– visto il protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie,
– visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea,
– visti gli articoli 41, 48 e 74 septies del suo regolamento,
– vista la sua risoluzione dell'11 ottobre 2007 sulla composizione del Parlamento europeo(1),
– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0041/2013),
A. considerando che l'articolo 2, commi 1 e 2, del protocollo n. 36 scadrà alla fine della legislatura 2009-2014;
B. considerando che la Repubblica di Croazia dovrebbe aderire all'Unione prima delle elezioni del Parlamento europeo, che sono previste per la primavera del 2014, e che con la fine della legislatura 2009-2014 scadranno le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;
C. considerando che si dovrebbe tenere conto dei cambiamenti demografici intervenuti dopo le ultime elezioni del Parlamento europeo;
D. considerando che dovrebbe essere valutata la possibilità di introdurre un sistema duraturo per l'assegnazione dei seggi del Parlamento europeo unitamente a una revisione del sistema di voto al Consiglio, come parte di una riforma globale delle istituzioni dell'Unione da definirsi nell'ambito di una convenzione convocata a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, TUE, e che una siffatta riforma dovrebbe riconoscere che, conformemente ai trattati, la base della democrazia dell'Unione è la rappresentanza sia dei cittadini che degli Stati membri;
E. considerando che la ripartizione dei seggi per la prossima legislatura non dovrebbe essere arbitraria, bensì basata su criteri obiettivi da applicare in modo pragmatico, e che detta ripartizione dovrebbe compensare i guadagni a livello del numero di seggi con perdite che siano limitate a un seggio al massimo per Stato membro;
1. presenta al Consiglio europeo l'allegato progetto di decisione del Consiglio europeo che stabilisce la composizione del Parlamento europeo per la legislatura 2014-2019, sulla base del suo diritto d'iniziativa previsto all'articolo 14, paragrafo 2, TUE;
2. sottolinea la necessità urgente di adottare tale decisione – che richiede l'approvazione del Parlamento – non appena entrerà in vigore il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, di modo che gli Stati membri possano porre in atto in tempo utile le disposizioni interne necessarie per l'organizzazione delle elezioni del Parlamento europeo per la legislatura 2014-2019;
3. si impegna a presentare in tempi brevi una proposta volta a migliorare le modalità pratiche per lo svolgimento delle elezioni nel 2014;
4. si impegna a presentare, entro la fine del 2015, un nuovo progetto di decisione del Consiglio europeo intesa ad istituire con sufficiente anticipo rispetto all'inizio della legislatura 2019-2024 un sistema duraturo e trasparente che consenta, in futuro, prima di ogni nuova elezione del Parlamento europeo, di ripartire i seggi fra gli Stati membri in modo obiettivo, sulla base del principio della proporzionalità degressiva di cui all'articolo 1 del progetto di decisione allegato, tenendo conto dell'eventuale aumento del loro numero e dell'evoluzione demografica della loro popolazione, quale debitamente accertata, e senza escludere la possibilità di riservare un certo numero di seggi a deputati eletti su liste transnazionali;
5. osserva che il nuovo sistema di assegnazione dei seggi del Parlamento europeo dovrebbe essere istituito congiuntamente a una revisione del sistema di voto al Consiglio come parte della necessaria revisione dei trattati; decide di presentare proposte a tal fine in occasione della prossima convenzione da convocare a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, TUE;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e il progetto di decisione del Consiglio europeo ad essa allegato, unitamente alla soprammenzionata relazione della commissione per gli affari costituzionali, al Consiglio europeo e al governo e al parlamento della Repubblica di Croazia nonché, per conoscenza, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
GU C 227 E del 4.9.2008, pag. 132 (relazione Lamassoure-Severin).
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
Progetto di decisione del Consiglio europeo che stabilisce la composizione del Parlamento europeo
IL CONSIGLIO EUROPEO,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,
visto l'articolo 2, comma 3, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie,
vista l'iniziativa del Parlamento europeo,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 2, commi 1 e 2, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie scadrà alla fine della legislatura 2009-2014.
(2) L'articolo 19, paragrafo 1, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica scadrà alla fine della legislatura 2009-2014.
(3) È necessario conformarsi senza indugi alle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, del protocollo n. 36 e adottare quindi la decisione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, del trattato sull'Unione europea, onde consentire agli Stati membri di porre in atto in tempo utile le misure interne necessarie per l'organizzazione delle elezioni del Parlamento europeo per la legislatura 2014-2019.
(4) La presente decisione soddisfa i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull'Unione europea, vale a dire che il numero dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente, e che la rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro, e che a nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In applicazione del principio della proporzionalità degressiva di cui all'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del Trattato sull'Unione europea, si applicano i seguenti principi:
–
l'assegnazione dei seggi del Parlamento europeo utilizza pienamente le soglie minime e massime fissate dal trattato sull'Unione europea onde rispecchiare il più possibile le dimensioni delle rispettive popolazioni degli Stati membri;
–
il rapporto tra la popolazione e il numero dei seggi di ciascuno Stato membro, prima dell'arrotondamento ai numeri interi, varia in funzione della rispettiva popolazione, di modo che ciascun deputato al Parlamento europeo di uno Stato membro più popolato rappresenti più cittadini di ciascun deputato di uno Stato membro meno popolato e che, viceversa, nessuno Stato membro meno popolato abbia più seggi di uno Stato membro più popolato.
Articolo 2
La popolazione complessiva degli Stati membri è calcolata dalla Commissione (Eurostat) sulla base di dati forniti dagli Stati membri stessi, in conformità di un metodo istituito con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.
Articolo 3
A norma dell'articolo 1, il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro è fissato come segue, a decorrere dall'inizio della legislatura 2014-2019:
Belgio
21
Bulgaria
17
Repubblica ceca
21
Danimarca
13
Germania
96
Estonia
6
Irlanda
11
Grecia
21
Spagna
54
Francia
74
Croazia
11
Italia
73
Cipro
6
Lettonia
8
Lituania
11
Lussemburgo
6
Ungheria
21
Malta
6
Paesi Bassi
26
Austria
18
Polonia
51
Portogallo
21
Romania
32
Slovenia
8
Slovacchia
13
Finlandia
13
Svezia
20
Regno Unito
73
Articolo 4
La presente decisione è rivista con sufficiente anticipo prima dell'inizio della legislatura 2019-2024 al fine di istituire un sistema che consenta, in futuro, prima di ogni nuova elezione del Parlamento europeo, di assegnare i seggi agli Stati membri in modo obiettivo, equo, duraturo e trasparente, sulla base del principio della proporzionalità degressiva di cui all'articolo 1, tenendo conto dell'eventuale cambiamento del loro numero e dell'evoluzione demografica della loro popolazione quale debitamente accertata, nonché del sistema di voto al Consiglio.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.