Indice 
Testi approvati
Martedì 11 dicembre 2012 - Strasburgo
Assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica kirghisa ***I
 Programma dell'UE in materia di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio ***I
 Completamento del mercato unico digitale
 Finanziamento del commercio e degli investimenti delle PMI dell'UE
 Una strategia di libertà digitale nella politica estera dell'UE
 Disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti ***II
 Assistenza macro-finanziaria a favore della Georgia ***II
 Agenzia europea per la sicurezza marittima ***II
 Istituzione di una tutela brevettuale unitaria ***I
 Tutela brevettuale unitaria *
 Ordinamento giurisdizionale per le controversie brevettuali
 Applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo che istituisce un’associazione UE-America centrale ***I
 Accordo di associazione tra l'Unione europea e l'America centrale
 Accordo di associazione tra l'Unione europea e l'America centrale ***
 Applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo commerciale UE-Colombia e Perù ***I
 Accordo commerciale UE-Colombia e Perù ***
 Prevenzione delle malattie delle donne legate all'età
 Crescenti rischi di resistenza antimicrobica
 Votazione in caso di vacanza del seggio del membro titolare di una commissione (interpretazione dell'articolo 187, paragrafo 1, del regolamento)

Assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica kirghisa ***I
PDF 281kWORD 29k
Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica kirghisa (COM(2011)0925 – C7-0521/2011 – 2011/0458(COD))
P7_TA(2012)0466A7-0208/2012

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0925),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 209 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0521/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0208/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2012 in vista dell'adozione della decisione n. ..../2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica kirghisa

P7_TC1-COD(2011)0458


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(1),

considerando quanto segue:

(1)  La cooperazione dell'Unione europea con la Repubblica kirghisa si basa sull'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) che è entrato in vigore nel 1999. L'Unione garantisce alla Repubblica kirghisa il trattamento basato sul sistema delle preferenze generalizzate (SPG).

(2)  L'economia kirghisa è stata colpita dalla crisi finanziaria internazionale nel 2009 e dall'esplosione di violenza interetnica del giugno 2010, che hanno sconvolto le attività economiche, dando luogo a un sostanziale fabbisogno di spesa pubblica per la ricostruzione e l'assistenza sociale e provocando ingenti disavanzi di bilancio e lacune finanziarie nei conti con l'estero.

(3)  Nel corso della conferenza d'alto livello dei donatori tenutasi nel luglio 2010, la comunità internazionale ha promesso aiuti d'emergenza per 1,1 miliardi di dollari americani allo scopo di sostenere la ripresa della Repubblica kirghisa. Durante la conferenza l'Unione europea ha annunciato che fornirà un'assistenza finanziaria per un importo massimo di 117,9 milioni di euro.

(4)  Il Consiglio affari esteri dell'Unione, nelle conclusioni formulate il 26 luglio 2010 in merito alla Repubblica kirghisa, si è compiaciuto degli sforzi compiuti dal nuovo governo kirghiso per creare un quadro istituzionale democratico e ha esortato la Commissione «a continuare ad assistere, anche per mezzo di nuovi programmi, le autorità kirghise nell'attuazione del loro programma di riforme, e a contribuire allo sviluppo economico e sociale sostenibile del paese».

(5)  Il sostegno politico ed economico dell'Unione alla nascente democrazia parlamentare della Repubblica kirghisa invierà un segnale politico di forte sostegno dell'Unione europea alle riforme democratiche nell'Asia centrale, coerentemente con le politiche dell'Unione nei confronti della regione enunciate nella strategia per l'Asia centrale per il periodo 2007-2013 e nelle dichiarazioni dei leader dell'Unione.

(6)  Il processo di aggiustamento e di riforma dell'economia della Repubblica kirghisa è sostenuto dall'assistenza finanziaria del Fondo monetario internazionale (FMI). Nel giugno 2011 le autorità kirghise hanno concordato con l'FMI la concessione di un'extended credit facility triennale dell'importo di 66,6 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) a sostegno del paese.

(7)  L'Unione intende fornire alla Repubblica kirghisa un sostegno settoriale di bilancio nel quadro dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) per l'importo totale di 33 milioni di euro nel periodo 2011 – 2013, per favorire riforme dei sistemi della protezione sociale, dell'istruzione e della gestione delle finanze pubbliche.

(8)  Nel 2010 la Repubblica kirghisa ha chiesto un'assistenza macrofinanziaria dell'Unione a causa dell'aggravarsi della situazione e delle prospettive economiche.

(9)  Dato che, dopo aver tenuto conto del sostegno macroeconomico proveniente dall'FMI e dalla Banca mondiale, persiste un fabbisogno residuo di finanziamento della bilancia dei pagamenti, e data la vulnerabilità della posizione esterna a shock esogeni, che rende necessario mantenere un congruo livello delle riserve di valute estere, l'assistenza macrofinanziaria è considerata una risposta adeguata alla richiesta della Repubblica kirghisa nelle attuali circostanze eccezionali. Il programma di assistenza macrofinanziaria dell'Unione alla Repubblica kirghisa (in prosieguo «l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione») sosterrebbe la stabilizzazione economica e il programma di riforme strutturali del paese, integrando le risorse rese disponibili nel quadro dell'accordo finanziario con l'FMI.

(10)  L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione non dovrebbe limitarsi a integrare i programmi e le risorse dell'FMI e della Banca mondiale, ma dovrebbe anche garantire il valore aggiunto dell'intervento dell'Unione.

(11)  È opportuno che la Commissione assicuri che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con le misure adottate nei vari settori dell'azione esterna e con le altre politiche dell'Unione pertinenti.

(12)  È opportuno che gli obiettivi specifici dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rafforzino l'efficienza, la trasparenza e l'affidabilità della gestione delle finanze pubbliche della Repubblica kirghisa. È necessario che tali obiettivi siano regolarmente sorvegliati dalla Commissione.

(13)  Le condizioni sulle quali poggia l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbero riflettere i principi fondamentali e gli obiettivi della politica condotta dall'Unione nei confronti della Repubblica kirghisa.

(14)  Per assicurare la tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a detta assistenza macrofinanziaria, è necessario che la Repubblica kirghisa adotti misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa all'assistenza in oggetto. È altresì necessario che la Commissione garantisca l'effettuazione di controlli adeguati e che la Corte dei conti provveda alle opportune revisioni contabili.

(15)  L'erogazione dell'assistenza finanziaria dell'Unione lascia impregiudicati i poteri dell'Autorità di bilancio.

(16)  È opportuno che l'assistenza sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il comitato economico e finanziario possano seguire l'attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi all'assistenza e fornire loro i documenti pertinenti.

(17)  Alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione.. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(2).

(18)  Talune condizioni di politica economica, che saranno fissate in un memorandum d'intesa, verranno annesse all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. Allo scopo di garantire condizioni di attuazione uniformi e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni con le autorità kirghise sotto la supervisione del comitato composto da rappresentanti degli Stati membri di cui al regolamento (UE) n. 182/2011. Il fatto che l'importo dell'assistenza sia sottoposto a un massimale fornisce la debita giustificazione richiesta dall'articolo 2, paragrafo 3, seconda frase del regolamento (UE) n. 182/2011, per assoggettare l'adozione del memorandum d'intesa alla procedura consultiva. [Em. 1]

(19)  Secondo il Fondo monetario internazionale la Repubblica kirghisa rientra nella categoria delle «economie emergenti e in via di sviluppo»; a giudizio della Banca mondiale la Repubblica kirghisa fa parte del gruppo delle «economie a basso reddito» e dei «paesi IDA»; secondo l'UN-OHRLLS(3), la Repubblica kirghisa rientra nella categoria dei «paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare»; il comitato per gli aiuti allo sviluppo dell'OCSE colloca la Repubblica kirghisa nella lista degli «altri paesi a basso reddito». Pertanto la Repubblica kirghisa dovrebbe essere considerata un paese in via di sviluppo ai sensi dell'articolo 208 TFUE, il che giustifica la scelta dell'articolo 209 TFUE come base giuridica della presente decisione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.  L'Unione europea concede assistenza macrofinanziaria alla Repubblica kirghisa per un importo massimo di 30 milioni di EUR, al fine di sostenerne la stabilizzazione economica e di alleggerirne il fabbisogno della bilancia dei pagamenti, come individuato nel programma in corso dell'FMI. L'assistenza verrà fornita per metà (fino a 15 milioni di EUR) sotto forma di prestiti e per l'altra metà sotto forma di sovvenzioni. L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria proposta è subordinata all'approvazione del bilancio 2013 da parte dell'autorità di bilancio. La Commissione è autorizzata a prendere in prestito le risorse necessarie per conto dell'Unione europea allo scopo di finanziare la componente prestito dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. La durata massima del prestito è di quindici anni.

2.  L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese tra l'FMI e la Repubblica kirghisa, nonché con i principi fondamentali e gli obiettivi della riforma economica esposti nell'accordo di partenariato e di cooperazione fra l'Unione e la Repubblica kirghisa e nella strategia per l'Asia Centrale per il 2007-2013. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Comitato economico e finanziario in merito all'evoluzione della gestione dell'assistenza e fornisce loro i documenti pertinenti.

3.  L'assistenza finanziaria dell'Unione europea viene messa a disposizione per due anni a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo di intesa di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 2

1.  La Commissione, deliberando secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è abilitata a concordare con le autorità della Repubblica kirghisa le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie alle quali è subordinata l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione europea, da stabilire in un protocollo d'intesa comprendente un calendario per il loro soddisfacimento (il «protocollo d'intesa»). Le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa sono compatibili con gli accordi o con le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 2. In particolare, esse mirano a rafforzare l'efficienza, la trasparenza e l'obbligo di rendere conto dell'assistenza, compresi i sistemi di gestione delle finanze pubbliche nella Repubblica kirghisa. I progressi compiuti verso il conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di un controllo regolare da parte della Commissione. Le condizioni finanziarie dell'assistenza sono stabilite in dettaglio nell'accordo di sovvenzione e nell'accordo di prestito tra la Commissione e le autorità kirghise.

2.  Nel corso dell'attuazione dell'assistenza finanziaria dell'Unione europea, la Commissione verifica la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative, dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Repubblica kirghisa che sono pertinenti ai fini dell'assistenza in oggetto, nonché il rispetto del calendario convenuto.

3.  La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche della Repubblica kirghisa siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione e che siano rispettate in modo soddisfacente le condizioni di politica economica concordate. La Commissione esercita questo compito in stretto coordinamento con l'FMI e la Banca mondiale e, laddove necessario, con il Comitato economico e finanziario.

Articolo 3

1.  Alle condizioni di cui al paragrafo 2, la Commissione eroga alla Repubblica kirghisa l'assistenza finanziaria dell'Unione europea in due rate, costituita ognuna da una parte di prestito e da una parte di sovvenzione. L'importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d'intesa.

2.  La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano rispettate in modo soddisfacente le condizioni di politica economica stabilite nel protocollo d'intesa. Il versamento della seconda rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata.

3.  I fondi dell'Unione europea sono versati alla Banca nazionale della Repubblica kirghisa. Fatte salve le disposizioni che saranno stabilite nel protocollo d'intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell'Unione possono essere trasferiti al Tesoro della Repubblica kirghisa come beneficiario finale.

Articolo 4

1.  Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito relative alla parte di assistenza dell'Unione europea costituita dal prestito sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non comportano a carico dell'Unione europea cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi commerciali.

2.  La Commissione prende le disposizioni necessarie, qualora la Repubblica kirghisa lo richieda, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e affinché una clausola analoga venga inclusa nelle condizioni delle operazioni di assunzione del prestito.

3.  Su richiesta della Repubblica kirghisa, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso di interesse sul prestito, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte del prestito iniziale o ad una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni stabilite al paragrafo 1 e non comportano una proroga della durata media del prestito in questione, né un aumento dell'ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4.  Le spese sostenute dall'Unione europea per le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico della Repubblica kirghisa.

5.  Il Parlamento europeo e il comitato economico e finanziario sono tenuti informati dell'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

L'assistenza finanziaria dell'Unione europea viene fornita conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(4) e relative modalità di esecuzione. In particolare, il protocollo d'intesa, l'accordo di prestito e l'accordo di sovvenzione da concludere con le autorità kirghise prevedono l'adozione di misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità in relazione con l'assistenza. Per garantire maggiore trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei fondi, il protocollo d'intesa, l'accordo di prestito e l'accordo di sovvenzione prevedono inoltre controlli, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco, da effettuare da parte della Commissione e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode. Essi prevedono parimenti verifiche contabili, all'occorrenza in loco, da parte della Corte dei conti.

Articolo 6

1.  La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 7

1.  Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente, comprensiva della relativa valutazione. La relazione indica il legame tra le condizioni di politica economica definite nel protocollo d'intesa, i risultati economici e di bilancio della Repubblica kirghisa in corso e le decisioni della Commissione di versare le rate dell'assistenza.

2.  Non oltre due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

(1) Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012.
(2) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(3) UN Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States.
(4) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


Programma dell'UE in materia di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio ***I
PDF 189kWORD 20k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma dell'Unione europea in materia di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio e recante modifica del regolamento (CE) n. 106/2008 concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (COM(2012)0109 – C7-0077/2012 – 2012/0049(COD))
P7_TA(2012)0467A7-0382/2012

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0109),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0077/2012),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 aprile 2012(1),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 26 ottobre 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0382/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 106/2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio

P7_TC1-COD(2012)0049


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 174/2013)

(1) GU C 191 del 29.6.2012, pag. 142.


Completamento del mercato unico digitale
PDF 315kWORD 52k
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 sul completamento del mercato unico digitale (2012/2030(INI))
P7_TA(2012)0468A7-0341/2012

Il Parlamento europeo,

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 3 ottobre 2012, intitolata «L'Atto per il mercato unico II» (COM(2012)0573)),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 giugno 2012 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (COM(2012)0238),

–  vista la comunicazione della Commissione del 29 maggio 2012 dal titolo «Il Quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo rivela in quali paesi d'Europa le condizioni che si offrono ai consumatori sono migliori - Settima edizione del quadro di valutazione (SWD(2012)0165),

–  vista la sua risoluzione del 22 maggio 2012 su una strategia per rafforzare i diritti dei consumatori vulnerabili(1),

–  vista la sua risoluzione del 22 maggio 2012 sul quadro di valutazione del mercato interno(2),

–  vista la comunicazione della Commissione del 22 maggio 2012 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni dal titolo «Un'agenda europea dei consumatori - Stimolare la fiducia e la crescita» (COM(2012)0225),

–  visto lo il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 22 maggio 2012 dal titolo «Report on Consumer Policy (July 2010 - December 2011) (SWD(2012)0132)» che accompagna la comunicazione intitolata «Un'agenda europea dei consumatori - Stimolare la fiducia e la crescita (COM(2012)0225)»,

–  vista la comunicazione della Commissione del 2 maggio 2012 dal titolo «Strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi» (COM(2012)0196),

–  vista la comunicazione della Commissione del 20 aprile 2012 «Una strategia per gli appalti elettronici» (COM(2012)0179),

–  vista la proposta regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 gennaio 2012 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) (COM(2012)0011),

–  vista la comunicazione della Commissione dell'11 gennaio 2012 intitolata «Un quadro coerente per rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale del commercio elettronico e dei servizi on-line» (COM(2011)0942),

–  vista la sua risoluzione del 15 novembre 2011 su una nuova strategia per la politica dei consumatori(3),

–  vista la sua risoluzione del 15 novembre 2011 sul gioco d'azzardo on-line nel mercato interno(4),

–  vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(5),

–  visti la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma per la tutela dei consumatori 2014-2020 (COM(2011)0707) e i documenti di accompagnamento SEC(2011)1320 e SEC(2011)1321),

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'inclusione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020(6),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2011, che istituisce il Meccanismo per collegare l'Europa (COM(2011)0665),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 21 ottobre 2011, dal titolo «Garantire il buon funzionamento dei mercati nell'interesse dei consumatori» - Sesta edizione del quadro di valutazione dei mercati dei beni al consumo (SEC(2011)1271),

–  vista la sua risoluzione, del 5 luglio 2011, su un commercio al dettaglio più efficace e più equo(7),

–  visto il documento dei servizi della Commissione, del 7 aprile 2011, dal titolo «Consumer Empowerment in the EU» (SEC(2011)0469),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 4 marzo 2011, dal titolo «Consumers at home in the single market» - Quinta edizione del quadro di valutazione delle condizioni dei consumatori (SEC(2011)0299),

–  vista la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo intitolata «Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

–  vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2010 sull'impatto della pubblicità sul comportamento del consumatore(8),

–  vista la sua risoluzione del 21 settembre 2010 sul completamento del mercato interno per il commercio elettronico(9),

–  vista la direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione(10),

–  viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee su Google (cause riunite da C-236/08 a C-238/08, sentenza del 23 marzo 2010) e BergSpechte (causa C-278/08, sentenza del 25 marzo 2010) che definiscono il consumatore standard di Internet come «utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento»,

–  vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)(11),

–  vista la sua risoluzione del 9 marzo 2010 sulla protezione dei consumatori(12),

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'inclusione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020(13),

–  vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (COM(2010)2020),

–  vista la relazione di Mario Monti del 9 maggio 2010 su una nuova strategia per il mercato unico,

–  vista la relazione analitica sugli atteggiamenti verso le vendite transfrontaliere e la protezione dei consumatori, pubblicata dalla Commissione nel marzo 2010 sull'Eurobarometro Flash n. 282,

–  vista la comunicazione della Commissione del 22 ottobre 2009 sul commercio elettronico transfrontaliero tra imprese e consumatori nell'UE (COM(2009)0557),

–  vista la «Valutazione del commercio elettronico transfrontaliero nell'UE attraverso acquisti simulati», uno studio svolto per conto della DG SANCO della Commissione da YouGovPsychonomics e pubblicato il 20 ottobre 2009,

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 22 settembre 2009, sul seguito dato al quadro di valutazione dei mercati dei beni di consumo nel settore dei servizi finanziari al dettaglio (SEC(2009)1251),

–  visti la comunicazione della Commissione, del 7 luglio 2009, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su una metodologia armonizzata per la classificazione e la notifica dei reclami e delle richieste dei consumatori (COM(2009)0346) e il progetto di raccomandazione della Commissione ad essa allegato (SEC(2009)0949),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 2 luglio 2009, sull'applicazione dell'acquis in materia di protezione dei consumatori (COM(2009)0330),

–  vista la relazione della Commissione, del 2 luglio 2009, concernente l'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (COM(2009)0336),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 5 marzo 2009, intitolato «Relazione sul commercio elettronico transfrontaliero nell'UE» (SEC(2009)0283),

–  vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2009 sul commercio internazionale e Internet(14),

–  vista la sua risoluzione del 13 gennaio 2009 sul recepimento, attuazione e applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e della direttiva 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa(15),

–  vista la sua risoluzione del 3 settembre 2008 sull’impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini(16),

–  vista la sua risoluzione del 21 giugno 2007 sulla fiducia dei consumatori nell'ambiente digitale(17),

–  visto il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori)(18),

–  vista la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa(19),

–  visto l'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno(20),

–  viste la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sul diritto europeo dei contratti e la revisione dell'acquis: la via da seguire(21), e la sua risoluzione del 7 settembre 2006 sul diritto contrattuale europeo(22),

–  vista la comunicazione della Commissione sul riesame del quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (COM(2006)0334),

–  vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno(23),

–  vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura(24),

–  visto l'Eurobarometro speciale n. 342 sul potenziamento delle responsabilità dei consumatori,

–  vista la Convenzione CNUDCI sull'uso delle comunicazioni elettroniche per le aggiudicazioni a livello internazionale (2005), la legge tipo del CNUDCI sulle firme elettroniche (2001) e la legge tipo del CNUDCI sul commercio elettronico (1996)(25),

–  vista la prima relazione del 21 novembre 2003 sull'applicazione della direttiva sul commercio elettronico (COM(2003)0702),

–  vista la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE(26),

–  vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche(27),

–  vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno(28),

–  vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(29),

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, così come integrata nei trattati dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 7 (rispetto della vita privata e della vita familiare), 21 (non discriminazione), 24 (diritti dei minori), 25 (diritti degli anziani), 26 (integrazione dei disabili) e 38 (protezione dei consumatori),

–  visto l'articolo 9 TFUE ai sensi del quale «[n]ella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana»,

–  visto l'articolo 11 TFUE, ai sensi del quale «le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile»,

–  visto l'articolo 12 TFUE, ai sensi del quale «nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori»,

–  visto l'articolo 14 TFUE e il relativo protocollo n. 26 sui servizi di interesse (economico) generale,

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per lo sviluppo, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione giuridica (A7-0341/2012),

A.  considerando che il completamento del mercato unico digitale rappresenta un fattore cruciale perché l'UE possa divenire l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo;

B.  considerando che il commercio elettronico e i servizi on-line costituiscono la forza vitale di internet e sono di importanza cruciale per le finalità della strategia Europa 2020 per il mercato interno, apportando benefici sia ai cittadini che alle imprese mediante una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

C.  considerando che il 99% delle imprese europee sono PMI; che queste, assicurando l'85% dei posti di lavoro, sono il motore dell'economia europea e quelle su cui grava principalmente il compito della creazione di ricchezza, dell'occupazione e della crescita nonché dell''innovazione e della R&S;

D.  considerando che il commercio elettronico è diventato un elemento essenziale del commercio e un importante motore della scelta dei consumatori, della concorrenza e dell'innovazione tecnologica, in quanto i consumatori e le imprese distinguono sempre meno tra on-line e off-line nella loro vita quotidiana;

E.  rammenta che un mercato unico digitale, nel quale i servizi possano liberamente circolare in un mercato di 500 milioni di consumatori, rappresenta un motore essenziale per la competitività e la crescita economica che crea occupazione altamente qualificata e agevola la convergenza dell'UE verso un'economia fondata sulla conoscenza;

F.  sottolinea che la banda larga e internet rappresentano importanti motori per la crescita economica, la società della conoscenza, la creazione di posti di lavoro, l'innovazione e la competitività europea, nonché uno stimolo per il commercio e l'offerta di servizi online; sottolinea che i consumatori e le imprese necessitano dell'accesso alla banda larga per sfruttare appieno le possibilità offerte da Internet;

G.  sottolinea l'importanza di sportelli unici per l'IVA al fine di agevolare il commercio elettronico transfrontaliero per le PMI e promuovere la fatturazione elettronica; rileva, tuttavia, che tale «sportello unico» dovrebbe essere creato solo nell'ambito delle istituzioni esistenti senza aumentare l'onere a carico del contribuente;

H.  considerando che le imprese che hanno creato una propria economia web si sono sviluppate molto più di altre e che nell'attuale crisi economica e finanziaria, con la creazione di posti di lavoro che dipende sostanzialmente dalle PMI, è essenziale rimuovere gli ostacoli al commercio on-line affinché esse possano beneficiare di tutti i suoi vantaggi;

I.  considerando che i mercati online devono garantire la massima flessibilità al fine di creare migliori opportunità commerciali e di sviluppo nel settore;

J.  considerando che il commercio elettronico costituisce un importante complemento del commercio off-line, in grado di offrire opportunità di crescita alle piccole aziende e maggiore accesso a beni e servizi, anche nelle zone remote e nelle zone rurali, nonché a persone con disabilità e mobilità ridotta;

K.  considerando che, in alcuni paesi del G-8, negli ultimi cinque anni internet ha contribuito per il 20% alla crescita economica e per il 25% alla creazione di posti di lavoro;

L.  considerando che i vantaggi della globalizzazione possono essere più uniformemente ripartiti tra i consumatori e le PMI grazie a internet e al commercio elettronico;

M.  considerando che con un funzionamento efficace del mercato interno si segnerebbe un importante passo in avanti ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'agenda di Lisbona in termini di incremento della crescita, di occupazione e di competitività, il tutto al servizio dei 500 milioni di consumatori dell'UE;

N.  considerando che il mercato unico digitale offre ai consumatori una scelta più ampia a prezzi maggiormente competitivi, in particolare a coloro che vivono in zone meno accessibili, remote o periferiche così come a coloro che hanno mobilità ridotta, che altrimenti non avrebbero accesso a una vasta gamma di beni; considerando che internet consente alle nuove imprese, in particolare alle PMI, di moltiplicarsi e permette alle aziende esistenti di prosperare, posizionandosi nelle nuove nicchie di mercato;

O.  considerando che le persone con disabilità sono in Europa 75 milioni e che anche queste devono poter avere pieno accesso al mercato interno, con particolare attenzione alle sfide delle interfacce digitali nel caso di persone con menomazioni della vista;

P.  considerando che internet e la tecnologia rappresentano strumenti in grado di consentire l'internazionalizzazione delle PMI e una loro maggiore partecipazione nei mercati e nel commercio internazionali; invita a istituire un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, Internet e telefono mobile; chiede al contempo un quadro agevolato per la fatturazione elettronica; sottolinea per questi due aspetti l'importanza di garantire interoperabilità e norme aperte in modo da favorire al massimo concorrenza e potenzialità di mercato;

Q.  considerando che, nel commercio elettronico, i consumatori beneficiano di prezzi più bassi e di una più ampia gamma di scelta, nonché della comodità di poter effettuare acquisti senza spostarsi da casa; considerando che ciò giova in particolare ai consumatori disabili e ai consumatori che vivono in zone rurali o remote;

R.  considerando che il buon funzionamento dell'economia digitale è imprescindibile per assicurare il buon funzionamento dell'economia dell'UE; considerando, tuttavia, che la libera circolazione dei servizi digitali è oggi gravemente ostacolata dalla frammentazione delle norme a livello nazionale, a causa del fatto che le imprese incontrano numerosi ostacoli a vendere al di là dei confini nell'UE, soprattutto in ragione delle diverse disposizioni vigenti a livello di singoli Stati membri in settori quali la protezione dei consumatori, l'IVA, la normativa su prodotti specifici e le operazioni di pagamento; considerando l'esigenza di esortare le istituzioni dell'UE a rafforzare il proprio impegno volto all'eliminazione, entro il 2015, dei principali ostacoli normativi alle transazioni transfrontaliere online e di invitare la Commissione a continuare a proporre provvedimenti legislativi mirati per affrontare i principali ostacoli;

S.  considerando che il commercio elettronico permette ai consumatori di beneficiare di prezzo più bassi e di una più ampia gamma di scelta, ma che il 60% dei siti web sono attualmente inidonei per gli acquisti transfrontalieri on-line e che la fiducia dei consumatori e delle imprese nell'ambiente digitale è ancora bassa;

T.  considerando che è opportuno aumentare l'accesso alle informazioni attendibili e la trasparenza, in modo da consentire ai consumatori di confrontare non solo i prezzi, ma anche la qualità e la sostenibilità dei beni e servizi on-line;

U.  considerando che la frammentazione del mercato digitale dell'UE mette a rischio i diritti conquistati con l'acquis comunitario; vi è infatti fra i consumatori e le imprese scarsa certezza giuridica sul commercio transfrontaliero per via delle troppe disposizioni legali fra loro divergenti, una circostanza che non permette agli operatori commerciali, alle amministrazioni o ai consumatori di disporre di regole chiare e facilmente applicabili;

V.  considerando che la maggior parte delle controversie vengono di fatto risolte in sede extragiudiziale e che i termini previsti per i metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR) possono essere troppo brevi ed è necessario un sistema efficace di risoluzione on-line delle controversie (ODR);

W.  considerando che, per giungere a un completo e autentico mercato unico digitale, è vitale superare la frammentazione giuridica che attualmente caratterizza un certo numero di settori;

X.  considerando che il commercio elettronico e i servizi on-line favoriscono lo sviluppo di un mercato unico sostenibile, grazie all'uso di tecnologie, norme, etichette, prodotti e servizi a bassa emissione di carbonio ed ecocompatibili;

Un mercato unico digitale per la crescita e l'occupazione

1.  sottolinea che in tempi di crisi economica e finanziaria è essenziale agire per stimolare la crescita e creare occupazione e pone l'accento sul fatto che il completamento del mercato unico digitale sarebbe un cruciale passo in avanti verso il conseguimento di tale obiettivo; invita pertanto la Commissione ad attuare il suo piano di lancio e completamento del mercato unico digitale; sottolinea che il mercato unico digitale rappresenta il modo più semplice per le imprese e i cittadini di trarre vantaggio dai benefici offerti dal mercato unico;

2.  saluta con favore la nuova comunicazione della Commissione sul commercio elettronico e i servizi on-line pubblicata l'11 gennaio 2012, che punta ad elaborare un quadro coerente per il commercio elettronico tramite il rafforzamento della fiducia e l'estensione del commercio elettronico e dei servizi on-line ai settori B2B (business-to-business), B2C (business-to-consumers), C2C (consumers-to-consumers) e G2G (government-to-government); invita la Commissione a segnalare, entro la fine del 2012, i progressi compiuti nelle 16 «Principali azioni» conformemente a quanto indicato nei cinque settori prioritari della comunicazione;

3.  accoglie con favore la nuova comunicazione della Commissione su un «Atto per il mercato unico II», che comprende azioni fondamentali per sostenere lo sviluppo di un'economia digitale europea; sottolinea la necessità di sfruttare appieno i vantaggi del mercato unico digitale;

4.  invita la Commissione ad attuare, sviluppare e seguire efficacemente il suo piano d'azione per facilitare l'accesso transfrontaliero a prodotti e contenuti on-line e, a tal fine, a fornire una tabella di marcia per la realizzazione di un piano intersettoriale che assicuri lo sviluppo del mercato unico digitale e la promozione di una crescita, competitività e occupazione durature, adattando nel contempo l'economia europea alle sfide dell'odierna economia globale;

5.  sottolinea che la frammentazione e l'assenza di certezza giuridica costituiscono nel mercato unico digitale gravi motivi di preoccupazione, e che la diversità con cui gli Stati membri applicano le norme rappresenta una questione da trattare al fine di aumentare la scelta dei consumatori; ritiene che la frammentazione derivi in parte anche da un recepimento lento o inefficace delle direttive da parte degli Stati membri, un fattore che le istituzioni dell'UE dovrebbero sottoporre a un controllo più rigoroso;

6.  sottolinea che tutta la nuova normativa pertinente sul mercato unico deve essere sottoposta a un test del mercato unico digitale; invita la Commissione ad esaminare la sostenibilità dell'introduzione di un tale test nell'ambito della sua valutazione d'impatto, onde assisurare che non ostacoli lo sviluppo del mercato unico digitale e non dia luogo ad ulteriori ostacoli o frammentazioni per il commercio off-line e on-line;

7.  accoglie con favore l'annuncio, da parte della Commissione, della nuova comunicazione e del nuovo programma d'azione e ricorda, in questo contesto, che la direttiva sul commercio elettronico dispone che i fornitori di servizi della società dell’informazione abbiano la responsabilità di agire, in determinate circostanze, al fine di prevenire o arrestare attività illegali on-line;

8.  conviene con la Commissione che non occorre procedere alla revisione del quadro giuridico attuale previsto dalla direttiva sul commercio elettronico; sottolinea, tuttavia, la necessità di ulteriori chiarimenti in vista dell'attuazione delle procedure di notifica e di intervento in caso di contenuti illegali;

9.  sottolinea la necessità di modernizzare e agevolare le procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali e di estendere il riconoscimento automatico ad altre professioni oltre a quelle attualmente interessate, in particolare alle nuove professioni necessarie per le industrie verdi e digitali; rileva che ciò faciliterà la mobilità dei lavoratori altamente qualificati;

10.  sottolinea l'importanza di sviluppare una strategia europea in materia di «cloud computing» considerato il suo potenziale in termini di competitività dell'UE, di crescita e di creazione di posti di lavoro; sottolinea che il cloud computing, con i suoi costi minimi di accesso e requisiti ridotti di infrastrutture, costituisce un'opportunità per l'industria informatica europea, e in particolare per le PMI, di crescere e assumere una posizione predominante in settori come l'esternalizzazione, i nuovi servizi digitali e i centri di dati;

11.  sottolinea l'importanza del collegamento tra la direttiva sul commercio elettronico e il sistema d'informazione del mercato interno;

PMI

12.  sottolinea che le PMI formano la spina dorsale dell'economia europea e che pertanto è essenziale predisporre un piano d'azione per integrarle nel mercato unico digitale; sottolinea anche l'urgente necessità che tutte le PMI europee dispongano dell'accesso a banda larga; osserva che lo sfruttamento delle possibilità dell'economia e del mercato unico digitale grazie all'innovazione e all'uso intelligente delle TIC sarebbe di grande ausilio al fine di permettere alle PMI di uscire dall'attuale crisi e di generare crescita e occupazione;

13.  sostiene la ferma volontà della Commissione di rafforzare e facilitare lo sviluppo dell'infrastruttura TIC per colmare il divario digitale; rammenta che lo sviluppo delle infrastrutture TIC ha un impatto positivo sulla coesione sociale, la crescita economica e la competitività dell'UE, nonché sulla comunicazione, la creatività e l'accesso dei cittadini all'istruzione e all'informazione; accoglie con favore le iniziative nell’ambito dei programmi di sviluppo regionale e di sviluppo del territorio rurale, ma anche della BEI, per il miglioramento del collegamento dei territori rurali alle infrastrutture TIC;

14.  sottolinea che è fondamentale, per conseguire l'obiettivo di creare crescita e occupazione, eliminare i restanti ostacoli giuridici al commercio elettronico, fornire alle imprese le informazioni e le competenze necessarie e offrire loro gli strumenti necessari per lo sviluppo della loro attività on-line in modo più semplice ed efficiente;

15.  sottolinea che il completamento di un mercato unico digitale pienamente operativo richiede uno sforzo coordinato volto a garantire l'accesso alla rete, nonché alle competenze necessarie a tale scopo, a tutti i cittadini indipendentemente dall'età, dall'ubicazione, dall'istruzione o dal genere;

16.  insiste sul fatto che le competenze digitali sono di fondamentale importanza per lo sviluppo di un mercato unico digitale concorrenziale e che tutti gli europei devono disporre delle apposite competenze digitali; sottolinea il carattere fondamentale dell’impegno di dimezzare i divari relativi all’alfabetizzazione e alla competenza digitale entro il 2015;

17.  invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a sviluppare un piano d'azione di questo tipo, sulla cui base promuovere l'integrazione delle PMI nelle catene di valore digitale adottando misure e iniziative che incentivino l'uso intelligente delle TIC per l'innovazione e la competitività e lo sviluppo delle competenze informatiche e che informino maggiormente sui vantaggi e sul potenziale dell'economia di internet - ad es. tramite la rete europea di sostegno all'e business per le PMI (eBSN) - prevedendo anche azioni di sostegno finanziario alle PMI innovative;

18.  sottolinea l'importanza di sviluppare una strategia per stimolare in Europa l'imprenditoria digitale, per promuovere la formazione dei commercianti on-line e incoraggiare i programmi di sviluppo delle PMI rivolti soprattutto alle PMI innovative e dinamiche di ogni settore onde assicurare un elevato potenziale di crescita e innovazione e creare nuovi posti di lavoro in Europa, rafforzando altresì la fiducia dei consumatori e sviluppando nuovi mercati di nicchia per le PMI che altrimenti non esisterebbero;

19.  invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare la normativa vigente al fine di far fronte agli ostacoli che limitano la crescita delle PMI, come i costi elevati di accesso al mercato, il costo per diffondere la notorietà dei marchi in più paesi e i limiti del sistema informatico;

20.  invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre misure volte a offrire sostegno finanziario alle PMI innovative tramite gli attuali programmi, come il Programma per la competitività e l'innovazione (CIP), il Programma per la competitività delle imprese e le PMI (COSME) e il Programma dell'UE in materia di ricerca e innovazione (Orizzonte 2020) o tramite la creazione di programmi specifici, come pure la proposta di normativa sui fondi di venture capital;

21.  ritiene che, oltre a una diffusione sistematica delle TIC, sia essenziale ai fini dello sviluppo del mercato unico digitale promuovere l'eccellenza della ricerca sulle TIC e stimolare gli investimenti pubblici e privati nella ricerca e nell'innovazione collaborativa ad alto rischio nel campo delle TIC; sottolinea che l'Europa deve essere all'avanguardia nello sviluppo avanzato di norme e tecnologie internet; propone che, nel quadro delle prossime prospettive finanziarie e del programma Orizzonte 2020, sia previsto un aumento sostanziale della dotazione finanziaria dell'UE per la ricerca sulle TIC;

Superare le restanti barriere al Mercato unico digitale

22.  sostiene la possibilità di collaborare con centri di ricerca; accoglie con favore i piani della Commissione per promuovere investimenti pubblici e privati sulle reti di telecomunicazione transeuropee nell’ambito del meccanismo per il collegamento dell’Europa (CEF) e sottolinea il significato di una introduzione permanente dell’infrastruttura dei servizi digitali transeuropea per la crescita economica e la competitività dell’UE;

23.  rileva che una rapida diffusione della banda larga ultraveloce è indispensabile per la competitività globale dell'Europa, lo sviluppo della produttività europea e la nascita di nuove e piccole imprese che possono svolgere un ruolo guida in vari settori, ad esempio l'assistenza sanitaria, la produzione industriale e i servizi;

24.  sollecita l'adozione di misure specifiche per garantire che le PMI possano sfruttare appieno il potenziale dalla banda larga nei settori del commercio elettronico e degli appalti elettronici; invita la Commissione a sostenere le iniziative degli Stati membri volte a sviluppare le competenze informatiche nelle PMI e stimolare modelli aziendali innovativi e basati su internet tramite il Programma per la competitività e l'innovazione (CIP) e il futuro programma corrispondente, il Programma per la competitività delle imprese e le PMI (COSME);

25.  invita la Commissione ad individuare le attuali barriere ai servizi di consegna transfrontalieri e ad adottare misure adeguate per affrontarli, tenendo conto dei risultati del nuovo studio condotto e in modo tale da consentire sia alle imprese che ai consumatori di trarre il massimo vantaggio dal mercato unico digitale; sottolinea che fattori quali l'accessibilità, l'affidabilità, la rapidità di consegna, un servizio agevole, un sistema di restituzione efficiente e trasparente e tariffe più basse per i servizi di consegna transfrontalieri sono promossi in modo migliore da una concorrenza libera e leale, in modo tale da non ostacolare gli scambi transfrontalieri ed aumentare la fiducia dei consumatori; ritiene che i servizi di consegna transfrontalieri dovrebbero essere basati non solo sui confini fisici, ma, ove possibile, tener conto anche della distanza dal consumatore; considera essenziale assicurare forme innovative di consegna che siano maggiormente flessibili in termini di scelta dell'ora o del luogo di raccolta o di un punto di smistamento senza costi aggiuntivi; ritiene fondamentale l'eventuale adozione di misure volte a garantire le consegne in zone remote o periferiche a prezzi ragionevoli;

26.  rammenta la necessità di un approccio politico integrato al completamento del mercato unico dei trasporti per quanto riguarda tutte le modalità (tra cui cabotaggio stradale, trasporto ferroviario ecc.) e tutta la legislazione ambientale onde evitare inefficienze della catena di approvvigionamento o inutili aumenti di costi sia per i commercianti a distanza che per i clienti nell'ambito del commercio elettronico;

27.  invita gli Stati membri e la Commissione a ridurre l'onere amministrativo attraverso la possibilità di utilizzare il sistema del paese del venditore o del paese dell'acquirente, al fine di evitare la duplicazione delle procedure e la confusione in merito alle norme applicabili sia ai dettaglianti che ai consumatori on-line;

28.  invita la Commissione ad individuare soluzioni alle difficoltà incontrate dalle PMI nella gestione delle restituzioni e nei problemi relativi alle infrastrutture di spedizione, e a ridurre i costi connessi alla risoluzione delle denunce e dei conflitti transfrontalieri;

29.  sottolinea che, dato che i contenuti dei siti web possono essere tradotti automaticamente in modo approssimativo abbastanza facilmente, l'ulteriore vantaggio del mondo digitale consiste nel poter contribuire a ridurre le barriere linguistiche nel mercato unico;

30.  sottolinea l'importanza per i consumatori di consegne efficienti, di un migliore riscontro sulla consegna e di una ricezione del loro prodotto entro i termini stabiliti, tutti fattori identificati come gravi motivi di preoccupazione dei consumatori nell'ultimo quadro di valutazione delle condizioni dei consumatori;

31.  invita la Commissione e gli Stati membri ad esaminare le possibilità di semplificazione e standardizzazione delle norme IVA nel contesto delle transazioni transfrontaliere on-line; sottolinea che l'attuale quadro giuridico europeo in materia d'IVA costituisce un ostacolo allo sviluppo di nuovi servizi digitali e che incoraggiare le imprese a sviluppare e a offrire nuovi servizi on-line a livello paneuropeo dovrebbe essere una priorità nella revisione delle norme in materia d'IVA; ritiene che il contenuto culturale, giornalistico o creativo digitalmente distribuito dovrebbe essere assoggettato alla stessa aliquota IVA dei prodotti equivalenti cartacei o offerti on-line, al fine di evitare la distorsione del mercato; invita la Commissione e gli Stati membri a cogliere l'opportunità offerta dalle modifiche del 2015 alle norme IVA al fine di creare ed estendere lo «Sportello unico europeo» al commercio elettronico, almeno per le PMI;

32.  invita la Commissione a proporre una revisione della direttiva 2006/112/CE al fine d'introdurre una nuova categoria di servizi a carattere culturale, forniti telematicamente, soggetti a un'aliquota IVA ridotta; suggerisce che le opere e i servizi culturali venduti online, come i libri digitali, godano dello stesso trattamento preferenziale riservato a prodotti analoghi in formato tradizionale, come i libri tascabili, e siano quindi soggetti ad un'aliquota IVA ridotta; ritiene che l'applicazione di un'aliquota ridotta dell'IVA alle pubblicazioni digitali potrebbe, in questo contesto, rafforzare considerevolmente l'attrattività delle piattaforme digitali;

33.  invita la Commissione ad affrontare, nella revisione della normativa IVA, l'anomalia della possibile applicazione di aliquote IVA ridotte ai libri stampati e ad altri contenuti culturali, ma non a prodotti identici, disponibili in formato elettronico;

34.  saluta con soddisfazione il libro verde della Commissione sui pagamenti per carta, internet e telefono mobile; invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare e attuare idonee misure al fine di realizzare un quadro normativo UE completo, efficacemente integrato, competitivo, innovativo, neutro e sicuro per i pagamenti tramite internet o telefono mobile;

35.  sottolinea l'importanza di affrontare la questione dei micropagamenti e degli elevati costi amministrativi che spesso si devono sostenere per il pagamento di importi esigui; rimarca l'uso sempre più diffuso dei pagamenti tramite cellulare, smartphone e tablet e ritiene che il fenomeno richiede nuove risposte;

36.  sottolinea che l'utilizzo dei micropagamenti per pagare i media e i contenuti culturali on-line è sempre più diffuso e considera questo come uno strumento utile per assicurare che i titolari dei diritti ricevano un compenso;

37.  segnala che le commissioni interbancarie multilaterali nazionali e transfrontaliere all'interno dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA) variano in misura significativa tra gli Stati membri; ritiene che le commissioni interbancarie multilaterali sia nazionali sia transfrontaliere all'interno dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA) debbano essere armonizzate al fine di consentire ai consumatori di trarre beneficio dal mercato unico; invita la Commissione a procedere entro la fine del 2012 a una valutazione dell'impatto al fine di fissare un massimale per le commissioni interbancarie multilaterali e progressivamente ridurle; invita la Commissione a proporre un regolamento che armonizzi le commissioni interbancarie multilaterali e le riduca progressivamente in modo da allinearle ai costi effettivi entro la fine del 2015; ritiene che le maggiorazioni, gli sconti e le altre pratiche di orientamento della scelta del cliente debbano essere progressivamente eliminate, preparando il terreno per una maggiore trasparenza del mercato unico europeo dei pagamenti;

38.  sottolinea che la privacy e la sicurezza dei dati sono per i consumatori motivi di grande preoccupazione e un fattore che tende a dissuaderli dall'effettuare acquisti on-line; giudica necessario adeguare le attuali normative sulla protezione dei dati alle nuove sfide e innovazioni apportate dagli sviluppi tecnologici attuali e futuri, come ad es. il cloud computing;

39.  riconosce il potenziale economico e sociale che il cloud computing ha dimostrato di avere finora e invita la Commissione ad adottare iniziative in questa area in modo da trarre vantaggio dai benefici offerti da tali tecnologie appena queste saranno maggiormente sviluppate; riconosce, tuttavia, le numerose sfide tecnologiche e legali derivanti dallo sviluppo del cloud computing;

40.  riconosce l'enorme potenziale del cloud computing e invita la Commissione a proporre senza indugi una strategia europea in materia.

41.  invita la Commissione ad applicare le disposizioni relative alla comunicazione delle violazioni dei dati nel pacchetto delle telecomunicazioni e renderle disponibili per tutti i consumatori negli Stati membri;

42.  ricorda le disposizioni presenti nella direttiva relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti, ai sensi della quale gli operatori delle telecomunicazioni sono tenuti ad obbligare i prestatori di servizi su internet a fornire messaggi del servizio pubblico a tutti i loro clienti; invita la Commissione a controllare quanti regolatori delle telecomunicazioni rispettano tali norme e a riferire in merito al Parlamento;

43.  accoglie pertanto con soddisfazione la nuova normativa proposta dalla Commissione sulla protezione dei dati, pone in evidenza l'esigenza di fornire ai cittadini un migliore controllo sul trattamento dei loro dati personali e rimarca la necessità di approvare e attuare una nuova disciplina della materia che, nel proteggere la privacy e nel tutelare i diritti fondamentali, garantisca la certezza giuridica e dia alle imprese una flessibilità sufficiente a permetter loro di sviluppare la propria attività senza accollarsi costi eccessivi, offrendo al contempo una semplificazione e una riduzione degli oneri amministrativi e mantenendo al tempo stesso un forte impegno a rispettare gli obblighi già esistenti;

44.  accoglie con favore la proposta della Commissione volta a definire un quadro normativo per la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi per migliorare la responsabilità, la trasparenza e la governance delle società di gestione collettiva dei diritti, instaurare meccanismi efficaci per la risoluzione delle controversie e chiarire e semplificare i sistemi di concessione delle licenze; ritiene fondamentale fornire agli utenti di Internet informazioni chiare e comprensibili riguardo a quali dati personali saranno raccolti e a quale scopo, nonché al periodo per cui questi saranno conservati, al fine di rafforzare i loro diritti e la loro fiducia in Internet; sottolinea che nel quadro del riesame dell'acquis relativo alla protezione dei dati condotto attualmente occorre assicurare la certezza e la chiarezza del diritto, nonché un livello molto elevato di protezione dei dati; accoglie con favore l'annuncio di una strategia europea globale per il cloud computing nel 2012 e in tale contesto attende, in particolare, che siano chiarite le questioni della giurisdizione, della protezione dei dati e della competenza;

45.  è fermamente convinto che la tutela della vita privata non costituisca solo un valore fondamentale dell'Unione europea, ma svolga altresì un ruolo centrale nel promuovere la necessaria fiducia degli utenti nell'ambiente digitale al fine di garantire il pieno sviluppo del mercato unico digitale; accoglie pertanto con favore le proposte della Commissione di adeguamento della direttiva sulla protezione dei dati all'attuale contesto digitale che promuovono in tal modo il carattere innovativo dell'ambiente online e stimolano lo sviluppo di nuove, promettenti tecnologie come il cloud computing;

46.  ribadisce che è fondamentale un approccio globale per affrontare problematiche come la protezione dei dati e la pirateria; incoraggia a questo proposito una stretta cooperazione tra l'UE e il Forum sulla governance di internet;

47.  chiede chiarimenti per quanto riguarda l'obbligo dei prestatori di servizi su Internet di agire in conformità della legislazione unionale sulla protezione dei dati e la concorrenza, della tutela dei diritti di proprietà intellettuale e della direttiva sul commercio elettronico(30) e del Pacchetto Telecom(31) in materia di trattamento e/o raccolta dei dati all'interno dell'UE, indipendentemente dal luogo in cui tali dati sono conservati e /o trattati; ritiene che un livello più elevato di trasparenza per quanto concerne l'identificazione dei prestatori di servizi su Internet dovrebbe avere un ruolo chiave così da favorire la fiducia dei consumatori e promuoverà inoltre le migliori pratiche in questo settore e costituirà un criterio essenziale per la creazione di un marchio di fiducia europeo;

48.  ricorda che, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2000/31/CE, i fornitori di servizi online devono rendersi chiaramente identificabili e che il rispetto di questo obbligo contribuisce in maniera decisiva a garantire la fiducia dei consumatori nel commercio elettronico;

49.  invita la Commissione a modernizzare il quadro giuridico che disciplina i diritti di proprietà intellettuale nel contesto del completamento del mercato unico digitale e a proporre e attuare rapidamente la Strategia europea per i diritti di proprietà intellettuale ai fini dell'adeguamento alla realtà on-line del XXI secolo; attende con interesse le proposte della Commissione per strumenti giuridici in materia, come una legislazione per semplificare la gestione collettiva dei diritti d'autore in Europa e una direttiva sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale e sulla lotta contro la contraffazione e la pirateria; ritiene inoltre che si debbano prendere in considerazione e sviluppare ulteriormente modelli aziendali innovativi e diverse strutture di concessione delle licenze al fine di aumentare la disponibilità mantenendo al contempo i diritti d'autore e assicurando la remunerazione dei titolari dei diritti;

50.  pone l'accento sull'importanza di un approccio armonizzato alle eccezioni e alle limitazioni in materia di diritto d'autore, nonché alle eccezioni legali armonizzate in materia di marchi e brevetti, spesso a vantaggio di ricercatori e sviluppatori, visto che l'obiettivo è quello di facilitare lo sviluppo, la diffusione e l'adozione da parte dei consumatori di servizi nuovi e innovativi e garantire la certezza giuridica dei gruppi di ricerca, degli innovatori, degli artisti e degli utenti necessaria per l'affermazione di un prospero ambiente digitale europeo;

51.  ricorda che è necessario continuare a operare per conseguire l'armonizzazione normativa in materia di diritti di proprietà intellettuale, rispettando al contempo i diritti e le libertà dei cittadini, al fine di agevolare il completamento del mercato unico digitale;

52.  chiede alla Commissione europea di proporre soluzioni condivise, adeguate alle specificità settoriali, che rispettino i diritti d'autore, assicurino agli autori una remunerazione equa e promuovano l'accesso del pubblico ad un'ampia gamma di offerta culturale legale;

53.  esorta la Commissione ad accelerare il suo lavoro preparatorio sulla proposta legislativa in materia di «gestione collettiva dei diritti» in modo da assicurare una maggiore affidabilità, trasparenza e governance delle società di gestione collettiva dei diritti, stabilendo efficienti meccanismi di risoluzione delle dispute, nonché chiarendo e semplificando i sistemi di concessione di licenza nel settore musicale.

54.  sottolinea che l'utilizzo dei micropagamenti per pagare i media e i contenuti culturali on-line è sempre più diffuso, anche se è necessario ottimizzarne ulteriormente la facilità d’uso, e considera questo uno strumento utile per assicurare che i creatori titolari dei diritti ricevano un compenso, poiché rendono il contenuto legale accessibile al pubblico a prezzi abbordabili; sottolinea inoltre che i micropagamenti sono un metodo efficace per combattere i contenuti illegali; enfatizza comunque che i problemi associati ai sistemi di pagamento on line, quali la mancanza di interoperabilità e gli elevati costi del micropagamento per i consumatori, devono essere affrontati nell'ottica di sviluppare soluzioni semplici, innovative e vantaggiose a favore dei consumatori e delle piattaforme digitali; sottolinea che l’espansione dell’offerta legale di contenuti culturali on line a prezzi accessibili può arginare in modo permanente le piattaforme illegali in Internet;

55.  sottolinea che le nuove tecnologie e i nuovi servizi on-line in espansione hanno favorito l'incremento della domanda di audiovisivi e di altri contenuti digitali culturali e creatori e offrono modi nuovi e innovativi per personalizzare e arricchire l'offerta, in particolare fra i giovani; osserva, tuttavia, che l'attuale offerta legale non è sufficiente a soddisfare tale domanda e gli utenti sono spesso motivati ad accedere a contenuti illegali; ritiene che si debbano prendere in considerazione modelli aziendali innovativi e diverse strutture di concessione delle licenze al fine di aumentare la disponibilità; chiede un migliore sfruttamento delle tecnologie digitali, che dovrebbero costituire il trampolino di lancio sia per la differenziazione sia per la moltiplicazione delle offerte lecite, in modo da mantenere la fiducia dei consumatori e per aumentarne il numero, garantendo al contempo che gli artisti siano remunerati in modo equo e proporzionale;

56.  appoggia fermamente l'adozione di misure, sia a livello di Stati membri che europeo, per impedire la falsificazione dei prodotti e la pirateria su Internet;

57.  accoglie con favore la proposta di aumentare la disponibilità e di sviluppare servizi legali di contenuti on-line, ma pone in evidenza la necessità di un sistema dei diritti d'autore dell'UE moderno e più armonizzato; sottolinea pertanto la necessità di una legge sui diritti d'autore che fornisca incentivi adeguati, garantisca equilibrio e stia al passo con la tecnologia moderna; considera che l’incoraggiamento, la promozione, la sostenibilità della concessione di licenze multi-territoriali nel mercato digitale singolo debbano essere facilitati soprattutto mediante iniziative trainate dal mercato in risposta alla domanda del consumatore; di conseguenza, invita la Commissione ad attuare senza indugio la strategia in materia di diritti di proprietà intellettuale;

58.  condanna con forza ogni discriminazione dei clienti basata sulla nazionalità e la residenza e, nel rammentare l'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 2006/123/CE, invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la piena attuazione della direttiva;

Rafforzare il senso di sicurezza e di fiducia nel mercato unico digitale

59.  sottolinea che la direttiva sui diritti del consumatore ha segnato un importante passo in avanti ai fini della certezza giuridica dei consumatori e delle imprese in tema di transazioni on-line e rappresenta oggi il principale strumento di tutela dei consumatori per i servizi on-line; invita gli Stati membri ad assicurarne la rapida ed efficace attuazione; invita a istituire un codice di buone pratiche per le imprese on-line e sostiene le proposte di contratti tipo in materia; ritiene che l'attuazione della CRD costituisca un elemento importante dei contratti tipo nonostante sia necessario rispettare anche le pratiche di vendita al dettaglio esistenti; inoltre, invita gli Stati membri a decidere se favorire, a lungo termine, l'armonizzazione completa della normativa sul mercato unico o un secondo regime nazionale; nel secondo caso, esorta gli Stati membri a intensificare gli sforzi per far avanzare, con spirito costruttivo, fascicoli come il diritto comune europeo della vendita, al fine di agevolare il commercio transfrontaliero nell'UE a vantaggio sia dei consumatori che delle imprese;

60.  ritiene che il regolamento, proposto di recente, relativo a un diritto comune europeo della vendita, che potrebbe essere scelto dalle parti contraenti in alternativa al diritto nazionale della vendita, offra un grande potenziale per affrontare il problema della frammentazione del mercato interno e per rendere il commercio elettronico più accessibile e più prevedibile sotto il profilo giuridico sia per i consumatori sia per le imprese;

61.  ricorda che anche gli Stati membri hanno un ruolo da svolgere nel garantire che si giunga a una rapida e non burocratica attuazione delle regole UE, al fine di rendere concreti i diritti dei consumatori;

62.  invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare - e stanziare risorse adeguate per - strumenti efficaci come la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC), onde garantire che gli operatori commerciali on-line applichino le norme unionali sulla trasparenza e sulle pratiche commerciali sleali, permettendo in tal modo un elevato livello di protezione dei consumatori;

63.  sottolinea la necessità di iniziative negli Stati membri tese a migliorare le capacità di uso del digitale da parte del pubblico in generale; sottolinea l'importanza di far acquisire ai cittadini dell'UE competenze digitali che permettano loro di sfruttare appieno i vantaggi del collegamento in rete e della partecipazione alla società digitale;

64.  invita la Commissione a includere una componente «accessibilità per il consumatore» in termini di attuazione di un ambiente privo di barriere e di una gamma completa di servizi accessibili per le persone con disabilità in tutte le politiche attinenti al mercato unico digitale, onde assicurare che tutte le fasce di cittadini abbiano accesso e possano pienamente beneficiare del mercato unico digitale;

65.  sottolinea la necessità di iniziative negli Stati membri tese a migliorare le capacità di uso del digitale da parte del pubblico in generale, specialmente tra le persone socialmente svantaggiate e con particolare attenzione alle persone anziane, onde promuovere il concetto di invecchiamento attivo;

66.  riconosce l'importanza di una carta europea dei diritti degli utenti che chiarisca i diritti e i doveri dei cittadini nella società dell'informazione;

67.  sottolinea l'importanza di promuovere la creazione di siti web multilingue dedicati al confronto trasparente e attendibile dei prezzi, quale mezzo per aumentare la fiducia dei consumatori nel commercio transfrontaliero;

68.  sottolinea la necessità di creare un marchio di fiducia europeo (European Trustmark - Eurologo) che attesti che una data impresa operante on-line rispetta appieno il diritto UE; il marchio deve essere semplice e ben strutturato, ricco di contenuti che apportino valore aggiunto al commercio elettronico, in modo da rafforzare la fiducia e la trasparenza nonché la certezza giuridica dei consumatori e delle imprese, e deve fornire informazioni conformemente alle norme esistenti e non giuridicamente vincolanti del W3C, nell'interesse delle persone con disabilità;

69 sottolinea, inoltre, l'esigenza di un approccio integrato per aumentare la fiducia dei consumatori quanto all'accesso a servizi transfrontalieri legali on-line;

70.  sottolinea l'urgente necessità che l'UE fornisca alle imprese e ai consumatori la fiducia e gli strumenti necessari per il commercio online, al fine di incrementare il commercio transfrontaliero; chiede pertanto una semplificazione dei regimi di concessione delle licenze e l'istituzione di quadro di riferimento efficace in materia di diritto d'autore;

71.  accoglie con favore l'iniziativa della Commissione volta ad affrontare gli ostacoli al completamento del mercato unico digitale, soprattutto le barriere che impediscono lo sviluppo dei servizi legali transfrontalieri on line; inoltre, sottolinea l’esigenza di aumentare la fiducia dei consumatori nei confronti dell’accesso a servizi transfrontalieri legali; sottolinea che il mercato unico digitale consentirà ai cittadini di accedere, in tutta l’UE, a tutti i contenuti e servizi digitali, siano essi musicali, audiovisivi o videogiochi;

72.  condivide l'analisi della Commissione secondo cui la possibilità di sfruttare appieno il potenziale offerto dal mercato unico digitale è ostacolata soprattutto dal fatto che continua a esistere un mosaico di normative differenti e che sono invece praticamente, se non completamente, inesistenti norme e pratiche «interoperabili»;

73.  plaude alle proposte legislative della Commissione sui metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR) e sulla risoluzione on-line delle controversie (ODR), ed evidenzia l'importanza della loro effettiva adozione per contribuire alla risoluzione delle denunce e dei conflitti transfrontalieri; sottolinea altresì la necessità di diffondere ampiamente tra i consumatori e i commercianti la conoscenza di tali meccanismi affinché essi possano conseguire l'auspicato livello di concreta efficacia; ricorda l'importanza di un meccanismo di ricorso efficace quale strumento per garantire che i consumatori possano far valere i propri diritti, sottolineando al contempo che i cittadini devono essere meglio informati sui dettagli di un tale meccanismo e su altri strumenti di soluzione dei problemi; ritiene che ciò dovrebbe aumentare gli acquisti transfrontalieri di beni e servizi e contribuire alla rimozione dei restanti ostacoli che limitano la crescita e l'innovazione, in particolare all'interno del mercato digitale, e che attualmente impediscono al mercato unico di realizzare tutto il proprio potenziale; sottolinea che l'esistenza della piattaforma di risoluzione delle controversie on-line per il commercio elettronico nazionale e transfrontaliero aumenterà la fiducia dei consumatori nel mercato unico digitale;

74.  riconosce la necessità di trovare soluzioni per rafforzare la fiducia dei cittadini nell'ambiente online e garantire la protezione dei dati personali e la privacy, nonché la libertà di espressione e d'informazione, anche eliminando gli ostacoli geografici, tecnici e organizzativi presenti attualmente nei meccanismi di ricorso; ritiene che una risoluzione delle controversie rapida ed economica rappresenti, proprio per il commercio elettronico, un presupposto fondamentale per la fiducia degli utenti; accoglie, pertanto, con favore le proposte avanzate dalla Commissione in merito alla risoluzione extragiudiziale e online delle controversie in materia di consumo e guarda con interesse all'iniziativa legislativa che è stata annunciata riguardo alla risoluzione delle controversie tra imprese;

75.  prende atto delle proposte della Commissione concernenti misure di cooperazione con servizi di pagamento per lottare contro contenuti non autorizzati o illegali; sottolinea che qualsiasi cooperazione con soggetti privati deve essere saldamente radicata in un quadro giuridico caratterizzato dal rispetto della riservatezza dei dati, dalla protezione dei consumatori, dal diritto di ricorso e di accesso alla giustizia per tutte le parti; evidenzia che il primo passo deve essere l'effettiva attuazione delle misure di «preavviso d'azione», garantendo il rispetto del diritto fondamentale a un processo equo, dinanzi a un tribunale indipendente e imparziale istituito dalla legge, in modo inequivocabile e per tutti; sottolinea che tutti gli operatori, ivi inclusi i fornitori di pagamento e gli inserzionisti, hanno un ruolo nella lotta contro i contenuti non autorizzati e illegali;

76.  plaude fortemente alla nuova comunicazione della Commissione dal titolo «Strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi»; esorta la Commissione, gli Stati membri e l'industria a promuovere l'uso dei nuovi sviluppi tecnologici a fini educativi e di protezione dei minori, e a collaborare strettamente e in modo efficiente al fine di garantire un internet sicuro per i ragazzi; invita la Commissione europea e gli Stati membri a sostenere progetti di alfabetizzazione e familiarizzazione con le tecnologie digitali rivolti agli adulti che hanno compiti educativi, formativi e di sostegno alla crescita delle nuove generazioni, così da renderle consapevoli delle opportunità e dei rischi che le TIC rappresentano per i bambini e i minori, ma anche per consentire di ridurre il divario tecnologico tra generazioni; invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare programmi di formazione nel settore delle tecnologie dell'informazione per quanto riguarda diritti, obblighi e rischi dei consumatori connessi al mercato interno digitale;

77.  esorta le parti interessate a impegnarsi a garantire la pubblicità responsabile rivolta ai minori, in particolare astenendosi dalla pubblicità televisiva e on-line aggressiva e ingannevole, nonché rispettando e attuando integralmente i codici di condotta esistenti e le iniziative simili;

78.  considera necessario sostenere la digitalizzazione delle opere educative e culturali nel maggior numero di lingue ufficiali dell’UE possibili al fine di offrire un contenuto di valore e utile al pubblico;

79.  sottolinea l’importanza di stabilire principi chiari per regolare le relazioni con i mercati digitali di paesi terzi, in particolare per quanto riguarda i progetti a livello unionale, quali la digitalizzazione del patrimonio culturale mondiale;

80.  invita la Commissione ad adoperarsi affinché le norme sulla distribuzione selettiva siano applicate correttamente e in modo da evitare abusi e discriminazione;

81.  invita la Commissione a proporre una normativa volta a garantire la neutralità della rete;

82.  sottolinea che una maggiore concorrenza e trasparenza per quanto riguarda la gestione del traffico e la qualità del servizio, così come la facilità di passaggio, figurano tra le condizioni minime necessarie per garantire la neutralità della rete; ribadisce il sostegno a una rete internet aperta in cui non sia possibile bloccare il contenuto e i servizi commerciali individuali; ricorda le recenti conclusioni dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e ritiene che siano necessarie misure supplementari per garantire la neutralità della rete;

83.  ribadisce le potenziali sfide connesse all'abbandono della neutralità della rete, ad esempio i comportamenti anticoncorrenziali, il blocco dell'innovazione, le limitazioni della libertà di espressione, la mancanza di consapevolezza da parte dei consumatori e le violazioni del diritto alla vita privata, nonché il fatto che la mancanza di neutralità di internet nuoce alle imprese, ai consumatori e alla società in generale;

84.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una concorrenza on-line libera e leale, adottando misure contro le pratiche commerciali B2B sleali, per esempio restrizioni on-line, controlli dei prezzi e quote;

85.  ritiene che l'ulteriore potenziamento della rete a banda larga e, in particolare, il collegamento alla rete di comunicazione elettronica delle aree rurali, isolate e ultraperiferiche rappresentino una priorità fondamentale; esorta, a tal proposito, la Commissione ad appurare costantemente e ad assicurare, ove necessario attraverso un intervento normativo, che sia mantenuta la neutralità della rete e che gli operatori su Internet non si vedano ostacolare o impedire l'accesso all'infrastruttura della rete;

Gettare le basi di un'Europa più competitiva e inclusiva

86.  invita gli Stati membri a rafforzare e agevolare lo sviluppo delle infrastrutture di informazione e comunicazione dal momento che, benché tutti gli Stati membri dispongano di una strategia nazionale in materia di banda larga, solo alcuni hanno un piano pienamente operativo che include gli obiettivi richiesti per dare piena attuazione all'iniziativa faro per un'agenda digitale europea, come prevista dalla strategia Europa 2020; saluta con favore la nuova iniziativa su un Meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility) che sarà di cruciale importanza per l'effettiva realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale europea fissati per il 2020, fra cui la promessa della banda larga e dell'accesso universale, nonché dell'obiettivo intermedio per ogni cittadino dell'UE di disporre dell'accesso a una connessione di base a internet entro il 2013;

87.  sottolinea che i servizi Internet sono offerti su scala transfrontaliera e richiedono, pertanto, un'azione concertata in linea con l'agenda digitale europea; rileva che un mercato europeo in cui quasi 500 milioni di persone sono connesse alla banda larga ad alta velocità fungerebbe da fattore trainante per lo sviluppo del mercato interno; sottolinea la necessità di correlare l'agenda digitale all'erogazione di nuovi servizi quali il commercio elettronico, la sanità elettronica, la teledidattica, i servizi bancari telematici e l'amministrazione online;

88.  sottolinea che per lo sviluppo del mercato unico digitale europeo è importante proseguire gli sforzi volti a garantire l'accesso universale e ad alta velocità a tutti i consumatori, promuovendo l'accesso alla rete internet fissa e mobile nonché attraverso la diffusione di infrastrutture di prossima generazione; sottolinea che ciò richiede politiche che favoriscano l'accesso a condizioni concorrenziali; esorta la Commissione e gli Stati membri a imprimere un nuovo impulso alla strategia europea concernente la banda larga veloce e ultraveloce aggiornando i pertinenti obiettivi;

89.  sottolinea l'interesse che il passaggio al digitale dei servizi pubblici potrebbe rivestire per i consumatori e le imprese e invita gli Stati membri a elaborare piani nazionali a tal fine, piani che dovrebbero includere obiettivi e misure per rendere accessibili on-line, entro il 2015, tutti i servizi pubblici; riconosce che le reti ad alta velocità rappresentano un prerequisito per lo sviluppo dei servizi online e per la crescita economica; invita la Commissione a mettere a punto i principali obiettivi dell'agenda digitale a livello mondiale per garantire che l'Europa diventi il leader globale nella velocità e nella connettività di internet; invita gli Stati membri a elaborare ulteriormente programmi nazionali per la banda larga e ad adottare piani operativi contenenti misure concrete per attuare gli ambiziosi obiettivi della banda larga e sottolinea l'importanza strategica e fondamentale degli strumenti proposti dalla Commissione nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa;

90.  deplora che l'Unione europea sia in ritardo per quanto riguarda le connessioni internet a fibra ottica; invita pertanto gli Stati membri e la Commissione ad accelerare la diffusione e l'adozione della banda larga ultraveloce e chiede una strategia europea per la diffusione su vasta scala della FTTx («fibre to the x»);

91.  invita gli Stati membri ad elaborare piani di emergenza nazionali in caso di incidenti informatici per far fronte a eventuali interferenze o attacchi informatici di rilevanza transfrontaliera, compresi piani per infrastrutture critiche informatizzate a livello europeo e nazionale, e a sviluppare strategie per un'infrastruttura più stabile e affidabile; sottolinea che occorre intensificare la cooperazione internazionale in questo settore; ricorda che la sicurezza della rete e dell'informazione spetta a tutte le parti interessate, ivi compresi utenti, fornitori di servizi, ed elaboratori di software e hardware; raccomanda di incoraggiare la formazione e l'istruzione alla sicurezza informatica, sia per i cittadini che i professionisti;

92.  sottolinea il crescente utilizzo di internet sui dispositivi mobili e invita ad assicurare una maggiore disponibilità di radiofrequenze per l'internet mobile e a migliorare la qualità dei servizi elettronici forniti su tali dispositivi mobili; la ripartizione futura delle radiofrequenze deve porre le basi per la leadership dell'Europa nell'ambito delle applicazioni senza fili e dei nuovi servizi al fine di stimolare la crescita europea e la competitività globale;

93.  rileva che il traffico di dati su rete fissa e mobile sta aumentando in modo esponenziale e che, per gestire tale aumento, sarà fondamentale adottare una serie di misure, come un'ulteriore armonizzazione della ripartizione dello spettro per la banda larga senza fili, una maggiore efficienza dello spettro e un rapido dispiegamento delle reti di accesso di nuova generazione;

94.  osserva che un primo passo necessario verso la realizzazione delle future esigenze di capacità consiste nel valutare la necessità di aprire la banda di 700 MHz per il traffico di dati su rete mobile;

95.  accoglie con soddisfazione la comunicazione della Commissione sugli appalti elettronici pubblicata il 20 aprile 2012; sottolinea che gli appalti elettronici semplificheranno gli iter procedurali, assicureranno trasparenza, ridurranno costi e oneri, incrementeranno la partecipazione delle PMI e forniranno migliore qualità a prezzi più bassi;

96.  si compiace della proposta legislativa della Commissione concernente un regolamento in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno che rafforzerà la fiducia e la convenienza in un ambiente digitale sicuro e, contemplando il riconoscimento e l'accettazione reciproci a livello UE dei regimi di identificazione elettronica notificata, è in grado di consentire transazioni elettroniche sicure e omogenee fra imprese, cittadini e autorità pubbliche, in modo da migliorare l'efficacia dei servizi elettronici pubblici e privati, nonché dell'e-business e del commercio elettronico nell'Unione europea; sottolinea l'importanza delle firme elettroniche e del riconoscimento reciproco delle identità elettroniche a livello europeo per garantire la certezza giuridica per i consumatori e le imprese europee; sottolinea l'importanza di garantire simultaneamente l'interoperabilità a livello dell'UE e la tutela dei dati personali;

97.  osserva che l'utilizzo delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione da parte del settore pubblico costituisce la pietra angolare dello sviluppo della società digitale e della conoscenza ed esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri a sviluppare ulteriormente servizi elettronici sicuri ed efficienti; rileva, segnatamente in materia di identificazione e firme elettroniche, che l'interoperabilità transfrontaliera rappresenta un prerequisito per l'adozione di soluzioni transfrontaliere di fatturazione elettronica;

98.  ricorda che, nella sua risoluzione del 20 aprile 2012 su «un mercato unico digitale competitivo – l'eGovernment come fattore trainante», il Parlamento ha sottolineato l'importanza di facilitare l’adozione su larga scala di fattori quali la certezza del diritto, un ambiente tecnico chiaro e soluzioni aperte e interoperabili relativamente alla fatturazione elettronica, basate su requisiti giuridici, operazioni commerciali e standard tecnici comuni; invita la Commissione a valutare la necessità di norme unionali uniformi e aperte in materia di identificazione e firme elettroniche; sottolinea che gli ostacoli più significativi all'accesso transfrontaliero ai servizi telematici della pubblica amministrazione sono connessi all'utilizzo delle firme e dell'identificazione elettroniche, nonché al problema dell'assenza di interoperabilità tra i sistemi di e-governance a livello dell'UE; accoglie con favore la proposta di regolamento della Commissione in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno;

o
o   o

99.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) Testi approvati, P7_TA(2012)0209.
(2) Testi approvati, P7_TA(2012)0211.
(3) Testi approvati, P7_TA(2011)0491.
(4) Testi approvati, P7_TA(2011)0492.
(5) GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.
(6) Testi approvati, P7_TA(2011)0453.
(7) Testi approvati, P7_TA(2011)0307.
(8) GU C 169 E del 15.6.2012, pag. 58.
(9) GU C 50 E, del 21.2.2012, pag.1.
(10) GU L 189 del 22.7.2010, pag. 1.
(11) GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.
(12) GU C 349E, del 22.12.2010, pag. 1.
(13) Testi approvati, P7_TA(2011)0453.
(14) GU C67 E del 18.3.2010, pag. 112.
(15) GU C 46 E del 24.2.2010, pag. 26.
(16) GU C 295 E del 4.12.2009, pag. 43.
(17) GU C 146E, del 12.6.2008, pag. 370.
(18) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
(19) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.
(20) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
(21) GU C 292 E dell'1.12.2006, pag. 109.
(22) GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 247.
(23) GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.
(24) GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.
(25) http://www.un.or.at/unictral
(26) GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.
(27) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
(28) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(29) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(30) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(31) Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11) e direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37).


Finanziamento del commercio e degli investimenti delle PMI dell'UE
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Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 sul finanziamento del commercio e degli investimenti delle PMI dell'UE: accesso agevolato al credito a titolo del sostegno all'internazionalizzazione (2012/2114(INI))
P7_TA(2012)0469A7-0367/2012

Il Parlamento europeo,

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Europa globale: Competere nel mondo – Un contributo alla strategia per la crescita e l'occupazione dell'UE» (COM(2006)0567),

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Verso una politica globale europea degli investimenti internazionali» (COM(2010)0343),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Commercio, crescita e affari mondiali – La politica commerciale quale componente essenziale della strategia 2020 dell'UE» (COM(2010)0612),

–  visto l'accordo sugli ostacoli tecnici al commercio (accordo OTC), adottato nel 1994 nel quadro dell'Uruguay Round dei negoziati commerciali multilateri del GATT(1),

–  visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio(2) (regolamento sugli ostacoli agli scambi, TBR),

–  vista la relazione dell'UNCTAD per il 2011 sugli investimenti mondiali,

–  visti i rapporti dell'OCSE, dell'OMC e dell'UNCTAD sulle misure per il commercio e gli investimenti del G20 (metà ottobre 2010 - aprile 2011),

–  visto il quadro d'azione OCSE per gli investimenti (PFI),

–  vista la sua posizione del 13 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico(3),

–  viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare la risoluzione del 13 ottobre 2005 sulle prospettive delle relazioni commerciali tra l'Unione europea e la Cina(4), la risoluzione del 1° giugno 2006 sulle relazioni economiche UE-USA(5), la risoluzione del 28 settembre 2006 sulle relazioni economiche e commerciali dell'Unione europea con l'India(6), la risoluzione del 12 ottobre 2006 sulle relazioni economiche e commerciali tra l'UE e il Mercosur in vista della conclusione di un accordo di associazione interregionale(7), la risoluzione del 22 maggio 2007 sull'Europa globale ‐ aspetti esterni della competitività(8), la risoluzione del 19 giugno 2007 sulle relazioni economiche e commerciali tra l'UE e la Russia(9), la risoluzione del 19 febbraio 2008 sulla strategia dell'Unione europea per assicurare alle imprese europee l'accesso ai mercati(10), la risoluzione del 24 aprile 2008 «Verso una riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio»(11), la risoluzione del 5 febbraio 2009 sulle relazioni economiche e commerciali con la Cina(12), la risoluzione del 26 marzo 2009 su un accordo di libero scambio tra l'UE e l'India(13), la risoluzione del 21 ottobre 2010 sulle relazioni commerciali dell'UE con l'America latina(14), la risoluzione del 17 febbraio 2011 sull'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra(15), la risoluzione del 6 aprile 2011 sulla futura politica europea in materia di investimenti internazionali(16), la posizione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti(17), la risoluzione dell'11 maggio 2011 sullo stato di avanzamento dei negoziati dell'Accordo di libero scambio UE-India(18), la risoluzione dell'11 maggio 2011 sulle relazioni commerciali UE-Giappone(19), la risoluzione dell'8 giugno 2011 sulle relazioni commerciali UE-Canada(20) e la risoluzione del 27 settembre 2011 sulla nuova politica commerciale per l'Europa nel quadro della Strategia Europa 2020(21),

–  vista la relazione della Commissione al Consiglio europeo dal titolo «Relazione 2011 sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti – Impegnare i nostri partner economici strategici a migliorare l'accesso al mercato: interventi prioritari per l'eliminazione degli ostacoli agli scambi» (COM(2011)0114),

–  vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2011 sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti(22),

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Piccole imprese, grande mondo – un nuovo partenariato per aiutare le PMI a cogliere le opportunità globali» (COM(2011)0702),

–  vista la comunicazione della Commissione «Un piano d'azione per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti» (COM(2011)0870),

–  vista la relazione della Commissione al Consiglio europeo intitolata «Ostacoli al commercio e agli investimenti - Relazione 2012» (COM(2012) 0070),

–  vista la relazione dell'IFC/Banca mondiale dal titolo «Doing Business 2012: Doing Business in a More Transparent World» (Doing Business 2012: fare affari in un mondo più trasparente, di seguito «indicatore Doing Business 2012»),

–  vista la sua risoluzione del 3 luglio 2012 sull'attrattività degli investimenti in Europa(23),

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0367/2012),

A.  considerando che, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona e ai sensi dell'articolo 207 del TFUE, la politica commerciale comune ha incluso gli investimenti esteri diretti ed è di competenza esclusiva dell'Unione europea; che gli Stati membri possono negoziare e stipulare accordi bilaterali in materia di investimenti solo se autorizzati dall'Unione; che il parere conforme del Parlamento è necessario per tutti gli accordi commerciali e di investimento negoziati dalla Commissione a nome dell'Unione;

B.  considerando che, secondo al relazione UNCTAD per il 2011, l'Unione europea rimane una destinazione chiave che attrae gli investimenti esteri diretti; che, al contrario, i dati Eurostat mostrano che il totale dei flussi di investimenti esteri diretti dall'UE-27 sono diminuiti del 30% nel 2008, di un ulteriore 28% nel 2009 e ancora del 62% nel 2010;

C.  considerando che, in base all'indicatore Doing Business 2012, gli Stati membri rappresentano solo il 40% (e i membri dell'eurozona solo il 26%) dei primi 35 paesi in termini di imprenditorialità a livello globale;

D.  considerando che la Commissione stima che il 99% delle imprese dell'Unione europea sono piccole o medie imprese (PMI), che il 92% di tali piccole e medie imprese è costituito da microimprese che impiegano da 1 a 9 dipendenti, il 6,7% da piccole aziende che impiegano da 10 a 49 dipendenti e l'1,1% da aziende di medie dimensioni che impiegano da 50 a 249 dipendenti; che le PMI sono 23 milioni e rappresentano l'ossatura dell'economia dell'Unione, fornendo due terzi dei posti di lavoro nel settore privato;

E.  considerando che le micro, piccole e medie imprese sono di natura diversa e che le loro esigenze variano in base alla natura specifica del settore industriale o dei servizi in cui operano, dello Stato membro o della regione in cui operano, delle dimensioni, del modello commerciale, della cultura e dell'ambiente imprenditoriali, tanto a livello internazionale che nell'ambito del mercato unico; che devono affrontare difficoltà eterogenee nell'ambito dei rispettivi cicli aziendali;

F.  considerando che la mancanza di finanziamenti, a fianco di uno spirito imprenditoriale più fievole rispetto ad altre economie industrializzate, rimane uno degli ostacoli principali alla competitività e alla imprenditorialità delle imprese dell'Unione europea e che la persistente frammentazione normativa e la burocrazia continuano a limitare la capacità delle PMI e, soprattutto delle piccole e delle microimprese, di adattarsi a un'economia efficiente in termini di energia e di risorse e di raggiungere mercati al di là del proprio paese d'origine, sia nell'ambito del mercato unico che a livello mondiale;

G.  considerando che il 44% delle PMI ha segnalato la mancanza di adeguate informazioni come un ostacolo importante all'internazionalizzazione;

H.  considerando che le resistenze delle PMI europee a espandere le proprie attività a livello internazionale sono dovute prevalentemente alla carenza di analisi o preanalisi delle possibilità di esportazione;

I.  considerando che un numero rilevante di PMI europee (il 25% del totale) svolge attività di esportazione internazionale, che solo il 13% di tali PMI opera in mercati esterni all'Unione europea e solo il 4% delle PMI non attive a livello internazionale ha specifici piani di avviare attività internazionali nel prossimo futuro; che alcune PMI sono incapaci di attività d'internazionalizzazione a causa del proprio profilo economico e delle dimensioni;

J.  considerando che solo il 10% delle microimprese sfrutta gli oltre 300 programmi di sostegno pubblico disponibili e che il grande numero di programmi di sostegno rende difficile per le PMI identificare l'assistenza effettivamente disponibile e farne uso;

K.  considerando che le PMI europee sono particolarmente colpite dalla crisi economica e finanziaria mondiale e che occorre promuovere anche la loro internazionalizzazione oltre i confini del mercato unico;

L.  considerando che negli ultimi due anni quasi un terzo delle PMI che ha richiesto un prestito bancario non ha ottenuto credito o ha ricevuto una somma inferiore a quella richiesta e che il tasso di rifiuto più elevato si è registrato tra le microimprese;

M.  considerando che il programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP) ha consentito agli istituti finanziari di fornire 30 miliardi di EUR di nuovi finanziamenti a oltre 315 000 PMI tra il 2007 e il 2013; che nel periodo 2008-2011 la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha concesso alle PMI prestiti per un importo di circa 40 miliardi di euro, di cui si sono avvalse oltre 210 000 piccole e medie imprese;

N.  considerando che il nuovo programma per la competitività delle imprese e le PMI (COSME) proposto dalla Commissione fornirà alle imprese e alle PMI uno strumento di garanzia dei prestiti che offrirà garanzie per il finanziamento mediante prestiti, prestiti subordinati e partecipativi o leasing per ridurre le particolari difficoltà che le PMI incontrano nell'ottenere crediti per la loro crescita, nonché la cartolarizzazione di portafogli di crediti concessi a PMI, volta a mobilitare risorse supplementari per il finanziamento delle piccole e medie imprese, e si svolgerà dal 2014 al 2020 con un bilancio previsto di 2,5 miliardi di EUR;

O.  considerando che l'esperienza acquisita dagli Stati membri con le politiche di sostegno all'internazionalizzazione delle PMI e delle microimprese, nonché delle istituzioni della società civile (camere di commercio, associazioni di imprenditori ecc.) costituisce un capitale eccezionale di lezioni apprese per progettare nuove politiche efficienti e di successo in tale ambito;

P.  considerando che tutte le politiche di sostegno alle PMI attuate a livello europeo devono essere sussidiarie, supplementari e complementari all'attuale, apportare un valore europeo, evitare duplicazioni e sovrapposizioni con i programmi esistenti a livello nazionale, regionale e locale e conseguire un coordinamento programmatico e operativo ottimale;

Q.  considerando che le relazioni della Commissione sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti recano numerosi esempi di come l'accesso dell'Unione ai mercati di diversi paesi del mondo – fra cui paesi industrializzati, grandi economie emergenti e membri dell'OMC – sia ostacolato più da barriere non tariffarie di vario tipo che dai dazi doganali, che tendono a essere sostanzialmente soppressi man mano che la globalizzazione avanza; che le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio vietano il ricorso a barriere non tariffarie ingiustificate;

R.  considerando che l'Unione europea, ove risulti necessario, deve sostenere le proprie industrie e società, incluse le PMI, e difenderle attivamente da violazioni delle norme concordate, degli standard e dei principi dell'OMC da parte dei partner commerciali, ricorrendo a tutti gli strumenti adeguati e proporzionati; che l'attivazione di meccanismi multilaterali e bilaterali di risoluzione delle controversie e, in particolare, degli strumenti di difesa commerciale compatibili con l'OMC, deve essere un provvedimento di ultima istanza;

S.  considerando che l'incertezza giuridica degli investimenti costituisce un fattore disincentivante chiave per le PMI nell'ambito dell'internazionalizzazione, dal momento che è assolutamente necessario disporre di un quadro giuridico per i rapporti con i partner commerciali al fine di garantire la sicurezza giuridica; che l'Unione europea deve difendere gli interessi delle società europee, in particolare delle PMI, contro le violazioni della sicurezza giuridica degli investimenti in paesi non aderenti all'UE;

1.  esorta la Commissione e, se del caso, gli Stati membri, a promuovere la partecipazione delle PMI e, ove appropriato, delle microimprese, ai mercati mondiali predisponendo misure mirate a consentire la loro internazionalizzazione e, in particolare, la loro ulteriore integrazione nel mercato unico dell'Unione europea, tra cui un accesso più agevole al capitale e a informazioni aggiornate regolarmente sulle opportunità operative all'estero, nonché sugli strumenti appropriati di difesa commerciale onde proteggerle rispetto a prassi di dumping e sussidi sleali e salvaguardare la concorrenza leale con i paesi terzi, assicurando nel contempo la tutela dei diritti dell'uomo, del lavoro e sociali e la protezione dell'ambiente nei paesi terzi;

2.  osserva che le PMI incontrano difficoltà anche a seguito del declino della domanda interna dovuto alla crisi economica;

I.Accesso alle informazioni

3.  sottolinea la necessità di migliorare la raccolta di dati a livello di imprese per sensibilizzare in merito alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, condividere le migliori prassi e fornire un sostegno più mirato a livello sia nazionale che di Unione europea; invita inoltre a eseguire analisi costi-benefici a intervalli regolari per valutare l'efficacia di tale sostegno, con particolare attenzione al miglioramento della capacità di innovazione e della competitività delle micro, piccole e medie imprese a livello sia di mercato unico che mondiale;

4.  sottolinea la necessità di effettuare, in un primo momento, una mappatura volta a identificare i programmi di sostegno esistenti o mancanti a livello nazionale e dell'Unione europea, in modo da evitare sovrapposizioni o lacune, includendo i fornitori di servizi e le strategie di sostegno esistenti in cooperazione con le agenzie nazionali; incoraggia le autorità degli Stati membri a creare analoghe basi di dati online unitarie, contenenti le fonti di finanziamento nazionali e regionali;

5.  sottolinea la necessità di valutare il mercato disponibile per una maggiore internazionalizzazione, di promuovere ulteriormente lo sviluppo delle PMI nel mercato interno e di considerare lo sviluppo delle PMI nel mercato interno altrettanto importante quanto lo sviluppo delle PMI all'estero;

6.  reputa essenziale per la competitività e la crescita dell'Unione europea la creazione di una rete integrata in una piattaforma digitale che riunisca i servizi di assistenza nazionali per le PMI, le camere di commercio, le agenzie di credito all'esportazione (ACE), le associazioni di imprese e la Commissione, al fine di fornire alle imprese nell'UE, in particolare agli esportatori e agli importatori, informazioni precise, puntuali e di facile lettura in base alla formula dello sportello unico, affinché possano trarre pienamente vantaggio dalla nuova politica commerciale comune dell'Unione;

II.  Accesso al capitale

7.  sottolinea che le ricorrenti difficoltà di accesso al capitale sono tra i motivi principali che impediscono l'internazionalizzazione delle PMI; invita i governi nazionali a sostenere le PMI mediante crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico senza distorcere la concorrenza interna all'Unione europea, e a destinare inoltre finanziamenti sufficienti alle PMI (ad esempio prestiti speciali, cofinanziamenti e capitale di rischio), al fine di aiutare a superare il disinvestimento e la riduzione della leva finanziaria da parte delle banche; sottolinea che tali finanziamenti devono essere concessi alle PMI che già esportano e che sono in grado di offrire un programma imprenditoriale sostenibile per migliorare o consolidare la loro attuale quota di mercato e per creare posti di lavoro, in particolare per i giovani;

8.  ritiene che, per favorire l'economia dell'Unione europea, il sostegno alle imprese in fase di avviamento che offrono beni e servizi innovativi e alle PMI che necessitano di investimenti iniziali o rifinanziamenti non debba essere trascurato, sia per le imprese attive nel mercato unico che per quelle che puntano a crescere attraverso l'internazionalizzazione;

9.  esorta pertanto i governi nazionali a prestare assistenza alle PMI, tra l'altro esaminando la possibilità di creare fondi di investimento per le PMI nei quali i cittadini europei possano investire i propri risparmi:

10.  chiede che i crediti all'esportazione sostenuti ufficialmente rispettino gli orientamenti OCSE e promuovano progetti conformi alle norme internazionali del lavoro e in materia ambientale;

11.  chiede che il sostegno fornito alle PMI per accedere al capitale sia modulato in conformità alle rispettive e specifiche richieste delle PMI stesse, al fine di evitare un approccio generico per tutti; osserva, a questo proposito, che l'industria nell'UE presenta un'ampia gamma di profili economici e di necessità a seconda delle dimensioni, del settore, della struttura, dell'area di attività e della posizione geografica delle PMI;

12.  reputa necessaria e urgente una strategia olistica dei finanziamenti commerciali volta a promuovere l'internazionalizzazione delle PMI; ritiene che l'Unione europea debba promuovere e sostenere in modo dinamico gli incentivi allo sviluppo delle PMI in settori strategici, in particolare nel caso di attività produttive a elevato valore aggiunto che offrono un vantaggio competitivo rispetto alle economie emergenti, oltre che posti di lavoro di qualità elevata per i cittadini europei; sottolinea pertanto la necessità di identificare mercati di nicchia promettenti e di promuoverne lo sviluppo;

13.  invita la Commissione a studiare il mercato europeo degli investitori informali (business angel) e altri mercati analoghi a livello mondiale al fine di apprendere da essi e di sviluppare le capacità dei gestori della rete di investitori informali nell'Unione europea; invita le banche e le altre istituzioni finanziarie a fornire alle PMI loro clienti informazioni regolarmente aggiornate relative agli strumenti di finanziamento esistenti, comprese le reti di sostegno per le PMI e gli investitori informali; invita anche la Commissione a fornire informazioni pertinenti in proposito;

14.  riconosce l'esistenza di sistemi ben collaudati ed esperti di sostegno delle PMI a livello nazionale, che offrono accesso a crediti all'esportazione attraverso le agenzie di credito all'esportazione, e considera ragionevole proseguire questo sostegno; ritiene, tuttavia, che nel medio termine sia necessario esaminare ulteriormente l'istituzione di un sostegno sistematico ai crediti all'esportazione a livello dell'UE, creando uno strumento di importazione ed esportazione volto a fornire ulteriore sostegno alle PMI attraverso le agenzie di credito all'esportazione che attinga alle migliori prassi nazionali; ritiene che questo ulteriore sostegno possa includere prestiti con tassi di interesse fissi e agevolati, capitale di esercizio e rifinanziamento a breve termine, finanziamenti di capitale proprio e soluzioni assicurative per le imprese;

15.  richiama l'attenzione sui provvedimenti normativi e giuridici che è necessario predisporre per migliorare l'accesso delle PMI al collaterale, ad esempio:

   riduzione degli ostacoli alla registrazione dei beni (ad esempio attraverso la creazione di credit bureau);
   riduzione dei costi di esecuzione per gli erogatori e aumento della qualità generale delle informazioni finanziarie riguardanti le PMI, al fine di migliorare la loro affidabilità creditizia agli occhi degli erogatori;

16.  sottolinea la necessità di fornire alle PMI assistenza tecnica e finanziaria finalizzata in particolare alla ricerca di mercato, alla consulenza sul finanziamento delle esportazioni e dei progetti, alla consulenza legale (ad esempio in materia di clausole di salvaguardia, di sanzioni per il ritardo dei pagamenti o d'insolvenza), alle informazioni sugli obblighi fiscali e doganali, alla lotta contro la contraffazione e alla presentazione delle imprese in occasione di fiere commerciali e di attività di collegamento in rete (ad esempio per la ricerca di distributori in un paese terzo);

17.  insiste inoltre sulla necessità di concentrarsi sulla chiusura del divario creditizio per le microimprese; sottolinea il ruolo positivo dei piccoli prestiti nel consentire la costituzione di tali imprese; ribadisce che, anche nel caso dei mercati di nicchia, piccoli investimenti esteri diretti possono incentivare le iniziative economiche di base in termini di crescita e di sviluppo sostenibile a livello locale (ad esempio attraverso lo sviluppo dell'artigianato);

18.  invita ad aumentare i partenariati pubblico-privato allo scopo di fornire capitale di avviamento e capitale di rischio alle micro, piccole e medie imprese nell'Unione europea, condividendo allo stesso tempo il rischio imprenditoriale; sottolinea a questo proposito il ruolo positivo che possono avere sia gli istituti di microfinanza che i fondi per l'imprenditoria sociale nello sviluppo di opportunità economiche che abbiano anche obiettivi sociali, etici e ambientali concreti;

III.  Raccomandazioni per l'attuazione di azioni concrete

19.  invita a compiere sforzi a livello sia nazionale che di Unione europea, volti a semplificare il contesto imprenditoriale per le PMI in stretta collaborazione con le associazioni di PMI dell'UE, con le camere di commercio e industria, così come con altre parti interessate, a sostegno sia della riduzione della burocrazia che dell'internazionalizzazione delle PMI;

20.  esorta gli Stati membri ad adottare servizi di assistenza unici per le imprese a livello locale, gestiti in collaborazione con le imprese dell'Unione europea, affinché le PMI possano ricevere, nella loro lingua e per l'utilizzo immediato, informazioni riguardanti le opportunità di importazione/esportazione, gli ostacoli agli scambi (sia in termini di tariffe che di barriere non tariffarie), la protezione degli investimenti, le disposizioni in materia di risoluzione delle controversie, i concorrenti e la conoscenza e comprensione delle prassi culturali e umane nei mercati di paesi terzi;

21.  chiede che sia sviluppata una rete tra le PMI e le grandi imprese europee affinché le prime beneficino delle competenze, della capacità di esportazione e della capacità di innovazione delle seconde;

22.  invita la Commissione a favorire gli scambi tra dirigenti delle PMI europee e di paesi terzi sul modello del programma «Erasmus per giovani imprenditori» esistente a livello di Unione europea;

23.  sottolinea la necessità di stimolare la cooperazione tra PMI europee e imprese di paesi terzi al fine di favorire l'ingresso nel mercato nonché l'integrazione in mercati di paesi terzi;

24.  invita la Commissione e gli Stati membri a sensibilizzare maggiormente le PMI europee agli accordi commerciali in fase negoziale e alle prospettive internazionali di investimento che si aprono loro;

25.  incoraggia le imprese e gli esportatori dell'UE a utilizzare in modo attivo gli strumenti di tutela commerciale, ad esempio i reclami ai sensi del regolamento sugli ostacoli agli scambi o il registro dei reclami della banca dati sull'accesso ai mercati, ai fini di riferire alla Commissione i danni materiali risultanti da tutti i tipi di barriere commerciali e di consentire, ove opportuno, l'apertura d'ufficio di indagini sui dazi antidumping e compensativi da parte della Commissione in stretta collaborazione con l'industria, per minimizzare il rischio di rappresaglie;

26.  osserva che l'efficace tutela delle PMI dalle pratiche commerciali sleali dei paesi partner dell'Unione europea è altrettanto importante del sostegno alle PMI che desiderano internazionalizzarsi; considera l'internazionalizzazione e la tutela due facce della stessa medaglia del processo di globalizzazione;

27.  invita la Commissione a tenere in debito conto il miglioramento dell'accesso delle PMI alle procedure antidumping e antisussidi in fase di riforma degli strumenti di difesa commerciale dell'UE;

28.  invita la Commissione a coinvolgere le PMI nella creazione di norme internazionali (ad esempio ISO), poiché le modifiche dei regimi normativi hanno un impatto diretto sulla loro redditività; insiste sulla necessità di considerare la questione degli ostacoli non tariffari ingiustificati tra le priorità assolute della Commissione e di affrontarla, in particolare, armonizzando le norme tecniche sulla base dei pertinenti standard mondiali;

29.  invita la Commissione a includere queste problematiche diffuse e persistenti in tutti gli accordi commerciali bilaterali e multilaterali, in particolare negli accordi di libero scambio sia con le economie industrializzate che con quelle emergenti e a garantire che, nell'ambito dell'OMC, le barriere non tariffarie ricevano almeno la stessa attenzione attualmente destinata all'eliminazione delle tariffe;

30.  deplora l'assenza di strumenti concreti a disposizione delle imprese europee, in particolare delle PMI, per contrastare efficacemente le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale; plaude alla decisione della Commissione di proporre una revisione della direttiva sull'attuazione dei diritti di proprietà intellettuale; invita la Commissione e gli Stati membri a difendere più efficacemente i diritti di proprietà intellettuale in seno a tutte le organizzazioni multilaterali competenti (OMC, Organizzazione mondiale della sanità e Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale);

31.  sottolinea che le PMI sono vulnerabili alle fluttuazioni dei prezzi; invita quindi la Commissione a lavorare attivamente a livello di Unione europea e nell'ambito di fori internazionali quali il G20 per contrastare la speculazione finanziaria sui prodotti alimentari e sulle materie prime;

32.  invita l'Unione europea a sfruttare appieno le opportunità di investimento per le micro, piccole e medie imprese dell'UE generate dalla politica europea di vicinato, con particolare attenzione agli investimenti transfrontalieri nei paesi membri dei partenariati del Mediterraneo orientale e meridionale; sottolinea che le opportunità d'investimento in tali regioni dovrebbe contribuire in misura sostanziale a soddisfare le aspirazioni sociali ed economiche delle popolazioni delle regioni interessate e promuovere uno sviluppo economico sostenibile, una maggiore cooperazione regionale la stabilità regionale;

33.  ritiene che la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna debbano sviluppare sinergie per migliorare ulteriormente la diplomazia commerciale dell'Unione a livello mondiale;

34.  chiede che l'Unione europea sviluppi un'ambiziosa politica industriale comune fondata sulla ricerca e l'innovazione, che fruisca di finanziamenti innovativi come i project bond e che sostenga lo sviluppo delle PMI attraverso l'accesso agli appalti pubblici, al fine di mantenere la propria competitività dinanzi ai nuovi grandi protagonisti dell'industria e della ricerca;

o
o   o

35.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf
(2) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71.
(3) Testi approvati, P7_TA(2011)0363.
(4) GU C 233 E del 28.9.2006, pag. 103.
(5) GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 235.
(6) GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 400.
(7) GU C 308 E del 16.12.2006, pag. 182.
(8) GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 128.
(9) GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 95.
(10) GU C 184 E del 6.8.2009, pag. 16.
(11) GU C 259 E del 29.10.2009, pag. 77.
(12) GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 132.
(13) GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 166.
(14) GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 79.
(15) GU C 188 E del 28.6.2012, pag. 113.
(16) GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 34.
(17) GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 203.
(18) GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 13.
(19) GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 19.
(20) Testi approvati, P7_TA(2011)0257.
(21) Testi approvati, P7_TA(2011)0412.
(22) Testi approvati, P7_TA(2011)0565.
(23) Testi approvati, P7_TA(2012)0275.


Una strategia di libertà digitale nella politica estera dell'UE
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Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 Una strategia di libertà digitale nella politica estera dell'UE (2012/2094(INI))
P7_TA(2012)0470A7-0374/2012

Il Parlamento europeo,

–  vista la risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite del 5 luglio 2012 dal titolo «The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet», (Promozione, protezione e godimento dei diritti umani su Internet), che riconosce l'importanza della protezione dei diritti umani e della libera circolazione delle informazioni on-line(1),

–  viste le relazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite, Frank La Rue, del 16 maggio 2011 (A/HRC/17/27) e del 10 agosto 2011 (A/66/290), sulla promozione e salvaguardia del diritto alla libertà di opinione ed espressione, che sottolineano l'applicabilità delle norme e dei principi internazionali in materia di diritti umani riguardanti il diritto alla libertà di opinione ed espressione su Internet, visto come mezzo di comunicazione,

–  vista la risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite del 28 marzo 2008 (7/36) che istituisce il mandato del relatore speciale sulla promozione e la salvaguardia della libertà di opinione e di espressione,

–  vista la relazione delle Nazioni Unite del 16 giugno 2011 dal titolo «Principi guida su imprese e diritti umani: Attuare il quadro »Proteggere, rispettare e riparare« dell'ONU» (che riflette il lavoro del rappresentante speciale delle Nazioni Unite John Ruggie),

–  vista la risoluzione adottata dal consiglio direttivo dell'Unione interparlamentare il 19 ottobre 2011(2),

–  visto il quadro strategico sui diritti umani e la democrazia, adottato dal Consiglio il 25 giugno 2012(3),

–  vista la sua raccomandazione al Consiglio del 13 giugno 2012 relativa al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani(4),

–  vista la sua risoluzione del 12 giugno 2012 dal titolo «Protezione delle infrastrutture critiche informatizzate – realizzazioni e prossime tappe: verso una sicurezza informatica mondiale»(5),

–  vista la sua risoluzione del 20 aprile 2012 dal titolo «L'eGovernment come elemento trainante di un mercato unico digitale competitivo»(6),

–  vista la sua risoluzione del 18 aprile 2012 sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo e la politica dell'Unione europea in materia, comprese le conseguenze per la politica strategica dell'UE in materia di diritti umani(7),

–  vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2012 sull'accesso delle persone non vedenti ai libri e ad altri prodotti a stampa(8),

–  visto il bilancio generale 2012 del 29 febbraio 2012, in particolare l'invito a creare un «Fondo per la libertà di Internet a livello globale»(9),

–  vista la comunicazione del 12 dicembre 2011 del Commissario per l'Agenda digitale sulla strategia di non disconnessione («No Disconnect»),

–  vista la comunicazione congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio del 12 dicembre 2011 dal titolo «Diritti umani e democrazia al centro dell'azione esterna dell'Unione europea – Verso un approccio più efficace» (COM(2011)0886),

–  vista la sua risoluzione del 17 novembre 2011 sull'apertura e neutralità della rete Internet in Europa(10),

–  vista la comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2011 dal titolo «Una strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011–2014 in materia di responsabilità sociale delle imprese» (COM(2011)0681),

–  visti i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani,

–  vista la sua risoluzione del 13 settembre 2011 su una strategia efficace per le materie prime in Europa(11),

–  vista la sua risoluzione, del 7 luglio 2011, sulle politiche esterne dell'UE a favore della democratizzazione(12),

–  vista la comunicazione congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione del 25 maggio 2011 dal titolo «Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento» (COM(2011)0303),

–  vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 sulle dimensioni culturali delle azioni esterne dell'UE(13),

–  vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali(14),

–  vista la sua risoluzione del 15 giugno 2010 dal titolo «Governance di Internet: le prossime tappe»(15),

–  vista la sua risoluzione del 15 giugno 2010 sull'Internet degli oggetti(16),

–  vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2006 sulla clausola relativa ai diritti umani e alla democrazia negli accordi dell'Unione europea(17),

–  viste le sue risoluzioni su casi urgenti di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, in cui si sollevano preoccupazioni relative alle libertà digitali,

–  vista la sua posizione del 27 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso(18),

–  visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 e che introduce restrizioni alle esportazioni delle TIC e degli strumenti di controllo(19),

–  visto il regolamento (UE) n. 264/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran e che introduce restrizioni alle esportazioni delle TIC e degli strumenti di controllo(20),

–  visti gli articoli 3 e 21 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti gli orientamenti dell'Unione europea in materia di diritti dell'uomo,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e tutti gli strumenti internazionali pertinenti sui diritti umani, compreso il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali,

–  vista la convenzione delle Nazioni Unite del 17 aprile 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale(21),

–  vista la Carta delle Nazioni Unite,

–  vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e i negoziati in corso per l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per il commercio internazionale (A7-0374/2012),

A.  considerando che gli sviluppi tecnologici consentono ai soggetti in tutto il mondo di utilizzare nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e di collegarsi a Internet, promuovendo in tal modo cambiamenti rivoluzionari nelle società, il funzionamento di democrazia, governance, economia, aziende, mezzi di comunicazione, sviluppo e commercio;

B.  considerando che Internet è un elemento fondamentale per garantire l'accesso alle informazioni, la libertà di espressione, di stampa, di riunione e lo sviluppo economico, sociale, politico e culturale;

C.  considerando che esiste un consenso globale, che si riflette nel diritto internazionale, sul fatto che le restrizioni ai diritti fondamentali devono essere previste ex lege;

D.  considerando che l'UE deve tutelare e promuovere i diritti umani, sia offline che online;

E.  considerando che garantire l'inclusione, promuovere le competenze informatiche e colmare il divario digitale sono elementi cruciali per gestire al meglio il crescente potenziale di Internet e delle TIC;

F.  considerando che le TIC, pur essendo strumenti fondamentali nell'organizzazione di movimenti e proteste sociali in diversi paesi, specialmente con riferimento alla Primavera araba, sono impiegate anche come strumenti di repressione attraverso la censura (di massa), la sorveglianza e il rilevamento e la localizzazione di informazioni e individui;

G.  considerando che le TIC possono anche rivelarsi uno strumento utile alle organizzazioni terroristiche per la preparazione e l'esecuzione dei loro attacchi;

H.  considerando che il contesto in cui sono impiegate le tecnologie determina, in gran misura, l'impatto che esse possono avere come promotrici di sviluppi positivi o, al contrario, di repressione;

I.  considerando che tali cambiamenti creano nuovi contesti, che richiedono di adeguare l'applicazione del diritto vigente sulla base di una strategia intesa a integrare Internet e le TIC in tutte le azioni esterne dell'UE;

J.  considerando che Internet si è ampliata e sviluppata organicamente come piattaforma di enorme valore pubblico; che, tuttavia, l'uso improprio di nuove opportunità e di nuovi strumenti messi a disposizione da Internet determina anche nuovi rischi e pericoli;

K.  considerando che Internet è anche divenuto un fattore di sviluppo del commercio internazionale che necessita di vigilanza continua, con particolare riferimento alla protezione dei consumatori;

L.  considerando che le restrizioni devono essere ammissibili solo nei casi in cui l'uso di Internet sia destinato ad attività illecite, quali l'incitamento all'odio, alla violenza e agli atteggiamenti razzisti, la propaganda totalitaria, l'accesso dei bambini alla pornografia o il loro sfruttamento sessuale;

M.  considerando che la natura globale e senza confini di Internet richiede nuove forme di cooperazione e governance internazionale con molteplici parti interessate;

N.  considerando che l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea sottolinea che «l'Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le altre politiche. Il Consiglio e la Commissione, assistiti dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, garantiscono tale coerenza e cooperano a questo fine»;

O.  considerando che la neutralità della rete rappresenta un principio essenziale per l'Internet aperta, garantendo la concorrenza e la trasparenza;

P.  considerando che la sicurezza digitale e la libertà digitale sono entrambe essenziali e non possono sostituirsi l'una con l'altra;

Q.  considerando che l'UE può fungere da esempio relativamente alle libertà digitali solo se esse sono tutelate al suo interno;

Diritti umani e sviluppo

1.  riconosce che l'accesso privo di censure a Internet, cellulari e TIC ha influenzato i diritti umani e le libertà fondamentali, esercitando un effetto positivo, ampliando la portata della libertà di espressione, l'accesso all'informazione, il diritto alla riservatezza e la libertà di riunione in tutto il mondo;

2.  riconosce l'enorme potenziale creativo e catalizzante all'Internet aperta e delle TIC per la creazione di comunità, la società civile, lo sviluppo economico, sociale, scientifico, culturale e politico a livello mondiale, contribuendo in tal modo al progresso dell'umanità nel suo complesso; è tuttavia consapevole dei nuovi rischi e pericoli in materia di diritti umani derivanti da un uso improprio delle TIC;

3.  riconosce che Internet e i mezzi di comunicazione sociale consentono ai governi di praticare la diplomazia diretta e favoriscono l'intensificarsi dei contatti interpersonali in tutto il mondo; sottolinea che i dibattiti aperti sulle idee possono contribuire a confutare l'estremismo e a migliorare l'impegno e la comprensione interculturali;

4.  è del parere che la cultura agevoli l'accesso e i contatti laddove le relazioni politiche sono interrotte o tese; riconosce che la libertà e la cultura sono strettamente interconnesse e che la diplomazia culturale digitale è di interesse strategico per l'UE;

5.  riconosce il ruolo della libertà artistica e della libertà di imitazione e di riutilizzo quali pietre angolari per la creatività e la libertà di espressione e di pensiero; è consapevole della presenza significativa di eccezioni e di limitazioni nell'ecosistema del diritto d'autore, soprattutto nell'ambito di giornalismo, citazioni, satira, archivi, biblioteche e in relazione alla garanzia di accesso e fruibilità del patrimonio culturale;

6.  invita la Commissione a rivolgere la giusta attenzione al fatto che esistono paesi in cui vige la repressione e il controllo di cittadini, organizzazioni della società civile e attivisti mentre, in alcuni paesi, le attività commerciali presuppongono una componente tecnologica crescente in termini di blocco dei contenuti e il controllo e l'identificazione dei diritti umani, dei giornalisti, degli attivisti e dei dissidenti; invita inoltre la Commissione a reagire alla criminalizzazione dell'espressione legittima online e all'adozione di una normativa restrittiva che giustifichi tali misure; ribadisce pertanto che tali pratiche sono contrarie ai criteri di Copenaghen;

7.  sottolinea che il riconoscimento e l'attuazione dei principi della responsabilità sociale delle imprese da parte di fornitori di servizi Internet , sviluppatori di software, produttori di hardware, servizi/media di reti sociali, ecc. sono necessari per garantire la libertà d'azione e la sicurezza dei difensori dei diritti umani nonché la libertà di espressione;

8.  sottolinea che la promozione e la salvaguardia delle libertà digitali devono essere integrate e riviste su base annuale in modo da garantire responsabilità e continuità, in tutte le azioni esterne, politiche e strumenti di finanziamento e di aiuto dell'UE sotto la guida dell'alto rappresentante e del SEAE; esorta ad adottare un approccio proattivo a tal riguardo e ad adottare misure che garantiscano una cooperazione e un coordinamento orizzontali tra le istituzioni e le agenzie pertinenti dell'UE e in seno alle stesse;

9.  approva la valutazione della Commissione secondo la quale l'accesso sicuro a Internet fa parte dei criteri di Copenaghen e che le limitazioni alla libertà di espressione, anche su Internet, devono essere giustificate da un bisogno sociale imperativo e, in particolare, essere proporzionate al fine legittimo perseguito;

10.  è consapevole delle preoccupazioni in materia di tutela e promozione dei diritti umani e delle libertà online che esistono in tutti i paesi, pur riconoscendo le fondamentali distinzioni che influiscono sul contesto di utilizzo delle TIC, come ad esempio l'esistenza dello Stato di diritto e del diritto al ricorso;

11.  invita la Commissione a garantire coerenza tra le azioni esterne dell'UE e le sue strategie quando si tratta di giustificare restrizioni ai diritti fondamentali strettamente necessarie e proporzionate, e in particolare laddove si accolgano i principi fondamentali del diritto internazionale, come ad esempio il fatto che le restrizioni devono essere fondate sul diritto e non introdotte ad hoc dall'industria;

12.  esorta il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani a inserire le libertà digitali e la strategia «No Disconnect» tra le sue principali priorità;

13.  sottolinea che per garantire politiche dell'UE di sviluppo e dei diritti umani efficaci è necessario integrare le TIC e colmare il divario digitale, fornendo le infrastrutture tecnologiche di base, facilitando l'accesso alle conoscenze e alle informazioni e promuovendo l'alfabetizzazione digitale in tutto il mondo;

14.  ritiene che le TIC consentano la trasparenza e buona governance, alfabetizzazione, istruzione, assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, controllo efficace delle elezioni e soccorso in caso di calamità, in special modo nelle zone isolate o nelle società in via di sviluppo;

15.  sottolinea che le politiche dell'UE in materia di sviluppo e diritti umani dovrebbero comprendere programmi di aiuto intesi a promuovere le libertà digitali, soprattutto nelle società dei paesi non democratici, come pure nei paesi che attraversano transizioni post-belliche o politiche; ritiene che gli esperti dell'UE in materia di regolamentazione siano interlocutori essenziali al fine di formare le controparti e inserire i diritti e principi di base all'interno di una nuova regolamentazione e normativa (in materia di mezzi di comunicazione) nei paesi terzi; sottolinea che gli aiuti sotto forma di creazione di infrastrutture TIC dovrebbero essere subordinati alla realizzazione e al mantenimento di un accesso privo di censure a Internet e alle informazioni online, e più in generale alla libertà digitale;

16.  richiama l'attenzione sull'importanza di sviluppare le TIC nelle zone di conflitto onde promuovere le attività di costruzione della pace a livello della società civile, allo scopo di offrire comunicazioni sicure tra le parti coinvolte nella risoluzione pacifica dei conflitti e in tal modo superare attivamente gli ostacoli fisici e i rischi inerenti ai contatti bilaterali per i singoli e le organizzazioni di tali zone;

17.  auspica che le moderne tecnologie della comunicazione, e in particolare i mezzi di comunicazione sociale, mediante un opportuno utilizzo, possano servire a rafforzare e affermare la democrazia diretta tra i cittadini dei paesi dell'UE e dei paesi terzi attraverso la creazione di piattaforme sociali per legiferare;

18.  sottolinea che la raccolta e la diffusione digitali di prove relative alle violazioni dei diritti umani possono contribuire alla lotta globale contro l'impunità; ritiene che tale materiale debba risultare ammissibile ai sensi del diritto (penale) internazionale quale materiale probatorio nei procedimenti giudiziari;

19.  sottolinea la necessità di garantire che i materiali contenenti terre rare impiegati nella produzione delle TIC siano ottenuti in condizioni di rispetto dei diritti umani, lavorativi e ambientali e non siano soggetti a pratiche monopolistiche o a limitazioni dell'accesso commerciale per motivi meramente politici; è convinto che un approccio multilaterale inteso a garantire che l'accesso alle terre rare avvenga in condizioni umane sia un presupposto indispensabile per il raggiungimento di tali obiettivi;

Commercio

20.  riconosce che Internet è diventato una parte dello spazio pubblico in cui si realizzano nuove forme di scambio transfrontaliero e sviluppi innovativi del mercato nonché scambi sociali e culturali; è convinto che le libertà digitali e lo scambio transfrontaliero debbano andare di pari passo al fine di creare e ottimizzare le opportunità commerciali a favore delle imprese europee nell'economia digitale globale;

21.  è preoccupato per il fatto che alcuni cittadini sentono sempre più spesso l'espressione diritti d'autore e odiano ciò che essa sottintende; riconosce l'importante ruolo svolto dalla politica di commercio estero nello sviluppo dei meccanismi per il rispetto dei diritti d'autore;

22.  deplora il fatto che le tecnologie e i servizi prodotti all'interno dell'UE siano talvolta utilizzati nei paesi terzi per violare i diritti umani attraverso la censura delle informazioni, sorveglianza di massa, controllo, rilevamento e localizzazione dei cittadini e delle loro attività sulle reti telefoniche (mobili) e su Internet; esorta la Commissione ad adottare tutti i provvedimenti necessari per interrompere tale commercio di armi digitali;

23.  chiede un divieto di esportazione di tecnologie e servizi di repressione nei regimi autoritari; ritiene che tale divieto debba costituire un precedente per misure restrittive strutturali; ritiene, tuttavia, prudente precisare che divieti di questo tipo devono essere emessi caso per caso, tenendo conto delle particolari situazioni delle aree di conflitto o dei regimi autoritari;

24.  reputa che determinati prodotti e servizi che utilizzano tecnologie di interferenza, sorveglianza, controllo e intercettazione mirati siano prodotti per un unico uso e chiede, pertanto, di istituire un elenco, da aggiornarsi regolarmente, dei paesi che violano la libertà di espressione nel contesto dei diritti umani e verso i quali sarebbe opportuno vietare l'esportazione dei suddetti articoli monouso;

25.  sottolinea la necessità di applicare e controllare le sanzioni dell'UE relative alle tecnologie a livello dell'Unione al fine di garantire che gli Stati membri si conformino ugualmente e che sia tutelata la parità di condizioni;

26.  sottolinea che la Commissione deve essere in grado di fornire alle aziende che sono in dubbio se richiedere o meno una licenza di esportazione, informazioni in tempo reale in merito alla legittimità o agli effetti potenzialmente nocivi degli accordi commerciali; ciò deve anche applicarsi alle aziende dell'UE o con sede nell'Unione che stabiliscono relazioni contrattuali con i governi di paesi terzi, sia per ottenere licenze operative o negoziare clausole di standstill o accettare la partecipazione pubblica nelle loro operazioni aziendali o l'impiego pubblico di reti e servizi;

27.  sottolinea l'importanza di proteggere i diritti dei consumatori nell'ambito degli accordi internazionali in materia di TIC;

28.  esorta la Commissione a presentare, al più tardi entro il 2013, proposte che richiedano una maggiore trasparenza e responsabilità da parte delle imprese con sede nell'UE come pure la diffusione di strategie in materia di valutazione d'impatto sui diritti umani onde migliorare il controllo sulle esportazioni di TIC, prodotti e servizi intesi al blocco dei siti web, alla sorveglianza di massa, alla localizzazione e al controllo dei singoli, all'irruzione nelle conversazioni private (e-mail) o al filtraggio dei risultati di ricerca;

29.  chiede alla Commissione di presentare proposte per creare un quadro giuridico dell'UE che obblighi le aziende che partecipano ad appalti pubblici negli Stati membri a condurre valutazioni di impatto dei diritti umani sulle TIC pertinenti, iniziando dalla fase di R&S, e a garantire la non complicità in eventuali violazioni dei diritti umani in paesi terzi;

30.  ritiene che le imprese debbano elaborare e attuare pratiche commerciali atte a monitorare i possibili effetti dei nuovi prodotti TIC sui diritti umani, anche nella fase di ricerca e sviluppo, e a garantire la non complicità in possibili violazioni dei diritti umani nei paesi terzi; invita la Commissione a fornire alle imprese dell'UE una vasta gamma di informazioni in modo che possano garantire il giusto equilibrio tra gli interessi commerciali e la responsabilità sociale delle imprese;

31.  deplora, a tale riguardo, il coinvolgimento attivo delle imprese europee e delle aziende internazionali che operano nell'UE in paesi in cui sono poste in atto politiche governative di repressione nei confronti degli attivisti dei diritti umani e dei dissidenti politici, con riferimento ai diritti digitali, all'accesso a Internet e alle TIC; sollecita la Commissione a escludere le imprese impegnate in tali attività dalle procedure di appalto e dai bandi di gara dell'UE;

32.  invita la Commissione a fornire alle aziende dell'UE una vasta quantità di informazioni e linee guida, sulla base dei principi delle Nazioni Unite di Ruggie, in modo da garantire il rispetto tanto degli interessi aziendali quanto della responsabilità sociale delle imprese;

33.  sottolinea la necessità di prendere in considerazione l'effetto della definizione di standard tecnologici per le TIC e prodotti e servizi nel settore delle telecomunicazioni nell'UE, qualora tali beni e servizi siano esportati in paesi terzi in cui concetti come l'intercettazione legale hanno diverse implicazioni, ad esempio dove non esiste lo Stato di diritto;

34.  riconosce che Internet si è trasformata in luogo pubblico nonché mercato, per il quale la libera circolazione di informazioni e l'accesso alle TIC sono indispensabili; ritiene, pertanto, che occorra promuovere e al contempo proteggere le libertà digitali e il libero scambio, al fine di incentivare e sostenere il libero scambio di idee, nonché maggiori opportunità commerciali per i cittadini dell'UE in un'economia globale sempre più digitale;

35.  chiede l'inserimento di clausole di condizionalità negli accordi di libero scambio dell'UE , stipulando misure di salvaguardia trasparenti, preservando l'accesso a Internet senza restrizioni e garantendo la libera circolazione delle informazioni;

36.  invita la Commissione e il Consiglio a garantire che i mandati per i negoziati commerciali multilaterali e bilaterali, nonché lo svolgimento dei negoziati stessi, possano efficacemente contribuire al conseguimento di importanti obiettivi dell'UE, in particolare la promozione dei suoi valori democratici e dello Stato di diritto, il completamento di un vero mercato unico digitale e il rispetto della politica in materia di cooperazione allo sviluppo;

37.  invita l'UE a prestare supporto politico alle società europee che nei paesi terzi si vedono costrette a rimuovere contenuti creati dagli utenti o fornire informazioni personali secondo modalità che violano i diritti fondamentali e limitano la libertà di svolgere attività commerciali;

38.  invita l'Unione europea a contestare e ridurre al minimo l'impatto extraterritoriale della legislazione di paesi terzi su cittadini e aziende dell'UE online;

39.  rileva che il commercio elettronico si è sviluppato al di fuori dei tradizionali quadri di regolamentazione del commercio; sottolinea l'importanza di una maggiore cooperazione internazionale nell'ambito dell'OMC e dell'OMPI onde proteggere e garantire lo sviluppo del mercato digitale globale; chiede di rivedere e aggiornare l'attuale accordo sulle tecnologie dell'informazione (ITA) in sede di OMC e invita l'UE a valutare la possibilità di un accordo internazionale per l'economia digitale (IDEA);

40.  invita la Commissione, nei futuri accordi commerciali, a non affidare agli operatori economici l'applicazione e l'esercizio dei diritti d'autore e a garantire inoltre che le azioni che interferiscono con la libertà di esercitare il diritto a Internet possano avere luogo solo nel rispetto dei principi dello Stato di diritto e previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria;

41.  ritiene che le restrizioni di accesso per le aziende e i consumatori online dell'UE ai mercati (digitali) attraverso la censura di massa in paesi terzi costituiscano misure protezionistiche e barriere commerciali; invita la Commissione a presentare una strategia volta a contrastare le misure dei paesi terzi che limitano l'accesso delle aziende dell'UE ai loro mercati online;

42.  invita l'UE a battersi per garantire che la regolamentazione di Internet e delle TIC sia mantenuta a un livello congruo e adeguato e sia messa in atto soltanto qualora l'UE lo ritenga necessario;

43.  chiede l'inserimento di tecnologie di repressione mirate nell'Intesa di Wassenaar;

44.  invita il Consiglio, la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a prestare supporto politico alle società dell'UE che nei paesi terzi si vedono costrette a rimuovere contenuti creati dagli utenti, limitare la libertà di prestare servizi o di fornire informazioni personali secondo modalità che violano i diritti fondamentali; evidenzia che le imprese digitali spesso operano senza confini e che la normativa dei paesi terzi può incidere negativamente su utenti e consumatori europei; chiede pertanto al Consiglio e alla Commissione di provvedere affinché sia ridotto al minimo l'impatto della legislazione dei paesi terzi sulle persone fisiche e giuridiche che operano nell'UE;

45.  osserva che il crescente coinvolgimento degli Stati e la maggiore regolamentazione di Internet compromettono la sua natura aperta e senza restrizioni, limitando in tal modo il potenziale di crescita del commercio elettronico e l'attività delle imprese dell'UE che operano nell'economia digitale; ritiene che un approccio multilaterale rappresenti il modo migliore per garantire l'equilibrio tra gli interessi pubblici e quelli privati in Internet e sul mercato globale; chiede uno sforzo a livello internazionale per costruire le infrastrutture necessarie a consentire l'espansione dell'economia digitale, compresi i regimi normativi liberali, e invita i paesi in via di sviluppo ad aumentare i vantaggi reciproci conformemente al principio del «commercio per il cambiamento»;

46.  ritiene che la limitazione dell'accesso delle imprese dell'UE ai mercati digitali e ai consumatori online mediante, tra l'altro, un'imponente censura di Stato o la limitazione dell'accesso al mercato per i fornitori europei di servizi online nei paesi terzi costituiscano un ostacolo agli scambi; invita la Commissione e il Consiglio a includere un meccanismo di salvaguardia in tutti i futuri accordi commerciali, specialmente in quelli contenenti disposizioni su servizi online e comunità di utenti online che condividono informazioni, onde garantire che le società dell'UE nel settore delle TIC non siano costrette da terzi a limitare l'accesso ai siti web, rimuovere contenuti creati dagli utenti o fornire informazioni personali, quali indirizzi IP personali, secondo modalità che sono in contrasto con i diritti e le libertà fondamentali; invita, inoltre, il Consiglio e la Commissione a sviluppare una strategia per contrastare le misure dei paesi terzi che limitano l'accesso delle società dell'UE ai mercati globali online;

47.  esorta la Commissione a presentare un nuovo progetto di quadro normativo sull'esportazione di prodotti a duplice uso, riguardante le esportazioni di prodotti e servizi TIC potenzialmente dannosi nei paesi terzi e che attribuisca alla Commissione un ruolo di coordinamento e controllo;

Governance di Internet

48.  ritiene che un processo decisionale trasparente e collaborativo sia fondamentale per garantire il rispetto della natura aperta e partecipativa di Internet; ritiene che qualsiasi dibattito sulle regolamentazioni relative ad Internet debba essere aperto e coinvolgere tutti i soggetti interessati, in particolare coloro che sono specializzati nella protezione dei diritti fondamentali, come pure gli utenti regolari di Internet; è del parere che l'UE debba svolgere un ruolo guida nell'elaborazione di regole di base in materia di libertà digitale e di norme di comportamento nel ciberspazio, compresi meccanismi di risoluzione delle controversie, e tenendo conto dei conflitti giurisdizionali;

49.  osserva che, attualmente, la struttura di Internet è relativamente non regolamentata e che governata attraverso un approccio multilaterale; sottolinea la necessità per l'UE di garantire che il modello multilaterale sia inclusivo e che le piccole imprese e gli attori e utenti della società civile non siano dominati da alcune grandi imprese e attori governativi;

50.  ritiene che la cooperazione tra i governi e gli attori privati sulle questioni relative alle TIC non debba basarsi sull'imposizione di obblighi diretti e indiretti ai fornitori di servizi Internet intesi all'adozione di incarichi di applicazione della legge tramite la sorveglianza e la regolamentazione di Internet;

51.  sottolinea l'importanza di una strategia generale dell'UE per la governance di Internet, e anche per questioni relative alla regolamentazione delle telecomunicazioni, ricordando che il settore è gestito a livello internazionale attraverso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, in cui ogni Stato membro dell'UE dispone di un voto;

52.  è preoccupato per le proposte da parte di coalizioni di governi e aziende che cercano di introdurre una sorveglianza regolamentare e un maggiore controllo privato e governativo su Internet e sulle operazioni di telecomunicazione;

53.  invita l'UE a far fronte e a opporsi all'impatto extraterritoriale delle legislazioni dei paesi terzi, in particolare delle norme in materia di diritti di proprietà intellettuale degli Stati Uniti, su cittadini, consumatori e imprese dell'UE; in tale contesto invita la Commissione a presentare tempestivamente la propria strategia per il cloud computing a livello dell'UE, come evidenziata nell'agenda digitale europea;

54.  rammenta che Internet, la connessione e l'immagazzinamento di dati e le TIC sono componenti essenziali dell'infrastruttura critica dell'UE;

55.  si rammarica per la pressione in seno all'UE a favore di maggiori poteri per bloccare i siti web, dato che questa dovrebbe sempre essere una misura da adottare come ultima ratio;

56.  sostiene fermamente il principio della neutralità della rete, ossia che i fornitori di servizi Internet non pongano in essere blocchi, discriminazioni, limitazioni o degradazioni, anche tramite le tariffe, a danno della capacità di ciascun individuo di utilizzare un servizio per accedere a contenuti, applicazioni o servizi di sua scelta nonché di utilizzare, inviare, pubblicare, ricevere o mettere a disposizione gli stessi, indipendentemente dalla fonte o dalla destinazione;

57.  ritiene necessaria una maggiore cooperazione a livello globale al fine di preservare e modernizzare i diritti di proprietà intellettuale in futuro, dal momento che ciò è essenziale per garantire l'innovazione, l'occupazione e un commercio mondiale aperto;

58.  invita gli Stati membri e la Commissione a elaborare una politica in materia di diritti di proprietà intellettuale, affinché coloro che desiderino creare i propri contenuti e condividerli senza l'acquisizione di tali diritti possano continuare a farlo;

59.  invita la Commissione a proporre un nuovo quadro normativo per il commercio transfrontaliero online, una valutazione e una revisione della direttiva 2001/29/CE sulla società dell'informazione per garantire prevedibilità e flessibilità nell'ambito del regime sul diritto d'autore dell'UE, e una revisione della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (IPRED), che bilancerebbe la necessità di pertinente riforma e tutela del diritto d'autore con la necessità di tutelare i diritti fondamentali online preservando l'Internet aperta e costituirebbe la base per disposizioni e impegni in materia di DPI nei prossimi accordi di libero scambio;

Una strategia di libertà digitale

60.  riconosce che i diritti umani devono essere tutelati anche online, ed è convinto che, per portare avanti tali sforzi, le TIC debbano essere integrate in tutti i programmi dell'UE, in special modo nella politica europea di vicinato e nei partenariati strategici;

61.  chiede il riconoscimento da parte dell'UE delle libertà digitali come diritti fondamentali e prerequisiti indispensabili per il godimento dei diritti umani universali, quali la privacy, la libertà di espressione, riunione e accesso alle informazioni e per garantire la trasparenza e responsabilità nella vita pubblica;

62.  invita la Commissione e il Consiglio a sostenere, formare e dare maggiore potere ai difensori dei diritti umani, attivisti della società civile e giornalisti indipendenti che utilizzano le TIC nell'ambito delle loro attività e a ribadire i relativi diritti fondamentali di privacy, libertà di espressione, riunione e associazione online;

63.  chiede agli Stati membri di non utilizzare l'eccezione di ordine pubblico come misura restrittiva per limitare i diritti fondamentali di riunione e di manifestazione delle organizzazioni della società civile e ricorda che qualsiasi eccezione di tale genere deve essere motivata e proporzionata;

64.  chiede il sostegno politico e diplomatico per le libertà digitali nei paesi beneficiari degli aiuti dell'UE, oltre ai programmi di assistenza;

65.  ritiene che si debba tenere pienamente conto delle restrizioni delle libertà digitali nelle relazioni dell'UE con i paesi terzi, mentre a coloro che ricevono assistenza e aiuti dell'UE, diversi dai paesi che si trovano nella fase acuta di un conflitto, colpiti da catastrofi, o in situazioni di post conflitto e post catastrofe, debba essere chiesto di utilizzare le TIC secondo modalità atte a migliorare la trasparenza e responsabilità;

66.  esorta il Consiglio e la Commissione a inserire, nei negoziati di adesione e nei negoziati sugli accordi quadro con i paesi terzi, dialoghi sui diritti umani, negoziati commerciali e tutte le forme di contatto relative ai diritti umani, clausole di condizionalità che stabiliscano la necessità di garantire e rispettare l'accesso senza restrizioni a Internet e le libertà digitali;

67.  invita la Commissione e il Consiglio a promuovere e tutelare elevati standard di libertà digitale nell'UE, in particolare codificando il principio di neutralità della rete mediante una normativa adeguata, in modo da rafforzare la credibilità dell'Unione in termini di promozione e difesa delle libertà digitali nel mondo;

68.  ritiene che la sinergia delle politiche commerciali, estere e di sicurezza dell'UE e l'allineamento dei suoi valori e interessi siano indispensabili se l'Unione intende dispiegare pienamente la propria potenza economica e agire come attore globale nella difesa delle libertà digitali;

69.  ritiene che il coordinamento e le iniziative diplomatiche congiunte con gli altri paesi OCSE nella fase di elaborazione e attuazione di una strategia di libertà digitale siano essenziali per un'azione efficace e rapida;

70.  invita la Commissione e il Consiglio ad adottare quanto prima una strategia di libertà digitale nella politica estera dell'UE;

o
o   o

71.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione e al SEAE.

(1) http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session20/Pages/ResDecStat.aspx
(2) Risoluzione approvata all'unanimità dal Consiglio direttivo dell'Unione interparlamentare in occasione della sua 189a sessione (Berna, 19 ottobre 2011) -http://www.ipu.org/english/issues/hrdocs/189/is01.htm
(3) http://eeas.europa.eu/delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2012/20120625_en.htm
(4) Testi approvati, P7_TA(2012)0250.
(5) Testi approvati, P7_TA(2012)0237.
(6) Testi approvati, P7_TA(2012)0140.
(7) Testi approvati, P7_TA(2012)0126.
(8) Testi approvati, P7_TA(2012)0059.
(9) GU L 56 del 29.2.2012, pag. 1.
(10) Testi approvati, P7_TA(2011)0511.
(11) Testi approvati, P7_TA(2011)0364.
(12) Testi approvati, P7_TA(2011)0334.
(13) GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 135.
(14) GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 101.
(15) GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 33.
(16) GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 24.
(17) GU C 290 E del 29.11.2006, pag. 107.
(18) Testi approvati, P7_TA(2011)0406.
(19) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.
(20) GU L 87 del 24.3.2012, pag. 26.
(21) http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540e.pdf


Disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti ***II
PDF 191kWORD 20k
Risoluzione
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti (11917/1/2012 – C7-0328/2012 – 2010/0197(COD))
P7_TA(2012)0471A7-0389/2012

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione del Consiglio in prima lettura (11917/1/2012 – C7-0328/2012),

–  vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0344),

–  vista la lettera del 31 maggio 2012 con la quale il presidente della commissione per il commercio internazionale si impegna a raccomandare all'Aula di approvare la posizione del Consiglio in prima lettura,

–  visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 72 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il commercio internazionale (A7-0389/2012),

1.  approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.  approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.  constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

4.  incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

5.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, unitamente alla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

6.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Il fatto che il presente regolamento e in particolare i considerando 17, 18 e 19 prevedano il ricorso alle procedure di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 non costituisce un precedente riguardo a futuri regolamenti intesi a consentire all'Unione di autorizzare gli Stati membri, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, TFUE, a legiferare e ad adottare atti giuridicamente vincolanti in settori di competenza esclusiva dell'Unione. Inoltre, nel presente regolamento, il ricorso alla procedura consultiva anziché alla procedura di esame non è considerato un precedente per futuri regolamenti intesi a stabilire il quadro per la politica commerciale comune.

(1) GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 203.


Assistenza macro-finanziaria a favore della Georgia ***II
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 concernente la posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria a favore della Georgia (05682/1/2012 – C7-0221/2012 – 2010/0390(COD))
P7_TA(2012)0472A7-0363/2012

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05682/1/2012 – C7-0221/2012),

–  vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0804),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 66 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il commercio internazionale (A7-0363/2012),

1.  adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura l'11 dicembre 2012 in vista dell'adozione della decisione n. ..../2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria a favore della Georgia

P7_TC2-COD(2010)0390


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(2),

considerando quanto segue:

(1)  Le relazioni tra la Georgia e l'Unione europea si sviluppano nel quadro della politica europea di vicinato. Nel 2006 la Comunità e la Georgia hanno concordato un piano d'azione per la politica europea di vicinato che stabilisce le priorità a medio termine delle relazioni UE-Georgia. Nel 2010 l'Unione e la Georgia hanno avviato i negoziati per un accordo di associazione che dovrebbe sostituire l'accordo vigente di partenariato e di cooperazione(3). Il quadro delle relazioni UE-Georgia è ulteriormente rafforzato dal partenariato orientale varato di recente.

(2)  La riunione straordinaria del Consiglio europeo del 1° settembre 2008 ha confermato la volontà dell'Unione di rafforzare le relazioni con la Georgia all'indomani del conflitto armato dell'agosto 2008 con la Federazione russa.

(3)  A partire dal terzo trimestre del 2008 l'economia georgiana ha risentito della crisi finanziaria internazionale, con il calo della produzione, la riduzione delle entrate fiscali e l'incremento del fabbisogno di finanziamenti esterni.

(4)  Alla conferenza internazionale dei donatori tenutasi il 22 ottobre 2008, la comunità internazionale si è impegnata a sostenere la ripresa economica della Georgia, in linea con la valutazione congiunta dei bisogni condotta dalle Nazioni Unite e dalla Banca mondiale.

(5)  L'Unione ha annunciato di provvedere ad un'assistenza finanziaria di un massimo di 500 milioni di EUR a favore della Georgia.

(6)  Il risanamento e la ripresa economica della Georgia sono sostenuti dall'assistenza finanziaria del Fondo monetario internazionale (FMI). Nel settembre 2008 le autorità georgiane hanno concluso con l'FMI un accordo stand-by di 750 milioni di dollari USA per sostenere l'economia georgiana nell'operare gli aggiustamenti necessari alla luce della crisi finanziaria.

(7)  A seguito di un ulteriore deterioramento della situazione economica della Georgia e di una necessaria revisione delle ipotesi economiche sottese al programma dell'FMI nonché dell'incremento del fabbisogno di finanziamenti esterni della Georgia, la Georgia e l'FMI hanno raggiunto un accordo per un incremento del prestito di 424 milioni di dollari USA delle risorse messe a disposizione nell'ambito dell'accordo stand-by, approvato dal comitato esecutivo dell'FMI nell'agosto 2009.

(8)  Nel quadro dello strumento europeo di vicinato e di partenariato (ENPI), per il 2010-2012 l'Unione intende fornire sovvenzioni alla Georgia a sostegno del bilancio di 37 milioni di EUR l'anno.

(9)  La Georgia ha chiesto all'Unione assistenza macro-finanziaria alla luce del deterioramento della sua situazione economica e delle sue prospettive future.

(10)  Considerato che nella bilancia dei pagamenti della Georgia permane un fabbisogno residuo di finanziamenti, l'assistenza macro-finanziaria è considerata una risposta appropriata alla richiesta della Georgia di sostenere, nelle attuali circostanze eccezionali, la stabilizzazione economica assieme all'attuale programma dell'FMI.

(11)  È opportuno che l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione a favore della Georgia («l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione») non si limiti a integrare i programmi e le risorse dell'FMI e della Banca mondiale, ma garantisca il valore aggiunto dell'intervento dell'Unione.

(12)  È opportuno che la Commissione assicuri che l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con le misure adottate nei vari settori dell'azione esterna e con le altre pertinenti politiche dell'Unione.

(13)  È opportuno che gli obiettivi specifici dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione rafforzino l'efficacia, la trasparenza e la responsabilità. Tali obiettivi dovrebbero essere regolarmente monitorati dalla Commissione.

(14)  È opportuno che le condizioni sulle quali poggia l'erogazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione riflettano i principi e gli obiettivi fondamentali della politica condotta dall'Unione nei confronti della Georgia.

(15)  Per assicurare la tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione in relazione all'assistenza macro-finanziaria dell'Unione, é necessario che la Georgia adotti misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa all'assistenza in oggetto. Occorre altresì che la Commissione garantisca l'effettuazione di controlli adeguati e che la Corte dei conti provveda alle opportune revisioni contabili.

(16)  L'erogazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione lascia impregiudicati i poteri dell'autorità di bilancio.

(17)  È opportuno che l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il comitato economico e finanziario possano seguire l'attuazione della presente decisione, è opportuno che la Commissione li informi periodicamente in merito agli sviluppi relativi all'assistenza e fornisca loro i documenti pertinenti.

(18)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n.182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(4),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.  L'Unione mette a disposizione della Georgia un'assistenza macro-finanziaria («l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione») per un importo massimo di 46 milioni di EUR, al fine di sostenerne la stabilizzazione economica e di alleggerirne il fabbisogno della bilancia dei pagamenti, quale individuato nel programma in corso dell'FMI. Di detto importo massimo, fino a 23 milioni di EUR sono forniti sotto forma di sovvenzioni e fino a 23 milioni di EUR sotto forma di prestiti. L'erogazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione è subordinata all'approvazione del bilancio dell'Unione del 2013 da parte dell'autorità di bilancio.

2.  La Commissione ha il potere di prendere in prestito le risorse necessarie a nome dell'Unione al fine di finanziare la parte di assistenza macro-finanziaria dell'Unione costituita dal prestito. La durata massima del prestito è di 15 anni.

3.  L'erogazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese tra l'FMI e la Georgia, nonché con i principi e gli obiettivi fondamentali della riforma economica esposti nell'accordo di partenariato e di cooperazione UE-Georgia. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il comitato economico e finanziario in merito all'evoluzione della gestione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione e fornisce loro i documenti pertinenti.

4.  L'assistenza macro-finanziaria dell'Unione è messa a disposizione per due anni e sei mesi a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo d'intesa di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 2

1.  La Commissione, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 6, paragrafo 2, adotta un protocollo d'intesa che contiene le condizioni finanziarie e di politica economica alle quali è subordinata l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione, compreso un calendario per il soddisfacimento di tali condizioni. Le condizioni finanziarie e di politica economica stabilite nel protocollo d'intesa sono compatibili con gli accordi o con le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 3. In particolare, tali condizioni mirano a rafforzare l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione, compresi i sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Georgia. I progressi compiuti verso il conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di un controllo regolare da parte della Commissione. Le condizioni finanziarie dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione sono stabilite in dettaglio negli accordi di sovvenzione e di prestito tra la Commissione e le autorità georgiane.

2.  Nel corso dell'attuazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione, la Commissione verifica la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Georgia, che sono pertinenti ai fini dell'assistenza in oggetto, nonché il rispetto da parte della Georgia del calendario convenuto.

3.  La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche della Georgia siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione e che siano rispettate in modo soddisfacente le condizioni di politica economica concordate. A tal fine la Commissione opera in stretto coordinamento con l'FMI e con la Banca mondiale e, ove richiesto, con il comitato economico e finanziario.

Articolo 3

1.  Alle condizioni di cui al paragrafo 2, la Commissione mette a disposizione l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione in due rate, consistenti ognuna in una sovvenzione e in un prestito. L'importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d'intesa.

2.  La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano attuate in modo soddisfacente le condizioni economiche concordate nel protocollo d'intesa. Il versamento della seconda rata è effettuato non prima di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata.

3.  I fondi dell'Unione sono versati alla Banca nazionale della Georgia. Alle condizioni che saranno stabilite nel protocollo d'intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento del bilancio, i fondi dell'Unione possono essere trasferiti al Tesoro della Georgia come beneficiario finale.

Articolo 4

1.  Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito relative alla parte di assistenza macro-finanziaria dell'Unione costituita dal prestito sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non comportano per l'Unione cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi commerciali.

2.  La Commissione adotta le disposizioni necessarie, qualora la Georgia lo richieda, per garantire che nelle condizioni del prestito sia inserita una clausola di rimborso anticipato e che essa sia accompagnata da una clausola analoga nelle condizioni della Commissione per le operazioni di assunzione del prestito.

3.  Su richiesta della Georgia, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso di interesse sul prestito, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti iniziali e ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare una proroga della durata media del prestito assunto, né un aumento dell'importo del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4.  Tutte le spese sostenute dall'Unione per le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico della Georgia.

5.  La Commissione tiene informati il Parlamento europeo e il comitato economico e finanziario sull'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

L'assistenza macro-finanziaria dell'Unione è fornita conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5), e relative modalità di esecuzione(6). In particolare, il protocollo d'intesa, l'accordo di prestito e l'accordo di sovvenzione da concludere con le autorità georgiane prevedono l'adozione di specifiche misure di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che riguardi l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione. Per garantire maggiore trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei fondi, il protocollo d'intesa, l'accordo di prestito e l'accordo di sovvenzione prevedono inoltre controlli, compresi accertamenti e verifiche in loco, da parte della Commissione e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode. Tali documenti prevedono altresì verifiche contabili, all'occorrenza in loco, da parte della Corte dei conti.

Articolo 6

1.  La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 7

1.  Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente, comprensiva della relativa valutazione. La relazione indica il legame tra le condizioni di politica economica e finanziarie definite nel protocollo d'intesa, i risultati economici e di bilancio della Georgia in corso e le decisioni della Commissione di versare le rate dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione.

2.  Non oltre due anni dopo la scadenza del periodo di disponibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a ...., il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

[Am. 1]

(1) GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 211.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 (GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 211) e posizione del Consiglio in prima lettura del 10 maggio 2012 (GU C 291 E del 27.9.2012, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012.
(3) Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro (GU L 205 del 4.8.1999, pag. 3).
(4) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(6) Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).


Agenzia europea per la sicurezza marittima ***II
PDF 187kWORD 20k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (10090/2/2012 – C7-0329/2012 – 2010/0303(COD))
P7_TA(2012)0473A7-0387/2012

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la posizione del Consiglio in prima lettura (10090/2/2012 – C7-0329/2012),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 febbraio 2011(1),

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0611),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 72 del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0387/2012),

1.  approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.  constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.  incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.  incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 107 del 6.4.2011, pag. 68.
(2) Testi approvati del 15.12.2011, P7_TA(2011)0581.


Istituzione di una tutela brevettuale unitaria ***I
PDF 187kWORD 21k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD))
P7_TA(2012)0474A7-0001/2012

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0215),

–  visti l'articolo 249, paragrafo 2, e l'articolo 118, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0099/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Congresso dei deputati spagnolo e dal Senato spagnolo e dalla Camera dei deputati italiana, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 novembre 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0001/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria

P7_TC1-COD(2011)0093


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1257/2012)


Tutela brevettuale unitaria *
PDF 221kWORD 29k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile (COM(2011)0216 – C7-0145/2011 – 2011/0094(CNS))
P7_TA(2012)0475A7-0002/2012

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0216),

–  visto l'articolo 118, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0145/2011),

–  visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Congresso dei deputati spagnolo e dal Senato spagnolo e dalla Camera dei deputati italiana, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A7-0002/2012),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 6
(6)  Dal momento che l'Ufficio europeo dei brevetti è responsabile della concessione di brevetti europei, è opportuno che il regime di traduzione per il brevetto europeo con effetto unitario si basi sulla procedura esistente presso l'Ufficio europeo dei brevetti. È necessario che tale regime miri a conseguire il necessario equilibrio tra gli interessi degli operatori economici e il pubblico interesse in termini di costo del procedimento e di disponibilità delle informazioni tecniche.
(6)  Dal momento che l'Ufficio europeo dei brevetti è responsabile della concessione di brevetti europei, è opportuno che il regime di traduzione per il brevetto europeo con effetto unitario si basi sulla procedura esistente presso l'Ufficio europeo dei brevetti. È necessario che tale regime miri a conseguire il necessario equilibrio tra gli interessi degli operatori economici, in particolare delle piccole e medie imprese, e il pubblico interesse in termini di costo del procedimento e di disponibilità delle informazioni tecniche.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 9
(9)  Per agevolare l'accesso ai brevetti europei con effetto unitario, in particolare per le piccole e medie imprese, i richiedenti che non hanno una lingua in comune con una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti potranno presentare la loro domanda di brevetto presso l'Ufficio europeo dei brevetti in qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione europea. A titolo complementare, per i richiedenti che ottengano un brevetto europeo con effetto unitario e che abbiano la residenza o la sede principale della propria attività in uno Stato membro dell'Unione la cui lingua ufficiale non è una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, un sistema di rimborso supplementare delle spese di traduzione dalla lingua di detto Stato membro verso la lingua del procedimento dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, oltre a quanto già attualmente previsto presso l'Ufficio europeo dei brevetti, dovrà essere gestito dall'Ufficio europeo dei brevetti, conformemente all'articolo 12 del regolamento xx/xx [disposizioni di diritto sostanziale].
(9)  Per agevolare l'accesso ai brevetti europei con effetto unitario, in particolare per le piccole e medie imprese, i richiedenti che non hanno una lingua in comune con una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti potranno presentare la loro domanda di brevetto presso l'Ufficio europeo dei brevetti in qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione europea. A titolo complementare, le piccole e medie imprese, le persone fisiche e le organizzazioni senza scopo di lucro che ottengano un brevetto europeo con effetto unitario e che abbiano la residenza o la sede principale della propria attività in uno Stato membro dell'Unione la cui lingua ufficiale non è una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti dovrebbero beneficiare di un sistema di rimborsi supplementari delle spese di traduzione dalla lingua di detto Stato membro verso la lingua del procedimento dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, oltre a quanto già attualmente previsto presso l'Ufficio europeo dei brevetti. Il sistema di rimborsi supplementari dovrebbe essere gestito dall'Ufficio europeo dei brevetti conformemente all'articolo 9 del regolamento(UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis)  Le modalità e il livello di rimborso dei costi di traduzione supplementari dovrebbero essere concepiti in tal modo che, in principio, sia garantita la piena compensazione dei costi di traduzione; è necessario fissare un massimale per pagina in modo da rispecchiare il prezzo medio normale di mercato per la traduzione ed evitare gli abusi.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 10
(10)  Al fine di promuovere la disponibilità di informazioni sui brevetti e la divulgazione delle conoscenze tecnologiche, occorre predisporre prima possibile un sistema di traduzione automatica dei fascicoli e delle domande di brevetto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. L'Ufficio europeo dei brevetti è impegnato nello sviluppo di traduzioni automatiche, che sono uno strumento molto importante per migliorare l'accesso alle informazioni sui brevetti e divulgare ampiamente le conoscenze tecnologiche. La disponibilità tempestiva di traduzioni automatiche di alta qualità dei fascicoli e delle domande dei brevetti europei in tutte le lingue ufficiali dell'Unione favorirà tutti gli utenti del sistema brevettuale europeo. La traduzione automatica è un aspetto fondamentale della politica dell'Unione europea. Le traduzioni automatiche devono servire unicamente a scopo informativo e non devono avere efficacia giuridica.
(10)  Al fine di promuovere la disponibilità di informazioni sui brevetti e la divulgazione delle conoscenze tecnologiche, occorre predisporre prima possibile un sistema di traduzione automatica dei fascicoli e delle domande di brevetto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. L'Ufficio europeo dei brevetti è impegnato nello sviluppo di traduzioni automatiche, che sono uno strumento molto importante per migliorare l'accesso alle informazioni sui brevetti e divulgare ampiamente le conoscenze tecnologiche. La disponibilità tempestiva di traduzioni automatiche di alta qualità dei fascicoli e delle domande dei brevetti europei in tutte le lingue ufficiali dell'Unione favorirebbe tutti gli utenti del sistema brevettuale europeo. La traduzione automatica è un aspetto fondamentale della politica dell'Unione europea. Le traduzioni automatiche dovrebbero servire unicamente a scopo informativo e non dovrebbero avere efficacia giuridica. Esse dovrebbero essere disponibili online e a titolo gratuito al momento della pubblicazione della domanda di brevetto e del rilascio del brevetto.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis)  Al termine del periodo di transizione, l'Ufficio europeo dei brevetti dovrebbe continuare a pubblicare una traduzione supplementare in inglese del fascicolo del brevetto europeo fornita in modo volontario dal richiedente. Ciò fornirebbe maggiore pubblicità internazionale e limiterebbe la possibilità che un contraffattore sostenga di aver agito in buona fede.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Articolo 1
Il presente regolamento attua la cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria autorizzata dalla decisione 2011/167/UE del Consiglio in relazione al regime di traduzione applicabile.

1.  Il presente regolamento attua la cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria autorizzata dalla decisione 2011/167/UE del Consiglio in relazione al regime di traduzione applicabile. Esso disciplina il regime di traduzione applicabile ai brevetti europei nella misura in cui abbiano un effetto unitario.
1 bis. Il presente regolamento non pregiudica le norme che disciplinano il regime linguistico delle istituzioni dell'Unione di cui all'articolo 342 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del regolamento 1/1958 del Consiglio.

1 ter. Il presente regolamento si basa sul regime linguistico dell'Ufficio europeo dei brevetti e non intende creare un regime linguistico specifico per l'Unione né un precedente per un regime linguistico limitato in qualsiasi strumento giuridico futuro dell'Unione.

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Una volta che siano disponibili, le traduzioni automatiche delle domande di brevetto e i fascicoli di brevetto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, sono messi a disposizioni online e a titolo gratuito al momento della pubblicazione della domanda di brevetto e del rilascio del brevetto.

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter. Al termine del periodo di transizione di cui all'articolo 6 e conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, gli Stati membri partecipanti incaricano l'Ufficio europeo dei brevetti, ai sensi dell'articolo 143 della CBE, di pubblicare una traduzione integrale supplementare del fascicolo in inglese nel caso in cui detta traduzione supplementare sia stata fornita in modo volontario dal richiedente. Detta traduzione non è effettuata con mezzi automatici.

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
1.  In caso di controversia riguardante un brevetto europeo con effetto unitario, il titolare del brevetto fornisce, su richiesta e secondo la scelta del presunto contraffattore, una traduzione integrale del brevetto in una lingua ufficiale dello Stato membro partecipante in cui ha avuto luogo la presunta contraffazione o nel quale è domiciliato il presunto contraffattore.
1.  In caso di controversia riguardante un brevetto europeo con effetto unitario, il titolare del brevetto fornisce, su richiesta e secondo la scelta del presunto contraffattore, una traduzione integrale del brevetto in una lingua ufficiale dello Stato membro partecipante in cui ha avuto luogo la presunta contraffazione o nel quale è domiciliato il presunto contraffattore. Detta traduzione non è effettuata con mezzi automatici.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2
2.  In caso di controversia riguardante un brevetto europeo con effetto unitario, il titolare del brevetto fornisce nel corso del procedimento legale, su richiesta di un tribunale competente nei territori degli Stati membri partecipanti per le controversie riguardanti i brevetti europei con effetto unitario, una traduzione integrale del brevetto nella lingua in cui si svolge il procedimento dinanzi al tribunale.
2.  In caso di controversia riguardante un brevetto europeo con effetto unitario, il titolare del brevetto fornisce nel corso del procedimento legale, su richiesta di un tribunale competente nei territori degli Stati membri partecipanti per le controversie riguardanti i brevetti europei con effetto unitario, una traduzione integrale del brevetto nella lingua in cui si svolge il procedimento dinanzi al tribunale. Detta traduzione non è effettuata con mezzi automatici.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4
4.  In caso di controversia concernente una domanda di risarcimento, il tribunale competente prende in considerazione il fatto che il presunto contraffattore può aver agito senza sapere o senza avere motivi ragionevoli di sapere che stava violando il brevetto, prima di poter disporre della traduzione di cui al paragrafo 1.
4.  In caso di controversia concernente una domanda di risarcimento, il tribunale competente prende in considerazione, in particolare se si tratta di una piccola o media impresa, una persona fisica, un'organizzazione senza scopo di lucro, un'università o un organismo pubblico di ricerca, se il presunto contraffattore ha agito senza sapere o senza avere motivi ragionevoli di sapere che stava violando il brevetto, prima di poter disporre della traduzione di cui al paragrafo 1.
Emendamenti 12 e 13
Proposta di regolamento
Articolo 5
Dato che le domande di brevetto europeo possono essere presentate in qualsiasi lingua a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della convenzione sul brevetto europeo, conformemente all'articolo 12 del regolamento xx/xx [disposizioni di diritto sostanziale], gli Stati membri partecipanti assegnano all'Ufficio europeo dei brevetti, ai sensi dell'articolo 143 della convenzione sul brevetto europeo, il compito di gestire un regime di compensazione per il rimborso di tutti i costi di traduzione entro un massimale, alimentati dalle tasse di cui all'articolo 13 di tale regolamento, per i richiedenti che depositano le domande di brevetto presso l'Ufficio europeo dei brevetti in una delle lingue ufficiali dell'Unione che non sia una lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti.

1.  Dato che le domande di brevetto europeo possono essere presentate in qualsiasi lingua a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della convenzione sul brevetto europeo, conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, gli Stati membri partecipanti assegnano all'Ufficio europeo dei brevetti, ai sensi dell'articolo 143 della convenzione sul brevetto europeo, il compito di gestire un regime di compensazione per il rimborso di tutti i costi di traduzione entro un massimale, alimentati dalle tasse di cui all'articolo 13 di tale regolamento, per i richiedenti che depositano le domande di brevetto presso l'Ufficio europeo dei brevetti in una delle lingue ufficiali dell'Unione che non sia una lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti.
1 bis. Il regime di compensazione di cui al paragrafo 1 è finanziato dalle tasse di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria ed è unicamente a disposizione delle piccole e medie imprese, delle persone fisiche, delle organizzazioni senza scopo di lucro, delle università e degli organismi pubblici di ricerca che abbiano la residenza o la sede principale della propria attività in uno Stato membro dell'Unione.

1 ter. Il regime di compensazione di cui al paragrafo 1 garantisce il pieno rimborso dei costi di traduzione entro un massimale stabilito in modo da rispecchiare il prezzo medio di mercato delle traduzioni ed evitare gli abusi.

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Dette traduzioni non sono effettuate con mezzi automatici.

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2
2.  Esso si applica a decorrere dal [una data specifica sarà stabilita e coinciderà con la data di applicazione del regolamento xx/xx relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria].
2.  Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 o dalla data di entrata in vigore dell'accordo relativo a un Tribunale unificato dei brevetti, se successiva.

Ordinamento giurisdizionale per le controversie brevettuali
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Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 su un ordinamento giurisdizionale per le controversie brevettuali (2011/2176(INI))
P7_TA(2012)0476A7-0009/2012

Il Parlamento europeo,

–  vista la decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria(1),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (COM(2011)0215),

–  vista la proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile (COM(2011)0216),

–  visto il parere 1/09 della Corte di giustizia dell'8 marzo 2011(2),

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per gli affari costituzionali (A7-0009/2012),

A.  considerando che un efficace sistema dei brevetti in Europa è un presupposto necessario per stimolare la crescita attraverso l'innovazione e aiutare le imprese europee, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), ad affrontare la crisi economica e la concorrenza mondiale;

B.  vista la decisione 2011/167/UE del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, il Belgio, la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Grecia, la Francia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, l'Austria, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito sono stati autorizzati a instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, applicando le pertinenti disposizioni dei trattati;

C.  considerando che il 13 aprile 2011, sulla base di una decisione di autorizzazione del Consiglio, la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e una proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile;

D.  considerando che l'8 marzo 2011 la Corte di giustizia ha espresso il proprio parere in merito al Tribunale dei brevetti europeo e comunitario sollevando il punto della sua incompatibilità con il diritto dell'Unione;

E.  considerando che un'efficace tutela brevettuale unitaria può essere garantita solo attraverso un efficiente sistema di risoluzione delle controversie brevettuali;

F.  considerando che, a seguito del parere della Corte di giustizia, gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata hanno avviato la creazione di un Tribunale unificato delle controversie brevettuali per mezzo di un accordo internazionale;

G.  considerando che, a tale proposito, esiste una sostanziale differenza tra gli accordi internazionali ordinari e i trattati istitutivi dell'Unione europea, i quali hanno instaurato un nuovo ordinamento giuridico, dotato di proprie istituzioni, a favore del quale gli Stati hanno limitato, in settori sempre più ampi, i loro poteri sovrani e che riconosce come soggetti non soltanto gli Stati membri, ma anche i loro cittadini, e il rispetto di quest'ordinamento giuridico è assicurato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e dagli organi giurisdizionali ordinari degli Stati membri;

H.  considerando che il Tribunale unificato dei brevetti deve rispettare e applicare integralmente il diritto dell'Unione, in collaborazione con la Corte di giustizia dell'Unione europea, come avviene per qualsiasi tribunale nazionale;

I.  considerando che il Tribunale unificato dei brevetti dovrebbe basarsi sulla giurisprudenza della Corte di giustizia, chiedendo pronunce pregiudiziali ai sensi dell'articolo 267 del TFUE;

J.  considerando che il rispetto del primato del diritto dell'Unione e la sua corretta applicazione dovrebbero essere garantiti a norma degli articoli 258, 259 e 260 del TFUE;

K.  considerando che il Tribunale unificato dei brevetti dovrebbe essere parte dei sistemi giudiziari degli Stati membri contraenti, con competenza esclusiva per i brevetti europei con effetto unitario e per i brevetti europei che designano uno o più Stati membri contraenti;

L.  considerando che un sistema giudiziario efficiente ha bisogno di un primo grado decentrato;

M.  considerando che l'efficienza del sistema di risoluzione delle controversie dipende dalla qualità e dall'esperienza dei giudici;

N.  considerando l'opportunità di disporre di una serie di norme procedurali applicabili a procedimenti dinanzi a tutte le divisioni e gradi del tribunale;

O.  considerando che il Tribunale unificato dei brevetti dovrebbe cercare di fornire decisioni di alta qualità senza inutili lungaggini procedurali e dovrebbe aiutare, in particolare, le PMI a proteggere i propri diritti o a difendersi contro le richieste infondate o i brevetti degni di revoca;

1.  chiede l'istituzione di un sistema unificato delle controversie brevettuali, poiché un mercato dei brevetti frammentato e disparità nell'applicazione della legge frenano l'innovazione e il progresso del mercato interno, complicano l'utilizzo del sistema dei brevetti, sono onerosi e impediscono l'efficace tutela dei diritti brevettuali, in particolare delle PMI;

2.  incoraggia gli Stati membri a concludere i negoziati e a ratificare l'accordo internazionale («l'accordo») tra tali Stati membri («Stati membri contraenti») creando un Tribunale unificato dei brevetti («il Tribunale») senza indebiti ritardi e incoraggia la Spagna e l'Italia ad esaminare l'eventualità di aderire alla procedura di cooperazione rafforzata;

3.  insiste affinché la Corte di giustizia, in quanto custode del diritto dell'Unione, assicuri l'uniformità dell'ordinamento giuridico dell'Unione e il primato del diritto europeo in tale contesto;

4.  ritiene che gli Stati membri che non hanno ancora deciso di partecipare alla cooperazione rafforzata nel settore della creazione della tutela brevettuale unitaria possano partecipare al sistema unificato delle controversie brevettuali in materia di brevetti europei validi nei loro territori;

5.  sottolinea che la priorità del Tribunale unificato dei brevetti dovrebbe essere quella di rafforzare la certezza giuridica e migliorare l'applicazione dei brevetti, trovando un giusto equilibrio tra gli interessi dei titolari dei diritti e le parti interessate;

6.  sottolinea la necessità di un sistema di risoluzione delle controversie efficiente sotto il profilo dei costi, finanziato in modo tale da garantire l'accesso alla giustizia per tutti i titolari di brevetti, in particolare per le PMI, i privati e le organizzazioni senza fini di lucro;

Impostazione generale

7.  riconosce che l'accordo dovrebbe procedere all'istituzione di un coerente sistema di risoluzione delle controversie in materia di brevetti negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata;

8.  sottolinea pertanto che:

   i) gli Stati membri contraenti possono essere solo Stati membri dell'Unione europea;
   ii) l'accordo dovrebbe entrare in vigore quando almeno nove Stati membri contraenti, inclusi i tre Stati membri in cui il numero più alto di brevetti europei era in vigore l'anno precedente quello in cui si svolge la conferenza diplomatica per la firma dell'accordo, abbiano ratificato tale accordo;
   iii) il Tribunale dovrebbe essere un tribunale comune per gli Stati membri contraenti e soggetto agli stessi obblighi di qualsiasi tribunale nazionale in materia di rispetto del diritto dell'Unione; così, ad esempio, il Tribunale coopera con la Corte di giustizia in applicazione dell'articolo 267 TFUE;
   iv) il Tribunale dovrebbe agire in linea con il corpo del diritto dell'Unione e rispettare il suo primato; qualora la Corte d'Appello violi il diritto dell'Unione, gli Stati contraenti sono solidalmente responsabili per i danni subiti dalle parti del relativo procedimento; si applicano le procedure d'infrazione ai sensi degli articoli 258, 259 e 260 del TFUE nei confronti di tutti gli Stati membri contraenti;

9.  plaude alla creazione di un centro di mediazione e arbitrato nel quadro dell'accordo;

Struttura del sistema delle controversie brevettuali

10.  ritiene che un tribunale ed un sistema delle controversie efficienti debbano essere decentrati ed è del parere che:

   i) il sistema delle controversie del Tribunale dovrebbe essere composto da un primo grado («Tribunale di primo grado») e un'istanza d'appello («Corte d'appello»); sarebbe opportuno non aggiungere altre istanze in modo tale da evitare inefficienze e lungaggini,
   ii) un primo grado decentrato dovrebbe consistere, oltre che di una divisione centrale, anche di divisioni locali e regionali;
   iii) su richiesta di uno Stato contraente sono istituite nello stesso altre divisioni locali del primo grado se, nei tre anni consecutivi precedenti o successivi alla data di entrata in vigore dell'accordo, in detto Stato contraente sono stati avviati, per anno civile, oltre cento procedimenti; propone inoltre che uno Stato contraente abbia un massimo di quattro divisioni;
   iv) su richiesta di due o più Stati membri contraenti è istituita una divisione regionale;

Composizione del Tribunale e qualifiche dei giudici

11.  sottolinea che l'efficienza del sistema di risoluzione delle controversie dipende soprattutto dalla qualità e dall'esperienza dei giudici;

12.  A tale riguardo,

   i) riconosce che la composizione della Corte d'Appello e del Tribunale di primo grado dovrebbe essere multinazionale; sottolinea che la loro composizione dovrebbe tener conto delle strutture dei tribunali esistenti; in quanto l'obiettivo supremo consiste nell«istituire una nuova giurisdizione autenticamente uniforme; propone, quindi, che la composizione delle divisioni locali divenga quanto prima multinazionale, potendo essere ammesse deroghe motivate da questo principio fondamentale dopo l'accettazione della commissione amministrativa a titolo di un periodo transitorio massimo di cinque anni, mentre è necessario garantire che lo standard di qualità ed efficienza delle strutture esistenti non venga ridotto; ritiene che il periodo di cinque anni dovrebbero essere utilizzato per la formazione e la preparazione intensive dei giudici;
   ii) ritiene che il Tribunale dovrebbe essere composto di giudici qualificati sia sotto il profilo giuridico che sotto il profilo tecnico; i giudici dispongono dei massimi livelli di competenza e di comprovata esperienza nel settore delle controversie brevettuali e della normativa antitrust; questa qualifica dovrebbe essere dimostrata, tra l'altro, dall'esperienza di lavoro e dalla formazione professionale pertinenti; i giudici qualificati sotto il profilo giuridico dovrebbero essere in possesso delle qualifiche richieste per le funzioni giurisdizionali in uno Stato contraente; i giudici qualificati sotto il profilo tecnico dovrebbero essere in possesso di un titolo universitario e di esperienza in un settore della tecnologia, nonché di conoscenze in materia di diritto civile e diritto processuale civile;
   iii) propone che le disposizioni dell'accordo sulla composizione del Tribunale, una volta in vigore, non vengano modificate a meno che gli obiettivi del sistema di risoluzione delle controversie, vale a dire massima qualità ed efficienza, non siano soddisfatte a causa di queste disposizioni; propone che le decisioni in merito alla composizione del Tribunale siano assunte dall'organo competente che delibera all'unanimità;
   iv) è del parere che l'accordo debba contenere garanzie volte ad assicurare che i giudici siano abilitati soltanto se la loro neutralità non è in discussione, soprattutto se hanno prestato servizio in qualità di membri delle commissioni di ricorso di un ufficio brevetti nazionale o dell'UBE;

Procedimento

13.  ritiene, per quanto riguarda le questioni procedurali, che:

   i) una serie di norme procedurali dovrebbe essere applicabile ai procedimenti dinanzi a tutte le divisioni e gradi del Tribunale;
   ii) i procedimenti dinanzi al Tribunale, costituiti da una procedura scritta, provvisoria e orale, introdurranno gli elementi di flessibilità giudicati appropriati, tenendo conto degli obiettivi di rapidità ed efficienza;
   iii) la lingua del procedimento dinanzi alle divisioni locali o regionali dovrebbe essere la lingua ufficiale dello Stato membro contraente in cui è situata la divisione o la lingua ufficiale designata dagli Stati membri contraenti che condividono una divisione regionale; le parti dovrebbero essere libere di scegliere la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto, fatta salva l'approvazione della divisione competente; la lingua del procedimento dinanzi alla divisione centrale dovrebbe essere la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto in questione; la lingua del procedimento presso la Corte d'appello dovrebbe essere la lingua del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado;
   iv) il Tribunale dovrebbe avere il potere di emettere ingiunzioni preliminari volte ad impedire qualsiasi violazione e a vietare il proseguimento delle asserite violazioni; tale potere, tuttavia, non deve determinare un'ingiusta scelta opportunistica del foro («forum shopping»); e inoltre
   v) le parti dovrebbero essere rappresentate esclusivamente da avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri contraenti; i rappresentanti delle parti possono essere assistiti da mandatari per brevetti che dovrebbero essere autorizzati a prendere la parola nelle udienze del Tribunale;

Competenza giurisdizionale ed effetti delle decisioni del Tribunale

14.  sottolinea quanto segue:

   i) il Tribunale dovrebbe avere la giurisdizione esclusiva per i brevetti europei con effetto unitario e per i brevetti europei che designano uno o più Stati membri contraenti; occorrerà a tal fine modificare il regolamento (CE) n. 44/2001(3),
   ii) il richiedente dovrebbe proporre l'azione dinanzi alla divisione locale ospitata dallo Stato contraente in cui la violazione si è verificata o rischia di verificarsi, o in cui è domiciliato o possiede una sede il convenuto, o alla divisione regionale cui partecipa tale Stato contraente; se lo Stato membro contraente interessato non ospita divisioni locali e non partecipa a divisioni regionali, il convenuto propone l'azione dinanzi alla divisione centrale; le parti dovrebbero essere libere di concordare la divisione del Tribunale di primo grado (locale, regionale o centrale) dinanzi alla quale può essere proposto un ricorso;
   iii) in caso di domande riconvenzionali di decadenza, dovrebbe essere a discrezione delle divisioni locali o regionali procedere con la procedura d'infrazione indipendentemente dall'eventualità o meno che anche la divisione proceda con la domanda riconvenzionale o la deferisca alla divisione centrale;
   iv) le disposizioni sulla competenza giurisdizionale del Tribunale, una volta in vigore, non dovrebbero essere modificate a meno che gli obiettivi del sistema di risoluzione delle controversie, vale a dire massima qualità ed efficienza, non siano soddisfatte a causa di queste disposizioni sulla competenza giurisdizionale; propone che le decisioni in merito alla competenza giurisdizionale del Tribunale siano assunte dall'organo competente che delibera all'unanimità;
   v) le decisioni di tutte le divisioni del Tribunale di primo grado così come le decisioni della Corte d'Appello dovrebbero essere esecutive in qualsiasi Stato membro contraente senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività;
   vi) il rapporto tra l'accordo e il regolamento (CE) n. 44/2001 deve essere chiarito nell'accordo;

Diritto sostanziale

15.  è del parere che il Tribunale debba basare le proprie decisioni sul diritto dell'Unione, sull'accordo, sulla convenzione sul brevetto europeo (CBE) e sul diritto nazionale adottato in conformità della CBE, sulle disposizioni degli accordi internazionali applicabili ai brevetti e vincolanti per tutti gli Stati membri contraenti e sul diritto nazionale degli Stati membri contraenti alla luce del diritto applicabile dell'Unione;

16.  sottolinea che un brevetto europeo con effetto unitario dovrebbe conferire al suo titolare il diritto di impedire l'uso diretto e indiretto dell'invenzione da parte di terzi non aventi il consenso del titolare nel territorio degli Stati membri contraenti, che il titolare dovrebbe avere il diritto al risarcimento dei danni in caso di uso illecito dell'invenzione e che il titolare dovrebbe avere il diritto di recuperare sia il mancato guadagno a causa della violazione che altre perdite, un adeguato diritto di licenza o il profitto derivante dall'uso illecito dell'invenzione;

o
o   o

17.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 76 del 22.3.2011, pag. 53.
(2) GU C 211 del 16.7.2011, pag. 2.
(3) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale («Bruxelles I») (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1).


Applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo che istituisce un’associazione UE-America centrale ***I
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Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD))
P7_TA(2012)0477A7-0237/2012

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0599),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0306/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 31 ottobre 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0237/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(1);

2.  prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.  approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e della Commissione allegata alla presente risoluzione;

4.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

P7_TC1-COD(2011)0263


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 20/2013)

ALLEGATI ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione accoglie con favore l'accordo in prima lettura tra il Parlamento europeo e il Consiglio sul regolamento (UE n. 20/2013 (2).

Come previsto dal regolamento (UE) n. 20/2013, la Commissione presenterà una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della parte IV dell'accordo e sarà pronta a discutere con la competente commissione del Parlamento europeo in merito a tutte le questioni derivanti dall'attuazione della parte IV dell'accordo.

La Commissione attribuirà importanza particolare all'efficace attuazione degli impegni in materia di commercio e sviluppo sostenibile contemplati nell'accordo, tenendo conto delle informazioni specifiche fornite dagli organi di controllo competenti delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro e degli accordi multilaterali elencati alla parte IV, titolo VIII, dell'accordo. In questo contesto, la Commissione richiederà anche i pareri dei pertinenti gruppi consultivi della società civile.

Dopo la scadenza del meccanismo di stabilizzazione per le banane il 31 dicembre 2019, la Commissione valuterà la situazione del mercato delle banane dell'Unione e la situazione dei produttori di banane dell'Unione. La Commissione riferirà le proprie conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio accludendo una valutazione preliminare del funzionamento del «Programme d'Options Spécifiques à l'Éloignement et l'Insularité» (POSEI) nel preservare la produzione di banane nell'Unione.«

DICHIARAZIONE COMUNE

Il Parlamento europeo e la Commissione concordano sull'importanza di una stretta collaborazione nel controllo dell'attuazione dell'accordo e del regolamento (EU) n. 20/2013 (3). A tal fine convengono quanto segue:

– su richiesta della competente commissione del Parlamento europeo, la Commissione europea riferisce a quest'ultimo in merito a eventuali preoccupazioni specifiche relative all'attuazione da parte dei paesi dell'America centrale degli impegni in materia di commercio e sviluppo sostenibile.

Qualora il Parlamento europeo adotti una raccomandazione ai fini dell'avvio di un'inchiesta di salvaguardia, la Commissione esaminerà attentamente il rispetto delle condizioni a norma del regolamento (EU) n. 20/2013 per l'avvio d'ufficio dell'inchiesta. Ove la Commissione ritenga che le condizioni non siano soddisfatte, essa presenterà una relazione alla competente commissione del Parlamento europeo comprendente tutti i fattori rilevanti per l'avvio di tale inchiesta.

(1) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 13 settembre 2012 (Testi approvati, P7_TA(2012)0348).
(2) GU L 17 del 19.1.2013, pag. 13.
(3) GU L 17 del 19.1.2013, pag. 13.


Accordo di associazione tra l'Unione europea e l'America centrale
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Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (16395/1/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE))
P7_TA(2012)0478A7-0360/2012

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (16395/1/2011),

–  visto il progetto di accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (16396/2011),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 217 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0182/2012),

–  vista la parte «Commercio» dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra,

–  viste le sue risoluzioni del 15 novembre 2001, su una partnership globale e una strategia comune per le relazioni tra l'Unione europea e l'America latina(1), del 27 aprile 2006, su una cooperazione rafforzata fra Unione europea e America latina(2), e del 24 aprile 2008, sul quinto Vertice ALC-UE di Lima(3),

–  viste le sue risoluzioni del 1° giugno 2006, su commercio e povertà: definire politiche commerciali per massimizzare il contributo del commercio alla riduzione della povertà(4), del 23 maggio 2007, sugli aiuti al commercio dell'Unione europea(5), del 21 ottobre 2010, sulle relazioni commerciali dell'UE con l'America latina(6) e del 12 giugno 2012, sulla definizione di una nuova politica di cooperazione allo sviluppo con l'America latina(7),

–  viste le sue risoluzioni del 5 febbraio 2009, sul rafforzamento del ruolo delle PMI europee nel commercio internazionale(8), del 25 novembre 2010, sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali(9), del 25 novembre 2010, sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali(10) e del 27 settembre 2011, sulla nuova politica commerciale per l'Europa nel quadro della strategia Europa 2020(11),

–  viste le sue risoluzioni del 5 maggio 2010 sulla strategia dell'Unione europea per le relazioni con l'America latina(12) e del 5 luglio 2011 sul rafforzamento dell'impatto della politica dell'UE per lo sviluppo(13),

–  viste le risoluzioni dell'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana (EuroLat), in particolare le risoluzioni adottate durante la quinta riunione plenaria, svoltasi il 18 e 19 maggio 2011 a Montevideo, Uruguay, sulle prospettive per le relazioni commerciali tra l'Unione europea e l'America latina, sulle strategie di protezione e di creazione di posti di lavoro, in particolare per le donne e i giovani, e sulle relazioni tra Unione europea e America latina in materia di sicurezza e difesa,

–  vista la sua raccomandazione del 15 marzo 2007 destinata al Consiglio sul mandato a negoziare un accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi dell'America centrale, dall'altro(14),

–  viste le dichiarazioni dei sei vertici dei capi di Stato e di governo dell'America latina, dei Caraibi e dell'Unione europea svoltisi a Rio de Janeiro (28-29 giugno 1999), Madrid (17-18 maggio 2002), Guadalajara (28-29 maggio 2004), Vienna (12-13 maggio 2006), Lima (16-17 maggio 2008) e Madrid (17-18 maggio 2010),

–  visto l'articolo 81, paragrafo 3, del suo regolamento,

–  visti la relazione provvisoria della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per lo sviluppo (A7-0360/2012),

A.  considerando che l'accordo di associazione tra l'Unione europea e l'America centrale costituisce un precedente importante, trattandosi del primo accordo di associazione biregionale firmato dall'Unione europea dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona;

B.  considerando che gli obiettivi principali del partenariato strategico biregionale fra l'Unione europea e l'America latina consistono nell'integrazione regionale, sociale, economica e culturale sostenute dalla conclusione di accordi di associazione subregionali e bilaterali;

C.  considerando che, affinché lo sviluppo delle relazioni fra l'Unione europea e l'America latina comporti un beneficio reciproco e vantaggi per entrambe le parti, è essenziale che il rispetto della democrazia, dello stato di diritto e di tutti i diritti umani per tutti i componenti della società siano considerati elementi chiave del dialogo politico;

D.  considerando che il vertice di Madrid del maggio 2010 ha consentito la ripresa di tutti i negoziati commerciali con l'America latina che si erano arenati negli ultimi anni determinando la conclusione di quelli relativi all'accordo di associazione in questione;

E.  considerando che lo sviluppo delle relazioni con l'America latina comporta un beneficio reciproco e vantaggi per tutti gli Stati membri dell'Unione europea;

F.  considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione dell'11 ottobre 2007 sugli assassinii di donne (femminicidi) in Messico e America Centrale e sul ruolo dell'Unione europea nella lotta contro questo fenomeno, ha espresso preoccupazione in merito alla violenza contro le donne(15);

G.  considerando che l'Unione europea è il principale investitore e il secondo partner commerciale in America centrale, nonché il principale donatore di aiuti allo sviluppo;

H.  considerando che il rispetto della democrazia, dello stato di diritto, dei diritti umani e dei diritti civili e politici dei cittadini di entrambe le regioni è un elemento fondamentale dell'accordo;

I.  considerando che l'accordo comprende una clausola sui diritti umani, la quale obbliga vicendevolmente i firmatari a procedere a una verifica adeguata dei diritti umani e ad assicurare che ne sia garantita l'attuabilità pratica;

J.  considerando l'elevato livello di povertà, l'esclusione sociale e la vulnerabilità socio-ambientale che caratterizzano la regione centroamericana;

K.  considerando che l'accordo di associazione presuppone un'associazione politica ed economica tra l'Unione europea e la regione in questione, che è costituita da vari paesi, che tenga conto delle asimmetrie e delle disuguaglianze esistenti tra le due regioni e tra i vari paesi dell'America centrale;

L.  considerando che l'accordo dovrebbe mirare a promuovere, fra l'altro, lo sviluppo sostenibile, la coesione sociale e l'integrazione regionale;

M.  considerando che l'Unione europea potrebbe contribuire, mediante la cooperazione, alla ricerca di soluzioni volte a garantire la sicurezza nella regione, una fonte di grave preoccupazione in America centrale;

N.  considerando che l'accordo di associazione risponde all'obiettivo dell'Unione di promuovere l'integrazione regionale attraverso il commercio, come indicato nella comunicazione della Commissione dal titolo «Commercio, crescita e affari mondiali» (COM(2010)0612) e che, in linea con la strategia Europa 2020, utilizza il commercio come volano per la competitività, lo sviluppo e la creazione di posti di lavoro;

O.  considerando che, grazie all'ampiezza della parte «Commercio», l'accordo di associazione è destinato a estendere, sia qualitativamente che quantitativamente, la gamma di beni e servizi che beneficeranno di una zona di libero scambio e a istituire un quadro di sicurezza e certezza giuridiche che stimolerà il flusso di beni, servizi e investimenti;

P.  considerando che è da prevedere che la parte «Commercio» dell'accordo di associazione agevolerà, a seconda dei settori, una riduzione immediata o graduale dei dazi doganali su base asimmetrica con l'obiettivo di creare una zona di libero scambio biregionale soggetta a un regime stabile e prevedibile, destinato a incentivare gli investimenti produttivi, una maggiore integrazione della regione centroamericana nel commercio mondiale, una gestione efficace delle risorse e un aumento della competitività;

Q.  considerando che uno degli obiettivi principali dell'accordo di associazione, ovvero contribuire a un livello più elevato di integrazione regionale e di stabilità in America centrale, sarà conseguito unicamente se i paesi contraenti (ivi inclusa Panama) mostreranno una chiara volontà politica e si impegneranno a superare le difficoltà e ad avanzare nel processo di integrazione dinamica mediante l'adozione di misure efficaci, paritarie e adeguate, al fine di creare sinergie reciprocamente vantaggiose e rafforzare le disposizioni dell'accordo, contribuendo così allo sviluppo economico, politico e sociale;

R.  considerando che la creazione di un quadro destinato a rafforzare la certezza giuridica avrà effetti positivi per entrambe le parti, incoraggiando un aumento dei flussi commerciali e degli investimenti e la diversificazione settoriale e geografica; che l'effetto più significativo per l'Unione consisterà nel risparmio derivante dalla riduzione o eliminazione scaglionate dei dazi doganali e dalla promozione del commercio e degli investimenti in un contesto di stabilità e fiducia reciproche, sottolineando l'impegno di entrambe le regioni ad aderire e ottemperare alle norme internazionali, in particolare quelle dell'Organizzazione mondiale del commercio e dell'Organizzazione internazionale del lavoro; che per l'America centrale l'accordo implicherà una maggiore presenza internazionale, l'associazione strategica con un mercato consolidato, un'opportunità di diversificazione e la capacità di attrarre investimenti produttivi a lungo termine;

S.  considerando che l'accordo di associazione presenta – nella parte «Commercio» – una certa asimmetria, come evidenziato, tra l'altro, dalla gradualità e dall'istituzione di periodi transitori diversi per le due regioni, onde consentire l'adeguamento delle strutture produttive alle nuove realtà economiche e commerciali derivanti dalla sua attuazione;

T.  considerando che tra i principi alla base dell'accordo figura il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani fondamentali e dello stato di diritto, il che è destinato a rafforzare le politiche interne e internazionali di entrambe le parti; che è da sottolineare l'importanza dell'inclusione di una sezione specifica dal titolo «Commercio e sviluppo sostenibili» contenente riferimenti alle norme e agli accordi internazionali in materia di lavoro, ambiente e governance, in linea con l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile ed equilibrato in grado di ridurre le disparità tra le parti e al loro interno, fissando così un precedente importante in vista dei futuri negoziati; che è da prevedere che il commercio favorirà lo sviluppo economico, una crescita rispettosa dell'ambiente e la coesione sociale; che è da valutare favorevolmente l'inclusione di meccanismi istituzionali e di monitoraggio, quali il Comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e un Forum di dialogo per la società civile;

U.  considerando che è da sottolineare l'impegno assunto da entrambe le regioni a rispettare le indicazioni geografiche e la proprietà intellettuale, conformemente alle norme internazionali;

V.  considerando che tutti gli Stati dell'America centrale beneficiano del sistema di preferenze generalizzate plus (SPG+), la cui applicazione cesserà a decorrere dal 31 dicembre 2013; che il nuovo regime dell'SPG escluderà, senza eccezioni, tutti i paesi definiti dalla Banca mondiale quali paesi a reddito medio-alto, il che significa che la Costa Rica e Panama perderanno il diritto di beneficiarne; che, inoltre, l'SPG è un sistema unilaterale, temporaneo e suscettibile di essere modificato che include un numero inferiore di prodotti ed esclude la maggior parte dei prodotti agricoli; che l'accordo di associazione migliorerà la posizione commerciale di tutti gli Stati dell'America centrale in quanto istituisce un nuovo quadro giuridico più ampio, sicuro e reciprocamente vantaggioso; che merita apprezzamento il fatto che questo nuovo regime consentirà la liberalizzazione progressiva degli scambi di beni e servizi, gli appalti pubblici e la promozione degli investimenti;

1.  chiede al Consiglio e alla Commissione di tenere conto delle seguenti raccomandazioni:

o
o   o

  

Introduzione

   a) ricorda la necessità di facilitare il trattamento, la conclusione e la ratifica dell'accordo di associazione;
   b) ricorda che in occasione del vertice Unione europea – America latina e Caraibi, tenutosi a Vienna nel maggio 2006, i capi di Stato e di governo dell'Unione europea e di alcune repubbliche dell'America centrale hanno deciso di avviare negoziati per un accordo di associazione tra la due regioni, che sono stati lanciati ufficialmente nel mese di ottobre 2007;
   c) ricorda che Panama, che aveva inizialmente seguito i negoziati in qualità di osservatore, ha chiesto di parteciparvi nel gennaio 2010 e che la sua inclusione è stata formalmente accettata dall'Unione europea il 10 marzo 2010;
   d) ricorda che i negoziati si sono conclusi con successo nel maggio 2010 e che, dopo una fase di revisione giuridica, il testo dell'accordo è stato siglato il 22 marzo 2011 e firmato a Tegucigalpa il 28 giugno 2012;
   e) ricorda che l'accordo di associazione, concluso nel maggio 2010, si articola in tre pilastri principali: dialogo politico, cooperazione e commercio;
  

Il dialogo politico come elemento chiave nello sviluppo del partenariato biregionale

   f) sottolinea che questo è il primo accordo globale di associazione tra le regioni, che è frutto di una chiara volontà politica dell'Unione e rappresenta un contributo decisivo per l'integrazione del Centro America, un processo che va ben oltre le questioni inerenti al libero scambio;
   g) sottolinea che il raggiungimento di questo accordo di associazione con l'America centrale é la logica conclusione della politica di sostegno al processo di pace, stabilità e democratizzazione della regione, avviata dall'Unione europea negli anni Ottanta con un impegno politico sostanziale che si è concretizzato attraverso i vari accordi di pace e il processo di Contadora;
   h) si compiace del nuovo straordinario impulso che il dialogo politico del nuovo accordo di associazione porta alle relazioni biregionali tra l'Unione europea e l'America centrale , sia nel dialogo tra gli esecutivi sia nel dialogo parlamentare e con la società civile, il che rappresenta un salto di qualità rispetto al precedente processo di dialogo di San José avviato nel 1984;
   i) sottolinea la dimensione parlamentare dell'accordo con la creazione di una commissione parlamentare di associazione, composta da membri del Parlamento europeo e dei parlamenti dell'America centrale, che dovrà essere informata delle decisioni del Consiglio di associazione e potrà formulare raccomandazioni e raccogliere informazioni sulle modalità di attuazione dell'accordo;
   j) sottolinea la necessità di garantire un'attuazione ottimale dell'accordo di associazione, prestando particolare attenzione ai punti sottolineati dal Parlamento nella presente risoluzione e alle disposizioni del regolamento di attuazione dell'accordo, nonché di sostenere le attività della commissione parlamentare di associazione;
   k) sottolinea che l'accordo concluso con l'America centrale contiene una serie di elementi importanti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione quali stabiliti all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, tra cui, in particolare, il progresso e il consolidamento dei diritti umani e della democrazia, la realizzazione di un'economia sostenibile e lo sviluppo sociale e ambientale;
   l) sottolinea che l'articolo 1 dell'accordo di associazione fa riferimento al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali e al principio dello Stato di diritto come suoi «elementi essenziali», in modo che il mancato rispetto di tali principi e diritti da una o dall'altra parte determini l'adozione di misure che potrebbero infine comportare la sospensione dell'accordo; ritiene, nondimeno, che debbano essere istituiti meccanismi specifici che assicurino il rispetto e l'osservanza della clausola sui diritti umani contenuta nell'accordo;
   m) propone che la Commissione presenti una relazione annuale al Parlamento europeo per monitorare l'applicazione dell'accordo nella sua interezza, compresi gli aspetti relativi ai principi democratici e ai diritti umani;
   n) sottolinea come l'accordo di associazione con l'America centrale debba essere considerato un quadro ideale per unire le forze, tra partner di pari livello, nella lotta contro la disuguaglianza sociale e la povertà, al fine di sostenere uno sviluppo inclusivo e affrontare le sfide sociali, economiche e politiche tuttora aperte;
   o) accoglie con favore l'impegno a favore del multilateralismo, sostenuto da una difesa incondizionata dei valori, dei principi e degli obiettivi comuni e dalla promessa di affrontare efficacemente le sfide globali;
   p) rileva che il nuovo accordo di associazione offre nuove e interessanti possibilità di dialogo sulla lotta contro il traffico di stupefacenti e la criminalità organizzata, in linea con la strategia di sicurezza regionale sottoscritta dai presidenti centroamericani; apprezza i vari impegni intrapresi per coordinare gli sforzi in materia di lotta al traffico di droga, riciclaggio di denaro, finanziamento delle attività terroristiche, criminalità organizzata e corruzione;
   q) ritiene importante promuovere un'adeguata partecipazione della società civile tanto nell'Unione europea quanto nell'America centrale, incoraggiandone la partecipazione attiva in seno ai forum, alle commissioni e alle sottocommissioni settoriali; plaude, a tale riguardo, al varo del Comitato consultivo misto della società civile UE-America centrale;
  

Una cooperazione efficace per la lotta contro la povertà e la coesione sociale

   r) sottolinea la priorità accordata alla coesione sociale quale obiettivo delle politiche di cooperazione regionale; sottolinea che questa coesione è possibile solo a patto di ridurre i tassi di povertà, la disuguaglianza, l'esclusione sociale e tutte le forme di discriminazione attraverso un'istruzione adeguata, ivi compresa la formazione professionale; sottolinea che le disuguaglianze sociali non sono state sufficientemente ridotte negli ultimi anni e che l'insicurezza è un elemento di grave preoccupazione in America centrale;
   s) pone in risalto le opportunità offerte dall'accordo in termini di miglioramento della coesione sociale e di sviluppo sostenibile, elementi chiave ai fini del consolidamento della crescita economica, della stabilità sociale e dell'impegno democratico;
   t) sottolinea gli impegni assunti al fine di collaborare nel settore della modernizzazione dello Stato e dell'amministrazione pubblica, migliorare i sistemi di riscossione delle imposte e la trasparenza, contrastare la corruzione e l'impunità, rafforzare il sistema giudiziario e incoraggiare la partecipazione della società civile alla vita pubblica;
   u) sottolinea l'accordo raggiunto tra le parti in materia di ambiente, i cui obiettivi sono il miglioramento della qualità ambientale, lo sviluppo sostenibile, la cooperazione nella gestione dei disastri naturali e la lotta contro il cambiamento climatico, la deforestazione e la desertificazione, come pure la conservazione della biodiversità;
   v) sottolinea la necessità di contribuire alla rivitalizzazione e al rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali nonché all'integrazione del tessuto produttivo delle due regioni allo scopo di trarre i massimi benefici dall'applicazione dell'accordo di associazione, promuovendo così una crescita equilibrata e sostenibile che crei nuove opportunità economiche, commerciali e di investimento in grado di consentire una maggiore integrazione dell'America centrale, dall'interno e dall'esterno, nella struttura commerciale internazionale;
   w) segnala che è importante garantire il rispetto delle condizioni fissate nell'accordo di associazione, perseguendo sinergie più ampie tra le regioni, senza tuttavia sacrificare gli interessi generali, compresi quelli relativi alle indicazioni geografiche e ai diritti di proprietà intellettuale, né le priorità dell'Unione in campo economico e commerciale;
   x) sottolinea ulteriormente l'importanza di promuovere la cooperazione, con i mezzi tecnici e finanziari adeguati, nei settori strategici per entrambe le regioni, in particolare in materia di commercio e sviluppo sostenibile, nonché la cooperazione scientifica e tecnica in settori quali lo sviluppo delle capacità istituzionali, l'armonizzazione legislativa, le procedure e le statistiche doganali, la proprietà intellettuale, la prestazione di servizi, gli appalti pubblici, il commercio elettronico, lo sviluppo industriale, la gestione sostenibile delle risorse, le norme sanitarie e fitosanitarie, il sostegno alle PMI e la diversificazione; invita a riconoscere l'importanza della modernizzazione e dell'innovazione tecnologica e ad usare l'accordo all'esame quale strumento per conseguirle;
   y) invita ad organizzare e sostenere il Forum di dialogo per la società civile biregionale con cadenza annuale; ricorda altresì di invitare il settore privato e la società civile a impegnarsi tramite una politica di responsabilità sociale delle imprese che consenta loro di avere una relazione armoniosa e che determini un maggiore sviluppo economico sostenibile in America centrale;
   z) suggerisce di promuovere azioni volte a sensibilizzare gli attori di entrambe le regioni all'accordo di associazione e incoraggiare, in entrambe le regioni, l'organizzazione di fiere commerciali al fine di offrire una piattaforma favorevole alla creazione di contatti e alla conclusione di accordi di cooperazione, soprattutto fra le PMI;
   aa) sottolinea la necessità di sostenere la creazione di centri di produzione competitivi a valore aggiunto in America centrale; suggerisceulteriormente di proporre la creazione, sia nelle regioni dell'America latina che negli Stati membri dell'Unione europea, di accademie regionali del commercio intese a rafforzare le capacità delle PMI attraverso attività di formazione sui prerequisiti per il commercio di prodotti, beni e servizi del settore agricolo con la regione partner;
  

Conclusioni

   ab) rileva che l'accordo di associazione contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea; sottolinea che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani fondamentali e dello Stato di diritto costituiscono elementi essenziali dell'accordo;
   ac) sottolinea che le attuali disposizioni in materia di scambi, che hanno carattere temporaneo e si basano su un sistema unilaterale di preferenze generalizzate, cederanno gradualmente il passo a un regime reciproco e negoziato per la liberalizzazione progressiva degli scambi di beni e servizi e degli appalti pubblici e per la promozione degli investimenti, e che ciò condurrà a un quadro prevedibile di sicurezza e certezza del diritto destinato a infondere la fiducia reciproca indispensabile per lo sviluppo del commercio e degli investimenti;
   ad) sottolinea che la coesione sociale è un obiettivo prioritario delle politiche di cooperazione regionale, e che l'obiettivo principale consiste nella riduzione del livello di povertà, di disuguaglianza e di esclusione sociale nonché di tutte le forme di discriminazione;
   ae) sottolinea che l'accordo di associazione con l'America centrale contribuisce efficacemente agli sforzi di integrazione regionale, sociale e politica e allo scopo ultimo del partenariato strategico biregionale fra l'Unione europea e l'America latina;
   af) sollecita il Consiglio di associazione a effettuare una valutazione d'impatto generale dopo cinque anni di applicazione dell'accordo e a procedere, se del caso, a una revisione dello stesso in base ai risultati e agli effetti constatati nel quadro di tale valutazione;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 569.
(2) GU C 296 E del 6.12.2006, pag. 123.
(3) GU C 259 E del 29.10.2009, pag. 64.
(4) GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 261.
(5) GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 291.
(6) GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 79.
(7) Testi approvati, P7_TA(2012)0235.
(8) GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 101.
(9) GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 31.
(10) GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 101.
(11) Testi approvati, P7_TA(2011)0412.
(12) GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 54.
(13) Testi approvati, P7_TA(2011)0320.
(14) GU C 301 E del 13.12.2007, pag. 233.
(15) GU C 227 E del 4.9.2008, pag. 140.


Accordo di associazione tra l'Unione europea e l'America centrale ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (16395/1/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE))
P7_TA(2012)0479A7-0362/2012

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (16395/1/2011),

–  visto il progetto di accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (16396/2011),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 217 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0182/2012),

–  vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra(1),

–  visti l'articolo 81 e l’articolo 90, paragrafo 7, del proprio regolamento,

–  visti la raccomandazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per lo sviluppo (A7-0362/2012),

1.  dà la sua approvazione alla la conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi dell'America centrale.

(1) Testi approvati, P7_TA(2012)0478.


Applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall’accordo commerciale UE-Colombia e Perù ***I
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Risoluzione
Testo
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))
P7_TA(2012)0480A7-0249/2012

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0600),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0307/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 31 ottobre 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea],)

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0249/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso(1);

2.  prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.  approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e della Commissione allegata alla presente risoluzione;

4.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra

P7_TC1-COD(2011)0262


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 19/2013)

ALLEGATI ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione accoglie con favore l'accordo in prima lettura tra il Parlamento europeo e il Consiglio sul regolamento (UE) n. 19/2013(2).

Come previsto dal regolamento (UE) n. 19/2013, la Commissione presenterà una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'accordo e sarà pronta a discutere con la competente commissione del Parlamento europeo tutte le questioni connesse all'attuazione dell'accordo.

La Commissione attribuirà importanza particolare all'efficace attuazione degli impegni in materia di commercio e sviluppo sostenibile contemplati nell'accordo, tenendo conto delle informazioni specifiche fornite dagli organi di controllo competenti delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro e degli accordi multilaterali sull'ambiente elencati al titolo IX dell' accordo. In questo contesto, la Commissione consulterà altresì i pertinenti gruppi consultivi della società civile.

Dopo la scadenza del meccanismo di stabilizzazione per le banane il 31 dicembre 2019, la Commissione valuterà la situazione del mercato delle banane dell'Unione e la situazione dei produttori di banane dell'Unione. La Commissione riferirà le proprie conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio e accluderà una valutazione preliminare del funzionamento del «Programme d'Options Spécifiques à l'Éloignement et l'Insularité» (POSEI) nel preservare la produzione di banane nell'Unione.

DICHIARAZIONE COMUNE

Il Parlamento europeo e la Commissione concordano sull'importanza di una stretta collaborazione nel controllo dell'attuazione dell'accordo e del regolamento (UE) n. 19/2013 (3). A tal fine convengono quanto segue:

– su richiesta della competente commissione del Parlamento europeo, la Commissione europea riferisce a quest'ultimo in merito a eventuali preoccupazioni specifiche relative all'attuazione da parte della Colombia o del Perù dei relativi impegni in materia di commercio e sviluppo sostenibile.

Qualora il Parlamento europeo adotti una raccomandazione ai fini dell'avvio di un'inchiesta di salvaguardia, la Commissione esaminerà attentamente il rispetto delle condizioni a norma del regolamento (UE) n. 19/2013 per l'avvio d'ufficio dell'inchiesta. Qualora la Commissione ritenga che le condizioni non siano soddisfatte, essa presenterà una relazione alla competente commissione del Parlamento europeo comprendente tutti i fattori rilevanti per l'avvio di tale inchiesta.

(1) La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 13 settembre 2012 (testi approvati, P7_TA(2012)0347).
(2) GU L 17 del 19.1.2013, pag. 1.
(3) GU L 17 del 19.1.2013, pag. 1.


Accordo commerciale UE-Colombia e Perù ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (14762/1/2011 – C7-0287/2012 – 2011/0249(NLE))
P7_TA(2012)0481A7-0388/2012

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta di decisione del Consiglio (14762/1/2011),

–  visto il progetto di accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (14764/2011),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 91, 100, paragrafo 2, 207, paragrafo 4, primo comma e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0287/2012),

–  visti gli articoli 81 e 90, paragrafo 7, del proprio regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo (A7-0388/2012),

1.  approva la conclusione dell'Accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Colombia e del Perù.


Prevenzione delle malattie delle donne legate all'età
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Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 sulla prevenzione delle malattie delle donne legate all'età (2012/2129(INI))
P7_TA(2012)0482A7-0340/2012

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 168 del trattato sull'Unione europea,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visto il Libro bianco «Un impegno comune per la salute: Approccio strategico dell'UE per il periodo 2008-2013» (COM(2007)0630),

–  visto il Libro bianco «Una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità» (COM(2007)0279),

–  visto il «Rapporto sulla salute delle donne nell'Unione europea» della Commissione,

–  vista la comunicazione della Commissione sulla telemedicina a beneficio dei pazienti, dei sistemi sanitari e della società (COM(2008)0689),

–  vista la comunicazione della Commissione «Gestire l’impatto dell’invecchiamento della popolazione nell’Unione europea» (COM(2009)0180),

–  vista la comunicazione della Commissione «Solidarietà in materia di salute: riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell'UE» (COM(2009)0567),

–  vista la comunicazione della Commissione «Lotta contro il cancro: un partenariato europeo» (COM(2009)0291),

–  visto il rapporto «Empower Women – Combating Tobacco Industry Marketing in the WHO European Region» (WHO, 2010),

–  vista la relazione della Commissione «The 2012 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies’ (European Economy 4/11. Commissione europea, 2011),

–  vista la decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013)(1),

–  vista la decisione n. 940/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, sull'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni(2),

–  viste le conclusioni del Consiglio «Approcci innovativi alle malattie croniche nella sanità pubblica e nei sistemi di assistenza sanitaria», del 7 dicembre 2010,

–  vista la relazione della presidenza belga del 23 novembre 2010 sul divario retributivo tra uomini e donne,

–  viste le conclusioni del vertice delle Nazioni Unite sulle malattie croniche non trasmissibili del 19 e 20 settembre 2011,

–  visto il Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (COM(2011)0808),

–  visto il rapporto Eurostat «Invecchiamento attivo e solidarietà tra generazioni - Un ritratto statistico dell'Unione europea 2012»,

–  visto il rapporto Eurobarometro «Invecchiamento attivo» (2012),

–  vista la comunicazione della Commissione «Portare avanti il piano strategico di attuazione del partenariato europeo per l'innovazione nell'ambito dell'invecchiamento attivo e in buona salute» (COM(2012)0083),

–  visto il Libro bianco «Un'agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili» (COM(2012)0055),

–  vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2006 sul cancro al seno nell'Unione europea ampliata(3),

–  vista la sua risoluzione del 1° febbraio 2007 dal titolo «Promuovere le diete sane e l'attività fisica: una dimensione europea nella prevenzione di sovrappeso, obesità e malattie croniche»(4),

–  vista la sua risoluzione del 12 luglio 2007 sulle iniziative per contrastare le malattie cardiovascolari(5),

–  vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2009 sulla salute mentale(6),

–  vista la sua risoluzione del 6 maggio 2009 sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro(7),

–  vista la sua risoluzione del 12 novembre 2009 sulla programmazione congiunta della ricerca per lottare contro le malattie neurodegenerative, in particolare il morbo di Alzheimer(8),

–  vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2011 relativa a un'iniziativa europea sulla malattia di Alzheimer e le altre forme di demenza(9),

–  vista la sua risoluzione del 6 maggio 2010 sulla comunicazione della Commissione «Lotta contro il cancro: un partenariato europeo»(10),

–  vista la sua risoluzione del 7 settembre 2010 sul ruolo delle donne in una società che invecchia(11),

–  vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2010 sulla sfida demografica e la solidarietà tra generazioni(12),

–  vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sugli aspetti della povertà femminile nell'Unione europea(13),

–  vista la sua risoluzione del 13 settembre 2011 sulla situazione delle donne che si avvicinano all'età pensionabile(14),

–  vista la sua risoluzione del 15 settembre 2011 sulla posizione dell'UE e il suo impegno in vista della riunione di alto livello delle Nazioni Unite dedicata alla prevenzione e al controllo delle malattie non trasmissibili(15),

–  vista la sua risoluzione del 14 marzo 2012 sulla lotta al dilagare del diabete nell'UE(16),

–  vista la sua risoluzione del 24 maggio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore(17),

–  vista la sua risoluzione del 13 marzo 2012 sulla parità tra donne e uomini(18),

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0340/2012),

Contesto generale

A.  considerando che l'Unione europea promuove la dignità dell'uomo e riconosce il diritto di ogni persona di accedere a prevenzione sanitaria e cure mediche e che l'articolo 168, paragrafo 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce chiaramente che gli Stati membri sono responsabili per l'organizzazione, la gestione e la fornitura di servizi sanitari e assistenza medica, compresa l'assegnazione delle risorse; che il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale è fondamentale;

B.  considerando che l'invecchiamento demografico è una delle principali sfide per l'Europa; che nell'UE le persone con più di 65 anni sono oltre 87 milioni (17,4% della popolazione totale) e che, secondo le proiezioni, saranno oltre 150 milioni nel 2060 (circa il 30%);

C.  considerando che, malgrado un consistente aumento dell'aspettativa di vita, associato a un costante miglioramento del tenore di vita nei paesi industrializzati, che permette agli anziani di oggi di essere molto più attivi rispetto ai decenni precedenti, gli stereotipi e i pregiudizi negativi riguardanti gli anziani continuano a rappresentare i principali ostacoli alla loro integrazione sociale, con una conseguente esclusione sociale che ha ripercussioni dirette sulla qualità della vita e la salute mentale;

D.  considerando che le donne hanno un'aspettativa di vita più elevata rispetto agli uomini (82,4 anni per le donne rispetto a 76,4 anni per gli uomini); che il divario in relazione all'aspettativa di vita in buona salute è più contenuto, dal momento che l'aspettativa è di 61,7 anni per gli uomini e di 62,6 anni per le donne;

E.  considerando che nel 2010 il tasso di occupazione delle donne di età compresa tra 55 e 64 anni era del 38,6%, contro il 54,5% degli uomini della stessa fascia di età; che, secondo gli obiettivi dell'UE, entro il 2020 il 75% della popolazione di età compresa fra i 20 e i 64 anni dovrà avere un'occupazione;

F.  considerando che la retribuzione delle donne è inferiore a quella degli uomini (nell’UE il divario retributivo medio fra i sessi è del 17,5%); che in alcuni Stati membri il divario retributivo tra i sessi è superiore al 30% nella fascia compresa tra i 55 e i 64 anni e arriva fino al 48% dai 65 anni in su; che il divario retributivo fra i sessi produce un divario pensionistico, con pensioni quindi spesso inferiori, per cui le donne si trovano al di sotto della soglia di povertà;

G.  considerando che spesso le donne, al fine di conciliare vita familiare e vita lavorativa, scelgono lavori flessibili, domestici, part-time, saltuari o atipici, che recano pregiudizio all'avanzamento delle loro carriere e hanno importanti ripercussioni sull'importo dei contributi pensionistici versati, rendendole particolarmente vulnerabili alla precarietà e alla povertà;

H.  considerando che la generazione delle donne con più di 50 anni, spesso descritta come la «generazione sandwich» o come «figlie e madri lavoratrici», tende ad avere meno possibilità di prendersi cura della propria salute in quanto spesso si occupa di genitori e nipoti;

I.  considerando che in Europa il 23,9 % della popolazione tra 50 e 64 anni è a rischio povertà, precisamente il 25,9% per le donne rispetto al 21,7% degli uomini; che nell'Unione europea tali percentuali si attestano fra il 39% e il 49% a seconda del paese e salgono al 51% in uno Stato dell'UE;

J.  considerando che anche a seguito di divorzio, separazione o vedovanza il 75,8% delle donne di oltre 65 anni vivono sole, che in media nell'Unione europea tre nuclei familiari su dieci sono composti da un'unica persona, in maggioranza donne che vivono da sole, soprattutto anziane, e che tale percentuale è in aumento; che i nuclei familiari composti da un'unica persona o monoreddito risultano svantaggiati nella maggior parte degli Stati membri, in termini sia assoluti che relativi, per quanto concerne l'imposizione fiscale, la sicurezza sociale, la situazione abitativa, l'assistenza sanitaria, la posizione assicurativa e pensionistica; che le politiche pubbliche non devono penalizzare gli individui perché vivono, volontariamente o involontariamente, da soli;

K.   considerando che nel 2009 il tasso di deprivazione materiale severa per le donne di oltre 65 anni era del 7,6% rispetto al 5,5% degli uomini della stessa fascia d'età;

L.  considerando che le donne anziane, in quanto gruppo svantaggiato, sono spesso vittime di molteplici discriminazioni (fondate ad esempio sull'età, il sesso o l'origine etnica); che le donne anziane, le quali spesso godono di un basso status socio-economico e incontrano numerose difficoltà, potrebbero trarre beneficio da misure di protezione sociale e dall'accesso ai sistemi sanitari nazionali;

M.  considerando che nelle zone rurali l'accesso all'assistenza sanitaria è più difficile rispetto alle aree urbane, soprattutto perché vi è scarsità di personale sanitario specializzato e di strutture ospedaliere, anche di emergenza;

N.  considerando che spesso le donne anziane, soprattutto le anziane sole, vivono in condizioni socioeconomiche svantaggiate, che incidono sulla loro qualità di vita e sul loro stato di salute fisica e mentale;

O.  considerando che, per rispondere correttamente alle esigenze delle donne anziane, è necessaria una migliore conoscenza delle malattie di cui soffrono;

P.  considerando che tutti questi fattori, tra cui l'isolamento, influiscono sulla capacità delle donne anziane di condurre una vita attiva e di essere pienamente integrate nella vita sociale;

Patologie legate all’invecchiamento

Q.  considerando che le donne, in conseguenza della maggiore aspettativa di vita e della specificità di genere di talune malattie, sono più colpite da malattie croniche e invalidanti e, quindi, più soggette a un peggioramento della qualità di vita;

R.  considerando che tra uomini e donne vi sono differenze nell'incidenza, progressione e conseguenze di numerose patologie;

S.  considerando che, secondo gli ultimi dati disponibili (IARC), i tumori che colpiscono più frequentemente le donne sono il carcinoma della mammella (29,7%), del colon-retto (13,5%) e del polmone (7,4%);

T.  considerando che ogni anno le malattie cardiovascolari sono responsabili di oltre due milioni di decessi negli Stati membri, che rappresentano il 42% di tutti i decessi nell'UE e che determinano il 45% dei decessi tra le donne rispetto al 38% degli uomini;

U.  considerando che il diabete è una delle malattie non trasmissibili più comune che colpisce oltre 33 milioni di cittadini dell'UE, cifra che probabilmente aumenterà fino a 38 milioni entro il 2030; che nel 2010 circa il 9% degli adulti (20-79 anni) nella popolazione dell'UE era diabetico;

V.  considerando che l'età è un fattore di rischio per l'insorgenza di malattie neurodegenerative come il morbo di Alzheimer (la forma più comune di demenza); che le patologie neurodegenerative sono più frequenti nelle persone con più di 65 anni (colpiscono circa 1 persona su 20 dopo i 65 anni, 1 su 5 dopo gli 80 e 1 su 3 dopo i 90); che più di 7,3 milioni di persone in Europa soffrono di demenza; che, secondo gli studi, il tasso di prevalenza del morbo di Alzheimer è dell'81,7% tra le donne anziane con più di 90 anni (contro il 24% degli uomini); che la stigmatizzazione e la mancanza di sensibilizzazione sulle malattie neurodegenerative come la demenza causa diagnosi ritardate e un cattivo esito del trattamento;

W.  considerando che la demenza è maggiormente diffusa fra le persone oltre i 65 anni, che colpisce circa una persona su 20 oltre i 65 anni, una su cinque oltre gli 80 anni e una su tre oltre i 90 anni e che, in generale, è più diffusa fra le donne anziane rispetto agli uomini anziani;

X.  considerando che le donne sono a maggior rischio di sviluppare malattie osteo-articolari (fra cui osteoartrite, artrite reumatoide, osteoporosi e fragilità ossea); che circa il 75% delle fratture dell'anca dovute all'osteoporosi riguarda le donne;

Y.  considerando che i principali fattori di rischio per malattie cardiovascolari, tumori, diabete, obesità e malattie croniche ostruttive sono il fumo, l'inattività fisica, l'alimentazione scorretta, l'abuso di alcol e l'inquinamento ambientale;

Z.  considerando che la depressione e l'ansia rappresentano gravi forme di disturbo psichico che colpiscono più le donne degli uomini e la cui incidenza per le donne, in Europa, è stimata dall'OMS tra il 2 e il 15% nella fascia oltre i 65 anni;

AA.  considerando che l'ipoacusia e i disturbi della vista possono anche contribuire fortemente al peso degli anni vissuti con limitazioni funzionali e che una tempestiva e adeguata diagnosi, cure di qualità e l'accesso a dispositivi medici di qualità possono prevenire il peggioramento della patologia o ripristinare in parte le funzionalità;

AB.  considerando che dei circa 600 000 europei che soffrono di sclerosi multipla la maggior parte dei malati sono donne e che si tratta della patologia neurovegetativa più diffusa nonché una delle principali cause di disabilità di origine non traumatica nelle donne anziane;

Accesso ai servizi sanitari

AC.  considerando che è necessario garantire un equo accesso ai servizi sanitari per uomini e donne e migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria, prestando maggiore attenzione alla particolare situazione delle donne nelle zone rurali, molte delle quali vivono da sole, nel rispetto dell'articolo 168, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

AD.  considerando che la condizione economica delle donne anziane, a causa delle diseguaglianze di genere in materia di retribuzioni, pensioni e altri redditi, le rende particolarmente vulnerabili alla precarietà e alla povertà e che esse dispongono di minori risorse finanziarie da utilizzare per i servizi sanitari e le cure mediche di cui hanno bisogno;

AE.  considerando che la telemedicina può migliorare l'accesso all'assistenza medica non disponibile in zone difficilmente accessibili e può migliorare la qualità e la frequenza dell'assistenza specialistica richiesta dalle condizioni di salute delle persone anziane;

Ricerca e prevenzione

AF.  considerando che gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione sono fondamentali per mantenere un elevato livello di vita e affrontare quindi la grande sfida dell'invecchiamento;

AG.  considerando che la prevenzione e la diagnosi precoce determinano un miglioramento della salute fisica e mentale degli uomini e delle donne, il che potrebbe allungare l'aspettativa di vita in buona salute e far diminuire la spesa per l'assistenza sanitaria, assicurando la sostenibilità nel lungo periodo;

AH.  considerando che le misure di prevenzione devono essere prioritarie nell'ambito dell'assistenza sanitaria, rivolgendo una particolare attenzione ai gruppi svantaggiati;

AI.  considerando che l'alfabetizzazione sanitaria è un requisito necessario perché i cittadini possano meglio orientarsi in sistemi sanitari complessi e migliorare la comprensione del proprio ruolo nel prevenire le malattie legate all'età nel corso della vita;

AJ.  considerando che la specificità di genere delle malattie e dei farmaci non è attualmente oggetto di adeguati studi, dal momento che attualmente gli studi clinici vengono in gran parte effettuati su uomini giovani;

AK.  considerando che, secondo lo IARC, lo screening mammografico, con una copertura di oltre il 70%, può ridurre dal 20% al 30% la mortalità per cancro al seno nelle donne oltre i 50 anni;

AL.  considerando che le donne fanno maggior ricorso ai farmaci e ai rimedi botanici, i cui effetti devono essere oggetto di ulteriori ricerche allo scopo di minimizzare i rischi di interazione;

AM.  considerando che nel corso della loro vita le donne affrontano molti cambiamenti ormonali e fanno uso di farmaci specifici correlati all'età fertile e alla menopausa;

AN.  considerando che il 9% delle donne ricorre frequentemente agli antidepressivi rispetto al 5% degli uomini;

AO.  considerando che, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il 4-6% degli anziani ha subito qualche forma di abuso all'interno della propria abitazione, dagli abusi fisici, sessuali e psicologici allo sfruttamento economico, all'incuria e all'abbandono;

Contesto generale

1.  riconosce che, nonostante le donne vivano di più degli uomini, non vivono molto più a lungo in buona salute, ossia senza limitazioni di attività o incapacità importanti (62,6 anni per le donne e 61,7 per gli uomini);

2.  osserva che, per poter condurre una vita autonoma e con pari diritti, le donne anziane richiedono un sostegno adeguato sia in termini di assistenza sanitaria che a livello domestico;

3.  invita la Commissione a pubblicare un nuovo Rapporto sulla salute delle donne, che si concentri in particolare sulla fascia di età «65+» e sugli indicatori relativi all’invecchiamento attivo;

4.  sostiene che le politiche volte a conciliare vita familiare e lavorativa e partecipazione sociale permettono alla donna di affrontare meglio l'invecchiamento attivo e in buona salute e invita pertanto gli Stati membri ad intensificare gli sforzi in questa direzione;

5.  invita gli Stati membri a promuovere una piena integrazione, un maggiore coinvolgimento e una partecipazione attiva delle donne anziane nella vita sociale;

6.  sostiene l'importanza di un'offerta culturale e formativa dedicata alla terza età;

7.  chiede misure concrete ed efficaci, quali l'adozione della direttiva sulla parità di trattamento, onde far fronte alle diverse forme di discriminazione di cui spesso sono vittime le donne anziane;

8.  sostiene le iniziative volte a migliorare la prevenzione delle malattie e la promozione della salute, nonché a preservare l'autonomia degli anziani;

9.  chiede alla Commissione e al Consiglio di pubblicare una relazione sulle azioni intraprese dagli Stati membri a sostegno dell'invecchiamento attivo e sul loro impatto, al fine di individuare migliori prassi e valutare future azioni da intraprendere a livello europeo;

10.  esorta la Commissione e gli Stati membri a diffondere un atteggiamento più positivo nei confronti dell'invecchiamento e a sensibilizzare i cittadini dell'UE sulle problematiche dell'invecchiamento e sulle sue implicazioni concrete, il che costituisce uno dei principali messaggi del 2012, Anno dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni;

11.  ritiene che la prospettiva futura delle politiche in materia di invecchiamento consista nell'adozione di un approccio che consideri tutto l'arco della vita e che tenga conto delle interconnessioni tra invecchiamento e genere;

12.  rileva che la spesa pubblica in ambito sanitario rappresenta il 7,8% del PIL nell'UE e che, secondo le stime, a causa dell'invecchiamento demografico la spesa per l'assistenza a lungo e a breve termine aumenterà entro il 2060 del 3%;

13.  invita gli Stati membri a prestare attenzione alle immigrate anziane, che vivono in gravi condizioni economiche e sociali e spesso incontrano difficoltà ad accedere alle misure di protezione sociale e ai servizi sanitari; è del parere che una particolare attenzione debba essere riservata alle donne sole, vedove e separate, la cui situazione incide sulla qualità della vita e della salute;

14.  invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere pienamente la dimensione di genere nel settore sanitario quale elemento fondamentale delle politiche sanitarie nazionali e dell'UE;

15.  esorta gli Stati membri a trovare un giusto equilibrio tra l'attuazione di misure drastiche per combattere la crisi economica e finanziaria e l'erogazione di finanziamenti sufficienti e adeguati per l'assistenza sanitaria e sociale, al fine di contribuire alla gestione dell'andamento demografico di una popolazione che invecchia;

16.  chiede alla Commissione di pubblicare uno studio sull'impatto della crisi economica e finanziaria sulle donne anziane, rivolgendo particolare attenzione all'accesso all'assistenza sanitaria di prevenzione e cura;

17.  rileva che strategie globali e approfondite nel settore sanitario richiedono la cooperazione di governi, operatori sanitari, organizzazioni non governative, organizzazioni della sanità pubblica, organizzazioni di rappresentanza dei pazienti, mass media e altre parti interessate all'invecchiamento in buona salute;

18.  ribadisce la necessità di costruire e promuovere un'Unione europea più attenta ai bisogni e agli interessi delle donne e degli uomini anziani, introducendo una prospettiva di genere in tutte le iniziative e le politiche di sensibilizzazione e di informazione, al fine di garantire un invecchiamento attivo e sano per tutti;

Patologie legate all’invecchiamento

19.  sottolinea che molte malattie nelle donne sono spesso sottovalutate, come nel caso delle patologie cardiache che sono considerate un problema maschile; deplora che molti casi di infarto nelle donne non vengano diagnosticati poiché i sintomi sono generalmente diversi da quelli degli uomini; sottolinea che anche i trattamenti dovrebbero tenere in considerazione le specificità biologiche di genere;

20.  invita gli Stati membri ad attuare programmi di informazione pubblica mirati alle donne, intesi a sensibilizzare sui fattori di rischio collegati alle malattie cardiovascolari e programmi specializzati per la formazione continua degli operatori sanitari;

21.  deplora la mancanza di attenzione rivolta al problema del consumo di alcol da parte delle donne anziane in Europa e invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare studi per affrontare questo problema e il relativo impatto sulla loro salute fisica e mentale;

22.  rileva con preoccupazione l'aumento del numero di fumatrici con conseguente aumento del rischio per le donne di contrarre cancro polmonare nonché disturbi cardiocircolatori; invita gli Stati membri e la Commissione a introdurre programmi di lotta contro il fumo, specialmente per le giovani (l'OMS stima che in Europa la percentuale di donne fumatrici salirà dall'attuale 12% a circa il 20% entro il 2025);

23 invita la Commissione a incoraggiare iniziative al fine di promuovere il miglioramento della salute, anche con un'adeguata informazione sui rischi legati al consumo di tabacco e di alcol, sui benefici di un corretto regime alimentare e di un'adeguata attività fisica, quali mezzi per prevenire l'obesità, l'ipertensione e le relative complicazioni;

24.  invita la Commissione e gli Stati membri a varare campagne informative mirate alle donne che stanno entrando o che sono in menopausa;

25.  invita gli Stati membri a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle malattie osteoarticolari organizzando campagne d'informazione e di educazione pubbliche sulla prevenzione e la cura di tali patologie;

26.  invita la Commissione ad avviare un piano d'azione dell'UE in materia di malattie non trasmissibili, in esito ai risultati del vertice delle Nazioni Unite sulle malattie non trasmissibili tenutosi a settembre 2011 e al processo di consultazione pubblica avviato dalla Commissione a marzo-aprile 2012;

27.  invita la Commissione a focalizzarsi sui giovani, soprattutto in ordine alla futura revisione della direttiva 2001/37/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco;

28.  invita la Commissione a elaborare e mettere in atto una strategia mirata dell'UE sotto forma di raccomandazione del Consiglio sulla prevenzione, la diagnosi e la gestione del diabete nonché sull'informazione e la ricerca, che preveda un approccio trasversale di genere e la parità tra uomini e donne, nel rispetto dell'articolo 168, paragrafo 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

29.  invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare un approccio olistico e rispettoso delle specificità di genere riguardo al morbo di Alzheimer e ad altre forme di demenza, al fine di migliorare la qualità della vita e rafforzare la dignità dei pazienti e delle loro famiglie;

30.  invita la Commissione e gli Stati membri a realizzare campagne di informazione rivolte al grande pubblico sul morbo di Alzheimer (informazioni sulla malattia stessa, possibilità di trattamento e cura), in collaborazione con le associazioni nazionali ed europee che si occupano di tale patologia;

31.  chiede agli Stati membri che non lo hanno ancora fatto di elaborare con urgenza piani e strategie nazionali per il morbo di Alzheimer;

32.  rileva con preoccupazione che nell'UE il tasso più elevato di suicidi si registra tra le persone con più di 65 anni, che i casi di tentato suicidio tra le donne sono superiori a quelli tra gli uomini e sono in aumento a causa dell'aggravato impatto della crisi economica sulle donne anziane; esorta la Commissione a pubblicare uno studio sul collegamento fra tali statistiche e lo sproporzionato impatto della crisi economica sulle donne anziane;

33.  invita gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione ed Eurostat, a migliorare la raccolta di dati, al fine di ottenere dati disaggregati per sesso ed età, e fornire informazioni più accurate in merito alla salute mentale e al rapporto tra salute mentale e vita sana;

34.  invita gli Stati membri ad attuare corsi di formazione specifica per i medici di base e per gli operatori dei servizi psichiatrici, ivi compresi medici, psicologi e infermieri, in tema di prevenzione e trattamento delle malattie neurodegenerative e dei disturbi depressivi, rivolgendo una particolare attenzione alle ulteriori difficoltà che incontrano le donne anziane;

35.  invita gli Stati membri ad attribuire priorità alle azioni nel campo delle malattie invalidanti della memoria, come la demenza, e a intensificare gli sforzi nel campo della ricerca medica e sociale, onde migliorare la qualità di vita dei malati e di coloro che li assistono, garantire la sostenibilità dei servizi sanitari e assistenziali e stimolare la crescita a livello europeo;

36.  esorta gli Stati membri a garantire che il personale del settore pubblico e privato che presta assistenza agli anziani partecipi a programmi di formazione continua e sia sottoposto a valutazione periodica;

37.  invita gli Stati membri a promuovere studi medici specializzati in gerontologia presso le università pubbliche;

Accesso ai servizi sanitari

38.  invita gli Stati membri a sostenere le iniziative necessarie per aiutare le donne anziane ad accedere ai servizi medici e sanitari, comprese le donne che vivono lontano dai grandi centri e in zone di difficile accesso, indipendentemente dalle loro circostanze personali, economiche e sociali, ponendo l'accento sull'assistenza individualizzata, fra cui l'assistenza più a lungo possibile a domicilio, su specifiche forme di sostegno e di assistenza per coloro che prestano assistenza e la telemedicina, nella misura in cui possa migliorare la qualità della vita di coloro che soffrono di malattie croniche e contribuire a ridurre le liste di attesa;

39.  invita gli Stati membri, in sede di pianificazione dei bilanci per i servizi sanitari, ad analizzare, monitorare e garantire la dimensione di genere;

40. invita gli Stati membri a sviluppare ulteriormente i servizi di sanità elettronica e soluzioni abitative assistite rispettose del genere, al fine di promuovere una vita indipendente a casa, rendere i servizi sanitari più efficienti e accessibili per le donne anziane che sono isolate per ragioni di mobilità e che sono più spesso escluse dai benefici di queste strutture, e stabilire una rete di consulenza telefonica che funzioni 24 ore al giorno;

41.  chiede l'adozione di un approccio imperniato sui diritti, per consentire agli anziani di svolgere un ruolo attivo nel contesto dell'adozione di decisioni riguardanti la scelta e la natura dei servizi assistenziali e sociali a loro destinati;

42.  chiede agli Stati membri che i sistemi di protezione sociale, in particolare i regimi di assicurazione malattie, tengano conto della disoccupazione e dei disagi sociali delle donne allo scopo di non privarle di protezione;

43.  ritiene importante sostenere e facilitare l'accesso ai servizi medico-sanitari e di assistenza per le donne che, nonostante problemi personali di salute, devono prendersi cura di altre persone a carico;

44. chiede che le strutture pubbliche e private che forniscono assistenza sanitaria e ricovero agli anziani siano riorganizzate in modo più congeniale ai propri ospiti, non solo fornendo loro cure mediche, ma anche privilegiando qualsiasi forma di attività autonoma o creativa onde evitare il fenomeno dell'istituzionalizzazione;

45.  è fermamente convinto che gli anziani ricoverati negli istituti di assistenza pubblici o privati debbano essere coinvolti nella gestione di tali istituti;

46.  insiste sulla necessità che un numero sempre maggiore di membri del personale medico e paramedico sia altamente formato e preparato ad un approccio che, per la specificità di genere e di età, dovrebbe prendere in considerazione i particolari bisogni psicologici, relazionali e informativi delle donne anziane;

47.  chiede che i percorsi di studio del personale medico tengano maggiormente conto della formazione all'ascolto e psicologica; chiede altresì che gli assistenti sociali siano più coinvolti nell'ambito di tale politica di prevenzione;

48. sostiene le associazioni e le linee telefoniche di assistenza che offrono aiuto, protezione e sostegno psicologico agli anziani;

49.  invita gli Stati membri e la Commissione a raccogliere dati e a scambiarsi le buone pratiche, tenendo conto di una prospettiva di genere, che possano contribuire alla individuazione di buone prassi sull'accesso ai servizi sanitari, anche per evitare lungaggini burocratiche, e all'elaborazione di misure e politiche concrete che consentano di migliorare la qualità della vita delle donne anziane e offrire anche consulenza ai governi per la creazione di un ambiente favorevole alla diffusione di conoscenze sulle malattie legate all'età negli Stati membri;

50.  esorta gli Stati membri a rafforzare l'assistenza sanitaria preventiva per le donne anziane prevedendo, ad esempio, mammografie e pap-test accessibili e regolari, allo scopo di eliminare i limiti di età per l'accesso alla prevenzione sanitaria, come lo screening dei tumori al seno, e sensibilizzare in merito all'importanza dello screening;

51.  invita la Commissione ad intensificare i suoi sforzi al fine di diffondere in tutta l'Unione europea una cultura della prevenzione, e gli Stati membri a incrementare le campagne di informazione e sensibilizzazione specifiche presso scuole, università, luoghi di lavoro e centri per anziani, con la cooperazione degli operatori del settore, degli enti locali e delle ONG;

Ricerca e prevenzione

52.  prende atto con preoccupazione dei risultati di una ricerca UE pubblicati ad aprile 2011 secondo i quali circa il 28% delle donne al di sopra dei 60 anni ha subito maltrattamenti negli ultimi 12 mesi; è del parere che occorra attribuire priorità alla protezione degli anziani da abusi, maltrattamenti, abbandono e sfruttamento, che si tratti di azioni intenzionali e deliberate o derivanti da negligenza; invita gli Stati membri a rafforzare le loro azioni per prevenire l'abuso sugli anziani a casa e nelle strutture;

53.  sottolinea che è importante adottare un approccio alla ricerca medica che tenga conto delle specificità degli uomini e delle donne;

54 sottolinea che la Strategia per la parità tra uomini e donne (2010-2015) riconosce che le donne e gli uomini sono esposti a malattie e rischi per la salute specifici che devono essere presi adeguatamente in considerazione nella ricerca medica e nei servizi sanitari;

55.  chiede che nell'ambito di «Orizzonte 2020» sia sviluppato un piano strategico di ricerca sulla salute delle donne per il prossimo decennio e sia creato un istituto di ricerca sulla salute delle donne per garantire l'attuazione del piano;

56.  sottolinea che è importante garantire la presenza di donne esperte nelle commissioni consultive tecnico-scientifiche nazionali per la valutazione dei farmaci;

57.  invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a considerare gli abusi sugli anziani come oggetto di ricerca nell'ambito del programma congiunto sulle malattie neurodegenerative, allo scopo di misurarne la prevalenza e l'impatto sulle persone affette da demenza;

58. sostiene il partenariato europeo per l'innovazione nell'ambito dell'invecchiamento attivo e in buona salute quale iniziativa pilota che mira ad aumentare di 2 anni la speranza di vita in buona salute dei cittadini dell'UE entro il 2020 e si prefigge di raggiungere tre obiettivi per l'Europa, migliorando la salute e la qualità della vita degli anziani, nonché la sostenibilità e l'efficienza dei sistemi di assistenza;

59.  accoglie con favore i progetti e le iniziative finalizzati al miglioramento delle abitudini alimentari e dello stile di vita (il progetto EATWELL, la piattaforma d'azione europea per l'alimentazione, l'attività fisica e la salute, il quadro per la riduzione del sale), nonché il partenariato europeo per la lotta contro il cancro;

60.  sottolinea che tutti gli obiettivi e le azioni contemplati dal secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute dovrebbero contribuire a promuovere una migliore comprensione e un miglior riconoscimento delle rispettive necessità di uomini e donne e dei rispettivi approcci alla salute;

61.  accoglie con favore la proposta della Commissione concernente un pacchetto di misure per la politica di coesione (2014-2020) che considera l'invecchiamento attivo e in buona salute e l'innovazione tra le proprie priorità in termini di investimenti;

62.  deplora che il 97% dei bilanci sanitari sia dedicato alle terapie e solo il 3% ad un investimento nella prevenzione, mentre il costo delle terapie e della gestione delle malattie non trasmissibili sta aumentando per via della maggiore disponibilità di diagnostica e di cure; chiede a tale riguardo agli Stati membri di destinare una quota maggiore del loro bilancio sanitario alle attività di prevenzione;

63.  invita la Commissione a dare maggior risalto alla lotta contro le cause delle malattie e, a tal fine, a promuovere la prevenzione in tutti i settori e a tutti i livelli della società; invita la Commissione a promuovere la salute attraverso la diagnosi precoce delle malattie, il mantenimento di uno stile di vita sano, un'adeguata assistenza sanitaria e la garanzia di condizioni di lavoro adeguate per i lavoratori più anziani;

64.  invita gli Stati membri a dare maggior risalto alle campagne di sensibilizzazione sull'osteoporosi e a dare informazioni più chiare sulla diagnosi precoce di tale patologia per prevenire le fratture, anche mediante un migliore accesso agli esami di densitometria ossea;

65.  condivide il «gender challenge» dell'OMS per cui è necessaria una migliore valutazione dei fattori di rischio che coinvolgono la salute delle donne; accoglie con favore in tale contesto le raccomandazioni dell'OMS che suggeriscono di costruire ambienti «a misura di anziano» e di accrescere le opportunità delle donne anziane di contribuire produttivamente alla società, anche nell'ambito della collaborazione intersettoriale, onde individuare e promuovere azioni al di fuori del settore sanitario in grado di migliorare lo stato di salute delle donne;

66.  chiede agli Stati membri di evidenziare, nella formazione del personale medico e paramedico, le differenze dei quadri clinici e i sintomi delle malattie cardiovascolari nelle donne, sottolineando i vantaggi di un pronto intervento;

67.  invita la Commissione e il Consiglio a incoraggiare, nel quadro dell'iniziativa «Orizzonte 2020», una più stretta collaborazione scientifica e lo svolgimento di ricerche comparative sulla sclerosi multipla all'interno dell'Unione europea, in modo da poter più facilmente individuare terapie e cure preventive per questa patologia, che comporta gravi limitazioni motorie, in particolare per le donne anziane;

68.  invita la Commissione a continuare a sostenere le campagne di sensibilizzazione rivolte soprattutto alle donne anziane, concentrandosi su raccomandazioni sensibili al genere e all'età in materia di corretta alimentazione e sull'importanza dell'esercizio fisico, dato che essi possono svolgere un ruolo nella prevenzione delle cadute e contribuire a ridurre l'incidenza delle malattie cardiocircolatorie, l'osteoporosi e alcuni tipi di cancro;

69.  chiede in tal senso di intensificare l'informazione e l'educazione, sia nelle scuole che attraverso messaggi sanitari, su una sana alimentazione e sui rischi per la salute di una cattiva alimentazione;

70.  invita la Commissione a consultarsi con il Consiglio per rilanciare ed attuare in modo efficace la raccomandazione sullo screening dei tumori, ponendo in particolare l'accento sui gruppi di popolazione svantaggiati dal punto di vista socio-economico, per ridurre le disuguaglianze sanitarie; sollecita gli Stati membri che ancora non l'hanno fatto a dare attuazione alla suddetta raccomandazione, conformemente agli orientamenti europei in materia di garanzia di qualità;

71 invita la Commissione e il Consiglio ad adattare la soglia di età per l'accesso ai programmi di screening, almeno nei paesi in cui l'incidenza della malattia è risultata più elevata e nei casi di anamnesi familiare particolarmente a rischio, e a inserire nei suddetti programmi anche le donne in età avanzata, in ragione della più lunga aspettativa di vita;

72.  invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere i diritti delle donne nell'ottica della lotta a ogni forma di violenza e discriminazione fondata sull'invecchiamento e sul genere, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte a tutti i cittadini europei fin dalla più tenera età;

73.  invita gli Stati membri a intensificare la ricerca clinica sulle donne e ritiene che la recente proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, che abroga la direttiva 2001/20/CE, possa essere rivista in tal senso;

74.  invita gli Stati membri a mettere a punto soluzioni innovative direttamente attraverso la cooperazione con i pazienti, al fine di rispondere alle esigenze degli anziani in modo più efficace;

o
o   o

75.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3.
(2) GU L 246 del 23.9.2011, pag. 5.
(3) GU C 313 E del 20.12.2006, pag. 273.
(4) GU C 250 E del 25.10.2007, pag. 93.
(5) GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 561.
(6) GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 24.
(7) GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 23.
(8) GU C 271 E del 7.10.2010, pag. 7.
(9) GU C 136 E dell'11.5.2012, pag. 35.
(10) GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 95.
(11) GU C 308 E, 20.10.2011, pag. 49.
(12) GU C 74 E del 13.3.2012, pag. 19.
(13) GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 77.
(14) Testi approvati, P7_TA(2011)0360.
(15) Testi approvati, P7_TA(2011)0390.
(16) Testi approvati, P7_TA(2012)0082.
(17) Testi approvati, P7_TA(2012)0225.
(18) Testi approvati, P7_TA(2012)0069.


Crescenti rischi di resistenza antimicrobica
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Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 sul piano d'azione di lotta ai crescenti rischi di resistenza antimicrobica (2012/2041(INI))
P7_TA(2012)0483A7-0373/2012

Il Parlamento europeo,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 22 giugno 2012 sull'impatto della resistenza antimicrobica nel settore della salute umana e nel settore veterinario – una prospettiva di tipo «One Health»,

–  vista la comunicazione della Commissione, del 15 novembre 2011, dal titolo «Piano d'azione di lotta ai crescenti rischi di resistenza antimicrobica» (COM(2011)0748),

–  vista la raccomandazione della Commissione, del 27 ottobre 2011, sull'iniziativa di programmazione congiunta della ricerca «La sfida microbica – una minaccia emergente per la salute umana» (C(2011)7660),

–  vista la sua risoluzione del 27 ottobre 2011 sulla resistenza agli antimicrobici: una minaccia per la salute pubblica(1),

–  vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 sulla resistenza agli antibiotici(2),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 18 novembre 2009 sulla resistenza agli antimicrobici (SANCO/6876/2009r6),

–  vista la relazione tecnica congiunta del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) del 17 settembre 2009, intitolata «The bacterial challenge: time to react» (La sfida batterica: è tempo di reagire), un invito a porre rimedio al divario esistente tra la presenza nell'UE di batteri multifarmacoresistenti e lo sviluppo di nuovi agenti antibatterici(3),

–  vista la seconda relazione congiunta dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) del 14 marzo 2012 sulla resistenza agli antimicrobici nei batteri zoonotici che interessano esseri umani, animali e alimenti(4),

–  viste le conclusioni della 2876a sessione del Consiglio del 10 giugno 2008 sulla resistenza agli antimicrobici,

–  viste le conclusioni della 2980a sessione del Consiglio del 1° dicembre 2009 sugli incentivi innovativi per farmaci antibiotici efficaci,

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 9 giugno 2009, sulla sicurezza dei pazienti, compresi la prevenzione e il controllo delle infezioni associate all'assistenza sanitaria(5),

–  vista la terza revisione dell'elenco dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) degli antimicrobici molto importanti per la medicina umana (relazione della terza riunione del gruppo consultivo dell'OMS sulla sorveglianza integrata della resistenza antimicrobica, 14-17 giugno 2011, Oslo, Norvegia), e l'elenco dell'Organizzazione mondiale per la salute degli animali (OIE) degli agenti antimicrobici di importanza veterinaria (elenco OIE, maggio 2007) e successivi adeguamenti,

–  visti la seconda relazione della Commissione al Consiglio, del 9 aprile 2010, in base alle relazioni degli Stati membri sull'attuazione della raccomandazione del Consiglio (2002/77/CE) sull'uso prudente degli agenti antimicrobici nella medicina umana (COM(2010)0141) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale relazione(SEC(2010)0399),

–  visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale che proibisce l'utilizzo di antibiotici come promotori della crescita(6),

–  viste la raccomandazione 2002/77/CE del Consiglio del 15 novembre 2001 sull'uso prudente degli agenti antimicrobici nella medicina umana()(7) e la risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2001 concernente tale proposta di raccomandazione(8),

–  vista la comunicazione della Commissione del 20 giugno 2001 su una strategia comunitaria contro la resistenza agli agenti antimicrobici (COM(2001)0333),

–  vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sulla valutazione e la verifica del programma d'azione per il benessere degli animali (2006-2010)(9),

–  viste le raccomandazioni per una futura collaborazione tra Stati Uniti e Unione europea della task force transatlantica sulla resistenza antimicrobica (TATFAR)(10),

–  viste le linee guida del CODEX Alimentarius sull'analisi del rischio di resistenza antimicrobica di origine alimentare(11),

–  visto il codice di buona prassi per minimizzare e contenere la resistenza antimicrobica (CAC/RCP 61-2005),

–  vista l'azione preparatoria «Resistenza agli antimicrobici (AMR): ricerca sulle cause di un impiego elevato e improprio degli antibiotici» approvata dal Parlamento nel quadro del bilancio dell'UE per l'esercizio finanziario 2012, destinata a studiare la questione dell'uso e della vendita impropri di agenti antimicrobici con o senza prescrizione lungo l'intera filiera – dal medico e dal farmacista al paziente –, in termini di comportamento di tutti i soggetti coinvolti,

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0373/2012),

A.  considerando che lo sviluppo della farmacoresistenza è una conseguenza naturale e inevitabile del trattamento antimicrobico; considerando che tale processo può essere accelerato dall'uso eccessivo e indiscriminato nella medicina umana e veterinaria che, unito a un controllo dell'igiene e delle infezioni insufficiente, può compromettere l'impiego efficace di un numero già limitato di antimicrobici esistenti;

B.  considerando che la resistenza agli antibiotici in taluni batteri raggiunge o supera il 25% in alcuni Stati membri;

C.  considerando che il problema della resistenza agli antimicrobici è in ampia misura riconducibile all'abuso di antibiotici, e segnatamente all'impiego eccessivo;

D.  considerando che numerosi Stati membri non dispongono di un quadro giuridico e normativo solido che disciplini e promuova un utilizzo ragionevole dei farmaci;

E.  considerando che nei soli Stati membri dell'UE, in Islanda e in Norvegia i batteri resistenti agli antimicrobici sono causa di circa 400 000 infezioni e 25 000 decessi ogni anno, per una spesa pari ad almeno 1,5 miliardi di euro in termini di costi sanitari supplementari e perdita di produttività;

F.  considerando che l'incremento della resistenza antimicrobica (AMR) è un fenomeno complesso di natura transfrontaliera, che dipende da diversi fattori interconnessi; considerando che sono necessarie numerose misure d'intervento a vari livelli che esigono una forte collaborazione tra paesi e settori;

G.  considerando che esiste un divario crescente tra l'incremento della resistenza antimicrobica e la messa a punto di nuovi agenti antimicrobici; considerando che, dagli anni '70, sono stati messi a punto solo tre nuovi antibiotici per somministrazione sistemica attivi contro i batteri Gram-positivi(12); considerando che due terzi dei decessi riconducibili alla resistenza antimicrobica nell'Unione europea sono dovuti ai batteri Gram-negativi, senza che sia prevista in tempi rapidi l'immissione sul mercato di alcun nuovo farmaco;

H.  considerando che, vista l'assenza di progressi nello sviluppo di nuovi farmaci antibatterici, è di primaria importanza che l'impiego efficace degli antimicrobici esistenti sia preservato quanto più a lungo possibile attraverso l'uso prudente, misure preventive per contenere l'infezione, le vaccinazioni, i trattamenti alternativi e il dosaggio controllato degli antimicrobici;

I.  considerando che l'unico vaccino contro la tubercolosi (TB) attualmente disponibile (BCG) è stato sviluppato oltre 90 anni fa e che non offre protezione contro la forma di tubercolosi più comune, ovvero la tubercolosi polmonare;

J.  considerando che per il trattamento della tubercolosi ci si avvale di antibiotici sviluppati decine di anni fa, molti dei quali presentano gravi effetti collaterali tossici;

K.  considerando che la resistenza antimicrobica riguarda l'uomo e gli animali e comporta conseguenze pericolose sia per la salute umana sia per quella degli animali; considerando che vi è un legame tra l'uso di antimicrobici negli animali e la diffusione della resistenza negli esseri umani che richiede ulteriori ricerche, nonché un approccio strategico coordinato e multisettoriale alla resistenza antimicrobica, basato sul principio «One Health», rivolto a operatori e utenti di ogni settore;

L.  considerando che mancano ancora dati sufficientemente dettagliati e comparabili a livello europeo ai fini di un'analisi e di un monitoraggio transnazionale completo in grado di porre in relazione l'utilizzo degli antimicrobici e la resistenza antimicrobica;

M.  considerando che, nonostante l'obiettivo prioritario degli allevatori di mantenere il loro bestiame sano e produttivo mediante buone prassi agricole (igiene, mangime adeguato, allevamento adeguato e buona gestione degli animali), gli animali possono comunque ammalarsi, e dovrebbero essere disponibili, per il trattamento della malattia, terapie e farmaci veterinari adeguati;

N.  considerando che, sinora, non è stata adottata una definizione standard di «trattamento preventivo» e che le diverse interpretazioni del termine danno adito a costanti divergenze di opinione;

O.  considerando l'esigenza di diffondere conoscenza e consapevolezza tra i soggetti interessati dall'impiego di antimicrobici, tra cui i responsabili delle politiche, gli operatori sanitari e il pubblico in generale, al fine di innescare i necessari cambiamenti nel comportamento di coloro che prescrivono e somministrano tali farmaci nonché dei cittadini;

P.  considerando che gli antimicrobici sono tuttora disponibili senza prescrizione in determinati Stati membri, e che tale prassi aggrava il problema della resistenza antimicrobica;

Q.  considerando che la mancata osservanza delle norme igieniche basilari in ambienti umani come le abitazioni private, e non solo negli ospedali, causa un'ulteriore diffusione di agenti patogeni antimicrobici;

R.  considerando che i prodotti a uso diagnostico rivestono un ruolo di vitale importanza nella lotta alla resistenza antimicrobica, in quanto promuovono approcci al trattamento più mirati;

1.  ritiene che, mentre la quasi totalità degli Stati membri ha messo a punto strategie nazionali in materia di resistenza antimicrobica in conformità alla raccomandazione del Consiglio sull'uso prudente degli agenti antimicrobici nella medicina umana, i progressi nel conseguimento degli obiettivi fissati sono stati lenti e disuguali; chiede un fermo impegno dei governi per un'attuazione completa e tempestiva a livello nazionale;

2.  accoglie con favore il piano d'azione strategico quinquennale della Commissione sulla resistenza agli antimicrobici, ma esprime preoccupazione in merito al fatto che molti dei punti d'azione replicano misure stabilite oltre un decennio prima nella raccomandazione del Consiglio del 15 novembre 2001 sull'uso prudente degli agenti antimicrobici nella medicina umana;

3.  osserva che, pur andando nella direzione giusta, il piano d'azione della Commissione non è sufficiente per contenere il crescente rischio globale di resistenza antimicrobica; ritiene che le misure raccomandate nel medesimo debbano essere attuate quanto prima; invita pertanto la Commissione a elaborare una tabella di marcia integrata che definisca le pertinenti risposte a livello di politica, compresa un'eventuale azione legislativa;

4.  rileva che il piano d'azione dovrebbe riguardare tutti gli animali contemplati dalla strategia dell'UE per il benessere degli animali, compresi ad esempio quelli da compagnia e quelli utilizzati per attività sportive, e che dovrebbe evidenziare il nesso logico tra salute degli animali e uso degli antimicrobici, come pure la correlazione tra salute degli animali e salute umana;

Uso prudente degli antimicrobici nella medicina umana e veterinaria

5.  sottolinea che l'obiettivo primario di qualsiasi strategia in materia di resistenza antimicrobica è quello di preservare l'efficacia degli antimicrobici esistenti facendone un uso responsabile, allo stadio terapeutico adeguato, esclusivamente ove strettamente necessario e dietro stretta prescrizione medica, per un periodo di tempo specifico e secondo il dosaggio appropriato, e limitando il ricorso agli antimicrobici in generale, e specialmente agli antibiotici molto importanti (CIA, Critically-Important Antimicrobials)(13) nella medicina umana e veterinaria, tenendo conto altresì dell'elenco dell'OIE; sottolinea l'assoluta necessità di un approccio olistico attivo basato su una prospettiva di tipo «One Health» al fine di ottenere un coordinamento migliore e più efficace tra il settore della salute umana e il settore veterinario; chiede che venga rafforzata la sorveglianza dell'uso di antimicrobici nei bambini in età neonatale e nella prima infanzia, nonché nel trattamento clinico, dove si ravvisi la necessità di controllare e misurare l'impiego di antimicrobici;

6.  rileva che l'uso di antimicrobici a livelli subterapeutici è vietato nell'Unione europea;

7.  sottolinea che sono necessari nuovi interventi per controllare l'uso degli antimicrobici nella medicina umana e veterinaria; disapprova energicamente il sistematico uso profilattico degli antimicrobici negli allevamenti; avalla le conclusioni del Consiglio del 22 giugno 2012, con cui si invitano gli Stati membri a limitare l'uso profilattico degli antimicrobici a casi con esigenze cliniche definite e a limitare la prescrizione e l'utilizzo di antimicrobici per il trattamento del bestiame ai casi in cui il veterinario abbia stabilito la presenza di una chiara giustificazione clinica e, ove opportuno, epidemiologica per il trattamento di tutti gli animali; sottolinea che l'allevamento e l'acquacoltura debbano concentrarsi sulla prevenzione delle malattie tramite buone condizioni di igiene, di stabulazione e di allevamento, nonché attraverso rigorose misure di biosicurezza, anziché sull'uso profilattico degli antibiotici; ritiene che occorra rafforzare i controlli sull'importazione di prodotti alimentari dagli Stati non membri dell'UE, in particolare alla luce del rischio che tali importazioni contengano tracce irregolari di antimicrobici;

8.  rileva che la resistenza antimicrobica negli animali varia a seconda delle specie e delle diverse forme di allevamento;

9.  invita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) a prestare particolare attenzione al compito di monitoraggio e analisi della situazione relativa alla resistenza antimicrobica nel bestiame in tutta l'UE;

10.  chiede un uso prudente e responsabile degli antimicrobici negli animali nonché una migliore informazione dei veterinari e degli agricoltori, che permetta loro di ridurre al minimo lo sviluppo di resistenze antimicrobiche; sollecita lo scambio delle migliori prassi per contrastare lo sviluppo della resistenza antimicrobica, quali gli orientamenti sull'uso prudente degli antimicrobici;

11.  invita gli Stati membri a impiegare sistemi elettronici di registrazione per assicurare che i modelli di utilizzo delle singole aziende siano appropriati, in modo da garantire un uso responsabile e quanto più possibile limitato;

12.  sottolinea la necessità di rivedere le disposizioni relative alle misure in materia di benessere degli animali d'allevamento, al fine di ridurre il ricorso ai farmaci veterinari; invita la Commissione a riesaminare le disposizioni vigenti in materia di densità massima di animali negli allevamenti, visto che, oggigiorno, le dimensioni delle mandrie ostacolano spesso il trattamento dei singoli capi o dei gruppi più piccoli di animali, incentivando l'uso profilattico di antibiotici; ritiene che linee di allevamento resistenti alle malattie possano contribuire a garantire un minor ricorso a farmaci veterinari ai fini dell'allevamento, ma è del parere che ciò non debba sostituirsi a buone pratiche di gestione delle aziende agricole e di allevamento;

13.  concorda con la Commissione sulla necessità di rafforzare il quadro regolamentare nel settore dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati e chiede che venga mantenuta la coerenza nella formulazione e nell'applicazione delle norme dell'UE;

14.  sollecita l'introduzione di approcci affidabili in materia di allevamento degli animali ai fini di una considerevole diminuzione della resistenza antimicrobica; osserva che occorre prestare particolare attenzione all'allevamento degli animali giovani, che spesso provengono da allevatori diversi e sono quindi esposti ai rischi di infezione quando vengono raggruppati;

15.  invita la Commissione a presentare una proposta legislativa destinata al settore veterinario per limitare l'uso degli antibiotici molto importanti di terza e quarta generazione destinati alla terapia umana; sottolinea che qualsiasi proposta in tale direzione deve fondarsi su linee guida europee basate sull'esperienza in materia di uso prudente degli antimicrobici nella medicina veterinaria;

16.  ritiene che la revisione in corso della direttiva 2001/82/CE offra un'importante opportunità per adottare misure efficaci intese a ridurre la resistenza antimicrobica attraverso il rafforzamento delle disposizioni relative ai farmaci veterinari, quali:

   la limitazione del diritto di prescrivere antibiotici solo ai veterinari professionalmente qualificati;
   la distinzione tra il diritto di prescrivere e quello di vendere gli antimicrobici, eliminando così gli incentivi economici alla prescrizione;

17.  invita la Commissione a dare seguito al proprio piano d'azione contro la resistenza antimicrobica mediante iniziative concrete per implementare le 12 azioni e a pubblicare la relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione contro la resistenza antimicrobica entro la fine del 2013, sottolineando che la relazione che dovrebbe includere un riepilogo della riduzione dell'uso di antimicrobici veterinari conseguita in ciascuno Stato membro;

18.  sottolinea che esistono differenze sostanziali tra gli Stati membri in relazione alle modalità di utilizzo e di distribuzione degli antibiotici; invita la Commissione a valutare e a monitorare l'attuazione, da parte degli Stati membri, della pertinente normativa UE in materia di antimicrobici, soprattutto per quanto concerne l'uso degli antibiotici solo dietro prescrizione nel settore della salute umana e nel settore veterinario e il divieto di utilizzare antimicrobici come promotori della crescita nell'alimentazione degli animali;

19.  chiede alla Commissione di esaminare le condizioni di prescrizione e di vendita applicate agli antimicrobici al fine di accertare se le pratiche adottate nella medicina umana e veterinaria possano comportare prescrizioni eccessive oppure utilizzi sproporzionati o impropri degli antimicrobici;

20.  invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare gli sforzi tesi ad assicurare che in tutti gli ospedali siano presenti epidemiologi ospedalieri;

21.  chiede alla Commissione di monitorare l'uso del nanoargento nei prodotti al consumo, in quanto esso potrebbe aumentare la resistenza dei microorganismi all'argento, inclusi il nanoargento e i composti a base di argento, con il rischio di limitare l'utilità del nanoargento nei dispositivi medici e in altre applicazioni mediche;

22.  sottolinea che, per consentire una riduzione dell'utilizzo degli antimicrobici, è necessario migliorare l'accuratezza delle diagnosi e, pertanto, fare maggiore ricorso alla diagnostica;

23.  invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare sforzi regolari volti a studiare le epidemie ospedaliere e il possibile ruolo svolto in tale contesto dalla diffusione di cloni farmacoresistenti;

Prevenzione

24.  accoglie con favore, nella prospettiva di limitare l'utilizzo improprio degli agenti antimicrobici e l'accesso incontrollato ad essi, dovuti tra l'altro al sempre più diffuso fenomeno delle vendite illegali online, le iniziative degli Stati membri finalizzate a rivedere lo status giuridico di tutti gli antimicrobici somministrati per via orale, parenterale o per inalazione (inclusi farmaci antimalarici, antivirali e antimicotici) che i pazienti possono ancora ottenere senza prescrizione; sottolinea che gli antimicrobici non dovrebbero essere disponibili senza prescrizione, poiché ciò incoraggia l'automedicazione, spesso sulla base di considerazioni inaccurate; invita gli Stati membri a mettere in guardia dalla vendita di antimicrobici senza prescrizione medica come pure dalla loro vendita illegale sia nel settore della salute umana sia nel settore veterinario;

25.  osserva che i vaccini svolgono un ruolo importante nel limitare lo sviluppo della resistenza antimicrobica in quanto riducono la quantità degli agenti antimicrobici necessari per trattare le infezioni nell'uomo e negli animali, ma ritiene che nel settore veterinario l'utilizzo dei vaccini non debba sostituirsi a buone pratiche di gestione delle aziende agricole e di allevamento; invita la Commissione a considerare quali misure di prevenzione ulteriori possano essere adottate per ridurre la diffusione di infezioni e malattie nell'allevamento di bestiame;

26.  suggerisce che siano adottate misure atte a promuovere sistemi di allevamento sostenibili, basati su corrette pratiche gestionali, che permettano di ottimizzare l'uso efficiente delle risorse e di ridurre la dipendenza degli imprenditori agricoli da fattori di produzione costosi e non sostenibili che comportano rischi elevati per l'ambiente e la salute pubblica;

27.  invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare e promuovere, in collaborazione con le competenti agenzie dell'UE, orientamenti relativi a un uso prudente degli antimicrobici che consentano di ridurre l'esposizione non necessaria e impropria agli stessi nel quadro di un approccio olistico in materia di medicina umana e veterinaria, allevamento del bestiame, agricoltura, acquacoltura e orticoltura;

28.  chiede alla Commissione, nell'ambito dell'imminente revisione della legislazione europea in materia di farmaci veterinari, di classificare i mangimi medicati come «farmaci» e non come «mangimi», al fine di garantire che in futuro il delicato settore dei mangimi medicati sia monitorato in conformità della legislazione sui farmaci e sottoposto a ispezioni ufficiali, e che i mangimi medicati siano soggetti all'obbligo di prescrizione;

29.  sottolinea che la prevenzione e il controllo delle infezioni sono fondamentali nella lotta alla resistenza antimicrobica; invita gli Stati membri a migliorare il controllo delle infezioni nonché a innalzare e a promuovere gli standard igienici, in particolare per quanto concerne l'igiene delle mani e gli ambienti sensibili quali le strutture sanitarie, al fine di prevenire la diffusione di infezioni e ridurre la necessità di antibiotici; chiede alla Commissione e agli Stati membri di incrementare lo scambio di migliori prassi in materia di prevenzione e riduzione delle infezioni associate all'assistenza sanitaria nonché di approfondire la ricerca sull'epidemiologia delle infezioni di questo tipo dovute allo stafilococco aureo resistente alla meticillina (MRSA), al Clostridium difficile e ad altri organismi multifarmacoresistenti emergenti;

Sviluppo di nuovi antimicrobici o di trattamenti alternativi

30.  invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare lo sviluppo di modelli commerciali di partenariato pubblico-privato (PPP) nuovi e innovativi, che scindano gli investimenti nelle attività di R&S destinate alla messa a punto di nuovi antibiotici e strumenti diagnostici dalle operazioni di vendita, al fine di ampliare l'accessibilità e la sostenibilità economica e di limitare l'impiego inutile degli antimicrobici;

31.  chiede che siano svolte ricerche ulteriori e meglio coordinate sui nuovi antimicrobici, sulle alternative esistenti (vaccinazioni, biosicurezza, miglioramento genetico per aumentare la resistenza) e sulle strategie basate su elementi concreti per prevenire e controllare le malattie infettive negli animali;

32.  invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare le attività di R&S al fine di mettere a punto nuovi strumenti per combattere la tubercolosi e, in particolare, la tubercolosi farmacoresistente;

33.  invita la Commissione a investire in attività di R&S finalizzate a individuare alternative all'uso degli antimicrobici nella produzione zootecnica e a sostenere l'innovazione nelle pratiche agricole, in linea con gli obiettivi del futuro partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura;

34.  pone l'accento sulla necessità di adottare un approccio restrittivo all'utilizzo, nella medicina umana e veterinaria, degli antibiotici molto importanti (CIA) come pure delle tecnologie e degli agenti antimicrobici di nuovo sviluppo; sottolinea l'importanza di limitare l'uso dei CIA a casi specifici;

35.  invita la Commissione e gli Stati membri a prendere in considerazione nuovi approcci normativi, fra cui i diritti di proprietà intellettuale trasferibili e la proroga dei brevetti, nell'ottica di incoraggiare gli investimenti del settore privato a favore della messa a punto degli antimicrobici;

36.  rileva l'importanza di avere accesso a strumenti diagnostici rapidi, affidabili e convenienti nello sviluppo di nuove strategie di trattamento;

37.  invita la Commissione e gli Stati membri a prendere in considerazione nuovi approcci normativi, orientati alla concessione di sussidi a favore delle attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di nuovi antimicrobici, che possano dare risultati positivi dal punto di vista fiscale sia per il settore pubblico che per quello privato;

38.  sollecita la Commissione e gli Stati membri a incrementare gli incentivi a favore della cooperazione tra il settore pubblico e il settore privato al fine di rafforzare le attività di R&S sugli antimicrobici; ritiene che la condivisione di conoscenze e la messa in comune di risorse tramite partenariati pubblico-privato innovativi saranno fondamentali per assicurare l'efficacia clinica e la disponibilità degli antimicrobici esistenti;

39.  invita la Commissione a garantire che, nel quadro della strategia Europa 2020, gli imprenditori agricoli di tutti gli Stati membri dell'UE abbiano accesso a strumenti intelligenti, efficaci e alternativi per curare il bestiame, anche in relazione agli usi minori e alle specie minori (MUMS), che devono attualmente far fronte a una sostanziale carenza di farmaci veterinari;

40.  chiede alla Commissione di garantire lo sviluppo e la disponibilità presso le aziende agricole di un maggior numero di strumenti che consentano di procedere in modo precoce e rapido alla diagnosi e al controllo delle malattie, nonché un sistema diagnostico ad ampio raggio ed efficace a livello degli Stati membri in grado di garantire la produzione tempestiva di risultati nel caso in cui vengano effettuati esami batteriologici;

Monitoraggio e relazioni

41.  invita la Commissione e gli Stati membri a ricercare una cooperazione e un coordinamento maggiori nelle procedure di individuazione precoce, allerta e risposta coordinata relative ai batteri patogeni resistenti agli antimicrobici negli esseri umani, negli animali, nei pesci e nei prodotti alimentari al fine di monitorare costantemente la portata e l'incremento della resistenza antimicrobica; esorta gli Stati membri, in questo contesto, a istituire banche dati nazionali secondo criteri uniformi, nelle quali rivenditori, veterinari e imprenditori agricoli siano tenuti a documentare la somministrazione e l'impiego di antibiotici;

42.  sottolinea che in alcuni Stati membri mancano tuttora informazioni affidabili sull'uso degli antimicrobici; pone l'accento sull'importanza di istituire un'efficace rete europea dei sistemi nazionali di sorveglianza nel settore della salute umana e nel settore veterinario, sulla base di standard uniformi per tutti gli Stati membri, al fine di consentire la raccolta di dati di riferimento chiari, comparabili, trasparenti e tempestivi sull'utilizzo dei farmaci antimicrobici; ritiene che tale rete dovrebbe basarsi sulle reti di monitoraggio esistenti gestite dall'EFSA, sulla rete dell'ECDC preposta al controllo europeo sul consumo degli antibiotici (ESAC-net), sulla rete europea di sorveglianza della resistenza antimicrobica dell'ECDC (EARS-net), sulla rete dell'ECDC per le malattie di origine alimentare e idrica (FWD-net) e sulla sorveglianza europea del consumo di antimicrobici quali medicinali veterinari dell'EMA (ESVAC);

43.  è del parere che i dati raccolti sull'uso degli antibiotici debbano essere accessibili soltanto agli esperti, alle autorità e ai responsabili decisionali interessati;

44.  ricorda di aver sottolineato, nella sua risoluzione del 12 maggio 2011 sulla resistenza agli antibiotici, che occorre farsi un'idea precisa di quando, dove, come e in quali animali vengano utilizzati gli antimicrobici; ritiene che la Commissione debba raccogliere, analizzare e rendere pubblici tali dati senza indugio; reputa che i dati raccolti debbano essere armonizzati e resi comparabili per consentire un'analisi corretta e un'azione efficace, coordinata, specifica in funzione della specie e adeguata ai diversi tipi di allevamento, al fine di combattere la resistenza antimicrobica a livello sia dell'UE sia degli Stati membri;

45.  invita la Commissione a includere, nella sua relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione contro la resistenza antimicrobica, una panoramica delle riduzioni conseguite da ciascuno Stato membro in relazione all'uso di antimicrobici veterinari;

46.  chiede alla Commissione di obbligare gli Stati membri ad assicurare un monitoraggio integrato e più efficace dell'uso degli antibiotici in zootecnia attraverso il ricorso a banche dati; rileva che è obbligatorio registrare l'uso di antibiotici nelle aziende agricole;

47.  invita gli Stati membri ad assicurare un monitoraggio e un controllo della resistenza antimicrobica distinti per gli animali d'allevamento, gli animali domestici, gli animali da corsa ecc., senza tuttavia generare ulteriori oneri finanziari o amministrativi per gli agricoltori, gli allevatori o i veterinari;

48.  sollecita gli Stati membri a promuovere una più stretta collaborazione intersettoriale tra le autorità e i settori interessati con l'obiettivo di incoraggiare un approccio più integrato tra medicina veterinaria e umana, nonché a monitorare l'attuazione delle strategie nazionali in materia di resistenza antimicrobica;

49.  pone l'accento sulla necessità di sostenere i sistemi di produzione alimentare sostenibili, che rispetto ai sistemi di ''allevamento industriale'' sono potenzialmente meno esposti alla resistenza antimicrobica;

50.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che in futuro le attività di misurazione e segnalazione relative all'uso di antimicrobici nel settore della salute umana e nel settore veterinario siano ampliate e prevedano l'indicazione non soltanto della quantità totale di antimicrobici utilizzati, ma anche dei tipi di antimicrobici, della durata del trattamento, ecc.;

Comunicazione, istruzione e formazione

51.  osserva che, affinché sia possibile promuovere un utilizzo appropriato degli antimicrobici, occorre un cambiamento nella mentalità, nelle prassi e nell'istruzione di pazienti, imprenditori agricoli, farmacisti, medici, veterinari e altri operatori nell'ambito della medicina umana e veterinaria; ritiene che, ai fini di una maggiore consapevolezza in merito alle conseguenze dell'utilizzo improprio degli antimicrobici, sia opportuno adottare misure più efficaci e continuative nel campo dell'istruzione e della formazione nonché assicurare un'informazione ad ampio raggio nelle scuole, generalmente a partire da una giovane età, sia a livello nazionale che europeo;

52.  osserva che tra le applicazioni più comuni degli antibiotici figura il trattamento del normale raffreddore, e che sarebbe possibile ottenere risultati positivi informando il pubblico che il raffreddore è un'infezione virale, mentre gli antibiotici offrono protezione soltanto contro le infezioni batteriche;

53.  accoglie con favore l'istituzione della Giornata europea di informazione sugli antibiotici, che sarà celebrata il 18 novembre di ogni anno con l'obiettivo di promuovere l'uso responsabile degli antimicrobici; ritiene, tuttavia, che la visibilità e le potenzialità di questa iniziativa potrebbero essere ottimizzate in modo più efficace attraverso un maggiore sostegno politico a livello nazionale ed europeo, un approccio più ampio che comprenda anche gli animali nonché campagne coordinate, innovative e a forte impatto basate sull'esperienza derivante dalle iniziative di successo a livello europeo e internazionale; invita la Commissione a condurre nel corso di tutto l'anno attività di informazione sui dosaggi corretti degli antibiotici prescritti;

54.  chiede alla Commissione – alla luce del fatto che la condivisione delle informazioni con i cittadini, e non solo tra professionisti sanitari e veterinari, è determinante per aumentare la consapevolezza e quindi migliorare la prevenzione – di compilare un inventario delle migliori prassi per l'attuazione di campagne di comunicazione e corsi di formazione professionale efficaci che consentano di sensibilizzare l'opinione pubblica in relazione alla resistenza antimicrobica, tra cui le attività della Piattaforma europea multilaterale per l'uso responsabile dei farmaci sugli animali (EPRUMA), nell'ottica di sostenere l'efficace attuazione di tali campagne di sensibilizzazione;

55.  ritiene che sia necessario elaborare campagne di informazione efficaci per sensibilizzare il pubblico in merito ai rischi della diffusione indesiderata di agenti patogeni negli ospedali e nelle abitazioni private nonché alle soluzioni che consentono di evitare tale diffusione;

56.  invita la Commissione a valutare, in uno studio sul miglioramento del foglietto illustrativo e della scheda riassuntiva dei farmaci, la possibilità di fornire al paziente informazioni migliori sull'antibiotico in questione, ad esempio assicurando che sia inclusa un'avvertenza quale: «Si raccomanda di assumere questo farmaco antibiotico soltanto dietro prescrizione medica e secondo le modalità prescritte. Un uso improprio degli antibiotici può portare a sviluppare una resistenza nociva per se stessi e per gli altri.»;

Cooperazione internazionale

57.  sottolinea che la rapida espansione dei viaggi internazionali e, aspetto ancora più significativo, del commercio globale di alimenti e mangimi potrebbe aumentare la diffusione transfrontaliera della resistenza antimicrobica; ritiene che un'azione internazionale concertata e tempestiva, che consenta di evitare le sovrapposizioni e di assicurare il raggiungimento di una massa critica, costituisca l'unico modo per ridurre al minimo la minaccia per la salute pubblica che la resistenza antimicrobica rappresenta a livello mondiale;

58.  riconosce l'importanza delle iniziative intraprese a livello internazionale dall'OMS, dall'OIE, dalla FAO e dalle altre organizzazioni pertinenti su scala globale; sottolinea tuttavia l'importanza del rispetto in tutto il mondo delle norme e degli orientamenti internazionali adottati; invita la Commissione, nella sua valutazione dell'attuazione dell'attuale piano d'azione contro la resistenza antimicrobica, a riferire in merito ai progressi compiuti dagli Stati membri in relazione ai principali impegni internazionali in materia di resistenza antimicrobica;

59.  accoglie con favore l'istituzione della task force transatlantica sulla resistenza antimicrobica (TATFAR), nonché l'insieme di raccomandazioni, adottate nel settembre 2011, per una futura cooperazione UE-Stati Uniti; sottolinea, in particolare, l'importanza di azioni specifiche volte a:

   raccogliere dati comparabili e condividere i dati sugli antimicrobici umani e veterinari;
   elaborare piani d'azione comuni basati sulle migliori prassi per la gestione delle infezioni associate all'assistenza sanitaria;
   rafforzare la cooperazione tra la Food and Drug Administration statunitense e l'EMA per quanto concerne gli approcci coordinati che consentono di favorire la messa a punto e la regolamentazione dei farmaci antibatterici, soprattutto nella fase di sperimentazione clinica;

60.  invita la Commissione prendere spunto dal lavoro della TATFAR e a promuovere analoghi impegni multilaterali e bilaterali finalizzati alla prevenzione e al controllo della resistenza antimicrobica in collaborazione con altri partner globali;

61.  esorta la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare e promuovere iniziative globali di gestione del rischio, come l'elenco dell'OMS di antibiotici molto importanti per la medicina umana e l'elenco dell'OIE di antimicrobici di rilevanza veterinaria;

62.  è favorevole a un approccio internazionale al controllo degli antimicrobici contraffatti in conformità delle linee guida dell'OMS;

o
o   o

63.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché agli Stati membri.

(1) Testi approvati, P7_TA(2011)0473.
(2) GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 131.
(3) http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2009/11/WC500008770.pdf
(4) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2598.htm EFSA Journal 2012;10(3):2598 [233 pp.].
(5) GU C 151 del 3.7.2009, pag. 1.
(6) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(7) GU L 34 del 5.2.2002, pag. 13.
(8) GU C 112 E del 9.5.2002, pag. 106.
(9) GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 25.
(10)http://ecdc.europa.eu/en/activities/diseaseprogrammes/TATFAR/Documents/210911_TATFAR_Report.pdf
(11) CAC/GL 77 - 2011.
(12) Il termine si riferisce alla capacità di trattenere o meno la colorazione violetta del colorante impiegato nella colorazione dei microrganismi secondo la tecnica di Gram; la risposta alla colorazione è un comune metodo di classificazione dei batteri.
(13) Relazione della terza riunione del gruppo consultivo dell'OMS sulla sorveglianza integrata della resistenza antimicrobica, 14-17 giugno 2011, Oslo, Norvegia.


Votazione in caso di vacanza del seggio del membro titolare di una commissione (interpretazione dell'articolo 187, paragrafo 1, del regolamento)
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Decisione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 concernente la votazione in caso di vacanza del seggio del membro titolare di una commissione (interpretazione dell'articolo 187, paragrafo 1, del regolamento) (2012/2254(REG)

Il Parlamento europeo,

–  vista la lettera del 27 novembre 2012 del presidente della commissione per gli affari costituzionali,

–  visto l'articolo 211 del suo regolamento,

1.  decide di pubblicare la seguente interpretazione dell'articolo 187, paragrafo 1, del suo regolamento:"

In caso di vacanza del seggio del membro titolare di una commissione, ha diritto a partecipare alla votazione in sua vece e a titolo temporaneo un membro supplente dello stesso gruppo politico, fino alla sostituzione provvisoria del membro titolare in conformità dell'articolo 186, paragrafo 5, o, in mancanza di tale sostituzione provvisoria, fino alla nomina di un nuovo membro titolare. Tale diritto si basa sulla decisione del Parlamento relativa alla composizione numerica della commissione e mira a garantire che possa partecipare alla votazione un numero di membri del gruppo politico interessato pari a quello esistente prima della vacanza del seggio.

"

2.  incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

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