Strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (decisione sull'avvio dei negoziati interistituzionali)
Decisione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2013 sull'avvio dei negoziati interistituzionali e sul relativo mandato in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (COM(2011)0753 – C7-0445/2011 – 2011/0368(COD) – 2013/2505(RSP))
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
– visti l'articolo 70, paragrafo 2, e l'articolo 70 bis del suo regolamento,
decide di avviare negoziati interistituzionali sulla base del mandato in appresso:
MANDATO
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. sottolinea che la dotazione finanziaria figurante nella proposta legislativa rappresenta solo un'indicazione per l'autorità legislativa e che essa non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
Emendamento 2 Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter. ricorda la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo «Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva»1; ribadisce che nel prossimo QFP è necessario prevedere sufficienti risorse supplementari per consentire all'Unione di realizzare le sue attuali priorità politiche e di svolgere i nuovi compiti previsti dal TFUE, nonché di poter far fronte a eventi imprevisti; chiede al Consiglio, qualora non condivida tale impostazione, di individuare con chiarezza quali delle sue priorità o progetti politici potrebbero essere abbandonati del tutto malgrado il loro comprovato valore aggiunto europeo; rileva che, anche in presenza di un aumento delle risorse del prossimo QFP pari ad almeno il 5% rispetto ai livelli del 2013, il contributo al conseguimento degli obiettivi e degli impegni concordati dell'Unione nonché al rispetto del principio di solidarietà al suo interno rimarrebbe limitato;
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 1
(1) È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) sia raggiunto anche attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità e misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie degli Stati membri e con i paesi terzi interessati.
(1) È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) sia raggiunto anche attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità e misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie degli Stati membri, altre autorità nazionali e gli organismi competenti dell'Unione, nonché con i paesi terzi interessati e le organizzazioni internazionali. Tale obiettivo va conseguito nel rispetto dei diritti umani, conformemente alle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali e agli obblighi internazionali dell'Unione.
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 2
(2) Per conseguire questo obiettivo è necessario intensificare le azioni a livello dell'Unione volte a proteggere la popolazione e le merci da minacce di natura sempre più transnazionale e a sostenere il lavoro svolto dalle competenti autorità degli Stati membri. Il terrorismo e la criminalità organizzata, il traffico illecito di stupefacenti, la corruzione, la criminalità informatica, la tratta di esseri umani e il traffico di armi, tra gli altri reati, costituiscono tuttora minacce persistenti alla sicurezza interna dell'Unione.
(2) Per conseguire questo obiettivo è necessario intensificare le azioni a livello dell'Unione volte a proteggere la popolazione e le merci da minacce di natura sempre più transnazionale e a sostenere il lavoro svolto dalle competenti autorità degli Stati membri. Il terrorismo e la criminalità organizzata, il traffico illecito di stupefacenti, la corruzione, la criminalità informatica, la sicurezza informatica, la tratta di esseri umani e il traffico di armi, tra gli altri, costituiscono tuttora minacce persistenti alla sicurezza interna dell'Unione.
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 4
(4) I principi fondamentali che dovrebbero presiedere all'attuazione della strategia di sicurezza interna sono la solidarietà tra gli Stati membri, la trasparenza sulla ripartizione dei compiti, il rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto e una particolare attenzione alla prospettiva mondiale e al rapporto indissolubile con la sicurezza esterna.
(4) I principi fondamentali che dovrebbero presiedere all'attuazione della strategia di sicurezza interna sono la solidarietà tra gli Stati membri, la trasparenza sulla ripartizione dei compiti, il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto e una particolare attenzione alla prospettiva mondiale come pure al rapporto e alla necessaria coerenza con la sicurezza esterna.
Motivazione
La coerenza delle azioni UE in materia di sicurezza interna ed esterna è già stata sollecitata dal Parlamento europeo nella relazione sulla strategia di sicurezza interna.
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 5
(5) Per promuovere l'attuazione della strategia di sicurezza interna e renderla una realtà operativa, è necessario che gli Stati membri ricevano un adeguato sostegno finanziario dall'Unione attraverso la costituzione di un fondo per la sicurezza interna.
(5) Per promuovere l'attuazione della strategia di sicurezza interna e renderla una realtà operativa, è necessario che gli Stati membri ricevano un adeguato sostegno finanziario dall'Unione attraverso la costituzione e la gestione di un fondo per la sicurezza interna.
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis)I reati transfrontalieri, come la tratta di esseri umani e lo sfruttamento dell'immigrazione illegale da parte di organizzazioni criminali, possono essere affrontati efficacemente mediante la cooperazione giudiziaria e di polizia.
Motivazione
L'infiltrazione della criminalità nell'economia lecita rappresenta una causa di distorsione del mercato interno.
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis)Il contrasto efficace della criminalità organizzata rappresenta uno strumento essenziale per difendere l'economia lecita da fenomeni criminali tipici quali il riciclaggio di proventi illeciti.
Motivazione
L'infiltrazione della criminalità nell'economia lecita rappresenta una causa di distorsione del mercato interno.
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 8 ter (nuovo)
(8 ter)In tempi di austerità finanziaria per le politiche dell'Unione, è necessario superare le difficoltà economiche con rinnovata flessibilità, misure organizzative innovative, miglior utilizzo delle strutture esistenti e coordinamento tra le istituzioni e le agenzie dell'Unione e le autorità nazionali con i paesi terzi.
Motivazione
La crisi economica impone risposte flessibili e innovative che permettano di contrastare con la medesima efficacia la criminalità organizzata.
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 9
(9) Nell'ambito del quadro generale del Fondo Sicurezza interna, l'assistenza finanziaria fornita dal presente strumento deve essere finalizzata a sostenere la cooperazione di polizia, lo scambio e l'accesso alle informazioni, la prevenzione della criminalità e la lotta contro reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, la protezione della popolazione e delle infrastrutture critiche da incidenti di sicurezza e la gestione efficace dei rischi per la sicurezza e delle crisi, tenendo conto delle politiche comuni (strategie, programmi e piani d'azione), della legislazione e della cooperazione pratica.
(9) Nell'ambito del quadro generale del Fondo Sicurezza interna, l'assistenza finanziaria fornita dal presente strumento deve essere finalizzata a sostenere la cooperazione di polizia, lo scambio e l'accesso alle informazioni, la prevenzione della criminalità e la lotta contro reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata (compresi il terrorismo, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale dei minori e la distribuzione di immagini di abusi su minori), la protezione della popolazione e delle infrastrutture critiche da incidenti di sicurezza e la gestione efficace dei rischi per la sicurezza e delle crisi, tenendo conto delle politiche comuni (strategie, programmi e piani d'azione), della legislazione e della cooperazione pratica.
Motivazione
La tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori sono tra le forme peggiori di criminalità grave e organizzata, e andrebbero pertanto menzionati specificatamente nel considerando in esame.
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 10
(10) L'assistenza finanziaria in questi settori dovrebbe essere intesa a sostenere in particolare azioni volte a promuovere operazioni transfrontaliere congiunte, l'accesso e lo scambio di informazioni, lo scambio delle migliori pratiche, una comunicazione e un coordinamento più semplici e sicuri, la formazione e lo scambio di personale, le attività di analisi, di monitoraggio e di valutazione, le valutazioni generali dei rischi e delle minacce, le attività di sensibilizzazione, la verifica e convalida di nuove tecnologie, la ricerca nel settore delle scienze forensi e l'acquisto e locazione di attrezzature tecniche interoperabili.
(10) L'assistenza finanziaria in questi settori dovrebbe essere intesa a sostenere in particolare azioni volte a migliorare la cooperazione tra gli Stati membri e l'Ufficio europeo di polizia (Europol). Tali azioni dovrebbero promuovere operazioni transfrontaliere congiunte, l'accesso e lo scambio di informazioni, lo scambio delle migliori pratiche, una comunicazione e un coordinamento più semplici e sicuri, la formazione e lo scambio di personale, le attività di analisi, di monitoraggio e di valutazione, le valutazioni generali dei rischi e delle minacce, la cooperazione tra gli Stati membri e i competenti organi dell'Unione europea, le attività di sensibilizzazione, la verifica e convalida di nuove tecnologie, la ricerca nel settore delle scienze forensi e l'acquisto e locazione di attrezzature tecniche interoperabili. L'assistenza finanziaria in questi settori dovrebbe essere intesa a sostenere unicamente le azioni conformi alle priorità e alle iniziative dell'Unione che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 11
(11) È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dal presente strumento siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti dell'Unione per l'assistenza esterna, sia geografici che tematici. In particolare, l'attuazione di tali azioni deve improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e devono integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna. La coerenza va mantenuta anche con la politica umanitaria dell'Unione, in particolare nell'attuare le misure di emergenza.
(11) È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dal presente strumento siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti dell'Unione per l'assistenza esterna, sia geografici che tematici. In particolare, l'attuazione di tali azioni deve improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione, i principi e i valori democratici, le libertà e i diritti fondamentali, lo Stato di diritto e la sovranità dei paesi terzi. Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e devono integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna. La coerenza va mantenuta anche con la politica umanitaria dell'Unione, in particolare nell'attuare le misure di emergenza.
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis)Conformemente all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, è necessario che lo strumento sia finalizzato a garantire la tutela dei diritti del bambino, inclusa la tutela dei minori contro la violenza, l'abuso, lo sfruttamento e l'abbandono.
Occorre che lo strumento sostenga segnatamente misure di protezione e assistenza dei minori che siano testimoni o vittime, assicurando particolare protezione e sostegno ai bambini non accompagnati o ai bambini che in qualche modo necessitano di tutela.
È necessario svolgere regolari attività di monitoraggio e valutazione, tra cui il controllo delle spese, al fine di valutare il modo in cui le attività dello strumento contribuiscono alla tutela dei minori.
Motivazione
L'UE si è impegnata a proteggere i diritti dei minori. Occorre rendere visibili tali sforzi nell'attuazione e nell'esecuzione del regolamento in esame.
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 13
(13) Per assicurare un'attuazione uniforme del Fondo Sicurezza interna, occorre che la dotazione di bilancio dell'Unione destinata al presente strumento finanziario sia attuata in gestione concorrente, ad eccezione delle azioni di particolare interesse per l'Unione (azioni dell'Unione), dell'assistenza emergenziale e dell'assistenza tecnica, che sono attuate mediante gestione diretta e indiretta.
(13) Per assicurare un'attuazione uniforme del Fondo Sicurezza interna e una gestione efficace delle azioni di particolare interesse per l'Unione (azioni dell'Unione), dell'assistenza emergenziale e dell'assistenza tecnica, occorre che la dotazione di bilancio dell'Unione destinata al presente strumento finanziario sia attuata in gestione diretta e indiretta, ad eccezione delle azioni che necessitano di flessibilità amministrativa e dei programmi nazionali, che sono attuati mediante gestione concorrente.
Motivazione
L'esecuzione del bilancio dell'Unione nell'ambito della gestione concorrente dovrebbe essere l'eccezione e non la regola (cfr. articolo 55 del regolamento finanziario).
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis)Per quanto riguarda le risorse impiegate con gestione concorrente, occorre che i programmi nazionali degli Stati membri siano totalmente allineati alle priorità e agli obiettivi dell'Unione europea.
Motivazione
Le conclusioni tratte dalla revisione intermedia e la consultazione delle parti interessate indicano che è opportuno orientare maggiormente la gestione concorrente ai risultati e creare un quadro regolamentare comune.
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 14
(14) È opportuno che le risorse assegnate agli Stati membri per l'attuazione tramite i rispettivi programmi nazionali siano ripartite sulla base di criteri, trasparenti e obiettivi, attinenti ai beni pubblici che gli Stati membri devono proteggere e della loro capacità finanziaria di assicurare un livello elevato di sicurezza interna, quali l'entità della popolazione, l'estensione del territorio nazionale, il numero dei passeggeri e il volume delle merci sottoposti a controlli nei loro porti e aeroporti internazionali, il numero delle infrastrutture critiche europee così come il loro prodotto interno lordo.
(14) È opportuno che le risorse assegnate agli Stati membri per l'attuazione tramite i rispettivi programmi nazionali siano ripartite sulla base di criteri, trasparenti, obiettivi e misurabili, attinenti ai beni pubblici che gli Stati membri devono proteggere e della loro capacità finanziaria di assicurare un livello elevato di sicurezza interna, quali l'entità della popolazione, l'estensione del territorio nazionale, il numero dei passeggeri e il volume delle merci sottoposti a controlli nei loro porti e aeroporti internazionali così come il loro prodotto interno lordo.
Motivazione
Le modifiche sono coerenti con quanto proposto in relazione all'articolo 10.
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 16
(16) È opportuno che il massimale delle risorse che rimangono a disposizione dell'Unione sia equivalente alle risorse assegnate agli Stati membri per l'attuazione dei rispettivi programmi nazionali, in modo da assicurare che l'Unione europea possa, in un determinato esercizio finanziario, sostenere le azioni cui attribuisce particolare interesse, quali studi, la verifica e convalida di nuove tecnologie, progetti transnazionali, il lavoro di rete e lo scambio delle migliori pratiche, il controllo dell'attuazione del diritto dell'Unione e delle politiche e azioni dell'Unione nei paesi terzi e in relazione a tali paesi. Le azioni finanziate devono essere in linea con le priorità individuate nelle pertinenti strategie, programmi, piani d'azione, valutazioni dei rischi e delle minacce dell'Unione.
(16) È opportuno che il massimale delle risorse assegnate agli Stati membri per l'attuazione dei rispettivi programmi nazionali sia superiore alle risorse a disposizione per le azioni dell'Unione europea. È necessario, a tal fine, assicurare una maggiore capacità di utilizzo dei fondi a disposizione attraverso una migliore formazione delle autorità competenti degli Stati membri. È comunque opportuno garantire risorse adeguate a disposizione dell'Unione in modo da assicurare che la stessa possa, in un determinato esercizio finanziario, sostenere le azioni cui attribuisce particolare interesse, quali studi, la verifica e convalida di nuove tecnologie, progetti transnazionali, il lavoro di rete e lo scambio delle migliori pratiche, il controllo dell'attuazione del diritto dell'Unione e delle politiche e azioni dell'Unione nei paesi terzi e in relazione a tali paesi. Le azioni finanziate devono essere in linea con le priorità individuate nelle pertinenti strategie, tra cui una strategia per la sicurezza informatica, nei programmi, nei piani d'azione nonché nelle valutazioni dei rischi e delle minacce dell'Unione.
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo)
(18 bis)Il TFUE prevede gli atti delegati solo in quanto atti non legislativi di portata generale in relazione a elementi non essenziali di un atto legislativo. Gli elementi essenziali vanno stabiliti nell'atto legislativo in questione.
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 18 ter (nuovo)
(18 ter)Occorre coordinare meglio l'utilizzo dei fondi dell'Unione europea e degli Stati membri in questo settore al fine di garantire la complementarità, di rafforzare l'efficienza e la visibilità e di ottenere migliori sinergie di bilancio.
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 18 quater (nuovo)
(18 quater)È necessario massimizzare l'impatto dei finanziamenti dell'Unione europea mobilitando, mettendo in comune e facendo leva sulle risorse finanziarie pubbliche.
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 18 quinquies (nuovo)
(18 quinquies)Occorre garantire il massimo grado di trasparenza, responsabilità e controllo democratico per i meccanismi che comportano il ricorso al bilancio dell'Unione europea.
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 18 sexies (nuovo)
(18 sexies)Il miglioramento dell'esecuzione e della qualità della spesa dovrebbe rappresentare il principio guida per conseguire gli obiettivi del programma garantendo nel contempo un uso ottimale delle risorse finanziarie.
Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 18 septies (nuovo)
(18 septies)Quando la Commissione esegue il bilancio dell'Unione nell'ambito della gestione concorrente, le funzioni di esecuzione dovrebbero essere delegate agli Stati membri. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero rispettare i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione nonché garantire, nella gestione dei fondi dell'Unione, la visibilità dell'azione dell'UE. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero assolvere ai rispettivi obblighi in materia di controllo e revisione contabile e assumere le conseguenti responsabilità stabilite dal presente regolamento. La normativa settoriale dovrebbe stabilire disposizioni complementari.
Emendamento 24 Proposta di regolamento Considerando 18 octies (nuovo)
(18 octies)Occorre garantire la sana gestione finanziaria del programma e la sua attuazione nel modo più efficiente e semplice possibile, assicurando altresì la certezza giuridica e l'accessibilità del programma a tutti i partecipanti.
Emendamento 25 Proposta di regolamento Considerando 18 nonies (nuovo)
(18 nonies)È opportuno che la Commissione controlli ogni anno l'attuazione dello strumento mediante indicatori chiave che permettano di valutare i risultati e gli effetti. Tali indicatori, compresi i pertinenti valori di riferimento, dovrebbero costituire la base minima per valutare in quale misura gli obiettivi del programma sono stati conseguiti.
Emendamento 26 Proposta di regolamento Considerando 23
(23)Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.
soppresso
Motivazione
Il regolamento in esame non rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen.
Emendamento 27 Proposta di regolamento Considerando 24
(24)Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo.
soppresso
Motivazione
Il regolamento in esame non rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen.
Emendamento 28 Proposta di regolamento Considerando 25
(25)Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo.
soppresso
Motivazione
Il regolamento in esame non rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen.
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera b
b) «scambio di informazioni e accesso alle informazioni»: la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni pertinenti per le attività delle autorità di contrasto nei settori della prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento di reati, in particolare di reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata.
b) «scambio di informazioni e accesso alle informazioni»: la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio, effettuati in modo sicuro, delle informazioni pertinenti per le attività delle autorità di contrasto dell'Unione nei settori della prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento di reati, in particolare di reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata.
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera d
d) «reato di criminalità organizzata»: la condotta penalmente rilevante di un gruppo strutturato di tre o più persone, stabilito da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale;
d) «reato di criminalità organizzata»: la condotta di un gruppo strutturato, stabilito da un periodo di tempo sufficiente perché la condotta non sia solo occasionale e composto da più di due persone legate da un obbligo di partenariato che agiscono in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave, il cui obiettivo è di ricavare, direttamente o indirettamente, anche per mezzo di intimidazione, un vantaggio finanziario o di altro tipo;
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera f
f) «gestione dei rischi e delle crisi»: qualsiasi misura relativa alla valutazione, prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze del terrorismo e di altri rischi per la sicurezza;
f) «gestione dei rischi e delle crisi»: qualsiasi misura relativa alla valutazione, prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze del terrorismo, della criminalità organizzata e di altri rischi per la sicurezza;
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera h
h) «gestione delle conseguenze»: l'effettivo coordinamento delle misure adottate per reagire e ridurre le ripercussioni degli effetti di un attentato terroristico o altro incidente di sicurezza, al fine di garantire un effettivo coordinamento delle azioni a livello nazionale e/o dell'Unione;
h) «gestione delle conseguenze»: l'effettivo coordinamento delle azioni adottate a livello nazionale e/o dell'Unione per reagire e ridurre le ripercussioni degli effetti di un attentato terroristico o altro incidente di sicurezza;
Motivazione
La riformulazione proposta serve a rendere maggiormente comprensibile il testo.
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera i
i) «infrastrutture critiche»: le risorse materiali, i servizi, i sistemi di tecnologia dell'informazione, le reti e i beni infrastrutturali che, se danneggiati o distrutti, causerebbero gravi ripercussioni sulle funzioni fondamentali della società, tra cui la catena di approvvigionamenti, la salute, l'incolumità, la sicurezza e il benessere economico o sociale della popolazione, o sul funzionamento dell'Unione o dei suoi Stati membri;
i) «infrastruttura critica»: un elemento, un sistema o parte di questo ubicato negli Stati membri che è essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale dei cittadini e il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo in uno Stato membro o nell'Unione a causa dell'impossibilità di mantenere tali funzioni;
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a – comma 1
a) prevenire e combattere i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto degli Stati membri e con i paesi terzi interessati.
a) prevenire e combattere i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compresi il terrorismo, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento dell'immigrazione illegale, lo sfruttamento sessuale dei minori, la distribuzione di immagini di abusi su minori, la criminalità informatica e il riciclaggio dei proventi di attività criminali, e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto degli Stati membri e gli organismi competenti dell'Unione nonché con i paesi terzi interessati e le organizzazioni internazionali.
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a – comma 2
Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero di operazioni transfrontaliere congiunte, il numero di codici di buone pratiche elaborati e di eventi organizzati;
soppresso
Motivazione
È stato proposto un emendamento specifico per la descrizione degli indicatori di raggiungimento degli obiettivi.
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
b bis) aumentare la capacità degli Stati membri di cooperare con Europol e fare un miglior uso dei prodotti e dei servizi di Europol.
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – comma 2
Il raggiungimento di tale obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il numero di strumenti introdotti e/o potenziati per facilitare la protezione delle infrastrutture critiche da parte degli Stati membri in tutti i settori economici e il numero di valutazioni dei rischi e delle minacce effettuate a livello dell'Unione.
soppresso
Motivazione
È stato proposto un emendamento specifico per la descrizione degli indicatori di raggiungimento degli obiettivi.
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – parte introduttiva
3. Per conseguire i citati obiettivi, lo strumento contribuisce, promuovendoli e sviluppandoli, ai seguenti obiettivi operativi:
3. Per conseguire i citati obiettivi, lo strumento contribuisce ai seguenti obiettivi operativi:
Motivazione
La modifica è coerente con gli altri emendamenti all'articolo 3, paragrafo 3.
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a
a) misure (metodologie, strumenti e strutture) per rafforzare la capacità degli Stati membri di prevenire e contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, in particolare attraverso partenariati pubblico-privato, lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche, l'accesso ai dati, tecnologie interoperabili, statistiche comparabili, la criminologia applicata, la comunicazione pubblica e azioni di sensibilizzazione;
a) promuovere e sviluppare misure (metodologie, strumenti e strutture) per rafforzare la capacità degli Stati membri di prevenire e contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, la criminalità informatica o il terrorismo, in particolare attraverso partenariati pubblico-privato, lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche, l'accesso ai dati, tecnologie interoperabili, statistiche comparabili, la criminologia applicata, la comunicazione pubblica e azioni di sensibilizzazione;
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b
b) il coordinamento amministrativo e operativo, la cooperazione, la comprensione reciproca e lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, altre autorità nazionali e gli organismi competenti dell'Unione e, ove opportuno, con i paesi terzi;
b) promuovere e sviluppare il coordinamento amministrativo e operativo, la cooperazione, la comprensione reciproca e lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, altre autorità nazionali e gli organismi competenti dell'Unione e, ove opportuno, con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c
c) attività di formazione volte all'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di formazione, compresi specifici programmi di scambio per finalità di contrasto, in modo da alimentare una autentica cultura europea in materia giudiziaria e di polizia;
c) promuovere e sviluppare attività di formazione incentrate sulla conoscenza degli obblighi relativi al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e volte all'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di formazione, compresi specifici programmi di scambio per finalità di contrasto, in modo da alimentare una autentica cultura europea in materia giudiziaria e di polizia;
(La modifica si applica anche alle lettere da d) a g), che vanno sottoposte ad adeguamento tecnico)
Emendamento 42 Proposta di regolamento
d) misure e migliori pratiche per la protezione e il sostegno dei testimoni e delle vittime di reato;
d) promuovere e sviluppare misure, meccanismi e migliori pratiche per la tempestiva identificazione, la protezione e il sostegno dei testimoni e delle vittime di reato, segnatamente misure di protezione e assistenza dei minori che siano testimoni o vittime, e particolare protezione e sostegno dei bambini non accompagnati o dei bambini che in qualche modo necessitano di tutela;
Motivazione
I testimoni e le vittime di reato non soltanto necessitano di protezione e di sostegno, ma devono anche essere identificati quanto prima. L'UE si è impegnata a proteggere i diritti dei minori. Occorre rendere visibili tali sforzi nell'attuazione e nell'esecuzione del regolamento in esame.
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera g
g) misure (metodologie, strumenti e strutture) per rafforzare la capacità amministrativa e operativa degli Stati membri e dell'Unione di elaborare valutazioni esaustive dei rischi e delle minacce, al fine di consentire all'Unione di sviluppare approcci integrati sulla base di valutazioni comuni e condivise nelle situazioni di crisi e di rafforzare la comprensione reciproca delle diverse definizioni dei livelli di minaccia adottate dagli Stati membri e dai paesi partner.
g) promuovere e sviluppare misure (metodologie, strumenti e strutture) per rafforzare la capacità amministrativa e operativa degli Stati membri e dell'Unione di elaborare valutazioni esaustive dei rischi e delle minacce, basate su riscontri empirici e conformi alle priorità e alle iniziative dell'Unione che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, al fine di consentire all'Unione di sviluppare approcci integrati sulla base di valutazioni comuni e condivise nelle situazioni di crisi e di rafforzare la comprensione reciproca delle diverse definizioni dei livelli di minaccia adottate dagli Stati membri e dai paesi partner.
Motivazione
I fondi non devono servire a finanziare misure o prassi che non sono state precedentemente approvate con un accordo politico a livello di Parlamento europeo e Consiglio.
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 3 bis (nuovo)
Articolo 3 bis
Indicatori
La realizzazione degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 è valutata sulla base di indicatori di rendimento chiaramente predefiniti, trasparenti e quantificabili quali, in particolare:
a) il numero di operazioni transfrontaliere congiunte;
b) il numero e la percentuale di personale delle autorità competenti di cui all'articolo 87 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che hanno partecipato ad attività di formazione, scambi di personale, visite di studio, convegni e seminari finanziati dal programma;
c) il numero di codici di buone pratiche elaborati e di eventi organizzati e la loro qualità;
d) il numero di strumenti introdotti e/o potenziati per facilitare la protezione delle infrastrutture critiche da parte degli Stati membri in tutti i settori economici e il numero di valutazioni dei rischi e delle minacce effettuate a livello dell'Unione;
e) il numero di contributi inviati alle banche dati di Europol e il numero di dossier aperti.
Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori.
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a
a) migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto, comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l'accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili;
a) migliorare la cooperazione di polizia, il coordinamento tra le autorità di contrasto e la collaborazione interagenzie, comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l'accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili, quali l'estensione dell'applicazione di rete per lo scambio protetto di informazioni (Secure Information Exchange Network Application – SIENA) di Europol o l'applicazione di caricatori di dati per il sistema di informazione Europol;
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c
c) attività di analisi, monitoraggio e valutazione, compresi studi e valutazioni dei rischi e delle minacce e valutazioni d'impatto;
c) attività di analisi, monitoraggio e valutazione, compresi studi e valutazioni dei rischi e delle minacce e valutazioni d'impatto, basate su riscontri empirici e conformi alle priorità e alle iniziative dell'Unione che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
Motivazione
I fondi non devono servire quali strumenti per finanziare misure o prassi che non sono state precedentemente approvate con un accordo politico a livello di Parlamento europeo e Consiglio.
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
Il coordinamento relativo alle azioni nei paesi terzi e concernenti tali paesi è garantito dalla Commissione e dagli Stati membri in collaborazione con il Servizio europeo per l'azione esterna, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 bis, del regolamento (UE) n. .../2013 [regolamento orizzontale].
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2
2. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali nei limiti del quadro finanziario.
2. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali per il Fondo fatte salve le disposizioni del regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e dell'accordo interistituzionale del XX/201Z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4
4. La dotazione di bilancio dell'Unione assegnata al presente strumento è attuata in gestione concorrente a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. XXX/2012 [nuovo regolamento finanziario], fatte salve le azioni dell'Unione di cui all'articolo 7, l'assistenza tecnica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, l'assistenza emergenziale di cui all'articolo 9.
4. La dotazione di bilancio dell'Unione assegnata al presente strumento è attuata nel quadro della gestione diretta e indiretta (le azioni dell'Unione di cui all'articolo 7, l'assistenza tecnica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e l'assistenza emergenziale di cui all'articolo 9) oppurein gestione concorrente a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. XXX/2012 [nuovo regolamento finanziario].
Motivazione
L'esecuzione del bilancio dell'Unione nell'ambito della gestione concorrente dovrebbe essere l'eccezione e non la regola (cfr. articolo 55 del regolamento finanziario).
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. A norma dell'articolo 317 del TFUE, la responsabilità ultima per l'esecuzione del bilancio dell'Unione spetta alla Commissione.
Motivazione
A norma dell'articolo 317 del TFUE, la responsabilità ultima per l'esecuzione del bilancio dell'Unione spetta alla Commissione.
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 5
5. A titolo indicativo, le risorse globali sono così utilizzate:
5. Fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio, le risorse globali sono così utilizzate:
a) 564 milioni di EUR per i programmi nazionali degli Stati membri;
a) il 55% per i programmi nazionali degli Stati membri;
b) 564 milioni di EUR per le azioni dell'Unione, l'assistenza emergenziale e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.
b) il 45% per le azioni dell'Unione, l'assistenza emergenziale e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 7
7.I paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen partecipano allo strumento a norma del presente regolamento.
soppresso
Motivazione
Il regolamento in esame non rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen.
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 8
8.Sono conclusi accordi contenenti le disposizioni relative al contributo finanziario di tali paesi allo strumento e le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari dell'Unione e il potere di controllo della Corte dei conti. I contributi finanziari provenienti da tali paesi vanno ad aggiungersi alle risorse globali stanziate dal bilancio dell'Unione di cui al paragrafo 1.
soppresso
Motivazione
Il regolamento in esame non rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen.
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2
2. Nell'ambito dei programmi nazionali da sottoporre ad esame e approvazione della Commissione, a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. XXX/2012 [regolamento orizzontale], gli Stati membri si concentrano sui progetti riguardanti le priorità strategiche dell'Unione elencate nell'allegato del presente regolamento.
2. Nell'ambito dei programmi nazionali da sottoporre ad esame e approvazione della Commissione, a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. XXX/2012 [regolamento orizzontale], gli Stati membri realizzano i progetti riguardanti le priorità strategiche dell'Unione elencate nell'allegato del presente regolamento.
Motivazione
È opportuno orientare i programmi nazionali verso i progetti che rispondono alle priorità strategiche dell'Unione indicate nell'allegato al regolamento.
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1
1. Su iniziativa della Commissione, il presente strumento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione («azioni dell'Unione») riguardanti gli obiettivi generali, specifici e operativi di cui all'articolo 3.
1. Su iniziativa della Commissione, il presente strumento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione («azioni dell'Unione») riguardanti gli obiettivi generali, specifici e operativi di cui all'articolo 3. Tutte queste azioni sono conformi ai diritti e ai principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché alle disposizioni giuridiche dell'Unione in materia di protezione dei dati e rispetto della vita privata. Il garante europeo della protezione dei dati, l'agenzia per i diritti fondamentali e ulteriori agenzie e organismi di supervisione pertinenti possono valutare tali azioni per assicurarne la conformità.
Motivazione
La supervisione indipendente dovrebbe garantire la conformità di tutte le azioni con i diritti fondamentali, compreso il diritto alla vita privata e il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati.
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva
2. Per essere ammissibili al finanziamento, le azioni dell'Unione devono essere in linea con le priorità individuate nelle pertinenti strategie, nei programmi, nelle valutazioni dei rischi e delle minacce dell'Unione, e sostenere in particolare:
2. Per essere ammissibili al finanziamento, le azioni dell'Unione devono essere in linea con le priorità individuate e concordate dal Parlamento europeo e dal Consiglio nelle pertinenti strategie, nei programmi, nelle valutazioni dei rischi e delle minacce dell'Unione, e sostenere in particolare:
Motivazione
I fondi non devono servire quali strumenti per finanziare misure o prassi che non sono state precedentemente approvate con un accordo politico a livello di Parlamento europeo e Consiglio.
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c
c) attività di analisi, monitoraggio e valutazione, compresi valutazioni delle minacce e dei rischi e valutazioni d'impatto e progetti intesi a monitorare l'attuazione del diritto dell'Unione e degli obiettivi strategici dell'Unione negli Stati membri;
c) attività di analisi, monitoraggio e valutazione, compresi valutazioni delle minacce e dei rischi e valutazioni d'impatto basate su riscontri empirici e conformi alle priorità e alle iniziative dell'Unione che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nonché progetti intesi a monitorare l'attuazione del diritto dell'Unione e degli obiettivi strategici dell'Unione negli Stati membri;
Motivazione
I fondi non devono servire quali strumenti per finanziare misure o prassi che non sono state precedentemente approvate con un accordo politico a livello di Parlamento europeo e Consiglio.
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera f
f) l'acquisto e la locazione e/o il successivo potenziamento delle attrezzature tecniche, dei dispositivi e delle infrastrutture di sicurezza, degli edifici e sistemi utilizzati in questo settore, soprattutto i sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e i relativi componenti a livello dell'Unione, anche ai fini della cooperazione europea nella lotta alla criminalità informatica, segnatamente in collaborazione con il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica;
f) l'acquisizione e/o il successivo potenziamento delle attrezzature tecniche, delle conoscenze specifiche, dei dispositivi e delle infrastrutture di sicurezza, degli edifici e sistemi utilizzati in questo settore, soprattutto i sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e i relativi componenti a livello dell'Unione, anche ai fini della cooperazione europea nella lotta alla criminalità informatica, segnatamente in collaborazione con il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica;
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1. A titolo indicativo agli Stati membri è assegnato un importo di 564 milioni di EUR, così ripartito:
1. Le risorse destinate ai programmi nazionali sono ripartite nel modo seguente:
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a
a) il 30% in proporzione dell'entità della popolazione totale;
a) il 35% in proporzione dell'entità della popolazione totale;
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c
c) il 10% in proporzione del numero di passeggeri e delle tonnellate di merci sottoposti a controlli nei loro porti e aeroporti internazionali;
c) il 20% in proporzione del numero di passeggeri e delle tonnellate di merci sottoposti a controlli nei loro porti e aeroporti internazionali;
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d
d) 10% in proporzione del numero di infrastrutture critiche europee designate ai sensi della direttiva 2008/114/CE;
soppressa
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera e
e) il 40% in misura inversamente proporzionale al prodotto interno lordo (standard di potere d'acquisto per abitante).
e) il 35% in misura inversamente proporzionale al prodotto interno lordo (standard di potere d'acquisto per abitante).
Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2
2. La delega di potere di cui al presente regolamento è conferita alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
2. La delega di potere di cui al presente regolamento è conferita alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dalla [data di entrata in vigore del presente regolamento].
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 5
5. L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
soppresso
Motivazione
Non vi è alcun riferimento all'articolo 12, paragrafo 2, nel resto dell'articolato del testo in esame.
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 5
5. Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione della decisione 2007/125/GAI del Consiglio per il periodo 2011-2013.
5. Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione della decisione 2007/125/GAI del Consiglio per il periodo 2011-2013. In tale relazione la Commissione europea fornisce prove concrete, se disponibili, della complementarità e delle sinergie tra i fondi dell'UE e i bilanci degli Stati membri e degli effetti scatenanti sugli Stati membri del bilancio dell'Unione europea per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella decisione 2007/125/GAI del Consiglio.
Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 15 bis (nuovo)
Articolo 15 bis
Valutazione
Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intesa a valutare il conseguimento degli obiettivi previsti dal presente regolamento.
Motivazione
Nel quadro di un approccio improntato ai risultati, è opportuno procedere a una valutazione intermedia del funzionamento del regolamento in esame.
mendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 16
Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo ed il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 30 giugno 2020.
Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo ed il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 1° giugno 2020.
Emendamento 70 Proposta di regolamento Allegato I – punto 1
Misure intese a prevenire e contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, in particolare il traffico illecito di sostanze stupefacenti, la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori, e progetti volti a individuare e smantellare le reti criminali, a proteggere l'economia da infiltrazione criminali e a ridurre gli incentivi finanziari mediante il sequestro, il congelamento e la confisca dei proventi di reato.
Misure intese a prevenire e contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, in particolare il traffico illecito di sostanze stupefacenti, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale dei minori e la distribuzione di immagini di abusi su minori, nonché progetti volti a individuare e smantellare le reti criminali, a proteggere l'economia da infiltrazioni criminali e a ridurre gli incentivi finanziari mediante il sequestro, il congelamento e la confisca dei proventi di reato.
Emendamento 71 Proposta di regolamento Allegato I – nuovo punto dopo l'ultimo punto
Misure intese a conseguire un partenariato più stretto tra l'Unione e i paesi terzi (in particolare i paesi situati ai confini esterni dell'Unione) e l'elaborazione e attuazione di programmi operativi d'azione volti a realizzare le priorità strategiche dell'Unione europea sopra indicate.