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Procedura : 2012/0074(NLE)
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A7-0033/2013

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Martedì 12 marzo 2013 - Strasburgo
Sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano *** I
P7_TA(2013)0068A7-0033/2013
Risoluzione
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 Allegato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (COM(2012)0147 – C7-0105/2012 – 2012/0074(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2012)0147),

–  visti gli articoli 31 e 32 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0105/2012),

–  visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–  visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2012(1),

–  visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0033/2013),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, a norma dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 229 del 31.7.2012, pag. 145.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/…/UE delParlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umanoe che modifica la direttiva 98/83/CE del Consiglio [Em. 1]
P7_TC1-COD(2012)0074

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare gli articoli 31 e 32sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione, elaborata dopo aver sentito il parere di un gruppo di personalità designate dal Comitato scientifico e tecnico fra gli esperti scientifici degli Stati membri conformemente all’articolo 31 del trattatoeuropea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

previa consultazione del Parlamento europeodeliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(2), [Em. 2]

considerando quanto segue:

(-1)  Conformemente all'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la politica dell'Unione in materia ambientale dovrebbe essere fondata sui principi di precauzione e azione preventiva e contribuisce a perseguire obiettivi come la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente e la protezione della salute umana. [Em. 3]

(1)  L’ingestione di acqua è una delle modalità con cui le sostanze radioattivenocive possono insediarsi nel corpo umano. L'ingestione di isotopi radioattivi o di radionuclidi può causare numerosi problemi di salute. A norma della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio(3), tenendo conto dell'esposizione cumulativa a lungo termine,, occorre limitare al minimo ragionevolmente possibile l'esposizione della popolazione alle pratiche che comportano un rischio in termini di radiazioni ionizzanti. [Em. 4]

(1 bis)  Il filtraggio degli isotopi radioattivi dall'acqua determina la contaminazione dei filtri, che diventano rifiuti radioattivi da smaltire con cautela e conformemente alle procedure vigenti. [Em. 5]

(1 ter)  Il processo di eliminazione degli isotopi radioattivi dall'acqua dipende dai laboratori nazionali, dal periodico aggiornamento delle misure e dalla ricerca. [Em. 6]

(1 quater)  Le informazioni che gli Stati membri forniscono nella relazione triennale sulla direttiva in materia di acqua potabile sono incomplete o inesistenti per quanto concerne i livelli di radioattività dell'acqua potabile. [Em. 7]

(1 quinquies)  Al fine di ridurre i costi del trattamento dell'acqua potabile sono necessarie misure preventive. [Em. 8]

(2)  Data l’importanza per laAl fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana della della popolazione, occorre stabilire norme comuni di qualità delle acque destinate al consumo umano, occorre stabilire norme di qualità a livello comunitario che svolgano una funzione di indicatore e disporre il controllo dell’osservanza di tali norme. [Em. 9]

(3)  Gli indicatori parametrici sono già stati definiti nell’allegato I, parte C, relativo alle sostanze radioattive, nonché nelle connesse disposizioni di controllo di cui all’allegato II della direttiva 98/83/CE del Consiglio(4). Tuttavia, tali parametri rientrano nell’ambito delle norme fondamentali di cui all’articolo 30 del trattato Euratom. [Em. 10]

(3 bis)  Gli indicatori parametrici sono basati sulle conoscenze scientifiche disponibili, tenendo conto del principio di precauzione. Tali indicatori sono stati selezionati per garantire che le acque destinate al consumo umano possano essere consumate in condizioni di sicurezza durante l'intero arco della vita, prendendo come riferimento i cittadini più vulnerabili, e per garantire pertanto un livello elevato di protezione della salute. [Em. 11]

(4)  OccorreÈ quindi opportunoadottarecorrelare i requisiti per il controllo dei livelli di radioattività nelle acque destinate al consumo umano mediante norme legislative specifiche che garantiscanoai requisiti stabiliti dalla legislazione vigente per altre sostanze chimiche presenti nell'acqua aventi un effetto dannoso sull'ambiente e sulla salute umana. Tale misura garantirebbe l’uniformità, la coerenza e la completezza della normativa di radioprotezionesulla protezione della salute umana e dell'ambiente a norma del EuratomTFUE [Em. 12].

(5)  Le disposizioni dellaLa presente direttivaEuratom, sostituiscono quelle aggiorna gli indicatori parametrici previsti all'allegato I, parte C, della direttiva 98/83/CE per quanto attiene alla contaminazione dell’acqua potabile da parte e stabilisce norme in materia di controllo della presenza di sostanze radioattive nell'acqua potabile. [Em. 13]

(6)  In caso di inosservanza di un indicatore parametrico, lo Stato membro interessato devedovrebbeesaminare se detta inosservanza comporti rischi determinarne l'origine, valutare il livello di rischio per la salute umana, anche a lungo termine, nonché le possibilità d'intervenire e, ove necessario, adottarein funzione di questi risultati, intraprendere un'azione che consenta di garantire al più presto la distribuzione di un'acqua conforme ai criteri di qualità stabiliti dalla presente direttiva. Tali provvedimenti correttivi per ripristinarenecessari possono comportare anche la chiusura dell'impianto interessato ove ciò sia imposto dalla qualità dell’acqua. La priorità dovrebbe essere data agli interventi che correggono il problema alla fonte. I consumatori dovrebbero essere informati immediatamente dei rischi, delle misure già adottate dalle autorità, nonché del tempo necessario affinché l'azione correttiva produca effetti. [Em. 14]

(7)  È opportuno informare i consumatori in modo adeguato esaustivo e appropriato sulla qualità delle acque destinate al consumo umano attraverso pubblicazioni facilmente accessibili. Le amministrazioni locali mettono a disposizione dei consumatori, in qualsiasi momento, informazioni aggiornate sulle zone a rischio di potenziale contaminazione radioattiva e sulla qualità dell'acqua nella regione. [Em. 15]

(7 bis)  È necessario includere nell'ambito della presente direttiva le acque utilizzate nell'industria alimentare. [Em. 16]

(8)  Occorre escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva le acque minerali naturali e le acque medicinali, soggette a regole specifiche stabilite dalla direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(5) e dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(6). Tuttavia, è opportuno che la Commissione presenti, entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, una proposta di revisione della direttiva 2009/54/CE, al fine di allineare i requisiti di controllo per le acque minerali naturali ai requisiti previsti dalla presente direttiva e dalla direttiva 98/83/CE. Per le acque diverse dalle acque minerali naturali contenute in bottiglie o in contenitori destinati alla vendita, è opportuno che il controllo inteso a verificare che i livelli di sostanze radioattive siano conformi ai valori parametrici di cui alla presente direttiva sia effettuato in conformità dei principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP), come richiesto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio(7). [Em. 17]

(9)  È opportuno che ogni Stato membro istituisca rigorosi programmi di controllo per controllare periodicamente se le acque destinate al consumo umano sono conformi ai requisiti fissati dalla presente direttiva. [Em. 18]

(10)  I metodi di analisi della qualità delle acque destinate al consumo umano dovrebbero essere tali da garantire risultati affidabili e comparabili. È opportuno che tali programmi di controllo siano adeguati alle esigenze locali e soddisfino le prescrizioni minime di controllo stabilite nella presente direttiva. [Em. 19]

(10 bis)  È necessario gestire in modo diverso e secondo criteri dosimetrici distinti la radioattività naturale e le contaminazioni di origine antropica. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le attività nucleari non portino alla contaminazione dell'acqua potabile. [Em. 20]

(11)  La raccomandazione 2001/928/Euratom della Commissione(8) concerne la qualità radiologica delle forniture di acqua potabile per quanto riguarda il radon e i prodotti di decadimento del radon di lunga vita e pertanto è opportuno che tali radionuclidi rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

(11 bis)  Per garantire che la politica europea in materia di acque sia coerente, è necessario che gli indicatori parametrici nonché la periodicità e i metodi per il controllo delle sostanze radioattive di cui alla presente direttiva siano compatibili con la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(9) e con la direttiva 98/83/CE. Inoltre, al fine di tutelare appieno tutti i tipi di acque dalla contaminazione di sostanze radioattive, è opportuno che la Commissione europea preveda un riferimento alla presente direttiva al momento della revisione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(10) e della direttiva 2006/118/CE, [Em. 21]

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce concerne requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nellearmonizzati in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano allo scopo di tutelare la salute della popolazione dagli effetti negativi della contaminazione di tali acque da parte di Essa stabilisce indicatori parametrici, periodicità e metodi per il controllo di sostanze radioattive. [Em. 22]

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 98/83/CE.

Oltre alle definizioni di cui al comma 1, si applicano le seguenti definizioni:

   1) per «sostanza radioattiva» si intende qualsiasi sostanza contenente uno o più radionuclidi la cui attività o concentrazione non è trascurabile ai fini della radioprotezione;
   2) per «dose totale indicativa»(DTI) si intende la dose efficace impegnata per un anno di assunzione risultante da tutti i radionuclidi la cui presenza è stata accertata nell'approvvigionamento idrico, di origine sia naturale sia artificiale e ad eccezione di potassio -40, radon e prodotti di decadimento del radon a vita breve;
   3) per «indicatore parametrico» si intende l'indicatore cui le acque destinate al consumo umano devono conformarsi. In caso di superamento dell'indicatore parametrico, gli Stati membri valutano il livello di rischio associato alla presenza di sostanze radioattive e, sulla base dei risultati di tale valutazione, adottano provvedimenti correttivi per garantire il rispetto dei requisiti stabiliti nella presente direttiva. [Em. 23]

Articolo 3

Ambito d’applicazione

La presente direttiva si applica alle acque destinate al consumo umano quali definite all'articolo 2 della direttiva 98/83/CE, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva e stabilite conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della medesima direttiva. [Em. 24]

Articolo 4

Obblighi generali

Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 96/29/Euratom, Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per istituire un appropriato programma di controlli volto a garantire che le acque destinate al consumo umano siano conformi agli indicatori parametrici stabiliti in conformità della presente direttiva. La Commissione fornisce agli Stati membri una guida delle migliori prassi.

Gli Stati membri provvedono affinché le misure adottate in applicazione della presente direttiva non abbiano in alcun caso l'effetto di consentire, direttamente o indirettamente, un deterioramento della qualità attuale delle acque destinate al consumo umano o un aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla produzione di acqua potabile. [Em. 25]

Sono sviluppate nuove tecnologie che riducono al minimo il tempo necessario per isolare i rifiuti nucleari dall'ambiente a seguito di una calamità naturale. [Em. 26]

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che i rifiuti radioattivi risultanti dal filtraggio dell'acqua potabile siano smaltiti conformemente alle disposizioni vigenti. La Commissione fornisce agli Stati membri orientamenti su tale processo. [Em. 27]

Gli Stati membri conducono valutazioni dei rischi connessi ai depositi di rifiuti radioattivi che potrebbero contaminare le acque sotterranee o altre fonti di acqua potabile o che potrebbero essere messi a repentaglio da calamità naturali. [Em. 28]

La Commissione conduce uno studio sugli «effetti cocktail» generati dalla combinazione di sostanze radioattive e altre sostanze chimiche nell'acqua destinata al consumo umano. Sulla base dei risultati di detto studio, la Commissione aggiorna la legislazione pertinente. [Em. 29]

La Commissione realizza una valutazione dell'applicazione della direttiva 2000/60/CE negli Stati membri. [Em. 30]

Articolo 5

Indicatori parametrici

Gli Stati membri fissano gli indicatori parametrici applicabili al controllo delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano, conformemente all’allegato I. Per le acque contenute in bottiglie o in contenitori destinati alla vendita, ciò lascia impregiudicati i principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) di cui al regolamento (CE) n. 852/2004.

Articolo 6

Monitoraggio

Gli Stati membri provvedono all'effettuazione di controlli periodici e accurati delle acque destinate al consumo umano conformemente all'allegato II al fine di verificare che le concentrazioni di sostanze radioattive non superino gli indicatori parametrici stabiliti in conformità dell'articolo 5. I controlli tengono conto dell'esposizione cumulativa a lungo termine della popolazione e sono effettuati nel quadro dei controlli di cui all'articolo 7 della direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Essi includono analisi di riferimento intese a caratterizzare il contenuto radiologico dell'acqua e a ottimizzare la strategia analitica, nonché analisi periodiche realizzate conformemente ai metodi di cui all'allegato III. La frequenza dei controlli per le analisi periodiche può essere adattata mediante un approccio basato sul rischio, sulla base dei risultati delle analisi di riferimento che sono obbligatorie in tutti i casi. In tali casi, gli Stati membri comunicano alla Commissione tanto i motivi della loro decisione quanto i risultati delle pertinenti analisi di riferimento e li mettono a disposizione del pubblico. [Em. 31]

Articolo 7

Punti di prelievo dei campioni

Gli Stati membri possono prelevare campioni:

   a) per le acque fornite da una rete di distribuzione, nella zona di approvvigionamento o presso gli impianti di trattamento se si può dimostrare che i campioni così prelevati consentono di ottenere il medesimo valore misurato dei parametri in questione o un valore più alto;
   b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui queste fuoriescono dalla cisterna;
   c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori;
   d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa.

Articolo 8

Campionamento e analisi

1.  Si prelevano e analizzano campioni rappresentativi della qualità delle acque consumate nel corso dell’anno conformemente ai metodi stabiliti nell’allegato III.

2.  Gli Stati membri garantiscono che tutti i laboratori che effettuano analisi di campioni di acque destinate al consumo umano possiedano un sistema di controllo analitico di qualità. Essi garantiscono altresì che tale sistema sia soggetto a controlli occasionali casuali almeno una volta l'anno da parte di un verificatore indipendente approvato a tal fine dall’autorità competente. [Em. 32]

2 bis.  Il finanziamento delle misure di controllo è effettuato conformemente al capo IV del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio(11). In caso di inquinamento derivante da attività umane, tali spese sono a carico di chi inquina. [Em. 33]

Articolo 9

Provvedimenti correttivi e informazioni ai consumatori

1.  Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi inosservanza degli indicatori parametrici stabiliti in conformità dell’articolo 5 sia esaminata immediatamente per individuarne la causa.

1 bis.  Sono messe a disposizione del pubblico informazioni sulla valutazione dei rischi delle centrali nucleari e delle zone circostanti per quanto concerne la presenza di sostanze radioattive nell'acqua. [Em. 34]

1 ter.  Gli Stati membri garantiscono che le informazioni sulla presenza di sostanze radioattive nell'acqua destinata al consumo umano siano incluse nella relazione triennale sulla qualità dell'acqua di cui all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 98/83/CE. [Em. 35]

2.  In caso di inosservanza degli indicatori parametrici stabiliti in conformità dell’articolo 5, definiti per il radon e per la DTI provenienti da fonti naturali, lo Stato membro interessatodetermina se ciò rappresenta unvaluta immediatamente il livello del rischio per la salute umana e le possibilità d'intervenire, tenendo conto delle condizioni locali. Sulla base di queste risultanze, tale. In presenza di un rischio siffatto, lo Stato membro adotta provvedimenti correttivi per ripristinare la qualità dellche consentano di garantire la distribuzione di un'acqua conforme ai criteri di qualità stabiliti dalla presente direttiva.

2 bis.  In caso di inosservanza degli indicatori parametrici definiti per il trizio e per la DTI di origine antropica, lo Stato membro interessato provvede affinché sia ordinata immediatamente un'indagine volta a caratterizzare la natura, l'entità e l'impatto dosimetrico della contaminazione. L'indagine tiene conto di tutti gli ambienti che potrebbero essere interessati e dell'insieme delle vie di esposizione. Lo Stato membro interessato provvede all'attuazione dei provvedimenti correttivi necessarie a ripristinare un'acqua che soddisfi gli indicatori parametrici. Le soluzioni privilegiano il trattamento dell'inquinamento alla fonte. Tali provvedimenti correttivi necessari possono comportare anche la chiusura dell'impianto interessato ove ciò sia imposto dalla qualità dell'acqua. Lo Stato membro interessato provvede affinché i costi dei provvedimenti correttivi siano sostenuti da chi inquina. [Em. 36]

3.  Lo Stato membro provvede affinché i risultati delle analisi effettuate ai sensi dell'articolo 8 siano pubblicati, messi a disposizione del pubblico su internet e inclusi nelle relazioni di cui all'articolo 13 della direttiva 98/83/CE. Ove il rischio per la salute umana non possa essere considerato trascurabile, lo Stato membro garantiscee il(i) soggetto(i) responsabile(i) garantiscono che i consumatori ne siano informatiavvertiti immediatamente e ricevano informazioni complete in relazione al rischio per la salute umana e al modo di affrontare i problemi riscontrati, le quali sono pubblicate e rese disponibili su internet il prima possibile. Essi garantiscono inoltre che forme alternative incontaminate di approvvigionamento idrico siano fornite senza indugio. [Em. 37]

Articolo 9 bis

Modifica della direttiva 98/83/CE

La direttiva 98/83/CE è così modificata:

1)  All'allegato I, parte C, è soppressa la sezione «Radioattività».

2)  All'allegato II, tabella A, punto 2, sono soppresse le ultime due frasi. [Em. 38]

Articolo 9 ter

Riesame degli allegati

1.  La Commissione, almeno ogni cinque anni, riesamina gli allegati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. Ad essa è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 quater per adattare gli allegati onde tenere conto di tali progressi.

2.  La Commissione rende pubblici i motivi per cui ha deciso di modificare o meno gli allegati, facendo riferimento alle relazioni scientifiche esaminate. [Em. 39]

Articolo 9 quater

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9 ter è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da …(12). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 9 ter può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9 ter entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 40]

Articolo 9 quinquies

Informazione e relazioni

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano messe a disposizione dei consumatori informazioni adeguate e aggiornate sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, e non soltanto quando il rischio per la salute umana non possa essere considerato trascurabile.

2.  Ogni Stato membro con sistemi idrici ubicati in aree ove esistono potenziali fonti di contaminazione radioattiva – di origine umana o naturali – indica le informazioni sulle concentrazioni di sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano nella rispettiva relazione triennale sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, di cui all'articolo 13 della direttiva 98/83/CE.

3.  La Commissione inserisce nella sua relazione sulla qualità delle acque destinate al consumo umano all'interno dell'Unione, di cui all'articolo 13 della direttiva 98/83/CE, le conclusioni degli Stati membri sulle sostanze radioattive contenute nelle acque destinate al consumo umano. [Em. 41]

Articolo 10

Attuazione

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [un anno dalla data di cui all'articolo 11 – la data specifica sarà inserita dall'Ufficio delle pubblicazioni](13). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. [Em. 42]

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 12

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

(1)1 GU C 229 del 31.7.2012, pag. 145.
(2)2 Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013.
(3) Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1).
(4) Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).
(5) Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45).
(6) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
(7) Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
(8) Raccomandazione 2001/928/Euratom della Commissione, del 20 dicembre 2001, sulla tutela della popolazione contro l’esposizione al radon nell’acqua potabile (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 85).
(9) Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).
(10) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(11) Regolamento (CE) n, 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute degli animali e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).
(12)* Data di entrata in vigore della presente direttiva.
(13)* Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.


ALLEGATO I

Indicatori parametrici per il radon e il trizio e indicatori parametrici per la dose totale indicativa, per altre sostanze radioattive, nelle acque destinate al consumo umano

Radioattività

Parametro

Indicatore parametrico

Unità

Osservazioni

Radon222 Rn

10020

Bq/l

Trizio

10020

Bq/l

Dose totale indicativa (proveniente da fonti naturali)

0,10

mSv/anno

(nota 1)

Dose totale indicativa (proveniente da attività umane)

0,01

mSv/anno

Nota 1: ad eccezione del trizio, del potassio -40, del radon e dei prodotti di decadimento del radon a vita breve.[Em. 43]


ALLEGATO II

Controlli delle sostanze radioattive

1.  Principi generali e periodicità dei controlli

In materia di acqua potabile, uno Stato membro non ha l’obbligo di controllareprocedere a controlli riguardanti il tenore di trizio o la radioattività dell’acqua potabilee di radon al fine di determinare la dose totale indicativa (DTI) ove ritenga, sulla base di altri controlli, che i livelli sia di trizio che della dose totale indicativa calcolata siano significativamente inferiori all'indicatore parametrico. Il controllo del tenore di radon nell’acqua potabile non è richiesto qualora uno Stato membro ritenga, sulla base di altri controlli, che i livelli di radon siano significativamente inferiori all'indicatore parametrico. In tal caso, lo Stato membro comunica i motivi di tale decisione alla Commissione, compresi i risultati degli altri controlli effettuatiper la radioattività naturale e la radioattività derivante da attività umane.

I controlli comprendono analisi di riferimento e analisi periodiche.

Le analisi di riferimento sono effettuate nel contesto dell'iter della domanda di autorizzazione per la distribuzione di acqua potabile. Per le reti di distribuzione già in servizio, gli Stati membri definiscono i termini entro cui le analisi devono essere effettuate in funzione dei volumi di acqua distribuita e del livello di rischio potenziale, sia per la radioattività naturale sia per l'impatto radiologico della attività umane. Le analisi di riferimento devono consentire di ricercare e quantificare tutti i pertinenti radionuclidi naturali e artificiali.

Per quanto riguarda la radioattività naturale, deve essere quantificata come minimo l'attività dei 9 radionuclidi seguenti: uranio 238, uranio 234, radio 226, radon 222, piombo 210, polonio 210, radio 228 (se del caso a partire dal suo discendente diretto, attinio 228) e attinio 227 (se del caso a partire dal suo discendente diretto, torio 227).

Per quanto riguarda l'impatto di attività umane, devono essere ricercate le fonti potenziali di contaminazione e alla luce dei risultati di tali ricerche è stilato un elenco dei radionuclidi da controllare. Oltre ai controlli specifici legati al risultato di dette ricerche, tutte le analisi di riferimento comprendono in ogni caso la misurazione di trizio, carbonio 14, stronzio 90 e degli isotopi di plutonio nonché un'analisi con spettrometria gamma che consenta di verificare i livelli di attività dei principali radionuclidi artificiali che emettono raggi gamma (segnatamente cobalto 60, iodio 131, cesio 134, cesio 137 e americio 241).

Il risultato delle analisi di riferimento dovrebbe essere utilizzato per definire la strategia analitica da attuare per i controlli periodici. Fatto salvo il risultato delle analisi di riferimento, che può portare a un rafforzamento del sistema, i controlli periodici sono eseguiti con la frequenza indicata al punto 4. [Em. 44]

2.  Radon e trizio

Si effettuano controlli delle acque potabili per accertare la presenza di radon o trizio in caso di presenza di una fonte di radon o trizio nel bacino, ove non sia possibile dimostrare sulla base di altri programmi di sorveglianza o indagini che il livello di radon o trizio si attesta significativamente al di sotto del valore del suo indicatore parametrico di 100 Bq/l. Laddove occorra effettuare controlli per accertare il tenore di radon o trizio, la periodicità è quella delle verifiche.

3.  Dose totale indicativa

Si effettuano controlli delle acque potabili per accertare la dose totale indicativa in caso di presenza di una fonte di radioattività artificiale o di radioattività naturale potenziata nel bacino, ove non sia possibile dimostrare sulla base di altri programmi di sorveglianza o indagini che il livello della dose totale indicativa si attesta significativamente al di sotto del valore del suo indicatore parametrico di 0,1 mSv/anno. Quando si deve procedere al monitoraggio dei livelli dei radionuclidi artificiali, questo va effettuato con la stessa frequenza dei controlli di verifica indicati nella tabella. Laddove occorra effettuare controlli per accertare i livelli di radionuclidi naturali, gli Stati membri definiscono la periodicità di tali controlli tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti disponibili sulle variazioni temporali dei livelli di radionuclidi naturali in diversi tipi di acque. A seconda delle variazioni previste, la periodicità dei controlli può variare da un’unica misurazione di controllo alla periodicità delle verifiche. Ove occorra effettuare un unico controllo della radioattività naturale, è necessario procedere a un ulteriore controllo in caso di eventuali cambiamenti nell’approvvigionamento tali da influire sulle concentrazioni di radionuclidi nell’acqua potabile.

Ove siano stati applicati metodi per eliminare i radionuclidi dall’acqua potabile al fine di garantire il non superamento di un indicatore parametrico, i controlli sono effettuati con la periodicità delle verifiche.

Ove i risultati di programmi di sorveglianza o indagini diversi da quelli prescritti ai sensi del primo paragrafo di questo punto siano utilizzati per garantire l’adempimento della presente direttiva, lo Stato membro comunica alla Commissione i motivi della propria decisione, compresi i risultati pertinenti di tali programmi di controllo o indagini. [Em. 45]

4.  La periodicità delle verifiche dei controlli è quella riportata nella seguente tabella:

TABELLA

Periodicità delle verifiche dei controlli per le acque destinate al consumo umano fornite da una rete di distribuzione

Volume di acqua distribuita o prodotta ogni giorno entro una zona di fornitura

(note 1 e 2)

Numero di campioni

all’anno

(nota 3)

≤ 100

(nota 4)

> 100 ≤ 1 000

1

> 1 000 ≤ 10 000

1

+ 1 per ogni 3 300 m³/d e relativa frazione

del volume totale

> 10 000 ≤ 100 000

3

+ 1 per ogni 10 000 m³/d e

relativa frazione del volume totale

> 100 000

10

+ 1 per ogni 25 000 m³/d e

relativa frazione del volume totale

Nota 1: una zona di approvvigionamento è una zona geograficamente definita all’interno della quale le acque destinate al consumo umano provengono da una o varie fonti e la loro qualità può essere considerata sostanzialmente uniforme.

Nota 2: i volumi calcolati rappresentano una media su un anno civile. Per determinare la periodicità minima uno Stato membro può basarsi sul numero di abitanti in una zona di approvvigionamento invece che sul volume d’acqua, supponendo un consumo di 200 l pro capite al giorno, purché l'acqua non sia commercializzata o distribuita al di fuori della zona in questione. [Em. 46]

Nota 3: nella misura del possibile, il numero di campioni deve essere equamente distribuito in termini di tempo e luogo.

Nota 4: la periodicità deve essere stabilita dallo Stato membro interessato.


ALLEGATO III

Modalità di prelievo dei campioni e metodi di analisi

1.  Radioattività naturale

1.  1.1. Screening ai fini della conformità alla dose totale indicativa (DTI) per la radioattività naturale

Gli Stati membri possono usarericorrere a metodi di screening per l’attività alfa e l’attività beta complessive per controllare il valore dell’indicatore parametrico della DTI, esclusi il trizio, il potassio -40, il radon e i prodotti di decadimento del radon a vita brevemirati a identificare le acque suscettibili di portare a un superamento della DTI e che richiedono analisi più approfondite. Gli Stati membri devono dimostrare che il metodo adottato non porta a falsi negativi (acque considerate conformi alla DTI mentre il loro consumo porta a livelli di dosi superiori all'indicatore parametrico di 0,1 mSv/anno). La strategia di controllo tiene conto dell'esito delle analisi di caratterizzazione radiologica dell'acqua. [Em. 47]

Qualora le attività alfa e beta complessive siano rispettivamente inferiori a 0,1 Bq/l e 1,0 Bq/l, lo Stato membro può ritenere che la DTI sia inferiore al valore dell’indicatore parametrico di 0,1 mSv/anno e che un’indagine radiologica non sia necessaria, a meno che sia noto da altre fonti di informazione che specifici radionuclidi sono presenti nell’approvvigionamento idrico e possono determinare una DTI superiore a 0,1 mSv/anno. Gli Stati membri che intendono ricorrere alle tecniche di screening basate su misure dell'attività alfa globale e beta globale devono prestare attenzione agli eventuali limiti metrologici (per esempio, la mancata considerazione dei raggi beta a bassa energia), selezionare correttamente il valore indicativo oltre il quale l'acqua è ritenuta conforme, in particolare per l'attività beta globale, e tenere conto dell'impatto cumulato delle attività beta e alfa. [Em. 48]

Qualora l’attività alfa complessiva superi 0,1 Bq/l o l’attività beta complessiva superi 1,0 Bq/l, occorre effettuare un’analisi relativa agli specifici radionuclidi. I radionuclidi da misurare sono stabiliti dagli Stati membri tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti relative alle fonti probabili di radioattività. Poiché livelli elevati di trizio possono indicare la presenza di altri radionuclidi artificiali, occorre misurare il trizio, l’attività alfa complessiva e l’attività beta complessiva nello stesso campione.

In sostituzione dello screening dell’attività alfa e beta complessiva sopra descritto, gli Stati membri possono avvalersi di altri metodi affidabili di screening dei radionuclidi per determinare la presenza di radioattività nell’acqua potabile. Se una delle concentrazioni di attività supera il 20% della rispettiva concentrazione di riferimento o la concentrazione di trizio supera il rispettivo indicatore parametrico di 100 Bq/l, occorre procedere a un’analisi di altri radionuclidi. I radionuclidi da misurare sono stabiliti dagli Stati membri tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti relative alle fonti probabili di radioattività.

1.1.1.  La selezione del valore indicativo

Per quanto riguarda l'attività beta globale e l'attività beta globale residua (dopo detrazione del contributo del potassio 40), l'utilizzazione di un valore indicativo di 1 Bq/l non garantisce necessariamente il rispetto dell'indicatore parametrico di 0,1 mSv/anno. Gli Stati membri devono verificare la concentrazione di piombo 210 e di radio 228, due radionuclidi che emettono beta di elevata tossicità radiologica. Per un consumatore adulto, la DTI di 0,1 mSv/anno è raggiunta quando l'attività volumica nell'acqua perviene a 0,2 Bq/l (per l'attività cumulata di radio 228 e di piombo 210), ossia un quinto del valore indicativo di 1 Bq/l; per il gruppo critico di bambini di età inferiore a un anno, e nell'ipotesi di un consumo di 55 cl di acqua al giorno, la DTI è raggiunta quando l'attività del radio 228 si avvicina a 0,02 Bq/l o quella del piombo 210 a 0,06 Bq/l.

Per quanto riguarda l'attività alfa globale, gli Stati membri devono verificare l'apporto del polonio 210, dato che l'utilizzazione di un valore indicativo di 0,1 Bq/l non garantisce necessariamente il rispetto dell'indicatore parametrico di 0,01 mSv/anno. Per il gruppo critico di bambini di età inferiore a un anno, nell'ipotesi di un consumo di 55 cl di acqua al giorno, la DTI è raggiunta quando l'attività volumica del polonio 210 arriva a 0,02 Bq/l, ossia un quinto del valore indicativo di 0,1 Bq/l. [Em. 49]

1.1.2.  Considerazione del cumulo degli apporti alfa e beta

La DTI risulta dalle dosi provenienti dall'insieme di tutti i radionuclidi presenti nell'acqua, indipendente dalla modalità di disintegrazione alfa o beta. I risultati dei controlli dell'attività alfa globale e beta globale devono essere dunque considerati globalmente per valutare il superamento della DTI.

Gli Stati membri provvedono affinché sia rispettata la seguente formula:

attività alfa globale / valore indicativo alfa globale + attività beta globale / valore indicativo beta globale < 1. [Em. 50]

2.  1.2. Calcolo della DTI

La DTI è la dose efficace impegnata per un anno di assunzione risultante da tutti i radionucli naturali di la cui presenza è stata accertata nell’approvvigionamento idrico, di origine sia naturale che artificiale e ad eccezione di trizio, potassio -40, radon e prodotti di decadimento del radon a vita breve. La DTI è calcolata a partire dalle concentrazioni didall'attività volumica dei radionuclidi e dei coefficienti della dose per adulti di cui alla tabella A dell’allegato III della direttiva 96/29/Euratom o da informazioni più recenti avallate dalle autorità competenti nello Stato membro. Il calcolo è eseguito per il gruppo della popolazione più esposta al rischio, detto gruppo critico, sulla base dei consumi tipo stabiliti dalla Commissione. Per i radionuclidi naturali il gruppo critico è costituito dai bambini di età inferiore a un anno. Se la seguente formula è soddisfatta, gli Stati membri possono ritenere che la DTI è inferiore al valore dell’indicatore parametrico di 0,1 mSv/anno e non occorrono ulteriori indagini: [Em. 51]

20130312-P7_TA(2013)0068_IT-p0000001.fig (1)

dove:

Ci(obs) = concentrazione osservata del radionuclide i

Ci(ref) = concentrazione di riferimento del radionuclide i

n = numero di radionuclidi rilevati.

Se tale formula non è soddisfatta, devono essere effettuate analisi complementari per accertare la rappresentatività del risultato conseguito. Le verifiche sono eseguite entro scadenze più ravvicinate proporzionate al livello del superamento dell'l’indicatore parametrico è considerato superato solo se i radionuclidi sono persistentemente presenti in analoghe concentrazioni di attività per un anno intero. Gli Stati membri definiscono la portata del ricampionamento necessario e le scadenze da rispettare per garantire che i valori misurati siano rappresentativi per una concentrazione media di attività durante un anno interoassicurare che l'indicatore parametrico definito per la DTI è stato effettivamente superato. [Em. 52]

Concentrazioni di riferimento per la radioattività di origine naturale nell’acqua potabile1

Origine

Nuclide

Concentrazione di riferimento

Età critica

Naturale

U-2382

3,0 Bq/l1,47 Bq/l

< 1 anno

U-2342

2,8 Bq/l1,35 Bq/l

< 1 anno

Ra-226

0,5 Bq/l0,11 Bq/l

< 1 anno

Ra-228

0,2 Bq/l0,02 Bq/l

< 1 anno

Pb-210

0,2 Bq/l0,06 Bq/l

< 1 anno

Po-210

0,1 Bq/l0,02 Bq/l

< 1 anno

Artificiale

C-14

240 Bq/l

Sr-90

4,9 Bq/l

Pu-239/Pu-240

0,6 Bq/l

Am-241

0,7 Bq/l

Co-60

40 Bq/l

Cs-134

7,2 Bq/l

Cs-137

11 Bq/l

I-131

6,2 Bq/l

1 Questa tabella comprende i radionuclidi naturali e artificiali più comuni. Le concentrazioni di riferimento di altri radionuclidi si possono calcolare mediante i coefficienti della dose per adulti di cui alla tabella A dell’allegato III della direttiva 96/29/Euratom o sulla base di informazioni più recenti avallate dalle autorità competenti nello Stato membro e supponendo un’assunzione di 730 litri all’anno.Il calcolo deve essere eseguito per il gruppo di età più esposto al fine di garantire il rispetto della dose totale indicativa di 0,1 mSv, indipendentemente dall'età del consumatore. La Commissione stabilisce i consumi d'acqua per le diverse fasce d'età.

2 Un milligrammo (mg) di uranio naturale contiene 12,3 Bq di U-238 e 12,3 Bq di U-234. Questa tabella si riferisce esclusivamente alle proprietà radiologiche dell’uranio e non alla sua tossicità chimica. [Em. 53]

2 bis.  Impatto radiologico delle attività umane

I radionuclidi da misurare sono stabiliti dagli Stati membri sulla base delle informazioni raccolte relative alle fonti potenziali di radioattività antropica.

2 bis.1.  Controllo del trizio

Un'analisi specifica è eseguita per quantificare il livello di trizio nel contesto dell'analisi di riferimento e ove sia richiesto un controllo periodico del parametro. Un'attività volumica superiore a 10 Bq/l segnala un'anomalia di cui occorre ricercare l'origine e che può indicare la presenza di altri radionuclidi artificiali. L'indicatore parametrico di 20 Bq/l rappresenta la soglia oltre la quale è necessario ricercare l'origine della contaminazione e informare il pubblico. La concentrazione di riferimento corrispondente al raggiungimento dell'indicatore parametrico di 0,01 mSv/anno è pari a 680 Bq/l (500 Bq/l considerando i feti).

2 bis.2.  Calcolo della DTI legata ad attività umane

La DTI è la dose efficace costituita da un anno di ingestione derivante da tutti i radionuclidi di origine antropica la cui presenza nell'acqua potabile è stata rilevata, compreso il trizio.

La DTI è calcolata a partire dall'attività volumica dei radionuclidi e dei coefficienti della dose di cui all'allegato III, tabella A, della direttiva 96/29/Euratom o sulla base di informazioni più recenti avallate dalle autorità competenti nello Stato membro. Il calcolo è eseguito per il gruppo della popolazione più esposta al rischio, detto gruppo critico, sulla base dei consumi tipo stabiliti dalla Commissione.

Gli Stati membri possono utilizzare le concentrazioni di riferimento corrispondenti al raggiungimento dell'indicatore parametrico di 0,01 mSv/anno. In tal caso, se la seguente formula è soddisfatta, gli Stati membri possono presupporre che l'indicatore parametrico non sia stato superato e che non occorrano ulteriori indagini:

20130312-P7_TA(2013)0068_IT-p0000002.fig

dove:

Ci(obs) = concentrazione osservata del radionuclide i

Ci(ref)  = concentrazione di riferimento del radionuclide i

n = numero di radionuclidi rilevati.

Se tale formula non è rispettata, devono essere eseguite quanto prima analisi complementari per verificare la validità del risultato ottenuto e determinare l'origine dell'inquinamento. [Em. 54]

Concentrazioni di riferimento per la radioattività di origine antropica nell'acqua potabile 1

Nuclide

Concentrazione di riferimento

Età critica

H3

680 Bq/l/500 Bq/l

2-7 anni / feti

C-14

21 Bq/l

2-7 anni

Sr-90

0,22 Bq/l

< 1 anno

Pu-239/Pu-240

0,012 Bq/l

< 1 anno

Am-241

0,013 Bq/l

< 1 anno

Co-60

0,9 Bq/l

< 1 anno

Cs-134

0,7 Bq/l

Adulti

Cs-137

1,1 Bq/l

Adulti

I-131

0,19 Bq/l

1-2 anni

1 Questa tabella comprende i radionuclidi artificiali più comuni. Le concentrazioni di riferimento di altri radionuclidi si possono calcolare mediante i coefficienti della dose di cui alla tabella A dell'allegato III della direttiva 96/29/Euratom o sulla base di informazioni più recenti riconosciute dalle autorità competenti nello Stato membro. Il calcolo deve essere eseguito per il gruppo di età più esposto al fine di garantire il rispetto della dose totale indicativa di 0,01 mSv, indipendentemente dall'età del consumatore. La Commissione stabilisce i consumi d'acqua per le diverse fasce d'età.

[Em. 55]

3.  Caratteristiche di rendimento e metodi di analisi

In relazione ai parametri di radioattività indicati di seguito, per caratteristiche di prestazione specificate si intende che il metodo di analisi utilizzato deve essere in grado, quantomeno, di misurare concentrazioni uguali all’indicatore parametrico con un limite di rilevazione specificato.

ParametriNuclide

Limite di rilevazione

(nota 1)

Note

Radon

10 Bq/l

Note 2, 3

Trizio

10 Bq/l

Note 2, 3

Alfa complessivoglobale

Beta complessivoglobale

0,04 Bq/l

0,4 Bq/l

Note 2, 4

Note 2, 4

U-238

0,02 Bq/l

Note 2, 66

U-234

0,02 Bq/l

Note 2, 66

Ra-226

0,04 Bq/l

Nota 2

Ra-228

0,08 Bq/l0,01 Bq/l

Note 2, 5

Pb-210

0,02 Bq/l

Nota 2

Po-210

0,01 Bq/l

Nota 2

C-14

20 Bq/l

Nota 2

Sr-90

0,4 Bq/l0,1 Bq/l

Nota 2

Pu-239/Pu-240

0,04 Bq/l0,01 Bq/l

Nota 2

Am-241

0,06 Bq/l0,01 Bq/l

Nota 2

Co-60

0,5 Bq/l0,1 Bq/l

Nota 2

Cs-134

0,5 Bq/l0,1 Bq/l

Nota 2

Cs-137

0,5 Bq/l0,1 Bq/l

Nota 2

I-131

0,5 Bq/l0,1 Bq/l

Nota 2

Nota 1: il limite di rilevazione è calcolato conformemente alla norma ISO 11929-7 relativa alla determinazione del limite di rilevazione e delle soglie di decisione per le misure delle radiazioni ionizzanti – parte 7: fondamenti e applicazioni generali, con probabilità di errore del primo e secondo tipo di 0,05 in ciascun caso.

Nota 2: le incertezze di misura si calcolano e riferiscono come incertezze standard combinate o come incertezze standard estese con un fattore di estensione di 1,96, conformemente alla Guida ISO per l’espressione dell’incertezza nelle misurazioni (ISO, Ginevra 1993, ristampa riveduta Ginevra, 1995).

Nota 3: il limite di rilevazione del radon e del trizio è pari al 10%50% del valore del suo indicatore parametrico di 100 Bq/l20 Bq/l.

Nota 4: il limite di rilevazione delledell'attività alfa globale e dell'attività beta globalecomplessive è pari al 40% dei valori di screening di 0,1 Bq/l e 1,0 Bq/l, rispettivamente. Detti valori possono essere utilizzati soltanto dopo aver escluso un apporto significativo di radionuclidi a elevata tossicità radiologica (piombo 210, radio 228 o polonio 210).

Nota 5: questo limite di rilevazione si applica esclusivamente allo screening ordinario; per una nuova fonte di acqua per cui è plausibile che il Ra-228 superi il 20% della concentrazione di riferimento, il limite di rilevazione per il primo controllo è di 0,02 Bq/l per misurazioni specifiche di nuclidi Ra-228. Ciò si applica anche qualora sia necessario ripetere il controllo.

Nota 6: il valore inferiore del limite di rilevazione specificato per U deriva dall’aver tenuto conto della tossicità chimica dell’uranio. [Am. 56]

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