Decisione del Parlamento europeo del 16 aprile 2013 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Ewald Stadler (2012/2239(IMM))
Il Parlamento europeo,
– vista la richiesta di revoca dell'immunità di Ewald Stadler, trasmessa il 9 luglio 2012 dalla procura di Vienna, nel quadro di un procedimento d'indagine, e comunicata in Aula il 10 settembre 2012,
– avendo ascoltato Ewald Stadler il 20 febbraio 2013, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
– visto l'articolo 57 della Legge costituzionale federale austriaca (Bundesverfassungsgesetz),
– viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010 e 6 settembre 2011(1),
– visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A7-0120/2013),
A. considerando che la procura di Vienna ha richiesto la revoca dell'immunità di Ewald Stadler, membro del Parlamento europeo, al fine di consentire alle autorità austriache di condurre le indagini necessarie e di adire le vie legali contro Ewald Stadler;
B. considerando che la revoca dell'immunità di Ewald Stadler riguarda il presunto reato di tentata coercizione grave ai sensi degli articoli 15, 105, paragrafo 1, e 106, paragrafo 1, punto 1, del codice penale austriaco, e il reato di falsa testimonianza ai sensi dell'articolo 288, paragrafo 1, del codice penale austriaco;
C. considerando che, a norma dell'articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;
D. considerando che, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, della Legge costituzionale federale austriaca, i membri del Consiglio nazionale (Nationalrat) possono essere arrestati per un fatto illecito solo previa autorizzazione del Consiglio nazionale – salvo in caso di arresto in flagranza di reato – e che l'autorizzazione del Consiglio nazionale è necessaria anche per le perquisizioni domiciliari presso i membri del Consiglio nazionale; considerando che, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 3, della Legge costituzionale federale austriaca, i membri del Consiglio nazionale possono essere perseguiti per un fatto illecito senza l'autorizzazione del Consiglio nazionale solo se tale fatto non presenta, senza dubbio alcuno, alcun rapporto con l'attività politica del deputato in questione, e che l'autorità competente deve tuttavia richiedere una pronuncia del Consiglio nazionale sulla sussistenza di tale rapporto, qualora ciò sia richiesto dal deputato in questione o da un terzo dei membri della commissione permanente incaricata di tali questioni;
E. considerando che è pertanto necessario revocare l'immunità di Ewald Stadler affinché il procedimento a suo carico possa aver luogo;
F. considerando che Ewald Stadler è deputato al Parlamento europeo dal 7 dicembre 2011;
G. considerando che la procura di Vienna conduce dal marzo 2010 un'indagine nei confronti di Ewald Stadler;
H. considerando che l'articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 57 della Legge costituzionale federale austriaca (Bundesverfassungsgesetz) non ostano alla revoca dell'immunità di Ewald Stadler;
I. considerando che è pertanto consigliabile procedere alla revoca dell'immunità parlamentare nel caso in questione;
1. decide di revocare l'immunità di Ewald Stadler;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti della Repubblica d'Austria e a Ewald Stadler.
Sentenza del 12 maggio 1964 nella causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier (Raccolta 1964, pag. 383); sentenza del 10 luglio 1986 nella causa 149/85, Wybot/Faure e altri (Raccolta 1986, pag. 2391; sentenza del 15 ottobre 2008 nella causa T-345/05, Mote/Parlamento (Raccolta 2008, pag. II-2849); sentenza del 21 ottobre 2008 nelle cause riunite C-200/07 e C-201/07, Marra/De Gregorio e Clemente (Raccolta 2008, pag. I-7929); sentenza del 19 marzo 2010 nella causa T-42/06, Gollnisch/Parlamento (Raccolta 2010, pag. II-1135); sentenza del 6 settembre 2011 nella causa C-163/10, Patriciello (Raccolta 2011, pag. I-7565).