Obiezione a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento: definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose
Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2013 sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (2013/2524(RPS))
Il Parlamento europeo,
– visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio(1), in particolare l'articolo 26,
– visto il progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (D 024615/02) (in appresso «il progetto di regolamento della Commissione»),
– visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE(2),
– visto il Compendio dei prodotti botanici per i quali è stata segnalata la presenza di sostanze naturali che potrebbero rappresentare una preoccupazione per la salute, se usate in alimenti o integratori alimentari, pubblicato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)(3),
– visto il parere del Comitato scientifico per l'alimentazione umana della Commissione sul tuione, del 2 febbraio 2002(4),
– visto l'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(5),
– visto l'articolo 88, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 4, lettera c), del suo regolamento,
A. considerando che le bevande spiritose sono classificate in categorie sulla base delle definizioni di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008;
B. considerando che gli allegati del regolamento (CE) n. 110/2008 possono essere modificati mediante misure adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo, ai sensi dell'articolo 26 dello stesso regolamento;
C. considerando che, stando al considerando 2 del regolamento (CE) n. 110/2008, le misure che disciplinano il settore delle bevande spiritose dovrebbero contribuire a salvaguardare la rinomanza conquistata dalle bevande spiritose sul mercato europeo e mondiale, continuando a tenere conto dei metodi seguiti tradizionalmente per la loro produzione;
D. considerando che, secondo il considerando 6 del regolamento (CE) n.110/2008, mentre le definizioni delle bevande spiritose dovrebbero essere integrate o aggiornate, compreso nei casi in cui le definizioni precedenti fossero inesistenti o insufficienti, esse debbono comunque continuare a rispettare i metodi di qualità tradizionali;
E. considerando che l'assenzio, una bevanda spiritosa tradizionalmente prodotta in diversi Stati membri, non è, ad oggi, stata contemplata in alcuna categoria di prodotti dell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008;
F. considerando che all'articolo 1, lettera c, del suo progetto di regolamento, la Commissione propone di inserire nell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 una definizione dell'assenzio che prevede un livello minimo di anetolo di 0,5 grammi per litro;
G. considerando che l'assenzio è comunemente noto come una bevanda spiritosa ottenuta mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola o di un distillato di origine agricola con assenzio maggiore (Artemisia absinthium L.), assenzio romano (Artemisia pontica L.), anice (Pimpinella anisum L.), finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) e altre erbe a seconda della loro disponibilità regionale;
H. considerando che, a seconda della disponibilità regionale di alcune erbe e delle varie preferenze dei consumatori, le pratiche tradizionali di produzione dell'assenzio in molti Stati membri si sono in certa misura diversificate, così che non tutte le ricette tradizionali prevedono un livello minimo di anetolo, e che il livello di anetolo di numerosi prodotti attualmente disponibili sul mercato resta inferiore ai 0,5 grammi per litro proposti dalla Commissione;
I. considerando che, all'entrata in vigore del progetto di regolamento della Commissione, i produttori di queste varie ricette di assenzio dovrebbero, in conseguenza dell'introduzione della nuova definizione di assenzio, o astenersi dall'utilizzare il termine «assenzio» come loro denominazione di vendita o cambiare le loro antiche ricette, nonostante i loro metodi di produzione tradizionali;
J. considerando che siffatto cambiamento delle caratteristiche intrinseche del prodotto potrebbe irritare i consumatori, compromettendone di conseguenza la fiducia;
K. considerando che, invece di obbligare i produttori a cambiare i metodi di produzione tradizionali, la definizione dell'assenzio come categoria di prodotto potrebbe essere formulata in modo da garantire il rispetto delle varietà regionali;
L. considerando che i produttori di assenzio potrebbero inoltre essere obbligati a indicare il tenore di anetolo nell'elenco degli ingredienti;
M. considerando altresì che, in linea con il considerando 2 del regolamento (CE) n. 110/2008, le misure che disciplinano il settore delle bevande spiritose dovrebbe contribuire al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori;
N. considerando inoltre che, all'articolo 1, lettera c, del suo progetto di regolamento, la Commissione propone che la definizione dell'assenzio contempli un requisito quantitativo per il tuione (alfa e beta) tra i 5 e i 35 milligrammi per litro;
O. considerando che il Compendio dell'EFSA dei prodotti botanici per i quali è stata segnalata la presenza di sostanze che potrebbero rappresentare una preoccupazione per la salute, se usate in alimenti o integratori alimentari, comprende il tuione contenuto nell'Artemisia absinthium L.;
P. considerando che, nel suo parere del 2 febbraio 2002, il Comitato scientifico della Commissione per i prodotti alimentari non ha ritenuto appropriato l'utilizzo del tuione come aromatizzante chimicamente identificato e ha sostenuto l'applicazione dei tenori massimi negli alimenti e nelle bevande, vigenti al momento dell'adozione del parere, e che restano in vigore ai sensi dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1334/2008;
Q. considerando che alcuni produttori di assenzio hanno iniziato a utilizzare piante di Artemisia che sono prive di tuione o ne contengono soltanto livelli molto bassi;
R. considerando che la fissazione di un tenore minimo di tuione nella definizione dell'assenzio è, di conseguenza, in contraddizione con l'approccio attuale adottato nei confronti di questa sostanza potenzialmente dannosa;
S. considerando che la fissazione di tenori minimi di tuione per l'assenzio non aggiunge alcuna caratteristica indispensabile alla definizione di questa bevanda spiritosa;
1. ritiene che il progetto di regolamento della Commissione non sia compatibile con la finalità e il contenuto del regolamento (CE) n. 110/2008;
2. si oppone all'adozione del progetto di regolamento della Commissione che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Il Comitato scientifico per l'alimentazione umana della Commissione è esistito fino all'istituzione ufficiale dell'EFSA nel 2003. Il 2 dicembre 2002, il Comitato ha adottato un parere sul tuione, pubblicato il 6 febbraio 2003 con il riferimento SCF/CS/FLAV/FLAVOUR/23 ADD 2 definitivo.