Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 18 aprile 2013, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche demografiche europee (COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD))(1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Testo della Commissione
Emendamento
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 4
(4) A norma dell'articolo 175 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale. La preparazione di tali relazioni e il regolare monitoraggio dell'evoluzione demografica e delle eventuali future problematiche demografiche nelle regioni dell'UE, comprese varie tipologie di regioni, quali le regioni transfrontaliere, le regioni metropolitane, le regioni rurali, le regioni montane e le isole, rende necessario disporre di dati regionali annuali al livello NUTS 3. In considerazione delle forti disparità regionali che caratterizzano l'invecchiamento della popolazione, Eurostat è incaricato di predisporre regolarmente proiezioni regionali al fine di integrare il quadro demografico delle regioni NUTS 2 dell'Unione europea.
(4) A norma dell'articolo 175, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale. La preparazione di tali relazioni e il regolare monitoraggio dell'evoluzione demografica e delle eventuali future problematiche demografiche nelle regioni dell'Unione, comprese varie tipologie di regioni, quali le regioni transfrontaliere, le regioni metropolitane, le regioni rurali, le regioni montane e le isole, rende necessario disporre di dati regionali annuali al livello NUTS 3. In considerazione delle forti disparità regionali che caratterizzano l'invecchiamento della popolazione, la Commissione (Eurostat) è incaricata di predisporre regolarmente proiezioni regionali al fine di integrare il quadro demografico delle regioni NUTS 2 dell'Unione europea.
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 7
(7) La strategia dell'UE per lo sviluppo sostenibile, promossa dal Consiglio europeo di Göteborg nel 2001 e rilanciata nel giugno del 2006, persegue il continuo miglioramento della qualità della vita per le attuali e le future generazioni. Il rapporto che Eurostat pubblica ogni due anni in merito a tale strategia traccia, sulla base della serie dell'UE di indicatori dello sviluppo sostenibile, un quadro statistico obiettivo dei progressi realizzati.
(7) La strategia dell'UE per lo sviluppo sostenibile, promossa dal Consiglio europeo di Göteborg nel 2001 e rilanciata nel giugno del 2006, persegue il continuo miglioramento della qualità della vita per le attuali e le future generazioni. Il rapporto che la Commissione (Eurostat) pubblica ogni due anni in merito a tale strategia traccia, sulla base della serie dell'Unione europea di indicatori dello sviluppo sostenibile, un quadro statistico obiettivo dei progressi realizzati.
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis)L'obiettivo strategico della Piattaforma d'azione di Pechino (1995) fornisce un quadro di riferimento per elaborare e diffondere dati e informazioni disaggregati per genere a fini di pianificazione e valutazione delle politiche.
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 9
(9) Le statistiche demografiche sulla popolazione rappresentano un elemento fondamentale per la stima della popolazione totale nel quadro del sistema europeo dei conti (SEC).
(9) Le statistiche demografiche sulla popolazione rappresentano un elemento fondamentale per la stima della popolazione totale nel quadro del sistema europeo dei conti (SEC). L'aggiornamento e la depurazione dei dati sono importanti ai fini dell'elaborazione di statistiche a livello europeo.
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 11
(11) I dati demografici devono essere coerenti con le pertinenti informazioni rilevate a norma del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri e al regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni.
(11) I dati demografici dovrebbero essere pienamente in linea con le pertinenti informazioni rilevate a norma del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri e al regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni.
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 13
(13) In sede di sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche europee, le autorità statistiche nazionali e l'autorità statistica europea devono tener conto dei principi sanciti dal codice delle statistiche europee riveduto e aggiornato dal comitato del sistema statistico europeo il 28 settembre 2011.
(13) In sede di sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche europee, le autorità statistiche nazionali e l'autorità statistica europea nonché, se del caso, le altre autorità competenti a livello nazionale e regionale, devono tener conto dei principi sanciti dal codice delle statistiche europee riveduto e aggiornato dal comitato del sistema statistico europeo il 28 settembre 2011.
Emendamento 7 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera a
(a) "nazionale": il termine "nazionale" come definito all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 763/2008 con la definizionedi "territorio" dicui al regolamento (CE) n. 1059/2003 nella versione applicabile nel termine di riferimento temporale;
a) "nazionale": il termine si riferisce al territoriodi uno Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 nella versione applicabile nel termine di riferimento temporale;
Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera b
(b) "regionale": il termine "regionale" come definito all'articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 763/2008; per i paesi che non sono membri dell'Unione europea si intendono le regioni statistiche al livello 1, 2 o 3 come concordato tra tali paesi e la Commissione (Eurostat), conformemente alla versione applicabile nel termine di riferimento temporale;
b) "regionale": il termine "regionale" corrisponde al livello NUTS 1, NUTS 2 o NUTS 3, ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 nella versione applicabile nel termine di riferimento temporale; per i paesi che non sono membri dell'Unione europea si intendono le regioni statistiche al livello 1, 2 o 3 come concordato tra tali paesi e la Commissione (Eurostat), conformemente alla versione applicabile nel termine di riferimento temporale;
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera c
(c) "popolazione dimorante abitualmente": tutte le persone che hanno dimora abituale in uno Stato membro nel termine di riferimento temporale;
c) "popolazione dimorante abitualmente": tutte le persone che hanno dimora abituale in uno Stato membro dell'Unione nel termine di riferimento temporale;
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera d – parte introduttiva
(d) "dimora abituale": la locuzione "dimora abituale" come definita all'articolo 2, lettera d), primo comma, del regolamento (CE) n. 763/2008; sono considerate dimoranti abitualmente nell'area geografica in questione soltanto le persone:
d) "dimora abituale": il luogo in cui una persona trascorre abitualmente il periodo di riposo giornaliero, indipendentemente da assenze temporanee; sono considerate dimoranti abitualmente nell'area geografica in questione soltanto le persone:
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera d – comma 1 bis (nuovo)
Qualora le circostanze precisate ai punti i) o ii), non possano essere verificate, la "popolazione dimorante abitualmente" può essere stimata sulla base della popolazione legale o dichiarata nei registri, utilizzando metodi statistici di valutazione scientificamente fondati, ben documentati e pubblicamente disponibili che sono monitorati dalla Commissione (Eurostat).
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera h
(h) "dati convalidati": i dati che soddisfano una serie di criteri di qualità in merito all'elaborazione dei dati, compresi tutti i controlli effettuati in termini di qualità dei dati da pubblicare o già pubblicati.
h) "dati convalidati": i dati statistici che soddisfano una serie di criteri di qualità in merito all'elaborazione dei dati, compresi tutti i controlli effettuati in termini di qualità dei dati da pubblicare o già pubblicati.
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati sulla popolazione come specificato all'articolo 2, lettere c) e d), nel termine di riferimento temporale. Qualora le circostanze precisate all'articolo 2, lettera d), punti i) o ii), non possano essere verificate, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati sulla popolazione nel suo luogo di residenza legale o dichiarata nei registri nel termine di riferimento temporale; in tal caso, essi compiono ogni ragionevole sforzo per elaborare dati che si avvicinino il più possibile ai dati sulla popolazione di cui all'articolo 2, lettere c) e d).
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati statistici sulla popolazione come specificato all'articolo 2, lettere c) e d), nel termine di riferimento temporale. I dati statistici forniti contemplano le seguenti variabili:
a) età;
b) sesso;
c) regione di residenza.
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati sugli eventi di stato civile nel termine di riferimento temporale, indipendentemente dal luogo in cui l'evento si è verificato. Gli Stati membri utilizzano la stessa definizione di popolazione impiegata per i dati di cui al paragrafo 1.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati sugli eventi di stato civile verificatisi durante il periodo di riferimento temporale. Gli Stati membri utilizzano la stessa definizione di popolazione che impiegano per i dati di cui al paragrafo 1. I dati statistici forniti contemplano le seguenti variabili:
a) nati vivi per sesso, mese di accadimento, ordine di nati vivi, età della madre, anno di nascita della madre, paese di nascita della madre, paese di cittadinanza e regione di residenza della madre;
b) decessi per età, sesso, anno di nascita, regione di residenza, paese di nascita, paese di cittadinanza e mese di accadimento.
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3
3. Gli Stati membri utilizzano la stessa definizione di popolazione per tutti i livelli - nazionale e regionale - quali sono definiti all'articolo 2, lettere a) e b).
3. Gli Stati membri utilizzano la stessa definizione di popolazione per tutti i livelli quali definiti all'articolo 2, lettere a) e b).
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Qualora le autorità regionali trasmettano dati statistici alle autorità nazionali, gli Stati membri inoltrano tali dati alla Commissione (Eurostat) per consentirle di acquisire una visione più dettagliata della situazione demografica nell'Unione.
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 4
4. Condizioni uniformi in merito alla disaggregazione dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché alla cadenza, ai termini temporali e alle revisioni dei dati, sono adottate conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono condizioni uniformi in merito alla disaggregazione dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché alla cadenza, ai termini temporali e alle revisioni dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2.
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 4
Ai fini della votazione a maggioranza qualificata in seno al Consiglio, entro otto mesi dalla fine dell'anno di riferimento gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati sulla popolazione totale a livello nazionale, come definita all'articolo 2, lettera c), nel termine di riferimento temporale. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri non trasmettono dati sulla popolazione nel suo luogo di residenza legale o dichiarata nei registri nel termine di riferimento temporale.
Ai fini della votazione a maggioranza qualificata in seno al Consiglio, entro otto mesi dalla fine dell'anno di riferimento gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati sulla popolazione totale a livello nazionale, come definita all'articolo 2, lettera c), nel termine di riferimento temporale.
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1
1. Il termine di riferimento temporale per i dati sulla popolazione è la mezzanotte del 31 dicembre.
1. Il termine di riferimento temporale per i dati sulla popolazione è la fine del periodo di riferimento (la mezzanotte del 31 dicembre).
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 5
5. Gli Stati membri si assicurano che i dati sulla popolazione di cui all'articolo 3 del presente regolamento siano coerenti con quelli cui si riferisce l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 862/2007.
5. Gli Stati membri si assicurano che i dati sulla popolazione di cui all'articolo 3, del presente regolamento siano coerenti con quelli cui si riferisce l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 862/2007.
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 9 bis (nuovo)
Articolo 9 bis
Clausola di riesame
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento entro il 31 dicembre 2018 e successivamente ogni cinque anni. In tale relazione la Commissione valuta la qualità dei dati trasmessi dagli Stati membri e l'impatto degli scopi specifici di cui all'articolo 4. Se del caso, la relazione è corredata di proposte volte a migliorare ulteriormente il funzionamento del presente regolamento.
La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0050/2013).