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Procedura : 2013/2504(RSP)
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B7-0002/2013

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P7_TA(2013)0020

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Giovedì 17 gennaio 2013 - Strasburgo
Fondo Asilo e migrazione (decisione sull'avvio dei negoziati interistituzionali)
P7_TA(2013)0020B7-0002/2013

Decisione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 sull'avvio dei negoziati interistituzionali e sul relativo mandato in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD)2013/2504(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

–  visti l'articolo 70, paragrafo 2, e l'articolo 70 bis del suo regolamento,

decide di avviare negoziati interistituzionali sulla base del mandato in appresso:

MANDATO

Progetto di risoluzione legislativa   Emendamento
Emendamento 1
Progetto di risoluzione legislativa
Visto 6 bis (nuovo)
– vista la sua risoluzione del 18 maggio 2010 sull'istituzione di un programma comune di reinsediamento1, in particolare i paragrafi relativi alla creazione di un'unità europea di reinsediamento,
1 GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 1.
Emendamento 2
Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. sottolinea che la dotazione finanziaria figurante nella proposta legislativa rappresenta solo un'indicazione per l'autorità legislativa e non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Emendamento 3
Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter. rammenta la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo «Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva»1; ribadisce che nel prossimo QFP devono essere previste risorse supplementari sufficienti per consentire all'Unione di realizzare le sue priorità politiche esistenti e i nuovi compiti previsti dal trattato di Lisbona, come pure di rispondere agli eventi imprevisti; rileva che, anche in presenza di un aumento delle risorse del prossimo quadro finanziario pluriennale pari ad almeno il 5% rispetto ai livelli del 2013, il contributo al conseguimento degli obiettivi e degli impegni concordati dell'Unione nonché al rispetto del principio di solidarietà al suo interno rimarrebbe limitato; chiede al Consiglio, qualora non condivida tale impostazione, di individuare con chiarezza quali delle sue priorità o dei suoi progetti politici potrebbero essere abbandonati del tutto malgrado garantiscano un valore aggiunto europeo;

1 Testi approvati, P7_TA(2011)0266.
Emendamento 4
Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 quater (nuovo)
1 quater. sottolinea che, in considerazione dei compiti già identificati e portati a termine dall'Unione, la Commissione dovrebbe tenere conto di tali priorità politiche in modo attento e adeguato nella proposta;

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Visto 1
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafi 2 e 4,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, l'articolo 79, paragrafi 2 e 4, e l'articolo 80,
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis)  Nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo: «Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva»1, il Parlamento europeo sottolinea la necessità di un approccio integrato nei confronti delle questioni pressanti in materia di immigrazione e asilo nonché nei confronti della gestione delle frontiere esterne dell'Unione, con finanziamenti sufficienti e strumenti di supporto per gestire le situazioni di emergenza messi a disposizione in uno spirito di rispetto per i diritti umani e solidarietà tra tutti gli Stati membri, rispettando le competenze nazionali e una chiara definizione dei compiti. Ha inoltre constatato al riguardo la necessità di tenere debitamente in considerazione le crescenti sfide che si presentano a Frontex, all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e ai fondi del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori».
1 Testi approvati, P7_TA(2011)0266.
Motivazione
Paragrafo 107 della risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo «Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva».
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)
(2 ter)  Nella sua risoluzione dell'8 giugno 20111, il Parlamento europeo sottolinea l'esigenza di sviluppare migliori sinergie tra i diversi fondi e programmi e segnala il fatto che la semplificazione della gestione dei fondi e l'introduzione di finanziamenti incrociati consentiranno di destinare più fondi agli obiettivi comuni. Il Parlamento plaude all'intenzione della Commissione di ridurre il numero complessivo degli strumenti di bilancio per gli affari interni in una struttura a due pilastri e, ove possibile, con una gestione condivisa; ritiene che tale approccio dovrebbe contribuire significativamente a semplificare, razionalizzare, rafforzare e rendere più trasparenti i fondi e i programmi attuali. Ha tuttavia sottolineato la necessità di garantire che non si crei confusione tra i diversi obiettivi delle politiche in materia di affari interni.
1 Testi approvati, P7_TA(2011)0266.
Motivazione
Paragrafo 109 della risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo «Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva».
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis)  Il Fondo dovrebbe sostenere l'istituzione di misure che permettano ai richiedenti asilo di accedere in maniera sicura al sistema di asilo dell'Unione, senza ricorrere a trafficanti o a reti criminali e senza mettere in pericolo la propria vita.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis)  Le risorse del Fondo dovrebbero essere utilizzate nel rispetto dei principi di base comuni sull'integrazione specificati nell'agenda comune per l'integrazione
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 16
(16)  È necessario che il Fondo sostenga gli Stati membri nello stabilire strategie per l'organizzazione dell'immigrazione legale, che ne migliorino le capacità di sviluppare, attuare, monitorare e valutare in generale tutte le strategie, le politiche e le misure in materia di immigrazione e integrazione dei cittadini di paesi terzi, compresi gli strumenti giuridici dell'Unione. Il Fondo dovrà anche sostenere lo scambio di informazioni, le migliori pratiche e la cooperazione tra i vari servizi amministrativi e con altri Stati membri.
(16)  È necessario che il Fondo sostenga gli Stati membri nello stabilire strategie per l'organizzazione dell'immigrazione legale, che ne migliorino le capacità di sviluppare, attuare, monitorare e valutare in generale tutte le strategie, le politiche e le misure in materia di immigrazione e integrazione dei cittadini di paesi terzi, compresi gli strumenti giuridici dell'Unione. Il Fondo dovrà anche sostenere lo scambio di informazioni, le migliori pratiche e la cooperazione tra i vari servizi amministrativi e con altri Stati membri. L'assistenza tecnica è essenziale per consentire agli Stati membri di sostenere l'esecuzione dei programmi nazionali, aiutare i beneficiari a rispettare le loro obbligazioni e il diritto dell'Unione e, a sua volta, ad aumentare la visibilità e l'accessibilità dei fondi dell'UE.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 23
(23)  Il Fondo dovrebbe integrare e rafforzare le attività dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (di seguito «Frontex»), istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio del 26 ottobre 2004, uno dei cui compiti è offrire l'assistenza necessaria per l'organizzazione delle operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri e individuare le migliori pratiche in materia di acquisizione dei documenti di viaggio e di allontanamento dei cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nel territorio degli Stati membri.
(23)  Il Fondo dovrebbe integrare e rafforzare le attività dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (di seguito «Frontex»), istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio del 26 ottobre 2004, uno dei cui compiti è offrire l'assistenza necessaria per l'organizzazione delle operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri e individuare le migliori pratiche in materia di acquisizione dei documenti di viaggio e di allontanamento dei cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nel territorio degli Stati membri. Il Fondo dovrebbe altresì permettere all'Agenzia di adempiere ai propri obblighi e a quelli dell'Unione e degli Stati membri in materia di salvataggio in mare.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 24
(24)  Il Fondo deve essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare le azioni ammissibili dovranno tener conto della situazione specifica delle persone vulnerabili, con specifico riguardo e risposte ad hoc per i minori non accompagnati e altri minori a rischio.
(24)  Il Fondo deve essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e da strumenti internazionali, segnatamente la convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, la convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, la convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, la convenzione internazionale per la tutela dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie. Le azioni ammissibili dovranno tener conto dell’approccio della protezione dei migranti, dei profughi e dei richiedenti asilo basata sui diritti dell’uomo, in particolare della situazione specifica delle persone vulnerabili, con specifico riguardo e risposte ad hoc per le donne, per i minori non accompagnati e altri minori a rischio.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 25
(25)  È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dal Fondo siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti dell'Unione di assistenza esterna, sia geografici che tematici. In particolare, l'attuazione di tali azioni deve improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e devono integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna. La coerenza va mantenuta anche con la politica umanitaria dell'Unione, in particolare nell'attuare l'assistenza emergenziale.
(25)  È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dal Fondo siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti dell'Unione di assistenza esterna, sia geografici che tematici. In particolare, l'attuazione di tali azioni deve improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e devono integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna nel rispetto del principio di coerenza con le politiche per lo sviluppo stabilite dal consenso per lo sviluppo (articolo 35). L’attuazione dell’assistenza emergenziale dovrà essere coerente e complementare con la politica umanitaria dell’Unione e rispettare i principi umanitari stabiliti dal consenso sull’aiuto umanitario.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 26
(26)  Occorrerà assegnare un'ampia parte delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo in proporzione alla responsabilità di ciascuno Stato membro in funzione dei suoi sforzi nel gestire i flussi migratori, sulla base di criteri obiettivi. A tal fine, andrebbero usati i dati statistici più recenti dei flussi migratori, ad esempio il numero delle prime domande d'asilo, di decisioni che accordano lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, di rifugiati reinsediati, di cittadini di paesi terzi in posizione regolare, di cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto da uno Stato membro l'autorizzazione a soggiornare, di decisioni di rimpatrio emesse dalle autorità nazionali e di rimpatri effettuati.
(26)  Occorrerà assegnare un'ampia parte delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo in proporzione alla responsabilità di ciascuno Stato membro in funzione dei suoi sforzi nel gestire i flussi migratori, sulla base di criteri obiettivi. A tal fine, andrebbero usati i dati statistici più recenti dei flussi migratori, ad esempio il numero delle prime domande d'asilo, di decisioni che accordano lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, di rifugiati reinsediati, di cittadini di paesi terzi in posizione regolare, di cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto da uno Stato membro l'autorizzazione a soggiornare, di migranti irregolari fermati alle frontiere esterne degli Stati membri, di decisioni di rimpatrio emesse dalle autorità nazionali e di rimpatri effettuati. Inoltre, è tuttavia importante tenere conto delle risorse economiche di ciascuno Stato membro, nonché della sua dimensione geografica. È altresì necessaria una ricerca approfondita per identificare e quantificare i costi effettivi per gli Stati membri.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 29
(29)  Nella prospettiva della progressiva istituzione di un programma di reinsediamento dell'Unione, il Fondo dovrebbe prestare un'assistenza mirata sotto forma di incentivi finanziari (somme forfettarie) per rifugiato reinsediato.
(29)  Nella prospettiva della progressiva istituzione di un programma di reinsediamento dell'Unione, il Fondo dovrebbe prestare un'assistenza mirata sotto forma di incentivi finanziari (somme forfettarie) per rifugiato reinsediato. La Commissione, in cooperazione con l'EASO e in conformità delle rispettive competenze procede alla vigilanza sull'applicazione effettiva delle operazioni di reinsediamento sostenute dal Fondo.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 33
(33)  Per migliorare la solidarietà e ripartire meglio le responsabilità tra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi di richiedenti asilo, è altresì opportuno istituire un meccanismo analogo basato sugli incentivi finanziari per la ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale.
(33)  Per migliorare la solidarietà e ripartire meglio le responsabilità tra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi di richiedenti asilo, è altresì opportuno istituire un meccanismo analogo basato sugli incentivi finanziari per la ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale. Il meccanismo dovrebbe disporre di risorse sufficienti per compensare gli Stati membri che accolgono, in termini assoluti o relativi, un numero più elevato di richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale e per aiutare quelli con sistemi di asilo meno sviluppati.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)
(35 bis)  A tal fine, l'assistenza tecnica è essenziale affinché gli Stati membri possano attuare i rispettivi programmi nazionali, assistere i beneficiari, adempiere ai loro obblighi, rispettare il diritto dell'Unione e aumentare in questo modo la visibilità e l'accessibilità dei finanziamenti dell'UE.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 35 ter (nuovo)
(35 ter)  Pur rispettando i criteri di flessibilità, la semplificazione strutturale degli strumenti e della spesa dovrebbe continuare a soddisfare i requisiti di prevedibilità e affidabilità e a garantire una distribuzione equa e trasparente delle risorse a titolo del Fondo Asilo e migrazione.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 35 quater (nuovo)
(35 quater)  Pur offrendo flessibilità, la semplificazione delle strutture di finanziamento dovrebbe mantenere la prevedibilità e l'affidabilità, e a ogni obiettivo del fondo dovrebbe essere garantita una quota equilibrata attraverso i programmi nazionali. Pertanto, nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020, occorre assegnare una quota equa delle risorse finanziarie del Fondo asilo e migrazione per garantire la continuità del sostegno agli obiettivi del Fondo europeo per i rifugiati e del Fondo per l'integrazione del quadro finanziario 2007-2013.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 36
(36)  Per rafforzare la solidarietà è importante che il Fondo preveda, in situazioni di emergenza di grande pressione migratoria sugli Stati membri o su paesi terzi o in caso di afflusso massiccio di sfollati a norma della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, un sostegno supplementare nella forma di un'assistenza emergenziale.
(36)  Per rafforzare la solidarietà è importante che il Fondo preveda, in coordinamento e sinergia con l’assistenza umanitaria gestita dalla Direzione generale per l’aiuto umanitario e la protezione civile (ECHO), un sostegno supplementare nella forma di un'assistenza emergenziale in situazioni di emergenza di grande pressione migratoria sugli Stati membri o su paesi terzi o in caso di afflusso massiccio di sfollati a norma della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 37
(37)  Il presente regolamento dovrà assicurare la continuità della rete europea sulle migrazioni istituita con decisione 2008/381/CE del Consiglio, del 14 maggio 2008, che istituisce una rete europea sulle migrazioni, e prevedere le risorse finanziarie necessarie per le sue attività in linea con i suoi obiettivi e compiti di cui al presente regolamento.
(37)  Il presente regolamento dovrà assicurare la continuità della rete europea sulle migrazioni istituita con decisione 2008/381/CE del Consiglio, del 14 maggio 2008, che istituisce una rete europea sulle migrazioni, e prevedere le risorse finanziarie necessarie per le sue attività in linea con i suoi obiettivi e compiti di cui al presente regolamento. A tale riguardo, occorre includere alcune garanzie all'interno del Fondo Asilo e migrazione, al fine di evitare uno stanziamento eccessivo di risorse a favore di un unico settore a scapito del sistema europeo comune di asilo nel suo insieme.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 42 bis (nuovo)
(42 bis)  Occorre coordinare meglio l'utilizzo dei Fondi in questo settore, al fine di garantire la complementarità, nonché una maggiore efficienza e visibilità, e di ottenere sinergie di bilancio più efficaci.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 42 ter (nuovo)
(42 ter)  Risulta necessario massimizzare l'impatto dei fondi dell'UE attraverso la mobilitazione, la messa in comune e lo sfruttamento delle risorse finanziarie pubbliche e private.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 42 quater (nuovo)
(42 quater)  Occorre assicurare il massimo grado di trasparenza, responsabilità e controllo democratico per meccanismi e strumenti finanziari innovativi che comportano il ricorso al bilancio dell'Unione.
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 42 quinquies (nuovo)
(42 quinquies)  Il miglioramento dell'esecuzione e della qualità della spesa dovrebbe rappresentare il principio guida per il conseguimento degli obiettivi del Fondo e garantire nel contempo un uso ottimale delle risorse finanziarie.
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 42 sexies (nuovo)
(42 sexies)  Occorre assicurare la sana gestione finanziaria del Fondo, la sua attuazione quanto più possibile semplice ed efficace, la certezza del diritto e l'accessibilità del Fondo per tutti i partecipanti.
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 42 septies (nuovo)
(42 septies)  Occorre che la Commissione controlli ogni anno l'attuazione del Fondo mediante indicatori chiave che permettano di valutare i risultati e gli effetti. Tali indicatori, compresi i pertinenti valori di riferimento, devono costituire la base minima per valutare in quale misura gli obiettivi del Fondo sono stati conseguiti.
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 43
(43)  Ai fini della sua gestione e attuazione, è opportuno che il Fondo costituisca parte integrante di un quadro coerente comprendente il presente regolamento e il regolamento (UE) n. […/…] del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi.
(43)  Ai fini della sua gestione e attuazione, è opportuno che il Fondo costituisca parte integrante di un quadro coerente comprendente il presente regolamento e il regolamento (UE) n. […/…] del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi. Ai fini del presente Fondo, occorre tuttavia che il partenariato di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale] includa, tra le autorità partecipanti, le competenti autorità regionali, locali o cittadine, le organizzazioni internazionali e gli organismi che rappresentano la società civile, tra cui ONG e parti sociali.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3
3.  Il presente regolamento prevede l'applicazione delle norme del regolamento (UE) n. .../ [regolamento orizzontale].
3.  Il presente regolamento prevede l'applicazione delle norme del regolamento (UE) n. .../ [regolamento orizzontale], fatto salvo l'articolo 4 bis del presente regolamento.
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a – parte introduttiva
(a) «reinsediamento»: il processo mediante il quale, su richiesta dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) motivata da bisogno di protezione internazionale, cittadini di paesi terzi o apolidi, il cui status è definito dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e che sono autorizzati a soggiornare in qualità di rifugiati in uno degli Stati membri, sono trasferiti da un paese terzo a uno Stato membro in cui sono autorizzati a soggiornare in virtù di uno dei seguenti status:
a) «reinsediamento»: il processo mediante il quale, su richiesta dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) motivata da bisogno di protezione internazionale, cittadini di paesi terzi o apolidi trasferiti da un paese terzo a uno Stato membro in cui sono autorizzati a soggiornare in virtù di uno dei seguenti status:
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a – punto i
i) status di rifugiato ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 2004/83/CE, oppure
i) status di rifugiato ai sensi dell'articolo 2, lettera e), della direttiva 2011/95/UE, oppure
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a – punto i bis) (nuovo)
i bis) status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 2, lettera g), della direttiva 2011/95/UE oppure
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b
(b) «ricollocazione»: il processo mediante il quale le persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), sono trasferite dallo Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale a un altro Stato membro in cui godranno di protezione equivalente, oppure le persone rientranti nella categoria di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), sono trasferite dallo Stato membro competente per l'esame della loro domanda a un altro Stato membro in cui sarà esaminata la loro domanda di protezione internazionale;
b) «ricollocazione»: il processo mediante il quale le persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), sono trasferite dallo Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale a un altro Stato membro in cui godranno immediatamente di protezione equivalente, oppure le persone rientranti nella categoria di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), sono trasferite dallo Stato membro competente per l'esame della loro domanda a un altro Stato membro in cui sarà esaminata la loro domanda di protezione internazionale;
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f – punto i
i) da forti pressioni migratorie su uno o più Stati membri, caratterizzate da un afflusso massiccio e sproporzionato di cittadini di paesi terzi che ne sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento e i sistemi e le procedure di asilo a considerevoli e urgenti sollecitazioni;
i) da pressioni particolari su uno o più Stati membri, caratterizzate dall'arrivo improvviso di un cospicuo numero di cittadini di paesi terzi che ne sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento e i sistemi e le procedure di asilo a considerevoli e urgenti sollecitazioni; oppure
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1
1.  Obiettivo generale del Fondo è contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori nell'Unione nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, conformemente alla politica comune di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea e della politica comune dell'immigrazione.
1.  Obiettivo generale del Fondo, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, è quello di rafforzare e sviluppare una politica comune di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea nonché la politica comune dell'immigrazione, nel rispetto della coerenza delle politiche per lo sviluppo e dell’approccio della protezione dei migranti, dei profughi e dei richiedenti asilo basata sui diritti dell’uomo.
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a – comma 2
Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il grado di miglioramento delle condizioni di accoglienza, della qualità delle procedure di asilo, del convergere fra i tassi di riconoscimento degli Stati membri e dei loro sforzi in termini di reinsediamento;

Il raggiungimento di questo obiettivo è misurato dalla Commissione sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi quali, tra l'altro, il grado di miglioramento delle condizioni di accoglienza, della qualità delle procedure di asilo, della maggiore convergenza delle procedure decisionali per l'esame standard di casi analoghi, della fornitura di informazioni affidabili, oggettive e aggiornate sui paesi di origine e degli sforzi degli Stati membri in termini di reinsediamento;

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)
a bis) sostenere misure a favore di un accesso sicuro al sistema di asilo europeo;
Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, le possibilità per i richiedenti asilo di accedere in maniera sicura al sistema di asilo dell'Unione, senza ricorrere a trafficanti o a reti criminali e senza mettere in pericolo la propria vita.

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – comma 1
(b) sostenere la migrazione legale nell'Unione in funzione del fabbisogno economico e sociale degli Stati membri e promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi, compresi i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale.
b) sostenere la migrazione legale nell'Unione in funzione del fabbisogno economico e sociale degli Stati membri, promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi e rafforzare il rispetto dei diritti fondamentali dei migranti, compresi i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale.
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – comma 2
Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il grado di maggiore partecipazione dei cittadini di paesi terzi all'occupazione, all'istruzione e al processo democratico;

Il raggiungimento di questo obiettivo è misurato dalla Commissione sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi quali, tra l'altro, il grado di maggiore partecipazione dei cittadini di paesi terzi e di apolidi all'occupazione, all'istruzione e al processo democratico nonché un loro accesso più ampio agli alloggi e alle cure sanitarie;

Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c – comma 2
Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero di rimpatriati;

Il raggiungimento di questo obiettivo è misurato dalla Commissione sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi quali, tra l'altro, il numero di rimpatriati, il numero di beneficiari di misure di reinserimento (prima e dopo il rimpatrio), il numero di rimpatri volontari e la qualità dei sistemi di controllo dei rimpatri forzati;

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d – comma 1
(d) migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo.
d) migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo, tra l'altro attraverso la cooperazione pratica.
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d – comma 2
Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il livello di maggiore assistenza tra Stati membri, anche attraverso la cooperazione pratica e la ricollocazione.

Il raggiungimento di questo obiettivo è misurato dalla Commissione sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi quali, tra l'altro, il livello di maggiore assistenza tra Stati membri, anche attraverso la cooperazione pratica e la ricollocazione nonché il livello di risorse umane rese disponibili tramite l'EASO.

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la valutazione dei risultati conseguiti, misurati sulla base degli indicatori.

Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Il conseguimento degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 2 è misurato sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi trasversali, tra cui il miglioramento della protezione dei minori, la promozione del rispetto della vita familiare, l'accesso ai servizi di base e l'assistenza ai minori non accompagnati a prescindere dal loro status.

Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter. Le misure adottate per raggiungere gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono pienamente coerenti con le misure sostenute attraverso gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione e ad esse complementari e ottemperano agli obiettivi e ai principi dell'azione esterna dell'Unione.

Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 quater (nuovo)
2 quater. Gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conseguiti nel rispetto dei principi e degli obiettivi della politica umanitaria dell'Unione. La coerenza e la complementarità con le misure finanziate dagli strumenti di finanziamento esterni dell'Unione sono conseguire ai sensi dell'articolo 24 bis.

Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b
(b) cittadini di paesi terzi o apolidi che beneficiano di una forma di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2004/83/CE;
b) cittadini di paesi terzi o apolidi che beneficiano di una forma di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE;
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f
(f) cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro o che sono in procinto di ottenere il permesso di soggiorno in uno Stato membro;
f) cittadini di paesi terzi o apolidi che soggiornano legalmente in uno Stato membro o che sono in procinto di ottenere il permesso di soggiorno in uno Stato membro;
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g
(g) cittadini di paesi terzi che si trovano nel territorio di un paese terzo, intendono emigrare nell'Unione e soddisfano le specifiche misure e/o condizioni antecedenti alla partenza previste dal diritto nazionale, comprese quelle relative alla capacità di integrarsi nella società di uno Stato membro;
g) cittadini di paesi terzi o apolidi che si trovano nel territorio di un paese terzo, intendono emigrare nell'Unione e soddisfano le specifiche misure e/o condizioni antecedenti alla partenza previste dal diritto nazionale, comprese quelle relative alla capacità di integrarsi nella società di uno Stato membro;
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h
(h) cittadini di paesi terzi che non hanno ancora ricevuto una risposta negativa definitiva alla loro domanda di soggiorno o di residenza e/o di protezione internazionale in uno Stato membro e possono scegliere di avvalersi del rimpatrio volontario, purché tali persone non abbiano acquistato una nuova cittadinanza né abbiano lasciato il territorio di quello Stato membro;
h) cittadini di paesi terzi o apolidi che non hanno ancora ricevuto una risposta negativa definitiva alla loro domanda di soggiorno o di residenza e/o di protezione internazionale in uno Stato membro e possono scegliere di avvalersi del rimpatrio volontario, purché tali persone non abbiano acquistato una nuova cittadinanza né abbiano lasciato il territorio di quello Stato membro;
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera i
(i) cittadini di paesi terzi che godono del diritto di soggiornare o risiedere o di una forma di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE o di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE in uno Stato membro e che scelgono di avvalersi del rimpatrio volontario, purché non abbiano acquistato una nuova cittadinanza né abbiano lasciato il territorio di quello Stato membro;
i) cittadini di paesi terzi o apolidi che godono del diritto di soggiornare o risiedere o di una forma di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE o di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE in uno Stato membro e che scelgono di avvalersi del rimpatrio volontario, purché non abbiano acquistato una nuova cittadinanza né abbiano lasciato il territorio di quello Stato membro;
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera j
(j) cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e/o soggiorno in uno Stato membro.
j) cittadini di paesi terzi o apolidi presenti nel territorio di uno Stato membro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e/o soggiorno in uno Stato membro, compresi i cittadini di paesi terzi per i quali sia stata rinviata in modo ufficiale o ufficioso la procedura di rimpatrio.
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)
Articolo 4 bis

Partenariato

Ai fini del presente Fondo, il partenariato di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento orizzontale] include, tra le autorità partecipanti, le competenti autorità regionali, locali o comunali, le organizzazioni internazionali e gli organismi che rappresentano la società civile, tra cui ONG e parti sociali.

Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a
(a) prestare aiuti materiali, dispensare istruzione, formazione, fornire servizi di sostegno, cure mediche e psicologiche;
a) prestare aiuti materiali, compresa l'assistenza umanitaria alle frontiere, dispensare istruzione, formazione, fornire servizi di sostegno, cure mediche e psicologiche;
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
a bis) creare e perfezionare strutture e sistemi amministrativi e formare il personale e le autorità amministrative e giudiziarie competenti onde garantire ai richiedenti un accesso agevole alle procedure di asilo e procedure di asilo efficienti e di qualità elevata.
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)
a ter) migliorare e mantenere le infrastrutture e i servizi di alloggio esistenti;
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d
(d) l'assistenza specifica alle persone vulnerabili come i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone affette da gravi malattie fisiche o mentali o da disturbi post-traumatici e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale;
d) l'assistenza specifica alle persone vulnerabili come i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone affette da gravi malattie fisiche o mentali o da disturbi post-traumatici, le persone vulnerabili alla violenza a causa di una caratteristica personale di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale;
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e
(e) le informazioni per le comunità locali e la formazione per il personale delle autorità locali che interagiranno con quelle accolte;
e) le informazioni per le comunità locali e la formazione per il personale delle autorità locali che interagiranno con quelle accolte nel paese ospitante, in particolare sulla conformità dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo; è compresa la formazione del personale che interagirà con le persone vulnerabili di cui alla lettera d);
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)
f bis) introdurre, sviluppare e migliorare misure alternative al trattenimento;
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a
(a) creare, sviluppare e migliorare le infrastrutture e i servizi di alloggio;
a) creare, sviluppare, gestire e migliorare le infrastrutture e i servizi di alloggio;
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b
(b) creare strutture amministrative e sistemi e formare il personale e le autorità giudiziarie competenti onde garantire ai richiedenti un accesso agevole alle procedure di asilo e procedure di asilo efficienti e di qualità.
b) creare strutture amministrative e sistemi e formare il personale e le autorità amministrative e giudiziarie competenti onde garantire ai richiedenti un accesso agevole alle procedure di asilo e procedure di asilo efficienti e di qualità.
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera a
(a) rafforzare le capacità degli Stati membri di raccolta, analisi e diffusione dei dati e delle statistiche sulle procedure di asilo, sulle capacità di accoglienza e sulle misure di reinsediamento e ricollocazione;
a) rafforzare le capacità degli Stati membri – anche in relazione al meccanismo di allarme rapido, di preparazione e di gestione delle crisi previsto nel regolamento (UE) n. [.../...] [regolamento di Dublino] – di raccolta, analisi e diffusione dei dati qualitativi e quantitativi sulle procedure di asilo, sulle capacità di accoglienza e sulle misure di reinsediamento e ricollocazione;
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera b
(b) contribuire direttamente alla valutazione delle politiche di asilo, con valutazioni d'impatto nazionali, indagini tra i gruppi di riferimento, elaborando indicatori e indici di riferimento.
b) contribuire direttamente alla valutazione delle politiche di asilo, con valutazioni d'impatto nazionali, indagini tra i gruppi di riferimento e altre parti interessate pertinenti, elaborando indicatori e indici di riferimento.
Motivazione
È necessario che le pratiche di valutazione siano il più possibile inclusive.
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera b
(b) creare infrastrutture e servizi appropriati per garantire un'attuazione omogenea e effettiva delle misure di reinsediamento e ricollocazione;
b) creare infrastrutture e servizi appropriati per garantire un'attuazione omogenea e effettiva delle misure di reinsediamento e ricollocazione, comprendenti l'assistenza linguistica e conformi ai diritti fondamentali delle persone interessate;
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera f bis (nuova)
f bis) le azioni intese al ricongiungimento familiare delle persone che sono reinsediate in uno Stato membro;
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera g
(g) potenziare le infrastrutture e i servizi nei paesi designati per l'attuazione dei programmi di protezione regionale.
g) potenziare le infrastrutture e i servizi concernenti la migrazione e l'asilo nei paesi designati per l'attuazione dei programmi di protezione regionale;
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera g bis (nuova)
g bis) istituire e sviluppare strategie per il reinsediamento e la ricollocazione, compresi l'analisi delle necessità, il miglioramento degli indicatori e la valutazione.
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera g ter (nuova)
g ter) creare condizioni che favoriscano l'integrazione, l'autonomia e l'autosufficienza dei rifugiati reinsediati sul lungo periodo.
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 8 – parte introduttiva
Nell'intento di agevolare la migrazione legale nell'Unione e preparare meglio le persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), ad integrarsi nella società di accoglienza nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. …/… [regolamento orizzontale], sono in particolare ammissibili le seguenti azioni nel paese d'origine:

Nell'intento di agevolare la migrazione legale nell'Unione e preparare meglio le persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), ad integrarsi nella società di accoglienza nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. …/… [regolamento orizzontale], sono in particolare ammissibili le seguenti azioni nel paese d'origine, nel rispetto della coerenza delle politiche per lo sviluppo e segnatamente degli impegni dell’UE a lottare contro la fuga di cervelli:

Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera a
(a) pacchetti informativi e campagne di sensibilizzazione, anche tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione e siti web di facile impiego;
a) pacchetti informativi e campagne di sensibilizzazione, anche tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione e siti web di facile impiego, diffusi nei diversi paesi in modo coordinato e conformemente a un messaggio europeo comune;
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), le azioni ammissibili si svolgono nel quadro di strategie coerenti, attuate da organizzazioni non governative, autorità locali e/o regionali, e specificamente preposte all'integrazione, a livello locale e/o regionale, a seconda dei casi, delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a g). In questo contesto sono ammissibili in particolare:
1.  Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), le azioni ammissibili si svolgono nel quadro di strategie coerenti, attuate da organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative, autorità locali e/o regionali, e specificamente preposte all'integrazione, a livello locale e/o regionale, a seconda dei casi, delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a g). In questo contesto sono ammissibili in particolare:
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a
(a) le azioni che stabiliscono e sviluppano tali strategie di integrazione, compresa l'analisi delle necessità, il miglioramento degli indicatori e la valutazione;
a) le azioni che stabiliscono e sviluppano tali strategie di integrazione con la partecipazione degli attori locali e/o regionali, compresa l'analisi delle necessità, il miglioramento degli indicatori di integrazione e la valutazione delle condizioni specifiche ai richiedenti asilo, ivi comprese le valutazioni partecipative, allo scopo di individuare le migliori prassi;
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b
(b) le azioni riguardanti la consulenza e l'assistenza in settori quali l'alloggio, i mezzi di sussistenza, l'orientamento giuridico e amministrativo, le cure mediche e psicologiche, l'assistenza sociale, l'assistenza all'infanzia;
b) le azioni riguardanti la consulenza e l'assistenza in settori quali l'alloggio, i mezzi di sussistenza, l'integrazione nel mercato del lavoro, l'orientamento giuridico e amministrativo, le cure mediche e psicologiche, l'assistenza sociale, l'assistenza all'infanzia e il ricongiungimento familiare;
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2
2.  Le azioni di cui al paragrafo 1 tengono conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di cittadini di paesi terzi e dei loro familiari, compresi quanti arrivano o soggiornano per motivi di lavoro autonomo o subordinato e di ricongiungimento familiare, i beneficiari di protezione internazionale, i richiedenti asilo, le persone reinsediate o ricollocate e i gruppi vulnerabili di migranti, in particolare minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta degli esseri umani e persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.
2.  Le azioni di cui al paragrafo 1 tengono conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di cittadini di paesi terzi e dei loro familiari, compresi quanti arrivano o soggiornano per motivi di lavoro autonomo o subordinato e di ricongiungimento familiare, i beneficiari di protezione internazionale, i richiedenti asilo, le persone reinsediate o ricollocate e i gruppi vulnerabili di migranti, in particolare minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta degli esseri umani, persone vulnerabili alla violenza a causa di una caratteristica personale di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali e persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera b
(b) consolidare le capacità degli Stati membri di sviluppare, attuare, monitorare e valutare le rispettive strategie, politiche e misure in materia di immigrazione ai vari livelli e nei vari servizi amministrativi, in particolare rafforzandone le capacità di raccolta, analisi e diffusione dei dati e delle statistici sulle procedure e sui flussi migratori, sui permessi di soggiorno e sviluppando strumenti di monitoraggio e meccanismi di valutazione, indicatori e indici di riferimento per misurare i risultati di queste strategie;
b) consolidare le capacità degli Stati membri di sviluppare, attuare, monitorare e valutare le rispettive strategie, politiche e misure in materia di immigrazione ai vari livelli e nei vari servizi amministrativi, in particolare rafforzandone le capacità di raccolta, analisi e diffusione di dati e statistiche dettagliati e sistematici sulle procedure e sui flussi migratori, sui permessi di soggiorno e sviluppando strumenti di monitoraggio e meccanismi di valutazione, indicatori e indici di riferimento per misurare i risultati di queste strategie;
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera c
(c) migliorare le capacità interculturali delle organizzazioni incaricate dell'attuazione tramite fornitori di servizi pubblici e privati, compresi gli istituti di istruzione, e promuovere lo scambio di esperienze e buone pratiche e il lavoro di rete;
c) migliorare le capacità delle organizzazioni incaricate dell'attuazione tramite fornitori di servizi pubblici e privati, compresi gli istituti di istruzione, nei settori dell’interculturalità e dei diritti umani; promuovere lo scambio di esperienze e buone pratiche e il lavoro di rete;
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 11 – lettera a bis (nuova)
a bis) introdurre, sviluppare e migliorare misure alternative al trattenimento;
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 11 – lettera b
(b) creare strutture amministrative e sistemi e formare il personale per garantire il corretto svolgimento delle procedure di rimpatrio;
b) creare strutture amministrative e sistemi e formare il personale per garantire che le procedure di rimpatrio siano agevoli e tutelino pienamente i diritti fondamentali dei migranti;
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 11 – lettera b bis (nuova)
b bis) sostenere la valutazione e il monitoraggio indipendenti delle operazioni di rimpatrio da parte delle organizzazioni della società civile, al fine di garantire il rispetto dei diritti dell'uomo;
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 11 – lettera c
(c) dispensare aiuti materiali e cure mediche o psicologiche;
c) dispensare aiuti materiali e cure mediche o psicologiche, anche ai cittadini di paesi terzi per i quali l'allontanamento è stato differito conformemente all'articolo 9 e all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE;
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 11 – lettera f bis (nuova)
f bis) introdurre e perfezionare sistemi indipendenti ed efficaci per il monitoraggio del rimpatrio forzato di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/115/CE.
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera c
(c) misure per avviare il processo di reinserimento dei rimpatriati, sotto il profilo dello sviluppo personale, come incentivi in contanti, la formazione, il collocamento e l'aiuto all'occupazione, il sostegno alla creazione di attività economiche;
c) misure per avviare il processo di reinserimento dei rimpatriati, sotto il profilo dello sviluppo personale, come incentivi in contanti, la formazione, il collocamento e l'aiuto all'occupazione, il sostegno alla creazione di attività economiche, incluse misure prima del rimpatrio;
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera d
(d) rafforzare le capacità di raccolta, analisi e diffusione dei dati e delle statistiche sulle procedure e misure di rimpatrio, sulle capacità di accoglienza e trattenimento, sui rimpatri forzati o volontari, sulle misure di monitoraggio e reinserimento;
d) rafforzare le capacità di raccolta, analisi e diffusione di dati e statistiche dettagliati e sistematici sulle procedure e misure di rimpatrio, sulle capacità di accoglienza e trattenimento, sui rimpatri forzati o volontari, sulle misure di monitoraggio e reinserimento;
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1
1.  Le risorse globali per l'attuazione del presente regolamento ammontano a 3 869 milioni di EUR.
1.  Ai sensi del punto [17] dell'accordo interistituzionale del XX/201Z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria, la dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato per l'attuazione del presente regolamento negli anni 2014-2020 ammonta a 3 869 milioni di EUR.
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2
2.  L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali per il Fondo nei limiti del quadro finanziario.
2.  L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali per il Fondo fatte salve le disposizioni del regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e dell'accordo interistituzionale del XX/201Z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – parte introduttiva
3.  Le risorse globali sono impiegate nell'ambito:
3.  La dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato è impiegata nell'ambito:
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4
4.  Le risorse globali disponibili ai sensi del presente regolamento sono eseguite in gestione concorrente a norma [dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del nuovo regolamento finanziario]1, fatte salve le azioni dell'Unione di cui all'articolo 21, l'assistenza emergenziale di cui all'articolo 22, la rete europea sulle migrazioni di cui all'articolo 23 e l'assistenza tecnica di cui all'articolo 24.
4.  La dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato disponibile ai sensi del presente regolamento è eseguita in gestione diretta (in particolare le azioni dell'Unione di cui all'articolo 21, l'assistenza emergenziale di cui all'articolo 22, la rete europea sulle migrazioni di cui all'articolo 23 e l'assistenza tecnica di cui all'articolo 24), oppure in gestione concorrente a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del nuovo regolamento finanziario1.
1Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione, COM(2010) 815 definitivo del 22.12.2010. Con questa sua proposta la Commissione ha formalmente ritirato le precedenti proposte legislative COM(2010) 71 definitivo e COM(2010) 260 definitivo.
1Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
Motivazione
L'esecuzione del bilancio dell'Unione in gestione concorrente dovrebbe costituire un'eccezione, e non la regola.
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. La Commissione rimane responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'Unione conformemente all'articolo 317 del TFUE e informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle operazioni effettuate da entità diverse dagli Stati membri.

Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – parte introduttiva
5.  A titolo indicativo le risorse globali sono così utilizzate:
5.  A titolo indicativo, fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio, la dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato è così utilizzata:
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera a
(a) 3 232 milioni di EUR per i programmi nazionali degli Stati membri;
a) l'83% per i programmi nazionali degli Stati membri;
Motivazione
Per motivi tecnici gli importi sono stati convertiti in percentuali.
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera b
(b) 637 milioni di EUR per le azioni dell'Unione, l'assistenza emergenziale, la rete europea sulle migrazioni e l'assistenza tecnica della Commissione.
b) il 17% per le azioni dell'Unione, l'assistenza emergenziale, la rete europea sulle migrazioni e l'assistenza tecnica della Commissione.
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.  A titolo indicativo agli Stati membri è assegnato un importo di 3 232 milioni di EUR, così ripartito:
1.  Fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio, a titolo indicativo le risorse destinate ai programmi nazionali sono così ripartite tra gli Stati membri:
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a
(a) 2 372 milioni di EUR come indicato nell'allegato I;
a) il 73% come indicato nell'allegato I;
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b
(b) 700 milioni di EUR basati sul meccanismo di distribuzione per le azioni specifiche di cui all'articolo 16, per il programma di reinsediamento dell'Unione di cui all'articolo 17 e per la ricollocazione di cui all'articolo 18;
b) il 22% basato sul meccanismo di distribuzione per le azioni specifiche di cui all'articolo 16, per il programma di reinsediamento dell'Unione di cui all'articolo 17 e per la ricollocazione di cui all'articolo 18;
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c
(c) 160 milioni di EUR nel quadro della revisione intermedia e a partire dall'esercizio 2018, per tener conto dei notevoli cambiamenti dei flussi migratori e/o rispondere alle esigenze specifiche stabilite dalla Commissione ai sensi dell'articolo 19.
c) il 5% nel quadro della revisione intermedia e a partire dall'esercizio 2017, per tener conto dei notevoli cambiamenti dei flussi migratori e/o rispondere alle esigenze specifiche stabilite dalla Commissione ai sensi dell'articolo 19.
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. I finanziamenti assegnati per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono ripartiti su base equa, equilibrata e trasparente. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le azioni sostenute dal Fondo siano compatibili con l'acquis dell'Unione in materia di asilo e immigrazione, anche se non sono obbligati dalle misure associate né soggetti alla loro applicazione.

Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1
1.  In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono ogni due anni l'importo aggiuntivo previsto all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), sulla base di una somma forfettaria di 6 000 EUR per persona reinsediata.
1.  In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono ogni due anni l'importo aggiuntivo previsto all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), sulla base di una somma forfettaria di 4 000 EUR per persona reinsediata destinata alle attività di reinsediamento di cui all'articolo 7. L'attuazione effettiva delle attività è monitorata e valutata dall'unità di reinsediamento dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Alla somma forfettaria di cui al paragrafo 1 sono aggiunti 3 000 EUR per persona reinsediata in aggiunta alla precedente quota di reinsediamento dello Stato membro oppure nel caso di una persona reinsediata in uno Stato membro che non abbia già proceduto ad un reinsediamento finanziato dall'Unione.

Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2
2.  La somma forfettaria di cui al paragrafo 1 è portata a 10 000 EUR per persona rimpatriata secondo le priorità comuni di reinsediamento dell'Unione stabilite a norma dei paragrafi 3 e 4 e elencate nell'allegato III.
2.  La somma forfettaria di cui al paragrafo 1 è inoltre portata a 3 000 EUR per persona reinsediata secondo le priorità comuni di reinsediamento dell'Unione stabilite a norma dei paragrafi 3 e 4 e elencate nell'allegato III.
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Gli Stati membri che si impegnano sul lungo termine ottengono importi e sostegno aggiuntivi per ogni persona reinsediata, al fine di conseguire gli obiettivi quantitativi e qualitativi del programma di reinsediamento dell'Unione, ossia conseguire almeno 20 000 reinsediamenti all'anno fino al 2020 e stabilire buone prassi e norme comuni per l'integrazione dei rifugiati. Tali Stati membri lavorano a stretto contatto con l'unità di reinsediamento dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) al fine di istituire, migliorare su base regolare e rivedere gli orientamenti relativi a tali obiettivi qualitativi e quantitativi.

Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – trattino 2 bis (nuovo)
– persone che hanno subito atti di violenza e/o torture;
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – trattino 4
– persone bisognose di un reinsediamento di emergenza o urgente per ragioni di protezione giuridica o fisica.
– persone che necessitano di un reinsediamento di emergenza o urgente per ragioni di protezione giuridica e/o fisica.
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4 – trattino 4 bis (nuovo)
– persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 8
8.  Per perseguire con efficacia gli obiettivi del programma di reinsediamento dell'Unione e nei limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per adattare, se giudicato opportuno, le somme forfettarie di cui ai paragrafi 1 e 2.
8.  Per perseguire con efficacia gli obiettivi del programma di reinsediamento dell'Unione e nei limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per adattare, se giudicato opportuno, le somme forfettarie di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 bis.
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1
1.  In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono, quando giudicato opportuno, l'importo aggiuntivo previsto all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), sulla base di una somma forfettaria di 6 000 EUR per persona ricollocata a partire da un altro Stato membro.
1.  In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono, quando giudicato opportuno, l'importo aggiuntivo previsto all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), sulla base di una somma forfettaria di 4 000 EUR per persona ricollocata a partire da un altro Stato membro.
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. La Commissione definisce rigorose garanzie procedurali e criteri chiari per quanto concerne le misure di ricollocazione. Dette garanzie procedurali comprendono, tra l'altro, la definizione di criteri selettivi trasparenti e non discriminatori, le informazioni da fornire ai potenziali beneficiari della ricollocazione, la comunicazione in forma scritta della selezione o della mancata selezione dei candidati interrogati, termini ragionevoli concessi ai candidati alla ricollocazione per decidere e, ove necessario, per preparare la partenza in modo consono, l'obbligo di fornire il consenso volontario per beneficiare delle misure di ricollocazione.

Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 ter (nuovo)
2 ter. Le misure di ricollocazione sono corredate di un piano d'azione inteso a mantenere e/o migliorare la qualità dei sistemi di asilo e accoglienza nonché delle condizioni di integrazione nello Stato membro interessato alla partenza.

Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1
1.  Onde assegnare l'importo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), entro il 31 maggio 2017 la Commissione valuta le necessità degli Stati membri in ordine al loro sistema di asilo e accoglienza, alla loro situazione rispetto ai flussi migratori nel periodo dal 2014 al 2016 e agli sviluppi previsti.
1.  Onde assegnare l'importo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), entro il 31 maggio 2016 la Commissione valuta le necessità degli Stati membri in ordine al loro sistema di asilo e accoglienza, alla loro situazione rispetto ai flussi migratori nel periodo dal 2014 al 2015 e agli sviluppi previsti.
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera b
(b) pressione migratoria:
b) pressioni particolari:
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2
2.  A partire da questo metodo la Commissione designa, mediante atti di esecuzione, gli Stati membri che riceveranno un importo aggiuntivo e stabilisce una matrice di distribuzione delle risorse disponibili fra quegli Stati membri, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3.
2.  A partire da questo metodo la Commissione designa, mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 26, gli Stati membri che riceveranno un importo aggiuntivo e stabilisce una matrice di distribuzione delle risorse disponibili fra quegli Stati membri.
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1
1.  Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione («azioni dell'Unione») riguardanti gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3.
1.  Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione («azioni dell'Unione») riguardanti gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 nel rispetto della coerenza delle politiche per lo sviluppo.
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a
(a) promuovere la cooperazione dell'Unione nell'attuazione delle sue norme e buone pratiche in materia di asilo, compresi il reinsediamento e la ricollocazione, di migrazione legale, compresa l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, e di rimpatrio;
a) promuovere la cooperazione dell'Unione nell'attuazione delle sue norme e buone pratiche in materia di asilo, compresi il reinsediamento e la ricollocazione, di migrazione legale, compresa l'integrazione dei cittadini di paesi terzi o apolidi, e di rimpatrio;
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera f
(f) sostenere la cooperazione con i paesi terzi, in particolare ai fini dell'attuazione degli accordi di riammissione, dei partenariati per la mobilità e dei programmi di protezione regionale.
f) sostenere la cooperazione con i paesi terzi sulla base dell'approccio globale in materia di migrazione, in particolare ai fini dell'attuazione degli accordi di riammissione, dei partenariati per la mobilità e dei programmi di protezione regionale e di un accesso sicuro al sistema di asilo dell'Unione, in conformità dell'articolo 24 bis.
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Se le azioni dell'Unione sono attuate mediante una gestione centralizzata indiretta da parte delle agenzie dell'Unione attive nel settore degli affari interni, la Commissione garantisce una ripartizione giusta, equa e trasparente dei finanziamenti tra le varie agenzie. Tali azioni sono attuate nel quadro delle missioni di dette agenzie, in aggiunta ai loro programmi di lavoro.

Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter. La Commissione assicura una ripartizione dei fondi giusta ed equa tra gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1
1.  Il Fondo presta sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche, nell'eventualità di una situazione d'emergenza.
1.  Il Fondo presta sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche, nell'eventualità di una situazione d'emergenza, quale definita all'articolo 2, lettera f). Le azioni attuate nei paesi terzi conformemente al presente articolo sono coerenti e complementari con la politica umanitaria dell’Unione e rispettano i principi umanitari stabiliti nel consenso sull’aiuto umanitario.
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera a
(a) fungere da consiglio consultivo dell'Unione per la migrazione e l'asilo coordinandosi e cooperando a livello sia nazionale che dell'Unione con i rappresentanti di Stati membri, mondo accademico, società civile, gruppi di riflessione e altri organismi dell'Unione o internazionali;
a) fungere da consiglio consultivo dell'Unione per la migrazione e l'asilo coordinandosi e cooperando a livello sia nazionale che dell'Unione con i rappresentanti di Stati membri, mondo accademico, società civile, gruppi di riflessione e altri organismi dell'Unione o internazionali, in particolare quelli specializzati nel settore dell'asilo e dell'immigrazione;
Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera c
(c) fornire ai cittadini le informazioni di cui alla lettera b).
c) fornire ai cittadini le informazioni di cui alla lettera b), di concerto con la società civile e le organizzazioni non governative attive nel settore dell'immigrazione e dell'asilo.
Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera b
(b) un comitato direttivo, che le impartisce l'orientamento strategico e ne approva le attività, composto dalla Commissione e da esperti degli Stati membri, dal Parlamento europeo e altre strutture competenti;
b) un comitato direttivo, che le impartisce l'orientamento strategico e ne approva le attività, composto dalla Commissione e da esperti degli Stati membri, dal Parlamento europeo e altre strutture competenti indipendenti;
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 7
7.  L'importo messo a disposizione della rete europea sulle migrazioni nell'ambito degli stanziamenti annuali del Fondo e il programma di lavoro che ne fissa le priorità sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3, e se possibile insieme al programma di lavoro relativo alle azioni dell'Unione e all'assistenza emergenziale.
7.  L'importo messo a disposizione della rete europea sulle migrazioni nell'ambito degli stanziamenti annuali del Fondo e il programma di lavoro che ne fissa le priorità sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26 e se possibile insieme al programma di lavoro relativo alle azioni dell'Unione e all'assistenza emergenziale.
Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 24 bis (nuovo)
Articolo 24 bis

Coordinamento

La Commissione e gli Stati membri, d'intesa con il Servizio europeo per l'azione esterna, provvedono al coordinamento attinente alle azioni realizzate in paesi terzi e riguardanti gli stessi. In particolare provvedono a che dette azioni:

a) siano conformi alla politica esterna dell'UE e segnatamente con il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo nonché orientate ai documenti di programmazione strategica per la regione o il paese in questione;
b) siano calibrate a misure non orientate allo sviluppo;
c) si collochino in una prospettiva a breve termine ed eventualmente a medio termine in funzione della natura delle azioni e delle priorità;
d) siano essenzialmente mirate agli interessi dell'Unione, abbiano ripercussioni dirette nell'Unione e negli Stati membri e garantiscano la continuità necessaria con le attività svolte all'interno dell'Unione.
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 25 - trattino 2 bis (nuovo)
– utilizzate a vantaggio di azioni di reinsediamento o ricollocazione.
Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 29
Al presente Fondo si applicano le disposizioni del [regolamento (UE) n. …/…].

Al presente Fondo si applicano le disposizioni del [regolamento (UE) n. …/…], fatto salvo l'articolo 4 bis del presente regolamento.

Emendamento 124
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 bis (nuovo)
(2 bis)  Istituzione di un'unità di reinsediamento nell'ambito dell'EASO, dotata di personale adeguato incaricato di coordinare tutte le attività di reinsediamento in corso negli Stati membri; condurre missioni nei paesi terzi e/o in altri Stati membri; fornire assistenza durante lo svolgimento di colloqui, controlli medici e di sicurezza; raccogliere le competenze; consentire la raccolta e la condivisione di informazioni; stabilire stretti contatti con l'UNHCR e le ONG locali; svolgere un ruolo importante nel controllo e nella valutazione dell'efficacia e della qualità dei programmi; promuovere la sensibilizzazione e garantire una rete su scala europea e lo scambio di buone prassi tra le parti interessate al reinsediamento, inclusi partenariati tra organizzazioni internazionali, autorità pubbliche e società civile.
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 ter (nuovo)
(2 ter)  Dare la possibilità alle autorità locali ed ai partner locali degli Stati membri di chiedere un sostegno finanziario a titolo del fondo, nel contesto di programmi di integrazione locale, che includa sostegno all'arrivo, follow-up al momento degli arrivi, strutture di pianificazione e coordinamento e attività intese a informare e promuovere il reinsediamento presso le comunità che accoglieranno i rifugiati reinsediati.
Emendamento 126
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 bis (nuovo)
3 bis. Iniziative nel settore dell'integrazione intese a migliorare il coordinamento a più livelli delle pertinenti politiche tra gli Stati membri, le autorità regionali e gli enti locali.

Emendamento 127
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 4
(4)  Iniziative congiunte dirette a definire e attuare nuovi approcci in relazione alle procedure iniziali e ai livelli di protezione dei minori non accompagnati.
(4)  Iniziative congiunte dirette a definire e attuare nuovi approcci in relazione alle procedure iniziali e ai livelli di protezione e assistenza per i minori non accompagnati.
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 7
(7)  Iniziative congiunte dirette a garantire l'unità del nucleo familiare e il reinserimento di minori non accompagnati nei paesi terzi di origine.
(7)  Iniziative congiunte dirette a garantire l'unità del nucleo familiare e il reinserimento di minori non accompagnati nei paesi terzi di origine, se ciò si iscrive nell'interesse superiore di questi ultimi.
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 6 bis (nuovo)
(6 bis)  Rifugiati siriani in Turchia, Giordania e Libano
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