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Procedura : 2011/0218(COD)
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A7-0180/2012

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PV 16/01/2013 - 8.2
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P7_TA(2013)0009

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Mercoledì 16 gennaio 2013 - Strasburgo
Sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo ***I
P7_TA(2013)0009A7-0180/2012
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (COM(2011)0479 – C7-0216/2011 – 2011/0218(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0479),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0216/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 7 dicembre 2011(1),

–  visto l'articolo 55 del proprio regolamento,

–  vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0180/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C 43 del 15.2.2012, pag. 56.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 gennaio 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo
P7_TC1-COD(2011)0218

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(2),

considerando quanto segue:

(-1)  Al fine di riflettere i cambiamenti avvenuti con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona occorre provvedere a un adeguamento generale del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio(3). [Em. 2]

(1)  Il regolamento (CE) n. 1967/2006 conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ad alcune delle sue disposizioni.

(2)  È necessario allineare all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 1967/2006.

(3)  Al fine di applicare talune disposizioniintegrare o modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1967/2006, il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 TFUE dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto attiene agli aspetti in appresso: [Em. 3]

   la concessione di deroghe ove esplicitamente previste da detto regolamento;
   la designazione di una zona di pesca protetta nelle acque territoriali degli Stati membri o la fissazione di misure di gestione della pesca con riguardo alle acque considerate qualora le misure adottate dallo Stato membro in materia di gestione della pesca non siano sufficienti a garantire un elevato livello di protezione delle risorse e dell'ambiente; [Em. 4]
   la decisione di confermare, annullare o modificare la designazione di una zona di pesca protetta che possa incidere sulle attività dei pescherecci di un altro Stato membro; [Em. 5]
   la modifica della deroga che autorizza l'uso di reti da traino; [Em. 6]
   la modifica del piano di gestione di uno Stato membro qualora detto piano di gestione non sia sufficiente a garantire un elevato livello di protezione delle risorse e dell'ambiente; [Em. 7]
   la decisione di confermare, annullare o modificare il piano di gestione di uno Stato membro che possa incidere sulle attività dei pescherecci di un altro Stato membro; [Em. 8]
   la distribuzione fra gli Stati membri della capacità di pesca eccedentaria nella zona di gestione di 25 miglia attorno all'isola di Malta, nonché [Em. 9]
   la definizione dei criteri da applicare ai fini della fissazione e dell'assegnazione delle rotte per i dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP) per la pesca della lampuga nella zona di gestione di 25 miglia attorno all'isola di Malta.
   l'adozione di una normativa particolareggiata in materia di ulteriori specifiche tecniche relative ai pannelli a maglie quadrate inseriti nelle reti trainate; [Em. 10]
   l'adozione di specifiche tecniche volte a limitare la dimensione massima della lima da galleggiante, della lima da piombo, della circonferenza o del perimetro delle reti da traino e il numero massimo di reti da traino ad attrezzatura multipla nonché [Em. 11]
   le modifiche degli allegati del regolamento (CE) n. 1967/2006. [Em. 12]
  

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe garantire la contestuale, tempestiva e corretta trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(5)  È opportuno chiarire il riferimento alle praterie di Posidonia oceanica.

(6)  Sono necessarie informazioni tecniche e scientifiche supplementari al fine di prendere in considerazione adeguatamente le specificità della pesca nel mar Mediterraneo per consentire alla Commissione di stabilire le eventuali specifiche tecniche volte a limitare la dimensione massima delle reti da traino e il numero massimo di reti da traino ad attrezzatura multipla, come indicato in precedenza. [Em. 13]

(6 bis)  La conservazione delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo è di particolare importanza ed è quindi opportuno che sia menzionata nel titolo del regolamento (CE) n. 1967/2006. [Em. 14]

(7)  È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1967/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1967/2006 è modificato come segue:

-1)  Il titolo è sostituito dal seguente:"

Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo

"

[Em. 1]

1)  All'articolo 4, paragrafo 5, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:"

“5.  In deroga al paragrafo 1, primo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 30 bis, volti ad autorizzare la pesca con navi di lunghezza fuori tutto inferiore o pari a 12 metri e potenza del motore inferiore o pari a 85 kW con reti trainate sul fondo, tradizionalmente intrapresa sulle praterie del tipo Posidonia oceanica, a condizione che:

"

1 bis)  All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

2.  Dopo il periodo di cui al paragrafo 1 e fino al 30 novembre 2009, il Consiglio può designare ulteriori zone di pesca protette, ovvero modificarne le delimitazioni e le norme di gestione ivi stabilite, sulla base di nuovi dati scientifici pertinenti.

Dal 1°dicembre 2009, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria su proposta della Commissione, designano ulteriori zone di pesca protette, ovvero ne modificano le delimitazioni e le norme di gestione ivi stabilite, sulla base di nuovi dati scientifici pertinenti.

[Em. 15]

1 ter)  L'articolo 7 è così modificato:

   a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4.  Qualora la Commissione ritenga che le misure di gestione della pesca notificate ai sensi del paragrafo 3 non siano sufficienti a garantire un elevato livello di protezione delle risorse e dell'ambiente, essa può, previa consultazione dello Stato membro interessato, chiedergli di modificare la misura entro tre mesi dalla data di notifica della richiesta.

Qualora la Commissione ritenga che le misure di gestione della pesca dello Stato membro non siano state modificate, o lo siano state in modo inadeguato, e non siano ancora sufficienti a garantire un elevato livello di protezione delle risorse e dell'ambiente, essa ha il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 30 bis, che designano una zona di pesca protetta o istituiscono misure di gestione della pesca con riguardo alle acque considerate.

"

   b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"
5.  Se uno Stato membro propone di designare una zona di pesca protetta all'interno delle sue acque territoriali che può incidere sulle attività dei pescherecci di un altro Stato membro, esso ne dà notifica alla Commissione, all'altro Stato membro e al consiglio consultivo regionale interessato prima di adottare detta designazione.
Gli Stati membri e il consiglio consultivo regionale interessato possono presentare alla Commissione le proprie osservazioni scritte in merito alla designazione proposta entro trenta giorni lavorativi dalla data di notifica della stessa.
Dopo aver esaminato le osservazioni presentate, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 30 bis, che confermano, annullano o modificano la designazione entro sessanta giorni lavorativi da detta data di notifica della designazione proposta.“

[Em. 16]


2)  L'articolo 13 è così modificato:
   a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“5.  Gli Stati membri possono richiedere una deroga ai paragrafi 1, 2 e 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 30 bis al fine di autorizzare tali deroghe, a condizione che queste ultime siano giustificate da vincoli geografici specifici delle aree marine interessate, come l'estensione limitata delle piattaforme continentali lungo tutta la linea costiera di uno Stato membro o la dimensione limitata delle zone per la pesca con reti da traino, qualora le attività di pesca non abbiano un impatto significativo sull'ambiente marino e interessino un determinato gruppo di imbarcazioni dello Stato membro oppure, se del caso, di altri Stati membri, e a condizione che tali attività non possano essere esercitate con altri attrezzi e rientrino in un piano di gestione ai sensi degli articoli 18 e 19. Gli Stati membri forniscono dati tecnici e scientifici aggiornati che giustificano tale deroga."
   b) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:"
10.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 30 bis, volti a concedere deroghe ai paragrafi 1 e 2 per flotte che beneficiano di una deroga a norma dell'articolo 4, paragrafo 5."
   b bis) al paragrafo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:"
Se, in base alle notifiche trasmesse dagli Stati membri ai sensi del secondo e terzo comma, o in seguito a nuovi pareri scientifici, la Commissione ritiene che le condizioni per una deroga non siano soddisfatte, essa può, previa consultazione dello Stato membro interessato, chiedergli di modificare tale deroga entro tre mesi dalla data di notifica della richiesta. Se la Commissione ritiene che lo Stato membro non abbia modificato tale deroga, o l'abbia fatto in modo inadeguato, essa ha il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 30 bis, che modificano la deroga al fine di garantire la protezione delle risorse e dell'ambiente.“

[Em. 17]


2 bis)  All'articolo 14, il paragrafo 3 è soppresso. [Em. 18]
2 ter)  All'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
“1.  Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, su proposta della Commissione, adottano piani di gestione per attività di pesca specifiche praticate nel Mediterraneo, segnatamente in zone che si estendono del tutto o in parte al di fuori delle acque territoriali degli Stati membri. Tali piani possono includere in particolare:“

[Em. 19]


2 quater)  L'articolo 19 è così modificato:
   a) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

“8.  Se la Commissione, sulla base della notifica di cui al paragrafo 7 o di un nuovo parere scientifico, ritiene che un piano di gestione adottato ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 2 non sia sufficiente ad assicurare un elevato livello di protezione delle risorse e dell'ambiente, essa può, previa consultazione dello Stato membro interessato, chiedergli di modificare il piano entro tre mesi dalla data di notifica della richiesta.
Se la Commissione ritiene che il piano di gestione dello Stato membro non sia stato modificato o lo sia stato in modo inadeguato, e non sia ancora sufficiente ad assicurare un elevato livello di protezione delle risorse e dell'ambiente, essa ha il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 30 bis, che modificano il piano di gestione al fine di assicurare la protezione delle risorse e dell'ambiente."
   b) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:"
9.  Nel caso in cui uno Stato membro proponga di adottare un piano di gestione che può incidere sulle attività dei pescherecci di un altro Stato membro, esso ne dà notifica alla Commissione, all'altro Stato membro e al consiglio consultivo regionale interessato prima di adottare detto piano di gestione.
Gli Stati membri e il consiglio consultivo regionale interessato possono presentare alla Commissione le proprie osservazioni scritte in merito al piano di gestione proposto entro trenta giorni lavorativi dalla data di notifica della proposta di adozione.
Dopo aver esaminato le osservazioni presentate, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 30 bis, che confermano, annullano o modificano il piano entro sessanta giorni lavorativi da detta data di notifica del piano di gestione proposto.“

[Em. 20]


3)  All'articolo 26, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
“3.  Se la capacità totale di pesca di cui al paragrafo 2, lettera a), supera la capacità totale di pesca dei pescherecci con lunghezza fuori tutto pari o inferiore a 24 metri che operano nella zona di gestione nel periodo di riferimento 2000-2001 (“la capacità di pesca di riferimento”), la Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 30 bis, volti a ripartire tale capacità eccedentaria disponibile tra gli Stati membri tenendo conto degli interessi di quelli che chiedono un'autorizzazione."

4)  All'articolo 27, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:"

La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 30 bis, volti a stabilire i criteri da applicare per la fissazione e l'assegnazione delle rotte per i DCP.

"

4 bis)  L'articolo 28 è soppresso. [Em. 21]

4 ter)  L'articolo 29 è soppresso. [Em. 22]

5)  L'articolo 30 è sostituito dal seguente:soppresso.

«Gli allegati sono modificati mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 30 bis

[Em. 23]

6)  È inserito il seguente articolo 30 bis:"

Articolo 30 bis

Esercizio della delega

1.  Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dal presente articolo.

2.  La delegaIl potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafi 4 e 5, all'articolo 13, paragrafi 5 e 10, all'articolo 13, paragrafo 11, quarto comma, all'articolo 19, paragrafi 8 e 9, all'articolo 26, paragrafo 3, primo comma, all'articolo 27, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 30, all'allegato I, parte B, punto 3, e all'allegato II, parte 7, è conferitaconferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato dalla data di entrata in vigore del presente regolamentotre anni a decorrere dal …(4). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 24]

3.  La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafi 4 e 5, all'articolo 13, paragrafi 5 e 10, all'articolo 13, paragrafo 11, quarto comma, all'articolo 19, paragrafi 8 e 9, all'articolo 26, paragrafo 3, primo comma, e all'articolo 27, paragrafo 3, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adottato un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 7, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 13, paragrafi 5 e 10, dell'articolo 13, paragrafo 11, quarto comma, dell'articolo 19, paragrafi 8 e 9, dell'articolo 26, paragrafo 3, primo comma, e dell'articolo 27, paragrafo 3, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

"

7)  Nell'allegato I, la parte B è così modificata:

[Em. 25]

[Em. 27]

   a) il punto 3 èsostituito dal seguente:"
3.  Nelle reti trainate possono essere inseriti pannelli a maglie quadrate, posti di fronte all'avansacco o in un qualsiasi punto tra la parte anteriore dell'avansacco e la parte posteriore del sacco; tali pannelli non possono essere in alcun modo ostruiti da prolungamenti interni o esterni del sacco. Devono essere costituiti di pezze di rete senza nodo o di pezze di rete con nodi antiscioglimento ed essere inseriti in modo che le maglie si mantengano sempre del tutto aperte durante la pesca. La normativa particolareggiata in materia di ulteriori specifiche tecniche relative ai pannelli a maglie quadrate è stabilita mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 30 bis."
   b) il punto 4 è soppresso. [Em. 26]
   c) il punto 5 è sostituito dal seguente:"
5.  È proibito tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete trainata il cui sacco sia costituito, interamente o in parte, di pezze di rete a maglie diverse dalle maglie quadrate o a maglia romboidale."

8)  Nell'allegato II, il punto 7 è sostituito dal seguente:soppresso.

«7.  Le specifiche tecniche volte a limitare la dimensione massima della lima da galleggiante, della lima da piombo, della circonferenza o del perimetro delle reti da traino e il numero massimo di reti da traino ad attrezzatura multipla possono essere stabilite dalla Commissione mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 30 bis

[Em. 28]

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

(1) GU C 43 del 15.2.2012, pag. 56.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013.
(3) GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.
(4)* Data di entrata in vigore del presente regolamento.

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