclusi dal campo di applicazione dei requisiti di trasparenza i soli strumenti finanziari ▌su misura o considerati particolarmente illiquidi.

(13)  È necessario introdurre un livello appropriato di trasparenza delle negoziazioni nei mercati relativamente a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati e strumenti derivati per contribuire alla valutazione dei prodotti e a una formazione efficiente dei prezzi. È opportuno che i prodotti finanziari strutturati includano in particolare i titoli garantiti da attività di cui all'articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 809/2004(8), ivi compresi, tra gli altri, i titoli obbligazionari garantiti (CDO).

(13 bis)  A fini di certezza giuridica, è opportuno chiarire talune esclusioni dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Dato che occorre regolamentare i derivati su valuta, compresi gli swap su valuta che comportano un pagamento in contanti determinato con riferimento alle valute onde assicurare la trasparenza e l'integrità del mercato, le operazioni in valuta a pronti non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Occorre altresì precisare che i contratti di assicurazione per qualsiasi attività rientrante nelle categorie di cui all'allegato I della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)(9) non costituiscono prodotti derivati o contratti derivati ai fini del presente regolamento, ove conclusi con una compagnia di assicurazione o di riassicurazione dell'Unione o di un paese terzo. Inoltre dato che i rischi inerenti alla contrattazione algoritmica dovrebbero essere regolamentati, il ricorso a strumenti di riduzione del rischio post-negoziazione basati su algoritmi non costituisce contrattazione algoritmica.

(14)  Per garantire condizioni uniformi tra le sedi di negoziazione, è necessario applicare i medesimi requisiti di trasparenza pre- e post negoziazione alle diverse tipologie di sedi. Occorre che i requisiti di trasparenza siano proporzionati e calibrati in base alle diverse tipologie di strumenti, ivi compresi azioni, obbligazioni e strumenti derivati, tenendo in conto gli interessi degli investitori e degli emittenti, tra cui emittenti di titoli di Stato, e la liquidità di mercato. I requisiti dovrebbero essere calibrati in base alle diverse tipologie di negoziazioni, ivi compresi i sistemi basati su un «book di negoziazione» o «quote-driven», quali ad esempio i sistemi per la richiesta di quotazioni, come pure i sistemi ibridi e tradizionali (voice broking), e tengano conto dell'entità dell'emissione e dell'operazione, nonché delle caratteristiche dei mercati nazionali.

(15)  Per garantire che le negoziazioni effettuate fuori listino (OTC) non pregiudichino una determinazione efficiente del prezzo o la parità delle condizioni di trasparenza tra i mezzi di negoziazione, è necessario che i requisiti di trasparenza siano applicati alle imprese di investimento che effettuano negoziazioni per proprio conto di strumenti finanziari OTC nella misura operino in veste di internalizzatori sistematici in relazione ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati o altri strumenti finanziari analoghi, nonché a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati e strumenti derivati assoggettabili a compensazione.

(16)  Un'impresa di investimento che esegue ordini del cliente a fronte di capitale proprio è da ritenersi un internalizzatore sistematico, a meno che le operazioni non vengano effettuate al di fuori di mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione e su base ▌ ad hoc e saltuaria. Gli internalizzatori sistematici si definiscono pertanto come imprese di investimento che in modo organizzato, regolare e sistematico negoziano per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente in modo bilaterale al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione. Per garantire un'applicazione obiettiva ed effettiva di tale definizione alle imprese di investimento, è opportuno che si tenga conto delle eventuali negoziazioni bilaterali effettuate per eseguire ordini dei clienti e che criteri quantitativi determinati per strumento finanziario o classe di attività dovrebbero integrare quelli qualitativi stabiliti per individuare le imprese di investimento tenute a registrarsi come internalizzatori sistematici, nell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1287/2006. Mentre un sistema organizzato di negoziazione è qualsiasi sistema o sede nel quale interessi multipli di acquisto e vendita di terzi si incontrano, è necessario che a un internalizzatore sistematico non sia consentito di far incontrare gli interessi di acquisto e vendita di terzi. Al fine di garantire la qualità del processo di formazione dei prezzi, è opportuno limitare i casi in cui la negoziazione OTC può essere effettuata al di fuori di un internalizzatore sistematico e le competenti autorità dovrebbero provvedere a che sulle azioni nessun operatore in un sistema in cui un'impresa di investimento esegue ordini di clienti a fronte di capitale proprio sia in posizione privilegiata in relazione all'esecuzione degli ordini.

(17)  Gli internalizzatori sistematici possono decidere di dare accesso alle loro quotazioni solo ai propri clienti al dettaglio, solo ai propri clienti professionali o a entrambi. Non dovrebbero essere autorizzati a discriminare all'interno di tali categorie di clienti, ma dovrebbero essere abilitati a tenere in conto le distinzioni tra clienti, per esempio per quanto riguarda il rischio di credito. Agli internalizzatori sistematici non è imposto di pubblicare quotazioni irrevocabili riguardanti operazioni in strumenti rappresentativi di capitale oltre le normali dimensioni del mercato e in strumenti non rappresentativi di capitale oltre le dimensioni al dettaglio. Le normali dimensioni del mercato o dimensioni del mercato al dettaglio di ogni categoria di strumenti finanziari non dovrebbero essere eccessivamente sproporzionate rispetto a qualsiasi strumento finanziario incluso nella medesima categoria.

(18)  È opportuno assicurare che il maggior numero possibile di operazioni che non si svolgono in sedi di negoziazione regolamentate avvengano tramite sistemi organizzati soggetti a idonei requisiti di trasparenza, pur garantendo che si possano concludere operazioni su larga scala e irregolari. Il presente regolamento non ha lo scopo di prescrivere l'applicazione di norme di trasparenza pre-negoziazione alle operazioni effettuate fuori listino nel quadro di emissioni primarie, contraddistinte dal fatto che gli strumenti sono su misura e destinati alle specifiche esigenze delle controparti finanziarie o non finanziarie ammissibili e sono un elemento di relazioni d'affari a loro volta contraddistinte da negoziazioni oltre le normali dimensioni del mercato o dimensioni del mercato al dettaglio e in cui le operazioni sono effettuate al di fuori dei sistemi usualmente utilizzati dall'impresa interessata per le sue operazioni in veste di internalizzatore sistematico.

(19)  È necessario che i dati di mercato vengano resi disponibili agevolmente e rapidamente agli utenti in un formato il più possibile disaggregato in modo da consentire agli investitori, e ai fornitori di servizi d'informazione che curano le loro esigenze, di personalizzare quanto più possibile le soluzioni di dati. Pertanto, è necessario rendere disponibili al pubblico le informazioni inerenti alla trasparenza pre- e post-negoziazione in modo disaggregato così da ridurre i costi per i partecipanti al mercato al momento dell'acquisto di informazioni e occorre utilizzare dispositivi di pubblicazione autorizzati per assicurare la coerenza e la qualità di detti dati e per consentire di fornire un sistema consolidato di pubblicazione dei dati post-negoziazione.

(20)  La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(10), e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari(11), nonché la libera circolazione di tali dati, si applicano pienamente allo scambio, alla trasmissione e al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento, in particolare il titolo IV, da parte degli Stati membri e dell'AESFEM.

(21)  Considerando l'accordo raggiunto tra le parti al vertice del G-20 tenutosi a Pittsburgh il 25 settembre 2009, che prevedeva il trasferimento, ove opportuno, delle negoziazioni di contratti derivati fuori listino nelle borse o su piattaforme elettroniche di negoziazione, è necessario definire una procedura normativa formale per prescrivere che le negoziazioni tra controparti finanziarie e controparti non finanziarie di grandi dimensioni su tutti gli strumenti derivati assoggettabili a compensazione e che sono sufficientemente liquidi si svolgano in diverse sedi di negoziazione soggette a normative analoghe ▌. Il presente regolamento non ha lo scopo di proibire o limitare l'uso di contratti derivati su misura né di renderli troppo costosi per le istituzioni non finanziarie. Pertanto per valutare se la liquidità sia sufficiente va tenuto conto delle caratteristiche del mercato a livello nazionale, compresi elementi quali il numero e il tipo dei partecipanti di un dato mercato, e delle caratteristiche delle operazioni, quali l'entità e la frequenza delle operazioni nel mercato in questione. Inoltre, il presente regolamento non ha lo scopo di evitare il ricorso a servizi di riduzione del rischio post-negoziazione.

(22)  Considerando l'accordo raggiunto tra le parti al vertice del G-20 tenutosi a Pittsburgh il 25 settembre 2009, che prevedeva il trasferimento, se opportuno, delle negoziazioni di contratti derivati fuori listino nelle borse o su piattaforme elettroniche di negoziazione, da un lato, e la liquidità relativamente ridotta di diversi strumenti derivati fuori listino, dall'altro, è opportuno prevedere una gamma di sedi idonee nelle quali effettuare negoziazioni in conformità con questo impegno. Occorre che tutte le sedi ritenute idonee siano sottoposte a requisiti normativi particolarmente coerenti in termini di aspetti organizzativi e operativi, accordi per ridurre i conflitti di interesse, vigilanza di tutte le attività di negoziazione, trasparenza pre- e post-negoziazione calibrata agli strumenti finanziari e modello di negoziazione. È tuttavia necessario prevedere la possibilità per i gestori delle sedi di effettuare transazioni conformi a questo impegno tra i loro partecipanti in modo discrezionale, al fine di migliorare le condizioni di esecuzione e liquidità.

(23)  Occorre che l'obbligo di negoziazione definito per i suddetti strumenti derivati consenta una concorrenza efficiente tra le sedi di negoziazione ritenute idonee. Pertanto, è necessario che tali sedi di negoziazione non siano in grado di rivendicare diritti esclusivi in relazione a qualsiasi strumento derivato soggetto a questo obbligo di negoziazione, impedendo ad altre sedi di negoziare questi strumenti. Per una effettiva concorrenza tra le sedi di negoziazione per i derivati, è essenziale che esse abbiano un accesso non discriminatorio e trasparente alle controparti centrali (CCP). Per accesso non discriminatorio a una CCP si intende che una sede di negoziazione ha diritto a un trattamento non discriminatorio in termini di modalità di trattamento dei contratti negoziati sulla sua piattaforma relativamente ai requisiti di garanzia e di compensazione di contratti economicamente equivalenti e alla marginazione integrata (cross-margining) con contratti correlati compensati dalla stessa CCP, e a spese di compensazione non discriminatorie.

(24)  Per assicurare il corretto funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari, la protezione degli investitori e la stabilità finanziaria occorre predisporre un meccanismo di monitoraggio della strutture dei prodotti di investimento e poteri intesi a vietare o limitare la commercializzazione, la distribuzione e la vendita di qualsiasi prodotto di investimento o strumento finanziario che sollevi gravi timori in merito alla protezione degli investitori, al regolare funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario, congiuntamente a poteri di coordinamento e d'intervento per l'AESFEM. Tali poteri potranno essere esercitati dalle competenti autorità e, in casi eccezionali, dall'AESFEM solo se sarà soddisfatta una serie di condizioni specifiche. Se ricorrono tali condizioni l'autorità competente o in casi eccezionali l'AESFEM dovrebbe essere in grado di imporre in via precauzionale divieti o restrizioni prima che un prodotto di investimento o strumento finanziario sia commercializzato, distribuito o venduto alla clientela.

(25)  Per favorire il coordinamento e la convergenza delle modalità di applicazione dei suddetti poteri, le autorità competenti dovrebbero essere tenute a comunicare all'AESFEM le informazioni relative a qualsiasi richiesta di ridurre una posizione in relazione a un contratto derivato, a eventuali limiti occasionali, nonché a qualsiasi limite per le posizioni ex ante. Occorre che le informazioni essenziali relative a qualsiasi limite per le posizioni ex ante applicato da un'autorità competente siano pubblicate sul sito internet dell'AESFEM.

(26)  L'AESFEM deve poter richiedere informazioni da qualsiasi soggetto in merito alla sua posizione in relazione a un contratto derivato, di richiedere la riduzione di tale posizione, nonché di limitare la capacità di un soggetto di eseguire singole operazioni su derivati su merci. L'AESFEM dovrà allora notificare alle autorità competenti pertinenti e poi pubblicare le eventuali misure che si propone di adottare.

(27)  Occorre che le informazioni sulle operazioni su strumenti finanziari siano segnalate alle autorità competenti tramite un sistema coordinato dall'AESFEM per consentire loro di rilevare e accertare potenziali abusi di mercato, nonché monitorare il regolare e corretto funzionamento dei mercati e le attività delle imprese di investimento. Nel campo di applicazione di tale vigilanza rientrano tutti gli strumenti che sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o trattati in una sede di negoziazione, come pure la totalità degli strumenti il cui valore dipende dal o influenza il valore di tali strumenti. Al fine di evitare un inutile onere amministrativo per le imprese di investimento, è opportuno escludere dall'obbligo di segnalazione gli strumenti finanziari che non sono negoziati in modo organizzato e non suscettibili di abusi di mercato. Le segnalazioni dovrebbero utilizzare un identificativo della persona giuridica conforme agli impegni del G-20. La Commissione dovrebbe riferire se il contenuto e il formato delle segnalazioni sono sufficienti per individuare abusi di mercato, sulle priorità del monitoraggio dato il grande volume di dati notificati, se sia richiesta l'identità del responsabile decisionale dell'impiego di un algoritmo e sui dispositivi specifici necessari per garantire una segnalazione rigorosa dei prestiti di titoli e delle operazioni di pronti contro termine onde consentire la vigilanza da parte delle competenti autorità.

(28)  Per svolgere il ruolo di strumento per il monitoraggio del mercato, occorre che le segnalazioni delle transazioni identifichino il soggetto che ha preso la decisione di investimento e quelli responsabili della sua esecuzione. Oltre al regime di trasparenza stabilito dal regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap)(12), la segnalazione di vendite allo scoperto fornisce informazioni supplementari che consentono alle autorità competenti di vigilare sui livelli di vendite allo scoperto. Le imprese di investimento sono tenute a identificare se le vendite di azioni o di strumenti di debito emessi da un emittente sovrano siano vendite allo scoperto. Le autorità competenti devono inoltre avere pieno accesso ai registri in tutte le fasi del processo di esecuzione dell'ordine, dalla decisione iniziale di negoziare fino all''esecuzione dell'operazione. Pertanto, le imprese di investimento devono tenere registri relativi a tutte le operazioni su strumenti finanziari effettuate, e i gestori delle piattaforme registri di tutti gli ordini presentati ai rispettivi sistemi. L'AESFEM dovrà coordinare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti al fine di garantire che queste ultime abbiano accesso a tutti i registri delle operazioni e degli ordini relativi a strumenti finanziari soggetti alla loro vigilanza, ivi compresi gli ordini presentati a piattaforme che operano al di fuori del loro territorio.

(29)  È necessario evitare la doppia segnalazione delle stesse informazioni. È opportuno che le segnalazioni inviate ai repertori di dati sulle negoziazioni registrati o riconosciuti in virtù del regolamento (UE) n. 648/2012 per gli strumenti pertinenti che contengono tutte le informazioni richieste ai fini della segnalazione delle transazioni non siano inviate alle autorità competenti, bensì vengano trasmesse alle stesse dai repertori di dati sulle negoziazioni. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 648/2012.

(30)  È opportuno che gli scambi o le trasmissioni di informazioni da parte delle autorità competenti avvengano conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(13). È opportuno che gli scambi o le trasmissioni di informazioni da parte dell'AESFEM avvengano conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali stabilite nel regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati(14), che dovrebbe essere pienamente applicabile al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento.

(31)  Il regolamento (UE) n. 648/2012 definisce i criteri in base ai quali le categorie di strumenti derivati OTC devono essere assoggettati all'obbligo di compensazione. Consente altresì di evitare distorsioni della concorrenza prevedendo l'accesso non discriminatorio delle sedi di negoziazione alle controparti centrali (CCP) che offrono la compensazione di strumenti derivati OTC e l'accesso non discriminatorio delle controparti centrali che offrono la compensazione di strumenti derivati OTC ai flussi di dati sulla negoziazione delle sedi. Poiché gli strumenti derivati OTC sono definiti come contratti derivati la cui esecuzione non viene effettuata in un mercato regolamentato, vi è la necessità di introdurre requisiti simili per i mercati regolamentati ai sensi del presente regolamento. Gli strumenti derivati in mercati regolamentati dovrebbero essere soggetti all'obbligo di compensazione, se l'AESFEM li ha dichiarati soggetti a tale obbligo, nello stesso modo di quelli negoziati altrove.

(32)  Andando oltre le disposizioni della direttiva 2004/39/CE che non consentono agli Stati membri di limitare indebitamente l'accesso all'infrastruttura di post-negoziazione quali CCP e accordi di regolamento, è necessario che il presente regolamento rimuova ulteriori ostacoli commerciali che potrebbero essere impiegati per impedire la concorrenza nella compensazione dei valori mobiliari e degli strumenti di mercato monetario. Per evitare eventuali pratiche discriminatorie, occorre che le CCP accettino di compensare le transazioni eseguite in varie sedi di negoziazione, purché queste ultime soddisfino i requisiti tecnici e operativi definiti dalle CCP stesse. L'accesso potrà essere negato esclusivamente qualora esso minacci chiaramente il funzionamento corretto e regolare delle controparti centrali o il funzionamento dei mercati finanziari con modalità tali da originare un rischio sistemico.

(33)  Alle sedi di negoziazione dovrebbe altresì essere chiesto di dare accesso, incluso l'accesso ai flussi di dati, in modo trasparente e non discriminatorio, alle CCP che desiderano compensare le transazioni in esse effettuate, a meno che detto accesso metta a rischio il funzionamento corretto e regolare dei mercati. Il diritto di accesso di una CCP a una sede di negoziazione deve permettere accordi in virtù dei quali più CCP utilizzano flussi di dati della stessa sede di negoziazione. Ciò non dovrebbe tuttavia condurre all'interoperabilità per la compensazione dei derivati o creare frammentazione di liquidità. La rimozione di eventuali ostacoli e pratiche discriminatorie mira a incrementare la concorrenza tra servizi di compensazione e negoziazione di strumenti finanziari, con conseguente diminuzione dei costi di investimento e finanziamento, eliminazione delle inefficienze e maggiore innovazione nei mercati dell'Unione. È opportuno che la Commissione continui a monitorare da vicino l'evoluzione dell'infrastruttura post-negoziazione e intervenga, se necessario, per impedire eventuali distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

(34)  L'erogazione di servizi in seno all'Unione da parte di imprese di paesi terzi è soggetta ai regimi e requisiti nazionali. Questi regimi presentano notevoli differenze e le imprese autorizzate ai sensi degli stessi non beneficiano della libera prestazione dei servizi e del diritto di stabilimento in Stati membri diversi da quelli in cui sono già stabilite. È opportuno introdurre un quadro normativo comune a livello dell'Unione. Occorre che il nuovo regime armonizzi il quadro esistente caratterizzato da un'elevata frammentazione, garantisca la certezza e renda uniforme il trattamento delle imprese con sede in paesi terzi che hanno accesso all'Unione, assicuri che una valutazione dell'equivalenza effettiva venga condotta dalla Commissione relativamente al quadro normativo e di vigilanza dei paesi terzi e fornisca ai clienti che ricevono servizi da imprese di paesi terzi un livello di tutela comparabile all'interno dell'Unione e l'accesso reciproco ai mercati dei paesi terzi. Applicando il regime la Commissione e gli Stati membri dovrebbero considerare prioritari i settori coperti dagli impegni del G-20 e dalle intese con i principali interlocutori negoziali dell'Unione e dovrebbero riconoscere il ruolo centrale assunto dall'Unione sui mercati finanziari mondiali e assicurare che l'applicazione di requisiti di paesi terzi impedisca agli investitori ed emittenti dell'Unione di investire o di ottenere finanziamenti da paesi terzi, né agli investitori ed emittenti di paesi terzi di investire, raccogliere capitali od ottenere altri servizi finanziari sui mercati dell'Unione, a meno che ciò non sia necessario per ragioni prudenziali oggettive e comprovate.

(35)  Occorre che l'erogazione di servizi a clienti al dettaglio o a clienti al dettaglio che hanno optato per un trattamento da clienti professionali all'interno dell'Unione richieda sempre lo stabilimento di una succursale nell'Unione. Lo stabilimento di una succursale dovrebbe essere soggetto all'autorizzazione e alla vigilanza dell'Unione. È necessario che l'autorità competente interessata e l'autorità competente del paese terzo concludano degli accordi di cooperazione adeguati. Occorre limitare l'erogazione di servizi senza una succursale alle controparti qualificate e ai clienti che non hanno optato per il regime da professionali. Tale erogazione va assoggettata alla registrazione da parte dell'AESFEM e alla vigilanza nel paese terzo. È necessario che l'AESFEM e le autorità competenti del paese terzo concludano degli accordi di cooperazione adeguati.

(36)  Le disposizioni del presente regolamento volte a disciplinare l'erogazione di servizi o attività da parte di imprese di paesi terzi nell'Unione non devono pregiudicare la possibilità per i soggetti residenti nell'Unione di ricevere, di propria esclusiva iniziativa, servizi di investimento da un'impresa di un paese terzo nell'Unione né per le imprese di investimento o gli enti creditizi dell'Unione di ricevere servizi o attività da un'impresa di un paese terzo o a un cliente di ricevere servizi di investimento da un'impresa di un paese terzo attraverso la mediazione di un ente creditizio o di una'impresa di investimento. Se un'impresa di un paese terzo fornisce servizi a un soggetto residente nell'Unione, su iniziativa esclusiva di quest'ultimo, i servizi non vanno considerati erogati nel territorio dell'Unione. Nel caso in cui un'impresa di un paese terzo contatti clienti o potenziali clienti nell'Unione o promuova o pubblicizzi servizi di investimento o attività insieme a servizi accessori nell'Unione, i suddetti servizi non vanno considerati erogati su iniziativa esclusiva del cliente.

(37)  Nei a pronti secondari si sono verificate molteplici frodi relativamente alle quote di emissione che potrebbero minare la fiducia nei sistemi di scambio delle quote istituiti dalla direttiva 2003/87/CE; di conseguenza, sono state adottate delle misure per rafforzare il sistema di registri delle quote di emissione e le condizioni per aprire un conto e negoziare le stesse. Al fine di rafforzare l'integrità e tutelare il regolare funzionamento dei suddetti mercati, compresa una vigilanza globale dell'attività di negoziazione, è opportuno integrare le misure adottate ai sensi della direttiva 2003/87/CE, facendo rientrare la totalità delle quote di emissione nel campo di applicazione della presente direttiva e della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)(15) ▌.

(38)  Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla precisazione di determinate definizioni; le precise caratteristiche dei requisiti di trasparenza delle negoziazioni; condizioni dettagliate per le deroghe alla trasparenza pre-negoziazione; accordi su una pubblicazione post-negoziazione differita; criteri per l'applicazione degli obblighi di trasparenza pre-negoziazione agli internalizzatori sistematici; specifiche disposizioni inerenti ai costi per rendere disponibili i dati di mercato; criteri per concedere o negare l'accesso tra sedi di negoziazione e CCP; determinazione più precisa delle condizioni alle quali eventuali minacce alla protezione degli investitori, al regolare funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità di tutto o di parte del sistema finanziario dell'Unione possano giustificare l'intervento dell'AESFEM. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti e in particolare con l'AESFEM. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(39)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere relative all'adozione della decisione di equivalenza relativamente al quadro giuridico e di vigilanza dei paesi terzi per l'erogazione di servizi da parte di imprese con sede in tali paesi siano esercitate ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(16).

(40)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente istituire requisiti uniformi relativi alla comunicazione al pubblico dei dati sulle negoziazioni, alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti, alla negoziazione di strumenti derivati nelle sedi organizzate, all'accesso non discriminatorio alla compensazione, ai poteri di intervento sui prodotti e ai poteri di gestione delle posizioni e dei limiti delle posizioni, all'erogazione di servizi o attività da parte di imprese di paesi terzi, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri perché, sebbene le competenti autorità nazionali siano in posizione migliore per monitorare gli sviluppi del mercato, l'impatto complessivo di eventuali problemi connessi alla trasparenza delle negoziazioni, alla segnalazione delle transazioni, alle negoziazioni di strumenti derivati e ai divieti di prodotti e pratiche può essere pienamente percepito esclusivamente in un contesto europeo e possono dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(41)  Occorre che norme tecniche nel settore dei servizi finanziari assicurino un'adeguata tutela dei depositanti, degli investitori e dei consumatori in tutta l'Unione. Trattandosi di un organo con una competenza altamente specializzata, sarebbe efficiente e opportuno incaricare l'AESFEM dell'elaborazione di progetti di norme tecniche di attuazione e di regolamentazione che non comportino scelte politiche e della loro presentazione alla Commissione.

(42)  Occorre che la Commissione adotti ▌ i progetti di norme tecniche elaborati dall'AESFEM ▌ riguardanti il contenuto e le specifiche delle segnalazioni delle operazioni, che precisino i tipi di contratti derivati che hanno un effetto diretto, rilevante e prevedibile in seno all'Unione e che indichino se una data categoria di strumenti derivati dichiarati soggetti all'obbligo di compensazione ai sensi del regolamento (UE) n.648/2012 o una loro particolare sottocategoria debbano essere negoziati esclusivamente in sedi di negoziazione organizzate per quanto riguarda i criteri di liquidità per gli strumenti derivati soggetti a un obbligo di negoziazione in una sede organizzata e ▌ le informazioni che un'impresa richiedente di un paese terzo è tenuta a presentare all'AESFEM nella sua richiesta di registrazione. Occorre che la Commissione adotti tali progetti di norme tecniche di regolamentazione attraverso atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE e in ottemperanza agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(44)  È opportuno posticipare l'applicazione dei requisiti enunciati nel presente regolamento per allinearne l'applicabilità con l'applicazione delle norme previste nella direttiva rifusa e per definire tutte le misure di esecuzione fondamentali. Si potrà così applicare l'intero pacchetto normativo a partire dal medesimo momento. È tuttavia necessario non posticipare l'applicazione delle competenze relative alle misure di esecuzione in modo che sia possibile iniziare il prima possibile il processo di definizione e adozione delle suddette misure.

(45)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali (articolo 8), la libertà di impresa (articolo 16), il diritto alla tutela dei consumatori (articolo 38), il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47), il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (articolo 50), e deve essere applicato conformemente ai suddetti diritti e principi,

(45 bis)  Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.  Il presente regolamento stabilisce requisiti uniformi in relazione a:

   a) comunicazione al pubblico di dati sulle negoziazioni;
   b) segnalazione delle operazioni alle autorità competenti;
   c) negoziazione di strumenti derivati nelle sedi organizzate;
   d) accesso non discriminatorio alla compensazione e accesso non discriminatorio alla negoziazione di valori di riferimento;
   e) poteri di intervento sui prodotti conferiti alle autorità competenti e all'AESFEM nonché poteri conferiti all'AESFEM sulla gestione e limitazioni delle posizioni;
   f) prestazione di servizi o attività di investimento senza una succursale da parte di imprese di paesi terzi.

2.  Il presente regolamento si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento autorizzati ai sensi della direttiva 2006/48/CE e della direttiva …/…/UE [nuova direttiva MiFID] quando l'ente creditizio o l'impresa di investimento presta uno o più servizi di investimento e/o svolge attività di investimento, nonché ai mercati regolamentati.

3.  Il titolo V del presente regolamento si applica alla totalità delle controparti finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) n.648/2012 e a tutte le controparti non finanziarie di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.▌

4.  Il titolo VI del presente regolamento si applica altresì alle controparti centrali (CCP) e ai soggetti che detengono diritti di proprietà sui valori di riferimento.

4 bis.  Il titolo VII del presente regolamento si applica alla totalità delle controparti finanziarie ai sensi dell'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) n. 648/2012.

4 ter.  Il titolo VIII del presente regolamento si applica alle imprese di paesi terzi che prestano servizi di investimento o svolgono attività di investimento all'interno di uno Stato membro senza avvalersi di una succursale stabilita in uno Stato membro.

Articolo 2

Definizioni

1.  Ai fini del presente regolamento si intende per:

   1) «impresa di investimento»: qualsiasi persona giuridica la cui occupazione o attività abituale consiste nel prestare uno o più servizi di investimento a terzi e/o nell'effettuare una o più attività di investimento a titolo professionale;

   a) il loro status giuridico garantisca ai terzi un livello di protezione dei loro interessi equivalente a quello offerto dalle persone giuridiche, nonché
   b) siano oggetto di una vigilanza prudenziale equivalente adeguata al loro status giuridico.

   a) i diritti di proprietà dei terzi sugli strumenti e i fondi devono essere salvaguardati, in particolare in caso di insolvenza dell'impresa o dei suoi proprietari, di confisca, di compensazione o di qualsiasi altra azione intentata dai creditori dell'impresa o dei suoi proprietari;
   b) l'impresa deve essere soggetta a norme il cui scopo è il controllo della sua solvibilità, nonché di quella dei suoi proprietari;
   c) i conti annuali dell'impresa devono essere controllati da una o più persone abilitate, in virtù della legislazione nazionale, alla revisione dei conti;
   d) quando un'impresa ha un solo proprietario, quest'ultimo deve provvedere alla protezione degli investitori in caso di cessazione dell'attività dell'impresa dovuta al suo decesso, alla sua incapacità o a qualsiasi altra situazione simile;
   2) «ente creditizio»: un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/48/CE;
   2 bis) «sistema multilaterale»: un sistema che permette o agevola l'incontro di interessi multipli di acquisto e di vendita relativi a strumenti finanziari, indipendentemente dal numero effettivo di ordini eseguiti nell'ambito delle risultanti operazioni;
   2 ter) «sistema bilaterale»: un sistema che permette o agevola l'incontro di interessi di acquisto e di vendita relativi a strumenti finanziari, in cui l'impresa di investimento che lo gestisce si limita a eseguire gli ordini dei clienti negoziando per proprio conto;
   2 quater) «negoziazione fuori listino»: negoziazione bilaterale, sempre di entità rilevante, svolta da una controparte qualificata per conto proprio, al di fuori di una sede di negoziazione o di un internalizzatore sistematico, su base occasionale e saltuaria, con controparti qualificate;
   3) «internalizzatore sistematico»: un'impresa di investimento che in modo organizzato, regolare e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione, nell'ambito di un sistema bilaterale;
   4) «gestore del mercato»: persona o persone che gestisce/gestiscono e/o amministra/amministrano l'attività di un mercato regolamentato. Il gestore del mercato può coincidere con il mercato regolamentato stesso;
   5) «mercato regolamentato»: sistema multilaterale, amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alle disposizioni del titolo III della direttiva …/…/UE [nuova direttiva MiFID];
   6) «sistema multilaterale di negoziazione»: sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente alle disposizioni del titolo II della direttiva …/…/UE [nuova direttiva MiFID];
   7) «sistema organizzato di negoziazione»: un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione o controparte centrale, gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, prodotti finanziari strutturati, quote di emissione o strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente alle disposizioni del titolo II della direttiva …/…/UE [nuova direttiva MiFID];
   8) «strumento finanziario»: gli strumenti di cui all'allegato I, sezione C, della direttiva …/…/UE [nuova direttiva MiFID];
  9) «valori mobiliari»: categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, ad esempio:
   a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;
   b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;
   c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure;
   10) «certificati di deposito»: titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti la proprietà dei titoli di un emittente non domiciliato, ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e negoziati indipendentemente dai titoli dell'emittente non domiciliato;
   11) «fondi indicizzati quotati»: fondi con almeno una particolare categoria di azioni o quote negoziata per tutta la giornata in, per lo meno, un mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione o sistema organizzato di negoziazione, nell'ambito dei quali almeno un market-maker interviene per assicurare che il valore delle sue azioni o quote non si discosti in maniera significativa dal rispettivo valore netto di inventario né, se del caso, da quello indicativo calcolato in tempo reale (indicative net asset value).
   12) «certificati»: titoli negoziabili sul mercato dei capitali e che, in caso di rimborso dell'investimento da parte dell'emittente, hanno rango superiore alle azioni ma inferiore alle obbligazioni non garantite e altri strumenti analoghi;
   13) «prodotti finanziari strutturati»: titoli concepiti per cartolarizzare e trasferire il rischio di credito associato a un pool di attività finanziarie, che garantiscono al titolare pagamenti regolari che dipendono dal flusso di cassa delle attività sottostanti;
   14) «strumenti derivati»: gli strumenti finanziari definiti al paragrafo 9, lettera c), della direttiva …/…/UE [nuova direttiva MiFID] e citati nell'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva stessa;
   15) «derivati su merci»: gli strumenti finanziari definiti al paragrafo 9, lettera c), della direttiva …/…/UE [nuova direttiva MiFID], che fanno riferimento a merci o attività sottostanti citate ai punti 5, 6, 7 o 10 dell'allegato I, sezione C, della direttiva stessa;
   16) «indicazione di interesse alla negoziazione»: messaggio sulla presenza di un interesse a negoziare, inviato da un partecipante a un altro in un sistema di negoziazione, contenente tutte le informazioni necessarie per concludere un'operazione;
   17) «autorità competente»: l'autorità designata da ogni Stato membro ai sensi dell'articolo 69 della direttiva .../.../UE [nuova direttiva MiFID], salvo disposizione contraria della suddetta direttiva;
   18) «dispositivo di pubblicazione autorizzato»: soggetto autorizzato ai sensi delle disposizioni della direttiva …/…/UE [nuova direttiva MiFID] a pubblicare le segnalazioni relative alle negoziazioni per conto di sedi di negoziazione o di imprese investimento ai sensi degli articoli 5, 9, 11 e 12 del presente regolamento;
   19) «fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione»: soggetto autorizzato ai sensi delle disposizioni della direttiva .../.../UE [nuova direttiva MiFID] a fornire il servizio di raccolta, presso mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione e dispositivi di pubblicazione autorizzati, delle informazioni relative alle negoziazioni per gli strumenti finanziari di cui agli articoli 5, 6, 11 e 12 del presente regolamento e di consolidamento delle suddette informazioni in un flusso elettronico di dati attualizzati in continuo, in grado di fornire informazioni sui prezzi e sul volume per ciascuno strumento finanziario in tempo reale e, ove previsto dall'articolo 66, paragrafi 1 e 2, della direttiva .../.../UE [nuova direttiva MiFID], anche in maniera differita;
   20) «meccanismo di segnalazione autorizzato»: soggetto autorizzato ai sensi delle disposizioni della direttiva .../.../UE [nuova direttiva MiFID] a segnalare le informazioni sulle operazioni alle autorità competenti o all'AESFEM per conto delle imprese di investimento;
   21) «organo di amministrazione»: organo direttivo di un'impresa di investimento, di un operatore di mercato o di un fornitore di servizi di segnalazione, con funzioni di sorveglianza e manageriali, che ha il potere di prendere le decisioni finali e di definire la strategia, gli obiettivi e la direzione generale dell'impresa di investimento, dell'operatore di mercato o del fornitore di servizi di segnalazione, e comprende le persone che gestiscono effettivamente l'attività dell'entità;
  

   24) «indice di riferimento»: qualsiasi indice commerciale o dato numerico pubblicato, negoziabile o ampiamente utilizzato, calcolato applicando una formula al valore di una o più attività sottostanti o prezzi, ivi inclusi stime, tassi di interesse o altri valori o rilevazioni, con riferimento ai quali viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario e che funge da parametro di misurazione dell'andamento dell'attivo, della categoria o del gruppo di attivi interessati;
   25) «sede di negoziazione»: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione
   26) «CCP»: una CCP ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012.
   (26 bis) «accordo di interoperabilità»: un accordo di interoperabilità ai sensi dell'articolo 2, punto 12, del regolamento (UE) n. 648/2012.
   27) «servizi e attività di investimento»: i servizi e le attività ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, punto 1, della direttiva …/…/UE [nuova direttiva MiFID];
   28) «istituto finanziario di paesi terzi»: entità, la cui sede centrale si trova in un paese terzo, autorizzata ai sensi della legge del suddetto paese terzo a svolgere qualsiasi delle attività elencate nella direttiva 2006/48/CE, nella direttiva …/…/UE [nuova direttiva MiFID], nella direttiva 2009/138/CE, nella direttiva 2009/65/CE, nella direttiva 2003/41/CE o nella direttiva 2011/61/UE;
   28 bis) «impresa di un paese terzo»: impresa di un paese terzo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, punto 33 quinquies, della direttiva …/…/UE [nuova direttiva MiFID];
   29) «prodotto energetico all'ingrosso»: contratti e strumenti derivati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso(17);
   29 bis) «emissione primaria»: un'operazione riguardante strumenti con caratteristiche fondamentali create ad hoc per le specifiche esigenze di controparti finanziarie o non finanziarie classificabili come controparti qualificate o clienti professionali ai sensi dell'articolo 30 e dell'allegato II della direttiva …/…/ UE [nuova direttiva MiFID];

2.  Le definizioni enunciate all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva …/…/UE [nuova direttiva MiFID] si applicano anche al presente regolamento.

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare ▌atti delegati conformemente all'articolo 41, previa consultazione dell'AESFEM, per specificare determinati elementi tecnici delle definizioni di cui al paragrafo 1, punti (3), (7), da (10) a (16), da (18) a (26 bis), (28) e (29) e quindi adattarle allo sviluppo del mercato.

Articolo 2 bis

Obbligo di negoziare fuori listino (OTC) tramite internalizzatori sistematici

1.  Tutte le operazioni in azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri analoghi strumenti finanziari che non siano operazioni infragruppo ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 648/2012, se rispettano le soglie di cui all'articolo 13 del presente regolamento e non sono concluse in un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione, sono concluse tramite internalizzatori sistematici salvo che si tratti di operazioni realizzate nel quadro dell'emissione primaria dello strumento. Tale obbligo non si applica alle operazioni di entità elevata ai sensi dell'articolo 4.

2.  Tutte le operazioni in obbligazioni, prodotti finanziari strutturati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o per i quali è stato pubblicato un prospetto, quote di emissione e strumenti derivati assoggettabili a compensazione o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ovvero negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione e non soggetti all'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 26, se non sono concluse in un mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione o sistema organizzato di negoziazione oppure in una sede di negoziazione di un paese terzo giudicata equivalente a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, e rispettano le soglie di cui all'articolo 17, sono concluse tramite un internalizzatore sistematico salvo che si tratti di operazioni realizzate nel quadro dell'emissione primaria dello strumento. Tale obbligo non si applica alle operazioni di entità elevata ai sensi dell'articolo 8.

3.  Quando uno degli strumenti finanziari elencati ai paragrafi 1 o 2 è ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato o è negoziato in un sistema multilaterale di negoziazione o sistema organizzato di negoziazione, in assenza di internalizzatori sistematici disponibili le operazioni possono avvenire fuori listino (OTC) senza l'intervento di un internalizzatore sistematico, sottoforma di operazioni ad hoc e saltuarie, se:

    a) le parti dell'operazione sono controparti qualificate o clienti professionali; e:
   b) l'operazione è di entità rilevante; o
   c) non esiste un mercato liquido per l'obbligazione o categoria di obbligazione ai sensi degli articoli 7, 8, 13 e 17.

Titolo II

Trasparenza delle sedi di negoziazione nelle quali intervengono sistemi multilaterali

Capo 1

Trasparenza degli strumenti rappresentativi di capitale

Articolo 3

Requisiti di trasparenza pre-negoziazione per le sedi di negoziazione relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi

1.  I mercati regolamentati, le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione ▌rendono pubblici i prezzi correnti di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi che sono pubblicizzati tramite i loro sistemi per le azioni, i certificati di deposito, i fondi indicizzati quotati, i certificati e gli altri strumenti finanziari analoghi ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione ▌. Questo requisito si applica altresì alle indicazioni di interesse alla negoziazione. I mercati regolamentati, le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione ▌mettono a disposizione del pubblico tali informazioni in modo continuo durante il normale orario di contrattazione.

2.  I mercati regolamentati, le imprese di investimento e i gestori di mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione ▌consentono l'accesso, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo non discriminatorio, ai dispositivi che impiegano per rendere pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1 alle imprese di investimento tenute a pubblicare le proprie quotazioni di azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi a norma dell'articolo 13.

Articolo 4

Esenzioniper gli strumenti rappresentativi di capitale

1.  Le autorità competenti possono esentare i mercati regolamentati, le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione ▌dall'obbligo di pubblicare le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sulla base del modello di mercato o del tipo e delle dimensioni degli ordini nei casi stabiliti a norma del paragrafo 3. In particolare le autorità competenti possono esentare da tale obbligo:

   gli ordini riguardanti volumi che, per tale azione, certificato di deposito, fondo indicizzato quotato, certificato e altro strumento finanziario analogo ▌sono di entità elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato; o
   i metodi di negoziazione nei quali il prezzo è determinato in funzione di un prezzo di riferimento generato da un altro sistema, quando tale prezzo di riferimento è ampiamente diffuso e generalmente considerato affidabile dai partecipanti al mercato.

2.  Prima di concedere un'esenzione ai sensi del paragrafo 1, le autorità competenti comunicano all'AESFEM e alle altre autorità competenti l'uso previsto di ciascuna richiesta di esenzione e forniscono una spiegazione relativa al funzionamento della stessa. L'intenzione di concedere un'esenzione deve essere notificata almeno quattro mesi prima della data di entrata in vigore dell'esenzione. Entro due mesi dalla ricezione della notifica, l'AESFEM trasmette all'autorità competente un parere non vincolante nel quale valuta la compatibilità di ciascuna esenzione con i requisiti enunciati al paragrafo 1 e specificati nell'atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 3, lettere b) e c). Le autorità competenti concedono esenzioni solo sulla base di un parere non vincolante dell'AESFEM. Qualora tale autorità competente conceda un'esenzione e un'autorità competente di un altro Stato membro abbia delle obiezioni in merito, quest'ultima può sottoporre nuovamente la questione all'AESFEM, che può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010. L'AESFEM sorveglia l'applicazione delle esenzioni e presenta una relazione annuale alla Commissione sulle modalità di effettiva applicazione delle stesse.

2 bis.  Le autorità competenti possono revocare un'esenzione concessa norma del paragrafo 1 e delle relative specificazioni adottate in base al paragrafo 3 qualora constatino che l'utilizzo dell'esenzione si discosta dalla finalità originaria oppure ritengano che essa sia utilizzata per eludere il disposto del presente articolo.

Prima di revocare l'esenzione, le autorità competenti notificano quanto prima all'AESFEM e alle altre autorità competenti la loro intenzione, completa delle relative motivazioni. Entro un mese dalla ricezione della notifica l'AESFEM trasmette all'autorità competente interessata un parere non vincolante. A seguito della ricezione di tale parere l'autorità competente rende effettiva la sua decisione.

3.  La Commissione adotta, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 41, misure volte a specificare:

   a) la forbice delle quotazioni di acquisto e di vendita o delle quotazioni proposte dai market-maker designati, nonché lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi, che devono essere pubblicati per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata;
   b) i tipi e le dimensioni degli ordini che possono essere esentati dall'informazione pre-negoziazione a norma del paragrafo 1 per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata;
   c) le disposizioni dettagliate per l'applicazione dell'obbligo di informazione pre-negoziazione di cui all'articolo 3 ai metodi di negoziazione utilizzati dai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione che concludono operazioni ▌tramite asta periodica per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata oppure attraverso operazioni negoziate.

4.  Le esenzioni concesse dalle autorità competenti a norma degli articoli 29, paragrafo 2, e 44, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE e degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1287/2006 prima del...(18) sono riesaminate dall'AESFEM entro il ...(19)*. L'AESFEM trasmette all'autorità competente in questione un parere nel quale valuta la compatibilità di ciascuna esenzione con i requisiti stabiliti nel presente regolamento e in qualsiasi atto delegato basato sul presente regolamento.

Articolo 5

Requisiti di trasparenza post-negoziazione per le sedi di negoziazione relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi

1.  I mercati regolamentati, le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione ▌rendono pubblici, mediante un dispositivo di pubblicazione autorizzato, il prezzo, il volume e la data delle operazioni eseguite relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione ▌. I mercati regolamentati, le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione ▌rendono pubbliche le informazioni sulla totalità delle transazioni in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile.

2.  I mercati regolamentati, le imprese di investimento e i gestori di mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione ▌consentono l'accesso, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo non discriminatorio ed efficace, ai dispositivi che impiegano per rendere pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1 alle imprese di investimento tenute a pubblicare le informazioni sulle proprie operazioni in azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi a norma dell'articolo 19.

Articolo 6

Autorizzazione alla pubblicazione differita

1.  Le autorità competenti possono autorizzare i mercati regolamentati a differire la pubblicazione delle informazioni sulle operazioni in base al loro tipo o alle loro dimensioni. In particolare le autorità competenti possono autorizzare a differire la pubblicazione quando le operazioni riguardano volumi che, per tale azione, certificato di deposito, fondo indicizzato quotato, certificato e altro strumento finanziario analogo, o per tale categoria di azione, certificato di deposito, fondo indicizzato quotato, certificato e altro strumento finanziario analogo, sono di entità elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato. I mercati regolamentati, le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione ▌ottengono dall'autorità competente la preventiva approvazione dei dispositivi proposti per la pubblicazione differita delle operazioni e li comunicano chiaramente ai partecipanti al mercato e al pubblico. L'AESFEM sorveglia l'applicazione dei dispositivi per la pubblicazione differita delle operazioni e presenta una relazione annuale alla Commissione sulle loro modalità di applicazione effettiva.

Qualora un'autorità competente autorizzi la pubblicazione differita e un'autorità competente di un altro Stato membro non sia d'accordo con la decisione oppure con l'effettiva applicazione dell'autorizzazione concessa, quest'ultima autorità può sottoporre nuovamente la questione all'AESFEM, la quale può intervenire avvalendosi dei poteri che le sono conferiti a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2.  La Commissione adotta, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 41, misure volte a specificare:

   a) il contenuto delle informazioni che i mercati regolamentati, le imprese di investimento, compresi gli internalizzatori sistematici, le imprese di investimento e i mercati regolamentati che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione ▌, devono mettere a disposizione del pubblico per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata;
   b) le condizioni alle quali un mercato regolamentato, un'impresa di investimento, compresi gli internalizzatori sistematici, un'impresa di investimento o un gestore del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione ▌ possono essere autorizzati alla pubblicazione differita delle operazioni nonché i criteri da applicare nel decidere per quali operazioni, a motivo delle loro dimensioni o del tipo, anche dal punto di vista del profilo di liquidità dell'azione, del certificato di deposito, del fondo indicizzato quotato, del certificato o di un altro strumento finanziario analogo su cui verte l'operazione, è ammessa la pubblicazione differita per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata.

Capo 2

Trasparenza degli strumenti non rappresentativi di capitale

Articolo 7

Requisiti di trasparenza pre-negoziazione per le sedi di negoziazione relativamente a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati

1.  I mercati regolamentati, le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione basato sul sistema di negoziazione gestito rendono pubblici i prezzi e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi per gli ordini o le quotazioni pubblicizzati tramite i loro sistemi per le obbligazioni e gli strumenti finanziari strutturati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o per i quali è stato pubblicato un prospetto e che sono sufficientemente liquidi, nonché per le quote di emissione e gli strumenti derivati soggetti agli obblighi di negoziazione di cui all'articolo 24. Questo requisito si applica altresì alle indicazioni di interesse alla negoziazione. I mercati regolamentati, le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione mettono a disposizione del pubblico tali informazioni in modo continuo durante il normale orario di contrattazione. Tale obbligo di pubblicazione non si applica alle operazioni riguardanti derivati di controparti non finanziarie che comportano una riduzione, misurabile in maniera oggettiva, dei rischi direttamente connessi all'attività commerciale o di finanziamento di tesoreria della controparte non finanziaria o del gruppo interessato.

Gli obblighi di cui al primo comma sono commisurati all'entità dell'emissione e dell'operazione e tengono conto sia degli interessi degli emittenti che di quelli degli investitori, nonché della stabilità finanziaria. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano solo agli strumenti finanziari giudicati sufficientemente liquidi o per i quali esiste un mercato liquido. Qualora le operazioni siano negoziate tra controparti qualificate e clienti professionali mediante negoziazioni a voce (voice broking), i prezzi indicativi pre-negoziazione vanno pubblicati sottoforma di stime quanto più possibile vicine al prezzo valido per l'operazione.

2.  I mercati regolamentati, le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema di negoziazione multilaterale o organizzato consentono un accesso, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo non discriminatorio ed efficace, ai dispositivi che impiegano per rendere pubbliche le informazioni, ai sensi del primo paragrafo, alle imprese di investimento tenute a pubblicare le proprie quotazioni per obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati a norma dell'articolo 17.

Articolo 8

Esenzioni relative a strumenti non rappresentativi di capitale

1.  Le autorità competenti possono esentare i mercati regolamentati, le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione dall'obbligo di pubblicare le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, per determinati insiemi di prodotti sulla base ▌della liquidità e di altri criteri definiti in base al paragrafo 4.

2.  Le autorità competenti possono esentare i mercati regolamentati, le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione dall'obbligo di pubblicare le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, sulla base del tipo e delle dimensioni degli ordini e dei metodi di negoziazione a norma del paragrafo 4 del presente articolo. In particolare le autorità competenti possono esentare da tale obbligo gli ordini riguardanti volumi che, per tale obbligazione, strumento finanziario strutturato, quota di emissione o strumento derivato o per tale tipo di obbligazione, strumento finanziario strutturato, quota di emissione o strumento derivato, sono di entità elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato.

3.  Prima di concedere un'esenzione ai sensi dei paragrafi 1 e 2, le autorità competenti comunicano all'AESFEM e alle altre autorità competenti l'uso previsto dell'esenzione e forniscono una spiegazione relativa al funzionamento della stessa. L'intenzione di concedere un'esenzione deve essere notificata almeno quattro mesi prima della data di entrata in vigore dell'esenzione. Entro due mesi dalla ricezione della notifica, l'AESFEM trasmette all'autorità competente interessata un parere non vincolante nel quale valuta la compatibilità di ciascuna richiesta di esenzione con i requisiti enunciati ai paragrafi 1 e 2 e specificati nell'atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 4, lettera b). Le autorità competenti concedono esenzioni solo sulla base di un parere non vincolante dell'AESFEM. Qualora tale autorità competente conceda un'esenzione e un'autorità competente di un altro Stato membro abbia delle obiezioni in merito, quest'ultima può sottoporre nuovamente la questione all'AESFEM, che può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010. L'AESFEM sorveglia l'applicazione delle esenzioni e presenta una relazione annuale alla Commissione sulle modalità di effettiva applicazione delle stesse.

3 bis.  Le autorità competenti possono revocare un'esenzione concessa norma del paragrafo 1 e delle relative specificazioni adottate in base al paragrafo 4 qualora constatino che l'utilizzo dell'esenzione si discosta dalla finalità originaria oppure ritengano che essa sia utilizzata per eludere il disposto del presente articolo.

Prima di revocare l'esenzione le autorità competenti notificano quanto prima all'AESFEM e alle altre autorità competenti la loro intenzione, completa delle relative motivazioni. Entro un mese dalla ricezione della notifica l'AESFEM trasmette all'autorità competente interessata un parere non vincolante. A seguito della ricezione di tale parere l'autorità competente rende effettiva la sua decisione.

3 ter.  Se la liquidità di un'obbligazione o categoria di obbligazione scende al di sotto della soglia stabilita conformemente al paragrafo 3 quater, l'autorità competente responsabile della vigilanza su una o più sedi di negoziazione nelle quali è negoziato lo strumento finanziario può sospendere temporaneamente gli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 1. La soglia è definita sulla base di criteri oggettivi.

La sospensione è valida per un periodo iniziale non superiore a tre mesi dalla data della sua pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente interessata. Essa può essere prorogata per ulteriori periodi di volta in volta non superiori a tre mesi, se i motivi alla base della sospensione persistono. Le sospensioni non prorogate al termine di detto periodo di tre mesi decadono automaticamente.

Prima di procedere alla sospensione in oggetto (o di prorogarla) a norma del presente paragrafo, l'autorità competente interessata notifica all'AESFEM la sua proposta, completa delle relative motivazioni. L'AESFEM emette non appena possibile un parere destinato all'autorità competente nel quale indica se, a suo avviso, si verificano le condizioni cui fa riferimento il presente paragrafo.

3 quater.  L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i parametri e i metodi per il calcolo della soglia di liquidità di cui al paragrafo 1.

L'AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il …(20) .

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

I parametri e i metodi con i quali gli Stati membri calcolano la soglia sono fissati in modo tale da far coincidere il raggiungimento della soglia stessa con un netto calo del volume degli scambi, nelle sedi di negoziazione sottoposte alla vigilanza dell'autorità che effettua la notifica, rispetto al livello medio del volume degli scambi in dette sedi di negoziazione per lo strumento finanziario interessato.

4.  La Commissione adotta, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 41, misure volte a specificare:

   a) la forbice degli ordini o delle quotazioni, i prezzi e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi che devono essere pubblicati per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata a norma dell'articolo 7, paragrafo 1;
   a bis) l'adeguamento degli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 17, paragrafo 1, all'entità dell'emissione e dell'operazione nonché ai fini della pubblicazione dei prezzi indicativi pre-negoziazione nelle operazioni negoziate; e
  b) le condizioni alle quali è possibile applicare l'esenzione all'informazione pre-negoziazione per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata a norma dei paragrafi 1 e 2, in base a quanto segue:


   iii) profilo di liquidità, compresi il numero e il tipo dei partecipanti a un dato mercato e ogni altro criterio pertinente per valutare la liquidità per un particolare strumento finanziario;
   iv) dimensioni o tipo degli ordini, in particolare ai fini dell'opportuna differenziazione tra mercati al dettaglio e altri mercati, e dimensione o tipo di emissione di uno strumento finanziario

Articolo 9

Obblighi in materia di trasparenza post-negoziazione applicabili alle sedi di negoziazione per quanto concerne obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati

1.  I mercati regolamentati, le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione rendono pubblici, mediante un dispositivo di pubblicazione autorizzato, il prezzo, il volume e la data delle operazioni eseguite relativamente a obbligazioni e strumenti finanziari strutturati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o per i quali è stato pubblicato un prospetto, nonché per quote di emissione e strumenti derivati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione. I mercati regolamentati, le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione rendono pubbliche le informazioni sulla totalità delle transazioni in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile.

2 I mercati regolamentati, le imprese di investimento e i gestori di mercato che gestiscono un sistema di negoziazione multilaterale o organizzato concedono l'accesso, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo non discriminatorio, ai dispositivi che impiegano per rendere pubbliche le informazioni di cui al paragrafo, alle imprese di investimento tenute a pubblicare le informazioni sulle proprie operazioni in obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati a norma dell'articolo 20.

Articolo 10

Autorizzazione alla pubblicazione differita

1.  Le autorità competenti possono autorizzare i mercati regolamentati, le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione a differire la pubblicazione delle informazioni sulle operazioni in base al loro tipo o alle loro dimensioni e al profilo di liquidità dello strumento finanziario. In particolare le autorità competenti possono autorizzare a differire la pubblicazione quando le operazioni riguardano volumi che, per tale obbligazione, strumento finanziario strutturato, quota di emissione o strumento derivato o per tale categoria di obbligazione, strumento finanziario strutturato, quota di emissione o strumento derivato, superano i 100 000 EUR o comunque sono di entità elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato, oppure quando il livello di liquidità scende al di sotto della soglia determinata a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 ter.

2.  I mercati regolamentati, le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione ottengono dall'autorità competente la preventiva approvazione dei dispositivi proposti per la pubblicazione differita delle operazioni e li comunicano chiaramente ai partecipanti al mercato e al pubblico degli investitori. L'AESFEM sorveglia l'applicazione dei dispositivi per la pubblicazione differita delle operazioni e presenta una relazione annuale alla Commissione sulle loro modalità di applicazione effettiva.

3.  La Commissione adotta, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 41, misure volte a specificare:

   a) il contenuto delle informazioni che i mercati regolamentati, le imprese di investimento, compresi gli internalizzatori sistematici, le imprese di investimento e i mercati regolamentati che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, devono mettere a disposizione del pubblico per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata;
   b) le condizioni alle quali, per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata, un mercato regolamentato, un'impresa di investimento, compresi gli internalizzatori sistematici, un'impresa di investimento o un gestore del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione possono essere autorizzati alla pubblicazione differita delle operazioni, nonché i criteri da applicare nel decidere per quali operazioni, a motivo delle loro dimensioni o del tipo, anche dal punto di visto del profilo di liquidità, dell'obbligazione, dello strumento finanziario strutturato, della quota di emissione o dello strumento derivato su cui verte l'operazione, sono ammesse la pubblicazione differita e/o l'omissione del volume dell'operazione e l'aggregazione delle operazioni.

Capo 3

Obbligo di fornire dati sulle negoziazioni in modo separato e a condizioni commerciali ragionevoli

Articolo 11

Obbligo di rendere disponibili i dati pre- e post-negoziazione separatamente

1.  I mercati regolamentati, gli operatori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o, se del caso, un sistema organizzato di negoziazione rendono disponibili al pubblico le informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 3 e 10, fornendo separatamente dati sulla trasparenza pre- e post-negoziazione.

2.  La Commissione, previa consultazione dell'AESFEM, adotta atti delegati conformemente all'articolo 41 per specificare i dati sulla trasparenza pre- e post-negoziazione da fornire, anche per quanto concerne il livello di disaggregazione dei dati da rendere disponibili al pubblico a norma del paragrafo 1.

Articolo 12

Obbligo di rendere disponibili i dati pre- e post-negoziazione a condizioni commerciali ragionevoli

1 I mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e, se del caso, i sistemi organizzati di negoziazione rendono disponibili al pubblico le informazioni pubblicate ai sensi degli articoli da 3 a 10 a condizioni commerciali ragionevoli garantendo altresì un reale accesso non discriminatorio alle informazioni stesse. Le informazioni devono essere rese disponibili gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione dell'operazione.

2.  La Commissione può adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 41 per chiarire cosa si intenda per «condizioni commerciali ragionevoli» in riferimento alla pubblicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

Titolo III

Trasparenza per gli internalizzatori sistematici e le imprese di investimento che effettuano negoziazioni fuori listino (OTC)

Articolo 13

Obbligo per le imprese di investimento di pubblicare quotazioni irrevocabili

1.  Gli internalizzatori sistematici di azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi pubblicano una quotazione irrevocabile per le azioni, i certificati di deposito, i fondi indicizzati quotati, i certificati e gli altri strumenti finanziari analoghi ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione o ▌per i quali essi sono gli internalizzatori sistematici e per i quali esiste un mercato liquido. Nel caso di azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi per i quali non esiste un mercato liquido, gli internalizzatori sistematici comunicano le quotazioni alla clientela su richiesta.

2.  Il presente articolo e gli articoli 14, 15 e 16 si applicano agli internalizzatori sistematici quando negoziano quantitativi fino alle dimensioni normali del mercato. Gli internalizzatori sistematici che negoziano soltanto quantitativi al di sopra delle normali dimensioni del mercato non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo.

3.  Gli internalizzatori sistematici possono decidere il quantitativo o i quantitativi di riferimento delle loro quotazioni. Il quantitativo minimo della quotazione è pari ad almeno il 10% delle normali dimensioni del mercato dell'azione, del certificato di deposito, del fondo indicizzato quotato, del certificato o dello strumento finanziario analogo. Per ogni azione, certificato di deposito, fondo indicizzato quotato, certificato o strumento finanziario analogo, ciascuna quotazione include un prezzo o prezzi irrevocabili di acquisto e/o di vendita per un quantitativo o per quantitativi che potrebbero corrispondere alle normali dimensioni del mercato per la categoria di azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi alla quale lo strumento finanziario appartiene. Il prezzo o i prezzi riflettono anche le condizioni prevalenti di mercato per l'azione, il certificato di deposito, il fondo indicizzato quotato, il certificato o lo strumento finanziario analogo in questione.

4.  Le azioni, i certificati di deposito, i fondi indicizzati quotati, i certificati e gli altri strumenti finanziari analoghi sono raggruppati in categorie sulla base della media aritmetica del valore degli ordini eseguiti nel mercato di quello strumento finanziario. Le normali dimensioni del mercato per ciascuna categoria di azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi sono rappresentative della media aritmetica del valore degli ordini eseguiti nel mercato per gli strumenti finanziari inclusi in ciascuna categoria.

5.  Il mercato di ogni azione, certificato di deposito, fondo indicizzato quotato, certificato o strumento finanziario analogo è costituito da tutti gli ordini eseguiti nell'Unione europea relativamente allo strumento finanziario, esclusi gli ordini elevati in rapporto alle normali dimensioni di mercato.

6.  L'autorità competente del mercato più pertinente in termini di liquidità, ai sensi dell'articolo 23, per ogni azione, certificato di deposito, fondo indicizzato quotato, certificato o strumento finanziario analogo determina almeno ogni anno, sulla base della media aritmetica del valore degli ordini eseguiti nel mercato relativamente a quello strumento finanziario, la categoria alla quale esso appartiene. L'informazione è resa pubblica a tutti gli operatori del mercato ed è comunicata all'AESFEM, che la pubblica sul suo sito web.

7.  Per garantire una valutazione efficace delle azioni, dei certificati di deposito, dei fondi indicizzati quotati, dei certificati e degli altri strumenti finanziari analoghi e massimizzare le possibilità delle imprese di investimento di ottenere le migliori condizioni per i loro clienti, la Commissione adotta, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 41, misure volte a specificare gli elementi correlati alla pubblicazione delle quotazioni irrevocabili di cui al paragrafo 1 e alle normali dimensioni del mercato di cui al paragrafo 2.

Articolo 14

Esecuzione degli ordini dei clienti

1.  Gli internalizzatori sistematici pubblicano le loro quotazioni in modo regolare e continuo durante il normale orario di contrattazione. Essi possono aggiornare le quotazioni in qualsiasi momento. Hanno altresì facoltà di ritirarle, in condizioni eccezionali di mercato.

Le quotazioni sono pubblicate in modo da essere facilmente accessibili agli altri partecipanti al mercato a condizioni commerciali ragionevoli.

2.  Fatte salve le disposizioni dell'articolo 27 della direttiva …/…/UE [nuova direttiva MiFID], gli internalizzatori sistematici eseguono gli ordini che ricevono dai loro clienti in relazione alle azioni, ai certificati di deposito, ai fondi indicizzati quotati, ai certificati e agli altri strumenti finanziari analoghi per i quali sono internalizzatori sistematici, ai prezzi quotati al momento in cui ricevono l'ordine.

Essi possono tuttavia eseguire detti ordini a un prezzo migliore in casi giustificati, a condizione che il prezzo rientri in una forbice pubblica prossima alle condizioni di mercato.

3.  Inoltre, gli internalizzatori sistematici possono eseguire gli ordini che ricevono dai loro clienti professionali a prezzi diversi da quelli delle loro quotazioni, senza doversi conformare ai requisiti stabiliti nel paragrafo 2, quando si tratta di operazioni nelle quali l'esecuzione in più titoli fa parte di un'unica operazione o di ordini soggetti a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato.

4.  Quando un internalizzatore sistematico che pubblica un'unica quotazione oppure quotazioni per quantitativi tutti inferiori alle normali dimensioni del mercato, riceve da un cliente un ordine di entità maggiore del quantitativo di riferimento della sua quotazione, ma inferiore alle normali dimensioni del mercato, può decidere di eseguire la parte dell'ordine che eccede il quantitativo di riferimento la sua quotazione purché l'ordine sia eseguito al prezzo quotato, salvo disposizioni contrarie dei due paragrafi precedenti. Nei casi in cui l'internalizzatore sistematico pubblica quotazioni diversificate per dimensioni e riceve un ordine dalle dimensioni intermedie, che sceglie di eseguire, esegue l'ordine applicando uno dei prezzi quotati, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 28 della direttiva …/…/UE [nuova direttiva MiFID], salvo disposizioni contrarie dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

5.  Per garantire una valutazione efficace delle azioni, dei certificati di deposito, dei fondi indicizzati quotati, dei certificati e degli altri strumenti finanziari analoghi e massimizzare le possibilità delle imprese di investimento di ottenere le migliori condizioni per i loro clienti la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 41 per specificare i criteri atti a stabilire quando i prezzi rientrano in una forbice pubblica prossima alle condizioni di mercato di cui al paragrafo 2.

6.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 41, previa consultazione dell'AESFEM, per chiarire cosa si intenda per «condizioni commerciali ragionevoli» in riferimento alla pubblicazione delle quotazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 15

Obblighi delle autorità competenti

Le autorità competenti verificano:

   a) che le imprese di investimento aggiornino regolarmente i prezzi di acquisto/vendita pubblicati a norma dell'articolo 13 e mantengano prezzi che riflettono le condizioni prevalenti di mercato;
   b) che le imprese di investimento rispettino le condizioni relative al miglioramento del prezzo di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 16

Accesso alle quotazioni

  1 Gli internalizzatori sistematici possono decidere, in base alla loro politica commerciale e secondo criteri oggettivi non discriminatori, a quali investitori dare accesso alle loro quotazioni. A tal fine sono stabilite regole chiare. Gli internalizzatori sistematici possono rifiutarsi di avviare o interrompere relazioni d'affari con gli investitori in base a considerazioni di ordine commerciale, quali il merito di credito dell'investitore, il rischio di controparte e il regolamento finale dell'operazione.

2.  Per limitare il rischio di esposizione a operazioni multiple dello stesso cliente, gli internalizzatori sistematici possono limitare, in modo non discriminatorio, il numero delle operazioni di uno stesso cliente che si impegnano a concludere alle condizioni pubblicate. Essi possono inoltre limitare, in modo non discriminatorio e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 28 della direttiva …/…/UE [nuova direttiva MiFID], il numero totale di operazioni eseguite nello stesso momento per più clienti, quando il numero e/o il volume degli ordini dei clienti supera notevolmente le dimensioni normali.

3.  Per garantire una valutazione efficace delle azioni, dei certificati di deposito, dei fondi indicizzati quotati, dei certificati e degli altri strumenti finanziari analoghi e massimizzare le possibilità delle imprese di investimento di ottenere le condizioni migliori per i loro clienti, la Commissione adotta, previa consultazione dell'AESFEM, atti delegati ai sensi dell'articolo 41, per specificare:

  a) i criteri per stabilire quando una quotazione è pubblicata su base regolare e continua ed è facilmente accessibile, nonché i mezzi che le imprese di investimento possono usare per ottemperare all'obbligo di pubblicare le loro quotazioni, offrendo tra l'altro le opzioni seguenti:
   i) le strutture di un mercato regolamentato che abbia ammesso alla negoziazione lo strumento su cui verte l'operazione;
   ii) un dispositivo di pubblicazione autorizzato;
   iii) dispositivi proprietari;
   b) i criteri generali per stabilire quali siano le operazioni nelle quali l'esecuzione in più titoli fa parte di un'unica operazione e gli ordini che sono soggetti a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato;
   c) i criteri per stabilire cosa possa essere considerato come circostanza eccezionale di mercato che consente il ritiro delle quotazioni e come condizione per un aggiornamento delle quotazioni;
   d) i criteri per stabilire quando il numero e/o il volume degli ordini dei clienti superano notevolmente le dimensioni normali ai sensi del paragrafo 2;
   e) i criteri per stabilire quando i prezzi ricadono in una forbice pubblica prossima alle condizioni di mercato ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 17

Obbligo di pubblicare quotazioni irrevocabili di obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati

1.  Gli internalizzatori sistematici pubblicano quotazioni irrevocabili per le obbligazioni e gli strumenti finanziari strutturati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o per i quali è stato pubblicato un prospetto, le quote di emissione e gli strumenti derivati assoggettabili a compensazione o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione, per i quali essi sono internalizzatori sistematici ed esiste un mercato liquido in base alle condizioni di cui agli articoli 7 e 8, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

   a) un cliente dell'internalizzatore sistematico sollecita una quotazione;
   b) l'internalizzatore sistematico accetta di pubblicare una quotazione.

1 bis.  L'obbligo di cui al paragrafo 1 è calibrato conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 4, lettera a bis), e può essere revocato quando sono soddisfatte le condizioni specifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 4, lettera b).

1 ter.  Gli internalizzatori sistematici possono aggiornare le rispettive quotazioni in qualsiasi momento in risposta a mutate condizioni di mercato o per correggere errori. Possono altresì ritirarle, in condizioni eccezionali di mercato.

2.  Gli internalizzatori sistematici rendono disponibili le quotazioni irrevocabili di cui al paragrafo 1 agli altri clienti dell'impresa di investimento quando il quantitativo quotato è pari o inferiore a un quantitativo specifico per lo strumento finanziario in modo oggettivo e non discriminatorio, conformemente alla propria politica commerciale Gli internalizzatori sistematici possono rifiutarsi di avviare o interrompere relazioni commerciali con gli investitori in base a considerazioni di ordine commerciale, quali la situazione dell'investitore in termini di credito, il rischio della controparte e il rischio di regolamento.

3.  Gli internalizzatori sistematici si impegnano altresì a effettuare operazioni con qualsiasi altro cliente al quale la quotazione è stata resa disponibile nel quadro della loro politica commerciale, quando il quantitativo quotato è pari o inferiore a un quantitativo specifico per lo strumento finanziario.

4.  Gli internalizzatori sistematici possono stabilire limiti non discriminatori e trasparenti al numero delle operazioni che si impegnano a effettuare con i clienti conformemente a una determinata quotazione.

5.  Le quotazioni di cui paragrafo 1 per un quantitativo pari o inferiore al quantitativo di cui ai paragrafi 2 e 3 sono pubblicate in modo da essere facilmente accessibili agli altri partecipanti al mercato a condizioni commerciali ragionevoli.

6.  Le quotazioni sono tali da garantire che l'impresa si attenga agli obblighi di cui all'articolo 27 della direttiva …/…/EU [nuova direttiva MiFID], laddove applicabile, e riflettono le condizioni prevalenti del mercato in relazione ai prezzi ai quali le operazioni sono concluse per strumenti identici o analoghi nei mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione o nei sistemi organizzati di negoziazione.

Articolo 18

Sorveglianza da parte dell'AESFEM

1.  Le autorità competenti e l'AESFEM sorvegliano l'applicazione dell'articolo 17 per quanto riguarda i quantitativi per i quali le quotazioni sono comunicate ai clienti dell'impresa di investimento e rese disponibili agli altri partecipanti al mercato relativamente alle altre attività di negoziazione dell'impresa, nonché il grado in cui le quotazioni rispecchiano le condizioni prevalenti di mercato in relazione alle operazioni in strumenti identici o analoghi effettuate nei mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione o nei sistemi organizzati di negoziazione. Entro il ..(21) l'AESFEM riferisce alla Commissione in merito all'applicazione del presente articolo. In presenza di quotazioni e attività di negoziazione significative per quantitativi di poco superiori al limite di cui al paragrafo 3 dell'articolo 17 o a condizioni diverse dalle condizioni prevalenti di mercato, l'AESFEM riferisce alla Commissione prima della data suddetta.

2.  La Commissione, previa consultazione dell'AESFEM, adotta atti delegati ai sensi dell'articolo 41, per specificare i quantitativi specifici allo strumento finanziario di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, per i quali l'impresa è tenuta a comunicare quotazioni irrevocabili ad altri clienti e si impegna a effettuare un'operazione con qualsiasi cliente al quale è stata comunicata la quotazione. Fino a quando non sarà fissata una soglia più elevata mediante tali atti delegati per uno specifico strumento finanziario, il quantitativo specifico allo strumento finanziario è di 100 000 EUR.

3.  La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell'articolo 41, per chiarire cosa costituisce una condizione commerciale ragionevole per pubblicare le quotazioni ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5.

Articolo 19

Informazione post-negoziazione da parte delle imprese di investimento, ivi compresi gli internalizzatori sistematici, relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi

1.  Le imprese di investimento che concludono, per proprio conto o per conto dei clienti, operazioni in azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati o altri strumenti finanziari analoghi ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione ▌, rendono pubblici in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, il volume e il prezzo delle operazioni e il momento nel quale sono state concluse. Tali informazioni sono pubblicate tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato.

2.  Le informazioni pubblicate in applicazione del paragrafo 1 e i limiti di tempo entro i quali vengono pubblicate sono conformi ai requisiti adottati a norma dell'articolo 6. Se le misure adottate a norma dell'articolo 6 prevedono la segnalazione differita di talune categorie di operazioni in azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati o altri strumenti finanziari analoghi, questa possibilità si applica anche alle operazioni concluse al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione ▌.

3.  La Commissione può adottare atti delegati in conformità all'articolo 41, per specificare:

   a) i dati identificativi delle diverse tipologie di negoziazione pubblicate ai sensi del presente articolo, distinguendo tra quelli determinati da fattori connessi principalmente alla valutazione degli strumenti e quelli che dipendono da altri fattori;
   b) i criteri di adeguamento dell'obbligo di cui al paragrafo 1 per le operazioni che comportano l'uso di strumenti finanziari a fini di garanzia, di prestito o altro quando lo scambio di questi strumenti finanziari è determinato da fattori diversi dal loro prezzo di mercato corrente.

Articolo 20

Informazione post-negoziazione da parte delle imprese di investimento, ivi compresi gli internalizzatori sistematici, relativamente a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati

1.  Le imprese di investimento che concludono, per proprio conto o per conto dei clienti, operazioni su obbligazioni e strumenti finanziari strutturati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o per i quali è stato pubblicato un prospetto, e su quote di emissione e strumenti derivati assoggettabili a compensazione ▌conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione, rendono pubblici il volume e il prezzo di tali operazioni e il momento nel quale sono state concluse. Tali informazioni sono pubblicate tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato.

2.  Le informazioni pubblicate in applicazione del paragrafo 1 e i limiti di tempo entro i quali vengono pubblicate sono conformi ai requisiti adottati a norma dell'articolo 10. Se le misure adottate a norma dell'articolo 10 prevedono la segnalazione differita e/o aggregata e/o l'omissione del volume dell'operazione di talune categorie di operazioni in obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione o strumenti derivati, questa possibilità si applica anche alle operazioni concluse al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione.

3.  La Commissione può adottare atti delegati in conformità all'articolo 41, per specificare:

   a) i dati identificativi delle diverse tipologie di negoziazione pubblicate ai sensi del presente articolo, distinguendo tra quelli determinati da fattori connessi principalmente alla valutazione degli strumenti e quelli che dipendono da altri fattori;
   b) i criteri di adeguamento dell'obbligo di cui al paragrafo 1 per le operazioni che comportano l'uso di strumenti finanziari a fini di garanzia, di prestito o altro quando lo scambio di questi strumenti finanziari è determinato da fattori diversi dal loro prezzo di mercato corrente.

TITOLO IV

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI

Articolo 21

Obbligo di sostenere l'integrità dei mercati

Ferma restando la ripartizione delle responsabilità in materia di attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. …/… [nuovo regolamento MAR], le autorità competenti coordinate dall'AESFEM conformemente all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1095/2010 sorvegliano le attività delle imprese di investimento al fine di assicurarsi che esse operino in modo onesto, equo e professionale e in maniera da rafforzare l'integrità del mercato.

Articolo 22

Obbligo di mantenere registri

1.  Le imprese di investimento tengono a disposizione dell'autorità competente, per almeno cinque anni, i dati riguardanti tutte le operazioni su strumenti finanziari che hanno concluso per conto proprio o per conto dei clienti. Per le operazioni effettuate per conto di un cliente, questi dati contengono tutte le informazioni e i dettagli relativi all'identità del cliente nonché le informazioni prescritte dalla direttiva 2005/60/CE. L'AESFEM può chiedere di accedere a tali informazioni conformemente alla procedura e alle condizioni di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2.  Il gestore di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione tiene a disposizione dell'autorità competente, per almeno cinque anni, i dati riguardanti tutti gli ordini di strumenti finanziari pubblicizzati tramite i suoi sistemi. I registri contengono la totalità delle informazioni richieste ai fini dell'articolo 23, paragrafi 1 e 3. L'AESFEM svolge un ruolo di agevolazione e coordinamento in relazione all'accesso alle informazioni da parte delle autorità competenti a norma del presente paragrafo.

Articolo 23

Obbligo di segnalare le operazioni

1.  Le imprese di investimento che effettuano operazioni in strumenti finanziari comunicano i dettagli di tali operazioni all'autorità competente il più rapidamente possibile, e al più tardi entro la chiusura del giorno lavorativo successivo. Le autorità competenti, a norma dell'articolo 89 della direttiva …/…/UE [nuova direttiva MiFID], istituiscono i dispositivi necessari per assicurare che anche l'AESFEM e l'autorità competente del mercato più importante in termini di liquidità per tali strumenti finanziari riceva tali informazioni.

2.  Il paragrafo 1 si applica ai seguenti strumenti finanziari negoziati al di fuori di una sede di negoziazione:

   a) gli strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione;
   b) gli strumenti finanziari la cui attività sottostante è uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione; nonché
   c) gli strumenti finanziari la cui attività sottostante è un indice o un paniere composto da strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione.

3.  La segnalazione comprende in particolare il tipo, la classe di attività, i nomi e i numeri degli strumenti acquistati o venduti, il quantitativo, le date e le ore di esecuzione, i prezzi delle operazioni, un elemento di designazione dei clienti per conto dei quali l'impresa di investimento ha effettuato l'operazione, un elemento di designazione delle persone e degli algoritmi informatici in seno all'impresa di investimento responsabili della decisione di investimento e dell'esecuzione dell'operazione, nonché i mezzi per identificare le imprese di investimento interessate e un elemento di designazione per identificare una vendita allo scoperto o uno strumento di debito emesso da un emittente sovrano ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 236/2012. Per le operazioni non effettuate in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione, le segnalazioni includono un elemento di designazione delle tipologie di operazioni conformemente alle misure da adottare ai sensi del paragrafo dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera a). Per gli strumenti derivati su merci, le segnalazioni indicano altresì se l'operazione riduce il rischio in modo obiettivamente misurabile conformemente all'articolo 59 della direttiva …/.../CE [nuova direttiva MiFID].

4.  Le imprese di investimento che trasmettono ordini includono nel tipo, nella classe di attività, nella trasmissione di un determinato ordine le informazioni richieste ai fini dei paragrafi 1 e 3. Invece di includere gli elementi di designazione dei clienti per conto dei quali l'impresa di investimento ha trasmesso l'ordine o delle persone e degli algoritmi informatici responsabili della decisione di investimento e dell'esecuzione dell'operazione, un'impresa di investimento può scegliere di segnalare l'ordine trasmesso conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 1.

5.  Il gestore di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione segnala le informazioni sulle operazioni in strumenti negoziati sulla propria piattaforma e che sono stati eseguiti tramite i propri sistemi da un'impresa alla quale non si applica il presente regolamento conformemente ai paragrafi 1 e 3.

5 bis.  Nel segnalare l'elemento di designazione dei clienti di cui ai paragrafi 3 e 4, le imprese d'investimento utilizzano un identificativo atto a identificare i clienti che sono persone giuridiche, sotto forma di codice alfanumerico di 20 caratteri.

L'AESFEM elabora orientamenti atti a garantire che l'applicazione degli identificativi delle persone giuridiche all'interno dell'Unione sia conforme alle norme internazionali, in particolare quelle stabilite dal Consiglio per la stabilità finanziaria.

6.  Le segnalazioni sono effettuate all'autorità competente dalla stessa impresa di investimento, da un meccanismo di segnalazione autorizzato che opera per suo conto o dal mercato regolamentato, dal sistema multilaterale di negoziazione o dal sistema organizzato di negoziazione tramite i cui sistemi viene conclusa l'operazione. I sistemi di riscontro o segnalazione delle operazioni, compresi i repertori di dati sulle negoziazioni registrati o autorizzati ai sensi del titolo VI del regolamento (UE) n. 648/2012 possono essere approvati dall'autorità competente come meccanismi di segnalazione autorizzati. Quando le operazioni sono segnalate direttamente all'autorità competente da un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione, un sistema organizzato di negoziazione o un meccanismo di segnalazione autorizzato, l'impresa di investimento può essere esentata dall'obbligo di cui al paragrafo 1. Se le operazioni sono state segnalate a un repertorio di dati sulle negoziazioni a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 che è approvato come meccanismo di segnalazione autorizzato, e qualora tali segnalazioni contengano le informazioni richieste ai sensi dei paragrafi 1 e 3, incluse le norme tecniche di regolamentazione pertinenti relative alla forma e al contenuto delle segnalazioni, e siano sistematicamente trasmesse alla relativa autorità competente entro il termine stabilito al paragrafo 1, l'obbligo dell'impresa di investimento di cui al paragrafo 1 si ritiene assolto.

6 bis.  Le autorità competenti trasmettono tutte le informazioni ricevute ai sensi del presente articolo a un unico sistema, designato dall'AESFEM, per la segnalazione delle operazioni a livello dell'Unione. Tale sistema unico consente alle autorità competenti di accedere a tutte le informazioni segnalate ai sensi del presente articolo.

7.  Quando, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 8, della direttiva …/…/UE [nuova direttiva MiFID], le segnalazioni di cui al presente articolo sono trasmesse all'autorità competente dello Stato membro ospitante, questa trasmette le informazioni in questione alle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento, a meno che queste ultime decidano di non voler ricevere tali informazioni.

8.  L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

   a) gli standard e i formati relativi ai dati per le informazioni da pubblicare ai sensi dei paragrafi 1 e 3, ivi compresi i metodi e i dispositivi volti a segnalare le operazioni finanziarie, nonché la forma e il contenuto di tali segnalazioni;
   b) i criteri per definire un mercato importante conformemente al paragrafo 1;
   c) i riferimenti degli strumenti acquistati o venduti, il quantitativo, le date e le ore di esecuzione, i prezzi delle operazioni, le informazioni e i dettagli relativi all'identità del cliente, l'elemento di designazione dei clienti per conto dei quali l'impresa di investimento ha effettuato l'operazione, l'elemento di designazione delle persone e degli algoritmi informatici in seno all'impresa responsabile della decisione di investimento e dell'esecuzione della transazione, i mezzi per identificare le imprese di investimento interessate, le modalità di esecuzione dell'operazione e i campi di dati necessari per il trattamento e l'analisi delle segnalazioni delle operazioni ai sensi del paragrafo 3;
   c bis) l'esecuzione del sistema unico di cui al paragrafo 6 bis e le procedure relative allo scambio di informazioni tra tale sistema e le autorità competenti;
   c ter) le condizioni in cui gli identificativi nazionali sono sviluppati, attribuiti e conservati dagli Stati membri e le condizioni in cui tali identificativi nazionali sono utilizzati dalle imprese di investimento al fine di fornire, conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5, gli elementi di designazione dei clienti nelle segnalazioni relative alle operazioni che esse sono tenute a elaborare a norma del paragrafo 1.

L'AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro(22).

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

9.  Entro …(23) l'AESFEM riferisce alla Commissione in merito al funzionamento del presente articolo, indicando in particolare la sua interazione con gli obblighi correlati in materia di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 e se il contenuto e il formato delle segnalazioni relative alle operazioni ricevute e scambiate tra il sistema unico di cui al paragrafo 6 bis e le autorità competenti consentano di sorvegliare compiutamente le attività delle imprese di investimento a norma dell'articolo 21 del presente regolamento. La Commissione può adottare misure per proporre eventuali modifiche, compresa la possibilità di segnalare le operazioni solo al sistema unico di cui al paragrafo 6 bis, invece che alle autorità competenti. La Commissione trasmette la relazione dell'AESFEM al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 23 bis

Obbligo di fornire dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari

1.  Per quanto riguarda gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati o negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione, dette sedi di negoziazione trasmettono in modo sistematico all'AESFEM e alle autorità competenti dati di riferimento che identifichino gli strumenti finanziari, ai fini della segnalazione delle operazioni di cui all'articolo 21. Tali dati di riferimento relativi a un determinato strumento sono trasmessi all'AESFEM e alle autorità competenti prima dell'avvio delle negoziazioni di quel determinato strumento. Per quanto riguarda altri strumenti, l'AESFEM e le autorità competenti garantiscono che le associazioni di categoria e altri enti simili che raccolgono e trasmettono dati di riferimento sugli strumenti finanziari forniscano loro i dati di riferimento pertinenti.

2.  L'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica solo agli strumenti finanziari specificati all'articolo 23, paragrafo 2. Esso non si applica pertanto a nessun altro strumento.

3.  I dati di riferimento sugli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1 sono aggiornati ogniqualvolta sia necessario al fine di garantirne l'adeguatezza.

4.  Al fine di consentire alle autorità competenti di monitorare, ai sensi dell'articolo 21, le attività delle imprese di investimento, onde garantire che esse agiscano in modo onesto, equo e professionale e volto a promuovere l'integrità del mercato, l'AESFEM e le autorità competenti definiscono le disposizioni necessarie atte a garantire che:

   a) l'AESFEM e le autorità competenti ricevano effettivamente i dati di riferimento relativi agli strumenti ai sensi del paragrafo 1;
   b) la qualità dei dati ricevuti sia adeguata ai fini della segnalazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 21;
   c) i dati di riferimento sugli strumenti ricevuti ai sensi del paragrafo 1 siano scambiati in modo efficace tra le autorità competenti.

5.  L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

   a) gli standard e il formato dei dati in relazione ai dati di riferimento sugli strumenti di cui al paragrafo 1, inclusi i metodi e le disposizioni concernenti la trasmissione dei dati ed i relativi aggiornamenti all'AESFEM e alle autorità competenti nonché la forma e il contenuto di tali dati;
   b) le misure e le condizioni necessarie in relazione alle disposizioni stabilite dall'AESFEM e dalle autorità competenti ai sensi del paragrafo 4.

L'AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro …(24).

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

TITOLO V

Derivati

Articolo 24

Obbligo di negoziare in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione

1.  Le controparti finanziarie di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 648/2012 e le controparti non finanziarie che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento concludono le operazioni che non sono né infragruppo ai sensi dell'articolo 3, né disciplinate dalle disposizioni transitorie di cui all'articolo 89 di detto regolamento con altre controparti finanziarie o con controparti non finanziarie che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [...] (EMIR), in strumenti derivati appartenenti a una categoria di derivati altresì dichiarata soggetta all'obbligo di negoziazione conformemente alla procedura definita all'articolo 26 ed elencata nel registro di cui all'articolo 27, esclusivamente in un:

   a) mercato regolamentato;
   b) sistema multilaterale di negoziazione;
   c) sistema organizzato di negoziazione se lo strumento derivato non è ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato o non è negoziato in un sistema multilaterale di negoziazione; o
   d) in una sede di negoziazione di un paese terzo, a condizione che la Commissione abbia adottato una decisione ai sensi del paragrafo 4 e che il paese terzo abbia disposto un sistema efficace per il riconoscimento ▌equivalente delle sedi di negoziazione autorizzate ai sensi della direttiva [nuova direttiva MiFID] che consenta a queste ultime di ammettere alla negoziazione o negoziare gli strumenti derivati dichiarati soggetti a un obbligo di negoziazione in quel paese terzo su base non esclusiva.

2.  L'obbligo di negoziazione si applica altresì alle controparti di cui al paragrafo 1 che effettuano operazioni in strumenti derivati dichiarati soggetti all'obbligo di negoziazione con istituti finanziari o altre entità di paesi terzi che sarebbero soggette all'obbligo di compensazione se avessero sede nell'Unione. L'obbligo di negoziazione si applica inoltre alle entità di paesi terzi che sarebbero soggette all'obbligo di compensazione se avessero sede nell'Unione quando effettuano operazioni in strumenti derivati dichiarati soggetti all'obbligo di compensazione, a condizione che il contratto abbia un effetto diretto, sostanziale e prevedibile in seno all'Unione o qualora tale obbligo sia necessario o appropriato per evitare il mancato rispetto di qualsiasi disposizione del presente regolamento.

L'AESFEM esercita un regolare monitoraggio delle attività in derivati che non sono state dichiarate soggette all'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, onde individuare i casi in cui una particolare classe di contratti potrebbe presentare rischi sistemici e prevenire l'arbitraggio tra operazioni su derivati soggette all'obbligo di negoziazione e operazioni su derivati non soggette all'obbligo di negoziazione.

3.  Gli strumenti derivati dichiarati soggetti all'obbligo di negoziazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziati in qualsiasi sede di negoziazione di cui al paragrafo 1 su base non esclusiva e non discriminatoria.

4.  La Commissione adotta, in conformità alla procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2, decisioni volte a stabilire che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che una sede di negoziazione autorizzata in tale paese terzo sia soggetta a requisiti giuridici vincolanti che sono equivalenti ai requisiti applicabili alle sedi di negoziazione di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente articolo derivanti dal presente regolamento, dalla direttiva …/…/UE [nuova direttiva MiFID] e dal regolamento (UE) n. …/… [nuovo regolamento MAR] e che, in tale paese terzo, sono oggetto di una vigilanza e messa applicazione delle norme efficaci.

Il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo è considerato equivalente se soddisfa tutte le seguenti condizioni:

   a) le sedi di negoziazione del paese terzo sono soggette ad autorizzazione e a vigilanza e messa in applicazione delle norme efficaci e permanenti;
   b) le sedi di negoziazione sono disciplinate da norme chiare e trasparenti per quanto riguarda l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione, in modo che tali strumenti finanziari possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili;
   c) gli emittenti di strumenti finanziari sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni in modo periodico e costante, garantendo un elevato livello di protezione degli investitori;
   d) il quadro garantisce la trasparenza e l'integrità del mercato, impedendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato.

5.  L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i tipi di contratto di cui al paragrafo 2 che hanno un effetto diretto, sostanziale e prevedibile in seno all'Unione e i casi in cui l'obbligo di negoziazione è necessario o opportuno per evitare il mancato rispetto di qualsiasi disposizione del presente regolamento.

L'AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro …(25).

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Laddove possibile, le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo sono identiche a quelle adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 25

Obbligo di compensazione per gli strumenti derivati negoziati in mercati regolamentati

Il gestore di un mercato regolamentato garantisce che la totalità delle operazioni in strumenti derivati appartenenti a una categoria di derivati dichiarati soggetti all'obbligo di compensazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 che sono concluse nel mercato regolamentato siano compensate da una controparte centrale.

Articolo 26

Procedura relativa all'obbligo di negoziazione

1.  L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

   a) quali categorie di strumenti derivati dichiarati soggetti all'obbligo di compensazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 648/2012, o sottocategorie degli stessi sono negoziate nelle sedi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del presente regolamento;
   b) la o le date a decorrere dalle quali l'obbligo di negoziazione diventa efficace, con indicazione dell'eventuale applicazione graduale, e le categorie di controparti cui l'obbligo si applica.

L'AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro tre mesi dall'adozione da parte della Commissione delle norme tecniche di regolamentazione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012.

Prima di presentare i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione in vista della sua adozione, l'AESFEM svolge una consultazione pubblica e, se del caso, può consultare le autorità competenti di paesi terzi.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n.1095/2010.

2.  Per rendere efficace l'obbligo di negoziazione:

   a) la categoria di strumenti derivati di cui al paragrafo 1, lettera a), o la pertinente sottocategoria di strumenti derivati deve essere ammessa alla negoziazione in un mercato regolamentato o deve essere negoziata in almeno un mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione o sistema organizzato di negoziazione di cui all'articolo 24, paragrafo 1; e
   b) la categoria di strumenti derivati di cui al paragrafo 1, lettera a), o la pertinente sottocategoria di strumenti derivati deve essere considerata sufficientemente liquida per essere negoziata soltanto nelle sedi di cui all'articolo 24, paragrafo 1.

3.  Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 1, l'AESFEM considera la categoria o sottocategoria di strumenti derivati sufficientemente liquida tenendo conto almeno dei seguenti criteri:

   a) la frequenza media delle operazioni;
   b) il volume medio delle operazioni, nonché la frequenza delle operazioni di entità elevata;
   c) il numero e il tipo dei partecipanti attivi al mercato.

L'AESFEM determina inoltre se la categoria o sottocategoria di strumenti derivati è sufficientemente liquida solo nelle operazioni inferiori a un determinato volume.

4.  L'AESFEM, di sua iniziativa, conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2 e dopo aver svolto una consultazione pubblica, identifica e comunica alla Commissione le categorie di strumenti derivati o i singoli contratti derivati che devono essere soggetti all'obbligo di negoziazione nelle sedi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, ma per i quali nessuna controparte centrale ha finora ricevuto un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 o 15 del regolamento (UE) n. 648/2012 o che non sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o non sono negoziati in una sede di cui all'articolo 24, paragrafo 1. Dopo aver ricevuto la notifica di cui al primo comma l'AESFEM, può pubblicare un invito a elaborare proposte per la negoziazione di tali strumenti derivati nelle sedi di cui all'articolo 24, paragrafo 1.

5.  L'AESFEM presenta alla Commissione, conformemente al paragrafo 1, nuovi progetti di norme tecniche di regolamentazione per modificare, sospendere o revocare le norme tecniche di regolamentazione esistenti ogniqualvolta vi sia una sostanziale modifica dei criteri di cui al paragrafo 2. Prima di farlo, l'AESFEM può consultare, se opportuno, le autorità competenti di paesi terzi. Alla Commissione è delegato il potere di modificare, sospendere e revocare le norme tecniche di regolamentazione esistenti conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6.  L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri di cui al paragrafo 2, lettera b).

     L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro ...(26). Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 27

Registro degli strumenti derivati soggetti all'obbligo di negoziazione

L'AESFEM pubblica e mantiene sul proprio sito internet un registro che indica, in modo esaustivo e inequivocabile, gli strumenti derivati soggetti all'obbligo di negoziazione nelle sedi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, le sedi in cui gli stessi sono ammessi alla negoziazione o sono negoziati e le date a decorrere dalle quali l'obbligo diventa efficace.

TITOLO VI

Accesso non discriminatorio alla compensazione per gli strumenti finanziari

Articolo 28

Accesso non discriminatorio a una controparte centrale

1.  Fatto salvo l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 648/2012, una controparte centrale accetta di compensare valori mobiliari e strumenti del mercato monetario su base non discriminatoria e trasparente, anche per quanto riguarda i requisiti di garanzia e le spese di accesso, indipendentemente dalla sede di negoziazione nella quale l'operazione è stata effettuata, a meno che tale accesso non pregiudichi il funzionamento regolare e ordinato della controparte centrale o dei mercati finanziari, causando un rischio sistemico. In particolare va garantito ad ogni sede di negoziazione il diritto a un trattamento non discriminatorio sotto il profilo del trattamento dei contratti negoziati sulle proprie piattaforme ▌. Questo requisito non si applica a eventuali contratti derivati già soggetti agli obblighi di accesso ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 648/2012. L'accesso della sede di negoziazione a una controparte centrale a norma del presente articolo deve essere garantito solo se non richiede interoperabilità né pregiudica il funzionamento regolare e ordinato dei mercati o fa insorgere un rischio sistemico.

2.  La sede di negoziazione presenta in modo formale una richiesta di accesso alla controparte centrale e all'autorità competente della stessa.

3.  La controparte centrale fornisce una risposta scritta alla sede di negoziazione entro 12 mesi, o consentendole l'accesso, a condizione che l'autorità competente non lo abbia negato ai sensi del paragrafo 4, o negandolo. La controparte centrale può rifiutare una richiesta di accesso soltanto sulla base di un'analisi completa dei rischi e alle condizioni di cui al paragrafo 6. Se una controparte centrale nega l'accesso, fornisce spiegazioni esaurienti nella sua risposta e informa per iscritto la propria autorità competente della decisione. La controparte centrale concede l'accesso entro tre mesi dall'invio di una risposta positiva alla richiesta di accesso. Gli eventuali costi associati ai paragrafi da 1 a 3 sono sostenuti dalla sede di negoziazione che chiede l'accesso, salvo diversamente concordato tra la controparte centrale e la sede di negoziazione che richiede l'accesso.

4.  L'autorità competente della controparte centrale può negare a una sede di negoziazione l'accesso a una controparte centrale soltanto quando l'accesso costituisce una minaccia al regolare o ordinato funzionamento dei mercati finanziari. Se un'autorità competente nega l'accesso per tale motivo, emana la propria decisione nei due mesi successivi alla ricezione della richiesta di cui al paragrafo 2 e ne spiega in modo esauriente i motivi alla controparte centrale e alla sede di negoziazione, indicando anche gli elementi sui quali si fonda la decisione.

5.  Una sede di negoziazione di un paese terzo può richiedere l'accesso a una controparte centrale avente sede nell'Unione soltanto se la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, relativa a quel paese terzo e a condizione che il quadro giuridico del paese terzo in questione preveda un riconoscimento equivalente delle sedi di negoziazione autorizzate ai sensi della direttiva …/…/UE [nuova direttiva MiFID] che consenta a queste ultime di chiedere accesso alle controparti centrali aventi sede nel paese terzo.

6.  L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

   a) le condizioni alle quali una CCP ha facoltà di negare l'accesso per i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario, come le condizioni basate sul volume delle operazioni, il tipo di utenti o altri fattori che generano rischi indebiti;
   b) le condizioni alle quali viene concesso l'accesso, come la riservatezza delle informazioni fornite riguardo ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario durante la fase di sviluppo, modalità non discriminatorie e trasparenti relative alle spese di compensazione, ai requisiti di garanzia e ai requisiti operativi riguardanti la costituzione di margini.
  

L’ESMA presenta i progetti di standard tecnici di regolamentazione alla Commissione entro …(27).

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 28 bis

Obbligo di compensazione per strumenti di capitale e obbligazioni negoziati in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione

L'operatore di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione assicura che tutte le operazioni con strumenti di capitale e obbligazioni concluse in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione e in un sistema organizzato di negoziazione siano compensate da una controparte centrale, se quest'ultima accetta di compensare tale strumento finanziario.

Articolo 29

Accesso non discriminatorio a una sede di negoziazione

1.  Fatto salvo l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 648/2012, una sede di negoziazione fornisce su richiesta informazioni sulla negoziazione per i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario in modo non discriminatorio e trasparente, anche relativamente alle spese di accesso, a qualsiasi controparte centrale autorizzata o riconosciuta dal regolamento (UE) n. 648/2012 che desideri compensare le operazioni finanziarie effettuate in quella sede di negoziazione. Questo requisito non si applica a eventuali contratti derivati già soggetti agli obblighi di accesso ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 648/2012.

2.  La controparte centrale presenta in modo formale una richiesta di accesso alla sede di negoziazione e all'autorità competente della stessa.

3.  La sede di negoziazione fornisce una risposta scritta alla CCP entro tre mesi, o consentendole l'accesso, a condizione che l'autorità competente non lo abbia negato ai sensi del paragrafo 4, o negandolo. La sede di negoziazione può rifiutare una richiesta di accesso soltanto sulla scorta di un'analisi completa dei rischi e alle condizioni di cui ai paragrafi 4 e 6. Se una sede di negoziazione nega l'accesso, fornisce spiegazioni esaurienti nella sua risposta e informa per iscritto la propria autorità competente della decisione. La sede di negoziazione concede l'accesso entro tre mesi dall'invio di una risposta positiva alla richiesta di accesso.

4.  Per i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario, l'autorità competente della sede di negoziazione può negare a una controparte centrale l'accesso a una sede di negoziazione soltanto quando l'accesso costituisca una minaccia al regolare o ordinato funzionamento dei mercati. [Em. 7]

4 bis.  Se un'autorità competente nega l'accesso per tale motivo, emana la propria decisione nei due mesi successivi alla ricezione della richiesta di cui al paragrafo 2 e ne spiega in modo esauriente i motivi alla sede di negoziazione e alla controparte centrale, indicando anche gli elementi sui quali si fonda la decisione.

5.  Una controparte centrale di un paese terzo può richiedere l'accesso a una sede di negoziazione avente sede nell'Unione soltanto se è stata riconosciuta ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 e a condizione che il quadro giuridico del paese terzo in questione preveda un riconoscimento equivalente che consenta ad una controparte centrale autorizzata ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 di avere accesso alle sedi di negoziazione aventi sede nel paese terzo.

6.  L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

   a) le condizioni alle quali una sede di negoziazione può negare l'accesso per i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario, come le condizioni basate sul volume delle transazioni, il numero di utenti o altri fattori che generano rischi indebiti;
   b) le condizioni alle quali viene concesso l'accesso, come la riservatezza delle informazioni fornite riguardo agli strumenti finanziari durante la fase di sviluppo e modalità non discriminatorie e trasparenti relative alle spese di accesso;
  

L'AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro ...(28).

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. [Em. 8]

Titolo VII

Misure di vigilanza in merito all'intervento sui prodotti e alle posizioni

Capo 1

Intervento sui prodotti

Articolo 31

Poteri di intervento ▌dell'AESFEM

-1.  Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'AESFEM esegue il monitoraggio sui prodotti di investimento, compresi i depositi e gli strumenti finanziari strutturati commercializzati, distribuiti o venduti nell'Unione e ha la facoltà di indagare attivamente sui prodotti di investimento o strumenti finanziari di nuovo tipo prima della loro commercializzazione, distribuzione o vendita nell'Unione, in cooperazione con le autorità competenti.

1.  Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'AESFEM può vietare temporaneamente o limitare nell'Unione, quando ha ragionevoli motivi di ritenere che siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3:

   a) la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati prodotti di investimento specificati, compresi i depositi strutturati, di strumenti finanziari o prodotti di investimento, compresi i depositi strutturati, o di strumenti finanziari con particolari caratteristiche specificate; o
   b) un tipo di attività o pratica finanziaria.

Il divieto o la restrizione possono applicarsi soltanto in determinate circostanze, o essere soggetti a deroghe, specificate dall'AESFEM.

2.  L'AESFEM adotta una decisione a norma del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

   a) la misura proposta è volta a fronteggiare una minaccia significativa alla protezione degli investitori, all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione;
   b) i requisiti normativi applicabili conformemente alla legislazione dell'Unione al prodotto di investimento, allo strumento finanziario o all'attività in questione non sono atti a far fronte alla minaccia;
   c) un'autorità competente o le autorità competenti non hanno adottato misure per affrontare la minaccia o le misure adottate non sono sufficienti per farvi fronte.

Se ricorrono le condizioni descritte al primo comma, l'AESFEM ha facoltà di imporre in via precauzionale i divieti o le restrizioni di cui al paragrafo 1 prima che un prodotto di investimento o strumento finanziario sia commercializzato o venduto alla clientela.

3.  Quando interviene ai sensi del presente articolo, l'AESFEM tiene conto del grado in cui la misura:

   a) non avrà sull'efficienza dei mercati finanziari o sugli investitori effetti negativi sproporzionati rispetto ai suoi benefici; e
   b) non crea un rischio di arbitraggio normativo.

Quando un'autorità competente o le autorità competenti hanno adottato una misura a norma dell'articolo 32, l'AESFEM può adottare una delle misure di cui al paragrafo 1 senza emettere il parere di cui all'articolo 33.

4.  Prima di decidere di adottare una misura ai sensi del presente articolo, l'AESFEM comunica alle autorità competenti la misura proposta.

4 bis.  Prima di prendere una decisione a norma del paragrafo 1, l'AESFEM comunica formalmente la sua intenzione di vietare o limitare un prodotto di investimento o uno strumento finanziario se entro un termine definito non sono state modificate determinate loro caratteristiche.

5.  L'AESFEM pubblica sul suo sito internet l'avviso relativo alla decisione di adottare una misura ai sensi del presente articolo. L'avviso precisa i particolari del divieto o della restrizione e indica il termine, successivo alla pubblicazione dell'avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore. Il divieto o la restrizione si applicano soltanto agli atti compiuti dopo che le misure sono entrate in vigore.

6.  L'AESFEM riesamina il divieto o la restrizione imposti ai sensi del paragrafo 1 a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi. ▌ Il divieto o la restrizione scadono se non sono prorogati dopo i suddetti tre mesi.

7.  Una misura adottata dall'AESFEM a norma del presente articolo prevale su qualsiasi misura precedentemente adottata da un'autorità competente.

8.  La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell'articolo 41 per specificare i criteri e i fattori che l'AESFEM è tenuta a prendere in esame per accertare l'esistenza di minacce alla protezione degli investitori, all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 2, lettera a). Detti atti delegati assicurano che l'AESFEM sia eventualmente in grado di intervenire in via precauzionale, senza dover attendere che il prodotto o lo strumento finanziario siano stati commercializzati o che un dato tipo di attività o prassi siano già operanti.

Articolo 32

Intervento sui prodotti da parte delle autorità competenti

-1.  Le autorità competenti esercitano un monitoraggio sui prodotti di investimento, compresi i depositi e gli strumenti finanziari strutturati, che sono commercializzati, distribuiti o venduti nei o a partire dai rispettivi Stati membri e hanno la facoltà di indagare attivamente sui prodotti di investimento o strumenti finanziari di nuovo tipo prima della loro commercializzazione, distribuzione o vendita nei o a partire dai rispettivi Stati. Si presta una particolare attenzione agli strumenti finanziari che offrono repliche di indici su merci.

1.  Un'autorità competente può vietare o limitare, all'interno di o partire da un determinato Stato membro:

   a) la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati prodotti di investimento specificati, compresi i depositi strutturati, di strumenti finanziari o prodotti di investimento, compresi i depositi strutturati, o di strumenti finanziari con particolari caratteristiche specificate; o
   b) un tipo di attività o pratica finanziaria.

2.  Un'autorità competente può intervenire ai sensi del paragrafo 1 se ha ragionevoli motivi di ritenere che:

   a) un prodotto di investimento, strumento finanziario, attività o pratica sollevano timori significativi in merito alla protezione degli investitori o costituiscono una grave minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario in uno o più Stati membri, tra l'altro attraverso la commercializzazione, la distribuzione, la remunerazione o la fornitura di incentivi correlati al prodotto di investimento o allo strumento finanziario;
   a bis) un prodotto derivato ha ripercussioni negative sul meccanismo di formazione dei prezzi nel mercato sottostante;
   b) i requisiti normativi applicabili a norma del diritto dell'Unione al prodotto d'investimento, allo strumento finanziario, all'attività o alla pratica non sono sufficienti a far fronte ai rischi di cui alla lettera a) e una migliore vigilanza o applicazione dei requisiti esistenti non consentirebbe di fronteggiare il problema in modo più efficace;
   c) la misura è proporzionata in rapporto alla natura dei rischi identificati, al livello di sofisticazione degli investitori o dei partecipanti al mercato interessati e al suo probabile impatto sugli investitori e i partecipanti al mercato che potrebbero detenere, utilizzare o trarre beneficio dallo strumento finanziario o attività in questione;
   d) l'autorità competente ha debitamente consultato le autorità competenti degli altri Stati membri sui quali la misura potrebbe incidere in modo significativo; nonché
   e) la misura non ha un effetto discriminatorio sui servizi o sulle attività fornite a partire da un altro Stato membro.

Se ricorrono le condizioni descritte al primo comma, l'autorità competente ha facoltà di imporre in via precauzionale divieti o restrizioni prima che un prodotto di investimento o strumento finanziario sia commercializzato, distribuito o venduto alla clientela.

Il divieto o la restrizione possono applicarsi soltanto in determinate circostanze, o essere soggetti a deroghe, specificate dall'autorità competente.

2 bis.  Prima di imporre un divieto o una restrizione a norma del paragrafo 1, l'autorità competente comunica formalmente la sua intenzione di vietare o limitare un prodotto di investimento o uno strumento finanziario se entro un termine definito non sono state modificate determinate loro caratteristiche.

3.  L'autorità competente non impone un divieto o una restrizione ai sensi del presente articolo se non ha comunicato ▌alle altre autorità competenti interessate e all'AESFEM, per iscritto o in un'altra forma concordata tra le autorità, almeno un mese prima dell'effettiva esecuzione della misura, i particolari riguardanti:

   a) lo strumento finanziario, l'attività o la pratica oggetto della misura proposta;
   b) la natura precisa del divieto o della restrizione proposti e la data a decorrere dalla quale entreranno in vigore; nonché
   c) gli elementi sui quali si fonda la decisione e che la inducono a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte.

3 bis.  Quando il tempo necessario alla consultazione di cui al paragrafo 2, lettera d), e il termine di un mese previsto al paragrafo 3 rischiano di danneggiare in modo irrimediabile i consumatori, l'autorità competente può intervenire a norma del presente articolo in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. In tal caso l'autorità competente informa immediatamente tutte le altre autorità e l'AESFEM delle misure adottate.

4.  L'autorità competente pubblica sul suo sito internet l'avviso relativo alla decisione di imporre un divieto o una restrizione di cui al paragrafo 1. L'avviso precisa i particolari del divieto o della restrizione, il termine, successivo alla pubblicazione dell'avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore e i motivi che la inducono a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte. Il divieto o la restrizione si applicano soltanto agli atti compiuti dopo la pubblicazione dell'avviso.

5.  L'autorità competente revoca il divieto o la restrizione quando vengono meno le condizioni di cui al paragrafo 1.

6.  La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell'articolo 41 per specificare i criteri e i fattori che le autorità competenti sono tenute a prendere in esame per accertare l'esistenza di minacce alla protezione degli investitori, all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 2, lettera a).

Articolo 33

Coordinamento da parte dell'AESFEM

1.  L'AESFEM svolge un ruolo di agevolazione e coordinamento in relazione alle misure adottate dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 32. In particolare, l'AESFEM accerta che le misure adottate da un'autorità competente siano giustificate e proporzionate e che le autorità competenti adottino, se opportuno, un approccio adeguato e coerente.

2.  Dopo aver ricevuto la comunicazione ai sensi dell'articolo 32 di una misura da imporre a norma del suddetto articolo, l'AESFEM emette un parere nel quale dichiara se ritiene che il divieto o la restrizione siano giustificati e proporzionati. Se l'AESFEM ritiene necessario che altre autorità competenti adottino misure per affrontare il rischio, lo dichiara nel suo parere. Il parere viene pubblicato sul sito internet dell'AESFEM.

3.  Quando un'autorità competente propone di adottare o adotta delle misure contrarie al parere adottato dall'AESFEM a norma del paragrafo 2 o si astiene dall'adottare le misure raccomandate in tale parere, pubblica immediatamente sul suo sito internet un avviso in cui spiega in modo esauriente le proprie ragioni.

Capo 2

Posizioni

Articolo 34

Coordinamento da parte dell'AESFEM delle misure di gestione delle posizioni e dei limiti per le posizioni stabiliti a livello nazionale

1.  L'AESFEM svolge un ruolo di agevolazione e coordinamento in relazione alle misure adottate dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 2, lettera i), e dell'articolo 72, paragrafo 1, lettere f) e g), della direttiva …/…/UE [nuova direttiva MiFID]. In particolare l'AESFEM accerta che le autorità competenti abbiano adottato un approccio coerente relativamente al momento in cui vengono esercitati tali poteri, alla natura e al campo di applicazione delle misure, nonché alla durata e al seguito delle stesse.

2.  Dopo aver ricevuto la comunicazione di una misura ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 5, della direttiva …/…/UE [nuova direttiva MiFID], l'AESFEM registra la misura e la sua motivazione. In relazione alle misure adottate ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, lettere f) e g), della direttiva …/…/UE [nuova direttiva MiFID], l'AESFEM mantiene e pubblica sul proprio sito internet una banca dati contenente una breve descrizione delle misure in vigore, comprese le informazioni sul soggetto o categoria di soggetti interessati, gli strumenti finanziari applicabili, le eventuali misure o soglie quantitative, quali le posizioni nette massime che i soggetti possono assumere o detenere in un lasso di tempo specificato prima che venga raggiunto un limite, le eventuali deroghe e le loro motivazioni.

Articolo 35

Poteri dell'AESFEM in merito alla gestione delle posizioni

1.  Conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'AESFEM adotta, quando una delle condizioni di cui al paragrafo 2 è soddisfatta, una o più delle seguenti misure: [Em. 2]

   a) richiede a un soggetto informazioni, compresa tutta la documentazione pertinente, riguardo al volume e alle finalità di una posizione o esposizione assunta tramite uno strumento derivato;
   b) dopo aver analizzato le informazioni raccolte, richiede a tale soggetto o categoria di soggetti di prendere misure per ridurre l'entità della posizione o esposizione o per eliminarla;
   c) limita la capacità di un soggetto di stipulare un derivato su merci.

2.  L'AESFEM può adottare una decisione a norma del paragrafo 1 solo se è soddisfatta una delle condizioni seguenti: [Em. 9]

   a) le misure di cui alle lettere da a) a c) del paragrafo 1 sono volte ad affrontare una minaccia al regolare funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari, anche in relazione ad accordi per la consegna di merci e ai fattori elencati all'articolo 59, paragrafo 1, lettere da a) a c ter), della direttiva .../.../UE [nuova direttiva MiFID], o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione; [Em. 10]
   b) un'autorità competente o le autorità competenti non hanno adottato misure per affrontare la minaccia o le misure adottate non sono sufficienti per far fronte alla minaccia in questione.

Le misure relative ai prodotti energetici all'ingrosso sono adottate dopo aver consultato l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia istituita ai sensi del regolamento (CE) n. 713/2009.

3.  Quando adotta le misure di cui al paragrafo 1, l'AESFEM tiene conto del grado in cui la misura:

   a) fa fronte in modo significativo alla minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari, anche in relazione ai fattori elencati all'articolo 59, paragrafo 1, lettere da a) a c ter), della direttiva .../.../UE [nuova direttiva MiFID],o di accordi per la consegna di merci oppure alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione o migliora in modo significativo la capacità delle autorità competenti di sorvegliare la minaccia; [Em. 11]
   b) non crea un rischio di arbitraggio normativo;
   c) non avrà effetti negativi sull'efficienza dei mercati finanziari, come la riduzione della liquidità su tali mercati o la creazione di incertezza per i partecipanti al mercato, che siano sproporzionati rispetto ai benefici della misura.

4.  Prima di decidere di prendere o prorogare una misura di cui al paragrafo 1, l'AESFEM comunica alle autorità competenti la misura proposta. Nel caso di una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettere a) o b), la comunicazione include l'identità del soggetto o dei soggetti ai quali la misura è rivolta, i suoi particolari e la sua motivazione. Nel caso di una misura ai sensi del paragrafo 1, lettera c), la comunicazione include informazioni sul soggetto o la categoria di soggetti interessati, gli strumenti finanziari applicabili, le misure quantitative, come le posizioni nette massime che il soggetto o la categoria di soggetti possono assumere o detenere in un lasso di tempo specificato, e la relativa motivazione.

5.  La comunicazione ha luogo almeno 24 ore prima dell'entrata in vigore o proroga della misura. In circostanze eccezionali, l'AESFEM può effettuare la notifica meno di 24 ore prima dell'entrata in vigore della misura, se non è possibile rispettare il termine di 24 ore.

6.  L'AESFEM pubblica sul suo sito internet l'avviso di ogni decisione di imporre o prorogare una misura di cui al paragrafo 1, lettera c). L'avviso include informazioni sul soggetto o la categoria di soggetti interessati, gli strumenti finanziari applicabili, le misure quantitative, come le posizioni nette massime che il soggetto o la categoria di soggetti possono assumere o detenere in un lasso di tempo specificato, e la relativa motivazione.

7.  Una misura entra in vigore quando l'avviso è pubblicato o al momento precisato nell'avviso, vale a dire dopo la sua pubblicazione, e si applica solo in relazione alle operazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore.

8 L'AESFEM riesamina le misure di cui al paragrafo 1, lettera c), a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi. Se una misura non viene prorogata dopo tale periodo di tre mesi scade automaticamente. I paragrafi da 2 a 8 si applicano anche al rinnovo delle misure.

9.  Una misura adottata dall'AESFEM a norma del presente articolo prevale su qualsiasi misura precedentemente adottata da un'autorità competente a norma dell'articolo 72, lettere f), g) e h bis), della direttiva .../.../UE [nuova direttiva MiFID].

10.  La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell'articolo 41 per specificare i criteri e i fattori che l'AESFEM è tenuta a prendere in esame per accertare l'esistenza di una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari, anche in relazione agli accordi per la consegna di merci, o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 2, lettera a). Tali criteri e fattori tengono conto dei progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborate a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, della direttiva …/…/UE [nuova direttiva MiFID] e distinguono le situazioni in cui l'AESFEM interviene a seguito dell'inazione dell'autorità competente da quelle in cui l'AESFEM agisce contro un rischio supplementare che l'autorità competente non è in grado di gestire, secondo il disposto dell'articolo 72, lettere f), g) e h bis), della direttiva .../.../UE [nuova direttiva MiFID].

Titolo VIII

Prestazione di servizi o attività senza una succursale da parte di imprese di paesi terzi

Articolo 36

Disposizioni generali

  1 Un'impresa di un paese terzo può fornire servizi di investimento o svolgere attività per le controparti qualificate e i clienti professionali ai sensi della sezione I dell'allegato II della direttiva …/…/UE [nuova direttiva MiFID] situati nell'Unione senza avervi stabilito una succursale se è registrata nel registro delle imprese di paesi terzi tenuto dall'AESFEM ai sensi dell'articolo 37.

2.  L'AESFEM registra un'impresa di un paese terzo che ha chiesto di essere autorizzata a prestare servizi o svolgere attività di investimento nell'Unione conformemente al paragrafo 1 soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

   a) la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1;
   b) l'impresa è autorizzata a prestare i servizi o svolgere le attività di investimento che intende fornire nell'Unione nella giurisdizione nella quale ha la sua sede centrale ed è sottoposta a una vigilanza e messa in applicazione delle norme efficace, che ne garantisce la piena conformità ai requisiti applicabili nel paese terzo;
   c) sono stati conclusi accordi di cooperazione a norma dell'articolo 37, paragrafo 2.

2 bis.  Se un'impresa di un paese terzo è registrata conformemente al presente articolo, gli Stati membri non impongono alla stessa nessun requisito aggiuntivo in relazione alle materie disciplinate dal presente regolamento o dalla direttiva …/…/UE [nuova direttiva MiFID].

3.  L'impresa di un paese terzo di cui al paragrafo 1 presenta la propria richiesta all'AESFEM dopo l'adozione, da parte della Commissione, della decisione di cui all'articolo 37 che dichiara che il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo nel quale l'impresa è autorizzata è equivalente ai requisiti enunciati nell'articolo 37, paragrafo 1.

L'impresa fornisce all'AESFEM tutte le informazioni necessarie ai fini della sua registrazione. Entro 30 giorni lavorativi dalla sua ricezione, l'AESFEM valuta se la richiesta è completa. Se la richiesta non è completa, l'AESFEM fissa un termine entro il quale l'impresa è tenuta a fornire le informazioni supplementari.

La decisione in merito alla registrazione è basata sulle condizioni di cui al paragrafo 2.

Entro 180 giorni lavorativi dalla presentazione di una richiesta completa, l'AESFEM informa per iscritto l'impresa richiedente del paese terzo in merito all'accettazione o meno della richiesta, dandole spiegazioni esaurienti.

4.  Le imprese di paesi terzi che prestano servizi conformemente al presente articolo informano i propri clienti aventi sede nell'Unione, prima della fornitura di qualsiasi servizio di investimento, che non è consentito loro fornire servizi a clienti diversi da controparti qualificate e ai clienti professionali ai sensi della sezione I dell'allegato II della direttiva …/…/UE [nuova direttiva MiFID], e che non sono sottoposte a vigilanza nell'Unione. Esse indicano il nome e l'indirizzo dell'autorità competente responsabile della vigilanza nel paese terzo.

Le informazioni di cui al primo comma sono fornite per iscritto e messe in evidenza.

Ai soggetti aventi sede nell'Unione è consentito ricevere servizi di investimento da un'impresa di un paese terzo non registrata conformemente al paragrafo 1 esclusivamente su propria iniziativa. L'iniziativa di una persona fisica non dà diritto all'impresa di un paese terzo di commercializzare nuove categorie di prodotti o servizi di investimento a tale persona.

5.  Le imprese di paesi terzi che forniscono servizi o svolgono attività conformemente al presente articolo offrono, prima della fornitura di qualsiasi servizio o dello svolgimento di qualsiasi attività in relazione a un cliente avente sede nell'Unione, di sottoporre eventuali controversie relative a tali servizi o attività alla giurisdizione di una corte o di un tribunale arbitrale in uno Stato membro.

6.  L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione volte a specificare le informazioni che l'impresa di un paese terzo richiedente deve fornire all'AESFEM nella richiesta di registrazione conformemente al paragrafo 3, nonché il formato delle informazioni da fornire conformemente al paragrafo 4.

L'AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro .. (29).

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma ▌conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 37

Decisione di equivalenza

1.  La Commissione adotta una decisione conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2, in relazione a un paese terzo se il regime giuridico e di vigilanza del paese terzo garantisce che le imprese autorizzate nello stesso si conformino a requisiti giuridicamente vincolanti che hanno un effetto equivalente ai requisiti enunciati nel presente regolamento, nella direttiva 2006/49/CE e nella direttiva n. .../..../UE [MiFID], nonché nelle misure di esecuzione adottate a norma del presente regolamento e delle suddette direttive.

Il quadro prudenziale e in materia di comportamento delle imprese di un paese terzo può essere considerato come avente effetto equivalente se soddisfa tutte le seguenti condizioni:

   a) le imprese che forniscono servizi e attività di investimento in quel paese terzo sono soggette ad autorizzazione e a una vigilanza e messa in applicazione delle norme efficace e permanente;
   b) le imprese che forniscono servizi e attività di investimento in quel paese terzo sono soggette a requisiti patrimoniali sufficienti e a requisiti appropriati applicabili agli azionisti e ai membri dell'organo di direzione;
   c) le imprese che forniscono servizi e attività di investimento sono soggette a requisiti organizzativi appropriati nell'area delle funzioni di controllo interno;
   d) le imprese che forniscono servizi e attività di investimento sono soggette a norme di comportamento appropriate;
   e) il quadro garantisce la trasparenza e l'integrità del mercato, impedendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato.

Una decisione della Commissione a norma del presente paragrafo può essere limitata a una o più categorie di imprese di investimento o gestori del mercato. Un'impresa di un paese terzo può essere registrata conformemente all'articolo 36 se rientra in una delle categorie previste dalla decisione della Commissione.

2.  L'AESFEM conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi il cui quadro giuridico e di vigilanza è stato riconosciuto come equivalente conformemente al paragrafo 1. Tali accordi specificano almeno:

   a) il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l'AESFEM e le autorità competenti del paese terzo, compreso l'accesso alla totalità delle informazioni relative alle imprese autorizzate nei paesi terzi, richiesto dall'AESFEM stessa;
   b) il meccanismo per la tempestiva comunicazione all'AESFEM nel caso in cui l'autorità competente del paese terzo ritenga che un'impresa soggetta alla sua vigilanza, e che l'AESFEM ha registrato nel registro di cui all'articolo 38, violi le condizioni della sua autorizzazione o un'altra legislazione che l'impresa è tenuta a osservare;
   c) le procedure riguardanti il coordinamento delle attività di vigilanza, comprese, se opportuno, le ispezioni in loco.

Articolo 38

Registro

L'AESFEM tiene un registro delle imprese dei paesi terzi alle quali è consentito fornire servizi di investimento o svolgere attività di investimento nell'Unione a norma dell'articolo 36. Il registro è pubblicamente accessibile sul sito internet dell'AESFEM e contiene le informazioni sui servizi ▌che le imprese di paesi terzi sono autorizzate a effettuare o le attività che sono autorizzate a svolgere, nonché i dati dell'autorità competente responsabile della vigilanza nel paese terzo dell'impresa.

Articolo 39

Revoca della registrazione

1.  L'AESFEM revoca ▌la registrazione di un'impresa di un paese terzo nel registro istituito ai sensi dell'articolo 38 se:

   a) ha fondati motivi, basati su elementi documentati, per ritenere che, nel prestare servizi e svolgere attività di investimento nell'Unione, l'impresa del paese terzo agisca in modo tale da mettere chiaramente in pericolo gli interessi degli investitori o l'ordinato funzionamento dei mercati; o
   b) ha fondati motivi, basati su elementi documentati, per ritenere che, nel prestare servizi e svolgere attività di investimento nell'Unione, l'impresa del paese terzo abbia commesso una grave violazione delle disposizioni applicabili alla stessa nel paese terzo, sulla base delle quali la Commissione ha adottato la decisione ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1.

   a) l'AESFEM ha investito della questione l'autorità competente del paese terzo, ma quest'ultima non ha adottato misure appropriate per tutelare gli investitori e il regolare funzionamento dei mercati nell'Unione o non è stata in grado di dimostrare che l'impresa del paese terzo si conforma ai requisiti applicabili alla stessa in quel paese; e
   b) l'AESFEM ha informato l'autorità competente del paese terzo della sua intenzione di revocare la registrazione dell'impresa almeno 30 giorni prima della revoca.

3.  L'AESFEM informa senza indugio la Commissione in merito a qualsiasi misura adottata conformemente al paragrafo 1 e pubblica la decisione sul proprio sito internet.

4.  La Commissione valuta se le condizioni in base alle quali è stata adottata una decisione conformemente all'articolo 37, paragrafo 1, persistono in relazione al paese terzo interessato.

Titolo IX

ATTI DELEGATI E DI ESECUZIONE

Capo 1

Atti delegati

Articolo 40

Atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 41 riguardo ai seguenti articoli: articolo 2, paragrafo 3, articolo 4, paragrafo 3, articolo 6, paragrafo 2, articolo 8, paragrafo 4, articolo 10, paragrafo 2, articolo 11, paragrafo 2, articolo 12, paragrafo 2, articolo 13, paragrafo 7, articolo 14, paragrafi 5 e 6, articolo 16, paragrafo 3, articolo 18, paragrafi 2 e 3, articolo 19, paragrafo 3, articolo 20, paragrafo 3, articolo 28, paragrafo 6, articolo 29, paragrafo 6, articolo 30, paragrafo 3, articolo 31, paragrafo 8, articolo 32, paragrafo 6 e articolo 35, paragrafo 10▌.

Articolo 41

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 7, all'articolo 14, paragrafi 5 e 6, all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, all'articolo 19, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 3, all'articolo 28, paragrafo 6, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 30, paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafo 8, all'articolo 32, paragrafo 6 e all'articolo 35, paragrafo 10, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di cui all'articolo 41, paragrafo 1.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 7, all'articolo 14, paragrafi 5 e 6, all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, all'articolo 19, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 3, all'articolo 28, paragrafo 6, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 30, paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafo 8, all'articolo 32, paragrafo 6 e all'articolo 35, paragrafo 10, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Capo 2

Atti di esecuzione

Articolo 42

Procedura di comitato

1.  ▌La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011▌.

Titolo X

Disposizioni finali

Articolo 43

Relazioni e riesame

1.  Entro ...(30), la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, dopo aver consultato l'AESFEM, una relazione sull'effetto pratico degli obblighi di trasparenza definiti ai sensi degli articoli da 3 a ▌12, in particolare in merito all'applicazione e alla persistente adeguatezza delle esenzioni agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione stabiliti all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 8.

2.  Entro (31),, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, dopo aver consultato l'AESFEM, una relazione sul funzionamento dell'articolo 23, indicando in particolare se il contenuto e il formato delle segnalazioni relative alle operazioni ricevute e scambiate tra le autorità competenti consentano di sorvegliare compiutamente le attività delle imprese di investimento a norma dell'articolo 23, paragrafo 1. La Commissione ha facoltà di presentare qualunque proposta opportuna, compresa quella di dare la possibilità di segnalare le operazioni, invece che alle autorità competenti, a un sistema designato dall'AESFEM che consenta alle autorità competenti di accedere a tutte le informazioni segnalate conformemente a detto articolo ai fini del presente regolamento e della direttiva .../.../UE [nuova direttiva MiFID] e nell'ottica di individuare i casi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato in conformità del regolamento (UE) n. .../... [regolamento MAR].

2 bis.  Entro ...(32),, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, dopo aver consultato l'AESFEM, una relazione sulla fattibilità di sviluppare un sistema europeo dei migliori prezzi di acquisto e di vendita per le quotazioni consolidate e sulla possibilità che esso costituisca una soluzione commerciale adeguata per ridurre le asimmetrie d'informazione tra i partecipanti al mercato e che rappresenti uno strumento per le autorità di regolamentazione per controllare meglio le attività di quotazione nelle sedi di negoziazione.

Entro ...(33),, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, dopo aver consultato l'AESFEM, una relazione sui progressi registrati nel trasferimento delle negoziazioni di derivati OTC standardizzati in borse o su piattaforme elettroniche di negoziazione ai sensi degli articoli 22 e 24.

Articolo 44

Modifica del regolamento (UE) n. 648/2012

All'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, è aggiunto il seguente comma:"

Un repertorio di dati sulle negoziazioni trasmette le informazioni alle autorità competenti conformemente ai requisiti previsti all'articolo 23 del regolamento (UE) n. .../... [MiFIR]1

1GU L ...“.

"

Articolo 45

Disposizione transitoria

Le imprese di paesi terzi ▌possono continuare a fornire servizi e attività negli Stati membri conformemente ai regimi nazionali fino a un anno dopo l'adozione da parte della Commissione di una decisione relativa al paese terzo di cui trattasi, in conformità dell'articolo 41, paragrafo 3, della direttiva .../.../UE [nuova direttiva MiFID].

Articolo 46

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica dal (34), eccetto per i seguenti articoli: articolo 2, paragrafo 3, articolo 4 paragrafo 3, articolo 6, paragrafo 2, articolo 8, paragrafo 4, articolo 10, paragrafo 2, articolo 11, paragrafo 2, articolo 12, paragrafo 2, articolo 13, paragrafo 7, articolo 14, paragrafi 5 e 6, articolo 16, paragrafo 3, articolo 18, paragrafi 2 e 3, articolo 19, paragrafo 3, articolo 20, paragrafo 3, articolo 23, paragrafo 8, articolo 24, paragrafo 5, articolo 26, articolo 28, paragrafo 6, articolo 29, paragrafo 6, articolo 30, paragrafo 3, articolo 31, articolo 32, articolo 33, articolo 34 e articolo 35, che si applicano immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0303/2012).
(2)* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
(3) GU C 143 del 22.5.2012, pag. 74.
(4) Posizione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2012.
(5) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.
(6) GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1.
(7) GU L 331, del 15.12.2010, pag. 84.
(8) Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari, GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1.
(9) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.
(10) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(11) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(12) GU L 86, del 24.3.2012, pag. 1.
(13) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(14) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(15) GU L 96 del 12.4.2002, pag. 16.
(16) GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13.
(17) GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1.
(18)* 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
(19)** 42 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
(20)* 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. [Em. 4]
(21)* 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(22)* 12 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
(23)** 24 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
(24)* 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. [Em. 5]
(25)* 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(26)* 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(27)* 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. [Em. 6] .
(28)* 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento..
(29)* 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(30)* 42 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
(31)* 42 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
(32)* 42 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
(33)* 42 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
(34)* 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.


Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità per il 2012
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Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2012 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità per il 2012 (2012/2150(INI))
P7_TA(2012)0408A7-0312/2012

Il Parlamento europeo,

–  vista la sua risoluzione del 1° dicembre 2011 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche(1),

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012,

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 136, in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 2,

–  visto il regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche(2),

  vista la direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri(3),

–  visto il regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro(4),

  visto il regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi(5),

–  visto il regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici(6),

  visto il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro(7),

–  vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2011 sul progetto iniziale relativo al quadro di valutazione per la sorveglianza degli squilibri macroeconomici(8),

–  visto l'allegato I delle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 intitolato «Patto per l'Euro: un coordinamento più stretto delle politiche economiche per la competitività e la convergenza»(9),

–  vista la comunicazione della Commissione del 23 novembre 2011 intitolata «Analisi annuale della crescita per il 2012» (COM(2011)0815),

–  vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2012 sul contributo all'analisi annuale della crescita per il 2012(10),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 10 luglio 2012, sull'attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri la cui moneta è l'euro(11),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 10 luglio 2012, sul programma nazionale di riforma 2012 dell'Austria e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità dell'Austria 2011-2016(12),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 10 luglio 2012, sul programma nazionale di riforma 2012 del Belgio e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità del Belgio 2012-2015(13),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 10 luglio 2012, sul programma nazionale di riforma 2012 della Bulgaria e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza della Bulgaria 2012-2015(14),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 10 luglio 2012, sul programma nazionale di riforma 2012 di Cipro e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità di Cipro 2012-2015(15),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 10 luglio 2012, sul programma nazionale di riforma 2012 della Repubblica ceca e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza della Repubblica ceca 2012-2015(16),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 10 luglio 2012, sul programma nazionale di riforma 2012 della Danimarca e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza della Danimarca 2012-2015(17),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 10 luglio 2012, sul programma nazionale di riforma 2012 dell'Estonia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità dell'Estonia 2012-2015(18),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 10 luglio 2012, sul programma nazionale di riforma 2012 della Finlandia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità della Finlandia 2012-2015(19),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 10 luglio 2012, sul programma nazionale di riforma 2012 della Francia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità della Francia 2012-2016(20),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 10 luglio 2012, sul programma nazionale di riforma 2012 della Germania e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità della Germania 2012-2016(21),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 10 luglio 2012, sul programma nazionale di riforma 2012 della Grecia(22),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 10 luglio 2012, sul programma nazionale di riforma 2012 dell'Ungheria e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza dell'Ungheria 2012-2015(23),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 10 luglio 2012, sul programma nazionale di riforma 2012 dell'Irlanda e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità dell'Irlanda 2012-2015(24),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 10 luglio 2012, sul programma nazionale di riforma 2012 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità dell'Italia 2012-2015(25),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 10 luglio 2012, sul programma nazionale di riforma 2012 della Lettonia e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza della Lettonia 2012-2015(26),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 10 luglio 2012, sul programma nazionale di riforma 2012 della Lituania e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza della Lituania 2012-2015(27),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 10 luglio 2012, sul programma nazionale di riforma 2012 del Lussemburgo e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità del Lussemburgo 2012-2015(28),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 10 luglio 2012, sul programma nazionale di riforma 2012 di Malta e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità di Malta 2012-2015(29),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 10 luglio 2012, sul programma nazionale di riforma 2012 dei Paesi Bassi e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità dei Paesi Bassi 2012-2015(30),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 10 luglio 2012 , sul programma nazionale di riforma 2012 della Polonia e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza della Polonia 2012-2015(31),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 10 luglio 2012, sul programma nazionale di riforma 2012 del Portogallo e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità del Portogallo 2012-2016(32),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 10 luglio 2012, sul programma nazionale di riforma 2012 della Romania e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza della Romania 2012-2015(33),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 10 luglio 2012, sul programma nazionale di riforma 2012 della Slovacchia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità della Slovacchia 2012-2015(34),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 10 luglio 2012, sul programma nazionale di riforma 2012 della Slovenia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità della Slovenia 2012-2015(35),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 10 luglio 2012, sul programma nazionale di riforma 2012 della Spagna e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità della Spagna 2012-2015(36),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 10 luglio 2012, sul programma nazionale di riforma 2012 della Svezia e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza della Svezia 2012-2015(37),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 10 luglio 2012, sul programma nazionale di riforma 2012 del Regno Unito e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza del Regno Unito 2012-2017(38),

–  vista la sua risoluzione del 14 giugno 2012 intitolata «Atto per il mercato unico: i prossimi passi per la crescita»(39),

–  vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sulla creazione di un mercato unico per i consumatori e i cittadini(40),

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per i bilanci, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0312/2012),

A.  considerando che le crisi economica, sociale, finanziaria e del debito sovrano non si sono ancora placate;

B.  considerando che l'attuale situazione economica ha messo in luce la necessità di rafforzare il coordinamento delle politiche macroeconomiche e di bilancio degli Stati membri per realizzare un'unione economica più integrata ed equilibrata;

C.  considerando che il contesto economico continua a essere incerto e che, nel 2010, gli Stati membri si sono impegnati al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 per sviluppare un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva nell'UE; che, tuttavia, l'Unione non è in procinto di conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020 entro il calendario fissato, poiché gli obiettivi nazionali combinati fra loro sono troppo modesti e le misure adottate non hanno determinato progressi significativi per la quasi totalità degli obiettivi, in particolare per quanto concerne l'efficienza energetica, l'occupazione, la riduzione della povertà, la ricerca e lo sviluppo;

D.  considerando che il quadro del semestre europeo è stato infine codificato nel regolamento (UE) n. 1175/2011 del 16 novembre 2011 (relazione Wortmann-Kool) e che, costituendo uno degli elementi fondanti del pacchetto di misure economiche e di governance, esso riveste un ruolo essenziale nel guidare l'Unione verso l'adozione di misure ulteriori per completare l'Unione economica e monetaria (UEM);

E.  considerando che la crisi e l'aumento dei divari in termini di competitività a seguito dell'introduzione dell'euro hanno messo in luce la necessità di migliorare il coordinamento delle politiche economiche e occupazionali come pure le pratiche di bilancio;

F.  considerando che il semestre europeo è stato pienamente attuato per la prima volta e occorre trarre gli insegnamenti necessari per sfruttarne appieno il potenziale;

G.  considerando che, con l'adozione del «Patto per la crescita e l'occupazione», il Consiglio europeo si impegna fermamente a mobilitare, a ogni livello di governance nell'UE, tutte le leve, gli strumenti e le politiche atti a stimolare una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva, efficiente sotto il profilo delle risorse e capace di creare posti di lavoro;

H.  considerando che, secondo quanto dichiarato nelle conclusioni del Consiglio europeo del 30 gennaio 2012, «crescita e occupazione riprenderanno solo se seguiremo un approccio coerente e ampio, combinando un risanamento di bilancio intelligente che preservi l'investimento nella crescita futura, politiche macroeconomiche solide e una strategia attiva per l'occupazione che tuteli la coesione sociale»; che l'UE dovrebbe assistere gli Stati membri nella creazione di un contesto dinamico per la crescita economica e la prosperità mediante politiche sostenibili;

I.  considerando che il Parlamento, nella sua risoluzione del 15 febbraio 2012 sull'occupazione e gli aspetti sociali nell'analisi annuale della crescita 2012(41), ha formulato raccomandazioni in cui chiedeva al Consiglio di inserire negli orientamenti per il semestre europeo 2012 le seguenti priorità: assicurare coerenza e una maggiore ambizione per il raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, sostenere la creazione di posti di lavoro sostenibili con investimenti e riforme fiscali, migliorare la qualità dell'occupazione e le condizioni per una maggiore partecipazione al lavoro, affrontare la disoccupazione giovanile, combattere la povertà e l'esclusione sociale ponendo l'enfasi sui gruppi con legami scarsi o inesistenti con il mercato del lavoro e migliorare la legittimità democratica, la responsabilità e la titolarità;

J.  considerando che il semestre europeo ha acquisito una maggiore importanza e che il suo processo ora comporta la presentazione, da parte degli Stati membri, di molteplici documenti o sottodocumenti, quali i programmi nazionali di riforma, i programmi di stabilità e di convergenza, le relazioni sociali nazionali e i piani nazionali per l'occupazione, e che tali documenti devono trattare un numero crescente di obiettivi; che il numero di siffatti documenti, e la sovrapposizione esistente fra loro, vanno a scapito della trasparenza e della coerenza del processo del semestre europeo; che la qualità dei documenti presentati dagli Stati membri e il livello di coinvolgimento dei soggetti interessati e dei parlamenti nazionali nella loro elaborazione differiscono ampiamente;

K.  considerando che, fra il 2008 e la metà del 2012, il tasso di disoccupazione nell'UE-27 è aumentato da circa il 7% al 10,4%, il che corrisponde a circa 25 milioni di disoccupati;

L.  considerando che in tutta l'Unione europea oltre un giovane su cinque è disoccupato (22%), con una disoccupazione giovanile che supera il 50% in alcuni Stati membri;

M.  considerando che 8,3 milioni di cittadini europei sotto i 25 anni hanno abbandonato la scuola, sono senza lavoro e non seguono una formazione («not in education, employment or training» – NEET) e che questa cifra continua ad aumentare;

N.  considerando che oltre 115 milioni di persone nell'UE-27 sono a rischio di esclusione sociale, in quanto sono esposti a un grave rischio di povertà, si trovano in condizioni di grave deprivazione materiale o vivono in nuclei familiari a intensità di lavoro molto bassa;

O.  considerando che il mercato unico è più che mai necessario per rilanciare l'economia europea, fornendo una risposta concreta alla crisi e fungendo da strumento inteso a promuovere la competitività e preservare lo Stato sociale;

1.  accoglie con favore le raccomandazioni del Consiglio specifiche per ciascun paese della zona euro; ricorda che, in virtù dell'attuazione del nuovo pacchetto di misure economiche e di governance, per la prima volta tali raccomandazioni prevedono uno scenario macroeconomico esteso all'intera zona euro e sottolinea che esse hanno raggiunto un nuovo livello di precisione; ritiene che il potenziale delle raccomandazioni non sia ancora stato realizzato appieno;

2.  sottolinea che il semestre europeo costituisce il quadro adeguato per assicurare un'efficace governance economica degli Stati membri della zona euro, che sono legati da una responsabilità comune, in quanto associa la sorveglianza multilaterale delle politiche macroeconomiche e di bilancio all'attuazione della strategia europea per la crescita e l'occupazione stabilita dalla strategia Europa 2020;

3.  osserva con preoccupazione che, in molti Stati membri, i parlamenti nazionali, le parti sociali e la società civile non sono stati associati al processo del semestre europeo; esorta pertanto la Commissione ad assicurare che al processo sia conferita maggiore legittimità democratica mediante la partecipazione dei parlamenti nazionali, delle parti sociali e della società civile;

4.  esorta la Commissione a non adottare un approccio unico uguale per tutti in relazione alle raccomandazioni rivolte agli Stati membri e ad assicurare che tali raccomandazioni tengano conto delle esigenze specifiche dello Stato membro interessato;

5.  ricorda che il semestre europeo prevede la sorveglianza e il coordinamento ex ante necessari nella zona euro mediante lo scambio dei progetti di piani di bilancio e la discussione preliminare di tutte le grandi riforme di politica economica previste, consentendo di ridurre e/o eliminare gli eventuali effetti di ricaduta negativa che possono essere prodotti dalle azioni nazionali su altri paesi o sull'intera zona euro;

6.  valuta positivamente le misure proposte e ritiene che esse debbano essere migliorate progressivamente per assicurare la solidità e la sostenibilità delle finanze pubbliche, ridurre al minimo gli squilibri macroeconomici e promuovere la competitività, in modo da incrementare la crescita e l'occupazione; sottolinea la necessità di garantire l'opportuna coerenza tra le diverse raccomandazioni rivolte agli Stati membri come pure la coerenza interna delle stesse, di fare un uso migliore del quadro di valutazione macroeconomico e di tenere conto degli effetti di ricaduta negativa prodotti dalle politiche economiche dei singoli membri;

7.  prende atto dell'insistenza della Commissione sull'attuazione di riforme strutturali che rafforzino la crescita e la competitività affinché l'UE possa controllare la crisi e riacquistare il suo ruolo di primo piano nell'economia mondiale; sostiene fermamente gli sforzi esplicati dalla Commissione per correggere gli squilibri macroeconomici nella zona euro; invita la Commissione a intensificare i lavori al riguardo;

8.  attende con interesse lo studio della Commissione dedicato nello specifico ai nessi esistenti tra i disavanzi e le eccedenze nella zona euro, la cui pubblicazione è prevista per l'autunno del 2012;

9.  valuta positivamente l'importanza attribuita ai programmi di efficienza delle risorse, che presentano un potenziale significativo per l'occupazione oltre a essere vantaggiosi per l'ambiente, permettendo di creare posti di lavoro sostenibili e offrendo un chiaro rendimento del capitale investito sia per i finanziamenti pubblici che per quelli privati;

10.  constata che la maggior parte delle riforme strutturali si concentra su un piccolo numero di settori, quali i mercati del lavoro (ivi inclusa la determinazione dei salari), il regime fiscale, il settore bancario, il sistema pensionistico, il settore dei servizi (mediante l'abolizione di restrizioni ingiustificate nelle professioni e nei settori regolamentati), la liberalizzazione di determinati settori di attività, il miglioramento dell'efficienza e della qualità della spesa pubblica, la riduzione della burocrazia, l'eliminazione dei livelli di governo superflui, la lotta all'evasione fiscale e la riforma dei mercati ipotecari e immobiliari; riconosce che rimane molto da fare, e ritiene che debbano essere gettate le giuste basi e che ci sia ancora un margine di miglioramento;

11.  esprime preoccupazione per il fatto che non sia stata rivolta alcuna raccomandazione riguardante gli obiettivi della strategia UE 2020 agli Stati membri che beneficiano di un programma di assistenza finanziaria; invita la Commissione a valutare l'impatto del programma di aggiustamento economico sui progressi verso il conseguimento degli obiettivi principali della strategia Europa 2020 e a proporre modifiche volte a portare il programma di aggiustamento in linea con tali obiettivi;

12.  prende atto dell'accento posto dalla Commissione sulle riforme del mercato del lavoro nell'ottica di rafforzare la competitività della zona euro; ritiene che gli aumenti retributivi debbano essere mantenuti in linea con la produttività; condivide, allo stesso modo, l'insistenza della Commissione sull'importanza della sostenibilità a lungo termine dei regimi pensionistici;

13.  invita la Commissione a essere più esplicita, esauriente e coerente nelle sue raccomandazioni, a continuare a controllare l'attuazione delle raccomandazioni formulate in passato, fornendo tra l'altro una spiegazione e una valutazione dettagliate nei casi in cui ritenga che un paese abbia seguito solo in parte le raccomandazioni, e a tenere pienamente conto delle diverse realtà economiche e sociali che caratterizzano ciascuno Stato membro; ritiene che la Commissione dovrebbe rivolgere agli Stati membri raccomandazioni che indichino come ridurre al minimo gli effetti di ricaduta negativa delle loro politiche interne e agevolare la conformità degli altri Stati membri;

14.  constata che nelle raccomandazioni specifiche per paese di quest'anno la Commissione esorta alcuni Stati membri a ristrutturare i sistemi nazionali di determinazione dei salari e/o a ridurre i livelli salariali nazionali; sottolinea che l'autonomia delle parti sociali costituisce un elemento determinante ai fini del buon funzionamento del mercato del lavoro, che deve essere tenuto in considerazione;

15.  ribadisce che la Commissione si trova in una posizione privilegiata per elaborare un piano macroeconomico europeo realmente dettagliato, in grado di promuovere la crescita e l'occupazione; esorta la Commissione a consentire l'adeguamento di raccomandazioni specifiche qualora esse risultino inadeguate per raggiungere gli obiettivi prefissati; ritiene che per attuare tale piano la Commissione debba proporre un utilizzo quanto più possibile efficace dei fondi europei e cercare di adattarli alle attuali esigenze dell'UE, un obiettivo che richiede finanziamenti adeguati;

16.  sottolinea che, ai fini di una maggiore efficienza del processo, è necessario migliorare l'allineamento tra il calendario di pubblicazione dell'analisi annuale della crescita (che interessa tutti i 27 Stati membri) e quello della relazione sul meccanismo di allerta introdotto dal «six-pack» (che interessa solo determinati Stati membri);

17.  rileva che l'analisi annuale della crescita si basa sulle previsioni elaborate dalla Commissione in autunno; sottolinea pertanto la necessità di tenere conto dei possibili errori di previsione, che possono avere ripercussioni sugli adeguamenti di bilancio richiesti agli Stati membri;

18.  sottolinea che le riforme strutturali possono produrre risultati solo nel medio-lungo termine e non possono in sé porre fine alla spirale recessiva in cui si trova attualmente l'UE;

19.  invita la Commissione a includere la strategia Europa 2020 nel semestre europeo e ad assicurare che essa trovi maggiore riscontro nelle raccomandazioni specifiche per paese, ad esempio per quanto concerne le politiche volte a far fronte alla disoccupazione giovanile e a combattere la povertà; rileva che in molti paesi si sono registrati progressi limitati o nulli nel raggiungimento degli obiettivi sociali e ambientali della strategia Europa 2020, il che significa che l'UE nel suo complesso è lontana dal conseguire gli obiettivi di detta strategia;

20.  accoglie con favore l'importante iniziativa della Commissione del 27 giugno 2012 volta a rafforzare la lotta contro l'evasione e la frode fiscali; sottolinea che maggiori sforzi in questo settore, a livello nazionale e dell'UE, nonché in relazione ai paesi terzi, dovrebbero costituire un elemento cruciale nei programmi mirati a consolidare le finanze pubbliche; chiede che il maggiore livello di ambizione segnalato dall'iniziativa trovi pieno riscontro nelle future proposte legislative e sia chiaramente riflesso nel continuo lavoro relativo al quadro del semestre europeo;

21.  incoraggia gli Stati membri a rispettare in modo rigoroso le regole stabilite dal Patto di stabilità e crescita, nella versione modificata dal pacchetto di misure «six-pack», perseguendo un consolidamento di bilancio differenziato favorevole alla crescita che tenga conto delle circostanze specifiche di ciascun paese, nonché a rendere le finanze pubbliche più resilienti, ad assicurare una maggiore sostenibilità dell'economia europea e a ridurre la pressione proveniente dal settore bancario; è fermamente convinto che la sostenibilità della disciplina di bilancio e le istituzioni fiscali debbano essere rafforzate a livello nazionale e subnazionale e che la spesa pubblica debba essere indirizzata verso investimenti a lungo termine, che promuovano una crescita sostenibile; invita gli Stati membri a evitare indesiderati effetti di ricaduta negativa favorendo l'osservanza da parte degli altri Stati membri, in particolare tenendo in debita considerazione le raccomandazioni rivolte ad altri Stati membri al momento dell'elaborazione delle loro politiche;

22.  si compiace della chiusura delle procedure per disavanzo eccessivo avviate nei confronti di diversi Stati membri; auspica che nel prossimo futuro possano essere chiuse altre procedure; esorta tutti i leader politici a perseverare negli sforzi e a mantenere gli impegni, tenendo debito conto del contesto macroeconomico;

23.  riconosce gli sforzi oltremodo impegnativi che sono stati richiesti a tutti i cittadini europei negli ultimi anni;

24.  esorta tutte le parti interessate a trovare rapidamente un accordo sul secondo pacchetto di misure «two-pack» destinato a integrare la legislazione in vigore adottata con procedura di codecisione;

25.  chiede che le parti che hanno partecipato all'adozione di decisioni del Consiglio non rimettano in questione tali decisioni poco tempo dopo la loro adozione;

26.  elogia il dialogo economico finora svoltosi tra il Parlamento europeo e i rappresentanti nazionali; rileva l'importanza di tale dialogo per far sì che il quadro del semestre europeo sia pienamente operativo e al fine di raggiungere il necessario livello di responsabilità democratica per quanto riguarda tutti i soggetti interessati; ribadisce il proprio impegno a condurre altri dialoghi, che devono costituire un elemento importante del dibattito europeo rafforzato sulle priorità e gli strumenti in campo economico e sociale; ritiene che il dialogo economico costituisca una pietra miliare verso una maggiore responsabilità democratica in materia di sorveglianza e coordinamento delle politiche economiche all'interno dell'UEM;

27.  rileva con preoccupazione che il Parlamento europeo è stato costantemente emarginato nelle principali decisioni economiche adottate a seguito della crisi e ritiene che esso debba essere coinvolto al fine di rafforzare la legittimità di decisioni che interessano tutti i cittadini;

28.  ritiene essenziale rafforzare la legittimità del semestre e chiarire le rimanenti ambiguità giuridiche che potrebbero altrimenti dar adito in futuro a conflitti istituzionali, in particolare la sovrapposizione e la duplicazione di competenze e responsabilità nonché la mancanza di chiarezza e la maggiore complessità del quadro istituzionale UE;

29.  deplora che il controllo parlamentare svolga appena un ruolo minore nel processo e sottolinea che il semestre europeo non deve assolutamente pregiudicare le prerogative del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali;

30.   invita la Commissione a riferire sui progressi realizzati per quanto concerne l'invito rivoltole dal Parlamento, nella sua risoluzione del 1° dicembre 2011 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche, a «chiedere alla società civile e alle parti sociali di presentare, su base annua, una relazione ombra sui progressi effettuati dagli Stati membri per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi principali e l'attuazione delle misure previste dai programmi nazionali di riforma»;

31.  invita la Commissione e il Consiglio a concordare misure concrete volte a migliorare la partecipazione e il coinvolgimento delle parti sociali, delle ONG e delle autorità locali nella formulazione e nell'attuazione di politiche sostenibili nel quadro del semestre europeo, a livello sia nazionale che europeo; plaude al fatto che la Presidenza cipriota abbia identificato questa sfida come una delle sue priorità;

32.  sottolinea la necessità di migliorare i metodi di lavoro dell'Eurogruppo in modo da rafforzarne l'obbligo di rendiconto nei confronti del Parlamento europeo; ritiene inoltre necessario il passaggio verso un approccio più strettamente unionale;

33.  è del parere che il dialogo economico debba essere esteso sul modello del dialogo monetario con la BCE, in modo da includere discussioni periodiche tra il Parlamento europeo, la Commissione e il presidente ECOFIN sulla preparazione e il seguito dato all'analisi annuale della crescita e alle raccomandazioni specifiche per paese;

34.  ribadisce la necessità di coinvolgere il Parlamento – unica istituzione europea sovranazionale dotata di legittimità elettorale – nel coordinamento delle politiche economiche;

35.  ricorda che il Parlamento europeo deve essere riconosciuto come il forum democratico europeo idoneo a fornire una valutazione globale al termine del semestre europeo; ritiene che, in segno di questo riconoscimento, i rappresentanti delle istituzioni UE e degli organismi economici coinvolti nel processo debbano, se richiesti, fornire informazioni ai deputati al Parlamento europeo;

36.  chiede ancora una volta con urgenza che siano adottate misure per rafforzare la stabilità del sistema finanziario nella zona euro, per favorire la creazione di un'autentica Unione economica e monetaria costruita sul rafforzamento della legittimità e della responsabilità democratiche, e per attuare la strategia Europa 2020; ricorda che tale azione è necessaria per recuperare stabilità a livello mondiale, dato che l'Unione è un attore decisivo sulla scena mondiale; esorta tutti i leader politici ad adottare le misure necessarie per raggiungere tale obiettivo;

37.  ricorda che le raccomandazioni della Commissione rappresentano un contributo al Consiglio di primavera;

38.  ricorda che ogni decisione del Consiglio di non seguire le raccomandazioni della Commissione va debitamente spiegata e accompagnata da una motivazione esauriente; accoglie con favore il principio «seguire o motivare», introdotto dalla normativa «six-pack» in relazione alle raccomandazioni specifiche per paese; ritiene che tale clausola aumenterà la trasparenza e il controllo del processo del semestre europeo;

39.  ritiene che, basandosi sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche (quale codificato nel regolamento (CE) n. 1466/97), la Commissione debba presentare una proposta di regolamento quadro che specifichi il ruolo (compreso il calendario) degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione nelle varie fasi del ciclo del semestre europeo;

Contributi settoriali al semestre europeo 2012
Politiche occupazionali e sociali

40.  saluta con favore la comunicazione della Commissione dal titolo «Verso una ripresa fonte di occupazione» (COM(2012)0173) e i relativi documenti di lavoro dei servizi della Commissione; invita la Commissione a riconoscere, nell'analisi annuale della crescita 2013, una priorità fondamentale allo sfruttamento del potenziale in termini occupazionali dell'economia verde, ai settori sanitario e sociale e alle TIC;

41.  deplora il fatto che, nonostante l'impegno politico assunto durante il Consiglio europeo di primavera 2012 e gli orientamenti della Commissione nel quadro del pacchetto per l'occupazione, la maggior parte degli Stati membri non abbia presentato, nell'ambito dei rispettivi programmi nazionali di riforma per il 2012, un piano nazionale per l'occupazione; deplora il fatto che la Commissione non abbia stabilito che la presentazione di tale piano era un impegno da rispettare per tutti gli Stati membri e invita la Commissione a sollecitare gli Stati membri a trasmettere quanto prima i rispettivi piani nazionali per l'occupazione; chiede inoltre che tali piani comprendano misure esaustive per la creazione di posti di lavoro e di occupazione verde, un collegamento fra politiche occupazionali e strumenti finanziari, riforme dei mercati del lavoro, un preciso calendario per l'introduzione dei programmi di riforme pluriennali nei prossimi 12 mesi e un'indicazione dei settori e delle regioni ove si riscontrano carenze ed eccessi di specializzazione; invita la Commissione a seguire il suo programma concernente un sistema di monitoraggio del mercato del lavoro sulla base di dati obiettivi e un regime di tracciabilità individuale per i paesi che non rispettano le raccomandazioni specifiche ad essi destinate;

42.  suggerisce che la Commissione sovrintenda alla preparazione dei piani nazionali per l'occupazione;

43.  ricorda che le imprese dell'economia sociale fanno parte del modello sociale europeo e del mercato unico e meritano pertanto un forte riconoscimento e sostegno, e che è necessario tenere conto delle loro specificità in sede di elaborazione delle politiche europee; ribadisce l'invito alla Commissione a elaborare un quadro per l'economia sociale, riconoscendo gli elementi che la compongono e coinvolgendo sia gli Stati membri sia i soggetti interessati al fine di incoraggiare lo scambio delle migliori prassi, trattandosi di un elemento importante del modello sociale europeo e del mercato unico;

44.  sottolinea l'importanza di garantire una maggiore coesione sociale, senza trascurare, ai fini del suo conseguimento, la cooperazione delle imprese, la quale potrebbe essere incentivata, in particolare, consentendo alle stesse di promuovere le proprie azioni innovative e virtuose in ambito sociale attraverso un marchio destinato ad attrarre nuovi investitori nonché a favorire, a lungo termine, lo sviluppo di un modello sociale europeo;

45.  si compiace del fatto che sia stata riconosciuta l'importanza dell'accesso ai finanziamenti per le PMI, che sono il fondamento dell'occupazione e della creazione di posti di lavoro nell'UE e hanno un notevole potenziale per contrastare la disoccupazione giovanile e la disparità fra i sessi; esorta gli Stati membri ad attribuire priorità assoluta all'accesso ai finanziamenti per le PMI nei rispettivi piani nazionali per la crescita;

46.  si rammarica che il Consiglio non abbia tenuto conto della richiesta del Parlamento di impostare gli orientamenti per il 2012 secondo un approccio che privilegi la qualità dei posti di lavoro; condivide il punto di vista della Commissione, secondo cui tutti i contratti di lavoro dovrebbero comportare per i lavoratori la fruizione di una serie di diritti di base, tra cui i diritti pensionistici, la protezione sociale e l'accesso all'apprendimento permanente; invita la Commissione a includere nell'analisi annuale della crescita 2013 i temi della qualità dei posti di lavoro, della formazione di base e avanzata, dei diritti fondamentali dei lavoratori e del sostegno alla mobilità della forza lavoro, al lavoro autonomo e alla mobilità transfrontaliera grazie a una maggiore sicurezza per i lavoratori durante la fase di transizione tra due posti di lavoro;

47.  invita gli Stati membri a lottare contro l'esistenza e la proliferazione dei contratti di lavoro non dignitosi e contro il fenomeno dei falsi lavoratori autonomi e a garantire che le persone aventi contratti di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale e i lavoratori autonomi possano beneficiare di un'adeguata protezione sociale e dell'accesso alla formazione – e, ove possibile, a una formazione avanzata – nonché ad attuare accordi programmatici in tal senso;

48.  chiede che la flessibilità del mercato del lavoro sia migliorata attraverso l'introduzione di tipologie moderne di contratti di lavoro; riconosce che l'occupazione a tempo parziale spesso viene scelta dai dipendenti, soprattutto fra le donne;

49.  valuta positivamente le raccomandazioni concernenti la scarsa partecipazione delle donne al mercato del lavoro; rileva, tuttavia, la mancanza di una più ampia prospettiva di parità di genere, che vada oltre i tassi di occupazione; invita la Commissione ad affrontare, nei suoi orientamenti strategici, questioni quali la segregazione del mercato del lavoro, la ripartizione iniqua delle responsabilità in materia di assistenza e gli effetti del risanamento del bilancio sulle donne;

50.  invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare il problema della scarsa partecipazione al mercato del lavoro delle categorie svantaggiate, tra cui le persone appartenenti a minoranze (ad esempio i rom), quelle provenienti dalle microregioni più povere o quelle portatrici di disabilità; invita altresì la Commissione e gli Stati membri ad affrontare la distribuzione diseguale dei posti di lavoro fra regioni e gruppi sociali e gli effetti del risanamento del bilancio sui gruppi sociali vulnerabili;

51.  osserva che sono state formulate raccomandazioni concernenti i salari destinate a diversi Stati membri; sottolinea che i salari consistono innanzitutto nel reddito di cui i lavoratori hanno bisogno per vivere; evidenzia che la prassi della Commissione di determinare la formazione del salario e i livelli salariali nei programmi dei paesi può accrescere il rischio di povertà in situazione lavorativa o le disparità retributive a scapito delle fasce a basso reddito; invita la Commissione a intensificare gli orientamenti strategici nei confronti degli Stati membri che hanno registrato una stagnazione dei salari in rapporto ai livelli di produttività, rispettando nel contempo l'autonomia delle parti sociali, come sancito fra l'altro dall'articolo 152 e dall'articolo 153, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

52.  si compiace del maggiore rilievo dato dalla Commissione e dal Consiglio alla lotta alla disoccupazione giovanile; invita la Commissione a presentare senza indugio, fatta salva la legislazione nazionale, una proposta vincolante di garanzia europea per i giovani, al fine di migliorare efficacemente la situazione dei giovani che hanno abbandonato la scuola, sono senza lavoro e non seguono una formazione (la cosiddetta generazione NEET, ovvero «not in education, employment or training») e di superare progressivamente il problema della disoccupazione giovanile nell'Unione europea; sottolinea che la garanzia europea per i giovani richiede un sostegno finanziario europeo specifico, soprattutto negli Stati membri che presentano i più alti tassi di disoccupazione giovanile, e chiede che parte dei Fondi strutturali non utilizzati sia stanziata a tal fine; invita il Consiglio a giungere rapidamente a una decisione sulle proposte figuranti nel pacchetto per l'occupazione;

53.  apprezza che sia stata inclusa negli orientamenti per il 2012 la raccomandazione di affrontare le conseguenze sociali della crisi, come pure la maggiore attenzione rivolta alla lotta contro la povertà nelle raccomandazioni specifiche per paese; è seriamente preoccupato, tuttavia, per l'aumento del livello di povertà (compresa la povertà in situazione lavorativa e la povertà fra gli anziani) e di disoccupazione nell'Unione europea; invita gli Stati membri a prefiggersi obiettivi più ambiziosi, a intensificare i provvedimenti adottati per contrastare la povertà e a seguire rigorosamente le raccomandazioni della Commissione; invita la Commissione ad affrontare esplicitamente, nell'analisi annuale della crescita 2013, il problema della povertà in situazione lavorativa, fra le persone con legami scarsi o inesistenti con il mercato del lavoro e fra gli anziani; sottolinea la necessità di integrare le disposizioni dell'articolo 9 del TFUE per l'intera durata del semestre europeo;

54.  ribadisce la necessità di chiedere agli Stati membri un ulteriore impegno in ambito sociale, attribuendo all'UE la responsabilità di attuare le priorità scelte in un contesto di crescita e coesione sociale e nel quadro del mercato unico;

55.  sottolinea la necessità urgente di mettere a punto nuovi strumenti per combattere le disparità sociali e la disoccupazione in Europa;

56.  invita gli Stati membri e il Consiglio europeo a coinvolgere i ministri degli Affari sociali e della Sanità nel semestre europeo nonché in tutte le fasi del processo dei programmi nazionali di riforma, dato che ciò comporterebbe il rafforzamento del ruolo del Consiglio «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori», il che è necessario visto che i temi delle pensioni, delle politiche salariali e della pressione fiscale sul lavoro rientrano fra le sue competenze;

57.  invita la Commissione a riferire in merito all'utilizzo di una serie di parametri di riferimento comuni e uniformi in tutta l'UE per la valutazione dei programmi nazionali di riforma; sottolinea che, oltre ai dati economici, occorrono norme e dati che riflettano l'inclusione sociale e la sostenibilità ambientale; invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri ad avvalersi di dati e indicatori sociali in grado di misurare il progresso e lo sviluppo al di là della misurazione del PIL, dato che ciò riveste un'importanza fondamentale al fine di quantificare i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;

Politiche di bilancio

58.  esorta la Commissione, in occasione della sua prossima analisi annuale della crescita, ad affrontare e a sottolineare pienamente il ruolo del bilancio dell'Unione nel processo del semestre europeo fornendo dati fattuali e concreti sull'effetto scatenante, catalitico, sinergico e complementare che esso esercita sulla spesa pubblica globale su scala locale, regionale e nazionale; è inoltre del parere che un finanziamento a livello dell'Unione europea possa generare risparmi a livello dei bilanci degli Stati membri e che tale aspetto debba essere evidenziato; ritiene che, se si tratta di stimolare la crescita e di promuovere la creazione di posti di lavoro, o anche di riuscire a ridurre gli squilibri macroeconomici in tutta l'Unione, il bilancio dell'UE abbia un ruolo fondamentale da svolgere;

59.  sollecita il Consiglio ad accettare, nel corso dei negoziati sul bilancio dell'Unione europea 2013, un dibattito politico e pubblico sul livello di stanziamenti necessario per porre in atto il «Patto per la crescita e l'occupazione», adottato nel giugno 2012 dal Consiglio europeo; esprime forte preoccupazione dinanzi alla posizione ripetutamente assunta dal Consiglio volta a ridurre artificialmente il livello degli stanziamenti di pagamento disponibili nel bilancio dell'Unione europea, un atteggiamento che comprometterebbe la capacità di quest'ultima di far fronte ai propri impegni giuridici e politici; invita ancora una volta il Consiglio a concordare con il Parlamento europeo e con la Commissione un metodo comune di valutazione del fabbisogno reale di pagamenti; sottolinea l'urgenza della situazione, segnatamente per quanto riguarda le rubriche 1A e 1B (competitività per la crescita e l'occupazione / coesione per la crescita e l'occupazione), come pure i fondi di sviluppo rurale;

60.  invita gli Stati membri a sfruttare pienamente la possibilità offerta dal «Patto per la crescita e l'occupazione» di prendere in considerazione eventuali riassegnazioni nell'ambito delle rispettive dotazioni nazionali a titolo dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione (55 miliardi di EUR) per sostenere la ricerca e l'innovazione, le PMI (compresa l'agevolazione del loro accesso ai fondi dell'UE) e l'occupazione giovanile; invita la Commissione a fornire, nel quadro della sua analisi annuale della crescita 2013, che sarà pubblicata nel novembre 2012, una visione globale e completa dei progressi realizzati al riguardo;

61.  sottolinea d'altro canto che il «Patto per la crescita e l'occupazione» invita espressamente gli Stati membri a utilizzare parte delle rispettive dotazioni provenienti dai Fondi strutturali in modo da condividere con la BEI il rischio di prestito e offrire garanzie sui prestiti per conoscenze e competenze, efficienza delle risorse, infrastrutture strategiche e accesso ai finanziamenti per le PMI; è del parere che le autorità degli Stati membri dovrebbero cercare di ottimizzare il potenziale di crescita offerto da altre iniziative dell'UE già adottate e finanziate a titolo del bilancio di quest'ultima, quali la fase pilota per i «project bond», i vari strumenti finanziari innovativi attuali dell'UE creati sin dal 2007 nel settore della ricerca e dell'innovazione, il sostegno alle PMI o i sistemi di microcredito; sottolinea inoltre la maggiore capacità di prestito della BEI per il periodo 2012-2015; ritiene che, se adeguatamente combinate e poste in atto, tutte queste misure potrebbero costituire la base per un programma di investimento dell'Unione europea per gli anni a venire che avrà un effetto straordinariamente positivo sul PIL e sull'occupazione dell'UE-27 e che, secondo il parere di alcuni esperti, si tradurrà in un aumento del PIL dello 0,56% e nella creazione di 1,2 milioni di posti di lavoro addizionali;

62.  invita quindi gli Stati membri a non considerare il loro contributo nazionale al bilancio dell'UE basato sull'RNL come una variabile di adeguamento nei loro sforzi di consolidamento, né a cercare di ridurre artificialmente il volume della spesa che stimola la crescita nel quadro del bilancio dell'UE, in contrasto con gli impegni politici che hanno preso ai più alti livelli; è tuttavia consapevole della tensione economica fra, da un lato, la necessità di consolidare le finanze pubbliche a breve termine e, dall'altro, i potenziali aumenti, nel caso di alcuni Stati membri, del loro contributo basato sull'RNL dovuti a un aumento del livello dei pagamenti nel bilancio dell'UE; ribadisce pertanto il proprio fermo invito a procedere a riforme del finanziamento del bilancio dell'UE – da approvare nel quadro dei negoziati sul QFP 2014-2020 – riducendo al 40%, entro il 2020, la quota di contributi degli Stati membri al bilancio dell'UE basati sull'RNL e contribuendo così ai loro sforzi di consolidamento(42);

63.  chiede inoltre alla Commissione di valutare la possibilità di escludere il contributo al bilancio dell'UE basato sull'RNL dal calcolo del deficit strutturale quale definito nel «two-pack»;

64.  mette in guardia contro il fatto che, nel contesto dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale 2014-2020, una riduzione del livello del bilancio dell'UE, tenuto conto del suo ruolo di catalizzatore per gli investimenti, avrebbe effetti pregiudizievoli sulla creazione di crescita e di occupazione nell'Unione;

Mercato interno

65.  invita la Commissione a dare la priorità alla governance del mercato unico, poiché esso fornisce un contributo essenziale al conseguimento degli obiettivi del semestre europeo, in particolare per quanto riguarda la crescita economica e l'occupazione; ritiene che le raccomandazioni specifiche per paese della Commissione debbano nel contempo offrire soluzioni più concrete agli Stati membri per migliorare il funzionamento del mercato unico, al fine di creare un sostegno pubblico ed un impegno politico più forti onde incoraggiare il completamento del mercato unico;

66.  invita il Consiglio e la Commissione a creare un legame tra il semestre europeo e l'Atto per il mercato unico al fine di garantire la coerenza della politica economica europea e la creazione di una crescita sostenibile;

67.  sottolinea che le iniziative adottate nel quadro dell'Atto per il mercato unico devono essere coerenti con gli obiettivi delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e contribuire alla loro realizzazione;

68.  invita la Commissione a coordinare la relazione annuale sull'integrazione del mercato unico con altri strumenti di controllo del mercato unico, quali il quadro di valutazione del mercato interno, al fine di evitare sovrapposizioni e produrre raccomandazioni chiare ed efficienti nonché garantire la coerenza della politica economica europea;

69.  plaude in tale contesto alla proposta della Commissione di definire raccomandazioni specifiche per paese relative al mercato unico, specie per quanto concerne il corretto recepimento della legislazione ed i termini di recepimento; invita la Commissione a rafforzare le proprie azioni intese a garantire la corretta attuazione e applicazione della legislazione dell'UE negli Stati membri utilizzando con risolutezza tutti i suoi poteri;

70.  esorta la Commissione e gli Stati membri a dare la priorità all'adozione delle 12 azioni chiave dell'Atto per il mercato unico, quale importante contributo a un rafforzamento globale ed equilibrato del mercato unico;

Affari costituzionali

71.  ritiene che una stretta cooperazione tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali, ai sensi dell'articolo 9 del protocollo n. 1, sia essenziale per stabilire la necessaria legittimità democratica e la titolarità nazionale del processo del semestre; chiede un rafforzamento del dialogo tra il livello europeo e quello nazionale, pur nel rispetto della suddivisione del lavoro tra di essi;

72.  ritiene che, oltre a garantire la cooperazione tra i parlamenti, sia altresì necessario compiere maggiori sforzi per comunicare con i cittadini includendoli attivamente nel processo;

73.  ritiene che, al fine di ridurre le preoccupazioni in materia di legittimità, i parlamenti nazionali dovrebbero svolgere un ruolo più attivo nel processo e suggerisce che gli Stati membri adeguino le proprie procedure interne in modo che i parlamenti nazionali possano essere coinvolti nella discussione dei piani fiscali e di riforma dei rispettivi paesi prima che tali piani siano presentati all'UE;

Diritti delle donne e uguaglianza di genere

74.  chiede nuovamente agli Stati membri di integrare una prospettiva di uguaglianza di genere nel processo del semestre europeo e di riservare maggiore attenzione alla formazione nell'ambito delle politiche in materia di mercato del lavoro, prendendo in considerazione le esigenze e la situazione delle donne in sede di attuazione degli orientamenti politici risultanti dall'analisi annuale della crescita; elogia gli Stati membri che hanno integrato la dimensione di genere nella totalità dei rispettivi programmi nazionali di riforma, ma si rammarica del fatto che molti Stati membri hanno omesso qualunque riferimento alle questioni di genere; invita la Commissione a proporre agli Stati membri criteri e un modello uniformi per l'integrazione della prospettiva di uguaglianza di genere nei programmi nazionali di riforma;

75.  invita gli Stati membri a fissare obiettivi quantitativi specifici nei rispettivi programmi nazionali di riforma, in linea con le statistiche in materia di occupazione femminile, e ad adottare misure specifiche rivolte alle categorie di donne vulnerabili (ad esempio giovani, immigrate, disabili e madri single);

76.  ricorda che all'interno dell'Unione europea il divario remunerativo di genere costituisce tuttora un problema, che oltretutto incide sull'entità delle pensioni successivamente percepite dalle donne e può quindi condannarle a vivere al di sotto della soglia di povertà; invita quindi gli Stati membri a fissare, nell'ambito dei rispettivi programmi nazionali di riforma, obiettivi qualitativi riguardanti l'eliminazione di detto divario, al fine di ridurre sia le disparità di trattamento di cui sono vittime le pensionate sia la vulnerabilità alla povertà delle donne anziane;

o
o   o

77.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, ai governi degli Stati membri, alla Commissione, ai parlamenti nazionali e alla Banca centrale europea.

(1) Testi approvati, P7_TA(2011)0542.
(2) GU L 306 del 23.11.2011, pag. 12.
(3) GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41.
(4) GU L 306 del 23.11.2011, pag. 8.
(5) GU L 306 del 23.11.2011, pag. 33.
(6) GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25.
(7) GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1.
(8) Testi approvati, P7_TA(2011)0583.
(9) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/120296.pdf
(10)Testi approvati, P7_TA(2012)0048.
(11) GU C 219 del 24.7.2012, pag. 95.
(12) GU C 219 del 24.7.2012, pag. 1.
(13) GU C 219 del 24.7.2012, pag. 5.
(14) GU C 219 del 24.7.2012, pag. 9.
(15) GU C 219 del 24.7.2012, pag. 13.
(16) GU C 219 del 24.7.2012, pag. 17.
(17) GU C 219 del 24.7.2012, pag. 21.
(18) GU C 219 del 24.7.2012, pag. 25.
(19) GU C 219 del 24.7.2012, pag. 28.
(20) GU C 219 del 24.7.2012, pag. 31.
(21) GU C 219 del 24.7.2012, pag. 35.
(22) GU C 219 del 24.7.2012, pag. 38.
(23) GU C 219 del 24.7.2012, pag. 40.
(24) GU C 219 del 24.7.2012, pag. 44.
(25) GU C 219 del 24.7.2012, pag. 46.
(26) GU C 219 del 24.7.2012, pag. 50.
(27) GU C 219 del 24.7.2012, pag. 54.
(28) GU C 219 del 24.7.2012, pag. 58.
(29) GU C 219 del 24.7.2012, pag. 61.
(30) GU C 219 del 24.7.2012, pag. 88.
(31) GU C 219 del 24.7.2012, pag. 65.
(32) GU C 219 del 24.7.2012, pag. 69.
(33) GU C 219 del 24.7.2012, pag. 72.
(34) GU C 219 del 24.7.2012, pag. 74.
(35) GU C 219 del 24.7.2012, pag. 77.
(36) GU C 219 del 24.7.2012, pag. 81.
(37) GU C 219 del 24.7.2012, pag. 85.
(38) GU C 219 del 24.7.2012, pag. 91.
(39) Testi approvati, P7_TA(2012)0258.
(40) GU C 161 E del 31.5.2011, pag.84.
(41) Testi approvati, P7_TA(2012)0047.
(42) Testi approvati P7_TA(2012)0245.


Relazioni commerciali UE-Russia a seguito dell'adesione della Russia all'OMC
PDF 128kWORD 50k
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2012 sulle relazioni commerciali tra l'UE e la Russia a seguito dell'adesione di quest'ultima all'OMC (2012/2695(RSP))
P7_TA(2012)0409B7-0461/2012

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulla Russia, in particolare quella del 14 dicembre 2011(1) sul vertice UE-Russia del 15 dicembre 2011 e quella del 9 giugno 2011(2) sul vertice UE-Russia del 9-10 giugno 2011,

–  visti l'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra l'UE e la Federazione russa(3), e i negoziati avviati nel 2008 per un nuovo accordo UE-Russia, nonché il «partenariato per la modernizzazione» avviato nel 2010,

–  visti la relazione del gruppo di lavoro sull'adesione della Federazione russa all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)(4) e il relativo addendum(5) del 17 novembre 2011,

–  vista la decisione del Consiglio del 14 dicembre 2011 che definisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno alle istanze competenti dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Federazione russa all'OMC(6),

–  vista la sua posizione del 4 luglio 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Federazione russa concernente la salvaguardia degli impegni relativi agli scambi di servizi definiti dall'attuale accordo di partenariato e di cooperazione tra l'UE e la Russia(7),

–  vista la sua posizione del 4 luglio 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sugli scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli tra l'Unione europea e la Federazione russa(8),

–  vista la sua posizione del 4 luglio 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda l'introduzione o l'aumento dei dazi all'esportazione sulle materie prime(9),

–  visto il progetto di risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell'Unione europea e del protocollo tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione dell'accordo in parola(10),

–  vista la relazione della Commissione al Consiglio europeo dal titolo «Relazione 2011 sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti – Impegnare i nostri partner economici strategici a migliorare l'accesso al mercato: interventi prioritari per l'eliminazione degli ostacoli agli scambi» (COM(2011)0114),

–  vista la relazione della Commissione al Consiglio europeo intitolata «Ostacoli al commercio e agli investimenti - Relazione 2012» (COM(2012)0070),

–  visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che il 16 dicembre 2011 la Federazione russa è entrata ufficialmente a far parte dell'OMC, dopo 18 anni di negoziati multilaterali conclusisi il 10 novembre 2011;

B.  considerando che, conformemente al principio di condizionalità, la politica estera e di sicurezza comune e quella energetica dell'UE, nella loro evoluzione, dovrebbero comprendere la Russia quale partner importante, a condizione che vengano condivisi e sostenuti i valori fondamentali sui quali si basa l'Unione, quali la democrazia, lo Stato di diritto, l'universalità e l'indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali, il rispetto della dignità umana, i principi di uguaglianza e di solidarietà nonché il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale;

C.  considerando che l'UE è un partner commerciale strategico della Russia, in quanto rappresenta la sua principale fonte di importazioni, peraltro tuttora in crescita, la principale destinazione delle sue esportazioni e un partner chiave per gli investimenti (con riferimento agli investimenti esteri diretti in entrata) e raggiunge in totale il 47,1% degli scambi commerciali della Russia; considerando che tale relazione continua a svilupparsi, mentre la Russia è dal canto suo diventata la seconda fonte delle importazioni dell'UE (158,6 miliardi di EUR) e la quarta destinazione per le esportazioni (86,1 miliardi di EUR) (dati 2010);

D.  considerando che le importazioni dalla Russia riguardano principalmente l'energia e i combustibili minerali (79,5%), mentre le esportazioni europee verso la Russia sono varie e coprono pressoché tutte le categorie di macchinari e attrezzature per i trasporti (44,7%), prodotti finiti, generi alimentari e animali vivi (dati 2010);

E.  considerando che l'UE e la Russia hanno avviato, in occasione del vertice di Khanty-Mansyisk tenutosi il 26 e 27 giugno 2008, i negoziati per sostituire l'accordo di partenariato e di cooperazione con un nuovo accordo e predisporre un quadro contrattuale aggiornato per le relazioni UE-Russia negli anni a venire che comprenda disposizioni sostanziali e giuridicamente vincolanti in materia di scambi commerciali, investimenti ed energia;

F.  considerando che tali mutamenti, insieme alle nuove sfide e opportunità che si aprono per le relazioni UE-Russia, devono essere affrontati a livello sia bilaterale sia multilaterale; che, nonostante l'attuale scarso entusiasmo da parte russi, un nuovo accordo di partenariato e cooperazione ambizioso, globale e giuridicamente vincolante, che copra i principali settori di cooperazione e che si fondi sui valori comuni di democrazia, rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, potrebbe costituire la base per un autentico partenariato strategico; considerando altresì che occorre porre l'accento in particolare sulla necessità di creare un autentico partenariato tra le società dell'Unione e della Russia;

1.  accoglie positivamente l'adesione della Russia all'OMC, ratificata da parte della Duma di Stato russa il 10 luglio 2012; ritiene che l'aggancio della Russia al sistema commerciale multilaterale e alle relative regole rappresenti un ulteriore passo verso il rafforzamento delle relazioni bilaterali UE-Russia;

2.  constata con preoccupazione, tuttavia, che la Russia, prima del completamento del processo di adesione all'OMC, non si è mostrata pienamente all'altezza dei suoi obblighi futuri quale membro dell'OMC, in quanto ha adottato e ampliato numerose misure commerciali potenzialmente restrittive, tra cui il divieto di importare animali vivi dall'UE, norme preferenziali in materia di appalti pubblici a favore dei produttori nazionali e decisioni che istituiscono dazi stagionali sulle importazioni di alcuni tipi di zucchero nonché una nuova legislazione su un programma di riciclaggio per veicoli;

3.  chiede alla Russia di eliminare i divieti provvisori, gli aumenti temporanei unilaterali delle tariffe e le misure e gli ostacoli protezionistici non giustificati che ostacolano gli scambi commerciali aperti ed equi, come indicato nella relazione semestrale del G-20 sulle misure relative agli scambi commerciali e agli investimenti e nelle relazioni della Commissione sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti, e che hanno gravemente danneggiato gli esportatori dell'UE;

4.  sottolinea che l'UE e la Russia sono partner commerciali interdipendenti, segnatamente per quanto concerne le materie prime e le fonti energetiche essenziali; reputa che l'adesione all'OMC contribuirà alla concretizzazione delle forti potenzialità delle loro relazioni economiche;

5.  ritiene che gli elenchi d'impegni dell'OMC per la Russia prevedano una riduzione e un consolidamento considerevole dei dazi tariffari su beni e servizi; invita la Russia a procedere senza indugio alla piena attuazione di tutti i suoi impegni, al fine di trarre tutti i benefici derivanti dall'appartenenza all'OMC;

6.  esprime profonda preoccupazione per il persistente problema della produzione e vendita di prodotti contraffatti in Russia; invita la Federazione russa ad adottare misure in materia di diritti di proprietà intellettuale (DPI) e a dare attuazione quanto prima, e nella misura più completa, agli impegni assunti in sede OMC, nell'ambito dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS);

7.  ritiene che, così facendo, la Russia dimostrerebbe il suo forte impegno a rafforzare il suo ruolo e la partecipazione delle sue imprese al sistema multilaterale degli scambi; reputa che l'apertura dell'economia russa a maggiori scambi e investimenti internazionali sia un incentivo supplementare per il governo russo a perseguire fermamente le riforme in corso, a lottare contro la corruzione, ad attuare lo Stato di diritto e rafforzare il clima imprenditoriale;

8.  invita la Commissione europea e il SEAE a sostenere gli sforzi della Russia per aderire all'OCSE, un processo che comporta l'impegno a rispettare una serie di orientamenti e principi connessi agli scambi commerciali e riguardanti, tra l'altro, il grado di apertura dei mercati, la lotta alla corruzione, le agenzie di credito all'esportazione e la governance delle imprese statali; esorta altresì la Russia ad aderire ad altri accordi dell'OMC, in particolare quello sugli appalti pubblici, per il quale già possiede lo status di osservatore;

9.  sollecita la Russia a favorire il riavvio dei negoziati bilaterali sul nuovo accordo di partenariato e cooperazione; insiste affinché i negoziati si tengano soltanto tra l'UE e la Russia; ritiene che il coinvolgimento di altri membri dell'unione doganale, non aderenti all'OMC, rappresenti un ostacolo per i negoziati;

10.  considera il pieno rispetto delle norme dell'OMC e la graduale attuazione degli impegni da parte della Russia un requisito indispensabile per portare avanti tali negoziati futuri, che mirano a stabilire norme comuni per dodici importanti settori di regolamentazione, anche per quanto concerne gli impegni reciproci non preferenziali per lo scambio di beni e servizi, l'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS), i diritti di proprietà intellettuale, gli appalti, la concorrenza, l'energia e gli investimenti;

11.  chiede alla Commissione di difendere in quanto elementi fondamentali in tali negoziati:

   l'uso di regolamentazioni tecniche, norme e procedure di valutazione di conformità europee; invita gli organismi di normalizzazione europei e russi a pervenire a un accordo e chiede che in Russia venga rapidamente istituito un sistema unificato di valutazione di conformità e di accreditamento;
   un capitolo solido e giuridicamente vincolante relativo all'energia, che si riallacci alla buona volontà dimostrata in occasione della firma, nel 2011, del Meccanismo di allarme preventivo e si basi su chiari principi di trasparenza, concorrenza leale, reciprocità e non discriminazione; sostiene che l'obiettivo è comunque un mercato energetico aperto e trasparente tra UE e Russia;
   l'eliminazione, da parte della Russia, del regime di duplice fissazione dei prezzi, come pure la chiarificazione e stabilizzazione delle condizioni di insediamento per le società di servizi, onde incrementare gli investimenti di questo tipo di società europee in Russia;
   l'accesso al vasto mercato inutilizzato degli appalti pubblici; chiede alla Commissione di stabilire norme e procedure eque, basate sulla reciprocità, in materia di assegnazione degli appalti pubblici in entrambi i mercati, a livello nazionale e subnazionale;
   una riforma delle procedure doganali russe in linea con le convenzioni internazionali;
   un capitolo relativo all'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie per far sì che ciascuna parte possa applicare soltanto giustificati divieti provvisori nei confronti, in particolare, di prodotti agricoli, animali e generi alimentari, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e di giustificazione scientifica;
   un capitolo relativo allo sviluppo sostenibile, basato sulla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e sulle convenzioni di base dell'OIL attualmente in vigore, per sottolineare la necessità di rispettare e far rispettare pienamente i diritti umani e dei lavoratori, nonché un impegno a dare attuazione alle pertinenti norme internazionali in materia di ambiente; chiede, a tal fine, l'avvio di un dialogo tra i soggetti interessati e la società civile;
   un capitolo globale sulla protezione di ogni forma di diritti di proprietà intellettuale; chiede che tale capitolo comprenda i principi relativi alla protezione delle indicazioni geografiche (IG) e un elenco di queste ultime;
   il rafforzamento dell'attuale regime di risoluzione delle controversie, al fine di accrescere tanto la trasparenza quanto la non discriminazione nel quadro degli investimenti in Russia;
   un capitolo esauriente e ambizioso sugli investimenti, comprendente disposizioni in materia di liberalizzazioni e misure a tutela degli investimenti, sulla base delle raccomandazioni del Parlamento europeo relative alla nuova competenza dell'UE in materia di investimenti (risoluzione del 6 aprile 2011 sulla futura politica europea in materia di investimenti internazionali(11));

12.  chiede, inoltre, che sia facilitata la circolazione dei capitali tra le parti, sulla base del rispetto delle convenzioni internazionali sul riciclaggio di denaro; sostiene i negoziati per un trattato bilaterale sugli investimenti tra UE e Russia, che contenga disposizioni sulle controversie Stato-investitore e, se del caso, investitore-Stato, così da instaurare condizioni di concorrenza eque per gli investitori dell'UE e rafforzare e stabilizzare il quadro giuridico degli investimenti europei in Russia;

13.  invita la Commissione a monitorare da vicino l'attuazione dei vari programmi settoriali in Russia, al fine di individuare le eventuali disposizioni distorsive degli scambi e discriminatorie ivi contenute, quali elementi di sovvenzione e requisiti in materia di contenuto locale nel settore degli appalti e degli investimenti pubblici, ed esorta la Commissione a impegnarsi attivamente con la Russia per garantire che quest'ultima rispetti pienamente gli impegni assunti in sede OMC, dopo esserne diventata membro a pieno titolo; ritiene, a tale riguardo, che la Commissione dovrebbe ricorrere nuovamente agli strumenti di difesa degli scambi compatibili con le norme dell'OMC, se del caso;

14.  è del parere che il partenariato UE-Russia per la modernizzazione sia un'iniziativa utile per potenziare le nuove relazioni economiche e commerciali tra le due parti nel quadro dell'OMC e a livello bilaterale; sottolinea che la Commissione europea e il governo russo devono garantire un uso efficiente del finanziamento dei progetti attuati nell'ambito del partenariato; ritiene che, favorendo sinergie tra le strategie commerciali e di investimento di entrambe le parti, si possa realizzare più efficacemente tutto il potenziale di modernizzazione economica e di diversificazione della Russia;

15.  esorta il governo russo a commissionare un'indagine indipendente e imparziale sul caso Yukos;

16.  ritiene che l'attuazione delle azioni comuni verso l'abolizione dei visti costituisca un elemento delle relazioni UE-Russia in materia di scambi commerciali e investimenti e prende atto dei recenti sviluppi dei negoziati relativi a un accordo sulla soppressione dei visti tra l'UE e la Russia;

17.  teme che l'unione doganale tra Russia, Kazakhstan e Bielorussia introdurrà ulteriori ostacoli agli scambi con la Russia, in contrasto con le norme dell'OMC e con gli impegni presi dalla Russia nell'ambito dell'organizzazione;

18.  invita la Russia a valorizzare la sua appartenenza all'OMC, facendo fronte comune con l'UE e altri paesi dell'Europa orientale partecipanti all'organizzazione, per fornire assistenza alla Bielorussia affinché attui norme e pratiche commerciali compatibili con l'OMC, nell'ottica di un'adesione del paese nei tempi più brevi;

19.  ritiene che l'adesione della Russia all'OMC possa agevolare i flussi commerciali tra l'UE e la Russia, stimolando al contempo la crescita economica e la creazione di posti di lavoro in entrambi i territori; considera la possibilità di concludere un nuovo accordo di partenariato e cooperazione come un'ulteriore opportunità per rafforzare i rapporti tra le due parti, promuovendo al tempo stesso lo sviluppo sostenibile nel loro vicinato comune;

20.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione europea nonché al governo e al parlamento della Federazione russa.

(1) Testi approvati, P7_TA(2011)0575.
(2) Testi approvati, P7_TA(2011)0268.
(3) GU L 327 del 28.11.1997, pag. 1.
(4) WT/ACC/RUS/70; WT/MIN(11)/2.
(5) WT/ACC/RUS/70/Add.1; WT/MIN(11)/2/Add.1.
(6) GU L 6 del 10.1.2012, pag. 6.
(7) Testi approvati, P7_TA(2012)0284..
(8) Testi approvati, P7_TA(2012)0285.
(9) Testi approvati, P7_TA(2012)0286..
(10) (vedi relazione A7-0177/2012 –16775/2011 – C7-0515/2011 – 2011/0322(NLE)).
(11) Testi approvati, P7_TA(2011)0141.


Elezioni in Bielorussia
PDF 139kWORD 60k
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2012 sulla situazione in Bielorussia a seguito delle elezioni parlamentari del 23 settembre 2012 (2012/2815(RSP))
P7_TA(2012)0410RC-B7-0463/2012

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni sulla Bielorussia, in particolare quelle del 5 luglio 2012(1), del 29 marzo 2012(2), del 16 febbraio 2012(3), del 15 settembre 2011(4), del 12 maggio 2011(5), del 10 marzo 2011(6), del 20 gennaio 2011(7), del 10 marzo 2010(8) e del 17 dicembre 2009(9),

–  viste le dichiarazioni sulle elezioni parlamentari in Bielorussia rilasciate il 24 settembre 2012 dal Presidente Schulz e dal Vicepresidente Protasiewicz nonché dagli onn. Brok e Kaczmarek, il 25 settembre 2012 dall'on. Vigenin e il 26 settembre 2012 dalla delegazione per le relazioni con la Bielorussia,

–  vista la dichiarazione sulle elezioni parlamentari in Bielorussia rilasciata il 24 settembre 2012 dall'alto rappresentante dell'Unione europea Catherine Ashton e dal commissario Štefan Füle,

–  viste le conclusioni del Consiglio sulla Bielorussia (3191ª sessione del Consiglio «Affari esteri» svoltasi il 15 ottobre 2012 a Lussemburgo),

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo dell'1 e 2 marzo 2012 in cui l'istituzione esprime profonda preoccupazione per l'ulteriore deterioramento della situazione in Bielorussia,

–  vista la decisione 2012/126/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2012, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia(10),

–  viste le conclusioni del Consiglio sull'avvio di un dialogo europeo sulla modernizzazione con la società bielorussa (3157ª sessione del Consiglio «Affari esteri» svoltasi il 23 marzo 2012 a Bruxelles),

–  visto il regolamento (UE) n. 354/2012 del Consiglio, del 23 aprile 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia,

–  vista la dichiarazione rilasciata il 28 febbraio 2012 dall'alto rappresentante Catherine Ashton in merito alla sua decisione di richiamare il capo della delegazione dell'UE a Minsk e alla decisione del governo polacco di richiamare il proprio ambasciatore in Bielorussia,

–  vista la risoluzione 1857(2012) del 25 gennaio 2012 sulla situazione in Bielorussia con cui l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa condanna le continue persecuzioni nei confronti dei membri dell'opposizione e le vessazioni cui sono soggetti gli attivisti della società civile, i mezzi di informazione indipendenti e i difensori dei diritti umani in Bielorussia,

–  viste la relazione dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, del 10 aprile 2012, e la risoluzione 17/24 del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, del 17 giugno 2011, sulla situazione dei diritti umani in Bielorussia,

–  viste la dichiarazione approvata in occasione del vertice del partenariato orientale tenutosi a Praga dal 7 al 9 maggio 2009 e la dichiarazione sulla situazione in Bielorussia approvata durante il vertice del partenariato orientale svoltosi a Varsavia il 30 settembre 2011,

–  vista la dichiarazione congiunta rilasciata a Praga il 5 marzo 2012 dai ministri degli Affari esteri dei paesi del Gruppo di Visegrad nonché di Estonia, Lettonia e Lituania,

–  visti l'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'articolo 19 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  viste la relazione della missione di valutazione delle esigenze del 16-18 luglio 2012, la relazione intermedia del 14 settembre e la dichiarazione sui risultati e le conclusioni preliminari relativi alle elezioni parlamentari in Bielorussia presentata dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo dell'OSCE (ODIHR) e dall'Assemblea parlamentare dell'OSCE il 24 settembre 2012,

–  vista la relazione preliminare della campagna «Difensori dei diritti umani per libere elezioni» sulle elezioni parlamentari in Bielorussia del 23 settembre 2012,

–  visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.  considerando che nessuna delle elezioni parlamentari o presidenziali svoltesi in Bielorussia dal 1995 è stata riconosciuta dall'OSCE come libera ed equa;

B.  considerando che le elezioni parlamentari del 23 settembre 2012, in particolare per il loro svolgimento e il loro carattere pluralistico, erano considerate come una nuova opportunità per la Bielorussia di dimostrare il suo rispetto per i valori democratici e gli standard europei;

C.  considerando che, secondo la missione internazionale di osservazione elettorale dell'OSCE/ODIHR e dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, nonostante taluni miglioramenti alla legge elettorale nelle elezioni parlamentari in questione diversi impegni assunti dinanzi all'OSCE, ad esempio quelli riguardanti il diritto dei cittadini ad associarsi, a presentarsi come candidati e a esprimersi liberamente, non sono stati rispettati;

D.  considerando che l'assenza di candidati dell'opposizione democratica eletti al parlamento nazionale e il proseguimento della detenzione di diversi prigionieri politici dimostrano in maniera evidente come le autorità bielorusse abbiano ignorato i numerosi appelli della comunità internazionale decidendo invece di allontanarsi ulteriormente dalla democrazia e di aggravare l'isolamento del paese;

E.  considerando che numerosi candidati dell'opposizione democratica si sono visti rifiutare la registrazione a causa di lievi imprecisioni nelle dichiarazioni dei redditi e del patrimonio, oppure per l'invalidazione delle firme necessarie per la candidatura; che a molti di loro non è stato permesso di far parte delle commissioni elettorali;

F.  considerando che la registrazione dei candidati si è svolta in maniera discriminatoria; che il diritto alla registrazione è stato per lo più negato ai gruppi di iniziativa a sostegno di Mikola Statkevič e Aleksej Michalevič; che, tra le persone cui è stata negata la registrazione come candidati figurano anche Aljaksandr Milinkevič, presidente del «Movimento per la Libertà», e a Michail Paškevič, attivista della campagna «Dite la verità»;

G.  considerando che i candidati avevano diritto a tenere un discorso preregistrato di cinque minuti al massimo sui mezzi di informazione di proprietà dello Stato; che la trasmissione di quelli di numerosi candidati è stata rifiutata, soprattutto se invitavano a boicottare le elezioni, e che, di conseguenza, molti candidati dei partiti dell'opposizione non hanno avuto la possibilità di far conoscere le loro idee agli elettori;

H.  considerando che, nonostante la Costituzione della Bielorussia garantisca la libertà di espressione, la libertà di stampa nel paese rimane estremamente limitata, i mezzi di informazione indipendenti sono oggetto di costanti vessazioni e le critiche sono perentoriamente messe a tacere; che la copertura mediatica delle dimostrazioni pacifiche contro il presidente Lukašenko e la diffusione di notizie sul peggioramento della situazione economica sono state limitate; che le critiche al governo e al presidente del paese sono considerate reato;

I.  considerando che molti studenti e dipendenti di società di proprietà dello Stato sono stati costretti a votare anticipatamente, pena la perdita delle rispettive borse di studio o del posto di lavoro; che, per spingere gli elettori appartenenti alle forze armate a votare anticipatamente, sono state esercitate su questi ultimi illegittime pressioni;

J.  considerando che la missione di osservazione elettorale dell'OSCE era stata invitata dalle autorità bielorusse affinché assolvesse al suo compito senza restrizioni o limitazioni di sorta; che, a una sola settimana dalle elezioni parlamentari, due membri della missione, un deputato tedesco e uno lituano, si sono visti rifiutare l'ingresso in Bielorussia senza spiegazioni o chiarimenti esaustivi, e che un simile comportamento solleva dubbi circa le dichiarazioni delle autorità bielorusse mettendo così a rischio il clima di fiducia tra le due parti;

K.  considerando che l'UE ha accolto con favore l'invio di osservatori OSCE/ODIHR, ha evidenziato l'importanza di garantire a detti osservatori un reale accesso a tutte le fasi del processo elettorale, incluso lo spoglio dei voti, e ha sottolineato in particolare l'importanza di tutelare i diritti dell'opposizione per quanto riguarda sia le candidature che l'accesso alle commissioni di controllo elettorale e ai mezzi di informazione;

L.  considerando che, secondo i risultati e le conclusioni preliminari dell'OSCE/ODIHR, le elezioni in questione non sarebbero state competitive, con numerosi casi di violazione del Codice elettorale bielorusso, che invece avrebbe dovuto incrementare le opportunità di propaganda; che si è trattato di una consultazione elettorale svoltasi in un contesto estremamente controllato, caratterizzato da attività di propaganda appena percettibili e da una mancanza di trasparenza nello spoglio dei voti e nell'aggregazione dei risultati di vari seggi elettorali;

M.  considerando che dodici prigionieri politici sono tuttora detenuti in Bielorussia, e che tra essi figurano il difensore dei diritti umani e vicepresidente della Federazione internazionale per i diritti umani Ales Bjaljacki, candidato al premio Nobel e al Premio Sacharov per la libertà di pensiero del Parlamento europeo, l'ex candidato alla presidenza Mikola Statkevič e il leader dell'organizzazione giovanile «Malady Front», Zmicer Daškevič;

N.  considerando che, il 26 settembre 2012, l'attivista di spicco dell'opposizione, Sjarhei Kavalenka, è stato liberato dal carcere dopo aver chiesto la grazia sotto la crescente pressione delle autorità carcerarie che lo avevano lasciato in isolamento e ricattato; che la liberazione dei prigionieri politici non è incondizionata, poiché sono soggetti a una sorveglianza costante da parte delle autorità e devono riferire regolarmente alla polizia i loro spostamenti;

O.  considerando che la Bielorussia è l'unico paese in Europa che continua a pronunciare sentenze capitali e a eseguirle; che, secondo gli attivisti dei diritti umani, dal 1991 le persone giustiziate in Bielorussia sarebbero circa 400;

P.  considerando che, in occasione del vertice del partenariato orientale del 7-9 maggio 2009, la Bielorussia ha avallato la dichiarazione di Praga ribadendo il proprio impegno nei confronti dei principi del diritto internazionale e dei valori fondamentali, tra i quali la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

1.  deplora profondamente il fatto che, ancora una volta, lo svolgimento delle elezioni parlamentari in Bielorussia non ha rispettato molti degli standard fondamentali definiti dall'OSCE e che, di conseguenza, le consultazioni sono state inique, non libere, non trasparenti e non equilibrate, nonostante alcuni piccoli miglioramenti del quadro giuridico elettorale;

2.  ritiene che il parlamento eletto in Bielorussia manchi di legittimazione democratica e che il Parlamento europeo porterà quindi avanti la sua politica di non riconoscimento dello stesso sia nell'ambito delle sue relazioni bilaterali con la Bielorussia che nel contesto dell'Assemblea parlamentare Euronest; si rammarica per il fatto che, nella fase attuale, l'Assemblea parlamentare Euronest non ha alcun motivo per invitare i rappresentanti ufficiali dell'organo legislativo bielorusso a occupare i loro seggi in seno all'Assemblea e che la loro assenza priva il partenariato orientale di un importante strumento di ravvicinamento della Bielorussia ai valori democratici dell'UE;

3.  fa notare che l'UE sperava in un miglioramento dell'organizzazione delle elezioni ma che la persistente incapacità di tenere elezioni libere ed eque segna un'ulteriore battuta d'arresto per la Bielorussia e continuerà a condizionare pesantemente le relazioni del paese con l'UE;

4.  condanna la detenzione di giornalisti in quanto tattica palesemente volta a controllare la libera circolazione delle informazioni e a non permettere ai giornalisti stessi di svolgere regolarmente il loro lavoro, in violazione di una delle libertà fondamentali più importanti, vale a dire la libertà di espressione;

5.  si rammarica per le decisioni con cui le autorità bielorusse, negli ultimi due anni, hanno ripetutamente rifiutato il visto d'ingresso a deputati al Parlamento europeo e a parlamentari nazionali; invita le autorità bielorusse a non creare ulteriori ostacoli atti a impedire alla delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con la Bielorussia di recarsi in visita nel paese;

6.  esorta le autorità bielorusse a rivedere le loro azioni, a migliorare e aggiornare la legislazione elettorale e a organizzare nuove elezioni parlamentari libere ed eque nel rispetto degli standard internazionali; esorta inoltre dette autorità a rilasciare e riabilitare immediatamente e incondizionatamente tutti i prigionieri politici, senza costringerli a firmare false confessioni e richieste di grazia, nonché a rispettare i propri cittadini tutelando le loro libertà fondamentali e permettendo loro di esercitare i diritti fondamentali; esprime profonda preoccupazione per le ricorrenti denunce di trattamenti inumani deliberatamente inflitti ai detenuti, con particolare riferimento ad Ales Bjaljacki, Mikola Statkevič e Zmicer Daškevič;

7.  chiede, a tale riguardo, al governo bielorusso di provvedere affinché in futuro si tengano elezioni realmente democratiche, nel rispetto degli standard democratici internazionali, apportando alla legge e alla prassi elettorali modifiche quali:

   a) la creazione di condizioni e opportunità eque che consentano a tutti i candidati di condurre una vera campagna elettorale;
   b) la garanzia che tutti i partiti partecipanti alle elezioni siano rappresentati in ogni livello delle commissioni elettorali, con particolare riferimento alle commissioni circoscrizionali;
   c) la garanzia che i voti espressi non lascino spazio a dubbi circa la limpidità delle operazioni elettorali;
   d) l'abolizione della procedura di votazione anticipata o, per lo meno, la garanzia che i voti espressi anticipatamente siano soggetti a una procedura distinta da quella relativa alla votazione ordinaria, e che i risultati della votazione anticipata siano registrati separatamente nei verbali elettorali;
   e) la garanzia della trasparenza nello spoglio dei voti e nella pubblicazione di tutti i risultati finali;

8.  esorta il governo bielorusso a rispettare i diritti umani allo scopo di porre fine all'isolamento autoimposto del paese dal resto dell'Europa e di migliorare in modo significativo le relazioni tra l'UE e la Bielorussia,

   a) astenendosi dal minacciare di perseguire penalmente gli studenti espulsi dalle università per il loro impegno civile e costretti a continuare i propri studi all'estero, anche in caso di elusione del servizio militare in Bielorussia;
   b) eliminando tutti gli ostacoli che impediscono la corretta registrazione delle ONG nel paese;
   c) migliorando il trattamento e il rispetto delle minoranze nazionali, nonché della cultura, delle chiese, del sistema di istruzione e del patrimonio storico e materiale delle stesse, anche attraverso il riconoscimento dell'Unione dei polacchi in quanto organo legittimamente eletto;

9.  sollecita ancora una volta la Bielorussia, unico paese europeo ad applicare tuttora la pena capitale, a introdurre una moratoria immediata sulle esecuzioni e ad annunciare quanto prima una moratoria sulla pena di morte in quanto primo passo verso la sua totale abolizione;

10.  rammenta che l'Unione europea si è dichiarata pronta a riallacciare le relazioni con la Bielorussia e il suo popolo nell'ambito della politica europea di vicinato non appena il governo bielorusso avrà dimostrato di rispettare i valori democratici e i diritti fondamentali del suo popolo;

11.  accoglie favorevolmente il «dialogo europeo sulla modernizzazione con la società bielorussa» riguardante le riforme necessarie a modernizzare la Bielorussia e il potenziale di sviluppo delle relazioni con l'Unione europea legato all'operazione, nonché la campagna di informazione in Bielorussia connessa all'iniziativa; rileva con soddisfazione che il dialogo europeo ha contribuito a stimolare un dibattito costruttivo e sostanziale tra i rappresentanti della società bielorussa a Minsk in merito a idee concrete sulle riforme necessarie nel paese;

12.  invita il Consiglio e la Commissione a sostenere iniziative volte a sviluppare la società civile bielorussa, in quanto esse potrebbero incrementare la partecipazione politica dei cittadini e sensibilizzare sulla necessità di un cambiamento; invita a realizzare un programma coerente e a lungo termine per sostenere e rafforzare le organizzazioni dell'opposizione bielorussa e a instaurare e ampliare il dialogo con la società civile bielorussa; ritiene che il tentativo di emancipare i cittadini bielorussi sia una tappa fondamentale e il modo più efficace sul cammino verso la democrazia e lo Stato di diritto in Bielorussia;

13.  invita il Servizio europeo per l'azione esterna, il Consiglio e la Commissione a proseguire il dialogo con la Bielorussia e a elaborare una politica più chiara nei confronti di tale paese, soggetta a una rigorosa condizionalità positiva basata su un approccio graduale e dotata di parametri di riferimento, calendari, una clausola di revisione e risorse finanziarie adeguate;

14.  invita il Consiglio e la Commissione ad adottare, se necessario unilateralmente, ulteriori misure intese a facilitare e liberalizzare le procedure di rilascio del visto per i cittadini bielorussi, in quanto tale azione è fondamentale per conseguire l'obiettivo principale della politica dell'UE nei confronti della Bielorussia, segnatamente agevolare e intensificare i contatti interpersonali e democratizzare il paese; esorta le due istituzioni, in tale contesto, a valutare la possibilità di ridurre il costo dei visti che i cittadini bielorussi devono sostenere per entrare nell'area Schengen, poiché questo rappresenta l'unico modo per evitare il crescente isolamento della Bielorussa e dei suoi cittadini;

15.  condanna ancora una volta l'elenco di persone soggette al divieto di recarsi all'estero redatto dal governo bielorusso, che proibisce a numerosi oppositori e attivisti nel campo dei diritti umani di lasciare il paese; esprime la propria solidarietà a tutte le persone incluse nell'elenco e invita le autorità di Minsk a porre fine a questo genere di pratiche, che violano le libertà fondamentali dei cittadini bielorussi;

16.  ribadisce il suo invito alla Commissione a sostenere, attraverso strumenti finanziari e politici, gli sforzi a favore della democrazia compiuti dalla società civile bielorussa, dai mezzi d'informazione indipendenti (ad esempio TV Belsat, la Radio europea per la Bielorussia, Radio Racja e altri) e dalle organizzazioni non governative in Bielorussia; chiede, in particolare, maggiore attenzione per la protezione delle libertà digitali in Bielorussia in quanto premesse per gli altri diritti umani, segnatamente la libertà di espressione e la libertà di riunione; esorta le autorità bielorusse a garantire che i blogger e i gestori di siti web non siano perseguiti per le loro attività nel campo dei diritti umani;

17.  invita il Consiglio e la Commissione a prendere in considerazione misure intese a migliorare il clima imprenditoriale, gli scambi commerciali, gli investimenti, le infrastrutture di trasporto ed energetiche e la cooperazione transfrontaliera tra l'UE e la Bielorussia, onde contribuire al benessere e alla prosperità dei cittadini della Bielorussia nonché alla loro possibilità di comunicare e viaggiare liberamente nell'Unione europea;

18.  invita le organizzazioni sportive internazionali a tenere conto della situazione dei diritti umani nel paese quando concedono alle autorità bielorusse l'onore di ospitare manifestazioni sportive di alto profilo internazionale, al fine di esercitare pressioni sul regime fino a quando non dia prova del proprio impegno a favore dei principi democratici e delle libertà fondamentali;

19.  invita la Bielorussia, per quanto riguarda il progetto di costruzione di una nuova centrale nucleare, a conformarsi rigorosamente alla convenzione di Aarhus e attuare tutte le norme della convenzione ESPOO sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero;

20.  invita gli Stati membri dell'Unione europea a non utilizzare le procedure di rilascio dei visti in modo tale da ostacolare o contrastare gli sforzi del Consiglio e della Commissione volti a rafforzare la società civile bielorussa;

21.  invita il Consiglio e gli Stati membri dell'Unione europea, alla luce di una serie di recenti episodi nell'ambito della cooperazione tra le autorità bielorusse e dell'UE, a migliorare in modo sostanziale la cooperazione e il passaggio di informazioni interni all'Unione europea, e a interrompere immediatamente la cooperazione con le autorità bielorusse nell'ambito della formazione della polizia, per evitare che gli attivisti della società civile bielorussa possano essere ulteriormente messi in situazioni di rischio;

22.  deplora che quattro funzionari in rappresentanza del ministero dell'Istruzione polacco si siano visti rifiutare il visto di ingresso in Bielorussia, dove avrebbero dovuto assistere a una conferenza sull'insegnamento della lingua polacca organizzata dall'Unione dei polacchi a Baranavičy, nella regione di Brest, il 13 ottobre 2012;

23.  deplora la decisione delle autorità bielorusse di non cooperare con il recentemente designato relatore speciale per i diritti umani delle Nazioni Unite sulla Bielorussia e chiede loro di consentirgli di assolvere al proprio mandato e visitare il paese quando necessario;

24.  incoraggia tutte le forze politiche democratiche e gli attivisti della società civile della Bielorussia a trovare un approccio comune che permetta loro di aumentare l'efficacia delle loro azioni e di stabilire programmi concreti di cambiamento politico volti a migliorare e democratizzare la vita del popolo bielorusso;

25.  invita le istituzioni dell'Unione europea a utilizzare i risultati della tavola rotonda sulla Bielorussia, svoltasi il 17 ottobre 2012 al Parlamento europeo, onde procedere a una valutazione profonda e globale della situazione in cui versa attualmente l'opposizione, nonché all'esame dei possibili scenari futuri per la Bielorussia;

26.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, alle Assemblee parlamentari dell'OSCE e del Consiglio d'Europa, al Segretariato della CSI e alle autorità della Bielorussia.

(1) Testi approvati, P7_TA(2012)0300.
(2) Testi approvati, P7_TA(2012)0112.
(3) Testi approvati, P7_TA(2012)0063.
(4) Testi approvati, P7_TA(2011)0392.
(5) Testi approvati, P7_TA(2011)0244.
(6) GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 182.
(7) GU C 136 E dell'11.5.2012, pag. 57.
(8) GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 37.
(9) GU C 286 E del 22.10.2010, pag. 16.
(10) GU L 55 del 29.2.2012, pag. 19.


Elezioni in Georgia
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Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2012 sulle elezioni in Georgia (2012/2816(RSP))
P7_TA(2012)0411RC-B7-0467/2012

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni e relazioni, in particolare la risoluzione del 17 novembre 2011 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al SEAE sui negoziati dell'accordo di associazione UE-Georgia(1),

–  visto l'accordo di partenariato e cooperazione (APC) tra la Georgia e l'Unione europea, entrato in vigore il 1° luglio 1999,

–  visto il piano d'azione congiunto UE-Georgia nell'ambito della politica europea di vicinato (PEV), approvato dal Consiglio di cooperazione UE-Georgia il 14 novembre 2006, che definisce gli obiettivi strategici sulla base dell'impegno per i valori comuni e un'efficace attuazione delle riforme politiche, economiche e istituzionali,

–  visti l'accordo per il cessate il fuoco del 12 agosto 2008, firmato dalla Georgia e dalla Federazione russa con la mediazione dell'UE, e l'accordo di attuazione dell'8 settembre 2008,

–  vista la dichiarazione comune del 2 ottobre 2012 dell'Alto rappresentante Catherine Ashton e del Commissario Stefan Füle sui risultati delle elezioni parlamentari in Georgia,

–  vista la dichiarazione sui risultati e le conclusioni preliminari della missione internazionale di osservazione delle elezioni parlamentari in Georgia svoltesi il 1° ottobre 2012,

–  viste le conclusioni del Consiglio sulla Georgia del 15 ottobre 2012,

–  vista la relazione sui progressi compiuti dalla Georgia nell'ambito della politica europea di vicinato (PEV) pubblicata il 15 maggio 2012,

–  vista la dichiarazione congiunta del vertice di Praga per il partenariato orientale del 7 maggio 2009,

–  visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.  considerando che l'attiva partecipazione della Georgia e l'impegno nei confronti di valori e principi condivisi, fra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani, sono essenziali per far avanzare il processo d'integrazione europea e portare al successo i negoziati e la successiva applicazione dell'accordo di associazione; considerando che la stabilità politica interna della Georgia e l'attenzione alle riforme interne sono presupposti essenziali per l'ulteriore sviluppo delle relazioni tra l'UE e la Georgia;

B.  considerando che la Georgia è uno dei membri fondatori del partenariato orientale; che al vertice di Varsavia i rappresentanti dell'UE e del partenariato orientale hanno ribadito che il partenariato orientale si basa su una comunità di valori e sui principi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto;

C.  considerando che le ultime elezioni parlamentari tenutesi in Georgia il 1° ottobre 2012 sono state libere ed eque e in linea con gli standard riconosciuti a livello internazionale; considerando che, in generale, è stata rispettata la libertà di associazione, di riunione e di espressione e che il popolo georgiano, nonostante una campagna elettorale molto polarizzata, ha espresso liberamente la propria volontà;

D.  considerando che il Consiglio e il Parlamento europeo hanno preso atto della valutazione preliminare dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) sull'andamento delle elezioni parlamentari tenutesi in Georgia il 1° ottobre 2012;

E.  considerando che rimangono da affrontare alcune questioni fondamentali riguardo al codice elettorale, con particolare riferimento ad alcune raccomandazioni importanti precedentemente formulate dall'OSCE/ODIHR e dalla Commissione di Venezia, ad esempio sulla ripartizione diseguale della popolazione fra le circoscrizioni elettorali uninominali;

F.  considerando che la Georgia, importante partner dell'UE, ha dimostrato la sua forte adesione agli standard democratici in occasione di queste elezioni parlamentari;

G.  considerando che i territori georgiani separatisti dell'Abkhazia e dell'Ossezia meridionale sono tuttora, di fatto, occupati dall'esercito russo; che, nonostante l'accordo in sei punti per il cessate il fuoco firmato nel 2008 dalla Federazione russa e dalla Georgia, è tuttora impedito l'accesso della missione di vigilanza dell'UE in Ossezia meridionale e in Abkhazia;

H.  considerando che è rimasto immutato l'impegno e il pieno sostegno dell'UE per l'integrità territoriale e la sovranità della Georgia e per la risoluzione pacifica dei conflitti nel paese;

I.  considerando che la trasmissione di riprese video di torture inflitte a detenuti nelle prigioni della Georgia ha destato una diffusa indignazione, portando alla luce gravi abusi perpetrati dagli organismi governativi responsabili dell'ordine pubblico; che due ministri hanno rassegnato le dimissioni a causa di questo scandalo;

1.  si congratula con il popolo georgiano per questo passo significativo verso il consolidamento della democrazia nel paese; valuta positivamente le elezioni parlamentari democratiche del 1° ottobre 2012 che si sono svolte in linea con gli impegni in sede di OSCE e di Consiglio d'Europa, nonostante rimangano da affrontare talune questioni; sottolinea che queste elezioni rappresentano un passo importante per lo sviluppo democratico della Georgia e per il futuro politico del paese; plaude al primo esempio di passaggio di potere realizzato mediante elezioni democratiche, libere ed eque in Georgia;

2.  sottolinea che uno degli obiettivi della politica estera dell'UE è quello di migliorare e incentivare le relazioni con la Georgia;

3.  accoglie con favore i progressi compiuti nelle relazioni fra l'UE e la Georgia e riafferma i valori, i principi e gli impegni inerenti alla democrazia, allo Stato di diritto, al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, all'economia di mercato, allo sviluppo sostenibile e al buon governo;

4.  incoraggia tutti i partiti politici della Georgia a lavorare insieme in modo costruttivo durante il prossimo periodo di transizione, e in seguito a garantire la stabilità, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti dell'uomo e il buon governo, rispettando appieno la volontà democraticamente espressa dal popolo georgiano;

5.  invita tutte le forze politiche a dare prova di moderazione e confida in una cooperazione costruttiva fra potere esecutivo e potere legislativo in Georgia durante il previsto periodo di coabitazione; osserva che il periodo di coabitazione costituzionale richiederà uno sforzo concertato per trovare un compromesso politico e raggiungere il consenso, nel pieno rispetto della costituzione georgiana e delle sue leggi cardinali; sottolinea che è fondamentale, per la governance e le credenziali democratiche della Georgia, che Presidente, governo e Parlamento intrattengano relazioni costruttive;

6.  plaude alla dichiarazione con cui il Presidente Saakashvili ha ammesso la sconfitta del suo partito alle elezioni, e sottolinea come il fatto che essa sia stata fatta a così breve distanza dal voto costituisca un segnale positivo per la democrazia in Georgia; considera questo un evento straordinario in un paese e in una regione in cui altri leader post-sovietici, in molti casi, hanno rinunciato all'incarico solo sotto la pressione di proteste di massa o di fronte alla minaccia di una guerra civile;

7.  invita le autorità georgiane a porre mano in modo esauriente a tutte le carenze individuate dalla missione internazionale di osservazione elettorale, comprese quelle menzionate nelle raccomandazioni dell'OSCE/ODIHR e della Commissione di Venezia in merito al codice elettorale;

8.  saluta con favore l'attuazione dei principi dell'obbligo di trasmissione («must carry») e dell'obbligo di offerta («must offer»), che hanno contribuito notevolmente al pluralismo dei media nella fase preelettorale;

9.  rileva che, nonostante la polarizzazione e la tensione del clima elettorale, le libertà di espressione, associazione e assemblea sono state complessivamente rispettate; è consapevole tuttavia del fatto che casi di molestie e intimidazioni di attivisti e sostenitori dei partiti hanno talvolta turbato la campagna elettorale;

10.  sottolinea che, per una democrazia pienamente funzionante, è importante che venga approvata e applicata una legge rigorosa ed efficace sui finanziamenti ai partiti, come pure una legge sui conflitti d'interessi potenziali e attuali, in modo da tracciare una netta linea di separazione fra interessi privati e pubblici dei titolari di cariche pubbliche;

11.  sollecita le autorità georgiane a indagare su tutti i casi di maltrattamenti e torture verificatisi nelle prigioni del paese e a perseguire i responsabili, e chiede una riforma profonda ed efficace del sistema penitenziario, in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; saluta con favore la decisione del ministro georgiano responsabile del sistema carcerario di istituire un gruppo di monitoraggio al fine di consentire agli attivisti dei diritti umani e ai mezzi d'informazione di visitare le strutture per verificarne le condizioni;

12.  ribadisce la necessità che il nuovo governo continui a combattere la corruzione e ad attuare le riforme politiche già avviate dal governo attuale;

13.  invita il Consiglio e la Commissione ad assicurare il necessario sostegno alla nuova amministrazione e a proseguire il dialogo in corso, così da garantire la continuità e mantenere lo slancio dei negoziati su un accordo di associazione, e a valutare, in base al principio «more for more» («più progressi, più aiuti»), la possibilità di raddoppiare gli sforzi per il completamento dei negoziati sul regime di esenzione dal visto fra Georgia e UE, nel contesto di un accordo di libero scambio globale e approfondito (DCFTA);

14.  ribadisce il sostegno dell'Unione europea alla sovranità e all'integrità territoriale della Georgia; auspica che tanto la Georgia quanto la Russia continuino a impegnarsi attivamente nella risoluzione dei conflitti, senza precondizioni; auspica che la Georgia porti avanti il proprio impegno nelle discussioni internazionali di Ginevra e persegua una politica efficace di impegno con le regioni separatiste;

15.  invita il VP/AR a compiere ulteriori sforzi per incoraggiare la Russia a rispettare il piano Sarkozy in sei punti per la stabilizzazione e la risoluzione del conflitto in Georgia; invita a questo proposito la Russia a ritirare le sue truppe dai territori georgiani separatisti dell'Abkhazia e dell'Ossezia meridionale e a consentire all'EUMM, la missione di vigilanza dell'Unione europea, il libero accesso a queste due province;

16.  sottolinea la necessità che il nuovo governo mantenga l'impegno costruttivo della Georgia nelle discussioni internazionali di Ginevra; si rammarica, a tale riguardo, della lentezza dei negoziati e dell'assenza di progressi sostanziali fra le due parti nelle discussioni di Ginevra sulla sicurezza e la stabilità nel Caucaso meridionale, e chiede un più forte impegno per il pieno rispetto di tutti e sei i punti dell'accordo sul cessate il fuoco del settembre 2008; prende atto dell'invito alla coalizione «Sogno georgiano» a inviare suoi rappresentanti a partecipare al 21° ciclo di colloqui di pace con mediazione internazionale sui conflitti in Georgia, che si terrà a Ginevra;

17.  è in viva attesa della conclusione dei negoziati del nuovo accordo di associazione tra l'UE e la Georgia, in linea con le aspirazioni europee del paese, e sottolinea l'importanza del processo d'integrazione europea della Georgia per il proseguimento delle riforme economiche, sociali e politiche; si compiace dell'impegno dell'UE per l'obiettivo dell'esenzione dal visto, e si attende che le parti compiano progressi sostanziali in materia;

18.  si attende che la nuova maggioranza e il nuovo governo proseguano la cooperazione con l'UE e la NATO e auspica che le relazioni fra l'UE e la Georgia rimangano solide; apprezza l'impegno esplicito del governo georgiano entrante a portare avanti l'integrazione euro-atlantica e la sua determinazione a consolidare i risultati del buon lavoro svolto dal governo precedente;

19.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Vicepresidente/Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Presidente, al governo e al parlamento della Georgia, al Segretario generale della NATO e all'OSCE.

(1) Testi approvati, P7_TA(2011)0514.

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