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Mercoledì 16 gennaio 2013 - Strasburgo
Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi ***I
 Sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo ***I
 Conclusione del protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti relativo al protocollo di Cartagena sulla biosicurezza ***
 Finanze pubbliche nell'UEM - 2011 e 2012
 Agenzie di rating del credito***I
 Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e gestori di fondi di investimento alternativi ***I
 Piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico***I
 Modifica del regolamento del Parlamento europeo in relazione all'ordine di precedenza dei vicepresidenti eletti per acclamazione
 Garanzia per i giovani
 Ruolo della politica di coesione dell'UE e dei suoi attori nell'attuazione della nuova politica europea in materia di energia
 Fattibilità dell'introduzione di stability bond

Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi ***I
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Risoluzione
Testo consolidato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (rifusione) (COM(2012)0008 – C7-0021/2012 – 2012/0007(COD))
P7_TA(2013)0008A7-0391/2012

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0008),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0021/2012),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012(1),

–  visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi(2),

–  vista la lettera del 9 novembre 2012 della commissione giuridica alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

–  visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0391/2012),

A.  considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali;

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 gennaio 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (rifusione)

P7_TC1-COD(2012)0007


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 ,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria(4),

considerando quanto segue:

(1)  La direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi(5), è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese(6). Essa deve ora essere nuovamente modificata ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)  Il ravvicinamento delle norme vigenti negli Stati membri relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di taluni preparati pericolosi è fondamentale per l'impostazione di pari condizioni di concorrenza e per il funzionamento del mercato interno.

(3)  Le misure per il ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri che hanno un'incidenza sul funzionamento del mercato interno  dovrebbero , nella misura in cui riguardano la salute, la sicurezza, la protezione delle persone e dell'ambiente, attenersi ad un livello elevato di protezione. La presente direttiva  dovrebbe  al contempo assicurare la protezione della popolazione, in particolare delle persone che durante il lavoro o le attività ricreative sono a contatto con i preparati pericolosi, dei consumatori e anche dell'ambiente.

(4)  È opportuno ridurre al minimo il numero di animali utilizzati per esperimenti, in base alle disposizioni della  direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici(7).  A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva gli Stati membri provvedono affinché, ove possibile, sia utilizzato un metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente soddisfacente che non comporti l’uso di animali vivi in sostituzione di una procedura a norma di detta direttiva, intesa come qualsiasi uso, invasivo o non invasivo, di un animale a fini sperimentali o ad altri fini scientifici dal risultato noto o ignoto, o a fini educativi, che possa causare all’animale un livello di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall’inserimento di un ago conformemente alle buone prassi veterinarie.  Di conseguenza, la presente direttiva fa ricorso ai risultati delle valutazioni delle proprietà tossicologiche ed ecotossicologiche soltanto se questi ultimi sono già conosciuti ed essa non impone l'esecuzione di nuovi esperimenti sugli animali.

(5)  Anche se le munizioni non sono contemplate dalla presente direttiva, gli esplosivi immessi sul mercato allo scopo di produrre esplosioni o effetti pirotecnici possono, per la loro composizione chimica, presentare dei pericoli per la salute, e che è quindi necessario, nell'ambito di una procedura di informazione trasparente, classificarli  conformemente alla presente direttiva  e attribuire loro una scheda dati di sicurezza secondo  il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche(8), nonché etichettarli secondo le regole internazionali applicate al trasporto di questi preparati.

(6)  Il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari(9) e la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi(10), a differenza delle disposizioni applicabili ai preparati chimici contemplati dalla presente direttiva, prevedono una procedura di autorizzazione per ciascun prodotto sulla base di un dossier presentato dal richiedente e di una valutazione effettuata dall'autorità competente in ciascuno Stato membro e che questa procedura di autorizzazione comprende inoltre un controllo concernente in particolare la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di ciascun prodotto prima della sua immissione sul mercato. È necessario, nell'ambito di una procedura di informazione chiara e trasparente, classificare ed etichettare i prodotti fitosanitari  e biocidi in conformità della presente direttiva, ed inoltre fornire istruzioni per il loro utilizzo sulla base dei risultati della valutazione effettuata nel quadro  del regolamento (CE) n. 1107/2009 e della direttiva 98/8/CE  e provvedere affinché l'etichettatura sia conforme all'elevato livello di protezione che sia la presente direttiva che  il regolamento (CE) n. 1107/2009 o la direttiva 98/8/CE si prefiggono  rispettivamente . Occorre altresì stabilire in base  al regolamento (CE) n. 1907/2006  schede dati di sicurezza per i prodotti fitosanitari  e biocidi .

(7)  Per i preparati commercializzati in forma gassosa è necessario stabilire limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume.

(8)  È necessario definire quale esperienza sull'uomo potrebbe essere presa in considerazione ai fini della valutazione del pericolo che un preparato rappresenta per la salute. Nel considerare accettabili gli studi clinici tali studi sono ritenuti conformi alla dichiarazione di Helsinki nonché agli orientamenti per le buone prassi cliniche dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

(9)  Poiché l'attuale scheda di dati di sicurezza è già utilizzata come strumento di comunicazione nella catena d'approvvigionamento delle sostanze e dei preparati,  è stata ampliata  ed  è stata resa parte integrale  nel sistema istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006, questa dovrebbe essere eliminata dalla presente direttiva.

(10)  A causa dell'adozione del regolamento (CE) n. 1907/2006, la direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose(11) è stata adattata e le sue norme relative alla notifica e alla valutazione dei rischi delle sostanze chimiche sono state soppresse. La presente direttiva dovrebbe essere modificata di conseguenza. 

(11)  L'allegato V della direttiva 67/548/CEE,  che definisce i metodi per la determinazione delle proprietà fisico-chimiche, della tossicità ed ecotossicità di sostanze e preparati,  è stato soppresso dalla direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(12) a decorrere dal 1° giugno 2008.  I riferimenti all’allegato di questa direttiva sono modificati di conseguenza. 

(12)  Per tenere conto pienamente del lavoro svolto e dell'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva 67/548/CEE, comprese la classificazione e l'etichettatura delle sostanze specifiche elencate nell'allegato I di tale direttiva, tutte le classificazioni armonizzate esistenti dovrebbero essere convertite in nuove classificazioni armonizzate utilizzando i nuovi criteri. Inoltre, poiché l'applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele(13) è differita e le classificazioni armonizzate secondo i criteri della direttiva 67/548/CEE restano valide per la classificazione delle sostanze e delle miscele durante il successivo periodo transitorio, tutte le classificazioni armonizzate esistenti dovrebbero anche essere riportate, senza modifiche, in un allegato del regolamento. Sottoponendo tutte le armonizzazioni future delle classificazioni al regolamento, si dovrebbero evitare le incoerenze nelle classificazioni armonizzate della stessa sostanza secondo i vecchi e i nuovi criteri.

(13)  I preparati composti da più di una sostanza classificata  alla tavola 3.2 della parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 come cancerogena, mutagena e/o tossica per la riproduzione  dovevano  essere contrassegnati da frasi di rischio (frasi R) per indicarne la classificazione sia nella categoria 1 o 2 che nella categoria 3. L’indicazione di entrambe le frasi R invia però un messaggio contraddittorio. I preparati dovrebbero pertanto essere classificati ed etichettati soltanto in base alla categoria più elevata.

(14)  I riferimenti alla frase R R40 nella direttiva 67/548/CEE sono stati modificati dalla  direttiva 2001/59/CE della Commissione(14) con l'attribuzione alla frase R R40 dei  cancerogeni della categoria 3. Per conseguenza, la precedente formulazione della frase R R40  è divenuta  R68, e  è usata per mutageni della categoria 3 e per alcune sostanze con effetti irreversibili non letali. I riferimenti alla frase R R40 nella presente direttiva è adattata conformemente.

(15)  L'allegato VI della direttiva 67/548/CEE modificato dalla direttiva 2001/59/CE fornisce disposizioni chiare per la classificazione di sostanze e preparati dal punto di vista degli effetti corrosivi. Nella presente direttiva, i preparati dovrebbero pertanto essere classificati in conformità.

(16)  È noto che preparati di cemento contenenti cromo (VI) possono causare reazioni allergiche in alcune circostanze. Tali preparati recano la rilevante etichetta di avvertimento.

(17)  La direttiva 67/548/CEE, modificata dalla  direttiva 98/98/CE della Commissione(15), prevede nuovi criteri e una nuova frase R (R67) per vapori che possono provocare sonnolenza e vertigini.  I preparati sono classificati e etichettati di conseguenza .

(18)  La direttiva 92/32/CEE del Consiglio del 30 aprile 1992 recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE(16) e la direttiva 93/21/CEE della Commissione del 27 aprile 1993 recante diciottesimo adeguamento della direttiva 67/548/CEE(17) hanno introdotto con gli opportuni simboli, indicazioni di pericolo, frasi di rischio e consigli di prudenza da riportare in etichetta,  criteri messi a punto per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze pericolose per l'ambiente. Si  richiedono  a livello  dell’Unione  disposizioni in materia di classificazione e di etichettatura dei preparati per tener conto dei loro effetti sull'ambiente ed è quindi necessario  fornire  un metodo per valutare i pericoli di un preparato per l'ambiente in base ad un metodo di calcolo oppure determinando le proprietà ecotossicologiche mediante metodi sperimentali in determinate condizioni.

(19)  Nel caso di sostanze molto tossiche per l’ambiente acquatico (classificate come N) contrassegnate dalle frasi R R50 o R50/53 si applicano limiti specifici di concentrazione per le sostanze elencate nella tavola 3.2 della parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, al fine di evitare sottovalutazioni del pericolo. Questa misura crea differenze tra i preparati che contengono sostanze elencate nell’allegato, cui si applicano i limiti specifici di concentrazione, e i preparati contenenti sostanze non ancora inserite nell’allegato, ma classificate ed etichettate provvisoriamente in conformità dell’articolo 6 della direttiva 67/548/CEE, cui non si applicano limiti specifici di concentrazione. È pertanto necessario garantire l’applicazione uniforme di limiti specifici di concentrazione a tutti i preparati contenenti sostanze molto tossiche per l’ambiente acquatico.

(20)  La direttiva 2001/59/CE modifica i criteri dell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura delle sostanze che riducono lo strato di ozono. L’allegato III modificato prescrive soltanto di aggiungere il simbolo N alla frase R R59.  I preparati dovrebbero essere classificati ed etichettati di consequenza. 

(21)  È opportuno garantire la riservatezza per talune sostanze contenute nei preparati e che è quindi necessario istituire un sistema che consenta al responsabile dell'immissione sul mercato del preparato di richiedere la riservatezza per tali sostanze.

(22)  L'etichetta rappresenta uno strumento fondamentale per gli utilizzatori di preparati pericolosi in quanto fornisce loro la prima informazione essenziale e concisa. Occorre però completarla mediante un duplice sistema di informazione più particolareggiato, e precisamente, da un lato, la scheda dati di sicurezza destinata agli utilizzatori professionali,  disposta dal regolamento (CE) n. 1907/2006  e, dall'altro, i dati per gli organismi designati dagli Stati membri e incaricati di fornire informazioni esclusivamente riservate a scopi medici, sia preventivi che curativi.

(23)  I recipienti contenenti talune categorie di preparati pericolosi offerti o venduti al dettaglio devono essere muniti di chiusure di sicurezza per i bambini e/o recare un'indicazione di pericolo riconoscibile al tatto. Taluni preparati, pur non rientrando in queste categorie di pericolo, possono, tuttavia, per la loro composizione, presentare un pericolo per i bambini. L'imballaggio di questi preparati dovrebbe pertanto essere munito di chiusure resistenti ai bambini.

(24)  Al fine di tener conto di taluni preparati che, pur non essendo considerati pericolosi a norma della presente direttiva, possono tuttavia presentare un pericolo per gli utilizzatori, occorre applicare a tali preparati determinate disposizioni della presente direttiva.

(25)  La presente direttiva contiene disposizioni speciali in materia di etichettatura applicabili a taluni preparati. Per garantire un adeguato livello di protezione per le persone e l'ambiente, è opportuno anche stabilire disposizioni speciali di etichettatura per taluni preparati che, pur non essendo pericolosi ai sensi della presente direttiva, possono presentare un pericolo per chi li usa.

(26)  Nel caso di preparati classificati come pericolosi in base alla presente direttiva, è opportuno consentire agli Stati membri di applicare talune deroghe riguardo all'etichettatura allorché l'imballaggio è di dimensioni troppo piccole, o in ogni caso inadatto all'etichettatura, o allorché si tratta di imballaggi o quantitativi talmente ridotti che non vi è motivo di temere un pericolo per le persone o per l'ambiente. In tali casi è inoltre opportuno prendere in debita considerazione il ravvicinamento delle disposizioni pertinenti a livello unionale .

(27)  È opportuno prevedere, per quanto riguarda l'etichettatura ambientale, che esenzioni specifiche o disposizioni specifiche possano essere decise in casi specifici nei quali si possa dimostrare che l'impatto ambientale globale dei tipi di prodotti in questione è inferiore a quello di tipi di prodotti corrispondenti.

(28)  Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali della presente direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle esenzioni di talune disposizioni di etichettatura ambientale, alla determinazione di misure nel quadro delle disposizioni speciali concernenti l’etichettatura di taluni preparati e all'adeguamento degli allegati al progresso tecnico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva ed appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. 

(29)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(18).

(30)  La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento nell'ordinamento nazionale delle direttive di cui all'allegato VIII, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivi e ambito di applicazione

1.  La presente direttiva mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e al ravvicinamento di specifiche disposizioni per taluni preparati che possono presentare pericoli, indipendentemente dal fatto che essi siano classificati o meno come pericolosi in base alla presente direttiva, allorché tali preparati sono immessi sul mercato degli Stati membri.

2.  La presente direttiva si applica ai preparati che:

   a) contengono almeno una sostanza pericolosa ai sensi dell'articolo 2  e 
   b) sono considerati pericolosi a norma degli articoli 5, 6 e 7.

3.  Le disposizioni specifiche che figurano all'articolo 9 e nell'allegato IV  e quelle disposte  all'articolo 10 e nell'allegato V, si applicano anche ai preparati non pericolosi ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 che possono però presentare pericoli specifici.

4.  Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1107/2009, gli articoli della presente direttiva relativi alla classificazione, all'imballaggio  e  all'etichettatura, si applicano ai prodotti fitosanitari.

5.  La presente direttiva non si applica ai preparati elencati qui di seguito, allo stadio di prodotti finiti, destinati all'utilizzatore finale:

   a) medicinali veterinari e medicinali per uso umano definiti rispettivamente dalla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(19) e dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(20);
   b) prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE del Consiglio(21);
   c) miscele di sostanze in forma di rifiuti, che sono oggetto della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(22);
   d) prodotti alimentari;
   e) mangimi;
   f) preparati contenenti sostanze radioattive, quali definite nella direttiva 96/29/Euratom del Consiglio(23);
   g) i dispositivi medici invasivi o usati a contatto diretto con il corpo umano purché le disposizioni  dell’Unione  fissino per le sostanze e i preparati pericolosi disposizioni in materia di classificazione e etichettatura che assicurino lo stesso livello di informazione e di protezione della presente direttiva.

6.  La presente direttiva non si applica:

   a) al trasporto di preparati pericolosi per ferrovia, su strada, per via navigabile interna, marittima o aerea;
   b) ai preparati in transito sotto controllo doganale quando non siano oggetto di trattamento o di trasformazione.

Articolo 2

Definizioni

1.  Ai fini della presente direttiva , si applicano le seguenti definizioni :

   a) «sostanze»: gli elementi chimici e i loro composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per preservare la stabilità del prodotto e le impurità derivanti dal procedimento impiegato, ed esclusi i solventi che possono essere separati senza incidere sulla stabilità della sostanza né modificarne la composizione;
   b) «preparati»: le miscele o le soluzioni composte da due o più sostanze;
   c) «polimero»: una sostanza le cui molecole sono caratterizzate dalla sequenza di uno o più tipi di unità monomeriche che comprendano una maggioranza ponderale semplice di molecole contenenti almeno tre unità monomeriche aventi un legame covalente con almento un'altra unità monomerica o altro reagente e siano costituite da meno di una maggioranza ponderale semplice di molecole dello stesso peso molecolare. Tali molecole debbono essere distribuite su una gamma di pesi molecolari in cui le differenze di peso molecolare siano principalmente attribuibili a differenze nel numero di unità monomeriche. Nel quadro di tale definizione, per «unità monomerica» s'intende la forma sottoposta a reazione di un monomero in un polimero;
   d) «immissione sul mercato»: la messa a disposizione di terzi. L'importazione nel territorio doganale  dell'Unione  è considerata, ai fini della presente direttiva, un'immissione sul mercato;
   e) «ricerca e sviluppo scientifici»: la sperimentazione scientifica o le analisi o ricerche chimiche effettuate in condizioni controllate, comprese la determinazione delle proprietà intrinseche, degli effetti e dell'efficacia, nonché le ricerche scientifiche relative allo sviluppo del prodotto;
   f) «ricerca e sviluppo di produzione»: lo sviluppo successivo di una sostanza, nel corso del quale i settori di applicazione della sostanza vengono provati in impianti pilota o in test prove di produzione;
   g) «EINECS» (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances): l'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale. Questo inventario contiene l'elenco definitivo di tutte le sostanze chimiche considerate presenti sul mercato  dell’Unione  alla data del 18 settembre 1981.

2.  Ai sensi della presente direttiva sono considerati «pericolosi» le sostanze ed i preparati:

   a) esplosivi: le sostanze e i preparati solidi, liquidi, pastosi o gelatinosi che, anche senza l'azione dell'ossigeno atmosferico, possono provocare una reazione esotermica con rapida formazione di gas e che, in determinate condizioni di prova, detonano, deflagrano rapidamente o esplodono in seguito a riscaldamento in condizioni di parziale contenimento;
   b) comburenti: le sostanze e i preparati, che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica;
   c) estremamente infiammabili: le sostanze e i preparati liquidi con un punto d'infiammabilità estremamente basso ed un punto di ebollizione basso e le sostanze e i preparati gassosi che a temperatura e pressione ambiente si infiammano a contatto con l'aria;
  d) facilmente infiammabili:
   i) le sostanze e i preparati che, a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi; o
   ii) le sostanze ed i preparati solidi che possono facilmente infiammarsi a causa di un breve contatto con una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo il ritiro della sorgente di accensione; o
   iii) le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è molto basso; o
   iv) le sostanze e i preparati che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas infiammabili in quantità pericolose;
   e) infiammabili: le sostanze e i preparati liquidi con un basso punto d'infiammabilità;
   f) molto tossici: le sostanze e i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccolissima quantità, sono letali oppure provocano lesioni acute o croniche;
   g) tossici: le sostanze e i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccole quantità, sono letali oppure provocano lesioni acute o croniche;
   h) nocivi: le sostanze e i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche;
   i) corrosivi: le sostanze e i preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
   j) irritanti: le sostanze e i preparati non corrosivi, il cui contatto diretto, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;
   k) sensibilizzante: le sostanze o i preparati che, per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici;
   l) cancerogeni: le sostanze o i preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono provocare il cancro o aumentarne la frequenza;
   m) mutageni: le sostanze e i preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;
   n) tossici per la riproduzione: le sostanze o i preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre e aumentare l'incidenza di effetti nocivi non ereditari nella prole o danni a carico della funzione o delle capacità riproduttive maschili o femminili;
   o) pericolosi per l'ambiente: le sostanze e i preparati che, qualora si diffondano nell'ambiente, presentino o possano presentare pericoli immediati o differiti per una o più delle componenti dell'ambiente.

Articolo 3

Determinazione delle proprietà pericolose dei preparati

1.  La valutazione dei pericoli di un preparato si basa sulla determinazione di:

   a) proprietà fisico-chimiche;
   b) proprietà aventi effetti sulla salute;
   c) proprietà ambientali.

Queste varie proprietà sono determinate secondo gli articoli 5, 6 e 7.

Se si effettuano prove di laboratorio, esse devono essere eseguite sul preparato quale immesso sul mercato.

2.  Se la determinazione delle proprietà pericolose è effettuata secondo gli articoli 5, 6 e 7, tutte le sostanze pericolose ai sensi dell'articolo 2, e in particolare  quelle che seguono, sono prese in considerazione in conformità con le disposizioni previste dal metodo usato :

   a)  sostanze che figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ;
   b)  sostanze  classificate ed etichettate provvisoriamente a cura del responsabile dell'immissione sul mercato, in base all'articolo 6 della direttiva 67/548/CEE;

3.  Per i preparati contemplati dalla presente direttiva, le sostanze pericolose di cui al paragrafo 2 e classificate come pericolose per i loro effetti sulla salute e/o sull'ambiente, anche se sono presenti come impurezze o additivi, devono essere prese in considerazione qualora la loro concentrazione sia pari o superiore a quella definita nella tabella qui di seguito, salvo se l'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  o l'allegato II, parte B della presente direttiva o l'allegato III, parte B della presente direttiva prevedono valori inferiori, e salvo se diversamente indicato nell'allegato V della presente direttiva.

Categorie di pericolo delle sostanze

Concentrazione da prendere in considerazione per

preparati gassosi

vol/vol %

altri preparati

peso/peso %

Molto tossico

≥ 0,02

≥ 0,1

Tossico

≥ 0,02

≥ 0,1

Cancerogeno

Categoria 1 o 2

≥ 0,02

≥ 0,1

Mutageno

Categoria 1 o 2

≥ 0,02

≥ 0,1

Tossico per la riproduzione

Categoria 1 o 2

≥ 0,02

≥ 0,1

Nocivo

≥ 0,2

≥ 1

Corrosivo

≥ 0,02

≥ 1

Irritante

≥ 0,2

≥ 1

Sensibilizzante

≥ 0,2

≥ 1

Cancerogeno

Categoria 3

≥ 0,2

≥ 1

Mutageno

Categoria 3

≥ 0,2

≥ 1

Tossico per la riproduzione

Categoria 3

≥ 0,2

≥ 1

Pericoloso per l'ambiente N

≥ 0,1

Pericoloso per l'ambiente ozono

≥ 0,1

≥ 0,1

Pericoloso per l'ambiente

≥ 1

Articolo 4

Principi generali di classificazione e di etichettatura

1.  La classificazione dei preparati pericolosi in funzione del grado e della natura specifica dei pericoli è basata sulle definizioni delle categorie di pericolo elencate all'articolo 2.

2.  I principi generali della classificazione e dell'etichettatura dei preparati sono applicati secondo i criteri definiti all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE, tranne quando si applicano i criteri alternativi di cui agli articoli 5, 6, 7 o 10 e ai corrispondenti allegati della presente direttiva.

Articolo 5

Valutazione dei pericoli derivanti dalle proprietà fisico-chimiche

1.  I pericoli derivanti dalle proprietà fisico-chimiche di un preparato sono valutati determinando, secondo i metodi specificati nella parte A dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 del Consiglio(24), le proprietà fisico-chimiche del preparato necessarie per una classificazione e un'etichettatura adeguate, conformemente ai criteri definiti nell'allegato VI della direttiva  67/548/CEE .

2.  In deroga al paragrafo 1, la determinazione delle proprietà esplosive, comburenti, estremamente infiammabili, facilmente infiammabili o infiammabili di un preparato non è necessaria, a condizione che:

   a) nessuno dei componenti presenti tali proprietà e che, in base alle informazioni di cui dispone il fabbricante, sia improbabile che il preparato presenti questo tipo di pericoli rischi;
   b) in caso di modifica della composizione di un preparato di composizione nota si concluda su basi scientifiche che una nuova valutazione dei pericoli non comporta un cambiamento di classificazione;
   c) se il preparato è immesso sul mercato sotto forma di aerosol, esso soddisfi le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 bis della direttiva 75/324/CEE del Consiglio(25).

3.  Per taluni casi, per i quali i metodi stabiliti nella parte A dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 non sono adatti, la parte B dell'allegato I della presente direttiva indica metodi alternativi di calcolo.

4.  La parte A dell'allegato I della presente direttiva indica alcune esenzioni dall'applicazione dei metodi stabiliti nella parte A dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008.

5.  I pericoli derivanti dalle proprietà fisico-chimiche di un preparato contemplato  dal regolamento (CE) n. 1107/2009  sono valutati determinando le proprietà fisico-chimiche del preparato necessarie per una classificazione adeguata, secondo i criteri dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE. Queste proprietà sono determinate secondo i metodi indicati nella parte A dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008, salvo se sono accettabili altri metodi riconosciuti a livello internazionale, in base alle disposizioni dei regolamenti (UE) n. 544/2001(26) e (UE) n. 545/2011(27) della Commissione .

Articolo 6

Valutazione dei pericoli per la salute

1.  I pericoli di un preparato per la salute sono valutati secondo una o più delle seguenti procedure:

   a) un metodo convenzionale descritto all'allegato II;
   b) la determinazione delle proprietà tossicologiche del preparato necessarie per una classificazione adeguata, secondo i criteri di cui all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE. Tali proprietà sono determinate secondo i metodi indicati nell'allegato della parte B del regolamento (CE) n. 440/2008, salvo se, nel caso di prodotti fitosanitari, sono accettabili altri metodi riconosciuti a livello internazionale, in base alle disposizioni dei regolamenti (UE) n. 544/2001 e (UE) n. 545/2011.

2.  Fatti salvi i requisiti del regolamento (CE) n. 1107/2009 , solo qualora la persona responsabile dell'immissione in commercio del preparato sia in grado di dimostrare scientificamente che le proprietà tossicologiche del medesimo non possono essere correttamente determinate né con il metodo indicato nella lettera a) del paragrafo 1 né sulla base di risultati di prove già effettuate su animali, possono essere utilizzati i metodi indicati alla lettera b) del paragrafo 1, sempreché essi siano giustificati o specificamente autorizzati a norma dell'articolo 12 della direttiva 86/609/CEE.

Allorché una proprietà tossicologica è determinata con i metodi indicati alla lettera b), paragrafo 1, per ottenere nuovi dati, la prova deve essere effettuata secondo i principi delle buone prassi di laboratorio di cui alla direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(28), e alle disposizioni della direttiva 86/609/CEE, in particolare gli articoli 7 e 12.

Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3, allorché una proprietà tossicologica è stata determinata sulla base di entrambi i metodi di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1, per classificare il preparato si utilizzano i risultati dei metodi indicati alla lettera b) del paragrafo 1, tranne nel caso di effetti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, nel qual caso si applica soltanto il metodo di cui alla lettera a) del paragrafo 1.

Le proprietà tossicologiche del preparato che non sono valutate con il metodo di cui alla lettera b) del paragrafo 1, sono valutate secondo il metodo di cui alla lettera a) del paragrafo 1.

3.  Inoltre, allorché si possa dimostrare mediante studi epidemiologici, studi di casi clinici scientificamente validi come specificato nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE o sulla base dell'esperienza corroborata da dati statistici, come la valutazione dei dati forniti dai centri antiveleni o dei dati sulle malattie professionali

   che gli effetti tossicologici sull'essere umano differiscono da quelli rilevati applicando i metodi di cui al paragrafo 1, il preparato viene classificato in base ai suoi effetti sull'uomo,
   che una valutazione convenzionale porterebbe a sottovalutare il pericolo tossicologico a causa di effetti quali il potenziamento, la classificazione del preparato tiene conto di tali effetti,
   che una valutazione convenzionale porterebbe a sopravvalutare il pericolo tossicologico causa di effetti quali l'antagonismo, la classificazione del preparato tiene conto di tali effetti.

4.  Per i preparati di composizione conosciuta, ad eccezione di quelli contemplati  dal regolamento (CE) n. 1107/2009 , classificati in base alla lettera b) del paragrafo 1, si procede ad una nuova valutazione dei pericoli per la salute mediante i metodi indicati alle lettere a) o b) del paragrafo 1 quando:

   il fabbricante modifichi, in base alla seguente tabella, il tenore iniziale espresso in percentuale peso/peso o volume/volume di uno o più componenti pericolosi rientranti nella composizione:

Intervallo di concentrazione iniziale

del componente

Variazione ammessa della concentrazione iniziale del componente

≤ 2,5 %

± 30 %

> 2,5 ≤ 10 %

± 20 %

> 10 ≤ 25 %

± 10 %

> 25 ≤ 100 %

± 5 %

   il fabbricante modifichi la composizione sostituendo o aggiungendo uno o più componenti, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di componenti pericolosi secondo le definizioni di cui all'articolo 2.

Si procede in questa maniera salvo se esistono valide ragioni scientifiche per ritenere che una nuova valutazione del pericolo non porterà a modificare la classificazione.

Articolo 7

Valutazione dei pericoli per l'ambiente

1.  I pericoli per l'ambiente di un preparato sono valutati secondo una o più delle seguenti procedure:

   a) metodo convenzionale descritto all'allegato III;
   b) determinazione delle proprietà pericolose per l'ambiente del preparato necessarie per una classificazione adeguata secondo i criteri enunciati nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE. Tali proprietà sono determinate secondo i metodi indicati nella parte C dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008, a meno che, nel caso di prodotti fitosanitari siano accettabili altri metodi riconosciuti a livello internazionale in base alle disposizioni di cui  ai regolamenti (UE) n. 544/2001 e (UE) n. 545/2011. Fatte salve le prove richieste a norma  del regolamento (CE) n. 1107/2009, le condizioni di applicazione di metodi di prova sono descritte nella parte C dell'allegato III della presente direttiva.

2.  Se è constatata una proprietà ecotossicologica secondo uno dei metodi indicati alla lettera b) del paragrafo 1 per ottenere nuovi dati, le prove devono essere realizzate secondo i principi di buona pratica di laboratorio previsti dalla direttiva 2004/10/CE e dalla direttiva 86/609/CEE.

Se i pericoli per l'ambiente sono stati valutati secondo le due procedure sopra descritte, per classificare il preparato si utilizza il risultato ottenuto secondo i metodi di cui alla lettera b) del paragrafo 1.

3.  Per i preparati di composizione conosciuta, ad eccezione di quelli contemplati  dal regolamento (CE) n. 1107/2009 , classificati secondo il metodo indicato alla lettera b) del paragrafo 1, si procederà ad una nuova valutazione dei pericoli per l'ambiente mediante il metodo indicato alla lettera a) o alla lettera b) del paragrafo 1 qualora:

   il fabbricante modifichi, in base alla seguente tabella, il tenore iniziale espresso in percentuale peso/peso o volume/volume di uno o più componenti pericolosi rientranti nella composizione:

Intervallo di concentrazione iniziale

del componente

Variazione ammessa della concentrazione iniziale del componente

≤ 2,5 %

± 30 %

> 2,5 ≤ 10 %

± 20 %

> 10 ≤ 25 %

± 10 %

> 25 ≤ 100 %

± 5 %

   il fabbricante modifichi la composizione sostituendo o aggiungendo uno o più componenti, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di componenti pericolosi in base alle definizioni di cui all'articolo 2.

Si procede in questa maniera salvo se esistono valide ragioni scientifiche per ritenere che una nuova valutazione del pericolo non porterà a modificare la classificazione.

Articolo 8

Obblighi e doveri degli Stati membri

1.  Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che i preparati di cui alla presente direttiva possono essere immessi sul mercato soltanto se sono ad essa conformi.

2.  Al fine di assicurare la conformità alla presente direttiva, le autorità degli Stati membri possono chiedere informazioni sulla composizione del preparato nonché ogni altra informazione utile a qualsiasi persona responsabile dell'immissione del preparato sul mercato.

3.  Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che i responsabili dell'immissione sul mercato tengano a disposizione delle autorità degli Stati membri:

   a) i dati utilizzati per la classificazione e l'etichettatura del preparato,
   b) qualsiasi informazione utile concernente le condizioni di imballaggio, secondo la lettera c) dell'articolo 9, compreso il certificato delle prove, in base alla parte A dell'allegato IX della direttiva 67/548/CEE;
   c) i dati utilizzati per stabilire la scheda dati di sicurezza, a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

4.  Gli Stati membri e la Commissione si comunicano il nome e l'indirizzo completo della o delle autorità nazionali abilitate a comunicare e scambiare le informazioni relative all'applicazione pratica della presente direttiva.

Articolo 9

Imballaggio

1.  Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per garantire che

  a) i preparati di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e i preparati di cui all'allegato IV a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 possano essere immessi sul mercato soltanto se i loro imballaggi sono conformi alle condizioni seguenti:
   i) gli imballaggi devono essere progettati e realizzati in modo tale da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto; questo requisito non si applica qualora siano prescritti speciali dispositivi di sicurezza;
   ii) i materiali che costituiscono l'imballaggio e la chiusura non debbono poter essere deteriorati dal contenuto, né poter formare con questo composti pericolosi;
   iii) tutte le parti dell'imballaggio e della chiusura debbono essere solide e robuste, in modo da escludere qualsiasi allentamento e da sopportare in piena sicurezza le normali sollecitazioni di manipolazione;
   iv) i recipienti muniti di un sistema di chiusura che può essere riapplicato debbono essere progettati in modo che l'imballaggio stesso possa essere richiuso varie volte senza fuoriuscite del contenuto;
  b) i recipienti contenenti preparati di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e i preparati di cui all'allegato IV a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, offerti o venduti al pubblico non abbiano
   i) una forma e/o una decorazione grafica che attiri o risvegli la curiosità attiva dei bambini o sia tale da indurre in errore il consumatore;
   ii) oppure una presentazione e/o una denominazione usate per i prodotti alimentari, i mangimi, i medicinali o i cosmetici;
  c) i recipienti contenenti taluni preparati offerti o venduti al pubblico e di cui all'allegato IV:
   i) siano muniti di chiusura di sicurezza per i bambini,  e/o 
   ii) rechino un'indicazione di pericolo riconoscibile al tatto.

I sistemi devono essere conformi alle specifiche tecniche indicate nelle parti A e B dell'allegato IX della direttiva 67/548/CEE.

2.  L'imballaggio dei preparati si considera rispondente ai requisiti di cui alla lettera a), punti (i), (ii) e (iii) del paragrafo 1, se è conforme ai criteri previsti per il trasporto di merci pericolose su rotaia, su strada, per via navigabile interna, per mare o per via aerea.

Articolo 10

Etichettatura

1.  Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per garantire che:

   a) i preparati di cui all'articolo 1, paragrafo 2 possano essere immessi sul mercato soltanto sel l'etichettatura dell'imballaggio risponde a tutte le condizioni del presente articolo e alle disposizioni particolari di cui alle parti A e B dell'allegato V;
   b) i preparati di cui all'articolo 1, paragrafo 3, quali definiti alle parti B e C dell'allegato V, possano essere immessi sul mercato soltanto se l'etichettatura dell'imballaggio risponde alle condizioni delle lettere a) e b) del paragrafo 3 del presente articolo e alle disposizioni particolari di cui alle parti B e C dell'allegato V.

2.  Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari oggetto  del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'etichetta è conforme alle condizioni di etichettatura di cui alla presente direttiva e reca inoltre la seguente dicitura:"

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

"

Tale etichettatura lascia impregiudicate le informazioni richieste a norma dell'articolo  65 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e degli allegati I e III del regolamento (UE) n. 547/2011(29) della Commissione.

3.  Ogni imballaggio deve recare le seguenti indicazioni scritte in modo leggibile e indelebile:

   a) designazione o nome commerciale del preparato;
   b) nome e indirizzo completi, compreso il numero di telefono, del responsabile dell'immissione sul mercato stabilito  nell'Unione , che può essere il fabbricante, l'importatore o il distributore;
  c) il nome chimico della sostanza o delle sostanze presenti nel preparato, secondo le seguenti modalità:
   i) per i preparati classificati T+, T, Xn, in base all'articolo 6, si devono prendere in considerazione unicamente le sostanze T+, T, Xn presenti in concentrazione pari o superiore al loro limite rispettivo più basso (limite Xn) fissato per ciascuna di esse all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  o, in mancanza, alla parte B dell'allegato II della presente direttiva;
   ii) per i preparati classificati C in base all'articolo 6, si devono prendere in considerazione unicamente le sostanze C presenti in concentrazione pari o superiore al limite più basso (limite Xi), fissato all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  o, in mancanza, alla parte B dell'allegato II della presente direttiva;
  iii) il nome delle sostanze che hanno portato a classificare il preparato in una o più delle seguenti categorie di pericoli  deve figurare sull'etichetta :
   cancerogeno categoria 1, 2 o 3;
   mutageno categoria 1, 2 o 3;
   tossico per il ciclo riproduttivo categoria 1, 2 o 3;
   molto tossico, tossico o nocivo a causa di effetti non letali dopo un'unica esposizione;
   tossico o nocivo a causa degli effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata;
   sensibilizzante.

Il nome chimico deve corrispondere a una delle denominazioni di cui 1 all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  o ad una nomenclatura chimica riconosciuta a livello internazionale qualora la corrispondente denominazione non figuri ancora in tale allegato;

  iv) il nome di qualsiasi sostanza che abbia portato a classificare il preparato in una o più delle categorie di pericolo seguenti  non deve figurare sull'etichetta, tranne se la sostanza sia già menzionata in base ai punti (i), (ii) o (iii) :
   esplosivo;
   comburente;
   estremamente infiammabile;
   facilmente infiammabile;
   infiammabile;
   irritante;
   pericoloso per l'ambiente;
   v) in linea generale, un massimo di quattro nomi chimici è sufficiente ad identificare le sostanze precipuamente responsabili di pericoli rilevanti per la salute che hanno portato alla classificazione e alla scelta delle corrispondenti frasi di rischio. In certi casi possono risultare necessari più di quattro nomi chimici;
   d) i simboli di pericolo(i) e indicazione(i) di pericolo.  I simboli di pericolo, se previsti dalla presente direttiva, e le indicazioni dei pericoli che presenta il preparato, devono essere conformi agli allegati II e VI della direttiva 67/548/CEE e sono apposti in base ai risultati della valutazione dei pericoli effettuata a norma degli allegati I, II e III della presente direttiva.

Qualora su un preparato si debba apporre più di un simbolo di pericolo l'obbligo di apporre il simbolo:

   i) T rende facoltativi i simboli C e X, salvo se sia altrimenti previsto 1 nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ;
   ii) C rende facoltativo il simbolo X;
   iii) E rende facoltativi i simboli F e O;
   iv) Xn rende facoltativo il simbolo Xi.

I simboli devono essere stampati in nero su fondo giallo-arancio;

   e) Le frasi di rischio (frasi R).  Le indicazioni concernenti i rischi specifici (frasi R) devono essere conformi all'allegato III e all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE e sono attribuite in base ai risultati della valutazione dei pericoli di cui agli allegati I, II e III della presente direttiva.

In generale, non è necessario menzionare più di sei frasi R per descrivere i rischi; a tal fine le frasi combinate enumerate nell'allegato III della direttiva 67/548/CEE sono considerate frasi uniche. Tuttavia, se il preparato appartiene simultaneamente a più categorie di pericolo, tali frasi tipo devono coprire l'insieme dei pericoli principali presentati dal preparato. In alcuni casi però possono essere necessarie più di sei frasi R.

Le frasi-tipo «estremamente infiammabile» o «facilmente infiammabile» possono essere omesse se riprendono un'indicazione di pericolo utilizzata in applicazione della lettera d);

   f)  i consigli di prudenza (frasi S).  Le indicazioni concernenti i consigli di prudenza (frasi S) devono essere conformi all'allegato IV e all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE e sono attribuite in base ai risultati della valutazione dei pericoli effettuata a norma degli allegati I, II e III della presente direttiva.

In generale, non è necessario formulare più di sei frasi S per descrivere i consigli di prudenza più opportuni; a tal fine le frasi combinate enumerate nell'allegato IV della direttiva 67/548/CEE sono considerate frasi uniche. In alcuni casi però possono essere necessarie più di sei frasi S.

L'imballaggio è accompagnato da consigli di prudenza relativi all'utilizzazione del preparato qualora sia materialmente impossibile apporli sull'etichetta o sull'imballaggio stesso;

   g) quantitativo nominale (massa nominale o volume nominale) del contenuto nel caso dei preparati offerti o venduti al pubblico.

4.  Per taluni preparati classificati pericolosi ai sensi dell’articolo 7, in deroga alle lettere d), e) e f) del paragrafo 3 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 20 per stabilire esenzioni a talune disposizioni di etichettatura ambientale o a disposizioni particolari di etichettatura ambientale, allorché può essere dimostrata una riduzione dell’impatto ambientale. Tali esenzioni o disposizioni particolari sono definite ed indicate nella parte A o B dell'allegato V.

5.  Se il contenuto dell'imballaggio non supera 125 ml:

   a) per i preparati classificati come facilmente infiammabili, comburenti, o irritanti, tranne quelli contrassegnati con R41, o pericolosi per l'ambiente e contrassegnati con il simbolo N, non è necessario indicare le frasi R o S;
   b) per i preparati classificati infiammabili o pericolosi per l'ambiente non contrassegnati dal simbolo N è necessario indicare le frasi R, ma non sarà necessario indicare le frasi S.

6.  Fatte salve le disposizioni dell'allegato I, punto 3, del regolamento (UE) n. 547/2011, sull'imballaggio o sull'etichetta dei preparati contemplati dalla presente direttiva non possono figurare indicazioni come «non tossico», «non nocivo» e «non inquinante», «ecologico» o qualsiasi altra indicazione diretta a indicare il carattere non pericoloso o che possa portare come conseguenza a sottovalutare i pericoli inerenti a tali preprati.

Articolo 11

Applicazione dei requisiti per l'etichettatura

1.  Se le indicazioni prescritte dall'articolo 10 si trovano su un'etichetta, questa deve essere solidamente apposta su uno o più lati dell'imballaggio, in modo da consentirne la lettura orizzontale quando l'imballaggio si trova in posizione normale. Le dimensioni dell'etichetta sono stabilite nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE e l'etichetta deve contenere esclusivamente le informazioni richieste dalla presente direttiva ed eventualmente indicazioni complementari in materia di salute o di sicurezza.

2.  L'etichetta non è necessaria quando l'imballaggio stesso reca, ben visibili, le indicazioni richieste, secondo le modalità di cui al paragrafo 1.

3.  Il colore e la presentazione dell'etichetta o dell'imballaggio, nel caso di cui al paragrafo 2, devono essere tali da far risaltare con chiarezza il simbolo di pericolo col suo fondo.

4.  Le informazioni da apporre sull'etichetta, a norma dell'articolo 10, devono risultare chiaramente sullo sfondo e la loro dimensione e spaziatura devono essere sufficienti per consentire un'agevole lettura.

Le disposizioni specifiche riguardanti la presentazione e il formato di queste informazioni sono stabilite nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

5.  Gli Stati membri possono esigere, per l'immissione sul mercato del loro territorio di preparati contemplati dalla presente direttiva, che l'etichetta sia redatta nella loro lingua o nelle loro lingue ufficiali.

6.  Ai fini della presente direttiva, i requisiti per l'etichettatura si considerano soddisfatti:

   a) nel caso di imballaggi esterni che racchiudono uno o più imballaggi interni, quando l'imballaggio esterno è etichettato in base ai regolamenti internazionali in materia di trasporto di merci pericolose e l'imballaggio o gli imballaggi interni sono etichettati in base alla presente direttiva;
  b) nel caso di imballaggi unici:
   i) quando l'imballaggio è etichettato in base ai regolamenti internazionali in materia di trasporto dei preparati pericolosi e in base all'articolo 10, paragrafo 3, lettere a), b), c) e) ed f); ai preparati classificati in conformità dell'articolo 7, sono altresì applicabili le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera d) concernenti tale proprietà, se quest'ultima non è stata espressamente indicata sull'etichetta; oppure
   ii) ove opportuno, per tipi particolari di imballaggio, come per esempio le bombole mobili per il gas, se sono soddisfatte le disposizioni specifiche di cui all'articolo VI della direttiva 67/548/CEE.

Per i preparati pericolosi che non sono trasportati fuori dal territorio di uno Stato membro, può essere autorizzata un'etichettatura conforme ai regolamenti nazionali invece dell'etichettatura conforme ai regolamenti internazionali in materia di trasporto di merci pericolose.

Articolo 12

Esenzioni ai requisiti per l'etichettatura e l'imballaggio

1.  Gli articoli 9, 10 e 11 non sono applicabili alle disposizioni relative agli esplosivi immessi sul mercato allo scopo di produrre come effetto pratico esplosioni o effetti pirotecnici.

2.  Per taluni preparati pericolosi ai sensi degli articoli 5, 6 e 7, definiti all'allegato VII che non presentano nella forma in cui sono immessi sul mercato rischi di natura fisico-chimica o rischi per la salute o per l'ambiente, non si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11.

3.  Gli Stati membri possono inoltre permettere che:

   a) l'etichettatura prescritta dall'articolo 10 sia apposta con altri mezzi idonei sugli imballaggi di dimensioni troppo piccole o che non consentono per altro motivo un'etichettatura conforme all'articolo 11, paragrafi 1 e 2;
   b) in deroga agli articoli 10 e 11, gli imballaggi dei preparati pericolosi classificati come nocivi, estremamente infiammabili, facilmente infiammabili, infiammabili, irritanti o comburenti, siano sprovvisti di etichetta o siano etichettati in modo diverso quando contengono quantitativi talmente limitati che non vi sia motivo di temere un pericolo per le persone che manipolano tali preparati e per i terzi;
   c) in deroga agli articoli 10 e 11, gli imballaggi dei preparati pericolosi classificati in conformità dell'articolo 7 siano sprovvisti di etichetta o siano etichettati in modo diverso quando contengono quantitativi talmente limitati che non ci sia motivo di temere un pericolo per l'ambiente;
   d) in deroga agli articoli 10 e 11, gli imballaggi dei preparati pericolosi non menzionati alle lettere b) o c) siano etichettati in un altro modo idoneo, qualora le dimensioni ridotte non consentano l'etichettatura di cui agli articoli 10 e 11 e non vi sia motivo di temere un pericolo per le persone che manipolano tali preparati e per i terzi.

In caso di applicazione del presente paragrafo, non è consentito l'impiego di simboli, indicazioni di pericolo, frasi di rischio (R) o frasi di prudenza (S) diversi da quelli stabiliti dalla presente direttiva.

4.  Se uno Stato membro si avvale delle facoltà di cui al paragrafo 3, esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 per modificare  l'allegato V sulla base di tali informazioni.  

Articolo 13

Vendita a distanza

Qualsiasi pubblicità per un preparato contemplato dalla presente direttiva che permette a chiunque di concludere un contratto di acquisto senza aver prima preso visione dell'etichetta di tale preparato  dovrebbe  recare menzione del o dei tipi di pericolo indicati sull'etichetta. Tale requisito lascia impregiudicate la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(30).

Articolo 14

Riservatezza dei nomi chimici

Nel caso in cui il responsabile dell'immissione sul mercato del preparato possa dimostrare che la divulgazione sull'etichetta o sulla scheda dati di sicurezza dell'identità chimica di una sostanza che è esclusivamente classificata:

   irritante, ad eccezione di quelle cui è stato attribuito R41, o irritante in combinazione con una o più altre proprietà di cui alla lettera c), punto (iv), dell'articolo 10, paragrafo 3, oppure
   nociva, o nociva in combinazione con una o più proprietà di cui alla lettera c), punto (iv), dell'articolo 10, paragrafo 3, che presenta da sola effetti acuti letali
  

compromette il carattere riservato della sua proprietà intellettuale, può, in base alle disposizioni dell'allegato VI, essere autorizzato a fare riferimento a tale sostanza mediante una denominazione che identifichi i principali gruppi chimici funzionali o mediante una denominazione alternativa. Tale procedura non è applicabile nel caso in cui la sostanza in questione sia soggetta ad un limite di esposizione dell’Unione.

Il responsabile dell'immissione sul mercato che intenda avvalersi delle disposizioni in materia di riservatezza presenta domanda all'autorità competente dello Stato membro nel quale deve avvenire la prima immissione sul mercato del preparato.

Tale domanda  è  presentata in base alle disposizioni dell'allegato VI della presente direttiva e fornisce le informazioni richieste nel formulario che figura nella parte A di detto allegato. L'autorità competente può comunque chiedere ulteriori informazioni al responsabile dell'immissione sul mercato del preparato qualora tale informazione risultasse necessaria al fine di valutare la validità della domanda.

L'autorità dello Stato membro che riceve una domanda di trattamento riservato notifica la sua decisione al richiedente. Il responsabile dell'immissione sul mercato del preparato trasmette una copia di tale decisione a ciascuno degli Stati membri nei quali intende immettere il prodotto sul mercato.

Le informazioni riservate portate a conoscenza delle autorità di uno Stato membro o della Commissione sono  tenute segrete.

In ogni caso tali informazioni:

   possono essere portate a conoscenza solo delle autorità competenti o delle autorità incaricate di ricevere le informazioni necessarie per valutare i rischi prevedibili che la preparazione può comportare per l'uomo e per l'ambiente, e di esaminarne la conformità ai requisiti della presente direttiva,
   possono tuttavia essere comunicate alle persone direttamente coinvolte in procedure amministrative o giudiziarie che comportino sanzioni che siano state avviate al fine di controllare le sostanze immesse sul mercato e alle persone che devono prendere parte o essere ascoltate nei procedimenti legislativi.

Articolo 15

Diritti degli Stati membri in materia di sicurezza dei lavoratori

La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, le condizioni che ritengono necessarie per garantire la protezione dei lavoratori in caso di uso dei preparati pericolosi in questione, purché ciò non implichi modifiche della classificazione, dell'imballaggio e dell'etichettatura dei preparati pericolosi rispetto alla presente direttiva.

Articolo 16

Organismi incaricati di ricevere le informazioni relative alla salute

Gli Stati membri designano l'organismo o gli organismi incaricati di ricevere le informazioni relative ai preparati immessi sul mercato e considerati pericolosi per i loro effetti sulla salute o sulla base dei loro effetti a livello fisico e chimico, compresa la composizione chimica.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi designati presentino tutte le garanzie necessarie al mantenimento della riservatezza delle informazioni ricevute. Tali informazioni possono essere utilizzate soltanto per rispondere a richieste di carattere sanitario in vista di misure preventive o curative e in particolare in caso d'urgenza.

Gli Stati membri vigilano affinché le informazioni non siano utilizzate per altri scopi.

Gli Stati membri si assicurano che i fabbricanti o le persone responsabili della commercializzazione dei preparati pericolosi forniscano agli organismi designati tutte le informazioni necessarie per poter svolgere i loro compiti.

Articolo 17

Clausola di libera circolazione

Fatte salve le disposizioni contenute in altri atti legislativi  dell’Unione , gli Stati membri non possono vietare, limitare od impedire l'immissione sul mercato di preparati a causa della loro classificazione, imballaggio  e  etichettatura se tali preparati sono conformi alle disposizioni contenute nella presente direttiva.

Articolo 18

Clausola di salvaguardia

1.  Se uno Stato membro dispone di prove fondate che un preparato, benché conforme alle disposizioni della presente direttiva, costituisce un rischio per le persone o l'ambiente, per motivi attinenti alle disposizioni della presente direttiva, detto Stato può vietare temporaneamente o sottoporre a condizioni particolari nel proprio territorio l'immissione sul mercato del preparato. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, precisando i motivi che giustificano la sua decisione.

2.  Nel caso di cui al paragrafo 1, la Commissione consulta tempestivamente gli Stati membri interessati.

3.  La Commissione decide con atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati  secondo la procedura d'esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 19

 Adeguamento al progresso tecnico 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 per adeguare gli allegati da I a VII al progresso tecnico.

Article 20

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare gli atti delegati previsti dall'articolo 10, paragrafo 4, dall'articolo 12, paragrafo 4, e dall'articolo 19 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da ...(31).

3.  La delega di potere di adottare di cui all'articolo 10, paragrafo 4, all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 19 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'articolo 12, paragrafo 4, e dell'articolo 19 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mesedue mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 1]

Articolo 21

 Procedura di comitato 

1.  La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 67/548/CEE.  Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo,  si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 

Articolo 22

Abrogazione

La direttiva 1999/45/CE, modificata dagli atti di cui alla parte A dell'allegato VIII, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento nell'ordinamento nazionale delle direttive di cui alla parte B dell'allegato VIII della direttiva abrogata e nella parte B dell'allegato VIII della presente direttiva.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IX.

Articolo 23

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla  pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 24

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

METODI DI VALUTAZIONE DELLE PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE DEI PREPARATI A NORMA DELL'ARTICOLO 5

PARTE A

Esenzioni dai metodi di prova di cui alla Parte A dell’allegato del regolamento(CE) n. 440/2008

Cfr. punto 2.2.5 dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

PARTE B

Altri metodi di calcolo

B.1.  Preparati diversi da quelli gassosi

1.  Metodo di determinazione delle proprietà ossidanti dei preparati contenenti perossidi organici.

Cfr. punto 2.2.2.1 dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

B.2.  Preparati gassosi

1.  Metodo di determinazione delle proprietà ossidanti

Cfr. punto 9.1.1.2 dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

2.  Metodo di determinazione delle proprietà di infiammabilità

Cfr. punto 9.1.1.1 dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

ALLEGATO II

METODI DI VALUTAZIONE DEI PERICOLI PER LA SALUTE DI UN PREPARATO A NORMA DELL'ARTICOLO 6

Introduzione

Occorre valutare tutti gli effetti per la salute derivanti dall'uso delle sostanze contenute in un preparato. Questo metodo convenzionale illustrato nelle parti A e B del presente allegato è un metodo di calcolo applicabile a tutti i preparati e che tiene conto di tutti i pericoli per la salute delle sostanze presenti nel preparato. A tal fine, gli effetti pericolosi per la salute sono stati così suddivisi:

   1. effetti acuti letali;
   2. effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione;
   3. effetti gravi dopo un'esposizione ripetuta o prolungata;
   4. effetti corrosivi, irritanti;
   5. effetti sensibilizzanti;
   6. effetti cancerogeni, effetti mutageni, effetti tossici per la riproduzione.

Gli effetti sulla salute di un preparato sono valutati in base all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) secondo il metodo convenzionale descritto nelle parti A e B del presente allegato, applicando limiti di concentrazione individuali:

   a) qualora alle sostanze pericolose elencate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  siano attribuiti i limiti di concentrazione necessari per applicare il metodo di valutazione descritto nella parte A del presente allegato, devono essere utilizzati detti limiti di concentrazione;
   b) se le sostanze pericolose non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  o vi figurano senza i limiti di concentrazione necessari per applicare il metodo di valutazione descritto nella parte A del presente allegato, essi sono attribuiti secondo le disposizioni di cui alla parte B del presente allegato.

La procedura di classificazione è illustrata nella parte A del presente allegato.

La classificazione della sostanza o delle sostanze e la risultante classificazione del preparato sono espresse mediante:

   un simbolo e una o più frasi di rischio oppure
   mediante categorie (categoria 1, categoria 2 o categoria 3), anch'esse contrassegnate con frasi di rischio se si tratta di sostanze e preparati che presentano effetti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione. Pertanto è importante considerare, oltre al simbolo, tutte le frasi di rischio particolari attribuite a ciascuna sostanza in questione.

La valutazione sistematica di tutti gli effetti pericolosi per la salute è espressa mediante limiti di concentrazione espressi in percentuale peso/peso, esclusi i preparati gassosi per i quali essi sono espressi in percentuale volume/volume e ciò in relazione alla classificazione della sostanza.

Se non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 , i limiti di concentrazione da considerare per l'applicazione di questo metodo convenzionale figurano nella parte B del presente allegato.

PARTE A

Procedura di valutazione dei pericoli per la salute

La valutazione procede secondo i seguenti passaggi.

  1. I preparati seguenti sono classificati molto tossici:
   1.1. a causa dei loro effetti acuti letali e contrassegnati con il simbolo «T+», con l'indicazione di pericolo «molto tossico» e con le frasi di rischio R26, R27 o R28,

1.1.1.  i preparati contenenti una o più sostanze classificate molto tossiche che producano tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore:

   a) a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  in merito alla o alle sostanze considerate,
  b) oppure a quella fissata al punto 1, parte B del presente allegato (tabelle 1 e 1a) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;
   1.1.2. i preparati contenenti più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazioni singole inferiori ai limiti fissati al punto 1.1.1, lettera a) o lettera b) se:

20130116-P7_TA(2013)0008_IT-p0000001.jpg

dove:

PT+

=

è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza molto tossica contenuta nel preparato,

LT+

=

è il limite molto tossico fissato per ciascuna sostanza molto tossica, espresso in percentuale, in peso o in volume;

   1.2. a causa dei loro effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione e contrassegnati con il simbolo «T+», con l'indicazione di pericolo «molto tossico» e con le frasi di rischio R39/via di esposizione.

I preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa che produca tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore

   a) a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  per la o le sostanze considerate,
   b) oppure a quella fissata al punto 2, parte B del presente allegato (tabelle 2 e 2a) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 , oppure vi figurano senza limiti di concentrazione.

2.  I preparati seguenti sono classificati tossici:

   2.1. a causa dei loro effetti acuti letali e contrassegnati con il simbolo «T», con l'indicazione di pericolo «tossico» e con le frasi di rischio R23, R24 o R25;
  2.1.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate molto tossiche o tossiche che producano tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore:
   a) a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  per la sostanza o le sostanze considerate,
   b) oppure a quella fissata al punto 1, parte B del presente allegato (tabelle 1 e 1a) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 , oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;
   2.1.2. i preparati contenenti più sostanze classificate molto tossiche o tossiche in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 2.1.1 a) o b) se:

20130116-P7_TA(2013)0008_IT-p0000002.jpg

dove:

PT+

=

è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza molto tossica presente nel preparato,

PT

=

è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza tossica presente nel preparato,

LT

=

è il limite tossico rispettivo specificato per ciascuna sostanza molto tossica o tossica, espresso in percentuale, in peso o in volume;

  2.2. a causa dei loro effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione e contrassegnati con il simbolo «T», l'indicazione di pericolo «tossico» e con le frasi di rischio R39/via di esposizione.

I preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa classificata come «molto tossica o tossica» che producano tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore
   a) a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  per la o le sostanze considerate,
   b) oppure a quella fissata al punto 2, parte B del presente allegato (tabelle 2 e 2a) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 , oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;
   2.3. a causa dei loro effetti a lungo termine e contrassegnati con il simbolo «T», con l'indicazione di pericolo «tossico» e con le frasi di rischio R48/via di esposizione,
  

i preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa che produca tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore

   a) a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  per la o le sostanze considerate,
   b) oppure a quella fissata al punto 3, parte B del presente allegato (tabelle 3 e 3a) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 , oppure vi figurano senza limiti di concentrazione.

3.  I preparati seguenti sono classificati nocivi:

  3.1. a causa dei loro effetti acuti letali e contrassegnati con il simbolo «Xn» e l'indicazione di pericolo «nocivo»e con le frasi di rischio R20, R21 o R22,
  3.1.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate molto tossiche, tossiche o nocive e che producano tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore
   a) a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  per la sostanza o le sostanze considerate,
   b) oppure a quella fissata al punto 1, parte B del presente allegato (tabelle 1 e 1a) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;
   3.1.2. i preparati contenenti più sostanze classificate molto tossiche, tossiche o nocive in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 3.1.1. a) o b) se:

20130116-P7_TA(2013)0008_IT-p0000003.jpg

dove:

PT+

=

è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza molto tossica presente nel preparato,

PT

=

è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza tossica presente nel preparato,

PXn

=

è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza nociva presente nel preparato,

LXn

=

è il limite nocivo rispettivo specificato per ciascuna sostanza molto tossica, tossica o nociva, espresso in percentuale, in peso o in volume;

   3.2. a causa dei loro effetti acuti per i polmoni se ingeriti e contrassegnati con il simbolo Xn, l'indicazione di pericolo «nocivo» e con la frase di rischio R65.

i preparati classificati nocivi secondo i criteri specificati nel punto 3.2.3 dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE. Nell'applicare il metodo convenzionale di cui al punto 3.1 della presente parte non si tiene conto della classificazione delle sostanze come R65;

   3.3. a causa dei loro effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione e contrassegnati con il simbolo «Xn», l'indicazione di pericolo «nocivo» e con le frasi di rischio 1 R68  /via di esposizione.

I preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa classificata molto tossica, tossica o nociva che produca tali effetti in una concentrazione singola, pari o superiore:

   a) a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  per la o le sostanze considerate,
   b) oppure a quella fissata al punto 2, parte B del presente allegato (tabelle 2 e 2a) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;
   3.4. a causa dei loro effetti a lungo termine e contrassegnati con il simbolo «Xn», l'indicazione di pericolo «nocivo» e con le frasi di rischio R48/via di esposizione.
  

I preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa classificata tossica o nociva che produca tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore

   a) a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  per la o le sostanze considerate,    b) oppure a quella fissata al punto 3, parte B del presente allegato (tabelle 3 e 3a) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  oppure vi figurano senza limiti di concentrazione.

4.  I preparati seguenti sono classificati corrosivi:

   4.1. e contrassegnati con il simbolo «C», l'indicazione di pericolo «corrosivo» e la frase di rischio R35,
  4.1.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con la frase R35 per una concentrazione singola pari o superiore:
   a) a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  per la o le sostanze considerate,
   b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabelle 4 e 4a) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 o vi figurano senza limiti di concentrazione;
   4.1.2. i preparati contenenti più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con la frase R35 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 4.1.1 a) o b) se:

20130116-P7_TA(2013)0008_IT-p0000004.jpg

dove:

PC, R35

=

è la percentuale in peso o in volume di ogni sostanza corrosiva presente nel preparato e contrassegnata con la frase R35,

LC, R35

=

è il limite di corrosione R35 specificato per ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35, espresso in percentuale in peso o in volume;

  4.2. e sono contrassegnati con il simbolo «C», l'indicazione di pericolo «corrosivo» e la frase di rischio R 34,
  4.2.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con la frase R35 o R34 in una concentrazione singola pari o superiore:
   a) a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  per la o le sostanze considerate,
   b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabelle 4 e 4a) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 o vi figurano senza limiti di concentrazione;
   4.2.2. i preparati contenenti più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con il simbolo «C», l'indicazione di pericolo «corrosivo» e con la frase R35 o R34 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 4.2.1 a) o b) se:

20130116-P7_TA(2013)0008_IT-p0000005.jpg

dove:

PC, R35

=

è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva presente nel preparato, contrassegnata con la frase R35,

PC, R34

=

è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva presente nel preparato, contrassegnata con la frase R34,

LC, R34

=

è il limite rispettivo di corrosione R34 specificato per ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 o R34 ed espressa in percentuale, in peso o in volume.

5.  I preparati seguenti sono classificati irritanti:

  5.1. in quanto possono provocare lesioni oculari gravi e sono contrassegnati con il simbolo «Xi», l'indicazione di pericolo «irritante» e con la frase di rischio R41,
  5.1.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate irritanti e contrassegnate con la frase R41 in una concentrazione singola pari o superiore:
   a) a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  per la o le sostanze considerate,
   b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabelle 4 e 4a) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  o vi figurano senza limiti di concentrazione.
   5.1.2. i preparati contenenti più sostanze classificate irritanti e contrassegnate con la frase R41 o classificate corrosive e cui si applica la frase R35 o R34 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 5.1.1 a) o b) se:

20130116-P7_TA(2013)0008_IT-p0000006.jpg

dove:

PC, R35

=

è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 presente nel preparato,

PC, R34

=

è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R34 presente nel preparato,

PXi, R41

=

è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R41 presente nel preparato,

LXi, R41

=

è il limite di irritazione R41 rispettivo fissato per ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 o R34 sostanza irritante contrassegnata con la frase R41, espresso in percentuale, in peso o in volume;

  5.2. irritanti per gli occhi e contrassegnati con il simbolo «Xi», con l'indicazione di pericolo «irritante» e con la frase di rischio R36,
  5.2.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con la frase R35 o R34 o irritanti e contrassegnate con la frase R41 o R36 in una concentrazione singola pari o superiore:
   a) a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  per la o le sostanze considerate,
   b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabelle 4 e 4a) se la o le sostanze considerate non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  o vi figurano senza limiti di concentrazione;
   5.2.2. i preparati contenenti più sostanze classificate irritanti e contrassegnate con la frase R41 o R36 o come corrosive e contrassegnate con le frasi R35 o R34 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 5.2.1, lettera a) o lettera b) se:

20130116-P7_TA(2013)0008_IT-p0000007.jpg

dove:

PC, R35

=

è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35, presente nel preparato,

PC, R34

=

è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R34, presente nel preparato,

PXi, R41

=

è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R41, presente nel preparato,

PXi, R36

=

è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R36, presente nel preparato,

LXi, R36

è il limite di irritazione R36 rispettivo, specificato per ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 o R34 o sostanza irritante contrassegnata con la frase R41 o R36, espresso in percentuale in peso o in volume;

  5.3. irritanti per la pelle e contrassegnati con il simbolo «Xi», con l'indicazione di pericolo «irritante» e con la frase di rischio R38,
  5.3.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con le frasi R35 o R34 o irritanti e contrassegnate con la frase R38 in una concentrazione singola pari o superiore:
   a) a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  per la o le sostanze considerate,
   b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabelle 4 e 4a) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  o vi figurano senza limiti di concentrazione.
   5.3.2. i preparati contenenti più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con le frasi R35 o R34 o irritanti e contrassegnate con la frase R38 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 5.3.1, lettera a) o lettera b) se:

20130116-P7_TA(2013)0008_IT-p0000008.jpg

dove:

PC, R35

=

è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 presente nel preparato,

PC, R34

=

è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R34 presente nel preparato,

PXi, R38

=

è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R38 presente nel preparato,

LXi, R38

=

è il limite di irritazione R38 rispettivo fissato per ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 o R34 o sostanza irritante contrassegnata con la frase R38, espresso in percentuale in peso o in volume;

  5.4. irritanti per le vie respiratorie e contrassegnati con il simbolo «Xi», con l'indicazione pericolo «irritante» e con la frase di rischio R37;
  5.4.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate irritanti e contrassegnati con la frase R37 in una concentrazione singola pari o superiore:
   a) a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  per la o le sostanze considerate,
   b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabelle 4 e 4a) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  o vi figurano senza limiti di concentrazione;
   5.4.2. i preparati contenenti più sostanze classificate irritanti e contrassegnate con la frase R37 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 5.4.1, lettera a) o lettera b) se:

20130116-P7_TA(2013)0008_IT-p0000009.jpg

dove:

PXi, R37

=

è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R37 presente nel preparato,

LXi, R37

=

è il limite di irritazione R37 specificato per ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R37, espresso in percentuale in peso o in volume;

   5.4.3. i preparati gassosi contenenti più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con le frasi R35 o R34 o irritanti e contrassegnata con la frase R37 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 5.4.1, lettera a) o lettera b) se:

20130116-P7_TA(2013)0008_IT-p0000010.jpg

dove:

PC, R35

=

è la percentuale in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 presente nel preparato,

PC, R34

=

è la percentuale in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R34 presente nel preparato,

PXi, R37

=

è la percentuale in volume di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R37 presente nel preparato,

LXi, R37

è il limite di irritazione R37 rispettivo fissato per ciascuna sostanza gassosa corrosiva contrassegnata con la frase R35 o R34 o sostanza gassosa irritante contrassegnata con la frase R37, espresso in percentuale in peso o in volume.

6.  I preparati seguenti sono classificati come sensibilizzanti:

  6.1. per la pelle e contrassegnati con il simbolo «Xi», con l'indicazione di pericolo «irritante» e con la frase di rischio R43.

I preparati contenenti almeno una sostanza classificata sensibilizzante e contrassegnata con la frase R43 che produca tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore
   a) a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  per la o le sostanze considerate,
   b) oppure a quella fissata al punto 5, parte B del presente allegato (tabelle 5 e 5a) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  o vi figurano senza limiti di concentrazione;
  6.2. per le vie respiratorie e contrassegnati con il simbolo «Xn», con l'indicazione di pericolo «nocivo» e con la frase di rischio R42,

i preparati contenenti almeno una sostanza classificata sensibilizzante e contrassegnata con la frase R42 che produca tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore:
   a) a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  per la o le sostanze considerate,
   b) o a quella fissata al punto 5, parte B del presente allegato (tabelle 5 e 5a) qualora la o le sostanze non figurino nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  o vi figurino senza limiti di concentrazione.

7.  I preparati seguenti sono classificati cancerogeni:

   7.1. di categoria 1 o 2, contrassegnati dal simbolo «T» e dalla frase R45 o R49
  

i preparati contenenti almeno una sostanza che produca tali effetti, classificata cancerogena e contrassegnata con la frase R45 o R49 che caratterizza le sostanze cancerogene delle categorie 1 e 2 in una concentrazione singola pari o superiore:

   a) a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  per la o le sostanze considerate,
   b) oppure a quella fissata al punto 6, parte B del presente allegato (tabelle 6 e 6a) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  o vi figurano senza limiti di concentrazione;
   7.2. di categoria 3, contrassegnati con il simbolo «Xn» e la frase R40   

i preparati contenenti almeno una sostanza che produca tali effetti, classificata cancerogena e contrassegnata con la frase R40 che caratterizza le sostanze cancerogene della categoria 3 in una concentrazione singola pari o superiore:

   a) a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  per la o le sostanze considerate,
   b) oppure a quella fissata al punto 6, parte B del presente allegato (tabelle 6 e 6a) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  o vi figurano senza limiti di concentrazione.

8.  I preparati seguenti sono classificati come mutageni:

   8.1. di categoria 1 o 2, contrassegnati con il simbolo «T» e la frase R46.
  

I preparati contenenti almeno una sostanza che produca tali effetti, classificata mutagena e contrassegnata con la frase R46 che caratterizza le sostanze mutagene delle categorie 1 e 2 in una concentrazione singola pari o superiore:

   a) a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  per la o le sostanze considerate,
   b) oppure a quella fissata al punto 6, parte B del presente allegato (tabelle 6 e 6a) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  o vi figurano senza limiti di concentrazione;
   8.2. di categoria 3, contrassegnati con il simbolo «Xn» e la frase 1 R68.    

I preparati contenenti almeno una sostanza che produca tali effetti, classificata mutagena e contrassegnata con la frase 1 R68  che caratterizza le sostanze mutagene della categoria 3 in una concentrazione singola pari o superiore:

   a) a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  per la o le sostanze considerate,
   b) oppure a quella fissata al punto 6, parte B, del presente allegato (tabelle 6 e 6a) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  o vi figurano senza limiti di concentrazione.

9.  I preparati seguenti sono classificati tossici per la riproduzione:

   9.1. di categoria 1 o 2, contrassegnati con il simbolo «T» e la frase R60 (fertilità).
  

I preparati contenenti almeno una sostanza che produca tali effetti, classificata tossica per la riproduzione e contrassegnata con la frase R60 che caratterizza le sostanze tossiche per la riproduzione delle categorie 1 e 2 in una concentrazione singola pari o superiore:

   a) a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  per la o le sostanze considerate,
   b) oppure a quella fissata al punto 6, parte B del presente allegato (tabelle 6 e 6a) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  o vi figurano senza limiti di concentrazione;
   9.2. di categoria 3, contrassegnati con il simbolo «Xn» e la frase R62 (fertilità).   

I preparati contenenti almeno una sostanza che produca tali effetti, classificata tossica per la riproduzione e contrassegnata con la frase R62 che caratterizza le sostanze tossiche per la riproduzione della categoria 3 in una concentrazione singola pari o superiore:

   a) a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  per la o le sostanze considerate,
   b) oppure a quella fissata al punto 6, parte B del presente allegato (tabelle 6 e 6a) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  o vi figurano senza limiti di concentrazione.
   9.3. di categoria 1 o 2, contrassegnati con il simbolo «T» e la frase R61 (sviluppo).   

I preparati contenenti almeno una sostanza che produca tali effetti, classificata tossica per la riproduzione e contrassegnata con la frase R61 che caratterizza le sostanze tossiche per la riproduzione delle categorie 1 e 2 in una concentrazione singola pari o superiore:

   a) a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  per la o le sostanze considerate,
   b) oppure a quella fissata al punto 6, parte B del presente allegato (tabelle 6 e 6a) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  o vi figurano senza limiti di concentrazione;
   9.4. di categoria 3, contrassegnati con il simbolo «Xn» e la frase R63 (sviluppo).   

I preparati contenenti almeno una sostanza che produca tali effetti, classificata tossica per la riproduzione e contrassegnata con la frase R63 che caratterizza le sostanze tossiche per la riproduzione della categoria 3 in una concentrazione singola pari o superiore:

   a) a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  per la o le sostanze considerate,
   b) oppure a quella fissata al punto 6, parte B del presente allegato (tabelle 6 e 6a) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  o vi figurano senza limiti di concentrazione.

PARTE B

Limiti di concentrazione da utilizzare per la valutazione dei pericoli per la salute

In relazione a ogni effetto pericoloso per la salute, la prima tabella (tabelle da 1 a 6) definisce i limiti di concentrazione (espressi in percentuale peso/peso) da utilizzare per i preparati non gassosi, mentre la seconda tabella (tabelle da 1a a 6a) definisce i limiti di concentrazione (espressi in percentuale volume/volume) da utilizzare per i preparati gassosi. Tali limiti di concentrazione sono utilizzati in mancanza di limiti di concentrazione specifici per le sostanze di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

1.  Effetti acuti letali

1.1.  Preparati non gassosi

I limiti di concentrazione fissati nella tabella 1, espressi in percentuale peso/peso determinano la classificazione del preparato in funzione della concentrazione singola della o delle sostanze presenti, delle quali è pure indicata la classificazione.

Tabella 1

Classificazione della sostanza

Classificazione del preparato gassoso

T+

T

Xn

T+ con R26, R27, R28

concentrazione ≥ 7 %

1 % ≤ concentrazione < 7 %

0,1 % ≤ concentrazione < 1 %

T con R23, R24, R25

concentrazione ≥ 25 %

3 % ≤ concentrazione < 25 %

Xn con R20, R21, R22

concentrazione ≥ 25 %

Le frasi di rischio R sono attribuite al preparato secondo i seguenti criteri:

   l'ettichettatura deve obbligatoriamente includere una o più delle frasi R summenzionate a seconda della classificazione usata;
   in linea di massima si applicano le frasi R valide per la o le sostanze la cui concentrazione corrisponde alla classificazione più rigorosa.

1.2.  Preparati gassosi

I limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume e riportati nella successiva tabella 1a determinano la classificazione del preparato gassoso in funzione della concentrazione singola del o dei gas presenti, dei quali è pure indicata la classificazione.

Tabella 1a

Classificazione della sostanza

(gas)

Classificazione del preparato gassoso

T+

T

Xn

T+ con R26, R27, R28

concentrazione ≥ 1 %

0,2 % ≤ concentrazione < 1 %

0,02 % ≤ concentrazione < 0,2 %

T con R23, R24, R25

concentrazione ≥ 5 %

0,5 % ≤ concentrazione < 5 %

Xn con R20, R21, R22

concentrazione ≥ 5 %

Le frasi di rischio R sono attribuite al preparato secondo i seguenti criteri:

   l'etichettatura deve obbligatoriamente includere una o più delle frasi R summenzionate a seconda della classificazione usata;
   in linea di massima si applicano le frasi R valide per la o le sostanze la cui concentrazione corrisponde alla classificazione più rigorosa.

2.  Effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione

2.1.  Preparati non gassosi

Per le sostanze che producono effetti irreversibili non letali dopo una singola esposizione (R39/via di esposizione ‐ 1 R68  /via di esposizione), i limiti di concentrazione singola fissati nella tabella 2, espressi in percentuale peso/peso, determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

Tabella 2

Classificazione della sostanza

Classificazione del preparato

T+

T

Xn

T+ con R39/via di esposizione

concentrazione ≥ 10 %

R39 (*) obbligatoria

1 % ≤ concentrazione < 10 %

R39 (*) obbligatoria

0,1 % ≤ concentrazione < 1 %

1 R68  (*) obbligatoria

T con R39/via di esposizione

concentrazione ≥ 10 %

R39 (*) obbligatoria

1 % ≤ concentrazione < 10 %

1 R68  (*) obbligatoria

Xn con 1 R68  /via di esposizione

concentrazione ≥ 10 %

1 R68  (*)

obbligatoria

(*) Al fine di indicare la via di somministrazione/esposizione (via di esposizione), le combinazioni di frasi R di cui al punto 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della guida all'etichettatura (allegato VI della direttiva 67/548/CEE ) devono essere utilizzate.

2.2.  Preparati gassosi

Per i gas che producono effetti irreversibili non letali dopo una singola esposizione (R39/via di esposizione ‐ 1 R68  /via di esposizione), i singoli limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume fissati nella tabella 2a determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

Tabella 2a

Classificazione della sostanza

(gas)

Classificazione del preparato gassoso

T+

T

Xn

T+ con R39/via di esposizione

concentrazione ≥ 1 %

R39 (*) obbligatoria

0,2 % ≤ concentrazione < 1 %

R39 (*) obbligatoria

0,02 % ≤ concentrazione < 0,2 %

2 R68  (*) obbligatoria

T con R39/via di esposizione

concentrazione ≥ 5 %

R39 (*) obbligatoria

0,5 % ≤ concentrazione < 5 %

2 R68 (*) obbligatoria

Xn con 2 R68  /via di esposizione

concentrazione ≥ 5 %

2 R68 (*) obbligatoria

(*) Al fine di indicare la via di somministrazione/esposizione (via di esposizione), le combinazioni di frasi R di cui al punto 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della guida all'etichettatura (allegato VI della direttiva 67/548/CEE ) devono essere utilizzate.

3.  Effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata

3.1.  Preparati non gassosi

Per le sostanze che producono effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata (R48/via di esposizione), i limiti di concentrazione singola fissati nella tabella 3, espressi in percentuale peso/peso determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

Tabella 3

Classificazione della sostanza

Classificazione del preparato

T

Xn

T con R48/via di esposizione

concentrazione ≥ 10 %

R48 (*) obbligatoria

1 % ≤ concentrazione

< 10 %

R48 (*) obbligatoria

Xn con R48/via di esposizione

concentrazione ≥ 10 %

R48 (*) obbligatoria

(*) Al fine di indicare la via di somministrazione/esposizione (via di esposizione), le combinazioni di frasi R di cui al punto 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della guida all'etichettatura (allegato VI della direttiva 67/548/CEE ) devono essere utilizzate.

3.2.  Preparati gassosi

Per i gas che producono effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata (R48/via di esposizione), i singoli limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume fissati nella tabella 3a determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

Tabella 3a

Classificazione della sostanza

(gas)

Classificazione dei preparati

T

Xn

T con R48/via di esposizione

concentrazione ≥ 5 %

R48 (*) obbligatoria

0,5 % ≤ concentrazione < 5 %

R48 (*) obbligatoria

Xn con R48/via di esposizione

concentrazione ≥ 5 %

R48 (*) obbligatoria

(*) Al fine di indicare la via di somministrazione / esposizione (via di esposizione), le combinazioni di frasi R di cui al punto 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della guida all'etichettatura (allegato VI della direttiva 67/548/CEE ) devono essere utilizzate.

4.  Effetti corrosivi ed irritanti, ivi comprese le lesioni oculari gravi

4.1.  Preparati non gassosi

Per le sostanze che producono effetti corrosivi (R34-R35) o effetti irritanti (R36, R37, R38, R41), i limiti di concentrazione singola specificati nella tabella 4, espressi in percentuale peso/peso determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

Tabella 4

Classificazione della sostanza

Classificazione del preparato

C con R35

C con R34

Xi con R41

Xi con R36, R37, R38

C con R35

concentrazione ≥ 10 %

R35 obbligatoria

5 % ≤ concentrazione < 10 %

R34 obbligatoria

5 % (*)

1 % ≤ concentrazione

< 5 %

R36/38 obbligatoria

C con R34

concentrazione ≥ 10 %

R34 obbligatoria

10 % (*)

5 % ≤ concentrazione < 10 %

R36/38 obbligatoria

Xi con R41

concentrazione ≥ 10 %

R41 obbligatoria

5 % ≤ concentrazione < 10 %

R36 obbligatoria

Xi con R36, R37, R38

concentrazione ≥ 20 %

R36, R37, R38 sono obbligatorie in base alla concentrazione se sono applicate alle sostanze considerate

(*) Secondo la guida all'etichettatura (allegato VI della direttiva 67/548/CEE), le sostanze corrosive contrassegnate dalle frasi di rischio R35 o R34 devono essere considerate come contrassegnate anche dalla frase R41. Di conseguenza, se il preparato contiene sostanze corrosive con R35 o R34 al di sotto dei limiti di concentrazione per una classificazione del preparato come corrosivo, tali sostanze possono contribuire alla classificazione del preparato come irritante con R41 o irritante con R36.

     NB: La semplice applicazione del metodo convenzionale ai preparati contenenti sostanze classificate come corrosive o irritanti può portare a errori per eccesso o per difetto della classificazione del rischio, se non si tiene conto di altri fattori pertinenti (ad esempio, pH del preparato). Pertanto, per la classificazione di corrosività, si prega di tenere conto delle osservazioni di cui al punto 3.2.5, dell'allegato VI, della direttiva 67/548/CEE e dell'articolo 6.3, secondo e terzo trattino, della presente direttiva.

4.2.  Preparati gassosi

Per i gas che producono effetti di questo tipo (R34, R35 o R36, R37, R38, R41), i singoli limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume fissati nella tabella 4a determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

Tabella 4a

Classificazione della sostanza

(gas)

Classificazione del preparato gassoso

C con R35

C con R34

Xi con R41

Xi con R36, R37, R38

C con R35

concentrazione ≥ 1 %

R35 obbligatoria

0,2 % ≤ concentrazione < 1 %

R34 obbligatoria

0,2 % (*)

0,02 % ≤ concentrazione < 0,2 %

R36/37/38 obbligatoria

C con R34

concentrazione ≥ 5 %

R34 obbligatoria

5 % (*)

0,5 % ≤ concentrazione < 5 %

R36/37/38 obbligatoria

Xi con R41

concentrazione ≥ 5 %

R41 obbligatoria

0,5 % ≤ concentrazione < 5 %

R36 obbligatoria

Xi con R36, R37, R38

concentrazione ≥ 5 %

R36, R37, R38 obbligatoria secondo il caso

(*) Secondo la guida all'etichettatura (allegato VI della direttiva 67/548/CEE), le sostanze corrosive contrassegnate dalle frasi di rischio R35 o R34 devono essere considerate come contrassegnate anche dalla frase R41. Di conseguenza, se il preparato contiene sostanze corrosive con R35 o R34 al di sotto dei limiti di concentrazione per una classificazione del preparato come corrosivo, tali sostanze possono contribuire alla classificazione del preparato come irritante con R41 o irritante con R36.

     NB: La semplice applicazione del metodo convenzionale ai preparati contenenti sostanze classificate come corrosive o irritanti può portare a errori per eccesso o per difetto della classificazione del rischio, se non si tiene conto di altri fattori pertinenti (ad esempio, pH del preparato). Pertanto, per la classificazione di corrosività, si prega di tenere conto delle osservazioni di cui al punto 3.2.5, dell'allegato VI, della direttiva 67/548/CEE e dell'articolo 6.3, secondo e terzo trattino, della presente direttiva.

5.  Effetti sensibilizzanti

5.1.  Preparati non gassosi

I preparati che producono tali effetti, sono classificati sensibilizzanti con:

   il simbolo Xn e la frase R42, se questo effetto può prodursi in seguito ad inalazione,
   il simbolo Xi e la frase R43, se questo effetto può prodursi per contatto con la pelle.
  

I limiti di concentrazione singola specificati nella tabella 5, espressi in percentuale peso/peso determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

Tabella 5

Classificazione della sostanza

Classificazione dei gassosi

Sensibilizzante con R42

Sensibilizzante con R43

Sensibilizzante con R42

concentrazione ≥ 1 %

R42 obbligatoria

Sensibilizzante con R43

concentrazione ≥ 1 %

R43 obbligatoria

5.2.  Preparati gassosi

I preparati gassosi che producono tali effetti, sono classificati sensibilizzanti con:

   il simbolo Xn e la frase R42, se questo effetto può prodursi in seguito ad inalazione,
   il simbolo Xi e la frase R43, se questo effetto può prodursi tramite contatto con la pelle.
  

I limiti di concentrazione singola specificati nella tabella 5a, espressi in percentuale volume/volume determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

Tabella 5a

Classificazione della sostanza

(gas)

Classificazione del preparato gassoso

Sensibilizzante con R42

Sensibilizzante con R43

Sensibilizzante con R42

concentrazione ≥ 0,2 %

R42 obbligatoria

Sensibilizzante con R43

concentrazione ≥ 0,2 %

R43 obbligatoria

6.  Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione

6.1.  Preparati non gassosi

Per le sostanze che producono tali effetti, i limiti di concentrazione specificati nella tabella 6, espressi in percentuale peso/peso determinano, ove necessario, la classificazione del preparato. Sono attribuiti i simboli e le frasi di rischio seguenti:

Cancerogeno categorie 1 e 2:

T; R45 o R49

Cancerogeno categoria 3:

Xn; R40

Mutageno categorie 1 e 2:

T; R46

Mutageno categoria 3:

Xn; 1 R68 

Tossico per la riproduzione, fertilità categorie 1 e 2:

T; R60

Tossico per la riproduzione, sviluppo categorie 1 e 2:

T; R61

Tossico per la riproduzione, fertilità categoria 3:

Xn; R62

Tossico per la riproduzione, sviluppo categoria 3:

Xn; R63

Tabella 6

Classificazione della sostanza

Classificazione dei preparati

Categoria 1 e 2

Categoria 3

Sostanze cancerogene di categoria 1 o 2 con R45 o R49

Concentrazione ≥ 0,1 %

cancerogeno

R45, R49 obbligatorie, secondo il caso

Sostanze cancerogene di categoria 3 con R40

Concentrazione ≥ 1 %

cancerogeno

R40 obbligatoria [se non è già stata attribuita la R45 (*)]

Sostanze mutagene di categoria 1 o 2 con R46

Concentrazione ≥ 0,1 %

mutageno

R46 obbligatoria

Sostanze mutagene di categoria 3 con R68

Concentrazione ≥ 1 %

mutageno

R68 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R46)

Sostanze «tossiche per la riproduzione» di categoria 1 o 2 con R60 (fertilità)

Concentrazione ≥ 0,5 %

tossico per la riproduzione (fertilità)

R60 obbligatoria

Sostanze «tossiche per la riproduzione» di categoria 3 con R62 (fertilità)

Concentrazione ≥ 5 %

tossico per la riproduzione (fertilità)

R62 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R60)

Sostanze «tossiche per la riproduzione» di categoria 1 o 2 con R61 (sviluppo)

Concentrazione ≥ 0,5 %

tossico per la riproduzione (sviluppo)

R61 obbligatoria

Sostanze «tossiche per la riproduzione» di categoria 3 con R63 (sviluppo)

Concentrazione ≥ 5 %

tossico per la riproduzione (sviluppo)

R63 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R61)

(*) Nei casi in cui al preparato sono assegnate la R49 e la R40, entrambe le frasi R devono essere mantenute, perché la R40 non distingue tra le vie di esposizione, mentre la R49 viene assegnata solo per l'inalazione.

6.2.  Preparati gassosi

Per i gas che producono tali effetti, i limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume specificati nella seguente tabella 6a determinano, ove necessario, la classificazione del preparato. Sono attribuiti i simboli e le frasi di rischio seguenti:

Cancerogeno categorie 1 e 2:

T; R45 o R49

Cancerogeno categoria 3:

Xn; R40

Mutageno categorie 1 e 2:

T; R46

Mutageno categoria 3:

Xn; 1 R68 

Tossico per la riproduzione, fertilità categorie 1 e 2:

T; R60

Tossico per la riproduzione, sviluppo categorie 1 e 2:

T; R61

Tossico per la riproduzione, fertilità categoria 3:

Xn; R62

Tossico per la riproduzione, sviluppo categoria 3:

Xn; R63

Tabella 6a

Classificazione della sostanza

Classificazione del preparato

Categorie 1 e 2

Categoria 3

Sostanze cancerogene di categoria 1 o 2 con R45 o R49

Concentrazione ≥ 0,1 %

cancerogeno

R45, R49 obbligatorie, secondo il caso

Sostanze cancerogene di categoria 3 con R40

Concentrazione ≥ 1 %

cancerogeno

R40 obbligatoria [se non è già stata attribuita la R45 (*)]

Sostanze mutagene di categoria 1 o 2 con R46

Concentrazione ≥ 0,1 %

Mutageno

R46 obbligatoria

Sostanze mutagene di categoria 3 con R68

Concentrazione ≥ 1 %

mutageno

R68 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R46)

Sostanze «tossiche per la riproduzione» di categoria 1 o 2 con R60 (fertilità)

Concentrazione ≥ 0,2 %

tossico per la riproduzione (fertilità)

R60 obbligatoria

Sostanze «tossiche per la riproduzione» di categoria 3 con R62 (fertilità)

Concentrazione ≥ 1 %

tossico per la riproduzione (fertilità)

R62 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R60)

Sostanze «tossiche per la riproduzione» di categoria 1 o 2 con R61 (sviluppo)

Concentrazione ≥ 0,2 %

tossico per la riproduzione (sviluppo)

R61 obbligatoria

Sostanze «tossiche per la riproduzione» di categoria 3 con R63 (sviluppo)

Concentrazione ≥ 1 %

tossico per la riproduzione (sviluppo)

R63 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R61)

(*) Nei casi in cui al preparato sono assegnate la R49 e la R40, entrambe le frasi R devono essere mantenute, perché la R40 non distingue tra le vie di esposizione, mentre la R49 viene assegnata solo per l'inalazione.

ALLEGATO III

METODI DI VALUTAZIONE DEI PERICOLI PER L'AMBIENTE DI UN PREPARATO, A NORMA DELL'ARTICOLO 7

Introduzione

La valutazione sistematica di tutti gli effetti pericolosi per l'ambiente è espressa mediante i limiti di concentrazione espressi in percentuale peso/peso, salvo per i preparati gassosi dove essi sono espressi in percentuale volume/volume con riferimento alla classificazione della sostanza.

La parte A illustra la procedura di calcolo ai sensi della lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 7, e riporta le frasi R da attribuire alla classificazione del preparato.

La parte B fornisce i limiti di concentrazione da utilizzare nell'applicazione del metodo convenzionale e i pertinenti simboli e frasi R per la classificazione.

A norma della lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 7, i rischi di un preparato per l'ambiente sono valutati secondo il metodo convenzionale descritto nelle parti A e B del presente allegato, applicando limiti di concentrazione individuali.

a)  Qualora alle sostanze pericolose elencate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  siano attribuiti i limiti di concentrazione necessari per applicare il metodo di valutazione descritto nella parte A del presente allegato, devono essere utilizzati detti limiti di concentrazione.

b)  Se le sostanze pericolose non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  o vi figurano senza i limiti di concentrazione necessari per applicare il metodo di valutazione descritto nella parte A del presente allegato, detti limiti sono attribuiti secondo i valori indicati nella parte B del presente allegato.

La parte C illustra i metodi di verifica della valutazione dei pericoli per l'ambiente acquatico.

PARTE A

Procedura di valutazione dei pericoli per l'ambiente

a)  Ambiente acquatico

I.  Metodo convenzionale per la valutazione dei pericoli per l'ambiente acquatico

Il metodo convenzionale per la valutazione dei pericoli per l'ambiente acquatico tiene conto di tutti 2 i rischi che un preparato può presentare  per questo ambiente secondo le specifiche seguenti:

I preparati seguenti sono classificati pericolosi per l'ambiente:

  1. e sono contrassegnati con il simbolo «N», l'indicazione di pericolo «pericoloso per l'ambiente» e le frasi di rischio R50 e R53 (R50-53):
   1.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53 in una concentrazione singola pari o superiore:
   a) a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  per la o le sostanze considerate,
   b) oppure a quella fissata alla parte B del presente allegato (tabella 1) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 , oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;
   1.2. i preparati contenenti più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53 in una concentrazione singola inferiore ai limiti di cui al punto I.1.1, lettera a) o lettera b) se:

20130116-P7_TA(2013)0008_IT-p0000011.jpg

dove:

PN, R50‐53

=

è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R50-53, presente nel preparato,

LN, R50‐53

=

è il limite R50-53 fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R50-53, espresso in percentuale in peso;

  2. e sono contrassegnati con il simbolo «N», l'indicazione di pericolo «pericoloso per l'ambiente» e le frasi di rischio R51 e R53 (R51-R53) a meno che il preparato non sia già classificato ai sensi del precedente punto I.1;
  2.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53 o R51-53 per una concentrazione singola pari o superiore:
   a) a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  per la o le sostanze considerate,
   b) oppure a quella fissata alla parte B del presente allegato (tabella 1) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;
   2.2. i preparati contenenti più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53 o R51-53 in una concentrazione singola inferiore ai limiti di cui al punto I.2.1, lettera a) o lettera b) se:

20130116-P7_TA(2013)0008_IT-p0000012.jpg

dove:

PN, R50‐53

=

è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R50-53, presente nel preparato,

PN, R51‐53

=

è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R51-53, presente nel preparato,

LN, R51‐53

=

è il limite R51-53 rispettivo fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R50-53 o R51-53, espresso in percentuale in peso;

  3. e sono contrassegnati con le frasi di rischio R52 e R53 (R52-R53), a meno che il preparato non sia già classificato ai sensi dei precedenti punti I.1 o I.2;
  3.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53, R51-53 o R52-53 per una concentrazione singola pari o superiore:
   a) a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  per la o le sostanze considerate,
   b) oppure a quella fissata alla parte B del presente allegato (tabella 1) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 , oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;
   3.2. i preparati contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53, R51-53 o R52-53 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto I.3.1, lettera a) o lettera b) se:

20130116-P7_TA(2013)0008_IT-p0000013.jpg

dove:

PN, R50‐53

=

è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R50-53, presente nel preparato,

PN, R51‐53

=

è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R51-53, presente nel preparato,

PR52‐53

=

è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R52-53, presente nel preparato,

LR52‐53

=

è il limite R52-53 rispettivo, fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R50-53 o R51-53 o R52-53, espresso in percentuale in peso;

  4. e contrassegnati con il simbolo «N», l'indicazione di pericolo «pericoloso per l'ambiente» e la frase di rischio R50, a meno che il preparato non sia già classificato ai sensi del precedente punto I.1;
  4.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R50 per una concentrazione singola pari o superiore:
   a) a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  per la o le sostanze considerate,
   b) oppure a quella fissata alla parte B del presente allegato (tabella 2) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;
   4.2. i preparati contenenti più sostanze classificate pericolose pe l'ambiente e contrassegnate con la frase R50 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto I.4.1, lettera a) o lettera b) se:

20130116-P7_TA(2013)0008_IT-p0000014.jpg

dove:

PN, R50

=

è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R50, presente nel preparato,

LN, R50

=

è il limite R50 fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R50, espresso in percentuale in peso;

   4.3. i preparati contenenti più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R50 che non rispondono ai criteri di cui al punto I.4.1 o I.4.2 e contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53 per le quali:

20130116-P7_TA(2013)0008_IT-p0000015.jpg

dove:

PN, R50

=

è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R50, presente nel preparato,

PN, R50‐53

=

è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R50-53, presente nel preparato,

LN, R50

=

è il limite R50 fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R50 o R50-53, espresso in percentuale in peso;

  5. e sono contrassegnati con la frase di rischio R52, a meno che il preparato non sia già classificato ai sensi dei precendenti punti I.1, I.2, I.3 o I.4;
  5.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R52 in una concentrazione singola, pari o superiore:
   a) a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  per la o le sostanze considerate,
   b) oppure a quella fissata alla parte B del presente allegato (tabella 3) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 , oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;
   5.2. i preparati contenenti più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R52 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto I.5.1, lettera a) o lettera b) se:

20130116-P7_TA(2013)0008_IT-p0000016.jpg

dove:

PR52

=

è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R52, presente nel preparato,

LR52

=

è il limite R52 fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R52, espresso in percentuale in peso;

  6. e sono contrassegnati con la frase di rischio R53, a meno che il preparato non sia già classificato ai sensi dei precedenti punti I.1, I.2 o I.3;
  6.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R53 per una concentrazione singola pari o superiore:
   a) a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  per la o le sostanze considerate, oppure
   b) a quella fissata alla parte B del presente allegato (tabella 4) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 , oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;
   6.2. i preparati contenenti più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R53 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto I.6.1 a) o b) se:

20130116-P7_TA(2013)0008_IT-p0000017.jpg

dove:

PR53

=

è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R53, presente nel preparato,

LR53

=

è il limite R53 fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R53, espresso in percentuale in peso;

   6.3. i preparati contenenti più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R53 non rispondenti ai criteri di cui al punto I.6.2 e contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53, R51-53 o R52-53 per le quali:

20130116-P7_TA(2013)0008_IT-p0000018.jpg

dove:

PR53

=

è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R53, presente nel preparato,

PN, R50-53

=

è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R50-53, presente nel preparato,

PN, R51-53

=

è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R51-53, presente nel preparato,

PR52-53

=

è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R52-53, presente nel preparato,

LR53

=

è il limite R53 rispettivo fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R53 o R50-53 o R51-53 o R52-53, espresso in percentuale in peso.

b)  Ambiente non acquatico

1.  STRATO DI OZONO

I.  Metodo convenzionale per valutare i preparati pericolosi per lo strato di ozono

I preparati seguenti sono classificati pericolosi per l'ambiente:

  1. e contrassegnati con il simbolo «N», l'indicazione di pericolo: «pericoloso per l'ambiente» e la frase di rischio R59;
  1.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con il simbolo «N» e la frase di rischio R59 per una concentrazione singola pari o superiore:
   a) a quella fissata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  per la o le sostanze considerate,
   b) oppure a quella fissata alla parte B del presente allegato (tabella 5) se la o le sostanze non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 , oppure vi figurano senza limiti di concentrazione.

2.  AMBIENTE TERRESTRE

I.  Valutazione dei preparati pericolosi per l'ambiente terrestre

La classificazione dei preparati con le frasi di rischio seguenti avrà luogo dopo che saranno stati introdotti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE i criteri particolareggiati per l'uso delle frasi.

R54

Tossico per la flora

R55

Tossico per la fauna

R56

Tossico per gli organismi del terreno

R57

Tossico per le api

R58

Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente

PARTE B

Limiti di concentrazione da utilizzare per la valutazione dei pericoli per l'ambiente

I.  Per l'ambiente acquatico

I limiti di concentrazione fissati nelle tabelle seguenti, espressi in percentuale peso/peso determinano la classificazione del preparato in funzione della concentrazione singola della o delle sostanze presenti, delle quali è pure indicata la classificazione.

Tabella 1a

Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine

Classificazione della sostanza

Classificazione del preparato

N, R50-53

N, R51-53

R52-53

N, R50-53

Cfr. tabella 1b

Cfr. tabella 1b

Cfr. tabella 1b

N, R51-53

Cn ≥ 25 %

2,5 % ≤ Cn< 25 %

R52-53

Cn ≥ 25 %

Per i preparati contenenti una sostanza classificata con N, R50-53, si applicano i limiti di concentrazione e la conseguente classificazione di cui alla tabella 1b.

Tabella 1b

Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine delle sostanze molto tossiche per l’ambiente acquatico

Valore LC50 o EC50 [«L(E)C50»] della sostanza classificata come N,

R50-53 (mg/l)

Classificazione del preparato

N, R50-53

N, R51-53

R52-53

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

2,5 % ≤ Cn< 25 %

0,25 % ≤ Cn< 2,5 %

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5 %

0,25 % ≤ Cn< 2,5 %

0,025 % ≤ Cn< 0,25 %

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25 %

0,025 % ≤ Cn< 0,25 %

0,0025 % ≤ Cn< 0,025 %

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025 %

0,0025 % ≤ Cn< 0,025 %

0,00025 % ≤ Cn< 0,0025 %

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0,0025 %

0,00025 % ≤ Cn< 0,0025 %

0,000025 % ≤ Cn< 0,00025 %

Per i preparati contenenti sostanze con un valore LC50 o EC50 inferiore a 0,00001 mg/l, i limiti di concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10).

Tabella 2

Tossicità acquatica acuta

Valore LC50 o EC50 [«L(E)C50»] della sostanza classificata come N, R50 o come N, R50-53 (mg/l)

Classificazione del preparato N, R50

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5 %

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25 %

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025 %

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0,0025 %

Per i preparati contenenti sostanze con un valore LC50 o EC50 inferiore a 0,00001 mg/l, i limiti di concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10).

Tabella 3

Tossicità acquatica

Classificazione della sostanza

Classificazione del preparato R52

R52

Cn ≥ 25 %

Tabella 4

Effetti nocivi a lungo termine

Classificazione della sostanza

Classificazione del preparato R 53

R53

Cn ≥ 25 %

N, R50-53

Cn ≥ 25 %

N, R51-53

Cn ≥ 25 %

R52-53

Cn ≥ 25 %

II.  Per l'ambiente non acquatico

I limiti di concentrazione fissati nelle tabelle seguenti, espressi in percentuale peso/peso o per i preparati gassosi in volume/volume determinano la classificazione del preparato in funzione della concentrazione singola della o delle sostanze presenti, delle quali è pure indicata la classificazione.

Tabella 5

Pericoloso per lo strato di ozono

Classificazione della sostanza

Classificazione del preparato N, R59

N con R59

Cn ≥ 0,1 %

PARTE C

Metodi di prova per la valutazione dei pericoli per l'ambiente acquatico

La classificazione di un preparato è effettuata in genere secondo il metodo convenzionale. Tuttavia, per determinare la tossicità acquatica acuta, può rivelarsi opportuno in certi casi effettuare prove sul preparato.

Il risultato di queste prove sul preparato può soltanto modificare la classificazione relativa alla tossicità acquatica acuta che sarebbe ottenuta applicando il metodo convenzionale.

Se il responsabile dell'immissione sul mercato decide di effettuare queste prove, esse devono essere realizzate rispettando i criteri di qualità dei metodi indicati  nell’allegato , parte C del regolamento (CE) n. 440/2008.

Inoltre, le prove devono essere effettuate su tutte e tre le specie previste secondo i criteri dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE (alghe, dafnie e pesci) a meno che, dopo la prova su una delle specie, sia già stata attribuita al preparato la classificazione più elevata di pericolo relativa alla tossicità acquatica acuta oppure a meno che non sia già disponibilie un risultato delle prove prima dell'entrata in vigore della presente direttiva.

ALLEGATO IV

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I RECIPIENTI CONTENENTI PREPARATI OFFERTI O VENDUTI AL PUBBLICO

PARTE A

Recipienti che devono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini

1.  I recipienti di qualsiasi capacità contenenti preparati offerti o venduti al dettaglio e etichettati come molto tossici, tossici o corrosivi, secondo l'articolo 10 e nelle condizioni previste all'articolo 6 devono essere muniti di chiusure di sicurezza per bambini.

2.  I recipienti di qualsiasi capacità contenenti preparati che presentano un pericolo all'inalazione (Xn, R65) e classificati ed etichettati a norma del punto 3.2.3 dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE, ad eccezione dei preparati immessi sul mercato sotto forma di aerosol o in un recipiente munito di un sistema di nebulizzazione sigillato.

3.  I recipienti di qualsiasi capacità contenenti almeno una delle sostanze di seguito enumerate e presente in concentrazione uguale o superiore alla concentrazione limite specifica

N.

Identificazione della sostanza

CAS Reg. n.

CAS Reg. n.

Nome

Einecs n.

1

67-56-1

Metanolo

2006596

≥ 3 %

2

75-09-2

Diclorometano

2008389

≥ 1 %

che sono offerti o venduti al dettaglio devono essere muniti di chiusure di sicurezza per bambini.

PARTE B

Recipienti che devono recare un'indicazione di pericolo riconoscibile al tatto

I recipienti di qualsiasi capacità contenenti preparati offerti o venduti al dettaglio ed etichettati come molto tossici, tossici, corrosivi, nocivi, estremamente infiammabili o facilmente infiammabili secondo l'articolo 10 e nelle condizioni previste agli articoli 5 e 6, devono recare un'indicazione di pericolo riconoscibile al tatto.

Questa disposizione non si applica agli aerosol classificati solo come estremamente infiammabili o facilmente infiammabili.

ALLEGATO V

DISPOSIZIONI SPECIALI CONCERNENTI L’ETICHETTATURA DI TALUNI PREPARATI

A.  Preparati classificati come pericolosi ai sensi degli articoli 5, 6 e 7

1.  Preparati venduti al pubblico

1.1.  L’etichetta sull’imballaggio che contiene tali preparati deve riportare, oltre agli specifici consigli di prudenza, appropriati consigli di prudenza S1, S2, S45 o S46 secondo i criteri stabiliti nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

1.2.  Se tali preparati sono classificati molto tossici (T+), tossici (T) o corrosivi (C) ed è materialmente impossibile fornire una simile informazione sull’imballaggio stesso, l’imballaggio che contiene tali preparati deve essere corredato da istruzioni per l’uso precise e comprensibili a tutti e comprendenti, se necessario, informazioni relative alla distruzione dell’imballaggio vuoto.

2.  Preparati destinati ad essere utilizzati mediante nebulizzazione

L’etichetta sull’imballaggio contenente tali preparati deve obbligatoriamente riportare il consiglio di prudenza S23 accompagnato da uno dei consigli di prudenza S38 o S51 scelto secondo i criteri di applicazione stabiliti nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

3.  Preparati contenenti una sostanza contrassegnata dalla frase R33: Pericolo di effetti cumulativi

Se un preparato contiene almeno una sostanza contrassegnata dalla frase R33, l’etichetta sull’imballaggio del preparato deve riportare il testo di tale frase, come indicato nell’allegato III della direttiva 67/548/CEE, qualora la sostanza sia presente nel preparato in concentrazione pari o superiore all’1 %, a meno che nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  siano indicati valori diversi.

4.  Preparati contenenti una sostanza contrassegnata dalla frase R64: Possibile rischio per i neonati nutriti con latte materno

Se un preparato contiene almeno una sostanza contrassegnata dalla frase R64, l’etichetta sull’imballaggio del preparato deve riportare il testo di tale frase, come indicato nell’allegato III della direttiva 67/548/CEE, qualora la sostanza sia presente nel preparato in concentrazione pari o superiore all’1%, a meno che nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  siano indicati valori diversi.

B.  Altri preparati indipendentemente dalla loro classificazione ai sensi degli articoli 5, 6 e 7

1.  Preparati contenenti piombo

1.1.  Pitture e vernici

L’etichettatura sull’imballaggio di pitture e vernici, il cui tenore in piombo determinato secondo la norma ISO 6503/1984 è superiore a 0,15% (espresso in peso di metallo) del peso totale del preparato, deve recare le seguenti indicazioni:"

Contiene piombo. Da non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini

"

Per gli imballaggi il cui contenuto è inferiore a 125 ml, deve essere riportata la frase seguente:"

Attenzione! Contiene piombo

"

2.  Preparati contenenti cianoacrilati

2.1.  Adesivi

L’etichetta sull’imballaggio contenente direttamente colle a base di cianoacrilato deve riportare le seguenti indicazioni:"

Cianoacrilato

Pericolo

Si incolla alla pelle e agli occhi in pochi secondi.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

"

Adeguati consigli di prudenza devono essere uniti all’imballaggio.

3.  Preparati contenenti isocianati

L’etichetta sull’imballaggio dei preparati contenenti isocianati (monomeri, oligomeri, prepolimeri, ecc., tal quali o in miscuglio) deve riportare le seguenti indicazioni:"

Contiene isocianati.

Leggere le informazioni fornite dal fabbricante.

"

4.  Preparati contenenti resine epossidiche di peso molecolare medio ≤ 700

L’etichetta sull’imballaggio dei preparati contenenti resine epossidiche di peso molecolare medio ≤ 700 deve riportare le seguenti indicazioni:"

Contiene resine epossidiche.

Leggere le informazioni fornite dal fabbricante

"

5.  Preparati contenenti cloro attivo venduti al pubblico

L’etichetta sull’imballaggio dei preparati contenenti più dell’1 % di cloro attivo deve riportare le seguenti indicazioni:"

Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro)

"

6.  Preparati contenenti cadmio (leghe) e destinati ad essere utilizzati per la brasatura e la saldatura

L’etichetta sull’imballaggio di tali preparati deve recare in forma leggibile ed indelebile le seguenti menzioni:"

Attenzione! Contiene cadmio.

Durante l’utilizzazione si sviluppano fumi pericolosi.

Leggere le informazioni fornite dal fabbricante.

Rispettare le disposizioni di sicurezza

"

7.  Preparati disponibili sotto forma di aerosol

Fatte salve le disposizioni della presente direttiva, anche ai preparati disponibili sotto forma di aerosol si applicano le disposizioni di etichettatura di cui ai punti 2.2 e 2.3 dell’allegato della direttiva 75/324/CEE.

8.  Preparati contenenti sostanze non ancora completamente testate

Se un preparato contiene almeno una sostanza che, in base alla direttiva 67/548/CEE reca la menzione 2 «Attenzione: sostanza non ancora completamente sottoposta a test»,  l’etichetta sull’imballaggio del preparato deve recare la menzione
«Attenzione ‐ questo preparato contiene una sostanza non ancora completamente testata», qualora questa sostanza sia presente in concentrazione pari o superiore all’1 %.

9.  Preparati non classificati come sensibilizzanti ma contenenti almeno una sostanza sensibilizzante

L’etichetta sull’imballaggio dei preparati contenenti almeno una sostanza classificata come sensibilizzante presente in concentrazione pari o superiore allo 0,1% o in concentrazione pari o superiore a quella specificata in una nota specifica per la sostanza dall'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 , deve recare l’indicazione: "

“Contiene (nome della sostanza sensibilizzante): può provocare una reazione allergica”.

"

10.  Preparati liquidi contenenti idrocarburi alogenati

L’etichetta sull’imballaggio dei preparati liquidi che non presentano un punto d’infiammabilità o presentano un punto d’infiammabilità superiore a 55 °C e contengono un idrocarburo alogenato e sostanze infiammabili o facilmente infiammabili in concentrazione superiore al 5 % deve recare, se del caso, la seguente indicazione:

Può diventare facilmente infiammabile durante l’uso« o »Può diventare infiammabile durante l’uso«.

11.  Preparati contenenti una sostanza contrassegnata dalla frase R67: L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

Se un preparato contiene una o più sostanze contrassegnate dalla frase R67, l’etichetta sull’imballaggio del preparato deve riportare il testo di tale frase, come stabilito dall’allegato III della direttiva 67/548/CEE, qualora le sostanze siano presenti nel preparato in concentrazione pari o superiore al 15%, a meno che:

   il preparato sia già classificato con le frasi R20, R23, R26, R68/20, R39/23 o R39/26,
   il preparato sia in una confezione non superiore ai 125 ml.

12.  Cementi e preparati di cemento

L’etichetta sull’imballaggio dei cementi e dei preparati di cemento contenenti più dello 0,0002 % di cromo VI idrosolubile sul peso totale a secco del cemento deve recare l’indicazione:"

“Contiene cromo VI. Può provocare una reazione allergica

"

a meno che il preparato sia già classificato ed etichettato come sensibilizzante da una frase R43.

C.  Preparati non classificati ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 ma contenenti almeno una sostanza pericolosa

1.  Preparati non destinati alla vendita al pubblico

L’etichetta sull’imballaggio dei preparati di cui al paragrafo 3, lettere a) e c) dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006 deve recare l’indicazione seguente:"

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali

"

ALLEGATO VI

RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ CHIMICA DI UNA SOSTANZA

PARTE A

Informazioni che devono figurare nella richiesta di riservatezza

Note introduttive

A.  L'articolo 14 precisa a quali condizioni il responsabile dell'immissione sul mercato può avvalersi della riservatezza.

B.  Per evitare più dichiarazioni di riservatezza relative alla stessa sostanza utilizzata in preparati diversi, è sufficiente un'unica richiesta di riservatezza se alcuni preparati hanno:

   le stesse componenti pericolose presenti nella stessa gamma di concentrazione;
   la stessa classificazione e la stessa etichettatura;
   gli stessi utilizzi.

Per non rivelare l'identità chimica della stessa sostanza presente in tutti i preparati in questione, deve essere utilizzata un'unica denominazione alternativa. La richiesta di riservatezza deve comprendere tutte le informazioni previste nella richiesta qui di seguito, senza dimenticare il nome o la denominazione commerciale di ciascun preparato.

C.  La denominazione alternativa utilizzata sull'etichetta deve essere la stessa che figura nella rubrica 3 «Composizione/informazioni sugli ingredienti» dell’allegato II  al regolamento (CE) n. 1907/2006.

Questo implica l'uso di una denominazione alternativa che fornisca sufficienti informazioni sulla sostanza per garantire una manipolazione senza pericolo del preparato.

D.  Nel presentare la richiesta di utilizzo di una denominazione alternativa, il responsabile dell'immissione sul mercato deve tener conto della necessità di fornire informazioni sufficienti a garantire che siano prese le necessarie precauzioni per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro e che possano essere ridotti al minimo i rischi derivanti dalla manipolazione del preparato.

Richiesta di riservatezza

A norma dell'articolo 14, la richiesta di riservatezza deve obbligatoriamente comprendere le informazioni seguenti:

1.  Nome e indirizzo completo (compreso il numero di telefono) del responsabile dell'immissione sul mercato all'interno  dell’Unione  (produttore, importatore o distributore).

2.  Indicazione precisa della/e sostanza/e per la/e quale/i è richiesta la riservatezza, e della denominazione alternativa.

Numero CAS

Numero

EINECS

Nome chimico secondo nomenclatura internazionale e classificazione (l'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  o classificazione provvisoria)

Denominazione alternativa

a)

b)

c)

NB: Per le sostanze classificate provvisoriamente, bisogna aggiungere le informazioni (riferimenti bibliografici) che dimostrano che la classificazione provvisoria è stata effettuata tenendo conto di tutti i dati pertinenti e disponibili relativi alle proprietà della sostanza.

3.  Motivazione della riservatezza (probabilità ‐ plausibilità).

4.  Nome/i commerciale/i o designazione/i del/i preparato/i.

5.  La denominazione o il nome commerciale sono gli stessi in tutta  l«Unione ?

SI

NO

In caso negativo, precisare il nome o la denominazione commerciale utilizzati negli altri Stati membri:

Belgio:

Bulgaria:

Repubblica ceca:

Danimarca:

Germania:

Estonia:

Irlanda:

Grecia:

Spagna:

Francia:

Italia:

Cipro:

Lettonia:

Lituania:

Lussemburgo:

Ungheria:

Malta:

Paesi Bassi:

Austria:

Polonia:

Portogallo:

Romania:

Slovenia:

Slovacchia:

Finlandia:

Svezia:

Regno Unito:

6.  Composizione del/i preparato/i (come definita al titolo 3 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006..

7.  Classificazione del/dei preparato/i a norma dell'articolo 6 della presente direttiva.

8.  Etichettatura del/dei preparato/i a norma dell'articolo 10 della presente direttiva.

9.  Utilizzi previsti del/dei preparato/i.

10.  Scheda/e dati di sicurezza a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.

PARTE B

Guida lessicale per stabilire le denominazioni alternative (nomi generici)

1.  Nota introduttiva

Questa guida lessicale è basata sulla procedura di classificazione delle sostanze pericolose (ripartizione delle sostanze in famiglie), quale riportata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Possono essere utilizzate denominazioni alternative a quelle basate sulla seguente guida. Tuttavia, le denominazioni scelte devono fornire in ciascun caso informazioni sufficienti a garantire che il preparato possa essere manipolato senza rischi e che possano essere prese le necessarie precauzioni per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro.

Le famiglie sono definite nel modo seguente:

   sostanze inorganiche od organiche che hanno in comune l'elemento chimico più caratteristico che determina le loro proprietà. Il nome della famiglia è dedotto dal nome dell'elemento chimico. Queste famiglie sono numerate come all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  in base al numero atomico dell'elemento chimico (da 001 a 103);
   sostanze organiche che hanno in comune il gruppo funzionale più caratteristico che determina le loro proprietà.

Il nome della famiglia è dedotto dal nome del gruppo funzionale.

Queste famiglie sono numerate in base al numero convenzionale di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008  (da 601 a 650).

In alcuni casi sono state aggiunte sottofamiglie che raggruppano le sostanze che hanno in comune caratteristiche specifiche.

2.  Determinazione del nome generico

Principi generali

La determinazione del nome generico avviene secondo la seguente procedura generale, in due tappe consecutive:

   i) identificazione dei gruppi funzionali e degli elementi chimici presenti nella molecola;
   ii) presa in considerazione dei gruppi funzionali e degli elementi chimici più significativi.

I gruppi funzionali e gli elementi identificati presi in considerazione sono i nomi delle famiglie e delle sottofamiglie definiti al punto 3 seguente, il cui elenco non ha tuttavia carattere esclusivo.

3.  Ripartizione delle sostanze in famiglie e in sottofamiglie

Numero della famiglia l'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 

Famiglie

Sottofamiglie

001

Composti dell'idrogeno

Idruri

002

Composti dell'elio

003

Composti del litio

004

Composti del berillio

005

Composti del boro

Borani

Borati

006

Composti del carbone

Carbammati

Composti inorganici del carbone

Sali dell'acido cianidrico

Urea e derivati

007

Composti dell'azoto

Composti di ammonio quaternario

Composti acidi dell'azoto

Nitrati

Nitriti

008

Composti dell'ossigeno

009

Composti del fluoro

Fluoruri inorganici

010

Composti del neon

011

Composti del sodio

012

Composti del magnesio

Derivati organometallici del magnesio

013

Composti dell'alluminio

Derivati organometallici dell'alluminio

014

Composti del silicio

Siliconi

Silicati

015

Composti del fosforo

Composti acidi del fosforo

Composti del fosfonio

Esteri fosforici

Fosfati

Fosfiti

Fosforamidi e derivati

016

Composti dello zolfo

Composti acidi dello zolfo

Mercaptani

Solfati

Solfiti

017

Composti del cloro

Clorati

Perclorati

018

Composti dell'argon

019

Composti del potassio

020

Composti del calcio

021

Composti dello scandio

022

Composti del titanio

023

Composti del vanadio

024

Composti del cromo

Composti del cromo VI (cromati)

025

Composti del manganese

026

Composti del ferro

027

Composti del cobalto

028

Composti del nichel

029

Composti del rame

030

Composti dello zinco

Derivati organometallici dello zinco

031

Composti del gallio

032

Composti del germanio

033

Composti dell'arsenico

034

Composti del selenio

035

Composti del bromo

036

Composti del cripton

037

Composti del rubidio

038

Composti dello stronzio

039

Composti dell'ittrio

040

Composti dello zirconio

041

Composti del niobio

042

Composti del molibdeno

043

Composti del tecnezio

044

Composti del rutenio

045

Composti del rodio

046

Composti del palladio

047

Composti dell'argento

048

Composti del cadmio

049

Composti dell'indio

050

Composti dello stagno

Derivati organometallici dello stagno

051

Composti dell'antimonio

052

Composti del tellurio

053

Composti dello iodio

054

Composti dello xeno

055

Composti del cesio

056

Composti del bario

057

Composti del lantanio

058

Composti del cerio

059

Composti del praseodimio

060

Composti del neodimio

061

Composti del promezio

062

Composti del samario

063

Composti dell'europio

064

Composti del gadolinio

065

Composti del terbio

066

Composti del disprosio

067

Composti dell'olmio

068

Composti dell'erbio

069

Composti del tulio

070

Composti dell'itterbio

071

Composti del lutezio

072

Composti dell'afnio

073

Composti del tantalio

074

Composti del tungsteno

075

Composti del renio

076

Composti dell'osmio

077

Composti dell'iridio

078

Composti del platino

079

Composti dell'oro

080

Composti del mercurio

Derivati organometallici del mercurio

081

Composti del tallio

082

Composti del piombo

Derivati organometallici del piombo

083

Composti del bismuto

084

Composti del polonio

085

Composti dell'astato

086

Composti del radon

087

Composti del francio

088

Composti del radio

089

Composti dell'attinio

090

Composti del torio

091

Composti del protactinio

092

Composti dell'uranio

093

Composti del nettunio

094

Composti del plutonio

095

Composti dell'americio

096

Composti del curio

097

Composti del berkelio

098

Composti del californio

099

Composti dell'einsteinio

100

Composti del fermio

101

Composti del mendelevio

102

Composti del nobelio

103

Composti del laurenzio

601

Idrocarburi

Idrocarburi alifatici

Idrocarburi aromatici

Idrocarburi aliciclici

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

602

Idrocarburi alogenati (*)

Idrocarburi alifatici alogenati (*)

Idrocarburi aromatici alogenati (*)

Idrocarburi aliciclici alogenati (*)

(*) Da precisare secondo la famiglia corrispondente all'alogeno

603

Alcoli e derivati

Alcoli alifatici

Alcoli aromatici

Alcoli aliciclici

Alcanolamine

Derivati epossidici

Eteri

Glicoli eteri

Glicoli e polioli

604

Fenoli e derivati

Derivati alogenati (*) dei fenoli

(*) Da precisare secondo la famiglia corrispondente all'alogeno

605

Aldeidi e derivati

Aldeidi alifatiche

Aldeidi aromatiche

Aldeidi alicicliche

Acetali alifatici

Acetali aromatici

Acetali aliciclici

606

Chetoni e derivati

Chetoni alifatici

Chetoni aromatici (*)

Chetoni aliciclici

(*) Compresi i chinoni

607

Acidi organici e derivati

Acidi alifatici

Acidi alifatici alogenati (*)

Acidi aromatici

Acidi aromatici alogenati (*)

Acidi aliciclici

Acidi aliciclici alogenati (*)

Anidridi di acido alifatico

Anidridi di acido alifatico alogenato (*)

Anidridi di acido aromatico

Anidridi di acido aromatico alogenato (*)

Anidridi di acido aliciclico

Anidridi di acido aliciclico alogenato (*)

Sali di acido alifatico

Sali di acido alifatico alogenato (*)

Sali di acido aromatico

Sali di acido aromatico alogenato (*)

Sali di acido aliciclico

Sali di acido aliciclico alogenato (*)

Esteri di acido alifatico

Esteri di acido alifatico alogenato (*)

Esteri di acido aromatico

Esteri di acido aromatico alogenato (*)

Esteri di acido aliciclico

Esteri di acido aliciclico alogenato (*)

Esteri di glicoli eteri

Acrilati

Metacrilati

Lactoni

Alogenuri d'acile

(*) Da precisare secondo la famiglia corrispondente all'alogeno

608

Nitrili e derivati

609

Nitrocomposti

610

Composti cloronitrati

611

Azossicomposti e azocomposti

612

Derivati amminici

Ammine alifatiche e derivati

Ammine alicicliche e derivati

Ammine aromatiche e derivati

Anilina e derivati

Benzidina e derivati

613

Basi eterocicliche e derivati

Benzimidazolo e derivati

Imidazolo e derivati

Piretrinoidi

Chinolina e derivati

Triazina e derivati

Triazolo e derivati

614

Glucosidi e alcaloidi

Alcaloidi e derivati

Glucosidi e derivati

615

Cianati e isocianati

Cianati

Isocianati

616

Ammidi e derivati

Acetammide e derivati

Anilidi

617

Perossidi organici

647

Enzimi

648

Derivati complessi del carbone

Estratto acido

Estratto alcalino

Olio di antracene

Residuo di estratto di olio di antracene

Frazione di olio di antracene

Olio carbolico

Residuo di estratto di olio carbolico

Liquidi di carbone, estrazione con solvente liquido

Liquidi di carbone, solventi per l'estrazione con solvente liquido

Carbolio

Catrame di carbone

Residuo di estratto di catrame di carbone fossile

Residui fossili di catrame di carbone fossile

Coke (catrame di carbone) bassa temperatura,pece di alta temperatura

Coke (catrame di carbone), pece di alta temperatura

Coke (catrame di carbone), mista pece di carbone di alta temperatura

Benzolo grezzo

Fenoli grezzi

Basi di catrame grezze

Basi distillate

Fenoli distillati

Distillati

Distillati (carbone), estrazione con solvente liquido, primaria

Distillati (carbone), idrocracking di estrazione con solvente

Distillati (carbone), frazione intermedia idrogenata di idrocracking di estrazione consolvente

Distillati (carbone), frazione intermedia idrogenata di idrocracking di estrazione consolvente

Residui di estrazione (carbone), catrame di carbone a bassa temperatura, alcalino

Olio fresco

Combustibili, diesel, estrazione del carbone consolvente, di idrocracking, idrogenati

Combustibili per aerei a reazione, estrazione delcarbone con solvente, d'idrocracking, idrogenati

Benzina, estrazione del carbone con solvente,nafta di idrocracking

Prodotti da trattamento termico

Olio di antracene pesante

Ridistillati di olio di antracene pesante

Olio leggero

Olio leggero lavato, altobollente

Olio leggero lavato, mediobollente

Olio leggero lavato, bassobollente

Ridistillati di olio leggero, altobollenti

Ridistillati di olio leggero, mediobollenti

Ridistillati di olio leggero, bassobollenti

Olio metilnaftalenico

Residuo di estratto di olio di metilnaftalene

Nafta (carbone) estrazione con solvente di idrocracking

Olio naftalenico

Residuo di estratto di olio naftalenico

Olio naftalenico ridistillato

Pece

Ridistillati di pece

Residui peciosi 

Residui peciosi trattati termicamente

Pece ossidata

Prodotti di pirolisi

Ridistillati

Residui (carbone), estrazione con solvente liquido

Catrame, carbone bruno

Catrame, carbone bruno, bassa temperatura

Olio di catrame, altobollente

Olio di catrame, mediobollente

Olio lavaggio gas

Residuo di estratto di olio lavaggio gas

Olio lavaggio gas ridistillato

649

Derivati complessi del petrolio

Petrolio grezzo

Gas di petrolio

Nafta con basso punto di ebollizione

Nafta modificata con basso punto di ebollizione

Nafta di cracking catalitico con basso punto di ebollizione

Nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione

Nafta di cracking termico con basso punto di ebollizione

Nafta di «hydrotreating» con basso punto di ebollizione

Nafta con basso punto di ebollizione ‐ non specificata

Cherosene ottenuto per via diretta

Cherosene ‐ non specificato

Gasolio da cracking

Gasolio ‐ non specificato

Olio combustibile denso

Grasso lubrificante

Olio base non raffinato o mediamente raffinato

Olio base ‐ non specificato

Estratto aromatico distillato

Estratto aromatico distillato (trattato)

Olio di sedimento

Paraffina molle

Petrolato

650

Sostanze diverse

Non utilizzare queste famiglie ma le famiglie e lesottofamiglie summenzionate

4.  Applicazione pratica

Dopo aver stabilito se la sostanza appartiene a una o più famiglie o sottofamiglie dell'elenco, il nome generico può essere stabilito nel seguente modo:

4.1.  Se il nome di una famiglia o di una sottofamiglia è sufficiente a caratterizzare gli elementi chimici o i gruppi funzionali significativi, tale nome è scelto come nome generico:

Esempi:

   1,4 diidrossibenzene

famiglia 604

:

fenoli e derivati

nome generico

:

derivato di fenolo

   – Butanolo

famiglia 603

:

alcoli e derivati

sottofamiglia

:

alcoli alifatici

nome generico

:

alcole alifatico

   – 2-isopropossietanolo

famiglia 603

:

alcoli e derivati

sottofamiglia

:

eteri di glicole

nome generico

:

etere di glicole

   – Metile acrilato

famiglia 607

:

acidi organici e derivati

sottofamiglia

:

acrilati

nome generico

:

acrilato

4.2.  Se il nome di una famiglia o di una sottofamiglia non è sufficiente a caratterizzare gli elementi chimici o i gruppi funzionali significativi, il nome generico è una combinazione del nome di più famiglie o sottofamiglie:

Esempi:

   Clorobenzene

famiglia 602

:

idrocarburi alogenati

sottofamiglia

:

idrocarburi aromatici alogenati

famiglia 017

:

composti del cloro

nome generico

:

idrocarburo aromatico clorurato

   – Acido 2, 3, 6-triclorofenilacetico

famiglia 607

:

acidi organici

sottofamiglia

:

acidi aromatici alogenati

famiglia 017

:

composti del cloro

nome generico

:

acido aromatico clorurato

   – 1-cloro-1-nitropropano

famiglia 610

:

derivati cloronitrati

famiglia 601

:

idrocarburi

sottofamiglia

:

idrocarburi alifatici

nome generico

:

idrocarburo alifatico cloronitrato

   – Ditiopirofosfato di tetrapropile

famiglia 015

:

composti del fosforo

sottofamiglia

:

esteri fosforici

famiglia 016

:

composti dello zolfo

nome generico

:

estere tiofosforico

     NB: Per alcuni elementi, in particolare dei metalli, il nome della famiglia o della sottofamiglia può essere precisato dalle parole «inorganici» o «organici».

Esempi:

   Cloruro di mercurio

famiglia 080

:

composti del mercurio

nome generico

:

composto inorganico del mercurio

   – Acetato di bario

famiglia 056

:

composti del bario

nome generico

:

composto organico del bario

   – Etile nitrito

famiglia 007

:

composti dell'azoto

sottofamiglia

:

nitriti

nome generico

:

nitrito organico

   – Idrosolfito di sodio

famiglia 016

:

composti dello zolfo

nome generico

:

composto inorganico dello zolfo

  

(I suddetti esempi riguardano sostanze ricavate dalla parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 , che possono rendere necessaria una richiesta di riservatezza.)

ALLEGATO VII

PREPARATI DI CUI ALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2

I preparati di cui al punto 9.3 dell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

ALLEGATO VIII

Parte A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all’articolo 22)

Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1)

Direttiva 2001/60/CE della Commissione

(GU L 226 del 22.8.2001, pag. 5)

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)

limitatamente al punto 90 dell’allegato III

Direttiva 2004/66/CE del Consiglio

(GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35)

limitatamente ai riferimenti alla direttiva 1999/45/CE all'articolo 1 e punto I.B dell’allegato

Direttiva 2006/8/CE della Commissione

(GU L 19 del 24.1.2006, pag. 12)

Direttiva 2006/96/CE del Consiglio

(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81)

limitatamente ai riferimenti all’articolo 1, sezione G dell’allegato alla direttiva 1999/45/CE

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1)

limitatamente all’articolo 140

Regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1)

limitatamente al punto 3.5 dell’allegato

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1)

limitatamente all’articolo 56

Parte B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale

(di cui all’articolo 22)

Direttiva

Termine per il recepimento

1999/45/CE

30 luglio 2002

2001/60/CE

30 luglio 2002

2004/66/CE

1° maggio 2004

2006/8/CE

1° marzo 2007

2006/96/CE

1° gennaio 2007

ALLEGATO IX

Tavola di Concordanza

Direttiva 1999/45/CE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1, parte introduttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1, frase conclusiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2, parte introduttiva

Articolo 1, paragrafo 2, parte introduttiva

Articolo 1, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 3, parte introduttiva

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3, primo trattino

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3, secondo trattino

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3, terzo trattino

Articolo 1, paragrafo 3, frase conclusiva

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 1, paragrafo 6, parte introduttiva

Articolo 1, paragrafo 6, parte introduttiva

Articolo 1, paragrafo 6, primo trattino

Articolo 1, paragrafo 6, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 6, secondo trattino

Articolo 1, paragrafo 6, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 1, parte introduttiva

Articolo 2, paragrafo 1, parte introduttiva

Articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

Articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera h)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 2, paragrafo 2, parte introduttiva

Articolo 2, paragrafo 2, parte introduttiva

Articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c)

Articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera d), parte introduttiva

Articolo 2, paragrafo 2, lettera d), parte introduttiva

Articolo 2, paragrafo 2, lettera d), primo trattino

Articolo 2, paragrafo 2, lettera d), punto i)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera d), secondo trattino

Articolo 2, paragrafo 2, lettera d), punto ii)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera d), terzo trattino

Articolo 2, paragrafo 2, lettera d), punto iii)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera d), quarto trattino

Articolo 2, paragrafo 2, lettera d), punto iv)

Articolo 2, paragrafo 2, lettere da e) a o)

Articolo 2, paragrafo 2, lettere da e) a o)

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, parte introduttiva

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, parte introduttiva

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, primo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Articolo 3, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Articolo 3, paragrafo 2, parte introduttiva

Articolo 3, paragrafo 2, parte introduttiva

Articolo 3, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 2, terzo trattino

Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 2, quarto trattino

Articolo 3, paragrafo 2, quinto trattino

Articolo 3, paragrafo 2, sesto trattino

Articolo 3, paragrafo 2, frase conclusiva

Articolo 3, paragrafo 2, parte introduttiva

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2, prima parte introduttiva

Articolo 5, paragrafo 2, parte introduttiva

Articolo 5, paragrafo 2, seconda parte introduttiva

Articolo 5, paragrafo 2, parte introduttiva

Articolo 5, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 2, terzo trattino

Articolo 5, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Articolo 6, paragrafo 3, parte introduttiva

Articolo 6, paragrafo 3, parte introduttiva

Articolo 6, paragrafo 3, prima parte del primo trattino

Articolo 6, paragrafo 3, parte introduttiva

Articolo 6, paragrafo 3, seconda parte del primo trattino

Articolo 6, paragrafo 3, primo trattino

Articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino

Articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino

Articolo 6, paragrafo 3, terzo trattino

Articolo 6, paragrafo 3, terzo trattino

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8, paragrafi 1 e 2

Articolo 8, paragrafi 1 e 2

Articolo 8, paragrafo 3, parte introduttiva

Articolo 8, paragrafo 3, parte introduttiva

Articolo 8, paragrafo 3, primo trattino

Articolo 8, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 3, secondo trattino

Articolo 8, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 3, terzo trattino

Articolo 8, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 9, punto 1, parte introduttiva

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, parte introduttiva

Articolo 9, punto 1.1, parte introduttiva

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera a), parte introduttiva

Articolo 9, punto 1.1, primo trattino

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i)

Articolo 9, punto 1.1, secondo trattino

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto ii)

Articolo 9, punto 1.1, terzo trattino

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iii)

Articolo 9, punto 1.1, quarto trattino

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iv)

Articolo 9, punto 1.2, parte introduttiva

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera b), parte introduttiva

Articolo 9, punto 1.2, primo trattino

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto i)

Articolo 9, punto 1.2, secondo trattino

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto ii)

Articolo 9, punto 1.3, primo comma, parte introduttiva

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera c), parte introduttiva

Articolo 9, punto 1.3, primo comma, primo trattino

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto i)

Articolo 9, punto 1.3, primo comma, secondo trattino

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii)

Articolo 9, punto 1.3, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 10, punto 1.1, parte introduttiva

Articolo 10, paragrafo 1, parte introduttiva

Articolo 10, punto 1.1, lettera a)

Articolo 10, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 10, punto 1.1, lettera b)

Articolo 10, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 10, punto 1.2

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 10, punto 2, parte introduttiva

Articolo 10, paragrafo 3, parte introduttiva

Articolo 10, punto 2.1

Articolo 10, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 10, punto 2.2

Articolo 10, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 10, punto 2.3, parte introduttiva

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), parte introduttiva

Articolo 10, punto 2.3, punto 2.3.1

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto i)

Articolo 10, punto 2.3.2

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto ii)

Articolo 10, punto 2.3.3, primo comma, parte introduttiva

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iii), primo comma, parte introduttiva

Articolo 10, punto 2.3.3, primo comma, primo trattino

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iii), primo comma, primo trattino

Articolo 10, punto 2.3.3, primo comma, secondo trattino

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iii), primo comma, secondo trattino

Articolo 10, punto 2.3.3, primo comma, terzo trattino

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iii), primo comma, terzo trattino

Articolo 10, punto 2.3.3, primo comma, quarto trattino

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iii), primo comma, quarto trattino

Articolo 10, punto 2.3.3, primo comma, quinto trattino

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iii), primo comma, quinto trattino

Articolo 10, punto 2.3.3, primo comma, sesto trattino

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iii), primo comma, sesto trattino

Articolo 10, punto 2.3.3, primo comma, frase conclusiva

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iii), primo comma, parte introduttiva

Articolo 10, punto 2.3.3, secondo comma

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iii), secondo comma

Articolo 10, punto 2.3.4, parte introduttiva

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iv), parte introduttiva

Articolo 10, punto 2.3.4, primo trattino

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iv), primo trattino

Articolo 10, punto 2.3.4, secondo trattino

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iv), secondo trattino

Articolo 10, punto 2.3.4, terzo trattino

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iv), terzo trattino

Articolo 10, punto 2.3.4, quarto trattino

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iv), quarto trattino

Articolo 10, punto 2.3.4, quinto trattino

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iv), quinto trattino

Articolo 10, punto 2.3.4, sesto trattino

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iv), sesto trattino

Articolo 10, punto 2.3.4, settimo trattino

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iv), settimo trattino

Articolo 10, punto 2.3.4, frase finale

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iv), parte introduttiva

Articolo 10, punto 2.3.5

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto v)

Articolo 10, punto 2.4, primo comma

Articolo 10, paragrafo 3, lettera d), primo comma

Articolo 10, punto 2.4, secondo comma, parte introduttiva

Articolo 10, paragrafo 3, lettera d), secondo comma, parte introduttiva

Articolo 10, punto 2.4, secondo comma, primo trattino

Articolo 10, paragrafo 3, lettera d), secondo comma, punto i)

Articolo 10, punto 2.4, secondo comma, secondo trattino

Articolo 10, paragrafo 3, lettera d), secondo comma, punto ii)

Articolo 10, punto 2.4, secondo comma, terzo trattino

Articolo 10, paragrafo 3, lettera d), secondo comma, punto iii)

Articolo 10, punto 2.4, secondo comma, quarto trattino

Articolo 10, paragrafo 3, lettera d), secondo comma, punto iv)

Articolo 10, punto 2.4, terzo comma

Articolo 10, paragrafo 3, lettera d), terzo comma

Articolo 10, punto 2.5

Articolo 10, paragrafo 3, lettera e)

Articolo 10, punto 2.6

Articolo 10, paragrafo 3, lettera f)

Articolo 10, punto 2.7

Articolo 10, paragrafo 3, lettera g)

Articolo 10, punto 3

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 10, punto 4, parte introduttiva

Articolo 10, paragrafo 5, parte introduttiva

Articolo 10, punto 4, primo trattino

Articolo 10, paragrafo 5, lettera a)

Articolo 10, punto 4, secondo trattino

Articolo 10, paragrafo 5, lettera b)

Articolo 10, punto 5

Articolo 10, paragrafo 6

Articolo 11, paragrafi da 1 a 5

Articolo 11, paragrafi da 1 a 5

Articolo 11, paragrafo 6, parte introduttiva

Articolo 11, paragrafo 6, parte introduttiva

Articolo 11, paragrafo 6, lettera a)

Articolo 11, paragrafo 6, lettera a)

Articolo 11, paragrafo 6, lettera b), primo comma, parte introduttiva

Articolo 11, paragrafo 6, lettera b), primo comma, parte introduttiva

Articolo 11, paragrafo 6, lettera b), primo comma, primo trattino

Articolo 11, paragrafo 6, lettera b), primo comma, punto i)

Articolo 11, paragrafo 6, lettera b), primo comma, secondo trattino

Articolo 11, paragrafo 6, lettera b), primo comma, punto ii)

Articolo 11, paragrafo 6, lettera b), secondo comma

Articolo 11, paragrafo 6, lettera b), secondo comma

Articoli 12 e 13

Articoli 12 e 13

Articolo 15

Articolo 14, paragrafi da 1 a 5

Articolo 14, paragrafo 6

Articolo 16

Articolo 15

Articolo 17

Articolo 16

Articolo 18

Articolo 17

Articolo 19

Articolo 18

Articolo 20

Articolo 19

Articolo 20bis, paragrafi 1 e 2

Articolo 21

Articolo 20bis, paragrafo 3

Articolo 20

Articolo 22

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 23

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 24

Allegato I - VII

Allegato I - VII

Allegato VIII

Allegato IX

Allegato VIII

Allegato IX

(1) GU C 181 del 21.6.2012, pag. 203.
(2) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
(3) GU C 181 del 21.6.2012, pag. 203.
(4) Posizione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013.
(5) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.
(6) V. allegato VIII parte A.
(7) GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33.
(8) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(9) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(10) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
(11) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.
(12) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 850.
(13) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
(14) GU L 225 del 21.8.2001, pag. 1.
(15) GU L 355 del 30.12.1998, pag. 1.
(16) GU L 154 del 5.6.1992, pag. 1.
(17) GU L 110 del 4.5.1993, pag. 20.
(18) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(19) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1
(20) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.
(21) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.
(22) GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.
(23) GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.
(24) GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1.
(25) GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40.
(26) GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 1.
(27) GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 67.
(28) GU L 50 del 20.2.2004, pag. 44.
(29) GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 176.
(30) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.
(31)* Data di entrata in vigore della presente direttiva.


Sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo ***I
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (COM(2011)0479 – C7-0216/2011 – 2011/0218(COD))
P7_TA(2013)0009A7-0180/2012

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0479),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0216/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 7 dicembre 2011(1),

–  visto l'articolo 55 del proprio regolamento,

–  vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0180/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 gennaio 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo

P7_TC1-COD(2011)0218


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3),

considerando quanto segue:

(-1)  Al fine di riflettere i cambiamenti avvenuti con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona occorre provvedere a un adeguamento generale del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio(4). [Em. 2]

(1)  Il regolamento (CE) n. 1967/2006 conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ad alcune delle sue disposizioni.

(2)  È necessario allineare all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 1967/2006.

(3)  Al fine di applicare talune disposizioniintegrare o modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1967/2006, il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 TFUE dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto attiene agli aspetti in appresso: [Em. 3]

   la concessione di deroghe ove esplicitamente previste da detto regolamento;
   la designazione di una zona di pesca protetta nelle acque territoriali degli Stati membri o la fissazione di misure di gestione della pesca con riguardo alle acque considerate qualora le misure adottate dallo Stato membro in materia di gestione della pesca non siano sufficienti a garantire un elevato livello di protezione delle risorse e dell'ambiente; [Em. 4]
   la decisione di confermare, annullare o modificare la designazione di una zona di pesca protetta che possa incidere sulle attività dei pescherecci di un altro Stato membro; [Em. 5]
   la modifica della deroga che autorizza l'uso di reti da traino; [Em. 6]
   la modifica del piano di gestione di uno Stato membro qualora detto piano di gestione non sia sufficiente a garantire un elevato livello di protezione delle risorse e dell'ambiente; [Em. 7]
   la decisione di confermare, annullare o modificare il piano di gestione di uno Stato membro che possa incidere sulle attività dei pescherecci di un altro Stato membro; [Em. 8]
   la distribuzione fra gli Stati membri della capacità di pesca eccedentaria nella zona di gestione di 25 miglia attorno all'isola di Malta, nonché [Em. 9]
   la definizione dei criteri da applicare ai fini della fissazione e dell'assegnazione delle rotte per i dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP) per la pesca della lampuga nella zona di gestione di 25 miglia attorno all'isola di Malta.
   l'adozione di una normativa particolareggiata in materia di ulteriori specifiche tecniche relative ai pannelli a maglie quadrate inseriti nelle reti trainate; [Em. 10]
   l'adozione di specifiche tecniche volte a limitare la dimensione massima della lima da galleggiante, della lima da piombo, della circonferenza o del perimetro delle reti da traino e il numero massimo di reti da traino ad attrezzatura multipla nonché [Em. 11]
   le modifiche degli allegati del regolamento (CE) n. 1967/2006. [Em. 12]
  

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe garantire la contestuale, tempestiva e corretta trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(5)  È opportuno chiarire il riferimento alle praterie di Posidonia oceanica.

(6)  Sono necessarie informazioni tecniche e scientifiche supplementari al fine di prendere in considerazione adeguatamente le specificità della pesca nel mar Mediterraneo per consentire alla Commissione di stabilire le eventuali specifiche tecniche volte a limitare la dimensione massima delle reti da traino e il numero massimo di reti da traino ad attrezzatura multipla, come indicato in precedenza. [Em. 13]

(6 bis)  La conservazione delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo è di particolare importanza ed è quindi opportuno che sia menzionata nel titolo del regolamento (CE) n. 1967/2006. [Em. 14]

(7)  È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1967/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1967/2006 è modificato come segue:

-1)  Il titolo è sostituito dal seguente:"

Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo

"

[Em. 1]

1)  All'articolo 4, paragrafo 5, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:"

“5.  In deroga al paragrafo 1, primo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 30 bis, volti ad autorizzare la pesca con navi di lunghezza fuori tutto inferiore o pari a 12 metri e potenza del motore inferiore o pari a 85 kW con reti trainate sul fondo, tradizionalmente intrapresa sulle praterie del tipo Posidonia oceanica, a condizione che:

"

1 bis)  All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:"

2.  Dopo il periodo di cui al paragrafo 1 e fino al 30 novembre 2009, il Consiglio può designare ulteriori zone di pesca protette, ovvero modificarne le delimitazioni e le norme di gestione ivi stabilite, sulla base di nuovi dati scientifici pertinenti.

Dal 1°dicembre 2009, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria su proposta della Commissione, designano ulteriori zone di pesca protette, ovvero ne modificano le delimitazioni e le norme di gestione ivi stabilite, sulla base di nuovi dati scientifici pertinenti.

[Em. 15]

1 ter)  L'articolo 7 è così modificato:

   a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4.  Qualora la Commissione ritenga che le misure di gestione della pesca notificate ai sensi del paragrafo 3 non siano sufficienti a garantire un elevato livello di protezione delle risorse e dell'ambiente, essa può, previa consultazione dello Stato membro interessato, chiedergli di modificare la misura entro tre mesi dalla data di notifica della richiesta.

Qualora la Commissione ritenga che le misure di gestione della pesca dello Stato membro non siano state modificate, o lo siano state in modo inadeguato, e non siano ancora sufficienti a garantire un elevato livello di protezione delle risorse e dell'ambiente, essa ha il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 30 bis, che designano una zona di pesca protetta o istituiscono misure di gestione della pesca con riguardo alle acque considerate.

"

   b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:"
5.  Se uno Stato membro propone di designare una zona di pesca protetta all'interno delle sue acque territoriali che può incidere sulle attività dei pescherecci di un altro Stato membro, esso ne dà notifica alla Commissione, all'altro Stato membro e al consiglio consultivo regionale interessato prima di adottare detta designazione.
Gli Stati membri e il consiglio consultivo regionale interessato possono presentare alla Commissione le proprie osservazioni scritte in merito alla designazione proposta entro trenta giorni lavorativi dalla data di notifica della stessa.
Dopo aver esaminato le osservazioni presentate, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 30 bis, che confermano, annullano o modificano la designazione entro sessanta giorni lavorativi da detta data di notifica della designazione proposta.“

[Em. 16]


2)  L'articolo 13 è così modificato:
   a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“5.  Gli Stati membri possono richiedere una deroga ai paragrafi 1, 2 e 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 30 bis al fine di autorizzare tali deroghe, a condizione che queste ultime siano giustificate da vincoli geografici specifici delle aree marine interessate, come l'estensione limitata delle piattaforme continentali lungo tutta la linea costiera di uno Stato membro o la dimensione limitata delle zone per la pesca con reti da traino, qualora le attività di pesca non abbiano un impatto significativo sull'ambiente marino e interessino un determinato gruppo di imbarcazioni dello Stato membro oppure, se del caso, di altri Stati membri, e a condizione che tali attività non possano essere esercitate con altri attrezzi e rientrino in un piano di gestione ai sensi degli articoli 18 e 19. Gli Stati membri forniscono dati tecnici e scientifici aggiornati che giustificano tale deroga."
   b) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:"
10.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 30 bis, volti a concedere deroghe ai paragrafi 1 e 2 per flotte che beneficiano di una deroga a norma dell'articolo 4, paragrafo 5."
   b bis) al paragrafo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:"
Se, in base alle notifiche trasmesse dagli Stati membri ai sensi del secondo e terzo comma, o in seguito a nuovi pareri scientifici, la Commissione ritiene che le condizioni per una deroga non siano soddisfatte, essa può, previa consultazione dello Stato membro interessato, chiedergli di modificare tale deroga entro tre mesi dalla data di notifica della richiesta. Se la Commissione ritiene che lo Stato membro non abbia modificato tale deroga, o l'abbia fatto in modo inadeguato, essa ha il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 30 bis, che modificano la deroga al fine di garantire la protezione delle risorse e dell'ambiente.“

[Em. 17]


2 bis)  All'articolo 14, il paragrafo 3 è soppresso. [Em. 18]
2 ter)  All'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
“1.  Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, su proposta della Commissione, adottano piani di gestione per attività di pesca specifiche praticate nel Mediterraneo, segnatamente in zone che si estendono del tutto o in parte al di fuori delle acque territoriali degli Stati membri. Tali piani possono includere in particolare:“

[Em. 19]


2 quater)  L'articolo 19 è così modificato:
   a) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

“8.  Se la Commissione, sulla base della notifica di cui al paragrafo 7 o di un nuovo parere scientifico, ritiene che un piano di gestione adottato ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 2 non sia sufficiente ad assicurare un elevato livello di protezione delle risorse e dell'ambiente, essa può, previa consultazione dello Stato membro interessato, chiedergli di modificare il piano entro tre mesi dalla data di notifica della richiesta.
Se la Commissione ritiene che il piano di gestione dello Stato membro non sia stato modificato o lo sia stato in modo inadeguato, e non sia ancora sufficiente ad assicurare un elevato livello di protezione delle risorse e dell'ambiente, essa ha il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 30 bis, che modificano il piano di gestione al fine di assicurare la protezione delle risorse e dell'ambiente."
   b) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:"
9.  Nel caso in cui uno Stato membro proponga di adottare un piano di gestione che può incidere sulle attività dei pescherecci di un altro Stato membro, esso ne dà notifica alla Commissione, all'altro Stato membro e al consiglio consultivo regionale interessato prima di adottare detto piano di gestione.
Gli Stati membri e il consiglio consultivo regionale interessato possono presentare alla Commissione le proprie osservazioni scritte in merito al piano di gestione proposto entro trenta giorni lavorativi dalla data di notifica della proposta di adozione.
Dopo aver esaminato le osservazioni presentate, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 30 bis, che confermano, annullano o modificano il piano entro sessanta giorni lavorativi da detta data di notifica del piano di gestione proposto.“

[Em. 20]


3)  All'articolo 26, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
“3.  Se la capacità totale di pesca di cui al paragrafo 2, lettera a), supera la capacità totale di pesca dei pescherecci con lunghezza fuori tutto pari o inferiore a 24 metri che operano nella zona di gestione nel periodo di riferimento 2000-2001 (“la capacità di pesca di riferimento”), la Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 30 bis, volti a ripartire tale capacità eccedentaria disponibile tra gli Stati membri tenendo conto degli interessi di quelli che chiedono un'autorizzazione."

4)  All'articolo 27, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:"

La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 30 bis, volti a stabilire i criteri da applicare per la fissazione e l'assegnazione delle rotte per i DCP.

"

4 bis)  L'articolo 28 è soppresso. [Em. 21]

4 ter)  L'articolo 29 è soppresso. [Em. 22]

5)  L'articolo 30 è sostituito dal seguente:soppresso.

«Gli allegati sono modificati mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 30 bis

[Em. 23]

6)  È inserito il seguente articolo 30 bis:"

Articolo 30 bis

Esercizio della delega

1.  Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dal presente articolo.

2.  La delegaIl potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafi 4 e 5, all'articolo 13, paragrafi 5 e 10, all'articolo 13, paragrafo 11, quarto comma, all'articolo 19, paragrafi 8 e 9, all'articolo 26, paragrafo 3, primo comma, all'articolo 27, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 30, all'allegato I, parte B, punto 3, e all'allegato II, parte 7, è conferitaconferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato dalla data di entrata in vigore del presente regolamentotre anni a decorrere dal …(5). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 24]

3.  La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafi 4 e 5, all'articolo 13, paragrafi 5 e 10, all'articolo 13, paragrafo 11, quarto comma, all'articolo 19, paragrafi 8 e 9, all'articolo 26, paragrafo 3, primo comma, e all'articolo 27, paragrafo 3, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adottato un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 7, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 13, paragrafi 5 e 10, dell'articolo 13, paragrafo 11, quarto comma, dell'articolo 19, paragrafi 8 e 9, dell'articolo 26, paragrafo 3, primo comma, e dell'articolo 27, paragrafo 3, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

"

7)  Nell'allegato I, la parte B è così modificata:

[Em. 25]

[Em. 27]

   a) il punto 3 èsostituito dal seguente:"
3.  Nelle reti trainate possono essere inseriti pannelli a maglie quadrate, posti di fronte all'avansacco o in un qualsiasi punto tra la parte anteriore dell'avansacco e la parte posteriore del sacco; tali pannelli non possono essere in alcun modo ostruiti da prolungamenti interni o esterni del sacco. Devono essere costituiti di pezze di rete senza nodo o di pezze di rete con nodi antiscioglimento ed essere inseriti in modo che le maglie si mantengano sempre del tutto aperte durante la pesca. La normativa particolareggiata in materia di ulteriori specifiche tecniche relative ai pannelli a maglie quadrate è stabilita mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 30 bis."
   b) il punto 4 è soppresso. [Em. 26]
   c) il punto 5 è sostituito dal seguente:"
5.  È proibito tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete trainata il cui sacco sia costituito, interamente o in parte, di pezze di rete a maglie diverse dalle maglie quadrate o a maglia romboidale."

8)  Nell'allegato II, il punto 7 è sostituito dal seguente:soppresso.

«7.  Le specifiche tecniche volte a limitare la dimensione massima della lima da galleggiante, della lima da piombo, della circonferenza o del perimetro delle reti da traino e il numero massimo di reti da traino ad attrezzatura multipla possono essere stabilite dalla Commissione mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 30 bis

[Em. 28]

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

(1) GU C 43 del 15.2.2012, pag. 56.
(2) GU C 43 del 15.2.2012, pag. 56.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013.
(4) GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.
(5)* Data di entrata in vigore del presente regolamento.


Conclusione del protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti relativo al protocollo di Cartagena sulla biosicurezza ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti al protocollo di Cartagena sulla biosicurezza (13582/2012 – C7-0323/2012 – 2012/0120(NLE))
P7_TA(2013)0010A7-0429/2012

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (13582/2012),

–  visto il protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti al protocollo di Cartagena sulla biosicurezza adottato il 15 ottobre 2010 in occasione della plenaria della quinta conferenza delle parti in quanto riunione delle parti del protocollo (COP/MOP 5) a Nagoya e firmato dall'Unione l'11 maggio 2011 (13583/2012),

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 192 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0323/2012),

–  visto l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0429/2012),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


Finanze pubbliche nell'UEM - 2011 e 2012
PDF 216kWORD 27k
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 sulle finanze pubbliche nell'UEM – 2011 e 2012 (2011/2274(INI))
P7_TA(2013)0011A7-0425/2012

Il Parlamento europeo,

–  vista la relazione della Commissione del 2011 sulle finanze pubbliche nell'UEM(1),

–  vista la relazione della Commissione del 2012 sulle finanze pubbliche nell'UEM(2),

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 136, in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 2,

–  visto il regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche(3),

–  vista la direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri(4),

–  visto il regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro(5),

–  visto il regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi(6),

–  visto il regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici(7),

–  visto il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro(8),

–  visto l'allegato I delle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 intitolato «Patto per l'Euro: un coordinamento più stretto delle politiche economiche per la competitività e la convergenza»(9),

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012, in particolare l'allegato sul patto per la crescita e l'occupazione,

–  vista la comunicazione della Commissione del 23 novembre 2011 dal titolo «Analisi annuale della crescita per il 2012» (COM(2011)0815),

–  vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2011 sul progetto iniziale relativo al quadro di valutazione per la sorveglianza degli squilibri macroeconomici(10),

–  vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2012 sul contributo all'analisi annuale della crescita per il 2012(11),

–  viste le Prospettive economiche mondiali del FMI dell'ottobre 2012,

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0425/2012),

A.  considerando che la crisi economica, finanziaria e bancaria non si è alleviata e ha dimostrato che le finanze pubbliche influiscono negativamente sullo sviluppo socioeconomico e sulla stabilità politica;

B.  considerando l'incremento del rapporto tra debito pubblico e PIL nella zona euro, che è passato dall'86,2% nel primo trimestre del 2011 all'88,2% nel primo trimestre del 2012;

C.  considerando che le recenti riforme nel quadro della governance di bilancio ed economica dell'Unione europea non possono risolvere da sole la crisi; che è necessario un intervento globale per fronteggiare in maniera simmetrica gli eccessivi squilibri macrofinanziari e accrescere il grado di convergenza socioeconomica generale e di solidarietà all'interno dell'Unione economica e monetaria (UEM);

D.  considerando che l'assunzione di impegni credibili per l'adozione di misure di risanamento favorevoli alla crescita costituisce un prerequisito per qualunque soluzione sostenibile del problema dell'indebitamento e dei disavanzi eccessivi di gran parte degli Stati membri della zona euro;

E.  considerando che nei paesi dell'UE sono state intraprese importanti iniziative per risanare le finanze pubbliche, sebbene permangano numerosi problemi quanto al miglioramento della situazione; che la grave recessione economica in atto desta preoccupazione in quanto mette a repentaglio gli ingenti sforzi compiuti dagli Stati membri in materia di risanamento di bilancio;

F.  considerando che gli Stati membri non si trovano tutti nella stessa situazione e occorre quindi attuare strategie sostenibili propizie alla crescita differenziate in linea con le raccomandazioni specifiche per paese adottate dal Consiglio, che riflettano i rischi di bilancio e macrofinanziari propri di ciascun paese nonché le condizioni economiche e sociali;

G.  considerando che le ultime raccomandazioni specifiche per paese insistono in maniera sproporzionata sulla necessità di ridurre i salari e la spesa per la previdenza sociale, come pure sulla riforma dei regimi pensionistici pubblici; che le raccomandazioni specifiche relative ad altri settori, tra cui le imposte sulle rendite da capitale, sui consumi, sui beni immobiliari e sulle attività inquinanti sono invece per lo più trascurate;

H.  considerando che in particolare gli Stati membri beneficiari dei programmi di assistenza finanziaria e quelli sottoposti a uno stretto controllo del mercato dovrebbero attuare strategie a lungo termine credibili di risanamento del bilancio; che è urgentemente necessario fronteggiare le ricadute negative sull'UEM al fine di riequilibrare e calibrare gli sforzi richiesti agli Stati membri nel loro insieme per superare la crisi;

I.  considerando che le democrazie richiedono un forte controllo pubblico a tutti i livelli degli organi decisionali responsabili dell'economia e delle relative politiche, nonché meccanismi di rendicontabilità e legittimità;

1.  accoglie con favore l'atteso miglioramento delle posizioni di bilancio degli Stati membri dell'UE e gli sforzi profusi per il conseguimento dei loro obiettivi di bilancio; si rammarica del previsto protrarsi del rallentamento congiunturale in corso; rileva che la grave recessione economica in atto desta preoccupazione in quanto mette a repentaglio gli ingenti sforzi compiuti dagli Stati membri ai fini del risanamento del bilancio;

2.  ritiene che siano a tutt'oggi necessarie strategie credibili e a lungo termine di risanamento del bilancio, dati l'elevato livello del debito pubblico e privato e il disavanzo in taluni Stati membri, nonché la difficoltà di riportare le finanze pubbliche a un livello sostenibile, con una conseguente forte pressione esercitata dai mercati finanziari; rammenta che la riduzione dei disavanzi pubblici globali è stata finora ottenuta grazie a un incisivo impegno di risanamento; osserva che la Commissione prevede attualmente una crescita negativa del PIL per l'UEM in generale nel 2013 e il deterioramento degli equilibri fiscali di sette Stati membri dell'UEM nel 2013 o nel 2014; è pertanto del parere che, data la continua necessità di ingenti adeguamenti di bilancio, occorra trovare un equilibrio tra il rafforzamento della crescita sostenibile, lo sviluppo economico e la protezione sociale;

3.  esprime profonda preoccupazione per il fatto che, nonostante gli sforzi di riforma e di risanamento intrapresi dagli Stati membri, i mercati delle obbligazioni sovrane della zona euro siano a tutt'oggi in difficoltà, il che si riflette negli elevati differenziali di rendimento (spread) e nella forte volatilità dei tassi di interesse; rileva che il catalizzatore immediato e la causa profonda di una tale situazione risiedano nelle preoccupazioni dei mercati finanziari circa la solidità delle finanze pubbliche e private in alcuni paesi della zona euro;

4.  è del parere che gli sforzi intrapresi verso un maggiore coordinamento e risanamento di bilancio non sortiranno i risultati attesi se non si affronteranno gli squilibri macroeconomici tra gli Stati membri, nonché la loro incidenza sulla ripresa;

5.  sottolinea che la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche e private è una condizione essenziale per la crescita e per il mantenimento di livelli adeguati della spesa pubblica, compresi gli investimenti; evidenzia che un elevato livello di debito ha ripercussioni negative su sanità, pensioni, occupazione ed equità tra le generazioni e indebolisce la crescita;

6.  sottolinea che l'elevato tasso di disoccupazione giovanile pregiudicherà la crescita economica anche in futuro, ragion per cui gli Stati membri dovrebbero adottare fin d'ora misure concrete per ridurlo;

7.  incoraggia gli Stati membri a seguire le raccomandazioni adottate dal Consiglio, sulla base di una raccomandazione della Commissione, in linea con le norme stabilite nel patto di stabilità e crescita, modificato dal «six-pack» sulla governance economica al fine di attuare un risanamento del bilancio in modo più incisivo, credibile, tempestivo e differenziato, tenendo conto delle circostanze specifiche nei singoli paesi; incoraggia il Consiglio a riesaminare tali raccomandazioni qualora necessario onde tenere debitamente conto del contesto macroeconomico;

8.  invita gli Stati membri ad agevolare un accordo con il Parlamento ai fini dell'adozione del cosiddetto «two-pack» nel più breve tempo possibile e comunque non oltre la fine dell'anno;

9.  invita la Commissione a fornire agli Stati membri feedback sia positivi che negativi mediante esplicite e dettagliate raccomandazioni specifiche per paese e a riconoscere gli sforzi degni di nota e le migliori pratiche;

10.  esorta la Commissione a continuare nei suoi sforzi volti a integrare la sua tradizionale analisi della sostenibilità con metodologie alternative; invita la Commissione a pubblicare regolarmente indicatori che riflettano tale analisi della sostenibilità nelle future relazioni sulle finanze pubbliche nell'UEM e a comunicare i presupposti su cui si basano i suoi modelli in sede di valutazione dell'effetto di stimolo dei livelli della spesa pubblica sulla crescita del PIL;

11.  sottolinea il ruolo importante che è chiamato a svolgere il bilancio dell'Unione ai fini della riduzione degli squilibri macroeconomici e sociali nell'intera Unione, in modo da ricreare le condizioni per un'Unione monetaria sostenibile;

12.  si compiace della nuova enfasi posta sul decentramento di bilancio nella relazione Commissione del 2012 sulle finanze pubbliche nell'UEM e propone che le future edizioni includano sistematicamente un capitolo sulle finanze pubbliche locali e regionali;

13.  ritiene che il risanamento del bilancio possa essere attuato efficacemente e possa avere effetti positivi duraturi a condizione che le misure di sostegno siano sufficientemente propizie alla crescita, al fine di promuovere la crescita e le prospettive occupazionali, e rispettino l'equità dei cittadini;

14.  invita gli Stati membri ad attuare politiche e riforme orientate alla crescita in linea con la strategia Europa 2020, tenendo conto della protezione sociale, dell'inclusione sociale e degli investimenti pubblici; ricorda le proprie richieste in merito alla necessità di rendere più flessibile il mercato del lavoro, in particolare: riducendo la tassazione del lavoro, ottimizzando i programmi di formazione per incentivare i lavoratori anziani a restare più a lungo sul mercato del lavoro, riducendo la disoccupazione giovanile favorendo meglio l'incontro tra le qualifiche dei giovani e le esigenze del mercato del lavoro, garantendo che le retribuzioni restino in linea con la produttività e trasferendo l'imposizione fiscale dal lavoro, soprattutto delle fasce a basso reddito, alle attività nocive per l'ambiente; chiede agli Stati membri di porre in essere politiche innovative mediante investimenti intesi a incrementare la produttività e ad adeguarla all'andamento delle retribuzioni, e di creare un contesto imprenditoriale più competitivo liberalizzando taluni settori, eliminando restrizioni ingiustificate a mestieri e professioni regolamentate, agevolando l'accesso al credito e la creazione di nuove imprese, incoraggiando infine una riforma del settore della pubblica amministrazione, tagliando la burocrazia e i costi ed eliminando inutili livelli di governo;

15.  ricorda che l'elemento chiave nella relazione tra crescita e risanamento è la composizione del risanamento; sottolinea che la giusta combinazione di interventi sul lato delle spese e delle entrate dipende dal contesto e dovrebbe essere attentamente valutata; sottolinea tuttavia, a tale riguardo, che il risanamento basato sulla riduzione della spesa improduttiva invece che sull'aumento delle entrate tende ad essere più duraturo, e a sostenere maggiormente la crescita nel medio termine, ma più recessivo nel breve termine; è del parere che le strategie di risanamento del bilancio debbano mitigare l'impatto recessivo a breve termine sostenendo la crescita nel medio termine; ritiene che le possibili ripercussioni negative del risanamento nel breve termine possano essere mitigate, in particolare a condizione che le misure adottate siano credibili, durature ed evitino la riduzione dell'investimento pubblico nei settori produttivi dell'economia;

16.  incoraggia gli Stati membri a concentrare gli sforzi di risanamento sulla giusta combinazione di interventi in materia di spese ed entrate, a seconda del contesto, salvaguardando nel contempo i fattori di crescita sostenibili e legati alla strategia Europa 2020, quali gli investimenti in ricerca e sviluppo, istruzione, salute ed efficienza energetica; ritiene che vada rivolta particolare attenzione anche al mantenimento o al rafforzamento della copertura e dell'efficacia dei servizi per l'occupazione e delle politiche attive del mercato del lavoro quali i programmi di formazione e aggiornamento per le persone in cerca di lavoro, tra cui una garanzia europea per l'occupazione giovanile per i disoccupati e nuovi imprenditori;

17.  incoraggia la Commissione a valutare la politica di bilancio consolidata della zona euro nel suo insieme, combinando le misure di bilancio decise a livello nazionale e il loro impatto previsto tramite gli effetti di ricaduta in ciascuno Stato membro della zona euro;

18.  invita la Commissione a pubblicare la metodologia a supporto della valutazione dei saldi strutturali degli Stati membri, nonché le modifiche apportate a tale metodologia dal 2008, come pure l'incidenza delle modifiche in questione sulla valutazione dei saldi strutturali degli Stati membri;

19.  sottolinea che la strategia di risanamento dovrebbe riguardare anche le entrate dei bilanci degli Stati membri; evidenzia, in particolare, che le misure di risanamento inerenti alle entrate incentrate sulla riduzione delle spese fiscali che creano nicchie improduttive o incoraggiano la ricerca inefficiente di rendite, sulla diminuzione delle sovvenzioni nocive per l'ambiente, nonché sull'introduzione di tasse ecologiche mirate alla fonte delle esternalità negative, possono comportare il duplice vantaggio di migliorare la situazione di bilancio e contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020;

20.  sostiene il proseguimento della riforma e della modernizzazione dei sistemi pensionistici, nel pieno rispetto dell'autonomia e del ruolo delle parti sociali e delle specificità dei contesti nazionali, garantendo nel contempo la sostenibilità finanziaria a lungo termine e l'adeguatezza delle pensioni; rileva che tali riforme servono altresì a preservare il contributo di tali sistemi in quanto stabilizzatori automatici e strumenti di coesione sociale e solidarietà; incoraggia, in particolare, l'adozione di misure per l'innalzamento dell'età effettiva di pensionamento; è favorevole alle politiche intese a incrementare il numero di persone che decidono di restare sul mercato del lavoro durante i primi anni successivi all'età pensionabile;

21.  incoraggia gli Stati membri ad attuare procedure di risanamento sul fronte delle entrate incentrate sul miglioramento della riscossione fiscale e sull'equità tra i cittadini, in particolare per quanto riguarda la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale; ritiene che, qualora ciò non sia sufficiente, sia necessario prendere in considerazione un ampliamento della base imponibile, anche nell'ottica di una riduzione delle distorsioni economiche e sociali; ritiene necessario compiere maggiori sforzi per contrastare l'evasione fiscale e la frode fiscale;

22.  ritiene che, ai fini dell'equilibrio delle finanze pubbliche nel medio e lungo termine, sia importante svolgere un'analisi costi-benefici di tutti progetti infrastrutturali con incidenze significative sul bilancio;

23.  ricorda che gli Stati membri si sono impegnati a intraprendere la riforma della politica fiscale nell'ambito del patto Euro Plus e ad avviare discussioni periodiche sull'adozione delle migliori pratiche;

24.  sottolinea il ruolo svolto dalle autorità pubbliche a livello locale e regionale a sostegno degli investimenti pubblici e privati; rileva l'importanza degli investimenti propizi alla crescita ai fini di una rapida ripresa economica;

25.  invita gli Stati membri a chiarire la responsabilità, il ruolo, i trasferimenti di bilancio e le fonti delle entrate dei diversi livelli di amministrazione (nazionale, regionale e locale) nel garantire un quadro delle finanze pubbliche solido e sostenibile, tenendo conto in particolare dell'impatto sull'autonomia di bilancio a livello locale e regionale del trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell'Unione economica monetaria;

26.  esprime preoccupazione per il rischio che l'impostazione dei rapporti tra i governi centrali e subnazionali possa nuocere all'attuazione del risanamento di bilancio, soprattutto nei casi in cui il decentramento è finanziato principalmente mediante trasferimenti da parte del governo centrale, senza una corrispondente competenza a livello subnazionale in materia di entrate;

27.  esprime preoccupazione per il fatto che in taluni Stati membri possano esistere livelli amministrativi e ministeriali privi di competenze e compiti effettivi; rileva che tali livelli governativi accrescono l'inefficienza e la dissipatezza dell'amministrazione generale, ragion per cui andrebbero soppressi nell'ambito degli sforzi di risanamento di bilancio;

28.  rileva che gli sforzi di risanamento di bilancio dovrebbero essere equamente ripartiti tra le diverse amministrazioni, tenendo conto dei servizi che prestano;

29.  riconosce che alcuni Stati membri altamente indebitati stanno a tutt'oggi incrementando il numero netto di lavoratori pubblici, pur essendosi pubblicamente impegnati a congelarne o ridurne la quota sul mercato del lavoro;

30.  invita gli Stati membri con problemi di finanza pubblica a dare priorità agli interventi di risanamento di bilancio mirati alla riduzione delle spese superflue in materia di difesa quali l'acquisto di materiale militare nuovo e costoso;

31.  accoglie favorevolmente i diversi sforzi profusi al fine di risolvere la crisi, tra cui riforme strutturali orientate alla crescita e sostenibili; sottolinea il nuovo quadro rafforzato della governance dell'Unione europea di recente adozione; è del parere che tali riforme, pur non potendo risolvere la crisi immediatamente, debbano mirare a promuovere la credibilità dell'adeguamento fiscale, riducendo il suo impatto negativo a breve termine sulla crescita e definendo il quadro di una migliore azione politica per gli anni in cui si tornerà a crescere;

32.  incoraggia il dialogo e la cooperazione a livello economico tra le assemblee regionali dotate di poteri legislativi, i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, in particolare nel contesto del semestre europeo, al fine di discutere gli orientamenti economici presentati nell'analisi annuale della crescita e nelle raccomandazioni specifiche per paese;

33.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alla Banca centrale europea e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-3_en.pdf.
(2) http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-4.pdf.
(3) GU L 306 del 23.11.2011, pag. 12.
(4) GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41.
(5) GU L 306 del 23.11.2011, pag. 8.
(6) GU L 306 del 23.11.2011, pag. 33.
(7) GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25.
(8) GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1.
(9) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/120296.pdf.
(10) Testi approvati, P7_TA(2011)0583.
(11) Testi approvati, P7_TA(2012)0048.


Agenzie di rating del credito***I
PDF 189kWORD 27k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))
P7_TA(2013)0012A7-0221/2012

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0747),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0420/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere della Banca centrale europea del 2 aprile 2012(1),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 marzo 2012(2),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 5 dicembre 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7-0221/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 gennaio 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito

P7_TC1-COD(2011)0361


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 462/2013.)

(1) GU C 167 del 13.6.2012, pag. 2.
(2) GU C 181 del 21.6.2012, pag. 68.


Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e gestori di fondi di investimento alternativi ***I
PDF 191kWORD 22k
Risoluzione
Testo
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito (COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD))
P7_TA(2013)0013A7-0220/2012

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0746),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0419/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere della Banca centrale europea del 2 aprile 2012(1),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2012(2),

–  visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 5 dicembre 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7-0220/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 gennaio 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito

P7_TC1-COD(2011)0360


(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2013/14/UE.)

(1) GU C 167 del 13.6.2012, pag.2.
(2) GU C 229 del 31.7.2012, pag. 64.


Piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico***I
PDF 245kWORD 33k
Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock (COM(2012)0155 – C7-0090/2012 – 2012/0077(COD))
P7_TA(2013)0014A7-0395/2012

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0155),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0090/2012),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2012(1),

–  visto l'articolo 55 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0395/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 gennaio 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock

P7_TC1-COD(2012)0077


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(3),

considerando quanto segue:

(1)  Al fine di evitare ogni ambiguità e garantire la coerenza con gli impegni internazionali assunti dall'Unione relativi al raggiungimento di un rendimento massimo sostenibile per gli stock depauperati, occorre precisare gli obiettivi del piano pluriennale applicabile agli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e alle attività di pesca che sfruttano questi stock, definiti dal regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio(4).

(2)  Il regolamento (CE) n. 1098/2007 prevede che i tassi minimi di mortalità per pesca ivi specificati siano monitorati e riveduti qualora risultino inadeguati per conseguire gli obiettivi del piano.

(3)  Conformemente all'articolo 290 del trattato, alla Commissione può essere conferito il potere di integrare o modificare elementi non essenziali di un atto legislativo mediante atti delegati.[Em. 1]

(4)  Ai fini di un efficiente conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nel regolamento (CE) n. 1098/2007 e per consentire una pronta risposta alle variazioni dello stato degli stock, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla fissazione dei periodi durante i quali la pesca con alcuni tipi di attrezzi è consentita in relazione alla revisione dei tassi minimi di mortalità per pesca qualora i dati scientifici indichino che tali tassi non sono più adeguati e che le misure non sono sufficienti per conseguire gli obiettivi del pianoad alcune aree geografiche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni con il consiglio consultivo regionale per il Mar Baltico e con le parti interessate, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.[Em. 2]

(6)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1098/2007, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(5). [Em. 3]

(7)  Per garantire che l'esecuzione del piano sia valutata efficacemente, il calendario di valutazione previsto dal regolamento (CE) n. 1098/2007 dovrebbe essere modificato.

(8)  Occorre inoltre precisare la procedura decisionale prevista dal regolamento (CE) n. 1098/2007 con riguardo alla fissazione delle possibilità di pesca a seguito dell'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(9)  Le modifiche proposte si limitano pertanto essenzialmente ai cambiamenti che consentono l'efficiente funzionamento del piano in accordo con il nuovo iter decisionale previsto dal trattato di Lisbona.

(10)  Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1098/2007,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1098/2007 è così modificato:

(1)  l'articolo 4 è sostituito dal seguente:"

Articolo 4

Finalità e obiettivi

Il piano deve garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock di merluzzo bianco in questione sulla base del rendimento massimo sostenibile, riducendo gradualmente i tassi di mortalità per pesca e mantenendoli a livelli non inferiorisuperiori a:“ [Em. 4]

   a) 0,25 per gli esemplari di età compresa fra i tre e i sei anni nel caso dello stock di merluzzo bianco della zona A; e [Em. 5]
   b) 0,3 per gli esemplari di età compresa fra i quattro e i sette anni nel caso dello stock di merluzzo bianco delle zone B e C.

"

(2)  all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:"

1.  Ogni anno il Consiglio decide, conformemente al trattato, i TAC relativi all'anno successivo per ciascuno degli stock di merluzzo bianco in questione.

"

[Em. 6]

(3)  l'articolo 8 è così modificato :

[Em.8 ]

[Em.9 ]

   a) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:_"
“3.  Il Consiglio decide.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 bis, intesi a definire, per ogni anno, conformemente al trattato, il numero massimo di giorni fuori dal porto al di fuori dei periodi specificati nel paragrafo 1 dell'anno successivo in cui è autorizzata la pesca con gli attrezzi di cui al paragrafo 1, conformemente alle norme fissate nei paragrafi 4 e 5. [Em. 7]
4.  Qualora la stima dello CSTEP indichi che il tasso di mortalità per pesca per uno degli stock di merluzzo bianco in questione supera di almeno il 10% il tasso obiettivo di mortalità per pesca fissato all'articolo 4, il numero totale di giorni in cui è autorizzata la pesca con gli attrezzi di cui al paragrafo 1 è ridotto del 10 % rispetto al numero totale di giorni autorizzati nell'anno in corso.“;"
   b) al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:_"
In deroga al paragrafo 1, ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri è consentito pescare con attrezzi fissi nella zona delle 10 miglia nautiche misurate dalle linee di base. Il tempo di immersione di detti attrezzi fissi non supera le 48 ore.“;"

(4)  l'articolo 26 è sostituito dal seguente:"

Articolo 26

Valutazione del piano

Ogni cinque anni a decorrere dal 18 settembre 2007, la Commissione valuta il funzionamento e l'efficienza del piano pluriennale. Se del casoAi fini di detta valutazione, la Commissione può proporre adeguamentisollecita il parere dello CSTEP e del consiglio consultivo regionale per il Mar Baltico. Se necessario, la Commissione presenta adeguate proposte di modifica del piano pluriennale,oda adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 27conformemente alla procedura legislativa ordinaria.

"

[Em. 10]

(5)  l'articolo 27 è sostituito dal seguente:"

Articolo 27

Revisione dei tassi minimi di mortalità per pesca

Qualora riscontri che i tassi obiettivo di mortalità per pesca fissati cui all'articolo 4 non sono più appropriati per conseguire gli obiettivi del piano di gestione, la Commissione ha la facoltà di , sulla base del parere dello CSTEP e previa consultazione del consiglio consultivo regionale per il Mar Baltico e delle parti interessate, presenta una proposta, da adottare atti delegati a norma dell'articolo 29bis al fine di rivedere i conformemente alla procedura legislativa ordinaria, concernente la revisione dei tassi minimi obiettivo di mortalità per pesca fissati all'articolo 4 qualora i dati scientifici indichino che i valori fissati per tali tassi sono incompatibili con gli obiettivi del piano di gestione.

"

[Em. 11]

(6)  all'articolo 29, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:"

2.  L'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, non si applica alle sottodivisioni CIEM 27 e/o 28.2 qualora esistano prove che le catture di merluzzo bianco in tali sottodivisioni sono inferiori al 3% delle catture totali di merluzzo bianco nella zona B. Alla Commissione è conferito il potere di adottare ogni anno, la Commissione, per mezzo di atti di esecuzione e sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui al paragrafo 1 e dei dati scientifici disponibili, verificaatti delegati conformemente all'articolo 29 bis, intesi a verificare l'esistenza di tali prove e determinaa determinare se, di conseguenza, le restrizioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, si applicano nelle sottodivisioni in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 29ter, paragrafo 2. [Em. 12]

3.  L'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, si applica unicamente alla sottodivisione CIEM 28.1 qualora esistano prove che le catture di merluzzo bianco sono superiori all'1,5% delle catture totali di merluzzo bianco nella zona B. Ogni anno la Alla Commissione è conferito il potere di adottare, ogni anno,per mezzo di atti di esecuzione e sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui al paragrafo 1 e di dati scientifici , verificaatti delegati conformemente all'articolo 29 bis, intesi a verificare l'esistenza di tali prove e determinaa determinare se, di conseguenza, le restrizioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, si applicano nella sottodivisione in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 29ter, paragrafo 2. [Em. 13]

4.  Gli atti di esecuzionedelegati di cui ai paragrafi 2 e 3 si applicano dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo.

"

[Em. 14]

(7)  è inserito il seguente capo:"

Capo VI bis

Articolo 29 bis

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  La delegaIl potere di poteri diadottare atti delegati di cui agli articoli 26 e 27 è conferitaall'articolo 8, paragrafo 3 e all'articolo 29, paragrafi 2 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminatotre anni a decorrere da...(6). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 15]

3.  La delega di poteripotere di cui agli articoli 26 e 27all'articolo 8, paragrafo 3 e all'articolo 29, paragrafi 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 16]

4.  Non appena adottato un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 e dell'articolo 29, paragrafi 2 e 3 entra in vigore solo se entro due mesi dalla sua notifica al Parlamento europeo e al Consiglio nessuna di queste due istituzioni solleva obiezioni oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio comunicano entrambi alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 29 ter

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.“. [Em. 17]

Articolo 29 quater

Decisioni del Consiglio

Qualora il presente regolamento preveda l'adozione di decisioni da parte del Consiglio, il Consiglio delibera in conformità del trattato.“.

"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ,..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

(1) GU C 299 del 4.10.2012, pag. 145.
(2) GU C 299 del 4.10.2012, pag. 145.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013.
(4) GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.
(5) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(6)* Data di entrata in vigore del presente regolamento.


Modifica del regolamento del Parlamento europeo in relazione all'ordine di precedenza dei vicepresidenti eletti per acclamazione
PDF 181kWORD 20k
Decisione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 sulla modifica dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo in relazione all'ordine di precedenza dei vicepresidenti eletti per acclamazione (2012/2020(REG))
P7_TA(2013)0015A7-0412/2012

Il Parlamento europeo,

–  vista la lettera del suo Presidente del 3 settembre 2010,

–  vista l'interpretazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento, approvata dalla commissione per gli affari costituzionali il 15 giugno 2011 e annunciata in Aula il 22 giugno 2011,

–  visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0412/2012),

1.  decide di apportare al suo regolamento la modifica in appresso;

2.  ricorda che tale modifica entra in vigore il primo giorno della prossima tornata;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Testo in vigore   Emendamento
Emendamento 1
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2
Qualora l'elezione non abbia luogo a scrutinio segreto, l'ordine di precedenza corrisponde all'ordine in cui il Presidente comunica le candidature.

Qualora l'elezione abbia avuto luogo per acclamazione, si procede a una votazione a scrutinio segreto per stabilire l'ordine di precedenza.


Garanzia per i giovani
PDF 118kWORD 22k
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 su una garanzia per i giovani (2012/2901(RSP))
P7_TA(2013)0016B7-0007/2013

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione del 5 dicembre 2012 per una raccomandazione del Consiglio relativa all'istituzione di una garanzia per i giovani (COM(2012)0729),

–  vista la comunicazione della Commissione sull'attuazione dell'iniziativa «Opportunità per i giovani»(COM(2012)0727),

–  viste la comunicazione della Commissione sull'iniziativa «Opportunità per i giovani» (COM(2011)0933), la risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2012 sull'iniziativa «Opportunità per i giovani»(1)e la sua interrogazione con richiesta di risposta orale alla Commissione sull'iniziativa «Opportunità per i giovani» (O-000106/2012 – B7-0113/2012),

–  vista la dichiarazione dei membri del Consiglio europeo, del 30 gennaio 2012, dal titolo «Verso un risanamento favorevole alla crescita e una crescita favorevole alla creazione di posti di lavoro»,

–  vista la sua risoluzione del 6 luglio 2010 sulla promozione dell'accesso dei giovani al mercato del lavoro e il rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli apprendisti(2),

–  vista la relazione Eurofound del 13 giugno 2012 dal titolo «Youth Guarantee: Experiences from Finland and Sweden» (Garanzia per i giovani: esperienze in Finlandia e Svezia)(3),

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Youth on the Move» (COM(2010)0477),

–  visto il documento dell'Organizzazione internazionale del lavoro del settembre 2012 dal titolo «Global employment outlook: Bleak labour market prospects for youth» (Panorama globale sull'occupazione: prospettive scoraggianti per i giovani nel mercato del lavoro)(4) nonché la risoluzione e le conclusioni della 101a sessione della Conferenza internazionale del lavoro, tenutasi a Ginevra nel 2012, dal titolo «The youth unemployment crisis: A call for action» (La crisi della disoccupazione giovanile: un appello ad agire)(5),

–  visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che, a causa della crisi economica, nell'ottobre 2012 il tasso globale di disoccupazione era salito al livello senza precedenti di 10,7% con 25,91 milioni di persone in cerca di lavoro(6);

B.  considerando che il tasso di disoccupazione giovanile è aumentato vertiginosamente al 23,4% – ossia 5,68 milioni di giovani disoccupati – il che riflette in parte gli squilibri tra offerta di competenze e domanda del mercato del lavoro, spesso a prescindere dai livelli di istruzione delle persone alla ricerca di occupazione; considerando che le ricerche indicano che la disoccupazione giovanile lascia spesso segni permanenti, come un rischio accresciuto di disoccupazione futura e di esclusione sociale duratura;

C.  considerando che i membri del Consiglio europeo, nella loro dichiarazione del 29 giugno 2012, hanno sollecitato gli Stati membri ad accrescere i propri sforzi per aumentare l'occupazione giovanile con l'obiettivo di assicurare che, entro pochi mesi dall'uscita dalla scuola, i giovani ricevano un'offerta valida di lavoro, formazione permanente, apprendistato o tirocinio;

D.  considerando che una garanzia per i giovani contribuirebbe al conseguimento di tre degli obiettivi della strategia Europa 2020, in particolare che il 75% della popolazione di età compresa tra 20 e 64 anni sia occupata, che i tassi di abbandono scolastico siano inferiori al 10% e che almeno 20 milioni di persone possano uscire da situazioni di povertà ed esclusione sociale;

E.  considerando che la crisi ha portato ad un aumento delle forme di lavoro precario per i giovani, con contratti a breve termine e a tempo parziale e programmi di collocamento a posti non remunerati, che troppo spesso sostituiscono posti di lavoro esistenti;

F.  considerando che i costi per l'UE dell'inazione in merito al problema dei giovani inoccupati e al di fuori di qualsiasi ciclo di istruzione o formazione (NEET) sono stimati intorno ai 153 miliardi di EUR, che corrispondono all'1,2% del PIL dell'UE, e considerando che attualmente nell'UE vi sono 7,5 milioni di giovani con meno di 25 anni in tale situazione;

G.  considerando che la Commissione chiede, nell'ambito del pacchetto per l'occupazione giovanile, una garanzia per i giovani;

1.  sostiene con forza l'iniziativa della Commissione intesa a proporre una raccomandazione del Consiglio relativa a programmi di garanzia per i giovani;

2.  invita i ministri per l'occupazione e gli affari sociali degli Stati membri ad accordarsi su una raccomandazione del Consiglio durante il Consiglio EPSCO nel febbraio 2013, intesa ad attuare i programmi di garanzia per i giovani in tutti gli Stati membri; sottolinea che la garanzia per i giovani non rappresenta una garanzia di occupazione, bensì uno strumento volto a garantire che tutti i giovani cittadini dell'UE ed i residenti legali fino all'età di 25 anni nonché i giovani laureati con meno di 30 anni ricevano un'offerta di buona qualità di impiego, proseguimento degli studi o tirocinio entro quattro mesi dall'inizio del periodo di disoccupazione o dal termine dell'istruzione formale; sottolinea che i programmi di garanzia per i giovani dovrebbero migliorare in modo efficace la situazione dei giovani inoccupati e al di fuori di qualsiasi ciclo di istruzione o formazione; sottolinea che i programmi di garanzia per i giovani dovrebbero essere ammissibili a forme specifiche di finanziamento europeo, specie negli Stati membri con i tassi di disoccupazione giovanile più elevati;

3.  è del parere che i finanziamenti dell'Unione a favore dei programmi di garanzia per i giovani dovrebbero svolgere un ruolo essenziale e che in particolare il Fondo sociale europeo (FSE) dovrebbe essere strutturato per consentire il finanziamento della garanzia per i giovani e che pertanto al FSE dovrebbe essere destinato almeno il 25% dei Fondi strutturali e di coesione ; ritiene tuttavia che si dovrebbe cercare di conseguire un equilibrio appropriato tra finanziamenti dell'UE e degli Stati membri;

4.  riconosce che i giovani non sono un gruppo omogeneo, che si trovano di fronte a diversi ambienti sociali e che pertanto gli Stati membri presentano diversi livelli di preparazione per l'adozione di una garanzia per i giovani; ritiene che, in tale contesto, tutti i giovani dovrebbero prima ricevere una valutazione personalizzata delle proprie esigenze, che dovrebbe essere seguita da servizi specificamente concepiti;

5.  pone l'accento sul fatto che una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri e, a livello nazionale, tra le parti sociali (settoriali), le autorità locali e regionali, i servizi per l'impiego pubblici e privati e gli istituti di istruzione e formazione locali e regionali sia essenziale ai fini di un'efficace attuazione dei programmi di garanzia per i giovani;

6.  nota che i programmi di garanzia per i giovani dovrebbero essere accompagnati da un quadro di qualità al fine di garantire che l'istruzione, la formazione ed i posti di lavoro offerti prevedano una retribuzione, condizioni di lavoro e norme sanitarie e di sicurezza adeguati;

7.  accoglie con favore la proposta della Commissione di fornire, attraverso un «comitato per l'occupazione», un controllo multilaterale dell'attuazione dei programmi di garanzia per i giovani e chiede di essere associato a tale comitato;

8.  invita gli Stati membri a riformare, in particolare, le norme relative all'istruzione e alla formazione destinate ai giovani, al fine di accrescere in modo significativo le opportunità di occupazione e di vita a loro disposizione;

9.  riconosce che gli Stati membri presentano diversi livelli di preparazione per l'adozione della garanzia per i giovani e chiede in particolare alla Commissione di sostenere gli Stati membri che sono soggetti a restrizioni finanziarie; invita la Commissione, nel quadro del semestre europeo, a monitorare da vicino e riferire in merito all'attuazione delle garanzie sui giovani e, se necessario, a indicare gli Stati membri che non istituiscono garanzie per i giovani;

10.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) Testi approvati, P7_TA(2012)0224.
(2) GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 29.
(3) http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/42/en/1/EF1242EN.pdf
(4) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_188810.pdf
(5) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_185950.pdf
(6) Eurostat, novembre 2012: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-30112012-BP/EN/3-30112012-BP-EN.PDF


Ruolo della politica di coesione dell'UE e dei suoi attori nell'attuazione della nuova politica europea in materia di energia
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Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 sul ruolo della politica di coesione dell'UE e dei suoi attori nell'attuazione della nuova politica europea in materia di energia (2012/2099(INI))
P7_TA(2013)0017A7-0437/2012

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la comunicazione del 10 novembre 2010 intitolata «Energia 2020 – Una strategia per un'energia competitiva, sostenibile e sicura» (COM(2010)0639),

–  vista la comunicazione del 15 dicembre 2011 intitolata «Tabella di marcia per l'energia 2050» (COM(2011)0885),

–  vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (COM(2011)0370),

–  visto l'articolo 48 del regolamento,

–  visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0437/2012),

A.  considerando che gli obiettivi comuni della politica europea in materia di energia sono la sicurezza dell'approvvigionamento, la sostenibilità e la competitività;

B.  considerando che la politica europea in materia di energia deve altresì garantire la sicurezza delle risorse energetiche, la diversificazione degli approvvigionamenti e l'accessibilità dei prezzi per l'utente finale;

C.  considerando che gli obiettivi principali della politica di coesione dell'UE risiedono nella coesione economica, sociale e territoriale delle regioni europee mediante a favore della crescita e del lavoro;

D.  considerando che gli investimenti della politica di coesione nel settore dell'energia potrebbero contribuire alla realizzazione degli obiettivi di entrambe le politiche;

E.  considerando che tali politiche dovrebbero promuovere la crescita e la creazione di posti di lavoro a livello locale e assicurare al contempo risorse di energia sostenibili e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico in tutta l'UE;

F.  considerando che i mercati dell'energia nell'Unione europea si estendono sempre più oltre i confini nazionali e che tale fenomeno tenderà ad accentuarsi in modo significativo in futuro;

G.  considerando che, conformemente alla proposta originaria della Commissione, almeno l'80% delle risorse del FESR nelle regioni più sviluppate e il 50% nelle regioni meno sviluppate devono essere destinati a un'«economia a basse emissioni di carbonio»;

H.  considerando che, in quest'area tematica, è necessario stanziare almeno il 20% e il 6% a favore, rispettivamente, dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, il che costituisce una quantità significativa di finanziamenti;

I.  considerando che il costo dell'energia è aumentato in modo significativo negli ultimi anni e ha raggiunto massimi storici, mettendo in grossa difficoltà le industrie europee;

J.  considerando che l'importo minimo per un progetto ammissibile ELENA è pari a 50 milioni di euro e che per il programma «Energia intelligente» l'importo minimo supera i 6 milioni di euro, cifra superiore a quella del costo di molti progetti nelle comunità piccole e rurali;

K.  considerando che, secondo la tabella di marcia per l'energia 2050, le energie rinnovabili svolgono un ruolo significativo nella futura politica energetica;

Orientamento generale

1.  accoglie con favore l'approccio generale di collegare la politica di coesione agli obiettivi della strategia Europa 2020 e alle sue iniziative faro, al fine di intraprendere la strada di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché di sostenere il passaggio, in tutti i settori, a un'economia a basse emissioni di carbonio ed efficiente sul piano energetico; ricorda inoltre l'importanza che rivestono i Fondi strutturali e il Fondo di coesione per il conseguimento di questi obiettivi a breve e a lungo termine, conformemente allo spirito di solidarietà tra gli Stati membri sancito dal trattato di Lisbona, come pure per la lotta contro la precarietà energetica, che colpisce le regioni meno sviluppate dell'UE e le famiglie più vulnerabili;

2.  sottolinea, a seguito delle ripercussioni negative dell'attuale crisi sull'incremento delle disparità a livello locale e regionale in Europa, la necessità di beneficiare di un forte sostegno economico, sociale e territoriale alla coesione da parte dell'UE;

3.  ritiene che i progetti europei in materia di energia possano contribuire allo sviluppo regionale e al rafforzamento della cooperazione transfrontaliera contribuendo all'incremento delle capacità autonome delle regioni in termini di gestione delle risorse energetiche; è convinto che gli investimenti in fonti di energia a basse emissioni e rinnovabili e nell'efficienza energetica possano contribuire a sostenere la crescita e l'occupazione a livello regionale;

4.  sottolinea che occorre operare una distinzione, da un lato, tra gli obiettivi della politica di coesione, che contribuiscono alla strategia Europa 2020, e, dall'altro, gli obiettivi più ampi dell'UE in materia di politica energetica, che interessano anche i paesi ammissibili ai finanziamenti di coesione; sottolinea che i fondi di coesione possono essere utilizzati quale fonte aggiuntiva di finanziamento per i progetti energetici solo se detti progetti contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della politica di coesione;

5.  è convinto che le regioni d'Europa debbano promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva che tenga conto delle peculiarità e delle condizioni locali, che consenta alle regioni d'Europa di disporre di una flessibilità sufficiente per concentrarsi sulle fonti di energia più adeguate alle condizioni e risorse locali e regionali, al fine di raggiungere gli obiettivi UE 2020, e che l'UE debba iniziare a misurare e attuare gli obiettivi europei in materia di energia a livello di Unione;

6.  raccomanda di tenere conto del fatto che i mercati europei dell'energia sono organizzati in raggruppamenti regionali e ritiene che in futuro sarebbe opportuno prestare maggiore attenzione alle specificità dei mercati nazionali e regionali al fine di poter garantire la corretta applicazione delle norme legislative;

7.  ritiene che l'Unione europea debba intervenire il più rapidamente possibile per garantire il proprio futuro energetico e per tutelare i propri interessi nel settore e che, a tal fine, sia necessario esercitare pressioni supplementari sui rappresentanti locali e regionali affinché siano rispettati gli orientamenti stabiliti dall'UE; ritiene che debba al tempo stesso essere garantito loro un sostegno finanziario considerevole per l'elaborazione dei progetti;

8.  sottolinea che gli aumenti previsti dei prezzi dell'energia possono recare particolari svantaggi ai cittadini delle regioni europee meno sviluppate; chiede pertanto di tenere in considerazione tale aspetto nella pianificazione della politica di coesione e invita gli Stati membri ad adottare misure aggiuntive intese a ridurre gli effetti sulla popolazione dell'Unione europea e, segnatamente, sui consumatori tutelati;

Costruzione di capacità

9.  sottolinea che gli attuali obiettivi in materia di clima e di energia nonché i futuri obiettivi dopo il 2020 devono essere basati su un'equa ripartizione degli oneri fra le regioni europee e devono consentire la possibilità di uno sviluppo futuro che è necessario;

10.  sottolinea che la burocrazia e l'assenza di chiarezza procedurale hanno reso difficile l'accesso ai Fondi strutturali e al Fondo di coesione e hanno scoraggiato dal farne richiesta gli attori che più ne hanno bisogno; sostiene pertanto la semplificazione delle norme e delle procedure, l'eliminazione degli oneri burocratici e l'aumento di flessibilità nell'assegnazione dei fondi a livello sia europeo sia nazionale; ritiene che una semplificazione contribuirà ad assegnare i fondi in modo efficiente, ad aumentare i tassi di assorbimento e a ridurre gli errori e i termini di pagamento e permetterà agli Stati membri e alle regioni più poveri di trarre pieno vantaggio dagli strumenti finanziari volti a diminuire le disparità tra regioni e tra Stati; ritiene necessario trovare un equilibrio tra semplificazione e stabilità di norme e procedure;

11.  sottolinea l'importanza di accrescere la capacità amministrativa, senza tuttavia aumentare gli oneri amministrativi, negli Stati membri, a livello regionale e locale, come pure a livello dei soggetti interessati, al fine di utilizzare appieno e in modo efficace i finanziamenti che saranno assegnati ai progetti energetici (anche quelli nel campo dell'efficienza energetica e delle fonti di energia rinnovabile) nel quadro della politica di coesione, di superare gli ostacoli interposti a sinergie efficaci fra i Fondi strutturali e gli altri Fondi nonché di sostenere una definizione e un'attuazione efficaci delle politiche; invita gli Stati membri a compiere ulteriori sforzi al fine di attirare e trattenere personale qualificato per la gestione dei fondi UE;

12.  sottolinea, con riferimento ai progetti su larga scala in materia di energia, le possibili carenze di capacità da parte di alcune autorità regionali e locali, che potrebbero porre seri ostacoli all'attuazione dei progetti; ritiene pertanto non solo che JESSICA, ELENA e IEE-MLEI debbano essere rafforzati, ma che qualunque stanziamento di fondi per le concentrazioni tematiche dell'economia a basse emissioni nell'ambito della politica di coesione debba essere rivisto entro il 2018 alla luce del tasso di assorbimento e adeguato quanto necessario e al più tardi nel quadro del futuro riesame generale del QFP;

13.  plaude al lancio del partenariato europeo per l'innovazione «Città e comunità intelligenti» e invita i partner impegnati nelle procedure di pianificazione relative allo sviluppo urbano sostenibile ad adoperarsi ulteriormente per promuovere le iniziative JESSICA ed ELENA e sfruttare meglio i benefici che queste ultime offrono in termini di investimenti nell'energia sostenibile a livello locale, allo scopo di aiutare le città e le regioni ad avviare solidi progetti di investimento nei settori dell'efficienza energetica, delle fonti energetiche rinnovabili e del trasporto urbano sostenibile;

14.  sottolinea l'importanza di una revisione periodica dell'assegnazione degli stanziamenti del Fondo di coesione a favore di progetti energetici, al fine di accrescere il tasso di assorbimento e incanalare i fondi verso programmi che presentano un tasso di assorbimento, un valore aggiunto e un'efficacia comprovati;

15.  sottolinea, pur appoggiando i nuovi strumenti finanziari (prestiti, garanzie su prestiti e azioni), che questi devono costituire un'offerta aggiuntiva, senza sostituirsi alle sovvenzioni e ai cofinanziamenti per i progetti nel settore dell'energia;

16.  richiama l'attenzione degli Stati membri e della Commissione al fatto che le città, in particolare i centri urbani e le comunità rurali di piccole e medie dimensioni, debbano poter ricevere finanziamenti diretti a sostegno dei progetti per l'efficienza energetica e il rinnovo degli edifici, nonché dei progetti transregionali e transfrontalieri, in quanto è probabile che non dispongano delle capacità amministrative necessarie per usufruire appieno di altri strumenti finanziari; suggerisce, pertanto, alla Commissione che è necessario elaborare una strategia in materia di efficienza energetica per le piccole comunità;

17.  ritiene che debbano essere promosse iniziative a sostegno delle capacità locali e regionali in materia di risparmio energetico promuovendo, tra l'altro, gli investimenti del FESR e dell'FSE;

18.  invita la Commissione a istituire un programma di cooperazione a livello dell'UE che si basi sull'esperienza del programma di gemellaggio, nell'ottica di migliorare la cooperazione tra le regioni con elevati tassi di assorbimento dei fondi UE e quelle con tassi di assorbimento modesti, e di agevolare la diffusione delle migliori pratiche;

Accordi di partenariato

19.  osserva che, ai fini di un'adeguata attuazione dei progetti, le autorità locali e regionali devono essere consultate sugli accordi di partenariato in modo da offrire loro un'effettiva opportunità di influenzarne gli obiettivi, la composizione delle spese e l'attuazione; chiede, pertanto, che sia rafforzato il principio del partenariato;

20.  è pertanto favorevole a una governance multilivello e al decentramento della politica energetica e dell'efficienza energetica, inclusi tra l'altro il Patto dei sindaci e l'ulteriore sviluppo dell'iniziativa «Città intelligenti» nonché la promozione di migliori soluzioni a livello regionale e locale attraverso campagne di informazione;

21.  evidenzia che gli accordi di finanziamento per la politica di coesione devono garantire una piena considerazione delle diversità economiche, sociali e territoriali fra le varie regioni; sottolinea, al riguardo, il ruolo delle regioni situate alle frontiere esterne dell'Unione europea;

22.  è convinto che, mentre il regolamento recante disposizioni comuni prevede l'assegnazione generale e altri obiettivi tematici, tali misure debbano essere attuate in maniera flessibile nell'ambito dei contratti di partenariato per consentire alle regioni di seguire il percorso più efficace per il conseguimento degli obiettivi UE 2020 e della politica di coesione;

23.  mette in luce la necessità di utilizzare ampi criteri di valutazione degli obiettivi nei progetti in materia di energia proposti per il finanziamento della politica di coesione; osserva, in particolare, che condizioni geografiche diverse significano che non può esistere una politica energetica «unica e valida in ogni caso» per tutte le regioni;

Attuazione e suggerimenti di carattere politico

24.  osserva che, mentre gli Stati membri stanno cambiando i propri mix energetici conformemente agli obiettivi climatici dell'UE, molte regioni dipendono ancora dai combustibili fossili; è pertanto convinto che tutte queste regioni debbano essere incoraggiate a utilizzare fonti energetiche compatibili con gli obiettivi di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

25.  sottolinea la necessità di una selezione equilibrata delle fonti locali per la produzione di energia, in modo da garantire un'integrazione ottimale con il paesaggio delle regioni;

26.  ritiene che siano necessarie norme coerenti a livello europeo unitamente a un meccanismo di accesso da parte delle autorità alle informazioni provenienti da tutta l'Unione per comprendere appieno l'evoluzione del mercato energetico;

27.  ritiene che la politica di coesione possa svolgere un ruolo fondamentale in termini di sfruttamento del potenziale dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo, affinché le sfide future nel settore energetico possano trasformarsi in un'opportunità che rilancia il potere economico dell'Unione;

28.  sostiene l'utilizzo dei fondi per la politica di coesione e in materia di energia per progetti transfrontalieri in collaborazione con paesi terzi e per collegare le reti nazionali; sottolinea che le regioni confinanti devono essere incorporate quanto più possibile nel sistema dell'UE per garantire uno sviluppo sostenibile su entrambi i versanti del confine; sottolinea che tali finanziamenti devono essere soggetti alle regole del mercato dell'energia dell'UE, incluso il terzo pacchetto energia;

29.  accoglie positivamente la nuova proposta riguardante il meccanismo per collegare l'Europa, quale strumento aggiuntivo e complementare alla politica di coesione volto a soddisfare l'acuta necessità di investimenti per ammodernare e ampliare le infrastrutture energetiche europee, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020; esorta la Commissione a massimizzare il livello di coordinamento tra i Fondi strutturali e il Fondo di coesione, da una parte, e il meccanismo per collegare l'Europa, dall'altra;

30.  incoraggia l'attuazione di strategie transfrontaliere efficaci di produzione, distribuzione e utilizzo dell'energia, nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» e del meccanismo per collegare l'Europa; sottolinea che è importante adattare le norme europee che disciplinano i gestori delle infrastrutture energetiche al contesto transfrontaliero;

31.  ritiene che i fondi per la politica di coesione debbano poter essere impiegati per fornire informazioni agli enti locali e regionali, alle piccole e medie imprese e ai singoli individui in merito ai sistemi nazionali di energie rinnovabili in modo strutturato; osserva come ciò sia necessario soprattutto negli Stati membri che hanno adottato un sistema con «certificato d'origine», che potrebbe favorire soltanto progetti energetici su larga scala;

32.  raccomanda il pieno sfruttamento delle sinergie tra fondi pubblici e privati per il finanziamento di progetti energetici;

33.  sostiene la revisione della direttiva dell'UE 2006/112/CE sull'IVA per consentire una riduzione dell'aliquota IVA applicata ai progetti locali, regionali e transfrontalieri per una maggiore efficienza energetica e all'acquisto di prodotti che rientrano nella classe di efficienza energetica più elevata ai sensi della direttiva 2010/30/UE;

34.  ritiene che l'esclusione dal FESR e dal FC di progetti volti a ridurre i gas a effetto serra debba limitarsi ai progetti riguardanti gli impianti di cui all'allegato 1 della direttiva 2003/87/CE al fine di non esercitare un effetto sproporzionato sulle regioni meno sviluppate e ritardare la loro transizione in regioni a basse emissioni; chiede alla Commissione di chiarire e definire più nettamente quali settori energetici non sarebbero idonei a ricevere finanziamenti nell'ambito della politica di coesione, e di eliminare tale esclusione per i progetti che riguardano le regioni di convergenza;

35.  osserva che gli impianti di teleriscaldamento e di cogenerazione sono ampiamente diffusi soprattutto nell'Europa centrale e orientale; osserva che la rivalutazione di tali impianti e della loro rete di distribuzione e, ove necessario, la creazione di nuovi impianti ad alta efficienza avrebbero un impatto ambientale positivo e sarebbe, pertanto, opportuno incoraggiarle e sostenerle con la politica di coesione;

Efficienza energetica, energie rinnovabili e infrastrutture

36.  concorda che l'efficienza energetica è fondamentale per gli obiettivi dell'UE in materia di energia e che debba essere promossa soprattutto nell'ambito della struttura della concentrazione tematica e dei programmi operativi; è convinto che le misure dell'UE debbano sostenere l'efficienza energetica nelle fasi di produzione, distribuzione e consumo di energia;

37.  ritiene di fondamentale importanza che gli investimenti siano realizzati a favore dell'efficienza energetica e dell'utilizzo delle energie rinnovabili, soprattutto nel settore abitativo;

38.  ritiene che l'utilizzo intelligente dei fondi dell'Unione nel prossimo periodo di programmazione 2014-2020 consentirà di raggiungere l'obiettivo del 20% di efficienza energetica e, implicitamente, gli obiettivi in termini di sostenibilità e di competitività nell'Unione europea; sottolinea che la riduzione del consumo attraverso l'efficienza energetica è il modo più sostenibile per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e consentirà di ridurre le importazioni di circa il 25%;

39.  sottolinea l'importanza della politica di coesione e delle risorse finanziarie a essa assegnate per il pieno sviluppo d'infrastrutture e di reti per lo stoccaggio e la trasmissione dell'energia (con particolare riferimento alle reti e alla distribuzione intelligenti) tra gli Stati membri e tutte le regioni dell'UE, comprese quelle ultraperiferiche, come pure per il completamento e il funzionamento del mercato interno dell'energia, per un approvvigionamento energetico accessibile dal punto di vista economico, sicuro e sostenibile nonché per il raggiungimento dell'obiettivo di convergenza tra le regioni dell'UE, tenendo conto al contempo delle esigenze specifiche dei cittadini europei in ciascuno Stato membro; sottolinea che dopo il 2015 nessuna regione degli Stati membri dovrebbe restare isolata rispetto alle reti europee del gas e dell'elettricità o disporre di un collegamento inadeguato alle reti energetiche;

40.  sottolinea che è necessario sviluppare un sistema energetico integrato e interconnesso e reti di distribuzione e trasmissione intelligenti a livello locale e regionale per l'elettricità, insieme alle strutture per lo stoccaggio; ritiene che la concentrazione tematica dell'energia debba sostenere la creazione e il rinnovo della rete per le fonti di energia rinnovabili, ossia la produzione sostenibile di biogas;

41.  sottolinea che la politica di coesione deve contribuire a equilibrare i flussi energetici lungo le frontiere degli Stati membri al fine di evitare la possibile minaccia di black-out (ad esempio, attraverso l'impiego di trasformatori);

42.  osserva la necessità dell'efficienza energetica e dello sviluppo dell'energia rinnovabile nelle zone rurali; sottolinea il crescente potenziale di risparmio energetico delle famiglie rurali, che potrebbe richiedere schemi di finanziamento innovativi in quanto tali comunità sono prive degli istituti finanziari necessari in grado di sostenere questi progetti; sostiene le azioni volte ad agevolare l'accesso alle nuove tecnologie nelle zone rurali, in particolare nell'ambito della microcogenerazione;

43.  chiede alla Commissione di garantire che la politica energetica tenga conto delle zone rurali affrontando in modo più globale e coordinato le sfide e opportunità a cui le zone rurali fanno fronte in termini di utilizzo e di produzione di energia;

44.  segnala che nei settori dell'edilizia e dei trasporti risiede un potenziale di efficienza energetica ancora non sfruttato, in cui gli investimenti nel riscaldamento degli edifici e nei trasporti pubblici a basso consumo energetico rappresentano un'opportunità per incrementare l'occupazione in detti settori; ritiene che a tale riguardo occorra stabilire obiettivi pluriennali;

45.  osserva lo squilibrio nell'utilizzo di risorse sostenibili nei vari Stati membri; insiste sulle economie di scala possibili grazie alla cooperazione transfrontaliera in materia di utilizzo sostenibile delle risorse e di efficienza energetica; reputa auspicabile un incremento delle misure a sostegno dell'efficienza delle risorse e del riciclo dei materiali; sottolinea il rischio delle fughe di carbonio e i suoi effetti sullo sviluppo regionale e sulla coesione sociale; ritiene pertanto che sia necessario raggiungere un equilibrio tra la realizzazione degli obiettivi climatici e la sicurezza energetica delle regioni europee, indispensabile per una crescita sostenibile e competitiva;

46.  evidenzia il notevole vantaggio che presenta l'utilizzo dei Fondi strutturali e il Fondo di coesione per realizzare le reti di informazione e comunicazione necessarie allo sviluppo di una rete energetica dell'UE sicura, e solida e intelligente;

Competitività, posti di lavoro e lotta alla povertà energetica

47.  sottolinea che gli investimenti nell'infrastruttura energetica, nell'edilizia e nei trasporti a basso consumo energetico hanno ripercussioni dirette sulla creazione di nuovi posti di lavoro;

48.  incoraggia lo scambio di buone prassi a livello dell'UE onde monitorare l'impatto delle politiche energetiche perseguite sul fenomeno della povertà energetica;

49.  sottolinea la necessità di affrontare la frammentazione del mercato energetico dell'UE, eliminando gli ostacoli e le strozzature presenti nei pertinenti quadri normativi e nel sistema di accesso ai finanziamenti pubblici e privati per lo sviluppo e l'attuazione dei progetti;

o
o   o

50.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Comitato delle regioni.


Fattibilità dell'introduzione di stability bond
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Risoluzione
Allegato
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 sulla fattibilità dell'introduzione di stability bond (2012/2028(INI))
P7_TA(2013)0018A7-0402/2012

Il Parlamento europeo,

–  visto il quadro rafforzato di governance economica dell'Unione, compresi il «six-pack», le proposte concordate dal Parlamento in merito al «two-pack» e il patto di bilancio comunitarizzato in conformità dell'articolo 16 del trattato di stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'unione economica e monetaria (TSCG),

–  viste le due relazioni del Presidente del Consiglio europeo intitolate «Verso un'autentica Unione economica e monetaria», presentate rispettivamente il 26 giugno 2012(1) e il 12 ottobre 2012(2),

–  viste le conclusioni del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012 in cui sono esaminate possibili soluzioni per migliorare l'architettura economica e finanziaria dell'area dell'euro(3),

–  visto l'articolo 125 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la sua risoluzione del 18 novembre 2008 intitolata «UEM @10: successi e sfide di un decennio di Unione economica e monetaria»(4),

–  vista la sua risoluzione del 6 luglio 2011 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare(5),

–  visto il Libro verde della Commissione, del 23 novembre 2011, sulla fattibilità dell'introduzione di stability bond (COM(2011)0818),

–  vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2012 sulla fattibilità dell'introduzione di stability bond(6),

–  vista la tabella di marcia allegata alla presente risoluzione,

–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione giuridica (A7-0402/2012),

A.  considerando che il Parlamento ha chiesto alla Commissione di presentare una relazione sulla possibilità di introdurre eurobbligazioni in quanto parte integrante dell'accordo tra il Parlamento e il Consiglio sul pacchetto di governance economica (six-pack);

B.  considerando che Libro verde ha dato avvio a un'ampia consultazione pubblica sul concetto di «stability bond»; che lo stesso Libro verde valuta la fattibilità di un'emissione congiunta di obbligazioni sovrane da parte degli Stati membri dell'area dell'euro occupandosi altresì delle condizioni necessarie a tale scopo;

C.  considerando, senza dimenticare la più ampia prospettiva dell'Unione, l'unicità della situazione dell'area dell'euro, caratterizzata dal fatto che gli Stati membri partecipanti dispongono di una moneta unica ma non di una politica di bilancio o di un mercato obbligazionario comuni; considerando quindi che è giusto accogliere favorevolmente i progetti di proposte contenuti nelle due relazioni intitolate «Verso un'autentica Unione economica e monetaria», presentate dal Presidente del Consiglio europeo, in quanto positivo punto di partenza verso un'UEM sana e autentica;

D.  considerando che l'articolo 125 del TFUE vieta agli Stati membri di farsi carico degli impegni di altri Stati membri;

E.  considerando che la politica monetaria intrapresa dalla Banca centrale europea (BCE) non rappresenta una soluzione ai problemi strutturali e di bilancio degli Stati membri, e che le misure atipiche dalla stessa previste hanno un'efficacia limitata;

F.  considerando che nessuno Stato federale (nemmeno gli Stati Uniti o la Germania) emette strumenti analoghi alle eurobbligazioni previste dalle opzioni 1 e 2 del Libro verde, e che di conseguenza esse fanno capo a un concetto assolutamente nuovo non paragonabile a quelli di «treasury bond» (USA) o «Bundesanleihen» (Germania) in quanto strumenti di comprovata affidabilità;

G.  considerando che gli Stati membri hanno difficoltà nell'accedere a finanziamenti a tassi ragionevoli a causa della sfiducia del mercato nei confronti del debito pubblico e della situazione delle banche europee nonché della capacità dei leader europei di adottare provvedimenti definitivi a tutela e integrazione della moneta unica;

H.  considerando che la crisi ha dimostrato non solo l'interdipendenza tra gli Stati membri dell'area dell'euro ma anche la necessità di una più solida unione fiscale dotata di meccanismi efficaci in grado di correggere le tendenze di bilancio, gli squilibri macroeconomici, i livelli di indebitamento e i limiti massimi del saldo di bilancio degli Stati membri non sostenibili;

I.  considerando che l'assunzione di impegni credibili in materia di misure di risanamento favorevoli alla crescita costituisce un prerequisito per qualunque soluzione sostenibile del problema dell'indebitamento e dei disavanzi eccessivi di gran parte degli Stati membri dell'area dell'euro;

J.  considerando che la mutualizzazione del debito sovrano dell'area dell'euro non può, di per sé, compensare la perdita di competitività dell'area stessa;

K.  considerando che l'emissione congiunta di debito con responsabilità in solido e un rafforzamento dell'integrazione fiscale caratterizzato dalla disciplina e dal controllo di bilancio rappresentano due facce della stessa medaglia;

1.  prende atto dei notevoli sforzi di attenuazione e risoluzione della crisi e pone l'accento sul nuovo quadro rafforzato di governance economica dell'UEM nonché sui recenti accordi raggiunti in merito ai fondi di salvataggio e sulle decisioni adottate dalla BCE; ritiene tuttavia che sia tuttora necessario un accordo su una soluzione duratura che porti a un'impostazione bilanciata in grado di conciliare solidarietà e responsabilità all'interno dell'area dell'euro; ricorda che anche tre Stati membri esterni a detta area hanno beneficiato di aiuti per il superamento delle rispettive crisi del debito sovrano;

2.  rimane estremamente preoccupato per la crisi dell'area dell'euro in corso e per la minaccia che la stessa rappresenta per il benessere di milioni di persone vittima di povertà e disoccupazione in tutta l'UE; fa notare che, per preservare l'integrità dell'Unione economica e monetaria pur portando avanti riforme strutturali e sviluppando una «capacità di bilancio» per l'area dell'euro in grado di contribuire all'assorbimento degli shock economici di singoli paesi o di agevolare le citate riforme strutturali, occorre trovare soluzioni alternative, non esclusivamente basate su meccanismi di salvataggio come il meccanismo europeo di stabilità (MES) e il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), che consentano di mantenere l'accesso ai mercati o di ridurre gli oneri di finanziamento a carico degli Stati membri;

3.  accoglie favorevolmente la decisione del Consiglio europeo del 30 giugno 2012 che prevede l'esame di possibili soluzioni per migliorare l'architettura economica e finanziaria dell'area dell'euro evitando nel contempo il rischio morale nonché giungendo a una situazione di sanità e sostenibilità delle finanze pubbliche; ritiene che la prospettiva di lungo termine necessaria per rafforzare l'Unione debba basarsi su una maggiore legittimità democratica, nel rispetto del metodo comunitario e di una tabella di marcia con precise scadenze;

4.  osserva che il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF), il FESF e MES rappresentano le più importanti «reti di salvataggio» finora messe a punto dall'UE; è consapevole del fatto che il ruolo del MES in materia di solvibilità e separazione delle attività (ring fencing) non dovrà essere trascurato in futuro; si compiace dell'impegno, assunto dal Consiglio dell'UE il 18-19 ottobre 2012, riguardante la possibile attribuzione al MES della facoltà di ricapitalizzare direttamente le banche dell'area dell'euro, a seguito di una legittima decisione in tal senso, una volta che sarà istituito un efficace meccanismo di vigilanza unico con la partecipazione della BCE;

5.  sottolinea che, per ripristinare la credibilità fiscale, sono necessarie una strategia per il risanamento dei conti pubblici per l'appunto credibile e riforme strutturali in tutti gli Stati membri in quanto elementi essenziali anche in vista del conseguimento di una bilancia dei pagamenti sostenibile nonché di finanze pubbliche sane e sostenibili; fa notare che la sanità delle finanze pubbliche è una condizione necessaria per l'introduzione e il funzionamento di un sistema di emissione congiunta di debito;

6.  si compiace della presentazione del Libro verde in quanto provvedimento che il Parlamento europeo chiedeva da tempo; ritiene che introduzione di «stability bond» sia equiparabile, per importanza, a quella della moneta unica;

7.  accoglie favorevolmente l'impegno già profuso dagli Stati membri in termini di riforme strutturali e di risanamento dei conti pubblici; prende atto del carattere difficile e oneroso degli sforzi attualmente richiesti ai cittadini europei; esorta gli Stati membri a continuare a rispettare gli impegni e gli accordi conclusi in materia di risanamento dei conti pubblici, tenendo debitamente conto del contesto macroeconomico, nonché a incrementare gli sforzi finalizzati alla riduzione degli squilibri macroeconomici eccessivi;

8.  è tuttavia seriamente preoccupato per il fatto che gli investitori e gli attori operanti sui mercati finanziari, non riconoscendo in maniera sufficiente gli sforzi finora profusi dagli Stati membri in termini di riforme e risanamento, continuano a esercitare sulle politiche una pressione speculativa che trova riscontro nell'aumento dei differenziali di rendimento (spread) e nell'elevata volatilità;

9.  ritiene che vi sia l'urgente necessità di attivarsi in vista dell'approvazione di una strategia a lungo termine per l'area dell'euro in grado di garantire la sanità delle finanze pubbliche, una crescita sostenibile, la coesione sociale ed elevati livelli di occupazione, prevenendo nel contempo il rischio morale nonché sostenendo la convergenza attraverso un avvicinamento all'unione fiscale; si compiace del fatto che la relazione presentata dai Presidenti del Consiglio europeo, della Commissione, dell'Eurogruppo e della BCE abbia avviato un dibattito su una strategia completa, ambiziosa e credibile;

10.  riconosce non solo i segnali di difficoltà attualmente evidenziati dai mercati del debito degli enti locali ma anche i legami tra tale situazione e i problemi registrati dagli Stati membri di appartenenza;

11.  invita gli Stati membri caratterizzati da un elevato volume di debito emesso dagli enti locali a introdurre appositi meccanismi per l'emissione congiunta di stability bond che, nel rispetto delle condizioni riguardanti la disciplina di bilancio, allevino la situazione di difficoltà in cui versa il debito degli enti locali riportandola a livelli equivalenti a quelli dello Stato membro di appartenenza;

12.  si compiace del fatto che l'euro sia ormai la seconda valuta di riserva internazionale a livello mondiale; fa notare che è nell'interesse strategico a lungo termine dell'area dell'euro trarre ogni possibile vantaggio dalla moneta unica, ad esempio la possibilità di istituire un mercato obbligazionario comune liquido e diversificato nonché di rafforzare la posizione dell'euro come valuta di riserva internazionale; ritiene che simili obiettivi presuppongano un quadro europeo integrato in materia finanziaria, economica e di bilancio;

13.  osserva che, per assicurare una sana politica di bilancio, è fondamentale un quadro finanziario integrato che comprenda il coordinamento, processi decisionali comuni, una più incisiva applicazione e iniziative proporzionali in vista di un'emissione congiunta di debito; osserva altresì che, attualmente, alcuni dei regimi di mutualizzazione del debito pubblico proposti potrebbero non essere compatibili con le norme costituzionali di taluni Stati membri;

14.  sottolinea che la situazione attuale ha portato, nel breve periodo, a una «corsa alla qualità» (ricerca delle attività più sicure, anche a fronte di rendimenti estremamente modesti) che genera difficoltà di finanziamento per le banche e gli altri istituti finanziari;

15.  esprime preoccupazione per le banche che detengono notevoli volumi di obbligazioni dei rispettivi governi in quanto si tratta di una situazione che dà adito a un effetto di controreazione perverso nel momento in cui la pressione si sposta dal debito sovrano alle banche stesse; ricorda che la diversificazione di attività e passività è uno strumento che consente di garantire la stabilità nonché uno dei vantaggi trascurati del mercato interno;

16.  sottolinea che tutte le istituzioni o gli strumenti attuali e futuri che fanno parte, stricto sensu o lato sensu, del quadro di governance economica dell'Unione necessitano di legittimazione democratica;

17.  ritiene che la prospettata introduzione di obbligazioni comuni possa costituire un segnale forte per i mercati finanziari, contribuire a preservare l'integrità dell'UEM, sostenere un ritorno alla stabilità economica e ridurre l'incertezza, a condizione che siano realizzati progressi nell'ambito dell'integrazione e della vigilanza dell'UE a livello finanziario e di bilancio; ribadisce la sua posizione secondo cui è fondamentale definire un calendario anche mediante una tabella di marcia vincolante analoga a quella prevista per i criteri di Maastricht in riferimento all'introduzione della moneta unica; chiede ulteriori chiarimenti in merito alla proposta della Commissione di subordinare l'emissione congiunta di debito a determinate condizioni, ad esempio al rispetto del patto di stabilità e crescita;

18.  raccomanda alla Commissione di definire criteri di ingresso e di uscita basati sul sensibile risanamento dei conti pubblici e su una ferrea disciplina di bilancio, tenendo altresì conto della crisi in corso e delle correzioni di bilancio in atto in diversi paesi dell'area dell'euro;

19.  prende atto delle evoluzioni, positive e negative, registrate nell'area dell'euro dal 1999 e sottolinea come, nel caso del debito sovrano, la convergenza dei tassi di interesse abbia favorito il raggiungimento di livelli di indebitamento insostenibili; osserva che, nell'ambito del dibattito pubblico e politico, sono state proposte diverse soluzioni per una parziale emissione congiunta di titoli di debito, ad esempio la messa in comune di taluni strumenti di finanziamento a breve termine, entro certi limiti e a determinate condizioni (eurotitoli), oppure il rinnovo graduale nell'ambito di un fondo europeo di rimborso;

20.  sottolinea la necessità che qualunque provvedimento finalizzato all'emissione congiunta di obbligazioni tenga pienamente conto della prospettiva del mercato unico evitando in ogni caso l'introduzione di ostacoli o squilibri non necessari tra Stati membri partecipanti e non partecipanti;

21.  ricorda che, anche in presenza di un sistema di emissione congiunta di obbligazioni, ciascuno Stato membro è tenuto a rimborsare la totalità del suo debito; ricorda che l'emissione congiunta di obbligazioni non costituisce una garanzia nei confronti degli Stati membri eventualmente inadempienti in relazione al rispettivo debito;

22.  ritiene opportuno prendere in considerazione soltanto la possibilità di un'emissione congiunta di obbligazioni che attribuisca ai detentori di queste ultime uno status assolutamente privilegiato, in modo da tutelare i contribuenti dell'UE;

23.  riconosce che la scarsa competitività e la mancata realizzazione di riforme strutturali costituiscono, a livello di economia reale, fattori decisivi in relazione al continuo peggioramento della situazione economica di un paese;

24.  osserva che la maggior parte delle proposte relative alle eurobbligazioni prevede limitazioni dell'accesso ai bond per gli Stati membri caratterizzati da posizioni di bilancio fuori controllo; invita pertanto a mantenere meccanismi in grado di aiutare gli Stati membri attualmente interessati da difficoltà che si traducono in crisi di liquidità (in contrapposizione alle crisi di solvibilità) e quindi esclusi dall'emissione congiunta di obbligazioni; ritiene opportuno, in tale ottica, mantenere il MES, assoggettandolo al metodo comunitario;

25.  chiede alla Commissione di approfondire la questione dei criteri per la concessione di prestiti agli Stati membri, in quanto il Libro verde si limita ad affermare che il provvedimento dipende dalle esigenze degli Stati stessi; ribadisce che la capacità di onorare il debito dovrebbe essere inclusa tra i principali criteri di assegnazione;

26.  fa notare che, secondo il Libro verde della Commissione, il limite massimo del 60% del PIL previsto dalle proposte relative alle «obbligazioni blu» può rivelarsi eccessivamente elevato in un'ottica di stabilità del sistema; chiede quindi ulteriori chiarimenti in merito a detto limite;

27.  ritiene essenziale l'elaborazione di una tabella di marcia che consenta, nel breve termine, di uscire dall'attuale crisi e, nel lungo termine, di avvicinarsi sempre più all'unione fiscale attraverso il completamento, il potenziamento e l'approfondimento dell'Unione economica e monetaria;

28.  invita la Commissione a presentare quanto prima al Parlamento e al Consiglio una relazione in cui, tenendo conto degli aspetti finanziari, giuridici e di bilancio, esamina le varie opzioni per l'emissione congiunta di strumenti di debito pubblico e, se del caso, avanza proposte riguardanti una tabella di marcia in tal senso; ritiene, in tale contesto e in linea con la relazione intermedia di Van Rompuy del 12 ottobre 2012, che la Commissione dovrebbe riservare particolare attenzione alla fattibilità dell'introduzione di un fondo di rimborso che, oltre ad abbinare l'emissione congiunta temporanea di strumenti di debito a rigide norme sulle correzioni di bilancio nei paesi con un indebitamento superiore al 60% del PIL, sia caratterizzato dall'impegno dei paesi partecipanti a effettuare i rimborsi di competenza, in modo da consentire a tutti paesi partecipanti stessi di ridurre l'indebitamento eccessivo entro un termine di 25 anni, ovvero un lasso di tempo superiore a quello previsto dalla nuova versione del patto di stabilità e crescita che comunque presuppone, in pratica, una crescita economica sufficiente e una ferrea disciplina finanziaria;

29.  chiede agli Stati membri di valutare l'emissione di debito comune a breve termine sotto forma di eurotitoli (cfr. relazione Van Rompuy del 12 ottobre 2012) al fine di proteggere gli Stati membri con politiche fiscali fondamentalmente sostenibili da situazioni di illiquidità e dal circolo vizioso tra crisi del debito sovrano e crisi bancaria nonché dalle esternalità negative determinate dal panico in quanto fenomeni che generano significative distorsioni del mercato e costituiscono un implicito aiuto economico per gli Stati membri che registrano tassi di interesse inverosimilmente bassi sulle rispettive obbligazioni sovrane;

30.  esorta gli Stati membri a studiare la fattibilità del passaggio a un sistema di obbligazioni europee sicure o comunque di altre proposte basate sull'idea di un paniere di obbligazioni;

31.  ritiene che gli eurotitoli, che potrebbero essere soggetti a limiti quantitativi e temporali, sarebbero in grado di fornire il tempo e la stabilità necessari per il buon esito di altre misure, ad esempio il patto di stabilità e crescita nonché il «two-pack», nonché per l'attuazione di ulteriori iniziative a lungo termine finalizzate alla futura integrazione dell'area dell'euro;

32.  invita la Commissione a impegnarsi a chiarire i vincoli giuridici applicabili all'emissione congiunta di obbligazioni, con particolare riferimento all'articolo 125 del TFUE e alle sue implicazioni per le tre modalità di emissione possibili, ovvero responsabilità collettiva, responsabilità individuale e responsabilità in solido; esorta la Commissione a valutare l'eventuale ricorso all'articolo 352, paragrafo 1, del TFUE, o a qualunque altra base giuridica, per l'attuazione di una soluzione che preveda una parziale emissione congiunta di debito senza necessità di procedere a una modifica del trattato e contempli, sulla base degli articoli 121 e 136 del TFUE, un quadro per la vigilanza e le segnalazioni finalizzato non solo al monitoraggio, con cadenza trimestrale, dei progressi realizzati dagli Stati membri dell'area dell'euro e da tale area nel suo complesso in vista di un'autentica Unione economica e monetaria rafforzata ma anche al coordinamento dell'emissione di strumenti di debito sovrano esclusi dai vari quadri di mutualizzazione esistenti;

33.  accoglie favorevolmente i principi della decisione adottata in occasione del vertice dell'Eurogruppo del 29 giugno 2012 per garantire la stabilità dell'euro, «in particolare facendo ricorso, in modo flessibile ed efficace, agli strumenti FESF/MES esistenti al fine di stabilizzare i mercati per gli Stati membri che rispettino le raccomandazioni specifiche per paese e gli altri impegni, tra cui i rispettivi calendari, nell'ambito del semestre europeo, del patto di stabilità e crescita e delle procedure per gli squilibri eccessivi»; apprende che le condizioni figureranno in un memorandum d'intesa e che la BCE fungerà «da agente per conto del FESF/MES nel condurre operazioni di mercato in modo effettivo ed efficace»;

34.  ritiene che, parallelamente, vi sia l'urgente necessità di ricapitalizzare il settore bancario europeo e di completare il mercato unico dei servizi finanziari nell'UE; accoglie con favore le proposte della Commissione relative all'introduzione di un meccanismo di vigilanza unico a livello europeo per gli istituti bancari nonché di un regime unico europeo per l'ordinato svolgimento delle ristrutturazioni e delle liquidazioni (recovery and resolution regime), magari in parallelo con l'entrata in vigore del meccanismo di vigilanza unico; chiede inoltre che, in futuro, una volta entrato in funzione il meccanismo di vigilanza unico, il MES possa finanziare direttamente le banche in difficoltà; sottolinea la necessità che il meccanismo di vigilanza unico risponda al Parlamento e al Consiglio per le azioni e le decisioni adottate nell'ambito della vigilanza europea e riferisca alla commissione competente dello stesso Parlamento;

35.  ribadisce la necessità di avvalersi di strumenti di gestione delle crisi e riconosce che l'insufficiente regolamentazione del settore finanziario rappresenta un fattore importante in rapporto alla difficile situazione di bilancio di alcuni Stati membri dell'area dell'euro;

36.  ritiene che l'emissione congiunta di debito con responsabilità separata, analoga a quella delle obbligazioni del FESF, rischi di non essere sufficientemente interessante per gli investitori nel caso in cui alcuni degli Stati membri partecipanti al sistema continuino a presentare situazioni finanziarie non sostenibili;

37.  prende atto della possibilità che si renda necessaria una scelta fra tre scenari: il primo prevede un tasso di interesse unico per tutti gli Stati membri partecipanti e quindi un trasferimento di ricchezza tra i paesi, il secondo un tasso di interesse differenziato, e il terzo un tasso unico abbinato a un sistema di compensazione, come quello ventilato dalla Commissione, in virtù del quale gli Stati membri caratterizzati da rating più bassi corrispondono una contropartita economica a quelli che invece hanno rating migliori;

38.  chiede alla Commissione di dettagliare ulteriormente l'opzione, dalla stessa proposta, riguardante l'istituzione di un sistema di differenziazione dei tassi di interesse tra gli Stati membri caratterizzati da rating diversi, in particolare al fine di chiarire come e da chi saranno stabiliti i rating stessi una volta che l'introduzione di obbligazioni comuni avrà neutralizzato i meccanismi di mercato;

39.  condivide l'opinione, espressa dalla Commissione nel suo Libro verde, secondo cui la stabilità dell'eventuale sistema delle eurobbligazioni non può dipendere unicamente da un ristretto numero di Stati membri caratterizzati da una situazione finanziaria sostenibile e un simile sistema presuppone un'unione fiscale rafforzata nonché una disciplina e controlli di bilancio più rigorosi per prevenire il rischio morale;

40.  ritiene che, laddove l'eventuale sistema di mutualizzazione del debito sia ritenuto possibile e sia ben integrato in un quadro orientato alla stabilità, sarebbe opportuno prevedere nella tabella di marcia verso un'autentica Unione economica e monetaria una modifica del trattato che dia eventualmente adito all'emissione di obbligazioni con responsabilità in solido;

41.  è del parere che un sistema di parziale sostituzione dell'emissione nazionale (ad esempio le obbligazioni blu/rosse) possa, da un lato, ridurre gli oneri di finanziamento per gli Stati membri caratterizzati da finanze pubbliche sane e sostenibili e, dall'altro, incentivare quelli eccessivamente indebitati a ridurre il debito, dal momento che il rischio associato alle obbligazioni rosse sarebbe più elevato e quindi anche i tassi di interesse aumenterebbero;

42.  invita la Commissione a valutare attentamente, se del caso in cooperazione con la BCE e l'Autorità bancaria europea (ABE) nonché in consultazione con il Consiglio e il Parlamento, tutti gli aspetti tecnici legati all'eventuale sistema, ad esempio le garanzie, le strutture di aggregazione e suddivisione in tranche, le potenziali garanzie collaterali, l'equilibrio tra la disciplina di bilancio dettata dalle norme e quella dettata dal mercato, le salvaguardie aggiuntive (in particolare per quanto concerne la partecipazione ai vari sistemi), la ristrutturazione, l'emissione, le relazioni con i meccanismi di stabilità esistenti, la base di investitori, i requisiti di legge (ad esempio in termini di adeguatezza patrimoniale), la copertura del debito nella fase di transizione e la scadenza; esorta la Commissione a portare avanti una riflessione in merito a forme di governance e responsabilità che siano legittime e appropriate;

43.  sottolinea la necessità di dare un seguito, nell'ambito delle prime azioni della tabella di marcia vincolante, all'attuazione delle misure a breve termine per l'uscita dalla crisi, avvalendosi della procedura legislativa ordinaria e mantenendo la piena responsabilità democratica allo stesso livello in cui è adottata la decisione; fa notare alla Commissione che ha la possibilità, in sede di elaborazione delle proposte, di istituire un organismo temporaneo composto da deputati al Parlamento europeo e rappresentanti degli Stati membri nonché della BCE; ricorda che intende avvalersi appieno delle sue prerogative e dei diritti di iniziativa, anche in relazione all'avvio della procedura per la modifica del trattato; ritiene che il citato organismo dovrebbe altresì valutare la possibilità di emettere vere e proprie obbligazioni federali, abbinate a un bilancio europeo rafforzato;

44.  sottolinea che la Commissione dovrebbe analizzare la fattibilità delle singole opzioni illustrate nell'allegato alla presente risoluzione (in riferimento sia alla fase 1 che alla fase 2), dal momento che non necessariamente costituiscono l'una un'alternativa dell'altra e possono invece, in presenza di determinate circostanze, essere attuate in maniera cumulativa;

45.  è consapevole del crescente numero di proposte avanzate, soprattutto in ambito accademico, in vista di una mutualizzazione del debito; osserva che si tratta di proposte estremamente eterogenee;

46.  condivide le preoccupazioni della Commissione riguardo al trattamento contabile degli stability bond nel quadro delle legislazioni nazionali; esorta la stessa Commissione a procedere a una valutazione esaustiva dell'impatto delle diverse strutture di garanzia degli stability bond sui rapporti tra debito nazionale e PIL;

47.  prende atto del problema del rischio morale menzionato dalla Commissione nel Libro verde, ma giudica comunque necessaria un'attenta analisi del problema per poter trarre le conclusioni corrette e, se possibile, individuare le soluzioni adeguate;

48.  ritiene che il problema del rischio morale possa essere risolto attraverso l'opportuna definizione di garanzie e meccanismi volti a incentivare la disciplina di bilancio;

49.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Banca centrale europea.

ALLEGATO

La tabella di marcia

Di seguito è illustrato un possibile percorso composto da una serie di fasi che non sono necessariamente sequenziali, cumulative o mutuamente esclusive.

Fase 1 - Misure immediate per uscire dalla crisi

1.  Istituzione di un fondo di rimborso europeo temporaneo per ridurre il debito fino a raggiungere livelli sostenibili, con tassi di interesse adeguati

La Commissione propone l'immediata istituzione di un fondo di rimborso europeo temporaneo che rispetti i seguenti principi:

   trasferimento una tantum degli importi di debito superiori al valore di riferimento di Maastricht del 60% del PIL a un fondo comune, con responsabilità in solido, passando per una fase di introduzione di cinque anni; il trasferimento dovrebbe essere suddiviso in più fasi e riguardare inizialmente solo il 10% del debito che supera il massimale di Maastricht pari al 60% del PIL; i successivi trasferimenti dovrebbero essere graduali;
   limitazione della partecipazione agli Stati membri non soggetti a un programma di correzione completo, possibilità di partecipazione progressiva degli Stati membri che hanno portato a termine con successo un programma di correzione, attenta valutazione della transizione verso la partecipazione per gli Stati membri soggetti a un programma di correzione;
   obbligo per gli Stati membri di rimborsare autonomamente il debito trasferito entro un termine di 25 anni;
   applicazione di rigorose condizioni che potrebbero consistere i) nel deposito di garanzie, o ii) nell'impegno ad attuare piani di risanamento dei conti pubblici e riforme strutturali;
   attuazione delle norme di bilancio numeriche del quadro rafforzato dell'UEM al fine di limitare i debiti che rimangono di esclusiva responsabilità degli Stati membri partecipanti a un massimo del 60% del PIL;
   maggior coordinamento attraverso l'attuazione del nuovo quadro di governance economica, unito a un calendario rafforzato per la strategia UE 2020 e a un programma di riforma strutturale vincolante soggetto al controllo della Commissione;
   disponibilità di procedure trasparenti e prevedibili per l'uscita degli Stati membri, ovvero un'operazione che deve essere onerosa in modo da incentivare la permanenza; il mancato rispetto degli impegni durante la fase di introduzione dovrebbe comportare l'immediata interruzione del processo, mentre in qualunque momento il mancato rispetto degli impegni dovrebbe comportare l'escussione della garanzia collaterale depositata nel fondo;

2.  Introduzione degli eurotitoli al fine di proteggere gli Stati membri da situazioni di illiquidità

La Commissione propone l'immediata istituzione di un sistema di emissione di debito comune a breve termine che rispetti i seguenti principi:

   istituzione di un'agenzia o utilizzo di un'entità esistente per l'emissione di eurotitoli, con la partecipazione di tutti gli Stati membri dell'area dell'euro non soggetti a un programma di correzione completo; possibilità di partecipazione progressiva degli Stati membri che hanno portato a termine con successo i rispettivi programmi di correzione;
   possibilità di maggiorazione del tasso di interesse, a titolo di penalizzazione, per gli Stati membri che non rispettano le norme fissate dal patto di stabilità e crescita;
   fissazione della scadenza massima degli eurotitoli (pari a un massimo del 10% del PIL), in modo da consentire un monitoraggio continuo e, grazie alla scadenza a breve termine, il rinnovo frequente delle garanzie;
   sostituzione con gli eurotitoli di tutto il debito a breve termine emesso dagli Stati membri, che di conseguenza rimangono responsabili unicamente dell'emissione del proprio debito per scadenze più lunghe, con controlli e limitazioni adeguati alle esigenze, alla situazione di bilancio e all'indice di indebitamento dei singoli paesi;
   adozione di misure per il coordinamento dell'emissione di strumenti di debito sovrano esclusi dai vari quadri di mutualizzazione esistenti;
   possibilità di partecipazione per i parlamenti nazionali secondo quanto previsto dalle norme costituzioni degli Stati membri interessati;

La Commissione dovrebbe tenere conto delle conclusioni di cui alla versione definitiva della relazione Van Rompuy su un'autentica Unione economica e monetaria.

Fase 2 - Emissione congiunta parziale - Introduzione delle obbligazioni blu: debito assegnato annuale ≤ 60 % del PIL da emettere in assenza di modifica del trattato

La Commissione esamina, riferendo altresì al Parlamento europeo le sue conclusioni in merito, la possibilità di proporre l'istituzione di un sistema per l'assegnazione del debito al di sotto del 60% del PIL da emettere congiuntamente, in presenza di freni al debito nazionale o di altri meccanismi appropriati per la prevenzione del rischio morale, nel rispetto dei seguenti principi:

   limitazione della partecipazione agli Stati membri che rispettano il patto di stabilità e crescita nonché il patto di bilancio integrato nel quadro dell'Unione, conformemente all'articolo 16 del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance, e che non sono soggetti a un programma di correzione completo;
   rigorosa limitazione dell'importo di debito da emettere con responsabilità in solido a una quota inferiore al 60% del PIL, attraverso il divieto per gli Stati membri partecipanti di emettere debito senior al di fuori dell'emissione congiunta;
   adozione della decisione finale in merito all'assegnazione delle obbligazioni blu e delle corrispondenti garanzie da parte dei parlamenti nazionali di tutti i paesi partecipanti;
   obbligo per gli Stati membri partecipanti di depositare garanzie collaterali;
   progettazione di un meccanismo di assegnazione che tenga conto del rispetto della disciplina di bilancio, della congiuntura economica e degli spread storici, ponderato in base al fabbisogno finanziario.

Fase 3 – Emissione congiunta totale di debito nazionale con modifica del trattato

Sulla base dei lavori del comitato, previa realizzazione di tutte le eventuali modifiche del quadro normativo dell'UE e se del caso di una modifica del trattato nonché tenendo conto delle modifiche costituzionali eventualmente necessarie negli Stati membri, la Commissione presenta apposite proposte per l'istituzione di un sistema di emissione congiunta di obbligazioni che rispetti i seguenti principi:

   limitazione della partecipazione agli Stati membri che rispettano le condizioni di cui alla fase 2;
   istituzione di un'agenzia del debito europeo per l'emissione di obbligazioni;
   creazione di opportune istituzioni competenti, democraticamente legittimate, che siano tra l'altro incaricate della vigilanza e del coordinamento delle politiche di bilancio nazionali e del programma per la competitività nonché della rappresentanza esterna dell'area dell'euro nell'ambito delle istituzioni finanziarie internazionali.

Fase 4 - Emissione congiunta di un autentico debito europeo abbinata a un bilancio europeo rafforzato, con modifica del trattato

La Commissione, previa predisposizione di tutte le eventuali modifiche al quadro normativo dell'UE e se del caso dell'area dell'euro, presenta proposte per l'eventuale emissione di obbligazioni volta a finanziare gli investimenti dell'UE in beni pubblici della stessa UE (ad esempio infrastrutture, ricerca e sviluppo, ecc.), al fine di agevolare le correzioni necessarie in caso di shock di singoli paesi, grazie alla disponibilità di un certo grado di assorbimento a livello centrale, e quindi le riforme strutturali atte a migliorare la competitività e la crescita potenziale in relazione a un quadro integrato di politica economica.

(1) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/131298.pdf
(2) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/132864.pdf
(3) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/131369.pdf
(4) GU C 16 E del 22.1.2010, pag. 8.
(5) Testi approvati, P7_TA(2011)0331.
(6) Testi approvati, P7_TA(2012)0046.

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