Indice 
Testi approvati
Martedì 20 novembre 2012 - Strasburgo
Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) ***I
 Immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi ***I
 Misure particolari e temporanee per l'assunzione di funzionari e agenti temporanei dell'Unione europea ***I
 Adesione dell'UE al protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo ***
 Possibilità di pesca e contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca CE-Danimarca/Groenlandia***
 Diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'UE residenti in uno Stato membro di cui non sono cittadini*
 Attuazione della direttiva 2008/48/CE sul credito al consumo
 Patto per gli investimenti sociali quale risposta alla crisi
 Politica di informazione e promozione dei prodotti agricoli
 Applicazione della direttiva relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale
 Modifica dell'articolo 70 del regolamento del Parlamento sui negoziati interistituzionali nel quadro delle procedure legislative
 Modifica dell'articolo 181 del regolamento del Parlamento concernente il resoconto integrale e dell'articolo 182 concernente la registrazione audiovisiva delle discussioni
 Mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli - omologazione e vigilanza ***I
 Omologazione di veicoli agricoli o forestali ***I
 Pagamenti tramite carte, Internet e telefono mobile
 Sistema bancario ombra
 Tutela dei minori nel mondo digitale
 Iniziativa per l'imprenditoria sociale
 Verso un'autentica Unione economica e monetaria
 Lavori dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE nel 2011

Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) ***I
PDF 191kWORD 45k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (COM(2010)0748 – C7-0433/2010 – 2010/0383(COD))
P7_TA(2012)0412A7-0320/2012

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0748) e la valutazione dell'impatto effettuata dalla Commissione (SEC(2010)1547),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 67, paragrafo 4, e l'articolo 81, paragrafo 2, lettere a), c) ed e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0433/2010),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere motivato inviato dal Senato e dalla Camera dei rappresentanti dei Paesi Bassi, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale del 5 maggio 2011(1),

–  visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(2),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 24 ottobre 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti l'articolo 87 e 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0320/2012),

A.  considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni rimaste immutate dei precedenti atti legislativi e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1.  adotta la posizione in prima lettura indicata in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 novembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione)

P7_TC1-COD(2010)0383


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1215/2012)

(1) GU C 218 del 23.7.2011, pag. 78.
(2) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


Immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi ***I
PDF 186kWORD 39k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (COM(2010)0473 – C7-0279/2010 – 2010/0246(COD))
P7_TA(2012)0413A7-0269/2012

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0473),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0279/2010),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 gennaio 2011(1),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettere dell'11 luglio 2012 e del 17 ottobre 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0269/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 novembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi

P7_TC1-COD(2010)0246


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 98/2013)

(1) GU C 84 del 17.3.2011, pag. 25.


Misure particolari e temporanee per l'assunzione di funzionari e agenti temporanei dell'Unione europea ***I
PDF 188kWORD 33k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce misure particolari e temporanee per l'assunzione di funzionari e agenti temporanei dell'Unione europea in occasione dell'adesione della Croazia (COM(2012)0377 – C7-0216/2012 – 2012/0224(COD))
P7_TA(2012)0414A7-0359/2012

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0377),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 336 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0216/2012),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere della Corte di giustizia del 12 novembre 2012(1),

–  visto il parere della Corte dei conti del 23 ottobre 2012(2),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 31 ottobre 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A7-0359/2012),

1.  adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 novembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, in occasione dell'adesione della Croazia all'Unione europea, misure particolari e temporanee per l'assunzione di funzionari e agenti temporanei dell'Unione europea

P7_TC1-COD(2012)0224


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1216/2012)

(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(2) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Adesione dell'UE al protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo ***
PDF 186kWORD 31k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 concernente il progetto di decisione del Consiglio sull'adesione dell'Unione europea al protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo (09671/2012 – C7-0144/2012 – 2011/0304(NLE))
P7_TA(2012)0415A7-0319/2012

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (09671/2012),

–  visto il protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo, allegato al suddetto progetto di decisione del Consiglio,

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 192, paragrafo 1, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0144/2012),

–  visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0319/2012),

1.  dà la sua approvazione all'adesione al protocollo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


Possibilità di pesca e contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca CE-Danimarca/Groenlandia***
PDF 188kWORD 32k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (11119/2012 – C7-0299/2012 – 2012/0130(NLE))
P7_TA(2012)0416A7-0358/2012

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (11119/2012),

–  visto il progetto di protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e il governo della Danimarca e il governo della Groenlandia (11116/2012),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0299/2012),

–  visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  visti la raccomandazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A7-0358/2012),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.  chiede alla Commissione di trasmettergli le conclusioni delle riunioni e dei lavori della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca; chiede che sia data a taluni rappresentanti del Parlamento europeo la possibilità di partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni e ai lavori della commissione mista; invita la Commissione a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ultimo anno di applicazione del protocollo e prima dell'apertura dei negoziati per il rinnovo dell'accordo, una relazione sulla relativa applicazione;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Groenlandia.


Diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'UE residenti in uno Stato membro di cui non sono cittadini*
PDF 187kWORD 32k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sul progetto di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (13634/2012 – C7-0293/2012 – 2006/0277(CNS))
P7_TA(2012)0417A7-0352/2012

(Procedura legislativa speciale – nuova consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto del Consiglio (13634/2012),

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0791),

–  vista la sua posizione del 26 settembre 2007(1),

–  visto l'articolo 22, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato nuovamente consultato dal Consiglio (C7-0293/2012),

–  visti l'articolo 55, l'articolo 59, paragrafo 3, e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0352/2012),

1.  approva il progetto del Consiglio;

2.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 193.


Attuazione della direttiva 2008/48/CE sul credito al consumo
PDF 118kWORD 43k
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sull'attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori (2012/2037(INI))
P7_TA(2012)0418A7-0343/2012

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0343/2012),

A.  considerando che l'apertura dei mercati nazionali per l'importante settore economico rappresentato dal credito al consumo, il rafforzamento della concorrenza, le misure contro livelli diversi di protezione dei consumatori, l'eliminazione delle potenziali distorsioni della concorrenza tra gli operatori di mercato nonché il miglioramento del mercato interno sono priorità politiche dell'Unione europea e sono nell'interesse dei consumatori e dei creditori;

B.  considerando che la direttiva sul credito ai consumatori, che prevede un'armonizzazione definitiva mirata su cinque sottosettori, lasciando agli Stati membri margini di manovra limitati, in particolare per quanto riguarda i diversi approcci in materia di recepimento, ha consentito di istituire un quadro giuridico europeo comune per la protezione dei consumatori;

C.  considerando tuttavia che vi sono ancora ostacoli di tipo giuridico e pratico;

D.  considerando che, come risulta dallo studio del Parlamento europeo sull'attuazione della direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori, alcune disposizioni specifiche della direttiva – ad esempio l'articolo 5 sulle informazioni precontrattuali – non hanno conseguito l'armonizzazione auspicata delle norme nazionali in materia di protezione dei consumatori a causa di differenze di interpretazione e attuazione negli Stati membri;

E.  considerando che, a causa del breve tempo a disposizione e delle numerose e importanti modifiche giuridiche da apportare, non tutti gli Stati membri hanno proceduto al recepimento nei tempi previsti o, in alcuni casi, in modo del tutto corretto;

F.  considerando che, in base alle statistiche effettuate, il numero di crediti al consumo contratti a livello transfrontaliero non è aumentato in seguito all'entrata in vigore della presente direttiva, e che ciò potrebbe essere spiegato da vari fattori come la lingua, ma anche dai gravi problemi che colpiscono il settore finanziario e dalla mancanza di informazioni sufficienti per i consumatori sulle opportunità di credito al consumo transfrontaliero e sui diritti che i consumatori hanno nel concludere tali contratti;

G.  considerando che prassi adeguate relative alla protezione dei consumatori nel settore del credito svolgono un ruolo significativo nel garantire la stabilità finanziaria e che la volatilità dei tassi di cambio crea rischi significativi per i consumatori, specie in periodi di crisi finanziaria;

H.  considerando che livelli eccessivi di prestiti ai consumatori in valuta estera hanno aumentato i rischi e le perdite a carico delle famiglie;

I.  considerando che il 21 settembre 2011 il Comitato europeo per il rischio sistemico ha adottato un'importante raccomandazione sui prestiti in valuta estera (CERS/2011/1);

J.  considerando che, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva, la Commissione dovrà avviare una procedura di revisione relativa a taluni aspetti della direttiva e che a tal fine essa ha già commissionato uno studio;

K.  considerando che il Parlamento ritiene molto importante essere informato in merito alle diverse fasi ed all'esito della revisione e disporre della possibilità di esprimere il suo parere;

1.  plaude al fatto che la Commissione abbia già avviato, in vista della revisione della direttiva, uno studio sugli effetti della stessa sul mercato interno e sulla tutela dei consumatori, al fine di valutarne l'impatto a livello transfrontaliero, e loda il notevole lavoro svolto dalla Commissione, dai legislatori nazionali e dagli istituti di credito;

2.  sottolinea che un miglioramento dei mercati transfrontalieri del credito al consumo apporterebbe un valore aggiunto europeo in termini di potenziamento del mercato interno; ritiene che tale obiettivo potrebbe essere conseguito, tra l'altro, mediante una migliore informazione dei consumatori in merito alla possibilità di ottenere crediti al consumo in altri Stati membri ed in merito ai diritti di cui godono i consumatori nel concludere tali contratti;

3.  nota che il credito al consumo transfrontaliero rappresenta meno del 2% del mercato globale del credito al consumo e che il 20% circa di tali crediti sono sottoscritti online;

4.  sottolinea che uno degli obiettivi della direttiva è di garantire la disponibilità di informazioni – agevolando così il funzionamento del mercato unico anche nel settore dell'erogazione di prestiti – e che è pertanto necessario valutare se il numero dei contratti di credito transfrontalieri è in crescita;

5.  ritiene che le disposizioni relative alle informazioni precontrattuali, le spiegazioni previste all'articolo 5, paragrafo 6, e la valutazione del merito creditizio di cui all'articolo 8 svolgano un ruolo importante nel migliorare la consapevolezza dei consumatori sui rischi inerenti ai prestiti in valuta estera;

6.  chiede tuttavia che le autorità di vigilanza impongano agli istituti finanziari di fornire ai consumatori spiegazioni personalizzate, complete e facilmente comprensibili riguardo ai rischi inerenti ai prestiti in valuta estera e riguardo all'impatto sulle rate di rimborso, che può derivare da un forte deprezzamento della moneta avente corso legale nello Stato membro nel quale il consumatore è domiciliato nonché da un aumento del tasso di interesse estero; ritiene che tali spiegazioni debbano essere fornite prima della firma di qualsiasi contratto;

7.  prende atto delle preoccupazioni sollevate in alcuni Stati membri in merito alla modalità in cui le informazioni precontrattuali sono presentate ai consumatori attraverso il modulo «Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori», la cui natura tecnica si ripercuote sulla capacità dei consumatori di capirlo efficacemente; ritiene che l'efficacia di tale modulo dovrebbe essere un aspetto importante nella valutazione dell'impatto della direttiva eseguita dalla Commissione;

8.  accoglie con favore l'operazione di controllo «SWEEP» attuata dalla Commissione nel settembre 2011, da cui è emerso che il 70% dei siti web degli istituti finanziari controllati aveva omesso informazioni importanti nella pubblicità o nelle offerte e presentava i costi in modo fuorviante, ed invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure adeguate per rimediare a tale problema; osserva, a tale riguardo, che le norme relative agli esempi rappresentativi talvolta non sono applicate come prescritto e che è quindi necessario un miglioramento;

9.  chiede che le pratiche pubblicitarie e di commercializzazione degli istituti finanziari siano rigorosamente controllate onde evitare informazioni ingannevoli o errate a livello della pubblicità o della commercializzazione dei contratti di credito;

10.  rileva che alcuni Stati membri hanno sfruttato la possibilità di ampliare l'ambito di applicazione ad altri prodotti finanziari, senza che ciò abbia determinato incongruenze nell'applicazione della direttiva;

11.  sottolinea che le disposizioni giuridiche dovrebbero riflettere le normali prassi e le esigenze del consumatore e dell'imprenditore medio e non costituire la risposta a pochi casi di violazione delle norme, tale da rendere le informazioni fornite al consumatore meno comprensibili, trasparenti e comparabili;

12.  è del parere che una maggiore quantità di disposizioni non si traduce automaticamente in un livello più alto di tutela dei consumatori e che una quantità eccessiva di informazioni rischia di confondere i consumatori inesperti invece di aiutarli; riconosce, a tale riguardo, la consulenza, l'assistenza e la competenza finanziaria fornite dalle associazioni di consumatori ed il loro ruolo potenziale nella ristrutturazione del credito a favore dei nuclei familiari in difficoltà;

13.  chiede che i consumatori abbiano il diritto di essere informati dei costi dei servizi ausiliari nonché del loro diritto di acquistare detti servizi, ad esempio un'assicurazione, da fornitori alternativi; ritiene che gli istituti finanziari debbano essere tenuti a operare una distinzione fra tali servizi e relativi oneri e quelli attinenti al prestito in capitale, nonché a precisare quali servizi siano essenziali per la dilazione del prestito e quali a totale discrezione del mutuatario;

14.  ritiene che occorra esaminare con maggiore attenzione le difficoltà che potrebbero insorgere nell'esercizio del diritto di recesso nel caso di contratti collegati; sottolinea l'importanza di rendere i consumatori consapevoli del fatto che, qualora esercitino il diritto di recesso da un contratto in cui il fornitore o il prestatore di servizi riceve direttamente l'importo corrispondente dal creditore mediante un contratto accessorio, il consumatore non è tenuto a pagare alcuna tassa, commissione o spesa in relazione al servizio finanziario fornito;

15.  chiede alla Commissione di valutare la portata della mancata conformità con gli obblighi di informazione nei contratti in cui gli intermediari non sono vincolati da obblighi di informazione precontrattuale, al fine di stabilire come proteggere al meglio i consumatori in tali situazioni;

16.  reputa che si debba prestare particolare attenzione alle norme complesse che disciplinano il rimborso anticipato;

17.  ritiene che, prima di qualsiasi modifica dei tassi di interesse, occorra avvertire i consumatori lasciando loro tempo sufficiente per verificare il mercato e cambiare creditore prima che le modifiche abbiano effetto;

18.  rileva che occorre migliorare l'interpretazione dell'espressione «esempio rappresentativo»;

19.  sottolinea che occorre garantire una metodologia uniforme di calcolo del tasso annuo effettivo globale, chiarire i punti poco chiari ed assicurare la coerenza con tutti gli altri strumenti giuridici;

20.  invita gli Stati membri a garantire che alle autorità di vigilanza nazionali siano attribuiti tutti i poteri e le risorse necessari per adempiere ai loro compiti; chiede che le autorità di vigilanza nazionali monitorino la conformità con le disposizioni della direttiva e le applichino in modo efficace;

21.  sottolinea che, nello stabilire i termini di recepimento in futuro, è necessario prestare maggiore attenzione alle modifiche al diritto nazionale che la procedura di recepimento comporta;

22.  chiede agli Stati membri di estendere l'attuale livello di protezione dei consumatori al credito, incluso il credito a breve termine, fornito attraverso Internet, mediante servizi di messaggi brevi (SMS) o altri mezzi di comunicazione a distanza, che sono sempre più frequenti sul mercato del credito al consumo, relativo a importi inferiori alla soglia di 200 EUR e attualmente escluso dall'ambito di applicazione della direttiva;

23.  sottolinea che attualmente non vi sono motivi per una revisione della direttiva, ma che invece ci si dovrebbe adoperare affinché essa sia recepita e applicata correttamente;

24.  reputa che, per incoraggiare un recepimento completo e corretto, occorra valutare l'impatto effettivo e concreto della direttiva prima che la Commissione proponga emendamenti eventualmente necessari; invita la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio una relazione di valutazione dell'attuazione della direttiva e una valutazione completa del suo impatto in relazione alla protezione dei consumatori, tenendo conto delle ripercussioni della crisi finanziaria e del nuovo quadro giuridico dell'UE in materia di servizi finanziari;

25.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


Patto per gli investimenti sociali quale risposta alla crisi
PDF 139kWORD 57k
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sul Patto per gli investimenti sociali quale risposta alla crisi (2012/2003(INI))
P7_TA(2012)0419A7-0263/2012

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 5, 6, 9, 147, 149, 151 e 153,

–  vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 23 novembre 2010 dal titolo «Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione: Un contributo europeo verso la piena occupazione» (COM(2010)0682) e la propria risoluzione del 26 ottobre 2011(1),

–  visti la comunicazione della Commissione del 23 novembre 2011 sull'Analisi annuale della crescita per il 2012 (COM(2011)0815), il progetto di relazione comune sull'occupazione allegato alla stessa e la propria risoluzione del 15 febbraio 2012 sull'occupazione e gli aspetti sociali nell'Analisi annuale della crescita 2012(2),

–  vista la comunicazione della Commissione del 18 aprile 2012 dal titolo «Verso una ripresa fonte di occupazione» (COM(2012)0173),

–  viste la comunicazione della Commissione, del 3 ottobre 2008, relativa a una raccomandazione della Commissione sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro (COM(2008)0639), e la propria risoluzione del 6 maggio 2009(3),

–  vista l'indagine Eurostat di gennaio 2012 e il comunicato stampa di Eurostat dell'8 febbraio 2012(4),

–  visti la comunicazione della Commissione dal titolo «La Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale» (COM(2010)0758), il relativo parere del Comitato economico e sociale europeo(5) e la propria risoluzione del 15 novembre 2011(6),

–  vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 riguardante l'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010)(7),

–  viste la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2008 dal titolo «Agenda sociale rinnovata: Opportunità, accesso e solidarietà nell'Europa del XXI secolo» (COM(2008)0412) e la propria risoluzione del 6 maggio 2009(8),

–  viste la comunicazione della Commissione sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche per un'economia in ripresa (COM(2009)0545) e la propria risoluzione del 20 maggio 2010(9),

–  viste la comunicazione della Commissione del 9 giugno 2010 dal titolo «Un nuovo slancio per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale a sostegno della strategia Europa 2020» (COM(2010)0296) e la propria risoluzione dell'8 giugno 2011(10),

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'inclusione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020(11),

–  vista la sua risoluzione del 1º dicembre 2011 sulla lotta contro l'abbandono scolastico(12),

–  visto il comunicato di Bruges su una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale per il periodo 2011-2020, adottato il 7 dicembre 2010(13),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «Progress Towards the Common European Objectives in the Education and Training» (progressi in vista del conseguimento degli obiettivi comuni europei in materia di istruzione e formazione) (SEC(2011)0526),

–  vista la propria risoluzione del 6 luglio 2010 sulla promozione dell'accesso dei giovani al mercato del lavoro e il rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli apprendisti(14),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale presentata dalla Commissione (COM(2011)0609),

–  visto il neoadottato pacchetto legislativo sulla governance economica dell'UE composto da cinque regolamenti e una direttiva(15),

–  vista la comunicazione della Commissione del 20 dicembre 2011 sull'iniziativa «Opportunità per i giovani»(COM(2011)0933),

–  vista la comunicazione della Commissione del 29 giugno 2011 sul Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2011)0398),

–  visto l'articolo 48 del proprio regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0263/2012),

A.  considerando che l'attuale crisi economica e finanziaria avrà effetti prolungati nel tempo non solo sulla crescita economica, ma anche sui tassi di occupazione, sul livello di povertà e di esclusione sociale, sul risparmio pubblico nonché sulla quantità e la qualità degli investimenti sociali in Europa;

B.  considerando che negli ultimi anni il settore pubblico ha dovuto accollarsi un forte debito e, per evitare un indebitamento eccessivo, la maggior parte delle recenti risposte alla crisi si è basata sostanzialmente su obiettivi a breve termine finalizzati a ridare stabilità alle finanze pubbliche, essendo necessari sforzi per difendere la nostra economia, e che tali misure di austerità e di risanamento di bilancio dovrebbero coniugarsi con una strategia organica ed ambiziosa di investimenti per la crescita sostenibile, l'occupazione, la coesione sociale e la competitività nonché con la governance sociale che fornirebbe un solido meccanismo di sorveglianza e monitoraggio sugli obiettivi di crescita e sociali della strategia Europa 2020;

C.  considerando che la strategia di Lisbona e la strategia europea per l'occupazione hanno mancato gli obiettivi e che il successo della strategia Europa 2020 è incerto e richiede un impegno ancora maggiore da parte degli Stati membri e delle istituzioni europee, sotto forma di misure a favore della crescita, dell'occupazione e della competitività;

D.  considerando che l'Analisi annuale della crescita recentemente pubblicata e la Relazione comune sull'occupazione hanno dimostrato che, non avendo ancora il consolidamento fiscale compiuto sufficienti progressi ed essendo tuttora considerato una priorità, gli obiettivi sociali, occupazionali e in materia di istruzione di Europa 2020 non sono stati sufficientemente affrontati dalla maggior parte degli Stati membri;

E.  considerando che il tasso di disoccupazione è passato dal 7,1% del 2008 ad oltre il 10% nel gennaio 2012 nell'UE a 27, con nette disparità regionali, e colpisce particolarmente i giovani, i lavoratori scarsamente qualificati e i disoccupati di lunga durata e che ciò, unitamente all'invecchiamento della popolazione, determina un grave rischio di perdite di capitale umano a più lungo termine e potrebbe generare ripercussioni irreversibili sul mercato del lavoro, in particolare sulla creazione di posti di lavoro, la crescita economica, la competitività e la coesione sociale;

F.  considerando che 80 milioni di europei è attualmente a rischio di povertà e che il tasso di bambini e adulti che vivono in famiglie senza lavoro è aumentato fino a quasi il 10% nel 2012; che ciò, combinato con la povertà infantile, il crescente numero di lavoratori poveri e l'alto indice di disoccupazione tra i giovani comporterà un rischio e un retaggio di povertà ed esclusione sociale ancora maggiori in futuro;

G.  considerando che nel 2011 il tasso di povertà delle persone tra i 16 e i 24 anni è stato in Europa mediamente del 21,6% e che i giovani hanno una più alta probabilità di occupare posti precari, a tempo determinato o a tempo parziale e sono oltretutto maggiormente esposti alla disoccupazione; che gli impieghi precari sono fortemente cresciuti negli ultimi anni e che in certi paesi la disoccupazione sta aumentando drasticamente;

H.  considerando che, in parte a causa della mancanza di investimenti, i risultati dell'istruzione e della formazione nell'Unione europea sono tuttora inadeguati alle esigenze del mercato del lavoro e non sono commisurati alla crescente intensità di specializzazione richiesta per i posti di lavoro disponibili e al livello di competenze necessario per i futuri settori con grande potenziale occupazionale;

I.  considerando che la pressione sui regimi di previdenza sociale è aumentata a causa degli incrementi di spesa e del calo delle entrate e delle pressioni a tagliare i costi; che la debole crescita economica, il persistere di elevati tassi di disoccupazione di lunga durata, il crescente numero di lavoratori poveri, il livello di lavoro in nero e l'aumento della disoccupazione giovanile contribuiranno probabilmente ad aggravare ulteriormente tale tendenza;

J.  considerando che investimenti sociali ben mirati sono importanti per garantire nuovamente in futuro un livello di occupazione adeguato sia alle donne che agli uomini, stabilizzare l'economia, migliorare le conoscenze e competenze professionali della forza lavoro e incrementare la competitività dell'Unione europea;

K.  considerando che le PMI hanno un notevole potenziale di creazione di posti di lavoro e svolgono un ruolo cruciale nella transizione verso una nuova economia sostenibile;

Un approccio rinnovato agli investimenti sociali in Europa

1.  ricorda che gli investimenti sociali, i cui stanziamenti e finanziamenti generano un ritorno sociale oltre che economico, mirano ad affrontare i rischi sociali emergenti e le esigenze non soddisfatte e sono incentrati sulle politiche pubbliche e sulle strategie di investimento nel capitale umano che contribuiscono a preparare i singoli, le famiglie e le società ad adattarsi alle varie trasformazioni, a gestire la propria transizione verso mercati del lavoro in mutamento e ad affrontare altre sfide, dove saranno necessarie ad esempio nuove competenze per i futuri settori aventi forte potenziale occupazionale;

2.  osserva che tutte le prestazioni di assistenza sociale e sanitaria, i servizi di istruzione e i servizi offerti in tali settori tra gli altri da operatori privati possono essere considerati come investimenti sociali, e rammenta che per convenzione tali prestazioni e servizi rientrano fra le competenze nazionali;

3.  sottolinea che una delle caratteristiche più importanti degli investimenti sociali è la loro capacità di conciliare obiettivi sociali ed economici e che, di conseguenza, non andrebbero trattati solo come spese ma soprattutto, se le risorse sono correttamente utilizzate, come investimenti che produrranno utili effettivi in futuro;

4.  osserva quindi che investimenti sociali mirati dovrebbero costituire una parte importante delle politiche economiche e occupazionali dell'UE e degli Stati membri nonché della loro risposta alla crisi, affinché sia possibile conseguire gli obiettivi occupazionali, sociali e di istruzione evidenziati nella strategia Europa 2020;

5 ritiene che privilegiare e agevolare l'imprenditoria sociale e l'accesso alla microfinanza per le categorie vulnerabili e per le persone ancora estremamente lontane dal mercato del lavoro siano elementi essenziali nel quadro degli investimenti sociali, in quanto permettono la creazione di nuovi posti di lavoro sostenibili, che sovente inducono cambiamenti nel ciclo economico;

6.  osserva che la crisi impone di ammodernare il modello sociale europeo, ripensare le politiche sociali nazionali e passare da uno stato sociale, che si limita principalmente a reagire ai danni causati dai fallimenti del mercato, a uno «stato sociale attivante», che investe nelle persone e fornisce strumenti e incentivi volti a creare un'occupazione e una crescita sostenibili e a prevenire le distorsioni sociali; rileva che la crisi ha ulteriormente rafforzato la necessità di investire nell'imprenditoria sociale;

Uno stato sociale attivante

7.  invita a tal proposito gli Stati membri e la Commissione a mantenere in equilibrio l'azione volta ad affrontare le sfide immediate prodotte dalla crisi e quella a medio e lungo termine, nonché a conferire spiccata priorità ad attività miranti a:

   a) aiutare i disoccupati a reinserirsi nel mondo del lavoro, creando un ambiente innovativo e dinamico nonché offrendo soluzioni personalizzate e la necessaria formazione; aiutare chi si affaccia sul mercato del lavoro nella ricerca di un posto e creare le premesse per una più agevole transizione dall'istruzione e formazione professionale alla vita lavorativa;
   b) combattere la disoccupazione giovanile e permettere l'inserimento permanente dei giovani nel mondo del lavoro, compresi i giovani che non hanno un posto di lavoro e che non hanno seguito alcuna formazione, né scolastica né professionale;
   c) stimolare la crescita economica al fine di creare posti di lavoro di qualità e sostenibili sia per le donne che per gli uomini, soprattutto da parte delle PMI; migliorare la produttività e la distribuzione del lavoro;
   d) migliorare la soddisfazione sul lavoro e ridurre le cause di esclusione dal mondo del lavoro, come gli infortuni, il mobbing sul lavoro e altre condizioni lavorative precarie;
   e) investire nell'istruzione e nella formazione, per tutte le fasce d'età e lungo tutto l'arco della vita, ponendo soprattutto l'accento sull'istruzione prescolare e l'accesso all'istruzione universitaria, la collaborazione fra imprese e scuole, i corsi di formazione sul posto di lavoro e corsi specifici per i settori con carenze di manodopera nonché la formazione professionale;
   f) investire nell'innovazione sostenendo la realizzazione di prodotti e servizi innovativi attinenti soprattutto al cambiamento climatico, all'efficienza energetica, alla sanità e all'invecchiamento demografico;
   g) eliminare le cause della segregazione di genere sul mercato del lavoro;
   h) migliorare il rapporto tra flessibilità e sicurezza dei contratti di lavoro per produrre un impatto positivo sull'occupazione e contribuire a conciliare vita familiare e professionale;
   i) adattare i sistemi pensionistici al mutamento delle condizioni economiche e demografiche, introdurre le necessarie riforme tenendo conto della loro affidabilità e sostenibilità e ridurre il livello di dipendenza economica, creando condizioni per una più lunga attività su base volontaria, come ad esempio una migliore protezione sul lavoro, una pluralità di incentivi e modelli flessibili nonché aumentando l'occupazione in tutte le fasce d'età;
   j) combattere la povertà e l'esclusione medica e sociale, ponendo soprattutto l'accento su un'azione preventiva e mirata;

8.  chiede agli Stati membri e alla Commissione di intraprendere azioni volte a: generare crescita e politiche favorevoli alla creazione di posti di lavoro (ad esempio tramite sostegno alle PMI e politiche in materia di disoccupazione nonché regimi di assistenza sociale più efficaci, meglio mirati e attivanti); introdurre sistemi di apprendimento permanente e formazione specifica collegati a settori con carenza di manodopera e alle esigenze dei mercati del lavoro regionali e locali e di riqualificazione, onde sostenere l'occupabilità dei disoccupati di lunga durata e promuovere la riqualificazione continua, la formazione professionale, la formazione sul posto di lavoro e tirocini retribuiti, con particolare accento sui giovani disoccupati e i lavoratori scarsamente qualificati; mirare a consentire ai lavoratori a tempo pieno di vivere del proprio lavoro;

9.  insiste sulla necessità di porre l'occupazione giovanile al centro della strategia di investimento sociale; esorta gli Stati membri a investire e proporre ambiziose strategie volte a evitare la perdita di una generazione e a migliorare l'accesso dei giovani al mercato del lavoro:

   a) sviluppando partenariati fra scuole, centri di formazione e imprese locali o regionali;
   b) predisponendo programmi di formazione e tirocini di alta qualità, progetti professionali in cooperazione con le imprese nonché «patrocini» di dipendenti più anziani per assumere e formare i giovani nell'impresa;
   c) promuovendo lo spirito imprenditoriale e una Garanzia europea per i giovani ed incentivando i datori di lavoro ad assumere laureati;
   d) garantendo una migliore transizione dall'istruzione al lavoro e promuovendo la mobilità europea e regionale;

10.  sottolinea la questione della responsabilità personale, tenendo presente che gli individui devono anche pensare a come attivarsi per assicurarsi di far parte dei vincitori della «gara dei talenti»;

11.  invita gli Stati membri e la Commissione ad adottare tutte le misure possibili per migliorare i sistemi d'istruzione a tutti i livelli ponendo in particolare l'accento sulle strategie di sviluppo per la primissima infanzia; creando un clima scolastico inclusivo; prevenendo l'abbandono scolastico prematuro; migliorando l'istruzione secondaria e introducendo consulenza e orientamento, offrendo ai giovani migliori condizioni per accedere con successo all'istruzione universitaria o direttamente al mercato del lavoro; sviluppando strumenti atti a meglio anticipare le future necessità di qualifiche professionali e a rafforzare la cooperazione tra istituzioni preposte all'istruzione, imprese e servizi di collocamento; migliorando il riconoscimento delle qualifiche professionali e sviluppando Quadri nazionali delle qualifiche;

12.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un corretto equilibrio fra sicurezza e flessibilità sul mercato del lavoro grazie ad esempio all'applicazione integrale dei principi di flexicurity, e ad eliminare la segmentazione del mercato del lavoro, attraverso sia un'adeguata copertura di protezione sociale alle persone nelle fasi di transizione o con contratti di lavoro temporanei o a tempo parziale, sia l'accesso alla formazione, e alla possibilità di evoluzione della carriera e di lavoro a tempo pieno; incoraggia gli Stati membri a investire in servizi – come la custodia dei bambini, posti a scuola a orario pieno e le strutture di assistenza per gli anziani economicamente accessibili, a tempo pieno e di alta qualità – che contribuiscono a promuovere la parità di genere, favoriscono un migliore equilibrio tra lavoro e famiglia e creano un quadro che consente l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro;

13.  incoraggia gli Stati membri che non vi hanno ancora provveduto a varare le riforme necessarie per rendere i rispettivi sistemi pensionistici sostenibili, sicuri e inclusivi nonché a ridurre il livello di dipendenza economica onde mantenere una manodopera abbastanza ampia, e a combinare tali riforme con il costante miglioramento delle condizioni di lavoro e l'attuazione di programmi di formazione permanente che consentano carriere professionali più sane e più durature;

Una governance migliore grazie al Patto di investimento sociale

14.  incoraggia gli Stati membri a compiere maggiori sforzi per inserire gli investimenti sociali tra gli obiettivi di bilancio a medio e a lungo termine, nonché nei rispettivi programmi nazionali di riforma; invita il Consiglio europeo e la Commissione a monitorare meglio l'attuazione e il conseguimento degli obiettivi occupazionali e sociali della strategia Europa 2020;

15.  osserva che, per garantire l'adeguata attuazione degli obiettivi occupazionali e sociali, il sistema di sorveglianza macroeconomica e di bilancio nell'UE, recentemente elaborato, va accompagnato con un migliore monitoraggio delle politiche occupazionali e sociali; invita quindi la Commissione a prendere in considerazione lo sviluppo di un quadro di valutazione degli indicatori degli investimenti sociali comuni, al fine di monitorare i relativi progressi compiuti negli Stati membri e a livello di Unione, e a promuovere la responsabilità sociale delle imprese, in particolare delle PMI, attraverso la creazione di un marchio sociale europeo;

16.  invita gli Stati membri a prendere in considerazione l'opportunità di siglare un «Patto per gli investimenti sociali», che stabilisca gli obiettivi di investimento e predisponga un meccanismo di controllo potenziato per migliorare gli sforzi volti al conseguimento degli obiettivi occupazionali, sociali e di istruzione di Europa 2020; tale «Patto per gli investimenti sociali», come ad esempio il «Patto euro plus», comporterebbe un elenco di interventi specifici sotto forma di investimenti sociali da effettuarsi da parte degli Stati membri entro tempi precisi per conseguire gli obiettivi occupazionali, sociali e di istruzione, in linea con l'analisi annuale della crescita e i programmi nazionali di riforma; ciò dovrebbe essere sottoposto a un regime di monitoraggio periodico prevedendo un importante ruolo per la Commissione europea ed il Parlamento europeo e la partecipazione di tutte le formazioni del Consiglio pertinenti;

17.  invita la Commissione ad adottare tutte le misure possibili per incoraggiare gli Stati membri a firmare il «Patto per gli investimenti sociali» e a fornire loro assistenza a tal fine, e a introdurre la valutazione degli obiettivi occupazionali, sociali e di istruzione nel Semestre europeo 2013;

18.  invita gli Stati membri ad assicurarsi che il Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 contenga adeguate risorse di bilancio per dare stimolo e sostegno agli investimenti sociali in Europa, e che gli stanziamenti disponibili possano essere utilizzati in maniera razionale ed efficace, e che i fondi strutturali, specialmente il Fondo sociale europeo, fungano da sostegno agli investimenti sociali, garantendo che le loro priorità riflettano le necessità specifiche degli Stati membri; invita la Commissione, quando lo riterrà opportuno, a mettere a disposizione degli Stati membri altre possibili fonti di finanziamento da destinare agli investimenti sociali;

o
o   o

19.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) Testi approvati, P7_TA(2011)0466.
(2) Testi approvati, P7_TA(2012)0047.
(3) GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 23.
(4) Comunicato stampa di Eurostat 21/2012, pag. 1.
(5) GU C 248 del 25.8.2011, pag. 130.
(6) Testi approvati, P7_TA(2011)0495.
(7) GU L 298 del 7.11.2008, pag. 20.
(8) GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 11.
(9) GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 112.
(10) Testi approvati, P7_TA(2011)0263.
(11) Testi approvati, P7_TA(2011)0453.
(12) Testi approvati, P7_TA(2011)0531.
(13) IP/10/1673.
(14) GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 29.
(15) GU L 306 del 23.11.2011.


Politica di informazione e promozione dei prodotti agricoli
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Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sulla politica di informazione e promozione dei prodotti agricoli: quale strategia per promuovere i sapori d'Europa? (2012/2077(INI))
P7_TA(2012)0420A7-0286/2012

Il Parlamento europeo,

–  vista la sua risoluzione del 7 settembre 2010 sui redditi equi per gli agricoltori: Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa(1),

–  vista la comunicazione della Commissione intitolata «Politica di informazione e promozione dei prodotti agricoli: una strategia a forte valore aggiunto europeo per promuovere i sapori dell'Europa» (COM(2012)0148),

–  visto il Libro verde della Commissione intitolato «Politica di informazione e promozione dei prodotti agricoli: una strategia a forte valore aggiunto europeo per promuovere i sapori dell'Europa» (COM(2011)0436),

–  visti il regime di promozione orizzontale, quale previsto dal regolamento (CE) n. 3/2008 del 17 dicembre 2007(2), e il relativo regolamento di applicazione, il regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione, del 5 giugno 2008(3),

–  visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)(4),

–  visto lo studio del 2011 intitolato «Valutazione di azioni di promozione e di informazione per i prodotti agricoli»(5) , effettuato per conto della Commissione,

–  vista la relazione della Commissione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (SEC(2010)1434),

–  viste le conclusioni del Consiglio sul futuro della politica di promozione agricola, del 15 e 16 dicembre 2011,

–  viste le proposte legislative della Commissione europea per la riforma della PAC, presentate il 12 ottobre 2011 (COM(2011)0625/3, COM(2011)0627/3, COM(2011)0628/3, COM(2011)0629, COM(2011)0630/3, COM(2011)0631/3) e la proposta relativa al regolamento unico OCM,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Comunicazione della Commissione: Politica di informazione e promozione dei prodotti agricoli: una strategia a forte valore aggiunto europeo per promuovere i sapori dell'Europa» (NAT/560),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al «Libro verde - Politica di informazione e promozione dei prodotti agricoli: una strategia a forte valore aggiunto europeo per promuovere i sapori dell'Europa» (NAT/525)(6),

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0286/2012),

A.  considerando che nel marzo 2012 la Commissione ha pubblicato una comunicazione sull'informazione e la promozione, che dovrebbe essere seguita da proposte legislative alla fine dell'anno;

B.  considerando che il settore agroalimentare dispone delle potenzialità per essere un settore forte e stimolante per la crescita economica e l'innovazione negli Stati membri, in particolare nelle zone rurali e a livello regionale, incrementando i redditi agricoli, creando occupazione e generando crescita;

C.  considerando che le misure di informazione e di promozione sono state introdotte negli anni '80 con l'obiettivo di assorbire le eccedenze agricole e sono state in seguito utilizzate anche come strumento per affrontare le crisi nell'industria alimentare, come nel 1996, quando scoppiò l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), meglio nota come «mucca pazza», e nel 1999 lo scandalo delle diossine nelle uova;

D.  considerando che le misure di informazione e di promozione svolgono attualmente un ruolo più ampio e costante, dovendo contribuire al raggiungimento di una maggiore redditività dei prodotti, per conseguire una maggiore equità competitiva nei mercati esterni e per fornire maggiori e migliori informazioni ai consumatori;

E.  considerando che queste forme di sostegno sono oggi finanziate ai sensi del regolamento (CE) n. 3/2008, noto come il «regime di promozione orizzontale», e che uno studio di valutazione delle politiche di promozione, richiesto dalla Commissione ed effettuato nel 2011, ha concluso che l'Unione manca di una strategia coerente e globale in materia di informazione e di promozione;

F.  considerando che il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (in appresso OCM), in corso di revisione come parte del processo di riforma della PAC, prevede il sostegno a misure di promozione specifiche per i settori del vino, della frutta e della verdura, come parte di programmi più ampi; considerando che le misure promozionali per i prodotti compresi in regimi di qualità alimentare sono attualmente finanziate a titolo della politica di sviluppo rurale;

G.  considerando che il consumo di vino nell'Unione europea è in constante contrazione, e tenendo conto che non ci sono misure europee di promozione interna di questo prodotto;

H.  considerando che nel bilancio 2012 la spesa per il regime di promozione orizzontale dovrebbe ammontare a circa 56 milioni di euro, corrispondenti a circa lo 0,1% della spesa complessiva della PAC;

I.  considerando che è altresì opportuno tenere conto, ai fini del bilancio, dei più recenti obiettivi della politica di informazione e di promozione e che essi non si limitano a ristabilire la fiducia dei consumatori in seguito a situazioni di crisi, ma mirano anche a raggiungere una maggiore redditività dei prodotti, a conseguire una maggiore equità competitiva nei mercati esterni e a fornire maggiori e migliori informazioni ai consumatori;

J.  considerando che la spesa per tutte le altre misure di promozione e di informazione della PAC, in particolare nell'ambito dell'OCM e della politica di sviluppo rurale, è pari a un importo compreso fra i 400 e i 500 milioni di euro annui, il che è ancora inferiore all'1% della spesa totale della PAC ed è chiaramente insufficiente soprattutto quando si tratta di aumentare la competitività dei prodotti europei sul mercato mondiale;

K.  considerando che uno dei punti di forza della produzione alimentare dell'Unione europea risiede nella diversità e nella specificità dei prodotti, che sono legati alle diverse zone geografiche e alle diverse modalità di produzione tradizionali e che forniscono sapori unici con la varietà e l'autenticità che i consumatori cercano sempre di più, sia nell'UE che fuori di essa;

L.  considerando che la politica dell'UE in materia di promozione è un importante strumento della PAC, che può contribuire alla competitività e alla redditività a lungo termine del settore agricolo e del settore alimentare;

M.  considerando che l'UE ha recentemente pubblicato un elenco di indicazioni nutrizionali e sulla salute autorizzate, che entrerà in vigore nel dicembre 2012 e porrà così fine ad anni di incertezza per l'industria alimentare, fornendo strumenti di marketing fondamentali per attirare l'attenzione dei consumatori e permettendo loro di operare scelte più informate;

N.  considerando che il settore agricolo e alimentare europeo può diventare più competitivo a livello globale se riesce a promuovere la diversità alimentare europea e il modello produttivo europeo, caratterizzato da elevati standard per quanto riguarda la qualità, la sicurezza, il benessere degli animali, la sostenibilità ambientale, ecc., stimolando altre potenze agricole ad adottare tale modello al fine di stabilire condizioni eque di produzione e un'equa competitività commerciale;

O.  considerando che la crescente globalizzazione degli scambi, pur comportando un certo numero di sfide, apre al contempo nuovi mercati e offre nuove possibilità per generare crescita;

P.  considerando che il Consiglio, nelle sue conclusioni del dicembre 2011 sulla politica di promozione agricola, precisa che «le azioni di promozione dovrebbero essere effettuate anche per promuovere il potenziale dell'agricoltura locale e catene di distribuzione corte» e che, come già affermato dalla Commissione, tali azioni devono essere comprese nei programmi di sviluppo rurale;

Q.  considerando la necessità e l'importanza di dotare di strumenti adeguati una politica che favorisca la promozione agricola e alimentare europea e contribuisca alla competitività del settore agricolo e alimentare, traendo vantaggio dalla diversità, dal valore aggiunto e dalla qualità dei suoi prodotti;

R.  considerando il vincolo indissolubile esistente tra l'agricoltura europea e l'industria alimentare, che trasforma il 70% delle materie prime agricole e vende prodotti alimentari, e dove il 99% delle imprese europee di prodotti alimentari e bevande sono PMI e oltre il 52% sono ubicate in zone rurali, aspetto che le trasforma in motori economici e sociali dell'ambiente rurale europeo;

S.  considerando che il sostegno alla PAC per lo sviluppo di filiere corte e mercati locali è finanziato dalla politica di sviluppo rurale, il che rappresenta l'approccio migliore, dal momento che si tratta di iniziative su scala ridotta, altamente localizzate e creatrici di occupazione locale;

T.  considerando che i prodotti unici della tradizione europea hanno significative potenzialità di crescita e una notevole forza di attrazione sui consumatori dei maggiori mercati dei paesi terzi e dovrebbero beneficiare di regimi promozionali mirati e rafforzati e generare occupazione e crescita nelle zone regionali;

U.  considerando che le proposte legislative connesse alla riforma della PAC post-2013, attualmente in corso di negoziazione, mirano a far sì che tale politica contribuisca pienamente alla strategia «Europa 2020»;

V.  considerando che il regolamento (CE) n. 1234/2007 sull'OCM contiene norme per il finanziamento dei programmi Frutta nelle scuole e Latte nelle scuole e che l'attuale proposta di revisione dell'organizzazione comune di mercato (COM(2011)0626) propone di aumentare i tassi di cofinanziamento dell'UE per il programma Frutta nelle scuole dal 50% al 75% dei costi (e dal 75% al 90% nelle regioni di convergenza);

W.  considerando che i programmi Frutta nelle scuole e Latte nelle scuole hanno anche obiettivi educativi, fra i quali quello di informare meglio gli studenti su come il cibo viene prodotto e sulla vita in una fattoria;

X.  considerando che i vari regimi promozionali, quando attuati in modo efficace, contribuiscono a garantire che i prodotti agricoli europei siano riconosciuti in Europa e in tutto il mondo e a sensibilizzare i consumatori sugli elevati standard degli agricoltori europei in materia di sicurezza alimentare, benessere degli animali e tutela ambientale, e sono sistematicamente oggetto di controlli e perfezionamenti;

Y.  considerando che il regolamento (CE) n. 814/2000 si prefigge di aiutare i cittadini a capire il modello agricolo europeo e di sensibilizzare l'opinione pubblica al riguardo e che l'ignoranza e i malintesi sul mondo agricolo e la vita rurale sono probabilmente più forti oggi che in qualsiasi altro periodo della storia europea, che tra i fatti rilevanti più ignorati dall'opinione pubblica si evidenzia il significativo aumento del costo della produzione agricola derivante dagli obblighi imposti dall'UE in relazione alla sicurezza e all’igiene alimentare, all’assistenza sociale ai lavoratori, alla tutela ambientale e al benessere degli animali, spesso non rispettati dai concorrenti agricoli diretti dell'UE, e che tra i fatti rilevanti che generano maggiori equivoci nell'opinione pubblica vi è la mancata conoscenza del notevole contributo dell'agricoltura alla riduzione dei gas a effetto serra, nonché del lungo elenco di beni pubblici che produce;

Approccio globale

1.  si compiace della comunicazione della Commissione intitolata «Politica di informazione e promozione dei prodotti agricoli: una strategia a forte valore aggiunto europeo per promuovere i sapori dell'Europa», che rappresenta un primo passo verso la valorizzazione della produzione europea, sia tra i cittadini europei che tra gli altri e verso l'aumento della sua redditività;

2.  sostiene i quattro obiettivi principali definiti nella comunicazione, vale a dire la creazione di un maggiore valore aggiunto europeo nel settore alimentare, una strategia politica più attraente e incisiva, una gestione più semplice e una maggiore sinergia fra i diversi strumenti di promozione;

3.  ritiene che la politica di promozione sul mercato interno e la politica di promozione sul mercato esterno debbano ricevere la stessa attenzione, poiché entrambe apportano benefici ai produttori e ai consumatori;

4.  sottolinea che la politica europea di promozione mantiene la propria legittimità e importanza internamente, a livello locale e regionale, e sui mercati mondiali in espansione;

5.  ritiene tuttavia che gli obiettivi della politica di promozione dell'UE debbano essere definiti in maniera chiara e adeguata; sottolinea che le attività di promozione dovrebbero comprendere tutti i prodotti agroalimentari che rispettano gli standard europei di qualità, purché ciò favorisca l'efficienza delle attività di promozione e risponda alle esigenze del consumatore; sottolinea, inoltre, che attraverso la promozione di un'agricoltura che garantisce la sicurezza alimentare, l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali e il dinamismo delle zone rurali si genera crescita e posti di lavoro;

6.  sottolinea il fatto che nel mercato interno è necessaria un'attività di promozione generale e costante onde assicurare che i consumatori europei siano informati circa le caratteristiche e il valore aggiunto dei prodotti agricoli europei che essi trovano sul mercato;

7.  sottolinea che nell'ambito del mercato esterno emerge la necessità di mantenere e incrementare le quote di mercato dei prodotti agricoli europei e di puntare ai nuovi mercati emergenti per trovare nuovi sbocchi per tali prodotti, con una maggiore coerenza tra la politica promozionale e la politica commerciale dell'Unione;

8.  reputa che una definizione chiara da parte della Commissione degli obiettivi della politica di promozione dell'UE, nonché la definizione di orientamenti obiettivi per gli Stati membri, costituirebbero un primo passo necessario verso una maggiore coerenza politica e maggiori sinergie fra i diversi strumenti di promozione, e ritiene che esse siano assolutamente necessarie per una maggiore trasparenza nella selezione di programmi a livello nazionale; sottolinea che le attività dell'Unione in questo settore devono integrare le iniziative nazionali e quelle del settore privato;

9.  è del parere che il bilancio per misure di informazione e promozione più efficaci dovrebbe essere notevolmente aumentato, tenendo conto dei recenti obiettivi della politica di informazione e di promozione, in particolare nel caso del regime di promozione orizzontale; ritiene inoltre che a quest'ultimo debba assegnata una rubrica autonoma nel bilancio generale;

10.  sottolinea che il successo dell'agricoltura europea dipenderà dalla sua capacità di aumentare la propria quota di mercato e di consentire al settore altamente competitivo dell'industria alimentare di mantenere una posizione di rilievo nell'economia e nel commercio dell'UE;

11.  sottolinea la necessità di organizzare campagne di informazione globali rivolte ai consumatori, nell'UE e sui mercati esteri, riguardanti gli standard di qualità per la produzione e i sistemi di certificazione;

12.  sottolinea che le misure di promozione orizzontale ai sensi del regolamento (CE) n. 3/2008 devono contribuire allo sviluppo dei mercati locali e delle filiere corte, a dinamizzare il mercato interno e a intensificare la commercializzazione dei prodotti europei nei mercati esterni;

13.  accoglie con favore la proposta della Commissione di introdurre un quarto tipo di politica di promozione che fornisca assistenza tecnica; ritiene che questa proposta sia essenziale per l'efficacia della politica di promozione, in particolare sul piano esterno;

14.  riconosce il potenziale del sistema unico «a ombrello» per lo sviluppo di misure di informazione e promozione;

15.  invita al mantenimento del carattere generico delle azioni di informazione e di promozione;

Mercati locali, regionali, interno ed esterni

16.  sostiene che la politica di informazione e di promozione dell'UE debba proporsi tre obiettivi principali: nei mercati locali e regionali, deve puntare sulla diversità e sulla freschezza dei prodotti, sulla vicinanza tra produttori e consumatori al fine di dinamizzare economicamente e riqualificare socialmente la vita rurale; nel mercato interno, deve trarre il massimo vantaggio dallo spazio europeo senza frontiere e da 500 milioni di consumatori al fine di aumentare la produzione e stimolare il consumo di prodotti europei; nei mercati esterni deve valorizzare gli elevati standard del modello di produzione europeo per ottenere valore aggiunto per il settore agroalimentare;

17.  propone alla Commissione europea di sviluppare, a livello di mercati locali e regionali, le filiere corte, creando nuove opportunità per gli agricoltori e per gli altri produttori del mondo rurale e per le associazioni di agricoltori e/o di agricoltori e di altri operatori del mondo rurale, ed elabori un insieme più ampio di strumenti volti a promuovere lo sviluppo delle zone rurali; è opportuno inoltre che elabori delle linee guida che aiutino gli agricoltori a investire di più e meglio nella qualità e nel valore aggiunto dei loro prodotti; è del parere che debba essere altresì preso in considerazione anche l'investimento nella divulgazione sui mezzi di comunicazione (in particolare via Internet);

18.  propone alla Commissione europea di sostenere ulteriormente, a livello di mercato interno, gli sforzi dei produttori europei al fine di aumentare la loro capacità di risposta necessaria per far fronte alle crescenti esigenze dei consumatori in termini di qualità e igiene alimentare e di conoscenza sulla provenienza e sul periodo corretto per il consumo dei prodotti freschi, favorendo in tal modo la diversità dei prodotti e dell'alimentazione e la conoscenza di nuovi prodotti o di nuove forme di presentazione o di utilizzo dei prodotti tradizionali;

19.  auspica pertanto l'ampliamento della portata dei programmi mirati, sia in termini di mercati che di prodotti bersaglio, e che gli strumenti di promozione associati si concentrino su caratteristiche che ne evidenzino le modalità di produzione e ne valorizzino sempre il modello produttivo europeo e, più nello specifico, i sistemi europei di qualità; è opportuno inoltre favorire programmi multinazionali che comprendano diversi prodotti poiché sono questi ad evidenziare una vera dimensione europea del programma e a richiedere, d'altra parte, più specificamente il sostegno europeo. A questo proposito dovrà essere riconosciuta priorità ai paesi che attuano programmi di produzione tenendo conto delle condizioni e del potenziale di mercato e che permettono, allo stesso tempo, che la Commissione adegui la misura di sostegno all'area interessata;

20.  esorta a rendere le misure di informazione e di promozione più interessanti per le organizzazioni professionali a partire da una maggiore cooperazione tra le attività nazionali e settoriali in corso e da un migliore coordinamento con le attività politiche, in particolare con gli accordi di libero scambio;

21.  ritiene necessario introdurre una maggiore flessibilità nei programmi che permetta l'adeguamento alle oscillazioni del mercato durante la fase di esecuzione e che dovrà pertanto essere ridotto anche il grado di dettaglio richiesto nella presentazione dei programmi;

22.  richiede una migliore valutazione dei programmi mediante un sistema rigoroso di valutazione basato su indicatori concreti, come la crescita del mercato e la creazione di occupazione; è dell'opinione che la durata della procedura di selezione debba essere ridotta e che debba essere presa in considerazione la possibilità di anticipare i pagamenti alle organizzazioni;

23.  ringrazia la Commissione per gli ottimi risultati conseguiti con l'attuale politica di informazione e di promozione dei prodotti agricoli ma auspica che la stessa sia resa migliore e più semplice, constatando che è particolarmente importante diminuire gli oneri amministrativi, in particolare mediante la riduzione del numero di relazioni richieste dalla Commissione; ritiene auspicabile che essa elabori un manuale semplice e completo che aiuti i potenziali beneficiari a conformarsi alle norme e alle procedure associate a tale politica;

24.  mette in guardia la Commissione europea quanto al fatto che, a livello di mercati esterni, la produzione di prodotti alimentari di qualità non è sufficiente a garantire una buona posizione di mercato e che, pertanto, è fondamentale investire in programmi di promozione; ritiene che tali programmi debbano essere preceduti da studi di mercato nei paesi terzi che possano essere cofinanziati e che sia inoltre opportuno prendere in considerazione la possibilità di sostenere progetti pilota in paesi terzi considerati potenziali nuovi mercati;

25.  invita a favorire lo sviluppo di associazioni e imprese europee e a incentivarne la partecipazione ai forum mondiali, puntando sulla qualità, privilegiando la specializzazione e la diversità; ciò richiederà sostegno agli agricoltori e alle cooperative per consentire loro di mettere in atto le proprie strategie e la propria capacità di esportazione, includendo l'assistenza tecnica ai produttori;

26.  auspica la possibilità di promuovere l'origine dei prodotti non interessati dalle denominazioni di qualità, sottolineandone le caratteristiche e le qualità;

27.  sostiene che la politica dell’UE di informazione e di promozione dei prodotti europei debba essere dotata di un sistema di etichettatura proprio che consenta di distinguere i prodotti all'interno e al di fuori dell'UE;

28.  invita la Commissione a sensibilizzare maggiormente i consumatori verso il fatto che le norme agricole europee sono le più esigenti al mondo in termini di qualità, sicurezza, benessere degli animali, sostenibilità ambientale, ecc. e che ciò si ripercuote sul prezzo finale del prodotto; ritiene che i consumatori debbano essere informati, in maniera trasparente, sulle modalità per riconoscere i prodotti europei e le relative caratteristiche al fine di scongiurare il rischio di acquistare prodotti contraffatti e permettere loro di decidere in maniera informata che cosa acquistare;

Origine e qualità

29.  ritiene che i prodotti di qualità siano quelli legati a metodi di produzione, origini geografiche, tradizioni e contesti culturali specifici e constata che i sistemi per proteggere questi prodotti esistono già nella forma di denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), etichettatura biologica e specialità tradizionale garantita (STG); auspica che sia creato un nuovo sistema di «agricoltura locale e vendita diretta», per i prodotti di qualità locali, destinati al consumo nella regione in cui vengono prodotti;

30.  reputa che l'indicazione dell'origine europea debba prevalere come principale identità di tutte le attività di promozione e informazione, sia sul mercato interno, sia in paesi terzi e che l'indicazione supplementare di origine nazionale in paesi terzi potrà essere considerata nei casi in cui la sua identità sia forte e contribuisca a evidenziare la diversità dell'offerta di prodotti alimentari;

31.  sottolinea che, per quanto riguarda i marchi privati, è imprescindibile cercare un equilibrio tra promozione generica e di marchio che contribuisca a una maggiore efficacia delle campagne promozionali in paesi terzi; sostiene l'approccio della Commissione secondo il quale i marchi apportano un effetto leva a questo tipo di attività, laddove il logico complemento a una promozione generica è un vincolo con gli attori economici attraverso la promozione di prodotti e marchi al fine di raggiungere un maggiore impatto sugli importatori e, di conseguenza, sui consumatori; ritiene, d'altro canto, che l'inclusione dei marchi privati nelle attività di promozione apporterà maggior interesse da parte delle imprese a partecipare, senza mai dimenticare che queste sono coloro che, del resto, cofinanziano suddette azioni;

32.  sottolinea che, nella misura in cui gli agricoltori siano organizzati, i regimi di qualità permettono loro di applicare misure per la gestione dell'offerta e la stabilizzazione dei prezzi, aumentando così le loro possibilità di vivere decentemente grazie alla pratica agricola, e che detti regimi li pongono nelle condizioni migliori per aumentare il «valore aggiunto europeo», in linea con le priorità della Commissione;

33.  ritiene necessario garantire una protezione più efficace per i prodotti soggetti a norme di qualità, nei confronti dei partner commerciali dell'UE; chiede l'inclusione a pieno titolo delle indicazioni geografiche e una loro più ampia protezione nell'ambito degli accordi commerciali bilaterali e interregionali e a livello dell'Organizzazione mondiale del commercio;

34.  sottolinea la necessità di modificare le disposizioni quadro in materia di finanziamento per la promozione dei prodotti soggetti a norme di qualità, allo scopo di aumentare la partecipazione finanziaria dell'UE;

35.  rileva che l'entrata in vigore di informazioni approvate sul nesso fra sostanze specifiche presenti negli alimenti e una salute migliore contribuirà alla trasparenza della promozione di prodotti per motivi sanitari;

36.  si compiace per l'aumento della domanda di prodotti biologici e chiede di incentivare più attivamente la loro produzione e promozione;

37.  sottolinea la necessità di promuovere i prodotti locali provenienti dalle zone montane e insulari e di incrementare i finanziamenti dell'UE a tal fine;

38.  invita la Commissione a porre, nelle sue attività di promozione esterna, un'enfasi maggiore sull'impegno dell'agricoltura europea nei confronti di metodi agricoli, varietà e qualità più sostenibili, e sull’aumento dei costi che ciò comporta, e a sviluppare e rafforzare la consapevolezza dei regimi promozionali e dei loghi dell'UE;

39.  sostiene lo sviluppo di assistenza tecnica da fornire in particolare alle piccole e medie imprese per aiutarle a sviluppare proprie strategie di marketing e per analizzare il loro target di mercato;

40.  propone la creazione di una piattaforma Internet per lo scambio di potenziali progetti e migliori pratiche come strumento per sostenere lo sviluppo di campagne promozionali in un'ottica europea;

41.  sottolinea che la riforma della politica agricola comune è volta al miglioramento dell'organizzazione della produzione, della sostenibilità e della qualità dei prodotti agricoli; reputa che la politica di promozione dell’UE debba consentire di sfruttare pienamente le potenzialità del settore alimentare per intensificare la crescita e l'occupazione nell'economia europea;

42.  esorta la Commissione a identificare, all'occorrenza, modalità di gestione differenti per il mercato interno e per quelli esterni, come pure per i programmi multinazionali o i programmi di crisi nelle sue proposte legislative future riguardanti la promozione dei sapori dell'Europa;

43.  ritiene che sia necessario elaborare una strategia europea di informazione e promozione più orientata ai mercati e in grado di identificare con maggior precisione i prodotti o i messaggi da valorizzare, che tenga conto dei negoziati relativi ad accordi di libero scambio e dei mercati più promettenti e consenta così di evitare la dispersione dei finanziamenti;

Programmi Frutta nelle scuole e Latte nelle scuole

44.  accoglie con favore la proposta della Commissione di aumentare i tassi di cofinanziamento dell'UE al programma Frutta nelle scuole, sullo sfondo della perdurante crisi economica;

45.  chiede alla Commissione di adottare misure volte ad incoraggiare tutti gli Stati membri a porre maggiormente l'accento sul carattere educativo dei programmi nazionali Frutta nelle scuole e Latte nelle scuole e di integrarli completamente nel secondo pilastro degli aiuti agricoli;

Azioni per campagne di informazione su vini di qualità

46.  esorta la Commissione europea a valutare l'avvio sul mercato dell'Unione di campagne di informazione relative a un consumo responsabile dei vini di qualità europei rivolte alla popolazione adulta; osserva che tali campagne debbano evidenziare, oltre a un moderato consumo di questi vini, le radici culturali, le proprietà qualitative e le caratteristiche specifiche delle produzioni vinicole europee;

o
o   o

47.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 308 E del 20.10.2011, pag. 22.
(2) GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1.
(3) GU L 147 del 6.6.2008, pag. 3.
(4) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(5) http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/promotion/fulltext_en.pdf.
(6) GU C 43 del 15.2.2012, pag. 59.


Applicazione della direttiva relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale
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Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sulla relazione sull'applicazione e sugli effetti della direttiva relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale (2001/84/CE) (2012/2038(INI))
P7_TA(2012)0421A7-0326/2012

Il Parlamento europeo,

–  vista la direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale (nel prosieguo «la direttiva»)(1),

–  vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo dal titolo: Relazione sull'applicazione e sugli effetti della direttiva relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale (2001/84/CE) (COM(2011)0878),

–  visto l'articolo 48 del proprio regolamento,

–  visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0326/2012),

A.  considerando che il diritto sulle successive vendite di opere d’arte (detto anche «diritto di seguito») è un diritto d'autore sancito dall'articolo 14 ter della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche;

B.  considerando che la direttiva ha favorito l'armonizzazione delle condizioni essenziali ai fini dell'applicazione del diritto sulle successive vendite, in modo da rimuovere i potenziali ostacoli alla realizzazione del mercato interno;

C.  considerando che l'adozione della direttiva è stata importante per gli artisti, non solo in relazione alle loro iniziative volte a ottenere un riconoscimento e un trattamento equo come creatori di opere d'arte, ma anche per quanto riguarda il loro contributo in termini di valori culturali; che persistono tuttavia delle preoccupazioni quanto ai suoi effetti sui mercati dell'arte europei, in particolare per le case d'aste e i commercianti specializzati e di piccole dimensioni, presenti in gran numero nell'UE;

D.  considerando che alla piena attuazione della direttiva in tutti gli Stati membri si è giunti solo il 1° gennaio 2012;

E.  considerando che negli ultimi anni è notevolmente diminuita la quota del mercato globale delle opere di artisti viventi detenuta dall'UE;

F.  considerando che la creazione artistica contribuisce al costante sviluppo della vita culturale e del patrimonio culturale dell'Unione;

G.  considerando che il mercato dell'arte e dell'antiquariato contribuisce in misura significativa all'economia globale, anche in virtù delle aziende che sostiene, in particolare nei settori creativi;

H.  considerando che la direttiva impone ai commercianti un onere amministrativo e crea uno svantaggio commerciale per i commercianti dell'UE rispetto a quelli di paesi terzi;

Tendenze del mercato dell'arte europeo e mondiale

1.  nota che il mercato dell'arte ha conosciuto un'annata record nel 2011 e che il prodotto complessivo delle vendite annuali ha raggiunto gli 11,57 miliardi di dollari statunitensi, con un aumento di oltre 2 miliardi rispetto al 2010(2); sottolinea che il mercato dell'arte e dell'antiquariato contribuisce in misura significativa all'economia globale, anche in virtù delle aziende che sostiene, in particolare nei settori creativi;

2.  ricorda che nel 2011 il mercato europeo dell'arte ha conosciuto una forte crescita: il Regno Unito ha mantenuto una quota del 19,4 % del mercato mondiale, con un aumento del 24 % del volume delle vendite; la quota di mercato della Francia è stata del 4,5 %, con un volume di affari cresciuto del 9 %; la Germania, con una quota di mercato dell'1,8%, ha conosciuto un incremento delle vendite pari al 23%(3);

3.  osserva che la Cina si è aggiudicata il 41,4 % del mercato mondiale nel 2011, scavalcando gli Stati Uniti, che hanno perduto il 3 % come fatturato e il 6 % come quota di mercato, passando dal 29,5 % nel 2010 al 23,5 % nel 2011(4);

4.  sottolinea l'impressionante ascesa della Cina; osserva tuttavia che attualmente il mercato cinese dell'arte è circoscritto agli artisti di quel paese;

5.  osserva che la tendenza generale a uno spostamento del centro di gravità del mercato dell'arte verso i paesi emergenti è connessa alla globalizzazione, alla crescita dell'Asia e all'emergere di nuovi collezionisti in tali paesi;

6.  nota con soddisfazione che alcuni paesi terzi prevedono di introdurre nella legislazione nazionale il diritto sulle successive vendite (o «diritto di seguito»); osserva in particolare che negli Stati Uniti è stata depositata il 12 dicembre 2011 una proposta di legge che mira a imporre un diritto del 7% sulle successive vendite di opere d'arte contemporanea; rileva che in Cina l'attuale progetto di legge sul diritto d’autore prevede anche l’introduzione di un diritto sulle successive vendite (articolo 11, par.13);

Applicazione della direttiva

7.  ricorda che gli importi dei diritti di riproduzione e di rappresentazione non sono molto rilevanti nel caso delle arti grafiche e plastiche, per le quali le entrate provengono dalla vendita o dalla rivendita delle opere;

8.  insiste sul fatto che il diritto sulle successive vendite garantisce una continuità di remunerazione per gli artisti, che molto spesso cedono le proprie opere a basso prezzo all'inizio della carriera;

9.  osserva che dalla relazione della Commissione sull'applicazione e sugli effetti della direttiva e dalle statistiche del settore non risulta che il diritto sulle successive vendite abbia avuto un’incidenza negativa sul mercato dell'arte in Europa;

10.  chiede alla Commissione di avviare una valutazione d'impatto sul funzionamento del mercato dell'arte in generale, comprese le difficoltà amministrative che incontrano le case d'aste e i commercianti specializzati e di piccole dimensioni;

11.  nota che varie disposizioni della direttiva assicurano un'applicazione equilibrata del diritto sulle successive vendite, tenendo conto degli interessi di tutte le parti in causa, e cita in particolare al riguardo la progressiva riduzione delle percentuali applicabili, il massimale del diritto fissato a 12.500 euro, l'esclusione delle piccole vendite e l'esenzione dal pagamento del diritto per il primo acquirente; sottolinea però che la direttiva impone un onere amministrativo ai commercianti;

12.  osserva che il diritto dell'autore vivente di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale può essere uno strumento utile per evitare discriminazioni a danno degli artisti;

Conclusioni

13.  ricorda che il mercato dell'arte è stato valutato in 10 miliardi di dollari statunitensi nel 2010 e in quasi 12 miliardi nel 2012, e che il diritto sulle successive vendite rappresenta solo lo 0,03% di tali somme; reputa che si tratti di un mercato importante, da cui gli artisti e i loro eredi dovrebbero ricavare una remunerazione equa;

14.  constata che dagli studi e dalle statistiche sul mercato dell'arte non risulta che il diritto sulle successive vendite abbia un impatto negativo sulla localizzazione del mercato dell'arte e sulle sue cifre d'affari;

15.  ricorda che alla piena attuazione della direttiva in tutti gli Stati membri si è giunti solo il 1° gennaio 2012, sebbene il diritto sulle successive vendite sia già riconosciuto in numerosi Stati membri da diversi decenni;

16.  mette in risalto l'importanza di fornire un sostegno proattivo agli artisti locali, tra cui quelli più giovani;

17.  ritiene che sia prematuro procedere a una nuova analisi della direttiva nel 2014, come intende fare la Commissione, e propone che ciò avvenga nel 2015 (cioè quattro anni dopo la valutazione del dicembre 2011);

18.  invita la Commissione a riesaminare, nella sua prossima relazione di valutazione, la pertinenza delle percentuali applicabili, le soglie d'applicazione e la pertinenza delle categorie di beneficiari indicate nella direttiva;

19.  invita la Commissione a collaborare strettamente con le parti interessate al fine di rafforzare la posizione del mercato dell'arte europeo e di porre rimedio a problemi quali l'«effetto a cascata» e le difficoltà amministrative incontrate da case d’asta e commercianti specializzati e di piccole dimensioni;

20.  plaude alle iniziative assunte da paesi terzi per introdurre il diritto sulle successive vendite ed esorta la Commissione a continuare ad adoperarsi nelle sedi multilaterali per rafforzare la posizione mondiale del mercato dell'arte europeo;

o
o   o

21.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 272 del 13.10.2001, pag. 32.
(2) Artprice, Tendenze del mercato dell'arte 2011, http://imgpublic.artprice.com/pdf/trends2011_it.pdf
(3) Ibidem
(4) Ibidem


Modifica dell'articolo 70 del regolamento del Parlamento sui negoziati interistituzionali nel quadro delle procedure legislative
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Decisione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sulla modifica dell'articolo 70 del regolamento del Parlamento concernente i negoziati interistituzionali nel quadro delle procedure legislative (2011/2298(REG))
P7_TA(2012)0422A7-0281/2012

Il Parlamento europeo,

–  vista la lettera del suo Presidente del 18 aprile 2011,

–  visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0281/2012),

1.  decide di apportare al suo regolamento la modifica in appresso;

2.  ricorda che tale modifica entrerà in vigore il primo giorno della prossima tornata;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Testo in vigore   Emendamento
Emendamento 1
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 1
1.  I negoziati con le altre istituzioni al fine di pervenire ad un accordo nel corso di una procedura legislativa sono condotti sulla base del Codice di condotta per la negoziazione nel contesto della procedura legislativa ordinaria.
1.  I negoziati con le altre istituzioni al fine di pervenire ad un accordo nel corso di una procedura legislativa sono condotti sulla base del Codice di condotta stabilito dalla Conferenza dei presidenti.
Emendamento 13
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 2
2.   Prima dell'avvio di detti negoziati la commissione competente dovrebbe, in linea di principio, prendere una decisione a maggioranza dei suoi membri e adottare un mandato, orientamenti o priorità.
2.  Detti negoziati non sono avviati prima che la commissione competente abbia adottato, caso per caso per ciascuna procedura legislativa interessata e a maggioranza dei suoi membri, una decisione sull'avvio dei negoziati. Tale decisione stabilisce il mandato e la composizione della squadra negoziale. Dette decisioni sono notificate al Presidente, che tiene regolarmente informata la Conferenza dei presidenti.
Emendamento 3
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
Il mandato è costituito da una relazione approvata in commissione e quindi sottoposta all'esame in Aula. In via eccezionale, qualora la commissione competente ritenga debitamente giustificato avviare negoziati anteriormente all'approvazione di una relazione in commissione, il mandato può essere costituito da una serie di emendamenti o da un insieme di obiettivi, priorità o orientamenti chiaramente definiti.

Emendamento 4
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. La squadra negoziale è guidata dal relatore e presieduta dal presidente della commissione competente o da un vicepresidente designato dal presidente. Essa comprende almeno i relatori ombra di ogni gruppo politico.

Emendamenti 5 e 18
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter. Tutti i documenti che si prevede di discutere in una riunione con il Consiglio e con la Commissione («trilogo») assumono la forma di documenti che indicano le rispettive posizioni delle istituzioni interessate come pure le soluzioni di compromesso possibili e sono trasmessi alla squadra negoziale almeno 48 ore, o in caso di urgenza almeno 24 ore, prima del trilogo in questione.

Dopo ogni trilogo, la squadra negoziale riferisce alla commissione competente in occasione della riunione successiva di quest'ultima. I documenti che riflettono l'esito del trilogo più recente sono messi a disposizione della commissione.

Qualora non risulti possibile convocare in tempo utile una riunione della commissione, la squadra negoziale riferisce al presidente, ai relatori ombra e ai coordinatori della commissione, a seconda del caso.

La commissione competente può aggiornare il mandato alla luce dell'andamento dei negoziati.

Emendamento 6
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 3
3.  Se i negoziati sfociano in un compromesso con il Consiglio dopo l'approvazione della relazione da parte della commissione, quest'ultima è in ogni caso nuovamente consultata prima della votazione in Aula.
3.  Se i negoziati sfociano in un compromesso, la commissione competente è informata senza indugio. Il testo concordato è sottoposto all'esame della commissione competente. Se approvato mediante votazione in commissione, il testo concordato è sottoposto all'esame in Aula nella forma appropriata, inclusi gli emendamenti di compromesso. Il testo concordato può essere presentato sotto forma di testo consolidato purché metta chiaramente in evidenza le modifiche alla proposta di atto legislativo in esame.
Emendamento 7
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Se la procedura prevede commissioni associate o riunioni congiunte delle commissioni, alla decisione sull'avvio di negoziati e allo svolgimento dei negoziati si applicano gli articoli 50 e 51.

In caso di disaccordo tra le commissioni interessate, le modalità per l'avvio dei negoziati e lo svolgimento di tali negoziati sono definite dal presidente della Conferenza dei presidenti di commissione conformemente ai principi enunciati nei suddetti articoli.

Emendamento 8
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 bis (nuovo) – titolo
Articolo 70 bis

Approvazione di una decisione in merito all'avvio di negoziati interistituzionali prima dell'approvazione di una relazione in commissione

Emendamento 9
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 bis (nuovo) – paragrafo 1
1.  Ogni decisione di una commissione relativa all'avvio di negoziati prima dell'approvazione di una relazione in commissione è tradotta in tutte le lingue ufficiali, trasmessa a tutti i deputati al Parlamento e sottoposta alla Conferenza dei presidenti.
Su richiesta di un gruppo politico, la Conferenza dei presidenti può decidere di iscrivere il punto per esame, con discussione e votazione, nel progetto di ordine del giorno della tornata successiva alla trasmissione, nel qual caso il Presidente fissa un termine per la presentazione di emendamenti.

In mancanza di una decisione della Conferenza dei presidenti di iscrivere il punto nel progetto di ordine del giorno della tornata in questione, la decisione in merito all'avvio dei negoziati è annunciata dal Presidente all'apertura di tale tornata.

Emendamento 16
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 70 bis (nuovo) – paragrafo 2
2.  Il punto è iscritto per esame, con discussione e votazione, nel progetto di ordine del giorno della tornata successiva all'annuncio e il Presidente fissa un termine per la presentazione di emendamenti se un gruppo politico o almeno 40 deputati lo richiedano nelle 48 ore successive all'annuncio.
In caso contrario, la decisione sull'avvio dei negoziati si considera approvata.


Modifica dell'articolo 181 del regolamento del Parlamento concernente il resoconto integrale e dell'articolo 182 concernente la registrazione audiovisiva delle discussioni
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Decisione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sulla modifica dell'articolo 181 del regolamento del Parlamento europeo concernente il resoconto integrale e dell'articolo 182 concernente la registrazione audiovisiva delle discussioni (2012/2080(REG))
P7_TA(2012)0423A7-0336/2012

Il Parlamento europeo,

–  vista la lettera del suo Presidente del 13 gennaio 2012,

–  viste la sua risoluzione del 26 ottobre 2011 sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012 quale modificato dal Consiglio, tutte le sezioni, e le lettere rettificative nn. 1/2012 e 2/2012 al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012(1),

–  visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0336/2012),

A.  considerando che i risparmi di bilancio realizzati nel settore dell'interpretazione e della traduzione non devono compromettere il principio del multilinguismo, ma sono possibili grazie all'innovazione e a nuovi metodi di lavoro(2),

1.  decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2.  ricorda che tali modifiche entreranno in vigore il primo giorno della prossima tornata;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Testo in vigore   Emendamento
Emendamento 1
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 181 – paragrafo 1
1.  Per ogni seduta è redatto, in tutte le lingue ufficiali, un resoconto integrale delle discussioni.
1.  Per ogni seduta è redatto un resoconto integrale delle discussioni nella forma di un documento multilingue in cui tutti i contributi orali figurano in lingua originale.
Emendamento 2
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 181 – paragrafo 2
2.  Gli oratori sono tenuti a restituire le correzioni al testo integrale dei loro discorsi al segretariato entro una settimana.
2.  Gli oratori possono apportare correzioni al testo integrale dei loro contributi orali entro cinque giorni lavorativi. Le correzioni sono trasmesse al segretariato entro tale termine.
Emendamento 3
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 181 – paragrafo 3
3.  Il resoconto integrale è pubblicato come allegato alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3.  Il resoconto integrale multilingue è pubblicato come allegato alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e conservato negli archivi del Parlamento.
Emendamento 4
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 181 – paragrafo 4
4.  I deputati possono richiedere con breve preavviso la traduzione di estratti del resoconto integrale.
4.  Su richiesta di un deputato può essere effettuata la traduzione di un estratto del resoconto integrale in una qualsiasi lingua ufficiale. Se necessario, la traduzione è fornita in tempi brevi.
Emendamento 5
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 181 – comma -1 (nuovo)
Le discussioni del Parlamento nelle lingue in cui si svolgono, come anche le registrazioni audiovisive multilingue provenienti da tutte le cabine di interpretazione attive sono trasmesse in tempo reale sul sito internet del Parlamento.

Emendamento 6
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 182
Dopo ogni seduta è prodotta e resa immediatamente accessibile sul sito internet del Parlamento una registrazione audiovisiva delle discussioni, comprendente le audioregistrazioni provenienti da tutte le cabine di interpretazione.

Dopo ogni seduta sono prodotte e rese immediatamente accessibili sul sito internet del Parlamento una registrazione audiovisiva indicizzata delle discussioni nelle lingue in cui si svolgono, come anche le audioregistrazioni multilingue provenienti da tutte le cabine di interpretazione attive. Le registrazioni rimangono accessibili durante tutta la legislatura in corso e quella successiva, dopo di che sono conservate negli archivi del Parlamento. La registrazione audiovisiva è collegata al resoconto integrale multilingue delle discussioni non appena è reso disponibile.

(1) Testi approvati, P7_TA(2011)0461.
(2) Cfr. la soprammenzionata risoluzione del 26 ottobre 2011, paragrafo 77.


Mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli - omologazione e vigilanza ***I
PDF 240kWORD 49k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e alla vigilanza del mercato (COM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD))
P7_TA(2012)0424A7-0445/2011

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0542),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0317/2010),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 gennaio 2011(1),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 28 settembre 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0445/2011),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 novembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli

P7_TC1-COD(2010)0271


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 168/2013)

(1) GU C 84 del 17.3.2011, pag.30.


Omologazione di veicoli agricoli o forestali ***I
PDF 187kWORD 44k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione di veicoli agricoli o forestali (COM(2010)0395 – C7-0204/2010 – 2010/0212(COD))
P7_TA(2012)0425A7-0446/2011

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0395),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0204/2010),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 9 dicembre 2010(1),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 28 settembre 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0446/2011),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 novembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali

P7_TC1-COD(2010)0212


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 167/2013)

(1) GU C 54 del 19.2.2011, pag. 42.


Pagamenti tramite carte, Internet e telefono mobile
PDF 162kWORD 84k
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sul Libro verde «Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile» (2012/2040(INI))
P7_TA(2012)0426A7-0304/2012

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 26 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il Libro verde della Commissione dell'11 gennaio 2012 dal titolo «Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile» (COM(2011)0941 (nel seguito «il Libro verde»),

–  vista la comunicazione della Commissione dell'11 gennaio 2012 dal titolo «Un quadro coerente per rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale del commercio elettronico e dei servizi on-line» (COM(2011)0942),

–  vista la consultazione pubblica organizzata dalla Commissione sul Libro verde dall'11 gennaio 2012 all'11 aprile 2012,

–  vista la conferenza sui pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile organizzata dalla Commissione in data 4 maggio 2012,

–  visto il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009(1),

–  visto il documento informativo del marzo 2012 sull'applicazione delle norme sulla concorrenza nel settore dei pagamenti, stilato dal sottogruppo per il settore bancario e i pagamenti della Rete europea della concorrenza (Information on competition enforcement in the Payments Sector. ECN Subgroup, Banking and Payments)(2),

–  viste le raccomandazioni della Banca centrale europea per la sicurezza dei pagamenti in internet dell'aprile 2012(3),

–  vista la risposta del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) dell'11 aprile 2012 alla consultazione pubblica della Commissione sul Libro verde «Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile»(4),

–  visto il documento di lavoro del Comitato economico e sociale europeo del 22 maggio 2012 in merito al Libro verde (INT/634),

–  vista la decisione della Commissione del 24 luglio 2002 relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Causa Comp/29.373 - Visa International)(5),

–  vista la decisione della Commissione del 19 dicembre 2007 relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Causa COMP/34.579 ‐ MasterCard, Causa COMP/36.518 ‐ EuroCommerce, Causa COMP/38.580 ‐ Commercial Cards)(6),

–  vista la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 24 maggio 2012 nella causa Master Card e a. / Commissione(7),

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0304/2012),

A.  considerando che il mercato europeo dei pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile risulta al momento ancora frammentato al di là delle frontiere nazionali e che soltanto pochi grandi operatori riescono a farsi accettare dai commercianti e a operare su base transfrontaliera;

B.  considerando che la posizione dominante di due prestatori non europei di servizi di pagamento tramite carta può portare a commissioni eccessive e ingiustificate sia per i consumatori che per i commercianti, in cui le rispettive banche (le cosiddette banche di emissione e di affiliazione) approfittano della situazione, come dichiarato dalla Commissione nel Libro verde;

C.  considerando che l'evoluzione e l'utilizzo più diffuso dei pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile contribuisce altresì ad accrescere le dimensioni e la diversità del commercio elettronico in Europa;

D.  considerando che la quota e la varietà dei pagamenti tramite internet e telefono mobile hanno registrato un costante incremento in Europa e su scala mondiale;

E.  considerando che, in seguito al progresso tecnico, i sistemi di pagamento tramite carta potrebbero essere gradualmente sostituiti da altri mezzi di pagamento elettronico o tramite telefono mobile;

F.  considerando che il Libro verde non tratta dei costi e delle conseguenze sociali dei pagamenti in contanti o tramite assegno paragonati ai pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile e impedisce così un'analisi comparativa dei costi economici e sociali e delle conseguenze sociali dei pagamenti in contanti o tramite assegno;

G.  considerando che il modello commerciale attuale dei pagamenti tramite carta consente livelli eccessivi di commissioni interbancarie multilaterali (MIF) che sembrano talvolta eccedere il costo effettivo di finanziamento del sistema e che costituiscono uno dei principali fattori che ostacolano la concorrenza nel mercato dei pagamenti;

H.  considerando che l'acquisizione transfrontaliera rappresenta un'opzione disponibile unicamente per un numero di operatori limitato; considerando che tale dispositivo potrebbe ampliare le scelte effettuabili dai commercianti e, conseguentemente, aumentare la concorrenza riducendo i costi per i consumatori;

I.  considerando che le sovrattasse per l'utilizzo di pagamenti tramite carte non sono consentite in alcuni Stati membri, mentre trovano impiego diffuso in altri, e che il loro eccessivo livello va a scapito dei consumatori in quanto spesso i prestatori di servizi di pagamento non forniscono metodi di pagamento alternativi a quelli con sovrattasse;

J.  considerando che il quadro di riferimento dell'Area unica dei pagamenti in euro (AUPE) per le carte stabilisce che i consumatori debbono essere in grado «di utilizzare carte per uso generale per effettuare pagamenti e ritirare contante in euro in tutta la zona AUPE con facilità e comodità come nel proprio paese. Non vi dovrebbe essere alcuna differenza se utilizzano la o le loro carte nel paese di residenza o altrove all'interno della zona AUPE. Non dovrebbe esistere più alcun sistema di carte per uso generale concepito esclusivamente per l'utilizzo in un unico paese o per l'utilizzo transfrontaliero all'interno della zona AUPE»;

K.  considerando che il buon esito della migrazione AUPE dovrebbe dare impulso allo sviluppo di mezzi di pagamento paneuropei innovativi;

I diversi metodi di pagamento

1.  plaude al fatto che la Commissione abbia presentato il Libro verde, ritiene che le considerazioni e le questioni ivi contenute siano di particolare rilievo e condivide pienamente gli obiettivi elencati volti a raggiungere maggiore concorrenza, maggiore scelta, maggiore innovazione nonché maggiore sicurezza nei pagamenti e fiducia da parte dei consumatori;

2.  concorda con la Commissione sulla necessità di distinguere fra tre diversi mercati di prodotti nell'ambito dei sistemi di pagamento con carta quadripartita: innanzitutto, un mercato nel quale i diversi sistemi di pagamento con carta sono in concorrenza per avere gli istituti finanziari come loro clienti emittenti o affilianti; in seguito, un primo mercato «a valle», nel quale le banche emittenti si fanno concorrenza per attirare i titolari di carte bancarie (il «mercato dell'emissione»); infine, un secondo mercato «a valle», nel quale le banche di affiliazione si fanno concorrenza per attrarre gli esercenti (il «mercato dell'affiliazione»); ritiene che la libera concorrenza dovrebbe essere rafforzata in ognuno di questi mercati;

3.  rileva l'importanza dell'autoregolamentazione basata sul mercato in cooperazione tra tutte le parti interessate, ma riconosce che l'autoregolamentazione può non raggiungere i risultati desiderati in tempi ragionevoli a causa di interessi contrastanti; si attende che la Commissione presenti le necessarie proposte legislative al fine di contribuire a garantire una reale AUPE per i pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile, e a tale riguardo sottolinea l'importanza della prossima revisione della direttiva sui servizi di pagamento;

4.  evidenzia la necessità di una visione chiara e globale di un'AUPE per i pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile e della definizione degli orientamenti e delle scadenze necessari per garantire l'obiettivo fondamentale dell'eliminazione di qualsiasi differenza tra i pagamenti transfrontalieri e quelli nazionali;

5.  sottolinea la necessità di compiere progressi verso un sistema di compensazione e di regolamento in tempo reale, che tecnicamente è già fattibile e utilizzato per alcuni tipi di pagamento, e fa presente che il passaggio a un'economia in tempo reale dovrebbe essere un obiettivo importante in tutta l'AUPE e che un sistema interbancario in tempo reale avanzato necessiterebbe di copertura in tutta quest'area;

6.  è pertanto dell'avviso che tutti i sistemi di pagamento nazionali tramite carte, telefono mobile e internet debbano unirsi o trasformarsi in un sistema paneuropeo conforme all'AUPE, in modo tale che tutti i pagamenti tramite carta, telefono mobile e internet siano accettati ovunque nell'AUPE, e auspica che la Commissione proponga un periodo necessario per questa transizione;

7.  rileva che tutti i terminali dovrebbero essere in grado di accettare tutte le carte e soddisfare i requisiti di interoperabilità, per cui qualsiasi ostacolo tecnico derivante da differenze nei requisiti di funzionamento e certificazione dei terminali dovrebbe essere eliminato poiché l'impiego di standard e regole comuni nonché di software standardizzato nei terminali aumenterebbe la concorrenza;

8.  ritiene insufficiente un approccio basato sull'autoregolamentazione per il mercato europeo integrato dei pagamenti; invita la Commissione a intervenire con misure legislative per garantire la sicurezza dei pagamenti, la concorrenza leale, l'inclusione finanziaria, la protezione dei dati personali e la trasparenza per i consumatori;

9.  chiede alla Commissione di riformare la governance dell'AUPE per garantire che il processo decisionale sia democratico, trasparente e al servizio dell'interesse generale; osserva che, a tal fine, è necessario che la Commissione e la Banca centrale europea (BCE) svolgano un ruolo più attivo e di guida nella governance dell'AUPE e che tutte le parti interessate siano rappresentate in maniera equilibrata in tutti gli organi decisionali e di attuazione dell'AUPE, garantendo un adeguato coinvolgimento degli utenti finali;

10.  esprime preoccupazione per un'eventuale eccessiva rigidità della regolamentazione dei mercati dei pagamenti tramite internet e telefono mobile nella fase attuale, dal momento che tali metodi di pagamento sono ancora in corso di sviluppo; ritiene che qualsiasi iniziativa di regolamentazione in questo settore rischi di porre un'enfasi eccessiva su strumenti di pagamento già esistenti e possa quindi scoraggiare l'innovazione e distorcere il mercato prima ancora che esso si sia sviluppato; invita la Commissione ad adottare un approccio idoneo ad eventuali futuri metodi di pagamento tramite internet o telefono mobile in una futura proposta, garantendo un elevato livello di protezione dei consumatori, soprattutto di quelli vulnerabili;

11.  sottolinea che, mentre i pagamenti elettronici stanno diventando uno strumento sempre più importante in Europa e nel mondo, permangono – per quanto riguarda tali forme di pagamento – seri ostacoli alla realizzazione di un mercato unico digitale europeo che sia pienamente ed efficacemente integrato, competitivo, innovativo, sicuro, trasparente e vantaggioso per i consumatori;

12.  osserva che nell'attuale crisi è essenziale agire per incoraggiare la crescita economica e l'occupazione e dare nuovo stimolo ai consumi; rileva che, se il mercato digitale offre una grande opportunità per conseguire questi obiettivi, l'UE deve essere in grado, a tal fine, di creare un mercato interno digitale completo, e che è indispensabile da un lato smantellare le barriere esistenti e dall'altro aumentare la fiducia dei consumatori; ritiene in tale contesto che l'esistenza di un mercato unico europeo neutrale e sicuro per i pagamenti tramite carta, internet e telefono mobile, tale da facilitare la libera concorrenza e l'innovazione, sia essenziale per giungere a un vero mercato unico digitale e possa concorrere notevolmente ad accrescere la fiducia dei consumatori;

13.  osserva che lo sviluppo di sistemi di pagamento trasparenti, sicuri ed efficaci nel mercato digitale europeo è un requisito fondamentale per garantire una reale economia digitale e facilitare il commercio elettronico transfrontaliero;

14.  rileva che un quadro europeo sicuro, affidabile e trasparente per i pagamenti elettronici è essenziale per il lancio di un mercato unico digitale; sottolinea l'importanza di campagne d'informazione intese a sensibilizzare i consumatori in merito alle opzioni disponibili sul mercato e alle condizioni e ai requisiti per pagamenti elettronici sicuri, e ritiene che tali campagne debbano essere organizzate a livello dell'UE, anche al fine di superare i timori spesso infondati riguardo a tali forme di pagamento; ritiene, a questo riguardo, che la creazione di punti di contatto di agevole accesso per i consumatori farebbe crescere la fiducia nei pagamenti a distanza;

15.  sottolinea a questo proposito che devono essere prese misure per metter fine alle frequenti discriminazioni ai danni dei consumatori europei i cui pagamenti per operazioni online transfrontaliere non sono accettati in ragione della loro provenienza;

16.  si rammarica che, nella situazione attuale, la maggior parte dei costi di pagamento non sia trasparente e sottolinea che coloro che non utilizzano metodi di pagamento costosi ne coprono comunque i costi; rammenta che ciascun metodo di pagamento ha i suoi costi; chiede pertanto alla Commissione di prendere in esame, in futuro, anche il costo, le peculiarità e l'impatto sociale dei pagamenti in contanti e tramite assegno, per tutti gli operatori del mercato e i consumatori, rispetto ad altri metodi di pagamento; ricorda che tutti i cittadini europei dovrebbero avere accesso ai servizi bancari di base; sottolinea la necessità di adottare misure per giungere a norme tecniche comuni in considerazione dell'importanza, dell'efficacia e dell'adeguatezza degli standard attualmente vigenti in Europa;

Standardizzazione e interoperabilità

17.  ritiene che ulteriori lavori in vista di standard tecnici comuni, basati su un accesso aperto, potrebbero rafforzare la competitività dell'economia europea e il funzionamento del mercato interno, oltre che favorire l'interoperabilità e apportare benefici connessi alla sicurezza sotto forma di standard comuni di sicurezza, vantaggiosi tanto per i consumatori quanto per i commercianti;

18.  rileva che per i pagamenti tramite internet e telefono mobile la maggior parte degli standard dovrebbe essere la stessa dei pagamenti effettuati attualmente nell'AUPE, ma che sono necessari nuovi standard per la sicurezza e l'identificazione dei clienti, nonché per garantire l'esecuzione dei pagamenti interbancari online in tempo reale; sottolinea che definire nuovi standard non è sufficiente e che la loro applicazione coordinata è perlomeno altrettanto importante;

19.  sottolinea che la standardizzazione non dovrebbe gravare di barriere la concorrenza e l'innovazione, bensì abbattere gli ostacoli per garantire alla totalità delle parti condizioni eque; raccomanda quindi che gli standard siano aperti onde consentire innovazione e concorrenza sul mercato, poiché l'obbligo di applicare uno standard unico o chiuso limiterebbe lo sviluppo e l'innovazione del mercato, imporrebbe una restrizione sproporzionata e non favorirebbe un contesto di concorrenza equo; prende atto, tuttavia, dell'indagine in materia di antitrust avviata dalla Commissione relativamente al processo di standardizzazione dei pagamenti via internet («e-payments») intrapreso dal Consiglio europeo per i pagamenti (EPC);

20.  rileva che in sostanza tutte le operazioni di pagamento contengono lo stesso tipo di dati; sottolinea che la comunicazione dei dati dovrebbe essere sicura per qualsiasi trattamento automatico dei pagamenti in tempo reale da un punto terminale all'altro; riconosce i vantaggi derivanti dall'utilizzo dello stesso formato di messaggio da parte di tutti i sistemi e ricorda che la soluzione più ovvia è quella utilizzata nei bonifici e negli addebiti diretti, come definito nell'allegato al regolamento sull'area unica dei pagamenti in euro – AUPE (ossia lo standard ISO 20022 XML); raccomanda di utilizzare in tutte le comunicazioni di dati relativi alle operazioni dal terminale al cliente lo stesso formato di messaggio riportante tutte le informazioni pertinenti;

21.  sottolinea che, data la fase di rapida crescita, ma tuttora immatura, dello sviluppo del mercato dei pagamenti elettronici e tramite telefono mobile, l'imposizione di standard obbligatori in questi settori fondamentali per il rafforzamento del mercato unico digitale in Europa comporterebbe il rischio di effetti negativi per l'innovazione, la concorrenza e la crescita del mercato stesso;

22.  fa presente che, secondo la sintesi delle osservazioni raccolte dalla Commissione nel corso della consultazione pubblica sul Libro verde, l'applicazione degli standard messi a punto rappresenta spesso una sfida considerevole; invita la Commissione a esaminare la possibilità di meccanismi di attuazione, come ad esempio la fissazione di termini per il completamento della migrazione;

23.  rileva che in molti Stati membri le commissioni applicate ai prelievi automatici di banconote al di fuori della banca e del sistema di pagamento con carta dell'utente dei servizi di pagamento sono spesso eccessive e che dovrebbero essere maggiormente basate sui costi in tutta l'AUPE;

24.  evidenzia che qualsiasi requisito di standardizzazione e interoperabilità deve essere volto a potenziare la competitività, la trasparenza, il carattere innovativo, la sicurezza e l'efficacia dei sistemi di pagamento europei, a vantaggio di tutti i consumatori e delle altre parti in causa; sottolinea che i requisiti di standardizzazione non dovrebbero imporre barriere attraverso inutili differenze con il mercato globale; ritiene che si debba puntare all'applicazione di norme comuni anche a livello mondiale, in stretta cooperazione con i principali partner economici dell'UE;

25.  chiede alla Commissione di valutare possibili modi di promuovere l'ingresso di nuovi operatori nel mercato delle carte di pagamento, prendendo in considerazione, ad esempio, un'infrastruttura comune di pagamento per tutte le operazioni a prescindere dal fornitore della carta;

26.  nota che la separazione tra infrastrutture di pagamento e sistemi di pagamento potrebbe accrescere la concorrenza, poiché l'accesso dei piccoli operatori non sarebbe impedito da vincoli tecnici; sottolinea che i fornitori di servizi di pagamento dovrebbero essere liberi di scegliere qualsiasi combinazione di servizi di emissione e di affiliazione disponibili sul mercato nel quadro dei sistemi di pagamento, e che le infrastrutture di pagamento dovrebbero trattare in maniera neutra le operazioni di sistemi di pagamento paralleli diversi effettuate per strumenti analoghi;

27.  osserva che si deve aver cura di garantire che ogni misura di questo tipo rispetti sempre i principi della libera ed equa concorrenza e della libertà di entrata nel mercato e di accesso al mercato, tenendo conto delle future innovazioni tecnologiche nel settore, così da consentire al sistema di adeguarsi ai futuri sviluppi e da promuovere e facilitare con coerenza l'innovazione e la competitività;

Governance

28.  invita la Commissione a proporre una migliore governance dell'AUPE, che comprenda l'assetto organizzativo collegato allo sviluppo delle principali caratteristiche dei sistemi di pagamento e dell'applicazione dei criteri da rispettare, e che consenta di organizzare separatamente lo sviluppo degli standard tecnici e di sicurezza a sostegno dell'attuazione della relativa legislazione; chiede una rappresentanza più equilibrata di tutte le parti interessate nell'ulteriore elaborazione di norme tecniche e di sicurezza comuni per i sistemi di pagamento; sollecita la Commissione a rispondere ai precedenti inviti rivolti dal Parlamento europeo a procedere a una riforma della governance dell'AUPE così da garantire una migliore rappresentanza degli utenti dei servizi di pagamento nel processo decisionale e di fissazione delle norme; osserva che tali parti possono comprendere – senza limitarsi necessariamente a essi – l'EPC, le organizzazioni dei consumatori, le organizzazioni dei commercianti e le grandi catene di vendita al dettaglio, l'Autorità bancaria europea (EBA), la Commissione, esperti di vari settori, fornitori di servizi di pagamento non bancari, il commercio tramite internet, telefono mobile e carte, e gestori di rete mobile; invita dette parti interessate a organizzare la loro attività nell'ambito di una nuova struttura di governance in cui il Consiglio AUPE abbia un ruolo da svolgere; ritiene che il Consiglio AUPE dovrebbe essere assistito da vari comitati tecnici o «task force» per i pagamenti elettronici e mobili, le carte, il contante e altri problemi di standardizzazione, nonché da gruppi di lavoro ad hoc; rammenta l'impegno assunto dalla Commissione, nella dichiarazione sulla governance dell'AUPE in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. 260/2012, di presentare proposte entro la fine del 2012; invita gli organismi europei di standardizzazione, come il Comitato europeo di normazione (Comité Européen de Normalisation, CEN) e l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (European Telecommunications Standards Institute, ETSI), a svolgere un ruolo più attivo, in cooperazione con la Commissione, nella standardizzazione delle carte di pagamento;

29.  riconosce al riguardo che l'AUPE rappresenta uno dei pilastri della creazione di un mercato UE integrato dei pagamenti e che dovrebbe servire da base per sviluppare detto mercato e renderlo più innovativo e competitivo;

30.  osserva che il modo in cui viene fatta applicare la normativa sui pagamenti elettronici è spesso difficoltoso, inadeguato e non uniforme in Europa, e che occorrerebbero maggiori sforzi per assicurare un'applicazione corretta e uniforme delle norme;

31.  afferma che un approccio di autoregolamentazione non è sufficiente; ritiene che la Commissione e la BCE, in cooperazione con gli Stati membri, debbano svolgere un ruolo più attivo e trainante, e che tutte le parti interessate, comprese le associazioni dei consumatori, debbano essere adeguatamente coinvolte e consultate nel processo decisionale;

32.  ritiene probabile un aumento del numero delle imprese europee la cui attività dipende di fatto dalla capacità di accettare i pagamenti tramite carta; considera che sia nell'interesse pubblico definire norme oggettive che descrivano le circostanze in cui i sistemi di pagamento tramite carta possono unilateralmente rifiutare l'accettazione e sulle procedure da seguire in tali casi;

33.  ritiene importante rafforzare la governance dell'AUPE e attribuire al Consiglio AUPE rinnovato un ruolo più forte; ritiene altresì che questo nuovo organo di gestione dovrebbe essere composto dei rappresentanti delle principali parti interessate ed essere istituito in modo da garantire un controllo democratico attraverso la Commissione e altre autorità dell'UE; propone che un Consiglio AUPE rinnovato diriga i lavori, definisca un calendario e un piano di lavoro, decida riguardo alle priorità e alle questioni principali, rivestendo così una funzione arbitrale in caso di conflitto tra le parti; sottolinea che il controllo democratico dovrebbe essere garantito attraverso la Commissione, e che la BCE e l'EBA dovrebbero avere un ruolo di primo piano;

34.  accoglie con favore la consultazione avviata dalla Commissione con le parti interessate nel quadro del Libro verde sulla governance dell'AUPE, in conformità del considerando 5 del regolamento (UE) n. 260/2012, e attende con interesse la proposta che la Commissione intende presentare sull'argomento a fine anno; sottolinea che la priorità immediata di tutti i soggetti che partecipano all'AUPE deve essere la preparazione della migrazione, in conformità delle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 260/2012, così da garantire una transizione agevole dai sistemi di pagamento nazionali a quelli paneuropei;

«Acquiring» transfrontaliero

35.  sottolinea che una standardizzazione e un allineamento ulteriori delle prassi, per superare gli ostacoli tecnici e i requisiti nazionali in materia di regolamento e compensazione, contribuirebbero a promuovere l'«acquiring» transfrontaliero, un dispositivo che accrescerebbe la concorrenza e quindi le opzioni a disposizione dei commercianti e che potrebbe portare a metodi di pagamento più efficaci per i clienti in termini di costi; ritiene che i commercianti debbano essere informati meglio in merito alle possibilità dell'«acquiring» transfrontaliero;

36.  esorta a ricercare attivamente soluzioni finalizzate ad agevolare ulteriormente l'«acquiring» transfrontaliero, alla luce dei vantaggi che esso presenta per il mercato interno; esprime preoccupazione dinanzi alle barriere tecniche e giuridiche che esistono a livello nazionale e che andrebbero eliminate affinché un acquirente di un altro paese compatibile con gli standard AUPE non sia trattato in modo diverso dall'acquirente nazionale di un determinato paese;

37.  sottolinea che non vi dovrebbero essere differenze di rilievo tra le disposizioni applicabili ai diversi conti di pagamento, e che il pagatore dovrebbe poter effettuare un trasferimento di fondi tramite internet o telefono mobile a qualunque beneficiario avente un conto presso un qualsiasi istituto finanziario legato all'AUPE;

38.  sottolinea che tutti i prestatori di servizi di pagamento autorizzati dovrebbero avere lo stesso diritto di accesso ai sistemi di compensazione e regolamento se dispongono di adeguate procedure di gestione del rischio, soddisfano requisiti tecnici minimi e sono considerati sufficientemente stabili da non presentare alcun rischio, vale a dire se sono sostanzialmente soggetti agli stessi requisiti vigenti per le banche;

Le commissioni multilaterali d'interscambio (CMI)

39.  rammenta che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea nella causa «MasterCard e altri» del 24 maggio 2012, la commissione multilaterale d'interscambio (CMI) può essere considerata anticoncorrenziale, e chiede alla Commissione di proporre delle modalità affinché tale sentenza sia tenuta in considerazione nella regolamentazione dei modelli commerciali dei pagamenti tramite carta, telefono mobile o Internet;

40.  nota che le entrate attuali derivanti dalle CMI sono in molti casi troppo elevate rispetto ai costi che esse dovrebbero coprire; fa presente che potrebbe essere necessario equilibrare le diverse commissioni di pagamento al fine di evitare che le pratiche di sovvenzione incrociata favoriscano la scelta di strumenti inadeguati e invita la Commissione a garantire mediante una regolamentazione che le CMI non distorcano più la concorrenza creando ostacoli ai nuovi operatori di mercato e all'innovazione; invita la Commissione a svolgere entro la fine del 2012 una valutazione d'impatto sulle diverse opzioni; sottolinea che, in relazione alle CMI, occorrono chiarezza e certezza del diritto;

41.  osserva che, dopo un periodo di transizione, una persona proveniente da qualunque Stato membro dovrebbe vedersi accettare una carta di pagamento compatibile con gli standard AUPE presso qualunque terminale dell'area unica dei pagamenti in euro, e il pagamento dovrebbe essere instradato in modo sicuro; nota che tale requisito potrebbe comportare la necessità di regolamentare le CMI imponendo loro una soglia, e insiste che tutto ciò non dovrebbe causare un aumento delle CMI in qualunque Stato membro, ma piuttosto una loro diminuzione e forse, in una fase successiva, un loro quasi azzeramento;

42.  ritiene che occorra aumentare l'acquisizione transfrontaliera e centrale e rimuovere ogni ostacolo tecnico o giuridico, dato che ciò aiuterebbe a ridurre il livello delle CMI e le commissioni a carico dei commercianti;

43.  ritiene che le CMI dovrebbero essere disciplinate a livello europeo, con l'obiettivo di un più agevole accesso dei nuovi operatori all'acquisizione transfrontaliera, dando ai commercianti una possibilità reale di scegliere liberamente i sistemi di pagamento cui desiderano aderire; segnala che, nella misura in cui questa nuova proposta legislativa prevede delle commissioni, occorre che sia garantita la piena trasparenza degli elementi che ne determinano l'importo; ricorda che l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro stabilisce che, dopo il 1° febbraio 2017, non potrà più essere applicata alcuna CMI sulle transazioni; invita ad applicare lo stesso approccio ai pagamenti tramite carta;

44.  ritiene che il modello commerciale per i sistemi di pagamento tripartiti e i pagamenti misti possa comportare problemi di concorrenza simili a quelli dei sistemi di pagamento quadripartiti; ritiene pertanto che tutti i sistemi di pagamento tramite carta, siano essi quadripartiti, tripartiti o misti, e ogni nuovo operatore debbano essere trattati equamente al fine di garantire parità di condizioni e di promuovere la concorrenza e la trasparenza per consumatori e commercianti;

La carta multipla

45.  rileva che la carta multipla, a cui i sistemi di pagamento interessati hanno partecipato volontariamente, potrebbe essere vantaggiosa per i consumatori, poiché avrebbe come conseguenza un minor numero di carte nel loro portafoglio e agevolerebbe l'accesso dei sistemi nazionali al più ampio mercato AUPE, stimolando la concorrenza; osserva tuttavia che la carta multipla non dovrebbe essere utilizzata per aggirare i sistemi nazionali con un utilizzo prestabilito del marchio nazionale;

46.  osserva che i detentori di carta dovrebbero poter scegliere liberamente quale delle alternative offerte dalla carta multipla attivare sulla propria carta, e insiste che i commercianti dovrebbero avere il diritto di scegliere liberamente quale di queste alternative accettare; inoltre, in ogni singolo pagamento, i detentori di carta dovrebbero avere il diritto di scegliere l'alternativa che preferiscono fra quelle accettate dal commerciante; esorta la Commissione a proporre soluzioni che incoraggino la carta multipla di più di un sistema conforme agli standard AUPE; ritiene che occorra riservare attenta considerazione a problemi come la compatibilità delle procedure di gestione, l'interoperabilità tecnica e la responsabilità per le vulnerabilità della sicurezza;

47.  ritiene che la carta multipla dovrebbe essere introdotta con appropriate informazioni al consumatore, affinché questi sia tutelato e non esposto al rischio di incorrere in situazioni fuorvianti; sottolinea che deve essere chiaro a tutte le parti chi è responsabile della protezione e della confidenzialità dei dati del titolare della carta e del commerciante e chi è responsabile dello strumento di pagamento oggetto di carta multipla;

Le sovrattasse

48.  ritiene che le sovrattasse, gli sconti e altre pratiche di orientamento della scelta dei clienti, nel modo in cui sono comunemente applicate, siano spesso dannose per gli utilizzatori finali dei servizi di pagamento; osserva che le sovrattasse basate soltanto sulla scelta di pagamento effettuata dal consumatore rischiano di essere arbitrarie e possono condurre ad abusi volti a realizzare guadagni supplementari anziché a coprire i costi; ritiene che sarebbe importante vietare le possibilità di sovrattasse eccessive in relazione alla commissione a carico del commerciante per una singola transazione, e che occorra controllare gli sconti e simili pratiche di orientamento della scelta dei clienti a livello dell'UE; sottolinea pertanto che i commercianti dovrebbero accettare uno strumento di pagamento comunemente utilizzato senza sovrattassa (carta di addebito compatibile con l'AUPE, pagamento elettronico), e che qualunque sovrattassa sugli altri strumenti non dovrebbe in alcun momento superare i costi diretti di tali strumenti rispetto a quello accettato senza sovrattassa;

49.  sottolinea la necessità di imporre maggiore trasparenza e una migliore informazione dei consumatori in merito alle maggiorazioni e commissioni addizionali per i diversi metodi di pagamento, dato che i commercianti abitualmente includono le spese di esecuzione dell'operazione nel prezzo dei prodotti e dei servizi, con il risultato che i consumatori non sono correttamente informati in anticipo in merito al costo totale e dunque pagano di più per i loro acquisti, il che mina la loro fiducia;

50.  osserva che le sovrattasse basate soltanto sulla scelta di pagamento effettuata dal consumatore rischiano di essere arbitrarie, potrebbero condurre ad abusi volti a realizzare guadagni supplementari anziché a coprire i costi e soprattutto non recano benefici allo sviluppo del mercato unico, in quanto ostacolano la concorrenza e aumentano la frammentazione del mercato e la confusione per i consumatori;

51.  nota che il contenimento delle sovrattasse ai costi diretti di utilizzo di uno strumento di pagamento rappresenta una possibilità, in quanto costituisce un divieto paneuropeo sulle sovrattasse; sollecita pertanto la Commissione ad eseguire una valutazione di impatto sul fatto di vietare le possibilità di sovrattasse eccessive in relazione alla commissione a carico del commerciante nonché su un divieto paneuropeo sulle sovrattasse, alla luce dell'articolo 19 della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori;

La sicurezza dei pagamenti

52.  sottolinea che, per consentire il pieno sviluppo delle potenzialità dei pagamenti elettronici, è essenziale garantire la fiducia dei consumatori, che a sua volta necessita di un elevato livello di sicurezza come tutela contro il rischio di frodi e per la protezione dei dati sensibili e personali dei consumatori;

53.  sottolinea che la privacy dei consumatori deve essere tutelata conformemente alla legislazione unionale e nazionale e che ogni parte della catena di pagamento deve avere accesso soltanto ai dati necessari alla sua fase di trattamento, mentre i rimanenti dati devono essere trasmessi in forma criptata;

54.  ritiene che i requisiti minimi di sicurezza per i pagamenti tramite Internet, carte e telefono mobile dovrebbero essere gli stessi in tutti gli Stati membri e che occorra un organismo di gestione comune che stabilisca le norme in materia; osserva che soluzioni di sicurezza standardizzate semplificherebbero l'informazione dei consumatori e quindi il modo in cui questi ultimi si adeguano ai dispositivi di sicurezza e che inoltre ridurrebbero i costi per i prestatori di servizi di pagamento; suggerisce pertanto che tutti i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero avere l'obbligo di adottare soluzioni minime comuni di sicurezza, che i prestatori naturalmente potrebbero migliorare senza però che tali miglioramenti divengano ostacoli alla concorrenza;

55.  rammenta che, mentre la responsabilità ultima per le misure di sicurezza inerenti ai vari metodi di pagamento non può incombere sui clienti, questi ultimi dovrebbero essere informati sulle precauzioni per la sicurezza e gli istituti finanziari dovrebbero essere responsabili per i costi delle frodi, a meno che queste ultime non siano causate dal consumatore «agendo in modo fraudolento o non adempiendo uno o più degli obblighi a lui incombenti in virtù dell'articolo 56 della direttiva sui servizi di pagamento intenzionalmente o con negligenza grave»; reputa pertanto che occorra incoraggiare campagne d'informazione per sensibilizzare il pubblico sulla sicurezza digitale ed accrescerne le conoscenze in merito; esorta la Commissione, al momento di elaborare una strategia e strumenti per l'integrazione dei mercati dei pagamenti tramite carte, Internet e telefono mobile, a tenere conto degli standard e delle raccomandazioni del Garante europeo della protezione dei dati per quanto riguarda la trasparenza, l'identificazione del responsabile del controllo/del trattamento, la proporzionalità e i diritti degli interessati; considera importante che tutte le frodi sui pagamenti nell'area AUPE siano segnalate a un sito centralizzato a fini di monitoraggio, statistica e valutazione, al fine di rispondere prontamente alle nuove minacce per la sicurezza e di far conoscere al pubblico i principali sviluppi; chiede alla Commissione di ampliare il concetto della tutela della vita privata fin dalla progettazione («privacy by design») oltre i meccanismi di autenticazione e le misure di sicurezza, così da ridurre al minimo i dati, garantire la riservatezza attraverso impostazioni predefinite, limitare l'accesso alle informazioni personali allo stretto necessario per fornire il servizio e introdurre strumenti che consentano agli utilizzatori di proteggere meglio i propri dati personali;

56.  ritiene che la sicurezza dei pagamenti tramite carta in presenza del titolare sia in generale elevata e reputa che la transizione graduale dalle carte magnetiche alle carte con microprocessore, che dovrebbe essere completata rapidamente, genererà un ulteriore miglioramento del livello di sicurezza; esprime preoccupazione in merito a questioni di sicurezza associate ad altre forme di pagamenti tramite carta e sul fatto che alcune implementazioni EMV attuali potrebbero non essere del tutto coerenti e invita a rimediare a tale inconveniente e ricorda che servono soluzioni migliorative anche per i pagamenti tramite carta a distanza effettuati in rete; esorta la Commissione a raccogliere dati imparziali sulle frodi nei pagamenti online e ad inserire nella propria proposta legislativa disposizioni antifrode adeguate;

57.  è del parere che la fornitura di dati sulla disponibilità di fondi sui conti bancari a soggetti terzi comporti dei rischi; rileva che uno di essi consiste nel fatto che i consumatori possano non essere del tutto consapevoli di chi ha accesso ai dati del loro conto e in conformità di quale quadro giuridico, nonché quale operatore è responsabile dei servizi di pagamento utilizzati dal consumatore; sottolinea che la protezione dei dati non deve essere compromessa in nessuna fase delle operazioni;

58.  pone l'accento sul fatto che gli sviluppi normativi e tecnici potrebbero ridurre tali rischi per la sicurezza e conferire ai pagamenti tramite fornitori di servizi di pagamento non bancari la stessa sicurezza di quelli effettuati direttamente dai conti bancari, purché nella pratica siano a disposizione sistemi sicuri e la legittimità di tale accesso e l'identità delle organizzazioni che lo richiedono siano chiaramente definite;

59.  non dà pertanto sostegno all'accesso di soggetti terzi ai dati dei conti bancari dei clienti a meno che non si dimostri che il sistema è sicuro e che sia stato accuratamente collaudato; osserva che occorre che l'accesso da parte di terzi sia limitato a informazioni binarie (del tipo «sì o no») sulla disponibilità dei fondi e che bisogna dedicare particolare attenzione alla sicurezza, alla protezione dei dati e ai diritti dei consumatori in qualsiasi regolamentazione; reputa segnatamente che occorre indicare con chiarezza quali soggetti possono avere accesso a tali informazioni su base non discriminatoria e a quali condizioni possono essere memorizzati i dati e che queste disposizioni devono essere soggette a una relazione contrattuale tra i soggetti coinvolti; sottolinea che, nello stabilire un quadro normativo per l'accesso da parte di terzi, occorre operare una distinzione chiara fra l'accesso alle informazioni sulla disponibilità dei fondi per una determinata operazione e l'accesso alle informazioni sul conto del cliente in generale; esorta la Commissione a garantire la protezione dei dati personali proponendo, previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati, una regolamentazione chiara del ruolo di ciascun soggetto nella raccolta dei dati e dello scopo di tale raccolta, nonché una definizione chiara dei soggetti responsabili della raccolta, del trattamento e della conservazione dei dati; aggiunge che gli utilizzatori delle carte dovrebbero avere la possibilità di accedere ai propri dati personali e di correggerli, anche in un contesto transfrontaliero complesso; ritiene che le norme in materia di protezione dei dati debbano essere applicate secondo il principio «privacy by design/by default» e che non spetti alle imprese o ai consumatori proteggere i propri dati;

60.  ritiene che occorra rafforzare il diritto al rimborso per i consumatori, sia nel caso di pagamenti non autorizzati che nel caso di beni o servizi non consegnati (o non consegnati secondo le modalità promesse), e che sistemi efficaci di ricorso collettivo e di risoluzione alternativa delle controversie siano strumenti indispensabili per la protezione dei consumatori, anche nel settore dei pagamenti elettronici;

61.  osserva che, a fronte del continuo aumento delle minacce per la sicurezza, è opportuno che anche il CEN e l'ETSI siano coinvolti attivamente nella definizione delle norme di sicurezza;

62.  osserva che, nei sistemi di pagamento in cui uno o più partecipanti si trovano in Stati membri diversi, spetta alla Commissione avanzare una proposta di chiarimento sul tribunale o sul sistema di composizione extragiudiziale delle controversie cui ricorrere per le eventuali vertenze, e che i consumatori devono poter accedere facilmente agli organi di risoluzione alternativa delle controversie;

o
o   o

63.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22.
(2) .http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/information_paper_ payments_en.pdf
(3) .http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/recommendationsforthesecurityofinternet paymentsen.pdf
(4) http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Comments/2012/12-04-11_Mobile_Payments_EN.pdf.
(5) GU L 318 del 22.11.2002, pag. 17.
(6) http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/34579/34579_1889_2.pdf; sintesi della decisione pubblicata sulla GU C 264 del 6.11.2009, pag. 8.
(7) Causa T-111/08, Master Card e a./Commissione, non ancora pubblicata.


Sistema bancario ombra
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Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sul sistema bancario ombra (2012/2115(INI))
P7_TA(2012)0427A7-0354/2012

Il Parlamento europeo,

–  viste le proposte della Commissione e la sua comunicazione, del 12 settembre 2012, sull'Unione bancaria,

–  viste le conclusioni del 18 giugno 2012 in cui il G20 chiede il completamento dei lavori sul sistema bancario ombra al fine di giungere alla completa attuazione delle riforme,

–  vista la sua risoluzione del 6 luglio 2011 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare(1),

–  viste la relazione interlocutoria sui lavori del gruppo costituito dal Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) sulle operazioni pronti contro termine e sui prestiti di titoli, pubblicata il 27 aprile 2012, e la relazione sulla consultazione relativa ai fondi comuni monetari (FCM) pubblicata nella stessa data dall'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari (IOSCO),

–  visto il documento speciale (occasional paper) n. 133 della BCE, pubblicato il 30 aprile 2012 e relativo al sistema bancario ombra nell'area dell'euro,

–  visto il Libro verde della Commissione sul sistema bancario ombra (COM(2012)0102),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 26 luglio 2012, dedicato a norme sui prodotti, gestione della liquidità, depositari, fondi comuni monetari e investimenti a lungo termine per gli OICVM,

–  vista la relazione dell'FSB, pubblicata il 27 ottobre 2011, relativa al rafforzamento della regolamentazione del sistema bancario ombra e della vigilanza sullo stesso, in risposta agli inviti espressi dal G20 di Seoul, nel 2010, e di Cannes, nel 2011,

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0354/2012),

A.  considerando che nel concetto di sistema bancario ombra definito dall'FSB rientra il sistema di intermediazione creditizia costituito da entità e attività operanti al di fuori del normale sistema bancario;

B.  considerando che le entità regolamentate rientranti nel normale sistema bancario partecipano diffusamente alle attività definite parte del sistema bancario ombra e presentano numerose interconnesioni con le entità di quest'ultimo;

C.  considerando che una parte considerevole dell'attività del sistema bancario ombra presenta diramazioni nel settore bancario regolamentato e che il quadro normativo in vigore deve tenere pienamente conto di tale circostanza;

D.  considerando che alcuni degli elementi che rientrano nel concetto di sistema bancario ombra sono essenziali per il finanziamento dell'economia reale e che è opportuno agire con diligenza in sede di definizione dell'ambito di applicazione di qualunque nuovo provvedimento normativo o di estensione di quello di norme esistenti;

E.  considerando che, in alcuni casi, il sistema bancario ombra mantiene i rischi opportunamente separati dal settore bancario ed evita quindi un potenziale impatto a livello sistemico o di contribuenti; che, tuttavia, una migliore comprensione delle operazioni del sistema bancario ombra e dei relativi legami con gli istituti finanziari, unita a una regolamentazione che assicuri la trasparenza, la riduzione del rischio sistemico e l'eliminazione di eventuali pratiche abusive, è una componente essenziale della stabilità finanziaria;

F.  considerando che per far luce sul sistema bancario ombra è necessario che qualunque regolamentazione tenga pienamente conto di questioni quali la possibilità di «risoluzione», la complessità e l'opacità delle attività finanziarie che lo riguardano, in particolare in una situazione di crisi;

G.  considerando che, sulla base delle stime dell'FSB, nel 2011 il sistema bancario ombra globale aveva un volume di circa 51 000 miliardi EUR, con un aumento rispetto ai 21 000 miliardi EUR del 2002; che tale cifra rappresenta il 25-30% del totale del sistema finanziario e metà del totale delle attività bancarie;

H.  considerando che, a dispetto di taluni potenziali effetti positivi, ad esempio un aumento dell'efficienza del sistema finanziario, della varietà di prodotti e della concorrenza, il sistema bancario ombra è stato identificato come uno dei principali fattori che possono aver scatenato la crisi finanziaria o contribuito alla stessa, e quindi identificato come elemento in grado di costituire una minaccia per la stabilità del sistema finanziario; che l'FSB chiede un rafforzamento della vigilanza sull'estensione delle attività del sistema bancario ombra in quanto tendenza che desta preoccupazioni in relazione i) al rischio sistemico, specialmente a causa della trasformazione delle scadenze e/o della liquidità, degli indici di leva finanziaria e delle carenze nel trasferimento del rischio di credito, nonché ii) all'arbitraggio regolamentare;

I.  considerando che le proposte relative al sistema bancario ombra e alla struttura dei rami di attività dei prestatori (al dettaglio e di investimento) rappresentano elementi importanti per l'efficace attuazione della decisione adottata dal G20 nel 2008 e relativa alla regolamentazione dei singoli prodotti e attori; che la Commissione deve studiare la questione in tempi più rapidi e in modo più critico;

J.  considerando che il sistema bancario ombra necessita, in quanto fenomeno globale, di un approccio normativo globale coerente basato sulle raccomandazioni dell'FSB (che saranno pubblicate nelle prossime settimane), con l'integrazione di quelle di eventuali altri organismi di regolamentazione nazionali o sovranazionali competenti;

A.Definizione di sistema bancario ombra

1.  plaude al Libro verde della Commissione quale primo passo verso un controllo e una vigilanza più rigorosi sul sistema bancario ombra; approva l'approccio della Commissione fondato sulla regolamentazione indiretta e sull'idonea estensione o revisione della regolamentazione esistente in materia di sistema bancario ombra; sottolinea al tempo stesso la necessità di regolamentare direttamente laddove la normativa in vigore risulti sotto certi aspetti carente in termini funzionali, evitando le sovrapposizioni e garantendo la coerenza con le norme esistenti; chiede un approccio olistico al sistema bancario ombra che dia rilevanza sia agli aspetti prudenziali sia a quelli riguardanti il comportamento di mercato; osserva uno spostamento crescente verso il finanziamento basato sul mercato e l'orientamento di prodotti finanziari altamente complessi verso il mercato al dettaglio; sottolinea pertanto che sarebbe opportuno tenere in considerazione il comportamento di mercato e la tutela dei consumatori;

2.  sottolinea il fatto che qualsiasi rafforzamento della regolamentazione degli istituti di credito, delle imprese di investimento e delle imprese di assicurazione e riassicurazione non potrà che generare incentivi al trasferimento delle attività al di fuori dell'ambito di applicazione della legislazione settoriale in vigore; pone pertanto l'accento sull'esigenza non solo di rafforzare le procedure per la revisione sistematica e preventiva del possibile impatto delle modifiche apportate alla normativa che disciplina il settore finanziario sul flusso di rischio e di capitali attraverso entità finanziarie meno regolamentate o non regolamentate, ma anche di estendere opportunamente il regime di regolamentazione per evitare l'arbitraggio;

3.  concorda con l'FSB nel definire il sistema bancario ombra un sistema di intermediari, strumenti, entità o contratti finanziari che generano un insieme di funzioni affini a quelle bancarie, tuttavia esterne al perimetro normativo o soggette a un regime normativo agevolato o comprendente problematiche diverse dai rischi sistemici, senza accesso garantito alle linee di liquidità delle banche centrali o alle garanzie sui crediti emesse dal settore pubblico; fa notare che, contrariamente a quanto il termine possa suggerire, il settore bancario ombra non è necessariamente una componente non regolamentata o illecita del settore finanziario; sottolinea la sfida che comporta l'attuazione di tale definizione in un contesto di controllo, di regolamentazione e di vigilanza, anche alla luce della persistente opacità del sistema e della mancanza di dati e comprensione al riguardo;

B.  Mappatura dei dati e analisi

4.  sottolinea che, a seguito della crisi, sono scomparse solo poche pratiche del sistema bancario ombra; osserva tuttavia che la natura innovativa del sistema bancario ombra può sfociare in nuovi sviluppi che potrebbero costituire una fonte di rischio sistemico, che è necessario contrastare; pone pertanto l'accento sulla necessità di raccogliere a livello europeo e globale un maggior numero di dati qualitativamente migliori sulle operazioni, i partecipanti al mercato, i flussi e le interconnessioni del sistema bancario ombra a livello finanziario, allo scopo di ottenere un quadro completo del settore;

5.  ritiene che una stretta cooperazione internazionale e l'unione degli sforzi a livello globale siano assolutamente essenziali per ottenere una visione olistica del sistema bancario ombra;

6.  ritiene che un quadro più completo, nonché un monitoraggio e un'analisi migliori, consentiranno l'individuazione tanto degli aspetti del sistema bancario ombra che hanno effetti benefici per l'economia reale quanto di quelli che destano preoccupazioni inerenti al rischio sistemico o all'arbitraggio regolamentare; pone l'accento sulla necessità di procedure di valutazione del rischio più solide nonché di informazione e sorveglianza in relazione a tutti gli istituti che presentano un profilo di rischio concentrato di rilevanza sistemica; ricorda l'impegno assunto dal G20 in occasione del vertice di Los Cabos relativo all'introduzione di un sistema internazionale di identificazione delle entità giuridiche, e sottolinea la necessità di assicurare l'adeguata rappresentazione degli interessi europei nell'ambito della relativa governance;

7.  osserva che le autorità di vigilanza dovrebbero essere a conoscenza del livello, almeno in termini aggregati, dei contratti di vendita con patto di riacquisto, dei prestiti di titoli e di tutte le forme di gravame o clausole di recupero degli istituti; osserva altresì che, per far fronte alla questione descritta, la commissione per i problemi economici e monetari, nella sua relazione sulla quarta direttiva sui requisiti patrimoniali (CDR IV attualmente in fase di discussione con il Consiglio), chiede che tali informazioni siano notificate a un repertorio di dati sulle negoziazioni o a un sistema di deposito accentrato di titoli per consentire l'accesso, tra l'altro, all'Autorità bancaria europea (ABE), all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), alle autorità competenti, al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), alle banche centrali competenti e al Sistema europeo delle banche centrali (SEBC); fa notare altresì che nella citata relazione si chiede che le clausole di recupero non registrate siano considerate prive di efficacia giuridica nell'ambito delle procedure di liquidazione;

8.  sostiene la creazione e la gestione, magari ad opera della BCE, di una banca dati centrale dell'UE sulle operazioni pronti contro termine in euro, che dovrà essere alimentata dalle infrastrutture e dalle banche depositarie, nella misura in cui internalizzano il regolamento delle operazioni pronti contro termine nei rispettivi libri contabili; ritiene tuttavia che tale banca dati dovrebbe includere le operazioni denominate in tutte le valute, affinché le autorità di vigilanza abbiano un quadro completo della situazione e comprendano appieno il mercato globale delle operazioni pronti contro termine; chiede alla Commissione di procedere rapidamente all'adozione (agli inizi del 2013) di un approccio coerente per una raccolta centralizzata dei dati che identifichi le lacune informative e combini gli sforzi profusi nell'ambito di iniziative di altri organismi e autorità nazionali già in corso, con particolare riferimento ai repertori di dati sulle negoziazioni istituiti dal regolamento EMIR; invita la Commissione a presentare una relazione (entro la metà del 2013) che affronti, tra l'altro, le questioni dell'assetto istituzionale necessario (ad esempio BCE, CERS, un registro centrale indipendente), del contenuto e della frequenza delle rilevazioni dei dati, in particolare per quanto concerne le operazioni pronti contro termine in euro e i trasferimenti del rischio finanziario, e del livello di risorse occorrente;

9.  ritiene che, a dispetto della notevole mole di dati e informazioni richiesta dalla CRD nel quadro dell'obbligo di informazione per le operazioni pronti contro termine, la Commissione dovrebbe verificare la disponibilità, la tempestività e la completezza dei dati a fini di mappatura e monitoraggio;

10.  accoglie con favore l'elaborazione di un identificatore delle entità giuridiche (Legal Entity Identifier – LEI) e ritiene che sarebbe opportuno definire, sulla base della sua utilità, norme comuni analoghe in merito alle informazioni sulle operazioni pronti contro termine e i titoli, in relazione a capitale, tasso di interesse, garanzie, scarti di garanzia, tenore, controparti e altri aspetti che contribuiscono alla formazione di aggregati;

11.  sottolinea che, per definire un approccio globale unitario che consenta alle autorità di regolamentazione di analizzare i dati e condividerli tra di loro per intervenire ove necessario, al fine di prevenire lo sviluppo del rischio sistemico e preservare la stabilità finanziaria, è essenziale disporre di formati di comunicazione comuni basati su norme di settore aperte;

12.  pone inoltre l'accento sulla necessità di ottenere un quadro più completo dei trasferimenti di rischio da parte degli istituti finanziari, compresi, tra l'altro, i trasferimenti effettuati tramite operazioni su derivati, i cui dati saranno forniti nel quadro di EMIR e MIFID/MIFIR, al fine di stabilire chi abbia acquistato cosa, da chi e in quale modo siano sostenuti i rischi trasferiti; sottolinea che la mappatura delle operazioni in tempo reale in tutti i servizi finanziari dovrebbe essere un obiettivo da raggiungere e che essa è agevolata e può essere automatizzata grazie all'invio di messaggi standardizzati e a identificatori dei dati; invita pertanto la Commissione, in consultazione con il CERS e organismi internazionali quali l'FSB, a includere nella sua relazione sulla raccolta centralizzata dei dati i lavori attualmente portati avanti in materia di standardizzazione dei messaggi inviati e dei formati per la presentazione dei dati nonché di fattibilità della costituzione di un registro centrale dei trasferimenti di rischio che sia in grado di acquisire e monitorare i dati sui predetti trasferimenti in tempo reale, avvalendosi di tutti i dati forniti nel quadro degli obblighi di informazione imposti dalla normativa finanziaria, esistente e futura, nonché integrando i dati disponibili a livello internazionale;

13.  ritiene che gli obblighi di informazione delle banche siano uno strumento essenziale e prezioso per identificare l'attività del sistema bancario ombra; ribadisce che le norme contabili dovrebbero rispecchiare la realtà e che idealmente il bilancio dovrebbe riflettere gli aggregati nella massima misura possibile;

14.  evidenzia che i nuovi compiti descritti necessiteranno di un livello sufficiente di nuove risorse;

C.  Contrasto dei rischi sistemici legati al sistema bancario ombra

15.  sottolinea che talune attività ed entità del sistema bancario ombra possono essere regolamentate o meno a seconda del paese; evidenzia l'importanza della parità di condizioni tra paesi, nonché tra settore bancario ed entità del sistema bancario ombra, al fine di evitare un arbitraggio regolamentare che porti all'introduzione di incentivi regolamentari distorti; rileva inoltre che l'interdipendenza finanziaria tra il settore bancario e le entità del sistema bancario ombra risulta attualmente eccessiva;

16.  osserva che attualmente l'accuratezza nella regolamentazione, nella valutazione e nella verifica è resa pressoché impossibile in presenza di distorsioni del rischio di credito o di perturbazioni dei flussi monetari;

17.  ritiene che i fondi e i gestori debbano dimostrare che sono «a prova di fallimento» (fail safe) e che le posizioni possono essere comprese e assunte idoneamente da altri soggetti;

18.  sottolinea l'esigenza di migliorare la comunicazione di informazioni relative al trasferimento di attività finanziarie nei bilanci, colmando le lacune presenti negli International Financial Reporting Standard (IFRS); pone l'accento sulla responsabilità dei soggetti che svolgono un ruolo di supervisione finanziaria, come i contabili e i revisori interni, a livello di segnalazione di sviluppi potenzialmente dannosi e di aumenti dei rischi;

19.  ritiene che le norme contabili debbano riflettere la realtà e che la possibilità di valutare le attività al costo di acquisto quando quest'ultimo supera abbondantemente il valore di mercato abbia contribuito all'instabilità di soggetti bancari e non; è quindi del parere che tale possibilità non debba essere ammessa; invita la Commissione a incoraggiare modifiche agli IFRS riservando maggiore attenzione agli aggregati, senza compensazioni e ponderazioni dei rischi;

20.  ritiene che la regolamentazione finanziaria debba essere finalizzata ad affrontare le questioni legate alla complessità e all'opacità dei servizi e dei prodotti finanziari, e che interventi normativi quali l'innalzamento dei requisiti patrimoniali e l'abolizione delle riduzioni delle ponderazioni del rischio possano contribuire a scoraggiare le operazioni di copertura con strumenti derivati complessi; reputa opportuno non commercializzare o autorizzare nuovi prodotti finanziari per i quali le autorità di regolamentazione non dispongano di una dimostrazione della possibilità di «risoluzione»;

21.  propone di penalizzare l'asimmetria dell'informazione, in particolare per quanto concerne la documentazione e le clausole di esonero delle responsabilità relative a servizi e prodotti finanziari; ritiene che, ove necessario, tali clausole debbano essere soggette a un apposito addebito, per pagina e per clausola, se scritte in caratteri piccoli;

22.  evidenzia che le relazioni della commissione per i problemi economici e monetari sulla CRD IV(2), attualmente in fase di discussione con il Consiglio, rappresentano un passo importante verso il positivo contrasto del sistema bancario ombra grazie all'imposizione dei requisiti patrimoniali a conduits e veicoli strutturati di investimento per le linee di liquidità, alla fissazione di un limite per le esposizioni di notevole entità (25% dei fondi propri) per tutte le entità non regolamentate, che favorisce uno spostamento delle banche verso il coefficiente netto di finanziamento stabile, e al riconoscimento nelle norme prudenziali relative ai rischi di liquidità del più elevato rischio di esposizione verso le entità in questione per le entità regolamentate e non finanziarie;

23.  osserva che uno degli insegnamenti da trarre dalla crisi finanziaria è che, mentre di norma esiste una distinzione chiara tra rischio assicurativo e rischio di credito, tale distinzione può essere meno chiara, ad esempio, per i prodotti di assicurazione del credito; invita la Commissione a procedere alla revisione della normativa sui conglomerati bancari, assicurativi e, in particolare, finanziari, al fine di garantire parità di condizioni tra banche e compagnie di assicurazione nonché di prevenire l'arbitraggio regolamentare e/o prudenziale;

24.  reputa inoltre che la proposta estensione di determinati elementi della CRD IV a taluni istituti finanziari che non accettano depositi e non rientrano nella definizione del regolamento relativo ai requisiti patrimoniali (CRR) sia necessaria per poter far fronte a rischi specifici, tenendo conto del fatto che alcune disposizioni possono essere adeguate alle caratteristiche peculiari delle entità in questione in modo da evitare un impatto esagerato sugli istituti interessati;

25.  ritiene che un sistema di vigilanza bancaria non possa escludere il sistema bancario ombra;

26.  evidenzia la necessità di garantire che tutte le entità del sistema bancario ombra sponsorizzate da una banca o comunque a essa collegate rientrino nei bilanci della banca stessa ai fini del consolidamento prudenziale; invita la Commissione a esaminare, entro l'inizio del 2013, appositi strumenti per assicurare che le entità non consolidate dal punto di vista contabile lo siano ai fini del consolidamento prudenziale, in modo da migliorare la stabilità finanziaria globale; incoraggia la Commissione a tenere conto degli eventuali orientamenti del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) o di altri organismi internazionali in vista di un migliore allineamento tra la portata del consolidamento contabile e quella del consolidamento orientato al rischio;

27.  sottolinea la necessità di assicurare maggiore trasparenza nella struttura e nelle attività degli istituti finanziari; invita la Commissione, tenuto conto delle conclusioni della relazione Liikanen, a proporre misure strutturali per il settore bancario europeo che tengano conto sia dei vantaggi che dei potenziali rischi legati alla combinazione di attività di banca al dettaglio (retail banking) e di banca d'affari (investment banking);

28.  prende atto dell'importanza del mercato delle operazioni pronti contro termine e dei prestiti di titoli; invita la Commissione ad adottare, entro l'inizio del 2013, apposite misure finalizzate all'aumento della trasparenza, in particolare verso i clienti, ad esempio l'introduzione di un identificatore delle garanzie e la comunicazione su base aggregata del riutilizzo delle garanzie alle autorità di regolamentazione, nonché la concessione a queste ultime della facoltà di imporre scarti di garanzia minimi raccomandati o margini minimi per i mercati del finanziamento con garanzie, senza tuttavia giungere a una standardizzazione; riconosce, in tale contesto, l'importanza di determinare chiaramente la proprietà dei titoli e di assicurarne la tutela; invita comunque la Commissione ad avviare una riflessione globale sui margini che vada oltre gli approcci settoriali già seguiti, procedendo altresì allo studio e alla valutazione dell'imposizione di limiti al riutilizzo delle garanzie (rehypothecation); pone l'accento sull'esigenza di rivedere il diritto fallimentare in relazione sia al mercato delle operazioni pronti contro termine e del prestito di titoli che alla cartolarizzazione, al fine di armonizzare e affrontare i problemi legati ai privilegi rilevanti ai fini della «risoluzione» di istituti finanziari regolamentati; invita la Commissione a prendere in considerazione vari approcci alla limitazione dei privilegi nei fallimenti, ad esempio proposte volte a limitarne l'ambito di applicazione alle operazioni oggetto di compensazione centralizzata o alle garanzie che rispettano determinati criteri di ammissibilità armonizzati predefiniti;

29.  ritiene che sia necessario intervenire in modo adeguato sugli incentivi abbinati alla cartolarizzazione; sottolinea l'opportunità che gli obblighi di solvibilità e liquidità per le cartolarizzazioni promuovano un portafoglio di investimento ben diversificato e di alta qualità, in modo da scongiurare i comportamenti imitativi; invita la Commissione a esaminare il mercato della cartolarizzazione approfondendo anche l'analisi delle obbligazioni garantite in grado di accrescere i rischi nei bilanci delle banche; chiede alla Commissione di proporre iniziative volte ad incrementare, in particolare, la trasparenza in tal senso; invita la Commissione ad aggiornare, ove necessario, l'attuale regolamentazione per renderla coerente con il nuovo quadro di cartolarizzazione del CBVB, attualmente in discussione, entro e non oltre l'inizio del 2013; propone di imporre un numero massimo di volte in cui un prodotto finanziario può essere cartolarizzato e requisiti particolari a chi offre servizi di cartolarizzazione (ad esempio cedenti o promotori), in modo tale che trattengano una parte dei rischi associati alla cartolarizzazione garantendo così che il rischio sia effettivamente detenuto dall'operatore e non trasferito al gestore delle attività, nonché misure per il raggiungimento della trasparenza; auspica in particolare l'introduzione di una metodologia coerente per la valutazione delle attività sottostanti e la standardizzazione dei prodotti di cartolarizzazione nelle diverse normative e giurisdizioni;

30.  osserva che in alcuni casi sono stati oggetto di operazioni pronti conto termine panieri di attività emesse per tale specifica finalità, secondo l'approccio denominato «originate to repo», che hanno così acquisito, in alcuni casi, rating maggiori; sottolinea che tali operazioni non dovrebbero essere utilizzate come misura di regolamentazione a livello di liquidità (cfr. relazione ECON sulla CRD IV);

31.  riconosce l'importante funzione svolta dai fondi comuni monetari (FCM) in termini di finanziamento degli istituti finanziari nel breve periodo e di possibilità di diversificazione dei rischi; prende atto della funzione e della struttura distinte degli FCM con sede nell'Unione europea e negli Stati Uniti d'America; riconosce che gli orientamenti 2010 dell'ESMA hanno imposto agli FCM norme più rigorose (qualità del credito, scadenze dei titoli sottostanti e migliore informazione degli investitori); osserva tuttavia che taluni FCM, specialmente quelli che offrono agli investitori un valore patrimoniale netto stabile, sono vulnerabili ai ritiri di massa («corse agli sportelli»); evidenzia pertanto che è necessaria l'adozione di misure supplementari per il miglioramento della resilienza dei suddetti fondi e per la copertura del rischio di liquidità; sostiene la relazione finale presentata nell'ottobre 2012 dall'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari (IOSCO) per quanto concerne le raccomandazioni ivi proposte in merito alla regolamentazione e alla gestione degli FCM nei casi in cui siano coinvolte diverse giurisdizioni; è del parere che gli FCM che offrono un valore patrimoniale netto (NAV) costante debbano essere assoggettati a misure appositamente studiate per la riduzione dei rischi specifici associati a tale caratteristica e per l'internalizzazione dei costi derivanti da tali rischi; ritiene che le autorità di regolamentazione debbano, ove possibile, imporre un passaggio a un NAV fluttuante/variabile oppure, in alternativa, l'introduzione di tutele atte a rafforzare la capacità degli FCM a NAV costante di far fronte a ritiri di notevole entità e la loro resilienza agli stessi; invita la Commissione a presentare, nella prima metà del 2013, una revisione del quadro applicabile agli OICVM, con particolare riferimento alla questione degli FCM, che imponga a questi ultimi l'adozione di un valore patrimoniale variabile con valutazione giornaliera oppure, qualora mantengano un valore costante, l'obbligo di richiedere una licenza per l'esercizio di un'attività bancaria limitata e di rispettare i requisiti patrimoniali e altri requisiti prudenziali; sottolinea l'assoluta necessità di ridurre al minimo l'arbitraggio regolamentare;

32.  invita la Commissione, nel contesto della revisione relativa agli OICVM, a valutare ulteriormente l'idea dell'introduzione di disposizioni specifiche in materia di liquidità per gli FMC, attraverso l'istituzione di requisiti minimi per la liquidità overnight, settimanale e mensile (20%, 40%, 60%), e ad addebitare commissioni di liquidità al raggiungimento di un livello limite che comporti altresì un obbligo di informazione diretta all'autorità di vigilanza competente e all'ESMA;

33.  riconosce i benefici dei fondi negoziati in borsa (Exchange Traded Funds – ETF) in quanto offrono agli investitori al dettaglio l'accesso a un più ampio ventaglio di attività (come, in particolar modo, le merci); sottolinea tuttavia i rischi che i summenzionati fondi comportano in termini di complessità, rischio di controparte, liquidità dei prodotti ed eventuale arbitraggio regolamentare; segnala i rischi associati agli ETF sintetici in ragione della loro crescente opacità e complessità, in particolare quando gli ETF sintetici sono commercializzati nel segmento degli investitori al dettaglio; invita pertanto la Commissione a valutare e contrastare tali potenziali vulnerabilità strutturali durante la revisione della direttiva OICVM VI attualmente in corso, tenendo conto delle varie categorie di clienti (ad esempio investitori al dettaglio, investitori professionali, investitori istituzionali) e dei loro diversi profili di rischio;

34.  invita la Commissione a condurre una valutazione esaustiva dell'impatto degli effetti di ciascuna nuova proposta legislativa sul finanziamento dell'economia reale;

o
o   o

35.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Consiglio per la stabilità finanziaria.

(1) Testi approvati, P7_TA(2011)0331.
(2) A7-0170/2012 e A7-0171/2012.


Tutela dei minori nel mondo digitale
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Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sulla tutela dei minori nel mondo digitale (2012/2068(INI))
P7_TA(2012)0428A7-0353/2012

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

–  viste la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo,

–  vista la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio(1),

–  vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)(2),

–  vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico)(3),

–  vista la decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007)(4),

–  vista la raccomandazione 2006/952/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea(5),

–  viste le conclusioni del Consiglio sulla tutela dei minori nel mondo digitale(6),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, del 15 febbraio 2011, «Programma UE per i diritti dei minori» COM(2011)0060,

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 26 agosto 2010, «Un'agenda digitale europea» (COM(2010)0245/2),

–  vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 28 marzo 2012, «Lotta alla criminalità nell'era digitale: istituzione di un Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica» (COM(2012)0140),

–  vista la Strategia del Consiglio d’Europa sui diritti del bambino (2012-2015) del 15 febbraio 2012,

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 2 maggio 2012, «Strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi» (COM(2012)0196),

–  vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 13 settembre 2011, sull'applicazione della raccomandazione del Consiglio, del 24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana, e della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea – Tutela dei minori nel mondo digitale (COM(2011)0556),

–  vista la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali,

–  vista la propria risoluzione del 6 luglio 2011 su un approccio globale alla protezione dei dati personali nell'Unione europea(7),

–  visto l'articolo 48 del proprio regolamento,

–  visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0353/2012),

A.  considerando che per la tutela dei minori nel mondo digitale si deve agire sul piano normativo, ricorrendo a provvedimenti più efficaci, anche mediante un'autoregolamentazione che impegni il settore ad assumersi la sua parte di responsabilità, e sul piano dell'istruzione e della formazione, attraverso una formazione dei ragazzi, dei genitori e degli insegnanti volta a impedire l'accesso dei minori ai contenuti illegali;

B.  considerando che è necessario affrontare tutte le forme di contenuti illeciti online, e considerando che si deve riconoscere la specificità dell'abuso sessuale sui minori non solo perché tale contenuto è illegale ma anche perché rappresenta una delle forme più ripugnanti di contenuto online;

C.  considerando che uno dei principali obiettivi di un'efficace strategia di protezione dei minori deve essere quello di garantire che tutti i bambini, i giovani e i genitori/educatori dispongano di informazioni e competenze che consentano loro di tutelarsi su Internet;

D.  considerando che la rapida evoluzione delle tecnologie rende necessarie risposte tempestive attraverso l'autoregolamentazione e la coregolamentazione, nonché attraverso organi permanenti in grado di adottare un approccio olistico in ambiti diversi;

E.  considerando che il mondo digitale offre numerose opportunità in fatto di istruzione e apprendimento; che il settore dell'istruzione si sta adeguando al mondo digitale, ma con ritmo e modalità non al passo con la rapidità dei mutamenti tecnologici che intervengono nella vita dei minori, e che ciò causa difficoltà a genitori ed educatori, che cercano di insegnare ai ragazzi a utilizzare i media in modo critico, ma tendono a restare ai margini della vita virtuale dei minori;

F.  considerando che i minori sono generalmente del tutto a loro agio nell'utilizzo di Internet, ma hanno bisogno di essere aiutati a farne un uso ragionato, responsabile e sicuro;

G.  considerando che è importante non solo che i minori comprendano meglio i potenziali pericoli cui sono esposti online, ma anche che le famiglie, la scuola e la società civile condividano la responsabilità di educarli e di garantire che siano adeguatamente protetti nell'uso di Internet e degli altri nuovi media;

H.  considerando che l'istruzione in materia di media e nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione è importante nell'elaborazione delle politiche per la tutela dei minori nel mondo digitale e nell'assicurare un uso sicuro, appropriato e critico di tali tecnologie;

I.  considerando che lo sviluppo delle tecnologie digitali rappresenta una grande opportunità per offrire ai bambini e ai giovani la possibilità di usare i nuovi media e Internet in maniera efficace e con modalità che consentano loro di condividere con altri le proprie opinioni e, quindi, di partecipare e di imparare a svolgere un ruolo attivo nella società, online e offline;

J.  considerando che l'esercizio della cittadinanza e il godimento dei diritti che ne derivano, tra cui la partecipazione alla vita culturale, sociale e democratica, richiedono anche per i minori l'accesso all'uso di strumenti, servizi e contenuti digitali pluralistici e sicuri;

K.  considerando che, oltre a combattere i contenuti illeciti e inadatti, le misure di prevenzione e d'intervento per la tutela dei minori devono anche far fronte a una serie di altre minacce quali le molestie, le discriminazioni, le limitazioni dell'accesso a taluni servizi, la sorveglianza online, le violazioni della vita privata e della libertà di espressione e d'informazione e la mancanza di trasparenza sulle finalità della raccolta dei dati personali.;

L.  considerando che le nuove opzioni d'informazione e comunicazione offerte dal mondo digitale, come computer, TV su diverse piattaforme, telefoni mobili, videogiochi, tablet e applicazioni, e il livello di diffusione dei diversi media che convergono in un unico sistema digitale, comportano non solo un gran numero di possibilità e opportunità per bambini e adolescenti, ma anche rischi in termini di facilità d'accesso a contenuti illegali, inadatti o nocivi per lo sviluppo dei minori, nonché la possibilità che vengano raccolti dati allo scopo di trasformare i minori in un target di consumatori, con effetti dannosi non quantificati;

M.  considerando che, nel quadro della libera circolazione dei servizi audiovisivi nel mercato unico, l'interesse dei minori e la dignità umana sono beni meritevoli di particolare tutela giuridica;

N.  considerando che le misure adottate dagli Stati membri per impedire la diffusione di contenuti illeciti online non sono sempre efficaci e comportano inevitabilmente approcci diversi in materia di prevenzione dei contenuti dannosi; che tali contenuti illeciti online devono essere immediatamente soppressi sulla base di una regolare procedura legale;

O.  considerando che la permanenza su Internet di informazioni e dati personali riguardanti dei minori può dar luogo al loro illecito trattamento, allo sfruttamento dei minori stessi o a lesioni della loro dignità personale, recando potenzialmente danni enormi alla loro identità, alle loro facoltà mentali e alla loro inclusione sociale, soprattutto in quanto tali contenuti possono finire nelle mani di malintenzionati;

P.  considerando che la rapida crescita dei social network implica dei rischi per la sicurezza della vita privata, per i dati personali e per la dignità personale dei minori;

Q.  considerando che quasi il 15% dei minori di età compresa tra i 10 e i 17 anni che utilizzano Internet riceve qualche tipo di proposta sessuale e che il 34% di loro s'imbatte in contenuti a carattere sessuale senza averli cercati;

R.  considerando che i vari codici di condotta adottati dai fornitori di contenuti e servizi digitali non sempre soddisfano i requisiti della legislazione europea o nazionale in materia di trasparenza, indipendenza, riservatezza e trattamento dei dati personali, e possono presentare rischi in termini di profilazione (profiling) a fini commerciali, di altre forme di sfruttamento, come l'abuso sessuale, e persino di tratta di esseri umani;

S.  considerando che la pubblicità rivolta ai minori dev'essere responsabile e moderata;

T.  considerando che i minori devono essere tutelati dai pericoli del mondo digitale in funzione dell'età e del livello di maturità; che gli Stati membri segnalano difficoltà nel coordinare aspetti relativi all'adozione di categorie di classificazione dei contenuti per fasce d'età e grado di pericolo dei contenuti stessi;

U.  considerando che, pur riconoscendo i molti pericoli a cui sono esposti i minori nel mondo digitale, dobbiamo continuare a cogliere le numerose opportunità che tale mondo offre per lo sviluppo di una società basata sulla conoscenza;

V.  considerando che il ruolo dei genitori nel proteggere i figli dai pericoli del mondo digitale è estremamente importante;

Un quadro di diritti e di governance

1.  osserva che è stata avviata una nuova fase nella protezione dei diritti del bambino in ambito dell'UE con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ora legalmente vincolante, il cui articolo 24 definisce la protezione dei bambini come un diritto fondamentale e stabilisce che in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente; ribadisce la necessità che l'UE rispetti appieno le disposizioni degli strumenti internazionali di cui non è parte, come richiesto dalla Corte di giustizia europea nella causa C-540/03, Parlamento europeo vs. Consiglio;

2.  esorta gli Stati membri a recepire e attuare in modo corretto e tempestivo la direttiva 2011/92/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile; esorta gli Stati membri a garantire la massima armonizzazione del loro impegno nell'ambito della tutela dei minori nel mondo digitale;

3.  rinnova l'appello rivolto agli Stati membri che ancora non lo hanno fatto, a firmare e ratificare gli strumenti internazionali in materia di protezione dei bambini, ad esempio la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, il terzo protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del bambino e la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo, e a recepire tali strumenti utilizzando la certezza e la chiarezza giuridiche necessarie come richiesto dall'ordinamento giuridico dell'UE;

4.  invita la Commissione a potenziare gli attuali meccanismi interni al fine di assicurare un approccio coerente e coordinato alla tutela dei diritti dei minori nel mondo digitale; accoglie con favore la strategia europea per un Internet migliore per i bambini formulata dalla Commissione e la invita a potenziare gli attuali meccanismi interni al fine di assicurare un approccio coerente e coordinato alla sicurezza dei minori online;

5.  sottolinea la necessità di integrare i diritti dei bambini in tutte le politiche dell'UE, analizzando l'impatto delle misure sui diritti, la sicurezza e l'integrità fisica e mentale dei bambini, e di includervi le proposte della Commissione relative al mondo digitale redatte con chiarezza;

6.  sottolinea che i pericoli cui sono esposti i bambini su Internet possono essere affrontati solo mediante una combinazione esaustiva di misure giuridiche, tecniche e formative, comprendenti la prevenzione, che rafforzi la protezione dei minori nel contesto digitale;

7.  si compiace della nuova agenzia per la sicurezza informatica con sede presso l'Europol e invita la Commissione ad adoperarsi affinché il gruppo dedicato alla tutela dei minori nel nuovo centro sia dotato di risorse adeguate e cooperi efficacemente con Interpol;

8.  auspica la prosecuzione del programma per un uso più sicuro di Internet, con risorse adeguate che consentano il pieno svolgimento delle sue attività e misure di salvaguardia delle sue specificità, e chiede alla Commissione di presentare una relazione al Parlamento sugli esiti positivi e negativi del programma per garantirne la massima efficacia in futuro;

9.  esorta gli Stati membri e la Commissione ad adottare misure adeguate, compresi interventi per mezzo di Internet, quali programmi di ricerca e istruzione, ove opportuno in collaborazione con le pertinenti organizzazioni della società civile, le famiglie, le scuole, i servizi audiovisivi, l'industria e altri soggetti interessati, al fine di ridurre il rischio che i minori diventino vittime di Internet;

10.  prende atto della creazione, su iniziativa della Commissione, della coalizione CEO per la sicurezza online dei bambini; esorta, in questo quadro, a una stretta collaborazione con le associazioni e le organizzazioni della società civile che operano, tra l'altro, nel campo della tutela dei minori, della protezione dei dati e dell'istruzione o che rappresentano i genitori e gli educatori, anche a livello europeo, nonché con le diverse Direzioni generali della Commissione che si occupano della tutela dei consumatori e della giustizia;

Media e nuovi media: accesso ed educazione

11.  rileva che Internet mette a disposizione di bambini e giovani degli strumenti estremamente preziosi, che possono essere utilizzati per esprimere o asserire le proprie opinioni, avere accesso alle informazioni e conoscere e rivendicare i propri diritti, e costituisce un ottimo strumento di comunicazione che offre opportunità di apertura verso il mondo e di crescita personale;

12.  sottolinea tuttavia che l'ambiente in rete e i media sociali comportano rischi potenziali considerevoli per la riservatezza e la dignità dei minori che figurano tra gli utenti più vulnerabili;

13.  ribadisce che Internet espone i minori anche ai pericoli connessi a fenomeni, quali la pornografia minorile, lo scambio di materiale contenente violenze, la criminalità informatica, le intimidazioni, il bullismo, l'adescamento, la possibilità per i bambini di accedere e di acquistare beni e servizi inadeguati o non consentiti alla loro fascia di età, l'esposizione a pubblicità non adatte all'età, aggressive o ingannevoli, truffe, furti d'identità, frodi e analoghe minacce di natura finanziaria, che possono provocare traumi;

14.  sostiene a tal proposito gli sforzi profusi dagli Stati membri per promuovere l'istruzione e la formazione sistematiche destinate a bambini, genitori, educatori, insegnanti e assistenti sociali e volte a consentire loro di comprendere il mondo digitale e di identificare i pericoli che potrebbero nuocere all'integrità fisica o mentale dei bambini, a ridurre i rischi connessi con i media digitali e a fornire informazioni sui punti di contatto per la segnalazione di problemi e sui modi per occuparsi dei bambini vittime di tali fenomeni; pone contemporaneamente l'accento sulla necessità di far comprendere ai bambini che il loro utilizzo delle tecnologie digitali può violare i diritti altrui o addirittura costituire un reato;

15.  ritiene che sia estremamente importante che la formazione sulle competenze relative ai mezzi di informazione inizi sin dalle primissime fasi, in modo da insegnare a bambini e ragazzi a decidere in maniera consapevole e critica quali strade esplorare o evitare in Internet e da trasmettere i valori fondamentali della convivenza e di un atteggiamento rispettoso e tollerante nei confronti del prossimo;

16.  individua nell'educazione ai media lo strumento essenziale per permettere ai minori di fare un uso critico di detti mezzi di informazione e delle opportunità del mondo digitale e invita gli Stati membri a inserire questa materia nei programmi scolastici; ricorda che anche l'educazione dei consumatori costituisce un aspetto importante, considerata la continua crescita del marketing digitale;

17.  ribadisce l'importanza dell'alfabetizzazione digitale e mediatica dei minori e dei loro genitori e dell'acquisizione di competenze in tali ambiti; sottolinea altresì che l'alfabetizzazione digitale, le pertinenti competenze e un uso sicuro di Internet per i minori devono essere considerati come una priorità degli Stati membri e delle politiche sociali, d'istruzione e giovanili dell'UE così come un elemento fondamentale della strategia Europa 2020;

18.  incoraggia una formazione digitale continua per gli educatori che lavorano su base permanente con gli alunni nelle scuole;

19.  sottolinea la necessità di un'alleanza nel settore dell'istruzione fra famiglie, scuola, società civile e parti interessate, compresi i soggetti operanti nei media e nei servizi audiovisivi, per garantire una dinamica equilibrata e proattiva tra mondo digitale e minori; incoraggia la Commissione a sostenere iniziative di sensibilizzazione per genitori, educatori e insegnanti, onde garantire che possano affiancare al meglio i minori nell'uso degli strumenti e dei servizi digitali;

20.  incoraggia la Commissione e gli Stati membri a sostenere la parità di accesso tra i minori a contenuti digitali pluralistici di qualità e sicuri nei programmi e servizi nuovi ed esistenti, rivolti ai giovani e riguardanti l'istruzione, la cultura e l'arte;

21.  invita gli Stati membri, le autorità pubbliche e i fornitori di accesso a intensificare le campagne di comunicazione al fine di sensibilizzare i bambini, gli adolescenti, i genitori e gli educatori in merito ai pericoli incontrollati del mondo digitale;

22.  riconosce il ruolo dei media del servizio pubblico nel promuovere uno spazio online sicuro e affidabile per i minori;

23.  esorta la Commissione a includere tra le sue massime priorità la protezione dei minori dalla pubblicità aggressiva o ingannevole in televisione e in rete;

24.  pone l'accento in particolare sul ruolo svolto dal settore privato e dall'industria, nonché da altri soggetti interessati, in termini di responsabilità rispetto a tali questioni come pure rispetto a un marchio che attesti la sicurezza delle pagine web per i minori e alla promozione della «netiquette» per i bambini; sottolinea che le misure in questione dovrebbero essere pienamente compatibili con lo Stato di diritto e la certezza giuridica, tener conto dei diritti degli utenti finali ed essere conformi alle procedure giuridiche e giudiziarie esistenti, come pure alla Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo; invita l'industria a rispettare e ad applicare appieno i codici di condotta esistenti e le iniziative analoghe, tra cui «EU Pledge» e la dichiarazione di Barcellona del forum sui beni di consumo;

25.  sottolinea che occorre prestare particolare attenzione alla commercializzazione online di sostanze dannose, come gli alcolici, cui possono essere esposti i giovani; constata che, alla luce della natura e della portata delle pratiche di marketing online, ad esempio attraverso i social network, risulta molto difficile per i singoli Stati membri controllare la pubblicizzazione degli alcolici in rete, per cui un intervento da parte della Commissione europea apporterebbe un valore aggiunto al riguardo;

26.  evidenzia l'efficacia dell'educazione formale, informale, non formale e di quella tra pari nella diffusione di pratiche sicure tra i minori e per quanto concerne le minacce potenziali (tramite esempi concreti) quando questi utilizzano Internet, i social network, i videogiochi e la telefonia mobile, e incoraggia «European Schoolnet» a favorire il tutoraggio tra gli studenti in questo campo; sottolinea la necessità di informare anche i genitori circa le pratiche sicure e le minacce;

27.  invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare programmi volti a fornire ai bambini e ai giovani le competenze adeguate e a garantire loro un accesso informato a Internet e ai nuovi media, e sottolinea, a tale proposito, l'importanza di integrare l'alfabetizzazione mediatica digitale a tutti i livelli dell'istruzione formale e non formale, prevedendo anche un approccio di apprendimento permanente sin dalle primissime fasi;

Diritto alla protezione
Lotta ai contenuti illeciti

28.  sottolinea le sfide che il diritto penale deve affrontare a livello di applicazione nell'ambiente online in relazione ai principi di certezza giuridica e legalità, alla presunzione di innocenza, ai diritti della vittima e ai diritti dell'indagato; sottolinea, a tale proposito, le difficoltà incontrate in passato per l'elaborazione di una definizione chiara, come nei casi dell'adescamento e della pornografia infantile online (da denominare preferibilmente «materiale pedopornografico»);

29.  invita pertanto la Commissione a raccogliere, nel quadro del suo obbligo di presentare una relazione sul recepimento della direttiva 2011/92/UE, dati esatti e chiari sul reato di adescamento online, individuando con precisione le disposizioni nazionali che configurano come reato tale comportamento; invita gli Stati membri e la Commissione a raccogliere dati in merito all'adescamento online, relativamente al numero di procedimenti penali avviati, al numero di condanne e alla giurisprudenza nazionale, nonché a procedere a uno scambio delle migliori pratiche in materia di azione penale e irrogazione delle pene; chiede altresì alla Commissione di migliorare in modo sostanziale la compilazione e la pubblicazione di informazioni statistiche in modo da ottimizzare l'elaborazione e la revisione delle politiche;

30.  riconosce, a tale proposito, l'elevato livello di cooperazione che esiste tra le autorità di polizia e giudiziarie negli Stati membri, nonché tra tali autorità, Europol ed Eurojust per quanto concerne atti criminali perpetrati contro i bambini con l'aiuto di media digitali, come ad esempio l'operazione «Icarus» del 2011 incentrata sulle reti di condivisione online di materiale pedopornografico;

31.  sottolinea tuttavia che si potrebbero apportare altri miglioramenti nel contesto di un'ulteriore armonizzazione del diritto e delle procedure penali degli Stati membri, tra cui i diritti procedurali e in materia di protezione dei dati degli indagati e il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dell'UE, date le barriere esistenti a una piena collaborazione e fiducia reciproca;

32.  accoglie con favore l'intenzione della Commissione di esaminare eventuali misure legislative qualora l'autoregolamentazione del settore non dovesse risultare efficace;

33.  sottolinea tuttavia che le proposte relative alla legislazione penale materiale dell'UE devono rispettare appieno i principi di sussidiarietà e proporzionalità, come pure i principi generali del diritto penale, e devono dimostrare chiaramente di mirare ad apportare un valore aggiunto nel quadro di un approccio comune dell'UE alla lotta contro i reati di natura particolarmente grave, con dimensione transfrontaliera, di cui alla risoluzione del Parlamento del 22 maggio 2012, su un approccio dell'UE in materia di diritto penale(8);

34.  invita la Commissione e gli Stati membri a compiere ogni sforzo per potenziare la cooperazione con i paesi terzi per quanto concerne la tempestiva rimozione delle pagine web ospitate sui loro territori che contengono o divulgano contenuti o comportamenti illegali, nonché la lotta contro la criminalità informatica; caldeggia, a tale riguardo, la condivisione a livello internazionale di competenze e delle migliori prassi come pure la messa in comune delle idee tra i governi, gli organi di contrasto, le unità di polizia specializzate in criminalità informatica, le linee di emergenza (hotline), le organizzazioni per la tutela dei minori e l'industria di Internet;

35.  chiede, a tale proposito, la piena adozione di tutte le misure riportate nella tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, adottata dal Consiglio nel 2009, nonché un approccio comune sull'ammissibilità e la valutazione delle prove, al fine di rimuovere le barriere alla libera circolazione delle prove raccolte in un altro Stato membro;

36.  sostiene l'introduzione e il potenziamento dei sistemi di hotline per segnalare i reati e i contenuti e comportamenti illegali, tenendo conto, tra l'altro, dell'esperienza relativa alla linea diretta europea per la segnalazione dei minori scomparsi, nonché di quelle relative ai sistemi nazionali di allarme rapido e al sistema automatico europeo di allarme per i minori; sottolinea tuttavia che un'azione penale immediata, basata su una segnalazione, deve trovare un equilibrio, da un lato, tra i diritti delle potenziali vittime e l'obbligo di reagire imposto agli Stati membri dagli articoli 2 e 8 della CEDU, come già evidenziato nella giurisprudenza della stessa CEDU e, dall'altro, i diritti dell'indagato; invita, a tale proposito, gli Stati membri e la Commissione a procedere a uno scambio di migliori pratiche per quanto concerne l'accertamento e il perseguimento dei reati a danno dei bambini nel mondo digitale; ricorda che l'articolo 8 della proposta della Commissione relativa a un regolamento generale sulla protezione dei dati (COM(2012)0011) prevede salvaguardie specifiche per il trattamento dei dati personali dei minori, tra cui l'obbligo di ottenere il consenso del genitore per il trattamento dei dati dei minori di età inferiore a tredici anni;

37.  constata che le procedure di «notifica e rimozione» («notice and take down») sono ancora troppo lente in alcuni Stati membri; accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di pubblicare una valutazione d'impatto in merito, raccomanda di migliorare l'efficacia di tali procedure e di continuare a svilupparle negli Stati membri ai fini delle migliori pratiche;

38.  invita la Commissione e gli Stati membri a valutare l'efficacia della collaborazione, per le azioni di protezione dei minori contro i reati online, tra le forze dell'ordine, le hotline e i fornitori di servizi Internet con i quali esistono accordi; chiede lo sviluppo di sinergie con gli altri servizi connessi, tra cui la polizia e i sistemi di giustizia minorile, per proteggere i minori dai reati online, segnatamente attraverso il coordinamento e l'integrazione delle hotline e dei punti di contatto;

39.  incoraggia gli Stati membri a dare continuità alle hotline nazionali e agli altri punti di contatto, quali i «pulsanti di sicurezza» conformi agli standard INHOPE, a migliorarne l'interconnessione come pure ad analizzare con attenzione i risultati raggiunti;

40.  sottolinea l'importanza di promuovere strumenti affidabili, quali pagine di avvertimento o segnali acustici e visivi, al fine di limitare l'accesso diretto dei minori a contenuti per loro dannosi;

41.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di migliorare l'informazione sulle hotline e gli altri punti di contatto, quali i «pulsanti di sicurezza» per i minori e le loro famiglie, agevolando in tal modo la segnalazione dei contenuti illegali, e invita gli Stati membri a sensibilizzare il pubblico all'esistenza di hotline quali punti di contatto per la segnalazione di immagini pedopornografiche;

42.  sostiene l'impegno dei fornitori di contenuti e servizi digitali ad attuare codici di condotta conformi alle normative vigenti per individuare, prevenire e rimuovere i contenuti illeciti sulla base di decisioni prese dalle autorità giudiziarie; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a effettuare valutazioni in questo ambito;

43.  invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare una nuova campagna rivolta ai genitori, che li aiuti a comprendere il materiale digitale con cui hanno a che fare i loro bambini e, soprattutto, le modalità per tutelare questi ultimi dai contenuti digitali illeciti, inadatti o pericolosi;

44.  deplora il mancato rispetto del patto sottoscritto il 9 febbraio 2009 tra la Commissione e 17 siti di social network, tra cui Facebook e MySpace, nell'ottica di promuovere la tutela e la sicurezza dei minori in rete;

45.  evidenzia che i reati commessi in rete hanno spesso una dimensione transfrontaliera e che, pertanto, una cooperazione a livello internazionale tra gli organi di contrasto esistenti costituisce un elemento importante nella lotta contro tali reati;

46.  esorta gli Stati membri e la Commissione a sostenere e ad avviare campagne di sensibilizzazione per minori, genitori ed educatori, allo scopo di fornire loro le informazioni necessarie per tutelarsi dalla criminalità informatica incoraggiandoli anche a segnalare siti Internet e comportamenti online sospetti;

47.  invita gli Stati membri ad attuare correttamente le norme procedurali in vigore per quanto concerne la cancellazione dei siti web che ospitano contenuti a carattere manipolatorio, minacciosi, oltraggiosi, discriminatori o comunque maligni;

Lotta ai contenuti dannosi

48.  invita la Commissione ad analizzare l'efficacia dei vari sistemi utilizzati negli Stati membri per la classificazione volontaria dei contenuti inadatti ai minori e incoraggia la Commissione, gli Stati membri e l'industria di Internet a rafforzare la cooperazione intesa a elaborare strategie e standard che consentano di avvicinare i minori a un utilizzo consapevole e responsabile di Internet nonché di informarli e proteggerli dall'esposizione online e offline a contenuti inadatti alla loro età, ivi compresi la violenza, la pubblicità che incita a effettuare spese eccessive e l'acquisto di crediti o beni virtuali con il telefono cellulare;

49.  accoglie con favore le innovazioni tecniche con cui le imprese offrono specifiche soluzioni online che consentono ai minori di utilizzare Internet in tutta sicurezza;

50.  invita le associazioni dei fornitori di servizi audiovisivi e digitali, in cooperazione con altre associazioni pertinenti, a integrare la tutela dei minori nei rispettivi statuti e a indicare la fascia di età appropriata;

51.  incoraggia gli Stati membri a portare avanti il dialogo volto ad armonizzare la classificazione dei contenuti digitali per minori, in collaborazione con gli operatori e le associazioni pertinenti nonché con i paesi terzi;

52.  incoraggia la Commissione e gli Stati membri a classificare i giochi elettronici con caratteri chiari, secondo le fasce di età alle quali sono destinati e, soprattutto, secondo il loro contenuto;

53.  invita la Commissione a proseguire lo «European Framework for Safer Mobile Use» valorizzando le opzioni che agevolano il controllo parentale;

54.  pone l'accento sull'ottimo lavoro svolto dalle organizzazioni della società civile e le incoraggia a cooperare e a lavorare in modo congiunto a livello transnazionale, nonché ad agire in partenariato con gli organi di contrasto, il governo, i fornitori di servizi Internet e i cittadini;

Tutela della vita privata

55.  ribadisce l'importanza della protezione dei dati per i bambini, in particolare per quanto concerne la rapida diffusione delle reti sociali e delle chat room, visto l'aumento del flusso e dell'accessibilità dei dati personali attraverso i media digitali;

56.  accoglie con favore la nuova proposta di regolamento sulla protezione dei dati (COM(2012)0011) e le sue disposizioni speciali relative al consenso dei bambini e al diritto di oblio, in base al quale è vietato mantenere online informazioni sui dati personali dei minori, che possono mettere a rischio la loro vita personale e professionale, e ricorda che la permanenza su Internet di informazioni e dati relativi ai minori può dare adito ad abusi a danno della dignità e dell'inclusione sociale di questi ultimi;

57.  sottolinea che tali disposizioni devono essere precisate e sviluppate affinché siano chiare e pienamente operative non appena la nuova legislazione sarà adottata, e che non devono compromettere la libertà di Internet;

58.  valuta inoltre positivamente l'intenzione di istituire un sistema elettronico per la certificazione dell'età;

59.  ritiene che i proprietari e gli amministratori di pagine web dovrebbero indicare in modo chiaro e visibile la politica di protezione dei dati applicata e prevedere un sistema basato sull'obbligo del consenso parentale per il trattamento dei dati di minori di età inferiore ai tredici anni; chiede altresì maggiori sforzi al fine di rafforzare il più possibile le impostazioni automatiche di tutela della riservatezza, in modo da evitare la vittimizzazione secondaria dei minori;

60.  sottolinea l'importanza di sensibilizzare gli utenti in merito al trattamento dei loro dati personali e di quelli dei terzi associati ad opera dei fornitori di servizi o dei social network, nonché riguardo ai possibili mezzi di ricorso a loro disposizione in caso di utilizzo dei dati per scopi che esulano dalle legittime finalità per le quali i fornitori e i relativi partner li hanno raccolti, assicurando che tali informazioni siano fornite in un linguaggio e in una forma consoni al profilo degli utenti, prestando segnatamente attenzione ai minori; reputa che i fornitori abbiano particolari responsabilità a tale riguardo e chiede che essi informino gli utenti in modo chiaro e comprensibile in merito alla loro politica di pubblicazione;

61.  auspica fortemente la promozione, in ogni settore digitale, di opzioni tecnologiche utili a confinare, qualora si desideri farlo, la navigazione dei minori entro limiti tracciabili e ad accesso condizionato, in modo da fornire uno strumento efficace di controllo parentale; rileva, tuttavia, che tali misure non possono sostituirsi a un'approfondita formazione dei minori in relazione all'uso dei media;

62.  sottolinea l'importanza di iniziare molto presto a informare i bambini e gli adolescenti in merito al loro diritto alla vita privata su Internet e di insegnare loro a riconoscere i metodi, talvolta sottili, utilizzati per ottenere da loro informazioni;

Diritto di replica nei media digitali

63.  invita gli Stati membri a sviluppare e ad armonizzare i sistemi relativi al diritto di replica nei media digitali, migliorandone altresì l'efficacia;

Diritto alla cittadinanza digitale

64.  sottolinea che la tecnologia digitale costituisce un importante strumento di formazione alla cittadinanza, che agevola la partecipazione di un gran numero di cittadini residenti in aree decentrate e soprattutto dei giovani, consentendo loro di trarre pieno vantaggio dalla libertà di espressione e di comunicazione online;

65.  invita gli Stati membri a considerare le piattaforme digitali come strumenti di formazione alla partecipazione democratica per tutti i minori, con particolare riferimento ai più vulnerabili;

66.  sottolinea che i nuovi media rappresentano un'opportunità per promuovere, nei servizi e contenuti digitali, la comprensione e il dialogo tra le generazioni, i generi e i vari gruppi culturali ed etnici;

67.  ricorda che, su Internet, l'informazione e la cittadinanza sono strettamente legate, e che ciò che attualmente compromette l'impegno civile dei giovani è il disinteresse che manifestano nei confronti dell'informazione;

o
o   o

68.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.
(2) GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.
(3) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(4) GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12.
(5) GU L 378 del 27.12.2006, pag. 72.
(6) GU C 372 del 20.12.2011, pag. 15.
(7) Testi approvati, P7_TA(2011)0323.
(8)1 Testi approvati, P7_TA(2012)0208.


Iniziativa per l'imprenditoria sociale
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Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sull'Iniziativa per l'imprenditoria sociale – Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale (2012/2004(INI))
P7_TA(2012)0429A7-0305/2012

Il Parlamento europeo,

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 18 aprile 2012, intitolata «Verso una ripresa fonte di occupazione» (COM(2012)0173),

–  visto il documento di lavoro della sezione specializzata «Mercato unico, produzione e consumo» sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Iniziativa per l'imprenditoria sociale – Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale», INT/606 del 22 febbraio 2012,

–  vista la proposta di regolamento del Consiglio sullo statuto della fondazione europea della Commissione dell'8 febbraio 2012 (COM(2012)0035),

–  vista la proposta di direttiva sugli appalti pubblici della Commissione del 20 dicembre 2011 (COM(2011)0896),

–  vista la proposta di regolamento relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale della Commissione del 7 dicembre 2011 (COM(2011)0862),

–  vista la comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2011 intitolata «Iniziativa per l'imprenditoria sociale – Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale» (COM(2011)0682),

–  vista la comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2011 sulla strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese (COM(2011)0681),

–  vista la comunicazione della Commissione del 13 aprile 2011 dal titolo «L'atto per il mercato unico – dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia. Insieme per una nuova crescita» (COM(2011)0206),

–  vista la comunicazione della Commissione del 27 ottobre 2010 intitolata «Verso un atto per il mercato unico – Per un'economia sociale di mercato altamente competitiva» (COM(2010)0608),

–  vista la proposta della Commissione del 6 ottobre 2011 relativa a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale (COM(2011)0609),

–  vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

–  vista la proposta di regolamento della Commissione, del 6 ottobre 2011, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 (COM(2011)0607),

–  vista la comunicazione della Commissione del 16 dicembre 2010 intitolata «La Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale» (COM(2010)0758),

–  vista la pubblicazione, del 2008, del programma di sviluppo delle Nazioni Unite e della Rete di ricerca europea EMES, dal titolo «Impresa sociale: Un nuovo modello per la riduzione della povertà e la creazione di occupazione»(1),

–  visto il parere esplorativo del CESE del 26 ottobre 2011 sul tema «Imprenditoria sociale e impresa sociale» IN/589,

–  vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2009 sull'economia sociale(2),

–  vista la sua dichiarazione del 10 marzo 2011(3),

–  vista la sua risoluzione, del 13 marzo 2012, sullo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori(4),

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0305/2012),

A.  considerando che le imprese dell'economia sociale, che impiegano almeno 11 milioni di persone nell'Unione europea e che rappresentano il 6% di tutta la forza lavoro o il 10% di tutte le imprese europee, vale a dire 2 milioni di imprese, contribuiscono in modo significativo al modello sociale europeo e alla strategia Europa 2020;

B.  considerando che il diverso sviluppo storico ha determinato l'elaborazione di quadri giuridici notevolmente eterogenei negli Stati membri, per quanto riguarda le imprese di ogni categoria, incluse quelle dell'economia sociale e le imprese sociali;

C.  considerando che la maggior parte delle imprese dell'economia sociale non sono riconosciute da un quadro giuridico a livello europeo e sono riconosciute solo a livello nazionale in alcuni Stati membri;

D.  considerando che le conseguenze dell'attuale crisi sociale, economica e finanziaria come pure i mutamenti demografici, in particolare l'invecchiamento della popolazione, mettono a dura prova i sistemi di previdenza sociale, inclusi i regimi di sicurezza sociale obbligatoria e volontaria, e pertanto sarebbe opportuno promuovere sistemi innovativi in materia di assistenza sociale onde garantire una sicurezza sociale adeguata e corretta;

E.  considerando che l'Atto per il mercato unico e la strategia Europa 2020, entrambi volti a promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e pertanto a migliorare la quantità e la qualità dei posti di lavoro e a combattere la povertà, sono fortemente correlati e che le imprese sociali possono contribuire in modo significativo con il loro potenziale innovativo e la loro capacità di apportare risposte appropriate alle necessità sociali;

F.  considerando che la Commissione riconosce che gli attori dell'economia sociale e le imprese sociali sono vettori importanti di crescita economica e di innovazione sociale, con il potenziale di creare posti di lavoro sostenibili, e che essi favoriscono l'inclusione dei gruppi vulnerabili sul mercato del lavoro;

G.  considerando che le proposte della Commissione su un regolamento relativo ai fondi di imprenditoria sociale europei e il programma per il cambiamento e l'innovazione sociale devono essere accolti favorevolmente;

H.  considerando che le imprese sociali possono aiutare a fornire servizi sociali, che costituiscono elementi chiave di uno Stato sociale e contribuire così alla realizzazione degli obiettivi comuni dell'Unione europea;

I.  considerando che numerose imprese sociali incontrano difficoltà nell'accesso al finanziamento per ampliare le proprie attività e, pertanto, necessitano di forme di sostegno specifico e adattato, quali la banca sociale, gli strumenti di condivisione del rischio, i fondi filantropici o i (micro)crediti, specialmente nel caso delle microimprese delle PMI; che, a tal riguardo, i fondi strutturali e i programmi dell'UE svolgono un ruolo significativo nel facilitare l'accesso ai finanziamenti per le imprese sociali, anche per quelle a forte intensità di investimenti;

J.  considerando che la maggior parte delle imprese sociali sostiene la riforma politica promuovendo una buona governance, in particolare coinvolgendo dipendenti, clienti e/o soggetti interessati, e sostiene l'apprendimento reciproco e l'innovazione sociale, rispondendo così alle domande sempre più formulate dai cittadini, che chiedono che il comportamento delle imprese sia più etico, più sociale e più rispettoso dell'ambiente;

K.  considerando che le imprese sociali, in ragione della loro natura e del loro modus operandi, permettono di costruire una società più solidale, più democratica e più attiva e offrono spesso - o dovrebbero offrire - condizioni di lavoro favorevoli nonché pari retribuzione per pari lavoro, e sostengono le pari opportunità per uomini e donne, permettendo così la conciliazione di vita professionale e vita privata;

L.  considerando che si prende atto della proposta della Commissione di aggiungere la nuova categoria di persone svantaggiate agli appalti riservati;

Introduzione

1.  accoglie con favore le comunicazioni della Commissione intitolate «Iniziativa per l'imprenditoria sociale» e «Verso una ripresa fonte di occupazione» contenenti raccomandazioni ai governi nazionali sul miglioramento delle condizioni quadro per le imprese sociali, in modo da offrire nuove opportunità e posti di lavoro, in particolare negli ambiti dell'assistenza sanitaria e sociale (il cosiddetto settore bianco) in rapida crescita e in campo ambientale (il cosiddetto settore verde), due ambiti che offrono nuove opportunità per l'economia sociale in senso ampio;

2.  indica che l'economia sociale è parte dell'economia di mercato ecosociale e del mercato unico europeo e sottolinea la sua elevata capacità di resistenza alle crisi e la solidità dei suoi modelli commerciali; sottolinea che le imprese sociali cercano spesso di rispondere a necessità sociali che non sono tenute presenti – o lo sono soltanto in modo inadeguato – dagli operatori economici o dallo Stato; sottolinea che i posti di lavoro nel settore dell'economia sociale avranno tendenza ad essere mantenuti a livello locale;

3.  sottolinea che per impresa sociale si intende un'impresa che, qualunque sia la sua forma giuridica:

  a) ha come obiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi misurabili in conformità all'atto di costituzione, allo statuto o a qualsiasi altro documento costitutivo dell'azienda, laddove l'impresa:
   fornisca beni o servizi a persone vulnerabili, emarginate, svantaggiate o escluse;
   fornisca beni o servizi utilizzando un metodo di produzione che risponde al suo obiettivo sociale;
   b) utilizza in modo prioritario i propri profitti per raggiungere il suo obiettivo primario invece di distribuirli e ha posto in essere procedure e regole predefinite per quelle circostanze eccezionali in cui i profitti sono distribuiti ad azionisti e soci, in modo da garantire che qualsiasi distribuzione di profitti non pregiudichi il suo obiettivo primario; nonché
   c) è gestita in modo responsabile e trasparente, in particolare coinvolgendo dipendenti, clienti e/o soggetti interessati dalle sue attività;

Azioni raccomandate per i vari tipi di imprese

4.  sottolinea che le attività svolte in vari settori dell'economia sociale da volontari, compresi i giovani all'inizio della loro carriera che veicolano entusiasmo e nuove competenze, e gli anziani, portatori di un ampio bagaglio di esperienza e di competenze avanzate, rappresentano un contributo importante alla crescita economica, alla solidarietà e alla coesione sociale e danno un senso alla vita di molte persone; chiede un riconoscimento e un appropriato sostegno finanziario e normativo a livello locale, nazionale ed europeo;

5.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le imprese sociali non siano svantaggiate rispetto ad altri tipi di imprese che si riserverebbero i settori redditizi dell'economia sociale; sottolinea che tali settori sono situati principalmente nelle zone urbane, cosicché gli altri settori meno redditizi, principalmente in zona rurale o periferica, in cui gli ostacoli logistici comportano costi più elevati, si vedono ridotti a un'offerta di servizi più scarsa e di qualità inferiore; sottolinea che gli utenti dovrebbero poter scegliere tra vari fornitori di servizi;

6.  sottolinea l'importanza di una strategia e di misure che promuovano l'imprenditorialità sociale e le imprese sociali innovative, in particolare per quanto riguarda i giovani imprenditori e le persone svantaggiate, onde assicurare un accesso più facile e migliore per gli imprenditori – tanto donne quanto uomini – ai programmi e al finanziamento dell'Unione e degli Stati membri; chiede che un sostegno adeguato continui ad essere assegnato al programma Erasmus per giovani imprenditori onde migliorare la sua attrattiva e visibilità, anche nell'economia sociale; ricorda, tuttavia, che il lavoro autonomo deve essere accompagnato da un orientamento sufficiente;

7.  osserva la diversità in seno all'economia sociale; sottolinea che lo sviluppo di un nuovo quadro giuridico a livello europeo deve essere facoltativo per le imprese e preceduto da una valutazione d'impatto onde tener conto dell'esistenza di diversi modelli di imprenditoria sociale nei vari Stati membri; sottolinea che le eventuali misure adottate dovrebbero dimostrare di offrire un valore aggiunto per tutta l'UE;

8.  sostiene le iniziative adottate a livello dell'UE volte a estendere e rafforzare il settore delle associazioni già ben sviluppato in vari Stati membri; chiede che sia adottato uno statuto europeo delle associazioni a complemento degli statuti giuridici esistenti a livello degli Stati membri;

9.  accoglie con favore l'intenzione della Commissione di presentare una proposta di semplificazione del regolamento sullo statuto della società cooperativa europea;

10.  accoglie favorevolmente lo studio della Commissione sulla situazione delle società mutualistiche in Europa, con la partecipazione attiva del settore; sottolinea che le società mutualistiche dovrebbero essere riconosciute, attraverso uno statuto europeo, come attori distinti e importanti nell'economia e società europea; sottolinea i vantaggi di uno statuto europeo delle società mutualistiche onde facilitare le loro attività transfrontaliere; incoraggia gli Stati membri che non abbiano ancora introdotto uno statuto nazionale per le società mutualistiche a farlo;

11.  accoglie con favore la proposta della Commissione di un regolamento sullo statuto della fondazione europea;

12.  ricorda che nel COM(2004)0018, la Commissione si è impegnata ad attuare dodici azioni concrete per sostenere lo sviluppo delle cooperative e si rammarica per il fatto che finora siano stati realizzati soltanto scarsi progressi; invita la Commissione a far prova di ambizione proponendo, conformemente all'iniziativa del 2004, misure supplementari volte a migliorare le condizioni di funzionamento delle cooperative, delle mutualistiche, delle associazioni e delle fondazioni, in modo da sostenere lo sviluppo dell'economia sociale in generale;

13.  saluta favorevolmente l'adozione del pacchetto riveduto di regole sugli aiuti di Stato a livello europeo riguardante i servizi sociali e locali, ma incoraggia al tempo stesso la Commissione a chiarire ulteriormente tali regole, in modo da agevolarne la comprensione e l'applicazione da parte delle autorità locali e regionali, in particolare per quanto riguarda le imprese sociali;

Imprese che perseguono obiettivi sociali o che hanno un impatto sociale

14.  sottolinea che le imprese sociali sono fornitori importanti di servizi sociali di interesse generale (SSIG); indica che in molti casi provengono o sono strettamente legate a organizzazioni della società civile, organizzazioni di volontariato e/o associazioni assistenziali che prestano servizi orientati sulla persona, destinati a rispondere a esigenze umane essenziali, in particolare quelle di soggetti in situazioni di vulnerabilità; sottolinea che le imprese sociali si trovano spesso in una posizione intermedia tra i settori tradizionali del pubblico e del privato attivi nella fornitura di servizi pubblici, ossia nel quadro degli appalti pubblici;

15.  ritiene che la nozione di responsabilità sociale aziendale debba essere considerata in modo separato da quella di economia sociale e di imprese sociali, anche se le imprese commerciali con numerose attività nell'ambito della responsabilità sociale aziendale possono avere una forte correlazione con le imprese sociali;

Prospettive finanziarie – migliorare il contesto giuridico e fiscale

16.  è convinto che il programma PSCI per il 2014-2020, con il suo asse «Microfinanza e imprenditoria sociale», contribuisca agli sforzi volti a garantire un migliore accesso ai microcrediti per le microimprese nell'economia sociale tenendo conto, al contempo, della diversità delle necessità di finanziamento delle imprese sociali;

17.  è convinto che diversi strumenti finanziari – come i fondi europei per l'imprenditoria sociale, i fondi di capitale di rischio europee e i fondi europei «Angels» (EAF), siano necessari per facilitare l'accesso ai mercati finanziari delle imprese sociali;

18.  sottolinea la necessità di sostenere le imprese sociali attraverso risorse finanziarie sufficienti a livello locale, regionale, nazionale e dell'UE, e mette in evidenza i fondi pertinenti del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 (come il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo per lo sviluppo regionale, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il programma per il cambiamento sociale e l'innovazione sociale nonché il programma Orizzonte 2020); chiede espressamente un sostegno per le imprese sociali, in particolare quelle che incoraggiano l'occupazione di qualità, che combattono la povertà e l'esclusione sociale e che investono nell'istruzione, nella formazione e nell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;

19.  sottolinea che sarebbe opportuno semplificare l'accesso al finanziamento dell'UE consentendo, al contempo, una flessibilità adeguata a livello degli Stati membri, e che si dovrebbero offrire possibilità di finanziamento e farle conoscere chiaramente e, inoltre, semplificare le esigenze organizzative, amministrative e contabili;

20.  rileva che l'introduzione di nuove forme di sostegno finanziario sarà preceduta da un'analisi degli strumenti esistenti volta a verificarne l'efficacia e considera pertanto necessario dotarsi di strumenti che permettano di misurare e confrontare il rendimento sociale degli investimenti, al fine di favorire lo sviluppo di un mercato degli investimenti più trasparente;

21.  ritiene necessario creare condizioni nelle quali le imprese sociali possano raggiungere l'indipendenza finanziaria e avviare attività di carattere commerciale;

22.  ritiene che siano necessari processi di gestione responsabili sostenuti da un'adeguata sorveglianza e trasparenza dei meccanismi di finanziamento, al fine di mantenere le caratteristiche principali dell'imprenditoria sociale e delle imprese sociali;

Misure, sostegno e promozione

23.  chiede uno studio comparativo, avviato dalla Commissione e condotto in cooperazione con le imprese sociali, sui vari quadri giuridici nazionali e regionali in tutta l'UE, e sulle condizioni di funzionamento e le caratteristiche delle imprese sociali, tra cui la loro dimensione, il loro numero e il loro ambito di attività, nonché sui sistemi nazionali di certificazione e di etichettatura;

24.  sottolinea la notevole diversità presente tra le imprese sociali, in termini di struttura, dimensione, attività commerciale, economia e cooperazione; osserva che, accanto alle imprese sociali che occupano un ruolo di primo piano nel progresso del proprio settore e sono dotate di capacità adeguate al proprio sviluppo, vi sono anche imprese che necessitano di conoscenze specialistiche per la creazione, lo sviluppo e la gestione dell'impresa stessa;

25.  ritiene che, per aumentare la competitività delle imprese sociali a livello dell'UE, si debba favorire la creazione di poli di innovazione sociale che abbiano un valore aggiunto non solo locale; ritiene inoltre che le imprese sociali, se ricevono adeguati incentivi, possano essere fondamentali per l'occupazione di lavoratori qualificati di età superiore ai 50 anni che sono usciti dal mercato del lavoro;

26.  sostiene la proposta della Commissione di creare una piattaforma informatica multilingue, accessibile e facile da usare per le imprese sociali che consenta, fra l'altro, l'apprendimento in équipe e lo scambio dei modelli migliori, favorisca lo sviluppo di partenariati, faciliti la condivisione delle informazioni sull'accesso ai finanziamenti e sulle possibilità di formazione e serva quale rete per la collaborazione transfrontaliera; invita la Commissione e gli Stati membri ad accordare attenzione all'imprenditoria sociale nel quadro del metodo aperto di coordinamento;

27.  sostiene la proposta della Commissione di istituire un gruppo di esperti sull'imprenditoria sociale (GECES) per osservare e valutare i progressi delle misure previste nella sua comunicazione COM(2011)0682;

28.  invita la Commissione e gli Stati membri a valutare la fattibilità e l'opportunità della messa a punto di un'«etichetta sociale europea» da assegnare alle imprese sociali, per garantire un migliore accesso agli appalti pubblici innovativi sul piano sociale senza infrangere le regole di concorrenza; suggerisce che le imprese detentrici di una tale etichetta siano oggetto di una sorveglianza periodica riguardo al rispetto delle disposizioni definite nell'etichetta;

29.  chiede che per gli appalti relativi alla fornitura di servizi siano applicate le norme UE in materia di appalti pubblici utilizzando il principio dell'«offerta economicamente più vantaggiosa (MEAT)» anziché del «prezzo più basso»;

30.  chiede alla Commissione di migliorare la comprensione e le conoscenze relative alle imprese sociali e all'economia sociale e di migliorare la loro visibilità, sostenendo la ricerca universitaria, in particolare nel quadro dell'Ottavo programma quadro (Orizzonte), e di lanciare una relazione di attività annuale sulle imprese sociali e le loro performance sul piano sociale; invita gli Stati membri a dare seguito all'invito a presentare proposte della Commissione per disporre di statistiche affidabili sulle imprese sociali elaborate dagli istituti nazionali di statistica;

31.  invita la Commissione e gli Stati membri a integrare le imprese sociali nei piani di azione in materia di occupazione e di inclusione sociale, e sostiene la creazione di un «Premio europeo dell'imprenditoria sociale» per riconoscere le sue ripercussioni sociali;

32.  sottolinea che le imprese sociali richiedono il massimo appoggio e accettazione possibili grazie a uno sforzo di sensibilizzazione, e in particolare sottolineando i vantaggi che non rivestono un carattere puramente economico, e chiede che sia lanciata un'ampia campagna di informazione, con il sostegno della Commissione, degli Stati membri e delle parti sociali, mediante la creazione di un sito web multilingue accessibile che fornisca informazioni rapide e semplici sui prodotti e i servizi sociali destinati ai cittadini;

33.  invita gli Stati membri a valutare i vantaggi dell'inclusione dei principi delle imprese sociali di imprenditoria sociale e di responsabilità sociale nei programmi di insegnamento delle scuole, delle università e di altri istituti di insegnamento nonché nei programmi di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, al fine di contribuire a sviluppare competenze sociali e civiche e favorire il collocamento nelle imprese sociali; chiede anche alla Commissione e agli Stati membri di sostenere la formazione convenzionale e basata sul web degli imprenditori sociali e di promuovere una cooperazione più stretta fra imprese sociali, imprese commerciali e mondo accademico onde far meglio conoscere e meglio comprendere le imprese sociali e lottare contro eventuali stereotipi che possano esistere;

34.  ritiene che l'introduzione di un quadro comune europeo in materia di pubblicazione dei dati garantirà un'informazione più chiara ed efficace degli investimenti nelle imprese sociali;

35.  plaude all'impegno della Commissione di studiare e valutare un possibile utilizzo di brevetti dormienti per agevolare lo sviluppo delle imprese sociali e auspica che in un prossimo futuro siano adottate misure concrete;

o
o   o

36.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e parlamenti degli Stati membri.

(1) http://www.emes.net/fileadmin/emes/PDF_files/News/2008/11.08_EMES_UNDP_publication.pdf.
(2) GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 16.
(3) GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 187.
(4) Testi approvati, P7_TA(2012)0071.


Verso un'autentica Unione economica e monetaria
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Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 recante raccomandazioni alla Commissione sulla relazione dei presidenti del Consiglio europeo, della Commissione europea, della Banca centrale europea e dell'Eurogruppo dal titolo «Verso un'autentica Unione economica e monetaria» (2012/2151(INI))
P7_TA(2012)0430A7-0339/2012

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012,

–  vista la dichiarazione dei capi di Stato e di governo dell'area dell'euro del 29 giugno 2012,

–  vista la relazione, del 26 giugno 2012, dei presidenti del Consiglio europeo, della Commissione europea, della Banca centrale europea e dell'Eurogruppo dal titolo «Verso un'autentica Unione economica e monetaria»,

–  visti gli articoli 42 e 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per gli affari costituzionali, della commissione per i bilanci e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0339/2012),

A.  considerando che dalla firma del trattato di Roma l'Unione europea ha fatto passi avanti significativi verso l'integrazione politica, economica, fiscale e monetaria;

B.  considerando che l'Unione economica e monetaria (UEM) non rappresenta uno scopo fine a se stesso ma lo strumento per raggiungere gli obiettivi dell'Unione e degli Stati membri, in particolare la crescita equilibrata e sostenibile e un elevato livello di occupazione; che l'inclusione sociale e la solidarietà costituiscono i pilastri del modello sociale europeo e dell'integrazione europea in generale e che non è possibile non tenerne conto nelle future riforme dell'Unione;

C.  considerando che in una società dell'informazione globalizzata diventa sempre più chiara la necessità di una maggiore integrazione europea basata sulla legittimità democratica, la responsabilità, la trasparenza e il supporto dei cittadini;

D.  considerando che una più stretta integrazione europea dovrebbe prevedere un maggiore coinvolgimento parlamentare sia a livello nazionale sia a livello dell'Unione;

E.  considerando che l'Unione si trova a un bivio e che occorre optare per una direzione chiara scegliendo tra unire le forze all'interno dell'Unione e costruire un futuro per un'Unione forte, guidata da valori e fondata sulla solidarietà in un mondo globalizzato o ripiegarsi su se stessa ed adattarsi supinamente alla globalizzazione;

F.  considerando che la crisi economica, finanziaria e bancaria e l'attuale congiuntura economica negativa hanno condotto a un elevato debito pubblico e privato a livello nazionale e a problemi finanziari pubblici in diversi Stati membri che, insieme agli eccessivi squilibri macroeconomici, hanno influenzato lo sviluppo socioeconomico dell'area dell'euro e dell'Unione nel suo complesso in modo rapido, diretto e negativo;

G.  considerando che tra il 2008 e la metà del 2012 il tasso di disoccupazione dell'Unione europea a 27 Stati è aumentato da circa il 7% al 10,4%, con un totale di 25 milioni di disoccupati, e che oltre un giovane su cinque è senza lavoro (22%), con una disoccupazione giovanile che supera il 50% in alcuni Stati membri;

H.  considerando che la creazione di posti di lavoro, la qualità dell'occupazione e la dignità del lavoro sono fondamentali per superare la crisi attuale;

I.  considerando che diversi Stati membri si trovano attualmente dinanzi a una situazione economica e finanziaria quanto mai difficile, aggravata da continue tensioni sui mercati delle obbligazioni sovrane, che si traducono in tassi debitori insostenibili per alcuni paesi e bassi o negativi per altri e, pertanto, in una notevole instabilità finanziaria ed economica;

J.  considerando che le divergenze di competitività unite a un basso potenziale di crescita e a un'elevata disoccupazione, con disavanzi elevati ed elevati livelli di debito pubblico e privato, non solo danneggiano alcuni Stati membri, ma rendono vulnerabile l'intera area dell'euro;

K.  considerando che gli eventi recenti hanno dimostrato chiaramente che l'area dell'euro non dispone di mezzi sufficienti per risolvere la crisi o per reagire in modo adeguato agli shock economici regionali e globali;

L.  considerando che il ruolo importante svolto dall'euro quale seconda valuta di riserva internazionale per importanza, sia all'interno dell'area dell'euro che a livello globale, richiede una risposta forte e un'azione coordinata a livello europeo per riportare stabilità e crescita nell'economia;

M.  considerando che nell'ultimo decennio l'euro ha arrecato numerosi benefici ai cittadini dell'Unione, quali la stabilità dei prezzi, la soppressione dei costi di conversione valutaria all'interno dell'area dell'euro, l'impossibilità di svalutazioni concorrenziali nominali, tassi di interesse meno elevati, lo stimolo all'integrazione dei mercati finanziari e una maggiore facilità dei movimenti transfrontalieri di capitale;

N.  considerando che la moneta unica non dovrebbe trasformarsi in un simbolo di divisione che minaccia l'intero progetto europeo, ma restare la valuta comune di un'Unione in grado di assumere decisioni di ampia portata per un futuro comune e prospero;

O.  considerando che il progresso verso una vera Unione economica e monetaria (UEM) dovrebbe rispettare la volontà degli Stati membri che si avvalgono della clausola di esclusione (opt-out) dall'introduzione dell'euro per mantenere le loro rispettive valute nazionali;

P.  considerando che l'adesione all'area dell'euro presuppone un livello elevato di interdipendenza economica e finanziaria tra gli Stati membri interessati e implica, di conseguenza, un coordinamento molto più stretto delle politiche finanziarie, fiscali, sociali ed economiche e il trasferimento di competenze dagli Stati membri all'Unione, associati a strumenti di vigilanza più rigorosi e a un'applicazione efficace; che, tuttavia, questa maggiore integrazione degli Stati membri che hanno come moneta l'euro, eventualmente completata da un gruppo di altri Stati membri che lo desiderano, deve essere sviluppata nel quadro di «due velocità, una sola Europa» al fine di evitare interventi a livello politico che porterebbero in ultimi analisi alla creazione di due Europe differenti;

Q.  considerando che l'ultima ricerca Eurobarometro indica che a causa della crisi persistente si è registrato un netto calo della fiducia nelle istituzioni politiche a livello sia nazionale sia dell'Unione, nonché un netto calo della percezione positiva dell'Unione da parte dei cittadini; che, tuttavia, l'Unione continua a essere per i cittadini l'attore più efficace per far fronte alla crisi economica;

R.  considerando l'opportunità che gli attori politici a livello unionale e nazionale spieghino continuamente ai loro cittadini i vantaggi dell'integrazione europea e le implicazioni e le sfide della moneta unica, inclusi i costi e i rischi legati allo smembramento dell'area dell'euro;

S.  considerando che 17 Stati membri hanno già adottato la moneta unica europea e che la maggior parte degli altri vi aderiranno non appena pronti;

T.  considerando che non si può dubitare del futuro dell'UEM in generale e dell'irreversibilità dell'appartenenza all'area dell'euro e alla moneta unica europea in particolare, giacché un'Unione forte è nell'interesse di tutti i cittadini;

U.  considerando che ripristinare la fiducia rappresenta il compito principale per convincere i cittadini e le imprese europee a iniziare a reinvestire nell'economia e per creare le condizioni che consentano alle istituzioni finanziarie di erogare nuovamente crediti all'economia reale su basi ampie ma sicure;

V.  considerando che rispondere alla crisi dell'euro è un problema complesso che richiede un impegno sostenuto e su più fronti, a tutti i livelli istituzionali e politici;

W.  considerando che le istituzioni dell'Unione e i capi di Stato e di governo degli Stati membri in generale e degli Stati membri dell'area dell'euro in particolare svolgono un ruolo importante nel creare un'unione di bilancio in modo tale che tutti i meccanismi di gestione della crisi dell'area dell'euro, come il meccanismo europeo di stabilità (ESM), siano integrati in un assetto istituzionale in cui il Parlamento sia pienamente coinvolto in quanto colegislatore; che l'attuale struttura intergovernativa denota una grave carenza di legittimità democratica; che la valuta comune potrà essere stabilizzata solo se gli Stati membri saranno disposti a trasferire le competenze in materia di politica fiscale al livello dell'Unione;

X.  considerando che il ripristino della fiducia richiede anche che i capi di Stato e di governo e i loro ministri difendano e spieghino nei rispettivi Stati membri le decisioni politiche concordate a livello dell'Unione; che l'imputare ingiustamente all'Unione, come è avvenuto in alcuni casi, determinate decisioni impopolari si risolve in diffusione di percezioni particolarmente pericolosa che rischia di sgretolare l'Unione dal basso, di minare la solidarietà e, infine, di danneggiare la credibilità degli stessi leader nazionali e potenzialmente dell'intero progetto europeo;

Y.  considerando che l'Unione è attualmente fragile dal punto di vista sociale; che diversi Stati membri sono impegnati in sforzi di riforma strutturale e in programmi di consolidamento estremamente gravosi; che l'unione politica è in ultima analisi la chiave per superare congiunture come queste, favorendo la solidarietà e portando avanti il progetto europeo;

Z.  considerando che al vertice del Consiglio europeo e dell'area dell'euro del 28 e 29 giugno 2012 è stata ribadita l'intenzione di adottare le misure necessarie per garantire un'Europa finanziariamente stabile, competitiva e prospera e accrescere conseguentemente il benessere dei cittadini;

AA.  considerando che il divario crescente tra i paesi centrali e periferici dell'Unione non dovrebbe diventare strutturale; che è necessario creare un quadro permanente che consenta agli Stati membri in difficoltà di contare sul sostegno solidale degli altri Stati membri; che gli Stati membri che fanno appello alla solidarietà dovrebbero essere obbligati ad assumersi la propria responsabilità nell'attuazione di tutti i loro impegni in materia di bilancio, delle raccomandazioni specifiche per paese e degli impegni assunti nel quadro del Semestre europeo, in particolare in relazione al patto di stabilità e crescita (PSC), al patto Euro Plus, a Europa 2020 e alla procedura per gli squilibri macroeconomici, tenendo conto delle specifiche situazioni nazionali; che garantire la stabilità finanziaria di ciascuno Stato membro è per gli Stati membri una questione di interesse reciproco; che l'articolo 121 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sancisce che gli Stati membri considerano le loro politiche economiche questioni di interesse comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio;

AB.  considerando che il completamento del mercato interno è della massima importanza per un ritorno alla crescita; che la Commissione, in quanto custode dei trattati, deve incrementare i suoi sforzi per imporre l'attuazione e il rispetto della vigente normativa sul mercato interno; che per un corretto funzionamento del mercato interno è necessario che le norme di integrazione del mercato siano maggiormente basate su regolamenti anziché su direttive;

AC.  considerando che non possono sussistere dubbi quanto al fatto che l'integrazione europea è un processo irreversibile e progressivo;

La via da seguire: la relazione dei quattro presidenti

AD.  considerando che, da un punto di vista democratico e tenuto conto delle disposizioni del trattato di Lisbona, è inaccettabile che il Presidente del Parlamento europeo, che è composto da deputati eletti in rappresentanza di oltre 502 milioni di cittadini europei, non sia stato coinvolto nella stesura della succitata relazione dal titolo «Verso un'autentica Unione economica e monetaria»;

AE.  considerando che è giunto il momento che i leader politici dell'Unione e nell'Unione diano prova di determinazione, creatività, coraggio, determinazione e leadership al fine di rimuovere le restanti carenze che continuano a ostacolare il regolare funzionamento dell'UEM; considerando che il metodo intergovernativo ha raggiunto i suoi limiti e mal si adatta al processo decisionale democratico ed efficiente che il XXI secolo richiede; che è necessario fare un balzo in avanti verso un'Europa autenticamente federale;

AF.  considerando che la relazione dal titolo «Verso un'autentica Unione economica e monetaria» indica senza ambiguità la via da seguire e cerca di rompere il ciclo di sfiducia ricorrendo a misure strutturali; che la relazione dovrebbe prestare attenzione anche alla dimensione sociale;

AG.  considerando che il Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012 ha chiesto al suo presidente di sviluppare una precisa tabella di marcia con tempi certi per la realizzazione di un'autentica UEM; che lo sviluppo di una visione globale a lungo termine tramite una tabella di marcia è un segnale importante che può contribuire a ristabilire la fiducia e a farla crescere man mano che la tabella di marcia verrà progressivamente realizzata;

AH.  considerando che i progressi graduali compiuti nell'implementazione della tabella di marcia a lungo termine non forniscono alcuna soluzione immediata alla crisi e non dovrebbero ritardare le necessarie misure a breve termine;

AI.  considerando che non si può escludere la necessità di nuove modifiche del trattato per incrementare la legittimità democratica di una UEM pienamente operativa; che sarebbe opportuno che la Commissione elencasse le iniziative legislative in corso che non devono essere ritardate dagli sviluppi istituzionali di lungo periodo;

AJ.  considerando che la realizzazione di un'autentica UEM all'interno dell'Unione richiederà a medio termine una modifica del trattato;

AK.  considerando che il pieno uso delle procedure e della flessibilità dei trattati in vigore per migliorare rapidamente la governance dell'UEM nel contesto della definizione di un autentico spazio politico europeo è una condizione indispensabile per costruire il consenso democratico necessario al successo di una futura completa riforma dei trattati;

AL.  considerando che il Parlamento europeo ha la facoltà di sottoporre al Consiglio proposte di modifica dei trattati - che dovranno poi essere esaminate da una Convenzione - per completare il quadro di un'autentica UEM accrescendo le competenze dell'Unione, soprattutto nel campo della politica economica, e rafforzando le risorse proprie e la capacità di bilancio dell'Unione, il ruolo e la responsabilità democratica della Commissione e le prerogative del Parlamento;

AM.  considerando che è opportuno e realistico concludere che una tale Convenzione non debba aver luogo prima delle prossime elezioni del Parlamento europeo e che i preparativi per tale Convenzione debbano iniziare prima di tali elezioni;

AN.  considerando che le misure proposte nell'ambito dei trattati in vigore e le future modifiche a questi ultimi non dovrebbero escludere le clausole di opt-in per gli Stati membri e dovrebbero garantire l'integrità dell'Unione;

AO.  considerando che le future modifiche del trattato non dovrebbero ostacolare la rapida attuazione di quanto può essere già realizzato in virtù dei trattati esistenti; considerando che gli attuali trattati lasciano ampio margine a progressi concreti verso una UEM basata su un quadro di politiche finanziarie, di bilancio ed economiche rafforzato e più integrato e su una più solida legittimità e responsabilità democratica;

AP.  considerando che finora il potenziale del trattato di Lisbona in materia di politiche occupazionali e sociali non è stato sfruttato, innanzitutto per quanto riguarda:

   l'articolo 9 TFUE, in base al quale nel definire e attuare le politiche e le attività dell'Unione occorre tenere conto della promozione di un elevato livello di occupazione e della garanzia di un'adeguata protezione sociale;
   l'articolo 151 TFUE, che stabilisce che «l'Unione e gli Stati membri (…) hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro armonizzazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione»;
   l'articolo 153, paragrafo 1, TFUE in generale e la sua lettera h) in particolare, relativa alla «integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro»;

AQ.  considerando che l'articolo 48, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea (TUE) prevede una procedura specifica per adottare secondo la procedura legislativa ordinaria un atto per il quale il TFUE richiede una procedura legislativa speciale; considerando che l'articolo 333 TFUE contiene altresì disposizioni che permettono di fare ricorso alla procedura legislativa ordinaria nel quadro di una cooperazione rafforzata;

AR.  considerando che l'ambizioso obiettivo dovrebbe essere che tutti gli Stati membri compiano insieme passi avanti sulla via di una maggiore integrazione europea; che possono rivelarsi necessarie decisioni applicabili soltanto all'area dell'euro, ove imposto o giustificato dalla sua specificità, con la possibilità per altri Stati membri di opt-in eque e ragionevoli sulla base di diritti e obblighi equilibrati;

AS.  considerando che una strategia comune europea per i giovani è essenziale per contrastare la disoccupazione giovanile e scongiurare il rischio di perdere in Europa un'intera generazione;

Unione bancaria

AT.  considerando che finora le misure volte a stabilizzare il sistema finanziario sono state insufficienti a ristabilire pienamente la fiducia; che la Banca centrale europea (BCE), con una serie di misure eccezionali di assistenza temporanea sia per gli Stati membri sia per le banche, ha svolto un ruolo fondamentale in queste operazioni di salvataggio senza perdere di vista il suo obiettivo principale, ossia garantire la stabilità dei prezzi;

AU.  considerando che l'indipendenza operativa che il trattato garantisce alla BCE nel campo della politica monetaria resta la chiave di volta della credibilità dell'UEM e della moneta unica;

AV.  considerando che la situazione precaria in cui versa il settore bancario in vari Stati membri e nell'Unione nel suo complesso minaccia l'economia reale e le finanze pubbliche e che il costo della gestione della crisi bancaria si ripercuote pesantemente sui contribuenti e sullo sviluppo dell'economia reale, con effetti di freno sulla crescita; che gli attuali meccanismi e strutture sono insufficienti per evitare effetti diffusivi negativi;

AW.  considerando che gli Stati membri soffrono di un evidente asimmetria tra le banche che operano su scala europea e le passività potenziali a carico dei rispettivi Stati sovrani; che nel corso dell'attuale crisi è diventato palese che il legame tra banche ed emittenti sovrani è più forte e pericoloso all'interno di un'unione monetaria in cui il tasso di cambio interno è fisso e non esiste alcun meccanismo a livello dell'Unione per alleviare i costi della ristrutturazione bancaria;

AX.  considerando che l'interruzione del circolo vizioso tra emittenti sovrani, banche ed economia reale è fondamentale per il corretto funzionamento dell'UEM;

AY.  considerando che la crisi ha creato una dispersione dei tassi di interesse nonché causato una frammentazione di fatto del mercato unico per i servizi finanziari;

AZ.  considerando che il Parlamento ha reiteratamente e coerentemente sostenuto che sussiste l'urgente necessità di misure aggiuntive e di ampia portata per risolvere la crisi del settore bancario; che è opportuno effettuare una distinzione tra misure a breve termine volte a stabilizzare una situazione di crisi bancaria acuta e misure a medio e lungo termine - fra cui l'impegno del G20 all'attuazione piena, coerente e tempestiva delle norme concordate a livello internazionale in materia di capitale bancario, liquidità e leva finanziaria - finalizzate alla realizzazione di un'unione bancaria europea pienamente operativa;

BA.  considerando che tutte le misure adottate nell'ambito dell'unione bancaria non dovrebbero ostacolare il continuo corretto funzionamento del mercato interno dei servizi finanziari e la libera circolazione dei capitali;

BB.  considerando che gli istituti finanziari e i loro rappresentanti dovrebbero agire in modo responsabile e conformemente a elevati standard morali, al servizio dell'economia reale;

BC.  considerando che l'Unione necessita di un meccanismo di vigilanza unico europeo per gli istituti bancari; che, per garantire la necessaria fiducia nei mercati finanziari e la stabilità nell'ambito di un mercato unico dei servizi finanziari, è imprescindibile un quadro europeo che disciplini un sistema valido ed efficiente di garanzia dei depositi e di fallimento ordinato (resolution) degli istituti bancari;

BD.  considerando che tutte le misure volte a realizzare un'unione bancaria dovrebbero essere accompagnate da un miglioramento della trasparenza e della responsabilità delle istituzioni che la attuano;

BE.  considerando che occorre esaminare la questione se sia necessario imporre la separazione legale di determinate attività finanziarie ad alto rischio dalle banche che svolgono attività di deposito all'interno del gruppo bancario, in linea con la relazione Liikanen;

BF.  considerando che tutte le autorità di vigilanza dovrebbero rilevare e risolvere tempestivamente i problemi al fine di evitare l'insorgenza delle crisi e preservare la stabilità e la resistenza finanziaria;

BG.  considerando che oggi la maggior parte dei poteri di vigilanza bancaria nell'Unione sono nelle mani delle autorità di vigilanza nazionali, mentre l'autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea - EBA), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010(1), ha un ruolo di coordinamento; che l'attuale sistema di vigilanza nazionale si è rivelato troppo frammentato per far fronte alle sfide attuali;

BH.  considerando che è indispensabile un meccanismo europeo di vigilanza efficace e di elevata qualità per assicurare che i problemi siano identificati e affrontati risolutamente, garantire parità di condizioni tra tutti gli istituti finanziari, ripristinare la fiducia transfrontaliera ed evitare la frammentazione del mercato interno;

BI.  considerando che tra il sistema di vigilanza europeo e le autorità nazionali di controllo debba essere concordata una chiara divisione delle responsabilità operative, in funzione delle dimensioni e dei modelli commerciali delle banche e dei compiti di vigilanza nonché in applicazione dei principi di proporzionalità e sussidiarietà;

BJ.  considerando che la vigilanza europea degli istituti bancari all'interno dell'UEM nonché il rafforzamento del ruolo dell'EBA nella preservazione del mercato interno sono priorità assolute per combattere la crisi; considerando peraltro che, ai fini della stabilità del mercato finanziario interno, occorre assicurare che gli Stati membri la cui valuta è diversa dall'euro che decidono di accedere al meccanismo di vigilanza unico mediante una cooperazione stretta, dovrebbero accedere a una forma di partecipazione che garantisca un rapporto simmetrico tra obblighi accettati e impatto sul processo decisionale;

BK.  considerando che il meccanismo di vigilanza unico dovrà fin dal suo avvio coprire gli istituti finanziari che necessitano del sostegno diretto dell'Unione e gli istituti finanziari europei di importanza sistemica;

BL.  considerando che l'indipendenza del meccanismo di vigilanza unico europeo dall'influenza politica e industriale non lo dispensa dallo spiegare, giustificare e rispondere al Parlamento, periodicamente e ogniqualvolta la situazione lo richieda, delle azioni e decisioni assunte nell'ambito della vigilanza europea, considerato l'impatto che gli interventi di vigilanza possono avere sulle finanze pubbliche, sulle banche, sui lavoratori e sulla clientela; che una vera responsabilità democratica richiede anche l'approvazione parlamentare del presidente del consiglio di vigilanza del meccanismo di vigilanza unico, da selezionare con procedura aperta; l'obbligo della presidenza di riferire e di comparire dinanzi al Parlamento; il diritto del Parlamento di presentare interrogazioni scritte od orali, e il diritto di inchiesta del Parlamento secondo il disposto del TFUE;

BM.  considerando che in futuro l'ESM potrà, a determinate condizioni, finanziare direttamente le banche in difficoltà; che, per questi motivi, rendere operativo il meccanismo di vigilanza unico costituisce il compito principale e più urgente nella realizzazione dell'unione bancaria;

BN.  considerando che il corpus unico di norme (Single Rule Book) in corso di elaborazione da parte dell'EBA dovrebbe garantire la totale armonizzazione delle regole e la loro applicazione uniforme in tutta l'Unione; che il completamento del corpus unico sulla vigilanza bancaria e l'ulteriore armonizzazione e miglioramento dei requisiti prudenziali è necessario per l'efficace funzionamento del meccanismo di vigilanza unico in quanto l'autorità di vigilanza europea non può operare con norme prudenziali nazionali divergenti;

BO.  considerando che, dopo la creazione del meccanismo di vigilanza unico, le regole di voto in seno all'EBA dovrebbero essere oculatamente adattate al fine di facilitare la cooperazione costruttiva tra Stati membri appartenenti e non appartenenti all'area dell'euro e di permettere la piena considerazione degli interessi di tutti gli Stati membri;

BP.  considerando che le procedure legislative in corso relative al meccanismo di vigilanza unico vanno completate senza ritardi;

BQ.  considerando che al fine di attuare la nuova architettura finanziaria è essenziale sbloccare urgentemente i negoziati tra Parlamento e Consiglio sulle direttive relative ai sistemi di garanzia dei depositi e al sistema di indennizzo degli investitori, attualmente sospesi nonostante la loro cruciale importanza ai fini dell'introduzione di meccanismi comuni per il fallimento ordinato degli istituti bancari e per le garanzie dei depositi dei clienti;

BR.  considerando che un quadro normativo europeo unico di garanzia dei depositi richiede requisiti uniformi, comuni e rigorosi per tutti i sistemi di garanzia dei depositi dell'Unione, allo scopo di ottenere lo stesso livello di protezione e assicurare lo stesso grado di stabilità dei sistemi di garanzia dei depositi nonché garantire parità di condizioni competitive; considerando che solo in tal modo è possibile instaurare le necessarie condizioni di flessibilità per tenere sufficientemente conto delle specifiche situazioni nazionali nel settore finanziario;

BS.  considerando che un fondo europeo unico di garanzia dei depositi caratterizzato da regimi di garanzia operativi e supportato da un adeguato livello di risorse finanziarie, tale dunque da rafforzare la credibilità e da infondere fiducia agli investitori, potrebbe costituire l'obiettivo a lungo termine una volta divenuti operativi un efficace sistema di fallimento ordinato e un altrettanto efficace meccanismo di vigilanza;

BT.  considerando che la pianificazione preventiva, la rapidità, la tempestività degli interventi, la due diligence, l'accesso a informazioni di qualità e la credibilità sono condizioni fondamentali per gestire le crisi bancarie;

BU.  considerando l'opportunità di istituire un regime unico europeo per il risanamento e il fallimento ordinato - idealmente in parallelo all'entrata in vigore del meccanismo di vigilanza unico - al fine di ripristinare la redditività delle banche in difficoltà e procedere al fallimento ordinato degli istituti finanziari non solvibili;

BV.  considerando che nel breve termine l'adozione dell'attuale proposta quadro della Commissione sulla gestione delle crisi bancarie ha la massima priorità;

BW.  considerando che l'obiettivo generale di un sistema di fallimento ordinato e di un quadro di risanamento efficaci è quello di ridurre al minimo il ricorso potenziale alle risorse dei contribuenti per il risanamento e il fallimento ordinato degli istituti bancari;

BX.  considerando che al fine di tutelare i risparmi privati è necessario mantenere una separazione funzionale garantendo un'efficace articolazione dei fondi europei di garanzia dei depositi e dei fondi di risanamento e il fallimento ordinato;

BY.  considerando che i meccanismi di fallimento ordinato e i meccanismi di garanzia dei depositi, dovrebbero avere, soprattutto ex ante, una struttura finanziaria solida fondata sui contributi dell'industria finanziaria, che preveda per i vari istituti finanziari un contributo congruo rispetto al rischio da essi rispettivamente rappresentato, mentre i fondi pubblici europei rappresentano una risorsa di ultima istanza, da utilizzare in misura quanto più possibile ridotta;

Unione di bilancio

BZ.  considerando che la relazione «Verso un'autentica Unione economica e monetaria» segna un importante passo in avanti dal momento che riconosce che il corretto funzionamento dell'UEM richiede non solo una rapida e risoluta attuazione delle misure già concordate nell'ambito del quadro rafforzato di governance economica (in particolare, il patto di stabilità e crescita e il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance), ma anche un passo significativo verso l'unione di bilancio;

CA.  considerando che la solidità delle finanze pubbliche, l'equilibrio dei bilanci nell'arco del ciclo economico e prospettive di crescita sostenibile a medio termine nonché livelli adeguati di investimento pubblico sono altrettante condizioni essenziali per la stabilità economica e finanziaria a lungo termine, per lo stato sociale e per il pagamento dei costi della prevista evoluzione demografica;

CB.  considerando che il corretto funzionamento dell'UEM richiede una totale e rapida attuazione delle misure già concordate nell'ambito del quadro rafforzato di governance economica (quale la versione rafforzata del patto di stabilità e crescita e il semestre europeo, integrati da politiche volte a stimolare la crescita; considerando che entro al massimo cinque anni dalla data di entrata in vigore del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance e sulla base della valutazione dell'esperienza acquisita con la sua implementazione, dovrebbero essere intrapresi i passi necessari, in conformità del TUE e del TFUE, per incorporare la sostanza del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nel quadro normativo dell'Unione;

CC.  considerando che il patto per la crescita e l'occupazione richiede il perseguimento di un consolidamento di bilancio favorevole alla crescita e invita a prestare particolare attenzione agli investimenti nei settori orientati al futuro; che la Commissione dovrebbe presentare proposte per identificare gli investimenti cui dare priorità nell'ambito dell'Unione e dei quadri di bilancio nazionali;

CD.  considerando che la crisi ha reso chiara la necessità di un salto qualitativo verso un'unione di bilancio più solida e democratica dotata di maggiori risorse proprie dell'Unione e di meccanismi più efficaci per correggere traiettorie di bilancio insostenibili, ridimensionare i livelli di debito e definire i limiti massimi superiori dell'equilibrio di bilancio degli Stati membri;

CE.  considerando che l'avvento di una «autentica UEM» ha bisogno del sostegno e dell'accettazione dei cittadini dell'Unione europea e che, pertanto, occorre sottolineare la necessità di coinvolgere i responsabili decisionali, le parti sociali e le organizzazioni della società civile a tutti i livelli politici;

CF.  considerando che i meccanismi aggiuntivi atti a garantire che tutti gli Stati membri rispettino gli impegni assunti nell'ambito delle rispettive procedure di bilancio dovrebbero rafforzare, anziché indebolire, l'attuale quadro di governance economica; che l'indipendenza del Commissario europeo per gli affari economici e monetari deve essere rafforzata e accompagnata da solidi meccanismi di responsabilità nei confronti del Parlamento e del Consiglio; che occorre istituire un tesoro europeo, guidato da un ministro europeo delle finanze, responsabile individualmente nei confronti del Parlamento europeo;

CG.  considerando la clausola di flessibilità (articolo 352 TFUE) può essere utilizzata per creare un Ufficio del tesoro europeo guidato da un ministro europeo delle finanze, che costituisce un elemento fondamentale di un'autentica UEM;

CH.  considerando che l'articolo 136 TFUE consente di adottare, secondo la procedura legislativa di cui agli articoli 121 e 126 TFUE, misure specifiche per rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio degli Stati membri la cui moneta è l'euro; che tali norme prevedono l'eventuale delega di poteri alla Commissione per l'adozione di atti non legislativi di applicazione generale a integrazione o modifica di determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo; che il TFUE prevede la possibilità di conferire al Parlamento e al Consiglio la facoltà di revocare la delega alla Commissione;

CI.  considerando che, in conformità con i principi generali dell'ordinamento giuridico dell'Unione, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha il potere di garantire che nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati sia rispettato il diritto dell'Unione, salvo nei casi in cui ciò sia esplicitamente escluso;

CJ.  considerando che i negoziati a livello di trilogo sul cosiddetto «two-pack» dovrebbero condurre a breve a risultati politici concreti;

CK.  considerando che il Pato di stabilità e crescita è concepito come uno strumento di stabilizzazione ciclico che, consentendo agli Stati membri di registrare un deficit fino al 3%, permette di contrastare e assorbire gli shock economici in uno Stato membro; che tale politica anticiclica può funzionare solo se gli Stati membri raggiungono un surplus finanziario nei periodi favorevoli; che i meccanismi di assistenza finanziaria come l'ESM sono interventi di ultima istanza;

CL.  considerando che gli Stati membri dell'UEM firmatari del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance devono comunicare i propri piani di emissione di debito pubblico alla Commissione e al Consiglio, consentendo il coordinamento tempestivo dell'emissione di debito a livello dell'Unione;

CM.  considerando che, in virtù dei trattati in vigore, gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono conferire maggiori finanziamenti al bilancio dell'Unione nel quadro della procedura sulle risorse proprie, introducendo imposte o prelievi specifici secondo una procedura di cooperazione rafforzata; che ciò va fatto dando specifica preferenza al collegamento con il quadro di bilancio dell'Unione europea già esistente e senza pregiudicare le funzioni tradizionali del bilancio dell'Unione di finanziamento delle politiche comuni; che tale maggiore capacità di bilancio dovrebbe sostenere la crescita e la coesione sociale affrontando gli squilibri, le divergenze strutturali e le emergenze finanziarie che sono direttamente connesse all'Unione monetaria;

CN.  considerando che l'emissione comune di debito può rappresentare nel lungo periodo, previo soddisfacimento di rigorose condizioni, una possibile via complementare all'UEM; considerando che l'emissione comune di debito nell'area dell'euro con responsabilità solidale potrebbe richiedere modifiche dei trattati;

CO.  considerando che si sta stabilendo, come condizione necessaria all'emissione comune di debito, un quadro di bilancio sostenibile finalizzato al rafforzamento della governance economica, della disciplina di bilancio e dell'osservanza del patto di stabilità e crescita, unitamente a strumenti di controllo volti a prevenire il rischio morale;

CP.  considerando che un'unione di bilancio più solida e integrata dovrebbe includere la confluenza graduale del debito in un fondo di riscatto (redemption fund);

CQ.  considerando che l'introduzione non credibile di strumenti per l'emissione comune di debito può portare a conseguenze incontrollabili e alla perdita di fiducia a lungo termine nella capacità dell'area dell'euro di intervenire in modo incisivo;

CR.  considerando che la crisi del debito ha indotto l'Unione, e in particolare la zona euro, a istituire in Europa nuovi strumenti di solidarietà finanziaria: il fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF), il meccanismo europeo di stabilità (ESM) e altri progetti relativi alla tabella di marcia per la realizzazione di un'autentica UEM; che, in termini quantitativi, l'impatto finanziario di tali strumenti è molto superiore al bilancio dell'Unione e che viene attualmente proposta l'idea innovativa di un bilancio centrale per la zona euro finanziato dai suoi membri, quale garanzia ultima di questa nuova solidarietà finanziaria;

CS.  considerando che la moltiplicazione degli strumenti di solidarietà rende arduo valutare il contributo effettivo di ogni Stato membro alla solidarietà europea, il quale è nettamente superiore ai contributi finanziari di ciascuno di essi al bilancio dell'Unione; considerando inoltre che l'eterogeneità degli strumenti esistenti, in termini di basi legali, di modalità di intervento e di Stati membri coinvolti, potrebbe rendere questo apparato complesso da gestire per i leader europei, difficoltoso da comprendere per i cittadini europei e difficilmente assoggettabile al controllo parlamentare;

CT.  considerando che l'ESM potrebbe essere integrato nel quadro giuridico dell'Unione attraverso la clausola di flessibilità (articolo 352 TFUE) in combinato disposto con l'articolo 136 TFUE riveduto;

CU.  considerando che, in virtù dei trattati in vigore, le definizioni per l'applicazione della «clausola di non salvataggio» possono essere precisate dal Consiglio su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento (articolo 125, paragrafo 2, TFUE);

CV.  considerando che alla troika vanno applicati standard elevati di responsabilità democratica a livello dell'Unione;

CW.  considerando che le attività della Commissione nel contesto dell'unione economica e fiscale dovrebbero basarsi su un corretto dialogo sociale e rispettare appieno l'autonomia delle parti sociali;

CX.  considerando la necessità di salvaguardare l'indipendenza del Sistema statistico europeo (SSE) a livello sia nazionale che dell'Unione al fine di preservare la credibilità delle statistiche europee e il loro essenziale ruolo di supporto a una vera unione di bilancio (mediante standard qualitativamente elevati e un approccio di tipo sistemico per lo sviluppo, la produzione e la verifica dell'accuratezza delle statistiche del settore finanziario pubblico);

CY.  considerando che i principi di contabilità pubblica dovrebbero applicarsi uniformemente in tutti gli Stati membri ed essere sottoposti a meccanismi di audit interni ed esterni; che ciò rappresenta un essenziale complemento all'estensione dei poteri della Commissione e all'accentuazione del ruolo di coordinamento della Corte dei conti europea e delle corti dei conti nazionali nella verifica della qualità delle fonti nazionali utilizzate per determinare le cifre del debito e del deficit;

Unione economica

CZ.  considerando che è stato finora sottolineato soprattutto l'aspetto monetario dell'UEM mentre sussiste la necessità e l'urgenza di creare una reale unione economica, nella quale la strategia Europa 2020 rappresenti il quadro vincolante per la definizione e attuazione delle politiche economiche;

DA.  considerando che patto Euro Plus, la Strategia Europa 2020 e i Patti per la crescita e l'occupazione dovrebbero essere incorporati nella legislazione dell'Unione e spianare la strada all'introduzione di un codice di convergenza per le economie degli Stati membri;

DB.  considerando che il semestre europeo, come descritto nella parte preventiva del patto di stabilità e crescita, offre un idoneo quadro per coordinare le politiche economiche e di bilancio attuate a livello nazionale conformemente alle raccomandazioni specifiche per paese adottate dal Consiglio;

DC.  considerando che l'articolo 9 TFUE esorta alla promozione di un elevato livello di occupazione, alla garanzia di un'adeguata protezione sociale, alla lotta contro l'esclusione sociale e a un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana;.

DD.  considerando che il consolidamento fiscale, la riduzione degli squilibri macroeconomici eccessivi, le riforme strutturali e gli investimenti sono necessari per uscire dalla crisi e per garantire una crescita qualitativa e sostenibile e posti di lavoro in una società guidata dalla conoscenza che rispecchi la realtà dell'appartenenza all'UEM in un'economia sociale di mercato; considerando che le riforme strutturali portano risultati solo nel lungo termine;

DE.  considerando che il patto per la crescita e l'occupazione, adottato al vertice europeo del 28 e 29 giugno 2012, può apportare un contributo decisivo alla crescita, all'occupazione e al miglioramento delle capacità concorrenziali europee; che l'Unione e gli Stati membri devono assumersi le proprie responsabilità e agire rapidamente per completare il mercato interno e sbloccarne il potenziale; che lo spostamento del focus rappresentato dall'adozione del patto di crescita è da accogliere favorevolmente nonostante il fatto che il ricorso ai fondi strutturali per le misure a favore della crescita consista solo una riallocazione delle risorse esistenti, senza la previsione di nuove risorse finanziarie;

DF.  considerando che gli Stati membri devono realizzare senza indugio le riforme concordate con i loro programmi di riforma nazionali e che spetta ai parlamenti nazionali effettuare un controllo tempestivo e informato delle azioni dei loro governi in tal senso;

DG.  considerando che il pieno funzionamento del mercato interno è ostacolato dalle barriere ancora esistenti in alcuni Stati membri; considerando che per beneficiare appieno del potenziale di crescita economico dell'Unione è necessario completare il mercato interno in particolare in settori quali i servizi, l'energia, le telecomunicazioni, la normalizzazione, la semplificazione delle norme per gli appalti pubblici, le industrie di rete, il commercio elettronico e il regime del diritto d'autore;

DH.  considerando che senza un maggiore coordinamento nel settore fiscale l'approfondimento dell'integrazione economica e fiscale risulterà compromessa; che la regola dell'unanimità nel settore fiscale ostacola i progressi nel settore, per cui lo strumento della cooperazione rafforzata dovrebbe essere usato con maggiore frequenza; che si può far riferimento al riguardo alla posizione del Parlamento sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) e sull'imposta sulle transazioni finanziarie (FTT); che nel settore fiscale è evidentemente necessaria la convergenza tra le strutture dei sistemi tributari e delle basi imponibili; che il pregiudizio arrecato dalla concorrenza fiscale tra gli Stati membri è evidentemente in contrasto con la logica del mercato interno e necessita di una soluzione;

DI.  considerando che è importante che il risanamento dell'economia si accompagni a una politica del mercato del lavoro che stimoli la ricerca di impieghi e lo spirito imprenditoriale, riduca la disoccupazione strutturale, soprattutto dei giovani, delle persone anziane e delle donne, salvaguardando al tempo stesso il modello sociale europeo e rispettando pienamente il ruolo delle parti sociali e il diritto a negoziare e concludere accordi collettivi e a intraprendere azioni collettive ai sensi del diritto dell'Unione e delle leggi e prassi nazionali; che in tal senso l'integrazione dei mercati del lavoro degli Stati membri dovrebbe essere incoraggiata rafforzando la mobilità transfrontaliera dei lavoratori;

DJ.  considerando che per alcune questioni fondamentali di politica economica particolarmente importanti per la crescita e l'occupazione occorre far ricorso a un coordinamento vincolante a livello dell'Unione;

DK.  considerando che finanze pubbliche stabili e sostenibili significano non solo uso economico delle scarse risorse pubbliche, ma anche tassazione equa, progressività fiscale, riscossione delle imposte ben organizzata, lotta più efficace a tutte le forme di frode ed evasione fiscale, cooperazione e armonizzazione finalizzate a limitare la concorrenza fiscale dqannosa, e un sistema tributario ben concepito che promuova lo sviluppo di imprese e la creazione di posti di lavoro;

DL.  considerando che gli Stati membri dovrebbero essere ritenuti responsabili dell'attuazione della strategia Europa 2020;

DM.   considerando che a metà percorso la strategia Europa 2020 dovrà essere oggetto di un riesame di medio termine nell'ambito del quale sarebbe scorretto non puntare il dito contro coloro che non rispettano gli obiettivi e che valuterà se gli obiettivi vadano affinati o adeguati e come si possa esercitare ulteriore pressione sugli Stati membri affinché conseguano gli obiettivi previsti;

DN.  considerando che la disponibilità di statistiche europee di alta qualità svolge un ruolo essenziale al cuore della nuova governance europea, trattandosi, in particolare, di una precondizione al corretto funzionamento dei suoi principali processi di vigilanza e di imposizione delle regole, come il Semestre europeo, la procedura per gli squilibri macroeconomici e la Strategia Europa 2020;

DO.  considerando che occorre proseguire gli sforzi per modernizzare i metodi di produzione delle statistiche europee per garantirne gli elevati standard qualitativi, l'efficacia rispetto ai costi e l'adeguatezza delle risorse nonché per facilitarne l'opportuna divulgazione e l'accesso per le autorità pubbliche, gli attori economici e i cittadini;

Dalla legittimità e responsabilità democratica all'unione politica

DP.  considerando che l'Unione deve la propria legittimità ai propri valori democratici, agli obiettivi che persegue e alle proprie competenze, strumenti e istituzioni;

DQ.  considerando che tale legittimità ha una duplice origine, essendo tratta dai cittadini rappresentati dal Parlamento europeo e dagli Stati membri rappresentati dal Consiglio;

DR.  considerando che, a causa della crisi in atto e di certe contromisure adottate per fronteggiare alla crisi, si è intensificato il dibattito sulla necessità di accentuare il carattere democratico del processo decisionale all'interno dell'UEM;

DS.  considerando che i leader politici e i rappresentanti delle istituzioni, delle agenzie e di altri organi unionali dovrebbero rispondere politicamente dinanzi al Parlamento, riferendo regolarmente e presentando annualmente il proprio lavoro e le proprie previsioni dinanzi alle sue commissioni competenti;

DT.  considerando che negli ultimi anni il Consiglio europeo ha cercato una via d'uscita dalla crisi, formulando numerose proposte in relazione alle quali i trattati non sempre assegnano una chiara competenza all'Unione;

DU.  considerando che la decisione del Consiglio europeo - pur inevitabile in certi casi - della via intergovernativa, che non associa il Parlamento europeo in qualità di importante attore nella ricerca di una via d'uscita dalla crisi, deve essere deplorata;

DV.  considerando che per le proposte che rientrano nella competenza dell'Unione dovrebbero essere adottate decisioni nel quadro della procedura legislativa ordinaria, con la piena partecipazione del Parlamento;

DW.  considerando che i poteri esecutivi della Commissione nell'approccio regolamentato al quadro di governance economica, come previsto in particolare dal patto di stabilità e crescita e dal meccanismo di vigilanza macroeconomica rafforzati, dovrebbero essere oggetto di un controllo democratico ex post da parte del Parlamento europeo e di un obbligo di rendere conto a quest'ultimo;

DX.  considerando che gli strumenti intergovernativi che sono stati creati dall'inizio della crisi nel dicembre 2009 dovrebbero essere comunitarizzati;

DY.  considerando la necessità di rafforzare il controllo democratico, la partecipazione e la codecisione in relazione alla politica economica, monetaria e sociale, la tassazione, il quadro finanziario pluriennale e le risorse proprie; che a tale scopo dovrebbero essere attivate le clausole «passerella» esistenti;

DZ.  considerando che non è accettabile che il Presidente del Parlamento europeo non possa essere presente per l'intera durata delle riunioni del Consiglio europeo e del vertice dell'area dell'euro; che sarebbe opportuno trovare urgentemente una soluzione per questa assenza di legittimità democratica attraverso un accordo politico tra le due istituzioni;

EA.  considerando che è urgente affrontare l'attuale deficit democratico dell'UEM e collegare rigorosamente ogni ulteriore passo verso l'Unione bancaria, l'Unione di bilancio e l'Unione economica a una maggiore legittimità e responsabilità democratica a livello dell'Unione;

EB.  considerando che, in caso di trasferimento o di creazione di nuove competenze a livello dell'Unione o in caso di creazione di nuove istituzioni dell'Unione, è opportuno garantire parallelamente legittimità, controllo democratico del Parlamento e responsabilità di fronte a quest'ultimo;

EC.  considerando che nessun accordo intergovernativo tra Stati membri dovrebbe creare strutture parallele a quelle dell'Unione; che tutti gli accordi che istituiscono regimi internazionali o sovranazionali dovrebbero essere soggetti al pieno controllo democratico da parte del Parlamento;

ED.  considerando che la produzione, verifica e pubblicazione di statistiche europee di alta qualità a cura di un autentico SSE rappresenterebbe un contributo decisivo per la piena trasparenza e un efficace rendicontabilità pubblica nella concezione, gestione, implementazione ed esecuzione delle politiche dell'Unione a livello sia unionale che nazionale;

EE.  considerando che occorre rafforzare la collaborazione tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sulla base del protocollo n. 1 del TUE e del TFUE sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, onde migliorare lo scambio di opinioni e la qualità dell'attività parlamentare nel campo della governance dell'UEM a livello tanto unionale che nazionale; che tale collaborazione non dovrebbe essere considerata come la creazione di un nuovo organo parlamentare misto, che sarebbe tanto inefficace quanto illegittimo da un punto di vista democratico e costituzionale;

1.  ritiene necessario inserire la governance dell'UEM nel quadro istituzionale dell'Unione in quanto rappresenta un presupposto per rendere efficace la sua azione e per colmare l'attuale divario politico tra la politica nazionale e le politiche europee;

2.   invita tutte le istituzioni a procedere rapidamente massimizzando le possibilità offerte dai trattati esistenti e dai relativi elementi di flessibilità, e nel contempo a prepararsi alle necessarie modifiche dei trattati al fine di garantire certezza del diritto e legittimità democratica; ribadisce che l'opzione di un nuovo accordo intergovernativo deve essere esclusa;

3.  sottolinea che sia le misure proposte in virtù dei trattati in vigore sia le future modifiche agli stessi non devono escludere le clausole di opt-in e devono garantire l'integrità dell'Unione;

4.  invita il Consiglio - che ha conferito apposito mandato agli autori della summenzionata relazione «Verso un'autentica Unione economica e monetaria», a cooptare immediatamente il Presidente del Parlamento europeo come coautore della proposta con pari diritti, al fine di rafforzarne la legittimità democratica;

5.  si compiace del fatto che la Conferenza dei presidenti del Parlamento europeo, pur con un coinvolgimento finora solo informale, abbia richiesto alla commissione competente del Parlamento di esaminare le proposte nel merito insieme ai tre rappresentanti (sherpa) attualmente impegnati a negoziare con il Presidente permanente del Consiglio europeo per conto del Parlamento;

6.  conferma che farà pieno uso della sua prerogativa di sottoporre al Consiglio proposte intese a modificare i trattati - che dovranno successivamente essere esaminate da una Convenzione - al fine di completare il quadro giuridico di un'autentica UEM accrescendo le competenze dell'Unione, in particolare nel campo della politica economica, e rafforzando le risorse proprie e la capacità di bilancio dell'Unione, il ruolo e la responsabilità democratica della Commissione e le prerogative del Parlamento europeo;

7.  invita i parlamenti nazionali a impegnarsi nel processo di elaborazione dei piani nazionali di bilancio e di riforma prima che vengano presentati all'Unione; intende proporre alla Convenzione di aggiungere esplicitamente questa competenza alle funzioni di cui godono i parlamenti nazionali in virtù delle disposizioni dell'articolo 12 TUE;

8.  invita il presidente del Consiglio, in accordo con il Parlamento, a completare e ad approvare senza indugio, nel quadro della procedura legislativa ordinaria prevista dal trattato di Lisbona, i progetti legislativi pendenti che sono bloccati dal Consiglio, in particolare quelli riguardanti la CRD IV (adeguatezza patrimoniale delle banche) e i sistemi nazionali di garanzia dei depositi;

9.  ritiene che un notevole miglioramento della legittimità e della responsabilità democratica unionale della governance dell'UEM, da conseguire attraverso il rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo, sia un'assoluta necessità e un requisito indispensabile per qualsiasi passo avanti verso l'Unione bancaria, l'Unione di bilancio e l'Unione economica;

10.  ritiene che, in virtù dei trattati in vigore, il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio degli Stati membri la cui moneta è l'euro potrebbero diventare vincolanti ed essere assoggettati al controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla mera base dell'articolo 136 TFUE in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 6, ma che, sotto il profilo costituzionale, tale misura dovrebbe essere presa in considerazione soltanto se rafforza in maniera significativa il ruolo del Parlamento per quanto concerne l'applicazione dettagliata degli articoli 121, paragrafo 3, e 121, paragrafo 4, TFUE, e per completare e attuare la procedura di sorveglianza multilaterale con l'ausilio di atti delegati sulla base dell'articolo 290 TFUE; rammenta che, stando ai trattati, nel definire e attuare le politiche e le attività dell'Unione, occorre tenere conto della promozione di un alto livello di occupazione e della garanzia di una protezione sociale adeguata, introducendo, sulla base di strategie già esistenti, una nuova serie di linee guida per gli Stati membri, compresi parametri di riferimento sociali ed economici con norme minime da applicare ai pilastri principali delle loro economie;

11.  È del parere che un'autentica UEM non possa limitarsi a un sistema di regole ma richieda una maggiore capacità di bilancio sulla base di specifiche risorse proprie (tra cui un'imposta sulle transazioni finanziarie - FTT), che dovrebbe, nel quadro del bilancio dell'Unione, sostenere la crescita e la coesione sociale affrontando gli squilibri, le divergenze strutturali e le emergenze finanziarie che sono direttamente connesse all'Unione monetaria, senza compromettere le sue funzioni tradizionali di finanziamento delle politiche comuni;

12.  È del parere che, in virtù dei trattati in vigore, l'articolo 136 TFUE consenta al Consiglio, su raccomandazione della Commissione e con il voto dei soli Stati membri la cui moneta è l'euro, di adottare orientamenti vincolanti in materia di politica economica per i paesi della zona euro nel quadro del semestre europeo; sottolinea che un meccanismo di incentivi rafforzerebbe la natura vincolante del coordinamento delle politiche economiche; chiede che un accordo interistituzionale associ il Parlamento all'elaborazione e approvazione dell'analisi annuale della crescita e delle linee guida in materia di politica economica e occupazionale;

13.  sottolinea, pur ribadendo la sua intenzione di intensificare la cooperazione con i parlamenti nazionali secondo il protocollo n. 1, che una tale cooperazione non deve essere considerata come la creazione di un nuovo organo parlamentare misto, il quale sarebbe tanto inefficace quanto illegittimo da un punto di vista democratico e costituzionale; evidenzia la piena legittimità del Parlamento quale organo parlamentare a livello unionale in vista di una governance rafforzata e democratica dell'UEM;

14.  chiede alla Commissione di presentare quanto prima al Parlamento, previa consultazione di tutte le parti interessate e con il Parlamento in qualità di colegislatore, proposte di atti secondo le raccomandazioni particolareggiate in allegato;

15.  conferma che le raccomandazioni rispettano il principio di sussidiarietà e i diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione;

16.  invita la Commissione, in aggiunta alle misure che possono e devono essere adottate rapidamente in virtù dei trattati esistenti, a elencare gli sviluppi istituzionali che possano rivelarsi necessari al fine di creare un'architettura UEM più forte, basata sulla necessità di un quadro finanziario integrato, di un quadro di bilancio integrato e di un quadro integrato di politica economica fondato sul rafforzamento del ruolo del Parlamento;

17.  ritiene che le incidenze finanziarie della proposta richiesta debbano essere coperte da adeguati stanziamenti di bilancio;

18.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate contenute in allegato alla Commissione, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al presidente dell'Eurogruppo nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

1.  Un quadro finanziario integrato

Raccomandazione 1.1: un meccanismo di vigilanza unico

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare debba mirare a disciplinare gli aspetti seguenti:

Occorre adottare quanto prima le attuali proposte della Commissione sul meccanismo di vigilanza unico europeo, al fine di garantire la reale applicazione delle norme prudenziali, il controllo dei rischi e la prevenzione delle crisi per quanto concerne gli istituti di credito nell'intera Unione.

È opportuno che la base giuridica, la forma e il contenuto della proposta prevedano la possibilità di una piena partecipazione di tutti gli Stati membri al meccanismo di vigilanza unico europeo, assicurando il pieno coinvolgimento nel processo decisionale degli Stati membri la cui moneta non è l'euro, in modo tale da garantire una relazione simmetrica tra gli obblighi accettati e l'impatto sul processo decisionale.

La partecipazione degli Stati membri dell'area dell'euro al meccanismo di vigilanza unico europeo dovrebbe essere obbligatoria.

La proposta dovrebbe essere sottoposta a un controllo democratico approfondito da parte del Parlamento europeo entro i limiti stabiliti dai trattati.

La base giuridica dovrebbe coinvolgere il Parlamento europeo in qualità di colegislatore qualora il ruolo di codecisione del Parlamento europeo non potesse essere garantito nel quadro di un «pacchetto di misure di vigilanza». A norma dell'articolo 263 TFUE, la Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un controllo di legittimità sugli atti della Banca centrale europea, che non siano raccomandazioni o pareri, destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.

La proposta dovrebbe assicurare che tutti i compiti dell'Autorità bancaria europea (ABE), di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010, continuino a essere svolti al livello dell'Unione e che le proposte siano conformi al buon funzionamento delle autorità europee di vigilanza, come previsto nel regolamento (UE) n. 1093/2010.

Il meccanismo di vigilanza unico deve rendere conto al Parlamento europeo e al Consiglio delle azioni e decisioni adottate nell'ambito della vigilanza europea e dovrebbe riferire alla commissione competente del Parlamento europeo. La responsabilità democratica richiede, tra l'altro, l'approvazione da parte del Parlamento del presidente del consiglio di vigilanza del meccanismo di vigilanza unico selezionato a seguito di una procedura aperta, l'obbligo del presidente di riferire e di essere ascoltato dal Parlamento europeo, il diritto del Parlamento europeo di presentare interrogazioni scritte od orali e il diritto d'inchiesta del Parlamento europeo a norma del TFUE.

Il meccanismo di vigilanza unico europeo dovrebbe essere indipendente dall'interesse politico nazionale e assicurare che gli interessi dell'Unione prevalgano sugli interessi nazionali tramite un mandato dell'Unione e una governance adeguata.

I processi decisionali all'interno del meccanismo di vigilanza unico dovrebbero essere specificati nella proposta legislativa pertinente nel quadro della procedura legislativa ordinaria.

L'autorità di vigilanza europea dovrebbe avere la competenza e la responsabilità di:

   sorvegliare gli istituti di credito dei paesi facenti parte del sistema, mantenendo però una chiara divisione delle responsabilità operative tra le autorità di vigilanza europee e nazionali in funzione delle dimensioni e dei modelli di business delle banche e della natura dei compiti di vigilanza;
   agire in modo coerente con la necessità di preservare l'unità, l'integrità e la competitività internazionale del mercato interno al fine di garantire, ad esempio, l'assenza di ostacoli alla concorrenza tra gli Stati membri;
   tenere debitamente conto dell'impatto delle sue attività sulla concorrenza e l'innovazione nel mercato interno, sull'integrità dell'Unione nel suo complesso, sulla competitività globale dell'Unione, sull'inclusione finanziaria, sulla protezione dei consumatori e sulla strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione;
   proteggere la stabilità e la capacità di resistenza di tutte le parti del sistema finanziario degli Stati membri partecipanti, la trasparenza dei mercati e dei prodotti finanziari e la tutela dei depositanti, degli investitori e dei contribuenti, tenendo conto della diversità dei mercati e delle strutture istituzionali;
   evitare arbitraggi normativi e garantire parità di condizioni;
   rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza e, se del caso, rappresentare l'Unione nelle istituzioni finanziarie internazionali;
   in caso di inerzia delle autorità nazionali competenti, adottare le misure necessarie per ristrutturare, salvare o liquidare gli istituti finanziari in dissesto o il cui fallimento creerebbe preoccupazioni sotto il profilo dell'interesse pubblico.

Occorre destinare risorse sufficienti, comprese risorse umane, agli organismi responsabili della vigilanza a livello sovranazionale al fine di garantire che dispongano delle capacità operative necessarie per lo svolgimento della loro missione.

Raccomandazione 1.2: garanzia dei depositi

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare debba mirare a disciplinare gli aspetti seguenti:

Il Parlamento europeo invita la Commissione a fare tutto il necessario affinché sia portata a termine quanto prima la procedura legislativa relativa alla rifusione della direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi, sulla base della posizione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012.

In considerazione dell'obiettivo a lungo termine di creare un quadro unico europeo di garanzia dei depositi, occorre applicare requisiti uniformi e rigorosi a tutti i sistemi di garanzia dei depositi dell'Unione, allo scopo di ottenere lo stesso livello di protezione globale, di assicurare lo stesso grado di stabilità dei suddetti sistemi e di garantire parità di condizioni in termini. Solo in tal modo è possibile creare i presupposti per applicare la necessaria flessibilità, onde tenere adeguatamente conto delle specifiche situazioni nazionali nel settore finanziario.

Le opzioni per la creazione di un fondo europeo unico di garanzia dei depositi, caratterizzato da sistemi di garanzia dei depositi funzionanti, provvisti di una dotazione finanziaria adeguata e pertanto atti a e rafforzare la credibilità e la fiducia dei depositanti, dovrebbero essere esaminate una volta che saranno operativi un meccanismo di risoluzione e un meccanismo unico di sorveglianza efficaci.

Al fine di tutelare i risparmi privati è necessario mantenere una separazione funzionale, garantendo al contempo un'efficace articolazione dei fondi di garanzia dei depositi e dei fondi di risanamento e di risoluzione.

I meccanismi di garanzia dei depositi, come pure i sistemi di risanamento e di risoluzione, dovrebbero avere una struttura finanziaria forte, costituita essenzialmente ex ante e basata sui contributi dell'industria finanziaria, in cui la contribuzione di un determinato istituto finanziario dovrebbe rispecchiare il rischio relativo a tale istituto e i fondi pubblici dovrebbero fungere soltanto da risorsa di emergenza ridotta al minimo possibile.

Raccomandazione 1.3: risanamento e risoluzione

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare debba mirare a disciplinare gli aspetti seguenti:

L'attuale proposta di direttiva che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento dovrebbe essere adottata quanto prima al fine di istituire un sistema europeo per l'applicazione delle misure di risoluzione e aprire la strada, a medio termine, alla creazione di un sistema unico europeo di risanamento e risoluzione. È opportuno tener conto del fatto che determinati settori bancari dispongono già di meccanismi di protezione integrale e di strumenti di risanamento e di risoluzione che vanno riconosciuti, sostenuti e integrati nell'atto legislativo.

L'obiettivo generale di un'efficace sistema di risoluzione e di risanamento deve essere quello di minimizzare il potenziale utilizzo delle risorse dei contribuenti necessarie per il risanamento e la risoluzione delle crisi degli istituti bancari.

Al fine di tutelare i risparmi privati è necessario mantenere una separazione funzionale, garantendo al contempo un'efficace articolazione dei fondi di garanzia dei depositi e dei fondi di risanamento e di risoluzione.

I meccanismi di risanamento e di risoluzione, come pure i meccanismi di garanzia dei depositi, dovrebbero avere una struttura finanziaria forte, costituita essenzialmente ex ante e basata sui contributi dell'industria finanziaria, in cui la contribuzione di un determinato istituto finanziario dovrebbe rispecchiare il rischio relativo a tale istituto e i fondi pubblici dovrebbero fungere soltanto da risorsa di emergenza ridotta al minimo possibile.

La proposta dovrebbe altresì essere in linea con altri aspetti della risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 recante raccomandazioni alla Commissione sulla gestione transfrontaliera delle crisi nel settore bancario, quali l'armonizzazione delle normative in materia di insolvenza, le valutazioni comuni dei rischi, strumenti unici e una «scala d'intervento».

Raccomandazione 1.4: elementi aggiuntivi di un'unione bancaria

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare debba mirare a disciplinare gli aspetti seguenti:

   l'obbligo, laddove necessario, della separazione giuridica, in seno al gruppo bancario, di determinate attività finanziarie particolarmente rischiose dalle banche dedite alla raccolta di depositi, in linea con la relazione Liikanen;
   la creazione di un quadro regolatorio coerente (basato sul principio «same risk, same rule») che assicuri che i soggetti non bancari che svolgono attività di tipo bancario e intrattengono rapporti con gli istituti di credito non sfuggano al controllo delle autorità di regolamentazione;
   l'esecuzione di stress test credibili e regolari sulla salute finanziaria delle banche, che favoriscano la tempestiva identificazione dei problemi e un'efficace modulazione degli interventi;
   un codice unico di vigilanza prudenziale per tutte le banche e un quadro macroprudenziale unico che prevenga l'ulteriore frammentazione finanziaria.

2.  Un quadro fiscale integrato

Raccomandazione 2.1: il pacchetto «two-pack»

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare debba mirare a disciplinare gli aspetti seguenti:

La Commissione dovrebbe essere tenuta ad attuare efficacemente i compromessi che saranno raggiunti nel quadro dei negoziati sul pacchetto «two-pack» con il Parlamento europeo e il Consiglio nei seguenti ambiti:

   istituzione di un calendario di bilancio comune;
   riforma dei quadri di bilancio nazionali;
   valutazione dei piani di bilancio, ivi compresa una valutazione qualitativa delle spese e degli investimenti pubblici correlati agli obiettivi della strategia Europa 2020;
   messa a punto di programmi di partenariato economici;
   monitoraggio più rigoroso applicato agli Stati membri la cui moneta è l'euro e che sono soggetti a una procedura per disavanzo eccessivo;
   monitoraggio più rigoroso applicato agli Stati membri la cui moneta è l'euro e che rischiano di non rispettare gli obblighi nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi;
   relazioni sull'emissione di debito;
   presentazione di un'iniziativa che specifichi un insieme di programmi necessari per mobilitare ulteriori investimenti a lungo termine pari a circa l'1% del PIL per il potenziamento della crescita sostenibile e l'integrazione delle riforme strutturali necessarie.

Raccomandazione 2.2: la comunitarizzazione del patto di bilancio

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare debba mirare a disciplinare gli aspetti seguenti:

Sulla base della valutazione dell'esperienza acquisita con la sua attuazione, e a norma del TUE e del TFUE, il patto di bilancio dovrebbe essere recepito quanto prima nel diritto derivato dell'Unione.

Raccomandazione 2.3: la fiscalità

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare debba mirare a disciplinare gli aspetti seguenti:

All'interno di un'unione economica, fiscale e di bilancio sempre più stretta occorre impegnarsi maggiormente per armonizzare i sistemi fiscali e per contrastare la concorrenza fiscale dannosa tra gli Stati membri, che è chiaramente contraria alla logica di un mercato interno. In primo luogo, nel caso in cui siano state esaurite tutte le possibilità di discussione e compromesso, nel settore fiscale è opportuno fare ricorso con maggiore frequenza a una cooperazione rafforzata (ad esempio per quanto concerne la creazione di una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società o di un'imposta sulle transazioni finanziarie) in quanto quadri armonizzati per i regimi fiscali rafforzeranno l'integrazione della politica di bilancio.

Raccomandazione 2.4: un bilancio centrale europeo finanziato da risorse proprie

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare debba mirare a disciplinare gli aspetti seguenti:

In fase di elaborazione delle opzioni strategiche, la Commissione e il Consiglio dovrebbero essere tenuti a prendere in considerazione le posizioni del Parlamento europeo sul quadro finanziario pluriennale e le risorse proprie. Il Parlamento europeo ha più volte espresso l'urgente necessità di una riforma del sistema delle risorse proprie e di un ritorno allo spirito e alla lettera del TFUE, precisando che il bilancio dell'Unione deve essere finanziato unicamente dalle risorse proprie.

È necessario affrontare urgentemente la situazione che vede in contrasto fra loro le esigenze di finanziamento del bilancio dell'Unione e il necessario risanamento dei bilanci degli Stati membri. È giunto quindi il momento di impegnarsi per un progressivo ritorno a una situazione in cui il bilancio dell'Unione è finanziato da risorse proprie effettive, riducendo pertanto la pressione sui bilanci nazionali. Si ricorda inoltre che, nelle sue risoluzioni del 29 marzo 2007, dell'8 giugno 2011, del 13 giugno 2012 e del 23 ottobre 2012, il Parlamento europeo ha spiegato cosa intenda per un sistema basato su risorse proprie effettive e come si possa renderlo compatibile a breve termine con il necessario consolidamento fiscale a livello nazionale.

Ai fini di un maggiore coordinamento in materia di bilancio all'interno dell'Unione è necessario disporre di dati consolidati sui conti pubblici dell'Unione, degli Stati membri e degli enti locali e regionali, in linea con gli obiettivi dell'Unione. La Commissione dovrebbe pertanto inserire la raccolta di tali dati consolidati nelle prossime proposte legislative.

Raccomandazione 2.5: graduale confluenza del debito in un fondo di riscatto (redemption fund)

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare debba mirare a disciplinare gli aspetti seguenti:

Il debito eccessivo dovrebbe confluire gradualmente in un fondo di riscatto, sulla base della proposta formulata dal Consiglio tedesco degli esperti economici che prevede la creazione temporanea di un fondo alimentato dal debito eccedente il 60%, degli Stati membri che soddisfano determinati criteri, che sarebbe rimborsato su un periodo di circa 25 anni; il fondo così creato contribuirà, assieme all'attivazione di tutti i meccanismi esistenti, a mantenere il debito totale degli Stati membri al di sotto del 60% in futuro.

Raccomandazione 2.6: la lotta all'evasione fiscale

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare debba mirare a disciplinare gli aspetti seguenti:

La libera circolazione dei capitali non può diventare un modo per eludere le tasse, in particolare per gli Stati membri la cui moneta è l'euro e che stanno affrontando o potrebbero dover affrontare grandi difficoltà in termini di stabilità finanziaria nell'area dell'euro. È pertanto auspicabile che la Commissione concluda, in linea con la sua importante iniziativa del 27 giugno 2012 di rafforzare la lotta contro la frode e l'evasione fiscale e una pianificazione fiscale aggressiva, accordi su scala internazionale e presenti proposte volte a migliorare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità fiscali.

Occorre istituire un'imposta sulle transazioni finanziarie nell'ambito della cooperazione rafforzata a norma degli articoli da 326 a 333 TFUE.

Raccomandazione 2.7: garanzia del controllo democratico del MES

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare debba mirare a disciplinare gli aspetti seguenti:

Il MES dovrebbe evolversi verso una gestione basata sul metodo comunitario e rendere conto al Parlamento europeo. Le principali decisioni, quali la concessione dell'assistenza finanziaria a uno Stato membro e la conclusione di memorandum, dovrebbero essere soggette a un controllo adeguato da parte del Parlamento europeo.

È opportuno che la troika nominata per garantire l'attuazione dei memorandum sia ascoltata dal Parlamento europeo prima di assumere le proprie funzioni; essa dovrebbe inoltre riferire su base regolare al Parlamento europeo ed essere sottoposta al suo controllo democratico.

Raccomandazione 2.8: garanzia della responsabilità e della legittimità democratica del coordinamento fiscale

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare debba mirare a disciplinare gli aspetti seguenti:

Ogni meccanismo creato di recente per il coordinamento della politica fiscale dovrebbe essere accompagnato da sufficienti disposizioni volte a garantire la responsabilità e la legittimità democratica.

3.  Un quadro integrato di politica economica

Raccomandazione 3.1: miglior coordinamento ex-ante della politica economica e miglioramento del semestre europeo

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare debba mirare a disciplinare gli aspetti seguenti:

La Commissione dovrebbe assicurare che i compromessi che saranno raggiunti nel quadro dei negoziati sul pacchetto «two-pack» con il Parlamento europeo e il Consiglio siano attuati globalmente.

È opportuno prendere scrupolosamente in esame strumenti dell'Unione per la protezione sociale europea e norme sociali minime, come ad esempio la garanzia europea per i giovani, anche per combattere la disoccupazione giovanile.

La Commissione dovrebbe immediatamente presentare proposte conformemente alla procedura legislativa ordinaria per tradurre in legislazione derivata gli impegni assunti dai capi di Stato e di governo il 28 giugno 2012 per un «patto per la crescita e l'occupazione». In particolare, il quadro di coordinamento economico dovrebbe tenere debitamente conto dell'impegno dello Stato membro a «portare avanti un risanamento di bilancio differenziato e favorevole alla crescita rispettando il patto di stabilità e crescita e tenendo conto delle specificità dei singoli paesi» e a promuovere «investimenti nei settori orientati al futuro aventi un nesso diretto con il potenziale di crescita dell'economia».

La Commissione dovrebbe fornire un chiarimento in merito allo stato dell'analisi annuale della crescita. Il semestre europeo dovrebbe coinvolgere il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali.

Ai fini di un maggiore coordinamento in materia di bilancio all'interno dell'Unione è necessario disporre di dati consolidati sui conti pubblici dell'Unione, degli Stati membri e degli enti locali e regionali, in linea con gli obiettivi dell'Unione. La Commissione dovrebbe pertanto inserire la raccolta di tali dati consolidati nelle prossime proposte legislative.

Dopo aver considerato le diverse fasi del semestre europeo, secondo quanto disposto nel patto di stabilità e crescita rafforzato e nel meccanismo di vigilanza macroeconomica, è opportuno valutare la necessità di ulteriori atti normativi, tenendo conto degli aspetti seguenti:

   lo sviluppo e il rafforzamento del mercato interno e la promozione dei legami commerciali internazionali sono elementi cruciali per stimolare la crescita economica sostenibile, aumentare la competitività e risolvere gli squilibri macroeconomici. Pertanto, la Commissione dovrebbe essere tenuta a considerare, nella sua analisi annuale della crescita, le misure che gli Stati membri devono ancora adottare per completare il mercato interno;
   i programmi nazionali di riforma (PNR) e i programmi nazionali di stabilità (PNS) dovrebbero essere strettamente correlati. Un adeguato monitoraggio dovrebbe garantire la coerenza dei PNR e dei PNS;
   il semestre europeo dovrebbe consentire lo sviluppo di maggiori sinergie tra i bilanci dell'Unione e degli Stati membri nell'ottica del conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020; in questo contesto, il semestre europeo dovrebbe essere sviluppato anche per includere indicatori in grado di misurare l'impiego efficiente delle risorse;
   è opportuno rafforzare il coinvolgimento degli enti nonché dei partner locali e regionali nella pianificazione e attuazione dei programmi pertinenti al fine di incrementare il senso di responsabilità nei confronti degli obiettivi della strategia a tutti i livelli e garantire una maggiore consapevolezza sul campo in merito agli obiettivi e ai risultati di quest'ultima;
   la Commissione dovrebbe adottare l'analisi annuale della crescita e il meccanismo di allerta entro il 1° dicembre di ciascun anno, dedicando un capitolo specifico all'area dell'euro. Essa dovrebbe comunicare integralmente le sue ipotesi e metodologie macroeconomiche di base;
   la Commissione dovrebbe valutare con chiarezza, nell'analisi annuale della crescita, i principali problemi economici e fiscali dell'Unione e dei singoli Stati membri, proporre misure prioritarie per risolvere questi problemi, individuare le iniziative adottate dall'Unione e dagli Stati membri a sostegno di una maggiore competitività e degli investimenti a lungo termine, eliminare gli ostacoli alla crescita sostenibile, conseguire gli obiettivi stabiliti dai trattati e dall'attuale strategia Europa 2020, attuare le sette iniziative faro e ridurre gli squilibri macroeconomici;
   gli Stati membri e le loro regioni dovrebbero, in particolare, coinvolgere più da vicino i parlamenti nazionali e regionali, le parti sociali, le autorità pubbliche e la società civile nell'elaborazione dei programmi nazionali di riforma, di sviluppo e di coesione e consultarli regolarmente;
   la Commissione dovrebbe individuare chiaramente, nella sua analisi annuale della crescita, le potenziali ricadute transfrontaliere delle principali misure di politica economica attuate a livello di Unione e degli Stati membri;
   i commissari incaricati del semestre europeo dovrebbero venire a discutere con le commissioni competenti del Parlamento l'analisi annuale della crescita, non appena sarà stata adottata dalla Commissione;
   il Consiglio dovrebbe illustrare nel mese di luglio alla commissione competente del Parlamento europeo eventuali modifiche sostanziali apportate alle raccomandazioni specifiche per paese proposte dalla Commissione. La Commissione dovrebbe partecipare a tale audizione per esprimere il proprio parere sulla situazione;
   gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni quanto più possibile dettagliate sulle misure e gli strumenti previsti nei programmi nazionali di riforma onde conseguire gli obiettivi fissati a livello nazionale, inclusi i termini di attuazione, gli effetti attesi, le potenziali ricadute, i rischi in caso di attuazione con esito negativo, i costi e, se del caso, l'utilizzo dei Fondi strutturali dell'Unione;
   i meccanismi di incentivi rafforzerebbero la natura vincolante del coordinamento delle politiche economiche.

Raccomandazione 3.2: un patto sociale per l'Europa

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare debba mirare a disciplinare gli aspetti seguenti:

Secondo i trattati, in sede di definizione e attuazione delle politiche e delle attività dell'Unione occorre tenere conto della promozione di un elevato livello di occupazione e della garanzia di un'adeguata protezione sociale.

Le norme specifiche per la vigilanza vincolante della disciplina di bilancio nell'area dell'euro possono e devono integrare i parametri di riferimento fiscali e macroeconomici con quelli concernenti l'occupazione e gli aspetti sociali, al fine di garantire la corretta attuazione della suddetta disposizione mediante adeguate disposizioni finanziarie dell'Unione.

È opportuno istituire un patto sociale per l'Europa al fine di promuovere:

   l'occupazione giovanile, con l'inclusione di iniziative come la garanzia europea per i giovani;
   finanziamenti adeguati ed elevata qualità dei servizi pubblici;
   salari dignitosi;
   l'accesso all'edilizia popolare a prezzi accessibili;
   una base minima di protezione sociale per garantire l'accesso universale ai servizi sanitari di base, indipendentemente dal reddito;
   l'applicazione di un protocollo sociale per proteggere i diritti sociali e del lavoro fondamentali;
   norme europee per la gestione della ristrutturazione in modo sociale e responsabile;
   una nuova strategia in materia di salute e sicurezza che comprenda le malattie legate allo stress;
   parità di retribuzioni e di diritti per un lavoro di pari valore per tutti.

4.  Rafforzamento della legittimità e della responsabilità democratica

Raccomandazione 4.1: il dialogo economico

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare debba mirare a disciplinare gli aspetti seguenti:

La Commissione dovrebbe essere tenuta ad attuare in maniera completa i compromessi che saranno raggiunti nel quadro dei negoziati sul pacchetto «two-pack» con il Parlamento europeo e il Consiglio.

Raccomandazione 4.2: i meccanismi finanziari di protezione europei

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare debba mirare a disciplinare gli aspetti seguenti:

Le attività svolte dall'EFSF/MES e da ogni altra futura struttura analoga dovrebbero essere sottoposte al regolare controllo e vigilanza democratici del Parlamento europeo, e la Corte dei conti così come l'OLAF dovrebbero essere coinvolti in dette azioni di controllo e vigilanza. Il MES dovrebbe essere comunitarizzato.

Raccomandazione 4.3: rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo e della cooperazione interparlamentare nel quadro del semestre europeo

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare debba mirare a disciplinare gli aspetti seguenti:

–  Il Presidente del Parlamento europeo illustra al Consiglio europeo di primavera la posizione del Parlamento sull'analisi annuale della crescita. È opportuno negoziare un accordo interistituzionale al fine di associare il Parlamento europeo all'elaborazione e approvazione dell'analisi annuale della crescita e degli orientamenti per le politiche economiche e l'occupazione.

–  La Commissione e il Consiglio dovrebbero essere presenti durante le riunioni interparlamentari tra i rappresentanti dei parlamenti nazionali e i rappresentanti del Parlamento europeo organizzate nei momenti chiave del semestre (vale a dire dopo la pubblicazione dell'analisi annuale della crescita e dopo la pubblicazione delle raccomandazioni specifiche per paese), consentendo in particolare ai parlamenti nazionali di tenere conto di una prospettiva europea in fase di discussione dei bilanci nazionali.

Raccomandazione 4.4: maggiore trasparenza, legittimità e responsabilità

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare debba mirare a disciplinare gli aspetti seguenti:

–  Al fine di rafforzare la trasparenza, è opportuno che l'Ecofin e l'Eurogruppo siano tenuti a trasmettere al Parlamento europeo i documenti interni fondamentali, gli ordini del giorno e il materiale di riferimento prima delle loro riunioni. Inoltre, il presidente dell'Eurogruppo dovrebbe presentarsi periodicamente dinanzi al Parlamento europeo, ad esempio mediante audizioni da organizzare sotto l'egida della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo.

   È necessaria la piena partecipazione del Parlamento europeo alla successiva elaborazione della relazione dei quattro presidenti, conformemente al metodo comunitario. Il Parlamento può essere coinvolto a livello di gruppo di lavoro (lavoro preparatorio) o a livello presidenziale (processo decisionale).
   Sarebbe opportuno invitare il Presidente del Parlamento europeo a partecipare alle riunioni del Consiglio europeo e ai vertici dell'area dell'euro.
   In caso di trasferimento o di creazione di nuove competenze a livello dell'Unione o in caso di creazione di nuove istituzioni dell'Unione, dovrebbe essere garantito un corrispondente controllo democratico da parte del Parlamento europeo e un obbligo di rendere conto a quest'ultimo.
   Il Parlamento europeo dovrebbe tenere un'audizione e approvare la nomina del presidente del MES. Il presidente dovrebbe riferire su base regolare al Parlamento europeo.
   È opportuno che il Parlamento europeo ascolti il/i rappresentante/i della Commissione nella troika prima che assumano le loro funzioni; questi ultimi dovrebbero inoltre riferire su base regolare al Parlamento europeo.
   Il rafforzamento del ruolo del commissario per gli affari economici e monetari o la creazione di un ufficio del tesoro europeo deve essere collegato a strumenti adeguati di responsabilità e legittimità democratica, che prevedano procedure di approvazione e controllo da parte del Parlamento europeo.
   Solo il rispetto del metodo comunitario, del diritto dell'Unione e delle sue istituzioni può garantire il rispetto della responsabilità e della legittimità democratica nell'Unione europea; a norma dei trattati, l'unione economica e monetaria (UEM) può essere istituita solo dall'Unione.
   La moneta dell'Unione è l'euro e il suo parlamento è il Parlamento europeo; la futura architettura dell'UEM deve riconoscere che il Parlamento europeo è la sede della responsabilità a livello europeo.
   Il processo mediante il quale viene elaborato un programma per il futuro dell'UEM deve coinvolgere appieno il Parlamento europeo, conformemente al metodo comunitario.

Tutte le decisioni relative al rafforzamento dell'UEM devono essere adottate sulla base del trattato sull'Unione europea; ogni deviazione dal metodo comunitario e un accresciuto ricorso agli accordi intergovernativi dividerebbe e indebolirebbe l'Unione europea, ivi compresa l'area dell'euro.

(1) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.


Lavori dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE nel 2011
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Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sui lavori dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE nel 2011 (2012/2048(INI))
P7_TA(2012)0431A7-0328/2012

Il Parlamento europeo,

–  visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (accordo di partenariato di Cotonou)(1) e rivisto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 e a Ouagadougou il 22 giugno 2010(2),

–  visto il regolamento dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE (APP), adottato il 3 aprile 2003(3) e modificato da ultimo a Budapest (Ungheria) il 18 maggio 2011(4),

–  visto il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo(5),

–  vista la dichiarazione per gli accordi di partenariato economico (APE) orientati allo sviluppo, approvata dall'APP il 22 novembre 2007 a Kigali (Ruanda)(6),

–  vista la dichiarazione sulla seconda revisione dell'accordo di partenariato ACP-UE (accordo di partenariato di Cotonou), approvata dall'APP il 3 dicembre 2009 a Luanda (Angola)(7),

–  visto il comunicato adottato il 29 aprile 2011 a Yaoundé (Camerun) nel corso della riunione regionale dell'APP nell'Africa centrale(8),

–  viste le risoluzioni approvate dall'APP a Budapest (maggio 2011) riguardanti: le sommosse democratiche in Nord Africa e Medio Oriente: conseguenze per i paesi ACP, per l'Europa e per il mondo; la situazione in Costa d'Avorio; le sfide per il futuro della democrazia e il rispetto dell'ordine costituzionale nei paesi ACP e negli Stati membri dell'UE; il sostegno di bilancio come strumento per la fornitura di aiuto pubblico allo sviluppo (APS) nei paesi ACP; e l'inquinamento idrico,

–  viste le dichiarazioni adottate dall'APP a Budapest (maggio 2011) riguardanti: il 4° Forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti, tenutosi a Busan (Corea del Sud) nel 2011; unirsi per l'accesso universale in vista della riunione ad alto livello del 2011 in materia di AIDS di giugno(9),

–  viste le risoluzioni approvate dall'APP a Lomé (novembre 2011) riguardanti: l'impatto del trattato di Lisbona sul partenariato ACP-UE; l'impatto del debito sul finanziamento per lo sviluppo nei paesi ACP; l'integrazione delle persone con disabilità nei paesi in via di sviluppo; la crisi alimentare nel Corno d'Africa, nello specifico in Somalia; l'impatto della primavera araba sui vicini Stati subsahariani(10),

–  visto l'articolo 48 del proprio regolamento,

–  vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A7-0328/2012),

A.  considerando che l'alto rappresentante/vicepresidente ha assicurato che il Consiglio dell'Unione europea dovrebbe essere rappresentato a livello ministeriale alle sessioni dell'Assemblea e ha precisato che il fatto di non aver preso parte alla 20a sessione tenutasi a Kinshasa nel 2010 è stata un'azione puntuale; che il Consiglio dell'Unione europea ha partecipato a livello ministeriale a entrambe le sessioni del 2011;

B.  considerando che l'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE è il maggiore organo parlamentare che comprende paesi sia del Nord che del Sud;

C.  considerando l'eccellente contributo della Presidenza ungherese e delle varie autorità locali per quanto riguarda l'organizzazione e i contenuti della 21a sessione tenutasi a Budapest;

D.  considerando che nel 2011 sono state organizzate due missioni di informazione, una a Timor Est, l'altra al 4° Forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti, tenutosi a Busan (Corea del Sud);

E.  considerando che la revisione dell'accordo di partenariato di Cotonou nel 2010 ha rappresentato una preziosa opportunità per rafforzare il ruolo dell'APP e la sua dimensione regionale e per sviluppare il controllo parlamentare nelle regioni e nei paesi ACP; considerando che la ratifica della revisione dell'accordo non è stata completata entro la fine del 2011;

F.  considerando che, conformemente all'accordo di Cotonou, il dialogo politico ai sensi dell'articolo 8 deve essere condotto comprendendo l'APP;

G.  considerando che la riunione regionale dell'APP tenutasi in Camerun nel 2011 ha avuto un notevole successo e si è conclusa con l'adozione del già citato comunicato di Yaoundé che sottolinea in particolare l'indignazione dei parlamentari di fronte al moltiplicarsi delle violenze sessuali, ai rischi di banalizzazione e all'impunità generalizzata;

H.  considerando che le nuove norme adottate dal Parlamento europeo in materia di viaggi degli assistenti parlamentari hanno impedito a questi ultimi di assistere i deputati in missione;

1.  valuta positivamente il fatto che nel 2011 l'APP abbia continuato a offrire un quadro per un dialogo aperto, democratico e approfondito tra l'Unione europea e i paesi ACP sull'accordo di partenariato di Cotonou e la sua attuazione e sugli APE;

2.  sottolinea il valore aggiunto di tenere le sessioni dell'APP negli Stati membri dell'Unione a rotazione, e ritiene che questo sistema vada mantenuto anche in futuro, come avviene dal 2003;

3.  si congratula con la Presidenza ungherese per il suo contributo attivo alla 21a sessione, e in particolare per i seminari;

4.  sottolinea la necessità di prestare maggiore attenzione ai risultati dei lavori dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE e di assicurare la coerenza tra le sue risoluzioni e quelle del Parlamento europeo; esprime preoccupazione per il calo della partecipazione dei parlamentari europei, in particolare alle riunioni delle commissioni dell'APP, e chiede un maggiore coinvolgimento dei deputati al Parlamento europeo alle sue riunioni e attività; chiede maggiore flessibilità riguardo all'ammissione degli assistenti parlamentari partecipanti alle riunioni dell'APP, al fine di migliorare la qualità del lavoro dei loro deputati;

5.  rammenta l'impegno formulato dall'alto rappresentante/vicepresidente affinché il Consiglio dell'UE sia rappresentato a livello ministeriale alle sessioni dell'Assemblea; si compiace per la rinnovata presenza del Consiglio dell'Unione europea alle sessioni nel 2011 ed esprime soddisfazione per il fatto che l'alto rappresentante abbia assicurato un chiarimento del ruolo del Consiglio dell'Unione europea; chiede una più netta definizione delle responsabilità tra il SEAE e la Commissione in termini di attuazione dell'accordo di partenariato di Cotonou;

6.  sottolinea il ruolo cruciale dei parlamenti dei paesi ACP, delle autorità locali e degli attori non statali nell'elaborazione e nel controllo dei documenti strategici nazionali e regionali e nell'attuazione del Fondo europeo di sviluppo (FES) e invita la Commissione e i governi dei paesi ACP a garantire il loro coinvolgimento; evidenzia inoltre la necessità di un controllo parlamentare rigoroso nella negoziazione e conclusione degli APE;

7.  esprime preoccupazione per i tagli di bilancio negli Stati membri dell'UE riguardanti la spesa per la politica di sviluppo; invita l'APP a continuare ad esercitare pressioni sugli Stati membri dell'UE affinché raggiungano il loro obiettivo dello 0,7% dell'RNL entro il 2015; invita i membri dell'APP a riflettere ulteriormente sulla necessità di indirizzare le risorse laddove sono più necessarie in modo da ridurre la povertà, nonché a considerare un approccio più differenziato alle modalità di aiuto;

8.  richiama l'attenzione sulla necessità di coinvolgere i parlamenti nel processo democratico e nelle strategie nazionali di sviluppo; sottolinea il loro ruolo essenziale per l'elaborazione, il seguito e il controllo delle politiche di sviluppo; invita la Commissione a fornire tutte le informazioni disponibili ai parlamenti dei paesi ACP e ad aiutarli a esercitare il controllo democratico, in particolare mediante lo sviluppo di capacità;

9.  sottolinea la necessità di sostenere la libertà e l'indipendenza dei mezzi di informazione, elementi essenziali per garantire il pluralismo e la partecipazione alla vita politica delle opposizioni democratiche e delle minoranze;

10.  invita l'UE e i paesi ACP a incoraggiare i cittadini, e in particolare le donne, a interessarsi ai problemi dello sviluppo, dal momento che il coinvolgimento della società risulta indispensabile per conseguire progressi; riconosce le capacità delle donne in materia di risoluzione dei problemi e dei conflitti, esorta la Commissione e l'Assemblea parlamentare paritetica a potenziare la partecipazione delle donne a gruppi di lavoro e strutture operative e sottolinea al riguardo il prezioso contributo del Forum delle donne;

11.  invita i parlamenti a esercitare un rigoroso controllo parlamentare per quanto riguarda il FES; sottolinea la posizione centrale dell'APP nell'ambito di tale discussione e invita l'APP e i parlamenti dei paesi ACP a parteciparvi attivamente, in particolare in ordine alla ratifica dell'accordo di partenariato di Cotonou rivisto;

12.  invita la Commissione a tenere informata l'Assemblea parlamentare paritetica in merito ai progressi relativi alla ratifica dell'accordo di partenariato di Cotonou quale rivisto a Ouagadougou il 22 giugno 2010;

13.  rammenta che, conformemente all'accordo di partenariato di Cotonou, il dialogo politico ai sensi dell'articolo 8 deve essere condotto comprendendo l'APP e che essa deve pertanto essere debitamente informata e coinvolta;

14.  ribadisce l'importanza di un dialogo politico rafforzato, autentico ed esaustivo in materia di diritti umani, che comprenda la non discriminazione fondata sul sesso, la razza o l’origine etnica, il credo o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale;

15.  valuta positivamente il carattere sempre più parlamentare, e quindi politico, dell'APP, nonché il ruolo sempre più attivo dei suoi membri e la migliore qualità delle sue discussioni, che permettono di apportare un contributo essenziale al partenariato ACP-UE;

16.  esprime preoccupazione per il crescente numero di violenze e discriminazioni nei confronti degli omosessuali in taluni paesi, chiede all'APP di iscrivere tale situazione all'ordine del giorno dei suoi dibattiti;

17.  richiama l'attenzione sul fatto che la discussione sul futuro del gruppo ACP dopo il 2020 è già stata avviata e sottolinea l'importante ruolo che l'APP dovrà svolgere nell'ambito di tale discussione; sottolinea a tale proposito la necessità di chiarire le relazioni e i ruoli futuri dei diversi gruppi (ACP, UA, LDC, G-77, raggruppamenti regionali); sottolinea la necessità di un ampio controllo parlamentare congiunto, a prescindere dal risultato finale;

18.  evidenzia l'importanza attribuita dall'APP alla trasparenza nello sfruttamento e nel commercio delle risorse naturali e sottolinea che l'APP eserciterà ulteriori pressioni per un'adeguata legislazione in materia;

19.  invita l'APP a continuare a monitorare la situazione in Nord Africa e nei paesi ACP in crisi e a prestare maggiore attenzione alle situazioni di fragilità degli Stati;

20.  esorta l'APP a continuare a organizzare le proprie missioni di monitoraggio elettorale sulla medesima base della proficua missione in Burundi del 2010, nella misura in cui esse esprimono la duplice legittimazione dell'Assemblea parlamentare paritetica, assicurando nel contempo l'indipendenza delle sue missioni di monitoraggio elettorale e uno stretto coordinamento con altri organismi regionali di monitoraggio;

21.  valuta positivamente il fatto che nel 2011 si sia svolta un'ulteriore riunione regionale, secondo quanto previsto dall'accordo di partenariato di Cotonou e dal regolamento dell'APP; ritiene che tali riunioni consentano un effettivo scambio di opinioni in merito alle questioni regionali, tra cui la prevenzione e la risoluzione dei conflitti, la coesione regionale e i negoziati relativi agli APE; si congratula con gli organizzatori per il successo della riunione svoltasi in Camerun;

22.  si compiace per la conclusione delle attività del gruppo di lavoro sui metodi di lavoro e per l'adozione di una prima serie di modifiche al regolamento, avvenuta a Budapest, e invita l'Ufficio di presidenza dell'APP ad attuare le rimanenti raccomandazioni, al fine di migliorare l'efficienza e l'impatto politico dell'APP, sia nell'attuazione dell'accordo di partenariato di Cotonou che sulla scena internazionale;

23.  sottolinea l'importanza delle visite sul campo organizzate durante le sessioni dell'Assemblea parlamentare paritetica, che integrano le discussioni in aula;

24.  invita l'APP a continuare la riflessione sui costi dell'organizzazione delle sue riunioni;

25.  plaude alla partecipazione di rappresentanti del Parlamento europeo e dell'APP al Consiglio dei ministri informale per la cooperazione allo sviluppo organizzato dalla Presidenza polacca del Consiglio dell'Unione europea a Sopot il 14 e 15 luglio 2011 e auspica che le future Presidenze del Consiglio dell'Unione europea facciano altrettanto;

26.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Consiglio ACP, al vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, all'Ufficio di presidenza dell'APP nonché ai governi e ai parlamenti di Ungheria e Togo.

(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2) GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.
(3) GU C 231 del 26.9.2003, pag. 68.
(4) DV\875101.
(5) GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.
(6) GU C 58 dell'1.3.2008, pag. 44.
(7) GU C 68 del 18.3.2010, pag. 43.
(8) APP 100.945.
(9) GU C 327 del 10.11.2011, pag. 42.
(10) GU C 145 del 23.5.2012, pag. 21.

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