Decisione del Parlamento europeo del 16 aprile 2013 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Hans-Peter Martin (2012/2326(IMM))
Il Parlamento europeo,
– vista la richiesta di revoca dell'immunità di Hans-Peter Martin, trasmessa il 27 giugno 2012 dal Rappresentante permanente dell'Austria presso l'Unione europea, nel quadro di un procedimento pendente davanti alla Procura di Vienna, e comunicata in Aula il 12 dicembre 2012,
– avendo ascoltato Hans-Peter Martin in data 20 febbraio 2013, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986, del 15 e del 21 ottobre 2008, del 19 marzo 2010 e del 6 settembre 2011(1),
– vista la sua decisione del 13 settembre 2011 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Hans-Peter Martin(2),
– viste le disposizioni dell'articolo 57 della Costituzione della Repubblica d'Austria,
– visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A7-0106/2013),
A. considerando che il 13 settembre 2011 il Parlamento ha deciso di revocare l'immunità di Hans-Peter Martin, deputato al Parlamento europeo, a seguito di una richiesta della Procura di Vienna trasmessa in data 29 aprile 2011 e comunicata in Aula il 12 maggio 2011, nel quadro di presunti illeciti connessi all'appropriazione indebita di finanziamenti destinati ai partiti, questione disciplinata dalla sezione 2(b) della legge sui partiti politici;
B. considerando che la Procura di Vienna ha ora chiesto un'estensione della revoca dell'immunità di Hans-Peter Martin, onde consentire lo svolgimento di indagini preliminari nei confronti dell'interessato sulla base di ulteriori accuse che gli sono state mosse, in particolare in relazione a un presunto caso di truffa;
C. considerando che l'estensione della revoca dell'immunità di Hans-Peter Martin concerne in particolare il presunto reato di truffa aggravata ai sensi degli articoli 146 e 147, paragrafo 3, del codice penale austriaco;
D. considerando che l'articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea sancisce che i deputati al Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;
E. considerando che, a norma dell'articolo 57, paragrafo 2, della Legge costituzionale federale austriaca (Bundesverfassungsgesetz), i membri del Consiglio nazionale (Nationalrat) possono essere arrestati per un illecito penale solo previa autorizzazione del Consiglio nazionale, salvo nel caso di arresto in flagranza di reato, e considerando che l'autorizzazione del Consiglio nazionale è necessaria anche per le perquisizioni domiciliari presso i membri del Consiglio nazionale; considerando che, a norma dell'articolo 57, paragrafo 3, della Legge costituzionale federale austriaca, i membri del Consiglio nazionale possono essere perseguiti per un illecito penale senza l'autorizzazione del Consiglio nazionale solo se tale illecito manifestamente non presenta alcun rapporto con l'attività politica del deputato in questione, e considerando che, ai sensi di detta disposizione, l'autorità procedente deve tuttavia richiedere una pronuncia del Consiglio nazionale sulla sussistenza di tale rapporto, qualora ciò sia richiesto dal deputato in questione o da un terzo dei membri della commissione permanente incaricata di tali questioni;
F. considerando che l'articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 57 della Legge costituzionale federale austriaca non ostano alla revoca dell'immunità di Hans-Peter Martin;
G. considerando che è pertanto consigliabile revocare l'immunità parlamentare nel caso di specie;
1. decide di revocare l'immunità di Hans-Peter Martin;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti della Repubblica d'Austria e a Hans-Peter Martin.
Sentenza del 12 maggio 1964 nella causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier (Raccolta 1964, pag. 383); sentenza del 10 luglio 1986 nella causa 149/85, Wybot/Faure e altri (Raccolta 1986, pag. 2391; sentenza del 15 ottobre 2008 nella causa T-345/05, Mote/Parlamento (Raccolta 2008, pag. II-2849); sentenza del 21 ottobre 2008 nelle cause riunite C-200/07 e C-201/07, Marra/De Gregorio e Clemente (Raccolta 2008, pag. I-7929); sentenza del 19 marzo 2010 nella causa T-42/06, Gollnisch/Parlamento (Raccolta 2010, pag. II-1135); sentenza del 6 settembre 2011 nella causa C-163/10, Patriciello (Raccolta 2011, pag. I-7565).