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Procedura : 2011/0280(COD)
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Ciclo del documento : B7-0079/2013

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B7-0079/2013

Discussioni :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

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P7_TA(2013)0084

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Mercoledì 13 marzo 2013 - Strasburgo
Pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC (decisione sull'avvio dei negoziati interistituzionali)
P7_TA(2013)0084B7-0079/2013

Decisione del Parlamento europeo del 13 marzo 2013 sull'avvio dei negoziati interistituzionali e sul relativo mandato in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD)2013/2528(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

–  visti l'articolo 70, paragrafo 2, e l'articolo 70 bis del suo regolamento,

  considerando che la dotazione finanziaria figurante nella proposta legislativa costituisce solo un'indicazione per l'autorità legislativa e non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

decide di avviare negoziati interistituzionali sulla base del mandato in appresso:

MANDATO

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
(1)  La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio» espone le future sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune (PAC) dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1º gennaio 2014. La riforma dovrà riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003. Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 73/2009 e sostituirlo con un nuovo regolamento. Nella misura del possibile, la riforma dovrà inoltre snellire e semplificare le disposizioni.
(1)  La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio» espone le future sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune (PAC) dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1º gennaio 2014. La riforma dovrà riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003. Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 73/2009 e sostituirlo con un nuovo regolamento. La riforma dovrà inoltre snellire e semplificare le disposizioni.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis)  Occorre una PAC forte, dotata di un bilancio congruo con un incremento in termini reali rispetto al periodo 2007-2013 al fine di garantire, in qualsiasi momento, la produzione nell'Unione europea della quantità e della varietà necessarie di alimenti di qualità, nonché di contribuire all'occupazione, alla conservazione e alla produzione di beni ambientali, alla lotta ai cambiamenti climatici e alla gestione territoriale. La PAC dovrebbe inoltre fondarsi su misure di agevole comprensione per gli agricoltori, le altre parti interessate e i cittadini in genere, in modo da assicurare trasparenza di esecuzione, garanzia di controllo e riduzione dei costi per gli operatori e per le amministrazioni.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)
(1 ter)  Uno degli obiettivi principali e dei requisiti fondamentali della riforma della PAC è la riduzione degli oneri amministrativi. Occorre tenere conto in modo risoluto di tale obiettivo all'atto di definire le disposizioni applicabili al regime di sostegno diretto. È opportuno che il numero di regimi di sostegno non superi la misura necessaria e gli agricoltori e gli Stati membri dovrebbero poter soddisfare i rispettivi requisiti e obblighi senza eccessiva burocrazia. Occorre applicare livelli di tolleranza orientati alla pratica, limiti «de minimis» ragionevoli e un adeguato equilibrio tra fiducia e controllo onde ridurre i futuri oneri amministrativi per gli Stati membri e i beneficiari.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 8
(8)  Per tenere conto della nuova legislazione sui regimi di sostegno che potrebbe essere adottata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di modificare l'elenco dei regimi di sostegno contemplati dal presente regolamento.
(8)  Per tenere conto della nuova legislazione sui regimi di sostegno che potrebbe essere adottata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di modificare l'elenco dei regimi di sostegno di cui all'allegato I del presente regolamento.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 9
(9)  Per tenere conto di nuovi elementi specifici e garantire la tutela dei diritti dei beneficiari è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di stabilire nuove definizioni in relazione all'accesso al sostegno nell'ambito del presente regolamento, il quadro all'interno del quale gli Stati membri definiranno le attività minime da svolgere sulle superfici mantenute naturalmente in uno stato che le rende idonee al pascolo o alla coltivazione, i criteri che gli agricoltori devono soddisfare affinché si possa ritenere che abbiano rispettato l'obbligo di mantenere la superficie agricola nello stato idoneo alla produzione e i criteri per determinare la predominanza dell'erba e delle altre piante erbacee da foraggio nel prato permanente.
(9)  Per tenere conto di nuovi elementi specifici e garantire la tutela dei diritti dei beneficiari è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato in relazione alla fissazione dei criteri secondo cui gli Stati membri definiranno le attività minime da svolgere sulle superfici mantenute naturalmente in uno stato che le rende idonee al pascolo o alla coltivazione nonché al quadro all'interno del quale gli Stati membri definiranno i criteri che gli agricoltori devono soddisfare affinché si possa ritenere che abbiano rispettato l'obbligo di mantenere la superficie agricola nello stato idoneo alla produzione.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 10
(10)  Per garantire la tutela dei diritti dei beneficiari è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di stabilire le norme in merito alla base di calcolo delle riduzioni che gli Stati membri sono tenuti ad applicare agli agricoltori in forza della disciplina finanziaria.
soppresso
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 13
(13)  Dall'esperienza maturata con l'applicazione dei vari regimi di sostegno agli agricoltori è emerso che in alcuni casi il sostegno è stato concesso a beneficiari il cui obiettivo commerciale non era affatto, o era solo marginalmente, connesso a un'attività agricola, come nel caso di aeroporti, aziende ferroviarie, società immobiliari e società di gestione di terreni sportivi. Per garantire una concessione più mirata del sostegno, gli Stati membri non devono assegnare pagamenti diretti a tali persone fisiche e giuridiche. I piccoli agricoltori part-time danno un contributo diretto alla vitalità delle zone rurali: per tale motivo non deve essere impedito loro di ottenere pagamenti diretti.
(13)  Dall'esperienza maturata con l'applicazione dei vari regimi di sostegno agli agricoltori è emerso che in alcuni casi il sostegno è stato concesso a persone fisiche e giuridiche il cui obiettivo commerciale non era affatto, o era solo marginalmente, connesso a un'attività agricola. Per garantire una concessione più mirata del sostegno e per mantenersi quanto più possibile al passo con le realtà nazionali, è essenziale affidare a ogni Stato membro la responsabilità di definire cosa si intende per «agricoltore in attività». In tal modo, gli Stati membri si astengono dall'assegnare pagamenti diretti a entità come aziende di trasporto, aeroporti, società immobiliari, società di gestione di terreni sportivi, campeggi o società minerarie; a meno che queste non possano dimostrare di soddisfare i criteri che definiscono un agricoltore in attività. I piccoli agricoltori part-time danno un contributo diretto alla vitalità delle zone rurali: per tale motivo non dovrebbe essere impedito loro di ottenere pagamenti diretti.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 15
(15)  La ripartizione del sostegno diretto al reddito tra gli agricoltori è caratterizzata dall'assegnazione di importi di entità sproporzionata a un numero piuttosto esiguo di aziende beneficiarie di grandi dimensioni. A motivo delle economie di scala, i beneficiari di maggiori dimensioni non necessitano di un sostegno unitario di livello identico affinché l'obiettivo del sostegno al reddito sia conseguito in modo efficiente. Inoltre, dato il loro potenziale di adattamento, è più facile, per i grandi beneficiari, funzionare con livelli di sostegno unitario inferiori. Al fine di migliorare la ripartizione dei pagamenti tra gli agricoltori è pertanto giusto introdurre per i grandi beneficiari un sistema in base al quale il livello del sostegno è ridotto progressivamente e infine livellato. Tale sistema deve tuttavia tenere conto dell'intensità di lavoro dipendente onde evitare effetti sproporzionati nelle aziende agricole di grandi dimensioni con un numero elevato di dipendenti. Tali massimali del sostegno non devono applicarsi ai pagamenti concessi per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, onde evitare di diminuire gli effetti benefici perseguiti da tali pagamenti. Per rendere efficace il livellamento, gli Stati membri devono stabilire alcuni criteri volti a evitare che gli agricoltori cerchino di eluderne gli effetti attraverso operazioni abusive. Il prodotto della riduzione e del livellamento dei pagamenti ai beneficiari di grandi dimensioni deve rimanere negli Stati membri in cui è stato generato ed essere utilizzato per finanziare progetti che recano un contributo significativo all'innovazione a norma del regolamento (UE) n. […] del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [regolamento sviluppo rurale].
(15)  La ripartizione del sostegno diretto al reddito tra gli agricoltori è caratterizzata dall'assegnazione di importi di entità sproporzionata a un numero piuttosto esiguo di aziende beneficiarie di grandi dimensioni. A motivo delle economie di scala, i beneficiari di maggiori dimensioni non necessitano di un sostegno unitario di livello identico affinché l'obiettivo del sostegno al reddito sia conseguito in modo efficiente. Inoltre, dato il loro potenziale di adattamento, è più facile, per i grandi beneficiari, funzionare con livelli di sostegno unitario inferiori. Al fine di migliorare la ripartizione dei pagamenti tra gli agricoltori è pertanto giusto introdurre per i grandi beneficiari un sistema in base al quale il livello del sostegno è ridotto progressivamente e infine livellato. Tale sistema dovrebbe tuttavia tenere conto del lavoro impiegato, compresi i salari e i costi del terzista, onde evitare effetti sproporzionati nelle aziende agricole di grandi dimensioni con un numero elevato di dipendenti. Tali massimali del sostegno non dovrebbero applicarsi ai pagamenti concessi per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, onde evitare di diminuire gli effetti benefici perseguiti da tali pagamenti. Per rendere efficace il livellamento, gli Stati membri dovrebbero stabilire alcuni criteri volti a evitare che gli agricoltori cerchino di eluderne gli effetti attraverso operazioni abusive. Il prodotto della riduzione e del livellamento dei pagamenti ai beneficiari di grandi dimensioni dovrebbe rimanere negli Stati membri in cui è stato generato ed essere utilizzato per finanziare progetti che recano un contributo significativo all'innovazione e allo sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. […] del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [regolamento sviluppo rurale]. Gli Stati membri possono pertanto assegnare le somme ottenute con il livellamento ai beneficiari di grandi dimensioni a cui tale livellamento è stato applicato, affinché questi ultimi possano investire nell'innovazione.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 20
(20)  Per garantire una migliore distribuzione del sostegno tra i terreni agricoli dell'Unione, anche negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie istituito dal regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno che un nuovo regime di pagamento di base sostituisca il regime di pagamento unico istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e mantenuto dal regolamento (CE) n. 73/2009, che ha riunito in un unico regime di pagamenti diretti disaccoppiati i meccanismi di sostegno preesistenti. Ciò dovrebbe comportare la scadenza dei diritti all'aiuto ottenuti in forza di tali regolamenti e l'assegnazione di diritti nuovi, seppure ancora basati sul numero di ettari ammissibili a disposizione degli agricoltori nel primo anno di attuazione del regime.
(20)  Per garantire una migliore distribuzione del sostegno tra i terreni agricoli dell'Unione, anche negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie istituito dal regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno che un nuovo regime di pagamento di base sostituisca il regime di pagamento unico istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e mantenuto dal regolamento (CE) n. 73/2009, che ha riunito in un unico regime di pagamenti diretti disaccoppiati i meccanismi di sostegno preesistenti. Gli Stati membri dovrebbero modificare i loro regimi di aiuto esistenti al fine di allinearli al presente regolamento senza necessariamente abolire i loro attuali modelli di pagamenti diretti.
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Considerando 21
(21)   A causa dell'integrazione consecutiva di vari settori nel regime di pagamento unico e del conseguente periodo di adeguamento concesso agli agricoltori, è diventato sempre più difficile giustificare le notevoli differenze individuali nel livello del sostegno per ettaro determinate dall'uso di riferimenti storici. Il sostegno diretto al reddito deve pertanto essere distribuito in maniera più equa fra gli Stati membri riducendo il legame con i riferimenti storici e tenendo conto del contesto generale del bilancio dell'Unione. Per garantire una distribuzione più uniforme degli aiuti diretti, pur tenendo conto delle differenze tuttora esistenti nei livelli salariali e nei costi dei fattori produttivi, i livelli del sostegno diretto per ettaro devono subire un progressivo adeguamento. Gli Stati membri con un livello di pagamenti diretti inferiore al 90% della media devono colmare un terzo della differenza fra il loro livello attuale e detto livello. Tale convergenza deve essere finanziata proporzionalmente da tutti gli Stati membri che beneficiano di pagamenti diretti superiori alla media unionale. Inoltre, tutti i diritti all'aiuto attivati nel 2019 in uno Stato membro o in una regione devono avere un valore unitario uniforme, risultato di un processo di convergenza verso tale valore svoltosi per fasi lineari durante il periodo di transizione. Per evitare tuttavia conseguenze finanziarie destabilizzanti per gli agricoltori, gli Stati membri che hanno usato il regime di pagamento unico, in particolare il modello storico, devono avere la facoltà di tenere parzialmente conto dei fattori storici nel calcolo del valore dei diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del nuovo regime. È opportuno che il dibattito sul futuro quadro finanziario pluriennale per il periodo che avrà inizio nel 2021 si concentri sull'obiettivo della totale convergenza degli aiuti diretti durante tale periodo attraverso la loro distribuzione uniforme in tutta l'Unione europea.
(21)   Oltre alla convergenza dei pagamenti di sostegno a livello nazionale e regionale, occorre altresì adeguare le dotazioni nazionali per i pagamenti diretti in modo che negli Stati membri con un livello attuale di pagamenti diretti per ettaro inferiore al 70% della media unionale lo scostamento si riduca del 30%. Negli Stati membri con un livello di pagamenti diretti tra il 70% e l'80% della media lo scostamento deve ridursi del 25%, e in quelli in cui tale livello è superiore all'80% della media esso deve ridursi del 10%. In seguito all'applicazione di tali meccanismi, il livello percepito non dovrà in nessuno Stato membro essere inferiore al 55% della media dell'Unione nel 2014 e al 75% di tale media nel 2019. Nel caso degli Stati membri con livelli dei pagamenti superiori alla media dell'Unione lo sforzo di convergenza non dovrà far scendere tali livelli al di sotto della media. La convergenza deve essere finanziata proporzionalmente da tutti gli Stati membri che beneficiano di pagamenti diretti superiori alla media unionale.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)
(21 bis)  Oltre alla convergenza degli aiuti a livello nazionale e regionale, occorre altresì adeguare le dotazioni nazionali dei pagamenti diretti affinché negli Stati membri con un livello attuale di pagamenti diretti per ettaro al di sotto del 70% rispetto alla media europea lo scostamento si riduca del 30% rispetto alla suddetta media. Per gli Stati membri il cui livello di pagamenti diretti si colloca tra il 70% e l'80% della media, lo scostamento dovrebbe ridursi del 25% e per gli Stati membri che vantano un livello di pagamenti diretti superiore all'80% rispetto alla media, lo scarto si dovrebbe ridurre del 10%. Dopo l'introduzione di detti adeguamenti, nessuno Stato membro dovrebbe percepire meno del 65% della media dell'Unione. Per gli Stati membri il cui livello di sostegno è superiore alla media dell'Unione, l'impegno alla convergenza non dovrebbe comportare la caduta di tale livello al di sotto della media. La convergenza dovrebbe essere finanziata proporzionalmente da tutti gli Stati membri che beneficiano di pagamenti diretti superiori alla media unionale.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 22
(22)  L'esperienza maturata con l'applicazione del regime di pagamento unico insegna che è opportuno mantenere alcune delle sue componenti principali, compresa la determinazione di massimali nazionali al fine di garantire che il livello complessivo degli aiuti non superi gli attuali limiti di bilancio. È altresì opportuno che gli Stati membri continuino a disporre di una riserva nazionale da utilizzare per agevolare la partecipazione di nuovi agricoltori giovani al regime o eventualmente per tenere conto di esigenze specifiche di determinate regioni. Le norme sul trasferimento e sull'uso dei diritti all'aiuto devono essere mantenute ma, ove possibile, devono essere semplificate.
(22)  L'esperienza maturata con l'applicazione del regime di pagamento unico insegna che è opportuno mantenere alcune delle sue componenti principali, compresa la determinazione di massimali nazionali al fine di garantire che il livello complessivo degli aiuti non superi gli attuali limiti di bilancio. È altresì opportuno che gli Stati membri continuino a disporre, almeno durante il primo anno di applicazione del nuovo regime di pagamento di base, di una riserva nazionale, gestibile a livello regionale, da utilizzare per agevolare la partecipazione di agricoltori giovani e agricoltori nuovi al regime o eventualmente per tenere conto di esigenze specifiche di determinate regioni. Le norme sul trasferimento e sull'uso dei diritti all'aiuto dovrebbero essere mantenute ma, ove possibile, dovrebbero essere semplificate.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)
(22 bis)  Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire un coefficiente di riduzione, che può essere fissato a zero per avere la possibilità di ridurre le superfici ammissibili con un potenziale di raccolto inferiore o per produzioni specifiche.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 23
(23)  Per garantire la tutela dei diritti dei beneficiari e per chiarire le situazioni specifiche che possono presentarsi nell'applicazione del regime di pagamento di base, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di adottare: le norme sull'ammissibilità e sull'accesso degli agricoltori al regime di pagamento di base in caso di successione effettiva o anticipata, di subentro in un contratto di affitto per successione, di cambiamento della forma giuridica o della denominazione e di fusione o scissione dell'azienda; le norme in merito al calcolo del valore e del numero o in merito all'aumento di valore dei diritti all'aiuto ai fini dell'assegnazione di tali diritti, comprese norme sulla possibilità che siano stabiliti in via provvisoria il valore e il numero o un aumento provvisorio dei diritti all'aiuto assegnati in base alla domanda presentata dall'agricoltore, sulle condizioni per stabilire il valore e il numero provvisori e definitivi dei diritti all'aiuto e disposizioni per i casi in cui una vendita o un contratto di affitto possa avere ripercussioni sull'assegnazione di diritti all'aiuto; le norme sulla fissazione e il calcolo del valore e del numero dei diritti all'aiuto ottenuti dalla riserva nazionale; le norme in merito alla variazione del valore unitario dei diritti all'aiuto nel caso di frazioni di diritti e in merito ai criteri per l'assegnazione dei diritti all'aiuto della riserva nazionale e per l'assegnazione dei diritti all'aiuto agli agricoltori che non hanno chiesto il sostegno nel 2011.
(23)  Per garantire la tutela dei diritti dei beneficiari e per chiarire le situazioni specifiche che possono presentarsi nell'applicazione del regime di pagamento di base, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di adottare: le norme sull'ammissibilità e sull'accesso degli agricoltori al regime di pagamento di base in caso di successione effettiva o anticipata, di subentro in un contratto di affitto per successione, di cambiamento della forma giuridica o della denominazione e di fusione o scissione dell'azienda; le norme in merito al calcolo del valore e del numero o in merito all'aumento di valore dei diritti all'aiuto ai fini dell'assegnazione di tali diritti, comprese norme sulla possibilità che siano stabiliti in via provvisoria il valore e il numero o un aumento provvisorio dei diritti all'aiuto assegnati in base alla domanda presentata dall'agricoltore, sulle condizioni per stabilire il valore e il numero provvisori e definitivi dei diritti all'aiuto e disposizioni per i casi in cui una vendita o un contratto di affitto possa avere ripercussioni sull'assegnazione di diritti all'aiuto; le norme sulla fissazione e il calcolo del valore e del numero dei diritti all'aiuto ottenuti dalla riserva nazionale; le norme in merito alla variazione del valore unitario dei diritti all'aiuto nel caso di frazioni di diritti e in merito ai criteri per l'assegnazione dei diritti all'aiuto della riserva nazionale e per l'assegnazione dei diritti all'aiuto agli agricoltori che non hanno chiesto il sostegno nel periodo 2009-2011.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)
(24 bis)  Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di decidere di utilizzare una parte dei loro massimali nazionali per concedere agli agricoltori un pagamento annuo integrativo per i primi ettari al fine di tenere maggiormente conto della diversità delle aziende agricole in termini di dimensioni economiche, scelta di produzione e occupazione.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 26
(26)  Uno degli obiettivi perseguiti dalla nuova PAC è il miglioramento delle prestazioni ambientali attraverso una componente obbligatoria di «inverdimento» dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, applicabile in tutta l'Unione. A tale scopo gli Stati membri devono utilizzare parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti diretti per concedere agli agricoltori un pagamento annuo, in aggiunta al pagamento di base, per pratiche obbligatorie volte a conseguire in via prioritaria obiettivi climatico-ambientali. Tali pratiche devono assumere la forma di attività semplici, generalizzate, non contrattuali e annuali che vadano oltre la condizionalità e siano collegate all'agricoltura, come ad esempio la diversificazione delle colture o il mantenimento di prati permanenti e di aree di interesse ecologico. Tali pratiche devono essere obbligatorie anche per gli agricoltori le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone «Natura 2000», contemplate dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dalla direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, purché si tratti di pratiche compatibili con gli obiettivi di tali direttive. Gli agricoltori che soddisfano le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 devono beneficiare della componente di «inverdimento» senza essere sottoposti a ulteriori obblighi, dati i benefici ambientali riconosciuti prodotti dai sistemi di agricoltura biologica. La mancata osservanza della componente di «inverdimento» deve determinare l'irrogazione di sanzioni in forza dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC].
(26)  Uno degli obiettivi perseguiti dalla nuova PAC è il miglioramento delle prestazioni ambientali. A tale scopo gli Stati membri dovrebbero utilizzare parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti diretti per concedere agli agricoltori un pagamento annuo per pratiche obbligatorie volte a conseguire in via prioritaria obiettivi climatico-ambientali. Tali pratiche dovrebbero assumere la forma di attività semplici, generalizzate, non contrattuali e annuali che vadano oltre la condizionalità e siano collegate all'agricoltura, come ad esempio la diversificazione delle colture o il mantenimento di prati e pascoli permanenti e di aree di interesse ecologico. Gli agricoltori che soddisfano le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, i beneficiari dei pagamenti agro-climatico-ambientali stabiliti a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale] e gli agricoltori le cui aziende sono situate in zone «Natura 2000» dovrebbero beneficiare della componente di «inverdimento» senza essere sottoposti a ulteriori obblighi. Anche gli agricoltori con aziende certificate a titolo di sistemi di certificazione ambientale nazionali dovrebbero poter beneficiare, a determinate condizioni, della componente di «inverdimento». Gli agricoltori la cui azienda è occupata per almeno il 75% da prati o pascoli permanenti o da colture sommerse dovrebbero essere esonerati dall'obbligo di diversificazione delle colture e dagli obblighi connessi alle aree d'interesse ecologico. Tale eccezione andrebbe applicata soltanto se la superficie a seminativo del restante terreno agricolo ammissibile non supera i 50 ettari.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 28
(28)  Per garantire che la superficie investita a prato permanente sia mantenuta tale dagli agricoltori, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di stabilire norme in merito all'applicazione della misura.
(28)  Per garantire che la superficie investita a prato e pascolo permanenti sia mantenuta tale dagli Stati membri, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, al fine di stabilire norme in merito all'applicazione della misura.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 29
(29)  Per garantire che la misura riguardante le aree di interesse ecologico sia attuata in maniera efficiente e coerente, tenendo conto delle specificità degli Stati membri, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda l'ulteriore definizione dei tipi di «aree di interesse ecologico» di cui alla misura omonima e l'aggiunta e la definizione di altri tipi di aree di interesse ecologico che possono essere presi in considerazione ai fini del rispetto della percentuale prevista da tale misura.
(29)  Per garantire che la misura riguardante le aree di interesse ecologico sia attuata in maniera efficiente e coerente, tenendo conto delle specificità degli Stati membri, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda l'ulteriore definizione dei tipi di «aree di interesse ecologico» di cui alla misura omonima, l'aggiunta e la definizione di altri tipi di aree di interesse ecologico che possono essere presi in considerazione ai fini del rispetto della percentuale prevista da tale misura e la definizione di un quadro unionale di coefficienti di ponderazione per il calcolo degli ettari rappresentati dai vari tipi di aree di interesse ecologico.
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)
(29 bis)  Per migliorare l'ambiente, contrastare il cambiamento climatico, migliorare le condizioni agronomiche dell'agricoltura, la Commissione dovrebbe sottoporre senza indugio un piano strategico di approvvigionamento di proteine vegetali che consenta all'Unione di ridurre, nel contempo, la sua forte dipendenza dall'estero. Tale piano dovrebbe consentire, all'occorrenza, di sviluppare colture di piante oleose e proteiche e di leguminose nell'ambito della politica agricola comune e di stimolare la ricerca agronomica in materia di varietà adattate e ad alto rendimento.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 33
(33)  È opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare una parte dei massimali nazionali dei pagamenti diretti per il sostegno accoppiato in determinati settori e in determinati casi chiaramente definiti. È opportuno limitare a un livello idoneo gli stanziamenti che possono essere utilizzati per misure di sostegno accoppiato, pur consentendo la concessione di tale sostegno negli Stati membri o in determinate regioni che devono far fronte a situazioni particolari, in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli rivestono particolare importanza per ragioni economiche, ambientali e/o sociali. È opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare fino al 5% dei loro massimali nazionali per tale sostegno, oppure fino al 10% qualora il loro livello di sostegno accoppiato in almeno uno degli anni del periodo 2010-2013 sia stato superiore al 5%. Tuttavia, in casi debitamente giustificati nei quali sia dimostrata l'esistenza di particolari esigenze in una determinata regione, e previa approvazione della Commissione, è opportuno autorizzare gli Stati membri a usare più del 10% del massimale nazionale. Il sostegno accoppiato deve essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione in tali regioni. È opportuno mettere questo tipo di sostegno anche a disposizione degli agricoltori che, al 31 dicembre 2013, detengono diritti all'aiuto speciali concessi a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 e che non dispongono di ettari ammissibili per l'attivazione di diritti all'aiuto. Per quanto riguarda l'approvazione del sostegno accoppiato facoltativo per importi che superano il 10% del massimale nazionale annuo fissato per ciascuno Stato membro, è inoltre opportuno conferire alla Commissione la competenza di adottare atti di esecuzione senza l'applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011.
(33)  È opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare una parte dei massimali nazionali dei pagamenti diretti per il sostegno accoppiato in determinati settori e in determinati casi chiaramente definiti. È opportuno limitare a un livello idoneo gli stanziamenti che possono essere utilizzati per misure di sostegno accoppiato, pur consentendo la concessione di tale sostegno negli Stati membri o in determinate regioni che dovrebbero far fronte a situazioni particolari, in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli rivestono particolare importanza per ragioni economiche, ambientali e/o sociali. È opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare fino al 15% dei loro massimali nazionali per tale sostegno. Tale percentuale può essere aumentata di 3 punti per gli Stati membri che decidono di utilizzare almeno il 3% del loro massimale nazionale per sostenere la produzione di colture proteiche. Il sostegno accoppiato dovrebbe essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione in tali regioni, a meno che tale sostegno non abbia una finalità ambientale. È opportuno mettere questo tipo di sostegno anche a disposizione degli agricoltori che, al 31 dicembre 2013, detengono diritti all'aiuto speciali concessi a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 e che non dispongono di ettari ammissibili per l'attivazione di diritti all'aiuto. Per quanto riguarda l'approvazione del sostegno accoppiato facoltativo è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del TFUE.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 38
(38)  È opportuno istituire un regime semplice e specifico per i piccoli agricoltori al fine di ridurre i costi amministrativi connessi alla gestione e al controllo del sostegno diretto. A tale scopo è opportuno istituire un pagamento forfettario in sostituzione di tutti i pagamenti diretti. È opportuno introdurre norme finalizzate a semplificare le formalità, riducendo tra l'altro gli obblighi a carico dei piccoli agricoltori, quali quelli riguardanti la domanda di sostegno, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, la condizionalità e i controlli disposti dal regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC], senza compromettere il conseguimento degli obiettivi generali della riforma, fermo restando che la legislazione unionale di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC] si applica ai piccoli agricoltori. Questo regime deve prefiggersi l'obiettivo di sostenere l'attuale tessuto agricolo dell'Unione, caratterizzato da aziende di piccole dimensioni, senza che ciò vada a detrimento dell'evoluzione verso strutture più competitive. L'accesso a tale regime deve essere perciò riservato alle aziende esistenti.
(38)  Gli Stati membri dovrebbero poter istituire un regime semplice e specifico per i piccoli agricoltori al fine di ridurre i costi amministrativi connessi alla gestione e al controllo del sostegno diretto. A tale scopo è necessario autorizzare gli Stati membri a istituire un pagamento forfettario o un pagamento annuo fisso per beneficiario in sostituzione di tutti i pagamenti diretti. Gli agricoltori che beneficiano di pagamenti annui inferiori a 1°500 EUR andrebbero automaticamente inclusi in tale regime. Dovrebbe essere possibile introdurre norme finalizzate a semplificare le formalità, riducendo tra l'altro gli obblighi a carico dei piccoli agricoltori, quali quelli riguardanti la domanda di sostegno, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, la condizionalità e i controlli disposti dal regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC], senza compromettere il conseguimento degli obiettivi generali della riforma, fermo restando che la legislazione unionale di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC] si applica ai piccoli agricoltori. Questo regime dovrebbe prefiggersi l'obiettivo di sostenere l'attuale tessuto agricolo dell'Unione, caratterizzato da aziende di piccole dimensioni, senza che ciò vada a detrimento dell'evoluzione verso strutture più competitive. L'accesso a tale regime dovrebbe essere perciò riservato alle aziende esistenti.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 40
(40)  A fini di semplificazione e per tenere conto della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche, è opportuno che in tali regioni i pagamenti diretti siano gestiti nell'ambito dei programmi di sostegno previsti dal regolamento (CE) n. 247/2006. Di conseguenza, le disposizioni del presente regolamento relative al regime di pagamento di base e ai pagamenti connessi nonché al sostegno accoppiato non devono applicarsi a tali regioni.
(40)  A fini di semplificazione e per tenere conto della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche, è opportuno che in tali regioni i pagamenti diretti siano gestiti nell'ambito dei programmi di sostegno previsti dal regolamento (CE) n. 247/2006. Di conseguenza, le disposizioni del presente regolamento relative al regime di pagamento di base e ai pagamenti connessi nonché al sostegno accoppiato non dovrebbero applicarsi a tali regioni. Tuttavia, sarebbe opportuno analizzare l'impatto di eventuali modifiche del presente regolamento su tali regioni.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 40 bis (nuovo)
(40 bis)  In determinate zone isolate, l'eterogeneità del settore agricolo combinata con sistemi produttivi poco efficienti giustifica il ricorso a strumenti specifici di politica agricola rispetto ai quali l'Unione europea ha maturato un'esperienza sufficiente, al fine di rendere il settore più orientato al mercato, ridurre le ripercussioni ambientali dovute all'abbandono dell'attività agricola e conservare le comunità rurali in linea con l'obiettivo della sostenibilità. Occorre approfondire lo studio dei regimi specifici per i territori insulari dell'Unione che presentano caratteristiche analoghe a quelle dei territori in cui tali strumenti di politica agricola hanno prodotto risultati positivi.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 43
(43)  Per rafforzare la propria politica di sviluppo rurale, è opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di trasferire fondi dal loro massimale dei pagamenti diretti al loro sostegno per lo sviluppo rurale. Al tempo stesso, gli Stati membri il cui livello di sostegno diretto rimane inferiore al 90% del livello medio dell'Unione devono avere la possibilità di trasferire fondi dal loro sostegno per lo sviluppo rurale al loro massimale dei pagamenti diretti. Tali scelte devono essere operate, entro certi limiti, una sola volta per tutto il periodo di applicazione del presente regolamento.
(43)  Per rafforzare la propria politica di sviluppo rurale, è opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di trasferire fondi dal loro massimale dei pagamenti diretti al loro sostegno per lo sviluppo rurale. Tutti gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di integrare tale trasferimento con un ammontare proporzionale agli importi non spesi a scopo di «inverdimento» al fine di fornire un finanziamento aggiuntivo per le misure climatiche agro-ambientali. Al tempo stesso, gli Stati membri il cui livello di sostegno diretto rimane inferiore al 90% del livello medio dell'Unione dovrebbero avere la possibilità di trasferire fondi dal loro sostegno per lo sviluppo rurale al loro massimale dei pagamenti diretti. Tali scelte andrebbero operate entro certi limiti, e riviste entro il 1° agosto 2015 o il 1° agosto 2017.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – lettera b – punto iii bis (nuovo)
iii bis) un nuovo regime di pagamenti finanziato dall'Unione per le colonie di api nel settore dell’apicoltura;
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 2
È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, al fine di modificare l'elenco dei regimi di sostegno di cui all'allegato I.

Per assicurare la certezza del diritto, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55, recanti modifica dell'elenco dei regimi di sostegno di cui all'allegato I nella misura necessaria per tener conto dei cambiamenti introdotti in virtù di nuovi atti legislativi sui regimi di sostegno adottati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – trattino 1
- l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,
- la produzione agricola che comprende l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – trattino 2
– il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza particolari interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli tradizionali, o
– il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione, subordinatamente, nel caso delle superfici agricole naturalmente conservate in questo stato, alla definizione di un'attività minima da parte degli Stati membri;
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – trattino 3
– lo svolgimento di un'attività minima, che gli Stati membri definiscono, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
– lo svolgimento di un'attività minima, basata ove opportuno su una densità di allevamento minima, che gli Stati membri definiscono, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e
e) «superficie agricola», qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti o colture permanenti;
e) «superficie agricola», qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati e pascoli permanenti o colture permanenti;
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g
g) «colture permanenti», le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, e il bosco ceduo a rotazione rapida;
g) «colture permanenti», le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, prati di alberi da frutto sparsi e il bosco ceduo a rotazione rapida;
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h
h) «prato permanente», terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da almeno cinque anni; può comprendere altre specie adatte al pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;
h) «prato e pascolo permanenti», terreno utilizzato per la coltivazione di piante erbacee da foraggio, arbusti e/o alberi o altre specie adatte al pascolo, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda e non arato da almeno sette anni; può comprendere altre caratteristiche rilevanti ai fini della caratterizzazione del terreno come pascolo permanente;
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera i
i) «erba o altre piante erbacee da foraggio», tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati nello Stato membro (utilizzati o meno per il pascolo degli animali);
soppresso
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)
j bis) «prati di alberi da frutto sparsi», superfici occupate da alberi da frutto di importanza ecologica e culturale;
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a
a) stabilire nuove definizioni per l'accesso al sostegno nell'ambito del presente regolamento;
soppresso
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b
b) stabilire il quadro all'interno del quale gli Stati membri definiscono le attività minime da svolgere sulle superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
b) stabilire i criteri in base ai quali gli Stati membri definiscono le attività minime da svolgere sulle superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c
c) stabilire i criteri che gli agricoltori devono soddisfare perché possa essere considerato rispettato il loro obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c);
c) stabilire il quadro entro il quale gli Stati membri sono tenuti a definire i criteri che gli agricoltori devono soddisfare perché possa essere considerato rispettato il loro obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c);
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d
d) stabilire i criteri per determinare la predominanza dell'erba e delle altre piante erbacee da foraggio ai fini del paragrafo 1, lettera h).
soppresso
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2
2.  Per ogni Stato membro e ogni anno, il prodotto stimato del livellamento di cui all'articolo 11, che corrisponde alla differenza tra i massimali nazionali fissati nell'allegato II, più l'importo disponibile a norma dell'articolo 44, e i massimali netti fissati nell'allegato III, è reso disponibile come sostegno unionale per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a norma del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale].
2.  Per ogni Stato membro e ogni anno, il prodotto stimato del livellamento di cui all'articolo 11, che corrisponde alla differenza tra i massimali nazionali fissati nell'allegato II, più l'importo disponibile a norma dell'articolo 44, e i massimali netti fissati nell'allegato III, è reso disponibile come sostegno unionale per le misure, da individuarsi da parte degli Stati membri, previste dai programmi di sviluppo rurale e finanziate dal FEASR a norma del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale].
Emendamento 197
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1
1.  Il tasso di adattamento determinato a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC] si applica soltanto ai pagamenti diretti superiori a 5 000 EUR da concedere agli agricoltori nell'anno civile corrispondente.
1.  Il tasso di adattamento determinato a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC] si applica a tutti i pagamenti diretti da concedere agli agricoltori nell'anno civile corrispondente.
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3
3.  È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, in relazione alle norme riguardanti la base di calcolo delle riduzioni che gli Stati membri sono tenuti ad applicare agli agricoltori a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
soppresso
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 9
Articolo 9

Articolo 9

Agricoltore in attività

Agricoltore in attività

1.  Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, se ricorre una delle seguenti condizioni:
1.  Gli Stati membri stabiliscono un quadro giuridico e definizioni sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori onde assicurare all'occorrenza che i pagamenti diretti siano erogati solo agli agricoltori le cui superfici agricole siano principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, purché svolgano su tali superfici l'attività minima stabilita dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).
a) se l'importo annuo dei pagamenti diretti è inferiore al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente, oppure
b) se le loro superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e se esse non svolgono su tali superfici l'attività minima stabilita dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).
I soggetti quali le aziende di trasporto, gli aeroporti, le società immobiliari, le società di gestione di terreni sportivi, i campeggi o le società minerarie o altre imprese non agricole, definiti tali dagli Stati membri sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, non possono essere considerati a priori come agricoltori in attività né beneficiare di qualsiasi pagamento diretto. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che tali soggetti possono essere ammissibili se sono in grado di fornire prove verificabili del fatto che le loro attività agricole rappresentano una parte rilevante della totalità delle attività economiche svolte o che l'attività principale ovvero l'oggetto sociale consiste nell'esercizio di un'attività agricola.

Dopo averne debitamente informato la Commissione, gli Stati membri possono decidere di aggiungere o rimuovere dal loro elenco di organismi ammissibili soggetti diversi da quelli contemplati al secondo comma, fornendo motivazioni oggettive e non discriminatorie a giustificazione della loro decisione.

2.  Il paragrafo 1 non si applica agli agricoltori che hanno percepito pagamenti diretti per un importo inferiore a 5 000 EUR per l'anno precedente.
2.  Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere di non applicare il presente articolo agli agricoltori che hanno percepito pagamenti diretti per un importo inferiore a 5°000 EUR per l'anno precedente.
3.  È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 al fine di stabilire:
3.  È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 55 al fine di stabilire i criteri per determinare se le superfici agricole di un agricoltore debbano essere considerate principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.
a) i criteri per determinare l'importo di pagamenti diretti pertinente ai fini dei paragrafi 1 e 2, in particolare nel primo anno di assegnazione di diritti all'aiuto, laddove il valore dei diritti all'aiuto non sia stato ancora fissato definitivamente, e nel caso dei giovani agricoltori;
b) le eccezioni alla regola che impone di tenere conto delle ricevute relative all'anno fiscale più recente, laddove tali cifre non siano disponibili, e
c) i criteri per determinare se le superfici agricole di un agricoltore debbano essere considerate principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 3 bis (nuovo)
- l'importo risultante dall'applicazione di tali riduzioni è limitato a 300°000 EUR.
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – trattino 4
– del 100% per lo scaglione superiore a 300 000 EUR.
soppresso
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Il paragrafo 1 non si applica alle cooperative e alle altre entità giuridiche che raggruppano più agricoltori beneficiari di pagamenti diretti e che ricevono e raccolgono i pagamenti prima di distribuirli integralmente ai loro membri, che a titolo individuale sono invece soggetti al paragrafo 1.

Emendamenti 44 e 105
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2
2.  L'importo di cui al paragrafo 1 è calcolato sottraendo i salari e gli stipendi effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente, compresi le imposte e gli oneri sociali, dall'importo totale dei pagamenti diretti dovuti inizialmente all'agricoltore senza tenere conto dei pagamenti da concedere a norma del titolo III, capo 2, del presente regolamento.
2.  L'importo di cui al paragrafo 1 è calcolato sottraendo i salari e gli stipendi effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente, compresi le imposte e gli oneri sociali, nonché i costi sostenuti in seguito al ricorso a subappaltatori per specifiche attività agricole, dall'importo totale dei pagamenti diretti dovuti inizialmente all'agricoltore senza tenere conto dei pagamenti da concedere a norma del titolo III, capo 2, del presente regolamento.
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Eventuali fondi derivanti dalla riduzione o dal livellamento progressivi permangono nella regione o nello Stato membro in cui sono stati ottenuti e sono qui impiegati per misure nell'ambito del secondo pilastro.

Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 14
Articolo 14

Articolo 14

Flessibilità tra i pilastri

Flessibilità tra i pilastri

1.  Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile come sostegno supplementare per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a norma del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale], fino al 10% dei loro massimali nazionali annui per gli anni civili dal 2014 al 2019, fissati nell'allegato II del presente regolamento. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per la concessione di pagamenti diretti.
1.  Anteriormente al 1º agosto 2013 gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile come sostegno supplementare per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a norma del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale], fino al 15% dei loro massimali nazionali annui per gli anni civili dal 2014 al 2019, fissati nell'allegato II del presente regolamento. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per la concessione di pagamenti diretti.
La decisione di cui al primo comma è comunicata alla Commissione entro la data riportata nel comma medesimo.

La percentuale comunicata a norma del secondo comma rimane la stessa per gli anni di cui al primo comma.

1 bis. Gli Stati membri possono aggiungere i fondi non assegnati a seguito dell'applicazione dell'articolo 33, ai trasferimenti a favore di misure di sviluppo rurale di cui al paragrafo 1, sotto forma di sostegno dell'Unione alle misure agro-climatiche-ambientali previste dai programmi di sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a norma del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale].

2.  Anteriormente al 1º agosto 2013 la Bulgaria, l'Estonia, la Finlandia, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la Spagna, la Svezia e il Regno Unito possono decidere di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti a norma del presente regolamento fino al 5% dell'importo destinato al sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale finanziate dal FEASR nel periodo 2015-2020 a norma del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale]. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per il sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale.
2.  Anteriormente al 1º agosto 2013 la Bulgaria, l'Estonia, la Finlandia, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la Spagna, la Svezia e il Regno Unito possono decidere di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti a norma del presente regolamento fino al 10% dell'importo destinato al sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale finanziate dal FEASR nel periodo 2015-2020 a norma del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale]. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per il sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale.
La decisione di cui al primo comma è comunicata alla Commissione entro la data riportata nel comma medesimo.

La decisione di cui al primo comma è comunicata alla Commissione entro la data riportata nel comma medesimo.

La percentuale comunicata a norma del secondo comma rimane la stessa per gli anni di cui al paragrafo 1, primo comma.

2 bis. Nel caso dell'attuazione regionale, diversi tassi percentuali possono essere applicati a ciascuna regione.

2 ter. Gli Stati membri possono decidere, entro il 1° agosto 2015 o entro il 1° agosto 2017, di rivedere le loro decisioni di cui al presente articolo, con effetto a decorrere dall'anno successivo.

Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo -1 (nuovo)
- 1.  Al fine di valutare la nuova PAC, la Commissione effettua una revisione dell'attuazione delle riforme e del loro impatto sull'ambiente e sulla produzione agricola entro la fine del 2017.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 15
I regimi di sostegno di cui all'allegato I si applicano fatto salvo un eventuale riesame in qualsiasi momento, in funzione dell'andamento dell'economia e della situazione di bilancio.

I regimi di sostegno di cui all'allegato I si applicano fatto salvo un eventuale riesame in qualsiasi momento mediante atto legislativo, in funzione dell'andamento dell'economia e della situazione di bilancio.

Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 18
Articolo 18

Articolo 18

Diritti all'aiuto

Diritti all'aiuto

1.  Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è corrisposto agli agricoltori che ottengono diritti all'aiuto a norma del presente regolamento mediante l'assegnazione ai sensi dell'articolo 17 ter, paragrafo 4, la prima assegnazione a norma dell'articolo 21, dalla riserva nazionale a norma dell'articolo 23 o per trasferimento a norma dell'articolo 27.
1.  Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è corrisposto agli agricoltori che ottengono diritti all'aiuto a norma del presente regolamento mediante l'assegnazione ai sensi dell'articolo 17 ter, paragrafo 4, la prima assegnazione a norma dell'articolo 21, dalla riserva nazionale a norma dell'articolo 23 o per trasferimento a norma dell'articolo 27.
2.   I diritti all'aiuto ottenuti nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 scadono il 31 dicembre 2013.
2.  In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1:
a) gli Stati membri che, al 31 dicembre 2013, gestiscono un regime di pagamento unico sulla base del modello regionale di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono decidere, entro il 1° agosto 2013, di mantenere i diritti all'aiuto assegnati in conformità del regolamento (CE) n. 1782/2003 e/o del regolamento (CE) n. 73/2009,
b) gli Stati membri che, al 31 dicembre 2013, gestiscono un regime di pagamento unico, possono decidere, entro il 1° agosto 2013, di mantenere il proprio regime come sistema transitorio fino al 31 dicembre 2020.
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 19
Articolo 19

Articolo 19

Massimale del regime di pagamento di base

Massimale del regime di pagamento di base

1.  La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II gli importi annui da determinare a norma degli articoli 33, 35, 37 e 39. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.
1.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono, per ciascuno Stato membro, il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II gli importi annui da determinare a norma degli articoli 33, 35, 37 e 39. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.
2.  Per ogni Stato membro e per ogni anno, il valore totale dei diritti all'aiuto assegnati e della riserva nazionale è uguale al rispettivo massimale nazionale adottato dalla Commissione a norma del paragrafo 1.
2.  Per ogni Stato membro e per ogni anno, il valore totale dei diritti all'aiuto assegnati e della riserva nazionale è uguale al rispettivo massimale nazionale adottato dalla Commissione a norma del paragrafo 1.
3.  In caso di modifica del massimale adottato dalla Commissione a norma del paragrafo 1 rispetto all'anno precedente, gli Stati membri praticano una riduzione o un aumento lineare del valore di tutti i diritti all'aiuto al fine di garantire l'osservanza del paragrafo 2.
3.  In caso di modifica del massimale adottato dalla Commissione a norma del paragrafo 1 rispetto all'anno precedente, gli Stati membri praticano una riduzione o un aumento lineare del valore di tutti i diritti all'aiuto al fine di garantire l'osservanza del paragrafo 2.
Il primo comma non si applica se tale modifica è dovuta all'applicazione dell'articolo 17 ter, paragrafo 2.

Il primo comma non si applica se tale modifica è dovuta all'applicazione dell'articolo 17 ter, paragrafo 2.

Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 20
Articolo 20

Articolo 20

Assegnazione regionale dei massimali nazionali

Assegnazione regionale dei massimali nazionali

1.  Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, anteriormente al 1º agosto 2013, di applicare il regime di pagamento di base a livello regionale. In tal caso essi definiscono le regioni secondo criteri oggettivi e non discriminatori, quali le caratteristiche agronomiche ed economiche e il potenziale agricolo regionale o la struttura istituzionale o amministrativa.
1.  Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, anteriormente al 1º agosto 2013, di applicare il regime di pagamento di base a livello regionale. In tal caso essi definiscono le regioni secondo criteri oggettivi e non discriminatori, quali le caratteristiche agronomiche, ambientali e socioeconomiche e il potenziale agricolo regionale o la struttura istituzionale o amministrativa.
2.  Gli Stati membri suddividono tra le regioni il massimale nazionale di cui all'articolo 19, paragrafo 1, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.
2.  Gli Stati membri suddividono tra le regioni il massimale nazionale di cui all'articolo 19, paragrafo 1, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.
3.  Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che i massimali regionali siano sottoposti a modifiche annue progressive, da attuarsi secondo tappe annue predefinite e criteri oggettivi e non discriminatori, quali il potenziale agricolo o criteri ambientali.
3.  Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che i massimali regionali siano sottoposti a modifiche annue progressive, da attuarsi secondo tappe annue predefinite e criteri oggettivi e non discriminatori, quali il potenziale agricolo o criteri ambientali.
4.  Nella misura necessaria a rispettare i massimali regionali pertinenti, determinati a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3, gli Stati membri praticano una riduzione o un aumento lineare del valore dei diritti all'aiuto in ciascuna delle proprie regioni.
4.  Nella misura necessaria a rispettare i massimali regionali pertinenti, determinati a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3, gli Stati membri praticano una riduzione o un aumento lineare del valore dei diritti all'aiuto in ciascuna delle proprie regioni.
5.  Entro il 1° agosto 2013 gli Stati membri comunicano alla Commissione la decisione di cui al paragrafo 1, unitamente alle misure adottate per l'applicazione del paragrafo 2 e del paragrafo 3.
5.  Entro il 1° agosto 2013 gli Stati membri comunicano alla Commissione la decisione di cui al paragrafo 1, unitamente alle misure adottate per l'applicazione del paragrafo 2 e del paragrafo 3.
Emendamenti 52 e 161
Proposta di regolamento
Articolo 21
Articolo 21

Articolo 21

Prima assegnazione di diritti all'aiuto

Prima assegnazione di diritti all'aiuto

1.  Fatto salvo il paragrafo 2, i diritti all'aiuto sono assegnati agli agricoltori che presentano domanda di assegnazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base entro il 15 maggio 2014, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.
1.  Fatti salvi il paragrafo 2 del presente articolo e l'articolo 18, paragrafo 2, i diritti all'aiuto sono assegnati agli agricoltori che presentano domanda di assegnazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base entro il 15 maggio 2014, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.
2.  Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base gli agricoltori che, nel 2011, hanno attivato almeno un diritto all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico oppure hanno chiesto il sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie, in entrambi i casi a norma del regolamento (CE) n. 73/2009, purché detti agricoltori abbiano diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9.
2.  Ricevono diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base gli agricoltori che:
- in uno dei tre anni, 2009, 2010 o 2011, a scelta degli Stati membri, o, nel caso della Croazia, nel 2013, hanno attivato almeno un diritto all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico oppure hanno chiesto il sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie, in entrambi i casi a norma del regolamento (CE) n. 73/2009, oppure
- nel 2012 hanno ricevuto diritti all'aiuto ai sensi degli articoli 41 e 63 del regolamento (CE) n. 73/2009, oppure
- hanno presentato prove di una produzione agricola attiva e hanno svolto attività di allevamento o coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli nel 2011, purché detti agricoltori abbiano diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9.
In deroga al primo comma, ricevono diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, purché abbiano diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9, gli agricoltori che nel 2011:

In deroga al primo comma, ricevono diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, purché abbiano diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9, gli agricoltori che nel 2011:

a) non hanno attivato diritti nell'ambito del regime di pagamento unico ma hanno prodotto esclusivamente ortofrutticoli e/o hanno coltivato esclusivamente la vite;
a) non hanno attivato diritti nell'ambito del regime di pagamento unico ma hanno prodotto esclusivamente ortofrutticoli, tuberi-seme e patate da consumo, piante ornamentali e/o hanno coltivato esclusivamente la vite;
b) non hanno chiesto alcun sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie e possedevano solo terreni agricoli che non erano mantenuti in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.
b) non hanno chiesto alcun sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie e possedevano solo terreni agricoli che non erano mantenuti in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.
Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, il numero di diritti all'aiuto assegnati a ciascun agricoltore è pari al numero di ettari ammissibili, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, che l'agricoltore dichiara a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, per il 2014.

Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, il numero di diritti all'aiuto assegnati a ciascun agricoltore è pari al numero di ettari ammissibili, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, che l'agricoltore dichiara a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, per il 2014.

Fatto salvo il disposto del comma precedente, qualora il numero totale di ettari dichiarati in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 per il 2014 comporti un aumento di più del 45% del numero totale di ettari ammissibili dichiarati nel 2009 ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri possono limitare il numero di diritti all'aiuto da assegnare nel 2014 al 145% del numero totale di ettari dichiarati nel 2009 ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Quando si avvalgono di tale opzione gli Stati membri assegnano un numero ridotto di diritti all'aiuto agli agricoltori che è calcolato applicando una riduzione proporzionale al numero addizionale di ettari ammissibili dichiarati da ciascun agricoltore nel 2014 rispetto al numero di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009 che ha indicato nella sua domanda di aiuto nel 2011 ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 73/2009.

3.  In caso di vendita o affitto della loro azienda o di parte di essa, le persone fisiche o giuridiche che soddisfano i requisiti stabiliti al paragrafo 2 hanno la facoltà di trasferire, con un contratto firmato anteriormente al 15 maggio 2014, il diritto a ricevere diritti all'aiuto a norma del paragrafo 1 a un solo agricoltore, purché quest'ultimo soddisfi le condizioni stabilite all'articolo 9.
3.  In caso di vendita, fusione, scissione o affitto della loro azienda o di parte di essa, gli agricoltori che soddisfano i requisiti stabiliti al paragrafo 2 hanno la facoltà di trasferire, con un contratto firmato anteriormente al 15 maggio 2014, il diritto a ricevere diritti all'aiuto a norma del paragrafo 1 agli agricoltori che acquisiscono l'azienda o parte di essa, purché questi ultimi soddisfino le condizioni stabilite all'articolo 9.
4.  La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme relative alle domande di assegnazione di diritti all'aiuto presentate nell'anno di assegnazione di tali diritti laddove non sia ancora possibile fissarli definitivamente e laddove tale assegnazione sia influenzata da circostanze specifiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.
4.  La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme relative alle domande di assegnazione di diritti all'aiuto presentate nell'anno di assegnazione di tali diritti laddove non sia ancora possibile fissarli definitivamente e laddove tale assegnazione sia influenzata da circostanze specifiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 22
Articolo 22

Articolo 22

Valore dei diritti all'aiuto e convergenza

Valore dei diritti all'aiuto e convergenza

1.  Per ogni anno pertinente, il valore unitario dei diritti all'aiuto è calcolato dividendo il massimale nazionale o regionale stabilito a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1, per il numero di diritti all'aiuto assegnati a livello nazionale o regionale a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, per il 2014.
1.  Per ogni anno pertinente, il valore unitario dei diritti all'aiuto è calcolato dividendo il massimale nazionale o regionale stabilito a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1, per il numero di diritti all'aiuto assegnati a livello nazionale o regionale a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, per il 2014.
2.  Gli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico in conformità al regolamento (CE) n. 73/2009 possono limitare il calcolo del valore unitario dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un importo non inferiore al 40% del massimale nazionale o regionale stabilito a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1.
2.  Gli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico in conformità al regolamento (CE) n. 73/2009 possono limitare il calcolo del valore unitario dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1 a un importo non inferiore al 10% del massimale nazionale o regionale stabilito a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1.
3.  Gli Stati membri che si avvalgono della possibilità di cui al paragrafo 2 utilizzano la parte del massimale rimasta dopo l'applicazione di tale paragrafo per aumentare il valore dei diritti all'aiuto nei casi in cui il valore complessivo dei diritti all'aiuto detenuti da un agricoltore nell'ambito del regime di pagamento di base, calcolato in applicazione del paragrafo 2, sia inferiore al valore complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i diritti speciali, detenuti dall'agricoltore il 31 dicembre 2013 nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009. A tal fine, il valore unitario nazionale o regionale di ciascuno dei diritti all'aiuto dell'agricoltore interessato è aumentato di una quota della differenza tra il valore complessivo dei diritti all'aiuto previsti dal regime di pagamento di base, calcolato in base al paragrafo 2, e il valore complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i diritti speciali, detenuti dall'agricoltore il 31 dicembre 2013 nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009.
3.  Gli Stati membri che si avvalgono della possibilità di cui al paragrafo 2 utilizzano la parte del massimale rimasta dopo l'applicazione di tale paragrafo per aumentare il valore dei diritti all'aiuto nei casi in cui il valore complessivo dei diritti all'aiuto detenuti da un agricoltore nell'ambito del regime di pagamento di base, calcolato in applicazione del paragrafo 2, sia inferiore al valore complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i diritti speciali, detenuti dall'agricoltore il 31 dicembre 2013 nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009. A tal fine, il valore unitario nazionale o regionale di ciascuno dei diritti all'aiuto dell'agricoltore interessato è aumentato di una quota della differenza tra il valore complessivo dei diritti all'aiuto previsti dal regime di pagamento di base, calcolato in base al paragrafo 2, e il valore complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i diritti speciali, detenuti dall'agricoltore il 31 dicembre 2013 nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009.
Nel calcolare tale aumento uno Stato membro può tenere conto anche del sostegno concesso nell'anno civile 2013 a norma dell'articolo 52, dell'articolo 53, paragrafo 1, e dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, purché detto Stato membro abbia deciso di non applicare il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del presente regolamento ai settori pertinenti.

Nel calcolare tale aumento uno Stato membro può tenere conto anche del sostegno concesso nell'anno civile 2013 a norma dell'articolo 52, dell'articolo 53, paragrafo 1, e dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, purché detto Stato membro abbia deciso di non applicare il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del presente regolamento ai settori pertinenti.

Ai fini del primo comma, un agricoltore è considerato detentore di diritti all'aiuto il 31 dicembre 2013 se gli sono stati assegnati o definitivamente trasferiti diritti all'aiuto entro tale data.

Ai fini del primo comma, un agricoltore è considerato detentore di diritti all'aiuto il 31 dicembre 2013 se gli sono stati assegnati o definitivamente trasferiti diritti all'aiuto entro tale data.

4.  Ai fini del paragrafo 3, sulla base di criteri oggettivi uno Stato membro può prevedere che, in caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un affitto di superfici agricole dopo la data fissata a norma dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 73/2009 e prima della data fissata a norma dell'articolo 26 del presente regolamento, l'aumento del valore dei diritti all'aiuto che sarebbero assegnati all'agricoltore interessato è riversato, in tutto o in parte, nella riserva nazionale qualora l'aumento sia tale da determinare un guadagno insperato per l'agricoltore interessato.
4.  Ai fini del paragrafo 3, sulla base di criteri oggettivi uno Stato membro può prevedere che, in caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un affitto di superfici agricole dopo la data fissata a norma dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 73/2009 e prima della data fissata a norma dell'articolo 26 del presente regolamento, l'aumento del valore dei diritti all'aiuto che sarebbero assegnati all'agricoltore interessato è riversato, in tutto o in parte, nella riserva nazionale qualora l'aumento sia tale da determinare un guadagno insperato per l'agricoltore interessato.
I suddetti criteri oggettivi sono stabiliti in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza e comprendono almeno gli elementi seguenti:

I suddetti criteri oggettivi sono stabiliti in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza e comprendono almeno gli elementi seguenti:

a) una durata di affitto minima;
a) una durata di affitto minima;
b) la percentuale del pagamento ricevuto da riversare nella riserva nazionale.
b) la percentuale del pagamento ricevuto da riversare nella riserva nazionale.
5.  Al più tardi a decorrere dall'anno di domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un dato Stato membro o, in caso di applicazione dell'articolo 20, di una data regione, hanno un valore unitario uniforme.
5.  Al più tardi a decorrere dall'anno di domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un dato Stato membro o, in caso di applicazione dell'articolo 20, di una data regione:
a) hanno un valore unitario uniforme;
b) possono scostarsi al massimo del 20% rispetto al valore unitario medio.
Nell'applicare i paragrafi 2, 3 e il presente paragrafo, gli Stati membri hanno facoltà di adottare misure volte a garantire che, in caso di riduzione dei diritti all'aiuto a livello di azienda agricola, i diritti attivati nel 2019 non siano inferiori di oltre il 30% rispetto a quelli attivati nel 2014.

6.  Quando applicano i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri, in ottemperanza ai principi generali del diritto unionale, procedono al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto a livello nazionale o regionale. A tal fine gli Stati membri stabiliscono entro il 1° agosto 2013 le disposizioni da adottare. Tali disposizioni comprendono modifiche annue progressive dei diritti all'aiuto, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.
6.  Quando applicano i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri, in ottemperanza ai principi generali del diritto unionale, procedono al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto a livello nazionale o regionale. A tal fine gli Stati membri stabiliscono entro il 1° agosto 2013 le disposizioni da adottare. Tali disposizioni comprendono modifiche annue progressive dei diritti all'aiuto, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.
Le disposizioni di cui al primo comma sono comunicate alla Commissione entro la data riportata nel comma medesimo.

Le disposizioni di cui al primo comma sono comunicate alla Commissione entro la data riportata nel comma medesimo.

Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 22 bis (nuovo)
Articolo 22 bis

Convergenza interna

1.  In deroga all'articolo 22, gli Stati membri hanno facoltà di approssimare il valore dei diritti all'aiuto a livello nazionale o regionale in modo che il valore unitario degli stessi si sposti parzialmente, ma non del tutto, verso valori nazionali o regionali uniformi a decorrere dall'anno di domanda 2021. Gli Stati membri possono utilizzare la formula per la convergenza esterna tra Stati membri quando esercitano tale opzione. La convergenza è finanziata mediante la riduzione del valore dei diritti all'aiuto per il 2013 al di sopra di una soglia stabilita dagli Stati membri o al di sopra della media nazionale.
2.  Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1 possono decidere che il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 2, che rappresentano il 30% della dotazione nazionale a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, è da corrispondere agli agricoltori come percentuale del loro pagamento di base.
3.  Quando si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono entro il 1° agosto 2013 le disposizioni da adottare, in ottemperanza ai principi generali del diritto unionale. Tali disposizioni comprendono modifiche progressive dei diritti all'aiuto, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.
Le disposizioni di cui al primo comma sono comunicate alla Commissione entro il 1° agosto 2013.

Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 23
Articolo 23

Articolo 23

Costituzione e uso della riserva nazionale

Costituzione e uso della riserva nazionale

1.  Ogni Stato membro costituisce una riserva nazionale. A tal fine, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli Stati membri praticano una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base a livello nazionale per costituire la riserva nazionale. Tale riduzione non può superare il 3% salvo ove necessario per coprire le esigenze di assegnazione stabilite al paragrafo 4 per l'anno 2014.
1.  Ogni Stato membro costituisce una riserva nazionale. A tal fine, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli Stati membri praticano una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base a livello nazionale per costituire la riserva nazionale. Per l'anno 2014, tale riduzione non può superare il 3% salvo ove necessario per coprire le esigenze di assegnazione stabilite al paragrafo 4. Per gli anni successivi, gli Stati membri possono fissare il massimale della riduzione anno per anno in base alle esigenze di assegnazione.
2.  Gli Stati membri possono gestire la riserva nazionale a livello regionale.
2.  Gli Stati membri possono gestire la riserva nazionale a livello regionale.
3.  Gli Stati membri stabiliscono i diritti all'aiuto della riserva nazionale secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.
3.  Gli Stati membri stabiliscono i diritti all'aiuto della riserva nazionale secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.
4.  Gli Stati membri utilizzano la riserva nazionale per assegnare diritti all'aiuto, in via prioritaria, ai giovani agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola.
4.  Gli Stati membri utilizzano la riserva nazionale per assegnare diritti all'aiuto, in via prioritaria, ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola.
Ai fini del primo comma, per «giovane agricoltore che inizia a esercitare l'attività agricola» si intende un agricoltore che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 2, e che non ha praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività agricola. Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono avere praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né avere esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola della persona giuridica.

Ai fini del primo comma, per «giovane agricoltore che inizia a esercitare l'attività agricola» si intende un agricoltore che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 2, e che non ha praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività agricola. Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono avere praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né avere esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola della persona giuridica.

Ai fini del primo comma, per «nuovo agricoltore che inizia a esercitare l'attività agricola» si intende una persona fisica alla quale non sono mai stati riconosciuti diritti d'aiuto. Gli Stati membri possono stabilire ulteriori criteri oggettivi e non discriminatori che i nuovi agricoltori devono soddisfare, in particolare in termini di competenze adeguate, esperienza e/o requisiti di formazione.

5.  Gli Stati membri possono usare la riserva nazionale per:
5.  Gli Stati membri possono usare la riserva nazionale per:
a) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che operano in zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi a una forma di intervento pubblico volta a evitare che le terre siano abbandonate e/o a compensare gli agricoltori per gli svantaggi specifici di tali zone;
a) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che operano in zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi a una forma di intervento pubblico volta a evitare che le terre siano abbandonate e/o a compensare gli agricoltori per gli svantaggi specifici di tali zone;
a bis) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori le cui aziende sono situate in uno Stato membro che ha deciso di esercitare l'opzione di cui all'articolo 18, paragrafo 2, e che non hanno ottenuto un diritto all'aiuto a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 o del regolamento (CE) n. 73/2009 o di entrambi, in sede di dichiarazione delle superfici agricole ammissibili per l'anno 2014;
a ter) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che hanno avviato la loro attività agricola dopo il 2011 e che operano in settori agricoli specifici definiti dagli Stati membri secondo criteri oggettivi e non discriminatori;
a quater) aumentare il valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base fino al valore unitario medio nazionale o regionale dei diritti all'aiuto agli agricoltori che, per effetto del passaggio al regime di pagamento di base, si trovano in una situazione speciale in ragione del modesto valore dei diritti all'aiuto storici da loro detenuti nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009, o aumentare il valore dei diritti all'aiuto agli agricoltori che al 31 dicembre 2013 detenevano diritti speciali;
a quinquies) concedere agli agricoltori una compensazione su base annua – che può essere integrata da un pagamento supplementare per i piccoli agricoltori – per la soppressione del regime che prevedeva l''erogazione di 5 000 EUR di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009;
b) praticare un aumento lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base, a livello nazionale o regionale, se la riserva nazionale supera il 3% in un dato anno, purché restino disponibili importi sufficienti per le assegnazioni di diritti a norma del paragrafo 4, a norma della lettera a) del presente paragrafo e a norma del paragrafo 7.
b) praticare un aumento lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base, a livello nazionale o regionale, se la riserva nazionale supera il 3% in un dato anno, purché restino disponibili importi sufficienti per le assegnazioni di diritti a norma del paragrafo 4, a norma della lettera a) del presente paragrafo e a norma del paragrafo 7. Tuttavia, nell'aumentare il valore dei diritti all'aiuto di cui alla presente lettera, gli Stati membri possono decidere di applicare un metodo alternativo a quello lineare.
6.  Nell'applicare il paragrafo 4 e il paragrafo 5, lettera a), gli Stati membri stabiliscono il valore dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori sulla base del valore medio nazionale o regionale dei diritti all'aiuto nell'anno di assegnazione.
6.  Nell'applicare il paragrafo 4 e il paragrafo 5, lettera a), gli Stati membri stabiliscono il valore dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori sulla base del valore medio nazionale o regionale dei diritti all'aiuto nell'anno di assegnazione.
7.  Nel caso in cui un agricoltore abbia titolo a ricevere diritti all'aiuto o ad accrescere il valore dei diritti esistenti in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità di uno Stato membro, il numero e il valore dei diritti all'aiuto stabiliti dalla decisione o dal provvedimento sono corrisposti al beneficiario entro una data fissata dallo Stato membro. Tale data non è tuttavia posteriore al termine ultimo per la presentazione delle domande nell'ambito del regime di pagamento di base successivo alla data della decisione giudiziaria o del provvedimento amministrativo, tenuto conto dell'applicazione degli articoli 25 e 26.
7.  Nel caso in cui un agricoltore abbia titolo a ricevere diritti all'aiuto o ad accrescere il valore dei diritti esistenti in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità di uno Stato membro, il numero e il valore dei diritti all'aiuto stabiliti dalla decisione o dal provvedimento sono corrisposti al beneficiario entro una data fissata dallo Stato membro. Tale data non è tuttavia posteriore al termine ultimo per la presentazione delle domande nell'ambito del regime di pagamento di base successivo alla data della decisione giudiziaria o del provvedimento amministrativo, tenuto conto dell'applicazione degli articoli 25 e 26.
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1
1.  Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori previa attivazione, tramite dichiarazione a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, di un diritto all'aiuto per ettaro ammissibile nello Stato membro nel quale il diritto è stato assegnato. I diritti all'aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi ivi indicati, fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, la riduzione progressiva e il livellamento, le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7, dell'articolo 37, paragrafo 2, e dell'articolo 51, paragrafo 1, e le riduzioni ed esclusioni imposte a norma del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC].
1.  Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori previa attivazione, tramite dichiarazione a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, di un diritto all'aiuto per ettaro ammissibile nello Stato membro nel quale il diritto è stato assegnato. I diritti all'aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi ivi indicati, fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, la riduzione progressiva e il livellamento, le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7, dell'articolo 37, paragrafo 2, e dell'articolo 51, paragrafo 1, e le riduzioni ed esclusioni imposte a norma del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC]. In deroga a tali disposizioni, gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie nel 2013 possono continuare ad applicare il modello per l'applicazione del pagamento di base.
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)
Ai fini del primo comma, lettera a), nel determinare le dimensioni della superficie agricola ammissibile gli Stati membri hanno facoltà di applicare, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, un coefficiente di riduzione per le superfici con un potenziale di raccolto inferiore o con produzioni specifiche.

Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Qualora i diritti all'aiuto siano venduti senza terra, gli Stati membri possono, in ottemperanza ai principi generali del diritto unionale, decidere che una parte dei diritti all'aiuto venduti sia riversata nella riserva nazionale o che il loro valore unitario sia ridotto a favore della riserva nazionale.

Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 28 – comma 1 – lettera e
e) i criteri che gli Stati membri applicano per assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che non hanno attivato alcun diritto nel 2011 o agli agricoltori che non hanno chiesto il sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie nel 2011 a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, nonché per assegnare diritti all'aiuto in caso di applicazione della clausola contrattuale di cui all'articolo 21, paragrafo 3;
e) i criteri che gli Stati membri applicano per assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che non hanno attivato alcun diritto in nessuno degli anni 2009, 2010 o 2011 o agli agricoltori che non hanno chiesto il sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie in nessuno degli anni 2009, 2010 o 2011 a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, nonché per assegnare diritti all'aiuto in caso di applicazione della clausola contrattuale di cui all'articolo 21, paragrafo 3, ad eccezione dei nuovi agricoltori e dei giovani agricoltori;
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 28 – lettera g
g) le norme in merito alla dichiarazione e all'attivazione dei diritti all'aiuto;
g) le norme in merito al contenuto della dichiarazione e alle condizioni per l'attivazione dei diritti all'aiuto;
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Capo 1 bis (nuovo)
CAPO 1 BIS

PAGAMENTO INTEGRATIVO PER I PRIMI ETTARI

Articolo 28 bis

Norme generali

1.  Gli Stati membri hanno facoltà di decidere di concedere un pagamento annuo integrativo agli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al capo 1.
2.  Gli Stati membri stabiliscono il numero di primi ettari ammissibili ai fini di tale disposizione, il quale corrisponde al numero di diritti attivati dall'agricoltore a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, fino a un limite di 50 ettari.
3.  Per finanziare tale disposizione, gli Stati membri usano un importo massimo pari al 30% del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II.
4.  Gli Stati membri calcolano ogni anno l'importo dei pagamenti integrativi per i primi ettari dividendo l'importo di cui al paragrafo 3 per il numero totale di ettari che beneficiano di tale pagamento.
5.  Gli Stati membri provvedono affinché non siano corrisposti pagamenti agli agricoltori che risultano aver creato artificialmente, dopo la pubblicazione della proposta della Commissione concernente il presente regolamento, le condizioni per beneficiare del pagamento di cui al presente articolo.
6.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 entro il 1° agosto 2013.
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 30
Articolo 30

Articolo 30

Diversificazione delle colture

Diversificazione delle colture

1.  Se le superfici a seminativo dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e non sono interamente utilizzate per la produzione di erba (seminata o spontanea) o interamente lasciate a riposo o interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell'anno, la coltivazione di tali superfici comprende almeno tre colture diverse. Nessuna di queste tre colture copre meno del 5% e quella principale non supera il 70% della superficie a seminativo.
1.  Se le superfici a seminativo dell'agricoltore occupano fra i 10 e i 30 ettari, la coltivazione di tali superfici comprende almeno due colture diverse. Nessuna di queste colture copre più dell'80% della superficie a seminativo.
Se le superfici a seminativo dell'agricoltore occupano oltre 30 ettari, la coltivazione di tali superfici comprende almeno tre colture diverse, eccezion fatta per le aziende situate a nord del 62° parallelo. La coltura principale non copre più del 75% della superficie a seminativo e le due colture principali sommate non coprono più del 95% della superficie a seminativo.

2.  È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, per stabilire la definizione di «coltura» e le norme in merito all'applicazione del calcolo preciso delle quote di diverse colture.
2.  È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, per stabilire la definizione di «coltura» e le norme in merito all'applicazione del calcolo preciso delle quote di diverse colture.
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 31
Articolo 31

Articolo 31

Prato permanente

Prato e pascolo permanenti

1.  Gli agricoltori mantengono a prato permanente le superfici delle loro aziende dichiarate come tali nella domanda presentata a norma dell'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC] per l'anno di domanda 2014, di seguito denominate «superfici di riferimento a prato permanente».
1.  Gli Stati membri garantiscono il mantenimento del rapporto tra i terreni investiti a prato e pascolo permanenti e la superficie agricola totale. Gli Stati membri hanno facoltà di applicare tale obbligo a livello nazionale, regionale o subregionale.
Ai fini del primo comma, i terreni investiti a prato e pascolo permanenti sono considerati corrispondenti alle superfici delle aziende dichiarate come tali nella domanda presentata a norma dell'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC] per l'anno di domanda 2014, di seguito denominate «superfici di riferimento a prato e pascolo permanenti».

Le superfici di riferimento a prato permanente sono aumentate per gli agricoltori che hanno l'obbligo di riconvertire superfici in prato permanente nel 2014 e/o nel 2015 a norma dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC].

Le superfici di riferimento a prato e pascolo permanenti sono aumentate per gli agricoltori che hanno l'obbligo di riconvertire superfici in prato permanente nel 2014 e/o nel 2015 a norma dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC].

2.   Gli agricoltori sono autorizzati a convertire non oltre il 5% delle loro superfici di riferimento a prato permanente. Tale limite non si applica in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.
2.   È consentita la conversione di non oltre il 5% delle superfici di riferimento a prato e pascolo permanenti, ad eccezione dei terreni ricchi di carbonio, delle zone umide e dei prati e pascoli seminaturali. In circostanze eccezionali tale percentuale può essere aumentata al 7%.
3.  È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, per stabilire norme riguardanti l'aumento delle superfici di riferimento a prato permanente previsto al paragrafo 1, secondo comma, il rinnovo del prato permanente, la riconversione in prato permanente della superficie agricola in caso di superamento della diminuzione autorizzata di cui al paragrafo 2 nonché la modifica delle superfici di riferimento a prato permanente in caso di cessione di terreni.
3.  È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, per stabilire norme riguardanti l'aumento delle superfici di riferimento a prato e pascolo permanenti previsto al paragrafo 1, terzo comma, il rinnovo del prato e pascolo permanenti nonché la riconversione in prato e pascolo permanenti della superficie agricola in caso di superamento della diminuzione autorizzata di cui al paragrafo 2, e altresì riguardanti le circostanze eccezionali di cui al paragrafo 2 e la modifica delle superfici di riferimento a prato e pascolo permanenti, in caso di cessione di terreni.
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 32
Articolo 32

Articolo 32

Aree di interesse ecologico

Aree di interesse ecologico

1.  Gli agricoltori provvedono affinché almeno il 7% dei loro ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed escluse le superfici a prato permanente, sia costituito da aree di interesse ecologico come terreni lasciati a riposo, terrazze, elementi caratteristici del paesaggio, fasce tampone e superfici oggetto di imboschimento ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), punto ii).
1.   Se le superfici a seminativo occupano più di 10 ettari, gli agricoltori, durante il primo anno di applicazione del presente regolamento, provvedono affinché almeno il 3% dei loro ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed escluse le superfici a prato e pascolo permanenti e le colture permanenti, sia costituito da aree di interesse ecologico come terreni lasciati a riposo, terrazze, elementi caratteristici del paesaggio come siepi, fossi, muri di pietra tradizionali, stagni e alberi campestri, superfici occupate da colture che fissano l'azoto, fasce tampone e superfici oggetto di imboschimento ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), punto ii). Gli agricoltori possono applicare tale misura all'intera azienda.
Gli agricoltori possono utilizzare un'area di interesse ecologico per la produzione senza applicare pesticidi o fertilizzanti.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, la percentuale indicata nel primo comma è aumentata al 5%.

1 bis. Entro il 31 marzo 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione delle misure di cui al paragrafo 1, corredata delle necessarie proposte legislative, al fine di aumentare, se del caso, fino al 7% la percentuale di cui al paragrafo 1 per il 2018 e gli anni successivi, previa considerazione dell'impatto sull'ambiente e sulla produzione agricola.

1 ter. In deroga al paragrafo 1, a decorrere dal 1° gennaio 2016 gli Stati membri possono decidere di applicare fino a tre punti percentuali delle aree di interesse ecologico a livello regionale al fine di ottenere aree di interesse ecologico adiacenti.

1 quater. Gli agricoltori possono riprendere in locazione dall'autorità locale una superficie agricola a elevata valenza naturale che è entrata a far parte del patrimonio pubblico in seguito a una ricomposizione fondiaria o a procedure analoghe, e possono designarla area di interesse ecologico a condizione che essa soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1.

1 quinquies. Le aree di interesse ecologico sono oggetto di ponderazione in funzione del loro interesse ambientale. La Commissione approva l'insieme dei coefficienti di ponderazione trasmessi dagli Stati membri tenendo conto di criteri equivalenti in materia di prestazioni ambientali e climatiche.

2.  È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, al fine di precisare i tipi di aree di interesse ecologico di cui al paragrafo 1 del presente articolo e di aggiungere e definire altri tipi di aree di interesse ecologico che possono essere presi in considerazione ai fini del rispetto della percentuale di cui al suddetto paragrafo.
2.  È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, al fine di precisare i tipi di aree di interesse ecologico di cui al paragrafo 1 del presente articolo, di stabilire un quadro unionale di coefficienti di ponderazione per il calcolo degli ettari rappresentati dai vari tipi di aree di interesse ecologico di cui al paragrafo 1 quinquies del presente articolo e di aggiungere e definire altri tipi di aree di interesse ecologico che possono essere presi in considerazione in fase di valutazione della percentuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e di definizione del livello regionale di cui al paragrafo 1 ter del medesimo.
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4
4.  Il pagamento per ettaro di cui al paragrafo 1 è calcolato dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell'articolo 35 per il numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, che sono situati nelle zone alle quali gli Stati membri hanno deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
4.  Il pagamento per ettaro di cui al paragrafo 1 è calcolato dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell'articolo 35 per il numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, ai quali gli Stati membri hanno deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)
Gli Stati membri possono modulare il pagamento per ettaro in base a criteri oggettivi e non discriminatori.

Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4 – comma 1 ter (nuovo)
Nell'applicare il primo comma, gli Stati membri hanno facoltà di fissare il numero massimo di ettari per azienda agricola che sono da prendere in considerazione ai fini del pagamento.

Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2
2.  A seconda della percentuale del massimale nazionale utilizzata dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, la Commissione fissa ogni anno, mediante atti di esecuzione, il corrispondente massimale per tale pagamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.
2.  A seconda della percentuale del massimale nazionale utilizzata dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, al fine di fissare ogni anno il corrispondente massimale per tale pagamento.
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 36
Articolo 36

Articolo 36

Norme generali

Norme generali

1.  Gli Stati membri concedono un pagamento annuo ai giovani agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al capo 1.
1.  Gli Stati membri concedono, alle condizioni stabilite al presente capo, un pagamento annuo ai giovani agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al capo 1.
2.  Ai fini del presente capo, per «giovane agricoltore» si intende:
2.  Ai fini del presente capo, per «giovane agricoltore» si intende:
a) una persona fisica che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC] e
a) una persona fisica che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC] e
b) che non ha compiuto 40 anni al momento della presentazione della domanda di cui alla lettera a);
b) che non ha compiuto 40 anni al momento della presentazione della domanda di cui alla lettera a);
b bis) gli Stati membri possono stabilire ulteriori criteri oggettivi e non discriminatori che i giovani agricoltori devono soddisfare, in particolare in termini di competenze adeguate, esperienza e/o requisiti di formazione.
3.  Fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, la riduzione progressiva e il livellamento, le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e le riduzioni ed esclusioni imposte a norma dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC], il pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo è concesso annualmente dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore.
3.  Fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, la riduzione progressiva e il livellamento, le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 e le riduzioni ed esclusioni imposte a norma dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC], il pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo è concesso annualmente dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore.
4.  Il pagamento di cui al paragrafo 1 è concesso a ciascun agricoltore per un periodo massimo di cinque anni. Tale periodo è ridotto del numero di anni trascorsi tra l'insediamento e la prima presentazione della domanda di cui al paragrafo 2, lettera a).
4.  Il pagamento di cui al paragrafo 1 è concesso a ciascun agricoltore per un periodo massimo di cinque anni. Tale periodo è ridotto del numero di anni trascorsi tra l'insediamento e la prima presentazione della domanda di cui al paragrafo 2, lettera a).
5.  Gli Stati membri calcolano ogni anno l'importo del pagamento di cui al paragrafo 1 moltiplicando una cifra corrispondente al 25% del valore medio dei diritti all'aiuto detenuti dall'agricoltore per il numero di diritti che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 26, paragrafo 1.
5.  Gli Stati membri calcolano ogni anno l'importo del pagamento di cui al paragrafo 1 moltiplicando una cifra corrispondente al 25% del valore medio dei diritti all'aiuto nello Stato membro o nella regione interessati per il numero di diritti che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 26, paragrafo 1.
Per quanto riguarda il numero di diritti all'aiuto attivati da prendere in considerazione nell'applicare il primo comma, gli Stati membri rispettano i seguenti limiti massimi:

Nell'applicare il primo comma, gli Stati membri fissano un limite che non può superare un massimo di 100 ettari.

a) un massimo di 25 negli Stati membri in cui le dimensioni medie delle aziende agricole, riportate nell'allegato VI, sono pari o inferiori a 25 ettari;
b) negli Stati membri in cui le dimensioni medie delle aziende agricole, riportate nell'allegato VI, sono superiori a 25 ettari, un massimo non inferiore a 25 e non superiore a tali dimensioni medie.
6.  È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, in merito alle condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere ammesse a beneficiare del pagamento di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del limite di età di cui al paragrafo 2, lettera b), a una o più persone fisiche che fanno parte della persona giuridica.
6.  È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, in merito alle condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere ammesse a beneficiare del pagamento di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del limite di età di cui al paragrafo 2, lettera b), a una o più persone fisiche che fanno parte della persona giuridica.
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 37
Articolo 37

Articolo 37

Disposizioni finanziarie

Disposizioni finanziarie

1.  Per finanziare il pagamento di cui all'articolo 36, gli Stati membri usano una percentuale non superiore al 2% del massimale nazionale annuo di cui all'allegato II. Essi comunicano alla Commissione, entro il 1º agosto 2013, la percentuale stimata necessaria per finanziare il pagamento.
1.  Per finanziare il pagamento di cui all'articolo 36, gli Stati membri usano il 2% del massimale nazionale annuo di cui all'allegato II.
Se la percentuale stimata necessaria per finanziare il pagamento di cui all'articolo 36 è inferiore al 2%, gli Stati membri possono destinare la parte rimanente dei rispettivi importi ai fini di un aumento lineare del valore dei diritti all'aiuto della riserva nazionale, accordando priorità ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori conformemente all'articolo 23, paragrafo 4.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono decidere di aumentare la percentuale ivi menzionata al fine di accordare priorità a beneficiari selezionati a livello nazionale, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. Tale decisione è comunicata alla Commissione anteriormente al 1° agosto 2013.

Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1° agosto 2016 la propria percentuale stimata, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017. Essi comunicano alla Commissione la percentuale riveduta entro il 1° agosto 2016.

Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1° agosto 2016 la propria percentuale stimata necessaria per finanziare il pagamento di cui all'articolo 36, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017. Essi comunicano alla Commissione la percentuale riveduta entro il 1° agosto 2016.

2.  Fatta salva la percentuale massima del 2% fissata al paragrafo 1, se l'importo totale del pagamento chiesto in uno Stato membro in un dato anno supera il massimale fissato a norma del paragrafo 4 e se tale massimale è inferiore al 2% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri praticano una riduzione lineare di tutti i pagamenti da concedere a tutti gli agricoltori a norma dell'articolo 25.
2.  Fatta salva la percentuale massima del 2% fissata al paragrafo 1, se l'importo totale del pagamento chiesto in uno Stato membro in un dato anno supera il massimale fissato a norma del paragrafo 4 e se tale massimale è inferiore al 2% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri praticano una riduzione lineare di tutti i pagamenti da concedere a tutti gli agricoltori a norma dell'articolo 25.
3.  Se l'importo totale del pagamento chiesto in uno Stato membro in un dato anno supera il massimale fissato a norma del paragrafo 4 e se tale massimale è pari al 2% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri praticano una riduzione lineare degli importi da erogare a norma dell'articolo 36 per rispettare tale massimale.
3.  Se l'importo totale del pagamento chiesto in uno Stato membro in un dato anno supera il massimale fissato a norma del paragrafo 4 e se tale massimale è pari al 2% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri praticano una riduzione lineare degli importi da erogare a norma dell'articolo 36 per rispettare tale massimale.
4.  In base alla percentuale stimata comunicata dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, la Commissione fissa ogni anno, mediante atti di esecuzione, il corrispondente massimale per il pagamento di cui all'articolo 36. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.
4.  In base alla percentuale stimata comunicata dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, la Commissione fissa ogni anno, mediante atti di esecuzione, il corrispondente massimale per il pagamento di cui all'articolo 36. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2
Il sostegno accoppiato può essere concesso ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione rapida.

Il sostegno accoppiato può essere concesso ai settori e alle produzioni di cui all'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca.

Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)
Gli stanziamenti destinati ai pagamenti accoppiati sono assegnati in via prioritaria alle produzioni che hanno beneficiato di pagamenti accoppiati nel periodo 2010-2013 a norma degli articoli 68, 101 e 111 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Gli Stati membri possono concedere un sostegno accoppiato agli agricoltori che nel 2010 detenevano diritti speciali a norma degli articoli 60 e 65 del regolamento (CE) n. 73/2009 indipendentemente dal pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, del presente regolamento.

Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter. Gli Stati membri possono concedere un sostegno accoppiato agli allevatori che non sono proprietari della maggior parte delle superfici che utilizzano per lo svolgimento della loro attività.

Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 quater (nuovo)
3 quater. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, recanti disposizioni transitorie da applicare a tali agricoltori.

Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)
In deroga al primo comma, il limite entro il quale è concesso il sostegno accoppiato può essere esteso fino a superare quello necessario per mantenere gli attuali livelli di produzione, a condizione che si tratti di sostegno accoppiato a vocazione ambientale. Lo Stato membro interessato stabilisce tale limite in funzione di obiettivi o problemi ambientali specifici. Il limite così stabilito è comunicato alla Commissione in conformità all'articolo 40 ed è approvato in conformità all'articolo 41.

Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1
1.  Per finanziare il sostegno accoppiato facoltativo, gli Stati membri possono decidere, entro il 1º agosto dell'anno che precede il primo anno di attuazione di tale sostegno, di utilizzare fino al 5% del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II.
1.  Per finanziare il sostegno accoppiato facoltativo, gli Stati membri possono decidere, entro il 1º agosto dell'anno che precede il primo anno di attuazione di tale sostegno, di utilizzare fino al 15% del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II.
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. La percentuale del massimale nazionale di cui al paragrafo 1 può essere aumentata di tre punti percentuali per gli Stati membri che decidono di utilizzare almeno il 3% del loro massimale nazionale quale definito nell'allegato II per sostenere la produzione di colture proteiche a norma del presente capo.

Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2
2.  In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere di utilizzare fino al 10% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II purché:
soppresso
a) abbiano applicato, fino al 31 dicembre 2013, il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 73/2009 o abbiano finanziato misure a norma dell'articolo 111 del medesimo regolamento o siano interessati dalla deroga di cui all'articolo 69, paragrafo 5, o, nel caso di Malta, di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del medesimo regolamento e/o
b) abbiano usato, per almeno un anno nel periodo 2010-2013, oltre il 5% dell'importo a loro disposizione per la concessione dei pagamenti diretti di cui ai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009, eccezion fatta per il titolo IV, capitolo 1, sezione 6, per finanziare le misure di cui al titolo III, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, il sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e), del medesimo regolamento o le misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad eccezione della sezione 6, del medesimo regolamento.
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 4 – parte introduttiva
4.  Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1º agosto 2016 la decisione adottata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 e di decidere, con effetto a decorrere dal 2017:
4.  Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1º agosto 2016 la decisione adottata a norma dei paragrafi 1 e 1 bis, e di decidere, con effetto a decorrere dal 2017:
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 4 – lettera a
a) di aumentare la percentuale fissata a norma dei paragrafi 1 e 2, entro i limiti ivi eventualmente stabiliti, e se del caso di modificare le condizioni per la concessione del sostegno;
a) di aumentare la percentuale fissata a norma dei paragrafi 1 e 1 bis, entro i limiti ivi eventualmente stabiliti, e se del caso di modificare le condizioni per la concessione del sostegno;
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 5
5.  A seconda della decisione adottata da ciascuno Stato membro a norma dei paragrafi da 1 a 4 riguardo alla proporzione del massimale nazionale da utilizzare, la Commissione fissa ogni anno, mediante atti di esecuzione, il corrispondente massimale per il sostegno. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.
5.  A seconda della decisione adottata da ciascuno Stato membro a norma dei paragrafi 1, 1 bis e 4 riguardo alla proporzione del massimale nazionale da utilizzare, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, per fissare ogni anno il corrispondente massimale per il sostegno.
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 39 bis (nuovo)
Articolo 39 bis

Sostegno nazionale supplementare facoltativo

1.  Gli Stati membri che decidono di istituire un sostegno accoppiato facoltativo a favore del settore delle vacche nutrici a norma dell'articolo 38 hanno facoltà di concedere agli agricoltori un premio nazionale supplementare a integrazione dell'importo del sostegno accoppiato di cui beneficiano per il medesimo anno civile.
2.  Gli Stati membri comunicano agli agricoltori le condizioni per la concessione di tale sostegno nazionale supplementare contemporaneamente alla comunicazione del sostegno accoppiato e con le medesime modalità.
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – parte introduttiva
1.   La Commissione approva, mediante un atto di esecuzione, la decisione di cui all'articolo 39, paragrafo 3, o, se del caso, all'articolo 39, paragrafo 4, lettera a), se è dimostrato che, nella regione o nel settore interessato, esiste una delle seguenti esigenze:
1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, al fine di approvare la decisione di cui all'articolo 39, paragrafo 4, lettera a), se è dimostrato che, nella regione o nel settore interessato, esiste una delle seguenti esigenze:
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 47
Articolo 47

Articolo 47

Norme generali

Norme generali

1.  Gli agricoltori che detengono diritti all'aiuto assegnati nel 2014 a norma dell'articolo 21 e che soddisfano i requisiti minimi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, hanno la facoltà di optare per la partecipazione a un regime semplificato, alle condizioni stabilite nel presente titolo, di seguito denominato «regime per i piccoli agricoltori».
1.  Gli Stati membri hanno facoltà di istituire un regime semplificato per i piccoli agricoltori in conformità alle condizioni previste dal presente titolo. Qualora uno Stato membro applichi tale regime, gli agricoltori che detengono diritti all'aiuto assegnati nel 2014 a norma dell'articolo 21 e che soddisfano i requisiti minimi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, partecipano al regime semplificato, alle condizioni stabilite nel presente titolo («regime per i piccoli agricoltori»).
Gli agricoltori che hanno diritto, a norma dei titoli III e IV, a pagamenti inferiori a 1 500 EUR sono automaticamente inclusi in tale regime per i piccoli agricoltori.

2.  I pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori sostituiscono i pagamenti da concedere a norma dei titoli III e IV.
2.  I pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori sostituiscono i pagamenti da concedere a norma dei titoli III e IV.
3.  Gli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori sono esonerati dalle pratiche agricole di cui al titolo III, capo 2.
3.  Gli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori sono esonerati dalle pratiche agricole di cui al titolo III, capo 2.
4.  Gli Stati membri provvedono affinché non siano corrisposti pagamenti agli agricoltori che risultino aver diviso la propria azienda, a decorrere dalla data di pubblicazione della proposta della Commissione relativa al presente regolamento, al solo scopo di beneficiare del regime per i piccoli agricoltori. Tale disposizione si applica anche agli agricoltori le cui aziende sono il risultato di tale divisione.
4.  Gli Stati membri provvedono affinché non siano corrisposti pagamenti agli agricoltori che risultino aver diviso la propria azienda, a decorrere dalla data di pubblicazione della proposta della Commissione relativa al presente regolamento, al solo scopo di beneficiare del regime per i piccoli agricoltori. Tale disposizione si applica anche agli agricoltori le cui aziende sono il risultato di tale divisione.
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 48
Articolo 48

Articolo 48

Partecipazione

Partecipazione

Gli agricoltori che intendono partecipare al regime per i piccoli agricoltori presentano una domanda entro il 15 ottobre 2014.

L'elenco degli agricoltori di cui all'articolo 47, paragrafo 1, è comunicato alla Commissione dalle autorità nazionali entro il 15 ottobre 2014.

Gli agricoltori che non hanno presentato domanda di partecipazione al regime per i piccoli agricoltori entro il 15 ottobre 2014 o che decidono di ritirarsi dal regime medesimo dopo tale data o quelli selezionati per il sostegno a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale] non hanno più diritto a partecipare al regime.

Gli agricoltori di cui all'articolo 47, paragrafo 1, che decidono di ritirarsi dal regime per i piccoli agricoltori dopo tale data o quelli selezionati per il sostegno a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale] non hanno più diritto a partecipare al regime.

Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 49
Articolo 49

Articolo 49

Importo del pagamento

Importo del pagamento

1.  Gli Stati membri fissano l'importo del pagamento annuo nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori a uno dei livelli seguenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3:
1.  Gli Stati membri fissano l'importo del pagamento annuo nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori a uno dei livelli seguenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3:
a) un importo non superiore al 15% del pagamento medio nazionale per beneficiario;
a) un importo non superiore al 25% del pagamento medio nazionale per beneficiario;
b) un importo corrispondente al pagamento medio nazionale per ettaro, moltiplicato per una cifra corrispondente al numero di ettari fino a un massimo di tre.
b) un importo corrispondente al pagamento medio nazionale per ettaro, moltiplicato per una cifra corrispondente al numero di ettari fino a un massimo di cinque.
In deroga al primo comma, gli Stati membri hanno facoltà di decidere che il pagamento annuo deve essere pari all'importo che spetterebbe all'agricoltore a norma dell'articolo 18, dell'articolo 29, dell'articolo 34, dell'articolo 36 e dell'articolo 38 nell'anno di adesione al regime, ma non superiore a 1 500 EUR.

La media nazionale di cui al primo comma, lettera a), è stabilita dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di agricoltori che hanno ottenuto diritti all'aiuto a norma dell'articolo 21, paragrafo 1.

La media nazionale di cui al primo comma, lettera a), è stabilita dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di agricoltori che hanno ottenuto diritti all'aiuto a norma dell'articolo 21, paragrafo 1.

La media nazionale di cui al primo comma, lettera b), è stabilita dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 26 nel 2014.

La media nazionale di cui al primo comma, lettera b), è stabilita dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 26 nel 2014.

2.  L'importo di cui al paragrafo 1 non è inferiore a 500 EUR e non è superiore a 1 000 EUR. Fatto salvo l'articolo 51, paragrafo 1, se l'applicazione del paragrafo 1 dà esito a un importo inferiore a 500 EUR o superiore a 1 000 EUR, tale importo è arrotondato, rispettivamente, all'importo minimo o a quello massimo.
2.  L'importo di cui al paragrafo 1 non è inferiore a 500 EUR e non è superiore a 1 500 EUR. Fatto salvo l'articolo 51, paragrafo 1, se l'applicazione del paragrafo 1 dà esito a un importo inferiore a 500 EUR o superiore a 1 500 EUR, tale importo è arrotondato, rispettivamente, all'importo minimo o a quello massimo.
3.  In deroga al paragrafo 2, in Croazia, a Cipro e a Malta l'importo di cui al paragrafo 1 può essere fissato a un valore inferiore a 500 EUR ma non inferiore a 200 EUR.
3.  In deroga al paragrafo 2, in Croazia, a Cipro e a Malta l'importo di cui al paragrafo 1 può essere fissato a un valore inferiore a 500 EUR ma non inferiore a 200 EUR.
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 51
Articolo 51

Articolo 51

Disposizioni finanziarie

Disposizioni finanziarie

1.  Per finanziare il pagamento previsto dal presente titolo, gli Stati membri deducono gli importi corrispondenti a quelli che spetterebbero ai piccoli agricoltori come pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, come pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 2, e, se del caso, come pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 3, come pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 4, e come sostegno accoppiato di cui al titolo IV dagli importi totali disponibili per i rispettivi pagamenti.
1.  Per finanziare il pagamento previsto dal presente titolo, gli Stati membri deducono gli importi corrispondenti a quelli che spetterebbero ai piccoli agricoltori come pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, come pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 2, e, se del caso, come pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 3, come pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 4, e come sostegno accoppiato di cui al titolo IV dagli importi totali disponibili per i rispettivi pagamenti.
La differenza tra la somma di tutti i pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori e l'importo totale finanziato in conformità al primo comma è finanziata praticando una riduzione lineare di tutti i pagamenti da concedere a norma dell'articolo 25.

La differenza tra la somma di tutti i pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori e l'importo totale finanziato in conformità al primo comma è finanziata praticando una riduzione lineare di tutti i pagamenti da concedere a norma dell'articolo 25.

Gli Stati membri che esercitano l'opzione prevista all'articolo 20, paragrafo 1, hanno facoltà di applicare tassi di riduzione diversi a livello regionale.

Gli elementi in base ai quali sono stabiliti gli importi di cui al primo comma restano gli stessi per l'intera durata della partecipazione dell'agricoltore al regime.

Gli elementi in base ai quali sono stabiliti gli importi di cui al primo comma restano gli stessi per l'intera durata della partecipazione dell'agricoltore al regime.

2.  Se l'importo totale dei pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori è superiore al 10% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri praticano una riduzione lineare degli importi da pagare a norma del presente titolo in modo da rispettare tale percentuale.
2.  Se l'importo totale dei pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori è superiore al 15% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri praticano una riduzione lineare degli importi da pagare a norma del presente titolo in modo da rispettare tale percentuale.
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
d bis) le modalità per la gestione delle informazioni da comunicare nonché le regole relative al contenuto, alla forma, al calendario, alla frequenza e alle scadenze di tali comunicazioni;
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b
b) le modalità per la gestione delle informazioni da comunicare e le regole relative alla loro forma, al contenuto, al calendario, alle frequenze e alle scadenze;
soppresso
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1
1.  La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie e giustificabili per risolvere problemi specifici in casi di emergenza. Tali misure possono derogare ad alcune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.
1.  È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, necessari e giustificabili per risolvere problemi specifici in casi di emergenza. Tali atti delegati possono derogare ad alcune disposizioni del presente regolamento, ma soltanto nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario.
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2
2.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi alle misure di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 3.
2.   Qualora, in connessione con le misure di cui al paragrafo 1, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo si applica la procedura prevista all'articolo 55 bis.
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2
2.  Le deleghe di potere di cui al presente regolamento sono conferite alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo.
2.  La delega di potere alla Commissione di cui al presente regolamento si applica per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 55 bis (nuovo)
Articolo 55 bis

Procedura d'urgenza

1.  Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e restano in vigore finché non sono sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2.  Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato conformemente alla procedura di cui all'articolo 55, paragrafo 5. In tal caso la Commissione abroga senza indugio l'atto successivamente alla notifica della decisione del Parlamento europeo o del Consiglio di sollevare obiezioni.
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 58 bis (nuovo)
Articolo 58 bis

Relazione

Entro il 1° marzo 2017, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento, corredata, se necessario, da adeguate proposte legislative.

Emendamento 98
Proposta di regolamento
Allegato II

Testo della Commissione

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2014

2015

2016

2017

2018

2019 e seguenti

Belgio

553 521

544 065

534 632

525 205

525 205

525 205

Bulgaria

655 661

737 164

810 525

812 106

812 106

812 106

Repubblica ceca

892 698

891 875

891 059

890 229

890 229

890 229

Danimarca

942 931

931 719

920 534

909 353

909 353

909 353

Germania

5 275 876

5 236 176

5 196 585

5 156 970

5 156 970

5 156 970

Estonia

108 781

117 453

126 110

134 749

134 749

134 749

Irlanda

1 240 652

1 239 027

1 237 413

1 235 779

1 235 779

1 235 779

Grecia

2 099 920

2 071 481

2 043 111

2 014 751

2 014 751

2 014 751

Spagna

4 934 910

4 950 726

4 966 546

4 988 380

4 988 380

4 988 380

Francia

7 732 611

7 694 854

7 657 219

7 619 511

7 619 511

7 619 511

Croazia

111 900

130 550

149 200

186 500

223 800

261 100

Italia

4 023 865

3 963 007

3 902 289

3 841 609

3 841 609

3 841 609

Cipro

52 273

51 611

50 950

50 290

50 290

50 290

Lettonia

163 261

181 594

199 895

218 159

218 159

218 159

Lituania

396 499

417 127

437 720

458 267

458 267

458 267

Lussemburgo

34 313

34 250

34 187

34 123

34 123

34 123

Ungheria

1 298 104

1 296 907

1 295 721

1 294 513

1 294 513

1 294 513

Malta

5 316

5 183

5 050

4 917

4 917

4 917

Paesi Bassi

806 975

792 131

777 320

762 521

762 521

762 521

Austria

707 503

706 850

706 204

705 546

705 546

705 546

Polonia

3 038 969

3 066 519

3 094 039

3 121 451

3 121 451

3 121 451

Portogallo

573 046

585 655

598 245

610 800

610 800

610 800

Romania

1 472 005

1 692 450

1 895 075

1 939 357

1 939 357

1 939 357

Slovenia

141 585

140 420

139 258

138 096

138 096

138 096

Slovacchia

386 744

391 862

396 973

402 067

402 067

402 067

Finlandia

533 932

534 315

534 700

535 075

535 075

535 075

Svezia

710 853

711 798

712 747

713 681

713 681

713 681

Regno Unito

3 624 384

3 637 210

3 650 038

3 662 774

3 662 774

3 662 774

Emendamento

2014

2015

2016

2017

2018

2019 e seguenti

Belgio

554.701

548.646

542.261

535.640

535.640

535.640

Bulgaria

657.571

735.055

805.495

814.887

814.887

814.887

Repubblica ceca

891.307

892.742

893.686

894.054

894.054

894.054

Danimarca

940.086

929.824

919.002

907.781

907.781

907.781

Germania

5.237.224

5.180.053

5.119.764

5.057.253

5.057.253

5.057.253

Estonia

113.168

125.179

137.189

149.199

149.199

149.199

Irlanda

1.236.214

1.235.165

1.233.425

1.230.939

1.230.939

1.230.939

Grecia

2.098.834

2.075.923

2.051.762

2.026.710

2.026.710

2.026.710

Spagna

4.939.152

4.957.834

4.973.833

4.986.451

4.986.451

4.986.451

Francia

7.655.794

7.572.222

7.484.090

7.392.712

7.392.712

7.392.712

Croazia

111 900

130 550

149 200

186 500

223 800

261 100

Italia

4.024.567

3.980.634

3.934.305

3.886.268

3.886.268

3.886.268

Cipro

52.155

51.585

50.985

50.362

50.362

50.362

Lettonia

176.500

206.565

236.630

266.695

266.695

266.695

Lituania

402.952

426.070

449.189

472.307

472.307

472.307

Lussemburgo

33.943

33.652

33.341

33.015

33.015

33.015

Ungheria

1.295.776

1.297.535

1.298.579

1.298.791

1.298.791

1.298.791

Malta

5.365

5.306

5.244

5.180

5.180

5.180

Paesi Bassi

809.722

800.883

791.561

781.897

781.897

781.897

Austria

706.071

706.852

707.242

707.183

707.183

707.183

Polonia

3.079.652

3.115.887

3.152.121

3.188.356

3.188.356

3.188.356

Portogallo

582.466

598.550

614.635

630.719

630.719

630.719

Romania

1.485.801

1.707.131

1.928.460

2.002.237

2.002.237

2.002.237

Slovenia

140.646

139.110

137.491

135.812

135.812

135.812

Slovacchia

391.608

397.576

403.543

409.511

409.511

409.511

Finlandia

533.451

535.518

537.295

538.706

538.706

538.706

Svezia

709.922

712.820

715.333

717.357

717.357

717.357

Regno Unito

3.652.541

3.655.113

3.657.684

3.660.255

3.660.255

3.660.255

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