Decisione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 sulla modifica dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo in relazione all'ordine di precedenza dei vicepresidenti eletti per acclamazione (2012/2020(REG))
Il Parlamento europeo,
– vista la lettera del suo Presidente del 3 settembre 2010,
– vista l'interpretazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento, approvata dalla commissione per gli affari costituzionali il 15 giugno 2011 e annunciata in Aula il 22 giugno 2011,
– visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0412/2012),
1. decide di apportare al suo regolamento la modifica in appresso;
2. ricorda che tale modifica entra in vigore il primo giorno della prossima tornata;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.
Testo in vigore
Emendamento
Emendamento 1 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2
Qualora l'elezione non abbia luogo a scrutinio segreto, l'ordine di precedenza corrisponde all'ordine in cui il Presidente comunica le candidature.
Qualora l'elezione abbia avuto luogo per acclamazione, si procede a una votazione a scrutinio segreto per stabilire l'ordine di precedenza.