Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 novembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock di salmone del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questo stock (COM(2011)0470 – C7-0220/2011 – 2011/0206(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0470),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0220/2011),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 gennaio 2012(1),
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0239/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 novembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock di salmone del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questo stock
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3),
considerando quanto segue:
(1) Il piano di azione per il salmone, adottato nel 1997 nell'ambito della Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico, è scaduto nel 2010. Le parti contraenti della Commissione per la protezione dell'ambiente marino del Baltico (HELCOM) hanno sollecitato l'Unione a elaborare un piano a lungo termine per la gestione del salmone del Baltico.
(2) Da recenti pareri scientifici emessi dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) risulta che alcuni stock fluviali di salmone del Baltico sono scesi al di sotto dei limiti biologici di sicurezza e che è necessario elaborare un piano pluriennale a livello europeo.
(3) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione ha competenza esclusiva in materia di conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca. Poiché il salmone è una specie anadroma, la conservazione degli stock marini di salmone del Baltico non può prescindere da misure volte a proteggere tali stock durante la loro vita nei fiumi. Anche queste misure rientrano pertanto nella sfera di competenza esclusiva dell'Unione ai fini di un'efficace conservazione delle specie marine nell'arco dell'intero ciclo migratorio e devono essere contemplate nel piano pluriennale.
(4) La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche(4) cita il salmone tra le specie di interesse unionale e le misure adottate ai sensi di detta direttiva dovrebbero essere intese a garantire che il suo sfruttamento sia compatibile con uno stato di conservazione soddisfacente. Da qui la necessità di provvedere affinché le misure di protezione del salmone adottate a norma del presente regolamento siano coerenti e coordinate con quelle adottate in applicazione della suddetta direttiva. Il divieto di pesca con palangari derivanti è un mezzo importante per migliorare gli stock di salmone, in quanto riduce i rigetti di salmoni sotto la taglia minima.[Em. 1]
(5) La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque(5) mira a proteggere, conservare e migliorare l'ambiente acquatico in cui il salmone trascorre una parte del suo ciclo di vita. Il piano pluriennale per lo stock di salmone del Baltico dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi della direttiva 2000/60/CE. Le misure già previste da questa direttiva, come i piani di gestione dei bacini idrografici, non dovrebbero essere reiterate nel presente regolamento, bensì occorre assicurare il coordinamento e la coerenza tra le misure contemplate dal presente regolamento e quelle adottate in applicazione della citata direttiva per la salvaguardia e il miglioramento degli habitat del salmone nelle acque interne.
(6) Il piano di attuazione approvato dal Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002 prevede il ripristino di tutti gli stock commerciali a livelli tali da produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015. Ciò rappresenta un obbligo giuridico a norma della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare sin dal 1994. Secondo il CIEMHELCOM, per gli stock fluviali di salmone del Baltico questo livello corrisponde a una produzione di giovani salmoni compresa tra il 60% e il 75%equivalente all'80% del potenziale di produzione di giovani salmoni nei vari fiumi con popolazioni di salmone selvatico. Gli obiettivi generali e specifici del piano pluriennale dovrebbero essere fissati sulla base di questo parere scientifico. [Em. 2]
(6 bis)Il potenziale di produzione di giovani salmoni è un indicatore approssimativo delle condizioni di salute dello stock di salmone in un determinato fiume. È tuttavia necessario che siano soddisfatte varie condizioni per poter usare tale parametro come un indicatore. Su tale elemento incide, inoltre, un numero di fattori tale da rendere difficile isolare la correlazione fra la produzione di giovani salmoni e la salute dello stock di salmoni. Conviene pertanto utilizzare, come secondo indicatore affidabile dello stato di salute dello stock di salmone, l'indice di salmoni femmina che risalgono i fiumi. [Em. 3]
(7) Gli esperti scientifici ritengono che l'inquinamento genetico degli stock di salmone del Baltico possa avere come conseguenza un calo dell'indice di sopravvivenza e dell'entità delle popolazioni indigene, nonché un indebolimento della resistenza genetica alle malattie e dell'adattabilità alle mutevoli condizioni ambientali locali. Pertanto, preservare l'integrità e la diversità genetiche degli stock di salmone del Baltico è essenziale ai fini della loro conservazione e dovrebbe figurare tra gli obiettivi del piano pluriennale.
(8) Il tasso di mortalità per pesca in mare e nei fiumi dovrebbe mantenere le dimensioni degli stock di salmone selvatico a livelli tali da produrre il rendimento massimo sostenibile secondo gli obiettivi e nei tempi previsti. Il tasso di mortalità per pesca in mare dovrebbe essere stabilito in base al parere dello CSTEP.
(9) Per una più efficace attuazione del piano e per consentire una risposta più mirata alle specificità dei singoli stock fluviali di salmone, gli Stati membri interessati dovrebbero essere abilitati a determinare il tasso di mortalità per pesca del salmone, il totale ammissibile di catture e talune misure tecniche di conservazione nei fiumi a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, TFUE.
(10) Quando adottano misure nel quadro del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero rispettare pienamente i loro obblighi internazionali, in particolare quelli derivanti dall'articolo 66 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982(6), che prescrive, tra le altre cose, che lo Stato di origine degli stock anadromi e gli altri Stati interessati cooperino alla conservazione e alla gestione di tali stock.
(11) È opportuno prevedere che la Commissione valuti periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia delle misure adottate dagli Stati membri sulla base degli obiettivi generali e specifici fissati nel piano pluriennale.
(12) Secondo i pareri scientifici, le pratiche di ripopolamento indiretto inadeguate possono incidere notevolmente sulla diversità genetica dello stock di salmone del Baltico.eVi è inoltre il rischio che l'immissione massiccia di pesci di allevamento praticata ogni anno nel Mar Baltico rischia dipossa compromettere l'integrità genetica deldelle popolazioni di salmone selvatico, sicché deve essere gradualmente eliminata. Alla luce di ciò, è opportuno che il ripopolamento sia soggetto a controlli più rigorosi. Occorre pertantoinoltre stabilire, nel piano pluriennale, le condizioni per la suddetta immissioneche disciplinano l'approvvigionamento di materiale genetico per l'allevamento degli esemplari da ripopolamento, come pure le condizioni che disciplinano le procedure di ripopolamento, in modo da garantire che il ripopolamento non abbia effetti negativi sulla diversità genetica. [Em. 4]
(13) Il ripopolamento diretto dei fiumi potenzialmente salmonicoli è ritenuto, a determinate condizioni, una misura di conservazione che avrà effetti positivi sul numero totale di salmoni e sulle attività di pesca, in quanto può ripristinare popolazioni autonome di salmone. Occorrono disposizioni che autorizzino espressamente il sostegno finanziario al ripopolamento diretto che soddisfi tali condizioni, conformemente all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca(7).
(14) Tuttavia, poiché le immissioni di salmone possono essere attualmente obbligatorie in certi Stati membri e al fine di lasciare agli Stati membri il tempo di adattarsi alle prescrizioni del presente regolamento, è opportuno continuare ad autorizzare le immissioni di salmone diverse dal ripopolamento indiretto e diretto non dovrebbero continuare ad essere autorizzate per un periodo transitorio di sette anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamentosuperiore a dieci anni se, dopo tale periodo, la produzione di salmoni selvatici raggiunge l'80% del potenziale di produzione in un determinato fiume. Se tale obiettivo non è raggiunto, le immissioni di salmone diverse dal ripopolamento indiretto e diretto possono continuare per altri dieci anni, una volta che lo Stato membro interessato abbia analizzato ed eliminato le cause del mancato raggiungimento. Le immissioni di salmone possono essere attualmente obbligatorie in determinati Stati membri ed è necessario lasciare a questi ultimi il tempo di adattarsi alle prescrizioni del presente regolamento. [Em. 5]
(15) Per garantire il rispetto delle misure di cui al presente regolamento è opportuno adottare misure di controllo specifiche ad integrazione di quelle previste dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca(8).
(15 bis)Per conseguire attività di pesca sostenibile, occorre perfezionare la fiducia e i metodi di comunicazione tra le parti interessate. [Em. 6]
(16) Gran parte delle imbarcazioni costiere dedite alla pesca del salmone sono di lunghezza inferiore a 10 metri. Per tale motivo, è opportuno rendere obbligatorie per tutti i pescherecci commerciali e le imbarcazioni di servizio la tenuta del giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e la notifica preventiva di cui all'articolo 17 dello stesso regolamento. [Em. 7]
(17) Per evitare che le catture di salmone siano falsamente dichiarate come trota di mare, eludendo così i dovuti controlli, è necessario che l'obbligo di notifica preventiva di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applichi anche a tutti i pescherecci che detengono a bordo trote di mare.
(17 bis)È opportuno che gli Stati membri rafforzino i sistemi di controllo e di notifica preventiva per le imbarcazioni da diporto utilizzate per la pesca sportiva e ad altri tipi di pesca, in modo da garantire un sistema semplice ed efficace e promuovere una pesca sostenibile. [Em. 8]
(17 ter)Occorre istituire, sia per la trota di mare (Salmo trutta) che per il salmone (Salmo salars), una taglia minima di sbarco nelle sottodivisioni CIEM da 22 a 32, in deroga all'articolo 14 e all'allegato IV del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund(9). [Em. 9]
(18) Al fine di acquisire dati scientifici più precisi e affidabili sullo stock di salmone, è opportuno autorizzare l'elettropesca.
(19) Secondo recenti pareri scientifici, la pesca ricreativa del salmone in mare sembra avere un impatto significativo sugli stock di salmone, anche se i dati in proposito non sono sufficientemente precisi. In particolare, una parte considerevole delle catture di salmone nel Mar Baltico potrebbe addebitarsi alle attività di pesca ricreativa esercitate con imbarcazioni gestite da imprese che offrono questo tipo di servizi a scopo di lucro. È pertanto opportuno, ai fini del corretto funzionamento del piano pluriennale, introdurre misure di gestione specifiche per controllare tali attività di pesca ricreativa. [Em. 10]
(19 bis)È opportuno incoraggiare e sostenere la creazione di sistemi in internet per la presentazione di relazioni all'interno degli Stati membri o fra gli Stati membri, al fine di rendere ancora più agevole la presentazione di tali relazioni. Le informazioni sulle catture dichiarate dovrebbero essere disponibili al pubblico. Non è tuttavia opportuno divulgare la zona di pesca specifica in cui è avvenuta la cattura, per non incentivare i pescatori a concentrarsi su quella zona specifica. [Em. 11]
(20) Ai fini di un efficiente adempimento degli obiettivi specifici stabiliti nel presente regolamento e per consentire una pronta risposta alle variazioni dello stato degli stock, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo a taluni elementi non essenziali del presente regolamento di cui agli articoli 6, 7, 11 e 25. Detto potere dovrebbe comprendere la possibilità di modificare il tasso di mortalità per pesca in mare, di modificare l'elenco dei fiumi con popolazioni di salmone selvatico e talune informazioni tecniche contenute negli allegati del presente regolamento, nonché di adottare misure relative agli stock fluviali del Baltico, quando le misure che gli Stati membri sono abilitati a prendere ai sensi del considerando 9 non sono adottate o risultano inefficaci.
(20 bis)La Commissione dovrebbe garantire che gli Stati membri adottino le misure amministrative o penali necessarie ad affrontare la questione della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. [Em. 12]
(21) In sede di preparazione e stesura degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla trasmissione simultanea, corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
1. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni sul ripopolamento indirettodi cui all'articolo 12 del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(10).
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale per la conservazione e la gestione dello stock di salmone del Baltico (di seguito denominato «il piano»).
Articolo 2
Campo di applicazione
Il piano si applica a) alla pesca commerciale e ricreativa nel Mar Baltico e nei fiumi ad esso collegati sul territorio degli Stati membri (di seguito denominati «gli Stati membri interessati»); [Em. 13]
b)
alla pesca ricreativa del salmone nel Mar Baltico esercitata da imbarcazioni di servizio.[Em. 14]
Articolo 3
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca(11), all'articolo 2 della direttiva 2000/60/CE e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a)
«Mar Baltico»: sottodivisioni CIEM da 22 a 32;
b)
«fiumi baltici»: i fiumi collegati al Mar Baltico sul territorio degli Stati membri;
c)
«stock di salmone del Baltico»: tutti gli stock di salmone del Mar Baltico e dei fiumi baltici, sia selvatici, sia di allevamento;
d)
«fiumi con popolazioni di salmone selvatico»: i fiumi che ospitano popolazioni autonome di salmone selvatico, in cui le immissioni di salmone di allevamento sono inesistenti o limitate, elencati nell'allegato I;
e)
«fiume potenzialmente salmonicolo»: un fiume storicamente popolato da salmone selvatico in cui la riproduzione naturale è attualmente inesistente o scarsa, che si presta alla reintroduzione di una popolazione autonoma di salmone selvatico;
f)
«potenziale di produzione di giovani salmoni»: la capacità di produzione di giovani salmoni calcolata per ciascun fiume in base a pertinenti parametri specifici al fiume stesso;
g)
«misure tecniche di conservazione»: misure che disciplinano la composizione delle catture per specie e per taglia e l'impatto delle attività di pesca sulle varie componenti degli ecosistemi, regolamentando l'uso e la struttura degli attrezzi da pesca e limitando l'accesso alle zone di pesca;
h)
«ripopolamento indiretto»: immissione intenzionale di novellame (avannotti o giovani salmoni) di allevamento nei fiumi con popolazioni di salmone selvatico;
h bis)
«pesca ricreativa»: in deroga all'articolo 4, paragrafo 28, del regolamento (CE) n. 1224/2009, un'attività di pesca diversa dalla pesca commerciale, che si avvale di qualsiasi tipo di imbarcazione e di attrezzatura da pesca a fini commerciali e non commerciali;[Em. 15]
i)
«ripopolamento diretto»: immissione di novellame (avannotti o giovani salmoni) di allevamento nei fiumi potenzialmente salmonicoli;
j)
«imbarcazione di servizio»: un'imbarcazione gestita da un'impresa che offre servizi – compresa l'attrezzatura da pesca, il trasporto e/o l'assistenza – finalizzati alla pesca ricreativa del salmone nel Mar Baltico;
k)
«totale ammissibile di catture» (TAC): il quantitativo di salmone del Baltico che può essere annualmente prelevato dallo stock e sbarcato.
CAPO II
OBIETTIVI GENERALI
Articolo 4
Obiettivi generali
Il piano mira a garantire:
a)
lo sfruttamento sostenibile dello stock di salmone del Baltico secondo il principio del rendimento massimo sostenibile;
b)
la salvaguardia dell'integrità e della diversità genetiche dello stock di salmone del Baltico.
CAPO III
OBIETTIVI SPECIFICI
Articolo 5
Obiettivi specifici per gli stock fluviali di salmone selvatico
1. Per i fiumi con popolazioni di salmone selvatico che hanno raggiunto il 50% del potenziale di produzione di giovani salmoni entro ...(12), la produzione di giovani salmoni selvatici raggiungerà il 75%l'80% del potenziale di produzione di giovani salmoni di ciascun fiume entro...(13)*. [Em. 16]
2. Per i fiumi con popolazioni di salmone selvatico che non hanno raggiunto il 50% del potenziale di produzione di giovani salmoni entro ...(14), la produzione di giovani salmoni selvatici raggiungerà il 50% del potenziale di produzione di giovani salmoni di ciascun fiume entro ...(15)* e il 75%l'80% entro ...(16)**. [Em. 17]
3. Dopo ...***, la produzione di giovani salmoni selvatici sarà mantenuta ad un livello almeno pari al 75%all'80% del potenziale di produzione di giovani salmoni di ciascun fiume. [Em. 18]
4. Gli Stati membri interessati possono fissare, per ciascuno dei fiumi con popolazioni di salmone selvatico, altri obiettivi specifici più rigorosi, ad esempio obiettivi basati sul numero di riproduttori che ritornano. [Em. 19]
Gli Stati membri interessati forniscono e pubblicano dati in cifre sui salmoni femmina che ritornano nei loro fiumi. [Em. 20]
CAPO IV
NORME DI CATTURA
Articolo 6
Determinazione dei TAC nei fiumi
1. Il TAC annuo per gli stock di salmone nei fiumi con popolazioni di salmone selvatico non supera il livello corrispondente al tasso di mortalità per pesca di cui al paragrafo 2.
2. Ciascuno Stato membro determina il tasso di mortalità per pesca degli stock di salmone nei fiumi con popolazioni di salmone selvatico sulla base degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5 e dei pareri espressi dagli esperti dello CSTEP e del CIEM; i tassi di mortalità per pesca sono regolarmente riesaminati da questi due organismi non appena si rendono disponibili nuove informazioni o cambiano le caratteristiche del fiume. A questo scopo gli Stati membri tengono conto del potenziale di produzione di giovani salmoni, calcolato dal CIEM per ciascun fiume in base a pertinenti parametri specifici al fiume stesso e regolarmente riesaminato dal medesimo organismo non appena si rendono disponibili nuove informazioni o cambiano le caratteristiche del fiume.
3. Entro ...(17) gli Stati membri interessati pubblicano il tasso di mortalità per pesca nei fiumi con popolazioni di salmone selvatico e il corrispondente TAC di salmone nella zona accessibile al pubblico del loro sito web ufficiale creato a norma dell'articolo 114 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e li riesaminano annualmente.
4. Ogni tre annianno la Commissione valuta la compatibilità e l'efficacia delle misure adottate dagli Stati membri ai sensi del presente articolo sulla base degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5. [Em. 21]
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a conformemente all'articolo 26 al fine di determinare il tasso di mortalità per pesca e/o il corrispondente TAC nei fiumi con popolazioni di salmone selvatico e/o decidere il fermo dell'attività di pesca in questione, se gli Stati membri interessati non pubblicano le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 entro il termine stabilito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformementeall'articolo 26 al fine di determinare il tasso di mortalità per pesca e/o il corrispondente TAC nei fiumi con popolazioni di salmone selvatico e/o decidere il fermo dell'attività di pesca in questione, se, sulla base di una valutazione effettuata ai sensi del paragrafo 4, si ritiene che le misure dello Stato membro non siano compatibili con gli obiettivi generali e specifici di cui ai paragrafi 4 e 5 o siano inadeguati ai fini del conseguimento di tali obiettivi.
7. Le misure adottate dalla Commissione sono volte a garantire il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5. A partire dal momento dell'adozione dell'atto delegato da parte della Commissione, le misure dello Stato membro cessano di avere effetto.
Articolo 7
Determinazione dei TAC in mare
1. Il TAC annuo per gli stock di salmone in mare non supera il livello corrispondente ad un tasso di mortalità per pesca pari a 0,1.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, che modificano il valore del tasso di mortalità per pesca in mare di cui al paragrafo 1 qualora risulti chiaramente che lo stato degli stock è mutato e/o che il tasso di mortalità per pesca fissato è inadeguato al raggiungimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 4.
3. In caso di improvvisa insorgenza di malattie, indici di sopravvivenza post-giovanili estremamente bassi o altri eventi imprevisti, il Consiglio adotta un TAC inferiore a quello che risulterebbe dal tasso di mortalità per pesca di cui al paragrafo 1.
Articolo 8
Applicazione del contingente nazionale alle imbarcazioni di servizioalla pesca ricreativa [Em. 22]
Il salmone catturato in mare da imbarcazioni di servizionell'ambito della pesca ricreativa e della pesca ricreativa costiera e fluviale è imputato al contingente nazionale. [Em. 23]
CAPO IV bis
TAGLIA MINIMA DI SBARCO PER IL SALMONE E LA TROTA DI MARE
Articolo 8 bis
In deroga all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2187/2005, è opportuno fissare la taglia minima di sbarco per il salmone a 60 cm e la taglia minima di sbarco per la trota di mare a 50 cm in ciascuna delle sottodivisioni CIEM di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a). [Em. 26]
CAPO V
MISURE TECNICHE DI CONSERVAZIONE
Articolo 9
Misure degli Stati membri per la protezione degli stock fluviali di salmone impoveriti
1. Per i fiumi con popolazioni di salmone selvatico che non hanno raggiunto il 50% del potenziale di produzione di giovani salmoni entro ...(18), gli Stati membri interessati adottano, mantengono e, se del caso, perfezionano le misure tecniche nazionali di conservazione entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento....(19)*. [Em. 24]
2. Le misure tecniche di conservazione di cui al paragrafo 1 si basano sulle esigenze specifiche a ciascun fiume in modo da contribuire adeguatamente al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5. La localizzazione di tali misure si fonda sulle migliori informazioni disponibili circa le rotte migratorie marittime del salmone.
Articolo 10
Misure per la protezione di altri stock fluviali di salmone
Gli Stati membri possono adottare misure tecniche nazionali di conservazione nei fiumi baltici per gli stock fluviali di salmone non soggetti all'articolo 9 del. Tali misure contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5.
La Commissione riesamina gli orientamenti in materia di aiuti di Stato al fine di agevolare la possibilità per gli Stati membri di compensare i danni causati da foche e cormorani. [Em. 25]
Articolo 11
Misure della Commissione
1. Ogni tre annianno la Commissione valuta la compatibilità e l'efficacia delle misure adottate dagli Stati membri ai sensi degli articoli 9 e 10, in particolare per i fiumi con popolazioni di salmone selvatico che attraversano più Stati membri, sulla base degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5. [Em. 27]
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 al fine di specificare le misure tecniche di conservazione necessarie se gli Stati membri interessati non adottano le misure di cui all'articolo 9 entro il termine stabilito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 al fine di specificare le misure tecniche di conservazione necessarie se, sulla base di una valutazione effettuata ai sensi del paragrafo 1, si ritiene che le misure dello Stato membro non siano compatibili gli obiettivi generali e specifici di cui ai paragrafi 4 e 5o non siano adeguate al fine del conseguimento di tali obiettivi.
4. Le misure adottate dalla Commissione sono volte a garantire il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5. A partire dal momento dell'adozione dell'atto delegato da parte della Commissione, le misure dello Stato membro cessano di avere effetto.
CAPO VI
IMMISSIONI
Articolo 12
Ripopolamentoindiretto
1. Il ripopolamento indiretto dello stock di salmone può essere praticato soltanto nei fiumi con popolazioni di salmone selvatico. Il numero di giovani salmoni immessi in ciascun fiume non supera il potenziale stimato di produzione di giovani salmoni del fiumeove ciò risulti necessario per evitare l'estinzione dello stock locale. [Em. 28]
2. Il ripopolamento indiretto è praticato in modo tale da salvaguardare la diversità geneticae la variabilità genetiche dei vari stock fluviali di salmone, tenuto conto delle popolazioni ittiche esistenti nel fiume ripopolato e nei fiumi adiacenti, ottimizzando al contempo gli effetti del ripopolamento. I giovani salmoni provengono dal fiume più vicino possibile con una popolazione di salmone selvatico. [Em. 29]
2 bis.I giovani salmoni destinati al ripopolamento sono marcati mediante il taglio parziale della pinna adiposa («fin clipping»). [Em. 30]
3. Entro ...(20) la Commissione può stabilireadotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità di applicazione del presente articolo. medianteTali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2. [Em. 31]
Articolo 13
Ripopolamento diretto
Il ripopolamento diretto dei fiumi potenzialmente salmonicoli è praticato unicamente alle seguenti condizioni:
a)
il fiume disponeo i suoi affluenti dispongono di acque libere per la migrazione, un'adeguata qualità dell'acqua e habitat idonei alla riproduzione e alla crescita del salmone; [Em. 32]
b)
lo scopo del ripopolamento diretto è di costituire o incrementare una popolazione autonoma e vitale di salmone selvatico;
c)
è stato predisposto un piano di monitoraggio e valutazione pre e post-immissione;
d)
sono state predisposte adeguate misure di conservazione e di gestione per favorire la ricostituzione di una popolazione autonoma di salmone nel fiume.
d bis)
il ripopolamento indiretto è praticato in modo tale da salvaguardare la diversità genetica dei vari stock fluviali di salmone, tenendo conto delle popolazioni ittiche esistenti nel fiume ripopolato e nei fiumi adiacenti e ottimizzando, nel contempo, gli effetti del ripopolamento; [Em. 34]
d ter)
i giovani salmoni destinati al ripopolamento indiretto sono marcati mediante il taglio parziale della pinna adiposa («fin clipping»). [Em. 35]
Il principio «chi inquina paga» deve essere il principio ispiratore per quanto concerne il risanamento dei corsi d'acqua. Il ripopolamento diretto di cui al paragrafo 1 è altresì considerato una misura di conservazione agli effetti dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006 relativo al Fondo europeo per la pesca. [Em. 36]
Articolo 13 bis
Origine dei pesci adulti e del novellame
I pesci adulti e il novellame provengono, se possibile, dallo stesso bacino fluviale, oppure da quello più vicino possibile con una popolazione di salmone selvatico. [Em. 33]
Articolo 14
Periodo transitorio
Le immissioni di salmone diverse da quelle contemplate agli articoli 12 e 13 possono proseguire fino a 7 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento…(21) e sono sottoposte ad accurata valutazione. Per l'eliminazione graduale deve essere impiegato un approccio specifico per ciascun fiume. Essa è gestita dagli organismi locali, regionali e/o nazionali degli Stati membri, con anche la partecipazione dei soggetti interessati a livello locale, e si avvale delle competenze di questi ultimi per quanto concerne il recupero degli habitat e altri provvedimenti. Le decisioni nazionali giuridicamente vincolanti relativamente all'utilizzo delle risorse economiche attualmente impiegate per il ripopolamento indiretto vengono reindirizzate al fine di sostenere i pescatori potenzialmente colpiti dagli effetti negativi di una eliminazione graduale. [Em. 37].
CAPO VII
CONTROLLO ED ESECUZIONE
Articolo 15
Nesso con il regolamento (CE) n. 1224/2009
Salvo disposizione contraria contenuta nel presente capo, le misure di controllo di cui al presente capo si applicano in aggiunta a quelle prescritte nel regolamento (CE) n. 1224/2009.
Inoltre, l'articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, nonché gli articoli 64 e 65 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio(22), si applicano mutatis mutandis a tutte le forme di pesca ricreativa del salmone nel Mar Baltico. [Em. 38]
Articolo 16
Giornale di pesca
In deroga all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti dei pescherecci dell'Unione europea di qualunque lunghezza, detentori di un'autorizzazione di pesca del salmone, come pure i comandanti delle imbarcazioni di servizio utilizzati per la pesca sportiva e di altro tipo, tengono un giornale delle loro attività di pesca secondo le disposizioni dell'articolo 14 del citato regolamento (CE) n. 1224/2009. [Em. 39]
Articolo 17
Notifica preventiva
In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti dei pescherecci dell'Unione europea di qualunque lunghezza, come pure i comandanti delle imbarcazioni di servizio, che detengono a bordo salmoni e/o trote di mare comunicano alle autorità competenti del loro Stato membro di bandiera, immediatamente dopo la conclusione dell'operazione di pesca, le informazioni elencate all'articolo 17, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1224/2009. [Em. 40]
Articolo 18
Autorizzazione per attività speciali
1. Le imbarcazioni di servizio detengono un'autorizzazione all'esercizio di attività speciali per la pesca del salmone, rilasciata in conformità all'allegato II del presente regolamento.
2. Gli Stati membri interessati inseriscono le autorizzazioni per attività speciali nell'elenco delle autorizzazioni di pesca contenuto nella banca dati elettronica di cui all'articolo 116, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1224/2009. Essi inseriscono inoltre i dati concernenti le autorizzazioni per attività speciali nel sistema di convalida informatizzato di cui all'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Articolo 19
DichiarazioneDichiarazioni di catturaper la pesca ricreativa [Em. 41]
1. I comandanti delle Tutte le imbarcazioni di servizioper la pesca ricreativa compilano una dichiarazione delle catture conformemente all'allegato III del presente regolamento e la trasmettononotificano all'autorità competente dello Stato membro di bandiera entro l'ultimo giorno di ogni mese. [Em. 42]
2. Entro il 15 di ogni mese gli Stati membri interessati registrano le informazioni contenute nelle dichiarazioni di cattura del mese precedente nella banca dati elettronica di cui all'articolo 116, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1224/2009 e nel loro sistema informatizzato di convalida di cui all'articolo 109 del medesimo regolamento (CE) n. 1224/2009. I dati elettronici e le dichiarazioni di cattura sono conservati per tre anni.
Articolo 20
Ispezione degli sbarchi
Gli Stati membri interessati verificano l'esattezza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di cattura procedendo a ispezioni degli sbarchi. Nel corso di tali ispezioni viene controllato almeno il 10%20% del numero totale di sbarchi. L'Agenzia europea di controllo della pesca effettua controlli efficaci e incoraggia gli Stati membri a intraprendere ispezioni più mirate nelle zone in cui si sospettano o sono segnalate attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. [Em. 43]
Articolo 20 bis
Controllo della pesca ricreativa
Il controllo delle attività di pesca ricreativa, ai fini del presente regolamento, si fonda in particolare sull'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e sugli articoli 64 e 65 del regolamento (UE) n. 404/2011. [Em. 44]
Articolo 21
Programmi nazionali di controllo
I programmi nazionali di controllo di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009 contengono almeno quanto segue:
a)
applicazione delle misure tecniche di conservazione adottate ai sensi del capo V del presente regolamento;
b)
rispetto delle norme sull'utilizzazione dei contingenti, l'autorizzazione dell'attività e la dichiarazione di cattura da parte delle imbarcazioni di servizio e di quelle adibite alla pesca ricreativa che utilizzano tutti i tipi di attrezzatura; [Em. 45]
c)
controllo delle norme in materia di ripopolamento indiretto e diretto.
CAPO VIII
RACCOLTA DI DATI
Articolo 22
Ai fini della raccolta di dati, in tutti i fiumi con popolazioni di salmone selvatico ogni coorte di giovani salmoni può essere monitorata mediante elettropesca prima della smoltificazione.
La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire condizioni operative dettagliate per l'elettropesca, alla luce dei dati scientifici più recenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2. [Em. 46]
Articolo 22 bis
Entro ...(23), la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati degli studi scientifici realizzati sull'impatto dei predatori, in particolare foche e cormorani, sugli stock di salmone del Mar Baltico. Sulla base di tali risultati, la Commissione elabora un piano di gestione delle popolazioni di predatori che incidono sugli stock di salmone del Mar Baltico, che entrerà in vigore entro e non oltre il 2016. [Em. 47]
Articolo 22 ter
Entro ...(24), la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati degli studi scientifici realizzati sui rigetti e le catture accessorie di salmone di tutte le attività di pesca interessate del Mar Baltico. [Em. 48]
CAPO IX
SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE
Articolo 23
Relazioni degli Stati membri
1. Nel corso del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamentoIl ...(25)* e successivamente ogni tre annianno, gli Stati membri interessati riferiscono alla Commissione in merito alle misure tecniche di conservazione adottate ai sensi del capo V e all'adempimento degli obiettivi di cui all'articolo 5. [Em. 49]
2. Nel ...(26) e successivamente ogni seitre anni, gli Stati membri interessati riferiscono alla Commissione in merito all'attuazione del presente regolamento e all'adempimento degli obiettivi di cui all'articolo 5. Le relazioni degli Stati membri contengono segnatamente le seguenti informazioni:
[Em. 50]
a)
evoluzione della pesca del salmone a livello nazionale, con ripartizione delle catture tra alto mare, acque costiere e fiumi, nonché tra gli operatori di pesca commerciale, le imprese che gestiscono imbarcazioni di servizio e altri pescatori sportivi;
b)
per ciascun fiume popolato da salmone selvatico, la produzione di avannotti e giovani salmoni e le migliori stime disponibili del potenziale di produzione di giovani salmoni;
c)
per ciascuno stock fluviale di salmone selvatico, i dati genetici disponibili;
d)
le attività di ripopolamento indiretto e di ripopolamento diretto degli stock di salmone;
e)
l'attuazione del programma nazionale di controllo di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Articolo 24
Valutazione del piano
La Commissione, sulla base delle relazioni trasmesse dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 23 del presente regolamento e dei pareri scientifici, valuta l'impatto delle misure di gestione sullo stock di salmone del Baltico e sulle attività di pesca che sfruttano tale stock nel corso dell'anno successivo alla ricezione delle relazioni degli Stati membri.
CAPO X
MODIFICA DEGLI ALLEGATI
Articolo 25
Modifica degli allegati
1. La Commissione può, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 26, modificare l'elenco dei fiumi con popolazioni di salmone selvatico riportato nell'allegato I al fine di aggiornarlo ai più recenti dati scientifici.
2. La Commissione può, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 26, modificare gli allegati II e III per garantire un controllo più efficace.
CAPO XI
DISPOSIZIONI PROCEDURALI
Articolo 26
Esercizio dei poteri delegati
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 6, 7, 11 e 25 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.
3. La delega di potere di cui agli articoli 6, 7, 11 e 25 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne daà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 6, 7, 11 e 25 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso é stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine é prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 27
Revoca della delega di potere
Se gli Stati membri interessati non hanno adottato o pubblicato, entro il termine previsto, le misure di cui all'articolo 6 o all'articolo 11, o se tali misure sono giudicate inadeguate e/o inefficaci in seguito alla valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, o dell'articolo 11, paragrafo 1, la Commissione revoca il potere conferito allo Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 11. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeao da una data ulteriore ivi precisata. [Em. 51]
Articolo 28
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura istituito ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002. Esso é un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
CAPO XII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 29
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal ....
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a ...
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
ALLEGATO I
Fiumi baltici con popolazioni di salmone selvatico
3. Condizioni di autorizzazione, inclusi, se del caso, specie, zona e attrezzo da pesca:
ALLEGATO III
DICHIARAZIONE DI CATTURA
Ciascuno Stato membro interessato rilascia un modulo ufficiale per le proprie imbarcazioni di servizio, da compilare come dichiarazione di cattura. Il modulo deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a)
numero di riferimento dell'autorizzazione per attività speciali rilasciata a norma dell'articolo 18;
b)
nome della persona fisica o giuridica titolare dell'autorizzazione per attività speciali rilasciata a norma dell'articolo 18;
c)
nome e firma del comandante dell'imbarcazione di servizio;
d)
data e ora di partenza e di arrivo in porto e durata della bordata di pesca;
e)
luogo e ora di sbarco per ogni bordata di pesca;
f)
attrezzi utilizzati per ogni operazione di pesca;
g)
quantità di pesce sbarcato per specie e per bordata di pesca;
h)
quantità di pesce rigettato in mare per specie e per bordata di pesca;
i)
zona di cattura per bordata di pesca, espressa in riquadri statistici CIEM.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 novembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati per l'adozione di determinate misure (COM(2011)0349 – C7-0162/2011 – 2011/0153(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0349),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0162/2011),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0096/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 novembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati e di esecuzione per l'adozione di determinate misure [Em. 1]
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(1),
considerando quanto segue:
(1) Una serie di regolamenti di base in materia di politica commerciale comune prevede che gli atti vengano adottati secondo le procedure definite nella decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(2).
(2) È necessario procedere ad un esame degli atti legislativi in vigore che non sono stati adattati alla procedura di regolamentazione con controllo prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, al fine di garantire la coerenza con le disposizioni introdotte da detto trattato. In alcuni casi è opportuno modificare detti atti al fine di attribuire poteri delegati alla Commissione a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). È altresì opportuno, in alcuni casi, applicare determinate procedure di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(3). [Em. 2]
(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza i seguenti regolamenti:
–
regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi(4),
–
regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni(5),
–
regolamento (CE) n. 953/2003 del Consiglio, del 26 maggio 2003, inteso ad evitare la diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali(6),
–
regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America(7),
–
regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, relativo alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa(8),
–
regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico(9),
–
regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova nonché modifica del regolamento (CE) n. 980/2005 e della decisione 2005/924/CE della Commissione(10),
–
regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007(11), [Em. 3]
–
regolamento (CE) n. 1340/2008 del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, sul commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakstan(12),
–
regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea(13).[Em. 4]
(4) Al fine di garantire la certezza del diritto è necessario che il presente regolamento non incida sulle procedure di adozione di misure avviate ma non concluse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I regolamenti elencati nell'allegato al presente regolamento sono adeguati, in conformità all'allegato, all'articolo 290 TFUE o alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 5]
Articolo 2
I riferimenti alle disposizioni dei regolamenti di cui all'allegato si intendono fatti a dette disposizioni come modificate dal presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure di adozione delle misure previste dai regolamenti di cui all'allegato, ove esse siano state avviate ma non si siano concluse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
ALLEGATO
Elenco dei regolamenti che rientrano nella politica commerciale comune adeguati all'articolo 290 TFUE o alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 182/2011.
1.Regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi(14)
Per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 3030/93, al fine di garantire il funzionamento adeguato del sistema di gestione delle importazioni di alcuni prodotti tessili, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto concerne le modifiche che è necessario apportare agli allegati di detto regolamento. Inoltre dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di misure necessarie all'esecuzione di detto regolamento in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011.
Pertanto il regolamento (CEE) n. 3030/93 è così modificato:
-1.Nell'intero regolamento (CEE) n. 3030/93, i riferimenti all'«articolo 17» sono sostituiti da riferimenti all'«articolo 17, paragrafo 2». [Em. 7]
-1 bis.Sono inseriti i considerando seguenti:"
Al fine di garantire il funzionamento adeguato del sistema di gestione delle importazioni di alcuni prodotti tessili, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche da apportare agli allegati, alla concessione di possibilità supplementari di importazione, all'introduzione o all'adeguamento di limiti quantitativi, nonché all'introduzione di misure di salvaguardia e di un sistema di sorveglianza in conformità del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione dovrebbe fornire informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori sulla preparazione e l'attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente associato, attingendo alle migliori prassi derivanti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo. [Em. 6]
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione per l'attuazione di talune misure di attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.*
* GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.“.
[Em. 8]
1. All'articolo 2, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
“6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 bis al fine di adeguare la definizione dei limiti quantitativi di cui all'allegato V e delle categorie di prodotti cui essi si applicano, quando ciò si riveli necessario per evitare che qualsiasi successiva modifica della nomenclatura combinata (NC) o qualsiasi decisione che modifichi la classificazione di tali prodotti determini una riduzione dei suddetti limiti quantitativi.
"
2. All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 bis al fine di modificare gli allegati per ovviare alla situazione di cui al paragrafo 1, nel rispetto delle clausole e delle condizioni contenute nei pertinenti accordi bilaterali.
Nel caso in cui un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto motivi imperativi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 16 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.
"
3. L'articolo 8 è così modificato:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:" Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 bis al fine di accordare possibilità supplementari di importazione nel corso di un determinato anno di contingentamento, qualora in circostanze particolari si manifestassero esigenze di importazioni supplementari rispetto a quelle previste dall'allegato V per una o più categorie di prodotti. Qualora, nel caso in cui un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto motivi imperativi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 16 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del primo comma. La Commissione adotta una decisione entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di uno Stato membro."
b)
il terzo comma è soppresso.
4. L'articolo 10 è così modificato:
a)
al paragrafo 7, la lettera b) è soppressa.
b)
il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:" 13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 bis riguardo alle misure di cui ai paragrafi 3 e 9. Nel caso in cui un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto motivi imperativi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 16 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo. La Commissione adotta una decisione entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di uno Stato membro."
5. L'articolo 10 bis è così modificato:
a)
il paragrafo 2 bis è soppresso.
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:" 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 bis riguardo alle misure di cui al paragrafo 1, fatta eccezione per l'avvio di consultazioni di cui al paragrafo 1, lettera a). Nel caso in cui un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto motivi imperativi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 16 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo."
6. Il secondo comma dell'articolo 13, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:"
La Commissione decide in merito all'introduzione di un sistema di sorveglianza ex ante o ex post. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 bis riguardo all'istituzione del sistema di sorveglianza ex ante.
Nel caso in cui un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto motivi imperativi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 16 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del secondo comma.
"
7. L'articolo 15 è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:" 3. Se, entro il termine indicato all'articolo 16, l'Unione e il paese fornitore non giungono ad una soluzione soddisfacente e la Commissione riscontra un'elusione debitamente comprovata, a quest'ultima è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente alla procedura definita all'articolo 16 bis, al fine di dedurre dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari del paese fornitore interessato. Nel caso in cui un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto motivi imperativi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 16 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo."
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:" 5. Se sarà inoltre dimostrato il coinvolgimento di territori di paesi terzi membri dell'OMC non elencati nell'allegato V, la Commissione chiederà di consultare il paese o i paesi terzi interessati conformemente alla procedura prevista all'articolo 16, al fine di prendere misure adeguate per la risoluzione del problema. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 16 bis, al fine di introdurre limiti quantitativi nei confronti dei paesi terzi interessati o per ovviare alla situazione di cui al paragrafo 1. Nel caso in cui un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto motivi imperativi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 16 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo."
7 bis.All'articolo 16, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:"
1.La Commissione, conformemente alla procedura di consultazione stabilita all'articolo 17, paragrafo 1 bis, conduce le consultazioni di cui al presente regolamento secondo le seguenti modalità:“.
[Em. 9]
8. Sono inseriti i seguenti articoli:
“Articolo 16 bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 8, all'articolo 10, paragrafo 13, all'articolo 10 bis, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafi 3 e 5 e all'articolo 19 del presente regolamento nonché all'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato IV e all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, dell'allegato VII del presente regolamento è conferito alla Commissione a tempo indeterminatoper un periodo di cinque anni a decorrere da …(15). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 10]
3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 8, all'articolo 10, paragrafo 13, all'articolo 10 bis, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafi 3 e 5 nonché all'articolo 19 del presente regolamento e all'articolo 4, paragrafo 3 dell'allegato IV e all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafi 1 e 3 dell'allegato VII del presente regolamento può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 8, dell'articolo 10, paragrafo 13, dell'articolo 10 bis, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'articolo 15, paragrafi 3 e 5, e dell'articolo 19 del presente regolamento nonché dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato IV e dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafi 1 e 3, dell'allegato VII del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesiquattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 11]
Articolo 16 ter
Procedura d'urgenza
1. Gli atti delegati adottati a norma del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.
"
8 bis.All'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dai paragrafi seguenti:"
1 bis.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato consultivo esprime il proprio parere entro un mese dalla data di consultazione. [Em. 12]
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato d'esame esprime il proprio parere entro un mese dalla data di consultazione. [Em. 13]
2 bis.Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda.“
[Em. 14]
8 ter.L’articolo 17 bis è soppresso. [Em. 15]
9. L'articolo 19 è sostituito dal seguente:
“Articolo 19
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 bis per apportare agli allegati pertinenti le modifiche necessarie a tenere conto della conclusione, della modifica o della scadenza di accordi, protocolli o intese con paesi terzi o degli emendamenti apportati alla normativa dell'Unione in materia di statistiche, di regimi doganali o di regimi comuni all'importazione.
"
9 bis.È inserito l'articolo seguente:"
Articolo 19 bis
Relazione
1.La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione semestrale sull'applicazione del presente regolamento.
2.La relazione contiene informazioni sull’attuazione del presente regolamento.
3.Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente affinché illustri e spieghi le questioni connesse all'attuazione del presente regolamento.
4.La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo.“
[Em. 16]
10. All'articolo 4 dell'allegato IV, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
“3. Qualora si accerti una infrazione di disposizioni del presente regolamento, e in accordo con il paese o con i paesi fornitori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 bis del presente regolamento riguardo alle modifiche agli allegati pertinenti dello stesso al fine di prevenire il ripetersi di tali infrazioni.
Nel caso in cui un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto motivi imperativi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 16 ter del presente regolamento si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.
"
11. L'articolo 2 dell'allegato VII è sostituito dal seguente:"
Articolo 2
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 bis del presente regolamento per fare in modo che le reimportazioni non incluse nel presente allegato siano soggette a limiti quantitativi specifici, purché i prodotti in questione siano soggetti ai limiti quantitativi indicati all'articolo 2 del presente regolamento.
Nel caso in cui un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto motivi imperativi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 16 ter del presente regolamento si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.
"
12. All'allegato VII, l'articolo 3 è così modificato:
a)
Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:" 1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 bis del presente regolamento per effettuare trasferimenti tra categorie e ricorrere all'uso anticipato o al riporto di determinate quote di limiti quantitativi specifici da un anno all'altro. Nel caso in cui un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto motivi imperativi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 16 ter del presente regolamento si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo."
b)
Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:" 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 bis del presente regolamento al fine di adeguare i limiti quantitativi specifici ove si ravvisi la necessità di importazioni supplementari. Nel caso in cui un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto motivi imperativi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 16 ter del presente regolamento si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo."
2.Regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni(16)
Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 517/94, al fine di garantire il funzionamento adeguato del sistema di gestione delle importazioni di alcuni prodotti tessili non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime specifico dell'Unione in materia di importazioni, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE dovrebbe essere delegato alla Commissione riguardo alle modifiche da apportare agli allegati del regolamento. Inoltre, alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie all'esecuzione di tale regolamento conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
Pertanto il regolamento (CE) n. 517/94 è così modificato:
-1.Sono inseriti i considerando seguenti:"
Al fine di garantire il funzionamento adeguato del sistema di gestione delle importazioni di taluni prodotti tessili non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime specifico dell'Unione in materia di importazioni, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche da apportare agli allegati, alle modifiche alle norme in materia di importazioni e all'applicazione di misure di salvaguardia e di sorveglianza conformemente al presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione dovrebbe fornire informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori sulla preparazione e l'esecuzione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente associato, attingendo alle migliori prassi derivanti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo. [Em. 17]
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione per l'adozione di diverse misure per l'attuazione del presente regolamento alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate dalla Commissione conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione*; [Em. 18]
Per l'adozione di misure di vigilanza, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure di salvaguardia definitive, si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva.[Em. 19]
* GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
"
1. All'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3. L'importazione nell'Unione di tutti i prodotti tessili di cui all'allegato V, originari dei paesi ivi indicati, è subordinata alla fissazione di un limite quantitativo annuale stabilito dalla Commissione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare gli allegati pertinenti, conformemente all'articolo 25 bis, riguardo alla fissazione di detti limiti quantitativi annuali.
"
2.
L'articolo 5 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è soppresso. [Em. 20]
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:" 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis riguardo alle misure necessarie all'adeguamento degli allegati da III a VII."
2 bis.
L'articolo 7 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:" 1.Qualora ritenga che esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta sulle condizioni d'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, la Commissione:“;"
[Em. 21]
b)
al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:" “2.Oltre ai dati forniti a norma dell'articolo 6, la Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie e, ove opportuno, procede alla verifica di tali informazioni presso importatori, commercianti, agenti, produttori e associazioni e organizzazioni commerciali.“"
[Em. 22]
2 ter.All'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
“2.Se la Commissione ritiene che non sia necessaria alcuna misura di vigilanza o di salvaguardia da parte dell'Unione, essa pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso di chiusura dell'inchiesta riportandone le principali conclusioni.
"
[Em. 23]
2 quater.L’articolo 11 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:"
a)
decidere di instaurare una vigilanza a posteriori dell'Unione per determinate importazioni, secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1 bis; [Em. 24]
b)
decidere, per sorvegliarne l'andamento, di assoggettare determinate importazioni a una vigilanza preventiva dell'Unione secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1 bis.“:
"
[Em. 25]
b)
al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:"
“a) decidere di instaurare una vigilanza dell'Unione a posteriori per determinate importazioni, secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1 bis; [Em. 26]
b)
decidere, per sorvegliarne l'andamento, di assoggettare determinate importazioni a una vigilanza preventiva dell'Unione secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1 bis.”.
[Em. 27]
3. All'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: “3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis riguardo alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2."
4. L'articolo 13 è sostituito dal seguente:"
Articolo 13
Qualora, nel caso in cui la Commissione accerti, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, che sussistono le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, e ritenga opportuno assoggettare una determinata categoria di prodotti di cui all'allegato I, non soggetta a restrizioni quantitative, a limiti quantitativi o a misure di vigilanza a priori o a posteriori, e motivi imperativi di urgenza lo richiedano, a quest'ultima è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 ter al fine di adottare le misure di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2.
"
4 bis.All'articolo 15, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:"
Conformemente alla procedura di consultazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1 bis, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa la Commissione può, qualora sia probabile il verificarsi della situazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2:“
[Em. 28]
5. All'articolo 16, il terzo comma è sostituito dal seguente:
“Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis riguardo alle misure di cui al primo comma.
Nel caso in cui un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto motivi imperativi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 25 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del terzo comma.
"
6. All'articolo 25, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:"
1 bis.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato consultivo esprime il proprio parere entro un mese dalla data di consultazione. [Em. 29]
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato d'esame esprime il proprio parere entro un mese dalla data di consultazione. [Em. 30]
3 Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato per la presentazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda.“;
[Em. 31]
7. Sono inseriti i seguenti articoli:
“Articolo 25 bis
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, nonché agli articoli 13, 16 e 28 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato5 anni a decorrere da …(17). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 32]
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, nonché agli articoli 13, 16 e 28 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 3, nonché degli articoli 13, 16 e 28 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesiquatto mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 33]
Articolo 25 ter
1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni ad un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.
"
7 bis.È inserito l'articolo seguente:"
Articolo 26 bis
1.La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione semestrale sull'applicazione del presente regolamento.
2.La relazione contiene informazioni sull’attuazione del presente regolamento.
3.Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente affinché illustri e spieghi le questioni connesse all'attuazione del presente regolamento.
4.La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo.“
[Em. 34]
8. L'articolo 28 è sostituito dal seguente:
“Articolo 28
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis per apportare agli allegati pertinenti le modifiche necessarie a tenere conto della conclusione, della modifica o della scadenza di accordi, protocolli o intese con paesi terzi o degli emendamenti apportati alla normativa dell'Unione in materia di statistiche, di regimi doganali o di regimi comuni all'importazione.
"
3.Regolamento (CE) n. 953/2003 del Consiglio, del 26 maggio 2003, inteso ad evitare la diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali(18)
Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 953/2003, al fine di aggiungere prodotti all'elenco dei prodotti inclusi in esso, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle modifiche necessarie da apportare agli allegati di tale regolamento.
Pertanto il regolamento (CE) n. 953/2003 è così modificato:
-1.Il considerando 12 è sostituito dal seguente:"
(12)Al fine di aggiungere prodotti all'elenco di prodotti inclusi nel presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto concerne le modifiche da apportare agli allegati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione dovrebbe fornire informazioni e documentazione complete concernenti le riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori sulla preparazione e l'attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente associato, attingendo alle migliori prassi derivanti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo.“
[Em. 35 e 36]
1. L'articolo 4 è così modificato:
a)
I paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
“3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 per determinare se un prodotto soddisfa i criteri stabiliti nel presente regolamento.
Nel caso in cui un ritardo causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto motivi imperativi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 5 bis si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.
4. Se sono soddisfatti i requisiti previsti dal presente regolamento alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 per aggiungere il prodotto in questione all'elenco dell'allegato I nell'aggiornamento immediatamente successivo. Il richiedente è informato della decisione della Commissione entro quindici giorni.
Nel caso in cui un ritardo causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto motivi imperativi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 5 bis si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.
"
b)
Il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:" 9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 al fine di modificare gli allegati II, III e IV, laddove necessario, alla luce tra l'altro dell'esperienza acquisita dalla sua applicazione o per far fronte a crisi sanitarie. Nel caso in cui un ritardo causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto motivi imperativi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 5 bis si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo."
2. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:"
Articolo 5
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminatodi cinque anni a decorrere da ….(19). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 37].
3. La delega di poteredi cui all'articolo 4 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesiquattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
"
[Em. 38]
3. È inserito il seguente articolo 5 bis:"
Articolo 5 bis
1. Gli atti delegati adottati a norma del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni ad un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.
"
4. All'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"
2. La Commissione riferisce periodicamentesemestralmente al Parlamento europeo e al Consiglio sui volumi dei prodotti a prezzi graduati esportati, compresi i volumi esportati nel contesto di un accordo di partenariato convenuto fra il fabbricante e il governo di un paese di destinazione. La relazione esamina la gamma dei paesi e le malattie contemplate nonché i criteri generali di applicazione dell'articolo 3. [Em. 39]
3.Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente affinché illustri e spieghi le questioni connesse all'attuazione del presente regolamento. [Em. 40]
4.La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.“
[Em. 41]
4.Regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America(20)
Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 673/2005, per procedere agli adeguamenti necessari delle misure di cui al regolamento, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto concerne detti adeguamenti.
Pertanto il regolamento (CE) n. 673/2005 è così modificato:
-1.Il considerando 7 è sostituito dal seguente:
“(7) Al fine di procedere agli adeguamenti necessari delle misure di cui al presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche dell'aliquota del dazio supplementare o degli elenchi contenuti negli allegati I e II conformemente al presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione dovrebbe fornire informazioni e documentazione complete concernenti le riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori sulla preparazione e l'attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente associato, attingendo alle migliori prassi derivanti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo.”.
[Em. 42]
1. All'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
“3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 4 al fine di apportare modifiche e adeguamenti ai sensi del presente articolo.
Qualora, in caso di adeguamenti e modifiche degli allegati, motivi imperativi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 4 bis si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.
"
2. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:"
Articolo 4
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminatocinque anni a decorrere da ….(21). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 43]
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesiquattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
"
[Em. 44]
3. È inserito il seguente articolo:"
Articolo 4 bis
1. Gli atti delegati adottati a norma del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni ad un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.
"
3 bis.L'articolo 7 è sostituito dal seguente:"
Articolo 7
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di abrogazione del presente regolamento dopo la completa applicazione da parte degli Stati Uniti d'America della raccomandazione dell'organo di conciliazione dell'OMC.“
[Em. 45]
5.Regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, relativo alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa(22)
Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1342/2007, al fine di consentire la gestione efficace mediante l'adozione di adeguamenti alle restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per procedere alle modifiche necessarie dell'allegato V
Pertanto il regolamento (CE) n. 1342/2007 è così modificato:
-1.È inserito il considerando seguente:
“(10 bis) Al fine di consentire la gestione efficace mediante l'adozione di adeguamenti alle restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione riguardo alle modifiche all'allegato V. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione dovrebbe fornire informazioni e documentazione complete concernenti le riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori sulla preparazione e l'attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente associato, attingendo alle migliori prassi derivanti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo.”
[Em. 46]
1. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
“Articolo 5
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, dell'accordo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis del presente regolamento al fine di apportare gli adeguamenti necessari ai limiti quantitativi di cui all'allegato V.
Nel caso in cui un ritardo causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto motivi imperativi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 31 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.
"
2. All'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3. Se, entro il termine indicato all'articolo 16, l'Unione e la Federazione russa non giungono ad una soluzione soddisfacente e la Commissione riscontra un'elusione debitamente comprovata, a quest'ultima è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente alla procedura definita all'articolo 31 bis relativa agli adeguamenti dell'allegato V, al fine di detrarre dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari della Federazione russa.
Nel caso in cui un ritardo causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto motivi imperativi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 31 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.
"
3. L'articolo 12 è sostituito dal seguente:"
Se una decisione di classificazione adottata in conformità delle procedure dell'Unione di cui all'articolo 11 riguarda un gruppo di prodotti soggetto a limite quantitativo, all'occorrenza la Commissione avvia senza indugio consultazioni in conformità all'articolo 9 al fine di raggiungere un accordo sui necessari adeguamenti dei limiti quantitativi corrispondenti di cui all'allegato V. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis al fine di apportare adeguamenti all'allegato V.
"
4. Sono inseriti i seguenti articoli dopo il titolo del capo IV:"
Articolo 31 bis
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminatocinque anni a decorrere da ….(23). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 47]
3. La delega di potere di cui all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 12 può essere erevocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesiquattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 48]
Articolo 31 ter
1. Gli atti delegati adottati a norma del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni ad un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 31 bis, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.
"
6.Regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico(24)
Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1528/2007, al fine di apportare modifiche tecniche ai regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto riguarda le modifiche tecniche del regolamento.
Pertanto il regolamento (CE) n. 1528/2007 è così modificato:
-1.È inserito il considerando seguente:"
(16 bis)Al fine di adottare le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo alle modifiche all'allegato I, al fine di aggiungere o ritirare regioni o Stati e per quanto riguarda le modifiche tecniche dell'allegato II che si rendono necessarie in seguito all'applicazione di detto allegato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione dovrebbe fornire informazioni e documentazione complete concernenti le riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori sulla preparazione e l'attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente associato, attingendo alle migliori prassi derivanti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo.“.
[Em. 49]
-1 bis.L'articolo 2 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
“2.La Commissione modifica l'allegato I mediante atti delegati conformemente all'articolo 24 bis per aggiungere le regioni o gli Stati del gruppo ACP che hanno concluso negoziati relativi a un accordo tra l'Unione e la regione o lo Stato in questione, che risponde almeno ai requisiti di cui all'articolo XXIV del GATT 1994.“;
[Em. 50]
b)
nel paragrafo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
“3.Tali regioni o Stati restano inclusi nell'elenco dell'allegato I, a meno che la Commissione non adotti un atto delegato a norma dell'articolo 24 bis che modifichi tale allegato per ritirarne una regione o uno Stato, in particolare:
[Em. 51]
1. All'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
La Commissione, assistita dal Comitato del codice doganale istituito dal Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario * controlla l'esecuzione e applicazione delle disposizioni dell'allegato II.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo [inserire il numero dell'articolo o degli articoli che definiscono la procedura per l'adozione di atti delegati, al momento definita agli articoli da 24 bis a 24 quater della proposta COM(2011) 82 definitivo]articolo 24 bis, riguardo alle modifiche tecniche dell'allegato II che si rendono necessarie in seguito all'applicazione dell'allegato. [Em. 52]
5. Decisioni sulla gestione dell'allegato II possono essere prese secondo la procedura di cui agli articoli 247 e 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.
* GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
"
2. L'articolo 23 è sostituito dal seguente:"
Articolo 23
Adeguamento agli sviluppi tecnici
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo [inserire il numero dell'articolo o degli articoli che definiscono la procedura per l'adozione di atti delegati, al momento definita agli articoli da 24 bis a 24 quater della proposta COM(2011) 82 definitivo]articolo 24 bis, riguardo alle modifiche tecniche degli articoli 5 e da 8 a 22 che potrebbero rendersi necessarie a motivo delle differenze tra il presente regolamento e gli accordi firmati con applicazione provvisoria o conclusi in conformità all'articolo 218 TFUE con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I.
"
[Em. 53]
2 bis.È inserito l'articolo seguente:"
Articolo 24 bis
Esercizio della delega
1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 23 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ….(25). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 23 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato, o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.“.
"
[Em. 54]
7.Regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova nonché modifica del regolamento (CE) n. 980/2005 e della decisione 2005/924/CE della Commissione(26)
Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 55/2008, al fine di consentire l'adeguamento del regolamento, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto concerne le modifiche necessarie connesse agli adeguamenti dei codici doganali o alla conclusione di accordi con la Moldova.
Pertanto il regolamento (CE) n. 55/2008 è così modificato:
-1.È inserito il considerando seguente:"
“(12 bis) Al fine di consentire l'adeguamento del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche necessarie connesse agli adeguamenti dei codici doganali o alla conclusione di accordi con la Moldova. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione dovrebbe fornire informazioni e documentazione complete concernenti le riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori sulla preparazione e l'attuazione degli atti delegati.A questo proposito, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente associato, attingendo alle migliori prassi derivanti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo.”:
[Em. 55]
1. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
“Articolo 7
Attribuzione di competenze
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 ter al fine di apportare alle disposizioni del presente regolamento le modifiche e gli adeguamenti che si rendono necessari in seguito:
a)
a modifiche dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni TARIC;
b)
alla stipula di altri accordi tra l'Unione e la Moldova.
"
2. È inserito il seguente articolo:"
Articolo 8 ter
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminatocinque anni a decorrere da ….(27). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 56]
3. La delega di potere di cui all'articolo 7 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesiquattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
"
[Em. 57]
2 bis.È inserito l' articolo seguente:"
Articolo 12 bis
Relazione
1.La Commissione presenta una relazione semestrale al Parlamento europeo sull'applicazione del presente regolamento.
2.La relazione contiene informazioni concernenti l’attuazione del presente regolamento.
3.Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente affinché illustri e spieghi le questioni connesse all'attuazione del presente regolamento.
4.La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi sei mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo.“
[Em. 58]
8.Regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007(28)
Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 732/2008, al fine di consentire l'adeguamento degli allegati agli sviluppi, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è delegato alla Commissione per quanto riguarda taluni adeguamenti degli allegati. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.
Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
Pertanto il regolamento (CE) n. 732/2008 è così modificato:
1.All'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
“2.La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis per decidere, dopo aver esaminato la domanda, se concedere al paese richiedente il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo e modificare di conseguenza l'allegato I.
Nel caso in cui un ritardo causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 27 ter si applica agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo.
"
2.All'articolo 11, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:"
8.I paesi che le Nazioni Unite escludono dall'elenco dei paesi meno sviluppati vengono esclusi dall'elenco dei beneficiari del regime. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis al fine di escludere un paese dal regime modificando l'allegato I e di fissare un periodo transitorio di almeno tre anni.
"
3.L'articolo 25 è sostituito dal seguente:"
Articolo 25
“La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis per quanto riguarda l'adozione di modifiche degli allegati rese necessarie:
a)
da modifiche della nomenclatura combinata;
b)
da cambiamenti della posizione o della classificazione internazionale di paesi o territori;
c)
dall'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2;
d)
dal fatto che un paese abbia raggiunto la soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
"
4.Sono inseriti i seguenti articoli 27 bis e 27 ter:"
Articolo 27 bis
Esercizio della delega
1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione subordinatamente alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.La delega di poteri di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 8, e all'articolo 25 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.
3.La delega di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 8, e all'articolo 25 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.
4.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5.Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 11, paragrafo 8, e dell'articolo 25 entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 27 ter
Procedura d'urgenza
1.Gli atti delegati adottati a norma del presente articolo entrano in vigore immediatamente e restano d'applicazione fintantoché non è sollevata alcuna obiezione in conformità al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2.Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni ad un atto delegato conformemente alla procedura di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente in seguito alla notifica della decisione del Parlamento europeo o del Consiglio di formulare obiezioni.“
"
[Em. 59]
9.Regolamento (CE) n. 1340/2008 del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, sul commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakstan(29)
Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1340/2008, al fine di consentire la gestione efficace di alcune restrizioni, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE dovrebbe essere delegato alla Commissione per procedere alle modifiche necessarie dell'allegato V.
Pertanto il regolamento (CE) n. 1340/2008 è così modificato:
-1.È inserito il considerando seguente:"
“(9 bis) Al fine di consentire la gestione efficace di talune restrizioni, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda le modifiche all'allegato V. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione dovrebbe fornire informazioni e documentazione complete concernenti le riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori sulla preparazione e l'attuazione degli atti delegati. A questo proposito, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente associato, attingendo alle migliori prassi derivanti da precedenti esperienze in altri ambiti politici, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo.”.
[Em. 60]
1. All'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
“3. Se l'Unione e la Repubblica del Kazakstan non trovano una soluzione soddisfacente e se la Commissione riscontra un'elusione debitamente comprovata, è ad essa conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente alla procedura definita all'articolo 16 bis al fine di detrarre dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari della Repubblica del Kazakstan modificando di conseguenza l'allegato V.
Nel caso in cui un ritardo causi un danno che sarebbe difficile riparare e pertanto motivi imperativi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 16 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.
"
2. Sono inseriti i seguenti articoli:"
Articolo 16 bis
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminatocinque anni a decorrere da ….(30). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.[Em. 61]
3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesiquattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 62]
Articolo 16 ter
1. Gli atti delegati adottati a norma del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni ad un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o del Consiglio hanno sollevato obiezioni.
"
10.Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea(31)
Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1215/2009, al fine di consentire l'adeguamento del regolamento, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è delegato alla Commissione per quanto concerne le modifiche necessarie connesse agli adeguamenti dei codici doganali o alla conclusione di accordi con i paesi e territori inclusi nel regolamento. È particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.
Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
Pertanto il regolamento (CE) n. 1215/2009 è così modificato:
1.L'articolo 7 è sostituito dal seguente:"
Articolo 7
Attribuzione di competenze
La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura di cui all'articolo 8 ter al fine di apportare alle disposizioni del presente regolamento le modifiche e gli adeguamenti che si rendono necessari in seguito:
a)
a modifiche dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni TARIC;
b)
agli adeguamenti richiesti dalla conclusione di altri accordi tra l'Unione e i paesi e territori di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
"
2.È inserito il seguente articolo 8 ter:"
“Articolo 8 ter
Esercizio della delega
1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione subordinatamente alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.La delega di poteri di cui all'articolo 7 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.
3.La delega di poteri di cui all'articolo 7 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.
4.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5.Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio queste due istituzioni non sollevano obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 22 novembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame e che abroga il regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio (COM(2012)0298 – C7-0156/2012 – 2012/0158(COD))(1)
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame e il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio, del 27 novembre 2009, che istituisce misure tecniche transitorie dal 1º gennaio 2010 al 30 giugno 2011(4) e il regolamento (UE) n. 579/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011,(5), garantiscono il proseguimento, su base transitoria fino al 31 dicembre 2012, di alcune misure tecniche istituite dal regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura(6).
(2) Si attende un nuovo quadro di misure tecniche di conservazione in attesa della riforma della politica comune della pesca (PCP). L'improbabilità dell'entrata in vigore di tale nuovo quadro prima della fine del 2012 giustifica la proroga dell'applicazione di tali misure tecniche su base transitoria.
(3) Al fine di garantire che le risorse biologiche marine continuino ad essere adeguatamente gestite e conservate, è opportuno aggiornare il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio(7)incorporandovi le misure tecniche transitorie.
(3bis)Al fine di garantire la continuazione della corretta conservazione e gestione delle risorse biologiche marine nel Mar Nero, le taglie minime di sbarco e le dimensioni delle maglie per la pesca del rombo chiodato stabilite in precedenza nel diritto dell'Unione dovrebbero essere integrate nel regolamento (CE) n. 850/98.
▌
(5) È opportuno mantenere il divieto di selezione qualitativa in tutte le zone CIEM al fine di ridurre i rigetti di specie soggette a contingente.
(5bis)Sulla base delle consultazioni tenute tra l'Unione, la Norvegia e le Isole Færøer nel 2009, al fine di ridurre le catture indesiderate, è opportuno introdurre il divieto di rigettare in mare o liberare talune specie, nonché l'obbligo di cambiare zona di pesca quando il 10% delle catture comprende pesci sotto taglia..
(5ter)Alla luce del parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), è opportuno mantenere le restrizioni applicabili allo sbarco o alla detenzione a bordo di aringhe pescate nella divisione CIEM IIa.
(6) Alla luce del parere dello CSTEP una zona di divieto per la protezione delle aringhe riproduttrici nella divisione CIEM IIa non è più necessaria per assicurare uno sfruttamento sostenibile di tale specie e tale chiusura dovrebbe essere revocata.
(7) Alla luce del parere dello CSTEP che collega la scarsa disponibilità di cicerello al basso tasso di riproduzione dei gabbiani tridattili, è opportuno mantenere una zona di divieto nella sottozona CIEM IV, salvo per un'attività di pesca limitata su base annuale per il monitoraggio dello stock.
(8) Alla luce del parere dello CSTEP, dovrebbe essere possibile autorizzare l'uso di attrezzi che non catturano lo scampo in talune zone in cui è vietata la pesca di tale specie.
▌
(11) Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno mantenere una zona di divieto per la protezione del novellame di eglefino nella divisione CIEM VIb.
(11bis)Alla luce dei pareri del CIEM e dello CSTEP, al fine di contribuire alla conservazione degli stock ittici è opportuno mantenere talune misure tecniche di conservazione nelle acque ad ovest della Scozia (divisione CIEM VIa), alla fine di contribuire alla protezione degli stock di merluzzo bianco, eglefino e merlano.
(11ter)Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno autorizzare l'uso di lenze a mano e attrezzature meccanizzate per la tecnica «jigging» per il merluzzo carbonaro nella divisione CIEM VIa.
(11quater)Alla luce del parere dello CSTEP sulla distribuzione geografica del merluzzo bianco nella divisione CIEM VIa, secondo cui le catture di merluzzo bianco hanno luogo in ampia prevalenza a nord di 59° di latitudine N, è opportuno autorizzare l'uso di reti da imbrocco a sud di questa linea.
(11quinquies)Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno autorizzare l'uso di reti da imbrocco per il gattuccio nella divisione CIEM VIa.
(11 sexies)L'adeguatezza delle caratteristiche degli attrezzi nella deroga per la pesca con reti da traino, sciabiche demersali o attrezzi simili nella divisione CIEM VIa dovrebbe essere riesaminata periodicamente alla luce dei pareri scientifici ai fini della loro modifica o abrogazione.
(11 septies)Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno introdurre una zona di divieto per la protezione del novellame di merluzzo bianco nella divisione CIEM VIa.
(11octies)L'adeguatezza del divieto per la pesca di merluzzo bianco, eglefino e merlano nella parte della divisione CIEM IVa dovrebbe essere oggetto di periodico riesame alla luce del parere scientifico al fine di modificare ovvero abrogare tale articolo.
(11 nonies)Alla luce dei pareri del CIEM e dello CSTEP, è opportuno mantenere le misure intese a proteggere gli stock di merluzzo bianco nel Mar Celtico (divisioni CIEM VIIf, g).
(12) Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno mantenere le misure volte a proteggere le aggregazioni riproduttive di molva azzurra nella divisione CIEM VIa.
(13) È opportuno mantenere le misure istituite nel 2011 dalla Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC) per la protezione dello scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM I e II.
(14) È opportuno mantenere le misure istituite dalla NEAFC nel 2011 per la protezione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti.
(15) Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno continuare ad autorizzare, a determinate condizioni, la pesca con sfogliare con impiego di corrente elettrica nelle divisioni CIEM IVc e IVb sud.
(16) Sulla base delle consultazioni tenute tra l'Unione, la Norvegia e le Isole Færøer nel 2009 è opportuno attuare, su base permanente, alcune misure volte a limitare le capacità di trattamento e scarico delle catture dei pescherecci pelagici dediti alla pesca di sgombro, aringa e suro nell'Atlantico nordorientale▌.
(17) Alla luce del parere del CIEM, è opportuno mantenere le misure tecniche di conservazione intese a proteggere gli stock di merluzzo bianco adulto nel Mare d'Irlanda durante la stagione riproduttiva.
(17bis)Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno autorizzare l'uso delle griglie di selezione in una zona delimitata della divisione CIEM VIIa.
(18) Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno che la pesca con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti nelle divisioni CIEM IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk e nelle sottozone CIEM VIII, IX, X e XII a est di 27° O, in acque con profondità indicata sulle carte nautiche superiore a 200 m ma inferiore a 600 m, sia autorizzata unicamente a determinate condizioni atte a garantire la protezione delle specie biologicamente sensibili di acque profonde.
(18bis)È importante chiarire l'interazione tra diversi regimi applicabili alla pesca con reti da imbrocco specialmente nella sottozona CIEM VII. Più in particolare, è opportuno precisare che una deroga specifica per la pesca con reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 100 mm nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j e k con le condizioni specifiche ad essa correlate, si applica solo in acque con profondità indicata sulle carte nautiche superiore a 200 metri e che, di conseguenza, le norme di base concernenti la forcella di dimensioni delle maglie e la composizione delle catture di cui al regolamento (CE) n. 850/98 si applicano nelle divisioni CIEM VIIa, VIId, VIIe, VIIf, VIIg e VIIh e nelle acque con profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 200 metri nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j e k .
(18ter)Alla luce del parere dello CSTEP, è opportuno autorizzare l'uso di tramagli nella sottozona CIEM IX in acque con profondità indicata sulle carte nautiche superiore a 200 metri ma inferiore a 600 metri.
(19) È opportuno continuare ad autorizzare l'uso di taluni attrezzi selettivi nel Golfo di Guascogna al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock di nasello e di scampo e di ridurre i rigetti di tali specie.
(20) È opportuno mantenere le restrizioni applicabili alla pesca in determinate zone al fine di proteggere gli habitat vulnerabili di acque profonde nella zona di regolamentazione NEAFC, adottate dalla NEAFC nel 2004, e in determinate zone delle divisioni CIEM VIIc, j, k e della divisione CIEM VIIIc, adottate dall'Unione nel 2008.
(21) Conformemente al parere formulato da un gruppo di lavoro congiunto UE/Norvegia sulle misure tecniche, il divieto di pescare aringhe, sgombri o spratti con reti da traino o ciancioli durante il fine settimana nello Skagerrak e nel Kattegat non contribuisce più alla conservazione degli stock pelagici a causa dei cambiamenti nei modelli di pesca. Pertanto, sulla base delle consultazioni tenute tra l'Unione, la Norvegia e le Isole Færøer nel 2011, è opportuno revocare tale divieto.
(22) A fini di chiarezza e per garantire una migliore regolamentazione è opportuno sopprimere alcune disposizioni ormai obsolete.
(22bis)Al fine di tener conto dei cambiamenti nei modelli di pesca e dell'adozione di attrezzi più selettivi, è opportuno mantenere le forcelle di dimensioni delle maglie, le specie bersaglio e le percentuali di catture applicabili nello Skagerrak e nel Kattegat.
(23) È opportuno rivedere le taglie minime per la vongola verace alla luce dei dati biologici.
(24) Al fine di contribuire alla conservazione del polpo e, in particolare, alla protezione del novellame, è stata fissata una taglia minima per le catture di tale specie effettuate nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi situati nella zona del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE).
(24bis)Per l'acciuga, è opportuno introdurre un provvedimento equivalente alla taglia minima di sbarco in termini di numero di individui per kg, poichè ciò semplificherebbe il lavoro a bordo dei pescherecci dediti alla cattura di tale specie e faciliterebbe le misure di controllo allo sbarco.
(25) È opportuno mantenere le ▌specifiche per le griglie di selezione da utilizzare per la riduzione delle catture accessorie nella pesca dello scampo nella divisione CIEM IIIa, nella sottozona CIEM VI e nella divisione CIEM VIIa.
(26) È opportuno mantenere le specifiche per i pannelli a maglie quadrate da utilizzare a determinate condizioni nella pesca praticata con taluni attrezzi trainati nel Golfo di Guascogna.
(27) ▌È opportuno autorizzare l'uso di pannelli a maglia quadrata di 2 m da parte dei pescherecci di potenza motrice inferiore a 112 kW in una zona delimitata della divisione CIEM VIa.
(27bis)Il termine «Comunità» utilizzato nell'articolato del regolamento (CE) n. 850/98 dovrebbe essere modificato per tener conto dell'entrata in vigore, il 1º dicembre 2009, del trattato di Lisbona.
(27ter)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione con riguardo alle norme sull'utilizzo di attrezzi di elevata selettività equivalente per la pesca dello scampo nella divisione CIEM VIa e alle norme sull'esclusione di specifiche attività di pesca di uno Stato membro dall'applicazione del divieto dell'uso di reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli nelle sottozone CIEM VIII, IX e X qualora il livello delle catture accessorie di squali e di rigetti sia molto basso, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011(8).
▌
(29) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 850/98.
(29bis)Il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio prevede specifiche condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto. Una specifica deroga alle condizioni per lo sbarco delle catture accessorie di aringhe nel quadro della pesca a maglie piccole nella divisione CIEM IIIa, nella sottozona IV, nella divisione VIId e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa, precedentemente contemplata in altri atti dell'Unione, deve essere integrata nel presente regolamento. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1434/98,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 850/98
Il regolamento (CE) n. 850/98 è così modificato:
-1bis)è inserito l'articolo seguente:"
Articolo 1 bis
All'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 46, paragrafo 1, lettera b) e all'allegato I, nota in calce 5, il termine “Comunità”, o l’aggettivo corrispondente, è sostituito dal termine “Unione”, o dall’aggettivo corrispondente, con gli adeguamenti grammaticali necessari in conseguenza di tale sostituzione.
"
-1ter)all’articolo 2 è aggiunta la lettera seguente:"
i)Regione 9
Tutte le acque del Mar Nero corrispondenti alla sottozona geografica 29 quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo)* e nella risoluzione CGPM/33/2009/2.
* GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44.
"
-1quater)all'articolo 11, paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:"
L'applicazione di tale deroga non pregiudica l'articolo 34 ter, paragrafo 2, lettera c).
-1quinquies) è inserito l'articolo seguente:
Articolo 11 bis
Nella regione 9, la dimensione minima delle maglie delle reti da posta fisse utilizzate per la pesca del rombo chiodato è di 400 mm.
"
▌
1quinquies)l'articolo 17 è sostituito dal seguente:"
Un organismo marino è sotto taglia se le sue dimensioni sono inferiori alle taglie minime specificate negli allegati XII e XII bis per le specie e le zone geografiche in questione.
"
1sexies)all’articolo 19 è aggiunto il paragrafo seguente:"
4.I paragrafi 2 e 3 non si applicano nella regione 9.
"
2) è inserito il titolo seguente:"
TITOLO III bis
MISURE PER LA RIDUZIONE DEI RIGETTI
Articolo 19 bis
Divieto di selezione qualitativa
1. Nelle regioni 1, 2, 3 e 4 sono vietati, durante le operazioni di pesca, i rigetti di specie soggette a contingente che possono essere sbarcati legalmente.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 fanno salvi gli obblighi istituiti dal presente regolamento o da qualsiasi atto giuridico dell'Unione nell'ambito della pesca.
Articolo 19 ter
Disposizioni relative al cambiamento di zona di pesca e divieto di rilascio in acqua del pescato
1. Nelle regioni 1, 2, 3 e 4, se le catture di esemplari sotto taglia di sgombro, aringa o suro superano il 10% del quantitativo totale delle catture effettuate in una retata, il peschereccio cambia zona di pesca.
2.Nelle regioni 1, 2, 3 e 4 è vietato il rilascio in acqua di sgombro, aringa o suro prima che la rete sia completamente salpata a bordo del peschereccio con conseguente perdita di catture morte o morenti.
"
3) all'articolo 20, paragrafo 1, è soppressa la lettera d);
3bis) è inserito il seguente articolo:"
Articolo 20 bis
Restrizioni per la pesca dell'aringa nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa
È vietato sbarcare o detenere a bordo aringhe pescate nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa nei periodi dal 1º gennaio al 28 febbraio e dal 16 maggio al 31 dicembre.
"
4) l'articolo 29 bis è sostituito dal seguente:"
Articolo 29 bis
Chiusura di una zona di pesca del cicerello nella sottozona CIEM IV
1. È vietato sbarcare o conservare a bordo cicerelli catturati nella zona geografica delimitata dalla costa orientale dell'Inghilterra e della Scozia e dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
–
la costa orientale dell'Inghilterra a 55º 30′ di latitudine nord,
–
55º 30' latitudine nord e 1º 00' longitudine ovest,
–
58º 00' latitudine nord e 1º 00' longitudine ovest,
–
58º 00' latitudine nord e 2º 00' longitudine ovest,
–
la costa orientale della Scozia a 2º 00′ di longitudine ovest.
2.La pesca condotta per motivi di ricerca scientifica è autorizzata al fine di controllare lo stock di cicerelli nella zona e gli effetti della chiusura.
"
5) all'articolo 29 ter, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:"
3. In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, la pesca con nasse che non catturano gli scampi è autorizzata nelle zone geografiche e nei periodi di cui a tale paragrafo
"
6) sono inseriti gli articoli seguenti:"
Articolo 29 quater
Zona di protezione dell'eglefino di Rockall nella sottozona CIEM VI
1. È vietata ogni attività di pesca dell'eglefino di Rockall, eccetto quella con palangari, nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
–
57o00' N, 15o00' O
–
57o00' N, 14o00' O
–
56o30' N, 14o00' O
–
56o30' N, 15o00' O
–
57o00' N, 15o00' O.
Articolo 29 quinquies
Restrizioni per la pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino e del merlano nella sottozonaCIEM VI
1. È vietata ogni attività di pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino e del merlano nella parte della divisione CIEM VIa situata a est o a sud delle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
–
54o30' N, 10o35' O
–
55o20' N, 09o50' O
–
55o30' N, 09o20' O
–
56o40' N, 08o55' O
–
57o00' N, 09o00' O
–
57o20' N, 09o20' O
–
57o50' N, 09o20' O
–
58o10' N, 09o00' O
–
58o40' N, 07o40' O
–
59o00' N, 07o30' O
–
59o20' N, 06o30' O
–
59o40' N, 06o05' O
–
59o40' N, 05o30' O
–
60o00' N, 04o50' O
–
60o15' N, 04o00' O.
2. I pescherecci presenti nella zona di cui al paragrafo 1 del presente articolo provvedono affinché ogni attrezzo da pesca detenuto a bordo sia fissato e riposto nella stiva in conformità dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca*.
3. In deroga al paragrafo 1, sono autorizzate le attività di pesca nella zona di cui a tale paragrafo con l'impiego di reti costiere fisse assicurate con pali, draghe da pettinidi, draghe da mitili, lenze a mano, attrezzature meccanizzate per la tecnica “jigging”, sciabiche e sciabiche da spiaggia nonché nasse, purché:
a)
non siano tenuti a bordo o impiegati attrezzi da pesca diversi dalle reti costiere fisse assicurate con pali, draghe da pettinidi, draghe da mitili, lenze a mano, attrezzature meccanizzate per la tecnica “jigging”, sciabiche e sciabiche da spiaggia nonché nasse; e
b)
non siano conservati a bordo, sbarcati o portati a riva pesci diversi dallo sgombro, dal merluzzo giallo, dal merluzzo carbonaro e dal salmone o frutti di mare diversi dai molluschi e crostacei.
4. In deroga al paragrafo 1, è autorizzato l'esercizio della pesca nella zona ivi menzionata con reti aventi una dimensione di maglia inferiore a 55 mm, purché:
a)
non siano tenute a bordo reti aventi una dimensione di maglia pari o superiore a 55 mm; e
b)
non siano conservati a bordo pesci che non siano aringhe, sgombri, sardine, alacce, suri, spratti, melù, pesci tamburo e argentine.
4 bis.In deroga al paragrafo 1, è autorizzato l'esercizio della pesca nella zona ivi menzionata con reti da imbrocco aventi una dimensione di maglia superiore a 120mm, purché:
a)
esse siano utilizzate soltanto nella zona a sud di 59oN;
b)
la lunghezza massima della rete da imbrocco utilizzata sia 20km per peschereccio;
c)
il tempo di immersione massimo sia di 24 ore; e
d)
il merlano e merluzzo bianco non costituiscano più del 5 % delle catture.
4ter In deroga al paragrafo 1, è autorizzato l'esercizio della pesca nella zona ivi menzionata con reti da imbrocco aventi una dimensione di maglia superiore a 90mm, purché:
a)
le reti da imbrocco siano utilizzate soltanto entro un raggio di tre miglia nautiche dalla costa e per un periodo massimo di dieci giorni per mese civile;
b)
la lunghezza massima della rete da imbrocco utilizzata sia 1000 m;
c)
il tempo di immersione massimo sia di 24 ore; e
d)
almeno il 70% delle catture sia costituito da gattucci.
5. In deroga al paragrafo 1, è autorizzata la pesca dello scampo nella zona definita in tale paragrafo purché:
a)
l'attrezzo da pesca utilizzato comprenda una griglia di selezione in conformità dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIV bis o un pannello a maglie quadrate quale descritto nell'allegato XIV quater, o altro attrezzo di equivalente elevata selettività;
b)
l'attrezzo da pesca sia fabbricato con una maglia di dimensione minima pari a 80 mm;
c)
almeno il 30%, in peso, delle catture detenute a bordo sia costituito da scampo.
▌
La Commissione, sulla base di un parere favorevole dello CSTEP, adotta atti di esecuzione per determinare quali attrezzi debbano considerarsi di equivalente elevata selettività ai fini della lettera a).
6. Il paragrafo 5 non si applica nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
–
59o05' N, 06o45' O
–
59o30' N, 06o00' O
–
59o40' N, 05o00' O
–
60o00' N, 04o00' O
–
59o30' N, 04o00' O
–
59o05' N, 06o45' O.
7. In deroga al paragrafo 1, è autorizzata la pesca con reti da traino, sciabiche demersali o attrezzi simili nella zona definita in tale paragrafo, purché
a)
tutte le reti a bordo del peschereccio siano fabbricate con una maglia di dimensione minima pari a 120 mm per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 m e pari a 110 mm per tutti gli altri pescherecci;
▌
c)
se il merluzzo carbonaro rappresenta meno del 90% delle catture detenute a bordo, l'attrezzo da pesca utilizzato comprenda un pannello a maglie quadrate quale descritto nell'allegato XIV quater; e
d)
se la lunghezza fuori tutto del peschereccio è superiore o pari a 15 m, a prescindere dalla quantità di merluzzo carbonaro detenute a bordo, l'attrezzo da pesca utilizzato comprenda un pannello a maglie quadrate quale descritto nell'allegato XIV quinquies.
7bis.Entro il 1º gennaio 2015, e successivamente almeno ogni due anni, la Commissione, alla luce del parere scientifico dello CSTEP, valuta le caratteristiche degli attrezzi specificate nel paragrafo 7 e, se del caso, presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una proposta di modifica del paragrafo 7.
8. Il paragrafo 7 non si applica nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
–
59o05' N, 06o45' O
–
59o30' N, 06o00' O
–
59o40' N, 05o00' O
–
60o00' N, 04o00' O
–
59o30' N, 04o00' O
–
59o05' N, 06o45' O.
8bis.Dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno, è vietata ogni attività di pesca con gli attrezzi specificati all'allegato I del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock** nella zona specificata nelle zona CIEM VIa delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate
–
7º07' longitudine ovest e 55º25' latitudine nord,
–
7º00' longitudine ovest e 55º25' latitudine nord,
–
6o50' longitudine ovest e 55o18' latitudine nord,
–
6o50' longitudine ovest e 55o17' latitudine nord,
–
6o52' longitudine ovest e 55o17' latitudine nord,
–
7o07' longitudine ovest e 55o25' latitudine nord.
Né il comandante di un peschereccio né alcuna altra persona a bordo inducono a tentativi di pesca nella zona specificata né lo sbarco, il trasbordo o detenzione a bordo di catture ivi effettuate, né li consentono.
9. Ogni Stato membro interessato attua, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, un programma di osservazione a bordo per il prelievo di campioni delle catture e dei rigetti dei pescherecci che beneficiano delle deroghe di cui ai paragrafi 4bis, 4ter, 5 e 7. I programmi di osservazione sono attuati a prescindere dagli obblighi imposti dalle rispettive disposizioni e sono intesi a valutare le catture e i rigetti di merluzzo bianco, eglefino e merlano con un grado di precisione pari almeno a 20%.
10. Gli Stati membri interessati elaborano una relazione ▌sulla quantità totale delle catture e dei rigetti effettuati dai pescherecci oggetto del programma di osservazione durante ogni anno civile e la presentano alla Commissione entro il 1º febbraio dell'anno civile successivo▌.
10bis.Entro il 1º gennaio 2015, e successivamente almeno ogni due anni, la Commissione valuta lo stato degli stock di merluzzo bianco, di eglefino e di merlano nella zona specificata nel paragrafo 1 alla luce del parere scientifico dello CSTEP e, se del caso, presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una proposta di modifica del presente articolo.
Articolo 29 sexies
Restrizioni per la pesca del merluzzo bianco nella sottozona CIEM VII
1. Dal 1° febbraio al 31 marzo di ogni anno è vietata ogni attività di pesca nella parte della sottozona CIEM VII costituita dai rettangoli statistici CIEM: 30E4, 31E4, 32E3. Il divieto non si applica entro le sei miglia nautiche dalla linea di base.
2. In deroga al paragrafo 1, sono autorizzate le attività di pesca con l'impiego di reti costiere fisse assicurate con pali, draghe da pettinidi, draghe da mitili, sciabiche e sciabiche da spiaggia, lenze a mano, attrezzature meccanizzate per la tecnica “jigging” nonché nasse nella zona e nei periodi di cui a tale paragrafo, purché:
a)
non siano tenuti a bordo o impiegati attrezzi da pesca diversi dalle reti costiere fisse assicurate con pali, draghe da pettinidi, draghe da mitili, sciabiche e sciabiche da spiaggia, lenze a mano, attrezzature meccanizzate per la tecnica “jigging” e nasse; e
b)
non siano sbarcati, conservati a bordo o portati a riva pesci diversi dallo sgombro, dal merluzzo giallo, dal salmone o frutti di mare diversi dai molluschi e crostacei.
3. In deroga al paragrafo 1, è autorizzato l'esercizio della pesca nella zona ivi menzionata con reti aventi una dimensione di maglia inferiore a 55 mm, purché:
a)
non siano tenute a bordo reti aventi una dimensione di maglia pari o superiore a 55 mm; e
b)
non siano conservati a bordo pesci che non siano aringhe, sgombri, sardine, alacce, suri, spratti, melù, pesci tamburo e argentine.
Articolo 29 septies
Disposizioni speciali per la protezione della molva azzurra
1. Dal 1º marzo al 31 maggio di ogni anno è vietato detenere a bordo qualsiasi quantitativo di molva azzurra superiore a 6 tonnellate per bordata di pesca nelle zone della divisione CIEM VIa delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
a)
Bordo della piattaforma continentale scozzese
–
59o58' N, 07o00' O
–
59o55' N, 06o47' O
–
59o51' N, 06o28' O
–
59o45' N, 06o38' O
–
59o27' N, 06o42' O
–
59o22' N, 06o47' O
–
59o15' N, 07o15' O
–
59o07' N, 07o31' O
–
58o52' N, 07o44' O
–
58o44' N, 08o11' O
–
58o43' N, 08o27' O
–
58o28' N, 09o16' O
–
58o15' N, 09o32' O
–
58o15' N, 09o45' O
–
58o30' N, 09o45' O
–
59o30' N, 07o00' O
–
59o58' N, 07o00' O
b)
Bordo del Rosemary bank
–
60o00' N, 11o00' O
–
59o00' N, 11º00' O
–
59º00' N, 09º00' O
–
59º30' N, 09º00' O
–
59º30' N, 10º00' O
–
60º00' N, 10º00' O
–
60o00' N, 11o00' O
ad esclusione della zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
–
59o15' N, 10o24' O
–
59o10' N, 10o22' O
–
59o08' N, 10o07' O
–
59o11' N, 09o59' O
–
59o15' N, 09o58' O
–
59o22' N, 10o02' O
–
59o23' N, 10o11' O
–
59o20' N, 10o19' O
–
59o15' N, 10o24' O
2. All'entrata nelle zone di cui al paragrafo 1 e all'uscita dalle medesime i comandanti dei pescherecci annotano nel giornale di bordo la data, l'ora e il luogo di entrata e di uscita.
3. Nelle due zone di cui al paragrafo 1, se un peschereccio raggiunge 6 tonnellate di molva azzurra:
a)
cessa immediatamente l'attività di pesca ed esce dalla zona;
b)
non può rientrare in nessuna delle due zone fino a quando le catture non sono state sbarcate;
c)
non può riversare in mare alcun quantitativo di molva azzurra.
4. Gli osservatori di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde***, che sono assegnati ai pescherecci presenti in una delle zone di cui al paragrafo 1, in aggiunta ai compiti di cui al paragrafo 4 di tale articolo, provvedono, per campioni adeguati delle catture di molva azzurra, a misurare i pesci presenti nei campioni e a stabilire lo stadio di maturità sessuale dei pesci sottoposti a sottocampionamento. Sulla base del parere formulato dallo CSTEP, gli Stati membri stabiliscono protocolli particolareggiati per il campionamento e il raffronto dei risultati.
5. Dal 15 febbraio al 15 aprile di ogni anno è vietato l'uso di reti a strascico, palangari e reti da imbrocco nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
–
60o58.76' N, 27o27.32' O
–
60o56.02' N, 27o31.16' O
–
60o59.76' N, 27o43.48' O
–
61o03.00' N, 27o39.41' O
–
60o58.76' N, 27o27.32' W.
Articolo 29 octies
Misure per la pesca dello scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM I e II
1. La pesca diretta dello scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM I e II è autorizzata solo nel periodo tra il 15 agosto e il 30 novembre di ogni anno per i pescherecci che hanno praticato precedentemente la pesca dello scorfano nella zona di regolamentazione NEAFC, quale definita all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale****.
2. I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1% del totale delle catture detenute a bordo.
3. Per lo scorfano catturato nell'ambito di tale attività, il coefficiente di conversione applicabile alla presentazione eviscerata e decapitata, incluso il taglio giapponese, è pari a 1,70.
4. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1236/2010, i comandanti dei pescherecci che praticano questa attività di pesca comunicano le loro catture su base giornaliera.
5. Oltre alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1236/2010, l'autorizzazione della pesca dello scorfano è valida soltanto se le dichiarazioni trasmesse dai pescherecci sono conformi all'articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento e sono registrate in conformità del relativo articolo 9, paragrafo 3.
6. Gli Stati membri provvedono affinché, a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera, osservatori scientifici raccolgano informazioni scientifiche che comprendano almeno dati rappresentativi della composizione per sesso, età e lunghezza in relazione alla profondità. Tali informazioni sono trasmesse al CIEM dalle autorità competenti degli Stati membri.
7. La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretariato della NEAFC notifica alle parti contraenti NEAFC che il totale ammissibile di catture (TAC) è stato utilizzato completamente. Gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera a decorrere da tale data.
Articolo 29 nonies
Misure per la pesca dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti
1. È vietata la cattura dello scorfano ▌nelle acque internazionali della sottozona CIEM V e nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM XII e XIV tranne dall'11 maggio al 31 dicembre di ogni anno e solo nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84 (“zona di conservazione dello scorfano”):
–
64°45' N, 28°30' O
–
62°50' N, 25°45' O
–
61°55' N, 26°45' O
–
61°00' N, 26°30' O
–
59°00' N, 30°00' O
–
59°00' N, 34°00' O
–
61°30' N, 34°00' O
–
62°50' N, 36°00' O
–
64°45' N, 28°30' O.
1bis.In deroga al paragrafo 1, la pesca dello scorfano può essere autorizzata, mediante un atto giuridico dell'Unione, al di fuori della zona di conservazione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti dall'11 maggio al 31 dicembre di ogni anno sulla scorta dei pareri scientifici e purché la NEAFC abbia definito un piano di ricostituzione per quanto concerne lo scorfano in tale zona geografica. Partecipano a questa attività di pesca solo i pescherecci dell'Unione debitamente autorizzati dai rispettivi Stati membri e notificati alla Commissione come previsto ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1236/2010.
2. È vietato l'uso di reti da traino con maglie di dimensioni inferiori a 100 mm.
3. Per lo scorfano catturato nell'ambito di tale attività, il coefficiente di conversione applicabile alla presentazione eviscerata e decapitata, incluso il taglio giapponese, è pari a 1,70.
4. I comandanti dei pescherecci operanti al di fuori della zona di conservazione dello scorfano trasmettono quotidianamente la dichiarazione delle catture di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1236/2010 dopo che le operazioni di pesca di quel giorno civile sono state ultimate. La dichiarazione indica le catture detenute a bordo effettuate a partire dall'ultima comunicazione.
5. Oltre alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1236/2010, l'autorizzazione della pesca dello scorfano è valida soltanto se le dichiarazioni trasmesse dai pescherecci sono conformi all'articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento e sono registrate in conformità del relativo articolo 9, paragrafo 3.
6. Le dichiarazioni di cui al paragrafo 5 sono effettuate in conformità delle pertinenti disposizioni.
* GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
** GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.
*** GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.
**** GU L 348 del 31.12.2010, pag. 17.
"
6bis)all’articolo 30 è inserito il paragrafo seguente:"
1 bis.Il paragrafo 1 non si applica alla regione 9.
"
7) è inserito l'articolo seguente:"
Articolo 31 bis
Pesca con sistemi elettrici nelle divisioni CIEM IVc e IVb
1. In deroga all'articolo 31, la pesca con sfogliare con impiego di corrente elettrica è autorizzata nelle divisioni CIEM IVc e IVb a sud di una lossodromia che collega le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
–
un punto situato sulla costa orientale del Regno Unito a 55º latitudine nord,
–
verso est sino a 55º latitudine nord e 5º longitudine est,
–
verso nord fino a 56º latitudine nord,
–
e infine verso est fino ad un punto situato sulla costa occidentale della Danimarca a 56º latitudine nord.
2. La pesca con impiego di corrente elettrica è autorizzata unicamente alle seguenti condizioni:
a)
il ricorso alla corrente elettrica è limitato a un massimo del 5% della flotta di sfogliare di ciascuno Stato membro;
b)
la potenza massima in kW ammessa per ciascuna sfogliara non è superiore alla lunghezza in metri dell'asta moltiplicata per 1,25;
c)
la tensione effettiva tra gli elettrodi non può superare 15 V;
d)
il peschereccio è dotato di un sistema di gestione computerizzato che registri la potenza massima utilizzata per sfogliara e la tensione effettiva tra gli elettrodi per almeno le ultime 100 cale. Tale sistema di gestione computerizzato non può essere modificato da persone non autorizzate;
e)
è vietato utilizzare una o più catene per la pesca a strascico davanti alla lima da piombo.
"
8) è inserito l'articolo seguente:"
Articolo 32 bis
Restrizioni applicabili ai pescherecci pelagici con riguardo al trattamento e allo scarico delle catture
1. Lo spazio massimo tra le sbarre del separatore acqua/pesce a bordo dei pescherecci pelagici che praticano la pesca dello sgombro, dell'aringa e del suro nella zona della Convenzione NEAFC quale definita all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1236/2010 è di 10 mm.
Le sbarre sono saldate nella loro posizione. Se il separatore è dotato di fori anziché di sbarre, il diametro massimo dei fori non supera i 10 mm. Il diametro dei fori degli scivoli situati prima del separatore non supera i 15 mm.
2. Per i pescherecci pelagici che praticano la pesca nella zona della Convenzione NEAFC è vietato scaricare pesce al di sotto della propria linea di galleggiamento a partire da cisterne intermedie o da serbatoi di acqua di mare refrigerata.
3. I piani degli impianti di trattamento e scarico delle catture dei pescherecci pelagici che praticano la pesca dello sgombro, dell'aringa e del suro nella zona della Convenzione NEAFC, certificati dalle autorità competenti degli Stati membri di bandiera, nonché ogni modifica apportata a tali piani, sono trasmessi dal comandante del peschereccio alle autorità di pesca competenti dello Stato membro di bandiera. Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera dei pescherecci verificano periodicamente l'esattezza dei piani forniti. Copie di tali piani sono conservate permanentemente a bordo del peschereccio.
"
9) sono inseriti gli articoli seguenti:"
Articolo 34 bis
Misure tecniche di conservazione nel Mare d'Irlanda
1. Dal 14 febbraio al 30 aprile è vietato utilizzare reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati, reti da imbrocco, tramagli, reti da posta impiglianti o analoghe reti fisse nonché attrezzi da pesca che comportino ami nella parte della divisione CIEM VIIa delimitata:
–
dalla costa orientale dell'Irlanda e dalla costa orientale dell'Irlanda del Nord e
–
dalle linee rette che collegano in sequenza le seguenti coordinate:
–
un punto situato sulla costa orientale della penisola di Ards nell'Irlanda del Nord a 54° 30' N,
–
54o30' N, 04o50' O,
–
53o 15' N, 04o50' O,
–
un punto situato sulla costa orientale dell'Irlanda a 53o15' N.
2. In deroga al paragrafo 1, nella zona e nel periodo di cui a tale paragrafo:
a)
è consentito utilizzare reti a strascico a divergenti purché a bordo non siano presenti altri tipi di attrezzi da pesca e a condizione che:
–
le maglie delle reti abbiano dimensioni comprese fra 70 e 79 mm o fra 80 e 99 mm;
–
abbiano dimensioni comprese in una sola delle forcelle di dimensioni delle maglie autorizzate;
–
nessuna singola maglia, indipendentemente dalla sua posizione nella rete, sia di dimensioni superiori a 300 mm; e
–
le reti vengano utilizzate unicamente all'interno di una zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
–
53o30' N, 05o30' O
–
53o30' N, 05o20' O
–
54o20' N, 04o50' O
–
54o30' N, 05o10' O
–
54o30' N, 05o20' O
–
54o00' N, 05o50' O
–
54o00' N, 06o10' O
–
53o45' N, 06o10' O
–
53o45' N, 05o30' O
–
53o30' N, 05o30' O
b)
l'uso di reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati provvisti di un pannello separatore o di una griglia di selezione è consentito a condizione che non sia detenuto a bordo nessun altro tipo di attrezzo da pesca e che le reti in questione:
–
soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a);
–
qualora venga utilizzato un pannello separatore, siano conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 254/2002 del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda divisione CIEM VIIa) applicabili nel 2002*; e
–
qualora vengano utilizzate griglie di selezione, queste siano conformi ai punti da 2 a 5 dell'allegato XIV bis del presente regolamento;
c)
l'uso di reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati provvisti di un pannello separatore o di una griglia di selezione è inoltre consentito all'interno di una zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
–
53o45' N, 06o00' O
–
53o45' N, 05o30' O
–
53o30' N, 05o30' O
–
53o30' N, 06o00' O
–
53o45' N, 06o00' O.
Articolo 34 ter
Uso di reti da imbrocco nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e nelle sottozone CIEM VIII, IX, X e XII a est di 27o O
1. Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di utilizzare reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli nei punti in cui la profondità indicata sulle carte nautiche è superiore a 200 metri nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k, e nelle sottozone CIEM XII a est di 27o O, VIII, IX e X.
▌
3. In deroga al paragrafo 1 è consentito l'uso dei seguenti attrezzi:
a)
reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 120 mm e inferiore a 150 mm nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e nella sottozona CIEM XII a est di 27o O, reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 100 mm e inferiore a 130 mm nelle divisioni CIEM VIIIa,b,d e nella sottozona CIEM X e reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm e inferiore a 110 mm nella divisione CIEM VIIIc e nella sottozona CIEM IX, purché:
–
vengano utilizzate in zone con profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri;
–
non siano immerse con più di 100 maglie e abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,5;
–
siano armate di galleggianti o di dispositivi equivalenti;
–
abbiano una lunghezza massima di 5 miglia nautiche ciascuna e la lunghezza totale di tutte le reti calate contemporaneamente non sia superiore a 25 km per peschereccio;
–
il tempo di immersione massimo sia di 24 ore;
b)
reti da posta impiglianti con maglie di dimensione pari o superiore a 250 mm, purché:
–
vengano utilizzate in zone con profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri;
–
non siano immerse con più di 15 maglie e abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,33;
–
non siano armate di galleggianti o di dispositivi equivalenti;
–
abbiano una lunghezza massima di 10 km ciascuna e la lunghezza totale di tutte le reti calate contemporaneamente non sia superiore a 100 km per peschereccio;
–
il tempo di immersione massimo sia di 72 ore;
c)
reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 100 mm e inferiore a 130 mm nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb,c, j, k e nella sottozona CIEM XII a est di 27o O, purché:
–
vengano utilizzate in zone con profondità indicata sulle carte nautiche superiore a 200 metri e inferiore a 600 metri;
–
non siano immerse con più di 100 maglie e abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,5;
–
siano armate di galleggianti o di dispositivi equivalenti;
–
abbiano una lunghezza massima di 4 miglia nautiche ciascuna e la lunghezza totale di tutte le reti calate contemporaneamente non sia superiore a 20 km per peschereccio;
–
il tempo di immersione massimo sia di 24 ore;
–
almeno l'85%, in peso, delle catture detenute a bordo sia nasello;
–
il numero dei pescherecci che partecipano alle operazioni di pesca non superi il livello registrato nel 2008;
–
prima della partenza dal porto, il comandante del peschereccio partecipante a queste operazioni di pesca registri nel giornale di bordo la quantità di attrezzi trasportati a bordo del peschereccio e la loro lunghezza totale. Almeno il 15% delle partenze è sottoposto ad ispezione;
–
in base al giornale di bordo dell'Unione per la bordata in questione al momento dello sbarco, il comandante del peschereccio abbia a bordo il 90% degli attrezzi verificati; e
–
i quantitativi di tutte le specie catturate superiori a 50 kg, compresi tutti i quantitativi rigettati superiori a 50 kg, siano registrati nel giornale di bordo dell'Unione;
d)
tramagli nella sottozona CIEM IX con maglie di dimensione pari o superiore a 220 mm, purché:
–
vengano utilizzati in zone con profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri;
–
non siano immersi con più di 30 maglie e abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,44;
–
non siano armati di galleggianti o di dispositivi equivalenti;
–
abbiano una lunghezza massima di 5 km ciascuno la lunghezza totale di tutte i tramagli calati contemporaneamente non sia superiore a 20 km per peschereccio;
–
il tempo di immersione massimo sia di 72 ore.
4. Questa deroga non si applica tuttavia nella zona di regolamentazione NEAFC.
4 bis.Tutti i pescherecci che utilizzano reti da posta fisse, reti da posta impiglianti o tramagli nei punti in cui la profondità indicata sulle carte nautiche è superiore a 200 metri nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e nelle sottozone CIEM XII a est di 27o O, VIII, IX e X devono ottenere un'autorizzazione di pesca conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
5. Solo uno dei tipi di attrezzi di cui al paragrafo 3, lettere a),▌ b) o d) può trovarsi a bordo del peschereccio in un dato momento. I pescherecci possono avere a bordo reti aventi una lunghezza totale che è superiore del 20% alla lunghezza massima degli insiemi di reti che possono essere utilizzati in un dato momento.
6. Il comandante di un peschereccio titolare di un'autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 4bis registra nel giornale di bordo il numero e la lunghezza degli attrezzi a bordo del peschereccio prima che quest'ultimo esca dal porto e quando vi fa ritorno e dà conto delle eventuali discrepanze.
▌
8. Le autorità competenti hanno il diritto di rimuovere dal mare gli attrezzi trovati incustoditi nelle divisioni CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e nelle sottozone CIEM XII a est di 27o O, VIII, IX e X nelle seguenti situazioni:
a)
l'attrezzo non è correttamente marcato;
b)
i segni sulle boe o i dati VMS indicano che il proprietario non è stato localizzato ad una distanza inferiore a 100 miglia nautiche dall'attrezzo per più di 120 ore;
c)
l'attrezzo è utilizzato in acque la cui profondità indicata sulle carte nautiche è superiore a quella consentita;
d)
l'attrezzo presenta maglie di dimensioni non ammesse.
9. Il comandante di un peschereccio titolare di un'autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 4bis registra nel giornale di bordo, durante ogni bordata di pesca, le seguenti informazioni:
–
la dimensione di maglia delle reti utilizzate;
–
la lunghezza nominale di una rete;
–
il numero di reti in un insieme;
–
il numero totale di insiemi di reti utilizzato;
–
la posizione di ciascun insieme di reti calato;
–
la profondità di ciascun insieme di reti calato;
–
il tempo di immersione di ciascun insieme di reti calato;
–
la quantità di attrezzi perduti, la loro ultima posizione conosciuta e la data della perdita.
10. I pescherecci che pescano in virtù di un'autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 4bis sono autorizzati a entrare esclusivamente nei porti designati dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2347/2002.
11. I quantitativi di squali detenuti a bordo dei pescherecci che utilizzano gli attrezzi di cui al paragrafo 3, lettere b) e d) non possono superare il 5% in peso vivo del quantitativo totale di organismi marini presenti a bordo.
11 bis.Previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può adottare atti di esecuzione per escludere specifiche attività di pesca di uno Stato membro nelle sottozone CIEM VIII, IX e X dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 10, nel caso in cui le informazioni fornite dagli Stati membri dimostrino che tali attività di pesca comportano un livello molto basso di catture accessorie di squali e di rigetti.
Articolo 34 ter
Condizioni di utilizzo di determinati attrezzi da traino autorizzati nel Golfo di Guascogna
1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 494/2002 della Commissione, del 19 marzo 2002, che istituisce misure tecniche supplementari per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e**, è consentito l'esercizio della pesca con reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi analoghi, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensioni comprese tra 70 e 99 mm nella zona definita all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 494/2002, purché l'attrezzo sia dotato di un pannello a maglie quadrate conforme alla descrizione di cui all'allegato XIV ter.
2. Per la pesca nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb è consentito l'impiego di una griglia di selezione e relativi fissaggi all'imboccatura del sacco e/o di un pannello a maglie quadrate con maglie di dimensione pari o superiore a 60 mm nella parte inferiore dell'avansacco all'imboccatura del sacco. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 6 e dell'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento e dell'articolo 3, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 494/2002 non si applicano alla parte della rete da traino in cui sono inseriti questi dispositivi di selezione.
Articolo 34 quinquies
Misure per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde nella zona di regolamentazione NEAFC
1. Sono vietate la pesca di fondo e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta ancorate e i palangari fissi, nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
▌
Parte della dorsale di Reykyanes:
–
55o04.5327' N, 36o49.0135' O
–
55o05.4804' N, 35o58.9784' O
–
54o58.9914' N, 34o41.3634' O
–
54o41.1841' N, 34o00.0514' O
–
54o00' N, 34o00' O
–
53o54.6406' N, 34o49.9842' O
–
53o58.9668' N, 36o39.1260' O
–
55o04.5327' N, 36o49.0135' O
Zona settentrionale della dorsale medio-atlantica:
–
59o45' N, 33o30' O
–
57o30' N, 27o30' O
–
56o45' N, 28o30' O
–
59o15' N, 34o30' O
–
59o45' N, 33o30' O
Zona centrale della dorsale medio-atlantica (zona di frattura Charlie-Gibbs e regione frontale sub-polare):
–
53o30' N, 38o00' O
–
53o30' N, 36o49' O
–
55o04.5327' N, 36o49' O
–
54o58.9914' N, 34o41.3634' O
–
54o41.1841' N, 34o00' O
–
53o30' N, 30o00' O
–
51o30' N, 28o00' O
–
49o00' N, 26o30' O
–
49o00' N, 30o30' O
–
51o30' N, 32o00' O
–
51o30' N, 38o00' O
–
53o30' N, 38o00' O
Zona meridionale della dorsale medio-atlantica:
–
44o30' N, 30o30' O
–
44o30' N, 27o00' O
–
43o15' N, 27o15' O
–
43o15' N, 31o00' O
–
44o30' N, 30o30' O
Montagne marine di Altair:
–
45o00' N, 34o35' O
–
45o00' N, 33o45' O
–
44o25' N, 33o45' O
–
44o25' N, 34o35' O
–
45o00' N, 34o35' O
Montagne marine di Antialtair:
–
43o45' N, 22o50' O
–
43o45' N, 22o05' O
–
43o25' N, 22o05' O
–
43o25' N, 22o50' O
–
43o45' N, 22o50' O
Hatton Bank:
–
59°26' N, 14°30' O
–
59°12' N, 15°08' O
–
59°01' N, 17°00' O
–
58°50' N, 17°38' O
–
58°30' N, 17°52' O
–
58°30' N, 18°22' O
–
58°03' N, 18°22' O
–
58°03' N, 17°30' O
–
57°55' N, 17°30' O
–
57°45' N, 19°15' O
–
58°11.15' N, 18°57.51' O
–
58°11.57' N, 19°11.97' O
–
58°27.75' N, 19°11.65' O
–
58°39.09' N, 19°14.28' O
–
58°38.11' N, 19°01.29' O
–
58°53.14' N, 18°43.54' O
–
59°00.29' N, 18°01.31' O
–
59°08.01' N, 17°49.31' O
–
59°08.75' N, 18°01.47' O
–
59°15.16' N, 18°01.56' O
–
59°24.17' N, 17°31.22' O
–
59°21.77' N, 17°15.36' O
–
59°26.91' N, 17°01.66' O
–
59°42.69' N, 16°45.96' O
–
59°20.97' N, 15°44.75' O
–
59°21' N, 15°40' O
–
59°26' N, 14°30' O
North West Rockall:
–
57o00' N, 14o53' O
–
57o37' N, 14o42' O
–
57o55' N, 14o24' O
–
58o15' N, 13o50' O
–
57o57' N, 13o09' O
–
57o50' N, 13o14' O
–
57o57' N, 13o45' O
–
57o49' N, 14o06' O
–
57o29' N, 14o19' O
–
57o22' N, 14o19' O
–
57o00' N, 14o34' O
–
56o56' N, 14o36' O
–
56o56' N, 14o51' O
–
57o00' N, 14o53' O
South-West Rockall (Empress of Britain Bank):
–
56o24' N, 15o37' O
–
56o21' N, 14o58' O
–
56o04' N, 15o10' O
–
55o51' N, 15o37' O
–
56o10' N, 15o52' O
–
56o24' N, 15o37' O
Logachev Mound:
–
55°17' N, 16°10' O
–
55°34' N, 15°07' O
–
55°50' N, 15°15' O
–
55°33' N, 16°16' O
–
55°17' N, 16°10' O
West Rockall Mound:
–
57o20' N, 16o30' O
–
57o05' N, 15o58' O
–
56o21' N, 17o17' O
–
56o40' N, 17o50' O
–
57o20' N, 16o30' O
2. Qualora, nel corso di operazioni di pesca nelle zone di pesca di fondo nuove ed esistenti all'interno della zona di regolamentazione NEAFC, la quantità di corallo vivo o di spugna viva catturati per ogni singola operazione di pesca ecceda 60 kg di corallo vivo e/o 800 kg di spugna viva, il peschereccio informa il suo Stato di bandiera, cessa l'attività di pesca e si sposta di almeno 2 miglia nautiche dalla posizione che in base ai dati disponibili risulta la più vicina alla posizione esatta in cui è stata fatta la cattura.
Articolo 34 sexies
Misure per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde nelle divisioni CIEMVIIc, j, k
1. Sono vietate la pesca di fondo e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta ancorate e i palangari fissi, nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema di coordinate WGS84:
Belgica Mound Province:
–
51o29.4' N, 11o51.6' O
–
51o32.4' N, 11o41.4' O
–
51o15.6' N, 11o33.0' O
–
51o13.8' N, 11o44.4' O
–
51o29.4' N, 11o51.6' O
Hovland Mound Province:
–
52o16.2' N, 13o12.6' O
–
52o24.0' N, 12o58.2' O
–
52o16.8' N, 12o54.0' O
–
52o16.8' N, 12o29.4' O
–
52o04.2' N, 12o29.4' O
–
52o04.2' N, 12o52.8' O
–
52o09.0' N, 12o56.4' O
–
52o09.0' N, 13o10.8' O
–
52o16.2' N, 13o12.6' O
Porcupine Bank nord-occidentale Zona I:
–
53o30.6' N, 14o32.4' O
–
53o35.4' N, 14o27.6' O
–
53o40.8' N, 14o15.6' O
–
53o34.2' N, 14o11.4' O
–
53o31.8' N, 14o14.4' O
–
53o24.0' N, 14o28.8' O
–
53o30.6' N, 14o32.4' O
Porcupine Bank nord-occidentale Zona II:
–
53o43.2' N, 14o10.8' O
–
53o51.6' N, 13o53.4' O
–
53o45.6' N, 13o49.8' O
–
53o36.6' N, 14o07.2' O
–
53o43.2' N, 14o10.8' O
Porcupine Bank sud-occidentale:
–
51o54.6' N, 15o07.2' O
–
51o54.6' N, 14o55.2' O
–
51o42.0' N, 14o55.2' O
–
51o42.0' N, 15o10.2' O
–
51o49.2' N, 15o06.0' O
–
51o54.6' N, 15o07.2' O
2. Tutti i pescherecci pelagici che pescano nelle zone per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono iscritti in un elenco di pescherecci autorizzati ed ottengono ▌un'autorizzazione di pesca ▌ conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. I pescherecci iscritti nell'elenco dei pescherecci autorizzati recano a bordo esclusivamente attrezzi pelagici.
3. I pescherecci pelagici che intendono pescare in una zona per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1 del presente articolo comunicano, con quattro ore di anticipo, l'intenzione di entrare in tale zona al centro di controllo della pesca (CCP) irlandese, quale definito all'articolo 4, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Essi comunicano contestualmente i quantitativi di pesce detenuto a bordo.
4. I pescherecci pelagici operanti in una zona per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1 sono muniti, quando si trovano in tale zona, di un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) protetto, operativo, pienamente funzionante e pienamente conforme alla normativa pertinente.
5. I pescherecci pelagici operanti in una zona per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1 inviano rapporti VMS ogni ora.
6. I pescherecci pelagici che hanno concluso le attività di pesca in una zona per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1 comunicano la loro uscita dalla zona al centro di controllo della pesca irlandese. Essi comunicano contestualmente i quantitativi di pesce detenuto a bordo.
7. La pesca di specie pelagiche in una zona per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde di cui al paragrafo 1 è limitata all'utilizzo, o alla detenzione a bordo, di reti con maglie di dimensione compresa tra 16 e 31 mm oppure tra 32 mm e 54 mm.
Articolo 34 septies
Misure per la protezione di un habitat vulnerabile di acque profonde nella divisione CIEM VIIIc
1. Sono vietate la pesca di fondo e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta ancorate e i palangari fissi, nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema di coordinate WGS84:
El Cachucho
–
44o12' N, 05o16' O
–
44o12' N, 04o26' O
–
43o53' N, 04o26' O
–
43o 53' N, 05o16' O
–
44o12' N, 05o16' O
2. In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, i pescherecci che hanno svolto nel 2006, 2007 e 2008 attività di pesca della musdea con palangari di fondo possono ottenere dalle autorità responsabili della pesca un'autorizzazione di pesca ▌ in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 che consente loro di continuare tale attività di pesca nella zona a sud di 44°00.00' N. Tutti i pescherecci che hanno ottenuto tale autorizzazione di pesca ▌ sono muniti, indipendentemente dalla loro lunghezza fuori tutto, di un VMS protetto, operativo, pienamente funzionante e conforme alla normativa pertinente quando pescano nella zona di cui al paragrafo 1.
* GU L 41 del 13.2.2002, pag. 1.
** GU L 77 del 20.3.2002, pag. 8.
"
10) l'articolo 38 è soppresso;
11) l'articolo 47 è soppresso;
11 bis) gli allegati I, IV, XII e XIV del regolamento (CE) n. 850/98 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento;
11 ter)gli allegati XII bis, XIV bis, XIV ter, XIV quater e XIV quinquies sono inseriti conformememte all'allegato del presente regolamento.
▌
Articolo 2
Modifica del regolamento (CE) n. 1434/98
All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1434/98 è aggiunto il paragrafo seguente:"
1 bis.Il paragrafo 1 non si applica alle aringhe pescate nella divisione CIEM IIIa, nella sottozona IV, nella divisione VIId e nelle acque UE della divisione CIEM IIa.“.
"
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a,
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
ALLEGATO
Gli allegati del regolamento (CE) n. 850/98 sono così modificati:
1)
nell'allegato I è soppressa la nota 6 della tabella;
2)
nell'allegato IV la tabella è sostituita dalla seguente:"
Attrezzi da traino: Skagerrak e Kattegat
Forcelle di dimensioni delle maglie, specie bersaglio e percentuali minime di catture applicabili all'impiego di un'unica forcella di dimensioni delle maglie
Specie
Forcella di dimensioni delle maglie (mm)
<16
16-31
32-69
35-69
70-89 (5)
≥90
Percentuale minima di specie bersaglio
50% (6)
50% (6)
20% (6)
50% (6)
20% (6)
20% (7)
30% (8)
nessuna
Cicerello (Ammodytidae) (3)
X
X
X
X
X
X
X
X
Cicerello (Ammodytidae) (4)
X
X
X
X
X
X
Busbana norvegese (Trisopterus esmarkii)
X
X
X
X
X
X
Melù (Micromesistius poutassou)
X
X
X
X
X
X
Tracina drago (Trachinus draco)(1)
X
X
X
X
X
X
Molluschi (eccetto Seppia) (1)
X
X
X
X
X
X
Aguglia (Belone belone) (1)
X
X
X
X
X
X
Capone gorno (Eutrigla gurnardus) (1)
X
X
X
X
X
X
Argentina (Argentina spp.)
X
X
X
X
X
Spratto (Sprattus sprattus)
X
X
X
X
X
X
Anguilla (Anguilla anguilla)
X
X
X
X
X
X
Gamberetti (Crangon spp., Palaemon adspersus) (1)
X
X
X
X
X
X
Sgombro (Scomber spp.)
X
X
X
Suro (Trachurus spp.)
X
X
X
Aringa (Clupea harengus)
X
X
X
Gamberello boreale (Pandalus borealis)
X
X
X
Gamberetti (Crangon spp., Palaemon adspersus) (2)
X
X
X
Merlano (Merlangius merlangus)
X
X
Scampo (Nephrops norvegicus)
X
X
Tutti gli altri organismi marini
X
(1)
Solamente all'interno di quattro miglia dalle linee di base.
(2)
Quattro miglia al di fuori dalle linee di base.
(3)
Dal 1o marzo al 31 ottobre nello Skagerrak e dal 1o marzo al 31 luglio nel Kattegat.
(4)
Dal 1o novembre all'ultimo giorno di febbraio nello Skagerrak e dal 1o agosto all'ultimo giorno di febbraio nel Kattegat.
(5)
Quando si usano maglie di queste dimensioni, il sacco deve essere costituito da pezze a maglie quadrate con una griglia di selezione conformemente all'allegato XIV bis del presente regolamento.
(6)
Le catture detenute a bordo non devono superare il 10 % di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, sgombro, rombo giallo, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice.
(7)
Le catture detenute a bordo non devono superare il 50% di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, aringa, sgombro, rombo giallo, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice.
(8)
Le catture detenute a bordo non devono superare il 60% di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, rombo giallo, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, astice.
"
3) la tabella dell'allegato XII è così modificata:
a)
le righe corrispondenti alla vongola verace e al polpo sono sostituite dalle seguenti:"
Specie
Dimensioni minime
regioni da 1 a 5 tranne Skagerrak/Kattegat
Skagerrak e Kattegat
Vongola verace (Venerupis philippinarum)
35mm
Specie
Dimensioni minime: regioni da 1 a 5 tranne Skagerrak/Kattegat
Polpo (Octopus vulgaris)
Intera zona eccetto le acque sotto la sovranità o la giurisdizione della regione 5: 750 grammi Acque sotto la sovranità o la giurisdizione della regione 5: 450 grammi (eviscerato)
"
b)
le righe corrispondenti all'acciuga sono sostituite dalle seguenti:"
Specie
Dimensioni minime: regioni da 1 a 5 tranne Skagerrak/Kattegat
Acciuga (Engraulis encrasicholus)
Intera zona, eccetto la divisione CIEM IXa a est di 7°23'48“ longitudine ovest: 12 cm o 90 individui per chilogrammo Divisione CIEM IXa a est di 7°23'48“ longitudine ovest: 10 cm”
"
4) è inserito l'allegato seguente:"
ALLEGATO XIIbis
DIMENSIONI MINIME PER LEA REGIONE 9
Specie
Dimensioni minime: Regione 9
Rombo chiodato (Psetta maxima)
45cm
"
5) nell'allegato XIV, le voci seguenti sono inserite nell'ordine alfabetico corrispondente delle loro denominazioni comuni:"
DENOMINAZIONE COMUNE
NOME SCIENTIFICO
Pesce tamburo
Capros aper
Musdea bianca
Phycis blennoides
Scorfano
Sebastes spp.
Alacce
Sardinella aurita
"
6) sono inseriti gli allegati seguenti:"
ALLEGATO XIV bis
CARATTERISTICHE DELLA GRIGLIA DI SELEZIONE
-1.La griglia di selezione delle specie è fissata alle reti da traino con sacco a maglie quadrate la cui apertura di maglia è pari o superiore a 70 mm e inferiore a 90 mm. La lunghezza minima del sacco è di 8 metri. È vietato utilizzare reti da traino con più di 100 maglie quadrate su qualsiasi circonferenza del sacco ad eccezione della giuntura o delle ralinghe. Il sacco a maglie quadrate è richiesto soltanto nello Skagerrak e nel Kattegat.
1. La griglia è rettangolare. Le sbarre della griglia sono parallele al suo asse longitudinale. Lo spazio tra le sbarre della griglia non supera i 35 mm. È consentito utilizzare una o più cerniere per facilitarne l'avvolgimento sul tamburo.
2. La griglia viene montata diagonalmente nella rete da traino, rivolta verso l'alto e all'indietro, in un qualsiasi punto tra l'imboccatura del sacco e l'estremità anteriore della sezione cilindrica. Tutti i lati della griglia sono fissati alla rete da traino.
3. Nel pannello superiore della rete, a contatto diretto con il bordo superiore della griglia, si trova un varco, libero da ostacoli, per l'uscita dei pesci. L'apertura del varco presenta la stessa larghezza, nel lato posteriore, di quella della griglia e si restringe fino a formare una punta nella parte anteriore, lungo i lati di maglia, su entrambi i lati della griglia.
4. È consentito fissare un imbuto davanti alla griglia allo scopo di incanalare i pesci verso il letto della rete e verso la griglia. La dimensione minima delle maglie dell'imbuto è di 70 mm. L'apertura verticale minima dell'imbuto di incanalamento verso la griglia è di 15 cm. La larghezza dell'imbuto di incanalamento verso la griglia corrisponde alla larghezza della griglia stessa.
Schema di una rete da traino selettiva per taglia e per specie. All'entrata, i pesci sono diretti verso il letto della rete e verso la griglia per mezzo di un imbuto di incanalamento. I pesci più grandi sono quindi condotti fuori dalla rete tramite la griglia, mentre i pesci più piccoli e gli scampi passano attraverso la griglia ed entrano nel sacco. Il sacco a maglie quadrate consente la fuga ai pesci piccoli e agli scampi di taglia inferiore a quella autorizzata. Il sacco a maglie quadrate riportato nello schema è richiesto soltanto nello Skagerrak e nel Kattegat.
ALLEGATO XIV ter
CONDIZIONI DI UTILIZZO DI DETERMINATI ATTREZZI DA TRAINO AUTORIZZATI NEL GOLFO DI GUASCOGNA
1.Caratteristiche del pannello superiore a maglie quadrate
Il pannello consiste in una pezza di rete rettangolare. Esso è unico. Il pannello non è in alcun modo ostruito con dispositivi interni o esterni.
2.Collocazione del pannello
Il pannello è inserito al centro del pannello superiore della rete, all'estremità posteriore della parte conica della rete da traino, proprio davanti alla parte cilindrica costituita dall'avansacco e dal sacco.
Esso termina a non più di 12 maglie di distanza dalla fila di maglie intrecciate a mano situata tra l'avansacco e l'estremità posteriore della parte conica della rete da traino.
3.Dimensioni del pannello
Il pannello ha una lunghezza di almeno 2 metri e una larghezza di almeno 1 metro.
4.Pezza di rete del pannello
Le maglie della finestra presentano un'apertura minima di 100 millimetri. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo.
La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari all'asse longitudinale del sacco.
Il filo utilizzato è filo ritorto semplice di spessore non superiore a 4 mm.
5.Collocazione del pannello nella pezza di rete con maglie a losanga
È consentito fissare sui quattro lati del pannello una relinga di diametro non superiore a 12 mm.
La lunghezza del pannello, tirato, è pari alla lunghezza delle maglie a losanga, tirate, fissate sul lato longitudinale del pannello medesimo.
Il numero di maglie a losanga del pannello superiore della rete fissato sul lato più corto del pannello (vale a dire il lato di un metro che è perpendicolare all'asse longitudinale del sacco) è almeno pari al numero delle maglie a losanga fissate sul lato longitudinale del pannello diviso per 0,7.
6.L'inserimento del pannello nella rete da traino è di seguito illustrato.
ALLEGATO XIV quater
PANNELLO A MAGLIE QUADRATE PER I PESCHERECCI DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 15 METRI
1.Caratteristiche del pannello superiore a maglie quadrate
Il pannello consiste in una pezza di rete rettangolare. Il filo utilizzato è filo ritorto semplice. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati del pannello le maglie presentano un taglio obliquo. Le dimensioni delle maglie sono pari o superiori a 120 mm. Il pannello ha una lunghezza di almeno 3 metri, a meno che sia incorporato in reti trainate da pescherecci di potenza motrice inferiore a 112 kilowatt, nel qual caso ha una lunghezza di almeno 2 metri.
2.Collocazione del pannello
Il pannello è inserito nel pannello superiore del sacco. L'estremità posteriore del pannello non si trova a più di 12 metri dalla sagola di chiusura quale definita all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3440/84 della Commissione, del 6 dicembre 1984, relativo all'attacco di dispositivi alle reti da traino, alle sciabiche danesi e a reti analoghe*.
3.Collocazione del pannello nella pezza di rete con maglie a losanga
Non ci sono più di due maglie a losanga aperte tra il lato longitudinale del pannello e la relinga adiacente.
La lunghezza del pannello, tirato, è pari alla lunghezza delle maglie a losanga, tirate, fissate sul lato longitudinale del pannello medesimo. Il rapporto di intreccio tra le maglie a losanga del pannello superiore del sacco e il lato più corto del pannello è di tre maglie a losanga e una maglia quadrata quando le maglie del sacco sono di dimensione pari a 80 mm e di due maglie a losanga e una maglia quadrata quando le maglie del sacco sono di dimensione pari a 120 mm, salvo per i bordi del pannello su entrambi i lati.
ALLEGATO XIV quinquies
PANNELLO A MAGLIE QUADRATE PER I PESCHERECCI DI LUNGHEZZA INFERIORE A 15 METRI
1.Caratteristiche del pannello superiore a maglie quadrate
Il pannello consiste in una pezza di rete rettangolare. Il filo utilizzato è filo ritorto semplice. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati del pannello le maglie presentano un taglio obliquo. Le dimensioni delle maglie sono pari o superiori a 110 mm. Il pannello ha una lunghezza di almeno 3 metri, a meno che sia incorporato in reti trainate da pescherecci di potenza motrice inferiore a 112 kilowatt, nel qual caso ha una lunghezza di almeno 2 metri.
2.Collocazione del pannello
Il pannello è inserito nel pannello superiore del sacco. L'estremità posteriore del pannello non si trova a più di 12 metri dalla sagola di chiusura quale definita all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3440/84.
3.Collocazione del pannello nella pezza di rete con maglie a losanga
Non ci sono più di due maglie a losanga aperte tra il lato longitudinale del pannello e la relinga adiacente. La lunghezza del pannello, tirato, è pari alla lunghezza delle maglie a losanga, tirate, fissate sul lato longitudinale del pannello medesimo. Il rapporto di intreccio tra le maglie a losanga del pannello superiore del sacco e il lato più corto del pannello è di due maglie a losanga e una maglia quadrata, salvo per i bordi del pannello su entrambi i lati.
La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0342/2012).
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 novembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci (COM(2011)0798 – C7-0431/2011 – 2011/0364(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0798),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0431/2011),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012(1),
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'ambiente, la salute pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0295/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 novembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 605/2013)
Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
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Risoluzione del Parlamento europeo del 22 novembre 2012 sulla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione di otto paesi terzi alla Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (2012/2791(RSP))
– vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare le cause 22/70(1) e C-467/98(2) e il parere 1/03(3),
– viste le proposte di decisione del Consiglio presentate dalla Commissione relative alla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione di Gabon(4), Andorra(5), Seychelles(6), Federazione russa(7), Albania(8), Singapore(9), Marocco(10) e Armenia(11) alla Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori,
– visto che per tali decisioni il Consiglio non ha ancora chiesto l'approvazione del Parlamento,
– vista l'interrogazione alla Commissione sulla dichiarazione di accettazione da parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, dell'adesione di otto paesi terzi alla Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (O-000159/2012 – B7-0367/2012),
– visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che la Convenzione dell'Aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori riveste grande importanza in quanto istituisce un sistema che consente agli Stati partecipanti di cooperare per trovare una soluzione alle sottrazioni internazionali di minori, definendo le competenze giurisdizionali e il diritto applicabile all'atto di stabilire il luogo in cui dovrebbe risiedere il minore;
B. considerando che la Convenzione prevede il rapido ritorno dei minori sottratti al paese di residenza abituale;
C. considerando che la Convenzione si applica soltanto ai paesi che l'hanno ratificata o accettata;
D. considerando che l'adesione di nuovi Stati deve essere accettata dagli Stati che ne fanno già parte, affinché la Convenzione possa essere applicata reciprocamente;
E. considerando che l'accettazione delle adesioni riveste pertanto la massima importanza;
F. considerando che l'Unione europea ha già esercitato le sue competenze interne in materia di sottrazione internazionale di minori, in particolare attraverso il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale(12);
G. considerando che l'Unione europea ha dunque acquisito una competenza esterna esclusiva in materia di sottrazione internazionale di minori;
H. considerando che, dal momento che le organizzazioni internazionali non possono aderire alla Convenzione, l'Unione europea dovrebbe autorizzare gli Stati membri ad agire nel suo interesse all'atto dell'accettazione delle citate adesioni;
I. considerando che il Consiglio dovrebbe pertanto al più presto prendere iniziative per adottare le decisioni proposte dalla Commissione, anche attraverso l'immediata consultazione del Parlamento;
J. considerando che apparentemente, nonostante l'urgenza della questione e la chiarezza della situazione giuridica, il Consiglio ha deciso di rinviare la consultazione del Parlamento e l'adozione delle citate decisioni al fine di contestare il principio ad esse soggiacente basandosi su ragioni giuridiche;
1. raccomanda al Consiglio di:
a)
procedere immediatamente con l'iter di adozione delle citate decisioni proposte;
b)
consultare a tal fine il Parlamento in merito alle otto decisioni proposte;
c)
nell'interesse dei cittadini europei che beneficerebbero dell'adozione di tali decisioni, astenersi dall'ostacolare il corretto funzionamento dell'Unione europea sulla base di motivazioni giuridiche spurie;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione e all'ufficio permanente della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.
Parere 1/03 sulla competenza della Comunità di concludere la nuova Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, [2006] Racc. I-1145, paragrafo 126.
Prossima Conferenza mondiale sulle Telecomunicazioni internazionali (CMTI-2012) dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni ed eventuale allargamento del campo di applicazione del regolamento delle telecomunicazioni internazionali
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Risoluzione del Parlamento europeo del 22 novembre 2012 relativa alla prossima conferenza mondiale sulle telecomunicazioni internazionali (WCIT-2012) dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni e al possibile ampliamento del campo di applicazione del regolamento delle telecomunicazioni internazionali (2012/2881(RSP))
– vista la direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009(1) recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica,
– vista la direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009(2) recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori,
– vista la direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002(3), relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica,
– vista la sua risoluzione del 17 novembre 2011 sull'apertura e la neutralità della rete Internet in Europa(4),
– vista la sua risoluzione del 15 giugno 2010 sulla governance di Internet: le prossime tappe(5),
– vista la risoluzione A/HRC/20/L13 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite,
– vista la proposta di decisione del Consiglio che definisce la posizione dell'UE in materia di revisione del regolamento delle telecomunicazioni internazionali da adottare in occasione della conferenza mondiale sulle telecomunicazioni internazionali o nelle sedi preparatorie (COM(2012)0430),
– visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
A. considerando che il regolamento delle telecomunicazioni internazionali (ITRs) è stato adottato in occasione della conferenza amministrativa mondiale per la telefonia e la telegrafia tenutasi a Melbourne nel 1988 e da allora non è mai stato rivisto;
B. considerando che i 27 Stati membri dell'Unione europea sono firmatari dell'ITRs;
C. considerando che l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) ha convocato una riunione a Dubai dal 3 al 14 dicembre 2012, denominata conferenza mondiale sulle telecomunicazioni internazionali (WCIT), allo scopo di concordare un nuovo testo dell'ITRs;
1. invita il Consiglio e la Commissione a garantire che qualsiasi modifica dell'ITRs sia compatibile con l'acquis dell'Unione, risponda all'obiettivo dell'UE di rendere Internet un autentico luogo pubblico in cui i diritti umani e le libertà fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di riunione, sono rispettati e in cui l'osservanza dei principi del libero mercato, la neutralità della rete e l'imprenditorialità sono assicurati e promuova l'interesse a conseguire suddetto obiettivo;
2. esprime rammarico per la mancanza di trasparenza e inclusione circa i negoziati per la WCIT-12, poiché l'esito di tale riunione potrebbe incidere in misura rilevante sull'interesse pubblico;
3. ritiene che l'UIT, così come ogni altra singola istituzione internazionale centralizzata, non sia l'organismo idoneo a imporsi quale autorità di regolamentazione né per quanto riguarda la governance di Internet né per i suoi flussi di traffico;
4. sottolinea che alcune delle proposte relative alla riforma dell'ITRs avrebbero un impatto negativo su Internet nonché sull'architettura, le operazioni, i contenuti, la sicurezza, le relazioni commerciali e la governance dello stesso, come pure sul libero flusso di informazioni online;
5. ritiene che, a seguito di alcune proposte presentate, l'UIT stessa possa affermarsi quale entità competente di taluni aspetti di Internet, ponendo così fine all'attuale modello caratterizzato da una partecipazione dal basso di una pluralità di soggetti; esprime preoccupazione in merito alla possibilità che tali proposte, qualora venissero approvate, possano compromettere seriamente lo sviluppo e l'accessibilità dei servizi online per gli utenti finali nonché dell'economia digitale nel suo insieme; è del parere che la governance di Internet e le relative questioni di regolamentazione debbano continuare a essere definite a livello globale con la partecipazione di una pluralità di soggetti;
6. esprime preoccupazione per il fatto che le proposte di riforma dell'UIT includano l'istituzione di nuovi meccanismi di profitto che potrebbero seriamente compromettere la natura aperta e competitiva di Internet provocando un aumento dei prezzi, ostacolando l'innovazione e limitando l'accesso alla rete; ribadisce che Internet dovrebbe restare una risorsa gratuita e aperta;
7. sostiene le proposte intese a mantenere il vigente campo di applicazione dell'ITRs e l'attuale mandato dell'UIT; si oppone alle proposte di estendere il campo di applicazione a settori quali Internet, compresi lo spazio dei nomi di dominio, l'attribuzione di indirizzi IP, l'instradamento del traffico Internet e le questioni relative ai contenuti;
8. invita gli Stati membri a impedire qualsiasi modifica dell'ITRs che possa pregiudicare l'apertura di Internet, la neutralità della rete, il principio da utente a utente, gli obblighi di servizio universale e la governance partecipativa affidata a una pluralità di attori quali i governi, le istituzioni sovrannazionali, le organizzazioni non governative, le grandi e piccole imprese, la comunità tecnologica, gli utenti di Internet e i consumatori in generale;
9. invita la Commissione a coordinare i negoziati sulla revisione dell'ITRs a nome dell'Unione europea, sulla base di un contributo apportato in modo inclusivo dalle varie parti interessate, tramite una strategia intesa principalmente a garantire e preservare la struttura aperta di Internet e a tutelare i diritti e le libertà online degli utenti di Internet;
10. ribadisce l'importanza di salvaguardare solidi servizi Internet basati sul principio del massimo sforzo («best effort»), promuovere l'innovazione e la libertà di espressione, garantire la concorrenza ed evitare la creazione di un nuovo divario digitale;
11. sottolinea che l'ITRs dovrebbe indicare la natura non vincolante delle raccomandazioni dell'UIT, quali documenti che promuovono le migliori prassi;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
– visti la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UNFCCC) e il protocollo di Kyoto a detta convenzione,
– visti i risultati della Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico svoltasi a Bali nel 2007 e il piano d'azione di Bali (Decisione 1/COP 13),
– viste la 15a conferenza delle Parti dell'UNFCCC (COP 15) e la 5a conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del protocollo di Kyoto (COP/MOP 5), tenutesi a Copenaghen (Danimarca) dal 7 al 18 dicembre 2009, e visto l'accordo di Copenaghen,
– viste la 16a conferenza delle Parti dell'UNFCCC (COP 16) e la 6a conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del protocollo di Kyoto (COP/MOP 6), tenutesi a Cancún (Messico) dal 29 novembre al 10 dicembre 2010, e visti gli accordi di Cancún,
– viste la 17a conferenza delle Parti dell'UNFCCC (COP 17) e la 7a conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del protocollo di Kyoto (COP/MOP 7), tenutesi a Durban (Sudafrica) dal 28 novembre al 9 dicembre 2011, e in particolare le decisioni comprendenti la Piattaforma di Durban per un'azione rafforzata,
– vista l'imminenza della 18a conferenza delle Parti dell'UNFCCC (COP 18) e dell'8a conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del protocollo di Kyoto (COP/MOP 8), che si terranno a Doha (Qatar) dal 26 novembre all'8 dicembre 2012,
– visto il pacchetto dell'UE su clima ed energia del dicembre 2008,
– vista la direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra(1),
– vista la propria risoluzione del 4 febbraio 2009 su «2050: il futuro inizia oggi – Raccomandazioni per una futura politica integrata dell’Unione europea sul cambiamento climatico»(2),
– viste le proprie risoluzioni del 25 novembre 2009 sulla Strategia dell'Unione europea per la Conferenza di Copenhagen sui cambiamenti climatici (COP 15)(3), del 10 febbraio 2010 sull'esito della Conferenza di Copenaghen sui cambiamenti climatici (COP 15)(4), del 25 novembre 2010 sulla Conferenza sul cambiamento climatico di Cancún (COP 16)(5) e del 16 novembre 2011 sulla Conferenza di Durban sul cambiamento climatico (COP 17)(6),
– vista la propria risoluzione del 15 marzo 2012 su una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050(7),
– viste le conclusioni del Consiglio del 9 marzo 2012 sul seguito dato alla 17a sessione della conferenza delle Parti dell'UNFCCC (COP 17) e alla 7a sessione della riunione delle Parti del protocollo di Kyoto (CMP 7) (Durban (Sudafrica), 28 novembre - 9 dicembre 2011),
– viste le conclusioni del Consiglio del 15 maggio 2012 sui «finanziamenti per il clima – finanziamento rapido» («fast-start finance»),
– viste le conclusioni del Consiglio del 18 luglio 2011 sulla diplomazia dell'Unione europea in materia di clima,
– visto il rapporto di sintesi del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) del novembre 2011 dal titolo «Bridging the Emissions Gap» («Colmare il divario delle emissioni»),
– vista la dichiarazione comune del 20 dicembre 2005 del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: «Il consenso europeo», in particolare i punti 22, 38, 75, 76 e 105(8),
– vista la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, dell'8 settembre 2000, che enuncia gli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) quali obiettivi stabiliti congiuntamente dalla comunità internazionale per l'eliminazione della povertà,
– visti gli impegni assunti dal vertice del G20 di Pittsburgh del 24-25 settembre 2009 di eliminare gradualmente, a medio termine, le sovvenzioni per i combustibili fossili e di fornire un sostegno mirato per consentire ai paesi più poveri di adattarsi ai cambiamenti climatici,
– vista l'11a riunione della conferenza delle Parti (COP 11) sulla biodiversità, in calendario a Hyderabad, in India, dall'8 al 19 ottobre 2012,
– viste le interrogazioni orali (O-000160/2012 – B7-0364/2012e O-000161/2012 – B7-0365/2012), presentate dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 115 del regolamento del Parlamento, e le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione,
– visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che le decisioni comprendenti la Piattaforma di Durban per un'azione rafforzata (il «pacchetto di Durban») riconoscono che il cambiamento climatico rappresenta una minaccia pressante e potenzialmente irreversibile per le società umane e per il pianeta ed è perciò un problema che dev'essere affrontato a livello internazionale da tutte le Parti;
B. considerando che il pacchetto di Durban ha posto in linea di principio le basi per un accordo internazionale globale, ambizioso e giuridicamente vincolante, che coinvolga tutte le Parti, da raggiungere entro il 2015 e da attuare entro il 2020;
C. considerando che la conferenza di Doha (COP 18) deve sfruttare lo slancio creatosi a Durban per assicurare che un tale accordo globale giuridicamente vincolante prosegua il suo cammino e venga adottato entro il 2015;
D. considerando che tale accordo globale giuridicamente vincolante deve essere coerente con il principio «responsabilità comuni ma differenziate e rispettive capacità», ma deve riconoscere la necessità che tutti i maggiori emettitori adottino obiettivi ambiziosi e sufficienti e misure politiche corrispondenti per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, che rispecchino l'evoluzione delle capacità;
E. considerando che il pacchetto di Durban non ha preso atto a sufficienza della necessità di agire per mitigare il cambiamento climatico entro il 2020, che gli impegni esistenti non sono sufficienti per conseguire l'obiettivo di limitare a 2°C l'aumento complessivo della temperatura superficiale annua media del pianeta rispetto ai livelli preindustriali («l'obiettivo dei 2 ºC») e che pertanto tali questioni devono essere affrontate con la massima priorità alla conferenza di Doha;
F. considerando che, secondo i dati scientifici presentati dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), l'obiettivo dei 2°C richiede che le emissioni globali, raggiunto il livello più alto entro il 2015, siano ridotte entro il 2050 di almeno il 50% rispetto ai livelli del 1990 e successivamente continuino a diminuire; che l'UE dovrebbe pertanto spingere per iniziative concrete da parte di tutti i maggiori emettitori e per la loro effettiva attuazione prima del 2020;
G. considerando che recenti risultati scientifici indicano che gli effetti dei cambiamenti climatici sono più rapidi e pronunciati di quanto previsto in precedenza, ad esempio nella regione artica;
H. considerando che, secondo l'Agenzia internazionale per l'energia (AIE), tra il 2010 e il 2035 la domanda mondiale di energia dovrebbe crescere di un terzo; che la parte più consistente dell'aumento della domanda e delle emissioni si verificherà nelle economie emergenti; che esistono sovvenzioni per un valore di 400 miliardi di dollari USA a sostegno del dispendioso consumo di combustibili fossili;
I. considerando che una decarbonizzazione del settore energetico e dell'industria ottenuta grazie all'applicazione di innovazioni sarebbe vantaggiosa per l'UE, ponendola all'avanguardia nel mercato globale in espansione dei beni e dei servizi correlati all'energia;
J. considerando che in tutto il mondo le innovazioni nel settore dell'energia sostenibile (a livello sia di produzione che di utenza) creano occupazione, stimolano la crescita economica, rafforzano l'indipendenza energetica e aiutano a creare un mondo più pulito capace di mitigare i cambiamenti climatici e di garantire un approvvigionamento energetico sufficiente;
K. considerando che gli investimenti nel settore energetico hanno molto spesso una durata di vita di 30 anni o più e che la pianificazione di nuovi progetti e politiche richiede tempi lunghi, il che acuisce l'urgenza mondiale di compiere nuovi passi nel campo dell'energia;
L. considerando che è necessario fare più ricerca per dar vita a innovazioni utili nei sistemi dell'energia e dei trasporti;
M. considerando che l'UE, per dimostrare la serietà dei suoi sforzi e date le sue capacità tecnologiche ed economiche, deve assumere un ruolo guida nella protezione del clima;
N. considerando che nessun accordo giuridicamente vincolante nel 2015 sarà possibile in assenza di un consenso sull'equità degli sforzi globali a lungo termine per la mitigazione;
O. considerando che, alla COP 16 di Cancún (2010), i paesi industrializzati si sono impegnati a fornire, entro il 2020, 100 miliardi di dollari di finanziamenti «nuovi e addizionali» ogni anno al fine di rispondere alle necessità legate ai cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo, ma che finora manca una definizione concordata a livello internazionale di cosa voglia realmente dire «nuovi e addizionali»;
P. considerando che dopo il 2012, ultimo anno di «finanziamento rapido» (fast-start finance) (30 miliardi di dollari in tre anni impegnati a Copenaghen), non vi è alcuna certezza in merito all'entità dei finanziamenti che saranno erogati per il clima;
Q. considerando che a livello mondiale circa il 20% delle emissioni di gas serra sono dovute alla deforestazione e ad altre forme di uso del suolo e di cambiamenti di tale uso, e che l'agrosilvicoltura aumenta gli effetti di mitigazione della CO2 grazie a un maggiore stoccaggio del carbonio e riduce la povertà diversificando le entrate delle comunità locali;
R. considerando che il miglioramento della gestione delle foreste è un presupposto fondamentale per riduzioni durature della deforestazione;
Piattaforma di Durban per un'azione rafforzata
1. plaude all'istituzione del Gruppo di lavoro ad hoc sulla Piattaforma di Durban per un'azione rafforzata e osserva che la decisione 1/CP.17 richiede che il Gruppo cominci a lavorare con urgenza all'elaborazione di un protocollo o strumento giuridico o risultato concordato avente valore legale ai sensi della Convenzione e applicabile a tutte le Parti, e porti a termine tale compito quanto prima possibile e non più tardi del 2015; rileva inoltre che il lavoro del Gruppo dovrà informarsi al quinto rapporto di valutazione dell'IPCC, previsto entro il 2014; plaude altresì al processo volto a far sì che le Parti innalzino il loro livello di ambizione pre-2020;
2. sottolinea che al centro della Piattaforma di Durban per un'azione rafforzata devono stare l'equità e il principio delle responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità (CBDRRC: common but differentiated responsibilities and respective capabilities), affinché la piattaforma sia in grado di produrre risultati adeguati per il clima;
3. rileva che, parallelamente, il pacchetto di Durban richiede che il Gruppo di lavoro ad hoc sull’azione cooperativa di lungo termine (AWG-LCA) raggiunga i risultati concordati entro la data della Conferenza di Doha;
4. sottolinea che il nuovo strumento giuridico dovrà garantire un'azione di mitigazione in linea con un bilancio globale del carbonio che sia coerente con il mantenimento del cambiamento climatico al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali, e insieme assicurare i mezzi occorrenti per l'azione a fini climatici necessaria nei paesi in via di sviluppo nonché una contabilizzazione, un monitoraggio e una comunicazione affidabili e un regime efficace di applicazione e osservanza;
5. prende atto con grande preoccupazione dell'atteggiamento ostruzionistico di alcune Parti ai colloqui di Bonn del maggio 2012, ma si rallegra dei passi verso la convergenza, piccoli ma riconoscibili, compiuti durante le sessioni informali supplementari svoltesi a Bangkok, in Thailandia, dal 30 agosto al 5 settembre 2012;
6. chiede che prima della conclusione del Gruppo di lavoro AWG-LCA si addivenga a una maggiore chiarezza e intesa riguardo alla comparabilità dello sforzo e alla contabilizzazione comune per le Parti che sono paesi sviluppati non aderenti al protocollo di Kyoto;
7. sottolinea che l'UE deve dare il buon esempio, attuando i suoi impegni e dando prova di ambizione in materia sia di mitigazione che di finanziamenti; ritiene pertanto che sia dovere di tutte le istituzioni dell'Unione europea, prima della Conferenza di Doha, impegnarsi in un'intensa diplomazia del clima e nella costruzione di alleanze internazionali per garantire che gli impegni assunti col pacchetto di Durban siano onorati e che il processo dell'UNFCCC sia ottimizzato così da giungere a un nuovo regime multilaterale da concordare entro il 2015; mette in rilievo l'importanza di chiarire come i principi della Convenzione saranno applicati in un quadro post-2020 in modo che tutte le Parti assumano impegni; considera inoltre di particolare importanza, a tale riguardo, il nuovo meccanismo basato sul mercato definito alla COP 17, e auspica che l'AWG-LCA riesca a elaborare modalità e procedure per detto meccanismo;
Protocollo di Kyoto – secondo periodo d'impegno
8. prende atto della decisione delle Parti quale risulta dal pacchetto di Durban – che complessivamente copre circa il 15% delle emissioni globali: è per questo che l'UE deve adoperarsi ancora di più per trovare soluzioni che prevedano misure comuni con la partecipazione di tutti gli attori principali – di convenire, come misura provvisoria, un secondo periodo d'impegno del Protocollo di Kyoto, che inizierà il 1° gennaio 2013, come periodo di transizione verso un nuovo regime internazionale giuridicamente vincolante, più efficace e completo, che vincoli tutte le Parti e che dovrà entrare in vigore entro il 2020;
9. prende atto che l'eventuale secondo periodo d'impegno del Protocollo di Kyoto non vedrà la partecipazione di USA, Russia, Giappone e Canada e che l'Australia e la Nuova Zelanda sono incerte se aderirvi o meno; prende atto inoltre della perdurante assenza di obiettivi di riduzione delle emissioni per paesi in via di sviluppo quali Cina, India, Brasile e Indonesia;
10. chiede che a Doha si approvino le modifiche necessarie affinché il secondo periodo d'impegno del Protocollo di Kyoto possa iniziare immediatamente, a titolo provvisorio;
11. prende atto dell'impegno, contenuto nella decisione 1/CMP.7 del pacchetto di Durban, secondo il quale la data di conclusione del secondo periodo d'impegno sarà decisa alla Conferenza di Doha, ed è favorevole a un periodo d'impegno di otto anni, che termini il 31 dicembre 2020;
12. pone l'accento, nel quadro dell'attuale struttura operativa del Protocollo di Kyoto, sulla necessità che gli obiettivi quantificati di limitazione o di riduzione delle emissioni (QELRO: quantified emission limitation or reduction objectives), che le Parti dovevano presentare entro maggio 2012, siano adottati alla Conferenza di Doha come modifiche al Protocollo di Kyoto, in conformità della decisione 1/CMP.7; invita le parti dell'allegato B che non l'abbiano ancora fatto a presentare i rispettivi QELRO e plaude alla prima presentazione effettuata dall'UE in tal senso; sottolinea che riportando al secondo periodo d'impegno le unità di quantità assegnate (AAU: assigned amount units) si comprometterebbe l'integrità del protocollo di Kyoto; osserva che se gli Stati membri saranno autorizzati a trasferire le AAU il protocollo di Kyoto non avrà alcun effetto reale sulla mitigazione del clima;
13. plaude alla proposta del Gruppo dei 77 e della Cina di contenere in maniera efficace e ridurre al minimo l'uso delle eccedenze; osserva che ad oggi l'UE non ha ancora avanzato una proposta per affrontare il tema delle AAU in eccesso; ricorda che il trattato di Lisbona stabilisce che il Consiglio dell'Unione europea delibera a maggioranza qualificata sia per le misure generali (articolo 16 del TUE) sia nel corso dell'intera procedura di negoziazione e conclusione di nuovi accordi internazionali (articolo 218 del TFUE);
14. rinnova la sua richiesta di riformare il meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM: Clean Development Mechanism), stabilendo rigorose norme di qualità che garantiscano che i progetti associati siano di un livello abbastanza elevato da concorrere alla riduzione delle emissioni in maniera affidabile, verificabile, reale e addizionale, contribuendo allo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo e impedendo l'uso improprio del meccanismo con progetti infrastrutturali a forti emissioni di carbonio; ritiene che in futuro il CDM vada limitato ai paesi meno sviluppati (PMS);
Divario in materia di mitigazione
15. sottolinea l'urgente necessità che tutte le Parti attuino in primo luogo i loro impegni e in secondo luogo innalzino i loro livelli di ambizione da qui al 2020, al fine di rimanere entro l'obiettivo dei 2 ºC; ribadisce in particolare l'urgente necessità di progredire sul cammino che dovrà portare a colmare il «divario di gigatonnellate» esistente tra le conclusioni scientifiche e gli attuali impegni delle Parti, e di presentare impegni vincolanti e azioni per le riduzioni delle emissioni che siano più ambiziosi di quelli contenuti nell'accordo di Copenaghen, sulla base del principio «responsabilità comuni ma differenziate e rispettive capacità», per cui i paesi più poveri siano posti in grado – attraverso l'assistenza finanziaria e tecnologica, ma anche attraverso misure di rafforzamento delle capacità – di compiere direttamente la transizione a un sistema energetico ed economico avanzato a basse emissioni di carbonio; esorta in particolare le Parti ad adottare misure urgenti, con effetto al più tardi entro il 2015, per ridurre le emissioni del trasporto aereo e marittimo internazionale e di altri settori pertinenti e per ridurre gli idrofluorocarburi (HFC), la fuliggine, il metano e altri agenti a vita breve che incidono sul clima, al fine di colmare il divario rispetto all'obiettivo dei 2 °C;
16. chiede che a Doha si adotti una decisione che stabilisca di quantificare il divario globale e di monitorarlo in modo continuo al fine di poter assumere le iniziative necessarie a colmarlo;
17. esorta la Commissione e la Presidenza cipriota a trovare alleati per colmare il «divario di gigatonnellate», ossia la differenza tra i livelli di ambizione attuali e quelli richiesti per mantenere il riscaldamento globale al di sotto dei 2 °C;
18. riconosce che la graduale ed effettiva abolizione delle sovvenzioni ai combustibili fossili contribuirebbe in misura significativa a colmare il divario in materia di mitigazione;
19. ricorda che, secondo i risultati riportati nel quarto rapporto di valutazione dell'IPCC, entro il 2020 i paesi industrializzati dovranno ridurre le emissioni interne del 25-40% rispetto ai livelli del 1990, mentre i paesi in via di sviluppo, collettivamente, dovrebbero conseguire un sostanziale scostamento al ribasso dal tasso di crescita delle emissioni attualmente previsto, dell'ordine del 15-30% entro il 2020; ricorda inoltre che le emissioni globali aggregate dovranno raggiungere il livello più alto prima del 2020, e chiede una discussione aperta su strategie politiche più efficaci per colmare il divario in materia di mitigazione;
20. sottolinea la necessità di una base scientifica affidabile quale quella fornita dall'IPCC, che ha subito una sostanziale riforma della struttura e delle procedure, e pone in evidenza, a tale riguardo, l'importanza delle conclusioni del quinto rapporto di valutazione dell'IPCC (IPCC AR 5) previsto per il 2014;
21. ricorda che è nell'interesse stesso dell'UE puntare a un obiettivo di protezione del clima del 30% entro il 2020, generando così crescita sostenibile e nuovi posti di lavoro e riducendo la dipendenza dalle importazioni energetiche;
22. accoglie con favore la proposta di integrare nella legislazione dell'UE l'accordo di Cancún che prevede che le Parti che sono paesi sviluppati elaborino strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio, e sottolinea l'importanza di fornire sostegno finanziario e tecnico alle Parti che sono paesi in via di sviluppo affinché possano adottare e attuare piani di sviluppo a basse emissioni; osserva che detti piani e strategie dovranno delineare politiche e misure comprendenti interventi interni immediati volti a evitare di restare vincolati a investimenti e infrastrutture a elevata intensità di carbonio, insieme a obiettivi a breve e medio termine in materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili;
Finanziamenti per il clima
23. sottolinea l'urgente necessità di evitare un deficit di finanziamenti dopo il 2012 (quando finirà il periodo del finanziamento rapido) e di adoperarsi per l'individuazione di un percorso che assicuri i finanziamenti per il clima dal 2013 al 2020 attingendo a una molteplicità di fonti; considera essenziali impegni concreti di finanziamento per il periodo 2013-2020 al fine di accelerare i processi di trasformazione, evitare il vincolo dei combustibili fossili in molti paesi in via di sviluppo e sostenere gli sforzi profusi da questi paesi per mitigare i cambiamenti climatici e adattarsi a essi; ricorda che la maggioranza degli Stati membri non ha ancora assunto impegni in relazione ai finanziamenti per il clima per il periodo successivo al 2013;
24. rileva con preoccupazione che, se da un lato i paesi sviluppati si sono impegnati a fornire 100 miliardi di dollari USA all'anno nell'ambito dei finanziamenti per il clima da qui al 2020, dall'altro non esiste al momento una definizione concordata a livello internazionale in merito al reale significato dell'espressione «nuovi e addizionali»;
25. sottolinea che la quantificazione, la verifica e il monitoraggio dei finanziamenti per il clima, come pure la loro addizionalità, sono fondamentali e richiedono una definizione condivisa a livello internazionale; invita l'UE a elaborare un approccio comune volto ad assicurare che l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) non sia sviato da obiettivi di sviluppo esistenti ma assuma un carattere realmente addizionale;
26. plaude alle attività condotte nel quadro del programma di lavoro sui finanziamenti a lungo termine per quanto concerne le fonti di finanziamento a lungo termine e le esigenze di finanziamento dei paesi in via di sviluppo e attende con interesse la relazione dei copresidenti che sarà discussa a Doha;
27. ritiene che i finanziamenti destinati agli interventi a favore del clima nei paesi in via di sviluppo debbano affrontare gli impatti negativi dei cambiamenti climatici già percepibili, aiutare a potenziare la resilienza, in particolare dei paesi più poveri e più vulnerabili, e contribuire a colmare il divario in materia di ambizioni di mitigazione prima del 2020, favorendo nel contempo lo sviluppo sostenibile;
28. rileva, a tale proposito, che è opportuno ricorrere a fonti di finanziamento innovative e addizionali (imposte internazionali sulle transazioni finanziarie e imposte sul trasporto internazionale aereo e marittimo);
29. invita la Commissione a garantire che tali finanziamenti siano nuovi e addizionali e a promuovere ulteriormente le fonti di finanziamento innovative;
30. sottolinea il notevole potenziale di risparmio e di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra legato all'eliminazione delle sovvenzioni a favore dei combustibili fossili; chiede che a Doha siano adottati piani finalizzati a eliminare gradualmente le sovvenzioni a favore dei combustibili fossili tanto nei paesi sviluppati quanto nei paesi in via di sviluppo, dando la priorità ai paesi dell'allegato I;
31. accoglie favorevolmente l'istituzione del consiglio di amministrazione del Fondo verde per il clima e attende con interesse che a Doha sia adottata la decisione sulla sede della segreteria del Fondo; osserva che alla Conferenza di Doha sarà necessario adottare ulteriori decisioni per rendere operativo il Fondo secondo quanto concordato nel quadro degli accordi di Cancún, in particolare in merito alla sua capitalizzazione iniziale, e sottolinea la necessità di mobilitare impegni di finanziamento delle Parti per avviare il Fondo; riconosce che il Fondo verde per il clima è essenziale per consentire ai paesi meno sviluppati di mitigare i cambiamenti climatici e di adattarsi a essi, e che è della massima importanza prevedere impegni finanziari concreti in questo ambito;
32. sottolinea che negli accordi di Cancún è chiaramente specificato che i finanziamenti forniti ai paesi in via di sviluppo a titolo del Fondo verde per il clima dovranno essere «nuovi» e «addizionali» rispetto agli aiuti allo sviluppo esistenti;
33. ricorda che, nonostante i paesi poveri abbiano contribuito in minima parte alla crescente concentrazione di gas a effetto serra nell'atmosfera, essi sono i più vulnerabili all'impatto dei cambiamenti climatici e presentano le minori capacità di adattamento;
34. sottolinea che, ai fini di un'efficace strategia dell'UE in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento a essi, è fondamentale garantire la coerenza delle politiche e l'integrazione della dimensione ambientale nei progetti di sviluppo;
35. invita l'UE e gli Stati membri a sostenere gli interventi a favore dei poveri nei paesi in via di sviluppo finalizzati a migliorare il tenore di vita dei più disagiati; esorta in particolare l'UE a garantire che i finanziamenti siano appannaggio esclusivo dei modelli di sviluppo aventi un impatto positivo sul clima, così da pervenire progressivamente all'effettiva eliminazione del sostegno fornito direttamente o indirettamente dall'Unione al settore dei combustibili fossili (ad esempio attraverso prestiti garantiti dalla BEI, dalle agenzie di credito all'esportazione, ecc.), in linea con l'impegno assunto dall'Unione europea nel quadro del vertice del G20 di Pittsburgh (2009);
36. sottolinea che l'attuale crisi economica non deve essere presa a pretesto per giustificare l'inattività o il rifiuto di concedere finanziamenti a favore delle misure di adattamento nei paesi in via di sviluppo; mette in luce che lo sviluppo di un'economia a basse emissioni di carbonio rappresenta anzi un passo importante per uscire dalla crisi;
37. invita i paesi industrializzati a fornire un adeguato sostegno finanziario e tecnologico ai paesi in via di sviluppo nell'utilizzo di tecnologie sostenibili ed efficienti;
38. ritiene che tali misure debbano rispettare gli interessi e le priorità dei paesi in via di sviluppo integrando le conoscenze locali, migliorare la cooperazione Sud-Sud e il ruolo dell'agricoltura su piccola e media scala prestando la debita attenzione all'equilibrio ecologico;
39. sottolinea che i finanziamenti destinati alle misure di protezione del clima devono configurarsi come contributi nuovi e addizionali rispetto agli aiuti allo sviluppo esistenti;
40. ricorda all'UE e agli Stati membri che l'aiuto pubblico allo sviluppo costituisce una forma di finanziamento essenziale per esigenze di sviluppo basilari, ad esempio nell'ambito della sanità o dell'istruzione, e pertanto non dovrebbe essere reindirizzato verso i finanziamenti per il clima; invita l'UE e gli Stati membri a garantire sia finanziamenti sufficienti per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio, sia finanziamenti nuovi e addizionali a favore della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento a essi;
Destinazione dei suoli, cambiamento della destinazione dei suoli e silvicoltura (LULUCF)
41. plaude all'adozione della decisione 2/CMP.7 alla Conferenza di Durban, quale importante passo avanti nell'introduzione di solide norme contabili per il settore LULUCF («Land-Use, Land-Use Change and Forestry»); osserva che la decisione prevede un programma di lavoro biennale per esaminare la necessità di una contabilità più completa al fine di garantire l'integrità ambientale del contributo del settore alla riduzione delle emissioni;
42. ricorda che sia il cambiamento della destinazione dei suoli sia l'agricoltura sono responsabili di una percentuale rilevante delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi in via di sviluppo; invita l'UE a promuovere l'agro-silvicoltura o l'agricoltura biologica, soprattutto nei paesi meno sviluppati, in quanto entrambe le attività contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla riduzione della povertà grazie alla diversificazione dei redditi delle comunità locali;
43. ribadisce che la produzione di combustibili agricoli utilizzando colture alimentari (ad esempio i semi oleosi, l'olio di palma, la canna da zucchero, la barbabietola da zucchero e il frumento) potrebbe dare luogo a un'enorme domanda di terreni, mettendo così a repentaglio le popolazioni dei paesi poveri il cui sostentamento dipende all'accesso alla terra e alle risorse naturali;
44. si rammarica che i «criteri di sostenibilità» relativi ai biocarburanti elencati nella direttiva sulle energie rinnovabili e nella direttiva sulla qualità dei combustibili abbiano una portata limitata e non siano sufficienti per arginare gli effetti negativi legati all'espansione dei combustibili agricoli, in particolare al cambiamento indiretto della destinazione dei suoli (ILUC); invita l'UE a migliorare i propri criteri di sostenibilità e certificazione relativi ai biocarburanti, onde assicurare che siano in linea con l'impegno a contrastare il cambiamento climatico e con l'obbligo giuridico di assicurare la coerenza delle politiche per lo sviluppo, in conformità dell'articolo 208 del trattato di Lisbona;
45. ricorda che un maggiore utilizzo della biomassa potrebbe comportare l'intensificarsi delle attività forestali e la riduzione degli stock di carbonio delle foreste, con il rischio di compromettere l'obiettivo dell'UE di limitare l'aumento della temperatura climatica a 2 °C; chiede all'Unione e agli Stati membri di accettare soltanto i combustibili agricoli che consentono una comprovata riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, non causano problemi significativi sul piano della destinazione dei suoli, non minacciano la sicurezza alimentare e non comportano il rischio di conflitti di conservazione; esorta la Commissione, in tale contesto, a elaborare criteri di sostenibilità giuridicamente vincolanti per la biomassa, a includere i calcoli relativi al cambiamento indiretto della destinazione dei suoli negli attuali criteri di sostenibilità applicabili ai combustibili agricoli e a includere i calcoli relativi al cambiamento indiretto della destinazione dei suoli e al debito di carbonio nei criteri di sostenibilità applicabili alla bioenergia;
Riduzione delle emissioni prodotte dalla deforestazione e dal degrado delle foreste (REDD +)
46. plaude all'adozione a Durban di decisioni in materia di finanziamento, garanzie e livelli di riferimento; ritiene che a Doha si debbano compiere ulteriori progressi, in particolare riguardo alla valutazione tecnica dei livelli di riferimento per le foreste; osserva inoltre che REDD + ha un ruolo importante da svolgere nella riduzione del divario di mitigazione entro il 2020;
47. sottolinea che, in base al quadro dell'UNFCCC, REDD + sarà finanziato con fondi pubblici e invita le Parti a dar prova di un forte impegno politico a favore dello sviluppo di soluzioni di finanziamento innovative;
48. si dichiara contrario allo scambio di carbonio forestale e all'inclusione di REDD + nei mercati del carbonio, elementi che determinerebbero un'eccessiva assegnazione di crediti e un'ulteriore diminuzione del prezzo del carbonio;
49. sottolinea che la riuscita di REDD + dipende dalla trasparenza e dalla messa a punto di sistemi di monitoraggio affidabili;
50. riconosce l'importanza di REDD + nell'affrontare il problema delle emissioni prodotte dalle attività forestali; insiste in particolare sul fatto che REDD + non dovrebbe pregiudicare i progressi finora conseguiti grazie all'applicazione delle normative, alla governance e al commercio nel settore forestale (FLEGT), soprattutto per quanto riguarda la gestione delle risorse forestali e il riconoscimento dei diritti consuetudinari delle piccole proprietà fondiarie; invita l'UE a insistere affinché i progetti REDD + prevedano garanzie sociali, ambientali e in materia di governance più solide e dettagliate, ivi inclusi meccanismi di salvaguardia volti ad assicurare il rispetto dei diritti delle popolazioni che abitano nelle foreste;
51. ritiene che la protezione delle foreste esiga flussi di pagamenti particolarmente stabili a lungo termine; osserva che la distruzione delle foreste riprenderebbe qualora i fondi scendessero al di sotto di un determinato livello;
Trasporti aerei e marittimi internazionali
52. chiede nuovamente che siano approntanti strumenti internazionali aventi obiettivi globali di riduzione delle emissioni, al fine di limitare l'impatto climatico dei trasporti aerei e marittimi internazionali; rimane favorevole all'inclusione del trasporto aereo nel sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS);
53. invita gli Stati membri a utilizzare i proventi della vendita all'asta delle quote del settore aereo per contribuire all'aumento graduale dei finanziamenti per il clima nei paesi in via di sviluppo a partire dal 2013;
Protezione del clima, in particolare nel contesto della crisi economica
54. sottolinea che l'attuale crisi economica dimostra chiaramente che solo un'economia sostenibile può garantire la prosperità a lungo termine, e che la protezione del clima è uno dei principali pilastri di una siffatta economia; pone l'accento sul fatto che non è mai stato tanto importante chiarire le ragioni dell'azione politica nell'ambito della protezione del clima, che consistono nel garantire a un numero maggiore di persone un tenore di vita elevato assicurando al contempo le risorse e le possibilità di sviluppo, anche per le generazioni future;
55. ribadisce che la sfida posta dai cambiamenti climatici non può essere considerata in modo isolato ma va sempre affrontata nel contesto dello sviluppo sostenibile, della politica industriale e della politica in materia di risorse;
Riforma strutturale
56. ritiene che uno dei motivi del successo della Conferenza di Durban risieda nel fatto che essa ha gettato le basi per il superamento delle vecchie, rigide divisioni tra «Parti» e «osservatori», «paesi sviluppati» e «paesi in via di sviluppo», «paesi dell'allegato I» e «paesi non figuranti nell'allegato I», e chiede pertanto a tutti i partecipanti di adoperarsi per creare una struttura nuova, organica e più inclusiva per i futuri negoziati;
57. è del parere che l'attuale sistema «pledge and review» (impegno e riesame) non consentirà di operare le trasformazioni radicali necessarie per combattere il cambiamento climatico nel lungo periodo, ed esorta pertanto tutte le Parti a valutare anche altri approcci;
58. sottolinea che non vi è una soluzione miracolosa al problema del cambiamento climatico e richiama quindi l'attenzione sulle numerose possibilità esistenti per realizzare le necessarie riduzioni delle emissioni e, aspetto ancora più importante, dare vita ai necessari cambiamenti di mentalità; accoglie con favore, a tale proposito, il fatto che diversi paesi siano già impegnati in ambiziose azioni di mitigazione e chiede che l'UNFCCC fornisca una piattaforma finalizzata a rendere più trasparente la realtà sul campo;
Trasformazione verso un'economia e un'industria sostenibili
59. esprime preoccupazione per il fatto che, secondo i dati dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE), nel 2011 le emissioni globali di CO2 derivanti dalla combustione di combustibili fossili avrebbero raggiunto un livello record; ricorda che il previsto aumento globale del consumo energetico sarà basato sulla crescita di tutte le fonti di energia; ritiene pertanto che l'UE debba adoperarsi senza esitazioni per rendere sostenibile la propria economia, in modo da consolidare il proprio vantaggio competitivo nelle tecnologie e nelle competenze sostenibili; è persuaso che l'UE debba promuovere la diffusione internazionale delle tecnologie ecocompatibili, tra l'altro nel campo delle energie rinnovabili, delle tecnologie per un uso innovativo ed efficiente dei combustibili fossili e, in particolare, delle tecnologie finalizzate all'efficienza energetica;
60. chiede un più stretto coordinamento tra il Consiglio, la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) onde consentire all'UE di parlare con una sola voce coerente in seno a organizzazioni internazionali quali l'Agenzia internazionale per l'energia (AIE), l'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), il Partenariato internazionale per la cooperazione in materia di efficienza energetica (IPEEC) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), svolgendo così un ruolo più attivo e influente, in particolare nelle proprie azioni di pressione a favore delle politiche in materia di sostenibilità e di sicurezza energetica;
61. sottolinea che molti paesi stanno predisponendo azioni per realizzare un'economia più verde sulla base di diversi motivi, tra cui la protezione del clima, la scarsità delle risorse e l'efficienza nel loro utilizzo, la sicurezza energetica, l'innovazione e la competitività; prende atto, ad esempio, dei programmi di investimento dedicati alla transizione energetica di paesi come la Cina e la Corea del Sud e invita la Commissione a esaminare tali programmi e le relative implicazioni per la competitività dell'UE nei settori interessati;
62. accoglie con favore queste iniziative e ribadisce che un'azione coordinata a livello internazionale contribuirebbe a rispondere alle preoccupazioni relative alla rilocalizzazione delle emissioni di CO2 e alla competitività dei settori in questione, in particolare quelli ad elevata intensità energetica; chiede un accordo che garantisca parità di condizioni sul piano internazionale per le industrie ad alta intensità di carbonio;
63. esprime preoccupazione per l'aumento del livello delle cosiddette emissioni importate, in base a cui la velocità di crescita delle emissioni da beni importati è superiore alla velocità con cui vengono ridotte internamente le emissioni derivanti dalla produzione; ritiene che se l'UE fosse maggiormente in grado di monitorare l'evoluzione delle emissioni importate e di condurre un'opera di sensibilizzazione al riguardo, la concorrenza industriale potrebbe essere incoraggiata ad aderire a un regime più rigoroso di riduzione delle emissioni di carbonio nell'ottica di assicurarsi una maggiore accettazione dei propri prodotti sul mercato UE;
64. sottolinea che la crisi finanziaria e di bilancio che colpisce l'UE non deve indebolire le sue ambizioni o quelle delle sue industrie, dei suoi consumatori e dei suoi Stati membri nei confronti dei negoziati internazionali sul clima di Doha; ritiene che l'Unione europea debba adoperarsi senza esitazioni per trasformare la propria economia, tra l'altro nell'ottica di evitare la perdita di posti di lavoro, in particolare di posti di lavoro verdi, e che debba convincere i partner a livello mondiale, compresi la Cina e gli USA, in merito ai benefici derivanti dall'adesione a un accordo internazionale e alla possibilità di ridurre le emissioni senza perdite di competitività e di posti di lavoro, soprattutto se tali riduzioni sono realizzate in modo collettivo;
65. sottolinea la necessità di sviluppare e attuare con urgenza una strategia olistica in relazione alle materie prime e alle risorse, anche per quanto riguarda l'efficienza delle risorse in tutti i settori dell'economia, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo, al fine di pervenire a economie sostenibili nel lungo termine, e invita l'UE e i suoi Stati membri a dare il buon esempio in tal senso; sollecita l'Unione europea e gli Stati membri a sostenere i paesi in via di sviluppo a livello sia nazionale sia locale, mettendo a disposizione competenze in materia di attività mineraria sostenibile, di miglioramento dell'efficienza delle risorse nonché di riutilizzo e riciclaggio;
66. è del parere che gli approcci settoriali abbinati alla fissazione di un tetto alle emissioni a livello di sistema economico nei paesi industrializzati possano contribuire all'azione per il clima, alla competitività e alla crescita economica; sottolinea l'importanza di adottare un approccio settoriale alle emissioni industriali, in particolare per i paesi emergenti, in relazione ai negoziati internazionali; auspica che tale approccio possa altresì far parte di un quadro internazionale post-2012 riguardante gli interventi a favore del clima;
67. osserva che i prezzi delle diverse fonti energetiche svolgono un ruolo importante nel determinare il comportamento degli attori del mercato, compresi l'industria e i consumatori, e rileva che l'incapacità dell'attuale quadro politico internazionale di internalizzare pienamente i costi esterni comporta il perpetuarsi di modelli di consumo non sostenibili; ribadisce inoltre che un mercato globale del carbonio costituirebbe una solida base per ottenere sia riduzioni di emissioni sostanziali sia condizioni di concorrenza eque per l'industria; invita l'Unione europea e i suoi partner a trovare, nell'immediato futuro, il modo più efficace per promuovere collegamenti tra il regime ETS dell'UE e altri regimi di scambio, al fine di pervenire alla creazione di un mercato mondiale del carbonio e assicurare una maggiore varietà di opzioni di riduzione, un incremento delle dimensioni del mercato e della liquidità, la trasparenza e, in ultima analisi, una più efficiente ripartizione delle risorse per il settore energetico e l'industria;
Ricerca e tecnologia
68. si rammarica del fatto che nel contesto del vertice Rio+20 di Rio de Janeiro non siano stati compiuti progressi sostanziali su importanti questioni future legate alla sostenibilità; deplora la mancanza di obiettivi concreti, di attività misurabili e di impegni da parte dei leader mondiali; prende atto dei risultati della riunione di Durban, tra cui l'avanzamento della Piattaforma di Durban, il proseguimento del protocollo di Kyoto, l'istituzione del Fondo verde per il clima con una dotazione di 100 miliardi di dollari USA e l'ulteriore sviluppo del Comitato esecutivo tecnologico ai fini della diffusione delle tecnologie a basse emissioni di carbonio;
69. sottolinea che lo sviluppo e la diffusione di tecnologie innovative sono la chiave per contrastare il cambiamento climatico e, nel contempo, convincere i partner dell'UE in tutto il mondo che è possibile ridurre le emissioni senza perdite di competitività e di posti di lavoro; chiede un impegno internazionale per aumentare gli investimenti destinati alla R&S in tecnologie innovative nei settori pertinenti; ritiene essenziale che l'Unione europea dia l'esempio aumentando considerevolmente la spesa destinata alla ricerca sulle tecnologie industriali ed energetiche rispettose del clima ed efficienti sul piano energetico, e che sviluppi una stretta cooperazione scientifica in questo campo con i partner internazionali, quali i paesi BRIC e gli USA;
70. reputa che l'innovazione sia fondamentale per mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 2°C e rileva che essa può essere incoraggiata in diversi modi in un'economia basata sul mercato; invita la Commissione a valutare i vari meccanismi che permettono di ricompensare le imprese più dinamiche, che si distinguono per la loro capacità di promuovere l'innovazione nonché di trasferire e applicare le tecnologie a livello globale; chiede il riconoscimento del diritto dei paesi in via di sviluppo di beneficiare appieno della flessibilità offerta dall'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS);
71. sottolinea l'importanza di una più stretta cooperazione tra l'Unione europea e i paesi meno sviluppati; ritiene che l'UE debba sostenere gli sforzi tesi a permettere ai paesi meno sviluppati di trovare partner e finanziamenti per investire nelle energie rinnovabili e nelle tecnologie verdi, e invita la Commissione a proporre idee relative a programmi di ricerca comuni sulle fonti di energia alternative e sulle modalità con cui l'UE potrebbe incoraggiare la cooperazione all'interno di diversi settori industriali tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo;
Energia, efficienza energetica ed efficienza delle risorse
72. osserva che una recente analisi dell'AIE indica in una maggiore efficienza il percorso più chiaro verso una migliore gestione energetica nei decenni a venire, che triplica il rendimento degli investimenti all'interno di un percorso compatibile con il clima di qui al 2050, ma che richiede forti azioni politiche e incentivi a livello governativo;
73. si rammarica del fatto che il potenziale di risparmio energetico non sia adeguatamente utilizzato a livello internazionale e nell'UE; sottolinea che il risparmio energetico agevola la creazione di posti di lavoro, i risparmi sul piano economico, la sicurezza energetica, la competitività e la riduzione delle emissioni; invita l'UE ad accordare maggiore attenzione alla questione del risparmio energetico in sede di negoziati internazionali, tra l'altro nei dibattiti sul trasferimento di tecnologie, sui programmi di sviluppo per i paesi in via di sviluppo e sull'assistenza finanziaria; sottolinea che, per essere credibili, l'UE e i suoi Stati membri devono raggiungere i propri obiettivi;
74. richiama l'attenzione sul fatto che, in tutto il mondo, circa 2 miliardi di persone continuano a non avere accesso a un'energia sostenibile e a prezzi abbordabili; sottolinea la necessità di affrontare il problema della povertà energetica in conformità degli obiettivi della politica climatica; rileva che sono già disponibili tecnologie energetiche che rispondono tanto alle esigenze di tutela dell'ambiente a livello mondiale quanto alle necessità di sviluppo locali;
75. si rammarica per il coordinamento insufficiente tra l'UNFCCC e la Convenzione sulla diversità biologica (CBD), che comporta uno spreco di risorse e la perdita di preziose opportunità di intervento tra loro complementari; sottolinea che diversi studi, tra cui quello sull'economia degli ecosistemi e della biodiversità (TEEB), indicano chiaramente che il mantenimento dei servizi ecosistemici mediante pratiche sostenibili risulta spesso meno costoso rispetto alla sostituzione delle funzioni perdute investendo in gravose soluzioni infrastrutturali e tecnologiche alternative; esorta pertanto l'UE e gli Stati membri a instaurare una stretta correlazione tra i propri obiettivi in materia di cambiamento climatico e gli obiettivi di protezione della biodiversità nel quadro della prossima COP 11 di Hyderabad;
76. pone l'accento sulla necessità di promuovere un accesso più ampio alle tecnologie rispettose dell'ambiente e di facilitarne il trasferimento in ogni luogo, in particolare nei paesi in via di sviluppo, al fine di migliorare l'accesso all'informazione tecnologica, produrre e diffondere dati affidabili sulle tecnologie e i brevetti esistenti, facilitare e aumentare la condivisione, lo scambio e la messa in comune dei diritti di proprietà intellettuale attraverso meccanismi sicuri e trasparenti e sviluppare nuovi meccanismi dedicati alla promozione della ricerca che non pregiudichino l'accesso all'innovazione; invita pertanto l'UE e gli Stati membri ad affrontare la questione dei diritti di proprietà intellettuale nell'ottica di produrre e diffondere in modo rapido ed efficace le innovazioni essenziali per far fronte al cambiamento climatico;
Diplomazia in materia di clima
77. sottolinea che l'UE deve continuare a partecipare in modo costruttivo ai negoziati internazionali sul clima e che la diplomazia dell'Unione in materia di clima deve essere ulteriormente sviluppata da tutte le istituzioni dell'UE prima di Doha, sotto l'ombrello del SEAE, con l'obiettivo di presentare un più chiaro profilo dell'UE per quanto riguarda la politica climatica, di dare nuovo impulso ai negoziati internazionali sul clima e di incoraggiare i partner di tutto il mondo, e in particolare i principali produttori di emissioni, a introdurre misure di riduzione delle emissioni vincolanti, comparabili ed efficaci nonché appropriate misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento a essi;
78. si rammarica del fatto che gli obiettivi di riduzione dell'UE non siano in linea con l'obiettivo dei 2°C da essa adottato né con un percorso economicamente vantaggioso verso le aspirazioni di riduzione dei gas a effetto serra entro il 2050;
79. ricorda l'importanza di stringere alleanze (subglobali) con i paesi più progressisti al fine di fornire un ulteriore slancio al processo negoziale e di assicurare che i maggiori produttori di emissioni adottino obiettivi ambiziosi e sufficienti per ridurre le emissioni di gas a effetto serra;
80. sottolinea a tale proposito quanto sia importante che l'Unione europea, essendo uno dei principali protagonisti, parli con «una sola voce» alla Conferenza di Doha nella ricerca di progressi verso un accordo internazionale e rimanga unita a questo riguardo;
81. invita le parti a riconoscere che l'impegno del legislatore nei negoziati è cruciale ai fini dell'esito positivo del processo intergovernativo finalizzato a un accordo globale nel 2015 in quanto i progressi nella legislazione nazionale delle Parti in materia di clima crea le condizioni politiche per i negoziati multilaterali e può facilitare il loro grado complessivo di ambizione;
82. sottolinea la posizione cruciale di entrambe le «nazioni ospitanti» – il Qatar, uno dei maggiori produttori mondiali di petrolio e gas, che vede oggi diminuire le proprie risorse ma registra ancora le più alte emissioni di carbonio pro capite a livello globale, e la Corea del Sud, leader del settore delle«tecnologie verdi» e primo paese in Asia ad aver approvato una legislazione in materia di cambiamento climatico che pone in atto politiche basate su un sistema di limitazione e scambio («cap-and-trade») – e incoraggia entrambi i paesi, attualmente non figuranti nell'allegato I, a dare il buon esempio e a contribuire a stringere nuove alleanze;
83. esprime la preoccupazione che la pratica informale di attendere che vi sia consenso tra tutte le delegazioni del Consiglio stia ritardando azioni urgenti in materia climatica e, di conseguenza, esorta il Consiglio a deliberare sempre a maggioranza qualificata in conformità dei trattati, in particolare per quanto riguarda gli atti generali a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del TUE e nello specifico dell'articolo 218, paragrafo 8, del TFUE, «in tutte le fasi della procedura» che conduce alla conclusione di accordi internazionali;
84. rileva che la Commissione ha proposto una tabella di marcia verso un'Europa a emissioni zero entro il 2050, un obiettivo estremamente ambizioso ma realizzabile; ribadisce, da questo punto di vista, il suo impegno a favore della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra anche al di fuori del contesto di un accordo internazionale;
85. osserva che il riscaldamento globale pone in rilievo l'interdipendenza di tutti i paesi; ritiene pertanto necessario raggiungere un accordo globale onde evitare una svolta catastrofica che colpirebbe in modo drammatico tutta l'umanità;
Delegazione del Parlamento europeo
86. ritiene che la delegazione UE svolga un ruolo essenziale nei negoziati sul cambiamento climatico e reputa quindi inaccettabile che i deputati al Parlamento europeo non abbiano potuto partecipare alle riunioni di coordinamento dell'UE durante le precedenti conferenze delle Parti; si attende che quanto meno al presidente della delegazione del Parlamento sia consentito partecipare alle riunioni di coordinamento dell'UE a Doha;
87. osserva che, in conformità dell'accordo quadro concluso tra la Commissione e il Parlamento nel novembre 2010, la Commissione è tenuta ad agevolare l'inclusione di deputati al Parlamento europeo, in qualità di osservatori, nelle delegazioni dell'Unione responsabili di negoziare gli accordi multilaterali; ricorda che, in base al trattato di Lisbona (articolo 218 del TFUE), gli accordi tra l'Unione e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali richiedono l'approvazione del Parlamento;
o o o
88. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al segretariato dell'UNFCCC, con richiesta di distribuirla a tutte le parti contraenti esterne all'UE.
– visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 2, 21 e 49,
– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) (COM(2011)0838/4),
– viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993, del Consiglio europeo di Madrid del 15 e 16 dicembre 1995, del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 e del Consiglio europeo di Bruxelles del 14 e 15 dicembre 2006,
– viste le conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2011 sull'allargamento e sul processo di stabilizzazione e di associazione,
– visti il rinnovato consenso sull'allargamento adottato dal Consiglio nel 2006 e la strategia di allargamento consolidata successivamente attuata dalla Commissione,
– vista la comunicazione della Commissione del 20 febbraio 2009 sul tema «Cinque anni di UE allargata – Realizzazioni e sfide economiche» (COM(2009)0079/3),
– viste le proprie risoluzioni del 13 dicembre 2006 sulla comunicazione della Commissione concernente la strategia di allargamento e le sfide principali per il periodo 2006-2007(1), del 10 luglio 2008 sul documento di strategia di allargamento 2007 presentato dalla Commissione(2) e del 26 novembre 2009 sul documento 2009 di strategia per l'allargamento presentato dalla Commissione concernente i paesi dei Balcani occidentali, l'Islanda e la Turchia(3), come pure le comunicazioni della Commissione sulla strategia di allargamento per i periodi 2009-2010, 2010-2011 e 2011-2012,
– viste le proprie precedenti risoluzioni sui paesi dei Balcani occidentali, sull'Islanda e sulla Turchia,
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per i bilanci (A7-0274/2012),
A. considerando che, conformemente all'articolo 49 del TUE, ogni Stato europeo che rispetti e si impegni a promuovere i valori della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, può domandare di diventare membro dell'Unione; che tali valori sono il fondamento della stessa Unione europea e della sua azione sulla scena internazionale e devono essere rispettati e difesi da tutti gli Stati membri;
B. considerando che l'allargamento è parte integrante dell'agenda dell'UE sin dagli anni '60 del XX secolo; che, dal primo allargamento del 1973, l'UE è progressivamente cresciuta e il numero dei suoi Stati membri è passato dai sei membri fondatori agli attuali 27 (che presto saranno 28); che diversi altri paesi aspirano a diventare membri dell'UE quale garanzia di un futuro sicuro, democratico e prospero;
C. considerando che nell'ultimo decennio la politica d'integrazione ha dimostrato che l'allargamento è vantaggioso per l'UE nel suo insieme, che si trova così meglio posizionata per far fronte alle sfide mondiali;
D. considerando che l'allargamento è stato un successo per l'UE e per l'Europa in generale, in quanto ha aiutato a superare la divisione della guerra fredda, ha contribuito alla pace, alla stabilità e alla prosperità in tutta Europa, ha favorito la prevenzione dei conflitti, ha stimolato le riforme e ha consolidato la libertà, la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e lo Stato di diritto, nonché lo svilupparsi di economie di mercato e uno sviluppo socialmente ed ecologicamente sostenibile;
E. considerando che a quasi vent'anni dal Consiglio europeo di Copenaghen del 1993, che ha affermato le prospettive di adesione dei paesi dell'Europa centrale e orientale e ha stabilito i criteri di adesione, è giunto il momento di procedere a una riconsiderazione delle procedure vigenti al riguardo e della politica di allargamento nel suo complesso, fatti salvi i negoziati in corso;
F. considerando che i criteri di Copenaghen hanno resistito alla prova del tempo e rimangono al centro della politica di allargamento dell'UE; che ci si attende che la strategia di allargamento consolidata e il maggiore accento ora posto sulla giustizia e gli affari interni, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali risultino efficaci ed efficienti;
G. considerando che il Parlamento europeo, con le sue risoluzioni annuali sui paesi candidati e potenziali candidati, contribuisce a rendere il processo di allargamento più trasparente e verificabile facendosi portavoce delle opinioni dei cittadini europei; che in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona il ruolo del Parlamento è cresciuto grazie al riconoscimento del suo potere di colegislatore, fra l'altro riguardo allo strumento di assistenza preadesione;
H. considerando che la prospettiva dell'adesione incide in modo significativo in termini di trasformazione del panorama politico, socioeconomico e culturale dei paesi intenzionati a entrare nell'Unione e funge da potente incentivo a perseguire le necessarie riforme politiche, economiche e legislative e il rafforzamento della pace, della stabilità, della riconciliazione e delle relazioni di buon vicinato; che l'allargamento, grazie alla sua capacità di indurre il cambiamento, costituisce l'essenza del potere «morbido» dell'UE ed è un elemento importante della sua azione esterna;
I. considerando che al centro del processo di adesione sono state poste tre parole d'ordine: impegno, condizionalità e credibilità;
J. considerando che è della massima importanza che gli Stati membri continuino a rispettare pienamente e a difendere i criteri di adesione e i diritti fondamentali, al fine di rafforzare la credibilità e la coerenza del processo di allargamento ed evitare ogni tipo di discriminazione ai danni di potenziali nuovi membri;
K. considerando che l'impegno per le riforme politiche, economiche e legislative è innanzitutto nell'interesse dei paesi candidati e potenziali candidati e dei loro cittadini;
L. considerando che ciascun paese che aspiri a diventare membro dell'UE va giudicato in base ai suoi meriti nel soddisfare, applicare e rispettare i medesimi criteri; che il ritmo dei progressi del processo di adesione dev'essere determinato dal grado effettivo di attuazione e rispetto dei criteri di adesione all'UE, nonché dall'adempimento delle priorità del partenariato europeo o di adesione e del quadro negoziale; che il livello di conformità ai requisiti per l'adesione dev'essere valutato nel modo più equo e trasparente;
M. considerando che il processo di allargamento ha un impatto significativo anche sulla stessa UE, in quanto le offre l'opportunità di definire meglio la propria identità e i propri obiettivi, valori e politiche, ed è anche un'occasione per comunicarli meglio ai suoi cittadini;
N. considerando che, in linea con il rinnovato consenso sull'allargamento del 2006, tale processo deve fondarsi su consolidamento, condizionalità e comunicazione, insieme con la capacità dell'UE di integrare nuovi membri; che la capacità d'integrazione dell'UE rappresenta un elemento fondamentale e un presupposto necessario per la sostenibilità della politica di allargamento e del processo d'integrazione nel suo complesso; che tale elemento ha costituito un incentivo positivo all'approfondimento istituzionale, come dimostrano le successive revisioni dei trattati che hanno accompagnato i vari allargamenti estendendo le funzioni e le attività dell'Unione;
O. considerando che un'autentica riconciliazione tra nazioni e popoli diversi, la risoluzione pacifica dei conflitti e l'instaurazione di relazioni di buon vicinato tra i paesi europei sono essenziali per una pace e una stabilità sostenibili e contribuiscono sostanzialmente a un reale processo d'integrazione europea, essendo quindi d'importanza fondamentale per il processo di allargamento; che continuano a sussistere questioni irrisolte tra alcuni paesi candidati e potenziali candidati e i loro vicini, e che pertanto tutte le parti interessate devono lavorare apertamente per la risoluzione delle tensioni bilaterali; che tali questioni devono essere risolte prima dell'adesione;
Considerazioni generali
1. sostiene fermamente il processo di allargamento ed è convinto che l'allargamento debba restare una politica credibile, sostenuta dall'opinione pubblica sia nell'UE che nei paesi candidati e potenziali candidati; sottolinea pertanto l'importanza, per l'UE e per i paesi candidati e potenziali candidati, di adempiere tutti gli obblighi, rispettare tutti gli impegni e creare le condizioni per garantire il successo dei futuri allargamenti, tra l'altro aiutando i paesi interessati negli sforzi che compiono per soddisfare i criteri per l'adesione all'UE;
2. riconosce i benefici del processo di allargamento e di adesione sia per i cittadini dei paesi candidati e potenziali candidati che per i cittadini europei;
3. ritiene che i criteri di Copenaghen continuino a rappresentare una base fondamentale e debbano restare al centro della politica di allargamento; sottolinea che il rispetto pieno e rigoroso di tali criteri è indispensabile, che va prestata la dovuta attenzione alle implicazioni sociali per i paesi candidati e potenziali candidati e che si deve tenere pienamente conto della capacità d'integrazione dell'Unione;
4. ritiene che il concetto di capacità d'integrazione comprenda quattro elementi:
i)
gli Stati aspiranti all'adesione devono contribuire alla capacità dell'Unione di mantenere lo slancio verso il raggiungimento dei suoi obiettivi politici, non indebolirla;
ii)
il quadro istituzionale dell'Unione deve garantire un governo efficiente ed efficace;
iii)
le risorse finanziarie dell'UE devono essere sufficienti a far fronte agli impegnativi compiti che si pongono per la coesione economica e sociale e per le politiche comuni dell'Unione;
iv)
occorre una strategia globale di comunicazione per informare l'opinione pubblica sulle implicazioni dell'allargamento;
5. sottolinea, tuttavia, che spetta all'Unione migliorare la sua capacità d'integrazione allorché prende in considerazione le legittime aspirazioni europee dei paesi candidati, potenziali candidati o potenziali richiedenti;
6. osserva che l'UE conserva la sua forza di attrazione, anche in virtù di una combinazione unica di dinamismo economico e modello sociale, e si rammarica del fatto che questa dimensione sociale sia stata in larga parte trascurata nel processo di allargamento; invita la Commissione ad affrontare tale questione, in special modo nel quadro del capitolo 19 (Politica sociale e occupazione), a promuovere una trasformazione sociale positiva nei futuri Stati membri dell'UE e a dedicare la dovuta attenzione alla giustizia sociale;
7. ricorda che l'acquis in campo sociale comprende norme minime in settori quali il diritto del lavoro, la parità di trattamento per donne e uomini, la salute e la sicurezza sul lavoro e il divieto di discriminazione, che i trattati UE confermano la fedeltà ai contenuti della Carta sociale europea del 1961 e della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, e che anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea contempla una serie di diritti sociali fondamentali; sottolinea che il mancato rispetto delle norme sociali fondamentali comuni dell'UE costituisce una forma di dumping sociale, che danneggia le imprese e i lavoratori europei e di fatto impedirebbe a un paese candidato di partecipare al mercato unico; fa notare che le parti sociali, e in particolare le organizzazioni sindacali, hanno bisogno che l'UE li aiuti in modo mirato a rafforzare le loro capacità;
8. è del parere che l'insieme dei criteri di adesione debba essere adeguatamente tradotto in obiettivi chiari, specifici e misurabili nell'ambito dell'IPA, così da dimostrare chiaramente il nesso esistente tra le politiche finanziate dall'Unione nei paesi interessati dall'allargamento e i progressi compiuti nel soddisfacimento dei criteri generali di adesione;
9. riconosce la necessità che le economie dei paesi in via di adesione si sviluppino nella stessa direzione di quelle degli Stati membri dell'UE, per agevolare l'allineamento; esorta pertanto i paesi aspiranti all'adesione a formulare obiettivi realizzabili e specifici per paese rispetto a ciascuno degli obiettivi primari di Europa 2020 per un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva;
10. richiama l'attenzione sull'importanza dei criteri di Madrid (definiti dal Consiglio europeo di Madrid del dicembre 1995), che hanno posto l'accento sulla capacità dei paesi candidati di applicare le norme e le procedure dell'UE; è anche del parere che il principio di una condizionalità rigorosa richieda che i progressi compiuti da un paese candidato e/o potenziale candidato nell'adozione e nell'attuazione delle riforme siano effettivamente valutati in base a una serie di criteri chiari in ogni fase del processo, e che i paesi che desiderano aderire all'UE debbano poter passare da una fase a quella successiva solo quando, in ciascuna fase, siano soddisfatto tutte le condizioni previste; sottolinea che, al fine di aumentare la credibilità e l'efficacia della strategia di allargamento, anche gli Stati membri devono rispettare appieno i criteri di Copenaghen, evitando così di imporre ai paesi candidati standard più elevati di quelli applicati in alcuni Stati membri; mette in rilievo l'importanza di definire con maggior chiarezza le diverse fasi, di stabilire per l'intero processo parametri di riferimento (benchmark) trasparenti ed equi che traducano i criteri generali richiesti in passaggi specifici verso l'adesione, e di misurare il soddisfacimento dei requisiti necessari, nonché di evitare di fissare o promettere una data di adesione se i negoziati non sono stati ancora portati a termine; sottolinea che dev'essere chiaro inoltre che un parametro di riferimento, una volta raggiunto, va mantenuto, e che una regressione deve determinare una risposta appropriata da parte di chi ha stabilito i parametri;
11. sottolinea che l'obiettivo del processo di adesione è la piena adesione all'UE;
12. invita la Commissione a continuare e a intensificare ulteriormente il monitoraggio dei progressi compiuti nel processo di adesione ed anche la sua assistenza ai paesi candidati e potenziali candidati, così da garantire che essi raggiungano un grado elevato di preparazione che recherà benefici a loro stessi e all'UE;
13. ritiene che, al fine di preservare la credibilità del processo di allargamento, la capacità d'integrazione dell'UE debba essere valutata in una fase precoce e riportata correttamente nel «parere» della Commissione su ciascun paese potenzialmente candidato, delineando le principali preoccupazioni al riguardo e i possibili modi di superarle; è del parere che a ciò dovrebbe far seguito una valutazione d'impatto completa; sottolinea a tale proposito che per un esito positivo del processo di allargamento occorre che l'UE mantenga la capacità di agire, svilupparsi e prendere le decisioni in modo democratico ed efficiente, di avere risorse finanziarie per sostenere la coesione economica e sociale, e di perseguire i propri obiettivi politici;
Politiche dell'allargamento
14. plaude al nuovo approccio negoziale per i futuri quadri di negoziazione, che dà priorità alle questioni attinenti al sistema giudiziario e ai diritti fondamentali, nonché alla giustizia e agli affari interni; concorda sul fatto che tali questioni vanno affrontate in una fase precoce del processo di adesione e che, di norma, i capitoli 23 e 24 devono essere aperti di conseguenza sulla base di piani d'azione, dal momento che richiedono riscontri convincenti; invita la Commissione a riferire periodicamente al Parlamento sui progressi compiuti in questi ambiti e chiede che le relazioni di preadesione elaborate mensilmente dalle delegazioni dell'UE siano messe a disposizione, su richiesta, dei membri della commissione per gli affari esteri; osserva tuttavia che l'attenzione rivolta agli ambiti di cui sopra non deve andare a detrimento degli sforzi e dei progressi compiuti negli altri settori delineati nei programmi di allargamento dei singoli paesi candidati e potenziali candidati;
15. ritiene importante attribuire la giusta priorità, nel quadro della politica di allargamento, alla costruzione di un sistema giudiziario efficiente, indipendente e imparziale e di un sistema politico trasparente e democratico in grado di rafforzare lo Stato di diritto; sottolinea al tempo stesso l'importanza di tutte le forme della libertà d'espressione e la necessità di garantire la libertà dei media, di diritto e di fatto, nonché di combattere efficacemente la corruzione e la criminalità organizzata;
16. sottolinea che la liberalizzazione dei visti è un buon esempio di condizionalità dell'UE in cui criteri politici e tecnici si combinano con un obiettivo auspicabile e con vantaggi tangibili; apprezza e sostiene pertanto gli sforzi in materia della Commissione e dei paesi interessati;
17. invita la Commissione a semplificare le procedure amministrative per i finanziamenti IPA e a ridurre i relativi oneri, allo scopo di renderli più accessibili e di aumentare la partecipazione delle organizzazioni minori e non centralizzate della società civile, dei sindacati e di altri beneficiari;
18. incoraggia una maggiore partecipazione al processo di adesione da parte della società civile, dei soggetti non statali e delle parti sociali, sia dei paesi candidati che degli Stati membri; esorta la Commissione a mantenere con essi un dialogo continuo; invita i paesi candidati e potenziali candidati ad assicurare il loro coinvolgimento in tutte le fasi; sottolinea che la società civile può fungere da importante motore dell'avvicinamento all'UE, creare una pressione dal basso per l'avanzamento dell'agenda europea, migliorare la trasparenza del processo e rafforzare il sostegno dell'opinione pubblica all'adesione; sottolinea l'importanza di un adeguato sostegno finanziario, anche attraverso lo strumento per la società civile, soprattutto per rafforzare le capacità della società civile di monitorare l'attuazione dell'acquis; sottolinea l'importanza della cooperazione tra le organizzazioni della società civile degli Stati membri e le corrispondenti organizzazioni esistenti nei paesi candidati e potenziali candidati;
19. pone un forte accento sulla necessità di rafforzare le capacità amministrative e le risorse umane per metterle in grado di trasporre, attuare e far applicare l'acquis; è del parere che i processi che avvengono nel quadro dell'allargamento non debbano essere puramente «tecnici» e sottolinea la necessità di rendere il processo di screening più legato alle realtà del territorio; invita pertanto la Commissione a coinvolgere a tal fine, a seconda dei casi, le ONG, le organizzazioni sindacali e i principali soggetti interessati;
20. chiede, riconoscendo l'importanza del ruolo del dialogo sociale nel processo decisionale dell'UE, di porre maggiormente l'accento sul rafforzamento delle capacità delle parti sociali e sul ruolo del dialogo sociale nel processo di allargamento; chiede inoltre che si dia maggiore attenzione allo sviluppo di meccanismi per l'effettiva applicazione delle norme, ad esempio l'ispezione del lavoro, al fine di proteggere i lavoratori e garantire il rispetto dei loro diritti sociali e delle norme in materia di salute e sicurezza, nonché alla lotta contro lo sfruttamento, soprattutto dei lavoratori del sommerso;
21. chiede un maggiore impegno del Comitato economico e sociale europeo (CESE) nel processo di allargamento; evidenzia il suo ruolo nella trasmissione di buone prassi ai paesi candidati e potenziali candidati, come pure nella mobilitazione della società civile dell'UE a favore della causa dell'integrazione europea; sostiene l'ulteriore rafforzamento del dialogo tra le organizzazioni della società civile dell'UE e dei paesi interessati dall'allargamento e incoraggia una maggiore cooperazione tra il CESE, la Commissione e il Parlamento europeo;
22. ricorda che il conseguimento di una ripresa economica sostenibile è un'impresa molto impegnativa per la maggior parte dei paesi interessati dall'allargamento e sottolinea la necessità di promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con la strategia Europa 2020; chiede che si dia più sostegno alle piccole e medie imprese (PMI), dato il loro ruolo cruciale per il progresso socioeconomico in tutti i paesi dell'allargamento, ed esorta la Commissione a insistere per riforme prioritarie che creino un ambiente normativo favorevole alle PMI innovative e ad alto potenziale; sottolinea, nel contempo, la necessità di un'attenzione permanente alle questioni della crescita del settore informale, della forte disoccupazione e dell'integrazione degli elementi più vulnerabili della società;
23. è fermamente convinto della necessità di promuovere un clima di tolleranza e rispetto reciproco, le relazioni di buon vicinato e la cooperazione regionale e transfrontaliera quali presupposti necessari per la stabilità e quali mezzi per facilitare una riconciliazione vera e duratura; ritiene che il perseguimento dei crimini di guerra, la pacifica coesistenza di diverse comunità etniche, culturali e religiose, la protezione delle minoranze e il rispetto dei diritti umani, nonché la reintegrazione e il ritorno dei profughi e degli sfollati, debbano continuare a essere elementi essenziali del processo di adesione all'UE in regioni che hanno un passato di conflitti; a questo proposito, esorta i paesi candidati e potenziali candidati che non lo hanno ancora fatto a ratificare la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali; suggerisce di promuovere in questi casi, durante e dopo il processo di adesione, l'insegnamento e l'apprendimento della storia e del patrimonio linguistico e culturale dell'«altro», in quanto ciò favorisce la comprensione reciproca e contribuisce alla riconciliazione storica;
24. ritiene che nel contesto della politica di allargamento si debba dare maggiore priorità alla parità di genere e alla lotta contro le discriminazioni; sottolinea che la parità tra uomini e donne è un diritto fondamentale, un valore centrale dell'UE e un principio essenziale della sua azione esterna, e offre grandi potenzialità per il conseguimento degli obiettivi di Europa 2020 in quanto contribuisce alla crescita e alla piena occupazione; incoraggia la partecipazione delle donne al processo di adesione e sottolinea l'importanza di integrare quindi le politiche per la parità di genere nelle altre politiche; sottolinea che le discriminazioni per qualsivoglia motivo sono vietate e che le valutazioni dell'UE devono includere i diritti della comunità LGBT e l'integrazione delle minoranze nella vita politica, sociale ed economica;
25. invita la Commissione a coinvolgere i paesi interessati dall'allargamento nelle sue iniziative a favore dell'inclusione sociale, quali il quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei rom, a mobilitare più efficacemente l'IPA a tal fine e a sollecitare i paesi dell'allargamento a realizzare tali obiettivi tramite il meccanismo del processo di stabilizzazione e di associazione; invita inoltre i paesi interessati dall'allargamento a partecipare attivamente al «Decennio per l'inclusione dei rom» e a garantire i diritti fondamentali dei rom, a migliorare la loro posizione sociale ed economica e ad assicurare il loro accesso a un alloggio;
26. ritiene che ogni Stato in via di adesione debba risolvere i suoi principali problemi bilaterali e le sue maggiori controversie con i vicini, in particolare quelle di natura territoriale, prima di poter aderire all'Unione; raccomanda fortemente di affrontare tali questioni nella fase più precoce possibile del processo di adesione, in uno spirito costruttivo e di buon vicinato e preferibilmente prima dell'apertura dei negoziati di adesione, in modo che questi non ne risentano negativamente; considera essenziale a questo riguardo tener conto degli interessi globali dell'UE e dei suoi valori, nonché dell'obbligo di conformarsi pienamente all'acquis e di rispettare i principi sui quali la stessa UE si fonda;
27. invita l'UE a sostenere gli sforzi per comporre prima dell'adesione le controversie insolute, incluse le controversie sui confini; in accordo con le disposizioni del diritto internazionale, della Carta delle Nazioni Unite e delle pertinenti risoluzioni ONU, nonché dell'Atto finale di Helsinki, incoraggia tutte le parti di controversie la cui continuazione possa compromettere l'attuazione dell'acquis, o mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, a impegnarsi in modo costruttivo per la loro risoluzione pacifica e, se del caso, qualora non riescano a raggiungere un accordo bilaterale, a deferire la questione alla Corte internazionale di giustizia o ad affidarsi un meccanismo di arbitrato vincolante di loro scelta, o ancora a lavorare in modo costruttivo nell'ambito di un'intensa missione di mediazione; rinnova il suo invito alla Commissione e al Consiglio ad avviare, in conformità dei trattati dell'UE, la messa a punto di un meccanismo di arbitrato avente lo scopo di risolvere le controversie bilaterali;
28. si compiace di iniziative quali l'agenda positiva sulla Turchia, il dialogo ad alto livello per l'adesione con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e il dialogo strutturato sullo stato di diritto col Kosovo(4); approva l'obiettivo di introdurre una dinamica nuova nel processo di riforma, sottolineando tuttavia che tali iniziative non devono in alcun modo sostituire le procedure negoziali ufficiali, ma devono essere pienamente in linea con il quadro negoziale;
29. sottolinea la necessità che i paesi candidati e potenziali candidati compiano progressi nei campi della democrazia, dei diritti umani e dei processi di riconciliazione, ambiti cui va sempre data la priorità nel processo di allargamento con i conseguenti riflessi negli strumenti finanziari; rammenta, a questo proposito, quanto sia importante che l'assistenza finanziaria tenga conto dell'esigenza di restaurare i siti facenti parte del patrimonio culturale nelle aree di conflitto, tenendo presente il ruolo che tale restauro riveste in termini di costruzione della fiducia e di inclusività tra comunità etniche e religiose diverse;
30. sottolinea che la politica di allargamento dell'UE è uno strumento di modernizzazione, democratizzazione e stabilizzazione ed ha anche lo scopo di rafforzare l'UE, sia internamente che come attore globale; invita la Commissione a svolgere valutazioni d'impatto complete ogni qualvolta esamina nuove domande di adesione all'UE e anche quando raccomanda l'apertura o, in caso di mutamento sostanziale delle circostanze, la chiusura dei negoziati di adesione;
31. sostiene l'impegno della Commissione a migliorare la qualità del processo di adesione basandolo maggiormente basato sul merito e su parametri di riferimento (benchmark) e rendendolo più trasparente; è del parere che in tal modo il processo risulterà più equo e obiettivamente misurabile e, di conseguenza, ancora più credibile; in tale contesto, raccomanda che le relazioni sui progressi compiuti siano più chiare nelle loro valutazioni; sottolinea che i parametri di riferimento non devono stabilire condizioni aggiuntive per i paesi candidati e potenziali candidati, ma devono tradurre i criteri generali per l'adesione e gli obiettivi dell'assistenza di preadesione dell'UE in passi e risultati concreti verso l'adesione, nel pieno rispetto del quadro negoziale;
32. sottolinea l'estrema importanza della lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata per il successo del processo di adesione; invita la Commissione ad adottare un nuovo approccio a tale questione richiamando l'attenzione delle autorità dei paesi aspiranti sui singoli casi di corruzione sistemica; chiede alla Commissione di cooperare strettamente con il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) e con gli organismi anticorruzione dei paesi interessati; sottolinea che tale nuovo approccio potrebbe essere di grande beneficio all'immagine dell'Unione tra i cittadini dei paesi aspiranti e potrebbe agevolare la lotta alla corruzione;
33. esorta la Commissione a prevedere un piano in base al quale il finanziamento complessivo a ciascun beneficiario non diminuisca in termini reali; osserva che il calcolo dovrebbe essere effettuato tenendo conto di quanto segue: a) il rapporto tra l'assistenza programmata complessiva a titolo dell'IPA e il PIL di ciascun paese non dovrebbe diminuire in termini relativi anche se, in termini reali, il denominatore (PIL) per ciascun paese beneficiario registra una crescita cumulativa reale per il periodo 2007-2013; b) con l'adesione della Croazia si avrà probabilmente una diminuzione del numero di paesi aventi accesso ai finanziamenti tramite lo strumento futuro, il che potrebbe modificare la ridistribuzione relativa all'interno del pool di finanziamento; c) con le modifiche proposte al nuovo strumento, intese a rimuovere la differenziazione tra i paesi sulla base dello status della loro candidatura, un numero maggiore di paesi sarà in grado di accedere ai finanziamenti – finora non accessibili ai paesi non candidati – destinati a settori d'intervento incentrati sullo sviluppo socioeconomico; raccomanda, in tale contesto, che a nessun beneficiario sia preclusa la possibilità di avere un accesso sufficiente ed equo ai finanziamenti a causa della limitatezza delle risorse dell'UE, in particolare per quanto riguarda il settore dello sviluppo istituzionale;
34. ricorda la necessità di accompagnare l'allargamento dell'UE con una politica di comunicazione concertata e più efficace e trasparente, che coinvolga tutte le istituzioni dell'UE, i governi e i parlamenti degli Stati membri e i rappresentanti della società civile, allo scopo di avviare un dibattito franco e aperto sulle conseguenze dell'allargamento cui partecipi anche l'opinione pubblica degli Stati membri dell'UE e dei paesi candidati; sottolinea che una politica di comunicazione di questo tipo andrebbe attuata anche nei paesi candidati, in collaborazione con tutti gli attori;
35. è del parere che, per incoraggiare il sostegno dei cittadini dell'UE a ulteriori allargamenti e l'adesione dei cittadini dei paesi candidati e potenziali candidati alla prosecuzione delle riforme, è essenziale fornire informazioni chiare ed esaurienti sui benefici politici, socioeconomici e culturali dell'allargamento; ritiene fondamentale, in particolare, spiegare all'opinione pubblica come l'allargamento abbia creato nuove possibilità d'investimento e di esportazione e in che modo possa contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'UE in termini di migliore prevenzione e risoluzione pacifica dei conflitti, lotta contro la crisi economica, creazione di posti di lavoro, agevolazione della libera circolazione dei lavoratori, tutela dell'ambiente e aumento della sicurezza e dell'incolumità personale, accelerando al tempo stesso il programma di riforma, facilitando l'accesso alle risorse finanziarie e quindi migliorando le condizioni di vita nei paesi dell'allargamento a beneficio di tutti i cittadini europei, nonché riducendo gli squilibri sociali ed economici; sottolinea la necessità di rivolgersi a tutti i settori della società promuovendo tra l'altro l'introduzione, nei programmi scolastici a livello di scuola secondaria o equivalente, di una materia specifica sugli antefatti, gli obiettivi e il funzionamento dell'Unione europea e sui suoi processi di allargamento; sottolinea anche la necessità di rivolgersi ai principali formatori di opinione, come i giornalisti, i rappresentanti della società civile, gli operatori economici e le organizzazioni sindacali; è del parere che occorra incoraggiare e sostenere sforzi analoghi da parte dei paesi candidati e candidati potenziali;
Prospettive e interessi strategici dell'UE
36. è fermamente convinto che l'UE possa trarre grandi benefici strategici dalla politica di allargamento; sottolinea che l'adesione all'UE assicura stabilità in un contesto internazionale in rapida evoluzione e che l'appartenenza all'Unione europea continua a offrire prospettive di sviluppo sociale e prosperità; è del parere che l'allargamento sia nell'interesse strategico a lungo termine dell'UE, che non può necessariamente essere misurato in termini di bilanci a breve termine; considera importante tenere in debito conto il suo valore sostanziale e duraturo, in quanto l'allargamento è potere «morbido», ma tuttavia essenziale, per l'UE;
37. rimane pienamente fedele alla prospettiva dell'allargamento e invita gli Stati membri a mantenere lo slancio del processo di allargamento; sottolinea la sua convinzione che col trattato di Lisbona l'UE possa portare avanti il suo programma di allargamento mantenendo nel contempo la spinta ad approfondire l'integrazione;
38. ricorda che il processo non si conclude con il semplice recepimento dell'acquis e sottolinea l'importanza di un'effettiva attuazione e del rispetto a lungo termine sia dell'acquis che dei criteri di Copenaghen; ritiene che, al fine di preservare la credibilità delle condizioni di adesione, anche gli Stati membri dell'UE dovrebbero essere valutati per quanto riguarda la loro costante conformità ai valori fondamentali dell'UE e il soddisfacimento dei loro impegni in materia di funzionamento delle istituzioni democratiche e Stato di diritto; invita la Commissione a elaborare una proposta dettagliata per un meccanismo di monitoraggio, sulla base delle disposizioni dell'articolo 7 del TUE e all'articolo 258 del TFUE;
39. ricorda che una politica di allargamento più efficiente e lungimirante potrebbe costituire un prezioso strumento strategico per lo sviluppo economico dell'UE e della regione e dovrebbe puntare a creare sinergie di bilancio e un migliore coordinamento tra le varie misure e tipologie di assistenza fornite dall'UE, dagli Stati membri e dalle istituzioni finanziarie internazionali (IFI) nonché con gli strumenti esistenti, segnatamente l'IPA, evitando potenziali sovrapposizioni, duplicazioni o lacune nei finanziamenti, in particolare in un contesto di ristrettezze di bilancio;
40. osserva che la crisi finanziaria mondiale e le difficoltà dell'area dell'euro hanno messo in risalto l'interdipendenza delle economie nazionali, sia all'interno dell'Unione che oltre i suoi confini; pone quindi l'accento sull'importanza di consolidare ulteriormente la stabilità economica e finanziaria e promuovere la crescita, anche nei paesi candidati e potenziali candidati; in tali difficili circostanze, sottolinea la necessità di fornire ai paesi candidati e potenziali candidati aiuti finanziari di preadesione adeguati e più mirati; prende atto della proposta della Commissione per un nuovo IPA, che prevede un aumento del sostegno finanziario per le prospettive finanziarie 2014-2020; sottolinea al riguardo la necessità di semplificare e accelerare le procedure, nonché di rafforzare la capacità amministrativa dei paesi beneficiari, al fine di garantire un alto livello di partecipazione ai programmi dell'UE e migliorare la capacità di assorbimento; sottolinea che il Parlamento europeo presenterà la sua posizione globale sull'IPA in sede di procedura legislativa ordinaria; sottolinea l'importanza della stabilità di bilancio a livello nazionale e l'accresciuta attenzione dedicata a livello di UE alla governance economica; raccomanda che la questione della solidità delle finanze pubbliche sia adeguatamente trattata nel quadro del processo di adesione;
41. sottolinea che gli obiettivi della strategia Europa 2020 si basano su principi universali che hanno rappresentato un forte impulso per il benessere economico; raccomanda pertanto di includere nel dialogo di preadesione i progressi delle iniziative faro e di incentivarli con finanziamenti supplementari, ritiene che un modello di crescita a basse emissioni di carbonio meriti particolare attenzione e debba essere attuato in maniera attiva durante il processo di allargamento;
42. sollecita un dialogo permanente tra i donatori e, se del caso, il ricorso a strutture idonee per il coordinamento e la gestione degli aiuti; chiede in tale contesto un esame più attento dell'impiego di strumenti finanziari innovativi che necessitano di strutture di coordinamento, quale, ad esempio, il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali, che è complementare alle strutture amministrative dell'IPA e ha lo scopo di attrarre, unificare e canalizzare il sostegno ai settori prioritari; pone in rilievo le potenzialità in termini di leva finanziaria e politica dei progetti di finanziamento che utilizzano una combinazione di fondi – provenienti dall'UE, dagli Stati membri o dalle IFI – in una maniera tale da garantire sia una stretta aderenza alle migliori prassi di gestione finanziaria sia il coordinamento degli attori chiave;
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43. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e di Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Islanda, Kosovo, Montenegro, Serbia e Turchia.
Questa designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in accordo con la risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza dell'ONU con il parere della CIG sulla dichiarazione d'indipendenza del Kosovo.
Situazione a Gaza
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Risoluzione del Parlamento europeo del 22 novembre 2012 sulla situazione a Gaza (2012/2883(RSP))
– viste le conclusioni adottate dal Consiglio Affari esteri nella riunione del 19 novembre 2012,
– visti i comunicati stampa del Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon del 18 e 19 novembre 2012,
– viste le conclusioni del Consiglio sul processo di pace in Medio Oriente del 14 maggio 2012, del 18 luglio e del 23 maggio 2011 e dell'8 dicembre 2009,
– viste le dichiarazioni dell'alto rappresentante Catherine Ashton del 12 novembre 2012 sul recente intensificarsi della violenza tra Gaza e Israele e del 16 novembre 2012 sull'ulteriore intensificarsi della violenza in Israele e a Gaza,
– visto l'accordo di cessate il fuoco del 21 novembre 2012,
– vista la quarta Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra del 1949,
– vista la Carta delle Nazioni Unite,
– visto l'accordo ad interim sulla Cisgiordania e la Striscia di Gaza del 18 settembre 1995,
– visti gli accordi di Oslo del 13 settembre 1993 («Dichiarazione dei principi riguardanti progetti di autogoverno ad interim»),
– visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
A. considerando che a causa della recente escalation di violenza le popolazioni civili di entrambe le parti coinvolte subiscono perdite di vite umane e sofferenze inaccettabili;
B. considerando che il ministro degli affari esteri egiziano Mohamed Kamel Amr e il segretario di stato statunitense Hillary Clinton hanno annunciato un cessate il fuoco nel corso di una conferenza stampa al Cairo il 21 novembre 2012; considerando che, secondo tale cessate il fuoco, Israele interrompe tutte le ostilità nella striscia di Gaza, per via terrestre, marittima e aerea, ivi incluse le incursioni e le azioni mirate contro individui« mentre tutte le fazioni palestinesi interrompono tutte le ostilità dalla striscia di Gaza contro Israele, inclusi attacchi missilistici e attacchi lungo il confine;
C. considerando che il Parlamento si è ripetutamente dichiarato favorevole alla soluzione a due Stati, che prevede la coesistenza, all'insegna della pace e della sicurezza, dello Stato di Israele a fianco di uno Stato di Palestina indipendente, democratico e autosufficiente, e ha chiesto che siano create le condizioni per la ripresa di colloqui di pace diretti tra le parti;
D. considerando che il blocco e la crisi umanitaria che interessano la Striscia di Gaza permangono nonostante i numerosi appelli lanciati dalla comunità internazionale affinché i valichi siano aperti per consentire il passaggio del flusso di aiuti umanitari, merci e persone da e verso la Striscia di Gaza, come ribadito anche nelle conclusioni del Consiglio del 14 maggio 2012;
E. considerando che il Parlamento ha ripetutamente espresso il proprio forte impegno a favore della sicurezza dello Stato di Israele; che anche il Consiglio, nelle sue conclusioni del 14 maggio 2012, ha ribadito il fondamentale impegno dell'UE e dei suoi Stati membri a favore della sicurezza di Israele, condannando con la massima fermezza le violenze deliberatamente rivolte contro i civili, compresi i lanci di razzi dalla Striscia di Gaza, e chiedendo altresì un'efficace prevenzione del contrabbando di armi verso Gaza;
1. esprime seria preoccupazione per la situazione a Gaza e in Israele e si rammarica profondamente per la morte di civili, tra cui donne e bambini; si compiace dell'accordo di cessate il fuoco annunciato al Cairo e ne invoca la piena esecuzione; sottolinea che tutti gli attacchi devono cessare immediatamente poiché sono causa di sofferenze ingiustificabili tra i civili innocenti, e chiede con urgenza la fine dell'escalation di violenza e la cessazione delle ostilità; elogia gli sforzi di mediazione profusi dall'Egitto e da altri attori per giungere a un cessate il fuoco sostenibile, e guarda con favore alla missione del Segretario generale delle Nazioni Unite nella regione;
2. condanna fermamente i lanci di razzi diretti contro Israele dalla striscia di Gaza, ai quali Hamas e gli altri gruppi armati presenti a Gaza devono porre fine immediatamente; sottolinea che, pur avendo il diritto di proteggere la propria popolazione da questo tipo di attacchi, Israele deve agire in maniera proporzionata e garantire in ogni momento la protezione dei civili; mette in luce che tutte le parti devono rispettare pienamente il diritto internazionale umanitario e che non vi può essere alcuna giustificazione agli attacchi deliberatamente diretti contro civili innocenti;
3. condanna l'attacco terroristico che il 21 novembre 2012 ha colpito un autobus di civili a Tel Aviv;
4. ribadisce il proprio fermo sostegno alla soluzione a due Stati, sulla base dei confini del 1967 e con Gerusalemme come capitale di entrambi, che prevede la coesistenza, all'insegna della pace e della sicurezza, dello Stato di Israele a fianco di uno Stato di Palestina indipendente, democratico e autosufficiente;
5. sottolinea ancora una volta che l'unico modo per giungere a una pace giusta e duratura tra israeliani e palestinesi consiste nel ricorrere a mezzi pacifici e non violenti; lancia un nuovo appello affinché siano create le condizioni per la ripresa di colloqui di pace diretti tra le due parti;
6. sostiene, a tale proposito, la domanda presentata dalla Palestina per diventare uno Stato osservatore non membro delle Nazioni Unite, ritenendolo un passo importante al fine di conferire maggiore visibilità, solidità ed efficacia alle richieste della Palestina; invita gli Stati membri dell'UE e la comunità internazionale, a questo riguardo, a trovare un accordo in tale direzione;
7. esorta nuovamente l'UE e gli Stati membri a svolgere un ruolo politico più attivo nel quadro degli sforzi volti a raggiungere una pace giusta e duratura tra israeliani e palestinesi; sostiene gli sforzi dell'alto rappresentante tesi a creare una prospettiva credibile per il rilancio del processo di pace;
8. rinnova l'appello a revocare il blocco della Striscia di Gaza, a condizione che sia istituito un efficace meccanismo di controllo per la prevenzione del contrabbando di armi verso Gaza a riconoscimento delle legittime esigenze di sicurezza di Israele; chiede altresì che siano intraprese iniziative per consentire la ricostruzione e la ripresa economica di Gaza;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente, al presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ai governi e ai parlamenti dei membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, all'inviato del Quartetto per il Medio Oriente, alla Knesset e al governo israeliano, al presidente dell'Autorità palestinese e al Consiglio legislativo palestinese.
Attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune
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Risoluzione del Parlamento europeo del 22 novembre 2012 sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (conformemente alla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune) (12562/2011 – 2012/2138(INI))
– vista la relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune, in particolare la parte relativa alla politica europea di sicurezza e di difesa comune (PSDC) (12562/2011),
– vista la relazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) al Consiglio, del 23 luglio 2012, sulla PSDC,
– viste le conclusioni del Consiglio del 23 luglio 2012 sulla PSDC,
– viste le conclusioni del Consiglio del 1° dicembre 2011 sulla PSDC,
– vista l'iniziativa sulle capacità militari avviata in occasione della riunione informale dei Ministri della difesa dell'UE tenutasi a Gand nel settembre 2010,
– visti gli articoli 2, 3, 24 e 36 del trattato sull'Unione europea (TUE),
– visto il punto 43 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1),
– visti il titolo V del TUE e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–vista la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, quale approvata dal Consiglio il 9 dicembre 2003,
– vista la Carta delle Nazioni Unite,
– viste la strategia europea in materia di sicurezza «Un'Europa sicura in un mondo migliore», adottata dal Consiglio europeo del 12 dicembre 2003, e la relazione sulla sua attuazione «Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione», approvata dal Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008,
– vista la sua risoluzione del 10 marzo 2010 sull'attuazione della strategia europea di sicurezza e la politica di sicurezza e di difesa comune(2),
– vista la sua risoluzione del 23 novembre 2010 sulla cooperazione civile-militare e lo sviluppo di capacità civili-militari(3),
– vista la sua risoluzione dell'11 maggio 2011 sullo sviluppo della politica di sicurezza e di difesa comune a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona(4),
– vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2011 sull'impatto della crisi finanziaria sul settore della difesa negli Stati membri dell'UE(5),
– viste le conclusioni del Consiglio del 15 ottobre 2012 sulla situazione in Mali,
– visto l'articolo 119, paragrafo 1, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A7-0357/2012),
A. considerando gli importanti mutamenti in corso nel contesto geostrategico in cui si inseriscono la politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la PSDC, in particolare i radicali cambiamenti in Medio Oriente e nel Nord Africa (segnatamente le rivoluzioni, i conflitti e/o i cambiamenti di regime in Libia, Tunisia, Egitto e Siria), l'emergere di nuovi attori con ambizioni regionali o globali sulla scena internazionale, nonché il riorientamento delle priorità della politica di difesa degli Stati Uniti d'America nei confronti della regione dell'Asia-Pacifico;
B. considerando, al tempo stesso, che le minacce e le sfide per la sicurezza mondiale stanno aumentando a causa delle incertezze legate all'atteggiamento degli Stati e degli attori non statali (come le organizzazioni terroristiche) impegnati in programmi che concorrono pericolosamente alla proliferazione delle armi di distruzione di massa (incluse le armi nucleari), all'evoluzione delle crisi locali nel vicinato dell'Unione europea, che hanno conseguenze regionali importanti (come l'attuale conflitto siriano), ai rischi connessi ai processi di transizione nei paesi arabi e alla loro dimensione di sicurezza (ad esempio in Libia e nella penisola del Sinai), all'evoluzione della regione afghano-pakistana nella prospettiva del ritiro delle forze militari della NATO, nonché all'aumento delle minacce terroristiche in Africa, in particolare nella regione del Sahel, nel Corno d'Africa e in Nigeria;
C. considerando che i cambiamenti climatici sono ampiamente considerati come un veicolo essenziale e un aspetto di moltiplicazione delle minacce per la sicurezza globale, la pace e la stabilità;
D. considerando che l'Unione europea deve reagire a tali minacce e sfide parlando con una sola voce, così da garantire la coerenza, agendo in uno spirito di solidarietà tra i suoi Stati membri e avvalendosi di tutti i mezzi e gli strumenti disponibili, al servizio della pace e della sicurezza dei cittadini;
E. considerando che la PSDC, che è parte integrante della PESC, le cui finalità sono definite all'articolo 21 del TUE, conferisce all'Unione una capacità operativa che si basa su mezzi civili e militari;
F. considerando che la PSDC deve consolidare il suo contributo alla pace e alla stabilità nel mondo attraverso le sue missioni e operazioni, che si inseriscono nel quadro dell'approccio globale dell'UE nei confronti di un paese o di una regione, anche attraverso la cooperazione multilaterale con organizzazioni internazionali, in particolare le Nazioni Unite, e regionali, e in seno ad esse, nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite;
G. considerando che il disarmo e la non proliferazione sono parti integranti della PSDC, che devono essere rafforzate nell'ambito del dialogo politico dell'UE con i paesi terzi e le istituzioni internazionali, e costituiscono un obbligo assunto dagli Stati membri dell'UE in virtù di accordi e convenzioni internazionali; considerando che tale impegno è perfettamente compatibile con l'obiettivo della PSDC di rafforzare le capacità civili e militari;
H. considerando che il trattato di Lisbona ha introdotto importanti innovazioni che comportano il rafforzamento della PSDC, che tuttavia non sono ancora pienamente utilizzate;
I. considerando che, dal 2003, l'UE ha avviato 19 missioni civili e 7 operazioni militari nel quadro della politica europea di sicurezza e di difesa e successivamente della PSDC, e che attualmente sono in corso 11 missioni civili e 3 operazioni militari;
Un quadro strategico per la PSDC Un nuovo quadro strategico
1. sottolinea che l'UE ha la vocazione di essere un attore politico globale sulla scena internazionale, con lo scopo di promuovere la pace e la sicurezza internazionale, di tutelare i suoi interessi nel mondo e di garantire la sicurezza dei suoi cittadini; ritiene che l'UE dovrebbe essere in grado di assumersi le proprie responsabilità di fronte alle minacce, alle crisi e ai conflitti internazionali, in modo particolare nel suo vicinato; sottolinea, a tale riguardo, la necessità che l'UE sia coerente nelle sue politiche e si assuma tali responsabilità in modo più rapido ed efficiente;
2. sottolinea, a tale riguardo, la necessità che l'Unione affermi la propria autonomia strategica attraverso una politica estera, di sicurezza e di difesa forte ed efficace, che le permetta, se necessario, di agire da sola; sottolinea che questa autonomia strategica resterà illusoria in assenza di capacità civili e militari credibili; ricorda che l'autonomia strategica si costruisce nel rispetto delle alleanze esistenti, in particolare per quanto riguarda la NATO, mantenendo al contempo un forte legame transatlantico, come sottolineato all'articolo 42 del TUE, e nel debito rispetto e con il rafforzamento del multilateralismo efficace, quale principio ispiratore dell'intervento dell'UE nelle operazioni di gestione delle crisi internazionali;
3. è preoccupato per la prospettiva del declino strategico che minaccia l'UE, non solo attraverso la riduzione tendenziale dei bilanci per la difesa nel quadro della crisi finanziaria ed economica globale ed europea, ma anche a causa della relativa e progressiva marginalizzazione dei suoi strumenti e delle sue capacità di gestione delle crisi, in particolare quelle militari; rileva inoltre l'impatto negativo del mancato impegno degli Stati membri a tale riguardo;
4. ritiene che l'Unione ricopra un ruolo importante nel garantire la sicurezza degli Stati membri e dei suoi cittadini; è convinto che l'Unione debba avere l'ambizione di rafforzare la sua sicurezza e quella del suo vicinato per non doverla delegare ad altri; sottolinea che l'UE deve essere in grado di contribuire in maniera significativa alle operazioni di mantenimento della pace nel mondo;
5. constata che la Strategia europea per la sicurezza, elaborata nel 2003 e rivista nel 2008, malgrado la validità, a tutt'oggi, delle sue analisi e delle sue affermazioni, comincia ad essere superata dagli eventi e non è più sufficiente per comprendere il mondo di oggi;
6. invita pertanto nuovamente il Consiglio europeo a commissionare al VP/AR un Libro bianco sulla sicurezza e la difesa dell'UE, che definisca gli interessi strategici dell'UE in un contesto di minacce in evoluzione, alla luce delle capacità di sicurezza degli Stati membri, della capacità delle istituzioni dell'UE di agire in modo efficace nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa, nonché dei partenariati dell'Unione europea, in particolare con i paesi vicini e con la NATO, e che tenga conto dell'evoluzione delle minacce e dello sviluppo delle relazioni con i nostri alleati e partner ma anche con i paesi emergenti;
7. sottolinea l'importanza di tale quadro strategico che guiderà l'azione esterna dell'UE e formulerà chiare priorità per la politica di sicurezza;
8. osserva che il Libro bianco dovrebbe basarsi sia sui concetti introdotti dalla Strategia europea per la sicurezza nel 2003 e nel 2008 sia sui nuovi concetti di sicurezza emersi negli ultimi anni, quali la «responsabilità di proteggere», la sicurezza umana e il multilateralismo efficace;
9. sottolinea l'importanza di effettuare, nell'ambito dell'Agenzia europea per la difesa (AED) e in cooperazione con la NATO, una revisione tecnica delle debolezze e dei punti di forza militari degli Stati membri dell'UE; ritiene che il Libro bianco costituirà la base del futuro approccio strategico dell'UE e fornirà orientamenti sulla pianificazione strategica a medio e lungo termine delle capacità civili e militari che devono essere sviluppate e acquisite nel quadro della PSDC;
10. accoglie con favore le conclusioni del Consiglio del 23 luglio 2012 sulla PSDC e l'annuncio di un Consiglio europeo in materia di difesa da tenersi nel corso del 2013; incoraggia gli Stati membri e il Presidente del Consiglio europeo a coinvolgere il Parlamento nella preparazione di tale riunione del Consiglio;
11. accoglie con favore la relazione del VP/AR sui principali aspetti e le scelte fondamentali della PESC, che è in parte dedicata alle questioni della sicurezza e della difesa; insiste tuttavia sulla necessità di innalzare il livello di ambizione per lo sviluppo della PSDC; invita gli Stati membri, con il sostegno del VP/AR, a sfruttare pienamente il potenziale di tale strumento – creato dal trattato di Lisbona – in un contesto in cui numerose crisi persistono, anche alle frontiere dell'Europa, e in cui l'impegno americano ridefinito è sempre più evidente;
12. accoglie positivamente il contributo dell'iniziativa di Weimar, cui hanno aderito la Spagna e l'Italia, al rilancio dell'agenda della PSDC, e l'impulso che essa ha impresso ai tre settori fondamentali, vale a dire le istituzioni, le operazioni e le capacità; invita tali paesi a rispettare l'impegno assunto di mantenere una visione ambiziosa della PSDC e considera le loro azioni come un modello a cui tutti gli altri Stati membri devono aderire;
La PSDC al centro dell'approccio globale
13. accoglie con favore le conclusioni del Consiglio del 23 luglio 2012 sulla PSDC e l'annuncio della presentazione di una comunicazione congiunta sull'approccio globale da parte della Commissione europea e del VP/AR; ricorda a entrambi di interagire con il Parlamento europeo in tale sforzo;
14. sottolinea che la forza dell'UE rispetto ad altre organizzazioni consiste nel suo potenziale unico di mobilitare una serie completa di strumenti politici, economici, di sviluppo e umanitari a sostegno delle sue missioni e operazioni civili e militari di gestione delle crisi sotto un'unica autorità politica, vale a dire il VP/AR, e che questo approccio globale le conferisce una flessibilità e un'efficacia uniche e ampiamente apprezzate;
15. ritiene tuttavia che l'attuazione dell'approccio globale debba garantire che l'Unione risponda ai rischi specifici con i mezzi civili e/o militari adeguati; sottolinea che l'approccio globale deve basarsi sulla PSDC come si basa sugli strumenti di azione esterna;
16. sottolinea che la PSDC, attraverso queste operazioni, rappresenta il principale strumento dell'UE per la gestione delle crisi, che conferisce una credibilità e una visibilità politica all'azione dell'Unione, permettendo al contempo un controllo politico;
L'attuazione del trattato di Lisbona
17. ricorda che il trattato di Lisbona ha introdotto importanti innovazioni per quanto riguarda la PSDC, delle quali si attende ancora l'attuazione; deplora, a tale riguardo, la mancata considerazione da parte del VP/AR delle precedenti risoluzioni del Parlamento, nelle quali si chiedeva un progresso più attivo e coerente nell'attuazione dei nuovi strumenti introdotti dal trattato di Lisbona:
–
il Consiglio può affidare lo svolgimento di una missione a un gruppo di Stati, allo scopo di preservare i valori dell'Unione e di servirne gli interessi;
–
gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia in relazione alle missioni più impegnative possono instaurare una cooperazione strutturata permanente;
–
sono introdotte una clausola di difesa reciproca e una clausola di solidarietà;
–
all'AED sono affidati compiti importanti per lo sviluppo delle capacità militari degli Stati membri, tra cui il rafforzamento della base industriale e tecnologica del settore della difesa, la definizione di una politica europea delle capacità e degli armamenti e l'attuazione della cooperazione strutturata permanente;
–
è prevista la creazione di un fondo iniziale per le attività preparatorie delle missioni che non sono a carico del bilancio dell'Unione;
18. esorta il VP/AR a imprimere gli impulsi necessari per sviluppare il potenziale del trattato di Lisbona, in modo che l'UE possa beneficiare dell'intera gamma di possibilità d'azione sulla scena internazionale nel quadro del suo approccio globale, attraverso il suo «soft power» o, se necessario, mediante azioni più forti, sempre nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite;
19. invita gli Stati membri a collaborare attivamente con il VP/AR e con il Consiglio per adottare le disposizioni del trattato di Lisbona relative alla PSDC nelle loro strategie nazionali di difesa;
20. accoglie con favore l'estensione delle missioni che possono essere svolte nel quadro della PSDC rispetto alle precedenti missioni dette «di Petersberg», come sancito all'articolo 43 del TUE; rileva, tuttavia, che tale ambizione non trova riscontro nelle decisioni prese da quando è stato creato il SEAE;
Le operazioni civili e militari
21. sottolinea che finora la PSDC ha contribuito alla gestione delle crisi, al mantenimento della pace e al rafforzamento della sicurezza internazionale; sottolinea che la PSDC è ora chiamata a intervenire in tutti i tipi di crisi, anche nel caso di conflitti ad alta intensità nel suo vicinato, con un livello di ambizione sufficiente per avere un reale impatto sul terreno;
22. osserva che attualmente sono in corso 14 operazioni, di cui 11 civili e 3 militari; accoglie con favore l'avvio di tre nuove operazioni civili, durante l'estate del 2012, nel Corno d'Africa (EUCAP Nestor), in Niger (EUCAP Sahel Niger) e nel Sud Sudan (EUAVSEC Sud Sudan), e la pianificazione di una missione civile di sostegno al controllo delle frontiere in Libia e di una missione di addestramento nel Mali; ritiene che queste missioni rappresentino un primo segnale del nuovo dinamismo dell'agenda della PSDC; sottolinea l'importanza di migliorare il quadro per trarre insegnamenti dalle missioni e dalle operazioni;
23. deplora, tuttavia, che l'Unione europea non utilizzi pienamente gli strumenti militari della PSDC, sebbene varie crisi avrebbero potuto giustificare un intervento della PSDC, in particolare in Libia e in Mali; sottolinea la necessità di considerare la possibilità di prestare assistenza nella riforma del settore della sicurezza ai paesi della Primavera araba, in particolare nell'Africa settentrionale e nella regione del Sahel; incoraggia, in questo contesto, a intensificare l'attuale pianificazione di eventuali operazioni militari e, al tempo stesso, chiede una rivalutazione delle missioni in corso;
24. invita gli Stati membri a tradurre in pratica le loro dichiarazioni e a utilizzare i mezzi, i protocolli e gli accordi esistenti al fine di mettere a disposizione della PSDC le loro capacità, ad esempio sotto forma di raggruppamenti tattici o di gruppi operativi comuni;
Balcani occidentali
25. ricorda e accoglie con favore l'importanza politica, strategica e simbolica dell'impegno dell'UE nei Balcani occidentali, che ha contribuito alla pace e alla sicurezza nella regione; sottolinea tuttavia che questa regione continua ad affrontare numerose sfide che rappresentano una prova di credibilità per l'Unione; invita il VP/AR e il Consiglio a valutare il contributo dell'UE alla sicurezza nei Balcani occidentali, prestando una particolare attenzione al rafforzamento dello Stato di diritto, alla tutela delle comunità minoritarie e alla lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione;
26. accoglie con favore i risultati della prima missione civile EUPM in Bosnia-Erzegovina, conclusasi il 30 giugno 2012, che ha consentito, in parallelo con l'operazione EUFOR Althea, di contribuire al dialogo tra le entità costitutive del paese e al consolidamento dello Stato di diritto;
27. rileva che l'operazione EUFOR Althea in Bosnia-Erzegovina, avviata nel 2004, ha registrato una costante riduzione dei suoi effettivi; appoggia pertanto la chiusura di tale missione e chiede una nuova tipologia di assistenza dell'UE in materia di rafforzamento delle capacità e di formazione delle forze armate della Bosnia-Erzegovina;
28. appoggia il ruolo svolto dalla missione EULEX Kosovo, che opera in un contesto politico difficile, e accoglie con favore l'estensione del suo mandato per altri due anni, fino al 14 giugno 2014;
29. sottolinea il ruolo positivo svolto dalla missione nell'aiutare il Kosovo a combattere la criminalità organizzata a tutti i livelli e a costruire uno Stato di diritto e un apparato giudiziario, di polizia e doganale libero da interferenze politiche, in linea con le buone pratiche e le norme internazionali ed europee; prende atto della riconfigurazione e del ridimensionamento della missione, considerandoli un chiaro segno dei progressi compiuti finora;
30. sottolinea, tuttavia, che rimane ancora molto da fare affinché EULEX possa realizzare pienamente le missioni assegnategli e godere della piena fiducia della popolazione del Kosovo, in particolare della comunità serba; invita la missione a rafforzare le sue attività nel nord del Kosovo e a impegnarsi maggiormente nell'indagine e nell'azione giudiziaria per quanto concerne i casi di corruzione ad alto livello;
31. invita la task force investigativa speciale di EULEX a continuare a esaminare con la massima attenzione e il massimo rigore gli interrogativi sollevati dal rapporto del Consiglio d'Europa sulla veridicità delle accuse di traffico di organi; invita EULEX a mettere in atto, con il pieno sostegno degli Stati contributori, un programma di protezione dei testimoni, che includa ad esempio il trasferimento dei testimoni, che consenta di svolgere procedimenti giudiziari rigorosi volti ad accertare i fatti;
32. osserva che la presenza della KFOR resta essenziale per garantire la sicurezza in Kosovo e che continuano a essere sollevati numerosi interrogativi circa l'efficacia e il futuro del coordinamento tra la missione militare della NATO e la missione civile dell'UE; invita pertanto il VP/AR a riferire regolarmente sui progressi della missione EULEX, accogliendo favorevolmente la proroga del suo mandato fino al 14 giugno 2014, così come sui risultati ottenuti e sulle relazioni con l'apparato militare della NATO;
Corno d'Africa
33. accoglie con favore la nuova strategia dell'Unione europea per il Corno d'Africa, che attua l'approccio globale per lottare contro la pirateria e le sue cause, e il ruolo di primo piano svolto dall'Unione in relazione alla sicurezza nella regione, che migliora la visibilità e la credibilità dell'UE nella gestione delle crisi; accoglie altresì con favore l'attivazione del Centro operativo dell'Unione europea, nel maggio 2012, a sostegno delle missioni PSDC nel Corno d'Africa;
34. osserva che attualmente sono in corso tre operazioni (EUNAVFOR Atalanta, EUTM Somalia e EUCAP Nestor) a beneficio della regione e sottolinea la necessità di continuare a coordinare l'impegno europeo con gli sforzi della comunità internazionale, in primo luogo con l'Unione africana (UA), al fine di garantire il funzionamento e la natura democratica dello Stato in Somalia; ritiene che il Centro operativo dell'UE consente un coordinamento più efficace nel quadro della strategia per il Corno d'Africa;
35. raccomanda, considerando l'evoluzione della Somalia sul piano politico e della sicurezza, che gli Stati membri e il VP/AR, di concerto con le autorità legittime della Somalia, l'UA, l'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD) e gli Stati Uniti, studino la possibilità di avviare un processo di riforma del settore della sicurezza (RSS);
36. accoglie con favore l'avvio della missione EUCAP Nestor ed esorta la Tanzania ad accettare tale missione, che mira a rafforzare le capacità di difesa marittima di Gibuti, del Kenya e delle Seychelles e a sostenere lo Stato di diritto in Somalia (inizialmente nel Puntland e nel Somaliland) attraverso lo sviluppo di una forza di polizia costiera responsabile e di un apparato giudiziario che dia prova del pieno rispetto dello Stato di diritto, della trasparenza e dei diritti umani;
37. chiede che la missione EUCAP Nestor sia coordinata con altre iniziative in materia di sicurezza marittima, come MARSIC e MASE, finanziate rispettivamente dallo strumento per la stabilità e dal Fondo europeo di sviluppo; raccomanda l'estensione della missione EUCAP Nestor ad altri paesi non appena essi soddisfano le condizioni necessarie;
38. rende omaggio al contributo fondamentale apportato dall'operazione EUNAVFOR Atalanta alla lotta contro la pirateria nel golfo di Aden e nell'Oceano Indiano occidentale, nonché al contributo umanitario dato alla sicurezza marittima scortando le navi del Programma alimentare mondiale e altre navi vulnerabili, e approva la proroga del mandato dell'operazione fino al dicembre 2014; approva altresì l'estensione del campo d'azione di questa missione alla zona costiera, alle acque territoriali e alle acque interne della Somalia; invita gli Stati membri a mettere a disposizione risorse navali e aeree adeguate per questa operazione e incoraggia le navi mercantili a continuare ad applicare le migliori pratiche di navigazione per ridurre il rischio di attacchi; plaude al contributo fornito dai Paesi Bassi all'operazione Atalanta imbarcando gruppi di protezione destinati a garantire la sicurezza dei convogli umanitari e incoraggia gli altri Stati membri a fornire contributi di questo tipo;
39. afferma che la pirateria è equiparabile alla criminalità organizzata e che, ai fini della libertà del commercio e della protezione di una via navigabile essenziale, è importante compromettere la redditività economica della pirateria e affrontare le sue cause profonde tramite un impegno a lungo termine per promuovere la buona governance e opportunità economiche legittime e autonome per la popolazione; invita la Commissione e il Consiglio ad adottare tutte le misure necessarie a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari generati da questa attività e ad agevolare lo scambio di informazioni fra EUNAVFOR Atalanta ed Europol;
40. sottolinea il ruolo positivo svolto dalla missione EUTM Somalia, in stretta collaborazione con l'Uganda, l'UA e gli USA, nell'addestramento di oltre 3.000 reclute somale, delle quali circa 2.500 sono già state reintegrate nelle forze di sicurezza somale, promuovendo al contempo lo Stato di diritto; ritiene che la missione abbia contribuito in particolare al miglioramento della situazione a Mogadiscio e nei dintorni, potenziando le forze di sicurezza somale e dell'AMISOM; esorta a concentrare gli sforzi della missione sull'istituzione di strutture di comando e di controllo responsabili e trasparenti e di un quadro finanziario che fornisca il regolare pagamento degli stipendi, nonché sulla riduzione al minimo del numero delle diserzioni da parte dei soldati formati;
41. approva l'estensione del mandato della missione EUTM Somalia fino al dicembre 2012, come pure l'importanza attribuita alle capacità di comando e controllo, alle capacità specializzate e alle capacità di autoformazione delle forze di sicurezza nazionali somale, nella prospettiva del trasferimento delle competenze per la formazione agli attori locali; constata che l'UE dovrà proseguire le sue attività di formazione oltre il 2012 e, in quest'ottica, invita il SEAE a studiare la possibilità, non appena la situazione della sicurezza in Somalia lo consentirà, di trasferire, in tutto o in parte, tali attività di formazione nelle zone del paese che si trovano sotto il controllo delle autorità, alla luce del miglioramento delle condizioni di sicurezza; raccomanda che la missione EUTM Somalia sia maggiormente coinvolta nel processo di reclutamento e di integrazione del personale che beneficia di tale formazione militare;
42. sottolinea che il modello dell'operazione EUTM, il quale, a fronte di un investimento finanziario, materiale e umano relativamente modesto, offre all'UE un ruolo regionale di spicco nell'Africa orientale, potrebbe essere riprodotto in altre zone, in particolare nel Sahel;
Sahel
43. esprime la massima preoccupazione per lo sviluppo di una zona di instabilità nel Sahel, caratterizzata dall'interconnessione di attività criminali, in particolare il traffico di droga, armi e persone, e di operazioni armate di gruppi terroristici radicali che compromettono l'integrità territoriale degli Stati della regione e le cui attività potrebbero condurre all'instaurazione di una zona di illegalità permanente in una parte del territorio del Mali e alla sua diffusione ai paesi vicini, aggravando la minaccia nei confronti dei cittadini e degli interessi europei in loco, già vittime di assassini e di rapimenti; sottolinea pertanto la necessità di sostenere un governo stabile nel Mali, al fine di evitare la disgregazione del paese e gli estesi effetti di ricaduta che ciò potrebbe avere in termini di aumento della criminalità e dei conflitti;
44. sottolinea che questa situazione rappresenta una minaccia per la sicurezza dell'Europa nel suo insieme; invita, a tale riguardo, il VP/AR e il Consiglio ad attuare rapidamente e integralmente la strategia dell'UE per il Sahel approvata nel marzo 2011 e ad adottare adeguate misure di sicurezza, avvalendosi se del caso di missioni PSDC, per aiutare gli Stati della regione a rafforzare le rispettive capacità di lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera e i gruppi terroristici;
45. accoglie con favore l'avvio della missione EUCAP Sahel Niger, finalizzata in modo specifico ad aiutare il Niger a far fronte a queste sfide in materia di sicurezza; osserva che questa missione si iscrive pienamente nel quadro della strategia globale per il Sahel, ma si rammarica che essa riguardi un solo paese, mentre altri paesi della regione, in particolare il Mali, presentano necessità urgenti e importanti di rafforzare le capacità e di rispondere alle minacce che incombono sulla loro integrità territoriale;
46. si compiace dell'adozione unanime, da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il 12 ottobre 2012, della risoluzione 2071 sul Mali; osserva che in essa si invitano espressamente le organizzazioni regionali e internazionali, compresa l'UE, a fornire in modo coordinato alle forze armate e di sicurezza del Mali assistenza, consulenza, formazione e sostegno allo sviluppo di capacità, al fine di restaurare l'autorità dello Stato del Mali; invita il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ad adottare un'altra risoluzione che autorizzi formalmente lo spiegamento di una nuova missione africana, da lanciare con l'appoggio della comunità internazionale sulla falsariga del sostegno fornito all'AMISOM in Somalia;
47. accoglie con favore le conclusioni del Consiglio del 15 ottobre 2012 sulla situazione in Mali, in cui il Consiglio chiede che i lavori di pianificazione di un'eventuale missione militare nel quadro della PSDC siano proseguiti e approfonditi con urgenza, elaborando in particolare un concetto di gestione della crisi relativo alla riorganizzazione e all'addestramento delle forze di difesa maliane;
48. accoglie con favore la decisione presa dai capi di Stato e di governo dell'ECOWAS l'11 novembre 2012 di prevedere una forza di stabilizzazione di almeno 3 200 soldati, con un mandato d'intervento di un anno;
49. invita a perseguire la pianificazione di un'operazione intesa a sostenere, in collaborazione con l'ECOWAS, la ristrutturazione delle forze armate maliane al fine di migliorare l'efficacia delle forze di sicurezza del Mali e di consentire al paese di riappropriarsi del controllo del proprio territorio;
Libia
50. accoglie con favore le precedenti attività di aiuto umanitario e di protezione civile svolte dalla Commissione e degli Stati membri, a sostegno delle organizzazioni delle Nazioni Unite, in Libia e nei paesi vicini; ritiene tuttavia che la crisi libica avrebbe potuto costituire un'occasione per l'UE di dimostrare la sua capacità di agire in modo più globale, se necessario anche militarmente, nel pieno rispetto delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dinanzi allo scoppio di una grave crisi nel suo immediato vicinato con implicazioni dirette sulla stabilità del contesto europeo; deplora che l'assenza di una volontà politica comune degli Stati membri e le reticenze ideologiche verso un'Unione che mette in pratica le proprie capacità abbiano relegato l'Unione a un ruolo secondario; prende atto della riluttanza di alcuni membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ad autorizzare l'UE ad avviare la sua operazione militare umanitaria in Libia;
51. invita il VP/AR a trarre tutti gli opportuni insegnamenti dalla crisi libica, con riferimento sia al processo decisionale in seno all'UE sia all'intervento militare della NATO, in termini di capacità ma anche, e soprattutto, di coerenza politica e di solidarietà fra gli Stati membri, nonché alla relazione fra l'UE e la sua PSDC, da un lato, e la NATO dall'altro;
52. ritiene che l'UE debba svolgere un ruolo importante nel processo di transizione istituzionale in Libia, segnatamente nei settori della smobilitazione e dell'integrazione degli effettivi delle brigate rivoluzionarie, della riorganizzazione delle forze armate e dell'assistenza al controllo delle frontiere terrestri e marittime; deplora che il contributo dell'UE al settore della sicurezza tardi a concretizzarsi e che le difficoltà a concepire e ad attuare tale contributo lascino spazio a iniziative bilaterali la cui visibilità e la cui coerenza sono aleatorie; è favorevole all'accelerazione della pianificazione di una missione civile di sostegno al controllo delle frontiere;
Sud Sudan
53. prende atto dell'avvio della missione EUAVSEC Sud Sudan, finalizzata a rafforzare la sicurezza dell'aeroporto di Djouba; si interroga, nondimeno, sull'opportunità di una missione PSDC per garantire la messa in sicurezza di questo aeroporto, considerando che una missione siffatta avrebbe potuto essere realizzata dalla Commissione mediante il suo strumento di stabilità;
Repubblica democratica del Congo
54. sottolinea l'importanza della Repubblica democratica del Congo per la pace e la stabilità in Africa e sostiene l'azione della missione MONUSCO volta a proteggere le popolazioni civili nella parte orientale del paese;
55. si compiace degli sforzi profusi dall'Unione europea nel quadro delle due missioni EUSEC RD Congo ed EUPOL RD Congo per consolidare lo Stato di diritto in questo paese; osserva tuttavia che queste due missioni sono sottodimensionate in rapporto alla vastità dei compiti loro assegnati e che è necessaria una collaborazione attiva da parte delle autorità congolesi per ottenere risultati tangibili;
Afghanistan
56. valuta positivamente la missione EUPOL Afghanistan, che ha per obiettivo l'instaurazione di una polizia civile e di un sistema giudiziario al fine di consentire agli afghani di riprendersi la responsabilità primaria dei propri compiti in una prospettiva di ricostruzione dello Stato afghano; sottolinea che questa missione, che deve rimanere in loco fino al 31 maggio 2013 e potrebbe essere prolungata fino al 31 dicembre 2014, rientra negli sforzi complessivi messi in campo dalla comunità internazionale per consentire agli afghani di prendere in mano il proprio destino, una volta avvenuto il ritiro delle truppe NATO nel 2014; invita il VP/AR e il Consiglio ad avviare una riflessione approfondita e condivisa con il Parlamento europeo sull'evoluzione del regime globale dell'Unione e, più specificamente, sulla missione EUPOL, nel contesto post-2014 in Afghanistan;
Territori palestinesi
57. considera un successo la missione di formazione della polizia civile palestinese EUPOL COPPS, il cui obiettivo è aiutare l'Autorità palestinese a rafforzare le istituzioni di un futuro Stato palestinese nei settori del mantenimento dell'ordine pubblico e della giustizia penale sotto la gestione palestinese, conformemente alle migliori norme internazionali; osserva che questa missione si iscrive nel quadro degli sforzi profusi dall'Unione europea a favore della creazione di uno Stato palestinese che conviva pacificamente a fianco di Israele;
58. deplora il fatto che la missione EUBAM Rafah abbia sospeso le sue operazioni dopo che Hamas ha preso il controllo della striscia di Gaza, nonché la riduzione degli effettivi, sottolineando nel contempo che la sua permanenza nella regione dimostra la volontà dell'UE di apportare il suo contributo a qualsiasi azione che possa agevolare il dialogo fra israeliani e palestinesi; deplora che il governo israeliano non abbia autorizzato il capo della missione EUPOL COPPS ad assumere contemporaneamente l'incarico di capo della missione EUBAM Rafah e che il quartier generale di questa missione si trovi a Tel Aviv anziché a Gerusalemme est;
Georgia
59. sottolinea il ruolo positivo svolto dalla missione di osservazione dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia), in particolare a sostegno del dialogo e del ripristino di misure di rafforzamento della fiducia tra le parti, ma deplora che tale missione non sia stata ancora autorizzata a recarsi nei territori occupati dell'Abkhazia e dell'Ossezia meridionale, in cui la Russia è stata riconosciuta come forza di occupazione da parte del Parlamento europeo, della NATO, del Consiglio d'Europa e di alcuni Stati membri;
Iraq
60. osserva che la missione EUJUST LEX-Iraq, il cui mandato è stato prorogato al 31 dicembre 2013, è stata la prima missione dell'UE integrata sullo «Stato di diritto» il cui scopo è di contribuire all'introduzione di un sistema di giustizia penale professionale in Iraq fondato sullo Stato di diritto; constata tuttavia che l'Iraq è lungi dall'essere stabilizzato, come mostrano gli attentati di cui il paese è regolarmente vittima, una situazione aggravata da un contesto regionale dei più incerti;
Ritorno di esperienza
61. rileva l'importanza del ritorno di esperienza delle missioni e delle operazioni condotte nel quadro della PSDC e si compiace del lavoro svolto in tal senso dalla direzione gestione delle crisi e pianificazione del SEAE e dall'EUMS; invita il VP/AR a riferire regolarmente al Parlamento europeo sui risultati di tale lavoro;
62. ritiene particolarmente importante l'esperienza acquisita nel corso delle missioni e delle operazioni civili; rileva che l'UE ha intrapreso ampie attività in quest'ambito, conseguendo ottimi risultati; ritiene che il valore aggiunto delle operazioni civili dell'UE debba essere considerato nel coordinare gli sforzi con i nostri partner e alleati nell'ambito della gestione delle crisi internazionali;
le capacità e le strutture di condotta delle operazioni
63. constata che le operazioni militari dell'Unione soffrono ancora troppo spesso di problemi di generazione di forze e che la credibilità della PSDC è in gioco se mancano capacità credibili; invita quindi gli Stati membri a rimanere mobilitati per fornire personale e attrezzature di qualità;
64. osserva che le strutture di gestione delle crisi in seno al SEAE mancano di personale, ai livelli sia civile che militare, il che nuoce alla loro capacità di reazione e contribuisce a una certa marginalizzazione della PSDC; sollecita il VP/AR a rimediare senza indugio a tale situazione; insiste sul legame diretto che deve esistere fra il VP/AR e le strutture di gestione delle crisi PSDC;
Personale e capacità civili
65. sottolinea le difficoltà che gli Stati membri incontrano nel fornire personale qualificato e formato in numero sufficiente per le missioni civili condotte nel quadro della PSDC; invita la Commissione e il SEAE a studiare le possibilità di prestare assistenza agli Stati membri in merito all'aumento del numero delle forze di polizia, dei giudici e del personale altamente specializzato nel settore della pubblica amministrazione, da impiegare in missioni civili condotte nel quadro della PSDC;
66. prende atto dell'estensione dell'obiettivo primario civile 2010 al di là di tale data e si compiace dell'adozione di un programma pluriennale di sviluppo delle capacità civili; invita gli Stati membri, e segnatamente i ministeri interessati, a mobilitarsi per la sua messa in atto;
67. sottolinea la necessità di sviluppare, in aggiunta alle capacità citate nel contesto dell'obiettivo primario civile che fa riferimento alla polizia, ai giudici e al personale altamente specializzato nel settore della pubblica amministrazione, orientamenti e capacità di mediazione più efficaci, onde prevedere risorse adeguate per la mediazione in modo tempestivo e coordinato;
68. osserva con preoccupazione che in alcuni Stati membri l'identificazione, il coordinamento e lo spiegamento di personale civile per le missioni PSDC subiscono ancora l'influsso del ricorso a pratiche e criteri nazionali differenti; chiede un maggior coordinamento tra gli Stati membri e l'individuazione delle migliori pratiche in merito;
69. deplora, a tale riguardo, l'indifferenza da parte del VP/AR e degli Stati membri nei confronti delle precedenti risoluzioni parlamentari nelle quali si chiedevano personale civile competente e in numero sufficiente nonché capacità sostanziali; rammenta a tale proposito le conclusioni del Consiglio del 21 marzo 2011 sulle priorità in relazione alle capacità civili della PSDC e ritiene che esse conservino tutta la loro pertinenza:
–
reclutare personale qualificato e formato in numero sufficiente;
–
mettere a punto strumenti adeguati per favorire l'avvio delle missioni, tra cui una versione finalizzata di «Goalkeeper»; misure preparatorie più flessibili; migliori meccanismi di equipaggiamento per le missioni civili (ivi compresa una soluzione di deposito permanente);
–
perseguire l'attuazione di attività preparatorie per le missioni civili, in conformità delle pertinenti disposizioni del TUE;
–
rafforzare la valutazione dell'impatto e l'applicazione degli insegnamenti tratti;
–
approfondire la cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali;
Personale e capacità militari
70. osserva che l'Unione europea affronta attualmente vincoli finanziari significativi e che gli Stati membri, per ragioni sia finanziarie che di bilancio e politiche legate o meno alla crisi che interessa la zona euro, sono in una fase di riduzione o, quanto meno, di mantenimento del livello dei loro bilanci di difesa; sottolinea i potenziali effetti negativi di tali misure sulle loro capacità militari e, pertanto, sulla capacità dell'Unione europea di assumersi efficacemente le proprie responsabilità nei settori del mantenimento della pace, della prevenzione dei conflitti e del rafforzamento della sicurezza internazionale;
71. osserva un aumento delle capacità militari e degli armamenti nel continente asiatico e, in particolare, in Cina; chiede un approfondimento del dialogo con la regione, sottolineando le questioni della sicurezza e della difesa;
72. sottolinea che il moltiplicarsi delle operazioni esterne che ha caratterizzato gli ultimi anni, che si tratti dell'Iraq, dell'Afghanistan o dell'Africa, ivi compresa la Libia, ha rappresentato e rappresenta tuttora un onere finanziario importante per gli Stati che hanno partecipato o che ancora partecipano a tali operazioni; osserva che tali costi hanno un'incidenza diretta sull'attrito e l'usura prematura delle attrezzature, nonché sulla volontà degli Stati di impegnarsi in operazioni PSDC, tenuto conto dei loro vincoli di bilancio e di capacità;
73. sottolinea che i bilanci europei di difesa di tutti gli Stati membri riuniti, in valore assoluto, reggono il confronto con le spese delle principali potenze emergenti e che il problema è quindi più politico che di bilancio, e va dalla definizione di una base industriale e tecnologica europea fino alla messa in comune di talune capacità operative; osserva che a livello di UE i consorzi, le iniziative congiunte e i progetti di fusione tra imprese europee possono contribuire allo sviluppo di un'industria europea della difesa;
74. rileva che l'azione militare in Libia, avviata dalla Francia e dal Regno Unito con l'appoggio degli Stati Uniti e successivamente ripresa dalla NATO, ha messo in evidenza la capacità di taluni Stati europei di impegnarsi in conflitti ad alta intensità, ma anche le loro difficoltà nel condurre azioni di questo tipo a lungo termine, segnatamente per mancanza di competenze fondamentali come il rifornimento in volo, la raccolta delle informazioni o le munizioni guidate di precisione;
75. ricorda la sua risoluzione del 14 dicembre 2011 sull'impatto della crisi finanziaria sul settore della difesa negli Stati membri dell'UE e sottolinea che le raccomandazioni in essa contenute sono pertinenti per sviluppare le capacità militari degli Stati membri in uno spirito di condivisione e di messa in comune delle risorse;
76. accoglie con favore gli accordi bilaterali come il trattato franco-britannico sulla cooperazione militare e invita altri Stati membri a considerare tali accordi bilaterali o multilaterali relativi alla cooperazione e all'integrazione militare come importante strumento di contenimento dei costi in grado di evitare la duplicazione e costituire un processo di sviluppo di base per la PSDC nonché il futuro dell'integrazione dell'UE in materia di sicurezza;
77. si compiace dei primi progressi dell'iniziativa «messa in comune e condivisione» («pooling and sharing») dell'Unione europea e rende omaggio al lavoro dell'AED che ha consentito di individuare 11 campi d'azione prioritari; sottolinea in particolare i progressi realizzati in quattro settori: rifornimento in volo, sorveglianza marittima, sostegno medico e formazione; invita tuttavia a dotare tale iniziativa di un quadro strategico;
78. deplora tuttavia che l'iniziativa «messa in comune e condivisione» non abbia ancora colmato i divari individuati nell'obiettivo primario civile 2010; prende atto della reticenza degli Stati membri a farsi carico dell'onere di essere una nazione guida per uno dei 300 progetti suggeriti di messa in comune e condivisione presentati dall'EUMS nell'aprile 2011;
79. invita gli Stati membri, in vista del Consiglio europeo in materia di difesa previsto per il prossimo anno, a fare un bilancio delle capacità esistenti all'interno dell'Unione europea e a rendere l'iniziativa, in ultima analisi, sostenibile al fine di avviare un processo di pianificazione della difesa a livello europeo;
80. accoglie favorevolmente la proposta dell'AED di elaborare un codice di condotta volontario relativo alla messa in comune e condivisione, al fine di agevolare la cooperazione tra gli Stati membri per l'acquisizione, l'impiego e la gestione congiunta delle capacità militari;
81. sostiene in modo particolare il progetto concernente il rifornimento in volo, che comporta altresì un capitolo «acquisizione»; esprime tuttavia disappunto, a tale riguardo, per il limitato risultato previsto nell'ambito dell'azione, che porterà a un semplice rinnovo delle capacità esistenti anziché crearne di nuove; insiste affinché gli Stati membri preservino il carattere europeo di tale iniziativa ed è del parere che l'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR) sarebbe adatta a gestire il capitolo «acquisizione»;
82. si compiace dell'accordo firmato il 27 luglio 2012 tra l'Agenzia europea per la difesa e l'OCCAR, che consentirà di istituzionalizzare le relazioni tra le due agenzie, di porre in atto una cooperazione maggiormente integrata sui programmi di sviluppo di capacità militari e di scambiare informazioni classificate;
83. ricorda che la guerra in Libia ha messo in evidenza la mancanza di droni di ricognizione nelle forze armate europee e rileva che in Europa esistono per il momento due progetti concorrenti per droni MALE (mezza altitudine lunga estensione); osserva altresì che la cooperazione franco-britannica in materia di droni da combattimento (UCAV) trarrebbe beneficio se non fosse esclusiva e si aprisse ad altri partner europei;
84. ritiene che la creazione di un comando europeo del trasporto aereo (EATC) sia un esempio concreto e riuscito di messa in comune e condivisione e sottolinea che la creazione di una flotta di A400M all'interno della struttura rafforzerebbe notevolmente le capacità di proiezione dell'Unione europea e dei suoi Stati membri; incoraggia tutti gli Stati partecipanti a fornire all'EATC tutti i mezzi di trasporto disponibili; incoraggia inoltre gli Stati membri non partecipanti a prendere parte all'EATC;
85. invita la Commissione, il Consiglio, gli Stati membri e l'AED a valutare l'adozione di soluzioni innovative per potenziare le capacità di proiezione dell'Unione europea, segnatamente in una duplice prospettiva: un partenariato pubblico-privato nel settore del trasporto aereo, imperniato su una piccola flotta di A400M, permetterebbe di trasportare sia l'aiuto umanitario in caso di catastrofe, sia materiale e personale in caso di missioni e operazioni realizzate nel quadro della PSDC;
86. insiste sul fatto che il rafforzamento delle capacità europee deve trovare riscontro anche in un consolidamento della base industriale e tecnologica della difesa europea; ricorda, al riguardo, l'importanza del principio della preferenza europea e la rilevanza di un atto europeo per gli acquisti;
87. osserva che la crisi finanziaria e di bilancio in atto nell'Unione europea e nei suoi Stati membri porterà a perdite di conoscenze qualora a livello europeo non si proceda a lanciare un importante programma su basi bilaterali o multilaterali e che essa può portare anche alla scomparsa di un tessuto europeo molto specializzato; richiama inoltre l'attenzione sul fatto che le medie imprese europee dell'industria della difesa, altresì colpite dalla crisi economica e finanziaria, sono in grado di generare attività economiche e di creare posti di lavoro in alcuni Stati membri;
88. accoglie favorevolmente la proposta della Commissione nell'ambito di Orizzonte 2020 per la futura ricerca civile e militare finanziata dall'UE e gli appalti a sostegno delle missioni PSDC; osserva con preoccupazione il calo degli stanziamenti destinati alla ricerca e alla tecnologia, che incide a lungo termine sulla capacità degli Stati membri di mantenere uno strumento di difesa credibile fondato su un insieme di armi e attrezzature militari; ricorda agli Stati membri il loro impegno ad aumentare lo stanziamento a favore di ricerca e tecnologia correlate alla difesa almeno del 2% del bilancio della difesa e rammenta che gli investimenti in ricerca e tecnologie di difesa hanno conseguito importanti risultati con le applicazioni civili;
89. accoglie con favore le recenti iniziative e i progetti relativi alla difesa informatica; esorta gli Stati membri ad avviare una cooperazione ancora più stretta con l'AED per lo sviluppo delle capacità di difesa, soprattutto di natura informatica, in particolare ai fini del rafforzamento della fiducia nonché della messa in comune e della condivisione; accoglie con favore il fatto che la difesa informatica costituirà una delle priorità dell'AED nell'ambito della ricerca e della tecnologia nel settore della difesa;
90. plaude agli sforzi dell'AED volti a preservare una base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) nonché all'iniziativa di Barnier/Tajani di istituire all'interno della Commissione una task force incaricata di preservare e sviluppare questo strumento strategico, la cui funzione è assicurare l'autonomia dell'Unione europea e dei suoi Stati membri nel settore della difesa; chiede alla Commissione di tenere informato il Parlamento in merito alle attività in corso della task force e la invita a coinvolgere il Parlamento in futuro;
91. chiede agli Stati membri di applicare pienamente la direttiva sugli appalti pubblici in materia di difesa (2009/81/CE(6)) in modo da conseguire una maggiore interoperabilità delle attrezzature e contrastare la frammentazione del mercato, da cui spesso traggono vantaggio i paesi terzi;
92. plaude alla comunicazione della Commissione sulla politica industriale, del 10 ottobre 2012, dal titolo «Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica», che riconosce che il settore della difesa risente di una dimensione fortemente nazionale e annuncia l'elaborazione di una strategia globale a sostegno della competitività dell'industria della difesa;
93. ricorda la rilevanza del piano di sviluppo delle capacità elaborato dall'AED; invita gli Stati membri a procedere a una sua migliore integrazione nella rispettiva pianificazione nazionale e a essere maggiormente disposti a partecipare ai progetti dell'AED;
94. ritiene che il Consiglio e gli Stati membri debbano sostenere maggiormente le capacità dell'Unione che potrebbero consentire di realizzare risparmi attraverso la messa in comune, segnatamente l'AED, il Centro satellitare dell'UE e l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa;
95. sollecita il Consiglio e gli Stati membri ad assegnare all'AED un bilancio e un personale adeguato cosicché essa sia in grado di espletare tutti i compiti che le sono attribuiti dal trattato di Lisbona; sottolinea che tale aspetto va considerato nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale;
Politica spaziale a sostegno della PSDC
96. sottolinea la necessità, ai fini dell'autonomia decisionale e operativa dell'Unione europea, di disporre di strumenti satellitari adeguati nei settori delle riprese spaziali, della raccolta di informazioni, delle comunicazioni e della sorveglianza dello spazio; ritiene che detti ambiti potrebbero formare oggetto di una condivisione e di una messa in comune più spinte rispetto alle intese esistenti, a livello bilaterale o in collaborazione con il Centro satellitare dell'UE per quanto riguarda i programmi Helios, Cosmo-Skymed e SAR-Lupe; auspica che il programma MUSIS, destinato a sostituire l'attuale generazione di satelliti di osservazione, diventi un esempio di cooperazione sia tra i paesi europei sia con il SEAE e gli organi politico-militari dell'Unione;
97. invita, in detta prospettiva, il Consiglio e la Commissione a studiare la possibilità di partecipazione finanziaria dell'UE ai futuri programmi satellitari di ripresa spaziale in modo da consentire agli organi politico-militari dell'Unione e al SEAE di dislocare i satelliti e di disporre, su loro richiesta e a seconda delle loro esigenze, di immagini satellitari delle regioni in crisi o di quelle in cui deve essere dispiegata una missione PSDC;
98. ricorda la necessità di un finanziamento da parte dell'Unione del progetto GMES, che deve diventare, come il programma GALILEO, un'infrastruttura critica dell'UE;
Potenziamento della capacità di risposta rapida
99. osserva che, nonostante le rettifiche apportate al meccanismo ATHENA, alle precedenti risoluzioni del Parlamento e alla dottrina dell'impiego di raggruppamenti tattici dell'Unione europea, come richiesto per esempio nella lettera di Weimar, finora non è stato dispiegato alcun raggruppamento, sebbene dette compagini possano costituire una forza di primo intervento, in attesa di altre forze meglio equipaggiate per un impegno prolungato;
100. ritiene che detta situazione pregiudichi la credibilità dello strumento dei raggruppamenti tattici e della PESDC in generale, poiché in passato avrebbero potuto essere già dispiegati; sollecita gli Stati membri a restare mobilitati e a onorare i loro impegni a favore di detto strumento, tenendo conto che, visti gli investimenti finanziari e in risorse umane in relazione ai raggruppamenti tattici, il mancato utilizzo nonostante le varie opportunità costituisce ora un onere;
101. ribadisce che il meccanismo ATHENA deve essere ulteriormente adattato per aumentare la quota dei costi comuni e garantire, pertanto, una più equa ripartizione degli oneri nelle operazioni militari, senza scoraggiare gli Stati membri dall'assumere ruoli di primo piano nelle missioni PSDC;
102. sostiene il processo di revisione delle procedure per la gestione di crisi, il quale dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno e facilitare lo spiegamento più rapido di operazioni PSDC civili e militari; ritiene che le procedure di gestione di crisi debbano restare esclusive per operazioni PSDC e non comprendere altri strumenti, per il rischio di appesantire le procedure stesse; sostiene altresì la revisione delle procedure di finanziamento per puntare a maggiore flessibilità e rapidità nell'attivazione dei fondi;
Strutture e pianificazione
103. ritiene che l'assegnazione al Centro operativo del ruolo di coordinamento delle missioni nel Corno d'Africa costituisca un primo passo verso la creazione di una capacità europea per la pianificazione e la condotta delle operazioni con personale adeguato e mezzi di comunicazione e di controllo sufficienti; deplora tuttavia il fatto che il Centro non sia né permanente né il punto centrale della pianificazione e della condotta di missioni civili e operazioni militari;
104. reitera la sua richiesta relativa alla creazione di un quartiere generale operativo (OHQ) dell'UE per la pianificazione operativa e la condotta delle missioni civili e operazioni militari in seno al SEAE, se necessario, attraverso una cooperazione strutturata permanente;
105. prende atto della volontà espressa dal Consiglio, nelle sue conclusioni del dicembre 2011, di rafforzare le capacità di pianificazione anticipata; è favorevole all'ampliamento dei poteri dell'EUMS al riguardo e ritiene che il Centro operativo potrebbe anche sostenere l'EUMS in questo compito;
106. osserva con interesse la divisione del Centro di situazione in due nuove entità: la «Situation Room» da un lato e il Centro di Intelligence (Intelligence Centre o INTCEN) dall'altro, e si compiace del fatto che quest'ultimo sia destinato a crescere se gli Stati membri dimostrano la volontà di sviluppare la PESC e la PSDC;
107. sostiene la creazione di posti di esperti in sicurezza temporanei o permanenti presso le delegazioni UE più significative per la PSDC al fine di dare maggior riscontro alle problematiche della sicurezza; chiede di considerare il ruolo preventivo che simili esperti potrebbero svolgere nelle questioni di sicurezza e nell'ambito dei sistemi di allarme rapido;
Partenariati Unione europea / NATO
108. rileva che l'UE e la NATO, unite da un partenariato strategico ribadito in occasione del vertice di Chicago, sono impegnate su diversi scenari comuni quali il Kosovo, l'Afghanistan e la lotta contro la pirateria nel Golfo di Aden e nell'Oceano Indiano; rammenta, a tale proposito, l'importanza di una buona cooperazione tra l'Unione europea e la NATO;
109. ritiene che il rafforzamento delle capacità civili e militari dell'UE apporterà vantaggi anche alla NATO e contribuirà alla creazione di sinergie tra le due organizzazioni;
110. rileva che il blocco legato alla controversia turco-cipriota non ha impedito alle due organizzazioni di portare avanti un dialogo politico attraverso modalità appropriate, di lavorare insieme grazie a contatti tra i rispettivi membri del personale e di coordinare le loro attività; auspica comunque che sia trovata una soluzione alla controversia al fine di migliorare la cooperazione tra le due organizzazioni;
111. accoglie con favore la cooperazione tra l'UE e la NATO nel settore delle capacità militari, in particolare al fine di evitare duplicazioni tra l'iniziativa di messa in comune e condivisione delle capacità dell'UE e l'iniziativa «Smart Defence» della NATO;
112. sottolinea l'importanza della cooperazione pratica nel campo della sicurezza informatica e della difesa informatica, basata sulla complementarità esistente nello sviluppo delle capacità di difesa, e sottolinea la necessità di un coordinamento più stretto a tale riguardo, specialmente per quanto concerne la pianificazione, la tecnologia, la formazione e le attrezzature;
113. esprime disappunto per lo sviluppo di strutture di gestione delle crisi civili in seno alla NATO, constatando l'inutile duplicazione di capacità già presenti e ben sviluppate in seno all'Unione europea;
Unione europea / Unione africana
114. accoglie con favore la cooperazione tra l'Unione europea e l'Unione africana al fine di mantenere la pace e la stabilità nel continente africano; rileva che l'UE contribuisce alla realizzazione di un'architettura di pace e sicurezza in Africa e, a tal fine, sostiene gli sforzi di pace dell'Unione africana e delle organizzazioni regionali africane quali l'ECOWAS per combattere l'instabilità, l'insicurezza e la minaccia terroristica, dal Corno d'Africa al Sahel;
115. ricorda che l'UE rimane il maggiore contribuente al bilancio della missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM) e sottolinea la necessità di una visione strategica sul futuro di tale operazione;
Unione europea / Nazioni Unite
116. accoglie con favore la fruttuosa collaborazione instauratasi tra il SEAE e il Dipartimento per le operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite; rileva che l'UE, con i suoi gruppi tattici, potrebbe fornire una forza di primo ingresso per le operazioni urgenti di mantenimento della pace, fino a quando non subentrino le forze dell'ONU;
Unione europea / OSCE
117. sottolinea l'importanza della cooperazione tra l'UE e l'OSCE nelle regioni di interesse comune e su questioni come la prevenzione dei conflitti, la gestione delle crisi, la riabilitazione postbellica e la promozione e il rafforzamento dello Stato di diritto; esprime soddisfazione per il fatto che negli ultimi anni è stato ampliato e approfondito il campo di applicazione di tale cooperazione, ma chiede un coordinamento e una sinergia più intensi per far fronte alle crisi e ai conflitti, evitando la duplicazione degli sforzi ed elaborando approcci economicamente vantaggiosi;
Unione europea – paesi terzi
118. sottolinea la rilevanza continua di un forte legame transatlantico e accoglie con favore la cooperazione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti nelle operazioni di gestione delle crisi, tra cui l'EUTM Somalia, l'EUNAVFOR Atalanta, l'EULEX Kosovo e l'EUPOL Afghanistan;
119. accoglie con favore gli accordi quadro firmati fino ad ora dall'Unione europea con una dozzina di paesi terzi per consentire la loro partecipazione alle operazioni civili e militari condotte nell'ambito della PSDC;
o o o
120. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale della NATO, al Presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente in carica dell'OSCE e al Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE.
Clausole di difesa reciproca e di solidarietà dell'UE: dimensioni politiche ed operative
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Risoluzione del Parlamento europeo del 22 novembre 2012 sulle clausole di difesa reciproca e di solidarietà dell'UE: dimensioni politiche ed operative (2012/2223(INI))
– visti l'articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– visti gli articoli 24 e 42, paragrafo 2, del TUE, gli articoli 122 e 196 del TFUE e la dichiarazione 37 relativa all'articolo 222 TFUE,
– vista la Carta delle Nazioni Unite e in particolare le disposizioni del capo VII e dell'articolo 51,
– viste la strategia europea in materia di sicurezza, adottata dal Consiglio europeo del 12 dicembre 2003, e la relazione sull'attuazione della stessa, approvata dal Consiglio europeo dell'11-12 dicembre 2008,
– vista la strategia di sicurezza interna per l'Unione europea, approvata dal Consiglio europeo del 25-26 marzo 2010,
– vista la strategia antiterrorismo dell'Unione europea, adottata dal Consiglio europeo del 15-16 dicembre 2005,
– visti gli articoli 4 e 5 del trattato nordatlantico,
– visto il concetto strategico per la difesa e la sicurezza dei membri dell'Organizzazione del trattato nordatlantico (NATO), adottato in occasione del vertice della NATO di Lisbona del 19-20 novembre 2010,
– vista la decisione di sciogliere l'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale;
– viste le conclusioni del Consiglio del 30 novembre 2009 relative a un quadro comunitario sulla prevenzione delle catastrofi all'interno dell'UE,
– vista la comunicazione della Commissione del 26 ottobre 2010 dal titolo «Potenziare la reazione europea alle catastrofi: il ruolo della protezione civile e dell'assistenza umanitaria» (COM(2010)0600),
– vista la comunicazione della Commissione del 22 novembre 2010 dal titolo ''La strategia di sicurezza interna dell'UE in azione: cinque tappe verso un'Europa più sicura'' (COM(2010)0673),
– vista la nota sui «Dispositivi per il coordinamento nella gestione delle crisi a livello politico dell'UE» approvata dal Coreper il 30 maggio 2012(1),
– viste le sue risoluzioni del 22 maggio 2012 sulla strategia di sicurezza interna dell'Unione europea(2), del 14 dicembre 2011 sull'impatto della crisi finanziaria sul settore della difesa negli Stati membri dell'UE(3), del 27 settembre 2011 su ''reazione europea alle catastrofi: ruolo della protezione civile e dell'assistenza umanitaria''(4) e del 23 novembre 2010 sulla cooperazione civile-militare e lo sviluppo di capacità civili-militari(5),
– visti il piano d'azione CBRN 2009 dell'UE(6) e la sua risoluzione del 14 dicembre 2010 sul rafforzamento della sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBRN) nell'Unione europea (un piano d'azione CBRN dell'UE)(7),
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0356/2012),
A. considerando che la sicurezza degli Stati membri dell'UE è indivisibile e che tutti i cittadini europei dovrebbero disporre di identiche garanzie in materia di sicurezza e di pari livello di protezione dalle minacce tanto tradizionali quanto non convenzionali; che la difesa della pace, della sicurezza, della democrazia, dei diritti umani, dello Stato di diritto e della libertà in Europa, che sono elementi indispensabili per il benessere delle nostre popolazioni, deve continuare a essere un obiettivo e una responsabilità centrale dei paesi europei e dell'Unione;
B. considerando che le attuali minacce alla sicurezza comprendono una vasta gamma di pericoli complessi e in costante evoluzione, quali il terrorismo internazionale, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, gli Stati in collasso, i conflitti persistenti e infiniti, la criminalità organizzata, le minacce cibernetiche, la penuria di fonti energetiche, il degrado ambientale e i relativi rischi alla sicurezza, le catastrofi naturali o di origine umana, le pandemie e altri rischi;
C. considerando che l'UE riconosce un ordine internazionale basato su un multilateralismo effettivo e sul diritto internazionale; che in tal modo esprime la convinzione degli europei che nessuno Stato è in grado di affrontare da solo le nuove minacce;
D. considerando che la sicurezza e la lotta contro il terrorismo internazionale sono ritenute altrettante priorità dell'UE e pertanto risultano necessarie una risposta congiunta e una strategia condivisa da tutti gli Stati membri;
E. considerando che negli ultimi decenni si è registrato un aumento della frequenza e dell'entità delle catastrofi naturali e di origine umana – in particolar modo delle catastrofi indotte dal clima – e che risulta prevedibile un ulteriore aumento, con l'aggravante dei cambiamenti climatici;
F. considerando che la definizione progressiva di una politica di difesa comune, intesa a creare una difesa comune, rafforza l'identità europea e l'autonomia strategica dell'UE; che, al contempo, una difesa europea più forte e di maggiore capacità risulta essenziale per il consolidamento del legame transatlantico, nel contesto dei cambiamenti geostrategici strutturali accelerati dalla crisi economica globale e, in particolare, in un'epoca di riposizionamento strategico in corso degli Stati Uniti d'America verso la regione asiatico-pacifica;
G. considerando che ventuno Stati membri dell'UE aderiscono anche alla NATO e quindi possono consultarsi ogni qualvolta la loro integrità territoriale, l'indipendenza politica o la sicurezza siano minacciate, e che essi sono in ogni caso tenuti a garantire una difesa collettiva nell'eventualità di un'aggressione armata;
H. considerando che, mentre gli Stati membri mantengono la competenza prioritaria nella gestione delle crisi sul rispettivo territorio, che le minacce gravi e complesse alla sicurezza – dagli attacchi armati al terrorismo fino alle catastrofi naturali o chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari e agli attacchi cibernetici hanno sempre più natura transfrontaliera e possono andare al di là della capacità di risposta di un singolo Stato membro, pertanto rendono essenziale prevedere la solidarietà obbligatoria e vincolante fra Stati membri in risposta a suddette minacce;
I. considerando che, al fine di fronteggiare tali questioni problematiche, il trattato di Lisbona ha introdotto l'articolo 42, paragrafo 7, del TUE (''clausola di difesa reciproca'' o ''clausola di assistenza reciproca''(8)), nonché l'articolo 222 del TFUE (''clausola di solidarietà'') e che, tuttavia, a distanza di quasi tre anni dall'entrata in vigore del trattato, non esistono ancora dispositivi di attuazione che consentano di applicare concretamente tali clausole;
Osservazioni generali
1. sollecita gli Stati membri, la Commissione e il Vicepresidente/alto rappresentante ad avvalersi appieno delle potenzialità di tutte le disposizioni del trattato di pertinenza e, in particolare, delle clausole di difesa reciproca e di solidarietà allo scopo di dare a tutti i cittadini europei le stesse garanzie di sicurezza nei confronti delle minacce convenzionali e non convenzionali, sulla base dei principi della sicurezza indivisibile e della solidarietà reciproca tra gli Stati membri, tenendo conto della necessità di una maggiore efficienza in termini di costi nonché di una ripartizione degli oneri ed una suddivisione dei costi eque;
2. ribadisce la necessità che gli Stati membri e l'Unione hanno di elaborare una politica basata sulla prevenzione, sulla preparazione e sulla risposta, relativamente a tutte le grandi minacce per la sicurezza, quali segnatamente individuate nella strategia europea in materia di sicurezza, nella strategia di sicurezza interna e nelle regolari relazioni del coordinatore antiterrorismo dell'UE al Consiglio;
3. sottolinea la necessità che gli Stati membri e l'Unione effettuino valutazioni comuni regolari dei rischi e delle minacce sulla base dell'analisi comune dell'intelligence condivisa, avvalendosi appieno delle strutture esistenti nell'UE;
4. prende atto del nuovo concetto strategico della NATO, che, oltre a conservare la sua funzione di alleanza militare in tempo di guerra, si propone di sviluppare la propria capacità in quanto comunità politica e di sicurezza, in partenariato con l'UE; prende atto degli elementi complementari tra gli scopi della NATO e quelli enunciati all'articolo 43 TUE; segnala pertanto il rischio legato alla costosa duplicazione degli sforzi e al conseguente spreco di risorse delle due organizzazioni e sollecita una collaborazione politica molto più stretta e regolare tra l'alto rappresentante dell'UE e il segretario generale della NATO nell'ambito della valutazione dei rischi, della gestione delle risorse, della pianificazione politica e dell'esecuzione delle operazioni, sia civili sia militari;
5. sollecita il Consiglio, pur ribadendo che la tutela dell'integrità territoriale e dei cittadini rimane al centro della politica di difesa, a riprendere l'approccio della NATO, che contempla i casi inevitabili in cui è richiesta la prevenzione delle minacce esterne al fine di promuovere gli interessi di sicurezza degli alleati ed è necessario lo spiegamento di forze;
6. ribadisce che l'uso della forza da parte dell'UE o dei suoi Stati membri è ammissibile soltanto ove motivato giuridicamente sulla base della Carta delle Nazioni Unite; sottolinea il diritto implicito dell'autodifesa individuale o collettiva; conferma la sua adesione al rispetto degli orientamenti di Oslo sull'uso dei mezzi di difesa esteri, militari e della protezione civile, nell'ambito dei soccorsi in caso di catastrofi; evidenzia come sia preferibile prevenire i conflitti, gli attacchi e le catastrofi anziché affrontarne le conseguenze;
7. pone in luce l'ampio ventaglio di strumenti di cui l'Unione e gli Stati membri dispongono per affrontare accadimenti eccezionali in uno spirito di solidarietà; rammenta l'utilità delle basi giuridiche dell'articolo 122 del TFUE ai fini del finanziamento urgente di tipo economico e dell'articolo 196 del TFUE per le misure nel settore della protezione civile;
8. rammenta l'impegno di sviluppare sistematicamente una reciproca solidarietà politica nella politica estera e di sicurezza a norma dell'articolo 24 del TUE; prende atto delle possibilità offerte dal trattato di Lisbona per una migliore cooperazione nell'ambito della PESC, compresa l'assegnazione di specifici compiti e missioni a gruppi di Stati, nonché il concetto di una cooperazione permanente e strutturata nelle questioni militari;
9. sottolinea che le clausole di difesa reciproca e di solidarietà hanno come scopo non quello di sostituirsi a uno qualsiasi di tali strumenti, bensì di predisporre un quadro globale in situazioni di minacce o di danni straordinari e, in particolare, qualora la reazione imponga un coordinamento politico ad alto livello e il coinvolgimento delle forze armate, in conformità dei principi di necessità e proporzionalità;
10. sollecita la Commissione e il Vicepresidente / alto rappresentante, entro la fine del 2012, a presentare una proposta congiunta di decisione del Consiglio che definisca i dispositivi per l'attuazione della clausola di solidarietà a norma delle disposizioni di cui all'articolo 222, paragrafo 3 del TFUE, segnatamente per chiarire i ruoli e le competenze dei diversi soggetti attivi; chiede, a fini di coerenza, che il Comitato politico e di sicurezza e il Comitato permanente sulla sicurezza interna presentino un parere congiunto sull'applicazione della clausola di solidarietà, tenendo in debito conto le dimensioni politiche e operative delle due clausole, compreso il collegamento con la NATO; prende atto che il Consiglio dovrebbe deliberare a maggioranza qualificata sugli aspetti non militari degli aiuti e dell'assistenza reciproci; sottolinea la necessità, in questo contesto, di tenere il Parlamento europeo pienamente informato;
Clausola di difesa reciproca Campo di applicazione
11. ricorda agli Stati membri il loro esplicito obbligo di aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio; evidenzia che, sebbene nel futuro prossimo risulti improbabile un'aggressione su vasta scala a danno di uno Stato membro, sia la difesa territoriale tradizionale che la difesa dalle nuove minacce devono restare prioritarie sull'agenda; rammenta altresì che il trattato sancisce che gli impegni e la cooperazione nel settore della difesa reciproca devono essere coerenti con gli impegni assunti nel quadro della NATO, che resta, per gli Stati che ne sono membri, il fondamento della loro difesa collettiva e l'istanza di attuazione della stessa;
12. puntualizza nel contempo la necessità, di uguale importanza, della preparazione a situazioni che coinvolgano Stati membri dell'UE non appartenenti alla NATO o territori degli Stati membri dell'UE esterni alla regione nordatlantica, e pertanto non rientranti nel trattato di Washington, oppure a situazioni in cui non si addivenga a un accordo sull'azione collettiva in seno alla NATO; sottolinea in detto contesto l'esigenza di riuscire a utilizzare le capacità della NATO nei termini previsti nell'accordo di Berlino più;
13. ritiene che anche gli attacchi non armati – ad esempio, gli attacchi cibernetici a infrastrutture critiche, mossi al fine di provocare gravi danni e stravolgimenti a uno Stato membro e individuati come provenienti da un'entità esterna – possano avere titolo a rientrare nella clausola, qualora la sicurezza di uno Stato membro sia minacciata in modo significativo dalle conseguenze degli stessi, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità;
Capacità
14. evidenzia la necessità per i paesi europei di disporre di capacità militari credibili; incoraggia gli Stati membri all'intensificazione dei loro sforzi in materia di sviluppo collaborativo delle capacità militari, segnatamente tramite le iniziative complementari ''Pooling and Sharing'' (condivisione e messa in comune) e ''Smart Defence'' (difesa intelligente) dell'UE e della NATO, che costituiscono un progresso criticamente importante in tempi di limitazioni ai bilanci della difesa, che privilegi le sinergie europee e regionali invece di un approccio nazionale in una prospettiva a breve termine; ribadisce, in detto contesto, la propria richiesta affinché i ministeri nazionali della difesa tengano maggior conto e si avvalgano maggiormente del lavoro dell'Agenzia europea per la difesa e il SEAE porti avanti il dibattito finalizzato all'istituzione della cooperazione strutturata permanente prevista dal trattato di Lisbona;
15. considera che, per consolidare la loro cooperazione, sia la NATO che l'Unione europea dovrebbero impegnarsi al fine di potenziare le proprie capacità di base, migliorare l'interoperabilità e coordinare le proprie dottrine, pianificazioni, tecnologie, equipaggiamenti e metodi di addestramento;
16. ribadisce il suo invito ad armonizzare sistematicamente i requisiti militari e a un processo armonizzato di pianificazione e acquisizione della difesa dell'Unione, pari al livello delle ambizioni dell'Unione europea e coordinato con il processo di pianificazione della difesa della NATO; incoraggia gli Stati membri, tenendo conto del maggior livello di garanzie di sicurezza offerte dalla clausola di difesa reciproca, a prendere in esame la cooperazione multinazionale sullo sviluppo delle capacità e, ove del caso, sulla specializzazione quali principi cardine della pianificazione della loro difesa;
Strutture e procedure
17. invita il Vicepresidente/alto rappresentante a proporre dispositivi e orientamenti pratici per garantire una reazione efficace nel caso in cui uno Stato membro invochi la clausola di difesa reciproca, come pure un'analisi del ruolo delle istituzioni dell'UE qualora sia invocata la clausola stessa; ritiene che l'obbligo di fornire aiuto e assistenza, espressione di solidarietà politica fra gli Stati membri, debba garantire una rapida decisione in seno al Consiglio a sostegno degli Stati membri sott'attacco ritiene che consultazioni in linea con i requisiti di cui all'articolo 32 del TUE soddisfino tale scopo, lasciando, nel frattempo, impregiudicato il diritto di ogni Stato membro a occuparsi della propria autodifesa;
18. è del parere che, laddove sia intrapresa l'azione collettiva per difendere uno Stato membro sott'attacco, debba essere possibile avvalersi, ove opportuno, delle strutture di gestione delle crisi in essere dell'Unione e che, in particolare, debba essere prevista la possibilità di attivazione di un comando generale operativo; sottolinea la necessità di un comando generale operativo dell'UE permanente a tutti gli effetti al fine di garantire un grado adeguato di preparazione e di rapidità di reazione e ribadisce il suo invito agli Stati membri a creare una siffatta capacità permanente, fondandosi sul centro operativo dell'UE, di recente attivazione;
Clausola di solidarietà Campo di applicazione
19. rammenta che, qualora uno Stato membro subisca un attacco terroristico oppure sia vittima di una catastrofe naturale o causata dall'uomo, l'Unione e gli Stati membri sono tenuti ad agire congiuntamente, in uno spirito di solidarietà, su richiesta delle sue autorità politiche, al fine di assisterlo; rammenta, inoltre, che l'Unione mobilita in tali casi tutti gli strumenti di cui dispone, incluse le risorse militari messe a sua disposizione dagli Stati membri; rammenta del pari l'obbligo che l'Unione ha di mobilitare tutti gli strumenti dei quali dispone per scongiurare le minacce terroristiche nell'UE stessa e per proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile dagli attacchi terroristici;
20. chiede un equilibrio adeguato tra flessibilità e una coerenza sufficiente per quanto concerne i tipi di attacchi e di catastrofi per i quali può scattare la clausola, finalizzata a garantire che non sia trascurata alcuna minaccia rilevante come gli attacchi nel ciberspazio, le pandemie o le carenze energetiche; osserva che la clausola dovrebbe coprire anche gravi incidenti che si verifichino al di fuori dell'Unione, con un impatto diretto e sostanziale su uno Stato membro;
21. sottolinea la necessità che gli Stati membri investano nelle proprie capacità di sicurezza e di reazione alle catastrofi senza fare eccessivo affidamento sulla solidarietà degli altri; evidenzia la responsabilità primaria degli Stati membri in merito alla protezione civile e alla sicurezza sul loro territorio;
22. ritiene che la clausola di solidarietà debba essere invocata in situazioni che sopraffanno le capacità di risposta dello Stato membro colpito o impongono una reazione multisettoriale che coinvolga svariati attori, ma che quando uno Stato membro abbia deciso di invocare la clausola, l'assistenza non debba essere messa in discussione da parte degli altri Stati; sottolinea che la solidarietà significa altresì l'obbligo dell'investimento in idonee capacità nazionali ed europee;
23. ritiene che la clausola di solidarietà possa fornire l'impulso per accrescere l'influenza dell'UE tra i cittadini europei, fornendo una prova concreta dei benefici di una maggiore cooperazione dell'UE nell'ambito delle capacità di gestione delle crisi e di reazione alle catastrofi;
Capacità e risorse
24. evidenzia che l'attuazione della clausola di solidarietà dovrebbe essere parte integrante di un sistema permanente di reazione alle crisi dell'Unione – e di gestione e coordinamento per le stesse – che si fondi sugli strumenti e sulle capacità settoriali in essere e ne preveda l'effettiva mobilitazione allo scopo di fornire una reazione multisettoriale coordinata in caso di necessità; evidenzia che, in linea di principio, l'attuazione non dovrebbe sfociare nella creazione di strumenti ad hoc;
25. puntualizza il ruolo essenziale del meccanismo di protezione civile quale strumento cruciale, fondato sulla solidarietà, di reazione rapida europea a un vasto spettro di crisi; sostiene le linee generali della proposta di rafforzamento del meccanismo(9), espressa dalla Commissione, fondata sulla comunicazione della Commissione ''Potenziare la reazione europea alle catastrofi'' del 2010 e ispirata alla relazione Barnier del 2006;
26. prende atto dei lavori in corso volti ad attuare la strategia di sicurezza interna, in particolare nel settore del contrasto al terrorismo, della lotta alla cibercriminalità e dell'aumento della resilienza alle crisi e alle catastrofi; sottolinea che l'attuazione della clausola di solidarietà non riguarda solo la questione di istituire procedure per il momento in cui si verifica una grande crisi, ma tratta fondamentalmente elementi come il rafforzamento delle capacità, la prevenzione e la preparazione; rammenta la rilevanza delle esercitazioni di gestione delle crisi, da calibrare a specifiche evenienze rientranti nella clausola;
27. osserva che la creazione di un insieme volontario di mezzi di protezione civile preimpegnati migliorerebbe considerevolmente la preparazione dell'UE e renderebbe possibile l'individuazione delle lacune esistenti da colmare; segnala l'importanza delle analisi comuni delle lacune per far convergere efficientemente gli sforzi di tutti e assicurare che ciascuno Stato membro apporti il proprio contributo equo;
28. reputa che, in caso di mezzi con costi elevati, in particolare i mezzi destinati a rischi a bassa probabilità, risulti economicamente razionale per gli Stati membri l'individuazione di soluzioni per gli investimenti comuni e l'elaborazione congiunta di suddetti strumenti necessari, specialmente nel contesto della crisi finanziaria; alla luce di quanto sopra, rammenta la necessità di basarsi sulle competenze e l'esperienza della Commissione, dell'Agenzia europea per la difesa e delle altre agenzie dell'UE;
29. mette in luce l'importanza di assicurare che la solidarietà poggi su adeguati meccanismi di finanziamento a livello dell'UE, che offrano un grado di flessibilità sufficiente nelle emergenze; accoglie con favore la proposta di incrementare il livello di cofinanziamento nel quadro del meccanismo di protezione civile, in particolare per le spese di trasporto; prende atto delle disposizioni per l'assistenza alle emergenze nel quadro del Fondo per la sicurezza interna proposto;
30. rammenta che il Fondo europeo di solidarietà può fornire assistenza finanziaria successivamente ad una grande catastrofe; rammenta altresì che il Consiglio può concedere ulteriore assistenza finanziaria dell'Unione, ai sensi dell'articolo 122, paragrafo 2, del TUE, quando uno Stato membro si trova in difficoltà oppure è seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo;
31. rammenta che, a norma dei disposti dell'articolo 122, paragrafo 1, del TUE il Consiglio può decidere misure volte ad affrontare una difficile situazione economica in uno spirito di solidarietà, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti, segnatamente nel settore dell'energia; sottolinea l'importanza di considerare la precitata disposizione quale elemento di un insieme globale di strumenti di solidarietà dell'Unione per fronteggiare alcune grandi sfide nuove in materia di sicurezza, quali le sfide nel settore della sicurezza energetica e della sicurezza delle forniture di altri prodotti di importanza cruciale, segnatamente in caso di blocco dettato da ragioni politiche;
Strutture e procedure
32. pone l'accento sull'esigenza che l'UE ha di disporre di efficienti strutture di reazione alle crisi con capacità di monitoraggio e di reazione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, in grado di trasmettere un preallarme e una conoscenza aggiornata della situazione a tutti gli attori del caso; rileva l'esistenza di una moltitudine di centri di monitoraggio a livello dell'UE e che da essa scaturiscono problematiche di coordinamento efficiente in caso di crisi complesse e multidimensionali; osserva la costituzione della sala situazionale (situation room) in seno al Servizio europeo per l'azione esterna, come pure l'esistenza di svariati centri di monitoraggio settoriali in seno ai dipartimenti della Commissione e agli organismi specializzati dell'UE; richiama in particolar modo l'attenzione sul centro di monitoraggio e di informazioni della DG ECHO (Direzione generale aiuti umanitari e protezione civile), sul centro per la capacità di analisi strategica e di reazione della DG Affari interni, sul centro operativo di gestione delle crisi sanitarie della DG Salute e consumatori e del centro situazionale dell'agenzia Frontex;
33. ribadisce la necessità di evitare doppioni superflui e di assicurare la coerenza e l'effettivo coordinamento nell'azione, tanto più data l'attuale penuria di risorse; osserva le diverse scuole di pensiero relativamente alla modalità di razionalizzazione di tali capacità multiple di monitoraggio, alcune fondate sull'idea di uno sportello unico centrale, ed altre, a favore di una migliore interconnessione delle strutture specializzate;
34. ritiene che il vasto ventaglio di possibili crisi, dalle alluvioni agli incidenti nucleari fino alle catastrofi naturali o chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, imponga un'ampia rosa di servizi e di reti specializzati, l'unificazione dei quali non necessariamente porterebbe a una maggiore efficienza; reputa al tempo stesso che tutti i servizi specializzati a livello dell'Unione debbano essere integrati in seno ad un unico sistema informativo protetto e invita la Commissione e il Vicepresidente/alto rappresentante a operare sul rafforzamento della piattaforma di coordinamento interno ARGUS;
35. evidenzia la necessità di coordinamento politico in seno al Consiglio in caso di gravi crisi; rimarca la revisione dei dispositivi di coordinamento nella gestione delle crisi e delle emergenze dell'UE (CCA) e plaude all'accordo raggiunto in seno al Consiglio sul nuovo quadro concettuale dei CCA, che si avvale delle procedure regolari del Consiglio, in special modo del COREPER, invece di avvalersi di strutture ad hoc; sottolinea che la reazione coerente, efficiente e tempestiva, a livello politico dell'Unione, alle crisi di tale natura e portata richiede soltanto un'unica serie di dispositivi; reputa pertanto che i nuovi CCA debbano altresì sostenere la clausola di solidarietà;
36. incoraggia gli sforzi per una razionalizzazione e una migliore integrazione della sovrabbondanza di piattaforme a base web di comunicazione e di condivisione di informazioni sulle emergenze – a inclusione della pagina web dei CCA, della piattaforma ARGUS, del sistema comune di informazione e comunicazione in caso di emergenza (CECIS) e del sistema di informazione sulle emergenze sanitarie e le malattie (HEDIS) – finalizzate a consentire un flusso di informazioni senza interruzioni, libero ed efficace oltre i confini settoriali e istituzionali; prende atto della decisione, adottata in seno al Consiglio, di potenziare la pagina web dei CCA al fine di utilizzarla quale piattaforma web futura per le situazioni di crisi che impongano un coordinamento politico a livello dell'Unione;
37. sollecita lo sviluppo di una conoscenza comune delle situazioni, essenziale nell'affrontare le grandi crisi multisettoriali, nel momento in cui è necessario fornire alle autorità politiche aggiornamenti rapidi ed esaurienti; plaude all'attenzione che la revisione dei CCA dedica all'elaborazione di una conoscenza e di un'analisi delle situazioni integrate (ISAA) per le istituzioni e gli Stati membri dell'UE, e invita il Consiglio a garantire un'attuazione tempestiva; sottolinea che la conoscenza comune delle situazioni risulta quasi impossibile senza una cultura della condivisione di informazioni e lo sviluppo di tale cultura risulta quasi impossibile senza una divisione nitida dei ruoli;
38. accoglie con favore il potenziamento previsto del centro di monitoraggio e d'informazione volto a istituire un centro europeo di reazione alle emergenze, evidenziando che questo dovrebbe costituire uno dei pilastri del sistema interconnesso dell'UE di reazione rapida; è del parere che la responsabilità del coordinamento per le crisi multisettoriali debba essere definita caso per caso, in accordo al principio del «centro di gravità»;
39. puntualizza che, nell'attuale ambiente globale, ove stanno proliferando le interdipendenze, le grandi crisi di un'entità che giustificherebbe l'attivazione della clausola di solidarietà molto probabilmente saranno multidimensionali e avranno una dimensione internazionale per quanto concerne i cittadini di paesi terzi da esse colpiti o all'azione internazionale necessaria per reagire alle stesse; sottolinea il ruolo che può svolgere il SEAE a tale riguardo;
40. invita gli Stati membri a migliorare le loro capacità di fornire e ricevere assistenza, nonché lo scambio delle migliori pratiche sulle modalità di razionalizzazione delle rispettive procedure di coordinamento per le crisi e dell'interazione con l'UE dei rispettivi centri di coordinamento per le crisi; è del parere che occorra considerare la pianificazione e lo svolgimento di appropriate esercitazioni di reazione alle crisi a livello dell'UE, coinvolgendo le strutture nazionali di reazione alle crisi e le strutture competenti dell'UE;
41. reputa essenziale creare i necessari legami procedurali e organizzativi tra i pertinenti servizi degli Stati membri, al fine di assicurare l'adeguato funzionamento della clausola di solidarietà in seguito alla sua attivazione;
42. sottolinea che qualsiasi processo decisionale in seno al Consiglio a seguito di una richiesta di assistenza ai sensi della clausola di solidarietà non deve pregiudicare la reattività dell'UE e che la reazione alle crisi tramite i meccanismi in essere, come il meccanismo di protezione civile, deve poter iniziare con immediatezza, a prescindere da tale decisione politica; puntualizza che l'utilizzo dei mezzi militari a sostegno delle operazioni di protezione civile risulta già possibile, a livello operativo, senza attivare la clausola di solidarietà, come comprovato dalla proficua collaborazione fra la Commissione e il personale militare dell'UE in merito alle passate operazioni in Pakistan o in Libia;
43. segnala la necessità di articolare in modo dettagliato la procedura democratica di applicazione quando è invocata la clausola di solidarietà, che dovrebbe anche garantire la responsabilità per le decisioni prese e comprendere l'appropriato coinvolgimento dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo; sottolinea l'importanza di prevenire ogni uso sproporzionato della clausola a detrimento dei diritti fondamentali;
44. osserva che il Parlamento e il Consiglio, in quanto legislatori e autorità di bilancio UE, dovrebbero essere tenuti informati sulla situazione sul terreno, in caso di disastro o attacco che faccia scattare la clausola di solidarietà, così come delle sue origini e possibili conseguenze, cosicché si possa svolgere una valutazione approfondita e imparziale sulla base di informazioni aggiornate e concrete, cui far riferimento in futuro.
45. rammenta che la clausola di solidarietà impone al Consiglio europeo di valutare con regolarità le minacce cui l'Unione si trova di fronte; ritiene che detta valutazione vada coordinata con la NATO e dovrebbe essere effettuata almeno a due livelli distinti, ossia su una base più nel lungo periodo in seno al Consiglio europeo, in un processo che alimenti altresì la dottrina strategica che dovrà rispecchiarsi nei futuri aggiornamenti della strategia europea in materia di sicurezza e nella strategia di sicurezza interna, come pure mediante rassegne globali, più frequenti, delle minacce attuali;
46. reputa che le valutazioni annuali delle minacce debbano essere integrate con valutazioni dei rischi, che analizzino le minacce alla luce delle vulnerabilità in essere e individuino pertanto le lacune nelle capacità più urgenti da correggere; rammenta che, in seno all'attuazione della strategia di sicurezza interna, l'UE dovrebbe istituire entro il 2014 una politica coerente di gestione dei rischi che leghi al processo decisionale le valutazioni delle minacce e dei rischi; rammenta del pari che, entro la fine del 2012, la Commissione dovrebbe approntare, sulla base delle analisi nazionali dei rischi, una rassegna intersettoriale dei maggiori rischi naturali e di origine umana che l'UE può trovarsi di fronte in futuro; incoraggia gli Stati membri a condividere le rispettive valutazioni nazionali dei rischi e i rispettivi piani di gestione dei rischi per permettere una valutazione comune della situazione;
47. sottolinea che le valutazioni multirischio comuni che ne derivano impongono l'attivazione delle capacità del centro di situazione dell'UE, fondandosi sull'intelligence condivisa e riunendo le informazioni immesse da tutti gli organismi dell'UE coinvolti nella valutazione dei rischi e delle minacce, quali i dipartimenti della Commissione di pertinenza (comprese le DG Affari interni, ECHO e Salute e consumatori) e le agenzie dell'Unione (Europol, Frontex, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ed altre);
o o o
48. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Vicepresidente/alto rappresentante, al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri, all'Assemblea parlamentare della NATO e al segretario generale della NATO.
In appresso citata con i termini «clausola di difesa reciproca» anche se nel trattato non figura alcuna formulazione. Cfr. in particolare l’impegno di difesa comune di cui all’articolo V del trattato di Bruxelles modificato, che i firmatari dello stesso considerano come rientrante nell'articolo 42, paragrafo 7, del TUE (dichiarazione del 31 marzo 2010 della presidenza del Consiglio permanente dell'UEO).
– vista la relazione sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza approvata dal Consiglio europeo l'11 e il 12 dicembre 2008,
– vista la Convezione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 novembre 2001,
– viste le conclusioni del Consiglio sulla protezione delle infrastrutture critiche informatizzate del 27 maggio 2011 e le precedenti conclusioni del Consiglio sulla sicurezza informatica,
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Un'agenda digitale europea», del 19 maggio 2010 (COM(2010)0245),
– vista la direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione(1),
– vista la recente comunicazione della Commissione sull'istituzione di un Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica quale priorità della strategia di sicurezza interna (COM(2012)0140),
– vista la sua risoluzione del 10 marzo 2010 sull'attuazione della strategia europea di sicurezza e la politica di sicurezza e di difesa comune(2),
– vista la sua risoluzione dell'11 maggio 2011 sullo sviluppo della politica di sicurezza e di difesa comune a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona(3),
– vista la sua risoluzione del 22 maggio 2012 sulla strategia di sicurezza interna dell'Unione europea(4),
– vista la sua risoluzione del 27 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso(5),
– vista la sua risoluzione del 12 giugno 2012 sulla protezione delle infrastrutture critiche informatizzate – realizzazioni e prossime tappe: verso una sicurezza informatica mondiale(6),
– vista la risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite del 5 luglio 2012 dal titolo «The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet»(7), (Promozione, protezione e godimento dei diritti umani su Internet), che riconosce l'importanza della protezione dei diritti umani e della libera circolazione delle informazioni on-line,
– viste le conclusioni del vertice di Chicago del 20 maggio 2012,
– visto il titolo V del trattato UE,
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A7-0335/2012),
A. considerando che, nel mondo globalizzato di oggi, per l'UE e per gli Stati membri la sicurezza del ciberspazio, la sicurezza nell'utilizzo delle informazioni e delle tecnologie digitali nonché la resilienza e l'affidabilità dei servizi di informazione e delle infrastrutture associate hanno assunto un'importanza cruciale;
B. considerando che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono impiegate anche come strumenti di repressione; che il contesto in cui esse sono utilizzate determina, in gran misura, l'impatto che possono avere come promotrici di sviluppi positivi o di repressione;
C. considerando che le sfide, le minacce e gli attacchi informatici stanno aumentando in misura notevole e rappresentano una grave minaccia per la sicurezza, la difesa, la stabilità e la competitività degli Stati nazionali e del settore privato; che non bisogna, pertanto, guardare a tali minacce come a un problema futuro; che la maggior parte degli incidenti informatici altamente visibili e perturbatori ha ora un movente politico; che la stragrande maggioranza degli incidenti informatici continua a essere di tipo rudimentale, ma le minacce agli elementi critici diventano sempre più sofisticate e meritano una protezione approfondita;
D. considerando che il ciberspazio, che conta ormai quasi due miliardi di utenti connessi a livello globale, è diventato uno degli strumenti più potenti ed efficaci per promuovere le idee democratiche e per organizzare quei cittadini che cercano di realizzare le loro aspirazioni di libertà e lottare contro le dittature; che l'utilizzo del ciberspazio da parte di regimi non democratici e autoritari rappresenta una crescente minaccia per i diritti degli individui alla libertà di espressione e di associazione; che è pertanto fondamentale assicurare che il ciberspazio rimanga aperto al libero flusso di idee, informazioni ed espressioni;
E. considerando che nell'UE e negli Stati membri esistono numerosi ostacoli di natura politica, legislativa e organizzativa allo sviluppo di un approccio globale e unificato nei confronti della difesa e della sicurezza informatica; che vi è una mancanza di definizioni, norme e misure comuni in un settore sensibile e vulnerabile come quello della sicurezza informatica;
F. considerando che la condivisione e il coordinamento all'interno delle istituzioni dell'UE, tra esse e gli Stati membri e tra questi ultimi, nonché con i partner esterni, sono ancora carenti;
G. considerando che a livello di UE e a livello internazionale mancano definizioni chiare e armonizzate di «sicurezza informatica» e di «difesa informatica»; che il concetto di sicurezza informatica e altri concetti fondamentali sono interpretati in modo profondamente diverso nei vari paesi;
H. considerando che l'UE non ha ancora elaborato una propria politica coerente in materia di protezione delle infrastrutture critiche informatizzate, per la quale è necessario un approccio multidisciplinare, rafforzando in tal modo la sicurezza e rispettando nel contempo i diritti fondamentali;
I. considerando che l'UE ha proposto varie iniziative per contrastare la criminalità informatica a livello civile, tra cui l'istituzione di un nuovo Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica, tuttavia manca un piano concreto a livello di sicurezza e difesa;
J. considerando che creare un rapporto di fiducia tra il settore privato e le autorità incaricate dell'applicazione della legge, le istituzioni di difesa e le altre istituzioni competenti è di fondamentale importanza nella lotta contro la criminalità informatica;
K. considerando che la fiducia reciproca nelle relazioni tra attori statali e non statali costituisce una condizione imprescindibile per una sicurezza informatica affidabile;
L. considerando che la maggior parte degli incidenti informatici che si verifica sia nel settore pubblico sia in quello privato non è denunciata a causa della natura sensibile delle informazioni e del rischio di nuocere all'immagine delle imprese interessate;
M. considerando che molti incidenti informatici si verificano a causa della mancanza di resilienza e solidità dell'infrastruttura di rete pubblica e privata, di banche dati scarsamente protette o sicure e di altre lacune nell'infrastruttura critica informatizzata; che solo pochi Stati membri considerano la protezione delle loro reti, dei loro sistemi di informazione e dei dati associati quale parte del loro rispettivo dovere di diligenza, il che spiega l'assenza di investimenti in tecnologie della sicurezza all'avanguardia, nella formazione e nello sviluppo di linee guida adeguate; che un numero elevato di Stati membri dipende da tecnologie della sicurezza di paesi terzi e che occorre intensificare gli sforzi per ridurre tale dipendenza;
N. considerando che la maggior parte degli autori degli attacchi informatici ad alto livello che minacciano la sicurezza e la difesa nazionali o internazionali non è mai identificata e sottoposta a procedimento giudiziario; che non esiste un modo concordato a livello internazionale per rispondere a un attacco informatico di uno Stato nei confronti di un altro Stato, né è chiaro se ciò possa essere considerato un casus belli;
O. considerando che l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) sta fungendo da mediatore tra gli Stati membri per promuovere lo scambio di buone pratiche nel campo della sicurezza informatica, formulando raccomandazioni su come elaborare, attuare e mantenere una strategia per la sicurezza informatica; che l'ENISA sostiene le strategie nazionali in materia di sicurezza informatica, i piani di emergenza nazionali, organizzando esercitazioni paneuropee e internazionali per la protezione delle infrastrutture critiche informatizzate (CIIP), nonché l'elaborazione di scenari per le esercitazioni nazionali;
P. considerando che, nel giugno 2012, solo dieci Stati membri dell'UE avevano adottato ufficialmente una strategia nazionale in materia di sicurezza informatica;
Q. considerando che la difesa informatica rappresenta una delle massime priorità per l'Agenzia europea per la difesa (AED), che ha costituito, nel quadro del piano di sviluppo delle capacità, un gruppo di progetto sulla sicurezza informatica in cui la maggior parte degli Stati membri collabora per raccogliere le esperienze e formulare raccomandazioni;
R. considerando che gli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore della sicurezza e della difesa informatica sono fondamentali per migliorare e mantenere un livello elevato di sicurezza e difesa informatica; che la percentuale di spesa per la difesa destinata alla ricerca e allo sviluppo è diminuita, invece di aumentare raggiungendo, come concordato, il 2% della spesa complessiva per la difesa;
S. considerando che la sensibilizzazione e l'educazione dei cittadini in relazione alla sicurezza informatica dovrebbero rappresentare il fondamento di qualsiasi strategia globale in materia di sicurezza informatica;
T. considerando che occorre definire un equilibrio chiaro tra le misure di sicurezza e i diritti dei cittadini a norma del TFUE, quali il diritto alla tutela della vita privata, alla protezione dei dati e alla libertà di espressione, e che nessuno deve essere sacrificato in nome dell'altro;
U. considerando che si rende sempre più necessario rispettare e proteggere meglio il diritto dei cittadini alla tutela della vita privata, come stabilito nella Carta dell'UE e all'articolo 16 del TFUE; che la necessità di proteggere e difendere il ciberspazio a livello nazionale per le istituzioni e gli organi di difesa, pur essendo importante, non deve mai servire da pretesto per limitare in alcun modo i diritti e le libertà nel ciberspazio e nello spazio informatico;
V. considerando che la natura globale e senza confini di Internet richiede nuove forme di cooperazione e governance internazionale con molteplici soggetti interessati;
W. considerando che i governi ricorrono sempre più spesso ad attori privati per la sicurezza delle loro infrastrutture critiche;
X. considerando che il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) non ha ancora preso l'iniziativa di introdurre la dimensione della sicurezza informatica nelle sue relazioni con i paesi terzi;
Y. considerando che lo strumento per la stabilità rappresenta, finora, l'unico programma dell'UE progettato per rispondere alle emergenze o alle sfide globali/transregionali in materia di sicurezza, ivi comprese le minacce alla sicurezza informatica;
Z. considerando che una risposta congiunta alle minacce alla sicurezza informatica, attraverso il gruppo di lavoro UE-USA sulla sicurezza informatica e la criminalità informatica, rappresenta una delle priorità nelle relazioni tra l'UE e gli Stati Uniti;
Azioni e coordinamento nell'UE
1. osserva che le minacce e gli attacchi informatici nei confronti di organismi governativi, amministrativi, militari e internazionali rappresentano un pericolo e un fenomeno in rapida espansione sia nell'UE sia a livello globale; osserva inoltre che il fatto che attori statali e non statali, in particolare le organizzazioni terroristiche e criminali, siano in grado di attaccare le strutture e le infrastrutture critiche di informazione e comunicazione delle istituzioni e degli Stati membri dell'UE arrecandovi notevoli danni, tra cui effetti cinetici, rappresenta un'importante fonte di preoccupazione;
2. sottolinea, pertanto, la necessità di definire a livello di UE un approccio globale e coordinato a tali sfide, elaborando una strategia globale dell'UE in materia di sicurezza informatica che preveda una definizione comune di sicurezza e difesa informatica e degli elementi che costituiscono un attacco informatico alla difesa, come pure una visione operativa comune, e che tenga in considerazione il valore aggiunto delle agenzie e degli organismi già istituiti nonché le buone pratiche adottate dagli Stati membri che già dispongono di strategie nazionali in materia di sicurezza informatica; sottolinea che è di fondamentale importanza attuare un coordinamento e creare sinergie a livello di Unione per contribuire a combinare le diverse iniziative, i diversi programmi e le diverse attività militari e civili; sottolinea che una tale strategia dovrebbe garantire flessibilità ed essere aggiornata regolarmente per adattarsi ai rapidi mutamenti del ciberspazio;
3. esorta la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a prendere in considerazione l'eventualità di un grave attacco informatico ai danni di uno Stato membro nella loro prossima proposta sulle modalità di attuazione della clausola di solidarietà (articolo 222 del TFUE); è inoltre del parere che gli attacchi informatici che minano la sicurezza nazionale, pur necessitando ancora di una definizione terminologica comune, possano essere oggetto della clausola della difesa reciproca (articolo 42, paragrafo 7, del TUE), fatto salvo il principio di proporzionalità;
4. sottolinea che la PSDC deve garantire che le forze impegnate in operazioni militari e missioni civili dell'UE siano protette dagli attacchi informatici; sottolinea che la difesa informatica dovrebbe diventare una capacità attiva della PSDC;
5. pone l'accento sul fatto che tutte le politiche in materia di sicurezza informatica dell'UE dovrebbero essere basate sulla garanzia della massima protezione e salvaguardia delle libertà digitali e del rispetto dei diritti umani on-line e dovrebbero essere elaborate a tale scopo; ritiene che Internet e le TIC vadano integrati nelle politiche estere e di sicurezza dell'UE al fine di proseguire tale sforzo;
6. invita la Commissione e il Consiglio a riconoscere inequivocabilmente le libertà digitali come diritti fondamentali e presupposti essenziali per il godimento dei diritti umani universali; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero mirare a non compromettere mai i diritti e le libertà dei propri cittadini all'atto di formulare le proprie risposte alle minacce e agli attacchi informatici e dovrebbero prevedere adeguate differenze legislative per gli incidenti informatici a livello civile e quelli a livello militare; chiede di usare cautela nell'applicare le restrizioni alla capacità dei cittadini di utilizzare gli strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
7. invita il Consiglio e la Commissione, insieme agli Stati membri, a elaborare un Libro bianco sulla difesa informatica, che formuli definizioni e criteri chiari per suddividere i livelli di attacchi informatici nella sfera civile e militare, sulla base della loro motivazione e degli effetti nonché dei livelli di reazione, compresi la ricerca, l'individuazione e il perseguimento degli autori dei reati;
8. individua la chiara necessità di aggiornare la strategia europea in materia di sicurezza al fine di individuare e trovare modalità per perseguire e condannare gli autori degli attacchi informatici indipendenti, collegati a una rete o sostenuti da uno Stato;
Livello UE
9. sottolinea l'importanza di una cooperazione e di un coordinamento orizzontali nel campo della sicurezza informatica, all'interno e tra le istituzioni e le agenzie dell'UE;
10. sottolinea che le nuove tecnologie mettono in discussione il modo in cui i governi svolgono i principali compiti tradizionali; ribadisce che le politiche in materia di difesa e sicurezza, compreso l'adeguato controllo democratico, spettano, in ultima analisi, al governo; prende atto del ruolo sempre più importante degli attori privati nello svolgimento di attività di sicurezza e difesa, spesso in mancanza di trasparenza, responsabilità o meccanismi di controllo democratico;
11. sottolinea che i governi devono rispettare i principi fondamentali del diritto pubblico e umanitario internazionale, come il rispetto della sovranità dello Stato e dei diritti umani, quando utilizzano nuove tecnologie nell'ambito delle politiche di sicurezza e difesa; evidenzia la preziosa esperienza di Stati membri dell'UE, come ad esempio l'Estonia, nella definizione ed elaborazione di politiche in materia di sicurezza informatica e della difesa informatica;
12. riconosce la necessità di valutare quale sia il livello generale degli attacchi informatici contro i sistemi e le infrastrutture informatizzati dell'UE; sottolinea, in tale contesto, la necessità di valutare costantemente quanto le istituzioni dell'UE siano preparate ad affrontare un eventuale attacco informatico; insiste in particolare sull'esigenza di rafforzare le infrastrutture critiche informatizzate;
13. sottolinea altresì la necessità di fornire informazioni su vulnerabilità, allarmi e avvisi di nuove minacce ai sistemi di informazione;
14. osserva che i recenti attacchi informatici contro le reti di informazione europee e i sistemi di informazione governativi hanno causato danni considerevoli in termini economici e di sicurezza, la cui portata non è stata adeguatamente stimata;
15. invita ogni istituzione dell'Unione a elaborare al più presto le sue strategie in materia di sicurezza informatica e i piani di emergenza per quanto concerne i suoi sistemi;
16. invita tutte le istituzioni dell'UE a contemplare, nell'analisi del rischio e nei piani di gestione delle crisi, la questione della gestione delle crisi informatiche; invita inoltre tutte le istituzioni dell'UE a offrire una formazione volta a sensibilizzare tutto il personale in merito alla sicurezza informatica; raccomanda di condurre una volta l'anno delle esercitazioni informatiche, analogamente a quanto avviene per le esercitazioni di emergenza;
17. sottolinea l'importanza di sviluppare in modo efficiente il Computer Emergency Response Team (squadra di pronto intervento informatico) dell'UE (CERT UE) e i CERT nazionali, nonché di elaborare piani di emergenza nazionali, nel caso debbano essere intraprese delle azioni; accoglie con favore il fatto che, entro maggio 2012, tutti gli Stati membri dell'UE abbiano istituito i CERT nazionali; esorta a sviluppare ulteriormente CERT nazionali e un CERT dell'UE che siano in grado, all'occorrenza, di entrare in azione entro 24 ore; sottolinea la necessità di valutare se in tale ambito sia possibile avviare partenariati pubblico-privato;
18. riconosce che «Cyber Europe 2010», la prima esercitazione paneuropea per la protezione delle infrastrutture critiche informatizzate, che ha visto il coinvolgimento di vari Stati membri ed è stata guidata dall'ENISA, si è dimostrata un'iniziativa utile e un esempio di buona pratica; sottolinea inoltre la necessità di creare quanto prima una rete informativa di allarme sulle infrastrutture critiche a livello europeo;
19. sottolinea l'importanza di esercitazioni paneuropee per prepararsi a incidenti di ampia portata che incidono sulla sicurezza delle reti e della definizione di un'unica serie di criteri per valutare la minaccia;
20. invita la Commissione a valutare la necessità e la fattibilità di un Ufficio di coordinamento informatico dell'UE;
21. ritiene che, dato l'elevato livello di competenze necessario sia per difendere adeguatamente i sistemi e le infrastrutture informatici sia per attaccarli, sia opportuno vagliare la possibilità di elaborare una strategia «white hat» tra Commissione, Consiglio e Stati membri; osserva che la possibilità di una «fuga di cervelli» in questi casi è elevata e che, in particolare, i minori condannati per aver commesso tali attacchi hanno grandi potenzialità di riabilitazione e integrazione in agenzie e organismi di difesa;
Agenzia europea per la difesa (AED)
22. plaude alle iniziative e ai progetti condotti di recente nel campo della difesa informatica, in particolare per quanto concerne la raccolta e la mappatura dei dati, delle sfide e delle esigenze pertinenti riguardanti la sicurezza e la difesa informatica ed esorta gli Stati membri a cooperare maggiormente, anche a livello militare, con l'AED su questioni relative alla difesa informatica;
23. sottolinea l'importanza, per gli Stati membri, di collaborare strettamente con l'AED per lo sviluppo delle loro capacità nazionali di difesa informatica; ritiene che creare sinergie, mettere in comune e condividere le risorse in tutta l'UE sia fondamentale per assicurare una difesa informatica efficace a livello europeo e nazionale;
24. esorta l'AED ad approfondire la propria cooperazione con la NATO, con i centri di eccellenza nazionali e internazionali, con il centro europeo per la lotta alla criminalità informatica presso Europol, che permette di avere reazioni più rapide in caso di attacchi informatici e, in particolare, con il Centro di eccellenza per la ciberdifesa cooperativa (CCDCOE), nonché a concentrarsi sullo sviluppo delle capacità, sulla formazione e sullo scambio di informazioni e di pratiche;
25. osserva con preoccupazione che solo uno Stato membro ha conseguito l'obiettivo di destinare il 2% della spesa alla ricerca e allo sviluppo nel settore della difesa entro il 2010 e che nello stesso anno cinque Stati membri non hanno speso nulla in ricerca e sviluppo; esorta l'AED, unitamente agli Stati membri, a condividere le risorse e a investire effettivamente nella ricerca e nello sviluppo condotti in collaborazione, prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla difesa informatica;
Stati membri
26. invita tutti gli Stati membri a elaborare e ultimare senza indugio le rispettive strategie nazionali in materia di sicurezza e difesa informatica e a garantire un solido contesto decisionale e normativo, procedure complete di gestione dei rischi e misure e meccanismi preparatori adeguati; invita l'ENISA ad assistere gli Stati membri in tal senso; esprime il proprio sostegno all'ENISA per la redazione di una Guida alle buone pratiche, che riunisca buone pratiche e raccomandazioni su come elaborare, attuare e mantenere una strategia in materia di sicurezza informatica;
27. esorta gli Stati membri a istituire, all'interno delle loro strutture militari, unità preposte alla sicurezza e alla difesa informatica, al fine di cooperare con simili organismi in altri Stati membri dell'UE;
28. esorta gli Stati membri a istituire a livello regionale tribunali specializzati volti a garantire che gli attacchi ai sistemi informatici siano puniti con maggiore efficacia; insiste sulla necessità di promuovere un adeguamento delle legislazioni nazionali, onde consentire che si adattino agli sviluppi delle tecnologie e degli usi;
29. invita la Commissione a continuare a lavorare a un approccio coerente ed efficiente a livello europeo per evitare una duplicazione delle iniziative, incoraggiando e appoggiando gli sforzi profusi dagli Stati membri per sviluppare meccanismi di cooperazione e per rafforzare lo scambio di informazioni; è del parere che occorra stabilire tra gli Stati membri un livello minimo obbligatorio per la cooperazione e la condivisione;
30. chiede agli Stati membri di elaborare piani di emergenza nazionali e di contemplare, nei piani di gestione delle crisi e nell'analisi del rischio, la gestione delle crisi informatiche; sottolinea nuovamente l'importanza di offrire a tutto il personale degli enti pubblici una formazione adeguata in merito agli aspetti fondamentali della sicurezza informatica e, in particolare, di offrire una formazione adeguata ai membri delle istituzioni giudiziarie e di sicurezza all'interno degli istituti di formazione; invita l'ENISA e gli altri organismi competenti ad assistere gli Stati membri nel garantire che le risorse siano messe in comune e condivise e nell'evitare eventuali duplicazioni;
31. esorta gli Stati membri a fare di ricerca e sviluppo uno dei pilastri fondamentali della sicurezza e della difesa informatica e a promuovere la formazione di ingegneri specializzati nella protezione dei sistemi informatici; invita gli Stati membri a rispettare l'impegno di portare la percentuale di spesa per la difesa destinata alla ricerca e allo sviluppo ad almeno il 2%, ponendo l'accento in particolare sulla sicurezza e sulla difesa informatica;
32. invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare programmi volti a promuovere, in genere, un uso sicuro di Internet, dei sistemi di informazione e delle tecnologie di comunicazione e ad aumentare il livello di sensibilizzazione a tale proposito tra gli utenti privati e quelli commerciali; raccomanda, in questo contesto, che la Commissione lanci un'iniziativa pubblica paneuropea di istruzione e invita gli Stati membri a includere l'istruzione in materia di sicurezza informatica nei programmi scolastici fin dalla più giovane età;
Cooperazione pubblico-privato
33. sottolinea il ruolo fondamentale svolto da una cooperazione significativa e complementare in materia di sicurezza informatica tra le autorità pubbliche e il settore privato, a livello sia di UE sia nazionale, con l'intento di creare fiducia reciproca; è consapevole che migliorare ulteriormente l'affidabilità e l'efficienza delle istituzioni pubbliche competenti contribuirà a creare fiducia e a condividere informazioni critiche;
34. invita i partner del settore privato a prendere in considerazione soluzioni progettate per garantire la sicurezza in sede di sviluppo di nuovi prodotti, dispositivi, servizi e applicazioni, nonché incentivi per coloro che progettano nuovi prodotti, dispositivi, servizi e applicazioni incentrati sulla sicurezza sin dalla progettazione; chiede che, nell'ambito della cooperazione con il settore privato finalizzata alla prevenzione degli attacchi informatici e alla lotta contro di essi, siano stabiliti meccanismi di responsabilità e norme minime di trasparenza;
35. pone l'accento sul fatto che la protezione delle infrastrutture critiche informatizzate è inclusa nella strategia di sicurezza interna dell'UE nel quadro dell'innalzamento dei livelli di sicurezza per i cittadini e le imprese nel ciberspazio;
36. chiede l'instaurazione di un dialogo permanente con questi partner sul miglior uso possibile e sulla resilienza dei sistemi d'informazione, nonché sulla condivisione delle responsabilità necessaria per un funzionamento sicuro e adeguato di tali sistemi;
37. ritiene che gli Stati membri, le istituzioni dell'UE e il settore privato, in collaborazione con l'ENISA, debbano adottare misure volte ad aumentare la sicurezza e l'integrità dei sistemi di informazione nonché a prevenire gli attacchi e a ridurre al minimo il loro impatto; appoggia gli sforzi profusi dalla Commissione per proporre delle norme minime in materia di sicurezza informatica e sistemi di certificazione per le imprese, nonché per fornire i giusti incentivi al fine di stimolare gli sforzi del settore privato tesi al miglioramento della sicurezza;
38. invita la Commissione e i governi degli Stati membri a esortare gli attori del settore privato e della società civile a contemplare, nei piani di gestione delle crisi e nell'analisi del rischio, la gestione delle crisi informatiche; chiede, inoltre, che sia introdotta una formazione volta a sensibilizzare tutti i membri del personale sugli aspetti fondamentali della sicurezza e dell'igiene informatica;
39. invita la Commissione a sviluppare, in collaborazione con gli Stati membri e con le agenzie e gli organismi competenti, quadri e strumenti volti a creare un sistema per uno scambio rapido delle informazioni che assicuri l'anonimato per le denunce di incidenti informatici da parte del settore privato, consenta agli attori del settore pubblico di essere costantemente aggiornati e offra assistenza ove necessario;
40. sottolinea la necessità che l'Unione favorisca lo sviluppo al suo interno di un mercato competitivo e innovativo per la sicurezza informatica onde consentire alle PMI di operare più agevolmente in questo settore, cosa che contribuirà alla crescita economica e alla creazione di nuovi posti di lavoro;
Cooperazione internazionale
41. invita il SEAE ad adottare un approccio propositivo nei confronti della sicurezza informatica e a integrare la dimensione della sicurezza informatica in tutte le sue azioni, in particolare in relazione ai paesi terzi; chiede che siano accelerati la cooperazione e lo scambio di informazioni con i paesi terzi su come affrontare i problemi legati alla sicurezza informatica;
42. sottolinea che la realizzazione di una strategia globale dell'UE in materia di sicurezza informatica costituisce una condizione imprescindibile per avviare quella cooperazione internazionale efficiente in materia di sicurezza informatica che è resa necessaria dalla natura transfrontaliera delle minacce informatiche;
43. invita gli Stati membri che non lo avessero ancora fatto a firmare o ratificare senza indugio la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (Convenzione di Budapest); appoggia gli sforzi profusi dalla Commissione e dal SEAE per promuovere la Convenzione e i suoi valori presso i paesi terzi;
44. è consapevole della necessità di dare alle minacce informatiche una risposta coordinata e concordata a livello internazionale; invita pertanto la Commissione, il SEAE e gli Stati membri a svolgere un ruolo guida in seno a tutti i consessi, e soprattutto nell'ambito delle Nazioni Unite, impegnandosi per raggiungere una più ampia cooperazione internazionale e un accordo definitivo per la definizione di un'interpretazione comune delle norme di condotta da seguire nel ciberspazio, nonché a promuovere la cooperazione al fine di elaborare accordi sul controllo delle armi informatiche;
45. incoraggia gli scambi di conoscenze nel settore della sicurezza informatica con i paesi BRICS e con le altre economie emergenti, al fine di esaminare le possibili risposte comuni alla criminalità informatica, agli attacchi e alle minacce informatici in continuo aumento, ai livelli sia civile che militare;
46. esorta il SEAE e la Commissione ad assumere un approccio proattivo in seno ai consessi e alle organizzazioni internazionali pertinenti, segnatamente l'ONU, l'OSCE, l'OCSE e la Banca mondiale, al fine di dare applicazione al diritto internazionale vigente e di giungere a un consenso sulle norme che definiscono un comportamento responsabile da parte degli Stati in materia di sicurezza e difesa informatica, coordinando le posizioni degli Stati membri per promuovere i valori e le politiche fondamentali dell'UE nell'ambito della sicurezza e della difesa informatica;
47. invita il Consiglio e la Commissione, nell'ambito dei dialoghi, delle relazioni e degli accordi di cooperazione con i paesi terzi, in particolare quelli che prevedono la cooperazione o lo scambio in campo tecnologico, a insistere sulla definizione di requisiti minimi per la prevenzione e la lotta alla criminalità informatica e agli attacchi informatici, nonché di norme minime in materia di sicurezza dei sistemi di informazione;
48. invita la Commissione, ove necessario, ad agevolare e appoggiare gli sforzi profusi dai paesi terzi allo scopo di sviluppare le loro capacità in materia di sicurezza e difesa informatica;
Cooperazione con la NATO
49. ribadisce che, in ragione dei valori e degli interessi strategici che condividono, l'UE e la NATO hanno una particolare responsabilità e capacità nell'affrontare le crescenti sfide alla sicurezza informatica in modo più efficiente e in stretta collaborazione, cercando eventuali complementarità, senza duplicazioni e nel rispetto delle rispettive responsabilità;
50. sottolinea, in considerazione della natura complementare dell'approccio dell'UE e della NATO alla sicurezza e alla difesa informatica, la necessità di mettere in comune e condividere le risorse a livello pratico; mette in rilievo la necessità di un coordinamento più stretto, in particolare per quanto riguarda la pianificazione, la tecnologia, la formazione e le attrezzature relative alla sicurezza e alla difesa informatica;
51. esorta tutti gli organismi competenti dell'UE che si occupano di sicurezza e difesa informatica ad approfondire la cooperazione con la NATO a livello pratico, a partire dalle attività complementari attualmente in atto per lo sviluppo delle capacità di difesa, al fine di scambiare le esperienze e imparare come rafforzare la resilienza dei sistemi dell'UE;
Cooperazione con gli Stati Uniti
52. ritiene che l'UE e gli Stati Uniti debbano approfondire la loro cooperazione volta a contrastare gli attacchi informatici e la criminalità informatica, giacché questa era stata riconosciuta come una delle priorità nelle relazioni transatlantiche a seguito del vertice UE-USA tenutosi a Lisbona nel 2010;
53. valuta positivamente la creazione, in occasione del vertice UE-USA del novembre 2010, del gruppo di lavoro UE-USA sulla sicurezza informatica e la criminalità informatica e sostiene i suoi sforzi volti a includere le questioni concernenti la sicurezza informatica nel dialogo politico transatlantico;
54. accoglie con favore la creazione congiunta da parte della Commissione e del governo degli Stati Uniti, sotto l'egida del gruppo di lavoro UE-USA, di un programma e una tabella di marcia comuni relativi all'organizzazione nel 2012/2013 di esercitazioni transcontinentali comuni/sincronizzate nel settore della sicurezza informatica; prende atto della prima esercitazione informatica atlantica condotta nel 2011;
55. sottolinea la necessità che sia gli Stati Uniti sia l'Unione europea, in quanto principali fonti di ciberspazio e utenti, collaborino per tutelare i diritti e le libertà dei loro cittadini di utilizzare tale spazio; sottolinea che, sebbene la sicurezza nazionale sia un obiettivo di massima importanza, occorre garantire la sicurezza nonché la protezione del ciberspazio;
o o o
56. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al VP/AR, all'AED, all'ENISA e alla NATO.
Il ruolo della sicurezza comune e della politica di difesa in caso di crisi di natura climatica e disastri naturali
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Risoluzione del Parlamento europeo del 22 novembre 2012 sul ruolo della politica di sicurezza e di difesa comune in caso di crisi di natura climatica e disastri naturali (2012/2095(INI))
– visto il titolo 5 del trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
– visti gli articoli 196 e 214 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, rispettivamente sulla protezione civile e sull'aiuto umanitario,
– viste le conclusioni del Consiglio sulla diplomazia dell'Unione europea in materia di clima del 18 luglio 2011(1),
– visto il documento di riflessione congiunto SEAE-COM sulla diplomazia in materia di clima del 9 luglio 2011(2),
– vista la relazione comune 2008 presentata dall’alto rappresentante Javier Solana e dalla Commissione europea al Consiglio europeo sui cambiamenti climatici e la sicurezza internazionale e le sue raccomandazioni sul seguito da dare(3),
– vista la relazione della Commissione intitolata «Per una forza di protezione civile europea: aiuto europeo» del maggio 2006,
– viste la decisione del Consiglio dell'8 novembre 2007 che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile(4), la comunicazione della Commissione del 26 ottobre 2010 intitolata «Potenziare la reazione europea alle catastrofi: il ruolo della protezione civile e dell'assistenza umanitaria» (COM(2010)0600) e la sua risoluzione del 27 settembre 2011(5),
– vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile del 20 dicembre 2011 (COM(2011)0934),
– viste la comunicazione sull’Unione europea e la Regione Artica 2008 della Commissione (COM(2008)0763) e la sua risoluzione del 20 gennaio 2011 su una politica sostenibile per il Grande Nord(6),
– vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2011 sull'impatto della crisi finanziaria sul settore della difesa negli Stati membri dell'UE(7),
– viste le conclusioni della conferenza tenutasi a Berlino nell'ottobre 2011 dal titolo «From Climate negotiations to Climate diplomacy» («Dai negoziati climatici alla diplomazia climatica») e della conferenza tenutasi a Londra nel marzo 2012 dal titolo «A 21st century dialogue on Climate and Security» («Un dialogo del 21° secolo sul clima e sulla sicurezza»),
– vista la dichiarazione della presidenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 2011 sui cambiamenti climatici e la sicurezza internazionale(8),
– viste le relazioni 2011 e 2012 del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente intitolate «Livelihood security: Climate change, conflict and migration in the Sahel»(9),
– visti i documenti dell’ONU in materia di sicurezza umana e responsabilità nel fornire protezione(10),
– viste le linee guida delle Nazioni Unite sull'uso dei mezzi militari e di difesa civile nell'ambito di interventi internazionali in caso di calamità (linee guida di Oslo)(11) e le linee guida sull'uso di mezzi militari e di difesa civile a sostegno di attività umanitarie delle Nazioni Unite nelle emergenze complesse (linee guida MCDA),
– visti la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (SEC(2007)0781, SEC(2007)0782, COM(2007)0317) e la dichiarazione comune intitolata «Verso un consenso europeo sull'aiuto umanitario»(12),
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A7-0349/2012),
Osservazioni generali
1. prende atto dell'impatto dei cambiamenti climatici sulla sicurezza globale, sulla pace e sulla stabilità;
2. si rammarica per il fatto che, negli ultimi quattro anni, la questione dei cambiamenti climatici, quale principale minaccia alla sicurezza globale, sia stata adombrata, nel dibattito pubblico, dalla crisi economica e finanziaria, che costituisce anch'essa una minaccia globale immediata;
3. ritiene che l'aumento di eventi meteorologici estremi negli ultimi anni rappresenti un costo in continuo aumento per l'economia globale, non soltanto nei paesi in via di sviluppo ma anche nel mondo intero, in termini sia di costi diretti, per la ricostruzione e gli aiuti, che di costi indiretti, per l'aumento dei premi assicurativi, nonché dei prezzi di prodotti e servizi; sottolinea che simili eventi rappresentano anche un aggravamento delle minacce che incombono sulla pace internazionale e la sicurezza delle persone;
4. sottolinea che i disastri naturali, aggravati dai cambiamenti climatici, sono altamente destabilizzanti in particolare per gli Stati più vulnerabili; osserva, comunque, che finora nessun conflitto può essere ricondotto esclusivamente ai cambiamenti climatici; sottolinea che le popolazioni che incontrano difficoltà crescenti nell’accedere ad acqua potabile e cibo a causa delle catastrofi naturali aggravate dai cambiamenti climatici sono costrette a migrare, esercitando quindi ulteriori pressioni sulle capacità amministrative, economiche e sociali di regioni già fragili e Stati in fallimento e determinando, di conseguenza, conflitti e un impatto negativo sulla sicurezza; osserva che tali eventi innescano una concorrenza tra comunità e paesi rispetto alle scarse risorse disponibili;
5. riconosce che le crisi complesse possono essere previste e potrebbero essere evitate attuando un approccio globale che includa settori politici che sfruttano appieno gli strumenti esistenti nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e della politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), nonché delle politiche riguardanti gli aiuti umanitari e allo sviluppo; osserva, inoltre, che nel 2004 la NATO ha svolto un ruolo di primo piano nella prima risposta internazionale alle sfide poste alla sicurezza ambientale, quando l'Alleanza si è unita ad altre cinque agenzie internazionali(13) per dar vita all'Iniziativa per l'ambiente e per la sicurezza (ENVSEC), volta ad affrontare le questioni ambientali che rappresentano una minaccia per la sicurezza nelle regioni vulnerabili;
6. riconosce l'importanza delle infrastrutture critiche che sostengono la PSDC;
7. riconosce che, se può essere utile affrontare i cambiamenti climatici dalla prospettiva della sicurezza, questo rappresenta solo uno degli elementi dell'azione condotta dall'UE nel campo dei cambiamenti climatici, che mira ad avvalersi di strumenti politici ed economici per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e adattarsi ad essi;
8. sottolinea che nelle sue strategie, nelle sue politiche e nei suoi strumenti per le azioni esterne l'UE dovrebbe tenere in considerazione le ripercussioni delle catastrofi naturali e dei cambiamenti climatici sulla sicurezza internazionale; ricorda inoltre che, nel caso di disastri naturali come delle catastrofi di altro genere, è importante prestare particolare attenzione alle donne e ai bambini, che nelle situazioni di crisi si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità;
9. ricorda, a tale proposito, il mandato conferito alla Commissione nel campo dell'aiuto umanitario e della protezione civile e sottolinea la necessità di sviluppare e rafforzare ulteriormente gli strumenti esistenti;
10. ribadisce l'importanza, in tale contesto, di ridurre il rischio di catastrofi al fine di limitare l'impatto delle crisi sulle popolazioni vulnerabili;
11. rileva che è essenziale integrare l'analisi dell'impatto delle crisi di natura climatica e dei conseguenti disastri naturali nelle strategie e nei piani operativi della PSDC, predisponendo piani di mitigazione e recupero destinati ai paesi e alle regioni più a rischio prima, durante e dopo ogni eventuale crisi naturale o umanitaria, nel rispetto dei principi umanitari sanciti dal trattato di Lisbona; sollecita altresì misure di collaborazione concreta, come le esercitazioni congiunte;
12. sottolinea che definire una risposta efficace alle implicazioni dei cambiamenti climatici per la sicurezza non significa solo rafforzare la prevenzione dei conflitti e la gestione delle crisi, ma anche migliorare le capacità di analisi e allerta rapida;
13. ricorda che il trattato di Lisbona prevede che l'Unione sviluppi le capacità militari e civili per la gestione delle crisi internazionali nell'ambito dell'intero spettro di azioni descritte all'articolo 43, in particolare per quanto riguarda gli interventi umanitari, di prevenzione dei conflitti e di soccorso, le missioni di consulenza e di assistenza in materia militare, le operazioni di mantenimento della pace e di stabilizzazione al termine dei conflitti; ritiene al contempo opportuno evitare una duplicazione degli strumenti e operare una distinzione chiara tra gli strumenti che rientrano nell'ambito della PSDC e quelli che invece non vi rientrano, conformemente agli articoli 196 e 214 del TFUE; ricorda, inoltre, la necessità di evitare ripetizioni rispetto a strumenti ben consolidati per l'aiuto umanitario e per la protezione civile che non rientrano nel mandato della PSDC;
14. riconosce che le strutture militari dispongono di capacità e mezzi negli ambiti dell'intelligence ambientale, della valutazione del rischio, dell'assistenza umanitaria, delle operazioni di soccorso e dell'evacuazione, che devono svolgere un ruolo fondamentale nell'allerta rapida, nella gestione delle crisi di natura climatica e nella risposta ai disastri;
15. sottolinea che il trattato di Lisbona ha introdotto delle nuove disposizioni (articoli 21-23, 27, 39, 41, paragrafo 3, 43-46 TUE), riguardanti in particolare il fondo iniziale conformemente all'articolo 41, paragrafo 3, e che occorre ora procedere alla loro attuazione;
16. osserva che l'UE dovrebbe collaborare maggiormente con l'ONU, l'Unione africana (UA) e l'OSCE, anche nel contesto dell'ENVSEC, al fine di condividere le analisi e affrontare in modo cooperativo le sfide poste dai cambiamenti climatici;
17. mette in rilievo il valore delle sinergie civili-militari in crisi come quelle verificatesi a Haiti, in Pakistan e a New Orleans; ritiene che tali sinergie abbiano dimostrato come le forze militari possano offrire un contributo importante in caso di crisi di natura climatica e disastri naturali, fornendo un'assistenza diretta e tempestiva alle aree e alle popolazioni colpite;
18. accoglie con favore il fatto che i cambiamenti climatici siano diventati sempre più un argomento centrale del dibattito globale sulla sicurezza, soprattutto a partire dal 2007, quando il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha discusso per la prima volta dei cambiamenti climatici e delle loro implicazioni per la sicurezza internazionale; plaude agli sforzi dell'Unione e dei governi degli Stati membri volti a sollevare questa questione nell’ambito del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel luglio 2011 e nelle conclusioni del Consiglio «Affari esteri» in relazione alla diplomazia in materia di clima.
La necessità di volontà e azione politica
19. chiede al vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/HR), in quanto responsabile della gestione della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, di:
a)
ogniqualvolta ritenuto opportuno, tenere in considerazione i cambiamenti climatici e i disastri naturali, nonché le loro ramificazioni per la difesa e la sicurezza, al momento dell'analisi delle crisi e delle minacce di conflitti;
b)
valutare quali paesi e/o regioni possono essere maggiormente a rischio di conflitto e instabilità a causa dei cambiamenti climatici e dei disastri naturali; stilare un elenco di tali paesi/regioni; nelle relazioni annuali sulla PESC, informare in merito all'attuazione delle politiche e degli strumenti dell'UE volti ad affrontare le sfide in questione nei paesi/regioni che figurano nell'elenco;
c)
migliorare concretamente la capacità dell'Unione di assicurare la prevenzione dei conflitti, la gestione delle crisi e la ricostruzione post-crisi; assicurare uno stretto coordinamento con la politica di sviluppo condotta dalla Commissione e dall'UE per quanto riguarda la necessità di aiutare i paesi partner nella resilienza ai cambiamenti climatici e in altri aspetti dell'adattamento ai cambiamenti climatici;
d)
in stretta collaborazione con la Commissione, adattare la pianificazione UE a lungo termine delle capacità e competenze civili e militari di conseguenza;
20. ritiene che l'Unione debba stilare un elenco delle sfide che si trova ad affrontare in aree quali l'Artico, l'Africa, il mondo arabo e l'Himalaya e l'Altopiano del Tibet (Terzo polo), in particolare il potenziale per conflitti a causa dell'approvvigionamento idrico;
21. sottolinea l'importanza di proseguire e rafforzare l'aiuto umanitario e allo sviluppo offerto dall'UE a favore dell'adattamento, della mitigazione, della reazione, della resilienza, del soccorso e dello sviluppo post-crisi in caso di crisi di natura climatica e disastri naturali; osserva l'importanza di iniziative come quelle tese alla riduzione del rischio di disastri e a collegare l'aiuto, la ricostruzione e lo sviluppo e invita la Commissione a prevedere simili programmi e azioni nell'aiuto umanitario, in particolare nell'aiuto allo sviluppo; accoglie con favore l'ampliamento proposto per il ruolo del meccanismo unionale di protezione civile, soprattutto al di fuori dell'Unione europea;
22. accoglie con favore l'Iniziativa per l'ambiente e per la sicurezza (ENVSEC) lanciata dall'UNDP, dall'UNEP, dall'OSCE, dalla NATO, dall'UNECE e dal REC(14), che mira ad affrontare le sfide poste alla sicurezza umana e all'ambiente naturale mettendo a disposizione dei paesi dell'Asia centrale, del Caucaso e dell'Europa sud-orientale l'insieme delle esperienze e delle risorse di tali organizzazioni; osserva che i risultati conseguiti dall'ENVSEC sono ancora limitati, ma che l'iniziativa è servita finora come importante strumento per il coordinamento istituzionale e come punto di accesso per agevolare la diffusione dei processi;
23. sottolinea che l'UE dovrebbe collaborare con le principali regioni a rischio e con gli Stati più vulnerabili per migliorare la loro capacità di far fronte alle varie sfide; sottolinea che l'UE potrebbe integrare maggiormente l'adattamento e la resilienza ai cambiamenti climatici nelle sue strategie regionali (per esempio nella strategia UE-Africa, nel processo di Barcellona, nella sinergia del Mar Nero, nella strategia UE-Asia centrale e nel piano d'azione per il Medio Oriente);
24. invita il VP/HR e la Commissione a introdurre i principali effetti dei cambiamenti climatici in termini di sicurezza nelle strategie, nei documenti politici e negli strumenti finanziari più importanti dell'azione esterna e della PSDC;
25. richiama l'attenzione sul fatto che la sicurezza energetica è strettamente legata ai cambiamenti climatici; considera che la sicurezza energetica debba essere migliorata per ridurre la dipendenza dell'UE dai carburanti fossili importati dalla Russia attraverso condotte; segnala che dette condotte rischiano di essere esposte a rotture in caso di scioglimento del permafrost ed evidenzia che l'apertura dell'Artico è uno dei principali effetti dei cambiamenti climatici sulla sicurezza dell'UE; sottolinea la necessità di affrontare questo fattore di moltiplicazione dei rischi attraverso una strategia rafforzata dell'UE per l'Artico e una politica più incisiva mirata alla produzione nell'UE di fonti energetiche rinnovabili e all'efficienza energetica, che potrebbero ridurre notevolmente la dipendenza dell'UE da fonti esterne e quindi migliorare la sua posizione in termini di sicurezza;
26. invita l'Agenzia europea per la difesa (AED) e le forze armate degli Stati membri a sviluppare tecnologie verdi e attente al consumo energetico, sfruttando appieno il potenziale offerto dalle fonti energetiche rinnovabili;
27. accoglie con favore i recenti tentativi di rafforzare il coordinamento tra NATO e UE nel campo dello sviluppo delle competenze; riconosce la marcata necessità di individuare i vantaggi comuni della cooperazione rispettando comunque le specifiche responsabilità di entrambe le organizzazioni; sottolinea la necessità di trovare e creare sinergie quando si tratta di progetti di «condivisione e messa in comune» e di progetti di «difesa intelligente» (NATO) che potrebbero essere attuati per rispondere a disastri naturali e alle crisi legate ai cambiamenti climatici;
28. invita il VP/HR, trattandosi di una questione della massima urgenza, ad utilizzare tutto il potenziale del trattato di Lisbona e a presentare proposte per l'attuazione del fondo iniziale (articolo 41, paragrafo 3 TUE) in relazione a possibili futuri progetti di condivisione e messa in comune e di capacità congiunte e una condivisione permanente delle attrezzature per le operazioni civili in caso di crisi;
La necessità di uno spirito nuovo: sfide strategiche e concettuali
29. osserva che l'impatto negativo dei cambiamenti climatici e dei disastri naturali sulla pace, la sicurezza e la stabilità potrebbe essere integrato in tutti i documenti strategici PESC/PSDC che fungono da orientamento per la pianificazione e attuazione delle singole politiche e missioni;
30. osserva che la capacità di condurre una valutazione tempestiva e di raccogliere informazioni dovrebbe assicurare che l'UE risponda alle crisi con gli strumenti più appropriati a sua disposizione, dispiegando quanto prima squadre multidisciplinari composte da esperti civili, militari e civili-militari;
31. sottolinea che l'accesso da parte dell'UE ad analisi accurate e tempestive sarà fondamentale per gli sforzi volti a reagire e prevedere le situazioni di insicurezza causate dai cambiamenti climatici, con le capacità della PSDC che rappresentano una buona fonte di informazione a tal proposito; ritiene che l'UE debba adottare provvedimenti per sviluppare ulteriormente la sua capacità di raccogliere dati e analizzare informazioni attraverso strutture come le delegazioni dell'UE, il Centro satellitare dell'UE e la sala di situazione dell'UE;
32. considera che un'allerta rapida e un'azione tempestiva di prevenzione con riferimento alle conseguenze negative dei cambiamenti climatici e dei disastri naturali dipendano da risorse umane e da metodologie adeguate per la raccolta e analisi dei dati; osserva che le corrispondenti unità SEAE che operano nell'ambito della sicurezza e i servizi e gli sportelli geografici della Commissione competenti dovrebbero integrare nel loro lavoro l'analisi dell'impatto dei disastri naturali sulla sicurezza internazionale e sulla stabilità politica; raccomanda di formare il personale del SEAE e della Commissione affinché sia in grado di monitorare l'impatto dei disastri naturali sullo sviluppo delle crisi e sulla stabilità e sulla sicurezza politiche; sollecita lo sviluppo di criteri comuni per l'analisi, la valutazione dei rischi e la messa a punto di un sistema di allerta congiunto;
33. sollecita gli organi competenti del SEAE e della Commissione a rafforzare il coordinamento dell'analisi della situazione e della pianificazione politica nonché lo scambio sistematico di informazioni su questioni connesse ai cambiamenti climatici e ai disastri naturali; sollecita gli organi pertinenti del SEAE a utilizzare i canali disponibili di comunicazione e di scambio delle informazioni con gli organi competenti della Commissione, segnatamente ECHO, ma anche con le agenzie e i programmi dell'ONU, oltre che con la NATO; sottolinea che le strutture civili e militari incaricate di rispondere alle crisi dettate dai cambiamenti climatici e dai disastri naturali dovrebbero cooperare strettamente con tutte le organizzazioni umanitarie e della società civile e con le organizzazioni non governative;
34. sollecita la Commissione a elaborare piani di emergenza affinché l'UE sappia rispondere agli effetti di disastri naturali e crisi di natura climatica che si verificano al di fuori dell'Unione, ma che hanno implicazioni dirette o indirette sulla sicurezza dell'Unione (migrazione climatica ecc.);
35. accoglie con estremo favore i passi compiuti dal 2011 a livello dei ministri degli esteri dell'UE nel corso della Presidenza polacca e a livello del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite durante la Presidenza tedesca, mirati a studiare l'interazione tra i cambiamenti climatici e le implicazioni per la sicurezza;
36. considera che gli adattamenti e le modifiche per affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici e delle catastrofi naturali potrebbero essere enunciati nei principali documenti della politica PSDC, quali il concetto di pianificazione militare UE a livello strategico e politico(15), il concetto di comando e controllo militare UE(16), il concetto di costituzione della forza UE(17) e il concetto di risposta rapida militare UE(18), nonché nei documenti che sono rilevanti ai fini delle missioni PSDC civili, quali il concetto UE per una pianificazione esaustiva, il concetto di pianificazione della polizia UE e le linee guida relative alla struttura di comando e controllo per le operazioni civili UE di gestione delle crisi(19);
37. ritiene che le capacità civili e militari dovrebbero essere sviluppate in modo tale da consentirne il dispiegamento in risposta ai disastri naturali e alle crisi di natura climatica; ritiene che si debba prestare particolare attenzione allo sviluppo delle capacità militari e in particolare ai processi di condivisione e messa in comune; chiede che in tale contesto l'AED svolga un ruolo maggiore;
La necessità di creatività istituzionale: strumenti e capacità
38. ribadisce che spesso, per essere efficace, la risposta a crisi come i disastri naturali deve poter contare su capacità sia civili sia militari ed esige una collaborazione più stretta tra tali capacità a duplice valenza; ricorda che è fondamentale definire le competenze e le lacune specifiche in cui la capacità militare potrebbe offrire un valore aggiunto;
39. sottolinea la necessità di elaborare un elenco specifico delle capacità militari e civili PSDC che hanno particolare rilevanza per rispondere ai cambiamenti climatici e ai disastri naturali e nel contesto delle missioni PSDC, sottolinea che, al momento dell'elaborazione di tale elenco, occorre dedicare particolare attenzione ai lavori del gruppo consultivo sull'uso dei mezzi militari e di difesa civile; osserva che tali mezzi comprendono, tra l'altro, capacità ingegneristiche come la costruzione e l'esercizio di infrastrutture ad hoc portuali e aeroportuali, il trasporto aereo e marittimo, gli ospedali mobili dotati di unità di cure intensive, le infrastrutture di comunicazione, la depurazione dell'acqua e la gestione dei carburanti; invita il Consiglio e l’AED, nell'ambito della revisione 2013 del programma di sviluppo delle capacità, a conciliare gli attuali elenchi di capacità civili e militari con le capacità necessarie per affrontare con successo le sfide dei cambiamenti climatici e a presentare le necessarie proposte per porre rimedio a qualsiasi carenza presente in tali elenchi;
40. sottolinea la necessità di esplorare, sulla base di capacità già esistenti quali i gruppi tattici UE e il comando europeo di trasporto aereo, la possibilità di creare ulteriori capacità congiunte che siano rilevanti per operazioni di risposta all'impatto dei cambiamenti climatici o dei disastri naturali;
41. sottolinea la necessità di valutare modalità per migliorare l'efficienza energetica e la gestione ambientale nelle forze armate, in patria e all'estero, sfruttando anche il potenziale offerto dalle fonti energetiche rinnovabili; ricorda che le forze armate di un solo Stato membro dell'UE consumano una quantità di energia pari a quella utilizzata da una grande città europea e che pertanto le strutture militari dovrebbero essere altrettanto innovative riducendo la propria impronta ecologica; accoglie con favore la relazione dal titolo «Greening the Blue Helmets: Environment, Natural Resources and UN Peacekeeping Operations» («Caschi blu più verdi: ambiente, risorse naturali e operazioni ONU di mantenimento della pace»), pubblicata nel maggio 2012 da UNEP, United Nations Department for Peacekeeping Operations (Dipartimento delle Nazioni Unite per operazioni di mantenimento della pace - UNDPKO) e United Nations Department of Field Support (Dipartimento delle Nazioni Unite per il sostegno sul campo - UNDFS); osserva che ormai da diversi anni le forze armate statunitensi(20) provano attivamente a rendersi più indipendenti da un punto di vista energetico, ricorrendo a fonti di energia sostenibili e migliorando l'efficienza energetica di tutte le operazioni e le infrastrutture dell'esercito; accoglie con favore, a tal proposito, il progetto GO GREEN, lanciato di recente dall'AED, che mira a migliorare in modo significativo l'efficienza energetica e l'uso di fonti di energia rinnovabili; sottolinea inoltre la necessità di elaborare orientamenti per le migliori prassi nel campo dell'efficienza energetica e del monitoraggio della gestione ambientale delle missioni PSDC;
42. sottolinea anche la necessità di allineare l'evoluzione generale nel campo della base industriale europea di difesa ai requisiti specifici dei disastri naturali e delle crisi climatiche; chiede un maggiore ruolo dell’AED, in stretta collaborazione con il Comitato militare dell’UE, nell’ambito di questo processo; invita entrambi gli organi PSDC ad assicurarsi che i programmi di approvvigionamento e i programmi di sviluppo delle capacità destinino mezzi finanziari adeguati e altre risorse alle specifiche esigenze legate alla risposta ai disastri naturali e alle crisi climatiche;
43. invita le forza militari ad assumersi le loro responsabilità per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e gli esperti tecnici a trovare soluzioni per un intervento verde, dalla riduzione delle emissioni a un miglioramento della riciclabilità;
44. sottolinea la necessità di mantenere e rafforzare ulteriormente, nel contesto delle prossime prospettive finanziarie pluriennali 2014-2020, un approccio globale alla mitigazione e alla risposta ai disastri naturali e alle crisi di natura climatica ricorrendo a tutti gli strumenti pertinenti a disposizione dell'UE; accoglie con favore la proposta della Commissione concernente un rinnovato strumento di stabilità che già prende in considerazione l'impatto negativo dei cambiamenti climatici e dei disastri naturali sulla sicurezza, sulla pace e sulla stabilità politica;
45. chiede che le implicazioni finanziarie di tali proposte siano identificate e siano anche tenute in considerazione nella revisione del bilancio dell'UE;
46. invita il VP/HR a inviare esperti di sicurezza climatica presso le delegazioni europee nei paesi e nelle regioni più colpiti per rafforzare le capacità dell’Unione in materia di allarme rapido e informazione in merito a possibili conflitti futuri;
47. invita il SEAE a rafforzare il coordinamento tra l'Unione e gli Stati vicini nel campo dello sviluppo delle capacità di risposta alle crisi di natura climatica;
48. invita il SEAE a operare affinché gli aspetti legati ai cambiamenti climatici e alla protezione ambientale siano tenuti in considerazione nella pianificazione e nell'attuazione delle operazioni militari, civili-militari e civili condotte nel mondo;
49. accoglie con favore l'idea di creare un posto di inviato speciale ONU per la sicurezza climatica;
50. chiede la costituzione di meccanismi di coordinamento tra l’UE nella sua totalità e quegli Stati membri che potranno in futuro agire secondo le disposizioni di una cooperazione strutturata permanente per assicurare la coerenza delle loro azioni con l’approccio globale dell’UE in questo campo;
51. ritiene che il programma dell'Accademia europea per la sicurezza e la difesa debba prevedere studi sull'impatto dei disastri naturali e delle crisi di natura climatica sulla sicurezza internazionale ed europea;
52. chiede che l'UE valuti le implicazioni dei cambiamenti climatici sulla sicurezza nel dialogo con i paesi terzi, in particolare con partner fondamentali come l'India, la Cina e la Russia; sottolinea che una risposta veramente efficace richiederà un approccio multilaterale e un investimento comune con i paesi terzi e che l'UE potrebbe avviare una cooperazione con le forze armate dei paesi terzi attraverso missioni comuni di sviluppo e di addestramento;
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53. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri dell’UE, all'Assemblea parlamentare della NATO, al Segretario generale della NATO, all’Assemblea generale delle Nazioni Unite e al Segretario generale delle Nazioni Unite.
Paragrafi 138 e 139 del documento finale del Vertice Mondiale ONU 2005, risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) dell’aprile 2006 S/RES/1674), relazione del Segretario Generale ONU Ban Ki-moon in materia di «Implementing the Responsibility to Protect» del 15 settembre 2009 e la risoluzione adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU sulla responsabilità di fornire protezione (A/RES/63/308) del 7 ottobre 2009.
Dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea (2008/C 25/01).
United Nations Environment Programme (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente - UNEP), United Nations Development Programme (Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo - UNDP), Organization for Security and Co-operation in Europe (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa - OSCE), United Nations Economic Commission for Europe (Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite - UNECE), Regional Environment Centre for Central and Eastern Europe (Centro regionale ambientale per l'Europa centrale e orientale - REC)
United Nations Development Programme (Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo - UNDP), United Nations Environment Programme (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente - UNEP), Organization for Security and Co-operation in Europe (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa - OSCE), United Nations Economic Commission for Europe (Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite - UNECE), Regional Environment Centre for Central and Eastern Europe (Centro regionale ambientale per l'Europa centrale e orientale - REC).
Powering America’s Defence: «Energy and the Risks to National Security» («Alimentare la difesa americana: energia e rischi per la sicurezza nazionale»), maggio 2009. http://www.cna.org/sites/default/files/Powering%20Americas%20Defense.pdf
Negoziati per un accordo di partenariato e cooperazione rafforzato UE-Kazakistan
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Risoluzione del Parlamento europeo del 22 novembre 2012 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna sui negoziati per un accordo di partenariato e cooperazione rafforzato UE - Kazakhstan (2012/2153(INI))
– visto l'accordo di partenariato e cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, entrato in vigore il 1° luglio 1999(1),
– visti i negoziati autorizzati dal Consiglio il 24 maggio 2011 e avviati a Bruxelles nel giugno 2011 su un accordo di partenariato e cooperazione rafforzato tra l'UE e il Kazakhstan,
– viste le sue risoluzioni sul Kazakhstan, in particolare quella del 15 marzo 2012(2), del 17 settembre 2009 sul caso Yevgeny Zhovtis(3), e del 7 ottobre 2010 sulla Giornata mondiale contro la pena di morte(4),
– vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2011 sullo stato di attuazione della strategia dell'UE per l'Asia centrale(5),
– vista la strategia dell'UE per un nuovo partenariato con l'Asia centrale: «L'Unione europea e l'Asia centrale: strategia dell'UE per un nuovo partenariato», adottata dal Consiglio europeo il 21-22 giugno 2007, e viste le relazioni sullo stato di avanzamento del 24 giugno 2008 e del 28 giugno 2010,
– viste le dichiarazioni dell'Unione europea sul Kazakhstan al Consiglio permanente dell'OSCE del 3 novembre e del 22 dicembre 2011 e del 19 gennaio, del 26 gennaio e del 9 febbraio 2012, nonché le dichiarazioni del vicepresidente/alto rappresentante dell'UE Catherine Ashton sugli eventi verificatisi il 17 dicembre 2011 nel distretto di Zhanaozen e sulle elezioni parlamentari del 15 gennaio 2012 in Kazakhstan (rese il 17 gennaio 2012),
– viste la dichiarazione sui risultati e le conclusioni preliminari della missione guidata dall'OSCE/ODIHR incaricata dell'osservazione delle elezioni parlamentari del 15 gennaio 2012,
– vista la dichiarazione del rappresentante dell'OSCE per la libertà dei media, del 25 gennaio 2012, sulla situazione dei mezzi di informazione in Kazakhstan,
– viste le disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del TUE e la procedura per la conclusione degli accordi internazionali stabilita all'articolo 218 del TFUE,
– visti gli impegni assunti dall'alto rappresentante nelle sue lettere del 24 novembre 2011 e dell'11 maggio 2012 concernenti un meccanismo per monitorare l'attuazione dell'APC UE-Turkmenistan, e in particolare il suo articolo 2;
– visto il paragrafo 23 della sua risoluzione del 16 febbraio 2012 sulla 19a sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo(6),
– visti il nuovo quadro strategico dell'UE e il piano d'azione per i diritti umani e la democrazia adottato dai ministri degli Affari esteri dell'UE e le conclusioni adottate nel corso della 3179a riunione del Consiglio Affari esteri del 25 giugno 2012,
– vista la dichiarazione al Parlamento europeo sul Kazakhstan resa a nome dell'alto rappresentante Catherine Ashton dal ministro danese degli Affari esteri, Villy Søvndal, il 14 marzo 2012 (A 122/12),
– visti l'articolo 90, paragrafo 4, e l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per il commercio internazionale (A7-0355/2012),
A. considerando che l'UE e il Kazakhstan aspirano ad approfondire e ampliare le loro relazioni; che le popolazioni dell'UE e del Kazakhstan potrebbero trarre reciproci vantaggi da una più stretta cooperazione; che la conclusione del nuovo negoziato APC fornirebbe un quadro esaustivo per la cooperazione, fondato sui diritti umani e democratici, opportunità per lo sviluppo socioeconomico e le necessarie riforme politiche ed economiche; che gli sviluppi sociali ed economici sono strettamente interconnessi;
B. considerando che, benché soltanto raramente e parzialmente il Consiglio abbia fatto ricorso alla sospensione dell'applicazione di un APC, tale procedura costituisce comunque un'opzione valida in caso di gravi e documentate violazioni dei diritti umani;
C. considerando che il Kazakhstan ha svolto un ruolo positivo nell'Asia centrale, sforzandosi di migliorare le relazioni di buon vicinato con i paesi limitrofi, di rilanciare la cooperazione regionale e di risolvere con mezzi pacifici tutte le questioni bilaterali;
D. considerando che, per poter soddisfare alla sua funzione di controllo politico, al Parlamento europeo occorre poter disporre di informazioni complete al fine di seguire da vicino gli sviluppi in Kazakhstan e l'attuazione dell'APC, conformemente alle sue raccomandazioni e risoluzioni;
E. considerando che il Kazakhstan è stato ammesso alla Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa; che nel corso dei negoziati per un APC rafforzato l’UE ed il Kazakstan devono individuare un linguaggio comune in materia di diritti umani e di democrazia;
F. considerando che il Kazakhstan deteneva la presidenza dell'OSCE nel 2010; che non sono stati onorati gli impegni assunti per allineare la legge sui media agli standard internazionali, liberalizzare i requisiti riguardanti la registrazione dei partiti politici entro la fine del 2008 e integrare le raccomandazioni dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE (ODIHR) nella legislazione elettorale;
G. considerando che, benché il governo del Kazakhstan abbia espresso l'aspirazione a rafforzare il processo democratico del paese e a indire elezioni in linea con gli standard internazionali, secondo l'OSCE le elezioni generali tenutesi il 15 gennaio 2012 non sono conformi agli standard internazionali, viste le diffuse irregolarità di voto e l'incapacità di offrire le condizioni necessarie per lo svolgimento di elezioni effettivamente pluralistiche;
H. considerando che dopo i tragici eventi del dicembre 2011 avvenuti a Zhanaozen, i partiti di opposizione, i media indipendenti, i sindacati, gli attivisti e i difensori dei diritti umani sono diventati bersaglio della repressione, subendo anche detenzioni non giustificate da infrazioni alla legge, che potrebbero essere motivate da ragioni politiche;
I. considerando che è in corso un dialogo franco e costruttivo tra i deputati al PE, i rappresentanti ufficiali del Kazakhstan, i rappresentanti della società civile e le ONG su tematiche di interesse reciproco;
J. considerando che recentemente le autorità kazake hanno intrapreso sforzi significativi in termini di cooperazione con le ONG nel Kazakhstan occidentale, onde migliorare la situazione degli abitanti della regione, in particolare dei lavoratori in sciopero;
K. considerando che 37 persone sono state processate con l'accusa di aver organizzato o partecipato a manifestazioni di massa e che 34 sono state condannate e 13 sono in stato di detenzione, tra cui dirigenti e attivisti di primo piano dello sciopero dei lavoratori del settore petrolifero, come Talgat Saktaganov, Roza Tuletaeva e Maksat Dosmagambetov; che nel luglio 2012 l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Navi Pillay, a seguito di una visita di due giorni in Kazakhstan, ha invitato le autorità ad autorizzare un'indagine internazionale indipendente sugli eventi di Zhanaozen, sulle cause e le relative conseguenze;
L. considerando che la missione internazionale di osservazione «Civic Solidarity» conclude, nella sua relazione preliminare, che i processi di Zhanaozen non possono essere considerati conformi alle norme in materia di processo equo e l'inchiesta condotta su quanto avvenuto nel dicembre 2011 non è stata né completa né indipendente; che gli accusati e taluni testimoni sono stati vittime di gravi violazioni dei loro diritti durante la fase istruttoria, inclusi il presunto ricorso alla tortura, il rifiuto di concedere l'accesso a un avvocato, le intimidazioni e la falsificazione di prove; che le testimonianze degli accusati rese nel corso dei processi sui maltrattamenti e le torture subite durante la carcerazione preventiva non sono state investigate in maniera completa, imparziale e approfondita in modo da individuarne gli autori responsabili; che il 7 ottobre 2012 è stato ucciso Aleksandr Bozhenko, uno dei testimoni dei tragici eventi di Zhanaozen;
M. considerando che Vladimir Kozlov, dirigente del partito di opposizione ALGA, è stato ritenuto colpevole di «istigazione al conflitto sociale», «appello al sovvertimento violento dell'ordine costituzionale» e «aver creato e guidato un gruppo organizzato con l'obiettivo di commettere reati» ed è stato condannato a sette anni e mezzo di detenzione; considerando che Akzhanat Aminov, un lavoratore del settore petrolifero, e Serik Sapargali, un militante della società civile, sono stati accusati di reati analoghi e condannati con pena condizionale rispettivamente a cinque e a quattro anni di detenzione;
N. considerando che il 17 febbraio 2012 il presidente del Kazakhstan ha firmato diverse leggi volte a migliorare la base giuridica dei rapporti di lavoro, dei diritti dei lavoratori e del dialogo sociale e a rafforzare l'indipendenza della magistratura; che, nonostante tali tentativi, il diritto delle persone ad associarsi, organizzasi e registrare sindacati indipendenti, il diritto alla contrattazione collettiva e il diritto di sciopero non sono pienamente rispettati e non è posta in essere la totale indipendenza della magistratura; che le modifiche al codice del lavoro, in particolare le modifiche agli articoli 55, 74, 266, 287, 289, 303 e 305, segnano una regressione nell'ambito dei rapporti di lavoro, dei diritti dei lavoratori e del dialogo sociale e violano le condizioni prescritte dall'OIL e da altre convenzioni internazionali;
O. considerando che l'UE è un partner commerciale fondamentale per il Kazakhstan e il maggiore investitore nel paese; che il Kazakhstan ha espresso chiaramente il suo auspicio di avvicinarsi agli standard dell'UE e ai suoi modelli socioeconomici, e che tale programma comporta profonde riforme dello Stato kazako e dell'amministrazione pubblica del paese;
P. considerando che il Kazakhstan svolge un ruolo importante nell'assicurare la stabilizzazione regionale e può diventare un ponte tra l'UE e l'intera regione dell'Asia centrale;
Q. considerando che il Kazakhstan ha raggiunto importanti risultati in materia di riduzione della povertà, della sanità e dell'istruzione pubblica;
R. considerando che l'UE dipende fortemente dalle importazioni di fosfato naturale estratto per sostenere la propria agricoltura e la produzione tecnica; che il Kazakhstan rifornisce di fosforo bianco molti paesi e che nel dicembre 2011 la Commissione ha avviato una procedura antidumping contro le importazioni di fosforo bianco dal Kazakhstan;
1. accoglie favorevolmente la volontà politica e l'impegno concreto del Kazakhstan di approfondire ulteriormente il partenariato con l'UE e l'avvio dei negoziati relativi a un accordo di partenariato e di cooperazione (APC) UE-Kazakhstan;
2. rivolge al Consiglio, alla Commissione e all'AR/VP le seguenti raccomandazioni, chiedendo loro di:
Sulla condotta dei negoziati
a)
assicurare che il nuovo APC in esame assuma la forma di un quadro globale per l'ulteriore sviluppo delle relazioni, contemplando tutti gli ambiti prioritari, tra cui: i diritti umani, lo Stato di diritto, la buona governance e la democratizzazione; la gioventù e l'istruzione; lo sviluppo economico, il commercio e gli investimenti; l'energia e i trasporti, la sostenibilità ambientale e le risorse idriche; l'impegno per affrontare le minacce e le sfide in atto;
Dialogo e cooperazione in campo politico
b)
garantire che l'impegno dell'UE sia compatibile con le altre politiche dell'Unione e sia applicato il principio del «più per più», sottolineando in particolare il sostegno alle riforme in campo politico, giuridico, economico e sociale;
c)
collaborare strettamente con il Kazakhstan onde promuovere la cooperazione regionale e il miglioramento delle relazioni di vicinato nella regione dell'Asia centrale e assicurare che l'APC contenga disposizioni inerenti alla cooperazione regionale nella regione dell'Asia centrale, tra l'altro attraverso il sostegno a favore di misure intese a rafforzare la fiducia, laddove appropriato, in particolare in settori quali la gestione dell'acqua e delle risorse, la gestione delle frontiere, la lotta contro l'estremismo e il terrorismo; raccomandare che tale cooperazione favorisca lo scambio di esperienze e tenga conto delle raccomandazioni provenienti dalle organizzazioni della società civile;
d)
ricercare il sostegno del Kazakhstan nell'ottica di pervenire rapidamente a instaurare, in formato regionale, un dialogo regolare UE-Asia centrale di alto livello in materia di sicurezza, al fine di far fronte alle sfide e alle minacce comuni;
e)
cooperare con il Kazakhstan e altri Stati dell'Asia centrale, nonché con gli attori locali, regionali e internazionali, al fine di promuovere la sicurezza e lo sviluppo in Afghanistan;
f)
rafforzare l'azione dell'UE nei settori dell'istruzione, dello Stato di diritto, dell'ambiente e dell'acqua, ricorrendo, tra l'altro, alle piattaforme di sostegno di recente costituzione e ad aiuti mirati, e far partecipare al dialogo che l'UE intrattiene con il governo kazako, nei settori ove ciò sia appropriato e possibile, le ONG locali e le organizzazioni della società civile; chiede, date le difficoltà riscontrate in fase di registrazione delle ONG e delle organizzazioni della società civile, che il dialogo non sia limitato a quelle registrate ufficialmente;
g)
stimolare il Kazakhstan a collaborare con i paesi vicini, al fine di pervenire a una soluzione comune sullo status del Mar Caspio;
h)
appoggiare le riforme politiche e lo sviluppo delle capacità istituzionali attraverso un'assistenza tecnica mirata (scambio di esperti);
Diritti umani e libertà fondamentali
i)
assicurare che l'APC comprenda clausole e criteri di riferimento relativi alla tutela e alla promozione dei diritti umani, come sancito dalla costituzione del Kazakhstan, facendo tesoro nella misura massima possibile delle norme fissate dal Consiglio d'Europa (Commissione di Venezia), dall'OSCE e dall'ONU, nei cui confronti anche il Kazakhstan si è impegnato;
j)
sollecitare le autorità kazake a compiere ogni sforzo per migliorare la situazione dei diritti umani nel loro paese;
k)
sottolineare che i progressi nel negoziato sul nuovo APC devono coniugarsi con l'avanzamento della riforma politica; esortare il Kazakhstan a mantenere l'impegno dichiarato ad attuare ulteriori riforme, al fine di edificare una società aperta e democratica, con una società civile e un'opposizione indipendenti e che rispetti i diritti fondamentali e lo Stato di diritto; offrire un'assistenza adeguata da parte dell'UE per l'attuazione delle riforme;
l)
manifestare una profonda inquietudine per le detenzioni non giustificate da violazioni della legge, ma che potrebbero essere dettate da motivi politici, le quali evidenziano indifferenza nei confronti della risoluzione del 15 marzo 2012 del Parlamento con la quale veniva chiesto il rilascio di tutte le persone detenute per motivi politici;
m)
invitare, a tale proposito, le autorità kazake ad aprire senza indugio e in maniera imparziale un'inchiesta su tutte le accuse di tortura e maltrattamenti in relazione alle violenze verificatesi a Zhanaozen e ad assicurare i responsabili alla giustizia, a ritirare le vaghe accuse penali di «incitazione alla discordia sociale» e a rilasciare dalla detenzione preventiva gli attivisti dell'opposizione trattenuti su tale base, e chiedere altresì il riesame della normativa sulla libertà di riunione al fine di allinearla agli obblighi internazionali del Kazakhstan in materia di libertà di riunione;
n)
esprimere grande preoccupazione con riguardo all'azione giudiziaria avviata il 20 Novembre 2012 dal procuratore generale del Kazakhstan volta a domandare l'interdizione del partito di opposizione non registrato Alga, dell'associazione Khalyk Maidany e di svariate piattaforme di informazione in quanto estremisti; sottolinea con forza che la lotta legittima contro il terrorismo e l'estremismo non dovrebbero essere utilizzate come pretesti per interdire l'attività di opposizione e ostacolare la libertà di espressione;
o)
esprimere una profonda preoccupazione per la condanna di Vladimir Kozlov, Akzhanat Aminov e Serik Sapargali, pronunciata dopo un processo con numerose carenze procedurali, che limita ulteriormente la libertà politica dell'opposizione in Kazakhstan; chiedere alle autorità kazake che a Kozlov, Aminov e Sapargaly sia garantito un processo d'appello equo e trasparente;
p)
insistere affinché il Kazakhstan trasponga ulteriormente il suo piano d'azione a favore dei diritti umani nella sua legislazione e continui ad attuarlo in maniera integrale, facendo tesoro delle raccomandazioni della Commissione di Venezia e ricorrendo all'aiuto tecnico dell'UE nel quadro dell'iniziativa per lo Stato di diritto;
q)
chiedere al Kazakhstan, in quanto membro della Commissione di Venezia, di dimostrare il suo impegno nei confronti delle norme del Consiglio d'Europa, collaborando con la Commissione di Venezia anche mediante la presentazione di specifici progetti di legge e leggi recentemente approvate alla Commissione di Venezia per riceverne le osservazioni e applicarne le raccomandazioni;
r)
insistere affinché le autorità del Kazakhstan si impegnino in maniera vincolante per allineare in maniera integrale il sistema giuridico alle norme internazionali e si assicurino che ciò garantisca in Kazakhstan una reale libertà dei media, la libertà di espressione e di associazione, la libertà di religione e di credo nonché l'indipendenza della magistratura;
s)
insistere affinché l'accesso alla giustizia e l'indipendenza della magistratura siano migliorati e la responsabilità del controllo e della gestione dei penitenziari sia restituita al ministero della Giustizia;
t)
sollecitare il Kazakhstan a liberare, senza ulteriori ritardi, i prigionieri politici e a porre fine agli arresti per motivi politici fondati su vaghe accuse penali di «incitazione alla discordia sociale»;
u)
chiedere con insistenza alle autorità kazake di modificare l'articolo 164 del codice penale del Kazakhstan - «incitazione alla discordia sociale» - per renderlo compatibile con il diritto internazionale in materia di diritti umani;
v)
insistere affinché il Kazakhstan riconsideri le modifiche restrittive al codice amministrativo e alla recente legge in materia di religione e ponga fine all'arbitrarietà delle retate, degli interrogatori, delle minacce e delle sanzioni ai danni di gruppi religiosi minoritari;
w)
avviare negoziati tra l'UE e il Kazakhstan per facilitare la concessione di visti, poiché ciò comporterebbe vantaggi concreti per gli scambi economici, culturali e scientifici e contribuirebbe a promuovere ulteriormente i contatti interpersonali;
x)
insistere affinché il Kazakhstan si allinei alle raccomandazioni del Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura e a quelle emesse nel 2009 dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura; chiedere al Kazakhstan di garantire la partecipazione di ONG indipendenti alle consultazioni sulla prevista riforma del codice penale e del codice di procedura penale;
y)
chiedere al Kazakhstan di firmare e ratificare lo statuto di Roma della Corte penale internazionale;
z)
insistere per l'attuazione di piattaforme indipendenti della società civile che contribuiscano in taluni settori a intraprendere scambi inclusivi, onde assicurare che le aspirazioni e le voci della società civile siano ascoltate e reperire mezzi per fornire un sostegno finanziario a tale scopo;
aa)
intensificare e rafforzare i dialoghi annuali sui diritti umani con l'obiettivo di pervenire a miglioramenti tangibili, tra l'altro definendo criteri di riferimento concreti per misurare i progressi e riferire al Parlamento europeo al riguardo;
ab)
intensificare i programmi di scambi nei settori dell'istruzione e della cultura e ampliarne la portata; incoraggiare e sostenere la formazione giuridica dei funzionari pubblici locali e regionali nonché dei membri delle forze dell'ordine per istruirli secondo i criteri dell'UE; incoraggiare e sostenere il Kazakhstan ad assumere un ruolo guida nell'elaborazione di un programma di istruzione specifico in materia di formazione accademica e professionale tra l'UE e i paesi dell'Asia centrale;
Cooperazione economica
ac)
sottolineare il fatto che la conclusione di un nuovo negoziato APC avrà un impatto positivo sul rafforzamento della cooperazione economica tra le imprese dell'UE e quelle kazake, comprese le PMI;
ad)
incoraggiare ad allineare la legislazione alle norme dell'OMC, anche in materia di requisiti di contenuto locale di cui all'Accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali e spianare la strada alle riforme strutturali e alla creazione di un'economia di mercato funzionante; fornire al Kazakhstan un'assistenza tecnica qualificata per aprire la strada alle successive riforme strutturali, incrementare la competitività e creare un'economia sociale di mercato;
ae)
chiedere l'eliminazione degli ostacoli tariffari e non tariffari onde ampliare gli scambi, in particolare nell'ambito dei servizi e degli investimenti esteri; appoggiare le ambizioni volte ad armonizzare le norme sullo scambio di merci andando oltre le condizioni stabilite dall'OMC, poiché anche questo contribuirebbe ad ampliare le opportunità commerciali;
af)
porre l'accento sull'importanza della cooperazione tra l'UE e il Kazakhstan in campo energetico, in particolare per quanto concerne gli sforzi atti a sviluppare un corridoio energetico transcaspico; garantire un'attenzione costante da parte dell'UE per appoggiare il rafforzamento della sicurezza energetica, dello sviluppo energetico sostenibile e attrarre investimenti per progetti energetici di interesse comune e regionale;
ag)
garantire che la partecipazione del Kazakhstan all'Unione doganale guidata dalla Russia e all'Unione economica eurasiatica non intralci gli scambi commerciali o la cooperazione economica e finanziaria con l'UE o il rispetto degli obblighi derivanti dall’adesione all’OMC, e non ostacoli una cooperazione più stretta tra l'UE e il Kazakhstan; evidenziare che un rinvio della conclusione dell'accordo di partenariato e cooperazione rafforzato metterà in moto la competizione; essere pronti, qualora vengano intrapresi, a sostenere gli sforzi del Kazakhstan volti a promuovere istituzioni economiche moderne;
ah)
incoraggiare il Kazakhstan a dimostrare un rinnovato impegno nei confronti dell'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI), rimuovendo tutti gli ostacoli giuridici o normativi che si frappongono al successo dell'iniziativa e consentendo alle organizzazioni indipendenti della società civile di parteciparvi a pieno titolo;
ai)
includere un capitolo sulla convergenza tra le norme e i sistemi di regolamentazione del Kazakhstan con quelli dell'Unione europea, in particolare in settori e aree cruciali in cui gli scambi commerciali tra l'UE e il Kazakhstan hanno grandi potenzialità;
aj)
sottolineare che nella regione le problematiche legate all'acqua rimangono una delle principali fonti di tensione e di potenziale conflitto e sottolineare l'importanza di un approccio regionale per la protezione e la gestione corretta delle risorse idriche comuni; evidenziare, a tal fine, quanto sia importante per i paesi della regione firmare e ratificare senza ulteriore indugio le convenzioni di Espoo e di Århus e incoraggiare la partecipazione degli attori locali nel processo decisionale;
ak)
rafforzare in generale la sua assistenza tecnica rivolta al Kazakhstan nel campo della conservazione e della gestione delle risorse idriche, nel quadro dell'iniziativa UE sull'acqua a favore dell'Asia centrale, con l'obiettivo di migliorare anche i rapporti tra i paesi a monte e a valle della regione e di conseguire accordi sostenibili sulla condivisione delle risorse idriche;
al)
appoggiare e assistere il Kazakhstan nei suoi sforzi di salvare il lago d'Aral nel quadro del programma d'azione del Fondo internazionale per la salvaguardia del lago d'Aral;
am)
assistere il Kazakhstan nell'adozione di misure di mitigazione e di programmi efficaci per la bonifica delle scorie nucleari e dell'inquinamento radioattivo nella regione di Semey/Semipalatinsk;
an)
accogliere positivamente le misure del Kazakhstan concernenti un pianeta libero da armi nucleari, la sua posizione di spicco nel processo di disarmo nucleare globale e il suo divieto generale in materia di test nucleari;
ao)
richiamare l’attenzione sulla situazione critica della democrazia, dello Stato di diritto (compresa la lotta alla corruzione), dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in particolare dei diritti dei lavoratori, che dà luogo anche a vantaggi concorrenziali sleali; sottolineare, alla luce di questa situazione, la necessità di includere nel titolo commerciale del nuovo accordo un capitolo vincolante sul commercio e lo sviluppo sostenibili;
ap)
insistere sull'introduzione di un efficace meccanismo di risoluzione delle controversie per garantire che l'accordo raggiunto sia rispettato;
aq)
sottolineare che un solido capitolo nel settore dei servizi e del diritto di stabilimento e l’adesione del Kazakhstan a norme e sistemi di regolamentazione dell'UE (compresi SPS, TBT e IPR) si tradurrebbero in un incremento degli scambi e degli investimenti, che favorirebbero l’ammodernamento e la diversificazione dell’economia kazaka; evidenziare l'importanza di migliorare le procedure per la concessione di licenze in Kazakhstan, al fine di agevolare i servizi e gli investimenti;
ar)
incoraggiare gli sforzi del Kazakhstan volti a eliminare tutti gli ostacoli non tariffari che hanno sinora intralciato lo sviluppo degli scambi e degli investimenti nel paese;
as)
concentrare l'assistenza economica e commerciale rivolta al Kazakhstan sullo sviluppo delle PMI e il sostegno alle organizzazioni di intermediazione d'affari;
at)
includere, alla luce delle recenti denunce di corruzione nei confronti di società con sede nell'UE operanti in Kazakhstan, disposizioni più rigorose e vincolanti in materia di responsabilità sociale d'impresa;
au)
considerare estremamente importante il fatto che le società con base in Europa rispettino le norme dell'OIL sui diritti dei sindacati così come le norme in materia di ambiente, salute e sicurezza quando operano in Kazakhstan e in particolare nel settore estrattivo dell'economia;
av)
garantire che nei negoziati siano categoricamente escluse pratiche di dumping in relazione alla produzione ed esportazione di fosforo, dato che gli interessi dei produttori europei sono presumibilmente danneggiati dalle importazioni oggetto di dumping e che è impossibile recuperare e riciclare il fosforo proveniente da canali secondari;
aw)
garantire una presenza adeguata di esperti in ambito economico e commerciale nella delegazione dell'UE in Kazakhstan;
Altre disposizioni
ax)
consultare il Parlamento europeo sulle disposizioni relative alla cooperazione parlamentare; rafforzare il ruolo del Parlamento, delle commissioni di cooperazione parlamentare e delle riunioni interparlamentari, quali strumenti per monitorare i negoziati e l'attuazione degli accordi di partenariato; incoraggiare gli sforzi del Parlamento intesi a promuovere il dialogo e una periodica cooperazione parlamentare bilaterale e multilaterale;
ay)
garantire che il nuovo APC menzioni il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e fondamentali e dello Stato di diritto come «elementi essenziali» dell'accordo, in modo che il mancato rispetto di tali principi e diritti da una o dall'altra parte determini l'adozione di misure che potrebbero infine comportare la sospensione dell'accordo;
az)
includere, in collaborazione con le autorità kazake, criteri di riferimento chiari nonché termini vincolanti per l'attuazione del nuovo APC e prevedere un meccanismo di monitoraggio generale, tra cui la presentazione regolare di relazioni al Parlamento europeo, che troverebbe applicazione anche prima delle riunioni del Consiglio di cooperazione;
ba)
istituire un meccanismo di monitoraggio generale tra il Parlamento e il SEAE dopo la conclusione dell'accordo, onde consentire un'attività informativa esauriente e periodica sull'attuazione dell'APC, in particolare per quanto concerne i suoi obiettivi; tale meccanismo dovrebbe contenere i seguenti elementi:
i)
fornire al PE informazioni sugli obiettivi perseguiti con le azioni dell'UE e sulle posizioni relative a tutte le questioni concernenti il Kazakhstan;
ii)
fornire al PE informazioni sul raffronto dei risultati delle azioni intraprese dall'UE e dal Kazakhstan, sottolineando l'evoluzione della situazione in materia di diritti umani, democrazia e Stato di diritto nel paese, in particolare attraverso
–
la concessione dell'accesso, secondo le idonee procedure di riservatezza, ai pertinenti documenti interni del SEAE;
–
il conferimento al Parlamento dello status di osservatore nelle riunioni informative in vista delle riunioni del Consiglio di cooperazione e del diritto di accedere ai documenti forniti al Consiglio e alla Commissione;
–
il coinvolgimento della società civile nella preparazione di tali informazioni e nella valutazione della situazione;
bb)
incoraggiare la delegazione negoziale dell'UE a proseguire la stretta cooperazione con il Parlamento europeo, fornendo un'informazione continua e documentata sull'avanzamento dei negoziati conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE, il quale stabilisce che il Parlamento dev'essere immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura;
bc)
fornire sufficienti finanziamenti UE ai fini di una cooperazione esauriente e sostenibile con i paesi dell'Asia centrale e anche per l'attuazione efficace del nuovo APC con il Kazakhstan;
o o o
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione contenente le raccomandazioni del Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al VP/HR e al governo e al parlamento della Repubblica del Kazakhstan.
Pesca su piccola scala e artigianale e riforma della PCP
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Risoluzione del Parlamento europeo del 22 novembre 2012 sulla pesca costiera su piccola scala, la pesca artigianale e la riforma della politica comune della pesca (2011/2292(INI))
– vista la riforma della politica comune della pesca,
– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e in particolare gli articoli 43, paragrafo 2, e 349,
– visto l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente la necessità di tenere conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche,
– visto il Libro verde della Commissione dal titolo «Riforma della politica comune della pesca» (COM(2009)0163),
– visto che il futuro Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) dovrebbe garantire il diritto delle popolazioni locali di pescare, per il consumo familiare, in conformità delle pratiche specifiche, nonché di mantenere le loro attività economiche tradizionali;
– visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca(1),
– visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio(2), relativo al Fondo europeo per la pesca, che definisce norme dettagliate e le condizioni per gli interventi strutturali comunitari nel settore della pesca,
– vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2005 sulle reti di donne: pesca, agricoltura e diversificazione(3),
– visti la sua risoluzione del 15 giugno 2006 sulla pesca costiera e i problemi cui sono confrontate le comunità di pescatori che la praticano(4),
– vista la sua risoluzione del 2 settembre 2008 sulla pesca e l'acquacoltura nel contesto della gestione integrata delle zone costiere in Europa(5),
– vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2012 sul contributo della politica comune della pesca alla produzione di beni pubblici(6),
– vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2010 sul Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca(7),
– vista la nuova proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca (COM(2011)0425),
– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento n. XXX/2011 sulla politica marittima integrata (COM(2011)0804),
– vista la nuova proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (COM(2011)0416),
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Riforma della politica comune della pesca (COM(2011)0417),
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (COM(2011)0424),
– vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente gli obblighi di comunicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della politica comune della pesca (COM(2011)0418),
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0291/2012),
A. considerando che la pesca su piccola scala, che comprende la pesca artigianale e alcuni tipi di pesca costiera, la raccolta di molluschi e altre attività tradizionali di acquacoltura estensiva quali la molluschicoltura naturale in acque costiere, ha ripercussioni territoriali, sociali e culturali molto diversificate sulla terraferma e nelle regioni insulari e ultraperiferiche e presenta problemi specifici che la distinguono dalla pesca su grande scala e dall'acquacoltura intensiva o industriale;
B. considerando che, ai sensi del nuovo regolamento sulla politica della pesca, occorre stabilire una definizione di pesca artigianale, tenendo in considerazione al contempo le conseguenze di questo tipo di pesca sui finanziamenti a carico del nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
C. considerando che la flotta artigianale o costiera è fondamentale per mantenere e creare occupazione nelle regioni costiere e contribuisce all'indipendenza alimentare dell'Unione europea, allo sviluppo delle aree costiere e all'approvvigionamento del mercato europeo dei prodotti della pesca;
D. considerando che circa l'80% della pesca nell'Unione europea è praticata da pescherecci di lunghezza inferiore ai 15 metri, il che rende tale segmento della flotta il protagonista principale della politica comune della pesca, la quale deve fornire una risposta adeguata, sufficiente e necessaria ai diversi problemi con i quali, nonostante le successive misure messe a disposizione degli Stati membri, continua a confrontarsi gran parte della pesca su piccola scala;
E. considerando che la pesca costiera e artigianale dispone di imbarcazioni obsolete che dovrebbero essere rese sicure e ammodernate, o addirittura sostituite con imbarcazioni nuove, più efficienti sul piano energetico e conformi alle norme di sicurezza;
F. considerando l'insufficienza di dati statistici e indicatori a livello europeo in materia di coesione sociale, economica e territoriale e la necessità di promuovere indicatori in grado di fornire dati socioeconomici, scientifici e ambientali che tengano conto della diversificazione geografica, ambientale e socioeconomica di tale tipo di pesca;
G. considerando che la mancanza di dati scientifici affidabili continua a rappresentare un serio ostacolo al raggiungimento di una gestione sostenibile della maggior parte degli stock ittici;
H. considerando che, nella definizione di una politica della pesca, oltre agli obiettivi ambientali prioritari relativi alla conservazione delle risorse alieutiche, devono essere presi in considerazione obiettivi economici e sociali finora trascurati, in particolare nel caso della pesca su piccola scala;
I. considerando che dall'attuale gestione centralizzata della politica comune della pesca derivano spesso orientamenti distanti dalla realtà, mal compresi dal settore (che non partecipa alla loro discussione ed elaborazione), di attuazione complessa e con risultati spesso in contrasto con l'obiettivo dichiarato;
J. considerando che i modelli gestionali basati su diritti di pesca trasferibili non possono essere considerati come provvedimenti per contrastare la pesca eccessiva e la sovraccapacità;
K. considerando che una riduzione della flotta ottenuta esclusivamente con il ricorso obbligatorio a strumenti di mercato quali le concessioni di pesca trasferibili può portare alla prevalenza degli operatori più competitivi dal punto di vista strettamente economico, a discapito degli operatori e dei segmenti di flotta aventi un minore impatto ambientale e in grado di creare più occupazione (diretta e indiretta);
L. considerando che la crisi economica e sociale colpisce particolarmente il settore della pesca e che, in tale contesto, la pesca su piccola scala può essere più vulnerabile a causa della sua scarsa capitalizzazione; che è importante garantire la stabilità economica e sociale delle comunità di piccoli pescatori;
M. considerando che la pesca su piccola scala, viste le debolezze strutturali che la caratterizzano, è esposta a determinati tipi di fattori d'urto economici (come il rapido aumento del prezzo dei combustibili o la difficoltà di accesso al credito) o a repentine alterazioni nella disponibilità delle risorse;
N. considerando che uno degli aspetti da considerare nella futura politica comune della pesca riguarda le specificità della pesca su piccola scala ma che, nel contesto della grave crisi cui è attualmente confrontato l'intero settore, la dimensione sociale della riforma non può riguardare la sola pesca su piccola scala;
O. considerando che all'attuale significativo aumento del costo dei fattori di produzione, in particolare dei combustibili, non è associata una medesima evoluzione del prezzo di prima vendita del pesce, che in molti casi rimane invariato o si riduce, il che contribuisce ad aggravare la crisi attraversata dal settore;
P. considerando che il mercato non remunera interamente le esternalità positive, sociali e ambientali, associate alla pesca su piccola scala; che la società in generale non riconosce né remunera le attività associate alla pesca, che costituiscono la dimensione multifunzionale del settore e producono beni pubblici quali, in particolare, la dinamizzazione della fascia costiera, la gastronomia, la museologia e la pesca turismo, di cui beneficia la società in generale;
Q. considerando che il futuro Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) dovrà tenere pienamente conto delle esigenze e dei problemi specifici della pesca artigianale e su piccola scala nelle regioni costiere e sulla terraferma, nonché delle conseguenze per uomini e donne dell'applicazione dei provvedimenti previsti dalla futura riforma;
R. considerando che le patologie specifiche che colpiscono le donne impiegate nel settore della pesca artigianale non sono riconosciute come malattie professionali;
S. considerando che la creazione di zone di accesso esclusivo contribuisce allo sviluppo di pratiche responsabili, alla sostenibilità degli ecosistemi marini costieri e delle attività di pesca tradizionali, nonché alla sopravvivenza delle comunità di pescatori;
T. considerando che le caratteristiche della pesca costiera su piccola scala e della pesca artigianale variano in misura considerevole da paese a paese e da costa a costa;
U. considerando che non può essere ignorata l'importanza della pesca su piccola scala per la salvaguardia delle lingue minoritarie nelle zone costiere e isolate;
V. considerando che il livello di associazione e di organizzazione degli operatori della pesca su piccola scala è insufficiente e disomogeneo nei diversi Stati membri;
W. considerando che l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea fa riferimento alla necessità di promuovere politiche specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche, in particolare in materia di pesca;
1. ritiene che la pesca su piccola scala comprenda la pesca artigianale e alcuni tipi di pesca costiera, la raccolta di molluschi e altre attività tradizionali ed estensive di acquacoltura quali la molluschicoltura naturale in acque costiere;
2. sottolinea che la pesca su piccola scala, per le sue caratteristiche e per la sua rilevanza nell'insieme del settore, ha un ruolo centrale da svolgere per il conseguimento di quelli che dovrebbero essere gli obiettivi primari di qualsiasi politica della pesca: garantire l'approvvigionamento di prodotti della pesca alle popolazioni e lo sviluppo delle comunità costiere e promuovere l'occupazione e il miglioramento delle condizioni di vita dei pescatori, in un quadro di garanzia della sostenibilità e della corretta conservazione delle risorse;
3. ritiene che le caratteristiche specifiche del segmento della pesca su piccola scala non debbano essere utilizzate in alcun caso come pretesto per escludere tale segmento dal quadro generale della politica comune della pesca, sebbene quest'ultima debba essere caratterizzata da una flessibilità sufficiente a consentire l'adeguamento dei sistemi gestionali alle caratteristiche e ai problemi specifici della pesca artigianale;
4. ricorda che le specificità della pesca su piccola scala variano enormemente da uno Stato membro all'altro e che la scelta del minimo comune denominatore si è raramente dimostrato un approccio costruttivo per il processo decisionale europeo;
5. sostiene la necessità di allontanarsi da una definizione generica di pesca artigianale, evitando che la diversa casistica della pesca, determinata dalla diversità delle zone, dalla tipologia delle risorse sfruttate o da qualsiasi altra specificità di carattere strettamente locale possa avere come conseguenza il mancato raggiungimento degli obiettivi di semplificazione, chiarezza normativa e non discriminazione; sostiene inoltre che la politica comune della pesca deve comprendere provvedimenti che consentano una certa flessibilità in quei casi, dimostrati scientificamente, in cui l'attività di pesca non sarebbe possibile senza determinati adeguamenti delle norme generali;
6. richiama l'attenzione sulla necessità di tenere conto degli studi scientifici esistenti in materia di pesca su piccola scala; osserva che alcuni di tali studi presentano proposte per una definizione di «pesca su piccola scala», come nel caso del progetto «PRESPO», che propone un approccio basato su descrittori numerici per la definizione e la segmentazione delle flotte di pesca artigianale europee;
7. ritiene che una definizione della pesca su piccola scala debba tenere conto di una combinazione delle caratteristiche e differenze regionali in materia di governance, che includa il rispetto della tradizione artigianale radicata nel contesto locale e che veda la partecipazione della famiglia sia nella proprietà, sia nell'attività; sottolinea che occorre elaborare criteri di definizione flessibili e/o combinati tra loro al fine di consentirne l'equilibrato adattamento alla diversità della pesca su piccola scala nell'Unione europea;
Gestione di prossimità
8. ritiene che l'eccessivo accentramento del modello di gestione della pesca che ha caratterizzato la politica comune della pesca negli ultimi trent'anni si è rivelato un fallimento e che l'attuale riforma deve portare a un significativo decentramento; che la riforma della politica comune della pesca dovrà creare le condizioni affinché si tenga conto delle specificità locali, regionali e nazionali; che una gestione di prossimità, sostenuta dalle conoscenze scientifiche e che comprenda la consultazione e la partecipazione del settore alla definizione, all'attuazione e alla cogestione delle politiche, nonché alla loro valutazione, è quella che meglio risponde alle necessità della pesca su piccola scala e che favorisce maggiormente i comportamenti preventivi da parte dei pescatori;
9. ritiene che, nel nuovo contesto di una politica comune della pesca decentrata e regionalizzata, i consigli consultivi regionali debbano in futuro svolgere un ruolo di maggior rilievo;
10. ritiene fondamentale rafforzare il ruolo dei comitati consultivi e prevedere una collaborazione nell'ambito della cogestione delle risorse, permettendo così di conservare il carattere di tali comitati e rafforzandone il valore al fine di convertirli in un forum sulla gestione, privo di potere decisionale, al quale partecipino i protagonisti del settore e le organizzazioni non governative e consentendo in tal modo di affrontare questioni orizzontali relative alle problematiche specifiche della pesca artigianale;
11. ritiene che l'imposizione di un modello di gestione unico a tutti gli Stati membri, quale un sistema di concessioni di pesca trasferibili (CPT) non rappresenti una soluzione adeguata, vista la grande diversità che caratterizza la pesca nell'Unione europea;
12. giudica utile l'esistenza di diversi modelli di gestione delle attività di pesca a disposizione degli Stati membri e/o delle regioni su base volontaria, tra i quali gli stessi possano scegliere nel quadro di una politica comune della pesca regionalizzata;
13. respinge vigorosamente l'obbligatorietà dell'applicazione di concessioni di pesca trasferibili per qualsiasi tipo di flotta; ritiene che la decisione in merito all'eventuale adozione di concessioni di pesca trasferibili e ai segmenti della flotta da includere in tale regime spetti agli Stati membri, in accordo con le regioni interessate, tenendo conto della diversità delle situazioni e delle opinioni delle parti interessate; ritiene che sia già possibile per gli Stati membri istituire un sistema di concessioni di pesca trasferibili nella loro legislazione nazionale;
14. richiama l'attenzione sul fatto che il sistema delle concessioni di pesca trasferibili non può essere visto come una misura infallibile per risolvere i problemi della pesca eccessiva e della sovraccapacità; sottolinea che un approccio normativo che provveda alle necessarie modifiche dello sforzo di pesca rappresenta sempre un'alternativa possibile a un approccio basato sul mercato;
15. sostiene che, una volta definiti gli obiettivi generali di gestione, debba essere concessa agli Stati membri e alle regioni interessate una certa flessibilità per decidere in merito alle norme di gestione che ritengano più adeguate al raggiungimento di tali obiettivi nel quadro della regionalizzazione, in particolare in merito al diritto di accesso alle risorse della pesca, tenendo in considerazione le particolarità delle rispettive flotte, attività di pesca e risorse;
16. richiama l'attenzione sull'importanza di coinvolgere tutte le parti interessate nell'elaborazione delle politiche concernenti la pesca costiera su piccola scala e la pesca artigianale;
17. richiama l'attenzione sull'importanza di prendere in considerazione non solo le dimensioni della flotta, ma anche l'impatto cumulativo sulle risorse, nonché la selettività e la sostenibilità dei rispettivi metodi di pesca; ritiene che la futura politica comune della pesca dovrà incentivare il miglioramento della sostenibilità della flotta sul piano ambientale, economico e sociale (stato di conservazione e adeguatezza in termini di sicurezza, abitabilità, condizioni di lavoro, efficienza energetica e conservazione del pescato), promuovendo la progressiva prevalenza dei segmenti e degli operatori che ricorrono a tecniche di pesca selettiva, utilizzano attrezzature da pesca aventi un minor impatto sulle risorse e sull'ambiente marino e presentano maggiori benefici per le comunità nelle quali si inseriscono, a livello di creazione di occupazione e di qualità di tale occupazione; si esprime a favore di un equilibrio sostenibile tra la protezione delle risorse della pesca esistenti nelle zone marittime e la tutela del tessuto socioeconomico locale che dipende dalla pesca e dalla raccolta dei molluschi;
Caratteristiche della flotta
18. respinge una riduzione generale e indiscriminata della capacità della flotta e sottolinea che il suo adeguamento, laddove necessario, non può essere determinato unicamente e obbligatoriamente da criteri di mercato; ritiene che tale adeguamento deve fondarsi su un approccio ecosistemico nel quale le specifiche decisioni relative alla gestione della flotta su piccola scala siano prese a livello regionale, nel rispetto del principio di sussidiarietà, garantendo un regime differenziato di pesca che tuteli le flotte su piccola scala e consenta loro l'accesso prioritario alle risorse, assicurando il coinvolgimento delle comunità; chiede che sia effettuato urgentemente uno studio sulla situazione della capacità della flotta nell'Unione europea;
19. respinge una riduzione generale della capacità della flotta determinata unicamente e obbligatoriamente da criteri di mercato, imposta mediante un'eventuale e indesiderabile obbligatorietà delle concessioni di pesca trasferibili;
20. sottolinea l'importanza di incoraggiare le attività di ricerca nel settore della coesione sociale, economica e territoriale; pone l'accento sulla necessità di disporre, a livello europeo, di dati statistici e indicatori in grado di fornire dati socioeconomici, scientifici e ambientali attendibili e sufficientemente pertinenti, tra cui un'approfondita valutazione degli stock ittici e delle catture, tanto nella pesca professionale quanto in quella sportiva, e chiede lo stanziamento di risorse sufficienti a tal fine; ritiene che tali dati dovrebbero altresì rispecchiare tutte le differenze geografiche, culturali e regionali esistenti;
21. esorta la Commissione europea a elaborare un'analisi della capacità della flotta a livello europeo che consenta di adottare le decisioni più adeguate;
22. chiede alla Commissione di controllare e correggere i limiti massimi di capacità delle flotte degli Stati membri di modo che siano in linea con dati affidabili e da tenere in considerazione i progressi tecnici;
23. osserva che l'elevato numero di imbarcazioni coinvolte e la grande diversità di attrezzature e attività di pesca sono fattori che impongono requisiti e sfide considerevoli alla gestione della pesca su piccola scala; sottolinea che la disponibilità di informazioni è fondamentale per l'efficacia della gestione e che è necessaria una maggiore e migliore informazione sulla pesca su piccola scala;
24. esorta la Commissione, d'intesa con gli Stati membri, i consigli consultivi regionali e le parti interessate ad approfondire la caratterizzazione della pesca su piccola scala e a realizzare una mappa della sua distribuzione nell'Unione europea ai fini della gestione delle attività di pesca; esorta in particolare la Commissione, d'intesa con gli Stati membri, a procedere a un censimento esaustivo e rigoroso delle dimensioni, delle caratteristiche e della distribuzione dei diversi segmenti della pesca su piccola scala, analizzando col massimo rigore possibile le aree e i periodi in cui avviene la pesca e le relative modalità, al fine di identificare i segmenti di flotta nei quali si rileva una sovraccapacità e le cause della stessa;
25. osserva che attualmente il contributo dell'Unione al finanziamento per la raccolta, il trattamento e la divulgazione dei dati biologici, che favoriscono una gestione basata sulla conoscenza, non supera il 50%; auspica, pertanto, un maggiore sforzo dell'Unione in questo settore attraverso l'aumento del tasso massimo di cofinanziamento consentito;
26. segnala la necessità di approfondire le conoscenze sulla situazione attuale e sull'evoluzione della pesca ricreativa, compresi i relativi impatti economici, sociali e ambientali; richiama l'attenzione sulle situazioni in cui la pesca ricreativa oltrepassa i limiti del proprio ambito ed esercita una concorrenza sleale nei confronti della pesca professionale sul piano della cattura e della commercializzazione del pescato, causando una riduzione della quota di mercato a livello locale e regionale e l'abbassamento dei prezzi di prima vendita;
Misure di sostegno
27. riconosce che il nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca è stato concepito in modo da permettere di ottenere risorse soprattutto per i segmenti della flotta costiera e artigianale; riconosce che, a partire dal quadro generale fornito da tale fondo, spetta agli Stati membri definire le rispettive priorità di finanziamento in modo da rispondere ai problemi specifici di questo segmento e promuovere una gestione di prossimità e sostenibile delle attività di pesca in causa;
28. sostiene la necessità di mantenere uno strumento finanziario che conservi il principio di un sostegno rafforzato alle iniziative cofinanziate nelle regioni ultraperiferiche e dispositivi specifici di compensazione dei costi supplementari derivanti dalle attività di pesca e dalla commercializzazione dei prodotti della pesca, tenendo conto dei vincoli strutturali che interessano il settore della pesca in tali regioni;
29. sottolinea che, alla luce della situazione precaria e del declino di alcune comunità costiere dipendenti dalla pesca e data la mancanza di alternative di diversificazione economica, è necessario potenziare gli strumenti, i fondi e i meccanismi esistenti per garantire la coesione in termini di occupazione e di sostenibilità ecologica; ritiene che questa categoria di intervento dovrebbe essere oggetto di un riconoscimento specifico nel quadro della nuova politica comune della pesca e del nuovo quadro finanziario pluriennale; insiste inoltre sulla necessità di concentrarsi su una maggiore cogestione e partecipazione del settore della pesca artigianale al processo decisionale, incoraggiando le strategie locali e regionali come pure la cooperazione transfrontaliera in tale settore e includendo progetti di sviluppo, ricerca e formazione con adeguati finanziamenti del FEAMP, del FES e del FESR;
30. invita gli Stati membri a tenere in considerazione l'importanza del ruolo economico, sociale e culturale delle donne nell'industria della pesca affinché possano avere accesso ai benefici sociali; sottolinea che la partecipazione attiva delle donne nelle differenti attività relative alla pesca contribuisce, da un lato, alla difesa delle tradizioni culturali e delle pratiche specifiche e, dall'altro, alla sopravvivenza delle loro comunità, garantendo così la tutela della diversità culturale di queste regioni;
31. ritiene che le modalità di esecuzione del futuro Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca debbano permettere di poter finanziare azioni, segnatamente, nei seguenti ambiti:
–
miglioramento delle condizioni di sicurezza, abitabilità, lavoro a bordo e conservazione del pescato e della sostenibilità economica e ambientale delle stesse (selezione di tecniche, efficienza energetica, ecc.), senza aumento della capacità di pesca;
–
investimenti in attrezzature da pesca più sostenibili;
–
promozione del ringiovanimento del settore, con l'ingresso e la permanenza di giovani nell'attività tramite un regime speciale di incentivazione all'ingresso di giovani nell'attività che risponda alle sfide occupazionali e di sostenibilità del settore, nonché pacchetti di lancio dell'attività volti ad assicurare l'ingresso nel settore della pesca su piccola scala di una nuova generazione di pescatori;
–
costruzione di porti di pesca specializzati dotati di attrezzature specifiche per lo sbarco, lo stoccaggio e la vendita dei prodotti della pesca;
–
sostegno alle associazioni, organizzazioni e cooperative di operatori del settore;
–
promozione di politiche di qualità;
–
promozione della coesione del tessuto economico e sociale delle comunità costiere che dipendono maggiormente dalla pesca su piccola scala, in particolare nelle regioni ultraperiferiche, stimolando lo sviluppo di tali regioni costiere;
–
sostegno alle pratiche sostenibili di raccolta di molluschi, in particolare fornendo assistenza alle persone impegnate in quest'attività, molto spesso donne, che sono soggette a malattie professionali;
–
sostegno alla promozione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca artigianale e dell'acquacoltura estensiva, tramite la creazione di un'etichetta europea che riconosca e identifichi i prodotti europei della pesca artigianale e della raccolta di molluschi, a condizione che rispettino buone pratiche di sostenibilità e i principi della politica comune della pesca;
–
sostegno all'istruzione e a campagne di commercializzazione volte a informare i consumatori e i giovani in merito all'importanza del consumo dei prodotti della pesca su piccola scala, compresi gli effetti positivi sull'economia locale e sull'ambiente;
–
allocazione dei finanziamenti del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca tale da rendere il settore della pesca più favorevole alle donne, ridisegnando il settore stesso e fornendo strutture adeguate (quali spogliatoi sulle navi o nei porti);
–
sostegno alle associazioni di donne quali le cucitrici di reti, le addette allo sbarco e alla pulizia del pesce o al suo confezionamento;
–
formazione professionale, compresa la formazione per le donne impiegate nel settore della pesca, al fine di migliorarne l'accesso a posti di lavoro a livello dirigenziale e tecnico nell'ambito della pesca;
–
miglioramento del ruolo delle donne nella pesca, in particolare fornendo sostegno alle attività svolte a terra, alle professioni correlate e alle attività associate alla pesca, sia a monte sia a valle;
32. sottolinea che, per quanto riguarda l'accesso ai fondi del futuro Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, dovranno essere favoriti i progetti che prevedono soluzioni integrate che recano beneficio all'insieme delle comunità costiere, anziché quelli che giovano solo a un numero limitato di operatori; ritiene che l'accesso a tali progetti debba essere garantito ai pescatori e alle loro famiglie e non solo agli armatori;
33. sottolinea che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dovrà contribuire a permettere un migliore rendimento della pesca su piccola scala, la stabilità dei mercati, il miglioramento della commercializzazione dei prodotti della pesca e l'incremento del loro valore aggiunto; esprime preoccupazione in merito al possibile smantellamento degli strumenti pubblici di regolamentazione del mercato, degli organismi pubblici di regolamentazione e degli aiuti allo stoccaggio a terra ancora esistenti ed esige una riforma ambiziosa, che potenzi gli strumenti dell'organizzazione comune dei mercati al fine di realizzarne gli obiettivi;
34. propone, al fine di incoraggiare il ricorso alle migliori prassi, l'istituzione di un marchio europeo che premi i prodotti della pesca artigianale ottenuti nel rispetto dei principi della politica comune della pesca;
35. sostiene la creazione di meccanismi che garantiscano il riconoscimento delle cosiddette esternalità positive generate dalla pesca su piccola scala e non remunerate dal mercato a livello sia ambientale, sia di coesione economica e sociale delle comunità costiere;
36. ritiene importante promuovere una distribuzione giusta e adeguata del valore aggiunto lungo la catena di valore del settore;
37. auspica rigore nel controllo e nella certificazione dei prodotti della pesca importati da paesi terzi, onde garantire che provengano da attività di pesca sostenibili e che rispettino i medesimi requisiti che i produttori unionali devono osservare (ad esempio per quanto riguarda l'etichettatura, la tracciabilità, le norme fitosanitarie e le dimensioni minime);
38. auspica la creazione (nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca o di altri strumenti) di meccanismi specifici e temporanei di sostegno da attivare in situazioni di emergenza, come le catastrofi naturali o dovute all'attività umana (maree nere, inquinamento delle acque), i fermi forzati dell'attività dovuti a piani di ricostituzione o ristrutturazione degli stock o l'improvviso aumento congiunturale del prezzo dei combustibili;
39. chiede alla Commissione e agli Stati membri di adottare provvedimenti al fine di garantire alle donne la parità salariale e altri diritti sociali ed economici, comprese assicurazioni che coprano i rischi cui sono esposte lavorando nel settore della pesca e il riconoscimento delle patologie specifiche come malattie professionali;
40. riconosce il ruolo dell'arresto temporaneo dell'attività (periodi di fermo biologico) come importante fattore di conservazione delle risorse alieutiche, di efficacia dimostrata, e strumento essenziale per una gestione sostenibile di determinate attività di pesca; riconosce che l'introduzione di periodi di fermo biologico, in determinate fasi critiche del ciclo di vita delle specie, permette un'evoluzione degli stock compatibile con il mantenimento dell'attività di pesca al di fuori del periodo di fermo; considera, in tali circostanze, corretto e necessario concedere una compensazione finanziaria ai pescatori durante il periodo di inattività, in particolare mediante il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
41. invita la Commissione e gli Stati membri a esaminare forme di discriminazione positiva in favore della pesca su piccola scala rispetto alla pesca su grande scala e alle flotte di tipo marcatamente industriale, garantendo nel contempo una gestione efficace e sostenibile dell'insieme delle attività di pesca; ritiene che la separazione spaziale dei diversi tipi di pesca, attraverso la definizione di zone riservate di accesso esclusivo per la pesca su piccola scala, sia una delle possibilità di cui tenere conto;
42. invita la Commissione e gli Stati membri ad assumere iniziative volte a promuovere e conseguire un maggiore riconoscimento, a livello sia giuridico che sociale, del lavoro delle donne impiegate nel settore della pesca e a garantire che le donne che lavorano a tempo pieno o parziale per imprese familiari o che assistono il coniuge, contribuendo al proprio sostentamento economico e a quello della propria famiglia, ricevano un riconoscimento giuridico o prestazioni sociali equivalenti a quelle di cui godono i lavoratori autonomi, in particolare applicando la direttiva 2010/41/UE, e che siano assicurati i loro diritti sociali ed economici, tra cui la parità salariale, i sussidi di disoccupazione in caso di perdita (temporanea o definitiva) del lavoro, il diritto a una pensione, la conciliazione tra vita professionale e familiare, l'accesso al congedo di maternità, alla previdenza sociale e a servizi sanitari gratuiti, la tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro e altri diritti sociali ed economici, tra cui un'assicurazione contro i rischi in mare;
43. auspica che sia conservato il regime di accesso speciale per la pesca su piccola scala nella zona di 12 miglia;
44. ritiene necessario coinvolgere la pesca su piccola scala, in particolare, negli scambi sulla pianificazione spaziale della zona delle 12 miglia, dove gli impieghi sono generalmente più numerosi poiché turbine eoliche offshore, estrazione di granulati e aree marine protette convivono spesso con le attività di pesca in una stessa zona;
45. richiama l'attenzione sulla necessità di coinvolgere maggiormente e rafforzare la partecipazione degli operatori della pesca su piccola scala nella gestione, la definizione e l'attuazione delle politiche della pesca; sottolinea l'importanza di fornire maggiore appoggio ai gruppi di pescatori e alle organizzazioni professionali disposte a condividere la responsabilità per l'applicazione della politica comune della pesca, in una prospettiva di maggiore decentramento di tale politica; esorta gli operatori del settore della pesca su piccola scala ad aderire alle organizzazioni di produttori esistenti o ad istituire nuove organizzazioni di produttori;
o o o
46. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni nonché ai governi degli Stati membri e ai consigli consultivi regionali.
– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– vista la comunicazione della Commissione del 13 luglio 2011 sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (COM(2011)0424),
– vista la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS),
– visto l'accordo del 1995 ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori;
– visto il codice di condotta per una pesca responsabile della FAO, adottato nell'ottobre 1995 dalla conferenza della FAO (codice di condotta),
– vista la convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata nel giugno 1998 (convenzione di Aarhus),
– visto il piano d'azione internazionale della FAO per la gestione della capacità di pesca, approvato dal consiglio della FAO nel novembre 2000 (IPOA Capacity),
– vista la relazione della FAO sulla situazione mondiale della pesca e dell'acquacoltura del 2010,
– visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (regolamento sulla pesca INN)(1) e il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (regolamento sulle autorizzazioni delle attività di pesca)(2),
– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca (regolamento di base), adottata dalla Commissione (COM(2011)0425),
– vista la sua risoluzione del 17 novembre 2011 sulla lotta contro la pesca illegale a livello internazionale - il ruolo dell'UE(3),
– vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2010 sul Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca(4),
– vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2010 sul regime di importazione nell'UE dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura in vista della riforma della PCP(5),
– vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 sull'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'UE e la Mauritania(6),
– vista la sua risoluzione, del 14 dicembre 2011, sul futuro protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco(7),
– viste le conclusioni adottate dal consiglio Agricoltura e pesca del 19 e 20 marzo 2012 sulla dimensione esterna della PCP,
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per il commercio internazionale (A7-0290/2012),
A. considerando che i due terzi degli oceani mondiali si trovano al di fuori delle zone soggette a giurisdizione nazionale, considerando che qualsiasi regime giuridico generale ed esaustivo in materia di gestione della pesca deve essere basato sulla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e sui pertinenti strumenti giuridici; e che la gestione sostenibile della pesca è di importanza strategica per le comunità costiere che dipendono dalla pesca e per la sicurezza alimentare;
B. considerando che, secondo la più recente valutazione della FAO, l'85% dei pochi stock ittici mondiali per cui si dispone di informazioni è pienamente sfruttato o sovra-sfruttato, sebbene nella relazione della FAO del 2010 si evidenzino dei miglioramenti in tutto il mondo per quanto attiene al recupero degli stock sovra-sfruttati e degli ecosistemi marini grazie all'attuazione di buone pratiche di gestione;
C. considerando che l'UE rappresenta uno dei principali attori nel campo della pesca con una forte presenza e un'importante attività in tutti gli oceani del mondo attraverso una combinazione delle attività della sua flotta, gli investimenti dei cittadini dell'UE, gli accordi di pesca bilaterali e la partecipazione a tutte le principali organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), e che promuove al contempo le buone prassi e il rispetto dei diritti umani;
D. considerando che l'UE è uno dei più importanti mercati per i prodotti della pesca e il principale importatore di prodotti ittici a livello mondiale, con un consumo pari all'11% della produzione ittica mondiale in termini di volume e con importazioni pari al 24% dei prodotti della pesca in termini di valore, sebbene effettui soltanto l'8% delle catture a livello mondiale (il 2% considerando esclusivamente le acque esterne);
E. considerando che le quote nelle ORGP si sono basate principalmente sulle catture storiche, il che ha consentito ai paesi sviluppati un accesso preferenziale agli stock ittici mondiali; e che debbono ora tenere conto delle attività di pesca degli Stati costieri in via di sviluppo che da generazioni dipendono dalle risorse ittiche adiacenti, dato di fatto che deve essere rispettato dall'UE;
F. considerando che l'UE deve perseguire la coerenza delle politiche per lo sviluppo sulla base dell'articolo 208, paragrafo 1, del TFUE, secondo cui «l'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo»;
G. considerando che l'UE deve anche applicare tutte le sue altre politiche nei confronti dei paesi terzi – segnatamente in materia di pesca, sanità, commercio, occupazione, ambiente, obiettivi di politica estera comune e realizzazione della strategia Europa 2020 - in modo coerente e coordinato;
H. considerando che, per assicurare una pesca sostenibile, in molti casi occorrerebbe migliorare i dati sugli stock ittici nei quali l'UE svolge attività di pesca, o che sono destinati al mercato dell'UE, per quanto concerne lo stato di tali stock e garantire la disponibilità di informazioni relative alle catture complessive da parte di flotte locali e di altre flotte di paesi terzi;
I. considerando la necessità di elaborare studi scientifici rigorosi al fine di individuare le attività di pesca in cui si sta registrando o si può registrare una sovraccapacità delle flotte;
J. considerando che la PCP deve costituire uno strumento che permetta all'UE di dimostrare al mondo come esercitare un'attività di pesca responsabile e come promuovere il miglioramento della gestione internazionale delle attività di pesca applicando le norme europee alla gestione della flotta;
K. considerando che l'UE è chiamata a ricoprire un ruolo di spicco nella mobilitazione della comunità internazionale ai fini della lotta contro la pesca INN;
1. accoglie positivamente la comunicazione della Commissione e le numerose proposte positive ivi contenute volte a incoraggiare la sostenibilità di tutte le attività di pesca e le attività correlate dell'UE, nelle acque dei paesi terzi, comprese le regioni ultraperiferiche; considera, tuttavia, che il suddetto documento abbia un campo di applicazione limitato, in quanto è troppo incentrato sugli accordi bilaterali e sulle organizzazioni multilaterali e che dovrebbe adottare un approccio integrato alle altre attività finalizzate alla fornitura di prodotti destinati al mercato europeo;
2. insiste sulla necessità che l'UE operi sulla base di una coerenza politica volta al miglioramento della governance della pesca internazionale;
3. ritiene che sia di notevole importanza il coordinamento tra la politica estera e la politica di cooperazione al fine di istituire accordi per la pesca sostenibile e creare le sinergie necessarie per contribuire, in modo più efficace, allo sviluppo dei paesi terzi associati;
4. considera che le dimensioni del mercato dei prodotti della pesca nell'UE e la copertura geografica delle attività delle navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'UE e che appartengono a un proprietario dell'UE impongano un livello elevato di responsabilità da parte dell'Unione che deve garantire la sostenibilità dell'impronta ecologica e dell'impatto socioeconomico delle sue attività di pesca, assicurando prodotti ittici di elevata qualità ai consumatori europei e dei paesi terzi in cui vengono commercializzati il pesce europeo e i prodotti correlati, e contribuendo al tessuto economico e sociale delle comunità costiere di pescatori sia nell'UE sia nei paesi terzi;
5. ritiene che la pesca da parte di imprese partecipate da soggetti UE sia all'interno sia al di fuori delle acque dell'Unione, nonché i prodotti della pesca destinati al mercato dell'UE, dovrebbero essere soggetti alle medesime norme in termini di sostenibilità ecologica e sociale nonché di trasparenza, e che occorra difendere tali principi ed esigerne il rispetto da parte dei paesi terzi, sia a livello bilaterale che multilaterale; è del parere che andrebbe applicato il divieto di rigetto, contestualmente alla sua introduzione nelle acque dell'UE, imponendolo alle stesse specie e prevedendo un monitoraggio mediante sistemi CCTV e osservatori, con deroghe appropriate per evitare aumenti dei prezzi dei prodotti consumati a livello locale;
6. ricorda che le politiche dell'UE devono essere coerenti con gli obiettivi di sviluppo, come previsto dall'articolo 208 del TFUE; prende atto che tale coerenza richiede un coordinamento non soltanto all'interno della Commissione stessa bensì anche in seno ai governi degli Stati membri, e tra la Commissione e i governi dei singoli Stati membri;
7. ribadisce che al fine di migliorare la coerenza delle decisioni, le azioni dell'UE devono comprendere gli aspetti relativi alla sua politica commerciale, sanitaria, occupazionale, di vicinato, ambientale, marittima ed estera e la realizzazione della strategia Europa 2020;
8. ricorda che, con il piano d'azione internazionale per la gestione della capacità di pesca, l'UE si è impegnata a sviluppare e attuare un sistema di gestione della capacità di pesca entro il 2005; invita la Commissione a spiegare per quale motivo essa sembra perseguire strategie contraddittorie di gestione della capacità, proponendo un congelamento in determinate ORGP e, contestualmente, la rimozione dei principali ostacoli normativi alla capacità all'interno delle flotte europee; chiede alla Commissione di promuovere la creazione di meccanismi bilaterali e multilaterali di adeguamento della capacità di pesca alle risorse disponibili, i quali risultano necessari ai fini dello lo sfruttamento sostenibile delle risorse da parte di tutte le flotte che operano in tali zone;
9. ritiene che gli obiettivi e i principi della dimensione esterna della PCP dovrebbero essere contenuti nel regolamento di base;
Disposizioni generali
10. ribadisce che il mantenimento degli accordi di pesca vigenti e la ricerca di nuove opportunità di pesca in paesi terzi devono costituire un obiettivo prioritario della politica estera della pesca, riconoscendo che quando la flotta dell'UE cessa le attività nelle zone di pesca di un paese terzo, tali possibilità di pesca sono generalmente ridistribuite ad altre flotte con norme in materia di conservazione, gestione e sostenibilità decisamente inferiori a quelle promosse e difese dall'UE;
11. esorta la Commissione a sostenere principi e obiettivi chiaramente definiti per una pesca sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale in alto mare e in acque soggette alla giurisdizione nazionale presso tutte le istanze internazionali di cui l'UE è parte, e ad attuare rapidamente ed efficacemente le decisioni ivi assunte;
12. sottolinea che l'UE dovrebbe sviluppare una strategia specifica nel settore della pesca e della gestione delle risorse marine viventi, coinvolgendo tutti gli Stati costieri mediterranei non europei;
13. esorta la Commissione a far procedere l'agenda globale e multilaterale a favore della pesca sostenibile e della conservazione della biodiversità marina, trasformando nel contempo i dialoghi con paesi quali gli Stati Uniti, il Giappone, la Russia e la Cina e altri paesi terzi con una forte presenza in tutti gli oceani del mondo, in partenariati efficaci che consentano di affrontare questioni cruciali come l'eliminazione della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), la riduzione, ove necessario, sia della pesca eccessiva sia della capacità della flotta, e il potenziamento del controllo e della governance in alto mare, conformemente ai principi dell'UNCLOS;
14. invita la Commissione a promuovere il diritto internazionale, in particolare l'UNCLOS e la partecipazione alle convenzioni dell'OIL, nonché a vegliare sull'osservanza di tali norme; la esorta altresì a cooperare con i paesi terzi in tutte le sedi opportune, soprattutto nell'ambito delle ORGP;
15. ritiene che l'UE dovrebbe avviare un'iniziativa a livello dell'ONU tesa a istituire un sistema globale di certificazione e tracciabilità delle catture per tutte le principali specie alieutiche commerciate a livello internazionale, fondato sul principio della responsabilità dello Stato bandiera e compatibile con la normativa INN, quale strumento fondamentale per rafforzare l'osservanza delle attuali misure di conservazione e gestione e per la lotta alla pesca INN al fine di promuovere un consumo responsabile;
16. chiede alla Commissione maggior rigore nell'applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 sulla pesca INN, in particolare per quanto concerne le parti contraenti delle ORGP che non collaborano attivamente alla creazione e all'applicazione dei principali strumenti di lotta contro la pesca INN
17. ritiene che l'UE dovrebbe attivarsi all'interno del sistema delle Nazioni Unite per individuare strumenti che consentano alla comunità internazionale di affrontare:
–
la necessità di una governance globale degli oceani più regionalizzata e integrata che interessi sia le risorse marine vive sia altre risorse,
–
l'inquinamento e l'impatto dei cambiamenti climatici sugli oceani, inclusi la protezione e il risanamento dei preziosi pozzi «blu» di assorbimento di carbonio; e
–
le norme sociali e le condizioni di lavoro;
18. rileva l'importanza dei negoziati in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulla regolamentazione delle sovvenzioni nel settore della pesca, e invita l'UE ad assumere un ruolo più attivo nell'ambito di tali discussioni;
19. prende atto della necessità di creare strumenti di promozione dei prodotti ittici di provenienza sostenibile dal punto di vista ecologico ed equa dal punto di vista sociale all'interno e all'esterno dell'UE;
20. segnala che uno degli obiettivi prioritari della dimensione esterna della PCP deve essere di garantire il futuro della flotta d'altura europea, in particolare nella misura in cui essa detiene diritti di pesca che hanno costituito la base dello sviluppo economico e sociale dei paesi in cui è attiva;
Accordi di pesca bilaterali
21. considera che gli accordi di pesca bilaterali, o accordi di pesca sostenibile (APS) come la Commissione propone di definirli, negoziati tra partner e attuati in modo equo, dovrebbero essere basati su uno sfruttamento responsabile e sostenibile delle risorse da parte della flotta dell'UE e risultare vantaggiosi per entrambe le parti, facilitando l'offerta di risorse economiche, di competenze tecniche e scientifiche e di assistenza al paese terzo finalizzata al miglioramento della gestione della pesca e ad una buona governance, e consentendo contestualmente il proseguimento delle attività di pesca che sono importanti sotto il profilo socioeconomico e rappresentano una fonte di approvvigionamento importante per l'UE e per i mercati di taluni paesi in via di sviluppo, in termini di prodotti freschi e trasformati;
22. chiede che l'UE si prefigga l'obiettivo di concludere quanto prima accordi di cooperazione per la pesca sostenibile con i paesi limitrofi, in base ai quali l'UE possa fornire un sostegno finanziario e tecnico volto a rafforzare la concertazione e la coerenza della politica, affinché in tutti i bacini marittimi condivisi vi sia una politica armonizzata e sostenibile nel settore della pesca, rendendo così più efficace la PCP in tutte le regioni interessate; chiede che tali accordi siano conclusi in uno spirito di cooperazione leale ed equa e nel rispetto dei diritti umani e mirino ad un'equa ripartizione delle responsabilità fra l'Unione e il rispettivo paese partner;
23. invita l'UE, al fine di migliorare la cooperazione con i paesi limitrofi e la gestione degli stock comuni, a puntare alla stipula di accordi di cooperazione per la pesca sostenibile con questi paesi; auspica che tali accordi di cooperazione non siano finalizzati all'acquisizione di diritti di pesca per le navi dell'UE, bensì a creare una situazione in cui l'UE fornisca sostegno finanziario e tecnico allo scopo di far applicare dal paese terzo partner norme comparabili a quelle dell'UE in materia di gestione sostenibile;
24. rammenta che, nella valutazione d'impatto di quelli che sono ora chiamati accordi di pesca sostenibili (APS), occorre distinguere correttamente gli aiuti allo sviluppo del settore della pesca nei paesi terzi dagli aiuti derivanti dal pagamento dei diritti di pesca;
25. si rammarica tuttavia che gli accordi bilaterali dell'UE non siano sempre riusciti ad ottenere i vantaggi potenziali summenzionati, evidenziando la necessità di realizzare valutazioni di impatto per le regioni ultraperiferiche, qualora interessate, tenendo in considerazione quanto stabilito dall'articolo 349 del trattato, sebbene riconosca che sono stati apportati grandi miglioramenti dalla riforma precedente; ritiene che il miglioramento delle valutazioni scientifiche degli stock, la trasparenza, l'osservanza degli obiettivi, i vantaggi per la popolazione locale, e la governance della pesca siano fondamentali per il buon esito degli accordi;
26. accoglie positivamente l'intenzione della Commissione di inserire nei futuri accordi bilaterali numerose disposizioni, tra cui il rispetto del principio di limitare l'accesso alle risorse la cui eccedenza rispetto alla capacità di cattura dello Stato costiero sia scientificamente dimostrata, conformemente alle disposizioni dell'UNCLOS, la salvaguardia dei diritti umani, in linea con gli accordi internazionali in materia di diritti umani, nonché una clausola di esclusività, sebbene sia necessario rafforzare e rendere coerente tale clausola in tutti gli accordi assicurando in ogni caso la rigorosa osservanza dei principi democratici;
27. ritiene che gli accordi bilaterali dell'UE debbano rispettare non solo l'articolo 62 dell'UNCLOS sulle risorse eccedentarie, ma anche gli articoli 69 e 70 sui diritti degli Stati della regione privi di litorale o geograficamente svantaggiati, soprattutto per quanto concerne le esigenze nutrizionali e socioeconomiche delle popolazioni locali;
28. ritiene che la clausola sui diritti umani debba essere applicata senza discriminazioni e in egual misura a tutti i paesi, non solo per gli accordi di pesca, ma anche per gli accordi commerciali; considera necessario adoperarsi per penalizzare, in seno all'OMC, la produzione di quei paesi che ancora non rispettano i diritti umani e/o utilizzano manodopera minorile per la produzione industriale, nonché la discriminazione nei confronti delle donne che non ricevono alcuna retribuzione e alcun riconoscimento per il loro lavoro e contributo economico al settore della pesca e dell'acquacoltura;
29. invita ad attuare una gestione integrata basata sugli ecosistemi negli accordi di nuova stipulazione e in quelli già vigenti;
30. ritiene che l'aumento del contributo delle imprese ai futuri accordi di pesca debba essere coerente con una maggiore capacità di influenzare il proprio settore nell'ambito delle norme e dei provvedimenti tecnici negoziati dalla Commissione in tali accordi;
31. ritiene necessario modificare il regolamento sulle autorizzazioni di pesca in modo che le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'UE, che sono state temporaneamente cancellate dal registro di uno Stato membro per cercare opportunità di pesca altrove, non possano beneficiare, per un periodo di 24 mesi, delle opportunità di pesca previste dall'APS e dai relativi protocolli già vigenti al momento della cancellazione nel caso in cui successivamente si iscrivano di nuovo nel registro di uno Stato membro dell'UE; reputa che lo stesso si debba applicare in caso di cambiamento di bandiera temporaneo durante la pesca nel quadro delle ORGP;
32. ritiene che la clausola sociale attualmente in vigore dovrebbe essere rafforzata in modo tale da includere il rispetto della convenzione 188 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), la Raccomandazione 199 dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca, nonché le otto convenzioni fondamentali dell'OIL(8) e garantire ai membri dell'equipaggio domiciliati al di fuori dell'UE e impiegati a bordo di navi battenti una bandiera dell'UE condizioni di lavoro pari a quelle dei lavoratori domiciliati nell'UE;
33. ritiene che gli APS debbano contribuire allo sviluppo sostenibile nei paesi terzi partner e promuovere il settore privato locale, dando particolare rilievo alle attività di pesca su piccola scala e alle PMI, e a tal fine chiede di incrementare l'assunzione di pescatori locali e lo sviluppo di industrie di trasformazione e attività di commercializzazione locali e sostenibili;
34. incoraggia gli sforzi intrapresi dalla Commissione volti a ottenere dati sempre più completi e affidabili dallo Stato costiero per quanto riguarda la quantità totale della pesca effettuata nelle sue acque, incluse le catture, quale requisito necessario per il difficile compito di identificazione delle eccedenze e prevenzione dello sfruttamento eccessivo; osserva che le politiche UE della pesca e dello sviluppo potrebbero promuovere i necessari miglioramenti nella capacità dei paesi terzi a fornire tali informazioni;
35. invita altresì la Commissione a promuovere una maggiore trasparenza nella determinazione dei livelli di sfruttamento degli stock ittici nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati costieri;
36. ribadisce che, conformemente al principio del rispetto del tradizionale legame esistente fra le comunità costiere e le acque nelle quali pescano da sempre, le navi dell'UE non dovrebbero competere con i pescatori locali per le stesse risorse o sui mercati locali, e che occorre agevolare la cooperazione tra operatori locali e dell'UE, e sottolinea pertanto la necessità di un calcolo accurato delle risorse eccedentarie;
37. ritiene che l'UE debba incrementare gli sforzi onde contribuire a fornire ai paesi terzi con i quali sono in corso negoziati di accordi bilaterali dati e informazioni sufficienti per le future valutazioni degli stock e che il finanziamento europeo di una nave da ricerca scientifica nelle regioni in cui la flotta dell'UE svolge attività di pesca rafforzerebbe notevolmente le analisi scientifiche degli stock ittici, che rappresentano un prerequisito per qualsiasi APS;
38. chiede che le campagne di ricerca effettuate da navi di diversi Stati membri in zone nelle quali opera la flotta dell'UE vengano incoraggiate quanto più possibile e condotte in cooperazione con gli Stati costieri interessati, e che sia previsto l'accesso degli scienziati locali; chiede un maggior coordinamento in tale ambito tra gli Stati membri e la Commissione nonché maggiori finanziamenti volti a estendere la ricerca scientifica nelle acque esterne all'UE;
39. ritiene, nel contempo, che si debbano compiere maggiori sforzi per ottenere i dati necessari dai paesi terzi con i quali l'UE ha concluso accordi di pesca bilaterali, al fine di valutare l'efficacia degli accordi e il rispetto delle condizioni, ad esempio i benefici per le popolazioni locali;
40. sottolinea l'importanza dei gruppi scientifici congiunti incaricati di rendere dei pareri scientifici, in base ai migliori dati disponibili, sullo stato delle risorse alieutiche al fine di impedire la pesca eccessiva, dato che il settore della pesca e in particolare quello della pesca artigianale svolgono un ruolo importante nella salvaguardia della sicurezza alimentare in numerosi paesi in via di sviluppo; insiste affinché tali gruppi dispongano di adeguate risorse finanziarie, tecniche e umane per svolgere le loro funzioni e collaborare con le ORGP;
41. invita la Commissione a promuovere un rafforzamento generale della cooperazione scientifica e tecnica mirata in seno agli APS, anche rafforzando il ruolo dei comitati scientifici congiunti; chiede al contempo uno sforzo inteso ad armonizzare le condizioni igienico-sanitarie dell'UE e dei paesi terzi;
42. appoggia completamente il concetto di disaccoppiamento della compensazione finanziaria per l'accesso alle risorse ittiche dall'aiuto settoriale allo sviluppo; insiste con forza sulla necessità che gli armatori si accollino una quota equa e basata sul mercato dei costi per l'acquisto dei diritti di pesca nel quadro di un accordo di pesca bilaterale; chiede un'analisi dettagliata della quota a carico degli armatori per un'autorizzazione di pesca, incluse le catture potenziali e i costi operativi; ritiene indispensabile una maggiore supervisione del sostegno settoriale, compresa la possibilità di sospensione dei pagamenti in caso di mancato rispetto degli impegni da parte dello Stato costiero;
43. insiste sul fatto che il pacchetto finanziario destinato al sostegno del settore debba essere più efficace e debba conseguire risultati maggiori e di migliore qualità, concentrandosi in particolare sulla ricerca scientifica, sulla raccolta di dati e sul controllo e la gestione delle attività di pesca;
44. invita la Commissione a garantire che la dotazione finanziaria per il sostegno settoriale nel quadro degli accordi di pesca sostenibile sia destinata a sostenere la capacità amministrativa e scientifica dei paesi terzi e ad assistere le piccole e medie imprese, rafforzi gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo dell'UE e sia coerente con il piano nazionale di sviluppo del paese firmatario; chiede che tale dotazione finanziaria non sostituisca la cooperazione per la pesca prevista da altri accordi o strumenti di cooperazione, ma che integri tale cooperazione in modo coerente, trasparente, efficace e più mirato;
45. invita la Commissione a cercare di garantire, durante i negoziati degli APS, che lo Stato costiero dedichi almeno una parte del sostegno settoriale per lo sviluppo concesso nell'ambito dell'APS a progetti aventi per obiettivo il riconoscimento, la promozione e la diversificazione del ruolo delle donne nel settore della pesca, garantendo l'applicazione del principio di parità di trattamento e opportunità per uomini e donne soprattutto per quanto concerne la formazione e l'accesso ai finanziamenti e ai prestiti;
46. ritiene che il sostegno settoriale per lo sviluppo debba essere tenuto in considerazione al momento di adottare decisioni pertinenti in futuro;
47. insiste sulla necessità che la Commissione monitori attentamente l'attuazione degli accordi bilaterali, mediante l'invio di relazioni annuali al Parlamento e al Consiglio e l'esecuzione di valutazioni da parte di esperti esterni e indipendenti che dovranno essere inviate ai colegislatori in tempo utile, prima dei negoziati relativi a nuovi protocolli; tutti questi documenti dovrebbero essere di dominio pubblico, nel rispetto delle pertinenti regole in materia di protezione dei dati, e tradotti almeno nelle tre lingue di lavoro dell'UE;
48. sottolinea la necessità di un coinvolgimento adeguato del Parlamento sia nel processo di preparazione e negoziazione sia nel monitoraggio e nella valutazione a lungo termine del funzionamento degli accordi bilaterali, conformemente alle disposizioni del TFUE; insiste affinché il Parlamento sia immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura relativa agli APP, su un piano di parità con il Consiglio, conformemente agli articoli 13, paragrafo 2, e 218, paragrafo 10, del TFUE; ribadisce la sua convinzione che il Parlamento debba essere rappresentato da osservatori nelle riunioni del comitato misto previste dagli accordi di pesca, e insiste sulla necessità che anche la società civile, compresi i rappresentanti del settore ittico dell'UE e dei paesi terzi, partecipino a tali riunioni in veste di osservatori;
49. sostiene l'avvio di audit scientifici volti alla valutazione degli stock ittici prima dei negoziati degli accordi e la presentazione di informazioni, da parte del paese terzo, in merito allo sforzo di pesca esercitato nelle sue acque dalle flotte di altri paesi al fine di rendere efficaci tali obiettivi;
50. è convinto che la piena trasparenza sulle catture, sui pagamenti e sull'attuazione dell'aiuto settoriale sarà uno strumento essenziale per lo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile, basata su una buona governance e sulla lotta all'utilizzo improprio del sostegno dell'UE e alla corruzione;
51. sottolinea, inoltre, la necessità di migliorare la trasparenza durante i negoziati e durante il periodo di vigenza degli accordi di pesca, da parte sia dell'UE che dei paesi terzi;
52. insiste affinché gli Stati membri comunichino quotidianamente le catture agli Stati costieri e rispettino pienamente le norme applicabili nelle acque dei paesi partner;
53. è fermamente convinto che la Commissione debba assicurarsi che i negoziati con i paesi terzi che prevedono nuovi accordi o protocolli nel quadro degli accordi di pesca bilaterali siano avviati con largo anticipo rispetto alla data di scadenza di tali disposizioni; sottolinea a tale proposito l'importanza di un tempestivo coinvolgimento del Parlamento per evitare che tali disposizioni siano applicate in via provvisoria, creando un fatto compiuto irreversibile che non gioverebbe agli interessi né dell'UE né del paese terzo;
54. ritiene che il settore europeo della pesca debba accollarsi una quota finanziaria considerevole dei costi per l'acquisto dei diritti di pesca nelle zone di pesca non UE nel quadro di un accordo di pesca bilaterale o multilaterale;
55. ritiene che sia necessario adottare una visione regionale della negoziazione e dell'attuazione degli accordi bilaterali dell'UE, in particolare quelli che interessano la flotta delle tonniere, e, ove opportuno, un collegamento chiaro tra i termini in essi contenuti e le misure di gestione e l'operato delle ORGP interessate;
56. si vede obbligato a rendere noto alla Commissione, per quanto riguarda l'ambito regionale, il proprio disappunto per l'evidente scadimento dei provvedimenti relativi all'ingaggio dei marittimi che si riducono progressivamente, nella maggior parte dei casi, all'insostenibile politica della contrattazione di questi membri dell'equipaggio sulla base della loro nazionalità anziché della loro provenienza dai paesi ACP in generale;
57. ritiene che occorra stipulare convenzioni bilaterali al fine di incoraggiare gli investimenti dell'UE nel settore della pesca in quei paesi con i quali attualmente non sussistono accordi di partenariato poiché non offrono possibilità di pesca stabile, contribuendo così a una pesca sostenibile; è inoltre del parere che, in tali casi, il coordinamento tra i fondi europei per lo sviluppo e i fondi per gli accordi bilaterali debba essere assolutamente prioritario;
Organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP)
58. esorta l'UE a essere la prima a rafforzare le ORGP al fine di migliorarne l'operato, compreso mediante riesami periodici, da parte di enti indipendenti, dei risultati ottenuti nel perseguimento dei loro obiettivi, e di assicurare un'attuazione rapida e completa delle raccomandazioni contenute in tali riesami; esorta l'UE ad adoperarsi per garantire che tutte le ORGP dispongano di un efficace comitato per la conformità e ritiene che i casi comprovati di inosservanza da parte degli stati debbano comportare sanzioni dissuasive, proporzionate e non discriminatorie, comprese riduzioni delle quote, dello sforzo, della capacità consentita, ecc;
59. chiede alla Commissione di destinare maggiori finanziamenti alle organizzazioni regionali di gestione della pesca in virtù del loro ruolo chiave nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
60. ritiene che l'UE dovrebbe adoperarsi per migliorare il sistema di presa decisionale in seno alle ORGP, in modo da superare l'approccio del «minimo comune denominatore» che può scaturire dal consenso, riconoscendo al contempo la necessità del dialogo prima di ricorrere alla votazione qualora non fosse possibile addivenire a un consenso; è del parere che occorra promuovere piani pluriennali;
61. ritiene che l'Unione debba migliorare il coordinamento delle proprie politiche di pesca e di sviluppo e mantenere un dialogo e partenariati sistematici, a lungo termine e approfonditi con bandiere, mercati e stati costieri diversi, al fine di migliorare la gestione della pesca e la sicurezza alimentare in tutto il mondo;
62. esorta la Commissione a prendere l'iniziativa di promuovere la creazione di una rete globale di copertura delle ORGP in modo che tutta la pesca in alto mare sia efficacemente gestita con l'approccio ecosistemico e l'approccio precauzionale, al fine di assicurare la conservazione delle risorse; a tal fine, ribadisce il proprio sostegno alla creazione di nuove ORGP dove esse non esistono, unitamente a un aumento della competenza delle ORGP esistenti mediante una revisione delle loro convenzioni;
63. osserva che, per effetto del cambiamento climatico e delle variazioni nella distribuzione delle specie, si stanno aprendo nuovi territori di pesca nelle acque dell'Artico; ritiene che l'UE debba intraprendere delle iniziative per garantire l'efficace gestione delle operazioni di pesca (da parte delle ORGP esistenti o creando una nuova ORGP) ai fini della gestione sostenibile e della conservazione degli stock in tali acque; ritiene che la pesca debba essere inizialmente limitata per consentire una valutazione scientifica degli stock artici e del livello di pesca che essi sono in grado di sopportare in modo sostenibile;
64. prende nota del fatto che il Mar Nero trarrebbe beneficio da una nuova ORGP ed esorta la Commissione a proporne la creazione;
65. ritiene che le ORGP debbano sviluppare sistemi di gestione sostenibile volti a mantenere gli stock al di sopra del rendimento massimo sostenibile, che consentano una distribuzione delle risorse trasparente ed equa avvalendosi di incentivi basati su criteri ambientali e sociali, come anche sulle catture storiche, per ottenere possibilità di pesca, includendo in tal modo i diritti e/o le aspirazioni legittimi degli stati in via di sviluppo nonché le aspettative delle flotte che hanno praticato una pesca sostenibile in quelle acque, e garantendo contestualmente la completa attuazione da parte di tutti i membri delle misure di gestione e di conservazione;
66. è fermamente contrario a che l'UE promuova l'adozione di un sistema di concessioni di pesca trasferibili nelle ORGP; è del parere che l'adozione all'interno delle ORGP di qualsiasi sistema di gestione basato sui diritti non debba mettere a repentaglio il sostentamento delle comunità dipendenti dalla pesca nei paesi in via di sviluppo;
67. ritiene che il coinvolgimento di tutte le parti interessate, dalla fase di concezione delle politiche sino alla loro attuazione, consentirà di ottenere una buona governance;
68. richiede l'esecuzione di una valutazione dettagliata della capacità di pesca delle flotte dell'UE autorizzate alla pesca fuori dalle acque europee, facendo ricorso a indicatori affidabili dell'aumento dello sforzo di pesca e tenendo in considerazione i progressi tecnologici, sulla falsariga delle raccomandazioni della consultazione tecnica della FAO del 1999 sulla misurazione della capacità di pesca(9); ritiene che l'UE debba identificare le ORGP nelle quali sussistono problemi di sovraccapacità e garantire il congelamento e l'adeguamento della capacità delle flotte, prestando particolare attenzione ai diritti dei paesi costieri;
Altri aspetti della dimensione esterna
69. ritiene che, sebbene le attività delle imprese dell'UE all'estero possano superare la dimensione estera della PCP, le attività commerciali e gli accordi privati tra armatori dell'UE e di paesi terzi, compresi quelli nell'ambito delle politiche bilaterali di cooperazione, debbano essere legittimamente rispettate e protette purché abbiano luogo nell'ambito della legalità internazionale;
70. ritiene che gli investimenti per la pesca dell'UE diretti all'estero debbano essere inclusi come terzo componente della dimensione esterna della PCP, unitamente agli accordi di pesca e alle ORGP e che la PCP debba stimolare investimenti per la pesca sostenibile all'estero;
71. ritiene che la PCP debba promuovere strategie in materia di responsabilità sociale delle imprese al fine di assumere pienamente la responsabilità sociale nel quadro della strategia dell'UE per il 2011-2014 sulla responsabilità sociale delle imprese;
72. ritiene che le informazioni sugli accordi privati tra gli armatori dell'UE e i paesi terzi e le joint venture in paesi terzi, compreso il numero e il tipo di navi operanti secondo tali accordi e joint venture, e le relative catture, debbano continuare a essere fornite dagli Stati membri alla Commissione ed essere rese pubbliche, secondo le norme in materia di protezione dei dati personali e commerciali, come sancito dal regolamento sulle autorizzazioni delle attività di pesca;
73. esorta l'UE a promuovere un'agenda globale e multilaterale che preveda un approccio responsabile nello sviluppo dell'attività di pesca sostenibile;
74. esorta la Commissione e gli Stati membri a tenere in seria considerazione i metodi atti a creare forti incentivi affinché le navi battenti bandiera dell'UE rimangano nel registro dell'UE a meno che non debbano essere regolarmente reimmatricolate in un altro stato in tutte le ORGP interessate; ritiene che il modo migliore per raggiungere questo obiettivo sia di garantire una concorrenza leale delle navi battenti bandiera UE rispetto alle navi battenti bandiere di paesi terzi, imponendo ai paesi terzi gli stessi standard in termini di sostenibilità ecologica e sociale, a livello sia bilaterale che multilaterale, e ricorrendo a misure di mercato;
75. esprime la sua insoddisfazione per il fatto che la Commissione non ha aggiunto altre navi nell'elenco INN dell'UE oltre a quelle elencate dalle ORGP, né ha proposto un elenco di paesi non cooperanti, nonostante la normativa INN sia in vigore da oltre due anni, e la esorta a provvedervi quanto prima; insiste sulla necessità di cercare l'appoggio dei principali partner al fine di eliminare la pesca INN in tutti gli oceani;
76. insiste affinché la Commissione, e non i paesi terzi, sia l'autorità preposta al rilascio dei certificati fitosanitari alle navi dei paesi terzi che consentono di esportare direttamente i prodotti della pesca nell'UE;
77. rammenta la necessità di gestire in modo differenziato i massimali di capacità della flotta esterna dell'UE, in collaborazione con le ORGP, e di tenere in considerazione il diverso contesto nel quale opera questo segmento della flotta;
78. incoraggia le banche e altre istituzioni di prestito a considerare le valutazioni di sostenibilità economica, sociale e ambientale delle attività prima di concedere l'accesso al capitale e a non limitarsi solamente alla redditività a breve termine;
79. ritiene che la politica commerciale dell'UE dovrebbe anche contribuire a garantire una pesca sostenibile in tutto il mondo mediante la promozione, nel quadro di accordi commerciali preferenziali, dell'adesione alle convenzioni e gli accordi internazionali pertinenti relativi alla governance della pesca;
80. invita la Commissione a garantire il rafforzamento di un commercio ittico equo, trasparente e sostenibile negli accordi commerciali bilaterali e multilaterali dell'UE;
81. ritiene che, al contempo, occorra prevedere degli incentivi affinché i paesi terzi che non condividono le norme dell'UE adottino buone prassi ed eventualmente definire provvedimenti commerciali come un divieto alle importazioni di prodotti della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti senza rispettare i diritti umani e le convenzioni delle Nazioni Unite sul lavoro (OIL) e la navigazione (IMO);
82. invita la Commissione a favorire la collaborazione internazionale contro la pesca INN (illegale, non dichiarata e non regolamentata) esaminando se convenga far figurare gli altri due paesi che insieme all'UE costituiscono i principali mercati ittici del mondo, ossia Stati Uniti e Giappone, di modo che un metodo per realizzare tale azione comune sia l'applicazione di un numero univoco di identificazione per tutti i pescherecci che consenta la piena tracciabilità del prodotto in modo completamente trasparente;
83. sottolinea che una grave e sistematica violazione da parte di un paese partner degli obiettivi adottati dalle ORGP o di qualsiasi altra convenzione internazionale cui l'UE abbia aderito in merito alla conservazione e alla gestione delle risorse della pesca può comportare la temporanea sospensione delle tariffe preferenziali; esorta la Commissione a riferire regolarmente al Parlamento circa l'attuazione delle disposizioni relative alla conservazione e alla gestione della pesca incluse nella sua proposta di revisione dello schema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG);
84. ritiene che l'UE debba garantire che i prodotti importati da paesi terzi rispettino norme e requisiti identici rispetto a quelli prodotti nell'Unione;
85. invita la Commissione a garantire che il pesce e i prodotti della pesca provenienti da paesi terzi soddisfino le stesse condizioni igienico-sanitarie e siano frutto di una pesca sostenibile, al fine di creare parità di condizioni tra le attività di pesca dell'UE e dei paesi terzi;
86. invita la Commissione a snellire ulteriormente le politiche dell'UE per quanto concerne gli obiettivi di sviluppo, commercio e pesca;
87. insiste sul fatto che gli accordi commerciali bilaterali e multilaterali negoziati dall'UE dovrebbero:
–
essere accompagnati da valutazioni dell'impatto economico, sociale e ambientale, in merito al rischio di uno sfruttamento eccessivo delle risorse, a livello sia di paesi terzi che dell'UE, tenendo conto delle filiere già create mediante gli accordi preesistenti,
–
rispettare le norme di origine,
–
richiedere la tracciabilità del prodotto per garantire la provenienza da una pesca legale e sostenibile,
–
non compromettere il regolamento INN o altre disposizioni della PCP,
–
includere disposizioni atte a garantire che vengano commerciati soltanto i prodotti della pesca provenienti da una buona gestione dell'attività,
–
non determinare un aumento del commercio e, di conseguenza, l'eccessivo sfruttamento e l'esaurimento delle risorse;
–
impedire l'ingresso nel mercato dell'UE di prodotti catturati in modo non sostenibile;
–
includere disposizioni per la sospensione e la revisione del pagamento della contropartita finanziaria, nonché disposizioni in merito alla sospensione dell'applicazione del protocollo in caso di violazione di disposizioni essenziali e fondamentali in materia di diritti umani, così come sancito, per esempio, dall'articolo 9 dell'accordo di Cotonou, o di inosservanza della dichiarazione relativa ai principi e ai diritti fondamentali sul lavoro dell'OIL;
88. ricorda che, a causa delle differenti legislazioni di numerosi partner commerciali dell'UE, la questione delle norme d'origine e il relativo cumulo rappresenta un tema controverso e sensibile nell'ambito di negoziati commerciali; invita pertanto la Commissione a dedicarvi un'attenzione particolare e a negoziare soluzioni equilibrate che non penalizzino i settori della pesca dell'UE;
89. accoglie con favore le proposte della Commissione relative a misure di ordine commerciale, come l’applicazione di restrizioni alle importazioni di pesce e prodotti della pesca provenienti da paesi che consentono attività di pesca non sostenibile, garantendo nel contempo la compatibilità di tali misure con le norme dell'OMC;
90. esorta l'UE a elaborare e attuare strategie regionali a livello dei vari oceani e mari, in particolare in quelli dove la garanzia di una pesca sostenibile dipende dalla cooperazione internazionale;
o o o
91. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
La convenzione sul lavoro forzato del 1930 (n. 29), la convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale del 1948 (n. 87), la convenzione concernente il diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva del 1949 (n. 98), la convenzione sulla parità di retribuzione del 1951 (n. 100), la convenzione sull'abolizione del lavoro forzato del 1957 (n. 105), la convenzione sulla discriminazione in materia di impiego e professione, 1958 (n. 111), la convenzione sull'età minima del 1973 (n. 138), la convenzione sul divieto delle peggiori forme di lavoro minorile del 1999 (n. 182).
– visti gli articoli 10 e 17 del trattato sull'Unione europea,
– visti gli articoli 10 e 11 dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976, come modificata(1),
– vista la dichiarazione della Commissione del 22 novembre 2012 sulle elezioni al Parlamento europeo nel 2014,
– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, dai deputati al Parlamento europeo;
B. considerando che i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione;
C. considerando che il Presidente della Commissione europea è eletto dal Parlamento su proposta del Consiglio europeo, che, deliberando a maggioranza qualificata, deve tenere conto dell'esito delle elezioni del Parlamento e deve aver effettuato le consultazioni appropriate prima di procedere alla designazione;
D. considerando che la Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo;
E. considerando che il nuovo Parlamento necessita di tempo sufficiente per organizzarsi anticipatamente rispetto all'elezione del Presidente della Commissione;
F. considerando che, per far sì che la nuova Commissione sia pronta a insediarsi il 1° novembre 2014, l'elezione del Presidente della Commissione dovrebbe avere luogo nel corso della tornata costitutiva del Parlamento di luglio 2014;
G. considerando che il Parlamento vota la propria approvazione alla nomina dell'intero Collegio dei Commissari dopo aver sentito i candidati proposti dal Consiglio, di comune accordo con il Presidente eletto, in base ai suggerimenti formulati dagli Stati membri;
1. esorta i partiti politici europei a nominare candidati alla presidenza della Commissione e si aspetta che tali candidati svolgano un ruolo guida nell'ambito della campagna elettorale parlamentare, in particolare presentando personalmente il loro programma in tutti gli Stati membri dell'Unione; sottolinea l'importanza di rafforzare la legittimità politica sia del Parlamento che della Commissione instaurando un collegamento più diretto tra le rispettive elezioni e la scelta dei votanti;
2. chiede che quanti membri possibile della prossima Commissione siano scelti fra i deputati al Parlamento europeo, per riflettere l'equilibrio tra i due organi del potere legislativo;
3. invita il futuro Presidente della Commissione a garantire l'equilibrio di genere in seno alla Commissione europea; raccomanda che ciascuno Stato membro proponga una candidatura femminile e una candidatura maschile per il prossimo Collegio dei Commissari;
4. ritiene, in considerazione delle nuove disposizioni relative all'elezione della Commissione europea introdotte dal trattato di Lisbona e dei cambiamenti nelle relazioni tra Parlamento e Commissione che ne deriveranno a partire dalle elezioni del 2014, che ai fini della stabilità delle procedure legislative dell'Unione e del buon funzionamento del suo esecutivo sarà estremamente importante che esistano maggioranze affidabili in seno al Parlamento; invita pertanto gli Stati membri a fissare nella loro legge elettorale, in conformità dell'articolo 3 dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, soglie minime, appropriate e proporzionate, per la ripartizione dei seggi, in modo tale da rispecchiare fedelmente le scelte dei cittadini, quali espresse nelle elezioni, pur salvaguardando efficacemente il buon funzionamento del Parlamento;
5. chiede al Consiglio di consultare il Parlamento in merito alla possibilità di tenere le elezioni nel periodo dal 15 al 18 maggio ovvero dal 22 al 25 maggio 2014;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.
Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 1) come modificata dalla decisione 93/81/Euratom, CECA, CEE del Consiglio (GU L 33 del 9.2.1993, pag. 15) e dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).
Situazione dei diritti umani in Iran, in particolare le esecuzioni di massa e la recente scomparsa del blogger Sattar Beheshti
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Risoluzione del Parlamento europeo del 22 novembre 2012 sulla situazione dei diritti umani in Iran, in particolare le esecuzioni di massa e la recente morte del blogger Sattar Beheshti (2012/2877(RSP))
– viste le sue precedenti risoluzioni sull'Iran, in particolare quelle relative ai diritti umani,
– vista la dichiarazione resa il 23 ottobre 2012 dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) sulle recenti esecuzioni in Iran,
– vista la dichiarazione resa l'11 novembre 2012 dal portavoce del VP/AR sulla morte in prigione del blogger iraniano Sattar Beheshti,
– vista la relazione del 13 settembre 2012 del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Iran,
– vista la scarcerazione del pastore Youcef Nadarkhani avvenuta nel settembre 2012,
– viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 62/149 del 18 dicembre 2007 e 63/168 del 18 dicembre 2008 relative a una moratoria sulla pena di morte,
– viste la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), la Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR), la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (CERD) e la Convenzione sui diritti dell'infanzia (CRC), tutte sottoscritte dall'Iran,
– visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che la situazione attuale dei diritti umani in Iran è caratterizzata da un quadro costante di violazioni sistematiche dei diritti fondamentali; che i difensori dei diritti umani (in particolare gli attivisti impegnati a favore dei diritti delle donne, dei bambini e delle minoranze), i giornalisti, i blogger, gli artisti, i leader studenteschi, gli avvocati, i sindacalisti e gli ambientalisti continuano a vivere esposti a pesanti pressioni e alla minaccia costante di essere arrestati;
B. considerando che il blogger Sattar Beheshti, avendo criticato in Internet il regime iraniano, è stato arrestato il 30 ottobre 2012 da un'unità di polizia specializzata in informatica denominata FATA, per presunti crimini informatici, ed è deceduto in prigione; che non sono state ancora stabilite le circostanze esatte della sua morte e che diverse relazioni indicano che essa è dovuta alle conseguenze delle torture subite in un penitenziario iraniano;
C. che i famigliari di Sattar Beheshti in Iran sono stati minacciati con l'arresto qualora avessero informato i mezzi di comunicazione della sua morte o presentato una denuncia contro i presunti colpevoli delle torture;
D. considerando che la morte di Sattar Beheshti è un altro tragico esempio delle sistematiche e continue torture, maltrattamenti e di negazione dei diritti fondamentali ai quali sono abitualmente sottoposti in Iran i prigionieri di coscienza, mentre gli agenti di sicurezza e intelligence operano in un clima di assoluta impunità;
E. considerando che dopo diversi giorni di silenzio sulla morte di Sattar Beheshti, il Consiglio iraniano dei diritti umani si è impegnato a riesaminare tutti gli aspetti del caso e a perseguire con determinazione tutte le persone coinvolte;
F. considerando che l'11 novembre 2012 il vicepresidente del parlamento Mohammad Hasan Abutorabifard ha dichiarato che la commissione parlamentare iraniana sulla sicurezza nazionale e la politica estera indagherà sul caso;
G. considerando che i relatori speciali delle Nazioni Unite sui diritti umani in Iran, le esecuzioni sommarie, la tortura e la libertà di espressione hanno accolto con favore la decisione del parlamento e della magistratura iraniani di indagare sulla morte di Beheshti, prendendo altresì atto che in Iran sono stati denunciati diversi casi di detenuti presumibilmente morti in prigione a causa di maltrattamenti o torture, mancanza di cure mediche o abbandono;
H. considerando che il 22 ottobre 2012 Saeed Sedighi e nove altri uomini sono stati giustiziati per reati in materia di stupefacenti; che la maggior parte di essi non hanno ricevuto un processo equo e hanno subito torture durante la loro detenzione;
I. considerando che dopo l'esecuzione di Sedeghi le autorità hanno intimato ai famigliari di non parlare con i mezzi di comunicazione, impedendo loro di organizzare una cerimonia funebre pubblica dopo la sepoltura;
J. considerando che negli ultimi anni si è registrato in Iran un drastico aumento delle esecuzioni, anche di giovani, e che dall'inizio del 2012 sono state giustiziate oltre 300 persone; che la pena di morte viene regolarmente comminata in casi in cui all'imputato vengono negati i diritti processuali e per reati che non rientrano nella categoria dei reati di massima gravità in base alle norme internazionali;
K. considerando che le autorità iraniane continuano ad adoperarsi per costruire una rete «Internet-halal», che di fatto impedisce ai cittadini iraniani di accedere al world wide web, e per utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per colpire le libertà fondamentali, quali la libertà di espressione e di riunione; che l'Iran limita la libertà di Internet ponendo restrizioni all'ampiezza di banda disponibile attraverso lo sviluppo di server gestiti dallo Stato, protocolli Internet (IP), fornitori di servizi Internet (ISP) e motori di ricerca specifici e bloccando i siti internazionali e nazionali di network sociale;
L. considerando che nel 2012 il premio Sakharov per la libertà di pensiero è stato assegnato a due attivisti iraniani, l'avvocato Nasrin Sotoudeh e il regista Jafar Panahi; considerando che Nasrin Sotoudeh è detenuta per aver messo in luce gli abusi in materia di diritti umani in Iran e che ha iniziato lo sciopero della fame in quanto gli è stata negata la visita dei famigliari; considerando che Jafar Panahi sta impugnando una sentenza a sei anni di reclusione, una interdizione dall'attività di regia della durata di 20 anni e un divieto di viaggiare;
1. è fortemente preoccupato per il continuo deteriorarsi della situazione dei diritti umani in Iran, il crescente numero di detenuti politici e detenuti di coscienza, il numero costantemente elevato di esecuzioni, anche di minori, l'ampio ricorso alla tortura, l'iniquità dei processi, le cauzioni esorbitanti richieste per concedere la libertà provvisoria, nonché le pesanti restrizioni della libertà di informazione, espressione, riunione, religione, istruzione e movimento;
2. esprime profondo rammarico per la morte in prigione di Sattar Beheshti; incita le autorità iraniane a svolgere un'indagine approfondita sul caso, al fine di stabilire le circostanze estatte della sua morte;
3. esprime profonda preoccupazione in merito alle relazioni indicanti che Sattar Beheshti ha subito torture in prigione; sollecita le autorità iraniane a garantire lo svolgimento di indagini per tutti i casi di presunte torture e di trattamenti disumani o degradanti nelle strutture di detenzione e che i responsabili siano chiamati a rendere conto del loro operato; rammenta che il ricorso alle pene corporali – equiparato alla tortura – è incompatibile con l'articolo 7 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici;
4. condanna fortemente il ricorso alla pena di morte in Iran e invita le autorità iraniane a istituire una moratoria sulle esecuzioni in attesa dell'abolizione della pena di morte, conformemente alle risoluzioni 62/149 e 63/168 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite; sollecita il governo iraniano a proibire l'esecuzione di giovani ed a valutare la possibilità di commutare tutte le sentenze capitali attualmente pendenti nei loro confronti; chiede al governo iraniano di pubblicare statistiche sulla pena di morte e fatti concernenti l'amministrazione della giustizia nei casi di pena di morte;
5. deplora profondamente la mancanza di equità e trasparenza del processo giudiziario nonché il mancato riconoscimento dei diritti ad un giusto processo in Iran; invita la autorità iraniane a garantire il rigoroso rispetto del diritto ad un processo giusto ed equo per tutti i detenuti, come stabilito dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici;
6. chiede alle autorità iraniane di rilasciare tutti i detenuti politici e i detenuti di coscienza, inclusa Nasrin Sotoudeh, co-vincitrice del premio Sakharov insieme a Jafar Panahi, e di autorizzarli a recarsi presso il Parlamento europeo nel dicembre 2012 per ricevere il loro premio; esprime preoccupazione per il deterioramento delle condizioni di salute di Nasrin Sotoudeh; sollecita le autorità giudiziarie e penitenziarie iraniane a porre fine ai maltrattamenti nei confronti di Nasrin Sotoudeh; esprime comprensione e piena solidarietà nei confronti delle richieste espresse da Nasrin Sotoudeh; chiede alle autorità iraniane di consentire a tutti i detenuti di avvalersi di avvocati di loro scelta, di accedere alle cure mediche necessarie ed alle visite dei familiari cui hanno diritto ai sensi del diritto internazionale in materia di diritti umani nonché di trattarli con umanità e rispetto;
7. invita le autorità iraniane ad accettare le proteste pacifiche e a far fronte ai numerosi problemi incontrati dalla popolazione dell'Iran;
8. chiede alle autorità iraniane di garantire la libertà religiosa in linea con la Costituzione iraniana e con la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici;
9. sollecita le autorità iraniane a dar prova del loro pieno impegno a cooperare con la comunità internazionale per migliorare la situazione dei diritti imani in Iran e chiede al governo iraniano di ottemperare a tutti gli obblighi derivanti sia dal diritto internazionale sia dalle convenzioni internazionali da esso sottoscritte;
10. ritiene che una visita di un relatore speciale delle Nazioni Unite potrebbe contribuire a definire un panorama della situazione dei diritti umani in Iran; nota con preoccupazione che l'Iran non ha accettato nessuna visita dei relatori speciali delle Nazioni Unite o dell'Alto Commissario per i diritti umani dal 2005; chiede all'Iran di tenere fede al proposito dichiarato di autorizzare, nel corso del 2012, una visita in Iran da parte del relatore speciale per i diritti umani delle Nazioni Unite Ahmed Shaheed;
11. invita la Commissione, in stretta cooperazione con il Parlamento, a fare un uso efficace del nuovo strumento per la democrazia e i diritti umani al fine di sostenere la democrazia ed il rispetto dei diritti umani in Iran, inclusa la libertà di espressione online;
12. invita i rappresentanti dell'UE e il VP/AR a incoraggiare le autorità iraniane a riprendere il dialogo sui diritti umani; ribadisce la sua disponibilità ad avviare con l'Iran un dialogo sui diritti umani a tutti i livelli, sulla base dei valori universali sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dalle convenzioni internazionali;
13. sostiene il duplice approccio dell'UE nei confronti dell'Iran (che unisce le sanzioni alla diplomazia) ma nel contempo esprime preoccupazione per gli effetti negativi di sanzioni di ampia portata nei confronti dell'Iran sulla popolazione iraniana, tra cui un aumento dell'inflazione e la carenza di prodotti di base, in particolare medicinali;
14. invita il Consiglio a rafforzare le misure mirate contro singoli individui ed enti iraniani, incluse le istituzioni statali, responsabili o coinvolti in gravi casi di violazione dei diritti umani e restrizioni delle libertà fondamentali, in particolare attraverso un uso improprio delle TIC e della censura di Internet e dei mezzi di comunicazione; chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire che tutte le proprietà nell'UE, inclusi i beni immobili, appartenenti a cittadini iraniani soggetti a misure restrittive siano confiscate e congelate;
15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nonché al governo e al parlamento della Repubblica islamica dell'Iran e a provvedere alla traduzione della presente risoluzione in farsi.
Situazione in Birmania, in particolare le violenze continue nello Stato di Rakhine
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Risoluzione del Parlamento europeo del 22 novembre 2012 sulla situazione in Birmania/Myanmar, in particolare sul persistere della violenza nello Stato di Rakhine (2012/2878(RSP))
– viste le sue precedenti risoluzioni sulla Birmania/Myanmar, in particolare quelle del 20 aprile 2012(1) e del 13 settembre 2012(2),
– vista la relazione del 24 agosto 2012 del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Birmania/Myanmar,
– vista la decisione 2012/225/PESC del Consiglio del 26 aprile 2012,
– vista la dichiarazione del 17 agosto 2012 del presidente Thein Sein al Parlamento birmano concernente la situazione nello Stato di Rakhine,
– vista la dichiarazione pronunciata il 25 ottobre 2012 dal Segretario generale delle Nazioni Unite riguardante la situazione nello Stato di Rakhine in Birmania/Myanmar,
– vista la dichiarazione rilasciata il 26 ottobre 2012 dal portavoce dell'Alto rappresentante dell'UE Catherine Ashton, sulla rinnovata violenza nello Stato di Rakhine in Birmania/Myanmar,
– vista la dichiarazione congiunta firmata il 3 novembre 2012 dal Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso e dal Ministro dell'Ufficio del Presidente di Myanmar, U Aung Min, al Centro per la pace di Birmania/Myanmar a Yangon,
– visto l'appello dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Navi Pillay, rivolto il 9 novembre 2012 al governo della Birmania/Myanmar affinché prenda le misure necessarie per accordare ai rohingya i diritti di cittadinanza e la parità di trattamento,
– vista la lettera del Presidente Thein Sein inviata il 16 novembre 2012 al Segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon, in cui il Presidente della Birmania/Myanmar si impegna a prendere in considerazione la concessione della cittadinanza ai musulmani rohingya apolidi;
– vista la convenzione delle Nazioni Unite del 1951 sullo status dei rifugiati e il relativo protocollo del 1967,
– visti gli articoli da 18 a 21 della dichiarazione universale dei diritti umani del 1948,
– visto l'articolo 25 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) del 1966,
– viste le dichiarazioni di vari rappresentanti del governo birmano e dell'opposizione, tra cui Aun San Suu Kyi, che negano agli appartenenti alla minoranza etnica rohingya i diritti di cittadinanza e minimizzano la responsabilità delle autorità statali nei violenti scontri recenti,
– vista la dichiarazione resa in agosto dalla commissione nazionale birmana per i diritti umani, la quale afferma che la persecuzione dei rohingya e gli eventi nello Stato di Rakhine non rientrano nelle sue competenze,
– visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che sin dall'inizio del 2011 il governo birmano ha compiuto passi significativi per ripristinare le libertà civili, ma che le recenti atrocità nello Stato di Rakhine evidenziano le enormi difficoltà ancora da superare;
B. considerando che la situazione nello Stato di Rakhine rimane tesa, con almeno 110 000 persone costrette a fuggire dalle proprie case da giugno ad ora, 89 persone uccise e più di 5 300 abitazioni ed edifici religiosi distrutti da quando nel mese di ottobre si è riaccesa la violenza;
C. considerando che la maggior parte degli sfollati sono rohingya, che vivono in campi profughi in condizioni inaccettabili: grave sovraffollamento, livelli allarmanti di malnutrizione infantile, rifornimento idrico e servizi igienico-sanitari del tutto insufficienti, assenza pressoché totale di attività scolastiche e accesso inadeguato agli aiuti umanitari;
D. considerando che dal giugno 2012, mese in cui hanno avuto inizio gli scontri intercomunitari, nello Stato di Rakhine vige lo stato di emergenza, che consente l'introduzione della legge marziale, e che alla fine di ottobre il governo ha dichiarato il coprifuoco nelle zone colpite e ha dispiegato ulteriori forze di sicurezza, misure che finora non sono riuscite a fermare la violenza;
E. considerando che la discriminazione nei confronti della minoranza rohingya persiste; che le autorità locali sarebbero state complici negli attacchi contro i rohingya e stanno perseguendo una politica attiva di espulsione dei rohingya dal paese; che la comunità internazionale ha esortato il governo birmano a rivedere la legge del 1982 sulla cittadinanza per garantire che venga posta fine alla condizione di apolidia dei rohingya e che sia affrontato alla radice il problema della discriminazione di lunga data nei confronti della popolazione rohingya;
F. considerando che lo Stato di Rakhine è il secondo Stato più povero della Birmania/Myanmar, essa stessa uno dei paesi meno sviluppati del mondo, e che la povertà e la repressione hanno contribuito a fomentare la violenza intercomunitaria, unitamente agli amari ricordi lasciati dalla storia di entrambe le comunità;
G. considerando che il 31 ottobre 2012 tre esperti delle Nazioni Unite hanno espresso profonda preoccupazione per il persistere della violenza intercomunitaria nello Stato di Rakhine e hanno invitato il governo ad affrontare con urgenza le cause alla base della tensione e del conflitto tra le comunità buddhista e musulmana nella regione;
H. considerando che il governo della Birmania/Myanmar ha istituito una commissione d'inchiesta nell'agosto 2012, senza includervi alcun rappresentante della comunità rohingya, per esaminare le cause dello scoppio della violenza settaria e formulare proposte su come mettervi fine, ma che il suo operato è risultato finora inefficace;
I. considerando che, a causa del persistere della violenza, si valuta che nel corso degli anni siano fuggiti nei paesi vicini un milione di rohingya, di cui circa 300 000 in Bangladesh e 92 000 in Thailandia, cui si aggiungono, stando alle stime, 54 000 richiedenti asilo non registrati in nove campi lungo il confine tra Thailandia e Myanmar;
J. considerando che almeno 4 000 persone sono fuggite su barche per raggiungere Sittwe, capitale dello Stato di Rakhine, dove il governo ha separato i musulmani, tra cui i rohingya, dal resto della popolazione trasferendoli in campi; che si ritiene che almeno 3 000 rohingya siano fuggiti via mare verso il confine tra Birmania e Bangladesh, dove da giugno le forze di sicurezza del Bangladesh hanno l'ordine di respingere tutte le persone che si avvicinano al confine;
K. considerando che il Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso ha offerto alla Birmania 78 milioni di euro in aiuti UE allo sviluppo durante la sua visita nella capitale birmana, Nay Pyi Taw, sottolineando che l'UE è pronta a mobilitare 4 milioni di euro per aiuti umanitari immediati, a condizione che venga garantito l'accesso alle zone colpite;
1. è allarmato per la recrudescenza della violenza etnica nello Stato di Rakhine, che ha causato la morte e il ferimento di molte persone, la distruzione di proprietà e lo sfollamento delle popolazioni locali, ed esprime preoccupazione per la possibilità che simili scontri intercomunitari mettano a rischio la transizione del paese verso la democrazia e abbiano più ampie ripercussioni nell'intera regione;
2. prende atto della prosecuzione delle riforme politiche e dei diritti civili in atto in Birmania, ma esorta le autorità a intensificare i loro sforzi, tra l'altro liberando i rimanenti prigionieri politici e affrontando con urgenza la violenza intercomunitaria e le sue conseguenze;
3. ritiene che l'attuale inasprimento della violenza intercomunitaria nello Stato di Rakhine sia una conseguenza delle politiche discriminatorie di lunga data contro i rohingya; sottolinea che finora è stato fatto poco per prevenire o affrontare le cause alla radice della tensione tra comunità e della discriminazione etnica;
4. prende atto che il governo ha asserito che svolgerà un'indagine completa e indipendente sui fatti e prenderà provvedimenti contro gli istigatori della violenza; chiede al governo della Birmania/Myanmar di prendere misure immediate per porre fine alla violenza etnica e alla discriminazione e per consegnare alla giustizia i responsabili dei violenti scontri e di altri abusi correlati nello Stato di Rakhine;
5. invita tutte le parti a trovare soluzioni durevoli per risolvere i problemi tra le comunità e rinnova il suo appello alle forze politiche affinché prendano una posizione chiara a favore di una società pluralista con un dialogo inclusivo con le comunità locali;
6. invita il governo della Birmania/Myanmar a porre fine alle pratiche discriminatorie contro i rohingya; ribadisce i suoi precedenti inviti a modificare o abrogare la legge del 1982 sulla cittadinanza per garantire ai rohingya parità di accesso alla cittadinanza birmana;
7. esorta le autorità birmane a intraprendere un'azione più vigorosa sui temi dei diritti dei cittadini, in particolare sull'accesso all'istruzione, sui permessi di lavoro e sulla libertà di circolazione per la minoranza rohingya;
8. esorta il governo della Birmania/Myanmar ad assicurare alle agenzie delle Nazioni Unite e alle ONG umanitarie, nonché a giornalisti e diplomatici, un accesso senza restrizioni a tutte le zone del paese, compreso lo Stato di Rakhine, e a dare accesso illimitato agli aiuti umanitari per tutte le popolazioni colpite; chiede inoltre alle autorità birmane di migliorare con urgenza le condizioni nei campi profughi dei rohingya;
9. invita l'Unione europea e gli Stati membri a fornire assistenza umanitaria e a sostenere il governo birmano nei suoi sforzi per stabilizzare la situazione e attuare più rapidamente i programmi di riforma secondo modalità che incorporino lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e la libertà politica;
10. accoglie con favore le proposte avanzate dal comitato per lo Stato di diritto del parlamento birmano e sollecita il governo ad attuare rapidamente riforme legislative, istituzionali e politiche per porre fine alle gravi violazioni dei diritti umani nelle zone colpite da conflitti etnici e altri conflitti armati e ad affrontare l'impunità vigente per le violazioni dei diritti umani, in particolare quando sono commesse dalle forze di Stato;
11. plaude alla liberazione, il 17 settembre 2012, di 514 prigionieri, tra cui 90 prigionieri politici, e al rilascio, il 19 novembre 2012, di 66 prigionieri, tra cui almeno 44 prigionieri politici, in un'amnistia che ha coinciso con la visita del presidente statunitense Obama in Birmania/Myanmar; invita il governo birmano a rilasciare tutti i restanti prigionieri di coscienza precisando quanti rimangono in stato di detenzione e a prendere provvedimenti per garantire il reinserimento nella società dei prigionieri rilasciati;
12. accoglie con favore le conclusioni del Consiglio sulla Birmania/Myanmar, del 23 aprile 2012, che includono la sospensione delle misure restrittive imposte al governo, fatta eccezione per l'embargo sulle armi, e il desiderio dell'UE di continuare a sostenere la transizione del paese; ricorda che i diritti umani sono al centro delle preoccupazioni dell'Unione europea, come il sostegno al processo di riforma e allo sviluppo economico, politico e sociale, l'istituzione dello Stato di diritto e il rispetto delle libertà fondamentali, in particolare della libertà di espressione e di riunione; accoglie con favore a tale riguardo la recente visita del Presidente della Commissione europea e l'immediato aumento dei finanziamenti umanitari stanziati dalla Commissione per il 2012 per aiutare la popolazione dello Stato di Rakhine;
13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al governo e al parlamento della Birmania/Myanmar, all'Alto rappresentante dell'Unione europea, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, al Segretario generale dell'ASEAN, alla Commissione intergovernativa dell'ASEAN sui diritti umani, al Segretario generale del Commonwealth, al Rappresentante speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani in Birmania/Myanmar, all'Alto Commissario ONU per i rifugiati e al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani.
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati del 1951 e il protocollo allegato del 1967,
– vista la ratifica da parte della Libia, in data 25 aprile 1981, della Convenzione dell'Unione africana che disciplina gli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa,
– vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e il relativo protocollo sull'istituzione della Corte africana dei diritti umani e dei popoli, ratificati dalla Libia rispettivamente il 26 marzo 1987 e il 19 novembre 2003,
– viste le sue precedenti risoluzioni sulla Libia, in particolare quella del 15 settembre 2011(1),
– visto il pacchetto PEV sulla Libia del 15 maggio 2012,
– vista la sua risoluzione del 14 giugno 2012 sui diritti umani e la situazione della sicurezza nella regione del Sahel(2),
– viste le conclusioni del Consiglio Affari esteri del 23 luglio 2012,
– vista la sua risoluzione del 12 settembre 2012 sulla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune(3),
– viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 19 luglio 2012 e del 3 novembre 2012, sulla Libia,
– vista la relazione del Segretario generale sulla missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia, approvata il 30 agosto 2012,
– visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che le prime elezioni democratiche e libere in Libia si sono tenute nel luglio 2012, in un modo estremamente pacifico e ordinato; che il 9 agosto 2012 il paese ha vissuto per la prima volta nella sua storia un passaggio di poteri pacifico, dal Consiglio nazionale di transizione al Congresso nazionale generale, incaricato di adottare una costituzione e altre riforme legislative essenziali;
B. considerando che il primo governo libico costituito a seguito di elezioni democratiche in oltre cinquant'anni si è insediato il 14 novembre 2012;
C. considerando che la Libia si trova ad affrontare un periodo post-rivoluzionario, caratterizzato da molte sfide quali quelle riguardanti la sicurezza (disarmo, smobilitazione e reinserimento delle milizie rivoluzionarie e riforma dell'esercito e della polizia nazionali, delle forze di frontiera e di altre forze di sicurezza statali), la riconciliazione nazionale, la giustizia di transizione, l'applicazione dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani nonché la necessità di avviare molte altre riforme di fondamentale importanza finalizzate alla costituzione delle istituzioni democratiche e di uno Stato democratico;
D. considerando che, storicamente, la Libia si è affidata a lavoratori migranti in settori come, tra l'altro, quello sanitario, dell'istruzione, dell'agricoltura, dei servizi di ospitalità e di pulizia; che la Libia rappresenta ancora un importante nodo per i richiedenti asilo e i rifugiati in fuga dalle zone di conflitto dell'Africa, dell'Asia e del Medio Oriente;
E. considerando che la capacità delle autorità di controllare l'ingresso di persone attraverso la maggior parte dei confini terrestri libici, che si estendono per 4 378 km, è estremamente limitata;
F. considerando che un numero compreso tra 1,5 e 2,5 milioni di stranieri ha lavorato in Libia durante il governo del colonnello Gheddafi; che sin dall'inizio della liberazione, il 17 febbraio 2011, molti migranti sono stati costretti a unirsi ai gruppi mercenari sotto il controllo di Gheddafi e che molti di loro si trovano ora in carcere senza processo o sono fuggiti dal paese; che, secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), circa 800 000 migranti avevano già lasciato il paese dirigendosi verso i paesi limitrofi prima della fine di novembre 2011, ma che molti di loro sono ritornati o sono arrivati nel frattempo;
G. considerando che in Libia sono commessi regolarmente abusi e violazioni dei diritti umani nei confronti dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati e che gli stranieri non registrati continuano a essere a rischio di sfruttamento, razzismo, detenzione arbitraria, pestaggi e tortura, anche durante il periodo di detenzione;
H. considerando che gli stranieri in Libia continuano a essere particolarmente soggetti ad abusi a causa del vuoto di sicurezza, della proliferazione delle armi, dell'assenza di una legislazione nazionale in materia di asilo e di lavoratori migranti, dell'inadeguatezza del sistema giudiziario e della debolezza della governance; che i cittadini stranieri, comprese le donne incinte, le donne con bambini e i minori non accompagnati sono detenuti assieme agli adulti, in una moltitudine di strutture di detenzione concepite specificamente per migranti irregolari o trattenuti direttamente dalle forze armate;
I. considerando che recenti relazioni pubblicate dalla Federazione internazionale dei diritti umani, da Migreurop, da Amnesty International e da Justice Without Borders for Migrants, sulla base di diverse indagini svolte in Libia nel giugno 2012, segnalano ripetuti maltrattamenti nei confronti dei migranti detenuti in otto centri a Cufra, Tripoli, Bengasi e nella regione del Gebel Nefusa;
J. considerando che la Libia non ha ancora ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati del 1951;
K. considerando che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), pur essendo attualmente presente, non gode ancora di uno status legale in Libia;
L. considerando che alcuni Stati membri hanno ripreso il dialogo con la Libia in materia di controllo della migrazione;
M. considerando che un governo pienamente funzionante e democratico in Libia costituisce una condizione essenziale per lo svolgimento di negoziati relativi a qualunque accordo di cooperazione con la Libia da parte dell'UE, delle Nazioni Unite e di altri partner internazionali;
1. accoglie favorevolmente l'inaugurazione del primo governo libico legittimato da elezioni democratiche e incoraggia i membri del governo ad agire in modo risoluto al fine di gettare le basi di una struttura statale democratica, responsabile e funzionante in Libia; invita tutti gli attori internazionali, in particolare l'UE, a tenersi pronti ad assistere il governo libico e il Congresso nazionale generale in tale arduo compito;
2. invita la Libia ad adottare e ad applicare leggi in linea con i suoi obblighi internazionali, in particolare garantendo il rispetto dei diritti umani universali; prende atto tuttavia del fatto che tale risultato richiederà tempo, considerando che il governo neoeletto si è da poco insediato; riconosce che per superare il disastroso retaggio del regime oppressivo di Gheddafi saranno necessarie azioni risolute e formazioni adeguate, fino a che non saranno istituiti sistemi giuridici, giudiziari e di sicurezza pienamente responsabili e basati sui diritti;
3. esprime preoccupazione per la situazione particolarmente vulnerabile in termini di sicurezza e diritti umani degli stranieri attualmente in Libia, soprattutto quelli provenienti dall'Africa orientale e subsahariana in cerca di lavoro o asilo politico e quelli tuttora detenuti; è preoccupato in particolare per le condizioni di vita e di trattamento dei migranti nei centri di detenzione, specialmente a Cufra, Tripoli, Bengasi e nella regione del Gebel Nefusa;
4. esprime profonda preoccupazione per le condizioni di detenzione estreme degli stranieri, tra cui donne e bambini – molti dei quali vittime di violenze sessuali e di genere – e per la mancanza di un quadro giuridico e di una tutela adeguati ai quali fare ricorso, che causa detenzioni a tempo indeterminato e rende impossibile appellarsi contro una sentenza di deportazione;
5. esorta le autorità libiche a proteggere tutti i cittadini stranieri, a prescindere dal loro status di immigrazione, contro la violenza, lo sfruttamento, le minacce, le intimidazioni e gli abusi;
6. invita il governo libico e il Congresso nazionale generale ad adottare leggi e a fornire disposizioni a tutte le strutture nazionali e locali al fine di garantire la parità di trattamento, la non discriminazione e la necessaria protezione a tutti i rifugiati, richiedenti asilo e migranti, prestando particolare attenzione alla sicurezza e ai diritti di donne e bambini;
7. si aspetta che le nuove autorità libiche ratifichino senza indugio la Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati del 1951 e il protocollo allegato del 1967 e adottino una legislazione in materia di asilo conforme al diritto e alle norme internazionali;
8. invita le nuove autorità libiche a concedere immediatamente lo status giuridico all'UNHCR e ad agevolarne il lavoro; incoraggia una collaborazione più stretta tra UE, UNHCR e altre agenzie delle Nazioni Unite coinvolte nella fase post-bellica;
9. invita le nuove autorità libiche ad agevolare l'attività di tutte le organizzazioni che potrebbero contribuire alla protezione e al sostegno dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei migranti;
10. invita la Libia ad approvare leggi volte a regolamentare l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri nel paese, che prevedano anche un sistema di asilo funzionante; invita l'UE a fornire alla Libia, paese vicino, assistenza tecnica e politica in tale compito, tra cui misure per il miglioramento delle attuali strutture di detenzione;
11. invita la Libia ad approvare uno status giuridico dei lavoratori migranti nel paese, che garantisca loro la completa protezione dei diritti umani, compresi i diritti del lavoro, conformemente alle pertinenti norme dell'OIL;
12. invita l'UE e i suoi Stati membri ad agire in modo sollecito nei negoziati futuri con le nuove autorità libiche sugli accordi di cooperazione e di controllo della migrazione, garantendo che tali accordi prevedano efficaci meccanismi di monitoraggio per la protezione dei diritti umani dei migranti, dei rifugiati e dei richiedenti asilo;
13. invita le società straniere operanti in Libia, in particolare quelle europee, a garantire il pieno rispetto della propria responsabilità sociale quale politica di principio in tutte le loro attività, in particolare nei confronti dei lavoratori migranti;
14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché al governo libico, al Congresso nazionale generale, al Segretario generale delle Nazioni Unite, alla Lega araba e all'Unione africana.